| Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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| Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
| Titolo: | DL 39/2023Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche |
| Riferimenti: | AC N.1195/XIX |
| Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
| Data: | 07/06/2023 |
| Organi della Camera: | V Bilancio |
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Camera dei deputati
XIX LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 1195
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| Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
(Conversione in legge del DL n. 39/2023 - approvato dal Senato A.S. 660) |
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N. 74– 7 giugno 2023 |
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La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Cabina di regia per la crisi idrica
Superamento del dissenso e poteri sostitutivi
ARTICOLO 3, commi da 1 a 5 e comma 7
Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica
Struttura di supporto al Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica
Commissario straordinario dell’acquedotto del Peschiera
ARTICOLO 4, commi da 1 a 4, 5 e 5bis
Interventi concernenti le infrastrutture idriche
Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti
ARTICOLO 4, comma 5-ter e 5-quater
Procedure di valutazione dell’impatto ambientale
Interventi sui sistemi naturali per il contenimento degli effetti dei cambiamenti climatici
Campagne di pulizia dei concessionari di derivazioni idroelettriche
Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo
Deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica
Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria
Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione
Istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici
Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica
Informazioni sul provvedimento
| A.C. |
1195 |
| Titolo: |
Conversione in legge del decreto-legge n. 39 del 2023, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche |
| Iniziativa: |
governativa |
| Iter al Senato: |
sì |
| Relazione tecnica (RT): |
presente |
| Relatore per la Commissione di merito: |
Bof (Lega) |
| Commissione competente: |
VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) |
Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 660), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche.
Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.
Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica. Inoltre, il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la Commissione Bilancio del Senato. Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota.
Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO 1
Cabina di regia per la crisi idrica
La norma istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, indicandone la composizione[1] (comma 1), con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla riduzione delle precipitazioni (comma 2). La Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte alla crisi idrica[2], individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario (ai sensi dell'articolo 3). La ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento (comma 3). Le amministrazioni competenti comunicano[3] alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette risorse, previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione (comma 4).
Viene demandato ad un DPCM, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la suddetta rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, nonché l'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia[4] nel limite delle risorse disponibili (comma 5). Lo schema di DPCM è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari (comma 6).
Vengono, altresì, indicate le ulteriori funzioni della Cabina di regia, ovvero attività di impulso e coordinamento, di monitoraggio, di coordinamento tra i diversi livelli di governo e ogni altro soggetto pubblico e privato, di attivazione dei poteri sostitutivi, di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili. Per effetto di una modifica apportata al Senato, ai fini delle suddette attività di impulso e coordinamento, viene, inoltre, previsto che la Cabina di regia individui gli interventi funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 8). La Cabina di regia acquisisce, inoltre, dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato (comma 9).
Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di 3 esperti o consulenti[5], cui spetta un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per il 2023 e di euro 150.000 per il 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili[6]. Il medesimo Dipartimento, per effetto di una modifica apportata al Senato, può, altresì, avvalersi a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine nazionale dei geologi, dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, e del Consiglio nazionale degli ingegneri. (comma 10).
Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e quelli eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, trasmettendo una relazione semestrale in ordine alle attività dagli stessi espletate e con l'indicazione dello stato di avanzamento degli interventi ad essi affidati. I Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono, inoltre, periodicamente alla Cabina di regia per il tramite del Dipartimento della protezione civile (comma 11).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Maggiori spese correnti |
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| Esperti o Consulenti del destinare a funzioni di segreteria della Cabina di regia (comma 10) |
0,1 |
0,2 |
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0,1 |
0,2 |
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0,1 |
0,2 |
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| Minori spese correnti |
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||||||||
| Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 10) |
0,1 |
0,2 |
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0,1 |
0,2 |
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0,1 |
0,2 |
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La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, con riguardo specifico ai commi da 1 a 4, riferisce che gli stessi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene, altresì, evidenziato che dai commi da 5 a 7 non derivano effetti finanziari in quanto il programma degli interventi viene definito nel limite delle risorse disponibili individuate ai sensi del comma 5 e a invarianza dei saldi di finanza pubblica. In merito al comma 9 viene previsto che trattasi di una disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento, infine, al comma 11, la relazione tecnica riferisce che da questo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alle relative prescrizione si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Il Governo, in risposta[7] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame al Senato, ha confermato che la Cabina di regia, a cui partecipano i Ministri delle amministrazioni statali coinvolte (comma 1), svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio; pertanto, le attività svolte dai componenti rientrano negli ordinari compiti istituzionali e non richiedono ulteriori risorse. Per quanto concerne gli interventi per i quali non siano intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, è stato evidenziato che la necessità di procedere nell’immediato impone una rimodulazione delle risorse (comma 4) a favore degli interventi urgentemente realizzabili. Sul punto è stato precisato che, in ogni caso, per gli interventi privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti si fa comunque salvo il finanziamento della progettazione. In riferimento ad un quadro di massima delle risorse da rimodulare e destinare agli interventi urgentemente realizzabili le amministrazioni competenti dovranno svolgere la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili collegate agli interventi per i quali non siano intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, ai fini dell’adozione del DPCM di cui al comma 5. In ordine agli effetti sui saldi di finanza pubblica di tali rimodulazioni, non sono stati rilevati effetti sul fabbisogno annuale, in termini di accelerazione della spesa, ma piuttosto destinati a favorire il rispetto delle previsioni di spesa con riferimento ad interventi ritenuti prioritari nell’ambito di interventi già programmati e previsti a legislazione vigente. È stata, infine, confermata la decorrenza dei contratti per gli esperti (comma 10) dal mese di giugno 2023.
Gli emendamenti approvati al Senato, che hanno modificato e integrato l’articolo in esame, non sono corredati di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce presso la Presidenza del Consiglio una Cabina di regia per la crisi idrica, composta dai Ministri delle amministrazioni statali coinvolte nelle relative attività[8]. Alla Cabina di regia sono attribuite specifiche funzioni di intervento in materia, tra le quali, in particolare, la ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione, individuando quelli che possono essere realizzati con le risorse disponibili che, fatte salve le obbligazioni giuridicamente vincolanti già intervenute, sono destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico. Di tali risorse è prevista la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio esercita le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia e lo stesso può avvalersi fino a un massimo di 3 esperti o consulenti, cui spetta un compenso lordo massimo annuo di euro 50.000. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per il 2023 e di euro 150.000 per il 2024, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili. Nulla da osservare in merito al ricorso ai suddetti consulenti ed esperti da parte della Cabina di regia, posto che il relativo onere, concernente i compensi, appare circoscritto da specifici limiti massimi di spesa (compenso massimo pro capite annuo e relativa autorizzazione di spesa complessiva). Con riguardo all’importo dell’onere riferito al 2023 (pari a 7/12 di quello indicato per il 2024) si prende atto di quanto riferito durante l’esame al Senato in merito alla decorrenza dello stesso da giugno 2023. Non si formulano osservazioni in merito alle altre disposizioni dell’articolo considerati gli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica e dall’ulteriore documentazione pervenuta al Senato a conferma della neutralità finanziaria delle stesse.
