Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023 |
Riferimenti: | AC N.1342/XIX |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 27/09/2023 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
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Camera dei deputati
XIX LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 1342
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Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023
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N. 107– 27 settembre 2023 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee
Delega relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti
Delega al Governo in materia di apparecchiature radio
Delega al Governo in materia di emissioni di gas serra
Informazioni sul provvedimento
A.C. |
1342 |
Titolo: |
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 |
Iniziativa: |
governativa |
Relazione tecnica (RT) |
presente |
Iter al Senato: |
no |
Relatori per la Commissione di merito: |
Mantovani (FdI) Candiani (Lega) |
Commissione competente: |
XIV (Politiche dell’Unione europea) |
Il disegno di legge reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (Legge di delegazione europea 2022-2023).
È oggetto della presente Nota il testo iniziale del disegno di legge, presentato dal Governo alla Camera dei deputati in prima lettura.
Il testo è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee
Le norme ripropongono le procedure di delega usualmente previste nelle precedenti leggi di analogo contenuto.
In particolare, l’articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive UE e agli altri atti dell’Unione europea di cui agli articoli da 2 a 13 del testo in esame e all’allegato A.
Gli schemi dei decreti legislativi devono essere trasmessi alla Camera e al Senato per il parere dei competenti organi parlamentari.
Le deleghe in questione sono esercitate nel rispetto delle procedure e dei principi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 234 del 2012[1]. Tali norme disciplinano le procedure e i termini per l’adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive, nonché i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, l’articolo 31, comma 4, prevede che gli schemi di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di relazione tecnica e che su di essi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Anche con riferimento alle modalità di quantificazione e di copertura degli eventuali effetti onerosi derivanti dalle norme di recepimento della disciplina europea, il disegno di legge in esame ripropone i meccanismi utilizzati nelle precedenti leggi di delegazione europea.
In particolare:
• l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (espressamente richiamato dall’articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame) prevede, al comma 1, lett. a), che le amministrazioni direttamente interessate all’esecuzione della disciplina europea oggetto di recepimento provvedano con le ordinarie strutture amministrative all’attuazione dei decreti legislativi;
• l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame prevede che eventuali oneri non contemplati da leggi vigenti - e che non riguardino l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali - possano essere previsti dai decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle relative direttive. Alla relativa copertura:
o si provvede, in via principale, con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni;
o in subordine, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con l’articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012;
o qualora anche la dotazione del predetto Fondo per il recepimento della normativa europea si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri dovranno essere emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 196 del 2009[2].
Il testo in esame ripropone infine (articolo 2) la cornice della disciplina sanzionatoria generalmente contenuta nelle leggi di delegazione europea, volta ad assicurare l’osservanza della normativa di fonte europea.
In particolare, il Governo viene delegato ad emanare decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell’Unione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. La delega deve essere esercitata in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 234/2012. Fra questi ultimi si segnala la previsione: di sanzioni penali (nei limiti dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni), di sanzioni amministrative pecuniarie (di ammontare non superiore a 150.000 euro), di sanzioni amministrative e penali accessorie.
La relazione tecnica, in ordine agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento:
? da una parte, esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, nonché di minori entrate a carico del bilancio dello Stato;
? dall’altra, afferma che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare – prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive UE – se da alcune delle norme necessarie all’adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
Ciò ha comportato – secondo la medesima RT, nella parte introduttiva – che, nella quasi generalità dei casi, le leggi annuali di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese.
Riguardo al meccanismo di copertura indicato dall’articolo 1, comma 3, la RT afferma che le somme del Fondo per il recepimento della normativa europea sono destinate al finanziamento delle spese derivanti dal recepimento della normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento dei relativi obblighi di recepimento e soltanto in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni dalla legislazione vigente. In caso di incapienza del Fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri possono essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.
La relazione tecnica precisa che in relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell’articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.
Tali norme prevedono che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe in oggetto sono predeterminate e pubbliche (articolo 30, comma 4, della legge n. 234 del 2012). Inoltre è stabilito che le entrate derivanti dalle tariffe così determinate sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n. 469/1999[3] (articolo 30, comma 5 della legge n. 234 del 2012).
Per quanto concerne l’articolo 2 la relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e fa rinvio alle considerazioni sopra svolte in ordine agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento nel suo insieme.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere essenzialmente procedurale delle disposizioni nonché di quanto indicato dalla relazione tecnica riguardo alle modalità di determinazione e copertura degli eventuali oneri derivanti dall’esercizio delle deleghe contenute nel disegno di legge in esame.
Nel rinviare in proposito alle schede riferite ai successivi articoli, si evidenzia che, con riferimento a gran parte delle deleghe conferite, la RT rinvia alla fase dell’esercizio delle deleghe stesse la definizione dei relativi profili finanziari.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l’articolo 1, comma 3, reca un meccanismo strutturato su più livelli conseguenziali volto a far fonte agli oneri derivanti dall’attuazione delle deleghe legislative conferite dal provvedimento in esame.
In particolare, la citata disposizione prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi di cui agli articoli da 2 a 13 e all’allegato A annesso al presente disegno di legge, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe da quest’ultimo conferite.
La disposizione precisa, altresì, che alla copertura delle predette spese, così come delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle deleghe medesime, si provvede - laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni - mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea[4].
Al riguardo, si rammenta che la dotazione iniziale del predetto Fondo, come si ricava dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio in corso[5], ammonta a euro 155.413.695 per l’anno 2023, a euro 180.408.363 per l’anno 2024 e a euro 185.436.740 per l’anno 2025. Si rileva, altresì, che per quanto concerne l’anno in corso, sulla base di un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il predetto Fondo reca allo stato risorse disponibili per un ammontare pari ad euro 98.276.329.
Ciò posto, si segnala che il citato articolo 1, comma 3, non contiene un’indicazione quantitativa delle risorse del Fondo di cui si prefigura l’utilizzo, in considerazione del fatto che - come evidenziato nella relazione tecnica, in analogia con quanto già esplicitato in occasione degli ultimi disegni di legge di delegazione europea esaminati dal Parlamento - risulta estremamente difficile determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo, in che misura l’adempimento degli obblighi derivanti dai singoli atti dell’Unione europea oggetto di recepimento comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si fa inoltre presente che la disposizione in commento prevede in seconda istanza che, qualora la dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea non dovesse recare le occorrenti disponibilità, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009[6]. Si ricorda che tale ultima disposizione della legge di contabilità e finanza pubblica, nell’affermare il principio che le leggi di delega che determinano oneri per la finanza pubblica devono recare i mezzi di copertura necessari per l’adozione dei relativi decreti legislativi, consente che, nei casi in cui in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi sia effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Conseguentemente, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Tanto premesso, appare opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione, sia pure di massima, circa l’adeguatezza della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea a garantire in prima istanza la copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento, giacché - in caso di insufficienza di tale dotazione - l’attivazione del meccanismo delineato dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 finirebbe per subordinare l’esercizio delle deleghe connesse al recepimento di obblighi europei al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.
