Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 39-2024: Misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria
Riferimenti: AC N.1877/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 21/05/2024
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1877

 

 

Misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria

 

(Conversione in legge del DL 39/2024 - approvato dal Senato A.S. 1092)

 

 

 

 

N. 208 – 21 maggio 2024

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. - 5 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 6 -

ARTICOLO 1. - 6 -

Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. - 6 -

ARTICOLO 1-bis. - 10 -

Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici - 10 -

ARTICOLO 1-ter. - 14 -

Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del terzo settore, dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale. - 14 -

ARTICOLO 2. - 16 -

Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis. - 16 -

ARTICOLO 3. - 17 -

Trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente. - 17 -

ARTICOLO 4. - 19 -

Utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali - 19 -

ARTICOLO 4-bis. - 22 -

Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia. - 22 -

ARTICOLO 4-ter. - 30 -

Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi ammessi alle agevolazioni fiscali edilizie. - 30 -

ARTICOLO 5. - 32 -

Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE. - 32 -

ARTICOLO 6, commi da 1 a 3. - 32 -

Misure per il monitoraggio di Transizione 4.0. - 32 -

ARTICOLO 6 comma 3-bis. - 33 -

Modifica della disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0. - 33 -

ARTICOLO 7, commi da 1 a 7. - 34 -

Disposizioni urgenti in materia fiscale. - 34 -

ARTICOLO 7, commi 7-bis e 7-ter. - 38 -

Riversamento spontaneo di crediti d’imposta. - 38 -

ARTICOLO 7, comma 7-quater. - 39 -

Differimento del termine per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe relative alla TARI - 39 -

ARTICOLO 7-bis. - 40 -

Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo.. - 40 -

ARTICOLO 8, comma 1. - 42 -

Servizi informatici del Consiglio di presidenza della magistratura tributaria. - 42 -

ARTICOLO 8, comma 2. - 43 -

Definizione delle richieste di riversamento diretto di tributi spettanti alle regioni - 43 -

ARTICOLO 8, comma 3. - 45 -

Incremento dei Fondi risorse decentrate dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli - 45 -

ARTICOLO 9, comma 1. - 50 -

Interventi nei territori toscani colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel 2023. - 50 -

ARTICOLO 9, comma 2. - 54 -

Interventi nei territori toscani colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel 2023. - 54 -

ARTICOLO 9, commi da 3 a 6. - 56 -

Autorizzazione all’assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale presso i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Sicilia. - 56 -

ARTICOLO 9, comma 7. - 60 -

Contributo per l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale. - 60 -

ARTICOLO 9, comma 7-bis. - 66 -

Finanziamento iniziative promosse dal G7. - 66 -

ARTICOLO 9-bis, commi da 1 a 6. - 67 -

Incremento di autorizzazioni di spesa. - 67 -

ARTICOLO 9-bis, comma 8. - 70 -

Riduzione dell’aliquota di detrazione per interventi recupero edilizio e riqualificazione energetica. - 70 -

ARTICOLO 9-bis, comma 9. - 72 -

Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 473, della legge n. 234 del 2021. - 72 -

ARTICOLO 9-bis, comma 10. - 75 -

Disposizioni di copertura. - 75 -

ARTICOLO 9-bis, comma 11. - 86 -

Acquisizione all’erario delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 4-bis, comma 4. - 86 -

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

1877

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria.

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato:

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatrice per la Commissione di merito:

Cavandoli (LEGA)

 

Commissione competente:

VI (Finanze)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato (AS 1092), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria.

Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica di passaggio aggiornata con le modifiche apportate dal Senato.

Il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Gli emendamenti di iniziativa governativa approvati dal Senato sono corredati di relazione tecnica.

Inoltre, nel corso dell’esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha depositato la seguente documentazione:

- una Nota tecnica riferita al testo iniziale del decreto, volta a fornire risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore;

- una analoga Nota, riferita all’emendamento 7.1000 del Governo e ai relativi subemendamenti;

- una analoga ulteriore Nota riferita ad ulteriori emendamenti, fra i quali l’emendamento 1.0.1000 del Governo.

Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota ove necessario.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

Le norme restringono l’ambito di applicazione dell’esenzione, prevista dalla legislazione vigente, dal generale divieto di esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. In particolare, si modifica la disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 (cd. “blocca cessioni”), facendo venir meno la deroga ivi prevista dal comma 3-bis, a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore (comma 1, lettera a)).

In proposito si ricorda che il citato articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 aveva previsto che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (17 febbraio 2023), non fosse più consentito esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni spettanti per la realizzazione degli interventi edili elencati nell’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020. La predetta norma tuttavia prevedeva delle eccezioni per le spese sostenute da determinate tipologie di soggetti (comma 3-bis: IACP, cooperative, enti del Terzo settore) ovvero per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati da eventi sismici (comma 3-quater).

Le norme, inoltre, prevedono per taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, alcune possibilità di deroga.

Le norme (modificate al Senato) introducono una deroga (ossia la possibilità di esercitare le opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni) in favore degli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Si ricorda che l’articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020, dispone che le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e per ristrutturazioni edilizie pari al 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente spettano per gli interventi nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

La deroga di cui sopra trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016[1] e gli Uffici Speciali per la ricostruzione[2] ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto di detto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1, lettera b)).

Si prevede inoltre che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-bis e 3-quater del citato decreto-legge n. 11 del 2023 [sopra descritti, e che in sintesi hanno previsto una deroga al divieto di cessione del credito per le spese sostenute da determinate tipologie di soggetti (comma 3-bis: IACP, cooperative, enti del Terzo settore) ovvero per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati da eventi sismici (comma 3-quater)] in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 dell’articolo in esame, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto si siano verificate determinate condizioni.

In particolare, la deroga sopra descritta si applica qualora:

a)     risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b)     risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;

c)      risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d)     risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

e)     siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (commi 2 e 3).

Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 (riferite a interventi di superamento delle barriere architettoniche, con detrazione riconosciuta al 75 per cento) si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a)     risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b)     siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Si stabilisce che, per gli interventi per i quali, a legislazione vigente, opera la deroga al blocco dello sconto in fattura o della cessione del credito (ovvero le eccezioni previste all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023), essa non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all’entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, afferma che le norme in esame non determinano effetti finanziari negativi in quanto l’intervento, operando in senso restrittivo rispetto alla legislazione vigente, è finalizzato ad evitare l’insorgenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con particolare riferimento al comma 5, la relazione tecnica precisa che lo stesso si ricollega alle eccezioni al blocco dello sconto in fattura/cessione del credito previste in linea generale dall’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11. Si premette che, con il comma 1 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, fu a suo tempo stabilito che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 11, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (sia relativi al superbonus sia diversi dal superbonus), non era più consentito l'esercizio delle opzioni dello sconto in fattura/cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Al fine di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti, con il comma 2 del richiamato articolo 2 del decreto-legge 11 del 2023 furono previste tuttavia alcune eccezioni al blocco delle opzioni riguardanti gli interventi agevolati con il superbonus, in particolare per quelli per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023) si verificava quanto segue: a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risultasse presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per gli interventi effettuati dai condomini, risultasse adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risultasse presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020; c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risultasse presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Inoltre, al comma 3, furono previste altre eccezioni al blocco delle opzioni riguardanti gli interventi agevolati ai sensi di norme diverse dall’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 e, in particolare, quelli per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023: a) risultasse presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) per gli interventi per i quali non era prevista la presentazione di un titolo abilitativo, fossero già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non fossero ancora iniziati, fosse già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

Le eccezioni sopra elencate vengono, con il comma 5 dell’articolo 1 del presente decreto, eliminate con riferimento ai casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati.

 

La Nota del Governo presentata presso la Commissione Bilancio del Senato ha fornito i seguenti elementi informativi.

Con riferimento agli oneri già sostenuti nonché alle previsioni di spesa riferite alla disciplina del superbonus, il Governo evidenzia che dai dati forniti dall’Agenzia delle entrate si evince che l'ammontare dei crediti relativi ai bonus edilizi, rilevati tra il 15 ottobre 2020 e il 4 aprile 2024, è pari complessivamente a circa 219,5 miliardi. Tale importo si riferisce, per 160,5 miliardi, ai crediti connessi al super-ecobonus e supersisma bonus, mentre la quota relativa agli altri bonus edilizi ammonta a 59 miliardi. I crediti fruiti finora, attraverso la compensazione con modello F24, ammontano a 41,8 miliardi, dei quali 20,8 miliardi sono stati compensati nel 2023. Si tratta dei dati sulle prime cessioni comunicate all’Agenzia, che comprendono, tuttavia, importi soggetti ad annullamento per vari motivi (frodi, errori e duplicazioni), mentre non considerano i crediti da fruire come detrazioni d'imposta. La stima ISTAT per il Superbonus (comprensiva dei crediti da fruire sia in compensazione sia in dichiarazione), depurata dai citati fattori, è pari a circa 153,3 miliardi nel periodo 2020-2023. L'ammontare degli oneri connessi al Superbonus sarà oggetto di uno specifico monitoraggio, che sarà effettuato alla luce delle recenti norme introdotte nell’ordinamento che prevedono l'inserimento delle richieste di accesso ai benefici in specifiche banche dati curate da ENEA e dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Casa Italia, i quali trasmetteranno i dati al Ministero dell'economia e delle finanze.

In merito al limite di spesa pari a 400 milioni di euro per l’anno 2024 (di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009), il Governo precisa che il limite di spesa è stato individuato sulla base dei dati fomiti dal Commissario e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e tali risorse erano già considerate nel quadro esigenziale a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che le norme in esame: estendono l’ambito di applicazione del divieto di esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11 (cosiddetto “blocca cessioni”), ad alcune specifiche categorie di contribuenti; prevedono per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, al verificarsi di specifiche condizioni, la possibilità di deroga al citato divieto, già prevista a legislazione vigente, da fruire però entro il limite di spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2024; pongono termine ad alcune deroghe previste dal medesimo decreto-legge n. 11 del 2023, qualora non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati.

La relazione tecnica afferma che le norme in esame non determinano effetti finanziari negativi in quanto l’intervento, operando in senso restrittivo rispetto alla legislazione vigente, è finalizzato ad evitare l’insorgenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha chiarito altresì che il limite di spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2024 corrisponde a risorse che erano già considerate nel quadro esigenziale a legislazione vigente.

Tutto ciò considerato non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 1-bis

Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici

Le norme, introdotte al Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4- quater, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Si ricorda che l’articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020, dispone che le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e per ristrutturazioni edilizie pari al 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente spettano per gli interventi nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

In particolare, la norma specifica che il fondo è finalizzato a sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto in esame interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame conferma la deroga in favore degli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati dalle persone fisiche in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. Tale deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario assicura il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si prevede inoltre che il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione post-calamità, procede al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni di cui al primo periodo.

Per l'accesso al contributo, i soggetti interessati presentano, in via telematica, una istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile per cui è presentata l'istanza di contributo. I Commissari straordinari o i delegati, procedendo in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite delle risorse loro assegnate fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'autorità politica delegata alla ricostruzione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

Si prescrive inoltre che il contributo in parola non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi[3] (deducibilità degli interessi passivi e altre componenti negative di reddito), e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito all’emendamento 1.0.1000 che ha introdotto le norme in esame, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Maggiori spese in conto capitale

Istituzione Fondo per interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione in relazione ai seguenti eventi sismici: Emilia Romagna e Lombardia (2012); Ischia (2017); Provincia di Catania (2018) e Molise (2018).

 

35,0

 

 

 

35,0

 

 

 

35,0

 

 

 

La relazione tecnica, riferita all’emendamento 1.0.1000 che ha introdotto le norme in esame, specifica che il fondo è finalizzato a finanziare interventi in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 20 maggio del 2012, diversi da quelli di cui all’articolo 1 comma 1 del presente decreto ed in particolare.

§  Emilia-Romagna, Lombardia 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;

§  Ischia 2017 di cui al decreto-legge n. 109 del 2018, in particolare, il Capo III - Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;

§  Provincia di Catania 2018 - Evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018, di cui al decreto-legge n. 32 del 2019, in particolare, il capo II - Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea.

§  Molise 2018 - Eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018 di cui al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 del 2019. In particolare, il capo II - Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea.

La RT specifica che l’importo di 35 milioni di euro per l’anno 2025 che costituisce la dotazione del Fondo istituito ai sensi della presente disposizione è sufficiente a garantire gli interventi nei territori citati, secondo il fabbisogno indicato dal Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020 (detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e per ristrutturazioni edilizie in territori colpiti da eventi sismici). Si dispone inoltre che i Commissari straordinari o delegati, procedendo in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite delle risorse loro assegnate fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

La relazione tecnica specifica che il fondo è finalizzato a finanziare interventi in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 20 maggio del 2012 (diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto) ossia, in particolare, dai seguenti eventi sismici: Emilia-Romagna e Lombardia (2012), Ischia (2017), Provincia di Catania (2018) e Molise (2018).

La RT specifica altresì che l’importo di 35 milioni di euro per l’anno 2025 che costituisce la dotazione del Fondo è sufficiente a garantire gli interventi nei territori citati, secondo il fabbisogno indicato dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare giacché l’onere recato dalla norma è limitato all’entità della dotazione del Fondo che costituisce un limite massimo di spesa.

 

ARTICOLO 1-ter

Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del terzo settore, dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale

Le norme, introdotte dal Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di euro 100 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale (efficienza energetica, recupero patrimonio edilizio, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, adozione di misure antisismiche, installazioni di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020). Il contributo in esame spetta alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato, e alle associazioni di promozione sociale per interventi realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Per l'accesso al contributo, i soggetti interessati presentano, in via telematica, una istanza all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo un modello standardizzato definito con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse del Fondo e fino a esaurimento delle stesse, dando immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Le norme stabiliscono che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

Si prescrive, inoltre, che il contributo in parola non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi (deducibilità degli interessi passivi e altre componenti negative di reddito), e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito all’emendamento 1.0.1000 che ha introdotto le norme in esame, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Maggiori spese in conto capitale

Fondo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata da ONLUS, organizzazioni di volontariato etc,,

 

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

La relazione tecnica, riferita all’emendamento 1.0.1000 che ha introdotto le norme in esame, ribadisce che la disposizione stanzia l’importo di 100 milioni di euro per l’anno 2025 per l’erogazione di un contributo, nel limite di spesa autorizzato, la cui entità massima sarà stabilita con successivo decreto ministeriale, per sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del terzo settore, dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale realizzati dagli enti del terzo settore, dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale. Inoltre, si dispone che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse del Fondo e fino a esaurimento delle stesse[4], dando immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che l’erogazione del contributo avviene nel limite di spesa autorizzato.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere recato dalla norma è limitato all’entità della dotazione del Fondo che costituisce un limite di spesa, il cui rispetto è assicurato dal meccanismo di monitoraggio affidato al Ministero dell’economia e delle finanze.

Con riferimento alle attività amministrative affidate all’ENEA (quali ad esempio, la ricezione delle domande di contributo, la verifica della completezza della documentazione e l’eventuale sviluppo della piattaforma informatica per la presentazione delle richieste) andrebbe assicurato che l’Agenzia, che rientra nel perimetro della pubblica amministrazione, sia in grado di svolgere i nuovi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente[5].

