Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica
Riferimenti: AC N.1294/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 24/10/2023
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1294 e abb.-A

 

 

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 123 – 24 ottobre 2023

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 3 -

ARTICOLO 1 (Em. 1.8). - 3 -

Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime. - 3 -

ARTICOLO 2 (Em. 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 NF). - 6 -

Potenziamento delle misure di prevenzione. - 6 -

ARTICOLO 3 (Em. 3.2). - 9 -

Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi - 9 -

ARTICOLO 4. - 10 -

Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare. - 10 -

ARTICOLO 5, comma 1. - 11 -

Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica.. - 11 -

ARTICOLO 6 (Em. 5.02 e 5.03 NF). - 12 -

Linee guida e programmatiche su iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.. - 12 -

ARTICOLO 7 (Em 3.2 e 6.4). - 13 -

Termine per la valutazione delle esigenze cautelari - 13 -

ARTICOLO 8. - 14 -

Disposizioni in materia di rilevazione dei termini - 14 -

ARTICOLO 9 (Em. 8.1). - 15 -

Modifiche degli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari - 15 -

ARTICOLO 10. - 16 -

Arresto in flagranza differita.. - 16 -

ARTICOLO 11 (Em. 10.2 e 10.3 NF). - 17 -

Misure cautelari e uso del braccialetto elettronico.. - 17 -

ARTICOLO 12 (Em. 11.1 e 11.2). - 24 -

Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive. - 24 -

ARTICOLO 13 (Em. 1.8). - 26 -

Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione  - 26 -

ARTICOLO 14 (Em. 1.2, 13.2 NF). - 28 -

Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena.. - 28 -

ARTICOLO 15. - 29 -

Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto   - 29 -

ARTICOLO 16 (Em. 14.027, 14.028 NF). - 33 -

Indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti - 33 -

ARTICOLO 17 (Em. 14.020, 14.021 NF). - 34 -

Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato.. - 34 -

ARTICOLO 18. - 34 -

Clausola di invarianza finanziaria. - 34 -

 

 

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

1294 e abb.-A

Titolo:

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato:

no

Relazione tecnica (RT)

presente

Relatore per la Commissione di merito:

Maschio (FDI)

Commissione competente:

II Commissione (Giustizia)

 

PREMESSA

 

Il provvedimento in esame deriva dall’esame in sede referente, da parte della II Commissione (Giustizia), di diverse proposte di legge abbinate, vertenti sulla medesima materia, tra cui l’AC. 1294 di iniziativa governativa, recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

È oggetto della presente Nota il predetto testo dell’AC. 1294 - assunto come testo base dalla II Commissione nel corso dell’esame in sede referente - quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla medesima Commissione, nelle sedute del 18 e 19 ottobre 2023, e ora all’esame dell’Assemblea.

Il testo originario del provvedimento (AC. 1294) è corredato di relazione tecnica, che risulta tuttora utilizzabile, ed è assistito da una clausola di neutralità finanziaria (articolo 15). Gli emendamenti introdotti in sede referente non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1 (Em. 1.8)

Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime

Le norme apportano modifiche alla legislazione vigente al fine di rafforzare le misure già adottate dal legislatore in tema di ammonimento di coloro che commettono violenza domestica e di informazione delle vittime. Una prima serie di modifiche riguarda l’articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013, che reca misure di prevenzione per condotte di violenza domestica. Il testo vigente dell’articolo, tra l’altro, stabilisce che se è stato segnalato alle forze dell'ordine un fatto riconducibile ai reati di percosse o lesioni personali aggravate, il questore ha facoltà di procedere all'ammonimento dell'autore del fatto. La norma vigente stabilisce anche che le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche, che ricevono dalla vittima notizia dei reati appena citati, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza e che il questore che procede all'ammonimento, su richiesta della persona offesa, a fronte di atti persecutori per cui non sia stata presentata querela[1] informa anche, senza indugio, l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

Le modifiche, fra l’altro, prevedono:

·        l’ampliamento del novero dei reati[2] per i quali il questore può disporre l’ammonimento del presunto responsabile di violenza domestica;

·        conseguente ampliamento dei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche, che ricevono dalla vittima notizia dei reati in questione, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza;

·        l’ampliamento del novero dei reati per i quali è previsto che il questore possa procede all’ammonimento su richiesta della persona offesa. Si rammenta che, in tal caso, il questore ha l’obbligo di informare l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica;

·        l’aumento delle pene dei reati che configurano una violenza domestica, specificamente elencati, se il fatto è commesso da soggetto già ammonito;

·        la procedibilità di ufficio per alcuni reati che oggi richiederebbero la querela qualora il fatto che integra la fattispecie è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito.

Sono, poi, apportate modifiche al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, che reca misure in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Una prima modifica concerne l’articolo 8 il quale attualmente prevede, tra l’altro, che, fino a quando non è proposta querela per il reato di atti persecutori, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. Anche in questo caso le modifiche ampliano il novero dei reati[3] a fronte dei quali la persona offesa può avanzare al questore richiesta di ammonimento ed incrementano la pena prevista per tali reati nel caso in cui siano commessi da soggetto già ammonito ed in tal caso prevedono anche la procedibilità d’ufficio. Un’ulteriore modifica riguarda l’articolo 11 che prevede l’obbligo per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche di fornire informazioni alle vittime di una serie di reati sui centri antiviolenza presenti sul territorio provvedendo a metterle in contatto con gli stessi. Anche in tal caso si amplia l’ambito oggettivo di applicazione delle norme appena descritte[4].

Una modifica approvata in sede referente prevede l’introduzione dell’articolo 3.1 nella legge n. 93 del 2013, al fine di disciplinare particolari tutele per le vittime di violenza domestica. La nuova disposizione prevede che l’organo di polizia procedente per fatti riconducibili ai reati di cui all’articolo 362, comma 1-ter[5] c.p.p. commessi in ambito di violenza domestica, qualora rilevi l’esistenza di concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dia comunicazione al prefetto che può adottare, a tutela della persona offesa, misure di vigilanza dinamica da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa (comma 2).

 

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento (AC 1294) ribadisce che le disposizioni estendono l’applicabilità dell’istituto dell’ammonimento del Questore, ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica (cosiddetti “reati spia”) rispetto a situazioni di pericolo per l’integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate), al fine di intercettare il cosiddetto “ciclo della violenza” e bloccarlo, preventivamente e tempestivamente, prima che straripi e prorompa nello stadio finale di estinzione, compromissione ovvero grave lesione dei beni giuridici protetti. La relazione tecnica afferma che le norme hanno natura precettiva e ordinamentale sebbene siano, a suo giudizio, suscettibili di determinare effetti positivi in termini di efficientamento della relativa procedura: la relazione ritiene, infatti, che l’assunzione precoce delle informazioni fornite dalle vittime possa rappresentare una pronta ed efficace risposta a far fronte al fenomeno ai fini della presentazione delle istanze di ammonimento e dell’adozione di misure idonee a prevenire ulteriori condotte lesive della integrità fisica e psichica delle persone. La relazione tecnica, infine, assicura che le norme non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di adempimenti istituzionali del Ministero dell’interno e della giustizia che sono fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’emendamento, approvato in sede referente, che ha integrato la norma in esame non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme estendono l’applicabilità dell’istituto dell’ammonimento del Questore, ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica (cosiddetti “reati spia”) rispetto a situazioni di pericolo per l’integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari. Tanto premesso si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che ha evidenziato la natura ordinamentale delle disposizioni che disciplinano attività che rientrano tra gli adempimenti istituzionali del Ministero dell’interno e della giustizia. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

Con riguardo alla modifica approvata in sede referente (comma 2 che prevede che l’organo di polizia procedente per fatti riconducibili a specifici reati di cui all’articolo 362, comma 1-ter, c.p.p., commessi in ambito di violenza domestica, qualora rilevi l’esistenza di elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dia comunicazione al prefetto che può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, pur considerata la natura facoltativa delle misure a tal fine attivabili, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo riguardo al fatto che le stesse possano essere adottate nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui dall’articolo 18.

