| Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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| Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
| Titolo: | Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy |
| Riferimenti: | AC N.1341/XIX |
| Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
| Data: | 05/12/2023 |
| Organi della Camera: | V Bilancio |
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Camera dei deputati
XIX LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 1341-A
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| Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy
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N. 142 – 5 dicembre 2023
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| La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Obiettivi e ambiti di intervento
Giornata nazionale del made in Italy
Fondo nazionale del made in Italy
Sostegno all’imprenditorialità femminile
Misure di incentivazione della proprietà industriale
Tutela dei marchi storici di particolare interesse e valenza nazionale
Filiera del legno per l’arredo al 100 per cento nazionale
Valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergini
Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo
Transizione verde e digitale nella moda
Misure di semplificazione per la filiera della nautica
Fondo per l’incentivo alla nautica da diporto sostenibile
Promozione del settore della nautica da diporto
Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica
Approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche
Informazione del consumatore sulle fasi di produzione del pane fresco e della pasta
Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy»
Istituzione dell’Esposizione nazionale permanente del made in Italy
Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale immateriale
Registrazione di marchi per i luoghi della cultura
Rafforzamento della tutela dei domini internet riferiti al patrimonio culturale
Modifiche alla legge n. 323 del 2000 in materia di tutela del settore termale.
Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale
Contributo per le imprese culturali e creative
Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative
Promozione dell’Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica
Potenziamento degli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l’Italia
Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali
Certificazione di qualità della ristorazione italiana all’estero
Promozione della cucina italiana all’estero
Valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale
Distretti del prodotto tipico italiano
Contrassegno per il made in Italy
Prodotti artigianali o industriali tipici
Contributo per la predisposizione del disciplinare
Blockchain per la tracciabilità delle filiere
Imprese del made in Italy nel mondo virtuale e immersivo
Misure per la formazione specialistica
Sanzioni amministrative per l’acquisto e l’introduzione di merci contraffatte
Reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Redazione del verbale di sequestro di beni contraffatti
Promozione e comunicazione degli interventi in materia di made in Italy
Informazioni sul provvedimento
| A.C. |
1341-A |
| Titolo: |
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy |
| Iniziativa: |
governativa |
| Iter al Senato: |
no |
| Relazione tecnica (RT): |
presente |
| Relatori per la Commissione di merito: |
Giovine (FdI) Gusmeroli (Lega) |
| Commissione competente: |
X (Attività produttive) |
Il disegno di legge in esame reca “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy” ed è collegato alla manovra di finanza pubblica.
È oggetto della presente Nota il testo all’esame dell’Assemblea, quale risultante a seguito delle modificazioni introdotte dalla Commissione X (Attività produttive) nel corso dell’esame in sede referente.
Il testo iniziale è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che risulta tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.
Gli emendamenti approvati dalla Commissione non erano corredati di relazione tecnica.
Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO 1
Le norme indicano che il presente provvedimento reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell’Unione europea.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, posto che le norme si limitano ad indicare i principi generali che ispirano il provvedimento in esame.
ARTICOLO 2
Obiettivi e ambiti di intervento
Le norme, modificate nel corso dell’esame in Commissione, prevedono che le amministrazioni statali, regionali e locali, per quanto di rispettiva competenza, nell’attuazione delle disposizioni della presente legge, orientino la propria azione ai princìpi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri e del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente, nei settori e nelle attività che determinano il successo del made in Italy nel mondo, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche e del turismo.
Si stabilisce, inoltre, che le misure di promozione e di incentivazione sono coerenti con i princìpi di sostenibilità ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione e l’ecoinnovazione, senza dismettere le peculiarità artigianali che caratterizzano il prodotto o l’attività, nonché con i princìpi dell’inclusione sociale, della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e della non discriminazione tra le imprese. Le attività di tutela e di valorizzazione all’estero dell'eccellenza produttiva e culturale italiana sono svolte in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale e programmatico della norma in esame che definisce gli ambiti di intervento e i criteri che devono orientare l’azione amministrativa ai fini della valorizzazione e della promozione del made in Italy.
Giornata nazionale del made in Italy
Le norme prevedono che:
· la Repubblica riconosce il giorno 15 aprile di ciascun anno come “Giornata nazionale del made in Italy” (comma 1).
Tra le finalità della Giornata in esame si segnala quella di celebrare la creatività e l’eccellenza italiana, presso le istituzioni, le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione e i luoghi di produzione;
· in occasione della Giornata nazionale lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e rispettive competenze, iniziative finalizzate alla promozione della creatività in tutte le sue forme e alla difesa e valorizzazione del made in Italy (comma 2);
· la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949[1] (comma 3).
Si ricorda che la legge n. 260 del 1949 individua, agli articoli 1 e 2, taluni giorni festivi, nei quali vige l’osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici e, all’articolo 3, talune solennità civili che non sono considerate giorni festivi e per le quali erano originariamente previsti gli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici. Successivamente, la legge n. 54 del 1977[2], con modifica non testuale, ha comunque previsto che le solennità civili sopra richiamate non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (articolo 2) e, se ricadono in giorni feriali, non costituiscano giorni di vacanza né possano comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (articolo 3);
· le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione di quanto previsto nella disposizione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica descrive la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la Giornata nazionale del made in Italy, introdotta dall’articolo in esame (non considerata solennità civile, ai sensi del comma 3) non comporta effetti sull’orario di lavoro degli uffici pubblici né sull’orario scolastico: su tale disposizione non si hanno dunque osservazioni da formulare.
Per quanto attiene alla promozione delle iniziative previste al comma 2 del medesimo articolo, finalizzate alla promozione della creatività in tutte le sue forme e alla difesa e valorizzazione del made in Italy, non si hanno osservazioni da formulare giacché dette attività sono configurate come facoltative dal testo della norma in esame, peraltro assistita dalla clausola di invarianza finanziaria contenuta al successivo comma 4.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 3 reca una clausola di invarianza riferita all’attuazione del medesimo articolo, secondo cui le amministrazioni interessate vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.
Fondo nazionale del made in Italy
La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il «Fondo nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro per l’anno 2024. Il Fondo è incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia e non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy sono definiti i requisiti di accesso al Fondo, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest’ultimo.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l’anno 2023 e a 300 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede:
a) quanto a 700 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020.
In proposito si ricorda che l’articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che, al fine di sostenere il sistema economico-produttivo, Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.) sia autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio”, eventualmente articolato in comparti, cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all’andamento economico del Patrimonio Destinato. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Ai fini degli apporti di beni, è autorizzata per l’anno 2020 l’assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. È autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di maggiore spesa in conto capitale in termini di solo SNF pari a 44 miliardi. In proposito la RT precisava che l’emissione di nuovi titoli produceva effetti in termini di saldo netto da finanziare ma non effetti di cassa in quanto l’apporto di beni e rapporti giuridici, non comportava movimenti con effetti sul fabbisogno. Inoltre, trattandosi di un’operazione di acquisizione di strumenti finanziari la norma non produceva effetti sull’indebitamento netto;
b) quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di sostegno al Venture Capital di cui all’articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018.
In proposito, si evidenzia che il Fondo per il Venture Capital è stato istituito dal citato comma 209 con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Si evidenzia che attualmente nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy il Fondo per il sostegno al Venture Capital (cap. 7344) reca uno stanziamento pari a 705 milioni di euro per il 2023, 605 milioni di euro per il 2024 e 5 milioni di euro per il 2025.
Per il pagamento delle commissioni spettanti al gestore individuato ai sensi del predetto decreto ministeriale per le attività svolte è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese in conto capitale |
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| Istituzione del Fondo nazionale del Made in Italy |
700 |
300 |
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700 |
300 |
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| Maggiori spese correnti |
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| Commissioni spettanti al gestore del Fondo nazionale del Made in Italy |
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2,5 |
2,5 |
2,5 |
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2,5 |
2,5 |
2,5 |
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2,5 |
2,5 |
2,5 |
| Maggiori entrate extratributarie |
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| Versamento all'entrata delle disponibilità in conto residui del Fondo Patrimonio Destinato |
700 |
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| Minori spese in conto capitale |
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| Versamento all'entrata delle disponibilità in conto residui del Fondo Patrimonio Destinato |
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700 |
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| Fondo per il Sostegno al Venture Capital di cui all'art.1, comma 209 della legge n. 145 del 2018 |
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300 |
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300 |
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| Minori spese correnti |
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| Riduzione Tabella A MEF |
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2,5 |
2,5 |
2,5 |
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2,5 |
2,5 |
2,5 |
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2,5 |
2,5 |
2,5 |
La relazione tecnica afferma che le somme stanziate permetteranno di avere una leva iniziale da cui poter partire per incrementare la grandezza patrimoniale del fondo attraverso gli investimenti effettuati. In virtù della contrazione del mercato economico finanziario attuale, si stima che gli investimenti effettuati attingendo alle risorse del fondo, a seguito del
prospettato superamento delle suddette anomalie, possano fornire prospettive di guadagno con un incremento del fondo stesso, sul lungo periodo, in un range compreso tra il 5 ed il 10 per cento annui.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il «Fondo nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro per l’anno 2024. Al riguardo si rileva che, come risulta dall’allegato 3 il Fondo, essendo finalizzato alla realizzazione di investimenti nel capitale di società per azioni, non ha impatto sull’indebitamento netto, come evidenziato anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, in quanto ai sensi del SEC 2010 si tratta di “operazioni finanziarie” non incidenti sul deficit della pubblica amministrazione. Il citato Fondo, invece, come risulta dal medesimo allegato 3, produce effetti, per gli anni 2023 e 2024, non solo sul saldo netto da finanziare, ma anche sul fabbisogno. A tali oneri, in termini di fabbisogno, come risulta dal citato allegato 3, si provvede, per l’anno 2023, mediante gli effetti – qualificati come di minore spesa in conto capitale – derivanti dalla riassegnazione all’entrata delle disponibilità in conto residui del Fondo Patrimonio Destinato, a cui tuttavia originariamente non erano però stati ascritti effetti in termini di fabbisogno, come risulta dalla relazione tecnica relativa all’articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020.
In particolare, la predetta relazione tecnica precisava che alle disposizioni istitutive del Patrimonio destinato contenute nel citato articolo 27 erano ascritti effetti di maggiore spesa in conto capitale in termini di solo saldo netto da finanziare, pari a 44 miliardi di euro, ma non effetti di cassa in quanto l’apporto di beni e rapporti giuridici, non avrebbe comportato movimenti con effetti sul fabbisogno.
Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4, lettere a) e b), dell’articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo medesimo, pari a 700 milioni di euro per l’anno 2023 e a 300 milioni di euro per l’anno 2024, tramite le seguenti modalità:
- quanto a 700 milioni di euro per l’anno 2023, secondo quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2024, secondo quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Al riguardo, si rileva preliminarmente la necessità di modificare l’alinea del predetto comma 4 al fine di precisare che oggetto di copertura sono gli oneri derivanti dal precedente comma 1, anziché quelli derivanti dall’articolo nel suo complesso, come attualmente previsto nel testo della disposizione, considerando che agli oneri derivanti dal pagamento delle commissioni al soggetto gestore del Fondo di cui al comma 3 si provvede ai sensi del successivo comma 5.
Ciò premesso, in merito alla prima modalità di copertura finanziaria si rammenta che l’articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha stanziato risorse in conto capitale, per un importo massimo pari a 44 miliardi di euro per l’anno 2020 in termini di solo saldo netto da finanziare, in vista dell’assegnazione a Cassa depositi e prestiti Spa di titoli di Stato appositamente emessi ovvero, fermo restando il predetto limite massimo di spesa, di apporti di liquidità da parte del Ministero dell’economia e delle finanze ai fini della costituzione ad opera della predetta società di un Patrimonio destinato, finalizzato al sostegno e al rilancio del sistema economico produttivo italiano.
In proposito, si segnala che le risorse finanziarie previste dall’autorizzazione di spesa di cui alla citata disposizione sono iscritte sul capitolo 7415 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sul quale al momento - come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - figurano per il corrente esercizio finanziario residui accertati per un valore complessivo di circa 26.996.826.000 euro[3].
Si osserva, in proposito, che i predetti residui - come si ricava analizzando l’apposita tabella allegata al Rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’anno 2022[4] - derivano da precedenti esercizi finanziari e sono integralmente classificabili come residui di stanziamento, ossia corrispondenti a somme iscritte in bilancio per le quali non si è perfezionato l’impegno di spesa. In tale quadro, tenuto conto delle suddette evidenze contabili, per quanto attiene alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, non si hanno osservazioni da formulare. Si segnala, inoltre, che una disposizione di analogo tenore è contenuta nell’articolo 23, comma 7, lettera m), del decreto-legge n. 145 del 2023, in corso di conversione, laddove tuttavia si specifica che il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse debba avvenire nel medesimo anno di utilizzo delle stesse con finalità di copertura. Potrebbe, quindi, valutarsi l’opportunità di introdurre una simile specificazione anche nella disposizione in commento. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.
Ad ogni modo, si segnala che per le ulteriori disposizioni del testo che recano la copertura di oneri riferiti all’anno 2023[5], ovvero utilizzano i fondi speciali relativi al triennio 2023-2025[6], il dettato della norma presuppone che l’approvazione definitiva del provvedimento si perfezioni entro il corrente esercizio finanziario.
In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, oggetto di riduzione è il Fondo di sostegno al venture capital[7], che a legislazione vigente presenta per l’anno 2024 una dotazione iniziale di bilancio pari a 605 milioni di euro. Al riguardo, appare necessario acquisire una conferma dal Governo circa l’effettiva sussistenza delle risorse di cui si prevede l’utilizzo nonché una rassicurazione in ordine al fatto che dal loro impiego non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Si rileva, inoltre, che il comma 5 dell’articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa ivi contenuta, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’economia e delle finanze. Al riguardo, non si formulano osservazioni giacché il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all’esame del Senato.
Tutto ciò premesso sarebbe utile, in ogni caso, acquisire l’avviso del Governo in merito all’opportunità di inserire al medesimo articolo 4 un’apposita previsione normativa volta ad autorizzare il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Sostegno all’imprenditorialità femminile
Le norme rifinanziano per un importo di 15 milioni di euro per l’anno 2024 il Fondo rotativo di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 185 del 2000, destinato al finanziamento degli interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 59 del decreto in esame.
Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese in conto capitale |
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| Fondo rotativo di cui all’articolo 4-bis del d.lgs n. 185/2000 imprenditoria femminile |
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15,0 |
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15,0 |
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5,0 |
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La relazione tecnica precisa che le somme autorizzate saranno ripartite, con le modalità previste dal decreto legislativo n. 185 del 2000 che ha riguardato le micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, applicando una disciplina organica sulle incentivazioni. Le somme sono ripartite per 5 milioni con contributi a fondo perduto e per 10 milioni con contributi a tasso agevolato. Dall’analisi dell’utilizzo effettuato precedentemente, sulla base di una richiesta media agevolativa di 250.000 euro ad impresa, la previsione di uno stanziamento di euro 15 milioni per il 2024 comporta il finanziamento di 40 iniziative imprenditoriali aggiuntive.
La RT afferma che i dati – a livello nazionale ed internazionale – segnalano che sono ancora troppo poche le donne che scelgono di creare un’impresa, di avviare una start up, di intraprendere studi scientifici. L’obiettivo della misura è quello di definire un insieme di strumenti capaci di intervenire su profili quali la nascita di imprese, l’assistenza all’attività imprenditoriale, uno specifico supporto alle start up ad elevato contenuto tecnologico, una diffusione alle azioni condotte a livello regionale.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame rifinanziano per un importo di 15 milioni di euro per l’anno 2024 il Fondo rotativo di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 185 del 2000 destinato al finanziamento degli interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile.
Come precisato dalla relazione tecnica le somme autorizzate saranno ripartite tra le micro e piccole imprese, con le modalità previste dal decreto legislativo n. 185 del 2000, per 5 milioni di euro con contributi a fondo perduto e per 10 milioni di euro con contributi a tasso agevolato.
Al riguardo, considerato che l’onere è limitato all’ammontare dello stanziamento previsto e che gli effetti ascritti alla misura in esame dal prospetto riepilogativo riflettono il fatto che i contributi a tasso agevolato, avendo natura di “operazioni finanziarie” ai sensi del SEC 2010, non vengono rilevati ai fini dell’indebitamento netto, non si hanno osservazioni da formulare.
Misure di incentivazione della proprietà industriale
Normativa vigente. L’articolo 32, commi da 7 a 10, del decreto-legge n. 34 del 2019 ha previsto, per il triennio 2019-2021, il riconoscimento, su richiesta ed entro un limite di spesa di 6,5 milioni di euro per ciascun anno, a favore delle start up innovative di un contributo, denominato Voucher 3I – Investire In Innovazione, utilizzabile dalle imprese per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi:
- alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive,
- alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi,
- all'estensione all'estero della domanda nazionale.
Per start-up innovative si intendono, ai sensi del decreto legislativo n. 179 del 2012, le imprese i) costituite da non più di cinque anni, ii) residenti in Italia o in altri stati dell’UE o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché con una sede produttiva o una filiale in Italia, iii) con un valore della produzione fino a cinque milioni di euro l’anno, iv) che non abbiano distribuito utili, v) il cui oggetto sociale sia lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, vi) caratterizzati da un’alta spesa in R&S (almeno il 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione), l’impiego di personale altamente qualificato (per almeno un terzo ricercatori o per almeno due terzi in possesso di laurea magistrale) o il possesso di diritti di proprietà industriale.