Nel quadro testé descritto, si rileva altresì che nell’ambito degli articoli 5, 8, 10, 12 e 13, ciascuno dei quali reca una delega per il recepimento o l’attuazione di specifici atti normativi dell’Unione europea, sono previste specifiche clausole di invarianza finanziaria, secondo cui dall’attuazione di ciascuno dei citati articoli non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, pur non avendo osservazioni in merito alla formulazione letterale delle suddette clausole, andrebbe tuttavia valutata l’opportunità di integrare il comma 3 del sopra menzionato articolo 1 al fine di coordinarne il contenuto con le citate previsioni normative e precisare conseguentemente che - in considerazione di quanto stabilito dai predetti articoli 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, 12, comma 3, e 13, comma 3 - dall’ambito di applicazione del meccanismo di copertura finanziaria di carattere generale dianzi illustrato deve intendersi esclusa l’attuazione degli articoli in questione, in ragione dell’asserita neutralità finanziaria delle deleghe da essi conferite. Sul punto appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.
Si rileva, altresì, l’opportunità di un chiarimento da parte del Governo circa il mancato inserimento, nel testo dell’articolo 11, di una clausola di invarianza finanziaria di tenore analogo a quelle in precedenza richiamate, posto che ad essa fa invece riferimento la relazione tecnica, che richiama il contenuto del comma 4 del medesimo articolo 11, che tuttavia non figura nel disegno di legge in esame.
Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione
Le norme prevedono che il Governo, nell’esercizio della delega volta al recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche princìpi e criteri direttivi specifici che, fra l’altro, stabiliscono che:
· siano individuati i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 [comma 1, lettera a)];
· in relazione all’istituzione del gruppo di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), di cui all’articolo 10 della direttiva (UE) 2022/2555, siano confermate le disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in materia di istituzione del CSIRT Italia, nonché ampliare quanto previsto dal medesimo decreto legislativo prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche con funzioni di Computer Emergency Response Team (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli per la sicurezza informatica [comma 1, lettera e)];
· sia previsto un regime transitorio per i soggetti già sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148, sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione, ai fini della migliore applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2555 [comma 1, lettera f)];
· siano definite le competenze dell’Agenzia per l’Italia digitale e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attività previste dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 [comma 1, lettera i)];
· sia previsto il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:
1. siano previste sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall’articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere [comma 1, lettera l), numero 1)];
2. sia previsto che gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni siano versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale [comma 1, lettera l), numero 2)].
La relazione tecnica reca una premessa che descrive il contesto normativo e amministrativo in cui si inserisce l’intervento normativo in esame.
In particolare la relazione tecnica ribadisce che l’articolo contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE) 2018/1972, e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. “direttiva NIS2”). Tale direttiva è stata pubblicata nella G.U.U.E. L 333 del 27 dicembre 2022 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 17 ottobre 2024. Essi applicheranno tali disposizioni a decorrere dal 18 ottobre 2024. La direttiva NIS 2 abroga la direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (cosiddetta direttiva NIS), che costituisce il primo strumento legislativo dell’UE sulla sicurezza in ambito cibernetico volto a prevedere misure giuridiche per incrementarne il livello complessivo. La direttiva NIS 2 fa parte di un pacchetto ampio di strumenti giuridici e di iniziative a livello dell’Unione, mirato ad aumentare la resilienza di soggetti pubblici e privati alle minacce nell’ambito cibernetico; tra le disposizioni più recenti del pacchetto si segnalano il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (cosiddetto regolamento DORA - Digital Operational Resilience Act) e la correlata direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sempre relativa alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, nonché la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici (cosiddetta direttiva CER – Critical Entities Resilience). Tra i richiamati atti e la direttiva NIS 2, vi è una importante contiguità applicativa dimostrata anche dalla pubblicazione degli stessi nella medesima edizione della GUUE. L’abrogazione della direttiva NIS discende dalla necessità di modernizzare il quadro giuridico esistente alla luce della crescente digitalizzazione del mercato interno e della rapida evoluzione delle minacce alla cybersicurezza, fenomeni che si sono ulteriormente amplificati dall’inizio della crisi COVID-19. Inoltre, la valutazione del funzionamento della direttiva NIS, condotta ai fini della valutazione d’impatto, ha evidenziato taluni problemi cui la nuova direttiva NIS 2 intende porre rimedio. L’adozione della direttiva NIS 2 mira a garantire un aumento del livello di sicurezza cibernetica comune grazie all’armonizzazione delle norme applicabili ai diversi operatori nei diversi Stati membri e al rafforzamento dei livelli standard di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla disciplina vigente, incidendo, in via prioritaria sui seguenti pilastri: 1) capacità degli Stati membri in termini di architettura istituzionale, strategia nazionale e piani di gestione delle crisi cibernetiche; 2) gestione del rischio da parte degli operatori, con misure di sicurezza adeguate e un sistema di notifica degli incidenti che sia efficace e reattivo; 3) cooperazione e condivisione delle informazioni, attraverso diverse modalità di scambio, a livello europeo e nazionale.
In sintesi la relazione tecnica chiarisce che i principali obiettivi del riesame, dunque, sono l’innalzamento del livello di cyberresilienza di un vasto gruppo di soggetti operanti nell’Unione europea e il miglioramento della capacità di preparazione e risposta agli incidenti informatici, tra l’altro, incentivando la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti responsabili della gestione di incidenti e crisi su vasta scala. Il nuovo impianto, dunque, supera e rafforza quanto già previsto dalla precedente direttiva NIS - recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 – in particolare attraverso:
1) l’ampliamento del campo di applicazione, da un lato, includendo anche la pubblica amministrazione centrale (lasciando discrezionalità agli Stati membri di inserire gli enti locali in base all’assetto istituzionale), le piccole e microimprese (solo se operano in settori chiave per la società) e, indipendentemente dalle dimensioni, fornitori di servizi di comunicazione elettroniche pubbliche e di reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, e dall’altro lato, aumentando significativamente i settori di applicazione e introducendo un approccio «all-hazards» alla cybersicurezza, che prevede anche l’inclusione di profili di sicurezza fisica delle infrastrutture ICT (Information and Communications Technology);
2) la revisione del meccanismo di identificazione dei soggetti quali entità importati o essenziali, prevedendo un criterio omogeneo basato sulla dimensione (cosiddetto size-cap rule), che estende l’applicazione della direttiva a tutte le medie e grandi imprese che operano nei settori identificati. Ciò al fine di superare l’attuale disomogeneità nel processo di identificazione dei soggetti da parte degli Stati membri;
3) il rafforzamento dei poteri di supervisione, con indicazioni più dettagliate per la definizione delle misure di sicurezza e l’inasprimento delle sanzioni;
4) l’ampliamento delle funzioni dei Team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica nazionali (Computer Security Incident Response Team - CSIRT), che fungeranno, tra l’altro, da intermediari di fiducia tra i soggetti segnalanti e i fornitori di prodotti e servizi ICT nell’ambito del sistema relativo alla divulgazione coordinata delle vulnerabilità (Coordinated Vulnerability Disclosure – CVD);
5) la gestione delle crisi, con la previsione di una strategia in materia e l’istituzionalizzazione della Cyber Crises Liaison Organisation Network (CyCLONe), per la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi di cybersicurezza su vasta scala.
