Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio
Riferimenti: AC N.1437/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 24/10/2023
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1437

 

Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio

 

(Conversione in legge del DL n. 131/2023)

 

 

 

 

 

N. 122 – 24 ottobre 2023

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 3 -

ARTICOLO 1, commi 1-4. - 3 -

Bonus sociali e oneri generali di sistema per il settore del gas. - 3 -

ARTICOLO 1, commi 5-7. - 6 -

Riduzione aliquota IVA sul gas metano per usi civili e industriali - 6 -

ARTICOLO 1, commi 8 e 9. - 11 -

Contributo straordinario per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico.. - 11 -

ARTICOLO 2, commi 1-3. - 13 -

Misure urgenti in materia di social card.. - 13 -

ARTICOLO 2, comma 4. - 17 -

Fondo per gli abbonamenti al trasporto pubblico.. - 17 -

ARTICOLO 2, comma 5. - 18 -

Borse di studio per corsi universitari e istituzioni AFAM.. - 18 -

ARTICOLO 2, comma 6. - 20 -

Copertura finanziaria. - 20 -

ARTICOLO 3, commi 1-14. - 20 -

Bonus sociali e oneri generali di sistema per il settore del gas. - 20 -

ARTICOLO 3, comma 15. - 24 -

Incremento organico della Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA.. - 24 -

ARTICOLO 4. - 26 -

Violazione degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi - 26 -

ARTICOLO 5. - 28 -

Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese. - 28 -

ARTICOLO 6. - 33 -

Cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.. - 33 -

ARTICOLO 7, comma 1. - 35 -

Potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa.. - 35 -

ARTICOLO 7, comma 2. - 36 -

Disapplicazione di vincoli per SIMEST e SACE. - 36 -

ARTICOLO 7, commi da 3 a 5. - 38 -

Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili - 38 -

 

 


 

Informazioni sul provvedimento

A.C.

1437

Titolo:

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato:

no

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatori per le Commissioni di merito:

Testa (FDI) per la Commissione VI

Barabotti (LEGA) per la Commissione X

Commissioni competenti:

Commissioni riunite VI e X

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, commi 1-4

Bonus sociali e oneri generali di sistema per il settore del gas

Le norme prevedono, al comma 1, che l’ARERA provveda ad aggiornare i valori delle compensazioni (bonus sociali) applicabili nel quarto trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, il livello obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre sia pari al 30 per cento per l’energia elettrica, in linea con quanto previsto dal DM 29 dicembre 2016, di riforma del bonus elettrico, ed al 15 per cento per il gas, in linea con quanto previsto dall’articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008.

Pertanto, come evidenzia la relazione illustrativa, si conclude con il terzo trimestre l’operatività del meccanismo straordinario di protezione di tutti i clienti domestici disagiati avviato nel quarto trimestre 2021 e attuato dall’ARERA tramite l’applicazione di compensazioni complementari integrative (CCI) rispetto al bonus base previsto dalle citate disposizioni.

Il comma 2 differisce al 31 maggio 2024 il termine per la predisposizione da parte dell’ARERA della Relazione di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale relativa all’anno 2023.

Il successivo comma 3 conferma, anche per il quarto trimestre 2023, l’annullamento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Infine, il comma 4 prevede che, agli oneri derivanti dall’azzeramento degli oneri generali del sistema gas, valutati in 300 milioni di euro per l’anno 2023, si provveda a valere sulle risorse già disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’anno 2023.

Si segnala, a tal proposito, che l’ARERA, con delibera 28 settembre 2023 429/2023/R/com, ha dato attuazione all’articolo 1, commi 1 e 4 del decreto-legge in esame.

Pur dando seguito a quanto stabilito dalle disposizioni sopra commentate, nel provvedimento dell’ARERA si avverte che l’andamento prospettivo delle giacenze dei conti di gestione presso la Cassa, tenendo conto anche di quanto previsto dal testo del decreto-legge, presenta profili di grande criticità negli ultimi mesi dell’anno 2023 e primi mesi del successivo. Tali criticità si prospettano soprattutto in relazione al settore gas, in quanto le partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza hanno determinato un deficit significativo, di fatto finanziato dai conti degli altri due settori (elettrico e idrico). In relazione al servizio di stoccaggio di ultima istanza, infatti, si registrano significative differenze tra il prezzo di acquisto sostenuto da parte di Snam Rete Gas - come, del resto, anche da parte del GSE, ai sensi del decreto-legge 80/22 - per l’approvvigionamento del gas da stoccare (essendo tali acquisti avvenuti in mesi di forte tensione sui prezzi del gas) e quello previsto di vendita del medesimo gas. Il provvedimento ricorda che la legge di bilancio 2023 ha messo a disposizione 350 milioni di euro per la compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio e 452 milioni di euro per la compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l’esecuzione del premio giacenza e del contratto per differenze a due vie; tuttavia, segnala che dette risorse non sono state ancora traferite alla Cassa e non risultano comunque sufficienti a sanare il deficit dei conti di gestione dedicati allo stoccaggio gas.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ricorda che l’ARERA provvede all’attuazione del comma 1 sulla base degli ordinari meccanismi tariffari. Con riguardo al comma 2, evidenzia il carattere ordinamentale della norma. In merito all’azzeramento degli oneri generali del sistema gas disposto al comma 3 e alla quantificazione degli oneri conseguenti indicata al comma 4, precisa che questi ultimi sono stati valutati in 300 milioni di euro per l’anno 2023 sulla base della stima dei consumi previsti per il IV trimestre. Tale importo si ripartisce in: 1) 90 milioni di euro a copertura dei bonus sociali gas, aggiornati come previsto dal precedente comma 1, che integrano il mancato gettito della componente tariffaria GS/GST, azzerata per il IV trimestre; ii) 210 milioni di euro a copertura degli oneri afferenti al settore gas per la promozione dell’efficienza energetica, che integrano il mancato gettito della componente tariffaria RE/RET, azzerata per il IV trimestre. Le risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivano – si ricorda – da stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale per l’anno 2023 (legge di bilancio 2023), al netto di quanto già utilizzato per i precedenti trimestri del 2023 (si veda l’articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2023 e l’articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023): ciò alla luce della circostanza che le stime per la legge di bilancio 2023 erano state effettuate in un contesto di prezzi più elevati di quelli che è stato possibile apprezzare negli ultimi giorni del 2022, quando è stata adottata la deliberazione ARERA 735/2022 e che a fine novembre 2022 sono stati resi disponibili dal Sistema informativo integrato i dati di consumo annuo dei titolari di bonus, che sono stati pubblicati nel documento per la consultazione ARERA 646/2022 e che sono stati utilizzati per la revisione dei consumi di riferimento dei diversi profili di riferimento dei titolari di bonus gas.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme prevedono la rideterminazione dei bonus sociali elettrico e gas così da permettere una riduzione del 30 per cento della spesa elettrica e del 15 per cento della spesa per il gas (bonus base), ponendo fine all’operatività del meccanismo straordinario di protezione di tutti i clienti domestici disagiati avviato nel quarto trimestre 2021 tramite l’applicazione di compensazioni complementari integrative (CCI). Le norme prevedono, inoltre, l’annullamento degli oneri generali di sistema del settore gas anche per il IV trimestre 2023, ponendo gli oneri conseguenti, valutati in 300 milioni di euro, a carico delle risorse disponibili presso la CSEA. Premesso che a dette disposizioni è già stata data attuazione con provvedimento dell’ARERA, sarebbe utile acquisire maggiori elementi informativi circa l’andamento prospettico delle disponibilità presso CSEA, ente incluso nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (cosiddetto “elenco Istat”), alla luce delle difficoltà esposte dall’ARERA con delibera 28 settembre 2023 429/R/com (attuativa delle disposizioni ora in esame) in relazione alle partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza.

