Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
Riferimenti: AC N.1601/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 11/12/2023
Organi della Camera: V Bilancio

INDICE

PREMESSA.. 7

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI. 8

Articolo 1 (Anticipo conguaglio di perequazione nell’anno 2023) 8

Articolo 1-bis (Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell’ANPAL e dell’Agenzia italiana per la gioventù) 11

Articolo 2 (Campagna reddituale) 17

Articolo 2-bis (Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione) 18

Articolo 3, commi da 1 a 3 (Anticipo rinnovo contratti pubblici) 21

Articolo 3, commi 3-bis - 3-ter (Regime fiscale dei prestiti ai dipendenti) 23

Articolo 3-bis (Regime fiscale indennità percepite cariche elettive e funzioni del Consiglio superiore della magistratura) 24

Articolo 3-ter (Incarichi di consulenza e di vertice a soggetti in quiescenza) 25

Articolo 4 (Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette) 26

Articolo 4-bis (Riapertura termini definizione agevolata) 29

Articolo 4-ter (Interpretazione autentica della disciplina concernente il trattamento ai fini IVA degli integratori alimentari) 29

Articolo 4-quater (Regime iva prestazioni di chirurgia estetica) 30

Articolo 4-quinquies. 31

(Misure di semplificazione, di tutela del contribuente e in materia di transazione su crediti tributari e contributivi) 31

Articolo 5 (Termini per le procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo) 33

Articolo 6 (Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo) 37

Articolo 6-bis (Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione) 39

Articolo 7, comma 1 (Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici) 41

Articolo 8 (Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50) 43

Articolo 8-bis (Assistenza e rappresentanza del contribuente in sede di verifica fiscale) 44

Articolo 8-quater (Obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti) 45

Articolo 8-quinquies (Disposizioni in materia di piani individuali di risparmio) 46

Articolo 9, commi 1 e 2 (Accordo in materia di finanza pubblica del 16 ottobre 2023 tra Stato e Regione siciliana) 47

Articolo 9, commi da 3 a 7 (Recepimento dell’accordo con le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia finanziaria) 49

Articolo 9, comma 8 (Destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione di aliquote fiscali nelle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario) 52

Articolo 9, commi da 9 a 12 (Sistema di finanziamento degli enti del Servizio sanitario regionale, contributo alla regione Molise ed incremento del Fondo indennizzi per vaccinazioni obbligatorie) 54

Articolo 9, comma 12-bis (Assunzione di mutui da parte degli enti territoriali) 55

Articolo 9-bis (Contributo agli enti territoriali in dissesto) 56

Articolo 10 (Trasporto pubblico locale) 57

Articolo 10-bis (Accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta) 59

Articolo 10-ter (Disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE) 60

Articolo 10-quater (Incremento del Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto) 61

Articolo 11, commi da 1 a 3-bis (Edilizia universitaria) 63

Articolo 11, comma 3-ter (Partecipazione dell'Italia al C.E.R.N. e all’A.I.E.A.) 66

Articolo 12 (Anticipo investimenti FS) 67

Articolo 13, comma 1 (Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese) 69

Articolo 13, comma 1-bis  (Riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti locali) 69

Articolo 13-bis (Disposizioni fiscali per l’industria fonografica) 71

Articolo 13-ter (Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico ricettive e del codice identificativo nazionale) 72

Articolo 13-quater (Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici) 75

Articolo 14 (Rifinanziamento del Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108) 79

Articolo 14-bis (Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25) 80

Articolo 15 (Anticipo difesa - Finanziamento Programmi aeronautici) 86

Articolo 15-bis (Fondo di garanzia per le PMI) 87

Articolo 16, commi 1, 2 e 3 (Misure in materia di sport) 90

Articolo 16, comma 2-bis  (Modifiche al decreto legislativo n. 36 del 2021) 93

Articolo 16, comma 3-bis  (Massimale della base contributiva per lavoratori subordinati sportivi) 94

Articolo 17 (Fondo nazionale delle politiche sociali) 95

Articolo 17-bis (Proroga dell’accesso al cinque per mille per le Onlus) 96

Articolo 17-ter (Integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS) 96

Articolo 18 (Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico) 98

Articolo 18-bis (Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14) 102

Articolo 19 (Disposizioni transitorie in materia di reddito di cittadinanza) 103

Articolo 20 (Misure per le scuole dell’infanzia paritarie) 105

Articolo 20-bis  (Misure urgenti in materia di istruzione) 106

Articolo 21, commi 1 e 1-bis (Accoglienza dei migranti) 108

Articolo 21, comma 2  (Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell’interno) 110

Articolo 21, commi da 3 a 7 (Misure in materia di immigrazione, rimpatri e emergenze assistenziali) 112

Articolo 21, comma 8 (Disposizioni in materia di personale delle Prefetture-UTG) 115

Articolo 21, commi da 9 a 12  (Assistenza alla popolazione ucraina - Invio di carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti) 116

Articolo 21-bis (Differimento termini per adempimenti e versamenti tributari e contributivi in Toscana) 119

Articolo 21-ter (Ripartizione dei fondi per l’attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza) 120

Articolo 22 (Acquisizione dei dati relativi alle nascite ed ai decessi) 122

Articolo 22-bis (Bonus psicologico) 123

Articolo 23, comma 1 (Fondo per l’attuazione della manovra di bilancio 2024-2026) 124

Articolo 23, comma 2 (Regolazioni contabili correlate ai bonus edilizi) 124

Articolo 23, comma 3 (Articolazioni territoriali del MEF) 127

Articolo 23, comma 4 (Fondo per l’attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale) 128

Articolo 23, comma 5 (Dotazione di Patrimonio destinato) 129

Articolo 23, comma 6 (Interessi passivi derivanti dal ricorso all’indebitamento) 130

Articolo 23, comma 7 (Disposizioni finanziarie) 134

 


Informazioni sul provvedimento

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato:

 

 

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatrice per la Commissione di merito:

Lucaselli (FdI)

Commissione competente:

V Commissione (Bilancio)

 

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AC 1601), dispone la conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Il testo iniziale del decreto-legge (AS 912) è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Fra gli emendamenti approvati dal Senato solo quelli di iniziativa governativa sono corredati di relazione tecnica. Al momento non è stata ancora trasmessa dal Governo la relazione tecnica di passaggio di cui all’articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

Articolo 1
(Anticipo conguaglio di perequazione nell’anno 2023)

Le norme anticipano, in via eccezionale al 1° dicembre 2023 il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 (comma 1).

Ai relativi oneri, valutati in 2.038 milioni di euro per l’anno 2023 e 566 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede quanto a 566 milioni di euro per l’anno 2023 e 566 milioni di euro per l’anno 2024 mediante, rispettivamente, le maggiori entrate per l’anno 2023 e quota parte delle minori spese per l’anno 2024 derivanti dalle medesime norme e, quanto a 1.472 milioni di euro per l’anno 2023, ai sensi del successivo articolo 23 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Anticipazione conguaglio perequazione pensioni relativo all'anno 2023

2.038,0

 

 

 

2.038,0

 

 

 

2.038,0

 

 

 

Minori spese correnti

Anticipazione conguaglio perequazione pensioni relativo all'anno 2023

 

2.038.0

 

 

 

2.038.0

 

 

 

2.038.0

 

 

Maggiori entrate tributarie

Anticipazione conguaglio perequazione pensioni relativo all'anno 2023 – Effetti fiscali

566,0

 

 

 

566,0

 

 

 

566,0

 

 

 

Minori entrate tributarie

Anticipazione conguaglio perequazione pensioni relativo all'anno 2023 – Effetti fiscali

 

566,0

 

 

 

566,0

 

 

 

566,0

 

 

 

 

La relazione tecnica ricorda che le disposizioni in esame prevedono, in via eccezionale, l’anticipo al 2023 del conguaglio di 0,8 punti percentuali per il calcolo della rivalutazione delle pensioni in relazione al tasso di inflazione dell’anno 2022 (foi nt) risultato a consuntivo essere 8,1 per cento in luogo di 7,3 per cento, applicato in via provvisoria al 1° gennaio 2023. Ciò comporta che i ratei spettanti in relazione a tali 0,8 punti percentuali per l’intero anno 2023 vengano riconosciuti nell’anno 2023 anziché a gennaio 2024, come previsto prima dell’entrata in vigore della presente disposizione. Pertanto, dal riconoscimento di quanto previsto dal presente comma deriva un maggiore onere per l’anno 2023 e un corrispondente minore onere per l’anno 2024.

(milioni di euro)

 

2023

2024

Lordo fisco

-2.038

+2.038

Effetti fiscali indotti

+566

-566

Effetto complessivo

-1.472

+1.472

 

Relativamente al comma 2, la RT nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame anticipano, in via eccezionale al 1° dicembre 2023 il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022. Ai relativi oneri, valutati in 2.038 milioni di euro per l’anno 2023 e 566 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede quanto a 566 milioni di euro per l’anno 2023 e 566 milioni di euro per l’anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate per l’anno 2023 e quota parte delle minori spese per l’anno 2024 e, quanto a 1.472 milioni di euro per l’anno 2023, ai sensi del successivo articolo 23.

In proposito, la relazione tecnica afferma che tale anticipo comporta un incremento dello 0,8 per cento, in relazione al tasso di inflazione dell’anno 2021 risultato a consuntivo dell’8,1 per cento in luogo del 7,3 per cento, applicato in via provvisoria al 1° gennaio 2023.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 ha previsto che per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sia riconosciuta:

1)      per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

2)      nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;

3)      nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;

4)      nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;

5)      nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;

6)      nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati e le basi metodologiche utilizzati per la quantificazione, né risultano utilizzabili, ai fini della verifica delle quantificazioni della norma ora in esame, quelli forniti dalla relazione tecnica relativa all’articolo 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, che ha riguardato la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici.

Utilizzando i dati degli importi dei trattamenti pensionistici per fasce di reddito contenuti nel Rapporto 2023 di Itinerari previdenziali (Fonte INPS – Casellario centrale dei pensionati 2021), la quantificazione degli oneri risulta sostanzialmente congrua[1].

Ciò premesso, andrebbero comunque acquisiti i dati e gli elementi utilizzati per la quantificazione, nonché le metodologie applicate al fine di verificare le quantificazioni indicate nelle disposizioni.

Riguardo all’aliquota utilizzata per la quantificazione degli effetti fiscali indotti (circa il 27,8 per cento), si osserva che la stessa risulta leggermente inferiore (e quindi maggiormente prudenziale) a quella utilizzata all’articolo 21 del decreto-legge n. 115 del 2022 (circa il 28,9 per cento), che ha disposto l’anticipo del conguaglio pensionistico 2022 al 1° novembre del medesimo 2022. In proposito, pertanto, non si hanno osservazioni da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 1, valutati in 2.308 milioni di euro per l’anno 2023 e in 566 milioni di euro per l’anno 2024, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 566 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante rispettivamente le maggiori entrate per l’anno 2023 e quota parte delle minori spese per l’anno 2024 derivanti dal predetto comma 1;

- quanto a 1.472 milioni di euro per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 23.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, nel rinviare a quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, atteso che gli importi indicati trovano rispondenza in quelli riportati nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, che con riferimento al comma 1 dell’articolo in esame quantificano effetti fiscali indotti di segno positivo pari a 566 milioni di euro per l’anno 2023 e minori spese pari a 2.038 milioni di euro per l’anno 2024.

Per quanto concerne, invece, la seconda modalità di copertura finanziaria, si rinvia all’illustrazione dell’articolo 23, comma 7, lettere da a) a q).

 

Articolo 1-bis
(
Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell’ANPAL e dell’Agenzia italiana per la gioventù)

Normativa vigente. I commi 334, 335, 336 e 337 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022[2], prevedono che al fine di perseguire l’armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dal 2023 al personale delle aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell’Agenzia italiana per la gioventù vengano riconosciute le misure dell’indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro, come rideterminate con i criteri fissati dal contratto collettivo nazionale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 (comma 334). Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'art. 52, comma 4, del CCNL comparto funzioni centrali del triennio 2019-2021, è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione del personale delle aree del Ministero del lavoro previste alla data del 31 ottobre 2022 (comma 335). Per le stesse finalità, a decorrere dal 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'INL sono incrementati di 56.670 euro per il personale dirigenziale generale e di 901.770 euro per il personale dirigenziale non generale e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'ANPAL sono incrementati di 42.500 euro per il personale dirigenziale generale e di 86.920 euro per il personale dirigenziale non generale e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventù sono incrementati di 11.876 euro (comma 336). Per l’attuazione delle precedenti disposizioni è stata autorizzata la spesa di 20.542.346 euro annui a decorrere dal 2023, per il personale dell’INL, la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dal 2023 per il personale dell'ANPAL e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù (comma 337).

 

La norma, introdotta al Senato, prevede che per il personale delle aree dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e - per effetto di un’ulteriore emendamento approvato al Senato - dell'Agenzia italiana per la gioventù, il beneficio di cui all’articolo 1, comma 334, della legge n. 197 del 2022 (riconoscimento a decorrere dal 2023 delle misure dell’indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro) sia attribuito anche con riguardo agli anni 2020, 2021 e 2022, tenendo conto degli importi attributi per le medesime annualità al personale del Ministero del lavoro e scomputando, per il personale dell’INL, dalle somme da riconoscere per il 2022, l’indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto legge n. 50 del 2022 (vedi infra) (comma 1).

Inoltre, tenendo conto di quanto già percepito dal personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell’INL, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale dirigenziale sono incrementati, per il 2023, di complessivi euro 1.281.675. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal precedente periodo anche con riguardo al personale dirigenziale dell’ANPAL, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023, si provvede mediante l’incremento per il 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero del lavoro nell’importo complessivo di euro 178.541. Il summenzionato emendamento approvato al Senato, con riguardo al personale dirigenziale dell’Agenzia italiana per la gioventù, ha previsto, altresì, che si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo per l’armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019 nell'importo complessivo di euro 14.845 (comma 2).

L'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, ha previsto l’attribuzione ai dipendenti dell’INL, per il 2022, di un’indennità una tantum nelle misure e secondo criteri da stabilire con decreto del direttore del medesimo Ispettorato, nei limiti delle risorse indicate - ai fini dell’incremento, disposto dalla medesima norma, dei fondi per le risorse decentrate del personale delle aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell'INL - rispettivamente, in euro 10.455.680 e in euro 781.783 per il 2022.

L'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 75 del 2023, in virtù della soppressione dell’ANPAL e del trasferimento delle relative funzioni al Ministero del lavoro previsti dal comma 1 del medesimo articolo, dispone che il menzionato Ministero subentri, altresì, nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di ANPAL e che le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Agenzia vengano trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per il 2023, ad euro 23.428.458 in riferimento al personale dell’INL e ad euro 726.841 in riferimento al personale dell'ANPAL si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo da ripartire per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 143. della legge n. 160 del 2019. A valere sul medesimo fondo si provvede ai fini della copertura degli oneri relativi al personale dell’Agenzia italiana per la gioventù, di cui ai commi 1 e 2, che sono indicati pari, per il 2023, ad euro 190.171 (comma 3).

 

La relazione tecnica, relativa all’emendamento governativo che ha introdotto la norma in esame, con riguardo al comma 1 riferisce che la proposta estende anche agli anni 2020, 2021 e 2022 il beneficio previsto per il personale dell'INL e dell’ANPAL dall’articolo 1, comma 334, della legge n. 197 del 2022 in base al quale le misure dell’indennità di amministrazione sono state aggiornate, a decorrere dal 2023, in misura pari a quelle del personale del Ministero del lavoro. La relazione tecnica riporta in una tabella, per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima, la quantificazione  delle somme da corrispondere per i predetti anni 2020, 2021 e 2022 con riferimento alle unità di personale dell’INL delle aree (I, II e III) suddivise per fasce economiche (da F-1 ad F-3 per la I area, da F-1 ad F-6 per la II area e da F-1 ad F-7 per la III area) per ciascun anno del triennio 2020-2022. Si sintetizza nella tabella indicata di seguito l’importo quantificato con riferimento alle unità di personale complessive in servizio presso l’INL per ciascun anno interessato.

(euro)

Unità in servizio a tempo indeterminato

Costo incremento indennità amministrazione (lordo Stato)

Costo complessivo

(lordo Stato)

2020

2021

2022

2020

2021

2022

 

4.348

4.029

4.356

7.309.586

12.158.215

13.134.662

32.602.463

 

Dal suddetto totale per il personale INL viene sottratto l’importo di euro 10.455.680 già assegnato nel 2022 a titolo di indennità una tantum dall’art. 32-bis comma 1, del decreto legge n. 50 del 2022. Pertanto le risorse da destinare al personale dell’INL sono pari a complessivi euro 22.146.783.

Analogamente con riferimento all’ANPAL, la relazione tecnica fornisce in una tabella la relativa quantificazione delle somme da corrispondere per gli anni 2020, 2021 e 2022 con riferimento alle unità del relativo personale delle aeree (I, II e III) suddivise per le medesime fasce economiche, per ciascun anno del triennio 2020-2022. A seguire si riporta un quadro di sintesi.

(euro)

Unità in servizio a tempo indeterminato

Costo incremento indennità amministrazione (lordo Stato)

Costo complessivo

(lordo Stato)

2020

2021

2022

2020

2021

2022

 

80

66

66

122.131

178.527

178.928

548.300

 

Diversamente da quanto riportato con riguardo all’INL, nella quantificazione ANPAL incide anche la presenza, sul 2021 e sul 2022, rispettivamente di 11 e 10 unità di personale a tempo determinato al quale corrisponde un onere lordo Stato indicato in euro 35.993 e 32.721. Tali importi, sommati ai 479.586 euro complessivi relativi al personale a tempo indeterminato comportano un costo lordo Stato complessivo pari ad euro 548.300.

L’onere complessivo relativo al comma 1 è, pertanto, determinato in euro 22.695.083

 

Il comma 2, al fine dell’armonizzazione dei trattamenti accessori con il Ministero del lavoro indicata al comma 1, incrementa i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell’INL e dell’ANPAL anche per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Di seguito si riporta la tabella di quantificazione relativa all’Ispettorato nazionale del lavoro:

 

(euro)

INL

Fascia

Anno

Unità

Incremento Fondo retribuzione posizione e risultato

(lordo Stato)

Costo

Dir. generale

(I fascia)

2020

4

6.066

24.266

2021

4

14.168

56.673

2022

4

14.168

56.673

Dir. non generale

(II fascia)

2020

78

3.518

274.416

2021

77

10.865

836.579

2022

75

10.865

814.850

Totale 2020

82

 

298.682

Totale 2021

81

893.253

Totale 2022

79

871.523

Totale complessivo lordo Stato

 

2.063.458

 

Dal suddetto totale per il personale dirigenziale INL è stato sottratto l’importo di euro 781.783 già assegnato nel 2022 a titolo di indennità una tantum dall'art. 32-bis comma 1 del decreto legge n. 50 del 2022. Pertanto, le risorse da destinare al personale dirigenziale INL sono pari a complessivi euro 1.281.675.

 

Con riguardo all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, si riporta di seguito la relativa tabella di quantificazione:

 

 

 

(euro)

ANPAL

Fascia

Anno

Unità

Incremento Fondo retribuzione posizione e risultato

(lordo Stato)

Costo

Dir. generale

(I fascia)

2020

1

6.066

6.066

2021

1

14.168

14.168

2022

1

14.168

14.168

Dir. non generale

(II fascia)

2020

7

3.518

24.627

2021

5

10.865

54.323

2022

6

10.865

65.188

Totale 2020

8

 

30.693

Totale 2021

6

68.492

Totale 2022

7

79.356

Totale complessivo lordo Stato

 

178.541

 

Pertanto, l’onere complessivo derivante dal comma 2 è pari a euro 1.460.216.

 

Gli oneri per il 2023 derivanti dai commi 1 e 2 con riguardo al personale INL sono pari ad euro 23.428.458 [euro 22.146.783 (comma 1) + euro 1.281.675 (comma 2)]. Quelli relativi al personale dell’ANPAL sono altresì pari complessivamente ad euro 726.841 [euro 548.300 (comma 1) + euro 178.541 (comma 2)].

L’ulteriore emendamento approvato al Senato, che ha esteso le previsioni della norma in riferimento anche al personale (dirigenziale e non) dell’dell’Agenzia italiana per la gioventù, non corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, risultante da un emendamento governativo approvato al Senato, estende anche agli anni 2020, 2021 e 2022 il beneficio previsto per il personale non dirigente dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) dall’articolo 1, comma 334, della legge n. 197 del 2022 che ha aggiornato a decorrere dal 2023, per il medesimo personale, le misure dell’indennità di amministrazione in misura pari a quelle del personale del Ministero del lavoro. Per il personale INL, dalle somme da riconoscere per il 2022, viene scomputato l’importo dell’indennità una tantum prevista in suo favore dall'articolo 32-bis del decreto legge n. 50 del 2022 (comma 1). Ai fini dell’armonizzazione dei trattamenti accessori con il Ministero del lavoro, vengono, inoltre, incrementati per il 2023 i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell’INL e dell’ANPAL - con riguardo agli anni 2020, 2021 e 2022 - rispettivamente di complessivi euro 1.281.675 ed euro 178.541. Anche con riguardo al personale dirigenziale INL viene scomputato l’importo dell’indennità una tantum prevista in suo favore dall'articolo 32-bis del decreto legge n. 50 del 2022 (comma 2). Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 sono indicati in misura pari per il 2023 (comma 3) a complessivi euro 23.428.458 per il personale INL [euro 22.146.783 come quantificati dalla RT con riferimento al comma 1 ed euro 1.281.675 come indicati dal comma 2] e a complessivi euro 726.841 per il personale ANPAL [euro 548.300 come quantificati dalla RT con riferimento al comma 1 ed euro 178.541 come indicati dal comma 2]. Per effetto, inoltre, di un ulteriore emendamento d’iniziativa parlamentare approvato al Senato, le suddette misure sono state estese anche al personale dirigenziale e non dell’Agenzia italiana per la gioventù per un onere complessivo indicato in misura pari ad euro 190.171 per il 2023. Con riferimento specifico al personale dirigenziale di tale Agenzia, in base a quanto desumibile dal testo della disposizione introdotta, nell’ambito del suddetto importo complessivo, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale dirigenziale appaiono incrementate, per il 2023, di euro 14.845.

Al riguardo, si prende atto della puntuale esposizione da parte della relazione tecnica dei criteri e dei parametri di calcolo della spesa concernente il riconoscimento anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 della perequazione dei trattamenti indennitari del personale, dirigenziale e non, appartenente ad ANPAL e INL rispetto a quello spettante ai pari grado del Ministero del lavoro. Tanto premesso, si chiede di acquisire anche i corrispondenti parametri e dati sottostanti la stima degli analoghi oneri riferiti al personale dell’Agenzia italiana per la gioventù.

In ogni caso appare necessario che il Governo fornisca elementi che consentano di valutare gli ulteriori effetti onerosi derivanti dall’eventuale esigenza di ricalcolare i trattamenti previdenziali e di fine rapporto attribuiti al personale in quiescenza già in servizio nel triennio 2020-2022, in virtù del disposto riconoscimento della suddetta perequazione indennitaria anche per i tre anni in riferimento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva in primo luogo che il comma 2 dell’articolo 1-bis, provvede agli oneri derivanti dal riconoscimento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell’Agenzia italiana per la gioventù, pari a 14.845 euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019.

Il successivo comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2, pari complessivamente a 24.345.470 euro per l’anno 2023, di cui 23.428.458 euro relativi al personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, 726.841 euro relativi al personale ANPAL e 190.171 euro per il personale dell’Agenzia italiana per la gioventù, mediante corrispondente riduzione del medesimo fondo di cui all’articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019.

In proposito, si rappresenta che detta disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, finalizzato alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri. Le risorse del predetto fondo risultano iscritte sul capitolo 3065 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze che, sulla base di una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca disponibilità residue per l’anno 2023 pari a 30.529.530 euro, dalle quali risulta già detratto l’importo corrispondente all’onere oggetto di copertura ai sensi del comma 3.

Al riguardo, si rileva l’esigenza di verificare il coordinamento tra le disposizioni di copertura riferite agli oneri relativi al personale dell’Agenzia italiana per la gioventù contenute rispettivamente nel comma 2 e nel comma 3, secondo periodo, dal momento che tale ultima disposizione fa riferimento alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2, mentre il predetto comma 2 reca un’autonoma clausola di copertura finanziaria degli oneri riferiti al personale dirigenziale della predetta Agenzia. Sul punto appare pertanto necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 2
(Campagna reddituale)

Le norme prevedono che il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, relative al periodo d’imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all’articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, relative al periodo di imposta 2020, sia avviato entro il 31 dicembre 2024.

