Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025
Riferimenti: AC N.1239/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 28/07/2023
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1239-A

 

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle

pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025

 

(Conversione in legge del DL 75/2023)

 

 

 

 

 

N. 89 – 28 luglio 2023

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 4 -

ARTICOLO 1, commi 1-bis e 1-ter.. - 4 -

Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio.. - 4 -

ARTICOLO 1, comma 4-bis. - 7 -

Disposizioni in materia di Agenzia per la cybersicurezza nazionale. - 7 -

ARTICOLO 1, comma 5-bis. - 7 -

Adeguamenti retributivi responsabili uffici di diretta collaborazione dei Ministri - 7 -

ARTICOLO 1, commi 5-ter e 5-quater.. - 8 -

Indennità amministrazione per il personale dell’Agenzia italiana per la gioventù.. - 8 -

ARTICOLO 1-bis. - 10 -

Disposizione di interpretazione autentica.. - 10 -

ARTICOLO 1-ter.. - 12 -

Disposizioni in materia di formazione del personale del MEF e delle agenzie fiscali - 12 -

ARTICOLO 1-quater.. - 14 -

Dotazione organica del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. - 14 -

ARTICOLO 2, comma 1. - 15 -

Assunzione di lavoratori socialmente utili - 15 -

ARTICOLO 2, commi da 2 a 4. - 17 -

Accesso agli ammortizzatori sociali nella regione Calabria e lavoratori socialmente utili - 17 -

ARTICOLO 3, comma 2-bis. - 19 -

Norme in materia di personale dell’ANPAL trasferito all’INAPP. - 19 -

ARTICOLO 3 commi 6-bis, 6-ter e 16-bis. - 19 -

Disposizioni concernenti il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 19 -

ARTICOLO 3-bis. - 21 -

Associazione italiana per la previdenza complementare. - 21 -

ARTICOLO 3-ter.. - 23 -

Organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy. - 23 -

ARTICOLO 4-bis. - 25 -

Disposizioni in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa.. - 25 -

ARTICOLO 4-ter.. - 27 -

Corsi di formazione professionale del personale militare. - 27 -

ARTICOLO 5, comma 1-bis. - 28 -

Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale. - 28 -

ARTICOLO 5-bis. - 29 -

Misure urgenti in materia di alta formazione artistica musicale e coreutica.. - 29 -

ARTICOLO 8, comma 1, lettera a). - 32 -

Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale. - 32 -

ARTICOLO 8, comma 1, lettera a-bis) e comma 2-bis. - 33 -

Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l’attuazione del Registro dei tumori - 33 -

ARTICOLO 8-bis. - 36 -

Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria.. - 36 -

ARTICOLO 9, commi da 1-bis a 1-sexies. - 37 -

Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada.. - 37 -

ARTICOLO 9, comma 1-septies. - 38 -

Indennità dei componenti del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei componenti del Consiglio stesso.. - 38 -

ARTICOLO 9-bis. - 40 -

Rafforzamento dell’operatività del Ministero dell’economia e delle finanze. - 40 -

ARTICOLO 12, commi 2-bis e 2-ter.. - 41 -

Rafforzamento della operatività del Ministero della cultura.. - 41 -

ARTICOLO 12-bis. - 42 -

Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. - 42 -

ARTICOLO 12-ter.. - 44 -

Applicabilità delle norme concernenti le amministrazioni pubbliche agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali e agli enti aventi natura associativa. - 44 -

ARTICOLO 13-bis. - 45 -

Incremento della dotazione organica dell’Amministrazione giudiziaria. - 45 -

ARTICOLO 15-bis. - 46 -

Disposizioni previdenziali per i magistrati onorari - 46 -

ARTICOLO 18-bis, commi da 1 a 5 e 7. - 47 -

Fusione per incorporazione di Sose S.p.A. in Sogei S.p.A. - 47 -

ARTICOLO 18-bis, comma 6. - 50 -

Permanenza della iscrizione al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali dei lavoratori trasferiti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Sogei S.p.A.. - 50 -

ARTICOLO 19-bis. - 52 -

Proroga del contratto dei direttori degli enti parco nazionali - 52 -

ARTICOLO 19-ter.. - 53 -

Misure per la valorizzazione dell’attività di ricerca dell’ISPRA e l’ENEA.. - 53 -

ARTICOLO 19-quater.. - 55 -

Disposizioni in materia di adeguamento della dotazione organica del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna.. - 55 -

ARTICOLO 20-comma 6-ter.. - 57 -

Dirigenti scolastici del Ministero dell’istruzione. - 57 -

ARTICOLO 20, comma 6-quinquies. - 58 -

Disposizioni relative alla Scuola europea di Brindisi - 58 -

ARTICOLO 21, comma 4-bis. - 60 -

Attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR svolta da istituzioni scolastiche. - 60 -

ARTICOLO 21, commi da 4-ter a 4-sexies. - 61 -

Piattaforma famiglie e studenti - 61 -

ARTICOLO 21, comma 4-octies. - 63 -

Contributo di funzionamento per gli istituti atipici - 63 -

ARTICOLO 21, comma 4-novies. - 64 -

Formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.. - 64 -

ARTICOLO 22-bis. - 65 -

Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell’interno e del ministero dell’economia.. - 65 -

ARTICOLO 24, comma 5-bis. - 67 -

Norme in materia di ingresso degli stranieri per lavoro in casi particolari - 67 -

ARTICOLO 24, comma 5-ter.. - 68 -

Modalità di telelavoro per i lavoratori frontalieri con la Svizzera.. - 68 -

ARTICOLO 27, comma 5-bis. - 70 -

Collocamento fuori ruolo di personale delle Forze di polizia da destinare all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata   - 70 -

ARTICOLO 28, comma 1, lett. a-bis. - 71 -

Reclutamento di personale non dirigente nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria   - 71 -

ARTICOLO 28, comma 1, lettera b), numero 2-bis). - 72 -

Disposizioni in materia di assunzioni di giovani nella pubblica amministrazione. - 72 -

ARTICOLO 28, comma 1, lett. b-bis). - 74 -

Conferimento di incarichi a personale in quiescenza presso organi di governo di fondazioni di interesse nazionale. - 74 -

ARTICOLO 28, comma 1-bis. - 75 -

Riserva di posti nei concorsi per il reclutamento del personale dirigente dei comuni - 75 -

ARTICOLO 28-bis. - 76 -

Disposizioni per accelerare talune procedure per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni - 76 -

ARTICOLO 28-ter, commi 1 e 2. - 76 -

Modifiche a norme in materia di concorsi pubblici recate dal decreto legislativo n. 165 del 2001  - 76 -

ARTICOLO 28-ter, comma 3. - 78 -

Assunzioni di dirigenti al Ministero dell’economia e delle finanze. - 78 -

ARTICOLO 28-quater.. - 79 -

Disposizioni in materia di potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli - 79 -

ARTICOLO 28-quinquies. - 81 -

Istituzione della Cabina di regia per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare  - 81 -

ARTICOLO 28-septies. - 84 -

Immissione nei ruoli MAECI - 84 -

ARTICOLO 29, comma 1, lettera b-bis). - 85 -

Contrasto alla peste suina africana. - 85 -

ARTICOLO 29, comma 1-bis. - 87 -

Fondo nazionale per la suinicoltura. - 87 -

ARTICOLO 30, comma 1, 2 e 3. - 88 -

Potenziamento sistemi controllo PAC 2022-2027. - 88 -

ARTICOLO 30, comma 4. - 89 -

Partecipazione di AGEA alla società dedicata di cui all’articolo 1, comma 516, della legge n. 234 del 2021. - 89 -

ARTICOLO 31, comma 3-bis e 3-ter.. - 90 -

Gestione e aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN) per la programmazione e l'esecuzione dei controlli di sanità pubblica veterinaria. - 90 -

ARTICOLO 32-bis. - 93 -

Disposizioni in materia di Parco Nazionale delle Cinque Terre. - 93 -

ARTICOLO 34, comma 1. - 95 -

Svolgimento dei processi sportivi - 95 -

ARTICOLO 36-bis. - 96 -

Regime IVA attività didattica sportiva. - 96 -

ARTICOLO 43, commi 4-bis e 4-ter.. - 98 -

Disposizioni per il giubileo 2025 della Chiesa cattolica per l’anno 2025. - 98 -

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

1239-A

Titolo:

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato:

no

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatori per le Commissioni di merito:

Ziello (Lega), per la I Commissione

Tenerini (FI-PPE), per la XI Commissione

Commissioni competenti:

I (Affari costituzionali)

XI (Lavoro)

PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025.

Sono oggetto della presente nota le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto legge dalle Commissioni congiunte I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) in sede referente.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole con condizioni (seduta del 26 luglio 2023). Le condizioni sono state recepite nel testo ora all’esame.

In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota del servizio Bilancio n. 83 del 19 luglio 2023.

Fra gli emendamenti approvati dalle Commissioni quelli di iniziativa governativa sono corredati di relazione tecnica ma non di un prospetto riepilogativo.

Presso la Commissione Bilancio il rappresentante del Governo ha depositato una nota tecnica e ha fornito chiarimenti in risposta alle richieste del relatore. Di tali elementi si dà conto nella presente Nota ove necessario.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi 1-bis e 1-ter

Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio

La norma prevede che il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, fino a non oltre il 31 dicembre 2026, possa coprire le relative posizioni dirigenziali vacanti mediante il conferimento di incarichi dirigenziali a dipendenti pubblici, anche in deroga ai limiti percentuali di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, comunque in numero non superiore a 4 unità (comma 1-bis).

Si rammenta che l’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 consente il conferimento di incarichi dirigenziali da parte di ciascuna amministrazione pubblica, anche a dirigenti non appartenenti ai suoi ruoli, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche (ovvero di organi costituzionali), previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di funzione dirigenziale potevano essere conferiti fino a prima della data di entrata in vigore dalla legge di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021 entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dei dirigenti di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

Si evidenzia che, comunque, i limiti percentuali massimi già previsti per tali conferimenti, cui la norma ora in esame intende derogare, sono stati resi inefficaci, in via generale, e soppressi dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021.

Viene, altresì, modificato l’articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021 che, per le esigenze di funzionamento connesse all’attività del contingente massimo di 338 unità di personale (esperti esterni alla PA e personale pubblico non dirigenziale in distacco, comando o fuori ruolo) assegnate, in virtù del comma 1 della medesima disposizione, presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio[1], ha autorizzato la spesa di euro 1.000.000 per il 2021, di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000 per il 2026. La modifica precisa che tra le suddette esigenze di funzionamento sono comprese le missioni svolte dagli esperti facenti parte del contingente, al di fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell’incarico, ai quali sia consentito, anche in deroga all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, l’uso di un mezzo proprio con la corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 15 della legge n. 836 del 1973 (v. infra). La norma precisa, inoltre, che tale indennità opera quale rimborso spese di viaggio, nel limite delle summenzionate risorse finanziarie, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile con l’orario dei servizi pubblici ovvero l’uso di tale mezzo risulti indispensabile a garantire l’efficacia dell’azione amministrativa, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale dell’ufficio di appartenenza (comma 1-ter).

L’articolo 15 della legge n. 836 del 1973 consente al personale che, per lo svolgimento di funzioni ispettive, abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, l'uso di un proprio mezzo di trasporto, con la corresponsione di un'indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo. Si evidenzia che l’articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, prevede che il summenzionato articolo 15, e relative disposizioni di attuazione, non si applichino al personale pubblico contrattualizzato, cessando di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

 

La relazione tecnica, relativa all’emendamento governativo che ha introdotto la norma in esame, con riguardo al comma 1-bis precisa che la copertura delle posizioni dirigenziali ivi prevista viene disposta anche attraverso il conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La relazione tecnica riferisce, altresì, che da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di posizioni già previste dall’attuale dotazione organica del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio.

Con riferimento al comma 1-ter, la relazione tecnica ne ribadisce il contenuto e riferisce che questo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che la corresponsione dell’indennità chilometrica ivi prevista è attuata nel limite delle risorse finanziarie destinate alle esigenze di funzionamento del contingente di cui al comma 1 dell’articolo 10 del decreto legge n. 80 del 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma consente, ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001[2], al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, fino a non oltre il 31 dicembre 2026, di coprire le relative posizioni dirigenziali vacanti mediante conferimento di incarichi dirigenziali in numero non superiore a 4 unità, anche in deroga ai limiti percentuali di cui al medesimo comma 5-bis. In virtù della richiamata disposizione del decreto legislativo n. 165 del 2001, tale conferimento può essere disposto anche in favore di dirigenti non appartenenti ai propri ruoli, purché dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero di organi costituzionali previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento (comma 1-bis).

Al riguardo, nell’evidenziare preliminarmente che i limiti percentuali massimi cui la norma in esame intende derogare, sono stati in realtà resi inefficaci, in via generale, e soppressi dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021, non si formulano osservazioni dal punto di vista finanziario nel presupposto, sul quale si chiede conferma al Governo, che i suddetti conferimenti operino, oltre che nell’ambito delle dotazioni organiche vigenti (come precisato dalla relazione tecnica) anche nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in capo alla medesima Presidenza del Consiglio. Inoltre, al fine di escludere il sopraggiungere di eventuali effetti onerosi, andrebbe valutata l’opportunità di prevedere, nell’ipotesi di collocamento fuori ruolo, che per tutta la durata dell’impiego del suddetto personale, venga reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, posto che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 58 del DPR n. 3 del 1957, in relazione a ciascun collocamento fuori ruolo, nella qualifica iniziale del ruolo stesso, deve essere lasciato scoperto un posto.

La norma riconosce, altresì, agli esperti, parte del contingente di personale assegnato ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio[3], al quale è consentito per esigenze di missione l’uso di un mezzo proprio, la corresponsione dell’indennità chilometrica di cui all’articolo 15, della legge n. 836 del 1973 (comma 1-ter). Al riguardo, pur considerato che tale indennità è corrisposta nel limite delle risorse finanziarie previste comma 3 dell’articolo 10 del medesimo decreto-legge n. 80 per le esigenze di funzionamento del contingente di personale assegnato a tale struttura (euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 ed euro 2.000.000 per il 2026), andrebbe comunque confermato da parte del Governo che le suddette risorse, anche alla luce della novella intervenuta, risultino ancora adeguate per far fronte alle finalità di spesa alle quali le stesse sono preordinate a normativa vigente.

ARTICOLO 1, comma 4-bis

Disposizioni in materia di Agenzia per la cybersicurezza nazionale

La norma estende all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale l’applicazione dell’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali) che esclude il Ministero degli esteri, gli Stati maggiori di ciascuna Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, tra l’altro, dagli obblighi di versamento all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato della documentazione relativa all’esercizio delle sue funzioni; obblighi disciplinati in termini generali dal medesimo articolo 41 con riguardo agli organi giudiziari e amministrativi dello Stato (comma 4-bis).

 

La relazione tecnica, relativa all’emendamento che ha introdotto la norma in esame, ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa possiede carattere ordinamentale e non è suscettibile di produrre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma include l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale nel novero dei soggetti per i quali è esclusa l’applicazione dell’articolo 41 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che prevede, tra l’altro, in capo agli organi giudiziari e amministrativi dello Stato, l’obbligo generale di versamento all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato dei documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni. Al riguardo non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, confermate anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 1, comma 5-bis

Adeguamenti retributivi responsabili uffici di diretta collaborazione dei Ministri

La norma prevede che nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri[4] “sono considerati” (così, testualmente, la norma) gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5-bis).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede che nella determinazione dei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri vengano “considerati” (così, testualmente, la norma) gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all’effettiva portata normativa della disposizione introdotta[5] che potrebbe comportare un incremento dei trattamenti retributivi del personale di cui trattasi con conseguenti maggiori oneri a carico della pubblica amministrazione a fronte dei quali, stante la natura degli oneri medesimi, la clausola di invarianza finanziaria potrebbe risultare inidonea ad evitarne l’insorgenza.

ARTICOLO 1, commi 5-ter e 5-quater

Indennità amministrazione per il personale dell’Agenzia italiana per la gioventù

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 334, della legge n. 197 del 2022, a decorrere dall'anno 2023, riconosce al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.

 

Le norme introducono i commi 5-ter e 5-quater all’articolo 1 del decreto in esame, modificando i commi 334, 336 e 337 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022. La novella prevede che anche al personale dell’Agenzia italiana per la gioventù sia riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Conseguentemente viene modificato il comma 336, prevedendo che i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventù siano incrementati di 11.876 euro, nonché il comma 337, prevedendo che per entrambe le misure sia autorizzata la spesa di 125.000 euro, relativamente al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù (comma 5-ter).

Ai relativi oneri, pari a 125.000 euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019, finalizzato ad armonizzare i trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri (comma 5-quater).

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, a decorrere dal 2023, anche al personale dell’Agenzia italiana per la gioventù sia riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo altresì lo stanziamento dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della medesima Agenzia (pari a 11.876 euro a decorrere dal 2023). Al riguardo, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la quantificazione degli oneri (complessivamente pari a 125.000 euro annui a decorrere dal 2023), anche in considerazione del fatto che questi ultimi sono configurati come tetto di spesa a fronte di spese di carattere retributivo, e dunque tendenzialmente incomprimibili, al sussistere dei relativi presupposti.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5-quater dell’articolo 1 provvede agli oneri derivanti dalle misure in tema di trattamento economico del personale dell’Agenzia italiana per la gioventù, di cui al comma 5-ter, pari a 125.000 euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all’articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019, finalizzato a perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri. Detto Fondo, istituito con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021[6], è stato rifinanziato, per l’importo di 55 milioni di euro in ragione d’anno, dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023. In proposito, ferma restando l’esiguità della riduzione prevista rispetto alla dotazione complessiva del Fondo, appare comunque necessario acquisire una conferma del Governo in merito all’effettiva compatibilità della medesima riduzione rispetto ai fabbisogni di spesa programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.

ARTICOLO 1-bis

Disposizione di interpretazione autentica

Normativa previgente. l’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 44/2023 ha mantenuto fermo il termine del 30 giugno 2023 previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 13 del 2023, per l’adozione, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, dei regolamenti concernenti la riorganizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale e delle unità di missione di livello dirigenziale generale preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR, previste in capo alle amministrazioni centrali interessate. L’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2023 prevede, inoltre, che mediante l’adozione di uno o più DPCM, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge (21 giugno 2023), senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si proceda alla riorganizzazione di specifiche unità di missione istituite preso la Presidenza del Consiglio, della Struttura di supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR, nonché Nucleo PNRR Stato-Regioni, già istituite presso la Presidenza del Consiglio. Agli incarichi dirigenziali relativi alle strutture riorganizzate ai sensi del comma 3 si applicano le previsioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del medesimo decreto legge che, tra l’altro, con riferimento alle strutture e alle unità di missione riorganizzate, prevede la decadenza dagli incarichi dirigenziali con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi.