Coerentemente con le novità introdotte dalla direttiva NIS 2, e al fine di consentire il miglior adeguamento dell’ordinamento interno alle sue disposizioni, l’articolo di delega indica, quindi, nel testo in esame, ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà seguire.
Con riferimento alla destinazione delle sanzioni la relazione tecnica specifica che già a legislazione vigente, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 82 del 2021, gli introiti eventualmente derivanti dalle sanzioni comminate dall’Agenzia per la cybersicurezza in relazione alle violazioni disciplinate dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, risultano riassegnate per le finalità di finanziamento della medesima Agenzia: ne consegue che dalle disposizioni recate dalle norme in esame in merito alla destinazione delle sanzioni in questione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento agli eventuali oneri potenzialmente connessi allo svolgimento dei compiti e dei poteri che la direttiva NIS 2 attribuisce alle autorità e organismi incaricati dell’attuazione, si rappresenta che la direttiva stessa, agli articoli 8, paragrafo 5, 9, paragrafo 1, e 10, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri debbano garantire che tali soggetti dispongano di risorse adeguate per svolgere i compiti loro assegnati in modo efficace ed efficiente. I richiamati oneri potranno essere individuati e quantificati solo in occasione della determinazione concreta delle modalità operative, demandata allo schema di decreto legislativo di recepimento, e saranno indicati nella pertinente relazione tecnica.
La relazione tecnica si conclude dichiarando che la complessità della materia oggetto di delega, che comprenderà anche la definizione di norme aventi carattere sostanzialmente procedimentale volte alla revisione, al coordinamento e all’abrogazione della normativa vigente in materia, non consente una determinazione ex ante di eventuali effetti finanziari a carico della finanza pubblica; ai sensi, dunque, dell’articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, in base al quale “qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi”, la determinazione puntuale degli effetti finanziari sarà effettuata in sede di esercizio della delega.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame reca la delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione. Si rileva altresì che la relazione tecnica sottolinea che:
- grava sugli Stati membri l’obbligo di garantire che i soggetti individuati per lo svolgimento dei compiti e dei poteri che la direttiva attribuisce alle autorità e organismi incaricati dell’attuazione dispongano effettivamente di risorse adeguate per svolgere detti compiti in modo efficace ed efficiente;
- gli eventuali oneri connessi con l’attuazione della normativa europea in questione potranno essere individuati e quantificati solo in occasione della determinazione concreta delle relative modalità operative, rinviata allo schema di decreto legislativo di recepimento, e saranno indicati nella pertinente relazione tecnica.
Si rileva, infine, che in esito a tali premesse, la relazione tecnica espressamente dichiara che la complessità della materia oggetto di delega non consente una determinazione ex ante di eventuali effetti finanziari a carico della finanza pubblica e che questi, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, saranno quantificati al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Pertanto, preso atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare, fermo restando che la verifica degli eventuali effetti finanziari delle norme che recepiranno la citata direttiva (UE) 2022/2555 potrà aver luogo solo in sede di esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi che saranno adottati nell’esercizio della delega di cui trattasi.
Le norme prevedono che il Governo, nell’esercizio della delega volta al recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici[7], osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i princìpi e criteri direttivi specifici che, fra l’altro, stabiliscono di:
· escludere dall’ambito di applicazione delle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori indicati in apposita norma della direttiva medesima[8] [comma 1, lettera a)];
· avvalersi della facoltà di escludere anche specifici soggetti critici operanti nei suddetti settori o che forniscano servizi esclusivamente ai succitati enti della pubblica amministrazione, rimettendone l’individuazione a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle competenti Amministrazioni di settore [comma 1, lettera b)];
· istituire o designare una o più autorità competenti e/o punti di contatto che svolgano una funzione di collegamento allo scopo di garantire la cooperazione transfrontaliera con i punti di contatto unici di altri Stati membri e con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici; in caso di istituzione o designazione di un’unica autorità competente, istituire o designare presso quest’ultima un punto di contatto unico [comma 1, lettera c)];
· istituire o designare un punto di contatto unico, cui sono attribuite anche le funzioni di assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi, di coordinare le attività di sostegno ai soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza, di ricevere da parte dei soggetti critici le notifiche degli incidenti, di promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche, nonché di coordinare l’attività delle autorità competenti [comma 1, lettera d)];
· avvalersi della facoltà di individuare servizi essenziali aggiuntivi rispetto all’elenco individuato ai sensi della predetta direttiva [comma 1, lettera e)];
· prevedere, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali [comma 1, lettera g)];
· prevedere un sistema sanzionatorio [comma 1, lettere h) e i)].
La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, specifica che le disposizioni recanti i criteri per l’esercizio della delega costituiscono e sono finalizzate ad adottare norme anche di carattere ordinamentale, in relazione, peraltro, al necessario raccordo con le altre disposizioni in materia di resilienza dei soggetti critici contenute nel Regolamento (UE) 2022/2554 e nella direttiva (UE) 2022/2555. Stante la complessità della materia oggetto di delega, dovuta alla numerosità ed eterogeneità dei settori rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva, non è possibile determinare gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della stessa. Con specifico riguardo alle lettere c) e d) del comma 1, si evidenzia l’impossibilità allo stato di procedere ad una quantificazione puntale, rimettendosi al legislatore delegato la scelta in ordine all’individuazione di una o più autorità competenti. Inoltre, a tali compiti di natura operativa e organizzativa si accompagnano compiti di cooperazione transfrontaliera, di attività di sostegno e di promozione nel campo della ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche, in relazione ai quali non appare possibile associare ex ante un valore finanziario specifico.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame reca la delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici. Si rileva altresì che la relazione tecnica sottolinea che:
- stante la complessità della materia oggetto di delega, dovuta alla numerosità ed eterogeneità dei settori rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva, non è possibile allo stato determinare gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della stessa;
- con specifico riguardo alle lettere c) e d) del comma 1, concernenti l’individuazione di uno o più punti di contatto aventi funzioni di collegamento con la Commissione europea, con gli Stati membri UE e con altri Paesi ed organismi internazionali, non risulta possibile allo stato procedere ad una quantificazione puntale, essendo rimessa al legislatore delegato la scelta in ordine all’individuazione di una o più autorità competenti;
- oltre ai compiti di natura operativa e organizzativa indicati nelle lettere al punto precedente, le norme prevedono compiti di cooperazione transfrontaliera, di attività di sostegno e di promozione nel campo della ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche, in relazione ai quali non appare possibile associare ex ante un valore finanziario specifico.