L’articolo 13, comma 2, della legge n.  412 del 1991 prevede che l'INPS proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provveda, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

L’articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008 prevede altresì che i titolari di prestazioni collegate al reddito, che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, siano tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tenuto conto dell’attuale stato di tale attività amministrativa.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, relative al periodo d’imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all’articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge n.- 207 del 2008, relative al periodo di imposta 2020, sia avviato entro il 31 dicembre 2024.

L’articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991 prevede invece che l'INPS proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provveda, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

Al riguardo, si rileva che la RT sembra escludere oneri aggiuntivi alla luce dello stato attuale degli adempimenti amministrativi connessi al recupero degli indebiti, presumibilmente non in linea con le tempistiche necessarie al rispetto dei termini previsti a legislazione vigente.

Ciò premesso, appare comunque utile acquisire conferma che – ove i recuperi siano stati iscritti quali crediti nei bilanci INPS (soggetto incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato) o comunque siano stati scontati ai fini delle previsioni di finanza pubblica - dalla norma in esame non derivino dilazioni apprezzabili nell’afflusso di entrate attese o iscritte in bilancio, a legislazione vigente.

 

Articolo 2-bis
(Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, integrano il testo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In particolare viene introdotto nel testo del predetto decreto legislativo l’articolo 34-bis che tratta delle banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione.

A tal fine si prevede che per prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo gli organismi di autoregolamentazione[3] possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che questi sono tenuti a conservare[4] per prevenire le predette attività. La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni devono essere trasmessi alla banca dati informatica (comma 1, capoverso articolo 34-bis, comma 1).

I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni necessari anche in via preventiva, se ciò è utile per acquisire informazioni rilevanti ad effettuare una eventuale segnalazione di operazione sospetta (SOS) (comma 1, capoverso articolo 34-bis, commi 2 e 3). Qualora dalla banca dati emergano operatività anomale basate sulle informazioni ricevute, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni poste alla base di una eventuale SOS (comma 1, capoverso articolo 34-bis, comma 4).

Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo (comma 1, capoverso articolo 34-bis, comma 8).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati in oggetto per 1o svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali come individuate dal presente decreto, L'acceso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli professionisti (comma 1, capoverso articolo 34-bis, comma 9). Le modalità tecniche e operative dell'accesso sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna delle autorità citate nel periodo precedente con l'organismo di autoregolamentazione (comma 1, capoverso articolo 34-bis, comma 10).

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi delle norme in esame sono conservati nella banca dati per un periodo di 10 anni (comma 1, capoverso articolo 34-bis, comma 15).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, che corredava l’emendamento che ha introdotto la disposizione al Senato, afferma che la banca dati informatica centralizzata prevista dall'articolo in esame è istituita e gestita autonomamente e con risorse proprie dall'organismo di autoregolamentazione (cfr. comma 1, dell'art. 34-bis). Pertanto, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 10 del nuovo articolo 34-bis dalle autorità con gli organismi di autoregolamentazione non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per le medesime.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame stabiliscono che gli organismi di autoregolamentazione possono istituire una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che sono tenuti a conservare[5]  per prevenire le predette attività. Le norme stabiliscono altresì che alle informazioni delle banche dati in questione possono accedere il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo previa stipula di apposita convenzione sottoscritta da ciascuna delle autorità citate con l'organismo di autoregolamentazione. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare per quanto riguarda l’istituzione delle banche dati in quanto le stesse saranno istituite, peraltro facoltativamente, e gestite da soggetti quali gli ordini professionali che non rientrano nel novero delle amministrazioni pubbliche e che comunque si finanziano con contributi a carico di soggetti privati.

Per quanto concerne le convenzioni che alcune pubbliche amministrazioni stipulano per l’accesso alle banche dati non si formulano osservazioni, nel presupposto che a tale stipulazione si provveda nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di convenzioni legate ad attività istituzionali delle amministrazioni medesime

 

Articolo 3, commi da 1 a 3
(Anticipo rinnovo contratti pubblici)

La norma dispone che, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale dipendente a tempo indeterminato dalle amministrazioni statali, l’emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021 [Indennità di vacanza contrattuale (IVC)] sia incrementato nel mese di dicembre 2023, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salva l’effettuazione di eventuali successivi conguagli. Tale incremento non rileva ai fini dell’attribuzione dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’articolo 39, del decreto-legge n. 48 del 2023 (comma 1). Ai relativi oneri, valutati in euro 2.000.000 per il 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 23 (comma 2).

Si rammenta che l’articolo 1, comma 281, della legge n. 197 del 2022, riconosce dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pari al 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro. Successivamente, con riferimento al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2023, tale percentuale, per effetto dell’articolo 39 del decreto-legge n. 48 del 2023, è stata portata dal 2 al 6 per cento, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, e dal 3 al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

Le amministrazioni di cui all’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (regioni ed enti dipendenti, amministrazioni del servizio sanitario nazionale, enti locali, camere di commercio, università italiane, enti pubblici non economici, enti e istituzioni di ricerca, ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo) possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato il suddetto incremento, con le modalità e nella misura di cui al comma 1, con oneri a carico dei propri bilanci (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Incremento IVC 2023 - Personale a tempo indeterminato delle amministrazioni statali

(comma 1).

2.000,0

 

 

 

2.000,0

 

 

 

2.000,0

 

 

 

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Incremento IVC 2023 - Personale a tempo indeterminato delle amministrazioni statali – effetti riflessi

(comma 1).

 

 

 

 

970,0

 

 

 

970,0

 

 

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 912) ribadisce il contenuto della norma e riferisce che gli oneri recati dalla stessa sono stimati in euro 2.000 milioni sulla base delle unità di personale a tempo indeterminato rilevate dal Conto annuale 2021 e degli importi annui pro capite attualmente in vigore dell’Indennità di vacanza contrattuale (IVC) riferiti al mese di dicembre 2023.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione dispone, in via eccezionale, per il personale dipendente a tempo indeterminato dalle amministrazioni statali, un incremento, a valere sul 2024, dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC) riferita al mese di dicembre 2023, per un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, autorizzando a tal fine la spesa di 2 miliardi di euro per il 2023 (commi 1 e 2). Tale incremento - che può essere erogato anche da regioni ed enti dipendenti, amministrazioni del servizio sanitario nazionale, enti locali, camere di commercio, università, enti pubblici non economici ed enti e istituzioni di ricerca, con oneri a carico dei propri bilanci (comma 3) – non rileva ai fini dell’attribuzione dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti previsto dalla vigente normativa. Al riguardo, pur alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che gli importi della spesa autorizzata dalla norma sono stati determinati sulla base delle unità di personale a tempo indeterminato rilevate dal Conto annuale 2021 e dei valori annui pro capite attualmente in vigore dell’IVC riferiti al mese di dicembre 2023, si rileva l’opportunità di acquisire i dati e i parametri sottostanti la suddetta quantificazione.

Con riguardo al comma 3, che consente alle ulteriori amministrazioni pubbliche sopra menzionate di riconoscere ai propri dipendenti a tempo indeterminato un beneficio analogo a quello individuato dal comma 1 a valere sui propri bilanci, pur considerata la natura facoltativa della disposizione, si rileva l’opportunità che vengano forniti elementi di valutazione che consentano di delineare, quantomeno in termini generali, il quadro dei relativi oneri potenziali e di verificare, ove possibile, l’effettiva disponibilità delle rispettive risorse di bilancio mediante le quali provvedere alla relativa copertura, anche al fine di escludere eventuali effetti in termini di fabbisogno di indebitamento netto.

 

Articolo 3, commi 3-bis - 3-ter
(Regime fiscale dei prestiti ai dipendenti)

La norma, introdotta in prima lettura, modifica il criterio di calcolo, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, del beneficio relativo alla concessione di prestiti al lavoratore da parte del datore di lavoro. In particolare, con una modifica al comma 4, lettera b), dell’articolo 51 del TUIR si dispone che, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in caso di concessione di prestiti ai dipendenti, ai fini della determinazione in denaro dei valori che concorrono a determinare il reddito di lavoro dipendente, si assuma il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito (in luogo del tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno) e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi prestiti.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione  modifica il criterio di calcolo, ai fini della determinazione in denaro dei valori che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, con riferimento al beneficio relativo alla concessione di prestiti. In proposito, appare pertanto necessario che il Governo fornisca dati ed elementi in merito ai complessivi effetti finanziari della disposizione, e ciò tenendo conto che la disposizione è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta in cui essa entrerà in vigore, ossia dall’esercizio 2023 attualmente in corso.

 

Articolo 3-bis
(Regime fiscale indennità percepite cariche elettive e funzioni del Consiglio superiore della magistratura)

La norma introdotta nel corso dell’esame in prima lettura, modifica l’articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, al fine di assimilare ai redditi di lavoro dipendente a fini Irpef anche le indennità per cariche elettive e svolgimento di funzioni percepite dai membri del Consiglio superiore della magistratura, nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni, a decorrere dal 2024.

In proposito si ricorda che il citato articolo 50 elenca le tipologie di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche – Irpef, tra cui, alla lettera g) del comma 1, figurano altresì le indennità percepite per le cariche elettive e per le funzioni degli organi degli enti territoriali (di cui all’articolo 114 della Costituzione) e della Corte Costituzionale (articolo 135 della Costituzione).

Alla copertura dell’onere derivante dalla disposizione in esame, pari a 400.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma assimila, a decorrere dal 2024, ai redditi di lavoro dipendente a fini Irpef anche le indennità per cariche elettive e svolgimento di funzioni percepite dai membri del Consiglio superiore della magistratura, nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni. Alla disposizione sono ascritti oneri in misura pari a 400 mila euro annui dal 2024. In proposito, considerato che l’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica, appare necessario che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della stima dell’onere al fine di permettere una verifica della quantificazione effettuata, ciò anche considerato che la norma testualmente configura le minori entrate in termini di onere autorizzato (“pari a”) e non valutato.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 3-bis provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma 1, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, pur prendendosi atto del fatto che ai sensi del vigente bilancio triennale 2023-2025 per l’anno 2024 il predetto Fondo[6] reca uno stanziamento di competenza pari a 174.779.120 euro, andrebbe nondimeno acquisita una conferma da parte del Governo in merito all’effettiva disponibilità delle predette risorse nonché in merito al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente programmati a valere sulle stesse.

 

 Articolo 3-ter
(Incarichi di consulenza e di vertice a soggetti in quiescenza)

Normativa vigente. Il comma 13 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 13 del 2023 dispone che, fino al 31 dicembre 2026, con riferimento agli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali, non trovino applicazione, le previsioni di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012. Il citato comma 9, in particolare, vieta nelle pubbliche amministrazioni il conferimento di incarichi (di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali e di governo di enti) a titolo oneroso a soggetti già lavoratori collocati in quiescenza, nonché il conferimento ai medesimi soggetti di incarichi dirigenziali o direttivi a titolo gratuito aventi durata superiore a un anno. A tale norma non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma, introdotta al Senato, novella il comma 13 dell’articolo 8 del decreto-legge n 13 del 2023 che consente, fino 31 dicembre 2026, il conferimento - in deroga all’articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012 - da parte di organi costituzionali, di incarichi di consulenza e di vertice a soggetti in quiescenza presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale. La novella consente il conferimento in questione anche agli organi di rilevanza costituzionale (comma 1, lett. a)).

Viene, altresì, disposto che resta ferma l’applicazione delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 e agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto legge n. 4 del 2019 (comma 1, lett. b)).

L’art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 prevede che le amministrazioni pubbliche non possano erogare in favore di soggetti già titolari di pensioni pubbliche, trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente). A tale disposizione non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il richiamo agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto legge n. 4 del 2019 specifica la tipologia del trattamento pensionistico, se liquidato in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma estende la possibilità di conferire incarichi di consulenza e di vertice a soggetti in quiescenza presso enti e istituti nazionali di competenza dell’amministrazione statale: tale deroga è riconosciuta, a legislazione vigente (comma 13 dell’articolo 8 del decreto-legge n 13 del 2023) ai soli incarichi conferiti da organi costituzionali La norma ora in esame estende la previsione derogatoria anche agli incarichi conferiti da organi di rilevanza costituzionale.

Resta invariata la specificazione, già prevista a legislazione vigente, che la predetta facoltà, ora ampliata, opera in deroga a quanto a tale riguardo previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012.

Si rammenta che tale disposizione, in particolare, vieta nelle pubbliche amministrazioni il conferimento di incarichi (di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali e di governo di enti) a titolo oneroso a soggetti già lavoratori collocati in quiescenza, nonché il conferimento ai medesimi soggetti di incarichi dirigenziali o direttivi a titolo gratuito aventi durata superiore a un anno.

Al riguardo, premesso che alla norma derogata non sono stati a suo tempo ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non si formulano osservazioni, nel presupposto, sul quale è opportuna una conferma del Governo, che il conferimento di tali incarichi, anche da parte di organi di rilievo costituzionale, possa essere disposto solo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata.

 

Articolo 4
(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)

La norma prevede che, limitatamente al solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche che siano titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuino il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con emendamento introdotto al senato è stato disposto che per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d’affari.

Alle minori entrate derivanti dalla disposizione in esame, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 23.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale del decreto ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Minori entrate tributarie

 

IRPEF

1.572,5

 

 

 

1.572,5

 

 

 

 

 

 

 

Imposta sostitutiva forfetari

968,4

 

 

 

968,4

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

IRPEF

 

1.572,5

 

 

 

1.572,5

 

 

 

 

 

 

Imposta sostitutiva forfetari

 

968,4

 

 

 

968,4

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale del decreto afferma che, per il solo anno 2023, la disposizione determina il rinvio del versamento della seconda rata di acconto all’anno successivo (2024). Il differimento di termini non si applica ai contributi sociali e ai premi INAIL. Si riporta di seguito la tabella di sintesi degli effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno (importi in milioni di euro), sulla base dei versamenti effettuati tramite modello F24 nell’ultima annualità disponibile:

 

(N) - Effetti negativi (gettito rinviato all'anno successivo)

Imposta

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

IRPEF

-1.572,5

0

-

Imposta sostitutiva forfetari

-9.68,4

0

-

Totale

-2.540,9

0

-

(P) - Effetti positivi (gettito riveniente dall'anno precedente)

Imposta

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

IRPEF

0

1.572,5

-

Imposta sostitutiva forfetari

0

9.68,4

-

Totale

0

2.540,9

-

Effetti complessivi (N)+(P)

Imposta

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

IRPEF

-1.572,5

1.572,5

-

Imposta sostitutiva forfetari

-9.68,4

9.68,4

-

Totale

-2.540,9

2.540,9

-

 

La RT precisa altresì che il rinvio dei termini di versamento all'anno successivo non modifica il momento di registrazione dell’imposta nei conti nazionali ai sensi del SEC. Pertanto, lo slittamento dei versamenti all’anno 2024 non determina effetti in termini di indebitamento netto.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette relativamente ad una determinata platea di contribuenti. Alla disposizione sono ascritti effetti di minor gettito nel 2023 (valutati in circa 2,5 miliardi) e corrispondenti effetti di maggior gettito nel 2024, anno nel quale avverrà, sulla base di quanto previsto dalla norma, l’integrale versamento della rata di acconto differita. In proposito si evidenzia che la relazione tecnica si limita a fornire gli effetti finanziari della disposizione “sulla base dei versamenti effettuati tramite modello F24 nell’ultima annualità disponibile”. Appare pertanto opportuno che, al fine di permettere una verifica della quantificazione effettuata, siano forniti i dati e gli elementi quantitativi posti alla base della stima, quali quelli relativi alla platea di contribuenti aventi diritto, distinti per classi di reddito, nonché relativi al gettito medio rilevato con riferimento alla seconda rata di acconto. In particolare dovrebbe essere chiarito per quale ragione i dati relativi all’ultima annualità disponibile, considerati ai fini della stima delle minori entrate, non sembrerebbero essere stati rivalutati per tener conto della variazione attesa delle variabili macroeconomiche che influenzano le previsioni di entrata scontate a bilancio, quali ad esempio il Pil e l’inflazione. Non si formulano invece osservazioni circa la mancanza di effetti sull’indebitamento netto, tenuto conto che lo stesso registra – di regola – le entrate per competenza come confermato anche dalla relazione tecnica.

Articolo 4-bis
(Riapertura termini definizione agevolata)

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura, proroga la scadenza delle prime due rate di pagamento della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui ai commi da 231 a 252 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (cosiddetta rottamazione-quater). In particolare, si prevede che per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione di cui al citato comma 231, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione in esame proroga il termine di pagamento delle prime due rate della cosiddetta rottamazione-quater. In proposito, pur considerando il carattere infrannuale della proroga, che dovrebbe permettere l’incasso nello stesso anno 2023 delle rate previste per tale annualità, andrebbe comunque acquisito l’avviso del Governo al fine di escludere che dalla predetta proroga derivino effetti negativi per la finanza pubblica.

 

Articolo 4-ter
(Interpretazione autentica della disciplina concernente il trattamento ai fini IVA degli integratori alimentari)

La norma, introdotta al Senato, dispone l’applicazione dell’aliquota agevolata IVA al 10 per cento agli integratori alimentari.

Più in particolare, per effetto dell’articolo in esame, sono ricomprese tra le preparazioni alimentari assoggettate all’aliquota del 10 per cento anche gli integratori alimentari, di cui al decreto legislativo n. 169 del 2004, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenza che la norma modifica il punto 80 della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 il quale prevede che siano assoggettate all’aliquota IVA agevolata del 10 per cento (in luogo di quella ordinaria del 22 per cento) le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura. Per effetto dell’articolo in esame, sono ricompresi tra le preparazioni alimentari assoggettate all’aliquota del 10 per cento anche gli integratori alimentari.

Tanto premesso, si rileva che la norma appare suscettibile di determinare effetti finanziari in termini di minori entrate tributarie considerato che la disposizione amplia il novero delle prestazioni assoggettate all’aliquota IVA agevolata del 10 per cento. Su tali profili appare, pertanto, necessario acquisire dati ed elementi di informazione da parte del Governo.

 

 

Articolo 4-quater
(Regime iva prestazioni di chirurgia estetica)

La norma, introdotta dal Senato, estende l’esenzione Iva prevista per le prestazioni sanitarie anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

In proposito si ricorda che l’articolo 10, comma primo, n. 18 del D.P.R. IVA (n. 633 del 1972) individua, tra le prestazioni esenti dall’Iva, le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19) (da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenza che la norma dispone che, a decorrere dalla sua entrata in vigore, l’esenzione Iva - prevista per le prestazioni sanitarie dall'articolo 10, comma primo, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – si estenda alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. Tanto premesso, si rileva che la norma appare suscettibile di determinare effetti finanziari in termini di minori entrate tributarie considerato che la disposizione amplia il novero delle prestazioni esenti dall’Iva alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica. Su tali profili appare, pertanto, necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 4-quinquies

(Misure di semplificazione, di tutela del contribuente e in materia di transazione su crediti tributari e contributivi)

La norma, introdotta dal Senato, prevede ai commi 1 e 4:

- l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, che posticipa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 22 giugno 2022 (in sostanza, al periodo d’imposta 2023) l’efficacia delle disposizioni che impongono ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (comma 1);

 - l’abrogazione dell’obbligo, previsto dall’articolo 37, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere, in via telematica, all'Agenzia delle entrate anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF nonché di conservare le medesime schede fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione (comma 2);

- l’abrogazione dell’obbligo, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall’articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria (comma 3);

- la modifica dell'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 per consentire ai contribuenti di accedere alle proprie fatture, nonché di verificare la correttezza delle stesse, senza la necessità di una preventiva richiesta dì adesione al servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate, attraverso (comma 4)

Il successivo comma 5 modifica l’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2023 che ha introdotto una disciplina transitoria dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione anche in assenza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. La norma introdotta stabilisce che nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme è espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale (in luogo della competente direzione regionale).

 

La relazione tecnica, relativa all’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto l’articolo in esame, ribadisce il contenuto delle relative disposizioni e afferma che le norme in esame non implicano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono di carattere procedurale e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT afferma, altresì, che l'Agenzia delle entrate è tenuta a provvedere agli adempimenti necessari per l’applicazione della disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni recano misure di semplificazione a tutela dei contribuenti per i contribuenti, prevedendo al comma 5 la modifica dell’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2023 che ha introdotto una disciplina transitoria dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione anche in assenza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. La norma introdotta stabilisce che nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme è espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale (in luogo della competente direzione regionale).

Al riguardo, si prende atto che dalle disposizioni in esame non discendono oneri per la finanza pubblica dal momento che le norme dell’articolo in esame sono di carattere procedurale e intervengono su disposizioni cui a loro volta non erano stati ascritti effetti finanziari. Si prende, altresì, atto che, come rappresentato nella relazione tecnica, ai fini dell’applicazione del comma 5, l'Agenzia delle entrate è tenuta a provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

Articolo 5
(Termini per le procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

La norma proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. L’articolo proroga, altresì, di un anno il termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, relativo all’indebito utilizzo in compensazione del medesimo credito.

In proposito si ricorda che i commi da 7 a 12 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 hanno introdotto una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati. Alla disposizione sono stati ascritti effetti, da un lato, di maggiori entrate tributarie (da versamento dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati) nella misura di 70 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, dall’altro, di minori entrate extratributarie (per minori incassi da sanzioni e interessi) per 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029.

La disposizione differisce il termine utile per inviare l’apposita richiesta all’Agenzia delle entrate per avvalersi dell’agevolazione; il termine di adesione alla procedura di riversamento passa dal 30 novembre 2023, secondo una modifica introdotta al Senato, 30 luglio 2024 (nel testo originario il termine previsto era 30 giugno 2024). Conseguentemente alle modifiche introdotte si differisce anche il termine per il versamento dell’unica rata o, in caso di rateazione, delle altre tre rate, nonché il termine a decorrere dal quale sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale. La norma proroga:

-       dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024 il termine per il versamento dell’unica rata o, in caso di rateazione, della prima rata;

-       dal 16 dicembre 2024 al 16 dicembre 2025 il termine per il versamento della seconda rata;

-       dal 16 dicembre 2025 al 16 dicembre 2026 il termine per versamento della terza rata;

-       dal 17 dicembre 2023 al 17 dicembre 2024, in caso di pagamento rateale, il termine a decorrere dal quale sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

 

Coerentemente alle modifiche introdotte, la norma interviene prorogando al 17 dicembre 2024 il termine previsto - in precedenza fissato al 17 dicembre 2023 - a decorrere dal quale vanno calcolati, in caso di mancato perfezionamento della procedura, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (tasso del quattro per cento annuo). Viene, altresì, prorogato di un anno il termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, con riferimento a determinati crediti d’imposta.