 

ARTICOLO 2

Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis

La norma prevede che le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012 non si applicano più in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020 (esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito in luogo della detrazione d’imposta), ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

In proposito si ricorda che il citato articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012 stabilisce che la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Si prevede, inoltre, che la sostituzione delle comunicazioni delle prime cessioni e degli sconti in fattura ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020, per le spese sostenute nell’anno 2023 e per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, che sono inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° al 4 aprile 2024, non possa essere effettuata oltre la predetta data del 4 aprile 2024.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, dato che l’intervento agisce in senso restrittivo rispetto alla legislazione vigente, lo stesso non determina effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa precisa che la norma in esame è finalizzata a consentire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), la conoscenza dell’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate. Tali informazioni sono essenziali al fine di procedere ad un compiuto ed efficace monitoraggio della spesa pubblica. Per tali motivi la disposizione prevede che per le opzioni in questione la comunicazione del loro esercizio all’Agenzia delle entrate non può più considerarsi al pari delle comunicazioni formali previste da altre disposizioni tributarie, con la conseguenza che la norma citata di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012, non può trovare applicazione alle comunicazioni riguardanti le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame esclude l’applicabilità della disciplina della remissione in bonis nell’adempimento dell’obbligo di comunicazione, di cui dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012, in caso di esercizio dell’opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura in luogo della detrazione.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma in esame interviene in senso restrittivo rispetto alla legislazione vigente.

 

ARTICOLO 3

Trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

La norma, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili introduce l’obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere alla conclusione dei lavori una serie di dati specificatamente indicati dalla norma all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.

Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni in argomento sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

La norma stabilisce che l’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati dal decreto attuativo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione, per taluni specifici interventi, l’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, trattandosi di aspetti procedurali finalizzati a garantire migliori informazioni, necessarie per il monitoraggio della spesa pubblica.

La Nota del Governo presentata presso la Commissione Bilancio del Senato ha chiarito che la norma in questione propone di integrare il set informativo connesso alle singole domande di agevolazioni (ASID) presentate dai soggetti beneficiari tramite l’applicativo informatico già adottato da ENEA. Trattandosi di un set informativo limitato, l'aggravio connesso alla predetta attività risulta contenuto e gestibile nell'ambito della corrente convenzione tra MASE ed ENEA riguardante i controlli in materia di Superbonus. Si conferma, quindi, che alle attività previste dalla norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, al fine del monitoraggio della spesa, introduce l’obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati rispettivamente all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, anche alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo durante l’esame al Senato, secondo cui, essendo limitate le informazioni aggiuntive richieste, l'aggravio connesso all’attività di verifica risulta contenuto e gestibile nell'ambito della corrente convenzione tra MASE ed ENEA riguardante i controlli in materia di Superbonus.

 

ARTICOLO 4

Utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

La norma, modificando l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, sospende l’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta da bonus edilizi di cui al medesimo articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi (comma 1).

Si prevede, inoltre, sostituendo il comma 49-quinquies all’articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, a decorrere dal 1° luglio 2024, che il divieto di compensazione, ivi previsto per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a centomila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, opera anche per i carichi affidati e le iscrizioni a ruolo derivanti da atti di recupero[6], ovvero da atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti. Il divieto di compensazione non opera in relazione ai crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ai crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai crediti relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali crediti dunque - come precisato dalla relazione illustrativa - possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo rilevanti, superiori alla soglia fissata dalla norma. L’esclusione dalla compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza (comma 2).

In proposito si ricorda che il citato comma 49-quinquies è stato introdotto dal comma 94 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023. Alla disposizione sono stati ascritti, prudenzialmente, effetti di maggiore entrata per il solo 2024 in misura pari a 125 milioni di euro (a fronte, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, di un importo di minori compensazioni connesse alla norma quantificato in euro 251.000.000, che è stato quindi, in via prudenziale, dimezzato per tener conto, sempre secondo quanto affermato dalla medesima relazione tecnica, dei tempi tecnici di adeguamento delle procedure informatiche).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, afferma che la disposizione, sospendendo l’utilizzabilità dei crediti di imposta per bonus edilizi al ricorrere di specifiche condizioni e inducendo, in tal modo, i contribuenti a estinguere i debiti relativi a carichi affidati all’agente della riscossione al fine di utilizzo del credito fiscale, non determina effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica e può determinare potenziali effetti positivi di gettito, prudenzialmente non stimati.

Con riferimento al comma 2, la RT precisa che la disposizione, in primo luogo, estende l’ambito delle iscrizioni a ruolo ovvero degli affidamenti dai quali può derivare l’inibizione delle compensazioni, ricomprendendovi anche quelli derivanti da atti di recupero o comunque da qualunque atto emesso dall’Agenzia delle entrate. Tale estensione è suscettibile di determinare effetti positivi di gettito, prudenzialmente non quantificati.

Con riferimento all’esclusione dal divieto di compensazione dei crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si precisa che tali crediti non erano stati comunque oggetto di quantificazione nell’ambito della relazione tecnica alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, pertanto, a tale esclusione non sono riconducibili effetti finanziari. In relazione alla precisazione circa l’esclusione dall’applicazione degli effetti della previsione normativa nei confronti di soggetti che hanno in corso piani di rateazione o che paghino, anche parzialmente, il debito, determinando la riduzione degli importi iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione al di sotto dell’ammontare complessivo di centomila euro, si evidenzia che tali circostanze erano state già tenute in considerazione nella quantificazione operata con la relazione tecnica alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, pertanto, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

La RT afferma, che, ad ogni modo, la disposizione incentiva i contribuenti a proseguire con il pagamento o a richiedere un nuovo piano di rateazione o, infine, a estinguere, anche parzialmente, i medesimi debiti in carico all’agente della riscossione per potersi avvalere della facoltà di compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La Nota del Governo presentata presso la Commissione Bilancio del Senato ha fornito i seguenti elementi informativi.

Con riferimento all’esclusione del divieto di compensazione dei crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997 (contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai crediti relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è stato precisato che la disposizione richiamata pone un limite alla facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di un'acclarata posizione debitoria del contribuente, per ruoli e affidamenti all'Agente della riscossione di importo superiore ad euro 100.000. La facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti può essere ristabilita con il pagamento dei debiti. Al riguardo, osserva la Nota che, nell'ambito della relazione tecnica della legge n. 213 del 2023, l'importo delle minori compensazioni connesse alla norma (v. articolo 1, comma 94, della legge n. 213) è stato quantificato in euro 251.000.000, ridotto della metà e imputato, prudenzialmente, al solo anno 2024. Con riferimento all’esclusione dal divieto di compensazione dei crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997, la Nota ribadisce che tali crediti non erano stati comunque oggetto di quantificazione nell'ambito della RT sopra richiamata e, pertanto, a tale esclusione non sono riconducibili effetti finanziari. Ciò posto, al fine di calcolare gli effetti finanziari positivi - in termini di minori oneri – ascrivibili alla citata disposizione, sono stati preliminarmente individuati i contribuenti che, per l'anno 2022, presentavano carichi residui iscritti a ruolo per un importo superiore ad euro 100.000 e che, quindi, sarebbero rientrati nell'ambito di applicazione del divieto di compensazione; una volta individuati i soggetti richiamati, sono state quantificate le compensazioni dagli stessi effettuate. In tal modo, è stato possibile simulare gli impatti che la norma avrebbe prodotto qualora fosse entrata in vigore già nel 2022. Pertanto, circoscritta la platea di riferimento, al fine di individuare - nell'ambito della stessa - solo i soggetti che presentano un elevato profilo di rischio fiscale, precisa la Nota, si è proceduto ad eliminare tutti gli enti pubblici e le società di grandi dimensioni, per i quali la presenza di carichi pendenti non si può considerare fisiologica. Sono stati, altresì, eliminati i contribuenti che, pur presentando carichi residui iscritti a ruolo, hanno, nel tempo, effettuato pagamenti per importi superiori ad euro 100.000, e ciò in quanto si è ritenuto che, nelle ipotesi considerate, fosse improbabile la permanenza, per detti contribuenti, sino all'anno 2024, di carichi debitori.

In base alla metodologia utilizzata, l'importo delle minori compensazioni connesse alla norma è stato quantificato, rammenta la Nota, in euro 251.000.000. A tale ultimo riguardo, la Nota evidenzia che, per i soggetti che presentano un importo delle compensazioni superiore a quello dei carichi residui, aderendo all'ipotesi di razionalità sopra evidenziata, si sarebbe potuto stimare un maggior gettito pari a 500 milioni di euro, derivante dall'estinzione delle posizioni debitorie. Considerato che la norma richiedeva tempi tecnici di adeguamento delle procedure informatiche, il valore di euro 251.000.000 è stato ridotto della metà e imputato, prudenzialmente, al solo anno 2024.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma sospende l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro (comma 1) e modifica la disciplina prevista in materia di divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, introducendo, da un lato, modifiche restrittive, mediante l’estensione dell’ambito delle iscrizioni a ruolo ovvero degli affidamenti dai quali può derivare l’inibizione delle compensazioni, e, dall’altro, modifiche non restrittive consistenti nell’esclusione di alcuni crediti dal divieto di compensazione[7] (comma 2).

In proposito, con riferimento al comma 2, tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica, riguardo al fatto che le modifiche non restrittive operate alla predetta disciplina sono state già considerate in sede di quantificazione degli effetti della norma originaria e che pertanto le stesse non pregiudicheranno il maggior gettito stimato in relazione alla predetta misura, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 4-bis

Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono modifiche alla disciplina di diverse agevolazioni fiscali in materia edilizia. In particolare si dispone quanto segue.

§  Norme in materia di compensazione dei crediti di imposta derivanti da cessione del credito di cui all’articolo 121, comma 1 lettere a) e b) per i soggetti qualificati (commi 1-3).

Si dispone che le banche, gli intermediari finanziari, le società appartenenti a un gruppo bancario e le imprese di assicurazione (soggetti qualificati definiti dalla norma) non possono compensare i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Si prevede inoltre che in caso di violazione del divieto di compensazione si determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997, ai cui sensi nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti viene irrogata, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.

Il divieto in argomento si applica alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.

§  Modifica delle norme in materia di detraibilità delle spese sostenute per interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali (comma 4).

Si stabilisce la detraibilità in 10 anni delle spese sostenute per taluni interventi realizzati su immobili a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Si tratta in particolare delle detrazioni relative alle seguenti spese:

-       spesa finalizzata all’efficienza energetica degli edifici, realizzazione di impianti fotovoltaici, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, ecc. (cosiddetto superbonus).

Si rammenta che in base alla normativa vigente (articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020) la detrazione per le spese sopra indicate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 è ripartita in quattro quote annuali di pari importo;

-       spese per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

In base alla normativa vigente (articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020) la detrazione per le spese sopra indicate sostenute fino al 31 dicembre 2025 è ripartita in cinque quote annuali di pari importo;

-       detrazione per interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico.

In base alla normativa vigente (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013) la detrazione per le spese sopra indicate sostenute fino al 31 dicembre 2024 è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

§  Modifica delle norme in materia di ripartizione dei crediti di imposta derivanti da cessione del credito di cui all’articolo 121, comma 1 (comma 5).

Si dispone che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 1, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi ammessi alle agevolazioni fiscali (superbonus) e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi relativi al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche e per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico.

Si ricorda che l’articolo 121, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che i crediti d’imposta in esame sono utilizzati in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

§  Norme in materia di ripartizione dei crediti di imposta derivanti da cessione del credito di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), per alcuni soggetti qualificati (comma 6).

Le norme introducono un nuovo comma 3-ter all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, che stabilisce per alcuni soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione), qualora abbiano riconosciuto al cedente un prezzo inferiore al 75 per cento del valore nominale del credito, una ripartizione della detrazione in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti.

Si dispone inoltre che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviarsi in via telematica, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del comma in commento e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione.

Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato).

§  Norme in materia di esercizio di opzione per la cessione del credito di imposta in luogo della detrazione di cui all’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020 (comma 7)

Le norme stabiliscono che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121 (recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, superamento ed eliminazione di barriere architettoniche).

 

Il prospetto riepilogativo, riferito all’emendamento 1.0.1000 che ha introdotto le norme in esame, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Maggiori entrate tributarie

Estensione da 4 a10 anni del periodo di fruizione delle detrazioni per le spese per l’edilizia (superbonus) di cui all’articolo 119 DL 34/2020 – IRPEF/IRES (comma 4)

 

1.630,4

2.448,9

1.798,7

 

1.630,4

2.448,9

1.798,7

 

1.630,4

2.448,9

1.798,7

Estensione da 5 a10 anni del periodo di fruizione delle detrazioni per le spese per interventi antisismici di cui all’articolo 16, commi 1-bis - 1-septies del DL n. 63/2013) – IRPEF/IRES

 

39,2

22,4

22,4

 

39,2

22,4

22,4

 

39,2

22,4

22,4

Estensione da 5 a10 anni del periodo di fruizione delle detrazioni per le spese per l’eliminazione barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter DL 34/2020 – IRPEF

 

18,3

28,7

20,9

 

18,3

28,7

20,9

 

18,3

28,7

20,9

 

La relazione tecnica, riferita all’emendamento 1.0.1000 che ha introdotto le norme in esame, afferma quanto segue.

Norme in materia di compensazione dei crediti di imposta derivanti da cessione del credito di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) (commi 1-3).

La RT afferma che la disposizione in esame potrebbe determinare effetti finanziari positivi che, tuttavia, in via prudenziale, non sono oggetto di quantificazione. Inoltre, anche con riferimento all’applicazione delle sanzioni in caso di violazione, la RT precisa che alla disposizione – per ragioni di prudenza – non si ascrivono effetti di recupero nonostante l’intervento sia volto a limitare l’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione.

 

Modifica delle norme in materia di detraibilità delle spese sostenute per interventi ammessi alle agevolazioni fiscali (comma 4).

La RT ribadisce il contenuto della norma che stabilisce la detraibilità in 10 anni delle detrazioni relative alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e quindi negli anni 2024 e 2025, per gli interventi su immobili relative alle agevolazioni del cosiddetto Superbonus.

La RT rammenta inoltre che la legislazione vigente prevede la fruizione per tali detrazioni in 4 rate di pari importo ed un’aliquota pari al 70 per cento per il 2024 e al 65 per cento per l’anno 2025.

Ai fini della stima degli effetti finanziari la RT evidenzia che sono stati considerati l’ammontare di detrazioni fruibili per l’anno 2024, pari a circa 6.211 milioni di euro, e per l’anno 2025, pari a circa 5.780 milioni di euro, scontati nelle previsioni di bilancio.

Considerando gli anni di decorrenza e gli effetti di saldo e acconto, la RT espone nella tabella, riportata di seguito, l’andamento finanziario relativo alla sola parte delle spese fruite in detrazione per le spese finalizzate all’efficienza energetica degli edifici (cosiddetto superbonus):

(milioni di euro)

 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

IRPEF/

IRES

0,0

1630,4

2448,9

1798,7

1565,7

-902,5

-2066,1

-1199,1

-1199,1

-1199,1

-1199,1

-112,2

433,5

0,0

 

Inoltre la RT quantifica gli effetti finanziari dell’estensione della detraibilità a 10 rate, rispetto alle vigenti 5 rate delle seguenti spese:

• spese per interventi di rafforzamento di misure antisismiche per l’anno 2024, con aliquota del 50 per cento, 70 per cento, 80 per cento, 75 per cento, 85 per cento;

• spese relative agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti (articolo 119-ter del DL 34/2020), per gli anni 2024 e 2025, a cui si applica l’aliquota del 75 per cento.

Relativamente alle spese per interventi di rafforzamento di misure antisismiche, la RT precisa che ai fini della stima sono stati considerati i dati relativi alle spese sostenute nell’anno d’imposta 2019, ultimo anno prima dell’introduzione del Superbonus 110 per cento, e della cessione del credito e dello sconto in fattura, pari a 322,2 milioni di euro, per un ammontare di detrazione di circa 224,3 milioni di euro.

