Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 29/09/2023
Organi della Camera: V Bilancio

INDICE

 

PREMESSA.. - 7 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 8 -

ARTICOLO 1. - 8 -

Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali - 8 -

ARTICOLO 2. - 14 -

Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili - 14 -

ARTICOLO 3. - 16 -

Sistema di trasporto taxi su gomma.. - 16 -

ARTICOLO 4. - 22 -

Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo.. - 22 -

ARTICOLO 5, commi da 1 a 6 e 11. - 24 -

Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica.. - 24 -

ARTICOLO 5, commi da 7 a 10. - 27 -

Comitato tecnico permanente per la microelettronica.. - 27 -

ARTICOLO 5-bis (Em. 5.0.4). - 28 -

Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy. - 28 -

ARTICOLO 6, commi 1 e 2. - 29 -

Partecipazione dell’Italia al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del partenariato europeo - Chips Joint Undertaking. - 29 -

ARTICOLO 6, comma 2-bis. - 32 -

Norme in materia di personale degli enti pubblici di ricerca.. - 32 -

ARTICOLO 7, commi 1 e 2. - 33 -

Poteri speciali per l’utilizzo delle tecnologie critiche. - 33 -

ARTICOLO 7, comma 2-bis (em. 7.2). - 34 -

Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G   - 34 -

ARTICOLO 8. - 35 -

Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione. - 35 -

ARTICOLO 9. - 36 -

Interventi in materia di opere di interesse strategico.. - 36 -

ARTICOLO 10. - 37 -

Misure urgenti nel settore della pesca.. - 37 -

ARTICOLO 10-bis. - 41 -

Sanzioni in materia di riproduzione animale. - 41 -

ARTICOLO 11. - 42 -

Misure urgenti per le produzioni viticole. - 42 -

ARTICOLO 11-ter (Em. 11.0.29). - 45 -

Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. - 45 -

ARTICOLO 12. - 46 -

Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia Società aerea italiana e Alitalia Cityliner   - 46 -

ARTICOLO 12-quater (Articolo aggiuntivo 12.0.13). - 56 -

CIGS per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico.. - 56 -

ARTICOLO 13. - 58 -

Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale. - 58 -

ARTICOLO 13-bis (Em. 13.01000). - 60 -

Disposizioni in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico.. - 60 -

ARTICOLO 14, commi da 1 a 3 (Em. 14.8 Testo 2). - 62 -

Disposizioni urgenti per garantire l’operatività della società Stretto di Messina S.p.A. - 62 -

ARTICOLO 14, comma 4. - 66 -

Aumento di capitale della Società Stretto di Messina Spa.. - 66 -

ARTICOLO 15, comma 1. - 68 -

Disposizioni in materia di servizi di ormeggio.. - 68 -

ARTICOLO 15, comma 1-bis (Em. 15.5). - 69 -

Canoni per le concessioni demaniali marittime. - 69 -

ARTICOLO 16, comma 1. - 71 -

Disposizioni in materia di servizi autostradali - 71 -

ARTICOLO 16, commi da 1-ter a 1-quater (Em. 16.4). - 72 -

Società in house per la gestione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste. - 72 -

ARTICOLO 17, commi 1 e 2. - 74 -

Trasporto pubblico locale. - 74 -

ARTICOLO 17, comma 3. - 75 -

Poteri del Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma.. - 75 -

ARTICOLO 17, commi da 3-bis a 3-quater.. - 77 -

Accordi transattivi approvati dal Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma.. - 77 -

ARTICOLO 17, commi 3-quinquies e 3-sexies (Em. 17.12 T2). - 78 -

Requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea e interventi per modalità di trasporto alternative a quello stradale. - 78 -

ARTICOLO 18 commi da 1 a 3 (Em. 18.3 Testo 2). - 80 -

Misure per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - 80 -

ARTICOLO 18, commi 3-bis e 3-ter (Em. 18.9). - 88 -

Commissario straordinario per Genova. - 88 -

ARTICOLO 19, commi da 1 a 8. - 90 -

Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali - 90 -

ARTICOLO 19, comma 9. - 93 -

Ristrutturazione antisismica del ponte sul Po, sito tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito   - 93 -

ARTICOLO 19, commi 9-bis e 9-ter.. - 97 -

Ripristino di infrastrutture nella regione Sardegna. - 97 -

ARTICOLO 19, comma 9-quinquies (Em. 19.17). - 98 -

Struttura commissariale a supporto del Commissario straordinario incaricato di conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso   - 98 -

ARTICOLO 19-bis (Articolo aggiuntivo 19.0.500, dei relatori). - 99 -

Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte. - 99 -

ARTICOLO 20. - 100 -

Disposizioni in materia di autotrasporto.. - 100 -

ARTICOLO 21, commi da 1 a 5. - 103 -

Contributo alle province e città metropolitane in dissesto.. - 103 -

ARTICOLO 21, comma 5-bis. - 105 -

Gestione della massa passiva degli enti locali dissestati - 105 -

ARTICOLO 21, commi 5-ter e 5-quater (Em. 17.7, parte conseguenziale). - 106 -

Contributo per il riequilibrio finanziario dei Comuni - 106 -

ARTICOLO 21, comma 6. - 107 -

Contributo ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana. - 107 -

ARTICOLO 21-bis (Em. 21.0.10). - 108 -

Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto.. - 108 -

ARTICOLO 21-ter.. - 109 -

Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici - 109 -

ARTICOLO 22. - 111 -

Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti - 111 -

ARTICOLO 23, comma 1, lettera 0b) e 0c) (Em. 23.1000 del Governo). - 112 -

Limiti di spesa di cui al decreto-legge n. 61 del 2023. - 112 -

ARTICOLO 23, comma 1, lett. a). - 113 -

Disposizioni urgenti per l’attività privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. - 113 -

ARTICOLO 23, comma 1, lett. b), e comma 1-bis (Em.  23.1000 del Governo). - 115 -

Disposizioni urgenti per l’attività privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. - 115 -

ARTICOLO 23, comma 1, lett. b-bis). - 123 -

Assunzione di personale presso i comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. - 123 -

ARTICOLO 23, comma 1, lett. b-ter). - 124 -

Assunzione di personale presso i comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. - 124 -

ARTICOLO 23, commi da 1-ter a 1-quinquies. - 127 -

Interventi nei comuni situati nei territori colpiti dagli eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023. - 127 -

ARTICOLO 24. - 129 -

Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica.. - 129 -

ARTICOLO 25. - 130 -

Obbligo comunicazione credito non utilizzabile in seguito a cessione. - 130 -

ARTICOLO 26. - 131 -

Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse. - 131 -

ARTICOLO 27. - 134 -

Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo.. - 134 -

ARTICOLO 28. - 135 -

Disposizioni finanziarie. - 135 -

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

1436

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato:

si

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatrice per la Commissione di merito:

Lucaselli (FDI)

Commissione competente:

V (Bilancio)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 854), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Gli emendamenti di iniziativa governativa approvati dal Senato sono corredati di relazione tecnica, mentre quelli di iniziativa parlamentare ne sono privi.

Inoltre, il Governo nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato dell’esame ha depositato una Nota tecnica. Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLO 1

Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali

Le norme – integralmente sostituite durante l’esame al Senato[1] – prevedono che gli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990, relativi al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza e  all’abuso di posizione dominante, si applichino anche nel caso in cui l'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato, su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, o anche d'ufficio, accerti che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo, faciliti, attui o comunque monitori un’intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che il livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi costituisce abuso di posizione dominante (comma 1).

L'Autorità può tener conto della circostanza che le condotte di cui al comma 1 sono:

a) praticate su rotte nazionali di collegamento con le isole;

b) durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale;

c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, nell'ultima settimana antecedente il volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 percento (commi 1 e 2).

Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b) è vietato l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporta un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo). Tali disposizioni si applicano altresì a collegamenti nazionali, in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità (commi 3 e 4).

Se in esito a un'indagine conoscitiva l'Autorità riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato, può imporre alle imprese interessate, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza.

A tal fine, sui mercati del trasporto aereo di passeggeri, l'Autorità può considerare, tra l'altro, i seguenti elementi: la struttura del mercato; le modalità di definizione dei prezzi; i rischi per il processo concorrenziale e per i consumatori derivanti dall'utilizzo di algoritmi fondati sull'intelligenza artificiale o sulla profilazione degli utenti; le dinamiche concorrenziali e di prezzo connesse alla stagionalità della domanda; le esigenze di territori difficilmente raggiungibili tramite mezzi di trasporto diversi dall'aereo; l'esigenza di tutela di classi particolarmente vulnerabili di consumatori.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, le imprese interessate possono presentare impegni tali da far venir meno i problemi concorrenziali e il conseguente pregiudizio per i consumatori. In tal caso, l'Autorità, può renderli obbligatori per le imprese con il provvedimento che chiude l'indagine conoscitiva. L'Autorità esercita i poteri di indagine di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-quater e 2-septies della legge n. 287 del 1990. Si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della medesima legge n. 287 del 1990 (comma 5).

In caso di inottemperanza alle misure di cui al comma 5, si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 15, commi 1-bis e 2-bis della legge n. 287 del 1990. In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorità può altresì raccomandare le iniziative legislative o regolamentari opportune, al fine di migliorare il funzionamento dei mercati interessati (comma 6).

Vengono modificate le modalità con cui i gestori di aeroporti erogano incentivi ai vettori aerei in funzione dell'avviamento e sviluppo di rotte, di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 145 del 2013, obbligando detti gestori a pubblicare i criteri di concessione. Qualora l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ravvisino distorsioni al rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività, ne danno comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro delle imprese e del Made in Italy. Inoltre, viene modificato l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2007, specificando che il divieto di indicare prezzi di tariffe aeree al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi vale per quelli inevitabili e prevedibili al momento dell’offerta (commi 7 e 8).

L'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato pubblica sul proprio sito istituzionale un documento sui diritti degli utenti in relazione alla trasparenza delle condizioni di prezzo praticabili dalle compagnie aeree. Nei siti delle compagnie aeree è contenuto, nella pagina web visualizzata al momento della prenotazione, un rinvio ipertestuale a tale documento (comma 9).

Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze e dei poteri di cui ai commi da 1 a 6, la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è aumentata in misura di 8 unità di ruolo della carriera direttiva e di 2 unità di ruolo nella carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 598.252 per l'anno 2024, di euro 1.263.374 per l'anno 2025, di euro 1.315.086 per l'anno 2026, di euro 1.379.730 per l'anno 2027, di euro 1.444.513 per l'anno 2028, di euro 1.509.296 per l'anno 2029, di euro 1.572.986 per l'anno 2030, di euro 1 .638.000 per l'anno 2031, di euro 1.773.166 per l'anno 2032 e di euro 1.858.446 a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quatcr della legge n. 287 del 1990, in misura tale da garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni.

Si ricorda che l’articolo 10, comma 7-ter, della legge n. 287 del 1990 prevede che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provveda mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme, introdotte durante l’esame al Senato.

 

La relazione tecnica, riferita all’emendamento 1.000 approvato al Senato, afferma che con l'emendamento vengono assegnati nuovi poteri e compiti all'Autorità molto ampli e complessi. In particolare, al comma 1 è demandato all'Autorità il compito di verificare, in

concreto, il funzionamento degli algoritmi sui quali poggiano i sistemi di revenue managment delle compagnie aeree, al fine di accertare la sussistenza di pratiche concordate o di abuso di posizione dominante.

A differenza della norma sostituita, l'accertamento non è più limitato alla semplice constatazione del superamento di un limite di prezzo attraverso l'utilizzo di un sistema dinamico di fissazione dello stesso, ma alla concreta verifica che vi sia una pratica commerciale concordata e gestita attraverso un coordinamento algoritmico.

I commi 5 e 6 affidano inoltre ad AGCM un ulteriore compito, non previsto dalla disposizione sostituita: in esito a un'indagine conoscitiva, infatti, l'Autorità potrà imporre misure strutturali o comportamentali che elimino le distorsioni nel mercato dei voli, nel rispetto del principio del contradditorio. Trattasi di nuove funzioni che necessitano di personale dotato di specifiche competenze, con una formazione focalizzata anche nel campo delle nuove tecnologie.

Per farvi fronte è previsto l'incremento della pianta organica dell'AGCM di ulteriori 10 unità, di cui 8 funzionari della carriera direttiva e 2 impiegati della carriera operativa, da assumere al livello iniziale, corrispondente al livello 6 delle rispettive tabelle stipendiali per una spesa che ha una proiezione decennale complessiva che va da euro 598.252 sul primo anno (2024) ad curo 1.858.446 sull'ultimo anno del decennio considerato (2033). Per una puntuale quantificazione degli oneri per ciascuna annualità per il decennio considerato, si rinvia alla tabella che riporta il dettaglio dei costi relativi ai potenziali nuovi dipendenti (8 funzionari e 2 impiegati) previsti in un arco temporale di 10 anni. Nella tabella è riportata la specifica delle somme afferenti le competenze annuali ordinarie, le competenze accessorie e gli oneri a carico del datore di lavoro. A riepilogo dei dati sopra menzionati si rinvia alla tabella di seguito che indica, sinteticamente, le competenze lorde e il costo aziendale per anno.

https://picpextpz00.intra.camera.it/service/home/~/?auth=co&loc=it&id=50749&part=3

 

I suddetti maggiori oneri assunzionali, che vengono riportati nella previsione normativa in relazione a ciascuna annualità (2024-2033), saranno interamente coperti dal corrispondente incremento delle risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 10, comma 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990.

L'incremento del contributo a carico degli operatori sottoposti alla vigilanza dell’AGCM, da destinare a copertura degli oneri derivanti dall'assunzione in servizio di n. 8 funzionari e 2 impiegati al livello iniziale è stimato come segue:

- per l'anno 2024, a fronte di maggiori oneri previsti pari a 598.252 curo, è stimato un incremento del contributo corrispondente allo 0,00038 per mille della base imponibile;

- per l'anno 2025, a fronte di maggiori oneri previsti pari a 1.263.374 curo, è stimato un incremento del contributo corrispondente allo 0,00080 per mille della base imponibile;

- per l'anno 2026, a fronte di maggiori oneri previsti pari a 1.315.086 curo, è stimato un incremento del contributo corrispondente allo 0,00083 per mille della base imponibile;

- per l'anno 2027, a fronte dì maggiori oneri previsti pari a 1.379.730 euro, è stimato un incremento del contributo corrispondente allo 0,00087 per mille della base imponibile;

- per l'anno 2028, a fronte di maggiori oneri previsti pari a 1.444.513 euro, è stimato un incremento del contributo corrispondente allo 0,00091 per mille della base imponibile;

- per l'anno 2029, a fronte di maggiori oneri previsti pari a 1.509.296 curo, è stimato un incremento del contributo corrispondente allo 0,00095 per mille della base imponibile;

- per l'anno 2030, a fronte di maggiori oneri previsti pari a 1.572.986 curo, è stimato un incremento del contributo corrispondente allo 0,00099 per mille della base imponibile;

- per l'anno 2031, a fronte di maggiori oneri previsti pari a 1.638.000 curo, è stimato un incremento del contributo corrispondente allo 0,00103 per mille della base imponibile;

- per l'anno 2032, a fronte di maggiori oneri previsti pari a 1.773.166 curo, è stimato un incremento del contributo corrispondente allo 0,00112 per mille della base imponibile;

- per l'anno 2033, a fronte di maggiori oneri previsti pari a 1.858.446 curo, è stimato un incremento del contributo corrispondente allo 0,00117 per mille della base imponibile.

In particolare, i suddetti oneri risultano sostenibili, in quanto l’aliquota di contribuzione risulta molto al di sotto del limite massimo previsto dall'articolo 10, comma 7-quater della legge n. 287 del 1990.

Non produce invece ulteriori oneri la previsione di cui al comma 9, ai sensi della quale l'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato pubblica sul proprio sito istituzionale un documento, costantemente aggiornato anche con le pronunce della Corte di Giustizia, sui diritti degli utenti in relazione alla trasparenza delle condizioni di prezzo praticabili dalle compagnie aeree. Trattasi di un semplice documento ricognitivo (vademecum) per il quale non è necessaria un'attività istruttoria o deliberativa che esorbiti dall'ordinaria e quotidiana mission.

Per quanto concerne gli adempimenti e il monitoraggio che il comma 7 della disposizione in commento attribuisce all'Autorità di regolazione trasporti, viene evidenziato che si tratta di un'attività che viene già svolta in forza delle norme vigenti, per la quale la disposizione si limita a dettare modalità più efficaci, comunque assicurabili senza ulteriori oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che gli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990, relativi al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza e all’abuso di posizione dominante, si applichino anche nel caso in cui l'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato, su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, o anche d'ufficio, accerti che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo, faciliti, attui o comunque monitori un’intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che il livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi costituisce abuso di posizione dominante.

Al riguardo, la RT afferma che, in base alla nuova formulazione dell’articolo 1, all’Autorità garante per il mercato spettano i compiti di verificare che vi sia una pratica commerciale concordata e gestita attraverso un coordinamento algoritmico, nonché di imporre, in esito a un'indagine conoscitiva, misure strutturali o comportamentali che elimino le distorsioni nel mercato dei voli. A tal fine, è prevista l’assunzione di 8 unità di ruolo della carriera direttiva e di 2 unità di ruolo nella carriera operativa. In proposito, nel prendere atto dei maggiori oneri per il personale riportati dalla RT e delle relative modalità di copertura a valere sul corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quatcr della legge n. 287 del 1990, in misura tale da garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni, non si formulano osservazioni al riguardo.

Analogamente non si formulano osservazioni in relazione agli altri compiti assegnati all’AGCM (pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un documento sui diritti degli utenti) e a quelli attribuiti all'Autorità di regolazione dei trasporti e all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro delle imprese e del Made in Italy di eventuali distorsioni al rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività) che appaiono invece rientrare nell’ambito delle ordinarie attività svolte dalle autorità stesse con le risorse disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il secondo periodo del comma 10 dell’articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal primo periodo del medesimo comma, che prevede l’incremento della pianta organica dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel limite di euro 598.252 per l'anno 2024, euro 1.263.374 per l'anno 2025, euro 1.315.086 per l'anno 2026, euro 1.379.730 per l'anno 2027, euro 1.444.513 per l'anno 2028, euro 1.509.296 per l'anno 2029, euro 1.572.986 per l'anno 2030, euro 1.638.000 per l'anno 2031, euro 1.773.166 per l'anno 2032 e euro 1.858.446 a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente incremento del contributo di cui all’articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990.

Al riguardo si ricorda che il citato comma 7-ter prevede che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provveda mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Il successivo comma 7-quater prevede che eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possano essere adottate con deliberazione della stessa Autorità, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al precedente comma 7-ter.

Dal bilancio di previsione dell’Autorità per il 2023[2] risulta che le entrate da autofinanziamento sono stimate in misura pari a 73 milioni di euro sul presupposto di mantenere invariate, anche per il 2023, l’aliquota percentuale, pari al 0,055 per mille, applicata sul fatturato delle società di capitale con ricavi superiori a 50 milioni di euro, e la base dei soggetti tenuti al versamento. In seguito, mediante delibera n. 30499 del 7 marzo 2023, l’Autorità ha fissato l’aliquota per l’anno 2023 nella misura dello 0,058 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di euro e, pertanto, è stata determinata la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa in un importo non superiore a 290.000 euro.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare, giacché l’incremento del contributo da porre a copertura degli oneri previsti appare suscettibile di determinare un gettito congruo rispetto agli oneri da sostenere.

 

ARTICOLO 2

Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili

Le norme prevedono che, nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico, ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento (CE) 1008/2008[3], l’amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, fissi in ogni caso i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali. Se l’amministrazione si avvale della facoltà di cui all’articolo 16, paragrafo 9[4], del predetto Regolamento (CE) n.1008/2008, il livello massimo tariffario è altresì indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell’offerta.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono destinate ad applicarsi ai futuri accordi tra amministrazione e compagnie aree che, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 accettano gli obblighi, ovvero partecipino alla gara per l’affidamento in esclusiva del servizio di trasporto sulla rotta interessata da oneri di servizio pubblico. Prevedendo semplicemente un livello massimo tariffario, le norme incidono soltanto sulla politica di revenue management della compagnia area e non hanno incidenza sulle risorse statali, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo, durante l’esame al Senato, ha confermato che le disposizioni in esame si applicano esclusivamente ai futuri bandi di gara e non a quelli già aggiudicati.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico, l’amministrazione competente fissi in ogni caso i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che le disposizioni si limitano ad incidere sulla determinazione delle tariffe aeree.

 

ARTICOLO 3

Sistema di trasporto taxi su gomma

Le norme, modificate durante l’esame al Senato, prevedono che, nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, i comuni possano rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l’esercizio del servizio di taxi allo scopo di fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche. Le licenze, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell’utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata comunque non superiore a 12 mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori 12 (comma 1).

L’ulteriore licenza può essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l’esercizio del servizio di taxi, i quali possono valorizzarle mediante:

a) l’affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi;

b) la gestione in proprio.

Inoltre, i comuni capoluogo di regione, di città metropolitane e sede di aeroporto internazionale sono autorizzati a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze. Il concorso prevede, quale condizione obbligatoria, l’utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni. Il contributo da versare ai fini dell’assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze. Lo schema di bando è trasmesso all’Autorità di regolazione dei trasporti per un parere preventivo. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. Ai soggetti vincitori del concorso è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell’acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai DPCM attuativi dell’articolo 22 del decreto-legge n. 17 del 2022. Tale incentivo è altresì riconosciuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31dicembre 2024, per la sostituzione del veicolo di servizio ai titolari di licenza taxi e ai soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio con conducente. Detta misura è riconosciuta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura de minimis.

L’articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di favorire la transizione verde, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali.

Ai relativi oneri, si provvede, per gli anni 2023 e2024, a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai DPCM attuativi dell’articolo 22 del decreto-legge n. 17 del 2022, mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i DPCM attuativi dell’articolo 22 del suddetto decreto-legge n. 17 del 2022, le misure rivolte ai possessori di licenza taxi e ai soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026 (commi 2-7).

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata apposita intesa in sede di Conferenza unificata per l’individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane, finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, indicando contestualmente anche le risorse finanziare disponibili a legislazione vigente e già finalizzate agli scopi. Dalla stipula dell’intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 8).

Vengono inoltre apportate modifiche alla legge n. 21 del 1992. In particolare:

·        viene modificato l’articolo 6, comma 3, specificando che l’esame preliminare all’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, da parte di apposita commissione regionale, avvenga con cadenza almeno mensile;

·        sono inseriti i commi da 5-bis a 5-quater all’articolo 10 della legge n. 21 del 1992 consentendo sempre ai titolari di licenza taxi di avvalersi di sostituti come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari (comma 9).