Alla luce di tali premesse, la relazione tecnica espressamente dichiara che gli eventuali oneri connessi con l’attuazione della normativa europea in questione potranno essere individuati e quantificati solo in occasione della determinazione concreta delle modalità operative, demandata allo schema di decreto legislativo di recepimento, e saranno indicati nella pertinente relazione tecnica.
Pertanto, preso atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare, fermo restando che la verifica degli eventuali effetti finanziari delle norme che recepiranno la citata direttiva (UE) 2022/2557 potrà aver luogo solo in sede di esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi che saranno adottati nell’esercizio della delega di cui trattasi.
Delega relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti
Le norme prevedono che il Governo, nell’esercizio della delega volta al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della citata direttiva;
- apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza del quadro normativo nazionale, modificando, in particolare, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di assicurare l’opportuno coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167;
- garantire la coerenza della disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 con il quadro normativo dell’Unione europea in materia di tutela dei consumatori e dei debitori nonché con le norme in materia di protezione dei dati personali;
- individuare una o più autorità, dotate di indipendenza, anche finanziaria, competenti a esercitare le attività di vigilanza nonché le funzioni e i compiti previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, compresi lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri e la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali dell’elenco dei gestori di crediti autorizzati e delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di recepimento della citata direttiva (UE) 2021/ 2167, attribuendo loro tutti i poteri di vigilanza, indagine e intervento previsti dalla medesima direttiva;
- prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, in particolare adottata dall’autorità o dalle autorità individuate ai sensi della precedente disposizione;
- apportare alla disciplina vigente le modifiche opportune per attribuire alle suddette autorità il potere di applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall’articolo 23 della direttiva (UE) 2021/2167 nei casi di violazione delle disposizioni di recepimento e di attuazione della medesima direttiva.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La relazione tecnica afferma che, dal punto di vista finanziario, dall’esercizio della delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione reca principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega volta al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti. In proposito, non si formulano osservazioni tenuto conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni, per altro assistite da una specifica clausola di invarianza finanziaria, e del fatto che nel settore finanziario molte delle autorità di controllo sono esterne al perimetro della pubblica amministrazione.
Le norme prevedono che il Governo, nell’esercizio della delega volta al recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione della predetta direttiva (UE) 2022/431, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione dei nuovi livelli di rischio individuati;
b) aggiornare l’attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine del suo adeguamento alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori adibiti ad attività nelle quali sono o possono essere esposti a specifici agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.
La relazione tecnica afferma che, essendo la sorveglianza sanitaria in base alle vigenti disposizioni di legge a carico del datore di lavoro (pubblico e privato), dal recepimento della direttiva e dunque dall’esercizio della delega, non derivano nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione al settore privato.
In proposito la RT evidenzia che il datore di lavoro deve procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi e che, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, le visite mediche per la sorveglianza sanitaria, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini, diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. La RT rileva che allo stato, non risulta possibile prevedere, a priori, come possa essere modificata la sorveglianza sanitaria e quali indagini strumentali e diagnostiche si possa decidere di incrementare sulla base del rischio di esposizione del lavoratore, anche in ambito pubblico.
Per le motivazioni sopra esposte, la RT afferma che non è possibile la determinazione ex ante dell’impatto economico sui datori di lavoro pubblici; pertanto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, la determinazione puntuale degli effetti finanziari sarà effettuata in sede di esercizio della delega.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione reca principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega volta al recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. In particolare la normativa vigente dovrà essere adeguata in modo da prevedere specifici obblighi a carico dei datori di lavoro (pubblici e privati) in materia di formazione e informazione e di sorveglianza sanitaria, al fine del suo adeguamento alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori.
La relazione tecnica sottolinea che dal recepimento della direttiva e dunque dall’esercizio della delega, non derivano nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione al settore privato essendo la sorveglianza sanitaria in base alle vigenti disposizioni di legge a carico del datore di lavoro. Inoltre, con riferimento al settore pubblico dal momento che allo stato, non risulta possibile prevedere, a priori, come possa essere modificata la sorveglianza sanitaria e quali indagini strumentali e diagnostiche si possa decidere di incrementare sulla base del rischio di esposizione del lavoratore, la relazione tecnica espressamente dichiara che non è possibile la determinazione ex ante dell’impatto economico sui datori di lavoro pubblici; pertanto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, la determinazione puntuale degli effetti finanziari sarà effettuata in sede di esercizio della delega.
Pertanto, preso atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare, fermo restando che la verifica degli effetti finanziari delle norme che recepiranno la citata direttiva (UE) 2022/431 potrà aver luogo solo in sede di esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi che saranno adottati nell’esercizio della delega di cui trattasi.
Delega al Governo in materia di apparecchiature radio
Le norme prevedono che il Governo, nell’esercizio della delega volta al recepimento della direttiva UE 2022/2380, nonché all’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’articolo 138 del regolamento UE 2018/1139, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al decreto legislativo n. 128 del 2016, concernente il recepimento della direttiva 2014/53/UE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva UE 2022/2380 nell’ordinamento nazionale;
b) introdurre nel medesimo decreto legislativo n. 128 del 2016 ulteriori sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi previsti dalla citata direttiva UE 2022/2380;
c) apportare al decreto legislativo n. 128 del 2016 le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con l’articolo 138 del regolamento UE 2018/1139.
La relazione tecnica afferma che, dal punto di vista finanziario, dall’esercizio della delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo le amministrazioni allo svolgimento delle attività di competenza con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La RT ricorda inoltre che la direttiva 2014/53/UE è stata già recepita con il decreto legislativo n. 128 del 2016. Quanto alla direttiva UE 2022/2380, la RT evidenzia che detta direttiva, anche al fine di ridurre i rifiuti ambientali, è volta a definire ulteriori requisiti essenziali applicabili a determinate categorie o classi specifiche di apparecchiature radio, ivi definite, necessari per limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica dei telefoni cellulari e di apparecchiature radio analoghe.
Rientrano nel novero di tali apparecchiature analoghe: i tablet, le fotocamere digitali, le cuffie, le cuffie microfono, le console portatili per videogiochi, gli altoparlanti portatili; i lettori elettronici; le tastiere, i mouse, i sistemi di navigazione portatili, gli auricolari e i laptop.
In particolare, la direttiva dispone:
1) l'armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica di categorie o classi specifiche di apparecchiature radio ricaricabili mediante cavo; 2) la previsione di offerta ai consumatori e agli altri utenti finali, nonché la possibilità di acquistare l’apparecchiatura radio tra quelle sopra indicate senza alcun dispositivo di ricarica;
3) l'introduzione di un apposito sistema di informazioni e di etichettature indicante la presenza o meno del carica-batterie accluso all’apparecchiatura radio e l’introduzione di informazioni sulle specifiche relative alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili;
4) la modifica della procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi per la salute o l’incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui alla direttiva 2014/53/UE;
5) la previsione di un periodo di tempo sufficiente per procedere ai necessari adattamenti delle apparecchiature radio che rientrano nell’ambito di applicazione della predetta direttiva.