Tra le modifiche approvate al Senato si segnala quella di cui al comma 8, che consente alla Cabina di regia di individuare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli interventi di potenziamento della capacità idrica da realizzare in partnership pubblico/privato fuori della programmazione triennale dei lavori pubblici, nonché quella di cui al comma 10, che prevede la possibilità, per il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio, di avvalersi a titolo gratuito, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia, dell’ISPRA, dei distretti idrografici territorialmente competenti e di specifici Ordini professionali. Per quanto riguarda l’integrazione appartata al comma 10, appare necessario che il Governo assicuri che l’ISPRA e i distretti idrografici territorialmente competenti[9] siano in grado di corrispondere alle richieste di avvalimento della Cabina di regia nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Nulla da osservare, invece, con riguardo alla modifica relativa al comma 8 stante la prevista operatività della disposizione nei limiti delle risorse disponibili vigenti.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 10 dell’articolo 1 provvede agli oneri connessi alla possibilità per il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri di avvalersi fino ad un massimo di tre esperti o consulenti, pari a 87.500 euro per l’anno 2023 e a 150.000 euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014[10].
In proposito, si rileva preliminarmente che da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, risulta che dalle disponibilità del Fondo per l’anno 2023 è già stato detratto l’importo complessivamente imputato al Fondo stesso, per finalità di copertura, dalla disposizione in esame, nonché dai commi 1 e 6 del successivo articolo 3.
Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto - sul quale appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo - che il Fondo in parola rechi le necessarie disponibilità anche per l’anno 2024, considerando altresì le ulteriori riduzioni del Fondo stesso disposte, per le medesime annualità 2023 e 2024, dal citato articolo 3, commi 1 e 6.
Superamento del dissenso e poteri sostitutivi
La norma prevede che, in caso di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico si proceda, su proposta della Cabina di regia, all’esercizio dei poteri sostitutivi (comma 1).
La Cabina di regia, qualora rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere la realizzazione di uno degli interventi specificamente individuati dalla norma, senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio, sentito l’ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell’intervento, il Presidente del Consiglio propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia (comma 2).
Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari ai sensi del presente articolo sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che da questa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Governo, in risposta[11] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame al Senato, ha confermato quanto riportato nella relazione tecnica, evidenziando che, in ogni caso, gli enti territoriali dovranno far fronte agli oneri derivanti dalla nomina dei Commissari che sono previsti dalla norma a loro carico in caso di inadempimenti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
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In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma disciplina la procedura per superare eventuali criticità nel procedimento per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, determinate dal dissenso espresso da un ente territoriale o da situazioni di ritardo o inerzia, mediante l’attribuzione alla Cabina di regia per l’emergenza idrica di poteri sostitutivi. Al riguardo non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale della disposizione e considerato quanto riferito a conferma della neutralità finanziaria della norma nell’ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell’esame presso il Senato. In particolare, si prende atto del fatto che gli enti territoriali dovranno far fronte agli oneri derivanti dalla nomina dei Commissari - oneri che sono previsti dalla norma a loro carico in caso di inadempimento - nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
ARTICOLO 3, commi da 1 a 5 e comma 7
Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica
La norma prevede la nomina con DPCM del Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Al Commissario, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 con possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2024, può essere riconosciuto un compenso, da determinare con il decreto di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (ovvero in una parte fissa e in una parte variabile che non possono, rispettivamente, superare 50 mila euro annui). Ai relativi oneri, nei limiti massimi di euro 77.409 per il 2023 e di euro 132.700 per il 2024, comprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili[12] (comma 1). Il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui viene incaricato dalla Cabina di regia. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione dei predetti interventi (comma 2).
Le funzioni e i compiti attribuiti al Commissario sono specificamente individuati al comma 3. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e delle medesime misure, il Commissario informa il Presidente del Consiglio e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio, sentito il soggetto inadempiente attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi (comma 4). Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario può adottare in via d'urgenza, i provvedimenti necessari, ad esclusione delle attività di protezione civile che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, in raccordo con il Commissario (comma 5). Vengono fatti salvi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l’attuazione degli interventi idrici[13], del Commissario unico nazionale per la depurazione[14] e del Commissario straordinario di Governo[15] per l’esercizio delle funzioni del soppresso Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania[16] (EIPLI), qualora già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Restano, altresì, fermi i compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico[17], nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023 (comma 7).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Maggiori spese correnti |
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||||||||
| Compenso Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica (comma 1) |
0,1 |
0,1 |
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0,1 |
0,1 |
|
0,1 |
0,1 |
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| Maggiori entrate fiscali e contributive |
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||||||||
| Compenso Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica – effetti riflessi (comma 1) |
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0,0 |
0,1 |
|
0,0 |
0,1 |
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| Minori spese correnti |
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||||||||
| Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 1) |
0,1 |
0,1 |
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0,1 |
0,1 |
|
0,1 |
0,1 |
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La relazione tecnica, in riferimento al compenso da corrispondere al Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, riferisce che lo stesso è determinato in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Pertanto, considerato che, ai sensi della richiamata disposizione, il compenso massimo è pari a 100.000 su base annua, a cui vanno aggiunti gli oneri a carico dell’Amministrazione, nell’ipotesi che la nomina del commissario decorra dal 1° maggio 2023, gli oneri sono determinati nei limiti massimi di euro 77.409 per il 2023 e di euro 132.700 per il 2024, comprensivi degli oneri a carico dell’Amministrazione.