 

ARTICOLO 2 (Em. 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 NF)

Potenziamento delle misure di prevenzione

Le norme apportano modifiche alla legislazione vigente al fine di potenziare le misure di prevenzione dei reati connessi alla violenza domestica. Una prima serie di modifiche riguarda il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In particolare le modifiche apportate al decreto legislativo n. 159 del 2011 interessano, tra l’altro, le seguenti norme:

·        l’articolo 4, comma 1, che definisce l’elenco dei soggetti a cui possono essere applicate misure di prevenzione personali: a tal fine si interviene sulla lettera i-ter), integrando l’elenco dei reati in relazione ai quali le misure posso essere applicate includendo anche i delitti di omicidio (articolo 575 c.p.), lesioni gravi se aggravate dal legame familiare o affettivo, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e violenza sessuale [comma 1, lett a)];

·        l’articolo 6, che tratta della tipologia delle misure e dei loro presupposti. Una prima modifica riguarda il comma 3-bis e stabilisce che l’applicazione ai sorvegliati speciali, previo il loro consenso, del cosiddetto braccialetto elettronico (o altro strumento tecnico) richieda la verifica di fattibilità tecnica, in luogo della verifica, prevista dal testo vigente, circa la disponibilità dei dispositivi [comma 1, lett b), n. 1)]. Un’ulteriore modifica introduce il comma 3-ter e stabilisce che la misura di sorveglianza nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i-ter) del medesimo decreto legislativo[6], si sostanzi nell’impiego del braccialetto elettronico: qualora l’interessato neghi il consenso all’uso del braccialetto ovvero lo manometta, la durata della misura di prevenzione non potrà essere inferiore a tre anni (due nel testo iniziale) ed il tribunale prescriverà all’interessato di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza nei giorni e negli orari indicati, per tutta la durata della sorveglianza speciale con cadenza almeno bisettimanale. In tal caso per effetto di una modifica intervenuta in sede referente viene previsto, altresì, l’imposizione, salva diversa valutazione, del divieto o dell’obbligo di soggiorno. Inoltre, in caso di manomissione dei braccialetti elettronici, la durata della sorveglianza speciale, non potrà essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e, salva diversa valutazione, impone il divieto o l'obbligo di soggiorno [comma 1, lett b), n. 2)];

·        l’articolo 8, che tratta della decisione del tribunale che detta le misure di prevenzione. Le modifiche stabiliscono che nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i-ter) del medesimo decreto legislativo[7], il tribunale deve imporre - e non ha facoltà di imporre, secondo quanto previsto dalle norme vigenti - il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione [comma 1, lett c)];

·        l’articolo 9 che tratta dei provvedimenti concernenti misure di prevenzione adottati d’urgenza dal tribunale. La norma vigente stabilisce che nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale può disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Il testo è integrato stabilendo che qualora la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i-ter)[8], e sussistono motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale può disporre la temporanea applicazione del braccialetto elettronico, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, e del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati. Qualora l’interessato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo anzidette, o (per effetto di una modifica approvata in sede referente) l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il presidente del tribunale impone all’interessato di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati con cadenza almeno bisettimanale [comma 1, lett d)].

Infine, per effetto di un’ulteriore modifica approvata in sede referente viene novellato il comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013, al fine di prevedere che l’analisi criminologica sulla violenza di genere, ivi prevista, elaborata annualmente dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, comprenda anche il monitoraggio sulla fattibilità tecnica degli strumenti elettronici di controllo a distanza (comma 2).

 

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento (AC 1294) ribadisce che le disposizioni estendendo l’applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti indiziati dei delitti che ricorrono nella violenza contro le donne e nella violenza domestica.

Per quanto concerne le norme che appaiono ampliare la misura dell’utilizzo del braccialetto elettronico, la relazione rinvia alle considerazioni sviluppare con riguardo all’articolo 10.

La relazione tecnica conclude affermando che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e precettiva e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo gli adempimenti essere espletati attraverso l’adozione di opportune misure organizzative e forme di collaborazione già esistenti presso gli uffici di polizia giudiziaria e delle Forze dell’ordine interessati. La relazione ribadisce che per quanto concerne le modalità di applicazione del braccialetto elettronico, nonché per i profili finanziari ad esso connessi si rinvia alla relazione tecnica riferita all’articolo 10.

Gli emendamenti, approvati in sede referente, che hanno modificato e integrato la norma in esame non risultano corredati di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme estendono l’applicabilità delle misure di prevenzione ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica (cosiddetti “reati spia”) rispetto a situazioni di pericolo per l’integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari. Nell’ambito di tale misura si prefigura la possibilità di un maggiore impiego del braccialetto elettronico che attualmente è utilizzabile solo nel caso in cui vi sia una effettiva disponibilità di dispositivi mentre tale limite non è più contemplato in forza delle modifiche previste dal testo in esame. Tanto premesso si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che ha evidenziato la natura ordinamentale delle disposizioni, con l’esclusione di quelle concernenti l’impiego del citato braccialetto in merito alle quali la relazione tecnica rinvia alle considerazioni che saranno svolte con riferimento alle norme recate dall’articolo 11. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

Nulla da osservare, altresì, con riguardo alle modifiche apportate alla disposizione nel corso dell’esame in sede referente, stante il contenuto ordinamentale delle medesime.

 

ARTICOLO 3 (Em. 3.2)

Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

Le norme apportano modifiche alla legislazione vigente al fine assicurare priorità nella trattazione dei processi relativi ad alcuni reati connessi ad atti di violenza domestica. A tal fine si dispone la modifica dell’articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 che tratta, appunto, delle priorità nella formazione dei ruoli di udienza e di trattazione dei processi. La modifica riguarda il comma 1, che stabilisce a quali processi sia assicurata la priorità assoluta: in particolare si integra il testo della lettera a-bis) includendo tra i processi che hanno tale priorità anche quelli concernenti i delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, costrizione o induzione al matrimonio, lesioni personali aggravate, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e stato di incapacità procurato mediante violenza se ricorrono specifiche circostanze aggravanti, nonché, per effetto di un emendamento approvato in sede referente, interruzione di gravidanza non consensuale[9].

 

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento (AC 1294) attribuisce valore ordinamentale e procedurale alle norme che non comporterebbero effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto tese ad assicurare la priorità della trattazione dei processi relativi ad alcuni reati connessi ad atti di violenza domestica, realizzando forme di accelerazione processuale che garantiscono una maggiore tutela delle vittime e una garanzia a livello di sicurezza sociale.

L’emendamento, approvato in sede referente, che ha integrato la norma in esame non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme sono volte ad assicurare priorità nella trattazione ai processi relativi ad alcuni reati connessi ad atti di violenza domestica. Tanto premesso si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che ha evidenziato la natura ordinamentale delle disposizioni. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare. Nulla da osservare, altresì, con riguardo alla modifica approvata in sede referente che ha introdotto un’ulteriore fattispecie di reato da trattare in via prioritaria.

 

ARTICOLO 4

Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare

Le norme apportano modifiche alla legislazione vigente al fine assicurare la trattazione spedita nella fase cautelare dei processi relativi ad alcuni reati connessi ad atti di violenza domestica. A tal fine si specifica che nei casi indicati dall’articolo 132-bis[10], comma 1, lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

Si prevede, inoltre, che i dirigenti degli uffici adottino i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

 

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento (AC 1294) attribuisce valore ordinamentale e procedurale alle norme che non comporterebbero effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che vengono adottate misure organizzative idonee ad assicurare la priorità della trattazione degli affari per la celere adozione delle misure cautelari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme sono volte ad assicurare la trattazione spedita nella fase cautelare dei processi relativi ad alcuni reati connessi ad atti di violenza domestica. Tanto premesso si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che ha evidenziato la natura ordinamentale delle disposizioni che non comporterebbero effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che verrebbero adottate misure organizzative idonee ad assicurare la priorità della trattazione degli affari per la celere adozione delle misure cautelari. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 5, comma 1

Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica

Le norme apportano modifiche alla legislazione vigente al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica. Le modifiche intervengono sull’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, che, nel testo vigente, riconosce al procuratore capo la facoltà di affidare a uno o più procuratori aggiunti, ma anche a uno o più sostituti procuratori dell'ufficio, la cura di una determinata tipologia di procedimenti o di uno specifico ambito di attività quando gli stessi necessitano di una uniforme trattazione. Le modifiche esplicitano che, in

caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.

 

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento (AC 1294) attribuisce valore ordinamentale e procedurale alle norme che non comporterebbero effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto è diretta all’organizzazione del lavoro di un pool di magistrati esperti nel settore degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica che assicura una migliore e rapida distribuzione del lavoro con forme di preparazione specialistica sul tema indicato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme modificano una disposizione vigente che riconosce al procuratore capo la facoltà di affidare a uno o più procuratori aggiunti, ma anche a uno o più sostituti procuratori dell'ufficio, la cura di una determinata tipologia di procedimenti. Le modifiche disposte dalla norma esplicitano che, in caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica. Tanto premesso si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che ha evidenziato la natura ordinamentale delle disposizioni. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 6 (Em. 5.02 e 5.03 NF)

Linee guida e programmatiche su iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica

La norma, introdotta nel corso dell’esame in sede referente, prevede che in linea con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011 (ratificata ai sensi della legge n. 77 del 2013) l’Autorità politica delegata per le pari opportunità[11], anche con il supporto del Comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio sulla violenza contro le donne, sentita l’assemblea del medesimo osservatorio predisponga apposite linee guida nazionali al fine di orientare la formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza (comma 1). Viene, altresì, disposto che nelle linee programmatiche che il Ministro della giustizia annualmente propone alla Scuola superiore della magistratura[12], siano inserite specifiche iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica (comma 2).

 

Gli emendamenti identici, approvati nel corso dell’esame in sede referente, che hanno introdotto la norma in oggetto non risultano corredati di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, introdotta nel corso dell’esame in sede referente, prevede che l’Autorità politica delegata per le pari opportunità, predisponga apposite linee guida nazionali al fine di orientare la formazione degli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza (comma 1). Viene, altresì, disposto che nelle linee programmatiche che il Ministro della giustizia annualmente propone alla Scuola superiore della magistratura in materia di formazione, siano inserite specifiche iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica (comma 2). Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che i predetti atti di programmazione dovranno comunque essere adottati conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 18.

 

ARTICOLO 7 (Em 3.2 e 6.4)

Termine per la valutazione delle esigenze cautelari

Le norme stabiliscono, con riferimento ad alcune fattispecie delittuose specificatamente elencate e che configurano ipotesi di violenza domestica, che il pubblico ministero valuti senza ritardo e comunque entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari e la previsione di un termine per la decisione sull’istanza cautelare da parte del giudice delle indagini preliminari.

Analogamente a quanto previsto dall’articolo 3, l’elenco delle suddette fattispecie, per effetto di un emendamento approvato in sede referente, è stato integrato con riferimento all’ipotesi aggravata di interruzione di gravidanza non consensuale[13].  Inoltre, con un altro emendamento approvato nel corso dell’esame in sede referente, è stato ridotto da trenta a venti giorni dal deposito dell’istanza cautelare presso la cancelleria il termine entro il quale il giudice provvede in ordine alla richiesta di applicazione delle misure cautelari

 

La relazione tecnica attribuisce valore ordinamentale e procedurale alle norme che non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

Gli emendamenti, approvati in sede referente, che hanno integrato la norma in esame non risultano corredati di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme definiscono termini stringenti per la valutazione della sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari e per l’assunzione della decisione sull’istanza cautelare da parte del giudice con riferimento a specifiche fattispecie delittuose che configurano l’ipotesi di violenza domestica. Tanto premesso si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che ha evidenziato la natura ordinamentale delle disposizioni. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

Nulla da osservare, infine, con riguardo alle modifiche approvate nel corso dell’esame in sede referente stante il contenuto ordinamentale delle stesse.

 

ARTICOLO 8

Disposizioni in materia di rilevazione dei termini

La norma introduce il comma 1-bis all’articolo 127 del decreto legislativo n. 271 del 1989, in base al quale, ogni tre mesi, il procuratore generale presso la Corte di appello acquisisce dalle procure della Repubblica del relativo distretto i dati concernenti il rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all’articolo 362-bis del c.p.p. introdotto dall’articolo 6 (cfr. supra) e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale (comma 1).

 

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento (AC 1294) ribadisce il contenuto della disposizione e afferma che questa possiede carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è tesa a realizzare forme di monitoraggio dei procedimenti e delle misure adottate nella materia della violenza contro le donne e domestica al fine di apportare in maniera tempestiva eventuali adeguamenti e correzioni sia a livello normativo che a livello organizzativo degli uffici.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma impone al procuratore generale presso la Corte di appello l’obbligo di acquisire, trimestralmente, dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini concernenti i procedimenti relativi all’adozione di misure urgenti a tutela della persona offesa e di inviare, almeno ogni sei mesi, al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione. A riguardo, non si formulano osservazioni considerato che, come confermato anche dalla relazione tecnica, la suddetta procedura di monitoraggio dei procedimenti e delle misure adottate in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica sarà svolta in condizioni di invarianza finanziaria, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto previsto dall’articolo 18.

 

ARTICOLO 9 (Em. 8.1)

Modifiche degli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

La norma modifica[14] la pena prevista dall’articolo 387-bis c.p. per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (reclusione da sei mesi a tre anni nel testo vigente) aumentando il massimo edittale a tre anni e sei mesi e ne estende l’applicazione anche alla violazione dei provvedimenti di protezione di analogo contenuto emessi dal giudice in sede civile, ai sensi dell’articolo 342-ter, primo comma c.c. (comma 1).

L’applicazione della suddetta disciplina penalistica è prevista anche con riguardo a provvedimenti di eguale contenuto assunti nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

 

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento (AC 1294) ribadisce il contenuto della disposizione e afferma che questa possiede carattere ordinamentale e precettivo e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo una tutela rafforzata anche con ordini di protezione emessi in sede civile qualora si ravvisi un comportamento anomalo che possa compromettere la sicurezza delle persone interessate. Gli adempimenti collegati a tali attività potranno essere garantiti mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nel bilancio del Ministero dell’interno e della giustizia.

L’emendamento, approvato in sede referente, che ha modificato l’articolo 387-bis c.p. non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma estende l’applicazione della disciplina penalistica concernente la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione di analogo contenuto emessi dal giudice in sede civile. A riguardo, si prende atto di quanto precisato dalla relazione tecnica riguardo alla natura ordinamentale della diposizione e al fatto che gli adempimenti derivanti dalla stessa potranno essere garantiti mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nel bilancio del Ministero dell’interno e della giustizia.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare anche in relazione all’emendamento approvato nel corso dell’esame in sede referente che ha innalzato da tre anni a tre anni e sei mesi il massimo edittale previsto dal codice penale con riguardo alle summenzionate fattispecie, stante il carattere ordinamentale dell’emendamento stesso.

 

ARTICOLO 10

Arresto in flagranza differita

La norma introduce l’articolo 382-bis nel codice di procedura penale. La nuova disposizione prevede che nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa[15], di maltrattamenti contro familiari e conviventi[16] e di atti persecutori[17] si considera comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore. L’arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto (comma 1).

