Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 61/2023: Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
Riferimenti: AC N.1194/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 05/07/2023
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1194

 

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

 

(Conversione in legge del DL 61-2023)

 

 

 

 

 

N. 80 – 5 luglio 2023

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

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INDICE

PREMESSA.. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 3 -

ARTICOLO 1. - 3 -

Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributarie e contributivi - 3 -

ARTICOLO 2. - 12 -

Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale. - 12 -

ARTICOLO 3. - 14 -

Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria.. - 14 -

ARTICOLO 4. - 15 -

Sospensione di procedimenti e termini amministrativi - 15 -

ARTICOLO 5. - 18 -

Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche. - 18 -

ARTICOLO 6. - 20 -

Disposizioni in materia di università e alta formazione. - 20 -

ARTICOLO 7. - 25 -

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali - 25 -

ARTICOLO 8. - 33 -

Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi - 33 -

ARTICOLO 9. - 35 -

Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall’alluvione. - 35 -

ARTICOLO 10. - 36 -

Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici - 36 -

ARTICOLO 11. - 38 -

Sospensione di termini in favore delle imprese. - 38 -

ARTICOLO 12. - 39 -

Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali - 39 -

ARTICOLO 13. - 44 -

Interventi urgenti in materia sanitaria.. - 44 -

ARTICOLO 14. - 47 -

Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione. - 47 -

ARTICOLO 15. - 48 -

Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari - 48 -

ARTICOLO 16. - 49 -

Risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione. - 49 -

ARTICOLO 17. - 50 -

Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti - 50 -

ARTICOLO 18. - 52 -

Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali - 52 -

ARTICOLO 19. - 55 -

Procedure di somma urgenza e di protezione civile. - 55 -

ARTICOLO 20. - 56 -

Proroga termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali - 56 -

ARTICOLO 21, commi da 1 a 3. - 57 -

Beni mobili giacenti - 57 -

ARTICOLO 21, comma 4. - 58 -

Estrazioni aggiuntive del Lotto.. - 58 -

ARTICOLO 22, comma 1. - 60 -

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

1194

Titolo:

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato:

no

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatore per la Commissione di merito:

Foti (FdI)

Commissione competente:

VIII (Ambiente)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributarie e contributivi

La norma sospende alcuni termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023, indicati nell’allegato 1 al presente decreto. In particolare, sono sospesi i termini, in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023, dei versamenti tributari e degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (commi 1 e 2). La sospensione prevista si applica anche:

-          ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef da parte dei sostituti di imposta che risiedono, hanno sede legale o operativa nei territori colpiti dalle calamità, individuati dall’allegato 1 al provvedimento in esame (comma 3);

-          ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento e da altri atti aventi efficacia esecutiva, ivi compresi quelli degli enti territoriali, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Con riferimento a tali atti, i termini riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023 (comma 4);

-          ai termini degli adempimenti tributari e a quelli relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali inclusi nell’allegato al presente decreto, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Di conseguenza nel periodo di sospensione non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse a tali obblighi (comma 6).

Per le sospensioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di quanto già versato (comma 5).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Con riferimento invece agli atti esecutivi, alle cartelle di pagamento, agli avvisi di accertamento esecutivo tributario emessi dall’Agenzia delle entrate, agli accertamenti esecutivi doganali non ancora affidati all’agente della riscossione, nonché agli avvisi di addebito INPS con valore di titolo esecutivo, sospesi ai sensi delle disposizioni in esame, i termini riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023. Anche i termini di versamento relativi a somme

contenute nelle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali e agli atti di accertamento esecutivo dai medesimi emessi, se non ancora affidati, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023 (comma 7).

Con ulteriore disposizione dilatoria di scadenze si prevede che: per un corrispondente periodo di tempo (ossia fino al 31 agosto 2023) e relativamente alle stesse entrate oggetto di sospensione (ivi compresi, specificamente, gli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali), si abbiano i seguenti effetti:

- operi la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione;

- i versamenti sospesi siano effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (ossia entro il mese di settembre 2023);

- l'Agente della riscossione non proceda alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione (comma 8)

La sospensione sopra descritta è disposta facendo rinvio ai commi 1 e 3 dell’articolo 12 del d. lgs. n. 159 del 2015 (norme in materia di riscossione). Si rammenta che un’analoga sospensione è stata, recentemente, disposta in occasione dell’alluvione che ha colpito l’Isola di Ischia (art. 1, comma 6, del DL 3 dicembre 2022, n. 186): a detta norma – che pure operava un rinvio dall’anno 2022 all’anno 2023, e dunque non era di carattere infrannuale – non sono stati ascritti effetti dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (cfr AC 674 della presente legislatura).

Si evidenzia altresì che il comma 8 sopra descritto deroga esplicitamente allo Statuto del contribuente, e in particolare alla disposizione (art. 3, comma 3) ai sensi del quale i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti e degli altri termini si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione ad alcuni istituti di definizione agevolata disciplinati dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), che scadono nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 (comma 9).

Si tratta, in particolare dei seguenti istituti:

-          la definizione agevolata degli avvisi bonari (somme dovute a seguito di controllo automatizzato), di cui all’articolo 1, commi da 153 a 158, della legge di bilancio 2023;

-          la regolarizzazione delle irregolarità formali, il cd. ravvedimento speciale, l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la definizione agevolata e la conciliazione agevolata delle controversie, la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale, dello stralcio dei debiti fino a mille euro affidati all’agente della riscossione, disciplinati dai commi da 166 a 226 della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197. Sono posticipati di tre mesi anche i termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali).

Viene prorogato alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 il cd. superbonus al 110% (in luogo del 90% previsto a legislazione vigente) con riferimento agli interventi edilizi effettuati su unità immobiliari ubicate nei Comuni colpiti dall’alluvione, di cui all’allegato 1 al decreto in esame (comma 10).

Si dispone che il pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai medesimi comuni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze[1] non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1.050.000,00 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede ai sensi dell’articolo 22 (comma 11).

 Si dispone infine che, con riferimento ai medesimi territori, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplini le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all’energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti

canalizzate, all’acqua e ai rifiuti urbani. Con i medesimi provvedimenti, l’ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l’equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali (comma 12).

Agli oneri derivanti dai commi 4, 8 e 9 valutati in 12,96 milioni di euro per l’anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 41,98 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 22 (comma 13).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

SNF-competenza

SNF-cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Minori entrate tributarie

 

Sospensione versamenti tributari e non (Erario)

(comma 4)

 

 

 

 

23,5

 

 

 

23,5

 

 

 

23,5

 

 

 

Sospensione versamenti tributari e non (Altri enti)

(comma 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

 

 

 

5,5

 

 

 

Minori entrate contributive

 

Sospensione versamenti tributari e non (Enti di previdenza)

(comma 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Sospensione versamenti tributari e non (Erario)

(comma 4)

 

 

 

 

 

18,5

 

 

 

18,5

 

 

 

18,5

 

 

Sospensione versamenti tributari e non (Altri enti)

(comma 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,4

 

 

 

4,4

 

 

Maggiori entrate contributive

 

Sospensione versamenti tributari e non (Enti di previdenza)

(comma 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

 

 

 

10,1

 

 

Maggiori spese correnti

 

Sospensione versamenti tributari e non (Enti di previdenza)

(comma 4)

13

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differimento rate in scadenza mutui CDP

(comma 11)

1,1

 

 

 

1,1

 

 

 

1,1

 

 

 

1,1

 

 

 

Minori spese correnti

 

Sospensione versamenti tributari e non (Enti di previdenza)

(comma 4)

 

10,1

 

 

 

10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi, ritenute alla fonte e addizionali regionali e comunali, che, trattandosi di una sospensione infrannuale, non si ascrivono effetti in termini di minori entrate fiscali e contributive per il corrente anno.

Con riferimento alla sospensione dei versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento e da altri atti aventi efficacia esecutiva, ivi compresi quelli degli enti territoriali, prevista dal comma 4, e al comma 8 (che prevede l’applicazione della disciplina prevista dall’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159), la RT afferma che per la stima degli effetti finanziari sono stati considerati i seguenti elementi:

-          riscossione da ruoli affidati all’Agente della Riscossione c.d. “ordinaria”, ovvero non derivante dai pagamenti relativi alle misure di definizione agevolata (c.d. “Rottamazione”), attesa dai soggetti residenti oppure con sede legale od operativa nei territori coinvolti dall’emergenza, stimata sulla base della popolazione residente nei territori coinvolti rispetto al totale della popolazione residente nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

-          dinamiche dei flussi di riscossione in presenza di eventi eccezionali che hanno determinato la sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione, dalla cui osservazione si stima che la flessione della riscossione a mezzo ruolo possa essere integralmente recuperata dopo il termine finale della sospensione, in un periodo indicativamente pari alla durata della sospensione, maggiorato di un ulteriore periodo pari alla metà della durata della stessa sospensione, in ragione della graduale ripresa delle attività di notifica e riscossione.

Nel dettaglio, per la sospensione delle attività di notifica e riscossione nel perimetro dei comuni coinvolti è possibile stimare i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

Livello di riscossione “ordinaria” stimato su base annua nel perimetro dei territori coinvolti dagli eventi eccezionali

120,87

Perdita attesa di riscossione “ordinaria” stimata applicando una percentuale del 70% al livello di riscossione “ordinaria” stimato su base annua nel perimetro dei territori coinvolti dagli eventi eccezionali (si ritiene prudenziale tale percentuale in ragione di quanto registrato in presenza di provvedimenti di sospensione delle attività di riscossione conseguenti ad eventi eccezionali laddove oltre un terzo dei contribuenti ha proseguito nei pagamenti, in particolare dei piani di rateizzazione già accordati)

84,61

Perdita attesa di riscossione “ordinaria” nel periodo di sospensione (stimato in circa 3,5 mesi ovvero dai gravi eventi alluvionali di metà maggio fino al 31 agosto 2023) calcolata in proporzione alla perdita di riscossione stimata su base annua del punto precedente

24,68

Perdita attesa di riscossione “ordinaria” su base mensile (periodo di circa. 3,5 mesi)

7,05

Stima recupero riscossione ordinaria su base mensile (periodo di circa 5,25 mesi a decorrere da settembre 2023 e fino ad inizio febbraio 2024)

4,7

 

Considerando la durata del periodo di sospensione (circa 3,5 mesi) e la tempistica attesa per il recupero degli effetti negativi stimati per il periodo di sospensione (circa 5,25 mesi), di seguito sono rappresentati gli impatti attesi sulla riscossione da ruolo.

(milioni di euro)

 

2023

2024

Numero mesi di perdita di riscossione ordinaria

3,5

0

Perdita di riscossione ordinaria

-24,68

0

Numero mesi di recupero di riscossione ordinaria

4

1,25

Recupero di riscossione ordinaria

18,80

5,88

Impatto sulla riscossione ordinaria ruoli

-5,88

5,88

Erario

-3,40

3,40

Enti previdenziali

-1,59

1,59

Altri enti

-0,89

0,89

 

Per la stima degli effetti finanziari conseguenti a quanto previsto al comma 9 che, relativamente ai soggetti residenti (ovvero con sede legale o operativa) nei territori coinvolti dall’emergenza, differisce di 3 mesi i termini e le scadenze previsti dalla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. Rottamazione-quater) prevista dalla legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), la RT afferma che è stato considerato:

-          il volume di riscossione derivante dai pagamenti della c.d. “Rottamazione-quater”, attesa dai soggetti residenti (ovvero con sede legale o operativa) nei territori coinvolti dall’emergenza, stimata sulla base della popolazione residente nei territori coinvolti rispetto al totale della popolazione residente nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

-          gli effetti negativi di gettito conseguenti al differimento delle scadenze di pagamento previste a norma vigente;

-          la ridistribuzione del gettito stimato sulle nuove scadenze derivanti dal differimento di 3 mesi previsto dal provvedimento in commento.

Gli impatti finanziari derivanti dal differimento dei termini e delle scadenze della c.d. “Rottamazione-quater” sono rappresentati nella tabella che segue.

