Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Modifiche al codice della proprietà industriale
Riferimenti: AC N.1134/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 14/06/2023
Organi della Camera: V Bilancio

 

                                    


 

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1134

 

 

 

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

 

 

 

(Approvato dal Senato A.S.411)

 

 

 

 

N. 75 – 14 giugno 2023

 


 

 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE

 

 

PREMESSA.. 3

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI. 3

Articolo 1 (Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta). 3

Articolo 2 (Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere). 4

Articolo 3 (Titolarità delle invenzioni realizzate nell’ambito di università ed enti di ricerca)  5

Articolo 4 (Uffici di trasferimento tecnologico). 6

Articolo 5 (Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano). 7

Articolo 6 (Aumento della sanzione amministrativa) 7

Articolo 7 (Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito). 8

Articolo 8 (Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato). 8

Articolo 9 (Estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi). 9

Articolo 10 (Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi). 9

Articolo 11 (Efficacia diretta dell’iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti a una domanda o un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi). 10

Articolo 12 (Riduzione degli obblighi di trasmissione cartacea e semplificazioni procedurali) 10

Articolo 13 (Estensione dell’utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri)  11

Articolo 14 (Semplificazioni al riconoscimento di una privativa di nuova varietà vegetale)  12

Articolo 15 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche mediante opposizione). 12

Articolo 16 (Disposizioni in materia di proroga dei termini nell’ambito dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi). 13

Articolo 17 (Termine di presentazione dell’istanza di reintegrazione). 13

Articolo 18 (Snellimento della commissione d’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio). 14

Articolo 19 (Adeguamento delle previsioni in materia di novità del brevetto al procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto). 15

Articolo 20 (Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità). 15

Articolo 21 (Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349). 16

Articolo 22 (Eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere). 16

Articolo 23 (Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione). 17

Articolo 24 (Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto). 18

Articolo 25 (Articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione). 19

Articolo 26 (Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza)  20

Articolo 27 (Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza)  21

Articolo 28 (Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza)  21

Articolo 29 (Definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti). 22

Articolo 30 (Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita dei titoli). 23

Articolo 31 (Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale). 24

Articolo 32 (Clausola di invarianza finanziaria) 25

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

1134

Titolo:

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

 Relazione tecnica (RT):

  presente

Relatore per la Commissione di merito:

  Pietrella (FdI)

Commissione competente:

  X (Attività produttive)

 

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa ed approvato al Senato (AS 411) il 2 maggio 2023, dispone modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Il testo trasmesso dal Senato è corredato di relazione tecnica. Essa, rispetto alla relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato, risulta aggiornata alla luce degli emendamenti approvati in prima lettura.

La 5ª Commissione del Senato, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, ha espresso parere non ostativo sul testo presentato, nella seduta del 9 marzo 2023, e sulle modifiche approvate, nella seduta del 2 maggio 2023.

Si esaminano di seguito le disposizioni del disegno di legge, i contenuti della relazione tecnica allegata al testo trasmesso dal Senato e le ulteriori informazioni inerenti i profili finanziari acquisite nel corso dell’esame in prima lettura.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articolo 1
(Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta)

 

Le norme integrano il testo dell’articolo 14, comma 1, lettera b) del Codice della proprietà industriale, che vieta di registrare come marchi i segni idonei ad ingannare il pubblico, estendendo tale divieto ai segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell’Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l’Italia o l’Unione europea sono parte.

 

La relazione tecnica evidenzia che la modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, giacché la norma, avente carattere ordinamentale, si limita a prevedere il divieto di registrare come marchi segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protetta.

 

 

Articolo 2
(Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere)

 

Le norme introducono nel Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005 la possibilità di chiedere la protezione temporanea dei disegni e dei modelli che figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o di uno Stato estero con il quale si abbiano accordi reciprocità di trattamento.

 

La relazione tecnica afferma che la norma dà attuazione all’articolo 11 della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale ed ha natura ordinamentale; pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme introducono una nuova forma di protezione della proprietà industriale dei disegni e dei modelli nelle fiere. In proposito, appare opportuna una conferma da parte del Governo che le attività istruttorie conseguenti a tale nuova forma di protezione, a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, possano effettivamente essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 31.