 

La norma prevede che l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023, si interpreta nel senso che il termine ivi indicato del 30 giugno 2023, previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023 per l’adozione dei regolamenti concernenti la riorganizzazione di specifiche strutture e unità di missione di livello dirigenziale generale preposte all’attuazione di interventi PNRR, si applichi anche al termine (21 giugno 2023) previsto al comma 3 del medesimo articolo 1 del citato decreto legge n. 13 del 2023, relativo alla riorganizzazione mediante DPCM, e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di alcune strutture della Presidenza del Consiglio. Per effetto della disposizione in riferimento si determina, pertanto, in via interpretativa e con efficacia retroattiva, lo slittamento del termine da ultimo indicato dal 21 al 30 giugno 2023 (comma 1).

Si evidenzia che la norma riproduce il contenuto dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79 recante Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi (C 1268). L’art. 1-bis del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame[7] abroga il summenzionato articolo 2 disponendo, altresì, che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso.

 

L’emendamento governativo che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo.

Il prospetto riepilogativo, relativo al decreto legge 79/2023 (AC 1268), non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa all’emendamento governativo che ha introdotto la norma in esame, riferisce che questo prevede la rifusione nell’AC 1239 delle disposizioni recate dall’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2023, che viene contestualmente abrogato. La norma, possiede carattere ordinamentale, e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al decreto legge 79/2023 (AC 1268), ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa possiede carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma reca una disposizione di interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 44 del 2023, concernente l’applicazione del termine del 30 giugno 2023 (indicato dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2023) in luogo di quello del 21 giugno 2023 (indicato dal comma 3 dell’articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 13 del 2023), entro il quale procedere alla riorganizzazione mediante DPCM, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di alcune strutture della Presidenza del Consiglio.

Al riguardo, pur considerando che la disposizione in esame ha natura interpretativa e un effetto retroattivo, non si formulano osservazioni e si concorda con quanto riferito dalla relazione tecnica in ordine alla natura ordinamentale e alla neutralità finanziaria della disposizione medesima, posto che la stessa modifica retroattivamente il termine entro cui bisogna effettuare un intervento organizzativo che, per espressa previsione legislativa, deve comunque avvenire in condizioni di invarianza finanziaria.

ARTICOLO 1-ter

Disposizioni in materia di formazione del personale del MEF e delle agenzie fiscali

La norma prevede che la Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) provveda alla formazione superiore, alla specializzazione ed al continuo aggiornamento professionale nelle materie della fiscalità del personale del Ministero dell’economia e dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni dotati di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente il Ministero dell’economia e le predette Agenzie fiscali, comprese l’Agenzia del demanio e l’Agenzia delle entrate-riscossione, stipulano con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio e con la SNA apposite convenzioni per definire, tra l’altro, l’articolazione della formazione idonea a garantire, a decorrere dal 2024, un volume annuo di iniziative non inferiore a 15 corsi specialistici, nonché la predisposizione, l’organizzazione e la gestione di specifici corsi-concorsi volti al reclutamento di personale dirigenziale dotato di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale (commi 1 e 6). Il numero dei posti destinati al predetto corso-concorso è stabilito con decreto ministeriale in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero dell’economia e delle Agenzie fiscali (comma 3).

Vengono, altresì, modificate specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 545 del 1992 recante l’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria. In particolare viene sostituito con un nuovo testo l’articolo 5-bis disciplinante la formazione continua dei giudici e magistrati tributari, al fine di prevedere che tale attività si svolga mediante la frequenza di corsi periodici organizzati e gestiti su base convenzionale, prioritariamente, dalla SNA o, subordinatamente, dalle università accreditate. Ai relativi oneri si provvede nell’ambito degli stanziamenti annuali dell’apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell’economia; ciò laddove il testo vigente della disposizione prevede che i medesimi corsi, previa convenzione, siano svolti anche presso le università accreditate (comma 5, lett. a)). Vengono corrispondentemente soppressi:

·        l’articolo 24, comma 1, lett. h), che prevede che il Consiglio di presidenza di giustizia tributaria assicura l’aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente nell’ambito degli stanziamenti annuali dell’apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell’economia (comma 5, lett. b));

·        l’articolo 41 che prevede che i corsi di aggiornamento per i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado concernenti la disciplina del processo in relazione al sistema normativo dei singoli tributi ed alle modificazioni sopravvenute siano organizzati dalla Scuola centrale tributaria (comma 5, lett. c)).

Agli oneri per l’attività di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte corrispondente alla componente formativa di natura tributaria già ordinariamente svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto stabilito con le convenzioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti nei cui riguardi l’offerta formativa è svolta. Agli oneri per le attività di predisposizione e gestione dello specifico corso-concorso si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti nei cui riguardi i corsi-concorsi sono svolti (comma 7).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma riconduce in capo alla Scuola nazionale della pubblica amministrazione (SNA) le attività di formazione superiore, specializzazione e aggiornamento professionale nelle materie della fiscalità del personale del Ministero dell’economia e delle Agenzie fiscali[8] nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti delle medesime amministrazioni. A tal fine viene previsto che tali amministrazioni stipulino con il Dipartimento della funzione pubblica e con la SNA apposite convenzioni per definire, tra l’altro, a decorrere dal 2024, un numero non inferiore a 15 corsi specialistici l’anno, nonché la complessiva organizzazione di corsi-concorso per il reclutamento di personale dirigenziale in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero dell’economia e delle Agenzie fiscali (commi 1 e 6). Al riguardo, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale si chiedono elementi di valutazione al Governo idonei a darne conferma, che, come espressamente previsto dalla norma (comma 7), alle suddette attività formative, nonché a quelle definite in via convenzionale e alla predisposizione dei corsi-concorso si possa effettivamente provvedere nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, rispettivamente riferiti alla SNA (per la parte già destinata all’attività di formazione in materia tributaria), agli enti beneficiari delle attività formative convenzionali e agli enti nei cui riguardi i corsi-concorsi sono svolti.

Si prevede, inoltre, che spetti prioritariamente alla SNA, in via convenzionale, la formazione continua e l’aggiornamento dei magistrati tributari mediante l’organizzazione di specifici corsi, laddove nel assetto vigente tale attività viene assicurata dal Consiglio di presidenza di giustizia tributaria nonché dalla Scuola centrale tributaria (comma 5). Al riguardo, non si formulano osservazioni, nel presupposto, sul quale si chiedono elementi di valutazione al Governo idonei a darne conferma, che le suddette attività formativa su base convenzionale con soggetti esterni all’amministrazione della giustizia tributaria, e prioritariamente con la SNA, vengano svolte nell’ambito e nei limiti delle risorse già destinate a legislazione vigente per lo svolgimento delle attività formative e di aggiornamento dei giudici tributari secondo le modalità attualmente previste.

ARTICOLO 1-quater

Dotazione organica del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

La norma è introdotta, secondo quanto specificato nel testo, “al fine di assicurare la continuità e il pieno svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, che è quella risultante dal rendiconto generale 2022 regolarmente approvato”.

A tale scopo si stabilisce che la dotazione organica dell'Ente, come determinata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013, è rideterminata, senza determinare maggiori oneri, in 47 unità di personale amministrativo, di cui 7 funzionari, 37 assistenti e 3 operatori e 34 unità di personale di sorveglianza area.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 fissa per l’Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise una dotazione organica 13 unità di personale di Area C e 16 unità di personale di Area B. Una nota in calce all’Allegato del DPCM dove sono indicate le dotazioni organiche specifica che non sono state calcolate, per l’Ente in questione, 13 unità di personale in quanto guardie parco, che sono da aggiungere alla dotazione organica. Una ulteriore nota specifica che nelle dotazioni di organico non sono ricomprese le unità assunte in soprannumero per espressa previsione di legge che sono computate in un contingente separato rispetto alla dotazione organica: le unità ricadenti in tale casistica in servizio presso l’Ente parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, sono settanta.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone la rideterminazione della dotazione organica dell’Ente parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, in aumento rispetto a quanto previsto dalla dotazione organica indicata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 richiamato dalle norme. La rideterminazione, secondo quanto specificato dalla norma medesima, è disposta:

·         senza determinare maggiori oneri;

·         nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente;

·         nel rispetto del principio di invarianza della spesa per il personale che è quella risultante dal rendiconto generale 2022 approvato.

Tanto premesso, dal tenore testuale della norma, la nuova dotazione organica dovrebbe essere ricognitiva della spesa sostenuta nel 2022. In proposito, oltre a confermare detta ipotesi, appare necessario che il Governo chiarisca se sull’Ente gravino, a legislazione vigente, obblighi di riduzione della spesa che verrebbero meno in forza dell’approvazione della norma in esame: in tal caso pur non emergendo nuovi oneri verrebbero vanificati risparmi che potrebbero essere stati registrati nei tendenziali.

ARTICOLO 2, comma 1

Assunzione di lavoratori socialmente utili

La norma sostituisce con un nuovo testo l’articolo 2 del disegno di legge in esame.

Nella formulazione originaria l’articolo 2 prevede che le amministrazioni pubbliche abbiano facoltà di assumere a tempo indeterminato soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità individuati da specifiche norme[9] tramite procedure di reclutamento, conformi ai principi in materia di concorsi, adeguate alla tipologia della professionalità da reclutare e con valutazione dei titoli che tengano conto della anzianità di servizio. Il testo originario della norma prevede altresì che dall'attuazione delle norme da esso recate non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle assunzioni in oggetto nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Il nuovo testo presenta le differenze che seguono:

·        al novero dei soggetti che possono essere assunti si aggiungono i lavoratori inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 5 del 2014;

·        l’assunzione può avvenire anche in deroga, fino al 30 giugno 2026, alla dotazione organica;

·        l’assunzione può avvenire in deroga al piano di fabbisogno di personale;

·        viene soppressa la previsione secondo cui dall'attuazione delle norme non devano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

·        sono richiamati i vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente in luogo dei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

·        si elimina il riferimento alle procedure di reclutamento, conformi ai principi in materia di concorsi, per provvede all’individuazione dei soggetti da assumere.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma riformula la disposizione, già presente nel testo originario del provvedimento, volta a consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Il nuovo testo proposto, pur richiamando i vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente, sopprime la clausola di neutralità finanziaria recata nel testo iniziale e consente le assunzioni anche in deroga alla dotazione organica e al piano di fabbisogno di personale. Tanto premesso, appare necessario che il Governo chiarisca se il nuovo testo adottato risulti suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 2, commi da 2 a 4

Accesso agli ammortizzatori sociali nella regione Calabria e lavoratori socialmente utili

Le norme autorizzano la regione Calabria a prorogare di un ulteriore anno i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga (anno 2015-2016), sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tal fine, è assegnato alla medesima regione un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (commi 2 e 3).

Viene, inoltre, prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2023 il termine recato dall’articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019 entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti – da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice – in posizione soprannumerarie, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale e ai limiti delle vigenti facoltà assunzionali (comma 4).

Si ricorda che, da ultimo, la disposizione è stata prorogata dal 30 settembre 2022 al 30 giugno 2023 dall’articolo 1, comma 6, lettera b), del DL 198/2022, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La RT riferita a tale proroga afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che, per quanto disposto dall’articolo 1, comma 497, della medesima legge 160 del 2019, le assunzioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), destinate alle stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili. La RT precisa altresì che il bacino dei lavoratori LSU è in esaurimento per le progressive stabilizzazioni da parte degli enti interessati/utilizzatori.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la regione Calabria a prorogare di un ulteriore anno i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga (anno 2015-2016), sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tal fine, è assegnato alla medesima regione un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulate atteso che l’onere risulta limitato allo stanziamento previsto.

Viene, inoltre, prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2023 il termine recato dall’articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019 entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti – da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice – in posizione soprannumerarie, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale e ai limiti delle vigenti facoltà assunzionali. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, alla luce degli elementi forniti dalla RT riferita all’articolo 1, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 198 del 2022 - a cui non sono stati ascritti effetti finanziari - che aveva da ultimo prorogato il termine in esame dal 30 settembre 2022 al 30 giugno 2023.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2-ter dell’articolo 2 provvede agli oneri derivanti dall’assegnazione alla regione Calabria di un contributo di 5 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato a consentire la proroga per un ulteriore anno dei percorsi realizzati a seguito dell’accordo quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga nella medesima regione, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004[10], che, in base ad un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca le occorrenti disponibilità. Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 3, comma 2-bis

Norme in materia di personale dell’ANPAL trasferito all’INAPP

La norma prevede che il personale del comparto ricerca dipendente dell'ANPAL al quale è applicato il contratto collettivo nazionale degli Enti Pubblici di Ricerca, e trasferito all’INAPP, può chiedere il trasferimento presso altro ente di ricerca[11], ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (la disposizione ora citata disciplina le modalità procedurali con cui le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento nonché i vincoli posti a salvaguardia della funzionalità amministrativa).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, la norma consente, al personale del comparto ricerca dipendente dell'ANPAL trasferito all’INAPP, di chiedere il trasferimento presso altro ente di ricerca. In proposito, qualora il trasferimento sia configurato come un diritto soggettivo del richiedente, andrebbero acquisiti elementi circa le procedure e i vincoli volti a garantire che dall’applicazione della norma in esame non derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni di provenienza o di destinazione, fermo restando che si potrebbe valutare l’opportunità di inserire al riguardo un’apposita clausola di invarianza finanziaria.

ARTICOLO 3 commi 6-bis, 6-ter e 16-bis

Disposizioni concernenti il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

La norma in primo luogo modifica l'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, che reca disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali. Più in particolare è modificato il comma 4 che intende garantire la speditezza del reclutamento del personale indicato nella tabella B dell’allegato 2 allo stesso decreto legge n. 44/2023. A tal fine si autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'Area Funzionari di cui alla Tabella B. Tali procedure possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione siti web, contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 6-bis).

Una seconda modifica autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel biennio 2024-2025, a reclutare, con corrispondente incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a sei dirigenti di seconda fascia mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 819.509 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativo al bilancio triennale 2023-2025 (comma 6-ter).

Si modifica, infine, l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 che nel testo vigente, tra l’altro, incrementa di 55.000.000 di euro, a decorrere dal 2023, il fondo di cui all’articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019, destinato a realizzare la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei Ministeri. La modifica stabilisce che le risorse del fondo sono destinate non solo al personale del comparto Ministeri ma anche al personale dell'ANPAL e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro dal 2023 (comma 16-bis).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1, lettera a), capoverso comma 6-bis, prevede che il Ministero del lavoro possa utilizzare le procedure accelerate di reclutamento del personale previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 per il reclutamento del personale indicato nella tabella B dell’allegato 2 del medesimo decreto anche per il reclutamento di altre categorie di personale specificatamente indicate che è invece effettuato a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie. Atteso il contenuto procedimentale della disposizione non si hanno osservazioni da formulare.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 1, lettera a), capoverso comma 6-ter, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel biennio 2024-2025, a reclutare un contingente pari a sei dirigenti di seconda fascia: i relativi oneri sono quantificati in misura pari a 819.509 euro annui a decorrere dall'anno 2024. A tal proposito sarebbe necessario che il Governo fornisse dati a conferma della correttezza della quantificazione proposta, anche in considerazione del fatto che l’onere, sebbene di carattere non modulabile, viene configurato come un limite di spesa.

Si evidenzia infine che il comma 1, lettera c), destina che il fondo di cui all’articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019, a realizzare la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori non solo del personale del comparto Ministeri (come previsto a legislazione vigente) ma anche di quello impiegato presso l’ANPAL e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Con riguardo a tale disposizione non si formulano osservazioni, posto che il fondo di cui trattasi opera nei limiti delle proprie disponibilità.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6-ter dell’articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall’incremento della dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, corrispondente a sei dirigenti di seconda fascia, pari a 819.509 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Alla luce di tale quadro, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 3-bis

Associazione italiana per la previdenza complementare

Normativa vigente. L’articolo 58-bis, comma 4, del DL n. 124 del 2019 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga delle analisi, degli studi, delle ricerche e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare (Previdenza Italia), istituito in data 21 febbraio 2011, cui partecipano anche i rappresentanti delle associazioni dei fondi pensione. Al predetto Comitato è attribuito altresì il compito di coadiuvare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno nonché la realizzazione e promozione di iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare.

Per il funzionamento del Comitato, in base al comma 5, è stanziato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.

 

Le norme modificano l’articolo 58-bis del decreto-legge n. 124 del 2019 prevedendo che il Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare (Previdenza Italia) venga sostituito dall'Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza).

Viene altresì previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveda a erogare direttamente ad Assoprevidenza, entro il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 dell’articolo 58-bis del decreto-legge n. 124 del 2019 (2 milioni di euro fino al 2034). In via transitoria, per l'anno 2023, dette risorse sono erogate entro il 30 settembre 2023.

Con decreto interministeriale, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni in esame, anche con riguardo alle attività di programmazione e rendicontazione delle risorse trasferite a favore di Assoprevidenza.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 58-bis del decreto-legge n. 124 del 2019 prevedendo che il Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare (Previdenza Italia) venga sostituito dall'Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza).

Viene altresì previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveda a erogare direttamente ad Assoprevidenza, entro il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 dell’articolo 58-bis del decreto-legge n. 124 del 2019 (2 milioni di euro fino al 2034). In via transitoria, per l'anno 2023, dette risorse sono erogate entro il 30 settembre 2023.

Al riguardo si rileva che né Previdenza Italia né Assoprevidenza risultano inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Ciò premesso, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare necessaria una conferma da parte del Governo – che la quota di risorse per l’anno in corso non sia già stata erogata in favore di Previdenza Italia, posto che la disposizione prevede comunque di assegnare il contributo per l’anno in corso ad Assoprevidenza entro il 30 settembre 2023.

ARTICOLO 3-ter

Organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy

Le norme modificano l’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che tratta dell’ordinamento del Ministero delle imprese e del made in Italy. Le modifiche specificano che il Ministero si articola in non più di quattro Dipartimenti: tale specificazione non è prevista dal testo vigente della disposizione novellata (comma 1).

Si evidenzia che l’attuale ordinamento del Ministero prevede la figura del Segretario generale[12] la cui presenza è consentita solo nel caso in cui il Ministero non sia articolato in Dipartimenti (cfr. articolo 6, comma 1, e articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300).

Agli oneri determinati dalle modifiche sopra descritte, pari a 210.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativo al bilancio triennale 2023-2025.

 

La relazione tecnica, riferita all’emendamento governativo che ha introdotto la norma, evidenzia che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la struttura organizzativa dei Ministeri si connota, alternativamente, per la presenza di strutture dipartimentali o per la presenza di direzioni generali. Nell'ambito di ogni Ministero, con apposita disposizione di legge, viene operata la scelta tra i due modelli appena citati: la proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame consente, dunque, di modificare l’assetto organizzativo del Dicastero in oggetto dal modello direzionale a quello dipartimentale.

Il nuovo assetto organizzativo si comporrà, quindi, di quattro dipartimenti, i quali assicureranno, oltre all'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero, il coordinamento delle direzioni generali. Tale rinnovazione, secondo la relazione tecnica, si inserisce nel contesto di un più ampio progetto di riforma delle politiche a sostegno dello sviluppo del tessuto produttivo del Paese, con un modello di governance che si rivela necessario al fine di perseguire una specializzazione delle materie di competenza.

