Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 132-2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali
Riferimenti: AC N.1551/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 17/11/2023
Organi della Camera: V Bilancio

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscaliD.L. 132/2023 – A.C. 1551
Parte II – Profili finanziari
17 novembre 2023marzo 2018


Parte I – Schede di lettura

 

 

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Dossier n. 160/2

 

 

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Progetti di legge n. 179/2

 

 

Parte II – Profili di carattere finanziario

 

 

Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 132

 

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INDICE

PREMESSA.. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 4 -

ARTICOLO 1. - 4 -

Differimento di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione  - 4 -

ARTICOLO 2. - 6 -

Rideterminazione del valore delle cripto-attività. - 6 -

ARTICOLO 3, commi 1 e 2. - 8 -

Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi - 8 -

ARTICOLO 3, comma 2-bis (Emendamento 3.4). - 9 -

Limiti alle spese sostenute dalla Fondazione Enea Tech e Biomedical. - 9 -

ARTICOLO 3, comma 2-ter (Emendamento 3.4). - 10 -

Limiti alle spese sostenute dalla società Invimit. - 10 -

ARTICOLO 3, comma 2-quater (Emendamento 3.5). - 12 -

Termini in materia di adempimenti e versamenti tributarie e contributivi - 12 -

ARTICOLO 3-bis (Em. 3.0.5). - 13 -

Termini del ravvedimento speciale. - 13 -

ARTICOLO 4. - 15 -

Proroga dei termini per l’assegnazione agevolata ai soci e il versamento della relativa imposta sostitutiva.. - 15 -

ARTICOLO 5. - 16 -

Fondo indennizzi risparmiatori - 16 -

ARTICOLO 5-bis (Em. 5.0.1). - 17 -

Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità compiuti in Italia dalle forze del Terzo Reich.. - 17 -

ARTICOLO 6, comma 1. - 18 -

Proroga termini finanziari - 18 -

ARTICOLO 6, comma 1-bis (Em. 6.7 testo 2). - 20 -

Disposizioni concernenti la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). - 20 -

ARTICOLO 6, comma 1-ter (Em. 6.8). - 21 -

Proroghe in materia di indicatore di virtuosità.. - 21 -

ARTICOLO 6-ter, comma 1 (Em. 6.0.10). - 22 -

Prospetto delle aliquote IMU deliberate dai comuni - 22 -

ARTICOLO 6-ter, commi 2 e 3. - 22 -

Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione. - 22 -

ARTICOLO 6-quater (Articolo aggiuntivo 6.0.24). - 23 -

Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI - 23 -

ARTICOLO 6-quinquies (Em. 6.0.25). - 24 -

Alleggerimento oneri da indebitamento.. - 24 -

ARTICOLO 7. - 25 -

Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. - 25 -

ARTICOLO 7-bis (Articolo aggiuntivo 7.0.21). - 26 -

Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021 in materia di bioliquidi sostenibili - 26 -

ARTICOLO 7-ter (Articolo aggiuntivo 7.0.22). - 28 -

Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. - 28 -

ARTICOLO 7-quater (Articoli aggiuntivi 7.0.40 e altri). - 29 -

Disposizioni in materia di continuità territoriale. - 29 -

ARTICOLO 8 (Em. 8.100 Relatore). - 31 -

Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili - 31 -

ARTICOLO 9, comma 1. - 36 -

Proroga Commissioni consultive dell’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA.. - 36 -

ARTICOLO 9, comma 1-bis (Em. 9.11). - 38 -

Proroga di termini in materia di salvamento acquatico.. - 38 -

ARTICOLO 9, comma 1-ter (emend. 9.02). - 39 -

Differimento del termine versamento pay-back dispositivi medici per gli anni 2015-2018. - 39 -

ARTICOLO 9, comma 1-quater – 1-octies (emend. 9.12). - 40 -

Modifiche alla normativa sul Sistema sanitario della Regione Calabria.. - 40 -

ARTICOLO 9-bis (Articoli aggiuntivi 9.0.4 e 16.0.3). - 45 -

Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale. - 45 -

ARTICOLO 10, commi 1 e 2 (Em. 10.1). - 47 -

Commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023 e disposizioni per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico.. - 47 -

ARTICOLO 10, commi da 2-ter a 2-quinquies (Em. 10.100). - 51 -

Proroga di termini in materia di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, di immissione in ruolo di collaboratori scolastici e di conferimento d'incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie. - 51 -

ARTICOLO 10-bis (Articolo aggiuntivo 10.0.6). - 55 -

Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali - 55 -

ARTICOLO 10-ter (Articolo aggiuntivo 10.0.1). - 56 -

Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti - 56 -

ARTICOLO 10-quater (Articolo aggiuntivo 10.0.13). - 57 -

Proroga di termini in materia sportiva.. - 57 -

ARTICOLO 11. - 58 -

Proroga del termine per l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare. - 58 -

ARTICOLO 12 (Em. 12.1). - 59 -

Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari - 59 -

ARTICOLO 13. - 60 -

Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina.. - 60 -

ARTICOLO 13-bis (Em. 13.0.2). - 63 -

Proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione. - 63 -

ARTICOLO 14, commi 1 e 2. - 64 -

Proroga del termine per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Avvocatura dello Stato.. - 64 -

ARTICOLO 14, commi da 2-bis a 2-quater (emen. 14.1). - 64 -

Personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e del Ministro dell’economia.. - 64 -

ARTICOLO 14-bis (Em. 14.0.1). - 66 -

Temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Ischia (Tribunale di Napoli), Lipari (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Tribunale di Livorno)  - 66 -

ARTICOLO 15, comma 1. - 68 -

Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza.. - 68 -

ARTICOLO 15, comma 1-bis (emendamento 15.13). - 69 -

Proroga di termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza.. - 69 -

ARTICOLO 15-bis (Articolo aggiuntivo 15.0.31). - 71 -

Proroga di termine in materia di misure a tutela dell’interesse nazionale nel settore degli idrocarburi - 71 -

ARTICOLO 15-ter (Articolo aggiuntivo 15.0.32). - 73 -

Proroga di termini in materia di debiti relativi alle quote-latte. - 73 -

ARTICOLO 15-quinquies (Em. 10.0.10). - 74 -

Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo.. - 74 -

ARTICOLO 15-sexies (emend. 15.0.16). - 75 -

Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa   - 75 -

ARTICOLO 16, comma 1. - 78 -

Disposizioni finanziarie. - 78 -

ARTICOLO 16-bis (Articolo aggiuntivo 16.0.11). - 78 -

Disposizioni per aree terremotate. - 78 -

 

 

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

1551

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato:

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatori per le Commissioni di merito:

Lucaselli (FdI), per la V Commissione

Osnato (FdI), per la VI Commissione

Commissioni competenti:

V (Bilancio) e VI (Finanze)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato (AS 899), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, ancora utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni.

Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.

Inoltre, il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la Commissione Bilancio del Senato, in risposta a richieste di chiarimento formulate nel corso dell’esame con riferimento al testo iniziale dell’atto. Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota ove necessario.

Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate dal Senato.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Differimento di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione  

La norma proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il regime speciale introdotto dall’articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa è stata elevata, per le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013 (che disciplina, appunto, il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze) dal 50 fino all’80 per cento della quota capitale, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori (Loan to Value (LTV)).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tal riguardo segnala che, sulla base delle ultime stime fornite dal Gestore Consap sui potenziali volumi di operazioni attese fino al 31 dicembre 2023, la proroga trova copertura a valere sulle risorse disponibili sull'apposito Fondo istituito per tali finalità, incrementate, per un ammontare pari a 430 milioni di curo, dall'art. 1, comma 75, della legge n. 197 del 2022. Infatti, rispetto alle risorse disponibili sul Fondo istituito per tali finalità, per l'anno 2023, complessivamente pari a 505 milioni di euro, di cui 430 milioni di euro stanziati dal citato comma 75, il Gestore ha comunicato, alla data del 31 agosto 2023, una disponibilità residua pari a 299 milioni di euro. Considerata una stima delle potenziali nuove garanzie per il periodo 1 ° settembre - 31 dicembre 2023, pari a 107,5 milioni di euro, di cui 87,7 milioni di euro relativa a potenziali nuove garanzie concedibili ai sensi del regime speciale di cui al predetto articolo 64, comma 3, il Gestore Consap non ritiene necessari ulteriori stanziamenti e stima, al 31 dicembre 2023, una disponibilità residua pari a circa 192 milioni di euro. Per quanto riguarda le stime circa il volume di nuove garanzie, Consap utilizza una metodologia basata su serie storiche ma corretta sulla base dei dati osservati nel breve termine, essendo il periodo caratterizzato da forte incertezza e dal crescente aumento dei tassi di interesse che hanno significativamente impattato, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, il mercato dei mutui immobiliari e di conseguenza ridotto le richieste di accesso alla misura, sebbene la vigenza del regime speciale di garanzia all'80 per cento introdotto nel 2021 e attualmente in vigore fino al 30 settembre 2023. Per quanto riguarda la quantificazione delle risorse necessarie a copertura delle potenziali perdite attese, la percentuale di accantonamento è prevista per legge, ed in particolare dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 che prevede un importo non inferiore al 6,5 per cento dell'importo garantito per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo con una percentuale fino al 50 per cento, e dall'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2021, n. 23, che stabilisce una percentuale non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo ai sensi del regime speciale di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, con una percentuale fino al 80 per cento. Sulla base dell'applicazione delle predette percentuali, nella misura minima normativamente prevista, al potenziale delle garanzie attese fino a fine anno (pari a 107,5 milioni di euro) e delle risorse attualmente disponibili sul Fondo (pari a 299 milioni di euro), il Gestore ha quindi ritenuto non necessario un ulteriore stanziamento a copertura e stimato anche un avanzo sul fondo di circa 192 milioni di euro. A tal riguardo si rappresenta che gli ultimi dati disponibili indicano un portafoglio per un valore di prestiti finanziati pari a circa 42 miliardi di euro, di cui circa 23 miliardi di euro garantiti dallo Stato. Rispetto a quest'ultimo dato, il portafoglio di garanzie con copertura all'80 per cento ammonta a circa 9 miliardi di euro. L'importo accantonato a copertura dell'intero portafoglio in bonis ammonta a circa 1,6 miliardi di curo (7 per cento in media). Guardando ai dati sulle esposizioni in sinistro, al 31 agosto 2023, risultano garanzie escusse per un valore pari a circa 22 milioni di euro, mentre le garanzie a rischio di escussione, ovvero garanzie per le quali non è stata pagata almeno una rata, ammontano a circa 120 milioni di euro. In merito a queste garanzie si rappresenta che il Gestore, in via prudenziale, nel momento del mancato pagamento della prima rata, procede a raddoppiare la percentuale di accantonamento rispetto a quella prevista per le garanzie in bonis, attualmente pari a 16 milioni di euro (13 per cento in media). Dalle evidenze numeriche e dal trend osservato sulle effettive escussioni e sulla base della circostanza che i mutui immobiliari garantiti dal Fondo hanno durate molto lunghe, in media pari a 25 anni, il Gestore non ritiene necessario procedere con accantonamenti più elevati rispetto alla percentuale minima prevista per legge per le garanzie in bonis. Infine, si rappresenta che le tempistiche dalla richiesta di escussione all'effettiva liquidazione si aggirano intorno ai 22 mesi. Una volta escussa la garanzia, CONSAP (attraverso Agenzia Entrate Riscossione), in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura la procedura di recupero (stragiudiziale o giudiziale) per la porzione del credito oggetto di escussione.

Il Governo, nel corso dell’esame al Senato[1], con riguardo agli elementi richiesti circa l’adeguatezza delle risorse stanziate nella legge di bilancio per il 2023, pari a 430 milioni, a copertura della misura di garanzia Fondo Prima Casa, ha osservato che tale disponibilità era stata quantificata dal gestore Consap S.p.A., considerando sia la vigenza del regime ordinario di garanzie rilasciate al 50 per cento che la possibile estensione, per 12 mesi, della misura speciale di garanzie all'80 per cento. Sulla base di valutazioni prudenziali, dettate dalla perdurante incertezza e volatilità circa l’evoluzione della dinamica dei tassi d’interesse e del conseguente impatto sul mercato dei mutui immobiliari, il Legislatore, con riferimento al regime speciale all’80 per cento e alla correlata misura all’ADD ON al TEGM, ha proceduto alla proroga, con successivi interventi normativi e trimestralmente, tenuto conto delle disponibilità sul Fondo.

In aggiunta a tali elementi, la Nota evidenzia come siffatte disponibilità siano poi risultate più che sufficienti, a seguito del calo della domanda di garanzie, registrato soprattutto nel primo trimestre dell’anno, che hanno assicurato, da ultimo, la copertura per l'ulteriore estensione del regime speciale anzidetto fino al 31.12.2023.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il regime speciale introdotto dall’articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione. In proposito, alla luce dei dati e degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica e dalla Nota del Governo presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, dai quali si evince la capienza del Fondo rispetto alle nuove garanzie che potrebbero essere rilasciate, non si hanno osservazioni da formulare, anche considerato che, in ogni caso, il Fondo opera nel limite delle disponibilità.

 

ARTICOLO 2

Rideterminazione del valore delle cripto-attività  

La norma proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 i termini di versamento dell’imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, stabilita nella misura del 14 per cento, prevista dal comma 133 dell’articolo 1 della legge 197 del 2022.

In proposito si evidenzia che i commi da 126 a 147 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 contengono una disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività. In particolare, il comma 133 stabilisce che sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 sia dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento. Il comma 133 stabilisce che l'imposta sostitutiva sia versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023; tale termine è poi stato prorogato al 30 settembre 2023 dall’articolo 4, comma 3-quinquies del decreto-legge n. 51 del 2023. Il comma 134 dispone altresì che l’imposta possa essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2023 (prorogato al 30 settembre 2023). Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari: la RT riferita ai predetti commi da 126 a 147 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 afferma che l'introduzione della norma ha effetti positivi sul gettito in quanto attualmente le comunicazioni relative alle cripto-attività non sono assoggettate all'imposta di bollo e sulle stesse non si rende applicabile l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero. Tuttavia, gli effetti finanziari della disposizione non sono quantificabili in quanto non sono disponibili informazioni in merito all'entità, alla frequenza e ai dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti tenuto conto della circostanza che il nuovo termine ricade nella stessa annualità e che la proroga della misura interessa la medesima platea già considerata dalla disposizione originaria.

Il Governo, nel corso dell’esame al Senato[2], ha evidenziato che per quanto riguarda le modalità di attuazione dell’opzione per la rateazione del pagamento dell’imposta sostitutiva, le disposizioni in esame riproducono sostanzialmente lo schema normativo previsto per la rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni non negoziate introdotto nell’ordinamento dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), pertanto, analogamente a quanto avviene per la rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni, anche per la rideterminazione del valore delle cripto-attività in sede di primo versamento, mediante il modello F24, il contribuente indica se il versamento riguarda l’intera imposta o solo la prima rata, inoltre, il versamento della prima rata (come quello dell’intera imposta) - che deve avvenire entro il termine del 15 novembre 2023 - comporta il perfezionamento della rideterminazione del costo o valore di acquisto; l’eventuale versamento tardivo dell’intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) non consente l’utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata.

La Nota precisa inoltre che l’articolo 1, comma 135, della legge n. 197 del 2022 prevede la possibilità di un versamento unico ovvero rateizzato dell'imposta sostitutiva (nell'arco di tre rate annuali) a partire dal 30 giugno 2023 (il termine per il versamento dell’unica ovvero della prima rata e delle due successive è stato poi spostato al 30 settembre con l'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 51 del 2023, e al 15 novembre secondo quanto disposto dalla norma in esame), lo spostamento infrannuale, in generale, non determina effetti nell'andamento finanziario, ricadendo i versamenti in unica soluzione ovvero a rate sempre nelle stesse annualità.

A conferma della neutralità finanziaria, si sottolinea infine che all'imposta sostitutiva sul valore delle cripto- attività, in via prudenziale, non sono stati ascritti effetti positivi di gettito in mancanza di dati in possesso dell'Amministrazione in sede di introduzione della misura originaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 i termini di versamento dell’imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, stabilita nella misura del 14 per cento, prevista dal comma 133 dell’articolo 1 della legge 197 del 2022. In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che alla disposizione originaria non sono stati ascritti effetti finanziari, che, in ogni caso, la proroga del termine di versamento è infrannuale e che alla precedente analoga proroga del medesimo termine (disposta dall’articolo 4, comma 3-quinquies del DL n. 51 del 2023) non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

ARTICOLO 3, commi 1 e 2

Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi

Le norme prevedono che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Lombardia nel medesimo periodo, si considerano tempestivi se effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023. Non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano già state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l’istituto del ravvedimento.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che trattandosi di una rimessione in termini, e non di una sospensione, la disposizione si applica solo per i soggetti che eventualmente non abbiano adempiuto ai versamenti dovuti alle scadenze indicate dalla disposizione; in ogni caso non si ascrivono effetti finanziari in termini di entrate tributarie e contributive considerato che il recupero degli importi eventualmente non versati alle scadenze indicate avviene comunque entro l’anno.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti con residenza ovvero sede legale o operativa nei comuni interessati dai nubifragi che hanno colpito la Lombardia nel medesimo periodo, si considerano tempestivi se effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che, come affermato dalla relazione tecnica, il recupero degli importi eventualmente non versati alle scadenze previste avviene comunque entro il 31 ottobre 2023, e quindi entro l’anno in corso.

 

ARTICOLO 3, comma 2-bis (Emendamento 3.4)

Limiti alle spese sostenute dalla Fondazione Enea Tech e Biomedical

Le norme prorogano dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 il termine a decorrere dal quale alla Fondazione Enea Tech e Biomedical[3] saranno applicabili le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell’elenco ISTAT. A tal fine esse modificano l’articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 198 del 2022 che ha fissato il termine del 1° gennaio 2024.

Si rammenta che la Fondazione è inclusa nell’“elenco Istat delle p. a.”.

Il citato articolo 3, comma 10, comunque, nella parte non modificata dalla norma ora in esame, specifica che trovano applicazione i limiti alle retribuzioni, emolumenti ovvero compensi stabiliti dalla normativa vigente e le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti.

Si rammenta, in ogni modo, che la relazione tecnica riferita alla norma oggetto della presente proroga non scontava effetti finanziari. Ciò in quanto la mancata soggezione della citata Fondazione alle disposizioni sul contenimento della spesa nei fatti specificava normativamente quanto già espresso, in via interpretativa, per gli enti ed organismi di nuova istituzione, che non hanno raggiunto la piena operatività, non derivanti da accorpamenti o trasformazioni di enti e organismi preesistenti, nell’ambito delle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze dirette a fornire indicazioni sull’applicazione delle anzidette misure di contenimento della spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma stabilisce che anche per il 2024 la Fondazione Enea Tech e Biomedical non sia soggetta alle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell’elenco ISTAT, sebbene essa continui a soggiacere alle norme che fissano limiti alle retribuzioni, emolumenti ovvero compensi stabiliti dalla normativa vigente e alle disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche. Tanto premesso si rileva che la norma non appare suscettibile di determinare effetti finanziari considerato che alla disposizione oggetto di proroga non erano stati ascritti effetti onerosi dovuti al conseguimento di minori risparmi rispetto a quelli scontati nelle previsioni di bilancio. Infatti, in relazione alle norme limitative della spesa delle pubbliche amministrazioni a suo tempo introdotte, erano stati quantificati risparmi che non consideravano la citata Fondazione in quanto in quel momento non ancora istituita. Su tale aspetto appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 3, comma 2-ter (Emendamento 3.4)

Limiti alle spese sostenute dalla società Invimit

Le norme stabiliscono che alla società Invimit[4] non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche.

Si rammenta che la Invimit è inclusa nell’elenco Istat delle p. a.

Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche. Alla predetta società di gestione del risparmio non si applica, inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti degli amministratori, la vigente disciplina volta a limitare gli emolumenti[5]. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma stabilisce che alla società Invimit, inclusa nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche e la vigente disciplina volta a limitare gli emolumenti degli amministratori [6]. Tanto premesso, stante l’assenza di una relazione tecnica, appare necessario acquisire l’avviso del Governo circa la congruità degli oneri recati dalla norma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Appare infine necessario che il Governo espliciti se sia possibile escludere oneri per l’anno 2023, dato che la norma entrerà in vigore, presumibilmente, all’inizio di dicembre dell’anno in corso. 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2-ter dell’articolo 3 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008[7].

In proposito, si evidenzia che, nell’ambito del vigente bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025, il citato Fondo presenta una dotazione iniziale di circa 382 milioni di euro per l’anno 2024 e di circa 410 milioni di euro per l’anno 2025, mentre in base al disegno di legge di previsione del bilancio dello Stato per il nuovo triennio 2024-2026 la dotazione del Fondo medesimo ammonterebbe complessivamente a circa 292 milioni di euro per l’anno 2024, a 337 milioni di euro per l’anno 2025 e a 397 milioni di euro per l’anno 2026. Al riguardo, pur considerando l’esiguità degli oneri da compensare a fronte delle somme astrattamente stanziate, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo circa la sussistenza delle risorse utilizzate a compensazione in via permanente nonché una rassicurazione che dal loro impiego non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione disposta, per il solo anno 2024, dall’articolo 9, comma 1-octies, del provvedimento in esame.

 

ARTICOLO 3, comma 2-quater (Emendamento 3.5)

Termini in materia di adempimenti e versamenti tributarie e contributivi

Le norme – introdotte dal Senato – modificano l’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 31 del 2023, relativo ai termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e che hanno colpito parte delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

La novella proroga dal 20 novembre al 10 dicembre 2023 il termine per i versamenti tributari e contributivi sospesi per effetto dell’alluvione.

Più nel dettaglio, la sospensione ha ad oggetto i versamenti tributari nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023; i termini dei versamenti relativi alle cartelle di pagamento e ad altri atti.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 31 del 2023, relativo ai termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. In particolare, la predetta modifica proroga dal 20 novembre al 10 dicembre 2023 il termine entro cui devono aver luogo i versamenti tributari e contributivi sospesi a seguito dell’alluvione nelle zone interessate (ossia in parte delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la proroga del termine dei versamenti, avendo carattere infrannuale, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri.

 

ARTICOLO 3-bis (Em. 3.0.5)

Termini del ravvedimento speciale

La norma, introdotta dal Senato, dispone che i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione relativa al cosiddetto ravvedimento speciale (di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge n. 197 del 2022), possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.

In proposito si ricorda che i commi da 174 a 178 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 stabiliscono, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, che le violazioni, diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del periodo precedente può essere effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023 (originariamente fissata al 31 marzo 2023). Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione in parola è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 30 settembre 2023 (originariamente 31 marzo 2023) e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Alle disposizioni sono stati ascritti effetti, fra l’altro, di maggiori entrate extratributarie per interessi e sanzioni in misura pari a 26 milioni annui per il 2023 e il 2024.

Si evidenzia inoltre, che le suddette disposizioni sono state così modificate dall’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2023 che ha rinviato le scadenze delle prime tre rate previste per il cosiddetto ravvedimento speciale. Le previgenti scadenze del 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre 2023 sono state, rispettivamente, differite al 30 settembre, 31 ottobre e 30 novembre 2023 ed è stato stabilito che la regolarizzazione si perfezionasse con il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata entro la data del 30 settembre 2023, in luogo del 31 marzo 2023. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di minori entrate extratributarie, per il 2023, per un importo pari a 3,25 milioni di euro corrispondenti, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica riferita alla disposizione, alla quota degli interessi che nella relazione tecnica di accompagnamento della disposizione originaria (articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197 del 29 dicembre 2022) è stata ascritta al periodo aprile-settembre 2023.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenza che la norma dispone che la procedura di regolarizzazione relativa al cosiddetto ravvedimento speciale (di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge n. 197 del 2022) possa essere perfezionata entro il 20 dicembre 2023 versando le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovendo le irregolarità od omissioni entro la medesima data, in luogo del 30 settembre 2023. In proposito si evidenzia che tale differimento farebbe venire meno il pagamento delle tre rate previste del 30 settembre, 31 ottobre e 30 novembre 2023 sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. Ciò stante, appare pertanto opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito alla possibilità che tale ulteriore differimento (rispetto a quello già previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 34 del 2023 e in relazione al quale sono stati stimati effetti di minore entrata) sia suscettibile di determinare oneri in termini di minori entrate extratributarie derivanti dal venir meno degli interessi dovuti per il periodo settembre-novembre.

 

ARTICOLO 4

Proroga dei termini per l’assegnazione agevolata ai soci e il versamento della relativa imposta sostitutiva

La norma proroga i termini di alcune condizioni necessarie per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per le cessioni o assegnazioni di beni immobili e di beni mobili registrati da parte delle società ai soci. In particolare, sono apportate le seguenti modificazioni all’articolo 1, commi da 100 a 105 della legge n. 197 del 2022:

-          viene prorogato dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, previste dai citati commi da 100 a 105;

-          si stabilisce che le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva prevista entro il 30 novembre 2023 (finora era previsto il versamento del 60 per cento entro il 30 settembre e del restante 40 per cento entro il 30 novembre 2023), con i criteri di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari tenuto conto della circostanza che il nuovo termine ricade nella stessa annualità e che la proroga della misura interessa la medesima platea già considerata dalla disposizione originaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incide sulle agevolazioni fiscali previste dalla legge di bilancio per il 2023 per le cessioni o assegnazioni da parte delle società di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: essa proroga i termini entro i quali devono sussistere alcune condizioni necessarie per avvalersi delle agevolazioni e proroga (fermo restando il termine finale del 30 novembre 2023) alcuni termini per i primi ratei di versamento. In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere infrannuale della proroga disposta in relazione al versamento dell’imposta sostitutiva e considerato che, sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica riferita ai commi da 100 a 106 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, la modifica del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci non incide sulla platea considerata ai fini della stima degli effetti di gettito.

 

ARTICOLO 5

Fondo indennizzi risparmiatori  

La norma differisce dal 31 luglio al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN necessaria ai fini dell’accredito dell’indennizzo del Fondo indennizzo risparmiatori spettante ai risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica evidenzia che l’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 51 del 2023 ha previsto l’aumento della misura dell’indennizzo a favore degli azionisti prevista dall’articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a carico del Fondo indennizzo risparmiatori, fissando al 31 luglio 2023 il termine per effettuare, a pena di decadenza, la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo.

Tenuto conto che l’articolo 4, comma 3-ter, del citato decreto-legge n. 51 del 2023, ha stabilito l’operatività della commissione tecnica del FIR fino al 31 ottobre 2023, con il relativo onere, e che il successivo comma 3-quater ha aggiornato fino a 1 milione di euro gli oneri previsti per la gestione della segreteria tecnica da parte di Consap spa in applicazione del disciplinare stipulato nel 2019, la cui durata era stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dall’articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge n. 198 del 2022, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma differisce dal 31 luglio al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN necessaria ai fini dell’accredito dell’indennizzo del Fondo indennizzo risparmiatori. In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 5-bis (Em. 5.0.1)

Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità compiuti in Italia dalle forze del Terzo Reich

Normativa vigente. L'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022 ha istituito presso il Ministero dell’economia, con una dotazione di 20.000.000 euro per il 2023 e di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich nel corso della seconda guerra mondiale. Ai fini dell’accesso al Fondo sono previsti, in via alternativa: la presenza di una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto-legge (1° maggio 2022) ovvero nei 30 giorni successivi; la definizione transattiva del contenzioso (anche con riguardo ai giudizi instaurati successivamente al 1° maggio 2022). L’articolo 8, comma 11-ter, del-decreto-legge n. 198 del 2022 ha prorogato i termini previsti dal comma 6 del suddetto articolo 43 per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni a quatto mesi (28 giugno 2023) dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione in legge. Alla disposizione di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Si rammenta che gli oneri derivanti dal Fondo sono configurati in termini di oneri valutati, non già di limiti massimi di spesa, come si evince dalla formulazione testuale del comma 7 (quantificazione degli oneri) del sopra citato articolo 43 e come viene confermato esplicitamente dalla Nota del Governo messa a disposizione della Commissione Bilancio del Senato (AS 2598, Nota del 25 maggio 2022).

La relazione tecnica riferita al citato articolo 43 ha quantificato gli oneri, in via cautelativa, basando le stime sul numero complessivo dei contenziosi (individuati in 130) che potrebbero accedere alle misure di risarcimento.

 

La norma, introdotta dal Senato, dispone che i termini - previsti dall’articolo 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, come da ultimo modificato dall’articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022 - per l’esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità compiuti dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale vengano prorogati sino al 31 dicembre 2023; laddove, a legislazione vigente, l’articolo 8, comma 11-ter del decreto-legge n. 198 del 2022 fissa tale termine a quatto mesi (28 giugno 2023) dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione (comma 1).

La liquidazione dei danni è disposta a valere sulle dotazioni del Fondo a tal fine previsto dal comma 1 del medesimo decreto legge n. 36 del 2022.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione si evidenza preliminarmente che la norma, cui non sono ascritti effetti finanziari, proroga dal 28 giugno al 31 dicembre 2023 il termine previsto per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale. Al riguardo, pur rilevando che alla precedente analoga proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, si osserva tuttavia che l’attuale proroga pospone i termini di accertamento e liquidazione dei danni sino alla data del 31 dicembre 2023: In proposito, dunque, tenendo conto che gli oneri derivanti dalla costituzione del Fondo non sono configurati in termini di tetto di spesa (cfr. comma 7 dell’articolo 43 del decreto-legge n. 36 del 2022 e Nota del Governo fornita alla Commissione Bilancio del Senato nel corso dell’esame dell’AS 2598), andrebbe chiarito se per effetto della proroga in esame sia ipotizzabile, sulla base dei dati disponibili, un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari della misura, rispetto alle 130 unità originariamente stimate dalla relazione tecnica riferita alla norma istitutiva del Fondo, o comunque se sia prevedibile uno slittamento degli oneri dal 2023 al 2024 rispetto alle stime effettuate sulla base della precedente articolazione temporale della liquidazione dei danni da risarcire.

 

ARTICOLO 6, comma 1

Proroga termini finanziari  

La norma prevede che ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativamente al solo periodo d’imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

In proposito si ricorda che i commi da 54 a 89 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 disciplinano il regime forfetario per lavoratori autonomi e imprese individuali. In particolare, il citato comma 73 dispone che con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta. Gli obblighi informativi sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti di gettito trattandosi di un intervento che attiene ad aspetti procedurali. Al riguardo, rappresenta che le comunicazioni/lettere di compliance inviate ai destinatari sono comunicazioni “bonarie” finalizzate ad avvisare il contribuente della presenza di possibili irregolarità per consentirgli, eventualmente, di avvalersi del ravvedimento operoso. Pertanto, assicura che tali comunicazioni non costituiscono atti di contestazione né di irrogazione di sanzioni. Inoltre, rappresenta che, per il periodo d’imposta 2021, non risultano atti di contestazione notificati dall’Amministrazione finanziaria, quanto meno in un numero significativo, per i quali esiste un collegamento diretto tra la generica sanzione unitaria e la specifica fattispecie prevista dalla disposizione. La RT afferma, pertanto, che anche sotto tale aspetto non si stimano effetti finanziari.

Il Governo, nel corso dell’esame al Senato[8], ha precisato che l’Agenzia delle entrate non dispone dei dati specifici relativi agli atti di contestazione già notificati ai soggetti in regime forfetario per il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui trattasi, in quanto per tali violazioni viene irrogata la sanzione generica dell’importo di euro 250, che potrebbe essere riferita anche ad altre tipologie di violazioni. A tal proposito, per il periodo d’imposta 2021, risultano essere state irrogate sanzioni di 250 euro a un numero di soggetti in regime forfetario inferiore alle 100 unità. Dunque, se anche, per ipotesi, tutte le predette sanzioni fossero riferite alla violazione degli obblighi informativi in argomento, si otterrebbe comunque un importo complessivo poco significativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede che gli obblighi informativi relativamente all'attività svolta per i contribuenti che applicano il regime forfettario per l’anno 2021 si considerano adempiuti entro il 30 novembre 2024. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica e dalla Nota presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato e nel presupposto, sul quale sarebbe utile acquisire una conferma, che le entrate da sanzioni riferite alla violazione degli obblighi informativi di cui trattasi, essendo di carattere eventuale, non siano scontate nei tendenziali.

 

ARTICOLO 6, comma 1-bis (Em. 6.7 testo 2)

Disposizioni concernenti la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)

Normativa vigente. L’articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto legge n. 35 del 2005 prevede che i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato presso la CONSOB possano essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame-colloquio. In base al comma 4-terdecies della medesima disposizione, i relativi oneri finanziari sono coperti secondo i criteri e le procedure e con le risorse previste dall'articolo 40, comma 3, della legge n. 724 del 1994, ovvero a carico delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della medesima Autorità. Si evidenzia che la CONSOB non è ricompresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica)

La norma, introdotta dal Senato, prevede che fino al 31 dicembre 2026, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) possa inquadrare in ruolo, fino alla qualifica di consigliere, il personale in servizio[9] a tempo determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto legge n. 35 del 2005 con oneri finanziari a carico delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza dell’Autorità ai sensi dell’articolo 2, comma 4-terdecies, del medesimo decreto legge (comma 1-bis).

La norma proroga, altresì, dal 31 marzo 2024 a non oltre il 31 dicembre 2026 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 162 del 2019 e di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020, richiamate dall’articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge n. 13 del 2023, afferenti misure di accompagnamento dei processi di transizione digitale concernenti la CONSOB. Si evidenzia che alla norma da ultimo citata non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La relativa relazione tecnica con riguardo alla medesima disposizione riferisce che questa possiede contenuto ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma consente, fino al 31 dicembre 2026, alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) di procedere alla stabilizzazione del personale a tempo determinato in servizio presso la medesima Autorità provvedendo ai relativi oneri finanziari nell’ambito delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della stessa. Al riguardo non si formulano osservazioni atteso che la CONSOB è esterna al perimetro delle pubbliche amministrazioni.

Nulla da osservare, altresì, con riferimento al differimento dal 31 marzo 2024 al 31 dicembre 2026 dell’applicazione delle disposizioni richiamate dall’articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge n. 13 del 2023, relative a misure di accompagnamento dei processi di transizione digitale concernenti la CONSOB, posto che alla suddetta disposizione che già ne prevede l’applicazione fino al 31 marzo 2024 non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 6, comma 1-ter (Em. 6.8)

Proroghe in materia di indicatore di virtuosità

La norma, introdotta dal Senato, stabilisce che nelle more dell'approvazione della riforma del Quadro di governance economica dell'UE, per gli anni 2023 e 2024, continua ad applicarsi la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità di cui al terzo periodo dell'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78: si tratta di un indicatore che evidenzia in che misura le regioni a statuto ordinario hanno contenuto le spese di personale e rispettato i vincoli del patto di stabilità interno e che costituisce il criterio per la ripartizione di una quota premiale di risorse. La norma esplicita, inoltre, che in tali anni alcuni specifici fattori[10] che concorrono a determinare l’indicatore di virtuosità devono essere valutati con riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che fa riferimento al saldo "risultato di competenza". La norma esplicita anche che il risultato di competenza va determinato al netto dell'importo del debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma definisce per gli anni 2023 e 2024 i criteri sulla base dei quali si effettua il riparto di una quota premiale di risorse riservate alle Regioni a statuto ordinario. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare dal momento che i criteri di riparto non incidono sulla misura delle risorse da assegnare che risultano già stanziate in bilancio.

 

ARTICOLO 6-ter, comma 1 (Em. 6.0.10)

Prospetto delle aliquote IMU deliberate dai comuni

La norma, introdotta dal Senato, stabilisce che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto delle aliquote medesime[11], utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma si limita a stabilire che l’obbligo di elaborare il prospetto delle aliquote IMU, da allegare alla delibera che definisce le aliquote stesse, si applica per i comuni a decorrere dall’anno d’imposta 2025. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della disposizione. 

 

ARTICOLO 6-ter, commi 2 e 3

Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione

La norma, introdotta dal Senato, sostituisce l'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Tale norma, nel testo vigente, prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro, per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane. La nuova formulazione conferma, la misura dei contributi dovuti sopra indicati per gli anni 2024 e 2025 ma sopprime la previsione che grava, per l’anno 2023, i comuni di un contributo pari a 100 milioni di euro, e le province e le città metropolitane di un contributo di 50 milioni di euro. Agli oneri recati dalla norma in esame, pari a 150 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[12] (comma 2)

Mediante una modifica dell'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono modificate le modalità di riparto del concorso alla finanza pubblica dovuto dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane (comma 3).

 

L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede la riduzione, per l’anno 2023, del contributo alla finanza pubblica che grava sui comuni per un importo pari a 100 milioni di euro, e sulle province e sulle città metropolitane per un importo di 50 milioni di euro. L’onere risultante è pari a 150 milioni per l'anno 2023: in proposito non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere medesimo limitato all’entità dello stanziamento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 6-ter provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 2, capoverso 850, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[13]. In proposito, non si formulano osservazioni dal momento che il predetto Fondo, come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca le occorrenti disponibilità, che al momento ammontano per l’esercizio finanziario in corso ad euro 164.269.734.

 

ARTICOLO 6-quater (Articolo aggiuntivo 6.0.24)

Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 414, della legge n. 197 del 2022 ha incrementato di 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 le risorse stanziate dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (cosiddetta "Nuova Sabatini"). Inoltre, il successivo comma 415 ha prorogato di sei mesi il termine per l’ultimazione degli investimenti per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

 

Le norme – introdotte dal Senato – modificano l’articolo 1, comma 415, della legge n. 197 del 2023, intervenendo sui requisiti dei contratti di finanziamento a tasso agevolato per i quali il termine per l’ultimazione degli investimenti è prorogato di sei mesi. Infatti, per accedere a tale agevolazione detti contratti devono essere stipulati, a partire dal 1° gennaio 2022, entro il 31 dicembre 2023 (anziché entro il 30 giugno 2023 come previsto a legislazione vigente).

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 1, comma 415, della legge n. 197 del 2023, intervenendo sui requisiti dei contratti di finanziamento a tasso agevolato per i quali il termine per l’ultimazione degli investimenti è prorogato di sei mesi. Per accedere a tale agevolazione detti contratti devono essere stipulati, a partire dal 1° gennaio 2022, entro il 31 dicembre 2023 (anziché entro il 30 giugno 2023 come previsto a legislazione vigente).

Al riguardo, si prende atto che dalle disposizioni in esame non discendono direttamente oneri per la finanza pubblica dal momento che l’eventuale incremento dei contratti finanziati a tasso agevolato avviene sulla base di risorse già stanziate ed operanti entro il limite delle disponibilità.

 

ARTICOLO 6-quinquies (Em. 6.0.25)

Alleggerimento oneri da indebitamento

La norma, introdotta dal Senato, modifica l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che attualmente stabilisce che, per gli anni dal 2015 al 2025, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione. Le modifiche concedono la medesima facoltà anche per l’anno 2026 (comma 1).

Si rammenta che la relazione tecnica riferita all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, non associava effetti finanziari alla disposizione. Analoghe considerazioni sono state svolte anche in sede di proroga degli effetti della norma originaria, l’ultima delle quali è stata disposta dell’articolo 3-ter, comma 1, del decreto legge n. 124/2019.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione ha l’effetto di consentire agli enti locali di rinegoziare i propri mutui e di utilizzare nel 2025, senza vincolo di destinazione, le risorse che dovessero liberarsi. A tal proposito si rileva come le attività di rinegoziazione sono, in linea generale, già consentite a legislazione vigente mentre, con riguardo all’utilizzo delle risorse, va rilevato come tale attività, pur potendo determinare potenzialmente una dequalificazione della spesa – mediante l’eventuale sostituzione di spesa in conto capitale con spesa corrente – è già stata consentita fino al 2025 con norma considerata priva di effetti finanziari. Tanto premesso non si formulano osservazioni. 

 

ARTICOLO 7

Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale  

La norma anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti, per il primo e il secondo trimestre 2023, dai commi da 2 a 5 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e dall’articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2023, volti a contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese (commi 1 e 2).

Si stabilisce, inoltre, che qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, della legge n. 197 del 2022, e di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2023, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l’anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l’integrazione del Fondo di cui all’articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L’integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, con riferimento all’anticipazione del termine di utilizzo, anche da parte del cessionario, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, riconosciuti in favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale, nel primo trimestre e secondo semestre dell'anno 2023, di cui ai commi 1 e 2, afferma che sotto il profilo finanziario, ai medesimi commi non si ascrivono effetti finanziari in quanto l’anticipazione del termine non incide sull’ammontare delle risorse già scontate per l’anno 2023.

Con riferimento al comma 3, la RT afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari rispetto alle somme già scontate per l’anno 2023.

Il Governo, nel corso dell’esame al Senato[14], ha confermato la piena neutralità della norma, in quanto i risparmi alla stessa connessi non sono stati scontati, per cui ben potrebbero essere utilizzati per finanziare spese diverse, nei limiti della spesa già autorizzata.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023 volti a contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese. In proposito, trattandosi di norme che dispongono l’anticipazione del termine di fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di crediti d’imposta, che non incidono sull’ammontare delle risorse da ritenersi già scontate nei tendenziali di spesa per l’anno 2023, così come confermato dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 7-bis (Articolo aggiuntivo 7.0.21)

Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021 in materia di bioliquidi sostenibili

Le norme – introdotte dal Senato – prorogano il termine a partire dal quale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto degli obblighi di copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili al 2030 posti in capo all’Italia e ai fornitori di carburanti, non è più conteggiata la quota di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni ai sensi delle norme europee in materia. Detto termine, attualmente fissato al 30 giugno 2023, è rinviato al terzo mese successivo quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio ILUC e comunque non oltre il 1° gennaio 2025.

Si rammenta che detti obiettivi e obblighi, stabiliti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 in attuazione della direttiva 2018/2001, consistono:

1)         nel conseguimento, da parte dei singoli fornitori di benzina, diesel e metano, di una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico (articolo 30, comma 1);

2)         nella copertura a livello nazionale dei consumi finali lordi di energia per il 30 per cento attraverso energia da fonti rinnovabili (articolo 1).

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga al 1° gennaio 2025 il termine massimo a partire dal quale, ai fini del calcolo della quota di copertura del fabbisogno energetico da rinnovabili, non sono più considerati determinati biocombustibili, salvo non rispettino determinati standard ambientali.

Al riguardo non si formulano osservazioni considerato sia la natura ordinamentale della norma in esame sia il fatto che essa proroga una disposizione (articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199), cui non sono stati ascritti effetti finanziari e che alla proroga stessa, in quanto formulata come novella, risulta applicabile la generale clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 50 del medesimo decreto legislativo.

 

ARTICOLO 7-ter (Articolo aggiuntivo 7.0.22)

Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

Normativa vigente. L’articolo 5-bis del decreto-legge n. 14 del 2022 ha previsto, al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, l’adozione da parte di Terna Spa di un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza. Ai fini dell’attuazione del programma di massimizzazione, il comma 3 del medesimo articolo 5-bis ha previsto che i gestori di tali impianti comunicassero all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale le necessarie deroghe alle condizioni autorizzative e le relative motivazioni.

Alla citata disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – prevedono che i gestori degli impianti di generazione elettrica da carbone che già hanno fruito delle deroghe all’esercizio concesse ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto-legge n. 14 del 2022 e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dal Regolamento (UE) n. 833/2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possano usufruire di ulteriori deroghe ambientali, a condizione che:

          a) i medesimi impianti siano inseriti da Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;

          b) Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;

          c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale della norma in esame, che consente, a determinate condizioni, l’esercizio di taluni impianti di produzione di energia elettrica da carbone in deroga alle prescrizioni ambientali di norma applicabili.

 

ARTICOLO 7-quater (Articoli aggiuntivi 7.0.40 e altri)

Disposizioni in materia di continuità territoriale

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – rifinanziano nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, di cui all’articolo 1, comma 494, della legge n. 197 del 2023 (comma 1).

Viene modificato l’articolo 82, comma 1, della legge n. 289 del 2002, disponendo che le norme sulla continuità territoriale per la Sardegna, recate dall’articolo 36 della legge n. 144 del 1999 si applichino all’isola d’Elba “nei limiti delle risorse già preordinate” (comma 2).

Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, sulla base delle risorse individuate, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008 (comma 3).

Il comma 3 è stato così riformulato a seguito della condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, posta dalla 5a Commissione del Senato[15]. In particolare, la modifica ha reso facoltativa la concorrenza al finanziamento degli oneri da parte degli enti territoriali ed è stata soppressa la locuzione “fino alla copertura dell’importo necessario”.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge n. 244 del 2007, relativo al Fondo per gli investimenti.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame rifinanziano nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna e modificano l’articolo 82, comma 1, della legge n. 289 del 2002, disponendo che le norme sulla continuità territoriale per la Sardegna, recate dall’articolo 36 della legge n. 144 del 1999, si applichino all’isola d’Elba “nei limiti delle risorse già preordinate”. Contestualmente, per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, sulla base delle risorse individuate, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008 (comma 3).

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare riguardo alle autorizzazioni di spesa sopra descritte, atteso che l’onere è limitato allo stanziamento previste.

Con riferimento alla possibile inclusione degli enti territoriali al finanziamento degli oneri, non si formulano osservazioni dal momento che detta inclusione risulta a carattere discrezionale, come espressamente richiesto dalla 5a Commissione del Senato durante l’esame in prima lettura.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 7-quater provvede agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno dagli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 33, della legge n. 244 del 2007. Si rammenta, in proposito, che tale ultima disposizione ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della legge n. 448 del 2001[16], è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo.