Il comma 1-bis, introdotto al Senato, disciplina le modalità e il termine per esercitare la possibilità di revoca della procedura di riversamento. La norma, infatti, dispone che i soggetti che possono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell’unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione in commento. Anche in ipotesi di revoca, resta ferma l’applicazione della proroga prevista dall’articolo 5, comma 12,  ultimo periodo, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

 

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria, prevedendo che alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l’anno 2023, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede ai sensi dell’articolo 23.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori entrate extra tributarie

 

Rinvio al 30/06/2024 del termine per riversare i crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati in compensazione

 

 

 

 

54,4

 

 

 

 

54,4

 

 

 

 

54,4

 

Minori entrate extra tributarie

 

Rinvio al 30/06/2024 del termine per riversare i crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati in compensazione

 

33,0

 

10,7

 

10,7

 

 

33,0

 

10,7

 

10,7

 

 

33,0

 

10,7

 

10,7

 

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario, afferma che il rinvio dei termini produce effetti di cassa in quanto modifica la distribuzione delle maggiori entrate da riversamento dei crediti rispetto alla norma originaria e alle successive proroghe. In particolare, considerando che alla data di entrata in vigore della disposizione risultano già riversati nel 2023 crediti per un importo pari a 32 milioni di euro dai contribuenti (cod. tributo 8170) e che questi importi nella RT originaria, successivamente modificata dall’articolo 38 del decreto-legge n. 144 del 2022, erano stati distribuiti nei tre anni di pagamento rateale (si era ipotizzato prudenzialmente che le adesioni sarebbero state tutte rateali), sotto l’ipotesi che tutti i contribuenti che non ancora hanno aderito optino per il pagamento rateale, le maggiori entrate residue pari a 163 milioni (corrispondenti a 195 milioni di euro stimati meno i 32 milioni già riversati) vanno ripartite in 3 rate pari a 54,3 milioni di euro, da versare negli anni 2024 e 2025 e 54,4 milioni di euro nel 2026. Nella relazione si evidenzia che, ai fini della stima, al fine di evitare duplicazioni, non sono state conteggiate le minori entrate derivanti dal mancato esercizio dell’attività di controllo, in quanto si tratta di dati già considerati nella relazione tecnica riferita ai citati commi da 7 a 12 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano al 30 giugno 2024 il termine entro cui è possibile regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ai sensi dei commi da 7 a 12 dell’articolo 5 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146. Esse inoltre differiscono i termini di cui al comma 10 del medesimo articolo 5 per procedere al predetto riversamento e di cui al comma 11, a decorrere dal quale devono essere calcolati, in caso di mancato perfezionamento della procedura, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

In proposito, la relazione tecnica afferma che tale rimodulazione dei termini produce effetti di cassa in quanto modifica la distribuzione delle maggiori entrate da riversamento dei crediti rispetto alla norma originaria e successive proroghe. Considerando che alla data di entrata in vigore della disposizione (19 ottobre 2023) risultano già riversati nel 2023 crediti per un importo pari a 32 milioni di euro dai contribuenti e che questi importi nella relazione tecnica originaria, successivamente modificata dall’articolo 38 del decreto-legge n. 144 del 2022, erano stati distribuiti nei tre anni di pagamento rateale (si era ipotizzato prudenzialmente che le adesioni sarebbero state tutte rateali), sotto l’ipotesi che tutti i contribuenti che non ancora hanno aderito optino per il pagamento rateale, le maggiori entrate residue pari a 163 milioni (corrispondenti a 195 milioni di euro stimati meno i 32 milioni già riversati) vanno ripartite in 3 rate pari a 54,3 milioni di euro, da versare negli anni 2024 e 2025 e 54,4 milioni di euro nel 2026[7]. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché si prende atto della quantificazione proposta dalla relazione tecnica che appare sia verificabile sulla base dei dati, delle ipotesi nonché degli elementi informativi posti alla base della relazione stessa.

In merito al comma 1-bis, introdotto al Senato, che riconosce la possibilità di esercitare la revoca integrale della procedura di riversamento del credito d'imposta a coloro che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura medesima ma non hanno ancora effettuato il versamento dell’unica soluzione o della prima rata, si osserva che tale misura potrebbe determinare effetti di minore gettito a causa del citato mancato riversamento, salvo che tali effetti non siano già stati considerati nell’ambito degli effetti quantificati dalla relazione tecnica con riferimento alla proroga disposta ai sensi del comma 1, applicabile per altro anche ai soggetti che si siano avvalsi della revoca integrale di cui al menzionato comma 1-bis. In merito a tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

 

 Articolo 6
(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo)

La norma ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, prevedendo l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Si dispone inoltre che siano parimenti esclusi, dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta.

In proposito si ricorda che i citati commi da 115 a 119 prevedono l’applicazione nel 2023 di un contributo di solidarietà a carico dei soggetti che esercitano le attività di importazione, produzione, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi, se da tali attività è derivato almeno il 75 per cento dei ricavi nell’anno di imposta precedente il 1° gennaio 2023. Il contributo è pari al 50 per cento della quota del reddito soggetto ad IRES relativo al periodo di imposta precedente il 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi nei quattro anni di imposta antecedenti. Se la media è negativa, si assume un valore pari a zero. Il contributo non può, in ogni caso, superare il 25 per cento del valore del patrimonio netto. Alla disposizione sono stati ascritti effetti positivi pari a circa 2,5 miliardi nel 2023.

Si ricorda altresì che una misura analoga a quella introdotta dalla norma in esame era stata prevista dall’articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, alla stessa erano stati ascritti oneri valutati in 404 milioni di euro per l’anno 2023. La predetta disposizione è stata poi abrogata dall’articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 (“Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”). Le risorse derivanti da tale abrogazione, pari a 404 milioni per il 2023, sono stati utilizzate a copertura del provvedimento.

Si dispone quindi l’abrogazione dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2023 che ha stabilito al 30 novembre il termine ultimo per il versamento della quota del contributo di solidarietà dovuta in ragione dell’abrogazione dell’articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023.

Si stabilisce che non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle somme già versate, che, quindi, rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

Viene, infine, istituito per il solo anno 2024 un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell’applicazione delle medesime disposizioni, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

Pertanto, la quota del contributo di solidarietà per il 2023 non versata in applicazione della disposizione in esame sarà comunque dovuta a titolo di contributo di solidarietà temporaneo per l’anno 2024.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori entrate tributarie

 

Contributo di solidarietà 2024

 

450

 

 

 

450

 

 

 

450

 

 

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento all’esclusione dell'utilizzo di riserve dal calcolo del contributo dovuto per il 2023, che, tenuto conto che la previsione del versamento del contributo, da calcolarsi pertanto sulla base imponibile originariamente individuata dalla norma istitutiva di cui alla LB 2023 è stata, da ultimo, disciplinata dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2023, postergandone il termine, e che alla luce del monitoraggio effettuato in sede di elaborazione della NADEF le entrate derivanti dal versamento del predetto contributo straordinario si sono rivelate di importo superiore alle previsioni effettuate ex ante, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non sono suscettibili di determinare effetti negativi su saldi di finanzia pubblica.

Con riferimento all’istituzione del contributo per il 2024, la RT afferma che gli effetti positivi possono valutarsi in 450 milioni di euro per l’anno 2024.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, prevedendo l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Contestualmente, si prevede che quanto non dovuto a titolo di contributo di solidarietà per il 2023, in applicazione della disposizione anzidetta, sia versato a titolo di contributo di solidarietà temporaneo per l’anno 2024. In proposito si evidenzia che la relazione tecnica, con riferimento al contributo dovuto per il 2023, non stima effetti negativi affermando che dal monitoraggio effettuato in sede di elaborazione della NADEF discendono entrate di importo superiore alle previsioni effettuate ex ante senza, tuttavia, indicare gli importi di tale revisione. In assenza di tali dati non appare possibile verificare l’asserita neutralità finanziaria della disposizione. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca i predetti elementi al fine di permettere una verifica di quanto affermato dalla relazione tecnica.

In proposito si ricorda, per altro, che la RT riferita all’articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, che prevedeva la medesima misura ora recata dalla norma in esame, come sopra richiamato, quantificava minori entrate tributarie per 404 milioni di euro per il 2023 e che tali minori entrate sono poi state utilizzate a copertura di altre disposizioni nel momento della loro abrogazione.

Con riferimento agli effetti di gettito quantificati in relazione al versamento del contributo per l’anno 2024, pur rilevando che l’effetto ascritto (450 milioni) risulta coerente con quello stimato con riferimento all’introduzione dell’articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023 (successivamente abrogato), si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce alcun elemento di quantificazione volto a permettere una verifica della stima effettuata. In proposito, anche tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il monitoraggio effettuato in sede di elaborazione della NADEF, sarebbe utile che siano forniti i dati aggiornati relativi al contributo in esame.

 

Articolo 6-bis
(Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione)

La norma, introdotta dal Senato, stabilisce che, a decorrere dal 1°maggio 2024, le disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. Tali prodotti sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina (commi 1, 2 e 3).

A tale proposito, si ricorda che il comma 1-bis del sopra citato articolo 62-quater prevede, tra l’altro, che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato  e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt.

 

La norma prevede, inoltre, che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non può essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non può essere inferiore a 6 mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita.

Infine, la disposizione (commi 4 e 5) stabilisce che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282) è integrato di 1,56 milioni di euro per il 2024 e 3,13 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 e che agli oneri derivanti da tale integrazione si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2.  

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenza che la norma prevede l’applicabilità delle disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione. In sintesi, si stabilisce che tali prodotti sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina. Sono ascritte a tale disposizione maggiori entrate pari a 1,56 milioni di euro per il 2024 e 3,13 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 destinate a integrare il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Tanto premesso, stante l’assenza di una relazione tecnica, appare necessario acquisire dati ed elementi idonei a consentire la verifica della quantificazione degli effetti recati dalla norma.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 6-bis provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 3, il cui importo, non specificamente richiamato dalla disposizione di copertura, è pari a 1,56 milioni di euro per l’anno 2024 e a 3,13 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 6-bis.

Al riguardo, per quanto attiene all’adeguatezza delle maggiori entrate attese dalla modifica del regime fiscale relativo agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione rispetto agli oneri oggetto di copertura si rinvia a quanto già osservato con riferimento ai profili di copertura finanziaria.

 

 

Articolo 7, comma 1
(Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici)

La norma modifica l’articolo 1, comma 291, della legge n. 244 del 2007, che stabilisce le modalità e le condizioni nel rispetto delle quali le accise sui carburanti o sui combustibili per riscaldamento per usi civili possono essere diminuite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo del petrolio.

Il testo previgente del comma 291, da ultimo modificato con decreto-legge n. 5 del 2023, prevedeva che il succitato decreto potesse essere adottato qualora il prezzo internazionale, in euro, del petrolio greggio aumenti, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere.

La norma in commento interviene sul comma 291 prevedendo che la variazione del prezzo internazionale sia rilevata su base mensile, quindi sulla media del mese precedente, anziché sulla media del bimestre precedente, e che il decreto tenga conto dell’eventuale diminuzione del prezzo nella media del bimestre precedente, anziché del quadrimestre precedente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica osserva che la disposizione modifica, riducendoli, i due periodi di riferimento attualmente indicati all’articolo 1, comma 291 della legge n. 244 del 2007, ai fini della verifica delle condizioni di adottabilità del decreto di riduzione delle accise sui prodotti energetici; in virtù di tale modifica, il decreto di riduzione delle accise può essere adottato se il prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio aumenta sulla media del mese precedente, anziché del bimestre precedente, rispetto al valore di riferimento indicato nell’ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento al DEF. La disposizione prevede, inoltre, che si tenga conto dell’eventuale riduzione del prezzo del petrolio greggio nella media del bimestre precedente, anziché del quadrimestre precedente, rispetto a quello indicato nell’ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento a DEF. In merito, rappresenta che la norma non determina effetti di natura finanziaria, limitandosi a modificare le condizioni in base alle quali il Governo ha la facoltà di adottare il suddetto decreto.

 

In merito ai profili di quantificazione, posto che la norma si limita a modificare le condizioni nel rispetto delle quali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere ridotte le accise sui prodotti energetici al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo del petrolio, in particolare riducendo i periodi temporali da considerare per verificare le variazioni del prezzo del petrolio greggio, non si formulano osservazioni. ciò anche tenuto conto che le variazioni sono, per espressa disposizione normativa, di carattere compensativo e che il comma 292 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 prescrive che dal predetto decreto ministeriale non devono in ogni caso derivare “nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”.

Articolo 8
(Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50)

Normativa vigente. L’articolo 5-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, ha attribuito al Gestore dei servizi energetici (GSE) il compito di erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, per il suo stoccaggio e la sua successiva vendita, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro. A tal fine, ha disposto il trasferimento al GSE, a titolo di prestito infruttifero, delle risorse necessarie, da restituire successivamente alla rivendita del gas acquistato e stoccato. I termini per la cessione del gas acquistato e la restituzione del prestito sono stati da ultimo prorogati e fissati dall’articolo 5 del decreto-legge n. 176 del 2022 rispettivamente al 10 novembre e al 20 novembre 2023.

 

La norma, come modificata nel corso dell’esame al Senato, differisce ulteriormente il termine entro cui il GSE è tenuto a vendere il gas acquistato e stoccato ai sensi del decreto-legge n. 50 del 2022 dal 10 novembre 2023 al 15 ottobre 2024 e il termine di restituzione del prestito ricevuto dal 20 novembre 2023 al 10 dicembre 2024. Rinvia, infine, all’articolo 23 ai fini della copertura finanziaria.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori entrate tributarie

 

Differimento al 30 novembre 2024 del termine entro cui il GSE è tenuto alla restituzione del prestito infruttifero erogato ai sensi dell’art. 5-bis del D.L. 50/2022

-4.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, nel posticipare dal 2023 al 2024 la restituzione del prestito da parte del GSE allo Stato, per la somma di 4.000 milioni di euro, comporta maggiori oneri per il 2023 in termini di solo saldo netto da finanziare, per un corrispondente ammontare. Ciò in quanto, nelle stime della Nota di aggiornamento al DEF, tenuto conto dell’andamento del prezzo del gas naturale e della necessità di mantenere alti gli stoccaggi in relazione al perdurare della crisi internazionale in atto, non sono stati scontati per l’anno 2023 introiti derivanti dalla vendita delle scorte di gas in questione. Pertanto, gli effetti peggiorativi sono già stati scontati nei tendenziali di finanza pubblica. Inoltre, la crisi internazionale in corso, sia sul versante dei prezzi dei prodotti energetici, sia con riferimento agli scenari di guerra in atto, suggerisce di adottare un criterio prudenziale non ascrivendo effetti positivi dalle entrate che il provvedimento rinvia nel corso del 2024.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma rinvia dal 20 novembre 2023 al 10 dicembre 2024 il termine entro il quale il GSE è tenuto a restituire il prestito accordatogli per l’acquisto e lo stoccaggio di gas naturale in attuazione dell’articolo 5-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, con effetti in termini di solo saldo netto finanziario per 4.000 milioni di euro nel 2023. Al riguardo, non si formulano osservazioni giacché, come risulta dalla relazione tecnica, nelle stime della Nota di aggiornamento al DEF, tenuto conto dell’andamento del prezzo del gas naturale e della necessità di mantenere alti gli stoccaggi in relazione al perdurare della crisi internazionale in atto, non sono stati scontati per l’anno 2023 introiti derivanti dalla vendita delle scorte di gas in questione.

 

Articolo 8-bis
(Assistenza e rappresentanza del contribuente in sede di verifica fiscale)

La norma introdotta dal Senato, modifica l’articolo 12, comma 2, dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), che disciplina i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. Tale articolo prevede che, quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. Per effetto delle modifiche in esame, si prevede che in sede di verifica sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600; tale norma, a sua volta, consente al contribuente di farsi rappresentare, presso gli uffici finanziari da un procuratore generale o speciale.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenza preliminarmente che la norma, introdotta nello statuto del contribuente, specifica che anche in sede di verifiche fiscali siano sempre applicabili le norme in tema di assistenza e rappresentanza del contribuente presso gli uffici finanziari.

Tanto premesso, stante l’aspetto meramente ordinamentale della misura, non si formulano osservazioni.

 

 

Articolo 8-quater
(Obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti)

Normativa vigente L’articolo 4 del decreto legislativo n. 116 del 2020, ha integralmente sostituito l’articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti. La suddetta novella, in particolare, ha inserito il comma 9 all’articolo 258, prevedendo che chi, con un'azione od omissione viola diverse disposizioni in materia di obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al suddetto articolo 258. All’introduzione del nuovo articolo 258, citato, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Le norme - introdotte durante l’esame al Senato – introducono il comma 9-bis all’articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che le disposizioni di cui all’articolo 258, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative a una sanzione pecuniaria unica aggravata in caso di violazioni plurime agli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in materia ambientale, si applichino a tutte le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2020 (che all’articolo 4 ha sostituito integralmente l’articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 inserendo il comma 9), per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il comma 9 dell’articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede una sanzione pecuniaria unica aggravata in caso di violazioni plurime agli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in materia ambientale, si applichi anche a tutte le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2020 (che all’articolo 4 ha sostituito integralmente l’articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 inserendo il comma 9), per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

Al riguardo, pur tenendo conto che all’articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono stati ascritti effetti, né prima né dopo la novella del 2020, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo al fine di escludere che, per effetto dell’applicazione della disposizione in esame, si determinino effetti negativi sulle entrate legate al contenzioso scontate nei saldi di finanza pubblica, atteso che l’estensione retroattiva della normativa del 2020 potrebbe determinare l’irrogazione di sanzioni pecuniarie inferiori a quelle complessivamente previste dalla normativa vigente.

Articolo 8-quinquies
(Disposizioni in materia di piani individuali di risparmio)

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura, modifica il comma 112 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 al fine di permettere la titolarità di più piani di risparmio da parte delle persone fisiche. In particolare, si prevede che ciascuna persona fisica può essere titolare di più piani di risparmio in caso di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo. Inoltre, ciascuna persona fisica può essere titolare di più piani di risparmio, costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 124 del 2019, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo. Si dispone comunque che ciascun piano di risparmio a lungo termine non possa avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione.

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione in esame interviene sulla disciplina dei piani individuali di risparmio (PIR), ossia strumenti di investimento fiscalmente agevolati, consentendo alle persone fisiche la possibilità di sottoscriverne più di uno ma sempre entro i medesimi limiti, sia annui sia complessivi, fissati per ciascun contribuente. Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari. In proposito, considerato che la disposizione mantiene comunque invariati i limiti individuali di investimento agevolato già fissati a legislazione vigente, andrebbe chiarito se la norma possa essere considerata neutrale in quanto ciascun contribuente non può ottenere sconti fiscali ulteriori rispetto a quelli già consentiti a legislazione vigente oppure – in alternativa – se la norma possa costituire nei fatti un’agevolazione alla sottoscrizione di PIR con ciò comportando effetti apprezzabili di riduzione di gettito.

 

Articolo 9, commi 1 e 2
(Accordo in materia di finanza pubblica del 16 ottobre 2023 tra Stato e Regione siciliana)

Le norme sono volte a dare attuazione all’Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana.

In primo luogo si assegna alla Regione siciliana l’importo di 300 milioni di euro per l’anno 2023 a titolo di concorso all’onere derivante dall’innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria[8]. All’onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 23 (comma 1).

Sono poi apportate alcune modifiche alle disposizioni recate dalla legge di bilancio per il 2023[9] concernenti il concorso della Regione siciliana al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Una prima modifica concerne l’articolo 1, comma 841, della citata legge n. 197 del 2022 che, nel testo previgente autorizzava la Regione siciliana a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022. La nuova formulazione prevede che il medesimo disavanzo sopra indicato sia ripianato in 8 anni e seguendo le modalità definite con l’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in data 16 ottobre 2023 [comma 2, lett. a)].

Dalla lettura dell’Accordo, non riprodotto nel testo in esame, emerge che il maggiore ripiano è pari a 70 milioni annui.

Il testo in esame, inoltre, reca una previsione volta a sanzionare il mancato rispetto dei tempi di rientro dal disavanzo sopra indicati applicando alla Regione siciliana la normativa vigente recata dall’articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Contributo alla Regione siciliana

(comma 1)

300

 

 

 

300

 

 

 

300

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto del comma 1 e afferma che lo stesso determina oneri per 300 milioni di euro per l’esercizio 2023.

Con riferimento al comma 2, che prevede che la Regione siciliana ripiani in otto anni, in luogo di dieci previsti dalla normativa previgente, disavanzi derivanti da anni pregressi, la relazione tecnica afferma che la stessa non determina effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1 assegna alla Regione siciliana l’importo di 300 milioni di euro per l’anno 2023. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare atteso che l’onere è configurato quale tetto massimo di spesa.

Con riferimento al comma 2, che prevede che la Regione siciliana ripiani in otto anni, in luogo di dieci previsti dalla normativa previgente, disavanzi derivanti da anni pregressi, la relazione tecnica afferma che la stessa non determina effetti finanziari. Tanto premesso si rileva che le somme impiegate per sterilizzare disavanzi pregressi non rilevano al fine del saldo di indebitamento netto dal momento che riguardano partite finanziarie (“operazioni sotto la linea”): ne consegue che il maggior ripiano annuo, per un importo di 70 milioni secondo l’Accordo, previsto negli otto anni che vanno dal 2023 al 2030 dovrebbe implicare una minore capacità di spesa della regione e, viceversa, negli anni 2031 e 2032 (non più interessati dalla procedura di ripiano) la Regione siciliana dovrebbe disporre di maggiori spazi finanziari. Appare, pertanto, opportuno acquisire l’avviso del Governo circa la ragione, non esplicitata dalla relazione tecnica, della mancata registrazione degli effetti in questione.   

 

Articolo 9, commi da 3 a 7
(Recepimento dell’accordo con le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia finanziaria)

Le norme apportano alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relativo all’approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. In particolare:

-       si modifica l’articolo 75, che tratta delle quote di entrate tributarie dello Stato che sono attribuite alle province autonome qualora percepite nei rispettivi territori provinciali, escludendo l’attribuzione alle province dei nove decimi delle accise sui prodotti energetici utilizzati come combustibili per riscaldamento [comma 3, lettera a) e b)];

-       si modifica il contenuto dell’articolo 79 che, tra l’altro, indica il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare. Le modifiche riducono il contributo dovuto a decorrere dall’anno 2023 da 713,71[10] milioni a 688,71 milioni di euro [comma 3, lettera c) e d)].

Inoltre, in attuazione dei punti 1 e 2 dell’Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell’economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, si riconosce in favore di ciascuna Provincia autonoma l’importo di 40 milioni di euro per l’anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all’articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (comma 5). In attuazione del punto 6 del medesimo accordo si attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l’importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell’articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (comma 6).

Il comma 7 provvede agli oneri di cui ai commi 3, 5 e 6, pari a complessivi 105 milioni per il 2023, 49,061 milioni nel 2024 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, ai sensi dell’articolo 23.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Minori spese correnti

 

Riduzione compartecipazione al gettito

(comma 3)

 

2,0

2,0

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate extratributarie

 

Concorso alla finanza pubblica del Trentino Alto Adige

(comma 3)

25,0

25,0

25,0

25,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Concorso alla finanza pubblica del Trentino Alto Adige

(comma 3)

 

 

 

 

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Contributo a favore delle province autonome

(comma 5)

80,0

 

 

 

80,0

 

 

 

80,0

 

 

 

Compensazione minor rimborso convenzione RAI per le province autonome

(comma 3)

 

24,1

 

 

 

24,1

 

 

 

24,1

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce, per lo più, il contenuto delle norme. la relazione tecnica specifica che:

·        le lettere a) e b) del comma 3 determinano, a decorrere dall’anno 2024, effetti positivi sul solo saldo netto da finanziare per le minori spese del bilancio dello Stato pari a 2 milioni di euro annui, connesse al venir meno della regolazione contabile della soppressa compartecipazione al gettito delle accise;

·        la lettera c) del comma 3 comporta effetti finanziari negativi in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 in conseguenza del minore concorso alla finanza pubblica del Sistema territoriale regionale integrato trentino.

·        il comma 5 riconosce in favore di ciascuna Provincia autonoma l’importo di 40 milioni di euro per l’anno 2023 come ristoro parziale delle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti petroliferi di cui all’articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, utilizzati come combustibili per riscaldamento, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

·        il comma 6 in attuazione del punto 6 dell’Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell’economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, prevede un trasferimento a favore della Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 di un importo di euro 24.061.000 a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell’articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

·        il comma 7 quantifica gli oneri dei commi 3, 5 e 6, pari complessivamente a 105 milioni di euro per il 2023, 49,061 milioni di euro nel 2024 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

 

In merito ai profili di quantificazione, in merito alla riduzione della compartecipazione al gettito relativo alle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano di cui al comma 3, lettere a) e b), la relazione tecnica si limita ad affermare che nei tendenziali tale entrata è pari a 2 milioni di euro annui senza fornire i dati e le ipotesi sottostanti la quantificazione proposta. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca ulteriori informazioni in proposito anche al fine di verificare la congruità della stima proposta.

Non si hanno osservazioni da formulare sui restanti oneri recati dai commi 3, lettere c) e d), 5 e 6 essendo gli stessi limitati all’entità degli importi direttamente o indirettamente specificati nelle richiamate norme.

 

 

 

 

Articolo 9, comma 8
(Destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione di aliquote fiscali nelle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario)

La norma consente alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario di destinare nell’anno 2023, il gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui all’articolo 2, comma 80, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, anche alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo o al terzo periodo del medesimo comma.

 

L'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede, tra l’altro, che nel caso di disequilibrio economico-finanziario delle aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico facenti capo alla Regione e di successiva nomina, ove ne ricorrano i presupposti, di un commissario ad acta, qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal medesimo commissario ad acta entro il 31 maggio, si applicano comunque il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il primo periodo del comma 80 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009 stabilisce che per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.[11] Il secondo periodo del medesimo comma dispone altresì che a decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Il terzo periodo stabilisce inoltre che alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma consente alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’IRPEF - ove scattate automaticamente per far fronte al predetto disavanzo - anche alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la destinazione del gettito a finalità extrasanitarie – per altro già prevista a legislazione vigente nel caso di destinazione delle relative risorse a talune finalità di spesa[12] - è consentita dalla norma in esame a copertura del disavanzo di amministrazione solo al verificarsi di talune condizioni finanziarie prescritte a legislazione vigente a salvaguardia dei citati piani di rientro dal disavanzo sanitario[13].