 

ARTICOLO 1, commi 5-7

Riduzione aliquota IVA sul gas metano per usi civili e industriali

Le norme, in deroga a quanto previsto dal DPR n. 633 del 1972, assoggettano all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali[1], contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Qualora le suddette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di euro per l’anno 2023.

Si prevede che la disposizione si applichi anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia[2]. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di euro per l’anno 2023.

Agli oneri complessivi delle disposizioni in esame, valutati in 670,08 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al successivo comma 8.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Minori entrate tributarie

Riduzione al 5% IVA gas metano IV trimestre 2023 (usi civili e industriali)

628,6

 

 

 

628,6

 

 

 

628,6

 

 

 

Riduzione al 5% IVA gas metano IV trimestre 2023 (teleriscaldamento ed energia termica)

41,5

 

 

 

41,5

 

 

 

41,5

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, si utilizzano i dati sui consumi delle famiglie (fonte Istat), aggiornati al 2023 mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici. Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi e tenendo conto che il quarto trimestre incide per circa il 25,07% sul totale annuo in termini di consumi (quota stimata sui consumi 2022, ultimi dati completi), si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (586,16 milioni di euro). Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 615,47 milioni di euro

nel quarto trimestre 2023. Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell’aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati Dogane 2022. A tali consumi è stato applicato un prezzo medio stimato per il 2023, inoltre si è tenuto conto che il peso del IV trimestre sia pari al 25% dell’intero anno. Applicando una variazione di 17 punti percentuali alla spesa del quarto trimestre e tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l’IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l’IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull’intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 13,15 milioni di euro.

Aggiornando i dati sui consumi per usi industriali ed avendo rilevato che i prezzi per il 2023 si sono riallineati all’andamento ante crisi, si è riscontrata una notevole diminuzione di tali

grandezze, che ha portato ad una revisione verso il basso degli effetti per la parte degli usi

industriali, tale da sostituirla alle valutazioni dei trimestri precedenti che risultavano praticamente costanti nel tempo. La variazione di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta pertanto stimata in 628,62 milioni di euro nel quarto trimestre 2023.

Con riferimento alla riduzione dell’aliquota IVA applicabile per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi, in relazione al quarto trimestre 2023, ai fini della stima della misura, si utilizza il dato, di fonte GSE, dell’energia termica erogata in Italia tramite reti di teleriscaldamento per riscaldamento e fornitura di acqua calda igienico sanitaria, nell’anno 2021. Tale energia termica risulta pari a 10 TWh, di cui 6,5 TWh erogati a uso residenziale e il rimanente a uso terziario e industriale. L’applicazione dell’IVA al servizio di teleriscaldamento ad uso residenziale è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l’applicazione dell’aliquota del 10% alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili oppure da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria del 22%. Si assume il prezzo medio dell’energia termica erogata tramite reti di teleriscaldamento pari a 191 €/MWh. Tale prezzo è stato individuato da ARERA nella Delibera 547/2022/R/tlr “Indagine conoscitiva in materia di prezzi e di costi del servizio di teleriscaldamento”. Inoltre, si ipotizza che l’energia termica fornita alle utenze residenziali assoggettabili all’aliquota del 10% ammonti a 4,68 TWh, mentre i restanti 1,82 TWh sono riferiti ad utenze assoggettabili all’aliquota del 22%. Con buona approssimazione, si può affermare che nel quarto trimestre 2023 vengano consumati 2,10 TWh per uso domestico su 6,5 TWh e che, pertanto, 1,52 TWh siano attualmente sottoposti ad IVA con aliquota pari al 10% e 0,58 TWh siano sottoposti ad IVA con l’aliquota del 22%. Si ottiene un gettito IVA attuale pari a 1,51*1.000.000*191*0,10+0,59*1.000.000*191*0,22=53.632.800 euro. Il gettito IVA determinato dall’applicazione della misura di cui trattasi è pari a 2,10*1.000.000*191*0,05=20.055.000 euro. Pertanto, si stima, facendo la differenza tra i due valori, che gli effetti di gettito della misura siano pari a -33,58 milioni di euro nel 2023.

Il medesimo comma 6 prevede, inoltre, la proroga della riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un “Contratto servizio energia”. Ai fini della stima degli effetti finanziari, dalla Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2022 del MITE risulta che il consumo di energia prodotta con gas naturale delle famiglie per l’anno 2022 è pari a 15.112.000 tep. Si trasforma, tramite il fattore di conversione, pari a 882 mc/tep, tale consumo di energia nel quantitativo di gas naturale impiegato, che risulta pari a 13.328.784.000 mc. Moltiplicando tale quantitativo per il prezzo unitario, che si stima prudenzialmente pari a 0,89 €/mc, si ricava una spesa per le famiglie pari a 11.863 milioni di euro. Al fine di considerare anche l’ammontare dei consumi di gas naturale degli altri soggetti che non possono detrarre l’IVA, in assenza di dati puntuali, si è maggiorato del 5% l’importo della spesa delle famiglie. La spesa maggiorata risulta pari a 12.456 milioni di euro. Stimando che l’1,3% di tale spesa sia attribuibile al gas naturale impiegato per la produzione di energia termica con impianti sulla base di “contratti servizio energia”, la relativa spesa, risulta pari a 161,9 milioni di euro. Ripartendo tale spesa sui trimestri e in base alla stagionalità e depurandola dell’IVA, a seguito della diminuzione dell’aliquota IVA dal 22% al 5%, per il periodo ottobre-dicembre 2023, si stimano effetti finanziari, per l’anno 2023, di -7,88 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, in primo luogo, proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e, in secondo luogo, prevede la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

In proposto, non si hanno osservazioni da formulare, giacché si prende atto della quantificazione proposta dalla relazione tecnica che appare sia verificabile sulla base dei dati, delle ipotesi nonché degli elementi informativi posti alla base della relazione stessa, sia coerente con le quantificazioni effettuate in relazione alle precedenti analoghe proroghe.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7 dell’articolo 1 provvede agli oneri derivanti dai precedenti commi 5 e 6, che dispongono la riduzione al 5 per cento, nel quarto trimestre 2023, dell’aliquota IVA sul gas metano, sul teleriscaldamento e sulla somministrazione di energia termica prodotta con gas metano, complessivamente valutati in 670,08 milioni di euro per l’anno 2023 in termini di minori entrate tributarie, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalla novella legislativa apportata dal successivo comma 8, che sostituisce integralmente l’articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023.

Al riguardo, si precisa che tale novella è in particolare volta a ridurre - rispetto alla sua previgente formulazione - l’ambito applicativo della citata norma, limitando ai soli clienti domestici titolari di bonus sociale il riconoscimento del contributo straordinario previsto per il quarto trimestre del 2023 in caso di prezzi elevati del gas. In conseguenza di ciò, il comma 8 del presente articolo rimodula l’autorizzazione di spesa originariamente prevista e ne fissa l’importo massimo in 300 milioni di euro per l’anno 2023, in luogo dello stanziamento iniziale di 1.000 milioni di euro per la medesima annualità, peraltro già ridotto, per un ammontare di 126,70 milioni di euro per lo stesso anno 2023, dall’articolo 22, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 61 del 2023[3].

Il successivo comma 9 provvede quindi alla copertura degli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa prevista dal comma 8, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2023, quanto a 203,22 milioni di euro, a valere sulle risorse derivanti dalla riduzione dell’importo dell’autorizzazione di spesa disposta dal medesimo comma e, quanto a 96,78 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per il medesimo anno.

In tale quadro, con riferimento alla prima modalità di copertura, si rileva che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, la novella legislativa prevista dal comma 8 comporta un risparmio di spesa per complessivi 873,3 milioni di euro per l’anno 2023, che vengono utilizzati, quanto a 670,08 milioni di euro per l’anno 2023, dal comma 7 e, quanto a 203,22 milioni di euro per il medesimo anno 2023, dal successivo comma 9.

