Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | DL 60/2024: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 27/06/2024 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articoli 1-2 (Principi, finalità e settori oggetto di riforma)
Articolo 5 (Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)
Articolo 6, commi da 1 a 6 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)
Articolo 6, comma 6-octies (Gestione della liquidità degli enti locali).
Articolo 6-bis (Risorse per lo svolgimento del concorso per segretario comunale e provinciale)
Articolo 7 (Misure di premialità al fine di favorire l’attuazione della politica di coesione)
Articolo 11 (Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno)
Articolo 12 (Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)
Articolo 13 (Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate ZLS)
Articolo 13-bis (Istituzione delle zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione)
Articolo 14, commi 3-bis e 3-ter (Disposizioni in materia di Commissione tecnica PNRR-PNIEC)
Articolo 15, commi 1 e 2 (Revoca delle risorse del Fondo di sostegno ai comuni marginali)
Articolo 15, comma 4 (Fondo italiano per il clima)
Articolo 15, comma 4-ter (Fondi da destinare a enti operanti sul territorio)
Articolo 15-bis (Accordi tra Università e comuni)
Articolo 17 (Misure per l’autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia)
Articolo 17-bis (Modifiche alla disciplina dell’ISCRO)
Articolo 18 (Resto al SUD 2.0)
Articolo 19 (Soggetti gestori)
Articolo 24 (Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)
Articolo 24-bis (Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)
Articolo 28 (Prevenzione e contrasto del lavoro sommerso)
Articolo 28-ter (Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia)
Articolo 29, comma 1-bis (Disposizioni in materia di edilizia scolastica).
Articolo 30 (Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti marginalizzati)
Articolo 31 (Misure per il potenziamento dell’attività di ricerca)
Articolo 32, commi 1 e 2 (Rigenerazione urbana e contrasto al disagio socio-economico e abitativo)
Articolo 32, comma 2-bis (Procedure semplificate per la realizzazione di parcheggi temporanei)
Articolo 33 (Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali)
Articolo 33-bis (Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti)
Articolo 33-ter (Ulteriori disposizioni in materia di investimenti)
Articolo 34 (Programma nazionale cultura)
Articolo 35-bis (Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza)
Articolo 36 (Disposizioni in materia di soggetti attuatori)
Articolo 37 (Disposizioni di natura finanziaria)
Informazioni sul provvedimento
A.C. |
1933 |
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Titolo: |
Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione |
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Iniziativa: |
governativa |
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Iter al Senato: |
sì |
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Relazione tecnica (RT): |
presente |
Relatore per la Commissione di merito: |
Mascaretti (FDI)
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Commissione competente: |
V (Bilancio) |
Il disegno di legge in esame (C. 1933), approvato con modificazioni dal Senato (S.1133), dispone la conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.
È oggetto della presente Nota il testo trasmesso dal Senato e assegnato, in sede referente, alla V Commissione (Bilancio).
Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, ancora utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni.
Tra gli emendamenti approvati nel corso dell’esame al Senato sono corredati di relazione tecnica soltanto quelli di iniziativa governativa. Nelle schede riferite agli emendamenti governativi si dà dunque conto della relazione tecnica.
Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate dal Senato.
Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articoli 1-2
(Principi, finalità e settori oggetto di riforma)
Le norme, modificate nel corso dell’esame in Senato, all’articolo 1, recano i principi, le finalità e le definizioni relative al decreto-legge in esame, e ne definiscono l’ambito di applicazione.
In particolare, il comma 1 individua l’oggetto del presente decreto, consistente nella definizione del quadro normativo nazionale, finalizzato a velocizzare e migliorare l'efficienza della politica di coesione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, in conformità con la riforma 1.9.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)[1] e con il Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza.
Il comma 2 sottolinea che ai fini del decreto in esame e della sua attuazione assume valore preminente l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021 – 2027. Il comma 2-bis, aggiunto dal Senato fa salve le disposizioni e le procedure previste dai regolamenti europei specifici che disciplinano la politica di coesione europea, nonché le funzioni dell’Autorità di gestione e dei Comitati di sorveglianza. Il comma 3 chiarisce che le disposizioni del decreto sono adottate nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato per i rapporti con l'Unione europea. Il comma 4 introduce le definizioni utili ai fini del decreto in esame.
L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione, prevedendo che le disposizioni contenute nel capo I, recante disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea, si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021- 2027, con l’obiettivo di accelerare la realizzazione delle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico, idraulico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo sostenibile e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che le disposizioni in commento hanno carattere puramente ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica. La RT riferita all’emendamento aggiuntivo del comma 2-bis spiega che le proposte emendative, limitandosi a meglio coordinare la disciplina nazionale con quella unionale, hanno un contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame stabilisce i principi, le finalità e le definizioni relative al provvedimento in esame e ne individua l’oggetto, consistente nella definizione del quadro normativo nazionale, al fine di migliorare l’efficienza della politica di coesione europea 2021-2027.
Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare, constatato il carattere ordinamentale e definitorio delle norme in esame, confermato anche dalla relazione tecnica.
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), nel contesto delle procedure programmatorie ed operative relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo 2014-2020, ha previsto l’istituzione di una Cabina di regia composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale del FSC, con l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale. Per espressa disposizione, l’istituzione della Cabina ha luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La norma in esame prevede che la Cabina di regia[2] incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), costituisca la sede di confronto per l’attuazione della politica di coesione europea 2021 – 2027. A tal fine sono definite ulteriori funzioni, ovvero quella di assicurare il coordinamento tra interventi a livello nazionale e interventi a livello regionale, ove finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea; promuovere la complementarietà e la sinergia tra gli interventi finanziati dai Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC), gli interventi PNRR, e gli interventi finanziati da Accordi di coesione; verificare i risultati delle attività di monitoraggio, limitatamente agli interventi ‘prioritari’[3], i cui esiti vanno comunicati dal Ministro per gli affari europei alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 marzo di ciascun anno; definire le priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP), come da Regolamento (UE) 2024/795 del 29 febbraio 2024, che saranno sostenute con il concorso dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027.
Il comma 2 integra la Cabina di regia, per lo svolgimento delle funzioni descritte in precedenza, con la presenza del Ministro dell’economia e delle finanze, dei Ministri competenti[4] e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dal presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dal presidente dell’Unione delle province d’Italia (UPI).
La normativa vigente richiede la presenza dei “rappresentanti” delle amministrazioni interessate e non anche degli organi politici di vertice ossia dei Ministri e dei Presidenti di regioni o di provincia autonoma.
Il comma 3 stabilisce che il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dalla finanza pubblica, le funzioni di supporto organizzativo e tecnico in relazione alle attività della Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui al presente articolo sono ad invarianza di spesa dal momento che, come espressamente stabilito al comma 3, il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza assicura il supporto tecnico e organizzativo alla Cabina di regia, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dalla finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l’articolo in esame modifica compiti e composizione della Cabina di regia per i Fondi di Coesione, stabilendo che questa sia il luogo di confronto tra Stato, regioni e province autonome per l’attuazione della politica di coesione europea 2021-2027. In particolare il comma 1 definisce le sue ulteriori funzioni (fra le quali il coordinamento fra gli interventi statali e quelli regionali, il raccordo fra gli interventi finanziati da fonti diverse), e il comma 2 ne integra la composizione, includendo i Ministri competenti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome, dell’ANCI e dell’UPI. Il comma 3 stabilisce che il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud fornisce supporto organizzativo e tecnico alla Cabina di regia, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dalla finanza pubblica. Si rammenta che già a legislazione vigente l’istituzione della Cabina di regia è stata assistita da una specifica clausola di neutralità finanziaria (come già previsto dall’articolo 4, comma 1, del DPCM 25 febbraio 2016 e l'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge n. 190 del 2014).
Sulla base di tali premesse, non si hanno osservazioni da formulare considerando la presenza di una clausola di invarianza, le assicurazioni fornite dalla relazione tecnica circa il fatto che il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza possa assicurare il supporto tecnico e organizzativo alla Cabina di regia, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dalla finanza pubblica, nonché la presenza di una clausola di invarianza finanziaria che già a legislazione vigente assiste l’istituzione della Cabina di regia.
Articolo 4
(Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea)
La norma, modificata nel corso della prima lettura in Senato, reca le disposizioni per l’individuazione, la trasmissione, la verifica e la revisione da parte delle Amministrazioni titolari dei programmi della politica di coesione 2021-2027 degli interventi prioritari e indica il termine del 31 luglio 2024 per l’adozione del DPCM di approvazione del Piano strategico della ZES Unica Mezzogiorno.
Si rammenta che per ZES si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.
A questo riguardo, gli articoli 9 e seguenti del decreto-legge n. 124 del 2023 istituiscono, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, in luogo delle precedenti ZES.
Limitando l’esame ai profili su cui incide l’articolo ora in esame, si evidenzia che ai sensi del predetto decreto-legge:
- presso la Presidenza del Consiglio sono istituite una Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, e una Struttura di missione ZES, con compiti di supporto, coordinamento, attuazione e monitoraggio (articolo 10);
- il Piano strategico della ZES unica, di durata triennale, definisce la politica di sviluppo della ZES unica, individuando i settori da promuovere, gli investimenti e gli interventi prioritari e le modalità di attuazione. Il Piano è predisposto dalla Struttura di missione ed è approvato con DPCM[5] (articolo 11, assistito da una specifica clausola di invarianza finanziaria).
In particolare, il comma 1 del presente articolo prevede che i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, individuino un elenco di interventi prioritari nell’ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori strategici indicati all’articolo 2 del presente decreto-legge[6], già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione.
Per gli interventi individuati come prioritari, deve essere specificata la rilevanza, in termini di peso finanziario, rispetto ai corrispondenti obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e agli obiettivi specifici di riferimento.
Il comma 2 elenca gli indici su cui basare l’individuazione degli interventi prioritari[7]. Il comma 3 dispone che i Ministeri, le regioni e le province autonome trasmettano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud l’elenco degli interventi prioritari, con la specificazione degli indici utilizzati e corredati da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l’indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, secondo una logica orientata al risultato.
Il comma 4 attribuisce, altresì, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di verificare la coerenza degli elenchi trasmessi, nonché di monitorare gli interventi inseriti in detti elenchi.
Il comma 5 precisa che è ammessa la modifica dei cronoprogrammi, in caso di impossibilità di rispettare le tempistiche indicate per circostanze oggettive e non imputabili all’amministrazione titolare del programma ovvero al soggetto attuatore dell'intervento.
Il comma 6 prevede che le amministrazioni titolari di programmi, che non hanno soddisfatto, alla data di entrata in vigore del decreto in esame le condizioni abilitanti[8] nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti, trasmettono entro il 30 giugno 2024, oltre ai cronoprogrammi procedurali e finanziari di cui al comma 3, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.
Il comma 7, modificando il comma 3 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 124 del 2023 relativamente al procedimento di approvazione del Piano strategico della ZES unica, specifica che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione del Piano strategico debba essere adottato entro il 31 luglio 2024: a legislazione previgente non era fissata una scadenza.
Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che le disposizioni di cui al presente articolo hanno carattere meramente ordinamentale, limitandosi a introdurre disposizioni in materia di individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione. Per tali motivi, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 7-bis aggiunto nel corso della prima lettura in Senato non è invece corredato da relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame reca ai commi da 1 a 6 le disposizioni per l’individuazione, la trasmissione, la verifica e la revisione da parte delle Amministrazioni titolari dei programmi della politica di coesione 2021-2027 degli interventi prioritari nell’ambito dei programmi ricadenti nei settori strategici di cui all’articolo 2 del presente decreto-legge, corredati di un cronoprogramma dettagliato. La verifica degli elenchi e il monitoraggio degli interventi ivi inclusi spettano al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 7 indica il termine del 31 luglio 2024 per l’adozione del DPCM di approvazione del Piano strategico della ZES Unica Mezzogiorno. Tali disposizioni, secondo la relazione tecnica hanno carattere meramente ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Infine, il comma 7-bis permette la localizzazione per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete per connessione Internet mobile anche in deroga ai relativi regolamenti comunali.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale delle norme.
Articolo 5
(Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)
La norma reca le disposizioni relative al monitoraggio rafforzato degli interventi individuati come prioritari nell’ambito dei programmi della politica di coesione europea.
In particolare, il comma 1 prevede che le Amministrazioni titolari dei programmi – fermi restando gli obblighi di alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio[9] – trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPCoe) e al Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 agosto e il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali in merito alla realizzazione degli interventi prioritari, individuati nell’ambito dei programmi, nei settori strategici di cui all’articolo 2.
Il comma 2 specifica che le relazioni semestrali sono funzionali alla verifica dei cronoprogrammi e all’applicazione del meccanismo di premialità di cui al successivo articolo 7, e che, in caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, le amministrazioni titolari di programmi devono comunicare tempestivamente al DIPCoe le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio.
Il comma 3 dispone che il DIPCoe promuove un particolare monitoraggio nell’ambito del Comitato di sorveglianza e di attuazione dei programmi previsto dall’Accordo di Partenariato 2021-2027 al fine di rafforzare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni tra i programmi di intervento su scala nazionale e quelli su scala regionale.
Infine, il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che all’attuazione della norma in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica descrive la norma e conferma che questa non ha effetti finanziari in coerenza con la clausola di invarianza.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca le disposizioni relative al monitoraggio rafforzato degli interventi individuati come prioritari, prevedendo che le amministrazioni titolari di programmi di coesione debbano inviare relazioni semestrali sullo stato di attuazione degli interventi prioritari al Dipartimento per le politiche di coesione e al Ministero dell’economia. Le relazioni sono utilizzate per verificare i cronoprogrammi e applicare un meccanismo di premialità. In caso di disallineamenti, le amministrazioni devono comunicare le ragioni e le azioni previste per rimediare. Il Dipartimento per le politiche di coesione promuove un monitoraggio nell’ambito del Comitato di sorveglianza e di attuazione dei programmi previsto dall’Accordo di Partenariato 2021-2027 per rafforzare il coordinamento e evitare sovrapposizioni tra i programmi nazionali e regionali.
Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la norma, comunque assistita da una clausola di invarianza finanziaria, incide, rafforzandoli, su adempimenti di monitoraggio già previsti a legislazione vigente.
Articolo 6, commi da 1 a 6
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)
La norma, modificata dal Senato, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio ponga in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti. Gli interventi sono previsti sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni centrali, regionali e locali interessate e a valere sulle risorse rese all’uopo disponibili nel Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 (comma 1).
Si evidenzia che il Programma nazionale di assistenza tecnica Capacità per la coesione periodo di programmazione 2021-2027 è cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FSER) e dal Fondo sociale europeo Plus (FSE-Plus) con una dotazione complessiva di euro 1.267.433.334, comprensiva del cofinanziamento nazionale[10].
Per le suddette finalità, nonché per l’attivazione e l’implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell’ambito delle politiche di coesione, il suddetto Dipartimento è autorizzato ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare[11] (POC) al Programma operativo nazionale (PON) Governance e capacità istituzionale 2014-2020, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, già destinate alle assunzioni a tempo determinato di cui all’articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge n. 178 del 2020 ovvero alla stipula dei contratti di collaborazione di cui all’articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 31 luglio 2024 (30 giugno 2024 nel testo originario del decreto-legge), per la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma operativo complementare (comma 2).
Si evidenzia che la dotazione finanziaria del suddetto POC, come anche riferito dalla norma, è stata integrata con la deliberazione CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, che ha approvato un’assegnazione di risorse FSC 2014-2020 per complessivi 728,40 milioni di euro, di cui 445,00 milioni di euro per dare copertura agli interventi sul Programma operativo nazionale (PON) «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020.
Il comma 179 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 ha disposto, con oneri a carico delle disponibilità del summenzionato Programma operativo complementare, integrato dalla suddetta deliberazione CIPE, che le amministrazioni pubbliche che - nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'UE e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 - rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possano assumere, con contratto a tempo determinato di durata corrispondente ai POC e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023. Il successivo comma 179-bis prevede che le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei, all'esito delle suddette procedure di reclutamento a tempo determinato o della mancata accettazione della proposta di assunzione, possano essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione[12], con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia n. 107 del 8 giugno 2018. L’articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021 prevede, infine, che l'Agenzia per la coesione territoriale, al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'UE e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, possa stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a 36 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del medesimo summenzionato Programma operativo complementare come integrato dalla suddetta deliberazione CIPE.
Al fine di accelerare la selezione delle unità di personale di cui all’articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, da assumere, in base alle medesima disposizione (Cfr. supra) con contratti di collaborazione, gli enti beneficiari[13] procedono direttamente, nel rispetto dei fabbisogni rilevati, alla selezione e alla contrattualizzazione delle unità di personale. All’esito delle procedure selettive e all’acquisizione dei relativi contratti di collaborazione professionale, il suddetto Dipartimento provvede a trasferire agli enti beneficiari le risorse corrispondenti per la copertura delle spese, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del Programma operativo complementare di cui al comma 2 (comma 3). Viene quindi disposto che i contratti a tempo determinato stipulati entro il 31 luglio 2024 (30 giugno 2024 nel testo originario del decreto-legge) ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge n. 178 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, non possano avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026 (comma 4).
Viene, inoltre, disposto che il summenzionato Dipartimento stipuli apposite convenzioni con la società in house Eutalia s.r.l. per l’attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti[14] destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle e regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle convenzioni, si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale di assistenza tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 a titolarità del citato Dipartimento, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al medesimo Programma (comma 5). All’espletamento delle relative attività la società in house Eutalia s.r.l. può provvedere con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi del decreto legislativo n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e del decreto legislativo n. 36 del 2023 (codice dei contratti pubblici) (comma 6).
Si evidenzia che la società in house Eutalia S.r.l. è ricompresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, per le parti ancora riferibili al testo in esame, ribadisce il contenuto della norma e in merito al comma 2 riferisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la sottoscrizione dei relativi contratti avviene nei limiti delle risorse che non risultano impegnate dalle amministrazioni beneficiarie, alla data del 30 giugno 2024 (31 luglio 2024 per effetto di una modifica approvata al Senato) e che risultano disponibili a legislazione vigente. Relativamente ai commi 3, 4 e 6 la relazione tecnica evidenzia che questi possiedono natura ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Gli emendamenti approvati al Senato che hanno modificato e integrato l’articolo in esame non sono corredati di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ponga in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni centrali, regionali e locali interessate e a valere sulle risorse rese all’uopo disponibili nel Programma nazionale (PN) di assistenza tecnica Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 (comma 1). Per le stesse finalità, nonché al fine di implementare i processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell’ambito delle politiche di coesione, il medesimo Dipartimento viene autorizzato a utilizzare le risorse del Programma operativo complementare (POC) al Programma operativo nazionale (PON) Governance e capacità istituzionale 2014-2020, già destinate a specifiche assunzioni con contratti a tempo determinato, ovvero alla stipula di contratti di collaborazione, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni interessate per la sottoscrizione dei medesimi contratti, alla data del 31 luglio 2024 (il termine originariamente fissato al 30 giugno 2024 è stato così modificato per effetto di una modifica approvata al Senato) (comma 2). Viene, altresì, consentita l’estensione della durata dei suddetti contratti a tempo determinato, stipulati entro il 31 luglio 2024 (anche in tal caso il termine originariamente fissato al 30 giugno 2024 è stato così modificato per effetto di una modifica approvata al Senato), a non oltre il 31 dicembre 2026 (comma 4). Viene altresì stabilito che il summenzionato Dipartimento stipuli apposite convenzioni con la società in house Eutalia s.r.l. per l’attuazione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle e regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali; provvedendo agli oneri derivanti dall’attuazione delle convenzioni, a valere sulle risorse del Programma nazionale di assistenza tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 a titolarità del citato Dipartimento (comma 5). All’espletamento di tali attività la società in house Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato (comma 6). La relazione tecnica riferisce la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria dei commi 4 e 6, precisando, con riferimento al comma 2, che questo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la sottoscrizione dei relativi contratti avviene nei limiti delle risorse che non risultano impegnate dalle amministrazioni beneficiarie, alla data del 30 giugno 2024, e che risultano disponibili a legislazione vigente.
Tanto premesso, andrebbero forniti chiarimenti circa l’effettiva disponibilità delle risorse riferite ai suddetti Programmi per il complessivo perseguimento delle finalità recate dalle norme in esame, senza pregiudizio nei confronti delle altre finalità già previste nell’assetto previgente a valere sulle medesime risorse. La richiesta appare opportuna anche alla luce della modifica intervenuta al Senato che ha modificato i termini di riferimento relativi ai contratti a tempo determinato di cui ai commi 2 e 4 dal 30 giugno al 31 luglio 2024.
Non si hanno invece osservazioni da formulare in merito alle altre modifiche intervenute al Senato che appaiono finalizzate a puntualizzare il contenuto della norma.
La norma, introdotta dal Senato, incrementa di 5 milioni di euro annui, per le annualità dal 2024 al 2028, le risorse di cui all' articolo 15, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000 finalizzate all’erogazione di contributi straordinari volti a favorire la fusione dei comuni.
L’articolo 15 del decreto legislativo n. 267 del 2000, al comma 3 prevede che, oltre ai contributi regionali, lo Stato eroghi, per i dieci anni decorrenti dalla fusione dei comuni, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
Il comma 3-bis dello stesso articolo, dispone, altresì, che i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni per le fusioni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Agli oneri derivanti da quanto disposto si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente del fondo per il contributo ordinario dello Stato agli enti locali di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1992 (comma 6-bis).
L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato e priva di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica, incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, le risorse[15] statali per contributi straordinari finalizzati a favorire la fusione dei comuni. Al riguardo, non si hanno osservazioni circa l’incremento dei contributi, considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6-bis dell’articolo 6 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1992 .
In proposito, si rammenta che il predetto articolo 34, comma 1, ha previsto che, a decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorra al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione di un fondo ordinario, di un fondo consolidato e di un fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale, di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che la disposizione in esame, richiamando l’utilizzo delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, non sembrerebbe potersi qualificare nei termini di una copertura finanziaria in senso proprio, in coerenza con quanto prescritto dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, posto che essa fa piuttosto riferimento all’utilizzo di risorse già destinate agli enti locali ai sensi della legislazione vigente . In merito alla correttezza di tale ricostruzione, appare utile acquisire l’avviso del Governo.
Tanto premesso, si osserva che le risorse richiamate dalla norma di copertura in commento afferiscono al Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, iscritto sul capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, che reca - in base al vigente bilancio pluriennale dello Stato - una dotazione di 244.617.432 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
Al riguardo, appare opportuno acquisire indicazioni dal Governo in ordine alla effettiva sussistenza delle necessarie disponibilità, anche con riferimento agli anni 2027 e 2028, nonché alla possibilità di avvalersi delle risorse iscritte nel Fondo al fine di finanziare un ulteriore intervento di spesa, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali tali risorse sono destinate a legislazione vigente.
Le norme, introdotte dal Senato, al fine di potenziare e rafforzare le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR, autorizzano lo stesso Ministero ad assumere 100 unità di personale in aggiunta all'attuale dotazione organica, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'Area Elevate Professionalità[16]. A tal proposito, viene autorizzata una spesa di euro 615.417 per l'anno 2024 e di euro 7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025 (comma 6-ter).
Le norme, in merito al reclutamento del personale di cui sopra, prevedono, ulteriori spese, pari a 300.000 euro per l’anno 2024, per procedure concorsuali nonché maggiori spese di funzionamento pari ad euro 126.725 per l'anno 2024 e ad euro 116.239 annui a decorrere dall'anno 2025 (comma 6-quinquies).
Agli oneri derivanti da quanto disposto (commi 6-ter e 6-quinquies), pari a euro 1.042.142 per l'anno 2024 e a euro 7.501.242 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (comma 6-quinquies).
Inoltre, sempre con riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le medesime finalità di cui sopra, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo, si autorizza, altresì, l’assunzione di 300 unità di personale dell'Area Funzionari e di 150 unità di personale dell'Area Assistenti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente (comma 6-quater).
L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte dal Senato e prive di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica, autorizzano il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere 100 unità di personale, in aggiunta all'attuale dotazione organica, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'Area Elevate Professionalità. A tal fine, è autorizzata una spesa di euro 615.417 per l'anno 2024 e di euro 7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025. Per il reclutamento del personale summenzionato sono, altresì, previste spese per procedure concorsuali, pari a 300.000 euro per l’anno 2024, nonché maggiori spese di funzionamento pari ad euro 126.725 per l'anno 2024 e ad euro 116.239 annui a decorrere dall'anno 2025. Viene, infine, disposto, che lo stesso Ministero, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo, è autorizzato ad assumere, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, 300 unità di personale dell'Area Funzionari e di 150 unità di personale dell'Area Assistenti. Con riguardo alle sopra descritte autorizzazioni ad assumere, si evidenzia che, sebbene la norma da una parte agisca entro un limite di spesa e dall’altra autorizzi assunzioni nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, essa allo stesso tempo autorizza l’assunzione di un numero fisso di unità di personale: circa l’opportunità di configurare anche il numero di unità di cui si autorizza l’assunzione come limite massimo (ossia fino ad un massimo di unità) andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
Oltre a ciò, in riferimento alle medesime autorizzazioni ad assumere, andrebbero esplicitati gli elementi posti a base della quantificazione degli oneri, considerato che l’emendamento che ha introdotto la presente disposizione non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6-sexies dell’articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione dei precedenti commi 6-ter e 6-quinquies, complessivamente pari a 1.042.142 euro per l’anno 2024 e a 7.501.242 euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando l’ulteriore riduzione disposta dal comma 6-septies dello stesso articolo 6.
La norma, introdotta al Senato, al fine di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell’ambito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un Nucleo coordinato da 1 dirigente di livello generale e costituito da 3 dirigenti di livello non generale[17], nonché dal personale delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa e da esperti nella medesime materie.
La norma precisa che con riguardo al suddetto personale (non dirigente) e agli esperti si ricorre alle risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, che ha istituito un fondo da ripartire su richiesta delle amministrazioni interessate, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, destinato a partire dal 2024, almeno per l'80 per cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e per l’eventuale restante quota, al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione.
Conseguentemente la dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di 4 posti di funzione dirigenziale, di cui 1 di livello generale e 3 di livello non generale, A tal fine è autorizzata la spesa di euro 325.824 per il 2024 e di euro 651.647 annui a decorrere dal 2025 per gli oneri di personale e di euro 2.966 per il 2024 e di euro 5.932 annui a decorrere dal 2025 per le spese relative alla corresponsione dei buoni pasto. Agli oneri complessivi derivanti dal presente comma, pari a euro 328.790 per il 2024 e a euro 657.579 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 6-septies).
L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato e priva di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica, istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un Nucleo coordinato da 1 dirigente generale costituito da 3 dirigenti non generali. Il Nucleo risulta altresì composto da personale (presumibilmente non dirigenziale) delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa e da esperti nelle medesime materie. La dotazione organica dirigenziale del medesimo Ministero viene conseguentemente incrementata di 4 posti di funzione dirigenziale (1 generale e 3 non generali). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 325.824 per il 2024 e di euro 651.647 annui a decorrere dal 2025 per gli oneri di personale e di euro 2.966 per il 2024 e di euro 5.932 annui a decorrere dal 2025 per le spese relative alla corresponsione dei buoni pasto.
Al riguardo, si evidenzia che, con riferimento al personale non dirigente delle articolazioni ministeriali e agli esperti, la norma senza quantificare l’onere si limita a circoscriverne indirettamente l’ammontare rinviando all’utilizzo delle risorse disponibili sul Fondo destinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ad assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa[18], e ripartite a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla medesima disposizione alle lettere a) e b), vale a dire in misura almeno pari all'80 per cento per le assunzioni di personale non dirigenziale, e, per l'eventuale restante quota, per il conferimento di incarichi.
Ciò stante, si rileva l’opportunità di acquisire i dati sottostanti la quantificazione degli oneri riferiti al personale dirigenziale nonché di precisare nel testo del provvedimento l’ammontare delle risorse effettivamente destinate ad assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti, fornendo al tempo stesso elementi di valutazione e dati in merito all’entità di tale personale che potrà essere conseguentemente assunto, indicando, in particolare, le qualifiche, l’eventuale suo impiego in mobilità da altre amministrazioni e le componenti dei relativi oneri retributivi (per il personale pubblico nonché il numero di esperti presumibilmente necessari con l’indicazione dei relativi compensi unitari; ciò conformemente a quanto prescritto al riguardo dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17, comma 7 della legge n. 196 del 2009).
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6-septies dell’articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo comma, complessivamente pari a 328.790 euro per l’anno 2024 e a 657.579 euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando l’ulteriore riduzione disposta dal comma 6-sexies dello stesso articolo 6.
Articolo 6, comma 6-octies
(Gestione della liquidità degli enti locali)
La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, introduce modifiche agli articoli 180, 185 e 187 del testo unico degli enti locali[19] concernenti la gestione della liquidità. Le modifiche sono introdotte, al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.
Una prima modifica concerne l’articolo 180, comma 3, lettera d), del citato testo unico, disponendo la soppressione della previsione per la quale, nella fase di riscossione, l’ordinativo d’incasso debba contenere l’indicazione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate se derivanti da legge.
Una seconda modifica incide sull’articolo 185, comma 2, lettera i), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per sopprimere l’obbligo secondo cui il mandato di pagamento deve contenere il riferimento al rispetto degli eventuali vincoli di destinazione se stabiliti per legge.
Infine è disposta una modifica dell’articolo 187 del già menzionato decreto legislativo n. 267 del 2000, concernente il risultato di amministrazione. La modifica integra il testo del comma 3-ter, che definisce le fattispecie nelle quali le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione. In particolare si stabilisce che il vincolo di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c), ossia, quelle derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati nonché da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata, escludendo quindi le entrate il cui vincolo di destinazione è individuato dalla legge o dai principi contabili generali e applicati [lettera a)] nonché le entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione [lettera d)].
La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame apportano modifiche al decreto legislativo n. 267 del 2000 al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.
In particolare la norma, da un lato, espunge dal novero dei contenuti minimi obbligatori del mandato di pagamento e dell’ordinativo di incasso il riferimento al rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge e, dall’altro, per i casi in cui le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione, escludono che il vincolo di competenza si estenda anche alla cassa qualora il vincolo di destinazione derivi dalla legge, dai principi contabili o nel caso di entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, dalla formale attribuzione da parte dell’amministrazione, come invece previsto a legislazione vigente.
Il vincolo di destinazione in termini di cassa resterebbe dunque applicabile solo relativamente alle entrate derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati e da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata.
Tutto ciò considerato, appare pertanto necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che l’attenuazione dei vincoli sulla destinazione vincolata delle entrate previsti dalla vigente disciplina contabile a carico degli enti locali determini una maggiore capacità di spesa e un’accelerazione delle dinamiche di spesa per cassa degli enti medesimi con conseguenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 6-bis
(Risorse per lo svolgimento del concorso per segretario comunale e provinciale)
La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, prevede che, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali[20], è autorizzata,
per l'anno 2024, la spesa di euro 1.330.000,00 (comma 1).
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all’erogazione di un contributo annuo a favore dei comuni a titolo di compensazione del minor gettito IMU per classamento E/1 degli immobili nelle aree portuali, nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, e da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno (comma 2).
La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizza la spesa di euro 1.330.000 per l'anno 2024 per le finalità connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali. Pur rilevando che l’onere è configurato come tetto massimo di spesa, considerato tuttavia che lo svolgimento del concorso è un adempimento di carattere vincolato, andrebbero acquisiti i dati ed i parametri sottostanti la quantificazione proposta al fine di verificare la congruità dello stanziamento per il conseguimento delle finalità indicate dalla norma.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 6-bis provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma 1, pari a euro 1.330.000 per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 582, della legge n. 205 del 2017.
In proposito, si segnala che tale disposizione ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito, per un importo massimo pari a 9,35 milioni di euro, a fronte della previsione di nuovi criteri di classificazione catastale di banchine e aree destinate a servizi portuali e delle connesse infrastrutture siti nei porti di rilevanza nazionale ed internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale, censiti, ai sensi del comma 578 del sopracitato articolo 1 della legge n. 205 del 2017, nella categoria catastale E/1, come immobili a destinazione particolare, e quindi esentati ex lege dal pagamento dell’IMU.
Al riguardo, si fa presente preliminarmente che tali risorse risultano iscritte sul capitolo 1363 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, che reca uno stanziamento iniziale per l’anno 2024 pari a 9,35 milioni di euro.
In proposito, nel rilevare che la diposizione non appare immediatamente riconducibile a una delle modalità di copertura finanziaria indicate dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, si osserva che - come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – le risorse iscritte sul relativo capitolo di spesa risultano integralmente disponibili in termini di competenza. Per quanto attiene alla possibilità di ridurre tali risorse senza pregiudicare le finalità alle quali esse sono destinate a legislazione vigente, si osserva che in base al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2023, che ha determinato il contributo annuo da erogare a decorrere dall’anno 2023 a ciascuno dei comuni beneficiari, il totale delle risorse da ripartire ammonta a 2.271.054,62 euro. Sembrerebbe, quindi, determinarsi un’eccedenza strutturale delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 582, della legge n. 205 del 2017 rispetto a quelle effettivamente necessarie all’erogazione dei contributi previsti dalla medesima disposizione. Sul punto, appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo.
Articolo 7
(Misure di premialità al fine di favorire l’attuazione della politica di coesione)
La norma, come modificata nel corso dell’esame in Senato, disciplina un meccanismo di premialità per le regioni e le province autonome che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione.
In particolare, il comma 1 consente alle Regioni e Province autonome di utilizzare le eventuali economie delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), maturate in relazione all’attuazione di interventi inseriti negli Accordi per la coesione già conclusi, per coprire fino all’intera quota (dunque, si rammenta, fino al 30 per cento dell’importo degli interventi) della parte di cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus. L’entità delle premialità riconoscibili nonché le modalità e i termini di utilizzo da parte delle regioni e delle province autonome delle risorse liberate a seguito del riconoscimento delle predette premialità sono definiti con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Tale premialità è fruibile a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano conseguito gli obiettivi intermedi e finali previsti nel cronoprogramma degli interventi prioritari di cui all’articolo 4.
Ai fini dell’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, si prevede che le regioni e le province autonome devono inviare al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPCoe) apposita istanza per il riconoscimento della misura premiale. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il Dipartimento procede alla verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento delle premialità, sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni.
Il comma 3 disciplina i casi di inerzia o inadempimento da parte dei soggetti attuatori degli interventi e le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi, prevedendo che il DIPCoe assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a 15 giorni. In caso di perdurante inerzia, la Cabina di regia richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi[21].
Infine, il comma 4 dispone che, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario, e a condizione che un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, la Cabina di regia di cui all’articolo 5, sulla base dell’istruttoria svolta dal DIPCoe, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di proporre l’attivazione del procedimento di superamento del dissenso previsto dall’articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021[22].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui all’articolo in esame hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame stabilisce un sistema premiale che consente alle regioni e alle province autonome che completano tempestivamente gli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione di utilizzare le economie delle risorse del Fondo sviluppo e coesione per coprire la parte di cofinanziamento regionale degli interventi a valere dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, fino a concorrenza dell’intera quota regionale di cofinanziamento dei predetti programmi, previa apposita istanza al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che verifica i presupposti per il suo accoglimento. Inoltre, si stabilisce che in caso di inerzia o inadempimento da parte dei soggetti attuatori, la Cabina di regia richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi. Infine, il comma 4 dispone che, in caso di dissenso idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario, la Cabina di regia richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di proporre l’attivazione del procedimento di superamento del dissenso previsto dall’articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021[23].
Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che le norme consentono, al sussistere di determinati presupposti, di destinare ad altre finalità somme già destinate a spesa e che risultino nella disponibilità delle rispettive amministrazioni e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già scontato a legislazione previgente.
La norma reca disposizioni finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal Regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (Strategic Technologies For Europe Platform - STEP).
In particolare, il comma 1 affida alla Cabina di regia di cui all’articolo 3 la definizione degli orientamenti nazionali nei settori tecnologici che apportano al mercato interno un elemento innovativo e contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione (articolo 2 del Regolamento STEP ), al fine di sostenere investimenti, ricerca e sviluppo di tecnologie digitali, a zero emissioni, e biotecnologie e affrontare la carenza di manodopera e competenze nei suddetti settori.
Per le finalità di cui al comma 1, il comma 2 prevede che i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possano essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024, oppure entro il 31 marzo 2025, e destina 300 milioni di euro nell’ambito del Programma nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” FESR 2021-2027 ai programmi di investimento di importo compreso tra i 5 e i 20 milioni di euro realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma medesimo. L’importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell’intervento.
Al comma 3 si prevede che il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - JTF)[24] debba favorire gli investimenti relativi alle tecnologie per l’energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori e debba concorrere al perseguimento delle priorità indicate al comma 1 e previste dal Regolamento STEP.
Il comma 4 dispone che le risorse di cofinanziamento nazionale liberate a seguito dell’applicazione nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027 dei tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del 100 per cento, in coerenza con quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12, del Regolamento STEP, siano mantenute nell’ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione, ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 nell’ambito degli Accordi per la coesione.
Il comma 5 stabilisce che i progetti cofinanziati nell’ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio, secondo le modalità di cui all’articolo 5 del presente decreto.
Il comma 6, infine, dispone che, in attuazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento STEP, le priorità riguardanti lo sviluppo di tecnologie critiche e la risposta alle carenze di manodopera, possano essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma con riferimento ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 che le disposizioni in commento hanno carattere puramente ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica. Inoltre, con riferimento al comma 2, specifica che lo stesso, limitandosi a disciplinare la destinazione di somme già disponibili a legislazione vigente, nell’ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” FESR 2021-2027, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anche l’eventuale incremento dell’importo di 300 milioni di euro non determina nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto tale incremento viene effettuato nell’ambito della dotazione del Programma nazionale e, quindi, sulla base delle risorse già stanziate a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame attua gli obiettivi del Regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma STEP, affidando alla Cabina di regia la definizione degli orientamenti nazionali nei settori strategici per sostenere investimenti, ricerca e sviluppo di tecnologie digitali, a zero emissioni, e biotecnologie, nonché affrontare la relativa carenza di manodopera. Il comma 2 prevede la riprogrammazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 e destina 300 milioni di euro al Programma nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” FESR 2021-2027. Il comma 3 prevede che il Programma nazionale che attua il Fondo per la transizione giusta debba, oltre ad assicurare le finalità del medesimo fondo, concorrere al perseguimento delle priorità del Regolamento STEP. Il comma 4 dispone che le risorse di cofinanziamento nazionale liberate siano mantenute nei programmi oggetto di riprogrammazione o utilizzate per il perseguimento degli obiettivi degli Accordi per la coesione; il comma 5 definisce il monitoraggio dei progetti cofinanziati e il comma 6 dispone che le priorità individuate possano essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.
Ciò premesso, in merito alla riprogrammazione consentita dal comma 2, si evidenzia che la riprogrammazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 e l’incremento dell’importo di 300 milioni di euro per Programma nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” FESR 2021-2027 non dovrebbero determinare effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione previgente, anche perché, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, tale incremento viene effettuato nell’ambito della dotazione del Programma nazionale e, quindi, sulla base delle risorse già stanziate a legislazione vigente: circa la predetta ricostruzione andrebbe comunque acquisita una conferma da parte del Governo.
Per le disposizioni di cui ai restanti commi, atteso il loro carattere ordinamentale, confermato dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare.
Normativa previgente. L’articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023 prevede, tra l’altro, che il Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito da un numero massimo di 40 componenti (30 dei quali incaricati in via esclusiva) nominati fra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, personale di enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi UE. I componenti del Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati, per l’intera durata dell’incarico in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a 10 (comma 11). Ai componenti del Nucleo spetta un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 140.000, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti con incarico non esclusivo, il compenso annuo lordo è fino ad euro 50.000, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. I componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di cui si è detto in precedenza e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza (comma 12).
La norma modifica l’articolo 50, comma 11, del decreto-legge n. 13 del 2023, al fine di prevedere che il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio (NUPC), addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di audit, sia determinato in cinque unità (comma 1).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le 5 unità addette al controllo costituiscono un sottogruppo del Nucleo per le politiche di coesione, nell’ambito del contingente massimo di 40 componenti del nucleo stesso.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame fissa in cinque unità il numero dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio (NUPC) cui attribuire funzioni di controllo sui programmi e i progetti di investimento pubblici e di Autorità di audit. La determinazione di tale specifico sottogruppo all’interno del NUPC, come anche confermato dalla relazione tecnica, opera all’interno del contingente massimo di 40 componenti del nucleo stesso come fissato nell’assetto vigente ai sensi del comma 11 dell’articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023. L’intervento disposto dalla norma in esame non incide, inoltre, sul trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo spettante ai componenti del Nucleo che rimane quello previsto ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 50. Tanto premesso, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
La norma, modificata nel corso della prima lettura in Senato, introduce la possibilità di assegnare con delibera del CIPESS le risorse del Fondo sviluppo e coesione (quale anticipazione), anche a quelle Regioni con le quali non sia stato ancora sottoscritto l’Accordo per la coesione, definendo criteri e modalità procedurali.
In particolare, l’assegnazione deve avvenire nel rispetto del criterio di aggiuntività ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti e deve essere finalizzata al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità, o al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione, oppure al finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali. Tali interventi sono individuati dal DIPCoe[25] (comma 2) e ciascuna amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività una volta siglato l’Accordo di cui al comma 1. Nell’Accordo per la coesione si dovrà dare evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate ai sensi del comma 1. Ai sensi del comma 4 per tali risorse si applica la procedura contabile prevista[26] per le risorse FSC (trasferimento al conto corrente di tesoreria gestito dalla RGS-IGRUE[27]).
Il comma 5, novellando il comma 1-ter dell’articolo 23 del decreto-legge n. 152 del 2021, precisa che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi stessi.
Infine, il comma 5-bis inserito durante l’esame in Senato, modificando l’articolo 1, comma 697, della legge di bilancio 2023, riarticola temporalmente un’assegnazione di risorse del FSC 2021-2027 disposta, in favore della regione Calabria, per interventi volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni nonché a sostegno dell’occupazione (ai sensi del decreto-legge n. 148 del 1993).
In particolare l’assegnazione di risorse FSC, originariamente disposta in 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026, viene riarticolata per gli anni 2024 e 2025: la norma ora introdotta prevede che essa sia di 135 milioni per ciascuna delle due annualità. La norma non interviene sulle restanti annualità e lascia invariato l’ammontare totale delle risorse, modificandone la scansione temporale.
Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al testo originario afferma con riferimento al comma 1 che la disposizione in commento, limitandosi a prevedere assegnazioni in anticipazione a valere su risorse già disponibili a legislazione vigente e già imputate programmaticamente alle regioni in forza di apposita delibera del CIPESS, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, con riferimento ai commi da 2 a 5, specifica che le disposizioni ivi contenute non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’emendamento che ha introdotto il comma 5-bis non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame permette l’anticipazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione alle Regioni, anche prima che intervenga il relativo Accordo per la coesione, stabilendo criteri e procedure. Gli interventi sono individuati dal DIPCoe e le amministrazioni assegnatarie delle risorse possono avviarne la realizzazione una volta siglato l’Accordo che dovrà rendere evidenti gli interventi anticipati e le relative risorse. Inoltre, si precisa che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione possono coprire il cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus. Infine, si modifica il profilo temporale delle risorse, previste dalla legge di bilancio 2023, per interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico e interventi in materia di occupazione.
In proposito, circa l’assegnazione anticipata delle risorse FSC, incluso la modifica temporale per interventi in conto capitale della regione Calabria, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita conferma, che dalla stessa non derivino effetti circa l’imputazione delle spese fra le annualità incoerenti con i saldi tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente.
Circa le restanti disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare, considerato il loro carattere ordinamentale confermato anche dalla relazione tecnica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5-bis dell’articolo 10 ridetermina la misura delle risorse assegnate in favore della regione Calabria ai sensi dell’articolo 1, comma 697, della legge n. 197 del 2022, prevedendo che, in luogo dei 100 milioni di euro per l'anno 2024 e dei 170 milioni di euro per l'anno 2025 indicati dalla predetta disposizione, siano assegnati 135 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
In proposito, si fa presente che le suddette risorse, sulla base di quanto previsto dal citato comma 697, sono assegnate mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. Tale assegnazione è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, in prededuzione dalla quota da attribuire alla regione Calabria nel quadro della predetta programmazione 2021-2027.
Al riguardo, si fa presente che il Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritto sul capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca uno stanziamento iniziale di bilancio, per il triennio considerato, pari ad euro 13.477.979.000 per l’anno 2024, ad euro 14.956.291.000 per l’anno 2025 e ad euro 8.915.420.000 per l’anno 2026. In proposito, appare opportuno che il Governo confermi l’effettiva disponibilità nell’ambito del Fondo delle risorse aggiuntive assegnate per l’anno 2024, pari a 35 milioni di euro, fornendo altresì rassicurazioni in ordine al fatto che la riduzione prevista dalla disposizione in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse utilizzate.
Articolo 11
(Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno)
La norma, modificata nel corso della prima lettura dal Senato, interviene in materia di recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d’Italia e le altre aree geografiche del Paese.
In particolare, il comma 1 prevede che il Fondo di cui all’articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42, «Fondo perequativo infrastrutturale», sia ridenominato «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno» e ne sopprime le modalità di utilizzo previste a legislazione previgente.
Si rammenta che il predetto comma 1-ter ha istituito nello stato di previsione del MEF il “Fondo perequativo infrastrutturale”. Il comma 1-ter è stato introdotto dalla legge di bilancio 2021 (comma 815 dell’articolo 1), nel quadro di misure volte ad assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, con una dotazione complessiva iniziale (poi rimodulata) di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Per il suo utilizzo ciascun Ministero competente individua, in un apposito Piano, gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento e il cronoprogramma della spesa.
Il comma 2 destina il predetto Fondo al finanziamento dell’attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell’infanzia e scolastiche.
Il comma 3 prevede che con un D.P.C.M. siano definite l’entità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi in ciascuna delle regioni del Mezzogiorno, l’amministrazione statale o regionale responsabile della selezione degli interventi, i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi, le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi nonché i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi.
Il meccanismo ora descritto sostituisce il precedente meccanismo basato sui piani ministeriali.
Il comma 5 modifica l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016 (Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno), al fine di fissare ad almeno il 40 per cento la quota di stanziamenti ordinari in conto capitale da destinare agli interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, così sostituendo il precedente riferimento alla popolazione residente per la destinazione degli stanziamenti ordinari in conto capitale
Ciò implicava che al Sud venissero destinate il 34 per cento circa delle risorse in conto capitale.
Il comma 6 specifica che il criterio del 40 per cento si applica al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del decreto in esame, ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.
Il comma 7 prevede che la nuova clausola del 40 per cento si applica anche alle risorse stanziate dai cosiddetti Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali, istituiti per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese[28].
Infine, il comma 8 interviene in merito alla Strategia per le aree interne, disponendo che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne – PSNAI, la relativa Cabina di regia deve tener conto della ricognizione delle infrastrutture riguardante le aree interne dei territori delle regioni non rientranti nel territorio della ZES Mezzogiorno.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni del presente articolo rivestono carattere ordinamentale e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma è finalizzata al recupero del divario infrastrutturale nel Mezzogiorno d’Italia. Il “Fondo perequativo infrastrutturale”, che resta destinato al Mezzogiorno, viene rinominato “Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno” e finalizzato a finanziare interventi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna relativi a infrastrutture di trasporto, ma anche strutture per servizi sanitari, assistenziali e scolastici. È demandata a un DPCM la definizione dell’entità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, dell’amministrazione responsabile, dei criteri di priorità, delle modalità di monitoraggio e dei casi di revoca dei finanziamenti. In questo contesto viene fissata ad almeno il 40 per cento la quota di stanziamenti ordinari in conto capitale da destinare agli interventi nel Meridione – in sostituzione del precedente riferimento alla quota di popolazione. La nuova clausola del 40 per cento si applica, oltre che al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, anche alle risorse dei cosiddetti Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali. Infine, si interviene nella predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne.
Ciò premesso, circa la soglia del 40 per cento per la quota di stanziamenti ordinari in conto capitale da destinare agli interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna e all’estensione di tale limite minimo anche al riparto degli altri Fondi sopra indicati, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma, che il nuovo criterio di riparto delle risorse possa essere applicato senza pregiudizio di interventi già programmati o avviati nelle restanti Regioni d’Italia a valere sulle medesime risorse e che essa non comporti differenze apprezzabili sui saldi di finanza pubblica rispetto a quanto attualmente scontato a legislazione vigente.
Circa le restanti disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare, considerato, da un lato, il loro carattere ordinamentale, confermato anche dalla relazione tecnica, dall’altro che esse incidono comunque su fondi operanti entro il limite delle disponibilità finanziarie.
Articolo 12
(Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)
Normativa vigente. Il contratto istituzionale di sviluppo (CIS), istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011, costituisce uno strumento che le amministrazioni competenti possono stipulare sia per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali europei sia per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale, tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In particolare, i CIS sono finalizzati all'accelerazione della effettuazione degli interventi speciali che prevedono la realizzazione di opere infrastrutturali, funzionali alla coesione territoriale e a uno sviluppo equilibrato del Paese. Si rammenta che al predetto articolo 6 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: la relativa RT (AG 328 della XVI legislatura) affermava che dal decreto non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si trattava di un impianto normativo a carattere ordinamentale o procedimentale e rammentava che i criteri direttivi posti dalla legge delega escludevano la possibilità di inserire norme onerose. Si rammenta altresì che anche alle disposizioni che hanno, nel tempo, novellato il predetto articolo 6 (articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013 e articolo 6 del decreto-legge n. 124 del 2023) non sono stati ascritti effetti sui saldi.
La norma interviene sulla materia dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS, sopra descritti) conferendo alcune attribuzioni al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud.
In particolare, il comma 1 prevede che entro il 31 luglio 2024 il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettui la ricognizione sullo stato di attuazione dei singoli interventi attuati nell’ambito dei contratti istituzionali di sviluppo già stipulati.
Il comma 2 dispone che le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC), relativamente ai predetti contratti istituzionali di sviluppo, siano trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il comma 3 prevede, entro 60 giorni dalla conclusione della ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi dei CIS, l’emanazione di un decreto del Ministro per la coesione, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, finalizzato alla revisione della governance istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni del presente articolo presentano carattere ordinamentale e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame interviene sulla materia dei contratti istituzionali di sviluppo prevedendo che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettui la ricognizione sullo stato di attuazione dei singoli interventi, svolga le funzioni di responsabile unico del contratto ed emani successivamente un decreto per rivedere la governance istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.
La relazione tecnica si limita ad affermare che le disposizioni del presente articolo presentano carattere ordinamentale e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: in proposito, tuttavia, andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare l’assunzione che il citato Dipartimento possa effettivamente svolgere i nuovi adempimenti ad esso attribuiti nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Articolo 13
(Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate ZLS)
Normativa previgente. La disciplina relativa alla costituzione delle Zone logistiche Semplificate (ZLS) è dettata dall’articolo 1, commi da 61 a 65, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) e dal D.P.C.M. 4 marzo 2024, n. 40, recante il Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS)[29]. Tale quadro di riferimento prevede che possano essere istituite delle aree geografiche (c.d. ZLS) in cui le imprese che vi operano o vi entrano sono soggette a procedure burocratiche e autorizzative semplificate. In particolare la ZLS è composta da territori quali porti, aree aeroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali. Ogni regione ha una superficie massima da destinare alla ZLS che non può essere superata. Inoltre, il comma 62, secondo periodo, della citata legge di bilancio dispone che se in una regione ricadono più Autorità di sistema portuale, e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, la regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona logistica semplificata (seconda ZLS).
Le zone ammissibili a ricevere aiuti a finalità regionale sono previste dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE. Si tratta di aree dell’Unione europea in condizioni di svantaggio economico, per le quali conseguentemente è ammessa una deroga al divieto generale di concessione degli aiuti di Stato sancito dall’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. In particolare il citato paragrafo 3, lettera c), stabilisce che sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Queste zone vengono individuate, generalmente, ogni sette anni in coincidenza con i cicli di programmazione europea, andando a costituire la cosiddetta “Carta nazionale degli aiuti di Stato a finalità regionale”, sottoposta all’approvazione della Commissione europea da parte di ciascuno Stato membro.
Con le decisioni del 2 dicembre 2021 e del 18 marzo 2022, la Commissione europea ha approvato la Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027.
Si segnala comunque che la relazione tecnica della legge di bilancio 2018 non ascriveva effetti sui saldi di finanza pubblica ai citati commi da 61 a 65 dell’articolo 1, spiegando che nel territorio interessato dalle ZLS si applicano a favore delle imprese ivi operanti le procedure semplificate di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 91 del 2017, ossia procedure recanti accelerazioni di termini procedimentali e adempimenti semplificati rispetto al regime previsto dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di modalità individuate con decreto ministeriale da cui non discendono oneri.
La norma introducono un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, alle imprese che operano nelle zone logistiche semplificate (ZLS) limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il credito d’imposta è concesso in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (8 maggio 2024) e fino al 15 novembre 2024 (comma 1).
Secondo quanto previsto dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, si tratta in particolare delle spese finalizzate all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Si ricorda inoltre che l’articolo 16 in commento ha concesso per l’anno 2024 un credito di imposta alle imprese operanti nella zona economica speciale (ZES) unica per l'acquisizione dei beni strumentali sopra indicati. La ZES unica riguarda zone delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Il credito di imposta è concesso nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024.
Il contributo, sotto forma di credito di imposta, è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l’anno 2024 (comma 2).
Si segnala che il comma 2 in esame è stato oggetto di modifiche nel corso dell’esame al Senato[30]. In particolare è stata soppressa la norma che esclude l’applicabilità del credito di imposta alle imprese operanti nelle seconde zone logistiche semplificate, istituite ai sensi del secondo periodo dell’articolo 1, comma 62, della legge n. 205 del 2017, ossia le seconde Zone logistiche semplificate che una regione è autorizzata ad istituire se in essa ricadono più Autorità di sistema portuale, e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti.
Le norme demandano ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di accesso al beneficio nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (comma 3).
Si incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2024 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 il “Fondo di sostegno ai comuni marginali”[31] per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare la deindustrializzazione (comma 4).
La norma reca, inoltre, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2 e 4, “quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l’anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026”, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione periodo di programmazione 2021-2027[32], con imputazione sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020 (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Maggiori spese in conto capitale |
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Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nelle ZLS istituite ai sensi dell’art. 1, da c. 61 a c. 65-bis, della L. 205 del 2017 |
80,0 |
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80,0 |
|
|
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80,0 |
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Incremento del “Fondo di sostegno ai comuni marginali” di cui all'art. 1, c. 196, della L. 178del 2020 |
20,0 |
50,0 |
50,0 |
|
20,0 |
50,0 |
50,0 |
|
20,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Minori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
Riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (quota amministrazioni centrali). |
100,0 |
50,0 |
50,0 |
|
100,0 |
50,0 |
50,0 |
|
100,0 |
50,0 |
50,0 |
|
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, in merito alla copertura finanziaria, afferma che il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 presenta sufficienti disponibilità.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame introduce un contributo sotto forma di credito di imposta in relazione agli investimenti in beni strumentali da parte delle imprese operanti presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di accesso al beneficio nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.
Si prevede inoltre l’incremento di 20 milioni di euro per l’anno 2024 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 del “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare la deindustrializzazione.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione dal momento che il credito di imposta è concesso nell’ambito del limite di spesa indicato dalla norma e che l’onere connesso all’incremento del Fondo di sostegno ai comuni marginali è limitato all’entità dello stanziamento disposto dalla norma.