(milioni di euro)

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Attuali scadenze di pagamento

2023: 10% ottobre; 10% novembre

2024 -2027 (5% febbraio, 5% maggio, 5% luglio, 5%

novembre)

36,10

36,10

36,10

36,10

36,10

0

Slittamento 3 mesi di tutte le scadenze di pagamento

2024: 10% gennaio, 10% febbraio, 5% maggio, 5%

agosto, 5% ottobre

2025-2027: 5% febbraio, 5% maggio, 5% agosto, 5%

ottobre

2028: 5% febbraio"

0

63,18

36,10

36,10

36,10

9,02

Impatto sulla riscossione Rottamazione-quater

-36,10

27,08

0

0

0

9,02

Erario

-20,11

15,08

0

0

0

5,03

Enti previdenziali

-11,37

8,53

0

0

0

2,84

Altri enti

-4,62

3,47

0

0

0

1,15

 

Nella tabella che segue vengono riepilogate le stime dei complessivi effetti finanziari sulla riscossione a mezzo ruolo (sia “ordinaria” sia da “Rottamazione-quater) del provvedimento di sospensione in commento.

(milioni di euro)

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Impatto sulla riscossione

-41,98

32,96

0

0

0

9,02

Erario

-23,51

18,48

0

0

0

5,03

Enti previdenziali

-12,96

10,12

0

0

0

2,84

Altri enti

-5,51

4,36

0

0

0

1,15

 

Con riferimento alla proroga, disposta dal comma 10, alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 del superbonus al 110%, per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali, la RT precisa che la disposizione estende il periodo entro il quale devono completarsi gli interventi effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, al fine di fruire della detrazione del 110 per cento, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, sempre a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Alla misura non si ascrivono effetti considerato che l’intervento non è volto ad ampliare la platea dei lavori agevolabili ma a consentire un maggior lasso temporale per il completamento degli stessi nei comuni colpiti da eventi eccezionali.

La RT ripete il contenuto del comma 11 (sospensione del pagamento delle rate 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle province colpiti dall’alluvione) ed afferma che la disposizione comporta un onere pari a 1,05 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, cui si provvede ai sensi dell’articolo 22.

Con riferimento alla sospensione temporanea, disciplinata da ARERA per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, di cui al comma 12, la RT evidenzia che la sospensione medesima dovrà essere affiancata da complementari misure di integrazione finanziaria consistenti nella previsione di un meccanismo di anticipazione finanziaria, che consenta ai gestori e agli esercenti l’attività di vendita in comprovate criticità finanziarie di richiedere un anticipo sugli importi per i quali è prevista la sospensione dei termini di pagamento, qualora l’ammontare delle fatture emesse o da emettere possa essere tale da compromettere l’equilibrio economico e finanziario della gestione. L’intervento a favore degli esercenti la vendita e dei gestori operanti nei territori colpiti dovrà essere sostanzialmente neutrale per i settori regolati prevedendo che il soggetto preposto all’erogazione dell’anticipazione finanziaria venga individuato nella Cassa per i servizi energetici e ambientali che potrebbe utilizzare, a tal fine, le disponibilità risultanti dai propri conti di gestione. La misura di integrazione finanziaria non dovrà comportare maggiori ricavi per gli operatori interessati, né maggiori oneri per la generalità degli utenti. Gli importi oggetto di anticipazione dovranno pertanto essere rimborsati dagli esercenti e dai gestori al termine del periodo di sospensione dei pagamenti. La RT aggiunge che, tutto ciò premesso, il meccanismo di integrazione finanziaria previsto dalla norma consiste in un prestito a favore degli operatori che oltre a non gravare sugli utenti ovvero sui clienti finali dei settori regolati, non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma sospende, ai commi da 1 a 9, alcuni termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023, indicati nell’allegato 1 al presente decreto.

Il comma 13 rinvia all’articolo 22 (disposizioni finanziarie) per la copertura degli oneri - derivanti dai commi 4, 8 e 9 - valutati in 12,96 milioni di euro per l’anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 41,98

milioni di euro per l’anno 2023.

In proposito si evidenzia preliminarmente che sulla base dei dati forniti e delle ipotesi esplicitate dalla relazione tecnica è possibile ricostruire la stima degli oneri. Si osserva tuttavia che mentre l’autorizzazione di spesa (comma 13) ascrive oneri, come detto, ai commi 4, 8 e 9, il prospetto riepilogativo ascrive effetti al solo comma 4. Inoltre, il comma 8 (sospensione degli adempimenti processuali, dei termini di sospensione e decadenza, della notifica delle cartelle di pagamento) reca una disposizione identica a quella già contenuta, con riferimento all’alluvione che ha colpito l’Isola di Ischia, nell’articolo 1, comma 6, del DL 3 dicembre 2022, n. 186: a detta norma – che pure operava un rinvio dall’anno 2022 all’anno 2023, e dunque non era di carattere infrannuale come quella attualmente in esame – non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica (cfr. AC 674 della presente legislatura). Ciò premesso risulterebbe dunque necessario acquisire un chiarimento onnicomprensivo ed esaustivo circa gli effetti ascrivibili a ciascuna delle disposizioni ora introdotte.

Il comma 10, cui non sono ascritti effetti finanziari, proroga i termini per il completamento di lavori agevolati con il superbonus 110 per cento. La relazione tecnica chiarisce che l’intervento non è volto ad ampliare la platea dei lavori agevolabili bensì a consentire un maggior lasso temporale per il completamento degli stessi nei comuni colpiti da eventi eccezionali: in proposito non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 11 differisce il pagamento delle rate con scadenza nel 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle province colpiti dagli eventi alluvionali all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento e quantifica i relativi oneri in misura pari a 1.050.000,00 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. La relazione tecnica non aggiunge ulteriori elementi conoscitivi rispetto al testo della norma. Il prospetto riepilogativo, tuttavia, registra i predetti effetti sul solo esercizio 2023, mentre nulla è indicato per l’esercizio 2024. In proposito, andrebbero dunque chiariti gli elementi posti a base della stima degli oneri, sia con riguardo alla loro quantificazione sia con riguardo agli esercizi effettivamente coinvolti.

Il comma 12, cui non sono ascritti effetti finanziari, disciplina una sospensione temporanea dei termini dei pagamenti relativi all’energia elettrica, al gas, all’acqua e ai rifiuti urbani. La relazione tecnica indica il meccanismo di anticipazione finanziaria, da colmare al termine della sospensione, operante mediante l’utilizzo delle disponibilità della Cassa per i servizi energetici e ambientali: in proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 2

Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale

Le norme prevedono che le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 maggio

2023 e il 31 maggio 2023 innanzi agli uffici giudiziari di alcune delle zone alluvionate[2] sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 maggio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso i medesimi uffici giudiziari (commi 1 e 2).

Si stabilisce che le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori alluvionati[3], sono rinviate, su istanza della predetta parte, a data successiva al 31 luglio 2023. Le disposizioni appena descritte si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori alluvionati (comma 3).

Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori alluvionati, il decorso dei termini comportanti prescrizioni e decadenze è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali ed altri termini specificamente elencati (comma 4) Nei riguardi di questi soggetti i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo (comma 5).

Sono specificati i casi in cui le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non operano quali, ad esempio le cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzile o i procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo o dell’ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare o, ancora, i procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili (comma 6).

Il personale appartenente all’amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nei territori alluvionati che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile. Qualora ciò non fosse possibile,

l’amministrazione può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, dopo avere ribadito il contenuto delle norme, afferma che le stesse, dettate nell’emergenza della calamità naturale, hanno carattere ordinamentale e procedurale e pertanto non determinano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, si tratta di sopperire ad un’urgenza di breve periodo, in cui, tra l’altro, le attività giurisdizionali e giudiziarie non potranno essere espletate per inaccessibilità dei locali o per impossibilità delle parti e dei loro legali di raggiungere gli uffici giudiziari e di partecipare alle udienze. Per effetto di quanto previsto dalle norme in esame non vengono compromessi né le garanzie e i diritti di difesa dei soggetti interessati né gli adempimenti processuali e procedurali sinora compiuti che non cadranno in prescrizione e non verranno vanificati.

Anche per quanto riguarda il personale dipendente, si rappresenta che le modalità lavorative previste sono state ampiamente sperimentate con esito positivo nel corso dell’emergenza sanitaria e, pertanto, non comportano effetti negativi per la finanza pubblica, producendo invece riflessi positivi sull’attività giudiziaria, permettendo comunque lo smaltimento delle attività urgenti e necessarie.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme si limitano a sospendere, per un breve periodo, termini processuali e procedimentali in materia di giustizia civile e penale e a rinviare udienze a causa dei recenti eventi alluvionali. Ciò stante, considerato che le disposizioni in esame, come risulta dalla relazione tecnica, hanno carattere ordinamentale e procedurale, non si formulano osservazioni. 

 

ARTICOLO 3

Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria

Le norme prevedono che al 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori alluvionati. Tali norme si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale negli stessi territori. Inoltre ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito

alla fine di detto periodo (comma 1).

Nei giudizi sopra indicati le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente o dal difensore, domiciliati o avente sede nei territori alluvionati (comma 2)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, dopo avere ribadito il contenuto delle norme, afferma che le stesse sono emanate per sopperire ad un’urgenza di breve periodo, in cui tra l’altro le attività giurisdizionali e giudiziarie non potranno essere espletate per impossibilità delle parti e dei loro legali di raggiungere gli uffici giudiziari e di partecipare alle udienze. La previsione della sospensione introdotta dalla disposizione ha, dunque, il fine di non compromettere né le garanzie e i diritti di difesa dei soggetti interessati né gli adempimenti processuali e procedurali sinora compiuti che non cadranno in prescrizione e non verranno vanificati.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme si limitano a sospendere, per un breve periodo, le attività giurisdizionali e giudiziarie in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria nonché a rinviare udienze a causa dei recenti eventi alluvionali. Ciò stante, considerato che le disposizioni in esame, come risulta dalla relazione tecnica, hanno carattere ordinamentale e procedurale, non si formulano osservazioni. 

 

ARTICOLO 4

Sospensione di procedimenti e termini amministrativi

La norma prevede:

·        la sospensione dal 1° maggio al 31 agosto 2023 di tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi, che risultino pendenti alla data del 1° maggio 2023 o che siano iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 (comma 1). La medesima sospensione di termini è prevista anche per tutti i procedimenti pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente presso i comuni alluvionati indicati all’allegato 1 (comma 2). Nei casi di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento (comma 3);

·        la possibilità per i residenti o i domiciliati nei territori indicati nell’Allegato l, che siano stati ammessi prove concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, il cui svolgimento è previsto nel periodo compreso tra il 16 maggio e il 31 agosto 2023, e che, a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, non siano in grado di partecipare alle predette prove, di richiedere all’amministrazione competente di prevedere lo svolgimento di prove di recupero (comma 4);

·        l’adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, potendo le stesse ricorrere all’utilizzo del lavoro agile fino al 31 dicembre 2023. Fino al 31 agosto 2023, per il personale pubblico[4] che non può svolgere la prestazione lavorativa neppure in modalità agile, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eventi alluvionali, il periodo di assenza dal servizio è considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite massimo di giornate che possono essere riconosciute al dipendente pubblico a titolo di congedo straordinario (pari a 45 giorni nel corso dell'anno) (comma 5);

·        la sospensione dal 1° maggio al 31 agosto 2023, nei territori colpiti dalle alluvioni, della raccolta delle informazioni statistiche, nonché dei procedimenti sanzionatori dell’ISTAT previsti in caso di inosservanza dell’obbligo di fornire i dati richiesti (comma 6).

In particolare, sono oggetto di sospensione: i termini per la fornitura dei dati statistici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 322 del 1989; i termini per l'avvio e lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall’ISTAT e i connessi adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e sulle unità di rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore; le attività di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo n. 322 del 1989; i termini per il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni concluse prima del 1° maggio 2023;

·        le predette disposizioni non si applichino ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare (PNC) (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferisce che i commi da 1 a 5 sono di natura sostanzialmente procedimentale e non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo al comma 6, viene precisato che le rilevazioni statistiche interessate dalla sospensione sono tutte quelle previste dal programma statistico nazionale in vigore non ancora avviate o concluse alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, oltre che le rilevazioni previste dal medesimo programma statistico nazionale in vigore già concluse alla data della dichiarazione dello stato di emergenza ovvero quelle per le quali siano state già avviate le procedure sanzionatorie. Trattandosi di un mero differimento del pagamento delle sanzioni, anche in questo caso il conseguente gettito a favore dell’erario è soltanto differito. Con riferimento al comma 7 viene, infine, evidenziato che questo possiede carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede la sospensione dal 1° maggio al 31 agosto 2023 di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che alla medesima data avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati, nonché quelli riferiti ai procedimenti pendenti presso i comuni alluvionati (commi 1-3). La medesima sospensione opera, altresì, con riferimento alla raccolta e alla lavorazione delle informazioni statistiche, nonché ai procedimenti sanzionatori dell’ISTAT previsti in caso di inosservanza dell’obbligo di fornire i dati richiesti, con conseguente proroga dei termini per i pagamenti delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni concluse prima del 1° maggio 2023 (commi 6). Con riguardo ai residenti nelle zone alluvionate, che siano stati ammessi a prove concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, e che per gli eventi alluvionali non siano in grado di partecipare alle medesime prove, viene inoltre prevista la possibilità di svolgere apposite prove concorsuali di recupero (comma 4). Viene, infine, consentito alle amministrazioni di ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile fino al 31 dicembre 2023, disponendo l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale pubblico che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile (comma 5).