Al riguardo, nel prendere atto della sussistenza delle risorse complessivamente utilizzate con finalità di copertura dai medesimi commi 7 e 9, sotto il profilo formale, andrebbe comunque valutata l’opportunità di precisare, tanto al comma 7 quanto al comma 9, che l’utilizzo ivi previsto è riferito a “quota parte” delle risorse derivanti dalle modifiche apportate all’articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023, posto che entrambe le citate disposizioni attingono alle medesime risorse.

Peraltro, ai fini di una maggiore chiarificazione del meccanismo di copertura sopra delineato nonché di un miglior coordinamento rispetto al quadro normativo su cui la novella legislativa è destinata a incidere, andrebbe valutata l’opportunità di prevedere al comma 8 l’abrogazione espressa dell’articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023, in luogo della sua sostituzione, collocando in un ulteriore comma il contenuto sostanziale della citata novella legislativa.

Per quanto attiene alla seconda modalità di copertura, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per l’anno 2023, si rinvia a quanto osservato in merito ai profili di quantificazione finanziaria dell’analoga disposizione contenuta al comma 3 dell’articolo 1.

Infine, si rileva l’esigenza di introdurre nel testo una disposizione conclusiva volta ad autorizzare il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche alla luce delle ulteriori disposizioni del provvedimento che recano, già per l’anno in corso, oneri corredati da apposite coperture finanziarie. In proposito, si ritiene comunque utile acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 1, commi 8 e 9

Contributo straordinario per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico

Normativa previgente. L’articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023 riconosceva ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superasse la soglia di 45 euro/MWh. A tal fine, l’articolo 3 citato autorizzava la spesa di 1.000 milioni di euro per l’anno 2023, prevedendo, al successivo comma 4, il trasferimento di tale importo alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Detta autorizzazione di spesa è stata successivamente ridotta dall’articolo 22, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 61 del 2023, in misura pari a 126,7 milioni di euro, per finanziare gli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 previsti dal medesimo decreto-legge.

Per effetto di tale riduzione lo stanziamento risultava pari a 873,3 milioni di euro (1.000 milioni – 126,7 milioni).

L’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 98 del 2023, ha poi previsto il differimento dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del termine originariamente previsto per il versamento a CSEA delle relative somme (873,3 milioni di euro, come detto).

Le norme, sostituendo l’articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023, riconoscono ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus sociale.

A tal fine le norme autorizzano la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2023.

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce la misura del contributo ripartendo nei 3 mesi l’onere complessivo pari a 300 milioni di euro per l’anno 2023 in base ai consumi attesi.

Alla copertura degli oneri derivanti dalle norme in esame, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede quanto a 203,22 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dalla novella prevista dalla norma in esame, che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e quanto a 96,78 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per l’anno 2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Minori spese correnti

Rideterminazione delle risorse destinate all’erogazione del contributo ai clienti domestici di cui all’articolo 3, DL 34/2023

873,3

 

 

 

873,3

 

 

 

873,3

 

 

 

Maggiori spese correnti

Contributo straordinario per i clienti domestici titolari di bonus elettrico per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

203,2

 

 

 

203,2

 

 

 

203,2

 

 

 

 

La relazione tecnica oltre a descrivere le norme precisa che il contributo in esame integra la protezione già garantita dai bonus sociali, la cui entità viene aggiornata da ARERA, a beneficio di tutte le famiglie in condizioni di disagio economico indipendentemente dal sistema utilizzato per il riscaldamento e la produzione di acqua calda (autonomo o centralizzato e con ogni tipo di combustibile).

Inoltre, afferma che nei limiti delle risorse messe a disposizione, la misura di tale contributo straordinario viene definita da ARERA, prevedendo una differenziazione degli importi tale da tenere conto che la spesa energetica tende a crescere con la dimensione del nucleo familiare, come già riconosciuto anche nell’ambito dei criteri di quantificazione del bonus elettrico e del bonus gas.

Con riguardo alla copertura finanziaria la RT precisa che all’onere pari a 300 milioni di euro per l’anno 2023, si fa fronte quanto a 203,22 milioni di euro a valere sulle risorse derivanti dalle modifiche dell’articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023, che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e per 96,78 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l’anno 2023 (legge di Bilancio 2023), al netto di quanto già utilizzato per i precedenti trimestri del 2023, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2023 e dell’articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023, nonché di quanto previsto dal comma 4 del dell’articolo ora in esame, che reca la copertura finanziaria dell’azzeramento oneri generali gas - IV Trimestre – disposto dal comma 3 dello stesso articolo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus sociale. A tal fine le norme autorizzano la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2023.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione dal momento che l’onere è limitato allo stanziamento previsto, rinviandosi comunque alle considerazioni svolte in relazione all’articolo 1, commi da 1 a 4, riguardo all’utilizzo delle risorse disponibili iscritte nel bilancio della CSEA per finalità di copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rinvia a quanto osservato con riferimento all’articolo 1, commi 5-7.

 

ARTICOLO 2, commi 1-3

Misure urgenti in materia di social card

Normativa previgente. l’articolo 1, comma 450, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), di un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, come previsto dal successivo DM del 18 aprile 2023.

Il contributo consiste in un trasferimento in danaro pari a 382,50 euro per nucleo familiare, erogabile tramite carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay. Le stesse carte elettroniche sono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, per spese relative ai soli beni di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati che vendono generi alimentari.

Le norme riconoscono un ulteriore contributo ai beneficiari della social card di cui all’articolo 1, commi da 450 a 451-bis, della legge n. 197 del 2022. Il contributo è riconosciuto nei limiti pro capite derivanti dalla ripartizione della somma autorizzata dalla norma in esame pari a 100 milioni per l’anno 2023.

A tal fine, sono introdotte le seguenti modifiche al comma 450 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023):

·        per l’anno 2023 è incrementata di 100 milioni di euro (da 500 a 600 milioni) la dotazione finanziaria del fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità destinati ai cittadini meno abbienti;

·        sono ampliate le finalità del Fondo, al fine di ricomprendervi anche l’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

Si prevede inoltre che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, siano stabiliti:

a)     l’ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare;

b)     le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all’articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di preservare l’unicità del sistema di gestione e del titolo abilitante, nonché la facoltà per le amministrazioni di assegnare un nuovo termine per l’attivazione della carta qualora non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;

c)     le prescrizioni necessarie ad assicurare che l’acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell’ulteriore contributo assegnato;

d)     le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.

 

Agli oneri derivanti dall’attuazione delle norme in esame, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Fondo per l'indennizzo di risparmiatori vittime di frodi finanziarie), che restano acquisite all’erario.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Incremento del Fondo per l'acquisito di beni alimentari di prima necessità e dei carburanti

destinati ai soggetti meno abbienti (social card), di cui all'art. 1, c. 450 della L. 197/2022

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

Maggiori entrate extratributarie

Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui

all'art. 7-quinquies, c. 7, del D.L. 5/2009 (Fondo indennizzo risparmiatori vittime

frodi finanziarie)

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui

all'art. 7-quinquies, c. 7, del D.L. 5/2009 (Fondo indennizzo risparmiatori vittime

frodi finanziarie)

 

 

 

 

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

 

La relazione tecnica oltre a descrivere le norme precisa che, secondo quanto stabilito dal DM del 18 aprile 2023, il numero complessivo di carte assegnabili è di 1.300.000 unità; in virtù del numero di carte assegnabili e dell’incremento predisposto dalla norma, si prevede di riconoscere un ulteriore contributo di circa euro 76,00 a carta da aggiungersi al beneficio già concesso per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, pari a euro 382,50, come quantificato da citato DM.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, da un lato, riconoscono un ulteriore contributo ai beneficiari della social card, come misura di sostegno al potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, dall’altro, ampliano le finalità del Fondo destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità, di cui all’articolo 1, comma 450, della legge n. 197 del 2022, al fine di ricomprendervi anche l’acquisto di carburanti o di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.  A tal fine, per l’anno 2023 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è incrementata di 100 milioni di euro (passando da 500 a 600 milioni).

