| Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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| Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
| Titolo: | Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano |
| Riferimenti: | AC N.1322/XIX |
| Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
| Data: | 26/07/2023 |
| Organi della Camera: | V Bilancio |
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Camera dei deputati
XIX LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 1322
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| Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano
(Conversione in legge del DL n. 69/2023 - approvato dal Senato A.S. 755) |
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N. 87 – 26 luglio 2023
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| La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Modifiche al testo unico bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA
Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075
Modifiche al d.lgs. n. 82/2022. Procedura di infrazione n. 2023/2015
Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008.
Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria
ARTICOLO 11, commi 1, 2, 3 e 4
Modifiche della legge n. 69 del 2005 in materia di mandato di arresto europeo..
Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della legge n. 234/2021
Disposizioni in materia di rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019) 3110724
Modifiche all’articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021.
Informazioni sul provvedimento
| A.C. |
1322 |
| Titolo: |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano |
| Iniziativa: |
governativa |
| Iter al Senato: |
sì |
| Relazione tecnica (RT): |
presente |
| Relatore per la Commissione di merito: |
Pisano (Lega) |
| Commissione competente: |
XIV (Politiche dell’Unione europea) |
Il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato (S. 755), dispone la conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.
Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica, tranne quelli di iniziativa governativa che ne erano, invece, corredati.
Inoltre, in prima lettura, nel corso dell’esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha depositato una nota recante elementi di chiarimento (seduta del 5 luglio 2023).
Di tale documentazione si dà conto, ove necessario, nel presente dossier.
Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO 1
Modifiche al testo unico bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA
La norma, modificata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, apporta modifiche ed integrazioni alle norme del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) introducendo una nuova procedura che rafforza le garanzie dei depositanti nell’ipotesi del mancato rimborso dei medesimi da parte di una banca. Le disposizioni stabiliscono che qualora una banca, in ragione della sua situazione finanziaria, risulti inadempiente all’obbligo di restituire i propri depositi, ancorché non sia stata aperta nei suoi confronti la procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Banca d’Italia, dopo aver verificato che l’istituto di credito non è in grado di rimborsare i propri depositi e non ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l’accessibilità ai depositi stessi, dichiari l’esistenza di tale inadempimento, con la conseguenza che i depositanti potranno accedere al recupero dei propri depositi, entro i limiti ordinariamente previsti, tramite i sistemi di garanzia vigenti. Con una modifica introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato è stato altresì sostituito il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 11-octies del DL n. 73 del 2021, che disciplina i termini di applicabilità delle disposizioni relative all’estinzione anticipata dei crediti al consumo, contenute nell’articolo 125-sexies del Testo unico bancario - TUB, di cui al d.lgs. n. 385 del 1993. In particolare, si conferma che, in caso di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni – sempre in tema di estinzioni anticipate – contenute nell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Si precisa peraltro che sono fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa e che non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Viene infine precisato che, ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avvenga in conformità al criterio del costo ammortizzato e che tali principi si applicano nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che le modifiche assumono carattere tecnico e riguardano eminentemente la disciplina bancaria (TUB), oltre ai profili riferiti agli specifici poteri conferiti alla Banca d’Italia. A tale ultimo proposito, si rammenta che la Banca d’Italia dispone di un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Si precisa, inoltre, che i sistemi di garanzia dei depositi sono finanziati esclusivamente dai contributi versati dagli enti di credito, senza alcun coinvolgimento dell’erario pubblico.
Le previsioni in discorso, pertanto, hanno contenuto ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma apporta modifiche ed integrazioni alle norme del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) introducendo una nuova procedura che rafforza le garanzie dei depositanti nell’ipotesi del mancato rimborso dei medesimi da parte di una banca. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, dato il carattere ordinamentale delle disposizioni, che concernono i rapporti fra le banche e i depositanti, e tenuto conto che la Banca d’Italia, cui sono affidate funzioni dichiarative, è soggetto esterno al perimetro della PA.
La norma, introdotta dal Senato, reca una disciplina transitoria concernente le transazioni su crediti tributari e contributivi[1] proposte dall’imprenditore nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese in stato di crisi o di insolvenza[2].
La disciplina transitoria riguarda le disposizioni recate dall’articolo 63, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 14 del 2019 che, nel testo vigente, stabilisce che il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
· l'adesione anche di questi creditori è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali dei crediti interessati dagli accordi che sono necessarie per la conclusione degli accordi stessi[3];
· la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, anche sulla base delle risultanze della relazione di un professionista indipendente.
Si rammenta che al comma 2-bis, ora citato, introdotto dal decreto legislativo n. 83 del 2022, non sono ascritti effetti finanziari e che allo stesso è applicabile una generale clausola di invarianza finanziaria (art. 52 del medesimo decreto legislativo n. 83 del 2022).
Le norme in esame specificano che l’efficacia della disciplina transitoria si dispiega “fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell’articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” (ossia del decreto legislativo n. 14/2019): durante tale arco temporale non trova, conseguentemente, applicazione la disciplina vigente sopra descritta (comma 1). La disciplina transitoria oltre a confermare le vigenti condizioni richieste per l’omologazione richiede che ricorrano congiuntamente anche le seguenti ulteriori condizioni:
· gli accordi non devono avere carattere liquidatorio [comma 2, lett. a)];
· il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell’importo complessivo dei crediti [comma 2, lett. c)];
· il soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al trenta per cento dell’ammontare dei rispettivi crediti, sanzioni e interessi inclusi [comma 2, lett. e)].
La disciplina transitoria prevede anche che qualora l’ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione sia inferiore a un quarto dell’importo complessivo dei crediti, la disciplina sopra illustrata possa trovare applicazione, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non sia inferiore al quaranta per cento dell’ammontare dei rispettivi crediti, sanzioni e interessi inclusi, e la dilazione di pagamento richiesta non ecceda il periodo di dieci anni (comma 3).
Sono dettate alcune disposizioni tecnico-procedimentali con riguardo al procedimento di omologazione (commi 4 e 5).
Infine si prevede che la disciplina transitoria introdotta si applichi alle proposte di transazione fiscale depositate in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto (comma 6).
La relazione tecnica allegata alla proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame esplicita che la disciplina transitoria ora descritta è stata introdotta alla luce delle prime applicazioni del nuovo codice cli impresa e al fine di limitare rilevanti effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.
Più in generale, la relazione tecnica evidenzia che la nuova disciplina, concordata preventivamente con la Commissione Europea, è finalizzata ad assicurare una piena e coerente attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, tenendo conto anche degli obiettivi Pnrr, e che la stessa limita il ricorso all'omologa degli accordi di ristrutturazione in mancanza
di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. La norma, pertanto, rispetto alla situazione attuale, è suscettibile di determinare effetti positivi sul gettito, che prudenzialmente non sono quantificati e pertanto dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione reca una disciplina transitoria concernente le transazioni su crediti tributari e contributivi[4] proposte dall’imprenditore nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese in stato di crisi o di insolvenza. La disciplina transitoria riguarda unicamente i casi in cui il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie che risultano creditori dell’imprenditore e prevede condizioni più stringenti rispetto a quelle previste dalle norme vigenti affinché l’omologazione possa essere disposta. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare considerato che la presenza di detti vincoli più stringenti appare suscettibile, come anche prefigurato dalla relazione tecnica, di determinare effetti postivi di gettito che, comunque, non sono, prudenzialmente, registrati nei saldi di finanza pubblica. Inoltre, si rammenta che alla disposizione della quale si rinvia l’applicazione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075
La norma modifica i criteri necessari per avvalersi dell’imposta di registro agevolata di cui al DPR n. 131 del 1986 (aliquota del 2 per cento), per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro.
La modifica sopprime l’individuazione soggettiva dell’agevolazione, ovvero la qualifica di cittadino italiano emigrato all'estero. In particolare, si stabilisce che l’aliquota agevolata si applichi all’acquirente di un immobile trasferitosi all'estero per ragioni di lavoro e che abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.
Agli oneri, valutati in 10,95 milioni di euro per l’anno 2023 e 21,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 26.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Minori entrate |
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| Allargamento della platea dei beneficiari dell’agevolazione sull’acquisto prima casa non di lusso (abbattimento dell’imposta di registro dal 9% al 2%) |
11 |
21,9 |
21,9 |
21,9 |
11 |
21,9 |
21,9 |
21,9 |
11 |
21,9 |
21,9 |
21,9 |
La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima degli effetti della norma, sono state estratte dall’archivio del Registro 2022 provvisorio tutte le transazioni riconducibili ad acquisti di immobili effettuati da stranieri (individuati con la lettera Z nel codice fiscale), che non hanno beneficiato dell’agevolazione fiscale in parola (circa 51.000 transazioni con un valore dichiarato complessivo pari a 2 miliardi e 700 milioni di euro).
Applicando all’ammontare complessivo delle transazioni dichiarate (2 miliardi e 700 milioni di euro) il differenziale di 7 punti percentuali tra l’imposta piena e quella ridotta, si ottiene un valore pari a circa 189 mln di euro annui. Applicando la percentuale del 58% a questo valore, si stima una perdita di gettito di circa 109,6 mln di euro (la quota di transazioni riconducibile ai soli acquisti di una prima casa da parte di cittadini non italiani è stata stimata pari al 58% dell’ammontare complessivo del valore dichiarato, in quanto dalle statistiche ufficiali emerge che, in Italia, l’acquisto della prima casa sul totale degli acquisti di abitazioni ha un peso di circa il 58%).
Tuttavia, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei valori dichiarati include anche talune transazioni riconducibili a soggetti che non potrebbero godere dell’agevolazione per mancanza degli stringenti requisiti previsti dalla disposizione, si ritiene ragionevole ipotizzare che la perdita di gettito effettiva sia pari a 21,9 milioni di euro annui (20% di 109,6 milioni di euro).
Pertanto, ipotizzando che la misura entri in vigore a partire dal 1° luglio 2023, si stimano effetti negativi pari a 10,95 milioni di euro in relazione al 2023 e a 21,9 milioni di euro a partire dal 2024.
In una Nota presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha altresì precisato che, con riferimento al valore di 2 miliardi e 700 milioni, relativo alle transazioni riconducibili ad acquisti di immobili effettuati da stranieri che non hanno beneficiato dell’agevolazione prima casa, il valore suddetto consiste nella base imponibile sulla quale viene calcolata l’imposta di registro, in base ai dati dell’archivio del Registro 2022. In relazione alla quota del 58 per cento, indicativa della quota delle transazioni riconducibili agli acquisti prima casa rispetto al totale acquisti di abitazioni, che la stessa è stata calcolata in base ai dati rilevabili dalle statistiche ufficiali pubblicate nella sezione “Dati sul registro e successioni” presente sul sito del Dipartimento delle Finanze. Con riferimento alla quota del 20 per cento dei soggetti che presentano i requisiti, ha precisato che questa percentuale, è stata valutata forfettariamente, presupponendo che sia rappresentativa dell’insieme di soggetti interessato dal provvedimento. Infine, si precisa che il breve disallineamento nelle date di decorrenza (14 giugno, entrata in vigore della norma e 1° luglio data ipotizzata dalla RT ai fini della stima per l’anno 2023) non incide sulla prudenzialità della stima, in considerazione del termine entro il quale occorre procedere alla registrazione degli atti di compravendita, pari a 30 giorni.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica i criteri necessari per avvalersi dell’imposta di registro agevolata di cui al DPR n. 131 del 1986 (aliquota del 2 per cento), per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro. In proposito, tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica che permettono una verifica della quantificazione degli oneri e considerando gli ulteriori elementi di chiarimento forniti nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, non si hanno osservazioni da formulare.
Si rileva inoltre che nell’ultima “Relazione concernente l’impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’unione europea”[5], aggiornata al secondo semestre 2021, con riferimento alla procedura di infrazione 2014/4075 – al cui superamento è appunto volta la presente disposizione – veniva indicato un impatto finanziario pari a circa 15,8 milioni annui (7,9 milioni nel primo anno, ipotizzando la decorrenza dal 1° luglio).
La norma modifica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al fine di consentire alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo: le carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia e le relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel regolamento GDPR[6].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione, di carattere procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Consob, peraltro, provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare circa la norma, che consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo determinati documenti nel rispetto della normativa europea e delle disposizioni sul trattamento dei dati personali, dato il carattere procedurale delle disposizioni e tenuto inoltre conto che la Consob è soggetto esterno al perimetro della pubblica amministrazione.
Modifiche al d.lgs. n. 82/2022. Procedura di infrazione n. 2023/2015
La norma, introdotta dal Senato, apporta modifiche ed integrazioni al d.lgs. n. 82 del 2022 recante attuazione della direttiva UE 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. In particolare, viene aggiunto il comma 6-bis all’articolo 18, al fine di prevedere che, nei casi di avvio della procedura a norma dell'articolo 20 della direttiva (UE) 882/2019 da parte dell'autorità di un altro Stato membro, il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue obiezioni.
In proposito si evidenzia che il citato articolo 18 attribuisce specifici compiti al Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) qualora accerti la non conformità dei prodotti ai requisiti di accessibilità applicabili in base al citato decreto. Tra i compiti attributi, si segnalano:
- obblighi informativi sia nei confronti degli operatori economici sia nei confronti della Commissione e degli altri Stati membri qualora ritenga che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale;
- l’adozione da parte del Ministero di tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato nazionale o per ritirarlo qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate.
Il comma 8 del medesimo articolo 18, al fine di supportare le funzioni attribuite al Ministero per lo sviluppo economico mediante l'implementazione, la gestione e la manutenzione di un sistema informativo, ha autorizzato la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Viene altresì modificato l’articolo 25, recante le disposizioni transitorie e finali, al fine di prevedere che le autorità di vigilanza di cui al decreto medesimo comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione medesima di redigere la relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882.
La relazione tecnica riferita all’emendamento che ha introdotto la norma afferma che le modifiche apportate al decreto legislativo n. 82 del 2022 hanno carattere ordinamentale e si rendono necessarie per addivenire alla chiusura della procedura di infrazione n. 2023/2015. Esse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alla loro attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nell'ambito delle attività istituzionali delle Amministrazioni interessate.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare circa la norma in esame, che modifica il d.lgs. n. 82 del 2022 recante attuazione della direttiva UE 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità di attuare la disposizione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nell'ambito delle attività istituzionali delle Amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La norma integra il testo dell’articolo articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni). L’articolo in questione tratta dei provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne. In particolare è integrato il testo del comma 1 del citato articolo 18 che, nel testo previgente, stabilisce che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero e all'esercente la responsabilità genitoriale e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. La modifica proposta dal testo in esame specifica, inoltre, che quando risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo dell’esercente la responsabilità genitoriale, dell’arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e attribuisce alle stesse carattere ordinamentale. A tal proposito la relazione tecnica esplicita che gli adempimenti connessi alle comunicazioni che gli ufficiali di polizia devono effettuare rientrano negli ordinari compiti e funzioni istituzionali che sono garantiti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale delle norme, ai cui sensi gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, in caso di arresto o di fermo del minorenne e quando risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, devono darne notizia ad altra persona idonea maggiorenne in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale.
Normativa previgente. L’articolo 18 della legge n. 115 del 2015 consente a decorrere dal 1º gennaio 2016, ai cittadini UE, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio UE o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le assicurazioni di iscrizione con quelli maturati presso le medesime organizzazioni internazionali (comma 1).
Detto cumulo può essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di 52 settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano (comma 2).
Alle predette disposizioni sono stati ascritti oneri valutati in euro 340.000 per l'anno 2016, euro 456.000 per l'anno 2017, euro 590.000 per l'anno 2018, euro 695.000 per l'anno 2019, euro 895.000 per l'anno 2020, euro 1.260.000 per l'anno 2021, euro 1.655.000 per l'anno 2022, euro 2.085.000 per l'anno 2023, euro 2.610.000 per l'anno 2024, euro 3.260.000 per l'anno 2025 ed euro 4.070.000 annui a decorrere dall'anno 2026[7].
Le norme modificano l’articolo 18, comma 2, della legge n. 115 del 2015, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. La modifica consente ai cittadini UE, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio UE o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le assicurazioni di iscrizione con quelli maturati presso le organizzazioni internazionali, anche ai fini del conseguimento della pensione anticipata.
Ai relativi oneri, valutati in 3,024 milioni di euro per l’anno 2023, in 3,097 milioni di euro per l’anno 2024, in 3,286 milioni di euro per l’anno 2025, in 3,574 milioni di euro per l’anno 2026, in 4,097 milioni di euro per l’anno 2027, in 4,773 milioni di euro per l’anno 2028, in 5,258 milioni di euro per l’anno 2029, in 5,624 milioni di euro per l’anno 2030, in 5,694 milioni di euro per l’anno 2031 e in 5,765 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032, si provvede ai sensi del successivo articolo 26.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese correnti |
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| Estensione cumulo periodi presso organizzazioni internazionali anche per la pensione anticipata |
3,0 |
3,1 |
3,3 |
3,6 |
3,0 |
3,1 |
3,3 |
3,6 |
3,0 |
3,1 |
3,3 |
3,6 |
La relazione tecnica chiarisce preliminarmente che la modifica introdotta adempie alle obiezioni (EU Pilot (2021) 10047/Empl) da parte della Commissione europea che vede in tali limitazioni un “ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 45 del TFUE”.
Il comma 2 prevede la copertura finanziaria per il decennio 2023-2032 mediante l’analisi degli unici dati statistici disponibili per procedere ad una valutazione, che sono quelli forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Nota del 19/05/2022 Prot. MAE00822632022-05-19) estratti dall’elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana istituito dall’articolo 2, comma 7, della legge n. 227 del 2010 e disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2014, n. 103. Tale “elenco è formato sulla base di registrazioni volontarie e a iniziativa degli interessati (articolo 2, comma 3, della legge n. 227 del 2010) e non contiene informazioni in ordine alla sussistenza di periodi di contribuzione in una gestione italiana”. Si tratta, dunque, di una base dati incompleta sia perché non rileva tutti i lavoratori dipendenti degli organismi internazionali con contribuzione anche italiana, sia perché le informazioni relative ad ogni lavoratore sono limitate all’anno di nascita e al sesso. Per questi motivi nell’effettuare le valutazioni che seguono la relazione tecnica dichiara che si è preferito assumere ipotesi di estrema prudenza.
I dati forniti riguardano 2.214 lavoratori di cui 1.366 uomini e 848 donne, con un’età media di 50 anni. Non sono disponibili informazioni di alcun tipo sulla vita lavorativa e contributiva dei lavoratori.
Distribuzione dei lavoratori italiani che prestano servizio in organismi internazionali per età e sesso
| Classi d'età |
Uomini |
Donne |
Totale |
| <25 |
0 |
0 |
0 |
| 25-29 |
6 |
12 |
18 |
| 30-34 |
70 |
87 |
157 |
| 35-39 |
130 |
128 |
258 |
| 40-44 |
173 |
121 |
294 |
| 45-49 |
197 |
135 |
332 |
| 50-54 |
274 |
137 |
411 |
| 55-59 |
210 |
103 |
313 |
| 60-64 |
156 |
75 |
231 |
| 65-70 |
121 |
36 |
157 |
| >70 |
29 |
14 |
43 |
| Totale |
1.366 |
848 |
2.214 |
Si è ipotizzato che:
a) tutti i lavoratori che prestano attività in un organismo internazionale maturino, avvalendosi dell’istituto del cumulo della contribuzione italiana e di quella estera, i requisiti di anzianità prescritti dalla legislazione italiana (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), 3 anni prima dell’età di vecchiaia se uomini e 4 anni prima se donne cioè rispettivamente a 64 anni e a 63 anni;
b) tutti tali lavoratori scelgano di accedere immediatamente alla pensione anticipata anziché attendere l’età di vecchiaia;
c) l’importo medio annuo lordo della pensione anticipata a carico dell’INPS sia di 20.000 euro;
d) il numero di possibili beneficiari debba essere incrementato del 20% in quanto il numero di lavoratori rilevati attraverso l’elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana istituito dall’articolo 2, comma 7, della legge n. 227 del 2010 e disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2014, n. 103, è certamente carente per i motivi già indicati.
e) il tasso d’inflazione sia, per il 2023 pari al 2%, per il 2024 all’1,7%, per il 2025 all’1,8% e per tutti gli anni successivi al 2%;
f) il tasso di crescita delle retribuzioni sia pari al tasso d’inflazione.
Sotto queste ipotesi, dei 2.214 lavoratori rilevati, solo i nati tra il 1956 e il 1968 accedono alla pensione anticipata nel decennio 2023-2032 oggetto di valutazione. Si tratta di 658 lavoratori, 454 uomini e 204 donne, che risultano in possesso di un’età compatibile con le ipotesi formulate. A seguito dell’incremento del 20%, ipotizzato per tener conto del fatto che i dati disponibili potrebbero essere carenti, è stato considerato un numero di lavoratori, interessati all’accesso alla pensione anticipata, pari a 790, di cui 545 uomini e 245 donne. Questi lavoratori accederanno alla pensione di anzianità 3 anni prima (4 per le donne) di raggiungere l’età di vecchiaia e quindi permarranno nello stato di beneficiari per 3 o 4 anni consecutivi.
Gli oneri stimati sono riportati nella tavola seguente.
| Beneficiari e oneri per il periodo di valutazione 2023-2032 |
||
| Anno di valutazione |
Beneficiari |
Oneri annui |
| 2023 |
151 |
3.024 |
| 2024 |
152 |
3.097 |
| 2025 |
158 |
3.286 |
| 2026 |
169 |
3.574 |
| 2027 |
190 |
4.097 |
| 2028 |
217 |
4.773 |
| 2029 |
235 |
5.258 |
| 2030 |
246 |
5.624 |
| 2031 |
244 |
5.694 |
| 2032 |
242 |
5.765 |
La relazione tecnica conclude il proprio iter argomentativo affermando che le ipotesi alla base di questa valutazione, in particolare i punti a) e b), sono da considerare estremamente prudenziali per cui si è ritenuto di fissare l’incremento di cui al punto d) non eccessivamente elevato.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 18, comma 2, della legge n. 115 del 2015, consentendo ai cittadini UE, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio UE o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, di cumulare i periodi assicurativi presso le assicurazioni di iscrizione con quelli maturati presso le organizzazioni internazionali, anche ai fini del conseguimento della pensione anticipata: a legislazione previgente il cumulo era valevole per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti.
Riguardo agli oneri recati dal provvedimento, preso atto dei parametri forniti dal Governo si rileva che la stima risulta sostanzialmente verificabile ed è, peraltro, in linea con le stime relative alla previgente normativa che – con riferimento alle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti – prevedeva oneri che, a regime, risultavano lievemente inferiori rispetto a quelli stimati dalla norma in esame relativamente all’anticipazione della pensione di anzianità.