Non si hanno osservazioni da formulare anche in ordine alla modifica introdotta dal Senato che ha soppresso al comma 2 la norma che esclude l’applicabilità del credito di imposta alle imprese operanti nelle seconde zone logistiche semplificate[33]. Infatti, l’estensione del contributo anche alle imprese operanti nelle predette zone non appare suscettibile di comportare effetti finanziari negativi giacché il credito di imposta è concesso nell’ambito del limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2024 e le relative modalità di accesso, applicazione e di fruizione sono disciplinate da un decreto ministeriale, anche al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell’articolo 13 fa fronte agli oneri derivanti dai precedenti commi 2 e 4, quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l’anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, ed imputati alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.
In proposito, si ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritto sul capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca uno stanziamento iniziale di bilancio, per il triennio considerato, pari ad euro 13.477.979.000 per l’anno 2024, ad euro 14.956.291.000 per l’anno 2025 e ad euro 8.915.420.000 per l’anno 2026. Al riguardo, nel prendere atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla disponibilità delle predette risorse utilizzate a copertura, sembrerebbe comunque utile acquisire un chiarimento circa l’esatta quantificazione delle risorse effettivamente disponibili, nonché circa la possibilità di procedere alla riduzione prevista dalla norma in esame senza pregiudicare gli altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
In merito agli effetti sui saldi di finanza pubblica si osserva che, con riferimento alla disposizione in esame, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento attribuisce alla riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione il medesimo impatto sia sul saldo netto da finanziare sia sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, mentre di regola tale Fondo è caratterizzato da un profilo di spendibilità minore sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto rispetto al saldo netto da finanziare. In proposito, appare pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.
Articolo 13-bis
(Istituzione delle zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione)
Normativa vigente. Per la ricostruzione della disciplina relativa alla costituzione delle Zone logistiche Semplificate (ZLS) e della relativa relazione tecnica, si rinvia alla scheda riferita all’articolo 13.
La norma, introdotta nel corso dell’esame in Senato, modificando il comma 61 della citata legge di bilancio 2018, amplia la possibilità di istituire le Zone logistiche Semplificate (ZLS) nelle regioni in transizione non ricomprese nella ZES unica del Mezzogiorno.
Si ricorda che per regioni in transizione si intende quelle con un PIL pro capite compreso tra il 75 per cento e il 100 per cento della media dell'UE
La norma specifica che, ai fini dell'istituzione delle ZLS nelle regioni in transizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[34] sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le medesime regioni, le modalità di funzionamento e di organizzazione. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni più sviluppate, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2024, n. 40.
L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede la possibilità di istituire nelle regioni in transizione (ossia con PIL pro capite compreso tra il 75 per cento e il 100 per cento della media dell'UE) Zone logistiche semplificate (ZLS) non ricomprese nella ZES unica del Mezzogiorno. L’istituzione ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni più sviluppate.
Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale sarebbe opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, anche sulla base dell’esperienza applicativa delle procedure semplificate utilizzate nelle ZLS, che dalle stesse non derivino oneri per la finanza pubblica, come era stato affermato dalla relazione tecnica riferita alla disciplina che ha introdotto le ZLS medesime.
La norma al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio[35], prevede che il Presidente del Consiglio e il relativo Commissario straordinario[36] sottoscrivano un apposito protocollo d’intesa recante l’individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al comma 2 e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari (comma 1). A tal fine, alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28 milioni di euro per il 2024, 90 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026, 200 milioni di euro per il 2027 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede a valere sulle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 25/2023 del 3 agosto 2023, iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027[37] (comma 2).
Il comma 2 demanda, inoltre, all’adozione di una delibera del CIPESS l’assegnazione delle risorse relative al finanziamento del programma dei suddetti interventi. Delle summenzionate risorse è data evidenza nell’Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR[38].
Viene, inoltre, modificato e integrato l’articolo 1 del decreto-legge n. 486 del 1996, disciplinante il risanamento ambientale dell’area industriale di Bagnoli sulla base di un Piano di recupero ambientale. In particolare, viene soppresso l’inciso del comma 14 che prescrive l’inclusione nel Piano “del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del comune di Napoli” (comma 3, lettera a)). È, inoltre, introdotto il comma 14-bis al suddetto articolo 1. La nuova disposizione prevede che, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all’area marino costiera di Bagnoli-Coroglio per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), possa procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS, qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS). In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall’Autorità competente per la VIA e si conclude con l’adozione di un provvedimento unico (comma 3, lettera b)).
Viene, infine, introdotto il comma 6-bis all’articolo 14-quater del decreto-legge n. 181 del 2023 recante disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana. La nuova diposizione prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione[39]. I compensi per il supporto tecnico prestato dai predetti soggetti sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione per ogni esperto o consulente. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e riferisce che con riguardo ai commi 1 e 2 per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, ai fini della quantificazione degli oneri previsti dalla disposizione, sono stati considerati gli interventi proposti dal Commissario straordinario ed approvati dalla Cabina di regia di cui all’articolo 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014, nella seduta del 7 marzo 2024, come dettagliati dalla società INVITALIA S.p.a. in qualità di soggetto attuatore degli stessi. In una tabella, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica, sono riportati i relativi valori considerati. A seguire si riporta una sintesi della suddetta tabella in cui è evidenziato il quadro finanziario complessivo (risorse disponibili e fonti finanziarie da reperire) relativo al Programma di risanamento ambientale e riqualificazione urbana Bagnoli – Coroglio.
(euro)
Costo totale intervento |
Fonti finanziarie già disponibili |
Fonti finanziarie da reperire |
|
FSC 2014-2020 |
Altre fonti finanziarie |
||
1.249.280.809,52 |
6.000.000,00 |
25.369.012,88 |
1.217.911.796,64 |
Con riferimento al comma 3 la relazione tecnica precisa che la norma ha carattere ordinamentale e non è, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito al comma 4 e al supporto tecnico degli esperti o consulenti la relazione tecnica riferisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che gli oneri connessi alle retribuzioni degli esperti o dei consulenti sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, che presentano le necessarie disponibilità a legislazione vigente.
A tal riguardo, viene evidenziato che l’articolo 14-quater del decreto-legge n. 181 del 2023 (norma istitutiva della gestione commissariale in discorso) prevede, al comma 9, che gli interventi in parola – e, dunque, i relativi quadri economici – siano finanziati, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, eventualmente integrato con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima Regione. Conseguentemente, i compensi da riconoscere agli esperti o consulenti di cui al presente comma, essendo posti a carico dei quadri economici, trovano copertura nelle predette fonti di finanziamento, evidenziando che, nell’ambito degli stanziamenti destinati al finanziamento di ciascun quadro economico, è ordinariamente prevista una quota destinata a prestazioni di assistenza tecnica e sulla quale verranno a gravare gli oneri relativi ai compensi da riconoscere ai sopra menzionati esperti o consulenti. Infatti, la previsione del supporto al Commissario straordinario da parte della struttura regionale di cui all'articolo 14-quater, sesto comma, del decreto-legge n. 181 del 2023 non consente di risolvere la questione dell'acquisizione di specifiche professionalità per la progettazione preliminare e predisposizione delle procedure per la realizzazione delle complesse infrastrutture in oggetto. Il quadro economico relativo al supporto di tali tecnici esterni ammonta a 400 mila euro annui al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, per i 2 anni di durata del Commissariamento ed equivale appena all'1 per mille dello stanziamento della medesima norma a valere sul FSC quale assistenza per il conseguimento dell'obiettivo della norma e trova copertura nelle risorse individuate dalla medesima disposizione (comma 9) che prevede, peraltro, la contabilità speciale. Tali fondi già individuati dalla disposizione sono inseriti nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana ed il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, con riferimento al risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio, prevede la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra il Presidente del Consiglio e il Commissario straordinario di Governo responsabile secondo la normativa vigente del medesimo risanamento, per l’individuazione degli interventi finanziabili e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari (comma 1). I relativi oneri complessivi vengono indicati pari a 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28 milioni di euro per il 2024, 90 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026, 200 milioni di euro per il 2027 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029, disponendo che agli stessi si provveda a valere sulle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, iscritte nel Fondo sviluppo e coesione, periodo di programmazione 2021-2027 (comma 2). Ulteriori disposizioni sono volte a modificare la disciplina procedurale degli interventi di risanamento ambientale concernenti la fascia marino-costiera del sito in riferimento (comma 3). Non si formulano osservazioni in merito ai commi 1 e 2 posto che i suddetti interventi attingono a risorse già stanziate ai sensi della normativa vigente e che gli stessi operano nell’ambito di un quadro finanziario complessivamente configurato come limite massimo di spesa. Si prende atto, altresì, di quanto riferito dalla relazione tecnica circa il fatto che la stima degli oneri relativi ai singoli interventi riproduce il contenuto delle proposte formulate a tal fine dal Commissario straordinario e approvate dalla Cabina di regia nella seduta del 7 marzo 2024, come dettagliate dalla società INVITALIA S.p.a. in qualità di soggetto attuatore delle stesse.
Nulla da osservare, altresì, in merito al comma 3, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione.
Viene, infine, integrata la disciplina (di cui all’articolo 14-quater del decreto-legge n. 181 del 2023) relativa alla valorizzazione energetica e alla gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Sicilia. In particolare, viene previsto che il Commissario straordinario, già istituito nell’ambito della medesima disciplina, possa avvalersi di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, i cui compensi sono definiti, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, nel limite massimo pro capite di 70.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione (comma 4). Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che la relazione tecnica, nel certificare la neutralità finanziaria della disposizione, afferma che gli oneri connessi ai suddetti compensi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare e che questi presentano, a legislazione vigente, le necessarie disponibilità.
Articolo 14, commi 3-bis e 3-ter
(Disposizioni in materia di Commissione tecnica PNRR-PNIEC)
La norma, introdotta dal Senato, modifica il comma 2-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente) al fine di precisare che le procedure di valutazione ambientale di competenza statale svolte dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ai sensi della medesima disposizione, includono anche le valutazioni ambientali strategiche (VAS) integrate alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) (comma 3-bis).
Viene precisato che la disposizione in parola è finalizzata a consentire all'Autorità competente per la VIA di provvedere ai sensi dell’articolo 14, comma 3, lettera b), del presente decreto-legge (Cfr. supra).
Viene, altresì, disposta l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, della Sottocommissione VAS per lo svolgimento delle valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza della medesima Commissione. Per l’organizzazione e il funzionamento della Sottocommissione VAS si applica la normativa vigente per le sottocommissioni della Commissione PNRR-PNIEC (comma 3-ter).
Il testo vigente dell’articolo 8, comma 2-bis, del Codice dell’ambiente, tra l’altro prevede che la Commissione PNRR-PNIEC possa essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, è definita dal presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni.
L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato e priva di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica, modifica la disciplina procedurale individuata dal Codice dell’ambiente in materia di attività di valutazione ambientale di competenza statale della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, includendovi l’adozione di valutazioni ambientali strategiche (VAS) integrate alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) (comma 3-bis). Viene, inoltre, disposta l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, della Sottocommissione VAS per lo svolgimento delle suddette valutazioni integrate, rinviando, per l’organizzazione e il funzionamento della Sottocommissione VAS, all’applicazione di quanto già previsto a normativa vigente per le sottocommissioni della Commissione PNRR-PNIEC (comma 3-ter). Al riguardo, pur prendendosi atto del fatto che, in base al testo vigente dell’articolo 8, comma 2-bis del Codice dell’ambiente, è già previsto che la Commissione PNRR-PNIEC possa essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori, secondo le esigenze valutate dal presidente della medesima Commissione, andrebbero comunque forniti dati ed elementi volti a confermare la suddetta previsione di invarianza finanziaria con riguardo all’istituzione e al funzionamento della Sottocommissione VAS.
La norma, introdotta dal Senato, reca specifiche modifiche alla disciplina del Commissario straordinario per gli interventi di bonifica dell'area di Taranto[40]. In particolare:
- è prorogata[41] dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la durata dell’incarico commissariale [comma 1, lettera a)];
- è incrementato[42] di 6 unità (5 di livello non dirigenziale e 1 di livello dirigenziale non generale) del contingente massimo di personale della struttura appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche assegnato in supporto all’attività del Commissario [comma 1, lettera b)].
Il numero massimo delle unità di personale non dirigenziale passa da 5 a 10, mentre quello delle unità di personale dirigenziale non generale passa da 1 a 2. Si evidenzia che in base al testo vigente dell’articolo 1, comma 1, del decreto- legge n. 129 del 2012, per il reperimento del personale non dirigenziale e per la determinazione della rispettiva retribuzione viene fatto rinvio a quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge n. 44 del 2021 in merito alla gestione commissariale per le baraccopoli di Messina durante l’epidemia da COVID-19. In caso di collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale;
· il Commissario può nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, la cui remunerazione viene fissata entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro annui lordi onnicomprensivi[43] (comma 1, lett. c));
Viene, altresì, previsto che gli oneri relativi al compenso del Commissario, indicati[44] nell’assetto vigente nel limite di euro 132.700 per il 2024, siano riferiti nel medesimo importo anche al 2025, confermando il relativo dispositivo di copertura già previsto per il 2024, anche per il 2025, ossia la riduzione delle risorse del Fondo per l’attuazione delle misure del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui all’articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021 [comma 1, lett. d)]. Viene, infine, disposto che agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei sub-commissari si provveda nel limite di 272.973 euro per il 2024 e di 545.946 euro per il 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del medesimo summenzionato Fondo [comma 1, lett. e)].
L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato e priva di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica, modifica la disciplina del Commissario straordinario per la bonifica dell'area di Taranto, prorogando di un anno (dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025) la durata dell’incarico commissariale, incrementando di 6 unità il contingente di personale (5 non dirigenti e 1 dirigente non generale) attribuito alla struttura commissariale di supporto e consentendo al Commissario di nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due sub-commissari la cui remunerazione viene fissata entro la misura massima pro capite di 75.000 euro annui lordi onnicomprensivi. Viene, quindi, confermato per il 2025 l’importo del compenso del Commissario, già indicato nell’assetto vigente nel limite di euro 132.700 per il 2024. Gli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei sub-commissari vengono determinati dalla norma nel limite di 272.973 euro per il 2024 e di 545.946 euro per il 2025. Al riguardo, andrebbero forniti i dati e i parametri sottostanti la quantificazione degli oneri di personale. Infatti, poiché la spesa per il personale relativa al 2025 (al netto della quota riferita ai sub-commissari) risulta essere esattamente il doppio di quella riferita al 2024, sembrerebbe - in assenza di ulteriori elementi di valutazione – che, ai fini della stima dell’onere, siano state considerate solo le 6 nuove unità - posto che il potenziamento della struttura di supporto dovrebbe operare sostanzialmente per il secondo semestre 2024[45] e per l’intero anno 2025 - e non anche la componente d’onere per l’anno 2025 riferita al personale della struttura di supporto già impiegato a normativa vigente e, verosimilmente, prorogato anch’esso al 2025.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la lettera e) del comma 4-bis dell’articolo 14 provvede agli oneri ivi indicati, derivanti dalle novelle apportate all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012 e pari a 272.973 euro per l’anno 2024 e a 545.946 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021, che ha istituito un Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, iscritto sul capitolo 2226 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.
Al riguardo, nel segnalare che il citato Fondo, nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, reca una dotazione iniziale pari a euro 68,8 milioni di euro per l’anno 2024 e a 119 milioni di euro per l’anno 2025, si fa presente che - come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul medesimo Fondo residua al momento una disponibilità, per l’anno 2024, di 68.667.300 euro. Ciò premesso, appare opportuno che il Governo fornisca una conferma in ordine all’effettiva disponibilità anche delle risorse di cui prevede l’utilizzo nell’anno 2025, nonché una rassicurazione circa il fatto che la riduzione del Fondo in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo stesso.
Articolo 15, commi 1 e 2
(Revoca delle risorse del Fondo di sostegno ai comuni marginali)
La norma è finalizzata ad assicurare l’efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole imprese e microimprese[46] nelle aree interne. A tal fine non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell’articolo 1, commi 65-ter e 65-quinquies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025 (comma 1).
Si tratta delle risorse del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali che, secondo quanto previsto dal citato comma 65-ter, aveva una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La dotazione del Fondo è stata incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 dall'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mentre il comma 196 della stessa legge ha cambiato la denominazione del Fondo di cui al citato comma 65-ter in “Fondo di sostegno ai comuni marginali”. Le risorse del fondo sono state ripartite per gli anni dal 2020 al 2022 con le procedure previste dal D.P.C.M. 24 settembre 2020 e, per gli anni dal 2021 al 2023, dal D.P.C.M. 30 settembre 2021.
Parimenti, al fine dichiarato di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati di cui all’articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni ai sensi del medesimo comma 65-sexies e dell’articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025 (comma 2).
Si rammenta che il citato comma 65-sexies della legge n. 205 del 2017 aveva incrementato la dotazione del fondo di cui al comma 65-ter, citato in precedenza, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. L’articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha stabilito che le risorse in oggetto dovessero essere ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.
In entrambi i casi sopra illustrati, le risorse si intendono utilizzate con l’adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio, del provvedimento recante l’individuazione degli operatori economici beneficiari delle azioni di sostegno economico o delle iniziative ammissibili a finanziamento.
La disposizione fa riferimento al Sistema nazionale di monitoraggio MEF-RGS –IGRUE.[47]
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto del comma 1 ed evidenzia che con il comma 65-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato istituito, nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La medesima norma prevede che il fondo in questione sia ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. Alla predetta disposizione normativa è stata data attuazione con il DPCM 24 settembre 2020. La relazione tecnica sottolinea che appare tuttavia necessario intervenire sul predetto DPCM, in ragione delle difficoltà riscontrate dai Comuni beneficiari in sede di esecuzione della misura. Con la norma in esame si introduce la possibilità fino al 31 dicembre 2025 di utilizzare i residui di cassa di una annualità oltre alle risorse dell’annualità successiva, fino a concorrenza dell’intero importo assegnato al Comune.
Attualmente, le risorse sono state trasferite sia in termini di cassa che di competenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed imputate in un apposito capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 994 denominato Fondo di sostegno ai comuni marginali – piano gestionale 01) a seguito della soppressione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.
La RT espone altresì una tabella, per la cui consultazione si rinvia al testo, dalla quale si desume che finora non sono avvenute revoche di fondi già assegnati.
La relazione tecnica ribadisce che con la disposizione del comma 2 si intende favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati, di cui all’articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. A tale fine, si prevede che non si proceda alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi del medesimo comma 65-sexies e dell’articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Le risorse si intendono utilizzate con l’adozione, da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l’individuazione dei beneficiari delle iniziative ammissibili a finanziamento, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dei già citati articolo 1, comma 65-sexies, della legge n. 205 del 2017 e articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020. L’articolo 1, comma 65-sexies, ha previsto l’incremento del fondo di cui al comma 65-ter, per un valore pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. La dotazione del Fondo in questione, originariamente pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, è stata successivamente incrementata (articolo 1, comma 198, legge 30 dicembre 2020, n. 178) per un importo pari a euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alla predetta disposizione normativa è stata data attuazione con il DPCM 30 settembre 2021. L’articolo 7, comma 1, del citato DPCM dispone quanto segue: «Il contributo è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio, decorsi sei mesi dall’assegnazione delle risorse”. Tale disposizione si pone in contrasto con quanto previsto dall’articolo 5, comma 3 del DPCM che dispone che “l’utilizzo delle risorse deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione dell'annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai singoli comuni». Il comma 2 interviene, dunque, al fine di uniformare le disposizioni del DPCM, anche in ragione delle difficoltà riscontrate dai Comuni beneficiari in sede di esecuzione della misura e dell’importanza della finalità del DPCM stesso che ha quale principale obiettivo la realizzazione di interventi a sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati.
La RT espone altresì una tabella, per la cui consultazione si rinvia al testo, dalla quale si desume che finora non sono avvenute revoche di fondi già assegnati.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che talune risorse assegnate a valere sul “Fondo di sostegno ai comuni marginali” non siano soggette a revoca se utilizzate entro il 31 dicembre 2025 dai Comuni beneficiari. La relazione tecnica ricostruisce la ratio della disposizione, cui non sono ascritti effetti sui saldi, consistente nella soluzione alle difficoltà applicative riscontrate dagli enti beneficiari in fase attuativa. In proposito, non si formulano osservazioni considerato che si tratta di risorse già destinate a spesa e che, come si desume dalla stessa relazione tecnica, finora le risorse assegnate ai comuni non sono state oggetto di revoca.
La norma introduce una deroga al divieto[48], posto per regioni a statuto ordinario, enti locali e loro aziende e organismi, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società finalizzato al ripiano di perdite. La deroga consente le operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato dell’ambito unico regionale della Calabria[49], nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2024 e 25 milioni di euro per l’anno 2025, nonché della società di gestione degli aeroporti regionali della Calabria[50] nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2024 e 25 milioni di euro per l’anno 2025, entrambe società controllate dalla regione Calabria, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall’autorità competente, il quale preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale.
Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2024 e 50 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137: si tratta di un fondo finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse in applicazione di una serie di decreti-legge emanati nel corso dell’emergenza COVID-19 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Maggiori spese in conto capitale |
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Ricapitalizzaz. di due società da parte della regione Calabria |
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100,0 |
50,0 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione del fondo perequativo delle misure fiscali |
100,0 |
50,0 |
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100,0 |
50,0 |
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100,0 |
50,0 |
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La relazione tecnica ribadisce che la disposizione in esame prevede una deroga al divieto recato dall'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vieta alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali, alle aziende e agli organismi ad eccezione delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione.
La deroga è disposta in favore delle società SORICAL (ente gestore del servizio idrico integrato regionale di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge della regione Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, e alla deliberazione n. 09 del 25 ottobre 2022 dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria) e SACAL (società di gestione degli aeroporti regionali di cui alle leggi della Regione Calabria n. 28 del 28 luglio 2021 e n. 43 del 28 dicembre 2021), entrambe di proprietà della Regione Calabria. La deroga consente al loro socio, Regione Calabria, di porre in essere operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, o di ristrutturazione finanziaria, o di attuazione di un programma di investimenti già approvato, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'Autorità competente. La deroga opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2024 e 25 milioni di euro per l’anno 2025, per ciascuna delle due società.
Per quanto riguarda SACAL, si prospetta un’operazione di aumento di capitale di circa 75 milioni, finalizzata a fornire alla società gli adeguati mezzi propri necessari per attuare il progetto di sviluppo degli aeroporti calabresi.
La predetta misura è finalizzata alla realizzazione di un programma di investimenti nell’ambito della ricognizione degli interventi infrastrutturali effettuata dal CIPESS ai sensi dell’art. 44, comma 7-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, nel quale la Regione Calabria ha formulato una proposta di inserimento di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) funzionale all’implementazione del sistema aeroportuale della Regione Calabria, il quale risulta basato sui tre scali di rilevanza regionale e internazionale, ossia gli aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria.
Tale Contratto, firmato tra gli altri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal MEF, da ENAC e dagli altri ministeri competenti per materia, espressamente valorizza gli investimenti da avviare a cofinanziamento. Tale aspetto può essere gestito esclusivamente mediante apporto di mezzi propri dei soci o indebitamento diretto (mezzi di terzi).
In seguito alla presentazione della predetta proposta, è stata avviata una interlocuzione tra il Ministro per il Sud e la Regione Calabria, volta a promuovere e coordinare la sottoscrizione del “CIS Volare”, avente ad oggetto la realizzazione di interventi infrastrutturali presso i predetti aeroporti.
Con successiva Delibera della Giunta della Regione Calabria n. 442 del 30 settembre 2022, tra le altre cose, sono state individuate le risorse con cui coprire i costi derivanti dagli interventi di cui al citato “CIS Volare” e sono state indicate le risorse con cui coprire il fabbisogno finanziario derivante da tali interventi.
La SACAL, prosegue la relazione tecnica, è il soggetto attuatore degli interventi contemplati nel CIS Volare sottoscritto nel 2022 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per il Sud e la coesione territoriale, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero del turismo, Ministero della transizione ecologica, Ministero dell’interno, Regione Calabria, Enac e Invitalia.
Il CIS Volare, considerando gli aeroporti un asset strategico per lo sviluppo della Regione Calabria, soprattutto alla luce dell'aumento del traffico passeggeri dopo la fine della pandemia da Covid19, è stato avviato con una dotazione iniziale di 215,5 milioni, principalmente a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, ed è finalizzato ad ampliare, riqualificare e migliorare la sicurezza degli aeroporti calabresi. Si prevede di realizzare 21 interventi, di cui 9 riservati all'aeroporto di Lamezia Terme (per un totale di 119,5 milioni di euro), 6 per l'aeroporto di Reggio Calabria (60 milioni di euro) e altri 6 per quello di Crotone (36 milioni di euro).
Gli investimenti più consistenti riguardano lo sviluppo dell'aerostazione passeggeri di Lamezia Terme (75 milioni di euro), la ristrutturazione e messa in sicurezza dello scalo di Reggio Calabria (27,5 milioni di euro) e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di una base aerea di Protezione Civile all'interno dell'aeroporto di Crotone (20 milioni di euro). La realizzazione delle opere è prevista entro il 31 dicembre 2026, salvo eventuali scostamenti motivati ed autorizzati.
Il budget del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Volare” proviene per 155 milioni di euro da una riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020 comprese nei Piani Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (25 milioni di euro) e della Regione Calabria (circa 130 milioni di euro). Le restanti risorse derivano invece dalla dotazione della SACAL, che gestisce i tre scali calabresi di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone.
Tali investimenti comportano per SACAL una forte esposizione finanziaria, dato che i contributi coprono solo quota parte degli investimenti necessari e che la loro erogazione è subordinata all’effettiva realizzazione degli investimenti stessi.
Per far fronte a tale esposizione finanziaria, la Regione Calabria si rende disponibile a sottoscrivere un aumento di capitale fino a 75 milioni di euro, che consenta di fornire gli adeguati mezzi propri per realizzare gli investimenti previsti.
È opportuno rilevare che SACAL ha subìto un profondo rinnovamento della gestione caratteristica, finanziaria e patrimoniale negli ultimi due anni determinato dal cambiamento dell’assetto proprietario che ha portato la Regione ad assumere de jure il ruolo di socio di maggioranza.
I risultati conseguiti nel 2023 e le prospettive negli anni a seguire fino al 2033 sono contenuti nel piano economico-finanziario a carattere strategico.
In particolare, il bilancio 2023 - che quindi ha completato l’iter amministrativo degli organi sociali - espone un utile netto di oltre 290 mila euro. Inoltre, il suddetto piano economico-finanziario prevede già dal 2024 un EBITDA di circa il 20 per cento con una crescita che si attesta a partire dal 2028 stabilmente a circa il 40 per cento.
Per quanto riguarda SORICAL, si prospetta un’operazione di aumento di capitale di circa 75 milioni di euro, finalizzata a fornire alla società gli adeguati mezzi propri necessari per attuare il progetto di avvio della gestione unitaria del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla realizzazione degli investimenti necessari per l’efficientamento quali-quantitativo del servizio idrico e del servizio depurazione.
In data 25/10/2022, con Delibera n. 9, e successiva Delibera n. 12 del 30/12/2022, ARRICAL ha affidato la gestione del servizio idrico integrato a SORICAL, con conseguente sottoscrizione, in data 25/10/2022, tra ARRICAL e SORICAL di apposita Convenzione di Affidamento del Servizio idrico integrato della durata trentennale.
In forza del mandato ricevuto ed anche sulla scorta dell’esperienza pregressa, SORICAL ha formulato una strategia di interventi, confluita nel nuovo Piano d’Ambito in corso di adozione da parte di ARRICAL, parallela alle attività di subentro operativo alle gestioni comunali, finalizzata all’ottimizzazione dell’erogazione del servizio all’utenza, all’upgrade gestionale degli asset e alla sostenibilità dell’uso della risorsa idrica. SORICAL, in forza della citata Convenzione di Affidamento del Servizio idrico integrato è soggetto attuatore del Piano degli Interventi. Inoltre con Decreto n. 1 del 2024 ARRICAL ha approvato il Piano operativo di transizione alla gestione unitaria del servizio idrico integrato, corredato da Cronoprogramma di subentro alle 404 attuali gestioni comunali in economia.
