| Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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| Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
| Titolo: | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024 |
| Riferimenti: | AC N.1916/XIX |
| Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
| Data: | 11/09/2024 |
| Organi della Camera: | V Bilancio |
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Camera dei deputati
XIX LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 1916
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| Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024
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N. 246 – 11 settembre 2024 |
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La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLI da 1 a 10 dell’Accordo
Disposizioni generali e contenuto dell’Accordo
ARTICOLI da 11 a 17 e ARTICOLO 30 dell’Accordo e ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica
ARTICOLI da 19 a 28 dell’Accordo
ARTICOLO 29 e CLAUSOLE III e IV dell’Allegato 1 dell’Accordo
Informazioni sul provvedimento
| A.C. |
1916 |
| Titolo: |
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024 |
| Iniziativa: |
governativa |
| Iter al Senato: |
no |
| Relazione tecnica (RT) |
presente |
| Relatore per la Commissione di merito: |
Loperfido (FdI)
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| Commissione competente: |
III (Affari esteri) |
Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.
Il provvedimento è costituito di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
L’Accordo è formato da 31 articoli.
Si esaminano di seguito le norme dell’Accordo considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021 ha autorizzato, al fine di attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti, la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLI da 1 a 10 dell’Accordo
Disposizioni generali e contenuto dell’Accordo
Le norme prevedono, in particolare:
- la definizione del campo di applicazione dell’Accordo che riguarda la legislazione in materia di invalidità, vecchiaia, prestazioni ai superstiti, gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e gestione separata dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Detto Accordo si applica altresì all'indennità di malattia, comprese la tubercolosi e maternità; all'assicurazione contro la disoccupazione; ai regimi speciali di assicurazione sostitutivi ed esclusivi stabiliti per determinate categorie. Non si applica, invece, alle legislazioni dei due Stati relative alla pensione sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonché all'integrazione al trattamento minimo (articolo 2);
- che l’Accordo si applichi alle persone che siano state o siano soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti. Le persone godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Per quanto riguarda l'Italia, la parità di trattamento sarà assicurata anche ai cittadini dell'Unione Europea (articoli 3 e 4);
- che i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dell’Accordo siano soggetti alla legislazione dello Stato in cui svolgono la loro attività lavorativa, disciplinando le relative eccezioni (articoli da 5 a 9);
In particolare:
· il lavoratore dipendente di una impresa con sede in uno degli Stati, inviato nel territorio dell'altro Stato, rimarrà soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la trasferta non superi il periodo di 24 mesi;
· un lavoratore autonomo che si reca ad esercitare tale attività nel territorio dell'altro Stato continua ad essere assicurato in base alla legislazione del suo Stato, purché la trasferta non superi il periodo di 24 mesi;
· il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia rimane soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa;
· i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato, sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto;
· gli agenti diplomatici ed i consoli di carriera, nonché il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono;
· i lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione e il personale equiparato di uno degli Stati che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono;
· il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello sopra specificato, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, può esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio;
- prevedono che, ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria, se prevista dalla legislazione di uno degli Stati, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato si cumulano, se necessario, con quelli compiuti in virtù della legislazione dell'altro, a condizione che non si sovrappongano. L'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria di uno Stato e all'assicurazione volontaria dell'altro è ammessa solo nel caso in cui una tale possibilità sia consentita dalla legislazione di quest'ultimo (articolo 10).
La relazione tecnica afferma che le prestazioni in denaro di malattia e maternità sono erogate al lavoratore che versa in Italia la sua contribuzione a prescindere dalla sua provenienza e della sua localizzazione in uno specifico momento e non sono subordinate al raggiungimento di alcun requisito contributivo. L’articolo 5 dell’Accordo stabilisce che “i lavoratori (omissis) sono soggetti alla legislazione dello stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa” e quindi lo stesso non modifica in alcun modo lo stato delle cose, consentendo solo di operare amministrativamente a livello transnazionale anche mediante il mutuo riconoscimento delle attestazioni previsto dall’articolo 23. In tal senso l’Accordo prevede semplicemente la semplificazione delle procedure senza includere ulteriori specifiche disposizioni riguardo alle prestazioni in parola, in quanto ricomprese nella normativa nazionale. In tal senso l’Accordo non comporta oneri aggiuntivi associati a tale ambito.
In relazione all’articolo 6, che disciplina le eccezioni nell’applicazione dell’Accordo, la RT precisa che tali eccezioni non sono state prese in considerazione nel procedimento per la quantificazione degli effetti finanziari in quanto inerenti a insiemi di lavoratori numericamente esigui.
Per gli altri articoli, la RT non considera le norme.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in esame definiscono il campo di applicazione dell’Accordo, riguardante la legislazione in materia di invalidità, vecchiaia, prestazioni ai superstiti, gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e gestione separata dell’AGO. Detto Accordo si applica altresì all'indennità di malattia, comprese tubercolosi e maternità, all'assicurazione contro la disoccupazione, ai regimi speciali di assicurazione sostitutivi ed esclusivi stabiliti per determinate categorie. Dal punto di vista soggettivo, l’Accordo si applica alle persone che siano state o siano soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti, disponendo che i lavoratori interessati sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui svolgono la loro attività lavorativa e disciplinando contestualmente le relative eccezioni.
Al riguardo, si prende atto di quanto precisato dalla RT relativamente alle prestazioni in denaro di malattia e maternità erogate al lavoratore, che afferma che le suddette prestazioni sono comunque garantite ai soggetti che versano in Italia le loro contribuzioni a prescindere dalla loro provenienza e dalla loro localizzazione in uno specifico momento, e che non sono subordinate al raggiungimento di alcun requisito contributivo. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare.