Si riporta di seguito la tabella della RT recante l’andamento finanziario relativo alle spese per interventi di rafforzamento delle misure antisismiche:

                                                                                                                                                 (milioni di euro)

 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

IRPEF/IRES

0,0

39,2

22,4

22,4

22,4

15,7

-49,3

-22,4

-22,4

-22,4

-22,4

16,8

0,0

 

Per quanto concerne le spese relative agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, sulla base dei dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle Persone Fisiche relative all’anno d’imposta 2022, risulta un ammontare di spesa per gli interventi in esame di circa 139,2 milioni di euro. Da un’analisi condotta sui versamenti degli F24 relativa alla fruizione dell’agevolazione in esame sotto forma di cessione e sconto in fattura, si stima per l’anno 2022 un ammontare di spesa per gli interventi in esame di circa 689,7 milioni di euro, per un totale di circa 828,9 milioni di euro.

In considerazione delle restrizioni introdotte ai fini della fruizione dell’agevolazione dall’anno 2024, e dell’esclusione della possibilità di optare per la cessione e lo sconto in fattura, si considera, ai fini prudenziali, la detrazione fruita in sede dichiarativa, per un ammontare di circa 104,4 milioni di euro.

Si riporta di seguito la tabella contenuta nella RT che espone l’andamento delle entrate relative agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche:

                                                                                                                                (milioni di euro)

 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

IRPEF

0,0

18,3

28,7

20,9

20,9

17,7

-15,7

-33,4

-20,9

-20,9

-20,9

-2,6

7,9

0,0

 

La tabella che segue - contenuta nella RT - espone l’andamento complessivo delle entrate relative agli interventi recati dal comma 4:

(milioni di euro)

 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

IRPEF/ IRES

0,0

1687,9

2500,0

1842,0

1609,0

-869,1

-2131,1

-1254,9

-1242,4

-1242,4

-1242,4

-98,0

441,4

0,0

 

Modifica delle norme in materia di ripartizione dei crediti di imposta derivanti da cessione del credito di cui all’articolo 121, comma 1 (comma 5).

La RT afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, non innovando rispetto a quanto considerato nei tendenziali per la fattispecie di compensazione dei crediti precedentemente sorti.

 

Norme in materia di ripartizione dei crediti di imposta derivanti da cessione del credito di cui all’articolo 121, comma 1 lettere a) e b) per alcuni soggetti qualificati (comma 6).

La RT afferma che alla disposizione, anche tenuto conto che le modalità di attuazione della disposizione, il contenuto e le modalità di presentazione delle citate comunicazioni sono definiti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, non si ascrivono effetti, che potranno, eventualmente, essere verificati solo a consuntivo.

 

Norme in materia di esercizio di opzione per la cessione del credito di imposta in luogo della detrazione di cui all’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020 (comma 7).

La RT rammenta che la misura rispetto alla legislazione vigente lascia vincolato l’utilizzo delle agevolazioni in materia edilizia solo in dichiarazione sotto forma di detrazioni dall’Irpef, non permettendo la possibilità di “trasformare” le stesse agevolazioni in credito d’imposta cedibile. La RT stima che l’intervento, data la natura restrittiva dello stesso, non determini effetti finanziari negativi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia. In particolare si dispone:

-      il divieto di compensazione dei crediti di imposta derivanti da cessione del credito di cui all’articolo 121, comma 1 lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020 con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per alcuni soggetti qualificati (commi da 1 a 3);

-      la detraibilità in 10 anni (dai 4 o 5 anni attualmente previsti dalla normativa vigente a seconda dei casi) delle spese sostenute per altri interventi ammessi alle agevolazioni fiscali (comma 4);

-      la ripartizione dei crediti di imposta derivanti da cessione del credito di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 in 4 o 5 anni a seconda dei casi previsti dalla norma (comma 5);

-      la ripartizione dei crediti di imposta derivanti da cessione del credito di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 in 6 anni per i soggetti qualificati che abbiano riconosciuto al cedente un prezzo inferiore al 75 per cento del valore nominale del credito (comma 6);

-      l’eliminazione della possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito in relazione alle rate residue non ancora fruite per i contribuenti che hanno già fruito della detrazione in dichiarazione dei redditi (comma 7).

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari ai commi 1-3 e 5-7, precisando che le misure operano in senso restrittivo rispetto alla normativa vigente e che pertanto potrebbero determinare effetti positivi non quantificati (come nel caso dei commi 1-3 e 7). In merito al comma 5, la RT precisa che alla norma non sono ascritti effetti finanziari, poiché essa non innova rispetto a quanto considerato nei tendenziali per la fattispecie di compensazione dei crediti precedentemente sorti. Con riferimento al comma 6 la RT afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti dal momento che questi potranno essere verificati solo a consuntivo, anche tenuto conto che le modalità di attuazione della disposizione saranno definiti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con specifico riguardo al comma 4 (estensione del periodo di detrazione da 4 o 5 a 10 anni delle spese per interventi ammessi alle agevolazioni fiscali), invece, la RT stima maggiori entrate per gli anni dal 2025 al 2028 per effetto dell’estensione del periodo di detraibilità delle spese rispetto a quanto scontato nelle previsioni di bilancio sulla base della normativa vigente. Negli anni successivi, dal 2029 al 2035, la RT stima una riduzione delle entrate dovuta alla detrazione decennale il cui effetto si esaurisce nel 2037. Le maggiori entrate stimate nel 2036 (pari a 441,4 milioni di euro) sono ascrivibili al recupero a saldo dell’utilizzo della detrazione relativa all’acconto dell’ultimo anno di fruizione del beneficio.

Al riguardo, si evidenzia che sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica sull’ammontare delle spese detraibili per gli anni 2024 e 2025 per i diversi interventi la stima appare corretta ad eccezione degli anni 2028-2031. In tali anni, con riferimento alla stima degli importi scontati nelle previsioni di bilancio, la relazione tecnica per calcolare gli effetti di saldo e acconto sembrerebbe utilizzare limitatamente all’ultimo anno di fruizione della detrazione un’aliquota di acconto pari al 60 per cento in luogo del 75 per cento utilizzato nella stima decennale relativa alla norma in esame. L’utilizzo della percentuale ridotta determinerebbe maggiori entrate nell’anno 2028 (per circa 233 milioni di euro) e minori entrate nel triennio successivo 2029-2031 (6,3 milioni nel 2029, 223,5 milioni nel 2030 e 3,1 milioni nel 2031). Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Non si formulano invece osservazioni in merito ai restanti commi dal momento che gli interventi operano in senso restrittivo rispetto alla normativa vigente.

 

ARTICOLO 4-ter

Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi ammessi alle agevolazioni fiscali edilizie

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono che qualora i Comuni nell'ambito delle attività di vigilanza prevista dalla normativa vigente (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR n. 380 del 2001)[8] rilevino l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi ammessi alle agevolazioni fiscali di riqualificazione edilizia energetica e strutturale (di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020), essi sono tenuti a fornire segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.

Inoltre, si dispone l’applicazione, ai comuni che effettuano l’attività di segnalazione in argomento, delle norme concernenti la partecipazione degli stessi all’accertamento fiscale e contributivo (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005 e dell’articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo n. 23 del 2011).

Si ricorda che la normativa vigente prevede l’attribuzione a favore dei comuni di una quota delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, al fine di favorire la partecipazione degli stessi al contrasto all’evasione fiscale. Tale quota è riconosciuta nei limiti delle somme riscosse e a conclusione dell’intervento eseguito dal comune nell’ambito dell’attività di accertamento. In particolare, l’articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo n. 23 del 2011 ha elevato dal 33 al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. La predetta quota del 50 per cento è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito all’emendamento 1.0.1000 che ha introdotto le norme in esame, non ascrive alle disposizioni effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

La relazione tecnica, riferita all’emendamento 1.0.1000 che ha introdotto le norme in esame, afferma che le stesse rivestono natura procedimentale. Inoltre, la RT precisa che le norme nel prevedere da parte dei Comuni la segnalazione alla Guardia di finanza e all’Agenzia delle entrate di possibili interventi edilizi totalmente o parzialmente inesistenti, potrebbero determinare un incremento dell’attività di controllo delle agevolazioni da Superbonus e degli altri bonus edilizi con il conseguente aumento dell’azione di contrasto alle frodi e il disconoscimento delle indebite agevolazioni fiscali.

Con riferimento all’attività dei competenti organi comunali, la RT afferma che le segnalazioni da parte dei comuni verranno svolte nell’ambito delle attività di vigilanza e di controllo relative alla corretta applicazione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR n. 380 del 2001, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che qualora i Comuni, nell'ambito delle attività di vigilanza previste dalla normativa vigente, rilevino l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi ammessi alle agevolazioni fiscali di riqualificazione edilizia energetica e strutturale, essi sono tenuti a fornire segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, si dispone l’applicazione, ai comuni che effettuano l’attività di segnalazione in argomento, delle norme concernenti la partecipazione degli stessi all’accertamento fiscale e contributivo[9].

La relazione tecnica, con riferimento all’attività dei competenti organi comunali, afferma che le segnalazioni da parte dei comuni verranno svolte nell’ambito delle attività di vigilanza e di controllo relative alla corretta applicazione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR n. 380 del 2001, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Tutto ciò considerato non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

ARTICOLO 5

Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE

La norma limita la possibilità di cedere i crediti d’imposta derivanti dalle agevolazioni ACE (aiuto alla crescita economica), consentendo di effettuare una sola cessione e dispone la responsabilità solidale dei soggetti cessionari in caso di utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Dispone poi che alle cessioni dei crediti ACE si applichino gli specifici presidi antifrode disposti dal decreto-legge n. 34 del 2020.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che alla disposizione non sono ascrivibili effetti finanziari negativi, ma essendo rivolta a contrastare fenomeni fraudolenti, alla stessa sono ascrivibili impatti positivi, non stimati prudenzialmente, connessi alla limitazione delle compensazioni fiscali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame limita la possibilità di cedere i crediti d’imposta derivanti dalle agevolazioni ACE. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare giacché, come risulta dalla RT, essendo la norma volta a contrastare fenomeni fraudolenti, alla stessa sono ascrivibili impatti positivi, non stimati prudenzialmente, connessi alla limitazione delle compensazioni fiscali.

 

ARTICOLO 6, commi da 1 a 3

Misure per il monitoraggio di Transizione 4.0

La norma introduce specifiche misure per il monitoraggio degli oneri derivanti dai crediti di imposta Transizione 4.0 relativi alle spese per investimenti.

In particolare, per usufruire dei crediti di imposta Transizione 4.0 relativi alle spese per beni strumentali nuovi e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. La disposizione prevede inoltre un flusso informativo tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine del monitoraggio degli oneri per evitare scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che alla disposizione, atteso il carattere procedimentale, non si ascrivono effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare posto che la disposizione in esame si limita a introdurre specifiche misure per il monitoraggio degli oneri derivanti dai crediti di imposta Transizione 4.0 relativi alle spese per investimenti.

 

ARTICOLO 6 comma 3-bis

Modifica della disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0

Normativa vigente. Si ricorda che l’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme stesse. Le norme stabiliscono inoltre che agli oneri derivanti dalla misura in argomento (concessione di un contributo sotto forma di credito d’imposta), pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'armo 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'armo 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dall’implementazione e gestione della piattaforma informatica nonché dai compiti del GSE, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EUItalia.

Le norme, introdotte dal Senato, introducono le seguenti modifiche alla disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0, contenuta nell’articolo 38 decreto-legge n. 19 del 2024:

-     si chiarisce che gli investimenti agevolabili, per essere ammessi al credito di imposta, devono essere effettuati – in luogo della generica dicitura “negli anni 2024 e 2025" - dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;

-     viene modificata la cadenza delle comunicazioni del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a GSE al Ministero delle imprese e del made in Italy, da quotidiana a mensile;

-     viene ricompresa, tra le comunicazioni periodiche tra GSE e Ministero, quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

-     infine, si dispone che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle entrate solo ove sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta in assenza dei relativi presupposti.

La relazione tecnica, riferita all’emendamento 6.1000 che ha introdotto le norme in esame, afferma che le norme in esame hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano la disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0, contenuta nell’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, intervenendo in particolare sugli obblighi di comunicazione già previsti a legislazione vigente cui è tenuto il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a nei confronti del Ministero delle imprese e del made in Italy e dell’Agenzia delle entrate.

La relazione tecnica afferma che le norme in esame hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 7, commi da 1 a 7

Disposizioni urgenti in materia fiscale

Normativa vigente. L'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), prevede il principio del contraddittorio nei rapporti fra l’amministrazione finanziaria e il contribuente.

In particolare, i primi due commi dispongono, quale regola generale, che gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo (comma 1) e, quale eccezione alla predetta regola, che non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

I successivi commi 3 e 4 recano norme procedurali sul contraddittorio.

Il citato articolo 6-bis è stato inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 219 del 2023 (Modifiche allo statuto del contribuente), ed è assistito da una clausola di invarianza finanziaria[10]. Al medesimo articolo non sono infatti ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica (AG 97 della XIX legislatura) rammenta che occorre tener conto della presenza di altre disposizioni che, per varie fattispecie, già prevedono l’obbligo di attivare un contraddittorio preventivo e le elenca compiutamente per poi concludere che, conseguentemente, le attività istruttorie dell’Agenzia delle entrate non saranno influenzate dalla nuova disposizione.

 

La norma dispone quanto segue:

§  si interviene sul diritto di contraddittorio per i procedimenti attivati dall’Amministrazione finanziaria anteriormente alla data del 30 aprile 2024. In particolare, si prevede che le disposizioni sul principio del contraddittorio di cui all’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997, emesso prima della medesima data (commi da 1 a 3);

§  si dispone un’ulteriore proroga dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, di aiuti di Stato Covid-19 che sono conferiti in via automatica ovvero il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati (comma 4). Per effetto del comma in esame, i termini per la registrazione sono prorogati nel seguente modo:

-       i termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 30 novembre 2024 (in luogo del 31 marzo 2024);

-       i termini in scadenza dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 30 novembre 2024 (in luogo del 31 marzo 2024);

-       i termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 novembre 2024 (in luogo del 30 settembre 2024).

In proposito si ricorda che i suddetti termini sono stati da ultimo prorogati dall’articolo 22 del decreto-legge n. 198 del 2022 e alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari dato il carattere procedurale della disposizione, così come affermato dalla relazione tecnica;

§  modificando l’articolo 10 del decreto legislativo n. 471 del 1997, si dispone che la sanzione ivi prevista (in misura da 2.000 a 20.000 euro) si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell’importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento (comma 5);

§  con una modifica all’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge n. 215 del 2023, si proroga dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024 il termine per il perfezionamento del “ravvedimento speciale” per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. In caso di pagamento rateale, per il pagamento delle rate successive alla prima restano fermi i termini previsti dal citato comma 12-undecies. Inoltre, si differisce dal 1° aprile 2024 al 1° giugno 2024 la decorrenza degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo al tasso del 4 per cento annuo, di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 (comma 6);

§  si stabilisce che i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni (ravvedimento speciale) di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178 (disciplina del ravvedimento speciale), della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, i predetti soggetti possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a 5 delle 8 rate previste dall’articolo 1, comma 174, della legge di bilancio 2023, e le 3 rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data (comma 7)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, con riferimento ai commi da 1 a 3, afferma che la disposizione è volte a razionalizzare e potenziare l’efficacia dell’attività di controllo, accertamento e recupero di imposte, tributi, importi, somme e contributi, che è effettuata sulla base delle risorse umane e strumentali disponibili. Non comporta, di conseguenza, oneri per la finanza pubblica. Inoltre, appare plausibile prevedere, a seguito dell’introduzione nell’ordinamento della norma in argomento, un aumento di gettito derivante dall’attività di controllo che, in assenza della stessa, risulta meno tempestiva ed efficace e maggiormente esposta al rischio di un contenzioso “strumentale”.