In merito al comma 4, andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la neutralità finanziaria della disposizione riferita dalla relazione tecnica, con particolare riguardo alle procedure concorsuali interessate dalla disposizione, al potenziale bacino di soggetti beneficiari della stessa, nonché alle modalità operative ed organizzative che dovranno essere approntate dalle amministrazioni per consentire lo svolgimento delle prove di recupero.

Con riferimento all’utilizzo del lavoro agile di cui al comma 5, posto che la norma trova applicazione anche nei confronti del personale scolastico, appare opportuno un chiarimento in merito agli eventuali oneri derivanti dalla stessa connessi all’esigenza di provvedere alla sostituzione di tale personale fino al 31 dicembre 2023 (termine finale previsto dalla norma ai fini della sua applicazione), allo scopo di garantire lo svolgimento delle attività scolastiche. Il chiarimento appare opportuno, considerato che la norma possiede un’ampia portata applicativa, anche derogatoria dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e che a precedenti disposizioni che hanno disciplinato il ricorso al lavoro agile nella scuola sono associate specifiche autorizzazioni di spesa.

Al riguardo, si rammenta che, da ultimo, l’art. 1, comma 306, della legge n. 198/2022 ha disciplinato il ricorso al lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da patologie (c.d. lavoratori fragili) prevedendo che il datore di lavoro assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Il successivo comma 307 ha autorizzato la spesa di 15.874.542 milioni di euro per il 2023 per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto dalle suddette patologie. L’applicazione di tali disposizioni, originariamente prevista fino al 31 marzo 2023, è stata prorogata fino al 30 giugno 2023 dal comma 4-ter dell’art. 9 del decreto legge n. 198/2022, indicando i relativi ulteriori oneri per il 2023 pari ad euro 15.874.542. La norma in riferimento è stata, da ultimo, ulteriormente prorogata fino al 30 settembre 2023 dall’art. 28-bis del decreto legge n. 48/2023 (in corso di conversione in legge) che, a tal fine, ha indicato i relativi oneri pari a euro 541.839 per il 2023.

Con riguardo ai commi da 1 a 3 non si formulano osservazioni concordando con quanto risulta dalla relazione tecnica riguardo al carattere procedurale e alla neutralità finanziaria delle norme di cui trattasi. Nulla da osservare, altresì, in merito al comma 5, considerato il carattere infra annuale del previsto differimento del pagamento delle sanzioni irrogate dall’ISTAT e del conseguente differimento dell’acquisizione all’erario del relativo gettito, in ragione della sospensione dei pertinenti procedimenti nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023.

 

ARTICOLO 5

Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche

Le norme istituiscono il "Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica", con uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2023, per consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del successivo articolo 22 (commi 1 e 4).

Fino al 31 agosto 2023, le istituzioni scolastiche interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e dei lavori in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi di prevenzione antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE (comma 2).

Viene altresì attribuito il potere di ordinanza al Ministro dell'istruzione e del merito per assicurare la validità dell’anno scolastico 2022/2023, autorizzando lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché in materia di valutazione degli alunni e degli studenti e di svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione (comma 3)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare cassa e competenza

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Fondo straordinario? a sostegno della continuità didattica

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

 

La relazione tecnica, in relazione ai commi 2 e 3, afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione ai commi 1 e 4, la RT nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono il "Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica", con uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2023, per consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulate atteso che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.

In merito alla procedura semplificata per le istituzioni scolastiche in merito all'acquisizione di beni, servizi e lavori (comma 2) e al potere di ordinanza conferito al Ministro dell'istruzione e del merito volto ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche (comma 3), non si formulano osservazioni in considerazione del fatto che le disposizioni, come risulta dalla RT, sono di natura sostanzialmente procedimentale.

 

ARTICOLO 6

Disposizioni in materia di università e alta formazione

Le norme dispongono in materia di università e di alta formazione in relazione ai recenti eventi alluvionali del maggio 2023. In particolare si stabilisce, in primo luogo, che le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali possono svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza e che, qualora necessario, devono assicurare il recupero delle attività didattiche, formative e curriculari che risultino funzionali al completamento del percorso didattico (comma 1).

Inoltre, fatto salvo quanto già versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l’anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l’imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

·        alla data del 1° maggio 2023, risultino residenti o domiciliati nei territori colpiti da alluvione [comma 2, lett. a)];

·        sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica [comma 2, lett. b)].

Inoltre, al fine di dare sostegno agli studenti, iscritti presso le università con sede nelle zone alluvionate e che a seguito di tali eventi hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell’anno 2023 (comma 3).

Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca per l’anno 2023 la somma in questione sarà ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione[5] utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il Finanziamento Ordinario per l’esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e non assegnate restano nella disponibilità delle università per l’acquisto di beni e servizi per la didattica.

Si dispone una misura analoga a quella prevista dal comma 3 anche per il sostegno agli studenti iscritti presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica istituendo un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell’anno 2023 (comma 4).

Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca per l’anno 2023 la somma in questione sarà ripartita tra le Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, destinata alla dotazione del Fondo italiano per la scienza per una somma di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022 (comma 5).

Si prevede, altresì, che la quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all’Università degli studi di Bologna è incrementata, per l’anno 2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di:

·        istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi dell’Ateneo, residenti o domiciliati nei territori alluvionati [comma 6, lett. a)];

·        erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali [comma 6, lett. b)].

Infine nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca è istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, per finalità analoghe a quelle indicate dal comma 6 a integrare le dotazioni finanziaria delle Istituzioni statali di alta formazione artistica musicale e coreutica (comma 7).

La ripartizione del fondo sarà disposta con decreto del Ministro dell’università e della ricerca.

I contributi e le provvidenze erogate ai sensi dei commi 6 e 7 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio (comma 8).

Agli oneri derivanti dai commi 2, 6 e 7 pari a 19.528.598 euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 22 (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme del comma 1 - che prevedono la possibilità per le università e le istituzioni AFAM di ricorrere a modalità da remoto per lo svolgimento delle attività didattiche, formative, curriculari - non producono effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne il comma 2 - che prevede l’esonero dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione relativi all’anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l’imposta di bollo, per gli studenti che siano residenti o domiciliati nei territori alluvionati e che siano iscritti ad un corso di laurea o ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica – la relazione tecnica dà conto, in apposita tabella allegata, del gettito contributivo per l’anno accademico 2022/2023, relativamente agli studenti universitari iscritti a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale residenti nelle Province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, estrapolati dall’Anagrafe Nazionale degli studenti universitari (ANSU). Da tali dati risulta che il mancato gettito per l’anno accademico 2022/2023 per gli studenti iscritti presso università statali, non statali e telematiche è pari a 11.708.970 euro. A tale importo si aggiunge quello di 819.627,9 euro realtivo alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, tenendo presente che gli studenti di tali istituti rappresentano circa il 7% di quelli universitari e che i contributi da questi dovuti sono analoghi L’onere complessivo del comma 2 è quandi pari a 12.528.597,9 euro.

Con riguardo ai commi 3 e 4 - che prevedono l’erogazione di contributi al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le Università e le Istituzioni AFAM statali presenti nei territori alluvionati che a seguito di tali eventi hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca - la relazione tecnica ipotizza una misura massima del contributo da liquidare a ciascuno studente pari a 500 euro. Considerato che gli studenti iscritti nell’anno accademico 2022/2023 nei Comuni che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali sono circa 29.000, lo stanziamento previsto dai commi 3 e 4, pari a 12 milioni di euro, consente di attribuire un contributo di circa 400 euro nel caso in cui tutti i potenziali aventi diritto ne facessero richiesta. (a fronte di un contributo massimo previsto dalla disposizione pari a 500 euro).

La relazione tecnica ribadisce che il comma 6 dispone un intervento specifico in favore dell’Università degli studi di Bologna, particolarmente colpita dagli eventi alluvionali, mediante la previsione di un incremento del FFO per l’anno 2023 pari a 3,5 milioni di euro. La relazione tecnica chiarisce che tale somma è destinata:

·        per l’importo di 900.000 euro ad erogare un contributo a ristoro dei danni subiti dal personale tecnico-amministrativo, CEL, bibliotecario, docente, e dai dottorandi assegnisti di ricerca

·        per l’importo di 100.000 euro per l’erogazione di un contributo in favore del personale per mobilità privata sostitutiva del trasporto pubblico, interrotto o rallentato a causa degli eventi alluvionali, e di un contributo per sistemazione temporanea per gli sfollati;

·        per l’importo di 2,5 milioni di euro per riparare danni prodotti dall’allagamento al Campus Cesena e di Forlì, ai laboratori e alle strutture in via Fontanelle (Forlì), ai laboratori Gallerie Caproni Predappio, alle attrezzature e agli arredi della sede di Faenza, ai danni del polo bibliotecario di Forlì e alla biblioteca di Rimini.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme recate dal comma 7 che prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca di un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo anche a tempo determinato in servizio presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica musicale e coreutica residente o domiciliato nei territori colpiti da alluvione, nonché all’erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. La relazione tecnica chiarisce che tale importo è destinato:

·        per l’importo di 3 milioni di euro per il ripristino delle funzionalità logistiche di 10 sedi;

·        per l’importo di 500.000 euro al personale delle AFAM, prevedendo una spesa media di 439 euro a persona per circa 1.139 unità di personale.

La relazione tecnica evidenzia che il comma 8 - che stabilisce che i contributi e le provvidenze erogate ai sensi dei commi 6 e 7 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio - configura una rinuncia a maggior gettito in quanto riguarda contributi straordinari la cui erogazione non è scontata nelle previsioni di Bilancio.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme recate dai commi 3, 4, 6 e 7 prevedono oneri, configurati quali tetti massimi di spesa per il sostegno degli studenti e del personale - residenti nei territori colpiti dai recenti fenomeni alluvionali - delle Università e degli istituti di alta formazione ubicati nei territori medesimi o per interventi di ripristino delle strutture logistiche dei citati enti. A tal riguardo non si hanno osservazioni da formulare attesa la natura dell’onere.

Con riferimento al comma 5 - che dispone la copertura dell’onere recato dai commi 3 e 4 a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che ha dotato il Fondo italiano per la scienza con la somma di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022 – non si hanno parimenti osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessario acquisire l’avviso del Governo, che l’impiego di tale risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi già avviati a valere sulle medesime risorse.

Per quanto concerne l’esonero dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l’anno accademico 2022/2023 disposto, ai sensi del comma 2, in favore degli studenti in possesso di determinati requisiti, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica ossia che l’onere è pari a 12.528.597,9 euro ed è stato determinato sulla base di dati amministrativi relativi all’anno accademico 2022-2023. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Con riferimento alle norme recate dal comma 1, che prevedono la possibilità per le università e le istituzioni AFAM di ricorrere a modalità da remoto per lo svolgimento delle attività didattiche, formative, curriculari, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.