Le norme autorizzano la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2023 e di un milione di euro per l’anno 2024 per la concessione, per l’anno 2024, del Voucher 3I alle start up innovative e alle microimprese (comma 1) per l’acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla redazione della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi e all’estensione all’estero della domanda nazionale (comma 2). Il comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy l’individuazione dei criteri e delle modalità attuative. Autorizza, inoltre, detto ministero ad avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti iscritti all’albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati, con oneri a valere sulle risorse stanziate nei limiti dell’1,5 per cento. Il comma 4 indica, quindi, in 8 milioni di euro per l’anno 2023 e in un milione di euro per l’anno 2024 gli oneri conseguenti, rinviando all’articolo 59 la copertura finanziaria. Il comma 5, infine, precisa che il voucher è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
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2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese correnti |
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| Concessione Voucher 3I per l’anno 2024 a start up innovative e microimprese (comma 1) |
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1 |
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1 |
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8 |
1 |
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La relazione tecnica osserva che la norma replica una precedente misura adottata in materia di proprietà industriale e prevede l’erogazione di un contributo in favore delle start up innovative e delle microimprese per l’acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione, all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e marchi. Precisa che si tratta di un contributo a fondo perduto erogato tramite la concessione di un voucher, per supportare la valorizzazione dei processi di innovazione delle start up innovative e delle microimprese. Si stima che la dotazione finanziaria sia sufficiente alla concessione di circa 3.000 voucher.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma prevede il riconoscimento di contributi, denominati ”Voucher 3I”, a start up innovative e microimprese, per l’acquisizione di consulenze per le attività utili alla brevettazione, autorizzando la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2023 e di un milione di euro per l’anno 2024 e prevedendo che il ministero competente possa avvalersi, per la sua attuazione, di soggetti terzi con oneri a valere sulle risorse stanziate nei limiti dell’1,5 per cento. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’ammontare dello stanziamento previsto.
Tutela dei marchi storici di particolare interesse e valenza nazionale
Le norme, introdotte nel corso dell’esame in Commissione, prevedono che le imprese titolari o licenziatarie di un marchio registrato da almeno cinquanta anni, o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intendano cessare definitivamente l'attività svolta notifichino preventivamente al Ministero delle imprese e del Made in Italy (Ministero) le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività e, in particolare i motivi economici, finanziari o tecnici che lo impongono. In tal caso, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale ed evitare la loro estinzione salvaguardandone la continuità, il Ministero può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio, qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell’impresa titolare.
Per i marchi che risultino non utilizzati da almeno cinque anni, il Ministero può depositare, a proprio nome, domanda di registrazione del marchio. Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione gravano sul fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50: si tratta del Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri che è stato istituito con una dotazione inziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Il Ministero è autorizzato ad utilizzare i marchi sopra menzionati esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia od effettuino operazioni di rientro dopo una delocalizzazione all’estero.
La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, introdotta nel corso dell’esame in Commissione, prevede che il Ministero delle impese possa subentrare gratuitamente nella titolarità di un marchio di particolare interesse e valenza nazionale al fine di evitarne l’estinzione e possa altresì depositare, a proprio nome, domanda di registrazione di un marchio che risulti non utilizzato da almeno cinque anni, ponendo gli oneri di registrazione a carico del Fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, destinato al potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri. Al riguardo si evidenzia che la norma non provvede a quantificare agli oneri derivanti dalla disposizione, diversamente da quanto prescritto dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, ma si limita ad imputarli al predetto Fondo. In proposito appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fermo restando quanto già rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 6-bis pone a carico del Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri[8], di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 50 del 2022, gli oneri derivanti dal deposito da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy della domanda di registrazione a proprio nome dei marchi inutilizzati da almeno cinque anni. In proposito, nel rammentare che ai sensi della norma istitutiva il citato Fondo presenta una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si segnala che la disposizione non appare in realtà configurarsi alla stregua di una clausola di copertura finanziaria in senso proprio, secondo la disciplina di cui all’articolo 17 della legge n. 196 del 2009, ma si limita piuttosto a indicare gli stanziamenti di bilancio di cui si prevede l’eventuale utilizzo. In ordine alla correttezza di tale ricostruzione, appare comunque utile acquisire l’avviso del Governo.
Filiera del legno per l’arredo al 100 per cento nazionale
La norma dispone che il Ministero delle imprese e del made in Italy, d’intesa con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuova lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e sostenga gli investimenti per la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari dei contributi e dei finanziamenti, le modalità di attuazione delle disposizioni nonché il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri determinati nel limite dell’1,5 per cento delle risorse destinate all’attuazione della predetta disposizione.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della norma in esame, pari a 25 milioni di euro per l’anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 15 milioni di euro per l’anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 8 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 59.
Si dispone altresì, con una modifica all’articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che siano inclusi fra le attività per le quali non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica: il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
In proposito si rileva che tale disposizione è già stata introdotta nell’ordinamento dall’articolo 5-bis del decreto-legge n. 104 del 2023, senza oneri per la finanza pubblica, dato il carattere ordinamentale della disposizione medesima, come evidenziato dalla relazione tecnica.
Sono infine abrogati i commi 2 e 3 dell’articolo 36 del decreto-legge n. 77 del 2021 relativi a semplificazioni in materia di economia montana e forestale.
In particolare, i citati commi prevedono che: gli interventi di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana attuati con i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica siano esclusi dall'autorizzazione paesaggistica (comma 2); siano assoggettati al procedimento autorizzatorio semplificato gli interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato, la ricostituzione e il restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica, gli interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi (comma 3). Alle disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari tenuto conto, così come affermato dalla relazione tecnica, del carattere ordinamentale delle stesse incidenti sui meri profili endoprocedimentali dell’iter autorizzatorio.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese in conto capitale |
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| Sostegno a Filiera legno-arredo 100% nazionale |
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25 |
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7 |
8 |
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La relazione tecnica afferma che la quantificazione della dotazione tiene conto della grandezza del settore e dunque della platea a cui si rivolge; il settore della Filiera del legno-arredo conta 320.000 addetti, con 77.000 imprese, e garantisce un saldo commerciale positivo nonostante la dipendenza dall’estero per le materie prime legnose. Con il 15 per cento delle imprese impegnate in tale ambito, è il secondo settore per rilevanza dell’industria manifatturiera italiana.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro. In proposito sarebbe utile acquisire elementi informativi relativi alle ipotesi sottostanti la quantificazione e lo sviluppo temporale degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto: questi ultimi, in particolare dovrebbero derivare esclusivamente dalla quota di contributi a fondo perduto, dal momento che la quota a titolo di finanziamenti, essendo un’operazione finanziaria, non rileva ai fini dell’indebitamento netto.
Per altro, da un punto di vista meramente quantitativo, ipotizzando, in relazione ai contributi a fondo perduto, complessivamente pari a 15 milioni, un andamento in termini di fabbisogno identico a quello in termini di indebitamento netto (pari, come risulta dai dati riportati nel prospetto riepilogativo, a 7 milioni di euro per il 2024 e a 8 milioni di euro per il 2025), l’andamento del fabbisogno legato alla concessione dei prestiti potrebbe essere ottenuto per differenza e risulterebbe pari a 3 milioni di euro nel 2024 (10 milioni di euro complessivi – 7 milioni di euro relativi ai contributi a fondo perduto) e a 7 milioni di euro nel 2025 (15 milioni di euro complessivi – 8 milioni di euro relativi ai contributi a fondo perduto).
Valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergini
Le norme – introdotte durante l’esame in sede referente - al fine di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini prevedono che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, siano stabilite le modalità di registrazione, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari dai commercianti di olive. Le consegne e le registrazioni devono avvenire entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori (comma 1).
Inoltre, viene modificato l’articolo 16 della legge n. 9 del 2013, relativo all’obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dei produttori di oli vergini, extravergini e lampanti.
Le modifiche:
· novellano il comma 1, modificando la denominazione dei soggetti interessati, da “produttori di oli vergini, extravergini e lampanti” a “olivicoltori”;
· modificano il comma 3, relativo alle sanzioni comminate ai soggetti che non rispettano l’obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. Le modifiche estendono l’applicazione delle sanzioni a tutte le imprese (e non sono a quelle riconosciute, come previsto a legislazione vigente) che non ottemperano al suddetto obbligo e, al contempo, sopprimono la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi (comma 2).
Le norme – introdotte durante l’esame in sede referente – non sono corredate di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, siano stabilite le modalità di registrazione, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari dai commercianti di olive. Viene altresì modificato l’articolo 16 della legge n. 9 del 2013, relativo all’obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dei produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, intervenendo tra l’altro sulle sanzioni comminate ai soggetti che non rispettano l’obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale, estendendone l’applicazione a tutte le imprese (e non solo a quelle “riconosciute”, come previsto a legislazione vigente) e, sopprimendo la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi (comma 2).
Ciò stante, non si formulano osservazioni in considerazione sia del carattere ordinamentale della disposizione, che disciplina le modalità di registrazione delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte dei commercianti di olive, sia del fatto che viene esteso l’ambito di applicazione della predetta sanzione amministrativa pecuniaria e viene invece soppressa la sola sanzione amministrativa accessoria.
Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo
La norma autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2024 al fine di promuovere e sostenere gli investimenti nel territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l’innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale nonché provenienti da processi di riciclo nonché dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l’impatto ambientale. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura nonché il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell’1,5 per cento delle risorse destinate all’attuazione della presente misura. Agli oneri, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 10 milioni di euro per l’anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 5 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 59.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese in conto capitale |
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| Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo |
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15 |
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5 |
10 |
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5 |
5 |
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La relazione tecnica premette alcune informazioni circa il settore interessato dalla disposizione.
Essa afferma che attualmente in Italia ci sono circa 17 mila industrie di produzione tessile, con una produzione di fibre tessili naturali attestante in un range tra il 32 e il 37 per cento della produzione totale che ammonta ad oltre 15 miliardi d’euro di fatturato. Secondo studi economici effettuati da società d’analisi come PWC, la crescita delle produzioni di dette fibre è in costante aumento; questo trend non è soltanto un fenomeno italiano ma di livello globale e deriva da una maggiore sensibilizzazione dei customers riguardo il diverso impatto ambientale delle diverse produzioni nonché dalla diversa qualità del prodotto; secondo le proiezioni effettuate, entro il 2050, la produzione di fibre a livello mondiale passerà da una media del 35 per cento per le fibre tessili naturali (in linea con l’attuale percentuale di produzione italiana) ad oltre il 50 per cento del totale. In virtù della grandezza del settore, del numero d’imprese interessate, della grandezza del giro d’affari, della necessità di dotare il sistema produttivo italiano degli strumenti necessari per cogliere l’opportunità della crescita mondiale prevista e della necessita di dare nuovo impulso agli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo (diminuiti del 6 per cento dal 2019 al 2022 per effetto per le crisi pandemica ed energetica) si prevede di sostenere e stimolare gli investimenti, in attività innovative finalizzate al riciclo delle fibre tessili naturali (lana, seta, cotone); alla ricerca di nuovi processi di produzione delle fibre dagli scarti naturali (quali ad esempio bucce di arancia) e di riciclo e smaltimento dei materiali naturali.
A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, di 10 milioni di euro per l’anno 2025 e in termini di indebitamento netto, di 5 milioni di euro per l’anno 2025, cui si provvede ai sensi dell’articolo 48 (ora articolo 59). Tenuto conto dell’indebitamento netto[9], si prevede una ripartizione delle risorse stanziate secondo le seguenti modalità: 10 milioni di euro quali erogazioni a fondo perduto e 5 milioni di euro quali erogazioni a tasso agevolato.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2024 per la concessione nel medesimo anno, come affermato dalla relazione tecnica, di contributi a fondo perduto per 10 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 5 milioni di euro destinati alla filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo. In proposito appare opportuno acquisire elementi informativi relativi alle ipotesi sottostanti la quantificazione degli effetti in termini di cassa (fabbisogno) e di indebitamento netto, fermo restando che questi ultimi, in particolare, dovrebbero derivare esclusivamente dalla quota di contributi a fondo perduto, dal momento che la quota a titolo di finanziamenti, essendo un’operazione finanziaria, non rileva ai fini del predetto saldo di indebitamento netto.
Transizione verde e digitale nella moda
La norma prevede che il Ministero delle imprese e del Made in Italy promuova e sostenga gli investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori. Essa inoltre autorizza a tal fine la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 1).
Le modalità attuative sono demandate a un decreto ministeriale che individua anche il soggetto gestore della misura, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse ad essa destinate (comma 2). Le misure sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato (comma 3).
Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale in conto capitale relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy (comma 4)
L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che il Ministero delle imprese e del Made in Italy promuova e sostenga gli investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori. Essa inoltre autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024; le modalità attuative della misura incentivante sono demandate a un successivo decreto ministeriale. In proposito, si evidenzia che, poiché il comma 1 al primo periodo appare attribuire al citato Ministero una funzione di carattere permanente e potenzialmente onerosa (ossia la promozione della transizione ecologica e digitale nei settori predetti), mentre al secondo periodo si dispone a tal fine uno stanziamento per i soli esercizi 2023 e 2024, appare opportuno coordinare la parte dispositiva della norma con la relativa autorizzazione di spesa. In proposito appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 11 provvede agli oneri di cui al precedente comma 1, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e a 10 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy. Al riguardo, non si formulano osservazioni giacché il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all’esame del Senato.
Infine, si segnala che il successivo comma 5 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Misure di semplificazione per la filiera della nautica
Le norme modicano l’articolo 58 del Codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005) che disciplina la durata dei procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto.
In particolare, si dispone che il termine generale per la conclusione dei citati procedimenti, attualmente fissato in 60 giorni, sia ridotto a 7 giorni per l’iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto presso lo Sportello telematico del diportista (STED), che è disciplinata dall’articolo 20 del Codice stesso.
Si ricorda altresì che il termine per la conclusione di tutti i procedimenti amministrativi per le unità da diporto, è stato recentemente fissato in 60 giorni, ad opera dell’articolo 9, comma 9, lettera c), del decreto-legge n. 68 del 2022, mentre in precedenza il termine era fissato in 20 giorni.
Si ricorda che la relazione illustrativa che accompagnava il citato decreto-legge, con riferimento all’articolo 9, comma 9, nel rilevare che il menzionato comma recava misure di semplificazione in tema di nautica da diporto, evidenziava che il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) è stato istituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, ai sensi dell’articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il SISTE è entrato nella piena operatività a seguito di un breve periodo di sperimentazione[10]. Inoltre, la medesima relazione illustrativa sottolineava che dall’esperienza maturata nel periodo di sperimentazione e di effettivo esercizio del SISTE è emerso che il termine di venti giorni per la conclusione del procedimento risulta inadeguato: le attività di conservatoria che gli uffici sono chiamati a svolgere, da cui derivano responsabilità dirette sulle annotazioni effettuate, richiedono accertamenti, verifiche istruttorie e interlocuzioni con gli interessati e con gli STED certamente non comprimibili nel termine suddetto. Sulla base di tali considerazioni venivano conseguentemente ampliati da 20 a 60 giorni alcuni termini previsti a legislazione vigente, tra cui quello di cui all’articolo 58, comma 1, del Codice della nautica da diporto in ordine alla durata dei procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto, al fine di prevedere una tempistica adeguata all’espletamento delle procedure e degli adempimenti ivi previsti.
Le norme recano una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività previste dalla norma in esame possono essere svolte nell’ambito delle ordinarie attività programmate.
Si evidenzia che la relazione tecnica, evidentemente a causa di un refuso, afferma che il termine viene ridotto da 20 a 7 giorni, mentre, in realtà il temine di 20 giorni era stato aumentato a 60 giorni dal decreto legge n. 68 del 2022, come sopra descritto.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riducono da 60 a 7 giorni il termine previsto dall’articolo 58 del decreto legislativo n. 171 del 2005 per il rilascio dell’iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto.
Le disposizioni medesime recano una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, va evidenziato che il vigente termine di 60 giorni sul quale incidono le disposizioni in esame, è stato introdotto, poco più di un anno fa, dal decreto-legge n. 68 del 2022, allo scopo di ampliare il precedente termine di 20 giorni, che la relazione illustrativa - che corredava il medesimo decreto-legge - considerava inadeguato sulla base dell’esperienza maturata nel periodo di sperimentazione e di effettivo esercizio del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), entrato nella sua piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Tutto ciò considerato, appare necessario che il Governo fornisca elementi idonei a avvalorare quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità di poter provvedere alla sensibile riduzione dei termini amministrativi disposta dalla norma in esame (da 60 a 7 giorni) “nell’ambito delle ordinarie attività programmate” e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 12 reca una clausola di invarianza riferita all’attuazione del medesimo articolo, secondo cui le amministrazioni interessate vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.
Fondo per l’incentivo alla nautica da diporto sostenibile
Le norme – introdotte durante l’esame in sede referente – al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, istituiscono nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.
I contributi sono concessi, nei limiti:
- delle risorse del fondo, che costituiscono limite massimo di spesa, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica e dell'eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili;
- previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in ltaly, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell' economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi in oggetto, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato dall’articolo in esame.
Le norme, infine, provvedono agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Le norme – introdotte durante l’esame in sede referente – non sono corredate di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica nel settore della nautica da diporto.
Al riguardo, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione posto che i contributi sono concessi nei limiti delle risorse del fondo, che costituiscono limite massimo di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell’articolo 13 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo articolo, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy. Al riguardo, non si formulano osservazioni giacché il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all’esame del Senato, e tenuto altresì conto dell’ulteriore riduzione dell’accantonamento stesso disposta dall’articolo 59, comma 1, lettera b).
Promozione del settore della nautica da diporto
Le norme – introdotte durante l’esame in sede referente – modificano l’articolo 27 del decreto legislativo n. 171 del 2005 (Codice della nautica da diporto).
In particolare, viene modificato il comma 2, che consente ai natanti da diporto, a richiesta dell'interessato, di essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), assumendo il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto[11]. La novella specifica che, qualora non sia in possesso del titolo di proprietà, l'interessato nel presentare richiesta di iscrizione all’ATCN possa presentare, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, nella quale attesta che il natante da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando la data e il luogo di acquisto nonché le generalità del venditore [comma 1, lettera a)].
L’articolo 3 del decreto legislativo n. 5 del 2016 definisce “natante” un'unità da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i 2,50m. e i 10m., indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d'acqua.
Inoltre, viene inserito il comma 2-bis, prevedendo che i soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possano attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi. da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale, operante presso il medesimo Ministero [comma 1, lettera b)].
Le norme – introdotte durante l’esame in sede referente – non sono corredate di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 27 del decreto legislativo n. 171 del 2005 (Codice della nautica da diporto), prevedendo che il proprietario del natante, non in possesso del titolo di proprietà, possa inoltrare richiesta di iscrizione all’ATCN (Archivio telematico centrale delle unità da diporto), ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, nella quale attesta che il natante da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando la data e il luogo di acquisto nonché le generalità del venditore.
Al riguardo, non si formulano osservazioni data la natura ordinamentale della modifica.
Si prevede altresì che i soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possano attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi. da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale, operante presso il medesimo Ministero.
Al riguardo, considerato che l’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica, appare necessario che il Governo chiarisca se gli introiti derivanti dai diritti e compensi posti a carico dei richiedenti siano sufficienti a far fronte alle nuove attività amministrative che dovrà svolgere il predetto Ufficio.
Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica
Le norme prevedono l’individuazione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, delle aree di interesse strategico nazionale in relazione alle quali consentire, ai fini del rilascio degli atti concessori o autorizzativi utili ad aumentare la produzione di materie prime critiche della filiera della ceramica, l’esercizio di poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli organi competenti, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy o, nel caso di atti di competenza di enti territoriali, da parte di un’amministrazione, un ente, un organo, un ufficio individuato dal Consiglio dei ministri o di un commissario ad acta, a titolo gratuito, nominato dal Consiglio dei ministri. A questi è attribuito il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari al rilascio di tutte le autorizzazioni in materia di approvvigionamento ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti e degli interventi strumentali, anche avvalendosi di società a partecipazione pubblica o di altre amministrazioni specificamente indicate. Dette disposizioni si applicano per due anni dalla individuazione delle aree di interesse strategico. Il comma 4 prevede che le amministrazioni competenti provvedano all’attuazione dell’articolo in esame nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica osserva che l’articolo 15 interviene in favore della filiera della ceramica con l’obiettivo di agevolare l’approvvigionamento delle materie prime critiche prevedendo misure di semplificazione procedurale per il rilascio delle autorizzazioni, con l’eventuale nomina, a titolo gratuito di uno o più commissari ad acta nelle zone di interesse strategico individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy. La nomina del Commissario è indicata come un’ipotesi eventuale e comunque a titolo gratuito per cui le amministrazioni coinvolte provvedono nell’ambito delle risorse umane e finanziarie che sono disponibili. La disposizione contiene la clausola di invarianza finanziaria e si ritiene non determini, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono l’attribuzione al Ministero delle imprese e del made in Italy, in caso di inerzia degli enti competenti, o ad un’amministrazione individuata dal Consiglio dei ministri o ad un commissario ad acta nominato a titolo gratuito nominato dal Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi per il rilascio delle autorizzazioni e per la realizzazione di interventi strumentali all’approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica nelle aree di interesse strategico nazionale individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Posto che la nomina dei commissari è un’ipotesi eventuale, che comunque essi opererebbero a titolo gratuito e considerato che le disposizioni di cui trattasi sono assistite da una clausola di invarianza finanziaria, non si formulano osservazioni.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 15 reca una clausola di invarianza riferita all’attuazione del medesimo articolo, secondo cui le amministrazioni interessate vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.
Approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche
Le norme prevedono l’adozione di linee guida da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, da valutare da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, tenendo conto altresì di quanto previsto dall’articolo 57, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023[12] (comma 1).
Nei contratti di fornitura, il livello di ottemperanza ai parametri qualitativi previsti dalle linee guida può essere considerato dalla stazione appaltante tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno ad oggetto standard di qualità nell’ambito dei contratti di fornitura, prevedendo l’adozione di linee guida per la definizione dei livelli qualitativi dei prodotti. Tali criteri potranno essere inseriti nei bandi e dovranno essere valutati dalle stazioni appaltanti. Pertanto, nei contratti di fornitura, il livello di ottemperanza agli standard qualitativi previsti dalle linee guida potrà essere considerato dalla stazione appaltante tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa[13].
La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione, infatti, prevede soltanto che il MIMIT, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza unificata, adotti linee guida che contengono criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti. Sul punto si precisa che per l’elaborazione delle predette linee guida il Ministero delle imprese dispone già di adeguate professionalità, considerato che il supporto sarà fornito dalle Direzioni generali competenti in materia di imprese e di concorrenza, mentre gli aspetti tecnici saranno demandati al MIT. In particolare, tra le linee di competenza del predetto Ministero, già rientra l’attività di elaborazione di proposte per lo sviluppo di prodotti, tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale e maggiore sostenibilità, monitoraggio e pubblicazione dei marchi ed altri attestati di qualità dei servizi, nonché attività di promozione e di informazione sulla qualità e sull'etichettatura dei prodotti e attività di studio e analisi in materia di certificazione ed attestazione della qualità di prodotti e servizi. Le attività descritte, quindi, presuppongono già, a legislazione vigente, strutture ed uffici (nella specie la direzione generale “Mercato, concorrenza, consumatori e normativa tecnica”, nonché la direzione generale “produttività industriale, competitività e piccole e medie imprese) con la presenza di professionalità idonee a svolgere i compiti previsti dalla disposizione, cui si affiancheranno, a supporto, anche le attività omologhe delle altre amministrazioni coinvolte nella predisposizione delle linee guida.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame contengono norme in materia di standard di qualità nell’ambito dei contratti di fornitura, prevedendo l’adozione di linee guida per la definizione dei livelli qualitativi dei prodotti. Tali criteri potranno essere inseriti nei bandi e dovranno essere valutati dalle stazioni appaltanti.
Al riguardo, alla luce del carattere ordinamentale delle disposizioni e dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, la quale specifica che tra le competenze del Ministero delle imprese e del made in Italy già rientra l’attività di elaborazione di proposte per lo sviluppo di prodotti, tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale, non vi sono osservazioni da formulare.
Circa la possibilità di riflessi finanziari connessi al rafforzamento di talune clausole sociali previste nei bandi o al criterio di valorizzazione da parte delle stazioni appaltanti di contratti conformi a specifici criteri, comunque di carattere eventuale ed indiretto, non si formulano osservazioni, tenuto conto che già l’articolo 57 del Codice degli appalti, richiamato dal testo, a legislazione vigente dispone per la redazione dei bandi di gara la previsione di clausole sociali e di criteri di sostenibilità energetica e ambientale.
Informazione del consumatore sulle fasi di produzione del pane fresco e della pasta
La norma, modificata nel corso dell’esame in Commissione, istituisce, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, una commissione tecnica composta da un rappresentante del predetto Ministero, da uno del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da uno del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e da uno del Ministero della salute, nonché da un esperto designato da ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto, con l’obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di redigere linee guida che identifichino le lavorazioni di particolare qualità nell’ambito del processo produttivo del pane fresco e della pasta di semola di grano duro, anche allo scopo di consentire ai produttori di darne corretta evidenza pubblicitaria nell’etichettatura del prodotto (comma 1).
Le norme recate dal testo originario del provvedimento avevano ad oggetto la produzione della sola pasta di semola. Durante l’esame in Commissione le previsioni sono state estese anche alla produzione di pane fresco.
Per la partecipazione alla commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti
provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame prevedono l’istituzione, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, di una commissione tecnica, composta da rappresentanti di alcuni Ministeri e delle associazioni rappresentative dei produttori di pane fresco e di pasta, che dovrà elaborare linee guida per la valorizzazione delle lavorazioni di qualità. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le norme escludono la corresponsione di emolumenti e di rimborsi di spese ai componenti della commissione e sono assistite da una clausola di neutralità finanziaria.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 17, da un lato prevede che ai partecipanti alla commissione tecnica istituita dal precedente comma 1, non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, dall’altro reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all’attuazione del medesimo articolo, secondo cui le amministrazioni interessate vi provvederanno nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione delle disposizioni in commento, dal momento che il richiamo all’aggregato “bilancio dello Stato”, di portata applicativa ridotta rispetto al più ampio aggregato “finanza pubblica”, appare giustificato dal fatto che le attività di cui al presente articolo coinvolgono esclusivamente amministrazioni centrali. Sul punto, appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo.
Normativa vigente. L’articolo 3, comma 1, del DPR n. 89 del 2010 prevede che il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane.
La norma, nel nuovo testo approvato dalla Commissione di merito, sostitutivo del testo iniziale, introduce il percorso liceale del «made in Italy» (che nel testo originario dell’articolo era qualificato come “opzione”) che si inserisce nell’articolazione del sistema dei licei, di cui all’articolo 3 del DPR n. 89 del 2010 (Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei) (comma 1). Viene demandata ad un regolamento di delegificazione[14] la definizione della disciplina del suddetto percorso liceale mediante l’integrazione del DPR n. 89 del 2010 secondo specifici criteri indicati dalla norma (comma 2).
Tra i suddetti criteri figurano la previsione: dell’insegnamento di due lingue straniere moderne, corrispondenti al livello[15] B2 per la prima lingua e al livello B1 per la seconda lingua (comma 2, lett. d)); di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell’apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati (comma 2, lett. e)); del rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS Academy (prevista nel testo approvato dalla Commissione di merito) e con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo laboratorialità, innovazione e apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio (comma 2, lett. f)).
Il regolamento è adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei princìpi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche nonché dei più ampi spazi di flessibilità per l’adeguamento dell’offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio (comma 3).
Il testo originario dell’articolo ha previsto al comma 3, ultimo periodo, che il suddetto regolamento avrebbe dovuto disporre anche l’integrazione degli allegati del DPR n. 89 del 2010 in coerenza con i criteri indicati al comma 2. Tale previsione è stata espunta per effetto delle modifiche approvate all’articolo in esame.
Viene altresì previsto che, nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa possano essere attivati, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali «made in Italy» a partire dalle classi prime e contestualmente l’opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane di cui all'articolo 9, comma 2 del DPR n. 89 del 2010 confluisce nei percorsi liceali del «made in Italy» ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell’opzione economico-sociale. L’attivazione dei suddetti percorsi liceali del «made in Italy» avviene nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e senza determinare esuberi di personale ATA e docente in una o più classi di concorso e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).
Nell’ambito del testo originario del comma 4, il suddetto processo di avvicendamento tra il percorso liceale/opzione «made in Italy» e l’opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane è configurato in termini non facoltativi. In particolare, la disposizione ha previsto che a partire dalle classi prime dell’a.s. 2024/2025, l’opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane confluisca, subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nell’opzione «made in Italy», ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell’opzione economico-sociale, senza determinare situazioni di esubero di personale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il testo precedente del comma 4 ha disposto, altresì, la soppressione del comma 2 dell’articolo 9 del DPR n. 89 del 2010 con effetto dalla data di entrata in vigore del summenzionato regolamento. La norma di cui si dispone l’abrogazione prevede che nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, possa essere attivata l’opzione economico-sociale nell’ambito del liceo delle scienze umane, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Rispetto al testo originario dell’articolo in esame viene, inoltre, disposto che:
· in via transitoria e nelle more dell’adozione del suddetto regolamento, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del «made in Italy» possa avvenire, su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l’opzione economico sociale del percorso del liceo delle scienze umane e previo accordo tra l’ufficio scolastico regionale e la Regione, sulla base del quadro orario del primo biennio di cui all’Allegato A) (cfr. infra) della presente legge, subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, all’assenza di esuberi di personale in una o più classi di concorso e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando quanto previsto al comma 4 (comma 5).
·
L’Allegato A reca il Piano degli studi del liceo del «made in Italy» per il 1° biennio nei termini sintetizzati nel seguente prospetto.
|
|
Ore di insegnamento per ciascun anno del 1° biennio |
| Insegnamenti obbligatori |
|
| Lingua e letteratura italiana |
132 |
| Storia e geografia |
99 |
| Diritto |
99 |
| Economia politica |
99 |
| Lingua e cultura straniera 1 |
99 |
| Lingua e cultura straniera 2 |
66 |
| Matematica con informatica |
99 |
| Scienze naturali (biologia, chimica e scienze della terra) |
66 |
| Scienze motorie e sportive |
66 |
| Storia dell’arte |
33 |
| Religione cattolica o attività alternative |
33 |
| Totale |
891 |
Si evidenzia che, a normativa vigente, l’Allegato G del DPR n. 89 del 2010 reca, nei termini sintetizzati nel seguente prospetto, il Piano degli studi dell’opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane per il 1° biennio.
|
|
Ore insegnamento per ciascun anno del 1° biennio |
| Insegnamenti obbligatori |
|
| Lingua e letteratura italiana |
132 |
| Storia e geografia |
99 |
| Scienze umane (antropologia, metodologia della ricerca, psicologia e sociologia) |
99 |
| Diritto e Economia politica |
99 |
| Lingua e cultura straniera 1 |
99 |
| Lingua e cultura straniera 2 |
99 |
| Matematica con informatica |
99 |
| Scienze naturali (biologia, chimica e scienze della terra) |
66 |
| Scienze motorie e sportive |
66 |
| Storia dell’arte |
/ |
| Religione cattolica o attività alternative |
33 |
| Totale |
891 |
· il percorso liceale del «made in Italy» sia oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un Tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione, di cui fanno parte i ministeri interessati, le regioni, gli enti locali, le parti sociali, avvalendosi anche dell’assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) e dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). Ai partecipanti al tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate svolgono la loro attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 6).
L’emendamento[16] approvato dalla Commissione di merito che ha sostituito l’articolo in riferimento non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica. Il testo originario dell’articolo non è considerato dal prospetto riepilogativo ed è corredato, viceversa, di relazione tecnica il cui contenuto, per le parti ancora riferibili al testo, è di seguito riportato.
La relazione tecnica riferisce l’assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato poiché la stessa non determina incrementi di organico né del personale docente né di personale scolastico né di dirigenti scolastici, rimanendo invariato il fabbisogno di docenti e di personale scolastico. Ciò sarebbe confermato dal comma 4 che pone in rapporto l’opzione economico-sociale del liceo scienze umane con l’introducendo percorso/opzione «made in Italy». La relazione tecnica riporta i dati relativi all’opzione economico-sociale per l’a.s. 2022/2023.
Il liceo delle scienze umane – opzione economico- sociale, per l’a.s. 2022/2023, conta un totale di 75.747 alunni iscritti. In particolare, per anno di corso si registrano:
· al 1° anno: 18.465;
· al 2° anno: 17.253;
· al 3° anno: 14.618;
· al 4° anno: 13.344;
· al 5° anno: 12.067.
Con riferimento ai commi 2 e 3 la relazione tecnica precisa, inoltre, che il monte orario del percorso/opzione «made in Italy» complessivo non sarà superiore rispetto a quanto previsto per l’opzione economico sociale del percorso del liceo delle scienze umane di cui all’articolo 9, comma 2, del DPR n. 89 del 2010 che consta di: 891 ore nel primo biennio (corrispondenti a 27 ore medie settimanali) e 990 nel secondo biennio e nel quinto anno (corrispondenti a 30 ore medie settimanali). Inoltre, è prevista una specifica clausola di invarianza per il potenziamento dell’apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL) (comma 2, lett. e)) ferma restando la possibilità per le istituzioni scolastiche di avvalersi di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati. Per quanto attiene al rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) di cui al (comma 2, lett. f)), si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale ultimo riguardo la relazione tecnica precisa che il potenziamento previsto non determina un incremento del monte orario dei PCTO, ma valorizza il peso dell’attività laboratoriale ed esperienziale, sviluppando la sinergia con il tessuto socioeconomico-produttivo di riferimento. La progettazione dei PCTO, infatti, viene regolata da una convenzione stipulata tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante. L’intervento, del resto, si pone in continuità con la revisione di detti percorsi intrapresa da questo Ministero con l’articolo 17, commi 4 e ss., del decreto-legge n. 48 del 2023 che ha previsto, tra gli altri, la figura del docente coordinatore per la progettazione dei PCTO. In merito al comma 4, infine, viene evidenziato che questo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la confluenza dell’opzione economico sociale nell’opzione made in Italy, a partire dall’anno scolastico 2024-2025, sarà realizzata senza determinare situazioni di esubero complessivo del personale docente coinvolto. Le eventuali compensazioni in relazione alle discipline di studio che costituiranno il curricolo del nuovo percorso formativo potranno essere valutate e affrontate solo in sede di predisposizione del regolamento previsto dal comma 2.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma, come modificata dalla Commissione di merito, introduce il percorso[17] liceale del «made in Italy» nell’ambito dell’articolazione del sistema dei licei e, a tal fine, demanda ad un regolamento governativo di delegificazione l’adozione, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, della relativa disciplina sulla base di una serie di criteri (commi da 1 a 3). Tra tali criteri, in particolare, viene previsto l’insegnamento di due lingue straniere moderne [comma 2, lettera d)], il potenziamento dell’apprendimento programmato in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti pubblici e privati (comma 2, lett. d)), nonché il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) favorendo laboratorialità, innovazione e apporto formativo di imprese ed enti del territorio nonché, per effetto di una modifica approvata in sede referente, anche attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS Academy[18] (comma 2, lett. f)). A partire dalle classi prime nell’a.s. 2024/2025, viene, quindi, disciplinata la possibilità (laddove nel testo originario dell’articolo ciò non era previsto in via facoltativa, bensì obbligatoria) di attivare i suddetti percorsi liceali del «made in Italy» con la contestuale confluenza negli stessi dell’opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane, nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e senza esuberi di personale ATA e docente in una o più classi di concorso e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rispetto al testo originario viene meno, inoltre, la soppressione del comma 2 dell’articolo 9 del DPR n. 89 del 2010 che disciplina, a normativa vigente l’attivazione, nell’ambito del liceo delle scienze umane, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’opzione economico-sociale. La mancata soppressione della disposizione in parola consentirebbe, pertanto, anche a fronte dell’avvio del percorso liceale del «made in Italy» di attivare ancora l’opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane (comma 4).
Viene, inoltre, consentita in via transitoria, nelle more dell’adozione del summenzionato regolamento, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del «made in Italy» subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, all’assenza di esuberi di personale in una o più classi di concorso e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando quanto previsto al comma 4 (comma 5). L’attuazione della nuova disciplina viene, infine, sottoposta ad una procedura di monitoraggio e valutazione da parte di un Tavolo nazionale, ai cui partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate a tale attività operano con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 6).
Al riguardo, preso atto degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica con riguardo al testo originario della disposizione che, per le parti ancora riferibili al testo in esame, sono volti a confermare le previsioni di neutralità finanziaria di cui la stessa risulta assistita sia in termini generali che specifici (in merito al potenziamento dell’apprendimento programmato in una lingua straniera veicolare, quale criterio da adottare nell’ambito del suddetto regolamento), appare opportuno che vengano forniti elementi aggiuntivi a conferma degli ulteriori vincoli di neutralità finanziaria che assistono le modifiche apportate alla norma. In particolare, andrebbe confermata la complessiva neutralità del nuovo impianto della disposizione che sembrerebbe rendere facoltativa e non più obbligatoria la progressiva confluenza dell’opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane nel nuovo percorso liceale del «made in Italy»; ciò in quanto la relazione tecnica relativa al testo originario della disposizione confermava la neutralità della norma proprio in ragione della complessiva sovrapponibilità dei percorsi didattici in parola il cui programmato avvicendamento avrebbe consentito di lasciare invariato il fabbisogno di docenti e di personale scolastico. La richiesta appare opportuna, in particolare, alla luce della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 dell’articolo 9 del DPR n. 89 del 2010 che, sebbene, già vincoli a normativa vigente la possibile attivazione nell’ambito del liceo delle scienze umane dell’opzione economico-sociale, andrebbe opportunamente confermata in relazione alla nuova disciplina introdotta dalla norma in esame.
In merito alla procedura di monitoraggio e valutazione prevista in capo al Tavolo nazionale cui al comma 6 introdotto dalla Commissione di merito, pur considerato che la norma esclude espressamente la corresponsione ai partecipanti ai lavori del Tavolo compensi e rimborsi spese, andrebbero forniti dati ed elementi volti a confermare che le amministrazioni coinvolte in tali attività, in primis il Ministero dell’istruzione che ne coordinerà lo svolgimento presumibilmente sopportandolo con le proprie strutture, possano svolgere le relative funzioni nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Si rammenta, per completezza, che la relazione tecnica riferita al decreto legislativo n. 266 del 2005, che aveva istituito tre nuovi percorsi liceali (il liceo economico, il liceo tecnologico e il liceo delle scienze umane) affermava la neutralità di tale istituzione operando un confronto tra il monte ore relativo al nuovo ordinamento e quello riferibile all’ordinamento previgente, che risultava sostanzialmente identico, e dunque concludeva che la consistenza numerica dell’organico del personale docente sarebbe stata sufficiente per l’attuazione del nuovo ordinamento, comportando la sostanziale invarianza della relativa spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell’articolo 18, da un lato, prevede che ai partecipanti al tavolo di monitoraggio di cui alla medesima disposizione non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, e, dall’altro, reca una clausola di invarianza finanziaria secondo cui le amministrazioni competenti svolgono le relative attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni rispetto alla formulazione della disposizione.
Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy»
La norma, modificata nel corso dell’esame in Commissione, istituisce la fondazione denominata “Imprese e competenze per il made in Italy” con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l’eccellenza del made in Italy e i licei del made in Italy, al fine di diffondere la cultura d’impresa del made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. A tal fine sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l’anno 2024, per la costituzione della fondazione, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, per il funzionamento della stessa (comma 1).
La fondazione conferisce ogni anno il premio di Maestro del made in Italy a imprenditori che si siano particolarmente distinti nel made in Italy (comma 2).
La fondazione si correla con le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della formazione professionale e del trasferimento tecnologico nonché nel Sistema terziario di istruzione superiore, in modo da creare sinergie e coordinare competenze e risorse con l’obiettivo di costituire un sistema, a partire dai principali distretti industriali, in cui i licei del made in Italy possano sviluppare i progetti formativi in coerenza con le direttrici di sviluppo economico sostenibile del Paese (comma 3).
Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’istruzione e del merito sono membri fondatori della fondazione e ne definiscono gli obiettivi strategici mediante l’adozione di un atto di indirizzo (comma 4).
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono approvati l’atto costitutivo e lo statuto della fondazione, sono nominati gli organi sociali, sono determinati i compensi e sono disciplinati i criteri e le modalità per l’adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione. Il patrimonio della fondazione è costituito dall’apporto iniziale e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati (comma 5).
Alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato (comma 6).
Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione può avvalersi, mediante convenzione, di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa da amministrazioni pubbliche. La fondazione può avvalersi della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, di università e di istituti di ricerca (comma 7).
Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto (comma 8).
Agli oneri complessivi di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 59 (comma 10).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese in conto capitale |
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| Fondazione Imprese e competenze per il made in Italy |
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1,0 |
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1,0 |
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| Maggiori spese correnti |
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| Fondazione Imprese e competenze per il made in Italy – spese di funzionamento |
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0,5 |
0,5 |
0,5 |
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0,5 |
0,5 |
0,5 |
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0,5 |
0,5 |
0,5 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.
Con riguardo al comma 6, che prevede la concessione di beni pubblici in comodato, la relazione tecnica precisa che lo scopo della norma è quello di fornire alla Fondazione una sede adeguata e che la misura non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblico posto che anche le spese straordinarie proprio perché tali rientrano nelle incombenze generali del comodatario.
La relazione tecnica precisa che i 500.000 euro destinati alle spese di funzionamento a titolo esemplificativo sono ipotizzabili come corrispondenti alle seguenti voci: costi di reperimento e affitto dei locali (20 per cento), costi del personale (30 per cento), costi per beni strumentali, utenze e cancelleria (30 per cento), costi pubblicitari (10 per cento) e costi di gestione (10 per cento).
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme istituiscono la fondazione “Imprese e competenze per il made in Italy”, con un capitale di 1 milione di euro, al cui funzionamento è destinata la somma di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024. Alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili dello Stato (comma 6) e la stessa può avvalersi, mediante convenzione, di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione da amministrazioni pubbliche su richiesta nonché di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, di università e di istituti di ricerca (comma 7). Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto (comma 8). La relazione tecnica assume che la concessione di beni pubblici in comodato non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblico posto che anche le spese straordinarie rientrano nelle incombenze generali del comodatario. La relazione tecnica precisa che i 500.000 euro destinati alle spese di funzionamento potrebbero coprire, a titolo esemplificativo, le seguenti voci di spesa: costi di reperimento e affitto dei locali (20 per cento), costi del personale (30 per cento), costi per beni strumentali, utenze e cancelleria (30 per cento), costi pubblicitari (10 per cento) e costi di gestione (10 per cento).
Tanto premesso, con riferimento alla concessione in comodato di beni dello Stato, andrebbero forniti elementi idonei ad escludere, da un lato, che da tale concessione non derivi per l’ente concedente una rinuncia a canoni concessori già scontati nei tendenziali, dall’altro lato, che le spese straordinarie a carico del comodatario siano effettivamente sostenibili dalla Fondazione nell’ambito delle risorse ad essa assegnate. Infatti, pur essendo tale concessione prevista dalla norma come meramente facoltativa, in realtà essa non sembrerebbe di fatto essere tale, posto che la stessa relazione tecnica, con riferimento al successivo articolo 20, che affida alla Fondazione in esame, l’Esposizione Nazionale permanente del Made in Italy, si fonda sull’assunto che la sede della Fondazione è a titolo gratuito e che pertanto gli unici costi da fronteggiare sono quelli che rientrano nei costi generali non ripartibili e in alcune spese di carattere residuo (tipo minimo di allestimento nella sala).
Per quanto concerne, ancora, la ripartizione delle spese prefigurata dalla relazione tecnica, pur rilevando in via preliminare che l’onere annuo di funzionamento è configurato come limite di spesa, andrebbero forniti elementi di informazione più puntuali volti ad assicurare che il citato limite sia idoneo ad assicurare il funzionamento della Fondazione, tenuto conto del numero minimo di unità di personale da impiegare e degli ulteriori costi minimi di gestione da fronteggiare, ciò al fine di escludere il verificarsi di successivi fabbisogni di spesa non previamente considerati.
Per quanto concerne le imposte e tasse che si sarebbero riscosse con riferimento agli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, non si formulano invece osservazioni dal momento che tale fattispecie dovrebbe configurarsi come rinuncia ad un maggior gettito non registrato nei tendenziali. Su tale aspetto appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.
Istituzione dell’Esposizione nazionale permanente del made in Italy
Le norme prevedono l’istituzione dell’Esposizione nazionale permanente del made in Italy con l’obiettivo di promuovere e rappresentare l’eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l’esposizione dei prodotti della storia del made in Italy e dell’ingegno italiano. La cura e la gestione dell’Esposizione sono affidate alla fondazione “Imprese e competenze per il made in Italy”, che provvede a individuarne la sede, nell’ambito delle proprie attività e delle proprie risorse.
La fondazione “Imprese e competenze per il made in Italy” è istituita ai sensi dell’articolo 14, alla cui scheda si rinvia. In questa sede, si rammenta che l’articolo 19, comma 1, autorizza la spesa in conto capitale di un milione di euro per l’anno 2024, per la sua costituzione, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, per il funzionamento della stessa.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica osserva che la norma istituisce l’Esposizione Nazionale permanente del Made in Italy, che è affidata alla Fondazione “Imprese e competenze per il made in Italy”, la quale provvede nell’ambito delle risorse disponibili. Considerando i costi medi di esposizione pregressi anche presso il Ministero delle imprese, che i prodotti saranno messi a disposizione gratuitamente dalle imprese coinvolte compreso l’allestimento e gli stand, che la sede della Fondazione è a titolo gratuito, gli unici costi sono quelli che rientrano nei costi generali non ripartibili e in alcune spese di carattere residuo (tipo minimo di allestimento nella sala) che possono essere quantificati in 10 mila euro e che, dunque, sono ampiamente sostenibili con le risorse disponibili nei capitoli della Fondazione assegnati per il 2024.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma istituisce l’Esposizione nazionale permanente del made in Italy, la cui cura e la cui gestione sono affidate alla fondazione “Imprese e competenze per il made in Italy”, che provvede a individuarne la sede, nell’ambito delle proprie attività e delle proprie risorse. In proposito si rinvia alle osservazioni svolte con riferimento all’articolo 19.
Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale immateriale
La norma dispone che il Ministero della cultura e, per i profili di competenza, il Ministero dell’agricoltura e le altre amministrazioni competenti promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell’identità culturale collettiva del Paese (comma 1). A tal fine vengono novellati:
· l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, per precisare che i beni culturali, per i quali il Ministero della cultura esercita le attribuzioni spettanti allo Stato, sono sia quelli materiali sia quelli immateriali (comma 2, lett. a));
· l’articolo 53, comma 1, del medesimo decreto legislativo per introdurre, nell’ambito del catalogo delle aree funzionali del Ministero della cultura relativa alle aree funzionali del medesimo Ministero, lo svolgimento della funzione statale della tutela, gestione e valorizzazione, anche in chiave economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale, escludendo dal novero dei beni tutelati dal Ministero della cultura la categoria dei beni ambientali (comma 2, lett. b)).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma si limita ad apportare delle modifiche alle definizioni previste dal decreto legislativo n. 300 del 1999 al fine di precisare che il riferimento del patrimonio culturale non è solo ai beni materiali ma anche a quelli immateriali, nonché alla gestione anche economica degli stessi. La norma ha carattere ordinamentale in quanto si tratta di competenze che già di fatto afferiscono al Ministero della cultura e non di attribuzioni di nuove funzioni e che pertanto il Ministero stesso vi provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già assegnate. Conseguentemente la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma stabilisce che il Ministero della cultura e, per i profili di competenza, il Ministero dell’agricoltura nonché le altre amministrazioni competenti promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese (comma 1). A tal fine, relativamente al Ministero della cultura, viene modificato il quadro delle vigenti attribuzioni (come individuate dall’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999) per riferirle non solo ai beni culturali materiali ma anche a quelli immateriali e viene correlativamente aggiornata la disciplina (di cui all’articolo 53, comma 1, del medesimo decreto legislativo) relativa alle aree funzionali del medesimo Ministero, per specificare che la tutela del patrimonio culturale (sia materiale sia immateriale) è anche di carattere economico. Al riguardo non si formulano osservazioni, stante la natura ordinamentale della disposizione confermata anche dalla relazione tecnica.
Registrazione di marchi per i luoghi della cultura
Le norme stabiliscono che gli istituti e i luoghi della cultura possano registrare il marchio che li caratterizza, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale - CPI), in linea con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del Paese.
Al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento, gli istituti e i luoghi della cultura possono concedere l’uso del proprio marchio a terzi a titolo oneroso. Le somme allo scopo erogate, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate con appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo
Le norme recano una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica descrive la norma e afferma che la riassegnazione delle somme introitate in caso di concessione dell’uso del marchio a terzi a titolo oneroso riguarda soltanto le ipotesi degli Istituti periferici del Ministero non dotati di autonomia speciale considerato che gli Istituti autonomi introitano direttamente.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del Paese, che gli istituti e i luoghi della cultura possano registrare il marchio che li caratterizza, ai sensi del Codice della proprietà industriale, nonché concederne l’uso a terzi a titolo oneroso.
Le norme recano una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 22 reca una clausola di invarianza riferita all’attuazione del medesimo articolo, secondo cui le amministrazioni interessate vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.
Rafforzamento della tutela dei domini internet riferiti al patrimonio culturale
La norma, al fine di rafforzare la tutela e individuare eventuali abusi nell’utilizzo di nomi di dominio caratterizzati dall’estensione «.it» registrati, riferibili a istituti e luoghi della cultura, prevede che il Ministero della cultura stipuli protocolli con l’organismo responsabile dell’assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed esplicita che i protocolli che il Ministero della cultura dovrà stipulare sono gratuiti e volti soltanto a definire una attività di collaborazione con il predetto Organismo responsabile dell’assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali. La disposizione ha carattere ordinamentale ed il Ministero provvede alla sua attuazione nell’ambito delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili. Pertanto, non vi sono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma – cui non sono ascritti effetti finanziari – prevede che il Ministero della cultura stipuli protocolli con l’organismo responsabile dell’assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali al fine di rafforzare la tutela dei nomi di dominio caratterizzati dall’estensione «.it». La relazione tecnica afferma che detti protocolli sono gratuiti, in quanto finalizzati a definire le attività di collaborazione fra il Ministero e l’Organismo, e pertanto la disposizione ha carattere ordinamentale e non ne derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, considerato che tali elementi, idonei a suffragare l’assunzione di neutralità, sono riferiti dalla relazione tecnica ma non riportati dalla disposizione, dovrebbe essere valutata l’opportunità di inserire nel testo dell’articolo in esame un’apposita clausola di neutralità finanziaria. In ordine a tale aspetto appare comunque opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Modifiche alla legge n. 323 del 2000 in materia di tutela del settore termale
Le norme – introdotte durante l’esame in sede referente – modificano gli articoli 2 e 14 della legge n. 323 del 2000 relativa al riordino del settore termale. Le modifiche attengono rispettivamente alle definizioni riconducibili al settore termale e al profilo sanzionatorio.
In particolare, le novelle dispongono quanto segue:
- viene disciplinato l’utilizzo dei termini definiti dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 323 del 2000: “terme”, “termale”, “acqua termale”, “fango termale”, “idrotermale”, “stazione idrominerale” e “thermae”. Il testo vigente prevede che tali termini possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica (“cure termali”) mentre la modifica proposta ne consente l’utilizzo esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della citata legge;
- viene modificato l’articolo 14 della legge n. 323 del 2000, il quale prevede un obbligo di autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene, per effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonché delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria.
Al riguardo, viene previsto che l’autorità sanitaria debba disporre:
- la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno, laddove la violazione dell’obbligo suindicato sia commessa da soggetti che non siano in regola con i requisiti previsti per gli stabilimenti termali ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge n. 323.
- in aggiunta alla sanzione, la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno in presenza dell’erogazione da parte dei centri estetici di prestazioni riconducibili alle cure termali.
Le norme – introdotte durante l’esame in sede referente – non sono corredate di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano gli articoli 2 e 14 della legge n. 323 del 2000 relativa al riordino del settore termale. Le modifiche attengono rispettivamente alle definizioni riconducibili al settore termale e al profilo sanzionatorio.
Al riguardo non si formulano osservazioni, in considerazione del carattere ordinamentale delle norme.
Le norme qualificano come “impresa culturale e creativa” qualunque ente con sede in Italia che svolga in via esclusiva o prevalente attività quali l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la promozione, la conservazione, la ricerca, la valorizzazione e la gestione di beni, attività e prodotti culturali. Con modifiche approvate nel corso dell’esame in Commissione si qualificano come “impresa culturale e creativa” anche i lavoratori autonomi nonché gli enti del terzo settore e le imprese sociali che svolgono in via esclusiva o prevalente una delle attività prima elencate ed i soggetti privati costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile che esercitano in via esclusiva o prevalente attività di supporto alle attività elencate in precedenza. Rinvia quindi ad un successivo decreto del Ministro della cultura, da adottarsi di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento di detta qualifica. Definisce poi start up innovative culturali e creative le start up innovative che soddisfano anche i requisiti di cui sopra. Il comma 6 prevede che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscano un apposito Registro in cui sono iscritte le imprese culturali e creative, e trasmettano annualmente al Ministero della cultura l’elenco delle stesse. Alle imprese culturali e creative è permesso introdurre nella propria denominazione sociale la dicitura di “impresa culturale e creativa” o “ICC” e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica osserva che le disposizioni, laddove recano una definizione di impresa culturale e creativa, hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto riguarda l’istituzione di una apposita sezione nel registro delle imprese, si ritiene consista in un semplice intervento sulle modalità di aggregazione del Registro già esistente, che può essere fatto con semplici passaggi digitali. Quanto alla possibilità che la qualifica di start up innovativa possa comportare accesso ai benefici di nuovi soggetti, si precisa che ad oggi le misure sono tutte previste in un limite massimo di risorse disponibili per cui l’eventuale effetto di allargamento della platea non determina maggiori oneri per lo Stato.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, anche alla luce dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica, posto che la norma si limita a disciplinare la qualificazione delle imprese culturali e creative e delle start up innovative culturali e creative, prevedendo, altresì, la creazione di un’apposita sezione nel registro delle imprese a cura delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale
Le norme, prevedono l’istituzione, presso il Ministero della cultura, di un albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale. L'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale del Ministero della cultura, al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale (come specificato da una modifica introdotta nel corso dell’esame in sede referente) e di valorizzare le imprese culturali e creative. Le norme rinviano ad un successivo decreto del Ministro della cultura per l’adozione delle disposizioni attuative. Il comma 4 reca una clausola di neutralità finanziaria, disponendo che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo per la promozione e attuazione del Sistema Archivistico Nazionale[19] il Ministero della cultura promuove e realizza il Portale Archivistico nazionale (PAN).
La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di relazione tecnica.
La relazione tecnica riferita al testo originario della disposizione e ancora utilizzabile, rileva che il Ministero della cultura provvederà alla prevista istituzione dell’albo delle imprese culturali e creative nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali. La sua istituzione non comporta innovazioni o la necessità di dar vita ad appositi sistemi informatici per la sua tenuta, rientrando nelle attività ordinarie che sono svolte dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea – Ministero della Cultura.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme prevedono l’istituzione, presso il Ministero della cultura, di un albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale; l’iscrizione all’albo comporta anche la registrazione comporta anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale del Ministero della cultura. Al riguardo non si formulano osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e considerata la presenza nel testo di un’apposita clausola di invarianza finanziaria.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 26 reca una clausola di invarianza riferita all’attuazione del medesimo articolo, secondo cui le amministrazioni interessate vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame in Commissione, definiscono i creatori digitali quali artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale.
Per tutelare i diritti delle loro opere è istituito un apposito repertorio nel registro Pubblico delle Opere protette ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 con decreto del Ministro della
cultura da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che preliminarmente che la norma, introdotta nel corso dell’esame in Commissione, prevede l’istituzione di un apposito repertorio nel registro pubblico delle opere protette che è tenuto dal Ministero della cultura. Al riguardo, stante la mancanza di una relazione tecnica riferita alla norma in esame, appare necessario che il Governo assicuri che quest’ultima possa essere attuata senza aggravio di oneri, fermo restando che in tal caso andrebbe comunque valutata l’opportunità di inserire nel testo un’apposita clausola di neutralità finanziaria.
Le norme – introdotte durante l’esame in sede referente – prevedono che il Ministero della cultura adotti le opportune linee guida affinché le opere musicali, audiovisive e librarie conservate nelle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche siano conservate e fruibili anche nella loro versione originale, oltre che nelle eventuali rielaborazioni successive, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l’originale, facendone perdere la memoria.
Le norme – introdotte durante l’esame in sede referente – non sono corredate di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Ministero della cultura adotti linee guida affinché le opere musicali, audiovisive e librarie conservate nelle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche siano conservate e fruibili anche nella loro versione originale, oltre che nelle eventuali rielaborazioni successive.
Al riguardo, si osserva che la norma parrebbe limitarsi a fornire una prescrizione specifica relativamente all’attività, già svolta a normativa vigente, di conservazione di opere. Tuttavia, andrebbe comunque valutata l’opportunità, al fine di escludere l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri, di inserire nel testo un’apposita clausola di neutralità finanziaria.
Contributo per le imprese culturali e creative
Le norme attribuiscono al Ministero della cultura il compito di promuovere e sostenere gli investimenti effettuati nel territorio nazionale dalle imprese culturali e creative mediante l’erogazione di contributi in conto capitale. A tal fine, autorizzano la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
Le norme rinviano, quindi, la definizione delle condizioni, dei termini e delle modalità per la concessione di detti contributi ad un decreto del Ministro della cultura, da adottarsi di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata.
Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero della cultura.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese in conto capitale |
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| Riconoscimento contributo per il sostegno agli investimenti delle imprese culturali e creative (comma 1) |
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3 |
3 |
3 |
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3 |
3 |
3 |
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3 |
3 |
3 |
| Minori spese in conto capitale |
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| Riduzione Tabella B-Cultura |
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3 |
3 |
3 |
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3 |
3 |
3 |
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3 |
3 |
3 |
La relazione tecnica osserva che la norma prevede un contributo di 3 milioni di euro annui dal 2024 al 2033 a favore delle imprese culturali e creative. Precisa che si tratta di contributi da erogare a fondo perduto. Rileva poi che la quantificazione della dotazione tiene conto della grandezza del settore e dunque della platea a cui si rivolge. Trattandosi di investimenti, alla copertura dei 3 milioni di euro annui dal 2024 al 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero della cultura (Tabella B della legge n. 197 del 2022).
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede l’erogazione di contributi in conto capitale alle imprese culturali e creative entro un limite massimo di spesa di tre milioni di euro l’anno dal 2024 al 2033. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato alla spesa autorizzata.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 29 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero della cultura. Al riguardo, per quanto concerne la capienza delle risorse utilizzate a copertura non si formulano osservazioni giacché il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all’esame del Senato.
Ciò posto, si rileva in primo luogo l’opportunità di specificare anche al comma 3 l’importo degli oneri oggetto di copertura. In secondo luogo, con riferimento all’utilizzo fino al 2033 delle risorse derivanti dalla riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale si ravvisa l’esigenza di acquisire un chiarimento di carattere generale dal Governo in ordine al numero di esercizi finanziari per i quali è possibile utilizzare le risorse appostate sui singoli accantonamenti del citato fondo speciale.
Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative
Le norme prevedono l’adozione, ogni tre anni, da parte del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un Piano strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative. Gli obiettivi del piano comprendono la definizione di modalità organizzative e di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti, la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore, lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica, l’incentivazione di percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, lo sviluppo delle opere dell’ingegno, la tutela della proprietà intellettuale e la promozione di studi, ricerche e eventi in ambito nazionale. Il comma 3 precisa che le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione delle suddette disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ritiene l’adozione del piano strategico delle imprese culturali e creative un intervento di carattere amministrativo che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede l’adozione di un Piano strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative da parte del Ministro della cultura, non dispone alcuna autorizzazione di spesa e, al comma 3, reca una clausola di neutralità finanziaria. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere programmatico del Piano e considerata invarianza finanziaria che lo correda.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 30 reca una clausola di invarianza riferita all’attuazione del medesimo articolo, secondo cui le amministrazioni interessate vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.
Promozione dell’Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica
Le norme istituiscono presso il Ministero del turismo un comitato nazionale, presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione o provincia autonoma e da un rappresentante dell’ANCI per il coordinamento delle campagne di promozione all’estero dell’Italia, come destinazione turistica, anche nel caso in cui oggetto diretto dell’attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale.
Con emendamento approvato dalla Commissione si è precisato che la norma concerne anche la promozione del settore agrituristico e la promozione del patrimonio idrotermale.
Per la partecipazione al comitato, si precisa, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Alle riunioni del comitato possono essere invitati rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato e del turismo. Il comitato, anche avvalendosi della collaborazione di esperti a titolo gratuito, individua e valorizza località considerate minori ma aventi forte potenziale turistico, incoraggiando la creazione di itinerari secondari di valore e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi. Il comitato promuove altresì la costituzione di forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione nonché della figura del manager di destinazione.
Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro del turismo l’adozione delle disposizioni attuative. Il comma 3, infine, reca una clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione della norma in esame nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, oltre a riassumere il contenuto della norma, osserva che essa non riguarda l’attività di promozione svolta direttamente dal Ministero del turismo che utilizza le risorse stanziate e a tale fine destinate dalla legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, posto che la norma si limita a istituire un comitato nazionale per coordinare le campagne di promozione all’estero dell’Italia come destinazione turistica, che ai suoi componenti non spetta alcun compenso e considerata la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 31 prevede che ai partecipanti al comitato istituito dal medesimo comma non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.
Analogamente non si hanno osservazioni in merito al successivo comma 3, che reca una clausola di invarianza riferita all’attuazione del medesimo articolo, secondo cui le amministrazioni interessate vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Potenziamento degli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l’Italia
Normativa vigente. L’articolo 153 del DPR n. 18 del 1967 prevede che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali possano essere autorizzati a sostituire con impiegati temporanei, per il tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovino in una delle situazioni che comportano la sospensione del trattamento economico. I contratti di detti impiegati temporanei sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi (comma 1). Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente del personale a contratto di cui all'articolo 152 (3.150 unità) impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi (comma 2). Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego (comma 3).
L’articolo 152 del DPR n. 18 del 1967 prevede altresì che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali possano assumere a tempo indeterminato personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unità.
La norma, approvata dalla Commissione di merito, consente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di effettuare nel 2024 le assunzioni di personale a contratto per impieghi temporanei previste dall’articolo 153 del DPR n. 18 del 1967 in sostituzione del personale a contratto (indeterminato) di cui all’articolo 152 del medesimo decreto, in deroga ai limiti del relativo contingente da quest’ultimo indicato in 3.150 unità. Tali contratti cessano in ogni caso alla data del 31 dicembre 2024 (comma 1). A tal fine si provvede nel limite di euro 2.000.000 per il 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 2).
L’emendamento approvato dalla Commissione di merito che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma, approvata dalla Commissione di merito, attribuisce al Ministero degli esteri la facoltà di effettuare, nel limite di euro 2.000.000 per il 2024, le assunzioni di personale a contratto a tempo determinato previste dall’articolo 153 del DPR n. 18 del 1967 in sostituzione temporanea del personale assumibile con contratto a tempo indeterminato in virtù dell’articolo 152 del medesimo decreto, in deroga ai limiti del relativo contingente da quest’ultimo indicato in 3.150 unità (comma 1). Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che l’esercizio della facoltà in parola risulta circoscritto nei limiti delle risorse a tal fine autorizzate dalla norma.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 32 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma 1, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, non si formulano osservazioni giacché il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all’esame del Senato.
Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali
Le norme autorizzano la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2023 per l’erogazione di finanziamenti e incentivi per investimenti a favore dei mercati rionali, nonché di 10 milioni di euro per l’anno 2024 per l’erogazione di specifici finanziamenti alle imprese, in particolare nei settori in cui i costi dell’esposizione fieristica costituiscono una barriera economica all’accesso e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali. Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata, l’adozione delle disposizioni attuative. Il comma 3 rinvia all’articolo 59, alla cui scheda si rinvia, ai fini della copertura finanziaria. Il comma 4 consente al Ministero delle imprese e del made in Italy di avvalersi, per l’attuazione delle misure previste, di un soggetto gestore con oneri nel limite massimo dell’1,5 per cento a valere sui relativi stanziamenti. Le misure di sostegno sono concesse, precisa il comma 5, nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese correnti |
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| Sostegno al settore fieristico (comma 1) |
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10 |
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10 |
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10 |
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| Maggiori spese in conto capitale |
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| Sostegno ai mercati rionali (comma 1) |
10 |
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10 |
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10 |
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La relazione tecnica osserva, con riguardo al settore fieristico, che l’obiettivo della norma è sostenere le imprese al fine di agevolare la loro partecipazione alle fiere di rilievo internazionale che si svolgono sul territorio nazionale, attraverso la concessione di voucher a fondo perduto per 10 milioni di euro, per sostenere i costi di esposizione dei beni e di allestimento degli stand. La quantificazione della misura tiene conto della grandezza del settore che, con oltre 2,3 milioni di metri quadrati di superficie espositiva coperta e 4,2 milioni di metri quadrati totali, rende l’Italia il quarto paese fieristico al mondo, preceduto solo da Cina, Stati Uniti e Germania. Per le predette finalità è quindi autorizzata la spesa di 10 milioni di euro di parte corrente per l’anno 2024.
Con riguardo ai mercati rionali, si prevedono investimenti a fondo perduto finalizzati all’innovazione e all’ammodernamento degli spazi espositivi con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione degli stessi, diversificare le offerte dei prodotti e aumentare l’attrazione per la clientela e il turismo. Per tale finalità è autorizzata la spesa in conto capitale di 10 milioni di euro per l’anno 2023.
In merito ai profili di quantificazione, posto che la norma prevede un’autorizzazione di spesa per un importo fissato a 10 milioni di euro per il 2023 per finanziare misure di sostegno al settore rionale ed a 10 milioni di euro per il 2024 per finanziare misure di sostegno al settore fieristico: sotto questo profilo non si formulano osservazioni, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento disposto. Si evidenzia tuttavia che, testualmente, il sostegno al settore fieristico (secondo periodo del comma 1) e ai mercati rionali (terzo periodo del comma 1) siano, per il Ministero delle imprese, attribuzioni di carattere permanente, non limitate ai soli esercizi 2023 e 2024. Andrebbe quindi valutata l’opportunità di coordinare la parte dispositiva della norma in esame con la relativa autorizzazione di spesa. Su tale aspetto appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.
Certificazione di qualità della ristorazione italiana all’estero
Le norme istituiscono la certificazione distintiva di “Ristorante italiano nel mondo”, attribuita, su richiesta, ai ristoratori operanti all’estero, al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che offrono fuori dall’Italia prodotti enogastronomici conformi alle migliori tradizioni e di contrastare l’utilizzo speculativo della pratica dell’Italian sounding. La certificazione, che ha la durata di tre anni ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato, è rilasciata, su richiesta del ristoratore, da un ente certificatore accreditato, sulla base di un disciplinare adottato con decreto interministeriale (commi 1 e 2).
Detto disciplinare determina i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento all’utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica, nonché al rispetto della tradizione gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attività di ristorazione.
Rispetto al testo originario, nell’esame in sede referente[20] è stata soppressa la previsione che il rilascio della certificazione avvenga sulla base di una tariffa approvata.
Contestualmente, vengono soppressi i commi da 1144 a 1148 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, relativi alla definizione e promozione di una rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo (comma 1-bis).
L’attuazione delle disposizioni, ai sensi del comma 1146, è demandata all’emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 1149, non soppresso dalle disposizioni in esame, autorizza per l’attuazione dei commi da 1144 a 1148, la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Qualora sia riscontrata la perdita dei requisiti di onorabilità o di quelli tecnici stabiliti nel disciplinare, la certificazione è revocata (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che la certificazione in esame è rilasciata da un ente certificatore accreditato e si basa su una tariffa approvata. Ciò comporta che la presente disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo, piuttosto, suscettibile di generare incassi per lo Stato.