 

 

 

 

Articolo 3
(Titolarità delle invenzioni realizzate nell’ambito di università ed enti di ricerca)

 

Normativa vigente. L’articolo 65 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale) prevede che, quando il rapporto di lavoro intercorre con un’università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è l’autore, salvo il diritto dell’istituzione di stabilire l’importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l’uso dell’invenzione, a sé spettante. In ogni caso, l’inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano a determinare il canone, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

 

Le norme, ribaltando l’approccio in vigore relativamente alla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli IRCCS (professor’s privilege), stabiliscono che i diritti nascenti dall'invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore, a meno che la stessa struttura non vi abbia interesse. Rinvia poi all’autonomia privata la disciplina delle premialità connesse con l’attività inventiva e altri aspetti relativi alla valorizzazione delle invenzioni.

 

La relazione tecnica, quanto alla verifica degli effetti finanziari in ordine a possibili maggiori spese sostenute dalla struttura di appartenenza dell’inventore in relazione alla procedura di deposito della domanda di brevetto, di registrazione di brevetti e/o altri diritti di privativa, rammenta che l’intervento normativo proposto determina una mera inversione della presunzione della titolarità dell’invenzione industriale nell’ambito dei rapporti esistenti tra il soggetto interessato e la struttura di appartenenza, proponendo un cambio di paradigma dal “modello di titolarità individuale” al “modello di titolarità istituzionale”, che non ha effetti sostanziali sulla disciplina di riferimento. Tale intervento, infatti, si prospetta, piuttosto, come una semplificazione della disciplina previgente, che non produce alcun effetto sulle conseguenze patrimoniali la cui possibile fluttuazione non consegue alle modifiche normative qui introdotte. Si segnala, infine, che dalle semplificazioni proposte si è – di converso – in attesa di un alleggerimento degli oneri burocratici, a carico delle università e degli enti di ricerca, connessi alla procedura di riconoscimento della titolarità delle “invenzioni industriali”. Pertanto, si ritiene che la proposta di modifica abbia natura ordinamentale e non comporti, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in considerazione del fatto che le norme, aventi carattere ordinamentale, pongono a carico delle università, degli enti di ricerca e degli IRCCS, anziché dell’inventore, il diritto e l’onere di depositare la domanda di brevetto in relazione ad un’invenzione fatta nell’ambito di un rapporto di lavoro o impiego con l’inventore stesso, salvo rinuncia e deducendo – altrimenti – dalla quota dei proventi da riconoscere all’inventore i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione al deposito della domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo.

 

Articolo 4
(Uffici di trasferimento tecnologico)

Le norme introducono nel Codice un nuovo articolo 65-bis, che consente alle istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca ovvero agli IRCCS di dotarsi di un Ufficio di trasferimento tecnologico (UTT) con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed ha carattere ordinamentale poiché la costituzione del nuovo ufficio e lo svolgimento delle relative funzioni avverrà con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma consente alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca ovvero agli IRCCS di dotarsi di un ufficio di trasferimento tecnologico. In proposito si osserva che poiché si tratta di una norma facoltizzante e giacché, come evidenziato dalla relazione tecnica, la costituzione di detti uffici avverrà con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, coerentemente con quanto previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 31, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 5
(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano)

Le norme, introdotte al Senato, modificano l'articolo 59 del Codice della proprietà industriale, che prevede, qualora per la medesima invenzione siano stati concessi allo stesso inventore un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, il primo cessi di produrre i suoi effetti. L’articolo in esame modifica tale disposizione prevedendo che il brevetto italiano mantenga i suoi effetti e coesista con il brevetto europeo concesso in relazione alla medesima invenzione, anche in caso di successivo annullamento o decadenza di quest’ultimo.

 

La relazione tecnica evidenzia la natura ordinamentale della norma, che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma prevede che il brevetto italiano mantenga i suoi effetti e coesista con un brevetto europeo valido in Italia o con un brevetto europeo con effetto unitario concesso in relazione alla medesima invenzione, anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo. Trattandosi di una norma di carattere ordinamentale, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 6
(Aumento della sanzione amministrativa)

Le norme, introdotte al Senato, aumentano il minimo e il massimo edittale della sanzione applicabile a chiunque apponga, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, rispettivamente, da 51,65 a 150 euro e da 516,46 a 1.500 euro.

 

La relazione tecnica afferma che la ratio della norma è quella di garantire una maggiore efficacia deterrente della sanzione nei confronti di chi adotti i comportamenti illeciti previsti dalla norma de qua. Pertanto la modifica ha natura ordinamentale e non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma incrementa l’importo delle sanzioni irrogabili a quanti appongano su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato. Poiché la norma non comporta oneri finanziari, ma potrebbe, invece, produrre effetti positivi per la finanza pubblica, per quanto incerti nel loro ammontare, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 7
(Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito)

Le norme consentono il differimento del pagamento dei diritti di deposito per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa.