Con riferimento al comma 4, la RT afferma che, dato il carattere procedurale della previsione, alla stessa non si ascrivono oneri di carattere finanziario.

Con riferimento al comma 5, la RT afferma che la disposizione non comporta oneri sul bilancio dello Stato e potrebbe determinare un impatto positivo sul gettito derivante dall’effetto deterrente prodotto dalla sanzione, che presumibilmente favorirà comportamenti maggiormente virtuosi degli operatori obbligati all’invio dei dati. In via prudenziale, tuttavia, non si stimano maggiori entrate, neppure afferenti all’irrogazione delle sanzioni prevista dalle disposizioni in commento.

Con riferimento al comma 6 la RT afferma che, trattandosi di uno spostamento infrannuale della data di versamento, alla disposizione non si ascrivono effetti di gettito.

Con riferimento al comma 7, la RT afferma che, coerentemente alla relazione tecnica di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge n. 197 del 2022, l’adesione di ulteriori contribuenti al ravvedimento “speciale”, derivante dalla riapertura dei termini, a fronte delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni che sarebbero dovute con il ravvedimento “ordinario”, è suscettibile di produrre complessivi effetti di gettito positivi, in conseguenza dell’incentivo alla regolarizzazione spontanea. Tuttavia, in via prudenziale, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti di gettito. Si precisa, a tal proposito, che il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione di cui trattasi è da effettuarsi interamente nell’anno 2024.

 

La Nota del Governo presentata presso la Commissione Bilancio del Senato ha fornito i seguenti elementi informativi.

Con riferimento al comma 6 che proroga, dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, il termine per il perfezionamento del "ravvedimento speciale" delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, il Governo afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti in termini di fabbisogno di cassa. Occorre considerare, secondo la Nota, che lo slittamento al 31 maggio 2024 del perfezionamento della misura in questione non fa, di per sé, venir meno in capo ai contribuenti l'interesse alla regolarizzazione tempestiva nei termini del 31 marzo 2024, in quanto un'eventuale contestazione della violazione ad opera dell'Agenzia delle entrate comporterebbe la non applicabilità, per i contribuenti, dell'istituto del ravvedimento.

In merito al comma 7, la Nota precisa che coerentemente alla RT di cui all'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge n. 215 del 2023, l'adesione di ulteriori contribuenti al ravvedimento "speciale", derivante dalla riapertura dei termini, a fronte delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni che sarebbero dovute con il ravvedimento "ordinario", è suscettibile di produrre complessivi effetti di gettito positivi, in conseguenza dell'incentivo alla regolarizzazione spontanea. Tuttavia, in via prudenziale, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti di gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano disposizioni urgenti in materia fiscale prevedendo, tra l’altro, quanto segue:

-      l’introduzione di una norma interpretativa volta a disciplinare il diritto di contraddittorio per i procedimenti attivati dall’Amministrazione finanziaria anteriormente alla data del 30 aprile 2024 (commi da 1 a 3);

-      la proroga dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, di aiuti di stato Covid-19 (comma 4);

-      l’estensione dell’ambito di applicazione della sanzione prevista dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (in misura da 2.000 a 20.000 euro) agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica prevista dalla legislazione vigente (comma 5);

-      la proroga dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024 del termine per il perfezionamento del “ravvedimento speciale” di cui all’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge n. 215 del 2023 per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (comma 6);

-      la concessione ai soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato il “ravvedimento speciale” riguardante le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, di procedere alla regolarizzazione versando le somme dovute in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2024 oppure in rate successive (comma 7).

Con particolare riferimento ai commi 6 e 7 la relazione tecnica afferma che il differimento del termine dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024 per il perfezionamento del “ravvedimento speciale”, comportando uno spostamento infrannuale della data di versamento, non comporta effetti di gettito. Inoltre, la RT precisa che l’estensione dei termini per l’accesso al “ravvedimento speciale” per i debiti relativi ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2021 e precedenti è suscettibile di produrre complessivi effetti di gettito positivi, in conseguenza dell’incentivo alla regolarizzazione spontanea; tuttavia, in via prudenziale, alla disposizione non si ascrivono effetti di gettito.

Tutto ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 7, commi 7-bis e 7-ter

Riversamento spontaneo di crediti d’imposta

Le norme, inserite dal Senato, intervengono, in primo luogo, sulla disciplina dettata dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021, che prevede la possibilità di definizione agevolata dell’indebito utilizzo di credito d’imposta ricerca e sviluppo mediante il riversamento spontaneo di quanto indebitamente fruito. In particolare, le norme vigenti stabiliscono che i soggetti interessati ad avvalersi della procedura di definizione agevolata, devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 luglio 2024 ed effettuare il pagamento di quanto, appunto, indebitamente fruito, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante versamento in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2024, ovvero in tre rate annuali a decorrere dalla predetta data; in caso di rateizzazione sono applicati gli interessi calcolati al tasso legale. Il beneficio non si applica in presenza di comportamenti fraudolenti. Le modifiche apportate dal testo in esame differiscono dal 30 luglio 2024 al 31 ottobre 2024 il termine entro il quale è possibile presentare richiesta di accesso alla procedura di definizione agevolata ma non differiscono i termini, come fissati a legislazione vigente, per il pagamento del dovuto (comma 7-bis).

Un’ulteriore modifica[11] prevede che sia parimenti differito di tre mesi, dal 30 giugno 2024 al 30 settembre 2024, il termine per la revoca della richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta (comma 7-ter).

 

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulle modalità di svolgimento della procedura di definizione agevolata dell’indebito utilizzo di crediti d’imposta ricerca e sviluppo.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che le modifiche introdotte differiscono il termine per la presentazione delle domande di accesso alla procedura, ma lasciano comunque inalterate le scadenze dei pagamenti come fissate dalla legislazione vigente.

 

ARTICOLO 7, comma 7-quater

Differimento del termine per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe relative alla TARI

La norma, introdotta dal Senato, interviene temporaneamente sul termine fissato dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021.

Il comma 5-quinquies stabilisce, tra l’altro, che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Si rammenta che al citato comma 5-quinquies non sono stati ascritti effetti sui saldi: la relazione tecnica affermava che la disposizione avrebbe consentito di superare le difficoltà spesso incontrare da una parte degli enti in ordine all’acquisizione dei piani finanziari propedeutici all’elaborazione delle tariffe.

Successivamente, il comma è stato integrato dal comma 11 dell’articolo 43 del decreto-legge n. 50 del 2022, che ha introdotto un’ulteriore ipotesi di proroga automatica, valevole nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione del comune sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento: anche al citato comma 11 non sono stati ascritti effetti sui saldi.

La norma ora introdotta, limitatamente all’anno 2024, differisce il termine per l’approvazione, da parte dei comuni, dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI dal 30 aprile al 30 giugno, tenendo, però, fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita alla proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame afferma che dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa chiarisce che la norma consente agli enti insieme ai Gestori dei servizi dei rifiuti solidi e urbani di elaborare in tempi congrui e più ampi i piani economici e finanziari e le relative tariffe, secondo la metodologia approvata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Ad oggi, prosegue la relazione illustrativa, sono pochissimi gli enti già in possesso dei dati completi da parte delle società di gestione e, pertanto, il rispetto del termine del 30 aprile previsto a legislazione vigente potrebbe condurre ad una validazione sommaria dei piani finanziari tale da non garantire la correttezza di dati fondamentali per la determinazione sia del carico tributario sia del rapporto economico tra enti e Società di gestione. Al fine di evitare impatti negativi sulla liquidità degli enti, è inoltre previsto il mantenimento delle vigenti scadenze per il pagamento delle relative rate.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame differiscono, per l’anno 2024 il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, fermi restando i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che vengono comunque tenuti fermi i termini di pagamento del tributo previsti a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 7-bis

Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo

Normativa vigente. L'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), prevede il principio del contraddittorio nei rapporti fra l’amministrazione finanziaria e il contribuente.

In particolare, i primi due commi dispongono, quale regola generale, che gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo (comma 1) e, quale eccezione alla predetta regola, che non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

I successivi commi 3 e 4 recano norme procedurali sul contraddittorio.

L’articolo 6-bis è stato inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 219 del 2023 (Modifiche allo statuto del contribuente), ed è assistito da una clausola di invarianza finanziaria[12]. Al medesimo articolo non sono infatti ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica (AG 97 della XIX legislatura) rammenta che occorre tener conto della presenza di altre disposizioni che, per varie fattispecie, già prevedono l’obbligo di attivare un contraddittorio preventivo e le elenca compiutamente per poi concludere che conseguentemente le attività istruttorie dell’Agenzia delle entrate non saranno influenzate dalla nuova disposizione.

 

La norma, introdotta dal Senato, introduce due fattispecie di interpretazione autentica relativamente al principio del contraddittorio di cui all’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente (sopra descritto). In particolare:

- il comma 1, che generalizza l’obbligo di contraddittorio fra amministrazione finanziaria e contribuente, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra Amministrazione finanziaria e contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti;

- il comma 2, che individua talune eccezioni al principio del contraddittorio, ad esempio per gli atti automatizzati e gli accertamenti formali, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.

 

L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la disposizione in esame introduce con interpretazione autentica talune limitazioni al principio del contraddittorio fra amministrazione finanziaria e contribuente. Il principio, si rammenta, era stato introdotto in via generalizzata nello Statuto del contribuente nel 2023, e alla relativa disposizione, comunque assistita da una clausola di invarianza finanziaria, non erano stati ascritti effetti sui saldi in quanto, come rammentava la relazione tecnica (AG 97), nell’ordinamento tributario sussistevano già a legislazione previgente una pluralità di ipotesi di obbligo di contraddittorio, talché la generalizzazione del principio non avrebbe comportato conseguenze sulle attività istruttorie dell’Agenzia delle entrate. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la disposizione in esame introduce limitazioni aventi carattere di snellimento istruttorio per l’Agenzia delle entrate e incidenti su una disciplina a cui non erano comunque stati ascritti effetti finanziari.

 

ARTICOLO 8, comma 1

Servizi informatici del Consiglio di presidenza della magistratura tributaria

La norma modifica l’articolo 51 del decreto-legge n. 124 del 2019, che prevede che la Sogei S.p.A. al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, possa fornire, previa definizione di apposita convenzione, servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la norma, in coerenza con tali obiettivi generali, stabilisce che il Consiglio di presidenza della magistratura tributaria si avvale dei servizi offerti da SOGEI S.p.A. per assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che il Consiglio di presidenza della magistratura tributaria si avvale dei servizi offerti da SOGEI S.p.A. per assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria.

Ciò stante, considerato che la disposizione prescrive il citato avvalimento e non prevede una mera possibilità di avvalimento, appare necessario che il Governo assicuri che tale avvalimento possa aver luogo nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 8, comma 2

Definizione delle richieste di riversamento diretto di tributi spettanti alle regioni

Normativa vigente. L’articolo 9 del decreto legislativo 68 del 2011 (recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario), al comma 1, stabilisce che deve essere assicurato il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali ai tributi erariali di cui allo stesso decreto legislativo (si tratta di IRAP e addizionale IRPEF) in coerenza con quanto previsto dalla legge delega sul federalismo fiscale (legge 42 del 2009).

La norma stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione del riversamento diretto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (sopra descritto) del gettito derivante dall’attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali,  può procedere[13] alla stipulazione di un’intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinunzia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 818, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Tale ultima norma stabilisce che, in caso di controversie, definite con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione, relative all'accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto sopra menzionato, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a far fronte agli eventuali oneri da queste derivanti mediante utilizzo delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio.

 

Si rammenta che una misura sostanzialmente analoga (sia pur con talune differenze) era stata prevista dall’articolo 43 del decreto-legge n. 104 del 2020.

Ai sensi del predetto articolo 43, il Ministro dell'economia e delle finanze[14], in presenza di sentenze di primo grado, contenenti accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 (sopra descritto), del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali poteva procedere[15] alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che prevedesse il pagamento da parte dello Stato della misura massima del 90 per cento del capitale dovuto, suddiviso in due rate, delle quali la prima, pari a 120 milioni di euro, da versarsi entro il 31 ottobre 2020 e la successiva, pari a 90 milioni di euro, da versarsi entro il 30 giugno 2021, con rinunzia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali e con rinunzia dello Stato all'impugnazione della sentenza di primo grado, anche se già proposta.

Al summenzionato articolo 43 erano stati ascritti oneri pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90 milioni di euro per l'anno 2021 (gli effetti erano registrati in pari misura sui tre saldi).

La relativa relazione tecnica ripeteva il contenuto della norma e dava conto della vertenza di cui si trattava (che vedeva il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, condannati al pagamento di un importo complessivo di 249 milioni di euro, di cui 237 milioni di euro quale sorte capitale) senza aggiungere ulteriori elementi informativi.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con Nota depositata presso la Commissione Bilancio del senato, il Governo ha fornito ulteriori informazioni, in risposta alla richiesta di accertare le disponibilità presenti nel bilancio dell’Agenzia delle entrate per le finalità previste dalla norma in esame. La nota ha chiarito che nel bilancio dell'Agenzia sono attualmente accantonate, alla voce "Fondo rischi cause e controversie in corso", le somme necessarie a fronteggiare eventuali richieste di riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali. In particolare, la fattispecie concreta riguarda il solo contenzioso con la Regione Molise, in quanto i contenziosi con la Regione Basilicata e la Regione Campania si sono conclusi con il soddisfacimento delle pretese delle stesse.

La nota precisa che l'Agenzia delle entrate adotta una contabilità di tipo civilistico e, in particolare, nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, per quanto concerne il contenzioso riferito alla Regione Molise, è stato accantonato alla voce "Fondo rischi cause e controversie in corso" un importo pari a 31.818.284,76 euro. Tale importo è stato confermato anche nel bilancio di esercizio 2023 in corso di prossima approvazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che il Ministro dell’economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione del riversamento diretto[16] di tributi ad essa spettanti, possa procedere alla stipulazione di un’intesa con la regione medesima, che preveda un pagamento in misura ridotta da parte dello Stato e la rinunzia della regione ad ogni pretesa in ordine agli oneri accessori e alle spese legali. Alla spesa in questione si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 818, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che l’Agenzia delle entrate faccia fronte agli eventuali oneri derivanti da controversie definite e relative all'accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto dei tributi sopra menzionati mediante utilizzo delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio. Tanto premesso, si evidenzia che la norma definisce una ulteriore modalità per la liquidazione dei riversamenti diretti in questione. Si rammenta che ad una precedente misura di portata sostanzialmente analoga ma di carattere obbligatorio (articolo 43 del decreto-legge n. 104 del 2020) erano stati ascritti oneri in misura pari all’importo da riconoscere alla regione interessata, tuttavia la disposizione ora introdotta si differenzia dalla precedente in quanto essa prevede una mera facoltà, e ciò sembra giustificare il carattere neutrale della stessa da realizzare nei limiti delle disponibilità di bilancio dell’Agenzia delle entrate. Ciò stante, appare necessario acquisire dal Governo una conferma circa la correttezza della predetta ricostruzione nonché in merito alla neutralità della disposizione in esame con riferimento a tutti e tre i saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 8, comma 3

Incremento dei Fondi risorse decentrate dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

La norma incrementa, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la componente variabile dei fondi risorse decentrate per la contrattazione integrativa dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli rispettivamente di euro 38.000.000 e di euro 13.000.000. Tale incremento è disposto in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale[17] di ciascuna amministrazione pubblica non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016.