I criteri indicati per il recepimento della direttiva in parola sono finalizzati a consentire un adeguamento della normativa interna mediante la modifica e l’integrazione del D. Lgs. n. 128 del 2016. A tale fine, si evidenzia che il criterio di cui alla lettera a) richiama espressamente i “considerando” della direttiva ai fini del suo recepimento In particolare, si richiama l’attenzione sul considerando n. 14, secondo cui: “La direttiva 2014/53/UE dovrebbe essere modificata al fine di includere disposizioni sulle interfacce di ricarica e sui protocolli di comunicazione per la ricarica. Le categorie o le classi di apparecchiature radio specificamente contemplate da tali nuove disposizioni dovrebbero essere ulteriormente specificate in un nuovo allegato di tale direttiva. Nell'ambito di tali categorie o classi di apparecchiature radio sono interessate solo le apparecchiature radio che dispongono di una batteria ricaricabile amovibile o incorporata. Per quanto riguarda le fotocamere digitali, le apparecchiature radio interessate sono tutte le fotocamere e le videocamere digitali, comprese quelle d'azione. Per le fotocamere digitali progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per il settore della sicurezza e sorveglianza non dovrebbe sussistere l'obbligo di integrare la soluzione di ricarica armonizzata. Per quanto riguarda gli auricolari, l'apparecchiatura radio interessata è considerata insieme al vano o alla custodia di ricarica appositi, dato che gli auricolari sono raramente o non sono mai dissociati dal vano o dalla custodia di ricarica a causa delle loro dimensioni e della loro forma specifiche. Il vano o la custodia di ricarica per questo tipo specifico di apparecchiatura radio non sono considerati parte del dispositivo di ricarica. Per quanto riguarda i laptop, l'apparecchiatura radio interessata è qualsiasi computer portatile, tra cui laptop, notebook, pc ultraportatili, dispositivi ibridi o convertibili e netbook.”.
Inoltre, il criterio di cui alla lettera b) è indispensabile al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio già contemplato dal decreto legislativo n. 128 del 2016 alla direttiva UE 2022/2380 che aggiorna, corrispondentemente ai nuovi requisiti introdotti, l’elenco delle non conformità.
Infine, l’articolo 138 del Regolamento 2018/1139 dispone la modifica dell’allegato 1 della direttiva 2014/53/UE, ossia dell’elenco delle apparecchiature non contemplate dalla direttiva citata. In particolare, secondo l’articolo 138, le apparecchiature dell'aviazione destinate esclusivamente all'uso in volo e costituite da aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio rientranti nel citato regolamento e aeromobili senza equipaggio già certificati in conformità all’articolo 56 del Regolamento 2018/1139, sono escluse dal campo di applicazione della direttiva 2014/53/UE. Conseguentemente, alla lettera c), si prevede un criterio direttivo finalizzato a consentire la coerenza della normativa di recepimento con quanto previsto dal predetto Regolamento europeo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme conferiscono al Governo una delega legislativa volta al recepimento della direttiva UE 2022/2380, nonché all’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’articolo 138 del regolamento UE 2018/113. Tra i principi e i criteri specifici che il Governo deve seguire sono previsti, tra l’altro:
· l’introduzione di modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 128 del 2016 tali da assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva UE 2022/2380;
· l’introduzione nel suddetto decreto legislativo di ulteriori sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva UE 2022/2380.
Al riguardo, la RT afferma che, dal punto di vista finanziario, dall’esercizio della delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo le amministrazioni allo svolgimento delle attività di competenza con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Le norme prevedono che il Governo, nell’esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione (che riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche principi e criteri direttivi specifici che, fra l’altro, volti a:
· apportare al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 e inerenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e in particolare funzionali all’introduzione di deroghe per i materiali prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
· adeguare le misure transitorie a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2022/2438, in modo da consentire la commercializzazione di sementi e plantule prodotte a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali di conformità agricola comunitaria (CAC) esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La relazione tecnica afferma che l’articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto introduce nuovi parametri tecnici relativi ad alcuni organismi nocivi regolamentati non da quarantena, da tenere in considerazione nell’effettuazione dei controlli già previsti.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione reca principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega volta al recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, in materia di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione.
La relazione tecnica afferma che la delega in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto introduce nuovi parametri tecnici da tenere in considerazione nell’effettuazione dei controlli già previsti.
Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca informazioni sull’aggiornamento dei predetti parametri tecnici e assicurazioni in marito al fatto che tale aggiornamento non comporti una revisione e un adeguamento degli strumenti e delle strutture delle amministrazioni competenti ad effettuare i controlli suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Delega al Governo in materia di emissioni di gas serra
Le norme prevedono che il Governo, nell’esercizio della delega volta al recepimento della direttiva UE 2023/958 (Contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni) e UE 2023/959 (Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas serra nell’UE), osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) rafforzare la struttura organizzativa del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE (Comitato Emissions trading system - ETS), designato dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020, quale Autorità nazionale competente, in considerazione dell’ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori e tenuto conto dell’incrementata rilevanza, anche sotto l’aspetto economico, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;
b) istituire un’autorità nazionale competente responsabile dell’attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione ETS II;
c) ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union emissions trading system–EU ETS);
d) rivedere e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive anche per i nuovi settori inclusi o ampliati;
e) assegnare al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinare gli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
f) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo n. 47 del 2020, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell’attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.
La relazione tecnica afferma, in relazione alla lettera a), che implica la necessità di rivedere la struttura organizzativa dell’autorità nazionale competente, che attualmente i soggetti ETS I sono n. 1.100 impianti fissi, nonché 25 operatori aerei. Con l’estensione degli obblighi di compliance emissivi al comparto marittimo, ai soggetti compresi nell’ETS I si aggiungono oltre 100 compagnie di navigazione, con un numero di circa 600 imbarcazioni.
Nel Regolamento (EU) 2023/956 relativo al “Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)”, in considerazione della materia trattata, strettamente connessa e interferente all’assegnazione gratuita e quindi al cosiddetto carbon leakage dell’ETS I, è previsto che l’Autorità nazionale competente venga accorpata a quella già esistente dell’ETS I, ovvero al Comitato ETS. La relazione tecnica invita dunque a considerare che i soggetti CBAM che dovranno essere gestiti dalla medesima Autorità sono presumibilmente 4/5.000.
Per quanto sopra detto, risulta evidente e necessario un incremento in termini numerici della composizione della struttura nazionale dell’Autorità competente, per rispondere compiutamente alle sopravvenute necessità derivanti dall’innalzamento degli obiettivi europei, come determinati dal Green Deal, che prevede di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030.