 

La relazione tecnica evidenzia che il pagamento dei diritti di deposito della domanda di brevetto in momento successivo alla sua presentazione è consentito in molti Paesi europei, dall’Ufficio europeo dei brevetti e dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. La norma, quindi, si ritiene permetta di eliminare uno svantaggio competitivo per le aziende che depositano in Italia, visto che la concorrenza sulla tutela brevettuale si basa sul principio “first-to-file” (prevale il diritto di chi ha la prima data di deposito della domanda di brevetto). La relazione tecnica definisce ordinamentale la natura della norma, che non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che la norma consente di posticipare il pagamento dei diritti di deposito della domanda di brevetto fino a un mese dopo la sua presentazione, appare necessario acquisire maggiori elementi informativi al fine di poter verificare che tale differimento non determini effetti in termini di fabbisogno.

 

Articolo 8
(Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato)

Le norme riducono da novanta a sessanta giorni il termine per il conseguimento dell'autorizzazione ministeriale al deposito delle domande di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia presso gli uffici di Stati esteri, o presso l’EPO o lo WIPO, qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese. Estendono poi l'ambito di applicazione del divieto di deposito della domanda di brevetto in assenza di autorizzazione ministeriale ai casi in cui:

-         l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo ha sede legale all'estero;

-         l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto prima del deposito della domanda di brevetto.

 

La relazione tecnica attribuisce natura ordinamentale alla norma, che pertanto si ritiene non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma in esame, che riduce il termine per il rilascio dell’autorizzazione ministeriale al deposito all’estero, presso l’EPO o lo WIPO delle domande di brevetto rilevanti per la difesa nazionale e prevede debba esser richiesta anche se l’inventore lavori presso filiali italiane di multinazionali estere o quando abbia ceduto l’invenzione prima del deposito della domanda di brevetto.

 

Articolo 9
(Estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi)

Le norme estendono da 2 a 4 anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).

 

La relazione tecnica attribuisce natura ordinamentale alla norma, che pertanto si ritiene non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma in esame, che estende la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).

 

Articolo 10
(Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi)

Le norme riducono da quaranta a trenta il numero minimo di giorni intercorrenti tra la convocazione delle parti e la relativa udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi.

 

La relazione tecnica attribuisce natura ordinamentale alla norma, che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma in esame, che riduce il numero minimo di giorni dalla convocazione delle parti che devono trascorre prima dell’udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi.

 

Articolo 11
(Efficacia diretta dell’iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti a una domanda o un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi)

 

Le norme prevedono l’opponibilità a terzi degli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo iscritti nel Registro europeo dei brevetti.

 

La relazione tecnica segnala che la norma consente di evitare inutili duplicazioni di adempimenti amministrativi da parte dell’utenza e afferma che si tratta di una norma di natura ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma in esame, che prevede l’opponibilità a terzi degli atti relativi a diritti inerenti ad una domanda o un brevetto iscritti nel registro europeo dei brevetti.

 

Articolo 12
(Riduzione degli obblighi di trasmissione cartacea e semplificazioni procedurali)

Le norme modificano la disciplina del deposito delle domande e delle istanze presentate a norma del codice della proprietà industriale, disponendo la soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea all'UIBM da parte delle Camere di commercio, industria e artigianato e consentono l’accesso al sistema di deposito telematico dell’UIBM a condizione che sia accertata l’identità digitale dell’utente; tale accertamento consente di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito.

 

La relazione tecnica segnala che la norma ha come effetto quello di non rendere più necessario il possesso di una firma digitale per accedere al sistema di deposito telematico dell’UIBM. Evidenzia poi la natura ordinamentale della norma, che quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma in esame, che elimina l’obbligo di trasmissione della documentazione inerente alle domande di deposito all’UIBM da parte delle camere di commercio e consente l’uso del sistema di deposito telematico dell’UIBM previo accertamento dell’identità digitale dell’utente.

 

Articolo 13
(Estensione dell’utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri)

Le norme prevedono la possibilità, in sede di rivendicazione della priorità, di utilizzare, in alternativa al deposito della copia dei documenti, l’indicazione di codici identificativi presenti in banche dati presso le quali l’Ufficio italiano brevetti e marchi può direttamente verificare il contenuto del relativo fascicolo.

 

La relazione tecnica segnala che la norma ha come effetto quello di eliminare, tra gli altri, l’ostacolo che oggi impedisce all’Italia di aderire al servizio WIPO Digital Act Service, che consente lo scambio sicuro di documenti di priorità tra gli uffici della proprietà intellettuale nazionali partecipanti, anche in qualità di accessing office, acquisendo pertanto documenti attraverso tale canale. Infine, evidenzia la natura ordinamentale della norma, che pertanto non si ritiene comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma in esame, che consente, in sede di rivendicazione della priorità, di utilizzare, in alternativa al deposito della copia dei documenti, l’indicazione di codici identificativi presenti in banche dati.