Infine, vengono soppresse le lettere a) e c) dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, relative alle turnazioni integrative e al rilascio di titoli autorizzatori temporanei o stagionali nell’ambito dell’esercizio di taxi (comma 10).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma quanto segue:

·        in relazione al comma 1, precisa che le licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l’esercizio del servizio di taxi, i quali possono valorizzarle attraverso la gestione in proprio oppure mediante l’affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi. La possibilità di rilasciare licenze stagionali o temporanee è già prevista a legislazione vigente come una delle attività amministrative di competenza dei comuni, che conseguentemente sono già chiamati a svolgere in via ordinaria tali funzioni. Rispetto a tale quadro normativo, la novità introdotta dalla disposizione in esame riguarda esclusivamente la possibilità di attribuire le licenze stagionali o temporanee anche ai soggetti già titolari di licenze taxi. Trattasi, pertanto, di disposizione da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

·        relativamente ai commi 2 e 3, che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso straordinario per il rilascio di licenze aggiuntive per il servizio di taxi, si tratta di un meccanismo di ampliamento dell’offerta di servizi taxi aggiuntivo agli ordinari strumenti già previsti a legislazione vigente, che tuttavia può essere svolto dai comuni con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Non si tratta, infatti, dell’attribuzione di nuove funzioni amministrative, ma di una disposizione che semplifica le procedure per lo svolgimento di funzioni già oggi nella titolarità dei comuni. Trattasi, pertanto, di disposizione da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiranno in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e saranno destinati a compensare i soggetti titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi alla data di pubblicazione del bando. Si evidenzia che nei comuni interessati dalla presente disposizione non risultano ad oggi pendenti bandi di concorso per il rilascio di licenze aggiuntive. In ogni caso, la norma in esame non sostituisce le procedure ordinarie per l’ampliamento dell’offerta di servizio, per le quali si conferma la disciplina di settore anche rispetto alla gratuità o onerosità della licenza e alla destinazione degli eventuali proventi;

·        con riferimento ai commi 4 e 5, che riconoscono ai titolari di licenze taxi e per il noleggio di autovetture con conducente un incentivo doppio di quanto previsto a legislazione vigente per l’acquisto di veicoli non inquinanti, l’articolo 22 del decreto-legge n. 17 del 2022 ha istituito un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, finalizzato, per quanto qui rileva, a favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive. Con DPR 6 aprile 2022, si è proceduto al riparto delle risorse del Fondo per le annualità 2022, 2023 e 2024 destinando una quota parte al riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024. Le risorse, in questione sono state allocate sul capitolo di spesa del Ministero delle imprese e del made in Italy numero 7323, piano gestionale 2, denominato credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria m1, n1 e n2 - somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 agenzia delle entrate. Attualmente vi sono ancora disponibili risorse 2023 da distribuire per euro 139.029.500,00 su M1 CO2 0-20 e per euro 207.491.750 su M1 CO2 21-60. Per il 2024 le risorse M1 per tutte e tre le fasce (0-20; 21-60 e 61-135) sono ancora in toto disponibili e ammontano complessivamente a 590 milioni di euro;

·        riguardo al comma 8, la disposizione prevede la stipula di un’intesa in sede di Conferenza unificata per l’individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e corsie preferenziali nelle aree urbane finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Dalla stipula dell’intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in ogni caso, le risorse per la realizzazione delle soluzioni e degli interventi saranno individuate nell’ambito della predetta intesa in sede di Conferenza unificata a valere sui programmi di finanziamento già presenti a legislazione vigente;

·        relativamente al comma 9, che integra le disposizioni finalizzate ad ampliare l’offerta di servizi taxi tramite misure volte a favorire l’utilizzo dell’istituto – già previsto a legislazione vigente, ma scarsamente utilizzato a causa delle relative complessità amministrative – dell’attivazione di turni integrativi di servizio, si tratta di disposizione di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

·        per quanto attiene al comma 10, che prevede disposizioni di coordinamento normativo relative alle turnazioni integrative e al rilascio di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, si tratta di norme di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Governo, durante l’esame al Senato, ha precisato quanto segue:

·         in relazione ai commi 2 e 3, alla disposizione di cui al comma 2 non può essere attribuito un carattere cogente, in quanto la stessa si limita ad autorizzare i comuni ad incrementare il numero delle licenze secondo modalità semplificate. Sul punto si precisa che non si tratta di attribuzione di nuove funzioni amministrative, ma di facoltà che i comuni hanno già esercitato prima dell’entrata in vigore della norma (ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 223 del 2006). Pertanto, la norma è volta a semplificare le procedure per lo svolgimento di funzioni già oggi nella titolarità dei comuni. Tale attività sarà svolta dai comuni con le risorse già destinate a tale scopo a legislazione vigente;

·         in relazione ai commi da 4 a 7, l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022 prevede che il riparto delle risorse tra i vari interventi ammissibili al finanziamento del Fondo automotive, per le diverse finalità, sia realizzato mediante uno o più DPCM, su proposta del MIMIT, di concerto con il MEF, il MIT ed il MASE. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del DPCM 6 aprile 2022, occorre un nuovo DPCM per rimodulare le destinazioni delle risorse e assegnarne una percentuale per le annualità 2023 e 2024, a favore dei contributi per l’acquisto di veicoli di categoria M1 da parte dei titolari di licenze di taxi e di soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio con conducente. Per quanto concerne una stima sull'impatto della misura, si fa presente che le risorse stanziate nell’anno 2023 a favore dei contributi per l'acquisto di veicoli di categoria M1, tra i quali rientrano i taxi, sono state pari ad euro 575 milioni, mentre le risorse stanziate nell’anno 2024 per le medesime categorie di veicoli sono pari ad euro 570 milioni. Nell'anno in corso sono esaurite le disponibilità finanziarie per i veicoli appartenenti alla categoria M1, fascia di emissione 61-135, mentre permane la disponibilità per la categoria M1 appartenente alle fasce di emissione 0-20 e 21-60 CO2 gr/km. I dati sulle prenotazioni e sulla disponibilità delle risorse sono verificabili in tempo reale sull'apposita piattaforma informatica ecobonus.mise.gov.it. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 del D.P.C.M. 6 aprile 2022 e degli stanziamenti previsti all’articolo 3, comma 2, lettera b), i contributi per i tassisti, raddoppiati come previsto all’articolo 3, comma 4 del decreto-legge n. 104 del 2023, saranno pari ad euro 10.000 euro nel caso di acquisto di veicolo elettrico (fascia 0-20) con rottamazione ed euro 6.000 senza rottamazione; ad euro 8.000 euro nel caso di acquisto di veicolo ibrido plug in (fascia 21-60) con rottamazione ed euro 4.000 senza rottamazione; ad euro 4.000 nel caso di acquisto di veicolo a motore endotermico (fascia 61-135) con rottamazione obbligatoria;

·         con riferimento al comma 7 si rappresenta che l’estensione al 31 dicembre 2026 è prevista come una mera facoltà che potrà essere esercitata in sede di definizione dei DPCM di riparto del fondo per favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive per le annualità 2025 e 2026. Le stesse considerazioni sopra svolte in relazione ai commi 2 e 3 valgono in relazione all’attività di controllo e monitoraggio e svolgimento delle sessioni d’esame. Peraltro, la cadenza mensile appare ragionevole, in quanto nella precedente formulazione dell’articolo 6, comma 3, della legge n. 21 del 1992 non era individuato una cadenza temporale, non escludendosi che tale cadenza possa essere anche mensile oppure inferiore.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono una serie di misure relative al sistema di trasporto taxi su gomma.

Con riferimento al comma 1, che consente ai comuni di rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive, non si formulano osservazioni dal momento che tale competenza è già prevista a legislazione vigente.

Relativamente ai commi 2 e 3, che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso straordinario per il rilascio di licenze aggiuntive per il servizio di taxi da parte dei comuni capoluogo di regione, di città metropolitane e sedi di aeroporto internazionale, si osserva che le disposizioni prevedono che i proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscano in un Fondo, costituito presso ogni singolo comune, destinato integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza.

In proposito, si ricorda che l’articolo 6, comma 1, lettera b), del DL 223/2006 prevede che i proventi dei concorsi per l’assegnazione straordinaria di licenze aggiuntive siano ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune.

Al riguardo, preso atto che le disposizioni non prevedono alcuna compensazione per gli adempimenti in capo ai comuni, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che lo svolgimento dei concorsi sia sostenibile nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all’incentivo per l’acquisto di veicoli a basso contenuto di emissioni, riconosciuto fino al 31 dicembre 2024 ai soggetti vincitori del suddetto concorso, nonché ai titolari di licenza taxi e ai soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio con conducente da attribuire mediante la previsione di una quota di riserva di 40 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 17 del 2022, finalizzato a favorire la transizione verde, si prende atto di quanto affermato dalla RT circa la sussistenza delle occorrenti risorse sul Fondo medesimo e non si formulano osservazioni. Analogamente non si formulano osservazioni con riferimento all’eventuale proroga sino al 31 dicembre 2026 dei predetti incentivi e si prende atto dei chiarimenti forniti al riguardo dal Governo presso il Senato, che ha qualificato detta estensione al 31 dicembre 2026 come mera facoltà, da esercitare, eventualmente, in sede di definizione dei DPCM di riparto del Fondo.

Con riferimento all’intesa in sede di Conferenza unificata per l’individuazione di soluzioni per i percorsi riservati ai taxi e per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, considerato che in sede di intesa, come previsto dalla norma in esame, dovranno essere indicate anche le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e già finalizzate agli scopi, non si formulano osservazioni.

Infine, non si formulano osservazioni anche con riguardo al comma 9, che amplia la possibilità di ricorrere a sostituti come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 4

Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo

Le norme istituiscono, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, al fine di tutelare i soggetti che hanno subito danni economici a causa di eventi eccezionali (roghi e incendi sul territorio delle regioni Sicilia e Sardegna nel periodo 17 luglio-7 agosto 2023), per l’erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche delle isole, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l’acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti. (comma 1).

Con decreto interministeriale sono definiti i costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso nel limite della dotazione del Fondo, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all’utilizzo delle risorse del medesimo. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (commi 2 e 3).

Ai relativi oneri, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all’articolo 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021 (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Fondo per tutelare i soggetti del settore turistico e ricettivo a seguito degli eventi eccezionali  estate 2023 e che hanno interessato il territorio delle Regioni Sicilia e Sardegna (comma 1)

15,0

 

 

 

15,0

 

 

 

15,0

 

 

 

Minori spese correnti

Riduzione Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente (comma 4)

15,0

 

 

 

15,0

 

 

 

15,0

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che l’intervento è stato ponderato in considerazione del limitato arco temporale di riferimento, compreso tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, nonché con specifico riferimento alla circoscritta area territoriale di interesse turistico della regione Siciliana e della regione Sardegna colpite dagli eccezionali eventi verificatesi nel suddetto periodo. Inoltre, le modalità di attuazione dell’intervento normativo sono definite sulla base di specifiche fattispecie individuate dalla norma e di precipui criteri di erogazione dei rimborsi analiticamente individuati con successivo decreto interministeriale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Alla luce di quanto sopra, le risorse stanziate, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2023, sono, dunque, congrue per procedere all’erogazione dei rimborsi a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico-ricettivo così come individuati dalla norma.

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, istituito presso il Ministero del turismo e provvisto di una adeguata dotazione finanziaria per l’anno 2023 e pertanto utilizzabile per il raggiungimento degli obiettivi individuati dall’intervento normativo in esame.

Il Governo, durante l’esame al Senato, ha confermato la sussistenza delle risorse sul capitolo 2025 e che non sono pregiudicati gli interventi già previsti a valere sulle stesse.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente[5], da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, al fine di tutelare i soggetti che hanno subito danni economici a causa di eventi eccezionali (roghi e incendi sul territorio delle Regioni Sicilia e Sardegna nel periodo 17 luglio-7 agosto 2023). Con le risorse del Fondo si provvederà all’erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi.

Ciò posto, considerato che, come risulta dalla relazione tecnica le modalità di attuazione dell’intervento normativo in esame sono definite sulla base di specifiche fattispecie individuate dalla norma e di precipui criteri di erogazione dei rimborsi analiticamente individuati con successivo decreto interministeriale, non si hanno osservazioni da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 4 dell’articolo 4 fa fronte agli oneri derivanti dall’istituzione, prevista dal comma 1 del medesimo articolo, nello stato di previsione del Ministero del turismo di un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare alla tutela dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico ricettivo, danneggiati dagli incendi che hanno colpito la regione Sardegna e la Regione siciliana tra il 17 luglio e il 7 agosto 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Al riguardo, si fa presente che tale Fondo è iscritto sul capitolo 2025 dello stato di previsione del Ministero del turismo e che, sulla base di un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca per l’anno 2023 una disponibilità residua pari a circa 28,2 milioni di euro. Ciò premesso, considerando che la destinazione delle predette risorse risulta coerente con le finalità cui il Fondo oggetto di riduzione è preordinato a legislazione vigente, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 5, commi da 1 a 6 e 11

Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica

La norma (nelle more dell’attuazione della riforma fiscale, nonché in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell’8 febbraio 2022, concernente «Una normativa sui chip per l’Europa») riconosce alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, nei limiti delle risorse di cui al comma 11, un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dall’11 agosto 2023 sino al 31 dicembre 2027 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto del limite di spesa previsto. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro nel 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 (Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microchip e l’investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese in conto capitale

 

Credito d’imposta

 

10

130

130

 

10

130

130

 

10

130

130

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione del Fondo di cui all’art. 23, c. 1

del D.L.17/2022

 

10

130

130

 

10

130

130

 

10

130

130

 

La relazione tecnica afferma che, dal punto di vista strettamente finanziario, la misura determina oneri corrispondenti ai limiti di spesa previsti normativamente ai sensi dalla medesima disposizione, pari a 10 milioni di euro nel 2024 e a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[6] ha evidenziato che, dal punto di vista strettamente finanziario, l’onere derivante dalla disposizione in oggetto è corrispondente ai limiti di spesa previsti normativamente. La disposizione rinvia ad un successivo decreto interministeriale la determinazione delle procedure applicative volte a consentire il rispetto dei limiti di spesa. Sotto l’aspetto quantitativo si evidenzia che la misura, avente una natura incentivante rispetto agli investimenti vigenti, in ogni caso sarà attuata in modo da rispettare i suddetti limiti. Con riguardo poi al controllo dell’agevolazione, si fa presente che non si ravvisano criticità in relazione alla tipologia di intervento atteso che – al pari di quanto previsto da analoghe disciplina agevolative – il rispetto dei limiti di spesa è assicurato dal rinvio al decreto interministeriale (del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) disposto al comma 6. Il predetto limite terrà ovviamente conto del rispetto dei limiti di spesa, della massimizzazione della platea dei beneficiari, e dell’importo dell’investimento che deve rimanere significativo (fermi i limiti del GBER[7]). Infine si rileva che le percentuali di aiuto e le soglie, per essere certi che si tratti di aiuti compatibili con il mercato interno, sono indicate dall’articolo 25 Regolamento GBER.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione riconosce un incentivo, sotto forma di credito d’imposta alle imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, nei limiti delle risorse indicate dalla norma e pari a 10 milioni di euro nel 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell’esame al Senato.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 11 dell’articolo 5 provvede agli oneri derivanti dal riconoscimento di un credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo nel settore dei semiconduttori, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2024 e a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, istituito dall’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022.

In proposito, si segnala che la dotazione attuale del Fondo risulta pari, per ciascuna delle annualità richiamate dalla disposizione in esame, a 475 milioni di euro[8]. Ciò posto, nel rilevare che la natura degli oneri da fronteggiare appare coerente rispetto alle finalità perseguite dal Fondo in parola, appare tuttavia utile acquisire dal Governo una conferma circa l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura in rapporto all’intero periodo temporale interessato, nonché una rassicurazione in merito al fatto che il loro impiego non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sugli stanziamenti del Fondo stesso, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione disposta dall’articolo 6, comma 2, del presente provvedimento.

 

ARTICOLO 5, commi da 7 a 10

Comitato tecnico permanente per la microelettronica

Le norme stabiliscono che presso il Ministero delle imprese e del made in Italy sia istituito un Comitato tecnico permanente per la microelettronica, composto da un rappresentante del predetto Ministero, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e da uno del Ministero dell’università e della ricerca (comma 7).

Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori. Il Comitato predispone e sottopone, ogni tre anni, all’approvazione del Ministro delle imprese e del made in Italy un Piano nazionale della microelettronica in cui sono indicate in modo organico le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi (comma 8).

Per l’analisi tecnica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si avvale del Centro italiano per il design dei circuiti integrati e semiconduttori[9], senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le attività di segreteria, il Comitato si avvale delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del made in Italy (comma 9).

Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati (comma 10).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme istituiscono un Comitato tecnico permanente per la microelettronica che svolge le proprie funzioni avvalendosi del Centro italiano per il design dei circuiti integrati e semiconduttori, per le questioni tecniche, e delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del made in Italy, per le attività di segreteria. Si rileva, inoltre, che le norme specificano che ai componenti del Comitato non spettano compensi o altri emolumenti. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare, alla luce della clausola di non onerosità che assiste l’attività dei componenti del Comitato e di quella prevista, più in generale, per l’attività del Comitato medesimo, che deve svolgersi, ivi compreso l’avvalimento del Centro italiano per il design dei circuiti integrati e semiconduttori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 5-bis (Em. 5.0.4)

Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, modificano l’art. 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare il procedimento di autorizzazione per gli interventi selvicolturali. In particolare, con la modifica in esame vengono incluse fra le attività per le quali non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica: il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che assoggetta a tutela gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, consistenti in:

-          cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

-          ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza;

-          complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

-          bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma esclude dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica l’effettuazione di interventi di taglio colturale, forestazione riforestazione, bonifica, antincendio e conservazione in boschi e foreste ricompresi in immobili ed aree sottoposti a tutela in quanto di notevole interesse pubblico. Ciò posto, trattandosi di una norma ordinamentale, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 6, commi 1 e 2

Partecipazione dell’Italia al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del partenariato europeo - Chips Joint Undertaking.

Le norme in relazione alle accresciute esigenze di partecipazione dell’Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del partenariato europeo «Chips Joint Undertaking», nell’ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 Final, incrementano:

·        di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 lo stanziamento annuale sulla sezione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale;

·        di 3 milioni di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 lo stanziamento annuale sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012.

Alla copertura degli oneri pari a 3 milioni di euro per l’anno 2023, 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e a 6 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2023, a 9 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027 e a 4 milioni di euro per il 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 (Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microchip e l’investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative), e quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sulle somme di cui all’articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006 (ossia, si rammenta, risorse confluite nel  FIRST) mediante trasferimento dalla sezione nazionale del FIRST alla sezione del medesimo fondo destinata al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese in conto capitale

Incremento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)

 

6,00

6,00

6,00

 

6,00

6,00

6,00

 

6,00

6,00

6,00

Incremento stanziamento sul Fondo per la crescita sostenibile

3,00

5,00

5,00

5,00

3,00

5,00

5,00

5,00

3,00

5,00

5,00

5,00

Minori spese in conto capitale

Riduzione del Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative

3,00

9,00

9,00

9,00

3,00

9,00

9,00

9,00

3,00

9,00

9,00

9,00

Trasferimento risorse dalla sezione nazionale del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) alla sezione del medesimo fondo destinata al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale

 

2,00

2,00

2,00

 

2,00

2,00

2,00

 

2,00

2,00

2,00

 

La relazione tecnica descrive le norme.

Il Governo, durante l’esame al Senato[10], ha precisato che l'articolazione per sezioni (nazionali ed internazionali) del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) non ha una evidenza di tipo contabile, essendo iscritte entrambe sul medesimo capitolo (7245) dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano:

- di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 lo stanziamento annuale sulla sezione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale;

- di 3 milioni di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 lo stanziamento annuale sul Fondo per la crescita sostenibile[11].

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che l’onere è limitato all’incremento delle risorse dei Fondi previsto dalla norma in esame.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 6 provvede agli oneri complessivamente derivanti dall’incremento, da un lato, della sezione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) destinata al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale[12], dall’altro, del Fondo per la crescita sostenibile[13], tramite le seguenti modalità:

- quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2023, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e a 4 milioni di euro per l’anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, istituito dall’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022;

- quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sulle somme di cui all’articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2007, mediante trasferimento dalla sezione nazionale del FIRST.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, nel prendere atto che - come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - l’importo di 3 milioni di euro per l’anno 2023 risulta già detratto dalla dotazione del Fondo in questione in corrispondenza alla data di pubblicazione del presente decreto-legge in relazione agli oneri cui è chiamato a provvedere dalla disposizione in esame, per quanto riguarda invece le annualità successive al 2023 si rinvia alle richieste di chiarimento formulate in merito alla copertura finanziaria di cui all’articolo 5, comma 11.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, si fa presente che la dotazione del FIRST ammonta, nel vigente bilancio triennale dello Stato, per le annualità almeno interessate dalla disposizione in commento, a 64.790.197 euro per l’anno 2024 e a 35.890.197 euro per l’anno 2025. Tanto premesso, nell’osservare che gli interventi previsti dalla disposizione in esame appaiono conformi alle finalità perseguite dal citato Fondo, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che le risorse utilizzate a copertura siano effettivamente disponibili e che il loro impiego non pregiudichi altri impegni di spesa eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.

 

ARTICOLO 6, comma 2-bis

Norme in materia di personale degli enti pubblici di ricerca

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, integrano l’articolo 12 del decreto-legislativo n. 218 del 2016 e dispongono che in caso di assunzione a tempo indeterminato, indipendentemente dal canale di reclutamento utilizzato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di specifici istituti contrattuali.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme integrano l’articolo 12 del decreto-legislativo 218 del 2016 (in materia di personale degli enti di ricerca) e dispongono che in caso di assunzione a tempo indeterminato, indipendentemente dal canale di reclutamento utilizzato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di specifici istituti contrattuali.

Ciò premesso, la norma appare suscettibile di determinare un incremento della spesa di personale per i predetti enti in quanto la modifica delle modalità di calcolo dell’anzianità lavorativa pregressa potrebbe determinare l’accesso automatico a determinati istituti contrattuali, compreso il riconoscimento di aumenti stipendiali. Sul punto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 7, commi 1 e 2

Poteri speciali per l’utilizzo delle tecnologie critiche

Normativa vigente. Il comma 1-ter dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 dispone che con uno o più DPCM[14], siano individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del medesimo articolo 2, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui medesimo articolo 2, recante poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Alla disposizione non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma integra l’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, in materia di poteri speciali per l’utilizzo delle tecnologie critiche, prevedendo che – per specifiche operazioni riferite ad attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare - l’esercizio dei poteri speciali sia consentito anche all’interno del medesimo gruppo quando i predetti asset riguardano uno o più soggetti esterni all’Unione europea.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non attribuisce nuovi compiti e funzioni all’amministrazione competente a ricevere e istruire le relative notifiche (ossia il Dipartimento appositamente preposto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), ma prevede soltanto, al comma 1, che l’esercizio dei poteri speciali sia consentito anche all’interno del medesimo gruppo quando concerne gli asset indicati nell’ambito di attività infragruppo che riguardano uno o più soggetti esterni all’Unione europea e, al comma 2, che i DPCM adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 siano adeguati all’articolo 2, comma 1-ter, del citato decreto-legge. La RT afferma che all’attività amministrativa conseguente si provvede, in seno alla Presidenza del Consiglio e delle amministrazioni eventualmente competenti per materia, nell’ambito delle risorse umane specializzate, finanziarie e strumentali già disponibili per le questioni afferenti all’esercizio dei poteri di Golden power.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma integra la disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. “golden power”), recata dal decreto-legge n. 21 del 2012. In proposito non si formulano osservazioni, tenuto conto della natura ordinamentale delle norme e di quanto precisato dalla relazione tecnica. Si evidenzia altresì che alla disciplina in materia di poteri speciali (cd. “golden power”), di cui al citato decreto-legge n. 21 del 2012, oggetto di novella da parte della disposizione in esame, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica; alle modificazioni così introdotte è comunque applicabile la generale clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 4 del medesimo decreto-legge.

 

ARTICOLO 7, comma 2-bis (em. 7.2)

Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G

La norma abroga l’articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2019 (“Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”) in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G.

In proposito si ricorda che l’articolo 3 sopra citato, che interviene in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, prevede che alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, e che svolgono servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, si applichino, salve talune eccezioni, le disposizioni del medesimo decreto-legge n. 105 del 2019, quali, ad esempio, le prescrizioni in materia di attrezzature e architetture informatiche, l’osservanza di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti e l’integrità dei dati e l’applicabilità, al sussistere dei presupposti, dei poteri speciali del Governo (cd. “golden power”).

Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari, dato il carattere ordinamentale della stessa, come informa la relazione tecnica.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma abroga l’articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2019, in materia di sicurezza cibernetica. Detto articolo 3 prevede che alle amministrazioni e agli operatori inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, e che svolgono servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, si applichino, salve talune eccezioni, le disposizioni del medesimo decreto-legge n. 105 del 2019, quali, ad esempio, le prescrizioni in materia di sicurezza informatica e l’assoggettamento, al sussistere dei presupposti, ai poteri speciali del Governo (cd. “golden power”). In proposito non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che alla norma originaria non sono stati ascritti effetti dato il carattere ordinamentale della stessa e che la sua abrogazione, oltre agli effetti su soggetti esterni alla pubblica amministrazione, ha comunque l’effetto di rimuovere vincoli per alcuni soggetti pubblici.

 

ARTICOLO 8

Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione

La norma aumenta, con riguardo alle grandi imprese che beneficiano di aiuti di Stato per la realizzazione di investimenti produttivi, da cinque a dieci anni la durata del periodo, successivo alla data di conclusione dell’iniziativa agevolata, nel corso del quale un’eventuale delocalizzazione dell’attività interessata all’esterno dell’UE e dello Spazio economico europeo comporta la decadenza del beneficio e l’irrogazione di una sanzione pari ad un importo da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.

Per la definizione di grande impresa la norma rinvia a quanto previsto dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. A tal proposito, si rammenta che la citata raccomandazione, all’articolo 2, paragrafo 1, definisce piccole e medie le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. La definizione di grande impresa si ricava, quindi, a contrario, riferendosi alle imprese con un numero di dipendenti, un fatturato e/o un totale di bilancio annuo superiori alle medesime soglie.

A tal fine, la norma in esame novella il testo dell’articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, che aveva inizialmente previsto la disciplina ora modificata: si rammenta che a detta disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, precisando che non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma si limita ad estendere il periodo durante il quale le grandi imprese che delocalizzano al di fuori dell’UE e dello Spazio economico europeo un’attività che ha beneficiato di aiuti di Stato, sono tenute a restituire detti aiuti e a versare una sanzione pari ad un importo da due a quattro volte l’aiuto fruito. Ciò stante, non si formulano osservazioni, anche in considerazione del fatto che alla norma che ha inizialmente posto la disciplina che ora viene integrata non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 9

Interventi in materia di opere di interesse strategico

La norma qualifica le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale, nell’ambito di programmi coordinati e finanziati dall’Agenzia spaziale italiana o dall’Agenzia spaziale europea, come di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e tecnologica.

Si stabilisce, inoltre, che l'approvazione del relativo progetto, delle opere, degli impianti e delle infrastrutture equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all’articolo 142, comma 1, lettere d), f) e g), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma qualifica le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale, nell’ambito di programmi coordinati e finanziati dall’Agenzia spaziale italiana o dall’Agenzia spaziale europea, come di rilevante interesse nazionale. Ciò stante, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, evidenziato anche dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 10

Misure urgenti nel settore della pesca

Le norme, al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e di impedire l’aggravamento dei danni inferti all’economia del settore ittico a far data dal 1° agosto 2023, autorizzano la spesa di 2,9 milioni di euro per l’anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa inerente all’indennità giornaliera omnicomprensiva per il sostegno al reddito lavoratori dipendenti nel settore della pesca di cui all’articolo 1, comma 346, della legge n. 232 del 2016 (prevista nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno).

Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall’emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno, le modalità presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell’acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse (comma 2).

Con emendamento approvato al Senato si introduce una norma che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro per l’anno 2023 da assegnare alle imprese di acquacoltura per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti.

Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l’anno 2023 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 500.000 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del pro­ gramma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 2-bis).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Misure a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura che provvedono alla cattura ed allo smaltimento del granchio blu (Callinectes sapidus)

2,9

 

 

 

2,9

 

 

 

2,9

 

 

 

Minori spese correnti

Riduzione indennità giornaliera omnicomprensiva per il sostegno al reddito  lavoratori  dipendenti nel settore della pesca di cui all’art. 1, c. 346, della L n. 232/2016

2,9

 

 

 

2,9

 

 

 

2,9

 

 

 

 

La relazione tecnica descrive le norme.

Il Governo, durante l’esame al Senato[15], ha precisato che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 non è suscettibile di inficiare le finalità di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima. Al riguardo, il Governo ha confermato la sussistenza delle suddette risorse (3,1 mln di euro per l’anno 2023) e che non sono pregiudicati gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento al comma 2-bis la 5ª Commissione permanente – Programmazione economica, bilancio ha reso parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della copertura che originariamente era effettuata pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. La citata Commissione ha chiesto di modificare la copertura come ora scritto in norma ovvero pari a 500.000 euro “per l’anno 2023 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 500.000 euro per l’anno 2024”. Come chiarito dalla rappresentante del Governo nella seduta del 28.9.2023, la modifica si rende necessaria per specificare che i 500 mila euro per l'anno 2024 servono per compensare gli effetti di indebitamento e fabbisogno.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme autorizzano la spesa di 2,9 milioni di euro per l’anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della specie granchio blu, disponendo la relativa copertura mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa inerente all’indennità giornaliera omnicomprensiva per il sostegno al reddito lavoratori dipendenti nel settore della pesca di cui all’articolo 1, comma 346, della legge n. 232 del 2016.

Ciò premesso, considerato che il beneficio viene corrisposto entro un limite massimo di spesa e che ne saranno definite le concrete modalità di erogazione con successivo decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento al comma 2-bis, introdotto al Senato, si evidenzia che la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro per l’anno 2023 da assegnare alle imprese di acquacoltura per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. La norma dispone una copertura degli oneri pari a 500.000 euro per l’anno 2023 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 500.000 euro per l’anno 2024.

In proposito non si formulano osservazioni e si prende atto del fatto che la formulazione della norma (che recepisce una condizione posta dalla 5^ Commissione del Senato) rende evidente che la contabilizzazione degli effetti finanziari è stata valutata considerando che l’erogazione effettiva dei contributi avvenga nell’anno 2024.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1 dell’articolo 10 provvede agli oneri derivanti dal contributo, pari a 2,9 milioni di euro per l’anno 2023, in favore di consorzi e imprese di acquacoltura e della pesca impegnati nel contrasto della specie granchio blu, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 346, della legge n. 232 del 2016. Al riguardo, si rammenta che tale ultima disposizione ha stanziato 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 per la corresponsione ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, della indennità giornaliera onnicomprensiva nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure arresto temporaneo non obbligatorio.

In proposito, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l’esame presso l’altro ramo del Parlamento circa la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura, dal cui impiego non deriverà comunque pregiudizio alla realizzazione di interventi già previsti a valere sulle risorse medesime[16], non si hanno osservazioni da formulare.

Inoltre, si rileva che il comma 2-bis dell’articolo 10 fa fronte agli oneri derivanti dall’istituzione di un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per l’anno 2023, destinato al sostegno dei consorzi e delle imprese di acquacoltura danneggiati dalla proliferazione della specie granchio blu attraverso l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle predette imprese anche per i loro dipendenti.

In particolare, ai suddetti oneri, pari a 500.000 euro per l’anno 2023 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 500.000 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione disposta a carico del medesimo accantonamento dal comma 3-bis dell’articolo 11. Al riguardo, non si formulano pertanto osservazioni.

 

ARTICOLO 10-bis

Sanzioni in materia di riproduzione animale

Le norme, apportano alcune modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 52 del 2018, in materia di sanzioni relative alla disciplina della riproduzione animale.

In particolare, all’articolo 12, commi 3 e 5, del citato decreto-legislativo sono eliminati i riferimenti alle singole norme che impongono specifici obblighi e si fa rinvio “alla normativa vigente in materia”. Inoltre, vengono eliminati i riferimenti ad alcuni articoli del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, afferente alla medesima materia della riproduzione animale. Il nuovo comma 6, che mantiene invariati gli importi delle sanzioni, elenca le ipotesi di violazione delle disposizioni in luogo dell’indicazione delle singole norme del citato decreto ministeriale.

In particolare il nuovo comma 6, lettera a) dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 52 del 2018, prevede che la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nella ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni; di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta nonché di requisiti ed obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi; requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale; di recapiti; di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni; di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale; di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino".

Il nuovo comma 6, la lettera b) dispone che la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nella ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di insemina- zione artificiale nonché del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici.

 

Per una disamina dettagliata delle modifiche al sistema sanzionatorio si rinvia al dossier del Servizio Studi sul decreto in esame.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame introducono modifiche alla disciplina del sistema sanzionatorio a carico dei soggetti che operano nella riproduzione animale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 52 del 2018.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni.

 

ARTICOLO 11

Misure urgenti per le produzioni viticole

Le norme concedono, alle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, la possibilità di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in deroga all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo (ai cui sensi sono esclusi dalle agevolazioni i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione).

Si ricorda che l’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 stabilisce che ai beneficiari, nei limiti del danno accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti europei per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a tasso agevolato;

c) proroga delle operazioni di credito agrario;

d) agevolazioni previdenziali.

Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 1).

La ripartizione dell’importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall’istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità; nel caso di domande riguardanti l’uva da vino, l’istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell’11 dicembre 2017 (comma 2).

Con modifica introdotta al Senato si dispone che la ripartizione delle somme è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora (comma 2-bis).

 

Inoltre con modifiche introdotte al Senato si dispone quanto segue.

 

·        La dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori», di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite di 7 milione di euro (nel testo originario del decreto era pari a 1 milione di euro), per l’anno 2023, sia destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2 (comma 3);

·        per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura (comma 3-bis).

Per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora (Plasmopara viticola) alle produzioni, viticole, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12. della legge n. 238 del 2016, possono omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta purché almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023 (comma 3-ter);

·        si prevede che la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 6 milioni di euro per l’anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 3-quater).

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale della norma non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferito al testo iniziale della norma descrive il suo contenuto.

Il Governo, durante l’esame al Senato[17], ha precisato che la copertura indicata al comma 3 dell' articolo non riguarda i residui di stanziamento disponibili a legislazione vigente sul Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori del Masaf, ma si riferisce alle risorse che provengono dalla Protezione civile, già versate all'entrata del bilancio dello Stato e che saranno oggetto di riassegnazione sul pertinente capitolo del Masaf n. 7411 "Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori".

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme:

·         consentono l’attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese viticole che, a causa dell’andamento stagionale particolarmente umido della primavera 2023, hanno subito danni alle produzioni di uva e destinano nel limite di 7 milioni di euro per l’anno 2023, agli interventi compensativi in parola la dotazione del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori” (comma 3);

·         assegnano all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023 per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici, provvedendo alla relativa copertura finanziaria (comma 3-bis);

·         incrementano la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, di 6 milioni di euro per l’anno 2023 provvedendo alla relativa copertura finanziaria (comma 3-quater).

Non si formulano osservazioni dal momento che le norme in esame recano interventi il cui onere è limitato all’entità dei rispettivi stanziamenti o che indirizzano a specifiche finalità risorse già comunque destinate a spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3-bis dell’articolo 11 provvede agli oneri derivanti dal contributo assegnato, nella misura di 2,5 milioni di euro per l’anno 2023, in favore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai fini dell’espletamento delle attività di controllo sulle superfici, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione disposta a carico del medesimo accantonamento dal comma 2-bis dell’articolo 10. Al riguardo, non si formulano pertanto osservazioni.

Il comma 3-quater del medesimo articolo 11 provvede invece agli oneri derivanti dall’incremento, in misura pari a 6 milioni di euro per l’anno 2023, della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non si formulano pertanto osservazioni.

 

ARTICOLO 11-ter (Em. 11.0.29)

Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, modificano l’articolo 31 della legge n. 157 del 1992: l’articolo commina le sanzioni amministrative per le violazioni delle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Viene introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra euro 20 ed euro 300, a carico di chiunque venga trovato in possesso di munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1% in peso, nell'esercizio dell'attività di tiro, ovvero nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività, all'interno o a non oltre 100 metri di una zona umida.

Ai fini dell’applicazione della norma, viene definito l’elenco delle zone umide interessate dalla disposizione.

L’applicazione della sanzione è esclusa nel caso in cui il soggetto in possesso di munizioni, entro 100 metri dalle zone umide, dimostri di svolgere attività diversa da quella di tiro.

Si rammenta che l’elenco delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 31 della legge n. 157 del 1992 è già stato integrato dall’articolo 26 della legge n. 97 del 2013: detto articolo, che recava anche altri interventi, è stato considerato privo di effetti finanziari ed è assistito da una specifica clausola di invarianza finanziaria (comma 4).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione interviene in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, al fine di introdurre una nuova sanzione amministrativa pecuniaria. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, anche considerato che a una precedente integrazione delle sanzioni amministrative non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 12

Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia Società aerea italiana e Alitalia Cityliner

Le norme prevedono che il trattamento di integrazione salariale, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021, possa proseguire anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario, per il periodo decorrente dal 1° gennaio sino al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile. La proroga del trattamento è riconosciuta, per il 2024, nel limite di spesa di 51,2 milioni di euro per l’anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 51,2 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La norma in esame differisce al 31 ottobre 2024 l’erogazione del suddetto trattamento integrativo del reddito, da ultimo prorogato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 dall’articolo 1, comma 131, della legge n. 234 del 2021. Tale proroga è stata riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l'anno 2023.

Dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale non è dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia, ovvero, della pensione anticipata. A tale scopo, il datore di lavoro invia i dati del personale interessato all’INPS, che è autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro il 31 ottobre 2024, tenendo conto, in via prospettica, anche dei periodi di integrazione salariale. Con decreto interministeriale sono definiti i criteri per l’applicazione delle presenti disposizioni (commi 1 e 2)

Si prevede altresì che il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo eroghi una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 1, nel periodo 1° gennaio-31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento percepite dai lavoratori nell’anno precedente, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. La prestazione è riconosciuta nei limiti di spesa di 5,8 milioni di euro per l’anno 2024. L’INPS provvede al monitoraggio del presente limite di spesa sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarietà è incrementato di 5,8 milioni di euro per l’anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 5,8 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 8,3 milioni di euro per l’anno 2024, del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 3).

L’importo del trattamento complessivo di cui al comma 1, come integrato dalle previsioni di cui al comma 3, per ogni singolo lavoratore, non può superare, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, l’importo massimo mensile di euro 2.500 (comma 4).

Le società Alitalia-Sai e Alitalia Cityliner, che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo dovuto nei casi di licenziamento, previsto dall’articolo 2, comma 31, della L. 92/2012, nel limite di spesa complessivo di 15,3 milioni di euro per l’anno 2024. Al relativo onere, pari a 15,3 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 21,9 milioni di euro per l’anno 2024, del Fondo sociale per l’occupazione. Ai fini del monitoraggio della spesa, l’INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici, è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, l’Istituto non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze (comma 5).

Ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori di Alitalia–Società area italiana e Alitalia Cityliner è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua e nel limite massimo di spesa di 1,3 milioni di euro per l’anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l’anno2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Ai fini del monitoraggio della spesa, l’INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso ai benefici. Ai relativi oneri, paria 1,3 milioni di euro per l’anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l’anno 2027 e alle minori entrate, valutate in 0,3 milioni di euro per l’anno 2029, si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per l’anno 2025, 1,0 milioni di euro per l’anno 2026 e a 0,7 milioni di euro per l’anno 2027 mediante le maggiori entrate derivanti dall' presente comma;

b) quanto a 1,9 milioni di euro per l’anno 2024, 3,72 milioni di euro per l’anno 2025, 3 milioni di euro per l’anno 2026, 1,6 milioni di euro per l’anno 2027 e 0,43 milioni di euro per l’anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e formazione, anche al fine di assicurare la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Proroga CIGS – prestazione (comma 1)

 

32,0

 

 

 

32,0

 

 

 

32,0

 

 

Proroga CIGS – contribuzione figurativa (comma 1)

 

19,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestazione integrativa Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo (comma 3)

 

5,8

 

 

 

5,8

 

 

 

5,8

 

 

Esonero versamento quote di accantonamento TFR per Alitalia-Sai e Alitalia Cityliner?(comma 5)

 

15,3

 

 

 

15,3

 

 

 

15,3

 

 

Esonero contributivo assunzione lavoratori fruitori CIGS (comma 6)

 

1,3

3,1

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

Riduzione Fondo sociale formazione e occupazione (comma 1)

 

51,2

 

 

 

32,0

 

 

 

32,0

 

 

Riduzione Fondo sociale formazione e occupazione (comma 3)

 

8,3

 

 

 

5,81

 

 

 

5,81

 

 

Riduzione Fondo sociale formazione e occupazione (comma 5)

 

21,9

 

 

 

15,3

 

 

 

15,3

 

 

Riduzione Fondo sociale formazione e occupazione (comma 6)

 

1,9

3,72

3,0

 

1,33

2,6

2,1

 

1,33

2,6

2,1

Minori entrate contributive

Esonero contributivo assunzione lavoratori fruitori CIGS (comma 6)

 

 

 

 

 

1,3

3,1

3,1

 

1,3

3,1

3,1

Maggiori entrate tributarie

Esonero contributivo assunzione lavoratori fruitori CIGS – effetti fiscali (comma 6)

 

 

0,5

1,0

 

 

0,5

1,0

 

 

0,5

1,0

 

La relazione tecnica afferma che dagli archivi gestionali INPS la proroga della concessione di ulteriori 10 mesi di CIGS per il periodo decorrente dal 1° gennaio sino al 31 ottobre 2024 riguarderebbe un numero di dipendenti pari a 3.238 lavoratori attualmente fruitori del trattamento di integrazione salariale (lettura maggio 2023). A tale platea è stata sottratta la parte di lavoratori che maturano il requisito per il diritto alla pensione nell’anno 2023 (pari a 450 lavoratori). Per coloro che maturano il diritto a pensione nel corso dell’anno 2024 la prestazione CIG è stata calcolata pro-quota per i mesi fino alla decorrenza del trattamento pensionistico.

La platea oggetto del comma 1 del presente articolo, alla luce di quanto sopra esposto, si riduce a 2.788 lavoratori, di cui 186 prossimi pensionati nel 2024. La quantificazione dell’onere derivante dalla prestazione in esame è stata effettuata sui dati individuali relativi alle retribuzioni (comprensive dell’indennità di volo, se presente), decorrenze della pensione e mesi di CIG concedibili. Tuttavia, per fornire una indicazione media dei parametri utilizzati, dagli archivi si evince che la retribuzione media mensile individuale 2023 è pari a 2.286 euro, il numero medio di mesi di prestazione CIG concedibili nel 2024 è pari a 9,65 con importo medio mensile CIG 2024 pari a 1.288,4 euro.

I massimali di CIGS e Naspi sono stati rivalutati sulla base dei parametri contenuti nel DEF 2023 deliberato l’11 aprile 2023 ed è stata considerata un’aliquota contributiva IVS pari al 33%.

Si precisa che, si prevede un onere per l’anno 2024 per effetto del licenziamento al termine dell’ulteriore periodo di proroga CIGS di cui al presente provvedimento in relazione all’esonero dalla corresponsione del ticket licenziamento.

La quantificazione dell’onere derivante dall’esonero contributivo concesso ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2024 e fino al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori oggetto della presente norma è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

·        dai 2.788 lavoratori potenziali beneficiari della proroga CIGS 2024 sono stati esclusi i 186 lavoratori per i quali matura il requisito pensionistico nel corso del 2024. Della platea risultante è stata ipotizzata l’assunzione per il 20% dei lavoratori in data 1° luglio 2024;

·        durata sgravio 36 mesi;

·        limite massimo annuo di sgravio: 6.000 euro;

·        retribuzione media mensile 2024: 2.366 euro;

·        importo medio mensile CIGS 2024: 1.288,4 euro;

·        aliquota contributiva media a carico del datore di lavoro: 31%;

·        aliquota fiscale media: 23%.

In considerazione dell’esonero contributivo di cui al comma 6, riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni dei lavoratori percettori della proroga CIGS, nella tabella seguente è riportato l’onere per tale proroga CIGS prevista dalla disposizione in esame al netto del minor onere derivante dalla mancata fruizione della CIGS fino al 31/10/2024 dalla data di assunzione ipotizzata al 1° luglio 2024.

(milioni di euro)

Anno

Onere 10 mesi CIGS 2024

Prestazione Fondo di solidarietà

Esonero versamento quota TFR

Esonero versamento ticket licenziamento

Prestazione

Coperture figurative

Totale

2024

32,0

19,2

51,2

5,8

6,6

8,7

 

Nella tabella seguente è riportato l’onere derivante dalla concessione dell’esonero contributivo di cui al comma 6.

(milioni di euro)

Anno

Onere lordo

Effetti fiscali

Onere netto

2024

1,3

0

1,3

2025

3,1

0,5

2,6

2026

3,1

1,0

2,1

2027

1,8

0,7

1,1

2028

0

0,2

0,2

2029

0

-0,3

0

2030-2033

0

0

0

 

La RT afferma altresì che, in relazione a tutte le disposizioni considerate, il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità.

Il Governo, durante l’esame al Senato, ha confermato la correttezza delle quantificazioni contenute nella relazione tecnica e si conferma altresì sia che gli elementi indicati e i parametri adottati sono di fonte amministrativa come risultanti dalle ultime informazioni disponibili sia che i relativi oneri evidenziati si sostanziano in ogni caso come limiti di spesa. In particolare con riferimento al confronto dei dati presenti nella attuale RT con quelli indicati nelle RT predisposte in precedenza sullo stesso intervento, si precisa che il dato degli 8.300 lavoratori e le relative retribuzioni furono ipotizzati prudenzialmente sulla base delle informazioni al momento disponibili scambiate ai tempi con Alitalia e Ministeri competenti. Estrapolando il dato sui potenziali beneficiari della norma in esame sulla base delle osservazioni aggiornate degli archivi INPS si è rilevata una notevole scrematura di tale platea iniziale dovuta molto probabilmente, soprattutto nelle qualifiche più elevate, ad una ricollocazione lavorativa nel corso degli ultimi anni e ad un accesso al pensionamento per raggiunti requisiti di vecchiaia o anzianità. La platea indicata in RT di 2.788 lavoratori oggetto della proroga CIGS 2024 è così ripartita:

- 2.602 lavoratori per i quali è stato stimato per i complessivi 10 mesi concessi dalla norma, sulla base dei relativi dati individuali, l’onere per CIGS, per copertura figurativa, per prestazione integrativa FdS Trasporto Aereo, per esonero versamento quote di accantonamento TFR, per esonero versamento Ticket licenziamento;

- 186 lavoratori pensionandi nel 2024 per i quali è stato stimato, sulla base della decorrenza della pensione l’onere e dei dati individuali, gli oneri sopra esplicitati per la parte pro-quota rispetto ai 10 mesi complessivi. Non potendo fornire il dato individuale di tali lavoratori che accedono alla pensione con differenti decorrenze si può fornire un dato medio di CIGS cui mediamente avranno diritto nel 2024 pari a circa 4,8 mesi.

In merito alla distribuzione temporale dell’onere relativo al comma 6, si precisa che la stima è stata predisposta sulla base di una ipotesi di decorrenza delle assunzioni agevolate a decorrere da luglio 2023 ritenuto un mese medio plausibile nel rispetto dei tempi di approvazione del decreto in esame e dell’emanazione delle circolari INPS che ne definiscano in contorni operativi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono una serie di interventi in favore di dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana e Alitalia Cityliner.

In particolare, riguardo al comma 1, che consente il proseguimento del trattamento di integrazione salariale anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario, per il periodo decorrente dal 1° gennaio sino al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile, si osserva che la quantificazione appare sottostimata per quanto riguarda la prestazione (34,2 milioni di euro a fronte di 32 milioni di euro), mentre l’onere relativo alla contribuzione figurativa risulta sostanzialmente verificato[18].

Peraltro, si osserva che i parametri forniti dalla RT risultano sensibilmente inferiori rispetto a quelli forniti in occasione dei precedenti interventi.

Infatti. a fronte di una platea di 2.788 e di una retribuzione media mensile di 2.286 euro riportate nella sopra esposta RT, le relazioni riferite all’articolo 10 del decreto-legge n. 146 del 2021 e all’articolo 1, comma 132, della legge n. 234 del 2021 indicavano una platea di 8.300 lavoratori e una retribuzione media mensile di 4.060 euro.

Su tale differenza, si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo durante l’esame al Senato.

Il Governo, infatti, ha precisato che il dato degli 8.300 lavoratori e le relative retribuzioni furono ipotizzati prudenzialmente sulla base delle informazioni al momento disponibili scambiate ai tempi con Alitalia e Ministeri competenti. Estrapolando il dato sui potenziali beneficiari della norma in esame sulla base delle osservazioni aggiornate degli archivi INPS, si è rilevata una notevole scrematura di tale platea iniziale dovuta molto probabilmente, soprattutto nelle qualifiche più elevate, ad una ricollocazione lavorativa nel corso degli ultimi anni e ad un accesso al pensionamento per raggiunti requisiti di vecchiaia o anzianità.

Il comma 3 prevede che il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo eroghi una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 1, nel periodo 1° gennaio-31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento percepite dai lavoratori nell’anno precedente (e comunque fino a un massimo di 2.500 euro complessivo tra il trattamento di cui al comma 1 e la quota aggiuntiva in esame) nel limite di spesa di 5,8 milioni di euro per l’anno 2024. Al riguardo, in base ai parametri forniti e in assenza del metodo di calcolo utilizzato, si rileva che l’onere sembra sovrastimato, risultando pertanto ampiamente prudenziale[19].

Il comma 5 prevede inoltre l’esonero, per le società Alitalia-Sai e Alitalia Cityliner che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale, dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro nonché dal pagamento del contributo previsto nei casi di licenziamento. Con riferimento alla quota di accantonamento del TFR, si rileva che la RT non riporta l’importo medio annuo preso come riferimento. Sul punto, appare necessario acquisire ulteriori dati volti a verificare la congruità della stima, che potrebbe, in realtà risultare sovrastimata[20].

Appare invece sostanzialmente verificabile l’onere derivante dall’esonero del contributo dovuto a seguito di licenziamento, utilizzando quale importo unitario la cifra di 3.618,63 corrispondente per il 2023 all’82 per cento del massimale NASpI nel caso di licenziamenti collettivi. Considerando inoltre che la fruizione degli esoneri è prevista entro il limite di spesa complessivo di 15,3 milioni di euro per il 2024 e che le disposizioni prevedono un meccanismo di salvaguardia, non si formulano in proposito osservazioni.

Infine, il comma 6 riconosce ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori di Alitalia–Società area italiana e Alitalia Cityliner, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua e nel limite massimo di spesa di 1,3 milioni di euro per l’anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l’anno 2027. In proposito, si osserva che la quantificazione delle minori entrate contributive risulta sostanzialmente verificata utilizzando prudenzialmente l’importo massimo di sgravio. Ciò considerato, tenendo altresì conto che ogni assunzione comporterebbe una diminuzione dell’onere legato ai trattamenti integrativi del reddito prima descritti e che le norme prevedono disposizioni prevedono un meccanismo di salvaguardia dei limiti di spesa, non vi sono osservazioni da formulare.

Infine, si prende atto di quanto affermato dalla RT riguardo alla disponibilità di risorse a valere sul Fondo per l’occupazione e la formazione, utilizzato a copertura degli oneri.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente, in primo luogo, che il comma 1 dell’articolo 12 fa fronte agli oneri derivanti dalla proroga sino al 31 ottobre 2024, nel limite di spesa di 51,2 milioni di euro per l’anno 2024, del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021, in favore dei lavoratori dipendenti delle società Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.185 del 2008.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo 12 provvede, invece, agli oneri derivanti dall’erogazione, da parte del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, di una prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, nel limite di spesa di 5,8 milioni di euro per l’anno 2024, stabilendo che ai relativi oneri, pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2024, che, al fine di garantire la compensazione sui saldi dell’indebitamento netto e del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni risultano pari a 8,3 milioni di euro per il medesimo anno 2024, mediante corrispondente riduzione del citato Fondo sociale per occupazione e formazione.

Inoltre, il comma 5 del medesimo articolo 12 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’esonero delle società Alitalia Sai e Alitalia Cityliner, che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012[21], nel limite di spesa di 15,3 milioni di euro per l’anno 2024. A detti oneri, pari a 15,3 milioni di euro per l’anno 2024, che, al fine di garantire la compensazione sui saldi dell’indebitamento netto e del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni risultano pari a 21,9 milioni di euro per il medesimo anno 2024, parimenti si provvede mediante corrispondente riduzione del citato Fondo sociale per occupazione e formazione.

Infine, il comma 6 del medesimo articolo 12 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro privato che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori delle società Alitalia Sai e Alitalia Cityliner, riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,3 milioni di euro per l’anno 2024, di 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l’anno 2027. A detti oneri, pari a 1,3 milioni di euro per l’anno 2024, a 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 1,8 milioni di euro per l’anno 2027 e alle minori entrate, valutate in 0,3 milioni di euro per l’anno 2029, si provvede tramite le seguenti modalità:

- quanto a 0,5 milioni di euro per l’anno 2025, a 1 milione di euro per l’anno 2026 e a 0,7 milioni di euro per l’anno 2027, mediante l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 6;

- quanto a 1,9 milioni di euro per l’anno 2024, a 3,72 milioni di euro per l’anno 2025, a 3 milioni di euro per l’anno 2026, a 1,6 milioni di euro per l’anno 2027 e a 0,43 milioni di euro per l’anno 2029, anche al fine di assicurare la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno di cassa delle pubbliche amministrazioni, mediante corrispondente riduzione del citato Fondo sociale per occupazione e formazione.

Con riferimento alle coperture finanziarie di cui ai commi 1, 3, 5 e 6, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, si fa presente che tale Fondo è iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presenta uno stanziamento di competenza per il triennio in corso pari a 2.331.192.713 euro per l’anno 2023, a 1.974.394.713 euro per l’anno 2024 e a 1.538.796.713 euro per l’anno 2025. Al riguardo, si segnala preliminarmente che, al fine di fornire copertura finanziaria agli interventi di cui ai commi 3, 5 e 6, il Fondo sociale per occupazione e formazione viene ridotto in misura maggiore rispetto agli oneri in termini di saldo netto da finanziare, per assicurare la compensazione degli effetti delle medesime disposizioni in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in considerazione dell’impatto differenziato che gli interventi a valere su tale Fondo registrano sui diversi saldi.

Ciò premesso, considerando che la relazione tecnica riferita al disegno di legge di conversione conferma che il menzionato Fondo presenta le necessarie disponibilità, anche al fine di assicurare la necessaria compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno di cassa delle pubbliche amministrazioni, non si hanno osservazioni da formulare.

Fermo restando quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione, parimenti non si hanno osservazioni da formulare rispetto all’utilizzo, con finalità di copertura, delle maggiori entrate derivanti dal comma 6 dell’articolo 12, in considerazione del fatto che la relazione tecnica riferita alla medesima disposizione stima effetti fiscali positivi per la finanza pubblica di importo esattamente corrispondente a quanto indicato nella voce di copertura in commento.

 

ARTICOLO 12-quater (Articolo aggiuntivo 12.0.13)

CIGS per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, disapplicano le limitazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 22, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico, realizzati da datori di lavoro cha abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico (comma 1).

Si tratta delle limitazioni inerenti l’anzianità di lavoro minimo richiesta al lavoratore e della durata massima del trattamento prevista per le riorganizzazioni aziendali.

I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 0,3 milioni di euro per l’anno 2023, 1,7 milioni di euro per l’anno 2024 e di 1,4 milioni di euro per l’anno 2025. Ai fini del monitoraggio della spesa, l’INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso ai benefici. Ai relativi oneri, pari a 0,3 milioni di euro per l’anno 2023, 1,7 milioni di euro per l’anno 2024 e di 1,4 milioni di euro per l’anno 2025 si provvede:

·        quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Si tratta delle maggiori entrate derivanti dal contributo addizionale dovuto dalle imprese che presentano domanda di integrazione salariale;

·        quanto a 0,3 milioni di euro per l’anno 2023, 1,5 milioni di euro per l’anno 2024 e a 1,2 milioni di euro per l’anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disapplicano le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico, realizzati da datori di lavoro cha abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico.

Al riguardo, si prende atto che per le agevolazioni in esame gli oneri sono contenuti entro specifici limiti di spesa (0,3 milioni di euro per l’anno 2023, 1,7 milioni di euro per l’anno 2024 e di 1,4 milioni di euro per l’anno 2025) e che è previsto un meccanismo di salvaguardia per il rispetto dei suddetti limiti. Tuttavia, appare necessario acquisire un chiarimento riguardo ai parametri sottostanti alla stima degli oneri, quali ad esempio la platea dei soggetti interessati, anche al fine di poter valutare la congruità della copertura finanziaria effettuata per quota parte a valere sulle maggiori entrate derivanti dal contributo dovuto dalle aziende richiedenti il trattamento di integrazione al reddito, posto che tali entrate dipendono anch’esse dai predetti parametri.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 12-quater provvede agli oneri derivanti dai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti dal precedente comma 1 nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttiva di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico inerenti ad una ZES, che sono riconosciuti nel limite di spesa di 0,3 milioni di euro per l’anno 2023, 1,7 milioni di euro per l’anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l’anno 2025. A detti oneri si provvede:

- quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, ai sensi della lettera a), mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015;

- quanto a 0,3 milioni di euro per l’anno 2023, a 1,5 milioni di euro per l’anno 2024 e a 1,2 milioni di euro per l’anno 2025, ai sensi della lettera b), mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

In merito alla prima modalità di copertura, nel rilevare che l’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale[22], fermo restando quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura, nel ricordare che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta uno stanziamento di competenza per il triennio in corso pari a 2.331.192.713 euro per l’anno 2023, a 1.974.394.713 euro per l’anno 2024 e a 1.538.796.713 euro per l’anno 2025, considerando la sostanziale omogeneità degli interventi finanziati rispetto alle finalità perseguite dal Fondo medesimo, non si formulano osservazioni, nel presupposto che, anche in relazione all’esiguità delle risorse utilizzate a copertura rispetto alle dotazioni previste a legislazione vigente, il Fondo stesso presenti le necessarie disponibilità finanziarie.

 

ARTICOLO 13

Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale

La norma prevede che il Consiglio dei ministri possa, con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di programmi d'investimento esteri in Italia, dal valore complessivo di almeno un miliardo di euro, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di più amministrazioni. A tal fine, si prevede la nomina, d’intesa con il Presidente della regione interessata, di commissari straordinari del Governo, a cui non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti. I commissari si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell’Unità di missione “attrazione e sblocco investimenti” istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e possono provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge, salvo il rispetto delle norme penali, del codice delle leggi antimafia, del decreto-legge n. 21 del 2012, in materia di poteri speciali del Governo sugli asset strategici (cd “golden powers”) e dei vincoli del diritto dell’UE. La norma prevede, inoltre, che gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma di investimento dichiarato di preminente interesse strategico siano rilasciati nell’ambito di un procedimento unico con un’autorizzazione unica rilasciata dal commissario straordinario. L’autorizzazione unica ha effetto di variante urbanistica, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituisce titolo per la localizzazione delle opere e la costituzione di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere e per l’apposizione del vincolo espropriativo.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, precisando che non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

In una nota del 15 settembre 2023 messa a disposizione della Commissione Bilancio del  senato, il Governo, rispondendo alla richiesta di assicurazioni circa la possibilità, per le amministrazioni coinvolte e, in particolare, per l’Unità di missione “attrazione e sblocco investimenti”, di svolgere i compiti loro assegnati nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ha confermato la neutralità finanziaria della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia in premessa che la norma prevede la possibilità per il Consiglio dei ministri di dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d’investimento esteri sul territorio italiano e di nominare, in relazione ad essi, commissari straordinari, cui non sono corrisposti emolumenti. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell’Unità di missione “attrazione e sblocco investimenti” istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy. È loro attribuito il potere di adottare ordinanze in deroga alle disposizioni di legge e di rilasciare un’autorizzazione unica che può avere effetto di variante urbanistica e comprendere la dichiarazione di pubblica utilità. Posto che, nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo ha confermato che le amministrazioni possono provvedere alle nuove attività derivanti dalla norma nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 13-bis (Em. 13.01000)

Disposizioni in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico

La norma riproduce l’articolo 1 del decreto-legge n. 118 del 31 agosto 2023, confluito nel presente decreto-legge.

Essa prevede che ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi compresa l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri[23], sia autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, relativamente all’autorizzazione di spesa inerente “Patrimonio rilancio”, di cui al comma 17 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020

L’articolo 27 del DL 34/2020 dispone che, al fine di sostenere il sistema economico-produttivo, Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.) sia autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio”, eventualmente articolato in comparti, cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all’andamento economico del Patrimonio Destinato. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Ai fini degli apporti di beni, è autorizzata per l’anno 2020 l’assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. È autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di maggiore spesa in conto capitale in termini di solo SNF pari a 44 mld. In proposito la RT precisava che l’emissione di nuovi titoli produceva effetti in termini di saldo netto da finanziare ma non effetti di cassa in quanto l’apporto di beni e rapporti giuridici, non comporta movimenti con effetti sul fabbisogno. Inoltre, trattandosi di un’operazione di acquisizione di strumenti finanziari la norma non produceva effetti sull’indebitamento netto.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al DL n. 118 del 2023 non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferita al DL n. 118 del 2023 ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza una spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023 per la realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi compresa l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie, provvedendo alla relativa copertura finanziaria. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1 dell’articolo 13-bis provvede agli oneri derivanti dalla spesa ivi autorizzata, nel limite massimo di 2,525 miliardi di euro per l’anno 2023, volta alla realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi compresa l’acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie, mediante uno o più versamenti all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Al riguardo, si rammenta che tale ultima disposizione ha stanziato risorse in conto capitale, per un importo massimo pari a 44 miliardi di euro per l’anno 2020 in termini di solo saldo netto da finanziare, in vista dell’assegnazione a Cassa depositi e prestiti Spa di titoli di Stato appositamente emessi ovvero, fermo restando il predetto limite massimo di spesa, di apporti di liquidità da parte del Ministero dell’economia e delle finanze ai fini della costituzione ad opera della predetta società di un Patrimonio destinato, finalizzato al sostegno e al rilancio del sistema economico produttivo italiano.

In proposito, si segnala che le risorse finanziarie previste dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 17, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, sono iscritte sul capitolo 7415 dello stato di previsione del richiamato Ministero, sul quale al momento - come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - figurano una disponibilità in termini di cassa di 3,319 miliardi di euro per il corrente esercizio finanziario, nonché residui accertati per un valore complessivo di circa 29.846.826.000 euro.

Si osserva, in proposito, che i predetti residui - come è dato ricavare da apposita tabella allegata al Rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’anno 2022[24] - derivano da precedenti esercizi finanziari e sono integralmente classificabili come residui di stanziamento, ossia corrispondenti a somme iscritte in bilancio per le quali non si è perfezionato l’impegno di spesa.

In tale quadro, tenuto conto delle suddette evidenze contabili, per quanto attiene alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 14, commi da 1 a 3 (Em. 14.8 Testo 2)

Disposizioni urgenti per garantire l’operatività della società Stretto di Messina S.p.A.

Normativa vigente. L’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del 2016 demanda ad un decreto ministeriale la definizione degli indicatori dimensionali finalizzata alla classificazione delle società a controllo pubblico in cinque fasce. Per ciascuna fascia è proporzionalmente individuato l’importo massimo al quale gli organi di dette società devono fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti delle medesime società; trattamento che non può comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Il comma 7 del medesimo articolo 11 prevede che fino all'emanazione del predetto decreto restino in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 95, del 2012 che prevede che a decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, non possa superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013. L’articolo 19, dello stesso decreto legislativo, con riguardo alla gestione del personale delle summenzionate società, tra l’altro, rinvia all’applicazione della normativa civilistica in materia di lavoro. Inoltre, circa i criteri e le modalità per il reclutamento del personale, la disposizione prevede che questi siano stabiliti nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Alle suddette disposizioni non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Si evidenzia, altresì, che la società Stretto di Messina S.p.A. risulta ricompresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato[25] individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

La norma dispone che alla società Stretto di Messina S.p.A.[26]., concessionaria dei servizi relativi alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente, non si applichino specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016 concernenti la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere - nel limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario - agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti delle società a controllo pubblico (articolo 1, commi 6 e 7 del richiamato decreto legislativo), nonché la disciplina (di cui all’articolo 19 dello stesso decreto legislativo) del rapporto di lavoro dei dipendenti delle medesime società (comma 1).

Il comma 1 mantiene fermo, altresì, quanto disposto dall’articolo 3-bis della legge n. 1158 del 1971, circa la natura della società Stretto di Messina S.p.A. In particolare la richiamata disposizione prevede che questa costituisce società in house ai sensi dell'articolo 16 decreto legislativo n. 175 del 2016 e che il relativo statuto debba prevedere che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidata dagli enti pubblici soci. La disposizione individua, altresì, le prerogative e le funzioni di indirizzo e vigilanza da esercitare sulla suddetta società da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché la competenza dello stesso dicastero a proporre al Presidente del Consiglio, laddove necessario, la nomina di un Commissario straordinario.

Viene, inoltre, precisato che ai dirigenti e dipendenti della suddetta società non trova applicazione l’articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2016 che reca le medesime disposizioni in materia di determinazione di trattamenti economici previste dal summenzionato articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del 2016; disposizioni che vengono però riferite, dalla norma qui disapplicata, alle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate (e non, come previsto dal comma 1 alle generalità delle società a controllo pubblico). Si precisa, altresì, che ai fini della determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori della società, la medesima è classificata nella prima fascia del decreto ministeriale previsto nei medesimi termini dall’articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 201 del 2011 e dall’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Cfr. Supra quanto riportato in “Normativa vigente”). Viene, altresì, ribadito quanto già previsto dal comma 1, in merito alla non applicazione dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 95, del 2012 (comma 2).

Si ricorda che all’’articolo 23-bis, comma 1, del decreto legge 201 del 2011 non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Viene, infine, integrato il comma 3-undecies dell’articolo 20 del decreto legge n. 44 del 2023 che nel testo precedente prevede che fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale[27] (e al conferimento, nelle medesime società, di incarichi di studio e consulenza in base ad una modifica introdotta al Senato), non si applichi l’articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, che fa divieto di conferire a titolo oneroso nell’ambito delle pubbliche amministrazioni incarichi (di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali e di governo di enti) a lavoratori già collocati in quiescenza. L’integrazione disposta consente di derogare anche al comma 489 dell’articolo 1, della legge n. 147 del 2013, che prevede che le amministrazioni pubbliche non possano erogare, in favore di soggetti già titolari di pensioni pubbliche ai quali vengono conferiti pubblici incarichi, trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente) (comma 3).

L’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, esclude, con riguardo alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché a quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, e alle autorità amministrative indipendenti il conferimento di incarichi (di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali e di governo di enti) a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Il suddetto divieto non concerne eventuali rimborsi spese, a condizione che questi siano corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. La norma ammette il conferimento di incarichi a titolo gratuito e, con riferimento a quelli dirigenziali e direttivi, la loro durata non può essere superiore a un anno (non prorogabile né rinnovabile) presso ciascuna amministrazione.

Alla predetta norma e alle successive modificazioni della stessa (in primis l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014) non sono stati ascritti effetti finanziari scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Analogamente non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica con riferimento all’articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e reca le seguenti precisazioni.

Con riferimento al comma 1, viene evidenziato che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che i costi della remunerazione dei dirigenti e dei dipendenti sono a carico della Società e che vi è capienza nel bilancio della Società per coprire i predetti maggiori oneri.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, inoltre, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che i costi della remunerazione dei membri degli organi sociali sono a carico della Società e che anche rispetto a questi oneri il bilancio della Società si dimostra capiente.

Il Governo nel corso dell’esame al Senato ha precisato[28] che l’organico attuale di Stretto di Messina S.p.A. è pari a 40 unità pressoché interamente distaccate da ANAS e RFI, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 35 del 2023. In relazione alle stime relative alle risorse umane della Società, si prevede che l’organico della società a regime possa raggiungere le 80/100 unità nella fase di riavvio del progetto in vista dell’apertura dei cantieri. Con particolare riferimento agli elementi informativi relativi al quadro contabile delle risorse per il funzionamento della Società, sono state evidenziate le disposizioni relative all’aumento di capitale di cui all’articolo 14 del presente decreto-legge pari a: 50 milioni di euro, già stanziati ai sensi dall'articolo 1, comma 493, della legge n. 197 del 2022 e 320 milioni di euro, già stanziati ai sensi dell’articolo 4, comma 9, del decreto legge n. 35 del 2023. Inoltre, è stato evidenziato che, dal 2013, dai risultati di bilancio della Società emergono risultati in pareggio o con utili destinati alla riserva legale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme derogano, con riguardo alla società Stretto di Messina S.p.A., alla disciplina e ai limiti, fissati da specifiche disposizioni vigenti, relativi alla determinazione dei compensi dei dirigenti, dei dipendenti e degli amministratori di società a controllo pubblico, nonché di coloro che siano chiamati a svolgere incarichi nelle medesime società a seguito del collocamento in quiescenza (commi 1-3). In particolare, in base alle norme in esame, viene consentito che i suddetti compensi possano essere determinati anche in misura superiore al limite di 240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, previsto con riferimento alle retribuzioni erogate da pubbliche amministrazioni (commi 1 e 2). La deroga al medesimo limite viene consentita anche in caso di cumulo degli emolumenti derivanti dal conferimento di cariche in organi sociali, nonché di incarichi di studio e consulenza nella suddetta società, a soggetti già in quiescenza con i trattamenti previdenziali di cui gli stessi beneficino (comma 3). Al riguardo, si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica e dall’ulteriore documentazione pervenuta al Senato che appare confermare la sostenibilità da parte di Stretto di Messina S.p.A. degli oneri retributivi derivanti dalle disposizioni in esame nonché del fatto che alle disposizioni derogate ai sensi dei commi 1 e 2 non sono stati nel complesso ascritti ex ante effetti di risparmio scontati sui saldi di finanza pubblica.

La suddetta documentazione integrativa riferisce che a fronte di un organico di 40 unità di personale in servizio, si prevede che questo possa raggiungere il numero di 80/100 unità nella fase di riavvio del progetto in vista dell’apertura dei cantieri. Nella medesima documentazione sono state altresì evidenziate le disposizioni relative all’aumento di capitale della società di recente disposte (50 milioni di euro stanziati per il 2023 ai sensi dall'articolo 1, comma 493, della legge n. 197 del 2022 e 320 milioni di euro complessivi, previsti ai sensi dell’articolo 4, comma 9, del decreto legge n. 35 del 2023) ed è stato rilevato che dal 2013, dai risultati di bilancio della Società, emergono risultati in pareggio o con utili destinati alla riserva legale.

Peraltro, considerato che la società Stretto di Messina S.P.A. risulta ricompresa (dal settembre 2023) nell’elenco ISTAT dei soggetti pubblici rilevanti ai fini del conto economico delle PA, andrebbe acquisita una valutazione del Governo in merito all’eventualità che dalla disposizione in esame possano derivare effetti emulativi da parte di altri enti compresi nel citato elenco ISTAT.

 

ARTICOLO 14, comma 4

Aumento di capitale della Società Stretto di Messina Spa

La norma modifica l’articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2023 relativo al rapporto di concessione con la Società Stretto di Messina spa, prevedendo che il MEF anziché acquisire la quota della società concessionaria da ANAS, sottoscriva entro il 31 dicembre 2023 un aumento di capitale della società allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché a quelle di cui all’articolo 4, comma 9, del medesimo decreto. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell’aumento di capitale è determinato, così com’era previsto con riferimento al valore del trasferimento della partecipazione, sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione. Si ribadisce inoltre, analogamente a quanto previsto dal testo previgente in ordine all’acquisizione delle quote, che tutti gli atti connessi alle operazioni in esame siano esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.

In proposito si ricorda che il citato comma 493 ha autorizzato, al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società Stretto di Messina spa, il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale, fino a un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 9 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 35 del 2023 ha disposto che agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto-legge, nel limite massimo di 320 milioni di euro complessivi per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provveda a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, un aumento di capitale pari a:

-          50 milioni di euro, già stanziati ai sensi dall'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

-          320 milioni di euro, già stanziati ai sensi dell’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35. Al riguardo, si rileva che il citato articolo 4, comma 9, prevede la copertura finanziaria mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, delle risorse, in conto residui, di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l’aumento di capitale sarebbe realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze a risorse invariate, utilizzando somme già stanziate ai sensi dall'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall’articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge n. 35 del 2023.

La relazione tecnica precisa che tali risorse erano stanziate dal decreto-legge n. 35 del 2023 per le operazioni relative al trasferimento di una quota della partecipazione di ANAS al Ministero dell’economia e delle finanze, il cui valore doveva essere determinato sulla base di una relazione giurata di stima di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2023. La complessità di tale determinazione in una società che ha visto di recente (1° aprile 2023) revocato uno stato di liquidazione proseguito per circa dieci anni induce a perseguire ai fini del perfezionamento dell’azionariato la soluzione alternativa dell’aumento di capitale riservato al Ministero dell’economia e delle finanze.

Infine, alla lettera b), si dispone la sostituzione del comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2023 e, in tale contesto, si prevede che tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al comma in parola sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.

La disposizione configura una rinuncia a maggior gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze, in luogo di acquisire la quota della società concessionaria Stretto di Messina Spa da ANAS, sottoscriva entro il 31 dicembre 2023 un aumento di capitale della medesima società, di importo pari alle risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché a quelle di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 35 del 2023. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che l’aumento di capitale, così come evidenziato anche dalla relazione tecnica, viene realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze a risorse invariate, utilizzando somme già stanziate per l’acquisizione della quota. Nulla da osservare anche con riferimento all’esenzione da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse per tutti gli atti connessi alle operazioni, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la configurazione della previsione come una rinuncia a maggior gettito, attenendo la disposizione a fattispecie che non si sarebbero verificate in assenza della previsione normativa: ciò, peraltro, era già stato previsto con riferimento alla ipotesi, ora superata, di acquisizione delle quote dell’ANAS da parte del MEF.

 

ARTICOLO 15, comma 1

Disposizioni in materia di servizi di ormeggio

Le norme prevedono che con regolamento il Governo provveda a modificare le disposizioni del titolo III, capo VI, del DPR n. 328 del 1952, dettando una disciplina uniforme per i servizi di ormeggio nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, al fine di dare urgente attuazione in via amministrativa al regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, le disposizioni in esame prevedono che il Governo modifichi la disciplina del servizio di ormeggio contenuta nel regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al DPR n. 328 del 1952. La disciplina recata dal citato regolamento prevede per il servizio di ormeggio il rispetto di specifiche regole concernenti l’individuazione del numero dei prestatori del servizio e la loro selezione, individuando anche, fra i modelli organizzativi compatibili con l’ordinamento dell’Unione, quello dell’operatore interno, a cui i prestatori del servizio di ormeggio erano di fatto assimilabili.

Alla luce di quanto rappresentato, l’adeguamento delle disposizioni concernenti il servizio di ormeggio si rende pertanto necessario ed urgente per dare attuazione in via amministrativa al regolamento (UE) 2017/352 e assicurare la conformità della disciplina di settore a quella europea e per garantire un’efficiente gestione delle attività portuali afferenti alla sicurezza della in condizioni trasparenti e non discriminatorie.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che con regolamento il Governo provveda a modificare le disposizioni del titolo III, capo VI, del DPR 328 del 1952, al fine di dettare una disciplina uniforme per i servizi di ormeggio nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017.

Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle norme in esame.

 

ARTICOLO 15, comma 1-bis (Em. 15.5)

Canoni per le concessioni demaniali marittime

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, prevede che l’aggiornamento annuale per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale sia calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, ovvero sulla componente fissa del canone di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dicembre 2022, n. 202.

Si ricorda che l’articolo 100, comma 4, del DL 104/2020 prevede che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non possa essere inferiore a euro 2.500. A tale disposizione la relazione tecnica aveva ascritto un maggior gettito di 39 milioni annui.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma (15.5 testo 3) non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il relatore nella seduta della Commissione Bilancio del 28.9.2023 ha chiesto chiarimenti circa l’emendamento 15.5 (testo 3), che appariva suscettibile di determinare minori entrate. La rappresentante del Governo ha confermato che la proposta emendativa non è suscettibile di determinare impatto finanziario, in quanto specifica che l'aggiornamento annuale della componente fissa dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime deve essere calcolato assumendo come base di calcolo la misura unitaria individuata dai decreti annuali di determinazione dell'incremento ISTAT.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che l’aggiornamento annuale per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale sia calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, ovvero sulla componente fissa del canone di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dicembre 2022, n. 202.

Al riguardo, si osserva che la disposizione, introdotta con emendamento non corredato di relazione tecnica, potrebbe dar luogo a minori entrate in ragione dei diversi criteri di determinazione di aggiornamento del canone, nell’ipotesi in cui le entrate derivanti da aggiornamento del canone siano state scontate nei tendenziali. Per altro, i chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo presso la Commissione Bilancio del Senato, secondo cui l'aggiornamento annuale della componente fissa dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime deve essere calcolato assumendo come base di calcolo la misura unitaria individuata dai decreti annuali di determinazione dell'incremento ISTAT, non forniscono informazioni sulle citate previsioni tendenziali né chiariscono la portata innovativa della disposizione. Sul punto appare pertanto necessario acquisire ulteriori informazioni da parte del Governo.

 

ARTICOLO 16, comma 1

Disposizioni in materia di servizi autostradali

Le norme introducono il comma 3-bis all’articolo 44-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, prevedendo che per i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui all’Allegato IV-bis del medesimo decreto-legge, già trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali sono scaduti i termini per l’approvazione previsti dal piano economico finanziario, la relazione sul quadro conoscitivo posto a base del progetto sia soggetta all’attività di verifica da parte di organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020[29]. Per detti progetti non è richiesto il parere espresso dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I progetti di cui si tratta sono i seguenti: 1) A1 - Riqualifica Barberino-Calenzano 2) A11 - Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2) 3) A14 - Bologna-dir. Ravenna 4) A1 - Incisa-Valdarno (Lotti 1 e 2) 5) A1 - Milano Sud-Lodi 6) Gronda di Genova 7) A14 - Passante di Bologna 8) A13 - Bologna-Ferrara 9) A13 - Monselice-Padova 10) A1 - Tangenziale di Modena 11) A14 - Opere compensative di Pesaro - altre bretelle 12) A1 - Prevam Toscana (A2, A1+A3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame prevedono una misura di semplificazione del procedimento di approvazione dei progetti esecutivi degli interventi autostradali indicati nell’Allegato IV-bis al citato decreto-legge 77/2021. In particolare, si prevede che, qualora il progetto esecutivo sia stato trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e siano scaduti i termini per l’approvazione previsti dal piano economico finanziario, la relazione contenente il quadro conoscitivo posto a base del progetto sia soggetta all’attività di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 34, comma 2, lettera a), dell’Allegato I.7 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023 n. 36. In tali casi, ai fini della conclusione dell’iter di approvazione dei progetti, non è più richiesto il parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sugli aspetti progettuali riportati nella relazione trasmessa unitamente al progetto.

Le norme si limitano ad introdurre norme di semplificazione per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese, tali da garantire il rispetto del cronoprogramma previsto. Dalle stesse, dunque, non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo, durante l’esame al Senato, ha confermato presso la Commissione Bilancio che il controllo della documentazione a corredo del progetto da parte degli organismi di controllo accreditati sarà effettuato nell’ambito delle disponibilità previste a base dell’intervento e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono per i progetti esecutivi relativi a determinati interventi autostradali[30], che la relazione sul quadro conoscitivo posto a base del progetto sia soggetta all’attività di verifica da parte di organismi di controllo accreditati[31] e che per detti progetti non sia richiesto il parere espresso dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Al riguardo, atteso che le disposizioni in esame prevedono procedure semplificate per l’approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali e che la relazione tecnica informa che le misure così introdotte sono volte a garantire il rispetto del cronoprogramma previsto, non vi sono osservazioni da formulare.

 

 

ARTICOLO 16, commi da 1-ter a 1-quater (Em. 16.4)

Società in house per la gestione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, modificano l'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Tale norma, nel testo vigente, stabilisce che le attività di gestione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.a., ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e la regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società, quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.a.. La norma vigente prevede anche che alla società possono essere affidate le attività di realizzazione e di gestione di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto o nel territorio delle regioni limitrofe.

Le modifiche stabiliscono:

·        che la società per azioni a cui sono trasferite le attività di gestione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, 244, sia di tipo "in house";

·        che la società in questione non debba essere necessariamente di diritto pubblico e che il controllo su di essa sia esercitato in modo analogo congiunto dai soggetti che l’hanno costituita";

·        si prevede che alla società possano non solo essere affidate le attività di realizzazione e di gestione di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto o nel territorio delle regioni limitrofe, ma anche infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale e infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell'ambito della medesima regione.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme modificano la vigente disciplina della società in house appositamente costituita, pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e la regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato, per la gestione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova. Le modifiche, per lo più, hanno lo scopo di ampliare il possibile campo di attività della società ed appaiono, dunque, avere carattere eminentemente ordinamentale. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 17, commi 1 e 2

Trasporto pubblico locale

Le norme, modificate durante l’esame al Senato, intervengono sull’articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, concernente il trasporto pubblico locale. In particolare:

·        viene modificato il comma 2, lettera a), prevedendo che la quota del Fondo per il trasporto pubblico locale, ripartita in base ai costi standard, tenga conto anche del complesso dei servizi di trasporto pubblico locale esercitati sul territorio di ciascuna regione e risultanti dalla banca dati dell’Osservatorio, nonché dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale;

·        viene introdotto il comma 2-quater, che prevede, limitatamente agli anni 2023 e 2024, che al riparto del Fondo si provveda e per una quota pari a euro 4.873.335.361,50 e secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Alla determinazione delle quote del 50 per cento si provvede sulle risorse residue del Fondo, decurtate dell'importo di cui al primo periodo del presente comma;

·        viene soppresso il comma 2, lettera e), che destina una quota delle risorse del Fondo, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflativa;

·        viene modificato il comma 6, prevedendo che, nelle more dell’adozione del decreto che definisce gli indicatori da utilizzare per determinare i livelli adeguati di servizio e le relative modalità di applicazione, si provveda alla ripartizione integrale del medesimo Fondo con le modalità di cui al suddetto comma 2, lettera a).

Viene altresì modificato l’articolo 1, primo comma, della legge n. 614 del 1957, sopprimendo la riserva previgente che vincolava la scelta del Gestore dei servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra i funzionari dell’amministrazione dello Stato in servizio. Da tale modifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma, in relazione al comma 1, che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale, le quali ridefiniscono i criteri di riparto del Fondo Nazionale TPL. Da esse, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto attiene al comma 2, la RT afferma che trattasi di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò anche in considerazione della previsione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 614 del 1957 che, in relazione alla determinazione del compenso del gestore, che rimane invariato, si continua a prevedere il rinvio alla disciplina recata dall’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, relativa al limite del trattamento retributivo per gli incarichi dalle amministrazioni dello Stato. Inoltre, la norma reca espressamente la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, la RT precisa che la disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica in quanto rimane inalterata la fonte di copertura della retribuzione spettante al Gestore, che continua rimanere nell'ambito delle risorse del bilancio dell'ente. La disposizione, infatti, consentendo lo svolgimento delle sopra dette funzioni anche a soggetti estranei al perimetro della pubblica amministrazione non determina un aggravio per la finanza pubblica in quanto il costo a carico dell'ente rimane invariato a prescindere dal soggetto che svolge la funzione di gestore, a cui viene corrisposto.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, al comma 1, modificano l’articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, ridefinendo i criteri di riparto del Fondo per il trasporto pubblico locale. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che le disposizioni incidono soltanto sulla ripartizione di risorse già definite a legislazione previgente.

Il comma 2, inoltre, modifica l’articolo 1, primo comma, della legge n. 614 del 1957, sopprimendo la riserva previgente che vincolava la scelta del Gestore dei servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra i funzionari dell’amministrazione dello Stato in servizio.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare giacché la Gestione dei servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como non risulta ricompresa nell’ambito delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

 

ARTICOLO 17, comma 3

Poteri del Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma

Le norme prevedono che al Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma[32] e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma siano attribuiti i compiti relativi alla programmazione, progettazione e affidamento, nonché alla realizzazione di tutti gli interventi urgenti connessi al completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, nei limiti delle risorse disponibili per gli scopi. A tal fine, il predetto Commissario è autorizzato ad avvalersi, senza soluzione di continuità, della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, anche in caso di operazioni di fusione o cessione temporanea in altra società sottoposta al controllo analogo di Roma Capitale.

Gli oneri connessi a tale avvalimento sono posti a carico del quadro economico degli interventi di cui al primo periodo, nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ossia il 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell’intervento, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte della medesima Società Roma Metropolitane S.r.l. per le attività di investimento, o, nel caso si tratti di interventi da finanziare, a carico di altri fondi inseriti nel bilancio di Roma Capitale ed assegnati agli interventi.

Il testo originario del provvedimento fissava un limite diverso, ossia il 2 per cento previsto per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, per la realizzazione degli interventi, il Commissario opera nei limiti delle risorse disponibili per gli scopi e gli oneri connessi al previsto avvalimento della Società sono posti a carico dei quadri economici degli interventi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme attribuiscono al Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma[33] anche i compiti relativi alla programmazione, progettazione e affidamento, nonché alla realizzazione di tutti gli interventi urgenti connessi al completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, che si svolgerà a Roma nel 2025, nei limiti delle risorse disponibili per tali scopi. In questo contesto, le norme prevedono altresì che il citato Commissario possa avvalersi, senza soluzione di continuità, della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, specificando che gli oneri connessi a tale avvalimento sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare nel limite del 9 per cento. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che il Commissario è tenuto ad operare nell’ambito delle risorse già stanziate.

 

ARTICOLO 17, commi da 3-bis a 3-quater

Accordi transattivi approvati dal Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, autorizzano il Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma[34] ad approvare, previo parere dell’Avvocatura Generale dello Stato e di Roma Capitale, uno o più eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.c.p.A. ad integrale tacitazione delle rispettive pretese ed azioni ed a completa definizione dei relativi giudizi pendenti tra le parti, anche sulla base delle determinazioni rese dal collegio consultivo tecnico[35](comma 3-bis).

Per garantire la copertura finanziaria di tali eventuali accordi transattivi, il Commissario Straordinario è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili iscritte nel quadro economico e finanziario dell'opera, nonché la quota massima di l00 milioni di euro destinata dall'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 all'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea C (comma 3-ter).

Si rammenta che il citato comma 478, che è stato introdotto nell’ordinamento al fine di permettere il completamento della tratta T2, la realizzazione della tratta T1 e l'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea C della metropolitana di Roma, ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di 450 milioni di euro per l'anno 2032. La stessa norma ha, però, anche specificato che i predetti importi costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte in questione e che agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono Roma Capitale e la regione Lazio.

Il provvedimento di approvazione del Commissario Straordinario è soggetto al controllo preventivo della Corte dei Conti di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (comma 3-quater)

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano le norme che sono state introdotte nel corso dell’esame al Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme consentono al Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma di approvare uno o più eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.c.p.A. ad integrale tacitazione delle rispettive pretese ed azioni ed a completa definizione dei relativi giudizi pendenti tra le parti. Alla copertura finanziaria di tali eventuali accordi transattivi si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse disponibili iscritte nel quadro economico e finanziario dell'opera, nonché della quota massima di 100 milioni di euro destinata dall'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea C. Al riguardo, nel prendere atto del fatto che l’approvazione degli accordi non ha natura obbligatoria e che gli eventuali oneri sono compresi in un limite massimo di spesa, si rileva comunque la necessità che il Governo assicuri che l’utilizzo delle citate risorse destinate all'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea C non sia suscettibile di comprometterne le finalità originarie.

 

ARTICOLO 17, commi 3-quinquies e 3-sexies (Em. 17.12 T2)

Requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea e interventi per modalità di trasporto alternative a quello stradale

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prevedono che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano adottati i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione od interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei. Il costo di installazione dei predetti dispositivi a bordo dei veicoli adibiti a servizi di linea è a carico dei gestori dei medesimi servizi (comma 3-bis).

Si prevede altresì che per la prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica sia autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della L. 234 del 2021, relativo al Fondo per la strategia di mobilità sostenibile (comma 3-ter).

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano adottati i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea. Il costo di installazione dei predetti dispositivi a bordo dei veicoli adibiti a servizi di linea è a carico dei gestori dei medesimi servizi. Al riguardo, appare utile acquisire chiarimenti circa i possibili effetti finanziari ricadenti sui soggetti gestori qualora prevedano il coinvolgimento o la partecipazione degli enti territoriali di pertinenza.

Si prevede altresì che per la prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica sia autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo per la strategia di mobilità sostenibile. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare posto che l’onere appare modulabile ed è comunque delimitabile nell’ambito di un limite massimo di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3-sexies dell’articolo 17 provvede agli oneri derivanti dalla spesa ivi autorizzata, per un importo pari a 37 milioni di euro per l’anno 2023, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti all’utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale nonché all’ottimizzazione della catena logistica, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, istituito dall’articolo 1, comma 392, della legge n. 234 del 2021. Al riguardo, si segnala che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 7311 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, reca per l’anno corrente uno stanziamento di 50 milioni di euro e che tale importo, come si evince da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta al momento integralmente disponibile. In proposito, considerata la sostanziale coerenza degli interventi previsti dalla disposizione in esame rispetto alle finalità normativamente perseguite dal citato Fondo, non si hanno osservazioni da formulare, ferma restando l’opportunità di una conferma in ordine al fatto che gli interventi finanziati abbiano natura di conto capitale, al fine di escludere una dequalificazione della spesa.

 

ARTICOLO 18 commi da 1 a 3 (Em. 18.3 Testo 2)

Misure per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Le norme, modificate durante l’esame al Senato, intervengono sul decreto-legge n. 77 del 2021 come segue:

·        modificano l’articolo 48, comma 5, abilitando la stazione appaltante, per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse del PNRR, del PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei, a svolgere la conferenza di servizi al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari. Gli effetti della determinazione conclusiva della suddetta conferenza si producono anche a seguito dell’approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l’attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore [comma 1, lettera a)];

·        modificano l’articolo 48-bis, prevedendo sostanzialmente che, per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, la procedura semplificata di cui agli articoli 44 e 48 possa applicarsi anche nel caso in cui, per indisponibilità dei relativi progetti, non sia stato possibile approvare le predette opere unitamente al progetto ferroviario [comma 1, lettera b)].

Si prevede altresì che ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati al contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provveda, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l’anno 2023 e 841 milioni di euro per l’anno 2024, sulle somme, anche nel conto residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente. A seguito di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’effettivo fabbisogno aggiuntivo, le somme sono riconosciute al contraente generale per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024, nonché per le modifiche dei contratti stipulate entro il 30 giugno 2024. Con emendamento approvato dal Senato è stato specificato che le somme in parola sono riconosciute al netto di quelle (di seguito descritte) afferenti il Valico del Giovi. Al fine di garantire la realizzazione del terzo Valico dei Giovi, il soggetto attuatore è autorizzato a negoziare con il contraente generale le modifiche dei contratti derivanti dal recepimento di norme o specifiche tecniche sopravvenute, da cause di forza maggiore o sorpresa geologica nel limite massimo di 700 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 422 milioni per il 2023 a valere sul contratto di programma- parte investimenti di Rete ferroviaria italiana (RFI) e, quanto ai restanti 278 milioni per l’anno 2024, a valere sulle somme sopra individuate (comma 2).

Infine, è autorizzata la spesa di euro 45.000 per l’anno 2023 e di euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per lo svolgimento dei controlli da parte dell’Unità di missione per il PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull’avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano. Ai relativi oneri, pari a euro 45.000 per l’anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Infine, con disposizioni introdotte al Senato, il termine minimo di durata degli incarichi prima del quale non si applica il collocamento fuori ruolo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo che assumono specifici incarichi, ai sensi dell’articolo 20 della L: 71/2022, viene elevato da uno a due anni (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Controlli sostanziali Unità di missione per il PNRR del MIT (comma 3)

0,05

0,18

0,18

0,18

0,05

0,18

0,18

0,18

0,05

0,18

0,18

0,18

Minori spese correnti

Riduzione Tabella A - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 3)

0,05

0,18

0,18

0,18

0,05

0,18

0,18

0,18

0,05

0,18

0,18

0,18

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale per quanto attiene al comma 1, nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Il comma 2 è finalizzato ad adeguare il contributo statale per lo straordinario incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prezzi energetici riconosciuti ai contratti pubblici affidati a contraente generale dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.a. e finanziati anche in parte sulle risorse del PNRR. Per tali contratti, in ragione dell’esigenza di garantire il rispetto dei cronoprogrammi e degli obblighi di rendicontazione imposti dall’accesso ai finanziamenti europei, si rende necessario adeguare le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche per gli anni 2023 e 2024. In particolare, si prevede che ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo FS e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provveda, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l’anno 2023 e 841 milioni di euro per l’anno 2024, sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente.

Il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è stato istituito per far fronte ai maggiori fabbisogni finanziari connessi al finanziamento delle opere pubbliche in ragione di sopravvenute esigenze, motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali. Con normativa successiva, a seguito dell’aumento dei materiali da costruzioni causato dalla pandemia e poi dalla guerra russo-ucraina, il Fondo è stato finalizzato anche alla compensazione dei prezzi di materiali e delle lavorazioni degli appalti pubblici. Le risorse assegnate a partire dall’anno 2020 si sono rivelate congrue e coprono, ad oggi, tutte le richieste presentate secondo le tempistiche e nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente. In particolare, per l’anno in corso è stata liquidata per intero la prima tranche di istanze presentate ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2023 (prima finestra), mentre è in corso di verifica e liquidazione la seconda tranche di istanze, presentate entro il 31 luglio (seconda finestra). Rimangono da attivare la terza e quarta tranche di istanze, che potranno essere presentate, rispettivamente, entro il 30 ottobre 2023 e il 31 gennaio 2024.

Alla data del 1° agosto 2023, sono disponibili sul Fondo euro 998.079.349,65 in termini di residui di lettera f) di provenienza 2022 ed euro 1.495.320.291,48 in termini di competenza 2023, oltre che euro 550.000.000,00 per l’anno 2024 ed euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (dati SICOGE). A valere sulle risorse sopra indicate si prevede di procedere alle seguenti erogazioni:

·        seconda finestra chiusa il 31 luglio 2023: sono state presentate 2.962 istanze, per complessivi euro 454.724.021,75. Considerando un integrale accoglimento di tali istanze, tale importo verrà erogato utilizzando le risorse in conto residui 2022

·        terza finestra, chiusura entro il 30 ottobre 2023: sulla base di un cautelativo trend di spesa, si stimano richieste per complessivi euro 500.000.000,00. Considerando un integrale accoglimento delle istanze, il predetto importo verrà soddisfatto utilizzando le risorse in conto residui 2022;

·        quarta finestra, chiusura entro il 31 gennaio 2024: sulla base di un cautelativo trend di spesa, si stimano richieste per complessivi euro 500.000.000,00. Considerando un integrale accoglimento delle istanze, il predetto importo verrà soddisfatto utilizzando, nell’esercizio finanziario 2024, le risorse disponibili in conto residui 2022 e 2023.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri di cui al comma 2, la stima è stata effettuata sulla base della produzione attesa. In particolare, RFI rappresenta che l’incremento richiesto è volto ad allineare i riconoscimenti da effettuare ai contraenti generali a quelli derivanti dall’applicazione dei tariffari aggiornati negli appalti ordinari. Le stime sono state effettuate mediante la verifica dell’incremento medio delle tariffe RFI 2023 rispetto alle tariffe del 2011 (l’Atto integrativo del Terzo Valico dei Giovi risale infatti al 2011), del 2018 (l’Atto integrativo del 1° lotto funzionale della Tratta Brescia – Verona è stato sottoscritto tra le parti nel 2018) e del 2020 (l’Atto integrativo del 1° lotto funzionale della Tratta Verona – Vicenza è stato sottoscritto tra le parti nel 2020). Si tratta quindi di variazioni rispetto ai prezzi di materiali da costruzione, dell’energia e dei carburanti intervenute dalla data di sottoscrizione dei predetti contratti ad oggi, ma anche le esigenze emerse nel corso dell’esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante rendono necessario prevedere – in via straordinaria – un’integrazione del quadro economico e finanziario dei tre predetti interventi.

Riguardo al comma 3, la RT afferma che la quantificazione del costo annuale a regime derivante dalla norma in esame è di euro 180.000, calcolata secondo i dati riportati nella tabella di seguito riportata.

Preliminarmente, si rappresenta che l’Unità di missione PNRR dovrà attivare controlli sostanziali per il 10% del totale dei codici unici di progetto (CUP) rilasciati (pari a n. 1.200). Ciascuna missione in loco richiede la presenza necessaria di 3 dipendenti e la permanenza di 2 giorni sul luogo del controllo. La stima delle spese per vitto è stata effettuata sulla base dei limiti vigenti previsti per il personale della pubblica amministrazione, considerando anche la presenza di un dirigente di seconda fascia (due pasti giornalieri: euro 44,26 per il personale delle Aree ed euro 61,10 per il personale con qualifica dirigenziale). La stima delle spese per trasporto è stata quantificata considerando un tragitto medio di 800 km a/r, con trasporto ferroviario o aereo. Le spese per alloggio sono state quantificate considerando un costo medio per pernottamento, per persona, pari a 200 euro.

(euro)

Numero missioni all’anno

Personale coinvolto

Vitto giornaliero

Alloggio giornaliero

Trasporto

Costo per persona a missione

Costo totale all’anno

120

3

50,00

200,00

200,00

500,00

180.000,00

 

Le modifiche introdotte dal Senato non sono corredate di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

Il Governo, durante l’esame al Senato, ha confermato che l’utilizzo delle somme disponibili, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è in linea con quanto già scontato nei tendenziali a legislazione vigente. Al fine di stimare le erogazioni da assegnare successivamente al 1° agosto 2023 (terza e quarta finestra) si è tenuto conto dei dati relativi all’andamento delle richieste pervenute dalle stazioni appaltanti nelle precedenti finestre temporali. In particolare:

– prima finestra 2023: euro 239.874.419,61 (DD n. 140 del 24/06/2023);

– seconda finestra 2023: euro 458.441.797,74 (DD n. 190 del 8/09/2023).

Sulla base del pregresso andamento delle richieste pervenute dinanzi citato, in un’ottica prudenziale e sulla base di un cautelativo trend di spesa, al fine di stimare la terza e quarta finestra si è provveduto ad una congrua maggiorazione della stessa stima, attestandosi, dunque, su somme maggiori rispetto all’ultima finestra. Alla luce di quanto sopra rappresentato, considerate le risorse stanziate a legislazione vigente in relazione al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, sulla base delle predette stime maggiorate, non si ravvisano elementi di criticità in relazione alle finalità del Fondo.

Si conferma che ciascuna missione di controllo di cui al comma 3 è realizzabile con un solo pernottamento.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che il comma 1 amplia l’applicazione delle procedure semplificate, di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, agli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse del PNRR, del PNC. In proposito, non si formulano osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.

Il comma 2 prevede che ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati al contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provveda, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l’anno 2023 e 841 milioni di euro per l’anno 2024, sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente. Al riguardo, non si formulano osservazioni giacché si prende atto di quanto riportato dalla relazione tecnica circa la consistenza delle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e circa le erogazioni preventivate a valere su dette risorse e confermato dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato con particolare riguardo alla compatibilità dell’intervento con quanto già scontato a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica e alle modalità di stima relative all’importo da erogare con la terza e quarta finestra.

Con disposizioni introdotte al Senato, il medesimo comma 2 autorizza inoltre, al fine di garantire la realizzazione del terzo Valico dei Giovi, nel rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, il soggetto attuatore a negoziare con il contraente generale le modifiche dei contratti derivanti dal recepimento di norme o specifiche tecniche sopravvenute, da cause di forza maggiore o sorpresa geologica nel limite massimo di 700 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 422 milioni per il 2023 a valere sul contratto di programma-parte investimenti di Rete ferroviaria italiana (RFI) e, quanto ai residui 278 milioni per l’anno 2024, a valere sulle somme sopra individuate.

Ciò premesso, tenuto conto che la disposizione è dichiaratamente finalizzata all’attuazione degli impegni del PNRR, che l’emendamento che l’ha introdotta non è corredato di relazione tecnica e che lo stesso appare testualmente volto a garantire gli impegni del PNRR, andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a confermare la congruità degli importi rispetto agli impieghi previsti. Inoltre, appaiono necessari chiarimenti anche in relazione all’utilizzo delle risorse del contratto di programma di RFI, al fine di escludere che detto utilizzo possa pregiudicare la realizzazione di adempimenti previsti nel citato contratto.

Inoltre, tenuto conto che il medesimo emendamento che ha introdotto la finalizzazione, ora descritta, relativa al Valico del Giovi, ha altresì disposto che le somme per i sopra descritti interventi ferroviari finanziati dal PNRR siano riconosciute al netto di quelle finalizzate per il Valico del Giovi, andrebbe acquisita una rassicurazione circa la perdurante validità di tutti gli elementi forniti, in merito agli interventi ferroviari, dalla relazione tecnica e confermati dal Governo in prima lettura.

Infine, si autorizza la spesa di euro 45.000 per l’anno 2023 e di euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per lo svolgimento dei controlli da parte dell’Unità di missione per il PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull’avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano. Al riguardo, poiché la quantificazione degli oneri risulta coerente con i parametri riportati dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Infine, relativamente al termine minimo di durata degli incarichi, di cui all’articolo 20 della legge n. 71 del 2022, elevato da uno a due anni, non si formulano osservazioni dal momento che alla suddetta norma, a suo tempo, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica (comma 3).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 18 prevede che agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse del PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provveda, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l’anno 2023 e di 841 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sulle somme, anche in conto residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente.

In proposito, la relazione tecnica fornisce indicazioni circa la capienza del Fondo in questione, informando che alla data del 1° agosto 2023 sul Fondo medesimo, iscritto sul capitolo 7007 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risultano disponibili 998.079.349,65 euro quali residui di stanziamento provenienti dall’esercizio finanziario 2022 e 1.495.320.291,48 euro in termini di competenza. Il Fondo in esame presenta, altresì, una dotazione di 550 milioni di euro per l’anno 2024 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. In tale quadro, la relaziona tecnica chiarisce che l’accoglimento delle istanze di accesso al predetto Fondo per la rimanente parte dell’anno 2023, il cui importo complessivo è stato stimato sulla base di criteri prudenziali, sarà comunque soddisfatto utilizzando le risorse in conto residui di provenienza 2022, mentre alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2024 si potrà dare  soddisfazione utilizzando le risorse disponibili in conto residui formatesi in relazione agli esercizi 2022 e 2023.

Il quarto periodo del medesimo comma 2 dell’articolo 18 provvede agli oneri derivanti dal terzo periodo dello stesso comma concernenti le modifiche dei contratti pubblici tra soggetto attuatore e contraente generale per la realizzazione del Terzo valico del Giovi, pari a 700 milioni di euro, di cui 422 milioni di euro per l’anno 2023 e 278 milioni di euro per l’anno 2024, secondo le seguenti modalità:

- quanto a 422 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sulle risorse disponibili già finalizzate all’intervento nell’ambito del vigente Contratto di Programma - Parte Investimenti di Rete Ferroviaria Italiana Spa;

- quanto a 278 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sulle somme individuate ai sensi del primo periodo ossia a valere sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente.

In merito alla prima modalità di copertura, si rileva preliminarmente che la disposizione non reca una copertura finanziaria in senso stretto, giacché si limita a prevedere l’utilizzo delle risorse disponibili afferenti al Contratto di Programma 2022-2026, Parte Investimenti, approvato dal CIPESS il 2 agosto 2022 con delibera n. 25, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 9 novembre 2022, destinate alla realizzazione del Terzo Valico dei Giovi.

In particolare dalla Tabella A – Portafoglio Investimenti in corso e programmatici, allegata al Contratto, si rileva che le risorse stanziate per le opere del Nodo di Genova e Terzo Valico di Giovi ammontano a circa 7,4 miliardi di euro e sono ripartite tra lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca indicazioni più precise in ordine alle risorse di cui si prevede l’utilizzo e alla loro effettiva disponibilità.

In merito alla seconda modalità di copertura, si rinvia a quanto osservato in merito al primo periodo del comma 2.

Inoltre, si fa presente che il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 18 provvede agli oneri derivanti dal primo periodo, che reca un’autorizzazione di spesa per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull’avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano, di importo pari a 45.000 euro per l’anno 2023 e a 180.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero. Al riguardo, nel rilevare che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 18, commi 3-bis e 3-ter (Em. 18.9)

Commissario straordinario per Genova

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, modificano l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 agosto 2026 la durata dell’incarico del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera di Genova (“ponte Morandi”).

Si rammenta che la durata dell’incarico è già stata prorogata, dal 2021 al 2024, dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 121 del 2021: alla disposizione di proroga sono stati ascritti oneri pari a 375.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Viene inoltre introdotto il comma 1-bis all’articolo 9-bis del suddetto DL 109/2018, attribuendo al medesimo Commissario i compiti relativi al coordinamento e monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub portuale e alla Diga foranea di Genova.

Il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova[36] cessa le proprie funzioni. Entro 30 giorni il Commissario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova trasmette al Commissario per il viadotto Polcevera una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera di Genova, si avvale della struttura già attribuitagli.

Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro 1.500.000 per l’anno 2025 e a euro 1.000.000 per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020, relativa al sostegno di imprese che operano nel settore ferroviario (comma 3-ter).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

Nel corso dell’esame in prima lettura, presso la Commissione Bilancio del Senato (seduta del 28.9.2023) la rappresentante del Governo ha confermato, in ordine all'emendamento 18.9 (testo 2), la corretta quantificazione degli oneri, effettuata in analogia e sulla base degli elementi forniti nella relazione tecnica del decreto-legge n. 109 del 2018, che ha quantificato i fabbisogni di personale del commissario.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che il comma 3-bis proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 agosto 2026 la durata dell’incarico del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera di Genova e attribuisce al suddetto Commissario i compiti relativi al coordinamento e monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub portuale e alla Diga foranea di Genova, che cessa le proprie funzioni.

Dalla proroga disposta dal comma 3-bis derivano oneri pari a euro 1.500.000 per l’anno 2025 e a euro 1.000.000 per l’anno 2026, alla cui copertura provvede il comma 3-ter.

Al riguardo, si fa presente che l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 121 del 2021, che da ultimo ha prorogato la durata dell’incarico del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Polcevera di Genova al 31 dicembre 2024, ha stimato un onere annuo pari a 1.500.000 euro. Ciò premesso, si rileva che gli oneri previsti per le annualità 2025 e 2026 risultano coerenti con quelli derivanti dall’ultima proroga, come confermato anche, presso la Commissione Bilancio del Senato, dalla rappresentante del Governo che ha richiamato le quantificazioni svolte in occasione della precedente proroga. Tuttavia tenuto conto che la norma in esame amplia le funzioni del Commissario, includendovi ulteriori opere da realizzare, andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità che il Commissario per la ricostruzione del viadotto Polcevera possa adempiere ai nuovi compiti nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, posto che la disposizione non prevede espressamente il trasferimento alla contabilità speciale di quest’ultimo delle risorse derivanti dalle contabilità speciali dei commissari che cessano dalle proprie funzioni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3-ter dell’articolo 18 provvede agli oneri derivanti dalla proroga, sino al 31 agosto 2026, della durata dell’incarico del Commissario straordinario per la ricostruzione nel comune di Genova, e della correlata struttura di supporto, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2025 e a 1 milione di euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020. Al riguardo, si rammenta che tale ultima disposizione ha stanziato 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che le suddette risorse sono iscritte sul capitolo 1305 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ciò premesso, appare necessario acquisire dal Governo una conferma circa l’effettiva sussistenza delle risorse utilizzate a copertura nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di compromettere le finalità cui le risorse medesime risultano preordinate a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 19, commi da 1 a 8

Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni fino a 3.000 abitanti», con una dotazione di 18 milioni di euro per l’anno2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 12 milioni di euro per l’anno 2025. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali. Nell’anno 2023 le risorse sono assegnate prioritariamente ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza[37] (comma 1).

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 15 ottobre 2023, sono definiti, tra l’altro, i requisiti per la presentazione da parte dei comuni delle istanze di accesso al fondo, l’importo massimo del contributo e le procedure di erogazione monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate (comma 2).

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sopra menzionato, i comuni presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza di accesso al fondo. Entro quindici giorni dalla data indicata nel periodo precedente è approvata la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento e sono concessi i finanziamenti stessi. Entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, il comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell’investimento pena la revoca del finanziamento; i medesimi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi centoventi giorni (commi da 3 a 5).

Per le annualità 2024 e 2025, i termini appena indicati sono definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, ferma restando la necessità che sia assicurata la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità (comma 7).

Agli oneri sopra indicati, pari a 18 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 12 milioni di euro per l’anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,6 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede:

·        quanto a 18 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 12 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [comma 8, lett. a)];

·        quanto a 12,6 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali[38] [comma 8, lett. b)].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo investimenti stradali piccoli comuni

18

20

12

 

5,4

32,6

12

 

5,4

32,6

12

 

Minori spese n conto capitale

 

Tab. B – Min. infrastrutture

18

20

12

 

18

20

12

 

18

20

12

 

Fondo per l’attualizzazione di contributi pluriennali

 

 

 

 

 

12,60

 

 

 

12,60

 

 

 

 

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, specifica che il decreto interministeriale di attuazione della disposizione in esame potrà prevedere l’erogazione ai comuni beneficiari, all’esito della pubblicazione della graduatoria, di una anticipazione ai sensi dell’articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in misura non superiore al 30 per cento dell’importo complessivamente ammesso a finanziamento. Attraverso tale

meccanismo di anticipazione, potrà essere garantito un utilizzo delle risorse disponibili da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coerente con i limiti temporali di impegno contabile. La relazione tecnica specifica che gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto tengono conto del presumibile grado di realizzo degli interventi e della predetta anticipazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni», con una dotazione di 18 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 12 milioni di euro per l’anno 2025, destinato al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere è configurato quale tetto massimo di spesa, che le somme sono erogate a titolo di mero contributo e che la relazione tecnica esplicitamente specifica che gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto tengono conto del presumibile grado di realizzo degli interventi e delle erogazioni effettuate a titolo di anticipazione dei contributi concessi.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 8 dell’articolo 19 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 1, che istituisce un Fondo per investimenti stradali nei piccoli comuni, pari a 18 milioni di euro per l’anno 2023, a 20 milioni di euro per l’anno 2024 e a 12 milioni di euro per l’anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,6 milioni di euro per l’anno 2024, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 18 milioni di euro per l’anno 2023, a 20 milioni di euro per l’anno 2024 e a 12 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione disposta dal comma 9 del medesimo articolo 19, non si hanno osservazioni da formulare;

- quanto a 12,6 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Nel ricordare che sul predetto capitolo la legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) reca uno stanziamento pari a 382.470.168 euro per l’anno 2024, appare opportuna una conferma da parte del Governo in merito all’effettività disponibilità delle risorse del citato Fondo e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo stesso.

 

ARTICOLO 19, comma 9

Ristrutturazione antisismica del ponte sul Po, sito tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito

Le norme stabiliscono che per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2024 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2025.

Agli relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese in conto capitale

 

Ristrutturazione di un ponte sul fiume Po

 

4,0

2,5

 

 

4,0

2,5

 

 

4,0

2,5

 

Minori spese n conto capitale

 

Tab. B – Min. infrastrutture

 

4,0

2,5

 

 

4,0

2,5

 

 

4,0

2,5

 

 

 

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme fornisce informazioni di carattere amministrativo e contabile sulle opere da realizzare.

In particolare la relazione tecnica riporta i dettagli dell’opera e informazioni circa lo stato di avanzamento progettuale del “tratto golenale”. Si specifica che il problema originario afferente alla completa ristrutturazione del ponte lungo la S.P. Ex S.S. n.413 “Romana” è legato alla diversa tipologia di intervento prevista inizialmente per il “tratto in golena” e per il “tratto in alveo” del manufatto esistente. Per il primo era previsto un risanamento conservativo e miglioramento statico, mentre per il secondo la completa ristrutturazione antisismica (in corso di esecuzione). La scelta dei tipi di intervento da eseguire è stata vincolata sia al diverso grado di ammaloramento dei due tratti di ponte (degrado calcestruzzo e acciaio per il primo, gravi cedimenti fondazionali con conseguenti deformazioni del piano viario per il secondo), sia alla disponibilità di risorse finanziarie da investire da parte dell’Ente. Nel corso dell’esecuzione dei lavori per il “tratto in alveo” è emersa in modo decisivo l’inattuabilità di un “mero” intervento di risanamento conservativo e miglioramento statico del “tratto golenale” e la contemporanea necessità di eseguirne invece una completa ristrutturazione antisismica per garantire l’omogeneità di risposta al sisma da parte di tutto il manufatto, quindi garantire la miglior sicurezza possibile agli utenti della strada e la durabilità dell’opera nel tempo.

A seguito del reperimento di nuove risorse finanziarie è stato possibile per la Provincia di Mantova pervenire alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la completa ristrutturazione antisismica (per brevità P.F.T.E.) per il tratto golenale del ponte.

La relazione tecnica prosegue specificando che, ad oggi, sul “tratto golenale”, il P.F.T.E. è l’unica fase progettuale affrontata dalla Provincia. Attualmente tale fase progettuale è in procinto di essere perfezionata intervenendo su alcuni aspetti tecnico-realizzativi del manufatto a seguito del verificarsi dei seguenti eventi:

a) il notevole aumento dell’importo del quadro economico dell’opera, non più sostenibile da parte dell’Ente;

b) l’improcrastinabile necessità di mettere in sicurezza il ponte esistente che ha spinto la Provincia di Mantova all’esigenza di realizzare una campata di transizione provvisoria in acciaio (lavori in corso di esecuzione) tra il nuovo ponte ad arco e il tratto golenale dell’esistente al fine di affrancarsi dal “tratto in alveo” gravemente deformato e deviare il traffico sul nuovo ponte ad arco collocato in posizione provvisoria. Scelta, questa, dettata dall’impossibilità da parte dell’Ente di poter affidare all’attuale R.T.I. esecutore dei lavori del “tratto in alveo” anche la progettazione definitiva ed esecutiva oltre l’esecuzione dei lavori del “tratto golenale” del ponte, sia per quanto indicato al precedente punto a), sia per la conferma a non procedere in tal senso, avuta da ANAC con propria delibera n.504 del 02.11.2022.

 

La relazione tecnica riporta poi il seguente quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento in disponibilità della Provincia di Mantova per un complessivo di euro 15.561.536,06.

 

Fonte di finanziamento

Importo

Regione Lombardia

900.000,00

Provincia di Mantova (da Autostrada A””)

475.000,00

Avanzo libero del 2017 della Provincia di Mantova

1.000.000,00

Decreto Ponti – Annualità 2021

3.142.308,70

Decreto Ponti – Annualità 2022

3.581.157,38

Contributo struttura commissariale a fronte sisma 2012

5.251.000,00

Avanzo libero del 2020 della Provincia di Mantova

1.212.069,98

Totale

15,561.536,06

 

Cronoprogramma dell’intervento.

Alla luce di quanto espresso, è previsto l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori che, all’epoca dell’approvazione in linea tecnica del P.F.T.E. (Decreto del Presidente n.91 del 02-08-2021), prevedeva la completa ristrutturazione antisismica del manufatto in 425 gg naturali e consecutivi.

 

Quadro economico dell’opera.

L’importo complessivo quantificato nel Q.E.G. per l’aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è pari a Euro 25.367.000,00.

Ad oggi la Provincia di Mantova è in grado di far fronte a tale importo per un valore pari a euro 15.561.536,06. Il Protocollo d'Intesa sottoscritto a luglio 2023 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Lombardia - Provincia di Mantova relativo al cofinanziamento dell'intervento denominato S.P. ex S.S. n. 413 “Romana” - Intervento di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po in comune di San Benedetto Po (CUP G41B21003100005), prevede l'impegno del Ministero a finanziare l'intervento per un importo pari a euro 6.500.000,00, di Regione Lombardia per un importo pari a euro 3.500.000,00 (totale cofinanziamento euro 10.000.000,00) e della Provincia di Mantova (soggetto beneficiario dei predetti contributi) in qualità di responsabile della completa attuazione dell’intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione.

Per quanto concerne la quota di finanziamento di competenza della Regione Lombardia, essa è garantita dalla delibera n. XII/690, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta del 17 luglio 2023, recante “Piano Lombardia – Programma degli interventi per la ripresa economica. Aggiornamento dell’Allegato 1 della DGR n. XI/6047/2022. Approvazione dello schema di protocollo d’intesa per l’intervento S.P. ex S.S. n. 413 “romana” - intervento di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po in Comune di San Benedetto Po tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia e Provincia di Mantova - CUP G41B21003100005”. In particolare, la citata delibera dispone che «la copertura degli oneri finanziari previsti a carico di Regione Lombardia per il finanziamento dell’intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 3.500.000,00 a favore della Provincia di Mantova è garantita dalle risorse stanziate sul Fondo “Interventi per la ripresa economica” del bilancio 2023/2025, annualità 2024 e 2025».

La disposizione pertanto autorizza la spesa di euro 4 milioni per l’anno 2024 e di euro 2,5 milioni per l’anno 2025.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito, autorizzano la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2024 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2025. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere, destinato a contribuire alle spese per la realizzazione di un’opera pubblica, è configurato quale tetto massimo di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il secondo periodo del comma 9 dell’articolo 19 provvede agli oneri derivanti dal primo periodo del medesimo comma, che reca un’autorizzazione di spesa per la realizzazione di lavori di ristrutturazione antisismica del ponte sul fiume Po tra i comuni di San Benedetto Po e Bagnolo San Vito, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2024 e a 2,5 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, dal momento che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione disposta dal precedente comma 8, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 19, commi 9-bis e 9-ter

Ripristino di infrastrutture nella regione Sardegna

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, prevedono che in favore dei comuni della Regione Sardegna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione ed esecuzione dei lavori di ripristino delle infrastrutture viarie danneggiate di propria competenza. Le predette risorse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa ripartizione sulla base dell'ammontare dei danni segnalati dai comuni (comma 9-bis).

Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (comma 9-ter).

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme autorizzano la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, per la progettazione ed esecuzione dei lavori di ripristino delle infrastrutture viarie danneggiate in favore dei comuni della Regione Sardegna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023, provvedendo alla relativa copertura finanziaria. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è configurato come tetto massima di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 9-ter dell’articolo 19 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma 9-bis, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2023 in favore dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023, da destinare ai lavori di ripristino delle infrastrutture viarie danneggiate, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, si rappresenta che tale Fondo[39], come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, presenta le necessarie disponibilità. Ciò posto, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 19, comma 9-quinquies (Em. 19.17)

Struttura commissariale a supporto del Commissario straordinario incaricato di conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, recano l’interpretazione autentica dell’articolo 4-ter, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

L’articolo 4-ter citato ha stabilito che con DPCM dovesse essere nominato, fino al 31 dicembre 2025, un Commissario straordinario del Governo con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze. In particolare il comma 6 – oggetto dell’intervento interpretativo della norma ora in esame – prevede letteralmente quanto segue: “La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.”

Il testo in esame chiarisce che il comma 6, sopra citato, si interpreta nel senso che la struttura commissariale cessa “alla scadenza del termine previsto per la nomina del Commissario”.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

La Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sull’emendamento (seduta del 27 settembre 2023).

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la disposizione, con norma di interpretazione autentica, dispone circa la struttura commissariale creata a supporto del Commissario straordinario incaricato di conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso. La disposizione istitutiva della struttura commissariale ne dispone la cessazione “alla scadenza dell'incarico del Commissario”, mentre la norma in esame prevede che la struttura cessi “alla scadenza del termine previsto per la nomina del Commissario”. Trattandosi di un’interpretazione autentica e non di una norma novellante, essa ha potenzialmente efficacia retroattiva. Alla norma non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, ed essa non è assitita da una clausola di invarianza finanziaria. Considerato che l’emendamento che l’ha introdotta non è corredato di relazione tecnica, andrebbero acquisiti elementi utili a comprendere l’effettiva portata normativa della disposizione in esame, al fine di vagliare gli effetti finanziari che ne derivano o di confermare la sua neutralità.

 

ARTICOLO 19-bis (Articolo aggiuntivo 19.0.500, dei relatori)

Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prevedono la nomina di un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 (vedi sotto). La fase realizzativa dell’opera è finanziata nell’ambito del prossimo aggiornamento del Contratto di programma stipulato con ANAS S.p.A., a valere sulle risorse stanziate dalla legge n. 197 del 2022, per gli investimenti sulla rete stradale di interesse nazionale (comma 1).

Si ricorda che il decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. “sblocca cantieri”) ha conferito ai commissari straordinari nominati per il completamento di determinati interventi infrastrutturali di maggiore rilevanza poteri speciali.

I Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, provvedono anche a mezzo di ordinanze, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento, predispongono e aggiornano il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi

 È autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante.

Alle disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture di ANAS s.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono la nomina di un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte, cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture di ANAS s.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, relativamente alla nomina del Commissario, si prende atto che le disposizioni specificano l’assenza in suo favore di emolumenti, comunque denominati, tuttavia andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alle spese di funzionamento della struttura commissariale e alle risorse poste a loro copertura.

Con riferimento all’avvalimento di ANAS s.p.a., soggetto appartenente al perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, appare utile acquisire conferma che detto avvalimento sia sostenibile nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 20

Disposizioni in materia di autotrasporto

Le norme intervengono sull’articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 201 del 2011, escludendo dalle competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti il settore dell’autotrasporto merci (comma 1).

Si prevede inoltre che non sia più dovuto il contributo all’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, da parte degli operatori economici operanti nel settore dell’autotrasporto merci (comma 2).

Si ricorda che l’articolo 35 del decreto-legge n. 48 del 2023 ha esonerato le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose al versamento del contributo in questione, autorizzando tale spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma, in relazione al comma 1, che introduce una precisazione all’articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di escludere il settore del trasporto merci dalle competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti, essendo (già) competente in tale settore il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Trattasi di attività relative alla definizione delle condizioni ottimali di esercizio dei servizi nel settore autotrasporto merci, del monitoraggio e del controllo delle attività svolte dagli operatori del settore, al fine di garantire l’effettiva concorrenza nei mercati di riferimento nonché il contenimento dei costi per gli utenti. Alla luce delle funzioni e dei compiti svolti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel settore dell’autotrasporto merci, emerge la necessità di chiarire che esula dalle competenze dell’Autorità per la regolazione dei trasporti il relativo settore.

La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le funzioni escluse dal perimetro delle competenze della Autorità sono già svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per quanto attiene al comma 2, la relazione tecnica ricorda che il comma 6, lettera b), del citato articolo 37 prevede, al fine di garantire il funzionamento dell’Autorità e l’esercizio delle relative competenze, un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In attuazione della sopra richiamata disposizione, da ultimo, l’Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato la delibera 242/2022 che individua la misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2023.

Si precisa, tuttavia, che i predetti contributi non sono mai stati incassati dall’Autorità anche in ragione del fatto che nelle annualità 2021, 2022 e 2023 il legislatore ha disposto l’esonero dal pagamento del citato contributo obbligatorio all’Autorità di regolazione dei trasporti da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all’Albo nazionale. Pertanto, in conseguenza della modifica apportata dalla proposta normativa in esame, a far data dalla entrata in vigore del presente decreto, il suddetto contributo è soppresso in quanto l’Autorità non svolge più alcuna attività pertinente al predetto settore.

Il Governo, durante l’esame al Senato, ha fatto presente che la RT già specifica che la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le funzioni escluse dal perimetro delle competenze della Autorità sono già svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nell’ambito del Dipartimento per la mobilità sostenibile in cui opera il Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori). Per quanto concerne la possibilità che la predetta esclusione possa avere effetti finanziari sugli equilibri di bilancio dell’Autorità, si fa presente che il fabbisogno finanziario dell’Autorità è determinato annualmente e la relativa copertura è assicurata dai contributi di vigilanza posti a carico degli operatori economici del settore del trasporto per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge. Tale contributo è fissato in misura non superiore all’1 per mille del fatturato dell’ultimo esercizio (ex articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011. Pertanto, l’Autorità sarà tenuta a rideterminare il proprio fabbisogno finanziario tenendo conto delle attività da svolgere nei delimitati settori di competenza, come da modifiche apportate alla normativa di riferimento. Ad ogni modo, si fa presente che l’Autorità, alla data del 31 dicembre 2022, presenta un avanzo di amministrazione accertato di 29.693.156 euro, di cui solo 9.995.413 euro risulta vincolato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, al comma 1, modificano l’articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 201 del 2011, escludendo dalle competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti il comparto del trasporto merci (comma 1). Al riguardo, la relazione tecnica chiarisce che è già il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad esercitare le competenze relative al settore del trasporto merci. Ciò stante, al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento al comma 2 che prevede che non sia più dovuto il contributo all’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in capo agli operatori economici operanti nel settore dell’autotrasporto merci, si rileva invece che, come ricordato dalla relazione tecnica, già per le annualità 2021, 2022 e 2023 il legislatore ha disposto l’esonero dal pagamento del citato contributo[40].

Tutto ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle precisazioni fornite dal Governo al Senato, dalle quali si evince che l’Autorità sarà tenuta a rideterminare il proprio fabbisogno finanziario tenendo conto delle attività da svolgere nei propri settori di competenza e che la relativa copertura sarà assicurata dai contributi di vigilanza posti a carico degli operatori economici del settore del trasporto per i quali la medesima Autorità ha concretamente avviato l’esercizio delle competenze[41].

 

ARTICOLO 21, commi da 1 a 5

Contributo alle province e città metropolitane in dissesto

Le norme, previa istanza, attribuiscono ai comuni alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall’articolo 258 del decreto legislativo 267/2000 (si tratta della modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, proposta dall’organo straordinario di liquidazione) un’anticipazione fino all’importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi[42]. Sono esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo, (comma 1). Inoltre, ai fini dell’ammissibilità della richiesta l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023 (comma 1-bis).

L’anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell’interno nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (comma 2)

Si tratta del “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”, istituito per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, e a valere sul quale lo Stato può riconoscere un’anticipazione.

La restituzione dell’anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull’apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell’interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione (comma 3).

In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell’interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale (comma 4).

Per le province e le città metropolitane, l’importo massimo dell’anticipazione è fissato in 20 euro per abitante (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, dopo avere ribadito il contenuto delle norme, afferma che le stesse non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto l’anticipazione è concessa a valere su un fondo di rotazione già esistente ed è destinata a estinguere la massa passiva degli Organi straordinari di liquidazione, senza ampliare la capacità di spesa degli enti.

La relazione tecnica chiarisce, inoltre, che alla data del 7 agosto 2023, la contabilità speciale attivata a valere sulle somme provenienti dal fondo di rotazione presentava una capienza pari a euro 941.867.802,43, al netto dei pignoramenti inestinti pari ad euro 52.391.744,12. La relazione chiarisce, altresì, che le richieste complessive di accesso al fondo non ancora erogate sono pari a complessivi euro 217.901.851,55: pertanto, l'effettiva disponibilità del fondo alla suddetta data del 7 agosto 2023 è pari ad euro 723.965.950,88. Al fondo sono inoltre versate le rate semestrali di ammortamento delle anticipazioni già concesse scadenti nel mese di aprile e ottobre di ciascun anno pari a complessivi euro 104.090.295 per l'anno 2023 (già versate per 18.337.002), euro 98.452.817 per l'anno 2024, euro 68.105.537 per l'anno 2025 ed euro 53.948.717 per l'anno 2026.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme attribuiscono ai comuni alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2018 e che hanno aderito alla modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti[43], un’anticipazione fino all’importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, a valere sul “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”[44]. La relazione tecnica chiarisce che il fondo dispone delle risorse necessarie per corrispondere le anticipazioni previste dalle norme. Si rammenta altresì che un analogo meccanismo di anticipazione era stato previsto dall’articolo 14 del decreto-legge n. 113 del 2016, a cui non erano stati ascritti effetti finanziari. In proposito non si hanno osservazioni considerato che la norma consente l’accesso a un fondo rotativo già istituito, del quale vengono evidenziate le disponibilità, e che opera nel limite delle risorse stanziate, ciò – in aggiunta - secondo uno schema normativo cui già in passato non sono stati attribuiti effetti onerosi per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 21, comma 5-bis

Gestione della massa passiva degli enti locali dissestati

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, apportano modifiche all’articolo 253 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L’articolo tratta dei poteri organizzatori dell’organo straordinario di liquidazione presente negli enti locali dissestati.

Le modifiche ora introdotte stabiliscono che l'organo straordinario di liquidazione è tenuto a richiedere l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato.

Si dispone, altresì, la modifica dell’articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L’articolo tratta della liquidazione e pagamento della massa passiva degli enti locali dissestati. Le modiche chiariscono che l’organo straordinario della liquidazione, una volta approvato il rendiconto della gestione, è tenuto a richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria dello Stato. In caso di inerzia il Ministero dell'interno procede, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria, con riversamento all'ente delle somme eventualmente residue. Nell'ipotesi in cui tra gli importi riversati all'ente locale siano presenti contributi assegnati dal Ministero dell'interno e non rendicontati, questi ultimi sono destinati dall'ente locale al soddisfacimento dei debiti, censiti nel piano di rilevazione della massa passiva di cui all'articolo 254 e non ancora liquidati.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme recano disposizioni concernenti la gestione della massa passiva degli enti locali dissestati. In particolare si prevede che l'organo straordinario di liquidazione sia tenuto a richiedere l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato per la gestione dei pagamenti e che tale conto debba essere chiuso una volta approvato il rendiconto della gestione. Non si hanno, dunque, osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale delle disposizioni, anche tenuto conto del fatto che il trasferimento di risorse tra ente locale e conto presso la Tesoreria dello Stato non incide ai fini del saldo di fabbisogno.

 

ARTICOLO 21, commi 5-ter e 5-quater (Em. 17.7, parte conseguenziale)

Contributo per il riequilibrio finanziario dei Comuni

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, stabiliscono che ai Comuni il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019, hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ricevute a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è concessa, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di euro 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da destinare al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili a valere sul medesimo Fondo di rotazione e da restituire secondo le disposizioni legislative previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 ossia in rate costanti in un massimo di 30 anni.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

Nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato, la rappresentante del Governo (seduta del 28.9.2023) in relazione alla proposta 17.7 (testo 2) ha confermato l'assenza di profili di onerosità. La Commissione ha espresso parere non ostativo sull’emendamento.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme attribuiscono un contributo ai Comuni che hanno in corso un piano di riequilibrio finanziario e che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019, hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ricevute a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il contributo massimo è di euro 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da destinare al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, con oneri a valere sul già citato Fondo di rotazione. Nel corso dell’esame in prima lettura, presso la Commissione Bilancio del Senato, la rappresentante del Governo ha confermato la non onerosità della proposta emendativa. Nel richiamare, pertanto, quanto già evidenziato con riferimento all’analoga anticipazione disposta ai commi da 1 a 5 dell’articolo 21 e quanto affermato dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale dei predetti commi, i contenuti della quale risultano applicabili anche alle disposizioni ora in esame, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 21, comma 6

Contributo ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana

Le norme assegnano ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 243-bis e 244  del decreto legislativo n. 267 del 2000, ossia che sono, rispettivamente, interessati dalla Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, o in dissesto finanziario, un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana. Il contributo è assegnato in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 nella misura indicata dalla tabella 1 allegata al decreto in esame. A tali oneri, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[45].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Contributo ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

Minori spese correnti

 

Fondo per interventi strutturali di politica economica

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma si limita a prevedere l’erogazione di un contributo, definito come tetto massimo di spesa, in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 6 dell’articolo 21 provvede agli oneri derivanti dal contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004[46]. Al riguardo non si formulano osservazioni, dal momento che il Fondo stesso - come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - reca per l’anno in corso una disponibilità pari a circa 316 milioni di euro.

 

ARTICOLO 21-bis (Em. 21.0.10)

Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, recano l’interpretazione autentica dell’'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti. La disposizione di interpretazione autentica esplicita che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario.

Le norme, inoltre, specificano che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria[47] e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione in esame, con norma di interpretazione autentica prevede, al verificarsi di determinate condizioni, la possibilità per gli enti territoriali, in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, di sostenere spese per assunzioni di personale durante l’esercizio provvisorio, al pari di quanto previsto per le spese correnti. Al riguardo, considerata la natura di interpretazione autentica della disposizione in esame suscettibile di incidere non solo sugli esercizi futuri, ma anche su esercizi trascorsi e su quello in corso, appare opportuno che il Governo fornisca un chiarimento circa gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla disposizione stessa.

 

ARTICOLO 21-ter

Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, prevedono che i comuni interessati dagli eventi sismici del 2016[48] e che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale[49] possono comunicare, entro il 31 dicembre 2023, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Entro il 31 marzo 2024 gli enti presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024.

L'esercizio della facoltà di riformulazione sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 che prevede l’obbligo di deliberare il dissesto in presenza comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria.

È disposta, poi, l’integrazione dell’articolo 39-quater del decreto-legge n. 162 del 2019, considerato, a suo tempo, privo di effetti finanziari, che reca una norma derogatoria dell’obbligo di celere rientro dai disavanzi, limitatamente al maggior disavanzo emerso nel 2019 eventualmente ridotto in base a specifici criteri: in tale ipotesi il rientro era consentito nell’arco di 15 anni a decorrere dal 2021. Le integrazioni previste dalle norme in esame prevedono l’applicazione di un’analoga procedura derogatoria al maggiore disavanzo emergente dal rendiconto 2022 per i soli comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000 in data antecedente all'applicazione delle norme sull'armonizzazione contabile ed il cui risultato di amministrazione risulti peggiore di quello atteso nell'ultimo anno del piano in ragione dell'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità. La facoltà appena descritta può essere esercitata a decorrere dall’esercizio 2024.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono, per i comuni interessati dagli eventi sismici del 2016[50] che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che si trovino nelle condizioni previste dalle norme medesime, una procedura di rientro dal disavanzo 2022 meno stringente di quella prevista dalla normativa di carattere generale per il rientro dei disavanzi. Al riguardo si rileva che le norme, prevedendo un allungamento del periodo interessato dal piano di riequilibrio, che rende meno celere il rientro dal disavanzo, appaiono potenzialmente suscettibili di determinare un incremento di capacità di spesa dei comuni negli anni interessati dall’originario piano di rientro (quando la misura del rientro su ciascun anno sarebbe stata più ampia) ed una riduzione della capacità di spesa nel periodo ulteriore di rientro previsto dal nuovo piano (a causa della persistenza su ciascun anno di rate ancora da riassorbire)[51].

Tutto ciò considerato, sebbene norme recenti con finalità analoghe a quelle ora in esame siano state ritenute prive di effetti finanziari, appare tuttavia opportuno, come già rilevato in passato, anche in considerazione della mancanza di una relazione tecnica, che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli eventuali effetti derivanti dalle norme in esame con particolare riguardo al saldo di indebitamento netto.

 

ARTICOLO 22

Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti

Le norme prevedono che le Regioni possono conferire, con legge, agli enti locali, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti contaminati. La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni, l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell’esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma è finalizzata a garantire l'assetto delle funzioni esistenti incise dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 160/2023[52] e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva come la norma preveda che le Regioni possano conferire, con legge, alcune funzioni amministrative concernenti la gestione dei rifiuti e la bonifica di siti contaminati agli enti locali. Non si hanno osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti risultanti dalla relazione tecnica da cui si evince che la norma è finalizzata a garantire l'assetto delle funzioni esistenti incise dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 160/2023 e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 23, comma 1, lettera 0b) e 0c) (Em. 23.1000 del Governo)

Limiti di spesa di cui al decreto-legge n. 61 del 2023

Le norme, introdotte dal Senato, rimodulano alcuni limiti di spesa di cui al decreto-legge n. 61 del 2023, in materia di territori alluvionati. In particolare:

·        viene ridotto da 620 a 372 milioni (con una decurtazione di 248 milioni di euro) lo stanziamento relativo all’integrazione al reddito concessa ai lavoratori subordinati del settore privato residenti nelle zone alluvionate, di cui all’articolo 7 del citato decreto n. 61;

·        viene ridotto da 253,6 a 53,6 milioni (con una decurtazione di 200 milioni di euro) lo stanziamento relativo all’indennità una tantum corrisposta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, di cui all’articolo 8, comma 2 del citato decreto n. 61.

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento che ha introdotto le norme afferma che l'intervento consiste in una rimodulazione, effettuata attraverso: la riduzione dei limiti di spesa - previsti dal medesimo decreto alluvioni, pari a 620 milioni di euro per gli interventi di integrazione al reddito (articolo 7, comma 9) e 253,6 milioni di euro per il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi (articolo 8, comma 2) - per importi, rispettivamente pari a 248 e 200 milioni di euro.

Dal monitoraggio della spesa degli articoli 7 e 8 risultano le seguenti evidenze:

 

 

Ammortizzatori ex articolo 7 DL 61/2023

Indennità autonomi ex articolo 8, comma 2, DL 61/2023

Domande non ancora generate

di cui DM

di cui Agr.

52.946

47.870

5.076

23.034

-

-

Domande non ancora generate

787

-

Domande da istruire

14

19

Domande accolte

23.015

21.567

Domande pagate

19.511

20.269

Indennità lorda pagata

4.420.429,86

26.804.500,00

Contributi figurativi

2.100.384,31

-

Budget residuo

613.479.185,83

226.795.500,00

 

Pertanto, stanti le risultanze del monitoraggio e considerate le residuali ulteriori richieste che possono essere presentate, si ritiene prudente il ridimensionamento dei limiti di spesa nei termini indicati dalla disposizione. Tenuto conto degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, la riduzione complessiva sul SNF per 248 mln di euro per l'anno 2023 relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2023 comporta economie (minori prestazioni) per i predetti saldi per 170 mln di euro per l'anno 2023 che, unitamente alle economie (minori prestazioni) derivanti dalla riduzione per 200 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del predetto decreto-legge n. 61 del 2023 consentono la compensazione su tutti i saldi di finanza pubblica dell'incremento dell'autorizzazione di spesa per l'erogazione dei contributi economici in esame da 120 milioni a 490 milioni di euro (art. 20-sexies, co. 6), pari a 370 milioni di euro per l'anno 2023.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame rimodulano i limiti di spesa di cui al decreto-legge n. 61 del 2023, in materia di territori alluvionati, relativi all’erogazione di trattamenti di integrazione al reddito (riduzione da 620 a 372 milioni di euro) e di indennità in favore di lavoratori autonomi (riduzione da 253,6 a 53,6 milioni di euro).

Alla luce dei dati forniti dalla relazione tecnica, si evidenzia che le disponibilità restanti risultano capienti ai fini del soddisfacimento delle domande residue e di quelle comunque attese, alla luce dell’andamento di domande previsto. In proposito, pertanto, non vi sono osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 23, comma 1, lett. a)

Disposizioni urgenti per l’attività privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Le norme apportano alcune modifiche al decreto-legge n. 61 del 2023 relativi all’attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. In particolare, si tratta di modifiche di carattere integrativo all’articolo 20-quinquies del citato decreto-legge, che

·        consentono alla Guardia di finanza di utilizzare le risorse stanziate a legislazione vigente, per l’anno 2023, sui pertinenti capitoli di investimento del Corpo, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione per il Corpo della Guardia di finanza;

·        autorizzano il Commissario straordinario all’apertura di un apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all’esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati, con particolare riferimento alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all’articolo 20-ter, comma 3, agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonché agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, di cui all’articolo 20-ter, comma 7, lettera c), n. 1). Viene altresì disposto che al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l’articolo 27 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, le cui disposizioni sono principalmente finalizzate a disciplinare la gestione delle contabilità speciali aperte per la gestione delle emergenze di protezione civile di rilievo nazionale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica in merito all’utilizzo delle risorse stanziate a legislazione vigente da parte della Guardia di finanza per ulteriori finalità, afferma che la disposizione presenta carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Governo, durante l’esame al Senato[53], ha precisato, in particolare, che le risorse stanziate a legislazione vigente, per l'anno 2023, sui pertinenti capitoli di investimento del Corpo a favore della Guardia di finanza per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione, risultano disponibili in termini di competenza e cassa, pertanto libere da impegni contabili. Inoltre, il loro utilizzo è in linea con la destinazione espressa dal nuovo dettato normativo e coerente con quella dei capitoli/piani gestionali, non inficiando le progettualità precedentemente previste che hanno già trovato copertura finanziaria con imputazione degli impegni a valere sugli stanziamenti delle precorse annualità.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme:

·         consentono alla Guardia di finanza di utilizzare le risorse stanziate a legislazione vigente, per l’anno 2023, sui pertinenti capitoli di investimento del Corpo, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione per il Corpo della Guardia di finanza;

·         autorizzano il Commissario straordinario all’apertura di apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all’esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati, con particolare riferimento alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria.

Ciò stante, non si hanno osservazioni da formulare, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato.

 

ARTICOLO 23, comma 1, lett. b), e comma 1-bis (Em.  23.1000 del Governo)

Disposizioni urgenti per l’attività privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Le norme incrementano l’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 20-sexies, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023 per il riconoscimento, con provvedimento del Commissario straordinario, di contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo commissario straordinario, per interventi di ricostruzione dei beni privati danneggiati, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

 

In particolare, il comma 1, lett. b), num. 1), introdotto con un emendamento approvato dal Senato, aumenta la citata autorizzazione di spesa per l’anno 2023 da 120 a 490 milioni di euro (l’incremento è dunque di 370 milioni di euro).

Al relativo onere, l’articolo 23, comma 1-bis, lett. b), provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 1, alla cui scheda si rinvia [cfr. scheda relativa all’articolo 23, comma 1, lettera 0b) e 0c)].

 

Il successivo comma 1, lett. b), num. 2), (già recato dal testo iniziale del decreto-legge in esame come comma 1, lettera b)), incrementa di ulteriori 149,65 milioni di euro per l’anno 2023 la medesima autorizzazione di spesa, prevedendo, però, che dette risorse siano prioritariamente destinate ad alcuni specifici interventi, riferiti principalmente alle attività produttive.

Si fa, in particolare, riferimento alle seguenti categorie di interventi, incluse tra quelle previste dall’articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023:

- interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo,

- gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali;

- danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;

- delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali al fine di garantirne la continuità.

Al relativo onere, il successivo comma 1-bis, lett. a) (che riprende quanto precedentemente previsto dall’articolo 23, comma 1, lett. b), terzo periodo) provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che con decreto-legge n. 34 del 2023 erano stimate essere necessarie per il riconoscimento, ai sensi dell’articolo 4, commi da 2 a 5, del medesimo decreto-legge di un credito di imposta a favore delle imprese, commisurato alla spesa per l’acquisto della componente energetica e di gas sostenuta nel secondo trimestre del 2023.

Più precisamente, detto credito di imposta è riconosciuto, dall’articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2023, in misura pari:

- al 20 per cento della spesa in componente energetica acquistata ed utilizzata (o autoconsumata) da parte delle imprese a forte consumo di energia (comma 2). Gli oneri conseguenti erano stimati in misura pari a 430,7 milioni di euro nel 2023;

- al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed utilizzata da parte delle altre imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (comma 3). Gli oneri conseguenti erano stimati in misura pari a 382,6 milioni di euro per il 2023;

- al 20 per cento della spesa sostenuta dalle imprese a forte consumo di gas per l’acquisto di gas per usi diversi dagli usi termoelettrici (comma 4). Gli oneri conseguenti erano stimati in misura pari a 429,6 milioni di euro per il 2023 (qualificati come spesa in conto capitale in termini di saldo netto da finanziare e come spesa corrente in termini di fabbisogno e indebitamento);

- al 20 per cento della spesa sostenuta dalle altre imprese (non gasivore) per l’acquisto di gas per usi diversi dagli usi termoelettrici (comma 5). Gli oneri conseguenti erano stimati in misura pari a 105,8 milioni di euro (qualificati come spesa in conto capitale in termini di saldo netto da finanziare e come spesa corrente in termini di fabbisogno e indebitamento).

Gli oneri erano stati quindi complessivamente stimati in misura pari a 1.348,66 milioni di euro per il 2023.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale del decreto-legge ascrive all’articolo 23, comma 1, lett. b), n. 2) e al successivo comma 1-bis, lett. a) i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Incremento dotazione risorse Commissario per la ricostruzione privata del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali di cui all'art. 20-sexies, c. 6 del DL n. 61/2023 (prima comma 1, lett. b, ora comma 1, lett. b), n. 2

149,65

 

 

 

149,65

 

 

 

149,65

 

 

 

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese associate al contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese a forte consumo di energia elettrica in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata previsto dall’art. 4, c. 2 del DL n. 34/2023

(prima comma 1, lett. b, ora comma 1-bis, lett. a)

48,91

 

 

 

48,91

 

 

 

48,91

 

 

 

Minori spese associate al contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese con potenza disponibile non superiore a 4,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata previsto dall’art. 4, c. 3 del DL n. 34/2023

(prima comma 1, lett. b, ora comma 1-bis, lett. a)

43,44

 

 

 

43,44

 

 

 

43,44

 

 

 

Minori spese associate al contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese a forte consumo di gas naturale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas previsto dall’art. 4, c. 4 del DL n. 34/2023

(prima comma 1, lett. b, ora comma 1-bis, lett. a)

 

 

 

 

45,96

 

 

 

45,96

 

 

 

Minori spese associate al contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas previsto dall’art. 4, c. 5 del DL n. 34/2023

(prima comma 1, lett. b, ora comma 1-bis, lett. a)

 

 

 

 

11,34

 

 

 

11,34

 

 

 

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese associate al contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese a forte consumo di gas naturale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas previsto dall’art. 4, c. 4 del DL n. 34/2023

(prima comma 1, lett. b, ora comma 1-bis, lett. a)

45,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese associate al contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas previsto dall’art. 4, c. 5 del DL n. 34/2023

(prima comma 1, lett. b, ora comma 1-bis, lett. a)

11,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale del decreto-legge afferma che le disposizioni ora contenute all’articolo 23, comma 1, lett. b), n. 2 incrementano l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20-sexies, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023 per un importo di 149,65 milioni di euro per l’anno 2023, da finalizzare alle attività produttive che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Osserva che alla copertura dell’onere si provvede, ai sensi delle disposizioni ora previste all’articolo 23, comma 1-bis, lett. a), mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 4, commi dal 2 al 5, del decreto-legge n. 34 del 2023. Descrive, quindi, la metodologia utilizzata per quantificare i risparmi di spesa. In particolare, afferma che, alla luce della riduzione dei prezzi di energia elettrica e gas registrata nel secondo trimestre del 2023, si stima che gli oneri, per il 2023, derivanti dall’articolo 4, commi 2-5, del decreto-legge n. 34/2023 siano pari a 1.199,01 milioni di euro, in luogo di quelli stimati nella relazione tecnica originaria, pari a 1.348,66 milioni di euro. In particolare, dal monitoraggio del sito del GME Gestore Mercati Energetici si desume che i prezzi medi di energia elettrica e gas nel primo trimestre del 2023 sono stati pari, rispettivamente, a 115,24 €/MWh e 38,40 €/MWh (mentre quelli considerati ai fini della stima ex ante degli oneri erano stati, rispettivamente, pari a 130€/MWh e 43 €/MWh). Pertanto, applicando i prezzi medi consuntivati nel secondo trimestre 2023 in luogo di quelli stimati ex ante, si stimano economie di spesa per il 2023 pari a 149,65 milioni di euro distribuiti come riportato nella tabella seguente:

 

 

Risparmi di spesa

Energivori

48,91

Non energivori

43,44

Gasivori

45,96

Non gasivori

11,34

Totale

149,65

 

Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio del Senato una Nota tecnica in cui si osserva che i dati di consumo non presentano la medesima volatilità dei dati sui prezzi, ma sono piuttosto stabili da un anno all’altro; l’aggiornamento della stima tiene conto solo dei prezzi in quanto è possibile valutare la differenza tra le previsioni e il consuntivo dei prezzi riferiti al trimestre interessato dalla norma; i dati di consumo utilizzati per la stima fanno, invece, riferimento all’ultimo dato disponibile al momento della stima, che è necessariamente il dato consuntivo di annualità precedenti rispetto a quella di interesse. In merito al tiraggio dei crediti, infine, la nota ricorda che il termine per usufruire dei crediti riferiti al secondo trimestre 2023 non è ancora scaduto.

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento 23.1000 evidenzia che le disposizioni ora contenute all’articolo 23, comma 1, lett. b), n. 1, concorrono a rifinanziare le risorse disponibili per i contributi economici, previsti dal decreto-legge n. 61 del 2023, relativi agli interventi di ricostruzione privata nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali, disponendo l’incremento dell’autorizzazione di spesa per l’erogazione dei contributi economici da 120 a 490 milioni di euro. Si tratta, pertanto, di una rimodulazione, effettuata attraverso:

1)      la riduzione dei limiti di spesa – previsti dal medesimo decreto alluvioni, pari a 620 milioni di euro per gli interventi di integrazione al reddito e 235,6 milioni di euro per il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi – per importi, rispettivamente, pari a 248 e 200 milioni di euro [cfr. scheda relativa all’articolo 23, comma 1, lettera 0b) e 0c)];

2)      l’incremento dell’autorizzazione di spesa per l’erogazione dei contributi economici in oggetto da 120 a 490 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme dispongono un incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20-sexies, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023 per il finanziamento di interventi di ricostruzione privata nelle aree colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, da 120 a 490 milioni di euro per l’anno 2023. Esse dispongono altresì un ulteriore incremento per 149,65 milioni di euro, per il medesimo anno e per la medesima finalità, vincolandone tuttavia l’utilizzo a individuate priorità, concernenti principalmente le attività produttive. Le norme provvedono quindi alla copertura degli oneri derivanti dai due rifinanziamenti.

Non si formulano osservazioni con riferimento ai due rifinanziamenti, considerato che i relativi oneri sono limitati all’entità dello stanziamento e che la misura di intervento rifinanziata opera per espressa disposizione legislativa nel limite delle disponibilità (autorizzazione di spesa).

Per quanto riguarda, invece, la registrazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, si osserva che nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al testo iniziale del decreto-legge l’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20-sexies, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023 è qualificato come maggiore spesa corrente sui tre saldi, mentre i minori oneri derivanti dall’utilizzo delle risorse stimate necessarie per il riconoscimento dei crediti di imposta di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2023 (a compensazione della maggiore spesa in gas) sono qualificati, in termini di saldo netto da finanziare, come minori spese in conto capitale. Andrebbe dunque chiarito se sia configurabile una cosiddetta “dequalificazione” della spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 1-bis dell’articolo 23 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del medesimo articolo 23, concernenti l’incremento dell’autorizzazione di spesa per gli interventi di ricostruzione privata nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali, di cui all’articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, per un importo complessivo pari a 519,65 milioni di euro per l’anno 2023[54], secondo le seguenti modalità:

- quanto a 149,65 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle finalità di cui all’articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 34 del 2023;

- quanto a 370 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate dalle disposizioni di cui alle lettere 0b) e 0c) del comma 1 del medesimo articolo 23.

In merito alla prima modalità di copertura, si ricorda che il citato articolo 4 riconosce il credito di imposta per le spese energetiche sostenute dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas anche per il secondo trimestre dell’anno 2023. Al riguardo, nel rinviare a quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare circa i profili di copertura finanziaria giacché gli importi indicati nella disposizione in esame risultano coerenti rispetto alle stime riportate nella relazione tecnica.

In merito alla seconda modalità di copertura, si rileva che le lettere 0b) e 0c) del comma 1 riducono due autorizzazioni di spesa in favore dell’INPS previste nel decreto-legge n. 61 del 2023, recante interventi urgenti a seguito degli eventi alluvionali verificatesi dal 1° maggio 2023.

In particolare, la lettera 0b) riduce da 620 milioni di euro a 372 milioni di euro per l’anno 2023 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 9, del citato decreto-legge, destinata all’erogazione delle integrazioni al reddito ai lavoratori subordinati del settore privato dei territori colpiti dalle alluvioni che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali.

La lettera 0c), invece, riduce da 253,6 milioni di euro a 53,6 milioni di euro per l’anno 2023 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 61 del 2023, destinata al riconoscimento di un’indennità una tantum a vantaggio dei lavoratori autonomi delle medesime regioni alluvionate.

Al riguardo si rileva che, come evidenziato nella relazione tecnica allegata al testo dell’emendamento governativo che ha introdotto la disposizione, la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 7, relativa alla misura erogata con funzione di ammortizzatore unico, comporta minori spese pari a 248 milioni di euro per il 2023 in termini di saldo netto da finanziare e a 170 milioni di euro per il 2023 in termini di indebitamento netto e fabbisogno. Tali importi, sommati alle economie derivanti dalla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, concernente l’indennità per i lavoratori autonomi, pari a 200 milioni di euro per il 2023, consentono la compensazione su tutti i saldi di finanza pubblica dell’incremento dell’autorizzazione di spesa per l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata, pari a 370 milioni di euro per il 2023. Al riguardo non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 23, comma 1, lett. b-bis)

Assunzione di personale presso i comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Le norma apporta alcune modifiche all’articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023 che detta la disciplina concernente il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Il comma 8 del citato articolo che, nel testo vigente, stabilisce che per l'esercizio delle sue funzioni il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, e degli organismi in house delle medesime amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2023.

In particolare, con la modifica si amplia il novero dei soggetti di cui il Commissario può avvalersi tramite convenzione includendovi anche la società Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e le società da questa controllate, nonché l'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 6 del 2004.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma che è stata introdotta nel corso dell’esame al Senato.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rimanendo fermo il limite entro cui è ammessa la stipulazione delle convenzioni strumentali all'esercizio delle funzioni commissariali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma amplia il novero dei soggetti di cui il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 può avvalersi tramite convenzione per lo svolgimento delle sue funzioni, ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023, includendovi anche la società Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e le società da questa controllate, nonché l'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 6 del 2004. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare considerato che le convenzioni dovranno, comunque, essere attivate nel limite di un tetto di spesa previsto dalla predetta disposizione che non è inciso dalle norme in oggetto.

 

ARTICOLO 23, comma 1, lett. b-ter)

Assunzione di personale presso i comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Le norme apportano alcune modifiche all’articolo 20-septies del decreto-legge n. 61/2023 che tratta della procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. In particolare, è introdotto nell’articolo il comma 8-bis che stabilisce che gli enti locali compresi nei territori colpiti dall’alluvione, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies del citato decreto legge[55] in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, fino ad un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario d'intesa con le regioni interessate. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili[56].

Le norme specificano che le assunzioni in parola sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento 23.1000 del Governo, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, chiarisce che gli oneri previsionali per il personale da assumere a tempo determinato sono calcolati tenendo conto di quanto previsto dal CCNL Area Funzioni locali per il personale dirigenziale, ivi incluso l'incremento contrattuale medio del 3,78% del triennio 2019-2021 in corso di definizione in sede ARAN, e dal CCNL Comparto funzioni locali triennio 2019-2021 per il personale non dirigenziale, nonché degli oneri accessori (stimati in circa 3.000 euro pro capite) quali buoni pasto e spese per missioni da effettuarsi nei luoghi colpiti dagli eventi alluvionali, per finalità di verifica e controllo dell'attuazione dell'intervento ovvero in qualità di tecnici responsabili della fase di esecuzione dei lavori (direttore lavori, assistente di cantiere, ecc.).

Assumendo una retribuzione lorda annua di 140.000 euro per i dirigenti, di 42.000 euro per i funzionari e di 37.000 euro per gli istruttori si determina il seguente onere annuo:

6 dirigenti x 140.000 euro + 164 funzionari x 42.000 euro + 80 istruttori x 37.000 euro + 3.000 euro di oneri accessori x 250 unità di personale = 11.438.000.

A fronte di un onere anno così determinato, l’onere per il 2023 (2.859.500 euro) è rapportato a 3 mesi e quello del 2025 (8.578.500) a 9 al fine di rispettare il limite di 24 mesi di contratto previsto dalla norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme autorizzano i comuni colpiti nel 2023 da alluvione ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti, un numero massimo di 250 unità di personale (di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori). A tale fine è autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. La relazione tecnica fornisce gli elementi informativi sulla cui base i predetti importi risultano ricostruibili. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento e, simultaneamente, il numero delle assunzioni è fissato entro un contingente massimo anziché in cifra fissa; oltre a ciò la stima dell’onere è coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la novella di cui al numero 2) della lettera b-ter) del comma 1 dell’articolo 23 provvede agli oneri derivanti dall’assunzione a tempo determinato di un contingente massimo complessivo di 250 unità di personale da parte degli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dall’alluvione del maggio 2023, per la quale è autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l’anno 2023, di euro 11.438.000 per l’anno 2024 e di euro 8.578.500 per l’anno 2025. A detti oneri si provvede:

- quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023 e a 7.438.00 euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, istituito dall’articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021;

- quanto a 4 milioni di euro nell’anno 2024 e a 8.580.000 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In merito alla prima modalità di copertura, si segnala che il citato Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è iscritto sul capitolo 3059 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e - come si ricava da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - presenta per l’anno 2023 disponibilità residue pari a 47,12 milioni di euro. Ciò premesso, considerando che in base al decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025 il Fondo stesso reca uno stanziamento iniziale di competenza di 194,6 milioni di euro per l’anno 2024[57], andrebbero nondimeno acquisite dal Governo una conferma circa l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per il medesimo esercizio finanziario nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di compromettere le finalità cui le risorse medesime risultano preordinate a legislazione vigente.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura, si fa presente che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e reca per il triennio in corso uno stanziamento di competenza pari a 140.796.278 euro per l’anno 2024 e a 98.583.574 euro per l’anno 2025. Al riguardo, sarebbe necessario acquisire dal Governo una conferma, da un lato, circa l’effettiva disponibilità delle risorse del Fondo utilizzate con finalità di copertura e, dall’altro, in merito al fatto che l’utilizzo delle medesime risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse.

 

ARTICOLO 23, commi da 1-ter a 1-quinquies

Interventi nei comuni situati nei territori colpiti dagli eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, prevedono che le risorse del fondo di cui all'articolo 14-quinquies del decreto legge n. 176/2022 (vedi sotto) per un importo pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, sono assegnate ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023 (vedi sotto), in proporzione alla quantificazione dei danni subiti.

Si rammenta che il citato articolo 14-quinquies ha istituito un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026.

È opportuno evidenziare che la norma in esame utilizza per intero lo stanziamento del Fondo.

Si rammenta altresì che nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri, ha deliberato (relativamente al territorio nazionale):

- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle province di Teramo, Pescara e Chieti;

- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia;

- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto;

- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della provincia di Cuneo;

- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena;

- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nei giorni dal 13 luglio al 6 agosto 2023, hanno interessato il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

- la proroga per 12 mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 9 agosto 2022 nel territorio del comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino;

 - la proroga per 12 mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia;

- la proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 12 agosto 2022 nel territorio dell’isola di Stromboli nel comune di Lipari (ME);

- la proroga per 12 mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati, a partire dal giorno 15 settembre 2022, in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, nonché nel territorio dei comuni di Camerino, Montecassiano e Treia, in provincia di Macerata.

Con decreto del Ministro dell’interno sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti dai comuni colpiti dagli eventi alluvionali. Con successivo decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le somme assegnate ai singoli comuni.

Al fine di garantire tempestività agli interventi in oggetto, le Regioni possono anticipare le somme sulla base degli importi assegnati con il decreto. In tal caso i comuni provvedono alla restituzione di quanto anticipato, a valere sulle somme assegnate.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

Nel corso dell’esame in prima lettura, presso la Commissione Bilancio del Senato (seduta del 28.9.2023) la rappresentante del Governo ha confermato che la proposta emendativa 23.23 (testo 2) non determina oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta esclusivamente di una diversa finalizzazione delle risorse disponibili.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede di dare diversa finalizzazione a un fondo, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026, attualmente destinato ad investimenti alla rigenerazione urbana dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. La nuova finalità è il finanziamento di interventi di bonifica, ricostruzione e messa in sicurezza dei comuni situati nei territori colpiti dagli eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023. Non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che la norma dispone una nuova finalizzazione di risorse già destinate a spesa e comunque disponibili, come confermato anche dalla rappresentante del Governo nel corso dell’esame presso il Senato.

 

ARTICOLO 24

Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica

La norma dispone l’estensione dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 del termine finale per fruire dell’agevolazione del 110% di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari per i quali alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento.

In proposito si ricorda che il suddetto termine è stato da ultimo prorogato (dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023) dall’articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 11 del 2023. Alla disposizione di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari; in particolare la relazione tecnica di passaggio precisava che la disposizione consentiva di fatto di realizzare la restante parte dei lavori autorizzati entro un termine maggiore, di sei mesi ricadenti nella stessa annualità. Trattandosi quindi di lavori già comunicati all’ENEA, che a legislazione vigente sono già scontati nelle previsioni di bilancio in termini di effetti finanziari correlati all’agevolazione in esame, la misura non ampliava l’ambito dei lavori agevolati e quindi non determinava variazioni degli effetti finanziari rispetto a quelli scontati sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione in esame non determina effetti, in coerenza con la proroga precedente (da marzo a settembre 2023, disposta dal decreto-legge n. 11 del 2023), in quanto non determina un ampliamento della platea dei beneficiari, ma concede solo la possibilità di ultimare i lavori sempre nella stessa annualità.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 il termine per ultimare i lavori che fruiscono dell’agevolazione del 110 per cento prevista dall’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione agli interventi sugli edifici unifamiliari per i quali alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari. In proposito non si formulano osservazioni tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica che risulta coerente con quanto evidenziato in occasione della precedente, analoga proroga, cui parimenti non erano stati ascritti effetti finanziari.

 

ARTICOLO 25

Obbligo comunicazione credito non utilizzabile in seguito a cessione

La norma opera nel quadro dei “bonus edilizi”.

In particolare, essa è applicabile ai seguenti interventi:

a) recupero del patrimonio edilizio b) efficienza energetica c) adozione di misure antisismiche d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti e) installazione di impianti fotovoltaici f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

Essa prevede, ai fini di una maggiore chiarezza nel computo della quantità di crediti effettivamente esigibili, l’obbligo di dichiarazione dei crediti che, oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura, risultino non più utilizzabili. Più specificamente, si prevede che nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni previste all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, l’ultimo cessionario sia tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Tali disposizioni si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. La norma chiarisce inoltre che, nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024 (comma 1).

Si prevede che la mancata comunicazione entro i termini previsti comporti l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro (comma 2). Le modalità con cui sono effettuate le comunicazioni sono da stabilirsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica descrive la norma ed afferma che il comma 1, di carattere procedurale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2, che commina una sanzione amministrativa, è suscettibile di determinare effetti positivi di gettito che prudenzialmente non vengono quantificati. Il comma 3 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, operante con riferimento ai bonus edilizi, prevede, in capo al cessionario, l’obbligo di dichiarazione dei crediti oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura che risultino non più utilizzabili e commina una sanzione amministrativa pecuniaria per gli inadempimenti. In proposito, tenuto conto del carattere procedurale della disposizione, che pone un adempimento a carico di soggetti privati, confermato anche dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 26

Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse

La norma, modificata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, istituisce per l’anno 2023, in dipendenza dell’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito, un’imposta straordinaria a carico delle banche.

L’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1 ° gennaio 2022.

L’ammontare dell’imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

L’imposta è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell’anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

Ai sensi del nuovo comma 5-bis, in luogo del versamento anzidetto, le banche possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ai sensi del presente articolo. Tale riserva rispetta le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 575/2013 per la sua computabilità tra gli elementi del capitale primario di classe 1. In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale ai sensi dell'articolo 37 comma 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta di cui al presente articolo, maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento di cui al comma 4, di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera.

L’imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Fondo di garanzia prima casa), al finanziamento delle misure previste dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Fondo di garanzia PMI) e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo inziale afferma che, dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione determina effetti positivi in termini di entrate prudenzialmente non stimati.

La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte in prima lettura al Senato, evidenzia, sotto l'aspetto finanziario, che a differenza della norma vigente, le modifiche determinano l'imponibile tramite il confronto tra il margine degli interessi dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, ossia ad un periodo ancora in corso.

Con riferimento alla modifica dell'importo massimo, la RT fa presente che, non essendo nella disponibilità dell'Amministrazione il dato relativo all'attivo ponderato delle singole banche interessate dal contributo, sono stati utilizzati i dati per il sistema bancario complessivamente considerato rilevati dall'Appendice alla Relazione Annuale Banca d'Italia 2023, in particolare il Capitale primario di classe 1 (CETI) e il relativo Coefficiente. L'analisi ha condotto a stimare l'attivo ponderato in circa il 38% dell'attivo complessivo. Ne consegue che l'applicazione del nuovo limite dello 0,26% dell'attivo ponderato rispetto allo 0,10% dell'attivo patrimoniale definisce un limite massimo dell'imposta equivalente al precedente. In generale, tenuto conto sia della modifica della base imponibile sia dell'equivalenza del limite massimo, nonché della circostanza che in sede di valutazione della norma che ha introdotto il contributo straordinario non sono stati ascritti effetti positivi di gettito, alle modifiche in esame, parimenti, non vengono ascritti effetti.

In merito al nuovo comma 5-bis, la RT sottolinea che la misura di fatto consente la sospensione della tassazione, prevedendo la costituzione nel patrimonio dei soggetti interessati di una riserva non distribuibile, che, in caso di carenza di utili dell'esercizio, o di perdita di esercizio, può essere alimentata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Nel caso di successivo utilizzo, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera deve essere effettuato il versamento dell'imposta con la maggiorazione. In termini finanziari l'intervento è, pertanto, foriero di determinare una riduzione dell'imposta straordinaria, garantendo in ogni caso un gettito che confluirà nell'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 7, non quantificabile anche perché strettamente collegato a possibili comportamenti degli operatori del settore.

Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo, con Nota messa a disposizione della Commissione Bilancio del Senato, riferita alla versione iniziale del testo, ha affermato che dal punto di vista strettamente finanziario, come evidenziato nella relazione tecnica, la disposizione determina effetti positivi in termini di entrate prudenzialmente non stimati. La stima del contributo risulta di difficile quantificazione anche in linea di massima in quanto il prelievo straordinario è calcolato con un’aliquota del 40 per cento sul maggior valore tra l’ammontare del margine di interesse di cui al comma 30 del CE relativo alternativamente all’esercizio 2022 e 2023 rispetto all’esercizio 2021. Relativamente all’esercizio 2023, all’attualità non sono disponibili i dati di bilancio.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce per l’anno 2023, in dipendenza dell’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito, un’imposta straordinaria a carico delle banche. Le maggiori entrate derivanti dall’imposta medesima affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze da destinare a successivi interventi di spesa. In proposito non si formulano osservazioni tenuto conto che al contributo straordinario non sono stati prudenzialmente ascritti effetti positivi di gettito.

 

ARTICOLO 27

Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo

La norma interviene in materia di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo. Si rammenta che l’articolo 125-sexies del testo unico bancario consente al consumatore di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e conseguentemente disciplina la riduzione degli interessi e delle spese contrattuali per il consumatore e l’eventuale indennizzo per il finanziatore.

All’introduzione della disposizione (corredata di clausola generale di invarianza[58]) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

L’articolo 11-octies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha poi modificato detta disciplina specificando più puntualmente i diritti e gli obblighi delle controparti negoziali e precisando che anche in caso di recesso il consumatore continua a dovere le imposte, che pertanto non sono oggetto di riduzione anche in caso di estinzione anticipata. Alla nuova disciplina, che la relazione tecnica qualificava come ordinamentale, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Il successivo comma 2 (anch’esso privo di effetti) ha disciplinato la fase transitoria, precisando a quali contratti fosse applicabile la nuova disciplina.

In questo quadro, la norma ora in esame interviene sulla disciplina transitoria specificando che, per i contratti cui resta applicabile la disciplina precedente alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 73 del 2021, è applicabile la disciplina civilistica dell’indebito oggettivo e dell’arricchimento senza causa e ribadendo che non sono comunque soggette a riduzione le imposte.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, sotto l’aspetto strettamente tributario, non determina effetti considerato che, nella stessa, è disposto che non sono soggette a riduzione le imposte sostenute per la estinzione anticipata dei contratti di credito.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma interviene sulla disciplina transitoria dell’estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo: si rammenta che sia a detta disciplina sia alla sua modifica, ad opera del decreto-legge n. 73 del 2021, non sono stati ascritti effetti finanziari. In particolare, la nuova norma specifica che, per i contratti cui resta applicabile la disciplina previgente alle modifiche introdotte nel 2021, è applicabile la disciplina civilistica dell’indebito oggettivo e dell’arricchimento senza causa. La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti tributari considerato che nella stessa è disposto che non sono soggette a riduzione le imposte sostenute per la estinzione anticipata dei contratti di credito. In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e del fatto che la disposizione in esame interviene sulla fase transitoria di una disciplina cui non sono ascritti effetti finanziari, richiamando l’applicabilità di istituti del diritto civile previsti per la disciplina dei rapporti fra le parti di un contratto.

 

ARTICOLO 28

Disposizioni finanziarie

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la disposizione[59] prevede che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.



[1] L’articolo di cui trattasi è stato integralmente sostituito dall’emendamento 1.1000 del Governo, che ne ha modificato anche la rubrica. Si ricorda che la disposizione sostituita, contenuta nel testo originario del presente decreto-legge vieta la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree, modulata in relazione al tempo della prenotazione, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) rotte nazionali di collegamento con le isole;

b) periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale;

c) prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo (comma 1).

È disposto altresì che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le violazioni alle suddette disposizioni.

[2] L’AGCM ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025 con delibera approvata il 30 novembre 2022.

[3] L’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento CE 1008/2008 prevede, tra l’altro, che uno Stato membro possa imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all’interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall’aeroporto stesso.

[4] L’articolo 16, paragrafo 9, del Regolamento CE 1008/2008 prevede altresì che l’accesso ai servizi aerei di linea su una rotta sulla quale nessun vettore aereo comunitario abbia istituito o possa dimostrare di apprestarsi a istituire servizi aerei di linea sostenibili conformemente all’onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, possa essere limitato dallo Stato membro ad un unico vettore aereo comunitario per un periodo non superiore a quattro anni, al termine del quale si procederà ad un riesame della situazione.

[5]              Di cui all’articolo 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021  

[6] Cfr. Nota del MEF del 15 settembre 2023.

[7] Il regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) contiene 26 misure che possono essere utilizzate per fornire aiuti di Stato legittimi senza passare attraverso la normale notifica e approvazione dei processi. È stato pubblicato dalla Commissione Europea nel 2008 con l'obiettivo di consolidamento e semplificazione della normativa vigente in materia di aiuti di Stato.

[8] La dotazione iniziale del Fondo, originariamente determinata in 150 milioni di euro per l’anno 2022 e in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, è stata infatti ridotta di 100 milioni di euro per l’anno 2022 dall’articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 nonché, con riferimento alle annualità incise dalla disposizione di copertura ora in commento, in misura pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 dall’articolo 1, comma 413, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023). Il Fondo è iscritto sul capitolo 7357 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy.

[9] Si tratta di una fondazione istituita e disciplinata dall’articolo 1, commi 404-410, della legge 29 dicembre 2022, n.197. In particolare, la fondazione è istituita al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'università e della ricerca. La vigilanza sulla fondazione è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy. Per la costituzione della fondazione è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Per il funzionamento della fondazione è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

[10] 5ª Commissione permanente – Programmazione economica, bilancio - Seduta del 12 settembre 2023.

[11] Di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012.

[12] L’incremento disposto è pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Le risorse finanziarie relative alla sezione del Fondo destinata al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale sono iscritte sul capitolo 7345 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca ed ammontano ad euro 12.852.844 per ciascun anno del vigente bilancio dello Stato per il triennio 2023-2025.

[13] Il rifinanziamento è pari a 3 milioni di euro per l’anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

[14] Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

[15] 5ª Commissione permanente – Programmazione economica, bilancio - Seduta del 12 settembre 2023

[16] Si veda, in tal senso, la seduta del 20 settembre 2023 presso la 5a Commissione Bilancio del Senato della Repubblica.

[17] 5ª Commissione permanente – Programmazione economica, bilancio - Seduta del 12 settembre 2023

[18] In particolare, l’onere relativo alla prestazione è stato riscontrato utilizzando un metodo empirico, ossia moltiplicando la platea dei soggetti interessati (2.788) per la quota media mensile di CIG relativa a ciascun lavoratore (euro 1.288,40) per la durata media del trattamento (9,65 mesi), ottenendo un importo di circa 34,2 milioni di euro. Analogamente, la contribuzione figurativa è stata ottenuta moltiplicando la suddetta platea per la retribuzione media mensile (2.286 euro) per la durata media del trattamento. A tale prodotto è stata applicata l’aliquota del 33 per cento, ottenendo un risultato di circa 20,2 milioni di euro.

[19] La norma prevede che il Fondo eroghi una prestazione integrativa del trattamento, nel periodo 1° gennaio-31 ottobre 2024, tale da garantire un trattamento complessivo pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento. Il calcolo è stato effettuato, adottando un metodo empirico, ossia utilizzando l’importo di 1.371 euro, corrispondente al 60 per cento della retribuzione media mensile per lavoratore (60 per cento di 2.286 euro). La differenza unitaria a carico del Fondo è stata ottenuta sottraendo da tale valore la quota media mensile di CIG erogata dall’INPS (euro 1.288,40), ottenendo come differenza il valore di 83,20 euro. Tale parametro è stato moltiplicato per la platea dei soggetti interessati (2.788) e per la durata media dell’erogazione (9,65 mesi), ottenendo un risultato di 2,238 milioni di euro.

[20] Tale sovrastima può essere rilevata utilizzando un metodo empirico, ossia moltiplicando la retribuzione media mensile riportata dalla relazione tecnica (2.286 euro) per la platea dei soggetti interessati (2.788) e per la quota annua della misura (circa 10/12 di anno).

[21] Il comma 31 dell’articolo 2 della legge n. 92 del 2021 prevede che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale maturata negli ultimi tre anni.

[22] Ai sensi del comma 1 dell’articolo 5 del decreto n. 148 del 2015, la misura di tale contributo addizionale è pari a:

a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

[23] I DPCM devono essere adottati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica): i due articoli – privi di effetti sui saldi di finanza pubblica - indicano le modalità procedurali da seguire nell’adizione di un DPCM con cui si deliberano atti quali.

[24] Legge 18 settembre 2023, n. 128. Si veda, in particolare, la pagina 1939 del volume quarto, tomo III, del Conto del bilancio, recante l’allegato per capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Atto Senato n. 791).

[25] Nella versione da ultimo rilasciata dall’ISTAT (settembre 2023).

[26] Di cui all’articolo 1, della legge n.1158 del 1971.

[27] Nonché al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali

[28] Nella Nota del Ministero dell’economia – Ufficio legislativo depositata in 5ª Commissione il 19 settembre 2023. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 120 del 19 settembre 2023.

[29] Si tratta dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 34, comma 2, lettera a), dell’Allegato I.7 al Codice dei contratti (decreto legislativo n. 36 del 2023).

[30] Ossia agli interventi di cui all’Allegato IV-bis del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, già trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali sono scaduti i termini per l’approvazione previsti dal piano economico finanziario.

[31] Individuati ai sensi dell’articolo 34, comma 2, lettera a), dell’Allegato I.7 al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023).

[32] Nominato ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32.

[33] Nominato ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32.

[34] Nominato ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32.

[35] Costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76.

[36] Nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019.

[37] Ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio2018, n.1.

[38] Di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7ottobre 2008, n.154.

[39] Iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[40] Da ultimo, detto esonero per l’annualità 2023 è stato disposto dall’articolo 35 del decreto-legge n. 48 del 2023, con oneri quantificati in 1,4 milioni di euro per il medesimo esercizio.

[41] Il Governo, durante l’esame al Senato, ha reso noto che l’Autorità, alla data del 31 dicembre 2022, presenta un avanzo di amministrazione accertato di 29.693.156 euro, di cui solo 9.995.413 euro vincolato.

[42] Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

[43] Prevista dall’articolo 258 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

[44] Istituito dall’articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

[45] Di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

[46] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[47] Di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[48] Che ha interessato le regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche.

[49] Di cui all'articolo 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[50] Che ha interessato le regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche.

[51] Infatti, in tale periodo il piano di rientro, in assenza della norma, sarebbe stato già completamente attuato e quindi si sarebbe potuto disporre di maggiori spazi di spesa, in ragione del venir meno delle rate del piano; viceversa con l’allungamento del piano previsto dalla norma in esame in tale periodo sussistono ancora rate del piano da riassorbire, che determinano una riduzione degli spazi di spesa utilizzabili.

[52] La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge regionale Lombardia n. 30/2006, con il quale veniva delegata ai Comuni la competenza amministrativa in materia di procedure di bonifica, perché in contrasto con il riparto di competenze definito dal legislatore nazionale nel decreto legislativo n. 152 del 2006, Parte IV, Titolo V. Richiamando il costante orientamento giurisprudenziale in tema di delega di funzioni amministrative e in materia ambientale, la Corte ha confermato che la potestà legislativa dello Stato in materia ambientale è esclusiva e, quindi, tale da impedire alle Regioni di derogarvi, in assenza di una specifica autorizzazione dello Stato in tal senso, delegando agli enti locali minori funzioni e poteri in questo ambito.

[53] 5ª Commissione permanente – Programmazione economica, bilancio - Seduta del 20 settembre 2023

[54] In particolare, il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 23 incrementa da 120 milioni a 490 milioni di euro l’autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 dell’articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, mentre il successivo numero 2) introduce un nuovo comma 6-bis, recante un ulteriore incremento della medesima autorizzazione di spesa per un importo pari a 149,65 milioni di euro per l’anno 2023, con il vincolo di destinazione agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, b), c) e g) del comma 3 del predetto articolo 20-sexies.

[55] Gli articoli trattano, per lo più, della ricostruzione dei beni pubblici e privati danneggiati e del ripristino della capacità produttiva.

[56] Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

[57] Si veda il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante la ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022.

[58]             Art. 30 del D.Lgs. 13/08/2010, n. 141.

[59] La disposizione è stata modificata al fine di recepire una condizione, volta a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere reso sul provvedimento dalla 5a Commissione bilancio del Senato della Repubblica nella seduta del 20 settembre scorso.