L’onere quantificato dalle norme emerge all'esito del processo di complessiva riorganizzazione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima fascia del Ministero, che oggi prevede un totale di 18 posizioni che, in forza del decreto ministeriale 27 ottobre 2021, sono state distribuite in cinque fasce retributive:

Fascia A = è la fascia retributiva più alta ed include una sola posizione dirigenziale costituita dal Segretario generale;

Fascia B = prevede due posizioni dirigenziali;

Fascia C = include dieci posizioni dirigenziali;

Fascia D = comprende cinque posizioni dirigenziali;

Fascia E = non include alcuna posizione dirigenziale ed è stata prevista nel caso in cui venga nominato il vice-Segretario generale previsto dal regolamento di organizzazione di cui al DPCM 29 luglio 2021, n. 149.

Il nuovo assetto organizzativo comporta la necessità di finanziare i maggiori oneri connessi con la nomina di quattro capi di Dipartimento: ne consegue che, a parità di dotazione organica del personale dirigenziale di livello generale del Ministero ed a parità di fasce retributive, occorre procedere alla rimodulazione delle posizioni dirigenziali. La relazione tecnica ipotizza che il numero di posizioni appartenenti alla Fascia A sia elevato a 4 unità (+3 unità rispetto all’assetto vigente) mentre il numero di posizioni appartenenti alla Fascia D sia ridotto a 2 unità (-3 unità rispetto all’assetto vigente).

In apposita tabella allegata alla relazione tecnica si evidenzia che la retribuzione corrisposta all’unico dirigente appartenenti alla Fascia A è di 390.000 euro mentre la retribuzione complessiva corrisposta ai cinque dirigenti appartenenti alla Fascia D è di 1.600.000 euro da cui si ricava che la retribuzione unitaria è di 320.000 euro.

La relazione tecnica precisa che i maggiori oneri sono imputabili esclusivamente alla differenza legata alla parte variabile del trattamento economico, essendo la retribuzione di risultato dei capi dipartimento identica a quella prevista per i direttori generali di fascia D.

La relazione tecnica ritiene che, considerata la tempistica prevista per l'adozione del nuovo Regolamento di riorganizzazione e le successive fasi che sono necessarie per procedere all'individuazione dei Capi Dipartimento, la disposizione in esame esplicherà i suoi effetti finanziari soltanto a partire dal 2024, conformemente a quanto previsto dalla norma di copertura.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, prevede che, ferma restando la dotazione organica complessiva dei dirigenti generali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, si articoli in quattro dipartimenti e, conseguentemente, che venga meno la figura del Segretario generale, oggi prevista. Tale riorganizzazione prevede, dunque, un incremento di tre unità del numero dei dirigenti generali cui spetterà il trattamento retributivo previsto per la fascia retributiva più elevata. Tanto premesso si evidenzia preliminarmente che la relazione tecnica ha chiarito che l’incremento retributivo corrisposto al singolo dirigente è di 70.000 euro e che la riorganizzazione consentirà l’assegnazione dei nuovi incarichi solo a partire dal 2024; l’onere complessivo di 210.000 euro annui a decorrere dal 2024 è, dunque, coerente con i dati e le ipotesi formulate della relazione tecnica: sotto questo profilo non si formulano pertanto osservazioni. Tenuto conto comunque che i predetti oneri non risultano delimitabili entro un limite di spesa, trattandosi di oneri derivanti da retribuzioni, andrebbe acquisita una valutazione da parte del Governo circa l’opportunità di configurarli come una previsione di spesa, ossia come una spesa valutata, anziché come un’autorizzazione di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 3-ter provvede agli oneri derivanti dalla riorganizzazione in Dipartimenti del Ministero delle imprese e del made in Italy, pari a 210.000 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, alla scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 4-bis

Disposizioni in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa

Normativa vigente. L’art. 238-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 ha disposto, in via sperimentale, per un triennio, la riconfigurazione del Centro alti studi per la difesa (CASD), quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza (comma 1), disponendo che il medesimo centro possa emanare bandi annuali per corsi di dottorato a favore di massimo 8 candidati per la durata di 3 anni, estensibili a 4, fino al raggiungimento a regime di un numero di frequentatori non superiore a 32 unità (comma 2). Al termine del periodo sperimentale di 3 anni, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare (comma 5). Per le finalità della disposizione la dotazione organica del personale civile della Difesa è stata, altresì, incrementata di 4 unità, di cui 2 professori ordinari e 2 professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali (comma 6). Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della scuola, ivi comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul fondo di finanziamento ordinario delle Università e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa (comma 7). Per le finalità dei commi 1 e 2, la norma ha autorizzato, infine, la spesa di euro 587.164 per il 2021, di euro 694.112 per il 2022, di euro 801.059 per il 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dal 2024, con copertura finanziaria disposta mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’efficienza dello strumento militare previsto dall’articolo 616 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (codice dell’ordinamento militare).

 

La norma reca specifiche modifiche all’art 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha disposto, in via sperimentale, per un triennio, la riconfigurazione del Centro alti studi per la difesa (CASD), quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.

In particolare viene previsto che:

·        il Centro venga qualificato[13] come Scuola superiore universitaria e che sia soggetta all’indirizzo e al coordinamento del Ministero dell’università, limitatamente agli aspetti di competenza [comma 1, lett. a), n. 2];

·        i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono[14] lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari[15] [comma 1, lett. d)];

·        anche le spese di manutenzione straordinaria, al pari di quanto previsto nel testo vigente dell’articolo con riguardo a quelle ordinarie, restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa[16] [comma 1, lett. e)].

Viene, altresì, modificato l’articolo 215 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) al fine di demandare ad un decreto interministeriale l’adozione delle disposizioni necessarie ad assicurare il funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni di dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente (comma 2).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica la disciplina relativa al Centro alti studi per la difesa (CASD) al fine di qualificarlo come Scuola superiore universitaria soggetta all’indirizzo e al coordinamento del Ministero dell’università, limitatamente agli aspetti di competenza, laddove nell’assetto vigente il Centro è stato qualificato dall’articolo 238-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 come Scuola superiore ad ordinamento speciale della difesa, per un periodo sperimentale di tre anni, con oneri quantificati per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e a decorrere dal 2024 [comma 1, lett. a), n. 2]. La norma interviene, inoltre, a rideterminare lo status giuridico ed economico dei professori e dei ricercatori del CASD/Scuola superiore universitaria attribuendo agli stessi rispettivamente lo status giuridico ed economico di professori e ricercatori universitari; ciò a fronte dell’assetto vigente che, con riguardo ai soli professori (2 ordinari e 2 associati), prevede l’incardinamento degli stessi nella dotazione organica del personale civile della difesa (comma 1, lett. d)). Viene, altresì, disposto che anche le spese di manutenzione straordinaria della Scuola, al pari di quanto previsto a legislazione vigente con riferimento a quelle ordinarie, restino a carico del bilancio del Ministero della difesa (comma 1, lett. e)). Al riguardo si evidenzia l’opportunità di acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle suddette disposizioni al fine di poter valutare la sostenibilità delle stesse nel quadro delle spese a suo tempo autorizzate dall’articolo 238-bis del decreto-legge n. 34 del 2020.

Nulla da osservare in merito al comma 2 stante il contenuto ordinamentale della disposizione, che demanda ad un decreto interministeriale l’adozione delle disposizioni necessarie ad assicurare il funzionamento dei licei militari riguardo alle materie espressamente indicate.

ARTICOLO 4-ter

Corsi di formazione professionale del personale militare

La norma introduce nel decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) l’art. 1013-bis disciplinante corsi di formazione professionale del personale militare. La nuova disposizione, in particolare, prevede che il Ministero della difesa eroghi corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti unicamente ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne. Tali corsi, qualora conferiscano abilitazioni, ovvero competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, sono inseriti nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali[17]. Viene demandata ad un decreto interministeriale[18] l’adozione delle linee guida vincolanti, con le quali sono definite le modalità tecniche e operative per l'attuazione delle disposizioni in esame (comma 1).

Si evidenzia che al nuovo articolo 1013-bis risulta applicabile la generale clausola di invarianza finanziaria che assiste il codice dell’ordinamento militare, recata dall’articolo 2271 del decreto legislativo n. 66/2010.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede che il Ministero della difesa eroghi corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti unicamente ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne, demandando ad un decreto interministeriale l’adozione delle relative linee guida attuative (comma 1). Al riguardo non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale si chiede conferma al Governo, che i corsi in riferimento possano essere istituiti e svolti nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in capo all’amministrazione della Difesa, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 2271 del codice dell’ordinamento militare che stabilisce che dall’attuazione del predetto codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 5, comma 1-bis

Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale

La norma abroga il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il citato comma 687 di cui si dispone l’abrogazione – cui non sono stati ascritti effetti finanziari – faceva esplicitamente riferimento al mancato esercizio della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 7 agosto 2015, riguardante l’istituzione del ruolo unico dei dirigenti regionali e l’inclusione in detto ruolo della predetta dirigenza del SSN e aveva disposto:

- la permanenza nei ruoli del Servizio sanitario nazionale della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica (primo periodo);

- che per il triennio 2022-2024, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, sarebbe stata compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità (secondo periodo).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma abroga il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il predetto comma 687, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, aveva, al primo periodo, confermato la permanenza della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica nei ruoli del Servizio sanitario nazionale e, al secondo periodo, che per il triennio 2022-2024, la suddetta dirigenza sarebbe stata compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità.

In proposito, appare necessario che il Governo chiarisca quali siano le conseguenze sul piano giuridico e finanziario derivanti dalla soppressione di disposizioni che individuano il ruolo di appartenenza della dirigenza amministrativa professionale e tecnica del servizio sanitario nazionale nonché le relative aree di contrattazione collettiva, in mancanza dell’introduzione di una nuova disciplina al riguardo.

ARTICOLO 5-bis

Misure urgenti in materia di alta formazione artistica musicale e coreutica

La norma prevede i seguenti interventi di carattere finanziario:

·        incrementa di 3.060.000 euro a decorrere dal 2023 il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali AFAM; alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (comma 1);

Si rammenta, che la predetta norma, ha previsto un’autorizzazione di spesa (inizialmente di 5 milioni per il 2014, poi prorogata e rimodulata) nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi.

·        destina, a decorrere dal 1° gennaio 2023, una quota della predetta autorizzazione di spesa, pari a 400.000 euro, al funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste, (comma 2)[19];

·        destina, nell’anno 2023, una quota delle risorse confluite nel Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali AFAM, pari a 3.020.790 euro alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle istituzioni AFAM statali per il 2022 e il 2023 (comma 3, primo periodo);

·        destina prioritariamente, a decorrere dall'anno 2024, le risorse derivanti dall’incremento del Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali AFAM disposto dal comma 1, alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle istituzioni AFAM statali (comma 3, secondo periodo).

 

La relazione tecnica chiarisce che a seguito della conclusione del processo di statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statati e delle Accademie non statali di belle arti, previsto dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le risorse finanziarie previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2013, pari ad euro 3.460.000, iscritte nel capitolo 1781/1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, si rendono in parte nuovamente disponibili (euro 3.060.000) e sono destinate al contestuale aumento di pari importo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ai cui sensi, a decorrere dal 2022, i compensi e le indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e il rimborso delle spese sostenute vengono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni.

In sintesi, le risorse, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca sul capitolo 1781/1 per l'importo di euro 3.460.000 a decorrere dal 2023 saranno così attribuite:

·        3.060.000 euro saranno destinati al capitolo 1673, piano di gestione 5 - Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti, degli istituti superiori di studi musicali e coreutici e biblioteche annesse, dell'accademia nazionale d'arte drammatica e degli ISIA;

·        400.000 euro rimarranno sul capitolo 1781, piano di gestione 1 - Contributi agli Istituti superiori di studi musicali non statali, per essere destinati a favore dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste.

Limitatamente all'esercizio finanziario 2023, l'importo pari ad euro 3.060.000, destinato al capitolo 1673, piano di gestione 5 - Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni AFAM, sarà destinato per euro 3.020.790 alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli Organi delle istituzioni AFAM statali per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 303 e 304, della legge n. 234 del 2021, e in adempimento del D.P.C.M. n. 143 del 23 agosto 2022. L'importo rimanente del suddetto capitolo, pari ad euro 39.210,00 per l'esercizio 2023, come già predeterminato, sarà destinato al funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni AFAM.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2024, l'importo pari a euro 3.060.000, destinato al capitolo 1673, piano di gestione 5 - Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni AFAM, sarà destinato prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli Organi delle istituzioni AFAM statali, secondo quanto previsto dal già citato articolo 1, commi 303 e 304, della legge n. 234/2021, e in adempimento del D.P.C.M. n. 143 del 23 agosto 2022, che sono stimati in 1.510.395 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, secondo quanto chiarito dalla relazione tecnica, si limita a definire una nuova finalità di spesa per somme già stanziate in bilancio in favore delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Le nuove finalità di spesa operano, sempre secondo quanto specificato dalla relazione tecnica, su somme che risultano libere da impegni in forza del riordino delle medesime istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica disposto con recenti provvedimenti normativi ed attuato con una serie di decreti ministeriali elencati nella relazione illustrativa allegata alla proposta emendativa che ha introdotte le norme in esame. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 5-bis provvede agli oneri derivanti dell’incremento, in misura pari a 3,06 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, del Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2013. Tali risorse sono allocate sul capitolo 1781 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, denominato “Contributi agli istituti superiori di studi musicali non statali”, con una dotazione di 3,46 milioni di euro in ragione d’anno. I residui 400.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023 disponibili a valere sulla richiamata autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2013 sono quindi destinati dal comma 2 del medesimo articolo 5-bis al funzionamento ordinario dell’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta – Conservatoire de la Valle d’Aoste. Al riguardo, la relazione tecnica fornisce rassicurazioni con riferimento alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, in considerazione dell’avvenuta conclusione del processo di statizzazione degli istituti superiori di studi musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti in vista della quale le risorse stesse erano state preordinate a legislazione vigente. Alla luce di tali chiarimenti, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 8, comma 1, lettera a)

Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale

Normativa vigente. L’articolo 4 (comma 9-bis) del D.L. n. 198 del 2022, in tema di risorse per l’attuazione del Piano oncologico nazionale, ha previsto l’istituzione, per gli anni 2023-2027, di un Fondo per l’implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027, stabilendone i criteri di riparto tra le Regioni e Province autonome in base alle specifiche esigenze regionali. Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e denominato Fondo per l'implementazione del Piano oncologico Nazionale 2023-2027 – PON, presenta una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 ed è destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico.

Il successivo comma 9-ter ha previsto l’individuazione con decreto del Ministro della salute - da adottare entro 120 giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione (28 febbraio 2023) - dei criteri e delle modalità di riparto alle Regioni e Province autonome del predetto Fondo. Le risorse, in base alle specifiche esigenze regionali, sono volte al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare e integrata con l'ospedale e i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere.

 

Le norme modificano l’articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022, già oggetto di modifiche da parte del testo originario del presente decreto-legge, prevedendo che la destinazione delle risorse del Fondo per l’implementazione del Piano oncologico nazionale avvenga secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti a livello nazionale, da rispettare in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere e dell’esperienza delle Associazioni dei malati oncologici. Il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA) è chiamato a monitorare nell’ambito del Nuovo Sistema di Garanzia, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che la destinazione delle risorse del Fondo per l’implementazione del Piano oncologico nazionale avvenga secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti a livello nazionale, da rispettare in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere e dell’esperienza delle Associazioni dei malati oncologici. Il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA) è chiamato a monitorare nell’ambito del Nuovo Sistema di Garanzia, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la dotazione del Fondo (10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027) è quella prevista a legislazione vigente e che il monitoraggio in capo al Comitato LEA dovrà essere svolto con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

ARTICOLO 8, comma 1, lettera a-bis) e comma 2-bis

Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l’attuazione del Registro dei tumori

Le norme modificano il comma 9-ter del decreto-legge n. 198 del 2022 in materia di riparto delle risorse già stanziate per garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali.

Si ricorda che l’articolo 4, comma 9-bis, del D.L. n. 198/2022, in tema di risorse per l’attuazione del Piano oncologico nazionale, ha previsto l’istituzione, per gli anni 2023-2027, di un Fondo per l’implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027, stabilendone i criteri di riparto tra le Regioni e Province autonome in base alle specifiche esigenze regionali. Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e denominato Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027 – PON, presenta una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 ed è destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico. Inoltre il comma 9-ter ha previsto l’individuazione con decreto del Ministro della salute - da adottare entro 120 giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione (28 febbraio 2023) - dei criteri e delle modalità di riparto alle Regioni e Province autonome del predetto Fondo.

Il testo iniziale dell’articolo 8 del presente decreto-legge ha disposto che al riparto del finanziamento dello Stato di cui al citato comma 9-bis, articolo 4, del decreto-legge n. 198 del 2022 accedono tutte le Regioni e le Province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, pertanto derogando ai principi di autofinanziamento della spesa sanitaria da parte delle autonomie speciali (comma 1).

La norma inoltre fornisce un’interpretazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 463, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), chiarendo che le risorse ivi previste siano ripartite, secondo le modalità individuate con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a decorrere dal 2020, tra tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente (comma 2).

All’articolo 8, citato, non sono astati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: esso infatti modifica, come sopra visto, le regole di riparto di risorse già stanziate dalla normativa vigente.

Si ricorda che il richiamato comma 463 della legge di Bilancio 2020 ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro annui a partire dal 2020 per le finalità di cui alla legge n. 29 del 2029, volta ad istituire e disciplinare la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, prevedendo il riparto delle risorse stanziate con apposito decreto interministeriale (MdS – MEF), previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attuazione della disposizione è stato adottato il decreto 12 agosto 2021 che ha previsto il riparto delle risorse per l’anno 2020 tra tutte le regioni e province autonome.

 

In particolare, in aggiunta alle modifiche già previste dal testo originario del decreto in esame, la norma dispone che con il decreto attuativo di ripartizione delle risorse sia prevista l'erogazione della quota parte del Fondo di cui al comma 9-bis destinata alle medesime reti oncologiche in base al raggiungimento di specifici obiettivi e al rispetto di termini stabiliti per ciascuna regione o provincia autonoma e sia altresì previsto un meccanismo premiale.

Inoltre si prevede che con il medesimo decreto, presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, sia istituito il Coordinamento generale delle reti oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal documento recante "Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale", di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile 2019 (rep. Atti n. 59/CSR).

 

L’emendamento ora in commento, oltre alle predette modificazioni, inserisce anche, nel medesimo articolo 8, un nuovo comma 2-bis recante una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall’attuazione dell’articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, che modifica l’articolo 8 del presente decreto-legge, dispone che, con il decreto attuativo di ripartizione delle risorse del Fondo per l’implementazione del Piano oncologico Nazionale 2023-2027, una quota parte delle risorse sia erogata in base al raggiungimento di specifici obiettivi e al rispetto di termini stabiliti per ciascuna regione o provincia autonoma e sia altresì previsto un meccanismo premiale. Inoltre, si dispone che con il medesimo decreto sia istituito presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute il Coordinamento generale delle reti oncologiche. Infine, viene introdotta una clausola di invarianza finanziaria riferita all’articolo 8 medesimo.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare in relazione ai criteri di riparto delle risorse del Fondo per l’implementazione del Piano oncologico Nazionale 2023-2027 (istituito dall’articolo 4, comma 9-bis del decreto-legge n. 198/2022, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027). Appare invece necessario che il Governo fornisca elementi di informazione in merito all’istituzione del Coordinamento generale delle reti oncologiche presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, al fine di verificare l’effettiva possibilità per il Ministero della salute di potervi provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza introdotta al comma 2-bis.