 

Articolo 14
(Semplificazioni al riconoscimento di una privativa di nuova varietà vegetale)

Le norme sopprimono la Commissione che attualmente esprime un parere al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, (MASAF) sull’esistenza dei requisiti di validità previsti dal codice per le nuove varietà vegetali propedeutici alla registrazione del relativo diritto di privativa.

 

La relazione tecnica rammenta che la partecipazione a detta Commissione è già attualmente a titolo gratuito e l’attribuzione dell’espressione del parere agli stessi funzionari del Ministero, all’esito dei controlli tecnici degli Istituti agrari, come avviene attualmente, non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che le norme in esame prevedono la soppressione di una Commissione avente compiti consultivi ai fini dell’espressione, da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un parere nell’ambito della registrazione del diritto di privativa su nuove varietà vegetali, che i membri della Commissione vi partecipano a titolo gratuito e che il suddetto parere continuerà comunque ad essere predisposto da funzionari del Ministero nelle modalità in essere.

 

Articolo 15
(Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche mediante opposizione)

Le norme includono espressamente, tra i soggetti legittimati a proporre opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), quale autorità nazionale competente per le DOP, le IGP e le IG agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto.

 

La relazione tecnica sottolinea che sono numerose le denominazioni di origine protetta e le indicazioni protette registrate ma prive di un consorzio di tutela e definisce ordinamentale la natura della norma, che dunque non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Governo, con una nota del Ministero dell’economia e delle finanze trasmessa al Senato nel corso dell’esame in prima lettura precisa che il MASAF dispone delle competenze e delle professionalità necessarie per assicurare la piena protezione delle DOP e delle IGP registrate anche nel caso in cui eventuali depositi di richieste di riconoscimento di marchi confliggano con i principi di protezione dei regolamenti dell’UE in materia di DOP e IGP e dei principi dello stesso Codice. Esclude, pertanto, un eventuale ricorso a consulenza tecnico-legale di esperti estranei all’amministrazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che la norma in esame si limita ad attribuire al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in assenza di Consorzi di tutela legalmente riconosciuti, la legittimazione a proporre opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio a tutela delle DOP delle IGP e delle IG.

 

Articolo 16
(Disposizioni in materia di proroga dei termini nell’ambito dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

Le norme fissano un termine univoco, in materia di proroga dei termini dei procedimenti presso l'UIBM, prevedendo che essa sia disposta fino a un massimo di sei mesi dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga.

 

La relazione tecnica sottolinea che la norma intende eliminare possibili incertezze interpretative in ordine alla scadenza del termine oggetto di proroga, stabilendo che la proroga stessa può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga. Definisce la norma di natura ordinamentale, che dunque non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale della norma in esame che fissa un termine univoco in materia di proroga dei termini dei procedimenti presso l’UIBM.

 

Articolo 17
(Termine di presentazione dell’istanza di reintegrazione)

Le norme modificano l’articolo 193 del Codice della Proprietà Industriale, che consente al richiedente o al titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell'UIBM o della Commissione dei ricorsi, di chiedere la reintegrazione nei suoi diritti se l'inosservanza ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda o la decadenza del titolo o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso. In particolare, modifica il termine entro cui deve essere compiuto l’atto omesso e deve essere presentata l’istanza di reintegrazione, fissandolo a un anno dalla data di scadenza del termine non osservato.

 

La relazione tecnica sottolinea che la norma intende così fornire un quadro normativo più chiaro e una maggiore certezza dei diritti. Definisce di natura ordinamentale la norma, che dunque non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma in esame, che che la norma in esame si limita a modificare il termine per la presentazione della domanda di reintegrazione nei propri diritti da parte del richiedente o del titolare di un titolo di proprietà industriale, in caso di omessa osservanza di un termine procedimentale.

 

Articolo 18
(Snellimento della commissione d’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio)

Le norme riducono da otto a sette il numero dei componenti della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e da diciotto a dodici mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione.

 

La relazione tecnica sottolinea che la norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che le norme riducono il numero di componenti della commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale ed il periodo obbligatorio di tirocinio per l’ammissione a detto esame.

 

 

 

Articolo 19
(Adeguamento delle previsioni in materia di novità del brevetto al procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto)

Le norme prevedono che, per valutare la sussistenza del requisito di novità del brevetto, l’Ufficio italiano brevetti e marchi consideri anche le domande internazionali designanti e aventi effetto per l’Italia depositate in precedenza.

