Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 48/2023 recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro
Riferimenti: AC N.1238/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 26/06/2023
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1238

 

 

Misure urgenti per l’inclusione sociale e

l’accesso al mondo del lavoro

 

 

(Conversione in legge, con modificazioni, del DL 48/2023 - approvato dal Senato A.S. 685)

 

 

 

 

N. 78 – 26 giugno 2023

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 3 -

ARTICOLI 1-4. - 3 -

Assegno di inclusione. - 3 -

ARTICOLO 5. - 14 -

Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa - SIISL. - 14 -

ARTICOLO 6. - 17 -

Percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa.. - 17 -

ARTICOLO 7. - 20 -

Controlli - 20 -

ARTICOLO 8. - 22 -

Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare. - 22 -

ARTICOLO 9. - 24 -

Offerte di lavoro e compatibilità con l’Assegno di inclusione. - 24 -

ARTICOLO 10. - 24 -

Incentivi - 24 -

ARTICOLO 11. - 30 -

Coordinamento monitoraggio e valutazione. - 30 -

ARTICOLO 12. - 32 -

Supporto per la formazione e il lavoro.. - 32 -

ARTICOLO 13, commi 1-7 e comma 10. - 41 -

Disposizioni transitorie. - 41 -

ARTICOLO 13, commi 8 e 9 e commi 11-15. - 48 -

Disposizioni finanziarie. - 48 -

ARTICOLO 14. - 54 -

Modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.. - 54 -

ARTICOLO 15. - 57 -

Rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva.. - 57 -

ARTICOLO 16. - 58 -

Vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.. - 58 -

ARTICOLO 17, commi da 1 a 3. - 59 -

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.. - 59 -

ARTICOLO 17, commi 4 e 5. - 63 -

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento PCTO e registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro.. - 63 -

ARTICOLO 18. - 66 -

Tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione  - 66 -

ARTICOLO 18-bis. - 73 -

Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro   - 73 -

ARTICOLO 19. - 74 -

Fondo nuove competenze. - 74 -

ARTICOLO 20. - 76 -

Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico.. - 76 -

ARTICOLO 21. - 78 -

Fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. - 78 -

ARTICOLO 22. - 80 -

Maggiorazione dell’Assegno Unico e Universale. - 80 -

ARTICOLO 23. - 84 -

Omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale. - 84 -

ARTICOLO 23-bis. - 87 -

Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi - 87 -

ARTICOLO 24. - 88 -

Disciplina del contratto di lavoro a termine. - 88 -

ARTICOLO 24, comma 1-quater.. - 90 -

Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro.. - 90 -

ARTICOLO 25. - 90 -

Contratti di espansione. - 90 -

ARTICOLO 25, comma 1-bis. - 92 -

Disposizioni in materia di prepensionamento per le imprese del settore dell'editoria.. - 92 -

ARTICOLO 25-bis. - 93 -

Disposizioni in materia di prepensionamento per le imprese del settore dell'editoria.. - 93 -

ARTICOLO 27. - 95 -

Incentivi all’occupazione giovanile. - 95 -

ARTICOLO 28. - 102 -

Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità.. - 102 -

ARTICOLO 28-bis. - 104 -

Disposizioni in materia di lavoro agile per soggetti fragili - 104 -

ARTICOLO 29. - 106 -

Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali - 106 -

ARTICOLO 30. - 108 -

Cassa integrazione in deroga per cause di crisi aziendale e riorganizzazione. - 108 -

ARTICOLO 31. - 110 -

Completamento dell’attività liquidatoria Alitalia. - 110 -

ARTICOLO 32. - 111 -

Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale. - 111 -

ARTICOLO 33. - 113 -

Disposizioni in materia di Agenzia industrie difesa.. - 113 -

ARTICOLO 34. - 114 -

Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell’autotrasporto merci e persone  - 114 -

ARTICOLO 35. - 117 -

Esonero dal versamento del contributo in favore dell’Autorità di regolazione dei trasporti - 117 -

ARTICOLO 36, comma 1. - 119 -

Disposizioni in materia di lavoro marittimo.. - 119 -

ARTICOLO 36, comma 1-bis. - 121 -

Agevolazioni contributive per le imprese armatoriali - 121 -

ARTICOLO 36-bis. - 122 -

Disposizioni per il settore del trasporto a fune. - 122 -

ARTICOLO 37. - 123 -

Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale. - 123 -

ARTICOLO 38. - 125 -

Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua   - 125 -

ARTICOLO 39. - 127 -

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti - 127 -

ARTICOLO 39-bis. - 131 -

Trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e festivi in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere. - 131 -

ARTICOLO 40. - 133 -

Misure fiscali per il welfare aziendale. - 133 -

ARTICOLO 41. - 137 -

Rifinanziamento Fondo per la riduzione della pressione fiscale. - 137 -

ARTICOLO 42, commi 1-3. - 137 -

Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori - 137 -

ARTICOLO 42, comma 3-bis. - 138 -

Svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. - 138 -

ARTICOLO 43. - 139 -

Disposizioni in materia di diritti dell’azionista e contenimento dei costi - 139 -

ARTICOLO 44, comma 1. - 140 -

Interessi passivi derivanti dal ricorso all’indebitamento.. - 140 -

ARTICOLO 44, comma 2, lett. a) e b). - 142 -

Imposta riserve matematiche. - 142 -

ARTICOLO 44, comma 3. - 144 -

Incremento del Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici (cosiddetto “Fondo 394”). - 144 -

ARTICOLO 44, comma 4. - 145 -

Disposizioni di copertura finanziaria. - 145 -

ARTICOLO 44, commi 5 e 6. - 150 -

Livelli massimi dei saldi e dell’emissione di titoli pubblici - 150 -

 

 

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

1238

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato:

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatore per la Commissione di merito:

Schifone (FdI)

Commissione competente:

XI (Lavoro pubblico e privato)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 685), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro

Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica. Inoltre, il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la Commissione Bilancio del Senato. Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-4

Assegno di inclusione

Normativa vigente. Il decreto-legge 4/2019 ha autorizzato la spesa di 5.906,8 milioni di euro per l’anno 2019, 7.166,9 milioni di euro per l’anno 2020, 7.391 milioni per il 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per l’erogazione del reddito e della pensione di cittadinanza, disciplinandone anche l’attuazione. Si ricorda che il beneficio economico è composto da:

        un’integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui per il reddito di cittadinanza (7.560 in caso di pensione di cittadinanza) riparametrata sulla base della composizione del nucleo familiare per mezzo della scala di equivalenza (QUOTA A);

        un’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione (come dichiarato ai fini ISEE), fino ad un massimo di euro 3.360 annui (1.800 se il nucleo risiede in casa di proprietà per la quale sia stato concesso un mutuo o in caso di pensione di cittadinanza) (QUOTA B).

Con riferimento alla durata del beneficio si rammenta che il Rdc, permanendo i requisiti di accesso, è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione, per un periodo di un mese.

Successivi interventi legislativi hanno rimodulato i predetti limiti di spesa. Da ultimo sulla materia è intervenuta la legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 313-321, della legge n. 197/2022) che, nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva ha disposto, tra l’altro, quanto segue.

        Riduzione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 della durata massima del RdC da 18 a 7 mesi, ad eccezione dei nuclei al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età, per i quali continua ad applicarsi la durata originaria.

        Introduzione di una franchigia nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente, in base alla quale il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.

        L’erogazione del beneficio viene condizionata all’adempimento degli obblighi scolastici per la fascia di età dai 18 ai 59 anni e degli obblighi di formazione previsti dall’articolo 4 del decreto-legge 4/2019.

        Incremento degli oneri di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021 (relativi all'Assegno Unico e Universale) in misura pari a 11 milioni di euro per l’anno 2023 e a 708,8 milioni di euro per l’anno 2024, 717,2 milioni di euro per l’anno 2025, 727,9 milioni di euro per l’anno 2026, 732,2 milioni di euro per l’anno 2027, 736,5 milioni di euro per l’anno 2028 e 740,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029 (comma 320).

        Soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2024 degli articoli 1-13 del decreto-legge n. 4/2019, inclusa l’autorizzazione di spesa RdC.

Il comma 321 della citata legge di bilancio istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo denominato «Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva» nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione dal 2024 dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 318, rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 320. Gli allegati tecnici e la RT riferiti alla legge di bilancio affermano che confluiranno nel fondo di nuova istituzione le somme di 7.076,1 milioni di euro per l’anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l’anno 2025, 7.057,0 milioni di euro per l’anno 2026, 7.052,7 milioni di euro per l’anno 2027, 7.048,4 milioni di euro per l’anno 2028 e 7.044,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

 

Nella tabella che segue sono riepilogati gli interventi legislativi che hanno rideterminato l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1 del DL 4/2019 per gli anni 2024-2029:

 

Le norme istituiscono a decorrere dal 1° gennaio 2024 l’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. L’Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico condizionata alla prova dei mezzi (articolo 1).

 

Beneficiari (articolo 2).

L’Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant’anni di età.

Con modifica introdotta durante l’esame al Senato è stata ampliata la categoria dei nuclei beneficiari includendovi anche quelli in cui siano presenti componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

Per l’accesso al beneficio devono concorrere - al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata di fruizione del beneficio - congiuntamente diversi requisiti, con riferimento alla cittadinanza, alla residenza e al soggiorno, alla condizione economica, al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, alla mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e alla mancanza di sentenze definitive di condanna.

Si segnalano in particolare i seguenti requisiti:

Cittadinanza. Il richiedente deve essere cittadino dell’UE o familiare di cittadino dell’UE, o in possesso del permesso di soggiorno o titolare dello status di protezione internazionale.

Residenza. Il richiedente deve essere residente in Italia per almeno cinque anni (per il Rdc il requisito è 10 anni), di cui gli ultimi due in modo continuativo;

Condizione economica del nucleo familiare. ISEE non superiore a 9.360 euro nel caso di nuclei familiari con minorenni. Reddito familiare non superiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia di reddito è elevata a 7.650 euro annui nel caso di nuclei familiari composti da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari con disabilità grave o non autosufficienza. Valori di patrimonio mobiliare e immobiliare non superiore a determinati parametri.

La norma elenca i trattamenti assistenziali che non devono essere considerati nel calcolo del reddito familiare.

Il parametro della scala di equivalenza, corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo:

·        è pari a 1;

·        è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, come previsto dall’allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013 che differenzia, ai fini ISEE, la condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza (v. dettagli in Allegato 3);

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura;

d) di 0,3 per un ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione (lettera inserita nel corso dell’esame al Senato);

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Le norme stabiliscono le categorie di soggetti che non sono conteggiati nella scala di equivalenza.

Nella parte conseguenziale dell’emendamento approvato al Senato che ha introdotto la maggiorazione di cui alla lettera d) sono stati aumentati i limiti di spesa di cui all’articolo 13, commi 8 e 9, cui si rinvia.

 

Beneficio economico (articolo 3)

L’Assegno di inclusione, su base annua, è composto da:

·        un’integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;

·        un’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (come dichiarato a fini ISEE) fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Il beneficio è erogato ogni mese per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di 1 mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è sempre prevista la sospensione di 1 mese.

Il beneficio, esente dal pagamento dell’IRPEF e qualificato come sussidio di sostentamento a vantaggio di persone comprese nell’elenco dei poveri di cui dell’art. 545 c.p.c., non può essere inferiore ad euro 480 annui.

Le norme disciplinano la compatibilità dell’Assegno di inclusione con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente autonomo e dipendente, e le eventuali rideterminazioni del benefico medesimo a seguito della variazione delle condizioni occupazionali.

Si prevede in particolare quanto segue.

-        Nel caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del beneficio: il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità. Il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS entro 30 giorni dall’avvio dell’attività. Decorso il termine di 30 giorni dall’avvio della attività senza che il lavoratore abbia reso la comunicazione all’INPS, è prevista la sospensione dell’erogazione del beneficio fino all’ottemperanza di questo obbligo e comunque non oltre 3 mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali, vi è la decadenza del beneficio.

-        Nel caso di avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo (sia in forma individuale, sia di partecipazione) da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, a pena di decadenza dal beneficio, la stessa è comunicata all’INPS entro il giorno antecedente il suo inizio, secondo modalità definite dall’Istituto. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. A titolo di incentivo, per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, il beneficio economico dell’Assegno di inclusione non subisce variazioni (ferma restando la durata complessiva del medesimo) ed è successivamente aggiornato ogni trimestre (avendo a riferimento il trimestre precedente). Il reddito concorre per la parte eccedente il limite di 3.000 euro lordi annui.

 

Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio (articolo 4)

L’Assegno di inclusione è richiesto all’INPS, tramite modalità telematiche.

L’INPS provvede al riconoscimento del beneficio, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni prescritte. L’INPS informa il soggetto richiedente che, al fine di ottenere il beneficio, deve procedere all’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere il patto di attivazione digitale, e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati alla attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Con norma inserita nel corso dell’esame al Senato si prevede che la richiesta può essere presentata presso i centri di assistenza fiscale previa stipula di una convenzione con l’INPS, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 479, della legge n. 160/2019 e nei limiti delle risorse stesse (comma 1).

Le norme prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 479, sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al presente decreto, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l’INPS, nonché le attività legate all’assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell’ISEE affidate ai medesimi centri (comma 1-bis).

Si ricorda che l’articolo 1, comma 479, della legge n. 160/2019 a decorrere dall'anno 2020, ha stanziato 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di Pensione di cittadinanza (Pdc) anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS. Si rammenta inoltre che l’articolo 32 del decreto in esame incrementa di 30 milioni di euro per l’anno 2023 lo stanziamento in oggetto limitatamente alle attività legate all’assistenza nella presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) a fini ISEE, affidate ai centri di assistenza fiscale.

 

Con la sottoscrizione del piano di attivazione digitale si attua l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza ai fini dell’analisi, della presa in carico dei componenti con bisogni complessi e dell’attivazione degli eventuali sostegni. I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale e successivamente, ogni 90 giorni, al fine di aggiornare la propria posizione. È espressamente prevista la sospensione del beneficio, in caso di mancata presentazione.

La norma reca una specifica clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale alle attività previste dalla disposizione in commento si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4).

 

I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione. I componenti del nucleo familiare, che hanno l’età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, sono avviati ai centri per l’impiego o presso le agenzie per il lavoro per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Il patto è sottoscritto entro 60 giorni dall’avvio dei componenti al centro per l’impiego (comma 5).

 

Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione».

La Carta di inclusione è emessa - in sede di prima applicazione e sino allo scadere del termine contrattuale - in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112/2008, relativamente alla carta acquisti, alle stesse condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l’erogazione del beneficio. Allorquando vi è il nuovo affidamento del servizio di gestione, si precisa che il numero delle carte deve essere tale da assicurare l’erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente del nucleo familiare avente maggiore età, che concorre alla definizione del beneficio.

La decorrenza dell’Assegno di inclusione ha luogo dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale da parte del soggetto richiedente.

Si prevede inoltre che, oltre a fungere da carta acquisti, la Carta consente prelievi di contante entro il limite mensile di 100 euro per ogni individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, nonché l’effettuazione del bonifico mensile al locatore indicato nel relativo contratto di locazione. La Carta è consegnata presso gli uffici del gestore del servizio integrato dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale da parte del soggetto richiedente (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Assegno di inclusione

 

5.527,3

5.684,5

5.562,2

 

5.527,3

5.684,5

5.562,2

 

5.527,3

5.684,5

5.562,2

 

La relazione tecnica quantifica gli oneri connessi all’attivazione della misura in esame riepilogati nella tabella che segue:

 

Al fine di stimare gli oneri la RT prende in considerazione la platea dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza del mese di dicembre 2022.

Per tener conto dell’ampliamento del requisito legato alla residenza, stabilito in 5 anni anziché in 10 come per il RDC, a partire da dati ISTAT, la RT stima in 1,60 il moltiplicatore da applicare all’attuale platea di stranieri percettori per tenere conto del nuovo requisito. Applicando le condizioni previste dalla nuova normativa e sopra elencate, la base tecnica finale di riferimento da utilizzare nella valutazione è la seguente:

 

La base tecnica è stata altresì utilizzata per ripartire i nuclei tra percettori di integrazione per affitto e non percettori di integrazione per affitto.

Per la quantificazione degli oneri a partire dall’anno 2024 da un lato si è tenuto conto dei tassi di ingresso ed uscita sperimentati nell’analisi dell’andamento dei nuclei percettori del Reddito di cittadinanza e dall’altro delle variabili demografiche connesse alle collettività interessate dalla prestazione in esame (con particolare riferimento sia all’ampliamento  dei  nuclei  con  componenti  stranieri, sia all’evoluzione delle collettività che negli anni maturano il requisito anagrafico di 60 anni). Si è altresì tenuto conto della periodicità di rinnovo della prestazione e della relativa durata.

 

Con una Nota presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo, ha confermato in relazione alla stima dei beneficiari che la stessa deriva dall’estrapolazione delle risultanze di monitoraggio tenuto conto della definizione delle nuove collettività interessate dal beneficio e della relativa evoluzione demografica. Circa la considerazione della base dati al 31 dicembre 2022 anziché la media dei beneficiari del 2022 si conferma la maggiore adeguatezza nel considerare la situazione al 31 dicembre 2022 attesa anche la evoluzione dei mesi più recenti. In riferimento alla dinamica dei beneficiari nel periodo 2024-2026 (per il periodo successivo la stessa tiene conto dell’evoluzione demografica delle collettività interessate) si fa presente che le stesse risentono del mutamento della periodicità a seguito della quale vi è il periodo di sospensione di un mese che passa da 18 mesi a 12 mesi (l’anno 2026 è il primo esercizio che vede registrare in due anni consecutivi, 2025 e 2026, il mese di sospensione) per poi stabilizzarsi a tale valore e delle stime dei tassi di ingresso e di uscita mensili mutuate anche dall’esperienza del Reddito di cittadinanza (Rdc).

La Nota conferma che i fattori di incremento sono ispirati a criteri di prudenzialità

La Nota espone inoltre la seguente base tecnica con il dettaglio:

 

 

Con riferimento al beneficio la Nota precisa che l’importo medio dell’Assegno è stato calcolato sui micro dati. Attualmente dopo la sospensione periodica a 18 mesi non si verifica una diminuzione dell’importo medio bensì un aumento. L’importo medio di 624 euro di Assegno d’inclusione non può essere confrontato con gli attuali importi in pagamento per RDC/PDC essendo decisamente difformi sia i rispettivi nuclei percettori sia la nuova e la vecchia scala di equivalenza.

Nell’audizione ISTAT del 5 dicembre 2022, citata nelle osservazioni è riportato che “Secondo le stime, sono soggetti a riduzione della durata del beneficio circa 846 mila individui, vale a dire poco più di un beneficiario su cinque: la loro incidenza tuttavia è di oltre un terzo se si considerano i soli beneficiari in età compresa fra 18 e 59 anni”. Tale platea di 846 mila individui è superiore alla platea della RT della Legge di Bilancio per il 2023 di 404 mila nuclei / 559 mila persone, forse perché utilizza dati di flusso anziché di stock. Ad ogni modo la norma del DL 48 sulla franchigia di tremila euro (art.3 c.5) è riferita all’Assegno d’inclusione, i cui nuclei hanno altre numerosità e caratteristiche.

Con riferimento alla franchigia di 3.000 euro per l’avvio dell’attività lavorativa, la Nota afferma che la stima di cinquantamila percettori è stata determinata sulla base di elaborazioni eseguite sugli archivi dei lavoratori dipendenti per l’anno 2021 abbinati ai percettori di RdC da cui sono risultati appunto cinquantamila soggetti con contratto di lavoro stagionale o intermittente. Come scritto nella RT riferita alla legge di bilancio 2023, tenendo conto sia dell’attuale scenario sia di un possibile effetto attrattivo della norma, si è ritenuto di quantificare in settantamila il numero di percettori che avrebbero fruito della norma. Nella RT del in esame il numero di cinquantamila è la risultante di un aumento dei settantamila dovuto all’ampliamento dei contratti di lavoro dipendente utilizzabili ma anche una contestuale diminuzione non essendo la nuova norma in concreto ipotizzabile per i percettori dello Strumento per la Formazione Lavoro (sia perché coinvolti in corsi di formazione obbligatori, sia perché percettori non in maniera continuativa, ma limitata ad appena dodici mesi).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono a decorrere dal 1° gennaio 2024 l’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di sostegno economico di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

Alle norme sono ascritti effetti di maggiore spesa per l’erogazione del beneficio economico per i primi tre anni di applicazione pari a 5.487,3 milioni di euro per l’anno 2024, 5.644,5 milioni per il 2025, 5.522,2 milioni per il 2026, 5.688,6 per l’anno 2027, 5.737,2 per l’anno 2028, 5.797,9 per l’anno 2029, 5.850,9 per l’anno 2030, 5.916,1 per l’anno 2031, 5.983,6 per l’anno 2032 e 6.053,5 milioni a decorrere dal 2033.[1]

Premesso che l'onere è limitato all'entità delle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 13, comma 8, del provvedimento in esame e che il rispetto dei predetti limiti è garantito dalla procedura di monitoraggio, accantonamento di risorse e rimodulazione del beneficio disciplinata dai commi 11 e 12 del medesimo articolo 13, andrebbero acquisiti alcuni chiarimenti al fine di valutare la congruità dello stanziamento.

In primo luogo, con riferimento alla stima della platea potenzialmente interessata dalla misura si evidenzia che la RT riferita al testo originario del decreto-legge non tiene conto di alcune modifiche intervenute al Senato che ampliano il numero dei nuclei familiari che possono richiedere la prestazione comprendendovi anche quelli in cui sono presenti componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

Inoltre, nel corso dell’esame al Senato, sono stati modificati gli incrementi della scala di equivalenza, rispetto al testo originario del decreto, al fine di tener conto di particolari situazioni di svantaggio.

In particolare, è stata inserita la maggiorazione dello 0,3 per un ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione. Nella parte conseguenziale dell’emendamento approvato al Senato che ha introdotto la maggiorazione di cui alla lettera d) sono stati corrispondentemente aumentati i limiti di spesa di cui all’articolo 13, commi 8 e 9, cui si rinvia.

In proposito si evidenzia che la RT e gli allegati tecnici sopra descritti (disponibili al momento della redazione del presente dossier) sono riferiti al testo originario e non tengono pertanto conto delle modifiche introdotte al Senato, che sono suscettibili di determinare un ampliamento della platea potenzialmente beneficiaria della misura, in relazione alla quale andrebbero forniti dati ed elementi informativi ai fini della quantificazione del maggior onere conseguente. Per la variazione dei limiti di spesa riferiti alle norme in esame, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 13, commi 8 e 9, recante le disposizioni finanziarie.

Con riferimento alla norma inserita al Senato relativa alla presentazione delle domande per la richiesta del beneficio attraverso i centri di assistenza fiscale si prevede che la remunerazione dei predetti centri sia posta a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 479, della legge n. 160 del 2019 e nei limiti delle risorse stesse[2].

Sul punto appare necessario che il Governo confermi la congruità dello stanziamento previsto a legislazione vigente al fine di consentire la remunerazione delle attività effettuate dai centri di assistenza fiscale in materia di presentazione delle richieste di Assegno di inclusione.

 

ARTICOLO 5

Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa - SIISL

La norma istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL realizzato dall’INPS.

Il Sistema sarà finalizzato alle seguenti attività:

·        consentire l’attivazione di percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;

·        favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari;

·        supportare analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione.

Il SIILS deve inoltre consente l’interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalità di cui all’articolo 1 del provvedimento in esame (comma 1).

Nell'ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione, i quali attraverso la registrazione accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio e dal patto di inclusione.

In particolare, la piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva (comma 2).

Le norme prevedono che mediante uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sia predisposto entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (19 giugno 2023) un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme con l’individuazione di misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale (comma 3).

Le norme inoltre inseriscono la Piattaforma digitale per l’inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, tra gli elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro[3].

Con modifica introdotta al Senato viene incluso nell’ambito del Sistema informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS), istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 147/2017, la piattaforma di gestione dei Patti di inclusione dei beneficiari dell’ADI (comma 4).

Si ricorda che l’articolo 6 del DL 4/2019 aveva istituito un sistema informativo presso il Ministero del lavoro, denominato Sistema informativo del reddito di cittadinanza. Il successivo articolo 12, comma 7, del medesimo decreto ha previsto un’autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro annui “al fine dell’adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di competenza del citato articolo 6 e per le attività di comunicazione istituzionale sul programma Rdc”. Si rammenta che la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 318, della legge n. 197/2022) ha disposto l’abrogazione degli articoli 1-13 del decreto-legge n. 4/2019 a decorrere dal 2024. All’abrogazione non sono stati ascritti effetti di risparmio.

Il SIILS istituito con la norma in esame comprende, oltre che l’interazione tra amministrazioni centrali e territoriali, come previsto nell’attuale sistema informativo, una piattaforma dedicata ai percettori del reddito di cittadinanza, i quali accedono a diverse informazioni e possono interagire con le amministrazioni interessate.

 

Le norme recano una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale alle attività previste dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica (che commenta congiuntamente il complesso degli articoli da 1 a 13 in una sola sezione) non considera specificamente l’articolo 5 ora in esame.

Con una Nota presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo, ha precisato che l’INPS gestisce già la fase di domanda e di erogazione del Reddito di Cittadinanza. La Nota precisa che le misure introdotte dal DL 48/2023 rappresentano una evoluzione e una integrazione di strumenti informativi che, attraverso l’istituzione del SIISL, consentiranno una gestione integrata di tutto il processo con conseguenti economie di scala su tutta la filiera, tenendo anche presente la numerosità degli attori coinvolti (MLPS, ANPAL, Regioni, Comuni oltre INPS). In relazione agli oneri di analisi, progettazione, sviluppo e infrastruttura la RT conferma la sostenibilità ad invarianza di risorse, anche attraverso una riprogrammazione di alcune attività differibili. L’Istituto ha, infatti, rilasciato un Piano di Evoluzione dei Servizi che prevede una programmazione pluriennale delle attività di sviluppo su cui occorrerà intervenire per la specifica linea di prodotto (Inclusione e Invalidità Civile). L’intervento di riprogrammazione si rende necessario anche in funzione dell’impiego di risorse professionali interne attualmente impiegate a tempo pieno nei tavoli di lavoro e nello sviluppo della misura in oggetto. La Nota afferma che tenuto conto delle tempistiche previste per la realizzazione della piattaforma, tutte le attività di sviluppo (ivi inclusa la consulenza funzionale alle attività di analisi), nonché le risorse elaborative e le piattaforme tecnologiche ancillari, saranno individuate nell’ambito delle capienze e delle disponibilità di affidamenti già in essere presso l’Istituto. Con particolare riguardo alle risorse elaborative, l’Istituto metterà a disposizione quanto disponibile in termini di ambienti di sviluppo, test, collaudo e produzione senza ulteriori acquisizioni anche in termini di prodotti software di mercato. Si ritiene in ogni caso che il SIISL, indipendentemente dai costi iniziali di implementazione, digitalizzando tutta la filiera di gestione, consentirà a regime un abbattimento dei costi attualmente sostenuti dai singoli Enti oltre ai positivi ritorni per l’utenza in termini di servizio; nel tavolo tecnico è, infatti, prevista la razionalizzazione del flusso di processo con conseguente dismissione delle componenti (anche tecnologiche) non più necessarie o integrate nel SIISL.

In relazione agli oneri di conduzione e manutenzione, si segnala che, a valere sul nuovo PON Inclusione e lotta alla povertà (gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), può essere garantita la conduzione e la manutenzione della piattaforma GEPI, attualmente esistente e componente strutturale del nuovo sistema informativo che prevede l’interoperabilità tra le varie parti di sistema allocate presso i diversi attori istituzionali. Con le risorse del medesimo PON possono essere assicurate, altresì, le manutenzioni del registro ambiti, e del SIUSS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. La manutenzione comprenderà Canone evoluzioni GEPI-PUC-Reg. Ambiti e Banca Dati, Canone Conduzione Operativa GEPI, Servizi back-end, Manutenzione correttiva/adeguativa; specificatamente per il SIUSS la manutenzione correttiva/adeguativa, la gestione dei portali, la conduzione applicativa. Si precisa che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dei sistemi informativi - potrà fornire supporto con gli strumenti già in esercizio e senza nuovi o maggiori oneri.

Inoltre nel corso delle audizioni presso la commissione di merito del Senato, l’INPS (18 maggio 2023) ha evidenziato che l’Istituto sta già collaborando con le altre Amministrazioni coinvolte nella predisposizione del “Piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme” da adottare entro il 19 giugno 2023.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL, realizzato dall’INPS. Il SIILS consente l’interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro e include la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione, i quali attraverso la registrazione accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione. Le norme, cui non sono ascritti effetti finanziari, recano una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale alle attività previste dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce degli elementi informativi e dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, volti a dimostrare l’effettiva possibilità di attuare il SIILS nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con specifico riferimento alla modifica introdotta al Senato al comma 4, in base alla quale viene incluso nel Sistema Informativo dei Servizi Sociali (SIUSS) anche la piattaforma di gestione dei Patti di inclusione dei beneficiari dell’ADI, si rileva la necessità di acquisire conferma da parte del Governo circa la possibilità di gestire la nuova piattaforma nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 6

Percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa

Le norme prevedono una serie di misure volte a favorire l’inclusione sociale e lavorativa. In particolare sono previsti i seguenti strumenti:

·        percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa cui devono aderire i beneficiari dell’Assegno di inclusione. Il percorso è definito a seguito di valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare effettuata dagli operatori del servizio sociale (commi 1 e 2);

·        patto di servizio personalizzato sottoscritto dai componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro che vengono avviati ai centri per l’impiego (comma 3).

Sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi. Sono invece esonerate dall’obbligo talune categorie di soggetti, quali i componenti con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni, i soggetti affetti da patologie oncologiche, i componenti con carichi di cura e le donne vittime di violenza (commi 4 e 5).

Con modifica introdotta al Senato si prevede che nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Inail e per responsabilità civile dei partecipanti, nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse di cui al comma 9, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5-bis).

Si prevede inoltre che i servizi territoriali operino in collaborazione con gli enti del Terzo settore, sulla base di accordi stipulati tra le parti, che prevedano anche un coinvolgimento dei predetti enti nella progettazione personalizzata, nella supervisione, nel monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro (comma 6).

Le norme dispongono che i servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 8).

Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale[4] attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati determinati interventi e servizi (segretariato sociale; servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale; tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale; assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; mediazione culturale; pronto intervento sociale)[5], riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell’Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura (comma 9).

Si ricorda che l’articolo 7 del decreto legislativo n. 147/2017 elenca i servizi che devono essere individuati nel progetto personalizzato sottoscritto dai componenti il nucleo familiare beneficiario del ReI (reddito d’inclusione). Il comma 3 del medesimo articolo dispone che una quota del Fondo Povertà sia destinata al rafforzamento degli interventi e dei predetti servizi sociali, pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel 2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Le norme dispongono che agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente nonché con quelle reperibili con le risorse finanziarie di cui al comma 9 (comma 12).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano ulteriori e maggiori oneri in quanto la destinazione della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale non potrà che avvenire nel rispetto delle altre finalizzazioni previste a normativa vigente per tale Fondo e concerne esclusivamente la parte residua rispetto a queste.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede una serie di iniziative volte a favorire l’inclusione sociale e lavorativa quali il percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa e il patto di servizio personalizzato sottoscritto dai componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro che vengono avviati ai centri per l’impiego.

La norma dispone inoltre che agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni coinvolte provvedano con le risorse umane disponibili a legislazione vigente nonché con quelle reperibili relative alla quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni dalla normativa vigente.

Alla norma non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la destinazione della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale non potrà che avvenire nel rispetto delle altre finalizzazioni previste a normativa vigente per tale Fondo e concerne esclusivamente la parte residua rispetto a queste.

Si evidenzia che il carattere residuale delle risorse da destinare al rafforzamento dei servizi sociali in argomento è affermato dalla sola relazione tecnica, in quanto a seguito dell’approvazione di alcune proposte emendative nel corso dell’esame al Senato è stato soppresso dal testo originario del decreto l’aggettivo “residua” riferito alla quota del Fondo. Pertanto, andrebbe assicurato che l’attuazione delle norme in esame risulti modulabile e possa quindi avvenire nei limiti della quota disponibile del predetto Fondo e senza pregiudicare gli interventi già previsti dalla legislazione vigente.

Con riferimento al comma 5-bis introdotto al Senato, si evidenzia che la norma prevede che nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni e ad attività di volontariato presso enti del terzo settore. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Si dispone inoltre che gli oneri per le assicurazioni presso l'Inail e per responsabilità civile dei partecipanti, nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del terzo settore sono sostenuti a valere sulle risorse di cui al comma 9 menzionate in precedenza, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito non si formulano osservazioni, considerato che l’impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività non risulta di carattere obbligatorio e che comunque deve essere realizzato nel quadro delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 7

Controlli

Le norme disciplinano le attività di controllo e di vigilanza, e le relative modalità di attuazione, sull’Assegno di inclusione.

Le attività di controllo sono svolte:

·        dal personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e legislazione sociale;

·        dal personale ispettivo dell’INPS e dalla Guardia di finanza con riguardo alle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria.

Per l’attività di vigilanza il personale ispettivo dell’INL e dalla Guardia di finanza accedono a tutti i dati di interesse a disposizione dell’INPS. A tal fine si prevede che l’INPS e la Guardia di finanza stipulino apposita convenzione.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati, con riferimento ai dati, le categorie degli stessi e le modalità di accesso, i tempi di conservazione e le misure a tutela degli interessati. Si prevede, inoltre, che, con ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sia elaborato un piano triennale di contrasto all’irregolare percezione dell’Assegno di inclusione

Le norme dispongono che le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano ulteriori e maggiori oneri in quanto si tratta di attività che gli organi indicati nelle norme già svolgono in relazione al reddito di cittadinanza e comunque nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Con una Nota presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha precisato che il personale ispettivo dell’INL è già addestrato a svolgere i controlli previsti dalla norma e ad esercitare le funzioni di vigilanza sul lavoro irregolare, atteso che sono state organizzate anche iniziative formative da remoto, finanziate con risorse interne. La Nota sottolinea che le banche dati dell’INPS sono già ampliamente condivise con l’INL in forza di quanto previsto dall’art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 149 del 2015.

Inoltre la Nota segnala che la disposizione in esame appare del tutto simile a quella già contenuta nell’art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019 in materia di controlli relativi al RdC.

La Nota precisa che la disposizione estende solo apparentemente il novero dei controllori. Infatti, Carabinieri e Guardia di finanza già svolgono questo tipo di attività, in collaborazione con le strutture dell’INPS e in molti comuni anche con la polizia locale. Gli ispettori INL, così come anche gli ispettori dell’INPS e dell’INAIL, nello svolgimento delle attività di vigilanza nelle materie di competenza, procedono alle segnalazioni relative ai casi in cui emergano elementi tali da determinare la decadenza dal beneficio. La parte di maggiore rilievo, secondo la Nota, concerne la previsione di un accesso diretto alle informazioni e alle banche dati dell’INPS a disposizione del personale ispettivo. A tal fine, è prevista la stipula di apposita convenzione tra l’INPS e la Guardia di finanza. Anche sotto questo profilo, l’impatto della misura consiste sostanzialmente nel mero adeguamento dei protocolli in essere. Si prevede poi un decreto che agevoli lo scambio di informazioni tramite forme di cooperazione applicativa, per cui valgono considerazioni simili, ossia che si tratta di digitalizzare e automatizzare forme di collaborazione e scambio informazioni già in essere. Da ultimo, per la parte relativa al piano di contrasto all’irregolare percezione dell’Assegno di Inclusione, si tratta di una messa a sistema e di un più forte indirizzo e coordinamento delle attività dell’Istituto. Per questi motivi, la Nota non rileva motivi per un aumento di spesa, piuttosto sottolinea che un efficace contrasto alle percezioni fraudolente dell’assegno genera anche minori uscite per le casse erariali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma disciplina le attività di controllo e di vigilanza, e le relative modalità di attuazione, sull’Assegno di inclusione. Le predette attività sono assegnate al personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, nonché al personale ispettivo dell’INPS e della Guardia di finanza.

La relazione tecnica e una Nota presentata dal Governo nel corso dell’esame al Senato precisano che le attività di vigilanza e controllo previste dalla norma in esame sono già svolte dalle amministrazioni indicate in relazione al reddito di cittadinanza. Inoltre, con riferimento all’accesso alle banche dati dell’INPS, la Nota precisa che le banche dati dell’INPS sono già ampliamente condivise con l’INL e l’impatto della misura consiste sostanzialmente nel mero adeguamento dei protocolli in essere.

Non si formulano quindi osservazioni per i profili di quantificazione alla luce delle informazioni e dei chiarimenti forniti dalla Nota del Governo.

 

ARTICOLO 8

Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare

Le norme recano la disciplina sanzionatoria e la decadenza o revoca del beneficio economico dell’Assegno di inclusione, di cui all’articolo 3, e del beneficio economico del supporto per la formazione e il lavoro, di cui all’articolo 12.

In particolare si prevede quanto segue.

·        Quadro sanzionatorio (commi 1-4) per la repressione delle indebite percezioni dei benefici economici dell’assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro.

·        Casi di revoca (comma 5) e decadenza dal beneficio (comma 6) con conseguente disattivazione da parte dell’INPS della Carta di inclusione (comma 8).

·        Controlli anagrafici (comma 11): i comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

·        Responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare in caso di mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche previsti (comma 12).

·        Sospensione dell’erogazione dell’assegno di inclusione o dell’indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa nell’ambito del supporto per la formazione e il lavoro conseguenti all’adozione di specifici provvedimenti dell’autorità giudiziaria (commi 14-18).

·        Le risorse recuperate a seguito dei provvedimenti di decadenza, revoca o sospensione (comma 19) sono riversati dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva[6] (comma 7). Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio (comma 20).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica con riferimento ai controlli anagrafici svolti dai Comuni (comma 11) afferma che dalla norma non derivano ulteriori e maggiori oneri in quanto si tratta di attività che gli organi indicati nelle norme già svolgono in relazione al reddito di cittadinanza e comunque nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in quanto le norme in esame disciplinano il quadro sanzionatorio e i casi di decadenza, revoca e sospensione del beneficio economico dell’Assegno di inclusione, di cui all’articolo 3, e del beneficio economico del supporto per la formazione e il lavoro, di cui all’articolo 12. Con particolare riferimento ai controlli anagrafici svolti dai comuni, non si formulano osservazioni alla luce di atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale si tratta di attività già svolte a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 9

Offerte di lavoro e compatibilità con l’Assegno di inclusione

Le norme prevedono che il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione, attivabile al lavoro, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia determinate caratteristiche indicate dalla disposizione stessa.

Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l’Assegno di inclusione è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, le norme prevedono che il beneficiario dell’Assegno di inclusione, attivabile al lavoro, preso in carico dai servizi per il lavoro, sia tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia determinate caratteristiche indicate dalla disposizione stessa. Inoltre, se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l’Assegno di inclusione è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari. In proposito non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 10

Incentivi

Le norme riconoscono ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione l’esonero dal versamento dei contributi nelle seguenti ipotesi:

·        assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, per un periodo massimo di dodici mesi: esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (comma 1).

·        assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale: per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua (comma 2).

Alle agenzie per il lavoro è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per cento dell’incentivo massimo annuo di cui ai precedenti commi 1 e 2 (comma 3).

Ai soggetti che svolgono attività dirette alla tutela della disabilità o all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività di mediazione, è riconosciuto un contributo pari al sessanta per cento dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo pari all’ottanta per cento dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori ai sensi del comma 2. Il contributo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell’eventuale rimborso delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento[7] (comma 5).

Ai beneficiari dell’Assegno di inclusione che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell’Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Assegno di inclusione (Incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) (commi 1-3)

 

78,3

140,8

143,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo in favore delle agenzie per il lavoro (comma 4)

 

4,7

4,9

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo in favore dei soggetti che svolgono attività di intermediazione per l’assunzione di persone con disabilità (comma 5)

 

4,0

4,2

4,2

 

4,0

4,2

4,2

 

4,0

4,2

4,2

Incentivo legato all’autoimprenditorialità (comma 6)

 

0,9

0,9

0,9

 

0,9

0,9

0,9

 

0,9

0,9

0,9

Minori entrate contributive

Assegno di inclusione (Incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) (commi 1-3)

 

 

 

 

 

78,3

140,8

143,6

 

78,3

140,8

143,6

Maggiori entrate tributarie

Assegno di inclusione (Incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro)  - Effetti fiscali(commi 1-3)

 

 

29,9

41,5

 

 

29,9

41,5

 

 

29,9

41,5

 

La relazione tecnica afferma che per il calcolo degli oneri derivanti dall’esonero contributivo per chi assume percettori dell’Assegno di inclusione previsto dalla norma, il costo è stato determinato a partire dal 2024. Si è ipotizzato un numero di assunzioni pari a 18mila/anno per i contratti a tempo indeterminato e 47mila/anno per i contratti a tempo determinato e stagionali. L’imponibile medio di riferimento è stato assunto pari a 15 mila euro nel 2024, con un’aliquota media a carico del datore di lavoro del 31%; per le assunzioni a tempo determinato e stagionale è stato assunto un orizzonte lavorativo pari a sei mesi. Di seguito gli effetti finanziari derivanti, che ricomprendono anche i costi della previsione normativa di cui alle agenzie per il lavoro.

 

 

Dall’anno 2024, per l’incentivo legato all’autoimprenditorialità è stimato un onere annuo di 0,9 milioni di euro (300 soggetti, a cui è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità della prestazione, nei limiti di 500 euro mensili, qui prudenzialmente considerati tutti erogati).

Al fine di agevolare l’occupazione dei beneficiari dell’Assegno di inclusione, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% del valore massimo dell’esonero contributivo sopra riportato. Per la stima dell’onere si è ipotizzato che il 20% delle assunzioni avvenga per il tramite delle agenzie per il lavoro e pertanto considerando lo schema di valutazione degli esoneri contributivi si valuta in circa 4,7 milioni di euro l’onere annuo, parzialmente crescente negli anni successivi.

Con riferimento agli incentivi per l’intermediazione delle assunzioni di lavoratori disabili, si è ipotizzato ai fini della quantificazione degli effetti finanziari un numero di assunzioni pari a 2 mila soggetti con disabilità per ciascuna tipologia e per ciascun anno. Pertanto, considerando lo schema di valutazione degli esoneri contributivi si valuta in 4 milioni di euro l’onere per l’anno 2024, senza tener conto degli effetti fiscali in ragione della tipologia degli enti intermediari.

 

Con una Nota presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo afferma che la platea stimata tiene conto sia dei nuovi contratti per i quali il lavoratore resterà percettore di Assegno di inclusione e sarà applicata la norma sulla franchigia di tremila euro (di cui all’articolo 3, comma 5) sia dei nuovi contratti per i quali il lavoratore non sarà più percettore dell’Assegno di inclusione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono una serie di incentivi volti a promuovere l’assunzione di percettori di assegno di inclusione. Tali incentivi sono rivolti in favore dei datori di lavoro, mediante esonero contributivo per le assunzioni sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, delle Agenzie per il lavoro, dei soggetti che concorrono all’assunzione di persone disabili, nonché dei percettori di assegno che avviano un’attività indipendente.

Al riguardo si evidenzia che la quantificazione dell’onere relativo all’esonero contributivo risulta verificabile sulla base dei dati forniti circa la platea dei potenziali lavoratori interessati e delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica. Premesso che l'onere è limitato all'entità delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 8 dell’articolo 13 e che il rispetto dei predetti limiti è garantito dalla procedura di monitoraggio, accantonamento di risorse e rimodulazione del beneficio disciplinata dai commi 11 e 12 del medesimo articolo 13, andrebbero comunque acquisiti alcuni chiarimenti al fine di valutare la congruità dello stanziamento, onde ridurre il rischio di una successiva rimodulazione dei benefici.

In primo luogo, tra le ipotesi adottate dalla RT andrebbero forniti chiarimenti circa l’utilizzo, come base imponibile ai fini del calcolo dell’esonero contributivo, di un reddito medio lordo pari a 15.000 euro sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori stagionali. In proposito, si evidenzia infatti che l’ipotesi che le due categorie di lavoratori realizzino lo stesso reddito medio annuo non appare suffragata da dati empirici, posto che, secondo dati ISTAT, “nel 2018 i dipendenti con contratto a tempo determinato hanno una retribuzione media oraria più bassa del 29,7% di quelli con contratto a tempo indeterminato”[8].

Si evidenza, inoltre, che l’impiego del parametro utilizzato dalla relazione tecnica per il calcolo dell’esonero contributivo determina un onere pro capite notevolmente inferiore al limite massimo previsto dalla norma: infatti, applicando all’imponibile medio annuo pari a 15.000 euro l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al 31%, la RT stima un esonero contributivo su base annua pro capite pari a 4.650 euro per i contratti a tempo indeterminato, a fronte di un massimale annuo di esonero contributivo pari a 8.000 euro, e di 2.325 euro per i contratti a tempo determinato, a fronte di un massimale annuo di esonero contributivo pari a 4.000 euro. In proposito, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento alla stima degli oneri relativi al contributo in favore delle agenzie per il lavoro per l’attività di mediazione effettuata, andrebbero forniti chiarimenti relativamente al procedimento di calcolo seguito dalla RT e ai dati utilizzati.

In primo luogo, si evidenzia infatti che la RT sembrerebbe prendere come riferimento per la stima del contributo in oggetto l’esonero contributivo calcolato sulla base dell’imponibile medio annuo pari a 15.000 euro. Come sopra descritto, tale base di calcolo determina un esonero pro capite medio notevolmente inferiore ai limiti massimi indicati dalla norma ai commi 1 e 2, ossia a quei limiti massimi che il comma 4 dell’articolo in esame individua invece come base di calcolo del contributo da attribuire Agenzie per il lavoro, posto che il contributo medesimo viene stabilito, su base annua, in misura pari al 30% di 8.000 euro, nel caso di lavoratori a tempo indeterminato, e di 4.000 euro nel caso di lavoratori a tempo determinato.

Da ciò consegue che la quantificazione riportata dalla relazione tecnica risulta sottostimata rispetto a quella determinabile sulla base del dato normativo.

In secondo luogo, pur assumendo come base di calcolo il parametro dell’imponibile, pari a 15.000 euro annui, utilizzato dalla RT, andrebbero comunque fornite informazioni di dettaglio circa il procedimento seguito per il calcolo degli oneri a decorrere dal 2025. Infatti, considerando l’ipotesi adottata dalla RT, ossia che il 20% dei contratti siano stipulati a seguito dell’attività di mediazione, e applicando la percentuale del 30 per cento al citato imponibile, gli oneri a regime dovrebbero essere sensibilmente superiori a quelli stimati.

In merito all’attività di mediazione degli enti del terzo settore per l’assunzione di persone con disabilità, si evidenzia che, in questo caso, la norma riconosce un contributo pari al sessanta per cento (nel caso di contratti a tempo indeterminato) e all’ottanta per cento (nel caso di contratti a tempo determinato o stagionale) dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro e la RT stima un onere pari a 4 milioni di euro per il 2024 (leggermente crescente per gli anni successivi) senza indicare i dati utilizzati nella stima. Sul tale aspetto appare pertanto necessario che il Governo fornisca elementi e dati ai fini della verifica della quantificazione.

 

ARTICOLO 11

Coordinamento monitoraggio e valutazione

Le norme stabiliscono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile delle seguenti attività:

·        monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni relative all’Assegno di inclusione e predispone, annualmente, sentita l’ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale. Con norma introdotta al Senato si prevede che il rapporto venga trasmesso alle Camere insieme a una valutazione dell’impatto della disciplina recata dal capo I del decreto in esame;

·        valutazione dell’efficacia dell’Assegno di inclusione e del coordinamento dell’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

Si dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico per la valutazione del Rdc[9], avvalendosi ove necessario di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3). Viene altresì specificato che la cabina di regia istituita nell’ambito della Rete della protezione e dell’inclusione sociale[10] al fine di agevolare l'attuazione del Rdc, a decorrere dal 1° gennaio 2024 esercita le sue competenze in relazione all’attuazione dell’Assegno di inclusione.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui

Le norme istituiscono inoltre un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il suddetto Comitato scientifico, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. Per la partecipazione all’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

La composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (comma 5)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano ulteriori e maggiori oneri in quanto si tratta di attività che gli organi indicati nelle norme già svolgono in relazione al reddito di cittadinanza e comunque nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle attività assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative in particolare al monitoraggio dell’attuazione e alla valutazione dell’efficacia dell’Assegno di inclusione, non vi sono osservazioni alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica trattandosi di attività già svolte dal Ministero stesso.

In merito invece alla disposizione, introdotta nel corso dell’esame al Senato, che prevede che il rapporto sull’attuazione delle disposizioni relative all’Assegno di inclusione comprenda anche la valutazione di impatto del Capo I del decreto in esame, recante nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale delle fasce deboli, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo sulla effettiva possibilità da parte del Ministero del lavoro di poter effettuare la citata valutazione, che comporta l’applicazione di metodologie statistiche e l’utilizzo di software specifici, con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all’istituzione dell’Osservatorio sulle povertà, pur considerando che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo che si possa provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente alle spese relative alla segreteria tecnica e amministrativa di supporto nonché ai beni strumentali necessari per il suo funzionamento.

 

ARTICOLO 12

Supporto per la formazione e il lavoro

Le norme istituiscono dal 1° settembre 2023 il Supporto per la formazione e il lavoro che si articola in due tipologie di interventi:

·        Misura di attivazione al lavoro mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento accompagnamento al lavoro. Tra le misure del supporto rientrano, tra l’altro, il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività.

·        Erogazione di un beneficio economico pari ad un importo mensile di euro 350 a seguito della sti­pulazione del patto di servizio, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa. Tale im­porto è erogato per tutta la durata della misura entro un limite massimo di dodici mensilità, mediante bonifico mensile da parte dell’INPS. Il beneficio riconosciuto alle persone tra i 18 e 59 anni che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione con determinati requisiti reddituali (ISEE non superiore a 6.000 annui), patrimoniali, di cittadinanza e di residenza.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

Alla misura in esame si applicano le disposizioni in materia di controlli, cause di decadenza e incentivi all’occupazione previsti per l’Assegno di inclusione (articoli 7-11 del provvedimento in esame).

In particolare, si prevede quanto segue:

-        la richiesta è effettuata dall’interessato mediante modalità telematica. L’interessato è tenuto a rilasciare immediata disponibilità al lavoro che viene inviata ai centri per l’impiego e alle agenzie per il lavoro e altri enti autorizzati;

-        il richiedente convocato presso il servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale;

-        l’interessato può ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali; l’interessato può autonomamente indi­viduare progetti di formazione;

-        con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento dell’ANPAL e dell’Anpal Servizi S.p.A.;

-        se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticità nell’attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni che presentano particolari ritardi nell’attuazione della misura e, d’intesa con le medesime e con il supporto dell’Anpal Servizi S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente;

-        con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari dell’Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI);

-        le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all’erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro nell’ambito della propria competenza legi­slativa e della relativa potestà amministrativa.

Si prevede inoltre che le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Supporto per la formazione e il lavoro -beneficio economico

122,5

1.354,1

1.195,1

935,5

122,5

1.354,1

1.195,1

935,5

122,5

1.354,1

1.195,1

935,5

Supporto per la

formazione e il

lavoro (incentivi

all'assunzione:

esonero dal versamento dei contributi previdenziali a

carico del datore di lavoro

 

100,7

104,2

44,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo in favore delle agenzie per il lavoro

 

6,1

1,5

1,5

 

6,1

1,5

1,5

 

6,1

1,5

1,5

Minori entrate contributive

Supporto per la

formazione e il

lavoro (incentivi

all'assunzione:

esonero dal versamento dei contributi previdenziali a

carico del datore di lavoro

 

 

 

 

 

100,7

104,2

44,6

 

100,7

104,2

44,6

Maggiori entrate tributarie

Supporto per la

formazione e il

lavoro (incentivi

all'assunzione:

esonero dal versamento dei contributi previdenziali a

carico del datore di lavoro – effetti fiscali

 

 

38,5

24,0

 

 

38,5

24,0

 

 

38,5

24,0

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame reca oneri riepilogati nella tabella che segue:

 

 

Con riferimento alle singole misure la RT espone il procedimento di stima.

 

Supporto per la formazione e il lavoro

La RT afferma che si è proceduto a stimare per il Supporto per la formazione e il lavoro lo stesso schema di incentivi esaminati per l’assegno di inclusione.

Al fine di stimare gli oneri derivanti dallo strumento di attivazione è stata presa in considerazione la platea dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza del mese di dicembre 2022; tale platea è il sottostante della stima della base tecnica di riferimento utilizzata nella valutazione.

Per tener conto dell’ampliamento del requisito legato alla residenza, stabilito in 5 anni anziché in 10 come per il RDC, a partire da dati ISTAT, si è stimato in 1,60 il moltiplicatore da applicare all’attuale platea di stranieri percettori per tenere conto del nuovo requisito. Applicando le condizioni previste dalla nuova normativa e sopra elencate, la base tecnica finale di riferimento da utilizzare nella valutazione è la seguente:

 

 

La RT precisa che ai 436.000 nuclei corrispondono circa 615.000 persone.

Inoltre la RT afferma che per la quantificazione degli oneri sono stati considerati i seguenti elementi:

1)      per l’anno 2023 si è tenuto conto di quanto previsto nello stesso decreto all’articolo 13, comma 5; ne consegue che il numero potenziale di persone beneficiarie per l’anno 2023 è stimato in 350.000; il loro ingresso è stato previsto, considerando l’iter amministrativo, distribuito a partire dalla parte finale dell’anno;

2)      dall’anno 2024 sono stati inseriti i potenziali beneficiari derivanti dall’articolo 13, comma 5, per i quali è stato prolungato il Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, stimati in circa 265.000 persone; il loro ingresso è stato previsto, tenuto conto della specificità dei soggetti, distribuito su tre anni;

3)      sempre dall’anno 2024 sono stati inseriti i potenziali beneficiari derivanti dalla compatibilità con l’Assegno di Inclusione, non calcolati nella scala di equivalenza, stimati in circa 254.000 persone; il loro ingresso distribuito tra gli anni 2024-2025;

4)      esaurita la fase transitoria per la quale distribuiti nei primi anni di applicazione sono stati considerati tutti i potenziali beneficiari, è stato considerato un flusso mensile di ingressi costante.

 

Esonero contributivo per le assunzioni dei percettori del Supporto per la formazione e il lavoro.

Per il calcolo degli oneri derivanti dall’esonero contributivo per chi assume percettori del Supporto per la formazione e il lavoro previsto dalla norma (per effetto del combinato disposto del comma 10 del presente articolo e dell’articolo 10) la RT ha determinato il costo a partire dal 2024. Per il 2024 si è ipotizzato:

-          un numero di assunzioni pari a 25.000/anno per i contratti a tempo indeterminato e a 55.000/anno per i contratti a tempo determinato e stagionali, che dal 2025 diventano 6.000 e 13.000 rispettivamente.

-          un imponibile medio di riferimento pari a 15.000 euro;

-          un’aliquota media a carico del datore di lavoro del 31%;

-          per le assunzioni a tempo determinato e stagionale è stato assunto un orizzonte lavorativo pari a 6 mesi.

Si riporta il prospetto della RT relativo agli oneri per l’esonero contributivo.

 

Contributo alle Agenzie per il lavoro.

Al fine di agevolare l’occupazione dei beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro, la disposizione riconosce alle agenzie per il lavoro, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% del valore massimo dell’esonero contributivo sopra riportato. Per la stima dell’onere la RT ipotizza che il 20% delle assunzioni avvenga per il tramite delle agenzie per il lavoro e pertanto considerando lo schema di valutazione degli esoneri contributivi si valuta in 6,1 milioni di euro l’onere per il 2024 e in 1,5 milioni di euro l’onere dal 2025 in poi, parzialmente adeguato.

Si riporta la tavola della RT che riepiloga gli effetti finanziari derivanti che ricomprendono anche i costi della previsione normativa di cui alle agenzie per il lavoro:

 

 

Con una Nota presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo, in merito alla differenza tra il requisito ISEE di 9360 euro valido per l’Assegno di Inclusione e il requisito ISEE di 6000 euro valido per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), ha precisato che la RT tiene debitamente conto della soglia di 6000 euro prevista dalla norma per il SFL. La sottostante platea dei beneficiari del RDC è utilizzata come base di riferimento, ma ad essa è stata applicata la nuova norma, più restrittiva.

Per quanto concerne le stime degli oneri conseguenti al beneficio economico la Nota evidenzia che la distribuzione temporale degli oneri nel triennio 2024-2026 relativi al beneficio economico tiene conto sia dei tempi di avvio delle procedure connesse sia di una distribuzione temporale degli accessi connessi a tali procedure e alle specificità delle diverse collettività iniziali.

In merito alla distribuzione temporale degli accessi agli esoneri contributivi, la Nota spiega che la quantificazione tiene conto della diversa dimensione tra le collettività iniziali e di regime, tenuto in ogni caso conto della disciplina prevista per tali esoneri contributivi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono dal 1° settembre 2023 il Supporto per la formazione e il lavoro. Tale misura prevede, da un lato, la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento accompagnamento al lavoro e, dall’altro, l’erogazione di un beneficio economico pari ad un importo mensile di euro 350 a seguito della stipulazione del patto di servizio, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura entro un limite massimo di dodici mensilità alle persone tra i 18 e 59 anni che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione con determinati requisiti reddituali (ISEE non superiore a 6.000 euro annui), patrimoniali, di cittadinanza e di residenza.