La RT precisa altresì che dall’abrogazione delle norme indicate non derivano potenziali oneri considerato che le stesse non hanno mai trovato attuazione e non è stato adottato il decreto previsto.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono la possibilità per i ristoratori italiani all’estero di richiedere il rilascio della certificazione distintiva di “Ristorante italiano nel mondo”, al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che offrono all’estero prodotti enogastronomici conformi alle migliori tradizioni italiane all’estero. La certificazione, che ha la durata di tre anni ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato, è rilasciata, su richiesta del ristoratore, da un ente certificatore accreditato, sulla base di un disciplinare adottato con decreto interministeriale
Al riguardo, si rileva che durante l’esame in sede referente è stata soppressa la previsione, contenuta nel testo originario, che il rilascio della certificazione avvenga sulla base di una tariffa approvata. Preso atto che il rilascio è affidato a un ente certificatore accreditato, al fine di escludere che il rilascio delle certificazioni possa comportare oneri a carico della finanza pubblica, appare necessario precisare nel testo che i relativi oneri sono integralmente a carico dei soggetti interessati.
Riguardo alla soppressione dei commi da 1144 a 1148 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, relativi alla definizione e promozione di una rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo, non si formulano osservazioni dal momento che la relazione tecnica chiarisce che le disposizioni abrogate non sono mai state attuate.
Promozione della cucina italiana all’estero
Le norme – modificate in sede referente - istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la promozione del consumo all’estero di prodotti nazionali di qualità, nonché per la formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, sulla corretta preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti. Al riguardo, può essere previsto il coinvolgimento della rete delle sedi diplomatiche all’estero. Con decreto interministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo (commi 1-3).
Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 4).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese correnti |
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| Fondo per la promozione della cucina italiana all'estero |
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1,0 |
1,0 |
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1,0 |
1,0 |
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1,0 |
1,0 |
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| Minori spese correnti |
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| Riduzione Tabella A - MASAF |
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1,0 |
1,0 |
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1,0 |
1,0 |
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1,0 |
1,0 |
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La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono l’istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzato alla promozione del consumo all’estero di prodotti nazionali di qualità. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che l’onere è limitato all’ammontare dello stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 35 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo, non si formulano osservazioni giacché il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all’esame del Senato, e tenuto altresì conto dell’ulteriore riduzione dell’accantonamento stesso disposta dall’articolo 37, comma 6.
La norma reca disposizioni in materia di mutui a tasso agevolato concessi da ISMEA in favore delle imprese agricole e finalizzati all’acquisizione, da parte di queste ultime, di imprese operanti nel medesimo settore. In particolare, si prevede che ISMEA conceda, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (vedi infra) e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, che attuano iniziative finalizzate all’acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione.
Si rammenta che l’articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che l'ISMEA effettui interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura nonché dei beni prodotti nell'ambito
delle relative attività agricole.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica precisa che la norma interviene a modificare l’articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 aggiungendo un ulteriore periodo in virtù del quale viene ampliata la platea dei beneficiari dei mutui a tasso agevolato previsti da tale disposizione da parte di ISMEA nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Riguardo i criteri e le modalità per la concessione di mutui, nonché l’importo e la durata massimi del finanziamento, questi sono stabiliti con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La RT afferma che la disposizione non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la disposizione di cui al richiamato articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, risulta già finanziata con risorse adeguate anche a far fronte al presente aumento della platea dei beneficiari. In ogni caso l’aumento della platea dei beneficiari non determina aumento di oneri a carico della finanza pubblica in quanto, anche prescindendo dal limitato numero di soggetti che, ancorché non preventivabili, si ritiene usufruiranno di tale agevolazione, gli stessi sono esclusi dalla circostanza che le agevolazioni previste potranno
essere erogate nell’ambito, e non oltre, delle risorse di cui all’articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma reca disposizioni in materia di mutui a tasso agevolato concessi da ISMEA in favore delle imprese agricole finalizzati all’acquisizione, da parte di queste ultime, di imprese operanti nel medesimo settore. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che la norma, come precisato anche dalla relazione tecnica, prevede un’ulteriore possibile finalizzazione di risorse già destinate a spesa e che operano nel limite delle disponibilità.
Coerentemente, il prospetto riepilogativo non considera la norma poiché essa dispone nuovi utilizzi delle medesime risorse già stanziate, e pertanto non ne derivano nuove spese o riduzioni di entrate.
Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, nonché per la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e l’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche (II.GG), e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia. Il Fondo ha una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (comma 1).
Le attività finalizzate alla tutela giuridica delle II.GG., ammesse al finanziamento a carico del Fondo, sono le seguenti:
a) attività di registrazione come indicazioni geografiche in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, oppure quali marchi privatistici, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le attività connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;
b) attività connesse alle opposizioni avverso la registrazione, in Paesi terzi, di marchi o di altri titoli di proprietà intellettuale, in contrasto con la protezione prevista da accordi internazionali, richiesta da soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;
c) attività connesse alla presentazione di domande di assegnazione alle II.GG. di domìni internet e attività avverso eventuali assegnazioni di II.GG. come nomi di dominio in favore di soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;
d) iniziative volte ad aumentare la riconoscibilità delle II.GG.;
e) attività di comunicazione e promozione delle II.GG. che subiscono gli effetti negativi dei sistemi giuridici di Paesi terzi che limitano la piena protezione legale delle denominazioni italiane nei Paesi terzi interessati;
f) attività dirette verso Paesi terzi per migliorare e favorire la conoscenza delle II.GG. italiane presso gli importatori, i distributori e i consumatori finali del Paese terzo interessato.
Per le azioni di cui alle lettere d), e) e f), può essere previsto il coinvolgimento dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (commi 2 e 3).
Le risorse del Fondo, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono destinate a finanziare le camere di commercio italiane all’estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese aventi sede legale e operativa in Italia (comma 4).
Con uno o più decreti interministeriali sono stabiliti i criteri e le modalità di finanziamento delle attività e iniziative sopra descritte (comma 5).
Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 6).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese correnti |
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| Fondo di supporto al riconoscimento delle certificazioni II.GG. e dei prodotti agroalimentari italiani |
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2,0 |
2,0 |
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2,0 |
2,0 |
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2,0 |
2,0 |
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| Minori spese correnti |
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| Riduzione Tabella A - MASAF |
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2,0 |
2,0 |
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2,0 |
2,0 |
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2,0 |
2,0 |
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La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno lo scopo di fornire supporto al riconoscimento delle certificazioni II.GG. e dei prodotti agroalimentari italiani; a tale finalità è istituito un fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2019/787, di seguito “II.GG.”, e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Il comma 2 prevede una serie di azioni funzionali allo scopo che si prefigge la norma (ed in particolare alla tutela giuridica delle II.GG) e per alcune di esse [lettere d), e) ed f)], è prevista la possibilità di coinvolgimento dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) che, qualora richiesto, sarà a titolo gratuito nell’ambito della collaborazione istituzionale che tale Agenzia è chiamata a prestare.
La RT chiarisce che le Indicazioni geografiche, da un lato, costituiscono uno strumento di valorizzazione dei prodotti che se ne fregiano, dall’altro, una garanzia per il consumatore sull’origine, le caratteristiche e/o la reputazione dei prodotti acquistati che sono ottenuti nel rispetto di un disciplinare di produzione. Le azioni descritte al comma 2 hanno tutte lo scopo di tutelare le indicazioni geografiche pro futuro e per gli effetti che ne derivano le rendono assimilabili ad azioni di investimento. Infatti, la registrazione, così come la presentazione di domande di assegnazione di domini Internet, nonché tutte le altre azioni connesse a migliorare e a favorire la conoscenza delle II.GG. italiane nel mondo, esplicano il loro potenziale non nel breve termine bensì nel medio-lungo periodo, garantendo un rafforzamento della tutela giuridica delle IIGG dei prodotti agroalimentari, necessario per prevenire e superare eventuali conflitti che potrebbero scaturire e sono pertanto qualificabili come investimenti necessari a consolidare e implementare le produzioni nazionali di qualità. La differenziazione delle produzioni basata sull’origine territoriale, valorizzata e ampliata attraverso tutte le azioni prescritte, rientra tra le leve cui le imprese guardano per favorire la penetrazione su nuovi mercati e canali commerciali, nonché per mantenere quote di mercato. L’interesse a rafforzare queste forme di tutela è di fondamentale importanza considerato che l’Italia rappresenta uno dei Paesi “ad alta vocazione di tipicità”, inoltre bisogna considerare che il commercio internazionale dei prodotti II.GG, in una prospettiva futura, rappresenterà una quota importante rispetto al commercio totale dei prodotti agroalimentari. Parte delle risorse del fondo sono destinate a finanziare le Camere di commercio all’estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie e stragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari, da imprese con sede legale ed operativa in Italia.
Il comma 6 dell’articolo individua la copertura degli oneri mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono l’istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzato al supporto del riconoscimento delle certificazioni di indicazione geografica e dei prodotti agroalimentari italiani. Al riguardo, si osserva che l’onere è limitato allo stanziamento previsto, e in proposito non si formulano osservazioni.
Con riferimento al coinvolgimento dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), che secondo la RT sarà fornito a titolo gratuito, non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che il supporto riguarda adempimenti che, come rammentato dalla relazione tecnica, rientrano tra le finalità istituzionali dell’Agenzia.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell’articolo 37 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo, nel rinviare a quanto già evidenziato in merito alla copertura finanziaria prevista dal comma 4 dell’articolo 35, non si formulano osservazioni.
Valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale
Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l’alpeggio e altre pratiche tradizionali locali. Con uno o più decreti interministeriali sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione per l’impiego delle risorse del suddetto fondo (commi 1 e 2).
Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese in conto capitale |
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| Fondo ai comuni per infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali |
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1,0 |
1,0 |
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1,0 |
1,0 |
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1,0 |
1,0 |
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| Minori spese di conto capitale |
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| Riduzione Tabella B - MASAF |
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1,0 |
1,0 |
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1,0 |
1,0 |
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1,0 |
1,0 |
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La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono l’istituzione di un fondo, con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l’alpeggio e altre pratiche tradizionali locali.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato all’ammontare dello stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 38 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo, non si formulano osservazioni giacché il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all’esame del Senato, e tenuto altresì conto dell’ulteriore riduzione dell’accantonamento stesso disposta dall’articolo 39, comma 8.
Distretti del prodotto tipico italiano
Le norme istituiscono presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) il Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano, con la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
La norma definisce i «distretti del prodotto tipico italiano» come i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo o agroalimentare avente valenza fortemente territoriale, al fine della valorizzazione e della promozione del prodotto tipico italiano nei mercati nazionali e internazionali. I distretti del prodotto tipico italiano sono riconosciuti con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, che tiene conto di alcuni criteri indicati dalla norma stessa.
Si prevede inoltre che Possono essere riconosciuti quali distretti del prodotto tipico italiano i distretti del cibo che siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
La norma stabilisce che a valere sulle risorse del Fondo sono concessi:
- un contributo a fondo perduto, pari a 20.000 euro per ciascun distretto, per lo studio di fattibilità da presentare a supporto della proposta di riconoscimento del distretto da parte del MASAF;
- agevolazioni nella forma di contributi in conto capitale per programmi o progetti di ricerca al fine di favorire la creazione dei distretti del prodotto tipico italiano. Il programma o progetto deve prevedere il cofinanziamento fino al 30 per cento da parte della regione, che provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese in conto capitale |
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| Istituzione Fondo Distretti del prodotto tipico italiano |
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2,0 |
2,0 |
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2,0 |
2,0 |
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2,0 |
2,0 |
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| Minori spese in conto capitale |
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| Riduzione Tabella B- MASAF |
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2,0 |
2,0 |
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2,0 |
2,0 |
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2,0 |
2,0 |
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La relazione tecnica descrive la norma e afferma che la disposizione reca oneri quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025; oltre ai predetti oneri, per i quali viene indicata la copertura, la disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La RT precisa che il fondo andrà a finanziare programmi di investimento al pari di quelli oggi finanziati nell’attuale misura c.d. Distretti del cibo. Con riferimento al rapporto tra i distretti del cibo previsti a legislazione vigente e i Distretti del prodotto tipico italiano, si evidenzia che il distinguo si sostanzia negli obiettivi da essi perseguiti. In particolare, mentre i primi sono una mera aggregazione territoriale, i secondi, per essere riconosciuti, oltre a soddisfare il requisito di territorialità, devono perseguire l’obiettivo specifico di sviluppo, valorizzazione e promozione di un prodotto tipico locale, soddisfacendo i criteri indicati dalla norma in esame. Tali finalità devono essere inquadrate in un’ottica di investimento in quanto proiettate non ad un risultato immediato, o almeno non solo, quanto piuttosto ad un ritorno di immagine legata a qualità e tipicità del prodotto e del territorio proiettate nel tempo anche in funzione di prospettive di allargamento del mercato di vendita.
La quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base del valore medio del contributo accordato nell’attuale misura c.d. Distretti del cibo[21], le cui risorse, su un importo di circa 2 milioni di euro di contributo sono allocate in quota preponderante su investimenti di cui alla Tabella 1A (investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria delle PMI e delle grandi imprese) e alla Tabella 2A (investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli delle PMI e le grandi imprese)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) il Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano, con la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, le cui risorse sono finalizzate alla concessione di un contributo a fondo perduto, pari a 20.000 euro per ciascun distretto, per lo studio di fattibilità da presentare a supporto della proposta di riconoscimento del distretto da parte del MASAF nonché ad agevolazioni nella forma di contributi in conto capitale per programmi o progetti di ricerca al fine di favorire la creazione dei distretti del prodotto tipico italiano. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione dal momento che l’onere è limitato all’entità della dotazione del Fondo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 8 dell’articolo 39 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo, nel rinviare a quanto già evidenziato in merito alla copertura finanziaria prevista dal comma 3 dell’articolo 38, non si formulano osservazioni.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso la Commissione di merito, al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio, istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Registro delle associazioni nazionali delle città d'identità.
Le norme definiscono il termine «città di identità». Si tratta delle città o realtà territoriali che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in cui operano organismi associativi a carattere comunale con lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali dei loro territori nei mercati nazionali ed internazionali.
I comuni in cui hanno sede i luoghi della produzione agricola di pregio che possiedono i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste assumono la denominazione di città di identità. Il decreto definisce anche i requisiti delle associazioni nazionali delle città di identità e le modalità per la loro iscrizione nel Registro.
Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle norme in parola nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme, al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, istituiscono presso il Ministero dell'agricoltura il “Registro delle associazioni nazionali delle città d'identità”, definiscono la nozione di “città d’identità”[22] e demandano a un successivo decreto ministeriale l’individuazione delle predette città e i requisiti delle loro associazioni. Viene quindi prevista una clausola di neutralità finanziaria. In proposito, considerato che l’emendamento che ha introdotto la disposizione non era corredato di relazione tecnica, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che la tenuta del registro possa essere assicurata senza aggravio di oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell’articolo 40 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all’attuazione del medesimo articolo, secondo cui le amministrazioni competenti vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.
Contrassegno per il made in Italy
Le norme prevedono l’adozione, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di un contrassegno ufficiale di attestazione dell’origine italiana delle merci. Le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell’UE, possono, su base volontaria, apporre detto contrassegno sui predetti beni. Il contrassegno è carta valori ed è realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado di assicurare un’idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni. Il comma 4 rinvia al decreto attuativo l’individuazione delle caratteristiche del contrassegno, delle modalità con cui le imprese possono richiedere e mantenere l’autorizzazione ad apporre sulle proprie merci il contrassegno, dei settori e dei prodotti interessati, delle regole di utilizzo del contrassegno e della tecnologia da utilizzare a fini di garanzia della certificazione e della tracciabilità della filiera dei prodotti. Il comma 5 reca una clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che le amministrazioni competenti provvedano all’attuazione delle disposizioni sopra commentate nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 5-bis esclude dall’applicazione della norma le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e agroalimentari, a cui si applicano le specifiche disposizioni in materia.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, dopo aver riassunto il contenuto della norma, osserva che la disposizione è suscettibile di generare introiti a favore dello Stato, in considerazione del contributo previsto dall’Istituto poligrafico a carico dei soggetti richiedenti. Si precisa che la disposizione non comporta oneri per il Ministero, considerato che l’attività che coinvolge nell’adozione di un decreto, insieme ad altri Ministeri, è svolta nell’ambito delle funzioni e compiti già esercitati dall’Ufficio Italiano brevetti e marchi. Peraltro, non si tratta di individuare un nuovo marchio ma scegliere tra quelli che sono già esistenti.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede l’istituzione di un contrassegno per il made in Italy, che le imprese che producono beni sul territorio nazionale possono, su base volontaria, apporre sui predetti beni. La relazione tecnica assicura che le disposizioni non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che possono, invece, generare introiti in favore dello Stato, in considerazione del contributo previsto dall’Istituto poligrafico a carico dei soggetti richiedenti. In proposito, posto che la norma non prevede esplicitamente né l’obbligo né la misura del predetto contributo, e che essa non ne rinvia la definizione neppure al decreto attuativo, i cui contenuti sono elencati al comma 4, andrebbe esplicitato più puntualmente quali siano le fonti di finanziamento per gli oneri derivanti dall’istituzione del contributo ovvero andrebbe valutata l’opportunità di prevedere nel testo che il decreto disciplini anche la misura del contributo a carico del richiedente.
Inoltre, al fine di escludere che dalle disposizioni derivino oneri ascrivibili a procedure di infrazione, andrebbe acquisito l’avviso del Governo circa la compatibilità del previsto contrassegno per il Made in Italy con il diritto e la giurisprudenza eurounitaria in materia di contrassegni di provenienza.[23]
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell’articolo 41 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all’attuazione del medesimo articolo, secondo cui le amministrazioni competenti vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.