 

La relazione tecnica sottolinea che la norma serve ad adeguare la normativa vigente all’introduzione nell’ordinamento - per effetto delle modifiche all’articolo 55 del Codice della proprietà industriale introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2019 - della fase nazionale di esame delle domande internazionali. Si ritiene che la norma abbia natura ordinamentale e non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale delle norme, che prevedono che, per valutare la novità dell’invenzione, l’Ufficio italiano brevetti e marchi tenga conto anche delle domande internazionali designanti e aventi effetto per l’Italia depositate in precedenza.

 

Articolo 20
(Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità)

Le norme precisano che la durata ventennale o decennale, rispettivamente dei brevetti per invenzione industriale e dei brevetti per modelli di utilità, termina con lo spirare dell’ultimo istante del giorno corrispondente a quello della domanda.

 

La relazione tecnica sottolinea che la norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme che precisano che i brevetti per invenzioni industriali e per modelli di utilità scadono, rispettivamente dopo 20 o 10 anni, con lo spirare dell’ultimo istante del giorno corrispondente a quello della domanda.

 

Articolo 21
(Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349)

Le norme sopprimono le disposizioni del Codice della proprietà industriale che facevano salvi i certificati complementari di protezione riconosciuti ai sensi della legge n. 349 del 1991[1], già abrogata dall'articolo 246 del medesimo codice, per i quali si stabiliva una durata maggiore rispetto a quella quinquennale prevista dalla disciplina europea.

Il certificato di protezione complementare, si ricorda, permette di prolungare la durata di un brevetto di base relativo ad uno specifico prodotto medicinale o fitosanitario per recuperare il tempo assorbito dalla procedura autorizzativa per l’immissione in commercio del prodotto.

 

La relazione tecnica sottolinea che i certificati complementari di protezione previsti dalla legge n. 349 del 1991, per i quali si stabiliva una durata maggiore rispetto a quella di cinque anni prevista dalla disciplina europea, non esistono più. L’articolo 21, pertanto, elimina previsioni normative ormai superate. La relazione tecnica afferma che la norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme che si limitano a sopprimere le previsioni, ormai superate, del Codice della proprietà industriale che facevano salvi gli effetti dei certificati complementari di protezione riconosciuti ai sensi della legge n. 349 del 1991, abrogata dal medesimo Codice.

 

Articolo 22
(Eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere)

Le norme abrogano il comma 3 dell’articolo 129 del Codice della proprietà industriale, consentendo il sequestro da parte delle forze dell’ordine delle merci contraffatte esposte in fiera.

Ad oggi, infatti, le forze dell’ordine, in caso di contraffazione perpetrata su prodotti esposti in fiera, possono procedere soltanto ad un verbale di mera descrizione delle caratteristiche dei prodotti sospetti, senza poter effettuare sequestri, facendo salva solo la possibilità di ottenere sequestri di natura penale ad opera delle competenti autorità.

 

La relazione tecnica sottolinea che la soppressione del predetto comma garantirebbe all’azione repressiva maggior speditezza ed effettività, consentendo in ogni caso il sequestro che, precedendo l’eventuale procedimento penale, garantirebbe una tutela più celere anche nello spazio temporale limitato dagli eventi fieristici, evitando una tutela tardiva che non avrebbe i medesimi effetti. Inoltre, evidenzia che nell’ambito del settore fieristico, soprattutto a seguito della pandemia, le stesse fiere sono diventate ibride, con la conseguente contemporanea presenza di cataloghi digitali unitamente a esposizioni fisiche di prodotti: se per i cataloghi digitali è possibile ottenere sequestri e inibitorie, trattandosi di contenuti messi a disposizione online in violazione dei diritti, è opportuno prevedere analoga regolamentazione per la parte fisica della fiera. Afferma, infine, la natura ordinamentale della norma, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che le norme in esame si limitano a consentire il sequestro delle merci contraffatte esposte in fiera.

 

Articolo 23
(Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione)

Le norme modificano l’articolo 138 del Codice, per prevedere che debbano essere resi pubblici mediante trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), ai fini della opponibilità di fronte ai terzi, anche gli atti che estinguono i diritti su titoli di proprietà industriale, nonché le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale.