Al momento non appare possibile svolgere una valutazione di impatto[9] per quanto attiene alla quantificazione del numero dei componenti del Comitato ETS rafforzato, e quindi dei relativi costi aggiuntivi, tuttavia va considerato che per i compensi attribuiti ai membri del Comitato e ad eventuali supporti organizzativi o logistici sono utilizzati i proventi delle aste di CO2 nell’ambito del sistema EU ETS, la cui destinazione è disciplinata dal decreto legislativo n. 47 del 2020 che, all’articolo 23, comma 7, lettera n), già prevede tra le destinazioni ammissibili la copertura dei costi gestionali. Pertanto, dall’attuazione del presente criterio di delega non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.
Per quanto riguarda la lettera b), relativa all’istituzione di un’autorità nazionale competente responsabile dell’attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione ETS-II, la RT afferma che le principali attribuzioni dell’Autorità riguarderanno:
· rilasciare l’autorizzazione a emettere gas a effetto serra ai soggetti obbligati;
· provvedere affinché ciascun soggetto obbligato monitori e comunichi annualmente le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo;
· provvedere affinché ciascun soggetto obbligato restituisca ogni anno un quantitativo di quote di emissioni pari alle emissioni totali del soggetto stesso.
Il sistema ETS II così definito è un sistema distinto e parallelo rispetto all’attuale sistema EU-ETS, le cui procedure sono mantenute separate per evitare interferenze con il funzionamento consolidato del vigente sistema, come ribadito e sostenuto anche nei concept paper della CE.
Ciò premesso, considerata l’importanza del nuovo ETS II al fine di consentire in Italia una gestione efficiente ed efficace del sistema ed evitare interferenze col buon funzionamento del sistema EU ETS, risulta necessaria l’individuazione di una distinta Autorità nazionale competente, che disponga di specifiche competenze in grado di gestire l’introduzione del nuovo ETS II e la sua implementazione nel tempo.
Al momento non appare possibile svolgere una valutazione di impatto per quanto attiene alla quantificazione del numero dei componenti dell’Autorità competente nazionale ETS II, e quindi dei relativi costi aggiuntivi, tuttavia va considerato che per i compensi attribuiti ai suoi membri e ad eventuali supporti organizzativi o logistici sono utilizzati i proventi delle aste di CO2 nell’ambito del sistema EU ETS, la cui destinazione è disciplinata dal decreto legislativo n. 47 del 2020 che, all’articolo 23, comma 7, lettera n), già prevede tra le destinazioni ammissibili la copertura dei costi gestionali. Pertanto, dall’attuazione del presente criterio di delega non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.
Riguardo alla lettera c), alla luce delle modifiche introdotte dalle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, nonché dal Regolamento (EU) 2023/956, si rende necessario garantire l’aggiornamento e l’ottimizzazione del “Portale ETS”, al fine di adeguarlo al più ampio campo di applicazione del sistema, nonché alle procedure che dovranno essere implementate. L’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2020 prevede che le entrate derivanti dalle tariffe, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell'Unione, che sono corrisposte direttamente all'ISPRA dai soggetti interessati, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Il DM 6 dicembre 2021 del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e il Ministro dello sviluppo economico, disciplina i costi delle attività di cui al decreto legislativo n. 47 del 2020, che sono posti a carico dei soggetti interessati. Nel decreto vengono stabilite, in particolare, le tariffe e le relative modalità di versamento da parte dei suddetti operatori. Tale decreto, dal 1° gennaio 2022, ha abrogato e sostituito il DM 25 luglio 2016 recante “Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30 del 2013 per la gestione del sistema UE-ETS”, comportando un incremento delle entrate riferite all’anno 2022 e seguenti. Le entrate derivanti dalle tariffe sono riassegnate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sul capitolo del bilancio di questo Ministero relativo al Portale ETS, ovvero il capitolo 8414 pg 1 “Spese relative al sistema informatico per la gestione delle attività inerenti al sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (UE - ETS)” Missione 10 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 7 “Promozione dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico” – Azione 5 - “Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici”.
Per quanto sopra esposto, ai sensi dell’articolo 46, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo n. 47 del 2020, le spese relative all’implementazione delle tecnologie telematiche aggiuntive relative al Portale ETS, non determinano alcun aggravio per la finanza pubblica.
Relativamente alla lettera d), il criterio di delega è relativo all’introduzione delle sanzioni, secondo i principi indicati nell’articolo 16 della direttiva 2003/87, anche ai nuovi soggetti normati in seguito all’estensione del sistema ETS a nuovi settori. In tale ambito, si registra la discrezionalità degli Stati membri nella definizione delle sanzioni purché siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Le istituzioni europee e in particolare la Commissione europea hanno riscontrato l’esistenza di diversi sistemi sanzionatori e la loro diversa efficacia nei vari Stati, tanto che è in corso di predisposizione uno studio per favorire la diffusione delle cosiddette best practices. Di conseguenza, appare opportuno adeguare le sanzioni già previste nell’ambito del decreto legislativo n. 47 del 2020 alle istanze rappresentate in sede unionale. In particolare, la finalità dell’apparato sanzionatorio deve essere improntata a incentivare il rispetto della normativa onde garantire il raggiungimento degli obiettivi climatici codificati. Lo svolgimento delle attività amministrative e legali volte alla revisione e all’adeguamento del sistema sanzionatorio può rientrare tra quelle considerate di supporto strutturale al Comitato, pertanto dall’attuazione del presente criterio di delega non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.
Al riguardo, appare opportuno specificare che le attività ivi previste rientrano comunque tra le attività istituzionali del Comitato e che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto attiene alla lettera e), in base all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 47 del 2020, il MASE svolge attività istruttoria preliminare a supporto del Comitato ETS, anche nell’ambito dei procedimenti sanzionatori. Le sanzioni che saranno introdotte costituiranno un sistema nuovo, che non presenta carattere ricognitivo di preesistenti sanzioni, non essendo già previsto dalla legislazione vigente un apparato sanzionatorio per i casi di violazione dei nuovi obblighi stabiliti dalle direttive in questione. La disposizione assegna al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti da tali sanzioni amministrative, al fine di destinarli al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
Infine, relativamente alla lettera f), la RT afferma che la trasposizione delle modifiche alla direttiva 2003/87/CE implica l’abrogazione delle disposizioni vigenti in contrasto o comunque incompatibili e il coordinamento delle correlate disposizioni legislative, al fine di garantire la coerenza del provvedimento legislativo assicurando, al contempo, la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme conferiscono al Governo una delega legislativa volta a recepire la direttiva UE 2023/958, relativa al contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni, e la direttiva UE 2023/959, relativa al Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas serra nell’UE.