Con riferimento alle implicazioni delle disposizioni in esame riferite agli altri aspetti dell’Accordo, si rimanda alle osservazioni espresse nelle schede successive che analizzano nel dettaglio i singoli articoli relativi ai diversi settori su cui interviene l’Accordo stesso.
ARTICOLI da 11 a 17 e ARTICOLO 30 dell’Accordo e ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica
Le norme prevedono:
- la totalizzazione, se necessario, dei periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato, sempre che essi non si sovrappongano, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro previste dall’ Accordo (articolo 11);
- che, se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite da uno Stato per il diritto alle prestazioni senza dovere ricorrere alla totalizzazione, l’Istituto competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione da esso applicati. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altro Stato, a una prestazione calcolata ai sensi del successivo articolo 13 (articolo 12);
- se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato, l'Istituto competente di detto Stato applica le disposizioni relative alla totalizzazione. Se la legislazione di uno Stato subordina la concessione di prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta a un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale.
Ai fini della determinazione delle prestazioni spettanti in applicazione delle disposizioni relative alla totalizzazione, l'Istituto di ciascuno Stato procede come segue:
a) determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione;
b) stabilisce l'importo effettivo della prestazione cui ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teorico in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti;
c) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una prestazione completa, l'Istituto competente prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata totale dei periodi in questione.
Se la legislazione di uno Stato prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l'Istituto competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità alla legislazione che esso applica (articolo 13);
- che l'Istituto di uno Stato non sia tenuto a corrispondere prestazioni se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la sua legislazione non raggiunge almeno un anno. Tali periodi sono presi in considerazione dall'Istituto competente dell'altro Stato (articolo 14);
- che qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione, non soddisfi nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati, il suo diritto alla pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione, a mano a mano che dette condizioni si realizzano (articolo 15);
- che ciascuno degli Stati integri al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base all'articolo 11 solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio. Detta integrazione fa carico esclusivamente all'Istituto competente dello Stato in cui risiede il beneficiario (articolo 16);
- se la legislazione di uno degli Stati subordina le prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni (articolo 17);
Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell’Accordo, valutati in 10,7 milioni di euro per l’anno 2024, 12 milioni di euro per l’anno 2025, 13,6 milioni di euro per l’anno 2026, 13,1 milioni di euro per l’anno 2027, 15,1 milioni di euro per l’anno 2028, 17 milioni di euro per l’anno 2029, 19,3 milioni di euro per l’anno 2030, 21,3 milioni di euro per l’anno 2031 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032 si provvede:
a) quanto a 9,8 milioni di euro per l’anno 2024, a 10,9 milioni di euro per l’anno 2025, a 10,5 milioni di euro per l’anno 2026, a 10 milioni di euro per l’anno 2027, a 12 milioni di euro per l’anno 2028, a 13,9 milioni di euro per l’anno 2029, a 16,2 milioni di euro per l’anno 2030, a 18,2 milioni di euro per l’anno 2031 e a 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021;
b) quanto a 0,9 milioni di euro per l’anno 2024, a 1,1 milioni di euro per l’anno 2025 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 3, comma 1, del disegno di legge).
L’articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021 dispone che, al fine di attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
Dall’attuazione del presente provvedimento, ad esclusione di quanto previsto dal precedente comma 1 dell’articolo 3 del disegno di legge in esame, che quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell’Accordo in oggetto, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione delle disposizioni nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 3, comma 2, del disegno di legge).
La relazione tecnica riporta preliminarmente gli elementi e le ipotesi alla base dell’Accordo.
Con riferimento alle popolazioni interessate, si è preliminarmente rilevato che i cittadini italiani iscritti presso l’anagrafe dei Consolati italiani in Albania a dicembre 2020[1] sono 2.053 mentre i cittadini albanesi[2] residenti in Italia sono 421.561. Si è ritenuto, pertanto, di limitare la valutazione alla stima degli oneri relativi alla comunità degli albanesi in Italia. Analogamente, si è ritenuto di non valutare l’articolo 6 - Disposizioni particolari relative alle eccezioni sulla legislazione applicabile - in quanto limitato a insiemi di lavoratori numericamente esigui.
L’esame effettuato sugli archivi dell’INPS ha permesso di determinare il numero di cittadini albanesi che nel corso dei vari anni, fino al 2020, hanno versato contributi previdenziali. La tavola 2.1 ne riporta la distribuzione per sesso e fascia d’età.
| Tavola 2.1 – Distribuzione per sesso e classe d’età dei cittadini albanesi che hanno versato contributi all’INPS nel corso degli anni (l’età è riferita al 2020) |
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| Classe di età |
Maschi |
Femmine |
Complesso |
| 15-19 |
1.748 |
501 |
2.249 |
| 20-24 |
14.777 |
8.840 |
23.617 |
| 25-29 |
22.539 |
20.438 |
42.977 |
| 30-34 |
32.907 |
27.217 |
60.124 |
| 35-39 |
42.846 |
29.190 |
72.036 |
| 40-44 |
37.087 |
25.352 |
62.439 |
| 45-49 |
34.198 |
21.288 |
55.486 |
| 50-54 |
28.482 |
15.744 |
44.226 |
| 55-59 |
20.970 |
11.017 |
31.987 |
| 60-64 |
13.654 |
7.033 |
20.687 |
| 65-69 |
7.091 |
3.501 |
10.592 |
| 70-74 |
3.408 |
1.455 |
4.863 |
| 75-79 |
1.476 |
468 |
1.944 |
| 80 e oltre |
440 |
122 |
562 |
| Totale |
261.623 |
172.166 |
433.789 |
Partendo dal collettivo precedente, la tavola 2.2 evidenzia coloro che hanno effettuato versamenti contributivi nel corso del 2020.