 

Articolo 9, commi da 9 a 12
(Sistema di finanziamento degli enti del Servizio sanitario regionale, contributo alla regione Molise ed incremento del Fondo indennizzi per vaccinazioni obbligatorie)

Le norme recano interventi in materia sanitaria. In particolare, si prevede quanto segue.

·        Si prevede che le regioni determinano il finanziamento degli enti dei propri Servizi sanitari regionali, assegnando le relative quote con uno o più atti, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi, allo scopo di favorirne l’equilibrio di bilancio e ai fini del generale equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale.

Inoltre, con modifica introdotta al Senato si dispone che l'autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale si esercita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della stessa erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di riequilibrio dei risultati d'esercizio del bilancio sanitario delle aziende e del bilancio sanitario consolidato della regione.

·        È assegnato alla regione Molise per l’anno 2023 un contributo di 40 milioni di euro vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione.

·        È incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2023 il Fondo da destinare all’esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (di cui all’articolo 1, comma 821, della legge n. 178 del 2020).

Agli oneri derivanti dalle norme in esame, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 23 del decreto in esame.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Contributo a favore della regione Molise vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione

40,0

 

 

 

40,0

 

 

 

40,0

 

 

 

Incremento Fondo indennizzi per vaccinazioni obbligatorie

50,0

 

 

 

50,0

 

 

 

50,0

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

Con particolare riferimento al finanziamento degli enti del SSR la RT spiega che la legislazione vigente, a garanzia degli equilibri di finanza pubblica, ha posto in capo alle regioni da un lato la responsabilità ultima di garantire l’equilibrio di bilancio dei propri servizi sanitari regionali e dall’altro le conseguenze in caso di squilibri di bilancio sanitario (obblighi di copertura finanziaria, massimizzazione delle aliquote fiscali regionali, anche automatica, sottoposizione ai Piani di rientro, commissariamento). La RT chiarisce che simili implicazioni impongono alle regioni di svolgere un chiaro ruolo di regìa anche nel campo dell’assegnazione del finanziamento sanitario disponibile.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme:

·        assegnano alla regione Molise per l’anno 2023 un contributo di 40 milioni di euro vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione;

·        incrementano di 50 milioni di euro per l’anno 2023 il Fondo indennizzi per vaccinazioni obbligatorie.

Non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione dal momento che l’onere è limitato all’entità dell’incremento dello stanziamento del Fondo e del contributo riconosciuto alla regione Molise.

 

Articolo 9, comma 12-bis
(Assunzione di mutui da parte degli enti territoriali)

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, modifica l’articolo 204, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il citato comma 2 indica, fra l’altro, a quali condizioni gli enti territoriali possono accendere mutui con soggetti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo. Tra le condizioni richieste la lettera e) prevede che debba essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, debba essere dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo. In base alle norme in esame per soddisfare la condizione richiesta sarà sufficiente approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica e non più il progetto definitivo.

 

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma ridefinisce una delle condizioni al verificarsi delle quali è possibile per gli enti territoriali accendere nuovi mutui. In particolare, al verificarsi delle ulteriori condizioni richieste a legislazione vigente, l’ente territoriale può accendere un mutuo solo se abbia, se del caso, approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera e non più il progetto definitivo. Considerato, dunque, il carattere ordinamentale della disposizione non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 9-bis
(Contributo agli enti territoriali in dissesto)

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, modifica l’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104. Tale comma  attribuisce ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall’articolo 258 del decreto legislativo n. 267 del 2000[14] (si tratta della modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, proposta dall’organo straordinario di liquidazione) un’anticipazione fino all’importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi. Sono esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo.

Le modifiche eliminano questa condizione di esclusione e specificano che l’anticipazione corrisposta al singolo ente non può eccedere la massa passiva censita e tiene conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo.

 

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma ridefinisce i criteri per l’attribuzione di anticipazioni in favore di enti territoriali in dissesto senza incidere sulla misura massima delle anticipazioni stesse che resta fissata in 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, come già previsto a legislazione vigente. Considerato, dunque, che la norma non determina nuove spese, ma incide solo sui criteri per l’attribuzione di risorse già stanziate, non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 10
(Trasporto pubblico locale)

Le norme autorizzano la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, per il rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020[15] al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19 (comma 1).

Le risorse sono ripartite considerando unitariamente l’intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200, tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel periodo considerato, sono operate anche utilizzando le risorse di cui all’articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, non ancora ripartite.

Viene altresì incrementato di 35 milioni di euro per l’anno 2023 il Fondo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2023 [16] (comma 2).

Ai relativi oneri, pari a 535 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi del successivo articolo 23 (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Rifinanziamento del Fondo di cui all’art. 200, c. 1, del DL 34/2020 (comma 1).

500,0

 

 

 

500,0

 

 

 

500,0

 

 

 

Incremento del fondo di cui all'art. 4, c. 1, del D.L. 5/2023 (comma 2)

35,0

 

 

 

35,0

 

 

 

35,0

 

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame, al comma 1, rifinanziano il Fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19.

Viene altresì rifinanziato al comma 2 nella misura di 35 milioni di euro per l’anno 2023 il Fondo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2023, finalizzato a sostenere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, l'acquisto, fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Al riguardo, posto che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 10-bis
(Accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta)

Le norme - introdotte durante l’esame al Senato – incrementano il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, al fine di garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico (comma 1).

Dette risorse sono suddivise esclusivamente sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente (comma 2).

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile (comma 3)

I siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità (comma 5).

Ai relativi oneri, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (comma 6).

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, al fine di garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico. Con decreto interministeriale sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile. I siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare riguardo alla quantificazione dell’onere, dal momento che lo stesso è limitato allo stanziamento previsto.

Riguardo alle modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, nonché all’obbligo che i siti internet e le applicazioni elettroniche indichino anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che l’eventuale implementazione delle dotazioni strumentali e la loro relativa gestione siano sostenibili per le amministrazioni pubbliche interessate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell’articolo 10-bis provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004[17]. Al riguardo, appare necessaria una conferma del Governo circa l’effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l’utilizzo, senza pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione del Fondo stesso disposta dal comma 1 dell’articolo 11.

 

Articolo 10-ter
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE)

Le norme - introdotte durante l’esame al Senato – inseriscono il comma 15-bis all’articolo 95 del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha istituito l'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque. La novella prevede che, nelle more della piena operatività dell'Autorità e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE siano affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. È fatta salva la facoltà per l'Autorità di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ove ricorrano ragioni di pubblico interesse.

Si ricorda che l’articolo 95, comma 17, del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che per le attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE sia autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.

 

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, nelle more della piena operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE siano affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che l’affidamento delle suddette attività di manutenzione avviene nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 10-quater
(Incremento del Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto)

Le norme - introdotte durante l’esame al Senato – autorizzano la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di incrementare il Fondo “Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto”, di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021 ha istituito un fondo, denominato “Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto”, con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

Il successivo comma 5-ter prevede altresì che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di incrementare il Fondo Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021.

Al riguardo, rilevato che l’onere si configura come limite di spesa e che l'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge n. 121 del 2021, prevede che con le disposizioni attuative[18] siano definite le modalità di erogazione del beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, non si formulano osservazioni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 10-quater provvede agli oneri derivanti dall’attuazione di spesa prevista dal medesimo articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 505, della legge n. 197 del 2022. In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione ha stanziato risorse in misura pari a 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 al fine di compensare gli enti proprietari delle strade a causa della riduzione dell'indennizzo per la maggiore usura delle stesse dovuta alla circolazione di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva superiore a 44 tonnellate. Al riguardo, pur prendendo atto che - come si ricava da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - dal capitolo di bilancio interessato[19] risulta detratto un importo corrispondente a quello dell’onere oggetto di copertura, tale da esaurire lo stanziamento previsto per l’anno 2023, appare utile che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alle ragioni dell’integrale mancato utilizzo, per l’anno in corso, delle citate risorse per le finalità stabilite dalla relativa autorizzazione di spesa.

 

Articolo 11, commi da 1 a 3-bis
(Edilizia universitaria)

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca un Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di cofinanziamento nell’ambito delle procedure amministrative avviate ai sensi di vigenti norme[20] e volte a incrementare la disponibilità di alloggi universitari per studenti.

La dotazione del Fondo è pari a 96.570.000 euro per l’anno 2023, a 13.349.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a 11.370.000 euro per l’anno 2033, 6.387.000 euro per l’anno 2034, a 6.256.000 euro per l’anno 2035, a 4.962.000 euro per l’anno 2036, a 4.438.000 euro per l’anno 2037, a 2.501.000 euro per l’anno 2038, a 2.186.000 euro per l’anno 2039, a 1.809.000 euro per l’anno 2040, a 1.540.000 euro per l’anno 2041, a 570.000 euro per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043, a 487.000 euro per ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, a 308.000 euro per l’anno 2047, a 129.000 euro per ciascuno degli anni dal 2048 al 2053. Ai relativi oneri si provvede per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 ai sensi dell’articolo 23 e, per gli anni dal 2027 al 2053, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (comma 1).

Le norme sono finalizzate a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché a incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l’acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l’instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28–Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le norme specificano che le procedure amministrative relative agli interventi in oggetto già concluse o ancora in corso alla data di entrata in vigore delle norme in oggetto conservano piena validità ed efficacia ad ogni effetto di legge (comma 2).

Si prevede, infine, che il Ministero dell’università e della ricerca, entro il 30 giugno 2026, effettui il monitoraggio degli interventi di cui alle presenti norme, tenendo conto della quota di alloggi eventualmente riconosciuti ammissibili, da parte della Commissione europea, ai fini del conseguimento del target M4C1-28–Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dandone comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato.

Nel corso dell’esame al Senato le norme in esame sono state integrate prevedendo che sia consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili[21] oggetto di cofinanziamento nell'ambito della procedura amministrativa di cui all'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338[22], ai FIA italiani immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del ministero dell’economia e delle finanze n. 30/2015[23]. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il FIA italiano immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il FIA italiano immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'università e della ricerca verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e approva o rigetta l'istanza ricevuta, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario dell’articolo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Fondo per il sostegno residenze per universitari

(comma 1)

96,9

13,3

13,3

13,3

96,9

13,3

13,3

13,3

96,9

13,3

13,3

13,3

Minori spese correnti

 

Fondo per interventi strutturali di politica economica (*) (comma 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nella riga in questione non figurano importi in quanto la riduzione del Fondo in oggetto è stata disposta per gli anni dal 2027 al 2053 che sono successivi al quadriennio 2023-2026 illustrato nel presente prospetto.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario dell’articolo si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le norme recate dai commi da 1 a 3 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca un Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di cofinanziamento nell’ambito delle procedure amministrative avviate ai sensi di vigenti norme[24] e volte a incrementare la disponibilità di alloggi universitari per studenti. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’autorizzazione di spesa recata dalle norme al fine di alimentare il Fondo si configura quale limite massimo di spesa.

Il comma 3-bis, introdotto in prima lettura, consente il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili cofinanziati dal “Fondo per l'housing universitario” (nel quale sono confluite risorse del PNRR ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022), anche in corso di costruzione, ai FIA italiani immobiliari, prescrivendo talune condizioni procedurali cui viene subordinato il trasferimento, fra le quali il subentro del FIA negli impegni assunti dal soggetto beneficiario del cofinanziamento iniziale. Alla disposizione, introdotta con emendamento non corredato di relazione tecnica, non sono ascritti effetti sui saldi. In proposito, pur rilevando in via preliminare che la disposizione è volta ad ampliare la trasferibilità di immobili cofinanziati fermi restando gli impegni assunti dal beneficiario originario del cofinanziamento, andrebbe confermato che la destinazione degli immobili ivi prevista sia compatibile con gli impegni del PNRR, posto che il “Fondo per l'housing universitario” utilizza risorse del Piano medesimo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 11 fa fronte agli oneri derivanti dalla sua attuazione, provvedendovi in parte - con riferimento alle annualità dal 2023 al 2026 - ai sensi dell’articolo 23, alla cui illustrazione si rinvia, e in parte - con riferimento alle annualità dal 2027 al 2053, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[25]. A tale ultimo riguardo, appare necessaria una conferma del Governo circa l’effettiva disponibilità delle risorse del predetto Fondo e la possibilità di utilizzarle senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati per il periodo interessato.

 

 

Articolo 11, comma 3-ter
(Partecipazione dell'Italia al C.E.R.N.
[26] e all’A.I.E.A.[27])

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, incrementano di euro 16.000.000 per l'esercizio 2023 il contributo di cui all'articolo 2 della legge 13 maggio 1965, n. 494 per la partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.) e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 16.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

Si prevede inoltre che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme incrementano di 16 milioni di euro il contributo previsto per la partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.) e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.). Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere si configura quale limite massimo di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3-ter dell’articolo 11 fa fronte agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 16 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’università e della ricerca, che reca le occorrenti disponibilità, anche considerando l’ulteriore riduzione disposta per il medesimo esercizio 2023 dall’articolo 13-quater, comma 5. Al riguardo, non si formulano pertanto osservazioni. Si autorizza, conseguentemente, il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, con una disposizione che potrebbe, tuttavia, considerarsi già ricompresa nell’ambito di applicazione della autorizzazione conferita, con riferimento all’intero provvedimento, dal successivo articolo 22, comma 9.

 

Articolo 12
(Anticipo investimenti FS)

Le norme incrementano l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 396, della legge n. 234 del 2021 di 1.000 milioni di euro per l’anno 2023 (comma 1).

L’articolo 1, comma 396, della legge n. 234 del 2021 ha autorizzato la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI.

Ai relativi oneri, pari 1.000 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi del successivo articolo 23 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese in conto capitale

Incremento finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale (art.1, c. 396 della L.234/2021)

1.000,0

 

 

 

1.000,0

 

 

 

1.000,0

 

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 396, della legge n. 234 del 2021 di 1.000 milioni di euro per l’anno 2023, relativa al finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI.

Al riguardo, nel rilevare che l’onere è limitato allo stanziamento previsto, si osserva tuttavia che il prospetto riepilogativo registra il medesimo impatto dell’onere sui tre saldi di finanza pubblica, mentre il prospetto riepilogativo riferito all’articolo 1, comma 396, della legge n. 234 del 2021, prevedeva invece un diverso impatto dell’onere sui tre saldi come risulta dalla tabella che segue:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Finanziamento del contratto di programma RFI-parte servizi (comma 396)

500,0

1.000,0

1.000,0

450,0

800,0

800,0

450,0

800,0

800,0

 

Ciò stante, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo in ordine ai criteri seguiti per l’imputazione dell’onere, considerato che l’onere medesimo viene posto integralmente a carico dell’esercizio 2023 su tutti e tre i saldi di finanza pubblica nonostante la natura di parte capitale dell’onere stesso e il fatto che tale esercizio sia ormai prossimo alla conclusione.

 

Articolo 13, comma 1
(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese)

La norma al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, autorizza la somma di 50 milioni di euro per l’anno 2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese in conto capitale

 

Sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese

50

 

 

 

50

 

 

 

50

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma la disposizione comporta oneri pari a 50 milioni di euro per l’anno 2023 che trovano copertura ai sensi dell’articolo 23.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione autorizza la spesa di 50 milioni per l’anno 2023 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento previsto.

 

Articolo 13, comma 1-bis
(Riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti locali)

Le norme - introdotte durante l’esame al Senato – recano l’interpretazione autentica dell’articolo 4-bis del decreto-legge n. 91 del 2018, che ha innovato i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e sulle procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Si rammenta che il Fondo suddetto opera nel limite delle disponibilità e, pertanto, al citato articolo 4-bis, che ne ha disciplinato le modalità di riparto non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per disciplinare le modalità di riparto del Fondo, il predetto articolo 4-bis ha novellato il regolamento attuativo della legge istitutiva del Fondo, disponendo testualmente: “All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo [...]” [sottolineatura aggiunta]

Le disposizioni ora introdotte prevedono che il suddetto articolo 4-bis “nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 [recante il Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali] si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore”.

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

Nel corso dell’esame in prima lettura, nella seduta del 6 dicembre 2023, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere di contrarietà, non motivato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 13.300 che ha introdotto la norma in esame. Sul medesimo emendamento, il rappresentante del Governo aveva espresso (medesima seduta) “un parere contrario semplice”.

Dal resoconto della seduta non sono desumibili le motivazioni poste alla base dell’avviso del Governo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in esame recano interpretazione autentica dell’articolo 4-bis del decreto-legge n. 91 del 2018, che interviene sui criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e sulle procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali: secondo la norma ora introdotta, l’articolo 4-bis citato va interpretato nel senso che esso abbia attribuito, a decorrere dalla sua entrata in vigore, valore di legge a tutte le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017[28]. Alla norma in esame, introdotta con emendamento non corredato di relazione tecnica, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La Commissione Bilancio del Senato, in prima lettura, ha espresso parere di semplice contrarietà sull’emendamento.

Limitando l’esame ai soli profili di quantificazione, si rammenta che il Fondo per il pluralismo opera nel limite delle disponibilità e all’articolo 4-bis del decreto-legge n. 91 del 2018, che ne ha innovato i criteri di riparto tra i beneficiari, non sono stati, coerentemente, ascritti effetti onerosi.

In proposito, si osserva preliminarmente che la norma ora introdotta parrebbe priva di effetti diretti sui saldi, e ciò non solo perché ha ad oggetto il solo riparto di risorse già destinate a spesa ed operanti nel limite delle disponibilità, ma anche perché ribadisce quanto già previsto a normativa vigente. D’altro canto, si osserva altresì che la norma è intesa ad elevare il rango di una disciplina di attribuzione di benefici economici, che passerebbe da fonte regolamentare a fonte legislativa, ed è volta ad ottenere questo effetto con efficacia retroattiva: essa dunque risulta idonea ad incidere concretamente su procedimenti amministrativi e procedure contenziose in essere in direzioni che – senza una relazione tecnica – non risultano correttamente verificabili.

Risulta dunque necessario, al fine di suffragare l’assunzione di invarianza della norma, acquisire dal Governo dati ed elementi circa i riflessi applicativi della norma di interpretazione autentica ora introdotta.

 

Articolo 13-bis
(Disposizioni fiscali per l’industria fonografica)

La norma, introdotta al Senato, aumenta da 1.200.000 a 2.000.000 di euro l’importo massimo del credito d'imposta del 30 per cento previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013 per il ristoro dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali. Tale aumento si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013 prevede che al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali fino all'importo massimo di 1.200.000 di euro nei tre anni d'imposta.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame aumenta da 1.200.000 euro a 2.000.000 di euro l’importo massimo del credito d'imposta del 30 per cento previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013 per il ristoro dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere previsto limitato all’entità dello stanziamento.

 

Articolo 13-ter
(Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico ricettive e del codice identificativo nazionale)

La norma prevede l’assegnazione, da parte del Ministero del turismo, di un codice identificativo nazionale – CIN alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali. Al citato Ministero è affidata anche la gestione della relativa banca dati (comma 1).

Qualora le regioni già abbiano attribuito codici identificativi alle medesime unità immobiliari, sono tenute all’automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerente alle medesime strutture turistico-ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell’iscrizione nella banca dati nazionali di cui al decreto-legge n. 34 del 2019 (comma 2).

Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura (comma 3).

La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, anche dai comuni che hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle medesime strutture (comma 4).

La ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo all'entrata in vigore della norma è subordinata all'attestazione dei dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura da parte dell'istante (comma 5).

Chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione breve o per finalità turistiche, ovvero della struttura turistico ricettiva alberghiera o extralberghiera. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 (comunicazione alla questura delle generalità delle persone alloggiate), e dalle normative regionali e provinciali di settore (comma 6).

Si richiede che le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve o per finalità turistiche siano munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installarsi in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano (comma 7).

Chiunque eserciti l'attività di locazione breve o per finalità turistiche in forma imprenditoriale è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (comma 8). In tal caso, la sussistenza dei requisiti di cui sopra sono attestati al momento della presentazione dell’istanza presentata al Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN (comma 3).

Il comma 9 stabilisce le sanzioni comminabili in caso di violazione degli obblighi previsti dall’articolo in esame. In particolare, il titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 ad euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche per locazioni brevi, prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8 e in assenza dei requisiti di cui al primo periodo, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo, con la sanzione pecuniaria da euro 600 ad euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. L'esercizio dell'attività di locazione breve o per finalità turistiche in forma imprenditoriale, in assenza della segnalazione certificata di inizio attività, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

Le norme sanzionatorie di cui sopra non si applicano se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale (comma 10).

Le funzioni di controllo e verifica e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono affidate al comune nel cui territorio è ubicata la struttura, attraverso gli organi di polizia locale. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (comma 11).

Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni brevi o per finalità turistiche, all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza è affidato il compito di effettuare specifiche analisi del rischio orientate, prioritariamente, all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del codice identificativo nazionale (comma 12).

Si rinvia ad un decreto del Ministro del turismo l’individuazione delle modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionali e regionali (comma 13).

Si stabilisce che all’attuazione della norma si provveda nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 14).

Si stabilisce l’entrata in vigore delle disposizioni in commento a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN (comma 15).

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame - nonché i relativi sub emendamenti approvati nella medesima sede - non sono corredati di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame pongono in capo ai proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve o per finalità turistiche il rispetto dei requisiti di sicurezza degli impianti e l’adozione di misure di prevenzione degli incendi; prevedono, inoltre, l’assegnazione a livello nazionale di un codice identificativo nazionale – CIN alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere; impongono a chi esercita l'attività di locazione breve o per finalità turistiche in forma imprenditoriale, l’attestazione dei suddetti requisiti ai fini dell’ottenimento del CIN. Prevedono che il CIN debba essere esposto all'esterno dello stabile e in ogni annuncio. Al riguardo non si formulano osservazioni posto che le disposizioni recano una clausola di invarianza finanziaria che prevede che all’attuazione delle stesse le amministrazioni provvedano nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 14 dell’articolo 13-ter reca una clausola d’invarianza finanziaria ai sensi della quale all’attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 13-quater si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.

 

 

Articolo 13-quater
(Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura, estende alle imprese esportatrici, localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, la misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge n. 61 del 2023, fermo il limite massimo di risorse ad essa destinate, previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234 del 2021 (comma 1).

La misura è altresì estesa alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri, ma parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita secondo le modalità di cui al comma 2 del citato articolo 10, derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese esportatrici (comma 2).

In proposito si ricorda che il citato articolo 10 dispone che, al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, la Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. è autorizzata all'erogazione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. All'attuazione della suddetta disposizione si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato alla SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Si prevede altresì che le domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394/81 presentate entro il 31 dicembre 2024 da parte delle imprese localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sono esentate dalla prestazione di forme di garanzia (comma 3).

Si precisa che le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si applicano alle attività dei volontari della protezione civile, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e dei vigili del fuoco nei limiti e con le modalità previste dal decreto attuativo interministeriale (comma 4).

Viene quindi incrementato il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando (comma 5):

-       l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 11.121.000 euro;

-       l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 4.550.000 euro;

-       l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1.757.000 euro;

-       l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 2.526.000 euro;

-       l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 200.000 euro;

-       l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 25.000 euro;

-       l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 4.518.000 euro;

-       l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4.044.000 euro;

-       l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 8.790.000 euro;

-       l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 5.624.000 euro;

-       l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 3.160.000 euro;

-       l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.595.000 euro;

-       l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 90.000 euro.

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione reca una serie di misure a favore delle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023. In proposito, con riferimento all’ampliamento dell’ambito di applicazione dei contributi a fondo perduto di cui dall'articolo 10 del decreto-legge n. 61 del 2023 a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla SIMEST, operato dai commi 1 e 2 della disposizione in esame, pur considerando che il predetto articolo 10 opera nell’ambito di un limite massimo di spesa, sarebbe opportuno che il Governo confermi la disponibilità delle predette risorse ai fini del suddetto ampliamento.