 

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento (AC 1294) ribadisce il contenuto della disposizione e afferma che questa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che i compiti espletati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria sono di natura istituzionale e che riguardano attività dai medesimi ordinariamente espletate nell’ambito delle funzioni di ricerca e rintracciabilità delle persone. Agli adempimenti ivi previsti, di natura istituzionale, si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma consente, in determinate circostanze, l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, prendendosi atto di quanto precisato dalla relazione tecnica in merito al fatto che agli adempimenti derivanti dalla disposizione, di natura istituzionale, si provvederà nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 11 (Em. 10.2 e 10.3 NF)

Misure cautelari e uso del braccialetto elettronico

La norma modifica specifiche disposizioni del codice di procedura penale in materia di misure cautelari ed uso del braccialetto elettronico. In particolare viene modificato:

·        il comma 1 dell’articolo 275-bis, sostituendo l’obbligo, ivi previsto in capo al giudice procedente, che ritenga di disporre la misura degli arresti domiciliari prescrivendo l’utilizzo di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo (c.d. braccialetti elettronici) di verificare preventivamente la disponibilità di tali apparati da parte della polizia giudiziaria con quello di accertarne previamente la fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria (comma 1, lett. a));

·        il comma 1-ter dell’articolo 276, prevedendo l’applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei braccialetti elettronici disposti con la misura degli arresti domiciliari ovvero con le misure di allontanamento obbligatorio dalla casa familiare[18] o di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa[19] (comma 1, lett. b));

·        il comma 6 dell’articolo 282-bis, introducendo nel testo di tale disposizione disciplinante la misura dell’allontanamento dalla casa familiare nuove fattispecie di reato per le quali, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate, la relativa misura coercitiva può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena[20] previsti dall’art. 280 c.p.p. A tal fine vengono introdotte le fattispecie di tentato omicidio[21] e di deformazione mediante lesioni permanenti al viso[22] commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente [comma 1, lett. c), nn. 1 e 2]. Viene, inoltre, previsto che la misura coercitiva sia sempre accompagnata (laddove nell’assetto vigente è facoltativa) dall’imposizione del braccialetto elettronico, con prescrizione di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri (distanza non specificata nel testo vigente), dalla casa familiare o da determinati luoghi frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tal caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Si prevede, infine, che, nel caso in cui l’imputato neghi il consenso all’adozione di tale modalità di controllo il giudice preveda l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave [comma 1, lett. c), nn. 3 e 4].

Inoltre, per effetto dell’approvazione di due emendamenti identici in sede referente qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi;

·        comma 1 dell’articolo 282-ter, con riferimento al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, analogamente a quanto sopra previsto, viene disposto che la misura coercitiva sia sempre accompagnata (laddove nell’assetto vigente è facoltativa) dall’imposizione del braccialetto elettronico, fissando altresì, in cinquecento metri la distanza minima che il giudice deve comunque indicare nel relativo provvedimento (distanza non definita nel testo vigente). Inoltre, viene previsto che nei casi di allontanamento dalla casa familiare per condotte di cui all’articolo 282-bis c.p.p. la misura possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280 c.p.p. per l’applicazione delle misure cautelari consentendo al giudice, con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, di applicare anche congiuntamente, una misura più grave[23] qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis c.p.p. [comma 1, lett. d), n. 1]. Viene, inoltre, modificato il comma 2, del medesimo articolo disciplinante il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva. Anche in tal caso viene fissata in cinquecento metri la distanza minima (non prevista nel testo vigente) che il giudice deve comunque indicare nel relativo provvedimento, prevedendo, inoltre, che la misura sia accompagnata dall’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis c.p.p. [comma 1, lett. d), n. 2].

 

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento (AC 1294) ribadisce il contenuto della disposizione e afferma che il comma 1, lett. a), non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica a tale riguardo fornisce i dati relativi all’ultimo contratto di servizi intervenuto in materia di “braccialetti elettronici” precisando che tale contratto prevede l’attivazione di un numero mensile di 1.000 dispositivi, con la capacità di utilizzarne anche il 20% in più per un totale di 1.200.

In particolare in data 28 dicembre 2022, l’Amministrazione dell’Interno ha stipulato il contratto n. 30092, esecutivo dal 1° gennaio 2023, con cui è stato acquisito un servizio avente ad oggetto il “monitoraggio di soggetti con l’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici, con connessi servizi di monitoraggio, manutenzione correttiva ed evolutiva, nonché formazione per un arco temporale di 45 mesi”, per l’importo di euro 15.599.125 IVA esclusa. Durante l’intero arco contrattuale, l’Amministrazione dell’interno non assume la proprietà dei dispositivi in discorso, ma assicura un compenso per il “singolo utilizzo”, pari ad euro 139 IVA esclusa. Nel nuovo atto negoziale, sono previsti quattro “scenari di applicazione” dei “braccialetti elettronici”: monitoraggio, tracciamento, monitoraggio con tracciamento, tracciamento di prossimità. Sul piano operativo, il contratto in questione, in linea di continuità con il precedente atto negoziale (stipulato dalla medesima Amministrazione dell’interno il 14.12.2017 con un Raggruppamento temporaneo di imprese-RTI composto da “Fastweb” e “Vitrociset”, per la durata iniziale di 36 mesi, poi prorogata fino alla fine del 2022), prevede l’attivazione di un numero mensile di 1.000 dispositivi, con la capacità di utilizzarne anche il 20% in più per un totale di 1.200, con l’importante specifica che per “utilizzo” è da intendersi l’intero “ciclo di vita” di un braccialetto associato ad un soggetto destinatario del provvedimento dell’Autorità giudiziaria, comprensivo dell’approvvigionamento, la distribuzione, l’attivazione, la manutenzione e la disattivazione del dispositivo in parola.

L’analisi dei dati dell’ultimo triennio (2019-2022) mostra che, nel periodo di vigenza del precedente contratto (che prevedeva, come quello attuale, l’attivazione di una quantità massimale di dispositivi pari a 1.200 unità mensili), nonostante le disposizioni straordinarie introdotte per fronteggiare e gestire l’emergenza pandemica, il rapporto tra la disponibilità di dispositivi elettronici e le richieste di applicazione è stato costantemente “in positivo”, atteso che la dotazione strumentale di braccialetti non è mai risultata insufficiente rispetto all’effettivo fabbisogno applicativo (1.200 braccialetti attivabili mensilmente contro 426 richieste, in media, di attivazione, pari al 35,5% della disponibilità strumentale). Ne consegue che il massimale di dispositivi elettronici disponibili, oltre ad essere stato ben definito nel decorso contratto, è risultato ampiamente e sistematicamente capiente, pur a fronte di esigenze sopravvenute e precedentemente non preventivabili, come quelle correlate alla pandemia. Lo stesso massimale è stato mantenuto nell’ambito dell’attuale contratto concernente l’utilizzo dei suddetti strumenti di sorveglianza elettronici. Alla luce dei dati statistici sopra indicati e del mantenimento (con la formulazione prevista dalla norma in esame che appare maggiormente esaustiva) della condizione giuridica - che ne riflette una tecnico-strumentale – della previa verifica, rispetto alla loro disposizione da parte dell’Autorità giudiziaria, della “fattibilità tecnica” dell’impiego dei braccialetti e degli altri mezzi tecnici di controllo), la disposizione in esame, pur a fronte di un ampliamento normativo delle fattispecie di richiesta di applicazione dei predetti dispositivi e della platea dei potenziali destinatari, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento, pertanto, alla sostenibilità degli oneri, al fine di rispettare la clausola di invarianza finanziaria posta dall’articolo 15, si rappresenta che gli stessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo la relazione tecnica fa riferimento alle risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell’Amministrazione dell’interno, alla missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza – CdR Dipartimento della pubblica sicurezza – Programma 3.3 Pianificazione e coordinamento forze di polizia – Azione “Potenziamento e ammodernamento delle Forze di polizia” – capitolo di bilancio 2558 “Spese di gestione, manutenzione ed adattamento, di mobili, impianti ed attrezzature varie”, pg. 2 “Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di particolari strumenti tecnici di controllo delle persone sottoposte alle misure cautelari degli arresti domiciliari o dei condannati in stato di detenzione domiciliare”, che reca uno stanziamento di euro 20.712.767 a decorrere dal 2023.

La relazione tecnica ribadisce che, allo stato attuale, il summenzionato atto negoziale appare del tutto sufficiente a sostenere eventuali incrementi, anche significativi, delle richieste di attivazione.

In particolare, con riferimento alla stima dell’impatto dell’ulteriore utilizzo dei dispositivi elettronici in parola nel settore delle misure di prevenzione, in particolare per quanto concerne la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, la relazione tecnica rappresenta che nella formulazione attuale la lettera i-ter) dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia) annovera i soggetti indiziati dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.) e atti persecutori-stalking (articolo 612-bis, c.p.).

Nel biennio 2021-22 e nella prima frazione del 2023, dalla rilevazione statistica effettuata presso il CED Interforze, i soggetti destinatari della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tali delitti sono stati:

- 2021: n. 213

- 2022: n. 812

- 2023 (1° gennaio-30 aprile): n. 292.