Gli investimenti programmati nell’arco temporale 2024-2029 (di 570 milioni di euro complessivi), verso cui SORICAL è soggetto attuatore, mirano a superare le criticità maggiormente rilevanti con l’obiettivo prioritario di:
1) efficientare e rifunzionalizzare le reti di distribuzione idropotabile in relazione alle perdite e alla qualità dell’acqua distribuita;
2) realizzare l’infrastruttura di collettamento e/o trattamento delle acque reflue urbane laddove l’agglomerato sotteso sia già interessato e/o interessabile da procedure europee di infrazione comunitaria;
3) efficientare e/o incrementare le infrastrutture preposte all’approvvigionamento idrico (captazione e adduzione) e alla potabilizzazione (impianti di potabilizzazione).
Nonostante la società abbia registrato utili di esercizio nelle ultime quattro annualità, tali investimenti comportano una forte esposizione finanziaria, dato che i contributi coprono solo quota parte degli investimenti necessari e che la loro erogazione è subordinata all’effettiva realizzazione degli investimenti stessi.
Per far fronte a tale esposizione finanziaria, la Regione Calabria si rende disponibile a sottoscrivere un aumento di capitale di 75 milioni di euro, che consenta di fornire gli adeguati mezzi propri per realizzare gli investimenti previsti.
Considerato che le due società sono classificate all’esterno del perimetro della pubblica amministrazione, la disposizione comporta oneri complessivi in termini di fabbisogno pari a 100 milioni di euro per l’anno 2024 e 50 milioni di euro per l’anno 2025, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame consentono alla Regione Calabria di finanziare due società non incluse nel perimetro della pubblica amministrazione con una somma complessiva di 100 milioni di euro per il 2024 e 50 milioni di euro per il 2025. Considerato che l’onere è configurato quale tetto massimo di spesa, non si hanno osservazioni da formulare. In merito agli effetti ascritti alla norma, non si formulano osservazioni circa la mancata iscrizione dell’operazione sul saldo di indebitamento netto in quanto le misure – essendo costituite da ricapitalizzazioni, come previsto normativamente e illustrato nella relazione tecnica – hanno natura di operazioni finanziarie ai sensi del SEC 2010.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 15 dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno, derivanti dal medesimo comma, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2024 e 50 milioni di euro per l’anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020. Al riguardo, si rileva che oggetto di riduzione è il Fondo perequativo delle misure fiscali e di ristoro, iscritto sul capitolo 3085 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, che per il triennio in corso reca una dotazione iniziale di bilancio pari a 120.690.612 euro per l’anno 2024, a 125.077.323 euro per l’anno 2025 e a 120.423.551 euro per l’anno 2026.
In proposito, si osserva preliminarmente che – come risulta anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento – la riduzione del predetto Fondo determina effetti non solo in termini di fabbisogno ma anche in termini di saldo netto da finanziare, dando luogo pertanto a un saldo positivo del provvedimento in termini di saldo netto da finanziare per gli anni 2024 e 2025 in misura corrispondente alla riduzione operata dalla disposizione in esame.
Tanto premesso, con riferimento all’utilizzo del Fondo per l’anno in corso non si formulano osservazioni, posto che da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta al momento accantonato un importo equivalente alla voce di copertura in esame . Appare nondimeno necessario che il Governo confermi la disponibilità delle risorse anche per l’anno 2025, fornendo altresì rassicurazioni in ordine al fatto che detta riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, prevede che a decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, e successivi incrementi.
Si rammenta che l’addizionale comunale sui diritti di imbarco è stata inizialmente istituita dall’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ne ha fissato l’importo (inizialmente pari a 1 euro per passeggero imbarcato) e la riassegnazione, dopo il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, a specifiche finalità di spesa. In esito a successivi interventi normativi, l’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili è stato destinato all’INPS, interamente per la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).
Per una ricostruzione normativa dei proventi destinati all’INPS si vedano la pagina dedicata[51] del sito INPS e le circolari ivi richiamate.
Conseguentemente a tale soppressione:
- ai comuni della regione Calabria non saranno più dovuti i trasferimenti[52] di parte dell’addizionale che sarebbe stata incassata. I minori trasferimenti sono compensati dalla regione Calabria che provvede a ristorare annualmente i comuni interessati dei minori incassi.
- la regione Calabria versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, entro il 30 novembre 2024, la somma di euro 5.500.000 e, a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 13.000.000 euro. Tale versamento è trasferito all’INPS per una quota pari a 4.200.000 euro per l'anno 2024 e a 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. La somma residua pari a 1.300.000 euro per l’anno 2024 e a 3.000.000 euro a decorrere dal 2025 è destinata a specifiche finalità di spesa[53].
La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono che a decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applichi l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili[54]. Le norme, dunque, riducono una voce di entrata i cui proventi sono destinati ad essere trasferiti ai Comuni, all’INPS per la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) e a ulteriori finalità di spesa. Conseguentemente, la regione Calabria versa all’entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, 5,5 milioni nel 2024 e 13 milioni annui dal 2025.
La disposizione fissa anche la quota delle predette risorse che viene trasferita all’INPS (si tratta di 4,2 milioni per il 2024 e di 10 milioni annui a decorrere dall’anno 2025) nonché alle altre finalità di spesa.
In proposito, considerato che l’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica, andrebbero acquisiti i seguenti chiarimenti: in primo luogo, andrebbe chiarito se le somme poste a carico della Regione Calabria siano equivalenti al gettito atteso a legislazione vigente dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili e che verrebbe meno per effetto della norma ora introdotta; in secondo luogo, specularmente alla prima questione, andrebbe chiarito se dalla disposizione ora introdotta derivino variazioni nelle entrate attese dell’INPS; in terzo luogo, posto che la norma statale in esame pone un onere a carico della regione Calabria senza prevedere un ristoro per quest’ultima a carico dello Stato, appare necessario che il Governo chiarisca se tale regione possa farvi fronte nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Articolo 15, comma 4
(Fondo italiano per il clima)
La norma integra il testo dell’articolo 1, comma 496, della legge n. 234 del 2021 che ha istituito il Comitato di indirizzo e il Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima, al fine di specificarne il sistema dei limiti di rischio. In particolare, si stabilisce che tale sistema ha la finalità di perseguire il mantenimento di un’adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame integrano la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificando che il sistema dei limiti di rischio debba perseguire anche il mantenimento di un’adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale. Considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni non si hanno osservazioni da formulare.
La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, modifica l'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.
L’articolo 38 citato disciplina il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Il comma 5, nel testo vigente, indica ulteriori spese agevolabili nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici: tra queste spese vi sono gli investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.
Le modifiche specificano che la destinazione all’autoconsumo si ha anche nel caso che questo avvenga “a distanza” ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Il citato articolo 30 considera autoconsumo il caso in cui gli impianti di produzione da fonti rinnovabili siano ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, a condizione che tali edifici o siti siano nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso.
La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame modificano l’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, che prevede il riconoscimento di crediti d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Tra gli investimenti agevolabili già rientrano, in base alle norme vigenti, gli investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo: le modifiche apportate dalle norme in esame specificano che la destinazione all’autoconsumo si ha anche nel caso che questo avvenga “a distanza”. Considerato che i crediti d’imposta previsti dal citato articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 sono riconosciuti nel limite di spesa fissato ai sensi dei commi 10 e 21 dello stesso articolo, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 15, comma 4-ter
(Fondi da destinare a enti operanti sul territorio)
La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, istituisce un fondo con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2024 e a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, e un fondo con una dotazione pari a euro 1.400.000 per l'anno 2024, euro 1.205.172 per l'anno 2025 e euro 1.205.000 per l'anno 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'interno. I predetti fondi sono finalizzati a dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere. Le risorse sono assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'Università e della Ricerca.
Ai relativi oneri, pari a euro 1.900.000 per l'anno 2024, euro 2.205.172 per l'anno 2025 e euro 2.205.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 disciplina il riparto dei fondi di cui ai precedenti commi 551 e 552.
I citati fondi (entrambi istituiti presso lo stato di previsione del MEF da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio) sono i seguenti:
- fondo (di parte corrente) con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura (ai sensi del comma 551);
- fondo di conto capitale con una dotazione di 4.655.172 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale (ai sensi del comma 552).
La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame istituiscono un fondo con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2024 e euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, e un fondo con una dotazione pari a euro 1.400.000 per l'anno 2024, euro 1.205.172 per l'anno 2025 e euro 1.205.000 per l'anno 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'interno. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere è configurato quale tetto massimo di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4-ter dell’articolo 15 fa fronte agli oneri derivanti dal medesimo comma, pari a 1.900.000 euro per l'anno 2024, 2.205.172 per l'anno 2025 e 2.205.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
In proposito, si evidenzia che il citato comma 551 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura. Il fondo, iscritto sul capitolo 2017 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale di bilancio per il triennio in corso pari, come sopra rilevato, a 4.655.172 euro annui.
In proposito, con riferimento all’utilizzo del Fondo per l’anno in corso non si formulano osservazioni, posto che da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta al momento accantonato un importo equivalente alla voce di copertura in esame. Ciò posto, appare tuttavia necessario che il Governo confermi la disponibilità delle necessarie risorse anche per gli anni 2025 e 2026.
Articolo 15-bis
(Accordi tra Università e comuni)
La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, consente alle Università che, in forza di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni, siano creditrici nei confronti di comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e con debito superiore al 60 per cento della spesa corrente, di concludere accordi con i comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento. L’accordo può essere concluso a condizione che lo stesso non determini effetti negativi sull'equilibrio economico finanziario dell'Università interessata (comma 1).
Le disposizioni sopra descritte si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.
Si stabilisce che dalle disposizioni in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).
La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame consente alle Università che, in forza di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni, siano creditrici nei confronti di comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e con debito superiore al 60 per cento della spesa corrente, di concludere accordi con i comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma attribuisce la facoltà di concludere accordi transattivi ad enti dotati di autonomia finanziaria e tenuti comunque ad operare nell’ambito dei propri vincoli di bilancio.
La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, differisce, per l’anno 2024, dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame differisce, per l’anno 2024, dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva fermi restando i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale e fatta salva l’efficacia delle delibere eventualmente già adottate. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che vengono comunque tenuti fermi i termini di pagamento del tributo previsti dalla legislazione vigente.
La norma persegue la finalità della promozione dell’inclusione attiva e dell’inserimento al lavoro, e a tal fine prevede che vengano definite specifiche azioni volte a supportare l’avvio di attività di lavoro autonomo, d’impresa e libero professionali, nell’ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali azioni, definite rispettivamente Autoimpiego Centro-Nord Italia (cfr. articolo 17) e Resto al Sud 2.0 (cfr. articolo 18) saranno adottate nei limiti delle risorse di cui all’articolo 20 e con i termini, i criteri e le modalità definiti con i decreti di cui agli articoli 17, comma 6, e 18, comma 6, ai quali si rinvia.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il disposto della norma in esame, sottolineando in particolare che le azioni promosse dal Ministero del lavoro potranno essere finanziate nei limiti delle risorse definite dall’articolo 20.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame fa rinvio alle misure definite dai successivi articoli 17 (Autoimpiego Centro-Nord Italia) e 18 (Resto al Sud 2.0). Rispetto a dette azioni, che saranno promosse dal Ministero del lavoro, la norma individua le finalità (promozione dell’inclusione attiva e dell’inserimento al lavoro) e il contesto normativo (la strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e rinvia all’articolo 20 per l’individuazione delle risorse entro i limiti delle quali saranno realizzate le azioni.
La relazione tecnica ribadisce il disposto della norma.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che la norma in esame ha tenore programmatico e dichiarativo e prevede comunque che le azioni promosse dal Ministero del lavoro potranno essere finanziate nei limiti delle risorse disponibili: per gli effetti finanziari delle relative azioni si rinvia alle successive schede.
Articolo 17
(Misure per l’autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia)
Le norme introducono misure per l’autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia finalizzate a sostenere l'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali[55] (comma 1), in forma individuale (partita IVA per costituzione di impresa individuale o iscrizione all’albo professionale per lo svolgimento di attività libero-professionale) o collettiva (società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, società cooperativa o società tra professionisti)[56] (comma 2).
Con riguardo ai destinatari dell’intervento, ne viene stabilito il requisito anagrafico (età inferiore ai trentacinque anni), contestualmente alla sussistenza di uno dei seguenti requisiti: condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione[57]; condizione di inoccupati, inattivi e disoccupati; condizione di disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL[58] (comma 3).
Le norme in esame enucleano anche le fattispecie di iniziative ammissibili a finanziamento a beneficio dei destinatari individuati al comma 3, per sostenere l’avvio delle attività di cui al comma 1: erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare[59]; tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze; concessione di incentivi per l’avvio delle attività (comma 4).
È previsto, inoltre, che tali iniziative siano oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l’impiego, gli sportelli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese (comma 5).
Le citate norme stabiliscono, altresì, che termini, criteri e modalità di finanziamento delle iniziative ammissibili sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali[60], in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027[61], nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 (comma 6).
Per quanto riguarda i menzionati incentivi per l’avvio delle attività (lettera c) del comma 4), le norme, prevedendone la fruibilità in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2023/2831 relativo agli aiuti de minimis[62], ne definiscono le forme di erogazione:
a) un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 1, per un importo massimo di 30.000 euro, che, nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, è innalzato a 40.000 euro;
b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1;
c) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore superiore a 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell’investimento per l’avvio delle attività di cui al comma 1 (comma 7).
Le norme in esame disciplinano inoltre il regime di compatibilità dei trattamenti in godimento derivanti dalle iniziative citate e talune forme di indennità per i disoccupati iscritti al programma GOL, prevendo che tali trattamenti siano cumulabili con la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione, al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate e che siano compatibili con l’indennità prevista dalla misura “Supporto per la formazione e il lavoro”[63] (comma 8).
Infine, è stabilito che l’attuazione delle predette misure avvenga nel rispetto del limite di spesa di 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 274,5 milioni di euro per l’anno 2025 (comma 9).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica si limita a descrivere le norme, rinviando all’articolo 20 per i profili concernenti la copertura finanziaria delle iniziative previste.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono la misura "Autoimpiego Centro-Nord Italia" al fine di sostenere l'avvio, in forma individuale o collettiva, di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali nel Centro-Nord Italia. I beneficiari della misura sono i giovani fino a trentacinque anni di età e che versino in una delle seguenti condizioni: marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione; inoccupati, inattivi e disoccupati; disoccupati destinatari del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL[64]. Le norme in esame disciplinano, inoltre, le iniziative ammissibili a finanziamento (formazione e accompagnamento alla progettazione preliminare; tutoraggio per l'incremento delle competenze; concessione di incentivi finanziari), le tipologie di incentivi finanziari (voucher di avvio; contributo a fondo perduto fino al 65 per cento per programmi di spesa fino a 120.000 euro; contributo a fondo perduto fino al 60 per cento per programmi di spesa tra 120.000 e 200.000 euro), nonché le condizioni di compatibilità con altri trattamenti quali la NASpI e il Supporto per la formazione e il lavoro. Viene, infine, definito il limite di spesa che l’attuazione della misura in argomento deve rispettare: 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 274,5 milioni di euro per l’anno 2025. La relazione tecnica ribadisce il disposto della norma, rinviando all’articolo 20 per la copertura finanziaria dei relativi oneri.
Le iniziative sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione ad opera di individuate amministrazioni pubbliche.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le misure per l’autoimpiego ora introdotte operano nel limite delle disponibilità e che la relazione tecnica (riferita all’articolo 20) precisa che le attività di divulgazione informativa e di promozione sono già oggetto di finanziamento da parte del Piano, rientrando nelle risorse stanziate per l’assistenza tecnica.
Articolo 17-bis
(Modifiche alla disciplina dell’ISCRO)
Normativa vigente. L’articolo 1, commi 142 e ss.[65], della legge di bilancio 2024 disciplina l’erogazione in via permanente dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata[66] che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo – misura precedentemente introdotta in via sperimentale dall’articolo 1, comma 386, della legge di bilancio 2021 – condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.
Con riguardo ai profili finanziari della misura in argomento, il comma 153 stabilisce il limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 20,4 milioni di euro per l'anno 2025, 20,8 milioni di euro per l'anno 2026, 21,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,6 milioni di euro per l'anno 2028, 21,7 milioni di euro per l'anno 2029, 22,1 milioni di euro per l'anno 2030, 22,5 milioni di euro per l'anno 2031, 23 milioni di euro per l'anno 2032 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. È previsto, altresì, un meccanismo di salvaguardia cui concorre la predetta attività di monitoraggio: qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto a detto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'ISCRO.
Le norme introducono talune modifiche all’articolo 1, comma 155, della legge di bilancio 2024: per effetto delle novelle ora introdotte, ai fini della fruizione dell’ISCRO la partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale non è più qualificata come una condizione necessaria, ossia un requisito, bensì come una misura di accompagnamento della predetta indennità.
Il medesimo comma è altresì integrato con la previsione di un’autorizzazione, contestuale all’atto della domanda, da parte del beneficiario dell’ISCRO all’INPS per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei propri dati di contatto nell’ambito del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa[67], nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro[68].
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano e integrano l’articolo 1, comma 155, della legge di bilancio 2024, rendendo la partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale una misura di accompagnamento all’erogazione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) prevista per lavoratori autonomi, anziché una condizione necessaria come previsto a legislazione vigente, e prevedendo che i beneficiari, contestualmente alla domanda per la fruizione della predetta indennità, autorizzino l’INPS alla trasmissione a Regioni e Province autonome dei propri dati di contatto nell’ambito dei sistemi informativi di inclusione lavorativa esistenti.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che, ai sensi del comma 153 dell’articolo 1 della citata legge di bilancio, l’ISCRO opera nel limite delle disponibilità e la sua applicazione è accompagnata dal monitoraggio dell’INPS a salvaguardia dell’osservanza del limite di spesa, pertanto l’attenuazione dei requisiti posti per la fruizione del beneficio non incide sulle risorse stanziate, ma al più sulla loro erogazione o sulla composizione della platea dei beneficiari.
Articolo 18
(Resto al SUD 2.0)
Le norme istituiscono e disciplinano la misura denominata “Resto al Sud 2.0”, finalizzata a costituire nuove attività localizzate nei territori già coinvolti dalla misura “Resto al Sud” (ovvero in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia[69]) (comma 1), definendo, altresì, la natura delle attività da intraprendere – lavoro autonomo, attività imprenditoriali, libero-professionali – nonché la forma prevista per l’avvio delle stesse[70] (comma 2).
Si evidenzia, in particolare, che la norma ora in esame richiama testualmente i “territori di cui al comma 1, primo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91”: si tratta dunque delle Regioni sopra indicate. Il secondo periodo del medesimo comma 1 ha esteso l'applicazione della misura “Resto al Sud”, a valere sulle risorse disponibili, anche ai territori delle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Tale precisazione è opportuna considerato che il comma 7 del presente articolo 18 (vedi di seguito, nella presente scheda), nel disciplinare le modalità di erogazione dei benefici, richiama testualmente anche “le regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”.
Con riguardo ai destinatari dell’intervento, le predette norme ne stabiliscono il requisito anagrafico (età inferiore ai trentacinque anni), contestualmente alla sussistenza di uno dei seguenti requisiti: condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e di discriminazione[71]; condizioni di inoccupati, inattivi e disoccupati; condizioni di disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL (comma 3).
Vengono altresì definite le fattispecie di iniziative ammissibili a finanziamento a beneficio dei destinatari individuati al comma 3: erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio delle attività di cui al comma 1[72]; tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze nelle fasi di realizzazione dell’iniziativa; concessione di incentivi per sostenere l’investimento per l’avvio delle attività (comma 4).
È previsto, inoltre, che tali iniziative siano oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, da parte dei centri regionali per l’impiego, delle Camere di Commercio, degli sportelli regionali per le imprese, della Struttura di missione per il sisma del 2009 e della struttura del Commissario straordinario del Governo per il sisma del 2016 (comma 5).
Le citate norme stabiliscono, altresì, che termini, criteri e modalità di finanziamento delle iniziative ammissibili sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali[73], in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027[74], nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 (comma 6).
Per quanto riguarda le iniziative ricadenti nella fattispecie di concessione di incentivi per sostenere l’investimento per l’avvio delle attività (di cui alla lettera c) del comma 4), le norme, prevedendone la fruibilità in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2023/2831 relativo agli aiuti de minimis, ne definiscono le seguenti forme di erogazione:
a) un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 2 localizzate nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per un importo massimo di 40.000 euro che, nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, è innalzato a 50.000 euro;
b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 2 localizzate nelle predette aree;
c) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore superiore a 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento dell’investimento per l’avvio delle attività di cui al comma 2, localizzate nelle predette aree (comma 7).
Le norme in esame disciplinano inoltre il regime di compatibilità dei trattamenti derivanti dalle iniziative citate e talune forme di indennità per i disoccupati iscritti al programma GOL, prevedendo che tali trattamenti siano cumulabili con la NASpI solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione, al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate e siano compatibili con l’indennità prevista dalla misura Supporto per la formazione e il lavoro[75] (comma 8).
Con riguardo alle iniziative non coerenti con le norme in esame, ancorché nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi le misure di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017 recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (comma 9).
Infine, è stabilito che l’attuazione delle predette misure avvenga nel rispetto del limite di spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l’anno 2025 (comma 10).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica si limita a descrivere le norme, rinviando all’articolo 20 per i profili concernenti la copertura finanziaria delle iniziative previste.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono la misura "Resto al Sud 2.0" al fine di sostenere l'avvio, in forma individuale o collettiva, di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali nelle aree dell’Abruzzo e del Mezzogiorno (ai sensi del comma 1) nonché nei territori delle regioni dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 (come si desume dal comma 7). I beneficiari della misura sono i giovani che non hanno compiuto trentacinque anni di età e che versino in una delle seguenti condizioni: marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione; inoccupati, inattivi e disoccupati; disoccupati destinatari del programma GOL. Le norme disciplinano, inoltre, le iniziative ammissibili a finanziamento (formazione e accompagnamento alla progettazione preliminare; tutoraggio per l'incremento delle competenze; concessione di incentivi finanziari), le tipologie di incentivi finanziari (voucher di avvio; contributo a fondo perduto fino al 75 per cento per programmi di spesa fino a 120.000 euro; contributo a fondo perduto fino al 70 per cento per programmi di spesa tra 120.000 e 200.000 euro), nonché le condizioni di compatibilità con altri trattamenti quali la NASpI e il Supporto per la formazione e il lavoro. Viene infine definito il limite di spesa che l’attuazione della misura deve rispettare: 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 445,5 milioni di euro per l’anno 2025. La relazione tecnica ribadisce il disposto della norma, rimandando all’articolo 20 la quantificazione e la copertura finanziaria dei relativi oneri.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare riguardo all’ammontare dell’onere considerato che le misure “Resto al Sud 2.0” ora introdotte operano nel limite delle disponibilità e che la relazione tecnica (riferita all’articolo 20) precisa che le attività di divulgazione informativa e di promozione sono già oggetto di finanziamento da parte del Piano, rientrando nelle risorse stanziate per l’assistenza tecnica.
In ogni caso, andrebbe però chiarita meglio l’area territoriale di applicabilità della nuova misura agevolativa posto che il comma 1, nell’istituire la misura, rinvia alle sole regioni dell’Abruzzo e del Meridione mentre il comma 7, nel disciplinare le modalità di erogazione, richiama anche le aree dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. La relazione tecnica riferita all’articolo 20, la quale evidenzia gli elementi posti a base della dotazione complessiva degli articoli 17 e 18, sembra anch’essa includere le intere regioni Umbria e Lazio e Marche (ossia quelle colpite dai predetti sismi), nei benefici riferiti alle regioni del centro-nord.
Articolo 19
(Soggetti gestori)
Le norme prevedono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga, quali soggetti gestori delle misure di cui ai precedenti articoli 17 e 18, delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa–Invitalia S.p.A. e dell’Ente nazionale per il microcredito. Il coordinamento dell’attività formativa è affidato all’ Ente nazionale per il microcredito. Le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l’istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia s.p.a (comma 1).
Le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l’impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all’autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e nel programma GOL del PNRR (comma 2). Le regioni possono concorrere a cofinanziare le misure di cui all’articolo 17, comma 4 (Autoimpiego Centro-Nord Italia), e all’articolo 18, comma 4 (Resto al sud) (comma 3). All’attuazione dei commi 2 e 3 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 6).
Per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle misure di cui agli articoli 17 e 18 e per favorirne l’accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali implementa il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, al fine di consentirne l’interoperabilità con le piattaforme regionali nonché con quelle dei soggetti gestori che concorrono all’attuazione della misura. All’attuazione dei commi 1 e 4 si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 e destinabili a spese di gestione (commi 4 e 5).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga, quali soggetti gestori delle misure di cui ai precedenti articoli 17 e 18, delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa–Invitalia S.p.A. ed Ente nazionale per il microcredito. Le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l’impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all’autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e nel programma GOL del PNRR. Le regioni possono concorrere a cofinanziare le misure di cui all’articolo 17, comma 4 (Autoimpiego Centro-Nord Italia), e all’articolo 18, comma 4 (Resto al sud). All’attuazione di tali diposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali implementa il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) al fine di consentirne l’interoperabilità con le piattaforme regionali nonché con quelle dei soggetti gestori che concorrono all’attuazione della misura. All’attuazione dei commi 1 (avvalimento di enti) e 4 (implementazione del SIISL) si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 e destinabili a spese di gestione.
Al riguardo, con riferimento all’attuazione dei commi 1 e 4, si prende atto che i relativi oneri saranno ricompresi nell’ambito delle risorse previste e non si formulano osservazioni.
Con riferimento all’erogazione da parte delle regioni dei servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto attraverso i centri per l’impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all’autoimpiego, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che i nuovi adempimenti siano sostenibili nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Riguardo, infine, al cofinanziamento delle iniziative in questione da parte delle regioni, non si formulano osservazioni data la natura facoltativa della previsione, alla quale potrà dunque darsi attuazione ove sussistano le necessarie disponibilità nei bilanci degli enti interessati.
Articolo 20
(Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa)
Le norme provvedono alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 17 e 18, pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l’anno 2024 e 720 milioni di euro per l’anno 2025. A detti oneri si provvede:
a) quanto a 700 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per l’anno 2024 e 630 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure e dei vincoli anche territoriali di ammissibilità dello stesso programma;
b) quanto a 100 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l’anno 2024 e 90 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sulle risorse del PNRR relative al programma GOL a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo programma.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica chiarisce che le norme in esame recano la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri connessi alle misure di cui agli articoli 17, 18 e 19, pari a 800 milioni di euro complessivi, evidenziandone la ripartizione, sia con riguardo all’articolazione temporale nell’ambito di un orizzonte biennale (80 milioni di euro per l’anno 2024 e 720 milioni di euro per l’anno 2025), sia con riferimento alle risorse che provvedono alla copertura degli oneri finanziari. Per un ammontare pari a 700 milioni di euro vengono utilizzate le risorse a valere sul Piano nazionale giovani donne e lavoro 2021-2027, Priorità, “Giovani sotto 35 anni”[76], le quali sono destinate, per circa il 65 per cento, all’azione “Investo al sud” e, per la parte residua, all’azione “Autoimpiego Centro Nord Italia”. Per la parte rimanente dell’ammontare complessivo della misura (100 milioni di euro) sono impiegate le risorse del PNRR relative al programma GOL. La RT precisa, inoltre, che le attività di divulgazione informativa e di promozione di cui al comma 5 degli articoli 17 e 18 sono già oggetto di finanziamento da parte del Piano, rientrando nelle risorse stanziate per l’assistenza tecnica.