| Tavola 2.2 – Distribuzione per sesso e classe d’età dei cittadini albanesi che hanno versato contributi all’INPS nel 2020 (l’età è riferita al 2020) |
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| Classe di età |
Maschi |
Femmine |
Complesso |
| 15-19 |
420 |
1.597 |
2.017 |
| 20-24 |
6.872 |
12.958 |
19.830 |
| 25-29 |
14.920 |
18.334 |
33.254 |
| 30-34 |
18.835 |
24.433 |
43.268 |
| 35-39 |
19.758 |
29.701 |
49.459 |
| 40-44 |
17.403 |
26.107 |
43.510 |
| 45-49 |
14.635 |
23.501 |
38.136 |
| 50-54 |
10.268 |
19.216 |
29.484 |
| 55-59 |
6.497 |
13.300 |
19.797 |
| 60-64 |
3.262 |
7.555 |
10.817 |
| 65-69 |
952 |
2.492 |
3.444 |
| 70 e oltre |
48 |
167 |
215 |
| Totale |
113.870 |
179.361 |
293.231 |
Con riferimento alle variabili macroeconomiche e demografiche, si è ipotizzato che:
- l’inflazione, le retribuzioni e il prodotto interno lordo nonché l’importo della pensione minima varino, nel periodo in esame, in base al quadro macroeconomico di breve periodo rappresentato nella Nota di Aggiornamento NADEF del 29 settembre 2021. Per il lungo periodo si è fatto riferimento alla Conferenza dei servizi tra Ministero del Lavoro e Ministero dell’Economia – novembre 2020;
- la mortalità delle popolazioni oggetto della valutazione sia quella delineata nella tavola di mortalità Istat 2019.
- Inoltre, si è tenuto conto:
- dei requisiti per il diritto alla pensione fissati dalla dal decreto-legge n. 201 del 2011 (riforma delle pensioni Fornero);
- degli effetti della legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini) in materia di concessione, agli extracomunitari rimpatriati, di una rendita calcolata con il sistema contributivo all’età prevista per l’erogazione dell’assegno sociale;
- dell’ipotesi di continuità di iscrizione alla gestione previdenziale di riferimento;
- della previsione che l’Accordo non conferisca alcun diritto al pagamento di arretrati per prestazioni decorrenti dalla data di entrata in vigore;
- dell’ipotesi che all’età di 67 anni una percentuale dei lavoratori albanesi, pari al 20% di coloro che non hanno maturato il diritto a pensione e che non hanno usufruito della legge Bossi-Fini, ottengano il Reddito di inclusione con un importo medio di 400 euro mensili, da adeguare in base agli incrementi della speranza di vita;
- della data di entrata in vigore della Convenzione che si ipotizza fissata al 1° gennaio 2024.
Prestazioni pensionistiche
La relazione tecnica espone sinteticamente i principali articoli dell’Accordo connessi alle prestazioni di natura pensionistica.
Le gestioni dell’INPS interessate dall’Accordo sono le seguenti:
- l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti);
- la gestione separata di tale assicurazione generale obbligatoria.
Il principio cardine dell’Accordo è espresso nell’articolo 11 – Totalizzazione -: “Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dal presente Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano”.
Ai fini delle prestazioni pensionistiche sono fondamentali gli articoli 12 e 13:
- articolo 12 - Pensioni dovute secondo la legislazione di uno Stato contraente (autonome): “Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato per acquisire il diritto alle prestazioni senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all’articolo 11, l'Istituto competente deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che esso applica (…)”;
- articolo 13 - Pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti (totalizzazione e pro-rata): “Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtù di tale legislazione, l'Istituto competente di detto Stato applica le disposizioni relative alla totalizzazione, di cui all'articolo 11.”
Per la determinazione dell’onere delle pensioni in totalizzazione risulta fondamentale il paragrafo 4 dello stesso articolo 13 “Se la legislazione di uno Stato prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l’Istituto competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità alla legislazione che esso applica”.
L’articolo 14 prevede l’applicazione dell’articolo 13 a condizione che si sia maturato un minimo di contribuzione pari a un anno.
Infine, l’articolo 16 – Pensioni minime – stabilisce: “Ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti legislativi previsti dalla propria legislazione, integra al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base all'articolo 11, solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio”.
La valutazione dell’onere pensionistico derivante dall’Accordo
Nel presente paragrafo la RT riporta dapprima la stima dell’onere pensionistico verso i cittadini albanesi derivante dall’attuale quadro legislativo. Successivamente, si presentano le stime degli oneri derivanti dall’entrata in vigore dell’Accordo italo-albanese.
Onere attuale quadro normativo
In base alla legislazione vigente le prestazioni vengono erogate considerando unicamente i periodi di contribuzione nei singoli Paesi. Come accennato in precedenza i requisiti considerati sono quelli previsti dalla legge 214 del 2011:
- pensione di vecchiaia: 67 anni[3], unitamente a 20 anni di contribuzione[4];
- pensione di vecchiaia anticipata: 42 e 10 mesi[5] per gli uomini, un anno in meno per le donne.
Inoltre, il cittadino albanese, i cui contributi previdenziali non sono sufficienti per acquisire il diritto ad una prestazione pensionistica italiana autonoma, è tutelato dalla disposizione contenuta nella legge n. 189 del 2002. Tale legge prevede la corresponsione di una rendita, calcolata con il sistema contributivo, al momento in cui la persona raggiunge l’età prevista per la concessione dell’assegno sociale (attualmente equiparata all’età di vecchiaia), a condizione che l’interessato torni in Albania.