Prodotti artigianali o industriali tipici
Le norme, sono volte a promuovere le produzioni artigianali e industriali tipiche tradizionalmente legate a metodi di produzione locali radicati in una specifica zona geografica e sostenere gli artigiani e i produttori nella preservazione di tali produzioni (articolo 42, comma 1).
In vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, le norme prevedono, altresì, che le regioni possono effettuare una ricognizione delle produzioni tipiche che sono già oggetto di forme di riconoscimento o di tutela ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legate al territorio locale (articolo 42, comma 2).
Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Ministero delle imprese e del made in Italy, che, con decreto, definisce un regime uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici (articolo 42, comma 3)
Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione delle norme sopra descritte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 42, comma 4).
Si stabilisce che, per valorizzare i prodotti artigianali e industriali tipici e favorire i processi di tutela degli stessi, le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica adottano disciplinari di produzione e presentano alla regione competente la dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione sopra illustrata (articolo 43). Si specifica che le associazioni dei produttori possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. Alle associazioni dei produttori è assegnato il potere di elaborare il disciplinare dei prodotti di cui si tratta ed effettuare i controlli volti a garantirne il rispetto e possono esperire azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto (articolo 44). Infine si stabilisce che il disciplinare è depositato dalle associazioni
dei produttori presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento e se ne definiscono i contenuti (articolo 45).
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica afferma che gli articoli da 32 a 35 (ora articoli da 42 a 45) contengono misure di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. L’obiettivo è quello di promuovere un’attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici finalizzata al riconoscimento degli stessi. Per quanto concerne l’attività di ricognizione si precisa che gli enti territoriali non sono tenuti a svolgere alcuna attività ampliativa delle funzioni, trattandosi soltanto di una ricognizione di quanto già è in loro possesso, in ragione delle disposizioni regionali che già danno attuazione al riconoscimento della provenienza del prodotto.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme intendono promuovere le produzioni artigianali e industriali tipiche tradizionalmente legate a metodi di produzione locali radicati in una specifica zona geografica e sostenere gli artigiani e i produttori nella preservazione di tali produzioni. A tal fine si prevede, per le regioni, la possibilità di effettuare una ricognizione delle produzioni tipiche che sono già oggetto di forme di riconoscimento e si definiscono le procedure attraverso le quali le associazioni dei produttori possono definire un disciplinare posto a tutela di una produzione tipica. Per quanto concerne l’attività di ricognizione, la relazione tecnica precisa che gli enti territoriali non sono tenuti a svolgere alcuna attività ampliativa delle funzioni, trattandosi soltanto di una ricognizione di quanto già è in loro possesso, in ragione delle disposizioni regionali che già danno attuazione al riconoscimento della provenienza del prodotto. Alla luce di tali chiarimenti e considerato che le norme in esame concernono, per lo più, attività svolte da privati, non si hanno osservazioni da formulare.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 42 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all’attuazione del medesimo articolo, secondo cui le amministrazioni competenti vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.
Contributo per la predisposizione del disciplinare
Le norme prevedono che alle associazioni di produttori, rispondenti ai requisiti di cui al precedente articolo 44, sia concesso un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico, relativo alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, le cui modalità di erogazione sono definite con decreto interministeriale (commi 1 e 2).
Ai relativi oneri, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi del successivo articolo 59 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese correnti |
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| Contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici |
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3,0 |
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3,0 |
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3,0 |
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La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame prevedono il riconoscimento in favore delle associazioni di produttori, che rispondono a determinati requisiti, di un contributo a fondo perduto per le spese di consulenza di carattere tecnico, legate alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2023 cui si provvede ai sensi dell’articolo 48 (ora articolo 59).
La RT rappresenta che attualmente in Italia ci sono 583 associazioni di produttori, dunque, considerando la partecipazione del 30 per cento delle associazioni e in considerazione di lavori di consulenza approfonditi per ogni prodotto, si prevede una spesa pari a 3 milioni di euro.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che alle associazioni di produttori, rispondenti ai requisiti di cui al precedente articolo 44, sia concesso un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico, relativo alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, le cui modalità di erogazione sono definite con decreto interministeriale.
Al riguardo, dal momento che l’onere è limitato all’ammontare dello stanziamento previsto, non vi sono osservazioni da formulare.
Blockchain[24] per la tracciabilità delle filiere
Le norme stabiliscono che il Ministero delle imprese e del made in Italy (Ministero) promuove e sostiene la ricerca applicata, lo sviluppo e l’utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT), quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy ai fini dell’esaustività e dell’affidabilità delle informazioni fruibili dai consumatori. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2023 e di 26 milioni di euro per l’anno 2024 (comma 1).
È istituito presso il Ministero un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche conformi alle previsioni di cui al decreto-legge n. 135 del 2018 che reca, fra l’altro, un articolo (8-ter) dedicato alle tecnologie basate su registri distribuiti. Il catalogo nazionale provvede altresì al censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dallo European Blockchain Services Infrastructure, al fine di promuovere la costituzione di una rete basata su tecnologie distribuite, favorendo l’interoperabilità con le soluzioni tecnologiche sviluppate all’interno dell’Italian Blockchain Services Infrastructure (comma 2). Per l’istituzione e il funzionamento del catalogo, per il coordinamento con le istituzioni europee e nazionali competenti in materia, per lo svolgimento delle attività di censimento e verifica e per la promozione di specifici casi d’uso sulla tracciabilità dei prodotti italiani, anche attraverso un soggetto gestore, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2023, per l’istituzione del catalogo, e di 50.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, per l’aggiornamento e la manutenzione dello stesso (comma 3).
Si prevede, infine, che il Ministero conceda alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta:
- contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l’utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del made in Italy [comma 4, lettera a)];
- contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l’acquisto di servizi per la tracciabilità [comma 4, lettera b)].
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le risorse disponibili sono ripartite tra le due finalità appena descritte, è determinato l’ammontare del contributo da corrispondere e le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni. Il decreto prevede l’eventuale attribuzione della gestione degli interventi a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all’1,5 per cento dell’ammontare complessivo delle risorse (comma 5).
Agli oneri complessivi derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 4.200.000 euro per l’anno 2023, a 26.050.000 euro per l’anno 2024 nonché, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 12 milioni di euro per l’anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 6 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 59 (comma 6).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese in conto capitale |
||||||||||||
| Contributi per progetti che prevedono la ricerca applicata, lo sviluppo e l’utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti (comma 1) |
4 |
26 |
|
|
4 |
14 |
12 |
|
2 |
7 |
6 |
|
| Maggiori spese correnti |
||||||||||||
| Catalogo nazionale Blockchain- istituzione e funzionamento (comma 3) |
0,20 |
0,5 |
|
|
0,20 |
0,5 |
|
|
0,20 |
0,5 |
|
|
La relazione tecnica ribadisce che le norme sono volte a sostenerne la ricerca applicata, lo sviluppo e l’utilizzo della tecnologia basate su registri distribuiti (DLT) quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy ai fini dell’esaustività e affidabilità delle informazioni fruibili dai consumatori. La relazione tecnica poi illustra le ragioni strategiche che hanno indotto il Governo a introdurre le norme in esame considerando la tecnologia blockchain come uno dei pilastri che sosterrà il processo innovativo dei prossimi anni. A tal proposito la relazione evidenzia anche che le analisi OCSE, commissionate dal Ministero dello sviluppo economico nel 2020, confermano che la tecnologia blockchain è in rapido sviluppo a livello globale e l’Italia dovrebbe trarre beneficio dai propri vantaggi competitivi per assumere un ruolo di primo piano su scala internazionale. L’Italia dispone, prosegue la relazione tecnica, di una solida base imprenditoriale e numerose imprese stanno mettendo a punto innovative soluzioni blockchain che potrebbero raggiungere una significativa presenza sul mercato.
Con riferimento al comma 2, che prevede l’istituzione di un catalogo nazionale per il censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dall’European Blockchain Service Infrastructure (EBSI), per promuovere la creazione di una rete basata su tecnologie
distribuite, la relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ma non fornisce gli elementi ed i criteri sulla cui base è stata stimata una spesa di 200.000 mila euro per l’anno 2023 e di 50.000 euro a decorrere dal 2024 per l’aggiornamento e la manutenzione dello stesso catalogo.
Per quanto riguarda i restanti fondi, pari a 4 milioni per l’anno 2023 e 26 milioni per l’anno 2024, la relazione tecnica specifica che il 50 per cento di questi sono destinati a contributi a fondo perduto mentre il restante 50 per cento a finanziamenti a tassi agevolati in base alle disponibilità del fabbisogno netto. La quantificazione delle risorse stanziate tiene conto del fatto che nel 2019 le aziende italiane hanno investito circa 30 milioni di euro in progetti di blockchain, con un incremento del 100 per cento rispetto al 2018 e dunque la somma è rapportata al parametro minimo d’investimento effettuato nel settore.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che i commi 1 e 4 autorizzano la spesa di 4 milioni per l’anno 2023 e 26 milioni per l’anno 2024. Tale spesa è destinata all’erogazione di contributi e di finanziamenti a tasso agevolato per progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l’utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del made in Italy nonché la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l’acquisto di servizi per la tracciabilità. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari quantifica un effetto complessivo sugli anni 2023, 2024 e 2025 in termini di fabbisogno pari all’intera spesa autorizzata, ossia 30 milioni di euro complessivi nel triennio, mentre l’effetto in termini di indebitamento netto è pari alla metà, ossia 15 milioni complessivi nel triennio. Si rileva, infine, che la relazione tecnica, ma non la norma, specifica che il 50 per cento della spesa autorizzata è destinata all’erogazione di contributi mentre il resto a finanziamenti agevolati. Alla luce di tali considerazioni non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere è configurato quale tetto massimo di spesa e nel presupposto che la ripartizione dei fondi tra contributi e finanziamenti sia disposta in conformità con quanto specificato dalla relazione tecnica. Circa la distribuzione temporale degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, diversa da quella dello stanziamento, non si formulano osservazioni considerata la natura di conto capitale delle spese autorizzate.
Si rileva, inoltre, che il comma 2 prevede l’istituzione, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, di un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche conformi alle previsioni di cui al decreto-legge n. 135 del 2018 che reca, fra l’altro, un articolo (8-ter) dedicato alle tecnologie basate su registri distribuiti. Si rileva, poi, che il successivo comma 3, per l’istituzione e il funzionamento del catalogo, per il coordinamento con le istituzioni europee e nazionali competenti in materia, per lo svolgimento delle attività di censimento e verifica e per la promozione di specifici casi d’uso sulla tracciabilità dei prodotti italiani, anche attraverso un soggetto gestore, autorizza la spesa di 200.000 euro per l’anno 2023, per l’istituzione del catalogo, e di 50.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, per l’aggiornamento e la manutenzione dello stesso. Tanto premesso, pur prendendo atto del fatto che l’onere è configurato come tetto massimo di spesa, si osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi ed i dati sulla base dei quali è stata determinata la quantificazione proposta. Appare, pertanto, necessario che il Governo fornisca tali dati ed elementi al fine di consentire la verifica della congruità della spesa autorizzata.
Si rileva infine che il prospetto riepilogativo registra la spesa autorizzata per l’istituzione del catalogo ed il suo aggiornamento e la sua manutenzione in 0,2 milioni di euro per il 2023 e 0,05 milioni di euro per il 2024, senza registrare - negli anni 2025 e 2026 - la spesa di 0.05 milioni che la norma dispone in via permanente. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
Imprese del made in Italy nel mondo virtuale e immersivo
Le norme autorizzano la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2024 al fine di consentire al Ministero delle imprese e del made in Italy di promuovere e sostenere la transizione digitale dell’industria e dell’artigianato mediante l’utilizzo di ambienti virtuali immersivi e interattivi utili alle imprese, in sinergia con i servizi abilitanti dell’intelligenza artificiale, allo sviluppo del commercio elettronico relativo a beni e servizi nonché all’efficiente riorganizzazione dei processi produttivi, formativi e di marketing.
Per le predette finalità, è concesso alle piccole e medie imprese, per l’anno 2024, un contributo per investimenti in progetti per ambienti virtuali da inserire all’interno dello specifico sistema aziendale.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il valore massimo del contributo, i presupposti, le condizioni e le modalità di richiesta e di utilizzo dello stesso nonché l’eventuale attribuzione della gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all’1,5 per cento dell’ammontare delle risorse del Fondo.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 59 del provvedimento in esame.
Il contributo di cui al presente articolo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese di conto capitale |
||||||||||||
| Contributo per investimenti in progetti per ambienti virtuali |
|
5,0 |
|
|
|
5,0 |
|
|
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2,5 |
|
|
La relazione tecnica afferma che la disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro in conto capitale per il 2024, cui si provvede ai sensi dell’articolo 48 (ora articolo 59), per investimenti a fondo perduto e tasso agevolato (nella misura del 50 per cento) in progetti per l’implementazione di ambienti virtuali.
La RT precisa che la somma quantificata, se si considerano i costi medi di mercato per lo sviluppo di progetti delle nuove tecnologie di transizione digitale, rinvenibili in euro 10.000, e i costi per la realizzazione di spazi e mondi virtuali, quantificabili in media in euro 20.000, è possibile ipotizzare per il 2024 che potranno usufruire dello strumento un numero compreso tra le 250 e le 300 aziende. Per l’attuazione delle misure il Ministero può avvalersi di un soggetto gestore con oneri nel limite massimo dell’1,5 per cento a valere sui relativi stanziamenti.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2024 al fine di consentire la concessione alle piccole e medie imprese di un contributo per investimenti in progetti per ambienti virtuali da inserire all’interno dello specifico sistema aziendale. La relazione tecnica precisa che il citato contributo consiste per il 50 per cento in investimenti a fondo perduto e tasso agevolato.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato all’entità dell’autorizzazione di spesa e che i contributi a tasso agevolato, costituiscono “operazioni finanziarie” ai sensi del SEC 2010 e dunque non impattano sull’indebitamento netto, per cui gli effetti rappresentati nel prospetto riepilogativo appaiono coerenti con le previsioni delle disposizioni in esame.
La norma attribuisce al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero nei procedimenti per il delitto di cui all’art. 517-quater c.p., riguardante la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di
prodotti agroalimentari.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica ribadisce che le norme prevedono che anche per il reato previsto dall’articolo 517-quater del codice penale - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - la competenza sia del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente e in particolare, la competenza è del procuratore della direzione distrettuale antimafia per le indagini sulle associazioni a delinquere.
La relazione tecnica chiarisce che i predetti procuratori, già debitamente formati, sono attualmente assistiti da personale, a sua volta, ampiamente formato e dispongono delle necessarie strutture e mezzi per espletare le indagini affidate.
La relazione tecnica evidenzia, pertanto, la natura ordinamentale e procedurale della disposizione in esame che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi fronteggiare gli adempimenti connessi alle attività ivi descritte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma attribuisce al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero nei procedimenti per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma si limita ad individuare il soggetto competente a svolgere funzioni già previste a legislazione vigente e che la relazione tecnica assicura che i procuratori potranno svolgere le attività che ne derivano con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Misure per la formazione specialistica
La norma stabilisce che il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell’ambito delle materie di competenza, può segnalare al Ministro della giustizia, entro il 31 agosto di ogni anno, specifiche aree tematiche, inerenti al contrasto, in sede civile e penale, della contraffazione di titoli di proprietà industriale, nelle quali ritiene opportuna una formazione specializzata degli operatori della giustizia, ai fini dell’eventuale inserimento delle stesse aree tematiche nelle linee programmatiche di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, che definiscono il programma annuale delle attività didattiche della Scuola superiore della magistratura.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e sottolinea il loro carattere ordinamentale e procedurale, privo di profili finanziari atteso che la formazione rientra fra le attività istituzionali della Scuola superiore della magistratura.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma consente al Ministro delle imprese e del made in Italy di segnalare al Ministro della giustizia specifiche aree tematiche, inerenti al contrasto, in sede civile e penale, della contraffazione di titoli di proprietà industriale, nelle quali ritiene opportuna una formazione specializzata degli operatori della giustizia. La segnalazione è effettuata ai fini della definizione del programma annuale delle attività didattiche della Scuola superiore della magistratura. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare giacché la norma si limita a prevedere la possibilità di indicare specifici contenuti formativi nell’ambito di programmi di formazione già previsti a legislazione vigente.
Sanzioni amministrative per l’acquisto e l’introduzione di merci contraffatte
Le norme sono finalizzate a rafforzare l’efficacia deterrente delle sanzioni pecuniarie a carico degli acquirenti di merci contraffatte e a garantire un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella lotta alla contraffazione nei rispettivi territori.