Nell’esercizio della delega il Governo deve attenersi a specifici principi e criteri direttivi quali:
· rafforzare la struttura organizzativa del Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE (Comitato Emissions trading system - ETS), designato dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020 quale Autorità nazionale competente, in considerazione dell’ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori;
· istituire un’autorità nazionale competente responsabile dell’attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione ETS II;
· ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union emissions trading system–EU ETS) integrando le nuove procedure nell’esistente “Portale ETS”;
· rivedere e adeguare il sistema sanzionatorio e assegnare al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione.
Riguardo al rafforzamento del Comitato ETS, che comporta la necessità di provvedere a un suo incremento in termini numerici, e all’istituzione di un’autorità nazionale competente responsabile dell’attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione ETS-II, la RT pur premettendo che al momento non appare possibile svolgere una valutazione di impatto per quanto attiene alla quantificazione dei costi aggiuntivi, ricorda tuttavia che per i compensi attribuiti ai membri del Comitato e ad eventuali supporti organizzativi o logistici sono utilizzati i proventi delle aste di CO2 effettuate nell’ambito del sistema EU ETS e che, pertanto, dall’attuazione del presente criterio di delega non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica[10].
In questo quadro, si rileva che la verifica parlamentare circa l’effettiva idoneità di quota parte dei proventi delle aste a finanziare l’attuazione dei presenti criteri di delega, potrà essere effettuata soltanto al momento dell’esame dello schema di decreto legislativo che darà attuazione ai predetti criteri.
Riguardo invece all’aggiornamento e all’ottimizzazione del “Portale ETS”, la RT, nel ricordare che le entrate derivanti dalle tariffe sono riassegnate su un apposito capitolo del bilancio del MEF, relativo al Portale ETS, afferma che le spese relative all’implementazione delle tecnologie telematiche non determinano alcun aggravio per la finanza pubblica: infatti, i costi delle attività sono posti a carico dei soggetti interessati mediante un sistema tariffario ad essi commisurato. In proposito, non si formulano osservazioni tenuto conto che il finanziamento tramite tariffe è uno dei modi di copertura legislativamente previsti degli oneri derivanti dall’attuazione delle leggi di delegazione europea per le prestazioni rese da uffici pubblici (cfr. articolo 1 della presente legge e articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012[11])
Con riferimento, ancora, alla revisione e integrazione del sistema sanzionatorio, preso atto che la relativa irrogazione rientra tra le attività considerate di supporto strutturale al Comitato, come affermato dalla relazione tecnica, si ricorda che, in base all’articolo 42, comma 22, del decreto legislativo n. 47 del 2020 detta irrogazione è in capo al Comitato ETS. In proposito, tenuto conto delle considerazioni svolte in merito al rafforzamento del Comitato ETS, non si formulano osservazioni.
Infine, riguardo al criterio di assegnare al MASE i proventi derivanti dall’introduzione di nuove sanzioni, al fine di destinarli al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio, non si formulano osservazioni dal momento che il corrispondente gettito, riferito a sanzioni non ancora operanti, non è scontato nei tendenziali di finanza pubblica.
Le norme delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e ai metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Nell’esercizio della delega, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012.
Secondo la relazione illustrativa, il regolamento fa parte del cosiddetto «Banking Package 2021», e contiene alcune norme di dettaglio tese a modificare aspetti specifici del procedimento di risoluzione, optando per un percorso di approvazione preferenziale accelerato. In particolare, si rende necessario riformare il quadro delle fonti ordinamentali interne (in particolare, il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180) per adeguarle alle modifiche alla disciplina della direttiva 2014/59/UE (cosiddetta « Bank Recovery and Resolution Directive » – BRRD) che il regolamento prevede all’articolo 2. Nello specifico, le modifiche interessano le banche a rilevanza sistemica globale (G-SII) la cui strategia di risoluzione permette di assoggettare a risoluzione più di un’entità del gruppo (cosiddetta «strategia multiple point of entry» – MPE). Esse chiariscono che, ai fini del calcolo del requisito di fondi propri e passività ammissibili, devono essere considerate anche le entità di Paesi terzi facenti parte della G-SII che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell’Unione.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La relazione tecnica afferma che eventuali oneri per l’adeguamento a obblighi rivenienti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea saranno interamente a carico della Banca d’Italia, quale autorità designata, dotata di autonomia finanziaria. Pertanto, la Banca d’Italia procederà ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispone per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali. Dalle disposizioni dell’articolo 10 non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale. In proposito non si formulano osservazioni tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che eventuali oneri per l’adeguamento a obblighi rivenienti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea saranno interamente a carico della Banca d’Italia, quale autorità designata, dotata di autonomia finanziaria ed esterna al perimetro della pubblica amministrazione e considerato, da un lato, che le disposizioni sono assistite da una specifica clausola di invarianza e, dall’altro, che, come precisato dalla relazione illustrativa, l’adeguamento comporterà principalmente una revisione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, concernente il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, ossia un provvedimento a cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che è assistito da una generale clausola di invarianza finanziaria.
Le norme delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell’11 maggio 2021.
Nell’esercizio della delega, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012[12], i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare ogni necessaria modifica al decreto legislativo n. 195 del 2008 (recante modifiche e integrazioni alla normativa in materia valutaria), al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, prevedendo:
1) la conferma delle autorità competenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 2008;
2) l’esercizio, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza, dei poteri e delle facoltà loro riconosciuti dall’ordinamento nazionale al fine di verificare l’osservanza dell’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e ai fini dell’attuazione dell’obbligo di informativa di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento, garantendo la celerità, l’economicità e l’efficacia dei controlli di cui al relativo articolo 5, paragrafi 1 e 2;
3) la realizzazione, a cura delle autorità competenti, di controlli basati sull’analisi dei rischi, anche mediante procedimenti informatici, in conformità all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1672;
4) la disciplina dell’istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1672, tenuto conto delle disposizioni previste dal codice di procedura penale;
5) l’applicazione del sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante anche ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri;
6) la celerità, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa, della fase dell’accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori;
7) la definizione del sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1672 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;
8) adeguate forme di scambio di informazioni, anche per via elettronica, tra le autorità competenti nazionali nonché con le omologhe autorità degli altri Stati membri, anche mediante collegamento diretto al Sistema informativo doganale, e dei Paesi terzi;
9) il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall’ordinamento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”) e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”);
b) apportare ogni necessaria modifica alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 (disciplina del mercato dell’oro), per coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/1672 evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone presupposti, modalità, termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione, nonché prevedendo l’invio delle dichiarazioni di cui alla medesima legge 17 gennaio 2000, n. 7, all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia e delle comunicazioni previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, all’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, istituito ai sensi dell'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
c) prevedere che, attraverso apposite campagne di informazione, le persone in entrata o in uscita dall’Unione europea e le persone che inviano o ricevono nell’Unione europea denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1672;
d) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione dei medesimi regolamenti e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
La relazione tecnica afferma che l’attuazione della delega non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri e che le attività delle Autorità competenti (Agenzia delle dogane e Guardia di finanza) ai sensi dei decreti legislativi di attuazione, potranno essere svolte nell’ambito delle proprie attività istituzionali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione. In proposito non si formulano osservazioni tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere ai compiti attribuiti con le risorse già disponibili a legislazione vigente, fermo restando che la verifica dell’effettiva neutralità finanziaria delle norme attuative del regolamento UE sui controlli sul denaro contante potrà aver luogo solo in sede di esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi che saranno adottati nell’esercizio della delega di cui trattasi.