Con riferimento all’importo medio annuo lordo della pensione anticipata, si prende atto della stima della RT circa tale parametro (20.000 euro), che sembra riguardare la sola quota a carico dell’INPS. Sul punto appare utile una conferma.
Peraltro, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità dei tassi di inflazione scontati nella stima degli oneri, con particolare riguardo al tasso medio di inflazione dell’1,8% stimato con riferimento al triennio 2023-2025, posto che nel Documento di economia e finanza dell’aprile 2023, la stima del deflatore dei consumi è indicata al 4,8 per cento nel 2023, al 2,7 per cento nel 2024 e al 2,0 per cento al 2025 (per una media nel triennio del 3,5 per cento.
Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008
La norma sostituisce il comma 525 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, in materia di comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 525, della legge n. 145 del 2018 prevedeva - nel testo previgente - che le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie (in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività) potessero contenere unicamente le informazioni funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.
La modifica in esame prevede che siano esclusi dalle comunicazioni oltre agli elementi già previsti dal testo previgente anche comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disciplina recata dall’articolo in esame ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La RT precisa che la norma è volta a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell’ambito del caso NIF 2020/4008 - pubblicità nel settore sanitario - in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza in tema di pubblicità sanitaria, scongiurando così una eventuale procedura di infrazione, tenendo conto delle osservazioni mosse dalla Commissione sull’asserito contrasto del divieto di cui all’articolo 1, comma 525, della legge n. 145 del 2018 con le norme europee in tema di diritto di stabilimento e prestazione di servizi. Pertanto con la nuova norma la pubblicità funzionale a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria è ammessa, con esclusione dei casi in cui la comunicazione informativa abbia ad oggetto offerte, sconti o promozioni che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari per il loro carattere attrattivo e suggestivo.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, dato il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame in materia di pubblicità nel settore sanitario.
La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per l’individuazione delle aree prioritarie volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (comma 1).
Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le aree prioritarie (comma 2).
Infine, ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 26 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
| Istituzione di un Fondo presso Ministero ambiente e sicurezza energetica per finanziare programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria (comma 1) |
10 |
10 |
10 |
|
10 |
10 |
10 |
|
10 |
10 |
10 |
|
La relazione tecnica riferita al testo originario descrive la norma ed afferma che la stessa contiene disposizioni sull'individuazione delle aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici e la definizione delle priorità d'intervento per i programmi specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento e le modalità attuative e i tempi di realizzazione di cui aree prioritarie di cui all'articolo 11 del D.lgs. n.101/2020.
Il Governo nel corso dell’esame al Senato, ha fornito[8] ulteriori elementi e dati in risposta alle richieste di chiarimento formulate in 5ª Commissione. In particolare, si è affermato che sulla base dei dati ottenuti nella prima indagine condotta nelle abitazioni alla fine degli anni ’80 e riportata nel Piano Nazionale Radon del Ministero della salute del 2002, si stima che le abitazioni con una concentrazione di radon superiore ai 200 Bq/m 3 siano il 4% delle abitazioni italiane, circa 800.000 abitazioni e che quelle con concentrazione di radon superiore a 400 Bq/m 3 siano l’1% e cioè circa 200.000, mentre la stima del numero dei luoghi di lavoro che superano i 300 Bq/m 3 è pari a circa 200.000.
La valutazione riguarda complessivamente l’intero territorio italiano e i criteri che saranno individuati dai decreti previsti all’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 69/2023 moduleranno la distribuzione delle risorse sulla base di un algoritmo che terrà in considerazione, tra l’altro, i seguenti elementi: popolazione, territorio, indagine degli anni ’80 (sopra citata) ed emissività radon su base geologica. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha avviato, con proprie risorse, un accordo di collaborazione con il Servizio Geologico Nazionale dell’ISPRA allo scopo di individuare le aree a maggior rischio radon su base geologica (da non confondere con le “aree prioritarie”, di cui all’articolo 11 del D.lgs. n. 101/2020, che sono le zone in cui il livello di riferimento di 300 Bq/m 3 è superato nel 15% di edifici). I primi risultati di tale studio sono riportati nella proposta di Piano nazionale d’azione per il radon (Azione 1.2 e, più in particolare, la relativa Appendice 1.2). Ulteriori e più approfonditi risultati saranno disponibili prima della fine del 2023 e potrebbero essere considerati ai fini dell’individuazione dei criteri.
Lo schema di Piano nazionale d’azione per il radon prevede che sia necessaria la misurazione di almeno 100.000 abitazioni per la definizione delle aree prioritarie. I calcoli che sono svolti di seguito sono stati elaborati a partire da quanto previsto nella proposta di Piano, in particolare nell’Azione 1.1, nell’Azione 1.7 e nell’Appendice 1.1.
Le misurazioni si svolgono in due fasi temporali di durata complessiva di un anno al costo stimato medio di 200 euro/abitazione 100.000 X 200 € = 20.000.000 €
A queste abitazioni si sommano circa 30.000 abitazioni da misurare in doppio (30% del totale) ai fini di una maggiore certezza della misurazione. 30.000 X 200 euro = 6.000.000 euro
Inoltre, devono essere sommate le misurazioni su circa 20.000 abitazioni ai piani superiori (20% del totale) per diverse ragioni strategiche:
1. valutazione dell’esposizione e aggiornamento delle stime di rischio;
2. limitata disponibilità di abitazioni al piano terreno nelle realtà urbane che deve essere integrata con la tipologia edilizia prevalente;
3. necessità di acquisizione di un minimo di informazioni sulla presenza del radon ai piani diversi dal piano terra per la valutazione, ad esempio, dell’impatto dei materiali da costruzione impiegati. 20.000 X 200 euro = 4.000.000 euro
Pertanto, nella tabella seguente si riporta il costo stimato per ogni annualità a partire dal 2023:
| Anno |
Quantità di misurazioni |
Costi delle misurazioni (euro) |
Disponibilità (euro) |
| 2023 |
50.000 |
50.000 X 200 euro = 10.000.000 |
10.000.000 |
| 2024 |
50.000 |
50.000 X 200 euro = 10.000.000 |
10.000.000 |
|
2025 |
30.000 (misure in doppio) + 20.000 (piani superiori) |
50.000 X 200 euro = 10.000.000 |
10.000.000 |
| TOT |
150.000 |
30.000.0000 |
30.000.000 |
Questa stima rappresenta un’ipotesi che verrà valutata in sede di redazione dei previsti decreti di individuazione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con le istituzioni coinvolte e con gli enti tecnici competenti in materia.
Sul punto la V Commissione ha espresso parere non ostativo[9] affermando che il Governo ha fornito elementi informativi sui criteri di stima degli oneri, a riscontro dell'adeguatezza degli stanziamenti; ha inoltre fornito chiarimenti sui profili finanziari connessi alla compatibilità degli interventi ivi previsti con le misure di efficientamento energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la individuazione delle aree prioritarie volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle regioni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Ciò premesso, non si formulano osservazioni atteso che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento e in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell’esame al Senato.
La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare la progettazione e l’attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità dell’aria in ambienti chiusi (comma 1).
Il Fondo è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dell’individuazione delle aree prioritarie[10], con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (comma 2).
Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 si provvede ai sensi dell’articolo 26 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
| Fondo per la riduzione del radon indoor |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme senza aggiungere altri elementi informativi.
Si rammenta che secondo la “Relazione concernente l’impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione Europea” (Aggiornata al secondo semestre 2021, ultima edizione disponibile), DOC LXIII, n. 9 della XVIII legislatura, il 14 gennaio 2021, con sentenza ai sensi dell’art. 258 TFUE, la Corte UE ha dichiarato l’Italia non adempiente agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione europea. Al presente, si rileva una nota del 14/06/2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso la UE – affinché quest’ultima la inoltri alla Commissione europea – una nota recante le puntuali repliche, come fornite dai Ministeri della Transizione ecologica, della Salute, del Lavoro e della Protezione civile, alle osservazioni UE circa la mancata trasposizione nell’ordinamento italiano di determinate prescrizioni della Direttiva 2013/59/EURATOM, di cui si tratta. La relazione medesima ipotizzava che dal superamento della procedura di infrazione non sarebbero derivati oneri a carico della finanza pubblica.
Nel corso dell’esame in prima lettura il Governo ha depositato presso la Commissione Bilancio del Senato una Nota nella quale, in risposta alla richiesta di chiarimenti circa l’idoneità dello stanziamento a conseguire il superamento della procedura d’infrazione, si fornivano i seguenti elementi. Sulla base dei dati ottenuti nella prima indagine condotta nelle abitazioni alla fine degli anni ’80 e riportata nel Piano Nazionale Radon del Ministero della salute del 2002, si stima che le abitazioni con una concentrazione di radon superiore ai 200 Bq/m3 siano il 4% delle abitazioni italiane, circa 800.000 abitazioni e che quelle con concentrazione di radon superiore a 400 Bq/m3 siano l’1% e cioè circa 200.000, mentre la stima del numero dei luoghi di lavoro che superano i 300 Bq/m3 è pari a circa 200.000. Il costo medio di un intervento è di circa 2.000 euro e questi dovranno essere realizzati su una quantità stimata di abitazioni pari a 800.000, tra edilizia residenziale pubblica e privata. Si ricorda che le abitazioni con concentrazione di radon superiore a 400 Bq/m3, sulle quali è più urgente agire, sono circa 200.000. Una prima ipotesi di ripartizione delle risorse potrebbe prevedere di effettuare circa 5.000 interventi all’anno. Le risorse andrebbero assegnate alle regioni e province autonome man mano che queste individuano le aree prioritarie e su quella base. Segue una tabella esplicativa:

Sarebbero risanate – prosegue la Nota - 22.500 abitazioni su una stima pari a 1.000.000 tra abitazioni e luoghi di lavoro (800.000 abitazioni stimate con concentrazione di radon > 200 Bq/m3 e 200.000 luoghi di lavoro con concentrazione > 300 Bq/m3). Si risana circa il 2,5% del totale ma si raggiunge la popolazione con campagne informative regionali importanti e diffuse. Ulteriori possibilità di ripartizione del Fondo saranno valutate in sede di redazione dei previsti decreti, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, ai fini di una loro massima efficacia territoriale. Infine, conclude la Nota del Governo, per quanto riguarda la compatibilità di tali interventi di risanamento con le misure di efficientamento energetico e di qualità dell’aria in ambienti chiusi e la possibile maggiore componente d’oneri, si rappresenta che, come riportato nella proposta di Piano nazionale d’azione per il radon, in particolare all’Azione 2.7, la conoscenza e la valutazione dei due aspetti, efficienza energetica e radon, in sede di previsione di un intervento di efficientamento energetico non necessariamente ne aumenta il costo. Ma sicuramente deve essere evitato che un intervento di riqualificazione energetica provochi problemi di radon, o viceversa che un risanamento radon pregiudichi un’opera di efficientamento energetico e per questo è necessaria la diffusione di una sensibilità non ancora sempre presente. In fase progettuale, come riportato nell’Azione 2.1, nell’Azione 2.2 e nell’Appendice 2.1 e 2.2 della proposta di Piano, sono possibili interventi di differente tipologia e differenti conseguenti costi che, quando abbinati alla riqualificazione energetica possono essere di ridotto se non nullo impatto economico.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce un fondo la cui dotazione, limitata agli anni dal 2023 al 2031, costituisce tetto di spesa finalizzato ad assicurare l’adozione di interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione del radon in ambienti chiusi e per una efficace compatibilità delle misure di efficientamento energetico con i programmi di qualità dell’aria negli ambienti chiusi e con gli interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che ha stabilito norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. In proposito non si formulano osservazioni tenuto conto che la misura è configurata come tetto di spesa e che nel corso dell’esame in prima lettura il Governo ha fornito alla Commissione Bilancio del Senato elementi idonei a comprovare la congruità dello stanziamento disposto rispetto alla finalità della misura.
La norma, introdotta durante l’esame al Senato, al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, nonché di agevolare la definizione della procedura di infrazione 2015/2163, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle Regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.
Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le modalità di erogazione del Fondo.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della norma in esame, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale in conto capitale di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativo al bilancio triennale 2023-2025.
La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo volto al monitoraggio e alla gestione dei siti Natura 2000 con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024. In particolare, le risorse del Fondo sono destinate a finanziare investimenti da parte delle Regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione dal momento che l’onere è limitato all’entità della dotazione del Fondo in esame.
Tenuto conto che l’emendamento che ha introdotto la disposizione, approvato dal Senato in prima lettura, non è corredato di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, andrebbe comunque acquisita conferma che le spese finanziabili siano integralmente classificabili come in conto capitale, tenuto conto che la copertura è disposta mediante corrispondente riduzione di risorse anch’esse di conto capitale.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 8-bis provvede agli oneri derivanti dall’istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 10 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che reca le occorrenti disponibilità. Nel rilevare che, alla luce di tale ricostruzione, non si hanno osservazioni da formulare sulla copertura finanziaria in esame, si segnala che la disposizione non autorizza espressamente il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria
Le norme introducono i commi da 1-bis a 1-quinquies all’articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada), che regolamenta la circolazione fuori dai centri abitati.
In particolare, si prevede che:
· nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell’aria, regioni e province autonome possano disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi. L’ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale provvede a rendere noti all’utenza i provvedimenti adottati [comma 1, lettera a), cpv. commi 1-bis e 1-ter];
· il controllo della velocità possa essere effettuato ai sensi dell’articolo 201, comma 1-bis, lettera f), tramite dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico [comma 1, lettera a), cpv. comma 1-quater];
· chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti sia soggetto alle sanzioni appositamente previste dall’articolo 142 [comma 1, lettera a), cpv. comma 1-quinquies].
Viene inoltre inserito il comma 7-bis all’articolo 9, che regolamenta la circolazione fuori nei centri abitati. Si prevede che i comuni possano stabilire, all’interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l’ingresso e l’uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti [comma 1, lettera b)].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica chiarisce preliminarmente che le disposizioni in esame introducono modifiche al decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, necessarie a dare seguito alle misure attuative previste nel Protocollo di Torino firmato il 4 giugno 2019 e finalizzate a risolvere le contestazioni mosse all’Italia nell’ambito delle procedure di infrazioni riguardanti il superamento delle emissioni inquinanti nell’aria.
Le Regioni e gli enti locali provvedono alle attività di cui ai commi 1-ter e 1-quater con le risorse disponibili nei propri bilanci.
Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall’articolo in commento ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La relazione illustrativa specifica che le misure in esame sono deputate al miglioramento della qualità dell’aria, citando la direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell’aria e per un’aria più pulita in Europa, che impone agli Stati membri di limitare le emissioni inquinanti e che risulta oggetto delle seguenti procedure di infrazione:
· la 2014/2147, che riguarda la contestazione circa il superamento nelle zone interessate dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e la mancata adozione delle misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 nell’insieme delle zone interessate (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto). In relazione a tale procedura, l’Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia europea nella causa 644/18;
· la 2015/2043, che riguarda il superamento e la mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO2) nei territori interessati (Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana). Nell’ambito di tale procedura, è stata pronunciata dalla Corte europea di giustizia sentenza di condanna nella causa n. 573/2019;
· la 2020/2299, relativamente al PM2,5.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono modifiche al Codice della strada in materia di regolamentazione della circolazione stradale dentro e fuori i centri abitati finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria.
Al riguardo, non si formulano osservazioni attesa la natura ordinamentale delle novelle e tenuto conto che gli adempimenti a carico dei soggetti interessati (enti territoriali e soggetti proprietari o gestori dell’infrastruttura stradale) sono realizzabili, come affermato dalla relazione tecnica, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La norma apporta specifiche modifiche e integrazioni al decreto-legge n. 1 del 2015 recante disposizioni per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto. La disposizione, in particolare, prevede che nell’ambito dell’adozione delle misure di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell’acciaio dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, è fatta salva la facoltà per il gestore del medesimo stabilimento di presentare progetti ad integrazione di quelli da adottare con DPCM[11] da attuarsi con oneri a proprio carico, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e sottoposti alla valutazione ed approvazione da parte dell’organo commissariale di ILVA S.p.A. [comma 1, lett. b), n. 2].
Vengono, altresì, introdotti quattro ulteriori commi (da 1-septies a 1-decies) nell’articolo 104-bis, delle disp.att. c.p.p., al fine di integrare la disciplina ivi prevista dell’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca, con specifico riguardo al caso in cui i suddetti interventi abbiano ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale (comma 2). In particolare, viene previsto che la verifica delle misure attuative della dichiarazione d’interesse strategico nazionale sia effettuata da un comitato di cinque esperti nominato con decreto ministeriale al quale è demandato, altresì, la determinazione del compenso dei medesimi componenti del comitato. Tale compenso è indicato in misura, in ogni caso, non superiore ad euro 50.000 annui, con oneri a carico esclusivo dei terzi gestori dell’impianto o dell’infrastruttura. Sull’attività di verifica effettuata dal comitato di esperti, il Ministro dell’ambiente è tenuto a trasmettere una relazione alle Camere [comma 2, cpv. 1-decies].
Le nuove disposizioni, nello specifico, prevedono che in caso di imprese ammesse all’amministrazione straordinaria, il sequestro preventivo non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro, se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale o impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, purché ricorrano specifiche condizioni indicate dalla norma [comma 2, cpv. 1-octies]. In tal caso il corrispettivo della cessione è depositato dagli organi dell’amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di utilizzo per finalità diverse dall’acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo presso la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente. In caso di confisca, questa ha ad oggetto esclusivamente le somme depositate, che vengono acquisite al Fondo unico giustizia. In caso di revoca del sequestro o di mancata adozione del provvedimento di confisca, le somme sono immediatamente restituite ai commissari straordinari e dagli stessi utilizzabili per le finalità di ripartizione dell’attivo [comma 2, cpv. 1-novies].
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa all’emendamento governativo che ha introdotto la disposizione in esame ne ribadisce il contenuto ed afferma che questa, dal punto di vista finanziario, possiede contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, con riguardo alle procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299, concernenti la mancata adozione, da parte delle competenti Autorità italiane, delle misure necessarie a ridurre l'impatto ambientale dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, prevede, tra l’altro, che nell’ambito dell’adozione delle iniziative di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell’acciaio del suddetto stabilimento, è fatta salva la facoltà per il gestore dello stesso di presentare progetti ad integrazione di quelli da adottare con DPCM, da attuarsi con oneri a proprio carico e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [comma 1, lett. b), n. 2]. La norma integra, altresì, la disciplina recata dall’articolo 104-bis, delle disp.att. c.p.p., dell’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca, con specifico riguardo al caso in cui i suddetti interventi abbiano ad oggetto stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale. Nello specifico viene prevista la nomina di un comitato di esperti incaricato della verifica delle misure attuative della relativa dichiarazione d’interesse strategico nazionale, con il riconoscimento, in favore ciascun esperto, di un compenso massimo annuo di euro 50.000, con oneri a carico esclusivo dei terzi gestori dell’impianto o dell’infrastruttura [comma 2, cpv. 1-decies]. Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che, in base a quanto espressamente previsto dalle summenzionate disposizioni, gli oneri derivanti dalle stesse, riferiti all’eventuale attivazione di ulteriori progetti e iniziative di decarbonizzazione e ai compensi dei componenti del comitato di esperti sono ricondotti in capo ai gestori dell’impianto. Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziarie delle norme, rilevate anche dalla relazione tecnica.
La norma stabilisce che nelle zone appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell’aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10[12], le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (ad esempio gli sfalci) sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre (comma 1). Tale disposizione si applica per la prima volta al periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023 (comma 8)
La disposizione sopra descritta non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell’esercizio delle pratiche agricole oggetto del presente articolo (comma 3).
Si stabilisce che chiunque bruci materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto dalle norme sopra descritte è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000 (comma 4).
Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole oggetto delle norme, nonché di creare filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale, si prevede che le regioni e le province autonome possano incentivare l’attività di raccolta, trasformazione e impiego del materiale in questione per fini energetici e per altre finalità (comma 5). Analogamente, per le medesime finalità indicate al comma 5, si prevede che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le autorità competenti possano promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati nei quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale (comma 6). Si stabilisce, infine, che le attività e gli utilizzi di cui ai commi 5 e 6 siano presi in considerazione nella previsione delle misure nazionali e regionali di incentivazione e di finanziamento in materia di qualità dell’aria e di sviluppo rurale e che i provvedimenti relativi al Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico[13], e al Piano Strategico nazionale della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027 assicurano una priorità al finanziamento di tali attività (comma 7).
Una clausola di invarianza stabilisce che dall’attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che le stesse sono volte ad evitare l'aggravamento della procedura d'infrazione n. 2014/2147, relativa al superamento dei valori limite fissati per il PMl0.
Dal punto di vista finanziario, la relazione tecnica afferma che la disciplina recata dall'articolo in commento ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme stabiliscono il divieto di svolgere la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali in determinati periodi dell’anno in zone in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell’aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10. Le norme prevedono altresì che le pubbliche amministrazioni abbiano facoltà di incentivare attività finalizzate al recupero e alla valorizzazione di tali residui attraverso la creazione di una filiera di raccolta e di trasformazione degli stessi in un prodotto avente valore di mercato. Dal momento che la previsione di incentivi si configura quale facoltà e considerato che le norme sono presidiate da una clausola di invarianza non si hanno osservazioni da formulare.
Le norme, introdotte con un emendamento approvato al Senato in prima lettura, intendono conformare l’ordinamento interno alle sentenze della Corte di Giustizia dell’UE (S. del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019) relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dovuto dagli operatori che hanno superato i quantitativi individuali di produzione di latte e derivati (cd quote latte). Dette sentenze hanno precisato alcuni criteri applicabili per la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati ai produttori eccedentari e la conseguente rimodulazione dei prelievi supplementari a loro carico.
Pertanto, le norme descrivono le modalità con cui l’AGEA esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo. Dette modalità sono definite per le campagne dal 1995/1996 al 2008/2009.
Dalla Determinazione del 28 gennaio 2021, n. 10 della Corte dei conti (Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), 2018), risulta che l’onere sopportato dall’Italia a titolo di “prelievo supplementare quote latte”, quale riflesso immediato degli esuberi produttivi accertati nelle quattordici campagne lattiero-casearie dal 1995–1996 al 2008–2009 è stato quantificato, a fine 2013, in 2.537 milioni già versati dallo Stato alla Commissione europea. Secondo i dati forniti da AGEA, alla data del 31 dicembre 2018, l’importo del prelievo supplementare da recuperare a valere sui produttori eccedentari è stato rideterminato in 2.303 milioni.
Stante il contenzioso apertosi in materia, alla luce dei dati e delle informazioni trasmesse dall’Agenzia, alla data del 30 giugno 2020 i produttori risulta abbiano versato soltanto 382 milioni di euro; 405 milioni sono stati oggetto di rateizzazioni previste dalla legge e 343 milioni sono stati stralciati, perché ritenuti irrecuperabili. Il “prelievo ancora dovuto” al 30 giugno 2020 è pari, quindi, ad euro 1.173 milioni, di cui 371 ritenuto – sempre secondo le stime AGEA - inesigibile.