Per le finalità della norma viene autorizzata la spesa di euro 51.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega fiscale, di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023. Conseguentemente, le suddette Agenzie provvedono a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme accantonate nei propri bilanci destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dal summenzionato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Maggiori spese correnti

 

Incremento FDR Agenzia delle entrate

(comma 3)

38,8

38,0

 

 

38,8

38,0

 

 

38,8

38,0

 

 

Incremento FDR Agenzia delle dogane e dei monopoli

(comma 3)

13,0

13,0

 

 

13,0

13,0

 

 

13,0

13,0

 

 

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Incremento FDR Agenzia delle entrate – effetti riflessi

(comma 3)

 

 

 

 

18,4

18,4

 

 

18,4

18,4

 

 

Incremento FDR Agenzia delle dogane e dei monopoli – effetti riflessi

(comma 3)

 

 

 

 

6,3

6,3

 

 

6,3

6,3

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo per l’attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale

(comma 3)

51,0

51,0

 

 

51,0

51,0

 

 

51,0

51,0

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, precisando che i disposti incrementi dei fondi risorse decentrate per la contrattazione integrativa interessano il personale non dirigenziale dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali incrementi determinano un aumento del trattamento economico accessorio pro-capite lordo dipendente del personale delle aree - calcolato sulla base dei Fondi risorse decentrate (FRD) e della consistenza di personale riferiti al 2021 – pari a circa 1.040 euro annui (incrementi percentuali pari a circa il 15 per cento).

Il Governo, nel corso dell’esame al Senato, ha confermato[18] la disponibilità del Fondo per l’attuazione della delega fiscale, di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 nonché le rimanenti risorse a far fronte delle finalità previste dalla normativa vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incrementa, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la componente variabile dei fondi risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale (non dirigenziale, come precisato dalla relazione tecnica) dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane, rispettivamente di euro 38.000.000 e di euro 13.000.000. Tale incremento è disposto in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, che fissa specifici limiti[19] all’ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico[20]. A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 51.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le suddette Agenzie provvedono, inoltre, a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme accantonate nei propri bilanci destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dal summenzionato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al riguardo, pur considerato che l’onere recato dalla disposizione risulta configurato come limite massimo di spesa e che lo stesso appare di natura rimodulabile, si rileva l’opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione al fine di consentire la verifica della congruità dell’importo della spesa autorizzata, rispetto alle finalità della norma.

In base a quanto riferito dalla relazione tecnica, la norma in esame determinerebbe un incremento del trattamento economico accessorio pro-capite lordo dipendente del personale delle Aree, calcolato sulla base della consistenza di personale riferito al 2021, pari a circa 1.040 euro annui. Considerato che l’assetto organico del personale non dirigente in servizio al 2021 presso l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane risulta pari, in base ai dati desumibili dal Conto annuale, a 38.326 unità e che il dato lordo Stato del trattamento accessorio pro-capite annuo appare stimabile in circa euro 1.439 (mediante l’applicazione all’importo lordo dipendente di un’aliquota[21] del 38,38  per cento), l’onere complessivo annuale risulterebbe pari ad euro 55.156.939; importo che appare discostarsi rispetto a quello autorizzato dalla norma (euro 51.000.000).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 8 fa fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo comma, pari a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

In proposito, si ricorda che il citato articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, con una dotazione iniziale di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che al predetto Fondo affluiscono, per espressa previsione del citato articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023, le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della delega conferita al Governo per la riforma fiscale e che, a valere su tali risorse, potrà essere assicurata, oltre che attraverso l’applicazione del meccanismo stabilito dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, la copertura dei decreti attuativi della delega stessa da cui discendano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1.

In proposito, si ricorda che, successivamente, alla sua costituzione, l’ammontare delle risorse del Fondo è stato oggetto di rideterminazione ad opera di ulteriori provvedimenti attuativi della delega fiscale.

 

In particolare, si segnala che:

-        l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023, recante l’attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, ne ha previsto l’incremento in misura pari a 3.482,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.681,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;

-        l’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2024, recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, ne ha previsto la riduzione in misura pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2025;

-        l’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, ne ha incrementato la dotazione in misura pari a 59.328.334 euro per l'anno 2024 e a 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025[22];

-        l’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 41 del 2024, recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, ne ha incrementato la dotazione di 152 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033;

-        l’articolo 6 dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, già esaminato dalle Camere (Atto n. 144), ne ha previsto la riduzione in misura pari a 8 milioni di euro per l’anno 2024, 32,9 milioni di euro per l’anno 2025, 57,9 milioni di euro per l’anno 2026, 82,8 milioni di euro per l’anno 2027 e 99,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;

-        l’articolo 16, comma 1 dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema nazionale di riscossione, in corso di esame parlamentare (Atto n. 152), ne ha previsto l’incremento in misura pari a 65 milioni di euro per l’anno 2037 e il comma 2 del medesimo articolo 16 ne ha previsto la riduzione in misura pari a 44,1 milioni di euro per l’anno 2025, 83,01 milioni di euro per l’anno 2026, 150,58 milioni di euro per l’anno 2027, 216,15 milioni di euro per l’anno 2028, 302,68 milioni di euro per l’anno 2029, 386,11 milioni di euro per l’anno 2030, 187,61 milioni di euro per l’anno 2031, 234,03 milioni di euro per l’anno 2032, 278,43 milioni di euro per l’anno 2033, 81,89 milioni di euro per l’anno 2034, 100,59 milioni di euro per l’anno 2035, 118,29 milioni di euro per l’anno 2036.

 

Si rileva, altresì, che la dotazione del fondo è stata ulteriormente rimodulata da provvedimenti non riconducibili all’attuazione della delega fiscale.

 

In particolare, si segnala che:

-        l’articolo 13, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge n. 215 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, ha previsto la riduzione del fondo in misura pari a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026 e l’incremento in misura pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027;

-        l’articolo 30, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha previsto una ulteriore riduzione del Fondo in misura pari a 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025;

-        l’articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge in esame ha disposto l’incremento del Fondo in misura pari a 100 milioni di euro per l’anno 2025.

 

Al riguardo si evidenzia che, nel corso dell’esame presso il Senato della Repubblica, il Governo, nella nota di chiarimenti depositata presso la Commissione Bilancio[23], ha confermato la disponibilità del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle finalità previste dalla normativa vigente. In proposito, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal Governo e tenuto altresì conto che, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, il Fondo presenta le necessarie disponibilità per ciascuno degli anni 2024 e 2025, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 9, comma 1

Interventi nei territori toscani colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel 2023

La norma destina una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2023 (vedi infra) per gli interventi da realizzare nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023.

Ai relativi oneri, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all’Agenzia delle entrate, afferenti ai crediti di imposta riconosciuti a imprese per la spesa di acquisto di energia elettrica e gas [24]. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali[25].

Si rammenta che l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2023 ha previsto di destinare le risorse residue derivanti delle minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata per la concessione di crediti di imposta a imprese per la spesa di acquisto di energia elettrica e gas[26], per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Maggiori spese in conto capitale

 

Interventi nei territori toscani colpiti da eventi meteorologici

66,0

 

 

 

45,0

21,0

 

 

45,0

21,0

 

 

Maggiori entrate extratributarie

 

Versamento all’entrata risorse da contabilità speciale 1778

66,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione Fondo per la compensazione effetti finanziari non previsti derivanti dall'attualizzazione di contributi pluriennali

 

 

 

 

45,0

21,0

 

 

45,0

21,0

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme, informa che l'importo è stato quantificato sulla base della ricognizione effettuata dal Commissario delegato - Presidente della Regione Toscana e chiarisce che gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto sono commisurati al presumibile periodo in cui verranno ultimate le misure previste.

Con Nota del Governo presentata presso la Commissione Bilancio del Senato è stato chiarito quanto segue.

L'articolo 9, comma 1, destina alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132. Quest'ultima disposizione richiama in particolare gli oneri previsti per il finanziamento dei cosiddetti "crediti d'imposta energia", prevedendo che qualora dovessero emergere minori esigenze finanziarie, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi a sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Si tratta, in particolare, dei crediti d'imposta di cui:

- all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (maggiori oneri primo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto- trimestre 2023);

- all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (maggiori oneri secondo trimestre 2023).

Nel prospetto seguente sono quantificate le risorse non utilizzate di cui al citato articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132:

 

Si conferma, infine, che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, presenta le necessarie disponibilità.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme destinano, a favore di interventi nei territori della Regione Toscana colpiti da eccezionali eventi meteo a novembre 2023, 66 milioni di euro. In termini di fabbisogno e di indebitamento netto, gli oneri sono ascritti per 45 milioni di euro nel primo anno e per i restanti 21 milioni nel secondo anno, mentre in termini di saldo netto da finanziare gli oneri sono integralmente iscritti nel primo anno. La relazione tecnica informa che il predetto profilo temporale è coerente con la velocità attesa di realizzazione delle misure previste.

In proposito non si hanno pertanto osservazioni da formulare dal momento che la norma prevede un onere configurato quale tetto massimo di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 9 fa fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del comma medesimo, pari a 66 milioni di euro per l’anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi da 2 a 5, della legge n. 197 del 2022, e di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2023. Alla compensazione degli effetti finanziari della medesima disposizione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2024 e 21 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Con riferimento alla prima modalità di copertura, che spiega i suoi effetti solo in termini di saldo netto da finanziare, si ricorda preliminarmente che il comma dell’articolo 7 del decreto-legge n. 132 del 2023 ha previsto che qualora, in sede di monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese per la spesa di acquisto di energia elettrica e gas di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge n. 197 del 2022 e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2023 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, al fine di concedere misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. In proposito, si evidenzia che nel corso dell’esame in prima lettura al Senato il Governo, nella nota di chiarimenti depositata presso la Commissione Bilancio[27], ha fornito un prospetto riepilogativo relativo alle risorse non utilizzate di cui al citato articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, presenti nella contabilità speciale n. 1778, intestata all’Agenzia delle entrate, confermandone la disponibilità. In proposito non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si evidenzia che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali[28], nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione in termini di sola cassa pari a 206.601.989 euro per l’anno 2024, a 267.994.460 euro per l’anno 2025 e a 342.240.668 euro per l’anno 2026.

Al riguardo, si evidenzia che da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che, alla data del 15 maggio, sul citato capitolo risultano risorse disponibili, per l’anno in corso, in misura pari a 86.081.310 euro. Si evidenzia, altresì, che nel corso dell’esame presso il Senato della Repubblica il Governo, nella nota di chiarimenti depositata presso la Commissione Bilancio[29], ha confermato la disponibilità delle risorse del medesimo Fondo. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 9, comma 2

Interventi nei territori toscani colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel 2023

La norma modifica l’articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, autorizzando la CONSAP, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad operare per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, previa stipula di apposito disciplinare, per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato sui finanziamenti in favore delle imprese danneggiate da eventi sismici previsti da una serie di disposizioni specificamente elencate nel testo. Per le attività connesse al disciplinare il successivo comma 763, non modificato dalle norme in esame, autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Le modifiche integrano il novero dei finanziamenti garantiti dallo Stato su cui CONSAP può operare per conto del Ministero includendovi quelli previsti dall’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che riguardano i territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali del 2023.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che tale previsione non determina impatti sui saldi di finanza pubblica, in quanto trova copertura nell’ambito della spesa autorizzata dall’articolo 1, commi 762 e 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ovvero nel limite di 500.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulle risorse disponibili e autorizzate a legislazione vigente sul pertinente capitolo di bilancio 7407, denominato “Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative” e da versare su apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla predetta Concessionaria.

Tali risorse risultano sufficienti a remunerare gli ulteriori servizi da affidare a CONSAP, in

quanto, con riferimento alle attività di gestione relative alle garanzie rilasciate a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016, solo di recente vi è stato dato avvio, a seguito della finalizzazione del relativo disciplinare sottoscritto dalla società con il Ministero dell’economia e delle finanze e il cui ambito oggettivo andrebbe conseguentemente esteso. Inoltre, la copertura risulta adeguata tenuto conto della circostanza che le garanzie previste dall’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, alla data attuale, non sono ancora operative, in quanto è in fase di finalizzazione il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a cui la norma di riferimento rinvia sia per la concessione che per la definizione dei criteri e delle modalità.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono l’estensione dell’operatività di CONSAP anche con riguardo alla gestione delle garanzie dello Stato poste a tutela dei finanziamenti previsti[30] nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali del 2023. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge n. 197 del 2022, l’operatività di CONSAP è prevista nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che la relazione tecnica, con riferimento alle norme ora introdotte, afferma esplicitamente che le risorse erogate a CONSAP, per garantire la sua operatività per la gestione delle garanzie, sono sufficienti a fronteggiare l’ulteriore impegno amministrativo connesso all’attuazione della norma in esame: l’adeguatezza delle risorse erogate è stata anche ribadita nella nota del Governo depositata presso la Commissione Bilancio del Senato. Tutto ciò considerato, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 9, commi da 3 a 6

Autorizzazione all’assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale presso i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Sicilia

La norma autorizza i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, mediante procedure concorsuali semplificate[31] o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni (comma 3).

Le assunzioni sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 nonché in deroga all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 (comma 4). Le citate disposizioni, alle quali non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente prevedono che:

·       gli enti territoriali e locali sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, a specifici ambiti prioritari di intervento individuati dalla medesima disposizione;

·       i comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai suddetti concorsi provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio tramite la Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) che provvede all’individuazione delle commissioni esaminatrici (comma 5). Agli oneri di cui al comma 3, pari a euro 2.925.000 per il 2024 e pari a euro 3.900.000 a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili[32] (FEI) (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Maggiori spese correnti

 

Assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana

(comma 3)

2,9

3,9

3,9

3,9

2,9

3,9

3,9

3,9

2,9

3,9

3,9

3,9

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana – effetti riflessi

(comma 3)

 

 

 

 

1,4

1,9

1,9

1,9

1,4

1,9

1,9

1,9

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo esigenze indifferibili

(comma 6)

2,9

3,9

3,9

3,9

2,9

3,9

3,9

3,9

2,9

3,9

3,9

3,9

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa le suddette assunzioni comportano oneri pari a euro 2.925.000 per i 9 mesi del 2024 e pari a euro 3.900.000 a decorrere dal 2025, quantificati sulla base dell’inquadramento contrattuale delle unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, nell’ambito del CCNL – Comparto funzioni locali – Area degli Istruttori.

Il Governo, nel corso dell’esame al Senato, ha chiarito[33] che l'espletamento dei concorsi potrà avvenire con l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto all’autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è stato, altresì, chiarito che il relativo onere è già modulato sulle diverse annualità previste, anche in considerazione dei tempi di assunzione delle suddette unità di personale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza i comuni capoluogo di città metropolitana della Sicilia, in possesso di specifici requisiti contabili indicati dalla medesima disposizione[34], ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, cento unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni. I relativi oneri sono quantificati in misura pari a euro 2.925.000 per il 2024 (riferiti, in base a quanto precisato dalla RT a 9 mensilità) e a euro 3.900.000 a decorrere dal 2025. Agli eventuali concorsi provvede la Commissione RIPAM che individua le commissioni esaminatrici. La relazione tecnica riferisce che i suddetti oneri assunzionali sono stati quantificati sulla base dell’inquadramento contrattuale delle unità di personale non dirigenziale del Corpo della polizia locale, nell’ambito del CCNL – Comparto funzioni locali – Area Istruttori. Al riguardo, pur considerato che sulla base dei dati desumibili dal testo, come integrabili alla luce del contenuto del summenzionato accordo contrattuale riferito al triennio 2019-2021[35], i suddetti importi appaiono nel complesso verificabili e confermabili, si rileva, comunque, l’opportunità, anche considerato il dettato della legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17, comma 7 della legge n. 196 del 2009), che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dei tali importi; ciò al fine di evidenziare, altresì, stante le caratteristiche del personale interessato dal reclutamento (personale di polizia locale con qualifica corrispondente a quella di Istruttore) la progressione almeno decennale della relativa carriera economica.

Sul punto, si rammenta che l’articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009 prevede, tra l’altro, che per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione tecnica debba contenere un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento, nonché i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

Si osserva, inoltre, che le suddette assunzioni vengono autorizzate in un numero determinato di unità, laddove, a fronte di un onere assunzionale configurato come limite massimo di spesa, anche il numero delle unità da reclutare dovrebbe essere prudenzialmente indicato in termini di valore massimo. Quanto agli oneri concernenti l’eventuale svolgimento delle procedure concorsuali si prende atto di quanto riferito dal Governo nel corso dell’esame al Senato, ovvero che l'espletamento dei concorsi potrà avvenire con l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell’articolo 9 fa fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3 dell’articolo medesimo, pari a euro 2.925.000 per l’anno 2024 e a euro 3.900.000 annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, si fa presente che tale Fondo[36] reca uno stanziamento iniziale di bilancio per il triennio considerato pari ad euro 88.659.781 per l’anno 2024, ad euro 106.371.658 per l’anno 2025 e ad euro 268.515.522 per l’anno 2026. In proposito, con riferimento all’utilizzo del Fondo per l’anno in corso non si formulano osservazioni, posto che da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, alla data del 15 maggio, risultano risorse disponibili in misura pari a 37.019.582 euro. Tanto premesso, appare tuttavia necessario che il Governo confermi la disponibilità delle risorse anche per le annualità successive al 2024, fornendo altresì rassicurazioni in ordine al fatto che detta riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

 

ARTICOLO 9, comma 7

Contributo per l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale

La norma ridetermina la misura del contributo per l’iscrizione al SSN per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, in occasione del Giubileo del 2025, stabilendo una misura minima del contributo inferiore a quella dovuta a legislazione vigente.

Più specificamente, essa prevede[37] che, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi - per i quali è prevista l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - l’entità del contributo per l’iscrizione al SSN è fissata nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34 e non in base a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 34.

Si evidenzia che il contributo dovuto ai sensi dei citati commi 3 e 5 è comunque commisurato ad un importo percentuale del reddito complessivo conseguito dal soggiornante nell'anno precedente in Italia e all'estero ma con una soglia minima, che, nel caso del comma 3 (per i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio e per i collocati alla pari) è di 2.000 euro annui mentre, nel caso del comma 5 (per la generalità degli stranieri regolarmente soggiornanti), è di 700 euro annui.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e sottolinea che la misura attualmente vigente dei contributi oggetto di modifica è stata rideterminata dall’articolo 1, comma 240 della legge 213 del 2023. Tanto premesso la relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione alla circostanza che alle modifiche disposte dal suddetto articolo 1, comma 240, non sono stati ascritti effetti finanziari.

Con Nota depositata presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha ribadito l’assenza di oneri, per la medesima ragione prima esposta, ossia che al suddetto articolo 1, comma 240, non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme rideterminano in diminuzione la misura del contributo per l’iscrizione al SSN dovuta dai titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi in occasione del Giubileo del 2025, attraverso una rimodulazione in diminuzione delle soglie minime di applicazione. La relazione tecnica reputa la norma priva di effetti finanziari in quanto non erano stati ascritti effetti finanziari al comma 240 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2024 che aveva, invece, innalzato la misura di tali contributi, attraverso l’introduzione di soglie minime.

Tutto ciò considerato, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 9-bis, comma 7, lettera a)

Differimento dell’entrata in vigore della plastic tax

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, differiscono dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2026 l’entrata in vigore delle disposizioni istitutive della cosiddetta plastic tax, recate dall’articolo 1, commi da 634 a 658 della legge n. 160 del 2019.

Si ricorda che i commi 634-658 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) hanno istituito e disciplinato l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Il comma 651 ha demandato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la definizione delle modalità di attuazione dell’imposta e ha affidato a un provvedimento interdirettoriale dell'ADM e dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate. Tali provvedimenti non risultano ancora emanati.

La decorrenza dell’imposta di consumo sui MACSI, ai sensi della formulazione originaria dell'articolo 1, comma 652, della legge di bilancio 2020 era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto provvedimento interdirettoriale. Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo e da ultimo portato al 1° luglio 2024 dall'articolo 1, comma 44, lettera a), della legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023).

Si rammenta che la relazione tecnica allegata alla legge n. 160 del 2019 stimava che l’introduzione dell’imposta avrebbe determinato maggiori entrate annue nel 2023 a titolo di imposta di consumo annuo pari a 395,4 milioni di euro. Tali maggiori entrate erano stimate via via decrescenti (riduzione della base imponibile del 10 per cento annuo) per effetto del minore utilizzo di plastica non riciclata nel tempo. A fronte di queste maggiori entrate erano scontate minori entrate a titolo di imposte dirette e Irap. Si evidenzia, inoltre, che la citata RT non forniva i dati della base imponibile e delle aliquote marginali utilizzate nella stima, ma si limitava ad esporre gli effetti di cassa. In proposito, dall’analisi della stima fornita nei vari passaggi parlamentari nel corso dell’esame del disegno di legge di bilancio 2020, si era ipotizzato che la quantificazione avesse utilizzato i dati forniti dal CONAI nella Relazione generale consuntiva 2018, relativo alle previsioni 2020 e 2021 sulla plastica immessa al consumo, pari rispettivamente a 2.345 e 2.378 Kton. Il Governo tuttavia non ha mai confermato tale ricostruzione.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito all’emendamento 1.0.1000 che ha introdotto le norme in esame, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Minori entrate tributarie

Differimento plastic tax – imposta di consumo

72,9

292,0

219,0

 

72,9

292,0

219,0

 

72,9

292,0

219,0

 

Maggiori entrate tributarie

Differimento plastic tax - IIDD

 

22,4

79,9

30,7

 

22,4

79,9

30,7

 

22,4

79,9

30,7

Differimento plastic tax - IRAP

 

 

 

 

 

5,4

19,1

6,3

 

5,4

19,1

6,3

Minori spese correnti

Differimento plastic tax - IRAP

 

5,4

19,1

6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, con riferimento alla variazione delle entrate che si determina in relazione al differimento dell’entrata in vigore della plastic tax dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2026, afferma che gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, riepilogati nella tabella che segue, sono stati ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ossia quella riferita all’articolo 1, comma 652, della legge n. 160 del 2019.

 

 

2024

2025

2026

2027

2028

Dal 2029

Imposta di consumo

-72,9

-292,0

-219,0

0

0

0

Imposte dirette

0

22,4

79,9

30,7

-21,9

0

IRAP

0

5,4

19,1

6,3

-7,5

0

Totale

-72,9

-264,2

-120,0

37,0

-29,4

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame differiscono dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2026 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta plastic tax.

La relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa sono stati ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ossia quella riferita all’articolo 1, comma 652, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020)[38].

Al riguardo si evidenzia che la quantificazione degli effetti di gettito appare sostanzialmente in linea con le stime riferite ai precedenti analoghi interventi normativi. Andrebbero tuttavia fornite le basi imponibili aggiornate sulle quali dovrebbero essere ricalcolati gli effetti di perdita di gettito rispetto ai dati utilizzati nel 2019.

 

ARTICOLO 9-bis, comma 7, lettera b)

Differimento dell’entrata in vigore della sugar tax

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, apportano modifiche al comma 676 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020). In particolare si posticipa dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni istitutive della cosiddetta sugar tax, recate dall’articolo 1, commi da 661 a 674, della legge n. 160 del 2019.

Si rammenta che la relazione tecnica allegata alla legge n. 160 del 2019 stimava che l’introduzione dell’imposta avrebbe determinato maggiori entrate annua a regime a titolo di imposta di consumo annuo pari a 350,8 milioni di euro. A fronte di queste maggiori entrate erano scontate minori entrate a titolo di imposte dirette e Irap.

 

Il prospetto riepilogativo allegato all’emendamento 1.0.1000 del Governo, poi modificato per effetto dell’approvazione di alcuni subemendamenti identici, registrava gli effetti sui saldi di finanza pubblica come indicati nella tabella che segue riferiti al testo originario dell’emendamento, che prevedeva l’applicazione dell’imposta con aliquote dimezzate dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2026.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Minori entrate tributarie

Imposta di consumo

68,0

170,3

99,3

0

68,0

170,3

99,3

0

68,0

170,3

99,3

0

Maggiori entrate tributarie

IRPEF

0

11,3

23,4

6,2

0

11,3

23,4

6,2

0

11,3

23,4

6,2

IRES

0

11,3

23,4

6,2

0

11,3

23,4

6,2

0

11,3

23,4

6,2

IRAP

 

 

 

 

0

5,0

13,5

1,6

0

5,0

13,5

1,6

Minori spese correnti

IRAP

0

5,0

13,5

1,6

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento del Governo 1.0.1000 riportava i seguenti effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria di cui all’articolo 1, comma 652, della legge n. 160 del 2019 ed in quelle relative ai differimenti dell’efficacia della medesima norma:

 

                                                                                                     (milioni di euro)

 

2024

2025

2026

2027

2028

Dal 2029

Imposta di consumo

 

-139,0

 

-341,0

 

-268,0

 

-170,0

 

-170,0

 

0,0

IRES

0,0

21,3

43,1

19,6

10,3

0,0

IRPEF

0,0

21,3

43,1

19,6

10,3

0,0

IRAP

0,0

10,3

23,7

8,2

3,9

0,0

Totale

-139,0

-288,1

-158,2

-122,6

-145,4

0,0

 

In particolare, la relazione tecnica quantificava gli effetti che derivavano dalla riduzione del 50 per cento delle aliquote per il periodo che andava dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2026, che venivano quindi fissate, per i prodotti finiti in misura pari a 5 euro in luogo di 10 per ettolitro, mentre, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione, l’imposta, veniva fissata in 0,13 euro per chilogrammo di prodotto in luogo di 0,25 euro.

 

Nel corso dell’esame dell’emendamento governativo sono stati tuttavia approvati alcuni subemendamenti identici, per effetto dei quali:

- è stata differita l’entrata in vigore dell’imposta al 1° luglio 2025 e non più al primo luglio 2026;

- le aliquote di imposta non sono state modificate rispetto a quelle previste a legislazione vigente;

La quantificazione prima illustrata è stata pertanto integrata dalla seguente tabella, risultante da un appunto dell’Ufficio del coordinamento legislativo e dell’Ufficio legislativo – Economia del Ministero dell’economia e delle finanze, datato 15 maggio 2024.

 

 

2024

2025

2026

2027

2028

Dal 2029

Imposta di consumo

-71,0

-28,7

99,3

0

0

0

IRES

0

10,0

-0,2

-15,6

3,4

0

IRPEF

0

10,0

-0,2

-15,6

3,4

0

IRAP

0

5,3

-0,3

-8,4

3,0

0

Totale

-71,0

-3,4

98,6

-39,6

9,8

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme posticipano dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni istitutive della cosiddetta sugar tax, recate dall’articolo 1, commi da 661 a 674, della legge n. 160 del 2019.

A questo riguardo si rileva che le norme, introdotte dal Senato, derivano dall’approvazione di un emendamento governativo modificato da alcuni subemendamenti identici di iniziativa parlamentare. Infatti, l’emendamento del Governo prevedeva l’applicazione dell’imposta di consumo con aliquote dimezzate rispetto a quelle vigenti dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2026. La relazione tecnica stimava effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima adottata dalla relazione tecnica riferita alla norma originaria di cui all’articolo 1, comma 652, della legge n. 160 del 2019 e da quelle relative ai differimenti dell’efficacia della medesima norma, che avevano quantificato un incasso complessivo annuo a regime in relazione alla nuova imposta di consumo valutato intorno ai 350 milioni di euro. La relazione tecnica all’emendamento del Governo esponeva quindi una tabella riepilogativa degli effetti finanziari riferiti alle imposte di consumo e, conseguentemente, a IRPEF; IRES e IRAP. Per effetto dell’approvazione dei citati subemendamenti, invece, si è provveduto a differire l’entrata in vigore della citata imposta di consumo dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025, senza introdurre modifiche alle aliquote d’imposta vigenti. Gli effetti finanziari derivanti dall’approvazione di tali subemendamenti sono stati quindi quantificati integrando, con una apposita Nota del Governo, quelli originariamente quantificati dalla relazione tecnica che accompagnava l’emendamento governativo.

Ciò stante, con riferimento alla relazione tecnica riferita all’emendamento del Governo, si rileva che, sebbene la citata tabella riepilogativa in essa contenuta quantificasse effetti finanziari qualificati come “effetti finanziari differenziali” rispetto alla legislazione vigente, essa sembrerebbe tuttavia fare riferimento, non già ad un dimezzamento, ma ad un vero e proprio azzeramento dell’aliquota di imposta, come per altro sembrerebbe emergere anche dallo stesso allegato 3, che reca l’indicazione di oneri sostanzialmente dimezzati rispetto a quelli risultanti dalla predetta tabella. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto riguarda, invece, la quantificazione degli effetti finanziari riferiti ai subemendamenti approvati, essa sembrerebbe assumere come punto di riferimento ai fini del calcolo non già la legislazione vigente, ma la legislazione vigente come sarebbe stata modificata per effetto dell’approvazione dell’originario emendamento del Governo. Così, ad esempio, con riferimento all’anno 2026 – anno in cui, non essendo stata introdotta alcuna modificazione alle aliquote vigenti, non dovrebbe essere registrato alcun effetto finanziario - sembrerebbe invece essere stata stimata una minore entrata derivante dal dimezzamento dell’aliquota disposta dall’originario emendamento del Governo e una conseguente maggiore entrata derivante dalla soppressione del citato dimezzamento disposta dai menzionati subemendamenti. Su tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo, posto che tale metodologia di quantificazione, sebbene non incida sui saldi, appare suscettibile di condurre a una sovrastima degli oneri e a un’uguale sovrastima delle relative coperture finanziarie, rispetto alla legislazione vigente.

 

ARTICOLO 9, comma 7-bis

Finanziamento iniziative promosse dal G7

La norma, introdotta dal Senato, è volta a dare attuazione ai programmi promossi dal G7 nell'ambito della dichiarazione interministeriale del 15 marzo 2024 su Industria, Tecnologia e Digitale, con particolare riguardo alle iniziative volte a colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo e a garantire al Ministero delle imprese e del made in Italy le risorse necessarie a predisporre le misure logistiche e organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7 in tale ambito. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2024 e 700.000 euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Sulla proposta emendativa[39] la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo (seduta del 15 maggio 2024).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano la spesa di 800.000 euro per l'anno 2024 e di 700.000 euro per l'anno 2025 per iniziative volte a colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo nell’ambito del G7 e per garantire al Ministero delle imprese e del made in Italy le risorse necessarie a predisporre le misure logistiche e organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7 in tale ambito.

In proposito, non si formulano osservazioni posto che l’onere è configurato come limite massimo di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7-bis dell’articolo 9 fa fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo comma, pari a 800.000 euro per l’anno 2024 e a 700.000 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Nel segnalare che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando l’ulteriore riduzione disposta dalla lettera h), numero 2), del comma 10 dell’articolo 9-bis, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 9-bis, commi da 1 a 6

Incremento di autorizzazioni di spesa

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato[40] - prevedono il rifinanziamento di alcune autorizzazioni di spesa. In particolare:

-      l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005, relativa al Fondo Opere affidato alla gestione di Ferrovie Spa, è incrementata di 140,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.604 milioni di euro per l'anno 2027, 1.481,2 milioni di euro per l'anno 2028, 519,8 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043. Per il potenziamento delle attività di manutenzione ordinaria poste in essere da Ferrovie Spa è altresì autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100,4 milioni di euro per l'anno 2027 (comma 1);

-      il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile), è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (comma 2);

-      il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza, di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 230 del 1998, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (comma 3);

-      il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 (comma 4);

-      con disposizioni ulteriormente modificate a seguito dell’approvazione di un subemendamento, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l’anno 2027 e 97,8 milioni per l’anno 2028 (comma 5).

-       Il testo originario riferito all’emendamento 1.0.1000 prevedeva un incremento di 146 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 88 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

-      le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili, sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo, riferito all’emendamento 1.0.1000 che ha introdotto le norme in esame, ma che non tiene conto delle modifiche conseguenti all’approvazione del subemendamento 1.0.1000/53, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Maggiori spese correnti

Potenziamento manutenzione ordinaria

Ferrovie Spa (comma 1, secondo periodo)

 

 

100,0

100,4

 

 

100,0

100,4

 

 

100,0

100,4

Rifinanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile (comma 3)

 

100,0

100,0

 

 

100,0

100,0

 

 

100,0

100,0

 

Rifinanziamento Fondo per l'attuazione della delega fiscale (comma 4)

 

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

100,0

 

 

Incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica

economica (FISPE) (comma 5)

 

146,0

100,0

88,0

 

146,0

100,0

88,0

 

146,0

100,0

88,0

Maggiori spese in conto capitale

Incremento

risorse a RFI per investimenti relativi alla rete

tradizionale (comma 1, primo periodo)

 

 

140,8

1.604,0

 

 

140,8

1.604,0

 

 

140,8

1.604,0

Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali (comma 2)

 

100,0

100,0

 

 

100,0

100,0

 

 

100,0

100,0

 

Incremento risorse destinate all’Agenzia del demanio acquisto, manutenzione e ristrutturazione immobili (comma 6)

 

 

100,0

100,0

 

 

100,0

100,0

 

 

100,0

100,0

 

La relazione tecnica, riferita all’emendamento 1.0.1000 che ha introdotto le norme in esame, ma che non tiene conto delle modifiche conseguenti all’approvazione del subemendamento 1.0.1000/53, nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono il rifinanziamento di alcune autorizzazioni di spesa.

In particolare:

-       l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005, relativa al Fondo Opere affidato alla gestione di Ferrovie Spa, è incrementata di 140,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.604 milioni di euro per l'anno 2027, 1.481,2 milioni di euro per l'anno 2028, 519,8 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043;

-       per il potenziamento delle attività di manutenzione ordinaria poste in essere da Ferrovie Spa è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100,4 milioni di euro per l'anno 2027;

-       il Fondo per le emergenze nazionali è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

-       il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

-       il Fondo per l'attuazione della delega fiscale è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025;

-       il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, è incrementato[41] di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l’anno 2027 e 97,8 milioni per l’anno 2028;

-       le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili, sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che i rifinanziamenti in esame rappresentano limiti massimi di spesa.

 

ARTICOLO 9-bis, comma 8

Riduzione dell’aliquota di detrazione per interventi recupero edilizio e riqualificazione energetica

Le norme, introdotte dal Senato, inseriscono il comma 3-ter all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, stabilendo che per le spese agevolate ai sensi del medesimo articolo 16-bis (su cui vedi infra) sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, di cui al comma 3-bis, l’aliquota di detrazione è ridotta dal 36 al 30 per cento.

Si ricorda che l’articolo 16-bis del TUIR sopra menzionato stabilisce, al comma 1, che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati una serie di interventi edilizi. Il comma 3-bis precisa che la detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito all’emendamento 1.0.1000 che ha introdotto le norme in esame, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Maggiori entrate tributarie*

Riduzione aliquota dal 36 al 30 per cento della detrazione bonus edilizi per gli anni 2028 al 2033** (effetti dal 2028) IRPEF/IRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nell’anno 2044 si tratta di minori entrate

** Gli effetti decorrono dall’anno 2028.

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento 1.0.1000 che ha introdotto le norme in esame afferma che per la stima degli effetti finanziari sono stati considerati i dati relativi alle spese dichiarate per i suddetti interventi, al netto della quota indotta stimata, per l’anno di imposta 2019, ultimo anno prima dell’introduzione del Superbonus 110 per cento e della cessione del credito e dello sconto in fattura. In base a tali dati, applicando la metodologia consolidata, si stima una spesa complessiva di circa 17.161 milioni di euro. Si riporta di seguito una tabella della RT in cui è esposto il seguente andamento finanziario:

(milioni di euro)

 

Dal 2024 al 2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2034

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

IRPEF/

IRES

0,0

180,2

283,2

386,1

489,1

592,1

695,0

617,8

617,8

617,8

602,4

437,6

334,6

231,7

128,7

25,7

-61,8

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma riduce dal 36 al 30 per cento l’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033.

La relazione tecnica quantifica maggiori entrate tributarie per il periodo 2029-2043 per effetto della riduzione dell’aliquota di detraibilità delle spese in argomento rispetto a quanto scontato nelle previsioni di bilancio sulla base della normativa vigente. Gli effetti di maggiore entrata si esauriscono nel 2044, anno in cui si verifica una riduzione delle entrate a causa del funzionamento del meccanismo di saldo e acconto.

Al riguardo, si evidenzia che, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, concernenti l’ammontare delle spese detraibili per gli anni 2028 e 2033 (circa 17.161 milioni di euro per gli anni dal 2028 al 2033), la stima appare corretta, invece, a decorrere dal 2038, la RT sembra utilizzare ai fini del calcolo del saldo e acconto una percentuale di acconto pari al 60 per cento in luogo del 75 per cento di regola utilizzato. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 9-bis, comma 9

Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 473, della legge n. 234 del 2021

Le norme prevedono che l’articolo 1, comma 473, della legge n. 234 del 2021 si interpreti nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome. La disposizione in esame è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 e successive modificazioni.

L’articolo 1, comma 473, della legge n. 234 del 2021, per la realizzazione del “Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”[42], l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia di un fondo da trasferire al Dipartimento della protezione civile con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2022, 50 milioni di euro per il 2023 e 60 milioni di euro per il 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle Regioni.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferito all’emendamento 1.0.1000 che ha introdotto le norme in esame, afferma che la proposta è volta a risolvere i dubbi applicativi - emersi in sede di esame istruttorio e acquisizione del concerto in Conferenza Unificata - circa la spettanza, anche in favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle risorse finanziarie previste dallo schema di decreto di riparto 2023, del Fondo istituito dal comma 473 della legge n. 234 del 2021.

Sul punto si segnala che già il decreto di riparto riferito all’anno 2022, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2022 e pubblicato nella GURI n. 290 del 13 dicembre 2022 - su cui sono state acquisite la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato, la firma del Ministero dell’economia e dell’economia e delle finanze e la registrazione degli organi di controllo – aveva previsto espressamente l’attribuzione di quota parte delle risorse anche in favore delle due Province autonome, in coerenza con l’impianto normativo del decreto-legge n. 120 del 2021. La proposta emendativa mira, dunque, a garantire la tempestiva assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 473, chiarendone l’ambito applicativo. In particolare, si rileva che l’articolo 1, comma 473, citato, nell’operare un rinvio all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 120 del 2021, consente il finanziamento del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione,

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Tale Piano è stato predisposto, ai sensi dei commi 1 e 3, del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 120 del 2021, sulla base di dati e informazioni afferenti all’attività delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, oltre che del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e del volontariato organizzato di protezione civile. La finalità dell’articolo 1, comma 473, è stata, dunque, quella di garantire il sostegno di compiti essenziali, relativi alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in favore dei vari soggetti istituzionali titolari di competenza in materia.

Nell’ambito di un tale contesto ordinamentale il legislatore del 2021, nel riferirsi autonomamente alle Regioni come beneficiari di apposita quota annuale del finanziamento statale, ha inteso valorizzare il contributo fornito da uno specifico livello di governo territoriale (intermedio tra quello statale e locale), in ragione della speciale competenza attribuita dalla disciplina vigente (cfr. legge n. 353 del 2000): a tale livello di governo fanno capo indifferentemente sia le Regioni che le Province autonome, titolari di competenze analoghe ai sensi dell’articolo 1 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e dell’articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge n. 120 del 2021 citato.

La proposta emendativa evita irragionevoli discriminazioni discendenti dall’assoggettamento a un trattamento differenziato di soggetti che, in quanto titolari di analoga competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, devono essere parimenti sostenuti nello svolgimento di tali delicati compiti. Nella specie, peraltro, vengono in rilievo disposizioni che tendono a prevenire calamità naturali e, comunque, ad assicurare una pronta gestione delle relative emergenze, finanziandosi attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro incendi, integranti apposito rischio di protezione civile ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018: non si giustificherebbe, anche sotto tale profilo, una differenziazione sul piano finanziario tra fattispecie analoghe, non facendosi questione di contributi per eventi ordinari, ma di risorse destinate ad evitare o fronteggiare eventi calamitosi straordinari, suscettibili di verificarsi indifferentemente in ogni ambito territoriale, ivi compreso quello delle Province autonome.

Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto resta ferma la quota di 20 milioni di euro annui già prevista dal comma 473 da destinare alle regioni, nel cui ambito andranno ricomprese, in linea con il primo riparto, anche le due Province autonome di Trento e Bolzano.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 473, della legge n. 234 del 2021; tale norma si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome. La disposizione in esame è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 e successive modificazioni.

L’articolo 1, comma 473, della legge n. 234 del 2021, per la realizzazione del “Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” , l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia di un fondo da trasferire al Dipartimento della protezione civile con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2022, 50 milioni di euro per il 2023 e 60 milioni di euro per il 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle Regioni.

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa lo stato di esame istruttorio delle risorse finanziarie previste dallo schema di decreto di riparto 2023, del Fondo istituito dal comma 473 della legge n. 234/2021, pertanto non ancora definite. Tenuto conto che in sede di riparto per il 2022 (adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2022) le Province autonome di Trento e Bolzano sono state comunque destinatarie di una quota delle risorse (rispettivamente circa 446.000 e circa 481.000 euro), non si formulano osservazioni, dal momento che l’inclusione dei citati enti territoriali avviene nell’ambito di stanziamenti già definiti a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 9-bis, comma 10

Disposizioni di copertura

Le norme, introdotte dal Senato, recano gli oneri e le relative coperture finanziarie, derivanti dall’emendamento 1.0.1000 del Governo, come subemendato.

Si rammenta che l’emendamento 1.0.1000 ha introdotto gli articoli 1-bis, 1-ter, 4-bis, 4-ter, 9-bis.

Per la descrizione del contenuto del comma in esame, si rinvia, nel seguito della scheda, alle osservazioni riferite ai profili di copertura finanziaria.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario dell’emendamento 1.0.1000, ascrive alle disposizioni del comma 10 da cui derivano maggiori entrate e minori spese utilizzate a copertura, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Maggiori entrate extratributarie

Utilizzo delle somme relative alle sanzioni Antitrust versate

all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma

1, della legge n. 388/2000, che restano acquisite all'erario

40,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

Utilizzo delle somme relative alle sanzioni Antitrust versate

all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma

1, della legge n. 388/2000, che restano acquisite all'erario

 

 

 

 

40,0

 

 

 

40,0

 

 

 

Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74 comma 1

legge n.388/2000-contributi al finanziamento dei fondi gestori di

previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni

dello Stato

12,0

 

 

 

12,0

 

 

 

12,0

 

 

 

Riduzione del FISPE

89,0

 

 

 

89,0

 

 

 

89,0

 

 

 

Minori spese in conto capitale

Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86

legge n. 266/2005-risorse a RFI per investimenti relativi alla rete

tradizionale (effetti dal 2029)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394

legge n.234/2021-Alta velocità e alta capacità linea ferroviaria

Adriatica (effetti nel 2030)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione Fondi investimenti per le amministrazioni centrali dello

Stato (effetti nel 2030)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si evidenzia che per un mero errore tipografico il prospetto riepilogativo fa riferimento al comma 9 anziché al comma 10.

 

La relazione tecnica, ripete il contenuto della disposizione e afferma la disponibilità delle risorse di cui alle lettere c), d), f) e g).

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, recando le disposizioni in esame norme di copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 10 dell’articolo 9-bis individua i mezzi di copertura tramite cui provvedere agli oneri recati dagli articoli 1-bis, 1-ter e 4-bis, comma 4, nonché dai commi da 1 a 8 del presente articolo.

 

In particolare, tali oneri sono determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044.

Ai predetti oneri si fa fronte tramite le modalità individuate dalle lettere da a) a m) del medesimo comma 10, rilevandosi su un piano generale la congruenza tra gli oneri indicati nell’alinea del medesimo comma 10 e la sommatoria dei mezzi di copertura indicati nelle successive lettere da a) a m).

 

In particolare, la lettera a) prevede, quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893  milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, il corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 4-bis, comma 4, e dai commi 7 e 8 del presente articolo.

In proposito, si rinvia a quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione finanziaria della disposizione.

 

La lettera b) prevede, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024, il corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 10 maggio 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.

Al riguardo, si rammenta che le risorse in questione sono quelle derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, di cui si prevede – ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della citata legge n. 388 del 2000 – la destinazione ad iniziative a vantaggio dei consumatori[43].

Ciò posto, preso atto che il Governo durante l’esame presso il Senato della Repubblica ha fornito rassicurazioni in ordine alla sussistenza delle risorse impiegate a copertura, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime, non si hanno osservazioni da formulare. Appare, nondimeno, utile acquisire dal Governo un’indicazione circa l’ammontare dei proventi effettivamente versati alla data del 10 maggio 2024.

La lettera c) prevede la riduzione, in misura pari a 688,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 600 milioni di euro per l'anno 2030, a 868,8 milioni di euro per l'anno 2031, a 753,3 milioni di euro per l'anno 2032, a 650,3 milioni di euro per l'anno 2033 e a 547,4 milioni di euro per l'anno 2034, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

In proposito, si rammenta che la norma da ultimo richiamata ha disposto che il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria, avvenga, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Si rappresenta che la citata autorizzazione di spesa è iscritta sul capitolo 7122 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e reca – per il vigente bilancio triennale – uno stanziamento complessivo di circa 4,43 miliardi di euro per l’anno 2024, di circa 5,43 miliardi di euro per l’anno 2025 e di circa 2,66 miliardi di euro per l’anno 2026.

Al riguardo, si prende atto che il Governo durante l’esame presso il Senato della Repubblica ha fornito rassicurazioni in ordine alla sussistenza delle risorse impiegate a copertura, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Si rileva, altresì, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziata dal comma 1 dell’articolo 9-bis in misura pari a 140,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.604 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.481,2 milioni di euro per l'anno 2028, a 519,8 milioni di euro per l'anno 2035, a 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, a 617 milioni di euro per l'anno 2037, a 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, a 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, a 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, a 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e a 25,7 milioni di euro per l'anno 2043.

La lettera d) prevede la riduzione, in misura pari a 247,9 milioni di euro per l’anno 2030, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021. In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione ha stanziato in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI) risorse complessivamente pari a 5 miliardi di euro nel periodo 2022-2035[44], volte ad accelerare gli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, qualificando le suddette risorse come “immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti”.

Al riguardo, si prende atto che il Governo, nel corso dell’esame presso il Senato[45], ha confermato la disponibilità delle risorse oggetto di riduzione, fornendo, altresì, una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime

La lettera e) del comma 10 prevede la riduzione, nella misura complessiva di 1 miliardo di euro per l’anno 2030, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per 200 milioni di euro, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per 400 milioni di euro e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per 400 milioni di euro per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019[46] e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che le risorse oggetto di riduzione afferiscono a una serie di Fondi da ripartire destinati al finanziamento degli investimenti da parte dalle amministrazioni centrali dello Stato.

In particolare, si ricorda che il comma 1072 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 ha previsto il rifinanziamento – per un importo complessivo di 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033 – del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, già istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, con una dotazione complessiva di oltre 47 miliardi di euro per gli anni compresi dal 2017 al 2032.

Al riguardo, si rammenta che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 ha operato il riparto del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, disposizione che non viene, peraltro, richiamata nel testo della medesima norma di copertura, assegnando al Ministero dell’economia e delle finanze risorse pari ad oltre 3,8 miliardi di euro per il periodo 2020-2032. Il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 ha invece assegnato al Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2030, in sede di riparto del rifinanziamento del predetto Fondo ad opera del citato comma 1072, in relazione agli ambiti di intervento ivi previsti[47], risorse pari a circa 100 milioni di euro.

Si segnala, inoltre, che l’articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 ha istituto il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033, e che, in sede di riparto effettuato con il sopra menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2019, sono state assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2030, interessato dalla norma di copertura in esame, risorse pari a 145 milioni di euro.

Infine, si rammenta che il comma 14 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ha istituito un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese con una dotazione complessiva di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034 e che, in sede di riparto effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, sono state assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2030, interessato dalla norma di copertura in esame, risorse pari a 40,2 milioni di euro. Si segnala peraltro che le risorse attribuite in sede di riparto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi di quanto disposto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da ultimo richiamato, includono anche gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze da assegnare al contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI). 

In tale quadro, in assenza di ulteriori specificazioni nel testo della disposizione e fermo restando quanto chiarito dal Governo durante l’esame presso il Senato in ordine alla sussistenza delle risorse impiegate a copertura, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime, appare necessario acquisire dal Governo elementi di informazione in merito alla esatta ripartizione della copertura tra i diversi provvedimenti di riparto, nonché agli stanziamenti di bilancio incisi dalla suddetta riduzione, giacché,  a differenza di precedenti interventi di analogo tenore[48], la disposizione in esame non fornisce indicazioni in merito alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze oggetto di utilizzo.

Le lettere f) e m) prevedono la riduzione, in misura pari – rispettivamente – a 12 milioni di euro per l’anno 2024 e a 10.981.669 euro per l’anno 2024, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 74, comma 1, della legge n. 388 del 2000, relativa alle risorse tramite cui la pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, contribuisce al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

In proposito, si osserva che le risorse oggetto di riduzione sono iscritte sul capitolo 2156[49] dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, avente carattere rimodulabile, che reca – per il vigente bilancio triennale – uno stanziamento pari a 36.158.250 euro per l’anno 2024, a 43.473.250 euro per l’anno 2025 e a 49.933.250 euro per l’anno 2026.

Al riguardo, fermo restando quanto chiarito dal Governo durante l’esame presso il Senato in merito alla disponibilità delle risorse di cui alla lettera f) e al fatto che il loro utilizzo non reca pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime, appare necessario acquisire una analoga conferma con riferimento all’ulteriore riduzione disposta dalla lettera m).

La lettera g) dispone la riduzione, in misura pari a 89 milioni di euro per l’anno 2024 e a 61,8 milioni di euro per l’anno 2044, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, che per il triennio in corso reca una dotazione iniziale di bilancio pari a 226.852.684 euro per l’anno 2024, a 301.396.557 euro per l’anno 2025 e a 331.212.455 euro per l’anno 2026.

In proposito, si rileva che sul citato capitolo risulta, secondo quanto emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, una disponibilità per l’anno 2024 di circa 173 milioni di euro. Per quanto attiene alla riduzione disposta per l’anno 2044, si prende atto che il Governo, nel corso dell’esame presso il Senato[50], ha confermato la disponibilità delle relative risorse per ciascuna delle annualità interessate, fornendo, altresì, una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La lettera h) dispone la riduzione, quanto a 20.018.331 euro per l’anno 2024, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

??1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze quanto a 189.560 euro;

??2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy quanto a 254.022 euro;

??3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali quanto a 683.543 euro;

??4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia quanto a 5.893 euro;

??5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quanto a 6.438.334 euro;

??6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito quanto a 286.247 euro;

??7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno quanto a 9.324 euro;

??8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quanto a 865.754 euro;

??9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quanto a 1.926.540 euro;

??10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca quanto a 3.899.526 euro;

??11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa quanto a 1.015.944 euro;

??12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quanto a 358.498 euro;

?   13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura quanto a 2.418.258 euro;

??14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute quanto a 17.218 euro;

??15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo quanto a 1.649.670 euro.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del fatto che ciascuno dei menzionati accantonamenti reca le occorrenti disponibilità e che la somma degli importi ad ognuno di essi imputati corrisponde all’onere complessivo indicato all’alinea della medesima lettera h).

La lettera i) dispone la riduzione, in misura pari a 20 milioni di euro per l’anno 2024, del Fondo di cui all’articolo 14, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011. Al riguardo, si rileva che oggetto di riduzione è il Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese, iscritto sul capitolo 2415 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che per il triennio in corso reca una dotazione iniziale di bilancio pari a 169.677.671 euro per l’anno 2024, a 150.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

In proposito, si rileva che sul citato capitolo risulta, secondo quanto emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, una disponibilità per l’anno 2024 di circa 84,8 milioni di euro. Nel prendere atto della sussistenza delle occorrenti disponibilità, appare comunque necessario che il Governo fornisca una rassicurazione in merito al fatto che la riduzione del Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali il predetto Fondo è preordinato a legislazione vigente.

La lettera l) dispone la riduzione, in misura pari a 20 milioni di euro per l’anno 2024, del Fondo di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Al riguardo, si rileva che oggetto di riduzione è il Fondo perequativo delle misure fiscali e di ristoro, iscritto sul capitolo 3085 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, che per il triennio in corso reca una dotazione iniziale di bilancio pari a 120.690.612 euro per l’anno 2024, a 125.077.323 euro per l’anno 2025 e a 120.423.551 euro per l’anno 2026.

In proposito, si rileva che sul citato capitolo risulta, secondo quanto emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, una disponibilità per l’anno 2024 di 20.690.612 euro[51]. Nel prendere atto della sussistenza delle occorrenti disponibilità, appare comunque necessario che il Governo fornisca una rassicurazione in merito al fatto che la riduzione del Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali il predetto Fondo è preordinato a legislazione vigente, anche considerando che per effetto della disposizione in esame lo stanziamento residuo per l’anno 2024 verrebbe sostanzialmente esaurito.

 

ARTICOLO 9-bis, comma 11

Acquisizione all’erario delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 4-bis, comma 4

La norma è stata introdotta dal Senato, che ha approvato l’emendamento 1.0.1000 del Governo.

Essa è stata modificata in recepimento di una condizione posta dalla Commissione Bilancio del Senato medesimo volta a correggere un refuso: il testo inizialmente approvato, infatti, recava un rinvio normativo inesatto che è stato necessario correggere.

Essa dispone che quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 4-bis, comma 4, per un importo pari a 700 milioni di euro per l’anno 2025 e 1.700 milioni di euro per l’anno 2026, restano acquisite all’erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla NADEF 2023.

Per quanto riguarda il contenuto dell’articolo 4-bis, comma 4, del presente provvedimento – introdotto dal medesimo emendamento governativo – si rinvia alla pertinente scheda.

 

Il prospetto riepilogativo riferito all’emendamento 1.0.1000 del Governo non considera specificamente il comma 11 ora introdotto. Tuttavia, è utile evidenziare che il prospetto medesimo espone, nelle righe finali, il complesso delle entrate e delle spese ascritte all’emendamento 1.0.1000 del Governo nonché il relativo saldo nei seguenti termini:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

ENTRATE

-100,9

1.270,6

2.308,4

1.885,1

-140,9

1.281,0

2.341,0

1.893,0

-140,9

1.281,0

2.341,0

1.893,0

SPESE

-101,0

570,6

608,2

1.884,5

-141,0

581,0

640,8

1.892,4

-141,0

581,0

640,8

1.892,4

SALDO

0,1

700,0

1.700,2

0,7

0,1

700,0

1.700,2

0,7

0,1

700,0

1.700,2

0,7

 

Ai fini della verifica del predetto saldo, si rammenta che l’emendamento 1.0.1000 ha introdotto gli articoli 1-bis, 1-ter, 4-bis, 4-ter, 9-bis.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone che quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 4-bis, comma 4, per un importo pari a 700 milioni di euro per l’anno 2025 e 1.700 milioni di euro per l’anno 2026, resta acquisita all’erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla NADEF 2023. La relazione tecnica non fornisce ulteriori elementi informativi. Il prospetto riepilogativo riferito all’emendamento governativo 1.0.1000, che ha introdotto nel presente decreto varie disposizioni (fra le quali il presente articolo 9-bis e il menzionato articolo 4-bis) evidenzia, quale saldo del complesso delle disposizioni introdotte dall’emendamento medesimo, per l’anno 2025, l’importo di 700 milioni di euro e, per l’anno 2026, di 1.700,2 milioni di euro su tutti e tre i saldi di finanza pubblica. In proposito non si hanno dunque osservazioni da formulare considerato che la disposizione in esame destina a miglioramento dei tendenziali di finanza pubblica somme che risultano disponibili alla luce degli effetti finanziari ascritti all’insieme delle disposizioni recate dal medesimo emendamento.

 



[1] Nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite secondo l'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229.

[2] Costituiti ai sensi del comma 2 dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

[3] DPR n. 917 del 1986.

[4] Sulla base delle modalità applicative stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[5] Si ricorda che l’ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile (articolo. 4 legge 28 dicembre 2015, n. 221). Le entrate dell’ENEA sono costituite, tra l’altro, dal contributo finanziario ordinario dello Stato, dalle assegnazioni, contributi e trasferimenti da parte di amministrazioni centrali, regionali e locali per l’esecuzione di specifiche attività di ricerca, dai finanziamenti e contributi dell’Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti di ricerca, dai mezzi finanziari propri, eccetera.

[6] Emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge n. 311 del 2004 e dell’articolo 38-bis del D.P.R.  n. 600 del 1973.

[7] Si tratta, in particolare, dei crediti di cui alle lettere e) [contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative], f) [contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa]e g) [premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali] dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

[8] Si ricorda che L’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380 disciplina la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia di competenza dell’amministrazione comunale. Preposto alla predetta attività di vigilanza nel territorio del comune è il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, il quale, laddove accerti che l’inizio o l’esecuzione di opere non sia rispondente alle norme urbanistiche, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché alle modalità esecutive stabilite dai titoli abitativi, è tenuto a disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.

[9] Di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005 e all’articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo n. 23 del 2011.

[10] Recata dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 219 del 2023.

[11] Apportata all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 145 del 2023.

[12] Recata dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 219 del 2023.

[13] Unitamente all’Agenzia delle entrate e previo parere dell’Avvocatura dello Stato.

[14] Al fine dichiarato di ridurre per entrambe le parti l'alea del contenzioso.

[15] Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto n. 104 del 2020.

[16] Il riversamento diretto delle entrate in questione è previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

[17] Anche di livello dirigenziale.

[18] Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate durante l’esame in 5ª Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 236 del 08 maggio 2024.

[19] L’importo determinato per le medesime finalità per il 2016.

[20] La norma derogata fa riferimento al trattamento accessorio del personale pubblico, anche di livello dirigenziale.

[21] Aliquota per prassi utilizzata ai fini della conversione in termini di lordo Stato degli importi retributivi espressi in termini lordo dipendente.

[22] L’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 ha altresì previsto che le maggiori entrate erariali, per il biennio 2024-2025, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II del medesimo decreto, ad eccezione di quelle relative all'articolo 10, comma 2, affluiscano al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e, nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate, siano destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

[23] Seduta della V Commissione Bilancio del Senato n. 236 dell’8 maggio 2024.

[24] Ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge n. 197 del 2022 e dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2023.

[25] Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

[26] Ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge n. 197 del 2022 e dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2023.

[27] Seduta della V Commissione Bilancio del Senato n. 236 dell’8 maggio 2024.

[28] Iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[29] Seduta della V Commissione Bilancio del Senato n. 236 dell’8 maggio 2024.

[30] Dall’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

[31] Ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di mobilità tra pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

[32] Di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

[33] Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate durante l’esame in 5ª Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 236 del 08 maggio 2024.

[34] Nello specifico i comuni capoluogo di città metropolitana che al 31 dicembre 2023 abbiano terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

[35] https://www.aranagenzia.it/attachments/article/13219/CCNL%20Comparto%20Funzioni%20Locali%202019-2021%20-%2016.11.2022.pdf

[36] Iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

[37] In considerazione dell’afflusso di pellegrini e turisti che visiteranno il nostro Paese per le celebrazioni del Giubileo.

[38] Si rammenta che la relazione tecnica allegata alla legge n. 160 del 2019 stimava che l’introduzione dell’imposta avrebbe determinato maggiori entrate annue nel 2023 a titolo di imposta di consumo annuo pari a 395,4 milioni di euro. Tali maggiori entrate erano stimate via via decrescenti (riduzione della base imponibile del 10 per cento annuo) per effetto del minore utilizzo di plastica non riciclata nel tempo. A fronte di queste maggiori entrate erano scontate minori entrate a titolo di imposte dirette e Irap. Si evidenzia, inoltre, che la citata RT non forniva i dati della base imponibile e delle aliquote marginali utilizzate nella stima, ma si limitava ad esporre gli effetti di cassa.

[39] Em. 9.40 (testo 2)

[40] Disposizioni introdotte a seguito dell’approvazione dell’emendamento 1.0.1000, come subemendato dalla proposta emendativa 1.0.1000/53.

[41] Con disposizioni ulteriormente modificate a seguito dell’approvazione del subemendamento 1.0.1000/53.

[42]            Di cui all’art. 1, comma 3, del DL n. 120/2021.

[43] Quota parte di tali entrate affluiscono al capitolo 3592, piano gestionale n. 14, dello stato di previsione dell’entrata, denominato “Somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”. Il comma 2, primo periodo, dello stesso articolo 148 della legge n. 388 del 2000 specifica, altresì, che le predette entrate possono essere riassegnate anche nell’esercizio successivo, per la parte eccedente l’importo di 10 milioni di euro per l’anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, a un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per essere destinate alle medesime iniziative, individuate con decreto ministeriale. Tale Fondo risulta iscritto sul capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, con una dotazione di 23.884.285 euro per l’anno 2024 e di 23.625.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

[44] Il profilo temporale della spesa autorizzata è il seguente: 40 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 420 milioni di euro per l'anno 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di euro per l'anno 2035.

[45] Si veda, in proposito, la seduta della 5a Commissione Bilancio n. 238 del 15 maggio 2024.

[46] Recante la ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

[47] Si tratta dei seguenti settori di spesa, relativi a: trasporti e viabilità; mobilità sostenibile e sicurezza stradale; infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; ricerca; difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; digitalizzazione delle amministrazioni statali; prevenzione del rischio sismico; investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; eliminazione delle barriere architettoniche.

[48] A tale proposito si veda, da ultimo, l’articolo 1, comma 8, lettera f), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, che reca un’analoga modalità di copertura finanziaria prevedendo la riduzione delle somme già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

[49] Denominato “Intervento contributivo per i fondi gestori di previdenza complementare dei pubblici dipendenti”.

[50] Si veda, in proposito, la seduta della 5a Commissione (Bilancio) n. 238 del 15 maggio 2024.

[51] Si ricorda che l’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, ha previsto per finalità di copertura la riduzione del Fondo in esame per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l’anno 2024.