ARTICOLO 8-bis

Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria

La norma eleva a 68 anni il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171), e per l'accesso agli elenchi regionali di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari (di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171/2016). La deroga si applica fino al 31 dicembre 2025.

Fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi della presente disposizione, non si applicano i limiti anagrafici (65 anni di età) previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

Si ricorda che una norma analoga (articolo 4-bis del decreto legge n. 139 del 2021) aveva elevato a 68 anni il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale dei direttori generali delle aziende sanitarie fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19. La relazione tecnica riferita alla citata norma affermava che la disposizione, avente natura ordinamentale, non era suscettibile di determinare effetti a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma eleva a 68 anni il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171), e per l'accesso agli elenchi regionali di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari (di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171/2016). La deroga si applica fino al 31 dicembre 2025.

Non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione dal momento che la norma ha natura ordinamentale giacché incide esclusivamente sui criteri per l’iscrizione nei predetti elenchi e non determina il conferimento degli incarichi di direttore sanitario nonché in considerazione del fatto che ad una precedente disposizione di analogo contenuto precettivo (articolo 4-bis del decreto legge n. 139/2021) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 9, commi da 1-bis a 1-sexies

Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada

Le norme prevedono l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada, che svolge le seguenti attività:

·        predispone e presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazione annuale di monitoraggio elaborata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’interno e dall’Istituto nazionale di statistica e risultanti dall’attuazione degli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con particolare riferimento ai dati relativi all’incidentalità, alla trasparenza e all’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'uso dei dispositivi elettronici di controllo della veloci;

·        verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore e può richiedere dati e informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri dell’Osservatorio e sono definite le modalità del suo funzionamento. L’Osservatorio è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente.

Con il decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i compensi dei componenti dell’Osservatorio nei limiti di spesa definiti dalla medesima disposizione.

In particolare, per il funzionamento dell’Osservatorio e per la corresponsione dei predetti compensi è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l’anno 2023 e di euro 150.000 annui a decorrere dall’anno 2024, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, relativo al bilancio triennale 2023-2025.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente. Per il funzionamento dell’Osservatorio e per la corresponsione dei predetti compensi è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l’anno 2023 e di euro 150.000 annui a decorrere dall’anno 2024, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, relativo al bilancio triennale 2023-2025. Ciò posto, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di informazione utili ai fini di una valutazione della congruità della spesa autorizzata.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1-quinquies dell’articolo 9 provvede agli oneri derivanti dal funzionamento dell’istituendo Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada, nonché dalla corresponsione dei compensi ai membri che lo compongono, indistintamente quantificati nel complessivo limite di spesa di 50.000 euro per l’anno 2023 e di 150.000 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non si formulano osservazioni circa la modalità di copertura in esame.

ARTICOLO 9, comma 1-septies

Indennità dei componenti del Comitato speciale[20] istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei componenti del Consiglio stesso

La norma tratta delle indennità da corrispondere ai componenti del Comitato speciale[21] istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e di quelle da corrispondere ai componenti del Consiglio stesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, dell'allegato I.11 annesso al codice dei contratti pubblici. In particolare, si stabilisce che fino al 31 dicembre 2026 ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche[22] le indennità sono corrisposte dall'amministrazione di appartenenza e rimborsate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per i restanti membri degli organismi le indennità sono corrisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propria determinazione.

Si specifica, inoltre, che, in ogni caso, l'ammontare delle indennità è calcolato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al terzo periodo dell’articolo 3, comma 4, dell'allegato I.11 annesso al codice dei contratti pubblici.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma disciplina le modalità di erogazione delle indennità da corrispondere ai componenti del Comitato speciale[23] istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e di quelle da corrispondere ai componenti del Consiglio stesso. La norma, inoltre, specifica che l'ammontare delle indennità è calcolato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al terzo periodo dell’articolo 3, comma 4, dell'allegato I.11 annesso al codice dei contratti pubblici.

Per quanto riguarda i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma, che le indennità siano corrisposte, già a legislazione vigente, nella medesima misura.

Per quanto riguarda i componenti del Comitato, invece, poiché l’articolo 45, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 stabilisce che agli esperti non spettano indennità e gettoni di presenza ma è riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, mentre il comma 3 dispone che ai componenti del Comitato speciale sono corrisposti un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, andrebbe chiarito quali siano gli effetti finanziari del riconoscimento dell’indennità nei termini fissati dalla presente disposizione.

ARTICOLO 9-bis

Rafforzamento dell’operatività del Ministero dell’economia e delle finanze

La norma stabilisce che per l'anno 2023 il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 227 del 2003 (Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze), anche in deroga al limite percentuale ivi previsto[24], è incrementato di 150.000 euro.

A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al bilancio triennale 2023-2025.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa di 150.000 euro per il 2023 la dotazione di bilancio utilizzabile per il conferimento di incarichi di collaborazione presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è configurato quale tetto massimo di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 9-bis provvede agli oneri derivanti dall’incremento per l’anno 2023 dei limiti previsti per il conferimento di incarichi di collaborazione presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, pari a 150.000 euro per il medesimo anno, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 12, commi 2-bis e 2-ter

Rafforzamento della operatività del Ministero della cultura

La norma incrementa il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura[25], anche estraneo alla pubblica amministrazione, di un numero complessivo massimo dieci unità. Inoltre il contingente dei Consiglieri che presta servizio negli uffici di diretta collaborazione[26], tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di gabinetto, è incrementato complessivamente di dieci unità.

Si rammenta che l'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, stabilisce che la chiamata di Consiglieri negli uffici di diretta collaborazione può essere effettuata “nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, fino a venti Consiglieri, di cui almeno cinque a titolo gratuito”.

In relazione a tali previsioni è autorizzata la spesa di 606.067 euro per l’anno 2023 e di 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della cultura, relativo al bilancio triennale 2023-2025.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incrementa la dotazione di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di dieci unità, anche estranee alla pubblica amministrazione, e di dieci ulteriori unità qualificate come Consiglieri: in base alla disciplina vigente, queste ultime unità possono essere chiamate “nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto” (cfr. articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al DPCM 2 dicembre 2019, n. 169) . Tanto premesso, pur considerando che l’onere è configurato come tetto di spesa a fronte di un contingente di assunzioni il cui onere risulta modulabile nell’ambito di un tetto di spesa, appare comunque opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito ai dati sottostanti alla quantificazione dell’onere, anche al fine di verificare se l’onere medesimo si riferisca integralmente all’aumento della dotazione di personale dei predetti uffici di diretta collaborazione, posto che l’incremento del numero dei Consiglieri dovrebbe aver luogo come previsto dalla disciplina vigente - per altro non derogata dalla norma in esame - “nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto” o se invece esso di riferisca anche a quest’ultimo incremento. 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2-ter dell’articolo 12 provvede agli oneri derivanti dall’incremento del contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura, pari a 606.067 euro per l’anno 2023 e a 1.212.134 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della cultura, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 12-bis

Fondazione Centro sperimentale di cinematografia

La norma apporta modifiche al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, che reca la disciplina della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (già Centro sperimentale di cinematografia). Le modifiche, tra l’altro, prevedono:

·        attraverso una modifica dell’articolo 3, una più dettagliata definizione delle finalità della Fondazione. Questa, già in base alle norme vigenti, svolge attività di ricerca e sperimentazione e di alta formazione, ma si specifica che le citate attività riguardano “i nuovi linguaggi e le tecniche di produzione innovative del cinema e della produzione audiovisiva, quali la realtà virtuale, la realtà aumentata, le tecniche e le modalità di fruizione del cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi, le implicazioni e intersezione della produzione e fruizione cinematografica e audiovisiva con l'intelligenza artificiale” mentre le norme vigenti più sinteticamente facevano riferimento a “nuovi criteri, metodi e tecnologie” e ai “linguaggi innovativi, in tutti i campi connessi alla cinematografia ed agli audiovisivi [comma 1, lettera b), punto 2)];

·        attraverso modifiche all’articolo 5, la soppressione della figura del direttore. L’articolo è poi integrato con una previsione che stabilisce che i compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse assegnate alla Fondazione ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge 14 novembre 2016, n. 220 [comma 1, lettera c)].

Si rammenta che la disposizione da ultimo citata prevede che il Ministero della cultura provveda, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, all’erogazione dei contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalità istituzionali della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale;

·        attraverso una modifica dell’articolo 6, l’aumento dei componenti del Consiglio di amministrazione che, oltre al Presidente, sarà composto da 6 membri invece che da 4. Inoltre, in conseguenza delle modifiche descritte al punto precedente il Consiglio di amministrazione non delibera più le indennità spettanti ai componenti degli organi bensì si limita a deliberare una proposta dei compensi da erogare da sottoporre al Ministro della cultura [comma 1, lettera d)];

·        attraverso una modifica dell’articolo 7, una nuova composizione del Comitato scientifico che non sarà più composto dal Presidente e da cinque esperti bensì da sei componenti di cui tre designati dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze [comma 1, lettera e)].

Si prevede, infine, che alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del Comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente Comitato scientifico [comma 1, lettera f)].

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica la disciplina della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia eliminando il direttore generale dall’elenco degli organi della Fondazione, aumentando da 4 a 6 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione (oltre al presidente) e modificando la composizione del comitato scientifico. Inoltre, un’ulteriore modifica specifica più in dettaglio le finalità della Fondazione confermando che questa svolge attività di ricerca e sperimentazione e di alta formazione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge si provvede alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del Comitato scientifico. Fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente Comitato scientifico.

Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare in merito ai compensi spettanti ai componenti degli organi della Fondazione considerato che tali compensi saranno determinati, ai sensi delle norme in esame, nell’ambito delle risorse assegnate alla Fondazione, analogamente a quanto avviene per le attuali indennità erogate ai medesimi soggetti ai sensi della legislazione vigente. Per quanto riguarda invece la cessazione dei vecchi organi, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti da tale anticipata cessazione, con particolare riguardo ai trattamenti spettanti ai componenti degli organi che cessano la loro attività.

ARTICOLO 12-ter

Applicabilità delle norme concernenti le amministrazioni pubbliche agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali e agli enti aventi natura associativa

La norma integra il testo dell’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. La norma vigente specifica che gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità:

·        ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che reca le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

·        ai principi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150[27], che dà attuazione alla legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

·        ai soli princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi.

Le modifiche in esame puntualizzano che ogni altra disposizione rivolta ai soggetti presenti nell’elenco Istat delle pubbliche amministrazioni non trova applicazione nei confronti dei già citati ordini, collegi professionali, relativi organismi nazionali ed enti aventi natura associativa a meno che la legge non lo preveda espressamente.

 

L’emendamento, approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma integra una disposizione vigente ai cui sensi gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa si adeguano ai principi dettati dalla disciplina in materia di amministrazioni pubbliche. Le integrazioni ora introdotte stabiliscono che ogni altra disposizione rivolta ai soggetti presenti nell’elenco Istat delle pubbliche amministrazioni non trova applicazione nei confronti dei sopra citati enti a meno che la legge non lo preveda espressamente. Considerato che la disposizione non è corredata di relazione tecnica e che non ne appare individuabile la concreta portata applicativa, dalla quale dipendono gli effetti finanziari, appare necessario che il Governo escluda che tale integrazione sia suscettibile di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 13-bis

Incremento della dotazione organica dell’Amministrazione giudiziaria

La norma, al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, incrementa la dotazione organica dell’Amministrazione giudiziaria di 1.947 unità di personale del comparto funzioni centrali, area dei funzionari (comma 1).

Viene demandato all’adozione di un DPCM l’adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, di cui al DPCM n. 84 del 2015 (comma 2).

 

L’emendamento, approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incrementa la dotazione organica dell’Amministrazione giudiziaria di 1.947 unità di personale dell’Area funzionari. Al riguardo si evidenzia che la disposizione reca oneri non quantificati e privi di copertura. Al riguardo, appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.

ARTICOLO 15-bis

Disposizioni previdenziali per i magistrati onorari

La norma disciplina il regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari, a seconda che svolgano la funzione in via esclusiva o non esclusiva, e ne assimila i compensi ai redditi da lavoro dipendente.

In particolare, viene novellato l’art. 50, comma 1, lettera f), del D.P.R. n. 917 del 1986, al fine di assimilare i compensi corrisposti ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento, confermati ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, ai redditi da lavoro dipendente (comma 1).

In proposito si rileva che il decreto legislativo n. 116 del 2017 reca una complessiva riforma della magistratura onoraria. In particolare l’articolo 29, come sostituito dal comma 629 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021, dispone che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata del decreto medesimo possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età superando una prova valutativa. I magistrati onorari confermati possono optare, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della procedura valutativa, per il regime di esclusività delle funzioni onorarie.

Con riferimento al trattamento fiscale relativo ai compensi dei magistrati onorari, la circolare 21 marzo 2019 del Ministero della Giustizia afferma che:

-       per i magistrati onorari immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017), il compenso non sarà più assimilato a reddito da lavoro dipendente (e nemmeno al reddito cd. diverso) ma costituirà reddito da lavoro autonomo;

-       le indennità corrisposte ai magistrati onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017 verranno considerate come redditi da lavoro autonomo solo a decorrere dal 16 agosto 2021, ossia a partire dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Alla luce di quanto enunciato dalla predetta circolare, sembrerebbe quindi che i redditi percepiti dai magistrati onorari siano ad oggi integralmente riconducibili ai redditi da lavoro autonomo.

Con riferimento al regime previdenziale applicabile si prevede che:

-          i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS (comma 2);

-          i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva vengono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (comma 5). Il relativo onere contributivo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del magistrato onorario e di 2/3 a carico del Ministero della giustizia (comma 6);

-          i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva ed abbiano titolo per iscriversi alla cassa forense, mantengono l'iscrizione presso la detta cassa (comma 3). Le modalità applicative sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la cassa forense (comma 4);

-          per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l’esercizio esclusivo delle funzioni e sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni, di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, già rilasciate in data precedente alla pubblicazione del decreto in esame (comma 7).

In base all’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma disciplina il regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari, a seconda che svolgano la funzione in via esclusiva o non esclusiva, e ne assimila i compensi ai redditi da lavoro dipendente. In proposito appare opportuno acquisire dati ed elementi dal Governo sia con riferimento agli eventuali effetti sul gettito fiscale derivanti dall’applicazione ai magistrati onorari del regime applicabile ai lavoratori dipendenti, sia con riferimento agli eventuali effetti sull’equilibrio delle gestioni previdenziali interessate dalla norma in esame.

ARTICOLO 18-bis, commi da 1 a 5 e 7

Fusione per incorporazione di Sose S.p.A. in Sogei S.p.A.

La norma prevede che la società Sose S.p.A.(Sose)[28] sia fusa per incorporazione nella società Sogei S.p.A. (Sogei) derogando alcune delle modalità fissate dal codice civile per tali tipi di operazione. La società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali della società incorporata. Gli effetti contabili della fusione sono imputati all'esercizio in corso della società incorporante al momento della fusione. A decorrere dalla data di efficacia della fusione, tutti i riferimenti normativi alla società incorporata si intendono riferiti a quella incorporante (comma 1).

Si rammenta che Sose è una Società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d’Italia mentre Sogei è la società di Information Technology del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Entrambe le società figurano nell’elenco delle amministrazioni pubbliche formato dall’Istat.

Nell'ambito di tale operazione, il Ministero dell'economia e delle finanze acquista le azioni della società da incorporare detenute dalla Banca d'Italia, con il consenso della medesima Banca, tenuto conto del suo valore nominale (comma 2).

Il comma 2 è stato riformulato dal relatore. La formulazione originaria del comma, nell’emendamento presentato dal Governo e commentata nella relazione tecnica allegata, prevedeva l’acquisto delle azioni al valore nominale.

Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prestazione, in favore dell'amministrazione economico-finanziaria, delle attività affidate dalla legge o da specifici atti alla società incorporata, la società incorporante stipula con le amministrazioni affidanti, alla scadenza degli atti esecutivi attualmente vigenti, analoghi accordi per definire i livelli di servizio e le modalità operative di erogazione delle prestazioni. Si prevede, inoltre, che la società incorporante continua ad utilizzare la struttura produttiva della società incorporata, anche mediante la costituzione di un'apposita unità organizzativa (comma 3).

I componenti in carica del consiglio di amministrazione della società incorporante decadono, senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, che prevede il diritto ai danni se la revoca degli amministratori avviene senza giusta causa. Gli attuali componenti del consiglio di amministrazione restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni dall'efficacia della fusione, per il rinnovo del consiglio di amministrazione che si compone di cinque membri, in luogo degli attuali tre, nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, di cui tre scelti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 175 del 2016, tra i dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria ai quali si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comma 4).

Si rammenta che l'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 175/2016, stabilisce che gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori. Si rammenta altresì che l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni ed i compiti loro attribuiti in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 165/2001, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa. La norma prevede poi che i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

Le operazioni finalizzate alla fusione sono esenti da imposizione fiscale (comma 5).

Per le finalità recate dalle norme in esame è autorizzata la spesa di 435.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: si tratta di un fondo su cui sono reiscritte le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati (comma 7).

 

La relazione tecnica, riferita all’emendamento presentato dal Governo, poi subemendato dal relatore, oltre a ribadire il contenuto delle norme chiarisce che per determinare il valore nominale delle azioni, di Sose da acquistare ai sensi del comma 2, occorre far riferimento al capitale sociale sottoscritto dai soci.

Si rammenta che la proposta emendativa del Governo prevedeva l’acquisto delle azioni al valore nominale. Tale previsione è stata modificata con un subemendamento del relatore che prevede che l’acquisto sia effettuato “tenendo conto” del valore nominale.

A tal proposito la relazione tecnica esplicita che il capitale sociale della società è di 3.915.000 euro ed è suddiviso in 45.000 azioni di euro 87 ciascuna. Dall’atto costitutivo della SOSE si evince che il Ministero dell’economia e delle finanze detiene 40.000 azioni, pari all'88,89%, mentre la Banca d'Italia ne detiene 5.000 azioni, pari all'11,11%. Il valore nominale delle azioni possedute dalla Banca d'Italia è dunque di 435.000 euro (ovvero 5.000 azioni x 87 euro ciascuna). All’onere per l’acquisto delle azioni si provvede ai sensi del comma 7.