La rappresentante del Governo, nel corso della seduta della Commissione bilancio del Senato di mercoledì 19 luglio 2023, ha espresso, sull’emendamento, una valutazione non ostativa nel presupposto che, in base alle osservazioni pervenute all'Agenzia delle entrate, non sono stati scontati effetti in termini di previsioni di entrata in relazione alle fattispecie oggetto della proposta emendativa.
La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, al fine di dare attuazione ad alcune sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, ridefiniscono le modalità di calcolo dei prelievi supplementari dovuti dagli operatori che hanno prodotto latte e derivati in eccesso rispetto a quanto previsto dalla normativa dell’Unione europea in materia (cosiddette quote latte). In particolare, esse descrivono le modalità con cui l’AGEA deve eseguire le operazioni nazionali di compensazione e rideterminare il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo. Ciò posto, al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché, come assicurato dal Governo durante l’esame presso il Senato, non sono stati scontati effetti in termini di previsioni di entrata in relazione alle fattispecie oggetto delle norme in esame.
ARTICOLO 11, commi 1, 2, 3 e 4
Normativa previgente l’art. 485, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1994, riconosce al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. L’art. 569, comma 1, del medesimo decreto legislativo riconosce al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, delle istituzioni scolastiche il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi. Si evidenzia che le suddette disposizioni sono state modificate dall’articolo 14, comma 1, lett. a) e c) del decreto in esame (alla cui schede si rinvia) al fine di riconoscere per intero, al medesimo personale, il periodo di servizio prestato presso le medesime istituzioni.
La norma prevede che al personale docente e a quello tecnico amministrativo delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica[14] (AFAM) si applichino rispettivamente l’articolo 485, comma 1, e l’art. 569, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1994 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) come modificati dall’art. 14, comma 1, lett. a) e c) (Cfr. infra): ciò al fine di riconoscere per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, il servizio non di ruolo prestato dal medesimo personale presso le predette istituzioni in luogo del riconoscimento pro-quota previsto nell’assetto previgente (commi 1 e 2). La norma, come modificata al Senato, prevede, altresì, che la stessa si applichi senza far riferimento alla previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024[15].
In relazione al personale docente, la norma prevede che lo stesso sia stato immesso e confermato in ruolo, mentre per il personale tecnico e amministrativo si richiede la sola immissione in ruolo.
Ai fini previdenziali, le suddette disposizioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del decreto legge in esame[16] (comma 3).
Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 sono indicati pari a euro 785.361 per il 2023, euro 948.193 euro per il 2024, euro 1.144.694 euro per il 2025 ed euro 1.341.196 euro annui a decorrere dal 2026, e agli stessi si provvede ai sensi dell’articolo 26 (comma 4).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese correnti |
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|||||||||||
| Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni AFAM (commi 1 e 2) |
0,8 |
0,9 |
1,1 |
1,3 |
0,8 |
0,9 |
1,1 |
1,3 |
0,8 |
0,9 |
1,1 |
1,3 |
| Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
|||||||||||
| Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni AFAM – effetti riflessi (commi 1 e 2) |
|
|
|
|
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che l’impatto finanziario della norma deve essere valutato alla luce della consolidata realtà dei fatti, che vede le ricostruzioni di carriera sistematicamente impugnate davanti al giudice, anche con cause collettive. Al riguardo viene evidenziato che non risulta possibile comparare il costo delle ricostruzioni di carriera realizzate ai sensi degli articoli 485 e 569 del decreto legislativo n. 297/1994 con quelle derivanti dall’intervento in esame, poiché le reali ricostruzioni di carriera, come effettuate dai giudici, corrispondono già oggi a queste ultime. Il reale impatto finanziario della norma riguarda quindi il risparmio che la stessa può generare, evitando allo Stato il costante pagamento delle spese di lite (impatto non quantificabile a priori) e prevenendo altresì le cause relative al risarcimento del danno comunitario da abuso di contratti a termine, che verosimilmente potranno diminuire laddove non sia più necessario per i lavoratori ricorrere al giudice per vedersi riconosciuta la ricostruzione di carriera che la dir. n. 99/70/CE garantisce loro. È possibile, tuttavia, stimare l’impatto economico della norma presupponendo che il dato di partenza non veda già oggi ricostruzioni di carriera per intero costantemente operate dai giudici e la cui spesa è quindi già sostenuta dalla finanza pubblica. A tal fine è possibile svolgere una stima sia per il personale docente che non docente, utilizzando la medesima metodologia.
In merito ai docenti, è possibile valutare il turnover del personale, pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della Legge n. 205/2017, per ottenere una stima delle assunzioni in ruolo dal 2023/2024 (dato già definito in 219 unità) e fino al 2033/2034. Occorre considerare che le cessazioni e le assunzioni del 2023/24 risentono della possibilità, introdotta proprio da tale anno accademico, di permanere in servizio fino ai 70 anni di età: di conseguenza occorre considerare la media delle assunzioni 2020-2022 quale stima attendibile delle assunzioni a regime, prevedendo che nel 2024 e nel 2025 le assunzioni aumentino proporzionalmente rispetto al 2023, assorbendo l'aumento dell'età per il collocamento a riposo d'ufficio. Per quanto dal 2023/2024 le assunzioni avvengano prevalentemente per concorsi pubblici (ai sensi dell'art. 6, co. 4-ter, del decreto legge n. 198/2022), esse comportano comunque la ricostruzione di carriera al fine di determinare il corretto inquadramento retributivo. L'impatto della norma è quindi ottenibile moltiplicando, per ciascun anno, le assunzioni stimate con la differenza tra il costo equivalente del docente AFAM a tempo indeterminato (costo che rappresenta la media a costo Stato delle diverse classi stipendiali) e quello del docente AFAM a tempo determinato come inseriti nella Tabella I del DPR n. 143/2019 aggiornata in base al CCNL 6 dicembre 2022 (differenza pari a euro 8.887). Tale differenza rappresenta la distanza tra la carriera a tempo indeterminato e la carriera a tempo determinato ed è quindi una stima accurata del differenziale di inquadramento retributivo che deriverebbe da un conteggio per intero del servizio pre-ruolo. Occorre però tenere conto che le ricostruzioni di carriera operate ad oggi ai sensi dell'art. 485 del decreto legislativo n. 297/1994 riconoscono già quattro anni di servizio pre-ruolo per intero e i restanti anni per 2/3. La cifra calcolata deve allora essere considerata solo per 1/3, pari all’importo mancante alle attuali ricostruzioni di carriera (prudenzialmente non si tiene conto dei primi quattro anni che già oggi sono ricostruiti per intero). In merito al personale tecnico-amministrativo, la media delle assunzioni 2020-2023 può essere considerata una stima attendibile delle assunzioni dal 2024 al 2033, mentre i dati relativi al 2023 sono già noti. Si opera in analogia a quanto effettuato per i docenti, moltiplicando il numero di assunzioni stimate di ogni profilo per la differenza tra costo equivalente del profilo a tempo indeterminato e quello del profilo a tempo determinato. Occorre tenere conto che le ricostruzioni di carriera operate ad oggi ai sensi dell'art. 569 del decreto legislativo n. 297/1994 riconoscono già tre anni di servizio pre-ruolo per intero e i restanti anni per 2/3. La cifra calcolata deve allora essere considerata solo per 1/3, pari all'importo mancante alle attuali ricostruzioni di carriera (prudenzialmente non si tiene conto dei primi tre anni che già oggi sono ricostruiti per intero). Non vengono conteggiate, né per i docenti né per il personale tecnico-amministrativo, le assunzioni derivanti dalla conclusione del processo di statizzazione di 21 istituzioni AFAM ai sensi dell'art. 22-bis del decreto legge n. 50/2017, poiché il costo di tali posti è già stato imputato a bilancio con importo pari al costo medio equivalente a tempo indeterminato, per cui tale computo ha già assorbito gli effetti di eventuali future ricostruzioni di carriera.
L'impatto complessivo della norna, a decorrere dal 2023, in via prudenziale, è quindi stimato dalla relazione tecnica nei termini sintetizzati nella seguente tabella.
La relazione tecnica fornisce in tre tabelle il quadro delle cessazioni delle assunzioni e delle quantificazioni (per la consultazione delle tabelle si rinvia al testo della relazione tecnica).
(euro)
| Anno |
Costo |
| 2023 |
785.361 |
| 2024 |
948.193 |
| 2025 |
1.144.694 |
| 2026 |
1.341.196 |
| 2027 |
1.341.196 |
| 2028 |
1.341.196 |
| 2029 |
1.341.196 |
| 2030 |
1.341.196 |
| 2031 |
1.341.196 |
| 2022 |
1.341.196 |
Gli aumenti retributivi che i beneficiari della norma avranno sul loro trattamento economico sia in termini di retribuzione corrente che di eventuali arretrati, saranno sottoposti a contribuzione previdenziale. Gli incrementi retributivi concorreranno quindi all’aumento del montante contributivo accantonato virtualmente con effetto sulle anzianità maturate a decorrere dall'entrata in vigore della norma. La relazione tecnica conclude affermando che gli aumenti in esame non comportano sul piano previdenziale un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.
Il Governo nel corso dell’esame al Senato, ha fornito[17] ulteriori elementi e dati in risposta alle richieste di chiarimento formulate in 5ª Commissione. In particolare sono stati forniti, analogamente a quanto fatto per i docenti, i dati relativi alla differenza retributiva tra personale non docente a tempo indeterminato e quello non docente a tempo determinato (euro 3.106 per Coadiutore-Area I, euro 3.992 per Assistente-Area II, euro 4.529 per Collaboratore ed euro 7.726 per Direttore di ragioneria-EP 1). I valori evidenziati consentirebbero di inglobare tutti gli effetti della disposizione, poiché la fascia stipendiale “14-20 anni” è sufficientemente alta da assorbire sia le diverse anzianità pre-ruolo maturate, sia i futuri avanzamenti di carriera (che non vengono velocizzati dalla norma). Da ciò deriva il valore costante dei costi indicati dal 2026. Al riguardo non vi sarebbe, infatti, alcun aumento dei costi di anno in anno, poiché la dinamica del costo del personale AFAM prevede sì aumenti retributivi, ma anche cessazioni di personale appartenente alla fascia retributiva massima (anzianità da 35 anni in su) e assunzione di personale appartenente alla fascia retributiva minima. Rispetto ai dati di sintesi citati, è stato segnalato che nelle istituzioni AFAM statali non vi sono figure dirigenziali, dato che tale figura non è prevista dal CCNL AFAM, bensì esclusivamente docenti con incarico di direzione, cui spetta un’indennità di funzione. Inoltre, a livello statale non risultano differenze retributive a seconda della tipologia di istituzione: i profili e le relative retribuzioni sono quelli relativi al personale AFAM fissati nel CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 6 dicembre 2022. I profili sono: docente, coadiutore, assistente, collaboratore, EP/1 (direttore di ragioneria, direttore di biblioteca), EP/2 (direttore amministrativo). Gli effetti dell’anticipazione si esauriscono in un arco di tempo limitato ed il personale immesso in ruolo ha anzianità che lo colloca nelle fasce stipendiali iniziali. Tutto ciò posto, quindi, si può prudenzialmente ritenere che gli effetti finanziari dell’anticipo delle progressioni siano ampiamente ricompresi nella determinazione degli oneri come definiti nella relazione tecnica. Per quanto riguarda le ipotesi previsionali di assunzioni, è stato precisato che queste sono state poste pari alla media degli ultimi quattro anni (senza considerare il 2023 per i docenti, essendo un anno influenzato dall’introduzione della permanenza in servizio fino a 70 anni). Tale dato è in media inferiore a quello delle cessazioni per coadiutori e assistenti, perché a fronte di elevate cessazioni è risultato limitato il numero di persone che hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione, dinamica opposta a quanto avvenuto per i profili superiori. Per quanto riguarda i docenti, il maggior numero di assunzioni rispetto alle cessazioni deriva da quanto disposto dall’art. 1, commi 653 e ss., della legge n. 205/2017, laddove prevede che le assunzioni corrispondano al risparmio derivante dalle cessazioni. Dato che le cessazioni avvengono su una fascia stipendiale mediamente pari a quella “28-34 anni” e che il costo delle assunzioni viene computato usando il costo medio equivalente, le assunzioni risultano ogni anno superiori alle cessazioni. Il fatto che lo storico delle assunzioni, proiettato sul decennio 2024-2033, preveda un numero di assunzioni superiore alle cessazioni per i profili dal costo più elevato e un numero invece inferiore alle cessazioni per i profili dal costo più contenuto garantisce che la quantificazione stimata risponda al criterio della prudenza.
Gli emendamenti del Comitato della legislazione del Senato che hanno modificato la norma in esame, non sono corredati di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.
La relazione illustrativa riferisce, tra l’altro, che la norma a superare le criticità constatate nella procedura di infrazione n. 2014/4231, nell’ambito della quale la Commissione UE ha evidenziato che l’Italia abbia violato le clausole 4 e 5 dell’“Accordo quadro” allegato alla dir. 1999/70/CE, in base al quale il contratto di lavoro “a tempo determinato” può essere utilizzato - in quanto meno vantaggioso per il lavoratore di quello “a tempo indeterminato” - solo al fine di fronteggiare esigenze straordinarie ed occasionali, chiedendo, pertanto, che si ponga fine alla prassi di perpetuare forme contrattuali destinate a situazioni del tutto eccezionali, in violazione della normativa nazionale e di quella europea.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, con riferimento al personale docente e a quello tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM, dispone il riconoscimento per intero, come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici della carriera, del servizio non di ruolo prestato presso le medesime istituzioni. Ciò in luogo del previgente regime che prevede, a tale riguardo, un riconoscimento soltanto parziale (per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo per i docenti, e per un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici, per gli ATA) (commi 1 e 2). Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall’entrata in vigore delle stesse (comma 3). Gli oneri relativi ai commi 1 e 2 sono pari a euro 785.361 per il 2023, euro 948.193 euro per il 2024, euro 1.144.694 euro per il 2025 ed euro 1.341.196 euro annui a decorrere dal 2026, e agli stessi si provvede ai sensi dell’articolo 26 (comma 4).
Con riferimento agli importi dei suddetti oneri non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, come integrati dall’ulteriore documentazione pervenuta al Senato.
Nulla da osservare in merito alle modifiche apportate al Senato, stante il contenuto ordinamentale delle stesse.
Normativa vigente. L’art. 2, comma 7, lett. e), della legge n. 508 del 1999 demanda ad uno o più regolamenti di delegificazione l’adozione, tra l’altro, della disciplina concernente le procedure di reclutamento del personale AFAM. A tale riguardo è stato, da ultimo, adottato il DPR n. 43 del 2019 che, all’articolo 2, comma 3, lett. c), dispone che la programmazione del reclutamento del suddetto personale avviene ad invarianza di costo complessivo della dotazione organica e nel rispetto delle risorse complessive a tal fine destinate, con riferimento a ciascun anno accademico, in conformità alle facoltà assunzionali definite entro il mese di febbraio precedente all'inizio dell'anno accademico ed entro i limiti delle risorse a bilancio disponibili.
La norma introduce il comma 9-ter all’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. La nuova disposizione prevede che a decorrere dall’anno accademico 2024/2025 e fino all’entrata in vigore del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del relativo personale[18], le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) possano indire procedure di reclutamento straordinarie a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie richiamate dalla norma[19]. Tali procedure di reclutamento sono riservate ai docenti che abbiano maturato negli ultimi otto anni, presso le istituzioni statali di cui all’articolo 1 della legge n. 508 del 1999 (Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, ISIA, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati), almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e di perfezionamento e nei percorsi formativi preordinati all’insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. Viene previsto un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato, definito dal Ministero dell’università e della ricerca, relativo agli oneri di svolgimento della procedura. A seguito del superamento della prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo nella medesima istituzione accademica che ha bandito la procedura (comma 3-bis).
La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma consente, a decorrere dall’anno accademico 2024/2025, alle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di indire procedure di reclutamento straordinarie, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi di vigenti graduatorie, riservate a docenti non di ruolo che abbiano svolto negli ultimi otto anni, presso le medesime istituzioni, specifiche attività, tra le quali anche quelle di insegnamento, per almeno tre anni anche non continuativi. Tali procedure sono finalizzate all’assunzione dei suddetti docenti a tempo indeterminato e alla loro conferma in ruolo. Per far fronte agli oneri relativi alle procedure di reclutamento viene previsto, a carico dei candidati, il pagamento di un contributo, la cui determinazione è rimessa al Ministero dell’Università. Al riguardo si osserva che, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, andrebbe valutata l’opportunità di prevedere che l’indizione delle procedure di reclutamento straordinarie a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi di vigenti graduatorie, abbia luogo nei limiti delle facoltà assunzionali come definite nell’ambito della relativa programmazione delle attività di reclutamento. A questo riguardo si rileva, per altro, che un vincolo analogo è contenuto all’articolo 2, comma 3, lett. c), del DPR n. 43 del 2019, in materia di procedure di reclutamento del personale AFAM. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
Normativa previgente. L’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 139/2006 prevede che il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco si distingue in personale di ruolo e volontario. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico. Il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale (c.d. volontari puri) e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale (c.d. volontari discontinui) ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Si evidenzia che la norma in riferimento è oggetto di modifica da parte dell’articolo 13 del decreto-legge in esame alla cui scheda si rinvia (cfr. Infra).
La norma incrementa le dotazioni organiche delle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore rispettivamente di 350 e di 200 unità[20] (comma 1). Viene, altresì, autorizzata, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, l’assunzione straordinaria di un corrispondente numero di unità del predetto Corpo, a decorrere dal 1°ottobre 2023. A tali assunzioni si provvede mediante la graduatoria[21] costituita ai fini delle assunzioni straordinarie autorizzate per il periodo 2018-2022 dalla legge n. 205 del 2017 che ha previsto al comma 295, per tali assunzioni, una riserva annuale del 30 per cento a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco attualmente utilizzato in modo discontinuo[22] (comma 2). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.367.150 per il 2023, di euro 22.682.796 per il 2024, di euro 23.994.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 24.264.310 per il 2027, di euro 24.719.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 24.918.421 per il 2031 e di euro 25.512.928 annui a decorrere dal 2032 (comma 3). Per le spese di funzionamento connesse alle suddette assunzioni, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 703.630 per il 2023 e di euro 550.000 annui a decorrere dal 2024 (comma 4). Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4 pari complessivamente ad euro 6.070.780 per il 2023, a euro 23.232.796 il 2024, a euro 24.544.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 24.814.310 per il 2027, a euro 25.269.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 25.468.421 per il 2031 e a euro 26.062.928 a decorrere dal 2032 si provvede ai sensi dell’articolo 26 (comma 5).
Viene, altresì, previsto che l’impiego del personale volontario[23] del Corpo è disposto nel limite dell’autorizzazione annuale di spesa pari a euro 10.600.000 a decorrere dal 2023 (comma 6). Inoltre, le assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco previste dall’articolo 1, comma 877, della legge n. 178 del 2020 relativa al 2023, avvengono, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria dei concorsi pubblici[24] e, per il rimanente 30 per cento mediante ricorso alla summenzionata graduatoria[25] relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 8).
L’articolo 1, comma 877, della legge n. 178 del 2020 ha disposto assunzioni nel ruolo iniziale di vigile del fuoco per un numero di 250 unità non prima del 1° ottobre 2021, di 250 unità non prima del 1° ottobre 2022 e di 250 unità non prima del 1° ottobre 2023, per un ammontare complessivo massimo di 750 unità.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
| Potenziamento dotazioni organiche Vigili del fuoco (comma 3) |
5,4 |
22,7 |
24,0 |
24,0 |
5,4 |
22,7 |
24,0 |
24,0 |
5,4 |
22,7 |
24,0 |
24,0 |
| Potenziamento dotazioni organiche Vigili del fuoco – spese di funzionamento (comma 4) |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
| Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
|||||||||||
| Potenziamento dotazioni organiche Vigili del fuoco – effetti riflessi (comma 3) |
|
|
|
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2,6 |
11,0 |
11,6 |
11,6 |
2,6 |
11,0 |
11,6 |
11,6 |
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e afferma che la quantificazione dell’onere recato dai commi 3 e 4 è stata effettuata tenendo in considerazione il costo pro-capite annuo di euro 2.500 per il personale dei ruoli tecnico operativi e di euro 1.200 per il personale dei ruoli tecnico professionali. La quota relativa agli oneri per il vestiario del personale, per un importo forfettario di 1.500 euro pro-capite con riguardo alle unità operative e di 200 euro per quelle dei ruoli tecnico professionali, è stata conteggiata per il solo primo anno assunzionale. La restante quota delle spese di funzionamento, pari a 1.000 euro per ciascuna delle unità assunte, è stata rapportata agli anni/persona di servizio. Pertanto, dette spese, nella loro proiezione pluriennale, decrescono solo in relazione alla quota relativa agli oneri per il vestiario del personale.
La relazione tecnica fornisce in tabelle, per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima relazione tecnica, il riepilogo degli oneri complessivi riferiti a ciascuna delle due qualifiche interessate evidenziando la proiezione decennale degli stessi oneri.
In merito ai criteri di quantificazione degli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio ed ai relativi oneri riflessi a carico dello Stato, la relazione tecnica chiarisce che sono state considerate le nuove misure stipendiali ed indennitarie recate dall’ultimo rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (DPR n. 121 del 2022), l’incremento del valore delle indennità di rischio (personale operativo) e mensile (personale ruoli tecnico-professionali) recato dal decreto-legge n. 115 del 2022, nonché la previsione di cui all’articolo 1, commi 98 e 99, della legge n. 234 del 2021 relativa all’introduzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio (c.d. sei scatti paga) in favore del suddetto personale. Per quanto riguarda, in particolare, gli oneri connessi al trattamento economico accessorio, la relazione tecnica chiarisce che derivano dal valore medio unitario del Fondo di Amministrazione per il personale non direttivo/non dirigente del Corpo (sul quale trovano imputazione tutte le componenti accessorie di quel personale), oltre che dall’incremento pro capite annuo di 20 ore di lavoro straordinario.
Con riguardo specifico al comma 6 si rileva che l’impiego del personale volontario di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006 è disposto nel limite delle risorse che residuano nell’autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 10.600.000 a decorrere dal 2023, come evidenziato nella seguente tabella.