 

La relazione tecnica sottolinea che la norma potenzia il sistema della pubblicità degli atti inerenti ai titoli di proprietà industriale, ampliando le fattispecie soggette a trascrizione ai fini dell’opponibilità verso i terzi. Segnala che la nuova elencazione proposta ha la finalità di raccordare la previsione dell’articolo 138 del Codice della proprietà industriale con la prescrizione vigente dell’articolo 88, comma 2, della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) che prevede che il curatore fallimentare notifichi un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento agli uffici competenti, perché sia trascritta nei pubblici registri. In altri termini, la trascrizione delle sentenze dichiarative di fallimento dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) non è introdotta dalla norma in oggetto, in quanto attualmente le istanze di trascrizione di tali fattispecie sono correntemente depositate presso l’UIBM per effetto della vigente prescrizione normativa dettata dall’articolo 88 della legge fallimentare. Evidenzia, inoltre, che si tratta di una fattispecie di deposito di domande di “trascrizione” dai numeri di fatto contenuti, risultando che le istanze di trascrizione di sentenze dichiarative di fallimento depositate presso l’UIBM sono pari a 19 nel 2020 e 28 nel 2021, a fronte di un complessivo numero di istanze di trascrizione pari a 3.716 nel 2020 e 4.582 nel 2021. L’UIBM, per altro, è tenuto ad esaminare esclusivamente la regolarità formale dell’atto, con esclusione dunque di ogni profilo ulteriore. Secondo quanto affermato nella relazione tecnica, l’attuale organico dell’UIBM applicato al procedimento risulta in grado di assorbire il carico di lavoro di cui si tratta nel pieno rispetto delle previsioni di legge. Segnala che nel 2021 le trascrizioni lavorate dall’UIBM presentano un tempo medio di lavorazione per singola istanza pari a soli 120 giorni, a fronte di un termine di definizione del procedimento fissato dal DPCM n. 272 del 2010 di 180 giorni. Da ultimo, sottolinea che il deposito di un’istanza di trascrizione comporta per l’utenza l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo, in misura ad oggi pari, in caso di deposito telematico, ad euro 85, mentre, nel caso di deposito cartaceo, è previsto il bollo da 16 euro sia sull’istanza, sia sull’atto sia infine sull’eventuale procura o lettera di incarico che l’accompagni. Un incremento delle istanze di trascrizione sarebbe, quindi, in ogni caso accompagnato da un aumento degli introiti per lo Stato derivanti dal versamento dell’imposta di bollo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, preso atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica riferiti alle norme in esame che ampliano le fattispecie degli atti che debbono essere trascritti presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).

 

Articolo 24
(Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto)

Le norme intervengono sulla disciplina relativa all'oggetto della domanda per le invenzioni e i modelli di utilità, includendo espressamente in tale oggetto, rispetto alla legislazione vigente, la verifica dei requisiti di validità di cui agli articoli 51 (sufficiente descrizione), 46 (novità), 48 (attività inventiva) e 49 (industrialità) del Codice della Proprietà Industriale. La verifica di sussistenza dei predetti requisiti, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è da condurre all'esito della ricerca di precedenza nel tempo (anteriorità). Con riguardo a quest'ultima si sopprime l'attuale previsione che rinviava a un decreto ministeriale la disciplina della ricerca delle anteriorità ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di validità. Si esplicita quindi la previsione per cui, in ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio.

 

La relazione tecnica sottolinea che la norma modifica l’articolo 170 del Codice al fine di prevedere che, nei casi di brevettazione alternativa, ossia nei casi in cui una domanda di brevetto per invenzione industriale, non accolta in tutto o in parte, sia stata convertita in domanda di brevetto per modello di utilità, gli effetti del rapporto di ricerca, prodotto nell’iter di esame della domanda di brevetto per invenzione industriale, sia esteso al brevetto per modello di utilità, nella misura in cui ciò sia compatibile con la disciplina codicistica di tale tipologia di brevetto. Trattandosi, infatti, di documentazione agli atti dell’Ufficio, lo stesso non può ignorarla ai fini del compiuto esame anche della domanda di brevetto per modello di utilità. Afferma poi che la modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme, che precisano i requisiti da accertare e le modalità di accertamento nel corso dell’esame delle domande relative a invenzioni e modelli di utilità.

 

Articolo 25
(Articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione)

Le norme prevedono che l’invio ai sensi dell’articolo 178 del Codice della proprietà industriale della cosiddetta prima comunicazione alle parti da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), dell’opposizione presentata avverso una domanda di registrazione o la registrazione di un marchio o la pubblicazione di un marchio internazionale non debba essere effettuato nei successivi due mesi, in alcune ipotesi di sospensione del procedimento di opposizione o qualora sia presentata un’istanza di limitazione della domanda di marchio.