Nello sviluppo degli oneri è stato anche considerato l’impatto dell’integrazione al trattamento pensionistico minimo sulle pensioni erogate a legislazione attuale.
In assenza di un Accordo con l’Albania il numero dei beneficiari e gli oneri pensionistici determinati dall’applicazione dei requisiti vigenti e dalla norma della legge n. 189 del 2002, in base alle ipotesi esposte nel paragrafo precedente, sono quelli riportati nella tavola 4.1 che segue:
| Tavola 4.1 – Numero pensioni, beneficiari e oneri pensionistici derivanti dai requisiti vigenti e dalla legge n.189/2002 nei confronti dei cittadini albanesi in assenza di Accordo previdenziale |
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| Anno |
Numero |
Importi complessivi annui (milioni di euro) |
|||||
|
|
Totale pensioni |
Rendita ex 189/2002 |
Complesso |
Pensioni |
Costo integr.one al minimo |
Rendita ex 189/2002 |
Complesso |
| 2024 |
1.934 |
1.342 |
3.276 |
22,8 |
0,8 |
3,4 |
27,0 |
| 2025 |
3.042 |
1.685 |
4.727 |
34,3 |
1,0 |
4,3 |
39,6 |
| 2026 |
4.526 |
2.067 |
6.593 |
50,6 |
1,2 |
5,4 |
57,2 |
| 2027 |
4.648 |
2.040 |
6.688 |
52,6 |
1,2 |
5,4 |
59,2 |
| 2028 |
6.485 |
2.425 |
8.910 |
76,1 |
1,5 |
6,6 |
84,2 |
| 2029 |
8.651 |
2.869 |
11.520 |
105,7 |
1,9 |
8,1 |
115,7 |
| 2030 |
11.038 |
3.324 |
14.362 |
140,0 |
2,3 |
9,6 |
151,9 |
| 2031 |
13.765 |
3.751 |
17.516 |
180,8 |
2,7 |
11,2 |
194,7 |
| dal 2032 |
16.817 |
4.181 |
20.998 |
230,6 |
3,1 |
12,9 |
246,6 |
Onere derivante dall’applicazione artt. 13 e 14 dell’Accordo
L’entrata in vigore dell’Accordo previdenziale tra Italia e Albania modifica gli oneri esposti nella tavola 4.1; infatti il cittadino albanese può far valere, ai fini del diritto alla prestazione pensionistica in Italia, l’anzianità contributiva maturata in Albania, a condizione di poter vantare, come disposto dall’articolo 14, almeno un anno di contribuzione. Si è anche considerato l’impatto dell’integrazione al trattamento pensionistico minimo sulle pensioni erogate in totalizzazione ai cittadini albanesi qualora essi mantengano, una volta in pensione, la residenza in Italia. A tale proposito si è ipotizzato che tutti gli albanesi che percepiscono l’integrazione al trattamento minimo mantengano la residenza in Italia.
In seguito alla stipula dell’Accordo con l’Albania, il numero dei beneficiari e gli oneri pensionistici che derivano dalla possibilità di raggiungere i requisiti vigenti anche tramite totalizzazione sono quelli riportati nella tavola 4.2 che segue. Si è tenuto conto anche degli oneri relativi a coloro che continueranno a beneficiare dalla norma della legge n. 189 del 2002:
Tavola 4.2 – Numero pensioni, beneficiari e oneri pensionistici derivanti dai requisiti vigenti e dalla legge n.189/2002 nei confronti dei cittadini albanesi in presenza di Accordo previdenziale |
|||||||
| Anno |
Numero |
Importi complessivi annui (milioni di euro) |
|||||
|
|
Totale pensioni |
Rendita ex 189/2002 |
Complesso |
Pensioni |
Costo integr.one al minimo |
Rendita ex 189/2002 |
Complesso |
| 2024 |
3.437 |
1.085 |
4.522 |
32,0 |
3,7 |
2,0 |
37,7 |
| 2025 |
4.749 |
1.365 |
6.114 |
44,3 |
4,7 |
2,6 |
51,6 |
| 2026 |
6.478 |
1.679 |
8.157 |
61,9 |
5,7 |
3,2 |
70,8 |
| 2027 |
6.539 |
1.657 |
8.196 |
63,4 |
5,7 |
3,2 |
72,3 |
| 2028 |
8.647 |
1.970 |
10.617 |
88,5 |
6,8 |
4,0 |
99,3 |
| 2029 |
11.086 |
2.342 |
13.428 |
119,9 |
7,9 |
4,9 |
132,7 |
| 2030 |
13.763 |
2.711 |
16.474 |
156,2 |
9,2 |
5,8 |
171,2 |
| 2031 |
16.730 |
3.063 |
19.793 |
199,0 |
10,3 |
6,7 |
216,0 |
| dal 2032 |
20.033 |
3.418 |
23.451 |
250,8 |
11,5 |
7,7 |
270,0 |
L’applicazione dell’Accordo comporta un aumento delle pensioni vigenti e contemporaneamente una diminuzione delle rendite erogate in base alla legge n. 189 del 2002. La seguente tavola 4.3 riassume il maggior numero dei beneficiari e il maggior onere derivante dall’applicazione dell’Accordo bilaterale.
| Tavola 4.3 – Maggior numero beneficiari e maggiori oneri pensionistici derivanti dall'applicazione dell'Accordo (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica) (importi in milioni di euro) |
||
|
Anno |
Numero beneficiari |
Maggiori oneri |
| 2024 |
1.246 |
-10,7 |
| 2025 |
1.387 |
-12,0 |
| 2026 |
1.564 |
-13,6 |
| 2027 |
1.508 |
-13,1 |
| 2028 |
1.707 |
-15,1 |
| 2029 |
1.908 |
-17,0 |
| 2030 |
2.112 |
-19,3 |
| 2031 |
2.277 |
-21,3 |
| dal 2032 |
2.453 |
-23,4 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano l’erogazione delle prestazioni di natura pensionistica nei rapporti tra Italia e Albania. In particolare, in base all’Accordo, viene previsto il principio della totalizzazione, in base al quale - ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni di natura pensionistica - i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato, sono totalizzati, se necessario, con gli analoghi periodi compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato, sempre che non si sovrappongano. Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato per acquisire il diritto alle prestazioni senza dovere ricorrere alla totalizzazione, l'Istituto competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dallo stesso applicata. Viceversa, se il lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di un solo Stato per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtù di tale legislazione, l’Istituzione competente applica la totalizzazione. Inoltre, se uno Stato prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l’Istituto prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità alla legislazione che esso applica. È altresì prevista la condizione che il lavoratore abbia maturato un minimo di contribuzione pari a un anno, nonché il requisito della residenza sul territorio che eroga l’integrazione al trattamento minimo delle prestazioni.
Al riguardo, si osserva che la RT fornisce la metodologia, gli elementi di base e alcuni dei parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri in esame. Si rileva peraltro che detti elementi e parametri coincidono con quelli riportati nella RT riferita all’articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021 che ha stanziato apposite risorse in vista del presente Accordo.
L’articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021 ha autorizzato la spesa di 7,6 milioni di euro per l’anno 2023, 9,8 milioni di euro per l’anno 2024, 10,9 milioni di euro per l’anno 2025, 12,3 milioni di euro per l’anni 2026, 11,8 milioni di euro per l’anno 2027, 13,4 milioni di euro per l’anno 2028, 15,0 milioni di euro per l’anno 2029, 16,9 milioni di euro per l’anno 2030, 18,5 milioni di euro per l’anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032, al fine di attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l’Albania.
In proposito, dal momento che la quantificazione iniziale risale al 2021 e che per la stessa vengono utilizzati dati risalenti anche al 2019, andrebbe acquisita dal Governo conferma circa la perdurante attendibilità delle stime riportate dalla RT.
Inoltre, si osserva che la RT non fornisce direttamente i dati economici utilizzati ai fini della quantificazione quali i valori medi dell’importo pensionistico, dell’importo corrisposto ai sensi dell’articolo 22, comma 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998, o di quello relativo all’integrazione al minimo, ricavabili sulla base delle tabelle fornite dalla medesima RT.
L’articolo 22, comma 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, dalla legge n. 189 del 2002, prevede che, salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conservi i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo.
Infine, relativamente alla numerosità delle platee, non vengono forniti gli elementi sottostanti alla loro determinazione, come indicata all’interno delle tabelle. Su tali aspetti appare necessario acquisire ulteriori elementi nonché le metodologie di calcolo utilizzate al fine di verificare la congruità degli oneri.
Si osserva altresì che le componenti onerose indicate dalla RT riferita al provvedimento in esame risultano essere l’aumento delle prestazioni pensionistiche (compresa l’integrazione al minimo delle pensioni sociali) e la rendita vitalizia ai sensi della legge n. 198 del 2002. Peraltro, l’aumento del numero delle pensioni comporta contestualmente una diminuzione del numero delle rendite, determinando quindi un risparmio per tale componente rispetto alla legislazione vigente, cioè in assenza di Accordo in materia di protezione sociale.
Sotto questo aspetto, si rileva una differenza rispetto agli oneri quantificati dalla relazione tecnica riferita all’articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021, posto che in quest’ultima si prevedeva che l’aumento del numero delle pensioni comportasse, oltre a una diminuzione del numero delle rendite, anche una diminuzione del numero di pensioni di cittadinanza erogate, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, con conseguenti risparmi di spesa. Nella presente relazione tecnica, invece, correttamente non si tiene conto di tale risparmio, giacché la pensione di cittadinanza è stata successivamente abrogata dall’articolo 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022 e gli effetti di risparmio che ne sono derivati sono già stati complessivamente già contabilizzati[6].
Nel dettaglio si riporta l’elaborazione dei dati estrapolati dalla RT riferita all’articolo 1, comma 1004, della legge 234 del 2021, riferiti agli oneri connessi alle pensioni di cittadinanza in assenza e in presenza dell’Accordo di sicurezza sociale.
(milioni di euro)
| Anno |
Oneri per le pensioni di cittadinanza in assenza accordo |
Oneri per le pensioni di cittadinanza in presenza accordo |
Risparmi |
| 2024 |
4,5 |
3,6 |
0,9 |
| 2025 |
5,8 |
4,7 |
1,1 |
| 2026 |
7,2 |
5,9 |
1,3 |
| 2027 |
7,3 |
6,0 |
1,3 |
| 2028 |
9,0 |
7,3 |
1,7 |
| 2029 |
10,9 |
8,9 |
2,0 |
| 2030 |
12,9 |
10,5 |
2,4 |
| 2031 |
15,0 |
12,2 |
2,8 |
| a decorrere dal 2032 |
17,1 |
14,0 |
3,1 |
I risparmi sopra indicati coincidono con la differenza tra gli oneri quantificati dall’articolo 3 del disegno di legge di ratifica in esame e quelli quantificati dall’articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021, come si evince dalla tabella sotto riportata.