La RT prosegue specificando che le azioni intraprese non hanno impatto sul bilancio dello Stato, in quanto le risorse del Programma giovani, donne e lavoro saranno oggetto di rendicontazione alla Commissione europea e pertanto rimborsate al Programma sulla base delle norme sull’ammissibilità delle spese del FSE+, e fornendo chiarimenti di carattere metodologico con riguardo al dimensionamento del fabbisogno: per effettuare la stima si avvale dei dati relativi al monitoraggio di misure analoghe (Resto al sud, Yes I start up, Progetto Tutoring) attuate nel recente passato. Al fine di consentire l’esame del fabbisogno, la RT reca due prospetti di disaggregazione dell’ammontare complessivo delle risorse a valere sul Piano nazionale giovani donne e lavoro 2021-2027, Priorità 1 (pari a 700 milioni di euro):
- nel primo, la platea di beneficiari, stimata nel numero di 15.000 destinatari, viene ripartita per macro-area geografica (oltre il 65 per cento al sud) e per categoria di intervento di cui al comma 4 degli articoli 17 e 18, ipotizzando una media di 40 ore di formazione individuale per gli interventi di cui alla lettera a), una fruizione media di un beneficio reale del valore di 4.700 euro per gli interventi di tutoraggio cui alla lettera b), infine un contributo a fondo perduto medio di 40.000 euro per gli incentivi di cui alla lettera c) del comma medesimo;
Intervento |
N. destinatari |
Costo unitario |
Costo totale |
Formazione Centro Nord |
5.000 |
1.847,00 € |
9.235.000,00 € |
Formazione Sud |
10.000 |
1.847,00 € |
18.470.000,00 € |
Tutoring Centro Nord |
5.000 |
4.771,00 € |
23.855.000,00 € |
Tutoring Sud |
10.000 |
4.771,00 € |
47.710.000,00 € |
Incentivi Centro Nord |
5.000 |
40.000,00 € |
200.000.000,00 € |
Incentivi Sud |
10.000 |
40.000,00 € |
400.000.000,00 € |
totale |
699.270.000,00 € |
- nel secondo, la dotazione complessiva è ripartita per anno – laddove si prevede uno stanziamento del 10 per cento per il 2024 e del 90 per cento per il 2025 – e per categoria di regione[77], data la previsione di destinare circa il 64 per cento delle risorse alle regioni meno sviluppate, circa il 31 per cento alle regioni più sviluppate e la restante quota alle regioni in transizione.
Al fine di riconciliare la ripartizione per categoria di regione proposta nel prospetto su indicato[78] con quella stabilita nelle norme in esame, la RT specifica che le risorse da destinare alle regioni del Sud risultano essere pari al 65 per cento della dotazione complessiva (455 milioni di euro)[79], le rimanenti alle regioni del Centro-Nord (35 per cento, corrispondente a 245 milioni di euro)[80].
Per quanto riguarda, invece, la copertura finanziaria di cui alla lettera b), pari a 100 milioni di euro (di cui 40 milioni per “Investo al sud” e 60 milioni per il Centro Nord), la RT informa che, attesa una ripartizione di stanziamento tra il 2024 e il 2025 rispettivamente del 10 per cento e del 90 per cento, la programmazione della relativa disponibilità finanziaria gravante sul PNRR sarà oggetto dell’imminente decreto di riparto 2024, come anche previsto dal Programma GOL, nell’ambito del quale una quota è riservata a progetti di innovazione e sperimentazione[81].
Infine, la RT fornisce una tabella di riparto delle risorse per fonte di finanziamento, azione e annualità, come segue.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame provvedono a quantificare e a definire la copertura degli oneri derivanti dal finanziamento degli interventi previsti ai sensi degli articoli 17 e 18, stabilendo, in particolare, che la copertura dell’ammontare complessivo, pari a 800 milioni di euro, sia ripartito tra il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, quanto a 700 milioni di euro (70 milioni per il 2024 e 630 milioni per il 2025), e al programma GOL, nell’ambito del PNRR, quanto a 100 milioni di euro (10 milioni per il 2024 e 90 milioni per il 2025).
La RT afferma che la stima per il dimensionamento del fabbisogno delle azioni di cui agli articoli 17 e 18 è stata effettuata sulla base dei dati di monitoraggio di misure analoghe (Resto al sud, Yes I start up, Progetto Tutoring) attuate nel recente passato. Segnala, inoltre, che le azioni non hanno impatto sul bilancio dello Stato in quanto le risorse del Programma giovani, donne e lavoro saranno rendicontate alla Commissione europea e, pertanto, rimborsate al Programma sulla base delle norme sull’ammissibilità delle spese del FSE+[82].
Al fine di individuare i costi della misura, la stima effettuata dalla RT considera una platea di 15.000 destinatari (di cui oltre il 65 per cento al sud) e, con riguardo alle fattispecie di iniziative di cui ai commi 4 degli articoli 17 e 18, vengono ipotizzati interventi di formazione e accompagnamento alla progettazione preliminare di circa 40 ore per destinatario, la fruizione di un beneficio reale del valore di 4.700 euro a copertura dei servizi di accompagnamento fruiti per gli interventi di tutoraggio; si ipotizza, infine, per gli interventi concernenti la concessione di incentivi, un contributo a fondo perduto medio di 40 mila euro. La RT riporta, altresì, due tabelle dalle quali si evince la ripartizione delle risorse con riguardo, rispettivamente, alla destinazione territoriale (circa il 62 per cento al Sud e il 32 per cento al Centro-Nord) e alla fonte di finanziamento-programma di azione, per ciascuno degli anni considerati.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le due misure operano nel limite delle risorse disponibili, che le predette risorse non gravano sul bilancio dello Stato, come confermato anche dalla relazione tecnica, e che, in aggiunta, la relazione tecnica fornisce comunque elementi e dati sulla cui base può essere valutata la congruità della dotazione finanziaria rispetto alle finalità delle misure.
Le norme consentono, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, a soggetti disoccupati di meno di trentacinque anni di età che avviano sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica di chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data dell’assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (comma 1).
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023 (comma 2).
La norma ora citata ha previsto incentivi fiscali in presenza di nuove assunzioni, al sussistere di determinate condizioni.
Le imprese avviate dai suddetti soggetti, nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7, possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Lo stesso non concorre alla formazione del reddito (comma 3).
Con decreto interministeriale sono definiti i criteri di qualificazione dell’impresa, i criteri e le modalità di accesso ai benefici, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l’accesso ai citati benefici (comma 4).
Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui alle disposizioni in esame (comma 6).
I benefici contributivi sono riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2024, di 39,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 58,8 milioni di euro per l’anno 2026, di 53,7 milioni di euro per l’anno 2027 e di 19,3 milioni di euro per l’anno 2028. Il contributo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l’anno 2024, di 14,1 milioni di euro per l’anno 2025, di 21,0 milioni di euro per l’anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l’anno 2027e di 6,9 milioni di euro per l’anno 2028. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche invia prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici. All’onere, pari a 6,8 milioni di euro per l’anno 2024, 53,6 milioni di euro per l’anno 2025, 79,8 milioni di euro per l’anno 2026, 72,9 milioni di euro per l’anno 2027 e 26,2 milioni di euro per l’anno 2028 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili (comma 7).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma, oltre a descrivere le norme, che, per quanto attiene l’onere di esonero contributivo derivante dall’assunzione di lavoratori under 35 anni, sono state prese in considerazione le seguenti ipotesi:
- numero medio lavoratori assunti da ciascun datore di lavoro: 2;
- importo medio di esonero contributivo mensile: 700 euro;
- durata esonero contributivo: 36 mesi.
L’onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° luglio 2024, ipotizzando l’uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato con riferimento alle numerosità delle nuove aziende sorte nel 2024 e nel 2025 sopra citate e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro. Le risultanze dell’applicazione dello esonero contributivo alle nuove assunzioni sono riportate nella tabella seguente:
(milioni di euro)
Anno |
Onere di esonero contributivo (limite di spesa) |
2024 |
-5,0 |
2025 |
-39,5 |
2026 |
-58,8 |
2027 |
-53,7 |
2028 |
-19,3 |
Viene inoltre introdotto un ulteriore beneficio consistente in un contributo per l’avvio dell’attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
Stima degli effetti finanziari
La valutazione degli effetti finanziari presenta oggettive difficoltà per l’individuazione dei soggetti potenziali beneficiari dell’esonero.
Ciò premesso, si è proceduto secondo le seguenti basi di lavoro:
- da una rilevazione ISTAT risulta che nel 2021 sono state avviate circa 295.000 nuove imprese di cui circa 140.000 nel settore dei Servizi che si ritiene essere il settore di appartenenza rappresentativo di attività volte a nuove tecnologie e alla transizione digitale e ecologica;
- delle citate 140.000 si è ipotizzato che il 5 per cento sia, per l’appunto, indirizzato verso nuove tecnologie (7.000 attività);
- delle 7.000 attività il 50 per cento sia avviato da under 35 anni con le caratteristiche di disoccupazione sopra enunciate.
Si è ipotizzato che la norma entri in vigore il 1° luglio 2024 e che, quindi, per poter beneficiare dell’esonero l’attività debba essere intrapresa a decorrere dal prossimo 1° luglio 2024 fino al 31 dicembre 2025; nella stima degli effetti finanziari si è ipotizzato che, dei 3.500 beneficiari, 1.200 avviino l’attività nel corso del 2024 e i restanti 2.300 nel corso del 2025 secondo un’ipotesi di uniforme distribuzione nel periodo.
Di seguito la proiezione degli effetti finanziari della norma.
Effetti finanziari derivanti da erogazione bonus 500 euro
(+) effetti positivi per finanza pubblica
(-) effetti negativi per finanza pubblica
(milioni di euro)
Anno |
Totale nuove attività nel biennio 2024-2025 |
Spesa per contributo INPS (limite di spesa) |
2024 |
1.200 |
-1,8 |
2025 |
3.500 |
-14,1 |
2026 |
0 |
-21,0 |
2027 |
0 |
-19,2 |
2028 |
0 |
-6,9 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, a soggetti disoccupati di meno di trentacinque anni di età che avviano sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica di chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data dell’assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Le norme consentono altresì ai suddetti soggetti di richiedere all’INPS un contributo per l’attività, pari a 500 euro mensili, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
I benefici contributivi sono riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2024, di 39,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 58,8 milioni di euro per l’anno 2026, di 53,7 milioni di euro per l’anno 2027 e di 19,3 milioni di euro per l’anno 2028. Il contributo per l’attività invece è riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l’anno 2024, di 14,1 milioni di euro per l’anno 2025, di 21,0 milioni di euro per l’anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l’anno 2027e di 6,9 milioni di euro per l’anno 2028. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici.
Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui alle disposizioni in esame (comma 6).
In proposito, si rileva che la quantificazione degli oneri appare verificabile in base ai parametri individuati dalla RT sia per quanto riguarda gli sgravi contributivi concessi sia per i contributi concessi. Tenuto conto che i suddetti benefici sono previsti nell’ambito di specifici limiti di spesa e che è previsto un meccanismo di monitoraggio e salvaguardia a presidio dei suddetti limiti, non vi sono osservazioni da formulare.
Relativamente alla disposizione in merito alla determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, si osserva che tale previsione consente di sterilizzare sia l’acconto che il saldo riferiti alle imposte dovute nel primo anno in cui viene meno il beneficio previdenziale (anno 2029) dagli effetti che altrimenti si verificherebbero - in aumento, per l’acconto[83], e conseguentemente in riduzione, per il saldo[84] - ove gli stessi fossero calcolati tenendo conto del beneficio previdenziale relativo all’ultimo anno di fruizione. Con tal meccanismo si esclude invece che nell’anno di versamento del saldo si verifichi un versamento minore rispetto a quello previsto a legislazione vigente con conseguenti minori entrate. Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Riguardo agli anni di fruizione del beneficio, appare invece necessario che il Governo chiarisca per quali ragioni non siano state evidenziate le maggiori entrate fiscali derivanti dal riconoscimento dello sgravio contributivo che si determinano per effetto dell’aumento del reddito imponibile conseguente alla riduzione delle poste ammesse in deduzione, come accaduto in precedenti provvedimenti che hanno riconosciuto un’analoga decontribuzione in favore del datore di lavoro.
In proposito, si segnalano le seguenti norme che hanno previsto l’introduzione di sgravi contributivi per i quali la RT ha determinato oltre agli oneri connessi al beneficio anche i relativi effetti fiscali di maggiore entrata per gli anni di fruizione della decontribuzione: articolo 29, commi da 15 a 18 (incentivi alla regolarizzazione del lavoro di cura di persone non autosufficienti) del decreto-legge n. 19 del 2024; articolo 1, commi da 191 a 193 (decontribuzione per le donne vittime di violenza) della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024); articolo 1, commi 286 e 287 (incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori) della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).
Le norme consentono - ai datori di lavoro privati, che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi - l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del successivo comma 7. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (comma 1).
L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato e spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (comma 2).
Le norme riconoscono altresì ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, l’esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 (comma 3).
L’esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero di cui al presente articolo (comma 4).
L’esonero spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero di cui alle norme in esame o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero (commi 5 e 6).
I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l’anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l’anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l’anno 2027. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Se dall’attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici di cui al presente articolo. Al relativo onere, pari a 34,4 milioni di euro per l’anno 2024, 458,3 milioni di euro per l’anno 2025, 682,5 milioni di euro per l’anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili (comma 7).
L’esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023 (comma 8).
La norma ora citata ha previsto incentivi fiscali in presenza di nuove assunzioni, al sussistere di determinate condizioni.
Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo (comma 9).
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell’esonero e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro (commi 10 e 11).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che per la quantificazione degli oneri recati dall’articolo in esame si è provveduto nel seguente modo a partire dalla valutazione dell’esonero giovani già previsto a legislazione vigente.
A normativa vigente, l’esonero strutturale giovani ai sensi dell’articolo 1, commi 100 e seguenti della legge n. 205 del 2017, prevede l’esonero contributivo del 100 per cento con il limite di 3.000 euro annui per i tre anni successivi all’assunzione a tempo indeterminato di un giovane fino a trenta anni di età (solo per il triennio 2018-2020 l’età è elevata a trentacinque anni). L’incentivo è riconosciuto a condizione che il lavoratore non abbia avuto contratti a tempo indeterminati precedentemente all’assunzione.
Con circolare n. 57 del 2023 l’INPS ha disciplinato l’esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 concesso ai sensi dell’articolo 1, comma 297, della legge n. 197 del 2022, (legge di Bilancio 2023) e l’esonero di cui all’articolo 1, comma 10, della legge n. 178 del 2020, per le assunzioni effettuate nel secondo semestre dell’anno 2022.
Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta di concessione dell’incentivo in esame per le assunzioni formalizzate nel periodo settembre 2024-dicembre 2025, partendo dai dati 2023, si è ipotizzata l’invarianza della platea rispetto alle osservazioni effettuate per l’anno precedente, con un effetto di contrazione del 30 per cento per giovani nord e del 50 per cento per giovani sud legato al minor periodo riconosciuto per l’esonero dal nuovo dettato normativo. Considerato che la data di inizio dell’incentivo potrebbe generare un effetto di ritardata assunzione nei mesi precedenti, sui mesi di assunzione del 2024 le percentuali di riduzione sono state dimezzate. Di seguito è riportata la platea considerata, distinta per anno di assunzione ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla norma in esame:
|
2024 |
2025 |
Giovani Nord fino a 30 |
49.400 |
122.000 |
Giovani Nord 31-34 |
3.600 |
9.000 |
Giovani Sud fino a 30 |
7.000 |
14.000 |
Giovani Sud 31-34 |
500 |
1.000 |
Per i giovani con una età fino a 30 anni è stato stimato un maggior onere annuo di esonero contributivo pro capite differenziale rispetto alla normativa vigente pari a circa 3.400 euro al nord e 3.526 al sud (su base mensile pari a circa 283 euro al nord e 294 euro al sud).
Non essendo previsto a normativa vigente un apposito esonero contributivo per le assunzioni dei giovani con una età compresa tra i 31 e i 34 anni, è stato stimato prudenzialmente un onere annuo di esonero contributivo pro capite pari a circa 6.000 euro al nord e 7.800 euro al sud (su base mensile pari a circa 500 euro al nord e 650 euro al sud). Gli importi mensili relativi alle platee del sud sono stati ridotti per tener conto dell’esonero contributivo già concesso a normativa vigente per le assunzioni nelle regioni del Sud (cosiddetta “Decontribuzione sud”: 30 per cento fino al 2025, 20 per cento per gli anni 2026 e 2027, 10 per cento per gli anni 2028 e 2029).
Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2023 (deliberato il 9 aprile 2024).
L’onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° settembre 2024, ipotizzando l’uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro. Le risultanze dell’applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:
Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per 24 mesi per assunzioni di giovani under 35 anni formalizzate nel periodo settembre 2024-dicembre 2025 con importo massimo mensile di esonero contributivo pari a 500 euro (650 euro nelle regioni del sud).
(+) effetti positivi per finanza pubblica
(-) effetti negativi per finanza pubblica
(milioni di euro)
Anno |
Onere di esonero contributivo (limite di spesa) |
||
Giovani regioni centro-nord |
Giovani regioni sud |
Totale |
|
2024 |
-31,1 |
-3,3 |
-34,4 |
2025 |
-418,0 |
-40,3 |
-458,3 |
2026 |
-618,3 |
-64,2 |
-682,5 |
2027 |
213,4 |
-22,7 |
-254,1 |
2028 |
0 |
0 |
0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa a tal fine autorizzata. L’esonero, che non si applica ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato, spetta in relazione ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. I benefici contributivi sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l’anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l’anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l’anno 2027. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa: se dal monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici. Vengono poi fissati i vincoli di cumulabilità e compatibilità con altre agevolazioni. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
In proposito, si rileva che la quantificazione degli oneri appare sostanzialmente verificabile in base ai parametri individuati dalla RT. Pertanto, dal momento che i suddetti benefici sono previsti nell’ambito di specifici limiti di spesa e che è previsto un meccanismo di monitoraggio e salvaguardia a presidio dei suddetti limiti, non vi sono osservazioni da formulare.
Relativamente alla disposizione in merito alla determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si osserva che tale previsione consente di sterilizzare sia l’acconto che il saldo riferiti alle imposte dovute nel primo anno in cui viene meno il beneficio previdenziale (anno 2028) dagli effetti che altrimenti si verificherebbero - in aumento, per l’acconto[85], e conseguentemente in riduzione, per il saldo[86] - ove gli stessi fossero calcolati tenendo conto del beneficio previdenziale relativo all’ultimo anno di fruizione. Con tal meccanismo si esclude invece che nell’anno di versamento del saldo si verifichi un versamento minore rispetto a quello previsto a legislazione vigente con conseguenti minori entrate. Al riguardo, non si hanno pertanto formulano osservazioni da formulare.
Riguardo agli anni di fruizione del beneficio, appare invece necessario che il Governo chiarisca per quali ragioni non siano state evidenziate le maggiori entrate fiscali derivanti dal riconoscimento dello sgravio contributivo che si determinano per effetto dell’aumento del reddito imponibile conseguente alla riduzione delle poste ammesse in deduzione, come accaduto in precedenti provvedimenti che hanno riconosciuto un’analoga decontribuzione in favore del datore di lavoro.
In proposito, si segnalano le seguenti norme che hanno previsto l’introduzione di sgravi contributivi per i quali la RT ha determinato oltre agli oneri connessi al beneficio anche i relativi effetti fiscali di maggiore entrata per gli anni di fruizione della decontribuzione: articolo 29, commi da 15 a 18 (incentivi alla regolarizzazione del lavoro di cura di persone non autosufficienti) del decreto-legge n. 19 del 2024; articolo 1, commi da 191 a 193 (decontribuzione per le donne vittime di violenza) della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024); articolo 1, commi 286 e 287 (incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori) della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).
Le norme riconoscono l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di 650 euro su base mensile, per ciascuna lavoratrice assunta dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025; l’esonero è comunque concesso nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del successivo comma 4 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (comma 1). Il suddetto beneficio si applica nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, e nelle professioni e nei settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del medesimo Regolamento (vedi infra) annualmente individuati con decreto interministeriale, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (comma 2).
La citata partizione normativa richiama professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.
Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate[87] o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato (comma 3).
I benefici contributivi sono riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l’anno 2024, 107,3 milioni di euro per l’anno 2025, 208,2 milioni di euro per l’anno 2026 e 115,7 milioni di euro per l’anno 2027. Alle predette minori entrate contributive si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Se dall’attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici di cui al presente articolo (comma 4). L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (comma 5).
La norma ora citata ha previsto incentivi fiscali in presenza di nuove assunzioni, al sussistere di determinate condizioni.
Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo (comma 6).
Con decreto interministeriale sono definite le modalità attuative dell’esonero e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4 (comma 7).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che per la quantificazione degli oneri recati dall’articolo in esame si è provveduto nel seguente modo a partire dalla valutazione dell’esonero giovani già previsto a legislazione vigente.
Con circolare n. 58 del 2023 l’INPS ha disciplinato l’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) e l’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 concesso ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).
Pertanto, dalle osservazioni effettuate sugli archivi gestionali INPS, sulla base dei dati per l’anno 2023, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta di proroga dell’incentivo in esame per le assunzioni formalizzate nel periodo settembre 2024 - dicembre 2025, si è ipotizzata la seguente platea su base annua, valutata in modo prudenziale per tener conto debitamente di un effetto di ritardata assunzione nei mesi precedenti l’avvio dell’agevolazione.
Donne TD NORD |
35.300 |
Donne TD SUD |
29.000 |
Donne TI NORD |
19.600 |
Donne TI SUD |
16.100 |
Totale |
100.000 |
La stima è stata condotta su una platea complessiva di 35.700 lavoratrici a tempo indeterminato; inoltre, è stato ipotizzato che il 30 per cento delle donne assunte a tempo determinato che sarebbero state trasformate a tempo indeterminato, vengano direttamente assunte a tempo indeterminato data l’attrattività della norma.
Il contributo medio annuale differenziale rispetto alla normativa vigente è stato stimato, per i primi 18 mesi di esonero contributivo in 2.840 euro per le assunzioni al nord e 2.430 al sud (su base mensile 237 euro al nord e 203 euro al sud); per i successivi 6 mesi di esonero tali contributi medi differenziali raddoppiano in quanto la normativa vigente non prevede sgravi per le tipologie di assunzioni in esame. Gli importi mensili relativi alle platee del sud sono stati ridotti per tener conto dell’esonero contributivo già concesso a normativa vigente per le assunzioni nelle regioni del Sud (cd “Decontribuzione SUD”: 30 per cento fino al 2025, 20 per cento per gli anni 2026 e 2027, 10 per cento per gli anni 2028 e 2029).
Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2024 (deliberato il 9 aprile 2024).
L’onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° settembre 2024, ipotizzando l’uniforme distribuzione delle assunzioni a tempo indeterminato nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.
Le risultanze dell’applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:
(milioni di euro)
Anno |
Onere di esonero contributivo (limite di spesa) |
||
regioni centro-nord |
regioni sud |
Totale |
|
2024 |
-4,8 |
-2,3 |
-7,1 |
2025 |
-71,5 |
-35,8 |
-107,3 |
2026 |
-131,7 |
-76,5 |
-208,2 |
2027 |
-73,2 |
-42,4 |
-115,7 |
2028 |
0 |
0 |
0 |
2029 |
0 |
0 |
0 |
2030 |
0 |
0 |
0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame esonerano i datori di lavoro dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di 650 euro su base mensile, per ciascuna lavoratrice assunta dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. I benefici contributivi sono comunque concessi nei limiti della spesa autorizzata, nel rispetto del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato ed è condizionato a un incremento occupazionale netto, calcolato anche considerando le diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate. Al relativo onere, pari a 7,1 milioni di euro per l’anno 2024, 107,3 milioni di euro per l’anno 2025, 208,2 milioni di euro per l’anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. L’INPS monitora il rispetto del limite di spesa e non accoglie ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici se dall’attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa. Vengono poi fissati i vicoli di cumulabilità e compatibilità con altre agevolazioni.
In proposito, si rileva che la quantificazione degli oneri appare sostanzialmente verificabile in base ai parametri individuati dalla RT. Pertanto, dal momento che i suddetti benefici sono previsti nell’ambito di specifici limiti di spesa e che è previsto un meccanismo di monitoraggio e salvaguardia a presidio dei suddetti limiti, non vi sono osservazioni da formulare.
Relativamente alla disposizione in merito alla determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si osserva che tale previsione consente di sterilizzare sia l’acconto che il saldo riferiti alle imposte dovute nel primo anno in cui viene meno il beneficio previdenziale (anno 2028) dagli effetti che altrimenti si verificherebbero - in aumento, per l’acconto[88], e conseguentemente in riduzione, per il saldo[89] - ove gli stessi fossero calcolati tenendo conto del beneficio previdenziale relativo all’ultimo anno di fruizione. Con tal meccanismo si esclude invece che nell’anno di versamento del saldo si verifichi un versamento minore rispetto a quello previsto a legislazione vigente con conseguenti minori entrate. Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Riguardo agli anni di fruizione del beneficio, appare invece necessario che il Governo chiarisca per quali ragioni non siano state evidenziate le maggiori entrate fiscali derivanti dal riconoscimento dello sgravio contributivo che si determinano per effetto dell’aumento del reddito imponibile conseguente alla riduzione delle poste ammesse in deduzione, come accaduto in precedenti provvedimenti che hanno riconosciuto un’analoga decontribuzione in favore del datore di lavoro.
In proposito, si segnalano le seguenti norme che hanno previsto l’introduzione di sgravi contributivi per i quali la RT ha determinato oltre agli oneri connessi al beneficio anche i relativi effetti fiscali di maggiore entrata per gli anni di fruizione della decontribuzione: articolo 29, commi da 15 a 18 (incentivi alla regolarizzazione del lavoro di cura di persone non autosufficienti) del decreto-legge n. 19 del 2024; articolo 1, commi da 191 a 193 (decontribuzione per le donne vittime di violenza) della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024); articolo 1, commi 286 e 287 (incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori) della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).
Articolo 24
(Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)
Le norme riconoscono ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato l’esonero, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (comma 1). L’esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni (comma 2). L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell’assunzione hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi, (comma 3) oppure che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero di cui al presente articolo (comma 4).
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva (comma 5). Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero ai sensi del comma 4 (comma 6).
I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro per l’anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l’anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l’anno 2026, e di 115,2 milioni di euro per l’anno 2027. A tali oneri si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili. Il monitoraggio del limite di spesa è affidato all’INPS, che fornisce i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze secondo le modalità indicate in un decreto interministeriale. Se dall’attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso al beneficio in oggetto. (comma 7).
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è integralmente compatibile con la maggiorazione, stabilita al fine della deduzione dalle imposte sui redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, del costo del personale dipendente di nuova assunzione a tempo indeterminato, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023 (comma 8).
La norma ora citata ha previsto incentivi fiscali in presenza di nuove assunzioni, al sussistere di determinate condizioni.
Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio in oggetto (comma 9).
Con decreto interministeriale sono definite le modalità attuative dell’esonero e delle attività di monitoraggio, nonché i rapporti con l’INPS in qualità di soggetto gestore e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa (comma 10).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che per la quantificazione degli oneri si è provveduto a partire dai dati sugli archivi gestionali INPS, dai quali è emerso che nel 2023 il numero delle nuove assunzioni di lavoratori over 35, rientranti nel campo di applicazione della norma in esame è stato pari a circa 35.000, incrementate a 40.000 (3.330 mensili) per tener conto dell’effetto attrattivo della disposizione e di un effetto di ritardata assunzione nei mesi precedenti l’avvio dell’agevolazione. Conseguentemente, ipotizzando l’invarianza della platea e un importo medio di esonero contributivo mensile pari a 600 euro, ridotto per tener conto dell’esonero già concesso a normativa vigente per le assunzioni nelle regioni del Sud (cd “Decontribuzione SUD”: 30 per cento fino al 2025, 20 per cento per gli anni 2026 e 2027, 10 per cento per gli anni 2028 e 2029). L’onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° settembre 2024, ipotizzando l’uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.
Le risultanze dell’applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:
(milioni di euro)
Anno |
Esonero contributivo ZES Onere di esonero contributivo (limite di spesa) |
2024 |
-11,2 |
2025 |
-170,9 |
2026 |
-294,1 |
2027 |
-115,2 |
2028 |
0,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme riconoscono l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, esclusi quelli dovuti all’INAIL, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’esonero è previsto per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di 650 euro mensili per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, ed è riconosciuto ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti per le assunzioni in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno. I soggetti assunti devono aver compiuto trentacinque anni e essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi, salve talune eccezioni. All’onere, pari a 11,2 milioni di euro per l’anno 2024, 170,9 milioni di euro per l’anno 2025, 294,1 milioni di euro per l’anno 2026, e 115,2 milioni di euro per l’anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. L’INPS monitora il rispetto del limite di spesa e non accoglie ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici se dall’attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa. Vengono poi fissati i vicoli di cumulabilità e compatibilità con altre agevolazioni.
In proposito, si rileva che la quantificazione degli oneri risulta sostanzialmente verificabile in base ai parametri individuati dalla RT. Pertanto, dal momento che i suddetti benefici sono previsti nell’ambito di specifici limiti di spesa e che è previsto un meccanismo di monitoraggio e salvaguardia a presidio dei suddetti limiti, non vi sono osservazioni da formulare.
Relativamente alla disposizione in merito alla determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si osserva che tale previsione consente di sterilizzare sia l’acconto che il saldo riferiti alle imposte dovute nel primo anno in cui viene meno il beneficio previdenziale (anno 2028) dagli effetti che altrimenti si verificherebbero - in aumento, per l’acconto[90], e conseguentemente in riduzione, per il saldo[91] - ove gli stessi fossero calcolati tenendo conto del beneficio previdenziale relativo all’ultimo anno di fruizione. Con tal meccanismo si esclude invece che nell’anno di versamento del saldo si verifichi un versamento minore rispetto a quello previsto a legislazione vigente con conseguenti minori entrate. Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Riguardo agli anni di fruizione del beneficio, appare invece necessario che il Governo chiarisca per quali ragioni non siano state evidenziate le maggiori entrate fiscali derivanti dal riconoscimento dello sgravio contributivo che si determinano per effetto dell’aumento del reddito imponibile conseguente alla riduzione delle poste ammesse in deduzione, come accaduto in precedenti provvedimenti che hanno riconosciuto un’analoga decontribuzione in favore del datore di lavoro.
In proposito, si segnalano le seguenti norme che hanno previsto l’introduzione di sgravi contributivi per i quali la RT ha determinato oltre agli oneri connessi al beneficio anche i relativi effetti fiscali di maggiore entrata per gli anni di fruizione della decontribuzione: articolo 29, commi da 15 a 18 (incentivi alla regolarizzazione del lavoro di cura di persone non autosufficienti) del decreto-legge n. 19 del 2024; articolo 1, commi da 191 a 193 (decontribuzione per le donne vittime di violenza) della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024); articolo 1, commi 286 e 287 (incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori) della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).
Articolo 24-bis
(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)
Normativa vigente. L’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016, come modificato dall’articolo 93, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020, ha previsto, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avvenga in modalità transhipment e persistano stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a 81 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’istituzione di un’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994.
Il successivo comma 7 prevede che al suddetto personale spetti l’indennità di mancato avviamento al lavoro nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro per l'anno 2021, 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024.
Le norme modificano l’articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016 incrementando da 81 a 90 mesi il termine finale di possibile operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale e recano uno stanziamento supplementare, pari a 6,6 milioni di euro per l'anno 2024, ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro (comma 1).
Ai relativi oneri, pari appunto a 6.600.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (comma 2).
L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano di ulteriori nove mesi il termine finale di possibile operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale e recano uno stanziamento supplementare per l'anno 2024, pari a 6,6 milioni di euro - che si aggiunge a quello previsto a legislazione vigente, raggiungendo così un importo complessivo di 8,8 milioni di euro - ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro. Ai relativi oneri, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
Al riguardo, si osserva che la quantificazione degli oneri appare in linea con la precedente proroga della misura, di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 215 del 2023 (proroga termini).
La proroga precedente prevedeva un ulteriore periodo di tre mesi i cui oneri erano quantificati in 2,2 milioni di euro, mentre la proroga attuale viene disposta per ulteriori 9 mesi con un onere di 6,6 milioni di euro.
Ciò premesso, e considerando che gli oneri sono previsti nell’ambito di limiti di spesa, non vi sono osservazioni da formulare.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 24-bis fa fronte agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 6.600.000 per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito, nel rilevare che il Fondo, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca una dotazione iniziale di bilancio per il triennio in corso pari a euro 2.060.279.713 per l’anno 2024, a euro 1.504.561.713 per l’anno 2025 e a euro 1.381.183.713 per l’anno 2026, si prende atto del fatto che, come è dato ricavare da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il predetto capitolo di spesa reca al momento una disponibilità di competenza per l’anno in corso pari a 2.038.303.414 euro. Ciò posto, appare nondimeno necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità di ridurre lo stanziamento relativo al predetto Fondo nei termini indicati dalla disposizione in esame, ancorché per un importo relativamente limitato, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali il medesimo stanziamento è destinato a legislazione vigente, anche alla luce dell’ulteriore riduzione del Fondo stesso prevista dal comma 1 dell’articolo 28-ter del presente provvedimento.
Le norme dispongono l’iscrizione d’ufficio dei percettori di NASpI e di DIS-COLL alla piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL)[92].
La disposizione rimette a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione dei modi e dei termini in cui i soggetti interessati sottoscrivono il curriculum vitae, il patto di attivazione digitale e il patto di servizio sulla piattaforma, eventualmente con informazioni precompilate già in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni pubbliche, ferma restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell’interessato.
I Centri per l’impiego individuano, anche sulla piattaforma SIISL, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti per la ricollocazione dei lavoratori. All’attuazione delle disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 25).
Viene inoltre affidata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la definizione di modalità e condizioni per la pubblicazione dei posti vacanti da parte dei datori di lavoro e delle modalità di accesso degli utenti alla ricerca di occupazione sulla piattaforma SIISL. In particolare, si prevede l’inserimento all’interno della piattaforma delle posizioni vacanti pubblicate su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali e si permette l’utilizzo, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, degli strumenti di intelligenza artificiale per l’abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite.
I dati contenuti nel SIISL sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell’efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati a supporto della pianificazione delle politiche di inclusione attiva.
Un decreto del Ministro disciplina i modi e i termini in cui a ciascun ente formatore è associato un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione.
Il Ministero acquisisce, presso le proprie banche dati e presso le banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, i dati utili per la valutazione dell’efficacia formativa dei corsi, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati[93] (articolo 26).
All’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La relazione tecnica, relativamente all’articolo 25, afferma che le disposizioni disciplinano l’iscrizione nel sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa del Ministero del lavoro, dei percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e della DIS-COLL. Le disposizioni prevedono l’iscrizione automatica, alla nuova piattaforma SIISL, dei disoccupati percettori di NASpI e quelli di DIS-COLL, già iscritti presso i Centri per l’Impiego, con il duplice obiettivo di semplificare e migliorare i servizi. Infatti, il percettore di NASpI o di DIS-COLL potrà accedere ad un numero maggiore di offerte di lavoro, raccolte in un'unica piattaforma pubblica e i Centri per l’Impiego potranno utilizzare tale piattaforma per ottimizzare ed efficientare i compiti relativi all’incrocio tra domanda di lavoro espressa dalle imprese e l’offerta, ai fini dell’inserimento e reinserimento delle persone nel mercato del lavoro.
Le norme, limitandosi a prevedere l’obbligatorietà dell’iscrizione dei percettori di NASpI alla piattaforma SIISL, iscrizione che avverrà d’ufficio, attraverso le risorse umane, finanziare e strumentali dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, disponibili a legislazione vigente, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La clausola di invarianza finanziaria inserita nell’articolo in esame si giustifica in ragione delle modalità di realizzazione del SIISL. L’articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede l’istituzione di tale sistema presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ne affida la realizzazione all’INPS. Tale ente ha, quindi, implementato il SIISL per permettere la cooperazione e interoperabilità delle diverse banche dati coinvolte nella gestione delle nuove misure di contrasto alla povertà, utilizzando risorse proprie anche derivanti dal PNRR nell’ambito dei diversi progetti avviati sulla trasformazione digitale. Pertanto, le previsioni del presente articolo, che si traducono in un ampliamento delle funzionalità del SIISL, saranno realizzate con le risorse che insistono sul progetto, ancora in itinere, di miglioramento e sviluppo del SIISL.
Con riferimento all’articolo 26, la RT chiarisce che le disposizioni riconoscono, in particolare, al SIISL il compito di agevolare la ricerca del lavoro, nonché di individuare le attività formative più utili alla collocazione e riqualificazione dei beneficiari, non solo di misure di contrasto alla povertà o di ammortizzatori sociali, ivi iscritti obbligatoriamente, ma anche di tutti coloro che sono in cerca di lavoro. Inoltre, l’utilizzo della piattaforma sarà consentito anche ai datori di lavoro. IL SIISL rappresenta, dunque, una vera e propria piattaforma di incrocio tra domanda e offerta di lavoro, nonché di formazione, messa a disposizione di tutti gli operatori interessati da tale processo, per migliorare l’ottimizzazione e l’efficientamento di tale processo. Infatti, dagli ultimi dati del bollettino annuale di Unioncamere e ANPAL del 2023, il mismatch in Italia continua ad aumentare per tutti i profili ricercati, collocandosi al 45,1 per cento delle assunzioni, raggiungendo, in particolare, la quota di criticità del 60,3 per cento per gli operai specializzati.
La RT ricorda altresì che le disposizioni recano un’apposita clausola di invarianza finanziaria disponendo che all’attuazione dell’articolo 26 si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, atteso che le attività cui deve ottemperare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rientrano tra le funzioni ed i compiti d’istituto del Ministero stesso. La clausola di invarianza finanziaria inserita nell’articolo in esame si giustifica, anche in questo caso, perché l’ampliamento ed evoluzione delle funzionalità del SIISL saranno realizzate con le risorse con cui è stato realizzato il SIISL e che sono state destinate dall’INPS al progetto, ancora in itinere, di miglioramento e sviluppo del sistema.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono l’iscrizione d’ufficio dei percettori di NASpI e di DIS-COLL alla piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) secondo modalità definite da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I Centri per l’impiego individuano, anche sulla piattaforma SIISL, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti per la ricollocazione dei lavoratori (articolo 25). Dallo stesso Ministero, inoltre, vengono definite modalità e condizioni per la pubblicazione dei posti vacanti da parte dei datori di lavoro e modalità di accesso degli utenti alla ricerca di occupazione sulla piattaforma SIISL, anche attraverso l’integrazione con analoghe piattaforme nazionali e internazionali e l’utilizzo, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, degli strumenti di intelligenza artificiale. In base ai dati contenuti nel SIISL, e ad altre banche dati utili acquisite da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, viene verificata l’efficacia formativa dei corsi di formazione e a ciascun ente formatore è associato un punteggio, secondo modalità da definire con decreto ministeriale. (articolo 26) All’attuazione delle disposizioni in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Si ricorda che nel corso dell’esame al Senato del decreto-legge n. 48 del 2023, in relazione all’articolo 5, che affidava all’INPS l’implementazione della piattaforma SIISL per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione, il Governo ha fornito chiarimenti sulle modalità di realizzazione della stessa ad invarianza d’oneri. In particolare, ha chiarito che la disponibilità di risorse è ottenuta attraverso economie di scala su tutta la filiera di gestione dovute all’istituzione della piattaforma stessa, attraverso la riprogrammazione di attività differibili e grazie alla digitalizzazione, che consentirà a regime un abbattimento dei costi attualmente sostenuti dai singoli Enti. Nel dettaglio, la riprogrammazione viene attuata con un piano di evoluzione dei servizi che prevede una programmazione pluriennale delle attività di sviluppo per i prodotti interessati dal provvedimento.
Nella stessa sede il Governo ha chiarito che tutte le attività di sviluppo del SIISL, nonché le risorse elaborative e le piattaforme tecnologiche ancillari, sarebbero state individuate nell’ambito delle capienze e delle disponibilità di affidamenti già in essere presso l’Istituto. Inoltre, in relazione agli oneri di conduzione e manutenzione, è stato specificato nella Nota che si provvede a valere sul nuovo PON Inclusione e lotta alla povertà gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In proposito, considerata la portata degli adempimenti introdotti dalle disposizioni in esame, appare necessario che il Governo fornisca elementi relativi alla sostenibilità delle misure previste nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, andrebbe chiarito se il piano di evoluzione dei servizi, richiamato dal Governo in occasione dell’esame del decreto-legge n. 48 del 2023, in relazione all’articolo 5 del medesimo decreto che affidava all’INPS l’implementazione della piattaforma SIISL, includa già i prodotti interessati dal presente provvedimento (NASPI e DIS-COLL).
La norma istituisce la Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG)[94].
In particolare, il comma 1 istituisce una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del FEG, a partire dal 1° luglio 2024, nell’ambito del piano delle politiche attive previsto dal PNRR e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal Regolamento (UE) 2024/79 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP), nonché di favorire l’utilizzo del FEG, con particolare riferimento ad interventi a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese.
Il comma 2 demanda ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento, nonché dei criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1.
Il comma 3 prevede, in particolare, la possibilità per i datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori, e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità, di chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’attivazione della Cabina di regia.
Il comma 5 impone che all’attuazione del presente articolo si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato dal momento che i lavoratori beneficiano delle misure previste dal Regolamento UE 2021/691 (fondo FEG) nel rispetto degli stanziamenti già previsti. Per il funzionamento della Cabina di Regia, è specificato espressamente che ai partecipanti della stessa non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese né altri emolumenti comunque denominati, mentre le attività di supporto e di segreteria alla predetta Cabina di regia saranno svolte dalla Direzione generale delle politiche attive del lavoro del Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali senza nuovi o maggiori oneri.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame istituisce la Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e demanda ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento, introducendo clausole di invarianza finanziaria secondo cui si esclude che per la partecipazione alla Cabina di regia spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e si stabilisce che all’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Ciò premesso, alla luce delle predette clausole d’invarianza e considerato che, come risulta dalla relazione tecnica, i lavoratori beneficiano del FEG nel rispetto degli stanziamenti già previsti, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 28
(Prevenzione e contrasto del lavoro sommerso)
Le norme sostituiscono integralmente i commi da 10 a 12 dell’articolo 29 del decreto-legge n. 19 del 2024, relativi all’obbligo di verificare la congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili.
Si rammenta che alle norme sostituite non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
In particolare:
- relativamente al comma 10, la novella precisa che il soggetto tenuto alla verifica di congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti privati, nonché responsabile in caso di mancata verifica, non è il committente, come previsto a legislazione previgente, bensì il direttore dei lavori. La responsabilità del committente è configurabile solo in assenza di nomina del direttore dei lavori (comma 1, cpv. comma 10);
- per quanto attiene al comma 11, viene estesa a tutti gli appalti pubblici (e non solo a quelli superiori a 150.000 euro) la previsione che il versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso (comma 1, cpv. comma 11);
- per quanto concerne il comma 12, nell’ambito degli appalti privati la sanzione da 1.000 a 5.000 euro comminata in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è estesa agli appalti il cui valore complessivo è pari o superiore a 70.000 euro, in luogo del previgente limite di 500.000 euro. Viene altresì precisato che il versamento del saldo finale è subordinato all’acquisizione dell’attestazione di congruità (comma 1, cpv. comma 12).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione interviene in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso.
In particolare, dopo aver descritto il contenuto delle disposizioni, la RT evidenzia che, dal punto di vista finanziario, le modifiche apportate all’articolo 29 del decreto-legge n. 19 del 2024 non alterano in alcun modo l’impianto originario della citata disposizione, in relazione alla quale non erano stati stimati, nella relativa relazione tecnica, effetti negativi per la finanza pubblica. Invero, le modifiche operate, mediante la riduzione del valore degli appalti rilevanti ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 29 del decreto-legge n. 19 del 2024, determinano un ampliamento dei soggetti responsabili del controllo di regolarità negli appalti privati, nonché delle imprese destinatarie degli obblighi. Conseguentemente, per effetto delle modifiche operate è verosimile un incremento degli introiti già previsti con riferimento al citato articolo 29 del decreto-legge n. 19 del 2024, di cui non si tiene conto per ragioni di prudenza.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sostituiscono integralmente i commi da 10 a 12 all’articolo 29 del decreto-legge n. 19 del 2024, relativi all’obbligo di verificare la congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili.
Al riguardo, si prende atto, come indicato dalla RT, del carattere ordinamentale delle novelle in esame, che intervengono su disposizioni alle quali non erano stati ascritti effetti nei saldi di finanza pubblica.
Ciò premesso, non si formulano osservazioni riguardo al possibile maggior gettito connesso all’estensione delle fattispecie sanzionatorie prevista dalle disposizioni in esame, dal momento che allo stesso non vengono prudenzialmente ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, modifica l'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il citato comma 162 ha stabilito, nel testo vigente, che le convenzioni stipulate, ai sensi della normativa vigente[95], per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili[96], sono prorogate al 30 giugno 2024 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si rammenta che la relazione tecnica riferita alla formulazione originaria dell'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non ascriveva effetti alla proroga delle convenzioni fino al 30 dicembre 2020. Le convenzioni in oggetto sono state ulteriormente prorogate da successivi provvedimenti normativi senza che fossero mai scontati effetti finanziari.
Le modifiche differiscono il termine ultimo di proroga delle convenzioni dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024.
La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non risulta corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 le convenzioni tra Ministero del lavoro e Regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. Ciò stante, considerato che la proroga è consentita solo nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto del fatto che non sono stati ascritti effetti finanziari ad analoghe proroghe disposte nel recente passato, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 28-ter
(Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia)
Normativa vigente. L’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2023 prevede che, in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria possa proseguire il trattamento di integrazione salariale[97], per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile. La proroga del trattamento è riconosciuta nel limite di spesa di 51,2 milioni di euro per l'anno 2024.
Il successivo comma 3 prevede altresì che il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo eroghi una prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale di cui al suddetto comma 1, nel periodo 1° gennaio-31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento percepita dai lavoratori nell’anno precedente, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. La prestazione è riconosciuta nel limite di spesa di 5,8 milioni di euro per l’anno 2024. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarietà è incrementato di 5,8 milioni di euro per l’anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 5,8 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 8,3 milioni di euro per l’anno 2024, del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - modificano l’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2023, incrementando di 18,4 milioni di euro (da 5,8 milioni a 24,2 milioni) il limite di spesa relativo all’erogazione, nel periodo 1° gennaio-31 ottobre 2024, della prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento percepite dai lavoratori nell’anno precedente. Contestualmente, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo è corrispondentemente rifinanziato per il 2024 (ossia con un incremento dai 5,8 milioni inizialmente previsti ai 24,2 milioni previsti dalla norma ora in esame). Ai relativi oneri, pari a 24,2 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 34,6 milioni di euro per l’anno 2024, del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo.
La relazione tecnica riferita all’articolo aggiuntivo che ha introdotto le norme precisa che le disposizioni si rendono necessarie per consentire la copertura della spesa della prestazione integrativa del trattamento straordinario di integrazione salariale tenuto conto dei maggiori oneri per le istanze pervenute rispetto alla previsione originaria. Le domande di accesso alla suddetta prestazione integrativa, pervenute all'INPS, ente competente all'erogazione, risultano di importo complessivo pari a euro 24.168.520,08. I maggiori oneri per l'anno 2024 sono quantificati in 18,4 milioni di euro coperti, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante incremento della riduzione di 26,3 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità. Detto importo si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 ed è stato stimato in conformità con quanto disposto dal predetto articolo 12, considerando il 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, nonché tenendo conto del tetto pro capite di 2.500 euro.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2023, incrementando di 18,4 milioni di euro (da 5,8 milioni a 24,2 milioni) il limite di spesa relativo all’erogazione, nel periodo 1° gennaio-31 ottobre 2024, della prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento percepite dai lavoratori nell’anno precedente. Contestualmente, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo è corrispondentemente rifinanziato per il 2024 (ossia con un incremento dai 5,8 milioni inizialmente previsti ai 24,2 milioni previsti dalla norma ora in esame).
Al riguardo, la RT afferma che l’ingente rifinanziamento del limite di spesa (oltre quattro volte rispetto all’importo iniziale) è giustificato dalle domande di accesso alla suddetta prestazione integrativa, pervenute all'INPS, ente competente all'erogazione, che risultano di importo complessivo pari a oltre 24 milioni di euro. In proposito, andrebbero forniti elementi quali il numero delle suddette richieste pervenute e l’importo medio della maggiorazione prevista, nonché una valutazione sulle ragioni sottostanti alla differente stima rispetto a quanto ipotizzato in sede di decreto-legge n. 104 del 2023. Ciò anche al fine di chiarire se il flusso di domande incida anche sugli oneri relativi al comma 1 dell’articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 104, che ha prorogato il trattamento di integrazione salariale, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021, per il periodo 1° gennaio-31 ottobre 2024, nel limite di spesa di 51,2 milioni di euro per l'anno 2024.
Si ricorda che la RT aveva stimato la platea interessata alla proroga della concessione di ulteriori 10 mesi di CIGS per il periodo 1° gennaio-31 ottobre 2024 in 2.788 lavoratori.
Non si hanno invece osservazioni da formulare né in merito all’utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione, dal momento che la RT ne conferma le disponibilità, né riguardo all’importo più che proporzionale dell’utilizzo rispetto all’onere da coprire in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, posto che esso appare coerente con quanto previsto dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2023 ora oggetto di modificazioni.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 28-ter provvede agli oneri derivanti dalle modifiche introdotte dal medesimo comma all’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2023, pari a 18,4 milioni di euro per l’anno 2024, mediante la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, per un importo pari a 26,3 milioni di euro per il medesimo anno 2024.
In proposito, si segnala preliminarmente che il Fondo in parola viene ridotto in misura maggiore rispetto agli oneri che si determinano in termini di saldo netto da finanziare, al fine di garantire la compensazione degli effetti delle medesime disposizioni in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in considerazione dell’impatto differenziato che gli interventi a valere su tale Fondo registrano sui diversi saldi.
Ciò posto, si fa ricorda che il citato Fondo è iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presenta uno stanziamento, nel vigente bilancio pluriennale dello Stato, di 2.060.279.713 euro per l’anno 2024, 1.504.561.713 euro per l’anno 2025 e 1.381.183.713 euro per l’anno 2026.
Nel prendere atto del fatto che, come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il predetto capitolo di spesa reca al momento una disponibilità di competenza per l’anno in corso pari a 2.038.303.414 euro, appare nondimeno necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità di ridurre lo stanziamento relativo al predetto Fondo nei termini indicati dalla disposizione in esame, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali il medesimo stanziamento è destinato a legislazione vigente, anche alla luce dell’ulteriore riduzione del Fondo stesso prevista dal comma 2 dell’articolo 24-bis del presente provvedimento.
La norma, modificata al Senato, a beneficio delle regioni italiane meno sviluppate e a valere sulle risorse del Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del medesimo Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027, autorizza:
- un piano da 200 milioni di euro, per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole[98] (comma 1);
- un piano da 150 milioni di euro, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio (comma 2);
- la spesa di 100 milioni di euro, per rafforzare e migliorare l’offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni, con specifico riguardo alla fornitura di arredi didattici innovativi[99] (comma 3).
Viene, altresì, previsto che le istituzioni scolastiche statali possano stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti delle risorse indicate[100] dalla medesima disposizione in euro 18.513.000 per il 2024, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto, ai sensi dell’articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge n. 75 del 2023 al fine di realizzare i progetti finanziati dal PNRR o nell’ambito del piano «Agenda sud». Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a euro 18.513.000 per il 2024, si provvede, quanto a euro 14.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche[101] e, quanto a euro 4.513.000, mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili[102]. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche viene, altresì, incrementato di euro 14.000.000 per il 2025, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2006, parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero dell’istruzione (comma 4).
Si evidenzia che il comma 326 della legge n. 213 del 2023 ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge n. 75 del 2023 dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione. Il successivo comma 327, per le finalità della norma, ha rifinanziato di 50,33 milioni di euro per il 2024 il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del medesimo decreto-legge.
Nel corso dell’esame al Senato il comma 4 è stato, altresì, integrato al fine di prevedere che, ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA, per l’anno scolastico 2024/2025, si computi anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l’effettiva stipulazione dei relativi contratti.
Viene, infine, novellato l’articolo 20-bis del decreto-legge n. 145 del 2023 stabilendo che:
- il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui alla M4C1 del PNRR (denominata "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università"), destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, ha luogo sulla base dei dati dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024, laddove il testo già vigente della disposizione fa riferimento ai dati “contrattuali”, inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione da parte delle istituzioni scolastiche. Rispetto al testo previgente, è introdotto anche il termine del 20 maggio 2024 entro il quale deve aver luogo l’inserimento dei suddetti dati [comma 5, lettera a)];
- il monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 deve essere effettuato dal Ministero dell'istruzione dal 21 maggio al 5 giugno 2024, in luogo della previgente previsione che fa riferimento al termine del 1° aprile 2024. Viene, inoltre, eliminato il riferimento al termine del 15 aprile 2024 concernente la comunicazione al Ministero dell'economia dei dati finanziari relativi a detti contratti al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse prima indicate, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche (comma 5, lett. b)).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Maggiori spese correnti |
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Contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato (comma 4) |
18,5 |
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18,5 |
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18,5 |
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Incremento Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (comma 4) |
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14,0 |
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14,0 |
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14,0 |
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Maggiori entrate fiscali contributive |
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Contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato – effetti riflessi (comma 4) |
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9,0 |
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|
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9,0 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (comma 4) |
14,0 |
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14,0 |
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|
14,0 |
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Rid. Tabella A – ISTRUZIONE (comma 4) |
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14,0 |
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14,0 |
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14,0 |
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Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 4) |
4,5 |
|
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4,5 |
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|
|
4,5 |
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La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che dal punto di vista finanziario, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 – avendo natura “programmatica” e “procedurale” – non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse previste per i piani indicati sono a valere sulle risorse di cui alla Programmazione nazionale PN “Scuola e competenze” 2021-2027, sia FESR sia FSE+ per azioni coerenti con le relative finalità.
Quanto al comma 4 viene evidenziato che l’importo del relativo onere (euro 18.513.000 per il 2024) è determinato sulla base di una rilevazione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche a seguito della proroga sino al 15 aprile 2024, disposta ai sensi dell’articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge n. 75 del 2023, da cui risulta un numero complessivo di 6.147 incarichi temporanei (4.587 relativi al PNRR e 1.560 relativi all’Agenda SUD) prorogati sino al 15 aprile 2024. Sul punto la relazione tecnica evidenzia che, tenuto conto che taluni dei predetti contratti prevedono un’articolazione oraria in part time, si è provveduto a calcolare il numero dei Full Time Equivalent (FTE) che risultano pari a 5.166.
Ai fini della quantificazione degli oneri necessari per la stipula dei contratti sino al 15 giugno, considerando che l’onere per una mensilità è pari a euro 2.389 lordo Stato per ciascun collaboratore scolastico, il costo complessivo per il periodo 2 maggio-15 giugno 2024 (45 giorni) e per 5166 FTE – è pari ad euro 18.512.361 (18.513.000 arrotondato per eccesso).
Viene, altresì, precisato che a fronte della riduzione, per esigenze di copertura, del Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche per il 2024, se ne dispone il corrispettivo incremento per il 2025. In questo modo, si assicura il mantenimento delle funzionalità operative e gestionali del Fondo per l’anno scolastico 2024/2025, trattandosi di una mera anticipazione contabile a saldo invariato.