 

La relazione tecnica afferma che la modifica prevede, in un’ottica di razionalizzazione e di economia procedimentale, una più puntuale articolazione della fase di avvio dei procedimenti di opposizione al fine di tener conto della prevalenza di ipotesi che rendono ragionevole posticipare l’invio della cosiddetta prima comunicazione alle parti (da cui decorre il termine per il possibile accordo di conciliazione tra le parti), quali la sussistenza di un’istanza di limitazione della domanda di marchio contestata, che di per sé potrebbe essere utile a determinare la celere definizione del procedimento per cessata materia del contendere oppure la presenza di un’ipotesi di sospensione, quale la pendenza dell’iter di registrazione della domanda di marchio preesistente su cui si fonda l’opposizione, che rende opportuno attendere l’esito dell’esame di tale domanda presupposta di registrazione, in modo da consentire alle parti di muoversi in un quadro di maggiore certezza del perimetro dell’opposizione e così formulare adeguatamente le proprie argomentazioni, dando corretta attuazione al principio del contradditorio. Afferma, infine, che la modifica ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale delle norme che si limitano a definire le ipotesi in cui, essendo il procedimento di opposizione sospeso o qualora sia presentata una istanza di limitazione della domanda di marchio, l’opposizione non deve essere comunicata alle parti dall’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) entro i successivi due mesi.

 

Articolo 26
(Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza)

Le norme consentono di richiedere la nullità di un marchio caratterizzato da parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia e vietano la presentazione di successive domande di nullità e decadenza di marchi fondate su altri diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda.

 

La relazione tecnica osserva che le norme introducono la possibilità di agire in sede amministrativa per l’annullamento della registrazione di marchi lesivi dell’immagine e della reputazione dell’Italia, coerentemente con quanto disposto dall’articolo 10, comma 1-bis del Codice della proprietà industriale inserito dal decreto-legge  n. 34 del 2019, ai sensi del quale “non possono altresì formare oggetto di registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia”. Inoltre, osserva che le norme introducono il divieto di parcellizzazione delle domande, analogamente a quanto previsto presso l’Ufficio europeo per la proprietà industriale per il procedimento di nullità e decadenza aventi ad oggetto marchi dell’UE. Evidenzia poi il carattere ordinamentale della norma, che non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale delle norme che si limitano a consentire di richiedere la nullità di un marchio lesivo dell’immagine dell’Italia e a vietare la parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza.

 

Articolo 27
(Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza)

Le norme prevedono espressamente che, qualora sia presentata un’istanza ricevibile e ammissibile di decadenza o di nullità del marchio, l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) comunichi detta istanza con l’avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro un termine di due mesi dalla data della comunicazione, prorogabile di un anno. In assenza di accordo, prevedono la possibilità per il titolare del marchio di presentare per iscritto le proprie deduzioni entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

 

La relazione tecnica osserva che le modifiche sono volte ad articolare in maniera puntuale le fasi e i termini del procedimento di nullità e decadenza, delineandoli sulla falsariga di quanto previsto per i procedimenti di opposizione. Sottolinea poi il carattere ordinamentale delle norme, che non comportano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale delle norme in esame che fissano in due mesi dalla comunicazione dell’istanza di decadenza o di nullità del marchio il termine per raggiungere un accordo di conciliazione e prevedono un termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione per l’invio delle proprie deduzioni da parte del titolare del marchio.

 

Articolo 28
(Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza)

Le norme introducono tra le cause di estinzione del procedimento di decadenza o nullità del marchio la rinuncia allo stesso.

 

La relazione tecnica sottolinea il carattere ordinamentale delle norme, che non comportano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle norme in esame che introducono tra le cause di estinzione del procedimento di decadenza o nullità del marchio la rinuncia allo stesso.

 

Articolo 29
(Definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti)

Le norme intervengono sulla disciplina relativa alla rimborsabilità delle tasse e dei diritti, sostituendo l’articolo 229 del Codice della proprietà industriale. In particolare, al comma 1 si specifica che la rimborsabilità ivi prevista si riferisce alla sola ipotesi di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata (si elimina quindi l'attuale richiamo anche alla concessione del brevetto), si precisa che l'oggetto del rimborso comprende le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico (nella formulazione attuale il comma 1 fa riferimento ai "diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda") e si conferma la disciplina già in vigore per quanto riguarda il rimborso del diritto previsto per il deposito di opposizione in caso di estinzione dell'opposizione. Al comma 2 si precisa che i rimborsi (senza riferimento ai "diritti") sono autorizzati dal MIMIT. La disciplina relativa all'autorizzazione è contenuta, invece, al nuovo comma 3, che prevede che l’autorizzazione venga disposta d’ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione di marchio respinta, mentre negli altri casi, il rimborso è disposto su richiesta dell’avente diritto, entro tre anni dalla data di rinuncia alla domanda di marchio o dell’estinzione dell’opposizione.