Con riferimento alla quantificazione dell’onere previsto per l’erogazione del beneficio economico connesso al Supporto per la formazione e il lavoro si evidenzia che la relazione tecnica, pur fornendo le platee di riferimento per ogni singola categoria di potenziali percettori, non specifica la distribuzione delle stesse nei primi anni di applicazione (2024-2026). In proposito, la Nota del Governo precisa che la quantificazione “tiene conto sia dei tempi di avvio delle procedure connesse sia della distribuzione temporale degli accessi connessi a tali procedure e alle specificità delle diverse collettività iniziali”. Andrebbero pertanto forniti maggiori elementi di dettaglio sulla distribuzione temporale per gli anni 2024-2026 delle platee potenzialmente beneficiarie della prestazione. Con riguardo all’onere a regime la quantificazione appare sostanzialmente verificabile a fronte della platea indicata come costante dal 2027 e pari a 133.000 soggetti.

In merito all’esonero contributivo spettante in caso di assunzione di soggetti beneficiari della misura in oggetto la quantificazione dell’onere risulta verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica. Tuttavia, si evidenzia che il numero di contratti ipotizzati dal 2025 rispetto al 2024 è ridotto di circa il 70 per cento (dai 25.000 contratti a tempo indeterminato e 55.000 a tempo determinato o stagionale del 2024 si passa, rispettivamente, a 6.000 e 13.000 contratti). Andrebbero pertanto forniti chiarimenti in merito alle ipotesi adottate sull’andamento dei contratti.

Con riguardo al contributo riconosciuto alle agenzie per il lavoro si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 10.

ARTICOLO 13, commi 1-7 e comma 10

Disposizioni transitorie

Le norme recano una disciplina transitoria relativa alle modalità e ai tempi di fruizione del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, operativa sino al 31 dicembre 2023, e prevede che le disposizioni penali in materia continuino ad applicarsi ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

In particolare, si dispone quanto segue.

·        I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, fermo restando, salvo talune eccezioni, il limite massimo di fruizione pari a sette mensilità (comma 1, primo periodo);

·        Gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente (art. 8 del D.L. 4/2019) in favore dei datori di lavoro che assumono a tempo determinato o indeterminato percettori del Rdc continuano ad applicarsi ai rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023 (comma 1, ultimo periodo).

·        I soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi connessi alla fruizione del Rdc (di cui all’art. 4 del D.L. 4/2019) devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ma viene eliminata la previsione che tale misura debba avere una durata pari a sei mesi, nonché quella che dispone la decadenza dal beneficio in caso di mancata frequenza del programma assegnato (comma 2).

·        Il limite massimo di fruizione di Rdc previsto per il 2023 e pari, come visto, a sette mensilità non si applica ai nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità minorenni o persone con almeno sessant’anni di età e ai percettori del Rdc che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro, fermo restando che tale beneficio può essere goduto sino al 31 dicembre 2023. In tale ultimo caso, i servizi sociali comunicano all’INPS, entro il 30 giugno 2023, l’avvenuta presa in carico, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al suddetto termine del 31 dicembre 2023 (commi 5 e 6).

Le norme dispongono che ai fini della prosecuzione della prestazione del Reddito di cittadinanza di cui al comma 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di 384 milioni di euro per l’anno 2023 cui si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, ossia sul «Fondo per il reddito di cittadinanza», istituito presso il Ministero del lavoro ai fini dell'erogazione del Rdc, della Pensione di cittadinanza, del Reddito di inclusione nonché di ulteriori misure analoghe e correlate (comma 10).

 

Le norme (comma 4) dispongono inoltre che non sono oggetto di abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2024 le previsioni normative:

·         che considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi della normativa vigente;

·         che inseriscono le piattaforme digitali relative ai benefici in oggetto quali elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro;

·         che prevedono un incremento della dotazione organica del Corpo della guardia di finanza già prevista allo scopo di potenziare le attività di controllo e di monitoraggio delle misure di inserimento lavorativo e inclusione sociale;

·         relative ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale da parte dei centri di assistenza fiscale (CAF), che prevedono, tra l’altro, la soppressione del requisito riguardante il numero minimo di dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun CAF;

·         relative alle sanzioni applicabili in caso di infedele asseverazione o visto di conformità;

·         che semplificano l’attività degli istituti di patronato al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro;

·         che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità della valutazione del Rdc e che hanno dato luogo alla costituzione di un apposito Comitato scientifico;

·         che hanno abrogato, a decorrere dal 1° aprile 2019, le disposizioni relative al Reddito di inclusione;

·         che hanno potenziato la formazione professionale continua;

·         che hanno previsto l’adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, anche destinando risorse ai medesimi CPI, e di misure volte a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro.

Si rammenta che all’abrogazione delle norme sopra descritte (delle quali era prevista a decorrere dal 1° gennaio 2024 l’abrogazione da parte della legge di bilancio 2023) non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica con riferimento al comma 5 (deroga al limite temporale di 7 mesi per la fruizione del RdC per l’anno 2023 per talune categorie di soggetti) precisa che l’erogazione del beneficio avverrà fino al 31 dicembre 2023. La RT afferma che la platea dei beneficiari (nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età e percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro) è stimata in 191.000 nuclei, con importo medio del Reddito di cittadinanza di 543 euro, per un numero medio di mesi pari a 3,7 e una conseguente spesa complessiva di 384 milioni di euro per l’anno 2023.

Al relativo onere si provvede, ai sensi del comma 10, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, relativa al finanziamento del RdC, che presenta le relative disponibilità come emerso dall’attività di consuntivazione per l’anno 2022 e di monitoraggio per l’anno in corso.

Con una Nota presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha precisato che la stima dei 191mila nuclei è determinata come 47% della platea dei 404mila nuclei c.d. occupabili di cui alla RT della Legge di Bilancio per il 2023, che per tali nuclei ha introdotto il limite temporale dei 7 mesi. La percentuale utilizzata riflette le evidenze disponibili sui nuclei indirizzati ai servizi sociali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano una disciplina transitoria relativa alle modalità e ai tempi di fruizione del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, operativa sino al 31 dicembre 2023, e prevede che le disposizioni penali in materia continuino ad applicarsi ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

In particolare, si dispone che il limite massimo di fruizione di Rdc previsto per il 2023 e pari a sette mensilità non si applica ai nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità minorenni o persone con almeno sessant’anni di età e ai percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro, fermo restando che tale beneficio può essere goduto sino al 31 dicembre 2023. Ai fini della prosecuzione della prestazione del Reddito di cittadinanza per i soggetti indicati, la norma autorizza la spesa di 384 milioni di euro per l’anno 2023, cui si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, ossia il «Fondo per il reddito di cittadinanza». La RT quantifica l’onere complessivo di 384 milioni di euro per l’anno 2023 considerando 191.000 nuclei, con importo medio del Reddito di cittadinanza di 543 euro, per un numero medio di mesi pari a 3,7. La RT afferma inoltre che la citata autorizzazione di spesa reca le relative disponibilità come emerso dall’attività di consuntivazione per l’anno 2022 e di monitoraggio per l’anno in corso.

Non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalla RT e dalla Nota del Governo e tenuto conto che, in linea generale, la misura del reddito di cittadinanza opera nel limite delle risorse disponibili (ai sensi dei commi 1, 9 e 10 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 10 dell’articolo 13 provvede agli oneri derivanti dalla prosecuzione sino al 31 dicembre 2023 della prestazione del reddito di cittadinanza, quantificati in 384 milioni di euro, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, relativa al finanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza[11].

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la predetta autorizzazione di spesa - secondo quanto indicato nella relazione tecnica al testo originario del provvedimento - reca le occorrenti disponibilità e che, alla luce degli elementi emersi dall’attività di consuntivazione per l’anno 2022 e dal monitoraggio della misura per l’anno in corso, si rende altresì possibile la sua ulteriore riduzione disposta, per il medesimo anno 2023, dalla lettera a) del successivo comma 14 dello stesso articolo 13, per un importo pari a 122,5 milioni di euro, e dall’articolo 44, comma 4, lettera c), che prevedeva inizialmente una riduzione di 100 milioni di euro, poi aumentata, nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, a 290 milioni di euro.

In proposito, si segnala che il Fondo utilizzato con finalità di copertura reca una dotazione iniziale di bilancio per l’anno 2023 di circa 7,82 miliardi di euro e una disponibilità residua che al momento ammonta - sulla base di un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - a circa 3,54 miliardi di euro.

Si rappresenta, altresì, che la medesima autorizzazione di spesa è oggetto di riduzione, in misura pari a 150 milioni di euro per l’anno 2023, ad opera dell’articolo 7, comma 11, lettera d), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61[12], attualmente all’esame della Camera dei deputati (C. 1194).

La relazione tecnica riferita a quest’ultimo provvedimento assicura che anche tale riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 è sostenibile e non è suscettibile di pregiudicare il riconoscimento delle prestazioni previste a legislazione vigente a valere sulla stessa, ciò sulla base delle risultanze del monitoraggio in corso per il 2023, da cui deriverebbero maggiori economie di spesa rispetto a quelle già quantificate, in un momento antecedente, in sede di adozione del presente decreto-legge.

In tale quadro, sarebbe comunque utile acquisire dal Governo un’indicazione di maggior dettaglio circa l’effettivo ammontare delle risorse residue per l’anno 2023 di cui alla citata autorizzazione di spesa, al netto delle riduzioni complessivamente disposte dal presente decreto-legge e dal successivo decreto-legge n. 61 del 2023.

Il successivo comma 14, lettere da a) ad e), provvede agli oneri derivanti dall’erogazione dell’Assegno di inclusione e dal Supporto per la formazione e il lavoro, nonché dai relativi incentivi, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, a 6.585,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029, a 6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 6.772,2 milioni di euro per l'anno 2031, a 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 122,5 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 [lettera a)];

- quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva, di cui all’articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 [lettera b)];

- quanto a 68,4 milioni di euro per l’anno 2025, a 65,5 milioni di euro per l’anno 2026, a 33,4 milioni di euro per l’anno 2027, a 43 milioni di euro per l’anno 2028, a 43,5 milioni di euro per l’anno 2029, a 43,9 milioni di euro per l’anno 2030, a 44,4 milioni di euro per l’anno 2031, a 44,8 milioni di euro per l’anno 2032 e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 10 [lettera c)];

- quanto a 20 milioni di euro l’anno 2024 e a 22 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 [lettera d)];

- quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 [lettera e)].

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, si rinvia alle considerazioni in precedenza svolte sulla clausola di copertura di cui al comma 10 del medesimo articolo 13.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, si fa presente che il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, istituito dalla scorsa legge di bilancio proprio al fine di attuare una riforma organica delle misure in tale ambito[13], reca uno stanziamento iniziale di 7.076,1 milioni di euro per l’anno 2024, 7.067,7 milioni di ero per l’anno 2025, 7.057 milioni di euro per l’anno 2026, 7.052,7 milioni di euro per l’anno 2027, 7.048,4 milioni di euro per l’anno 2028 e 7.044,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che le disponibilità del Fondo risultano capienti rispetto agli importi indicati.

In merito alla terza modalità di copertura finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che gli importi delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 10, associate all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono i soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, come quantificate nella relazione tecnica, corrispondono a quelli riportati nella disposizione in commento.

In merito alla quarta modalità di copertura finanziaria, si rammenta che l’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione concerne il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci[14]. Al riguardo, nel rinviare a quanto si dirà in seguito, in termini più generali, sulla clausola di copertura di cui all’articolo 22, comma 3, circa l’utilizzazione della predetta autorizzazione di spesa, appare necessario acquisire dal Governo una conferma in ordine all’effettiva disponibilità delle risorse per le annualità interessate, tenuto anche conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 22, comma 3, e 44, comma 4, lettera e), nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le stesse risultano preordinate a legislazione vigente.

In merito alla quinta modalità di copertura finanziaria, si ricorda che l’autorizzazione di spesa incisa ha ad oggetto il riconoscimento del cosiddetto anticipo pensionistico (APE) sociale[15]. In proposito, appare necessario acquisire dal Governo una conferma circa l’effettiva disponibilità delle risorse in questione, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare il riconoscimento delle prestazioni cui la medesima autorizzazione di spesa risulta preordinata.

Il comma 15 dell’articolo 13 prevede infine che, fatto salvo quanto sopra illustrato, dall’attuazione del Capo I del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dal punto di vista della formulazione letterale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

 

ARTICOLO 13, commi 8 e 9 e commi 11-15

Disposizioni finanziarie

Le norme recano le autorizzazioni di spesa per i nuovi istituti dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, come incrementate nel corso dell’esame al Senato.

Gli incrementi dei limiti di spesa hanno riguardato in particolare il comma 8 e comma 8, lettera a) riguardanti gli oneri connessi all’erogazione dell’Assegno e dei relativi incentivi di cui all’articolo 10. Conseguentemente è stata incrementata anche la norma di copertura (comma 14).

·        Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell’Assegno di inclusione (comma 8) di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all’articolo 10, autorizza la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l’anno 2024, 5.882,5 milioni di euro per l’anno 2025, 5.761,5 milioni di euro per l’anno 2026, 5.930,9 milioni di euro per l’anno 2027, 5.981,2 milioni di euro per l’anno 2028, 6.044,1 milioni di euro per l’anno 2029, 6.099,5 milioni di euro per l’anno 2030, 6.166,5 milioni di euro per l’anno 2031, 6.236,5 milioni di euro per l’anno 2032 e 6.308,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

-          beneficio economico dell’Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all’articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l’anno 2024, 5.732,6 milioni di euro per l’anno 2025, 5.608,8 milioni di euro per l’anno 2026, 5.776,8 milioni di euro per l’anno 2027, 5.825,4 milioni di euro per l’anno 2028, 5.886,9 milioni di euro per l’anno 2029, 5.940,7 milioni di euro per l’anno 2030, 6.005,9 milioni di euro per l’anno 2031, 6.074,3 milioni di euro per l’anno 2032 e 6.145 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033 (lettera a)).

-          per i relativi incentivi di cui all’articolo 10 (con esclusione del contributo per le agenzie per il lavoro e per gli enti intermediari di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 10): 78,3 milioni di euro per l’anno 2024, 140,8 milioni di euro per l’anno 2025, 143,6 milioni di euro per l’anno 2026, 145 milioni di euro per l’anno 2027, 146,5 milioni di euro per l’anno 2028, 147,9 milioni di euro per l’anno 2029, 149,4 milioni di euro per l’anno 2030, 150,9 milioni di euro per l’anno 2031, 152,5 milioni di euro per l’anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033 (lettera b));

-          per il relativo contributo di cui all’articolo 10, comi 4 e 5 (contributo per agenzie per il lavoro ed enti intermediari): 8,7 milioni di euro per l’anno 2024, 9,1 milioni di euro per l’anno 2025, 9,1 milioni di euro per l’anno 2026, 9,1 milioni di euro per l’anno 2027, 9,3 milioni di euro per l’anno 2028, 9,3 milioni di euro per l’anno 2029, 9,4 milioni di euro per l’anno 2030, 9,7 milioni di euro per l’anno 2031, 9,7 milioni di euro per l’anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033 (lettera c)).

·        Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro (comma 9), di cui all’articolo 12 e dei relativi incentivi di cui al comma 10, autorizza la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l’anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l’anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l’anno 2025, 981,7 milioni di euro per l’anno 2026, 603,8 milioni di euro per l’anno 2027, 604,2 milioni di euro per l’anno 2028, 604,7 milioni di euro per l’anno 2029, 605,2 milioni di euro per l’anno 2030, 605,7 milioni di euro per l’anno 2031, 606,2 milioni di euro per l’anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

-          per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all’articolo 12: 122,5 milioni di euro per l’anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l’anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l’anno 2025, 935,6 milioni di euro per l’anno 2026 e 557,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027;

-          per i relativi incentivi di cui all’articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per l’anno 2024, 104,2 milioni di euro per l’anno 2025, 44,6 milioni di euro per l’anno 2026, 45,1 milioni di euro per l’anno 2027, 45,5 milioni di euro per l’anno 2028, 46 milioni di euro per l’anno 2029, 46,4 milioni di euro per l’anno 2030, 46,9 milioni di euro per l’anno 2031, 47,4 milioni di euro per l’anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033;

-          per il relativo contributo di cui all’articolo 12, comma 10: 6,1 milioni di euro per l’anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030.

Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui ai commi 8, 9 e 10, le norme prevedono un meccanismo di monitoraggio e conseguenti misure volte a ristabilire la compatibilità finanziaria dei benefici con le risorse disponibili.

In particolare le norme impongono all’INPS di accantonare, a valere sulle relative disponibilità, all’atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell’anno, per ciascuna annualità in cui i medesimi sono erogati. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9 e 10, accertato secondo le modalità previste dall’articolo 17, comma 10, della legge n. 196 del 2009, le norme attribuiscono ad un decreto interministeriale, da adottare entro 30 giorni dall’esaurimento di dette risorse, il compito di ristabilire la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al secondo periodo, sono sospese l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni (comma 11).

L’INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi, attraverso l’invio, entro il giorno 10 di ciascun mese, della rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L’INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze che l’ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 ha raggiunto il 90% delle risorse disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10 (comma 12).

Qualora, a seguito dell’attività di monitoraggio relativa ai benefici, agli incentivi e ai contributi concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate per una o più tipologie delle misure previste, è reso possibile l’utilizzo delle stesse, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai predetti articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12 (comma 13).

 

Le norme (comma 14) dispongono che alla copertura degli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l’anno 2023, 7.121,7milioni di euro per l’anno 2024, 7.183,3 milioni di euro per l’anno 2025, 6.743,2milioni di euro per l’anno 2026, 6.534,7 milioni di euro per l’anno 2027, 6.585,4milioni di euro per l’anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l’anno 2029, 6.704,7milioni di euro per l’anno 2030, 6.772,2 milioni di euro per l’anno 2031, 6.842,7milioni di euro per l’anno 2032 e 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, si provvede:

-          quanto a 122,5 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 (lettera a));

-          quanto a 7.076,1 milioni di euro per l’anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l’anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l’anno 2026, 6.501,3 milioni di euro per l’anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l’anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l’anno 2029, 6.660,8 milioni di euro per l’anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l’anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l’anno 2032 e 6.870 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva» di cui all’articolo 1, comma 321, della legge n. 197/2022 (lettera b));

-          quanto a 68,4 milioni di euro per l’anno 2025, 65,5 milioni di euro per l’anno 2026, 33,4 milioni di euro per l’anno 2027, 43,0 milioni di euro per l’anno 2028, 43,5 milioni di euro per l’anno 2029, 43,9 milioni di euro per l’anno 2030, 44,4 milioni di euro per l’anno 2031, 44,8 milioni di euro per l’anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 10 (lettera c));

-          quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 22 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge n.232/2016 relativa al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci (lettera d));

-          quanto a 25,6 milioni di euro per l’anno 2024 e 25,2 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 186, della legge n.232/2016 relativa al riconoscimento dell’APE sociale (lettera e)).

 

Le norme recano una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale si esclude che dall’attuazione di quanto previsto dal presente capo (articoli 1-13), salvo quanto espressamente indicato ai commi da 8 a 13 dell’articolo in esame, possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede inoltre che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 15).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Minori spese correnti

Riduzione autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, c. 1 del DL 4/2019

122,5

 

 

 

122,5

 

 

 

122,5

 

 

 

Riduzione Fondo sostegno alla povertà e all’inclusione attiva

 

7.076,1

7.067,7

6.632,0

 

7.076,1

7.067,7

6.632,0

 

7.076,1

7.067,7

6.632,0

 

La relazione tecnica espone una tabella, sotto riportata, con gli oneri complessivi riferiti agli articoli da 1 a 13:

.

La RT inoltre espone una tavola, di seguito riprodotta, nella quale sono riportate anche gli importi riferiti alle voci di copertura programmate a legislazione vigente che rendono il complessivo intervento in equilibrio.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano le autorizzazioni di spesa per i nuovi istituti dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro e per i relativi incentivi all’occupazione. Si evidenzia che le maggiori spese sono configurate come limiti massimi di spesa, per il rispetto dei quali sono previsti specifici meccanismi di monitoraggio e salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi.

Si segnala che nel corso dell’esame al Senato sono stati incrementati i limiti di spesa previsti dal testo originario del provvedimento a seguito delle modifiche apportate con riferimento alla scala di equivalenza di cui al comma 4 dell’articolo 2 del provvedimento in esame[16]. Si evidenzia in proposito che la RT e gli allegati tecnici sopra esposti sono riferiti al testo originario del provvedimento e quindi non tengono conto dei nuovi limiti di spesa.

Gli incrementi dei limiti di spesa hanno riguardato, in particolare, l’alinea del comma 8 dell’articolo in esame e la lettera a) del medesimo comma 8 in relazione agli oneri connessi all’erogazione del beneficio economico dell’Assegno di inclusione; conseguentemente è stata incrementata anche la relativa copertura finanziaria (comma 14).

Sulle norme in esame non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione, mentre si rinvia agli articoli di riferimento per quanto riguarda le specifiche disposizioni istitutive dei nuovi benefici.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria relativi al comma 15 dell’articolo 13 ora in commento, si rinvia alle osservazioni sopra svolte con riferimento ai profili di copertura finanziaria del comma 10 del medesimo articolo.

 

ARTICOLO 14

Modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Le norme – modificate durante l’esame al Senato - introducono alcune modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, le disposizioni:

·        modificano l’articolo 18, prevedendo che il datore di lavoro o il dirigente sia obbligato alla nomina del medico competente anche qualora richiesto a seguito della valutazione dei rischi [comma 1, lettera a)];

·        introducono il comma 3.2-bis all’articolo 18, disponendo che gli obblighi previsti a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili [comma 1, lettera a-bis)];

·        modificano l’articolo 21, estendendo ai lavoratori autonomi e ai componenti dell’impresa familiare l’obbligo di utilizzo di idonee opere provvisionali in conformità alle norme in materia di sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili [comma 1, lettera b)];

·        integrano l’articolo 25 in merito agli obblighi del medico competente, prevedendo che in occasione della visita medica preventiva sia richiesta al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio [comma 1, lettera c)];

·        integrano l’articolo 37, prevedendo che il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative, sia contenuto nell’ambito dell’Accordo sulla formazione in materia di sicurezza concluso in sede di Conferenza Stato-regioni [comma 1, lettera d)];

·        integrano l’articolo 72, in materia di obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso di attrezzature di lavoro senza operatore [comma 1, lettera f)];

·        introducono il comma 4-bis all’articolo 73, prevedendo che il datore di lavoro, che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari, provveda alla relativa formazione e al relativo addestramento [comma 1, lettere g) e h)];

·        modifica l’articolo 98, prevedendo che anche la laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro costituisca il requisito per lo svolgimento dell’attività di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori [comma 1, lettera h-bis)].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a capo della finanza pubblica in quanto meramente ordinamentali. Infatti, provvedono a specificare e integrare alcuni obblighi di legge in capo ai datori di lavoro, lavoratori autonomi, medico competente e altri, che non hanno alcun impatto finanziario per lo Stato.

La RT viceversa evidenzia che le novità introdotte dalla disposizione – quali, in particolare, l’estensione ai lavoratori autonomi delle misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con riferimento all’introduzione di idonee opere previsionali, conformemente a quelle già previste nel titolo IV, nonché l’obbligo del datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico – sono destinate ad incidere positivamente sulla frequenza degli eventi infortunistici così da ridurre, conseguentemente, le prestazioni assicurative.

Il Governo, con Nota presentata durante l’esame al Senato, ha ricordato che, in attuazione del previgente art. 18, comma 1, lettera a), il datore di lavoro – anche pubblico - era tenuto alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Testo Unico Sicurezza sul Lavoro. L’art. 41, comma 1, prevede, infatti, che la sorveglianza sanitaria venga effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e, quindi – a titolo non esaustivo - laddove impieghi videoterminalisti che utilizzano videoterminali in modo sistematico e abituale per 20 ore settimanali, o lavoratori che movimentano manualmente dei carichi, o lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici, sostanze pericolose, agenti cancerogeni, amianto, rumore, ecc., o lavoratori notturni, e in tutte le altre fattispecie normativamente previste. Tanto premesso, si ritiene che l’ampliamento delle ipotesi in cui, ai sensi della modifica dell’art. 18, comma 1, sarà necessario nominare il medico competente, non possa comportare un onere ulteriore per le PP.AA. già tenute alla nomina sulla base della normativa previgente, bensì l’ampiamento della sorveglianza sanitaria in capo al medico competente già nominato, oltre che nei casi tipici previsti dalla legge, anche nelle ipotesi individuate nel documento di valutazione dei rischi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono alcune modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al riguardo, per quanto attiene alle modifiche di cui al comma 1, lettera a), che obbligano il datore di lavoro o il dirigente alla nomina del medico competente anche qualora richiesto a seguito della valutazione dei rischi, si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo durante l’esame al Senato; in tale sede, infatti, è stato osservato che l’eventuale ampliamento della sorveglianza sarà in capo al medico la cui nomina è già prevista a legislazione vigente nell’ambito dei datori di lavoro pubblici. Sul punto quindi non si formulano osservazioni.

Appare necessario invece acquisire chiarimenti in merito ai possibili risvolti onerosi per la finanza pubblica derivanti dagli obblighi di formazione e addestramento per il personale alle dipendenze di datori di lavoro pubblici, relativi all’utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze particolari, di cui al comma 1, lettere g) e h).

 

ARTICOLO 15

Rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva

Le norme prevedono che gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato nazionale del lavoro. Dette informazioni sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all’evasione od omissione contributiva (commi 1 e 2).

Alle suddette attività le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a capo della finanza pubblica in quanto interamente finanziate con le risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato nazionale del lavoro e con la Guardia di finanza. In proposito, la relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano oneri in quanto le misure saranno finanziate con le risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Al riguardo, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a chiarire le misure necessarie alla condivisione dei dati con l’INL e con la Guardia di finanza (quali ad esempio le eventuali misure di adeguamento della dotazione informatica e la predisposizione di personale per l’alimentazione dei flussi informativi) e la disponibilità di risorse rinvenienti sul bilancio INL, al fine di confermare l’invarianza finanziaria delle norme in oggetto.

 

ARTICOLO 16

Vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano

Le norme prevedono che l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’ambito del personale già in servizio, individui un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall’INPS e dall’INAIL, sia impiegato sul territorio della Regione siciliana.

Prima delle modifiche intervenute nel corso dell’esame al Senato, si prevedeva che il predetto contingente fosse impiegato anche nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Si ricorda che l’INL non è strutturalmente presente nel territorio citato, in quanto, ai sensi dello statuto speciale della Regione siciliana, la disciplina e lo svolgimento delle attività in materia di vigilanza sul lavoro e sul rispetto della legislazione sociale rientrano nelle competenze delle relative autonomie speciali territoriali. In proposito, l’articolo 7, comma 4, del D. Lgs. 149/2015 dispone che nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano l'Ispettorato provvede alla stipulazione di appositi protocolli d'intesa al fine di garantire, in detti territori, l'uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non prevedono ulteriori oneri a carico della finanza pubblica atteso che l’impiego del personale ispettivo avverrà attraverso l’utilizzo delle risorse già a disposizione dell’Ispettorato nazionale de lavoro. Più in particolare si segnala che il personale ispettivo dell’Ispettorato è già dotato della strumentazione necessaria per poter svolgere la propria attività (PC portatili, scheda SIM ecc.) e che pertanto non è richiesto l’utilizzo di strumenti messi a disposizione degli Istituti.

Non è inoltre prevista alcuna spesa di missione ai fini della operatività di tale personale presso le sedi di INPS e INAIL. L’assegnazione presso una sede del territorio siciliano [ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano, come originariamente previsto dalla norma] è infatti da considerarsi al pari della assegnazione presso una sede dell’Ispettorato situata in qualsiasi altra parte del territorio nazionale. Il bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro già considera le spese per tutti gli ispettori in organico e la circostanza che l’attività venga svolta in Sicilia [ovvero nelle province autonome di Trento e di Bolzano] non rileva, poiché se fosse svolta in altra sede le spese per l’attività andrebbero comunque sostenute. La disposizione, pertanto, non determina ulteriori spese, atteso che le stesse saranno uguali a quelle che l’Ispettorato sosterrebbe se il personale ispettivo operasse in qualsiasi altra regione d’Italia.

Il Governo, con Nota presentata durante l’esame al Senato, ha affermato che l’attività di vigilanza ad oggi può contare su di un numero maggiore di unità ispettive, in forza delle assunzioni recentemente effettuate e di quelle che saranno effettuate nelle prossime settimane (851 unità previste dall’art. 1, comma 445, L. n. 145/2018 e ulteriori 1.024 unità di personale ispettivo previste dall’art. 13 del D.L. n. 146/2023). Alle assunzioni indicate, che peraltro prevedono un incremento della dotazione organica, sono inoltre da aggiungere le assunzioni di funzionari in forza del normale turn over, quantificabili in ulteriori circa 700 unità.

Inoltre, occorre evidenziare che l’articolato normativo non determina esattamente il contingente di personale da adibire alla vigilanza sui territori della Sicilia [, Trento e Bolzano] e pertanto il numero delle unità da coinvolgere potrà essere individuato in modo tale da non dar luogo ad importanti scoperture sulle sedi di iniziale assegnazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’ambito del personale già in servizio, individui un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall’INPS e dall’INAIL, sia impiegato sul territorio della Regione siciliana. In merito, la RT precisa che il personale ispettivo del predetto Ispettorato è già dotato della strumentazione necessaria per poter svolgere la propria attività e che non sono previste spese di missione.