Con riferimento alle norme recate dal comma 8 - che stabilisce che i contributi e le provvidenze erogate ai sensi dei commi 6 e 7 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio – non si hanno osservazioni da formulare in quanto si concorda sul fatto che, come risulta dalla relazione tecnica, si tratta di una rinuncia a maggior gettito che riguarda contributi straordinari la cui erogazione non è scontata nelle previsioni di Bilancio.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell’articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca dei Fondi di cui ai precedenti commi 3 e 4, pari complessivamente a 12 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Al riguardo, si segnala che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo italiano per la scienza[6], con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. In proposito, si fa presente che il citato Fondo, come incrementato ai sensi dell’articolo 1, comma 311, della legge n. 234 del 2021, reca uno stanziamento iniziale di bilancio per l’anno 2023 pari a 200 milioni di euro e che - come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata alla data di pubblicazione del presente decreto-legge - dalle disponibilità del Fondo stesso per il medesimo anno 2023 è già stato detratto l’importo ad esso imputato per finalità di copertura dalla disposizione in esame. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che la riduzione della dotazione del Fondo per l’anno 2023 non sia suscettibile di pregiudicare il perseguimento nel medesimo anno delle finalità di spesa a cui il medesimo Fondo è preordinato. Sul punto, appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 7

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

Le norme riconoscono tramite l’INPS ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del l° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato l e che sono impossibilitati a prestare attività, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario (comma 1).

Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di 90. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di 15 giornate (commi 3 e 4).

Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito entro il limite massimo di 90 giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di 90. Tali integrazioni sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola (comma 5).

I periodi di concessione dell'integrazione al reddito in conseguenza degli eventi alluvionali non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo n. 148 del 2015. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale (comma 8).

Le integrazioni al reddito sono concesse nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l'anno 2023 e le medesime sono erogate con pagamento diretto dell'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (commi 9 e 10).

Ai relativi oneri derivanti dal comma 9, pari a 620 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del trasferimento a carico dello Stato di cui all'articolo l, comma 255, della legge n. 234 del 2021.

L’articolo 1, comma 255, della legge n. 234 del 2021 ha riconosciuto al Fondo di integrazione salariale di cui al medesimo articolo un trasferimento a carico dello Stato nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l'anno 2023 per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione;

c) quanto a 20 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 203, della legge n. 232 del 2016, relativo al pensionamento dei cosiddetti lavoratori precoci;

d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma l, del decreto-legge n. 4 del 2019, relativo alle disposizioni finanziarie in materia di reddito di cittadinanza.

Qualora in sede di monitoraggio degli oneri dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono ridestinate, fino a 50 milioni di euro, al Fondo sociale per occupazione e formazione, oltre tale misura al Fondo di integrazione salariale, fino a concorrenza dell'importo ivi indicato, anche ove necessario mediante riassegnazione alla spesa previo versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato (commi 11 e 12).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare cassa e competenza

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Indennità in favore dei lavoratori subordinati del settore privato – prestazione (comma 9)

425,1

 

 

 

425,1

 

 

 

425,1

 

 

 

Indennità in favore dei lavoratori subordinati del settore privato – contribuzione figurativa  (comma 9)

194,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

Riduzione del Fondo di integrazione salariale – prestazione [comma 11, lettera a)]

280,0

 

 

 

280,0

 

 

 

280,0

 

 

 

Riduzione del Fondo di integrazione salariale – contribuzione figurativa [comma 11, lettera a)]

120,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione – prestazione [comma 11, lettera b)]

35,0

 

 

 

35,0

 

 

 

35,0

 

 

 

Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione – contribuzione figurativa [comma 11, lettera b)]

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione risorse pensionamento anticipato lavoratori precoci [comma 11, lettera c)]

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

Riduzione del Fondo per il Reddito di cittadinanza [comma 11, lettera d)]

150,0

 

 

 

150,0

 

 

 

150,0

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che per la stima degli oneri, che costituisce in ogni caso limite di spesa, sono stati utilizzati i dati relativi al mese di maggio 2022 riferiti ai comuni interessati dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo con indicazione dei lavoratori potenzialmente interessati, sulle ipotesi di adesione e sulla durata media della prestazione:

(milioni di euro)

 

Lavoratori potenziali

Ipotesi adesione

Beneficiari

Numero medio mesi fruizione

Prestazione

Copertura figurativa

Totale

Lavoratori non agricoli

369.400

30 per cento

110.820

2

292,9

156,9

449,8

Lavoratori agricoli

40.000

100 per cento

40.000

2,5

132,2

38,0

170,2

Totale

409.400

 

150.820

 

425,1

194,9

620,0

 

Riguardo alle modalità di copertura, la RT afferma che:

·        quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del trasferimento a carico dello Stato al Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo l, comma 255, della L. 234/2021, la misura si rende possibile senza alterare il riconoscimento delle prestazioni in argomento come emerso dall'attività di consuntivazione e monitoraggio relativa al 2022 e all'anno in corso;

·        quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, l'utilizzo di tali somme si rende possibile senza pregiudicare le finalizzazioni previste a carico del fondo sociale per occupazione e formazione a normativa vigente;

·        quanto a 20 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci, di cui all'articolo l, comma 203, della legge n. 232 del 2016, sulla base delle risultanze per il 2022 e del primo scrutinio 2023, come emerso da apposita Conferenza dei servizi effettuata dalle amministrazioni interessate, risulta possibile per l'anno 2023 l'ulteriore riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame, limitata all'importo indicato, senza compromissione del relativo riconoscimento dei benefici in esame per gli accessi alla prestazione;

·        quanto a !50 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma l, del decreto legge n. 4 del 2019, sulla base degli elementi riscontrati nell'ambito dell'attività di consuntivazione per il 2022 e di monitoraggio per l'anno 2023 in via ulteriore rispetto a quanto già effettuato in sede di decreto-legge n. 48 del 2023, si ritiene plausibile l'ulteriore riduzione per 150 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa in esame, rispetto a quanto già effettuato, senza pregiudicare il riconoscimento delle relative prestazioni come disciplinate dalla normativa vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono tramite l’INPS ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa con sede legale in uno dei territori interessati dagli eventi alluvionali e che sono impossibilitati a prestare attività, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023, un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Tale integrazione è altresì concessa ai lavoratori agricoli, entro il limite massimo di 90 giornate e ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, fino ad un massimo di quindici giornate.

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce tra i parametri occorrenti alla verifica degli oneri l’importo medio mensile dell’integrazione al reddito erogata; peraltro, tale importo è desumibile dall’elaborazione dei dati forniti e corrisponde a circa 1.321 euro, ossia all’importo massimo previsto per la cassa integrazione nel 2023. Ciò premesso, pur rilevando che l’utilizzo di tale importo risulta prudenziale, andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo in merito alle modalità di definizione degli altri parametri utilizzati per la stima, dal momento che la RT non li rende noti. In particolare, dovrebbe essere chiarito, con riferimento ai lavoratori non agricoli, per quale ragione si ipotizzi un tasso di adesione del 30 per cento e un numero medio di fruizione del beneficio pari a 2 mesi e se siano stati ricompresi all’interno di tale platea anche i lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 11, lettere da a) a d), dell’articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall’integrazione al reddito mensile a favore di determinate categorie di lavoratori operanti nei territori interessati dagli eventi alluvionali del maggio scorso, pari a 620 milioni di euro per l’anno 2023[7], tramite le seguenti modalità:

-  quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione, ai sensi della lettera a) del comma 11, del trasferimento a carico dello Stato di cui all’articolo 1, comma 255, della legge n. 234 del 2021[8];

- quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione, ai sensi della lettera b) del comma 11, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008[9]

- quanto a 20 milioni, mediante corrispondente riduzione, ai sensi della lettera c) del comma 11, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016;

- quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione, ai sensi della lettera d) del comma 11, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, si rileva che la disposizione normativa ivi richiamata prevede un trasferimento a carico dello Stato in favore del Fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per l’anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l’anno 2023, volto ad assicurare - sulla base delle effettive necessità - le prestazioni di assegno di integrazione salariale.

Al riguardo, nel prendere atto della rassicurazione contenuta nella relazione tecnica, secondo cui la riduzione del predetto trasferimento si rende possibile senza alterare il riconoscimento delle citate prestazioni alla luce delle attività di consuntivazione per l’anno 2022 e di monitoraggio per l’anno in corso, sarebbe tuttavia utile acquisire dal Governo un’indicazione quantitativa circa le risultanze di tali attività, considerato che la riduzione in commento esaurisce in sostanza l’entità del trasferimento posto a carico dello Stato per l’anno 2023.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, nel rammentare che il Fondo sociale per occupazione e formazione reca uno stanziamento iniziale di circa 2,33 miliardi di euro per l’anno 2023, non si hanno osservazioni da formulare giacché, come riportato nella relazione tecnica, tale Fondo presenta le necessarie disponibilità e la sua riduzione non è suscettibile di pregiudicare le finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle risorse ad esso attribuite.

In merito alla terza modalità di copertura finanziaria, si rileva che l’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione concerne il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci[10]. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare giacché la predetta riduzione - come indicato nella relazione tecnica - non è suscettibile di pregiudicare il riconoscimento dei benefici previsti a legislazione vigente a valere sulla richiamata autorizzazione di spesa. A supporto di ciò, la relazione tecnica rinvia alle risultanze dell’attività di consuntivazione della misura per l’anno 2022 e al monitoraggio in corso per l’anno 2023, da cui derivano - come emerso da apposita conferenza di servizi svolta tra le amministrazioni interessate - ulteriori economie di spesa rispetto a quelle già quantificate in sede di adozione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48[11], che all’articolo 22, comma 3, ha già previsto il ricorso alla medesima modalità di copertura finanziaria a fronte di oneri valutati in 6,6 milioni di euro per l’anno 2023.

In merito alla quarta modalità di copertura finanziaria, si rileva che l’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è quella relativa al Fondo per il reddito di cittadinanza[12], che ha una dotazione iniziale di circa 7,82 miliardi di euro per l’anno 2023. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che - come indicato nella relazione tecnica - la predetta riduzione non è suscettibile di pregiudicare il riconoscimento delle prestazioni previste a legislazione vigente a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, ciò sulla base delle risultanze dell’attività di consuntivazione per l’anno 2022 e del monitoraggio in corso per l’anno 2023.

A conforto di tale ultima considerazione, si rammenta che la relazione tecnica presentata ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 in occasione dell’esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge C. 1238, di conversione del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,[13] rappresenta che, alla luce degli elementi di monitoraggio disponibili allo scorso mese di maggio compreso, nonché delle valutazioni sugli andamenti dei successivi mesi dell’anno corrente e delle ipotesi di parziale uscita dal beneficio, è stata stimata per il reddito di cittadinanza una spesa di circa 7.260 milioni di euro nel 2023. Per effetto della riduzione disposta dal comma 11, lettera d), dell’articolo 7 del presente decreto-legge, nonché di quelle previste dal citato decreto-legge n. 48 del 2023, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 risulta dunque rideterminata in 7.264,4 milioni di euro per l’anno 2023, ossia in un importo congruo rispetto al predetto fabbisogno.

 

ARTICOLO 8

Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

Le norme riconoscono per il periodo dal l° maggio al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del l0 maggio 2023 risiedono o sono domiciliati ovvero operano in uno dei comuni indicati nell'allegato l e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali, un’indennità una tantum, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000 (comma 1).

L'indennità riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame (comma 2).

Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi oneri, pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22 (commi 3 e 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare cassa e competenza

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Indennità in favore dei lavoratori autonomi

253,6

 

 

 

253,6

 

 

 

253,6

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che per la stima dell’onere, che costituisce in ogni caso limite di spesa, sono stati utilizzati i dati relativi all'anno 2022 riferiti ai comuni interessati dagli eventi alluvionali. Di seguito, si riporta un prospetto riepilogativo con indicazione dei lavoratori potenzialmente interessati e sulle ipotesi di adesione:

(milioni di euro)

 

Lavoratori potenziali

Ipotesi adesione

Beneficiari

Numero medio mesi fruizione

Oneri

Artigiani

42.500

70%

29.750

2,5

74,4

Commercianti

41.000

70%

28.700

2,5

71,8

Agricoli autonomi

13.000

70%

9.100

2,5

22,8

Collaboratori

15.000

70%

10.500

2,5

26,3

Professionisti gestione separata

10.800

70%

7.560

2,5

18,9

Professionisti non INPS

22.500

70%

15.750

2,5

39,4

Totale

144.800

 

 

 

253,6

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, in favore dei lavoratori autonomi, che, alla data del 10 maggio 2023 risiedono o sono domiciliati ovvero operano in uno dei comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali, un’indennità una tantum, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione risulta coerente con i dati e i parametri forniti dalla RT. Peraltro, poiché la RT non rende noti i criteri utilizzati per definizione dei sopra citati elementi, andrebbero acquisiti ulteriori chiarimenti in merito, con particolare riferimento al numero medio dei mesi di fruizione del beneficio, pari a 2,5 mesi[14], che risulta uguale per tutte le tipologie di soggetti, nonostante le differenti professioni esercitate, e che conduce alla determinazione di un beneficio complessivo pro capite pari a 2.500 euro[15], inferiore quindi al massimale di 3.000 euro stabilito dalle disposizioni in esame.