In merito al comma 3, che individua i compiti e le funzioni del Commissario, la relazione tecnica afferma che si tratta di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda il comma 4 e il comma 5, la relazione tecnica evidenzia che questi hanno natura procedurale e che da essi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Governo, in risposta[18] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame al Senato, con riferimento alla quantificazione del compenso del Commissario straordinario ha chiarito che, per mero refuso, è stata indicata nella relazione tecnica la decorrenza del 1° maggio 2023 (8 mesi) in luogo del 1° giugno 2023 (7 mesi) sulla base della quale è stata fatta la quantificazione riportata nella relazione tecnica. È stato, inoltre, precisato che provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica adottati dal Commissario nell’esercizio dei suoi poteri sostitutivi saranno adottati nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Gli emendamenti approvati al Senato, che hanno modificato e integrato l’articolo in esame non sono corredati di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti in materia di scarsità idrica, con possibilità di riconoscere allo stesso - che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 con eventuale proroga fino al 31 dicembre 2024 - un compenso, da determinare in una parte fissa e in una variabile, di importo, rispettivamente, non superiori a 50 mila euro annui. I relativi oneri, sono indicati nel limite massimo di euro 77.409 per il 2023 e di euro 132.700 per il 2024, e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili (comma 1). Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono configurati, come espressamente previsto dalla norma, entro limiti massimi di spesa. Si prende atto, altresì, degli ulteriori elementi di valutazione forniti nel corso dell’esame al Senato che consentono di verificare e confermare la decorrenza dell’onere riferito al 2023 a partire dal giugno 2023.
Nulla da osservare, infine, in merito alle modifiche e alle integrazioni apportate alle norme nel corso dell’esame presso il Senato considerata la natura prevalentemente ordinamentale delle stesse.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dal compenso spettante al Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di cui si prevede la nomina ai sensi del medesimo comma 1, pari a euro 77.409 per l’anno 2023 e a euro 132.700 per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, nel rinviare a quanto rilevato in precedenza con riferimento alla copertura finanziaria dell’articolo 1, comma 10, non si hanno ulteriori osservazioni da formulare.
Struttura di supporto al Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica
La norma prevede che, per l’esercizio dei compiti assegnati al Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica e per la durata del relativo incarico, questo si avvalga di una struttura di supporto di cui viene disposta la costituzione con DPCM. La struttura è composta da un massimo 12 unità di personale, delle quali: 2 unità di livello dirigenziale non generale, reclutate in deroga alle percentuali previste dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo. n. 165 del 2001 (10 per cento della dotazione organica dei dirigenti generali e 8 per cento della dotazione organica di quelli non generali) per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche, e 10 unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi[19]. Tale personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e, all’atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
Per detto personale il trattamento economico viene corrisposto secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5-ter, del D.lgs. n. 303/1999, ovvero, il personale dipendente del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza del Consiglio provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.
Viene, inoltre, previsto che la Struttura possa avvalersi anche del supporto di un numero massimo di 5 esperti o consulenti[20], cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il provvedimento di nomina.
Per le finalità della norma è autorizzata la spesa di euro 873.591 per il 2023 e di euro 1.497.584 per il 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili[21] (comma 6).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Maggiori spese correnti |
|
||||||||
| Personale Struttura di supporto del Commissario straordinario (comma 6) |
0,7 |
1,2 |
|
0,7 |
1,2 |
|
0,7 |
1,2 |
|
| Esperti e consulenti della Struttura di supporto del Commissario straordinario (comma 6) |
0,1 |
0,3 |
|
0,1 |
0,3 |
|
0,1 |
0,3 |
|
| Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
||||||||
| Personale Struttura di supporto del Commissario straordinario – effetti riflessi (comma 6) |
|
|
|
0,4 |
0,6 |
|
0,4 |
0,6 |
|
| Minori spese correnti |
|
||||||||
| Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 6) |
0,9 |
1,5 |
|
0,9 |
1,5 |
|
0,9 |
1,5 |
|
La relazione tecnica, ribadisce il contenuto della norma e fornisce in una tabella (riportata a seguire) il dettaglio degli oneri (di personale) recati dalla disposizione.
(euro)
|
|
Costo unitario |
Unità |
Onere 2024 |
Rateo 2023 (7/12) |
| Dir. II fascia |
176.577 |
2 |
353.154 |
206.007 |
| Funzionario |
89.443 |
10 |
894.430 |
521.751 |
| Esperto |
50.000 |
5 |
250.000 |
145.833 |
| Totale |
|
|
1.497.584 |
873.591 |
Il Governo, in risposta[22] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame al Senato, con riferimento alle ipotesi di avvalimento di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni centrali e territoriali, ha riferito che, considerata la previa intesa con gli enti territoriali e il numero esiguo di personale complessivamente interessato, non si configurano disfunzioni operative nelle amministrazioni di appartenenza.
L’emendamento approvato al Senato, che ha integrato il comma 6, precisando i requisiti che devono essere posseduti dagli esperti e dai consulenti ai fini del loro impiego presso la Struttura di supporto, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce presso la Presidenza del Consiglio una Struttura temporanea a supporto del Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, con una durata operativa analoga a quella del medesimo Commissario. La struttura è composta da un massimo 12 unità di personale, di cui 2 unità dirigenziali non generali, reclutate con conferimento d’incarico a tempo a personale esterno alla PA, e 10 unità non dirigenziali provenienti da altre amministrazioni centrali o territoriali con contestuale previsione di indisponibilità, in caso di collocamento fuori ruolo, di un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura può, inoltre, avvalersi di un numero massimo di 5 esperti o consulenti, ai quali è riconosciuto un compenso lordo massimo annuo di euro 50.000. Per le finalità della disposizione viene autorizzata la spesa di euro 873.591 per il 2023 e di euro 1.497.584 per il 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili (comma 6).
Al riguardo, pur rilevata la prudenzialità degli importi retributivi unitari indicati dalla relazione tecnica ai fini della stima degli oneri di personale riferiti alle 2 unità dirigenziali non generali e alle 10 unità non dirigenziali, si evidenzia, comunque, l’utilità di acquisire i dati e i parametri sottostanti la medesima stima. Andrebbero, inoltre, acquisti elementi di valutazione in merito alle esigenze di funzionamento della Struttura di supporto, al fine di confermare la possibilità per la stessa di operare nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio della Presidenza del Consiglio. Quanto agli effetti sull’efficienza delle amministrazioni centrali e territoriali determinabili dall’impiego del relativo personale non dirigenziale presso la Struttura di supporto, non si formulano osservazioni preso atto di quanto affermato nel corso dell’esame al Senato circa il fatto che non si determineranno disfunzioni operative stante il numero esiguo di personale complessivamente interessato dalla norma.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell’articolo 3 fa fronte agli oneri connessi alla possibilità della Struttura di supporto del Commissario straordinario di cui al comma 1 di avvalersi fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, pari a 873.591 euro per l’anno 2023 e a 1.497.584 euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, nel rinviare a quanto rilevato in precedenza con riferimento alla copertura finanziaria dell’articolo 1, comma 10, non si hanno ulteriori osservazioni da formulare.