Si evidenzia altresì che il decreto legislativo n. 195 del 2008 (recante modifiche e integrazioni alla normativa in materia valutaria) che sarà oggetto di modifica in attuazione della delega in esame, così come previsto dal comma 3, lett. a) reca una specifica clausola di invarianza finanziaria (articolo 15).
Le norme delegano il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, acquisito il parere dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativi alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario.
Nell’esercizio della delega, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente, compreso il sistema sanzionatorio, le modifiche e integrazioni necessarie all’adeguamento dell’ordinamento giuridico nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e al recepimento della direttiva (UE) 2022/2556;
b) assicurare che alle autorità competenti, individuate ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, e dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, siano attribuiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori per l’attuazione del regolamento (UE) 2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;
c) attribuire alle predette autorità competenti il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali che disciplinano l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indicate alla lettera b) secondo le rispettive competenze.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni dell’articolo 12 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario. In proposito non si formulano osservazioni tenuto conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni, per altro assistite da una specifica clausola di invarianza finanziaria, e del fatto che nel settore finanziario molte delle autorità di controllo sono esterne al perimetro della pubblica amministrazione.
Le norme prevedono che il Governo, nell’esercizio della delega finalizzata all’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/868 osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i princìpi e criteri direttivi specifici volti, fra l’altro, a:
· designare una o più autorità, per i profili di competenza, quali autorità competenti ai sensi degli articoli 13[13] e 23[14] del regolamento (UE) 2022/868) [comma 2, lettera a)];
· definire le procedure per il coordinamento delle competenze delle autorità designate e delle altre amministrazioni competenti [comma 2, lettera b)],
· designare gli organismi competenti[15] di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2022/868, anche avvalendosi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfino le condizioni stabilite dal medesimo regolamento (UE) [comma 2, lettera d)];
· adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 [comma 2, lettera e)].
Si prevede che dall’attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).
La relazione tecnica, oltre a ribadire i principi e criteri direttivi specifici indicati nell’articolo in esame, evidenzia che gli ambiti di attività introdotti dal medesimo articolo ricadono nel perimetro operativo dei soggetti interessati dalla disposizione (Agid, Agenzia per la cybersicurezza nazionale e Garante, peraltro oggetto recentemente di importanti misure di potenziamento della propria capacità amministrativa) e non corrispondono a nuove funzioni, ma ad una declinazione diversa di quelle già svolte, che è dunque assicurata attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dalle disposizioni dell’articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’articolo in esame prevede l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare giacché la relazione tecnica assicura che i soggetti interessati dalle disposizioni (Agid, Agenzia per la cybersicurezza nazionale e Garante) non dovranno esercitare nuove funzioni, ma svolgere le medesime in modo diverso senza nuovi oneri per la finanza pubblica, fermo restando comunque che una verifica puntuale della neutralità finanziaria dell’intervento potrà aver luogo solo in sede di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo che saranno adottati nell’esercizio della delega di cui trattasi.
[1] Recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
[2] Legge di contabilità e finanza pubblica.
[3] Si tratta del Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea,
[4] Tale Fondo, iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è stato istituito dall’articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 allo scopo di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, in ciò subentrando alla funzione in precedenza assolta dal Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.
[5] Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022.
[6] Tale ultima previsione, recante il richiamo alla procedura di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, è stata introdotta per la prima volta durante la discussione, presso il Senato della Repubblica, del disegno di legge di delegazione europea per il 2014 (AS. 1758) in recepimento di una specifica condizione, volta a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere approvato dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento nella seduta del 13 maggio 2015 sul testo all’esame dell’Assemblea, in ragione della avvenuta integrazione degli allegati A e B con ulteriori direttive comunitarie, non previste nel testo iniziale.
[7] La direttiva 2008/114/CE attualmente recepita in Italia con il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, tratta delle infrastrutture critiche. Con tale espressione si intende «un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli Stati membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro a causa dell’impossibilità di mantenere tali funzioni.
Nel considerando n. 2 della direttiva (UE) 2022/2557 (c.d. direttiva CER – Resilience of Critical Entities), emanata per aggiornare e superare i contenuti della direttiva 2008/114/CE, è stata fatta emergere l’insufficienza di misure di protezione riguardanti solo singole strutture al fine di evitare il verificarsi di perturbazioni, a fronte del carattere sempre più interconnesso e transfrontaliero delle operazioni effettuate attraverso infrastrutture critiche. Per queste ragioni è parso necessario modificare il quadro normativo di riferimento attraverso l’introduzione, per il tramite della direttiva succitata, di norme armonizzate volte a garantire la fornitura di servizi essenziali nel mercato interno, ad aumentare la resilienza dei soggetti critici – vale a dire la loro capacità di prevenire, attenuare, assorbire un incidente, di proteggersi da esso, di rispondervi, di resistervi, di adattarvisi e di ripristinare le proprie capacità operative – e a migliorare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti.
[8] Si tratta dell’articolo 1, paragrafo 6, della direttiva che fa riferimento agli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell’attività di contrasto di reati.
[9] La relazione tecnica parla di impact assessment.
[10] L’articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 47 del 2020 dispone infatti che i proventi delle aste, assegnati al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico, sono destinati tra l’altro al funzionamento dell’Autorità nazionale competente.
[11] In particolare, il citato comma 4 stabilisce che “Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.
Il successivo comma 5 invece dispone che “Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.”
[12] L’articolo 32, comma 1, lettera a), della L. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) prevede che, tra i principi e criteri direttivi generali, le amministrazioni direttamente interessate provvedano all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi.
[13] L’articolo 13 stabilisce che ciascun Stato membro designi una o più autorità competenti a svolgere i compiti relativi alla procedura di notifica per i servizi di intermediazione dei dati e che notifichi alla Commissione europea l’identità di tali autorità competenti entro il 24 settembre 2023.
[14] L’articolo 23 prevede invece che ciascuno Stato individui, sempre con obbligo di relativa notifica alla Commissione europea entro il 24 settembre 2023, le autorità nazionali competenti responsabili del registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l’altruismo dei dati riconosciute.
[15] Sono gli organismi competenti individuati da ciascuno Stato membro che forniscono, tra l’altro, assistenza tecnica su come strutturare e conservare al meglio i dati per renderli facilmente accessibili e per la pseudonomizzazione in modo da garantire la tutela della vita privata, la riservatezza, l’integrità e l’accessibilità delle informazioni contenute nei dati per i quali è consentito il riutilizzo.