In merito al comma 5, viene precisato che la disposizione interviene sul comma 1-bis dell’articolo 20-bis del decreto-legge n. 145 del 2023, al fine di permettere alle istituzioni scolastiche, che hanno stipulato i contratti entro il 31 marzo 2024 con il personale amministrativo e tecnico, ma che non hanno avuto modo di inserirli nel sistema informativo del Ministero entro quella data, di trasmetterli in via informatica, entro il 20 maggio 2024. In tal modo, si consente l’erogazione dei relativi ratei stipendiali. Conseguentemente, viene posticipato il termine, stabilito dal comma 1-ter, per il monitoraggio dei contratti e il suo successivo invio al Ministero dell’economia. Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la disposizione in commento non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i costi dei contratti stipulati rientrano nelle risorse finanziarie già previste dal comma 1-bis, del citato articolo 20-bis.
L’emendamento approvato nel corso dell’esame al Senato che ha integrato il comma 4 non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede tre interventi, a valere sul Programma nazionale «Scuola e competenze», nell’ambito del periodo di programmazione dell’UE 2021-2027, a beneficio delle regioni italiane meno sviluppate, disponendo, in particolare, un piano da 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole (comma 1), un piano da 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali (comma 2), e un’autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro (comma 3) per la fornitura di arredi didattici innovativi, al fine di rafforzare e migliorare l’offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni (comma 3). Al riguardo, considerato che gli interventi in riferimento operano entro gli specifici limiti di spesa ivi indicati e nel quadro delle risorse del suddetto PN «Scuola e competenze» (che ammontano a 934 milioni di euro [103]) non si formulano osservazioni.
Viene, inoltre, previsto che le istituzioni scolastiche statali possano stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti delle risorse indicate dalla medesima disposizione in euro 18.513.000 per il 2024, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto, ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge n. 75 del 2023, al fine di realizzare i progetti finanziati dal PNRR o nell’ambito del piano «Agenda sud» (comma 4). Al riguardo non si formulano osservazioni alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.
Viene, inoltre, novellato l’articolo 20-bis del decreto-legge n. 145 del 2023 al fine di prevedere che il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di specifiche risorse PNRR destinate ad integrare gli stanziamenti di bilancio destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, abbia luogo sulla base dei dati dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024 (nessun termine è previsto nel assetto previgente) ed inseriti entro il termine del 20 maggio 2024 (nessun termine è previsto nell’assetto previgente) nel sistema informativo del Ministero dell'istruzione da parte delle istituzioni scolastiche (comma 5, lett. a)). Viene inoltre differito, dal 1° aprile 2024 al periodo compreso tra il 21 maggio e il 5 giugno 2024, il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione è tenuto, in base alla medesima summenzionata disposizione, ad effettuare il monitoraggio dei contratti stipulati nel 2024 ed è soppresso il riferimento al termine del 15 aprile 2024 concernente la comunicazione al Ministero dell'economia dei dati finanziari relativi a detti contratti al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse prima indicate, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche [comma 5, lettera b)]. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione e considerato che il differimento dei suddetti termini risulta comunque di portata infrannuale.
Non si hanno osservazioni da formulare, infine, anche in merito all’integrazione appartata al Senato al comma 4 che incide sulle modalità di costituzione delle graduatorie provinciali per i profili professionali del personale ATA, per l’anno scolastico 2024/2025, stante il contenuto ordinamentale della disposizione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il terzo e il quarto periodo del comma 4 dell’articolo 29 provvedono agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo comma, pari complessivamente a 18,513 milioni di euro per l’anno 2024 e a 14 milioni di euro per l’anno 2025, tramite le seguenti modalità:
- quanto a 14 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006;
- quanto a 4,513 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, iscritto sul capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;
- quanto a 14 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito.
Con riferimento alla prima modalità di copertura, si osserva in via preliminare che l’articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, nell’istituire il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, ha altresì disposto che nello stesso confluissero gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio», le risorse del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito dall’articolo 1 della legge n. 440 del 1997, quota parte, pari a 15,7 milioni di euro, dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003, e l’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 1, comma 634, della sopracitata legge n. 296 del 2006, relativa al finanziamento degli interventi previsti dai commi da 622 a 633 dell’articolo 1 della medesima legge. Attualmente il fondo risulta iscritto sui distinti capitoli 1194, 1195, 1196, 1204 e 2304 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, che fanno riferimento ai diversi cicli di istruzione. Al riguardo, appare opportuno acquisire indicazioni da parte del Governo in ordine alle riduzioni da apportare, ai sensi della disposizione in esame, a ciascuno degli stanziamenti sopra richiamati, anche al fine di consentire una verifica in ordine al fatto che gli stessi rechino le occorrenti disponibilità e che l’utilizzo delle relative risorse non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.
In merito alla seconda modalità di copertura, nel segnalare che il fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, reca per l’anno 2024 una dotazione iniziale pari a euro 67.501.479, si fa presente che - come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul medesimo fondo risulta già accantonato l’importo equivalente alla voce di copertura in commento e residua al momento una disponibilità di 7.346.338 euro per l’anno 2024. Alla luce di tale circostanza, non si hanno osservazioni da formulare circa la sussistenza delle risorse, ferma restando l’esigenza di acquisire una conferma dal Governo volta ad escludere che il loro utilizzo possa compromettere la realizzazione di altri interventi già programmati per la medesima annualità a valere sulle risorse del Fondo stesso.
Parimenti, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alla terza modalità di copertura, in considerazione del fatto che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità.
Articolo 29, comma 1-bis
(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)
La norma, introdotta dal Senato, dispone l’estensione anche all’anno scolastico 2024/2025 dell’autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 24, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 2023 con riferimento all’anno scolastico 2023/2024 (comma 1-bis).
Il testo vigente della richiamata disposizione, in particolare, al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR in materia di edilizia scolastica, ha autorizzato la spesa di 8 milioni di euro per il 2023 finalizzata alla locazione di immobili o al noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Al relativo onere, la medesima vigente disposizione rinvia all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2017 che, fra l’altro, destina risorse per il pagamento di canoni di locazione che lo Stato deve corrispondere all'INAIL in applicazione delle disposizioni recate dal medesimo articolo 3. L'articolo 24, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 2023 dispone, altresì, che le risorse della spesa autorizzata vengano assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2023/2024.
L’emendamento approvato al Senato che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma, introdotta dal Senato e priva di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica, prevede che le finalità dell’autorizzazione di spesa di 8 milioni di euro per il 2023, disposta dall’articolo 24, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 2023, concernente la locazione di immobili o il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico, riguardino non solo l’anno scolastico 2023/2024 ma anche l’anno scolastico 2024/2025.
Al riguardo, pur considerato che la fattispecie onerosa in riferimento appare comunque circoscrivibile all’interno di un limite massimo di spesa, andrebbero comunque acquisiti chiarimenti dal Governo in merito agli effetti che potrebbero derivare, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, dall’utilizzo delle risorse derivanti dalla citata autorizzazione di spesa anche negli anni 2024 e 2025.
Articolo 30
(Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti marginalizzati)
La norma modifica l’articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022. Il citato comma ha stanziato la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, al fine di rafforzare il programma "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", previsto nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tali risorse, in base alla legislazione previgente, erano prioritariamente destinate allo scorrimento della graduatoria dei progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, ma non finanziati per insufficienza della dotazione finanziaria originariamente prevista. Le modifiche, invece, stabiliscono che le risorse in oggetto sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, per il finanziamento fino al 100 percento dei costi ammissibili dei progetti interessati valutati come idonei nell’ambito della procedura attuativa del citato programma ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n.59[104]. Le modifiche stabiliscono, altresì, in subordine che le risorse in oggetto possono essere utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell’ambito della procedura attuativa del predetto programma, secondo l’ordine della relativa graduatoria.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed evidenzia che le stesse si limitano a stabilire le priorità di utilizzo di risorse già stanziate a legislazione vigente e, dunque, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame stabiliscono le priorità di utilizzo delle risorse stanziate dall’articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022. Si tratta di una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 destinata a rafforzare il finanziamento del programma "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", previsto nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare giacché, come risulta anche dalla RT, le norme si limitano a stabilire le priorità nell’utilizzo di risorse già stanziate a legislazione vigente.
Articolo 31
(Misure per il potenziamento dell’attività di ricerca)
La norma prevede la definizione[105] del Piano di azione denominato «Ricerca Sud–Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027» (comma 1).
Il Piano è adottato in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale PN RIC 2021-2027 e con i criteri di ammissibilità della spesa previsti dal medesimo Programma.
Il Piano di azione, in sinergia con la missione 4, componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi di competenza del Ministero dell’università, le seguenti risorse:
· una dotazione pari a euro 1.065.600.000, nell’ambito del PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità, limitatamente alle aree territoriali di afferenza e in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del medesimo Programma nazionale (comma 2, lett. a)).
Si evidenzia che il PN RIC 2021-2027 reca una dotazione complessiva di euro 5.600.000.000, di cui 3.700.000.000 provenienti dall’UE (Risorse FESR) e 1.900.000.000 dal cofinanziamento nazionale[106];
· la dotazione complessiva di euro 150.000.000, nell’ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 48, volta al sostegno degli «Ecosistemi per l’innovazione nel Mezzogiorno», nonché eventuali economie derivanti dal Piano sviluppo e coesione 2014-2020 (comma 2, lett. b)).
Si evidenzia, altresì, che la delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 48 dispone, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, l’assegnazione al Ministero dell’università di euro 150.000.000 per la costituzione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno[107].
Nell’ambito del Piano di azione possono essere individuati ulteriori meccanismi di sostegno finanziario; ciò all’esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del Regolamento (UE) 2024/795 e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060, concernente le disposizioni comuni sui fondi europei (comma 3).
Viene, infine, previsto che i beneficiari dei progetti di cui al comma 2 possano essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano «Ricerca Sud–Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», in coerenza con la destinazione territoriale delle fonti di finanziamento di cui al comma 2. I criteri di selezione e valutazione dei progetti possono prevedere punteggi aggiuntivi al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall’estero, nell’ambito del quadro finanziario definito dal medesimo comma 2 (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (cui sono state apportate esclusivamente modifiche di mero coordinamento), ribadisce il contenuto della norma e riferisce che, posta la sua natura programmatica e procedurale questa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, gravando, ai fini dell’attuazione, su risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente.
In particolare, le risorse finanziarie destinate al Piano Ricerca Sud sono così ripartite:
a) 1.065,6 milioni di euro afferenti alle azioni previste nel PN RIC 2021-2027, priorità 1 denominata “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale”;
b) 150 milioni di euro, in attesa di assegnazione, del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 destinati ai sensi della delibera CIPESS n. 48 del 2021, alla costituzione degli “Ecosistemi dell'Innovazione nel Mezzogiorno”, nonché delle economie derivanti dal Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Con particolare riguardo al comma 4 la relazione tecnica precisa che le misure di incentivazione e premialità previste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si sostanziano nell’attribuzione, in sede di valutazione e di selezione dei progetti, di punteggi aggiuntivi, e trovano pertanto copertura finanziaria nell’ambito del quadro finanziario definito dal presente articolo.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede la definizione di un Piano di azione denominato «Ricerca Sud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», all’interno del quale sono assegnate risorse pari a euro 1.065.600.000 e a euro 150.000.000, individuate, rispettivamente, nell’ambito del Programma nazionale «Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027) e nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione in relazione alla finalizzazione del sostegno degli «Ecosistemi per l’Innovazione nel Mezzogiorno» (commi 1 e 2). Nell’ambito del Piano di azione possono essere individuati ulteriori meccanismi di sostegno finanziario in funzione di eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027 e in coerenza con nuovi specifici obiettivi definiti in sede europea (comma 3). Al riguardo non si formulano osservazioni posto che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, le disposizioni operano in condizioni di neutralità finanziaria nell’ambito di risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente per finalità di spesa di cui il Piano d’azione rappresenta uno strumento attuativo.
Viene, altresì, disposto che ai fini della selezione e della valutazione dei progetti beneficiari degli interventi del Piano d’azione, nell’ambito del quadro finanziario definito dal comma 2, possano essere previsti punteggi aggiuntivi al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall’estero. Sul punto la relazione tecnica riferisce che le misure di incentivazione e premialità previste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si sostanziano nell’attribuzione, in sede di valutazione e di selezione dei progetti, di punteggi aggiuntivi, e trovano pertanto copertura finanziaria nell’ambito del quadro finanziario definito dall’articolo in esame. In proposito non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Articolo 32, commi 1 e 2
(Rigenerazione urbana e contrasto al disagio socio-economico e abitativo)
La norma stabilisce che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda all’individuazione di iniziative che possano contribuire a sostenere la rigenerazione urbana[108], a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, a promuovere la mobilità «green», l’inclusione e l’innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla missione 5, componente 2, investimenti 2.1 (Progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale) e 2.2 (Piani urbani integrati) del PNRR.
Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sono indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale «Metro plus e Città medie sud 2021-2027» nonché le modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027[109].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che le stesse hanno carattere ordinamentale e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda all’individuazione di iniziative che possano contribuire a sostenere la rigenerazione urbana, a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, a promuovere la mobilità «green», l’inclusione e l’innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla missione 5, componente 2, investimenti 2.1 (Progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale) e 2.2 (Piani urbani integrati) del PNRR. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sono indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale «Metro plus e Città medie sud 2021-2027» nonché le modalità attuative delle stesse. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le norme saranno attuate nell’ambito di risorse già previste a legislazione vigente.
Articolo 32, comma 2-bis
(Procedure semplificate per la realizzazione di parcheggi temporanei)
La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, prevede che nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, fino al 31 dicembre 2026 le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e previa comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Le opere in questione sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale[110] e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica[111].
La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme prevedono, in via transitoria, che le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei fino a 500 posti siano considerate attività di edilizia libera e sono, dunque, eseguite senza alcun titolo abilitativo. Considerato il carattere procedurale della disposizione non si formulano osservazioni.
Articolo 33
(Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali)
La norma, modificata nel corso della prima lettura in Senato, reca disposizioni per il recupero dei siti industriali del Meridione.
In particolare, il comma 1 stabilisce che nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione in esame, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti finalizzati: a) alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all’autoconsumo delle imprese nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e b) all’incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione per quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.
Il comma 2 individua le risorse destinate a finanziare i predetti investimenti: al loro finanziamento si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II (promozione delle energie rinnovabili) del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC 2021-2027).
Il comma 3 prevede che con delibera del CIPESS possono essere assegnate, a valere sul Fondo FSC e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera a), di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità.
Infine, il comma 4 prevede che il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo (CIS) al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, e che l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A. può essere individuata quale soggetto responsabile per l’attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che l’articolo in esame – avendo natura programmatica e procedurale - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, gravando, ai fini dell’attuazione, su risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente in relazione al PN RIC 2021-2027, priorità II.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma riguarda il recupero dei siti industriali delle regioni meridionali, prevedendo che un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica individui i criteri per selezionare investimenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia finalizzati alla produzione di energia rinnovabile e allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti. Il comma 2 individua le risorse destinate a finanziare i predetti investimenti: al loro finanziamento si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II (promozione delle energie rinnovabili) del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC 2021-2027). Il comma 3 permette l’assegnazione di risorse a valere sul fondo FSC per migliorare la viabilità, le infrastrutture e i servizi pubblici nei territori interessati dagli interventi di riqualificazione industriale. Infine, il comma 4 prevede la possibilità di sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo per accelerare la realizzazione dei predetti interventi, e di individuare INVITALIA S.p.A. quale soggetto responsabile per l’attuazione degli interventi medesimi, con oneri posti a carico delle risorse ad essi destinate.
Ciò premesso, si evidenzia che la relazione tecnica non ascrive alla norma nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché all’attuazione della stessa si provvede su risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente in relazione al PN RIC 2021-2027, priorità II. In proposito, si rileva che, poiché la destinazione di risorse nel limite di 1.026 milioni di euro corrisponde a quasi il 97 per cento delle risorse previste nella priorità II del Programma nazionale Ricerca Innovazione Competitività, andrebbe acquisita esplicita conferma che la nuova finalizzazione di tali risorse non pregiudichi altri interventi programmati o avviati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.
Articolo 33-bis
(Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti)
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – autorizzano la spesa di 18 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 13 milioni per l'anno 2029, per garantire la copertura degli extracosti per la messa in opera degli interventi di prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1016, della legge n. 296 del 2006.
Il citato comma 1016 ha autorizzato una spesa (inizialmente di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, poi rideterminata) per il completamento degli interventi di sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e di installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie (di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211).
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 18 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 13 milioni per l'anno 2029, per garantire la copertura degli extracosti per il prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare giacché l’onere è limitato allo stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2, lettere a) e b), dell’articolo 33-bis provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e a 13 milioni di euro per l’anno 2029, tramite le seguenti modalità:
- quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- quanto a 13 milioni di euro per l’anno 2029, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1016, della legge n. 296 del 2006.
In merito alla prima modalità di copertura, non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte, per l’anno 2024, dal comma 3 dell’articolo 33-ter e dal comma 2 dell’articolo 35-bis.
In merito invece alla seconda modalità di copertura, si rileva che la disposizione ivi richiamata, da un lato, ha previsto che i fondi di cui alla legge n. 211 del 1992, relativi ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge n. 443 del 2001 , possano essere utilizzati per il finanziamento parziale dell’opera intera con le stesse modalità contabili e di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della medesima legge n. 443 del 2001 e, dall’altro, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, e 2009, per il completamento del programma degli interventi di cui alla suddetta legge n. 211 del 1992.
Ciò posto, si segnala che le risorse in parola sembrano potersi identificare in quelle iscritte sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che nel vigente bilancio pluriennale dello Stato reca uno stanziamento pari a euro 986.961.509 per l’anno 2024, a euro 1.088.152.424 per l’anno 2025 e a euro 1.120.351.012 per l’anno 2026.
In tale quadro, appare pertanto utile che il Governo fornisca una conferma in ordine alla correttezza di tale ricostruzione e all’effettiva sussistenza delle risorse per l’anno 2029, nonché assicuri che dall’utilizzo delle medesime non discendano comunque pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati per la citata annualità a valere sulle risorse stesse.
Articolo 33-ter
(Ulteriori disposizioni in materia di investimenti)
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – riconoscono:
- un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Trissino (VI), per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;
- un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Torricella Verzate (PV), per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale;
- un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare "Ex Matteo Rota" di Via Garibaldi a Bergamo (comma 1).
Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di assegnazione delle risorse (comma 2).
Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 3).
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono contributi in materia di investimenti complessivamente pari a 1 milione di euro per l’anno 2024, indicando le relative destinazioni[112].
Al riguardo, non si formulano osservazioni giacché l’onere è limitato allo stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 33-ter fa fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte, per il medesimo anno 2024, dall’articolo 33-bis, comma 2, lettera a), e dall’articolo 35-bis, comma 2.
Articolo 34
(Programma nazionale cultura)
La norma reca disposizioni per l’adozione di un Piano di azione in materia di interventi culturali nelle regioni del Mezzogiorno.
In particolare, viene demandata al Ministro della cultura[113] l’approvazione, tramite decreto, di uno specifico Piano di azione, che individua la tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nell’ambito del Programma nazionale cultura 2021 – 2027 nelle regioni del Mezzogiorno[114].
Il Piano ha il fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale nelle aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creativi (comma 1).
Agli oneri derivanti dalle iniziative individuate dal summenzionato Piano di azione si provvede nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Nazionale Cultura 2021-2027, priorità 1 (ampliamento dell’accesso al patrimonio digitale e rafforzamento della competitività delle imprese culturali), 2 (efficientamento energetico e riduzione dei rischi legati ad eventi naturali catastrofici) e 3 (ampliamento della partecipazione culturale e rafforzamento di servizi ed iniziative di carattere culturale) (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, confermando che alla copertura finanziaria del Piano di azione si provvede nel limite complessivo di 488,00 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma Nazionale Cultura 2021-2027 (priorità 1, 2 e 3), specifica che l’articolo in esame – avendo natura programmatica e procedurale - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, gravando, ai fini dell’attuazione, su risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente in relazione al “PN RIC 2021-2027, priorità II”.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede l’adozione di un Piano di azione per interventi culturali nel Mezzogiorno, demandando a un decreto del Ministro della cultura l’approvazione di un Piano di azione che individui le iniziative da finanziare nelle regioni del Mezzogiorno. Viene, inoltre, disposto che la copertura finanziaria per tali iniziative, fino a un limite di 488 milioni di euro, sia a valere sulle risorse del Programma Nazionale Cultura 2021-2027, priorità 1, 2 e 3.
In proposito, pur rilevando che la norma opera entro un limite di spesa e si avvale di risorse del Programma Nazionale Cultura 2021-2027 (priorità 1, 2 e 3), considerato che la relazione tecnica non richiama, nella parte di commento delle norme, le risorse individuate dalla norma bensì le risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente in relazione al PN RIC 2021-2027, priorità II, appare necessario che il Governo, da un lato, chiarisca se tale richiamo rappresenti un mero errore materiale e, dall’altro, confermi che le risorse del citato Programma Nazionale Cultura 2021-2027, siano effettivamente disponibili per la nuova finalizzazione.
La norma stabilisce che l’operazione concernente la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall’Autorità di gestione del Ministero dell’Interno nell’ambito del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027», è qualificata di importanza strategica.
Si rammenta che ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1060, concernente i fondi europei, è “di importanza strategica” un’operazione che fornisce un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi di un programma e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione.
In particolare:
- il comitato (nazionale) di sorveglianza esamina, fra l’altro, i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica;
- ciascuno Stato membro garantisce la visibilità del sostegno in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dai fondi, con particolare attenzione alle operazioni di importanza strategica;
- per le operazioni di importanza strategica sono previste particolari modalità di comunicazione e visibilità, coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.
Gli effetti di tale dichiarazione sono declinati nella relazione tecnica, di seguito illustrata.
Per la realizzazione della predetta operazione, la competente Autorità di gestione può sviluppare sinergie con altri programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a legislazione vigente (comma 1).
Sono altresì qualificate di importanza strategica le operazioni, eventualmente selezionate dall’Autorità di gestione, a valere sulle risorse del citato Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027», nei seguenti ambiti:
- prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l’erogazione di incentivi alle imprese;
- prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
- erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La relazione tecnica rammenta che le norme riconoscono la qualità “di importanza strategica” ad alcuni progetti già ammessi a finanziamento o suscettibili di essere ammessi a finanziamento a valere sul Programma nazionale “Sicurezza per la legalità 2021-2027”, la cui gestione è affidata al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno. La relazione tecnica rammenta, altresì, che il menzionato Programma nazionale dispone di una dotazione finanziaria pari a 235,249 milioni di euro, con una quota a carico del bilancio dell’Unione europea pari a 200 milioni di euro e una quota di 35,249 milioni di euro a carico del bilancio nazionale.
Attualmente, è stato ammesso a finanziamento a valere sul predetto Programma un unico progetto, di cui si dirà appresso, per il quale è stata “accantonata” la somma di 38,250 milioni euro, cui devono aggiungersi ulteriori 7,58 milioni di euro destinati all’acquisizione di servizi di “assistenza tecnica” per la gestione, valutazione e comunicazione del Programma; pertanto, la disponibilità residua è pari a 189,941 milioni di euro.
Ciò premesso, occorre far presente che la norma riconosce come “di importanza strategica” il cennato progetto già ammesso a finanziamento il 5 marzo 2024, riguardante la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
Si precisa che l’intervento sostenuto con le risorse del Programma nazionale “Sicurezza per la legalità 2021-2027” riguarda la porzione del progetto riferibile alle sette Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). La norma, tuttavia, dà atto della possibilità che l’iniziativa sia estesa sul resto del territorio attraverso sinergie con altri Programmi compatibili.
Tale possibilità, in effetti, è stata già praticata dalla competente Autorità di gestione che, con provvedimento del 12 marzo 2024, ha ammesso a finanziamento l’estensione del progetto su scala nazionale con risorse del Programma nazionale “Fondo sicurezza interna 2021-2027” (ISF).
La norma, inoltre, prevede che siano considerate “di importanza strategica” le linee di intervento riguardanti altri tre ambiti. Si tratta di ambiti sui quali sono già pervenute proposte progettuali in corso di valutazione, il cui importo è stato ipotizzato dalle Amministrazioni proponenti come riportato nella seguente tabella.
Linee di intervento |
Ente proponente |
Importi ipotizzati |
Prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l’erogazione di incentivi alle imprese |
Invitalia – Agenzia nazionale per lo sviluppo di impresa |
4.000.000 |
Prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura |
Ministero della cultura |
31.000.000 |
Erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura |
Ministero della cultura |
44.000.000 |
Complessivamente, dunque, gli importi stimati raggiungono oggi la somma di 79 milioni di euro che trova ampia copertura nella quota residua di fondi a valere sul Programma nazionale “Sicurezza per la legalità 2021-2027”, pari, come detto in precedenza, ad oltre 189 milioni di euro.
Gli effetti del riconoscimento della qualità “di importanza strategica” determina a carico dell’Autorità di gestione alcuni obblighi di informazione in favore della Commissione europea, stabiliti dall’articolo 73, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 2021/1060. L’esecuzione di tali adempimenti può essere tranquillamente assicurata dalla competente Autorità di gestione con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Difatti il cennato articolo 73 non prevede a carico dell’Autorità di gestione l’obbligo di effettuare elaborazioni aggiuntive rispetto a quelli normalmente richieste durante lo sviluppo del Programma.
Il predetto articolo 73 richiede, piuttosto, di effettuare le attività informative entro un più ristretto lasso di tempo (un mese), in modo da consentire alla Commissione europea di disporre di un quadro di situazione chiaro delle priorità strategiche perseguite nell’ambito dei Programmi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le iniziative contemplate dalla disposizione in commento sono finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che alcune specifiche operazioni di ammodernamento dell’attività amministrativa sono realizzate nell’ambito del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027» e costituiscono “operazioni di importanza strategica”. Ai sensi del Regolamento unionale di disciplina dei fondi europei, è “di importanza strategica” un’operazione che fornisce un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi di un programma finanziario e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione.
La relazione tecnica dà conto delle disponibilità di risorse del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027» al fine di evidenziare che dette disponibilità sono sufficienti a consentire la realizzazione delle citate operazioni. La relazione tecnica informa altresì che, con riferimento alle operazioni ora in esame, l’attribuzione della qualifica di “operazione di importanza strategica” non pone a carico della competente Autorità di gestione lo svolgimento di ulteriori attività amministrative.
Alla luce delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Articolo 35-bis
(Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza)
La norma, introdotta dal Senato, al fine di assicurare il completamento e la continuità di funzionamento sull'intero territorio nazionale della rete nazionale di telecomunicazione standard Te.T.Ra. in uso alle Forze di Polizia, autorizza il Ministero dell'interno a procedere alla realizzazione di un piano di interventi, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai “XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026” (comma 1). A tal fine è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per il 2024 e di 38 milioni di euro per il 2025 (comma 3) e al relativo onere si provvede:
- per il 2024 mediante riduzione, quanto a 1 milione di euro, delle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016), quanto a 26 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (che reca un rifinanziamento del suddetto Fondo);
- per il 2025 mediante riduzione, quanto a 12 milioni di euro, del medesimo summenzionato Fondo e, quanto a 26 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018.
Per il potenziamento delle capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari è, inoltre, istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2024, ai cui oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza[115] e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell’economia (comma 2).
L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato e priva di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica, autorizza la spesa di 27 milioni di euro per il 2024 e di 38 milioni di euro per il 2025 (comma 3) finalizzata ad interventi di completamento della rete nazionale di telecomunicazione standard Te.T.Ra. in uso alle Forze di Polizia (comma 1). Viene, altresì, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2024 destinato al potenziamento delle capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari (comma 2). Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che gli interventi di cui trattasi sono configurati come limiti massimi di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 35-bis provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo comma, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2024, tramite le seguenti modalità:
- quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza di cui all’articolo 1, comma 899, lettera a), della legge n. 197 del 2022;
- quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In merito alla prima modalità di copertura, si rammenta che il Fondo ivi richiamato è iscritto sul capitolo 7572 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e presenta, in base al vigente bilancio pluriennale dello Stato, una dotazione di 76.044.211 euro per l’anno 2024, 96.454.211 euro per l’anno 2025 e 150.000.000 euro per l’anno 2026. In proposito, nel segnalare che, come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata al 26 giugno 2024, sul predetto capitolo risulta effettuato un accantonamento di importo pari alla riduzione prevista dalla disposizione in esame, andrebbe tuttavia acquisita una conferma dal Governo volta ad escludere che il loro utilizzo possa compromettere la realizzazione di altri interventi già programmati per la medesima annualità a valere sulle risorse del Fondo stesso.