Sul punto, la relazione tecnica evidenzia che ai sensi delle nuove norme in esame, l’applicazione del braccialetto elettronico soggiace alle seguenti condizioni: a) soggetto indiziato della commissione dei delitti di maltrattamenti e atti persecutori (già previste nella attuale formulazione della norma, cui si aggiungono le fattispecie di omicidio (articolo 575 c.p.), lesioni personali gravi o gravissime aggravate (articoli 583 e 577 c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies c.p.) e violenza sessuale (articolo 609-bis c.p.); b) proposta di applicazione della sorveglianza speciale di p.s.; c) valutazione discrezionale dell’A.G. in merito alla pericolosità socio-criminale (coisddetta “pericolosità qualificata”) e all’adozione della misura di prevenzione proposta; d) in caso positivo, cioè di ritenuta pericolosità sociale qualificata, richiesta dell’A.G. di applicazione delle particolari modalità di controllo tramite strumenti elettronici (salvo che la stessa A.G. non le ritenga necessarie nel caso di specie, sulla scorta di puntuale motivazione), previa verifica della relativa “fattibilità tecnica” (disponibilità + funzionalità dei braccialetti) e acquisizione del consenso del destinatario. Ipotizzando come cumulativamente soddisfatte, per il biennio 2021-2022 e per il primo quadrimestre del 2023 le condizioni suesposte, ed elaborando dunque una stima “per eccesso”, il risultato della simulazione, avente come base di analisi per l’inferenza statistica i reati di maltrattamenti e di atti persecutori/stalking previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del Codice antimafia, sarebbe:

- n. 213 applicazioni di braccialetti nel 2021 (media mensile 17,7, arrotondata a 18);

- n. 812 applicazioni di braccialetti nel 2022 (media mensile 67,6, arrotondata a 68);

- n. 292 applicazioni di braccialetti nel 2023 (dato parziale, ma la cui proiezione, in proporzione, conduce a n. 876 applicazioni annue, in media 73 mensili).

Prendendo come valore medio di riferimento quello più alto, 73 (in coerenza con un approccio massimalistico adottato per la stima dell’impatto normativo delle nuove disposizioni che implementano l’uso dei braccialetti elettronici), ne deriverebbe che le applicazioni medie mensili salirebbero a 499, con un ipotetico incremento percentuale del 17%. Il rapporto tra numero di braccialetti attivabili ogni mese (1.200) e quelli “attivati” in base alla suddetta simulazione estimatoria (499), invece, si attesta invece al 41% della disponibilità materiale, rispetto al 35,5 % dell’ultimo triennio.

L’incremento ipotizzabile del ricorso ai braccialetti elettronici per effetto delle norme in esame sarebbe ampiamente “coperto” dal contratto stipulato lo scorso 28 dicembre 2022 dall’Amministrazione dell’Interno, posto che tale contratto, come già detto, consente l’attivazione fino a n. 1.200 dispositivi al mese (che in un anno possono arrivare fino a 14.400, mentre per tutta la durata del contratto – 45 mesi – possono raggiungere la cifra complessiva di 54.000 attivazioni).

Quanto alle citate ulteriori fattispecie delittuose aggiunte nel corpo dell’articolo 4, lettera i-ter), del Codice antimafia dall’articolo 2 del disegno di legge in esame (Cfr. supra) per queste, non essendo disponibili serie storiche specifiche relative alle misure di prevenzione applicate in passato da cui poter elaborare statisticamente, anche in chiave prognostica, gli effetti dell’eventuale incremento di impiego dei braccialetti elettronici, si fa riferimento ai dati, contenuti nel CED Interforze, relativi alle segnalazioni a carico dei presunti autori noti dei citati crimini.

Tali dati, relativi al triennio 2020-2022 e al primo trimestre 2023, sembrano corroborare la previsione dell’idoneità del contratto in essere a coprire il potenziale, ulteriore incremento di utilizzo dei braccialetti elettronici per la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, considerato che l’incidenza statistica dei delitti di nuova previsione (omicidio, lesioni personali gravi o gravissime, sfregio e violenza sessuale) è di gran lunga inferiore rispetto a quelli per cui è già possibile applicare la suddetta misura di prevenzione (maltrattamenti e stalking, che costituiscono largamente le due fattispecie più ricorrenti in materia di violenza domestica e di genere). Ad esempio, il numero di omicidi volontari segnalati in Italia nel triennio 2020-2022 è stato di 912 (di cui con vittime di sesso femminile 365, in ambito familiare/affettivo 308 e da partner o ex partner 199), mentre il numero di deformazioni del volto mediante lesioni permanenti segnalate nell’arco temporale 2019-2022 è stato di 270. Per quanto concerne la violenza sessuale, invece, le segnalazioni a carico dei presunti autori noti sono state 5.029 nel 2019, 4.586 nel 2020, 4.979 nel 2021 e 5.638 nel 2022, ma è bene precisare che detto reato, così come qualificato giuridicamente, ricomprende un ampio spettro di contegni illecitamente coartativi della libertà sessuale della vittima. La statistica riportata, quindi, è di tipo “aggregato”, in quanto comprensiva indistintamente di tutte le ipotesi - da quelle meno lesive a quelle più offensive dei beni giuridici protetti - in cui viene rilevata una “violenza sessuale”. Il quantitativo “consolidato”, invero, deve essere “calato” nella realtà giuridica della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che richiede, come già illustrato, la “pericolosità qualificata”, sul piano socio-criminale, del soggetto proposto. Ne consegue che soltanto una quota-parte delle fattispecie di violenza sessuale, quella contrassegnata da maggior disvalore, potrà costituire oggetto della più grave delle misure di prevenzione, con il precipitato di prescrizioni e strumenti di controllo elettronici, ferma restando la necessità della contestuale ricorrenza delle sopra citate condizioni applicative, che escludono qualsiasi automatismo. Per quanto sopra, la relazione tecnica ritiene che le riferite disponibilità contrattuali in materia di braccialetti elettronici possano sostenere anche l’impatto di ulteriori applicazioni dei medesimi strumenti sottese alle misure di prevenzione disposte nei confronti di soggetti indiziati di violenza sessuale.

Le considerazioni finora svolte valgono anche per la nuova procedura d’urgenza prefigurata dall'articolo 9, comma 2, del Codice antimafia, che introduce la possibilità, per il Presidente del Tribunale, nella pendenza del procedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, di disporre la temporanea applicazione, con le ripetute modalità di controllo elettronico, previo accertamento della loro “fattibilità tecnica”, del divieto di avvicinarsi alle persone da proteggere e ai luoghi dalle stesse frequentati, e dell’obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 metri da tali luoghi e persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.. Per quanto evidenziato le norme non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli emendamenti di identico contenuto, approvati in sede referente, che hanno modificato l’articolo in esame prevedendo che qualora venga accertata la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis c.p.p. (braccialetto elettronico), il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi, non risultano corredati di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica la disciplina relativa all’applicazione della misura degli arresti domiciliari assistita da procedure di controllo mediante l'utilizzo di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (i cosiddetti braccialetti elettronici). In particolare, fermo restando il consenso dell’interessato, uno dei limiti previsti a normativa vigente per il ricorso a tale misura, ovvero la verifica dell’effettiva disponibilità di tali apparati da parte della polizia giudiziaria, viene sostituito dal preventivo accertamento della fattibilità tecnica dei suddetti strumenti da parte della medesima polizia giudiziaria (comma 1, lett. a)). Nell’ambito dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, assistiti dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, oltre a contemplare nuove fattispecie di reato (tentato omicidio e deformazione mediante lesioni permanenti al viso) in danno dei prossimi congiunti o del convivente, per le quali è possibile ricorrere a tali misure, viene, inoltre previsto che queste siano sempre accompagnate (laddove nell’assetto vigente è facoltativo) dall’imposizione del braccialetto elettronico. Inoltre, nel caso in cui l’imputato neghi il consenso all’adozione di tale modalità di controllo il giudice prevede l’applicazione di una misura più grave [comma 1, lett. c) e lett. d), n.1].