Al riguardo, appare preliminarmente necessario un chiarimento da parte del Governo volto ad escludere che dalla disposizione in commento possa eventualmente conseguire una dequalificazione della spesa, posto che essa provvede a spese di parte corrente mediante risorse originariamente configurate in termini di conto capitale.

Inoltre, considerato che la norma di copertura in esame, nel citare l’articolo 3, comma 33, della legge n. 244 del 2007, fa riferimento alla riduzione di un’unica autorizzazione di spesa, mentre, in realtà, il predetto comma 33 si riferisce alle diverse autorizzazioni legislative di spesa confluite nel Fondo per gli investimenti, appare necessario che il Governo chiarisca quale sia effettivamente l’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione e assicuri al contempo che tale riduzione non sia suscettibile di pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente.

 

 ARTICOLO 8 (Em. 8.100 Relatore)

Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili

La norma proroga dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 la disposizione di cui al comma 306 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, ai sensi della quale per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto ministeriale di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 221 del 2021, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche adibendo il lavoratore a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. La norma viene, altresì, integrata al fine di prevedere che il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità “agile” venga adibito ad attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa (comma 1).

Ai relativi oneri, valutati in[17] euro 1.674.243 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato (di cui all’articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021) (comma 2).

Si rammenta che per l’attuazione del citato comma 306 (riferito, inizialmente, al periodo gennaio-marzo 2023) è stata autorizzata la spesa di euro 15.874.542 per il 2023 per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto. Per la proroga disposta dai commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 9 del decreto-legge n. 198 del 2022 per un ulteriore periodo di tre mesi (aprile-giugno 2023) è stata autorizzata un’identica spesa (15.874.542 euro per il 2023). Da ultimo l’articolo 28-bis del decreto legge n. 48 del 2023 ha prorogato ulteriormente la norma fino al 30 settembre 2023, autorizzando la spesa di euro 541.839 per il 2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Proroga lavoro agile per lavoratori fragili - oneri per la sostituzione del personale scolastico

(comma 1)

1,7

 

 

 

1,7

 

 

 

1,7

 

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Proroga lavoro agile per lavoratori fragili - oneri per la sostituzione del personale scolastico – effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

 

0,8

 

 

 

0,8

 

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione del fondo assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato

(comma 2)

1,7

 

 

 

1,7

 

 

 

1,7

 

 

 

Minori entrate tributarie e contributive

 

Riduzione del fondo assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato – effetti riflessi

(comma 2)

 

 

 

 

0,8

 

 

 

0,8

 

 

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento in esame (AS 899), riferisce che la disposizione comporta oneri per la finanza pubblica in ragione della necessità di dover sostituire il personale scolastico che versi nella condizione di fragilità indicata dalla norma. Pertanto, si è proceduto alla stima dei relativi oneri tenendo conto del personale docente e del personale ATA.

Con particolare riferimento al personale docente viene evidenziato che:

         sussistono esigenze di sostituzione del personale docente “fragile” per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Ciò a differenza della precedente proroga disposta dal decreto legge n. 48 del 2023 per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023, per la quale le esigenze di sostituzione del personale docente erano limitate al solo mese di settembre in ragione della sospensione estiva delle attività didattiche;

         la proposta in esame prevede, altresì, che il personale docente “fragile”, destinatario della proroga, sia impegnato nell’attuazione delle attività inerenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); tale attività è prevista nel vigente CCNL per il Comparto Istruzione e Ricerca – che dispone che il personale docente possa svolgere, parzialmente o integralmente, attività per il potenziamento dell’offerta formativa – e rientra tra quelle ordinariamente già compensate con il trattamento economico riconosciuto;

         per la quantificazione delle sostituzioni derivanti dalla proroga in esame sono stati aggiornati i dati relativi alle nomine per l’a.s. 2022/2023 a copertura del servizio svolto in modalità agile dal personale docente fragile (contratti di supplenza “breve” conferiti dalle scuole – non in sostituzione di “assenza” – con caratterizzazione effettuata dalle scuole “su lavoratore fragile”), forniti dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione, e ad essi si è applicato il costo mensile unitario lordo Stato della qualifica di appartenenza aggiornato ai nuovi parametri contrattuali;

         in base ai suddetti dati sono stati attivati 153 contratti di supplenza per la sostituzione del personale docente “fragile” e 14 contratti di supplenza per la sostituzione degli insegnanti di religione cattolica (IRC)“fragili”;

         considerando i tre mesi oggetto della proroga, si stima la spesa pari ad euro 1.558.611, come risulta dalla tabella sotto riportata:

 

(euro)

Personale

Fragili

Costo mensile Lordo Stato

Totale costo mensile

Totale costo mesi ottobre-dicembre 2023

Docenti

153

3.111,00

475.983

 

IRC

14

3.111,00

43.554

 

Totale

167

 

519.537

1.558.611

 

Con riferimento al personale ATA, viene evidenziato che:

         sussistono esigenze di sostituzione del personale ATA “fragile” per 3 mesi (ottobre, novembre e dicembre 2023);

         per la quantificazione delle sostituzioni derivanti dalla proroga in esame sono stati utilizzati i dati relativi alle nomine per l’a.s. 2022/2023 a copertura del servizio svolto in modalità agile dal personale ATA fragile, forniti dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione, e ad essi si è applicato il costo mensile unitario lordo Stato della qualifica di appartenenza;

         in base ai suddetti dati sono stati attivati 16 contratti di supplenza per la sostituzione del personale ATA fragile;

         considerando 3 mesi oggetto della proroga, si stima la spesa pari ad euro 115.632, come risulta dalla tabella sotto riportata:

 

(euro)

Personale

Fragili

Costo mensile Lordo Stato

Totale costo mensile

Totale costo mesi ottobre-dicembre 2023

ATA

16

2.409,00

38.544

115.632

 

La quantificazione, quindi, complessiva per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, per la sostituzione del personale scolastico fragile, è pari ad euro 1.674.243 per il 2023 (1.558.611 + 115.632).

Il Governo, nel corso dell’esame al Senato ha precisato[18] che per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati gli stessi criteri e gli stessi dati riferiti al trattamento economico previsti per le precedenti proroghe. In particolare, per il personale docente è stato utilizzato prudenzialmente il trattamento economico riferito ai docenti di scuola secondaria di secondo grado (quindi il valore più elevato), mentre per il personale ATA. è stato utilizzato un valore medio tra i trattamenti economici previsti per le diverse qualifiche, pur considerando che la disposizione trova concreta attuazione solo per i collaboratori scolastici ed i collaboratori dei servizi, in quanto appartenenti ad una categoria di personale che necessita di sostituzione non potendo svolgere il proprio servizio in modalità agile (perché adibito direttamente alla vigilanza, apertura e chiusura dei plessi scolastici) il cui trattamento stipendiale è più basso del valore medio calcolato su tutto il personale ATA. È stato inoltre evidenziato che la categoria del personale fragile per il settore scuola può essere considerato un dato affidabile, non soggetto a variazioni in aumento. Infatti, dal confronto dei dati riferiti agli assenti in quanto fragili nel periodo 1° aprile -30 giugno 2023 contenuti nella relazione tecnica dell’art. 9, comma 4-ter e comma 4- quater del decreto legge n. 198 del 2023, con quelli previsti dalla RT in esame, si è passati da 1.878 unità alle attuali 183. È stata, infine, confermata l’adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli eventuali fabbisogni assunzionali già programmati a carico degli stanziamenti del fondo per le assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia ai sensi del comma 607 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022.

L’emendamento approvato al Senato, che ha modificato la qualifica degli oneri recati dalla norma in esame (sostituendo l’espressione oneri “pari a” con oneri “valutati in”) non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga di ulteriori tre mesi (dal 30 settembre al 31 dicembre 2023) la disposizione (comma 306 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022) che consente, ai lavoratori affetti da determinate patologie, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Per l’attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di euro 1.674.243 per il 2023. Al riguardo, la relazione tecnica riferisce che gli oneri derivanti dalla disposizione, ai quali si provvede mediante la summenzionata autorizzazione di spesa, derivano, analogamente a quanto riscontrato con riguardo alle precedenti disposte proroghe, dalla necessità di dover sostituire il personale scolastico (docente e amministrativo-tecnico-ausiliario) che versi nelle summenzionate condizioni di fragilità. Al riguardo non si formulano osservazioni considerati i dati e gli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica e dall’ulteriore documentazione pervenuta al Senato, che consentono di verificare e confermare l’importo della spesa autorizzata per le finalità della norma. Nulla da osservare, altresì, in merito alla disposizione che prevede che il personale docente fragile, destinatario della proroga, venga impiegato nell’attuazione delle attività inerenti al Piano triennale dell’offerta formativa, considerato quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che tale attività è già prevista dalla vigente disciplina contrattuale e rientra tra quelle ordinariamente già remunerate con il trattamento economico riconosciuto.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 8 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.674.243 euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all’articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021[19], che - come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - reca le occorrenti disponibilità.

Al riguardo non si formulano pertanto osservazioni, preso altresì atto delle rassicurazioni fornite dal Governo durante l’esame presso il Senato in merito all’adeguatezza delle rimanenti risorse del Fondo oggetto di riduzione, che per l’anno 2023 consistono al momento in euro 27.578.705, a fronteggiare gli eventuali fabbisogni assunzionali già programmati a carico degli stanziamenti del Fondo medesimo per l’esercizio finanziario in corso[20].

 

ARTICOLO 9, comma 1

Proroga Commissioni consultive dell’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA

La norma, modificando l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, dispone l’ulteriore (sesta) proroga dal 1° ottobre 2023 al 1° dicembre 2023, il termine di operatività della Commissione tecnico-scientifica (CTS) e della Commissione prezzi e rimborso (CPR) dell’AIFA (scaduti la prima volta nel settembre 2021 e già operanti in regime di prorogatio).

Si ricorda che gli organi in questione sono stati oggetto di diverse proroghe, tra cui, dall’articolo 38 del decreto-legge n. 152 del 2021. La RT riferita al citato provvedimento affermava che la norma in quanto misura di semplice proroga del funzionamento delle Commissioni in esame non determinava nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto al funzionamento già in corso, atteso che, in continuità con quanto già previsto dall'articolo 19, comma 8, del decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, agli oneri derivanti dal funzionamento degli organi consultivi si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettere b), c) e c-bis) del decreto-legge n. 269 del 2003.

Si rammenta che l’articolo 48, comma 8, lettere b), c) e c-bis) del decreto-legge n. 269 del 2003 prevede che agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'AIFA e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva si fa fronte mediante:

-          le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento (lettera b));

-          eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca (lettera c));

-          eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'AIFA (lettera c-bis)).

Le norme che sono successivamente intervenute sull’articolo 38 del decreto-legge n. 152 del 2021 prorogando l’operatività delle Commissioni hanno disposto le seguenti proroghe:

1)     al 30 giugno 2022 (articolo 4, decreto-legge n. 228 del 2021);

2)     dal 30 giugno 2022 al 15 ottobre 2022 (articolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 73/2022):

3)     dal 15 ottobre 2022 al 28 febbraio 2023 (articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 169/2022;

4)     dal 28 febbraio al 30 giugno 2023 (articolo 4, comma 9-novies del decreto-legge n. 198 del 2022);

5)     dal 30 giugno 2023 al 1° ottobre 2023 (articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 51 del 2023);

6)     dal 1° ottobre 2023 al nuovo termine del 1° dicembre 2023, in forza della novella in esame.

 

In occasione della proroga (al 28 febbraio 2023) disposta dal comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022 è stata prevista dal successivo comma 1-bis la soppressione dei due organi e l’istituzione di una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE) costituita da 10 componenti. La RT non ascriveva effetti finanziari alla norma in esame affermando la compensatività fra gli oneri associati alle soppressioni e quelli associabili all’istituzione della nuova commissione.

Analogamente, in occasione dell’ulteriore proroga e del conseguente differimento della costituzione della Commissione unica (articolo 4, comma 9-novies, del decreto-legge n. 198 del 2022), la RT – pur non esplicitandone le ragioni - ha affermato che la disposizione non avrebbe comportato nuovi o maggiori oneri.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, in quanto misura di semplice proroga del funzionamento delle citate Commissioni, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto al funzionamento già in corso, atteso che in continuità con quanto già previsto dall’articolo 19, comma 8, del decreto-legge n. 245 del 2004, agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione unica si provvede mediante le risorse di cui all’articolo 48, comma 8, lettere b), c) e c-bis) del decreto-legge n. 269 del 2003 (entrate derivanti da maggiorazioni tariffarie e da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA), con altri organismi nazionali ed internazionali nonché con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca).

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone la proroga dal 1° ottobre 2023 al 1° dicembre 2023 dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS - formata da 10 componenti) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR - composta da 8 membri) dell’AIFA. Alla scadenza degli organi citati, le loro funzioni saranno attribuite ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica (CSE – formata da 10 componenti), come previsto dalla proroga disposta dal decreto-legge n. 169 del 2022.

La relazione tecnica afferma che la norma in esame, in quanto misura di semplice proroga del funzionamento delle citate Commissioni, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto al funzionamento già in corso.

Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che all’istituzione della nuova Commissione non sono stati ascritti effetti di risparmio e che in occasione delle ultime proroghe, di analogo contenuto, disposte nel 2023 (in sede di conversione del decreto-legge n. 198 del 2022 e del decreto-legge n. 51 del 2023), le rispettive relazioni tecniche affermavano che le disposizioni di proroga non avrebbero comportato nuovi o maggiori oneri.

 

ARTICOLO 9, comma 1-bis (Em. 9.11)

Proroga di termini in materia di salvamento acquatico

La norma, introdotta dal Senato, proroga dal 30 novembre 2023 al 31 marzo 2024, i termini previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 in materia di salvamento acquatico.

In particolare la norma:

-       differisce l’entrata in vigore del regolamento, di cui al decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) del 29 luglio 2016, n. 206, che detta i criteri generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate;

-       proroga le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico che siano state rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

Si ricorda che tali termini sono stati già prorogati più volte, da ultimo dal 30 giugno al 30 novembre 2023 ad opera dell’articolo 8, co. 1, lett. a) del decreto legge n. 51 del 2023. La RT riferita al citato articolo 8 afferma che dalle disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che le stesse comportano un differimento del termine di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 206 del 2016, al 30 novembre 2023, nonché ulteriori criteri che dovranno guidare la riforma del suddetto decreto.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma differisce dal 30 novembre 2023 al 31 marzo 2024 l’entrata in vigore del regolamento MIT sulla formazione degli assistenti bagnanti e, conseguentemente, proroga alla stessa data la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico che siano state rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale della norma in esame.

 

ARTICOLO 9, comma 1-ter (emend. 9.02)

Differimento del termine versamento pay-back dispositivi medici per gli anni 2015-2018

La norma, introdotta dal Senato, differisce dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale, di cui all’articolo 8 del decreto legge n- 34 del 2023. Si tratta, più in particolare, del termine per il versamento, riferito al ripiano del superamento del tetto di spesa relativo agli anni da 2015 a 2018, da parte delle aziende fornitrici che intendono avvalersi della possibilità di pagamento in misura ridotta prevista dalla normativa vigente.

Si ricorda che l’articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2023 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni dal 2015 al 2018 (comma 1), e ha disposto sul relativo riparto tra le regioni e le province autonome e sull’utilizzo delle quote dallo stesso derivanti (comma 2). Ha previsto, inoltre, che le aziende fornitrici di dispositivi medici che non abbiano attivato un contenzioso o intendano abbandonare i ricorsi esperiti, possano versare a ciascuna regione e provincia autonoma, in luogo della quota intera, una somma pari al 48 per cento di quanto dovuto a titolo di contributo al predetto ripiano (comma 3). Il versamento della quota ridotta in questione, a seguito delle proroghe disposte dal legislatore[21], doveva essere effettuato, come già evidenziato, entro il 30 ottobre 2023. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della facoltà di rinunciare al contenzioso, resta confermato l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma differisce dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale relativamente al ripiano degli anni 2025-2018.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare in considerazione dello slittamento infrannuale del termine.

 

ARTICOLO 9, comma 1-quater – 1-octies (emend. 9.12)

Modifiche alla normativa sul Sistema sanitario della Regione Calabria

Le norme, introdotte dal Senato, apportano modifiche alla normativa vigente relativa al Sistema sanitario della Regione Calabria, come segue:

-          viene prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria previste dal decreto-legge n. 150 del 2020, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria (comma 1-quater, primo periodo);

Inoltre, con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge che autorizza il Commissario ad acta nominato per la gestione commissariale del SSR Calabria ad avvalersi dell’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali (AgeNaS), si prevede che gli effetti delle disposizioni di proroga operino limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con un limite di spesa di 193.000 euro per l'anno 2024 (comma 1-quater, secondo periodo);

Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2022, novellando l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 150 del 2020, ha stabilito l’estensione da 24 a 30 mesi della durata del periodo massimo ivi previsto per l’applicabilità di alcune misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, originariamente previsto fino al raggiungimento degli obiettivi e, comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 150 (vale a dire dall’11 novembre 2020).

Inoltre, la proroga disposta dal citato decreto-legge n. 169 del 2022 estende anche l’autorizzazione all’AGENAS a prorogare i contratti di lavoro flessibile nel limite di 25 unità per attività di supporto al Commissario nel limite di 256.700 euro per l’anno 2022 e di 577.500 euro per il 2023, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale.

Da ultimo, l’articolo 3 del decreto legge n. 51 del 2023 ha ulteriormente prorogato il citato termine fino al 31 dicembre 2023, disponendo in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall’AgeNaS, la proroga opera limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio.

La relazione tecnica riferita a tale ultima proroga afferma che la norma non determina effetti finanziari negativi, in quanto le risorse originariamente previste a copertura della precedente proroga disposta dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, presentano ancora disponibilità, poiché AGENAS, pur se autorizzata con il citato articolo 2 a prorogare i contratti di lavoro flessibile nel limite di 25 unità per attività di supporto al Commissario, ha attivato per il 2023 solo 6 contratti. Pertanto, secondo la RT, le risorse previste a legislazione vigente sono sufficienti a coprire l'ulteriore proroga prevista dalla norma in esame fino al 31 dicembre 2023 dei predetti sei contratti.

-          si dispone che i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n.150, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, il 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 1-quater, terzo periodo);

-          viene soppressa la disposizione che attualmente esclude, fino al 31 dicembre 2025, la possibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di agevolare la definizione della infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria (comma 1-quinquies);

-          viene novellato l’articolo 3, comma 1, del decreto–legge n. 150 del 2020 prevedendo che il Commissario ad acta possa avvalersi, ai fini dell’affidamento di appalti, lavori e forniture, degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione non solo dalla società Consip S.p.A o, in alternativa – e previa convenzione – della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, ma anche dell’Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria - “Azienda Zero” (comma 1-sexies);

-          è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per il 2024 e di 38,6 milioni per il 2025, ai fini del completamento dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera[22], con oneri corrispondentemente coperti mediante riduzione della vigente autorizzazione di spesa per l’edilizia sanitaria, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria (comma 1-septies);

Si rammenta che l’articolo 20 della legge n. 67 del 1988 ha disposto la realizzazione di un programma straordinario di interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, successivamente rifinanziato più volte. I successivi rifinanziamenti hanno elevato il livello complessivo delle risorse a carico dello Stato a 34,1 miliardi di euro.

Le norme dispongono che agli oneri derivanti dal comma 1-quater, per un importo stimato in 99.395 euro per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 1-octies).

 

L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica.

Nel corso dell’esame in prima lettura, presso la Commissione Bilancio del Senato (seduta del 15 novembre 2023), il rappresentante del Governo ha confermato la congruità degli oneri indicati nell’emendamento che ha introdotto le norme ora in esame e la Commissione ha espresso parere non ostativo sull’emendamento.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame apportano modifiche alla normativa vigente relativa al Sistema sanitario della Regione Calabria. In particolare, si prevede quanto segue.

·         Viene prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria previste dal decreto-legge n. 150 del 2020 (recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria).

Inoltre, con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge che autorizza il Commissario ad acta nominato per la gestione commissariale del SSR Calabria ad avvalersi dell’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali (AgeNaS), si prevede che gli effetti delle disposizioni di proroga operino limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con un limite di spesa definito in 193.000 euro per l'anno 2024 (comma 1-quater, secondo periodo) .

·         Si autorizza la spesa di 19,4 milioni di euro per il 2024 e di 38,6 milioni per il 2025, ai fini del completamento dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera, con oneri corrispondentemente coperti mediante riduzione della vigente autorizzazione di spesa per l’edilizia sanitaria, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria (comma 1-septies).

Le norme dispongono che agli oneri derivanti dal comma 1-quater, per un importo stimato in 99.395 euro per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Al riguardo, con riferimento ai profili di quantificazione andrebbe chiarito, in primo luogo, per quali ragioni la norma preveda oneri esclusivamente in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sebbene non preveda l’utilizzo di risorse di enti rientranti nel perimetro della pubblica amministrazione, come invece accaduto in occasione sia dell’introduzione della norma originaria sia della successiva proroga disposta dal decreto-legge n. 169 del 2022, che avevano entrambe utilizzato l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale.

In secondo luogo, in mancanza di una relazione tecnica, dovrebbe essere chiarito per quali ragioni (presumibilmente a causa della contabilizzazione degli effetti riflessi relativi al trattamento del personale) gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto siano stati quantificati in misura pari a 99.395 euro per l'anno 2024, a fronte di un limite di spesa sensibilmente superiore, pari a 193.000 euro per l'anno 2024.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1-septies dell’articolo 9 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 19,4 milioni di euro per l’anno 2024 e 38,6 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria.

Al riguardo, si ricorda che l’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è quella relativa all’esecuzione da parte di regioni e province autonome di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, il cui importo, per effetto di ripetuti rifinanziamenti susseguitisi nel corso degli anni, ammonta complessivamente a 34 miliardi di euro[23]. In proposito, si evidenzia che le predette risorse sono iscritte sul capitolo 7464[24] dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, che, nell’ambito del vigente bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025, presenta una dotazione iniziale di 1,355 milioni di euro per l’anno 2024 e di 1,715 miliardi di euro per l’anno 2025[25]. Si osserva, peraltro, che in base al disegno di legge di previsione del bilancio dello Stato per il nuovo triennio 2024-2026, la dotazione del citato capitolo ammonta complessivamente a 940 milioni di euro per l’anno 2024, a 1,235 miliardi di euro per l’anno 2025 e a 1,145 miliardi di euro per l’anno 2026[26].

Si rammenta, altresì, che parte delle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa è stata ripartita tra le regioni, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, ad opera rispettivamente della delibera CIPE n. 51 del 2019, per un ammontare di 4 miliardi di euro, e del decreto del Ministro della salute 20 luglio 2022, per un ammontare di ulteriori 1,9 miliardi di euro. Alla luce dei predetti provvedimenti di riparto, alla regione Calabria risultano nel complesso assegnati circa 191 milioni di euro.

In tale quadro, stante il tenore letterale della norma di copertura, che trae le risorse occorrenti dalla corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, a valere sulla quota “assegnata” alla regione Calabria, sarebbe utile acquisire maggiori elementi di informazione dal Governo circa le risorse di cui si prevede l’utilizzo, in particolare chiarendo se esse derivino dai citati provvedimenti di riparto o da altri atti analoghi in precedenza adottati ovvero se le stesse debbano ancora essere assegnate alla regione medesima[27]. Appare, altresì, necessario acquisire una rassicurazione circa il fatto che l’impiego di tali risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria pubblica ai quali le stesse sono destinate.

Il comma 1-octies del presente articolo provvede agli oneri derivanti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal precedente comma 1-quater, pari a 99.395 euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008[28]. In proposito, si rinvia a quanto osservato con riferimento alla norma di copertura di cui al comma 2-ter dell’articolo 3. 

 

ARTICOLO 9-bis (Articoli aggiuntivi 9.0.4 e 16.0.3)

Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021, che vieta la circolazione di specifici veicoli a motore delle categorie M2 e M3 (Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024), prevedendo altresì che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili siano disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.

La novella dispone che regioni e province autonome, entro il 15 novembre 2023, comunichino al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali, già assegnate alle regioni e alle province autonome, e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale, è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture dei trasporti, con apposito decreto entro il 15 dicembre 2023, dispone l'esonero dei veicoli e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle suddette risorse, provvedendo a tali adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame dispongono che regioni e province autonome, entro il 15 novembre 2023, comunichino al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di circolazione. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali, già assegnate alle regioni e alle province autonome, e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale, è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3.

Al riguardo, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo circa la conformità della deroga in esame a garantire comunque il rispetto della normativa europea, al fine di escludere l’apertura di procedure di infrazione in sede europea.

Con riferimento all’assegnazione prioritaria delle risorse europee, nazionali e regionali alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3, pur rilevando che dette risorse sono già disponibili a legislazione vigente, andrebbe acquisita conferma che l’implementazione della norma possa avvenire senza pregiudizio di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Infine, per quanto attiene agli adempimenti in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo che gli stessi possano essere svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente – conformemente a quanto precisato dalle disposizioni in esame - anche in considerazione del breve termine previsto per lo svolgimento dei suddetti compiti.

 

ARTICOLO 10, commi 1 e 2 (Em. 10.1)

Commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023 e disposizioni per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico

La norma modifica il terzo periodo del comma 8 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 198 del 2022 al fine di posticipare dal 7 ottobre al 7 dicembre 2023 il termine ivi previsto per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l’abilitazione scientifica nazionale riferiti al sesto quadrimestre della tornata di abilitazione 2021-2023 (comma 1).

Si rammenta che l’articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022 ha fissato al 31 dicembre 2023 il termine[29] per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l’abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023. La presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della medesima tornata è stata fissata dalla stessa norma nel periodo compreso tra il 7 febbraio e il 7 giugno 2023, mentre, nell’assetto previgente il termine ultimo per la conclusione dei lavori riferiti al sesto quadrimestre della tornata è stato indicato al 7 ottobre 2023. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Viene, altresì, autorizzata la spesa di euro 55.600.000 fino al 31 dicembre 2023 al fine di consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lett. b), primo periodo del decreto-legge n. 34 del 2020 (comma 2).

Si evidenzia che l’articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'a.s. 2020/2021, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, siano adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali - nei limiti delle risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 istituito presso il Ministero dell'istruzione dall’articolo 235 del medesimo decreto-legge - a provvedere, tra l’altro, all’attivazione [lettera b), primo periodo] di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 istituito dall’articolo 235 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico fino al 31 dicembre 2023

(comma 2)

55,6

 

 

 

55,6

 

 

 

55,6

 

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico fino al 31 dicembre 2023 – effetti riflessi

(comma 2)

 

 

 

 

27,0

 

 

 

27,0

 

 

 

Minori spese correnti

 

Utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 231-bis, comma. 1, lett. b), del DL 34/2020 - incarichi temporanei di personale scolastico per emergenza COVID

(comma 2)

55,6

 

 

 

55,6

 

 

 

55,6

 

 

 

Minori entrate tributarie e contributive

 

Utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 231-bis, comma. 1, lett. b), del DL 34/2020 - incarichi temporanei di personale scolastico per emergenza COVID – effetti riflessi

(comma 2)

 

 

 

 

27,0

 

 

 

27,0

 

 

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento in esame (AS 899), ribadisce il contenuto delle norme e con riguardo al comma 1 riferisce che non essendo corrisposti compensi o altri emolumenti ai Commissari per la partecipazione alle Commissioni giudicatrici e per lo svolgimento dei lavori, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 2, la relazione tecnica afferma che la relativa autorizzazione di spesa è disposta al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico in relazione al personale che ha prestato servizio e che non ha ricevuto il pagamento della prestazione lavorativa resa, nonché per dare adeguata copertura finanziaria per i ratei contrattuali stipulati nel periodo settembre - dicembre 2023. Ai fini della quantificazione dell’economia delle risorse COVID, preso atto delle informazioni risultanti sul sistema informativo del Ministero dell’istruzione la relazione tecnica evidenzia che è stato accertato il fabbisogno occorrente per garantire la copertura finanziaria ai ratei stipendiali rimasti da pagare riguardanti i cosiddetti contratti COVID, che è pari ad euro 2.620.305,87 lordo Stato.

L’elenco dei ratei stipendiali COVID da pagare (pari a 2.620.305,87 euro lordo stato) è stato allegato al monitoraggio trimestrale presentato alla RGS, per il tramite dell’UCB. Il fabbisogno dei ratei stipendiali COVID è relativo ai ratei effettivi da pagare alla data del 13 settembre 2023 tenuto conto della mancata ricezione del flusso dei ratei pagati da NOIPA. La RT evidenzia che le risorse presenti sui capitoli dei Punti ordinanti di spesa sono frutto delle assegnazioni in momenti precedenti e pertanto si evidenziano casi di somme eccedenti il fabbisogno attuale effettivo, per effetto di rettifiche o annullamenti, e casi di carenze dovute alla rettifica o al ricalcolo dei ratei stipendiali, ovvero all’inserimento di somme a copertura di assegni al nucleo familiare. Il fabbisogno definitivo è inferiore per effetto di ratei contrattuali caducati a seguito di cancellazione da parte delle istituzioni scolastiche. Tale fenomeno è dovuto al fatto che la maggior parte dei ratei dei Covid sono stati erroneamente imputati e pagati a valere sui capitoli pertinenti delle supplenze brevi e saltuarie.

Tenuto conto della disponibilità finanziaria, risultante alla data del 13 settembre 2023, sui capitoli pertinenti COVID, pari complessivamente ad euro 61.239.362,78 lordo Stato, come dettagliato nella tabella per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica, e considerata la necessità di accantonare prudenzialmente una quota pari ad euro 3.018.126,25 lordo Stato -a copertura di eventuali assegni al nucleo familiare (importo dettagliato in una tabella per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica), viene quantificata l’economia risultante sui capitoli di bilancio 1231 e 1232, pg 1 e pg 2 – 2727 e 2745, pg 3, 1228 e 1230 pg.4 - da destinare, con la presente norma, al pagamento degli stipendi ai supplenti brevi e saltuari. L’economia a valere sui capitoli degli incarichi “aggiuntivi” (COVID) è pari ad euro 55.600.930,66 lordo Stato, risultante dalla differenza tra la disponibilità complessiva, pari ad euro 61.239.362,78 lordo Stato e la somma del fabbisogno registrato (2.620.305,87 euro lordo Stato) e l’accantonamento prudenziale (3.018.126,25 euro lordo Stato).

Il Governo, nel corso dell’esame al Senato con riguardo al comma 2 confermato[30] quanto esposto nella relazione tecnica secondo cui le risorse disponibili risultano pari complessivamente a circa 61 milioni di euro. È stato, altresì, rappresentato che il fabbisogno di spesa per le supplenze brevi e saltuarie dipende da fattori relativi ai tassi di assenza del personale e della capacità di sostituire il personale assente attraverso personale in servizio.

Gli emendamenti approvati al Senato, che hanno modificato la norma in esame non sono corredati di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga dal 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023 il termine entro il quale devono concludersi i lavori delle commissioni nazionali riferiti al sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 (comma 1). Viene, inoltre, autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro per il 2023 per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Al riguardo, non si formulano osservazioni in merito al comma 1 considerato il tenore ordinamentale della disposizione, confermato anche dalla relazione tecnica, e che alla norma oggetto di proroga (peraltro di carattere infra annuale) non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Nulla da osservare, altresì, con riferimento al comma 2 preso atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, confermati nel corso dell’esame al Senato, che consentono di verificare la congruità dell’importo della spesa autorizzata rispetto alle finalità della norma.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 10 provvede agli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa ivi contenuta, pari a 55,6 milioni di euro per l’anno 2023, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020. Al riguardo, si rammenta che la citata lettera b) ha autorizzato, al primo periodo, i dirigenti scolastici ad attivare, nell’ambito delle misure di contenimento adottate in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato, all’uopo avvalendosi delle risorse iscritte sull’apposito Fondo di cui al successivo comma 235 dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 34 del 2020[31].

Al riguardo non si hanno osservazioni, preso atto di quanto analiticamente rappresentato dalla relazione tecnica in ordine alla disponibilità, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito[32], di risorse pari a 55.6000.930,66 euro lordo Stato per l’anno 2023, libere da impegni e, dunque, utilizzabili per le finalità indicate dalla presente disposizione. 

 

ARTICOLO 10, commi da 2-ter a 2-quinquies (Em. 10.100)

Proroga di termini in materia di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, di immissione in ruolo di collaboratori scolastici e di conferimento d'incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie

La norma, introdotta al Senato:

·        modifica l’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 126 del 2019[33], prorogando dal 2023 al 2024 il termine ivi previsto, entro il quale il Ministro dell’istruzione è autorizzato a bandire un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997 (comma 2-ter).

Il suddetto termine è stato da ultimo prorogato dal 2022 al 2023 dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022. Alla norma iniziale e alle relative disposizioni di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica;

·        proroga dal 1° settembre al 1° dicembre 2023 il termine per l’immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico già autorizzati ai sensi dell’articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge n. 69 del 2013[34] nell’ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili (comma 2-quater).

L’articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge n. 69 del 2013, nel testo di cui all'articolo 1, comma 960, della legge n. 34 del 2021, autorizza, nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo della medesima disposizione e nel limite complessivo di 11.263 posti di collaboratore scolastico, il Ministero dell’istruzione ad avviare una procedura selettiva finalizzata all’assunzione alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2023 (termine da ultimo prorogato dal 1° settembre 2022 per effetto dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 198 del 2022) del personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, nell’ambito dei posti eventualmente residuati all’esito delle procedure di cui al comma 5-sexies dell’articolo 58 del D.L. 69/2013. Alla norma originaria e alla relativa disposizione di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica;

·        modifica l’articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020 al fine di consentire anche per l’anno scolastico 2024/2025 la possibilità (già prevista dall’assetto vigente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) di conferire in via straordinaria nelle scuole dell’infanzia paritarie incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia (comma 2-quinquies).

 

La relazione tecnica relativa all’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, ribadisce il contenuto delle relative disposizioni e riferisce:

·        con riguardo al comma 2-ter che la norma limitandosi a spostare al 2024 il termine entro cui deve essere bandito il concorso lasciando inalterato il triennio (dall'a.s. 2022/2023 all'a.s. 2024/2025) di riferimento per la determinazione dei posti vacanti e disponibili da mettere a bando, non determina nuovi o maggiori oneri.

Viene, altresì, precisato che l'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, aveva originariamente previsto l'autorizzazione a bandire un concorso ordinario per insegnanti di religione cattolica per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997. In attuazione della suindicata previsione normativa è stata firmata l'Intesa 14 dicembre 2020, n. 12 che ha disciplinato i principali aspetti della procedura e, con DPCM 20 luglio 2021, il Ministero dell'istruzione è stato autorizzato a bandire due procedure concorsuali per esami e titoli, di cui una per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, l'altra per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica. La previsione è stata, nel corso del tempo, più volte prorogata e successivamente è intervenuto l'articolo 47, comma 9, lettera b, del decreto-legge n. 36 del 2022, che ha modificato il suindicato articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019 introducendo, accanto alla previsione di una procedura ordinaria, anche la previsione di una procedura straordinaria, destinando a quest'ultima il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e per gli anni successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997. Detta norma ha determinato tra l'altro la previsione del calcolo dei posti da bandire per la procedura straordinaria su un nuovo biennio. L'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019 è stato da ultimo modificato dall'articolo 20, comma 6, lett. a) e b), decreto legge n. 75, del 2023 che ha diversamente articolato i contingenti dei posti da assegnare alle procedure concorsuali per insegnanti di religione cattolica. Detta previsione ha destinato il 30 per cento  dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25 alla procedura ordinaria (articolata in due bandi, in funzione dei distinti ruoli "infanzia e primaria" e "secondaria di I e II grado") e il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, alla procedura straordinaria (articolata anch'essa in due bandi, in funzione dei distinti ruoli "infanzia e primaria" e "secondaria di I e II grado"). Il mutato quadro normativo di riferimento induce a ritenere necessario prendere in considerazione i tempi tecnici legati all'avvio di una nuova richiesta di autorizzazione a bandire due distinte procedure concorsuali, una ordinaria e una straordinaria in sostituzione della precedente autorizzazione accordata, da aggiornarsi in funzione delle ulteriori cessazioni intervenute nel triennio considerato e dei dati di organico consolidati. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti, tenuto conto che: per la procedura ordinaria resta fermo, ai sensi del comma 4 del vigente art. 1-bis decreto-legge n. 126 del 2019, che all'attuazione del succitato articolo si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; per la procedura straordinaria, l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 126 del 2019 demanda, tra l'altro, al decreto del Ministro dell’istruzione a determinazione di un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. Ai fini della stima del contributo, ritenendo pressoché invariata la platea di aspiranti di riferimento, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella RT relativamente all'articolo 47, comma 9, lettera a) del decreto-legge n. 36 del 2022, quantificato in euro 50 pro capite.

·        con riguardo al comma 2-quater viene precisato che questo non determina nuovi o maggiori oneri tenuto conto che le previste assunzioni risultano già autorizzate a normativa vigente.

·        in merito al comma 2-quinquies la relazione tecnica afferma che trattandosi di disposizione di natura ordinamentale in materia di utilizzo di graduatorie, la stessa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione in merito al comma 2-ter non si formulano osservazioni, considerato che il concorso per l’insegnamento della religione cattolica, il cui bando viene prorogato dal 2023 al 2024, rispetto a quanto previsto dall’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 126 del 2019 è finalizzato alla copertura del 30 per cento dei soli posti che risultino vacanti e disponibili per gli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25. Si evidenzia, peraltro, che in base a quanto previsto dal testo vigente del comma 1 del citato articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, ai fini del reclutamento dei suddetti insegnanti restano comunque ferme le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997 attraverso le quali viene annualmente stabilito il numero massimo complessivo di assunzioni da effettuare nelle amministrazioni dello Stato. A tale riguardo, non si formulano osservazioni, giacché si prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e si segnala che sia alla norma iniziale sia alle successive proroghe della stessa non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Non si formulano osservazioni anche in merito al comma 2-quater, considerato che la disposizione oggetto di differimento (dal 1° settembre al 1° dicembre 2023), concernente la procedura di copertura dei posti di collaboratore scolastico mediante la stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, troverà applicazione, come confermato dalla relazione tecnica, nell’ambito dei limiti di spesa e dei posti già previsti, a tal fine, a normativa vigente dall’articolo 58, commi da 5-bis a 5-septies, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Si evidenzia, peraltro, che la proroga in riferimento possiede carattere infrannuale e si rammenta, altresì, che alla disposizione di proroga da ultimo intervenuta non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento, infine, al comma 2-quinquies che proroga anche all'anno scolastico 2024/2025 la possibilità di conferire, in via straordinaria, incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, non si formulano osservazioni, nel presupposto che i relativi oneri restino a carico dei rispettivi enti gestori delle scuole private, senza oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 10-bis (Articolo aggiuntivo 10.0.6)

Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 30 marzo 2025 l’entrata in vigore di una serie di disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 28 luglio 2022 n. 242 in materia di trasporti eccezionali [comma 1, lettera a)].

Viene altresì introdotto al suddetto articolo 7-bis il comma 2-bis. La novella prevede l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un tavolo tecnico per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il Piano, da adottarsi entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati [comma 1, lettera b)].

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n.146 del 2021, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 30 marzo 2025 l’entrata in vigore di una serie di disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 28 luglio 2022 n. 242, in materia di trasporti eccezionali. In proposito, attesa la natura ordinamentale della proroga in esame, non vi sono osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che al citato articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021 e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si prevede altresì l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un tavolo tecnico per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Piano, da adottarsi entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi.

Ciò premesso, non si formulano osservazioni né riguardo all’istituzione del predetto tavolo, dal momento che le disposizioni in esame escludono l’erogazione ai suoi componenti di compensi, comunque denominati, né con riferimento all’adozione del Piano, posto che le misure ivi contenute dovranno essere attuate nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’ultimo periodo del capoverso 2-bis, introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10, prevede che ai componenti del tavolo tecnico istituito ai sensi del medesimo capoverso non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione letterale della disposizione.

 

ARTICOLO 10-ter (Articolo aggiuntivo 10.0.1)

Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’articolo 1, comma 594, della legge n. 145 del 2018, prorogando al 31 dicembre 2025 (in luogo del 31 dicembre 2021) i termini di presentazione delle domande di accesso al Fondo di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Viene inoltre prorogato al 31 ottobre 2025 il termine (già fissato al 31 ottobre 2021) di sussistenza dei requisiti per l’accesso al Fondo.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano al 31 dicembre 2025 (in luogo del 31 dicembre 2021) i termini di presentazione delle domande di accesso al Fondo di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Viene inoltre prorogato al 31 ottobre 2025 il termine (già fissato al 31 ottobre 2021) di sussistenza dei requisiti per l’accesso al Fondo.

Al riguardo, pur rilevando che l’articolo 1, comma 595, della legge n. 145 del 2018 specifica che gli importi dell'indennizzo relativo alle domande presentate sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, appare comunque utile acquisire dati ed elementi di valutazione riguardo agli effetti finanziari derivanti dal presumibile incremento delle istanze presentate a seguito delle proroghe previste sulle disponibilità del Fondo in esame.

 

ARTICOLO 10-quater (Articolo aggiuntivo 10.0.13)

Proroga di termini in materia sportiva

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n 36 del 2021, che disciplina il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo.

In particolare, sono prorogati i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative in sede di prima applicazione, estendendo dal settembre all’ottobre 2023 il termine del periodo di paga preso in considerazione. In merito a detto periodo, il termine per gli adempimenti e i versamenti contributivi è prorogato dal 31 ottobre al 30 novembre 2023.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n 36 del 2021, che disciplina il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo. In particolare, sono prorogati i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative in sede di prima applicazione.

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che la scadenza dei versamenti contributivi, prorogata dal 31 ottobre al 30 novembre 2023, avviene comunque entro l’anno in corso.

 

ARTICOLO 11

Proroga del termine per l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare

Normativa previgente. L’articolo 69, comma 4, del Codice dell’ordinamento militare (COM), di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, prevede che le elezioni dei componenti del Consiglio della magistratura militare siano indette con decreto del presidente del Consiglio della magistratura militare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si tengono in due giorni consecutivi, di cui uno festivo, dalle ore 9 alle ore 16. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del COM il Consiglio dura in carica quattro anni. Si evidenzia che l’articolo 14, del decreto-legge n. 198 del 2022 ha fissato al 30 settembre 2023 il termine per l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del suddetto organo. Alla disposizione in parola non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma proroga al 31 gennaio 2024 il termine (fissato al 30 settembre 2023 dall’articolo 14, del decreto-legge n. 198 del 2022) per l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare (comma 1).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento in esame (AS 899), riferisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dato che comporta un mero differimento della procedura elettorale per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni con riguardo alla norma in esame che si limita a differire dal 30 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 il termine per l’indizione delle elezioni dei componenti togati del Consiglio della magistratura militare.

ARTICOLO 12 (Em. 12.1)

Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

Normativa vigente. L’articolo 13, comma 1, della legge n. 46 del 2022 (Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare) prevede che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari vengano considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime. Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma differisce dal 31 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024 il termine previsto dall’articolo 13, comma 1, della legge n. 46 del 2022 per procedere alla rilevazione, per il 2023, della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della specifica valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari prevista dalla medesima disposizione (comma 1).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento in esame (AS 899), ribadisce il contenuto della norma, ne illustra le finalità e riferisce che la stessa possiede carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’emendamento approvato al Senato, che ha apportato una modifica formale alla norma in esame, non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga di un mese (dal 31 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024) il termine, previsto dall’articolo 13, comma 1, della legge n. 46 del 2022, entro il quale si deve procedere alla rilevazione finalizzata alla verifica della rappresentatività nell’anno 2023 delle associazioni professionali sindacali militari nell’ambito delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale della norma in esame.

 

ARTICOLO 13

Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina

La norma autorizza per il 2023 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri a garantire la prosecuzione dell’assistenza coordinata dai presidenti delle regioni e dai presidenti delle province autonome, in attuazione dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella corso della predetta annualità (comma 1). Ai relativi oneri, pari a 36 milioni di euro per il 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n.16 del 2023 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento in esame (AS 899), riferisce che la disposizione è volta ad autorizzare l’impiego delle disponibilità residue di precedenti strumenti finanziari, già destinati alle finalità di assistenza previste dalla norma in esame, nel limite massimo di 36 milioni di euro, per le spese sostenute e da sostenere, fino al 31 dicembre 2023, dal Servizio nazionale della protezione civile (SNPC) a favore dell’assistenza ai profughi provenienti dall’Ucraina, a valere sulle medesime residue disponibilità. Le risorse dovranno essere erogate alle amministrazioni interessate entro il 31 dicembre 2023.

La relazione tecnica evidenzia, altresì, che per la gestione dell’accoglienza ai profughi provenienti dall’Ucraina e titolari dello speciale permesso di protezione temporanea rilasciato in conformità al DPCM 2022 attuativo del decreto legislativo n. 85 del 2003, in coerenza con le citate fonti e i successivi provvedimenti (decreto-legge n. 21 del 2022 e DPCM 28/02/2022 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del codice protezione civile e successive OCDPC) sono state attivate una serie di misure, attualmente operative fino al 31 dicembre 2023. Con riferimento alle somme autorizzate dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 16 del 2023, le attuali misure poste in essere permettono di stimare un ammontare di risorse disponibili al 31 dicembre 2023 per circa euro 67.000.000. In particolare, tale disponibilità deriva dalle minori spese sostenute o previste, a fine anno, con riferimento alle forme di accoglienza diffusa di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022. Per quanto concerne, invece, le attività direttamente poste in capo al SNPC (DPC e ai presidenti delle Regioni mediante i servizi regionali di protezione civile), le somme impiegate e prelevate dal FEN “ordinario” per le esigenze dei presidenti delle Regioni allo stato impiegate ammontano a euro 129.998.151,20, cui occorre sommare una maggiore esigenza stimata al 31 dicembre 2023 per ulteriori 36 milioni di euro

Il Governo, nel corso dell’esame al Senato[35], per quanto concerne la richiesta di elementi informativi sugli interventi assistenziali che rendono necessario uno stanziamento aggiuntivo di 36 milioni di euro rispetto alle risorse già previste dalla legislazione vigente, è stato precisato che lo stanziamento de quo è previsto per il finanziamento sino al 31 dicembre 2023 delle attività dei Commissari delegati-Presidenti di Regione, autorizzate a partire dalla OCDPC 4 marzo 2022, n. 872 e ordinanze successive, con particolare riferimento alle soluzioni di alloggiamento ed assistenza temporanee alla popolazione proveniente dall’Ucraina, alle spese di trasporto, all’impiego del volontariato organizzato di protezione civile. Il relativo onere complessivo di 36 milioni di euro è stato determinato in base alle esigenze specifiche rappresentate al Dipartimento della Protezione Civile dai Commissari delegati sia in relazione a spese già sostenute sia per la stima dei fabbisogni aggiuntivi sino al 31 dicembre 2023. E’ stato, inoltre, chiarito che la disposizione non incide sulle “disponibilità residue del fondo emergenze nazionali” generalmente considerate, bensì nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate dall’articolo 31, comma 4, del decreto-legge n. 21 del 2022, per le finalità di cui all’articolo 31, comma 1, lett. a) (accoglienza diffusa) come integrate dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 16 del 2023, pari a complessivi euro a 120,05 milioni di euro all’esito dei diversi interventi normativi sopravvenuti. L’entità delle economie relative a tale misura - pari a 67 milioni di euro - rinviene la sua spiegazione nel fatto che con l’accoglienza diffusa di cui al citato articolo 31 è stata introdotta una modalità di accoglienza innovativa, la cui relativa attuazione ha richiesto tempo per la definizione delle necessarie procedure all’esito di un avviso di manifestazione di interesse di rilievo nazionali e dei controlli conseguenti sugli enti, anche a seguito delle modifiche in tal senso introdotte nella normativa di riferimento nell’iter di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022. Le prime convenzioni sono state sottoscritte solo a partire da luglio 2022 e, a oggi, sono state sottoscritte 14 convenzioni per complessivi 6.537 posti, successivamente rimodulati in 4.095 posti sulla base delle effettive disponibilità, oltre a due convenzioni territoriali (Regioni Marche e Piemonte), in corso di perfezionamento e autorizzate ai sensi dell’articolo 2 dell’OCDPC n. 937/2022, per ulteriori 450 posti, per un totale sino al 31 dicembre 2023 di complessivi 4.545 posti con un onere complessivamente stimato pari a euro 52.609.234,46 (35.655.402,18 euro già impegnati, più ulteriori 16.953.832,28 per le spese da sostenere sino al 31 dicembre 2023, da cui discende la disponibilità residua sopra indicata. Infine, con riferimento all’erogazione delle risorse nel corrente esercizio finanziario, è stato confermato che i trasferimenti a favore delle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati avverranno nel 2023 e sono state avviate le relative procedure.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenza che la norma autorizza la prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, con specifico riferimento alle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni e delle province autonome nell’ambito dell’assistenza del Dipartimento della protezione civile. Ai relativi oneri, pari a 36 milioni di euro per il 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali (FEN). Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che i suddetti oneri appaiono configurati come limite massimo di spesa. Si prende atto, inoltre, di quanto riferito dalla relazione tecnica e nella successiva documentazione presentata al Senato in merito alla congruità del disposto stanziamento rispetto alle finalità della norma.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 13 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 16 del 2023, che ha autorizzato per la medesima annualità la spesa di 89,6 milioni di euro da destinare alla prosecuzione del complesso delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, ivi incluse le forme di accoglienza diffusa di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022.

Proprio con riferimento a tali ultime forme di accoglienza diffusa, si prende atto di quanto analiticamente rappresentato nella relazione tecnica allegata al provvedimento in ordine alla disponibilità di risorse derivanti dalle minori spese al riguardo sostenute o da sostenere entro la fine dell’anno, con un risparmio stimato in 67 milioni di euro per l’anno 2023. Tutto ciò considerato, non si formulano osservazioni[36].

 

ARTICOLO 13-bis (Em. 13.0.2)

Proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione

La norma, introdotta dal Senato, stabilisce che gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduta alla data di entrata in vigore del testo in esame, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e, comunque, non oltre un anno, e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative.

 È fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si prevede che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma stabilisce che gli importi e i quantitativi massimi complessivi di alcuni strumenti di acquisto e di negoziazione[37] sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti[38] e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che a una norma di analogo tenore introdotta dall’articolo 1-ter del decreto-legge n. 198 del 2022 non erano stati ascritti effetti finanziari.

 

ARTICOLO 14, commi 1 e 2

Proroga del termine per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Avvocatura dello Stato

Le norme prorogano dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine entro il quale adottare, con DPCM e con le modalità semplificate[39], le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro medesimo e al regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell’Avvocatura dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le norme hanno carattere ordinamentale non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme si limitano a prorogare di un mese il termine entro il quale devono essere adottate, con modalità semplificate, le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro medesimo e al regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Attesa la natura ordinamentale di tali disposizioni non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 14, commi da 2-bis a 2-quater (emen. 14.1)

Personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e del Ministro dell’economia

La norma, introdotta dal Senato, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a incrementare di venti unità il contingente di personale assegnato Uffici di diretta collaborazione del Ministro[40]. Ai relativi oneri pari a euro 388.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si modifica l'all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 che, nel testo vigente, incrementa per l'anno 2023 di 150.000 euro il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione che possono essere affidati[41] nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.  La modifica proposta dal testo in esame autorizza, per le finalità in oggetto, una ulteriore spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame incrementano il contingente di personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e del Ministro dell’economia nonché il limite di spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione che possono essere affidati nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che gli incrementi di spesa sono configurati come limite massimo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2-bis dell’articolo 14 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 388.000 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al riguardo non si formulano osservazioni, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, attualmente all’esame del Senato.

Il successivo comma 2-quater provvede invece agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma 2-ter, pari a 250.000 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze. Al riguardo non si formulano osservazioni, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, attualmente all’esame del Senato.

 

ARTICOLO 14-bis (Em. 14.0.1)

Temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Ischia (Tribunale di Napoli), Lipari (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Tribunale di Livorno)

La norma, introdotta al Senato, novella specifiche disposizioni dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014. In particolare vengono modificati:

·        il comma l, del richiamato articolo che, nel testo vigente, ripristina fino al 31 dicembre 2023, la sezione distaccata di Ischia nel circondario del tribunale di Napoli. L’intervento differisce tale termine al 31 dicembre 2024 (comma 1, lett. a)).

Il termine in riferimento è stato da ultimo prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 186 del 2022 che, al comma 2, ha a tale fine autorizzato la spesa di euro 54.000 per il 2023;

·        i commi 2 e 3 del summenzionato articolo 10, stabilendo che il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di Lipari (nel circondario di tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (nel circondario di tribunale di Livorno), ha effetto fino al 31 dicembre 2024, in luogo del 31 dicembre 2023 previsto nell’assetto vigente [comma 1, lett, b) e c)].

Si rammenta che il suddetto termine è stato da ultimo prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 dall’articolo 8, comma 5, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 198 del 2022, autorizzando a tal fine al comma 7 la spesa di euro 106.000 per il 2023.

Per l’attuazione delle disposizioni dell’articolo in esame è autorizzata la spesa di euro 159.000 per il 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia (comma 3).

Viene, altresì, modificato per esigenze di coordinamento, il comma 13 dell’articolo 10 del summenzionato decreto legislativo, prorogando dal 1°gennaio 2024 al 1°gennaio 2025 il termine a partire dal quale il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio cessa di avere efficacia ed opera la tabella A del regio decreto n. 12 del 1941 (Ordinamento giudiziario), come modificata dalla tabella di cui all’allegato II del medesimo decreto legislativo (comma 2).

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma prevede la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, Lipari e Portoferraio, precedentemente fissato al 31 dicembre 2023. A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 159.000 per il 2024. Al riguardo, pur rilevando che l’importo della spesa complessivamente autorizzata dalla norma per il 2024 (159.000 euro) appare analogo a quello derivante dall’ultimo intervento annuale di proroga disposto per il 2023 (160.000 euro), si rileva comunque l’opportunità di acquisire i dati e gli elementi sottostanti la stima dell’onere stesso, al fine di poterne valutare la prudenzialità anche alla luce della dinamica dell’inflazione rilevata nel corso del corrente anno.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 14-bis provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo articolo, pari a 159.000 euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero della giustizia. Al riguardo non si formulano osservazioni, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, attualmente all’esame del Senato.

 

 

ARTICOLO 15, comma 1

Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza  

Normativa previgente. L’articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, prevede, una volta che il tribunale abbia dichiarato lo stato di insolvenza dell’impresa, la presentazione da parte del commissario straordinario al Ministero delle imprese e del made in Italy di un programma volto al recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali. Ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999, il citato programma deve potersi realizzare, in via alternativa:

i) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali");

ii) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione");

iii) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti").

Il programma ha una durata massima, autorizzata dal Ministro delle imprese e del made in Italy, di quattro anni (articolo 27, comma 2-bis, decreto legislativo n. 270 del 1999). Nel caso in cui, al termine di scadenza, il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro delle imprese e del made in Italy, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi (art. 4, comma 4-ter, decreto-legge n. 347 del 2003).

Per le procedure che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine già prorogato, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi o per un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa (articolo 4, comma 4-septies,decreto-legge n. 347 del 2003).

 

La norma consente la proroga di ulteriori 24 mesi del termine massimo entro il quale, a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza di una grande impresa ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003, il commissario straordinario completa il programma volto al recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali, nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali. La suddetta proroga è concessa con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato d’ufficio o su istanza del commissario straordinario

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione mira a prevenire e risolvere problematiche connesse alla pendenza di giudizi amministrativi aventi a oggetto la richiesta di annullamento di procedure o atti inerenti alla cessione dei compendi aziendali. Ove, infatti, il giudice adotti misure cautelari, ovvero annulli gli atti impugnati da terzi controinteressati, l’effetto, in assenza di una proroga della fase gestoria, comporterebbe l’impossibilità di eseguire il programma e la conseguente conversione dell’Amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale, giusto quanto previsto dall’articolo 70 del decreto legislativo n. 270 del 1999, con conseguente pregiudizio per il ceto creditorio. La disposizione, quindi, consente la proroga all’esito di una valutazione che può ragionevolmente formularsi in relazione al giudizio e al tempo occorrente per addivenire alla sua conclusione. La disposizione, conclude la relazione tecnica, ha quindi carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la norma proroga il termine entro il quale il commissario straordinario è chiamato a completare il programma volto al recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003, nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali. Al riguardo, considerato il carattere ordinamentale della norma, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 15, comma 1-bis (emendamento 15.13)

Proroga di termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza

Normativa vigente. L’articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 ha previsto, al comma 2, l’espletamento entro il 30 giugno 2016, da parte dei commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria, delle procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale ai sensi della normativa in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza. Il comma 8.4 dispone che il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario definisca altresì le modalità attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano delle misure e delle attività a tutela ambientale approvato con D.P.C.M. 14 marzo 2014, adottato per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale (a.i.a). A mente del comma 8.4, secondo periodo, il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano.

Al citato comma 8.4 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Le norme – introdotte dal Senato – modificano l’articolo 1, comma 8.4, del decreto-legge n. 191 del 2015 per precisare che il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso non solo sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, ma anche fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la norma prevede la continuazione del programma dell’amministrazione straordinaria dell’ILVA fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali anziché fino alla scadenza del termine ultimo per l’attuazione del Piano ambientale, anche se precedente il termine della definitiva cessione dei complessi aziendali, come è previsto dalla legislazione vigente. La relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 243 del 2016, che ha inizialmente esteso la durata del programma di amministrazione straordinaria, chiariva che ciò non avrebbe avuto effetti negativi sulla finanza pubblica e che l’eventuale prolungamento del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese del gruppo ILVA sarebbe rientrato nella ordinaria gestione dell’apposito fondo di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 (recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro).

Tutto ciò considerato, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo riguardo alla perdurante validità dei predetti elementi, alla luce del potenziale ulteriore prolungamento del programma di amministrazione straordinaria dell’ILVA.

 

ARTICOLO 15-bis (Articolo aggiuntivo 15.0.31)

Proroga di termine in materia di misure a tutela dell’interesse nazionale nel settore degli idrocarburi

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 187 del 2022 ha introdotto, fino al 31 dicembre 2023, l’obbligo, in capo alle imprese operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi che gestiscono attività di rilevanza strategica, di dare tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) di rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale e conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati, al fine dell'urgente attivazione delle misure a sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, nel caso in cui il rischio per la continuità produttiva sia imminente, l’impresa interessata può altresì richiedere di essere ammessa alla procedura di amministrazione temporanea, per una durata massima di 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi (comma 4). Essa comporta la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e la nomina di un commissario che subentra nella gestione. L'amministrazione temporanea è condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento, al fine di evitare pericoli di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nell'interesse dell'impresa e senza pregiudizio per la stessa, per i soci, per i lavoratori e per i titolari di rapporti giuridici attivi o passivi. L'amministrazione temporanea è disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Con detto decreto è nominato il commissario, che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura (comma 5).

Ai sensi del successivo comma 6, in caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all’interesse nazionale alla sicurezza nell’approvvigionamento energetico, l'amministrazione temporanea può essere disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’ambiente, anche indipendentemente dall'istanza di parte.

All’articolo 1, sopra descritto, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica del decreto-legge riferiva infatti che la gestione temporanea non richiede risorse finanziarie in quanto opera attraverso il patrimonio dell’impresa. La norma, pertanto, non avrebbe comportato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – con una modifica all’articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 187 del 2022, prorogano dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine di vigenza dell’obbligo, in capo alle imprese operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi che gestiscono attività di rilevanza strategica, di dare tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) di rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale e conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati, al fine dell'urgente attivazione delle misure a sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo.

In proposito si ricorda che, nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 187 del 2022, il Governo[42], in risposta ai chiarimenti richiesti, ha evidenziato che le misure a sostegno e tutela delle imprese, richiamate dall'articolo 1, comma 2, sono contemplate nei limiti del quadro degli aiuti di Stato previsto dal diritto europeo. In relazione ai commi 4 e 5 del medesimo articolo, ove si prevede che l'amministrazione temporanea sia condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento e che il commissario possa avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica dei medesimi settori senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, è stato chiarito che tale avvalimento avverrà secondo meccanismi di mercato, senza impatti negativi sulla concorrenza né sulla redditività delle società a controllo o partecipazione pubblica. Inoltre, è stato precisato che gli oneri relativi al compenso del Commissario e l’amministrazione temporanea sono interamente a carico delle imprese sottoposte alla procedura secondo quanto specificato dall’articolo 1, comma 4.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la norma proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2024, il termine di vigenza dell’obbligo, previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 187 del 2022, per le imprese del settore della raffinazione di idrocarburi che gestiscono attività di rilevanza strategica, di comunicare tempestivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) eventuali rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale e conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati, al fine dell'urgente attivazione delle misure a sostegno e tutela previste dalla legge. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale della norma e il fatto che alla disposizione prorogata non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica come chiarito anche dal Governo nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 187 del 2022.

 

ARTICOLO 15-ter (Articolo aggiuntivo 15.0.32)

Proroga di termini in materia di debiti relativi alle quote-latte

Normativa vigente. L’articolo 10-bis del decreto-legge n. 69 del 2023 reca norme volte a conformare l’ordinamento interno alle sentenze della Corte di Giustizia UE[43] relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dovuto dagli operatori che hanno superato i quantitativi individuali di produzione di latte e derivati (cosiddette quote latte). Dette sentenze hanno precisato alcuni criteri applicabili per la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati ai produttori eccedentari e la conseguente rimodulazione dei prelievi supplementari a loro carico.

Le norme di cui al sopra citato articolo 10-bis , al fine di dare attuazione ad alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, disciplinano le modalità con cui l’AGEA esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo. Dette modalità sono definite per le campagne dal 1995/1996 al 2008/2009.

In particolare, il comma 7 fissa il termine (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 2023, di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023) entro cui i produttori presentano all'AGEA istanza di ricalcolo del prelievo, mentre il comma 13 proroga di ulteriori 60 giorni il termine entro cui, ai sensi dell’articolo 8-quinquies.1, del decreto-legge n. 5 del 2009, i produttori possono presentare richiesta di rateizzazione.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’articolo 10-bis, commi 7 e 13, del decreto-legge n. 69 del 2023, differendo i termini ivi contenuti e relativi alla facoltà per i produttori di richiedere il ricalcolo e la rateizzazione del prelievo al 31 dicembre 2023.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 10-bis, commi 7 e 13, del decreto-legge n. 69 del 2023, differendo i termini ivi contenuti e relativi alla facoltà per i produttori di richiedere il ricalcolo e la rateizzazione del prelievo al 31 dicembre 2023.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, giacché, come assicurato dal Governo durante l’esame presso il Senato, non sono stati scontati effetti in termini di previsioni di entrata in relazione alle fattispecie oggetto delle norme in esame.

A tal proposito, si ricorda infatti che il Governo, durante l’iter parlamentare del decreto-legge n. 69 del 2023, ha espresso sull’articolo aggiuntivo 10.0.200, che ha introdotto le disposizioni di cui all’articolo 10-bis, parere non ostativo nel presupposto che, in base alle osservazioni pervenute all'Agenzia delle entrate, non fossero stati scontati effetti in termini di previsioni di entrata in relazione alle fattispecie oggetto della proposta emendativa.

 

ARTICOLO 15-quinquies (Em. 10.0.10)

Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo

La norma, introdotta dal Senato, apporta modifiche all’articolo 1, comma 732, della legge 145/2018 che, nel testo vigente, stabilisce che per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, con sede in Taranto, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Le modifiche introdotte al Senato stabiliscono che sia autorizzata un’ulteriore spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del di competenza del Ministero dell’università e della ricerca.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizzata una spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 da destinare all’Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, con sede in Taranto. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare giacché l’onere è configurato quale tetto massimo di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 15-quinquies provvede agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’università e della ricerca. Al riguardo non si formulano osservazioni, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, attualmente all’esame del Senato.

 

ARTICOLO 15-sexies (emend. 15.0.16)

Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa

La norma, introdotta dal Senato, introduce due novelle all’articolo 42-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 con la finalità di:

·        definire una ulteriore proroga al 31 dicembre 2024, in luogo di quella già fissata a tre anni, invece di due, dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione n. 40 (7 giugno 2020), per la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa;

In proposito l’articolo 18, comma 1, lett. a) decreto-legge n. 198 del 2022 (legge n. 14 del 2023 – Proroga termini legislativi) ha disposto la proroga triennale, in luogo di quella biennale, per la realizzazione del polo, considerato che a quella data risultavano avviate le sole procedure espropriative e completato l’affidamento dell’incarico della redazione del Progetto definitivo.

·        estendere al 31 dicembre 2024 la prorogabilità della nomina del Commissario straordinario, che è svolto a titolo gratuito.

Al riguardo si ricorda che il sopra richiamato articolo 18 del decreto-legge n. 198 del 2022 aveva fissato a due anni, in luogo di uno, la possibile estensione dell’incarico del Commissario straordinario nominato. Tale incarico, esclusivamente a titolo gratuito, è stato affidato per la prima volta con DPCM 22 settembre 2020 Successivamente, con DPCM del 23 novembre 2021, l’incarico è stato prorogato di un ulteriore anno senza soluzione di continuità.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell’articolo 42-bis, comma 5-bis, del decreto--legge n. 23 del 2020 la struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un contingente massimo di 5 unità di personale, di cui 1 unità di livello dirigenziale non generale e 4 unità di personale non dirigenziale. Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza. Il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale di cui al presente comma è corrisposto direttamente dal Commissario straordinario, previa presentazione di documentazione, e deve essere rendicontato. Le spese di missione sostenute dal Commissario straordinario per lo svolgimento del suo incarico sono rimborsate nei limiti previsti dalla normativa vigente, sono corrisposte previa presentazione di documentazione e devono essere rendicontate. Agli oneri che ne derivano provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili che confluiscono nella contabilità speciale.

 

Le norme stabiliscono che alla copertura gli oneri derivanti dal presente articolo, stimati pari a 16.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulla corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

 

L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti.

La relazione tecnica riferita all’ultima proroga di cui all’articolo 18, comma 1 del decreto legge n. 198 del 2022, rammenta che per le spese connesse alla realizzazione del complesso ospedaliero di Siracusa, ai sensi del comma 5 del predetto articolo 42-bis, si provvede “a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze”. La relazione tecnica ricorda, altresì, che i fondi per la costruzione del nuovo complesso ospedaliero confluiscono in un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale intestata al Commissario straordinario, ai sensi del comma 4 dell’articolo 42-bis e che l’incarico del Commissario straordinario è svolto a titolo gratuito. Il citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988 stanzia le occorrenti risorse che per la realizzazione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti. Pertanto, le modifiche di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma dispone alcune modifiche alla normativa vigente che riguarda il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, volte a prorogare - da due - a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 23 del 2020, il termine per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa nonché a estendere a due anni – invece che uno - la prorogabilità del Commissario straordinario nominato allo scopo della realizzazione del Polo.

Le norme quantificano gli oneri derivanti dal presente articolo in euro 16.000 per l'anno 2023 e in euro 100.000 euro per l'anno 2024.

Con riferimento agli oneri connessi alle proroghe in esame andrebbero forniti chiarimenti da parte del Governo circa la quantificazione della maggiore spesa, anche alla luce del fatto che alla precedente proroga non erano stati ascritti effetti finanziari. In particolare, dovrebbe essere chiarito a quali oneri la norma faccia riferimento, posto che, da un lato, la relazione tecnica riferita alla proroga di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 198 del 2022, rammenta che per le spese connesse alla realizzazione del complesso ospedaliero di Siracusa, ai sensi del comma 5 del predetto articolo 42-bis, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, assegnate alla Regione siciliana, dall’altro lato, l’incarico del Commissario straordinario a legislazione vigente dovrebbe essere svolto a titolo gratuito.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 15-sexies provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo articolo, pari a 16.000 euro per l’anno 2023 e a 100.000 euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo non si formulano osservazioni con riferimento all’anno 2023, posto che per tale l’esercizio finanziario corrente il citato Fondo reca al momento disponibilità residue pari a 10.617.989 euro, mentre appare utile acquisire una conferma da parte del Governo circa la sussistenza delle relative risorse con riferimento all’annualità 2024, ferma restando l’esiguità dell’onere oggetto di copertura rispetto alla dotazione iniziale del Fondo stesso per il medesimo anno, pari ad euro 140.796.278[44].

 

 

ARTICOLO 16, comma 1

Disposizioni finanziarie

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 16 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto. La norma prevede, altresì, che il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 16-bis (Articolo aggiuntivo 16.0.11)

Disposizioni per aree terremotate

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – introducono la lettera b-bis) all’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, prevedendo che per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) (regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), d) (Agenzia del demanio) ed e) (Diocesi e comuni, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici) del comma 1 dell'articolo 15, la centrale unica di committenza sia individuata anche nella Centrale di committenza e Stazione unica appaltante Sisma 2016, istituita presso la Struttura del Commissario straordinario del Sisma 2016 (comma 1).

Viene inoltre modificato l’articolo 57, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, che consente alle regioni, agli enti locali, comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché agli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio. Le modifiche permettono l’assunzione di detto personale negli Uffici speciali anche in posizioni contrattuali diverse, eliminando il vincolo che i soggetti interessati debbano svolgere le medesime funzioni.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, relativamente ai territori colpiti dagli eventi sismici 2016-2017, che per alcuni soggetti attuatori la centrale unica di committenza sia individuata anche nella Centrale di committenza e Stazione unica appaltante Sisma 2016, istituita presso la Struttura del Commissario straordinario del Sisma 2016. Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si formulano osservazioni.

Viene inoltre modificato l’articolo 57, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, consentendo alle regioni, agli enti locali, comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché agli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di stabilizzare a tempo indeterminato il personale non dirigenziale e non di ruolo che abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche in posizioni contrattuali diverse rispetto alle funzioni svolte prima della stabilizzazione.

Al riguardo, non si formulano osservazioni giacché, da un lato, dette assunzioni sono di carattere facoltativo e sono previste in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, dall’altro lato, esse dovranno aver luogo da parte degli enti interessati nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, posto che la norma in esame non introduce deroghe a tale riguardo.



[1] Nella Nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione al Senato. Cfr. Resoconto sommario n. 133 del 17 ottobre 2023.

[2] Nella Nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione al Senato. Cfr. Resoconto sommario n. 133 del 17 ottobre 2023.

[3] Di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

[4] Si tratta della società di gestione del risparmio costituita ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, società «Investimenti Immobiliari Italiani», in forma abbreviata «InvImIt SGR S.p.A.» per valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico.

[5] Disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

[6] Disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

[7] Iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[8] Nella Nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione al Senato. Cfr. Resoconto sommario n. 133 del 17 ottobre 2023.

[9] Alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

[10]   I parametri in questione sono il "surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno" e il "rispetto del patto di stabilità interno".

[11] Previsto dall’articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019.

[12] Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

[13] Iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e con una dotazione iniziale di bilancio per l’anno 2023 pari a 442.622.401 euro.

[14] Nella Nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione al Senato. Cfr. Resoconto sommario n. 133 del 17 ottobre 2023.

[15] Cfr seduta del 16 novembre 2023.

[16] Il citato articolo 46 ha istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa nel quale confluivano gli investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.

[17] Il testo originario della norma si riferisce agli oneri recati dalla norma, in termini di “oneri pari a”.

[18] Nella Nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione al Senato. Cfr. Resoconto sommario n. 133 del 17 ottobre 2023.

[19] Tale Fondo, iscritto sul capitolo 3059 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, presenta una dotazione iniziale di bilancio per l’anno 2023 pari a 169.708.157 euro.

[20] Si veda, al riguardo, la seduta n. 135 del 24 ottobre 2023 della 5a Commissione Bilancio del Senato della Repubblica.

[21]             Prima del differimento previsto dal comma in esame, il termine in questione era stato oggetto di proroghe disposte dall'art. 3-bis, comma 2, del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 87, e, successivamente, dall'art. 4, comma 2, del D.L. 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 settembre 2023, n. 127.

[22] In relazione all’emergenza Covid-19 (di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e per il completamento dei piani derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di Programma del 13 dicembre 2007 per gli investimenti nel settore sanitario finalizzato alla realizzazione di quattro nuovi Ospedali in Calabria, tra cui l’ospedale di Vibo Valentia, con i fondi ex art. 20 L. n. 67/1988 per l’edilizia sanitaria.

[23] Da ultimo, l’articolo 1, comma 263, della legge n. 234 del 2021 ha rideterminato l’importo fissato dall’articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988 in 34 miliardi di euro.

[24] Denominato “Somme da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica”.

[25] L’iscrizione in bilancio delle risorse in parola tiene conto degli stati di avanzamento dei lavori, in relazione ai quali il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al relativo trasferimento.

[26] Rispetto ai precedenti stanziamenti, il capitolo di bilancio 7464 è infatti oggetto: da un lato, della riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988 recata, in misura pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, dall’articolo 43, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge n. 75 del 2023; dall’altro, del definanziamento, in misura pari a 355 milioni di euro per l’anno 2024 e a 515 milioni di euro per l’anno 2025, e del rifinanziamento, in misura pari a 150 milioni di euro per l’anno 2026, della medesima autorizzazione di spesa recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2024-2026 in applicazione dell’articolo 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009.

[27] La citata delibera CIPE n. 51 del 2019 ha peraltro previsto l’accantonamento di una quota pari a 635 milioni di euro, comprensivi della somma di 82.164.205 euro destinata alla regione Calabria ai sensi e secondo le modalità dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 35 del 2019.

[28] Iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[29] Di cui all’art. 16 della legge 240 del 2010.

[30] Nella Nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione al Senato. Cfr. Resoconto sommario n. 133 del 17 ottobre 2023.

[31] Si tratta del Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con uno stanziamento originario di 377,6 milioni di euro per il 2020 e di 600 milioni di euro per l’anno 2021[31].

[32] Si tratta, in particolare, dei seguenti capitoli di bilancio: 1231 e 1232, piani gestionali nn. 1 e 2; 1228 e 1230, piani gestionali n. 4; 2727 e 2745, piani gestionali n. 3.

[33]             Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

[34]             Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. La disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 965, della L. 178/2020 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 960, della L. 234/2021.

[35] Nella Nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione al Senato. Cfr. Resoconto sommario n. 133 del 17 ottobre 2023.

[36] Come riferito dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato, l'entità delle economie relative alle forme di accoglienza diffusa - pari a 67 milioni di euro per l’anno 2023 - deriva dal fatto che l’attuazione di tale innovativa modalità di accoglienza ha richiesto tempo per la definizione delle necessarie procedure all'esito di un avviso di manifestazione di interesse di rilievo nazionale e dei successivi controlli sugli enti, con la conseguenza che le prime convenzioni sono state sottoscritte solo a partire da luglio 2022, per un onere complessivamente stimato in euro 52.609.234,46, di cui 35.655.402,18 euro già impegnati e ulteriori 16.953.832,28 euro per le spese da sostenere sino al 31 dicembre 2023, da cui origina la disponibilità residua utilizzata dalla norma in esame.

[37] Si tratta di quelli realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise.

[38] Tuttavia non oltre di un anno.

[39] Di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173.

[40] La norma fa riferimento al contingente di personale di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, che non include il personale delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ove nominati.

[41] Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.

[42] Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconti sommari n. 15 del 13 dicembre 2022 e n. 16 del 14 dicembre 2022.

[43] Sentenze del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019.

[44] Il disegno di legge di bilancio per il triennio 2024-2026 in prima lettura al Senato (S. 926) prevede una dotazione complessiva di bilancio del Fondo per l’anno 2024 pari a circa 188 milioni di euro.