(milioni di euro)
| Anno |
Oneri disegno di legge di ratifica AC 1916 |
Oneri articolo 1, comma 1004, legge n. 234/2021 |
Differenza oneri |
| 2024 |
10,7 |
9,8 |
0,9 |
| 2025 |
12,0 |
10,9 |
1,1 |
| 2026 |
13,6 |
12,3 |
1,3 |
| 2027 |
13,1 |
11,8 |
1,3 |
| 2028 |
15,1 |
13,4 |
1,7 |
| 2029 |
17,0 |
15,0 |
2,0 |
| 2030 |
19,3 |
16,9 |
2,4 |
| 2031 |
21,3 |
18,5 |
2,8 |
| a decorrere dal 2032 |
23,4 |
20,3 |
3,1 |
In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Inoltre, si ricorda che le disposizioni del presente Accordo si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore. A tali fini saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore. L’Accordo non dà comunque diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore. Il diritto a prestazioni è acquisito anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.
In proposito non si formulano osservazioni, anche in considerazione del fatto che analoghe disposizioni sono contenute negli Accordi bilaterali in materia di previdenza sociale tra Italia e Turchia (ratificato con la legge 11 marzo 2015 n. 35) e tra Italia e Israele (ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 98).
Infine, si osserva che, poiché la RT ipotizza l’entrata in vigore del presente provvedimento a decorrere dal 1° gennaio 2024, ossia ipotizza una decorrenza degli effetti del provvedimento ormai superata, appare necessario rimodulare lo sviluppo temporale degli oneri e quello della relativa copertura finanziaria, ipotizzando una nuova decorrenza (ad esempio al 1° gennaio 2025).
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 3 del disegno di legge in esame provvede agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell’Accordo oggetto di ratifica, valutati in 10,7 milioni di euro per l’anno 2024, 12 milioni di euro per l’anno 2025, 13,6 milioni di euro per l’anno 2026, 13,1 milioni di euro per l’anno 2027, 15,1 milioni di euro per l’anno 2028, 17 milioni di euro per l’anno 2029, 19,3 milioni di euro per l’anno 2030, 21,3 milioni di euro per l’anno 2031 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032, mediante le seguenti modalità:
- quanto a 9,8 milioni di euro per l’anno 2024, a 10,9 milioni di euro per l’anno 2025, a 10,5 milioni di euro per l’anno 2026, a 10 milioni di euro per l’anno 2027, a 12 milioni di euro per l’anno 2028, a 13,9 milioni di euro per l’anno 2029, a 16,2 milioni di euro per l’anno 2030, a 18,2 milioni di euro per l’anno 2031 e a 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021;
- quanto a 0,9 milioni di euro per l’anno 2024, a 1,1 milioni di euro per l’anno 2025 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per quanto attiene alla prima modalità di copertura, si fa presente che l’articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021 reca una specifica autorizzazione di spesa finalizzata ad attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania, della quale il presente disegno di legge autorizza la ratifica, e a garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti.
In particolare, con la predetta disposizione è stata autorizzata una spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
Al riguardo, nel rilevare che per le annualità dal 2026 al 2031 l’autorizzazione di spesa non è integralmente utilizzata, appare comunque opportuno acquisire un’indicazione dal Governo in ordine al capitolo di bilancio nel quale risultano allocate le risorse riferite alla medesima autorizzazione di spesa, nonché una conferma in merito alla loro effettiva disponibilità.
Con riferimento alla seconda modalità di copertura, non si formulano osservazioni, posto che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente utilizzato con finalità di copertura reca le occorrenti disponibilità.
Si fa presente, infine, che il successivo comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, ai sensi della quale dall’attuazione del provvedimento, a esclusione di quanto previsto al comma 1, che provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell’Accordo oggetto di ratifica, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione delle disposizioni nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Le norme prevedono che, se un lavoratore non raggiunge le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato per prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto il suo ordinamento, l'Istituto competente tenga conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto l’ordinamento dell'altro Stato. Tali disposizioni sono subordinate alla condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione dello Stato cui richiede le prestazioni. Il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato a cercarvi lavoro, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di 3 mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni. Le prestazioni vengono erogate dall'istituto dello Stato competente secondo le modalità fissate nell'Intesa amministrativa di cui al successivo articolo 19 (articolo 18).
La relazione tecnica afferma che l’articolo 18 dell’Accordo prevede che, se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato per il diritto alle prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto tale legislazione, l’Istituto competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione dell’altro Stato. Lo stesso articolo subordina l’applicazione di tale disposizione alla condizione che il lavoratore sia stato soggetto, da ultimo, per almeno 6 mesi, alla legislazione in virtù della quale le prestazioni sono richieste.
Appare evidente che i lavoratori che verificano la condizione richiesta al paragrafo 2 sicuramente hanno maturato i requisiti dalla legislazione italiana per la concessione dell’indennità di disoccupazione (13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e 30 giorni negli ultimi 12 mesi) e quindi il paragrafo 1 non troverà mai applicazione. L’onere derivante da tali paragrafi dell’articolo 18 dell’Accordo è da considerarsi nullo.