In merito alla seconda modalità di copertura, non si formulano osservazioni, giacché l’accantonamento interessato reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte, per il medesimo anno 2024, dagli articoli 33-bis, comma 2, lettera a), e 33-ter, comma 3, del provvedimento in esame.
Il successivo comma 3 provvede invece agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 dello stesso articolo 35-bis, pari a 27 milioni di euro per l’anno 2024 e a 38 milioni di euro per l’anno 2025, tramite le seguenti modalità:
- quanto a 1 milione di euro per l’anno 2024 e a 12 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016;
- quanto a 26 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017;
- quanto, infine, a 26 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che le sopracitate autorizzazioni di spesa hanno previsto l’istituzione o il rifinanziamento di specifici fondi da ripartire destinati al finanziamento di investimenti da parte dalle amministrazioni centrali dello Stato.
In particolare, si ricorda che l’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 ha istituito il Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con una dotazione complessiva di oltre 47 miliardi di euro per gli anni compresi dal 2017 al 2032 e che lo stesso è stato successivamente rifinanziato ad opera del comma 1072 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 per un importo complessivo di 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033, mentre l’articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 ha istituto il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.
Al riguardo, si segnala preliminarmente che la disposizione prevede la riduzione di autorizzazioni di spesa le cui risorse sono state oggetto di provvedimenti di riparto tra le diverse amministrazioni interessate . Appare, pertanto, necessario che il Governo fornisca puntuali indicazioni in ordine all’importo delle riduzioni operate con riferimento a ciascuna delle amministrazioni beneficiarie della ripartizione delle risorse dei predetti fondi, in analogia a quanto avvenuto in occasione di precedenti riduzioni delle medesime autorizzazioni di spesa , dovendosi intendere la riduzione delle autorizzazioni di spesa prevista dalla disposizione in esame riferita alle risorse attribuite a ciascuna amministrazione interessata. Sembra altresì necessario che il Governo fornisca una conferma circa l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e la possibilità di una loro riduzione senza pregiudizio per la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle stesse.
Articolo 36
(Disposizioni in materia di soggetti attuatori)
Le norme inseriscono il comma 1-bis all’articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2024. Il nuovo comma 1-bis prevede che alle attività di monitoraggio relative alla missione 2, componente 4, investimento 2.1.b) del PNRR (Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico), non si applichino le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 9, che ha istituito una cabina di coordinamento presso ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo, con funzioni di monitoraggio e supporto in favore degli enti territoriali interessati.
Come informa la relazione illustrativa, il monitoraggio escluso dalla competenza della predetta cabina di regia è infatti di titolarità del Dipartimento della protezione civile, già connotato da una particolare modalità attuativa, definita “a regia”.
Si ricorda che all’articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2024 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica precisa che le disposizioni in esame introducono il comma 1-bis all’articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2024, che prevede l’istituzione di una Cabina di coordinamento di livello provinciale presieduta dal Prefetto, cui partecipano anche il presidente della Provincia e un rappresentante della Regione. Il comma 1-bis stabilisce che le disposizioni del comma 1 non trovano applicazione in relazione all’investimento 2.1b) Missione 2 componente 4, di titolarità del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, connotato da una particolare modalità attuativa, definita “a regia”. Tale modalità prevede la partecipazione, oltre che dell’amministrazione titolare – individuata nella specie dal Dipartimento della protezione civile - anche delle amministrazioni attuatrici degli interventi, rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome.
Le amministrazioni attuatrici, in virtù degli accordi sottoscritti con il Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, svolgono una serie di compiti, tra cui il monitoraggio degli interventi degli enti locali. Gli accordi in parola decorrono, ai sensi di quanto indicato all’articolo 14 degli stessi, dalla data della stipula fino al completamento materiale e finanziario dell’investimento, fatto salvo il recesso di una delle amministrazioni contraenti ove sussistano sopravvenuti motivi di interesse pubblico di cui sia data adeguata contezza con atto motivato. In assenza di recesso, gli accordi trovano attuazione in ogni loro parte e non sono disapplicabili.
Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, la disposizione in esame esclude l’applicazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2024 all’investimento di titolarità del Dipartimento della protezione civile, in quanto delineante una modalità di coordinamento incompatibile con le regole procedurali proprie dell’investimento 2.1b) Missione 2 componente 4: in tale modo si salvaguardano le procedure già avviate e consolidate d’intesa con i competenti enti territoriali, il cui celere svolgimento è essenziale in ragione della stringente tempistica da osservare per gli interventi del PNRR e delle predette.
La RT afferma altresì che sul piano finanziario, la disposizione assume natura ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo finalizzata a conservare le speciali modalità attuative vigenti. Le disposizioni di cui all’articolo in commento hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono il comma 1-bis all’articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2024, prevedendo che le norme di cui al comma 1 del medesimo articolo 9, relative all’istituzione di una cabina di coordinamento presso ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo, con funzioni di monitoraggio e supporto in favore degli enti territoriali interessati, non si applichino alle attività di monitoraggio relative alla missione 2, componente 4, investimento 2.1b) del PNRR (Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico), svolte dalle regioni e dalle province autonome.
Al riguardo, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame, peraltro confermato dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 37
(Disposizioni di natura finanziaria)
La norma, sostituita dal Senato in prima lettura, al comma 1 rifinanzia, nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa[116] prevista per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale.[117]
Si rammenta che la predetta autorizzazione di spesa è stata recentemente ridotta (dall'articolo 1, comma 8, lettera l), del decreto-legge n. 19 del 2024) nella misura di 150 milioni per l’anno 2024 e di 250 milioni per il 2025, quale concorso alle coperture del medesimo decreto.
Nel testo iniziale dell’articolo 37 ora in esame, il medesimo rifinanziamento ora introdotto veniva disposto intervenendo sulle coperture del decreto-legge n. 19 del 2024, riducendo di soli 70 milioni di euro per il 2024 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 8, lettera l), del decreto-legge n. 19 del 2024. Conseguentemente le risorse necessarie al reintegro della citata copertura finanziaria venivano reperite attingendo alle medesime risorse dei fondi indicati al comma 2.
Quanto al comma 2, che provvede agli oneri derivanti dal predetto rifinanziamento, si rinvia a quanto osservato di seguito circa i profili di copertura finanziaria.
Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale della disposizione ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Maggiori spese in conto capitale |
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|||||||||||
Reintegrazione del finanziamento relativo ai contratti di sviluppo per progetti di sviluppo industriale, di cui all'art. 1, c. 253 della L. 213 del 2023 |
80,0 |
250,0 |
|
|
80,0 |
250,0 |
|
|
80,0 |
250,0 |
|
|
Minori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
Riduzione risorse destinate al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti |
60,0 |
|
|
|
60,0 |
|
|
|
60,0 |
|
|
|
Riduzione delle risorse destinate ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico, di cui all’art. 22, c. 1, del decreto-legge 17 del 2022 |
20,0 |
|
|
|
20,0 |
|
|
|
20,0 |
|
|
|
Riduzione del Fondo per il settore dell’automotive di cui all’art. 22, c. 1, del decreto-legge 17 del 2022 |
|
250,0 |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
250,0 |
|
|
La relazione tecnica riferita al testo iniziale della disposizione ribadisce il contenuto delle norme e, in merito alla copertura finanziaria, afferma quanto segue.
Con riferimento alla lettera a) (lettera l-bis nel testo iniziale) - utilizzo di risorse pari a 60 milioni di euro, destinate al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2, la RT precisa che le predette risorse derivano dalla riduzione delle risorse stanziate per il contributo per l’acquisto di infrastrutture di ricarica, a valere sul capitolo 7323, piano gestionale 1, sempre per l’esercizio finanziario 2024, libere da impegno.
In merito alla lettera b) (lettera l-ter nel testo iniziale) - utilizzo di risorse pari a 20 milioni di euro, per l’anno 2024, la RT afferma che le stesse derivano dalla riduzione delle risorse stanziate per il contributo per l’acquisto di infrastrutture di ricarica, a valere sul capitolo 7333, piano gestionale 1, libere da impegno contabile.
La relazione non commenta specificamente le ulteriori lettere dell’attuale comma 2.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1 rifinanzia, per 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale. In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere è limitato all’entità del rifinanziamento. Per quanto riguarda il comma 2 si rinvia, di seguito, alle osservazioni riferite ai profili di copertura finanziaria.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia preliminarmente che il comma 1 dell’articolo 37, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, prevede l’incremento, in misura pari a 80 milioni di euro per l’anno 2024 e a 250 milioni di euro per l’anno 2025, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 253, della legge n. 213 del 2023, recentemente ridotta dalla lettera l) del comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 .
Ciò posto, si segnala che le lettere da a) a c) del comma 2 provvedono agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 tramite, rispettivamente, le seguenti modalità:
- quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d’imposta per la concessione di contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che viene corrispondentemente ridotto.
- quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui al richiamato articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, destinate dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 ai contributi per l’acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che viene corrispondentemente ridotto;
- quanto, infine, a 250 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al medesimo articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022.
Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si rammenta che il citato articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 ha istituito il Fondo da ripartire per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nel settore automotive e per il riconoscimento di incentivi all’acquisto di veicolo non inquinanti, con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2022 e di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, iscritto sul capitolo 7356 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy. Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 è stata quantificata la quota del predetto Fondo, pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 e al 2024, da destinare al riconoscimento dei menzionati incentivi, provvedendosi contestualmente al relativo riparto tra le diverse tipologie di contributo.
Per quanto concerne, in particolare, le risorse relative al credito d’imposta per la concessione di contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2, di cui alla lettera a) del comma 2 in commento, queste ultime sono affluite, per un importo complessivo pari a 590 milioni di euro per l’anno 2024, sul capitolo 7323, piano gestionale n. 2 , dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che reca le occorrenti disponibilità. Si osserva infatti che - come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - in corrispondenza alla data di pubblicazione del presente decreto-legge è stato accantonato un importo equivalente a quello previsto dalla voce di copertura in esame e che le risorse residue sul predetto capitolo ammontano a circa 524 milioni di euro per il medesimo anno 2024.
In proposito, nel rilevare che la disposizione reca la riduzione di stanziamenti di bilancio, non ricorrendo ad una delle modalità di copertura finanziaria indicate dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, si prende atto delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento, laddove afferma che le risorse di cui si prevede ora l’utilizzo risultano libere da impegni contabili assunti a valere sulle stesse.
Per quanto concerne, invece, la seconda modalità di copertura finanziaria, si osserva che, per effetto delle modifiche apportate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, all’acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico risulta destinata una quota del suddetto Fondo pari a 40 milioni di euro per l’anno 2022, importo poi confermato, per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022.
Tali risorse sono iscritte sul capitolo 7333, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che reca le occorrenti disponibilità. Si osserva infatti che - come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - in corrispondenza alla data di pubblicazione del presente decreto-legge è stato accantonato un importo equivalente a quello previsto dalla voce di copertura in esame e che le risorse residue sul predetto capitolo ammontano a circa 18,8 milioni di euro per il medesimo anno 2024.
In proposito, nel rilevare che la disposizione reca la riduzione di stanziamenti di bilancio, non ricorrendo ad una delle modalità di copertura finanziaria indicate dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, si prende atto delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento, laddove afferma che le risorse di cui si prevede ora l’utilizzo risultano libere da impegni contabili assunti a valere sulle stesse.
Per quanto riguarda, infine, la terza modalità di copertura finanziaria, nel rammentare che il Fondo oggetto di riduzione reca una dotazione di 1 miliardo di euro per lo stesso anno 2025, appare comunque opportuno acquisire dal Governo una conferma circa l’effettiva sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che detto utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati per la citata annualità a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
[1] Si rammenta che la riforma 1.9.1 del PNRR, che mira ad accelerare l'attuazione e l'efficienza della politica di coesione in complementarità con il PNRR e tenendo conto del piano strategico della zona economica speciale unica, prevede l'entrata in vigore entro il primo trimestre del 2024 di una legislazione nazionale che individui, nel quadro dell'accordo di partenariato e per tutti i programmi in corso, le modalità necessarie per accelerare e migliorare l'attuazione della politica di coesione.
[2] Di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n.190.
[3] Individuati come tali ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto-legge.
[4] Ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all’articolo 4.
[5] Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia ZES.
[6] Risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde
[7] a) Effettiva attuazione delle pianificazioni di settore nazionali e regionali; b) finanziamento degli investimenti nei settori strategici già oggetto di valutazione e non finanziabili, anche per esaurimento delle risorse, nell’ambito di altri strumenti UE e nazionali; c) complementarietà degli interventi con quelli finanziati dalle risorse FSC, PNRR e PNC; d) contributo al superamento dei divari infrastrutturali e di servizio; e) rafforzamento dei Servizi di Interesse Economico Generale; f) attuazione delle operazioni di importanza strategica identificate dai programmi 2021-2027; g) promozione della transizione verde e digitale; h) realizzazione di progetti non completati nel periodo 2014-2020; i) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano Strategico della ZES unica; l) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico nazionale delle aree interne; m) interventi necessari per fronteggiare le ripercussioni derivanti da circostanze eccezionali sulla situazione economica e sociale e sulle finanze pubbliche.
[8] Le condizioni abilitanti costituiscono il sistema di requisiti che gli Stati membri devono soddisfare per poter utilmente fruire dei fondi europei destinati alla coesione e sono volte a garantire che l’attuazione dei programmi finanziati con fondi europei sia conforme al diritto dell’Unione. L’articolo 15 del Regolamento (UE) 2021/1060 prevede due tipologie di condizioni abilitanti: condizioni orizzontali da applicare a tutti gli obiettivi specifici del Programma; condizioni tematiche da applicare a determinati obiettivi specifici del Programma. Le condizioni abilitanti devono essere soddisfatte durante l’intero ciclo di programmazione. Il soddisfacimento e il rispetto delle condizioni abilitanti sono requisito indispensabile per poter ricevere i pagamenti da parte della Commissione europea: nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni abilitanti, le spese interessate, anche se certificabili, non possono essere oggetto di rimborso per quanto riguarda la quota dell'Unione Europea finché l'adempimento non sia certificato dalla Commissione.
[9] Il Sistema nazionale di monitoraggio è gestito dall’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Sistema, come previsto nell’Accordo di Partenariato, risulta funzionale a un monitoraggio accentrato dei programmi cofinanziati dai fondi UE, inclusi quelli finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione, e rappresenta a livello nazionale la fonte dati di riferimento per le elaborazioni richieste nei diversi rapporti e documenti ufficiali sullo stato di avanzamento dei Programmi operativi nei confronti della Commissione europea. Il Sistema nazionale di monitoraggio viene alimentato dalle informazioni che, a scadenze predefinite, le Amministrazioni titolari degli interventi trasferiscono.
[10] Cfr.: https://capcoe.it/
[11] Di cui alla deliberazione CIPE n. 47 del 10 agosto 2016.
[12] Ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
[13] In deroga alle procedure individuate dal comma 8 del medesimo articolo 31-bis del decreto-legge n. 152 del 2021.
[14] Di cui all’articolo 50 del Regolamento(UE) 2021/1060.
[15] Risorse di cui all' articolo 15, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
[16] Le 100 unità di personale di cui si prevede l’assunzione sono articolate in 70 unità da inquadrare nella Famiglia tecnica e 30 unità nelle Famiglie amministrativo-giudico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit, in aggiunta all'attuale dotazione organica.
[17] Anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di I fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di II fascia) entro le quali ciascuna amministrazione può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti esterni alla pubblica amministrazione.
[18] Tale fondo, in base alla richiamata disposizione, è stato costituito con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
[19] Decreto legislativo n. 267 del 2000.
[20] Autorizzata con DPCM 30 novembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 4 del 5 gennaio 2024.
[21] Si tratta dei poteri di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 per cui il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società; gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
[22]Recante la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
[23] Si tratta del procedimento secondo cui qualora il dissenso provenga da un organo statale, la questione è sottoposta al Consiglio dei ministri per le deliberazioni, mentre qualora il dissenso provenga da una regione, provincia autonoma od ente locale, la questione è sottoposta alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza.
[24] Istituito e disciplinato dal Regolamento (UE) 2021/1056.
[25] Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.
[26] Dall’articolo 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020.
[27] Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea.
[28] Si tratta del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
[29] Il regolamento di istituzione delle ZLS, entrato in vigore il 17 aprile 2024, ne definisce, in particolare: a) modalità di istituzione, comprese le ZLS interregionali; b) durata; c) criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area; d) misure di organizzazione e di funzionamento; e) misure di semplificazione applicabili.
[30] Emendamento n. 13.4 (testo 2).
[31] Di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 178 del 2020.
[32] Di cui all’articolo 1, comma 177, della legge n.178 del 2020.
[33] Si tratta delle zone istituite ai sensi del secondo periodo dell’articolo 1, comma 62, della legge n. 205 del 2017, ossia le seconde Zone logistiche semplificate che una regione è autorizzata ad istituire se in essa ricadono più Autorità di sistema portuale, e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti.
[34] Adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
[35] Di cui all’articolo 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014.
[36] Di cui al comma 11-bis dell’articolo 33, del decreto-legge n. 133 del 2014.
[37] Di cui all’articolo 1, comma 177, della legge n.178 del 2020.
[38] Ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lett. d), della legge n. 178 del 2020.
[39] Anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012.
[40] Di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012.
[41] Modificando il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 129 del 2012.
[42] Modificando il quarto periodo del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 129 del 2012.
[43] Inserendo un ulteriore periodo dopo l’ottavo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 129 del 2012.
[44] Dal tredicesimo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 129 del 2012.
[45] In mancanza di diverse indicazioni risultanti dal testo, infatti, la disposizione che prevede il potenziamento della struttura commissariale dovrebbe operare a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge (verosimilmente dal prossimo mese di luglio), posto che la norma in esame è stata introdotta in sede di conversione del medesimo decreto-legge.
[46] Come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
[47] Di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per una descrizione e per la pertinente normativa e circolari applicative si veda: https://opencoesione.gov.it/it/sistema_monitoraggio/
[48] Previsto dall’articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
[49] Di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge della regione Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, e alla deliberazione n. 09 del 25 ottobre 2022 dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria.
[50] Di cui alle leggi della regione Calabria n. 28 del 28 luglio 2021, e n. 43 del 28 dicembre 2021.
[51] https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.addizionale-comunale-sui-diritti-d-imbarco-di-passeggeri-sugli-aeromobili-50121.addizionale-comunale-sui-diritti-d-imbarco-di-passeggeri-sugli-aeromobili.html#real-all-3
[52] Trasferimenti dovuti ai sensi dell’articolo 2, comma 11, lettera a) della legge n. 350 del 2003.
[53] La norma richiama le finalità di spesa di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) [in favore dei comuni del sedime aeroportuale] e b) [sicurezza negli aeroporti], della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e di cui all'articolo 1, comma 1328 [vigili del fuoco e protezione civile] della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
[54] Di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
[55] Si tratta di iniziative economiche localizzate in territori diversi da quelli indicati dall’articolo 1, comma 1, del decreto n. 91 del 2017, il cui fine è la promozione della costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, prevede l’attivazione, con delibera CIPE, della misura «Resto al Sud».
[56] Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli in possesso dei requisiti appena elencati, fermo restando, in tal caso, l’esercizio del controllo e dell’amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.
[57] Tali condizioni sono definite dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 che concorre all’obiettivo di un’Europa più sociale e inclusiva, con un investimento complessivo pari a circa 5?miliardi di euro, tra Fondo sociale europeo plus e cofinanziamento nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è l’autorità di gestione del programma, mentre gli interventi sono in via generale attuati da Regioni, Province autonome e Amministrazioni centrali individuate come organismi intermedi.
[58] Il programma GOL, la cui titolarità è in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (mentre l’attuazione è affidata alle Regioni e alle Province autonome),?è un’azione di riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia (Missione 5, Componente 1) per?riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro. Dispone di risorse pari a 4,4 miliardi di euro ed entro il 2025 coinvolgerà?3 milioni di beneficiari, di cui 800.000 in attività formative, 300.000 delle quali relative alle competenze digitali. GOL?è attuato dalle sulla base dei Piani regionali (Par) a suo tempo approvati da Anpal (l’ex Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro).
[59] L’erogazione dei servizi di cui al comma 4 è definita su base territoriale e di concerto con le regioni interessate, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL.
[60] Di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
[61] Accordo di Partenariato tra la Commissione europea e l'Italia del 15 luglio 2022.
[62] Il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione relativo agli aiuti de minimis ha elevato la soglia degli aiuti che possono essere erogati sotto il regime de minimis nell’arco di un triennio: per gli aiuti de minimis generali, da € 200.000 a € 300.000; per gli aiuti de minimis concessi ai servizi di interesse economico generale (SIEG), da € 500.000 a € 750.000.
[63] Di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 48 del 2023 recante Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.
[64] Il programma GOL, la cui titolarità è in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (mentre l’attuazione è affidata alle Regioni e alle Province autonome),?è un’azione di riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia (Missione 5, Componente 1) per?riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro. Dispone di risorse pari a 4,4 miliardi di euro ed entro il 2025 coinvolgerà?3 milioni di beneficiari, di cui 800.000 in attività formative, 300.000 delle quali relative alle competenze digitali. GOL?è attuato dalle sulla base dei Piani regionali (Par) a suo tempo approvati da Anpal (l’ex Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro).
[65] I commi 143 e ss. definiscono i soggetti beneficiari, i requisiti, i termini e le modalità di fruizione, nonché i limiti di importo della misura.
[67] L’istituzione del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa è prevista dall’articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023.
[68] Tale sistema informativo è disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
[69] Territori individuati dall’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 91 del 2017, che introduce la misura originaria “Resto al Sud”.
[70] Individuale (partita IVA per costituzione di impresa individuale o svolgimento di attività libero-professionale e, ove richiesta, l’iscrizione all’Albo professionale) oppure collettiva (società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, società cooperativa o società tra professionisti). Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli in possesso dei requisiti appena elencati, fermo restando, in tal caso, l’esercizio del controllo e dell’amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al successivo comma 3.
[71] Condizioni definite dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027.
[72] L’erogazione dei servizi di cui al comma 4 è definita su base territoriale e di concerto con le regioni interessate, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL.
[73] Di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
[74] Accordo di Partenariato tra la Commissione europea e l'Italia del 15 luglio 2022.
[75] Di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 48 del 2023 recante Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.
[76] L’ammontare complessivo delle risorse afferenti alla Priorità 1, denominata?“Facilitare l’ingresso al lavoro dei giovani”, è pari a 2.800.918.293 di euro.
[77] Il criterio di classificazione aggiornato delle regioni (più sviluppate, in transizione e meno sviluppate) è fornito dall’articolo 108, comma 2, del Regolamento (UE) 2021/1060 che reca le disposizioni comuni applicabili ai Fondi del ciclo di programmazione 2021-2027.
[78] Di cui all’articolo 108, comma 2, del Regolamento (UE) 2021/1060.
[79] All’interno di tale quota è ricompresa la previsione di fabbisogno della regione Abruzzo che, secondo la classificazione di cui all’articolo 108 del Regolamento (UE) 2021/1060, appartiene alla categoria “regioni in transizione”.
[80] All’interno di tale quota è ricompresa la previsione di fabbisogno delle regioni Marche e Umbria che, secondo la classificazione di cui all’articolo 108 del Regolamento (UE) 2021/1060, appartengono alla categoria “regioni in transizione”.
[81] La RT specifica che, tra le aree d’innovazione, sono annoverati percorsi di attivazione per target occupazionali normalmente non intercettati dai servizi per l’impiego tra i quali lavoratori autonomi o persone orientate all’autoimpiego.
[82] Le norme sull’ammissibilità delle spese del FSE+ sono contenute nell’articolo 63 del Regolamento UE 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili ai Fondi europei del ciclo di programmazione 2021-2027. L’ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, salve regole specifiche previste nel citato Regolamento o nei regolamenti specifici che disciplinano i singoli fondi.
[83] L’acconto verrebbe infatti calcolato su una base imponibile maggiore, per effetto dei minori oneri portati in deduzione in conseguenza del beneficio contributivo.
[84] Per effetto del maggiore acconto versato nell’esercizio precedente.
[85] L’acconto verrebbe infatti calcolato su una base imponibile maggiore, per effetto dei minori oneri portati in deduzione in conseguenza del beneficio contributivo.
[86] Per effetto del maggiore acconto versato nell’esercizio precedente.
[87] Ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
[88] L’acconto verrebbe infatti calcolato su una base imponibile maggiore, per effetto dei minori oneri portati in deduzione in conseguenza del beneficio contributivo.
[89] Per effetto del maggiore acconto versato nell’esercizio precedente.
[90] L’acconto verrebbe infatti calcolato su una base imponibile maggiore, per effetto dei minori oneri portati in deduzione in conseguenza del beneficio contributivo.
[91] Per effetto del maggiore acconto versato nell’esercizio precedente.
[92] Di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro).
[93] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile2016
[94] Il FEG – disciplinato dal Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021 – eroga, su richiesta degli Stati membri dell’Unione europea, contributi finanziari per misure di politica attiva del lavoro, in presenza di eventi di ristrutturazione significativi, che abbiano determinato cessazioni dall’attività di lavoratori dipendenti o autonomi, in numero, salvo alcune fattispecie più elastiche, non inferiore a 200.
[95] Di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
[96] Di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
[97] Di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021.
[98] A beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell’ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4–componente 1–investimento 1.3 «Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole» del PNRR.
[99] Anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4–componente 1–investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» del PNRR.
[100] Al terzo periodo del comma in riferimento.
[101] Di cui all’articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.
[102] Di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
[103] Cfr. https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/la-programmazione-2021-2027/piani-e-programmi-europei-2021-2027/schede-interattive-programmi-finanziati-dai-fondi-strutturali/schede-interattive-programmi-nazionali-fesr-fseplus-o-plurifondo/pn-scuola-e-competenze-fesr-fseplus/
[104] La norma citata destinava 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 al programma “Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati” nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Si tratta della dotazione originaria del programma poi integrata ai sensi dell’articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, modificato dalle norme in oggetto.
[105] Da parte del Ministro dell’università, d’intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.
[107] Cfr. Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021.
[108] Evitando ulteriore consumo di suolo.
[109] L'Accordo di partenariato tra l'UE e l'Italia, approvato il 15 luglio 2022, reca l'impianto strategico e la selezione degli obiettivi di policy su cui si concentrano gli interventi finanziati dai Fondi europei per la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Si tratta, nel complesso, di circa 43,1 miliardi di risorse comunitarie assegnate all'Italia, di cui oltre 42,7 miliardi destinati specificamente a promuovere la politica di coesione economica, sociale e territoriale cui si aggiungono le risorse derivanti dal cofinanziamento nazionale, per un totale di risorse pari a oltre 75 miliardi di euro complessivi. L'impostazione strategica dell'Accordo di partenariato è articolata su 5 Obiettivi strategici di policy (per un'Europa più intelligente; più verde; più connessa; più sociale e inclusiva; più vicina ai cittadini), attuati attraverso i Programmi Regionali (cui sono riservati circa 48,5 miliardi di euro) e 11 Programmi Nazionali (cui sono riservati 26,5 miliardi di euro), a titolarità della Amministrazioni centrali.
[110] Di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
[111] Di cui all'articolo 146, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
[112] Si tratta dei seguenti contributi:
- di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Trissino (VI), per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;
- 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Torricella Verzate (PV), per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale;
- 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare "Ex Matteo Rota" di Via Garibaldi a Bergamo.
[113] Di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
[114] Le regioni coinvolte sono: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
[115] Di cui all'articolo 1, comma 899, lettera a), della legge n. 197 del 2022.
[116] Di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
[117] Disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.