In quest’ultimo caso per effetto di una modifica introdotta in sede referente, qualora venga accertata la non fattibilità tecnica delle suddette modalità di controllo il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

Nel caso, infine, di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva, il giudice può disporre l’applicazione del braccialetto elettronico [comma 1, lett. d), n. 2]. Al riguardo si evidenzia che le norme in esame appaiono suscettibili di determinare, come confermato dalla stessa relazione tecnica, un maggior ricorso all’impiego dei braccialetti elettronici rispetto a quanto previsto nell’ambito della vigente disciplina. La medesima relazione tecnica riferisce che, pur a fronte di un ampliamento normativo delle fattispecie di richiesta di applicazione dei predetti dispositivi e della platea dei potenziali destinatari, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le eventuali nuove esigenze di spesa potranno essere fronteggiate con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In particolare, nell’ambito delle risorse di bilancio riferite all’amministrazione dell’interno, appostate sul capitolo di bilancio n. 2558 che, come riferito dalla relazione tecnica, reca uno stanziamento di euro 20.712.767 a decorrere dal 2023, nonché nel quadro dell’ultimo contratto di servizi in materia di braccialetti elettronici di cui è parte l’amministrazione dell’interno e che prevede l’attivazione di un numero mensile di 1.000 dispositivi, con la capacità di utilizzarne anche il 20% in più per un totale di 1.200 mensili per una durata complessiva di 45 mesi.

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e delle ipotesi prudenziali assunte dalla relazione tecnica che consentono di verificare la clausola di neutralità finanziaria recata dall’articolo 18.

Quanto alle ulteriori fattispecie delittuose introdotte all’articolo 4, lett. i-ter), del Codice antimafia dall’articolo 2 del provvedimento in esame (Cfr. supra) si prende altresì atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che, con riguardo a tali fattispecie, non essendo disponibili serie storiche specifiche relative alle misure di prevenzione applicate in passato da cui poter elaborare statisticamente gli effetti dell’eventuale incremento di impiego dei braccialetti elettronici, si è fatto riferimento ai dati, relativi al triennio 2020-2022 e al primo trimestre 2023, contenuti nel CED Interforze, relativi alle segnalazioni a carico dei presunti autori noti dei citati crimini, in base ai quali è possibile corroborare la previsione dell’idoneità del contratto in essere a coprire il potenziale ulteriore incremento di utilizzo dei braccialetti elettronici per la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

 

ARTICOLO 12 (Em. 11.1 e 11.2)

Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive

La norma modifica specifiche disposizioni del codice di procedura penale in materia di misure cautelari coercitive. In particolare viene modificato:

·        l’articolo 275, comma 2-bis che nel testo vigente prevede che non possa essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari qualora il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena; né possa essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione, nel testo vigente, non si applica nei procedimenti riferiti ad una serie di delitti indicati dalla stessa. La modifica prevede che la suddetta disposizione non trovi applicazione anche nei procedimenti per lesioni personali[24] nell’ambito di specifiche ipotesi aggravate individuate dalla norma[25] (comma 1, lett. a)).

Per effetto di un emendamento approvato in sede referente, si prevede che la suddetta disposizione non trovi applicazione neppure per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa[26];

·        l’articolo 280 c.p.p. che disciplina le condizioni di applicabilità delle misure cautelari individuando, a tal fine, specifiche soglie edittali. La modifica introdotta prevede che tali limiti di durata delle pene che rilevano ai fini dell’applicabilità delle misure cautelari non si applichino nei procedimenti per il delitto di lesioni personali nelle medesime summenzionate ipotesi aggravate (comma 1, lett. b)).

Anche in tal caso, per effetto della medesima modifica apportata in sede referente tali limiti di durata rilevanti per l’applicazione delle misure cautelari non si applicano alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all’articolo 387-bis c.p.;

·        il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 391 che nel testo vigente disciplina la conversione dell’arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva. La modifica amplia l’ambito di applicazione di tale disposizione anche ai casi di arresto eseguito per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa[27] (comma 1. lett. c)).

 

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento (AC 1294) ribadisce il contenuto della disposizione e afferma che questa possiede carattere ordinamentale e precettivo e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il giudice valuterà l’adozione della misura cautelare opportuna sulla base dei requisiti indicati nelle disposizioni già esistenti in materia.

Gli emendamenti di identico contenuto, approvati in sede referente, che hanno integrato la norma in esame non risultano corredati di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma reca talune modifiche al codice di procedura penale al fine di estendere l’applicazione delle misure cautelari coercitive nei procedimenti per lesioni personali nell’ambito di specifiche ipotesi aggravate individuate dalla norma, alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (per effetto di modifiche approvate in sede referente) [comma 1, lett. a) e b)], nonché nei casi di arresto eseguito in caso di tali violazioni (comma 1, lett. c)).  Al riguardo, non si formulano osservazioni prendendosi atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo al carattere ordinamentale e alla neutralità finanziaria della disposizione. 

 

ARTICOLO 13 (Em. 1.8)

Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione

La norma integra il comma 1 dell’’articolo 90-ter c.p.p. che nel testo vigente prevede che nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona debbano essere immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l’ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva. La novella precisa che tali provvedimenti si riferiscono all’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell’internato [comma 1, lett. a)].

Viene, inoltre, disposta per ragioni di coordinamento normativo la soppressione del comma 1-bis dell’articolo 659 c.p.p., il cui contenuto risulta assorbito nel testo del summenzionato articolo 90-ter come modificato dal comma 1, lett. a) [comma 1, lett. c)];

Viene introdotto infine il comma 2-ter all’articolo 299 c.p.p. che stabilisce che nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i-ter) del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia) - ovvero i procedimenti per i delitti di maltrattamenti e di atti persecutori - l’estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui agli articoli 282-bis (allontanamento dalla casa familiare), 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 283 (divieto e obbligo di dimora), 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere) e 286 (custodia cautelare in luogo di cura), nonché la loro sostituzione con altra misura meno grave siano comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all’autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell’eventuale adozione dei relativi provvedimenti [comma 1, lett. b)].

Per effetto di un emendamento approvato in sede referente viene, altresì, introdotto il comma 2-quater all’articolo 299 c.p.p. al fine di prevedere che nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 362, comma 1-ter[28], c.p.p., l’estinzione o la revoca delle misure coercitive e interdittive ovvero la loro sostituzione con misura meno grave vengano comunicati al prefetto, che può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, soggette a revisione trimestrale [comma 1, lett. b), cpv. 2-quater].

 

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento (AC 1294) riferisce che la norma estende la previsione dell’immediata comunicazione alle vittime di violenza contro le donne o domestica, di tutti i provvedimenti de libertate inerenti all’autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato fornendo un chiarimento operativo, valido per qualsiasi fase, grado e stato del processo e raggruppando in un’unica norma le disposizioni dettate in altri articoli del codice di procedura penale - tra cui l’articolo 659, comma 1-bis (Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza), che viene, pertanto, abrogato. La relazione tecnica precisa, altresì, che la disposizione possiede natura ordinamentale e non produce effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto è finalizzata ad arricchire il corredo di informazioni che si intende assicurare alla persona offesa per partecipare in modo informato, consapevole e attivo al procedimento. Gli adempimenti connessi alla sua attuazione sono di carattere istituzionale e già espletati dal personale a ciò deputato, senza che vi siano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’emendamento, approvato in sede referente, che ha integrato la norma in esame non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede che nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti e di atti persecutori l’estinzione o la revoca delle misure coercitive emesse, nonché la loro sostituzione con altre misure meno gravi, siano comunicate, anche per via telematica, all’autorità di pubblica sicurezza competente per l’adozione di eventuali misure di prevenzione. Viene, altresì, precisata la portata applicativa di vigenti disposizioni che disciplinano ulteriori obblighi di informazione anche alla persona offesa. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che, come riferito dalla relazione tecnica, gli adempimenti connessi all’attuazione della norma sono di carattere istituzionale e sono già espletati dal personale a ciò deputato, senza che vi siano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo alla modifica approvata in sede referente (come peraltro già osservato con riguardo alla norma di contenuto simile recata dal comma 2 dell’articolo 1, anch’esso introdotto in sede referente – Cfr. supra) che prevede che nei procedimenti per gli specifici delitti di cui all’articolo 362, comma 1-ter, c.p.p., l’estinzione, la revoca o la modifica in senso meno restrittivo delle misure coercitive e interdittive adottate vengano comunicati al prefetto, che può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, pur considerata la natura facoltativa delle misure a tal fine attivabili, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo riguardo al fatto che tali misure possano essere adottate nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 18.