La relazione tecnica afferma che il comma 3, volto ad assicurare la continuità dell'attività svolta da SOSE, prevedendo che la società incorporante continui ad utilizzare la struttura produttiva della società incorporata, anche attraverso la costituzione presso la società incorporante di una specifica unità organizzativa, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce quanto previsto dal comma 4 in merito alla decadenza dei componenti in carica del consiglio di amministrazione della società incorporante ed evidenzia che ai nuovi amministratori, quando nominati, si applica il regime dell'onnicomprensività del trattamento economico del dirigente pubblico, previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo alla previsione che specifica che le operazioni di fusione siano esenti da imposizione fiscale, la relazione tecnica evidenzia che tale esenzione configura una rinuncia a maggior gettito, riguardando operazioni a fronte delle quali non sono ascritti effetti nelle attuali previsioni del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si premette che le norme prevedono la fusione per incorporazione di Sose in Sogei (comma 1): nell’ambito di tale operazione il Ministero dell'economia e delle finanze acquista la partecipazione della società da incorporare detenuta dalla Banca d’Italia, con il consenso della medesima Banca, tenendo conto del suo valore nominale (comma 2). A fronte di tale acquisto è autorizzata la spesa di 435.000 euro per il 2023. Tale valore è stato stimato assumendo che il prezzo di vendita delle azioni detenute dalla Banca d’Italia sarebbe stato pari al valore nominale delle azioni di acquistare. Per effetto dell’approvazione di un subemendamento la partecipazione azionaria sarà invece acquistata “tenendo conto del suo valore nominale”: il subemendamento in parola non ha modificato la predetta autorizzazione di spesa.

Tanto premesso, il Governo dovrebbe chiarire se la quantificazione degli oneri, basata come ora visto su un testo normativo poi modificato, risulti tuttora prudenziale e congrua al presumibile valore di acquisto.

Per quanto concerne il comma 4, che prevede la decadenza dei consiglieri di amministrazione di Sogei in carica andrebbe acquisito l’avviso del Governo circa gli eventuali effetti finanziari derivanti da tale decadenza.

Con riguardo alle norme recate dal comma 5 che prevedono che le operazioni finalizzate alla fusione sono esenti da imposizione fiscale non si hanno osservazioni da formulare concordando con la relazione tecnica circa il fatto che la norma configura una fattispecie di rinuncia a maggior gettito.

ARTICOLO 18-bis, comma 6

Permanenza della iscrizione al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali dei lavoratori trasferiti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Sogei S.p.A

La norma stabilisce che i lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato, trasferiti alla società Sogei S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 258 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mantengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'iscrizione al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, con ogni conseguente effetto, se alla data della cessione del ramo d'azienda risultano iscritti al predetto Fondo.

 

La relazione tecnica afferma che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dall'attuazione delle disposizioni in esame che prevede il mantenimento dell'iscrizione al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 in favore dei lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato, trasferiti alla società Sogei S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 258 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le disposizioni normative vigenti, ai fini dell'iscrizione al predetto Fondo, prevedono un obbligo contributivo complessivo pari al 5,50% della retribuzione, di cui il 3,30% a carico del datore di lavoro e il 2,20% a carico degli iscritti. Per le 163 unità di personale con contratto di lavoro subordinato, trasferite dall'Agenzia delle entrate-Riscossione alla Sogei S.p.A. per effetto della cessione del ramo di azienda, la quota del contributo a carico del datore di lavoro sarà infatti corrisposta da quest'ultima, con risorse a carico del proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede che i lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato, trasferiti alla società Sogei S.p.A. ai sensi dell'art. 1, commi 258 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mantengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'iscrizione al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377. Con riferimento a tale norma la relazione tecnica presume l’assenza di nuovi o maggiori oneri in quanto la quota del contributo a carico del datore di lavoro sarà infatti corrisposta da Sogei, con risorse a carico del proprio bilancio. Inoltre, la disposizione è confermativa di quanto già previsto a legislazione vigente. In proposito non si formulano dunque osservazioni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7 dell’articolo 18-bis provvede agli oneri derivanti dall’acquisto da parte del Ministero dell’economia e delle finanze della partecipazione detenuta dalla Banca d’Italia nella società Sose Spa, oggetto di incorporazione nella Sogei Spa, pari a 435.000 euro per l’anno 2023, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ed alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie[29].

In proposito, si fa presente che il citato fondo, iscritto sul capitolo 3051 dello stato di previsione del suddetto Ministero, reca uno stanziamento iniziale di bilancio per l’anno 2023 pari a circa 212 milioni di euro e che, sulla base di un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, al momento sul capitolo stesso risultano disponibili per l’anno 2023 circa 179 milioni di euro. Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

ARTICOLO 19-bis

Proroga del contratto dei direttori degli enti parco nazionali

La norma in primo luogo modifica l'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che disciplina la nomina del direttore degli Enti Parco stabilendo che questi sia assunto con contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. La modifica stabilisce che al direttore si applica la disposizione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, ai sensi della quale gli organi amministrativi non ricostituiti entro la loro scadenza sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza stessa. Inoltre, al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto conto della realizzazione degli investimenti del PNRR, il contratto stipulato con il direttore del parco -  ai sensi del già citato articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 - in corso alla data di entrata in vigore delle norme in esame, può essere prorogato fino all'insediamento del nuovo direttore del parco, comunque per una durata non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma consente la proroga per un massimo di sei mesi dei contratti stipulati con i direttori degli Enti Parco, oltre la durata massima consentita dalle norme vigenti e fino all'insediamento del nuovo direttore del parco. Inoltre le norme prevedono che per i direttori degli Enti parco sia applicabile il regime di prorogatio previsto per gli organi amministrativi. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare dal momento che da un punto di vista finanziario la proroga di un organo indefettibile per il funzionamento di un Ente non comporta nuovi oneri.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 19-ter provvede agli oneri derivanti dall’istituzione del Fondo da ripartire tra l’ISPRA e l’ENEA destinato alla valorizzazione dell’attività di ricerca dei due enti, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto dell’ulteriore utilizzo del medesimo accantonamento disposto dall’articolo 19-quater. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 19-ter

Misure per la valorizzazione dell’attività di ricerca dell’ISPRA e l’ENEA

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente un fondo di euro 1.000.000 per il 2023 e di euro 2.500.000 annui a decorrere dal 2024, da ripartire tra l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) (comma 1).

Le suddette risorse del fondo sono in particolare destinate per:

·         euro 500.000 annui, a decorrere dal 2023, all’espletamento delle procedure relative al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni previste dall’art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 (comma 1, lett. a));

·         euro 1.500.000 annui, a decorrere dal 2024, all’’espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di III livello professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per l’accesso al II livello, nei limiti delle risorse assegnate; prevedendo, altresì, che una quota di tali risorse, nel limite massimo di euro 500.000 annui, possa essere utilizzata da ISPRA ed ENEA per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di III livello professionale per l’accesso al II livello, avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 (comma 1, lett. b));

·         euro 500.000 annui a decorrere dal 2023 per la valorizzazione del relativo personale tecnico amministrativo (comma 1, lett. c)).

Viene demandata all’adozione di un decreto ministeriale la definizione dei criteri di riparto delle suddette risorse, nonché dei principi generali per l’individuazione degli obiettivi e l'attribuzione delle risorse (comma 2).

Ai suddetti oneri, pari a euro 1.000.000 per il 2023 e a euro 2.500.000 annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’ambiente, relativo bilancio triennale 2023-2025 (comma 3).

 

L’emendamento, approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica, relativa all’emendamento, approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, ribadisce il contenuto della norma e precisa che le risorse per il finanziamento delle attività di ISPRA ed ENEA sono allocate sul bilancio del Ministero specificamente al capitolo 7630 “contributo all’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l'ambiente (E.N.E.A.)” che presenta uno stanziamento pari a 156,2 milioni di euro circa per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e nell’azione “Finanziamento della ricerca nel settore ambientale” (capitoli 3504, 3622, 8832, 8833 e 8834) riservata all’ISPRA con una dotazione finanziaria complessiva pari a 122 milioni di euro per il 2023, 126,8 milioni di euro per il 2024 e 120,8 milioni di euro per il 2025.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente un fondo con una dotazione di euro 1.000.000 per il 2023 e di euro 2.500.000 annui a decorrere dal 2024, da ripartire tra l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’ambiente, relativo bilancio triennale 2023-2025. Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che i suddetti oneri appaiono limitati all’entità delle risorse del Fondo di nuova istituzione.

ARTICOLO 19-quater

Disposizioni in materia di adeguamento della dotazione organica del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna

La norma autorizza il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, per il triennio 2023-2025, ad assumere sei unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui una unità da inquadrare nell’Area dei Funzionari e cinque unità nell’Area degli Assistenti nonché a trasformare  a tempo pieno il rapporto di lavoro di una unità nell’Area degli Assistenti (ex posizione economica B2) e due unità nell’Area dei Funzionari (ex posizione economica C1), in servizio a tempo indeterminato a tempo parziale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nei limiti della dotazione organica vigente. Per le predette finalità il Parco è autorizzato, per il triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Agli oneri derivanti dall’attuazione della norma in esame, pari ad euro 17.000 per le procedure concorsuali e a euro 15.628 per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno per l’anno 2023 e ad euro 285.368 annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 25.049 euro per l’anno 2023 ed a euro 146.965 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, relativo al bilancio triennale 2023-2025.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, per il triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali per l’assunzione di sei unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e a trasformare tre rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. Agli oneri, pari ad euro 17.000 per le procedure concorsuali e a euro 15.628 per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno per l’anno 2023 e ad euro 285.368 annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede, secondo la norma, a valere sulle risorse del bilancio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 25.049 euro per l’anno 2023 ed a euro 146.965 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte capitale di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, relativo al bilancio triennale 2023-2025.

In proposito, tenuto conto che la norma non è corredata di relazione tecnica, appare necessario che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere.

In merito alla copertura a valere sulle risorse del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, appare necessario che il Governo assicuri che le risorse occorrenti possano essere utilizzate senza pregiudizio per altri fabbisogni di spesa del Parco medesimo. In merito alla copertura degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento, andrebbe in primo luogo confermato che la minor spesa indicata rispetto a quella posta a carico del Parco sia dovuta agli effetti fiscali indotti dalle nuove assunzioni, dei quali comunque andrebbe fornita una quantificazione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 19-quater provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quantificati in 25.049 euro per l’anno 2023 e in 146.965 euro annui a decorrere dal 2024, e derivanti dall’incremento della dotazione organica del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, i cui oneri sono posti a carico del bilancio dell’ente medesimo, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenze del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che reca per il triennio in corso le occorrenti disponibilità anche tenendo conto dell’ulteriore utilizzo del medesimo accantonamento disposto dall’articolo 19-ter. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 20-comma 6-ter

Dirigenti scolastici del Ministero dell’istruzione

Le norme dispongono alcune modifiche all’articolo 5 del decreto-legge n. 198 del 2022, relativo alla graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, per dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali.

In particolare, viene introdotto il comma 11-decies, prevedendo che i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in servizio presso istituzioni scolastiche quali dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259/2017, superando la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, siano confermati definitivamente in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.

Viene inoltre introdotto il comma 11-undecies, prevedendo che i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259/2017, superando la prova scritta e la prova orale, e a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 sui posti vacanti e disponibili con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 13 luglio 2011.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono alcune modifiche all’articolo 5 del decreto-legge n. 198 del 2022, relativo alla graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, per dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali.

Con riferimento all’inserimento del comma 11-decies, non si formulano osservazioni dal momento che la conferma in ruolo ivi prevista riguarda soggetti già in servizio presso istituzioni scolastiche quali dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva.

Per quanto attiene all’introduzione del comma 11-undecies, non si formulano egualmente osservazioni atteso che l’immissione in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 dei soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259/2017, superando la prova scritta e orale nonché il relativo periodo di formazione e prova, avviene nel limite dei posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025.

ARTICOLO 20, comma 6-quinquies

Disposizioni relative alla Scuola europea di Brindisi

Normativa vigente. L’articolo 6 del decreto-legge n. 243 del 2016, al fine di garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate per la presenza della Base delle Nazioni Unite di Brindisi, autorizza il Ministero dell'istruzione a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 577.522,36 annui a decorrere dal 2017 (comma 1). Viene demandata ad un decreto ministeriale la definizione della disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1-bis). Al fine di provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (comma 1-ter).

 

La norma modifica i commi 1 e 1-ter dell’articolo 6 del decreto legge n. 243 del 2016 concernenti la Scuola europea di Brindisi. In particolare viene previsto che:

·        le risorse che il comma 1 del testo vigente del medesimo decreto legge destina alla stipula e all’esecuzione delle convenzioni da parte della suddetta Scuola con il Segretariato generale delle scuole europee, siano iscritte su uno specifico capitolo di bilancio e siano finalizzate ad incrementare il fondo di funzionamento amministrativo-didattico della Scuola europea ed alla retribuzione del personale docente e amministrativo, di madrelingua o esperto (comma 6-quinquies, lett. a));

·        il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, contrattualizzato dalla Scuola, nel limite delle risorse finanziarie di cui al comma 1-ter della medesima disposizione, concorre alla definizione dell’organico complessivo della Scuola medesima. Al fine di consentire la retribuzione del suddetto personale il Ministero dell’istruzione provvede ad attribuire le risorse finanziarie, nei limiti del budget assegnato. Il Ministero dell’istruzione adotta, altresì, ogni opportuna misura, per il tramite dell’Ufficio scolastico regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della Scuola europea e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero (comma 6-quinquies, lett. b)).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede che le risorse che il testo vigente dell’articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 243 del 2016 destina alla stipula e all’esecuzione di specifiche convenzioni da parte della Scuola europea di Brindisi con il Segretariato generale delle scuole europee, siano iscritte su uno specifico capitolo di bilancio e siano finalizzate ad incrementare il fondo di funzionamento amministrativo-didattico della medesima Scuola ed alla retribuzione del personale docente e amministrativo, di madrelingua o esperto della stessa (comma 6-quinquies, lett. a));Viene, altresì, disposto che il personale contrattualizzato della Scuola europea di Brindisi da ultimo citato, nel limite delle risorse finanziarie previste a normativa vigente (1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025) per la stipula dei relativi contratti a tempo determinato, concorre alla definizione dell’organico complessivo della Scuola medesima. Al fine di consentire la retribuzione del suddetto personale il Ministero dell’istruzione provvede, inoltre, ad attribuire le risorse finanziarie, nei limiti del budget assegnato. Il Ministero dell’istruzione adotta, altresì, ogni opportuna misura, per il tramite dell’Ufficio scolastico regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della Scuola europea e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero (comma 6-quinquies, lett. b));

Al riguardo, con riferimento al comma 6-quinquies, lett. a), appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla possibilità che la destinazione delle suddette risorse a nuova finalità di spesa sia compatibile con quelle alle quali le medesime risorse sono preordinate a normativa vigente.

Nulla da osservare altresì in riferimento al comma 6-quinquies, lett. b).

ARTICOLO 21, comma 4-bis

Attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR svolta da istituzioni scolastiche

La norma prevede che le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per tale finalità le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite di seguito specificate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023. Per l’attuazione della disposizione descritta è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con la consistenza iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, terzo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (comma 4-bis): tale norma autorizza, fra l’altro, una spesa pari a 50 milioni a decorrere dall’anno 2023 per la remunerazione delle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale a cui sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame prevede che le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023. Per l’attuazione della disposizione è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al cui onere si provvede attraverso il totale definanziamento per il solo anno 2023 dell’autorizzazione di spesa di cui al all'articolo 2-bis, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (comma 4-bis) finalizzata alla remunerazione delle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale a cui sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rinvia alle osservazioni riferite all’articolo 21, comma 4-octies.

ARTICOLO 21, commi da 4-ter a 4-sexies

Piattaforma famiglie e studenti

La norma stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito (Ministero) promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma famiglie e studenti, che rappresenta un canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero e dalle Istituzioni scolastiche ed educative statali. La Piattaforma è costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del Ministero, al fine di semplificarne l'accesso e l'utilizzo (comma 4-ter).

Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore di famiglie e studenti, di ottimizzare il lavoro del Ministero e delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, e di alimentare la Piattaforma in oggetto, il Ministero è autorizzato ad acquisire dall'INPS i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore sulla situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie con studentesse e studenti iscritti presso le Istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggior numero di famiglie bisognose. Inoltre le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di enti erogatori, per il tramite della Piattaforma, effettuano i controlli[30] sul Sistema informativo ISEE relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive della soglia ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento di qualsivoglia contributo (comma 4-quater).

il Ministro dell'istruzione e del merito adotta uno o più decreti con i quali definisce i servizi digitali inclusi nella Piattaforma, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza (4-quinquies).

Si prevede che le attività previste dalle norme sopra descritte si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 4-sexies).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito promuova la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma famiglie e studenti, che dovrà rappresentare un canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero e dalle Istituzioni scolastiche ed educative statali. La norma prevede altresì che il Ministro dell'istruzione e del merito adotti uno o più decreti con i quali definisce, fra l’altro, i servizi digitali inclusi nella Piattaforma, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso e le misure di sicurezza. L’attuazione è disposta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Tanto premesso, considerato che la norma non è corredata di relazione tecnica, e che la stessa, da un lato è assistita da una clausola di invarianza, dall’altro, introduce nuovi adempimenti di carattere obbligatorio e potenzialmente onerosi, andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare l’ipotesi che la norma possa essere effettivamente attuata in condizioni di invarianza.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rinvia alle osservazioni riferite all’articolo 21, comma 4-octies.

ARTICOLO 21, comma 4-octies

Contributo di funzionamento per gli istituti atipici

La norma prevede che le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, siano prorogate per gli anni 2023 e 2024.

Il citato comma 4-bis era stato introdotto al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino degli istituti atipici. A tale scopo si attribuiva ai medesimi istituti un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Agli oneri derivanti dalla proroga ora disposta, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi[31].

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame prevede l’erogazione di un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore degli istituti atipici per sordomuti del Mezzogiorno a cui si provvede mediante la riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere è configurato come tetto di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4-bis dell’articolo 21, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche l’attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, prevede l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2023, disponendo che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2017. Al riguardo, si fa presente che tale ultima disposizione autorizza la spesa di 16,6 milioni di euro per l’anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 per lo svolgimento, da parte di docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, delle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale di cui al medesimo articolo. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento dal Governo circa l’effettiva disponibilità delle risorse individuate a copertura, nonché in merito al fatto che il loro utilizzo non pregiudichi la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse sono preordinate, soprattutto considerando che la citata autorizzazione di spesa per l’anno 2023 risulterebbe integralmente utilizzata dalla disposizione in commento.

Si rappresenta, inoltre, che il successivo comma 4-octies del medesimo articolo 21 estende anche agli anni 2023 e 2024 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017, che prevedono l’erogazione di un contributo pari a 500.000 euro in favore degli istituti atipici per la realizzazione di specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione. Ai relativi oneri, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all’articolo 1 della legge n. 440 del 1997[32] che, sulla base di un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per l’anno 2023 reca le occorrenti disponibilità. Ciò premesso, considerata l’esiguità delle risorse utilizzate a copertura e tenuto conto che dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025 risulta che il Fondo oggetto di riduzione presenta per l’anno 2024 una dotazione di competenza pari a circa 1,154 miliardi di euro, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 21, comma 4-novies

Formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola

La norma modifica l’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona scuola). Il testo vigente della norma stabilisce che per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 della medesima legge è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le modifiche aggiungono una ulteriore finalizzazione stabilendo che le risorse sopra menzionate siano utilizzate anche per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia destinata non solo all'attuazione del Piano nazionale di formazione e alla realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 della medesima legge bensì anche alla formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la norma introduce una nuova possibile finalizzazione, di importo programmabile e rimodulabile, di risorse già destinate a spesa.

ARTICOLO 22-bis

Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell’interno e del ministero dell’economia

La norma autorizza il Ministero dell’interno a conferire, entro il 31 dicembre 2026, incarichi di livello dirigenziale non generale nel limite di 6 unità, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti.

Trattasi di incarichi conferiti a tempo determinato a soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Il limite percentuale derogato dalla norma richiamata è fissato all’8 per cento della dotazione organica dei dirigenti di II fascia.

Tali incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai destinatari dei predetti incarichi e per l’intera durata dei medesimi sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’interno (comma 1).

La norma modifica, altresì, il comma 1-bis dell’articolo 12 del decreto-legge n. 68 del 2022 che, nel testo vigente, ha autorizzato il Ministero dell’economia ad istituire, per le esigenze della Ragioneria generale dello Stato, 2 posizioni dirigenziali di livello non generale, da coprire attraverso concorsi pubblici o anche, per il triennio 2022-2024, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti.

Si rammenta che gli oneri recati dalla disposizione in riferimento [cumulativamente indicati, anche con riguardo all’assunzione a tempo indeterminato di 10 funzionari (Area III-F1) prevista dal comma 1-ter del medesimo articolo, in euro 769.336 a decorrere dal 2023] a normativa vigente (in base al comma 1-quater dell’articolo 12) già trovano in via permanente una specifica copertura finanziaria.

La modifica introdotta, in particolare, estende dal 2024 al 2026 la possibilità di provvedere alla copertura delle suddette due posizioni dirigenziali non generali mediante conferimento temporaneo di incarichi dirigenziali ad esterni alla PA, ai sensi della richiamata disposizione del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in deroga ai limiti percentuali dalla stessa indicati (comma 2).

 

L’emendamento, approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza il Ministero dell’interno a conferire, entro il 31 dicembre 2026, incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, nel limite di 6 unità, in deroga al limite dell’8 per cento della dotazione organica dei dirigenti di II fascia indicato dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, riconoscendo agli incaricati, per la durata del relativo incarico, il trattamento economico fondamentale e accessorio, spettante ai dirigenti non generali di ruolo del Ministero dell’interno (comma 1). Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che, come espressamente previsto dalla disposizione, tali incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Viene, altresì, estesa (comma 2) dal 2024 al 2026 la possibilità - prevista dal comma 1-bis dell’articolo 12 del decreto-legge n. 68 del 2022 in alternativa al reclutamento concorsuale - di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e in deroga ai suddetti limiti percentuali, per la copertura di 2 posizioni dirigenziali non generali istituite presso il Ministero dell’economia-Ragioneria generale dello Stato dalla medesima disposizione. Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che gli oneri permanenti derivanti dalla richiamata istituzione di posizioni dirigenziali non generali già trovano a normativa vigente una specifica copertura finanziaria.

ARTICOLO 24, comma 5-bis

Norme in materia di ingresso degli stranieri per lavoro in casi particolari

La norma prevede l’applicazione di particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, già previsti dalla normativa vigente per alcune categorie di soggetti (vedi elenco di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998), anche per i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate[33], operanti nei Paesi extraunionali, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano.

Si rammenta che l’elenco di cui al predetto articolo 27 è già stato integrato o modificato da alte disposizioni, cui – di volta in volta - non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Così:

- l'art. 6-quinquies, comma 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha introdotto nell’elenco i “nomadi digitali e lavoratori da remoto”. La relativa relazione tecnica chiariva quanto segue: “La disposizione mira ad introdurre un nuovo regime autorizzatorio per lavoratori altamente qualificati, semplificato in quanto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Tuttavia, il lavoratore titolare del permesso di soggiorno deve essere munito di assicurazione sanitaria a copertura dei rischi, deve rispettare tutte le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale e deve essere comunque munito del permesso di soggiorno. Pertanto, la disposizione riveste carattere meramente ordinamentale e non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”;

- l’art. 4, comma 1, lett. a), num. 1) del decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253, ha attenuato un vincolo relativo alle persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani: anche a tale ampliamento del campo di applicazione della norma non sono stati ascritti effetti.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione dal momento che la norma ha natura ordinamentale, in quanto prevede l’applicazione di particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, già applicati sulla base della normativa vigente per alcune categorie di soggetti, anche per i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate operanti nei Paesi extracomunitari, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano. Ciò anche considerato che a precedenti interventi di analogo contenuto non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che la relazione tecnica del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nell’affermare il carattere neutrale della disposizione ha chiarito che il lavoratore titolare del permesso di soggiorno deve essere munito di assicurazione sanitaria a copertura dei rischi, deve rispettare tutte le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale.

ARTICOLO 24, comma 5-ter

Modalità di telelavoro per i lavoratori frontalieri con la Svizzera

Normativa vigente. L’articolo 12, comma 1, della legge n. 83 del 2003 (Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri) prevede che, nelle more dell'entrata in vigore delle intese conseguenti agli accordi in materia di telelavoro e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, fino al 40 per cento del tempo di lavoro, si considerino effettuati nell'altro Stato.

 

La proposta emendativa prevede che le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 83 del 2003 (Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri), le quali prevedono che, fino al 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, fino al 40 per cento del tempo di lavoro, dai lavoratori frontalieri si considerino effettuati nell'altro Stato, siano prorogate fino al 31 dicembre 2023 per i soli lavoratori frontalieri che, alla data del 31 marzo 2022, svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

La relazione tecnica riferita all’articolo 12, comma 1, della legge n. 83 del 2003 afferma che la disposizione si rende necessaria in quanto all’epoca dell’Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974 non esistevano ancora le modalità di svolgimento di lavoro a distanza. Pertanto, appare necessario integrare il Protocollo aggiuntivo all’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020, una volta entrato in vigore, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti da tale Accordo, al fine dell’applicazione delle regole relative al telelavoro sia ai soggetti rientranti nel regime transitorio di cui all’articolo 9 (c.d. “vecchi frontalieri”), sia agli altri soggetti disciplinati dall’Accordo (“nuovi frontalieri”).

Nelle more di tale integrazione del Protocollo, viene disposta, in via transitoria, l’equiparazione dei giorni di lavoro svolti in Italia in modalità di smart working a quelli svolti in Svizzera. L’intervento, quindi, lascia immutato il vigente trattamento fiscale, ossia il versamento delle imposte in Svizzera con la conseguente corresponsione dei ristorni a favore dell’Italia, senza determinare effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame dispongono che l'articolo 12, comma 1, della legge n. 83 del 2003 (Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri), il quale prevede che, fino al 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, fino al 40 per cento del tempo di lavoro, dai lavoratori frontalieri si considerino effettuati nell'altro Stato, siano prorogate fino al 31 dicembre 2023 per i soli lavoratori frontalieri che, alla data del 31 marzo 2022 ,svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro. Al riguardo, dal momento che la RT riferita alla legge n. 83 del 2003 affermava che la disposizione non determina effetti finanziari (in quanto resta immutato il vigente trattamento fiscale, ossia il versamento delle imposte in Svizzera con la conseguente corresponsione dei ristorni a favore dell’Italia) e che, conseguentemente, alla stessa non sono stati ascritti effetti, non vi sono osservazioni da formulare riguardo alla proroga in esame.

ARTICOLO 27, comma 5-bis

Collocamento fuori ruolo di personale delle Forze di polizia da destinare all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

La norma modifica l’articolo 113-ter del decreto legislativo n. 159 del 2011 che detta disposizioni in materia di incarichi speciali svolti presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Agenzia).

La vigente formulazione dell’articolo stabilisce che, in aggiunta al personale presente nella dotazione organica, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore può operare, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche, alle Forze di polizia e agli enti pubblici economici. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Si stabilisce infine che al personale appartenente alle Forze di polizia si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che pone in capo alle amministrazioni utilizzatrici l’onere per il trattamento economico del personale comandato.

Le modifiche stabiliscono che anche il personale appartenente alle Forze di polizia, nel limite massimo di tre unità, può essere collocato fuori ruolo e non solo quello appartenente alla carriera prefettizia, come previsto dalle norme vigenti. Inoltre si stabilisce che all'atto del collocamento fuori ruolo - che viene disposto entro i limiti massimi consentiti, laddove previsti nei rispettivi ordinamenti e per tutta la durata dello stesso - è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. In conseguenza di tale modifica si specifica che l’obbligo per l’Agenzia di sostenere l’onere per il trattamento economico del personale delle Forze di polizia si applica solo per il personale in posizione di comando.

 

La relazione tecnica afferma che le modifiche in parola, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico né della Agenzia né delle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, in quanto la disposizione impone a queste ultime l'obbligo di rendere indisponibili nelle rispettive dotazioni organiche, per tutta la durata del fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, neutralizzandone i potenziali oneri, senza, per altro verso, derogare ai vincoli previsti dall’articolo 113-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, secondo cui gli incarichi speciali sono conferibili dalla Agenzia nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel limite massimo di dieci unità.

La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che nel caso di collocamento fuori ruolo l'Agenzia si fa carico del solo trattamento accessorio anziché dell'intero trattamento economico, come invece previsto, in caso di comando del personale delle Forze di polizia in applicazione dell’articolo 2, comma 91, della legge 244 del 2007.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma consente di conferire incarichi speciali presso l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata anche ad un massimo di tre unità di personale appartenente ai ruoli delle Forze di polizia che sono collocate fuori ruolo (in base alla legislazione vigente l’impiego di personale fuori ruolo per incarichi speciali era possibile solo per gli appartenenti alla carriera prefettizia). Le norme prevedono, altresì, che in caso di collocamento fuori ruolo, che viene disposto entro i limiti massimi consentiti, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Alla luce di tali presidi normativi la norma non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri e, pertanto, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 28, comma 1, lett. a-bis

Reclutamento di personale non dirigente nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

La norma modifica l’ultimo periodo del comma 5-ter dell’articolo 3 del decreto legge n. 44 del 2023.

Tale norma, nel testo vigente, disciplina la procedura di stabilizzazione nella qualifica già ricoperta del personale non dirigente già impiegato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione per le aree terremotate delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, rinviando all’applicazione dei criteri individuati dal comma 5 della medesima disposizione, ovvero[34] nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta.

La modifica introdotta prevede che nell’ambito della procedura prevista dal summenzionato comma 5, sia anche assicurato il rispetto del principio dell’accesso dall’esterno nel corso del triennio di programmazione in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti dei fabbisogni (comma 1, lett. a-bis)).

 

L’emendamento, approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia come la norma, con riguardo ad una specifica procedura di reclutamento di personale non dirigente presso le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria – che, a normativa vigente consente la stabilizzazione di personale a tempo determinato già impiegato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione per le aree terremotate delle medesime regioni – dispone che nell’ambito di tale procedura venga anche assicurato il rispetto del principio dell’accesso dall’esterno nel corso del triennio di programmazione in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti dei fabbisogni. Al riguardo non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 28, comma 1, lettera b), numero 2-bis)

Disposizioni in materia di assunzioni di giovani nella pubblica amministrazione

La norma modifica l’articolo 3-ter del decreto-legge n. 44 del 2023 introducendo il comma 4-bis. Il testo vigente del citato articolo stabilisce che fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni pubbliche possono, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per le assunzioni a tempo determinato fissati dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:

·        assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti;

·        stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie per l'individuazione di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti.

La proposta emendativa che ha introdotto il testo in esame stabilisce che per i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane, le percentuali sono incrementate al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, e comunque per almeno una unità. Alle assunzioni effettuate dagli enti territoriali in oggetto si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori dall'ultimo periodo dei commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, volti a garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame stabilisce che la facoltà, già prevista a legislazione vigente per i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane di effettuare assunzioni a tempo determinato di giovani laureati sia consentita nel limite del 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, rispetto al 10 per cento attualmente previsto. Tale facoltà può essere esercitata anche in deroga ai vigenti limiti per le assunzioni a tempo determinato. Sotto questo profilo non si hanno rilievi da formulare dal momento che la norma si limita a sostituire una spesa che può essere effettuata per assunzioni a tempo indeterminato con una finalizzata ad assunzioni a tempo determinato.

Si rileva, inoltre, che la norma prevede comunque la facoltà di assumere un’ulteriore unità di personale anche se l’incremento del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili dovesse determinare un importo disponibile insufficiente a remunerarla. La norma prevede altresì che in relazione a tali assunzioni sia garantita l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa. Con riguardo a questi ultimi due aspetti parimenti non si hanno osservazioni da formulare, in quanto le assunzioni in oggetto sono configurate come facoltà e non come obbligo per le amministrazioni territoriali interessate che potranno procedervi solo nel rispetto dei vigenti vincoli di bilancio che su esse gravano e cui la norma in esame non deroga.

ARTICOLO 28, comma 1, lett. b-bis)

Conferimento di incarichi a personale in quiescenza presso organi di governo di fondazioni di interesse nazionale

Normativa vigente. L’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, esclude, con riguardo alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché a quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, e alle autorità amministrative indipendenti il conferimento di incarichi (di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali e di governo di enti) a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Il suddetto divieto non concerne eventuali rimborsi spese, a condizione che questi siano corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. La norma ammette il conferimento di incarichi a titolo gratuito e, con riferimento a quelli dirigenziali e direttivi, la loro durata non può essere superiore a un anno (non prorogabile né rinnovabile) presso ciascuna amministrazione. Alla norma in riferimento e alle successive modificazioni della stessa (in primis l’art. 6, comma 1, del DL n. 90/2014) non sono stati ascritti effetti finanziari scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

La norma modifica l’art. 20, comma 3-undecies, del decreto legge n. 44 del 2023, al fine di escludere dal divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso nella PA a soggetti collocati in quiescenza, di cui al comma 9 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, gli incarichi negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali (comma 28, lett. b-bis))

Ciò al pari di quanto già previsto nel testo vigente del summenzionato articolo 20, comma 3-undecies, fino al 31 dicembre 2026, con riguardo agli incarichi negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma esclude dal divieto di conferimento di incarichi dirigenziali a titolo oneroso nella pubblica amministrazione a soggetti collocati in quiescenza, di cui al comma 9 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, gli incarichi negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali. Al riguardo, nel rammentare che alla menzionata disposizione del 2012 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza di finanza pubblica, dovrebbe essere comunque valutata l’opportunità di corredare la disposizione ora in esame di una clausola di invarianza.

ARTICOLO 28, comma 1-bis

Riserva di posti nei concorsi per il reclutamento del personale dirigente dei comuni

La norma dispone che i comuni possono prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni[35], nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

La norma stabilisce anche che i bandi di concorso previsti dalla norma in oggetto prevedono lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Detta norma stabilisce che i bandi di concorso definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.

 

L’emendamento, approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il testo in esame consente ai comuni di prevedere, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia determinati requisiti di servizio negli ultimi cinque anni. Il testo prevede anche che i concorsi possono essere banditi solo nei limiti dei posti disponibili e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, che le assunzioni di personale sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione. Tanto premesso e considerato che i comuni sono assoggettati a vincoli di bilancio, non derogati dalle norme in esame, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 28-bis

Disposizioni per accelerare talune procedure per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni

La norma stabilisce che al fine di provvedere alle assunzioni funzionali al completamento delle dotazioni organiche di cui agli articoli 3, comma 15, 12, 13, 14, 21 e 24 del presente decreto, le pubbliche amministrazioni possono anche stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), in corso di validità, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma stabilisce che al fine di provvedere alle assunzioni previste da alcune disposizioni del presente decreto specificatamente indicate, le pubbliche amministrazioni possono anche stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), in corso di validità. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme in esame configurano il ricorso alle descritte modalità alternative di reclutamento quale facoltà per le amministrazioni procedenti.

ARTICOLO 28-ter, commi 1 e 2

Modifiche a norme in materia di concorsi pubblici recate dal decreto legislativo n. 165 del 2001

La norma modifica alcune norme del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che reca le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Gli interventi, fra l’altro, riguardano:

·        l'articolo 32, che tratta del collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Le modifiche riguardano il comma 4 che, nel testo vigente, stabilisce che l'esperienza maturata all'estero, dal personale che ivi presta temporaneamente servizio, costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica. Le modifiche stabiliscono che tale esperienza sia adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale. nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti con l'esperienza maturata all’estero [comma 1, lettera b)];

·        all'articolo 35, che tratta del reclutamento del personale. Le modifiche riguardano il comma 5-ter che, nel testo vigente, stabilisce che nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti dei candidati dichiarati idonei. Le modifiche stabiliscono che la disposizione che prevede la dichiarazione di idoneità per i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi non trova applicazione nei concorsi pubblici per il reclutamento di personale sanitario e socio sanitario, educativo, scolastico, dei ricercatori e per il personale in regime di diritto pubblico[36] nonché nel caso di procedure concorsuali bandite dalle Regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati, che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a 20 unità, per i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Un’ulteriore modifica stabilisce che lo scorrimento della graduatoria è consentito non solo in caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni intervenute entro sei mesi dall’assunzione ma anche di mancato superamento del periodo di prova [comma 1, lettera c)].

·        Le modifiche proposte si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 2).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme modificano il decreto legislativo n. 165 del 2001 al fine di:

·         stabilire che l’esperienza maturata nel servizio all’estero dai dipendenti pubblici debba essere adeguatamente valorizzata nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza;

·         restringere il campo di applicazione di una vigente disposizione che limita la dichiarazione di idoneità a una data percentuale dei candidati collocati nella graduatoria finale di un concorso pubblico;

·         consentire lo scorrimento della graduatoria degli idonei anche nel caso del mancato superamento del periodo di prova da parte di un vincitore del concorso.

Dal momento che le norme hanno carattere procedurale e sono destinate ad operare nell’ambito di procedure di reclutamento autorizzate, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 28-ter, comma 3

Assunzioni di dirigenti al Ministero dell’economia e delle finanze

La norma autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale.

Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Una ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ricopre presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un biennio e con valutazione positiva.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il testo in esame autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare, atteso che le assunzioni possono essere disposte solo nel rispetto di precisi vincoli volti a garantire gli equilibri di finanza pubblica.

ARTICOLO 28-quater

Disposizioni in materia di potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

Normativa vigente. L’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020 ha incrementato, per l'anno 2020, di otto milioni di euro le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si è provveduto mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell’articolo 70 del decreto-legge n. 18 del 2020 (che prevedeva una disposizione analoga all’articolo 31 in commento).

Si ricorda inoltre che l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016.

Successivamente l’articolo 163-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 ha esteso al 2021 e al 2022 l'incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 4,12 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, è stata disposta mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali.

 

La norma, modificando l’articolo 31 del decreto-legge n. 23 del 2020, estende agli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa.

L’incremento in oggetto è confermato, come disposto dalla normativa vigente, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento per gli anni 2023-2025 pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali (di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 31 del decreto-legge 23/2020 (modificato dalla norma in esame), riproduce il contenuto normativo dell’articolo 70 del decreto-legge n. 18 del 2020 (che è stato contestualmente abrogato). Si rammenta che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari relativo al decreto-legge n. 18 del 2020, con riguardo all’articolo 70, riportava un effetto di maggiore spesa corrente di 8,00 milioni di euro per il 2020 sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto ed un corrispondente effetto indotto di maggiori entrate fiscali e contributive pari a 3,88 milioni di euro sul 2020 sui medesimi saldi. L’effetto netto di maggiore spesa corrente risultava, pertanto, pari a 4,12 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma estende agli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento per gli anni 2023-2025 pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali.

In primo luogo, si evidenzia che l’incremento delle risorse per il triennio 2023-2025 è confermato in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 in base al quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016. Inoltre, l’onere conseguente a tale incremento viene posto a valere sul bilancio dell’Agenzia stessa. Ciò stante, appare pertanto necessario che il Governo assicuri che le risorse occorrenti possano essere utilizzate senza pregiudizio per altri fabbisogni di spesa dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1, lettera b), dell’articolo 28-quater provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quantificati in 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, e derivanti dall’estensione anche a tale triennio dell’incremento, per un importo di 8 milioni di euro per ciascun anno, delle risorse variabili del Fondo delle risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a valere sul bilancio dell'Agenzia stessa, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008[37]. In proposito, si rammenta che tale Fondo reca una dotazione iniziale di bilancio per il triennio considerato pari a circa 396 milioni di euro per l’anno 2023, a circa 382,4 milioni di euro per l’anno 2024 e a circa 410,9 milioni di euro per l’anno 2025. Al riguardo, appare necessario acquisire una conferma del Governo in ordine alla disponibilità delle predette risorse per l’intero periodo di riferimento, nonché al fatto che la riduzione del citato Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali le risorse utilizzate sono preordinate a legislazione vigente.

ARTICOLO 28-quinquies

Istituzione della Cabina di regia per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare

La norma istituisce la Cabina di regia per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare (escluso il patrimonio immobiliare del Ministero della difesa). La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell’economia o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti di specifiche amministrazioni indicate dalla norma. Possono essere invitati a partecipare ai suoi lavori rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi (comma 1). La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da 1 dirigente generale e 5 unità di personale non dirigenziale dell’Area dei Funzionari, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell’economia ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All’atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Al conferimento dei suddetti incarichi dirigenziali non si applicano i limiti percentuali previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e 8 per cento della dotazione organica di quelli di seconda fascia)

A supporto della Cabina di regia è altresì assegnato un contingente di esperti o consulenti, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 170.000 euro per il 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dal 2024. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 100.000 per il 2023 e di euro 300.000 annui a decorrere dal 2024 (comma 3).

Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 4).

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 407.241 per il 2023 e a euro 1.348.958 annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili[38] (comma 5).

 

L’emendamento, approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce la Cabina di regia per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare, presieduta dal Ministro dell’economia e composta da rappresentanti di specifiche amministrazioni indicate dalla norma. Ai lavori della stessa possono partecipare rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi (comma 1). A supporto della Cabina di regia è preposta una struttura tecnica composta da 1 dirigente generale e 5 funzionari individuati tra il personale di ruolo del Ministero dell’economia ovvero di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto, con previsione, in caso di fuori ruolo per tutta la durata dell’incarico, dell’indisponibilità di un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario (comma 3). È prevista, inoltre, l’assegnazione alla Cabina di regia di un contingente di esperti o consulenti, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 170.000 euro per il 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dal 2024. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 100.000 per il 2023 e di euro 300.000 annui a decorrere dal 2024 (comma 3). Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 4). Gli oneri complessivi derivanti dalla disposizione sono indicati pari a euro 407.241 per il 2023 e a euro 1.348.958 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili (comma 5). Al riguardo si rileva l’opportunità di acquisire i dati sottostanti la stima degli oneri recati dalla norma, al fine di poterne verificare la congruità.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell’articolo 28-quinquies provvede agli oneri derivanti dall’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, della Cabina di regia per l’individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, pari nel complesso a 407.241 euro per l’anno 2023 e a 1.348.958 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, la disposizione specifica gli importi in relazione a due sole voci di spesa che compongono i suddetti oneri – ossia quelle relative ai compensi spettanti al contingente di esperti e consulenti assegnato alla citata Cabina e quelle relative al funzionamento di quest’ultima - mentre non reca una espressa indicazione per la voce di spesa da cui originano i restanti oneri, ricavabili nel loro ammontare solo per differenza rispetto al totale.

Ciò posto, mentre non si hanno osservazioni circa la capienza del Fondo utilizzato a copertura per l’anno 2023, che presenta per tale annualità, come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, disponibilità residue per circa 20 milioni di euro, andrebbe invece acquisita una conferma dal Governo in merito all’effettiva sussistenza delle risorse di cui si prevede l’utilizzo in via permanente per gli anni successivi a quello in corso.

ARTICOLO 28-septies

Immissione nei ruoli MAECI

Le norme incrementano la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), con riguardo all’area degli assistenti, di 200 unità a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il MAECI è autorizzato per l’anno 2024 ad assumere, a tempo indeterminato un contingente di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti. L'accesso alla procedura concorsuale è riservato per il 50 per cento dei posti banditi ai dipendenti a contratto a tempo indeterminato di cittadinanza italiana, in possesso dei requisiti previsti e con almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione (commi 1 e 2).

I vincitori del concorso sono immessi, in deroga all'articolo 39 della L. 449/1997, nei ruoli organici del MAECI (comma 3).

All'onere derivante dall'attuazione dalle disposizioni in esame, pari a euro 7.498.890 a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e a euro 400.000 per l'anno 2023 per le spese concorsuali, a euro 749.889 per l'anno 2024 e a euro 74.988 a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, di competenza del MAECI, relativo al bilancio triennale 2023-2025 (comma 4).

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano la dotazione organica del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI), con riguardo all’area degli assistenti, di 200 unità a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il MAECI è pertanto autorizzato per l’anno 2024 ad assumere, a tempo indeterminato un contingente di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti. La disposizione provvede altresì alla quantificazione dell’onere che ne deriva e alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, di competenza del MAECI, relativo al bilancio triennale 2023-2025.

Al riguardo, appare necessario che il governo fornisca dati ed elementi volti a confermare la quantificazione degli oneri, sia per quanto attiene alle assunzioni a tempo indeterminato, sia per quanto riguarda le spese per procedure concorsuali sia per quelle di funzionamento, anche in considerazione del fatto che si tratta di oneri che, sebbene configurati come limiti di spesa, risultano per la gran parte non delimitabili entro un tetto di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 28-septies provvede agli oneri derivanti dall’incremento della dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel numero di 200 unità di personale, pari nel complesso a 400.000 euro per l’anno 2023, a 8.248.779 euro per l’anno 2024 e a 7.573.878 euro annui a decorrere dal 2025, mediante riduzione, per i medesimi importi, dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del predetto Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Sul punto, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

ARTICOLO 29, comma 1, lettera b-bis)

Contrasto alla peste suina africana

Normativa previgente. L’articolo 2 del DL 9/2022 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana (comma 1).

Il Commissario straordinario coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le sopra esposte finalità, verificando la regolarità dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL (comma 2).

 

Le norme modificano l’articolo 2 del DL n. 9 del 2022, introducendo i commi 9-bis e 9-ter. La novella prevede che con decreto interministeriale siano nominati tre sub-commissari, cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:

a) l'attività di coordinamento relativa ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, di cui al comma 2, lettera a);

b) l'attività di verifica circa la regolarità delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché circa le procedure di disinfezione, di cui al comma 2, lettera f);

c) l'attività di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale abbattuti, previa verifica di idoneità al consumo alimentate.

Per l'esercizio dei suddetti compiti, i sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi, nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni indicate all’articolo 2, comma 5, del DL n. 9 del 2022.

Il citato articolo 2, comma 5 fa riferimento alle seguenti amministrazioni: Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della transizione ecologica, regioni, province, Città metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, ISPRA. Si specifica, inoltre, che l’avvalimento deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sub-commissari si applicano, altresì, le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del DL n. 9 del 2022.

Pertanto, i sub-commissari operano per un periodo di dodici mesi, prorogabile per una sola volta, per un ulteriore periodo di dodici mesi, svolgendo il proprio incarico, compatibile con altri incarichi pubblici, a titolo gratuito.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022, relativo alla nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana. La novella prevede la nomina di tre sub-commissari, cui sono conferiti taluni compiti specifici.

Al riguardo, si rileva che:

·         i compiti ascritti ai sub-commissari riproducono prevalentemente quelli già previsti a legislazione vigente in capo al Commissario straordinario;

·         l’avvalimento di altre amministrazioni pubbliche deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (in virtù del richiamo all’articolo 2, comma 5 del DL n. 9 del 2022);

·         i sub-commissari svolgono il proprio incarico a titolo gratuito (in virtù del richiamo all’articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 9 del 2022).

Ciò posto, appare necessaria una conferma da parte del Governo che dall’istituzione dei tre sub-commissari non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per spese di funzionamento, fermo restando che si potrebbe valutare l’opportunità di inserire al riguardo un’apposita clausola di invarianza finanziaria.

ARTICOLO 29, comma 1-bis

Fondo nazionale per la suinicoltura

La proposta emendativa modifica l’articolo 11-bis del decreto-legge n. 27 del 2019, che ha istituito il Fondo nazionale per la suinicoltura. La modifica prevede che le risorse del suddetto Fondo, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023, siano altresì destinate a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse destinate al sostegno e alla tutela delle aziende faunistiche-venatorie e agrituristiche-venatorie site nei comuni interessati dai danni generatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa della peste suina africana.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023, siano destinate anche a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistiche-venatorie e agrituristiche-venatorie. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la norma introduce una nuova finalizzazione di risorse già comunque destinate a spesa nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita conferma, della disponibilità delle risorse medesime.

ARTICOLO 30, comma 1, 2 e 3

Potenziamento sistemi controllo PAC 2022-2027

Le norme modificano l’articolo 30 del decreto-legge in esame, che ha inserito il comma 1-bis all’articolo 1 del decreto-legge n. 701 del 1986, relativo alle attività in materia di controlli e di contrasto alle frodi agro-alimentari in capo ad AGECONTROL.

In particolare, si prevede che in capo all’Agenzia ricada non solo – come previsto dal testo originario – ogni attività di controllo affidata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dagli organismi pagatori regionali sulla base di appositi accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma anche – in virtù della modifica - ogni altra attività di controllo affidata dalle province autonome di Trento e Bolzano o dagli organismi pagatori delle suddette province.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 30 del decreto-legge in esame, che ha inserito il comma 1-bis all’articolo 1 del decreto-legge n. 701 del 1986, relativo alle attività in materia di controlli e di contrasto alle frodi agro-alimentari in capo ad AGECONTROL.

In particolare, si prevede che in capo ad AGECONTROL ricada non solo – come previsto dal testo originario – ogni attività di controllo affidata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dagli organismi pagatori regionali sulla base di appositi accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, ma anche – in virtù della modifica - ogni altra attività di controllo affidata dalle province autonome di Trento e Bolzano o dagli organismi pagatori delle suddette province.

In proposito, dal momento che AGECONTROL è un soggetto ricompreso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, appare utile acquisire dati ed elementi volti a confermare che l’Agenzia sia in grado di svolgere eventuali adempimenti non previsti a legislazione vigente nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 30, comma 4

Partecipazione di AGEA alla società dedicata di cui all’articolo 1, comma 516, della legge n. 234 del 2021

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 515, della legge n. 234 del 2021 (Legge di bilancio 2022) ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità, con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2022. Tale dotazione è stata più volte incrementata, da ultimo dall’articolo 1, comma 302, della legge n. 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023) per 9,5 milioni relativamente al 2023.

Il successivo comma 516 affida le funzioni di soggetto gestore del Fondo all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata.

 

Le norme integrano l’articolo 1, comma 516, della legge n. 234 del 2021, autorizzando l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a partecipare alla società dedicata[39], di cui al citato comma 516, che esercita per conto di ISMEA le funzioni di soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA, inclusa nell’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche) a partecipare alla società dedicata, di cui all’articolo 1, comma 516, della legge n. 234 del 2021, che esercita per conto di ISMEA le funzioni di soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici. Le norme non prevedono specifiche autorizzazioni di spesa. In proposito, si rileva che la disposizione appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, in termini di fabbisogno, a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura. Al riguardo appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.

ARTICOLO 31, comma 3-bis e 3-ter

Gestione e aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN) per la programmazione e l'esecuzione dei controlli di sanità pubblica veterinaria

Normativa vigente. Il decreto legislativo n. 134 del 2022 detta disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione, nei seguenti ambiti:

a) registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale; registrazione dei trasportatori di animali e degli operatori che, indipendentemente da uno stabilimento, procedono alle operazioni di raccolta di animali;

b) identificazione e registrazione degli animali detenuti delle specie bovina, equina, ovina, caprina, suina, dei camelidi e dei cervidi;

c) identificazione, registrazione nella Banca dati nazionale («BDN»), e tracciabilità degli altri animali detenuti, In particolare, l’articolo 23 del citato decreto demanda ad apposito decreto interministeriale, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, la determinazione delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l’aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN), nonché per l'esame delle domande di autorizzazione e aggiornamento dell’elenco dei fornitori (comma 5). Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ai fini della copertura delle spese sostenute per il funzionamento della BDN (comma 6).

Si rammenta che la banca dati informatizzata nazionale (BDN) è stata istituita dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 1999, presso il Ministero della salute, per la programmazione e l'esecuzione dei controlli di sanità pubblica veterinaria e di quelli previsti dalla regolamentazione vigente in materia di erogazione dei premi comunitari.

La norma modifica i commi 5 e 6 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 134 del 2022, prevedendo quanto segue:

-          viene soppresso il riferimento agli operatori come soggetti tenuti alla corresponsione delle tariffe. Si evidenzia che, in conseguenza della modificazione introdotta, il testo mantiene comunque il riferimento alle tariffe senza però indicare esplicitamente i soggetti debitori.

Per effetto della modifica, infatti, il comma 5 dispone testualmente: “Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [...] si provvede, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe dovute al Ministero della salute [...]”;

-          si sopprime la precisazione secondo la quale le tariffe sono destinate al finanziamento della gestione e all’adeguamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

La norma autorizza la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026 per la gestione e l’aggiornamento della Banca dati nazionale (BDN).

All’onere derivante dalla norma in esame, pari a euro 4.450.000 annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante riduzione per euro 4.450.000 annui a decorrere dall’anno 2025 dello stanziamento dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, relativo al bilancio triennale 2023-2025.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

La relazione tecnica riferita all’articolo 5 del decreto legislativo 134 del 2022 afferma che la BDN è già istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo n. 196 del 1999 presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. Essa è sempre stata finanziata mediante risorse a carico del progetto "malattie animali" del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, iscritte nella contabilità speciale n. 5965, derivante dai cofinanziamenti da parte della Commissione europea dei piani di eradicazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame. I rapporti finanziari con l'IZS Abruzzo e Molise relativi alla BDN sono regolamentati con convenzione annuale. Poiché la BDN consente di adempiere ad obblighi comunitari inderogabili, che hanno profonde ricadute economiche sul sistema agro-alimentare e sui sistemi di sorveglianza delle malattie animali, deve essere assolutamente garantita, pena il blocco dell'import-export di animali e delle loro produzioni. Gli oneri per far fronte alla citata convenzione sono al momento sostenuti attraverso il cap. 5125. In ogni caso le risorse derivanti dal cofinanziamento comunitario dei piani in materia di sanità animale garantiscono un adeguato afflusso di risorse a favore del carico del progetto "malattie animali" del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, iscritte nella contabilità speciale n. 5965, tali da assicurare per le annualità successive al 2022 la copertura degli oneri necessari al finanziamento dei sistemi informativi veterinari in generale e della BDN in particolare. Inoltre, la RT evidenzia che all’articolo 23, comma 5, ha previsto la possibilità di determinare, con specifico decreto, le tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l’aggiornamento della BDN e quindi per contribuire al relativo finanziamento.

In particolare, la relazione tecnica riferita all’articolo 23 del citato decreto legislativo precisa che le tariffe per i fornitori potranno essere determinate in base al costo medio attribuito all’impiego delle risorse umane e tecniche necessarie per ciascuna fattispecie di attività prevista dall’articolo 12 (iscrizione nell'elenco ministeriale dei fornitori di mezzi identificativi degli animali; registrazioni in BDN finalizzate al regolare aggiornamento dell'elenco; registrazione di ciascun prodotto, ossia di ciascuna tipologia di mezzo identificativo, che la Ditta chiede di essere autorizzata dal Ministero della salute a produrre/fornire/distribuire). Le tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione ed il mantenimento della BDN potranno essere determinate annualmente in base al numero ed alla specie di animali detenuti. La RT afferma che le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui sopra sono destinate interamente al finanziamento della BDN.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma modifica i commi 5 e 6 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 134 del 2022, che detta disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione degli animali detenuti, prevedendo quanto segue:

- viene soppresso il riferimento agli operatori come soggetti tenuti alla corresponsione delle tariffe, sebbene, in conseguenza della modificazione introdotta, il testo mantenga comunque il riferimento alle tariffe senza per altro indicare esplicitamente i soggetti debitori;

- si sopprime la precisazione secondo la quale le tariffe sono destinate al finanziamento della gestione e all’adeguamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

La norma autorizza la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026 per la gestione e l’aggiornamento della Banca dati nazionale (BDN).

Si rileva che la norma risulta dunque volta a sopprimere, implicitamente, l’obbligo posto in capo agli operatori di versare delle tariffe che, a legislazione vigente, assicurano il finanziamento della gestione e all’adeguamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

In proposito, andrebbe preliminarmente acquisita una valutazione del Governo circa l’esatta portata normativa della disposizione introdotta, in quanto la stessa non parrebbe avere l’effetto di sopprimere l’obbligo di versamento delle tariffe: la mera soppressione dell’individuazione esplicita del soggetto debitore, infatti, potrebbe non escludere che il medesimo soggetto risulti pur sempre debitore.

Inoltre, tenuto conto che il funzionamento della BDN deriva da obblighi unionali e che dunque il suo finanziamento risulta imprescindibile, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alle fonti attraverso le quali sarà assicurato il finanziamento della BDN nel triennio 2023-2025.

Infatti, nell’ipotesi in cui la norma - nella sua formulazione testuale - risultasse idonea a sopprimere l’obbligo di versamento delle tariffe, essa – in quanto introdotta con emendamento approvato in sede di conversione del decreto-legge – diverrebbe efficace con l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, ossia nel 2023, mentre il finanziamento statale sostitutivo delle tariffe inizierebbe dal 2026.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3-ter dell’articolo 31 provvede agli oneri derivanti dalla spesa autorizzata per la gestione e l’aggiornamento della Banca dati nazionale degli animali terrestri detenuti, pari a 4,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mediante riduzione, per il predetto importo annuo a decorrere dal 2025, ultimo anno del triennio di bilancio in corso, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero della salute, che reca le occorrenti disponibilità. In tale quadro, non si formulano pertanto osservazioni.

ARTICOLO 32-bis

Disposizioni in materia di Parco Nazionale delle Cinque Terre

La norma autorizza il Parco nazionale delle Cinque Terre, per il triennio 2023-2025, ad assumere otto unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 4 unità di funzionari e 4 unità di assistenti, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica è rideterminata in diciannove unità, di cui 10 unità di funzionari e 9 unità di assistenti. Per tali finalità, il Parco è autorizzato, per il medesimo triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della norma in esame, pari ad euro 68.000 per l’anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali ed euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 68.000 per l’anno 2023 ed euro 149.179 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza il Parco nazionale delle Cinque Terre, per il triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali per l’assunzione di otto unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in aggiunta alla dotazione organica vigente. Agli oneri, pari ad euro 68.000 per l’anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali ed euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 68.000 per l’anno 2023 ed euro 149.179 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo contributi pluriennali.

In proposito, tenuto conto che la norma non è corredata di relazione tecnica, appare necessario che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere.

In merito alla copertura a valere sulle risorse del Parco nazionale delle Cinque Terre, appare necessario che il Governo assicuri che le risorse occorrenti possano essere utilizzate senza pregiudizio per altri fabbisogni di spesa del Parco medesimo. In merito alla copertura degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento, andrebbe infine confermato che la minor spesa indicata rispetto a quella posta a carico del Parco sia dovuta agli effetti fiscali indotti dalle nuove assunzioni, dei quali comunque andrebbe fornita una quantificazione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 32-bis provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quantificati in 68.000 euro per l’anno 2023 e in 149.179 euro annui a decorrere dal 2024, derivanti dall’incremento della dotazione organica del Parco nazionale delle Cinque terre, i cui oneri sono posti a valere sul bilancio dell’ente medesimo, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008[40]. In proposito, nel rinviare a quanto in precedenza rilevato in merito ai profili di copertura finanziaria dell’articolo 28-quater circa la dotazione del predetto Fondo, appare necessario acquisire una conferma del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse in esso iscritte per l’intero periodo di riferimento, nonché al fatto che la riduzione del citato Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali le risorse utilizzate sono preordinate a legislazione vigente.

ARTICOLO 34, comma 1

Svolgimento dei processi sportivi

Le norme modificano l’articolo 34, comma 1, del decreto in esame, relativo alle modalità di svolgimento dei processi sportivi, prevedendo che, a decorrere dal 30 settembre 2023, per le attività svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti degli organi di giustizia sportiva, sia previsto un rimborso alle amministrazioni e organi di appartenenza a carico degli enti presso i quali viene svolta la prestazione. I criteri di determinazione del rimborso sono determinati con decreto dell'Autorità politica delegata allo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, a decorrere dal 30 settembre 2023, per le attività svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti degli organi di giustizia sportiva, sia previsto un rimborso alle amministrazioni e organi di appartenenza a carico degli enti presso i quali viene svolta la prestazione. Al riguardo, pur rilevando che i predetti rimborsi dovrebbero dare luogo a flussi di risorse tra soggetti inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, appare comunque opportuno acquisire chiarimenti circa i possibili effetti finanziari per i soggetti chiamati a effettuare il pagamento.

ARTICOLO 36-bis

Regime IVA attività didattica sportiva

La norma esenta dall’IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021.

Si prevede, inoltre, che fra le predette prestazioni di servizi, quelle didattiche e formative rese anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, si intendono comprese nell'ambito applicativo dell'articolo 10, comma 1, numero 20), del DPR n. 633 del 1972.

L'articolo 10, comma 1, numero 20), del DPR n. 633 del 1972 prevede l'esenzione dall'IVA per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.

In proposito si evidenzia che l’articolo 5, comma 15-quater del DL n. 146/2021 ha disposto il passaggio dal “fuori campo IVA” (operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 4 del DPR 633/72, recante individuazione delle operazioni commerciali, che rientrano nell’esercizio di imprese, e alle quali, pertanto, si applica la disciplina IVA) al regime di esenzione dall’IVA (inclusione nel campo di applicazione dell’articolo 10 del DPR n. 633 del 1972) di alcune operazioni effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche. In particolare, sono state incluse tra le operazioni esenti ai sensi del citato articolo 10 le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari: la relazione tecnica precisava che la disposizione non avrebbe determinato complessivamente effetti finanziari.

Successivamente, il comma 683 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021, come modificato dal comma 2-bis dell’articolo 4 del DL n. 51 del 2023 ha stabilito che la disposizione di cui al citato articolo 5, comma 15-quater si applichi a decorrere dal 1° luglio 2024. Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari, la relazione tecnica affermava che dalla disposizione non sarebbero derivati effetti sul gettito, tenuto conto che, in sede di relazione tecnica originaria, non erano stati ascritti effetti alle disposizioni in parola.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone l’esenzione dall’IVA per determinate prestazioni relative all’attività didattica sportiva sia con riferimento a quelle rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame sia per quelle rese anteriormente a tale data prevedendo altresì, per queste ultime, l’applicazione dell'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (che prevede l’esenzione IVA per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere). In proposito si evidenzia che l’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021 ha previsto l’applicazione dell’esenzione IVA per specifiche attività sportive (con applicazione a decorrere dal 1° luglio 2024). Pertanto appare in primo luogo necessario che il Governo fornisca chiarimenti circa il coordinamento dell’esenzione prevista dalla norma in esame con quella già introdotta dal citato decreto-legge, e conseguentemente circa gli effetti finanziari effettivamente ascrivibili alla disciplina ora introdotta. Ciò premesso, si rileva comunque che la norma appare suscettibile di determinare effetti negativi privi di quantificazione e copertura. Tali effetti si produrrebbero sia con riferimento al minore gettito IVA che deriverebbe dall’applicazione dell’esenzione disposta (che comunque appare riguardare un ambito applicativo soggettivo e oggettivo diverso da quello previsto dal citato articolo 5, comma 15-quater) sia con riferimento ai rimborsi dovuti dall’amministrazione finanziaria in relazione all’applicazione dell’articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 con effetto retroattivo alle prestazioni rese anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione. Appare pertanto opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi informativi volti a verificare gli effetti finanziari della disposizione in esame.

In proposito si evidenzia altresì che l’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 393 del 27 luglio 2022 ha chiarito che i corsi di nuoto impartiti da associazioni sportive dilettantistiche, prevalentemente a bambini, non sono riconducibili nell'ambito dell'esenzione dall'IVA di cui all’articolo 10, comma 1, numero 20), del DPR n. 633 del 1972, in quanto - ferma restando l'eventuale sussistenza del requisito soggettivo di scuola di nuoto riconosciuta dalla Federazione di competenza - risulta carente il presupposto oggettivo che concerne la definizione e la qualificazione della nozione "di insegnamento scolastico o universitario". Nel caso specifico l’Agenzia ha precisato che ai corrispettivi percepiti dall’Associazione sportiva dilettantistica (ASD) - a fronte dei corsi di nuoto - si applica l’IVA al 22%.

ARTICOLO 43, commi 4-bis e 4-ter

Disposizioni per il giubileo 2025 della Chiesa cattolica per l’anno 2025

La norma autorizza la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per il 2023, 124,6 milioni di euro per il 2024, 26,3 milioni di euro per il 2025 e 3,2 milioni di euro per il 2026 per l'immediata attivazione delle procedure di affidamento relative ai lavori di adeguamento e di ristrutturazione e annesse tecnologie sanitarie collegate alle attività dei presidi sede di Dipartimento di Emergenza Accettazione e Pronto Soccorso della rete del sistema dell'emergenza del Servizio sanitario regionale, funzionali a permettere un'adeguata accoglienza ai pellegrini che partecipano al Giubileo del 2025, nonché per tenere conto degli effettivi costi degli interventi previsti nell'allegato 1 del DPCM 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021.

Il DPCM citato reca l’approvazione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, contenente la rivisitazione degli interventi essenziali ed indifferibili, approvati con DPCM 15 dicembre 2022, e l’inserimento degli ulteriori interventi essenziali, con l’indicazione degli interventi di parte corrente resi possibili dall’articolo 31 del decreto-legge 13 febbraio 2023, n. 13. In particolare, l’Allegato 1, citato, reca il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo.

Ai relativi oneri si provvede:

a)      quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025 “a lordo IVA” (così, testualmente, la norma), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 a valere sulla quota assegnata alla Regione Lazio.

In proposito si evidenzia che l'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988 n. 67 autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di euro 34 miliardi. In particolare i commi da 263 a 267 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021 hanno disposto l’incremento di ulteriori 2 miliardi dell'importo fissato dal citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che era stato rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La ripartizione dell'incremento avviene sulla base della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno 2021.

Si evidenzia inoltre che con il DM 20 luglio 2022 del Ministero della salute relativo al riparto delle risorse per la prosecuzione del Programma straordinario di investimenti in sanità, il suddetto incremento pari a 2.000.000.000,00 di euro, è stato finalizzato come di seguito:

a) 1.900.000.000,00 euro ripartiti e assegnati alle regioni, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2021, al netto delle quote relative alle Province autonome di Trento e di Bolzano rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

b) 100.000.000,00 euro accantonati quale quota di riserva per interventi urgenti, da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

b)     quanto a 17,7 milioni di euro per il 2023, a 24,6 milioni di euro per il 2024, a 11,3 milioni di euro per il 2025 e a 3,2 milioni di euro per il 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.

In proposito si evidenzia che il comma 7 del citato articolo 26 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Per le finalità di cui alla norma in esame, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario per il Giubileo, sentito per gli aspetti di competenza il Ministero della salute, propone l'aggiornamento del DPCM e dei relativi allegati, adottato ai sensi dell'articolo 1, del citato comma 422, della legge n. 234 del 2021, ferma restando l'immediata attivazione delle procedure di affidamento degli interventi anche da parte della Regione Lazio.

 

La relazione tecnica, relativa all’emendamento governativo che ha introdotto la norma, afferma che la disposizione è volta ad aggiornare i costi, rappresentati dal Commissario, degli interventi di cui all'allegato 1 del DPCM 8 giugno 2023 per un importo complessivo di 56,7 milioni di euro per il periodo 2023-2026 e a permettere un rapido avvio degli interventi necessari per permettere alla sanità del Lazio di essere preparata, dal punto di vista delle strutture di emergenza, all'accoglienza del flusso di pellegrini di cui si prevede l'arrivo a Roma e provincia in occasione dell'evento giubilare del 2025.

Per tali esigenze, per le quali è necessario dare avvio alle procedure di gara entro il 2023, è

autorizzata la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per il 2023, 124,6 milioni per il 2024, 26,3 milioni per il 2025 e 3,2 milioni di euro per il 2026.

La RT precisa altresì che dal punto di vista procedurale, con la disposizione oltre ad assegnare le risorse si permette l'avvio della fase di affidamento degli interventi da parte dei soggetti attuatori, nelle more dell'aggiornamento del DPCM 8 giugno 2023, relativo alla governance e all'individuazione degli interventi connessi al Giubileo. Gli interventi, infatti, sono da intendersi ricompresi nel piano giubilare complessivo, con applicazione delle regole e modalità di attuazione degli interventi ivi previste.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare circa la norma in esame, che autorizza la spesa di 57,7 milioni di euro per il 2023, 124,6 milioni di euro per il 2024, 26,3 milioni di euro per il 2025 e 3,2 milioni di euro per il 2026 per l'immediata attivazione delle procedure di affidamento relative ai lavori di adeguamento e di ristrutturazione e annesse tecnologie sanitarie collegate alle attività dei presidi sede di Dipartimento di Emergenza Accettazione e Pronto Soccorso della rete del sistema dell'emergenza del Servizio sanitario regionale, funzionali a permettere un'adeguata accoglienza ai pellegrini che partecipano al Giubileo del 2025, nonché per tenere conto degli effettivi costi degli interventi previsti nell'allegato 1 del DPCM 8 giugno 2023, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4-bis dell’articolo 43 provvede agli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa, per complessivi 57,7 milioni di euro per l’anno 2023, 124,6 milioni di euro per l’anno 2024, 26,3 milioni di euro per l’anno 2025 e 3,2 milioni di euro per l’anno 2026, destinata a lavori di adeguamento e ristrutturazione delle strutture sanitarie della regione Lazio in vista del Giubileo 2025, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2023, a 100 milioni di euro per l’anno 2024 e a 15 milioni di euro per l’anno 2025, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, a valere sulla quota assegnata alla regione Lazio;

- quanto a 17,7 milioni di euro per l’anno 2023, a 24,6 milioni di euro per l’anno 2024, a 11,3 milioni di euro per l’anno 2025 e a 3,2 milioni di euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, appare preliminarmente necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla previsione secondo cui gli importi ivi richiamati sono indicati al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, dal momento che tale specificazione dovrebbe logicamente essere piuttosto riferita alla quantificazione dei sottostanti oneri.

Tanto premesso, si ricorda che l’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è quella relativa all’esecuzione da parte di regioni e province autonome di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, il cui importo, per effetto di ripetuti rifinanziamenti intervenuti nel corso degli anni, ammonta complessivamente a 34 miliardi di euro[41]. In proposito, si evidenzia che le predette risorse sono iscritte sul capitolo 7464[42] dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, che, nell’ambito del vigente bilancio di previsione dello Stato per il triennio in corso, presenta una dotazione di 905 milioni di euro per l’anno 2023, di 1,355 milioni di euro per l’anno 2024 e di 1,715 miliardi di euro per l’anno 2025[43].

Si rammenta, altresì, che parte delle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa è stata da ultimo ripartita tra le regioni, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, ad opera rispettivamente della delibera CIPE n. 51 del 2019, per un ammontare di 4 miliardi di euro, e del decreto del Ministro della salute 20 luglio 2022, per un ammontare di ulteriori 1,9 miliardi di euro. Alla luce dei predetti provvedimenti di riparto, alla regione Lazio risultano nel complesso assegnati circa 579 milioni di euro.

In tale quadro, stante il tenore letterale della norma di copertura, che trae le risorse occorrenti dalla corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, a valere sulla quota “assegnata” alla regione Lazio, sarebbe utile acquisire maggiori elementi di informazione dal Governo circa le risorse di cui si prevede l’utilizzo, in particolare chiarendo se esse derivino dai citati provvedimenti di riparto o da altri atti analoghi in precedenza adottati ovvero se le stesse debbano ancora essere assegnate alla regione medesima. Appare altresì necessario acquisire una rassicurazione circa il fatto che l’impiego di tali risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria pubblica ai quali le stesse sono destinate.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, si fa presente che il citato comma 7 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026.

In proposito, si segnala che il citato Fondo è iscritto sul capitolo 7492 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e che, sulla base di un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, presenta per l’anno 2023 una disponibilità residua di 718,8 milioni di euro.

Ciò premesso, nel prendere atto, con specifico riferimento all’anno 2023, della astratta congruità delle risorse utilizzate a copertura, sarebbe opportuno acquisire dal Governo una conferma, da un lato, in merito all’effettiva disponibilità delle predette risorse anche per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso, dall’altro, circa il fatto che l’utilizzo delle stesse risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo in esame, anche in considerazione del fatto che ad esso possono accedere, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche, gli interventi finanziati con risorse del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, nonché ulteriori interventi prioritari indicati dalla norma istitutiva del Fondo, a partire da quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019.



[1] Nel testo della norma: Struttura della Presidenza del Consiglio competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

[2] E in deroga ai limiti percentuali ivi previsti; limiti, peraltro, soppressi dall’art. 3, comma 3-bis, del decreto legge n. 80 del 2021.

[3] Nel testo della norma: Struttura della Presidenza del Consiglio competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

[4] Determinati dai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988.

[5] Tenuto conto che nella legislazione statale primaria più recente non si rinvengono disposizioni che – relativamente a trattamenti retributivi – impiegano la formulazione di “considerare”.

[6] Tale importo è già stato ripartito tra i competenti Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, che ha interamente attribuito le risorse pari a 80 milioni di euro annui.

[7] Inserito dalla parte consequenziale dell’emendamento governativo che ha introdotto la norma in esame.

[8] Nello specifico: l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’Agenzia del demanio e l’Agenzia delle entrate-riscossione.

[9] Per definire l’ambito di applicabilità le norme fanno riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma l, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma l, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché ai lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo l o dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana di cui all'articolo 30, comma l, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, anche mediante contratti di lavoro a

tempo determinato.

[10] Il Fondo per interventi strutturali di politica economica è iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[11] Tra quelli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

[12] https://www.mimit.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=733

[13] Modificando il comma 1, dell’art. 238-bis.

[14] A tal fine viene modificato il comma 6 dell’art. 238-bis.

[15] Di cui, rispettivamente, agli artt. 6, 8 e 24 della legge n. 240 del 2010.

[16] A tal fine la norma modifica il comma 7 dell’art. 238-bis, precisando che le medesime spese non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'università (sul Fondo di finanziamento ordinario delle università nel testo vigente della norma).

[17] Di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013.

[18] Da adottare entro il 30 giugno 2024.

[19] La relazione illustrativa che accompagna l’emendamento che ha introdotto la disposizione (5.012) informa del fatto che tale istituto non ha presentato istanza di statizzazione.

[20] Di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

[21] Di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

[22] Non appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[23] Di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

[24] Ai sensi della legislazione vigente il numero dei collaboratori impiegato negli uffici di diretta collaborazione del Ministro non deve eccedere il 20 per cento del contingente complessivo di personale assegnato ai medesimi uffici determinato, ai sensi del citato articolo 5, in 230 unità.

[25] Di cui all'articolo 5. comma 3, del regolamento di cui al DPCM 2 dicembre 2019, n. 169.

[26] Di cui all'articolo 5. comma 4, del regolamento di cui al DPCM 2 dicembre 2019, n. 169.

[27] Ad eccezione dell'articolo 14 che tratta dell’organismo indipendente di valutazione della performance nonché delle disposizioni di cui al titolo III che tratta del merito e dei premi.

[28] La relazione illustrativa allegata all’emendamento che ha introdotto le norme in esame ci rammenta che SOSE S.p.A. - istituita in base all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146 - è una società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (88,89%) e dalla Banca d'Italia (11, 11 %), alla quale è stata affidata la realizzazione degli studi di settore, successivamente sostituiti dagli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, nonché lo svolgimento di altre attività in tema di determinazione dei fabbisogni standard in attuazione del federalismo fiscale ovvero di servizi di analisi e valutazione in materia tributaria e di economia d'impresa.

[29] Si rammenta che l’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, prevede che, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti all’ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all’esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato, possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su apposti fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

[30] Ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

[31] Di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

[32] Il citato Fondo è iscritto sul capitolo 1282 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito.

[33] Come risultanti dal bilancio consolidato.

[34] Fino al 31 dicembre 2026.

[35] Di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[36] •Di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165/2001. Si tratta dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale militare e delle Forze di polizia di Stato, del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia e di altre categorie di personale quale, ad esempio, il personale della CONSOB e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

[37] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[38] Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

 

[39] AGRI-CAT Srl ricopre la funzione di soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, denominato Fondo AgriCat. Costituita da ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) il 21 luglio 2022, in conformità alle disposizioni dell’articolo 1, comma 516, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, AGRI-CAT Srl è responsabile della gestione finanziaria e operativa del Fondo.

[40] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[41] Da ultimo, l’articolo 1, comma 263, della legge n. 234 del 2021 ha rideterminato l’importo fissato dall’articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988 in 34 miliardi di euro.

[42] Denominato “Somme da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica”.

[43] L’iscrizione in bilancio delle risorse in parola tiene conto degli stati di avanzamento dei lavori, in relazione ai quali il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al relativo trasferimento.