Commissario straordinario dell’acquedotto del Peschiera
La norma, introdotta al Senato, autorizza il Commissario straordinario per la messa in sicurezza dell’acquedotto del Peschiera all’apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di intervento. Si prevede altresì che l’eventuale raccordo con la Società ACEA ATO2 venga disciplinato da convenzione senza oneri per il Commissario (comma 7-bis).
L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di relazione tecnica e prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza l’apertura di una contabilità speciale per la gestione commissariale dell’acquedotto del Peschiera. Viene, altresì, previsto che nell’ambito di tale gestione, l’eventuale raccordo con la Società ACEA ATO2 sia disciplinato in via convenzionale senza oneri. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della disposizione.
ARTICOLO 4, commi da 1 a 4, 5 e 5bis
Interventi concernenti le infrastrutture idriche
Le norme stabiliscono che alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali nel settore idrico, urgenti o già approvate e finanziate, si applichino le procedure semplificate di affidamento dei lavori, anche richiamando quelle previste per i progetti del PNRR[23], e di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) (commi 1 e 2).
Con norma introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, si prevede che per determinati interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo[24] i termini per la
pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per la trasmissione della lettera d'invito sono fissati al 30 settembre 2023 mentre quelli per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre 2023 (comma 2-bis).
Con ulteriore norma introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, è stato stabilito, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 di competenza regionale, che il proponente può presentare all’autorità competente un’istanza allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta egli atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso (comma 2-ter).
Si prevede, inoltre, che il Commissario di cui all’articolo 3 individui, entro il 30 giugno 2023, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l’adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono tali dighe individuano le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. Con norma introdotta nel corso dell’esame al Senato si prevede altresì che entro il 30 settembre 2023, le regioni comunichino i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni del termine di cui al secondo periodo il Commissario esercita i poteri sostitutivi a lui conferiti dall’articolo 3. All’attuazione di tale disposizione si provvede nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 6 (commi 3 e 4).
Al fine di assicurare il completamento dei procedimenti di acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (opere per la bonifica di aree) e dell’articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n.166 (opere dirette al progresso economico e sociale dell’Italia meridionale), si stabilisce che le amministrazioni procedenti sono autorizzate a concludere i procedimenti, in deroga all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, entro il termine di 180 giorni dall’avvio del procedimento (comma 5).
Con una norma introdotta nel corso dell’esame al Senato è stabilito che gli interventi e le attività afferenti alla realizzazione delle opere di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono considerati di pubblica utilità (comma 5-bis).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento attribuisce carattere ordinamentale alle norme recate dai commi 1, 2 e 5.
Con riferimento alle norme recate dal comma 3 - che introduce stringenti limiti temporali funzionali a garantire il potenziamento e l’adeguamento di infrastrutture idriche, l’incremento delle condizioni di sicurezza ed il recupero della capacità di invaso - la relazione tecnica evidenzia l’apposizione di una apposita clausola di invarianza.
Le modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato non sono corredate di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame dettano disposizioni in materia di infrastrutture idriche.
In particolare, per quanto concerne il comma 2-bis, che fissa i termini per l’indizione della procedura di gara e per l’assunzione di obbligazioni vincolanti con riferimento a determinati interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo, che tali termini non siano suscettibili di modificare i flussi dei pagamenti attesi per l’esecuzione di detti interventi e che non determinino pertanto effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto.
Con riguardo alle norme di cui al comma 2-ter, che recano norme di semplificazione amministrativa per il completamento degli interventi concernenti le infrastrutture idriche di competenza regionale, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni.
Infine, anche con riferimento ai commi 3 e 4 che prevedono che il Commissario di cui all’articolo 3 individui entro il 30 giugno 2023 le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l’adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi e che le regioni, entro il 30 settembre 2023, individuino le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 6, non si hanno osservazioni da formulare giacché, da un lato, le attività previste dalla norma in esame si limitano ad individuare il novero degli interventi da effettuare e alcune modalità per il loro svolgimento, dall’altro lato, tali attività dovranno comunque aver luogo nei limiti delle risorse dianzi citate, come espressamente previsto dalla disposizione in esame.
Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, prevedono lo svolgimento di procedure amministrative semplificate per il rilascio della concessione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici flottanti. L’istanza di concessione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente concedente ai fini della presentazione di eventuali istanze concorrenti. Si demanda ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri per l'inserimento e l'integrazione dei predetti impianti sotto il profilo ambientale.
L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame sono volte a definire procedure semplificate per il rilascio di concessioni per l’installazione di impianti solari fotovoltaici flottanti. In proposito, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare.
ARTICOLO 4, comma 5-ter e 5-quater
Procedure di valutazione dell’impatto ambientale
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, apportano modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, che reca disposizioni in materia ambientale.
Una prima modifica concerne l’articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto.
Il comma 2-bis interviene sulle modalità per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. Queste procedure sono affidate alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica. Nei casi non ricompresi nell’elenco precedente la competenza è della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS prevista dal comma 1 del medesimo articolo 8.
La modifica amplia il novero dei progetti vagliati dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, includendovi anche i progetti connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'Allegato II del decreto legislativo 152/2006 [comma 5-ter, lett. a)].
Una seconda modifica interessa l'articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152/2006 che tratta del procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR) per settori di rilevanza strategica. La modifica stabilisce che sono soggetti a PAUAR le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure d'infrazione comunitaria sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'Allegato III alla parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 [comma 5-ter, lett. b)].
Le norme specificano che alle attività previste dalle norme in esame la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 5-quater).
L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sono volte ad ampliare il novero delle attività demandate alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e che essa dovrà provvedervi, per espressa previsione normativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, nel rammentare che l’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 68 del 2022, ha recentemente integrato per un ammontare pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 le risorse destinate al funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che la Commissione di cui trattasi possa far fronte alle nuove attività ad essa demandate nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria contenuta nella norma in esame.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5-quater dell’articolo 4 reca una clausola d’invarianza finanziaria, ai sensi della quale la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, fa fronte ai nuovi compiti ad essa attribuiti dal precedente comma 5-ter del medesimo articolo 4, relativi allo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale anche con riferimento ai progetti connessi alla gestione della risorsa idrica, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, dal punto di vista della formulazione della disposizione, non si hanno osservazioni.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, abrogano l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 recante misure urgenti in materia di costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio.