ARTICOLO 9

Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall’alluvione

La norma dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di garanzia PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, sia concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell’allegato 1, a titolo gratuito e secondo le percentuali di copertura dell’80 per cento per la garanzia diretta e del 90 per cento per la riassicurazione, ulteriormente elevabili (fino al 90 per cento per la garanzia diretta e fino al 100 per cento per la riassicurazione) in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03.

All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito della dotazione del Fondo di garanzia PMI, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che il maggior fabbisogno finanziario connesso all’attuazione della misura in argomento è quantificato, tenendo conto anche di una significativa crescita delle domande di garanzia dal predetto territorio nel periodo temporale di riferimento, in linea con quanto sperimentato in precedenti, analoghe esperienze, in euro 105 milioni a fronte di maggiori accontamenti e in euro 5,8 milioni per minori entrate connesse all’abbuono di commissioni di garanzia, per un importo complessivo di 110,8 milioni di euro. La RT afferma che il predetto importo può essere assorbito dalle attuali disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia e, pertanto, non risulta necessario alcun stanziamento aggiuntivo per l’attuazione dell’intervento in discorso.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma riconosce, fino al 31 dicembre 2023, in favore delle imprese localizzate nel territorio dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali l’accesso al Fondo di garanzia PMI a titolo gratuito nonché l’incremento della misura della garanzia rilasciata dal Fondo stesso fino alle percentuali massime consentite dalla vigente normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. In proposito alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, in ordine alle disponibilità nel citato Fondo delle occorrenti risorse per far fronte alle esigenze finanziarie derivanti dalla norma in esame, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 10

Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici

La norma, al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, autorizza la Società italiana per le imprese all’estero SIMEST S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, all’erogazione di contributi a fondo perduto, per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.

I contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

All’attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del fondo di cui all’articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020, come da ultimo incrementate dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234 del 2021.

In proposito si ricorda che l’articolo 72, comma 1, del DL n. 18 del 2020, n. 18 ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il «Fondo per la promozione integrata», e, in particolare, la lettera d), ha individuato tra le finalità di tale fondo la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto in percentuale dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle imprese. Il Fondo è stato da ultimo rifinanziato per tale finalità, dall’articolo 1, comma 49, lett. b), della legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che lo ha incrementato, da ultimo, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Inoltre, che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 143 del 1998, l’attuazione degli interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione del sistema produttivo di cui al citato Fondo è attribuita a SIMEST.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

La relazione tecnica afferma che le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria appositamente istituito attualmente ammontano a euro 792 milioni, comprensivi delle somme già versate a Simest SpA, al netto degli importi delle domande già pervenute e in corso di trattazione relativamente ai cofinanziamenti a fondo perduto di cui all’articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020, come rappresentato nella seguente tabella:

(milioni di euro)

Disponibilità quota fondo promozione integrata - art. 72 comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

 

Disponibilità residue al 30.04.2023 *

901

Istruttorie in corso su misure a sostegno delle imprese colpite dalla crisi in Ucraina **

-109

Disponibilità risorse residue

792

*Include le disponibilità residue del Fondo relative agli stanziamenti che si sono susseguiti a partire dal DL n. 18/2020 e, da ultimo, agli stanziamenti relativi all'anno 2023 disposti per 60 mln di euro dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1142, lettera b), e per 150 mln di euro dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 49, lettera b), incassati da Simest in data 10 febbraio 2023.

**Articolo 5-ter del decreto-legge n. 14 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2022, come modificato dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023 e articolo 29 del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022, come modificato dall’articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n, 14 del 2023.

La RT segnala, inoltre, che a fronte di disponibilità pari a circa 792 milioni di euro e degli oneri pari a 300 milioni di euro da destinare alla misura introdotta dalla disposizione in commento, i residui 492 milioni di euro risultano capienti per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto rispetto alle risorse del fondo di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981 (“Fondo 394”), che ammontano attualmente a 3,5 miliardi di euro. Infatti, in base all’art. 72 comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i cofinanziamenti a fondo perduto possono essere concessi fino al 10% dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul fondo 394 e solo a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza la Società italiana per le imprese all’estero SIMEST S.p.A. all’erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del fondo di cui all’articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020. In proposito, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in ordine alla disponibilità sul citato conto di tesoreria delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie derivanti dalla norma in esame, determinate nella misura massima di 300 milioni di euro, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 11

Sospensione di termini in favore delle imprese

Le norme prevedono per le società e le imprese che, alla data del 10 maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, la sospensione dal 10 maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei seguenti adempimenti:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio[16];

b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;

c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati

dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari.

Analoga sospensione si applica anche ai canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni mobili strumentali e beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici (comma 1).

Le norme dispongono inoltre che gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese in oggetto sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi (comma 2).

Per le medesime società e imprese, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, si prevede la sospensione, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, di tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa (comma 3).

Le norme dispongono che i versamenti sospesi ai sensi del comma l, lettera a), e del comma 3 (rispettivamente diritti annuali e gli adempimenti presso le Camere di commercio) sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la sospensione degli adempimenti previsti dalle norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per le seguenti motivazioni.

-          Versamenti diritti annuali Camere di commercio (comma 1, lettera a)). La RT afferma che, sotto il profilo finanziario, non derivano effetti negativi per la finanza pubblica considerata la portata infrannuale della sospensione.

-          Adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023 (comma 1, lettera b)) La RT precisa che si tratta di adempimenti di carattere formale (a titolo esemplificativo deposito di bilanci; rinvio assemblee societarie; deposito dichiarazioni relative agli aspetti contabili), considerato che la disposizione in esame non ha ad oggetto adempimenti di carattere fiscale e tributario.

-          Pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere (comma 1, lettera c)). La RT precisa che la norma riguarda rapporti tra privati, ossia mutui e finanziamenti erogati dalle banche o dagli intermediari finanziari per cui non si ravvisano effetti finanziari.

La RT afferma che i commi 2, 3 e 4 hanno carattere ordinamentale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme prevedono per le società e le imprese che, alla data del 10 maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, la sospensione dal 10 maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi di alcuni adempimenti, tra i quali il pagamento dei diritti annuali spettanti alle Camere di commercio, adempimenti contabili e societari e il pagamento di rate di mutui e finanziamenti.  Si dispone, inoltre, che i versamenti sospesi relativamente ai diritti annuali e gli adempimenti presso le Camere di commercio sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.

Non si formulano osservazioni sulle sospensioni relative ai diritti annuali e agli adempimenti presso le Camere di commercio in considerazione della portata infrannuale della sospensione medesima. Allo stesso modo non si hanno osservazioni da formulare sulle altre sospensioni disposte dalla norma in esame considerato, da un lato, il carattere ordinamentale delle stesse (adempimenti contabili e societari di cui al comma 1, lettera b)), e dall’altro la loro applicazione a rapporti tra privati (sospensione di locazioni finanziarie, rate di mutui e finanziamenti).

 

ARTICOLO 12

Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali

Le norme consentono alle imprese agricole delle regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, che hanno subito danni eccezionali e non beneficiano di copertura assicurativa, l’accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (comma 1).

Detto decreto disciplina gli aiuti concedibili a imprese agricole ricadenti in zone colpite da eventi dannosi. Secondo l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004 gli aiuti sono rivolti, , alle imprese che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile e consistono, ai sensi del successivo comma 2, in:

-          contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria,

-          prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo ad un tasso agevolato pari al 35 per cento (al 20 per cento per le aziende ricadenti in zone svantaggiate) del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi;

-          proroga delle operazioni di credito agrario fino all’erogazione di prestiti agevolati;

-          esonero parziale (fino al 50 per cento) per dodici mesi del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti.

In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate.

 

L’accesso agli aiuti è consentito anche in relazione ai danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all’assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione e a complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causate da alluvione, gelo o brina e siccità di cui all’articolo 1, commi da 515 a 518, della legge n. 234 del 2021.

La legge n. 234 del 2021 (Legge di bilancio 2022) ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità (comma 515). Il fondo è gestito dall’ISMEA attraverso una società controllata (comma 516), mentre AGEA è preposta al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla regolazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dall’ISMEA. Le disposizioni attuative per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo sono stata adottate con D.M. 30 dicembre 2022.

 

A tal fine, il comma 5 prevede che le risorse in conto residui del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori”, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, siano destinate agli interventi a favore delle imprese agricole colpite dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2023, dei quali fino a 50 milioni di euro per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente, le risorse destinate alla finalità di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 115 del 2022 sono rimodulate in 100 milioni di euro.

Il D.L. n. 115/2022 aveva previsto l’accesso alle misure di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 alle imprese agricole che avevano subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi da maggio 2022 e aveva, a tal fine, incrementato la dotazione del “Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori”, di cui all’articolo 15 del medesimo decreto legislativo, di 200 milioni di euro per il 2022.

 

Le norme attribuiscono la competenza a delimitare ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004 i territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 alla regione, la quale, nel rispetto del regime di aiuto applicabile, può chiedere un’anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell’attività produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione prevista al predetto comma 5 (comma 2).

 

Il comma 6 rinvia, invece, ad un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la ripartizione, entro il 30 giugno 2023, delle somme disponibili tra le regioni e province autonome per la concessione di aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità verificatasi nel 2022. Il 40 per cento della dotazione è ripartita in base al fabbisogno delle domande istruite, il 60 per cento sulla base delle domande istruite nelle sole regioni e province autonome dove è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico (comma 7).

 

Il comma 8 destina 10 milioni di euro per il 2023, 30 milioni di euro per il 2024 e 35 milioni di euro per il 2025, a valere sul Fondo per l’innovazione in agricoltura istituito con legge di bilancio 2023, al sostegno di investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese dei settori dell’agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell’acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatasi dal 1° maggio 2023.

Il fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dall’articolo 1, comma 428, della legge n. 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023), con dotazione finanziaria pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, per favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti. Il Fondo può essere utilizzato per la concessione di agevolazioni alle imprese, compresa la concessione di contributi a fondo perduto e di garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o di azioni di uno o più fondi per il venture capital (comma 429) secondo criteri e modalità definiti con decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (comma 430).

 

Il comma 9 modifica una disposizione contenuta nella legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 443, della legge n. 197 del 2022) per consentire agli imprenditori agricoli la raccolta di legname avulso e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare non solo in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene. Ciò al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo.

Si rammenta che per il finanziamento di progetti relativi alle medesime attività, la legge di bilancio ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 (art. 1, comma 444, della legge n. 197 del 2022). Le modalità attuative e le condizioni di ripartizione del fondo sono state definite con D.M. 10 marzo 2023.

 

Infine, il comma 10 attribuisce al commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica nominato ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2023 il compito di verificare lo stato di efficienza e di manutenzione delle opere di bonifica che consentono il drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull’interno territorio nazionale.

L’articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2023 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 (termine prorogabile di un anno). Al Commissario può essere riconosciuto un compenso nel rispetto dei seguenti limiti: una parte fissa fino a 50 mila euro annui e una parte variabile pari a non superiore ad ulteriori 50 mila euro l’anno. A tali oneri, nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le norme, ai commi da 1 a 7, rimodulano lo stanziamento disposto per far fronte ai danni arrecati dalla siccità 2022 ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 115 del 2022, senza prevedere oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Quanto al comma 8, osserva che la norma destina a progetti realizzati dalle imprese colpite dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 parte delle risorse del Fondo per l’innovazione in agricoltura. Osserva che il comma 9 modifica le norme relative al Fondo per la promozione della produzione di energia dalla biomassa legnosa e non comporta conseguenze sul piano delle risorse necessarie, né – quindi – comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sottolinea, infine, che per l’espletamento delle ulteriori competenze attribuite dal comma 10 al Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, questi si avvarrà delle risorse economiche e strumentali di cui all’articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 39 del 2023, potendo, in particolare, provvedere al reclutamento di collaboratori in possesso di specifici requisiti di professionalità. Tale modifica non sortisce effetti – si afferma – sul compenso del suddetto Commissario, che rimane da determinarsi con il decreto di nomina. Tale ulteriore attribuzione si ritiene abbia, quindi, un impatto unicamente ordinamentale e non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono che le risorse in conto residui del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori” siano destinate a misure di sostegno alle imprese agricole colpite dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 nel limite di 100 milioni di euro e rimodula in 100 milioni di euro, conseguentemente, le risorse destinate al sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità nel 2022. Prevede, inoltre, l’adozione di un decreto per la ripartizione tra regioni delle somme disponibili a favore delle imprese colpite l’anno scorso dalla siccità sulla base delle domande istruite. Sarebbe utile, a tal proposito, acquisire elementi informativi circa le domande pervenute e istruite, se disponibili, al fine di verificare la congruità delle risorse da ripartire.