 

ARTICOLO 14 (Em. 1.2, 13.2 NF)

Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena

La norma integra il quinto comma dell’articolo 165 c.p. che nel testo vigente, nei casi di condanna per i delitti ivi indicati, subordina la sospensione condizionale della pena alla partecipazione da parte del condannato a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Il testo originario della disposizione e quello risultante dalle modifiche apportate in sede referente prevedono, tra l’altro, che la sospensione della pena sia subordinata anche al superamento con esito favorevole dei suddetti percorsi di recupero (di cui viene specificato lo svolgimento con cadenza almeno bisettimanale) e che, al fine di individuare i summenzionati enti, associazioni e percorsi di recupero, il giudice si avvalga degli uffici di esecuzione penale esterna. Inoltre, tra le modifiche introdotte in sede referente è stato previsto che il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari precedentemente disposte deve essere immediatamente comunicato, anche per via telematica, all’autorità di pubblica sicurezza affinché valuti se richiedere l’applicazione di misure di prevenzione personali[29]. Su tale richiesta il tribunale deve decidere entro 10 giorni, in ogni caso la durata della misura di prevenzione non può essere inferiore a quella del percorso di recupero e qualsiasi violazione della misura di prevenzione deve essere comunicata al pubblico ministero ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena (comma 1).

Viene, altresì, integrato l’articolo 18-bis delle disp.att.c.p., al fine di prevedere che nei casi di cui all’articolo 165, quinto comma c.p., la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all’ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l’effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l’esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all’ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione (comma 2).

 

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento (AC 1294) ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa possiede carattere ordinamentale e precettiva e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo adempimenti istituzionali già realizzati dagli uffici e dagli enti competenti nei percorsi di reinserimento sociale e recupero dei soggetti condannati. Pertanto, agli adempimenti si potrà far fronte attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero della giustizia.

Gli emendamenti di identico contenuto, approvati in sede referente, che hanno integrato la norma in esame non risultano corredati di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma interviene sulla disciplina della sospensione condizionale della pena nel caso di reati di violenza domestica, prevedendo che questa sia concessa non solo, come previsto a normativa vigente, subordinatamente alla partecipazione da parte del condannato a specifici percorsi di recupero, ma anche alla verifica che tali percorsi siano stati superati con esito favorevole da parte dello stesso. Per i profili applicativi della disposizione il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Al riguardo non si formulano osservazioni, prendendosi atto di quanto risulta dalla relazione tecnica secondo cui agli adempimenti derivanti dalle disposizioni introdotte si potrà far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero della giustizia, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 18.

Infine, appare necessario che il Governo assicuri che possa essere rispettato il vincolo di invarianza finanziaria anche con riferimento alle modifiche apportate in sede referente che prevedono specifici interventi dell’autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza qualora, nel caso di revoca delle misure cautelari precedentemente disposte, vengano richieste e applicate ulteriori misure di prevenzione personali.

 

ARTICOLO 15

Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto

Normativa vigente. Gli articoli da 11 a 16 della legge n. 122 del 2016 (Legge europea 2015-2016) disciplinano il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Tali norme, in particolare, riconoscono il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di specifici reati, tra i quali, il reato doloso commesso con violenza alla persona. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto nella misura determinata con decreto interministeriale[30], comunque nei limiti delle disponibilità del “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici” di cui all'articolo 14. Per i delitti diversi da quelli sopra menzionati, l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali (articolo 11). Le condizioni per l’accesso all’indennizzo sono individuate dall’articolo 12, mentre l’articolo 13 disciplina la presentazione della relativa domanda. Il suddetto Fondo è alimentato, tra l’altro, da un contributo annuale dello Stato pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (articolo 14, comma 2). In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi (articolo 14, comma 4).

 

La norma introduce l’articolo 13-bis alla legge n. 122 del 2016. La nuova disposizione prevede che la vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, nonché del delitto di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso[31], commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possano chiedere una provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva del relativo indennizzo previsto dall’articolo 11 della medesima legge n. 122 del 2016 (comma 1). La provvisionale è corrisposta nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nel Fondo di cui all’articolo 14 della predetta legge, le cui risorse sono già destinate a normativa vigente a soddisfare le richieste di indennizzo a carico dello Stato da parte delle vittime dei relativi reati (comma 2). L’istanza per la provvisionale deve essere presentata al Prefetto della provincia di residenza o della provincia ove è stato commesso il fatto e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata, tra l’altro, di specifica documentazione attestante la situazione economica dell’istante e delle persone di cui all’articolo 433 del codice civile [comma 3, lett. c)]. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti[32], acquisiti gli esiti dell’istruttoria dal prefetto (da concludere entro 60 giorni avvalendosi anche degli organi di polizia) provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell’istanza. La provvisionale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell’importo dell’indennizzo[33] (comma 5).

 

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento (AC 1294) ribadisce il contenuto della norma e riferisce che la stessa è attuata con le risorse umane, strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica, in quanto il meccanismo anticipatorio (la provvisionale) è previsto solo nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo 14, della legge n. 122 del 2016.

La relazione tecnica precisa altresì che l’importo dell’indennizzo previsto dall’articolo 11 della medesima legge è determinato, ai sensi del decreto 22 novembre 2019 del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia, nel seguente modo:

·         per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, un importo fisso di euro 60.000 esclusivamente in favore dei figli della vittima;

·         per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza di cui all’articolo 609-bis, terzo comma, del codice penale, un importo fisso di euro 25.000;

·         per il delitto di lesioni personali gravissime di cui all’articolo 583, comma 2, del codice penale, e per il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all’articolo 583-quinquies del codice penale un importo fisso di euro 25.000.

Nell’apposito Fondo, previsto dall’articolo 14 della legge n. 122 del 2016 - alimentato dalle leggi n. 122 del 2016, n. 167 del 2017, n. 145 del 2018 e dal decreto-legge n. 34 del 2020 (disposizione una tantum) - sono resi disponibili euro 21.400.000 annui a regime anche per le finalità di cui all’articolo in esame.

La relazione tecnica riferisce che nel corso del 2021, primo anno completo di applicazione a regime dei nuovi importi previsti dal DM 22 novembre 2019, sono stati erogati complessivamente indennizzi per euro 4.879.373,92, di cui 1.442.962,47 euro per femminicidi. Nel corso del 2022 sono stati erogati indennizzi per euro 6.023.203 totali in relazione a 240 istanze di accoglimento, di cui euro 1.715.478,06 in favore dei familiari di vittime di femminicidio, euro 250.000 in favore di vittime di violenza sessuale, ed euro 348.000 a vittime di lesioni gravi o gravissime.

Al fine di dimostrare che l’erogazione della provvisionale di cui all’articolo in esame non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica viene effettuata una proiezione della stessa al massimo impatto ipotizzabile. Premesso che detta provvisionale viene prevista per i soli reati di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 122 del 2016 (omicidio, violenza sessuale, lesione personale gravissima, deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso) commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, lo stesso articolo in esame condiziona, inoltre, la concessione della provvisionale alla circostanza che la vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto versino in stato di bisogno in conseguenza dei reati appena citati. Basandosi sui citati dati riferiti al 2022, anche ipotizzando che tutti gli indennizzi erogati fossero stati richiesti a seguito dei reati sopra menzionati (per una somma di 6.023.203) e che nella medesima annualità fossero state avviate altrettante richieste di indennizzo per i medesimi reati, corredate da richiesta di provvisionale ritenuta accoglibile, le erogazioni complessive (indennizzi e provvisionali) ammonterebbero a meno di 10 milioni di euro. Considerato che il Fondo è alimentato a regime da euro 21.400.000, l’ipotetico impegno così calcolato - in uno scenario di massimo impatto di difficile verosimiglianza allo stato attuale - rientra ictu oculi nella capienza del medesimo Fondo. Tanto premesso, nel ribadire che il nuovo istituto della “provvisionale” costituisce solo un anticipo dell’erogazione definitiva dell’indennizzo previsto, la relazione tecnica attesta che dall’attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi fronteggiare i relativi adempimenti attraverso l’impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’Interno – Azione “Interventi per il Fondo vittime dell’usura e della mafia” capitolo 2982 “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici”, piano gestionale 2 “Contributi per le vittime dei reati violenti ex articolo 14, comma 2, della legge 122/2016”, che reca uno stanziamento, a regime, di euro 21.400.000.