Lo stesso articolo dell’Accordo introduce, al comma 3, un limite di tre mesi (da ridurre in base al periodo già goduto) all’erogazione della prestazione di disoccupazione per i lavoratori che, rimasti disoccupati, facciano ritorno al Paese d’origine per cercarvi lavoro. Considerato che la comunità albanese in Italia è una delle più stabilizzate si ritiene di dover considerare trascurabile la percentuale di coloro che, rimasti disoccupati, facciano ritorno in Patria per cercarvi lavoro prima di aver goduto pienamente dell’indennità di disoccupazione, come presumibilmente accade anche attualmente in assenza di Convenzione bilaterale. Peraltro, poiché in caso di rientro in patria la durata della prestazione è limitata a tre mesi, durata sostanzialmente inferiore a quella per la quale lo stesso soggetto avrebbe diritto alla prestazione restando in Italia, dalla disposizione derivano risparmi; tuttavia, per ragioni di prudenza non si ascrivono effetti sulla finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, se un lavoratore non raggiunge le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato per le prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto il suo ordinamento, l'Istituto competente tenga conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto l’ordinamento dell'altro Stato. Tali disposizioni sono subordinate alla condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione dello Stato cui richiede le prestazioni. Il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato a cercarvi lavoro, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di 3 mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni.
Al riguardo, si prende atto che la RT esclude l’insorgenza di oneri derivante dall’erogazione dei trattamenti di integrazione al reddito in esame a seguito del computo dei periodi lavorativi compiuti nell’altro Stato, a condizione che il lavoratore sia stato soggetto alla legislazione italiana per almeno 6 mesi, in quanto l’ordinamento italiano risulta già più favorevole relativamente ai requisiti temporali necessari per la fruizione del beneficio. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare.
L’articolo 3 del decreto legislativo n. 22 del 2015 riconosce la NASpI ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano in stato di disoccupazione;
- possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.
Con riferimento alla riduzione da 6 a 3 mesi del periodo di fruizione del beneficio in caso di ritorno nello Stato di origine, non si formulano osservazioni dal momento che gli eventuali risparmi di spesa non vengono computati ai fini dei saldi di finanza pubblica.
ARTICOLI da 19 a 28 dell’Accordo
Disposizioni diverse
Le norme prevedono, tra l’altro, quanto segue:
- dispongono che le Autorità competenti concordano la normativa di attuazione dell’accordo in un’intesa amministrativa, che entrerà in vigore contestualmente all’Accordo stesso (articolo 19);
- le Autorità competenti dei due Stati si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su tutti i provvedimenti assunti per l'applicazione dell’accordo, sulle difficoltà che potranno manifestarsi sul piano tecnico e sulle modifiche delle rispettive legislazioni che ne interessino l'applicazione (articolo 20);
- fissano l’impegno dei due Stati a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione dell’Accordo, potendosi avvalere dei mezzi istruttori nell'altro Stato per il tramite delle Autorità diplomatiche e consolari. I soggetti di collegamento italiani che collaborano all'applicazione dell’accordo lo fanno nell'ambito della propria attività istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli accertamenti e i controlli sanitari che riguardino persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato debbono essere disposti dall'istituto del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituto competente e a carico di questo. Nell'intesa amministrativa di cui all’articolo 19 sono stabilite le disposizioni per i rimborsi. Le spese per gli accertamenti ed i controlli sanitari effettuati nell'interesse degli Istituti di entrambi gli Stati non danno luogo a rimborsi (articolo 21);
- dispongono che, qualora la legislazione di uno Stato preveda l'esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione necessaria ai fini dell'applicazione dell’Accordo, tale esenzione si applica anche alla documentazione prodotta nell'altro Stato. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere presentati per l'applicazione dell’Accordo sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari. L'attestazione, rilasciata dalle Autorità, Istituti competenti e Organismi di collegamento di uno Stato, relativa all'autenticità di un certificato o documento, viene considerata valida dai corrispondenti soggetti dell’altro Stato (articolo 23);
- le Autorità competenti designano degli organismi di collegamento che corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza nelle rispettive lingue nazionali (articoli 24-26);
- dispongono che il pagamento delle prestazioni ai beneficiari che risiedono nell'altro Stato dovrà essere effettuato nella valuta dello Stato che effettua il pagamento e in conformità alla legislazione dallo stesso applicata. I tassi di cambio di riferimento sono per l'Italia, quelli pubblicati dalla Banca d'Italia e per l'Albania, il cambio valutario del giorno della banca che effettua il pagamento della prestazione (articolo 27);
- stabiliscono che, qualora l'Istituto di uno Stato abbia erogato una prestazione non dovuta o per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, può chiedere all'Istituto dell'altro Stato di recuperare le somme indebitamente corrisposte sugli arretrati dei ratei di pensione o su altra prestazione da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'Istituto incaricato del recupero opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione dalla medesima applicata. Gli importi così trattenuti sono trasferiti all'Istituzione creditrice (articolo 28).
La relazione tecnica ricorda che l’articolo 21 dell’Accordo “Collaborazione amministrativa” prevede una clausola di invarianza finanziaria in cui si precisa che tutte le autorità, gli Istituti competenti e gli organismi di collegamento italiani che collaborano all’applicazione dell’Accordo lo fanno nell’ambito della propria attività istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono una serie di disposizioni volte all’applicazione dell’Accordo.
Con riferimento alla previsione che i soggetti di collegamento italiani svolgano gli adempimenti richiesti nell'ambito della propria attività istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non si formulano osservazioni.
Riguardo ai rimborsi connessi agli accertamenti e ai controlli sanitari svolti da cittadini albanesi in Italia, anticipati dall’Istituto italiano ma il cui onere è a carico di quello albanese, appare utile acquisire conferma che le modalità di rimborso siano idonee ad escludere l’eventualità che possano determinarsi effetti di cassa di ammontare apprezzabile rispetto agli andamenti di spesa già scontati sui saldi di finanza pubblica in base alla legislazione previgente.
Per quanto attiene all’esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione necessaria ai fini dell'applicazione dell’Accordo, la disposizione non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, ma una rinuncia a maggior gettito.