(euro)
| Capitoli Personale Volontario |
2023 |
2024 |
| 1802/1 |
16.144.726 |
16.144.726 |
| 1802/2 |
4.154.680 |
4.154.680 |
| 1822/1 |
1.405.579 |
1.405.579 |
| 1822/2 |
82.169 |
82.169 |
| 1802/3 |
252.577 |
252.577 |
| 1802/4 |
713.920 |
713.920 |
| 1802/5 |
249.198 |
249.198 |
| Totale |
23.002.849 |
23.002.849 |
| Oneri discontinui fino settembre 2023 |
7.360.820 |
|
| Copertura presente proposta |
5.042.028 |
5.042.028 |
| Limite impiego volontari |
10.600.000 |
10.600.000 |
Il Governo nel corso dell’esame al Senato, ha fornito[26] ulteriori elementi di valutazione ai fini della quantificazione degli oneri recati dalla norma. In particolare, è stato evidenziato che le unità di personale da assumere sono state individuate sulla base del numero di richiami di personale discontinuo effettuati fino al 2020 (circa 10.000) e dell’effettivo impiego del citato personale in varie attività presso le strutture del Corpo nazionale. In particolare, ciascun richiamo corrisponde a 72 ore di servizio per cui il personale discontinuo ha assicurato nel complesso circa 720.000 ore di servizio, corrispondenti all’orario di lavoro annuo di 450 unità di personale assunte a tempo indeterminato, avendo assunto in media 1.600 ore di lavoro annuo pro-capite. Tuttavia, è stato altresì, precisato che occorre tenere in considerazione la recrudescenza degli incendi boschivi verificatesi nell’ultimo biennio, che ha implicato un impegno straordinario del Corpo evidenziando la necessità di un assetto in grado di aumentare la rapidità e l’efficacia di intervento delle strutture. In risposta a tali esigenze, è stato incrementato di ulteriori 100 unità il contingente di personale in esame.
Quanto alla stima della quota di onere per vestiario è stato precisato che questo ricorre solo una volta nell’arco del decennio, in quanto la spesa iniziale per il vestiario (equipaggiamento iniziale) del personale vigile del fuoco si riferisce all'atto del primo ingresso. Successivamente le sostituzioni delle diverse componenti del primo equipaggiamento rientrano nel meccanismo di periodicità previsto, come per tutto il restante personale operativo già in servizio. I numeri di unità di vigili in questione permetterebbero di considerare largamente assorbibile la domanda di vestizione a regime, grazie alle economie di scala. Il costo per prima vestizione (all'atto dell'assunzione) del vigile del fuoco volontario operativo, indicato in 1.500 euro viene dettagliato evidenziando le specifiche componenti base dei dispositivi di protezione individuale. Infine è stato, altresì, confermata la sostenibilità della rideterminazione del limite massimo di spesa previsto per l’impiego del personale volontario del Corpo (comma 6).
La relazione illustrativa riferisce, tra l’altro, che la presente disposizione trae origine dal rilievo formulato dalla Commissione europea in ordine alla non conformità della legislazione italiana alle disposizioni europee in materia di lavoro a tempo determinato, anche per la categoria del personale volontario cosiddetto discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il cui rapporto con l’amministrazione andrebbe in sostanza regolato secondo il suindicato istituto giuridico e non con le modalità semplificate degli attuali richiami in servizio come regolamentati dalla legislazione nazionale.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame è finalizzata a supere i rilievi della Commissione europea circa la natura della prestazione di lavoro resa dal personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco c.d. discontinuo[27], dalla stessa ritenuto assimilabile ad un rapporto di lavoro a tempo determinato e il cui rapporto con l’amministrazione andrebbe pertanto regolato secondo il suindicato istituto giuridico e non con le modalità semplificate degli attuali richiami in servizio. A tale fine la norma delinea una disciplina volta a favorire il transito in ruolo del suddetto personale mediante apposite procedure concorsuali: in particolare viene previsto l’incremento delle dotazioni organiche delle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore rispettivamente di 350 e di 200 unità, autorizzando, altresì, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, l’assunzione di un corrispondente numero di unità del predetto Corpo, a decorrere dal 1° ottobre 2023, con riserva integrale dei relativi posti in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco attualmente utilizzato in modo discontinuo (commi 1 e 2)[28].
Viene, altresì, prevista in favore del medesimo personale volontario una riserva di posti del 30 per cento con riferimento ad altre assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco (250 unità) già autorizzate a legislazione vigente per il 2023 dall’articolo 1, comma 877, della legge n. 178/2020 (comma 8). Inoltre, viene disposto che l’impiego del personale volontario, a decorrere dal 2023, avvenga nel limite delle risorse che residuano nella relativa autorizzazione annuale di spesa, che viene rideterminata in euro 10.600.000 (comma 6).
Con riferimento agli importi dei suddetti oneri non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, come integrati dall’ulteriore documentazione pervenuta al Senato. Peraltro, si osserva che le suddette assunzioni vengono disposte in un numero determinato di unità, laddove, a fronte dei relativi oneri configurati come limiti massimi di spesa, anch’esse avrebbero dovuto essere indicati entro un limite massimo.
In merito alla rideterminazione del limite massimo di spesa previsto per l’impiego del personale volontario del Corpo (comma 6), si prende atto di quanto, al riguardo, riferito nel corso dell’esame al Senato, a conferma della sua sostenibilità.
Normativa previgente. L’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 139/2006 distingue il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in personale di ruolo e volontario. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico. Il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale (c.d. volontari puri) e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale (c.d. volontari discontinui) ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione.
La norma modifica il decreto legislativo n. 139 del 2006 recante disposizioni in materia di funzioni e compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con specifico riferimento all’impiego del relativo personale volontario. In particolare, la norma:
· integra l’articolo 6, comma 1, al fine di prevedere una riserva del 30 per cento dei posti disponibili nelle assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco, a favore degli iscritti nella graduatoria dei volontari discontinui formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017 (comma 1, lett. a));
· introduce il nuovo articolo 12-bis, al fine di prevedere l’applicazione della disciplina vigente relativa al personale volontario, con esclusivo riguardo a quello iscritto nell’elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (c.d. volontari puri) (comma 1, lett. b)).
Viene, altresì, modificato l’articolo 29, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 81 del 2015[29], al fine escludere l’applicazione della disciplina dei contratti a tempo determinato ivi prevista nei confronti del solo personale volontario c.d. puro, laddove il testo previgente della disposizione prevedeva tale esclusione anche nei confronti del personale c.d. discontinuo (comma 2).
Viene, altresì, introdotta una misura transitoria, prevedendo che la nuova disciplina del personale volontario si applichi al compimento delle procedure assunzionali straordinarie individuate dall’articolo 12 del decreto-legge in esame (Cfr. supra) e comunque entro il 30 ottobre 2024. In particolare, viene disposto che le 350 unità assunte nella qualifica di vigili del fuoco, in virtù del medesimo articolo 12, continuino a svolgere le funzioni relative alle capacità professionali acquisite come volontario, nelle more dell’avvio del corso di formazione per allievi vigili del fuoco, previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 217/2005, e che tale periodo sia computato ai fini dell’applicazione pratica prevista dal medesimo articolo 6 (comma 5).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e precisa che questa contiene disposizioni per la modifica dell’assetto delle norme vigenti, concernenti il personale volontario del Corpo nazionale, che si rendono necessarie al fine di adeguarlo al nuovo quadro che scaturisce a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea. Le disposizioni di cui al presente articolo non abrogano sic et simpliciter il complesso delle norme che disciplinano l’apporto del personale volontario ma, sono finalizzate a orientarne l’applicazione ai soli volontari c.d. puri, quelli cioè che operano e continueranno ad operare nei distaccamenti volontari del Corpo. La relazione tecnica riferisce, altresì, che, dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall’ articolo in commento ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La relazione illustrativa riferisce, tra l’altro, che con questa norma opera in ragione del fatto che la procedura d’infrazione non concerne i volontari che la stessa Commissione definisce puri, ovvero che operano nei distaccamenti, bensì solo i volontari discontinui, quelli cioè chiamati ad operare per le esigenze delle strutture centrali e periferiche del Corpo.
In merito ai profili di quantificazione, come già evidenziato con riguardo all’articolo 12, anche la disposizione in esame appare finalizzata a supere i rilievi della Commissione europea circa la natura della prestazione di lavoro resa dal personale volontario dei Vigili del fuoco cosiddetto discontinuo, dalla stessa ritenuto assimilabile ad un rapporto di lavoro a tempo determinato. A tale fine la disposizione prevede, con riferimento a questa tipologia di personale volontario, una riserva del 30 per cento dei posti disponibili nelle future assunzioni straordinarie nella qualifica di Vigile del fuoco e fa salva, altresì, la disciplina vigente del personale volontario solo per la parte concernente i volontari impiegati per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo (cosiddetti volontari puri), introducendo, inoltre, alcune disposizioni transitorie e di raccordo normativo. Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma.
Normativa previgente l’art. 485, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1994, riconosce al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. L’art. 569, comma 1, del medesimo decreto legislativo riconosce al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, delle istituzioni scolastiche il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi.
La norma reca specifiche modifiche al decreto legislativo n. 297 del 1994 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). Nello specifico, vengono modificati:
· l’articolo 485, comma 1, concernente il riconoscimento dei periodi di servizio del personale docente non di ruolo, agli effetti della carriera a seguito del transito in ruolo. In particolare ai docenti, immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2023-2024 e confermati in ruolo, il servizio prestato presso le scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici; ciò a fronte dell’assetto previgente che prevede un riconoscimento solo parziale (in misura intera per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo) (comma 1, lett. a)).
Il comma 1, lett. b) sostituisce, inoltre, il comma 1 dell’articolo 489 con un nuovo testo, prevedendo che, ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell’anno scolastico prevista dall’ordinamento scolastico al momento della prestazione; ciò in luogo di quanto previsto nell’assetto previgente, in base al quale, ai fini del riconoscimento, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione;
· l’articolo 569, comma 1, relativo ai periodi di servizio utili del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) non di ruolo, agli effetti della carriera a seguito del transito in ruolo. In particolare viene previsto che al personale ATA, immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici; ciò a fronte dell’assetto previgente che prevedeva un riconoscimento solo parziale (sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici) (comma 1, lett. c)).
Ai fini previdenziali, le suddette disposizioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del decreto-legge in esame[30] (comma 2).
Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a euro 17.305.441 per il 2024, euro 26.604.529 per il 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere dal 2026 e a quelli di cui al comma 1, lettera c), pari a euro 1.518.396 per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 26 (comma 3).
Nel corso dell’esame al Senato sono state apportate talune modifiche e integrazioni alle disposizioni in esame non rilevanti ai fini della descrizione degli eventuali effetti finanziari delle stesse.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese correnti |
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| Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente delle Istituzioni scolastiche (commi 1 lett. a)) |
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17,3 |
26,6 |
17,3 |
|
17,3 |
26,6 |
17,3 |
|
17,3 |
26,6 |
17,3 |
| Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale ATA delle Istituzioni scolastiche (commi 1 lett. c)) |
1,5 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
1,5 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
1,5 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
| Maggiori entrate fiscali e contributive |
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|||||||||||
| Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente delle Istituzioni scolastiche – effetti riflessi (commi 1 lett. a)) |
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14,6 |
22,5 |
14,6 |
|
14,6 |
22,5 |
14,6 |
| Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale ATA delle Istituzioni scolastiche – effetti riflessi (commi 1 lett. c)) |
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|
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0,7 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
0,7 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che l’impatto finanziario dell’articolo deve essere stimato considerando che le ricostruzioni di carriera del personale scolastico sono sistematicamente impugnate dinanzi al giudice, anche con cause collettive, e che a seguito di tale contenzioso la maggior parte delle ricostruzioni di carriera che hanno luogo non utilizzano i parametri indicati dagli articoli 485 e 569 del decreto legislativo n. 297/1994 oggetto di riforma, bensì quello dell’integrale riconoscimento del servizio preruolo al quale si sommano poi i costi delle spese di lite. Pertanto, di fatto la norma nel medio lungo periodo avrà un impatto finanziario positivo sul bilancio dello stato determinando il venir meno del contenzioso e quindi evitando allo Stato il connesso pagamento delle spese di lite (il cui impatto finanziario è consistente ma non quantificabile ex ante essendo rimesso alle statuizioni dei giudici) e prevenendo altresì le cause relative al risarcimento del danno comunitario da abuso di contratti a termine, che verosimilmente potranno diminuire laddove non sia più necessario per i lavoratori ricorrere al giudice per vedersi riconosciuta la ricostruzione di carriera. Premesso quanto sopra, nell’immediato e possibile stimare l’impatto finanziario della norma presupponendo che il dato di partenza non veda già oggi ricostruzioni di carriera “per intero” costantemente operate dai giudici.
A tal fine, l’impatto finanziario della misura è costituito dal riconoscimento del rimanente 1/3 del preruolo svolto già alla prima richiesta di ricostruzione di carriera senza ulteriore dilazione nel tempo. La norma, non avendo efficacia retroattiva, si applica alle richieste di ricostruzione di carriera che perverranno dagli immessi in ruolo dall'anno scolastico 2023/2024 in poi, con riferimento ai docenti confermati in ruolo. In tal senso la stima della maggior spesa connessa alla riforma prevista dalla norma è stata quantificata a livello storico e pertanto sul passato, trattandosi dell’unico dato certo disponibile: in euro 4.750.218,94 nell’a.s. 2020/2021, che ha registrato un totale di immessi in ruolo pari a 20.267 unità; in euro 17.305.440,65 nell’a.s. 2021/2022 che ha registrato un totale di immessi in ruolo pari a 45.457 unità e in euro 13.212.380,80 per l’a.s. 2022/2022 che ha registrato un totale di immessi in ruolo pari a 37.706 unità.
La relazione tecnica al riguardo fornisce in tabelle (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica medesima) il quadro della stima della maggior spesa per ricostruzione della carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio preruolo riferito ai suddetti aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. In via prudenziale la relazione tecnica ritiene di dover prendere quale riferimento, ai fini della stima per ricostruzione integrale di carriera per gli immessi in ruolo dall'anno scolastico 2023/24, il dato relativo agli immessi in ruolo nell'a.s. 2021/2022, che ha registrato un maggior numero di immissioni conseguente all'espletamento delle procedure concorsuali. Ciò in quanto, allo stato, pur non disponendo di un dato consolidato sulle immissioni in ruolo 2022/2023, è comunque possibile affermare che si registrerà nel prossimo triennio un incremento degli immessi in ruolo in ragione delle procedure concorsuali nelle more espletate, dell'espletamento di procedure concorsuali a regime nonché di quanto previsto dalle riforme da ultimo approvate (in particolare il target M4C1-14 del PNRR che prevede l'assunzione di 70.000 insegnanti con il nuovo sistema di reclutamento entro dicembre 2024).
In particolare l’impatto finanziario della norma è stato ottenuto moltiplicando il numero di persone immesse in ruolo nel 2021/2022 (45.457) con la differenza tra la stima media dello stipendio con ricostruzione di carriera (valore dato da una media tra le varie classi di stipendiali) e lo stipendio lordo allo stato iniziale (valore dato da una media tra le varie classi di stipendiali). Tale differenza rappresenta la distanza tra la carriera a tempo indeterminato e la carriera a tempo determinato ed è quindi una stima determinata del differenziale di inquadramento retributivo che deriverebbe da un conteggio per intero del servizio preruolo.
La stima ha utilizzato il coefficiente relativo al lordo Stato pari a 1,3916 maggiorato dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) 2022, riconosciuta al personale scolastico dall’articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021, a decorrere dal 1° aprile e dal 1° luglio 2022.
Gli aumenti in esame non comportano sul piano previdenziale un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.
Per quanto concerne gli oneri pensionistici, infatti, la relazione tecnica riferisce che non si tratta di nuovi oneri ma di anticipazioni di somme che oggi vengono comunque corrisposte, seppur tardivamente, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del DPR n. 399 del 1988. In base al regime vigente, infatti, a far data dall'applicazione del CCNL 4 agosto 1995, per le ricostruzioni di carriera che decorrono dopo il 1° gennaio 1996, tenuto conto del rinvio operato dal CCNL alle previsioni del DPR. n. 399 del 1988, al momento dell'istanza di ricostruzione di carriera, l'inquadramento nelle fasce stipendiali è effettuato considerando provvisoriamente solo l'anzianità utile ai soli fini giuridici ed economici, mentre l'anzianità utile ai soli fini economici non si considera. Essa è attribuita successivamente al maturare del tetto delle anzianità utile ai fini giuridici ed economici previsto dall'articolo 4, comma 3, del DPR. n. 399/1988. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni. Infatti, gli aumenti retributivi che i beneficiari della norma avranno sul loro trattamento economico sia in termini di retribuzione corrente che di eventuali arretrati, saranno sottoposti a contribuzione previdenziale. Gli incrementi retributivi concorreranno quindi all'aumento del montante contributivo accantonato virtualmente con effetto sulle anzianità maturate a decorrere dall'entrata in vigore della norma.
Con particolare riferimento alla stima dei docenti immessi, la relazione tecnica segnala che, in considerazione del target PNRR di 70.000 docenti assunti entro il 31 dicembre 2024, alle quantificazioni stimate, sulla base dell’anno scolastico 2021/2022 pari a 45.457, si deve prevedere un incremento di 24.550 assunti, con conseguente incremento degli oneri pari a 9.299.088,50 euro per il solo 2025. Sul punto la relazione tecnica reca una tabella di sintesi per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima relazione tecnica. Sulla base del dato medio degli immessi in ruolo nel triennio 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la relazione tecnica fornisce una proiezione delle stime di spesa per il decennio 2023/2024 - 2032/33, (illustrata in una tabella per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima relazione tecnica).
A garanzia dell’approccio prudenziale seguito, nell’ambito degli immessi in ruolo in ciascuna annualità, non è stata fatta alcuna distinzione in ordine alla procedura ordinaria o straordinaria di provenienza. Gli immessi in ruolo sono conteggiati nella totalità e per essi viene stimata l’eventuale spesa di ricostruzione integrale della carriera. Ipotizzando quindi, nel decennio 2023/2024 - 2032/2033, un totale di 344.767 immessi in ruolo, la spesa ammonterebbe complessivamente alla fine del periodo a euro 117.557.315,42.
Con riferimento agli effetti finanziari, la relazione tecnica stima in via prudenziale che con l’applicazione del nuovo regime, dalle somme da prevedere ai fini della ricostruzione integrale della carriera sarà possibile scomputare gli importi calcolati in virtù dell’ulteriore intervento, volto a prevedere che, ai fini del riconoscimento del servizio di insegnamento. si valuti il servizio effettivamente prestato e non trovi applicazione la disciplina sulla validità dell’anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione (comma 1, lett. b)).
In particolare, per i docenti, in base all’attuale formulazione dell’art. 489 del TU. scuola, ad oggi, al docente con servizio preruolo l’anno è computato per intero se il contratto o i vari contratti cumulati raggiungono almeno 180 giorni ovvero se il servizio è svolto, senza nessuna interruzione, dal 1° febbraio a scrutini compresi. La relazione tecnica riporta in una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima relazione tecnica) il dato dei supplenti registrato nell'a.s.2021/2022, preso a riferimento ai fini delle presenti quantificazioni. I supplenti annuali (al 31 agosto) sono stati 67.497; i supplenti fino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno) sono stati 157.461; supplenti covid (termine delle lezioni, giugno) sono stati 24.197; supplenti brevi 105.120. I supplenti fino al termine delle lezioni e quelli covid (che lavorano fino a giugno) rappresentano il 72.9% del totale supplenti (annuali, fino al termine e covid) e, in base all'attuale sistema di riconoscimento dell'anzianità, beneficiano del riconoscimento di un anno intero. In base alla novella di cui sopra si vedrebbero riconosciuto non un anno di servizio ma 10 mesi di servizio effettivo. Il risparmio (in termini di mesi) sarebbe pari a 363.316. Preso a riferimento, in via prudenziale, lo stipendio medio lordo Stato iniziale dei docenti, indicato nella tabella riferita ai docenti immessi in ruolo 2021/2022, pari a euro33.238,92 all’anno, pari a euro 2.556,84 al mese (euro 33.238,92/13), il risparmio atteso sarebbe pari a euro 928.940.881, 44 (euro 2.556,84 x 363.316 mesi). A questi si aggiungerebbero i 105.120 supplenti brevi per i quali non potrà essere più possibile raggiungere i 180 giorni di servizio per vedersi riconosciuto l'anno di anzianità, con un ulteriore prevedibile risparmio di somme stimato in via prudenziale.
Con riferimento all’impatto finanziario derivante dal comma 1 lettera c) la relazione tecnica afferma che anche per il personale ATA, cosi come per il personale docente, la stessa sia destinata a comportare nell’immediato nuovi oneri a carico della finanza pubblica, nella misura in cui prevede che anche il rimanente 1/3 del preruolo svolto, attualmente “congelato” e riconosciuto ai fini economici solo a distanza di tempo, venga calcolato alla prima richiesta di ricostruzione di carriera senza ulteriori dilazioni. con conseguente inserimento del personale nella fascia stipendiale successiva.
Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti, dall’integrale riconoscimento al personale ATA, già in sede di prima applicazione della ricostruzione di carriera di tutti gli anni di servizio preruolo prestati, con conseguente inserimento dello stesso nella posizione stipendiale maturata in considerazione dell’intero servizio pregresso svolto, la relazione tecnica riporta in talune tabelle (per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima relazione tecnica) le stime di massima, effettuate avendo riguardo al numero di immessi in ruolo negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, aggiornate anche esse al nuovo coefficiente relativo al lordo Stato (1,3916) e all’IVC 2022, secondo i nuovi parametri stipendiali stabiliti dal nuovo CCNL del Comparto “Istruzione e ricerca” per il triennio 2019/2021.
In particolare la stima della maggior spesa per la ricostruzione della carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio preruolo viene stinato in euro 4.339.085,52 per l’a.s. 2020/2021 e in euro 4.555.187,01 per l’a.s. 2021/2022. La relazione tecnica riferisce che anche per le stime di spesa ATA riferibili agli immessi in ruolo nell’a.s. 2023/2024 è plausibile rifarsi al dato che emerge per l’a.s. 2021/2022, essendo le immissioni in ruolo ATA legate sostanzialmente al turnover e, quindi, presentano dati più stabili nel tempo. In particolare, la proiezione della stima della maggior spesa per la ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio preruolo calcolata sui dati relativi agli immessi in ruolo 2022/2023 è indicata pari ad euro 3.824.765,27. La proiezione decennale (fino all’a.s. 2032/2033) della maggior spesa per ricostruzione di carriera è indicata pari a complessivi euro 42.396.792,65.
Per i docenti immessi in ruolo a far data dall’a.s. 2023/24, le somme da corrispondere all'atto della richiesta di ricostruzione di carriera docenti per l’integrale copertura del servizio preruolo svolto, sono state quantificate in euro 17.305.441 per il 2024, in euro 26.604.529 per il 2025 ed in euro 17.305.441 annui a decorrere dal 2026. Per il personale ATA immesso in ruolo a far data dall’a.s. 2023/2024, le somme da corrispondere all’atto della richiesta di ricostruzione di carriera per l’integrale copertura del servizio preruolo svolto sono state quantificate in euro 1.518.396 per il 2023 e in euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024.
Il Governo nel corso dell’esame al Senato ha chiarito[31] che, in merito i dati del personale docente e ATA immesso in ruolo anche nel triennio (2017/2018 -2019/2020) antecedente a quello preso a riferimento nella relazione tecnica (2020/2021 – 2022/2023, nessuno dei relativi valori supera quelli presi a riferimento in relazione tecnica (anno 2021/2022). E’ stato altresì precisato che, per i docenti, la stima decennale degli immessi in ruolo è compatibile con le previsioni di organico 2023/2024 nonché per gli aa.ss. 2024/2025, 2025/2026 (per i quali è prevista in attuazione del PNRR l’invarianza di organico rispetto alla dotazione organica per l’a.s. 2020/21, al netto delle modifiche apportate dalle leggi vigenti) e con le stime di riduzione dei posti di organico dell’autonomia (con esclusione dei posti di sostegno, a partire dall’a.s. 2026/2027 fino al 2031/2032 come indicate nella relazione tecnica che ha accompagnato il DL 36/2022 per la quantificazione della stima della spesa per la formazione, basata anche sui risparmi accertati derivanti dalla riduzione dei posti di organico dell’autonomia tenuto conto dell’andamento demografico e dei flussi migratori a partire dall’a.s. 2026/27 e a terminare nell’a.s. 2031/2032. Al riguardo, è stato evidenziato che eventuali valori più elevati in termini di immissioni in ruolo potrebbero essere dovuti a fattori che hanno esaurito i loro effetti oppure non siano riproducibili nel tempo. Inoltre, la validità del dato utilizzato è confermata dal fatto che la proiezione delle assunzioni previste su un arco temporale di dieci anni indica un valore medio (circa 34.400 unità) che si attesta ben al di sotto del valore scelto (45.457 unità) nel triennio di riferimento (2020/2023).
A tale riguardo è stato osservato che le proiezioni sulle ipotesi demografiche e sui flussi migratori, su dati elaborati dall’ISTAT, indicano, sul medio-lungo periodo, un andamento in diminuzione della popolazione scolastica che potrebbe far prefigurare un effetto riduttivo sulla consistenza del personale scolastico. Tuttavia, si è ritenuto in via prudenziale, ai fini della stima dell’onere, di non tener conto di effetti riduttivi della consistenza del personale anche in termini di una minore necessità di immissioni in ruolo. Inoltre, il pieno riconoscimento dell’anzianità preruolo determina un’anticipazione del momento in cui il soggetto interessato passa ad una classe stipendiale superiore, i cui effetti sono influenzati dalle anzianità in possesso del personale precario da immettere in ruolo. Gli effetti dell’anticipazione si esauriscono peraltro in un arco di tempo limitato (seppur variabile in relazione alle diverse categorie di personale docente ed ATA). Il personale neoassunto nella gran parte dei casi ha anzianità che lo colloca nella fascia stipendiale più bassa. Tutto ciò posto, si può prudenzialmente ritenere che gli effetti finanziari dell’anticipo delle progressioni siano ricompresi nella determinazione degli oneri come definiti nella relazione tecnica.
Gli emendamenti del Comitato della legislazione del Senato che hanno modificato la norma in esame, non sono corredati di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.
La relazione illustrativa riferisce, tra l’altro, che la norma è finalizzata a superare le criticità constatate nella procedura di infrazione n. 2014/4231, nell’ambito della quale la Commissione UE ha evidenziato che l’Italia abbia violato la clausola 4 dell’“Accordo quadro” allegato alla dir. 1999/70/CE, che impone di riconoscere integralmente l’anzianità di servizio del personale del comparto assunto con contratti a termine.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, con riferimento al personale docente e a quello tecnico, amministrativo e ausiliario delle istituzioni scolastiche, dispone il riconoscimento per intero, come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici della carriera, del servizio non di ruolo prestato presso le medesime istituzioni; ciò in luogo del previgente regime che prevede, a tale riguardo, un riconoscimento soltanto parziale (per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo per i docenti, e per un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici, per gli ATA) [comma 1, rispettivamente, lettere a) e c)]. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall’entrata in vigore delle stesse disposizioni (comma 2). Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), sono indicati pari a euro 17.305.441 per il 2024, euro 26.604.529 per il 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere dal 2026, mentre quelli di cui al comma 1, lettera c), sono, altresì, indicati pari a euro 1.518.396 per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024, e agli stessi si provvede ai sensi dell’articolo 26 (comma 3).
Sul punto la relazione tecnica e l’ulteriore documentazione pervenuta al Senato forniscono un copioso corredo di dati ed elementi di valutazione ai fini della quantificazione dei suddetti importi, precisando, tra l’altro, che la norma, è finalizzata a far venir meno il contenzioso relativo alle ricostruzioni di carriera effettuate sulla base del previgente regime - che sono state impugnate dinanzi al giudice, anche con cause collettive, e che sono state in gran parte esitate con l’integrale riconoscimento del servizio preruolo - prevenendo, inoltre, le cause relative al risarcimento del danno comunitario da abuso di contratti a termine. La relazione tecnica precisa, inoltre, che la norma non possiede efficacia retroattiva e si applicherà alle richieste di ricostruzione di carriera che perverranno dagli immessi in ruolo dall'anno scolastico 2023/2024 in poi. Tanto premesso, pur prendendo atto dei summenzionati dati che consentono di verificare, nel complesso, gli importi degli oneri recati dalla disposizione, andrebbero forniti innanzitutto dei chiarimenti da parte del Governo in merito agli eventuali effetti di trascinamento che la disciplina in esame potrebbe determinare nei confronti del personale già in servizio che, non avendo eventualmente provveduto ad effettuare ricorso avverso le ricostruzioni di carriera disciplinate in base al previgente regime, potrebbe ora essere indotto a instaurare un contenzioso nei confronti dell’amministrazione per vedersi riconosciuto il beneficio di cui trattasi, già previsto in linea generale dalla disciplina europea e limitato invece dalla disposizione in esame al solo personale immesso in ruolo dall’a.s. 2023/2024.
Andrebbero, inoltre, forniti chiarimenti in merito agli effetti finanziari ascritti al comma 1 con specifico riguardo al personale docente (lettera a)) e al personale ATA (lettera c)), così come riportati sul prospetto riepilogativo. Al riguardo, infatti, la determinazione degli importi relativi alle maggiori entrate fiscali e contributive, così come evidenziati sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, con riferimento al comma 1, lett. a) sono pari per ciascun anno del triennio 2024-2026 a circa 84% degli importi di maggior spesa corrente lorda riferiti alla medesima disposizione. Con riferimento al comma 1, lett. c) i medesimi effetti di maggiori entrate fiscali e contributive riportati sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto sono altresì pari a circa il 46 % per il 2023 e a circa l’82 % per ciascun anno del triennio 2024-2026 degli importi di maggior spesa corrente lorda relativi alla medesima disposizione. Quanto evidenziato nel prospetto riepilogativo sembra, pertanto, discostarsi in modo consistente dalla prassi contabile finora seguita a riguardo, in base alla quale, le entrate correlate alle trattenute fiscali e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente nelle pubbliche amministrazioni vengono stimate prudenzialmente in circa il 49 per cento della spesa lorda per i medesimi redditi.
Nulla da osservare in merito alle modifiche apportate al Senato, stante il contenuto ordinamentale delle stesse.
La norma estende il riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente) - prevista dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, per un importo di 500 euro annui a persona - per l’anno 2023 anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (comma 1).
Per le suddette finalità, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015[32] è incrementata di 10,9 milioni di euro nell’anno 2023 (comma 2).
L’intervento del legislatore – come evidenziato nella relazione illustrativa – è volto a recepire l’ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia dell’Unione europea, Sezione VI, nella causa C-450-21 (UC c. Ministero dell’istruzione), a definizione di un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La pronuncia ha ritenuto non compatibile con il diritto europeo la limitazione del beneficio (finanziario) della Carta elettronica ai soli docenti di ruolo, e non anche ai docenti non di ruolo o comunque a tempo determinato, in considerazione dell’analogia di situazione in cui le due categorie versano rispetto alla specifica esigenza di aggiornamento e formazione continua che lo strumento è teso a soddisfare.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese correnti |
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| Estensione Carta elettronica formazione docenti contratto supplenza – incremento per 2023 art. 1 c 123 legge n. 107/2015 (comma 2) |
10,9 |
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10,9 |
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10,9 |
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La relazione tecnica afferma che la disposizione, nel prevedere l'estensione per l'anno 2023 del riconoscimento della cosiddetta carta docenti al personale docente con contratto di supplenza annuale, prende in considerazione solo la tipologia di posti che fanno parte dell'organico di diritto e quindi danno origine ad un contratto continuativo di durata annuale che copre l'intero anno scolastico. Ai fini dell'estensione del beneficio della citata carta elettronica ai soli docenti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto, supplenti annuali, si riporta, nella tabella n. 1, il prospetto riepilogativo del predetto personale, inclusi i docenti ex articolo 59, comma 4, decreto-legge n. 73 del 2021[33], con il relativo costo della carta derivante.

La disposizione, quindi, estende il beneficio della carta ad un numero di supplenti annuali pari a 67.497 unità, a cui si aggiungono 16.470 docenti di religione cattolica, per un totale di 83.967 docenti, corrispondente ad una spesa ipotetica di 41.983.500 (83.967 x 500 euro) euro per l'erogazione della carta. Il personale docente con contratto a tempo indeterminato è di 698.894 unità, a cui si aggiungono 10.490 docenti di religione cattolica, per un totale di 709.384.
Aggiungendo il contingente dei docenti con contratto di supplenza annuale al 31 agosto su posto vacante e disponibile, al numero di personale attualmente beneficiario della carta si giungerebbe ad una platea complessiva di 793.351 unità di personale beneficiario.
Di seguito, si riportano, nella tabella n. 2, gli stanziamenti presenti in bilancio ed utilizzabili per l'erogazione della carta del docente:

Nella sottostante tabella n. 3 vengono riportate le somme occorrenti per poter garantire l'erogazione dei benefici (carta docente del valore di euro 500) alla platea dei docenti di ruolo unitamente ai docenti supplenti a tempo determinato annuale su posti vacanti e disponibili:

Il Governo nel corso dell’esame al Senato, ha fornito[34] ulteriori elementi e dati in risposta alle richieste di chiarimento formulate in 5ª Commissione. In particolare, nella nota depositata presso la Commissione Bilancio si è precisato che lo stanziamento è stato dimensionato sull’organico di diritto che, come riportato dettagliatamente nella relazione tecnica, corrisponde a circa 793.351 unità di personale beneficiario corrispondente ad una platea complessiva composta da docenti supplenti a tempo determinato annuale su posto vacante e disponibile fino al 31 agosto, docenti di religione cattolica e docenti a tempo indeterminato. Tale scelta, prosegue la Nota, risulta prudenziale in quanto consente di calcolare in modo puntuale l’onere effettivo da finanziare in presenza di supplenze annuali.
Si rammenta anche che la 5ª Commissione (Bilancio) del Senato ha reso sul testo iniziale del disegno di legge (S 755), il cui articolo 15 non è stato oggetto di modifiche, parere non ostativo nelle cui premesse si legge che: “con riferimento all'articolo 15, in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, è stata chiarita la prudenzialità della stima, volta a calcolare in modo puntuale l'onere effettivo da finanziare in presenza di supplenze annuali”.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione estende il riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente, di cui alla legge n. 107 del 2015, per un importo di 500 euro annui a persona) per l’anno 2023 anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile; a tal fine, sono stanziati 10,9 milioni di euro per il 2023. L’intervento del legislatore, come evidenziato nella relazione illustrativa, è volto a recepire l’ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia dell’Unione europea, Sezione VI, nella causa C-450/21, che ha ritenuto non compatibile con il diritto europeo la limitazione del beneficio finanziario della Carta elettronica ai soli docenti di ruolo, e non anche ai docenti non di ruolo o comunque a tempo determinato, in considerazione dell’analogia di situazione in cui le due categorie versano rispetto alla specifica esigenza di aggiornamento e formazione continua che lo strumento è teso a soddisfare.
La relazione tecnica e la nota depositata dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato forniscono le informazioni sulla cui base la quantificazione dell’onere per l’anno 2023 è ricostruibile.
Al riguardo, dunque, pur rilevando preliminarmente che l’intervento viene ricondotto ad un limite di spesa e che la relazione tecnica fornisce gli elementi sulla cui base lo stanziamento risulta congruo rispetto alla finalità della misura da attuare, si rileva tuttavia che la norma in esame interviene per il solo anno 2023, laddove la pronuncia unionale sopra citata parrebbe richiedere un intervento di carattere permanente in quanto “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario [...], concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali [...]”: la disciplina della Carta del docente, infatti, è di carattere permanente[35]. Circa l’idoneità di un intervento una tantum per risolvere un’antinomia di carattere permanente appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
Normativa vigente.
Il regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea disciplina la registrazione del marchio UE, che conferisce al titolare il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di usare nel commercio lo stesso segno in relazione ai medesimi prodotti e/o servizi per i quali il marchio UE è stato registrato. Da ciò discende la possibilità di adire l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale in caso di controversie sull’esercizio di tale diritto, con conseguente decisione in ordine alle spese procedurali connesse.
L’articolo 110 disciplina l’esecuzione delle decisioni che fissano l’ammontare delle spese di giudizio emesse dall’EUIPO al termine di una procedura di opposizione, di decadenza, di nullità o di ricorso disciplinata dal Regolamento; tali decisioni costituiscono titolo esecutivo idoneo a consentire l’esecuzione forzata.
Al paragrafo 2, l’articolo 110 del Regolamento prevede che ogni Stato membro designi un’autorità responsabile della verifica dell’autenticità delle suddette decisioni e dell’apposizione ad esse della formula esecutiva e comunichi i relativi recapiti all’EUIPO, alla Corte di giustizia e alla Commissione europea.
La norma attribuisce al Ministero della giustizia il compito di provvedere alle formalità previste dall’articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea.
Pertanto, la norma prevede che il Ministero della giustizia, verificata l’autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, vi apponga la formula esecutiva.
Il decreto-legge non prevede che dalla norma debbano conseguire oneri per la finanza pubblica. Si ritiene, pertanto, applicabile la clausola di neutralità finanziaria di cui all’articolo 26, comma 3, in base alla quale, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall’attuazione delle disposizioni di cui al decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La relazione illustrativa allegata al testo del decreto-legge ricorda che lo Stato italiano, al momento attuale, non ha ancora designato l’Autorità competente all’espletamento delle suddette finalità, né ha provveduto alle comunicazioni sopra indicate, e pertanto, al fine di evitare l’apertura di procedure di infrazione, la norma mira ad attribuire al Ministero della giustizia il compito di verificare l’autenticità delle decisioni dell’EUIPO sulle spese e di apporvi la formula esecutiva.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al testo originario ricorda che il Ministero della giustizia dispone già di uno specifico dipartimento (Dipartimento per gli affari di giustizia) il quale si occupa, tramite gli uffici del capo del dipartimento, degli adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo e, più in generale, dell’adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani. Per quanto riguarda i futuri adempimenti connessi al presente intervento normativo, tale dipartimento dispone di una apposita articolazione interna (Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria) fra le cui competenze rientrano, tra l’altro, le relazioni internazionali in materia civile, gli adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale e, soprattutto, le incombenze amministrative relative al riconoscimento e all’esecuzione di sentenze straniere e di altri atti formati all’estero in materia civile (articolo 4 del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84). Il servizio di verifica dell’autenticità delle decisioni emesse dall’EUIPO sulle spese sarà dunque svolto dal personale già in servizio presso tale articolazione ministeriale, il quale già si rapporta costantemente con la Rappresentanza permanente italiana a Bruxelles e tutte le istituzioni europee nell’ambito delle negoziazioni sugli strumenti normativi di cooperazione giudiziari. Pertanto, istituirà, agevolmente e senza oneri finanziari ulteriori, un canale comunicativo diretto con gli uffici dell’EUIPO per garantire che l’apposizione della formula esecutiva venga effettuata solo su decisioni effettivamente provenienti da tale Ufficio europeo. Come è dato evincere anche dai dati storici rilevati in seno alle istituzioni europee e all’EUIPO, la disposizione è diretta ad un numero esiguo, determinato e ben definito di imprese destinatarie, atteso che la norma interviene per dare attuazione ad impegni o obblighi che il Governo ha assunto a livello europeo già da parecchi anni attraverso un precedente regolamento (n. 207/2009) e che il recente regolamento n. 2017/1001 riproduce pedissequamente, senza che comunque siano intervenute criticità e segnalazioni nei confronti delle imprese nazionali sinora completamente adempienti. La relazione tecnica rappresenta, pertanto, la sostenibilità della norma che, sotto il profilo finanziario, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo le attività alla stessa connesse essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione attribuisce al Ministero della giustizia il compito di verificare l’autenticità delle decisioni emesse dall’EUIPO sulle spese di lite nelle controversie in materia di marchio dell’UE e di apporre ad esse la formula esecutiva. Ciò posto, alla luce dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica, non si formulano osservazioni.
La norma attribuisce la qualifica di “carte valori” agli attestati di iscrizione e alle attestazioni di soggiorno permanente rilasciati ai cittadini dell'Unione europea che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi o permanentemente.
In particolare, si tratta degli attestati rilasciati ai cittadini dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, muniti dei requisiti di sicurezza previsti dal regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (comma 1).
Le attestazioni sono prodotte e fornite dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo caratteristiche e modalità definiti con apposita convenzione tra il medesimo Istituto e il Ministero dell’interno, con la quale sono definite le caratteristiche tecniche e grafiche degli attestati, i costi di produzione e di distribuzione ai comuni e le relative modalità. Gli attestati sono distribuiti dai comuni ai cittadini dell’Unione europea aventi diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente in Italia nelle ipotesi previste rispettivamente agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo n. 30 del 2007 (commi 2 e 3).
Le attestazioni in oggetto sono qualificate “carte valori”, secondo la disciplina recata dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 559 del 1966, sull’ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato: in base alla citata norma le carte valori – destinate, tra l’altro, ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento – sono realizzate in modo da assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni. Per tale finalità la carta valori è realizzata con specifiche tecniche di sicurezza, con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza, ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici.
Si prevede inoltre l’applicazione dell’imposta di bollo e, ai fini delle dichiarazioni e iscrizioni anagrafiche, dei diritti fissi e di segreteria che restano di spettanza del comune (comma 4).
Si prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120.000 euro per l’anno 2023 e in 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 26 (disposizioni finanziarie) del provvedimento in esame (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Maggiori spese correnti |
|
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| Rafforzamento della sicurezza delle carte di identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
La relazione tecnica, per quanto riguarda la quantificazione degli oneri attinenti al numero di possibili attestati, precisa che, allo stato, non si dispone dell’esatto complessivo fabbisogno, che viene stimato sulla base delle statistiche ricevute dal Comune di Roma per gli attestati di residenza rilasciati, come di seguito indicato:
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Attestati Temporanei |
Attestati Permanenti |
| 2019 |
4.300 |
3.900 |
| 2020 |
3.800 |
2.700 |
| 2021 |
2.700 |
2.800 |
Per stimare il volume di emissione annuale su base nazionale degli attestati, la RT ipotizza che la percentuale di emissione dei suddetti documenti per il Comune di Roma, rispetto al volume nazionale, sia la stessa dell’emissione delle carte di identità elettroniche CIE.
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CIE Emesse in Italia |
CIE Emesse a Roma |
% Emissione CIE a Roma su Italia |
| 2019 |
6.500.000 |
320.000 |
5% |
| 2020 |
4.800.000 |
200.000 |
4% |
| 2021 |
7.500.000 |
270.000 |
4% |
| 2022 |
7.000.000 |
320.000 |
5% |
Stima fabbisogno attestati al livello nazionale sulla base dei suddetti dati:
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Attestati Temporanei Roma |
Attestati Permanenti Roma |
% Emissione stimata su CIE |
Attestati Temporanei Italia |
Attestati Permanenti Italia |
TOTALE Italia |
| 2019 |
4.300 |
3.900 |
5% |
86.000 |
78.000 |
164.000 |
| 2020 |
3.800 |
2.700 |
4% |
95.000 |
67.500 |
162.500 |
| 2021 |
2.700 |
2.800 |
4% |
67.500 |
70.000 |
137.500 |
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Per l’anno 2023, la previsione degli oneri, pari a 120.000 euro, è ridotta in proporzione dell’importo annuale, stimato in euro 200.000,00, tenuto conto dei mesi già trascorsi ed in proporzione di quelli restanti. Gli oneri previsti a carico dell’Amministrazione, a decorrere dall’anno 2024, ammontano a 200.000 euro, comprensivi di tutte le attività a cura dell’Istituto Poligrafico, incluse quelle di produzione e distribuzione ai Comuni.
La RT precisa che la quantificazione degli oneri si basa su un costo unitario per ogni attestato pari a 1,25 euro con un fabbisogno annuale in Italia degli attestati di residenza pari a 160.000 unità.
In relazione all’applicazione dell’imposta di bollo (ai sensi dell’articolo 3 dell’Allegato A Tariffa (Parte I) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), la RT afferma che il versamento, a carico del richiedente, dell’imposta di bollo possa compensare interamente gli oneri amministrativi.
Il Governo nel corso dell’esame al Senato, ha fornito[36] ulteriori elementi e dati in risposta alle richieste di chiarimento formulate in 5ª Commissione. In particolare, con riferimento al procedimento di stima del costo unitario dell’attestato di iscrizione, il servizio bilancio dell’IPZS ha segnalato che il predetto costo, pari a 1,25 euro per il quantitativo di fabbisogno stimato, deriva dalla quantificazione sia delle varie fasi produttive sia degli elementi di sicurezza presenti nel documento progettato in conformità del regolamento (UE) 1157/2019. Tale documento può essere equiparato nel formato, per la modalità di consegna e per alcuni elementi di sicurezza presenti all’interno (carta filigranata, numerazione progressiva) al permesso di soggiorno cartaceo, il cui costo unitario pari a 2,20 euro, è stato approvato dalla Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture eseguite dall’IPZS, istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione del decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 5 febbraio 2001.
Per quanto, riguarda, infine, la compensazione tra gli oneri amministrativi e le entrate da imposta di bollo, si rappresenta che i documenti in esame sono soggetti a imposta di bollo e a diritti fissi e di segreteria, questi ultimi di spettanza del Comune. L’imposta di bollo è a carico del richiedente il documento e ammonta a euro 14,62, come previsto dalla circolare del Ministero dell’interno dell’8 ottobre 2007, ove si evidenzia che i cittadini dell’UE che richiedono l’iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza, per soggiorni superiori a tre mesi, sono tenuti a pagare l’imposta di bollo di euro 14,62 sia per l’istanza che per l’attestato di iscrizione anagrafica rilasciato. Infatti, le attestazioni rilasciate ai cittadini dell’UE dal Comune di residenza sono riconducibili “agli atti e ai provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, rilasciati a coloro che ne hanno fatto richiesta”, che ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 642 del 1972 sono da assoggettare a imposta di bollo di euro 14,62. Sono, inoltre, soggetti a imposta di bollo sia l’istanza che il relativo attestato di soggiorno permanente rilasciato dallo stesso Comune al cittadino comunitario dopo 5 anni di regolare e continuativa presenza sul territorio italiano. La norma non determina nuovi oneri amministrativi a carico del Comune, che già rilascia, su richiesta degli interessati, un attestato di iscrizione anagrafica, anche se in formato diverso da quello previsto dalla norma. Inoltre, a legislazione vigente, anche il cittadino dell’UE è già tenuto a pagare la relativa imposta di bollo.
Con riferimento alla stipula della convenzione tra il Ministero dell’interno e l’IPZS S.p.A. ai fini della definizione delle caratteristiche tecniche e grafiche degli attestati, nonché dei costi di produzione e di distribuzione ai comuni e delle relative modalità, la Nota afferma che l’amministrazione potrà avvalersi delle sole risorse che sono già previste dalla legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma attribuisce la qualifica di “carte valori” agli attestati di iscrizione e alle attestazioni di soggiorno permanente rilasciati ai cittadini dell'Unione europea che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi o permanentemente. Le attestazioni sono prodotte e fornite dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo caratteristiche e modalità definiti con apposita convenzione tra il medesimo Istituto e il Ministero dell’interno. Agli attestati si applicano l’imposta di bollo e, ai fini delle dichiarazioni e iscrizioni anagrafiche, dei diritti fissi e di segreteria che restano di spettanza del comune incaricato della distribuzione. Alla norma sono ascritti oneri valutati in 120.000 euro per l’anno 2023 e in 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, ai quali si provvede ai sensi dell’articolo 26 (disposizioni finanziarie) del provvedimento in esame.
La quantificazione dell’onere, spiega la relazione tecnica, si basa sulla stima del fabbisogno nazionale di attestazioni pari a 160.000 al costo unitario di 1,25 euro (comprendente gli oneri per la produzione e fornitura dell’attestazione). Inoltre, la relazione tecnica afferma che il versamento, a carico del richiedente, dell’imposta di bollo compensi interamente gli oneri amministrativi a carico dei comuni incaricati della distribuzione.
Con riferimento al costo unitario considerato non si formulano osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha chiarito che il predetto costo pari a 1,25 euro, su indicazione del Servizio Bilancio dell’IPZS, deriva dalla quantificazione sia delle varie fasi produttive sia degli elementi di sicurezza presenti nel documento progettato in conformità del regolamento (UE) 1157/2019. Sul punto sarebbero comunque utili maggiori elementi di quantificazione anche alla luce di quanto affermato dalla stessa Nota del Governo che paragona le attestazioni in argomento “nel formato, per la modalità di consegna e per alcuni elementi di sicurezza presenti all’interno (carta filigranata, numerazione progressiva) al permesso di soggiorno cartaceo, il cui costo unitario è pari a 2,20 euro”.
In merito alla compensazione tra gli oneri amministrativi e le entrate da imposta di bollo si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo in prima lettura, dai quali si evince anche la mancanza di nuovi o maggiori oneri per i comuni, e non si formulano osservazioni.
Le norme modificano il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n.- 286/1998 (Testo Unico Immigrazione – TUI).
In particolare, si segnalano le seguenti novità (commi 1 e 2):
· viene inserito il riferimento al codice delle frontiere Schengen (regolamento UE 2016/399), circa le condizioni[37] in cui sia consentito l’ingresso nel territorio dello Stato. Alla medesima fonte si deve far riferimento per i casi di eccezione sulle modalità di ingresso attraverso i valichi appositamente istituiti;
· tra i documenti richiesti per l’ingresso viene inserito il possesso del “documento di viaggio” quale equipollente rispetto al passaporto, dell’“autorizzazione ai viaggi” quale equipollente al visto di ingresso o del “permesso di soggiorno”.
Le integrazioni conseguono al regolamento UE 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, istitutivo di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), che definisce (cfr. articolo 3 del Regolamento) la “autorizzazione ai viaggi” come una decisione adottata in virtù del regolamento medesimo affinché i cittadini di paesi terzi soddisfino la condizione d'ingresso e che attesta la non sussistenza di determinate condizioni, dettagliate nel testo normativo, per lo più concernenti i rischi per la sicurezza ed il “documento di viaggio” come il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto). Quanto al richiamo al permesso di soggiorno, esso consegue ad atto più risalente ma comunque successivo al TUI, ossia il regolamento CE n. 1030/2002, istitutivo di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi;
· si introduce l’obbligo per i cittadini di Paesi terzi in ingresso, salvi i casi di esenzione, l’obbligo di fornire i dati biometrici, ove richiesti, per la costituzione del fascicolo individuale nel sistema EES e per l’effettuazione di verifiche di frontiera, precisando che, in caso di rifiuto, si adotti il provvedimento di respingimento.
L’acronimo EES sta per Entry/Exit System: “sistema di ingressi/uscite”, istituito dal regolamento UE 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri;
· l’autorità di frontiera assicura la registrazione, nel sistema di ingressi/uscite (EES) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei dati richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di ingresso sul territorio nazionale, ad informare il cittadino straniero della durata massima del soggiorno autorizzato. Ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità italiane in corso di validità, il personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto un timbro recante l’indicazione della data di ingresso o di uscita.
Quest’ultima disposizione ripropone analoga previsione dettata dal d.P.R. n. 394/1999 (recante il regolamento attuativo del TUI) per l’ingresso (articolo 7, comma 2) e per l’uscita (articolo 8, comma 1) dello straniero dal territorio dello Stato (disposizioni regolamentari che conseguentemente sono abrogate dal comma 2 del presente articolo del decreto-legge);
· sono definiti i profili applicativi inerenti alla “autorizzazione ai viaggi”, oggetto del regolamento UE 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, istitutivo di un “sistema di informazione e autorizzazione ai viaggi” (European Travel Information Authorization System - ETIAS) per i cittadini di Paesi terzi esenti dall’obbligo di possedere un visto al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne. L’autorizzazione è rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall’Unità nazionale ETIAS (la quale, si ricorda, è presso la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, entro il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno);
· si prevede l’adozione di uno più regolamenti (decreti del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia) per dare attuazione al sistema ingressi/uscite (EES) e al sistema ETIAS. In particolare, i regolamenti ministeriali dovranno individuare le autorità di frontiera e quelle competenti in materia di immigrazione; designare le autorità responsabili di prevenzione e indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi; disciplinare le modalità tecniche di acceso, consultazione, inserimento e modifica dei dati, nonché conservazione e comunicazione dei dati;
· si inserisce il riferimento ai requisiti richiesti dal codice frontiere Schengen (regolamento UE 2016/399), in mancanza dei quali la polizia di frontiera respinge gli stranieri. Si prevede inoltre che contro i provvedimenti di respingimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente;
· sono ampliati i casi di espulsione amministrativa applicabile quando lo straniero si sia trattenuto nel territorio dello Stato senza averne titolo. Tale sanzione si applica anche quando sia stata annullata o revocata l’autorizzazione ai viaggi o quando allo straniero sia scaduta la durata del soggiorno breve. In tale caso, si prevede che lo straniero possa essere destinatario di un divieto di reingresso, decorrente dalla data di uscita dal territorio nazionale, valevole per un lasso temporale non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
· si introduce per i cittadini di Paesi terzi in uscita, salvi i casi di esenzione, l’obbligo di fornire i dati biometrici richiesti per l’effettuazione di verifiche di frontiera. Si prevede inoltre che l’autorità di frontiera all’atto della registrazione in uscita dello straniero, informi l’interessato che il divieto di reingresso è disposto dal questore del luogo in cui ha sede l’ufficio di frontiera, entro 120 giorni. Con norma introdotta al Senato si individua nel tribunale amministrativo regionale l’autorità giudiziaria competente alla trattazione del ricorso al provvedimento (del questore) di divieto di reingresso;
· si dispone inoltre che il divieto di reingresso è registrato nel sistema di informazione Schengen (SIS) dall’autorità di pubblica sicurezza, anche ove si tratti di espulsione disposta dal giudice.
Le norme prevedono inoltre che l’accesso all’archivio comune di dati di identità (Common Identity Repository-CIR) sia consentito alle autorità di polizia (comma 3).
Si ricorda che tale archivio è disciplinato da due regolamenti UE del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambi del 2019, n. 817 – istitutivo di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti – e n. 818 – istitutivo di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. Tali fonti hanno previsto, quali componenti della interoperabilità, l’istituzione di: un portale di ricerca europeo (ESP); un servizio comune di confronto biometrico (BMS comune); un rilevatore di identità multiple (MID); un archivio comune di dati di identità.
Si dispone che i decreti attuativi, previsti dall’articolo in esame siano adottati entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (comma 4).
Le norme recano una clausola di invarianza, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento delle stesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 5).
Si prevede inoltre che le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettere a), numero 2), capoverso 1?bis, c) e d), numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea (comma 6).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le norme in esame hanno, nel loro complesso, carattere ordinamentale e che non determinano oneri aggiuntivi. La RT precisa al riguardo che le attività previste dalle disposizioni in esame potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente trattandosi, per quanto concerne l’amministrazione della pubblica sicurezza, di adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati dagli uffici di frontiera e dalle Questure della Repubblica, nonché dalle articolazioni centrali – già operanti - del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.
La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, precisa quanto segue.
In merito alle modifiche all’articolo 4 del TUI (nuovo comma 1-quater) la RT precisa che la norma è finalizzata a superate le disposizioni recanti la disciplina della timbratura ad inchiostro apposta sui documenti di viaggio, dagli operatori addetti ai controlli di frontiera in esito ai controlli effettuati sia in ingresso che in uscita. La suddetta attività manuale è superata dalle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2226 che introduce le procedure unionali di registrazione nel sistema di ingressi/uscite (EES) dei dati degli stranieri in ingresso e in uscita dalle frontiere esterne. La RT rappresenta, al riguardo, l’assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività di registrazione potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane che attualmente sono preposte al controllo dei documenti e alla timbratura manuale.
In relazione all’abrogazione di norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (comma 2) - di fatto assorbite dalle nuove previsioni - recante il regolamento di attuazione al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, la RT precisa che si stratta di interventi di mero raccordo normativo. Pertanto, la RT afferma che la disposizione, ha carattere ordinamentale e comporta l’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le attività connesse sono assicurate con il ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento all’accesso da parte delle autorità di polizia all’archivio comune di dati di identità-CIR (comma 3) la RT afferma che tale disciplina costituisce un intervento di carattere ordinamentale. In particolare, la RT evidenzia l’assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività discendenti potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente trattandosi, per quanto concerne l’amministrazione, di adempimenti di natura istituzionale, ordinariamente espletati dagli uffici.
In merito alla norma transitoria (comma 6) la RT precisa che la disposizione differisce l’efficacia di talune disposizioni alla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l’immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea. La disposizione, afferma la RT, non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e osserva che indipendentemente dalla data di decorrenza della vigenza delle disposizioni recate dall’articolo in esame, gli adempimenti previsti sono di natura ordinamentale e saranno espletati dalle Amministrazioni nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento alle modifiche introdotte dal Senato (definizione del Tribunale amministrativo regionale quale autorità giudiziaria competente alla trattazione del ricorso avverso il decreto di respingimento) la relazione tecnica allegata all’emendamento afferma che la norma è di carattere ordinamentale e che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.
Il Governo nel corso dell’esame al Senato, ha fornito[38] ulteriori elementi e dati in risposta alle richieste di chiarimento formulate in 5ª Commissione. In particolare, con riferimento alla norma transitoria (comma 6) che differisce l’applicazione di alcune disposizioni alla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l’immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea, precisa che i progetti realizzativi dei sistemi informativi EES, ETIAS e delle componenti tecnologiche dell’interoperabilità hanno avuto avvio nel 2019, all’indomani dell’adozione dei relativi Regolamenti unionali sull’interoperabilità.
Tali complessi progetti, precisa la Nota, di natura eminentemente tecnologica - la cui realizzazione richiede tempi tecnici indispensabili prodromici alla messa in esercizio contestuale in tutti i Paesi dell’Unione – sono da tempo coordinati dall’agenzia EU-Lisa mediante rigidi cronoprogrammi di implementazione. L’esercizio implementativo è stato avviato nei singoli Paesi sin dal 2019 ed è attualmente in corso di avanzata realizzazione. Nelle attività realizzate o in corso di realizzazione, si annoverano sia la implementazione degli elementi infrastrutturali di nuova concezione, sia anche gli adeguamenti necessari per collegare questi elementi con l’infrastruttura nazionale esistente.
La Nota chiarisce che tutte le amministrazioni interessate, sin dall’avvio della fase progettuale, hanno dovuto stimare e potuto sostenere gli oneri economici connessi imputandone i costi alle risorse ordinarie disponibili per i servizi specialistici di manutenzione evolutiva dei sistemi informativi gestiti ovvero facendo ricorso ai finanziamenti resi disponibili dall’Unione Europea nei programmi denominati Internal Security Fund (ISF).
In dettaglio, con riguardo al progetto EES ed ETIAS, il finanziamento è totalmente a carico dell’Unione Europea (100%), come nei prospetti forniti dalla Nota e sotto riportati.
PROGETTO ETIAS 118.26
| Titolo del Progetto |
Allestimento della sala che ospiterà l’Unità Nazionale per la gestione del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) |
|
| Importo del progetto |
€ 614.000,00 |
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PROGETTO Entry Exit System n. 101.2.6
Con specifico riferimento a questo progetto, la Nota precisa che il Beneficiario è il Servizio Tecnico Gestionale del Dipartimento della DCSTLGP (che, ante Atto Ordinativo Unico, era incardinato nella Segreteria del Dipartimento); l’Ufficio Amministrativo Contabile di questa Articolazione dipartimentale si limita ad effettuare i pagamenti essendo essa dotata di contabilità speciale.
| Titolo del Progetto |
Servizi di connettività e gestione del supporto dell’Entry Exit System |
|
| Importo del progetto |
€ 2.275.158,28 |
|
Gli importi indicati per ciascun Progetto/Azione, precisa la Nota, corrispondono alle somme effettivamente ammesse al finanziamento. Tali somme, come da apposita Convenzione di sovvenzione, stipulata per ciascun progetto, tra il beneficiario (DCIPF del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno) e l’Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna vengono rese disponibili mediante accredito sul conto di contabilità speciale n. 5968 aperta presso il Ministero economia e finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato _ Ispettorato Generale per i rapporti con l’Unione Europea (IGRUE), intestata al Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere in qualità di funzionario delegato.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione – TUI) per adeguarlo ad alcuni regolamenti dell’Unione europea. Tra i contenuti precettivi di questi ultimi, rilevano in particolare – entro la cornice normativa posta dal codice delle frontiere Schengen – l’istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS); l’istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; l’istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. L’articolo reca una clausola di invarianza in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento delle stesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La relazione tecnica ribadisce l’assenza di oneri affermando, da un lato, il carattere ordinamentale delle norme e, dall’altro, che le amministrazioni interessate possono svolgere gli adempimenti e i compiti previsti con il ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Inoltre, la Nota presentata dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato fornisce elementi di valutazione circa lo stato dei progetti realizzativi dei sistemi informativi EES, ETIAS e delle componenti tecnologiche dell’interoperabilità. Al riguardo, la Nota fornisce dati circa il finanziamento dei progetti che è totalmente a carico dell’Unione europea: 614.000 euro per il progetto ETIAS e 2.275.158,28 euro per il sistema EES.
Con riferimento ai compiti assegnati alle autorità nazionali circa la gestione, implementazione delle basi dati afferenti ai sistemi informativi sopra richiamati, per i profili di quantificazione appare necessario che il Governo assicuri che le amministrazioni possano espletare i nuovi compiti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, posto che le risorse dell’Unione europea, sulla base di quanto emerge dalla predetta Nota, sembrerebbero destinate allo sviluppo e progettazione delle basi dati e non anche alla gestione e alla acquisizione dell’hardware necessario al loro funzionamento.
Modifiche della legge n. 69 del 2005 in materia di mandato di arresto europeo
Normativa vigente. L’articolo 18-bis della legge n. 69 del 2005[39] attualmente prevede che quando il mandato di arresto europeo è stato emesso al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale, la corte di appello può rifiutare la consegna [della persona ricercata] nei seguenti casi: a) se il mandato di arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio, ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio; b) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata è in corso un procedimento penale (comma 1).
Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno (comma 2).
L’articolo 19 prevede che l'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, è subordinata alle seguenti condizioni: a) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite; b) se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.
La norma, introdotta durante l’esame al Senato modifica le disposizioni di cui agli articoli 18-bis e 19 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di esecuzione del mandato d’arresto europeo.
In primo luogo, viene modificato il comma 2 dell’articolo 18-bis, prevedendo che quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna “del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano” [anziché “della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni”, come previsto dalla disciplina vigente] (lett. a), n. 1))
Viene poi aggiunto un comma 2-bis al citato art. 18-bis, secondo il quale ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto di una serie di parametri indicati dalla norma stessa (lett. a), 2)).
Viene, infine, modificato l’articolo 19, prevedendo che se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di “persona” [anziché di “cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea”] legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato “può essere subordinata” [mentre il testo attuale prevede che “è subordinata”] alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Ulteriore innovazione consiste nel richiamo della citata nuova disposizione dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, relative alla verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, nel corso della quale la corte d’appello competente deve anche accertare se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale.
Le norme, introdotte al Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, giacché le disposizioni in esame, limitandosi a modificare aspetti procedurali dell'istituto del mandato di arresto europeo, appaiono di carattere ordinamentale.
La norma, introdotta durante l’esame al Senato, apporta modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Le modifiche riguardano l’articolo 23 che, nel testo vigente stabilisce che le disposizioni del decreto legislativo stesso, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana. Le modifiche, in particolare, stabiliscono che tale applicabilità vale solo per i familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo. Ai familiari di cittadini italiani che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro e che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, invece, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ma senza il pagamento del contributo che in tal caso sarebbe dovuto applicando integralmente il dettato del citato articolo 5: tale specificazione è stata probabilmente introdotta al fine di conservare la gratuità del permesso di soggiorno prevista dalla legislazione previgente anche per questa seconda categoria di familiari di cittadini italiani che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro.
La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme si limitano a definire due procedure diverse per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana, a seconda del fatto che abbiano esercitato o meno il diritto di libera circolazione in ambito europeo.
Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della legge n. 234/2021
Normativa previgente. I commi 185-187 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 hanno introdotto, in via temporanea per gli anni 2022, 2023 e 2024, agevolazioni fiscali in favore delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). In particolare, si dispone che gli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale non concorrono a formare la base imponibile ai fini IRES e IRAP a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità (comma 185). Si prevede l’obbligo di rendicontazione dei costi sostenuti per le finalità indicate, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento (comma 186), mentre l’efficacia delle disposizioni è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’Unione europea (comma 187).
Il prospetto riepilogativo ha ascritto, limitatamente al triennio di riferimento, alle norme effetti di minori entrate tributarie[40] per 11,8 milioni di euro per il 2023 e 6,7 milioni di euro per il 2024 (quanto alla detassazione IRES) e per 10,7 milioni di euro per il 2023 e 5,8 milioni di euro per il 2024 (quanto alla detassazione IRAP).
La relazione tecnica ai fini della stima ha individuato i contribuenti interessati, assumendo che tutti i soggetti considerati abbiano i requisiti per fruire dell’agevolazione; inoltre, sulla base delle dichiarazioni del periodo d’imposta 2019 (dati provvisori) ha individuato gli importi lRES e IRAP dovuti dai citati soggetti. La RT ha quindi ipotizzato che la misura determini una perdita di gettito corrispondente all’intero importo delle suddette imposte. Essa ha dunque indicato gli effetti attesi nella seguente tabella:
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
| IRES |
0,0 |
-11,8 |
-6,7 |
-6,7 |
5,1 |
0,0 |
| IRAP |
0,0 |
-10,7 |
-5,8 |
-5,8 |
4,9 |
0,0 |
| Totale |
0,0 |
-22,5 |
-12,5 |
-12,5 |
10,0 |
0,0 |
La norma modifica la disciplina sopra descritta – che mantiene sempre il suo carattere temporaneo per gli anni 2022, 2023 e 2024 - disponendo che le predette agevolazioni fiscali operino:
1) a condizione che gli utili siano destinati integralmente (al 100 per cento, anziché – come previsto a legislazione vigente – del 20 per cento) al finanziamento delle attività agevolate
2) purché gli utili siano destinati, più generalmente, alle attività statutarie non commerciali anziché, come disposto più specificamente a legislazione previgente, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.
Viene altresì abrogato il comma 187 che subordinava l’efficacia delle disposizioni alla preventiva autorizzazione dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la disposizione modifica la disciplina relativa alla destinazione degli utili per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (articolo 1, commi 185 e 187, della legge n. 234 del 2021). In particolare, nel modificare il comma 185 si conferma l'esenzione dal pagamento dell'IRES e dell'IRAP, prevedendo che essa possa essere fruita soltanto a condizione che il 100% delle somme non versate a titolo di imposta (e non più dunque il 20% degli utili) venga destinato allo sviluppo di attività statutarie non commerciali [comma 1, lettera a)]. Inoltre, si abroga il comma 187, in quanto, nella nuova formulazione, l'agevolazione non rientra nella nozione di aiuto di Stato ex art. 107, par. 1, TFUE [comma 1, lettera b)]
Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.
All'uopo, nella RT si evidenzia che rispetto alla disciplina attualmente vigente:
§ non vengono modificati i periodi di imposta, rilevanti ai fini del riconoscimento dell'agevolazione;
§ non viene modificato il contenuto dell'agevolazione; infatti, anche l'attuale formulazione del comma 185, che prevede la non rilevanza degli utili derivanti dallo svolgimento dell'attività commerciale ai fini della determinazione della base imponibile IRES e del valore della produzione IRAP, si traduce nel riconoscimento di un'esenzione ai fini IRES e IRAP.
Ciò che viene modificato è, invece, la condizione necessaria per fruire dell'agevolazione, mediante innalzamento della percentuale e modifica della destinazione dell'impiego di utili. Ai fini della quantificazione degli oneri a carico della finanza pubblica, la relazione tecnica originaria assumeva, per ragioni prudenziali, che tutte le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano rientrassero nell'ambito di applicazione della norma, indipendentemente dal rispetto della condizione relativa alla destinazione degli utili. Per le medesime ragioni prudenziali si ritiene che la modifica del requisito necessario per l'accesso all'agevolazione fiscale non comporti una variazione degli oneri rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica della norma originaria.
Il Governo nel corso dell’esame al Senato, ha fornito[41] ulteriori elementi e dati in risposta alle richieste di chiarimento formulate in 5ª Commissione. In particolare, si è confermato, così come evidenziato dalla Commissione, che la RT al provvedimento originario (Legge 234/2021, art. 1, comma 185) assumeva ai fini della stima che tutti i soggetti considerati (Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano) avessero i requisiti di accesso per fruire dell’agevolazione, infatti, dai dati dichiarativi dell’anno di imposta 2019 erano stati individuati gli importi IRES e IRAP dovuti dagli stessi soggetti, ipotizzando che la misura determinasse una perdita di gettito per l’Erario corrispondente all’intero importo delle suddette imposte. Coerentemente nella RT al provvedimento in parola (articolo 19 del decreto-legge n. 69 del 2023) si ritiene che la modifica del requisito necessario per l’accesso all’agevolazione fiscale non comporti una variazione degli oneri rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica della norma originaria.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione interviene sulle agevolazioni fiscali (detassazione IRES e IRAP) riconosciute, per il triennio 2022-2024 in favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, in rapporto agli utili destinati al finanziamento delle attività statutarie non commerciali. La disposizione ora introdotta restringe il presupposto dell’agevolazione all’ipotesi in cui il beneficiario destini il 100 per cento (anziché il 20 per cento) degli utili alle attività agevolate ed amplia le finalità cui gli stessi possono essere destinati.
Alla norma non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Come rammenta anche la relazione tecnica, infatti, in sede di quantificazione degli effetti della disciplina originaria (commi 185-187 della legge di bilancio per il 2022), si assunse, prudenzialmente, sia che tutti i contribuenti interessati avessero i requisiti per fruire dell’agevolazione, sia che la perdita di gettito fosse uguale all’intero importo delle imposte dovute. Tale interpretazione, oltre che essere riscontrabile ricorrendo alla precedente relazione tecnica, è stata confermata dal Governo in sede di esame presso la Commissione Bilancio del Senato.
Non si formulano pertanto osservazioni considerato che la modifica del requisito necessario per l'accesso all'agevolazione fiscale non determina una variazione degli oneri rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica che ha accompagnato la norma a suo tempo introdotta nella legislazione allora vigente.
Disposizioni in materia di rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019) 3110724
La norma, modificata al Senato, reca specifiche integrazioni alla legge n. 1185 del 1967, in materia di rilascio dei passaporti. In particolare viene introdotto il nuovo comma 3-bis all’articolo 3.
La nuova disposizione prevede che il giudice possa inibire (al massimo per due anni) il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli [comma 1, lett. b), cpv. 3-bis, comma 1].
Il giudice competente è individuato nel tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore. Qualora il minore sia residente all’estero, è prevista la competenza del tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o del tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione all’Anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) [comma 1, lett. b), cpv. 3-bis, comma 2]. Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero o dall’altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale. Il giudice, sentite le parti, procede in camera di consiglio e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento di inibizione è trasmessa, a cura della cancelleria, al comune di residenza dell’interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica e consolare competente al rilascio del passaporto. Se il genitore destinatario del provvedimento o il minore sono residenti all’estero, la copia del provvedimento è trasmessa anche alla questura in cui ha sede il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE [comma 1, lett. b), cpv. 3-bis, comma 3].
Con riguardo alla trasmissione di copia del provvedimento, il testo originario del decreto-legge prevede che questa, a cura della cancelleria, venga effettuata al Ministero dell’interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, all’ufficio competente per il rilascio del passaporto (Questura o rappresentanza diplomatica del luogo di residenza) e al comune di residenza dell’interessato.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma, ne espone le finalità e riferisce che questa possiede natura ordinamentale e contempla attività correlate a compiti istituzionali degli uffici giudiziari deputati alla dichiarazione di rilascio e ritiro dei passaporti, le quali sono già ordinariamente espletate e che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le stesse potranno essere sostenute attraverso l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La relazione tecnica, relativa all’emendamento[42] che ha modificato la norma in esame [comma 1, lett. b), cpv. 3-bis, comma 3] afferma che l’intervento normativo proposto possiede carattere ordinamentale ed è immediatamente applicabile dai soggetti attuatori (le cancellerie) nell’ambito delle attività istituzionali già ordinariamente espletate dall’amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma reca specifiche modifiche alla legge n. 1185 del 1967, in materia di rilascio dei passaporti, introducendo, tra l’altro, una nuova disciplina volta a consentire l’adozione, da parte del giudice, di un provvedimento di inibizione (al massimo per due anni) al rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi sia il concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli [comma 1, lett. b), cpv. 3-bis].
Al riguardo non si formulano osservazioni considerato il tenore ordinamentale e procedurale della norma nonché la neutralità finanziaria della stessa, confermati anche dalla relazione tecnica. Nulla da osservare, altresì, in merito alla modifica apportata al Senato possedendo anch’essa, come evidenziato dalla relazione tecnica, natura ordinamentale ed essendo priva di effetti finanziari.
Le norme modificano, al comma 1, la disciplina del regime di interrompibilità di cui all’articolo 30 della legge n. 99 del 2009, prevedendo che alle procedure di gara a ribasso per l’assegnazione delle risorse interrompibili possano partecipare, anziché le sole società utenti finali, gli utenti finali e gli accumuli. Si attribuisce a Terna S.p.A. l’indicazione dei criteri tecnici, coerenti con le esigenze di immediatezza del servizio e nel rispetto dei principi di neutralità tecnologica, per l’assegnazione delle risorse interrompibili, da assegnare con procedure di gara a ribasso. La riformulazione prevista del comma 18 del citato articolo 30 della legge n. 99 del 2009 non prevede più che le eventuali maggiori entrate siano destinate all’ammodernamento della rete elettrica. È poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il comma 19 che prevede, a favore dei clienti finali che prestano servizi di interrompibilità, in relazione ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, l’esenzione dall’applicazione di determinati corrispettivi per il servizio di dispacciamento.
Si tratta, in particolare, dei corrispettivi per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento e dei corrispettivi a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema e per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva.
Il comma 2 prevede che Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall’Arera, possa implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 e del regolamento (UE) 2022/1854.
Il primo istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell’energia elettrica e, oltre a disciplinare l’elaborazione, l’attuazione e l’attivazione del piano di difesa del sistema e del piano di ripristino, reca disposizioni per attivare la procedura di sospensione e ripresa delle attività di mercato e svolgere le prove di conformità delle capacità dei TSO (Transmission System Operator), DSO (Distribution System Operator) e SGU (Significant Grid User). Il secondo, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia, reca disposizioni volte alla riduzione della domanda da parte degli Stati membri.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica precisa che le modifiche discendono da espresse richieste della Commissione europea al fine di evitare che il meccanismo italiano di assegnazione del servizio di interrompibilità del carico elettrico possa configurarsi come un aiuto di Stato illegale e distorsivo della concorrenza nel mercato interno dell’energia. Si ritiene che la norma non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi relativi al servizio dell’interrompibilità sono sostenuti da una specifica voce della bolletta e sono, pertanto, a carico della collettività.
Nell’illustrare il contenuto delle norme, segnala che le modifiche all’articolo 30 della legge n. 99/2009 prevedono l’estensione dei soggetti che possono partecipare al meccanismo, con conseguente aumento della concorrenza e, dunque, potenziali minori costi del servizio, considerato che l’assegnazione delle risorse interrompibili dovrà avvenire mediante procedure di gara a ribasso. Con l’abrogazione del comma 19 a partire dal 1° gennaio 2023, si prevede l’eliminazione dell’attuale esenzione dal pagamento di determinati corrispettivi prevista solo per alcuni soggetti, con effetti positivi sulla ripartizione degli oneri in bolletta. In relazione al comma 2, la relazione tecnica evidenzia che la norma prevede che Terna, sulla base degli indirizzi del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall’Arera, possa implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante ricorso a interruzioni istantanee dei carichi ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/2196 e (UE) 2022/1854. Ciò premesso, evidenzia che i beneficiari dell’esenzione prevista dal citato comma 19 sono soggetti di grandi dimensioni, per i quali il costo dell’energia presenta un’incidenza significativa. Nello specifico, nel 2021 l’esenzione ha riguardato in totale 19 soggetti assegnatari, per un ammontare complessivo pari a 141.099.604 euro.
In merito ai profili di quantificazione, considerato che le norme estendono la partecipazione alle procedure di assegnazione del servizio di interrompibilità agli utenti finali e agli accumuli, aboliscono l’esenzione dal pagamento di taluni corrispettivi del dispacciamento a favore degli assegnatari e consentono a Terna l’implementazione di meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, non si formulano osservazioni, tenuto anche conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi relativi al servizio dell’interrompibilità sono sostenuti da una specifica voce della bolletta e sono, pertanto, a carico della collettività.
Le norme modificano l’articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 164 del 2000, introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020, che ammettevano automaticamente al riconoscimento di una remunerazione a valere sulle tariffe del gas, senza necessità di una previa valutazione da parte dell’Arera sulla base dei criteri di efficienza normalmente applicati, determinati investimenti sulle reti di distribuzione del gas in comuni montani in zona climatica “F” o in comuni del Mezzogiorno da metanizzare. Le modifiche prevedono che una valutazione degli investimenti debba comunque essere svolta da parte dell’Arera, ai fini dell’analisi dei costi e dei benefici, ma tenendo conto anche delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione nonché all'incremento del grado di efficienza e flessibilità delle reti e degli impianti stessi. Infine, tali modifiche prevedono che l’Arera, nel determinare le tariffe del gas, tenga conto dei maggiori costi di investimento nei medesimi comuni nonché della necessità di remunerare in tali comuni interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile.
L’emendamento interamente sostitutivo dell’articolo 22 non è corredato dalla relazione tecnica, né del prospetto riepilogativo.
Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascriveva alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al testo originario, che prevedeva l’abrogazione tout court dell’articolo 23, comma 4-bis del D.Lgs. n. 164/2000, affermava che la disposizione non avrebbe determinato alcun impatto sulla finanza pubblica ed era finalizzata al contenimento degli importi delle tariffe e quindi degli oneri posti a carico dei clienti finali del gas. Rammentava che l’articolo 23 del decreto legislativo n. 164 del 2000 attribuisce ad Arera il compito di determinare le tariffe per il trasporto e per il dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l’utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (GNL) e per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito. Si evidenziava come l’articolo 23, comma 4-bis, stabilendo l’obbligo per l’Arera di riconoscere un’integrale copertura tariffaria degli investimenti relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e di impianti in comuni metanizzati o da metanizzare, in specifiche località del Paese, risultasse di dubbia compatibilità con la normativa europea e oggetto del caso EU Pilot n. (2022)10193 ENER. A tal proposito, la Commissione ha rilevato che la procedura istituita sembra configurare una violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, per quanto concerne le competenze esclusive attribuite alle autorità nazionali di regolazione. Infatti, la Direttiva riserva alle predette autorità di regolazione la determinazione delle metodologie per calcolare o per stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe applicabili. Ad avviso della Commissione – riportava la relazione tecnica – l’obbligo imposto ad Arera di ammettere all’integrale riconoscimento tariffario gli investimenti le impedirebbe di esercitare il proprio potere discrezionale nella fissazione delle tariffe, privando così l’autorità delle competenze che la direttiva sul gas le attribuisce in via esclusiva.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme modificano l’articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 164 del 2000, che ammetteva automaticamente taluni investimenti sulle reti di distribuzione del gas al riconoscimento di una remunerazione attraverso il sistema tariffario, prevedendo una previa valutazione da parte dell’Arera sulla base dei criteri di efficienza generalmente utilizzati e di ulteriori specifici parametri. Ciò stante, considerato che le modifiche relative alle modalità di riconoscimento della remunerazione degli investimenti sulla rete di distribuzione del gas appaiono suscettibili di incidere esclusivamente sulla determinazione delle tariffe del gas pagate dalla generalità degli utenti senza comportare quindi effetti diretti sulla finanza pubblica, non si formulano osservazioni.
La norma apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 210 del 2021 di attuazione della direttiva 2019/944/UE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica in materia di diritto a cambiare fornitore e di sviluppo di capacità di stoccaggio.
In particolare, si precisa che il fornitore di energia elettrica può imporre ai propri clienti, singoli o aggregati, il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura, purché esso sia congiuntamente (anziché – come previsto a legislazione vigente - alternativamente) a tempo determinato e a prezzo fisso.
Sono inoltre abrogate le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 4 e comma 7, lettera c), del citato decreto legislativo che consentono a Terna di sottoporre all’approvazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica un piano di realizzazione diretta dei sistemi di accumulo, previo parere favorevole e secondo le modalità definite dall’Arera, per la capacità che non risulti assegnata a seguito dello svolgimento delle aste di assegnazione delle capacità di stoccaggio.
La relazione tecnica riferita all’emendamento che ha introdotto la norma afferma che le modifiche apportate al decreto legislativo n. 210 del 2021 hanno carattere ordinamentale e si rendono necessarie al fine di adeguarlo alla Dir. UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e agli impegni assunti con la Commissione europea. La RT afferma quindi che considerata la natura ordinamentale della disposizione, questa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dato il carattere ordinamentale delle disposizioni, che intervengono esclusivamente su determinati profili in materia di rapporti contrattuali fra il fornitore di energia elettrica e i clienti nonché in materia di procedure amministrative.
Le norme abrogano l’articolo 38, comma 2-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, che demandava all’ARERA di provvedere – entro il 12 dicembre 2012 – all’adeguamento del sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri volti a rendere più flessibile ed economico il relativo servizio a vantaggio dei soggetti a maggiore consumo di gas naturale.
La relazione tecnica riferita alla proposta emendativa approvata dal Senato, afferma che la norma ha carattere ordinamentale e che, attraverso l'abrogazione del comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è volta ad adeguare le disposizioni nazionali alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia. Secondo la relazione tecnica, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.
In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, posto che le norme abrogano una disposizione che prevede l’adeguamento, da parte dell’ARERA, del sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri volti a rendere più flessibile ed economico il relativo servizio a vantaggio dei soggetti a maggiore consumo di gas naturale, incidendo solo sulla determinazione di corrispettivi tariffari applicabili agli utenti del gas, senza determinare pertanto, come peraltro chiarito anche dalla relazione tecnica, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La norma, modificata al Senato, dispone l’adeguamento dell’ordinamento nazionale ai reg. UE n. 2019/125 e n. 2021/821, disciplinanti, rispettivamente, il commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e dei prodotti a duplice uso (civile/militare). A tal fine, vengono modificate e integrate, tra le altre, le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 221/2017:
· all’articolo 4, l’autorità incaricata dell’applicazione del decreto legislativo viene individuata nell’Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri (MAECI) (in luogo del MAECI stesso previsto nel testo previgente della disposizione), precisando, altresì, che l’UAMA per lo svolgimento delle richiamate attività possa avvalersi anche delle unità di personale già distaccate, presso il MAECI, per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento previste ai sensi della legge n. 185 del 1990 (comma 1, lett. d));
· all’articolo 5, viene inserito il nuovo comma 2-bis, prevedendo che il Comitato Consultivo per le autorizzazioni in materia di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento anti tortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive europee, già operante preso UAMA, sia tenuto anche ad esprimere un parere obbligatorio sull’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto legislativo. Viene, altresì, disposto che le riunioni del Comitato si svolgano anche con modalità telematiche, in alternativa alla modalità in presenza, presso la propria sede, già disciplinata nel testo previgente (comma 1, lett. e));
· all’articolo 7, comma 1, viene previsto che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sospenda le operazioni di transito vietate di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento anti tortura e di prodotti listati per effetto di misure restrittive UE, dandone comunicazione all’Autorità competente [comma 1, lett. f), n. 1];
· all’articolo 10, comma 1, viene disposto che le autorizzazioni specifiche individuali rilasciate dall’UAMA - di durata non superiore a quella indicata dai regolamenti UE (di durata compresa da sei mesi a due anni, salvi diversi termini dei regolamenti UE, nel testo previgente) alla loro scadenza possano essere prorogate più di una volta (una sola volta nel testo previgente) (comma 1, lett. i));
· all’articolo 11, comma 2, viene previsto che l’autorizzazione globale individuale rilasciata dall’UAMA - di durata non superiore a quella indicata dai regolamenti UE (non superiore a tre anni, nel testo previgente) alla sua scadenza possa essere prorogata più di una volta (una sola volta nel testo previgente) (comma 1, lett. l));
· all’articolo 15, viene inserito il comma 2-bis, disciplinante una specifica procedura per il rilascio, da parte del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS), di autorizzazioni al trasferimento di materiali o informazioni classificate inclusi in prodotti a duplice uso da trasferire all’interno dell’UE. In particolare, il DIS, quando necessario, comunica l’esito delle prescrizioni imposte a tutela dei materiali o delle informazioni interessati, agli Stati o alle organizzazioni internazionali di destinazione (comma 1, lett. p));
· l’articolo 18, disciplinante le sanzioni per le operazioni illecite di esportazione, transito o trasferimento all’interno dell’UE, di prodotti a duplice uso viene sostituito con un nuovo testo. Il quadro sanzionatorio complessivo viene rafforzato. Rispetto al testo previgente non è più prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere i relativi reati (di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 18) [tale sanzione accessoria viene, altresì, disciplinata in via autonoma e in termini sostanzialmente analoghi a quelli previgenti, dal nuovo articolo 21-bis, introdotto alla lett. z). Cfr. Infra] (comma 1, lett. s));
· all’articolo 19, disciplinante le sanzioni per le violazioni del regolamento anti tortura, il quadro sanzionatorio complessivo viene aggiornato e rafforzato. Rispetto al testo previgente viene, inoltre, abrogata la disposizione[43] che prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere i relativi reati (di cui al comma 1 dell’articolo 19) [tale sanzione accessoria viene, altresì, disciplinata in via autonoma e in termini sostanzialmente analoghi a quelli previgenti, dal nuovo articolo 21-bis, introdotto alla lett. z). Cfr. Infra] (comma 1, lett. t));
· all’articolo 20, in materia di sanzioni relative a prodotti listati per effetto di misure restrittive UE, aggiornando il quadro sanzionatorio; viene, tra l’altro, introdotta una nuova sanzione amministrativa pecuniaria (da 15.000 a 90.000 euro) per le violazioni degli obblighi di informazione, conservazione ed esibizione di documenti relativi ad operazioni che hanno ad oggetto tali prodotti. Rispetto al testo previgente viene, inoltre, abrogata la disposizione[44] che prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere i relativi reati (ai commi 1 e 2 dell’art. 20) [tale sanzione accessoria viene, altresì, disciplinata in via autonoma e in termini sostanzialmente analoghi a quelli previgenti, dal nuovo art. 21-bis, introdotto alla lett. z). Cfr. Infra] (comma 1, lett. u));
· viene introdotto il nuovo art. 21-bis, che riunisce le previsioni già vigenti in materia di confisca (Cfr. supra), precisando che è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui ai summenzionati articoli 18, comma 1, 19, commi 1 e 2, e 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. La norma prevede, inoltre, che, nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona (comma 1, lett. z)).
Nel corso dell’esame al Senato sono state apportate talune modifiche e integrazioni che non rilevano ai fini della descrizione della norma. In particolare sono state introdotte modifiche nei riferimenti testuali e riformulazioni. Con riguardo al comma 1, lettera s), è stata ampliata la platea delle condotte commissive e omissive in materia di operazioni illecite di esportazione, transito o trasferimento all’interno dell’UE, di prodotti a duplice uso.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, per le parti ancora riferibili al testo, afferma che l’articolo contiene varie disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 221 del 2017 che rivestono natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In particolare la relazione tecnica precisa che le lettere a), b), c), d) nn. 1) e 2), f), g), h), i), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), z) recano mere modifiche nei riferimenti testuali e riformulazioni al suindicato decreto legislativo, volte a migliorare l’interpretazione e la coerenza del testo, e sono pertanto neutre dal punto di vista della finanza pubblica. La lettera d), n. 3) secondo periodo inserisce, inoltre, una norma di raccordo con legge n. 185 del 1990, che prevede, all’articolo 30, la possibilità per l’UAMA (articolazione che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3-bis, del DPR n. 95 del 2010, già esercita le attribuzioni di competenza del MAECI previste dal decreto legislativo n. 221/2017 e dalla corrispondente normativa europea) di avvalersi di unità di personale distaccato per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni. In applicazione di tale disposizione, dette unità di personale si trovano già distaccate presso l’Unità e non sono apportate modifiche al numero massimo del contingente previsto a legislazione vigente. La disposizione, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La lettera e) prevede lo svolgimento di riunioni in modalità telematica: tali riunioni sono condotte con i dispositivi e i programmi informatici già a disposizione delle amministrazioni interessate e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla luce di quanto precede, la relazione tecnica conferma che l’UAMA potrà svolgere le funzioni previste dall’articolo in esame con le ordinarie risorse di bilancio.
La relazione tecnica, relativa all’emendamento governativo[45] che ha modificato e integrato la norma in esame, afferma che queste non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni di tipo ordinamentale. Con riguardo particolare alle modifiche apportate al comma 1, lettera s), che hanno rafforzato la disciplina sanzionatoria in materia di operazioni illecite di esportazione, transito o trasferimento all’interno dell’UE, di prodotti a duplice uso, la relazione tecnica riferisce che le eventuali maggiori entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni saranno computate a consuntivo.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma dispone l’adeguamento dell’ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, disciplinanti, rispettivamente, il commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura nonché quello dei prodotti a duplice uso (civile/militare). A tal fine, la norma interviene modificando specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 221 del 2017. Al riguardo, non si formulano osservazioni concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma in esame.
Nulla da osservare in merito alle modifiche apportante al Senato considerata la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle stesse, confermata anche dalla relazione tecnica. Si prende atto, infine, di quanto riferito dalla medesima relazione tecnica circa la valutazione a consuntivo delle eventuali maggiori entrate derivanti dalla riscossione delle ulteriori sanzioni previste dalle modifiche introdotte.
Le norme – modificate durante l’esame al Senato - recano, al comma 1, alcune modifiche all’articolo 84 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che disciplina la locazione di veicoli senza conducente: In particolare, si prevede che:
· sia consentita anche per il trasporto nazionale l’utilizzazione dei veicoli locati o immatricolati messi in circolazione in un qualsiasi Stato membro dell’Unione europea [comma 1, lettera a)];
· sia consentito anche alle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di poter utilizzare veicoli acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e in proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell’Unione europea, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente [comma 1, lettera b)];
· estendono la locazione senza conducente a ulteriori tipologie di veicoli [comma 1, lettera c)];
· l’utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose sia ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate. Vengono altresì introdotte specifiche condizioni per l’utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente, nonché definita la documentazione da tenere a bordo del veicolo [comma 1, lettera c-bis)];
· la carta di circolazione dei veicoli adibiti a locazione senza conducente sia rilasciata in conformità a quanto previsto dall’articolo 1 del D.P.R. 481/2001 (ai cui sensi, si rammenta, l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività) [comma 1, lettera d)];
· la possibilità di stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi sia demandata all’adozione di un apposito decreto interministeriale [comma 1, lettera e)];
· sia modificato il regime sanzionatorio, disponendo che anche chi circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso sia sottoposto al pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Viene altresì previsto che chiunque utilizzi un veicolo in locazione senza conducente senza rispettare le condizioni di uso sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 [comma 1, lettera e-bis)].
Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscrive il numero della targa di immatricolazione di un veicolo locato utilizzato da un’impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico nazionale (comma 5).
Si individua la Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale punto di contatto nazionale ai sensi dell’articolo 3-bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE (comma 6).
A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 601/1987 (comma 7).
Il citato decreto, cui non erano associati effetti finanziari, disciplinava l’attuazione della direttiva n. 84/647/CEE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada per conto di terzi prevedendo disposizioni di carattere procedurale e ordinamentale in merito all’esercizio dell’attività economica.
Infine, si dispone che dall’attuazione dell’articolo in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 8).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma in relazione ai commi da 1 a 4 che si tratta di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In relazione al comma 5, in base al quale il Centro elaborazioni dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscrive il numero di targa di immatricolazione dei veicoli noleggiati nel registro elettronico nazionale (REN), la RT rappresenta che tale attività è già espletata dal Centro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto 10 gennaio 2012 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2012. La predetta attività continuerà quindi ad essere svolta con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto attiene al comma 6, che individua, ai sensi dell’articolo 3-bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE, il punto di contatto nazionale nella Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la RT chiarisce che il punto di contatto nazionale è preposto alla cooperazione informativa e all’assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. Lo scambio di informazioni avviene tramite i registri europei delle imprese di trasporto su strada - ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings). In merito, la RT rappresenta che la citata Direzione generale, allo stato, utilizza il sistema ERRU per lo svolgimento delle funzioni di punto di contatto nazionale di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, comma 7, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011. La medesima Direzione generale svolgerà quindi le funzioni di cui all’articolo 3-bis della direttiva (UE) 2022/738, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento al comma 7, che dispone l’abrogazione del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, la RT afferma che trattasi di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano, al comma 1, alcune modifiche all’articolo 84 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada), che disciplina la locazione di veicoli senza conducente. Al riguardo, non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale delle novelle.
Riguardo al regime sanzionatorio applicabile nei confronti di chi circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso e per chi non rispetta le condizioni di uso (pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731), non si formulano osservazioni, giacché esso appare suscettibile di determinare nuove entrate non quantificate dalla relazione tecnica.
Per quanto attiene al comma 5, in base al quale il Centro elaborazioni dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscrive il numero di targa di immatricolazione dei veicoli noleggiati nel registro elettronico nazionale (REN), si prende atto che tale attività è già espletata dal Centro suddetto, come chiarito dalla RT, e pertanto non vi sono osservazioni da formulare.
Riguardo al comma 6, che individua, ai sensi dell’articolo 3-bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE, il punto di contatto nazionale nella Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la RT precisa che a tali fini la citata Direzione già utilizza il sistema ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings) e che svolgerà quindi le funzioni di cui all’articolo 3-bis della direttiva (UE) 2022/738, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Modifiche al decreto legislativo n. 70 del 2014, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – recano modifiche al decreto legislativo n. 70 del 2014, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, prevedendone l’adeguamento al Regolamento UE 2021/782.
Il citato decreto, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, è corredato di una generale clausola di invarianza finanziaria (articolo 21, non modificato dalle disposizioni ora in esame) ai cui sensi dall'attuazione delle disposizioni del medesimo decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In particolare:
· sono esclusi dall’applicazione delle sanzioni i servizi prestati esclusivamente a fini storici o turistici con esclusione di quelle per l’inosservanza degli obblighi di assicurazione [comma 1, lettera b), numero 2];
· vengono resi più incisivi i poteri dell’Organismo di controllo (che viene ridenominato “Organismo”), individuato nell’Autorità di regolazione dei trasporti, che, oltre a quanto già previsto a legislazione vigente, può: prescrivere la cessazione delle condotte in contrasto con il regolamento UE del 2021, sopra citato, e può ordinare la modifica di clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 7 del regolamento medesimo [comma 1, lettera e)];
· viene rivisto l’apparato delle sanzioni amministrative. In particolare sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie che per lo più ripetono quelle già previste a legislazione vigente incrementandone gli importi:
o da 5.000 a 50.000 euro per tutte le violazioni del regolamento indicate nell’articolo 6 del decreto legislativo n. 70 del 2014, come modificato dalle disposizioni in esame (sanzioni in materia di contratto di trasporto, di informazioni e biglietti, di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli, di sicurezza, di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, di meccanismo per la gestione dei reclami, di qualità del servizio e di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti), nonché per quelle inerenti alla tutela delle persone con disabilità o mobilità ridotta. Si prevede che per le sanzioni inerenti alla tutela delle persone con disabilità o mobilità ridotta non sia consentito il pagamento in misura ridotta;
o da 2.000 a 10.000 euro per la violazione del divieto di praticare sovraprezzi;
o da 1.000 a 5.000 euro per la violazione delle norme in materia di biglietti cumulativi, itinerari alternativi, rimborsi, indennizzi e reclami;
o da 500 a 2.000 euro per ciascun giorno di ritardo, per la violazione delle prescrizioni dell’Organismo in tema di rimozione di condotte lesive [comma 1, lettera g)]
mentre altre
Le modifiche sopra descritte si applicano alle violazioni del regolamento (UE) 2021/782, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni delle disposizioni del Regolamento 1371/2007, precedenti il 7 giugno 2023, continua a trovare applicazione il D. Lgs. 70/2014, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 2).
Dall’attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dalle disposizioni in esame avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).
L’articolo aggiuntivo che ha introdotto le disposizioni in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche al decreto legislativo n. 70 del 2014, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, prevedendone l’adeguamento al Regolamento UE 2021/782. Si rammenta che il decreto del 2014, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, è corredato di una generale clausola di invarianza finanziaria (articolo 21), non modificata dalle disposizioni ora in esame. Le novelle ora introdotte, corredate anch’esse di una clausola di invarianza (comma 4 dell’articolo in esame), in sintesi attribuiscono nuovi poteri all’Autorità di regolazione dei trasporti ed intervengono sull’apparato delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Relativamente al conferimento all’Autorità di nuovi compiti, consistenti nella potestà di ordinare la cessazione di determinati comportamenti o di modificare determinate clausole contrattuali abusive, si rileva che alla relativa disciplina, in quanto inserita nel quadro del vigente regolamento nazionale, risulta applicabile una clausola di invarianza finanziaria e che la relazione tecnica afferma la neutralità della predetta attribuzione: ciò posto non si hanno osservazioni da formulare.
Con riferimento alla revisione dell’apparato sanzionatorio, si rileva che gli importi delle sanzioni risultano incrementati rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. In proposito, non si formulano osservazioni dal momento che alle eventuali maggiori entrate la disposizione non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.
Con riferimento, invece, alla disciplina transitoria (comma 2 dell’articolo in esame) andrebbe chiarito se siano prevedibili effetti di contenzioso promosso degli operatori di settore riguardo alle sanzioni ad essi applicate per fatti commessi nel periodo compreso fra l’8 giugno 2023 e la (futura) data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
La norma ora introdotta, infatti, prevede che le nuove disposizioni, ivi comprese quelle sanzionatorie, si applichino alle violazioni del regolamento (UE) 2021/782 (il nuovo regolamento) “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” mentre per le violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 (il vecchio regolamento) “precedenti alla data del 7 giugno 2023 continua a trovare applicazione il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Non viene invece specificato quale sia la disciplina, sostanziale e sanzionatoria, applicabile nel periodo compreso fra l’8 giugno 2023 e la (futura) data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Su tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
Modifiche all’articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021.
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – recano modifiche all’articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021, che prevede semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC.
In particolare, viene specificato che le stazioni appaltanti possano ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti, specificati negli articoli sopra indicati.
Nel testo vigente il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara era giustificato quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini ordinari avesse potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che a proposta emendativa in esame è volta a superare le criticità rappresentate dalla Commissione europea con la seconda lettera di messa in mora complementare ex art. 258 TFUE del 6 aprile 2022, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2273 avviata nei confronti dell'Italia per non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici.
Al fine di tener conto dei rilievi della Commissione europea, si sostituisce integralmente il comma 3 del citato articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 e si chiarisce inequivocabilmente che il ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara possa avvenire solo laddove ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e dall'articolo 125, per i settori speciali. Tali disposizioni riproducono, infatti, le previsioni dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 50, lettera d), della direttiva 2014/25/UE.
Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche all’articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021, che prevede semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC. In particolare, viene specificato che le stazioni appaltanti possano ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti, specificati negli articoli sopra indicati.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, considerato che, a legislazione vigente, non sono ascritti effetti alle norme relative all’affidamento dei contratti pubblici.
La norma apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, di attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché della delega legislativa di cui all'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.
In particolare, si segnalano le seguenti novità:
• vengono incluse espressamente nell’ambito di applicazione del decreto, oltre alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, anche quelle eseguite da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l’acquirente è stabilito in Italia;
• è vietato l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti specificando che un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve. Con norma introdotta dal Senato, si prevede che con regolamento del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste[46], sono individuati i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni.
Il testo previgente includeva fra le pratiche soggette a divieto l’annullamento di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni, salvo eccezioni da individuare con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
• si dispone che le denunce relative all’asserita attuazione di pratiche commerciali vietate possono essere presentate all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ICQRF), anche da parte di fornitori stabiliti in altri Stati membri o Paesi terzi quando l’acquirente è stabilito nel territorio nazionale.
Il testo previgente non consentiva ai fornitori di altri Stati membri o di Paesi terzi di presentare la denuncia all’Autorità italiana quando l’acquirente è stabilito nel territorio nazionale.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Governo nel corso dell’esame al Senato, ha fornito[47] ulteriori elementi e dati in risposta alle richieste di chiarimento formulate in 5ª Commissione. In particolare, ha confermato che l’Autorità di contrasto italiana potrà provvedere ai relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione in esame modifica le norme di attuazione della disciplina europea in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. In primo luogo, vengono espressamente incluse nel relativo ambito di applicazione le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari eseguite da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l’acquirente è stabilito in Italia. In secondo luogo, viene modificata la disciplina relativa all’annullamento degli ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili, mantenendo il divieto in caso di preavviso inferiore a 30 giorni, salvo eccezioni da individuare con successivo regolamento del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Infine, viene previsto che le denunce relative all’attuazione di pratiche commerciali vietate possono essere presentate all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ICQRF, anche da parte di fornitori stabiliti in altri Stati membri o Paesi terzi quando l’acquirente è stabilito nel territorio nazionale.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Governo, nella Nota presentata presso il Senato, ha confermato che l’Autorità di contrasto italiana potrà provvedere ai compiti, derivanti dall’ampliamento della platea dei soggetti che possono presentare denuncia, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Tutto ciò considerato, non si formulano pertanto osservazioni per i profili di quantificazione.
La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, modifica il decreto legislativo n. 6 del 2016 e il decreto legislativo n. 504 del 1995 al fine di estendere la normativa vigente sui prodotti del tabacco ai prodotti del tabacco riscaldato.
In particolare:
- viene introdotta la definizione di “prodotto del tabacco riscaldato”, secondo la quale quest’ultimo è “un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che è poi inalata dall’utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione” (modifica articolo 2 del decreto legislativo n. 6 del 2016);
- vengono estesi al prodotto del tabacco riscaldato l’applicabilità dei vigenti divieti in materia di immissione sul mercato di prodotti con determinati aromi o additivi e l’obbligo relativo al messaggio informativo e alle avvertenze combinate relative alla salute (modifiche agli articoli 8 e 12 del decreto legislativo n. 6 del 2016);
- ai fini dell’applicazione dell’accisa sui tabacchi lavorati, si stabilisce che siano considerati tabacchi da inalazione senza combustione (sottoposti ad accisa) i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che “sono consumati” anziché “possono essere consumati” senza processo di combustione (modifica alla lettera e-bis dell’articolo 39-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1995).
Si dispone, infine, che le disposizioni entrino in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato suddetti, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuarne la vendita
fino ad esaurimento delle scorte
L’emendamento che ha introdotto la disposizione in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.
Nel corso dell’esame in prima lettura, presso la Commissione Bilancio del Senato, nella seduta del 19 luglio 2023, la rappresentante del Governo ha confermato - con riguardo all'articolo 25-bis, comma 2 - l'assenza di effetti onerosi. La Commissione Bilancio, dunque, nella medesima seduta, esaminato il disegno di legge S 755-A, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, ha dunque espresso parere non ostativo.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma, introdotta con emendamento non corredato di relazione tecnica, modifica il decreto legislativo n. 6 del 2016 e il decreto legislativo n. 504 del 1995 al fine di estendere alcune disposizioni vigenti sui prodotti del tabacco ai prodotti del tabacco riscaldato. In proposito, con riferimento alla modifica apportata al comma 2, lettera e-bis), dell’articolo 39-bis del decreto legislativo n. 504 del 1994, in materia di applicazione dell’accisa sui tabacchi, pur rilevando che nel corso dell’esame in prima lettura il Governo ha escluso che dalla disposizione derivino effetti onerosi e che la Commissione Bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo della proposta di legge inclusivo del presente emendamento, appare comunque necessario acquisire dati ed elementi di maggiore dettaglio in merito ad eventuali effetti sul gettito fiscale che potrebbero determinarsi per effetto della predetta modifica in relazione alla tassazione sui tabacchi da inalazione senza combustione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 26, comma 1, lettere da a) a d), provvede agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l’anno 2023, a euro 88.141.617 per l’anno 2024, a euro 98.949.185 per l’anno 2025, a euro 79.846.599 per l’anno 2026, a euro 80.116.134 per l’anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l’anno 2031 e a euro 71.364.752 annui a decorrere dall’anno 2032, e agli oneri derivanti dall’articolo 5, valutati in euro 3.024.000 per l’anno 2023, in euro 3.097.000 per l’anno 2024, in euro 3.286.000 per l’anno 2025, in euro 3.574.000 per l’anno 2026, in euro 4.097.000 per l’anno 2027, in euro 4.773.000 per l’anno 2028, in euro 5.258.000 per l’anno 2029, in euro 5.624.000 per l’anno 2030, in euro 5.694.000 per l’anno 2031 e in euro 5.765.000 annui a decorrere dall’anno 2032, tramite le seguenti modalità:
- quanto a euro 5.042.028 per l’anno 2023 ed euro 12.402.849 annui a decorrere dall’anno 2024, mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione “Soccorso civile”;
- quanto a 120.000 euro per l’anno 2023 e a 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’interno;
- quanto a euro 44.874.000 per l’anno 2023, a euro 44.997.000 per l’anno 2024, a euro 68.345.716 per l’anno 2025, a euro 70.817.750 per l’anno 2026, a euro 71.610.285 per l’anno 2027, a euro 72.741.815 per l’anno 2028, a euro 73.226.815 per l’anno 2029, a euro 73.592.815 per l’anno 2030, a euro 73.861.396 per l’anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall’anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- quanto a euro 3.332.509 per l’anno 2023, a euro 33.638.768 per l’anno 2024 e a euro 21.286.620 per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che la relazione tecnica allegata al provvedimento afferma che ciascuna delle citate voci di copertura presenta le necessarie disponibilità.
Ciò posto, in merito alla prima modalità di copertura finanziaria, nel rilevare che la stessa non sembra direttamente riconducibile a uno dei mezzi di copertura espressamente elencati all’articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, si osserva che gli stanziamenti incisi dovrebbero essere quelli allocati sui capitoli 1802[48] e 1822[49] dello stato di previsione del Ministero dell’interno, che nel vigente bilancio di previsione dello Stato recano, rispettivamente, importi pari a euro 21.515.101 e a euro 1.487.748 per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025. In tale quadro, ferma l’opportunità di un chiarimento sull’idoneità della copertura finanziaria, si prende atto della astratta congruità delle risorse utilizzate rispetto agli oneri cui essa provvede. Andrebbe, tuttavia, acquisita una conferma da parte del Governo in merito all’effettiva sostenibilità di tale riduzione di spesa a fronte dei fabbisogni originariamente previsti a valere sulla stessa, tenuto in particolare conto della natura obbligatoria degli oneri relativi al pagamento degli stipendi, come stabilito dall’articolo 21, comma 5, lettera a), della citata legge n. 196 del 2009.
In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare, giacché l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità.
In merito alla terza modalità di copertura finanziaria, nel rammentare che la dotazione iniziale del Fondo in questione[50], nell’ambito del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025, è di circa 155,4 milioni di euro per l’anno 2023, di circa 180,4 milioni di euro per l’anno 2024 e di circa 185,4 milioni di euro per l’anno 2025, non si hanno osservazioni da formulare, preso al riguardo atto delle rassicurazioni fornite dal Governo nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato circa il fatto che la riduzione del predetto Fondo non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
In merito alla quarta modalità di copertura finanziaria, nel rammentare che la dotazione iniziale del Fondo in questione[51], nell’ambito del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025, è di circa 169,7 milioni di euro per l’anno 2023, di circa 194,6 milioni di euro per l’anno 2024 e di circa 178,4 milioni di euro per l’anno 2025, non si hanno osservazioni da formulare, preso al riguardo atto delle rassicurazioni fornite dal Governo nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse del Fondo a fronteggiare le esigenze di spesa già programmate a legislazione vigente a valere sullo stesso.
Ai sensi del comma 2, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Infine, il comma 3 reca una generale clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che, fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nell’osservare che la disposizione non richiama espressamente tra le norme escluse dalla clausola di invarianza l’articolo 8-bis, che – come si è precedentemente evidenziato – al comma 3 reca una autonoma norma di copertura finanziaria, si rileva l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo in ordine alla possibilità di considerare che l’esclusione prevista dalla norma in esame si applichi anche all’articolo 8-bis.
[1] Disciplinate ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 14/2019 che reca il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
[2] Disciplinati ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo n. 14/2019 che reca il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
[3] Dette percentuali sono indicate agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1 del decreto legislativo n. 14/2019.
[4] Disciplinate ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 14/2019 che reca il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
[5] Cfr. Doc. LXXIII n. 9
[6] General Data Protection Regulation.
[7] Si evidenzia, per mera completezza, che la quantificazione degli oneri valutati era assistita da una clausola di salvaguardia specifica ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009 nel testo allora vigente. Con la riforma operata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, il previgente meccanismo che – in sintesi – prevedeva per gli oneri valutati e non configurati come tetto di spesa la formulazione di una clausola di salvaguardia specifica per ciascuna disposizione onerosa, è stato sostituito da un meccanismo di salvaguardia, di carattere generale, applicabile automaticamente ope legis, operante in caso di scostamento rispetto alle previsioni di spesa.
[8] Nella nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 94 del 5 luglio 2023.
[9] Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 95 del 11 luglio 2023.
[10] Di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n.101 del 2020.
[11] Il testo oggetto di modifiche prevede l’adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, mentre per effetto delle modifiche in esame si prevede l’adozione di un DPCM.
[12] Dall’allegato XI al decreto legislativo n.155 del 2010.
[13] Di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.37 del 14 febbraio 2022.
[14] Di cui all’articolo 1 della legge n. 508/1999. Le istituzioni menzionate da tale disposizione sono le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.
[15] Il testo originario del decreto legge prevede che le suddette disposizioni si applichino “ad eccezione ad eccezione dall’anno scolastico 2023-2024”.
[16] Il testo originario del decreto prevede che le suddette disposizioni operino con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data dell’entrata in vigore “delle medesime disposizioni”.
[17] Nella nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 94 del 5 luglio 2023.
[18] Di cui all'art. 2, comma 7, lett. e), della legge n. 508/1999.
[19] La disposizione fa riferimento alle graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie previste dall'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge n. 36 del 2022.
[20] Conseguentemente, la dotazione organica di cui alla Tabella A, allegata al decreto legislativo n. 217/2005, è rideterminata secondo i suddetti incrementi.
[21] Formata ai sensi dell’art. 1, comma 295, della legge n. 205/2017.
[22] Trattasi del personale volontario è iscritto nell’elenco previsto per far fronte alle necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.
[23] Ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n.139/2006.
[24] Banditi ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n.217/2005.
[25] Formata ai sensi dell’art. 1, comma 295, della legge n. 205/2017.
[26] Nella nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 94 del 5 luglio 2023.
[27] Ovvero del personale volontario è iscritto nell’elenco previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006 per far fronte alle necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.
[28] Gli oneri relativi alle suddette assunzioni, comprensivi delle componenti concernenti le spese di funzionamento, sono indicati complessivamente pari ad euro 6.070.780 per il 2023, a euro 23.232.796 il 2024, a euro 24.544.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 24.814.310 per il 2027, a euro 25.269.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 25.468.421 per il 2031 e a euro 26.062.928 a decorrere dal 2032. A tali oneri si provvede ai sensi dell’articolo 26 (comma 5).
[29] Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni.
[30] Il testo originario del decreto prevede che le suddette disposizioni operino con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data dell’entrata in vigore “delle medesime disposizioni”.
[31] Nella nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 94 del 5 luglio 2023.
[32] Si ricorda che la spesa autorizzata dalla citata disposizione è di euro 81,137milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
[33] Il citato articolo 59 dispone che “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.
[34] Nella nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 94 del 5 luglio 2023.
[35] Si ricorda infatti che i commi 121-123 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015 sono assistiti da un’autorizzazione di spesa annua a decorrere dal 2015.
[36] Nella nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 94 del 5 luglio 2023.
[37] In caso di un soggiorno previsto nel territorio di un Paese Schengen per non più di 90 giorni in un periodo di 180 giorni, i cittadini dei paesi extra UE devono: essere in possesso di un documento di viaggio valido e di un visto, se richiesto; giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e dimostrare di disporre di sufficienti mezzi di sussistenza; non essere segnalati nel Sistema d’informazione Schengen ai fini della non ammissione; non essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica comunitari o le relazioni internazionali di qualsiasi Paese dell’Unione europea.
[38] Nella nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 94 del 5 luglio 2023.
[39] Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
[40] Ai fini del solo saldo netto da finanziare, la detassazione IRAP è stata considerata come maggiore spesa corrente: sugli altri saldi, comunque, essa è registrata come minore entrata tributaria.
[41] Nella nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 94 del 5 luglio 2023.
[42] Em. 20.100.
[43] Articolo 19, comma 3 del decreto legislativo.
[44] Articolo 20, comma 4, del decreto legislativo.
[45] Em. 23.100.
[46] Da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
[47] Nella nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 94 del 5 luglio 2023.
[48] Il capitolo 1802 è denominato “Competenze fisse ed accessorie al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive”.
[49] Il capitolo 1822 è denominato “Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle competenze corrisposte al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
[50] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
[51] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 3059 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.