La relazione tecnica precisa che sul citato capitolo 2982 sono riversate ulteriori entrate, i cui stanziamenti sono previsti da normative ad hoc, diverse e con differenti finalità rispetto a quella di cui alla previsione dell’articolo in esame. Rileva, pertanto, per le specifiche finalità di cui all’introducenda fattispecie esclusivamente il piano gestionale 2 innanzi richiamato.

Viene, inoltre, evidenziato che l’istruttoria delle istanze di provvisionale sarà demandata alle stesse Prefetture già competenti, in base alle vigenti disposizioni in materia (articolo 9 del DPR n. 60 del 2014) per l’istruttoria delle richieste di accesso al Fondo e, conseguentemente, le pertinenti trattazioni saranno curate dal medesimo personale con le stesse strumentazioni già in dotazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma introduce la possibilità di corrispondere in favore delle vittime di taluni reati[34], ovvero agli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisionale quale anticipo sull'importo integrale dell’indennizzo che alle stesse spetterebbe in via definitiva in base alla vigente disciplina (articoli da 11 a 16 della legge n. 122 del 2016). La somma è corrisposta, su richiesta, alle vittime o agli aventi diritto che si trovino in stato di bisogno a causa di tali reati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nel “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici” di cui all’articolo 14 della summenzionata legge, le cui risorse sono già destinate a normativa vigente a soddisfare le richieste di indennizzo a carico dello Stato da parte delle vittime, tra l’altro, dei medesimi reati (comma 2).

Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti sulla base dell’istruttoria condotta dal prefetto, avvalendosi anche degli organi di polizia, provvede all’eventuale assegnazione della provvisionale in misura non superiore a un terzo dell’importo dell’indennizzo.

Al riguardo non si formulano osservazioni alla luce dei dati e delle ipotesi prudenziali evidenziate dalla relazione tecnica che consentono di confermare che la stessa potrà trovare applicazione nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul suddetto Fondo.

 

ARTICOLO 16 (Em. 14.027, 14.028 NF)

Indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

La norma, introdotta nel corso dell’esame in sede referente, modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti, di cui all’articolo 13 della legge n. 122 del 2016. In particolare viene modificato il contenuto dei documenti e degli atti che devono accompagnare la domanda di indennizzo [comma 1, lettera a)] e viene esteso da sessanta a centoventi giorni (decorrenti in base alla disciplina vigente dalla decisione che ha definito il giudizio perché ignoto l’autore del reato o dall’ultimo atto dell’azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda (comma 1, lettera b)). 

 

Gli emendamenti di identico contenuto, approvati in sede referente, che hanno introdotto la norma in esame non risultano corredati di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, introdotta nel corso dell’esame in sede referente, modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti, di cui all’articolo 13 della legge n. 122 del 2016. Al riguardo non si formulano osservazioni stante il contenuto ordinamentale e procedurale della disposizione.

 

ARTICOLO 17 (Em. 14.020, 14.021 NF)

Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato

La norma, introdotta nel corso dell’esame in sede referente, demanda all’adozione di un decreto interministeriale[35], la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l’accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica. Il Ministro della giustizia e l’Autorità politica delegata per le pari opportunità devono inoltre provvedere all’emanazione di Linee guida per l’attività di tali enti ed associazioni (comma 1).

 

Gli emendamenti di identico contenuto, approvati in sede referente, che hanno introdotto la norma in esame non risultano corredati di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, introdotta nel corso dell’esame in sede referente, rinvia ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l’accreditamento dei soggetti abilitati a organizzare percorsi di recupero per gli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica. Il Ministro della giustizia e l’Autorità politica delegata per le pari opportunità devono, inoltre, provvedere all’emanazione di Linee guida per lo svolgimento di tali attività. Al riguardo non si formulano osservazioni stante il contenuto ordinamentale della disposizione.

 

ARTICOLO 18

Clausola di invarianza finanziaria

La norma dispone che dall’attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dallo stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 1).

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AC 1294), si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in merito alla clausola di invaianza finanziaria generale recata dalla disposizione con riferimento all’attuazione dell’intero provvedimento in esame, rinviando, per gli elementi pertinenti, alle osservazioni formulate in relazione ai diversi articoli del provvedimento stesso.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l’articolo 18 reca una clausola di invarianza finanziaria, riferita all’intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti da essa derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni per quanto riguarda la formulazione della disposizione.

 

 



[1] Ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11.

[2] Sono aggiunti i reati di violenza privata (art. 610 c.p.), di minaccia aggravata (articolo 612, secondo comma, c.p.), di atti persecutori (articolo 612-bis c.p.), di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il c.d. revenge porn (articolo 612-ter c.p.) di violazione di domicilio (articolo 614 c.p.) e di danneggiamento (art. 635 c.p.).

[3] Includendo la violenza sessuale (art. 609-bis c.p) e il c.d. revenge porn (art. 612-ter c.p.).

[4] Estendendolo anche ai reati di: tentato omicidio (art. 575 c.p.); deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.); nonché di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.).

[5] L’art. 362, comma 1-ter, c.p.p., con riferimento all’obbligo di assunzione di informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato individua i seguenti delitti: tentato omicidio (art. 575 c.p.); maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); violenza sessuale (art. 609-bis e 609-ter c.p.); atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.); atti persecutori (art. 612-bis c.p.); lesione personale (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) nelle forme aggravate.

[6] Cfr. supra.

[7] Cfr. supra.

[8] Cfr. supra.

[9] Di cui all’articolo art. 593-ter c.p.

[10] La formulazione vigente dell’articolo richiama i reati di maltrattamenti (art. 572 c.p.), di violenza sessuale anche di gruppo, di atti sessuali con minorenne, di corruzione di minorenne (artt. 609-bis e ss. c.p.) e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.). Tale elenco, stando all’attuale formulazione dell’articolo 3, verrebbe integrato dai reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di costrizione o induzione al matrimonio, di lesioni personali aggravate, di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di stato di incapacità procurato mediante violenza se ricorrono specifiche circostanze aggravanti.

[11] Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[12] Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2006,

[13] Di cui all’articolo art. 593-ter c.p.

[14] Per effetto di un emendamento approvato in sede referente.

[15] Di cui all’articolo 387-bis c.p.

[16] Di cui all’articolo 572 c.p.

[17] Di cui all’articolo 612-bis c.p.

[18] Di cui all’articolo 282-bis c.p.p.

[19] Di cui all’articolo 282-ter c.p.p.

[20] Ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

[21] Di cui all’articolo 575 c.p.

[22] Di cui all’articolo 583-quinquies c.p.

[23] Per effetto di due emendamenti di identico contenuto approvati in sede referente anche in tal caso, qualora l’organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

[24] Di cui all’articolo 582 c.p.

[25] Articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

[26] Di cui all’art. 387-bis c.p.

[27] Di cui all’art. 387-bis c.p.

[28] L'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p., con riferimento all’obbligo di assunzione di informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato individua i seguenti delitti: tentato omicidio (articolo 575 c.p.); maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.); violenza sessuale (articolo 609-bis e 609-ter c.p.); atti sessuali con minorenni (articolo 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies c.p.); violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies c.p.); atti persecutori (articolo 612-bis c.p.); lesione personale (articolo 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies c.p.) nelle forme aggravate.

[29] Previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia).

[30] Da ultimo il decreto 22 novembre 2019 del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia.

[31] Di cui all’articolo 11, comma 2, primo periodo, della legge n. 122 del 2016.

[32] Di cui all’articolo 3 della legge n. 512 del 1999.

[33] Come determinato dal decreto interministeriale di cui all’articolo 11, della legge n. 122 del 2016.

[34] La disposizione fa riferimento ai delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, nonché del delitto di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

[35] Da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.