Infine, non si formulano osservazioni sui restanti articoli dell’Accordo, attesa la natura sostanzialmente ordinamentale delle relative disposizioni.
ARTICOLO 29 e CLAUSOLE III e IV dell’Allegato 1 dell’Accordo
Le norme prevedono che qualsiasi dato relativo a singole persone che, per l'applicazione del presente Accordo viene trasmesso da uno Stato contraente all'altro, dovrà essere mantenuto riservato e utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni. Tutti gli scambi di dati tra gli Stati saranno regolati da quanto stabilito dall'Allegato 1 del presente Accordo.
In particolare, nell’ambito dell’Allegato 1 si prevede che:
- ciascuna Autorità metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata (Clausola III, paragrafo 4, dell’Allegato 1).
Le suddette misure includeranno adeguate adempimenti amministrativi, tecnici e fisici di sicurezza, incluse la classificazione dei dati personali in comuni, particolari e penali, la limitazione dei soggetti ammessi ad accedere ai dati personali, l'archiviazione sicura dei dati personali e l'adozione di politiche volte ad assicurare che i dati siano mantenuti sicuri e riservati, anche ricorrendo a tecniche di pseudonimizzazione o di cifratura. Per la gestione dei dati particolari e penali dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, prevedendo, tra l'altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti;
- ciascuna Autorità adotti misure appropriate affinché, su richiesta di un interessato, possa: confermare se tratta o meno dati personali che lo riguardano e, eventualmente, dare accesso a tali dati, identificare i dati personali del richiedente che ha trasferito all'altra Autorità e fornire informazioni generali, anche sul proprio sito, in merito alle garanzie applicabili ai trasferimenti all'altra Autorità. Un'Autorità può prevedere il versamento di un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccesiva. Ciascuna Autorità può ricorrere a procedure automatizzate per perseguire più efficacemente le proprie finalità (Clausola III, paragrafo 5 dell’Allegato 1);
- la vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle presenti Clausole sia assicurata dalle Autorità di controllo (per l’Italia il Garante per la protezione dei dati personali) che condurrà periodiche verifiche sulle procedure adottate in attuazione delle clausole dell’Allegato e della loro efficacia (Clausola IV, paragrafi 1 e 2).
La relazione tecnica afferma che tutti gli scambi di dati tra gli Stati contraenti siano regolati da quanto stabilito dall’allegato 1 dell’Accordo stesso recante “Clausole sul trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti di cui all'articolo 29 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale”. Tale allegato riporta al paragrafo 4 (Sicurezza e riservatezza), che “Ciascuna Autorità metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza”. Al paragrafo 5 (Modalità per l'esercizio dei diritti), viene previsto, tra l’altro, che “Ciascuna autorità può ricorrere a procedure automatizzate per perseguire più efficacemente le proprie finalità, a condizione di illustrarne le ragioni e di fornire spiegazioni significative sulla logica utilizzata”.
Con riferimento a tali misure la RT precisa che le stesse sono normalmente assicurate nella gestione dei dati trattati dall’INPS, anche in relazione alla gestione di convenzioni con altri Paesi, e che, pertanto si possono assicurare con le risorse umane, organizzative e finanziarie a disposizione a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che qualsiasi dato relativo a singole persone che, per l'applicazione del presente Accordo, viene trasmesso da uno Stato contraente all'altro dovrà essere mantenuto riservato e utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni. Tutti gli scambi di dati tra gli Stati saranno regolati da quanto stabilito dall'Allegato 1. Nell’ambito dell’Allegato 1 si prevede che ciascuna Autorità metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguati adempimenti amministrativi, tecnici e fisici di sicurezza, incluse la classificazione dei dati personali in comuni, particolari e penali. Per la gestione dei dati particolari e penali dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, prevedendo, tra l'altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti. L'Autorità può prevedere il versamento di un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi delle richieste formulate dagli interessati o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccesiva. Ciascuna Autorità può ricorrere a procedure automatizzate per perseguire più efficacemente le proprie finalità. In proposito, la RT afferma che dette misure sono normalmente assicurate nella gestione dei dati trattati dall’INPS, anche in relazione alla gestione di convenzioni con altri Paesi, e che esse, pertanto, si possono assicurare con le risorse umane, organizzative e finanziarie a disposizione a legislazione vigente. Preso atto di tali precisazioni, non si hanno osservazioni da formulare.
Si prevede inoltre che la vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle Clausole dell’Allegato sia assicurata dalle Autorità di controllo (per l’Italia il Garante per la protezione dei dati personali) che condurrà periodiche verifiche sulle procedure adottate in attuazione delle clausole dell’Allegato e della loro efficacia. Al riguardo, appare utile acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che il suddetto Garante, soggetto incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico istituzionale, possa svolgere gli adempimenti previsti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
[1] Fonte Annuario statistico 2020 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
[2] Fonte http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPSTRCIT1
[3] Da adeguare in base agli incrementi della speranza di vita.
[4] Per gli assicurati appartenenti al sistema contributivo puro è richiesta l’ulteriore condizione che la pensione risulti maggiore dell’assegno sociale. Per gli stessi assicurati inoltre è prevista la liquidazione della pensione, con qualsiasi importo, a 71 anni (da adeguare in base agli incrementi della speranza di vita) con un minimo di 5 anni di anzianità contributiva effettiva.
[5] Da adeguare in base agli incrementi della speranza di vita a partire dal 2027.
[6] In particolare, la relazione tecnica riferita all’articolo 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022, ascrive alla soppressione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza complessivamente risparmi di spesa valutati in 958 milioni di euro per il 2023 e di circa 8,8 miliardi a decorrere dal 2024.