Al riguardo, si prende atto di quanto asserito nella RT, nonché dei chiarimenti forniti dal Governo al Senato circa la congruità del personale disponibile, che renderà possibile la destinazione di personale ispettivo qualificato nelle sedi della regione Sicilia in modo tale da non dar luogo ad importanti scoperture sulle sedi di iniziale assegnazione. Non si formulano pertanto osservazioni.

 

ARTICOLO 17, commi da 1 a 3

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Le norme istituiscono, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un fondo finalizzato al riconoscimento di un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative. Il Fondo ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 (comma 1).

Con decreto interministeriale vengono definiti i requisiti e le modalità per l’accesso al Fondo, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto dall’INAIL per gli assicurati, ai sensi dell’articolo 85, terzo comma, del D.P.R. n. 1124/1965[17] (la disposizione riconosce, al sussistere dei relativi presupposti, un assegno una tantum ai superstiti nel caso in cui dall’infortunio sia derivata la morte) (comma 2).

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative (comma 1)

10,0

2,0

2,0

2,0

10,0

2,0

2,0

2,0

10,0

2,0

2,0

2,0

Minori spese correnti

 

Riduzione Tabella A – MLPS  (comma 3)

10,0

2,0

2,0

2,0

10,0

2,0

2,0

2,0

10,0

2,0

2,0

2,0

 

La relazione tecnica afferma che l’andamento delle denunce di infortunio per eventi mortali accaduti a studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, per gli anni dal 2018 al 2022 è quello riportato nelle tabelle A e B.

 

L’andamento degli infortuni accaduti a studenti nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro, ora percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) è disponibile solo dal 2021. I dati sono riportati nella seguente tabella C:

 

Le tabelle del tribunale di Milano riportano per l’anno 2021 una liquidazione per danno non patrimoniale causato dalla perdita di un figlio compresa tra 168.500 e 336.500 euro.

Le stesse tabelle per l’anno 2022, avendo cambiato metodologia di calcolo (basata ora su un valore punto di 3.365 euro, ottenuto come rapporto tra 336.500 euro e 100), prevedono tre livelli di risarcimento e precisamente un risarcimento minimo pari a 249.000 euro, uno medio di 299.000 euro e un risarcimento massimo di 336.500 euro.

Ciò premesso, al fine di disporre di una dotazione finanziaria del Fondo adeguata, si ipotizza una media di circa 6 infortuni mortali all’anno e una misura del sostegno economico per infortunio rapportato all’importo massimo del risarcimento previsto dalle tabelle di Milano.

Utilizzando i criteri di cui sopra si stima pertanto in 2 milioni di euro la dotazione annuale del Fondo.

 

In merito ai profili di quantificazione, la norma istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative. La norma demanda altresì ad un decreto ministeriale la disciplina attuativa, e in particolare la quantificazione del sostegno da erogare. Alla norma sono ascritti effetti sui tre saldi pari alla dotazione del fondo. La relazione tecnica fornisce elementi volti a suffragare l’idoneità dello stanziamento rispetto alla finalità della misura.

In proposito, non si formulano osservazioni dal momento che il fondo opera nel limite delle disponibilità e il rinvio a un decreto attuativo consente di modulare il sostegno sulla base delle disponibilità e delle occorrenze.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 17 provvede agli oneri derivanti dall’istituzione del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni occorsi nell’ambito di attività formative, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione recata dall’articolo 23-bis, comma 4. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 17, commi 4 e 5

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento PCTO e registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro

Le norme, modificate dal Senato, stabiliscono che la progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)[18] debba essere coerente con il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche ed in particolare prevedono che (comma 4):

§  le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuino il docente coordinatore di progettazione, nell’ambito dell’organico dell’autonomia e avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente;

§  un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito individui le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei PCTO;

§  il documento di valutazione dei rischi (DVR) delle imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza sia integrato con una sezione contenente le misure di prevenzione dei rischi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da adottare per gli studenti nei PCTO, nonché ogni altro segno distintivo per identificare gli studenti.

Infine, si aggiorna la disciplina relativa al registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro istituito presso le camere di commercio[19]. In particolare, nella sezione speciale del registro delle imprese si deve consentire la condivisione di ulteriori informazioni, oltre a quelle già previste, tra le quali le capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa e l'esperienza maturata nei PCTO. Infine, si prevede che il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell’alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell’istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento», debbano assicurare l’interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei PCTO (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale evidenzia come la previsione relativa ai PCTO non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza dello Stato. Il comma 4, infatti, interviene per rendere più efficiente l’istituto dei PCTO e per garantirne la sicurezza nel suo svolgimento.

In particolare, la RT precisa come:

§  le figure dei docenti coordinatori (nuovo comma 784-bis all’articolo 1 della legge n. 145/2018) saranno remunerate con il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa assegnato ogni anno a ciascuna istituzione scolastica. Pertanto, la norma non genera nuovi o maggiori oneri;

§  il rinvio ad un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito per definire le modalità con cui effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (nuovo comma 784-ter all’articolo 1 della legge n. 145/2018), è una disposizione di natura ordinamentale che non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

§  l’integrazione, da parte delle imprese ospitanti i PCTO, del documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione contenente le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti in PCTO (nuovo comma 784-quater all’articolo 1 della legge n. 145/2018), indica una disposizione cui si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza, pertanto, determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infine, il comma 5 non determina nuovi o maggiori oneri dal momento che la piattaforma e il registro per l’alternanza scuola-lavoro sono già operativi, pertanto, all’attuazione dello stesso si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La Nota del Governo[20] in risposta alle osservazioni formulate in prima lettura al Senato sulla figura del docente coordinatore di progettazione -  prevista dall’art. 17, co. 4, cpv. 784-bis sopra descritto - rappresenta che i compensi spettanti ai docenti coordinatori saranno definiti dalle singole contrattazioni d’istituto, nella piena autonomia negoziale, tenendo conto della diversa possibile rilevanza della funzione svolta dal docente sulla base del numero di studenti coinvolti nei PCTO e degli indirizzi di studio attivi in ciascuna scuola (liceali ovvero tecnici e professionali). Pertanto, non è possibile fornire un quadro di sintesi degli “emolumenti medi annui lordi” ipotizzabili per i docenti coordinatori, in quanto tali compensi saranno stabiliti dalle singole istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia negoziale. Si rappresenta altresì che dovrà essere attivata una figura di docente coordinatore per ogni scuola secondaria di secondo grado.

Circa questo articolo la 5^ Commissione (Bilancio) del Senato ha espresso parere non ostativo[21] condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione alla seguente condizione: all’articolo 17, comma 4 (riferito all’individuazione del docente coordinatore di progettazione), sostituire l’espressione "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" (recata dal testo iniziale) con la seguente: "avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente". La condizione è stata recepita nel testo ora all’esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, la norma prevede che la progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) previsti a legislazione vigente debba essere coerente con il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e con il profilo dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Le istituzioni scolastiche individuano il docente coordinatore di progettazione, nell’ambito dell’organico dell’autonomia e avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, mentre è demandata a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito la disciplina del monitoraggio qualitativo dei PCTO; inoltre, il documento di valutazione dei rischi (DVR) delle imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza viene integrato con una sezione che riporta le misure specifiche di prevenzione dei rischi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da adottare per gli studenti nei PCTO nonché ogni altro segno distintivo per identificare gli studenti (comma 4).

Infine, sul registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro istituito presso le camere di commercio, si prevede che la sezione speciale del registro delle imprese riporti ulteriori informazioni e che il registro nazionale e la piattaforma dell’alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell’istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento», debbano assicurare l’interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei PCTO (comma 5).

In proposito, non si formulano osservazioni tenuto conto del carattere ordinamentale di diverse disposizioni, dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato e del fatto che gli adempimenti sul DVR, per le imprese ospitanti, sono riferiti ad adempimenti che risultano di carattere facoltativo per le imprese incluse nel conto economico della pubblica amministrazione, posto che per tali imprese la partecipazione ai PCTO, non rivestendo carattere obbligatorio, può essere attivata nel quadro delle disponibilità di bilancio.

 

ARTICOLO 18

Tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione

Le norme introducono l’obbligo di assicurazione, esclusivamente per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024, per lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (commi 1 e 2).

L’obbligo riguarda:

a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);

b) gli esperti esterni impiegati nelle attività di docenza;

c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;

d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;

f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

Ai relativi oneri, pari a 17,3 milioni di euro per l’anno 2023, 30,4 milioni di euro per l’anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 si provvede ai sensi del successivo articolo 44. Le risorse relative ai rimborsi da corrispondere all’INAIL, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo fino alla rendicontazione dell’effettiva spesa (commi 3 e 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Estensione tutela assicurativa studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione,

17,3

30,4

5,0

5,0

17,3

30,4

5,0

5,0

17,3

30,4

5,0

5,0

 

La relazione tecnica afferma in premessa che nella stima dell’onere complessivo della copertura assicurativa (copertura vigente ed estensione della tutela) non sono state effettuate valutazioni aggiuntive per i “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO), introdotti con la L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), in sostituzione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nell’ipotesi che i PCTO attualmente possano essere considerati pienamente attuati e quindi con le eventuali relative prestazioni già presenti tra gli oneri vigenti.

 

La gestione assicurativa della scuola statale

I docenti e gli alunni/studenti della scuola statale sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali mediante il sistema della Gestione per Conto dello Stato di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., con le modalità previste dal D.M. 10 ottobre 1985. Gli enti che assicurano i propri dipendenti attraverso la Gestione per Conto dello Stato non pagano un premio assicurativo all’INAIL, ma rimborsano all’Istituto le prestazioni da quest’ultimo erogate, le spese per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, oltre ad una somma a copertura delle spese generali di amministrazione. La platea degli assicurati, comprensiva degli alunni della scuola dell’infanzia, è costituita da circa 10 milioni di persone.

Per il calcolo del numero degli alunni/studenti si è fatto riferimento al documento pubblicato dal Ministero dell’Istruzione - Focus “Principali dati della scuola–Avvio anno Scolastico 2022/2023” – e ai dati sugli studenti iscritti alle università statali e agli istituti AFAM pubblicati dal Ministero dell’Università e della Ricerca, riferiti all’anno accademico 2021/2022. Nel computo sono stati considerati anche gli studenti dei corsi post universitari (specializzazioni, master e dottorati) e post diploma degli istituti AFAM (master e specializzazioni).

Per il calcolo del numero dei docenti si è fatto riferimento al documento sopra citato pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e al numero di tutti i docenti universitari (docenti di ruolo, ricercatori a tempo determinato, docenti a contratto e titolari di assegni di ricerca) presenti negli atenei statali nel 2021 e a tutti i docenti degli istituti AFAM (docenti di ruolo, docenti a contratto e a tempo determinato) per l’anno accademico 2021/2022, ad esclusione di quelli degli istituti legalmente riconosciuti (dati pubblicati dal Ministero dell’Università e della Ricerca), nonché ai dati del Conto annuale, anno 2021, pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato.

 

Tabella 1 – Numero medio degli assicurati per tipologia

 

 

Il “rischio in aula” per i docenti della scuola statale

La stima della maggiore spesa per il “rischio in aula” è stata effettuata facendo riferimento ai rischi corsi dagli assicurati della gestione “Industria, Commercio e Servizi” del settore terziario inquadrati nella voce tariffaria relativa all’istruzione (dalle scuole dell’infanzia all’università), voce di lavorazione 0611 del settore terziario. Nell’effettuare la valutazione si è tenuto conto dell’assenza di copertura assicurativa da parte dell’Istituto per gli eventi lesivi con esito di inabilità temporanea della Gestione per Conto dello Stato. Le valutazioni sono state effettuate ipotizzando una retribuzione annua pari a 24.548 euro (retribuzione media annua del grande gruppo tariffario 0 per l’anno 2021, riportata al 2022 con l’ipotesi di crescita delle retribuzioni unitarie dell’industria) e abbattendo l’esposizione annua al rischio del 10% per tenere conto delle attività già coperte da assicurazione (palestra, laboratori, ecc.). La maggiore spesa per la copertura del rischio in aula, nell’anno scolastico 2023-2024, è stimata in circa 4,3 milioni di euro.

Per i docenti la disposizione prevede anche la copertura assicurativa del rischio di infortunio in itinere, garantendo fondamento normativo all’estensione della tutela assicurativa dei docenti, sinora affermata solo in via interpretativa. La maggiore spesa nell’anno scolastico 2023-2024 della copertura in itinere è stimata, sempre con riferimento alla voce tariffaria relativa all’istruzione della gestione “Industria, Commercio e Servizi” del settore terziario, in circa 6,9 milioni di euro. Nel complesso la maggiore spesa per l’anno scolastico 2023/2024 per la copertura del “rischio in aula” e del rischio di infortunio in itinere è stata valutata in circa 11,2 milioni di euro.

 

Il “rischio in aula” per gli alunni/studenti della scuola statale

La stima del maggiore onere per il “rischio in aula”, come per i docenti, è stata effettuata facendo riferimento ai rischi corsi dagli assicurati della gestione “Industria, Commercio e Servizi” del settore terziario inquadrati nella voce tariffaria relativa all’istruzione. Si precisa che per la valutazione non si è tenuto conto della copertura assicurativa da parte dell’Istituto per gli eventi lesivi con esito di inabilità temporanea e che la copertura delle quote integrative delle rendite dirette e quella delle rendite a superstite è stata ipotizzata soltanto su una quota di studenti universitari pari al 10%.

Le valutazioni sono state effettuate ipotizzando una retribuzione annua di riferimento pari a 17.780,70 euro (minimale di rendita in vigore dal 1 luglio 2022). Per gli alunni/studenti dalla scuola primaria all’università, l’esposizione al rischio, ipotizzata per 9 mesi l’anno, è stata abbattuta del 10% per tenere conto delle attività già coperte da assicurazione (palestra, laboratori, ecc.). Per gli alunni della scuola dell’infanzia l’esposizione al rischio è stata ipotizzata per 11 mesi l’anno. Nel complesso, la maggiore spesa per la copertura del “rischio in aula” degli alunni/studenti dalla scuola d’infanzia all’università, nell’anno scolastico e accademico 2023/2024 della norma è stimata pari a circa 19,9 milioni di euro.

 

Le spese di amministrazione, per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative

Per le spese di amministrazione e per quelle relative agli accertamenti medico-legali e alle prestazioni integrative è stata effettuata la valutazione ipotizzando una frequenza di denunce di eventi lesivi analoga a quella rilevata per la voce tariffaria relativa all’istruzione della gestione “Industria, Commercio e Servizi” del settore terziario. Nel caso dei docenti, la frequenza è stata calcolata comprendendo gli infortuni in itinere e abbattendo del 10% l’esposizione al rischio di infortunio, per i soli casi in occasione di lavoro, per tenere conto di una stima delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es. laboratori e palestra). Alla frequenza delle denunce per gli alunni/studenti dalla primaria all’università è stato applicato un abbattimento per tenere conto della minore esposizione al rischio in termini temporali (9 mesi su 12) e delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es. laboratori e palestra), ipotizzate in media pari al 10%. Alla frequenza delle denunce per gli alunni della scuola di infanzia è stato applicato un abbattimento per tenere conto della sola minore esposizione al rischio in termini temporali (11 mesi su 12).

Sulla base del costo unitario applicato a ciascuna denuncia è stato valutato l’onere, separatamente per docenti e alunni/studenti, che si ritiene possa essere addebitato per tutte le denunce di eventi lesivi, comprese quelle che vengono già presentate all’Istituto. All’onere così ottenuto, per tutta la platea assicurata, ad eccezione degli alunni della scuola dell’infanzia, è stato sottratto l’importo attualmente addebitato alla gestione per il complesso delle denunce presentate in media ogni anno. Nel caso dei docenti si stima che l’onere aggiuntivo, dovuto alle denunce presentate in seguito all’ampliamento delle coperture, sia pari nell’anno scolastico 2023-2024 a circa 4 milioni di euro. Nel caso degli alunni/studenti dalla scuola dell’infanzia all’università, invece l’onere aggiuntivo per le spese connesse alle denunce di infortunio è stimato per l’anno scolastico e accademico 2023-2024 in 12,6 milioni di euro.

Non si è ritenuto opportuno assegnare i maggiori costi di amministrazione per la gestione delle nuove rendite in portafoglio, dovute alla revisione normativa, in quanto queste ultime verranno costituite gradualmente nel corso degli anni.

 

Riepilogo degli oneri per le coperture assicurative di docenti e alunni/studenti della scuola statale

La spesa aggiuntiva a carico della gestione, per l’anno di assicurazione previsto, è stimata in 17,3 milioni per l’anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l’anno 2024. Dal 2025 sussiste l’onere derivante dalle prestazioni a carattere permanente generate dall’assicurazione per il solo anno in esame e stimato in 5 milioni di euro annui dal 2025 (sulla base della stima che il 15% della spesa per prestazioni sia connesso a rendite).

 

Il Governo, con Nota presentata durante l’esame al Senato, ha confermato che gli oneri, come peraltro gli effetti complessivi dell’articolo in esame, sono correttamente valutati sulla base degli elementi amministrativi e relative stime messe a disposizione dall’INAIL.

Nel dettaglio, si rappresenta quanto segue.

La retribuzione media annua ipotizzata per le stime degli oneri delle nuove coperture assicurative per i docenti della scuola statale è stata la retribuzione media annua del grande gruppo tariffario 0 del settore terziario della tariffa ordinaria dei lavoratori dipendenti della gestione Industria, Commercio e Servizi per l’anno 2021, in quanto ritenuta più congrua rispetto alle retribuzioni previste per i differenti gruppi di insegnanti che operano nel sistema scolastico. Detta retribuzione è stata riportata al 2022 con l’ipotesi di crescita delle retribuzioni unitarie dell’industria stimata a novembre 2022. Il grande gruppo 0 è riferito alle attività “Commercio, servizi e attività varie”. All’interno di tale gruppo è presente la voce tariffaria 0611 del settore terziario, presa a riferimento per le valutazioni degli oneri per le coperture assicurative aggiuntive rispetto a quelle vigenti.

La declaratoria della suddetta voce è la seguente:

-      Istruzione di grado preparatorio, ad es. scuole dell’infanzia, scuole speciali collegate alle scuole primarie; per gli asili nido v. voce 0614.

-      Istruzione primaria, secondaria di primo e secondo grado.

-      Scuole e corsi di istruzione e di formazione professionale, esclusi i corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall’azienda, per i quali v. voce 0616.

-      Istruzione universitaria, escluse le cliniche universitarie per le quali v. voce 0311.

-      Cantieri scuola per opere di pubblica utilità e di rimboschimento.

-      Istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi.

La stima della maggiore spesa per il “rischio in aula” è stata effettuata facendo sempre riferimento ai rischi corsi dagli assicurati della gestione “Industria, Commercio e Servizi” del settore terziario inquadrati nella voce tariffaria relativa all’istruzione (dalle scuole dell’infanzia all’università), voce di lavorazione 0611 del settore terziario. Non sono stati valutati gli oneri per inabilità temporanea vista l’assenza di copertura nella gestione per Conto dello Stato.

Con riferimento alla voce 0611 è stata calcolata, su un triennio di osservazione, l’incidenza media degli infortuni definiti in rendita sulla stima degli addetti-anno della stessa voce (per gli insegnanti si è tenuto conto anche delle rendite derivanti dagli infortuni in itinere). Le incidenze così ottenute sono state moltiplicate, rispettivamente, per il numero degli insegnanti, degli alunni/studenti (dalla scuola primaria all’università) e degli alunni della scuola dell’infanzia.

Per gli insegnanti è stato calcolato il numero di rendite in occasione di lavoro ed in itinere, per gli alunni/studenti solo il numero di rendite in occasione di lavoro. Nel caso degli insegnanti, le sole rendite dirette per infortuni in occasione di lavoro sono state abbattute del 10%, per tenere conto di una stima delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es. laboratori e palestra).

Alle rendite dirette per gli alunni/studenti dalla primaria all’università è stato applicato un abbattimento per tenere conto della minore esposizione al rischio in termini temporali (9 mesi di frequentazione della scuola su 12) e delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es. laboratori e palestra), ipotizzate in media pari al 10%. Alle rendite dirette degli alunni della scuola di infanzia è stato applicato un abbattimento per tenere conto della sola minore esposizione al rischio in termini temporali (11 mesi su 12).

La stima delle rendite dirette in pagamento è stata quindi effettuata utilizzando l’importo del minimale di rendita per gli alunni/studenti (pari a 17.780,70 euro) e una retribuzione pari a 24.548 euro per gli insegnanti, nonché il grado medio di inabilità rilevato nella voce 0611 del settore terziario. Per gli insegnanti, inoltre, è stata considerata anche la maggiorazione per le quote integrative per i familiari a carico; per gli alunni/studenti tale integrazione è stata ipotizzata solamente per il 10% degli studenti universitari.

Il numero delle rendite a superstite è stato stimato sempre prendendo a riferimento la voce 0611 del settore terziario, utilizzando l’incidenza ottenuta dal rapporto dei casi mortali sugli addetti-anno della voce. A tale percentuale sono stati applicati gli stessi abbattimenti utilizzati per le rendite dirette. Il risultato di tale operazione è stato quindi moltiplicato rispettivamente per il numero degli insegnanti e per il 10% del numero degli studenti universitari (per quest’ultimi le rendite sono risultate pari a zero). L’onere delle rendite a superstiti è stato, infine, calcolato in funzione del numero delle rendite determinato come sopra, della composizione di un nucleo superstite tipo e del massimale di rendita vigente nel 2022.

Le prestazioni per danno biologico in capitale sono state calcolate con riferimento sempre all’esperienza della voce 0611 del settore terziario, agli abbattimenti di onere dovuti alle ore di attività già coperte dall’assicurazione e alla minore esposizione temporale al rischio.

Per stimare le spese di amministrazione e quelle relative agli accertamenti medico-legali e alle prestazioni integrative, è stato necessario effettuare una stima delle denunce di infortunio attese. Per tale stima si è fatto riferimento alla frequenza di infortunio della voce di lavorazione 0611 del settore terziario della tariffa dei lavoratori dipendenti della gestione Industria, Commercio e Servizi. La frequenza di infortunio è stata ottenuta come rapporto tra il numero di denunce e gli addetti-anno della voce di lavorazione. La frequenza di infortunio è stata calcolata in due modalità, con e senza gli infortuni in itinere, in modo da applicare tassi di infortunio diversi agli insegnanti e agli alunni/studenti, in funzione delle coperture assicurative spettanti. Nel caso degli insegnanti, la sola frequenza degli infortuni in occasione di lavoro è stata abbattuta del 10%, per tenere conto di una stima delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es. laboratori e palestra).

Alla frequenza delle denunce per gli alunni/studenti dalla primaria all’università è stato applicato un abbattimento per tenere conto della minore esposizione al rischio in termini temporali (9 mesi di frequentazione della scuola su 12) e delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es. laboratori e palestra), ipotizzate in media pari al 10%. Alla frequenza delle denunce per gli alunni della scuola di infanzia è stato applicato un abbattimento per tenere conto della sola minore esposizione al rischio in termini temporali (11 mesi su 12). Per ciascun collettivo (insegnanti, alunni/studenti dalla scuola primaria all’università, alunni della scuola d’infanzia) è stato moltiplicato il numero degli esposti a rischio (persone assicurate) per la corrispondente frequenza di infortunio, ottenendo così il numero di denunce di infortunio attese nel complesso (coperture assicurative nuove e coperture vigenti).

È stato poi valutato l’onere, per i singoli collettivi, applicando alle denunce stimate il costo unitario (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 ottobre 2021).

All’onere così ottenuto, per tutta la platea assicurata, ad eccezione degli alunni della scuola dell’infanzia, è stato sottratto l’importo addebitato alla gestione per il complesso delle denunce presentate in media ogni anno utilizzando l’ultimo costo unitario disponibile.

Infine, la stima del 15% di spesa per prestazioni connesso al pagamento delle rendite che si costituiranno nell’anno scolastico/accademico 2023-2024 e che dovranno continuare ad essere pagate fino ad estinzione, è stata determinata prudenzialmente e per eccesso rapportando gli infortuni dell’ultimo anno disponibile della gestione Conto Stato, riconosciuti con una definizione in permanente e in morte al totale dei dipendenti di questa gestione e tale frequenza applicata alla platea degli alunni e dei docenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame introducono l’obbligo di assicurazione, esclusivamente per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024, per lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. In proposito si osserva preliminarmente che i docenti e gli alunni/studenti della scuola statale sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali mediante il sistema della Gestione per Conto dello Stato. Gli enti che assicurano i propri dipendenti attraverso tale Gestione, come risulta dalla relazione tecnica, non pagano un premio assicurativo all’INAIL, ma rimborsano all’Istituto le prestazioni da quest’ultimo erogate, le spese per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, oltre ad una somma a copertura delle spese generali di amministrazione.

In questo quadro, si prende atto dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica e dalla Nota presentata al Senato, che suddividono gli oneri a seconda delle componenti, specificando anche quelli relativi al “rischio in aula”, nonché alle spese di amministrazione, per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative. Tuttavia, dato che la somma degli oneri relativi alle varie componenti, come riferita dalla RT, corrisponde a quella degli esercizi 2023 e 2024 (47,7 milioni di euro complessivi), appare necessario che il Governo fornisca ulteriori indicazioni riguardo alle modalità seguite per la suddivisione degli oneri fra i due anni considerati.

Inoltre, si evidenzia che, poiché l’obbligo di assicurazione dovrebbe riguardare anche soggetti diversi dai dipendenti dell’amministrazione statale (i soli richiamati dalla relazione tecnica) -  quali ad esempio i dipendenti di enti territoriali, gli istruttori dei corsi di qualificazione o di addestramento professionale, i preparatori, il personale delle strutture paritarie e non paritarie - appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti da tale estensione, quali quelli relativi al riconoscimento delle nuove prestazioni di cui trattasi (effetti negativi) nonché al versamento di eventuali contributi (effetti positivi) e al conseguente minor gettito fiscale determinato dalle detrazioni correlate a tale versamento (effetti negativi).

 

ARTICOLO 18-bis

Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, incrementa di 5 milioni per l’anno 2023 il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge n. 296 del 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 186 della legge n. 232 del 2016 concernente la disciplina dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma incrementa di 5 milioni di euro le risorse del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’istituto dell’APE (anticipo finanziario a garanzia pensionistica). In proposito, non si formulano osservazioni posto che il predetto Fondo opera nel limite delle risorse ad esso assegnate.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 18-bis provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento, in misura pari a 5 milioni di euro per il 2023, del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, avente ad oggetto il riconoscimento del cosiddetto anticipo pensionistico (APE) sociale. Al riguardo, appare necessario acquisire una rassicurazione dal Governo in ordine al fatto che l’utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare il riconoscimento delle prestazioni cui la medesima autorizzazione di spesa risulta preordinata.

 

ARTICOLO 19

Fondo nuove competenze

Le norme incrementano il Fondo nuove competenze, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, con le risorse rivenienti dal Programma nazionale giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma operativo complementare Sistemi di politiche attive per l’occupazione (POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione (comma 1).

Mediante le risorse del Fondo sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2023, ai

sensi dell’articolo 88, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l’aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non introducono nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato. La copertura finanziaria è infatti assicurata dalle risorse del Piano nazionale giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 9030 in data 1.12.2022. Sul PN in questione è stanziato, sulla Priorità 3 - Nuove competenze per le transizioni digitale e verde, l’importo complessivo di circa 800 milioni di euro.

La copertura finanziaria, in un’ottica di pieno impiego delle risorse, è altresì individuata nel Programma Operativo Complementare POC SPAO, il quale peraltro è in fase di riprogrammazione ai sensi dell’articolo 242, comma 2, del DL n. 34 del 2020, al fine di introitare le risorse nazionali rese disponibili a seguito del finanziamento al 100% da parte della Commissione europea intervenuto negli ultimi anni contabili.

La copertura finanziaria è altresì garantita dall’impego di eventuali economie delle risorse destinate già all’intervento, afferenti al Programma operativo nazionale, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, Sistemi di politiche attive per occupazione (PON SPAO). Al riguardo, in base ai dati di monitoraggio della prima attuazione del fondo, si può stimare un minore utilizzo delle risorse assegnate ai singoli datori di lavoro di circa il 10%.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano il Fondo nuove competenze, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, con le risorse rinvenienti dal Piano nazionale giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma operativo complementare Sistemi per le politiche attive e l’occupazione (POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione. Mediante le risorse del Fondo sono finanziate intese sottoscritte a decorrere dal 2023, volte a favorire l’aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni tenuto conto che gli oneri relativi all’aggiornamento professionale dei lavoratori appaiono modulabili nell’ambito delle risorse del Fondo, come incrementato dalle norme in questione.

 

ARTICOLO 20

Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico

Normativa previgente. L’articolo 4 del D.L. n. 5/2023[22] ha istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l‘acquisto dell'abbonamento e, comunque, non superiore a 60 euro. Il buono è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, deve essere intestato al beneficiario e può essere utilizzato per l'acquisto di un solo abbonamento. Il buono non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE. Resta ferma la detrazione fino a 250 euro prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986), sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono. Ulteriori interventi normativi hanno, in seguito, rifinanziato e ridotto il fondo (si veda, infra, la ricostruzione svolta dalla relazione tecnica).

 

Le norme dispongono che le risorse del Fondo bonus trasporti per il 2023[23], nei limiti dell’importo di euro 2.730.660,28, possano essere utilizzate per il riconoscimento della spesa per gli abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale[24], in deroga ai limiti previsti relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica evidenzia che l’articolo 35 del D.L. n. 50/2022 ha introdotto il c.d. “bonus trasporti”, quale misura di sostegno al reddito e di contrasto all’impoverimento delle famiglie conseguente alla crisi energetica globale. L’articolo 27 del D.L. n. 115/2022 ha aumentato il precedente finanziamento a 180 milioni di euro per l’anno 2022. L’articolo 12 del D.L. n. 144/2022 ha rifinanziato il Fondo con ulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2022. Infine, l’articolo 3, comma 14, del D.L. n. 176/2022 ha limitato la disponibilità complessiva del Fondo bonus trasporti, con la riduzione di 50 milioni, portando, in definitiva, l’ammontare del fondo in questione a 140 milioni.

Alla data del 1° marzo 2023, a fronte di 2.461 istanze pervenute al 28 febbraio 2023, è stata riscontrata la legittimità di 1.834 richieste di rimborso, per una spesa di euro 142.715.342,05, di cui 70.273.044,48, già liquidate (decreti direttoriali nn. 40/275 del 19 ottobre 2022, 40/326 del 15 novembre 2022 e 40/393 del 7 dicembre 2022). Risultano, peraltro, in fase di istruttoria 3 ulteriori istanze, per un onere pari ad euro 15.318, 23.

Considerato lo stanziamento previsto a legislazione vigente e le istanze pervenute oltre il 31 dicembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023, la RT evidenzia, dunque, l’impossibilità di poter liquidare tutte le somme correttamente rendicontate, stante il superamento del limite di spesa per l’anno 2022, per l’importo di euro 2.730.660,28 (= 142.715.342,05 + 15.318,23 – 140.000.000).

La RT chiarisce che con la norma in esame, pertanto, si propone di utilizzare, nei limiti del predetto importo, le risorse previste, per il 2023, dall’articolo 4 del D.L. n. 5/2023, anche per le richieste di rimborso presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativamente all’anno 2022, entro il 28 febbraio 2023.

 

La Nota del Governo[25] in risposta alle osservazioni formulate in prima lettura al Senato precisa che l’articolo 4 del D.L. n. 5/2023 - nel solco di quanto previsto per l’anno 2022 dall’articolo 35 del D.L. n. 50/2022 – riconosce il c.d. bonus trasporti da utilizzare nell’anno 2023 per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, in favore delle persone fisiche che nell’anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Pertanto, il citato articolo 4 riduce la platea dei beneficiari prevista dal D.L. n. 50/2022 che fissava, invece, come requisito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

Tenuto conto che per l’anno 2023 la platea dei beneficiari risulta più circoscritta, si conferma che la riduzione delle risorse sul fondo bonus trasporti per l’anno 2023 non pregiudica le finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la norma dispone che le risorse del Fondo bonus trasporti per il 2023 - previsto, nei limiti dell’importo di euro 2.730.660,28 - possano essere utilizzate per il riconoscimento della spesa per i servizi di trasporto pubblico, in deroga ai limiti previsti relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

In proposito, si prende atto dei chiarimenti del Governo espressi durante l’esame al Senato per il quale la riduzione della platea dei beneficiari già prevista per il 2023, assieme alla riduzione delle risorse sul fondo bonus trasporti per il medesimo anno, disposta dalla norma in esame, non pregiudica le finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse e, sotto questo profilo, non si formulano osservazioni, anche considerato che – in ogni caso – le misure di cui si tratta operano nel limite delle disponibilità e la norma rialloca ad altra finalità risorse che erano comunque già destinate a spesa a legislazione previgente.

 

ARTICOLO 21

Fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845

Normativa vigente. L’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) ha istituito, presso il Ministero del lavoro, un Fondo di rotazione per favorire l'accesso a taluni fondi europei. In particolare, il sesto comma dispone che la parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio rimanga acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

La norma, intervenendo sul sopra menzionato articolo 25, consente - al fine di favorire il completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza dell’ANPAL nonché dei progetti cofinanziati dai Fondi unionali – di destinare le risorse di  cui  al  sesto  comma (ossia la quota del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio) anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio unionale, purché sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Restano ferme le eventuali responsabilità amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei fondi europei e nazionali. Le risorse di cui al predetto sesto comma possono essere, altresì, utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all’attuazione del PNRR in materia di politiche attive del lavoro e formazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma esclusivamente un’estensione, in coerenza con le finalità del Fondo di rotazione, dei suoi possibili utilizzi.

La relazione tecnica aggiunge altresì che, quanto alla copertura di eventuali spese relative a correzioni finanziarie disposte sui progetti cofinanziati dai fondi europei nell'ambito di programmi gestiti dall'ANPAL, esse potranno quantificarsi solo in esito alla chiusura dei programmi medesimi, la cui spesa è ammissibile nel ciclo di programmazione in chiusura fino al 31 dicembre del corrente anno. Si specifica che a tal fine negli anni passati è stato costituito un apposito "fondo di riserva per la responsabilità sussidiaria", che ha accumulato risorse per 80 milioni di euro, vincolate nell'avanzo di amministrazione in quanto ad oggi non utilizzate. L'accumulo è stato quantificato in maniera da essere inferiore al 2% della dotazione dei programmi interessati, considerato un tasso di errore fisiologico. Ad oggi le correzioni risultano ad ogni modo in un ordine di grandezza di circa 10 milioni di euro. In relazione alla possibilità di utilizzare le risorse del Fondo a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione, in sede di previsione di bilancio per il 2023, approvato con nota del Ministro del lavoro n. 3538 del 27 febbraio 2023, è stata a tal fine appostato un ammontare di risorse pari a circa 23 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma consente, al fine di favorire il completamento di progetti finanziati con le risorse dei programmi operativi nazionali nonché di progetti cofinanziati dai Fondi unionali, di destinare le disponibilità non utilizzate del Fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio unionale, purché sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Alla norma non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. In proposito, non si formulano osservazioni considerato che la norma consente una diversa, possibile, finalizzazione di risorse che a legislazione previgente sono già comunque destinate a spesa e operanti nel limite delle disponibilità.

 

ARTICOLO 22

Maggiorazione dell’Assegno Unico e Universale

Normativa previgente. Si ricorda che l’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 230/2021 riconosce una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro. L'importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre va riducendosi per livelli di ISEE superiori, fino ad azzerarsi nei casi di ISEE superiori a 40.000. Gli importi minimi e massimi della maggiorazione sono attualmente pari, rispettivamente, a 32,4 euro mensili (nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 16.215,00 euro) e a 0,1 euro mensili.

 

Le norme estendono, a decorrere dal 1° giugno 2023, l’applicazione della maggiorazione all’Assegno Unico e Universale di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 230/2021, anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.

Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, valutati in 6,6 milioni di euro per l’anno 2023, 11,5 milioni di euro per l’anno 2024, 11,9 milioni di euro per l’anno 2025, 12,3 milioni di euro per l’anno 2026, 12,6 milioni di euro per l’anno 2027, 13,0 milioni di euro per l’anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge n. 232/2016 (risorse destinate al riconoscimento di trattamenti  pensionistici anticipati  in  favore  dei  cosiddetti lavoratori precoci).

Sono conseguentemente incrementate le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri connessi all’Assegno Unico[26] per i medesimi importi sopra indicati.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Maggiorazione dell’Assegno Unico e Universale per i minori appartenenti a nuclei con un solo genitore lavoratore, ove l’altro risulti deceduto

6,6

11,9

11,9

12,3

6,6

11,9

11,9

12,3

6,6

11,9

11,9

12,3

Minori spese correnti

Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 203 della L. 232/2016-pensionamento dei lavoratori precoci

6,6

11,9

11,9

12,3

6,6

11,9

11,9

12,3

6,6

11,9

11,9

12,3

 

La relazione tecnica afferma che dall’articolo in esame non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT riferisce che nel corso del primo anno di vigenza dell’AUU si sono verificati decessi di uno dei due genitori durante la fruizione della prestazione con la maggiorazione in esame, in circa 3.200 nuclei, ciascuno mediamente con 1,6 minori di età media pari a 8,5 anni.

La RT quantifica la spesa per l’estensione della maggiorazione sulla base delle seguenti ipotesi:

·        il numero dei nuclei beneficiari si incrementa cautelativamente in misura pari all’1% annuo;

·        il numero medio dei figli beneficiari della maggiorazione rimane stabilmente pari a 1,6 per nucleo;

·        i decessi si equidistribuiscono nei 12 mesi di ciascun anno;

·        la maggiorazione dopo la morte di uno dei due genitori verrà percepita nella sua misura massima per la durata di 5 anni.

Si riporta una tabella della RT riepilogativa degli oneri, che tiene conto del numero di ratei riconosciuti nel 2023 a partire da giugno.

 

 

Con riferimento alla norma di copertura finanziaria la RT precisa che sulla base delle risultanze per il 2022 e del primo scrutinio 2023, come emerso da apposita Conferenza dei servizi effettuata dalle amministrazioni interessate, risulta possibile la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 in misura pari agli importi indicati senza compromissione del relativo riconoscimento dei benefici in esame per gli accessi alla prestazione.

Con una Nota presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha confermato, sulla base della attività di monitoraggio, la disponibilità della copertura indicata anche in via prospettica, come peraltro esplicitato in relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono, a decorrere dal 1° giugno 2023, l’applicazione della maggiorazione dell’Assegno Unico e Universale di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 230 del 2021, prevista per ciascun figlio minore, anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.

Ciò posto, con riferimento alla stima degli oneri derivanti dalla predetta estensione, si evidenzia che la stessa risulta verificabile sulla base della platea potenzialmente beneficiaria indicata dalla RT, in relazione alla quale per altro non sono fornite le distribuzioni dei nuclei familiari per classi di ISEE, e sulla base delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, tra cui quella di considerare l’importo della maggiorazione per l’anno 2023 pari a 36,8 euro al mese - ossia superiore all’importo massimo previsto dalla normativa vigente, pari a 32,4 euro al mese - e per gli anni successivi di prevedere un incremento della stessa dell’1% annuo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 22 provvede agli oneri derivanti dalla maggiorazione dell’assegno unico e universale, valutati in 6,6 milioni di euro per l’anno 2023, in 11,5 milioni di euro per l’anno 2024, in 11,9 milioni di euro per l’anno 2025, in 12,3 milioni di euro per l’anno 2026, in 12,6 milioni di euro per l’anno 2027, in 13 milioni di euro per l’anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, che stanzia le risorse per il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci[27].

In proposito, si rileva preliminarmente che la predetta autorizzazione di spesa - secondo quanto indicato nella relazione tecnica al testo originario del provvedimento - reca le occorrenti disponibilità e che, sulla base delle risultanze per il 2022 e del primo monitoraggio effettuato per l’anno 2023, come emerso nella Conferenza di servizi svolta dalle amministrazioni interessate, la sua riduzione non è suscettibile di compromettere il riconoscimento dei benefici cui le risorse stesse sono preordinate a legislazione vigente.

Si segnala, altresì, che la medesima autorizzazione di spesa è oggetto di riduzione, in misura pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023, ad opera dell’articolo 7, comma 11, lettera c), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, attualmente all’esame della Camera dei deputati (C. 1194).

In proposito, la relazione tecnica riferita a quest’ultimo provvedimento chiarisce, con analoghe motivazioni, che anche tale riduzione dell’autorizzazione di spesa è sostenibile e non è suscettibile di pregiudicare il riconoscimento dei benefici previsti a legislazione vigente a valere sulla stessa, sulla base degli ulteriori elementi emersi nell’ambito del monitoraggio in corso per il 2023, da cui deriverebbero maggiori economie di spesa rispetto a quelle già quantificate, in un momento antecedente, in sede di adozione del presente decreto-legge.

In tale quadro, con riferimento all’anno 2023, sarebbe utile acquisire dal Governo un’indicazione di maggior dettaglio circa l’effettivo ammontare delle risorse residue di cui alla citata autorizzazione di spesa, al netto delle riduzioni complessivamente operate dagli articoli 22, comma 3, e 44, comma 4, lettera e), del presente decreto-legge e dal citato decreto-legge n. 61 del 2023.

Per quanto concerne invece le annualità successive all’anno 2023, per le quali il monitoraggio non è ancora esperibile, appare invece necessario acquisire dal Governo una conferma circa l’effettiva disponibilità delle risorse in questione, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni disposte dall’articolo 13, comma 14, lettera d), e dall’articolo 44, comma 4, lettera e), nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

 

ARTICOLO 23

Omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale

Le norme modificano l’articolo 2, comma 1-bis, del DL 463/1983, che disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie per l’omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte dei datori di lavoro per un importo non superiore a 10.000 euro. La novella interviene sui limiti minimi e massimi delle sanzioni (a legislazione previgente previsti rispettivamente in 10.000 e 50.000 euro), commisurandoli all’importo omesso (rispettivamente 150 per cento e 400 per cento) (comma 1).

Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione (comma 2).

La disposizione prevede una deroga a quanto disposto dall’articolo 14 della L. 689/1981, che individua i tempi della notifica in massimo 90 giorni dall’accertamento in caso di contestazione non immediata e in 360 giorni nel caso di soggetti residenti all’estero.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame intendono mitigare la sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezzo l’importo omesso fino a quattro volte il medesimo importo.

Dai dati forniti dalla DC entrate dell’Istituto risulta che le omissioni fino a tutto il 2019, notificate ma non sanate nei tre mesi successivi e non superiori a 10.000 euro, sono circa 1.035.000. L’importo medio omesso risulta di circa 465 euro.

La norma che si intende modificare sta trovando una prima applicazione ma allo stato non ci sono consolidati effetti nei tendenziali di finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che le sanzioni vengono conteggiate nel bilancio dell’Istituto solo al momento dell’incasso e non al momento dell’accertamento del relativo credito. La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che l’attuale regime sanzionatorio particolarmente severo rende poco probabile l’incasso di importi consistenti soprattutto in periodi di difficoltà economica, diversamente con sanzioni più moderate si renderebbe più esigibile il credito con effetti finanziari migliorativi.

Pertanto, si ritiene che la disposizione non produca effetti negativi per la finanza pubblica in termini di minori entrate.

Il Governo, con Nota presentata durante l’esame al Senato, ha affermato che la mitigazione della sanzione amministrativa risponde anche alla necessità di superare le criticità in materia di proporzionalità delle sanzioni amministrative, rispetto alla condotta contestata, come già evidenziato dalla stessa Corte di giustizia dell’UE (sent. 8 marzo 2022, causa C-205/20). In tale contesto è stata sottolineata l’esigenza di garantire un’effettiva graduazione della sanzione amministrativa rispetto alla “gravità della violazione”, specie nei casi in cui l’omissione contributiva sia di esiguo valore. L’assenza di graduazione ha costituito fin qui oggetto di contestazione e valutazione sfavorevole nei confronti dell’INPS in sede di giudizi di opposizione alle ordinanze ingiunzione, al punto da far sollevare ai giudici del lavoro di Verbania e di Brescia questioni, ritenute rilevanti e non manifestamente infondate, di legittimità costituzionale della disposizione previgente, per contrarietà all’articolo 3 della Costituzione.

L’assenza di graduazione è tale che la sanzione amministrativa pecuniaria per l’omesso versamento di ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro (anche se minimo), vale non meno di 10.000 euro a prescindere dalla misura dell’inadempimento contributivo, che potrebbe essere anche di solo di 100 euro. Pertanto, per una piccola azienda tali somme possono essere dirimenti al fine del mantenimento o della liquidazione dell’attività con scarsissima probabilità di effettivo recupero del debito da parte dell’Istituto.

Attualmente le omissioni sotto i 500 euro rappresentano circa il 70% del totale e il loro recupero è stato minimo il che dimostra che l’attuale disciplina delle sanzioni amministrative non favorisce il recupero dei contributi e delle sanzioni.

La norma, pertanto, introduce una opportuna disciplina di graduazione delle sanzioni amministrative prevedendo quale elemento di commisurazione il parametro dell’importo omesso, con l’effetto anche di ridurre il contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia con conseguenti risparmi.

Con riferimento al comma 2 il Governo precisa che la norma fissa, in generale, per la notifica agli interessati dell’atto di accertamento della violazione, il termine di 90 giorni per i residenti in Italia e quello di 360 giorni per i residenti all’estero. Peraltro, proprio la locuzione “in deroga”, di cui al comma 2 dell’articolo 23, consente di superare il limite più breve fissato dall’articolo 14 della L. 689/1981, con l’effetto di garantire dunque maggiori entrate, in considerazione del maggior lasso temporale del procedimento amministrativo preordinato alla gestione delle notifiche della violazione.

La disposizione in esame consente altresì di ridurre il contenzioso in tema di superamento del termine fissato dall’articolo 14 della legge n. 689/1981 per la notifica della violazione. Infatti, l’assenza di tempestiva notifica dell’atto di accertamento, comporterebbe l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione per effetto del venir meno dell’atto presupposto che la legittima tenuto conto che, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 14, è stato previsto che “l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” (90 giorni per i residenti in Italia e 360 per i residenti all’estero). Nel contempo, il più ampio termine assegnato dalla norma in commento produce effetti anche sul termine prescrizionale fissato dall’articolo 28 della medesima legge ai fini dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione, tenuto conto che il termine di cinque anni per la sua notifica decorre dalla data di notifica dell’atto di contestazione della violazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, per quanto riguarda il comma 1, modificano la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie per l’omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte dei datori di lavoro per un importo non superiore a 10.000 euro. La novella interviene sui limiti minimi e massimi delle sanzioni (a legislazione previgente previsti rispettivamente in 10.000 e 50.000 euro), commisurandoli all’importo omesso (rispettivamente 150 per cento e 400 per cento).

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla RT circa l’assenza al momento di consolidati effetti nei tendenziali di finanza pubblica, attese le modalità di conteggio delle sanzioni, nonché di quanto precisato nella Nota presentata al Senato, relativamente al recupero minimo dei contributi e delle sanzioni in base alla legislazione previgente e alla riduzione attesa del contenzioso amministrativo e giurisdizionale, con conseguenti risparmi per la finanza pubblica, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni.

Tuttavia, si rileva che le entrate da sanzioni risultano iscritte nel bilancio preventivo INPS 2022. Pertanto, sarebbe comunque utile acquisire stime e dati di valutazione in merito all’incremento atteso del volume delle sanzioni che saranno effettivamente pagate, volti a confermare l’assenza di effetti negativi per la finanza pubblica nonostante la sensibile mitigazione delle sanzioni. Infatti, atteso che l’importo medio omesso risulta, secondo quanto riportato dalla RT, di 465 euro, i limiti minimi e massimi delle sanzioni, a seguito delle disposizioni in esame, dovrebbero aggirarsi rispettivamente da un minimo di 700 a un massimo di 1.900 euro, e quindi sensibilmente inferiori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente (10.000 e 50.000 euro).

Con riferimento al comma 2, che modifica la tempistica per la notifica delle violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023 nel pagamento dei contributi (entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione in luogo di 90 giorni dall’accertamento o 360 giorni nel caso di soggetti residenti all’estero), non si formulano osservazioni in quanto la modifica appare ampliare i termini di notifica, consentendo un incremento del gettito da sanzioni prudenzialmente non quantificato e non scontato a bilancio, come per altro confermato dal Governo al Senato.

 

ARTICOLO 23-bis

Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – prevedono che, al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, Lavoratori autonomi agricoli, Committenti e Professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della L. 197/2022 (trattasi dello stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015), i predetti soggetti possano chiedere all'ente previdenziale il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023. Tali disposizioni si applicano anche ai debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 4, del decreto- legge n. 119 del 2018.

Ai relativi oneri, valutati in 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono ai soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, Lavoratori autonomi agricoli, Committenti e Professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge n. 197 del 2022 (stralcio dei carichi fino a mille euro affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015), di chiedere all'ente previdenziale il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023. Tali disposizioni si applicano anche ai debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018.

Al riguardo, appare necessario acquisire dati ed elementi volti a verificare gli effetti della disposizione in esame sui saldi di finanza pubblica. Infatti, la possibilità di provvedere al saldo di debiti contributivi allo stato cancellati è suscettibile di determinare da un lato maggiori entrate in favore degli enti previdenziali di appartenenza (e, correlativamente, minori entrate tributarie in ragione della detraibilità dei suddetti contributi) e dall’altro prestazioni più onerose da parte dei suddetti enti, a fronte dei versamenti contributivi effettuati dagli interessati, con effetti negativi anche a carattere permanente. Atteso che la quantificazione degli oneri è limitata agli esercizi 2023 e 2024, appare necessario acquisire elementi di valutazione del Governo anche in merito al profilo temporale degli oneri.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 23-bis provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni relative allo stralcio dei debiti contributivi, valutati in 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1,92 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione prevista dall’articolo 17, comma 3. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 24

Disciplina del contratto di lavoro a termine

Le norme – modificate durante l’esame al Senato – intervengono sull’articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, relativo alla durata massima dei contratti a termine. In particolare, le modifiche intervengono sulle causali che giustificano l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi, comunque non eccedente i 24 mesi. Rispetto alla normativa vigente, la deroga è consentita da ragioni tecniche, organizzative e produttive, che potranno essere riconosciute nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. In assenza di disposizioni della contrattazione collettiva, inoltre entro il limite temporale massimo del 30 aprile 2024, la proroga potrà avvenire per sole ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ancora, viene modificato anche il comma 4 dell’articolo 19, relativamente alle modalità di redazione dell’atto scritto con cui si prevede il rinnovo del contratto.

Tali disposizioni non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti stipulati in materia di ricerca.

Inoltre, con modifiche intervenute al Senato viene modificato anche l’articolo 21 del D. Lgs. 81/2015, in materia di proroghe e rinnovi. In particolare, viene introdotta la possibilità di prorogare e rinnovare liberamente il contratto nei primi dodici mesi per i contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Ulteriori modificazioni, incidenti sull’art. 31 del medesimo D. Lgs. n. 81 del 2015, modificano il rapporto massimo numerico fra i lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e i lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale del decreto non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale del decreto afferma che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di interventi normativi di carattere ordinamentale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame modificano l’articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, relativo alla durata massima dei contratti a termine, modificando le causali che consentono l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi.

Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla RT circa il carattere ordinamentale delle novelle, non si formulano osservazioni. 

Ulteriori modifiche introdotte dal Senato incidono sulle proroghe e sui rinnovi dei contratti di lavoro a termine e sul rapporto massimo numerico fra i lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e i lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore, novellando – rispettivamente – gli articoli 21 e 31 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015. In proposito, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale delle norme e tenuto conto che esse incidono su disposizioni cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 24, comma 1-quater

Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, in materia di somministrazione di lavoro. La novella esclude dai limiti quantitativi di applicazione del suddetto istituto la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità, di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, nonché i lavoratori assunti con contratto di lavoro in apprendistato.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, in materia di somministrazione di lavoro, escludendo dai limiti quantitativi di applicazione del suddetto istituto la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità, di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale della modifica in esame.

 

ARTICOLO 25

Contratti di espansione

Normativa vigente. L’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede che per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, o della pensione anticipata, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito, il datore di lavoro riconosca per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della suddetta prestazione e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione e che si impegnino ad effettuare almeno un’assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore. I benefìci di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefìci. Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefìci di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l'anno 2022, 219,6 milioni di euro per l'anno 2023, 264,2 milioni di euro per l'anno 2024, 173,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 48,4 milioni di euro per l'anno 2026.

 

Le norme introducono il comma 1-quater all’articolo 41 del D. Lgs. 148/2015, in materia di contratti di espansione. La novella prevede che fino al 31 dicembre 2023, relativamente alle imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, sia possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l’impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 41, previsti nell’originario contratto di espansione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica, perché restano fermi gli impegni di spesa già autorizzati e i contingenti di lavoratori già previsti nei contratti di espansione originariamente stipulati. L’accantonamento individuato da ciascun datore di lavoro che avesse sottoscritto il contratto di espansione entro il 2022 subirà conseguentemente, per la quota parte non effettivamente spesa (entro l’originaria proiezione di spesa acclusa al contratto ex art. 41 D. Lgs. 148/2015), una mera traslazione, senza alcun ulteriore incremento di spesa rispetto alla prima stima.

Resta ferma, inoltre, l’opera di monitoraggio della spesa affidata all’INPS.

Il Governo, con Nota presentata durante l’esame al Senato, ha confermato che i limiti di spesa annuali previsti a legislazione vigente devono essere rispettati per ogni singola annualità, non innovando la disposizione in esame in tal senso. Il richiamo della disposizione all’invarianza della spesa complessiva e del numero massimo di lavoratori ammessi alle misure previsti nell'originario contratto di espansione, sono da intendersi rispetto al singolo accordo. Dalla disposizione non emerge una deroga ai limiti di spesa previsti; pertanto, risulta evidente l’impossibilità di traslare da un anno all’altro gli oneri rispetto al complesso degli accordi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che fino al 31 dicembre 2023, relativamente alle imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, sia possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale,  rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi l’impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-bis dell’articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, previsti nell’originario contratto di espansione.

Al riguardo, atteso che la disposizione specifica che le modifiche agiscono comunque nell’ambito dei limiti di spesa già previsti a legislazione vigente e che resta ferma l’opera di monitoraggio della spesa affidata all’INPS, non vi sono osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 25, comma 1-bis

Disposizioni in materia di prepensionamento per le imprese del settore dell'editoria

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, incrementa di 20 milioni per il 2026 (da 48,4 milioni a 68,4 milioni) il limite di spesa, di cui al comma 5-bis dell’articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, entro il quale sono riconosciuti i benefici di scivolo pensionistico previsti dal medesimo articolo 41. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del DL n. 185 del 2008.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, la disposizione incrementa di 20 milioni di euro per il 2026 il limite di spesa di cui al comma 5-bis dell’articolo 41 del d.lgs. n. 148 del 2015, entro il quale sono riconosciuti determinati benefici di scivolo pensionistico, spettanti ai lavoratori che, in presenza di determinati requisiti e condizioni, si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Tenuto conto che la disposizione ora introdotta è espressamente configurata come limite di spesa e che la disposizione così rifinanziata opera anch’essa, a sua volta, nei limiti delle disponibilità finanziarie, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1-bis dell’articolo 25 fa fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di contratti di espansione, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e  formazione[28]. Al riguardo, poiché tale riduzione si riferisce ad un’annualità successiva al vigente bilancio dello Stato, appare necessario che il Governo confermi l’effettiva sussistenza delle occorrenti risorse e che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio per la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

 

ARTICOLO 25-bis

Disposizioni in materia di prepensionamento per le imprese del settore dell'editoria

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, autorizza la spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8 milioni per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 160/2019 in materia di incentivi all'esodo per i lavoratori del settore editoriale.

Il predetto comma 498, al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI ha autorizzato la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa. La disciplina dell’esodo anticipato e del pensionamento, recata dall’articolo 37, comma 1, lettera b) (e successive modificazioni) della legge n. 416 del 1981, opera anch’essa, per espressa disposizione normativa, “sulla base delle risorse finanziarie disponibili”.

Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione[29] con riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, la disposizione incrementa un’autorizzazione di spesa istituita al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI. Tenuto conto che la disposizione ora introdotta è espressamente configurata come tetto di spesa e che sia l’autorizzazione di spesa ora rifinanziata (articolo 1, comma 498, della legge n. 160 del 2019) sia la norma che ha disciplinato talune fattispecie di esodo e pensionamento anticipato per i giornalisti INPGI (articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981) operano nel limite delle risorse disponibili, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 25-bis provvede agli oneri derivanti dal comma 1, concernenti l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese del settore dell’editoria, pari a 1,2 milioni di euro per l’anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni di euro per l’anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come incrementato ai sensi dell’articolo 1, comma 616, lettera a), della legge n. 178 del 2020, con riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel ricordare che il citato Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy, secondo quanto dispone il citato comma 4, si fa presente che, secondo il decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione 2023-2025, le relative risorse da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 2193)[30].

Al riguardo, nel rilevare che, in base ad una interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per l’anno 2023 sussistono le occorrenti disponibilità, appare opportuno che il Governo assicuri la sussistenza delle effettive risorse per le successive annualità e garantisca che l’utilizzo delle risorse del Fondo non pregiudichi la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 27

Incentivi all’occupazione giovanile

Le norme – modificate durante l’esame al Senato - riconoscono ai datori di lavoro privati un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023 di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) età non superiore a 30 anni; b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (cosiddetti NEET); c) siano registrati al Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani. L’incentivo è cumulabile con l’incentivo di cui all’articolo 1, comma 297, L. 197/2022, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto. L’incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale di cui al successivo comma 5-bis, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico (commi 1-3).

La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto e, in caso di insufficienza delle risorse, l’INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale (comma 4).

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 (comma 5).

 

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;

b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 5-bis).

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l’ANPAL è autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, gli incentivi all’occupazione di cui all’articolo 1, commi da 10 a 19 e da 162 a 167, della L. 178/2020, fermo restando l’importo complessivo di 4.466 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell’articolo 1 della predetta L. 178 del 2020 (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che una specifica rilevazione effettuata dall’ANPAL ha fornito indicazioni sul contingente degli ingressi in Garanzia giovani di individui di età inferiore a 30 anni verificatisi negli anni 2020 e 2021 e su quanti di questi risultino avere un rapporto di lavoro in essere alla data della rilevazione (28 febbraio 2023); sono state inoltre fornite indicazioni in merito alla distribuzione per tipologia contrattuale di tali nuovi rapporti di lavoro al momento del loro avvio.

Si è a questo punto formulata l’ipotesi che nel 2023 ci possano essere circa 70.000 nuove assunzioni di giovani under 30, delle quali il 56% (39.000 individui) con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante, tipologie previste dalla norma in esame.

La stima dell’onere derivante dall’applicazione di questa disposizione normativa è stata quindi effettuata formulando una serie di ipotesi e più precisamente:

·        si è considerato che soltanto il 70% della platea individuata rientri nelle specifiche condizioni richieste dalla norma;

·        che vi sia un effetto attrattivo per l’incentivo proposto quantificabile in un ulteriore 30% di assunzioni;

·        che della platea così determinata, soltanto il 10% non benefici di altri esoneri;

·        che vi sia l’uniforme distribuzione delle assunzioni nell’intervallo temporale interessato.

Visto che le assunzioni possono avvenire dal primo giugno e fino alla fine dell’anno 2023, si sono prese in considerazione le sole assunzioni relative ai sette mesi validi ai fini della fruizione del beneficio.

Sul fronte delle retribuzioni, non avendo a disposizione dati specifici, si è fatto ricorso alle informazioni presenti negli Osservatori Statistici dell’Inps e relative ai lavoratori dipendenti ed ai lavoratori in somministrazione. Più nello specifico, sono stati rilevati i dati sulle retribuzioni per i contratti a tempo indeterminato, distintamente per qualifica e per classe di età, arrivando così a determinare un importo medio mensile per il 2021 pari a 1.300 euro, opportunamente rivalutato.

Dal momento che la norma proposta specifica che l’incentivo si applica ai datori di lavoro per 12 mesi, nella stima dell’onere non sì è tenuto conto della tredicesima mensilità di retribuzione. Sono stati, infine, considerati gli effetti fiscali derivanti dall’applicazione dell’incentivo in esame utilizzando una aliquota media del 23%.

Nella tavola che segue sono riportati gli oneri a carico della finanza pubblica, al lordo ed al netto degli effetti fiscali:

 

 

 

 

 

 

Anno 

 Onere per incentivo del 20% a favore del datore di lavoro con esonero
Lordo effetti fiscali

 Onere per incentivo del 60% a favore del datore di lavoro senza esonero
Lordo effetti fiscali

 Onere totale per incentivo a favore del datore di lavoro
Lordo effetti fiscali

 Effetti fiscali per il datore di lavoro

 Onere totale per incentivo a favore del datore di lavoro
Netto effetti fiscali

2023

-18,3

-6,1

-24,4

0,0

-24,4

2024

-46,0

-15,3

-61,3

9,5

-51,8

2025

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

2026

0,0

0,0

0,0

-9,9

-9,9

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2031

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2032

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Al comma 5 la disposizione prevede che la copertura degli oneri di cui al comma 1 sia assicurata per 80 milioni di euro per l’anno 2023 e per 51,8 milioni di euro per l’anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma. Con decreto adottato da ANPAL è stabilito che si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituisce limite di spesa. 

Il programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 è capiente rispetto agli oneri, atteso che l’attuale programmazione 2021-2027 si trova in fase di avvio e le risorse non risultano pertanto impegnate.

Al comma 6 la disposizione autorizza l’ANPAL, in qualità di Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (SPAO) 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (IOG) 2014-2020, a riprogrammare, nell’ambito dei programmi, le misure di cui ai commi da 10 a 19, e da 162 a 167 della L. 178/2020, ovvero le misure decontribuzione Sud, assunzione giovani e assunzione donne. Le citate misure sono state, infatti, introdotte dalla legge di bilancio 2021 prevedendo un concorso complessivo di euro 4.466 milioni per gli anni 2021-2022 delle risorse REACT-EU, del programma Next Generation EU, successivamente confluite nell’ambito del Programma SPAO 2014-2020. Tuttavia, la decontribuzione prevista dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020 non ha completamente assorbito le risorse a essa destinate, alla luce dei requisiti aggiuntivi, previsti ai fini dell’ammissibilità della spesa nell’ambito del Fondo sociale europeo. Per altro verso, le stime dell’INPS sulla spesa rendicontabile per le altre due misure (assunzioni giovani e assunzioni donne) sono maggiori rispetto alle previsioni, recepite nella legge di bilancio 2021.

Nel prospetto di seguito vengono riepilogate le stime sulla spesa rendicontabile e l’ipotesi di riprogrammazione delle misure nell’ambito del PON SPAO, finalizzate a garantire, da un lato, il completo assorbimento delle risorse europee del Programma e, dall’altro, la copertura finanziaria prevista complessivamente a carico delle risorse React-EU dalla legge di bilancio 2021.

 

 

Il Governo, con Nota presentata durante l’esame al Senato, con riferimento al rilievo relativo della percentuale di assunzioni che non beneficerebbe di altri esoneri (10% della platea), ha evidenziato che la stima è stata effettuata adottando una percentuale bassa (il 10% appunto), in quanto si è ipotizzato che la maggior parte dei datori di lavoro abbia interesse a cumulare il beneficio previsto dalla norma in esame con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Per quanto concerne invece la percentuale della platea interessata che risulterebbe essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma (stimata pari al 70%), ha precisato che, dal momento che non sono disponibili informazioni specifiche per l’individuazione della categoria di soggetti richiamata dalla norma (lavoratori svantaggiati ai sensi del Regolamento (UE) n.651/2014), sono stati utilizzati i dati presenti in una tavola ISTAT relativa ai giovani con età 15-29 anni, distinti in base alla condizione rispetto al sistema di istruzione/formazione e all'occupazione. In particolare, si è fatto riferimento ai giovani NEET non più in istruzione e formazione, aventi un titolo di studio al più secondario inferiore. La percentuale così individuata (63,9%) è stata prudenzialmente elevata al 70%.

Per quanto attiene all’osservazione sull’effetto attrattivo adottato nella valutazione, il valore del 30% utilizzato è stato reputato più che idoneo per il beneficio in esame, non avendo oltretutto possibilità di rilevare in maniera puntuale il quadro occupazionale proposto.

Infine, quanto alle modalità di copertura, nel confermare che sussiste ampia disponibilità per l’anno 2026 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma, il Governo ha precisato che occorre riformulare la norma di copertura e consentirne una formulazione corretta in base a quanto previsto dalla relazione tecnica[31].

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono ai datori di lavoro privati un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023 di giovani di età non superiore a 30 anni, privi di occupazione, non inseriti in corsi di studi o di formazione, nonché registrati al Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Al riguardo, si osserva che l’onere, la cui copertura è assicurata per 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e per 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, risulta verificabile in base ai dati forniti dalla RT. Ciò premesso e considerato che le disposizioni prevedono un meccanismo di salvaguardia dei limiti di spesa previsti, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda il comma 6, le disposizioni autorizzano a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, gli incentivi all’occupazione di cui all’articolo 1, commi da 10 a 19 e da 162 a 167, della legge n. 178 del 2020, fermo restando l’importo complessivo di euro 4.466 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell’articolo 1 della predetta L. 178 del 2020. Alla luce dei chiarimenti della RT, non vi sono osservazioni da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell’articolo 27 provvede agli oneri derivanti dall’incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in misura pari a 9,5 milioni di euro per l’anno 2024 e a 20 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 27, associate agli effetti fiscali connessi all’incentivo in favore dei datori di lavoro per assunzioni di giovani svantaggiati con meno di 30 anni di età. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché i citati importi equivalgono alle maggiori entrate indicate nella relazione tecnica con riferimento al predetto comma 1.

Il successivo comma 5-bis, lettere a) e b), provvede, invece, agli oneri derivanti dai medesimi incentivi, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani 2014-2020 e, quanto a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 [lettera a)];

- quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 [lettera b)].

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, si prende atto della capienza del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, considerato che - come riportato nella relazione tecnica - la programmazione riferita al periodo interessato è in fase di avvio e che le risorse in esso allocate non risultano ancora impegnate. Analoga rassicurazione andrebbe acquisita in ordine all’utilizzo del Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani 2014-2020, inserito nel corso dell’esame presso il Senato.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, appare necessario che il Governo confermi l’effettiva sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura, posto che gli oneri da fronteggiare riguardano un’annualità successiva al vigente bilancio triennale dello Stato.

 

ARTICOLO 28

Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo a favore degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle ONLUS per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023. Il fondo è alimentato mediante la riassegnazione a spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per il 2023, delle somme non utilizzate di cui all’articolo 104, comma 3 del D.L. n. 34/2020 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all’entrata del bilancio dello Stato.

Detto articolo, si rammenta, istituiva un “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità”, con dotazione pari a 40 milioni di euro per il 2020, volto a riconoscere un indennizzo agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità in ragione degli oneri derivanti dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti durante l’emergenza Covid.

Le norme rinviano ad un decreto del Presidente del Consiglio, o del Ministro delegato per le disabilità, la definizione delle modalità attuative. Per le operazioni relative alla gestione di detto fondo e l’erogazione dei contributi, l’amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni.

Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Istituzione fondo per il riconoscimento di un contributo a enti del Terzo settore e altri soggetti per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1 agosto 2022 e il 31 dicembre 2023 (comma 1)

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

Maggiori entrate extratributarie

 

Riversamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate di cui all’art. 104, c. 3, del DL 34/2020 – Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità (comma 1)

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’art. 6, c. 2, del DL 154/2008 (comma 4)

 

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita a descrivere le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con dotazione di 7 milioni di euro per il 2023, finalizzato al riconoscimento di un contributo a favore degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle ONLUS per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023. In proposito non si formulano osservazioni considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 28 provvede alla compensazione degli effetti finanziari, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2023 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dalla riassegnazione a spesa, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, delle somme non utilizzate del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, di cui all’articolo 104, comma 3, della legge n. 34 del 2020, da destinare agli incentivi per l’assunzione di persone con disabilità, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008[32].

Al riguardo, nel prendere atto che - come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - il Fondo in parola reca le necessarie disponibilità, al momento pari a circa 142 milioni di euro per l’esercizio finanziario in corso, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione del Fondo disposta dall’articolo 44, comma 4, lettera d).

 

ARTICOLO 28-bis

Disposizioni in materia di lavoro agile per soggetti fragili

Le norme prorogano dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 la disposizione (comma 306 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, prorogato dai commi 4-ter e 4-quater dell’art. 9 del DL n. 198/2022) ai cui sensi per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’art. 17, comma 2, del DL n. 221/2021, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento (comma 1).

Ai relativi oneri pari a euro 541.839 per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito.

Si rammenta che per l’attuazione del citato comma 306 (riferito, inizialmente, al periodo gennaio-marzo 2023) è stata autorizzata la spesa di 15.874.542 euro per il 2023 per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto.

Per la proroga (sempre di tre mesi, aprile-giugno 2023) disposta dal DL n. 198/2022 è stata autorizzata una identica spesa (15.874.542 euro per il 2023).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, la norma proroga di ulteriori tre mesi (luglio-settembre 2023) la disposizione che consente, ai lavoratori affetti da determinate patologie, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Per l’attuazione della norma è autorizzata la spesa di euro 541.839 per l’anno 2023; l’emendamento che ha introdotto la disposizione, approvato dal Senato, non è corredato di relazione tecnica. In proposito si rileva che alle due ultime proroghe di identico oggetto sono stati ascritti effetti finanziari (riferiti dalle relazioni tecniche alle sostituzioni obbligatorie del personale scolastico) per quasi 15,9 milioni di euro. Pertanto, pur considerando che nel trimestre luglio-settembre l’attività scolastica è ridotta, sarebbe comunque necessario acquisire i dati e gli elementi su cui si basa la stima degli oneri tenuto conto della loro significativa differenza rispetto alle precedenti proroghe: applicando una proporzione, infatti, l’onere ascritto alla presente norma corrisponderebbe a circa un trentesimo dell’onere ascritto alle precedenti proroghe, ossia a circa tre giorni di sostituzione obbligatoria, laddove nella generalità delle regioni il calendario scolastico 2023/2024 prevede la ripresa delle lezioni fra l’11 e il 15 settembre, e ciò senza contare le attività ulteriori rispetto alle lezioni vere e proprie.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 28-bis fa fronte agli oneri derivanti dalla proroga delle disposizioni in materia di lavoro agile per i dipendenti pubblici e privati, pari a 541.839 euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 29

Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali

Le norme, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, intervengono sul limite alla differenza retributiva tra lavoratori dipendenti da enti del Terzo settore.

In primo luogo, si prevede che, in presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non possa essere superiore al rapporto uno a dodici, anziché uno a otto come previsto, di norma, dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 117/2017 (art. 29, comma 1).

In secondo luogo, con una modifica all’articolo 8 del D.Lgs. n. 117/2017, si prevede che la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti non sia da considerarsi distribuzione indiretta di utili, se riconosciuti per comprovate esigente attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di una qualsiasi delle attività di interesse generale individuate dal Codice del Terzo settore all’articolo 5 (a legislazione vigente, tale esclusione riguarda i soli casi delle competenze utili all’effettuazione di interventi e all’erogazione di prestazioni sanitarie, allo svolgimento di attività di formazione universitaria e post-universitaria o di attività di ricerca di particolare interesse sociale: la modifica ora introdotta, dunque, amplia le circostanze in cui il superamento del differenziale retributivo non è considerato distribuzione indiretta di utili) (articolo 29, comma 2).

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 8 del Codice del terzo settore il patrimonio degli enti del Terzo settore è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e conseguentemente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo: a tale disposizione non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con un’ulteriore modificazione introdotta dal Senato, analoga modifica è prevista all’articolo 3 del D.Lgs. n. 112/2017, con specifico riguardo ai compensi e alle retribuzioni corrisposti ai lavoratori dalle imprese sociali, che dunque non costituiscono una distribuzione indiretta degli utili anche se superiore del quaranta per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi, se ciò risponde a comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di una qualsiasi delle attività di interesse generale svolte dalle imprese sociali (articolo 29, comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale della norma (comma 1) ne evidenzia la ratio.

Si interviene sull'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 prevedendo l'estensione della “clausola di salvezza" di cui all'articolo 8, comma 3, lett. b). Tale clausola consente agli Enti del Terzo Settore (ETS) di poter attingere a "specifiche competenze" necessarie all'espletamento della missione in deroga al limite retributivo del 40% ed è riferibile ad un novero limitato di attività di interesse generale (interventi e

prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale). La medesima clausola non è invece prevista nell'articolo 16, con riferimento al lavoro negli enti del Terzo settore. Questo disallineamento tra due articoli che disciplinano sostanzialmente la stessa materia porta gli ETS che operano nell'ambito della ricerca a non poter usufruire pienamente dell'eccezione che il Legislatore ha previsto espressamente, conscio delle difficoltà che altrimenti si avrebbero nel reclutare personale altamente qualificato, magari dall'estero.

La relazione tecnica evidenzia infine il carattere ordinamentale della norma, che dunque non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, le norme prevedono limiti retributivi più flessibili per l’acquisizione da parte degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali di specifiche competenze utili allo svolgimento di attività di interesse generale. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari. In proposito, non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale della norma (che incide sulla politica retributiva dei suddetti enti ed imprese rimuovendo taluni limiti retributivi e dei divieti) e anche il fatto che le norme ora introdotte incidono su disposizioni cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 30

Cassa integrazione in deroga per cause di crisi aziendale e riorganizzazione

Le norme prevedono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa autorizzare un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023 per le aziende in specifiche situazioni di crisi aziendale e di riorganizzazione. I trattamenti sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l’anno 2024. L’INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa; qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa non potranno essere più accolte ulteriori domande. Alla copertura degli oneri, pari a 13 milioni di euro per l’anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che sono circa 400 i lavoratori rientranti nel campo di applicazione della norma proposta e che il periodo di CIGS considerato decorre dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023 (15 mesi complessivi).

La stima è stata predisposta considerando i massimali vigenti per le integrazioni salariali nel periodo di riferimento.

Si rileva che sembra essere stato utilizzato il massimale edile/lapideo 1.585,84 (Circolare INPS 3/2/23).

La retribuzione media mensile, pari a 3.100 euro nel 2021, è stata rivalutata sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2023 deliberato l’11 aprile 2023. Ai fini della stima delle coperture figurative è stata considerata un’aliquota contributiva FPLD pari al 33%.

Nella tabella seguente è riportato l’onere complessivo derivante dalla norma proposta che è pari a 13,9 milioni di euro (di cui 6,5 milioni di euro per coperture figurative).

(milioni di euro)

Anno

Onere prestazione CIGS

Copertura figurativa

Onere complessivo

2023

di cui per mesi 2022

di cui per mesi 2023

6,9

6,1

13,0

1,4

5,5

1,3

4,8

2,7

10,3

2024

0,5

0,4

0,9

 

Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per euro 13 milioni per l’anno 2023 e euro 900.000 per l’anno 2024 del “Fondo sociale per occupazione e formazione” che presenta le necessarie disponibilità.

Il Governo, con Nota presentata durante l’esame al Senato, ha confermato che il limite di spesa quantificato nella relazione tecnica tiene conto dell’applicazione massima del periodo di proroga per i beneficiari in esame in relazione agli eventi indicati dalla disposizione.

La disposizione prevede una tutela eccezionale e straordinaria per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione. La tutela è riconosciuta in continuità rispetto a trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria già autorizzati fino al 31 dicembre 2023. Il dies a quo della tutela, quindi, non viene determinato dalla disposizione in maniera esplicita ma rimanda al concetto di “continuità delle tutele” rispetto a casse integrazioni straordinarie già autorizzate; quindi, nella sua attuazione, l’articolo 30 configura una cassa integrazione salariale che avrà, come decorrenza iniziale, il giorno successivo alla fine del periodo dei trattamenti di sostegno al reddito in precedenza autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La RT, formulata dall’INPS, ai fini della quantificazione dell’onere finanziario generato dalla disposizione, ha esposto in base ai dati presenti nei propri archivi che le fattispecie interessate abbiano necessità di tutele decorrenti da ottobre 2022 e che potrebbero interessare una platea potenziale di circa 400 lavoratori per 15 mensilità, fino a dicembre 2023.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a concedere un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023 per le aziende in specifiche situazioni di crisi aziendale e di riorganizzazione. I trattamenti sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l’anno 2024.

Al riguardo, si rileva che l’onere appare sostanzialmente coerente con i parametri forniti dalla RT; pertanto non si formulano osservazioni anche in considerazione del fatto che le norme prevedono un meccanismo di salvaguardia del limite di spesa.

In ogni caso, appare comunque utile acquisire conferma circa le modalità di calcolo della quota riferita alla contribuzione figurativa (circa il 47% dell’onere totale) che non corrisponde all’aliquota di contribuzione figurativa indicata nella RT (33%). 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 30 provvede agli oneri dalla concessione della cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione, pari a 13 milioni di euro per l’anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione[33], che presenta una dotazione iniziale di bilancio di circa 2,33 miliardi di euro per il 2023 e 1,97 miliardi di euro per il 2024. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché - come indicato nella relazione tecnica - il Fondo presenta le necessarie disponibilità.

 

ARTICOLO 31

Completamento dell’attività liquidatoria Alitalia

Le norme prevedono, al comma 1, che l’esecuzione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea integri il requisito richiesto dal D.Lgs. n. 270 del 1999 per la dichiarazione, con decreto, della cessazione dell'esercizio dell'impresa. Al comma 2 si prevede che, dalla data di revoca dell’attività d’impresa di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a., l’amministrazione straordinaria prosegua nel completamento dell’attività liquidatoria, i cui proventi – al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell’amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell’Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione ai sensi dell’articolo 42 del D.lgs. n. 270 del 1999 e dell’indennizzo ai titolari di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall’amministrazione straordinaria – saranno prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, a titolo prudenziale, nelle previsioni non sono scontati proventi per l’amministrazione pubblica derivanti dallo svolgimento dell’attività liquidatoria.

 

In merito ai profili di quantificazione, la norma, cui non sono ascritti effetti finanziari, disciplina profili procedurali del completamento dell’attività di liquidazione di Alitalia; la relazione tecnica chiarisce che, a titolo prudenziale, non sono stati scontati proventi per l’amministrazione pubblica derivanti dallo svolgimento dell’attività liquidatoria. In proposito, non si formulano dunque osservazioni.

 

ARTICOLO 32

Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale

Le norme incrementano lo stanziamento, di cui all’articolo 1, comma 479, della legge n. 160 del 2019, di 30 milioni di euro limitatamente alle attività legate all’assistenza nella presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) a fini ISEE, affidate ai centri di assistenza fiscale (comma 1).

L’articolo 1, comma 479, della legge n. 160 del 2019 ha stanziato a decorrere dal 2020 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di Pensione di cittadinanza (Pdc) anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi CAF.

A decorrere dal 1° ottobre 2023 le risorse complessive di cui al suddetto articolo 1, comma 479, della legge n. 160 del 2019 non possono essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento (comma 2).

Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui passivi, di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Rifinanziamento CAF

30,0

 

 

 

30,0

 

 

 

30,0

 

 

 

Minori spese correnti

Utilizzo del Fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui passivi perenti- MLPS

30,0

 

 

 

30,0

 

 

 

30,0

 

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano lo stanziamento in favore dei Centri di assistenza fiscale, di cui all’articolo 1, comma 479, della legge n. 160 del 2019, di 30 milioni di euro limitatamente alle attività legate all’assistenza nella presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) a fini ISEE, affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 32 provvede agli oneri derivanti dal rafforzamento dei centri di assistenza fiscale, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali[34], alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie[35].

In proposito, si fa presente che il citato Fondo reca uno stanziamento iniziale di bilancio per l’anno 2023 pari a circa 39,5 milioni di euro e che - come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata alla data di pubblicazione del presente decreto-legge - dalle disponibilità del Fondo stesso per il medesimo anno 2023 è già stato detratto l’importo ad esso imputato per finalità di copertura dalla disposizione in esame. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 33

Disposizioni in materia di Agenzia industrie difesa

La norma autorizza in favore dell’Agenzia industrie difesa un contributo di euro 5.500.000 per il 2023 e di euro 9.000.000 per il 2024 (comma 1). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero della difesa relativo al bilancio triennale 2023-2025 (comma 2).

.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese in conto capitale

 

Potenziamento capacità produttiva Agenzia Industrie Difesa

(comma 1)

5,5

9,0

 

 

5,5

9,0

 

 

5,5

9,0

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione Tab. B DIFESA

(comma 2)

5,5

9,0

 

 

5,5

9,0

 

 

5,5

9,0

 

 

 

La relazione tecnica riferisce che la norma è finalizzata a soddisfare, tra l’altro, le esigenze di formazione del personale già in servizio per il potenziamento della produzione dovuto all’incremento della domanda di munizioni, per l’utilizzo di nuove tecnologie derivanti dall’apertura di nuove filiere e la realizzazione dei programmi infrastrutturali dell’Agenzia. Viene, altresì, fornita in una tabella (riportata a seguire) il dettaglio dei costi dei programmi infrastrutturali suddivisi per unità produttiva.

 

 

(euro)

n.

Prov.

Località

Intervento

Importo

2023

2024

1

FR

Stabilimento militare propellenti di Fontana Liri

Ripartenze produzione polvere sferica e nitrocellulosa

2.000.000

3.500.000

19

PR

Stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento di Noceto

Progettazione Workshop per manutenzione/integrazione materiale pirico

3.500.000

5.500.000

Totale

 

5.500.000

9.000.000

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza un contributo di euro 5.500.000 per il 2023 e di euro 9.000.000 per il 2024 in favore dell’Agenzia industrie difesa e provvede alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero della difesa relativo al bilancio triennale 2023-2025. Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa e ha natura di conto capitale, come risulta dal prospetto riepilogativo degli oneri.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 33 provvede agli oneri derivanti dal contributo in favore di Agenzia industrie della difesa, pari a 5,5 milioni di euro per il 2023 e a 9 milioni di euro per il 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della difesa, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 34

Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell’autotrasporto merci e persone

La norma modifica l’articolo 14 del DL n. 144 del 2022, che autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022 per mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali registratisi sul prezzo dei carburanti in conseguenza della crisi internazionale in atto, al fine di ridefinire il riparto della suddetta spesa.

In proposito si ricorda che il citato articolo 14, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, ha autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

In particolare, si prevede che la spesa di 100 milioni sia così ripartita:

-          85 milioni di euro sono da destinarsi al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 (ovvero effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; siano munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e siano iscritte nell'elenco appositamente istituito). Il contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto;

-          15 milioni di euro sono da destinarsi al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che effettuino servizi di trasporto di persone su strada. Tale contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati, al netto dell’IVA, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d’imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.

Viene, inoltre, modificato il comma 503 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, prevedendo che il contributo ivi previsto nel limite di spesa di 200 milioni per l’anno 2023 sia riconosciuto sotto forma di credito d’imposta nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, limitandosi a modificare le modalità di erogazione dei contributi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, nonché di quelli di cui all’articolo 1, commi 503 e 504, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedendo che siano assegnati sub specie di credito di imposta nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con una Nota presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo, con riferimento al comma 1, ha confermato che le risorse, pari a 100 milioni di euro già previste dall’articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022, sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e disponibili per le finalità previste dalla norma. In particolare, ha precisato che le menzionate risorse risultano appostate e disponibili sul capitolo di spesa n. 1338, piano gestionale 3, dello Stato di previsione del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, il suddetto piano gestionale 3 del capitolo 1338[36], denominato “Risorse a sostegno dell’autotrasporto per mitigare effetti economici derivati da aumenti eccezionali prezzi carburanti”, presenta residui di stanziamento pari a 100 milioni di euro conservati dall’esercizio 2022 in quanto iscritti in bilancio in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’anno precedente, così come previsto dall’articolo 34-bis, comma 3, della legge di contabilità 196/2009.

Di conseguenza tali risorse sono considerate nei quadri tendenziali di finanza pubblica presentati nel DEF 2023.

Per quanto riguarda gli elementi relativi alla verifica della sostenibilità della misura, il Governo ha evidenziato, con riferimento alla platea dei beneficiari interessati dai contributi di cui al comma 1, che si tratta delle imprese esercenti attività di autotrasporto merci in conto proprio e, in relazione alla numero dei veicoli, sulla base dei criteri già definiti ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 50/2022 (che, si ricorda, ha previsto, analogamente alla misura in commento, un contributo al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto in conto terzi, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, con massa superiore ai 7,5 tonnellate), considerando l’attuale parco veicoli circolanti per il trasporto in conto proprio, pari a circa 67.000 unità, sulla base della circolazione media annuale (stimata in 60.000 km/anno) e del consumo medio (stimato in 5 km/litro), si stima un’erogazione del contributo, nella percentuale riconosciuta del 28% della spesa  per l’acquisto di gasolio per un periodo pari ad un trimestre, pari a circa 85 milioni di euro.

Parimenti, alle imprese di cui al comma 3, esercenti attività di autotrasporto merci in conto terzi (pari a circa 43.000 imprese), con veicoli con massa superiore ai 7,5 tonnellate e di categoria euro 5 o superiore, considerando l’attuale parco dei veicoli circolanti per il trasporto in conto terzi, pari a circa 220.000 unità, sulla base della circolazione media annuale (stimata in 100.000 km/anno) e del consumo medio (stimato in 4,6 km/litro), si stima un’erogazione del contributo, nella percentuale riconosciuta del 12% e per un periodo pari ad un trimestre, pari a circa 200 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica le modalità di erogazione dei contributi previsti in favore del settore dell’autotrasporto di merci e di persone di cui, rispettivamente, all’articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, e all’articolo 1, commi 503 e 504, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedendo che essi siano assegnati sotto forma di credito di imposta nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la norma riguarda risorse già stanziate e destinate a spesa e che, come chiarito dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato, risultano disponibili.

 

ARTICOLO 35

Esonero dal versamento del contributo in favore dell’Autorità di regolazione dei trasporti

Le norme esonerano le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi dal versamento per l’esercizio finanziario 2023 del contributo, di cui all’articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 201 del 2011.

Ai sensi della norma citata, gli operatori economici del settore del trasporto sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell’Autorità di regolazione dei trasporti, fissato annualmente dall’Autorità in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio.

A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l’anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui passivi, di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della L. 196/2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Esonero versamento contributo Autorità di regolazione dei trasporti a favore delle imprese di autotrasporto

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate extratributarie

Esonero versamento contributo Autorità di regolazione dei trasporti a favore delle imprese di autotrasporto

 

 

 

 

1,4

 

 

 

1,4

 

 

 

Minori spese correnti

Utilizzo del Fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui passivi perenti- MIT

1,4

 

 

 

1,4

 

 

 

1,4

 

 

 

 

La relazione tecnica ricorda preliminarmente che l'Autorità di regolazione nel settore dei trasporti (ART) è stata istituita dall'articolo 37 del DL 201/2011. Ai sensi dell’articolo 37, comma 6, lettera b), gli operatori economici operanti nel settore del trasporto sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell’Autorità di regolazione dei trasporti, fissato annualmente dall’Autorità in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio.

Nelle annualità 2021 e 2022 è stato disposto l’esonero dal pagamento del contributo obbligatorio al fine di sostenere il settore, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel 2021 e al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici nel 2022, con apposita previsione stabilita da due specifiche disposizioni di legge: l’articolo 37-bis del DL 41/2021, relativamente all’esercizio 2021, e l’articolo 16 del DL 21/2022, relativamente all’esercizio 2022.

Con la previsione in esame, si dispone l’esonero del contributo, relativamente all’esercizio relativo all’anno 2023, autorizzando la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l’anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della L. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta le occorrenti disponibilità.

La quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei dati relativi ai contributi applicabili nel corso degli anni 2021 e 2022, in relazione ai quali l’Autorità di regolazione dei trasporti ha previsto un introito pari a 1,4 milioni di euro, derivante dall’esazione del contributo da parte di circa 3.114 imprese dell’autotrasporto, previsione ancora attuale.

 

In merito ai profili di quantificazione, le disposizioni in esame esonerano le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi dal versamento, per l’esercizio finanziario 2023, del contributo annuale a favore dell’Autorità di regolazione dei trasporti. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l’anno 2023. La relazione tecnica fornisce gli elementi sulla cui base è stata effettuata la quantificazione degli oneri. Al riguardo, atteso che l’onere è configurato come limite di spesa e alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 35 provvede agli oneri, pari a 1,4 milioni di euro per l’anno 2023, derivanti dall’esonero per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi dal versamento dei contributi per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[37], alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie.

In proposito, si fa presente che il citato Fondo reca uno stanziamento iniziale di bilancio per l’anno 2023 pari a circa 5,7 milioni di euro e che - come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - dalle disponibilità del Fondo stesso per il medesimo anno 2023 è già stato detratto l’importo ad esso imputato per finalità di copertura dalla disposizione in esame. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 36, comma 1

Disposizioni in materia di lavoro marittimo

Le norme consentono alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, di derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui all’articolo 1, comma 5 e all’articolo 2, comma 1-ter del DL 457/1997, attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

Si tratta di limitazioni relative ai servizi di cabotaggio e alla composizione degli equipaggi delle navi interessate.

La possibilità di deroga riguarda le navi traghetto ro-ro (adibite al trasporto di carichi su ruote) e ro-ro pax (adibite al trasporto di passeggeri, auto, camion e rimorchi), iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma preliminarmente che le compagnie di navigazione, che esercitano i servizi di cabotaggio, stanno incontrando nelle ultime settimane, a fronte dell’esigenza di rafforzare i collegamenti e i servizi per l’aumento di traffico coincidente con la stagione estiva, enormi difficoltà per il reperimento di personale marittimo italiano e comunitario e che la mancanza di lavoratori marittimi italiani disponibili all’imbarco rispetto ai fabbisogni delle imprese è stimata pari a oltre 1.100 unità.

La RT afferma altresì che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso anche che per i marittimi non comunitari imbarcati non si dà luogo ad alcuno sgravio.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, di derogare per un periodo non superiore a tre mesi alle limitazioni relative ai servizi di cabotaggio e alla composizione degli equipaggi delle navi interessate, di cui all’articolo 1, comma 5, e all’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 457 del 1997, attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle deroghe e alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 36, comma 1-bis

Agevolazioni contributive per le imprese armatoriali

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - istituiscono, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi. I contributi sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della L. 244/2007, relativa al Fondo per gli investimenti.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che l’onere risulta limitato allo stanziamento previsto.

 

In merito ai profili di copertura, si fa presente che il comma 1-bis dell’articolo 36 provvede agli oneri derivanti dall’istituzione di un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 33, della legge n. 244 del 2007. In proposito, si osserva che tale ultima disposizione ha previsto che, a decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della legge n. 448 del 2001[38], è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo.

In proposito, si rileva che la disposizione in esame, nel richiamare l’articolo 3, comma 33, della legge n. 244 del 2007, fa riferimento alla riduzione di un’autorizzazione di spesa, mentre la predetta disposizione prevede che le risorse del Fondo investimenti costituito presso ciascun Ministero fossero assegnate alle diverse autorizzazioni legislative di spesa confluite nel medesimo Fondo. Appare, quindi, necessario che il Governo chiarisca quale sia effettivamente l’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione e assicuri che tale riduzione non sia suscettibile di pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente.

Inoltre, posto che gli oneri derivanti dalla disposizione in esame sono riconducibili a contributi per oneri riferiti alla formazione del personale, appare necessario verificare se possa determinarsi una dequalificazione della spesa, posto che le risorse utilizzate con finalità di copertura appaiono riferibili prevalentemente a interventi in conto capitale.

 

ARTICOLO 36-bis

Disposizioni per il settore del trasporto a fune

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – recano interpretazione autentica della voce n. 8 relativa alla Tabella allegata al RD 2657/1923 (che indica le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario), prevedendo che la locuzione “Personale addetto ai trasporti di persone e di merci” si interpreti nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste sia con mezzo meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e/o di impianto ad ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano l’interpretazione autentica della voce n. 8 relativa alla Tabella allegata al RD 2657/1923, concernente il Personale addetto ai trasporti di persone e di merci, elencando una serie di mansioni ricomprese in tale locuzione. Al riguardo, atteso che la Tabella in esame indica le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della disposizione.

 

ARTICOLO 37

Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale

Le norme modificano l’articolo 54-bis del DL 50/2017, che disciplina l’istituto delle prestazioni occasionali. In particolare, le novelle elevano da 10.000 a 15.000 euro l’importo massimo annuo utilizzabile per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, limitatamente ai soggetti che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Per i medesimi utilizzatori è altresì incrementato da 10 a 25 unità il limite massimo di lavoratori impiegati a tempo indeterminato nelle proprie imprese entro il quale è consentito il ricorso al contratto di prestazione occasionale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo, con Nota presentata durante l’esame al Senato, ha affermato che sulla base delle informazioni in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’introduzione della norma in commento, e quindi l’utilizzo dei voucher stessi, non comporta effetti finanziari negativi, restando del tutto ipotetica la realizzazione dell’effetto di spiazzamento rispetto ad altre tipologie contrattuali, anche in considerazione dell’emersione del “sommerso” che, con ogni probabilità, dovrebbe determinare l’estensione dell’ambito applicativo del contratto di prestazione occasionale nel settore turistico.

Si è evidenziato, inoltre, che i “movimenti” tra CPO (contratto di prestazione occasionale) e altre tipologie è di carattere generale (si è parlato, infatti, di possibile/verosimile travaso da contratti stagionali a favore di CPO) e, comunque, qualsiasi analisi di tipo comparativo trova il limite nella ridotta consistenza numerica e economica dello strumento CPO in particolare nei settori di interesse della norma. Infatti, nel corso del 2022 si rileva una media mensile per tutti i settori economici di meno di 14.300 soggetti prestatori di CPO con un reddito medio mensile inferiore a 250 euro. Relativamente ai settori di interesse della norma, si rilevano nello stesso anno 2022 circa 420 soggetti prestatori con un reddito medio annuo di circa 419 euro.

Riguardo, poi, alla necessità di ricorrere a prestazioni di sostegno al reddito in misura inferiore per i lavoratori a termine, questo dato è certo e non eventuale, si pensi in primo luogo alla NASpI per i lavoratori a termine.

 

Infatti, con riguardo alle prestazioni occasionali, si rileva che le RT riferite alle disposizioni che ne hanno modificato la disciplina (articolo 54-bis del DL 50/2017 e articolo 1, commi 342-343 e commi 344-354 della L. 197/2022) non appaiono sempre univoche nell’analizzare i possibili effetti sulla finanza pubblica.

L’articolo 54-bis del DL 50/2017 ha di fatto soppresso il ricorso ai preesistenti voucher introducendo la disciplina delle prestazioni occasionali. A tali modifiche non sono stati ascritti effetti per la finanza pubblica, anche se la RT osservava in proposito che “la contribuzione alla gestione separata INPS prevista per gli utilizzatori di cui al comma 6 lettera b) (Contratto di prestazione occasionale) è significativamente superiore a quella del previgente lavoro occasionale ed è pari al 33 per cento”.

L’articolo 1, commi 342 e 343 della L. 197/2022 ha ampliato, con l’eccezione del settore agricolo, la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere ai contratti di prestazione occasionale; la RT anche in questo caso non ha ascritto effetti alle norme pur affermando che “il maggior ricorso ai CPO (contratti di prestazione occasionale) sottrarrà, verosimilmente, contratti di altra natura (lavoro a tempo determinato, lavoro stagionale). In ogni caso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 16 dell’art. 54 bis, in tale evenienza si avrebbe minor gettito contributivo per assicurazioni minori compensato dalle minori spese per prestazioni (disoccupazione, cassa integrazione, ecc.). Sul piano fiscale potrebbero ravvisarsi effetti positivi in termini di maggiore gettito nella misura in cui i datori di lavoro sostituiscano forme di contratto attualmente utilizzate che prevedano il riconoscimento di detrazioni d’imposta (collaborazione, tempo determinato). Tali effetti non sono quantificabili in assenza di informazioni sulle sostituzioni delle forme di contratto attualmente esistenti. Nei termini esposti, dunque, non si ravvedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Infine, l’articolo 1, commi 344-354 della L. 197/2022 ha introdotto una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024 al fine di consentire il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura. A tali disposizioni sono stati associati oneri derivanti da minori entrate contributive, quantificate in 2,4 milioni per gli anni 2023 e 2024.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, che disciplina l’istituto delle prestazioni occasionali, incrementando la possibilità di farvi ricorso per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.

Al riguardo, pur considerando che la RT non ascrive alla novella nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come confermato dalla Nota del Governo fornita alla Commissione Bilancio nel corso dell’esame presso il Senato, appare comunque necessario acquisire ulteriori elementi di stima sugli effetti finanziari della norma in esame. Infatti, con riguardo alle prestazioni occasionali, si rileva che le RT riferite alle disposizioni che ne hanno modificato la disciplina (articolo 54-bis del DL 50/2017 e articolo 1, commi 342-343 e commi 344-354 della L. 197/2022) non appaiono univoche nell’analizzare i possibili effetti sulla finanza pubblica, con riferimento ai seguenti elementi: contribuzione all’INPS, minori contribuzioni e prestazioni per gestioni diverse da quella separata, gettito fiscale derivante da sostituzione di forme contrattuali.

 

ARTICOLO 38

Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua

Normativa previgente. L’articolo 11 della legge n. 167/2017 ha stanziato risorse per consentire il superamento del contenzioso in atto per gli ex lettori di lingua straniera (Caso EU Pilot 2079/11/EMPL), nonché per prevenire l’instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università, incrementando il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di 8.705.000 di euro annui dal 2017 destinati, a titolo di cofinanziamento, alla copertura degli oneri derivanti dai contratti integrativi di sede. A tal fine, il comma 2 prevede che con decreto del MIUR venga predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo e la procedura e i criteri di ripartizione dell'importo con cui viene incrementato il FFO delle università a titolo di cofinanziamento.

 

Le norme introducono all’articolo 11 della legge n. 167/2017 modifiche di natura procedurale e di natura sanzionatoria a carico degli Atenei statali inadempienti rispetto all’obbligo di ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua. Tali modifiche vengono introdotte a seguito dello stato di avanzamento della procedura di infrazione n. 2021/4055 avviata nei confronti dell’Italia.

In particolare, si apportano le seguenti modificazioni:

§  il decreto ministeriale previsto deve stabilire la procedura e i criteri di ripartizione dell’importo sopra indicato a titolo di cofinanziamento, nonché gli obblighi a carico degli Atenei statali partecipanti [comma 1, lettera a)];

§  con due nuove disposizioni si prevede che: ciascun Ateneo statale partecipi alla procedura secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale sopra indicato; la mancata partecipazione alla procedura determina, a carico dell’Ateneo statale inadempiente, l’assegnazione, per l’anno 2024, della quota spettante del Fondo di finanziamento ordinario diminuita di un importo pari all’1 per cento di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al singolo Ateneo (comma 2-bis); il decreto sopra citato individua altresì i casi di decadenza dal cofinanziamento per inosservanza da parte degli Atenei statali ammessi al cofinanziamento degli obblighi imposti dal suddetto decreto, nonché le modalità di recupero dei fondi già erogati (nuovo comma 2-ter) [comma 1, lettera b)].

Infine, si stabilisce un diverso termine per l’adozione del decreto ministeriale sopra citato (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica evidenzia che la norma in esame, ancorché intervenga a modificare l’articolo 11 della legge n. 167/2017, non incide sulle risorse finanziarie già stanziate né sul meccanismo di cofinanziamento delineato e pertanto trova attuazione nei limiti delle risorse finanziarie stanziate e allo stato disponibili.

La RT precisa che le risorse finanziarie di cui all’articolo 11, comma 2, della legge n. 167/2017 sono state iscritte sul capitolo di spesa n. 1694 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca. Ai sensi della legge n. 196/2009, risultano disponibili solo le somme residue conservate nel conto dei residui degli esercizi 2020, 2021 e 2022, nonché le somme iscritte in conto competenza a decorrere dall’esercizio 2023.

La Nota del Governo[39] in risposta alle osservazioni formulate in prima lettura al Senato, specifica che le risorse previste dall’articolo 11, comma 1, della legge n. 167/2017, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca nel conto dei residui provenienti dalle annualità 2020-2022, risultano essere già state annualmente ripartite ed assegnate alle varie Università mediante riparto del Fondo del Finanziamento Ordinario. Pertanto, l’importo annuale di euro 8.705.000 dedicato al superamento del contenzioso in atto e per prevenire nuovo contenzioso da parte degli ex lettori di lingua straniera non è compreso tra le somme iscritte nel conto dei residui.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la norma interviene sulle disposizioni introdotte dall’articolo 11 della legge n. 167 del 2017 che aveva stanziato specifiche risorse per consentire il superamento del contenzioso in atto per gli ex lettori di lingua straniera (Caso EU Pilot 2079/11/EMPL). A tal fine, la norma ora introdotta demanda al decreto ministeriale attuativo della predetta disciplina l’individuazione della procedura e dei criteri di ripartizione dell’importo a suo tempo stanziato a titolo di cofinanziamento, nonché gli obblighi a carico degli Atenei statali partecipanti; dispone, per le università inadempimenti, la diminuzione della quota spettante del Fondo di finanziamento ordinario e individua i casi di decadenza dal cofinanziamento per inosservanza da parte degli Atenei statali ammessi al cofinanziamento degli obblighi imposti dal suddetto decreto, nonché le modalità di recupero dei fondi già erogati. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari; la relazione tecnica evidenzia che la norma non incide sulle risorse finanziarie già stanziate né sul meccanismo di cofinanziamento e pertanto trova attuazione nei limiti delle risorse finanziarie stanziate e allo stato disponibili.

In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 39

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 281, della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) prevede dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 l’esonero, sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore nella misura di due punti percentuali, con le medesime modalità e criteri di cui all’articolo 1, comma 121, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022). Il suddetto comma 121 ha riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedesse l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Inoltre, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile dì 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la predetta misura dell'esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale.

 

Le norme prevedono che per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’articolo 1, comma 281, della L. 197/2022, sia incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (comma 1).

Ai relativi oneri, valutati in 4.064 milioni di euro per l’anno 2023 e in 992 milioni di euro per l’anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per l’anno 2023 e a 232 milioni di euro per l’anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l’anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni di euro per l’anno 2023 e a 760 milioni di euro per l’anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l’anno 2023 e a 180 milioni per l’anno 2024, ai sensi del successivo articolo 44 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Minori entrate contributive

Incremento esonero contributivo sociali a carico dei lavoratori

 

 

 

 

4.064,0

992,0

 

 

4.876,0

180,0

 

 

Maggiori spese correnti

Incremento esonero contributivo sociali a carico dei lavoratori

4.064,0

992,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

Incremento esonero contributivo sociali a carico dei lavoratori – Effetti fiscali

1.156,0

232,0

 

 

1.156,0

232,0

 

 

1.156,0

 

 

 

 

La relazione tecnica precisa preliminarmente che le disposizioni in esame, al comma 1, in via eccezionale, aumentano la percentuale di esonero stabilita dall’articolo 1, comma 281, della L. 197/2022 di 4 punti percentuali dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sui ratei di tredicesima erogati in relazione ai predetti periodi di paga limitatamente a tale aumento di 4 punti percentuali, per un esonero complessivo, per tale periodo di paga, pari a 6 punti percentuali, fermo restando il limite retributivo mensile di 2.692 euro e fermo restando l’incremento di un ulteriore punto percentuale già stabilito dal predetto comma 281 (per un esonero complessivo di sette punti percentuali per il predetto periodo) per le retribuzioni pari o inferiori a 1.923 euro mensili.

Ciò premesso, ai fini della valutazione degli effetti finanziari della presente norma, sono state utilizzate le stesse basi tecniche già considerate nella relazione tecnica di cui all’art. 1, comma 281, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) tenuto anche conto degli andamenti occupazionali e retributivi nel frattempo registrati.

Dalla disposizione derivano, pertanto, gli effetti finanziari sotto indicati.

 

 

 

(valori in mln di euro)

 

 

SNF

FABBISOGNO

INDEBITAMENTO NETTO

 

 

2023

2024

2025

2023

2024

2025

2023

2024

2025

Minori entrate contributive

 

 

 

-4.064,0

-992,0

0,0

-4.876,0

-180,0

0,0

Maggiore spesa

4.064,0

992,0

0,0

 

 

 

 

 

 

Effetto fiscale indotto

1.156,0

232,0

0,0

1.156,0

232,0

0,0

1.388,0

0,0

0,0

Effetto sul saldo complessivo

-2.908,0

-760,0

0,0

-2.908,0

-760,0

0,0

-3.488,0

-180,0

0,0

 

Il Governo, con Nota presentata durante l’esame al Senato, ha confermato il riferimento alle basi tecniche indicato in relazione tecnica e la correttezza delle stime, confermando altresì la ripartizione dell’onere tra 2023 e 2024 (peraltro molto limitata per tale anno), tenuto conto dei soggetti per i quali la disciplina in esame comporta necessariamente un effetto nell’anno 2024.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano la percentuale di esonero stabilita dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197 del 2022 di 4 punti percentuali dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sui ratei di tredicesima erogati, per un esonero complessivo pari a 6 punti percentuali, fermo restando, per l’ammissibilità al beneficio, il limite retributivo mensile di 2.692 euro. L’esonero è inoltre incrementato di un ulteriore punto percentuale, come già stabilito dal predetto comma 281 (per un esonero complessivo di sette punti percentuali per il predetto periodo) per le retribuzioni pari o inferiori a 1.923 euro mensili. La relazione tecnica riferita alla norma in esame rimanda alle basi tecniche già considerate nella relazione tecnica di cui all’art. 1, comma 281, della legge di bilancio 2023, a loro volta corrispondenti a quelle già utilizzate nella RT di cui all’articolo 1, comma 121, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) e relative alla distribuzione per classe di importo della retribuzione mensile dei dipendenti del settore privato e del settore pubblico nell’anno 2019.

In proposito si osserva che le tabelle della relazione tecnica riferita alla legge di bilancio per il 2022 (poi richiamate dalla legge di bilancio per il 2023) recano una ripartizione per classi di reddito non perfettamente coincidente con le soglie di reddito previste dalla norma in esame; inoltre, la tabella relativa al lavoro privato inclusa nella stessa relazione tecnica non ricomprende il settore agricolo, ricompreso invece nell’ambito applicativo della norma in esame; tuttavia si osserva che l’ordine di grandezza delle quantificazioni riferite alla presente disposizione risulta comunque coerente applicando una proporzione rispetto agli importi relativi alle precedenti norme.

Sarebbe dunque necessario acquisire dati più puntuali al fine di corroborare puntualmente le stime proposte dalla relazione tecnica.

Infine, non si formulano invece osservazioni riguardo all’aliquota utilizzata per il calcolo delle maggiori entrate tributarie (circa 27,5 per cento), dovute alle minori detrazioni che si verificano in conseguenza dell’esonero, che risulta anch’essa allineata con quella utilizzata per la legge di bilancio 2023 (circa il 28 per cento).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 39 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, concernente l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, valutati in 4.064 milioni di euro per l’anno 2023 e in 992 milioni di euro per l’anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l’anno 2023 secondo le seguenti modalità:

-       quanto a 1.156 milioni di euro per l’anno 2023 e 232 milioni di euro per l’anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l’anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;

-       quanto a 2.908 milioni di euro per l’anno 2023 e 760 milioni di euro per l’anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per il 2023 e a 180 milioni per l’anno 2024 ai sensi dell’articolo 44.

Riguardo alla prima modalità di copertura, nel rilevare che gli importi indicati corrispondono a quelli riportati nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in relazione agli effetti fiscali indotti automatici di aumento delle entrate derivanti dall’esonero parziale dei contributi previdenziali di cui al comma 1, non si hanno osservazioni da formulare.

In riferimento alla seconda modalità di copertura, nel rinviare a quanto sarà osservato in relazione all’articolo 44, sotto il profilo della formulazione della disposizione, si rileva che viene prevista una compensazione finanziaria, in termini di indebitamento netto, pari a 180 milioni per l’anno 2024, ancorché per tale esercizio né la norma in esame né il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari indichino la presenza di un onere in termini di indebitamento superiore rispetto a quello indicato in termini di saldo netto da finanziare. Nel segnalare che il medesimo maggior onere non trova riscontro neppure negli importi riportati nell’alinea del comma 4 del medesimo articolo 44, nel quale per l’anno 2024 non sono indicati maggiori oneri in termini di compensazione degli effetti finanziari, la disposizione in esame, nell’indicare una compensazione finanziaria di 180 milioni di euro per l’anno 2024, appare ultronea, in quanto fa riferimento a un onere che già trova copertura sui tre saldi nell’ambito degli importi delle coperture finanziarie individuate in termini di saldo netto da finanziare. Al riguardo si ritiene, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 39-bis

Trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e festivi in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, prevede, per il periodo che va dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, in favore dei lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi. La disposizione si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alla copertura degli oneri, valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per l'anno 2023:

a)      quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

b)     quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

c)      quanto a 20,7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione prevede, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, a favore dei lavoratori del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

In proposito appare opportuno che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della previsione di spesa valutata in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5, lettere a), b) e c), dell’articolo 39-bis fa fronte agli oneri derivanti dalla detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere, valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare posto che, sulla base di un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il predetto Fondo reca le occorrenti disponibilità, al momento quantificate in circa 355 milioni di euro per l’anno in corso [lettera a)];

- quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero del turismo, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non si formulano, pertanto, osservazioni [lettera b)];

- quanto a 20,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, iscritto sul capitolo 2025 dello stato di previsione del Ministero del turismo con una dotazione, per l’anno 2023, di circa 175 milioni di euro [lettera c)]. Al riguardo, preso atto che sul citato Fondo risultano al momento disponibili circa 166 milioni di euro, non si formulano osservazioni, nel presupposto che la riduzione ivi operata non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle medesime risorse. Sul punto, appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 40

Misure fiscali per il welfare aziendale

La norma dispone, limitatamente al periodo d'imposta 2023, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Per i lavoratori non rientranti nell’ambito di applicazione della disposizione precedente resta fermo il regime generale di esenzione di cui all’articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il regime transitorio in esame si applica se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

In proposito si evidenzia che ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR, affinché spettino le detrazioni per carichi di famiglia i figli devono possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.

L’articolo 51, comma 3, dispone inoltre che non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258 euro.

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, in deroga alla disciplina di cui all'art. 51, comma 3, del TUIR, ha disposto, per il solo periodo di imposta 2022, che non concorrano a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF nel limite complessivo di 600,00 euro anziché 258,23 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Alla disposizione è stata ascritta una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa 86,3 milioni di euro, e di 5,0 e 1,9 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Successivamente, il comma 10 dell’articolo 3 del DL n. 176 del 2022, modificando il citato articolo 12 ha innalzato per l’anno 2022 da 600 a 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi resi al lavoratore dipendente che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). Alla disposizione è stata ascritta una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa -243,4 milioni di euro e di -14,2 e -5,4 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 332,2 milioni di euro per l’anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 44.

In proposito si evidenzia che, nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, è stato modificato l’importo degli oneri derivanti, al fine di incrementarlo da 142,2 milioni a 332,2 milioni per il 2023

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale della norma ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Minori entrate

 

IRPEF

142,2

 

 

 

142,2

 

 

 

142,2

 

 

 

Addizionale regionale

 

 

 

 

 

8,3

 

 

 

8,3

 

 

Addizionale comunale

 

 

 

 

 

4,1

 

 

 

4,1

 

 

Maggiori entrate

 

Addizionale comunale

 

 

 

 

 

 

0,9

 

 

 

0,9

 

Maggiori spese correnti

 

Addizionale regionale

 

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addizionale comunale

 

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Addizionale comunale

 

 

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale afferma che, sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l’anno di imposta 2021, ultimo anno disponibile, risulta che l’ammontare del valore in esame per importi compresi tra 258 e 3.000 euro e per i soli lavoratori dipendenti con figli sia di circa 316 milioni di euro. A fini prudenziali, detto ammontare viene incrementato del 50 per cento per un totale di 474 milioni di euro. Considerando, sempre in un’ottica prudenziale, un’aliquota marginale media del 30 per cento (più elevata rispetto a quella dei lavoratori dipendenti stimata in circa il 26 per cento), si stima una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa -142,2 milioni di euro e di -8,3 e -3,2 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considerando la validità della norma per il solo anno d’imposta 2023, la RT stima il seguente andamento finanziario:

 

2023

2024

2025

Dal 2026

IRPEF

-142,2

0,0

0,0

0,0

Addizionale regionale

0,0

-8,3

0,0

0,0

Addizionale comunale

0,0

-4,1

+0,9

0,0

Totale

-142,2

-12,4

+0,9

0,0

 

In una Nota presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato il Governo ha precisato che nella determinazione dell’ammontare dei benefit in esenzione, ai fini della stima, è stato considerata anche l’esenzione per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze, che rientreranno sempre entro il limite di 3.000 euro.

Nella Nota si evidenzia inoltre, relativamente alla stima contenuta all’articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 2022, che la stessa non risulta confrontabile con quanto indicato nella relazione tecnica in esame in quanto riferita a tutti i lavoratori dipendenti e non soltanto a quelli con figli. Le due stime, inoltre, non risultano raffrontabili in quanto la stima dell’elevazione della soglia da 258,23 a 600 euro prevista all’articolo 12 del decreto-legge n. 115 del 2022 è stata effettuata sulla base dei dati relativi alla certificazione unica relativa all’anno d’imposta 2020 (ultimo dato disponibile al momento della stima). In occasione dell’ulteriore innalzamento fino a 3 mila euro (articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 2022) la stima è stata effettuata sulla base di dati dichiarativi più recenti, relativi all’anno d’imposta 2021. Ai fini della stima, si precisa che la potenziale platea interessata dalla norma presa in considerazione è di circa 516 mila soggetti.

In merito all’effetto incentivante, il Governo ha evidenziato che, come anche indicato nella relazione tecnica di accompagnamento della norma, l’ammontare di welfare compreso fra i 258,23 e 3 mila euro è stato incrementato del 50 per cento anche per considerare il suddetto effetto. La prudenzialità della stima è inoltre determinata dall’utilizzo di un’aliquota marginale media del 30 per cento, che risulta più elevata rispetto a quella dei lavoratori dipendenti stimata in circa il 26 per cento

Le modifiche introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato non sono corredate di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione prevede che, limitatamente al periodo d'imposta 2023, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

In proposito, si evidenzia che la disposizione è stata oggetto di modifica nel corso dell’esame in prima lettura al fine di incrementare gli oneri derivanti dalla stessa per il 2023 da 142,2 milioni a 332,2 milioni. Tale rideterminazione degli oneri sembrerebbe derivare dalla quantificazione degli effetti di minor gettito contributivo[40] che non risultavano invece contabilizzati nella versione originaria. Nella Nota presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo segnalava, infatti, la necessità, al fine di evitare effetti sul gettito contributivo, di riformulare la norma allo scopo di prevedere la non applicabilità della stessa a fini contributivi. Al fine di verificare la stima dell’onere ascritto alla misura, come rideterminato, appare comunque necessario che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione.

 

ARTICOLO 41

Rifinanziamento Fondo per la riduzione della pressione fiscale

La norma incrementa la dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all’articolo 1, comma 130, della legge n. 197 del 2022, di 4.064 milioni di euro per l’anno 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 44

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale

 

4.064

 

 

 

4.064

 

 

 

4.064

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che norma incrementa la dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di 4.064 milioni di euro per l’anno 2024. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 42, commi 1-3

Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori

Le norme istituiscono[41] un Fondo con una dotazione pari a60 milioni di euro per l’anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori (comma 1).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti (comma 2):

·         i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne;

·         le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento.

Agli oneri sopra descritti, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 44 (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori (comma 1)

60

 

 

 

60

 

 

 

60

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita a descrivere le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma prevede l’istituzione di un Fondo da ripartire tra i Comuni per il finanziamento di iniziative di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l’onere è configurato quale tetto massimo di spesa.

 

ARTICOLO 42, comma 3-bis

Svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, modificano l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

Tale comma stabilisce che i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B del decreto stesso sono prorogati al 31 luglio 2022 e che le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Le modifiche proposte stabiliscono, esclusivamente con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al decreto-legge n. 24 del 2022, che il termine per la sua applicazione sia ulteriormente prorogato[42] al 31 dicembre 2023.

Il punto 2, appena citato, richiama l’articolo 90, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale articolo concede la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai lavoratori del settore privato, genitori di un figlio con età minore di 14 anni, al verificarsi di determinate condizioni, nonché ai lavoratori fragili a condizione che lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa stessa.

 

L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga la possibilità per alcune categorie di lavoratori del settore privato di svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile. Tanto premesso non vi sono osservazioni da formulare considerato che alle precedenti proroghe disposte nel recente passato, con riferimento alle medesime categorie di lavoratori, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 43

Disposizioni in materia di diritti dell’azionista e contenimento dei costi

Le norme dispone che anche i gettoni di presenza, erogati dalle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dell’apposito elenco ISTAT, siano considerati nel calcolo del reddito assoggettato al limite massimo retributivo per i lavoratori pubblici[43] (comma 1).

Si prevede che nell’esercizio dei diritti dell’azionista inerenti all’approvazione della politica di remunerazione[44], il Ministero dell’economia e delle finanze eserciti il diritto di voto al fine di assicurare che, per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengano adottate strategie dirette a:

·        contenere i costi di gestione [comma 2, lettera a)];

·        privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle performance aziendali e a quelle individuali rispetto a quelle fisse [comma 2, lettera b)];

·        escludere o comunque limitare i casi e l’entità delle indennità e degli emolumenti in qualunque modo denominati corrisposti a causa o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro riconducibile alla volontà del lavoratore e nei casi di fine mandato [comma 2, lettera c)].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni sono di natura ordinamentale e non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma recata dal comma 1 impone di considerare anche i gettoni di presenza ai fini del computo del raggiungimento del limite massimo retributivo dei dipendenti pubblici. Al riguardo non si formulano osservazioni, giacché la disposizione non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi ma, al contrario, potrebbe determinare risparmi di spesa che non sono prudenzialmente quantificati.

La disposizione recata dal comma 2 invece detta alcuni principi che il Ministero dell’economia e delle finanze deve seguire allorché, in qualità di azionista, si trovi a dovere determinare la politica di remunerazione degli incarichi. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che i principi indicati sono orientati alla limitazione delle spese.

 

ARTICOLO 44, comma 1

Interessi passivi derivanti dal ricorso all’indebitamento

La norma valuta gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4, lettera g), in 43 milioni di euro per l'anno 2023, 184 milioni di euro per l'anno 2024, 312 milioni di euro per l'anno 2025, 325 milioni di euro per l'anno 2026, 342 milioni di euro per l'anno 2027, 358 milioni di euro per l'anno 2028, 385 milioni di euro per l'anno 2029, 406 milioni di euro per l'anno 2030, 426 milioni di euro per l'anno 2031, 445 milioni di euro per l'anno 2032 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 210 milioni di euro per l'anno 2024, 314 milioni di euro per l'anno 2025, 335 milioni di euro per l'anno 2026, 361 milioni di euro per l'anno 2027, 381 milioni di euro per l'anno 2028, 405 milioni di euro per l'anno 2029, 430 milioni di euro per l'anno 2030, 452 milioni di euro per l'anno 2031, 475 milioni di euro per l'anno 2032 e 516 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

 

43

184

312

325

43

184

312

325

40

210

314

335

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

In una Nota presentata nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha precisato che, con riferimento alla stima della spesa per interessi, sono stati utilizzati prudenzialmente i tassi futuri (forward) della curva dei redimenti dei titoli di Stato. Sono state ipotizzate maggiori emissioni su tutto il complesso degli strumenti ordinariamente collocati per la copertura del fabbisogno statale (non specifiche emissioni effettuate ad hoc). Tenuto conto delle esigenze di rifinanziamento periodico di tali strumenti e dei tassi forward crescenti, in base all’attuale struttura, si ha un andamento crescente anche della spesa per interessi. Sulla base di quanto richiesto si fa presente che il tasso utilizzato per il biennio 2023-2024 si attesta in media intorno al 3,58%.

In merito alla contabilizzazione sui saldi di finanza pubblica, il Governo ha confermato la corretta contabilizzazione della spesa per interessi sui diversi saldi di finanza pubblica. In particolare, il livello più elevato degli importi in termini di indebitamento netto rispetto agli altri saldi deriva principalmente dalla diversa contabilizzazione della spesa per interessi che si manifesta sotto forma di scarti all’emissione (che rappresenta il totale della remunerazione per i titoli privi di cedola, ma ne rappresenta una parte più o meno consistente anche varie tipologie di titoli con cedola, tra cui i BTP). Tale spesa viene contabilizzata nell’anno di emissione sul saldo netto da finanziare e in termini di cassa, mentre viene ripartita sull’intera vita del titolo in termini di indebitamento netto. In secondo ordine, essa è dovuta alla rivalutazione del capitale dei titoli indicizzati riconosciuta cumulativamente alla scadenza (come nel caso dei BTP), che in termini di indebitamento netto viene ripartita sulla vita del titolo.

È stato precisato infine che le ipotesi di evoluzione dei tassi di interesse adottate nello scenario programmatico del DEF 2023 (tav. II.2, pag. 55) prevedono tassi a breve termine in aumento (dal 3,1% del 2023 al 3,7% del 2026) e tassi a medio-lungo termine anch’essi in crescita (dal 4,2 al 4,7%). Considerando la netta prevalenza dei titoli a medio-lungo termine nell’attuale composizione del debito pubblico italiano e immaginando una copertura del nuovo fabbisogno con strumenti analoghi quanto alla struttura per scadenze, la crescita annua (che non supera i 25 milioni annui, in termini di indebitamento netto) appare quindi coerente con la necessità di remunerare anche il maggior debito autorizzato negli anni futuri per fare fronte alla spesa per interessi stessa (che dunque cresce progressivamente da circa 300 a circa 500 milioni annui).

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma valuta gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento nei limiti dell’autorizzazione disposta con le risoluzioni parlamentari del 27 aprile 2023.

In proposito si ricorda che, con le predette risoluzioni, è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento, comprensivo della spesa per interessi passivi conseguente il maggior disavanzo autorizzato, che ammontano a 3,4 miliardi di euro nel 2023 e 4,5 miliardi di euro nel 2024. Dal 2025, l’autorizzazione all’indebitamento è destinata alla sola spesa per interessi passivi per un importo fino a 314 milioni di euro nel 2025, 335 milioni di euro nel 2026, 370 milioni di euro nel 2027, 390 milioni di euro nel 2028, 415 milioni di euro nel 2029, 440 milioni di euro nel 2030, 460 milioni di euro nel 2031, 485 milioni di euro nel 2032 e 520 milioni di euro dal 2033.

La norma definisce tali importi, con riguardo al saldo di indebitamento netto, da un lato, e di fabbisogno e saldo netto da finanziare, dall’altro, nei termini riportati nella seguente tabella, che tiene conto dello sviluppo degli oneri anche oltre il triennio.

 

(milioni di euro)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Annui dal 2033

Saldo netto

da finanziare

 e fabbisogno

43

184

315

325

342

358

385

406

426

445

490

Indebitamento

 Netto

40

210

314

335

361

381

405

430

452

475

516

 

In proposito, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell’esame in prima lettura, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 44, comma 2, lett. a) e b)

Imposta riserve matematiche

La norma, modificata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, interviene sul comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 209 del 2002, sostituendo la lettera b-bis), prevedendo per il solo periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022 un aumento dallo 0,5% allo 0,6% dell’aliquota dell’imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita. Si prevede, inoltre che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, la suddetta aliquota torni al valore dello 0,5%.

In proposito si evidenzia che con una modifica approvata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, è stata anticipata l’applicabilità dell’incremento dell’imposta (dallo 0,5% allo 0,6%) dal 2023 al 2022.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori entrate tributarie

 

 

220

 

 

 

220

 

 

 

220

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che, ai fini della stima sono stati analizzati i dati di gettito ricavati dalla elaborazione del modello di versamento unitario F24 per l’anno di riscossione 2022, rilevando un gettito della imposta sulle riserve, con aliquota dello 0,45, di circa 2.970 milioni di euro.

In sede di RT alla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che ha introdotto a regime l’incremento dell’imposta dallo 0,45 allo 0,50%, l’impatto sul gettito fu stimato utilizzando il dato F24 ma riducendone l’effetto da 330 a 110 milioni di euro, per tenere conto del meccanismo automatico di “cap”, introdotto dalla Legge di stabilità 2013 (n. 228/2012), al fine di limitare il pagamento dell’imposta nel caso in cui il credito d’imposta non ancora recuperato ecceda una data percentuale delle riserve matematiche iscritte nel bilancio d’esercizio. L’applicazione di tale meccanismo, non avendo a disposizione dati dei singoli contribuenti, è stata rilevata dall’analisi dell’andamento delle riserve dal 2017 al 2021, incrementate del 24%, incremento notevolmente superiore all’aumento dell’imposta versata per il medesimo periodo, pari all’8%. In coerenza con la metodologia della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2023, l’incremento dallo 0,50% allo 0,60%, stimato in circa 660 milioni di euro (2970 / 0,45 X (0,60-0,50)), mantenendo la medesima riduzione di due terzi, produrrebbe un recupero di gettito nel 2023 stimato in circa 220 milioni di euro.

In una Nota presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo, in relazione all’operatività del sistema del “cap” e all’incidenza dello stesso nella valutazione sul gettito, ha evidenziato la mancata disponibilità dei dati relativi alle singole posizioni creditorie degli operatori interessati, utili ad una valutazione dettagliata dell’impatto del sistema del “cap”. Di conseguenza la stima, coerentemente a quanto già adottato in sede di valutazione della misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, è basata sull’estrapolazione dell’andamento dei versamenti dell’imposta sulle riserve matematiche in relazione all’andamento delle medesime riserve, rilevando un versamento inferiore rispetto al versamento “teorico” stimato sui dati delle riserve ed imputando tale distanza all’incidenza del sistema del “cap”.

Per quel che concerne la retroattività della norma e il rischio di contenziosi, il Governo ha sottolineato che il versamento dell’imposta sulle riserve matematiche nel 2023 (per l’anno 2022) verrà effettuato entro giugno prossimo.

Le modifiche introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato non sono corredate di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo degli oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa, per l’anno 2022, dallo 0,5% allo 0,6%, l’aliquota dell’imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita.

In proposito si evidenzia preliminarmente che la stima appare coerente con quella fornita in occasione dell’incremento dell’aliquota in esame dallo 0,45% allo 0,5% operato con il comma 264 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022. Con riferimento all’operatività del meccanismo automatico di "cap" previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, che limita o esclude il pagamento dell'imposta in funzione dei crediti d'imposta non ancora fruiti, si prende atto di quanto precisato dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato circa l’impossibilità di procedere ad una valutazione dettagliata dell’impatto del sistema del “cap” a causa della mancata disponibilità dei dati relativi alle singole posizioni creditorie degli operatori interessati. Non si formulano pertanto osservazioni sulla quantificazione effettuata dalla relazione tecnica riferita al testo originario.

Si rileva peraltro che la disposizione è stata oggetto di modifica nel corso dell’esame in prima lettura al Senato nel senso di prevedere l’incremento dell’aliquota per l’anno 2022, anziché per l’anno 2023, determinando quindi un’applicazione retroattiva dell’aumento dell’aliquota, in deroga espressa al divieto in tal senso previsto dallo Statuto del contribuente. In proposito, tenuto conto che le entrate derivanti dal suddetto incremento, stimate, originariamente in misura pari a 220 milioni nel 2023, sono utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame dal successivo comma 4, lett. a), dell’articolo 44 in esame, appare necessario che il Governo assicuri che le medesime entrate, nell’importo stimato dalla relazione tecnica originaria e iscritto nei saldi di finanza pubblica, possano essere effettivamente e interamente incassate nell’anno 2023.

 

ARTICOLO 44, comma 3

Incremento del Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici (cosiddetto “Fondo 394”)

La norma incrementa il fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche noto come “Fondo 394”) di 545 milioni di euro per l’anno 2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici (Simest), di cui all'art. 2, c. 1, del DL. 251/1981

(comma 3)

545,0

 

 

 

545,0

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica ripete il contenuto della norma e la pone in relazione alla rimodulazione effettuata mediante il decremento delle risorse stanziate sul medesimo fondo per l'anno 2024 di cui al successivo comma 4, lettera b), del medesimo articolo 44.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incrementa il Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (cosiddetto “Fondo 394”) di 545 milioni di euro per l’anno 2023. Alla norma sono ascritti effetti, nella predetta misura, sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno. In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento e che, trattandosi di un fondo rotativo, esso non ha impatti sull’indebitamento netto in quanto le relative attività sono configurabili come “operazioni finanziarie” ai sensi del SEC 2010.

 

ARTICOLO 44, comma 4

Disposizioni di copertura finanziaria

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4, lettere da a) a g), dell’articolo 44 fa fronte agli oneri derivanti da una pluralità di disposizioni recate dal presente decreto-legge[45] – determinati in 3.905,5 milioni di euro per l’anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l’anno 2024, 317 milioni di euro per l’anno 2025, 330 milioni di euro per l’anno 2026, 347 milioni di euro per l’anno 2027, 363 milioni di euro per l’anno 2028, 390 milioni di euro per l’anno 2029, 411 milioni di euro per l’anno 2030, 431 milioni di euro per l’anno 2031, 450 milioni di euro per l’anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 3.937,5 milioni di euro per l’anno 2023, 319 milioni di euro per l’anno 2025, 340 milioni di euro per l’anno 2026, 366 milioni di euro per l’anno 2027, 386 milioni di euro per l’anno 2028, 410 milioni di euro per l’anno 2029, 435 milioni di euro per l’anno 2030, 457 milioni di euro per l’anno 2031, 480 milioni di euro per l’anno 2032 e 521 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033 tramite le seguenti modalità:

- quanto a 220 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2, che reca un incremento, dallo 0,5 allo 0,6 per cento, per il solo anno 2023, dell’imposta dovuta dalle imprese che esercitano attività assicurativa sulle riserve matematiche dei rami vita (lettera a);

- quanto a 551,4 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (lettera b);

- quanto a 290 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26 (lettera c);

- quanto a 28 milioni di euro per l’anno 2023, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (lettera d);

- quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (lettera e);

- quanto a 0,9 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dall’articolo 40 (lettera f);

- mediante il ricorso all’indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della Relazione presentata al Parlamento ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (lettera g).

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che gli importi indicati corrispondono all’aumento di gettito nel 2023 previsto in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 44, comma 2;

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, si fa presente che il richiamato articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 ha previsto l’istituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo rotativo, alimentato da trasferimenti del Ministero dell’economia e delle finanze[46], per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, la cui gestione è stata successivamente attribuita alla Simest SpA[47] dall’articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero. Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle risorse del Fondo in esame per l’anno 2024, che peraltro è rifinanziato dal comma 3 dell’articolo 44 in esame per l’ammontare di 545 milioni di euro per l’anno 2023, e garantisca che l’utilizzo delle medesime non pregiudichi interventi di sostegno già programmati a valere sulle medesime risorse.

In merito alla terza modalità di copertura finanziaria, nel rammentare che l’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è quella relativa al Fondo per il reddito di cittadinanza, si rinvia alle considerazioni in precedenza svolte in ordine alle clausole di copertura previste dall’articolo 13, commi 10 e 14, lettera a).

In merito alla quarta modalità di copertura finanziaria, nel rinviare a quanto evidenziato in ordine alla compensazione finanziaria prevista dall’articolo 28, comma 4, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito alla quinta modalità di copertura finanziaria, nel rammentare che l’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è quella relativa al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci, si rinvia alle considerazioni in precedenza svolte in ordine alle clausole di copertura previste dagli articoli 13, comma 14, lettera d), e 22, comma 3.

In merito alla sesta modalità di copertura finanziaria, nel ricordare che il citato articolo 40 dispone per i soli lavoratori dipendenti con figli l’innalzamento per il 2023 ad euro 3.000 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si evidenzia che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, allegati al provvedimento in esame, indicano che la disposizione determina nell’anno 2025 una diminuzione di spesa pari a 900.000 euro in termini di saldo netto da finanziare ed un incremento delle entrate di 900.000 euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto in relazione agli effetti sul gettito dell’addizionale comunale per l’anno 2025.

Nel rilevare che dette maggiori entrate e minori spese corrispondono agli importi previsti a copertura, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito alla settima modalità di copertura finanziaria, si rammenta che, con le risoluzioni richiamate dalla disposizione, le Camere hanno autorizzato il ricorso ad un maggiore indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nell’ordine di 3,4 miliardi di euro per l’anno 2023 e di 4,5 miliardi di euro per l’anno 2024 da destinare all’adozione di un provvedimento per sostenere il reddito disponibile e il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti nel 2023 nonché per sostenere le famiglie con figli e, nel 2024, a interventi di riduzione della pressione fiscale. Secondo quanto indicato nella medesima Relazione, tali importi sono comprensivi per gli anni 2023 e 2024 della spesa per interessi passivi conseguente il maggior disavanzo autorizzato, mentre dal 2025 l’autorizzazione all’indebitamento è destinata interamente alla spesa per interessi passivi[48].

In particolare, come è dato ricavare dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, l’utilizzo degli spazi finanziari resi disponibili dal ricorso al maggiore indebitamento autorizzato dalle Camere a fini di copertura di quota parte degli oneri del provvedimento in esame, per quanto non direttamente esplicitato in norma, ammonta a 3.400 milioni di euro per il 2023, 4.500 milioni di euro per il 2024, 314 milioni di euro per il 2025 e 335 milioni di euro per il 2026. Sul punto non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto altresì del fatto che gli interventi finanziati tramite il maggiore indebitamento risultano conformi alle finalità indicate nella citata Relazione al Parlamento.

Il comma 5 dell’articolo in commento prevede, inoltre, l’incremento dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sia in termini di competenza che di cassa, indicati per gli anni dal 2023 al 2025 nell’allegato 1 alla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023), disponendone l’aumento in misura corrispondente al maggiore indebitamento autorizzato con le citate risoluzioni parlamentari e utilizzato a copertura dal presente provvedimento. Il successivo comma 6 modifica di un ammontare corrispondente l’importo massimo di emissione di titoli pubblici, indicato per gli anni 2023, 2024 e 2025 dall’articolo 3, comma 2, della medesima legge.

Il comma 8 del medesimo articolo 44 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nonché, ove necessario, a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Da ultimo si segnala che il comma 7 reca l’autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione dei decreti-legge n. 2[49] e n. 3[50] del 2023, che erano sprovvisti di tale autorizzazione.

 

ARTICOLO 44, commi 5 e 6

Livelli massimi dei saldi e dell’emissione di titoli pubblici

Le norme aggiornano (comma 5) i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato (in termini di competenza e di cassa), inizialmente fissati dall’allegato 1 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), in coerenza con l’autorizzazione all’indebitamento approvata nello scorso mese di aprile (Doc. LVII, n. 1, Annesso).

In proposito si ricorda che il 28 aprile 2023, con apposite risoluzioni, le Camere, in sede di approvazione del DEF, hanno autorizzato il ricorso all'indebitamento confermando gli obiettivi programmatici di indebitamento netto già autorizzati con i documenti di programmazione del novembre 2022 e secondo quanto indicato nel DEF 2023. Gli spazi finanziari per i quali è stato autorizzato il ricorso all’indebitamento, comprensivi della spesa per interessi passivi conseguente al maggior disavanzo autorizzato, ammontano a 3,4 miliardi di euro nel 2023 e a 4,5 miliardi di euro nel 2024. Dal 2025, l’autorizzazione all’indebitamento è destinata alla sola spesa per interessi passivi per un importo fino a 314 milioni di euro nel 2025, 335 milioni di euro nel 2026, 370 milioni di euro nel 2027, 390 milioni di euro nel 2028, 415 milioni di euro nel 2029, 440 milioni di euro nel 2030, 460 milioni di euro nel 2031, 485 milioni di euro nel 2032 e 520 milioni di euro dal 2033.

Pertanto, per effetto del comma 5 in esame, l’allegato 1 alla legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022) risulta modificato come segue (fra parentesi in corsivo i valori precedenti).

(milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA -

Descrizione risultato differenziale

2023

2024

2025

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

209.400

(206.000)

143.000

(138.500)

116.814

(116.500)

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

520.220

(516.820)

456.468

(451.968)

435.554

(435.240)


- CASSA -

Descrizione risultato differenziale

2023

2024

2025

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

264.400

(261.000)

185.000

(180.500)

152.814

(152.500)

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

575.231

(571.831)

498.468

(493.968)

471.554

(471.240)

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

Il comma 6 incrementa l’importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, nella medesima misura (di cui all’autorizzazione sopra descritta) di 3,4 miliardi di euro nel 2023, 4,5 miliardi di euro nel 2024 e 314 milioni di euro nel 2025. A tal fine esso novella l’articolo 3, comma 2, della medesima legge di bilancio per il 2023.

Nella seguente tabella sono posti a raffronto gli importi originariamente autorizzati dalla legge di bilancio e quelli che ora sono autorizzati in virtù del presente decreto-legge.

                                                                                                                                    (milioni di euro)

Anno

Legge di bilancio 2023

DL in esame

2023

105.000

108.400

2024

100.000

104.500

2025

95.000

95.314

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce che il comma 5 modifica l'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 in conseguenza del ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Essa ribadisce altresì che il comma 6 dispone la modifica del limite di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197[51], in conseguenza del medesimo ricorso all'indebitamento sopra descritto.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il comma 5, nel sostituire l’allegato 1 alla legge di bilancio per il 2023, incrementa in termini di competenza e di cassa il livello massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato per gli anni 2023-2025. Il comma 6, inoltre, nel sostituire l’articolo 3, comma 2, della medesima legge di bilancio, incrementa l’importo massimo di emissione di titoli pubblici per gli anni 2023-2025. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare giacché i predetti incrementi sono coerenti con l’autorizzazione all’indebitamento approvata dalle Camere il 28 aprile 2023 contestualmente all’approvazione del DEF.



[1] In proposito, si segnala che l’onere indicato nel prospetto riepilogativo è comprensivo della maggiore spesa (pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2024) relativa alla franchigia di 3.000 euro riconosciuta ai percettori dell’Assegno di inclusione in caso di avvio di attività lavorativa.

[2] Si ricorda che l’articolo 1, comma 479, della legge n. 160 del 2019 a decorrere dall'anno 2020, ha stanziato 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di Pensione di cittadinanza (Pdc) anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS. Si rammenta inoltre che l’articolo 32 del decreto in esame incrementa di 30 milioni di euro per l’anno 2023 lo stanziamento in oggetto limitatamente alle attività legate all’assistenza nella presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) a fini ISEE, affidate ai centri di assistenza fiscale.

[3] Di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2015.

[4]              Di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147.

[5]              Di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147.

[6] Di cui all’articolo1, comma 321, della legge n. 197/2022

[7]              Previsti, a legislazione vigente, dall’articolo 14, comma 4, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68.

[8] https://www.istat.it/it/files/2021/03/REPORT_STRUTTURA_RETRIBUZIONI_2018.pdf

[9] Previsto dall’art. 10, c. 1-bis, del D.L. 4/2019. Si ricorda che il suddetto Comitato è stato istituito con Decreto Ministeriale n. 49 del 15 marzo 2021 (e che nell’ottobre 2021 ha elaborato una prima Relazione sul Rdc) e ricostituito con Decreto ministeriale n. 22 del 23 febbraio 2023.

[10] Di cui all’art. 21, c. 10-bis, del D.Lgs. 147/2017.

[11] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 2781 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[12] Recante Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dai recenti eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

[13] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 3552 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[14] La citata autorizzazione di spesa reca uno stanziamento, in seguito rideterminato ad opera di successivi provvedimenti legislativi, di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

[15] La citata autorizzazione di spesa reca uno stanziamento, in seguito rideterminato ad opera di successivi provvedimenti legislativi, di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno 2026.

[16] Emendamento 2.1000 Relatrice approvato al Senato.

[17] Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

[18] Di cui ai commi da 784 a 787, cui vengono aggiunti i commi 784-bis, 784-ter e 784-quater, dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio per il 2019).

[19] Articolo 1, comma 41 e 41-bis della legge n. 107/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

[20] Depositata in data 30 maggio 2023.

[21] Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 84 del 6 giugno 2023.

[22] Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

[23] Di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 5/2023, Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

[24] di cui all’articolo 35, comma 1, del D.L. n. 50/2022, Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

[25] Depositata in data 30 maggio 2023.

[26] Di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021.

[27] La citata autorizzazione di spesa reca uno stanziamento iniziale, in seguito rideterminato ad opera di successivi provvedimento legislativi, di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

[28] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[29]             Di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 198/2016, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 616, lett. a), della legge n. 178/2020, n. 178.

[30] A tale previsione corrisponde quella del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2023 e per il triennio 2023-2025 (capitolo 489).

[31] Nel corso dell’esame al Senato è stato riformulato il comma 5 ed inserito il comma 5-bis.

[32] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[33] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione iniziale di bilancio di circa 2,33 miliardi di euro per il 2023 e 1,97 miliardi di euro per il 2024.

[34] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 1080 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[35] Si rammenta che l’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, prevede che, con legge di bilancio, le somme corrispondenti all’ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all’esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato, possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su apposti fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

[36] In proposito si evidenzia che il citato capitolo 1338 denominato “Fondo per il sostegno dell’autotrasporto al fine di mitigare effetti economici derivati da aumenti eccezionali prezzi carburanti” reca uno stanziamento di 200 mln di euro per l’anno 2023.

[37] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 1414 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[38] Il citato articolo 46 aveva istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa nel quale confluivano gli investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.

[39] Depositata in data 30 maggio 2023.

[40] Si ricorda infatti che in relazione ai fringe benefit concessi con i decreti Aiuti bis e quater, l’INPS con messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022, ha ritenuto applicabile l’esenzione anche alla base imponibile della contribuzione previdenziale.

[41] Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri–Dipartimento per le politiche della famiglia.

[42] Il termine per l’applicazione della disposizione in oggetto è stato più volte prorogato, da ultimo al 30 giugno 2023 dall'art. 9, comma 5-ter, del decreto legge n. 198/2022.

[43] A tale fine si integra il testo dell’articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

[44] Di cui all’articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[45] Si tratta, in particolare, degli articoli 18 (Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore), 39 (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti), 40 (Misure fiscali per il welfare aziendale), 41 (Rifinanziamento Fondo per la riduzione della pressione fiscale), 42 (Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori) e dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 44.

 

[46] Secondo quanto prevede il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2022 di Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, tali risorse pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, affluiscono sul capitolo 7300 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, denominato Conferimento ad integrazione del fondo istituito dalla legge n. 394 del 1981, gestito da Simest SpA, destinato alla concessione di finanziamenti agevolati a sostegno del processo di internalizzazione delle imprese italiane in Paesi extracomunitari,.

[47] Simest è la società del Gruppo CDP, di cui sono azionisti Cassa Depositi e Prestiti, che la controlla al 76 per cento, e un gruppo di banche italiane e associazioni imprenditoriali, che dal 1991 sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione della loro attività.

[48] Al riguardo il comma 1 del medesimo articolo 44 in esame prevede che gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento di cui al comma 4, lettera g), sono valutati in 43 milioni di euro per l’anno 2023, 184 milioni di euro per l’anno 2024, 312 milioni di euro per l’anno 2025, 325 milioni di euro per l’anno 2026, 342 milioni di euro per l’anno 2027, 358 milioni di euro per l’anno 2028, 385 milioni di euro per l’anno 2029, 406 milioni di euro per l’anno 2030, 426 milioni di euro per l’anno 2031, 445 milioni di euro per l’anno 2032 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 210 milioni di euro per l’anno 2024, 314 milioni di euro per l’anno 2025, 335 milioni di euro per l’anno2026, 361 milioni di euro per l’anno 2027, 381 milioni di euro per l’anno 2028, 405 milioni di euro per l’anno 2029, 430 milioni di euro per l’anno 2030, 452 milioni di euro per l’anno 2031, 475 milioni di euro per l’anno 2032 e 516 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033.

[49] Decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17.

[50] Decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.

[51]             Per un refuso presente nel testo iniziale della norma, la relazione tecnica riferita a detto testo iniziale fa riferimento alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021): il refuso è stato corretto nel corso dell’esame in prima lettura.