Quanto alle disposizioni che destinano parte delle risorse del Fondo per l’innovazione in agricoltura ai territori colpiti dagli eventi alluvionali di maggio scorso e che modificano le condizioni per l’accesso al Fondo per la promozione della produzione di energia dalla biomassa legnosa non si formulano osservazioni, dato che si limitano a modificare la destinazione o le modalità con cui sono utilizzate risorse già previste a bilancio. In relazione al comma 10, che attribuisce al Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica il compito di verificare lo stato di efficienza e di manutenzione delle opere di bonifica che consentono il drenaggio delle acque meteoriche realizzate all’interno del territorio nazionale, non si hanno osservazioni da formulare, posto che il Commissario straordinario per l'esercizio dei propri compiti, si avvale, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 39 del 2023,  di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze e che, comunque, la sua attività viene svolta nell’ambito delle risorse assegnate dalla medesima disposizione che ha autorizzato la spesa di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per l'anno 2024.

 

ARTICOLO 13

Interventi urgenti in materia sanitaria

Le norme, al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera, autorizzano un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull’importo previsto per le risorse destinate all’edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 263, della legge n. 234 del 2021, relative al finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni (comma 1).

I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori dei comuni indicati nell'allegato l durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua (comma 2).

Fino al 31 agosto 2023 e nei comuni di cui all'allegato l, l'operatore di animali tenuto alle registrazioni nella Banca dati nazionale (BDN) ottempera alle disposizioni, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022 (identificazione e registrazione degli animali e degli eventi), in deroga alle tempistiche prescritte dallo stesso articolo 9, prevedendo un termine di 30 giorni successivo a quello indicato a legislazione vigente. Fino al 31 agosto 2023 non si applicano per i predetti adempimenti effettuati entro i citati trenta giorni le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 134 del 2022. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento (commi 3-5).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma, in relazione ali comma l, che il contributo viene concesso a valere sulle risorse non ancora ripartite e assegnate con la Deliberazione CIPE n. 51/2019 (e con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 20 luglio 2022. Con la suddetta deliberazione CIPE sono state ripartite le risorse per complessivi 4.695 milioni di euro a valere sulle disponibilità recate dall'articolo l, comma 555, della legge n. 145 del 2018, c sulle risorse residue di cui all'articolo 2, comma 69, della legge n. 191 del 2009, per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20, comma l, della legge n. 67 del 1988, come di seguito riportato:

a) euro 4.000.000.000, ripartiti ed assegnati alle regioni;

b) euro 60.000.000 accantonati per la realizzazione di 6 centri di eccellenza per sviluppare una rete nazionale in grado di effettuare attività di ricerca, produzione e trattamento del paziente affetto da patologie tumorali eleggibili alla terapia genica CAR T- Celi;

c) euro 635.000.000, comprensivi di euro 80 milioni finalizzati all'installazione di sistemi di videosorveglianza (art. 5-septies, decreto-legge n. 32 del 2019) e di euro 82.164.205 destinati alla regione Calabria (art. 6, comma 5, decreto-legge n. 35 del 2019), accantonati quale quota di riserva per interventi urgenti, da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed informativa al CIPE.

A valere sulla quota di riserva per interventi urgenti, pari a euro 635.000.000 residua un importo pari a euro 59.956.692,56 in quanto ad oggi sono state destinate risorse complessivamente pari a euro 575.043.307,44.

L'articolo 1 comma 263, della legge n. 234 del 2021 ha incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro l'importo fissato dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, che era stato rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi di euro dall'articolo l, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Successivamente, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 luglio 2022, sono state ripartite le risorse complessive come di seguito riportato:

a) 1.900.000.000 euro sono ripartiti e assegnati alle regioni, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2021, al netto delle quote relative alle province autonome di Trento e di Bolzano rese indisponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della 191/2009;

b) 100.000.000 euro vengono accantonati quale quota di riserva per interventi urgenti, da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Premesso quanto sopra si riporta un prospetto di sintesi delle risorse disponibili:

 

 

Importo

Residuo delle risorse di cui all'art. 2, punto c) della deliberazione CIPE n. 51/2019 (A)

59.956.692,56

Residuo delle risorse a valere sul DM del 20 luglio 2022 (B)

100.000.000,00

Totale risorse a disposizione (A+B)

159.956.692,56

 

Da quanto sopra emerge, pertanto, che il contributo di 8 milioni di euro trova la sua fonte di copertura nelle disponibilità finanziarie recate dalle disposizioni suddette.

 

Per quanto attiene al comma 2, la disposizione si limita a considerare parzialmente assolto l'obbligo formativo per i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dalla grave alluvione nei territori colpiti della regione Emilia-Romagna; pertanto, la stessa riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 3, 4 e 5 intervengono per rivedere, sino al 31 agosto 2023, la tempistica delle misure prescritte dal decreto legislativo n. 134 del 2022 in materia di identificazione e registrazione da parte degli operatori che gestiscono stabilimenti in cui sono presenti animali. Le disposizioni riguardando la modifica della tempistica relativa ad adempimenti già previsti dalla legislazione vigente, rivestono carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni di cui al comma 1 autorizzano, al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie, un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull’importo previsto per le risorse destinate all’edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 263, della legge n. 234 del 2021, relative al finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. Al riguardo, dal momento che l’onere si configura come limitato allo stanziamento previsto e che la RT evidenzia la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura, non si formulano osservazioni.

Riguardo al comma 2, relativo alle modalità di assolvimento dell'attività di formazione continua da parte dei professionisti sanitari che hanno svolto la loro attività professionale nei territori dei comuni interessati dall’emergenza, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale della disposizione in esame, confermata anche dalla RT.

Infine, con riguardo ai commi da 3 a 5, che modificano le tempistiche relative all’identificazione e registrazione da parte degli operatori sanitari che gestiscono stabilimenti in cui sono presenti animali prevedendo un termine di 30 giorni successivo a quello indicato a legislazione vigente e che escludono conseguetemente l’applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 134 del 2022 qualora i predetti adempimenti siano effettuati entro i medesimi trenta giorni, non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi della ridefinizione di termini all’interno del medesimo esercizio finanziario.

 

ARTICOLO 14

Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero della cultura un apposito Fondo destinato a interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile e sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi alluvionali. Al fine di provvedere al finanziamento del fondo il costo dei biglietti di ingresso dal 15 giugno al 15 settembre 2023 negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale è incrementato di 1 euro. In particolare, tale maggiorazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, al suddetto Fondo.

Il Fondo è destinato a:

a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei;

b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales- Arte Lavoro e Servizi S.p.A.;

c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche.

Con decreto interministeriale sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità sopra indicate (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che nell'anno 2022, secondo i dati provvisori in possesso del Ministero della cultura, il numero dei visitatori paganti è stato di 5.459.497. Frazionato per tre mesi (durata applicativa della maggiorazione prevista dalla norma), si presume di introitare, nel periodo di riferimento, quale maggiorazione, circa 1.400.000 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono nello stato di previsione del Ministero della cultura un apposito Fondo destinato a interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile e sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi alluvionali. Al fine di provvede al finanziamento del predetto Fondo, il costo dei biglietti di ingresso dal 15 giugno al 15 settembre 2023 negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale è incrementato di 1 euro.

Ciò premesso, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che le maggiori entrate incassate dal 15 giugno al 15 settembre 2023 saranno destinate alla spesa, attraverso il citato Fondo, nel corso del medesimo anno 2023, al fine di escludere eventuali effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli esercizi successivi. In questo quadro, per altro, si potrebbe valutare la possibilità di prevedere espressamente nel testo provvedimento che la riassegnazione delle entrate al Fondo di cui trattasi debba avere luogo nell’anno 2023.

 

ARTICOLO 15

Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari

Le norme prevedono che per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possano provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socioassistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 10 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza[17], secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023. La medesima regola di remunerazione si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l'anno 2023.

Previo accordo tra le pubbliche amministrazioni e i predetti enti, i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità ad interventi a domicilio.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la remunerazione dei servizi continua ad essere disposta nei limiti delle risorse programmate dalle medesime pubbliche amministrazioni, nella misura definita negli accordi contrattuali o nelle convenzioni in essere.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede che le pubbliche amministrazioni provvedano alla remunerazione in favore degli enti gestori privati dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari accreditati, convenzionati o contrattualizzati, non erogati in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 10 maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023.

Con riferimento alla remunerazione dei servizi sanitari erogati dalle strutture sanitarie private accreditate non si formulano osservazioni dal momento che la norma prevede a garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale il rispetto dei limiti del budget assegnato per l'anno 2023. Analoga garanzia non appare esplicitamente prevista dalla disposizione in esame in relazione alla remunerazione dei servizi educativi, socioassistenziali, socio-sanitari erogati dagli enti gestori privati. Sul punto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 16

Risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione

Le norme destinano una quota del Fondo "Sport e Periferie" pari a 5 milioni di euro nell'anno 2023, al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate nei territori interessati dagli eventi alluvionali. Sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, è emanato un piano di interventi prioritari e urgenti, nei limiti della quota della dotazione del fondo. I predetti interventi sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del cronoprogramma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi di Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che il Fondo sport e periferie per l'anno 2023 ha una capienza pari ad euro 85.786.745; ad oggi non è stato ancora emanato il decreto previsto dall'articolo l, comma 182, della legge n. 160 del 2019, pertanto sussiste la possibilità di destinare le risorse di cui trattasi alle finalità previste al comma l.

Per quanto riguarda le attività di Sport e Salute, esse sono regolate attraverso la stipula di convenzioni di assistenza tecnica all'interno del medesimo fondo Sport e Periferie, senza necessità di ulteriori stanziamenti di risorse.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame destinano una quota del Fondo "Sport e Periferie", pari a 5 milioni di euro nell'anno 2023, al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate nei territori interessati dagli eventi alluvionali. Ai fini attuativi, l'Autorità politica può avvalersi di Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che le disposizioni in esame prevedono una nuova finalizzazione nell’ambito del Fondo "Sport e Periferie" e che secondo la RT sussiste la possibilità di destinare parte delle risorse del Fondo per il 2023, pari a 85.786.745 euro, alle finalità previste dalle disposizioni stesse, posto che non è stato ancora emanato il DPCM di cui all’articolo 1, comma 182, della L. 160/2019 con cui si dovrà provvedere alla individuazione dei criteri e delle modalità di  gestione delle risorse del Fondo medesimo, non vi sono osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 17

Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023, da destinare alle imprese con sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per il sostegno delle attività turistiche, ricettive e della ristorazione (comma 1). Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro del turismo, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione di dette risorse, nel rispetto della normativa europea. Infine, il comma 3 provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all’articolo 1, comma 366, della legge n. 234/2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

SNF-competenza

SNF-cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Istituzione fondo da destinare al sostegno delle attività turistico-ricettive (ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico) e della ristorazione delle Regioni Emilia-Romagna e Marche

(comma 1)

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all’art. 1, c. 366, della L.234/2021 (comma 3)

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che le risorse stanziate, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, sono state ritenute congrue, per avviare i ristori e i sostegni opportuni.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme istituiscono un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023 a sostegno delle attività turistiche, ricettive e della ristorazione colpite dagli eventi alluvionali, provvedendo alla copertura della maggiore spesa mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente. Al riguardo non si formulano osservazioni, trattandosi dell’istituzione di un Fondo che opererà nell’ambito delle risorse ad esso assegnate e che la RT afferma che tali risorse sono state ritenute congrue, per avviare i ristori e i sostegni opportuni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 dell’articolo 17 fa fronte agli oneri derivanti dall’istituzione nello stato di previsione del Ministero del turismo di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare alle imprese dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Al riguardo, si fa presente che tale ultimo Fondo è iscritto sul capitolo 2025 dello stato di previsione del Ministero del turismo e che, sulla base di un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca per l’anno 2023 una disponibilità residua pari a circa 135,8 milioni di euro. Ciò premesso, considerando che la destinazione delle predette risorse risulta coerente con le finalità cui il Fondo oggetto di riduzione è preordinato a legislazione vigente, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 18

Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali

La norma incrementa di 200 milioni di euro per il 2023 il Fondo per le emergenze nazionali di cui articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile) per l’esecuzione di interventi emergenziali[18] nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal l° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4, 23 e 25 maggio 2023 (comma 1). Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per il 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 22 (comma 3).

Con riferimento, altresì, all’attuazione degli interventi emergenziali[19] da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre e del 19 ottobre 2022 e successive modifiche ed estensioni, si provvede con le modalità e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all’articolo 12-bis del decreto-legge n. 176 del 2022, e all’articolo 1, comma 730, della legge n. 197 del 2022 (comma 2).

L’art. 12-bis, del decreto-legge n. 176 del 022, per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre e del 19 ottobre 2022, riferito a parte delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni della parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, ha autorizzato la spesa di 200 milioni di euro per il 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del Codice della protezione civile. L’art. 1, comma 730, della legge n. 197/2022, con riferimento al medesimo stato di emergenza relativo ai suddetti territori delle Marche, ad integrazione delle risorse già assegnate, ha autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione di ulteriori interventi.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

SNF-competenza

SNF-cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese in conto capitale

 

Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali

(comma 1)

200,0

 

 

 

200,0

 

 

 

200,0

 

 

 

200,0

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, con riguardo al comma 1, riferisce, tra l’altro, che le attuali disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali non consentono di fare fronte alle conseguenze degli eventi alluvionali di cui trattasi, il cui impatto, in relazione ai territori oggetto delle deliberazioni dei 4 e del 23 maggio 2023, è in fase quantificazione e che si stima possa essere fronteggiato, sulla base delle informazioni disponibili, con una disponibilità di 200 milioni di euro necessari per l’attuazione dei primi interventi urgenti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 25, comma 2, del Codice della protezione civile.

In merito al comma 2, viene, inoltre, precisato che, al fine di consentire l’utilizzo delle risorse già stanziate a legislazione vigente per l’emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Marche a partire dal 15 settembre 2022, la disposizione consente di ampliare il perimetro di applicazione delle disposizioni previste a legislazione vigente e delle relative autorizzazioni di spesa, facendo riferimento alle deliberazioni del Consiglio dei ministri, ulteriori rispetto a quella assunta il 19 ottobre 2022, aventi ad oggetto l’estensione degli effetti dello stato di emergenza originariamente dichiarato con delibera del 16 settembre 2022. La relazione tecnica evidenzia, infatti, che a seguito di ulteriori verifiche istruttorie, è emerso che, a partire dal 15 settembre 2022, anche il territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, è stato interessato da fenomeni meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone. La disposizione consente, dunque, di far fronte alla situazione emergenziale in riferimento, permettendo di destinare le risorse disponibili a legislazione vigente a tutti gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, permettendo di utilizzare risorse già stanziate, per le quali è stato già previsto il trasferimento nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l’attuazione di ulteriori interventi di protezione civile sempre in relazione agli stessi eventi calamitosi, ma con riguardo ad un più esteso ambito territoriale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme, in primo luogo, incrementano di 200 milioni di euro per il 2023 il Fondo per le emergenze nazionali per l’esecuzione di interventi emergenziali nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che l'onere indicato risulta limitato all'entità del disposto stanziamento.

In secondo luogo, con riguardo all’attuazione degli interventi emergenziali da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali le pertinenti aree di intervento sono state ampliate, con successive delibere del Consiglio dei ministri, rispetto a quelle inizialmente individuate dalle relative autorizzazioni di spesa[20], le norme prevedono altresì che ai medesimi interventi si provveda a valere sulle risorse disponibili già stanziate in forza delle medesime summenzionate autorizzazioni di spesa. Al riguardo, non si formulano osservazioni prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria delle disposizioni, posto che le stesse sono volte a consentire l’utilizzo, con riguardo ad un più esteso ambito territoriale, di risorse già stanziate e trasferite nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato con riguardo a trascorsi eventi calamitosi.

 

ARTICOLO 19

Procedure di somma urgenza e di protezione civile

Le norme prevedono l’applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto[21], delle disposizioni di cui all’articolo 140 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice degli appalti), in materia di procedure di somma urgenza, in caso di somma urgenza relativa all’immediata esecuzione di lavori o all’immediata acquisizione di servizi e forniture necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 (comma 1).

Si prevede altresì, sempre a far data dall’entrata in vigore del presente decreto[22], che alle procedure emergenziali di protezione civile ivi indicate[23], si applichino le disposizioni in materia di protezione civile di cui ai commi 6, 7 e 11 del citato articolo 140 al nuovo codice dei contratti pubblici, che introducono puntuali misure acceleratorie e derogatorie (di natura semplificativa) alle disposizioni ordinarie in materia di programmazione, svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e individuazione del responsabile unico del procedimento.

Pertanto, per tali fattispecie viene anticipata l’applicazione del suddetto articolo 140 del Codice degli appalti, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° luglio 2023 dall’articolo 229, comma 2.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che si tratta di disposizioni a carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame anticipano alla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo del 1° luglio 2023, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 140 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice degli appalti), in materia di procedure di somma urgenza, in caso di somma urgenza relativa all’immediata esecuzione di lavori o all’immediata acquisizione di servizi e forniture necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché l’applicazione a talune procedure emergenziali di protezione civile delle misure acceleratorie e derogatorie (di natura semplificativa) previste dal medesimo articolo 140.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulate attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame, evidenziata anche dalla RT.

 

ARTICOLO 20

Proroga termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali

Le norme prorogano, per i comuni colpiti dai recenti eventi alluvionali, i termini entro i quali debbono essere compiuti i seguenti adempimenti contabili:

·        certificazione del raggiungimento degli obiettivi di servizio riferiti all’anno 2022, relativi al potenziamento di alcuni servizi sociali comunali a cui sono collegati i trasferimenti dal Fondo di solidarietà comunale; il termine per la presentazione della certificazione è differito dal 31 maggio al 31 luglio 2023 (comma 1);

·        la certificazione della perdita di gettito per l'anno 2022 connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19; il termine per l’invio della certificazione è differito dal 31 maggio al 31 luglio 2023 (comma 2);

·        deliberazione del Rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2022; il termine è differito dal 30 aprile al 30 giugno 2023 (comma 3);

·        trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2022 alla Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche; il termine è differito al 31 luglio 2023 mentre la legislazione vigente fissa un termine di 30 giorni dalla data di approvazione del rendiconto (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, dopo avere ribadito il contenuto delle norme, afferma che le stesse hanno carattere ordinamentale e non determinano effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme differiscono per i comuni colpiti dai recenti eventi alluvionali, i termini entro i quali debbono essere compiuti alcuni adempimenti contabili. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, evidenziato anche dalla RT.

 

ARTICOLO 21, commi da 1 a 3

Beni mobili giacenti

Le norme di seguito descritte hanno efficacia solo fino al 31 dicembre 2023 e sono emanate al fine di finanziare gli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

In particolare, si stabilisce che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a disporre la vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa, disposta ai sensi di alcune norme specificatamente indicate, anche se tali beni fossero utilizzati dalla medesima Agenzia o fossero stati assegnati ad altre amministrazioni. Dall’attuazione della descritta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1). I proventi della vendita dei beni o dell’importo dovuto in caso di riscatto, al netto dei tributi e dei dazi eventualmente dovuti, in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato e delle agenzie fiscali, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per la quota eccedente l’importo di 5 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, dopo avere ribadito il contenuto delle norme, evidenzia che la riassegnazione dei proventi prevista dal comma 2 è disposta per la sola parte eccedente una quota di entrate prudenzialmente scontata (a bilancio ndr), a tale titolo, in relazione alla destinazione ordinaria dei citati proventi. La relazione tecnica chiarisce che l’inserimento della clausola di invarianza nel comma 1 serve ad evitare che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e le pubbliche amministrazioni assegnatarie dei beni mobili oggetto di vendita possano richiedere dotazioni aggiuntive in luogo dei beni eventualmente già in uso, o che le stesse procedano all’acquisto di beni in sostituzione di quelli venduti: in tal modo le disposizioni non determinano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono che nel 2023 l’Agenzia delle dogane effettui vendite straordinarie di beni confiscati al fine di finanziare, con i proventi che eccedono le ordinarie entrate scontate a bilancio per tali vendite pari a 5 milioni di euro, gli interventi di protezione civile conseguenti ai recenti eventi alluvionali. Ciò stante, pur prendendo atto che la riassegnazione dei proventi alla spesa fa salve le entrate iscritte a bilancio nell’anno 2023, dovrebbe essere chiarito se tali vendite straordinarie, potendo determinare un’anticipazione delle dismissioni ordinariamente programmate, non siano suscettibili di incidere negativamente sulle entrate già iscritte in bilancio per gli anni successivi al 2023. Inoltre, appare necessario che il Governo chiarisca se la vendita di beni già in uso presso pubbliche amministrazioni possa determinare il verificarsi di ineludibili esigenze operative a carico delle stesse tali da pregiudicare l’effettivo rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel testo, a causa della necessità di provvedere all’acquisto di nuovi beni, in sostituzione di quelli venduti, o di richiedere dotazioni aggiuntive di bilancio.

 

ARTICOLO 21, comma 4

Estrazioni aggiuntive del Lotto

Le norme stabiliscono che, nell’anno 2023, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali istituisca estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori colpiti dai recenti eventi alluvionali.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed esplicita che, con riferimento al gioco del Lotto, l’utile erariale dell’anno 2022 è stato pari a 599.166.583,25 euro per un numero di concorsi pari a n. 157: ne consegue che l’utile erariale medio per concorso è di 3.816.347,66 euro. Per quanto concerne il Superenalotto, l’utile erariale dell’anno 2022 è stato pari ad euro 626.988.869,96 per un numero di concorsi pari a n. 157: ne consegue che l’utile erariale per concorso è di 3.993.559,68 euro. Sommando i due utili si ottiene un valore di circa 7,8 milioni di euro avendo tre estrazioni settimanali per ciascun gioco.

La relazione tecnica sostiene che introducendo un’ulteriore estrazione settimanale per ciascuna delle due tipologie di giochi, considerando quanto avvenuto in passato in occasione di analoghe iniziative, si possa avere da parte dei giocatori un riscontro positivo sull’iniziativa considerate le finalità solidaristiche che la norma si prefigge. La relazione tecnica sostiene che, anche considerando la possibilità di ripartizione della spesa dei giocatori su un numero superiore di estrazioni settimanali, pari a quattro anziché tre, si possa prudenzialmente ipotizzare un aumento della raccolta e dell’utile erariale complessivo pari all’8% rispetto all’anno 2022, quantificando l’utile erariale per concorso in circa 6.300.000,00 di euro.

La relazione tecnica chiarisce che i tempi tecnici di implementazione necessari per introdurre l’ulteriore giornata di estrazione del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto fanno presumere che l’ulteriore giornata di estrazione, per entrambi i giochi, potrà essere introdotta a partire da venerdì 7 luglio p.v., con la possibilità di effettuare fino a 26 estrazioni settimanali aggiuntive per ciascuno dei due giochi.

Da ciò, conclude la relazione tecnica, consegue un maggior utile erariale per l’anno 2023 stimato in 45 milioni di euro, da destinarsi ad incremento del Fondo per le emergenze nazionali per la medesima annualità, a beneficio di interventi in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti da alluvione nel maggio 2023.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme consentono all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire, nell’anno 2023, estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto: le maggiori entrate derivanti da tali ulteriori estrazioni sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare perché la norma si limita a destinare le sole eventuali maggiori entrate a finalità di spesa senza incidere sulle entrate già registrate nei tendenziali.

Si rammenta, comunque, che la relazione tecnica stima che dalle ulteriori estrazioni dei giochi previste possa derivare una maggiore entrata di 45 milioni di euro nell’anno 2023.

 

ARTICOLO 22, comma 1

Diposizioni in materia di contributo di solidarietà

 

Le norme abrogano le disposizioni contenute all’articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023 che avevano modificato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini della liquidazione del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 dovuto da taluni soggetti operanti nel settore energetico.

Il contributo di solidarietà è stato istituito dall’articolo 1, commi da 115 a 119, della legge di bilancio 2023, a carico dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito soggetto a IRES relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi soggetti a IRES conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività sopraindicate. Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e non è deducibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

Il citato articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2022, di cui si dispone l’abrogazione, prevede, in particolare:

-      l'esclusione dalla base di calcolo del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 degli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate a copertura di vincoli fiscali, cioè destinate alla copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) nel testo previgente alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 33, lettera q) della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007). Tale esclusione si applica nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

-      nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, l’esclusione dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1 ° gennaio 2022 degli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta.

Per effetto dell’abrogazione disposta dall’articolo 22, comma 1, quindi, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali concorrono per intero alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e ai quattro periodi di imposta precedenti. Il recupero di gettito, stimato in 404 milioni di euro per il 2023, è posto – ai sensi dell’articolo 22, comma 3, lettera a), a copertura parziale degli oneri derivanti da altre disposizioni del decreto-legge.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

SNF-competenza

SNF-cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Abrogazione delle modifiche introdotte dall'art. 5 del decreto-legge 34/2023 al contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 di cui ai commi da 115 a 119 della legge n. 197 del 28 dicembre 2022 (esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo) (comma 1)

404

 

 

 

404

 

 

 

404

 

 

 

404

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che l’abrogazione della suddetta misura determina, in coerenza con la valutazione della norma originaria, un recupero di gettito pari a 404 milioni di euro nel 2023.

Si rammenta che nella relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 34 del 2023, si affermava che, ai fini della stima delle minori entrate conseguenti alla rideterminazione della base imponibile del contributo di solidarietà prevista dall’articolo 5, erano stati considerati i dati contenuti nelle dichiarazioni Redditi Società di capitali interessate dalla nonna (anni d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021), sterilizzando il reddito imponibile dai valori dei decrementi delle Riserve in sospensione d'imposta indicati nel campo RS140 col. 3. La platea dei soggetti sui quali era stata calcolata la stima corrispondeva a quella considerata ai fini della valutazione della misura originaria che ha introdotto il prelievo in esame – articolo 1 commi, 115-119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Su tale platea si era rilevato che al 31 dicembre 2021 le riserve in sospensione d'imposta ammontavano a circa 5,1 miliardi di euro, con utilizzi nelle annualità 2018-2021 in media pari a circa 103 milioni di euro (2% del totale). In un'ottica di estrema prudenza e in assenza dei dati dichiarativi relativi all'utilizzo delle suddette riserve nel 2022, si era ipotizzato che in tale annualità l'utilizzo delle riserve in sospensione era pari al 30% del loro ammontare complessivo con una riduzione della base imponibile del contributo pari a circa 1,6 miliardi di euro. Alla luce di tale ipotesi, si stimava che la misura avrebbe determinato una riduzione di gettito del contributo straordinario di circa 404 milioni di euro nel 2023.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme abrogano le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 34 del 2023 che hanno rideterminato le modalità di calcolo della base imponibile a cui applicare il contributo di solidarietà previsto dalla legge di bilancio 2023 a carico di talune imprese del settore energetico; posto che il recupero di gettito previsto equivale al minor gettito in precedenza stimato in conseguenza delle norme di cui si dispone l’abrogazione, non si formulano osservazioni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 22 fa fronte agli oneri derivanti da una pluralità di disposizioni recate dal presente decreto-legge[24]  – determinati in 507.138.598 euro per l’anno 2023, 10.120.000 euro per l’anno 2024 e 2.840.000 euro per l’anno 2028, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa a 530.648.598 euro per l’anno 2023, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 536.158.598 euro per l’anno 2023 - tramite le seguenti modalità:

- quanto a 404 milioni di euro per l’anno 2023, ai sensi della lettera a), mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione disposta dal comma 1 del medesimo articolo 22;

- quanto a 126,70 milioni di euro per l’anno 2023, ai sensi della lettera b), mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;

- quanto a 10,12 milioni di euro per l’anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l’anno 2028, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ai sensi della lettera c), mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 1, commi 4, 8 e 9;

- quanto a 10,12 milioni di euro per l’anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l’anno 2028, ai sensi della lettera d), mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall’articolo 1, commi 4, 8 e 9;

- quanto a 5,5 milioni di euro per l’anno 2023, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ai sensi della lettera e), mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall’articolo 7, comma 11, lettera d).

Da un punto di vista della formulazione della disposizione, si rileva preliminarmente l’opportunità di riformulare l’alinea del comma 3 dell’articolo 22, al fine di precisare che, con riferimento all’articolo 6, in questa sede si provvede alla copertura finanziaria dei soli oneri derivanti dai commi 2, 6 e 7, come precisato peraltro dal comma 9 del medesimo articolo 6, in quanto agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 di detto articolo provvede, invece, il comma 5 della stessa disposizione, di cui si è precedentemente illustrato il contenuto.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri, mentre il computo degli oneri richiamati dalla disposizione in esame appare corretto per l’anno 2023, l’importo di 10.120.000 euro per l’anno 2024 è pari all’onere derivante dal comma 2 dell’articolo 22 richiamato dalla disposizione in commento, concernente l’incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ma non tiene conto dell’onere di 1.050.000 euro per l’anno 2024, derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 11, riguardanti il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi ai comuni dalla Cassa depositi e prestiti SpA.

Al riguardo, si osserva infatti che, mentre l’articolo 1, comma 11, e la relativa relazione tecnica fanno riferimento a un onere quantificato in 1,05 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e la disposizione di copertura in esame considerano invece un onere di 1,05 milioni di euro per il solo anno 2023. Appare, pertanto, necessario che il Governo confermi l’effettiva sussistenza dell’onere riferito all’anno 2024, anche al fine di provvedere a una corrispondente modifica degli importi indicati dall’alinea del comma 3 dell’articolo 22.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che gli importi indicati corrispondono alle maggiori entrate tributarie quantificate dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari con riferimento all’abrogazione dell’articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, disposta dal comma 1 del medesimo articolo 22.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, si ricorda che l’articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023, prevede la possibilità di erogare ai clienti domestici residenti, diversi da quelli titolari di bonus sociale, un contributo nei mesi da ottobre a dicembre 2023, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh, autorizzando a tal fine, al comma 3, la spesa di 1 miliardo di euro per l'anno 2023.

Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per l’anno 2023 e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le stesse risultano preordinate ai sensi della legislazione vigente.

In merito alla terza e alla quarta modalità di copertura finanziaria, alla luce degli importi, rispettivamente, delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall’articolo 1, commi 4, 8 e 9[25], risultanti dall’apposita tabella contenuta nella relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare, giacché gli oneri risultano coerenti rispetto alle quantificazioni degli effetti finanziari delle medesime disposizioni[26].

In merito alla quinta modalità di copertura finanziaria, si ricorda che, come in precedenza illustrato, l’articolo 7, comma 11, lettera d), prevede una riduzione, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2023, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, concernente il finanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza, destinata a provvedere per un corrispondente importo a quota parte degli oneri derivanti dal comma 9 del medesimo articolo 7. In proposito si rileva che, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, l’importo complessivo delle coperture previste dalle lettere da a) alla lettera d) del predetto comma 11 dell’articolo 7 eccede di 59,9 milioni di euro l’onere di cui si prevede la copertura, determinando in tal modo la creazione dello spazio finanziario utilizzato dalla norma di copertura in commento[27]. Tutto ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare. Per quanto attiene alla formulazione della disposizione, si segnala l’opportunità di fare riferimento all’utilizzo di “quota parte” delle minori spese derivanti dall’articolo 7, comma 11, lettera d), in considerazione del fatto che – come si è evidenziato - non sono integralmente utilizzati gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno delle pubbliche amministrazioni derivanti dalla riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di cittadinanza. Sul punto, appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.

Infine, si evidenzia che il comma 4 dell’articolo 22 in commento stabilisce che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, e che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 

 



[1]              In attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 269 del 2003.

[2] La norma fa riferimento ai tribunali di Ravenna e di Forlì e agli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì.

[3] L’elenco dei comuni interessati è riportato nell’allegato 1.

[4] La norma specifica che trattasi del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie di cui al decreto legislativo n 300 del 1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 si applicano anche al CONI.

[5] Di cui all’articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017.

[6] Si fa presente che il predetto Fondo è iscritto sul capitolo 7720 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca.

[7] Gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono invece quantificati in 425,1 milioni di euro per l’anno 2023, giacché in base alle regole di contabilità pubblica su tali due ultimi saldi di finanza non vengono valorizzati gli oneri connessi alla contribuzione figurativa associata al riconoscimento dell’integrazione al reddito, pari a 194,9 milioni di euro per il medesimo anno 2023.

[8] Tale riduzione equivale a 280 milioni di euro per l’anno 2023 in termini di fabbisogno e indebitamento netto per le ragioni indicate nella nota precedente.

[9] Tale riduzione equivale a 35 milioni di euro per l’anno 2023 in termini di fabbisogno e indebitamento netto per le ragioni indicate nelle due note precedenti.

[10] La citata autorizzazione di spesa reca uno stanziamento iniziale, in seguito rideterminato ad opera di successivi provvedimento legislativi, di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

[11] Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

[12] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 2781 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[13] La relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 48 del 2023, aggiornata al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, è stata depositata dal Governo nella seduta della Commissione bilancio del 26 giugno 2023.

[14] Corrispondenti a 5 periodi di sospensione non superiori a quindici giorni.

[15] Corrispondenti a 500 euro per 5 periodi di sospensione

[16] Articolo 18 della legge n. 580/1993

[17] Con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

[18] Di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 25, comma 2, del Codice della protezione civile. Trattasi nello specifico di: interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, interventi per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, per la gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, prime misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, nonché prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento.

[19] Di cui all’art. 25, comma 2, del Codice della protezione civile.

[20] Cfr. L’articolo 12-bis, del decreto-legge n. 176 del 2022 e l’articolo 1, comma 730, della legge n. 197 del 2022.

[21] Anziché dal 1° luglio 2023, in deroga quindi a quanto previsto dall’articolo 229 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

[22] Anziché dal 1° luglio 2023, in deroga quindi a quanto previsto dall’articolo 229 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

[23] Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie:

-          organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento;

-          ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche; attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi; procedure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

-          attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

[24] Si tratta, in particolare, degli articoli 1 (Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi), 5 (Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall’emergenza), 6 (Disposizioni in materia di università e alta formazione), 8 (Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi), 18 (Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali) e dal comma 2 dell’articolo 22 in esame che reca un incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

[25] Tali disposizioni riguardano, in particolare: la sospensione di versamenti tributari e non (comma 4); la sospensione dei termini per eventi eccezionali recata dall’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 (comma 8); la sospensione dei versamenti e adempimenti previsti per l’adesione agli istituti di definizione agevolata disciplinati dalla legge di bilancio 2023, che scadono nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023 (comma 9).

[26] In base ai dati contenuti nella relazione tecnica, le disposizioni di cui ai commi 4, 8 e 9 comportano un aumento delle entrate, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 32,96 milioni di euro nel 2024 (di cui 18,48 milioni di euro per l’erario, 10,12 milioni di euro per gli enti di previdenza e 4,36 milioni di euro per altri enti) e a 9,02 milioni di euro nel 2028 (di cui 5,03 milioni di euro per l’erario, 2,84 milioni di euro per gli enti previdenziali e 1,15 milioni per altri enti). Gli effetti in termini di minore spesa delle medesime disposizioni sono invece pari, in termini di saldo netto da finanziare, a 10,1 milioni di euro per l’anno 2024 e a 2,84 milioni di euro per l’anno 2028.

[27] In particolare, poiché la lettera e) dell’articolo 22 in esame utilizza a copertura soltanto 5,5 milioni di euro dei 59,9 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento che eccedono la copertura degli oneri derivanti dall’articolo 7, residuano 54,4 milioni di euro che risultano come saldo del provvedimento, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per l’anno 2023 evidenziato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.