A tal fine si apportano modifiche all’articolo 1, commi 7, 7-bis e 8, del decreto-legge n. 25 del 2005. Tali norme fissano sanzioni da 100 a 7.000 euro a carico degli acquirenti di merci contraffatte e destinano il ricavato di tali sanzioni, se applicate da organi di polizia locale, per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato. Le modifiche elevano il minimo della sanzione da 100 a 300 euro e destinano interamente all’ente locale le sanzioni irrogate da organi di polizia locale. Tale ultima modifica determina un onere valutato in euro 130.100 annui a decorrere dall’anno 2024, a cui si provvede ai sensi dell’articolo 59.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Minori entrate extratributarie |
||||||||||||
| Importo delle sanzioni destinato agli enti locali |
|
0,13 |
0,13 |
0,13 |
|
0,13 |
0,13 |
0,13 |
|
0,13 |
0,13 |
0,13 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riporta in tabella i dati forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze circa l’accertato ed il riscosso riferito al capitolo di entrata in questione relativamente all’annualità 2022. L’importo accertato e riscosso al mese di dicembre è pari a 260.200,84 euro e, dunque, il 50 per cento di pari importo è pari a 130.100,42 euro.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma destina l’importo di sanzioni già vigenti e irrogate da agenti di polizia locale interamente agli enti locali invece di destinarlo per il 50 per cento allo Stato. A fronte di tale nuova destinazione è valutata una minore entrata tributaria di 131.100 euro che corrisponde alla metà di quanto sarebbe stato riscosso nell’anno 2022 secondo i dati forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare dal momento che l’onere appare valutato coerentemente con i dati amministrativi forniti dal Governo, nel presupposto che la disposizione entri in vigore non prima del 2024 (posto che non sono ascritti effetti per il corrente esercizio 2023).
Reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Le norme integrano il testo dell’articolo 517 del codice penale che punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. L’integrazione prevede che commette il reato in oggetto anche colui che detiene gli stessi beni per la vendita.
Il prospetto riepilogativo non scrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse hanno natura ordinamentale e non sono in grado di produrre un impatto negativo sulla finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono che commette il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci anche colui che detiene gli stessi prodotti per la vendita. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale della disposizione.
Le norme modificano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 260 del codice di procedura penale che trattano della distruzione di merci oggetto di sequestro con l’obiettivo di ridurre le attività connesse alla custodia delle merci stesse. Ciò, in particolare, ampliando la possibilità di procedere alla distruzione delle merci sequestrate.
Per una disamina di dettaglio del contenuto della disposizione si rinvia al pertinente dossier del Servizio Studi.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e evidenziano che la nuova formulazione proposta intende alleggerire i tempi e le attività connesse alla custodia dei beni, ponendo in atto la custodia stessa laddove strettamente necessaria. La relazione tecnica sottolinea che le attività giudiziarie connesse alla distruzione delle merci sopra considerate sono svolte già in maniera consueta e routinaria dal personale assegnato agli uffici giudiziari che proseguiranno negli adempimenti ordinari.
Pertanto, la disposizione non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che tutti gli adempimenti alla stessa connessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano l’articolo 260 del codice di procedura penale, che tratta, fra l’altro, della distruzione di merci oggetto di sequestro, con l’obiettivo di ridurre le attività connesse alla custodia delle merci stesse. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni di cui trattasi.
Redazione del verbale di sequestro di beni contraffatti
Le norme modificano l’articolo 81, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per stabilire che, nel caso di beni contraffatti, l’elenco delle cose sequestrate contenuto nel verbale di sequestro, può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed evidenzia che le stesse intendono semplificare le operazioni di verbalizzazione dei beni sequestrati, che, oggi, richiedono la catalogazione minuziosa delle merci, che sono inventariate pezzo per pezzo. La norma in esame, dunque, comporta effetti positivi consentendo di alleggerire i tempi e le attività connesse alla custodia dei beni. Inoltre, anche il personale adibito alla catalogazione dei beni provvederà in maniera più celere ed efficace alle incombenze connesse, così da poter smaltire l’arretrato ed essere destinato ad ulteriori e nuovi adempimenti.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme stabiliscono che nel caso di beni contraffatti, l’elenco delle cose sequestrate contenuto nel verbale di sequestro può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale della disposizione e i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
Le norme sono dichiaratamente finalizzate al rafforzamento degli strumenti di indagine nell’ambito dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari. A tal fine si integra il testo dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, che disciplina le operazioni sotto copertura degli ufficiali di polizia giudiziaria al fine di acquisire elementi di prova in ordine ad uno specifico elenco di delitti. Le modifiche aggiungono tra i delitti per i quali è possibile operare sotto copertura quello di contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari di cui all’articolo 517-quater, del codice penale.
Il prospetto riepilogativo non scrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che le strutture amministrative che già si occupano di eseguire le indagini per reati di associazione a delinquere di particolare gravità in collaborazione tra loro sono specializzate nei vari settori, compreso anche quello inerente alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. La relazione tecnica assicura, pertanto, la natura ordinamentale e procedurale della disposizione in esame che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi fronteggiare gli adempimenti connessi alle attività ivi descritte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame aggiungono all’elenco dei delitti per i quali è possibile operare sotto copertura quello di contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni di cui trattasi e i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
Le norme stabiliscono che, nei casi di condanna dello straniero per i reati in materia di contraffazione[25], ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si debba tener conto della collaborazione prestata dallo straniero all’autorità di polizia o all’autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica descrive la norma e afferma che la stessa ha carattere ordinamentale e precettivo e come tale non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale delle norme in esame, secondo cui, nei casi di condanna dello straniero per i reati in materia di contraffazione[26], ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si deve tener conto della collaborazione prestata dallo straniero medesimo.
Promozione e comunicazione degli interventi in materia di made in Italy
La norma autorizza la spesa di un milione di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro per l’anno 2024 per lo svolgimento di attività di informazione e sensibilizzazione sugli interventi in materia di made in Italy previsti dalla legge in esame e per rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in inglese, attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. Il comma 2 rinvia ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di utilizzo di dette risorse e del soggetto gestore, con oneri comunque non superiori a 1,5 per cento dell’ammontare delle risorse, cui è demandato l’aggiornamento del sito internet istituzionale del Ministero. Il comma 3 prevede che a tali oneri si provveda ai sensi dell’articolo 59, alla cui scheda si rinvia.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese correnti |
||||||||||||
| Fondo per la promozione e comunicazione delle misure in materia di made in Italy |
1 |
2 |
|
|
1 |
2 |
|
|
1 |
2 |
|
|
La relazione tecnica, premesso che la norma reca misure per la promozione e la comunicazione degli interventi previsti dal disegno di legge, afferma che, sulla base delle precedenti esperienze del Ministero delle imprese, da un’analisi dei costi dei maggiori mass media, è possibile effettuare la seguente stima:
- uno spot di 30 secondi sulle reti Rai ha un costo medio di 300 mila euro;
- uno spot di 30 secondi sulle reti Mediaset ha un costo medio di 200 mila euro;
- una pagina intera del Corriere della sera per una sola ripetizione costa 113.400 euro;
- una pagina interna su Repubblica per una sola ripetizione costa 108 mila euro.
A tal fine, osserva la relazione tecnica, è autorizzata la spesa di un milione di euro per il 2023 e due milioni di euro per il 2024.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede un’autorizzazione di spesa di un milione di euro nel 2023 e due milioni di euro nel 2024 per la promozione e la comunicazione degli interventi previsti dal disegno di legge, nonché per rafforzare la comunicazione istituzionale attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, prevedendo altresì una quota di spese (comunque non superiori all’1,5 per cento dell’ammontare delle risorse) per il soggetto gestore cui sarà demandato l’aggiornamento del sito internet istituzionale. La relazione tecnica indica elementi di costo relativi allo svolgimento di talune campagne pubblicitarie. Al riguardo, nell’osservare preliminarmente che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento previsto (limite di spesa), si evidenzia che le spese per la campagna pubblicitaria appaiono di carattere modulabile e programmabile in base alle disponibilità di risorse, laddove le spese per l’aggiornamento del sito internet dovrebbero essere quantificate in misura tale da garantire l’adempimento della previsione normativa, e su queste la relazione tecnica non fornisce elementi specifici o rassicurazioni. Appare dunque necessario acquisire dal Governo elementi di informazione volti a confermare che le risorse destinate al soggetto gestore siano congrue per ottenere l’aggiornamento del sito internet istituzionale, e che tale aggiornamento possa essere contenuto nel biennio 2023-2024, posto che per gli esercizi successivi non sono previsti stanziamenti.
Disposizioni finanziarie
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l’articolo 59, comma 1, lettere da a) a d), fa fronte agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 8, 10, 14, 19, 33, 46, 47, 48, 51 e 57, per i quali si rinvia a quanto in precedenza rilevato per i profili di quantificazione, con particolare riguardo al diverso impatto di talune delle citate disposizioni sui differenti saldi di finanza pubblica.
In particolare, i predetti oneri sono quantificati dal testo in 23.200.000 euro per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024 e in 630.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, per l'anno 2025, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 37.630.100 euro e, in termini di indebitamento netto, a 19.630.100 euro.
Al riguardo, con riferimento all’alinea del citato comma 1, si rileva in via preliminare la necessità di rettificare gli importi previsti a decorrere dal 2025, al fine di tenere debitamente conto delle spese previste dall’articolo 47, comma 3, in relazione all’aggiornamento e alla manutenzione del catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche, determinate in 50.000 euro annui a decorrere dal 2024, in linea con quanto riportato anche nella relazione tecnica, sebbene il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari circoscriva erroneamente le predette spese al solo anno 2024.
In considerazione di ciò, appare in primo luogo necessario rettificare il comma 6 del citato articolo 47, laddove sono richiamati gli oneri complessivamente derivanti del medesimo articolo, che alla luce di quanto sopra illustrato risulterebbero pertanto pari a 4.200.000 euro per l’anno 2023, a 26.050.000 euro per l’anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 12.050.000 euro per l’anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 6.050.000 euro per l’anno 2025.
Corrispondentemente, all’alinea del comma 1 dell’articolo 59 gli oneri previsti a decorrere dal 2025 dovrebbero quindi intendersi determinati in 680.100 euro annui, anziché in 630.100 euro annui, che aumentano, per il medesimo anno 2025, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 37.680.100 euro e, in termini di indebitamento netto, a 19.680.100 euro, anziché a 37.630.100 euro e 19.630.100 euro. Occorre conseguentemente aggiornare anche la copertura finanziaria di cui al medesimo comma 1, lettere da a) a d), dell’articolo 59, al fine di apprestare le occorrenti risorse finanziarie eventualmente incrementando la riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy prevista dalla lettera b) del comma 1. Sull’insieme di tali aspetti appare necessario acquisire l’avviso del Governo.
Fermo restando quanto in precedenza evidenziato in ordine all’esigenza di integrare la copertura finanziaria, si osserva che il testo della disposizione in esame provvede agli oneri ivi richiamati tramite le seguenti modalità:
- quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 87 milioni di euro per l'anno 2024, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 37 milioni di euro per l'anno 2025, secondo quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- quanto a 9.200.000 euro per l'anno 2023, a 16.680.100 euro per l'anno 2024 e a 630.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, secondo quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, secondo quanto disposto dalla lettera c), mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di conto capitale, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, secondo quanto disposto dalla lettera d), mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.
In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, si segnala che oggetto di riduzione è il Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy[27], la cui dotazione di bilancio a legislazione vigente è pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e a 95 milioni di euro per l’anno 2024. In proposito non si hanno osservazioni da formulare con riferimento all’annualità 2023, posto che - come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - dallo stanziamento del Fondo stesso è già stato detratto l’importo corrispondente all’onere oggetto di copertura. Andrebbe viceversa acquisita una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che la riduzione prevista per l’anno 2024 non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, la cui dotazione, pari a 95 milioni di euro, è confermata anche dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all’esame del Senato. Per quanto riguarda il diverso andamento della riduzione del Fondo in termini di fabbisogno e indebitamento netto previsto dalla disposizione in esame, si rammenta che ciò riflette il differente impatto su tali saldi di finanza pubblica associato alla norma istitutiva del Fondo stesso rispetto a quelli contabilizzati sul saldo netto da finanziare[28].
In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni giacché l’accantonamento del fondo speciale di cui si prevede la riduzione reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all’esame del Senato, e dell’ulteriore riduzione disposta dal comma 4 dell’articolo 11, anche nell’ipotesi di imputazione a tale accantonamento dell’onere, pari a 50.000 euro a decorrere dal 2025, derivante dall’attuazione del comma 2 dell’articolo 47.
In merito alla terza modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni giacché il Fondo oggetto di riduzione[29] reca le occorrenti disponibilità per l’annualità 2023, posto che - come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - dalla dotazione iniziale del Fondo stesso, pari a 12.574.892 euro, è già stato detratto l’importo corrispondente all’onere oggetto di copertura. Si rileva, peraltro, che l’utilizzo di risorse in conto capitale risulta congruo rispetto alle finalità di spesa previste dalle disposizioni oggetto della copertura finanziaria, non determinando quindi una possibile dequalificazione della spesa.
In merito alla quarta modalità di copertura finanziaria, nel rilevare che il Fondo oggetto di riduzione presenta a legislazione vigente una dotazione iniziale pari a 382.470.168 euro[30], andrebbe comunque acquisita una conferma dal Governo circa l’effettiva sussistenza delle risorse impiegate a compensazione nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non pregiudichi la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.
Si osserva, infine, che il comma 2 dell’articolo 59 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.
[1] Disposizioni in materia di ricorrenze festive.
[2] Disposizioni in materia di giorni festivi.
[3] Analoga modalità di copertura è stata di recente prevista dall’articolo 13-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, per un importo pari a 2,525 miliardi di euro per l’anno 2023, e dall’articolo 23, comma 7, lettera m), del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, in corso di conversione presso le Camere.
[4] Legge 18 settembre 2023, n. 128. Si veda, in particolare, la pagina 1939 del volume quarto, tomo III, del Conto del bilancio, recante l’allegato per capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Atto Senato n. 791).
[5] Si tratta, nello specifico, degli articoli 6, comma 4, 33, comma 3, 47, comma 6, 57, comma 3 e 59, comma 1.
[6] Si tratta degli articoli 4, comma 5, 11, comma 4, 13, comma 5, 29, comma 3, 32, comma 2, 35, comma 4, 37, comma 6, 38, comma 3, 39, comma 8, e 59, comma 1, lettera b).
[7] Iscritto sul capitolo 7344 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy.
[8] Iscritto sul capitolo 2267 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy.
[9] La relazione tecnica, in realtà, probabilmente a causa di un refuso, fa riferimento al “fabbisogno netto”.
[10] Il SISTE include: l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico delle unità da diporto; l’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON); lo Sportello telematico del diportista (STED), presso il quale sono espletate, mediante collegamento telematico con la sezione dati SISTE dell’ATCN, le procedure istruttorie finalizzate all’iscrizione delle unità e navi da diporto nell’ATCN e alle relative trascrizioni e annotazioni a seguito di convalida dell’UCON
[11] L’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 esclude i natanti da diporto e le moto d'acqua dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).
[12] L’articolo 57, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscano al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi.
[13] Di cui all’articolo 108, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023.
[14] Da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988), su proposta del Ministro dell’istruzione e acquisito il parere della Conferenza unificata.
[15] Del quadro comune europeo di riferimento.
[16] E il relativo subemendamento.
[17] Nel testo originario dell’articolo si trattava di un’opzione e non di un percorso.
[18] Scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore.
[19]https://san.beniculturali.it/c/document_library/get_file?uuid=80cf3d0b-27bd-4c50-9de3-bf5ed56607cd&groupId=10704
[20] A seguito dell’approvazione dell’emendamento 25.3.
[21] Istituiti dall’articolo 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017 e disciplinati dal DM 22/7/2019.
[22] Ai sensi del comma 2 si definiscono “città di identità” le città o realtà territoriali che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in cui operano organismi associativi a carattere comunale con lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali dei loro territori nei mercati nazionali ed internazionali.
[23] Sul punto si rinvia al Dossier dei Servizi studi della Camera e del Senato n. 139 del 12 settembre 2023 (AC 1341, XIX legislatura), nella scheda riferita all’articolo ora in esame.
[24] Una blockchain è un registro digitale aperto e distribuito, in grado di memorizzare record di dati (solitamente, denominati "transazioni") in modo sicuro, verificabile e permanente. La blockchain (in italiano: blocchi concatenati) è una struttura dati che consiste in elenchi crescenti di record, denominati "blocchi", collegati tra loro in modo sicuro utilizzando la crittografia. Poiché ogni blocco contiene informazioni sul blocco precedente, questi formano effettivamente una catena con ogni blocco aggiuntivo che si collega a quelli precedenti. Di conseguenza, le transazioni blockchain sono irreversibili in quanto, una volta registrate, i dati in un determinato blocco non possono essere modificati retroattivamente senza alterare tutti i blocchi successivi: una modifica, per la natura del protocollo e dello schema di validazione, necessiterebbe del consenso della maggioranza della rete.
[25] Di cui all’articolo 4, comma 3, del Testo unico immigrazione – TUIM (decreto legislativo n. 286 del 1998)
[26] Di cui all’articolo 4, comma 3, del Testo unico immigrazione – TUIM (decreto legislativo n. 286 del 1998)
[27] Iscritto sul capitolo 7020 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy.
[28] Per quanto riguarda, in particolare, lo stanziamento di 95 milioni di euro per l’anno 2024 in termini di saldo netto da finanziare, si evidenzia che quest’ultimo è stato invece registrato in termini di fabbisogno e indebitamento netto in misura pari a 40 milioni di euro per l’anno 2024, a 50 milioni di euro per l’anno 2025 e a 5 milioni di euro per l’anno 2026.
[29] Iscritto sul capitolo 7041. Si rammenta, in particolare, che l’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, prevede che, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti all’ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all’esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato, possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su apposti fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
[30] Il disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all’esame del Senato, prevede per il Fondo in questione una dotazione di bilancio per l’anno 2024 di 292.706.989 euro.