Si ricorda al riguardo che la disciplina relativa alla domanda di brevetto è dettata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2008.

 

La relazione tecnica sottolinea che le norme adottano una terminologia puntuale nell’individuazione di quanto può formare oggetto di rimborso, esplicitando il termine di decadenza entro il quale può essere presentata l’istanza di rimborso ed espungendo dalla disposizione i riferimenti alla domanda di brevetto, per la quale la disciplina puntuale è dettata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2008. Evidenzia poi il carattere ordinamentale delle norme, che non comportano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo, con una nota del Ministero dell’economia e delle finanze trasmessa al Senato nel corso dell’esame in prima lettura precisa che chiarisce che la modifica consiste in una mera precisazione terminologica. Infatti, deve rilevarsi che per la domanda di marchio l’utenza versa non “diritti” ma “tasse di concessione governativa”. La disposizione vigente impropriamente si riferisce ai “diritti” da rimborsare in caso di rigetto della domanda. Se al momento del deposito sono versate tasse di concessione governativa, al momento del rimborso sono restituite, parimenti, tasse di concessione governativa. Pertanto la vigente formulazione dell’articolo 229 adotta una terminologia non tecnicamente corretta che il disegno di legge pertanto corregge.

 

In merito ai profili di quantificazione, posto che le norme indicano puntualmente gli importi versati dai richiedenti che possono essere rimborsati in caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, riferendosi alle tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera di incarico, preso atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica e nella nota trasmessa nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 30
(Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita dei titoli)

Le norme modificano l’articolo 230, comma 2, del Codice della proprietà industriale, precisando che la regolarizzazione dei diritti annuali per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale è subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.

 

La relazione tecnica sottolinea che le norme prevedono espressamente che, ai fini della regolarizzazione di pagamenti tardivi inerenti ai titoli di proprietà industriale, essa sia subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare; si precisa che tale statuizione esplicita la prassi da tempo applicata presso l’Ufficio e che discende dalla previsione più generale dettata dal vigente articolo 227 del Codice della proprietà industriale, che ammette il pagamento tardivo, entro i sei mesi successivi alla scadenza, con l’applicazione del diritto di mora. L’intervento sull’articolo 230 è, quindi, definito di natura meramente esplicativa e non innovativa

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che le norme prevedono espressamente che la regolarizzazione dei diritti annuali per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale sia subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare, in conformità a quanto già avviene nella prassi, come chiarito nella relazione tecnica.

 

Articolo 31
(Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale)

Le norme aumentano da 42 a 48 euro le imposte di bollo dovute per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d’impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori; aumentano inoltre da 15 a 16 euro le imposte di bollo dovute per ogni istanza di annotazione e per tutte le altre istanze diverse da quelle richiamate nei punti precedenti. Riducono, invece, da 20 a 16 euro le imposte dovute per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti: 1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; 2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito; 3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito. Infine, diminuiscono da 85 a 80 euro l’imposta di bollo dovuta per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati.

 

La relazione tecnica sottolinea che le norme sono volte a rendere più esteso l’utilizzo del bollo digitale (attualmente utilizzabile solo per importi pari a 16 euro e multipli, fino a un massimo di cinque volte). Precisa, inoltre, che, dall’analisi dei dati inerenti all’imposta di bollo versata dall’utenza con riferimento al quinquennio 2017-2021 considerate le distinte tipologie di deposito e una stima del gettito che dovrebbe essere realizzato a seguito dell’approvazione della nuova quantificazione degli importi dei bolli, il saldo complessivo risulta ampiamente positivo, in quanto si darebbe luogo ad un aumento del gettito di oltre 180 mila euro annui, come rappresentato nella tabella seguente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che, secondo i dati forniti nella relazione tecnica, la revisione operata dalle norme in esame degli importi fissati per le imposte di bollo dal DPR n. 642 del 1972 potrebbe dar luogo ad un aumento degli introiti pari a 180 mila euro e tenuto conto che, cautelativamente, tali maggiori entrate non vengono scontate.

 

Articolo 32
(Clausola di invarianza finanziaria)

Le norme recano la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica si limita a rappresentare il contenuto dell’articolo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, posto che le norme recano una clausola di invarianza finanziaria in relazione all’attuazione del disegno di legge.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l’articolo 32 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all’intero provvedimento, secondo la quale dall’attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

 



[1] Recante disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto.