Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione
Riferimenti: AC N.1416/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 27/09/2023
Organi della Camera: V Bilancio

INDICE

 

PREMESSA.. 3

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI 3

Articolo 1-3 (Fondo sviluppo e coesione). 3

Articolo 4 (Monitoraggio dell’utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione)  7

Articolo 5 (Pubblicità dei dati relativi all’utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione). 9

Articolo 6 (Contratti istituzionali di sviluppo). 10

Articolo 7 (Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne) 12

Articolo 8 (Interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa). 14

Articoli 9-12 e articolo 22, comma 1 (Istituzione e organizzazione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno- ZES unica). 18

Articolo 13 (Sportello unico digitale ZES – S.U.D. ZES). 28

Articolo 14 (Procedimento unico). 31

Articolo 15 (Autorizzazione unica). 32

Articolo 16 (Credito d’imposta ZES unica). 34

Articolo 17, comma 1 (Piano di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico) 39

Articolo 17, commi 2-5 (Disposizioni in materia di investimenti). 40

Articolo 17, comma 6 (Cabina di regìa per il codice dei contratti pubblici). 42

Articolo 18 (Misure di potenziamento delle politiche di coesione e per l’integrazione con il PNRR). 43

Articolo 19 (Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)  46

Articolo 20 (Disposizioni in materia di trattenimento degli stranieri presso centri di permanenza per rimpatri CPR). 54

Articolo 21 (Progettazione e realizzazione delle strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio). 57

Articolo 22, commi 2 e 3 (Disposizioni transitorie e di coordinamento). 62

Articolo 22, comma 4, 5 e 6 (Agevolazioni fiscali ZES e disposizioni contabili) 64

 


 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

1416

Titolo:

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione"

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato:

no

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatori per la

Commissione di merito:

D’Attis (FI-PPE), Lucaselli (FdI) e Romano

(NM(N-C-U-I)-M)

Commissioni competenti:

V (Bilancio)

 

 

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articolo 1-3
(Fondo sviluppo e coesione)

La norma reca disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.

In particolare, viene integralmente riformulato il comma 178 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 in ordine alle modalità di impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 (articolo 1, comma 1).

Le modifiche non riguardano il complesso delle risorse del Fondo e la sua ripartizione annuale che rimane fissata in 50 miliardi, ripartiti nella proporzione dell’80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4 miliardi per il 2021, 5 miliardi annui dal 2022 al 2029 e 6 miliardi per l’anno 2030, integrabili mediante le successive leggi di bilancio.

Il nuovo comma 178 prevede in particolare che:

-         le risorse del Fondo, eventualmente destinate o alle Amministrazioni centrali o alle Regioni e Province autonome, sono imputate “in modo programmatico” (così, testualmente, la norma), con una o più delibere del CIPESS;

-         le risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021 - 2027 vengono assegnate con delibera del CIPESS - adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR - a ciascuna Amministrazione centrale ovvero a ciascuna Regione o Provincia autonoma, sulla base degli "accordi per la coesione" definiti e sottoscritti sulla base della normativa in esame;

-         le risorse così assegnate sono trasferite dal Fondo sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni di cui agli accordi per la coesione, secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni[1]. Per far fronte a eventuali carenze di liquidità, le risorse del Fondo, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato.

Si prevede inoltre la possibilità di finanziare gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli accordi per la coesione, anche attraverso le seguenti risorse che si rendano disponibili, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità previsti a legislazione vigente (articolo 1, comma 2):

-         le risorse destinate ad interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 che risultano non impegnate alla data di entrata in vigore del decreto in esame;

-         i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei di competenza di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna Regione o Provincia autonoma destinataria delle risorse di cui alle delibere del CIPESS;

-         le risorse di cui all'articolo 51, commi l-bis e 1-ter del decreto legge n. 13 del 2023.

Queste ultime sono, si rammenta, i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo sociale europeo plus (FSE+): essi sono trasferiti nel fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Si dispone altresì che, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per le politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, stipulando apposite convenzioni e nei limiti delle risorse assegnate allo scopo ai sensi dell'articolo l, comma 178, della legge n. 178 del 2020, nonché delle risorse a titolarità del medesimo Dipartimento nell'ambito della programmazione europea dei fondi strutturali relativi alle politiche di coesione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-sulla disoINVITALIA S.p.A (articolo 1, comma 4).

Si prevede, inoltre, che, con riferimento agli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021 - 2027, le risorse assegnate dal CIPESS per la realizzazione degli accordi per la coesione, siano trasferite su richiesta dell'Amministrazione assegnataria e compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, mediante il riconoscimento di anticipazioni, l'effettuazione di pagamenti intermedi, e il pagamento del saldo, a seguito del completamento del programma di interventi. In casi particolari la delibera CIPESS di assegnazione delle risorse può stabilire specifiche modalità di trasferimento. Entro il primo semestre di ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare, per ciascun Accordo per la coesione, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa viene erogata un'anticipazione fino al 10 per cento del piano finanziario annuale indicato nell'Accordo, determinata avendo riguardo al valore dei progetti censiti nel Sistema nazionale di monitoraggio di cui al successivo articolo 4, decurtata dell'importo delle anticipazioni degli anni precedenti che non hanno dato luogo a pagamenti. Ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse assicura la costante alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, nonché l'invio, con cadenza almeno semestrale, al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione relativa all'attuazione degli interventi e delle linee d'azione indicate nell'Accordo per la coesione, con l'evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del cronoprogramma e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi. In caso di mancata alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio da parte delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse ovvero di mancato invio della relazione, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta per non più di quindici giorni. In caso di inutile decorso del predetto termine, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può proporre al CIPESS l'adozione della delibera di definanziamento dell'intervento ovvero delle linee d'azione in relazione alle quali non siano stati inseriti i dati nel Sistema nazionale di monitoraggio (articolo 2).

Si stabilisce, infine che, al fine di favorire il tracciamento puntuale del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, le regioni garantiscono l'evidenza contabile delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale, del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari, nonché del Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 attraverso l'istituzione di appositi capitoli all'interno del bilancio finanziario gestionale (articolo 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma:

-         con riferimento al comma 1 dell’articolo 1 che posto il carattere ordinamentale del comma, dallo stesso non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

-         con riferimento al comma 2 dell’articolo 1, che lo stesso riveste natura programmatica, limitandosi a prevedere la possibilità di utilizzare, per gli interventi e le linee d'azione inseriti negli Accordi per la coesione, strumenti di finanziamento già in essere e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

-         con riferimento al comma 4 dell’articolo 1 che gli oneri derivanti dalla Convenzione potranno essere sostenuti con le risorse finanziarie del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 che saranno assegnate al Dipartimento per le Politiche di Coesione in analogia con la programmazione 2014-2020 che ha previsto un importo pari a 25 milioni di euro (Delibera Cipe nr. 77/2017) per la misura "Azioni di sistema" volta ad accelerare l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito delle politiche di coesione. Inoltre, la Convenzione potrà essere finanziata con le risorse dei Programma Nazionale FESR FSE+ "Capacità per la coesione 2021-2027'' approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023. La quantificazione del fabbisogno, che sarà oggetto della specifica convenzione, sarà determinata sulla base di una specifica pianificazione delle attività e dei relativi costi, nonché la descrizione dei servizi erogati da Invitalia con particolare riferimento alle priorità di intervento per le quali si attivano le azioni di supporto tecnico operativo, in coerenza con le aree tematiche della nuova programmazione 2021-2027;

-         con riferimento all’articolo 2, che lo stesso riveste carattere ordinamentale, limitandosi a definire le modalità di trasferimento delle risorse e, pertanto, dallo stesso non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

-         con riferimento all’articolo 3, che lo stesso riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma reca disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. In proposito, tenuto conto che il Fondo opera nel limite delle risorse disponibili e che detto limite non è oggetto di modifica da parte delle norme in esame, non si formulano osservazioni dato il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni che, infatti, come confermato anche dalla relazione tecnica, attengono alle modalità di impiego di risorse già destinate a spesa.

 

Articolo 4
(Monitoraggio dell’utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione)

Le norme prevedono che le amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione rendano disponibili nel sistema informatico ReGis, di cui all’articolo 50, comma 18, del decreto-legge n. 13 del 2023, i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le predette risorse, identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP) e Codice Identificativo Gara (CIG) (comma 1).

Nelle more della definizione dell’accordo di collaborazione con la RGS, saranno comunicate alle suddette amministrazioni le modalità tecniche per il monitoraggio degli interventi (comma 2).

Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali alle amministrazioni beneficiarie, del monitoraggio dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale di ciascun progetto o intervento, si tiene conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema informatico ReGis (comma 3).

Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3, l’omessa, l’inesatta ovvero l’incompleta alimentazione del sistema informatico ovvero del sistema nazionale di monitoraggio da parte delle strutture preposte all’inserimento dei dati, è sempre valutata anche ai fini della corresponsione dell’indennità di risultato dei dirigenti di dette strutture (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame rivestono carattere meramente ordinamentale, limitandosi a individuare la procedura che le amministrazioni titolari di risorse per la coesione nazionali o europee devono seguire per alimentare il sistema nazionale di monitoraggio delle risorse; dallo stesso non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che le amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione rendano disponibili nel sistema informatico ReGiS i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le predette risorse. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie alle amministrazioni beneficiarie e del monitoraggio dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale di ciascun progetto o intervento, si tiene conto esclusivamente dei dati risultanti dal suddetto sistema ReGiS. L’omessa, inesatta o incompleta alimentazione del sistema è sempre valutata anche ai fini della corresponsione dell’indennità di risultato dei dirigenti di dette strutture.

Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione volti chiarire se l’attuazione delle disposizioni in esame richiederà interventi di potenziamento e aggiornamento della dotazione informatica relativa al sistema ReGiS e, in caso affermativo, se tali interventi siano sostenibili dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

Articolo 5
(Pubblicità dei dati relativi all’utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione)

Le norme prevedono che i documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione, nonché i relativi dati in formato di tipo aperto, siano pubblicati sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it) gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono altresì pubblicati sul medesimo portale i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nei sistemi informatici di cui al precedente articolo 4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica rammenta che il portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it) è già istituito e gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e che la norma prevede la pubblicazione sullo stesso dei dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nel sistema informatico ReGiS e nel Sistema nazionale di monitoraggio. Essa afferma quindi che all'attuazione delle disposizioni si provvede, per espressa previsione normativa, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che i documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione, nonché i relativi dati in formato di tipo aperto, siano pubblicati sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione OpenCoesione gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono altresì pubblicati sul medesimo portale i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nei sistemi informatici di cui al precedente articolo 4 (ReGis e Sistema nazionale di monitoraggio). Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica rammenta che il portale OpenCoesione è già funzionante e che la norma dispone la pubblicazione, sul portale medesimo, di dati già presenti su altri sistemi infirmatici pubblici (ReGis e OpenCoesione).

Al riguardo, non si formulano osservazioni tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e del fatto che la disposizione è corredata da una specifica clausola di non onerosità.

 

Articolo 6
(Contratti istituzionali di sviluppo)

Le norme modificano l’articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011, che disciplina i contratti istituzionali di sviluppo, stipulati tra il Ministro competente (d’intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati) con le regioni e le amministrazioni interessate, al fine di destinare le risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate dal CIPE e individuare responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi (comma 1).

In particolare, le disposizioni:

·         modificano il comma 1, specificando che è ammessa la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo esclusivamente per la realizzazione di interventi di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di rilevanza europea (di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023). I contratti istituzionali di sviluppo possono prevedere la realizzazione di interventi di valore inferiore alle suddette soglie qualora si tratti di interventi complementari a interventi principali di valore unitario superiore alle citate soglie [comma 1, lettera a)];

·         sostituiscono il comma 6, prevedendo che, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, si applichino le previsioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, recanti un’apposita procedura per l’esercizio del potere sostitutivo, che la legislazione previgente affidava direttamente al Governo, anche tramite la nomina di un Commissario straordinario [comma 1, lettera b)].

 

A questo riguardo si ricorda che l’articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegni al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società a controllo o a partecipazione pubblica anche quotate, in house o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

 

 

Viene inoltre modificato l’articolo 44, comma 7-ter, del decreto-legge n. 34 del 2019, prevedendo che con la delibera di cui al precedente comma 7-bis, ossia con delibera CIPESS, siano individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi a tutti gli interventi (e non sono a quelli infrastrutturali, come previsto a legislazione previgente) ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, dopo aver descritto il contenuto delle disposizioni in argomento, afferma posto il carattere meramente ordinamentale dell'articolo in esame, dallo stesso non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011, che disciplina i contratti istituzionali di sviluppo, stipulati tra il Ministro competente (d’intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati) con le Regioni e le amministrazioni interessate, al fine di destinare le risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate dal CIPE e individuare responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi. In particolare, vengono precisate le soglie a partire dalle quali è consentita la stipula di tali contratti e le deroghe ammesse.

Viene altresì modificato l’articolo 44, comma 7-ter, del decreto-legge n. 34 del 2019, disponendo che con delibera CIPESS siano individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi a tutti gli interventi (non più limitatamente agli interventi infrastrutturali, come attualmente previsto) ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo e a quelli sottoposti a commissariamento governativo.

Al riguardo, attesa la natura ordinamentale delle novelle in esame, non vi sono osservazioni da formulare.

 

 

Articolo 7
(Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne)

Le norme istituiscono presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne. La Cabina di regia è organo collegiale presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e composto da 15 Ministri specificatamente indicati[2], nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Unione delle province d'Italia, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati (comma 1).

Le norme sono finalizzate ad assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l’Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027.

La Cabina di regia:

·        esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese [comma 2, lettera a)];

·        approva il Piano strategico nazionale di cui al comma 3 [comma 2, lettera b)];

·        approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sia sulle risorse europee o regionali, sia su quelle nazionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con dette risorse, complete di cronoprogrammi e soggetti attuatori [comma 2, lettera c)];

·        monitora lo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne [comma 2, lettera d)];

·        promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità [comma 2, lettera e)];

·        svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili [comma 2, lettera f)].

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI) che individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) si provvede alla definizione delle modalità operative del PSNAI (comma 3).

L'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne[3] è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro, con il coordinamento del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che si avvale, a tal fine, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 4).

Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne (comma 5).

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Cabina di regia si avvale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assicura anche le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, dopo avere ribadito il contenuto delle norme, afferma che all'attuazione delle disposizioni in esame, volte a prevedere il funzionamento della Cabina di regia, si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne incaricata, fra l’altro, di esercitare funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese e di svolgere attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili a tal fine. Si rileva, altresì, che le norme stabiliscono che per lo svolgimento delle proprie funzioni, “la Cabina di regia si avvale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assicura anche le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. La relazione tecnica, dal canto suo, riferisce testualmente la clausola di non onerosità al complessivo funzionamento della Cabina di regia, ossia all’intero articolo 7, senza peraltro fornire argomentazioni volte a suffragare tale assunzione di neutralità.

In proposito, si osserva che, poiché l’istituzione della Cabina di regia è funzionale al potenziamento di funzioni amministrative al fine di garantire una efficace ed efficiente utilizzazione di fondi di bilancio, appare necessario che siano valutati gli eventuali oneri derivanti dalla sua istituzione e dal suo funzionamento (quali quelli derivanti dalle attività di segreteria, dall’acquisizione di attrezzature anche informatiche per la raccolta dei dati ricevuti ed il monitoraggio dei medesimi, da consulenze tecniche, eccetera) e siano indicate le disponibilità di bilancio destinate alla loro compensazione, ovvero siano fornite adeguate informazioni volte ad escluderli.

 

Articolo 8
(Interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa)

Le norme sono volte a fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo. A tale scopo si prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri predisponga[4] un piano degli interventi finalizzati alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di strade e altre opere di urbanizzazione primaria, alla realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue, di deposito di carburante, alla realizzazione di nuovi edifici pubblici nonché di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti. Il piano degli interventi tiene conto degli interventi inseriti nel piano di cui all'articolo l, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147[5], che può essere oggetto di rimodulazione, e del fabbisogno finanziario complessivo occorrente per la loro realizzazione. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) è approvato il piano complessivo degli interventi e sono assegnate le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di euro 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, in coerenza con le disponibilità finanziarie annuali dello stesso, nonché stabiliti i casi e le modalità di revoca delle risorse medesime. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A. svolge le funzioni di stazione appaltante del piano complessivo degli interventi, con oneri posti a carico dello stanziamento prima indicato, come determinato nella delibera del CIPESS e comunque nel limite massimo del 2 per cento dell'importo assegnato del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 (comma 1).

Le opere e gli interventi di carattere infrastrutturale inseriti nel piano complessivo sono di preminente interesse strategico, in quanto necessari per gestire le esigenze logistiche, sanitarie, igieniche, nonché di tutela dell'economia locale, indotte o connesse ai flussi migratori (comma 2).

Nelle more dell'approvazione del piano, la realizzazione delle strutture di cui all'articolo 5-bis, comma l, del decreto-legge n. 20/2023[6], costituisce intervento necessario, ai sensi del comma 2, e connotato da carattere di urgenza (comma 3). Tali interventi sono aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel piano di cui al comma l e alla loro realizzazione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente a tal fine destinate (comma 4).

Inoltre, al fine di prevenire l'accumulo di relitti in ambito portuale e di consentire il rapido smaltimento dell'ingente numero di imbarcazioni utilizzate dai migranti, si applicano le seguenti disposizioni:

·        sino al 31 dicembre 2023, nelle more della conclusione delle procedure di evidenza pubblica già bandite, può essere disposto, in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria a fronteggiare l'emergenza, l'affidamento diretto del servizio di alaggio e trasporto delle barche dall'isola di Lampedusa verso i siti della Regione Siciliana attrezzati per lo smaltimento. L'affidamento diretto dei servizi di cui al primo periodo è ammesso, sino al 31 dicembre 2023, entro la soglia massima di un milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente [comma 6, lettera a)];

·        gli interventi relativi allo stoccaggio e alla riduzione volumetrica delle imbarcazioni ai fini del trasporto verso i luoghi di smaltimento costituiscono finalità imperative di rilevante interesse pubblico. Per la realizzazione degli interventi anzidetti sono individuate in via definitiva apposite aree del territorio isolano, appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato [comma 6, lettera b)].

Con riferimento agli interventi di cui ai commi l, 3 e 6, lettera b), ove gli stessi rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000[7], la valutazione di incidenza è conclusa con procedure semplificate che prevedono la possibilità anche di nomina, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di un commissario ad acta, al quale viene attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 7).

Gli interventi di cui al comma 7, in relazione ai quali sono comunque ammessi il taglio di alberi senza sostituzione, interventi di ripristino di opere preesistenti e opere interrate, possono essere realizzati anche in deroga alla normativa paesaggistica, se ricorrono le seguenti condizioni:

·        le strutture o i manufatti di nuova installazione sono ancorati semplicemente al suolo senza opere murarie o di fondazione, amovibili o di facile rimozione [comma 8, lettera a)];

·        la demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti è realizzata con volumetria, sagoma e area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti [comma 8, lettera b)].

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, dopo avere ribadito il contenuto delle norme, fornisce i seguenti ulteriori elementi di valutazione:

·        la possibilità, prevista dal comma 6, lettera a), di disporre l’affidamento diretto del servizio di alaggio e trasporto delle barche dall'isola di Lampedusa verso i siti della regione siciliana attrezzati per lo smaltimento, è prevista dal momento che ricorrono, secondo il legislatore, i presupposti d'urgenza richiesti per l'utilizzo della procedura di "somma urgenza" disciplinata dal codice dei contratti pubblici. La disposizione, dunque, si limita all'aspetto ordinamentale e non ha riflessi di carattere finanziario in quanto non potrà che essere attuata nel limite delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente;

·        le disposizioni recate dai commi da 6 a 8 sono di carattere ordinamentale, dal momento che recano semplificazioni di tipo procedurale, e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo prevede la predisposizione di un piano degli interventi nell'isola di Lampedusa - per fronteggiare la situazione conseguente all'eccezionale afflusso di persone provenienti dai Paesi del Mediterraneo - finalizzati alla realizzazione e alle manutenzione straordinaria di strade e altre opere di urbanizzazione primaria, alla realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue, di deposito di carburante, alla realizzazione di nuovi edifici pubblici nonché di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti. Si rileva altresì che le norme dispongono che con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) è approvato il piano complessivo degli interventi e sono assegnate le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, in coerenza con le disponibilità finanziarie annuali dello stesso. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare atteso che il piano sarà attuato nell’ambito del finanziamento disposto che costituisce tetto massimo di spesa e che i relativi interventi, essendo di carattere modulabile e programmabile, possono essere contenuti nel limite delle risorse disponibili.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 8 prevede che il CIPESS, con propria delibera, approvi il piano di interventi di cui al medesimo comma in favore del comune di Lampedusa e Linosa e assegni le relative risorse, nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, delle legge n. 178 del 2020, in coerenza con le disponibilità annuali dello stesso.

Si ricorda che tale Fondo, iscritto sul capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come indicato nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2022 recante la ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025, presenta una dotazione di circa 9,5 miliardi di euro per l’anno 2023, 13,8 miliardi di euro per l’anno 2024 e 15,4 miliardi di euro per l’anno 2025.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la disposizione non reca una copertura finanziaria in senso stretto, rimettendo ad una successiva delibera del CIPESS l’individuazione esatta delle misure da realizzare e la loro articolazione temporale, nel limite di spesa indicato dalla norma. Ciò posto, appare opportuno che il Governo confermi che l’utilizzo delle citate risorse sia coerente con eventuali atti di programmazione delle risorse del Fondo stesso riferiti alla programmazione 2021-2027, fermo restando che, per quanto attiene al profilo temporale delle spese da erogare a valere sulle medesime risorse, l’andamento degli utilizzi, definito con la richiamata delibera CIPESS, dovrà comunque avvenire in coerenza con le disponibilità finanziarie annuali del Fondo medesimo, secondo quanto disposto dall’articolo in esame.

 

Articoli 9-12 e articolo 22, comma 1
(Istituzione e organizzazione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno- ZES unica)

Le norme istituiscono dal 1° gennaio 2024 la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, (ZES unica), che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

La norma definisce la Zona economica speciale (ZES) come una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa (articolo 9).

Le norme disciplinano l’organizzazione (articolo 10), il piano strategico (articolo 11) e il portale web della ZES unica (articolo 12).

 

Organizzazione della ZES unica (articolo 10)

Presso la Presidenza del Consiglio sono istituite la Cabina di regia ZES e la Struttura di missione ZES.

 

Cabina di regia ZES (articolo 10, comma 1).

La Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, è presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e da altri Ministri indicati dalla norma. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione ZES. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

Struttura di missione ZES (articolo 10, commi 2-7).

La Struttura di missione ZES è istituita alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, alla quale è preposto un coordinatore. È articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale ed è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.

Attività della Struttura di missione ZES:

a)      assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo Il;

b)     coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;

c)      svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

d)     sovraintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

e)      definisce, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

f)      definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

g)     cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

h)     assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica di cui all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Composizione della Struttura di missione ZES. La Struttura di missione è composta da:

-          un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore;

-          quattro unità dirigenziali di livello non generale

-          sessanta unità di personale non dirigenziale.

Le unità di personale non dirigenziale sono individuate, nel limite di trenta unità, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e, nel limite di trenta unità, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

 

Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni al 2024 al 2034.

Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999.

Si ricorda che la norma citata prevede che il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo nonché le strutture di missione, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.

Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico (comma 4).

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999 la Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame, sono definiti l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari che presiedono i Comitati di indirizzo delle ZES esistenti e istituite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 (comma 5).

Si rammenta che il citato articolo 4 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall’articolo 22, comma 1, lettera a) del provvedimento in esame.

Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES può assumere le funzioni di stazione appaltante (comma 6).

Per lo svolgimento delle proprie attività la Struttura di missione ZES può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 7).

 

Si dispone inoltre che con il decreto di organizzazione di cui al comma 5:

-          i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017, cessano dal proprio incarico a decorrere dalla data indicata nel decreto;

-          gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto;

-          i contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente (comma 8).

 

Le norme prevedono che entro trenta giorni[8] i Commissari straordinari trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico (comma 9).

 

Si prevede l’abrogazione del comma 3 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023,[9] che aveva disposto l'assegnazione, in via temporanea alle Amministrazioni centrali, di trenta unità dì personale di livello non dirigenziale trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 10).

 

Le norme stabiliscono che agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma l, lettera a) (comma 11).

 

Piano strategico della ZES unica (articolo 11)

Il Piano strategico della ZES unica, predisposto dalla Struttura di missione ZES ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalità di attuazione.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in ltaly e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma l, è approvato il Piano strategico della ZES unica.

 

Portale web della ZES unica (articolo 12)

Presso la Struttura di Missione ZES è istituito il portale web della ZES unica, da realizzare in lingua inglese da realizzare anche in lingua inglese, che fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accessibilità allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13.

Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

 

L’articolo 22, comma 1 apporta modifiche al decreto-legge n. 91 del 2017 a fini di coordinamento con la precedente disciplina normativa delle ZES. In particolare si dispone l’abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2024 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, che reca la vigente normativa sulle ZES.

Si ricorda, in particolare, che l’articolo 4, comma 7-quater del citato decreto-legge dispone una autorizzazione di spesa pari a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2034 concernente il funzionamento delle Strutture di supporto degli attuali Commissari ZES e delle attività dell’Agenzia per la coesione territoriale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

ZES Unica - Istituzione Struttura di missione- personale

(art. 10)

 

4,3

4,3

4,3

 

4,3

4,3

4,3

 

4,3

4,3

4,3

ZES Unica - Istituzione Struttura di missione- funzionamento ed esperti

(art. 10)

 

3,9

3,9

3,9

 

3,9

3,9

3,9

 

3,9

3,9

3,9

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

ZES Unica - Istituzione Struttura di missione- effetti riflessi

(art. 10)

 

 

 

 

 

2,1

2,1

2,1

 

2,1

2,1

2,1

Maggiori entrate correnti

 

Abrogazione art. 4 del DL n. 91/2017  (Istituzione di zone economiche speciali - ZES) (art. 10),

 

8,8

8,8

8,8

 

8,8

8,8

8,8

 

8,8

8,8

8,8

 

 

La relazione tecnica descrive le norme e in merito ai singoli articoli evidenzia quanto segue.

·        Istituzione della Cabina di regia (articolo 10, comma 1). La RT afferma che dalla partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la disposizione prevede espressamente l'esclusione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia viene svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito all'istituzione e al funzionamento della Segreteria tecnica, si evidenzia che, in relazione all'attività di coordinamento svolta dalla Struttura di missione di cui al comma 2, i relativi oneri sono già stati considerati ai fini della quantificazione degli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento della citata Struttura, come quantificati nel comma 11.

 

·        Istituzione della Struttura di Missione ZES (articolo 10 commi 2-7 e 11 e articolo 22, comma 1, lettera a)).

La RT quantifica in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 i costi relativi all'istituzione e al funzionamento della Struttura di missione.

La RT precisa che ai fini della quantificazione degli oneri e del fabbisogno finanziario conseguente:

-          sono state considerate esclusivamente le unità di personale di livello dirigenziale e le unità di personale di livello non dirigenziale diverse da quelle già trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023 (da adibire obbligatoriamente allo svolgimento dell'attività della Struttura di missione) ed assumendo, prudenzialmente, che le unità di personale non dirigenziale siano estranee alla pubblica amministrazione;

-          le spese di funzionamento sono state determinate applicando agli oneri relativi al personale, come sopra determinato e comprensivo degli oneri relativi al conferimento degli incarichi agli esperti, una percentuale pari al 30%, stante l'elevato numero di missioni che il personale della Struttura di missione dovrà annualmente effettuare sul territorio nazionale e le esigenze anche logistiche derivanti dall'istituzione della Struttura di missione;

-          le spese relative alle eventuali convenzioni per il supporto tecnico-operativo da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa- INVITALIA S.p.A. sono state quantificate sulla base dei criteri indicati nel prospetto di seguito riportato:

Profilo esperto*

N.

unità

Tot gg/uu anno

Costo orario/u

Costo g/u (8 ore)

Totale

(euro)

PM

1

160

134

1.074

171.904,00

Senior

2

400

93

740

296.000,00

Middle

2

400

65

523

209.280,00

Junior

3

600

50

398

239.040,00

Tot. (parziale)

8

1.560

 

 

916.224,00

 

 Costi generali (25% costi personale)

229.056,00

IVA (22%)

251.961,60

Missioni (IVA INCLUSA)

16.000,00

TOTALE

1.413.241,60

* Per l'individuazione dei parametri dei profili degli esperti (PM, Senior, Middle, junior) sono stati presi i livelli professionali operanti in Invitalia riferiti a Dirigenti, 1 Liv. Quadro Fascia A, 1  Liv. Quadro Fascia B e 2 Liv. che solitamente sono utilizzati da Invitalia stessa nel corso dell’attuazione dei progetti

Fonte: RT.

La RT inoltre riporta una tavola che riepiloga gli oneri complessivi:

 

numero

Costo

Unitario

(euro)

Costo totale

Annuo

(euro)

Dirigente I fascia

3

313.051,19 €

939.153,57 €

Dirigente II fascia

4

176.576,08 €

706.304,32 €

Funzionario cat. A (diverso dal personale di cui all’ art.

50 del D.L. n. 13 del 2023) costo medio

30

89.442,10 €

2.683.263,00 €

Esperti

 

50.000,00 €

700.000,00 €

Spese di funzionamento e formazione (30% oneri di personale)

 

 

1.508.616,27 €

Spese convenzioni

 

 

1.413.241,60 €

Manutenzione evolutiva portale web e sportello unico

 

 

300.000,00

TOTALE

 

 

8.250.578,76

Fonte: RT.

La RT afferma che agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), a cui corrisponde l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7-quater del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, pari a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 e concernente il finanziamento delle Strutture di supporto degli attuali Commissari ZES e delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale a supporto dei medesimi.

 

Con riferimento all’abrogazione disposta dall’articolo 10, comma 10, la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che il contingente di personale resta nella disponibilità della Presidenza del Consiglio con oneri già coperti a legislazione vigente.

·        Piano strategico della ZES unica (articolo 11)

La RT afferma che la norma riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovo o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

·        Portale web della ZES unica (articolo 12)

La RT evidenzia che il fabbisogno finanziario per la realizzazione del portale web, stimato in 300.000 euro, è posto a carico del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027. L'importo pari a 300.000 euro è stato definito, in via prudenziale, sulla base dei dati finanziari relativi alla realizzazione di sistemi analoghi.

Quanto alle spese di manutenzione del citato portale, la RT rileva che le stesse sono già state considerate ai fini della quantificazione nell'articolo 10, comma 11, degli oneri derivanti dal funzionamento della Struttura di missione ZES.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono dal 1° gennaio 2024 la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (“ZES unica”), che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Le norme ne disciplinano l’organizzazione, istituendo presso la Presidenza del consiglio dei ministri la Cabina di regia e la Struttura di missione ZES (articolo 10), il piano strategico (articolo 11) e il portale web della ZES unica (articolo 12). 

Si rileva che la RT afferma quanto segue:

·        dalla partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la disposizione prevede espressamente l'esclusione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

·        sono quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 i costi relativi all'istituzione e al funzionamento della Struttura di missione (articolo 10, commi 2-7), ai quali si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), a cui corrisponde l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 7-quater del decreto-legge n. 91 del 2017, pari a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 e concernente il finanziamento delle Strutture di supporto degli attuali Commissari ZES e delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale a supporto dei medesimi.

·        il fabbisogno finanziario per la realizzazione del portale web (articolo 12), stimato in 300.000 euro, è posto a carico del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027. L'importo pari a 300.000 euro è stato definito, in via prudenziale, sulla base dei dati finanziari relativi alla realizzazione di sistemi analoghi. La RT precisa inoltre che quanto alle spese di manutenzione del portale, le stesse sono già state considerate ai fini della quantificazione nell'articolo 10, comma 11, degli oneri derivanti dal funzionamento della Struttura di missione ZES.

Con riferimento all’istituzione della Struttura di missione ZES e agli oneri quantificati sulla base dei dati riportati nella tabella della RT riepilogativa dei costi, andrebbero fornite ulteriori specifiche con riferimento ad alcune voci, quali spese per convenzioni pari circa a 1,4 milioni e missioni per 16.000,00 euro. Per questi andrebbe chiarito quale sia il parametro considerato come riferimento. Non si formulano osservazioni sui dati relativi al costo del personale e degli esperti utilizzati nella quantificazione dell’onere.

In merito alla realizzazione del portale web si segnala che la quantificazione dell’onere pari a 300.000 euro è espressamente indicata solo dalla relazione tecnica, in quanto la norma dispone che “agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale […] si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027”. Sul punto andrebbero forniti dati a supporto della quantificazione proposta dalla RT. Tale chiarimento si rende necessario in quanto per la manutenzione del portale (e dello sportello unico) nella tabella riepilogativa dell’onere è indicato un costo annuo pari a 300.000 euro, pari al costo stimato per la realizzazione del sito web. In proposito andrebbero quindi forniti chiarimenti.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 11 dell’articolo 10 fa fronte agli oneri derivanti dai precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, relativi all’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Struttura di missione ZES e al suo funzionamento, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione disposta dall’articolo 22, comma 1, lettera a).

In proposito, si rappresenta che tale ultima disposizione prevede l’abrogazione dell’articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, che reca al comma 7-quater un’autorizzazione di spesa di importo pari a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 finalizzata a garantire l’operatività dei Commissari ZES, le cui funzioni, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo in esame, saranno assorbite dalla neo istituita Struttura di missione ZES.

Al riguardo, con riferimento alla formulazione della disposizione, alla luce delle previsioni dell’articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, sembrerebbe opportuno precisare nel testo del comma 1 se l’importo quantificato degli oneri sia pari alla cifra indicata, che si intende come limite massimo di spesa, o, piuttosto, sia in parte riferibile a oneri valutati, derivanti dalle spese per il trattamento economico del personale, e in parte a oneri autorizzati, per quanto attiene alle restanti spese.

Quanto alle risorse derivanti dall’abrogazione dell’articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, nel prendere atto della congruità dell’ammontare delle risorse utilizzate con finalità di copertura, che eccedono gli oneri cui si fa fronte, andrebbe valutata l’opportunità di riformulare la disposizione di cui all’articolo 10, comma 11, al fine di precisare che alla copertura degli oneri ivi previsti si farà fronte mediante utilizzo di “quota parte” delle risorse derivanti dall’abrogazione della predetta autorizzazione di spesa. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

In merito all’articolo 12, si rinvia a quanto osservato nella scheda relativa all’articolo 13.

 

Articolo 13
(Sportello unico digitale ZES – S.U.D. ZES)

Le norme prevedono l’istituzione di uno sportello unico digitale ZES denominato S.U.D. ZES presso la Struttura di missione ZES della Presidenza del Consiglio. In esso confluiscono gli sportelli unici digitali attivati per le diverse ZES già costituite. Lo sportello svolgerà le funzioni di sportello unico per le attività produttive con riferimento ai procedimenti unici di autorizzazione previsti dal successivo articolo 14. Ha, quindi, competenza in relazione ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive e concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, nonché ai procedimenti amministrativi riguardanti gli interventi edilizi e inerenti alla realizzazione, all’ampliamento e alla ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o culturali. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti al fascicolo informatico d’impresa e sono resi disponibili alle amministrazioni interessate. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione sono presentate allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente, che le trasmette alla Struttura di missione ZES.

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dalla realizzazione dello Sportello unico si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità di coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica chiarisce che gli oneri per la realizzazione dello sportello unico sono stimati in euro 3.500.000 nell’anno 2024.

Ai fini della quantificazione dei citati oneri, si precisa, si è tenuto conto in via prudenziale della necessità di effettuare interventi tecnologici di sviluppo sia del Portale “ImpresaInUnGiorno”, unico punto di accesso (nazionale e europeo) a tutti i servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione italiana alle imprese, sia dello Sportello Unico telematico del sistema camerale, finalizzati all’estensione dell’architettura in essere con l’integrazione del nuovo Sportello Unico digitale appositamente realizzato per la ZES Unica. Tutte le attività di carattere tecnologico dovranno essere conformi alle specifiche tecniche stabilite ai sensi del D.P.R. n. 160 del 2010 al fine di assicurare l’interoperabilità con gli enti terzi coinvolti nel procedimento e l’accessibilità ai dati. In questo contesto, il Sistema Camerale contribuirà alla realizzazione dell’estensione dello sportello Unico Digitale per la ZES Unica all’interno della piattaforma telematica “ImpresaInUnGiorno” nella cui implementazione il D.P.R. n. 160 del 2010 ha conferito ad esso una duplice responsabilità, in quanto owner della creazione ed aggiornamento di impresainungiorno.gov.it quale unico portale di accesso a tutti i servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione italiana alle imprese, in relazione alla vita d’impresa, ed in quanto chiamato in causa nell’assistere i singoli comuni, responsabili della creazione dei SUAP, allo scopo di rendere operativo lo Sportello Unico per le Attività Produttive, fornendo anche agli stessi una piattaforma informatica di front-office standard e disponibile a livello nazionale. Inoltre, al fine di rendere disponibile la documentazione amministrativa agli enti locali e alle altre amministrazioni coinvolte, il sistema camerale renderà accessibili le autorizzazioni rilasciate dalla ZES Unica all’interno del fascicolo informatico di impresa.

Il fabbisogno finanziario per l’implementazione e realizzazione dei sistemi viene posto a carico del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027 attraverso l’ammissione a finanziamento di uno specifico progetto.

L’importo di 3,5 milioni di euro è stato definito sulla base dei dati di budget di precedenti progetti per la realizzazione di sistemi analoghi e tiene conto anche degli eventuali oneri connessi alle attività di accompagnamento a favore delle Amministrazioni titolari dei SUAP, da espletarsi nella fase di avvio dello sportello unico e consistenti in specifiche iniziative di affiancamento e formazione degli operatori, quantificati in 300 mila euro.

La relazione tecnica indica le seguenti principali voci di costo:

-         direzione e coordinamento per la realizzazione dei sistemi: 180 mila euro;

-         analisi, progettazione, implementazione, realizzazione e testing dei sistemi informativi: 1,7 milioni di euro;

-         definizione della strumentazione di analisi ed informazione economica sulla ZES Unica basata sulla georeferenziazione: 790 mila euro;

-         monitoraggio e valutazione: 360 mila euro;

-         comunicazione e disseminazione: 170 mila euro.

Quanto alle spese di manutenzione dello sportello unico, si evidenzia che le stesse sono già state considerate ai fini della quantificazione nell’articolo 10, comma 11, degli oneri derivanti dal funzionamento della Struttura di missione ZES.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono la realizzazione di uno Sportello Unico digitale ZES in cui confluiscono gli sportelli unici digitali già attivati per le ZES esistenti, per lo svolgimento dei procedimenti autorizzativi relativi ad attività economiche, interventi edilizi e interventi su strutture di carattere sportivo o culturale. Gli oneri (la cui quantificazione è indicata dalla relazione tecnica ma non dalla norma) sono posti a carico del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027 attraverso l’ammissione a finanziamento di uno specifico progetto. La relazione tecnica dà conto delle voci che compongono l’onere per la realizzazione, che – includendo i costi connessi alle attività di accompagnamento in favore delle Amministrazioni titolari dei SUAP – compongono la stima di una spesa di 3,5 milioni di euro da sostenersi nella fase di avvio dello sportello unico e specifica che i costi di manutenzione sono già stati considerati fra gli oneri riferiti all’articolo 10, comma 11, ossia per le spese di funzionamento della struttura di missione ZES. Poiché tali spese di funzionamento sono state quantificate e coperte dal 2024 al 2034 (come indicato nella pertinente relazione tecnica), mentre gli oneri di manutenzione hanno, di regola, carattere permanente, andrebbero acquisiti chiarimenti circa le spese di manutenzione per gli esercizi successivi al 2034.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 12 e il comma 4 dell’articolo 13 provvedono agli oneri derivanti, rispettivamente, dalla realizzazione del portale web della ZES unica e dello sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella medesima zona economica speciale (S.U.D. ZES) a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

Si ricorda che, nell’ambito delle politiche promosse dall’Unione europea, il citato Programma è finalizzato a rendere più efficiente l’attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione attraverso il rafforzamento della capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione alle amministrazioni locali. Il Programma è cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.267.433.334 euro, comprensiva del cofinanziamento nazionale, mentre non sono al momento ancora disponibili i dati relativi al monitoraggio.

Al riguardo si fa presente anzitutto che in ordine al fabbisogno finanziario per la realizzazione dei progetti contemplati dalle disposizioni in esame la relazione tecnica quantifica gli oneri in misura pari a 300.000 euro per il portale web, senza tuttavia indicare l’anno di effettuazione della spesa, e pari a 3,5 milioni di euro per l’anno 2024 per lo sportello unico digitale.

In proposito, appare in primo luogo necessario acquisire dal Governo una conferma con riferimento, da un lato, all’ammissibilità dei progetti delineati rispetto ai requisiti prescritti dal citato Programma nazionale e, dall’altro, al fatto che l’utilizzo delle risorse richiamate non pregiudichi altri impegni già assunti a valere sulle disponibilità del Programma stesso.

Ancorché le due disposizioni non configurino coperture finanziarie in senso stretto, sotto il profilo della loro formulazione, sembrerebbe altresì opportuno riportare nel testo normativo le quantificazioni degli oneri contenute nella relazione tecnica con l’indicazione delle annualità in cui sarà effettuata la spesa, come del resto previsto all’articolo 19, comma 8, lettera a), per un analogo utilizzo del medesimo Programma nazionale. Al riguardo, appare comunque opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Da ultimo si rileva che, mentre le disposizioni in esame fanno riferimento alle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027, il già richiamato articolo 19, comma 8, lettera a), pone a copertura finanziaria le risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023. Al riguardo, appare opportuno valutare l’utilizzo della medesima denominazione del Programma in tutte le disposizioni.

 

Articolo 14
(Procedimento unico)

Le norme prevedono che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive ed economiche all’interno della ZES unica, siano di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e dispongono che siano soggetti ad autorizzazione unica. Sono fatte salve le norme in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche o ricadenti negli aeroporti, nonché in materia di investimenti di rilevanza strategica[10]. Sono poi esclusi i progetti sottoposti a SCIA. L’articolo 14 prevede, infine, la presentazione da parte delle regioni interessate di protocolli e convenzioni per l’individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, da sottoscrivere con le amministrazioni statali e locali interessate.

Si rammenta che un’analoga disciplina per il rilascio di un’autorizzazione unica è attualmente prevista dall’articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 per i progetti da realizzare nelle ZES in essere. Detta disposizione è abrogata (dall’articolo 22, comma 1, lettera c) del decreto in esame, alla cui scheda si rinvia) a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Si ricorda infine che al predetto articolo 5-bis (introdotto dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77), non erano stati ascritti effetti finanziari.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono il rilascio di un’autorizzazione unica per la realizzazione di progetti nella ZES Unica. Rinviano poi a successivi protocolli e convenzioni l’individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, da presentare da parte delle Regioni per la sottoscrizione con le amministrazioni statali e locali interessate.

Attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame, non si formulano osservazioni, anche considerato che esse ripropongono l’analoga disciplina introdotta, per le ZES in essere, dall’articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017, norma alla cui introduzione, a suo tempo, non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 15
(Autorizzazione unica)

Le norme disciplinano le modalità di rilascio dell’autorizzazione unica alle imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica.

Sono, quindi, precisati la documentazione e gli elaborati progettuali da presentare a tal fine allo sportello unico digitale di cui all’articolo 13 (comma 1).

Dell’avvenuta presentazione dell’istanza e dei documenti allegati è rilasciata, in via telematica, una ricevuta, indicante i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza (comma 2).

Entro venti giorni dal ricevimento dell’istanza il S.U.D. ZES può chiedere la documentazione integrativa necessaria. Al fine di adempiere la richiesta, il proponente può chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta (comma 3).

Le amministrazioni interessate si esprimono entro trenta giorni (ovvero quarantacinque giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell’incolumità pubblica) nell’ambito di una conferenza di servizi semplificata indetta dalla Struttura di missione ZES. Qualora, per soddisfare le condizioni poste o superare atti di dissenso, siano necessarie modifiche alla decisione oggetto della conferenza, è convocata una riunione della conferenza in modalità sincrona, da svolgere in modalità telematica entro i successi trenta giorni. Ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di assenso eventualmente necessari in fase di esecuzione sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta (comma 4).

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’intervento. Comprende, inoltre, la VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto (comma 5).

Se il progetto è sottoposto a provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale (articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006), alla conferenza di servizi indetta dall’autorità competente in materia di VIA partecipa il rappresentante della Struttura di missione. Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni competenti che abbiano condotto a un diniego di autorizzazione, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri (comma 6).

Le disposizioni sopra commentate si applicano anche alle opere e alle attività ricadenti nella competenza territoriale della Autorità di sistema portuale. In tal caso è quest’ultima l’amministrazione procedente competente a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l’autorizzazione unica, a cui comunque partecipa il rappresentante della Struttura di missione ZES. Se quest’ultimo esprime un motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri (comma 7).

Viene prorogato dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine fino al quale può essere utilizzata la procedura negoziata per l’affidamento di attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria a operatori con sede operativa in aree di preesistente crisi industriale complessa che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, avevano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma per lo sviluppo di investimenti nelle aree sopra richiamate (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame disciplinano nel dettaglio le modalità di rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di progetti nella ZES Unica. Prorogano, infine, al 31 dicembre 2023 il termine fino al quale è possibile ricorrere alla procedura negoziata per l’affidamento di contratti pubblici a operatori con sede operativa in aree di preesistente crisi industriale complessa che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, avevano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma per lo sviluppo di investimenti nelle medesime aree.

Attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 16
(Credito d’imposta ZES unica)

La norma riconosce, per l’anno 2024, un contributo, sotto forma di un credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea[11] (comma 1).

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento (comma 3).

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4).

Il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2024, determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa (comma 6).

La misura riproduce, con alcune differenze relative in particolare alle quote di costo ammissibili al beneficio, quella prevista dai commi da 97 a 108 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 per investimenti destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno. La misura è stata prorogata da ultimo a tutto il 2023 dal comma 265 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 con oneri pari a 1.467 milioni per il 2023, posti a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) - ciclo di programmazione 2021-2027.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che le principali modifiche della misura introdotta dalla norma in esame rispetto alla vigente misura relativa al credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES, in scadenza al 31 dicembre 2023, sono le seguenti:

-          razionalizzazione della misura attraverso la trasformazione delle diverse Zone Economiche Speciali in un’unica ZES (con il superamento della perimetrazione ZES);

-          potenziamento della misura, mediante innalzamento delle attuali intensità di aiuto ai massimi concedibili utilizzando i più favorevoli massimali ai sensi della Carta degli aiuti a finalità regionale 2021-2027 oggi in vigore; nel contempo si prevede l'introduzione di una taglia minima degli investimenti agevolabili, attualmente non prevista nella norma vigente, pari a 200.000 euro, e di una taglia massima degli investimenti agevolabili pari a 100 milioni di euro, senza distinzioni in base alle dimensioni d'impresa; la taglia massima corrisponde all'importo attualmente previsto per le ZES (100 milioni di euro) e comporta un incremento dei limiti massimi attualmente previsti per il credito d'imposta nel Mezzogiorno per ciascun progetto di investimento (3 milioni di euro per le piccole imprese, 10 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi imprese);

-          estensione alla ZES unica della impostazione (agevolazione fiscale automatica, utilizzabile in compensazione) già adottata dal 2016 per il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, in considerazione dell'ampio gradimento delle imprese per uno strumento consolidato e di cui è nota l'operatività e in linea con le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia in qualità di valutatore indipendente (ai sensi della normativa UE sugli aiuti di Stato) della misura credito Mezzogiorno, che ha rilevato l'efficacia in termini di incremento delle immobilizzazioni materiali, credito accordato e occupazione nel documento "Valutazione dell'impatto del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno nel periodo 2016-2020". In aggiunta, si prevede di estendere gli interventi agevolabili all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, fermo restando che il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

La RT evidenzia, inoltre, che, ai fini della quantificazione degli oneri economici derivanti dall'istituzione del credito di imposta, il comma 1 prevede che detto credito di imposta venga riconosciuto nel limite delle risorse europee e nazionali della politica di coesione disponibili ed individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le Amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. L'entità delle risorse disponibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, come risultante dalla predetta ricognizione, verrà determinata con apposito decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, e costituirà il limite di spesa della misura.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede il riconoscimento, per l’anno 2024, di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo. La misura è concessa entro un limite massimo di spesa che la norma non individua ma la cui fissazione è demandata ad un successivo decreto ministeriale, “a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ...”. La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, esplicita le finalità della misura agevolativa e ne descrive le caratteristiche salienti, ma non fornisce elementi di maggior dettaglio circa la quantificazione o la copertura.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considera la disposizione[12].

Tanto premesso, si rileva che la disposizione presenta diversi profili di criticità.

In primo luogo, essa non consente di verificare ex ante, come prescritto dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, né l’ammontare degli oneri da essa derivanti né quello della relativa copertura finanziaria, essendo la determinazione di entrambi gli ammontari rinviata ad un meccanismo amministrativo di verifica ex post che, attraverso un decreto ministeriale, partendo dalla ricognizione delle eventuali risorse disponibili, giunge, sulla base di quest’ultime, alla determinazione di un tetto di spesa da utilizzare per la concessione del credito di imposta. Tale meccanismo, infatti, da un lato, pur essendo previsto nell’ambito di un provvedimento connotato da straordinaria necessità ed urgenza, potrebbe anche concludersi senza l’erogazione del credito di imposta, nell’ipotesi in cui, all’esito della citata verifica, non risultassero disponibili risorse, dall’altro, esso non appare sufficientemente definito per quanto riguarda le risorse potenzialmente utilizzabili, posto che il credito d’imposta viene riconosciuto  a valere “sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione” senza ulteriori precisazioni. In secondo luogo, il meccanismo previsto appare suscettibile di determinare uno slittamento della spesa in termini di fabbisogno e di indebitamento netto da un esercizio al successivo, per effetto della riallocazione delle risorse dall’anno 2023, ossia dall’anno di emersione delle disponibilità, all’anno 2024, cioè all’anno di erogazione del credito di imposta, con conseguente peggioramento dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto in quest’ultimo esercizio. Tali risorse infatti verosimilmente dovrebbero essere già scontate nei tendenziali di bilancio dell’anno 2023 – diversamente, se fosse fin d’ora possibile escluderne l’utilizzo in tale anno, non si capirebbe per quale ragione il loro ammontare non sia stato normativamente definito ex ante ­– e pertanto il loro trascinamento all’esercizio successivo dovrebbe comportare un miglioramento dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto nel medesimo anno e un corrispondente peggioramento degli stessi nell’anno successivo a fronte del quale non si prevede alcuna copertura finanziaria. Si potrebbe per altro trattare di risorse non trascurabili, giacché l’analoga misura come da ultimo prorogata a tutto il 2023 dal comma 265 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, prevedeva oneri - in tal caso stimati ex ante - pari a 1.467 milioni di euro per il medesimo anno 2023, posti a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) - ciclo di programmazione 2021-2027.

Infine, la disposizione non prevede alcuna procedura che consenta di assicurare, neppure ex post, il necessario controllo delle Camere sugli oneri derivanti dalla disposizione e sulla relativa copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell’articolo 16 prevede che al riconoscimento del credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio della ZES unica si provveda entro un limite di spesa complessivo per l’anno 2024 al momento non quantificato, essendone rimessa la determinazione a un successivo decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, nel rinviare a quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione e al carattere non meglio precisato delle fonti finanziarie utilizzate con finalità di copertura, si ribadisce l’esigenza di acquisire dal Governo indicazioni in merito alla perimetrazione delle risorse afferenti alla politica di coesione cui si intende - sia pure all’esito del citato processo di ricognizione - concretamente attingere, posto che in assenza di tale delucidazione risulterebbe in questa fase assai problematico operare una valutazione, anche solo di massima, circa la sostenibilità della misura in commento.

Ciò premesso, si segnala altresì che le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto-legge, concernente l’istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno, sembrano collocarsi in diretta attuazione di quanto contenuto nella proposta di revisione del PNRR, comprensiva del capitolo REPowerEU, presentata al Parlamento il 27 luglio scorso. In tale ambito, si prevede in particolare un investimento volto ad assicurare il finanziamento dei crediti d’imposta concessi alle imprese che avviino un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2025-2026, nella misura e alle condizioni definite nella connessa riforma e negli interventi normativi ad essa collegati ovvero nella prossima legge di bilancio per il 2024. A tale ultimo proposito, potrebbe essere utile un chiarimento del Governo in merito al rapporto intercorrente, anche sotto il profilo delle poste finanziarie interessate, tra l’investimento testé descritto e il credito d’imposta introdotto dall’articolo 16 del provvedimento in esame.

 

Articolo 17, comma 1
(Piano di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico)

Le norme prevedono che, ai fini della redazione e dell’aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, il termine per la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte delle Autorità di bacino distrettuali, degli enti di governo dell’ambito e degli altri enti territoriali, delle informazioni e dei documenti necessari alla definizione del Piano medesimo sia fissato per l’anno 2023 in 130 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del medesimo Ministero. Entro detto termine sono ammesse eventuali integrazioni documentali da parte dei soggetti proponenti che già abbiano provveduto alla trasmissione delle informazioni e documenti richiesti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono a carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame fissano in 130 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del MIT il termine per la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte delle Autorità di bacino distrettuali, degli enti di governo dell’ambito e degli altri enti territoriali, delle informazioni e dei documenti necessari alla definizione del Piano di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico.

Al riguardo, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame, volte a introdurre nell’ambito di una procedura pianificatoria già vigente un termine procedimentale precedentemente non individuato in via legislativa, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 17, commi 2-5
(Disposizioni in materia di investimenti)

La norma dispone che, al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa vigente, SACE S.p.A., con riferimento alle garanzie su cauzioni, rilasciate, entro il 31 dicembre 2023, a condizioni di mercato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020 e ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, può ricorrere, operando secondo adeguati standard prudenziali, a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti a valere sulle risorse disponibili rispettivamente sul Fondo investimenti per la Green economy di cui all'articolo l, comma 85, della legge n. 160 del 2019, e sul Fondo SACE di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge n. 269 del 2003, fermi i limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento.

Gli eventuali proventi rinvenienti dal ricorso a riassicuratori e contro-garanti del mercato privato sono versati “a seconda dei casi” (così, testualmente, la norma) al Fondo investimenti per la Green economy di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 876 del 2020 o sul Fondo SACE di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge n. 269 del 2003, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

Dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che circoscrive al portafoglio di garanzie su cauzioni rilasciate al 31 dicembre 2023, la possibilità di ricorrere a strumenti e tecniche di riassicurazione/controgaranzia, in ogni caso entro il limite massimo di impegni, autorizzati annualmente dalla legge di bilancio, per entrambi gli schemi, rispettivamente ai sensi dell'articolo l, comma 421, e articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza SACE S.p.A., con riferimento alle garanzie su cauzioni, rilasciate, entro i1 31 dicembre 2023, a ricorrere, operando secondo adeguati standard prudenziali, a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti a valere sulle risorse disponibili rispettivamente sul Fondo investimenti per la Green economy[13], e sul Fondo SACE[14], fermi i limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che SACE può ricorrere a strumenti e tecniche di riassicurazione/controgaranzia entro il limite massimo di impegni assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento, così come previsto dalla norma e precisato dalla relazione tecnica, nonché tenuto conto del fatto che la norma è assistita da una specifica clausola di invarianza finanziaria.

 

Articolo 17, comma 6
(Cabina di regìa per il codice dei contratti pubblici)

Le norme modificano l’articolo 1, comma 1, lettera m), dell’Allegato V.3 al decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), relativo alla composizione della Cabina di regìa per il Codice dei contratti pubblici, incrementando da 1 a 3 il numero dei componenti espresso dalla Conferenza unificata.

Si ricorda che, ai sensi degli articoli da 3 a 5 dell’Allegato V.3 del decreto legislativo n. 36 del 2023 la Cabina di regia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: Una struttura della Presidenza stessa svolge per la medesima Cabina di regia funzioni di segreteria, assicurandole il necessario supporto tecnico.

Ai componenti della Cabina di regia, o ai rispettivi delegati, non è riconosciuto alcun compenso ed eventuali oneri di missione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza dei componenti o loro delegati, nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.

Dall'attuazione del suddetto Allegato V.3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che, come previsto nell'Allegato V.3 al decreto legislativo n. 36 del 2023, ai componenti della Cabina di regia non sono riconosciuti compensi e che eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza dei componenti o loro delegati nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame modificano l’articolo 1, comma 1, lettera m), dell’Allegato V.3 al decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), relativo alla composizione della Cabina di regia per il Codice dei contratti pubblici, incrementando da 1 a 3 il numero dei componenti espresso dalla Conferenza unificata.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che, come ricordato dalla relazione tecnica, in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 5, dell’Allegato V.3 al decreto legislativo n. 36 del 2023, ai componenti della Cabina di regia non sono riconosciuti compensi e che eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza dei componenti o loro delegati nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.

 

Articolo 18
(Misure di potenziamento delle politiche di coesione e per l’integrazione con il PNRR)

Normativa previgente. Il comma 10 dell’articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023 demanda all’adozione di un DPCM la riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene rinominato “Nucleo per le politiche di coesione” (NUPC) e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite al Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) già operativo presso l’Agenzia per la coesione territoriale (di cui viene altresì disposta la soppressione ai sensi del comma 1). Il NUPC si compone di un numero massimo di 40 unità ripartite fra titolari di incarichi esclusivi e di incarichi non esclusivi (in numero non superiore a 10) (comma 11) Il compenso annuo lordo massimo, esclusi gli oneri a carico dell’amministrazione, dei componenti con incarichi non esclusivi, è fissato in euro 30.000 (comma 12). I compensi per i componenti del Nucleo sono corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio, che sono integrate con le risorse finanziarie, già destinate al funzionamento del NUVEC, fino a copertura del fabbisogno finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 16).

La norma reca specifiche modifiche all’articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023, prevedendo, in particolare, l’innalzamento (da 30.000 euro a 50.000 euro annui) del limite massimo del compenso annuo lordo (esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione) previsto, dal comma 12 del summenzionato articolo, per i componenti a titolo non esclusivo del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1, lettera a)).

Viene altresì modificato il comma 14 del suddetto articolo che nel testo previgente stabilisce che gli incarichi già conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del NUVAP cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione del DPCM di riorganizzazione del NUPC. La disposta novella prevede che i predetti incarichi vengano mantenuti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore (comma 1, lettera b)).

Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a) (che la norma non quantifica esplicitamente) si provvede nell’ambito delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, con particolare riguardo alla lettera a) del comma l, evidenzia che l’incremento dei compensi riconoscibili agli eventuali componenti del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC), titolari di incarichi a titolo non esclusivo, non determina effetti finanziari, dal momento che, come risulta dalla relazione tecnica relativa al citato articolo 50, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall’istituzione del NUPC è stata considerata la spesa relativa sia ai compensi riconosciuti ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e sia ai compensi dei componenti del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC).

Nel ricordare che, ai sensi del comma 10 del citato articolo 50, il NUPC, oltre ad assorbire le competenze del NUVAP, è divenuto titolare delle funzioni del NUVEC, la relazione tecnica rappresenta che, ai sensi del comma 12 del predetto articolo 50, in relazione ai componenti del NUPC è previsto un trattamento economico compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 140.000. Ai sensi del successivo comma 16, i compensi per i componenti del NUPC sono corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono integrate con le risorse finanziarie, già destinate al funzionamento del NUVEC e trasferite in applicazione del DPCM di riorganizzazione, fino a copertura del fabbisogno finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, poiché il conferimento degli incarichi a titolo non esclusivo è consentito soltanto nell’ambito del contingente dei componenti del NUPC (come previsto dal comma 11 del medesimo articolo 50), l’incremento del compenso ad essi riconoscibili da euro 30.000 ad euro 50.000 non determina oneri aggiuntivi, dal momento che per i componenti del Nucleo è stato già considerato e valutato, nell'ambito della relazione tecnica relativa all'articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023 e senza ascrivere nuovi effetti finanziari, un compenso minimo per i componenti del citato Nucleo di euro 50.000. Conseguentemente, l’incremento dei compensi riconosciuti ai componenti del NUPC, titolari di incarico a titolo a non esclusivo, verrà corrisposto a valere sulle disponibilità finanziarie allocate, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma innalza (da euro 30.000 ad euro 50.000) il limite massimo del compenso annuo lordo attribuito ai componenti a titolo non esclusivo del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC), organismo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio risultante dalla riorganizzazione del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) già operativo presso la medesima Presidenza del consiglio e dalla soppressione dell’Agenzia per la coesione territoriale disposte dall’articolo 50, del decreto-legge n. 13 del 2023 [comma 1, lettera a)]. Viene, inoltre, consentito ai componenti del NUVAP di mantenere gli incarichi già conferiti fino alla data di cessazione delle attività dell’Agenzia per la coesione territoriale, laddove nell’assetto previgente, la cessazione di tali incarichi è prevista in concomitanza con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione della riorganizzazione del NUPC [comma 1, lettera b)]. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a) si provvede nell’ambito delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 2).

Al riguardo non si formulano osservazioni in merito al comma 1, lettera a) nel presupposto, sul quale si chiede conferma al Governo, che - al fine di consentire alla norma di operare entro i limiti delle pertinenti risorse disponibili della Presidenza del Consiglio – i maggiori compensi spettanti ai componenti con incarico non esclusivo possano essere, comunque, determinati entro il nuovo limite massimo di euro 50.000 annui, rimodulando il numero dei componenti del Nucleo che possono essere incaricati ai sensi della vigente normativa (massimo 10 unità con incarico non esclusivo, entro comunque il limite del contingente complessivo del Nucleo di 40 unità).

Nulla da osservare, inoltre, in merito alla norma di cui al comma 1, lettera b)).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 18 provvede agli oneri derivanti dall’innalzamento da 30.000 a 50.000 euro del compenso lordo annuo da riconoscere per gli incarichi a titolo non esclusivo attribuiti agli esperti estranei alla pubblica amministrazione chiamati a far parte del Nucleo per le politiche di coesione, di cui resta ferma la dotazione complessiva, nell’ambito delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la citata disposizione non configura una copertura finanziaria in senso stretto - dal momento che le correlate voci di spesa, di cui non viene infatti fornita alcuna evidenza nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, non risultano classificabili nei termini di un nuovo o maggiore onere per le ragioni analiticamente esposte nella relazione tecnica - ma si limita a individuare le risorse finanziarie a valere sulle quali sarà possibile dare attuazione al descritto intervento normativo.

Ferma restando l’esigenza di acquisire dal Governo una conferma circa la correttezza di tale ricostruzione, si rammenta che nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 sui capitoli 181 e 202, relativi alle spese del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione, sono iscritti 3.965.061 euro in ragione d’anno, mentre sul capitolo 639, relativo alle spese del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, sono iscritti 1.012.949 euro in ragione d’anno. Nel ricordare che le funzioni in precedenza svolte da entrambi i citati organismi e le corrispondenti risorse umane e finanziarie sono state trasferite, per effetto della normativa nel frattempo intervenuta[15], al suddetto Nucleo per le politiche di coesione, appare comunque utile che il Governo confermi che le risorse delle quali si prevede l’utilizzo siano quelle dei capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri dianzi richiamati.

 

Articolo 19
(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)

La norma autorizza, a decorrere dal 2024, le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni, appartenenti alle medesime regioni, nonché il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle vigenti dotazioni organiche, ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari, ovvero della categoria A del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al predetto Dipartimento (comma 1).

Viene demandata a un DPCM, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale, la definizione dei criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale, entro i seguenti limiti di spesa:

·        euro 2.631.154 per il 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dal 2025 per il personale da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione [comma 3, lettera a)];

·        euro 5.639.375 per il 2024 ed euro 11.278.750 annui a decorrere dal 2025 per il personale da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia [comma 3, lettera b)];

·        euro 1.505.000 per il 2024 ed euro 3.010.000 annui a decorrere dal 2025 per il personale da destinare alle città metropolitane delle suddette regioni [comma 3, lettera c)];

·        euro 2.902.500 per il 2024 ed euro 5.805.000 annui a decorrere dal 2025 per il personale da destinare alle province delle suddette regioni [comma 3, lettera d)];

·        euro 35.991.000 per il 2024 ed euro 71.982.000 annui a decorrere dal 2025 per il personale da destinare agli enti locali appartenenti alle suddette regioni [comma 3, lettera e)].

Il reclutamento del personale è effettuato, attraverso una o più procedure per esami, dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l’attuazione del Progetto di riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Per lo svolgimento delle procedure concorsuali la spesa è quantificata nel limite massimo di 3.000.000 di euro per il 2024 (comma 4).

I candidati vincitori utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione. I candidati collocati nella graduatoria di merito oltre i posti autorizzati sono iscritti in un elenco, istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione, al quale le pubbliche amministrazioni possono attingere per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, da inquadrare nell’area dei funzionari e destinato allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione (comma 5).

Al termine della procedura selettiva i vincitori del concorso frequentano un corso di formazione in presenza di durata non superiore a tre mesi, erogato da Formez PA ovvero da istituzioni universitarie selezionate dal Dipartimento per le politiche di coesione. Il corso di formazione prevede, altresì, l’espletamento di una sessione formativa mediante apposita piattaforma di formazione messa a diposizione dal Dipartimento della funzione pubblica. Per la partecipazione al corso di formazione è riconosciuta una borsa di studio di euro 1.000 mensili lordi il cui pagamento è effettuato, successivamente all’assunzione, da parte dalle Amministrazioni di assegnazione. Con apposite convenzioni stipulate tra il Dipartimento per le politiche di coesione e le istituzioni universitarie ovvero con Formez PA sono stabilite le modalità organizzative del corso di formazione. Per l’erogazione delle borse di studio e per lo svolgimento dei corsi di formazione la spesa è quantificata nel limite massimo di 11.000.000 di euro per il 2024 (comma 6).

Gli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 6, sono indicati pari a euro 62.669.029 per il 2024 e a euro 97.338.057 per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, e agli stessi si provvede:

·        quanto a euro 62.669.029 per il 2024 e euro 97.338.057 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ “Capacità per la coesione 2021-2027”[16] [comma 8, lettera a)];

·        quanto a euro 5.262.307 annui a decorrere dal 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili[17] [comma 8, lettera b)];

·        quanto a euro 11.278.750 annui a decorrere dal 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale[18] [comma 8, lettera c)];

·        quanto a euro 3.010.000 annui a decorrere dal 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane[19] [comma 8, lettera d)];

·        quanto a euro 5.805.000 annui a decorrere dal 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province[20] [comma 8, lettera e)];

·        quanto a euro 71.982.000 annui a decorrere dal 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale[21] [comma 8, lettera f)].

A decorrere dal 2030, le risorse di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) (relative alle assunzioni presso enti territoriali e locali) non utilizzate sono ridestinate, per il corrispondente esercizio finanziario, alle autorizzazioni di spesa rispettivamente di cui al comma 8, lettere c), d), e) ed f) (Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, Fondo a favore delle Città metropolitane, Fondo a favore delle province e Fondo di solidarietà comunale) (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Assunzioni a tempo indeterminato di 2.200 presso PDC

(comma 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Assunzioni a tempo indeterminato di 2.200 presso PDC – effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzioni, a decorrere dal 2030, dei seguenti Fondi:

- Fondo esigenze indifferibili;

- Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale;

- Fondo Città metropolitane;

- Fondo provincie;

- Fondo di solidarietà comunale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e sintetizza gli oneri complessivi derivanti dalla norma nella tabella a seguire.

(euro)

Oneri complessivi

 

2024

A decorrere dal 2025

Oneri retributivi (commi 1 e 3)

48.669.029,00

97.338.057,00

Borse di studio

(comma 6)

6.600.000

/

Corsi di formazione

(comma 6)

4.400.000

/

Procedure concorsuali

(comma 4)

3.000.000

/

Totale

62.669.029,00

97.338.057,00

 

In particolare la relazione tecnica riferisce che tali oneri sono stati determinati considerando:

a) il numero delle unità di personale distinte per tipologia di Amministrazione (Dipartimento per le politiche di coesione, regioni ed enti territoriali), stimando che le 2.129 unità di persone (al netto delle 71 unità destinate al Dipartimento per le politiche di coesione) verranno destinate, nella misura di circa il 12% alle sette regioni e nella restante misura dell'88% alle città metropolitane, alle province, alle unioni di comuni e ai comuni ubicate in dette regioni;

b) l’importo retributivo annuo lordo, comprensivo degli oneri per buoni pasto, previsto dai contratti collettivi nazionali vigenti per singolo dipendente/Amministrazione, è stato suddiviso nei seguenti termini:

- euro 74.117 per le risorse umane previste per il Dipartimento per le politiche di coesione;

- euro 45.115 per le risorse umane previste per le regioni;

- euro 43.000 per le risorse umane previste per gli enti locali;

c) l’onere per l’espletamento della procedura concorsuale pari a euro 3.000.000 per il 2024 (comma 4).

d) l’importo complessivo di euro 6.600.000 (comma 6) delle borse di studio da corrispondere ai 2.200 vincitori del concorso per la partecipazione al corso di formazione;

e) l'importo complessivo degli oneri da corrispondere alle istituzioni universitarie ovvero a Formez PA per l’erogazione del corso di formazione, quantificato forfettariamente, in via prudenziale, nella misura di euro 2.000 per ciascun discente (2.200 unità) pari a euro 4.400.000 (comma 6).

Ai fini delle quantificazioni, è stato stimato che le assunzioni avverranno nella seconda metà del 2024, tenendo conto dei tempi tecnici occorrenti per la raccolta dei fabbisogni, per l’adozione del decreto di riparto delle risorse e delle unità di personale, per la sottoscrizione delle convenzioni tra il Dipartimento per le politiche di coesione e le istituzioni universitarie ovvero Formez PA, per l’espletamento della procedura concorsuale (che si prevede possa concludersi non prima del mese di aprile 2024), nonché dei tempi (3 mesi) previsti per la frequenza da parte dei vincitori del concorso pubblico.

I valori considerati per la quantificazione degli oneri derivanti dall’intervento complessivo sono riportati in una tabella, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

Sulla base di tale tabella si evince, tra l’altro, che le 2.200 unità di personale da assumere verranno ripartite tra le varie amministrazioni interessate nei seguenti termini: 71 unità presso il Dipartimento per le politiche di coesione, 250 unità presso le regioni, 70 presso le città metropolitane, 135 presso le province e 1.674 presso gli enti locali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza, a decorrere dal 2024, le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti alle medesime regioni, nonché il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, nell’ambito delle vigenti dotazioni organiche, ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale, corrispondente all’area funzionari, nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 riservate al predetto Dipartimento (comma 1). Con DPCM si provvede alla ripartizione, tra le amministrazioni interessate, delle risorse finanziarie e delle unità di personale, entro limiti di spesa indicati dalla medesima disposizione (comma 3)[22].

Il reclutamento del suddetto personale viene disposto mediante pubblico concorso, per lo svolgimento del quale è quantificata una spesa nel limite massimo di 3.000.000 di euro per il 2024 (comma 4). Viene, altresì, disposto che i vincitori del concorso frequentino un corso di formazione di durata non superiore a tre mesi, erogato da Formez PA ovvero da istituzioni universitarie secondo modalità organizzative da definire su base convenzionale. Ai partecipanti al corso viene attribuita una borsa di studio di 1.000 euro mensili lordi. Per l’erogazione delle borse di studio e per lo svolgimento dei corsi di formazione la spesa è quantificata nel limite massimo di 11.000.000 di euro per il 2024 (comma 6). Gli oneri complessivi derivanti dalle suddette disposizioni sono indicati in misura pari a euro 62.669.029 per il 2024 e a euro 97.338.057 per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, e agli stessi si provvede, nei termini indicati dalla norma. Al riguardo, pur considerato che i dati e le valutazioni fornite dalla relazione tecnica consentono di verificare e confermare la quantificazione degli oneri recati dalla disposizione, appare altresì opportuno che vengano forniti gli elementi sottostanti la stima della spesa di euro 3.000.000 per il 2024 relativa alle spese concorsuali, posto che la relazione tecnica si limita a confermarne il relativo importo. In particolare, stante l’elevato numero di posti a concorso (2.200) andrebbero forniti ragguagli in merito al costo delle dotazioni logistico-strumentali necessarie per farvi fronte e agli oneri relativi ai componenti delle commissioni esaminatrici.

Inoltre, sarebbe necessario esplicitare le ragioni per le quali le entrate fiscali e contributive derivanti dalla maggiore spesa corrente per retribuzioni non sono state riportate nel prospetto riepilogativo degli oneri e se la mancata indicazione nel medesimo prospetto di tali oneri (decorrenti, come visto, dal 2024) sia invece dovuta al fatto che agli stessi si provvede mediante l’utilizzo di risorse già destinate a spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 8, lettere da a) a f), dell’articolo 19 provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni concernenti l’assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite di 2.200 unità, presso pubbliche amministrazioni, di cui ai precedenti commi 1, 3, 4 e 6, pari a 62.669.029 euro per l’anno 2024 e a 97.338.057 euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, tramite le seguenti modalità:

- quanto a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e a euro 97.338.057 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, secondo quanto disposto dalla lettera a) del comma 8, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027», approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023;

- quanto a euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2030, secondo quanto disposto dalla lettera b) del comma 8, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che presenta una dotazione iniziale di bilancio per il triennio in corso pari a 129.567.699 euro per l’anno 2023, a 140.796.278 euro per l’anno 2024 e a 98.583.574 euro per l’anno 2025[23];

- quanto a euro 11.278.750 annui a decorrere dall'anno 2030, secondo quanto disposto dalla lettera c) del comma 8, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012, afferenti al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, che presenta, per il triennio in corso, una dotazione iniziale di bilancio pari a 5.092.554.000 euro per l’anno 2023, a 5.179.554.000 euro per l’anno 2024 e a 5.223.554.000 euro per l’anno 2025[24];

- quanto a euro 3.010.000 annui a decorrere dall'anno 2030, secondo quanto disposto dalla lettera d) del comma 8, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge n. 178 del 2020, che presenta una dotazione iniziale di bilancio, per il triennio in corso, pari a 298.117.097 euro per l’anno 2023, a 306.131.088 euro per l’anno 2024 e a 311.428.794 euro per l’anno 2025[25]. Si rammenta che a tale Fondo affluiscono i contributi e le risorse di parte corrente attribuite alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e che la relativa ripartizione deve tenere progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali degli enti medesimi;

- quanto a euro 5.805.000 annui a decorrere dall'anno 2030, secondo quanto disposto dalla lettera e) del comma 8, mediante corrispondente riduzione del fondo da ripartire a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della medesima legge n. 178 del 2020, n. 178, che reca uno stanziamento iniziale di bilancio, per il triennio in corso, pari a 1.135.644.488 euro per l’anno 2023, a 1.157.690.497 euro per l’anno 2024 e a 1.172.392.792 euro per l’anno 2025[26]. Si rammenta che a tale Fondo affluiscono i contributi e le risorse di parte corrente attribuite alle province delle regioni a statuto ordinario e che la relativa ripartizione deve tenere progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali degli enti medesimi;

- quanto a euro 71.982.000 annui a decorrere dall'anno 2030, secondo quanto disposto dalla lettera f) del comma 8, mediante corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, che reca uno stanziamento iniziale di bilancio, per il triennio in corso, pari a 7.407.770.835 euro per l’anno 2023, a 7.726.821.034 euro per l’anno 2024 e a 7.869.821.034 euro per l’anno 2025[27]. Per quanto qui specificamente interessa, la dotazione complessiva del Fondo è stata da ultimo determinata, secondo quanto previso dall’articolo 1, comma 564, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), in 8.744.513.365 euro annui a decorrere dall’anno 2030.

 

In riferimento alla prima modalità di copertura, si rinvia a quanto osservato con riferimento agli articoli 12, comma 3, e 13, comma 4, confermando l’esigenza di acquisire un chiarimento dal Governo con riferimento, da un lato, all’ammissibilità dei progetti delineati rispetto ai requisiti prescritti dal citato Programma nazionale e, dall’altro, al fatto che l’utilizzo delle risorse richiamate non pregiudichi altri impegni già assunti a valere sulle disponibilità del Programma stesso.

In merito alle modalità di copertura di cui alle predette lettere da a b) a f) del comma 8, pur ravvisando il carattere relativamente contenuto degli oneri da fronteggiare rispetto agli stanziamenti tendenzialmente iscritti sui citati Fondi, appare comunque necessario acquisire dal Governo una conferma circa l’effettiva disponibilità delle risorse a vario titolo utilizzate in via permanente a decorrere dall’anno 2030, posto che tale articolazione temporale viene a collocarsi ampiamente oltre il corrente quadro finanziario del bilancio di previsione dello Stato. Risulta, altresì, necessaria una rassicurazione in merito al fatto che la riduzione dei citati stanziamenti non sia comunque suscettibile di arrecare pregiudizio, sia pure in linea prospettica, alla realizzazione di interventi o finalità cui le risorse medesime sono preordinate a legislazione vigente al fine di escludere che la riduzione prevista debba essere reintegrata con successivi provvedimenti.

L’approfondimento di tale ultimo aspetto appare, ad esempio, opportuno con riferimento alla prevista riduzione del Fondo di solidarietà comunale - la cui dotazione è stata oggetto di varia determinazione per effetto della normativa succedutasi nel corso degli anni - in considerazione sia della specifica composizione del Fondo stesso[28], sia delle peculiari finalità ad esso attribuite, che sono di natura prevalentemente perequativa nel quadro delle funzioni esercitate dagli enti locali.

Il comma 9, infine, reca in sostanza un meccanismo di verifica successiva delle spese di personale sostenute ai sensi del presente articolo, prevedendo che a decorrere dall'anno 2030 le somme a tal fine autorizzate dal precedente comma 3, lettere da b) a e) eventualmente non utilizzate siano ridestinate, per il corrispondente esercizio finanziario, alle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione di cui, rispettivamente, alle lettere da c) a f), del comma 8 dello stesso articolo 19, dianzi illustrate. Al riguardo, fermo restando il carattere eminentemente contabile della disposizione, si segnala l’opportunità di acquisire un chiarimento in ordine alle sue modalità attuative.

 

Articolo 20
(Disposizioni in materia di trattenimento degli stranieri presso centri di permanenza per rimpatri CPR)

Normativa previgente. L’articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede che quando non sia possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano il rimpatrio o l’allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri (CPR) più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell’economia (comma 1). Il provvedimento del questore deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro le quarantotto ore dalla sua adozione (comma 3). La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi 30 giorni. Qualora l’accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice può prorogare il termine di ulteriori 30 giorni. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del centro non può essere superiore a 90 giorni ed è prorogabile per altri 45 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso strutture carcerarie per un periodo di 90 giorni, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di 30 giorni, prorogabile per altri 45 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio (comma 5).

La norma sostituisce con un nuovo testo il comma 5 dell’articolo14, del decreto legislativo n. 286 del 1998, disciplinante il trattenimento (disposto mediante provvedimento del questore convalidato dal giudice di pace) degli stranieri non richiedenti asilo presso centri di permanenza per rimpatri (CPR) quando non sia possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o respingimento.

In particolare la durata iniziale del trattenimento nei CPR viene portata da 30 giorni a 3 mesi. La proroga del trattenimento è altresì consentita per ulteriori 3 mesi (60 giorni nel testo previgente). Il termine complessivo di 6 mesi (180 giorni) può essere prorogato per una durata complessiva non superiore ad altri 12 mesi in presenza di specifiche condizioni, laddove nell’assetto previgente la durata complessiva massima di 90 giorni può essere eccezionalmente prorogata di ulteriori 45 giorni, qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

Viene, altresì, previsto che lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a 6 mesi (90 giorni nel testo precedente) possa essere trattenuto presso il centro per una durata non superiore ad altri 12 mesi (30+45+15 giorni in presenza di specifiche condizioni nel testo previgente) in presenza delle specifiche medesime condizioni a cui si è dianzi fatto cenno. Analogamente a quanto già previsto nell’assetto previgente viene, inoltre, confermato che: nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e riferisce che questa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il prolungamento del periodo di trattenimento dello straniero avviene nell’ambito dei posti già disponibili a legislazione vigente, con invarianza dei costi di gestione e degli oneri di carattere sociosanitario connessi alla relativa permanenza dello stesso, che sono parametrati sul numero dei posti disponibili e non sulla durata della permanenza.

In sostanza, la norma, limitandosi ad individuare un periodo di trattenimento maggiore rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente, non amplia la platea degli stranieri destinatari della misura. I posti disponibili nei centri attualmente operativi, infatti, ricevono una copertura finanziaria calcolata sull'intero anno, considerando pertanto le presenze potenziali nell'intero periodo di riferimento, come se i centri fossero sempre a piena capienza. Inoltre, l’assegnazione dello straniero al CPR avviene nel limite dei posti disponibili, non potendosi in tal modo generare oneri non previamente quantificati. Parimenti, le precedenti disposizioni che hanno determinato un aumento del periodo massimo di trattenimento presso i CPR e, segnatamente, l’articolo 2 del decreto-legge n. 113 del 2018 e l’articolo 10-bis del decreto legge n. 20 del 2023 sono state considerate insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, proprio in ragione dell’invarianza del numero dei posti disponibili.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma estende dai 90 giorni complessivi, ulteriormente prorogabili di 45 giorni previsti dal testo previgente del comma 5 dell’0articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, a complessivi 18 mesi (3 mesi iniziali seguiti da proroghe di 3 e 12 mesi), la durata massima prevista, in presenza di specifiche condizioni, del trattenimento nei Centri per il rimpatrio (CPR) degli stranieri non richiedenti asilo. Analoga estensione di termini viene disposta con riferimento allo straniero che sia già stato trattenuto presso strutture carcerarie. In particolare, viene previsto che questi, qualora abbia soggiornato in tali strutture per un periodo pari a 6 mesi (90 giorni nel testo precedente) possa essere trattenuto presso il CPR per una durata non superiore ad altri 12 mesi (30+45+15 giorni in presenza di specifiche condizioni nel testo previgente).

Al riguardo, si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione, ovvero che il prolungamento del periodo di trattenimento avviene nell’ambito dei posti già disponibili a legislazione vigente e che l’assegnazione dello straniero al CPR avviene nel limite dei posti disponibili, non potendosi in tal modo generare oneri non previamente quantificati. Ciò stante, si rileva peraltro che l’eventuale saturazione dei posti nei CPR che potrebbe determinarsi - nonostante l’aumento del numero dei posti che dovrebbe essere in prospettiva assicurato dai nuovi centri pianificati ai sensi del successivo articolo 21 - per effetto del sensibile incremento del periodo di permanenza massima previsto dalla norma in esame, potrebbe compromettere la concreta attuazione della norma stessa. In tale quadro, appaiono pertanto necessarie informazioni specifiche, non fornite dalla relazione tecnica, che consentano di escludere tale eventualità, riguardanti, in particolare, l’attuale tasso di occupazione dei Centri, il raffronto tra l’attuale periodo medio di permanenza nei Centri e quello atteso in conseguenza della norma in esame nonché il numero dei posti di prossima realizzazione a valere sulle risorse stanziate dal presente provvedimento e le relative tempistiche di realizzazione.

 

Articolo 21
(Progettazione e realizzazione delle strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio)

La norma modifica il comma 1 dell’articolo 233 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare-COM) che individua la categoria delle opere destinate alla difesa nazionale. La disposizione viene integrata al fine, tra l’altro, di ricomprendere in tale categoria, in cui figurano in base all’assetto previgente immobili e strutture permanenti militari, le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 [punti di crisi (hot spots), centri di permanenza per i rimpatri (CPR), centri di accoglienza governativi (ex Centri di accoglienza per i richiedenti asilo o CARA), Centri di accoglienza (CDA) e centri di accoglienza straordinaria (CAS)] (comma 1, lett. a)).

Inoltre, viene introdotto il nuovo comma 1-ter al suddetto articolo, al fine di autorizzare il Ministero della difesa ad avvalersi - per la realizzazione delle opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale - delle procedure previste dall’articolo 140 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina le procedure da seguire in caso di somma urgenza e protezione civile (comma 1, lett. b));

Si rammenta che alle procedure di selezione del contraente, di affidamento e di esecuzione del contratto disciplinate dal codice dei contratti pubblici non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che all’articolo 233 del COM risulta applicabile la generale clausola di invarianza riferita all’intero codice (art. 2271 del COM).

Viene demandata, altresì, a un DPCM l’approvazione del piano straordinario per l’individuazione delle aree interessate alla realizzazione di un numero idoneo delle summenzionate strutture[29], anche attraverso la valorizzazione di immobili già esistenti, e delle conseguenti attività. Alla realizzazione del piano si provvede nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il piano può essere aggiornato periodicamente, anche a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. Restano ferme le ordinarie procedure per la realizzazione e la gestione delle medesime strutture previste dalla legislazione vigente (comma 2). Il Ministero della difesa, mediante le articolazioni del Genio militare, l’impiego delle Forze armate e avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A., è incaricato della progettazione e della realizzazione delle strutture individuate dal piano. Tali opere sono dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale (comma 3). Per la realizzazione del piano nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un apposito fondo, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023 (comma 4) e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di conto capitale del bilancio triennale 2023-2025, utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto ai restanti 10 milioni di euro, l’accontamento relativo Ministero dell’interno (comma 5). È autorizzata, inoltre, la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dal 2024 quale contributo al funzionamento delle suddette strutture e di euro 400.000 per il 2023 per gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza (comma 6). Ai relativi oneri, pari a 400.000 per il 2023 e 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[30] (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese in conto capitale

 

Istituzione Fondo per la progettazione e la realizzazione di strutture di prima accoglienza e di permanenza e rimpatrio

(comma 4)

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione Tab. B interno

(comma 5)

10,0

 

 

 

10,0

 

 

 

10,0

 

 

 

Riduzione Tab. B difesa

(comma 5)

10,0

 

 

 

10,0

 

 

 

10,0

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Costituzione e funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree di accoglienza, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza

(comma 6)

0,4

1,0

1,0

1,0

0,4

1,0

1,0

1,0

0,4

1,0

1,0

1,0

Minori spese correnti

 

Riduzione FISPE

(comma 7)

0,4

1,0

1,0

1,0

0,4

1,0

1,0

1,0

0,4

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e con specifico riguardo al comma l precisa che lo stesso non comporta oneri in quanto si configura come disposizione meramente ordinamentale e procedurale. Il comma 2 non comporta oneri in quanto volto a prevedere l'emanazione di un DPCM, volto a individuare le aree geografiche interessate dalla realizzazione delle strutture, con le risorse umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Il comma 3 ha natura autorizzatoria e non comporta oneri, giacché è volto a conferire l’incarico al Ministero della difesa di procedere, nell’ambito della ristretta tempistica connessa con l’emergenza migratoria, alla progettazione e alla realizzazione delle strutture. In particolare, la relazione non aggiunge nulla al contenuto dei commi da 4 a 7.

.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in particolare, demanda a un DPCM l’approvazione di un piano straordinario per l’individuazione delle aree dove realizzare un numero idoneo di strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio di stranieri, anche attraverso la valorizzazione di immobili già esistenti. Alla realizzazione del piano si provvede nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente[31] (comma 2).

Il Ministero della difesa (per il tramite del Genio militare, impiegando le Forze armate e avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A.) è, altresì, incaricato di progettare e realizzare le strutture individuate dal suddetto piano (comma 3) per la cui attuazione è istituito un fondo, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023 nello stato di previsione del medesimo dicastero (comma 4).

È autorizzata, inoltre, la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dal 2024 quale contributo al funzionamento delle summenzionate strutture e di euro 400.000 per il 2023 per gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti tecnici relativi alla preliminare predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza (comma 6).

Al riguardo la relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, si limita a riferire che il comma 2 non comporta oneri in quanto il previsto DPCM è volto a individuare le aree geografiche interessate dalla realizzazione delle strutture, con le risorse umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e che il comma 3 non comporta oneri, poiché è volto a conferire l’incarico al Ministero della difesa di procedere alla realizzazione delle strutture.

Al riguardo, si rileva l’opportunità che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la stima dello stanziamento disposto al comma 4 per l’attuazione del suddetto piano, con particolare riguardo alla realizzazione delle nuove strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio di stranieri; ciò al fine di poterne valutare la congruità rispetto alle finalità della disposizione. Analoghi chiarimenti si rilevano necessari con riguardo, altresì, alle spese autorizzate dal comma 6 a titolo di contributo per far fronte alle esigenze di funzionamento delle medesime strutture (euro 1.000.000 annui a decorrere dal 2024) e alle occorrenze preliminari per la predisposizione delle aree, per la cantierizzazione, per la sicurezza e la vigilanza delle stesse (euro 400.000 per il 2023). Tali informazioni appaiono rilevanti, anche in considerazione del fatto che le relazioni tecniche relative a precedenti provvedimenti che hanno disposto la realizzazione e/o la ristrutturazione, peraltro, dei soli Centri per i rimpatri (CPR), prevedendo specifici stanziamenti o autorizzazioni di spesa, hanno fornito dei quadri dettagliati dei parametri utilizzati per la quantificazione dei medesimi interventi finanziari[32].

Considerato, pertanto, quanto evidenziato nella sopra richiamata documentazione, andrebbero forniti dati in merito al costo di realizzazione e di gestione di una nuova struttura in funzione del costo medio di ciascun nuovo posto e del numero di posti che si stima presumibilmente, fino d’ora, di incrementare nella rete dei centri; ciò alla luce, in particolare, delle attuali esigenze come determinate, anche, in virtù dell’aumento della durata della permanenza nei CPR prevista in ragione di quanto disposto dall’articolo 20 (alla cui scheda si rinvia).

Sul punto, si rammenta che la relazione tecnica relativa alla legge n. 197 del 2022 a fronte della realizzazione di nuovi CPR per ulteriori 100 posti, ha stimato un costo medio per ciascun nuovo posto pari ad euro 129.216, per una spesa complessiva di euro 12.921.600 (129.216 euro/posto letto x 100 posti).

Analoghi chiarimenti andrebbero forniti in merito ai costi relativi alla predisposizione delle misure di vigilanza e sicurezza, sia con riguardo alle fasi preliminari di realizzazione e avvio delle nuove strutture, sia a regime.

Sul punto si rammenta, altresì, che la documentazione fornita dal Governo alla Commissione Bilancio relativa al decreto-legge n. 13 del 2017 (articolo 19) per l’approntamento di un dispositivo di sicurezza nelle nuove strutture (caratterizzato dall’impiego giornaliero, per ciascuna nuova struttura, di un contingente medio di 80 operatori delle Forze di Polizia) quantificava un onere medio annuale di 3,5 milioni di euro per la vigilanza al singolo centro (riferito al vitto, all’alloggio, all’indennità di ordine pubblico. ed al lavoro straordinario del personale di polizia impiegato) precisando, peraltro che tale onere risultava essere sostenibile con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria si fa presente che il comma 5 dell’articolo 21 provvede agli oneri derivanti dalla realizzazione di strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio individuate dall’apposito Piano straordinario previsto dal precedente comma 2, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, utilizzando per metà l’accantonamento di competenza del Ministero dell’interno e, per l’altra metà, quello di competenza del Ministero della difesa. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che entrambi i citati accantonamenti recano le occorrenti disponibilità.

Per quanto concerne la realizzazione del citato Piano straordinario si osserva che il comma 2 del medesimo articolo 21 prevede che ad essa si provveda nell’ambito delle sole risorse “umane e finanziarie” disponibili a legislazione vigente, senza dunque richiamare anche le risorse “strumentali” esistenti, che in linea di principio potrebbero invece risultare funzionali al compimento delle attività in parola. Al riguardo, appare pertanto necessario acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di integrare conseguentemente la clausola di invarianza finanziaria al fine di includervi anche il riferimento alle risorse “strumentali”.

Il successivo comma 7 fa invece fronte agli oneri, pari a 400.000 euro per l’anno 2023 e a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024, connessi al funzionamento delle predette strutture nonché alle attività concernenti la predisposizione, la cantierizzazione, la sicurezza e la vigilanza delle relative aree, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Si ricorda in proposito che tale Fondo, di cui il comma 5 dell’articolo 22 del presente provvedimento dispone peraltro il contestuale incremento[33], reca una dotazione iniziale di bilancio pari a 442.622.401 euro per l’anno 2023, di 225.837.141 euro per l’anno 2024 e di 305.989.954 euro per l’anno 2025[34] e che - sulla base di un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - al momento risultano disponibili per il corrente esercizio finanziario circa 313,6 milioni di euro. Tanto premesso, appare comunque utile una conferma del Governo in ordine all’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura anche per gli anni successivi al 2023, nonché una rassicurazione in merito al fatto che tale riduzione non pregiudichi in ogni caso la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.

 

Articolo 22, commi 2 e 3
(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

Le norme prevedono che le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, relative al procedimento unico e all’autorizzazione unica per i progetti localizzati della ZES Unica, si applichino alle istanze presentate dal 1° gennaio 2024. Fino a quando non saranno trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari nominati ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2017, quest’ultimi svolgono tutte le funzioni attribuite dai medesimi articoli alla Struttura di missione ZES e al coordinatore della predetta Struttura.

A tal fine, le competenze dei Commissari straordinari sono estese all’intero territorio regionale di riferimento; quelle del Commissario straordinario della ZES Ionica sono estese all’intero territorio della regione Basilicata, della provincia di Taranto, nonché dei comuni della provincia di Brindisi inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto istitutivo della predetta zona economica speciale; le competenze del Commissario straordinario della ZES Adriatica sono estese all’intero territorio della regione Molise, nonché ai restanti territori della regione Puglia; le competenze del Commissario straordinario della ZES Sicilia Orientale sono estese all’intero territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto istitutivo della medesima ZES; le competenze, infine, del Commissario straordinario della ZES Sicilia Occidentale sono estese all’intero territorio delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, nonché dei restanti comuni della provincia di Caltanissetta.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dette disposizioni hanno carattere ordinamentale e di coordinamento normativo e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che le norme in tema di procedimento unico e autorizzazione unica per i progetti localizzati all’interno della ZES Unica, di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 15, si applichino alle istanze presentate dal 1° gennaio 2024. Fino a quando non saranno trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari nominati per le diverse ZES sin qui istituite, questi ultimi svolgono tutte le funzioni attribuite dai predetti articoli alla Struttura di missione ZES. Poiché le competenze dei Commissari straordinari sono conseguentemente estese all’intero territorio regionale di riferimento (e ripartite tra di essi in caso di regioni dove sono presenti più ZES), sarebbe utile acquisire conferma dal Governo che i Commissari potranno far fronte ai maggiori impegni conseguenti con le risorse attualmente disponibili.

 

 

 

Articolo 22, comma 4, 5 e 6
(Agevolazioni fiscali ZES e disposizioni contabili)

La norma interviene (comma 4) sul riconoscimento delle agevolazioni nelle ZES per le imprese che ne siano beneficiarie alla data del 31 dicembre 2023. In particolare si prevede che:

-         resti fermo, per le imprese beneficiarie di agevolazioni nelle ZES, alla data del 31 dicembre 2023, l’obbligo di osservare tutte le condizioni previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data del 31 dicembre 2023, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni stesse;

-         il riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'articolo l, comma 173, della legge n. 178 del 2020, viene limitato alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo l della legge n. 178 del 2020, relativi ai requisiti richiesti per l’accesso alla predetta agevolazione.

Il citato comma 173 prevede, in via permanente, che per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES sia ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi. Alla norma sono stati ascritti effetti di perdita di gettito di competenza annua pari a circa 6,4 milioni di euro.

Per quanto riguarda i commi 5 e 6 si rinvia (vedi sotto) alle osservazioni riferite ai profili di copertura finanziaria.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 4 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori entrate tributarie

 

Abrogazione dal 2024 dell’agevolazione di cui al comma 173 dell’articolo 1 della l. n. 178/2020 – IRES (comma 4)

 

 

1,4

2,2

 

 

1,4

2,2

 

 

1,4

2,2

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento al riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'articolo l, comma 173, della legge n. 178 del 2020 fino al 31 dicembre 2023, che, ai fini della stima degli effetti di gettito, rispetto alla RT originaria, sono state utilizzate le informazioni al momento disponibili, desunte dalla dichiarazione dei redditi 2022 (anno d'imposta 2021) ed in particolare dal quadro RS-Sezione Aiuti di Stato con il codice 25. L'agevolazione su base annua risulta pari a circa 0,8 milioni di euro. Si riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione tenendo conto della durata dell'agevolazione originaria di 6 anni a partire dal primo anno di attività e considerando un acconto del 75%:

 

 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Dal 2031

IRES

0

1,4

2,2

3,0

3,8

4,6

5,4

4,8

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il comma 4 interviene in materia di agevolazioni nelle ZES per le imprese che ne siano beneficiarie alla data del 31 dicembre 2023, tra l’altro sopprimendo a decorrere dal 2024 l’agevolazione di cui al comma 173 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020. In proposito non si formulano osservazioni considerato che la quantificazione riferita al maggior gettito derivante dalla citata soppressione appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi forniti dalla relazione tecnica. Per quanto riguarda i commi 5 e 6 si rinvia alle osservazioni riferite ai profili di copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria si fa presente che il comma 5 dell’articolo 22 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, per un importo di 1,4 milioni di euro per l’anno 2025, di 2,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 3 milioni di euro per l’anno 2027, di 3,8 milioni di euro per l’anno 2028, di 4,6 milioni di euro per l’ano 2029, di 5,4 milioni di euro per l’anno 2030 e di 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 del medesimo articolo 22.

In proposito, si rappresenta che tale ultima disposizione, tra l’altro, modifica la disciplina di cui all’articolo 1, comma 173, della legge n. 178 del 2020, disponendo che la riduzione del 50 per cento delle imposte sui redditi ivi prevista in via permanente sia riconosciuta alle sole imprese che intraprendano, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), determinando di fatto l’abrogazione, a partire dall’anno 2024, della misura. Si precisa inoltre che ai fini della fruizione del predetto beneficio restano comunque ferme le condizioni per l’accesso al beneficio di cui ai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

Al riguardo, fermo restando quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, si prende atto che l’importo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 dell’articolo 22 indicato nella relazione tecnica corrisponde all’incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica disposto dal successivo comma 5. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

Il comma 6, infine, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio relative all’attuazione del presente decreto-legge nonché di ulteriori provvedimenti legislativi già entrati in vigore[35].

 

 



[1]     Secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

[2]     Ossia dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della cultura, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro delle salute, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le disabilità, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per lo sport e i giovani.

[3] Di cui al comma 2, lettera c) del presente testo.

[4]     D'intesa con il Comune di Lampedusa e Linosa, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero delle imprese e del made in ltaly, sentita la Regione Siciliana.

[5]     Tale disposizione, che ha finalità analoghe a quella in esame, ha previsto che il CIPE assegnasse al comune di Lampedusa e Linosa 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziate per il periodo di programmazione 2014-2020. Anche tali fondi erano destinati alla realizzazione di un piano di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica, alla riqualificazione urbanistica e al potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica.

[6]     Si tratta di strutture di accoglienza degli stranieri giunti in Italia.

[7]     Natura 2000 è uno strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

[8]     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

[9]     Recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

[10]   Ai sensi dell’articolo 32 del decreto-legge n. 115 del 2022 e dall’articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023

[11]La norma precisa inoltre che alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

[12]   Ciò avviene, di regola, o quando la norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica o quando, come caso particolare della precedente ipotesi, la norma modifica la finalizzazione di risorse già destinate a spesa, ossia quando all’attuazione della norma medesima si provvede “a valere” su risorse già stanziate cui si attribuisce, purché disponibili, una nuova finalizzazione e non quando agli oneri si provvede “mediante riduzione” delle stesse.

[13]   Di cui all'articolo l, comma 85, della legge n. 160 del 2019.

[14]   Di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del DL n. 269 del 2003.

[15] Si veda l’articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023.

[16] Approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023.

[17] Di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

[18] Di cui all’articolo 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012.

[19] Di cui all’articolo 1, comma 783, della legge n. 178 del 2020.

[20] Di cui all’articolo 1, comma 783, della legge n. 178 del 2020.

[21] Di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012.

[22] I suddetti limiti di spesa, indicati dal comma 3 con specifico riguardo alle singole categorie di enti interessate dalle attività di reclutamento, ammontano complessivamente ad euro 48.669.029 per il 2024 e ad euro 97.338.057 a decorrere dal 2025 e si riferiscono, come precisato dalla relazione tecnica, agli oneri retributivi relativi al personale da assumere.

 

[23] Si veda in proposito, al pari di quanto rilevato nelle successive note, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022. Il Fondo in esame è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[24] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[25] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 1442 dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

[26] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 1441 dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

[27] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

[28] Il Fondo di solidarietà comunale, in parte alimentato da una quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei comuni, in parte da contributi diretti a carico del bilancio dello Stato, comprende, in particolare, una quota destinata al ristoro ai comuni dei minori introiti da IMU e Tasi, una quota di riequilibrio delle risorse storiche assegnate agli enti locali sulla base di criteri compensativi e, in misura progressivamente preponderante, perequativi e una quota finalizzata a meccanismi correttivi degli effetti della perequazione stessa. Una ulteriore quota del Fondo è destinata, per espressa previsione normativa, al finanziamento dei servizi sociali comunali, al potenziamento degli asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità e risulta pertanto vincolata al raggiungimento di specifici obiettivi di servizio. Il riparto del Fondo per l’anno 2023 è stato determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023.

[29]   Di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

[30] Di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004.

[31]   La norma si riferisce nello specifico alle seguenti strutture: punti di crisi (hot spot), centri di permanenza per i rimpatri (CPR), centri di accoglienza governativi (ex Centri di accoglienza per i richiedenti asilo, CARA), centri di accoglienza (CDA) e centri di accoglienza straordinaria (CAS).

[32]   Ci si riferisce, in particolare, al decreto-legge n. 13 del 2017, che ha autorizzato (articolo 19) la spesa di 13 milioni di euro per la realizzazione di nuovi CPR ed euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 ed euro 18.220.090 a decorrere dal 2019 per la loro gestione, nonché all’articolo 1, commi 678 e 679, della legge n. 197 del 2022 che ha adottato, da ultimo, nuovi stanziamenti ai fini di un ulteriore ampliamento della rete dei CPR (complessivi euro 42.045.939 per gli anni 2023-2025 per la costruzione e la ristrutturazione dei centri).

[33] Il rifinanziamento del Fondo è in misura pari a 1,4 milioni di euro per l’anno 2025, a 2,2 milioni di euro per l’anno 2026, a 3 milioni di euro per l’anno 2027, a 3,8 milioni di euro per l’anno 2028, a 4,6 milioni di euro per l’anno 2029, a 5,4 milioni di euro per l’anno 2030 e a 4,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2031.

[34] Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022.

[35] Si tratta, nello specifico, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”, del decreto-legge 10 marzo del 2023, n. 20, recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare” e del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”.