Con riferimento all’esenzione dalla prestazione delle garanzie per le richieste di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394/81 da parte delle imprese localizzate nei predetti territori, appare necessario che il Governo assicuri che la disposizione possa essere attuata nei limiti delle risorse del predetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell’articolo 13-quater provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento per un importo di 50 milioni di euro per l’anno 2023, del Fondo per le emergenze nazionali mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando:

- l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 11.121.000 euro;

- l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 4.550.000 euro;

- l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1.757.000 euro;

- l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 2.526.000 euro;

- l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito per 200.000 euro;

- l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno per 25.000 euro;

- l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per 4.518.000 euro;

- l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4.044.000 euro;

- l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca per 8.790.000 euro;

-  l’accantonamento relativo al Ministero della difesa per 5.624.000 euro;

- l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 3.160.000 euro;

- l’accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.595.000 euro;

- l’accantonamento relativo al Ministero della salute per 90.000 euro.

Al riguardo, non si formulano osservazioni giacché gli accantonamenti del fondo speciale di cui si prevede la riduzione recano le necessarie disponibilità, tenendo conto anche delle ulteriori riduzioni disposte, rispettivamente, per l’accantonamento di competenza del Ministero dell’università e della ricerca, dall’articolo 11, comma 3-ter, e, per l’accantonamento di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, dall’articolo 22-bis, comma 1.

 

 

 

 

 

 

Articolo 14
(Rifinanziamento del Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108)

Le norme incrementano il Fondo, di cui all’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge n. 68 del 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 23, recante disposizioni finanziarie.

L’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 68 del 2022 prevede che, in caso di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, l'importo per l’indennizzo del suddetto concessionario sia determinato, previa appropriata verifica delle voci di bilancio e a seguito di asseverazione da parte di una primaria società di revisione. Per tali finalità è stato istituito al successivo comma 3 un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023 e 250 milioni di euro per l’anno 2024.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Incremento finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale (art.1, c. 396 della L.234/2021)

150,0

 

 

 

150,0

 

 

 

150,0

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame incrementano di 150 milioni di euro per l’anno 2023 il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge n. 68  del 2022 per le finalità previste dal comma 1 del medesimo articolo 7-bis e avente ad oggetto la copertura dell’importo da riconoscere al concessionario autostradale in caso di estinzione di una concessione a seguito dell’inadempimento dello stesso, il cui valore è determinato in coerenza con quanto previsto dall’articolo 176, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il Fondo presenta attualmente una dotazione di 350 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell’articolo 23.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano di 150 milioni di euro per l’anno 2023 il Fondo, di cui all’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge n. 68 del 2022, istituito al fine di prevedere il pagamento degli indennizzi da riconoscere al concessionario autostradale in caso di estinzione di una concessione a seguito dell’inadempimento dello stesso.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Articolo 14-bis
(Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25)

Legislazione vigente. L’articolo 7-ter del decreto-legge n. 68 del 2022[29] ha previsto la risoluzione della convenzione unica del 18 novembre 2009, sottoscritta tra l'ANAS (concedente) e la Strada dei Parchi S.p.a. (concessionario) per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, per grave inadempimento del concessionario (comma 1).

Al fine di assicurare la continuità della circolazione, la gestione delle autostrade A24 e A25, in considerazione della retrocessione al MIT in qualità di concedente della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 e nelle more del trasferimento della titolarità della concessione a una società in house[30] (tale ulteriore trasferimento, si rammenta, non è poi stato attuato) l'ANAS ha assunto a decorrere dall'8 luglio 2022 la gestione delle suddette autostrade, subentrando nei contratti stipulati dalla Strada dei Parchi S.p.a. (comma 2 e 6).

Alla copertura degli oneri derivanti dalla gestione si è provveduto a valere sui proventi dei pedaggi riscossi dall'ANAS. Per l'anno 2022 è stata riconosciuta in favore di ANAS un'anticipazione di 60 milioni di euro, che la medesima società avrebbe dovuto restituire, senza applicazione di interessi, entro sessanta giorni dal trasferimento della titolarità della concessione alla società in house (comma 10).

Fermo il diritto al risarcimento del danno causato dal grave inadempimento della società Strada dei Parchi S.p.a., l'importo previsto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n 162 del 2019[31] è determinato secondo le modalità previste dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 68 del 2022. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis.

 

Le norme - introdotte durante l’esame al Senato – reintegrano la società Strada dei Parchi S.p.a.[32], secondo le modalità e con la decorrenza indicati al comma 5, nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009, fino alla scadenza naturale della medesima, rideterminata tenendo conto del periodo affidato alla gestione di ANAS S.p.a.

Si fa presente che il TAR del Lazio ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto-legge n. 85 del 2022 (disciplina trasfusa, poi, nell'articolo 7-ter del decreto-legge n. 68 del 2022) in merito al ricorso presentato dalla società Strada dei Parchi s.p.a., con ordinanza del 29 dicembre 2022.

Il reintegro è subordinato:

a) al deposito, presso le sedi competenti, da parte del concessionario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al rapporto concessorio, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelativi connessi, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico e di ANAS, con compensazione delle spese;

b) alla sottoscrizione da parte del concessionario della dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o pretese nei confronti di ANAS, l'impegno a subentrare nella concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a subentrare nei contratti stipulati da ANAS per la gestione dell'infrastruttura nel periodo tra 1'8 luglio 2022 e la data di reintegro (comma 1).

Entro la data di reintegro, la Convenzione unica è integrata dall'atto aggiuntivo, corredato dal relativo Piano economico e finanziano (PEF) sottoscritto dal concessionario. Il concedente è autorizzato a sottoscrivere i predetti atti, a condizione che i medesimi recepiscano i seguenti requisiti:

a) il valore iniziale della concessione alla data di reintegro del concessionario è calcolato:

1) secondo i criteri di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009, rettificati sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni relative alle modalità di remunerazione del capitale investito e del prezzo della concessione contenute nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, tenuto conto dei dati economico-patrimoniali riportati nei bilanci di esercizio del concessionario nel periodo 2014-2022;

2) detraendo le rettifiche regolatorie al capitale investito apportate dal MIT;

3) detraendo dal valore della concessione un importo corrispondente alla somma delle quote di corrispettivo, di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica del 18 novembre 2009 e degli ulteriori debiti maturati dal concessionario nei confronti di ANAS e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente estinzione delle relative obbligazioni a carico del concessionario;

4) detraendo dal valore della concessione l'importo da erogare al concessionario secondo le tempistiche e nei limiti di cui ai commi 6 e 7, a tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al periodo della concessione antecedente al reintegro;

b) per l'intero periodo residuo della concessione restano invariati i livelli tariffari rispetto a quelli applicati al 31 dicembre 2017;

c) è inserita, nell'ambito del PEF, una spesa annua, a carico del concessionario, per l'intero periodo residuo della concessione, pari a 40 milioni di euro per manutenzioni ordinarie;

d) è fissato, per l'intero periodo residuo della concessione, il tasso di remunerazione indicato nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 reso dall'Autorità Regolazione dei Trasporti (ART) in attuazione dell'articolo 17, punto 3 della Delibera n. 66 del 19 giugno 2019 della medesima Autorità, applicato al valore iniziale della concessione alla data del reintegro;

e) è determinato l'importo del valore di subentro alla scadenza della concessione (comma 2);

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nei confronti di ANAS alla regolazione dell'importo di cui al comma 2, lettera a), punto 2)[33], nell'ambito delle risorse appostate per aggiornamenti del contratto di programma ANAS dalla legge n. 197 del 2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto:

a) del valore contabile dei relativi crediti, come certificati nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS;

b) dei ricavi da pedaggio complessivamente riscossi da ANAS nel periodo di gestione delle tratte autostradali A24 e A25, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e manutenzione ordinaria;

c) dell'importo di cui all'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo del decreto-legge n. 68 del 2022.

L’articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo del decreto-legge n. 68 del 2022 ha riconosciuto per l'anno 2022 in favore dell'ANAS un'anticipazione di 60 milioni di euro, che dovrà essere restituita, ai sensi della novella di cui al successivo comma 10 delle disposizioni in esame, dalla medesima società, senza applicazione di interessi, entro sessanta giorni dalla retrocessione di ANAS dalla gestione della concessione relativa alle autostrade A24 e A25 mediante compensazione con i crediti relativi alle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0., lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009;

d) della quota non vincolata di residui passivi iscritti nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS, comunque non riferibili ad interventi non ancora conclusi e collaudati (comma 3).

Per l'intero periodo residuo della concessione non sono ammesse ulteriori revisioni del piano economico finanziario (comma 4).

Il MIT definisce con il concessionario le modalità e i tempi di deposito degli atti di rinuncia. Il termine di conclusione della gestione da parte di ANAS delle tratte autostradali A24 e A25 e il conseguente termine dì reintegro del concessionario è individuato alle ore 00:00 del 1° gennaio 2024. Nelle more del reintegro, ANAS prosegue nella gestione delle tratte autostradali (comma 5).

In considerazione delle rinunce da parte del concessionario, è riconosciuto a quest'ultimo la somma di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni per il 2023 e 250 milioni per il 2024. A tali fini, è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata all’apposita Direzione generale del MIT, ovvero di un conto corrente bancario infruttifero intestato alla medesima direzione, sulla quale confluiscono le risorse.

Alla liquidazione delle somme si provvede nel rispetto delle seguenti scadenze:

a) quanto a 250 milioni di euro, entro 15 giorni dal reintegro;

b) quanto agli ulteriori 250 milioni, entro il 31 maggio 2024.

Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, quanto a 250 milioni di euro per il 2023 e 250 milioni di euro per il 2024, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge n. 68 del 2022, come integrato dal precedente articolo 14, comma 1, del provvedimento in esame[34] (comma 8).

Conseguentemente a quanto sopra disposto, dalla data di reintegro del concessionario cessano di avere efficacia, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8,10, limitatamente al terzo periodo, 11 e 12, del decreto-legge n. 68 del 2022, e viene modificato l’articolo 7-ter, comma 10, del medesimo decreto-legge, come sopra descritto riguardo al comma 3, lettera c) (comma 10).

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame reintegrano la società Strada dei Parchi S.p.a. nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 fino alla scadenza naturale della medesima, rideterminata tenendo conto del periodo affidato alla gestione di ANAS S.p.a. Il reintegro è subordinato alla tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al rapporto concessorio e alla rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, nonché ai giudizi cautelativi connessi, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico e di ANAS, con compensazione delle spese.

Il concedente è autorizzato a sottoscrivere l'atto aggiuntivo alla Convenzione, corredato dal relativo Piano economico e finanziario, a condizione che i medesimi recepiscano specifici requisiti,

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nei confronti di ANAS alla regolazione dell'importo delle rettifiche regolatorie al capitale investito apportate dal MIT, che avviene nell'ambito delle risorse appostate per aggiornamenti del contratto di programma ANAS dalla legge n. 197 del 2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il termine di conclusione della gestione da parte di ANAS delle tratte autostradali A24 e A25 e il conseguente termine dì reintegro del concessionario è individuato alle ore 00:00 del 1° gennaio 2024.

In considerazione delle rinunce da parte del concessionario, è riconosciuto a quest'ultimo la somma di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni per il 2023 e 250 milioni per il 2024. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 250 milioni di euro per il 2023 e 250 milioni di euro per il 2024, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge n. 68 del 2022, come integrato dal precedente articolo 14, comma 1, del provvedimento in esame.

Alla liquidazione delle somme si provvede, quanto a 250 milioni di euro, entro 15 giorni dal reintegro, e, quanto agli ulteriori 250 milioni, entro il 31 maggio 2024.

Al riguardo, con riferimento alla regolazione dell’importo in favore di ANAS, si osserva che l’assenza di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo non consente di verificare la quantificazione di tale importo né di confermare la congruità delle risorse appostate per aggiornamenti del contratto di programma ANAS dalla legge n. 197 del 2022.

A titolo informativo, si ricorda che la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 68 del 2022 indicava per il 2022 a titolo previsionale ricavi da pedaggio di circa 147,8 milioni di euro. Tale importo, peraltro, risultava presumibilmente sottostimato, come da ammissione indiretta dalla stessa relazione tecnica, in quanto coincidente con il dato 2021, ancora influenzato dall’emergenza COVID.

Ciò premesso, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti quindi a verificare gli importi previsti nonché a confermare che gli stanziamenti per aggiornamenti del contratto di programma ANAS, come risultanti al termine delle regolazioni in parola, consentano lo svolgimento di altri eventuali interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Si ricorda che, in base all’elenco delle pubbliche amministrazioni redatto da ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023, ANAS s.p.a. risulta inclusa nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

Per quanto riguarda il riconoscimento al concessionario, in caso di reintegro, della somma di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni per il 2023 e 250 milioni per il 2024, tenuto conto che l’emendamento che ha introdotto la disposizione, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica, andrebbe acquisita conferma che la somma sia congrua per il perfezionamento della transazione, e ciò al fine di escludere che dal reintegro del precedente concessionario derivino eventuali ulteriori oneri con conseguente necessità di rifinanziamento.

Inoltre, considerato che la norma dispone che la prima rata sia versata “entro quindici giorni dal reintegro”, e che il reintegro è fissato al 1° gennaio 2024, andrebbe chiarito se il termine indichi i quindici giorni precedenti (come l’autorizzazione di spesa per il 2023 farebbe ritenere) o successivi al reintegro medesimo (come parrebbe dal tenore testuale della disposizione).

Oltre a quanto sopra, ai fini della registrazione sul saldo di indebitamento netto si rammenta che secondo il SEC 2010, come interpretato ed applicato dal “Manual on Government Deficit and Debt” (paragrafo 2.7), le decisioni giurisdizionali che stabiliscono un risarcimento (alle quali il citato Manuale Eurostat assimila le altre decisioni analoghe, quali ad esempio gli arbitrati), dovrebbero essere registrate per competenza “al momento in cui i ricorrenti acquistano un diritto automatico e incontrovertibile ad un dato importo”. In proposito, andrebbe dunque acquisita una conferma da parte del Governo della correttezza dell’imputazione di ciascuna delle due rate negli anni 2023 e 2024 piuttosto che dell’integrale imputazione nell’anno 2023 (anno, si rammenta, in cui è divenuta definitiva la transazione).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 8 dell’articolo 14-bis provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 6, pari a 250 milioni di euro per il 2023 e a 250 milioni di euro per il 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge n. 68 del 2022, come integrato dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2023. Al riguardo, si segnala preliminarmente che l’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge n. 68 del 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato al riconoscimento di indennizzi causati da estinzioni di concessioni autostradali per inadempimento del concessionario, mentre l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2023, ne ha successivamente incrementato la dotazione per un importo pari a 150 milioni di euro per l’anno 2023. In proposito, nel rilevare che il predetto fondo, iscritto sul capitolo 1740 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato per l’anno 2023, presenta una disponibilità residua pari a 250 milioni di euro, andrebbe comunque acquisita una rassicurazione da parte del Governo in merito all’effettiva disponibilità delle predette risorse per l’anno 2024.

 

Articolo 15
(Anticipo difesa - Finanziamento Programmi aeronautici)

La norma, al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale, rifinanzia di euro 326.000.000 per il 2023 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997, concernente la partecipazione a programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell’Unione europea. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 23 (comma 1).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese in conto capitale

 

Rifinanziamento autorizzazione di spesa finalizzata alla realizzazione di programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale

(comma 1)

326,0

 

 

 

326,0

 

 

 

326,0

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione, ne evidenzia le finalità e riferisce che il previsto rifinanziamento determina un impatto sul piano delle consegne con conseguenti effetti finanziari diretti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione rifinanzia per un importo pari a 326 milioni di euro per il 2023 l’autorizzazione di spesa relativa programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell’Unione europea. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto e alla luce delle informazioni fornite dalla relazione tecnica secondo cui il previsto rifinanziamento determina un impatto sul piano delle consegne con conseguenti effetti finanziari diretti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

 

Articolo 15-bis
(Fondo di garanzia per le PMI)

La norma introdotta nel corso dell’esame in prima lettura, dispone che, dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia per le PMI, fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile, fissato dalla legge di bilancio, opera secondo le specifiche modalità, dettagliate nella medesima norma.

In particolare, si dispone:

l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;

la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla Parte IX delle vigenti Disposizioni Operative (DO) di carattere generale del Fondo;

la copertura del Fondo è riconosciuta fino alla misura massima del:

55 per cento per le operazioni finanziarie riferite alle micro, piccole e medie imprese, rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La suddetta percentuale è elevata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;

80 per cento nel caso di finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione;

50 per cento, per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali;

80 per cento in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 40 mila euro, ovvero fino a 80 mila euro nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di micro credito di importo massimo sino a 50.000 euro. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla citata Parte IX, Par. A, delle DO di carattere generale del Fondo, è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo;

sono inclusi, quali soggetti legittimati ad accedere alla garanzia del Fondo, gli enti del terzo settore, purché iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nonché al Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a 60 mila euro, e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla citata Parte IX delle DO. Fatto salvo quanto sopra previsto, gli enti del terzo settore, anche se non iscritti al REA, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, se essa è rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze. Alle risorse apportate alla sezione speciale dall’Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuarsi secondo le modalità definite con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro novanta giorni dall’ entrata in vigore della presente disposizione. Per tutti i soggetti sopra indicati: enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, la garanzia del fondo può essere concessa, nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo;

la garanzia del Fondo può essere concessa, nei limiti del 15 per cento della sua dotazione finanziaria annua, in favore di imprese, cosiddette “mid-cap” (con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499) oltre che su portafogli di finanziamenti, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, con esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. In favore delle predette imprese, la garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è riconosciuta fino alla misura massima del 30 per cento per il finanziamento di esigenze di liquidità. La percentuale è innalzata al 40 per cento in caso di operazioni di finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo;

in relazione alle garanzie rilasciate alle suddette imprese “mid-cap”, i soggetti richiedenti le stesse devono versare al Fondo - secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale dello stesso Fondo- a pena di decadenza, una commissione "una tantum" pari all'l,25 per cento dell'importo garantito. Mentre, la garanzia del Fondo concessa in favore delle micro-imprese è a titolo gratuito.

Si dispone altresì, mediante una modifica all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, che l'importo minimo dei bond che possono essere inclusi nei portafogli garantibili dal Fondo sia ridotto da 2 milioni a 500 mila euro. Le economie derivanti dagli interventi della sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, nell’ambito della moratoria sui finanziamenti delle micro, piccole e medie imprese durante l’epidemia da COVID-19 - sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per il finanziamento dell'operatività del Fondo di garanzia. Per la medesima finalità, si dispone che vengano altresì utilizzate le risorse finanziarie autorizzate dall’articolo 17, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019 per costituzione della sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie su finanziamenti e portafogli di finanziamenti alle PMI e alle imprese cosiddette mid cap finalizzati per almeno il 60 per cento a investimenti in beni materiali (cosiddetta garanzia sviluppo media impresa).

Viene infine istituito un Comitato consultivo composto dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'economia e delle finanze, nonché dal Presidente della Conferenza delle Regioni o da un suo delegato, da un rappresentante per le associazioni rappresentative delle imprese del settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della cooperazione e del terzo settore, nonché delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle imprese e del made in Italy e la vicepresidenza spetta al Ministro dell’economia e delle finanze. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione della disposizione in esame si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, reca la disciplina operativa del Fondo di garanzia PMI per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024, parzialmente derogatoria rispetto alla disciplina applicabile a legislazione vigente. In proposito, pur tenendo conto, che per espressa previsione normativa, la nuova disciplina opera “fermo restando il limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio”, appare opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi informativi volti ad assicurare che per l'annualità 2024 il Fondo di garanzia presenti le occorrenti disponibilità per assicurare l’attuazione della disposizione in esame senza compromettere gli interventi previsti a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell’articolo 15-bis dispone che per la partecipazione al Comitato consultivo di cui al medesimo comma 6 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati e reca altresì una clausola d’invarianza finanziaria, ai sensi della quale all’attuazione delle disposizioni del medesimo comma 6 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Al riguardo, nel rilevare che la clausola di invarianza fa riferimento al bilancio dello Stato, anziché al più ampio aggregato della finanza pubblica, appare opportuno che il Governo confermi che la attività connesse al funzionamento del Comitato saranno svolte esclusivamente da amministrazioni ministeriali.

 

Articolo 16, commi 1, 2 e 3
(Misure in materia di sport)

Le norme per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 incrementano per l’anno 2023 di:

·        10 milioni di euro il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) ai sensi dell’articolo 1, comma 630, secondo periodo, della legge n.145 del 2018;

·        3 milioni di euro il contributo assegnato al Comitato italiano Paralimpico (CIP), di cui al decreto legislativo n. 43 del 2017.

All’onere pari a 13 milioni per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 23 del provvedimento in esame.

Inoltre le norme dispongono un contributo 8 milioni per l’anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un velodromo nel comune di Spresiano, di cui all’articolo 2, commi 272 e 273, della legge n. 244 del 2007.

Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell’articolo 10, comma 3, del decreto-legge n.73 del 2021 (contributi per spese sanitarie emergenza COVID in favore di società sportive dilettantistiche). Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Incremento del contributo assegnato al CONI e al CIP,

13,0

 

 

 

13,0

 

 

 

13,0

 

 

 

Maggiori spese in conto capitale

Contributo in favore della Federazione ciclistica italiana - completamento Velodromo di Spresiano

8,0

 

 

 

8,0

 

 

 

8,0

 

 

 

Maggiori entrate extratributarie

Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese in conto capitale

Riduzione del Fondo di attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008

 

 

 

 

8,0

 

 

 

8,0

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone tre contributi economici in ambiti e per finalità sportive:

·        l’incremento di 10 milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024;

·        l’incremento di 3 milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato italiano paralimpico (CIP) per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024;

·        un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana (FCI) al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano (provincia di Treviso).

Al riguardo non si formulano osservazioni dal momento che l’onere è limitato all’entità delle autorizzazioni di spesa previste dalle norme in esame.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 16 fa fronte agli oneri derivanti dal precedente comma 2, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse affluite sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, che reca specifiche misure di sostegno al settore sportivo. Al riguardo, posto che il richiamato articolo 10, comma 3, ha previsto il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di risorse pari a 86 milioni per l'anno 2021, appare utile acquisire dal Governo elementi di informazione circa l’ammontare delle risorse tuttora iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il medesimo comma 3 provvede quindi alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalla disposizione testé descritta, pari a 8 milioni di euro per il medesimo anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 154 del 2008, che presenta una dotazione di sola cassa[35]. In proposito, poiché il Fondo in questione - come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - presenta al momento una disponibilità residua pari a circa 124 milioni di euro per l’anno 2023, non si formulano osservazioni, nel presupposto che la riduzione proposta non pregiudichi la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati per il medesimo esercizio finanziario a valere sul Fondo stesso.

 

Articolo 16, comma 2-bis
(Modifiche al decreto legislativo n. 36 del 2021)

Le norme - introdotte durante l’esame al Senato – recano modifiche al decreto legislativo n. 36 del 2021, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

In particolare:

·        viene modificato il comma 1-quater all’articolo 7, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I del suddetto decreto legislativo n. 36 del 2021 [lettera a)];

·        viene modificato il comma 2-bis all’articolo 12, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale le modifiche statutarie adottate sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2021 [lettera b)];

·        introducono il comma 6-quater all’articolo 25, che disciplina la figura del lavoratore sportivo. Le modifiche prevedono che in sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis (direttori di gara e soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive), le comunicazioni al centro dell'impiego, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possano essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche indicate nel comma precedente, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023 [lettera c)].

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche al decreto legislativo n. 36 del 2021, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

Al riguardo, per quanto riguarda la disposizione che proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l’esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie adottate entro la suddetta data, nel caso in cui esse abbiano lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2021, non si formulano osservazioni posto che alla disposizione prorogata di cui al comma 2-bis dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo non erano stati ascritti a suo tempo effetti di minore entrata.

Con riferimento alla mancata applicazione di sanzioni, in sede di prima applicazione, per le comunicazioni al centro per l'impiego in merito agli arbitri di gara, se effettuate entro il 30 gennaio 2024, andrebbe acquisita conferma da parte del Governo che il gettito connesso a tali sanzioni non sia stato scontato sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 16, comma 3-bis
(Massimale della base contributiva per lavoratori subordinati sportivi)

Le norme - introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2021.

L’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2021 prevede, tra l’altro, che la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro in favore dei lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, per il finanziamento dell'indennità economica di malattia e di maternità sia pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge n. 41 del 1986 e dall'articolo 79 del decreto legislativo n. 151 del 2001.

La novella reca l’interpretazione autentica del sopra citato comma 2, prevedendo che la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro in favore dei lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi si interpretino nel senso che detti lavoratori, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 36 del 2021 (malattia, maternità, assegni al nucleo familiare e NASpI).

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame apportano modifiche all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2021, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

In particolare, la novella reca un’interpretazione autentica in base alla quale la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro in favore dei lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi si interpreta nel senso che detti lavoratori, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 36 del 2021 (malattia, maternità, assegni al nucleo familiare e NASpI).

Al riguardo, atteso che, in base all’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2021 l’articolo 33 del medesimo decreto è entrato in vigore dal 1° luglio 2023, il Governo dovrebbe chiarire, da un lato, se la citata interpretazione autentica comporti minori entrate rispetto a quelle previste a legislazione vigente dalla relazione tecnica all’atto del Governo n. 230 presentato nel corso della XVIII legislatura (da cui è originato il predetto decreto legislativo), dall’altro lato, se l’efficacia retroattiva della medesima interpretazione autentica sia suscettibile di comportare l’obbligo per il Fondo pensioni di restituire somme nei confronti dei datori di lavoro con conseguenti effetti negativi per la finanza pubblica.

 

Articolo 17
(Fondo nazionale delle politiche sociali)

Le norme incrementano di 10 milioni di euro per l’anno 2023 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000.

Alla copertura degli oneri pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 23.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20, c. 8, della L.328/2000

10,0

 

 

 

10,0

 

 

 

10,0

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incrementa di 10 milioni di euro per l’anno 2023 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000.

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che l’onere è limitato all’entità dell’incremento del predetto Fondo.

 

Articolo 17-bis
(Proroga dell’accesso al cinque per mille per le Onlus)

La norma introdotto nel corso dell’esame in prima lettura, proroga a tutto il 2024. il periodo di transitorietà per l’applicazione delle disposizioni del cinque per mille IRPEF in favore delle ONLUS, in attesa dell'istituzione e dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare sia perché la disposizione che proroga a tutto il 2024 l’accesso al cinque per mille delle Onlus non incide sulla dotazione complessiva destinata al cinque per mille sia perché alle precedenti analoghe proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Articolo 17-ter
(Integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)

Le norme - introdotte durante l’esame al Senato - prevedono che il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS sia integrato con la presenza di un rappresentante, che partecipa, con diritto di voto, alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità. Ai relativi oneri, pari a 27.539 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 14.183 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi.

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con la presenza di un rappresentante, che partecipa, con diritto di voto, alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità.

Ai relativi oneri, pari a 27.539 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 14.183 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede invece mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi.

Al riguardo, appare necessario, in primo luogo, acquisire dati ed elementi di quantificazione volti a verificare la quantificazione annuale degli oneri. In secondo luogo, per quanto attiene invece agli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si rileva che essi, essendo corrispondenti a circa il 51 per cento dell’onere imputato al saldo netto da finanziare, sembrerebbero scontare gli effetti indotti derivanti dal trattamento retributivo che sarà attribuito al nuovo rappresentante del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS. In merito a tale aspetto appare comunque necessaria una conferma da parte del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 17-ter fa fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 27.539 euro annui a decorrere dal 2024, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell’INPS. Al riguardo, ferma restando l’opportunità di acquisire dal Governo elementi di maggior dettaglio in ordine alle poste del bilancio INPS che potranno essere concretamente incise dalla disposizione, appare altresì utile una conferma circa l’effettiva sussistenza delle suddette risorse, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, senza che dal loro utilizzo derivi eventualmente pregiudizio allo svolgimento delle attività cui l’ente medesimo è preposto. 

Il successivo comma 3 provvede alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 14.183 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 154 del 2008[36]. Al riguardo non si formulano osservazioni, tenuto conto, da un lato, dell’esiguità dell’onere oggetto di compensazione, dall’altro, che il Fondo medesimo presenta una dotazione iniziale di bilancio pari a 382.470.168 euro per l’anno 2024 e a 410.962.639 euro per l’anno 2025. Si segnala, peraltro, che il disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il nuovo triennio 2024-2026, attualmente all’esame del Senato, in relazione al citato Fondo riporta una dotazione di circa 292 milioni di euro per l’anno 2024, di circa 337 milioni di euro per l’anno 2025 e di circa 397 milioni di euro per l’anno 2027.

 

 

Articolo 18
(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)

Normativa previgente. L’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 ha attribuito, per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della NASpI o di un trattamento pensionistico, un’indennità una tantum pari a 550 euro. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

Alla copertura degli oneri, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2022, si è provveduto sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 971, della legge n. 234 del 2021.

 

La norma prevede che la disposizione di cui all’articolo 2-bis, comma 1,  del decreto-legge n. 50 del 2022, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l’anno 2022, di un’indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa (comma 1).

Per l’anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori di NASpI o di un trattamento pensionistico, è attribuita un’indennità una tantum pari a 550 euro. L’indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore (comma 2).

La suddetta indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2023. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell’indennità. AI relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede a valere sul Fondo, di cui all’articolo 1, comma 971, della legge n. 234 del 2021 (commi 3 e 4).

L’articolo 1, comma 971, della legge n. 234 del 2021 ha istituito il Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

                                                    

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica in relazione ai commi 1 e 2 nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Relativamente al comma 3, la RT, oltre a descrivere le norme, afferma che le disposizioni affidano all'INPS l’erogazione dell’indennità e il monitoraggio del rispetto del limite di spesa con obbligo di comunicazione dei risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Prevede, infine, che, nel caso in cui dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non siano adottati altri provvedimenti di concessione dell’indennità. Tali attività rientrano nei compiti istituzionali dell’INPS e possono essere svolte con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito al comma 4, la RT afferma che le norme quantificano gli oneri della misura di cui al comma 2, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023 e recano la copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’articolo 1, comma 971, della n. 234 del 2021 per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale. A tal riguardo la RT precisa che lo stanziamento è oggetto di monitoraggio, volto a verificare in itinere l’andamento della misura, al fine di non adottare provvedimenti di pagamento oltre i limiti di spesa. La disposizione esaurisce, in ogni caso, i suoi effetti nell’anno in corso, atteso che l’INPS ha confermato che, stante l’operatività a stretto giro delle procedure di pagamento da parte dell’Istituto, gli effetti finanziari sono previsti per il solo anno 2023.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame recano al comma 1 un’interpretazione autentica dell’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l’anno 2022, di un’indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021. Detto riconoscimento si intende riferito ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

A tale tipologia di lavoratori anche per il 2023 è attribuita un’indennità una tantum pari a 550 euro, erogata dall’INPS, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2023. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell’indennità. AI relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede a valere sul Fondo, di cui all’articolo 1, comma 971, della legge n. 234 del 2021.

L’articolo 1, comma 971, della legge n. 234 del 2021 ha istituito il Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

Al riguardo, non si formulano osservazioni riguardo all’interpretazione autentica riferita all’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, dal momento che detta interpretazione appare volta a circoscrivere l’erogazione dell’indennità relativa al 2022 ai soli lavoratori “titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa”.

Riguardo alla proroga dell’erogazione dell’indennità anche nel 2023, la RT non fornisce la stima dei soggetti interessati.

Si ricorda che RT riferita all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 50 del 2022 afferma che nella stima della platea si è tenuto conto che il periodo interamente lavorato preveda almeno un mese in via continuativa, escludendo in questo modo tutti coloro che hanno forme di part time ciclico settimanale o giornaliero. Dalla prima platea di circa 270.000 lavoratori sono stati quindi selezionati solo i rapporti di lavoro che nel 2019 presentavano approssimativamente un numero di settimane non lavorate comprese tra 7 e 20, arrivando ad una stima di circa 54 mila soggetti annui interessati; pertanto, dalla disposizione derivano oneri pari a 30 milioni di euro per il 2022 che rappresentano limite di spesa.

In proposito, pur rilevando che l’onere è limitato allo stanziamento previsto e che le norme prevedono un monitoraggio di salvaguardia del suddetto limite, appare utile acquisire conferme circa la platea interessata all’erogazione del beneficio.

Riguardo agli adempimenti in capo all’INPS, non si formulano osservazioni, prendendosi atto di quanto affermato dalla RT ossia che essi sono inclusi nei compiti istituzionali dell’istituto e quindi sono realizzabili con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 18 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 3, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sul Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023[37].

Si rileva preliminarmente che la disposizione in esame non rappresenta una copertura finanziaria in senso proprio ma, piuttosto, una modalità di utilizzo del ricordato Fondo, come è confermato dall’assenza di effetti finanziari ascritti alla disposizione in esame nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Si fa presente inoltre che, secondo quanto risulta da una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata in data antecedente alla pubblicazione del decreto, a quella data le risorse assegnate al fondo non erano state ancora utilizzate. 

Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 18-bis
(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

Normativa previgente. L’articolo 90, comma 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce tra l’altro che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Il predetto termine è stato inizialmente prorogato dal punto 2 dell’allegato B del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, richiamato dall’articolo 10, comma 2, del medesimo decreto-legge, al 31 luglio 2022 e, per effetto di successive proroghe - da ultimo quella disposta dall’articolo 42, comma 3-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023 - fino al 31 dicembre 2023.

 

La norma, introdotta al Senato,  proroga  dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, relativo al diritto riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, ove ricorrano le condizioni previste dalla legislazione vigente, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 il termine relativo al diritto riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, ove ricorrano le condizioni previste dalla legislazione vigente, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, giacché alla norma oggetto di proroga, così come alle precedenti proroghe disposte nel corso del tempo, non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Articolo 19
(Disposizioni transitorie in materia di reddito di cittadinanza)

Normativa previgente. L’articolo 1, comma 313, della legge n. 197 del 2022 prevede che, nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza (RdC), di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita alla deroga al limite temporale di 7 mesi per la fruizione del Reddito di cittadinanza per l’anno 2023 per talune categorie di soggetti (introdotta dall’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023), sottolinea che l’erogazione del beneficio avverrà fino al 31 dicembre 2023. La RT afferma che la platea dei beneficiari (nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età e percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro) è stimata in 191.000 nuclei, con importo medio del Reddito di cittadinanza di 543 euro, per un numero medio di mesi pari a 3,7 e una conseguente spesa complessiva di 384 milioni di euro per l’anno 2023

Con una Nota presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato del decreto-legge n. 48 del 2023, il Governo ha precisato che la stima dei 191mila nuclei è determinata come 47 per cento della platea dei 404 mila nuclei cosiddetti occupabili di cui alla RT della legge di bilancio per il 2023, che per tali nuclei ha introdotto il limite temporale dei 7 mesi. La percentuale utilizzata riflette le evidenze disponibili sui nuclei indirizzati ai servizi sociali.

 

Le norme apportano le seguenti modificazioni all’articolo 1, comma 313, della legge n. 197 del 2022:

         proroga dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per la comunicazione all’INPS da parte dei servizi sociali della presa in carico dei percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, siano stati appunto presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro;

         prevede che, decorso tale termine, in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione del sussidio sia sospesa, eliminando inoltre la possibilità che possa essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione;

         stabilisce che il limite temporale delle 7 mensilità nel corso del 2023, nelle more della presa in carico, non si applica ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che la RT al decreto-legge n. 48 del 2023 già considera tutti i possibili aventi diritto al RdC indipendentemente dal limite temporale originariamente previsto, compresi tutti i soggetti comunque indirizzati ai Comuni per la presa in carico dai servizi sociali

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame recano norme transitorie in materia di reddito di cittadinanza con riguardo ai nuclei familiari percettori del beneficio che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. In particolare, si differisce al 30 novembre 2023 il termine - originariamente fissato al 31 ottobre 2023 - entro il quale i servizi sociali devono comunicare all’INPS l'avvenuta presa in carico, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal momento che, come affermato dalla RT, tali nuclei beneficiari sono stati già considerati nella stima degli oneri relativi all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023.

Si rammenta che, ai fini della prosecuzione della prestazione del Reddito di cittadinanza per i soggetti indicati, la norma citata ha autorizzato la spesa di 384 milioni di euro per l’anno 2023, cui si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, ossia il «Fondo per il reddito di cittadinanza». La RT quantificava l’onere complessivo di 384 milioni di euro per l’anno 2023 considerando 191.000 nuclei, con importo medio del Reddito di cittadinanza di 543 euro, per un numero medio di mesi pari a 3,7.

 

Articolo 20
(Misure per le scuole dell’infanzia paritarie)

Le norme incrementano di 50 milioni di euro per l’anno 2023 il contributo alle scuole dell’infanzia paritarie, di cui all’articolo 1, comma 328, della legge n. 234 del 2021.

Alla copertura degli oneri pari a 50 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 23.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Incremento del contributo alle scuole dell’infanzia paritarie di cui all’art. 1, c. 328, L. 234/2021

50,0

 

 

 

50,0

 

 

 

50,0

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incrementa di 50 milioni di euro per l’anno 2023 il contributo alle scuole dell’infanzia paritarie, di cui all’articolo 1, comma 328, della legge n. 234 del 2021.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato all’entità dell’incremento del predetto contributo.

 

Articolo 20-bis
(Misure urgenti in materia di istruzione)

Normativa vigente. L’articolo 21, comma 4-bis del decreto-legge n. 75 del 2023 prevede che le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possano attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. A tal fine, le istituzioni scolastiche sono state autorizzate - nei limiti delle risorse da ripartire di un fondo appositamente istituito con una dotazione iniziale di euro 50 milioni per il 2023 - ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023. Il comma 4-bis.1 della medesima disposizione, introdotto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2023, ha autorizzato inoltre, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. L’attivazione di tali incarichi è ammessa nel limite dell’incremento del suddetto fondo disposto dalla medesima norma, pari ad euro 12 milioni per il 2023. Le risorse aggiuntive sono destinate prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano “Agenda Sud” di cui al DM 176 del 30 agosto 2023 sulla base dei dati relativi risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione.

 

La norma, introdotta al Senato, per le finalità di cui di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2011[38], autorizza le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione del PNRR ad attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico (ATA) già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto legge n. 75 del 2023. I contratti del personale ATA per i predetti incarichi sono conferiti per singoli anni scolastici e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. A tal fine le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale ATA a tempo determinato, effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi PNRR nel limite complessivo di euro 60.000.000 annui per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e di euro 36.000.000 per il 2026. Il Ministero dell’istruzione, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti (comma1). 

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, introdotta al Senato, estende dal 2023 al 30 giugno 2026, l’autorizzazione prevista in favore delle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione del PNRR ad attingere agli incarichi a tempo determinato di personale amministrativo e tecnico (ATA) già attivati per finalità di supporto tecnico alla realizzazione di progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori (ex comma 4-bis dell’articolo 21, del decreto-legge n. 75 del 2023) nonché ai medesimi incarichi già attivati per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti in alcune regioni (ex comma 4-bis.1 dell’articolo 21, del decreto legge n. 75 del 2023). A tal fine, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale ATA a tempo determinato, effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi PNRR, nel limite complessivo di euro 60.000.000 annui per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e di euro 36.000.000 per il 2026. Viene altresì prevista, in capo al Ministero dell’istruzione, una procedura di monitoraggio dei relativi contratti al fine del rispetto dei suddetti limiti di spesa. Ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti (comma1). Al riguardo non si formulano osservazioni, nel presupposto che la norma trovi attuazione nell’ambito e nei limiti delle suddette risorse del PNRR di cui appare opportuno che il Governo confermi l’effettività disponibilità per le finalità della norma, al netto di eventuali altri interventi già programmati a normativa vigente a valere sulle medesime risorse. Quanto alla suddetta procedura di monitoraggio, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di valutazione volti a confermare che essa possa essere attuata nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente del Ministero dell’istruzione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 20-bis fa fronte agli oneri derivanti dalla sua attuazione, nel limite complessivo di 60 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l’esercizio 2026, a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti della percentuale delle spese generali dell’investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti. Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca elementi utili a individuare più puntualmente quali siano le risorse del PNRR che vengono utilizzate, assicurando altresì che il loro utilizzo sia conforme alla destinazione prevista dal medesimo Piano.

 

Articolo 21, commi 1 e 1-bis
(Accoglienza dei migranti)

La norma, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di euro 46,859 milioni per l’anno 2023, per il finanziamento delle misure connesse all’accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnanti.

I criteri e le modalità di riparto delle risorse sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell’interno da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al successivo riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno.

Inoltre, la norma, al comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, ha disposto che a valere sulle disponibilità fondo, nel limite di 1.000.000 euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con determinate caratteristiche.

Si tratta di comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6000 e 7000 abitanti che hanno registrato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge una spesa per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota IMU per alimentare il medesimo fondo non inferiore a euro 190.000.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese in conto capitale

 

Istituzione di un fondo (Ministero dell'Interno) per il finanziamento delle misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti

46,9

 

 

 

46,9

 

 

 

46,9

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al comma 1 ribadisce il contenuto della norma. La relazione non considera invece il comma 1-bis che è stato introdotto nel corso dell’esame al Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di euro 46,859 milioni per l’anno 2023 destinato al finanziamento delle misure connesse all’accoglienza dei migranti e in favore dei minori non accompagnati. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere è configurato quale limite massimo di spesa.

Si rileva, inoltre, che il comma 1-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, assegna una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1 ad alcuni specifici comuni. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare giacché la disposizione si limita a prevedere un quota di riserva a favore dei comuni che presentino determinate caratteristiche definite in relazione alle medesime finalità di spesa cui è preposto il fondo di cui trattasi.

 

Articolo 21, comma 2
(Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell’interno)

La norma, modifica l’articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n.197, che, nel testo previgente, ha autorizzato il Ministero dell’interno a utilizzare per l'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 37.259.690 euro. Le modifiche prevedono che:

·        l’utilizzo di personale sia possibile anche nel 2024;

·        il limite di spesa sia elevato a 51.886.624 euro e lo ripartiscono assegnando 7.400.624 euro alle spese da sostenere nell’anno 2023 ed euro 44.486.000 euro per quelle dell’anno 2024.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Contratti a tempo determinato per gli portelli Unici Immigrazione delle Prefetture e gli Uffici Immigrazione delle Questure.

 

44,5

 

 

 

44,5

 

 

 

44,5

 

 

 

La relazione tecnica evidenzia che l’articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, modificato dalla norma in esame, prevedeva la possibilità per il Ministero dell’interno di avvalersi - per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro interinale - dell’impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine, per il solo l’anno 2023, per la gestione di procedure amministrative che interessano i migranti. Tuttavia, chiarisce la relazione tecnica, il procedimento di individuazione dell’agenzia ha richiesto tempi tecnici che consentiranno l’impiego dei lavoratori solo a decorrere dalla data del 1° novembre 2023, per un totale di n. 1.120 interinali, di cui n. 550 per le esigenze delle Questure e n. 570 per le esigenze delle Prefetture.

Tanto premesso la relazione tecnica specifica che il costo mensile di un singolo interinale è di 3.303,85[39] euro. La spesa per 1.120 unità di personale ammonta a 1120 unità di personale x 3303,85 euro x 12 mesi = 44.403.744 a cui vanno aggiunti 81.697,49 euro per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 17 aprile 2023, n. 73. Il totale complessivo ammonta, dunque, a 44.485.441, 49 euro ossia all’onere stanziato per il 2024.

La spesa per il 2023 considera invece solo due mesi di impiego del personale determinando un onere pari a 1120 unità di personale x 3303,85 euro x 2 mesi = 7.400.624 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma ridetermina l’importo di spesa che il Ministero dell’interno sostiene per gli oneri derivanti dall’utilizzo di lavoratori interinali, reclutati, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 197 del 2022, per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro e incaricati dello svolgimento delle procedure per l’instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il lavoratore straniero che entra nel nostro Paese in attuazione dei decreti-flussi per gli anni 2021, 2022 e 2023[40], e delle procedure di regolarizzazione dei lavoratori stranieri[41]. In particolare, la previgente spesa autorizzata era pari a 37.259.690 euro per il 2023 ed è elevata a 51.886.624 euro di cui 7.400.624 euro per l’anno 2023 e 44.486.000 euro per l’anno 2024. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare in merito agli oneri quantificati per l’anno 2024 che risultano coerenti con i dati e le ipotesi formulate dalla relazione tecnica. Analogamente non si hanno osservazioni da formulare neppure in relazione agli effetti finanziari relativi all’anno 2023, posto che la relazione tecnica chiarisce che il procedimento di individuazione dell’agenzia ha richiesto tempi tecnici che consentiranno l’impiego dei lavoratori solo a decorrere dalla data del 1° novembre 2023.

In proposito si segnala che il risparmio di spesa per il 2023 (pari a 29.859.066 euro) derivante dalla differenza tra il limite massimo di spesa previsto per tale anno a legislazione previgente (pari a 37.259.690 euro) e il nuovo limite massimo di spesa previsto per il medesimo anno dal presente decreto (pari a 7.400.624 euro), essendo utilizzato dalla lettera a) del comma 12 dell’articolo 21, per la copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9 del medesimo articolo 12, è stato conseguentemente registrato nel prospetto riepilogativo come minore spesa corrente proprio in relazione alla citata lettera a).

 

Articolo 21, commi da 3 a 7
(Misure in materia di immigrazione, rimpatri e emergenze assistenziali)

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 destinato al riconoscimento di un contributo straordinario in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori (comma 3).

I criteri e le modalità di concessione del contribuito sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 4).

 

Le norme inoltre:

·        incrementano di 7 milioni per l’anno 2023 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2017 (comma 5).

Si ricorda che l’articolo 19 comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2017 ha autorizzato spesa di 18,2 milioni di euro a decorrere dal 2019 per la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri.

·        autorizza la spesa di 1 milione per il 2023, per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso (comma 7).

 

Le norme modificano altresì l’articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992, nella parte che disciplina la destinazione del gettito conseguente alle istanze o dichiarazioni relative alla cittadinanza.

Si ricorda che il testo previgente dell’articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992 prevede che le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro. Il gettito derivante dal contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina: per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione (anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea); per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

La novella da un lato sopprime il vincolo di un’assegnazione per metà ai due tipi di attività previsti, dall’altro lato aggiunge ai procedimenti in materia di immigrazione asilo e cittadinanza gli interventi assistenziali straordinari, tra le possibili destinazioni della quota parte del gettito non assegnata ai progetti di collaborazione internazionale (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Istituzione di un Fondo comuni di confine e costieri, interessati dai flussi migratori

5,0

 

 

 

5,0

 

 

 

5,0

 

 

 

Incremento delle risorse necessarie alla gestione dei centri di permanenza per i rimpatri

7,0

 

 

 

7,0

 

 

 

7,0

 

 

 

Incremento delle risorse destinate ad interventi di primo soccorso

1,0

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma quanto segue

Commi 3 e 4. La RT oltre a descrivere le norme afferma che agli oneri recati dai commi citati, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi del comma 12 dell’articolo 21[42].

Comma 5. La RT afferma che la norma incrementa di 7 milioni di euro per l’anno 2023, le risorse finanziarie del pertinente capitolo di bilancio 2351 p.g.10, in quanto tali risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio del Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 che ha autorizzato per la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019, per l’anno 2023, non si è rivelata sufficiente a garantire le spese delle Prefetture per i suddetti servizi. La RT riporta una tavola, alla quale si rinvia, con l’indicazione del fabbisogno finanziario complessivo pari a 7 milioni di euro, ripartito per i singoli centri di permanenza per i rimpatri.

Comma 6. La RT spiega le ragioni delle modifiche all’articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992, che reca la disciplina del capitolo bilancio 2390 p.g. 2.

In particolare ricorda che il capitolo 2390 p.g. 2 è alimentato con le risorse derivanti dal contributo pari a 250 euro previsto per le istanze di cittadinanza e destinato, per espressa previsione normativa, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le Liberta Civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione, nonché alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del cennato Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

Le modifiche introdotte intendono assicurare maggiore flessibilità nella destinazione delle risorse del capitolo alla realizzazione degli interventi connessi ai menzionati progetti di collaborazione internazionale, piuttosto che alla copertura degli oneri istruttori dei procedimenti di competenza in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e, ciò, al fine di rispondere più efficacemente al contingente quadro delle esigenze. Inoltre, atteso che i fondi di tale capitolo vengono spesso utilizzati per incrementare quelli, più esigui, del capitolo 2314 p.g. 2, a loro volta destinati a finanziare l’erogazione, su richiesta, di contributi straordinari in favore di Comuni per fronteggiare le ricorrenti criticità sociali causate dai fenomeni migratori, la modifica intende prevedere, tra le finalità di destinazione dei fondi del capitolo 2390 p.g. 2, anche quelle in materia di interventi assistenziali straordinari e, ciò, al fine di assicurare la migliore coerenza con il programma delle spese di riferimento.

Comma 7. La RT afferma che l’incremento pari a 1 milione di euro per l’anno 2023 delle risorse per le emergenze assistenziali sono dovute anche alle ricorrenti criticità sociali causate dai crescenti fenomeni migratori, che richiedono un maggior e più continuo sostegno finanziario ai Comuni interessati. Infatti, lo stanziamento annuale del relativo capitolo di bilancio, pari a circa 150.000 euro, risulta esiguo in relazione alle esigenze degli enti locali per i molteplici interventi assistenziali chiamati a realizzare e ciò è confermato dalle numerose variazioni di bilancio, che si sono rese necessarie negli anni passati, allo scopo di incrementarne la dotazione attraverso l’impiego di fondi del cennato capitolo 2390 p.g. 2. La RT precisa che con l’intervento normativo in esame si intende far fronte anche alle esigenze appena rappresentate dalla provincia di Reggio Calabria.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme destinano risorse per interventi in materia di immigrazione, rimpatri e emergenze assistenziali. In particolare si prevede: 

-       l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’interno di un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 destinato al riconoscimento di un contributo straordinario in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori (comma 3);

-       l’incremento di 7 milioni di euro per l’anno 2023 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2017 per la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri (comma 5);

-       l’autorizzazione della spesa di 1 milione di euro per il 2023, per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso (comma 7).

 

Al riguardo, non si formulano osservazioni in quanto gli oneri sono limitati all’ammontare delle relative autorizzazioni di spesa.

 

Articolo 21, comma 8
(Disposizioni in materia di personale delle Prefetture-UTG)

La norma novella il comma 600 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 che, nell’assetto previgente, disciplina la possibilità di destinare quota parte delle risorse derivanti dal contributo di euro 250 previsto dall’articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992 - con riguardo alle istanze o dichiarazioni in materia di cittadinanza - resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell’anno, alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno. La novella, in particolare, estende l’applicazione della disposizione i cui trattasi anche al personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 912), riferisce che la norma introduce una modifica di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuabile con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, rappresentate dal gettito derivante dal pagamento del contributo di 250 euro previsto dall’articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992 in materia di cittadinanza, che potrà essere destinato – a seguito dell’intervento normativo – anche alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale delle Prefetture – Uffici territoriali impiegato nelle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione interviene sulla destinazione del gettito derivante dal contributo previsto per le istanze in materia di cittadinanza, con specifico riguardo alla quota destinata alle attività istruttorie di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione che, in base al previgente assetto, può essere destinata, qualora le relative risorse si siano rese disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell’anno, alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche in deroga alla normativa vigente. Tale previsione viene novellata al fine di estenderne l’applicazione anche al personale delle Prefetture-UTG. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la norma interviene sui criteri di riparto di risorse già previste a legislazione vigente.

 

Articolo 21, commi da 9 a 12
(Assistenza alla popolazione ucraina - Invio di carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti)

La norma autorizza la spesa di euro 180.000.000 per il 2023, per la prosecuzione delle attività connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia[43] in relazione alla crisi ucraina, per l’esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina (comma 9).

Alla copertura dei suddetti oneri provvede il successivo comma 12, in parte, utilizzando le risorse rivenienti dalle modifiche introdotte alla legislazione vigente dal comma 2 del medesimo articolo 21 [lettera a)][44] e, in parte, rinviando alle disposizioni finanziarie di cui all’articolo 23 [lettera b)].

Per effetto di un’integrazione dell’articolo in esame approvata al Senato, viene inoltre disposta la proroga del summenzionato stato di emergenza fino al 4 marzo 2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per il 2024, a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui articolo 44, del decreto legislativo n. 1 del 2018 (comma 9-bis). È stato, inoltre, demandato all’adozione di ordinanze di protezione civile l’individuazione delle specifiche misure da porre in essere nell’ambito della proroga, nonché la rimodulazione delle attività e delle medesime misure, sulla base del numero dei soggetti coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui al suddetto comma 9-bis (comma 9-ter).

Viene, inoltre, modificato, l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n.14 del 2022, al fine di prorogare per il 2024 l’impiego ivi previsto di militari dell’Arma dei Carabinieri a tutela degli uffici all’estero maggiormente esposti, autorizzando conseguentemente la spesa di euro 2.200.000 per il 2024 (comma 10).

In proposito, si ricorda che il comma 709 dell’articolo 1, della legge n. 197 del 2022, da ultimo, aveva prorogato per il 2023 l’autorizzazione di spesa di euro 2.000.000 recata dall’articolo 4, comma 2, della legge n. 14 del 2022.

Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale (comma 11).

Il comma 12 provvede agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9 (v. infra).

 

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario dell’articolo (AS 912) ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Risorse destinate ad assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina

(comma 9).

180,0

 

 

 

180,0

 

 

 

180,0

 

 

 

Proroga per il 2024 dell’invio di 24 carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti

(comma 10)

 

2,2

 

 

 

2,2

 

 

 

2,2

 

 

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Proroga per il 2024 dell’invio di 24 carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti – effetti riflessi

(comma 10)

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

0,2

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Tabella A – MAECI

(comma 11)

 

2,2

 

 

 

2,2

 

 

 

2,2

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 912) ribadisce il contenuto delle norme e con specifico riguardo al comma 10 riferisce che le unità di militari interessate dalla disposizione sono in numero di 24. Gli oneri della disposizione sono quantificati nei termini indicati in una tabella per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica

 

La relazione tecnica relativa all’emendamento governativo che ha introdotto i commi 9-bis e 9-ter, ribadisce il contenuto delle disposizioni introdotte e ne specifica le finalità.

In particolare la relazione tecnica precisa che per la gestione dell’accoglienza ai profughi provenienti dall’Ucraina, fino ad ora, sono state attivate e parametrate fino alla fine del 2023 una serie di misure con norma primaria (decreto-legge n. 21 del 2022 e successive modificazioni) che sono operative fino al 31 dicembre 2023. L’intervento normativo in riferimento si rende, pertanto, necessario, per assicurare, anche oltre il 31 dicembre 2023, la prosecuzione delle misure di assistenza ed accoglienza.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni autorizzano la spesa di euro 180.000.000 per il 2023 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione ucraina derivanti dello stato di emergenza dichiarato in Italia a seguito dell’aggressione della Federazione russa all’Ucraina del 24 febbraio 2022 (comma 9). Per effetto, inoltre, di una modifica approvata al Senato, il suddetto stato di emergenza viene prorogato fino al 4 marzo 2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per il 2024, a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali (comma 9-bis).

Le disposizioni prorogano altresì per il 2024 l'impiego di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti, già previsto per il 2023, ai sensi del comma 709 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, autorizzando, a tal fine, la spesa di 2,2 milioni per il 2024 (comma 10).

Al riguardo, non si formulano osservazioni posto che gli oneri recati dalle disposizioni in esame appaiono configurati come limiti massimi di spesa. Con riferimento specifico al comma 10, si prende altresì atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la quantificazione degli importi della spesa autorizzata.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 11 dell’articolo 21 provvede agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 2,2 milioni per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che l’accantonamento oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all’esame del Senato.

Si fa presente che il successivo comma 12 provvede agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9 del medesimo articolo 21, pari a euro 239,859 milioni per l’anno 2023 ed euro 44,486 milioni per l’anno 2024, secondo le seguenti modalità:

- quanto a 29,859 milioni di euro per l’anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui alla lettera b) del comma 2;

- quanto a 210 milioni di euro per l’anno 2023 e 44,486 milioni di euro per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 23.

In riferimento alla prima modalità di copertura non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che l’importo indicato, pari a 29,859 milioni di euro per l’anno 2023, corrisponde alla rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), da 37.259.690 euro per l’anno 2023 a euro 7.400.624 per l’anno 2023, disposta dalla lettera b) del comma 2 dell’articolo 21.

Per quanto concerne, invece, la seconda modalità di copertura finanziaria, si rinvia alle considerazioni che saranno successivamente esposte in relazione all’articolo 23, comma 7, lettere da a) a q).

 

 

Articolo 21-bis
(Differimento termini per adempimenti e versamenti tributari e contributivi in Toscana)

Le norme - introdotte durante l’esame al Senato - prevedono che, per i soggetti con residenza ovvero sede legale o operativa nei comuni interessati agli eventi alluvionali del novembre 2023 in Toscana[45], i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, siano considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023. Tali disposizioni si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale IRPEF. Non si procede al rimborso di quanto già versato (commi 1-4).

Le disposizioni si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni interessati agli eventi alluvionali del novembre 2023 in Toscana, anche per conto di aziende e clienti ivi non operanti (comma 5).

Le disposizioni in esame si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158, e da 166 a 221, della legge n. 197 del 2022, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 19 dicembre 2023.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo ascrive né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, per i soggetti con residenza ovvero sede legale o operativa nei comuni interessati agli eventi alluvionali del novembre 2023 in Toscana, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché i termini degli adempimenti tributari che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, siano considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati entro il 18 dicembre 2023. Tali disposizioni si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge n. 197 del 2022.

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che il recupero degli importi, eventualmente non versati alle scadenze previste, avviene comunque entro il 18 dicembre 2023 e quindi entro l’anno in corso.

 

Articolo 21-ter
(Ripartizione dei fondi per l’attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, inseriscono il comma 901-bis nella legge n. 197 del 2022. In particolare esse recano disposizioni per l'attuazione delle misure del Piano di cui al precedente comma 900 di competenza del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna. Il predetto Piano dispone l’implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza adottata con il DPCM 17 maggio 2022.

A tal fine, le norme prevedono che il Presidente del Consiglio dei ministri disponga annualmente l'assegnazione ai predetti Organismi di una quota a valere sui Fondi di cui al comma 899 della già citata legge n. 197 del 2022.

Si tratta, secondo quanto indicato dal predetto comma 899, dei seguenti Fondi:

·         il Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, destinato a finanziare, anche ad integrazione delle risorse già assegnate a tale fine, gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonché l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024, di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037;

·         il Fondo per la gestione della cybersicurezza, destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti per l’attuazione della predetta Strategia, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, come integrata nel corso dell’esame presso il Senato, evidenzia che la proposta normativa introduce disposizioni di carattere ordinamentale concernenti le modalità di assegnazione agli Organismi di informazione per la sicurezza, di gestione e controllo di una quota delle risorse complessive dei Fondi già previsti dall'articolo 1, comma 899, della legge n. 197 del 2022 e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame stabiliscono le modalità di assegnazione agli Organismi di informazione per la sicurezza, di gestione e controllo di una quota delle risorse complessive dei Fondi già previsti dall'articolo 1, comma 899, della legge n. 197 del 2022 e destinate all’attuazione di un Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare giacché le disposizioni si limitano a prevede le modalità di assegnazione di quota parte delle risorse di Fondi già istituiti a legislazione vigente.

 

Articolo 22
(Acquisizione dei dati relativi alle nascite ed ai decessi)

Le norme apportano modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che tratta dell’accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi. Le modifiche stabiliscono sostanzialmente che i dati in oggetto, registrati dal Sistema Tessera Sanitaria (STS), sono resi disponibili a un più ampio novero di soggetti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che la proposta normativa concorre alla manovra di finanza pubblica attraverso la semplificazione delle procedure per la gestione informatica dei certificati di nascita e morte, determinando un efficientamento in termini di tempestività e completezza della gestione, anche statistica, delle relative informazioni, con conseguenti risparmi in termini di minori costi organizzativi e finanziari che potranno essere colti solo a consuntivo. L’efficientamento opera non solo a livello amministrativo degli enti che producono tali certificati, ma anche a livello degli utilizzatori, compresi quelli che fruiscono dei dati per indagini e rilevazioni di tipo statistico. La norma è necessaria, inoltre, ai fini dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di procedure informatiche per l’acquisizione dei dati di nascita e dei dati relativi ai decessi della popolazione residente, consentendo il superamento dell’attuale sistema di raccolta dati basato su documenti cartacei che comporta oneri rilevanti di tipo finanziario ed organizzativo.

La relazione tecnica conclude affermando che la proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le norme stabiliscono che i dati relativi alle nascite ed ai decessi, registrati dal Sistema Tessera Sanitaria (STS), sono distribuiti ad un più ampio novero di soggetti rispetto a quello previsti dalla normativa previgente. La relazione tecnica afferma che l’applicazione delle disposizioni in oggetto determinerà una maggiore efficienza amministrativa sia degli enti che producono tali certificati che di quelli che li utilizzano.

Tanto premesso dovrebbe essere chiarito, tuttavia, se, in sede di prima applicazione, l’estensione della disponibilità dei dati in questione possa richiedere un impegno finanziario aggiuntivo per l’eventuale potenziamento dell’infrastruttura informatica sia del soggetto che trasmette i dati sia di quelli che li ricevono.

 

Articolo 22-bis
(Bonus psicologico)

La norma, introdotta al Senato, incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 il limite di spesa per l’erogazione del contributo per le spese relative a sessioni di psicoterapia di cui all'articolo 1, comma 538, della legge, n. 197 del 2022.

Si dispone inoltre che le predette risorse, che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, sono assegnate alle regioni con uno o più decreti del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione al finanziamento sanitario corrente.

All'onere di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 il limite di spesa relativo all’erogazione del contributo per le spese relative a sessioni di psicoterapia. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare giacché l’onere è limitato all’entità del previsto incremento del limite di spesa di cui trattasi.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 22-bis fa fronte agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non si formulano pertanto osservazioni.

 

Articolo 23, comma 1
(Fondo per l’attuazione della manovra di bilancio 2024-2026)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025 e 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7 dell’articolo 23 ora in esame[46].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Fondo per l’attuazione della manovra di bilancio 2024-2026

 

2.760

104

16

 

2.760

104

16

 

2.760

104

16

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025 e 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026.

Tanto premesso non si hanno osservazione di formulare dal momento che l’onere è commisurato all’entità dello stanziamento che costituisce limite di spesa.

 

Articolo 23, comma 2
(Regolazioni contabili correlate ai bonus edilizi)

La norma, al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato in relazione alle agevolazioni per i bonus edilizi, incrementa le risorse di cui all’articolo 119, comma 16-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34[47] di 15.000 milioni di euro per l’anno 2023. Ai relativi oneri, pari a 15.000 milioni di euro per l’anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7 dell’articolo 23 ora in esame[48].

 

Si rammenta che le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012, annessa alla NADEF 2023, hanno autorizzato il ricorso all’indebitamento per un importo in termini percentuali di PIL rispetto agli obiettivi programmatici del DEF 2023 pari a 0,8 per cento nel 2023, 0,6 per cento nel 2024 e nel 2025 e 0,4 per cento nel 2026. In particolare, al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato connesse al maggior tiraggio delle agevolazioni per i bonus edilizi (già scontato nell’aggiornamento dei tendenziali di finanza pubblica nella NADEF 2023), il Governo è stato autorizzato ad incrementare, per il solo anno 2023, il livello del saldo netto da finanziare di competenza e di cassa per ulteriori 15 miliardi di euro.

 

Nel Conto riassuntivo del Tesoro[49] (ottobre 2023, ultimo disponibile), fra gli “altri pagamenti da regolare” della gestione di tesoreria – partite creditorie, si riscontra (pag. 8 del documento – Tavola C) un credito verso il bilancio dello Stato di euro 15.675.014.357,11 (che erano euro 11.692.333.901,05 al 31.12.2022). Tuttavia, nel Conto riassuntivo medesimo, non si riscontrano, nella premessa o nel glossario, ulteriori elementi che possano ricondurre detta voce creditoria alla regolazione contabile cui provvede la norma in esame: le altre voci parrebbero, comunque, riferite a partite di tipo diverso.

In proposito si rammenta che una regolazione contabile è lo strumento per ricondurre in bilancio un’operazione che ha già manifestato il suo impatto finanziario. “Il “regolare”, dunque, è inteso nel senso di far sì che il bilancio dia contezza, sia pure con sfasamenti temporali, di tutti i fenomeni gestionali, nel rispetto dei principi a cui tale documento si deve uniformare (chiarezza ed integrità)” [50]

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese in conto capitale

 

Risorse destinate al perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato connesse al maggior tiraggio delle agevolazioni per i bonus edilizi

15.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce che il comma 2 prevede che le risorse di cui all’articolo 119, comma 16-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l’anno 2023, al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi, e non aggiunge ulteriori elementi.

 

La relazione illustrativa non commenta specificamente la disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato in relazione alle agevolazioni per i bonus edilizi, incrementa le risorse di cui all’articolo 119, comma 16-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34[51], di 15.000 milioni di euro per l’anno 2023. Ai relativi oneri, che rilevano sul solo saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7 dell’articolo 23 ora in esame. La relazione tecnica e la relazione illustrativa non forniscono ulteriori elementi conoscitivi, e nel corso dell’esame in prima lettura il Governo non ha fornito presso la Commissione Bilancio del Senato chiarimenti specifici sul punto.

Si rammenta che con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012, annessa alla NADEF 2023, che hanno autorizzato il ricorso all’indebitamento (limitatamente ai profili concernenti la norma ora in esame), al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato connesse al maggior tiraggio delle agevolazioni per i bonus edilizi (già scontato nell’aggiornamento dei tendenziali di finanza pubblica nella NADEF 2023), il Governo è stato autorizzato ad incrementare, per il solo anno 2023, il livello del saldo netto da finanziare di competenza e di cassa per ulteriori 15 miliardi di euro.

In proposito, andrebbe acquisita conferma da parte del Governo che la norma in esame sia volta ad allineare, mediante una regolazione contabile, il Bilancio dello Stato alla Tesoreria, attraverso l’impegno di 15 miliardi di euro per il 2023. Infatti, la fruizione dei bonus edilizi non ha avuto effetti in termini di saldo netto da finanziare, ma solo in termini di fabbisogno, in quanto tali effetti si sono prodotti in base al tempo dell’effettiva fruizione del beneficio, e in termini di indebitamento netto, giacché l’imputazione degli stessi ha seguito il criterio della competenza economica (in relazione alla classificazione dei crediti d’imposta come pagabili o non pagabili). Appare pertanto opportuno acquisire indicazioni da parte del Governo circa le modalità di registrazione di tale partita, di importo non esiguo, sul Conto riassuntivo del Tesoro e, in particolare, se essa sia ricompresa nel credito verso il bilancio dello Stato di euro 15.675.014.357,11, risultante nel citato Conto, a ottobre 2023, fra gli “altri pagamenti da regolare” della gestione di tesoreria – partite creditorie, ciò al fine di poter riscontrare, ex post, l’avvenuta chiusura contabile della partita.

 

Articolo 23, comma 3
(Articolazioni territoriali del MEF)

La norma abroga l’articolo 1, comma 350, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n.145, che disciplina la razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, attuata attraverso la revisione degli assetti organizzativi periferici. La norma soppressa recava uno dei criteri da adottare per la razionalizzazione che, dunque, doveva essere conseguita “attraverso la realizzazione di presìdi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze”.

Si rammenta che la relazione tecnica riferita all’articolo 1, commi da 350 a 353, della legge n. 145 del 2018 non scontava effetti di risparmio in relazione a tale attività di razionalizzazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la norma si limita a sopprimere uno dei criteri che il Ministero dell’economia e delle finanze doveva seguire per la razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle sue articolazioni territoriali da realizzare ai sensi del comma 350 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, in relazione al quale, a suo tempo, non erano stati scontati risparmi di spesa.

 

Articolo 23, comma 4
(Fondo per l’attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale)

La norma prevede che il Fondo per l’attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n.178 del 2020 sia incrementato di 216,1 milioni di euro per l’anno 2024.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Incremento del Fondo per l’attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale

216,1

 

 

 

216,1

 

 

 

216,1

 

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione incrementa la dotazione del Fondo per l’attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di 216,1 milioni di euro per l’anno 2024. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Articolo 23, comma 5
(Dotazione di Patrimonio destinato)

 

La norma prevede che per l’anno 2024 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Patrimonio Destinato”) è incrementata di 2.540,9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.540,9 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede ai sensi del comma 7.

In proposito si ricorda che l’articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che, al fine di sostenere il sistema economico-produttivo, Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.) sia autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio”, eventualmente articolato in comparti, cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all’andamento economico del Patrimonio Destinato. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Ai fini degli apporti di beni, è autorizzata per l’anno 2020 l’assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di maggiore spesa in conto capitale   pari a 44 miliardi. In proposito la RT precisava che l’emissione di nuovi titoli produceva effetti in termini di saldo netto da finanziare, ma non effetti di cassa, in quanto l’apporto di beni e rapporti giuridici, non comportava movimenti con effetti sul fabbisogno. Inoltre, trattandosi di un’operazione di acquisizione di strumenti finanziari la norma non produceva effetti sull’indebitamento netto;

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese in conto capitale

 

Rifinanziamento di Patrimonio destinato

 

2.540,9

 

 

 

2.540,9

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma incrementa l’apporto destinato a Patrimonio destinato di 2.540,9 milioni nel 2024. Al riguardo appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito al fatto che il prospetto riepilogativo degli oneri evidenzia i medesimi oneri per l’anno 2023 sia sul saldo netto che sul fabbisogno mentre nella relazione tecnica relativa all’articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione all’istituzione del patrimonio destinato erano stati registrati effetti solo in termini di saldo netto da finanziare, sulla base della motivazione che, da un lato, l’apporto, attraverso il predetto patrimonio, di beni e rapporti giuridici non comporta movimenti con effetti sul fabbisogno, dall’altro lato, trattandosi di un’operazione volta all’acquisizione di strumenti finanziari, essa non produce effetti neppure sull’indebitamento netto.

 

Articolo 23, comma 6
(Interessi passivi derivanti dal ricorso all’indebitamento)

 

La norma valuta gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento di cui al comma 7, lettera q), in 21 milioni di euro per l’anno 2024, 65 milioni di euro per l’anno 2025, 105,3 milioni di euro per l’anno 2026, 113,2 milioni di euro per l’anno 2027, 116,5 milioni di euro per l’anno 2028, 128,1 milioni di euro per l’anno 2029, 135,1 milioni di euro per l’anno 2030, 142,6 milioni di euro per l’anno 2031, 151,3 milioni di euro per l’anno 2032, 159,8 milioni di euro per l’anno 2033, 173,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 25 milioni di euro per l’anno 2024,73 milioni di euro per l’anno 2025, 120,5 milioni di euro per l’anno2027, 128,2 milioni di euro per l’anno 2028, 137,2 milioni di euro per l’anno 2029, 146,7 milioni di euro per l’anno 2030, 155,9 milioni di euro per l’anno 2031, 165,2 milioni di euro per l’anno 2032, 174 milioni di euro per l’anno 2033, 183,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno2035.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Interessi passivi connessi alle emissioni necessarie a finanziare i maggiori impieghi previsti dal presente decreto per l'anno corrente

 

21

65

105,3

 

21

65

105,3

 

25

73

104,8

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

In una Nota presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato sul decreto-legge n. 48 del 2023, il Governo ha precisato che, con riferimento alla stima della spesa per interessi, sono stati utilizzati prudenzialmente i tassi futuri (forward) della curva dei redimenti dei titoli di Stato. Sono state ipotizzate maggiori emissioni su tutto il complesso degli strumenti ordinariamente collocati per la copertura del fabbisogno statale (non specifiche emissioni effettuate ad hoc). Tenuto conto delle esigenze di rifinanziamento periodico di tali strumenti e dei tassi forward crescenti, in base all’attuale struttura, si ha un andamento crescente anche della spesa per interessi. Sulla base di quanto richiesto si fa presente che il tasso utilizzato per il biennio 2023-2024 si attesta in media intorno al 3,58 per cento.

In merito alla contabilizzazione sui saldi di finanza pubblica, il Governo ha confermato la corretta contabilizzazione della spesa per interessi sui diversi saldi di finanza pubblica. In particolare, il livello più elevato degli importi in termini di indebitamento netto rispetto agli altri saldi deriva principalmente dalla diversa contabilizzazione della spesa per interessi che si manifesta sotto forma di scarti all’emissione (che rappresenta il totale della remunerazione per i titoli privi di cedola, ma ne rappresenta una parte più o meno consistente anche varie tipologie di titoli con cedola, tra cui i BTP). Tale spesa viene contabilizzata nell’anno di emissione sul saldo netto da finanziare e in termini di cassa, mentre viene ripartita sull’intera vita del titolo in termini di indebitamento netto. In secondo ordine, essa è dovuta alla rivalutazione del capitale dei titoli indicizzati riconosciuta cumulativamente alla scadenza (come nel caso dei BTP), che in termini di indebitamento netto viene ripartita sulla vita del titolo.

È stato precisato infine che le ipotesi di evoluzione dei tassi di interesse adottate nello scenario programmatico del DEF 2023 (tav. II.2, pag. 55) prevedono tassi a breve termine in aumento (dal 3,1 per cento del 2023 al 3,7 per cento del 2026) e tassi a medio-lungo termine anch’essi in crescita (dal 4,2 al 4,7 per cento). Considerando la netta prevalenza dei titoli a medio-lungo termine nell’attuale composizione del debito pubblico italiano e immaginando una copertura del nuovo fabbisogno con strumenti analoghi quanto alla struttura per scadenze, la crescita annua (che non supera i 25 milioni annui, in termini di indebitamento netto) appare quindi coerente con la necessità di remunerare anche il maggior debito autorizzato negli anni futuri per fare fronte alla spesa per interessi stessa (che dunque cresce progressivamente da circa 300 a circa 500 milioni annui).

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma valuta gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento nei limiti dell’autorizzazione disposta con le risoluzioni parlamentari dell’11 ottobre 2023.

In proposito si ricorda che, con le predette risoluzioni, è stata autorizzata la revisione degli obiettivi programmatici di indebitamento netto previsti nel Documento di economia e finanza 2023 per un importo in termini percentuali di PIL pari a 0,8 per cento nel 2023, 0,6 per cento nel 2024 e nel 2025 e 0,4 per cento nel 2026, al fine di rendere disponibili spazi finanziari, quale differenza tra gli andamenti tendenziali e programmatici aggiornati, che includono anche la maggiore spesa per interessi passivi conseguente al maggior disavanzo, pari a 3,2 miliardi nel 2023, 15,7 miliardi nel 2024 e 4,6 miliardi nel 2025. Dal 2027 l’autorizzazione all’indebitamento è destinata alla sola spesa per interessi passivi

per un importo fino a 1.910 milioni di euro nel 2027, 2.040 milioni di euro nel 2028, 2.170 milioni di euro nel 2029, 2.310 milioni di euro nel 2030, 2.450 milioni di euro nel 2031, 2.600 milioni di euro nel 2032, 2.740 milioni di euro nel 2033 e 2.900 milioni di euro dal 2034.

 

La norma definisce tali importi, con riguardo al saldo di indebitamento netto, da un lato, e di fabbisogno e saldo netto da finanziare, dall’altro, nei termini riportati nella seguente tabella, che tiene conto dello sviluppo degli oneri anche oltre il triennio.

(milioni di euro)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Annui dal 2035

Saldo netto

da finanziare

 e fabbisogno

21

65

105,3

113,2

116,5

128,1

135,1

142,6

151,3

159,8

173,2

Indebitamento

 Netto

25

73

104,8

120,5

128,2

137,2

146,7

155,9

165,2

174

183,7

 

In proposito, appare opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi quantitativi posti alla base della stima della spesa per interessi.

Si evidenzia altresì che, probabilmente per un merio refuso, nell’indicazione degli importi di maggiore spesa per interessi recati dalla disposizione e nella tabella riportata dalla relazione tecnica circa gli effetti finanziari oltre il triennio viene indicato come ultimo anno a decorrere dal quale si producono effetti identici il 2035, in luogo del 2034.

 

Infine, si evidenzia che, come si evince dal prospetto riepilogativo degli oneri, contrariamente a quanto previsto dalla vigente disciplina contabile[52], non è oggetto di copertura all’interno del presente provvedimento quota parte degli interessi passivi derivanti dal ricorso all’indebitamento operato dal provvedimento medesimo. In particolare, nel predetto prospetto riepilogativo degli oneri il saldo degli effetti derivanti dal presente decreto viene riportato al netto, non solo dello scostamento autorizzato, ma anche di un importo - che il medesimo prospetto ascrive ai predetti interessi passivi - che viene coperto nell'ambito dello scostamento autorizzato per gli anni successivi al 2023 (si veda, al riguardo, l’ultima riga dell’allegato 3).

Ove invece si consideri, ai fini del calcolo degli effetti complessivi del presente decreto, l’intero importo degli interessi passivi da esso derivanti, emerge uno sbilancio negativo per oneri non coperti, come risulta dalla tabella che segue:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

 

ENTRATE

-719,9

2.389,2

-35,7

29,4

-1.037,9

2.414,4

-10,7

54,4

1.503,0

-126,5

-10,7

54,4

 

SPESE

17.478,8

2.407,9

26,3

132,7

2.160,8

2.434,9

53,3

159,7

4.690,8

-102,0

61,3

159,1

 

di cui Interessi passivi (art. 23, c. 6)

 

21,0

65,0

105,3

 

21,0

65,0

105,3

 

25,0

73,0

104,8

 

SALDO DL

-18.198,7

-18,7

-62,0

-103,3

-3.198,7

-20,5

-64,0

-105,3

-3.187,8

-24,5

-72,0

-104,7

 

Scostamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l’11 ottobre 2023

-18.200,0

 

 

 

-3.200,0

 

 

 

-3.200,0

 

 

 

 

SALDO comprensivo degli interessi passivi e al netto dello scostamento autorizzato

1,3

-18,7

-62,0

-103,3

1,3

-20,5

-64,0

-105,3

12,2

-24,5

-72,0

-104,7

 

 

Ciò significa che tali oneri, per gli anni successivi al 2023, pur derivando dal presente decreto-legge, sono coperti non già attraverso quest’ultimo, come richiederebbe la vigente disciplina contabile, ma mediante il disegno di legge di bilancio per il 2024 - il cui iter legislativo, per altro, non è stato ancora concluso - che utilizza a fini di copertura l’intero ammontare delle risorse derivanti dallo scostamento per gli anni successivi al 2023.

In merito a tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

 

Articolo 23, comma 7
(Disposizioni finanziarie)

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 27, comma 7, lettere da a) a q), provvede agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 23, determinati in 27.981,47 milioni di euro per l’anno 2023, 5.655,596 milioni di euro per l’anno 2024, 218,049 milioni di euro per l’anno 2025, 159,664 milioni di euro per l’anno 2026, 138,18 milioni di euro per l’anno 2027, 141,451 milioni di euro per l’anno 2028, 153,063 milioni di euro per l’anno 2029, 160,096 milioni di euro per l’anno 2030, 167,62 milioni di euro per l’anno 2031, 176,288 milioni di euro per l’anno 2032, 184,793 milioni di euro per l’anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l’anno 2025, 145,54 milioni di euro per l’anno 2027, 153,227 milioni di euro per l’anno 2028, 162,222 milioni di euro per l’anno 2029,171,708 milioni di euro per l’anno 2030, 180,867 milioni di euro per l’anno 2031, 190,19 milioni di euro per l’anno 2032, 199,022 milioni di euro per l’anno 2033 e 208,672 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 3.134,8 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell’allegato 1 al presente decreto;

- quanto a 350 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall’attività di monitoraggio a tutto il 30 settembre 2023, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.230;

- quanto a 258 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

- quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

- quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- quanto a 130 milioni di euro per l’anno 2023 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- quanto a 200 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- quanto a 172 milioni di euro per l’anno 2024 e 154 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

- quanto a 1.000 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

- quanto a 350 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

- quanto a 2.530 milioni di euro per l’anno 2023, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- quanto a 2.775 milioni di euro per l’anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente versamento in entrata da parte di Cassa depositi e prestiti con riferimento alle somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all’articolo 5, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n.326, come indicate all’articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003;

- quanto a 2.990,9 milioni di euro per l’anno 2024 e 54,4 milioni di euro per l’anno 2026, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 970 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;

- quanto a 1.472 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall’articolo 1;

- mediante il ricorso all’indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l’11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che taluni degli articoli per i quali si provvede alla copertura (si vedano, in particolare, gli articoli 1, 11, 16 e 21) recano, al proprio interno, ulteriori disposizioni di copertura e, pertanto, la norma di copertura contenuta nella disposizione in esame deve intendersi riferita esclusivamente alla quota di oneri che non sia già oggetto di autonoma copertura nell’ambito dei predetti articoli.

Con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera a), si rappresenta che essa - sebbene utilizzata più volte, anche di recente, in precedenti provvedimenti[53] - sembrerebbe prefigurare una copertura a valere su stanziamenti di bilancio non espressamente prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), considerando altresì che, per ciascun programma di spesa compreso nell’allegato 1 al presente decreto, la riduzione delle rispettive dotazioni di competenza e di cassa è indicata mediante un dato aggregato, con una modalità che non consente, in assenza di ulteriori specificazioni, una puntuale verifica in sede parlamentare circa le autorizzazioni legislative di spesa concretamente incise dalla riduzione medesima, che - come si evince dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica - consistono per una quota paria a 2.574,8 milioni di euro in risorse di natura corrente e per una quota di 560 milioni di euro in risorse di conto capitale.

Nel ribadire dunque l’opportunità di acquisire elementi di maggior dettaglio in ordine agli stanziamenti di bilancio interessati dalla disposizione in esame, anche al fine di escludere che le dotazioni oggetto di riduzione ricomprendano poste di bilancio relative a spese di carattere obbligatorio, i cosiddetti oneri inderogabili, che come tali non risultano in linea di principio rimodulabili rispetto agli stanziamenti previsti a legislazione vigente, appare necessario che il Governo confermi, da un lato, che le risorse indicate a copertura siano effettivamente disponibili, dall’altro, che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera b), si ricorda che il citato articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, per l’anno 2023, reca l’autorizzazione di spesa relativa all’erogazione dell’assegno unico e universale le cui risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali[54].

Nel far presente che, in base ad un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, effettuata in data antecedente alla pubblicazione del decreto in esame, sul predetto capitolo residuavano circa 4.312,4 milioni di euro, oltre a 350 milioni di euro accantonati per nuove leggi, non si hanno osservazioni da formulare, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, la quale assicura che - sulla base delle risultanze del monitoraggio in corso per il 2023 - la riduzione dell’autorizzazione di spesa in esame è sostenibile e non è suscettibile di pregiudicare il riconoscimento delle prestazioni previste a legislazione vigente a valere sulla stessa.

Con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera c), si rileva che il citato articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 reca l’istituzione del Fondo per il reddito di cittadinanza[55].

In proposito si segnala che, in base ad un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, effettuata in data antecedente alla pubblicazione del decreto in esame, sul predetto capitolo residuavano circa 1.144,2 milioni di euro, oltre a 250 milioni di euro accantonati per nuove leggi. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, anche alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica, la quale assicura che la riduzione dell’autorizzazione di spesa in esame è sostenibile e non è suscettibile di pregiudicare il riconoscimento delle prestazioni previste a legislazione vigente a valere sulla stessa sulla base delle risultanze del monitoraggio in corso per il 2023.

Con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera d), si ricorda che l’articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per il recepimento della normativa europea[56]. Al riguardo, nel rilevare che la relazione tecnica assicura che il citato fondo reca le necessarie disponibilità, come confermato da una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, effettuata in data antecedente alla pubblicazione del decreto, da cui risultano accantonati circa 51,8 milioni di euro per finanziare nuove leggi, non si formulano osservazioni, nel presupposto che la riduzione ivi operata non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera e), si rammenta che il comma 199 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili[57]. Al riguardo, nel rilevare che la relazione tecnica assicura che il citato fondo reca le necessarie disponibilità, come confermato da una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, effettuata in data antecedente alla pubblicazione del decreto, da cui risultano accantonati circa 6 milioni di euro per finanziare nuove leggi, non si formulano osservazioni.

Con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera f), nel rilevare che la relazione tecnica assicura che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica presenta le necessarie disponibilità, si osserva che per quanto riguarda l’anno 2023 tale indicazione risulta confermata da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in data antecedente alla pubblicazione del decreto, dalla quale risulta che è stato accantonato un importo pari a 160 milioni di euro per finanziare nuove leggi. Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda le annualità a decorrere dall’anno 2027, si ricorda che il disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, in corso di esame al Senato, reca uno stanziamento di circa 302,4 milioni di euro per l’anno 2026. In proposito andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle citate risorse, in considerazione del carattere permanente degli oneri da fronteggiare, nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera g), si fa presente che oggetto di riduzione è il Fondo perequativo infrastrutturale, che reca per l’anno 2023 una dotazione iniziale di bilancio pari a 300 milioni di euro. Al riguardo, si rileva che, in base ad un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, dal Fondo in parola risulta già detratto, in coincidenza con la data di pubblicazione del presente decreto-legge, un importo corrispondente a quello dell’onere cui provvede. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, salva la necessità di acquisire una conferma circa la possibilità di ridurre la dotazione del Fondo nei termini indicati senza pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le relative risorse sono destinate.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera h), si fa presente che l’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione ha previsto, al fine di garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, un limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per l'anno 1998, al contempo autorizzando il Ministro  dell’economia e delle finanze ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al predetto limite di impegno, nonché per corrispondere le quote di competenza italiana del programma EFA (European fighter aircraft), tenendo conto dell’avanzamento progettuale. Al riguardo, premesso che le risorse in questione sono iscritte sul capitolo 7421 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che a legislazione vigente reca stanziamenti pari a 1.040.018.440 euro per il 2024 e a 1.044.751.448 per il 2025, sembrerebbe utile un chiarimento in ordine alle ragioni dell’anticipazione della spesa disposta dall’articolo 15 del decreto.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera i), si fa presente che oggetto di riduzione sono le risorse destinate al finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana. Al riguardo, andrebbe acquisita una conferma dal Governo circa l’effettiva disponibilità delle risorse in questione.

Si rileva altresì che mentre la riduzione di 1 miliardo di euro disposta dalla norma in esame determina l’azzeramento dello stanziamento autorizzato per lo stesso anno 2024, nell’ambito del disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, si prevede una riprogrammazione delle risorse destinate al finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027 anticipando al 2024 una spesa di 1 miliardo di euro, inizialmente prevista per l’anno 2026.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera l), nel prendere atto che, come precisato nella relazione tecnica, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità reca le necessarie disponibilità, appare utile che il Governo fornisca elementi di informazione circa le ragioni dell’integrale mancato utilizzo, per l’anno in corso, delle risorse iscritte sul predetto Fondo.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera m), si rammenta che l’articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha stanziato risorse in conto capitale, per un importo massimo pari a 44 miliardi di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare, in vista dell’assegnazione a Cassa depositi e prestiti Spa di titoli di Stato appositamente emessi ovvero, fermo restando il predetto limite massimo di spesa, di apporti di liquidità da parte del Ministero dell’economia e delle finanze ai fini della costituzione ad opera della predetta società di un Patrimonio destinato, finalizzato al sostegno e al rilancio del sistema economico produttivo italiano.

In proposito, si segnala che le risorse finanziarie previste dall’autorizzazione di spesa di cui alla citata disposizione sono iscritte sul capitolo 7415 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sul quale al momento - come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - figurano per il corrente esercizio finanziario residui accertati per un valore complessivo di circa 26.996.826.000 euro.

Si osserva, in proposito, che i predetti residui - come si ricava analizzando l’apposita tabella allegata al Rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’anno 2022 - derivano da precedenti esercizi finanziari e sono integralmente classificabili come residui di stanziamento, ossia corrispondenti a somme iscritte in bilancio per le quali non si è perfezionato l’impegno di spesa. In tale quadro, tenuto conto delle suddette evidenze contabili, per quanto attiene alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera n), si fa presente che le risorse in questione sono quelle transitate nell’apposito conto corrente intestato al Ministero dell’economia e delle finanze nel contesto della trasformazione di Cassa depositi prestiti in società per azioni ai sensi del decreto-legge n. 269 del 2003. Si rammenta, in proposito, che il Conto riassuntivo del tesoro al 31 ottobre 2023 indica una giacenza sul predetto conto corrente di circa 26,9 miliardi di euro. Tutto ciò considerato, andrebbe comunque acquisita dal Governo una conferma rispetto all’adeguatezza delle residue risorse rispetto alle finalità di copertura dei fabbisogni inerenti alle funzioni, alle attività e alle passività trasferite da Cassa depositi e prestiti Spa al Ministero dell'economia e delle finanze. 

Con riferimento alle modalità di copertura finanziaria di cui alle lettere o) e p), nel rinviare a quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal punto di vista quantitativo, dal momento che gli importi delle maggiori entrate e di quota parte delle minori spese ivi rispettivamente indicati sono in linea con i dati riportati nella relazione tecnica ed associati alle sottostanti disposizioni del presente decreto.

Con riferimento, infine, alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera q), si ricorda che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati con le risoluzioni dell’11 ottobre 2023, nell’ approvare la Relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, hanno autorizzato il ricorso ad un maggior indebitamento in misura pari complessivamente, per l’anno 2023, a 18,2 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 3,2 miliardi di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, finalizzando espressamente tale nuovo spazio finanziario all’adozione del presente provvedimento. Il ricorso all’indebitamento autorizzato dalle Camere con le risoluzioni dell’11 ottobre 2023 è altresì destinato alla copertura degli interessi passivi sulle maggiori emissioni di titoli del debito pubblico connesse al predetto indebitamento a decorrere dall’anno 2024.

Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento si indica un utilizzo dello scostamento autorizzato per l’anno 2023 in misura pari a 18,2 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e in termini di 3,2 miliardi di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, determinando conseguentemente un margine positivo di 1,3 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 12,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto.

Si segnala, infine, che il comma 8 del medesimo articolo 23 sostituisce l’allegato 1 della legge n. 197 del 2022, recante i risultati differenziali del bilancio dello Stato per tenere conto dei nuovi limiti di indebitamento autorizzati dal Parlamento, incrementando il livello massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tanto in termini di competenza quanto in termini di cassa, di 18,2 miliardi per l’anno 2023, mentre non apporta modifiche ai saldi per gli anni 2024 e 2025.

Da ultimo, il comma 9 autorizza, ai fini dell’immediata attuazione del presente provvedimento, il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, prevedendo altresì che il Ministero dell’economia e delle finanze possa disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. Al riguardo, non si formulano osservazioni.

 

 



[1]     La metodologia consiste nell’applicare all’importo lordo annuale del reddito pensionistico, suddiviso per singole fasce di reddito, la percentuale di rivalutazione indicata dall’articolo 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022. Alla somma del reddito pensionistico così ottenuto (circa 255 miliardi), si applica la percentuale dello 0,8 per cento, ottenendo un onere di circa 2.042 milioni di euro.

[2]     Nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 5-ter, lettera c), del decreto legge n. 75 del 2023.

[3]     L’organismo di autoregolamentazione, previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 231 del 2007, è un ente esponenziale rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, cui l’ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l’esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all’uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione.

[4]     Ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

[5] Ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

[6] Iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

[7]     Nella relazione si rappresenta, infine, che, ai fini della stima, al fine di evitare duplicazioni, non sono state conteggiate le minori entrate derivanti dal mancato esercizio dell’attività di controllo, in quanto si tratta di dati già considerati nella relazione tecnica riferita ai citati commi da 7 a 12 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021.

[8]     Si rammenta che ai sensi dell’articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 la misura del concorso della Regione alla spesa sanitaria è pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno 2009.

[9]     Legge 29 dicembre 2022, n.197.

[10] Tale importo è stabilito dall’articolo 1, comma 549, della legge n. 234.

[11]  L'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede, tra l’altro, nel caso di disequilibrio economico-finanziario delle aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico facenti capo alla Regione e di successiva nomina, ove ne ricorrano i presupposti,  di un commissario ad acta, qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal medesimo commissario ad acta entro il 31 maggio, si applicano comunque il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.

[12] Come ad esempio lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, ai sensi di quanto previsto dal comma 80 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009.

[13]   In sostanza ciò è consentito, in linea generale, qualora il disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, risulti inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote.

[14] Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

[15] Il Fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 è stato istituito al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, per compensare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[16] Il Fondo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2023 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

[17] Iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[18]   Di cui al decreto ministeriale 30/06/2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In particolare, l’articolo 9, comma 2, prevede che ai fini del rispetto del limite di spesa SOGEI provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dalle operazioni di richiesta di emissione di Buoni e trasmetta al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e a CONSAP, entro il giorno 15 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente delle richieste di rimborso dei buoni. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, SOGEI non procede all'accettazione di ulteriori istanze e dà tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

[19] Tali risorse sono iscritte sul capitolo 1736 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[20]   Sono richiamati l’articolo 1, comma 4-ter, e l’articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n.338.

[21]  Anche in corso di costruzione.

[22]   Che disciplina l’Housing universitario prevedendo apposite procedure per incrementare la disponibilità di posti letto per gli studenti delle istituzioni della formazione superiore.

[23]   La norma in argomento definisce i FIA italiani immobiliari come i fondi e le Sicaf (società di investimento a capitale fisso) che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri. In generale lo stesso DM definisce il FIA come un organismo di investimento collettivo del risparmio rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE che detta la disciplina concernente i gestori di fondi di investimento alternativi.

[24] Sono richiamati l’articolo 1, comma 4-ter, e dell’articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n.338.

[25] Iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[26] Centro europeo di ricerche nucleari.

[27] Agenzia internazionale dell'energia atomica.

[28]   Recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

[29]   L’articolo 7-ter del decreto-legge n. 68 del 2022 ripropone l’articolo 2 del decreto-legge n. 85 del 2022, abrogato dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 108 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 68 del 2022.

[30]   Di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge n. 121 del 2021.

[31]   Si tratta dell’importo del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, da corrispondere qualora la concessione sia revocata.

[32]   Di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 68 del 2022.

[33] Si tratta delle rettifiche regolatorie al capitale investito apportate dal MIT.

[34] L’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 68 del 2022 prevede che, in caso di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, l'importo per l’indennizzo del suddetto concessionario sia determinato, previa appropriata verifica delle voci di bilancio e a seguito di asseverazione da parte di una primaria società di revisione. Per tali finalità è stato istituito al successivo comma 3 un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023 e 250 milioni di euro per l’anno 2024, integrato dall’articolo 14, comma 1, del presente decreto-legge con uno stanziamento di 150 milioni di euro per l’anno 2023.

[35] Iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[36] Iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[37] Il citato Fondo è iscritto sul capitolo 2215 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[38] L'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 80 del 2021 prevede che, al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel PNRR, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possano porre a carico del PNRR medesimo esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi definiti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. A tal fine, viene demandata ad una circolare del Ministero dell’economia la definizione delle modalità, condizioni e criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR. Tale reclutamento è effettuato in deroga alla dotazione organica delle amministrazioni interessate e a determinati vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo determinato, di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010. L’ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR è oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia. La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Per il reclutamento con contratto a tempo determinato di personale, anche in possesso di un’alta specializzazione, e per il conferimento di incarichi di collaborazione, di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo, ciascuna amministrazione, previa la predetta verifica, individua il fabbisogno di personale necessario all’attuazione dei progetti di propria competenza. In caso di verifica negativa le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate.

[39]   La relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia fornisce una indicazione dettagliata delle metodologie adottate per il calcolo dell’onere mensile di un singolo lavoratore. Si è partiti dai dati desumibili dai documenti di gara - capitolato tecnico lotto e disciplinare di gara che hanno considerato i seguenti elementi di costo: costo orario di ciascun lavoratore comprensivo di oneri previdenziali, quota imputabile al singolo lavoratore della commissione pagata all’Agenzia per il reperimento dei lavoratori stessi, buoni pasto.

[40]   Di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge n. 73 del 2022.

[41]   Di cui all’articolo 103 del decreto-legge n. 77 del 2020.

[42]   In realtà la norma, probabilmente a causa di un refuso, fa riferimento all’articolo 10.

[43]   Dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31 dicembre2023.

[44]   Si veda al riguardo la scheda relativa all’articolo 21, comma 2.

[45] Indicati nell'Allegato 1, di cui al provvedimento in esame.

[46]   Si segnala che il comma 7 dell’articolo 23 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 23.

[47]   Si rammenta che la citata disposizione reca le quantificazioni degli oneri derivanti da incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Si rammenta altresì che il predetto comma 16-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aveva valutato gli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo 119 del medesimo decreto-legge, in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, rinviando – quanto alla copertura – all’articolo del decreto stesso recante le disposizioni finanziarie.

[48]   Si segnala che il comma 7 dell’articolo 23 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 23.

[49] https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/previsione/contabilita_e_finanza_pubblica/conto_riassuntivo_del_tesoro/

[50]   RGS, I principali saldi di finanza pubblica – definizioni, utilizzo e raccordi, 2008, pagg. 21-22

[51]   Si rammenta che la citata disposizione reca le quantificazioni degli oneri derivanti da incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Si rammenta altresì che il predetto comma 16-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aveva valutato gli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo 119 del medesimo decreto-legge, in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, rinviando – quanto alla copertura – all’articolo del decreto stesso recante le disposizioni finanziarie.

[52]   Si ricorda a questo riguardo che, ai sensi dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, “Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”.

[53] Si veda in particolare l’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2023 convertito, con modificazioni, nella legge 21 aprile 2023, n. 46.

[54] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 3620 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[55] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 2781 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

[56] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del medesimo Ministero.

[57] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 3073 dello stato di previsione del medesimo Ministero.