Più in particolare, il comma 3 stabilisce che una quota fino al 4 per cento e, comunque, entro il limite massimo di 200.000 euro annui, delle risorse di cui all'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262[25], è destinata alle spese di missione del personale del Ministero delle infrastrutture impegnato nello svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza.
L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma è volta ad abrogare una diposizione che destina una quota di risorse, già presenti in bilancio, al finanziamento alle spese di missione del personale del Ministero delle infrastrutture impegnato nello svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, posto che la norma che si intende abrogare reca una mera finalizzazione di spesa, la cui soppressione non appare suscettibile di produrre effetti finanziari.
Interventi sui sistemi naturali per il contenimento degli effetti dei cambiamenti climatici
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, stabiliscono che al fine di promuovere migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), con particolare ma non esclusivo riferimento all’investimento 3.3, “Rinaturazione dell'area del Po”, di cui alla missione 2, componente 4, del PNRR, del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezziario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi (comma 5-sexies).
L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme recate dal comma 5-sexies attribuiscono all'Agenzia Interregionale per il fiume Po, soggetto attuatore dell'intervento M2C4 del PNRR "Rinaturazione dell'area del Po", la facoltà di utilizzare il prezzario AIPo, nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi. In proposito, non si formulano osservazioni considerato che la norma riconosce tale facoltà nel limite delle risorse disponibili per ciascun intervento.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, autorizzano l’esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW in deroga ai limiti relativi alle temperature degli scarichi termici e alle prescrizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023. Le norme dettano, tuttavia, i limiti di temperatura degli scarichi e di variazione di temperatura dell’acqua che in ogni caso devono essere osservati. La deroga può essere attivata su richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica con un anticipo di almeno due giorni rispetto all’inizio del periodo di rischio per l’adeguatezza del sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria a far fronte all’esigenza del sistema elettrico. Attivata la deroga, il gestore provvede a notificare ai titolari delle unità di produzione, che hanno comunicato al medesimo gestore di avere vincoli all’immissione in rete per limiti di temperatura allo scarico, i periodi temporali in cui si rende necessaria la predetta attivazione.
La norma, approvata nel corso dell’esame in Senato, non è corredata di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme prevedono l’attivazione di deroghe ai limiti di funzionamento degli impianti termoelettrici qualora emerga un rischio per l’adeguatezza del sistema elettrico dal 20 giugno al 15 settembre 2023. In proposito, considerata la natura ordinamentale della disposizione in esame, non si hanno osservazioni da formulare.
Le norme, al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, disciplinano alcuni dei poteri del Commissario di cui all’articolo 3 riguardanti:
· la regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi (comma 1);
· la eventuale riduzione dei volumi riservati alla laminazione[26] delle piene (comma 2);
· gli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di miglioramento della capacità di invaso (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che dalle norme in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica stante il loro carattere ordinamentale.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano alcuni poteri del Commissario di cui all’articolo 3, al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni di cui trattasi.
Campagne di pulizia dei concessionari di derivazioni idroelettriche
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, integrano il testo dell’articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, che reca disposizioni in materia di “campagne di pulizia” nell’ambito del recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e della promozione dell'economia circolare.
Le integrazioni introdotte stabiliscono che i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino. La norma esplicita che gli oneri derivanti da tali attività nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario.
L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame danno facoltà ai soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche di avviare campagne di pulizia, in prossimità delle derivazioni da loro gestite, facendosi carico degli oneri che ne derivano. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni di cui trattasi.
Le norme, modificate nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, intervengono sull'articolo 6 del D.P.R. n. 380 del 2001[27], al fine di ampliare l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo. In particolare, si dispone che rientrino nel regime dell'attività edilizia libera gli interventi sulle vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino (comma 1).
Inoltre, si dispone che, limitatamente alla durata della gestione del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui all’articolo 3, anche gli interventi e le opere relative all'esercizio di specifiche attività agro-silvo-pastorali[28], rientrino nel regime dell'attività edilizia libera - di cui al suddetto articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l’impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia (comma 1-bis).
Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale del decreto non considera la norma
La relazione tecnica riferita al testo iniziale del decreto afferma che la ratio è la liberalizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa e, in particolare, delle procedure edilizie, al fine di fronteggiare la grave crisi idrica che sta investendo il Paese. La RT conclude affermando che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Governo, in risposta[29] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame al Senato, con riferimento all’ampliamento dell’elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rientrino nel regime dell’attività edilizia libera, ha chiarito che si tratta di una precisazione finalizzata a individuare puntualmente tale categoria di opere che, comunque, risulta, in termini più generali, già prevista dal medesimo articolo 6 del d.p.r. n. 380 del 2001 che, alla lettera e-ter), include, tra le opere non soggette ad alcuna autorizzazione le “vasche di raccolta delle acque”. Trattasi pertanto di disposizione volta a introdurre una mera classificazione specifica per le vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo rispetto a quella generale sopra richiamata finalizzata alla semplificazione delle procedure edilizie. La Nota evidenzia, inoltre, che stante il limitatissimo ricorso che fino ad oggi si è fatto da parte degli imprenditori agricoli dell’utilizzo di vasche di raccolta di acque meteoriche, l’eventuale minor gettito conseguente all’inserimento di tale fattispecie tra quelle di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380 (edilizia libera) deve ritenersi assolutamente minimale. Ciò consente di ritenere la disposizione neutrale in termini finanziari.
Le modifiche intervenute al Senato non sono corredate di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme ampliano il novero degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo edilizio, cosiddetta “edilizia libera”, includendovi sia, a regime, gli interventi sulle vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo (comma 1), sia, per la durata della gestione commissariale, determinati interventi di carattere agro-silvo-pastorale (comma 1-bis). Ciò stante, si rammenta che al comma 1 del testo iniziale non sono stati ascritti effetti finanziari, che nel corso dell’esame in prima lettura il Governo ha ulteriormente chiarito che la disposizione specifica quanto già previsto a legislazione previgente e che la classificazione dell’intervento come edilizia libera non comporta perdite di gettito stante il limitatissimo ricorso che fino ad oggi si è fatto da parte degli imprenditori agricoli dell’utilizzo di vasche di raccolta di acque meteoriche.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare anche considerato che a precedenti norme volte a includere determinati interventi nella “edilizia libera” (ossia eseguibile senza necessità di un titolo edilizio) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Si considerino, ad esempio: l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 222 del 2016 (vasche interrate, pompe di calore, pannelli solari e fotovoltaici ecc.); l’articolo 33-quater, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (vetrate panoramiche); l’articolo 2-bis, comma 6, del decreto-legge n. 148 del 2017 (interventi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito degli eventi sismici dell’Italia centrale) ecc.
Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo
Le norme sono volte a consentire il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore delle norme in esame. Il riutilizzo è possibile nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all’Allegato A fino al 31 dicembre 2023 previa autorizzazione della regione o della provincia autonoma territorialmente competente (comma 1).
L’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico - al quale partecipano l’agenzia regionale per la protezione ambientale, l’azienda sanitaria territorialmente competente e ciascuna amministrazione interessata - su istanza del gestore dell’impianto di depurazione (comma 2).
Il termine per la conclusione del procedimento unico è pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale il Commissario esercita il potere sostitutivo.
Le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Governo, in risposta[30] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame al Senato, con riferimento all’articolo 7 in esame ha rappresentato che l’incremento delle attività derivante dalla norma ora in commento non risulta significativo, e pertanto le stesse potranno essere realizzate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sull’iter autorizzatorio unico previsto dal comma 2 il Governo ha confermato che i tempi risultano adeguati ai fini dello svolgimento del procedimento nonché per l’eventuale esercizio da parte del Commissario del potere sostitutivo, ove necessario.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame, volte a consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo in agricoltura, fissano le procedure amministrative (autorizzatorie, sostitutive e di controllo dei piani) che prevedono attività a carico delle amministrazioni pubbliche per garantire la tutela della salute dei cittadini. Le norme recano una clausola di non onerosità che stabilisce che le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e prevedono tempi stringenti per il completamento delle procedure autorizzative. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari. Nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha espressamente dichiarato che l’incremento delle attività amministrative derivante dall’applicazione delle norme in esame non risulta significativo e pertanto le stesse potranno essere realizzate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce di tali chiarimenti e della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella disposizione in esame.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 7 reca una clausola d’invarianza finanziaria, ai sensi della quale le amministrazioni interessate svolgono le attività di riutilizzo ad uso irriguo delle acque reflue depurate, previste dal medesimo articolo 7, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
Deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, stabiliscono che le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, possono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4.6 della direttiva 2000/60/ CE, recepito dal comma 10 dell'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Tale ultima norma definisce al verificarsi di quali condizioni il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore, eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, non dà luogo a una violazione delle prescrizioni in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche[31].
Si rammenta, inoltre, che l’articolo 21-bis del decreto legge n. 21 del 2022 stabilisce che le Autorità di bacino distrettuale procedono al completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 30 giugno 2025, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale. È stato stabilito che dall'attuazione delle norme appena descritte non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme stabiliscono che le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, possono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al verificarsi di determinate circostanze. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che anche la norma sulle sperimentazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 21 del 2022 era stata ritenuta priva di effetti finanziari dalla rispettiva relazione tecnica ed è inoltre presidiata da una specifica clausola di invarianza finanziaria.
Le norme intervengono:
· sull'articolo 2 del D.P.R. n. 120 del 2017[32] (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo), includendo tra le attività per le quali sono previste procedure semplificate anche la costruzione, lo scavo, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione di opere per la realizzazione degli invasi. Inoltre, si prevede che i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento siano qualificati alla stregua di terre e rocce da scavo. Infine, si dispone che anche i fitofarmaci rientrino tra le sostanze che le terre e rocce da scavo in questione possono contenere (articolo 8);
§ sull'articolo 127 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), che disciplina la sottoposizione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla normativa in materia di rifiuti. La novella restringe l’ambito temporale della norma, rendendo la sottoposizione possibile soltanto dopo il processo di trattamento (articolo 9).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica nel descrivere le norme afferma che, visto il loro carattere ordinamentale, da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’articolo 8 del presente decreto modifica l’articolo 2 del DPR n. 120 del 2017, recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere determinate attività nel quadro della predetta disciplina semplificata. All’articolo 8 non sono ascritti effetti finanziari. In proposito non si formulano osservazioni tenuto conto del carattere ordinamentale della norma, confermato anche dalla relazione tecnica, del fatto che la stessa amplia il campo di applicazione di una disciplina cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e del fatto che, per effetto della novella legislativa, le previsioni ora introdotte risultano assistite dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all’art. 30 del DPR n. 120 del 2017 sopra menzionato.
Inoltre, l’articolo 9, intervenendo sull’articolo 127 del D. Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale) che disciplina la sottoposizione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla normativa in materia di rifiuti, precisa che tale sottoposizione opera comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari. Al riguardo, in considerazione del carattere ordinamentale delle norme, confermato anche dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni.
Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, prevede, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, e fino al 31 dicembre 2024, una disciplina transitoria per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici. In particolare, l’intervento è volto a consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità (comma 1).
La richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle predette autorità deve essere notificata all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 224 del 2003[33], che trasmette copia della notifica al Ministero della salute, al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma interessata. Il parere dell’ISPRA è essenziale per l’adozione del provvedimento autorizzatorio dell’Autorità nazionale (comma 2).
All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione, il soggetto notificante trasmette una relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che adottano un parere sui risultati della sperimentazione (comma 4).
Per l'autorizzazione all'emissione disciplinata al presente articolo non si applica quanto previsto alle seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 224 del 2003 (comma 5):
§ articolo 8, comma 2 lettera c), relativo alla notifica concernente la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare;
§ articolo 8, comma 6, in cui si prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali siano definite le prescrizioni ai fini della valutazione del rischio per l'agrobiodiversità.
Inoltre, a quanto previsto nel presente articolo si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 224 del 2003 (comma 6):
§ l’articolo 14, sullo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea;
§ l’articolo 32, sull’attività di vigilanza esercitata dall'autorità nazionale competente, dalle regioni e province autonome e dagli enti locali;
§ l’articolo 33, comma 1, che prevede che le spese relative alle ispezioni ed ai controlli e all'espletamento dell'istruttoria per la verifica delle notifiche sono a carico del notificante e l’articolo 33, comma 4, che prevede che i notificanti provvedono al versamento degli importi corrispondenti alle tariffe di cui al comma 1, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero e della tutela del territorio per il finanziamento delle attività di cui agli articoli 5, commi 2, 6, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 23 e 32;
§ l’articolo 34, sulle sanzioni relative al Titolo II recante “Emissione deliberata nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato”.
Si dispone, infine, che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 7).
L’emendamento che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame introduce una disciplina transitoria - fino al 31 dicembre 2024 - per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici. In proposito, sebbene la disposizione rechi una clausola di neutralità finanziaria, appare comunque opportuno che il Governo confermi che le amministrazioni interessate possano svolgere i compiti attribuitegli con le risorse già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7 dell’articolo 9-bis reca una clausola d’invarianza finanziaria, ai sensi della quale dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 7, relative alle attività connesse al rilascio di autorizzazioni all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sitodiretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, dal punto di vista della formulazione della disposizione, non si hanno osservazioni.
Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione
Le norme, modificate al Senato, intervengono sui criteri generali della disciplina relativa agli impianti di desalinizzazione di cui all’articolo 12 della legge n. 60 del 2022[34], disponendo, tra l’altro:
· la non sottoposizione a valutazione di impatto ambientale (VIA) statale, ma solamente a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, dei soli impianti con capacità pari o superiore a 200 litri al secondo[35] [comma 1, lettere a)];
· l’abrogazione di talune limitazioni relative alla produzione di acqua destinata al consumo umano da parte degli impianti di desalinizzazione [comma 1, lettera c)];
· la possibilità di realizzare gli impianti di desalinizzazione anche tramite forme di partenariato pubblico privato, inclusa la finanza di progetto; l’autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di tali impianti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce variante allo strumento urbanistico. Al riguardo, si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso previsti dall'articolo 2 del presente decreto [comma 1, lettera d-bis)].
Inoltre, si modifica anche il Codice dell’ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006[36] prevedendo:
· l’estensione della disciplina degli scarichi delle acque, di cui all’articolo 101 del medesimo Codice, a quelle derivanti da impianti di desalinizzazione [comma 2, lett. 0a)];
· che in caso di immersione deliberata in mare per interventi in aree protette, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non si applica alla gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari, per i quali si applicano i piani di tutela delle acque di cui all’articolo 121, fatte salve specifiche norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia [comma 2, lett. 0b];
· modifiche agli allegati tecnici (Allegato II, IV e 5) del codice ambientale [comma 2, lett. a), nn. 1 e 2 e lett. b) e b-bis)].
Si prevede inoltre che le disposizioni dell’articolo in esame si applicano anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [comma 2-bis)].
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica, riferita al testo iniziale della norma, afferma che dall'attuazione della presente disposizione, avente carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La RT evidenzia le finalità della norma e precisa che per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, le aziende italiane del settore idrico sono pronte a investire circa 11 miliardi di euro nei prossimi 5 anni in serbatoi, nuovi approvvigionamenti, riutilizzo delle acque reflue, riduzione delle dispersioni e interconnessioni tra acquedotti.
Le modifiche introdotte, sottolinea la RT, sono finalizzate alla realizzazione in tempi brevi degli impianti di dissalazione, apportando modificazioni:
· alla legge n. 60 del 2022, la c.d. "legge Salvamare", in ogni caso nel rispetto dei principi trasversali, ivi compreso il DNSH (Do not significant harm), per gli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (comma 1);
· al decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo l'eliminazione degli impianti di desalinizzazione dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo per l'inserimento degli stessi nell'elenco dei progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (comma 2).
Le modifiche intervenute al Senato non sono corredate di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma modifica la disciplina relativa agli impianti di desalinizzazione per disporre, tra l’altro, che gli impianti di desalinizzazione non siano più soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) statale, mantenendo comunque per quelli con capacità pari o superiore a 200 litri al secondo la verifica di assoggettabilità a VIA regionale. Inoltre, si dispone che l’articolo in esame si applichi anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al riguardo, considerato il carattere ordinamentale delle norme, non si formulano osservazioni.
Istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici
La norma modifica l’articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed introduce il nuovo articolo 63-bis al medesimo decreto legislativo al fine di istituire presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale un Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici [comma 1, lett. a) e b)].
Ciascun Osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l’aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all’uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento. A tal fine, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell’ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all’Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. L’Osservatorio permanente assicura, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, un adeguato flusso di informazioni, è composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed è presieduto dal segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale. Per la partecipazione all’Osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. Lo stesso può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti - nominati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - tra appartenenti ad enti, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni dell’osservatorio. Viene demandata ad apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente, la determinazione delle modalità di organizzazione e funzionamento nonché di cessazione dell’efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l’Autorità di bacino distrettuale [comma 1, lett. b), cpv. art-63-bis].
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, ne definisce le finalità e precisa che l’istituzione di Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici tra gli organi dell’Autorità di bacino distrettuale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché tali organismi sono già esistenti in quanto istituiti con Protocolli di intesa. La relazione tecnica riferisce, altresì, che la partecipazione agli Osservatori è a titolo gratuito, non determinando quindi oneri a carico della finanza pubblica.
Il Governo, in risposta[37] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame al Senato, ha confermato che gli Osservatori in riferimento risultano già esistenti, seppur in ragione di Protocolli d’intesa stipulati volontariamente. In merito alle funzioni svolte da tali organismi, è stato, inoltre, precisato che le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e predisposizione di scenari, sono attività che risultano già in corso di svolgimento, come verificabile in base ai bollettini periodicamente elaborati e pubblicati dagli Osservatori nei siti web delle seguenti Autorità di bacino: l’Autorità di bacino dell’Appennino Centrale; l’Autorità di bacino dell’Appennino Meridionale; l’Autorità di bacino del Fiume Po, l’Autorità di bacino delle Alpi Orientali; l’Autorità di bacino delle Alpi Settentrionali. Circa la possibilità di integrare l’Osservatorio permanente, per le sole attività istruttorie, con esperti, è stato evidenziato che trattasi di una previsione meramente facoltativa e, come tale, sarà attivata, nei casi in cui tale ausilio degli esperti possa essere acquisito senza determinare oneri aggiuntivi, così come già avviene nell’ambito dei protocolli d’intesa che hanno originariamente istituito gli Osservatori.
L’emendamento approvato al Senato, che ha modificato l’articolo in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale un Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, chiamato a svolgere funzioni di supporto per il governo delle risorse idriche e cura della raccolta, dell’aggiornamento e della diffusione dei dati relativi a tali risorse nel distretto idrografico di riferimento. Ai partecipanti ai lavori degli Osservatori non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. Gli Osservatori possono essere, inoltre, integrati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da esperti in materia [comma 1, lett. b), cpv. art. 63-bis]. La relazione tecnica e la successiva documentazione pervenuta al Senato evidenziano che i suddetti Osservatori risultano già esistenti, in virtù di Protocolli d’intesa stipulati volontariamente, che le funzioni svolte da tali organismi, con specifico riguardo a quelle relative alla raccolta e all’elaborazione dei dati e alla predisposizione di scenari, vengono attualmente già svolte e che la partecipazione ai lavori degli Osservatori avviene a titolo gratuito, senza oneri a carico della finanza pubblica. In merito alla possibilità di integrare l’Osservatorio permanente mediante esperti, la stessa documentazione riferisce che trattasi di una previsione meramente facoltativa e, come tale, a conferma del vincolo di neutralità finanziaria previsto a tale riguardo dalla disposizione, sarà attivata, nei casi in cui tale integrazione potrà essere acquista senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come già avviene nell’ambito dei Protocolli d’intesa che disciplinano nell’assetto vigente gli Osservatori. Tanto premesso non si formulano osservazioni in merito alle summenzionate disposizioni.
Si evidenzia, inoltre, che la norma prevede che enti e amministrazioni pubbliche competenti in materia di gestione idrica rendano disponibili con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all’Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. Al riguardo, andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione al fine di confermare che tali flussi informativi possano essere assicurati nei termini indicati dalla norma nell’ambito delle risorse disponibili a normativa vigente e senza eventuali ulteriori oneri connessi ad esigenze di adeguamento delle relative strutture informatiche.
Le norme apportano modifiche al Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.
In particolare, si interviene sull’articolo 17 che prevede il divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. Le modifiche, tra l’altro, innalzano la misura delle sanzioni che possono essere comminate in caso di violazione del divieto
Sono apportate, altresì, modifiche all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, che disciplina le sanzioni comminate ai concessionari o ai gestori di opere di sbarramento quali le dighe. Anche in tal caso la misura delle sanzioni è aumentata.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica attribuisce alle norme carattere ordinamentale e afferma che da queste, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle norme in esame che si limitano ad inasprire l’apparato sanzionatorio previsto per l’estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti che si verificano nell’ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.
Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica
Le norme, modificate in misura solo marginale nel corso dell’esame presso il Senato, prevedono l’approvazione con D.P.C.M. di un piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica. Il Piano è adottato nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1).
Il piano è predisposto dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni centrali e le autorità di bacino coinvolte nella programmazione, progettazione ed esecuzione delle misure necessarie a fronteggiare la crisi idrica, per le parti di specifica competenza (comma 2). Le Autorità di bacino sono state incluse per effetto di un emendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica oltre a descrivere la norma, afferma che, tenuto conto che la disposizione prevede che alla realizzazione del piano si provveda nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede l’adozione con D.P.C.M. di un piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale. Il Piano è adottato nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Al riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo elementi informativi riguardanti, da un lato, le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Piano, dall’altro, le disponibilità a cui può farsi ricorso nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, posto che tali informazioni non sono disponibili né nella relazione tecnica né nella documentazione fornita nel corso dell’esame presso il Senato.
[1] La Cabina di regia è composta dai Ministri, nonché per effetto di un emendamento approvato al Senato anche dal Presidente della Conferenza delle Regioni o da un Presidente di Regione dallo stesso delegato.
[2] Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
[3] Entro il medesimo termine indicato al comma 3.
[4] Ai sensi del comma 3.
[5] Di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 303/1999.
[6] Di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014.
[7] Nella nota del Ministero dell’economia – Ufficio del coordinamento legislativo, depositata in 5ª Commissione. Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 73 del 02 maggio 2023.
[8] Nonché per effetto di un emendamento approvato al Senato anche dal Presidente della Conferenza delle Regioni o da un Presidente di Regione dallo stesso delegato.
[9] Si rammenta infatti che sia l’ISPRA sia le Autorità di bacino di distretto idrografico sono inclusi nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.
[10] Tale fondo risulta iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
[11] Nella nota del Ministero dell’economia – Ufficio del coordinamento legislativo, depositata in 5ª Commissione. Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 73 del 02 maggio 2023.
[12] Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
[13] Di cui all'articolo 1, comma 153, della legge n. 145 del 2018.
[14] Di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 111 del 2019.
[15] Di cui all’articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge n. 201 del 2011.
[16] La salvezza dei compiti e delle funzioni dell’EIPLI è stata introdotta da un emendamento approvato al Senato.
[17] Ai sensi degli art. 7, comma 1, lett. c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 1/2018.
[18] Nella nota del Ministero dell’economia – Ufficio del coordinamento legislativo, depositata in 5ª Commissione. Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 73 del 02 maggio 2023.
[19] Ad esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
[20] Una modifica approvata al Senato precisa i requisiti che devono possedere gli esperti e i consulenti.
[21] Di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014.
[22] Nella nota del Ministero dell’economia – Ufficio del coordinamento legislativo, depositata in 5ª Commissione. Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 73 del 02 maggio 2023.
[23] Si richiama, a tal fine, l’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021.
[24] Si tratta degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, programmazione 2021 - 2027 con deliberazione CIPESS 14 febbraio 2022, n. 1, come integrata dalla deliberazione CIPESS 2 agosto 2022, n. 35.
[25] Si tratta delle spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe che sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, che sono state fatte affluire ad apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella medesima unità previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attività del Registro italiano dighe.
[26] L'effetto di laminazione delle portate di piena consiste nel progressivo abbassamento del colmo di piena, per un alveo fluviale, man mano che il fenomeno prosegue da monte verso valle.
[27] Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)
[28] Si tratta delle attività di cui al punto A.19 dell’Allegato A del DPR n. 31 del 2017,
[29] Nella nota del Ministero dell’economia – Ufficio del coordinamento legislativo, depositata in 5ª Commissione. Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 73 del 02 maggio 2023.
[30] Nella nota del Ministero dell’economia – Ufficio del coordinamento legislativo, depositata in 5ª Commissione. Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 73 del 02 maggio 2023.
[31] Prescrizioni fissate dalla parte III del decreto legislativo n. 152/2006 che reca norme in materia ambientale.
[32] Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 133/2014.
[33] Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
[34] Recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»).
[35] Lettera s-bis) del punto 8) dell’Allegato IV alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006.
[36] D.lgs. n. 152/2006.
[37] Nella nota del Ministero dell’economia – Ufficio del coordinamento legislativo, depositata in 5ª Commissione. Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 73 del 02 maggio 2023.