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione dal momento che l’onere è limitato allo stanziamento previsto e che la ripartizione del contributo sarà effettuata con decreto ministeriale nei limiti delle risorse incrementali per il 2023, pari a 100 milioni di euro.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa preliminarmente presente che il comma 3 dell’articolo 2 fa fronte agli oneri derivanti dall’incremento, in misura pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023, della dotazione del Fondo destinato al finanziamento della social card di cui all’articolo 1, comma 450, della legge n. 197 del 2022, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 2009, che restano acquisite all’erario.

Al riguardo, si segnala che tale ultima disposizione ha previsto che le risorse versate all’entrata del bilancio dello Stato, da far affluire al Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, possano essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale ai fini del riversamento all’entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere finalizzate a interventi indennizzatori in favore delle vittime di frodi finanziarie, a misure in favore dei beneficiari della carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, all’acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico, nonché al finanziamento della ricerca scientifica[4].

In proposito, si rammenta che il predetto Fondo è alimentato - previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato - dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Ciò premesso, si rileva che le somme da versare alla suddetta contabilità speciale, ai sensi della normativa dianzi richiamata, figurano sul capitolo 2176 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, che - come risulta dall’ultimo Rendiconto generale dello Stato approvato - presenta un importo di 186.025.656 euro per l’esercizio finanziario 2022.

In tale quadro, si prende atto che l’intervento oggetto di copertura si pone sostanzialmente in linea con le finalità cui le risorse riversate all’entrata del bilancio dello Stato dalla contabilità speciale sono normativamente preordinate, segnalandosi tuttavia l’opportunità di acquisire dal Governo elementi di informazione in ordine all’entità delle risorse attualmente presenti sulla medesima contabilità speciale per l’anno in corso. 

 

ARTICOLO 2, comma 4

Fondo per gli abbonamenti al trasporto pubblico

Le norme rifinanziano per 12 milioni di euro nel 2023 il Fondo, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare fino al 31 dicembre 2023 per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico, al fine di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno.

L’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2023, che ha istituito il Fondo in questione, ha previsto una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per il 2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Incremento fondo abbonamenti trasporto pubblico

12,0

 

 

 

12,0

 

 

 

12,0

 

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame rifinanziano per 12 milioni di euro nel 2023 il Fondo, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare fino al 31 dicembre 2023 per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.

 

ARTICOLO 2, comma 5

Borse di studio per corsi universitari e istituzioni AFAM

Normativa previgente. L’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2012 prevede che, nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal decreto legislativo n. 68 del 2011 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto, è coperto con le seguenti modalità:

a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito a decorrere dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero (ora dell’università e della ricerca, cap. 1710), sul quale confluiscono le risorse previste a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 147 del 1992 e di cui all'articolo 33, comma 27, della legge n. 183 del 2011, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;

b) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge n. 549 del 1995;

c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale.

Le norme incrementano di euro 7.429.667 per l’anno 2023 il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012 destinato alla corresponsione delle borse di studio per l’accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all’anno accademico 2022/2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio

7,4

 

 

 

7,4

 

 

 

7,4

 

 

 

 

La relazione tecnica ricorda che l’attuazione del PNRR, con riferimento all’incremento degli importi delle borse di studio previste per i corsi di studio universitari e per quelle delle istituzioni AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica), nonché all’ampliamento della platea degli aventi diritto, è avvenuta con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021. A tal fine, il PNRR ha messo a disposizione 250 milioni di euro per l’anno 2022 e 250 milioni di euro per l’anno 2023.

Inoltre, le risorse PNRR assegnate alle Regioni per l’anno 2022, unitamente a quelle del fondo integrativo statale pari a 307 milioni di euro e a quelle proprie delle Regioni, non sono state sufficienti a soddisfare tutti gli idonei nelle graduatorie degli enti per il diritto allo studio. Il Ministero ha proceduto alla ricognizione degli idonei non beneficiari presenti nelle graduatorie DSU delle Regioni italiane[5]  e, da tale ricognizione, è emerso che vi sono cinque Regioni (Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise e Veneto) nelle quali non sono stati soddisfatti tutti gli idonei. Nello specifico, il fabbisogno finanziario per soddisfare i circa 4.947 idonei non beneficiari è pari a euro 17.435.475,02.

Nel contempo, il Ministero ha richiesto ad alcuni enti per il diritto allo studio la restituzione delle risorse PNRR che detti enti non hanno potuto utilizzare per l’anno accademico 2022/2023, per un importo complessivo di euro 10.005.808,55.

Tali somme, oggetto di restituzione, sono destinate naturalmente ad essere ripartite tra le 5 Regioni nelle quali non sono stati soddisfatti tutti gli idonei, ma non sono sufficienti a coprire l’intero fabbisogno finanziario.

La norma in esame prevede, pertanto, lo stanziamento di ulteriori euro 7.429.666, al fine di poter soddisfare tutti gli idonei non beneficiari presenti nelle graduatorie relative all’anno accademico 2022/2023.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 7.429.667 euro, per l’anno 2023, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione dal momento che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.

 

ARTICOLO 2, comma 6

Copertura finanziaria

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell’articolo 2 fa fronte agli oneri, pari a complessivi euro 19.429.667 per l’anno 2023, derivanti dai precedenti commi 4 e 5, che prevedono rispettivamente il rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2023, destinato al bonus trasporti, e del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, non si formulano osservazioni giacché il predetto Fondo[6], come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, presenta per l’anno 2023 le necessarie disponibilità.

 

ARTICOLO 3, commi 1-14

Bonus sociali e oneri generali di sistema per il settore del gas

Le norme adeguano la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022». In particolare, i commi 1 e 2 individuano i soggetti che possono accedere a tali agevolazioni; trattasi delle imprese con un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh operanti nei settori a rischio o ad alto rischio rilocalizzazione individuati dalla citata comunicazione o, in ogni caso, considerabili tali in base ai parametri di intensità energetica e intensità di scambi commerciali utilizzati dalla Commissione europea. È poi prevista una disciplina transitoria, con il riconoscimento di agevolazioni tariffarie decrescenti nel tempo, a favore delle imprese già beneficiarie delle agevolazioni riconosciute dal previgente regime di aiuti operanti in settori non definiti a rischio rilocalizzazione. Il comma 3, in ossequio a quanto stabilito dalla disciplina europea degli aiuti, esclude dall'agevolazione le imprese in stato di difficoltà. I commi da 4 a 7 stabiliscono la misura delle agevolazioni riconosciute alle imprese energivore, in forma di esenzione parziale dal pagamento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili. Le agevolazioni sono più elevate per le imprese operanti in settori ad alto rischio rilocalizzazione, ma sono previste premialità per le altre imprese che coprano almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio.

Si rammenta che gli oneri generali di sistema sono componenti della bolletta, istituiti dall’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999 volte a finanziare obiettivi di interesse generale identificati da una serie di misure legislative. Tra detti obiettivi, è compreso il sostegno allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili. I costi sostenuti per il finanziamento della più parte delle misure di incentivazione delle fonti rinnovabili sono pertanto coperti attraverso l’esazione di una sottocomponente tariffaria (recte, elemento tariffario): l’A3*SOS. Alle imprese energivore è già da tempo riconosciuta un’agevolazione in relazione al pagamento di tale elemento tariffario. Da ultimo, il D.M. 21 dicembre 2017 reca la vigente disciplina di tale regime di aiuto che sarà sostituita da quella prevista dall’articolo 3 in commento. Poiché dette agevolazioni devono essere compensate con l’applicazione di oneri generali di sistema più alti agli altri utenti, esse trovano copertura attraverso un ulteriore, specifico, elemento tariffario: l’AESOS. Di norma, quindi, salvo che il legislatore con specifiche disposizioni di legge non stanzi risorse statali a copertura degli oneri generali di sistema, le agevolazioni riconosciute alle imprese elettrivore trovano copertura attraverso il meccanismo tariffario.

Il comma 8 stabilisce che le imprese beneficiarie debbano eseguire una diagnosi energetica e adottare ulteriori misure volte a ridurre le emissioni. Il comma 9 attribuisce all'ENEA il compito di effettuare i pertinenti controlli, in collaborazione con il GSE e l'ISPRA. Gli esiti dei controlli sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e all’ARERA. Da tali attività, chiarisce il penultimo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fermo restando, precisa l’ultimo periodo, quanto previsto al comma 10, lettera e), le amministrazioni interessate vi provvedono, infatti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il richiamato comma 10 rinvia a successivi provvedimenti dell’ARERA l’adozione delle necessarie disposizioni attuative, compresa, alla lettera e), la definizione delle modalità per la copertura, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili, dei costi sostenuti da ENEA, ISPRA e GSE per lo svolgimento dei controlli.

Il successivo comma 11 rinvia poi a successivi provvedimenti dell'ARERA e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'adozione di ulteriori disposizioni attuative, in relazione agli obblighi a cui sono tenute le imprese beneficiarie e alle attività di controllo da parte dell’ENEA. Il comma 12 affida alla CSEA il compito di trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA una relazione sull'andamento del regime di agevolazioni e di provvedere agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato. Il comma 13 prevede l'individuazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un esperto indipendente per la valutazione ex post della misura. Gli oneri conseguenti sono posti a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia. Il comma 14 prevede che l'efficacia di dette disposizioni sia subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica illustra le stime dell’impatto della misura. Esse tengono conto sia della riduzione dei settori ammessi alle agevolazioni (come previsti dalla nuova Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022) che del diverso livello di agevolazione previsto.

Evidenzia che il numero dei settori ammessi alle agevolazioni è stato ridotto da 219 a 116. Attualmente l’Elenco delle imprese energivore 2023, elaborato da Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA, comprende 4.154 imprese. La relazione tecnica riporta che 3.313 imprese rientrano nei settori eleggibili ai sensi delle nuove Linee guida e potranno beneficiare dell’agevolazione; ad esse si aggiungeranno le 515 imprese che potranno accedere all’agevolazione per effetto del nuovo meccanismo di grandfathering, con una riduzione graduale dell’entità del beneficio fino al 2028. 326 imprese che stanno attualmente godendo di meccanismi di grandfathering non potranno, invece, più godere del beneficio dal 2024.

Il valore complessivo delle agevolazioni è stimato in circa 1.400 milioni di euro, a fronte di un livello attuale di circa 1.300 milioni di euro l’anno. Si tratta di una stima di impatto basata sul livello massimo di agevolazione ammesso dal quadro comunitario e sui dati dell’elenco energivori 2023 che non include parte delle imprese dei settori di nuova introduzione da parte delle Linee guida.

Inoltre, le stime non tengono conto delle maggiorazioni delle premialità riconoscibili alle imprese che coprono il 50 per cento dei propri consumi con fonti a zero emissioni, in quando dipendono dalle scelte delle imprese e, in linea generale, sono considerate condizioni gravose, tali da non giustificare il beneficio aggiuntivo. In ogni caso, prime stime fanno ritenere l’impatto trascurabile.

Le analisi effettuate mettono in evidenza che, in linea generale, per le imprese e dei settori eleggibili si determina un incremento del beneficio mentre per le imprese che rientreranno nella clausola di grandfathering si determinerebbe una riduzione.

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto comportano una diversa distribuzione sui clienti finali degli oneri di sistema elettrico destinata alla copertura del finanziamento delle fonti rinnovabili di energia e posti a carico della bolletta elettrica. Il valore complessivo degli oneri generali di sistema a copertura dei costi degli incentivi alle rinnovabili rimane, infatti, invariato e conseguentemente anche il corrispondente prelievo parafiscale.

Con riguardo al comma 9, la relazione tecnica ricorda che i costi sostenuti per lo svolgimento da parte dell’ENEA dei controlli trovano copertura a valere sui pertinenti elementi della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili secondo le modalità definite dall’ARERA. Ciò premesso, le amministrazioni interessate (si ricorda che l’ENEA può collaborare a tal fine con il GSE e l’ISPRA) provvedono all’attuazione della disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica osserva che il mandato normativo all’ARERA per la copertura in tariffa dei costi sostenuti dall’ENEA fornisce una soluzione del tutto analoga a quella adottata per la copertura dei costi ENEA per la agevolazione delle imprese e forte consumo di gas, disciplinata dalla deliberazione ARERA 541/2022, di attuazione del D.M. 21 dicembre 2021. Detta delibera prevede la stipulazione di una convenzione tra CSEA e ENEA e, a valle di tale convenzione, CSEA riceve da ENEA la documentazione sui costi diretti sostenuti e rimborsa i costi sostenuti. CSEA trasmette periodicamente agli uffici dell’Autorità una stima degli oneri da sostenere per la costituzione e gestione dell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale di competenza dell’anno successivo, inclusi i costi diretti sostenuti da ENEA, nonché il consuntivo dell’anno precedente dei medesimi oneri. L’Autorità provvede con propria determinazione ad aggiornare il valore del contributo per la copertura dei costi a valere sulla componente Aesos degli oneri generali di sistema, su proposta motivata della CSEA.

In merito all’individuazione dell’esperto indipendente previsa al comma 13 per l’adempimento all’obbligo di valutazione ex post del regime di agevolazioni, la relazione tecnica rammenta che i relativi oneri sono posti a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle rinnovabili. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ad ARERA è affidato il compito di definire le modalità di copertura, a valere sui predetti oneri generali di sistema, dei costi derivanti dagli obblighi di valutazione in capo all’esperto indipendente. Atteso che gli oneri generali di sistema confluiscono in appositi conti gestiti da CSEA, anche in analogia a quanto avviene nel caso degli esperti per la valutazione dei progetti per la ricerca di sistema del settore elettrico, l’esperto individuato dal Ministero sarà contrattualizzato dalla CSEA che provvederà anche al pagamento dei relativi oneri, secondo le modalità previste da ARERA.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme definiscono il nuovo regime di agevolazioni tariffarie a favore delle imprese elettrivore, in coerenza con la nuova disciplina sugli aiuti di Stato adottata dalla Commissione europea. In tale contesto, affidano all’ENEA il compito di svolgere le attività di controllo sull’adempimento degli obblighi previsti in capo alle imprese beneficiarie e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quello di individuare un esperto indipendente per la valutazione ex post della misura.

Posto che tali agevolazioni sono riconosciute in termini di parziale esenzione dal pagamento degli oneri generali di sistema e che esse, unitamente ai costi derivanti dallo svolgimento delle attività di controllo e dal ricorso ad un esperto indipendente per la valutazione ex post, trovano compensazione attraverso l’applicazione degli oneri generali di sistema a carico delle altre utenze, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 3, comma 15

Incremento organico della Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA

La norma incrementa la pianta organica[7] della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della Cassa medesima (comma 15).

La Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA è ricompresa elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che in tema di personale, CSEA non è incluso nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001 e che il rapporto di lavoro del personale dipendente della CSEA è disciplinato dalle norme di diritto privato e, specificatamente, dalla contrattazione collettiva del settore elettrico (in virtù di quanto previsto dall’articolo 1, comma 670, della legge n. 208 del 2015 e dall’articolo 1, comma 4, dello Statuto della CSEA, approvato con decreto del Ministro dell’economia 1° giugno 2016). La CSEA finanzia i propri costi di funzionamento mediante l’applicazione ai conti gestiti dalla Cassa medesima di un’aliquota commissionale definita dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Si evidenzia che la spesa connessa all’incremento di cinque unità, di cui un dirigente, è stimata in circa 374.000 euro/anno, e che i costi di funzionamento della CSEA, alla data del 31 dicembre 2022, ammontano a circa 10 milioni di euro, comprensivi dei costi di personale che ammontano a circa 6,3 milioni di euro. A detti oneri si provvede mediante entrate derivanti da prelievo commissionale operato sui conti di gestione secondo un’aliquota percentuale definita ogni anno dall’ARERA, da applicarsi al totale delle risorse economiche gestite annualmente dalla CSEA che, al 31 dicembre 2022, ammontano a circa 44 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 36,5 miliardi di euro al 31 dicembre 2021.

Il costo unitario previsto per l’incremento di personale in oggetto è di circa 75.000 euro pro capite, considerato quale media fra le diverse tipologie di inquadramento e di carriera relativi a profili professionali differenziati, comprensivi della dirigenza; la spesa complessiva, calcolata prendendo a riferimento il CCNL degli elettrici (che regola, sulla base di espressa previsione legislativa, il rapporto di lavoro privato dei dipendenti CSEA) e il costo medio delle qualifiche ivi previste, comprende anche tutti gli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro. Di seguito si fornisce una stima dei profili professionali richiesti:

 

(euro)

Risorse

Qualifica

Costo unitario medio

Totale

 

1

Dirigente CCNL Industria

160.000

160.000

 

2

Impiegati - CAT A CCNL Elettrici

57.000

114.000

 

2

Impiegati CAT B CCNL Elettrici

50.000

100.000

Totale

5

 

 

374.000

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone l’incremento dell’organico della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della Cassa medesima. La relazione tecnica stima la spesa derivante da tale incremento in circa 374.000 euro l’anno. Al riguardo, preso atto dei dati e degli elementi valutazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di confermare e verificare la stima di tale onere, non si formulano osservazioni tenuto conto che, come riferito anche dalla relazione tecnica, allo stesso si provvederà nell’ambito delle risorse di bilancio della medesima cassa, a valere, in particolare, sui proventi derivanti dei prelievi commissionali applicati sui conti di gestiti dalla cassa, secondo l’aliquota percentuale definita ogni anno dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

 

ARTICOLO 4

Violazione degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi  

La norma ha come destinatari i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, abbiano commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (i commi menzionati sanzionano, per i soggetti che effettuano il commercio al minuto e attività assimilate, la mancata, tardiva, incompleta o non veritiera memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri e, più specificamente, la mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero l'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali).

Ai predetti contribuenti è consentito di avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro il 15 dicembre 2023 (comma 1).

In proposito si ricorda che l’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, che disciplina il ravvedimento operoso, stabilisce che la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Il comma 2 dispone inoltre che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria.

Si rammenta che ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997 qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese: la disposizione ora in esame ha dunque l’effetto di non computare le violazioni regolarizzate ai dini del raggiungimento delle quattro violazioni nel quinquennio.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica

 

La relazione tecnica afferma che la norma, estendendo la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, è suscettibile di produrre effetti positivi di gettito, migliorando la tax compliance. Tuttavia, in via prudenziale, non si ascrivono effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma estende la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso per i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, abbiano commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo n. 471 del 1997, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023. Inoltre, tale facoltà è riconosciuta a condizione che le predette violazioni non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro il 15 dicembre 2023 (comma 1).

Infine, si prevede che le violazioni così regolarizzate non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria (comma 2)

Alla norma non sono ascritti effetti sui saldi. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare circa il comma 1, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale la norma è suscettibile di produrre effetti positivi di gettito ma, in via prudenziale, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

Non si formulano osservazioni neppure circa il comma 2 in quanto esso deroga all’applicazione di una sanzione amministrativa accessoria di carattere non pecuniario, dalla quale dunque non derivano maggiori entrate.

 

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese  

La norma consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali e che, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale da un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa, di registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione. Tale rilevazione contabile rileva anche ai fini dell’IRES e dell’IRAP. Le suddette cessioni di compendio aziendale si considerano cessione di rami di azienda ai fini del DPR n. 633 del 1972. Agli atti aventi a oggetto le medesime cessioni le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, qualora dovute, nella misura fissa normativamente prevista. Le imprese cessionarie possono valutare, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, i predetti attivi finanziari destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese cessionarie non possono esercitare l’opzione per la trasparenza di cui all’articolo 115 del TUIR (si tratta del regime opzionale che consente di tassare il reddito imputandolo direttamente ai soci per “trasparenza”, adottando, cioè, lo stesso sistema previsto per le società di persone), né per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti dello stesso testo unico (si tratta del particolare regime di determinazione del reddito complessivo Ires per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi) (comma 1).

Sono previste, inoltre, disposizioni di analogo tenore anche nei confronti delle imprese assicurative che acquistano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, compendi aziendali dalle predette imprese cessionarie (comma 2).

In particolare si prevede che le imprese che non adottano i principi contabili internazionali, che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale dalle imprese cessionarie suddette possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate del compendio acquisito in base al valore di carico alla data di trasferimento come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano cessione di rami di azienda ai fini del DPR n. 633 del 1972. Le imprese cessionarie possono valutare, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Viene infine modificata la disciplina contenuta nei commi da 3-octies a 3-decies dell’articolo 45 del decreto-legge n. 73 del 2022, n. 73 (comma 3).

In proposito si evidenzia che tali disposizioni hanno conferito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (comma 3-octies), prevedendo alcuni limiti applicativi per le imprese di assicurazione e di riassicurazione (commi 3-novies e 3-decies). La relazione tecnica relativa ai citati commi da 3-octies a 3-decies dell’articolo 45 del decreto-legge n. 73 del 2022 non ascriveva effetti alle disposizioni tenuto conto del carattere civilistico dell’intervento normativo e in coerenza con la valutazione di misure precedenti dello stesso tenore.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, afferma che la norma consiste in un intervento volto a garantire continuità di gestione al compendio aziendale, ceduto entro un limitato periodo di tempo da un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa, consentendo di attribuire continuità di valori, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, anche ai fini fiscali, oltre che contabili, e mantenere i valori fiscali del cessionario allineati a quelli di bilancio. Ciò comporta la non emersione di plusvalenze imponibili e minusvalenze deducibili sui beni oggetto di trasferimento in capo ai soggetti cedente e cessionario, senza impatti in termini di gettito. Inoltre, si stabilisce che le cessioni in esame si considerano cessione di rami di azienda ai fini IVA e agli atti aventi a oggetto queste cessioni le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, qualora dovute, nella misura fissa normativamente prevista. La RT afferma che, dal punto di vista dell’IVA la misura, introdotta ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, ha una finalità meramente ricognitiva della natura dell’operazione, in coerenza con la disciplina nazionale ed unionale vigenti. In particolare, la norma non innova la disciplina IVA in quanto prevede che l’operazione consistente nella cessione di un compendio aziendale è considerata tale anche ai fini IVA e, pertanto, non è assoggettata a tale imposta come a legislazione vigente. Per quanto concerne l’imposta di registro, per un periodo limitato, la norma deroga alla disciplina vigente - secondo cui le cessioni di compendi aziendali scontano l’imposta in misura proporzionale sulla base delle aliquote applicabili ai diversi beni che compongono l’azienda soltanto in relazione alla cessione del compendio aziendale effettuata dall’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa. A tal fine occorre considerare che ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, devono essere imputate ai diversi beni anche le passività dell’azienda. La RT afferma che l’imposta proporzionale, pertanto, potrebbe risultare di fatto non dovuta. In ogni caso, si sottolinea che a legislazione vigente si applica l’imposta di registro nella misura del 3% sul valore dichiarato dalle parti; nel caso di immobili le aliquote sono nella misura del 9% per immobili (fabbricati e terreni edificabili) e del 15% per terreni agricoli. La cessione dei compendi di società in liquidazione solitamente, però, avviene applicando un valore simbolico (anche per renderla attrattiva). Le cessioni successive al periodo di applicazione della misura sconteranno invece l’imposta di registro in misura proporzionale in linea con la normativa vigente. La RT afferma pertanto che l’applicazione delle imposte in misura fissa non determina effetti rispetto al gettito vigente.

Con riferimento al comma 2, la RT afferma che lo stesso, con valenza esclusivamente civilistica, nel caso in cui un’impresa acquisisca - entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto - un compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui al comma 1, estende la possibilità di rilevare inizialmente gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico alla data di trasferimento, anziché al prezzo di cessione, anche alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d’esercizio sulla base dei principi contabili nazionali. Inoltre, è anche estesa la possibilità di valutare successivamente, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui sopra, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite

di carattere durevole. La continuità dei valori a fini civilistici esclude l’emersione di plusvalenze e minusvalenze contabili sui beni oggetto di trasferimento in capo ai soggetti cedente e cessionario. Il comma 2 conferma che anche queste cessioni di compendi aziendali si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

Con riferimento al comma 3, la RT afferma che lo stesso interviene su disposizioni già vigenti – i commi da 3-octies a 3-decies dell’articolo 45 del decreto-legge n. 73 del 2022, non alterandone la sostanza e la portata, ma intervenendo soltanto sulla modalità di reiterazione degli effetti delle stesse. Attualmente, infatti, le norme richiamate consentono – al verificarsi dei presupposti inerenti all’instabilità e alla volatilità dei mercati – che tramite un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze: 1) sia consentito alle società di capitali che non adottano i principi IAS/IFRS ai sensi del decreto legislativo n. 38 del 2005, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tra le imprese destinatarie della proroga di cui sopra rientrano anche le imprese di assicurazione, per le quali le modalità applicative sono stabilite dall’IVASS, mentre all’Organismo Italiano Contabilità è demandato analogo compito con riferimento alla generalità delle altre imprese; 2) le imprese di cui sopra destinino a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra il valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (che è concesso assumere anche nell’esercizio di riferimento) e il valore di mercato rilevato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale; 3) le sole imprese di assicurazione, inoltre, determinino la riserva di cui al punto precedente tenendo conto degli impegni verso gli assicurati; in tal modo è loro consentito di scomputare quella parte di risultati che, per effetto di accordi contrattuali, sono di competenza degli assicurati. In tale modo si consente alle imprese di definire correttamente il valore della riserva e, di conseguenza, anche degli utili disponibili. Gli effetti delle misure di cui all’elenco precedente, come già riportato, possono essere reiterati previa emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, mentre per effetto della disposizione sarebbe ora possibile che, con due distinti decreti, sia consentito:

-          di reiterare le sole misure inerenti alla possibilità di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (commi da 3-octies a 3-novies, come novellati);

-          di reiterare gli effetti di cui al comma 3-decies, previa emanazione del decreto che consente il ripetersi degli effetti delle misure di cui ai commi 3-octies e 3-novies,

La RT afferma che l’eventuale reiterazione degli effetti delle misure sopra citate, a seguito dell’emanazione di uno o entrambi i decreti, avrebbe implicazioni solo di tipo contabile, per quanto è opportuno evidenziare che la mancata rappresentazione in bilancio di valori affetti da minusvalenze da valutazione comporti effetti positivi in termini di utili complessivi e di gettito, per quanto non determinabili.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, nel caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da parte di un’altra impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, anziché al prezzo di cessione. Tale rilevazione contabile rileva anche ai fini dell’IRES e dell’IRAP. Gli atti relativi a dette cessioni sono sottoposti a imposta di registro e ipocatastali in misura fissa. Le norme consentono inoltre al cessionario di valutare, nell’esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, in luogo del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole (comma 1). Sono previste disposizioni di analogo tenore – tranne che per alcuni effetti fiscali – anche nei confronti delle imprese assicurative che acquistano, entro il 30 marzo 2025, compendi aziendali dalle predette imprese cessionarie (comma 2). Viene infine modificata la disciplina contenuta nei commi da 3-octies a 3-decies dell’articolo 45 del decreto-legge n. 73 del 2022, n. 73 (comma 3).

Alle disposizioni non sono ascritti effetti finanziari. La relazione tecnica fornisce elementi informativi volti a dimostrare che le disposizioni ora in esame non comportano variazioni di gettito rispetto a quanto scontato a legislazione previgente.

Tutto ciò considerato appare comunque necessario acquisire ulteriori informazioni da parte del Governo. In particolare, dovrebbero essere innanzitutto chiariti gli eventuali effetti di minor gettito che potrebbero derivare dalla nuova disciplina, nel caso di successiva vendita da parte dei cessionari degli attivi finanziari di cui trattasi nell’ipotesi in cui il valore di cessione degli stessi sia inferiore al valore iniziale iscritto in bilancio, con conseguente contabilizzazione di minusvalenze, posto che, a legislazione previgente, tali minusvalenze realisticamente non si sarebbero verificate o, quanto meno, non si sarebbero verificate nella stessa misura. Infatti, secondo la disciplina previgente, l’iscrizione in bilancio di tali attivi sarebbe avvenuta al prezzo di acquisto, verosimilmente inferiore al valore iniziale, considerato l’andamento del mercato[8].

Inoltre dovrebbero essere fornite informazioni riguardo al numero di imprese a cui risulterebbe concretamente applicabile la disciplina ora introdotta posto che, secondo il sito IVASS[9], le imprese assicurative in liquidazione coatta amministrativa sono attualmente ottantatré.

Per quanto riguarda, infine, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale, non si formulano osservazioni sulla base delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica secondo cui l’applicazione dell’imposta in misura fissa non determina effetti rispetto al gettito vigente, giacché l’imposta proporzionale a legislazione vigente potrebbe risultare di fatto non dovuta nel caso di trasferimenti di compendi aziendali relativi a imprese in liquidazione coatta amministrativa dovendosi in tali casi tenere conto anche dell’imputazione ai diversi beni delle passività dell’azienda.

 

ARTICOLO 6

Cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria

Normativa previgente. L’articolo 27 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza) disciplina l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria per le imprese dichiarate insolventi. Tale procedura è riconosciuta, fra l’altro, quando si prospetti un recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali tramite la cessione dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno [comma 2, lettere a) e b-bis)].

Ai sensi degli articoli 54-56 del medesimo decreto legislativo n. 270 del 1999, il commissario straordinario è chiamato a presentare il predetto programma tenendo conto dell’operatività dei complessi aziendali e degli interessi dei creditori. Il programma deve indicare, fra l’altro, i beni e le attività imprenditoriali da dismettere o da liquidare, con la precisazione delle modalità di cessione.

L’articolo 2112 del Codice civile dispone che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L’articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 270 del 1999[10] dispone che le operazioni di dismissione, cessione o liquidazione, effettuate nell’ambito del programma di cui agli articoli 27 e 56 del decreto legislativo n. 270 del 1999, non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 codice civile. La norma esclude, pertanto, che in presenza di tali operazioni i lavoratori conservino tutti i diritti previsti dall’articolo 2112 del Codice civile.

Alla novella che ha introdotto il citato comma 3-bis non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Le norme recano l’interpretazione autentica dell’articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 270 del 1999, disponendo che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

 

La relazione tecnica afferma che l'intervento legislativo si colloca in un contesto caratterizzato da contrasti giurisprudenziali registratisi sulla disciplina applicabile alla cessione di complessi aziendali ovvero di beni e contratti nell'ambito dell'amministrazione straordinaria in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del decreto legislativo n 270 del 1999.

La norma è volta a chiarire che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 5 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 2 marzo 2001 (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti), la disciplina in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori non si applica, a meno che gli Stati membri dispongano diversamente, “ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente”.

Si tratta pertanto dell'interpretazione autentica della disciplina di diritto interno effettuata in coerenza con le disposizioni della citata direttiva.

La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano l’interpretazione autentica dell’articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 270 del 1999, prevedendo che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo nel quadro della procedura di amministrazione straordinaria per le imprese dichiarate insolventi, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

Pertanto, per effetto della norma ora introdotta, qualora le operazioni siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario, i lavoratori non conservano i diritti previsti dall’articolo 2112 del Codice civile.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che all’articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 270 del 1999 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 7, comma 1

Potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa

Normativa previgente. L’articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa) ha disciplinato le procedure di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.

L’articolo 26, comma 3, del medesimo decreto legislativo ha disposto che, “per lo svolgimento delle attività di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 25 del presente decreto”, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi di personale in posizione di comando, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze. Il citato comma 3, cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, è assistito dalla generale clausola di neutralità riferita al decreto nel suo insieme (art. 30).

Le norme apportano una modifica all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sopra descritto. Per effetto delle modifiche, il personale comandato presso RGS può essere adibito, anziché alle attività di analisi e valutazione della spesa di cui all’articolo 25 del predetto decreto legislativo, come precedentemente previsto, alle medesime attività di cui al citato decreto”

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, modificando l’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 2011, consente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di avvalersi di personale in posizione di comando per un più vasto ambito di attività. La relazione tecnica definisce la disposizione ordinamentale e non vi ascrive effetti finanziari. In proposito non si formulano osservazioni dal momento che la norma in esame consente un utilizzo più flessibile di personale già in servizio ed amplia la portata applicativa di una precedente disposizione a cui non erano stati ascritti effetti finanziari e a cui resta comunque applicabile la generale clausola di neutralità riferita al decreto legislativo così novellato.

 

ARTICOLO 7, comma 2

Disapplicazione di vincoli per SIMEST e SACE

Le norme sono emanate, secondo quanto specificato nella loro formulazione letterale, al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alle società di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100 (ossia Simest S.p.A[11].) e di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, (ossia SACE S.p.A[12]). A tal fine si dispone che a queste società non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell’ISTAT delle amministrazioni pubbliche[13].

Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi,

in quanto le società non sono state incluse precedentemente in lista per cui le misure di contenimento della spesa non sono state ancora scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

L’esclusione dai vincoli, divieti e obblighi previsti in materia di contenimento della spesa pubblica avrebbe l’esclusiva finalità, indicata dalla disposizione, di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali attribuiti a SIMEST e a SACE dalla legge.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni prevedono che a Simest S.p.A[14]. e a SACE S.p.A[15] non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell’ISTAT delle amministrazioni pubbliche. La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi, in quanto le società non sono state incluse precedentemente nell’elenco Istat per cui le misure di contenimento della spesa non sono state ancora scontate nei tendenziali di finanza pubblica. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare atteso quanto chiarito dalla relazione tecnica e considerato che effettivamente le due società in questione sono state incluse nell’elenco delle amministrazioni pubbliche solo a partire dalla versione aggiornata dall’ISTAT in data 26 settembre 2023.

ARTICOLO 7, commi da 3 a 5

Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili

Le norme prevedono che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), per i quali sia stata avviata da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso mediante la piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), ma che non siano risultati beneficiari delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in ragione del mancato perfezionamento da parte delle amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni procedurali, purché in possesso dei relativi requisiti possono essere ammessi al Fondo medesimo. A tal fine, le amministrazioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della RGS, gli elenchi degli interventi beneficiari. Il Dipartimento della RGS è autorizzato, con propri decreti, ad integrare gli elenchi degli interventi beneficiari del Fondo (comma 3).

Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022[16], gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro, avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 10 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento, qualora non abbiano beneficiato a nessun titolo di incrementi delle assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. A tali fini, il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione e del merito comunicano, entro il 20 ottobre 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della RGS l'elenco degli interventi. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato sono assegnate le risorse agli interventi individuati nel suddetto elenco (comma 4).

All'attuazione delle sopra esposte disposizioni si provvede nel limite delle risorse residue disponibili a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che il comma 3 è diretto a superare alcune criticità che si sono verificate nell'iter di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, derivanti da errori materiali e dal mancato rispetto di adempimenti procedurali previsti dal DPCM 28 luglio 2022 e dal decreto MEF 10 febbraio 2023 da parte delle stazioni appaltanti o delle amministrazioni titolari. L'ambito di applicazione della norma è circoscritto agli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC per i quali le procedure di affidamento sono state avviate nel primo semestre o, per il secondo semestre, saranno avviate entro il 31 dicembre 2023, ed è finalizzato al rispetto di target e milestones previsti nell'ambito dei predetti PNRR e Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Il finanziamento di tali interventi era già compreso nelle stime delle procedure previste dalla normativa.

Le disposizioni del comma 4 sono dirette ad assicurare per tutti gli interventi del PNRR e del PNC, a titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, che hanno aderito ad accordi quadro Invitalia ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge n. 77 del 2021, con procedura di gara dall’8 maggio 2022 al 30 giugno 2023, e che non risultano già beneficiari del richiamato Fondo, una quota FOI pari al 10% del contributo assegnato. In analogia al comma 3, anche il comma 4 è finalizzato al rispetto di target e milestones previsti nell'ambito dei predetti PNRR e PNC.

La RT afferma che si tratta di una fattispecie specifica e piuttosto limitata, ma significativa ai fini dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati alle misure.

Le esigenze finanziarie derivanti dai commi 3 e 4 potranno essere soddisfatte con le risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, che presenta le necessarie disponibilità.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), per i quali sia stata avviata da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso mediante la piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ma che non siano risultati beneficiari delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in ragione del mancato perfezionamento da parte delle amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni procedurali, purché in possesso dei relativi requisiti, possano essere ammessi al suddetto Fondo.

Inoltre, sempre a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro, avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 10 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento, qualora non abbiano beneficiato a nessun titolo di incrementi delle assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione.

Al riguardo, la relazione tecnica afferma che le esigenze finanziarie derivanti dalle disposizioni in esame potranno essere soddisfatte con le risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, che presenta le necessarie disponibilità. In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che le disposizioni operano nel limite di risorse già destinate a spesa e che la relazione tecnica afferma che le risorse disponibili risultano capienti.

 

 

 



[1] Previste all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo. n. 504 del 1995.

[2] Di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008.

[3] Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n 100.

[4] Nello specifico, tali interventi sono indicati ai commi 343, 344, 345-bis e 345-decies dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005.

[5] Si tratta delle graduatorie per il diritto allo studio universitario.

[6] Il Fondo per interventi strutturali di politica economica è iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[7] Di cui al decreto del Ministro dell’economia 4 febbraio 2021.

 

[8] Nell’ipotesi opposta di valore di mercato superiore al valore iniziale iscritto in bilancio - ove il valore di mercato resti superiore a quello iniziale anche all’atto della successiva vendita - invece, non sembrerebbero prodursi effetti di maggior gettito rispetto alla legislazione previgente, posto che, anche a legislazione previgente, l’iscrizione in bilancio degli attivi di cui trattasi sarebbe dovuta avvenire al valore inziale, vale a dire al minor valore tra valore iniziale (in questo caso minore) e valore di mercato (in questo caso maggiore).

[9] https://www.ivass.it/operatori/imprese/liquidazioni/liquid-coatta/index.html?page=9 , consultato il 17 ottobre 2023.

[10] Introdotto dall’articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 185 del 2008.

[11] È la Società italiana per le imprese all'estero, con sede in Roma, che ha per oggetto sociale la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane.

[12] Società di Servizi Assicurativi del Commercio Estero.

[13] Di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

[14] È la Società italiana per le imprese all'estero, con sede in Roma, che ha per oggetto sociale la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane.

[15] Società di Servizi Assicurativi del Commercio Estero.

[16] L’articolo 26, comma 7, prevede che, fermi restando gli interventi prioritari, al Fondo possano accedere gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari. Al Fondo possono altresì accedere:

a) il Commissario straordinario per il Giubileo 2025;

b) la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020;

c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del DL 4/2022, relativamente agli interventi per lo svolgimento della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo.