Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche
Riferimenti: AC N.1114/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 17/05/2023
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1114

 

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità

amministrativa delle amministrazioni pubbliche

 

(Conversione in legge del DL 44-2023)

 

 

 

 

 

N. 69 – 17 maggio 2023

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 3 -

ARTICOLO 1, comma 1. - 3 -

Incarichi dirigenziali per l’attuazione del PNRR. - 3 -

ARTICOLO 1 commi 2-4 e 13-14. - 4 -

Incrementi di dotazioni organiche e assunzioni presso pubbliche amministrazioni - 4 -

ARTICOLO 1, comma 5. - 28 -

Reclutamento di personale da parte del Dipartimento della disabilità.. - 28 -

ARTICOLO 1, comma 6. - 28 -

Reclutamento di personale da parte del Ministero del Turismo.. - 28 -

ARTICOLO 1, commi 7 e 8, lett. c). - 29 -

Incremento delle posizioni dirigenziali del Ministero del turismo.. - 29 -

ARTICOLO 1, comma 8, lett. a) e b). - 30 -

Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 30 -

ARTICOLO 1, comma 9. - 31 -

Procedure concorsuali per assunzioni di personale presso il Ministero dell’ambiente. - 31 -

ARTICOLO 1, commi 10 e 11. - 32 -

Personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. - 32 -

ARTICOLO 1, comma 12. - 35 -

Disposizioni in materia di personale dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)  - 35 -

ARTICOLO 2. - 36 -

Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione. - 36 -

ARTICOLO 3. - 37 -

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali - 37 -

ARTICOLO 4. - 43 -

Scuola nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi - 43 -

ARTICOLO 5, comma 1. - 44 -

Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito - Concorso per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito.. - 44 -

ARTICOLO 5, commi da 2 a 4. - 45 -

Personale del Ministero dell'istruzione e del merito – Retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale e innalzamento delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinate alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate. - 45 -

ARTICOLO 5, commi da 5 a 19. - 48 -

Procedura straordinaria di assegnazione di incarichi di docenza a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l’A.S. 2023/2024. - 48 -

ARTICOLO 5, comma 20. - 56 -

Immissione di ruolo dei docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria dall'A.S. 2023/2024  - 56 -

ARTICOLO 5, comma 21. - 57 -

Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito – Contingente di esperti a supporto dell'ufficio di gabinetto del Ministero dell'istruzione e del merito.. - 57 -

ARTICOLO 6. - 59 -

Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri - 59 -

ARTICOLO 7. - 65 -

Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa.. - 65 -

ARTICOLO 8. - 69 -

Subcommissario per la realizzazione di interventi in aree di interesse nazionale. - 69 -

ARTICOLO 9. - 71 -

Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca.. - 71 -

ARTICOLO 10. - 73 -

Attività ad alto contenuto specialistico.. - 73 -

ARTICOLO 11. - 76 -

Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500. - 76 -

ARTICOLO 12. - 79 -

Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico.. - 79 -

ARTICOLO 13. - 82 -

Avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente di personale di ENEA e ISPRA.. - 82 -

ARTICOLO 14, commi 1 e 2. - 82 -

Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti presso il Ministero delle imprese  - 82 -

ARTICOLO 14, comma 3. - 83 -

Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale Presso il Ministero della salute. - 83 -

ARTICOLO 14, comma 4. - 84 -

Rimodulazione assunzioni al Ministero della salute. - 84 -

ARTICOLO 14, comma 5. - 87 -

Unità di missione presso l’ISPRA.. - 87 -

ARTICOLO 14, comma 6. - 89 -

Incarichi dirigenziali di ISPRA conferibili a esterni - 89 -

ARTICOLO 15 commi da 1 a 6. - 90 -

Potenziamento organici della Polizia di Stato.. - 90 -

ARTICOLO 15 commi 7-10. - 94 -

Potenziamento degli organici dell’Arma dei carabinieri - 94 -

ARTICOLO 15, commi 11-14. - 97 -

Potenziamento organici della Guardia di finanza.. - 97 -

ARTICOLO 15, commi da 15 a 18. - 100 -

Carriera dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria.. - 100 -

ARTICOLO 15, commi 19-21. - 104 -

Assunzioni straordinarie presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.. - 104 -

ARTICOLO 15, comma 22. - 108 -

Disposizioni finanziarie per il potenziamento delle Forze di polizia, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e dei Vigili del fuoco.. - 108 -

ARTICOLO 15 commi 23 e 24. - 111 -

Sanzioni disciplinari del personale della Polizia di Stato.. - 111 -

ARTICOLO 15, commi 25-30. - 111 -

Ulteriori disposizioni in materia di personale del Corpo della Guardia di finanza.. - 111 -

ARTICOLO 15, commi 31-34. - 114 -

Ulteriori disposizioni in materia di personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.. - 114 -

ARTICOLO 15, comma 35. - 117 -

Esperti per la sicurezza del Ministero dell’interno.. - 117 -

ARTICOLO 15, comma 36. - 119 -

Disposizioni finanziarie per il potenziamento del Corpo della guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l’invio di esperti per la sicurezza.. - 119 -

ARTICOLO 16. - 122 -

Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.. - 122 -

ARTICOLO 17. - 126 -

Disposizioni in materia di personale delle capitanerie di porto - Guardia costiera.. - 126 -

ARTICOLO 18, comma 1. - 132 -

Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto.. - 132 -

ARTICOLO 18, comma 2. - 133 -

Riduzione del contributo alla finanza pubblica della regione Valle d’Aosta.. - 133 -

ARTICOLO 18, commi 3 e 4. - 135 -

Definizione dei rapporti finanziari con le Regioni a statuto ordinario relativi ai ristori per l’emergenza epidemiologica.. - 135 -

ARTICOLO 19, comma 1. - 137 -

Disposizioni in materia di trattamenti accessori - 137 -

ARTICOLO 19, comma 2. - 140 -

Fondo premialità e condizioni lavoro personale non dirigenziale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) - 140 -

ARTICOLO 19, comma 3. - 142 -

Risorse per il personale delle soppresse Agenzia per la gestione dell’albo segretari comunali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale. - 142 -

ARTICOLO 19, comma 4. - 144 -

Misure per il personale dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) - 144 -

ARTICOLO 19, comma 5. - 147 -

Riparto delle risorse per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM... - 147 -

ARTICOLO 19, commi da 6 a 8. - 148 -

Trattamenti accessori a favore del personale della Presidenza del Consiglio.. - 148 -

ARTICOLO 20, comma 1. - 154 -

Incarichi dirigenziali di monitoraggio e rendicontazione del PNRR. - 154 -

ARTICOLO 20, comma 2. - 154 -

Aumento della dotazione organica del MEF. - 154 -

ARTICOLO 21. - 155 -

Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo.. - 155 -

ARTICOLO 22, comma 1. - 158 -

Potenziamento del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio.. - 158 -

ARTICOLO 22, commi da 2 a 4. - 162 -

Modifiche alla governance e alle funzioni di Sport e salute S.p.A. - 162 -

ARTICOLO 22, comma 5. - 163 -

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio.. - 163 -

ARTICOLO 22, commi 6 e 7. - 164 -

Istituzione della segreteria tecnico-amministrativa del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio.. - 164 -

ARTICOLO 22, comma 8. - 167 -

Decreti di organizzazione interna dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio.. - 167 -

ARTICOLO 22, comma 9. - 168 -

Fondo unico della Presidenza del Consiglio.. - 168 -

ARTICOLO 23, comma 1. - 169 -

Funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. - 169 -

ARTICOLO 23, comma 2. - 170 -

Funzionalità dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia.. - 170 -

ARTICOLO 23, comma 3. - 172 -

Promozione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura.. - 172 -

ARTICOLO 24. - 173 -

Riorganizzazione di Formez PA.. - 173 -

ARTICOLO 25. - 175 -

Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A. - 175 -

ARTICOLO 26. - 180 -

Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori - 180 -

ARTICOLO 27. - 182 -

Fondazione Ugo Bordoni - 182 -

 


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, comma 1

Incarichi dirigenziali per l’attuazione del PNRR

Normativa previgente. L’art. 1, comma 15, del DL n. 80/2021 ha autorizzato le amministrazioni pubbliche impegnate nell’attuazione del PNRR a derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali previsti dall’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 (10% della dotazione organica dei dirigenti di I fascia e 8% della dotazione organica di quelli appartenenti alla II fascia) per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato a persone non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica o a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Tale deroga è consentita solo in quanto funzionale alla copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all’attuazione degli interventi del PNRR. Tali incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata; inoltre, sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.

La norma modifica l’art. 1, comma 15, del DL n. 80/2021, al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni il conferimento di incarichi dirigenziali generali e non generali a tempo determinato a soggetti estranei ai ruoli dell’amministrazione nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche; ciò, in deroga ai limiti percentuali previsti dall’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 (10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di I fascia e 8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla II fascia). La disposizione trova applicazione solo per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR e fino al 31 dicembre 2026 (comma 1).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferisce che la norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la sua applicazione, con decorrenza 2023, è limitata alle posizioni dirigenziali disponibili a legislazione vigente e quindi opera nel limite delle vigenti capacità assunzionali.

La relazione illustrativa evidenzia che la misura percentuale vigente per gli incarichi dirigenziali generali è oggi pari al 10%, mentre quella per gli incarichi non generali è stabilita all’8%. Tuttavia, per talune amministrazioni (MEF, MIT, Cultura) è già fissata - ancorché temporaneamente – nella misura del 12%. La proposta, pertanto, armonizza tale percentuale per tutte le pubbliche amministrazioni, prescrivendone l'utilizzo effettivo solo per la copertura dei posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR. Il richiamo all'articolo 1, comma 15, del DL n. 80/2021 risulta opportuno, evidenzia la relazione illustrativa, sia per confermare che per queste amministrazioni si applica il raddoppio di tale percentuale nell'ipotesi espressamente richiamata da tale articolo, sia per limitare la durata degli incarichi conferiti ai sensi di tale disposizione al 31 dicembre 2026.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione modifica le percentuali riferite alle dotazioni organiche del personale dirigente di I e II fascia entro le quali è consentito il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti estranei ai ruoli dell’amministrazione - portandoli al 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche - nell’ambito dell’attuazione del PNRR e non oltre il 31 dicembre 2026. Al riguardo, non si formulano osservazioni tenuto conto del fatto che il conferimento di tali incarichi essendo disposto, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 80 del 2021, nei limiti delle vigenti capacità assunzionali, deve essere attuato in condizioni di neutralità finanziaria, come per altro confermato dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 1 commi 2-4 e 13-14

Incrementi di dotazioni organiche e assunzioni presso pubbliche amministrazioni

La norma autorizza incrementi delle dotazioni organiche di specifiche pubbliche amministrazioni, nei termini indicati nella Tabella A dell’Allegato 1, (riportata a seguire) che è parte integrante del decreto-legge in esame (comma 2).

Il comma 2 precisa che le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure stabilite dall’art. 13, del DL n. 173/2022, ovvero mediante DPCM, fermo restando il termine del 30 giugno 2023 previsto dall’art. 1, comma 1, del DL n. 13/2023, per l’adozione dei regolamenti concernenti la riorganizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale e delle unità di missione di livello dirigenziale generale preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR, in capo alle amministrazioni centrali interessate.

 

Tabella A dell’Allegato 1

 

Incremento dotazioni organiche

Amministrazioni

Dir. I fascia

Dir. II fascia

Cat. A-F1

Cat. B-F5

 

PCM

3[1]

4[2]

3[3]

1[4]

 

Ministeri

 

 

Area Funzionari

Area assistenti

 

Affari esteri

 

 

 

100

 

Interno

 

1[5]

300

 

 

Difesa

2

 

 

 

 

Economia

2[6]

1[7]

20[8]

 

 

Made in Italy

 

2[9]

 

 

 

Agricoltura

2

6

60

30

 

Ambiente

4

 

 

 

 

Trasporti

1

22

 

 

 

Lavoro

 

 

50

 

 

Università

2

2

 

 

 

Cultura

5

6

 

 

 

Turismo

2

4

75

60

 

ANVUR

 

 

15[10]

 

 

 

 

 

Area III-F1

Area II-F2

 

Avvocatura dello Stato

2

 

 

100

 

Le amministrazioni individuate nella Tabella B dell’Allegato 2 (riportata a seguire), che è parte integrante del decreto-legge in esame, vengono, inoltre, autorizzate ad assumere le unità di personale rispettivamente individuate nella medesima Tabella B (comma 3).

Il comma 3 precisa che le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali o ricorrendo allo scorrimento di graduatorie di concorsi pubblici vigenti. Il Ministero delle infrastrutture è autorizzato, per le unità di personale dirigenziale di II fascia individuate nella Tabella B, a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica in deroga a quanto previsto dall’articolo 28, comma 1-ter, del D.lgs. n. 165/2001 relativa all’accesso alla qualifica di dirigente di II fascia nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici nazionali.

 

Tabella B dell’Allegato 2

 

Assunzioni straordinarie

Amministrazioni

Dir. I fascia

Dir. II fascia

Cat. A-F1

Cat. B

 

PCM

3[11]

4[12]

63[13]

40 B-F3[14]

1 B-F5[15]

 

Ministeri

 

 

Area Funzionari

Area assistenti

 

Affari esteri

 

 

 

100

 

Interno

 

1[16]

300

 

 

Difesa

2

 

 

 

 

Economia

2[17]

1[18]

20[19]

 

 

Made in Italy

 

4[20]

 

 

 

Agricoltura

2

6

60

30

 

Ambiente

4

 

 

 

 

Trasporti

1

22

 

 

 

Lavoro

 

 

50

 

 

Università

2

2

 

 

 

Cultura

5

6

 

 

 

Turismo

2

4

75

60

 

ANVUR

 

 

15[21]

 

 

 

 

Dir. II fascia

Dir. II fascia professioni sanitarie

Area funzionari

 

Salute

 

1[22]

1[23]

2[24]

 

 

 

Area dirigenti medici e PTA

Area professionisti salute e funzionari

Area assistenti

 

AGENAS[25]

 

3

63

5

 

 

 

Dir. II fascia

Area III-F1

Area II-F2

 

Avvocatura dello Stato

2

 

 

100

 

 

Ai fini del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell’allegato 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri può richiedere alla Commissione RIPAM[26] di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale (comma 4, lett. a)). Analogamente, il Ministero dell’interno può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell’amministrazione civile dell’interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l’uso di tecnologie digitali (comma 4, lett. b)).

Ai fini dell’attuazione dei commi 2 e 3 viene autorizzata la seguente spesa:

·        per la Presidenza del Consiglio, euro 5.768.260 per il 2023 ed euro 8.652.390 annui a decorrere dal 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato ed euro 822.718 per il 2023 ed euro 86.524 annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento (comma 13, lett. a));

·        per il Ministero degli affari esteri euro 937.362 per il 2024 ed euro 3.749.446 annui a decorrere dal 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato ed euro 674.945 per il 2024 ed euro 37.495 annui a decorrere dal 2025 per le spese di funzionamento (comma 2, lett. b));

·        per il Ministero dell’interno, euro 8.724.863 per il 2023 ed euro 13.087.295 annui a decorrere dal 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato ed euro 1.308.730 per il 2023 ed euro 130.873 annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento (comma 13, lett. c));

·        per il Ministero della difesa, euro 175.669 per il 2023 ed euro 263.503 annui a decorrere dal 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato ed euro 26.351 per il 2023 ed euro 2.636 annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento (comma 13, lett. d));

·        per il Ministero dell’economia, euro 1.135.888 per il 2023 ed euro 1.703.832 annui a decorrere dal 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato ed euro 470.384 per il 2023 ed euro 17.039 annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento (comma 13, lett. e));

·        per il Ministero delle imprese e del made in Italy, euro 175.391 per il 2023 ed euro 263.086 annui a decorrere dal 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, euro 175.391 per il 2023 ed euro 263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le assunzioni a tempo determinato ed euro 39.463 per il 2023 ed euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ed euro 2.631 annui a decorrere dal 2027 per le spese di funzionamento (comma 13, lett. f));

·        per il Ministero dell’agricoltura, euro 3.558.216 per il 2023 ed euro 5.337.323 annui a decorrere dal 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato ed euro 833.733 per il 2023 ed euro 53.374 annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento (comma 13, lett. g));

·        per il Ministero dell’ambiente, euro 694.818 per il 2023 ed euro 1.042.226 annui a decorrere dal 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato ed euro 59.024 per il 2023 ed euro 5.903 a decorrere dal 2024 annui per le spese di funzionamento (comma 13, lett. h));

·        per il Ministero delle infrastrutture, euro 2.126.117 per il 2023 ed euro 3.189.175 annui a decorrere dal 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato ed euro 818.918 per il 2023 ed euro 31.892 annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento (comma 13, lett. i));

·        per il Ministero del lavoro, euro 1.450.708 per il 2023 ed euro 2.176.061 annui a decorrere dal 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato ed euro 225.000 per il 2023 ed euro 250.000 annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento (comma 13, lett. l));

·        per il Ministero dell’università, euro 561.189 per il 2023 ed euro 841.783 annui a decorrere dal 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato ed euro 84.179 per il 2023 ed euro 8.418 annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento (comma 13, lett. m));

·        per il Ministero della cultura, euro 1.489.936 per il 2023 ed euro 2.234.904 annui a decorrere dal 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato ed euro 253.491 per il 2023 ed euro 22.350 annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento (comma 13, lett. n));

·        per il Ministero della salute, euro 287.490 per il 2023 ed euro 431.235 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato ed euro 21.562 per il 2023 ed euro 4.313 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento (comma 13, lett. o));

·        per il Ministero del turismo, euro 4.741.284 per il 2023 ed euro 7.111.925 annui a decorrere dal 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato ed euro 1.021.001 per il 2023 ed euro 64.101 annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento (comma 13, lett. p));

·        per l’Avvocatura generale dello Stato, euro 2.781.565 per il 2023 ed euro 4.172.347 annui a decorrere dal 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato ed euro 578.157 per il 2023 ed euro 41.724 annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento (comma 13, lett. q));

·        per l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), euro 476.477 per il 2023 ed euro 714.715 annui a decorrere dal 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato (comma 13, lett. r));

·        per l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), euro 2.348.646 per il 2023 ed euro 3.522.969 annui a decorrere dal 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato (comma 13, lett. s)).

Agli oneri derivanti dal presente articolo (commi 2, 3 e 13) pari ad euro 43.234.619 per il 2023, euro 57.344.571 per il 2024, euro 59.519.205 per il 2025, euro 59.519.205 per il 2026 ed euro 58.817.940 annui a decorrere dal 2027, si provvede:

·        quanto ad euro 36.671.908 per il 2023, euro 55.945.217 per il 2024, euro 58.757.301 per il 2025, euro 58.757.301 per il 2026 ed euro 58.062.980 annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 607, della legge n. 234/2021 (comma 14, lett. a));

·        quanto ad euro 822.718 per il 2023 ed euro 86.524 annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all’art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014 (comma 14, lett. b));

·        quanto ad euro 5.739.993 euro per il 2023, euro 1.312.830 per il 2024 ed euro 675.380 annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al: 1) Ministero dell’economia per euro 1.048.541 per il 2023 ed euro 58.763 annui a decorrere dal 2024; 2) al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 39.463 per il 2023 ed euro 5.262 annui a decorrere dal 2024; 3) al Ministero del lavoro per euro 225.000 per il 2023 e ad euro 250.000 annui a decorrere dal 2024; 4) al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 674.945 per il 2024 e euro 37.495 annui a decorrere dal 2025; 5) al Ministero dell’interno per euro 1.308.730 per il 2023 e ad euro 130.873 euro annui a decorrere dal 2024; 6) al Ministero dell’ambiente per euro 59.024 per il 2023 e ad euro 5.903 euro annui a decorrere dal 2024; 7) al Ministero delle infrastrutture per euro 818.918 per il 2023 e ad euro 31.892 annui a decorrere dal 2024; 8) al Ministero dell’università per euro 84.179 per il 2023 e ad euro 8.418 annui a decorrere dal 2024; 9) al Ministero della difesa per euro 26.351 per il 2023 e ad euro 2.636 annui a decorrere dal 2024; 10) al Ministero dell’agricoltura per euro 833.733 per il 2023 e ad euro 53.374 annui a decorrere dal 2024; 11) al Ministero della cultura per euro 253.491 per il 2023 e ad euro 22.350 annui a decorrere dal 2024; 12) al Ministero della salute per euro 21.562 per il 2023 e ad euro 4.313 annui a decorrere dal 2024; 13) al Ministero del turismo per euro 1.021.001 per il 2023 e ad euro 64.101 annui a decorrere dal 2024 (comma 14, lett. c)).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 13, che reca le autorizzazioni di spesa ai fini dell’attuazione dei commi 2 e 3, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si evidenzia che il prospetto riepilogativo allegato al testo del provvedimento in esame riferisce gli effetti finanziari del comma 13 erroneamente al comma 2.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Assunzioni di 3 dirigenti generali, 4 dirigenti non generali, 63 funzionari e 41 assistenti- PCM (comma 13, lett. a))

5,8

8,7

8,7

8,7

5,8

8,7

8,7

8,7

5,8

8,7

8,7

8,7

Assunzioni di 3 dirigenti generali, 4 dirigenti non generali, 63 funzionari e 41 assistenti- PCM- spese di funzionamento

(comma 13, lett. a))

0,8

0,1

0,1

0,1

0,8

0,1

0,1

0,1

0,8

0,1

0,1

0,1

Incremento 100 assistenti- MAECI

(comma 13, lett. b))

 

0,9

3,7

3,7

 

0,9

3,7

3,7

0,0

0,9

3,7

3,7

Incremento 100 assistenti- MAECI- spese di funzionamento

(comma 13, lett. b))

 

0,7

0,0

0,0

 

0,7

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,0

Assunzioni di 1 dirigente di seconda fascia e 300 funzionar i- Ministero dell'interno

(comma 13, lett. c))

8,7

13,1

13,1

13,1

8,7

13,1

13,1

13,1

8,7

13,1

13,1

13,1

Assunzioni di 1 dirigente di seconda fascia e 300 funzionari- Ministero dell'interno- spese di funzionamento

(comma 13, lett. c))

1,3

0,1

0,1

0,1

1,3

0,1

0,1

0,1

1,3

0,1

0,1

0,1

Incremento di 2 unità di livello dirigenziale generale- Ministero della difesa

(comma 13, lett. d))

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

Incremento di 2 unità di livello dirigenziale generale- Ministero della difesa - spese di funzionamento

(comma 13, lett. d))

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Assunzioni di 2 dirigenti generali, 1 dirigente non generale e 20 funzionari- MEF

(comma 13, lett. e))

1,1

1,7

1,7

1,7

1,1

1,7

1,7

1,7

1,1

1,7

1,7

1,7

Assunzioni di 2 dirigenti generali, 1 dirigente non generale e 20 funzionari- MEF- spese di funzionamento

(comma 13, lett. e))

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

Incremento di 4 unità di livello dirigenziale di seconda fascia- tempo indeterminato MIMIT (comma 13, lett. f))

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

Incremento di 4 unità di livello dirigenziale di seconda fascia- tempo determinato MIMIT (comma 13, lett. f))

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

Incremento di 4 unità di livello dirigenziale di seconda fascia- MIMIT- spese di funzionamento (comma 13, lett. f))

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Assunzioni di 2 dirigenti generali, 6 dirigenti non generali, 60 funzionari e 30 assistenti- Ministero dell'agricoltura

(comma 13, lett. g))

3,6

5,3

5,3

5,3

3,6

5,3

5,3

5,3

3,6

5,3

5,3

5,3

Assunzioni di 2 dirigenti generali, 6 dirigenti non generali, 60 funzionari e 30 assistenti- Ministero dell'agricoltura- spese di funzionamento

(comma 13, lett. g))

0,8

0,1

0,1

0,1

0,8

0,1

0,1

0,1

0,8

0,1

0,1

0,1

Incremento di 4 unità di livello dirigenziale generale- Ministero dell'Ambiente

(comma 13, lett. h))

0,7

1,0

1,0

1,0

0,7

1,0

1,0

1,0

0,7

1,0

1,0

1,0

Incremento di 4 unità di livello dirigenziale generale- Ministero dell'Ambiente- spese di funzionamento

(comma 13, lett. h))

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

Incremento dotazione organica di personale dirigenziale (1 unità di livello generale e 22 unità di livello non generale) – MIT

(comma 13, lett. i))

2,1

3,2

3,2

3,2

2,1

3,2

3,2

3,2

2,1

3,2

3,2

3,2

Incremento dotazione organica di personale dirigenziale (1 unità di livello generale e 22 unità di livello non generale) - MIT - spese di funzionamento

(comma 13, lett. i))

0,8

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

Assunzioni 50 funzionari- MLPS

(comma 13, lett. l))

1,5

2,2

2,2

2,2

1,5

2,2

2,2

2,2

1,5

2,2

2,2

2,2

Assunzioni 50 funzionari- MLPS- spese di funzionamento

(comma 13, lett. l))

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

Incremento di 2 posizioni dirigenziali generali e 2 posizioni dirigenziali non generali - MUR

(comma 13, lett. m))

0,6

0,8

0,8

0,8

0,6

0,8

0,8

0,8

0,6

0,8

0,8

0,8

Incremento di 2 posizioni dirigenziali generali e 2 posizioni dirigenziali non generali- MUR- spese di funzionamento

(comma 13, lett. m))

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

Incremento dotazione organica di personale dirigenziale (5 unità di livello generale e 6 unità di livello non generale) - Ministero della cultura (comma 13, lett. n))

1,5

2,2

2,2

2,2

1,5

2,2

2,2

2,2

1,5

2,2

2,2

2,2

Incremento dotazione organica di personale dirigenziale (5 unità di livello generale e 6 unità di livello non generale) - Ministero della cultura- spese di funzionamento (comma 13, lett. n))

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

Assunzioni di 2 dirigenti non generali e 2 funzionari- a tempo determinato Ministero della salute

(comma 13, lett. o))

0,3

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

Assunzioni di 2 dirigenti non generali e 2 funzionari a tempo determinato- Ministero della salute- spese di funzionamento

(comma 13, lett. o))

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Assunzioni 2 dirigenti generali, 4 dirigenti non generali, 75 funzionari e 60 assistenti - Ministero del Turismo

(comma 13 lett. p))

4,7

7,1

7,1

7,1

4,7

7,1

7,1

7,1

4,7

7,1

7,1

7,1

Assunzioni 2 dirigenti generali, 4 dirigenti non generali, 75 funzionari e 60 assistenti - Ministero del Turismo - spese di funzionamento

(comma 13 lett. p))

1,0

0,1

0,1

0,1

1,0

0,1

0,1

0,1

1,0

0,1

0,1

0,1

Assunzioni 2 dirigenti di prima fascia e di 100 assistenti- Avvocatura Generale dello Stato (comma 13, lett. q))

2,8

4,2

4,2

4,2

2,8

4,2

4,2

4,2

2,8

4,2

4,2

4,2

Assunzioni 2 dirigenti di prima fascia e di 100 assistenti- Avvocatura Generale dello Stato- spese di funzionamento

(comma 13, lett. q))

0,6

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

Incremento 15 funzionari- ANVUR

(comma 2, lett. r))

0,5

0,7

0,7

0,7

0,5

0,7

0,7

0,7

0,5

0,7

0,7

0,7

Assunzioni

di 3 dirigenti non generali, 63 funzionari e 5 assistenti- AGENAS (comma 13, lett. s))

2,3

3,5

3,5

3,5

2,3

3,5

3,5

3,5

2,3

3,5

3,5

3,5

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Assunzioni di 3 dirigenti generali, 4 dirigenti non generali, 63 funzionari e 41 assistenti- PCM- effetti riflessi

(comma 13, lett. a))

 

 

 

 

2,8

4,2

4,2

4,2

2,8

4,2

4,2

4,2

Incremento 100 assistenti- MAECI- effetti riflessi

(comma 13, lett. b))

 

 

 

 

 

0,5

1,8

1,8

 

0,5

1,8

1,8

Assunzioni di 1 dirigente di seconda fascia e 300 funzionari- Ministero dell'interno- effetti riflessi

(comma 13, lett. c))

 

 

 

 

4,2

6,3

6,3

6,3

4,2

6,3

6,3

6,3

Incremento di 2 unità di livello dirigenziale generale- Ministero della difesa - effetti riflessi

(comma 13, lett. d))

 

 

 

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Assunzioni di 2 dirigenti generali, 1 dirigente non generale e 20 funzionari- MEF- effetti riflessi

(comma 13, lett. e))

 

 

 

 

0,6

0,8

0,8

0,8

0,6

0,8

0,8

0,8

Incremento di 4 unità di livello dirigenziale di seconda fascia- tempo indeterminato MIMIT - effetti riflessi

(comma 13, lett. f))

 

 

 

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Incremento di 4 unità di livello dirigenziale di seconda fascia- tempo determinato MIMIT - effetti riflessi

(comma 13, lett. f))

 

 

 

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Assunzioni di 2 dirigenti generali, 6 dirigenti non generali, 60 funzionari e 30 assistenti- Ministero dell'agricoltura- effetti riflessi

(comma 13, lett. g))

 

 

 

 

1,7

2,6

2,6

2,6

1,7

2,6

2,6

2,6

Incremento di 4 unità di livello dirigenziale generale- Ministero dell'Ambiente- effetti riflessi

(comma 13, lett. h))

 

 

 

 

0,3

0,5

0,5

0,5

0,3

0,5

0,5

0,5

Incremento dotazione organica di personale dirigenziale (1 unità di livello generale e 22 unità di livello non generale) - MIT- effetti riflessi

(comma 13, lett. i))

 

 

 

 

1,0

1,5

1,5

1,5

1,0

1,5

1,5

1,5

Assunzioni 50 funzionari- MLPS- effetti riflessi

(comma 2., lett. l))

 

 

 

 

0,7

1,1

1,1

1,1

0,7

1,1

1,1

1,1

Incremento di 2 posizioni dirigenziali generali e 2 posizioni dirigenziali non generali- MUR- effetti riflessi

(comma 13, lett. m))

 

 

 

 

0,3

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

Incremento dotazione organica di personale dirigenziale (5 unità di livello generale e 6 unità di livello non generale) - Ministero della cultura- effetti riflessi

(comma 13, lett. n))

 

 

 

 

0,7

1,1

1,1

1,1

0,7

1,1

1,1

1,1

Assunzioni di 2 dirigenti non generali e 2 funzionari a tempo determinato- Ministero della salute- effetti riflessi

(comma 13, lett. o))

 

 

 

 

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

Assunzioni 2 dirigenti generali, 4 dirigenti non generali, 75 funzionari e 60 assistenti - Ministero del Turismo- effetti riflessi

(comma 13. lett. p))

 

 

 

 

2,3

3,4

3,4

3,4

2,3

3,4

3,4

3,4

Assunzioni 2 dirigenti di prima fascia e di 100 assistenti- Avvocatura Generale dello Stato- effetti riflessi

(comma 13, lett. q))

 

 

 

 

1,3

2,0

2,0

2,0

1,3

2,0

2,0

2,0

Incremento 15 funzionari- ANVUR- effetti riflessi

(comma 13, lett. r))

 

 

 

 

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

Assunzioni di 3 dirigenti non generali, 63 funzionari e 5 assistenti- AGENAS- effetti riflessi (comma 13, lett. s))

 

 

 

 

1,1

1,7

1,7

1,7

1,1

1,7

1,7

1,7

 

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 14, che reca la copertura finanziaria dei predetti oneri, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione fondo assunzioni personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato (comma 14, lett. a))

36,7

55,9

58,8

58,8

36,7

55,9

58,8

58,8

36,7

55,9

58,8

58,8

Riduzione fondo esigenze indifferibili

(comma 14, lett. b))

0,8

0,1

0,1

0,1

0,8

0,1

0,1

0,1

0,8

0,1

0,1

0,1

Riduzione Tabella A- MEF

(comma 14, lett. c))

1,0

0,1

0,1

0,1

1,0

0,1

0,1

0,1

1,0

0,1

0,1

0,1

Riduzione Tabella A- MIMIT

(comma 14, lett. c))

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Riduzione Tabella A- MLPS

(comma 14, lett. c))

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

Riduzione Tabella A- MAECI

(comma 14, lett. c))

 

0,7

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,0

Riduzione Tabella A- INTERNO

(comma 14, lett. c))

1,3

0,1

0,1

0,1

1,3

0,1

0,1

0,1

1,3

0,1

0,1

0,1

Riduzione Tabella A- AMBIENTE

(comma 14, lett. c))

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

Riduzione Tabella A- MIT

(comma 14, lett. c))

0,8

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

Riduzione Tabella A- MUR

(comma 14, lett. c))

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

Riduzione Tabella A- DIFESA

(comma 14, lett. c))

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Riduzione Tabella A- MASAF

(comma 14, lett. c))

0,8

0,1

0,1

0,1

0,8

0,1

0,1

0,1

0,8

0,1

0,1

0,1

Riduzione Tabella A- CULTURA

(comma 14, lett. c))

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

Riduzione Tabella A- SALUTE

(comma 14, lett. c))

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Riduzione Tabella A- TURISMO

(comma 14, lett. c))

1,0

0,1

0,1

0,1

1,0

0,1

0,1

0,1

1,0

0,1

0,1

0,1

Minori entrate fiscali e contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione fondo assunzioni personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato – effetti riflessi

(comma 14, lett. a))

 

 

 

 

17,8

27,1

28,5

28,5

17,8

27,1

28,5

28,5

 

La relazione tecnica evidenzia che la quantificazione degli oneri e l’indicazione della relativa copertura finanziaria delle misure di cui ai commi 2 e 3 (con i quali sono autorizzati rispettivamente gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla Tabella A dell’Allegato 1 e le assunzioni di personale di cui alla Tabella B dell’Allegato 2) sono riportate, rispettivamente, al comma 13 e al comma 14 del presente articolo.

Con riferimento al comma 13, le autorizzazioni di spesa in favore delle varie amministrazioni interessate dalla disposizione sono quantificate, con riguardo alle spese per assunzioni e alle spese di funzionamento, secondo dati e parametri riportati a seguire. Con riguardo alle spese di funzionamento, la relazione tecnica precisa che queste sono state valorizzate forfettariamente tenendo conto dei posti messi a concorso e in relazione al dato storico.

Si precisa che in merito alle spese per assunzioni, nelle seguenti tabelle, è stato riportato in modo sintetico il dato retributivo pro-capite totale. Per la consultazione dei dati quantitativi concernenti la componente fondamentale e accessoria della retribuzione si rinvia al testo della relazione tecnica.

 

Presidenza del Consiglio (comma 13, lett. a))

 

(euro)

Assunzioni

Trattamento pro-capite totale

(Lordo Stato)

Unità autorizzate

Oneri retribuitivi a regime dal 2024

Oneri retributivi anno 2023

(rateo 8 mesi)

Dir. I Fascia

301.144,35

3

903.433,04

602.288,69

Dir. II fascia

153.714,09

4

614.856,35

409.904,24

Cat. A 1

72.471,28

63

4.565.690,90

3.043.793,93

Cat. B 3

62.553,63

40

2.502.145,20

1.668.096,80

Cat. B 5

66.264,24

1

66.264,24

44.176,16

Totale

 

111

8.652.389,73

5.768.259,82

 

(euro)

Spese concorso 2023

(A)

Spese funzionamento 2023

(B)

Spese complessive 2023 (A+B)

Spese funzionamento a regime dal 2024

300.000,00

522.717,86

822.717,86

86.523,90

 

(euro)

 

Onere 2023

Onere a regime dal 2024

Spese Assunzioni

5.768.259,82

8.652.389,73

Spese funzionamento

822.717,86

86.523,90

Spese complessive

6.590.977,68

8.738.913,63

 

Ministero affari esteri (comma 13, lett. b))

 

(euro)

Assunzioni

Trattamento pro-capite totale

(Lordo Stato)

Unità autorizzate

Oneri retribuitivi a regime dal 2025

Oneri retributivi anno 2024

(rateo 3 mesi)

Assistente

37.494,45

100

3.749.445,42

937.361,35

 

(euro)

Spese concorso 2023

(A)

Spese funzionamento 2024

(B)

Spese complessive 2024 (A+B)

Spese funzionamento a regime dal 2025

300.000,00

374.944,54

674.944,54

37.494,45

 

 

 

 

(euro)

 

Onere 2024

Onere a regime dal 2025

Spese Assunzioni

937.361,35

3.749.445,42

Spese funzionamento

674.944,54

37.494,45

Spese complessive

1.612.305,89

3.786.939,87

 

Ministero dell’interno (comma 13, lett. c))

 

(euro)

Assunzioni

Trattamento pro-capite totale

(Lordo Stato)

Unità autorizzate

Oneri retribuitivi a regime dal 2024

Oneri retributivi anno 2023

(rateo 8 mesi)

Dir. II Fascia

135.679

1

135.679

90.453

Funzionario

43.172

300

12.951.616

8.634.410

Totale

 

301

13.087.295

8.724.863

 

(euro)

Spese concorso 2023

(A)

Spese funzionamento 2023

(B)

Spese complessive 2023 (A+B)

Spese funzionamento a regime dal 2024

500.000,00

1.308.729,44

1.808.729,44

130.872,94

 

(euro)

 

Onere 2023

Onere a regime dal 2024

Spese Assunzioni

8.724.863

13.087.295

Spese funzionamento

1.808.729,44

130.872,94

Spese complessive

10.533.592

13.218.168

 

Ministero della difesa (comma 13, lett. d))

 

(euro)

Assunzioni

Trattamento pro-capite totale

(Lordo Stato)

Unità autorizzate

Oneri retribuitivi a regime dal 2024

Oneri retributivi anno 2023

(rateo 8 mesi)

Dir. I Fascia

263.502,17

1

263.502,17

175.668,11

 

(euro)

Spese funzionamento 2023

Spese funzionamento a regime dal 2024

26.350,22

2.635,02

 

(euro)

 

Onere 2023

Onere a regime dal 2024

Spese Assunzioni

175.668,11

263.502,17

Spese funzionamento

26.350,22

2.635,02

Spese complessive

202.018,33

266.137,19

 

Ministero dell’economia (comma 13, lett. e))

 

(euro)

Assunzioni

Trattamento pro-capite totale

(Lordo Stato)

Unità autorizzate

Oneri retribuitivi a regime dal 2024

Oneri retributivi anno 2023

(rateo 8 mesi)

Dir. I Fascia

257.651,79

2

515.303,58

343.535,72

Dir. II fascia

169.804,35

1

169.804,35

113.202,90

Funzionario

50.936,18

20

1.018.723,59

679.149,06

Totale

 

 

1.703.831,53

1.135.887,68

 

(euro)

Spese concorso 2023

(A)

Spese funzionamento 2023

(B)

Spese complessive 2023 (A+B)

Spese funzionamento a regime dal 2024

300.000,00

170.383,15

470.383,15

17.038,32

 

 

 

 

(euro)

 

Onere 2023

Onere a regime dal 2024

Spese Assunzioni

1.135.887,68

1.703.831,53

Spese funzionamento

470.383,15

17.038,32

Spese complessive

1.606.271

1.720.870

 

Ministero delle imprese e del made in Italy (comma 13, lett. f))

(euro)

Assunzioni

Trattamento pro-capite totale

(Lordo Stato)

Unità autorizzate

Oneri retribuitivi a regime dal 2024

Oneri retributivi anno 2023

(rateo 8 mesi)

Dir. II Fascia

131.542,83

2

263.085,66

175.390,44

Dir. II Fascia

(a tempo determinato)

131.542,83

2

263.085,66

175.390,44

Totale

 

4

526.171,32

350.780,88

 

(euro)

Spese funzionamento 2023

 

Spese funzionamento 2024-2026

Spese funzionamento a regime dal 2027

39.462,85

5.261,71

2.630,86

 

(euro)

Riepilogo oneri complessivi

 

2023

2024

2025

2026

dal 2027

2 Dir. a tempo indeter.

175.390,44

263.085,66

263.085,66

263.085,66

263.085,66

2 Dir. a tempo deter.

175.390,44

263.085,66

263.085,66

263.085,66

 

Tot. Oneri retributivi

350.780,88

526.171,32

526.171,32

526.171,32

263.085,66

Funzionamento

39.462,85

5.261,71

5.261,71

5.261,71

2.630,86

Totale spese assunzioni e funzionamento

390.243,73

531.433,03

531.433,03

531.433,03

265.716,52

 

Ministero dell’agricoltura (comma 13, lett. g))

(euro)

Assunzioni

Trattamento pro-capite totale

(Lordo Stato)

Unità autorizzate

Oneri retribuitivi a regime dal 2024

Oneri retributivi anno 2023

(rateo 8 mesi)

Dir. I Fascia

271.177,92

2

542.356

361.571

Dir. II fascia

155.589,89

6

933.539

622.360

Funzionario

45.531,65

60

2.731.899

1.821.266

Assistente

37.650,96

30

1.129.529

753.019

Totale

 

 

5.337.323

3.558.216

 

(euro)

Spese concorso 2023

(A)

Spese funzionamento 2023

(B)

Spese complessive 2023 (A+B)

Spese funzionamento a regime dal 2024

300.000,00

533.732,30

833.732,30

53.373,23

 

(euro)

 

Onere 2023

Onere a regime dal 2024

Spese Assunzioni

3.558.216

5.337.323

Spese funzionamento

833.732,30

53.373,23

Spese complessive

4.391.948,30

5.390.696,23

 

Ministero dell’ambiente (comma 13, lett. h))

(euro)

Assunzioni

Trattamento pro-capite totale

(Lordo Stato)

Unità autorizzate

Oneri retribuitivi a regime dal 2024

Oneri retributivi anno 2023

(rateo 8 mesi)

Dir. Gen. Fascia B

300.210,31

1

300.210,31

200.140,21

Dir. Gen. Fascia C

290.024,08

1

290.024,08

193.349,39

Dir. Gen.

ex art. 19, comma 10 TUPI

225.995,68

2

451.991,36

301.327,57

Totale

 

4

1.042.225,75

694.817,17

 

(euro)

Spese funzionamento 2023

Spese funzionamento a regime dal 2024

59.023,44

5.902,34

 

(euro)

 

Onere 2023

Onere a regime dal 2024

Spese Assunzioni

694.817,17

1.042.225,75

Spese funzionamento

59.023,44

5.902,34

Spese complessive

753.840,61

1.048.128,09

 

Ministero delle infrastrutture (comma 13, lett. i))

 

(euro)

Assunzioni

Trattamento pro-capite totale

(Lordo Stato)

Unità autorizzate

Oneri retribuitivi a regime dal 2024

Oneri retributivi anno 2023

(rateo 8 mesi)

Dir. I Fascia

261.667,19

1

261.667,19

174.444,79

Dir. II fascia

133.068,51

22

2.927.507,23

1.951.671,49

Totale

 

23

3.189.174,42

2.126.116,28

 

(euro)

Spese concorso 2023

(A)

Spese funzionamento 2023

(B)

Spese complessive 2023 (A+B)

Spese funzionamento a regime dal 2024

500.000,00

318.917,44

818.917,44

31.891,74

 

(euro)

 

Onere 2023

Onere a regime dal 2024

Spese Assunzioni

2.126.116,28

3.189.174,42

Spese funzionamento

818.917,44

31.891,74

Spese complessive

2.945.033,72

3.221.066,16

 

Ministero del lavoro (comma 13, lett. l))

 

(euro)

Assunzioni

Trattamento pro-capite totale

(Lordo Stato)

Unità autorizzate

Oneri retribuitivi a regime dal 2024

Oneri retributivi anno 2023

(rateo 8 mesi)

Funzionario

43.521,22

50

2.176.060,99

1.450.707,33

 

(euro)

Spese concorso 2023

(A)

Spese funzionamento 2023

(B)

Spese complessive 2023 (A+B)

Spese funzionamento a regime dal 2024

100.000,00

125.000,00

225.000,00

250.000,00

 

(euro)

 

Onere 2023

Onere a regime dal 2024

Spese Assunzioni

1.450.707,33

2.176.060,99

Spese funzionamento

225.000,00

250.000,00

Spese complessive

1.675.707,33

2.426.060,99

 

Ministero dell’università (comma 13, lett. m))

 

(euro)

Assunzioni

Trattamento pro-capite totale

(Lordo Stato)

Unità autorizzate

Oneri retribuitivi a regime dal 2024

Oneri retributivi anno 2023

(rateo 8 mesi)

Dir. I Fascia

285.902,14

2

571.804,28

381.202,85

Dir. II fascia

134.989,10

2

269.978,20

179.985,47

Totale

 

4

841.782,48

561.188,32

 

 

 

 

 

(euro)

Spese funzionamento 2023

Spese funzionamento a regime dal 2024

84.178,25

8.417,82

 

(euro)

 

Onere 2023

Onere a regime dal 2024

Spese Assunzioni

561.188,32

841.782,48

Spese funzionamento

84.178,25

8.417,82

Spese complessive

645.366,56

850.200,30

 

Ministero della cultura (comma 13, lett. n))

 

(euro)

Assunzioni

Trattamento pro-capite totale

(Lordo Stato)

Unità autorizzate

Oneri retribuitivi a regime dal 2024

Oneri retributivi anno 2023

(rateo 8 mesi)

Dir. I Fascia

(I Pos. Retr.)

270.786,53

1

270.786,53

180.524,35

Dir. II fascia

(II Pos. Retr.)

258.049,70

4

1.032.198,80

688.132,53

Dir. II Fascia

(I Pos. Retr.)

155.319,74

6

931.918,44

621.278,96

Totale

 

11

2.234.903,77

1.489.935,85

 

(euro)

Spese concorso 2023

(A)

Spese funzionamento 2023

(B)

Spese complessive 2023 (A+B)

Spese funzionamento a regime dal 2024

30.000

223.490,38

253.490

22.349,04

 

(euro)

 

Onere 2023

Onere a regime dal 2024

Spese Assunzioni

1.489.935,85

2.234.903,77

Spese funzionamento

253.490

22.349,04

Spese complessive

1.743.426,23

2.257.252,82

 

Ministero della salute (comma 13, lett. o))

 

(euro)

Assunzioni

Trattamento pro-capite totale

(Lordo Stato)

Unità autorizzate

Oneri retribuitivi annui a regime dal 2024 al 2026

Oneri retributivi anno 2023

(rateo 8 mesi)

Dir. sanitario

194.889,08

1

194.889,08

129.926,05

Dir. II fascia

149.058,15

1

149.058,15

99.372,10

Funzionario

43.643,69

2

87.287,38

58.191,59

Totale

 

4

431.234,61

287.489,74

 

(euro)

Spese funzionamento 2023

Spese funzionamento a regime dal 2024 al 2026

21.561,73

4.312,35

 

(euro)

 

Onere 2023

Onere annui a regime dal 2024 al 2026

Spese Assunzioni

287.489,74

431.234,61

Spese funzionamento

21.561,73

4.312,35

Spese complessive

309.051,47

435.546,96

 

 

 

 

 

 

Ministero del turismo (comma 13, lett. p))

 

(euro)

Assunzioni

Trattamento pro-capite totale

(Lordo Stato)

Unità auto2rizzate

Oneri retribuitivi a regime dal 2024

Oneri retributivi anno 2023

(rateo 8 mesi)

Dir. II Fascia

136.048,06

2

272.096,12

181.397,41

Dir. II Fascia

(ex art. 19, comma 10, TUPI)

128.362,80

2

256.725,6

171.150,40

Dir I Fascia

(ex art. 19, comma 10, TUPI)

222.595,01

2

445.190,01

296.793,34

Funzionario

48.968,92

75

3.672.688,88

2.448.459,25

Assistente

41.087,40

60

2.465.244,15

1.643.496,10

Totale

 

141

7.111.944,76

4.741.296,50

 

(euro)

Spese concorso 2023

(A)

Spese funzionamento 2023

(B)

Spese complessive 2023 (A+B)

Spese funzionamento a regime dal 2024

380.000

641.000,92

1.021.001

64.100,09

(euro)

 

Onere 2023

Onere a regime dal 2024

Spese Assunzioni

4.741.296,50

7.111.944,76

Spese funzionamento

1.021.001

64.100,09

Spese complessive

5.762.297,50

7.176.044,85

 

Avvocatura dello Stato (comma 13, lett. q))

 

(euro)

Assunzioni

Trattamento pro-capite totale

(Lordo Stato)

Unità autorizzate

Oneri retribuitivi a regime dal 2024

Oneri retributivi anno 2023

(rateo 8 mesi)

Dir. I Fascia

239.379,30

2

478.758,61

319.172,40

Assistente

36.935,88

100

3.693.588,00

2.462.392,00

Totale

 

102

4.172.346,61

2.781.564,40

 

(euro)

Spese concorso 2023

(A)

Spese funzionamento 2023

(B)

Spese complessive 2023 (A+B)

Spese funzionamento a regime dal 2024

300.000

278.156,44

578.156,44

41.723,47

 

(euro)

 

Onere 2023

Onere a regime dal 2024

Spese Assunzioni

2.781.564,40

4.172.346,61

Spese funzionamento

578.156,44

41.723,47

Spese complessive

3.359.720,84

4.214.070,08

 

ANVUR (comma 13, lett. r))

 

(euro)

Assunzioni

Trattamento pro-capite totale

(Lordo Stato)

Unità autorizzate

Oneri retribuitivi a regime dal 2024

Oneri retributivi anno 2023

(rateo 8 mesi)

Funzionario

47.647,64

15

714.714,60

476.476,40

 

 

 

 

 

AGENAS (comma 13, lett. s))

 

(euro)

Assunzioni

Trattamento pro-capite totale

(Lordo Stato)

Unità autorizzate

Oneri retribuitivi a regime dal 2024

Oneri retributivi anno 2023

(rateo 8 mesi)

Area Assistenti

421.552,00

5

212.759,99

141.839,99

Area Prof. della salute dei Funzionari/ Collaboratore tecnico amministrativo

45.547,23

53

2.414.003,26

1.609.335,51

Area Prof. della salute dei Funzionari/ Infermiere

47.345,79

10

473.457,87

315.638,58

Dir. amministrativo/ingegnere/informatico

130.286,19

2

260.572,39

173.714,93

Dir. medico

162.174,68

1

162.174,68

108.116,45

 

 

 

3.522.968,19

2.348.645,46

 

In base ai dati forniti dalla relazione tecnica, gli oneri complessivi recati dalle norme di cui ai commi 2, 3 e 13 vengono sintetizzati nella tabella riportata a seguire.

 

(euro)

2023

2024

2025

2026

Dal 2027

PCM (comma 13, lett. a))

6.590.977,68

8.738.913,63

8.738.913,63

8.738.913,63

8.738.913,63

MAECI (comma 13, lett. b))

1.612.305,89

3.786.939,87

3.786.939,87

3.786.939,87

Interno (comma 13, lett. c))

10.533.592,00

13.218.168,00

13.218.168,00

13.218.168,00

13.218.168,00

Difesa (comma 13, lett. d))

202.018,33

266.137,19

266.137,19

266.137,19

266.137,19

MEF (comma 13, lett. e))

1.606.271,00

1.720.870

1.720.870

1.720.870

1.720.870

Imprese e Made in italy (comma 13, lett. f))

390.243,73

531.433,03

531.433,03

531.433,03

265.716,52

Agricoltura (comma 13, lett. g))

4.391.948

5.390.696,23

5.390.696,23

5.390.696,23

5.390.696,23

Ambiente (comma 13, lett. h))

753.840,61

1.048.128,09

1.048.128,09

1.048.128,09

1.048.128,09

Infrastrutture (comma 13, lett. i))

2.945.033,72

3.221.066,16

3.221.066,16

3.221.066,16

3.221.066,16

Lavoro (comma 13, lett. l))

1.675.707,33

2.426.060,99

2.426.060,99

2.426.060,99

2.426.060,99

Università (comma 13, lett. m))

645.366,56

850.200,30

850.200,30

850.200,30

850.200,30

Cultura (comma 13, lett. n))

1.743.426,23

2.257.252,82

2.257.252,82

2.257.252,82

2.257.252,82

Salute (comma 13, lett. o))

309.051,47

435.546,96

435.546,96

435.546,96

Turismo (comma 13, lett. p))

5.762.297,50

7.176.044,85

7.176.044,85

7.176.044,85

7.176.044,85

Avvocatura (comma 13, lett. q))

3.359.720,84

4.214.070,08

4.214.070,08

4.214.070,08

4.214.070,08

ANVUR (comma 13, lett. r))

476.476,40

714.714,60

714.714,60

714.714,60

714.714,60

AGENAS (comma 13, lett. s))

2.348.645,46

3.522.968,19

3.522.968,19

3.522.968,19

3.522.968,19

Totale

43.734.617,16

57.344.577,01

59.519.210,99

59.519.210,99

58.817.947,37

 

La relazione tecnica evidenzia che il comma 14 reca le coperture finanziarie dell’articolo 1 (commi 2, 3 e 13) determinando gli stessi nei seguenti importi: euro 43.234.619 per il 2023, euro 57.344.571 per il 2024, euro 59.519.205 per il 2025, euro 59.519.205 per il 2026 ed euro 58.817.940 annui a decorrere dal 2027. 

Gli importi sopra sintetizzati mostrano degli scostamenti (riportati a seguire) relativi al 2023 rispetto a quanto indicato dal comma 14.

Gli scostamenti riferiti agli anni del triennio 2024-2026 e a quelli a decorrere dal 2027 appaiono di trascurabile entità.

(euro)

 

2023

2024

2025

2026

Dal 2027

 

 

 

 

 

 

Oneri indicati dal comma 14 (A)

43.234.619

57.344.571

59.519.205

59.519.205

58.817.947,37

Oneri complessivi determinati in base ai dati della relazione tecnica (B)

43.734.617,16

57.344.577,01

59.519.210,99

59.519.210,99

58.817.940,00

(A-B)

-499.998

-6

-6

-6

-7

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il comma 2 incrementa le dotazioni organiche, relative a posizioni dirigenziali e qualifiche funzionali, della Presidenza del Consiglio, di specifici Ministeri, dell’ANVUR e dell’Avvocatura dello Stato nei termini indicati nella Tabella A, dell’Allegato 1. Il comma 3, autorizza altresì un complesso di assunzioni, indicate nella Tabella B dell’Allegato 2, concernenti sia l’attuazione dei summenzionati incrementi di dotazioni organiche sia assunzioni riferibili a vigenti dotazioni organiche di ulteriori amministrazioni. Il comma 13, ai fini dell’attuazione dei commi 2 e 3, reca la relativa autorizzazione di spesa specificamente riferita a ciascuna delle amministrazioni coinvolte e ripartita tra spese per assunzioni e spese per funzionamento. Il successivo comma 14 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa indicate al comma 13 determinando gli stessi in complessivi euro 43.234.619 per il 2023, euro 57.344.571 per il 2024, euro 59.519.205 per il 2025, euro 59.519.205 per il 2026 ed euro 58.817.940 annui a decorrere dal 2027. Al riguardo, si evidenzia che gli importi complessivi degli oneri indicati al comma 14, appaiono discostarsi da quelli analiticamente quantificatati dalla relazione tecnica con riferimento a ciascuna amministrazione, con riguardo al 2023. In particolare, l’ammontare degli oneri, quale risultante dalla relazione tecnica, risulta superiore di euro 499.998 rispetto a quello indicato al comma 14, ai fini della copertura finanziaria. Tale differenza appare riconducibile alla spesa di euro 500.000 relativa alle procedure concorsuali del Ministero dell’interno (comma 13, lett. c)). Tale spesa, pur essendo considerata dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione dell’onere di funzionamento complessivo (euro 1.808.729,44) previsto per il medesimo dicastero, non viene considerata né nell’autorizzazione di spesa di cui al comma 13, lett. c) né nel prospetto riepilogativo degli oneri che, a tale riguardo, indicano l’importo di euro 1.308.730. In proposito, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla reale incidenza delle suddette spese concorsuali, ai fini della puntuale quantificazione delle complessive spese di funzionamento riferite al suddetto dicastero e della loro corretta copertura finanziaria.

Si osserva, inoltre, che l’importo autorizzato con riferimento al Ministero della difesa (comma 13, lett. d)), ai sensi di quanto rappresentato nella Tabella B, si riferisce all’assunzione straordinaria di 2 dirigenti di I Fascia con corrispondente incremento della relativa dotazione organica evidenziato nella Tabella A. La quantificazione di tale importo (euro 175.669 per il 2023 ed euro 263.503 annui a decorrere dal 2024 per l’assunzione ed euro 26.351 per il 2023 ed euro 2.636 annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento) come risulta anche in base ai dati riportati dalla relazione tecnica è stato, viceversa, effettuato con riferimento ad una sola unità. Al riguardo appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

In merito alla componente della spesa autorizzata riferita alle spese di funzionamento, comprese quelle concernenti le procedure concorsuali, pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, ovvero che queste sono state valorizzate forfettariamente sulla base dei dati storici, si rileva comunque l’opportunità di acquisire i dati e i parametri utilizzati nella suddetta stima.

Non si formulano osservazioni in merito al comma 4 che prevede la possibilità di ricorre alla Commissione RIPAM ai fini dell’avvio delle procedure concorsuali finalizzate alle assunzioni previste alla Tabella B dell’Allegato 2, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione confermata anche dalla relazione tecnica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 1, comma 14, lettere da a) a c), fa fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al medesimo articolo 1. Tali oneri sono pari nel complesso a 43.234.619 euro per l'anno 2023, a 57.344.571 euro per l'anno 2024, a 59.519.205 euro per l'anno 2025, a 59.519.205 euro per l'anno 2026 e a 58.817.940 euro annui a decorrere dal 2027, cui si provvede tramite le seguenti modalità:

- quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, a 55.945.217 euro per l'anno 2024, a 58.757.301 euro per l'anno 2025, a 58.757.301 euro per l'anno 2026 e a 58.062.980 euro annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 [lettera a)];

- quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e a 86.524 euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [lettera b)];

- quanto, infine, a 5.739.993 euro per l'anno 2023, a 1.312.830 euro per l'anno 2024 e a 675.380 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza dei Ministeri ivi richiamati ai numeri da 1) a 13). In particolare, sono oggetto di riduzione tutti gli accantonamenti previsti nell’ambito del citato fondo speciale, con esclusione di quelli di competenza dei Ministeri della giustizia e dell’istruzione e del merito [lettera c)][27].

In proposito, fermo restando quanto osservato, con riferimento ai profili di quantificazione, in relazione alle differenze riscontrate tra i dati contenuti nella relazione tecnica e le autorizzazioni di spesa recate dal comma 13 dell’articolo 1, si rileva che gli importi relativi agli oneri indicati all’alinea del citato comma 14 corrispondono alla somma delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 13 e si prende atto dell’adeguatezza sul piano quantitativo delle risorse finanziarie reperite a fini di copertura dalle lettere da a) a c) del medesimo comma 14. A tale ultimo riguardo, si segnala peraltro che le risorse indicate come mezzi di copertura anzi superano - con riferimento agli importi previsti a decorrere dall’anno 2027 - gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, per un ammontare di 6.944 euro. Sul punto, potrebbe quindi valutarsi l’opportunità, sul piano della formulazione della disposizione, di allineare l’importo delle risorse individuate come mezzi di copertura a quello degli oneri, indicato nell’alinea del comma 14.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, nel ricordare che l’articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie[28], si rileva che, come risulta da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato il 20 aprile 2023, ossia in una data immediatamente antecedente l’adozione del decreto-legge in esame, tale Fondo recava per l’anno in corso una disponibilità di circa 74,7 milioni di euro e importi accantonati per circa 94,9 milioni di euro. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché il Fondo reca per l’anno 2023 le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7[29].

In riferimento alle annualità successive all’esercizio in corso, si segnala che il decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025 prevede sul predetto Fondo uno stanziamento di 194,6 milioni di euro per l’anno 2024 e 178,4 milioni di euro per l’anno 2025[30]. In proposito, nel segnalare che tali risorse sono quantitativamente adeguate a far fronte al complesso delle riduzioni disposte dal provvedimento in esame[31], appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dal presente decreto.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, si rappresenta preliminarmente l’esigenza, sotto il profilo formale, di modificare la lettera b) del comma 14, al fine di precisare - in linea con quanto desumibile anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica - che l’utilizzo delle risorse poste a carico del Fondo per le esigenze indifferibili[32] di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, in misura pari a euro “86.524 annui”, decorre dall’anno 2024 anziché dall’anno 2023, come indicato nel testo della norma. Ciò premesso, poiché da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul citato Fondo sono disponibili per l’anno 2023 circa 12,5 milioni di euro, non si hanno osservazioni da formulare per tale annualità. Per quanto riguarda, invece, gli oneri a regime dal 2024, nonostante l’esiguità delle risorse utilizzate a copertura a fronte di uno stanziamento iniziale del Fondo pari a circa 140 milioni di euro per l’anno 2024 e a 98 milioni di euro per l’anno 2025, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità in via permanente delle risorse impiegate con finalità di copertura, anche alla luce dell’ulteriore riduzione del Fondo stesso disposta, a decorrere dal 2032, dall’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 6).

In merito alla terza modalità di copertura finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare, giacché i singoli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, interessati dalla norma recano ciascuno le occorrenti disponibilità, anche alla luce delle ulteriori riduzioni apportate ad alcuni dei medesimi accantonamenti ad opera di altre disposizioni del presente provvedimento[33].

 

ARTICOLO 1, comma 5

Reclutamento di personale da parte del Dipartimento della disabilità

La norma autorizza la Presidenza del Consiglio a bandire concorsi per le necessità assunzionali del Dipartimento per le disabilità, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. La norma demanda, altresì, ad un DPCM la definizione delle procedure richieste per la partecipazione ai concorsi, prevedendo una riserva di posti per le categorie protette ai sensi della legge n. 368/1999 e la valorizzazione dei soggetti in possesso di specifici requisiti individuati dalla medesima disposizione (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e possiede natura ordinamentale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che la norma, nell’autorizzare la Presidenza del Consiglio a bandire concorsi e ad assumere per far fronte alle esigenze del Dipartimento per le disabilità, opera, come espressamente previsto dalla norma stessa, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 1, comma 6

Reclutamento di personale da parte del Ministero del Turismo

La norma prevede che, per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, così come determinate nella Tabella A dell’allegato 1 e nella Tabella B dell’allegato 2, i bandi di concorso per il personale non dirigenziale possano prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale già in servizio a tempo indeterminato presso l’Agenzia nazionale per il turismo (ENIT) in possesso di specifici requisiti indicati dalla disposizione (comma 6).

La Tabella A dell’Allegato 1 e la Tabella B dell’Allegato 2 prevedono, con riferimento al Ministero del turismo, i seguenti incrementi delle relative dotazioni organiche: 2 dirigenti di I fascia, 4 dirigenti di II fascia, 75 funzionari e 60 assistenti.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a definire in maniera più dettagliata le specifiche modalità assunzionali con cui il Ministero del turismo procede al reclutamento delle unità di personale non dirigenziale previste dal presente decreto.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede nei bandi di concorso per l’assunzione di personale non dirigente del Ministero del turismo disciplinati dal provvedimento in esame, una specifica riserva di posti in favore del personale a tempo indeterminato dell’ENIT. Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma confermate anche dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 1, commi 7 e 8, lett. c)

Incremento delle posizioni dirigenziali del Ministero del turismo

Le norme, con riguardo al Ministero del turismo, modificano:

·        il terzo periodo del comma 3 dell’art. 7 del DL n. 21/2022, al fine di incrementare di 4 unità le posizioni dirigenziali non generali del suddetto ministero, portandole da 19 a 23 (comma 7);

·        l’articolo 54-quater, del D.lgs. n. 300/1999, al fine di incrementare di 2 unità le relative posizioni dirigenziali generali del suddetto ministero, portandole da 5 a 7 (comma 8, lett. c)).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferisce che le norme non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale.

La relazione illustrativa precisa che le norme contengono degli adeguamenti normativi, che si sono resi necessari a seguito dell’incremento del numero delle posizioni di livello dirigenziale generale (da 5 a 7) e non generale (da 19 a 23) nell’ambito del Ministero del turismo.

 

In merito ai profili di quantificazione, apporta modifiche di coordinamento al DL n. 21/2022 e al D.lgs. n. 300/1999 al fine di tener conto dell’incremento delle posizioni dirigenziali (due generali e quattro non generali) del Ministero del turismo disposte ai sensi delle Tabelle A B richiamate dai commi 2 e 3 dell’articolo 1 (cfr. supra). Al riguardo, pertanto, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 1, comma 8, lett. a) e b)

Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Normativa previgente: L’art. 2, comma 1, del DPR n. 57/2017, recante Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, prevede che lo stesso si articoli, tra l’altro, in un Segretario generale, 10 direzioni generali e in 1 posto di funzione dirigenziale generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del D.lgs. n. 165/2001 (funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali). Il numero complessivo delle posizioni dirigenziali generali, compresa quella del Segretario generale, è pari a 12.

 

La norma, al fine di ridefinire l’organizzazione del Ministero del lavoro, sostituisce con nuovi testi i seguenti articoli del D.lgs. n. 300/1999:

·        l’articolo 46, che disciplina le aree funzionali di competenza del predetto ministero, disponendo che lo stesso svolge le funzioni di spettanza statale in tre aree funzionali (Politiche sociali e previdenziali, Politiche del lavoro e dell’occupazione e tutela dei lavoratori e Amministrazione generale) (comma 8, lett. a));

·        l’articolo 47, disponendo che il medesimo ministero si articola in un numero non superiore a 3 dipartimenti, in relazione alle 3 summenzionate aree funzionali e che il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a 12, inclusi i Capi dipartimento (comma 8, lett. b)).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferisce che la norma non comporta alcun onere, limitandosi a stabilire un numero massimo di dipartimenti (3) e di direzioni generali (12) per il Ministero del lavoro, all’interno del quale, attualmente, sono previste 12 posizioni dirigenziali di livello generale (ivi compresa quella del Segretario generale). Ne consegue che la disposizione garantisce il limite dell’invarianza di spesa complessiva, considerato che le risorse per il finanziamento della eventuale differenza di posizione variabile e di risultato spettante ai nuovi Capi di dipartimento rispetto al Segretario generale trovano copertura nel Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza di I fascia del predetto Ministero.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma ridefinisce l’organizzazione del Ministero del lavoro, disponendo che lo stesso si articoli in 3 aree funzionali, in un corrispondente numero (massimo) di 3 dipartimenti e in numero di posizioni dirigenziali generali non superiori a 12 (inclusi i Capi dipartimento). Al riguardo, considerato che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, il numero complessivo di posizioni dirigenziali generali resta invariato rispetto a quello definito dalla previgente disciplina (che prevede la figura del Segretario generale, 10 direzioni generali e un incarico dirigenziale generale conferibile ex art. 19, comma 10, del D.lgs. n. 165/2001 tra l’altro, per attività di consulenza, studio e ricerca), non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento invece alla diversa incidenza degli oneri relativi alla retribuzione di posizione variabile e di risultato spettante ai nuovi Capi di dipartimento rispetto a quelli del Segretario generale, la relazione tecnica afferma che questi trovano comunque copertura nel Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza di I fascia del Ministero del lavoro e che, pertanto, la disposizione opera in condizioni di invarianza finanziaria. Al riguardo, a conferma di tale invarianza finanziaria, appare opportuno che vengano forniti dati ed elementi di quantificazione volti ad evidenziare la portata di tali nuovi oneri retributivi nonché l’ammontare delle risorse appostate sul suddetto Fondo a normativa vigente al fine di poterne valutare la congruità rispetto alle nuove esigenze di spesa determinate dalla norma in esame.

 

ARTICOLO 1, comma 9

Procedure concorsuali per assunzioni di personale presso il Ministero dell’ambiente

La norma modifica il comma 1 dell’art. 17-quinquies del DL n. 80/2021 che, nel testo previgente, ha autorizzato assunzioni (218 unità di personale di Area III) per il periodo 2022-2024 presso il Ministero dell’ambiente, mediante concorsi da svolgersi secondo le modalità semplificate individuate dall’art. 10 del DL n. 44/2021. Le novelle apportate alla disposizione sostituiscono il richiamo al summenzionato art. 10 del DL n. 44/2021, che è stato in gran parte abrogato dall’art. 3, del DL n. 36/2022, che ha introdotto a sua volta l’art. 35-quater del D.lgs. n. 165/2001 disciplinante una nuova procedura concorsuale semplificata per il reclutamento di personale non dirigente nella PA (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto possiede carattere ordinamentale ed è, peraltro, riproduttiva delle previsioni già richiamate nell’art. 17-quinquies del DL n. 80/2021, nell’ambito di procedure assunzionali per il Ministero dell’ambiente previste a legislazione vigente con specifica copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica, per esigenze di coordinamento, i riferimenti normativi relativi alle procedure concorsuali applicabili alle assunzioni previste presso il Ministero dell’ambiente dall’art. 17-quinquies, del DL n. 80/2021. Al riguardo non si formulano osservazioni, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma evidenziate anche dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 1, commi 10 e 11

Personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Normativa vigente. L’art. 12, del DL n. 82/2021, demanda a un regolamento la definizione della disciplina del contingente di personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il regolamento determina per il personale dell’Agenzia un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d’Italia (comma 1) e prevede, tra l’altro: l’istituzione di un ruolo del personale (comma 2, lett. a)); la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato mediante concorso, ad assunzioni a tempo determinato, attraverso modalità selettive (comma 1, lett. b)); la possibilità di avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a 50 unità, composto da personale pubblico collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione (comma 1, lett. c)). In sede di prima applicazione, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell’Agenzia è individuato nella misura complessiva di 300 unità, di cui fino a un massimo di 8 di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale (comma 4). Tale dotazione organica può essere rideterminata, con decreto interministeriale, nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese per il personale di cui all’articolo 18, comma 1 (comma 5). La richiamata disposizione, per l’attuazione del provvedimento, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia, un apposito capitolo con una dotazione di euro 2.000.000 per il 2021, euro 41.000.000 per il 2022, euro 70.000.000 per il 2023, euro 84.000.000 per il 2024, euro 100.000.000 per il 2025, euro 110.000.000 per il 2026 ed euro 122.000.000 annui a decorrere dal 2027. L’art. 11, comma 1, del decreto-legge prevede, inoltre, che con la legge di bilancio sia annualmente determinato lo stanziamento da assegnare all'Agenzia da iscrivere sul capitolo di cui all'articolo 18, comma 1, sulla base della determinazione del fabbisogno annuo operata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il regolamento del personale dell’Agenzia è stato adottato con DPCM 09 dicembre 2021, n. 224.

La norma introduce il comma 8.1 all’art. 17, del DL n. 82/2021 al fine di prevede che l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale si avvale, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale nel limite di 50 unità appartenente alle pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti. I relativi oneri sono a carico dell’Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento del personale dell’Agenzia. Tale personale può essere inquadrato, non oltre il suddetto termine, nel ruolo della medesima Agenzia secondo modalità selettive determinate dal relativo regolamento per tali inquadramenti. Le suddette unità di personale rientrano nel numero dei posti previsti, per la prima operatività dell’Agenzia, dall’art. 12, comma 4, del DL n. 82/2021 (300 unità di cui un massimo di 8 unità di livello dirigenziale generale, un massimo di 24 unità di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale) (comma 10).

Viene, altresì, modificato l’art. 1, comma 7, lett. c), del DL n. 162/2019 al fine di includere i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale nell’elenco di soggetti individuati dal testo previgente della summenzionata disposizione per i quali non opera l’obbligo di pubblicazione dei dati (nomina, curriculum, compensi, altri incarichi con oneri di finanza pubblica) prescritto dall’art. 14, del D.lgs. n. 33/2013 (comma 11).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto del comma 10, ne espone le finalità e riferisce che in merito agli oneri derivanti dall’attuazione dell’avvalimento del nuovo contingente di 50 unità, diversamente da quanto previsto per il personale di cui all’articolo 17, comma 8, lettera b), del DL n. 82/2021, i cui oneri erano posti a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza, si prevede che gli stessi siano totalmente a carico dell’Agenzia e, ai fini del trattamento retributivo, si applichino le disposizioni del Regolamento di cui all’articolo 12, comma 1. L’Agenzia, infatti, si è dotata del regolamento di contabilità e dei documenti di bilancio, che consentono, quindi, di poter sostenere i relativi oneri ponendoli a carico della dotazione finanziaria, a legislazione vigente, di cui all’articolo 18 del DL n. 82/2021, non comportando pertanto nuovi maggiori oneri.

In merito al comma 11 viene evidenziata la natura ordinamentale dello stesso. Viene, altresì, riferito che questo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma (comma 10) prevede l’avvalimento, fino al 31 dicembre 2023, da parte dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di un contingente massimo di 50 unità appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni comprese le autorità indipendenti. I relativi oneri retributivi sono a carico dell’Agenzia, diversamente da quanto previsto per il personale proveniente da altre amministrazioni già in avvalimento presso la stessa, i cui oneri, in base all’assetto vigente, sono posti a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza. Il suddetto personale può essere inquadrato, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2023, nei ruoli dell’Agenzia nei limiti della dotazione organica prevista dall’articolo 12, comma 4, del DL n. 82/2021[34], secondo modalità selettive determinate dal relativo regolamento. Al riguardo, la relazione tecnica riferisce che i suddetti oneri potranno essere sostenuti a valere sulla vigente dotazione finanziaria dell’Agenzia. Tanto premesso a conferma della asserita sostenibilità finanziaria di tali nuove spese di personale andrebbe comunque fornita sia una stima degli oneri retributivi, sulla base dei profili professionali coinvolti (dirigente o meno) e del relativo livello di inquadramento retributivo, sia un quadro delle risorse effettivamente disponibili per tale nuova finalità di spesa. Quanto al successivo transito di tale personale nei ruoli dell’Agenzia, pur considerato che, come espressamente previsto dalla norma questo avverrà nei limiti della dotazione organica prevista a normativa vigente, andrebbe acquisito un chiarimento in merito all’impatto che potrebbe prodursi sugli organigrammi delle amministrazioni cedenti (peraltro non individuate alla norma), posto che tale cessione, ove diventasse permanente, potrebbe precostituire le condizioni di successive richieste assunzionali da parte delle amministrazioni medesime.

Ciò stante, andrebbe comunque valutata l’opportunità di inserire un’apposita clausola di neutralità finanziaria con riferimento all’attuazione del comma 10.  

In merito al comma 11, che include i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale tra i soggetti che possono essere esentati dal vigente obbligo di pubblicazione di dati personali, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale della disposizione.

 

ARTICOLO 1, comma 12

Disposizioni in materia di personale dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)

La norma prevede che fino al 31 dicembre 2026 l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) possa avvalersi[35] di un contingente di 15 unità di personale collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di provenienza con oneri a carico delle medesime (comma 12).

Si evidenzia che ARERA è ricompresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferisce che la norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la previsione di neutralità finanziaria riferita dalla relazione tecnica con riguardo alla norma in esame che consente fino al 31 dicembre 2026 ad ARERA di avvalersi di un contingente di 15 unità di personale in mobilità proveniente da pubbliche amministrazioni. In particolare, andrebbero evidenziati i profili professionali del personale (dirigente o meno) interessato dalla disposizione al fine di poter valutare l’impatto della stessa sull’efficienza operativa delle amministrazioni cedenti ed escludere, pertanto, l’insorgenza presso le stesse di nuovi fabbisogni di personale. A tale ultimo riguardo, comunque, al fine di assicurare la neutralità finanziaria della disposizione, andrebbe valutata l’opportunità di prevedere, nell’ipotesi di collocamento fuori ruolo, che per tutta la durata dell’impiego del suddetto personale, venga reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, posto che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 58 del DPR n. 3/1957, in relazione a ciascun collocamento fuori ruolo, nella qualifica iniziale del ruolo stesso, deve essere lasciato scoperto un posto.

 

ARTICOLO 2

Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione

Le norme integrano il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che tratta del Piano integrato di attività e organizzazione volto ad assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa. In particolare è aggiunto il comma 8-bis che prevede l’istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica dell’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. È stabilito che all'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati (comma 1).

Conseguentemente sono abrogati il comma 3-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 che prevede l’istituzione dell’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche e l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, che ha istituito Commissione tecnica per la performance (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, giacché le norme, nell’istituire presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico, da un lato, prevedono sia che quest’ultimo operi avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia la contestuale abrogazione delle disposizioni istitutive dell’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni nonché della Commissione tecnica per la performance, le sui funzioni vengono sostanzialmente assorbite da quelle del nuovo Osservatorio, dall’altro lato, stabiliscono che ai componenti del medesimo Osservatorio non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.

 

ARTICOLO 3

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali

Le norme danno facoltà alle regioni, a condizione che questo non comporti un aggravio di spesa, di applicare la disciplina statale in materia di uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, fermo restando il divieto per il personale addetto a tali uffici di esercitare qualsiasi attività di tipo gestionale (comma 1).

Si stabilisce, inoltre, che le risorse relative all'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (di seguito indicato come: “il fondo”) assegnate ai comuni beneficiari individuati dall’apposito DPCM, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023.

Si rammenta che l'articolo 31-bis, comma 5, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 ha istituito presso il Ministero dell’interno un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Il fondo è destinato alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per assunzioni nei comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR.

Solo in data 30 dicembre 2022 è stata stabilita, con DPCM successivamente pubblicato in GU nel 2023, la ripartizione della somma di 9.593.409,91 euro per il 2022.

Le rimanenti risorse in conto residui del fondo, pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in bilancio per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con apposito DPCM al medesimo fondo. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali[36] (comma 2).

Si dispone l’integrazione del testo dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che consente alle Regioni a statuto ordinario, ai fini dell’attuazione dei progetti previsti dal PNRR, di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale. L’integrazione precisa che tale spesa non rileva agli effetti di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in tema di limiti alla spesa sostenuta per il trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni (comma 3).

Si consente alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato in deroga alle vigenti disposizioni volte a limitare tale tipologia di spesa[37]. Tale deroga è concessa nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità ai sensi delle vigenti norme sui limiti alle spese per contratti a tempo determinato, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione (comma 4).

Si consente alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026 di procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica,

alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all’assunzione e risponda ad ulteriori requisiti. Le assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all’atto della stabilizzazione (comma 5).

Si stabilisce, infine, che per gli anni 2023-2026 il trattamento economico del segretario comunale, per i soli comuni che ne sono sprovvisti, è escluso dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR da parte dei piccoli Comuni (comma 2)

 

 

 

 

7,5

2,6

2,6

2,6

7,5

2,6

2,6

2,6

Minori spese correnti

 

Fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 2)

 

 

 

 

7,5

2,6

2,6

2,6

7,5

2,6

2,6

2,6

 

La relazione tecnica con riferimento al comma 1 - che prevede che agli uffici di supporto degli organi politici della Giunta e del Consiglio delle regioni, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, si applica, senza aggravio di spesa, la disciplina vigente prevista per gli organi di indirizzo politico – afferma che dette disposizioni

non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli incarichi in argomento possono essere attribuiti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica con riferimento alle norme recate dal comma 2 - che prevedono che le risorse relative all'annualità 2022 del fondo destinato alla copertura dell'onere sostenuto dai piccoli comuni per assunzioni per la realizzazione dei progetti previsti dal PNRR possono essere utilizzate negli anni dal 2023 al 2026 - si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Con riferimento al comma 3 - che prevede che la spesa relativa alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni a statuto ordinario per l'attuazione dei progetti PNRR non rilevano ai fini del limite di spesa del trattamento accessorio – la relazione tecnica afferma che detta norma non determina effetti finanziari in quanto tali oneri sono ricompresi nei limiti della maggiore spesa complessiva già previsti dalle percentuali, distinte per fascia demografica, dalla Tabella 1 allegata al decreto-legge n. 36/2022.

Con riguardo alle norme recate dal comma 4 - che prevedono che le ARPA possano incrementare la spesa per personale a tempo determinato in deroga alle norme vigenti, fermo restando il vincolo del rispetto dell'equilibrio di bilancio – la relazione tecnica si limita ribadire il contenuto delle norme.

La relazione tecnica afferma che la norma recata dal comma 5 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stabilizzazione di personale ivi prevista può essere disposta solo nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione.

Infine con riguardo alle norme recate dal comma 6 - che prevedono che per gli anni 2023-2026, il trattamento economico del segretario comunale, per i soli comuni che ne sono sprovvisti, è escluso dal computo degli attuali tetti di spesa del personale - la relazione tecnica esclude nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le suddette deroghe operano nel rispetto della sostenibilità finanziaria di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34/2019 che prevede, tra l’altro, il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che i commi 1, 3, 4, 5 e 6 consentono ad alcune amministrazioni pubbliche di incrementare le proprie spese di personale (in particolare, il comma 1 consente alle regioni di applicare la disciplina statale in materia di uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il comma 3 consente alle Regioni a statuto ordinario, ai fini dell’attuazione dei progetti previsti dal PNRR, di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale, il comma 4 consente alle ARPA interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il comma 5 consente a regioni, province, comuni e città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026 di procedere alla stabilizzazione di personale, avente determinati requisiti, in servizio a tempo determinato, il comma 6 esclude temporaneamente il trattamento economico del segretario comunale dal computo degli attuali tetti di spesa del personale per i soli comuni che ne sono sprovvisti). Ciascuna di queste disposizioni, pur derogatorie a norme generali, risulta comunque assoggettata a determinati vincoli di spesa o di equilibrio finanziario, esplicitati dalla norma o rammentati dalla relazione tecnica.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le disposizioni, come rammentato anche dalla relazione tecnica, continuano ad operare nel quadro di vincoli finanziari già previsti a legislazione vigente, che esse attribuiscono alle amministrazioni interessate facoltà e non obblighi e che – inoltre – per quanto riguarda la stabilizzazione consentita dal comma 5, alla disposizione che ne reca la disciplina (articolo 20 del D. Lgs. n. 75 del 2017), a suo tempo, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento, invece, al comma 2, si rileva che la disposizione interviene sul fondo costituito dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 presso il Ministero dell’interno, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, destinato alla copertura dell'onere per assunzioni nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti attuatori dei progetti previsti dal PNRR. Il comma 2 ora in esame, da un lato, consente di utilizzare le risorse relative all'annualità 2022 assegnate ai comuni beneficiari individuati dall’apposito DPCM, pari a 9.593.409 euro, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023, dall’altro, mantiene in bilancio le risorse in conto residui del fondo, pari a 20 milioni di euro, attribuendole - per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 - al medesimo fondo. La disposizione quantifica, poi, gli oneri (in termini di fabbisogno e di indebitamento netto) in misura pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e a 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026: tali partite sono riscontrabili nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

In proposito, si osserva che – per quanto riguarda il rinvio al 2023 delle risorse assegnate ai comuni nel 2022 (ad eccezione di quelle riferite a spese già sostenute nel medesimo 2022) – la relazione tecnica non fornisce l’importo delle risorse così trasferite. Al fine di poter verificare gli effetti quantificati dalla disposizione e rappresentati nel prospetto riepilogativo degli oneri, appare pertanto necessario che il Governo fornisca il dato relativo al predetto importo e la relativa fonte.

Inoltre – per quanto riguarda il mantenimento in bilancio di 20 milioni di euro originariamente stanziati per il 2022 e che ora vengono imputati agli esercizi 2023-2026 nella misura di 5 milioni per ciascuna annualità – si osserva che, in merito all’anno 2023, la verifica degli effetti richiede di acquisire preliminarmente i chiarimenti sopra richiesti, mentre in merito agli anni 2024-2026 la disposizione quantifica un onere di 2.575.000 euro (pari al 51,5 per cento della somma rinviata): tale onere appare quantificato al netto degli effetti riflessi sulle entrate tributarie e contributive, ossia degli effetti di maggior gettito sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalle spese di personale cui sono destinate le risorse del fondo. Riguardo a tale ricostruzione andrebbe comunque acquisita una conferma da parte del Governo, tenuto conto del fatto che la relazione tecnica non fornisce informazioni al riguardo e che usualmente il prospetto riepilogativo degli oneri espone gli effetti riflessi separatamente dagli oneri in una riga apposita[38] - in modo da consentire di distinguere le maggiori entrate tributarie e contributive dalla spesa da cui esse derivano - anziché il mero effetto netto risultante dalla compensazione spesa-entrate.[39]

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il primo periodo del comma 2 dell’articolo 3 prevede che le risorse relative all’annualità 2022 del fondo per il concorso alla copertura dell’onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste per l’attuazione del PNRR, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possano essere utilizzate per la medesima spesa di personale nell’anno 2023. Il secondo periodo del medesimo comma prevede, inoltre, che le rimanenti risorse in conto residui del citato fondo, pari a 20 milioni di euro, vengano mantenute in bilancio per essere trasferite, per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, al medesimo fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle due disposizioni, pari complessivamente a 7.516.000 euro per l’anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Al riguardo, si segnala che il citato Fondo reca una dotazione iniziale, in termini di sola cassa, pari a circa 396 milioni di euro per l’anno 2023, a 382 milioni di euro per l’anno 2024 e a 410 milioni di euro per l’anno 2025[40] e che sullo stesso, come emerge da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risultano attualmente disponibili, con specifico riferimento all’anno in corso, 43.506.269 euro.

Ciò posto, preso atto della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per il 2023, appare comunque opportuno acquisire una rassicurazione del Governo in ordine alla disponibilità delle citate risorse anche per le annualità successive e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 4

Scuola nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi

Le norme introducono alcune modifiche alla disciplina relativa allo svolgimento delle attività formative dell’VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (comma 1). Inoltre si demanda ad un regolamento di delegificazione l’aggiornamento della disciplina regolamentare vigente in materia di procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione è meramente ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, giacché le norme si limitano ad apportare modifiche ordinamentali alla disciplina relativa allo svolgimento delle attività formative dell’VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione.

 

ARTICOLO 5, comma 1

Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito - Concorso per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito

Le norme modificano alcune disposizioni del D.lgs. n. 297/1994[41] relative alle modalità di svolgimento del concorso per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito.

In particolare, si demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (anziché, come previsto a legislazione previgente, al bando di concorso o a decreti dirigenziali) la definizione di profili attuativi quali: le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, la composizione della commissione, l’approvazione delle graduatorie ecc. [comma 1, lettera a)].

Inoltre, riguardo alle commissioni esaminatrici, che restano composte da cinque membri come già previsto a legislazione previgente, le modifiche prevedono che possano farne parte anche soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso [comma 1, lettera b)].

Infine, si prevede una diversa distribuzione dei punteggi tra le varie prove del concorso sopra indicato da parte delle commissioni giudicatrici [comma 1, lettera c)] e l’approvazione della graduatoria da parte del dirigente generale [comma 1, lettera d)].

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto operante nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Infatti, l'articolo 2, commi 3 e 4, del D.L. n. 126/2019 già autorizza, per il concorso oggetto dell'intervento normativo, una spesa pari a:

§  7,90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e a 19,55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per spese di personale;

§  170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme modificano alcune disposizioni del D.lgs. n. 297/1994 sulle modalità di svolgimento del concorso per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito, rinviando a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la disciplina dello svolgimento del relativo concorso (già demandata, a legislazione previgente, ad altri atti quali il bando di concorso o i decreti dirigenziali) e ridefinendo la composizione delle commissioni esaminatrici, cui possono essere nominati anche i soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso. In proposito, non si formulano osservazioni considerato che la norma interviene principalmente, da un lato, a modificare l’atto cui è demandata la fissazione dei profili attuativi del concorso, dall’altro, sulla composizione delle commissioni, a invarianza del numero dei relativi componenti, nonché del fatto che gli oneri per lo svolgimento dei concorsi sono quantificati e coperti dalle rispettive norme autorizzative, alla luce dei chiarimenti riportati nella RT.

 

ARTICOLO 5, commi da 2 a 4

Personale del Ministero dell'istruzione e del merito – Retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale e innalzamento delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinate alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate

Le norme prevedono che anche per l’anno scolastico 2022/2023, oltre che per i due anni scolastici precedenti, continuano ad operare le Contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale[42] (comma 2).

Si prevede, altresì, che anche per l’anno scolastico 2022/2023, oltre che per i due anni scolastici precedenti, le contrattazioni integrative regionali (CIR) sopra citate possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del CCNL Area istruzione e ricerca 8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022[43] (comma 3).

Si precisa che dall'attuazione di tali proroghe, per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022. L'attuazione delle norme sopra descritte è disposta nei limiti delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale di cui all'articolo 4 del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009. Qualora, sulla base degli esiti della rilevazione del Ministero dell'istruzione e del merito su ciascun ufficio scolastico regionale, emergano nuovi o maggiori oneri anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, alla copertura degli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione, nell'ordine, dei risparmi accertati ai sensi del secondo periodo del comma 558 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022 e del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006[44] (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica evidenzia la necessità di disporre la proroga in esame, posto che si rende necessario modificare i criteri generali già stabiliti per la graduazione nazionale della complessità delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, in applicazione dell'art. 42 del C.C.N.L. 8 luglio 2019, relativo al personale dell’area istruzione e ricerca, triennio 2016-2018 - sezione dirigenza scolastica. Ne deriva che per l'anno scolastico 2022/2023 vigono i provvedimenti degli Uffici scolastici regionali relativi al grado di complessità delle istituzioni scolastiche, sulla base dei quali è individuata la relativa retribuzione di posizione destinata ai dirigenti scolastici.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La RT afferma che il comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che, anche per l'anno 2022/2023, si continueranno ad applicare le medesime regole previste per l'anno scolastico precedente nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

A conferma dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, si esclude, altresì, che l'attuazione della norma possa comportare incrementi della retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici rispetto a quanto già individuato per l'anno scolastico 2021/2022 per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, eliminando in tal modo la possibilità che possano generarsi aumenti retributivi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono che anche per l’anno scolastico 2022/2023 continuino ad operare le Contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale  (comma 2) e che le Contrattazioni integrative regionali (CIR) sopra citate possano innalzare anche nell’anno scolastico 2022/2023 la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'art. 42, comma 3, del CCNL Area istruzione e ricerca 8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici anche nell’anno scolastico 2002/2023 e non solo negli anni 2020/2021 e 2021/2022, come previsto a legislazione vigente (comma 3). Si rileva, altresì che le norme stabiliscono esplicitamente che all’attuazione di tali proroghe disposizioni si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale e che dalla loro attuazione non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022. Le norme, infine, stabiliscono che qualora dalle rilevazioni di consuntivo dovessero emergere nuovi o maggiori oneri - anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 – alla loro copertura si provvederà con riduzione dei risparmi accertati ai sensi della legislazione vigente ovvero a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (comma 4).

In proposito, mentre per la proroga del comma 2 non si formulano osservazioni stante il contenuto ordinamentale della disposizione, come confermato dalla relazione tecnica, sul comma 3 – pur rilevando che la norma è configurata come di carattere facoltativo e che essa proroga una disposizione (comma 559 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023) cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica  - appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'adeguatezza delle risorse già stanziate sul Fondo Unico Nazionale (FUN), posto che negli ultimi anni si sono resi necessari adeguamenti strutturali e straordinari del fondo stesso (DL 34/2020, legge di bilancio 2021 e legge di bilancio 2022),  al fine di garantire nel quinquennio 2017/2018 – 2021/2022 il mantenimento delle retribuzioni di parte “variabile” già percepite dai dirigenti scolastici, ferme ai valori del 2016/2017. Inoltre, al fine di assicurare coerenza interna alla norma in esame la sostituzione dell’anno scolastico 2021/2022 con gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 dovrebbe essere effettuata ovunque ricorra all’interno del comma 559 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023, in modo da chiarire che l’aggiunta dell’anno scolastico 2022/2023 si riferisca non solo alla possibilità di innalzare la predetta percentuale delle risorse complessive del FUN, ma anche alla finalità per la quale tale innalzamento viene disposto, ossia quella di evitare la ripetizione delle somme già erogate anche nell’anno scolastico 2022/2023, come per altro emerge dalla relazione illustrativa. Sul punto appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 5, commi da 5 a 19

Procedura straordinaria di assegnazione di incarichi di docenza a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l’A.S. 2023/2024

Le norme introducono una procedura straordinaria, valida esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, per l’assegnazione, con contratto a tempo determinato, dei posti di sostegno vacanti e disponibili, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 449/1997[45] (programmazione triennale del fabbisogno di personale), ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze[46], per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023 (comma 5).

Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi sopra citati, salvo quanto previsto dal successivo comma 12. Inoltre, nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova[47] (commi 6 e 7).

Il personale docente in periodo di prova svolge una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione[48], integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici (comma 8).

In caso di positiva valutazione delle prove, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato sopra indicato, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato (comma 9).

I docenti destinatari di nomina a tempo determinato sopra menzionati a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica (comma 10).

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili e le modalità di svolgimento delle prove (comma 11).

Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, a tali docenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla “chiamata veloce” del personale docente ed educativo[49] (comma 12).

Inoltre, per l'anno scolastico 2023/2024 coloro che sono già inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze sul sostegno[50] sono collocati in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, sino all’effettivo riconoscimento del titolo di accesso (comma 13).

Tali soggetti sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie (comma 14).

Se il titolo estero viene riconosciuto durante il contratto a tempo determinato, il medesimo contratto continuerà a produrre i propri effetti sino alla sua naturale scadenza; qualora, invece, durante la supplenza, il titolo estero non sia riconosciuto idoneo all'insegnamento in Italia, il contratto sottoscritto è immediatamente risolto (comma 15).

In ogni caso, i soggetti con titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e non ancora riconosciuto:

§  sono esclusi dall’applicazione della procedura straordinaria prevista al comma 5 per l’assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili (comma 16);

§  sono immessi in ruolo sui posti di sostegno vacanti e disponibili, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 449/1997, nella provincia della graduatoria di appartenenza, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno prevista all’articolo 5, comma 5 (comma 17).

Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvalga del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. Ai relativi oneri, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, relativo al bilancio triennale 2023-2025 (comma 18).

Si rammenta che il CIMEA è esterno al perimetro della pubblica amministrazione, ossia non è incluso nel cosiddetto “elenco Istat”.

Infine, vengono semplificati i percorsi di specializzazione alle attività di sostegno fino al termine del periodo transitorio del 31 dicembre 2024, eliminando il requisito dell'abilitazione all'insegnamento per l’accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (comma 19).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Convenzione triennale con il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (comma 18)

1,5

1,5

1,5

 

1,5

1,5

1,5

 

1,5

1,5

1,5

 

Minori spese correnti

 

Tab A - Ministero istruzione  (comma 18)

1,5

1,5

1,5

 

1,5

1,5

1,5

 

1,5

1,5

1,5

 

 

La relazione tecnica afferma che il reclutamento sopra descritto è finalizzato esclusivamente all’avvio del prossimo anno scolastico, che, in difetto, sarebbe gravemente pregiudicato. Al riguardo, la RT precisa che la misura in esame non è collegata con la riforma 2.1 della Missione 4 - CI del PNRR in materia di reclutamento dei docenti. Il numero di assunzioni connesso alla norma in argomento, infatti, non concorre ai fini del raggiungimento del target europeo di 70.000 assunzioni, come previsto dal PNRR.

In particolare, si evidenzia che, con riferimento all'anno scolastico 2023/2024, dalle stime elaborate dal Ministero dell'istruzione e del merito sulla base delle procedure di reclutamento esistenti a legislazione vigente, potranno essere assunte a tempo indeterminato 38.062 unità di personale docente, di cui 36.037 dalle diverse procedure concorsuali e 2.025 dalle GaE. Conseguentemente, potrebbero residuare 49.291 posti vacanti, di cui 27.154 di sostegno, per i quali, in assenza di nuove procedure concorsuali, non sarebbe possibile procedere a nuove assunzioni. Con la procedura straordinaria introdotta dall'articolo in esame - per l'anno scolastico 2023/2024 - sarebbe possibile assumere fino ad un massimo di 32.993 unità ulteriori di personale docente, di cui 15.832 docenti di sostegno.

La RT inoltre, afferma che:

§  i commi 5 e 6 non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le assunzioni previste dalla procedura straordinaria avvengono nel limite del contingente autorizzato ed il riparto delle facoltà assunzionali, anche a livello di provincia, dovrà tener conto dei posti vacanti e disponibili, oltre che delle facoltà medesime;

§  il comma 7 è di carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le assunzioni a tempo determinato sono comunque comprese all’interno del contingente autorizzato;

§  il comma 8 prevede la partecipazione dei componenti esterni (dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici) al comitato di valutazione di cui all’articolo 11 del D.lgs. n. 297/1994, che valuterà la lezione simulata del personale docente in prova.

La procedura di reclutamento straordinario dei docenti specializzati sul sostegno prevede la stipula di un contratto a tempo determinato, trasformato in indeterminato a seguito del superamento dell'anno di formazione e prova. A tal fine, la prova finale è rafforzata e resa più selettiva rispetto alle altre procedure straordinarie del passato, in ragione dell'integrazione del comitato di valutazione con un componente esterno e per lo svolgimento di una lezione simulata. La lezione simulata è particolarmente rilevante per verificare le abilità e le competenze relative alle peculiari metodologie di insegnamento del docente di sostegno, ancor più rilevanti poiché rivolti nei confronti di alunni con disabilità, le cui categorie e fattispecie sono assai variegate. Infatti, la lezione non ha la finalità di testare le capacità espositive del docente su un argomento specifico o su mere conoscenze disciplinari, ma quella di consentire al candidato di progettare un'attività didattica reale e concreta tesa a soddisfare i peculiari bisogni educativi delle molteplici specificità degli alunni con disabilità.

La RT afferma, inoltre, che la composizione del comitato di valutazione di cui all’articolo 11 del D.lgs. n. 297/1994 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la partecipazione del componente esterno (individuato tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici) rientra nel contesto dei compiti istituzionali, per i quali non spetta alcun compenso aggiuntivo in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, salvo quanto previsto in materia di rimborso di spese di missione qualora dovute in base alla vigente normativa. Le spese in esame sono tuttavia a carico dell'istituzione scolastica interessata.

Inoltre, hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica:

§  il comma 9, per il quale - in coerenza con quanto già a suo tempo evidenziato dalla relazione tecnica all'articolo 59, comma 8, del D.L. n. 73/2021 - la decorrenza giuridica è la medesima che avrebbero i docenti che occuperebbero i posti se venissero completate, a legislazione vigente, le procedure concorsuali.

§  il comma 10, in quanto prevede un vincolo triennale di permanenza nella scuola presso cui hanno svolto il periodo di formazione e prova per i docenti oggetto della procedura straordinaria di cui al comma 5;

§  il comma 11, in quanto prevede l'adozione di specifiche misure attuative dell'articolo in esame;

§  il successivo comma 12 non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in quanto prevede per i posti residui vacanti e disponibili - che dovessero residuare a seguito delle assunzioni previste dalla procedura straordinaria introdotta dal comma 5 dall'articolo in esame - l'utilizzo di ulteriori graduatorie già previste a legislazione e sempre nel limite del contingente autorizzato;

§  il comma 13 per il quale l'eventuale utilizzo degli elenchi previsti avviene sempre nel limite del contingente autorizzato e, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

§  i commi 14 e 15 che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i contratti citati rientrano sempre nel limite del contingente autorizzato;

§  il comma 16 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede una norma di carattere procedurale;

§  il comma 17, in quanto le immissioni in ruolo sono disposte sempre nel limite del contingente autorizzato;

§  il comma 18, per far fronte alla notevole mole di istanze presentate al Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) per il riconoscimento dei titoli di insegnamento conseguiti in altri Paesi dell'Unione europea, il MIM potrà sottoscrivere una convenzione, di durata triennale, con il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA), al fine di avvalersene per lo svolgimento delle attività connesse al detto riconoscimento. La quantificazione della norma è determinata sulla base del costo complessivo di n. 40 unità di esperti/figure professionali di cui si avvarrà il CIMEA per istruire le istanze di riconoscimento dei titoli esteri. I dati di spesa per le singole professionalità impegnate sono riportati in apposita tabella allegata alla relazione tecnica al cui contenuto si rinvia. In tale tabella la spesa annuale quantificata è pari a 1.349.000. A tale oneri si aggiunge una spesa pari al 14 per cento dell’importo precedentemente indicato, ossia 188.860 euro, per spese indirette e generali. Il totale ammonta a 1.537.860 suddivisi, secondo la relazione tecnica, in un contributo a carico del MIM di 1.460.000 euro autorizzato e coperto ai sensi del comma 18 ed un contributo di 77.860 euro che resta a carico del CIMEA.

Infine, la RT afferma che il comma 19 ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede un’abrogazione espressa e la semplificazione dell'accesso ai percorsi di specializzazione alle attività di sostegno.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che i commi da 5 a 12 prevedono in via straordinaria per l'anno scolastico 2023/2024, che i posti di sostegno vacanti e disponibili siano assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023. Per tali docenti si prevede un periodo di prova di un anno, lo svolgimento di prove di professionalità dinanzi a un comitato di valutazione la cui composizione è integrata rispetto alla legislazione vigente e, in caso di esito favorevole, l’assunzione a tempo indeterminato e la conferma in ruolo.

Tanto premesso, con riguardo alle assunzioni, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le stesse avvengono nell’ambito dei posti vacanti e disponibili e considerato che la relazione tecnica stima che il numero di tali posti dovrebbe eccedere il numero dei potenziali candidati. Parimenti non si hanno osservazioni da formulare a proposito dell’integrazione del comitato di valutazione incaricato di esaminare i neo assunti dal momento che la relazione tecnica ha chiarito che all’ulteriore componente non spettano compensi e che l’eventuale rimborso di spese, in base a norme vigenti, resta a carico degli istituti scolastici che hanno assunto i soggetti esaminati.

Circa tale ultima asserzione, andrebbe comunque acquisita conferma che dalla procedura ora delineata non derivino dunque oneri ulteriori rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente, laddove la relazione tecnica parrebbe riferire la neutralità al fatto che l’onere gravi sull’istituzione scolastica.

Analoghe considerazioni possono essere svolte sulle norme recate dai successivi commi da 13 a 17 che norme prevedono che per l'anno scolastico 2023/2024 coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze sul sostegno, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, siano collocati in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all’effettivo riconoscimento del titolo di accesso e che a costoro siano conferiti contratti di supplenza in subordine ai docenti oggetto delle procedure dei commi da 5 a 12. I soggetti questione al termine dell’eventuale percorso annuale di formazione e prova, sono immessi in ruolo sui posti di sostegno vacanti e disponibili, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 449/1997.

Con riguardo al comma 18 che prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, non si hanno osservazioni da formulare atteso che la copertura dell’onere derivante da detta convenzione è configurata come tetto di spesa e che la relazione tecnica dà conto della congruità dello stanziamento rispetto alle spese che si presume di dover sostenere.

Infine, con riferimento alla semplificazione dei percorsi di specializzazione alle attività di sostegno fino al termine del periodo transitorio del 31 dicembre 2024, prevista al comma 19, che si sostanzia nel venir meno del requisito dell’abilitazione all’insegnamento per coloro che possono accedere ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico, non si hanno osservazioni da formulare atteso il loro carattere ordinamentale.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 18 dell’articolo 5 provvede agli oneri derivanti dalla stipula della convenzione con il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche, pari a 1,46 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 5, comma 20

Immissione di ruolo dei docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria dall'A.S. 2023/2024

La norma introduce uno specifico regime per la mobilità per tutto il personale docente - della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria[51] - al fine di stabilire che i vincoli alla mobilità si applicano a tutti i docenti sopra indicati, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte a partire dall’anno scolastico 2023/2024.

Secondo i nuovi vincoli di mobilità, il docente che ha superato il test finale e la valutazione finale positiva è tenuto a rimanere presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni[52].

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto incide sulla disciplina della mobilità riguardante le immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma introduce uno specifico regime per la limitazione della mobilità per tutto il personale docente - della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria immesso in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/2024. A tal fine viene esteso il campo di applicazione dell’articolo 13, comma 5 del D.lgs. n. 59 del 2017, che ha posto una disciplina vincolante della mobilità dei docenti di nuova assunzione.

In proposito, non ci sono osservazioni da formulare visto il carattere ordinamentale della norma, che incide sulla mobilità dei docenti e non sul loro numero o sulla loro retribuzione, e tenuto conto del fatto che la disposizione di cui viene ampliata la portata applicativa è assistita da una clausola di neutralità finanziaria (art. 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017) e che alla stessa, a suo tempo, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 5, comma 21

Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito – Contingente di esperti a supporto dell'ufficio di gabinetto del Ministero dell'istruzione e del merito

Le norme intervengono sul contingente di esperti, già previsto nel numero massimo di 6 dall’articolo 47 comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 36 del 2022[53],  chiamati a dare supporto all’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione per la realizzazione degli investimenti del PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole prevedendo che detto contingente sia chiamato all’attuazione anche degli investimenti e non soltanto delle riforme legate al PNRR. Inoltre, si prevede che tale contingente sia aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 4, del D.P.C.M. n. 167/2020[54], relativo all’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione.

La norma qui richiamata prevede che il Ministro possa nominare fino a 15 tra esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e in quelle giuridico-amministrative, di management e di analisi e definizione delle politiche pubbliche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali.

Le risorse poste a copertura della norma possano essere utilizzate, ove residuino, per conferire incarichi a lavoratori collocati in quiescenza, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 36/2022[55], che ha previsto tale possibilità, in deroga al divieto generale e fino al 31 dicembre 2026, per tutte le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la novella prevista dalla norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto con essa ci si limita esclusivamente a modificare l'articolo 47, comma 1, terzo periodo e seguenti, del D.L. n. 36/2022 nella sola parte in cui dispone la modalità di conferimento degli incarichi già previsti da disposizioni legislative vigenti.

Nello specifico, si intende aggiornare la previsione allo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Ministero dell'istruzione e del merito attesa l'adozione di tutte le riforme di competenza già nel 2022. La RT precisa, per tale motivo, che gli esperti sono chiamati a dare supporto anche per la realizzazione degli investimenti del PNRR e non solo per la realizzazione delle riforme.

Rimane, quindi, invariato sia il numero degli esperti sia il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui fino al 31 dicembre 2026 per il compenso degli esperti, già previsto dal D.L. n. 36/2022 e specificato nella relativa RT. Con la lettera b) del comma 21, infatti, si chiarisce che il contingente degli esperti citato dalla norma è aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 4, del D.P.C.M. n. 167/2020. In ogni caso, si specifica che alle modalità di attuazione si provvederà in conformità all’articolo 14, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

Infine, la RT evidenzia che con la lettera c) si apporta una modifica di mero coordinamento della norma, mentre la lettera d) prevede che le risorse poste a copertura della norma possano essere utilizzate, ove residuino, per conferire incarichi a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.L. n. 36/2022 che ha previsto tale possibilità, in deroga al divieto generale, per tutte le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma interviene sul contingente di esperti,  già previsto nel numero massimo di 6 dall’articolo 47 comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 36 del 2022, di cui si avvale il Ministero dell’istruzione, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, per stabilire che gli esperti siano impegnati nell’attuazione anche degli investimenti e non soltanto delle riforme legate al PNRR, per individuare nuovi requisiti per la loro nomina e per specificare che tale gruppo sia aggiuntivo rispetto a quello previsto all'articolo 9, comma 4, del D.P.C.M. n. 167/2020, relativo all’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, per il quale il Ministro può nominare fino a 15 tra esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero. Inoltre, le risorse disponibili, ove residuino, possono essere utilizzate per conferire incarichi a lavoratori collocati in quiescenza in deroga al divieto generale, per tutte le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR. In proposito, si osserva che l’intervento della norma in esame avviene all’interno delle risorse disponibili a legislazione vigente senza aumentare il numero degli esperti coinvolti e pertanto non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 6

Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri

La norma:

·        introduce, per il biennio 2023-2024, una riserva di posti (50 per cento) nel concorso per l’assunzione a tempo indeterminato nell’Area assistenti presso il Ministero degli affari esteri (di cui all’Allegato 2 della Tabella B) (cfr. supra) in favore del personale, assunto localmente a tempo indeterminato dagli uffici all’estero[56], in possesso di specifici requisiti indicati dalla norma (comma 1);

·        anticipa al 1° giugno 2023 l’ampliamento di organico di 100 unità del personale dell’Area assistenti del Ministero degli affari esteri previsto con decorrenza 1° ottobre 2023 nel testo previgente dell’art. 1, comma 714, lett. a), della legge n. 197/2022. Ai relativi oneri, pari ad euro 1.250.206 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato[57] (comma 2, primo periodo). Viene, inoltre, adeguato, modificando l’art. 1, comma 714, lett. b), della legge n. 197/2022, a quanto riportato nell’Allegato 2 della Tabella B, l’organico del medesimo dicastero con l’incremento, a decorrere dal 1° ottobre 2024, di 100 unità di personale dell’Area assistenti, modificando la quarta colonna della tabella 1 allegata al DPR n. 95/2010. (comma 2, secondo periodo).

L’art. 1, comma 713, della legge n. 197/2022 ha autorizzato il Ministero degli affari esteri ad assumere 100 unità di personale da inquadrare nell’Area assistenti dal 1° ottobre 2023 e 420 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari dal 1° ottobre 2024. A tal fine, sono stati corrispondentemente adeguati gli organici del medesimo dicastero modificando la quarta colonna della tabella 1 allegata al DPR n. 95/2010 (comma 714). Per l’attuazione del comma 714, con riguardo all’assunzione dei 100 assistenti è stata autorizzata la spesa di euro 937.655 per il 2023 (comma 715). La relazione tecnica relativa allea legge n. 197/2022, riferisce che l’onere annuo per le assunzioni di 100 assistenti è pari ad euro 3.750.617 (Lordo Stato), mentre, con riguardo al 2023, l’onere è calcolato in ragione di tre dodicesimi d’anno per un importo di euro 937.655;

·        modifica l’art. 263, comma 4, del DL n. 34/2020, eliminando l’obbligo nelle sedi estere di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (comma 3);

·        modifica l’art. 34 del DPR n. 18/1967, abrogando la disciplina relativa a destinazioni e accreditamenti di funzionari diplomatici e impiegati della carriera degli assistenti commerciali assegnati a posti commerciali [comma 4, lett. a)];

·        modifica l’art. 179, comma 3, del DPR n. 18/1967 al fine di consentire, in casi eccezionali, l’innalzamento del tetto massimo del rimborso per spese scolastiche in favore del personale all’estero da tre mezzi a cinque mezzi della maggiorazione di famiglia percepita dal dipendente nell’anno solare per ogni singolo figlio (comma 4, lett. b));

·        autorizza la spesa di euro 3.400.000 per il 2023 e di euro 5.200.000 a decorrere dal 2024 per l’incremento del contingente di militari dell’Arma dei carabinieri inviati negli uffici all’estero[58] a tutela degli uffici medesimi e del relativo personale in servizio. Ai relativi oneri, pari a euro 3.400.000 per il 2023 e di euro 5.200.000 a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri relativo al bilancio triennale 2023-2025 (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Anticipazione assunzioni personale MAECI

(comma 2)

1,3

 

 

 

1,3

 

 

 

1,3

 

 

 

Incremento contingente carabinieri uffici all’estero

(comma 5)

3,4

5,2

5,2

5,2

3,4

5,2

5,2

5,2

3,4

5,2

5,2

5,2

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Anticipazione assunzioni personale MAECI – effetti riflessi

(comma 2)

 

 

 

 

0,6

 

 

 

0,6

 

 

 

Incremento contingente carabinieri uffici all’estero – effetti riflessi

(comma 5)

 

 

 

 

1,6

2,5

2,5

2,5

1,6

2,5

2,5

2,5

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo assunzioni pubbliche amministrazioni

(comma 2)

1,3

 

 

 

1,3

 

 

 

1,3

 

 

 

Riduzione Tab. A MAECI

(comma 5)

3,4

5,2

5,2

5,2

3,4

5,2

5,2

5,2

3,4

5,2

5,2

5,2

Minori entrate fiscali e contributive

 

Riduzione Fondo assunzioni pubbliche amministrazioni – effetti riflessi

(comma 2)

 

 

 

 

0,6

 

 

 

0,6

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa che il comma 1 - che prevede una riserva di posti - possiede carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito al comma 2, primo periodo viene precisato che dalla disposizione decorrono nuovi o maggiori oneri solo per il 2023, limitatamente agli effetti dell’anticipazione al 1° giugno 2023 (4 mesi) delle assunzioni di 100 unità del personale della II area del Ministero degli affari esteri previste dall’articolo 1, comma 714, della legge di bilancio 2023 con decorrenza 1° ottobre 2023. Tali oneri sono quantificati nella tabella seguente.

(euro)

 

A

B

C

D

 

Unità aggiuntive

Frazione d’anno

Onere unitario annuo

 (Lordo Stato)

Onere totale

(Lordo Stato) A x B x C

anno 2023

100

4/12

37.506,17

1.250.206

 

Il comma 2, secondo periodo reca, a decorrere dal 1° ottobre 2024, l’occorrente ampliamento di 100 unità dell’organico della seconda area funzionale del Ministero degli affari esteri, conseguente all’autorizzazione ad assumere disposta dall’articolo 1. Gli oneri di tale disposizione sono già scontati nel calcolo degli oneri derivanti dalla richiamata disposizione. I commi 3 e 4, lett. a) possiedono natura ordinamentale e procedurale e non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riguardo al comma 4, lett. b) vengono illustrate le finalità della disposizione precisando che per valutare l’effetto della stessa, si è prudenzialmente calcolata l’incidenza dei rimborsi derivanti della nuova norma sulla base del tetto massimo riconoscibile (pari a cinque mezzi della maggiorazione di famiglia per figlio) e si è posto a confronto tale dato con l’onere valutato nella relazione tecnica della legge di bilancio 2023 per ciascuna delle sedi interessate (tabella a seguire). Resta comunque ferma la discrezionalità del consiglio di amministrazione di individuare, per ciascuna delle sedi interessate, un coefficiente più basso nella forchetta compresa tra tre mezzi e cinque mezzi e fermo restando che, trattandosi di rimborsi, una spesa effettiva inferiore al limite massimo previsto comporta un onere corrispondentemente inferiore rispetto al massimo teorico. Si precisa che per quanto attiene al personale militare e docente, ad oggi non si rilevano casi in cui è stato registrato l’effetto distorsivo prodotto dal testo attuale dell’art. 179, del DPR n. 18/1967.

(euro)

Sedi interessate dalla riduzione del beneficio rispetto alla normativa previgente

Onere in base alla normativa previgente [tetto massimo 1,5 volte magg. figli (3/2)]

Onere in base alla modifica [tetto massimo 2,5 volte magg. figli (5/2)]

Onere valutato per ciascuna sede nella RT della legge di bilancio 2023

Ginevra

16.079,72

26.799,53

30.924,00

Hong Kong

19.142,64

22.604,77

76.536,00

Londra

40.426,71

55.127,33

84.456,00

New York

269.559,32

393.107,33

252.720,00

Pechino

66.842,82

111.404,70

200.556,00

San Francisco

15.617,34

26.028,90

124.938,72

Washington

87.717,38

146.195,63

31.248,00

TOTALE

515.385,93

781.268,19

801.378,72

Dalla tabella sopra riportata, si desume che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando, in ogni caso, che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 170, del DPR n. 18/1967 costituisce un tetto invalicabile di spesa.

In merito al comma 5 viene evidenziato che lo stanziamento consente di incrementare di 42 unità il numero di posti del contingente attualmente previsto. Il numero esatto di posti da istituire potrà essere determinato solo con il provvedimento interministeriale di istituzione dei posti, nel rigoroso rispetto del limite di spesa autorizzato dalla disposizione in esame. La relazione tecnica, a tal fine, considera l’onere derivante dall’invio di carabinieri cosiddetti “quadriennali” attualmente presenti, quindi con un trattamento di servizio all’estero completo e non in regime di “assegnazione breve” (art. 170, comma quinto, DPR n. 18/1967).

Nella tabella seguente viene riportato il quadro degli oneri decorrenti a regime dal 2024 e quelli relativi al 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(euro)

Onere a regime (a decorrere dal 2024)

Cap.

PG

 

Onere unitario medio annuo

Onere totale annuo

1280

1

ISE netta

64.265

 2.699.114

1

maggiorazione alloggio

18.681

784.620

2

IRPEF

6.102

256.284

3

ritenute previdenziali a carico del dipendente

1.617

67.914

6

contributo spese scolastiche

16.368

687.456

7

indennità di sistemazione netta

2.261

94.961

7

indennità di rientro netta

1.625

68.249

8

trasporto effetti

3.983

167.306

 

 

1292

3

spese viaggio di trasferimento

 1.736

72.924

4

viaggio di congedo

1.288

54.092

 

 

1278

2

ritenute previdenziali a carico datore di lavoro

4.276

 179.592

 

 

5.132.513

Oneri per il 2023

Cap.

PG

 

Onere unitario medio annuo

Onere totale annuo

1280

1

ISE netta

32.132

1.349.557

1

maggiorazione alloggio

9.341

392.310

2

IRPEF

5.458

 229.236

3

ritenute previdenziali a carico del dipendente

1.447

60.774

6

contributo spese scolastiche

8.184

343.728

7

indennità di sistemazione netta

9.044

 379.845

7

indennità di rientro netta

 0

0

8

trasporto effetti

7.967

334.612

 

 

 0

1292

3

spese viaggio di trasferimento

3.473

145.848

4

viaggio di congedo

0

0

 

 

0

1278

2

ritenute previdenziali a carico datore di lavoro

3.822

160.524

 

 

3.396.434

La relazione tecnica fornisce i dati e i parametri sottostanti le singole voci di spesa che determinano i suddetti oneri. Per la consultazione di tali dati e parametri si rinvia al testo della relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma introduce, per il biennio 2023-2024, una riserva di posti in favore del personale assunto localmente dagli uffici all’estero, nelle procedure concorsuali del Ministero degli affari esteri (MAECI) relative all’assunzione di personale dell’Area assistenti richiamata dall’Allegato 2, della Tabella B del provvedimento in esame (comma 1). Viene, quindi, anticipato dal 1° ottobre al 1°giugno 2023 l’incremento di 100 unità di personale dell’area assistenti, disposto con riferimento alla dotazione organica del MAECI dalla legge n. 197/2022, per un onere complessivamente determinato dalla medesima norma in euro 1.250.206 per il 2023 e con copertura a valere sul fondo assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato (comma 2, primo periodo). È, inoltre, adeguata a quanto riportato nell’Allegato 2, della Tabella B, a partire dal 1° ottobre 2024, la dotazione organica del personale del MAECI riferita al personale dell’Area assistenti (comma 2, secondo periodo). Viene, altresì, introdotta la possibilità di aumentare la percentuale massima del rimborso previsto per le spese sostenute dai funzionari all’estero per l’istruzione scolastica primaria e secondaria dei figli a carico (comma 4). Viene, infine, autorizzata la spesa di euro 3.400.000 per il 2023 e di euro 5.200.000 a decorrere dal 2024 per l’incremento del contingente di militari dell’Arma dei carabinieri inviati negli uffici all’estero con copertura a valere sulla Tab. A del MAECI (comma 5).

Non si formulano osservazioni in merito al comma 2, primo periodo e al comma 5 considerato che gli importi rispettivamente riferiti agli oneri relativi all’anticipata assunzione di personale amministrativo e all’incremento del contingente dei carabinieri in servizio presso uffici all’estero, appaiono verificabili e confermabili alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica. Nulla da osservare, altresì, con riguardo al comma 2, secondo periodo, considerato che, come riferito dalla relazione tecnica, il disposto adeguamento in aumento della dotazione organica del MAECI relativa all’Area assistenti risponde ad esigenze di coordinamento con quanto riportato nell’Allegato 2, della Tabella B richiamata dall’articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame e che gli oneri di tale disposizione sono già scontati nel calcolo di quelli derivanti dalla disposizione da ultimo richiamata. Nulla da osservare, anche, con riguardo al comma 4, concordando con quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione, ovvero che la stessa opera comunque nell’ambito dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 170, del DPR n. 18/1967 che costituisce un limite massimo di spesa.

Nulla da osservare, infine, anche in merito al comma 1 stante la natura ordinamentale della disposizione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 6, comma 2, terzo periodo, provvede agli oneri derivanti dal primo periodo del medesimo comma, riguardante l’incremento della dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pari a 1.250.206 per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In proposito, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all’articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l’esercizio in corso, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14, lettera a), anche dagli articoli 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7. 

Inoltre, si fa presente che il comma 5 dell’articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall’incremento del contingente di militari dell’Arma dei carabinieri inviati negli uffici all’estero, pari a 3,4 milioni di euro per l’anno 2023 e a 5,2 milioni di euro a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione operata dall’articolo 1, comma 14, lettera c), numero 4), del presente provvedimento. Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 7

Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa

La norma inserisce all’articolo 20 del DL n. 4/2022 il comma 3-bis. La disposizione introdotta autorizza, nel numero massimo di 6 unità, l’assunzione a tempo indeterminato di personale con qualifica di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica a decorrere dal 1° aprile 2023, in aggiunta alle 15 unità già assunte, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in virtù dei commi 2 e 3 della medesima summenzionata disposizione. Ai relativi oneri, nel limite di spesa pari a euro 180.760 per il 2023 e a euro 271.140 a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente (comma 1).

Vengono, altresì, disposte le seguenti modifiche al D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare–COM):

·        all’art. 16, comma 1, viene modificata l’articolazione del Ministero della difesa aumentando da 2 a 3 il numero degli Uffici centrali [comma 2, lett. a), n. 1.1] e viene riconfigurato il previgente Commissariato generale per le onoranze ai caduti come Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa [comma 2, lett. a), n. 1.2].

Le disposizioni, delle lettere da b) a g) del comma 2 recano adeguamenti terminologici di ulteriori norme del COM conseguenti le novelle disposte dal comma 2, lett. a), n. 1;

·        all’art. 689, vengono introdotte disposizioni in materia di prove concorsuali per il reclutamento degli ispettori dell’Arma dei carabinieri (comma 2, lett. h));

·        all’art. 2247-bis, viene modificata la composizione della commissione superiore di avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri (comma 2, lett. i)).

Per la costituzione dell’Ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), n. 1.1), e per l’attuazione dei processi di riorganizzazione del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell’innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare, la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di 2 posizioni dirigenziali di livello generale[59] (comma 3). Al fine di assicurare l’invarianza di spesa si provvede, a compensazione, mediante la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero della difesa e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente (comma 4).

Il Ministero della difesa è, infine, autorizzato a bandire concorsi straordinari per il reclutamento, nel 2023, di ufficiali medici (16 con il grado di tenente e gradi corrispondenti) e sottufficiali infermieri (120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti) nelle Forze armate (comma 5).

I suddetti posti a concorso sono ripartiti tra le Forze armate con decreto del Ministro della difesa (comma 6). La norma individua, altresì, specifiche riserve di posti nei medesimi concorsi (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e con riguardo al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall’incremento di 6 unità massime di Area III-F1 (ora Area dei Funzionari ex CCNL – comparto funzioni centrali 2019-2021) sulla base delle retribuzioni pro capite fissate dal vigente CCNL di comparto applicabile come illustrate, nel dettaglio, nel prospetto sottostante. Per il 2023 è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi, ipotizzando che le nuove assunzioni, in considerazione dei necessari tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, non possano essere effettuate con decorrenza anteriore al 1° maggio.

(euro)

Ministero Difesa Area unzionari

Stipendio

CCNL 2019-2021

IVC 2022-2024

13ª

Ind. amm.

Oneri riflessi 33,38 %

Totale

Lordo Stato

Accessorio Lordo Stato

Retribuzione pro-capite totale Lordo Stato

Unità autorizzate

Onere a regime

2024

Onere 2023

23.501,93

117,48

1.968,00

4.638,00

11.600,62

41.826,31

3.363,60

45.189,91

6

271.139,46

180.759,64

 

Ai suddetti oneri, nel limite di spesa pari a euro 180.760 per il 2023 e pari a euro 271.140 a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo alle altre disposizioni viene evidenziato che:

·        il comma 2 ha natura ordinamentale e non comporta ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la riconfigurazione dell’attuale Commissariato generale per le onoranze ai caduti in Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa, prevista dal comma 2, lettera a), avviene a invarianza di spesa, provvedendo con le strutture e le risorse umane già esistenti, non comportando l’incremento di strutture dirigenziali. Il rango e la procedura di nomina del Vertice rimangono inalterati così come previsto dagli articoli 18 e 266 del COM. L’incremento di una posizione dirigenziale di livello generale necessaria a ricoprire il posto di funzione presso l’Ufficio centrale aggiuntivo posto alle dirette dipendenze del Ministro di cui al comma 2, lettera a) è previsto ad invarianza di spesa, laddove viene disposta la compensazione attraverso la soppressione dall’organico del Ministero della difesa di due posizioni di livello dirigenziale non generale, che dalle attuali 108 [previste dal Quadro 1 del DPCM 22 gennaio 2013] diventano 106. A tale riguardo viene evidenziato che il costo annuo medio di 1 posizione dirigenziale di livello non generale in organico al Ministero della difesa è pari ad euro 160.350 lordo Stato. L’importo dei risparmi di spesa determinati dalla soppressione di due posizioni di livello dirigenziale generale è pari ad euro annui 320.700 lordo Stato ampiamente sufficiente a compensare l’incremento di 1 posizione dirigenziale di livello generale, il cui onere annuo è pari a euro 263.503 lordo Stato, come quantificato nella relazione tecnica riferita all’articolo 1, comma 13, lettera d);

·        l’onere correlato all’attuazione del comma 5, sarà sostenuto, per Esercito, Marina e Aeronautica, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa riferiti al personale militare, attraverso l’attribuzione dei corrispondenti anni persona a ciascuna Forza armata, e, per l’Arma dei carabinieri, a valere sulle relative facoltà assunzionali;

·        i commi 6 e 7 hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 1) autorizza il Ministero della difesa, a decorrere dal 1° aprile 2023, ad assumere a tempo indeterminato un numero massimo di 6 unità funzionari tecnici. Ai relativi oneri, nel limite di spesa pari a euro 180.760 per il 2023 e a euro 271.140 a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente. I suddetti importi appaiono verificabili in base ai dati ed agli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. In proposito non si formulano quindi osservazioni[60].

La norma modifica, altresì, l’articolazione del Ministero della difesa aumentando da 2 a 3 (+1) il numero dei relativi Uffici centrali [comma 2, lett. a), n. 1.1] e trasformando il previgente Commissariato generale per le onoranze ai caduti in Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa [comma 2, lett. a), n. 1.2]. Vengono, inoltre, incrementate di 2 unità le posizioni dirigenziali generali del Ministero della difesa (comma 3) disponendo, a compensazione e al fine di assicurare l’invarianza di spesa, la soppressione, presso il medesimo dicastero, di un numero di posizioni dirigenziali equivalente sul piano finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili (comma 4). Al riguardo, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla portata applicativa dei suddetti commi, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica che, diversamente da quanto previsto dalle citate disposizioni, nel fornire i dati della quantificazione (euro 263.503 annui) e della copertura (euro 320.700 annui) dei relativi oneri, riferisce questi ultimi alla costituzione di 1 posizione dirigenziale generale aggiuntiva (2 nel testo delle norme) e alla conseguente soppressione di 2 posizioni dirigenziali non generali. A tal fine appare, pertanto, necessario aggiornare i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica allo scopo di renderli più aderenti al dato testuale delle disposizioni. 

La norma dispone, altresì, il rafforzamento dell’organico della sanità militare, autorizzando la messa a concorso nel 2023 per il reclutamento nelle Forze armate di 16 ufficiali medici con il grado di tenente e gradi corrispondenti e di 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti (comma 5). Al riguardo si evidenzia che gli oneri recati dalla disposizione non appaiono determinati né nel testo dell’articolato né risultano desumibili dalla relazione tecnica che si limita a riferire, in merito ai profili di copertura, che tali oneri saranno sostenuti, per Esercito, Marina e Aeronautica, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa relativi al personale militare, attraverso l’attribuzione dei corrispondenti anni persona a ciascuna Forza armata e, per l’Arma dei carabinieri, a valere sulle relative facoltà assunzionali. Sul punto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 8

Subcommissario per la realizzazione di interventi in aree di interesse nazionale

Le norme prevedono che per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola de La Maddalena, il Commissario straordinario possa nominare un sub-commissario, responsabile di uno o più interventi. La remunerazione del sub-commissario è pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Compenso subcommissario

0,08

0,08

 

 

0,08

0,08

 

 

0,08

0,08

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Compenso subcommissario – effetti indotti

0,04

0,04

 

 

0,04

0,04

 

 

0,04

0,04

 

 

Minori spese correnti

 

Fondo ISPE

0,08

0,08

 

 

0,08

0,08

 

 

0,08

0,08

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono che il Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale dell’ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola de La Maddalena possa nominare un sub-commissario, responsabile di uno o più interventi, fissando la remunerazione del sub-commissario in 80 mila euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, senza tuttavia stabilire alcun limite di durata dell’incarico di cui trattasi. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 8, comma 1, novellando l’articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, consente la nomina di un sub-commissario responsabile del coordinamento e della realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 3 del medesimo articolo 33 nell’ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola de La Maddalena, la cui remunerazione è pari a 80.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Al riguardo, considerato che in base a un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che per il 2023 sul citato Fondo sono disponibili circa 355 milioni di euro, si rileva che il Fondo medesimo reca disponibilità adeguate, anche tenendo conto dell’ulteriore riduzione operata dell’articolo 18, comma 2, del provvedimento in esame per la stessa annualità. Per quanto riguarda, invece, il 2024, pur rilevando l’esiguità delle risorse utilizzate a copertura a fronte di uno stanziamento iniziale di bilancio pari a circa 225 milioni di euro sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, andrebbe comunque acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle citate risorse per la predetta annualità.

 

ARTICOLO 9

Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca

Le norme intervengono sull’organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, al fine di introdurre, tra le aree funzionali del dicastero:

·        il supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica, e dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie;

·        la promozione del coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Tali aree funzionali erano precedentemente oggetto delle attività di due strutture tecniche di missione che vengono trasformate in direzioni generali [comma 1, lettera a)]. Conseguentemente, le direzioni generali del ministero aumentano da 6 a 8 [comma 1, lettera b)].

Vengono quindi abrogate una serie di disposizioni riguardanti le strutture tecniche di missione sopra citate:

§   l'articolo 21-bis della legge n. 240/2010[61], che prevedeva la struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca [comma 2, lettera a)]; il comma 2-bis, lettera b), e gli ultimi due periodi del comma 2-ter dell’articolo 28 del D.L. n. 50/2022, che avevano introdotto l’articolo 21-bis qui descritto [comma 2, lettera d)];

§   il primo periodo dell’articolo 1, comma 470, della legge n. 160/2019[62], relativo alla struttura tecnica degli osservatori nazionali e regionali per la formazione medica specialistica, articolata in 3 uffici dirigenziali non generali [comma 2, lettera b)]; i commi 1, 2 e 6 dell’articolo 19-quinquies del D.L. n. 4/2022[63], che modificava il comma 470 sopra descritto [comma 2, lettera c)].

Infine, con le risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, si prevede la possibilità per le università di istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca (comma 3). Inoltre, sempre con le stesse risorse sopra citate, le università possono integrare il trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, nonché di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi (comma 4). Il riconoscimento economico avviene entro il limite massimo del 30 per cento del trattamento economico individuale ed è correlato alla capacità di attrarre risorse a seguito del finanziamento di progetti di ricerca mediante bandi competitivi e alla realizzazione dei relativi interventi. Al riguardo, è demandata a decreti del Ministro dell'università e della ricerca la definizione delle modalità di erogazione delle quote premiali.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica sul comma 1 afferma che, trattandosi di una modifica a livello organizzativo che non altera l'attuale dimensionamento complessivo del Ministero, non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico dell’Amministrazione. La RT prosegue affermando che il comma 2, avendo carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, i commi 3 e 4 non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di risorse rivenienti da fondi (esterni) dei progetti di ricerca, finanziati da UE o da soggetti internazionali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che i commi 1 e 2 intervengono sull’organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, trasformando in direzioni generali del dicastero le strutture tecniche di missione relative al rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario e alla valutazione dei progetti di ricerca; conseguentemente, le direzioni generali del ministero passano da 6 a 8. La relazione tecnica si limita ad affermare che la riorganizzazione non determina nuovi oneri, trattandosi di una modifica a livello organizzativo. In proposito, tuttavia, al fine di suffragare l’assunzione di invarianza delle disposizioni, peraltro non assistite da una clausola di neutralità finanziaria, andrebbero forniti i dati relativi alle spese sostenute per le strutture oggetto di soppressione e quella da sostenere per l’istituzione delle due nuove direzioni generali o, in alternativa, esplicitare più specificamente le ragioni dell’equivalenza fra le strutture soppresse e quelle istituite. Si potrebbe in ogni caso valutare l’opportunità di inserire un’apposita clausola di neutralità finanziaria riferita all’attuazione dei predetti commi 1 e 2.

Inoltre, si rileva che i commi 3 e 4 prevedono che con le risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel PNRR, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, le università possono istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca (comma 3) e che gli enti pubblici di ricerca possano integrare il trattamento accessorio del personale impegnato nella ricerca entro il limite massimo del 30 per cento del trattamento economico individuale in relazione alla capacità di attrarre risorse a seguito del finanziamento di progetti di ricerca mediante bandi competitivi e alla realizzazione dei relativi interventi (comma 4). Con riguardo a tali disposizioni non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere facoltativo delle previsioni e considerato che tali interventi saranno realizzati nel limite delle risorse disponibili e che, per altro, dette risorse sono rivenienti da fondi (esterni) dei progetti di ricerca, finanziati da UE o da soggetti internazionali e nel rispetto dei vigenti vincoli di bilancio.

 

ARTICOLO 10

Attività ad alto contenuto specialistico

Le norme autorizzano, per l'anno 2023, la spesa di euro 270.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy, addetto alle attività ad alto contenuto specialistico (comma 1). A detti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Straordinari Ministero delle imprese (comma 1)

0,3

 

 

 

0,3

 

 

 

0,3

 

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Straordinari Ministero delle imprese - effetti indotti (comma 1)

 

 

 

 

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

Minori spese correnti

 

Tab A - Ministero delle imprese (comma 2)

0,3

 

 

 

0,3

 

 

 

0,3

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che le attività in conto terzi per le quali è previsto lo stanziamento di euro 270.000 sono quelle obbligatorie svolte dalla Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (DGSCERP) del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) che è composta, tra gli altri, da 15 uffici periferici, detti Ispettorati Territoriali (II.TT.). Il personale che effettua verifiche tecniche nel settore dei controlli radioelettrici è costituito da circa 250 unità.

Per il 2023 la relazione tecnica stima un ammontare di 10.307 ore di straordinario per le attività obbligatorie di cui sopra sul totale di tutti gli IITT. Come tariffa media di 1 ora di straordinario si è utilizzato l'importo feriale per lo straordinario di un dipendente di area terza, posizione economica F5 (euro 19,74). L'ammontare di 270.000 euro è quantificato considerando, poi, 49.239 euro di contributi previdenziali e assistenziali e 17.295, euro di IRAP dovuti sulle competenze accessorie liquidate al personale.

La relazione illustrativa specifica che gli straordinari in questione concernono attività ad alto contenuto specialistico in gran parte rivolte ai controlli sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo, (circa 5.000 controlli per anno), all'attività di rilascio della certificazione (effettuata in occasione di verifiche della marcatura e certificazione CE nelle ipotesi di compatibilizzazione, razionalizzazione, ottimizzazione e trasferimento di impianti radioelettrici) e alla verifica dei requisiti minimi di comunicazione radio e telefonica degli istituti di vigilanza.

Tali attività, benché effettuate in conto terzi, hanno natura obbligatoria per il Ministero che è tenuto ad ottemperare considerato che incidono sulla possibilità dei terzi di esercire legittimamente attività lavorativa. Gli oneri relativi a siffatte prestazioni (compreso il costo orario del personale impegnato) sono a carico del soggetto destinatario della prestazione tramite versamento all'entrata dello Stato, così come previsto dai citati decreti. Tale evenienza implica che gli oneri economici necessari per lo svolgimento di tali attività non incidono sulle risorse di finanza pubblica, in quanto completamente a carico dei terzi. Al riguardo, la relazione illustrativa evidenza che l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, dispone che i proventi derivanti da siffatte attività siano destinati agli stati di previsione del Ministero interessato per il finanziamento dei servizi preposti. La relazione illustrativa evidenzia che il mancato stanziamento di fondi da destinare alla remunerazione dello straordinario effettuato dal personale per questa specifica tipologia di attività genera un irrimediabile vulnus per il regolare svolgimento delle attività rese in conto terzi. La coercizione della prestazione lavorativa, spesso svolta in trasferta, nell'ambito del solo orario ordinario (preso atto dell'impossibilità amministrativa e contabile di autorizzare prestazioni straordinarie in assenza di fondi) determina, infatti, una dilatazione dei tempi di chiusura dell'attività che dovrà essere svolta necessariamente in più giornate. Tale evenienza si riverbera, peraltro, negativamente sia sul terzo che, nel caso di trasferta, dovrà sostenere maggiori spese connesse al vitto ed all’alloggio (che hanno un rilievo economico evidentemente maggiore rispetto al ristoro delle eventuali ore di straordinario), sia sull'organizzazione dell'ufficio che dovrà privarsi dell'unità in trasferta per un numero superiore di giornate. Il problema si ripercuote con particolare rilevanza sull'attività marittima, laddove il mancato rilascio del certificato di sicurezza determina un corrispondente impedimento per le navi alla navigazione e - quindi - a lasciare il porto di appartenenza, con conseguente danno economico per l'armatore e per l'intera attività del settore. In attesa di trovare una soluzione strutturale con carattere pluriennale all’assenza di risorse dedicate a tali servizi anche tramite una possibile modifica della natura dei compensi spettanti al personale che svolge tali attività, la disposizione in esame prevede un intervento finanziario una tantum riferito all'anno 2023.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame autorizzano, per l'anno 2023, la spesa di euro 270.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy addetto alle attività ad alto contenuto specialistico. La relazione illustrativa esplicita la ratio della norma, riconducibile a carenze di personale, e definisce l’intervento in esame come un intervento finanziario una tantum riferito all'anno 2023 in attesa di reperire una soluzione strutturale.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare: pur considerando, infatti, che le spese hanno carattere obbligatorio e poco modulabile, trattandosi di prestazioni lavorative la cui esecuzione è necessaria e di carattere poco differibile al sussistere dei relativi presupposti.

Tuttavia la relazione illustrativa precisa che gli oneri economici necessari per lo svolgimento delle attività cui sono finalizzate le predette prestazioni lavorative non incidono sulle risorse di finanza pubblica, in quanto completamente a carico dei terzi e che l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, già dispone che i proventi derivanti da siffatte attività siano destinati agli stati di previsione del Ministero interessato per il finanziamento dei servizi preposti. Tale impostazione parrebbe divergere rispetto a quanto riportato nella relazione tecnica che invece provvede alla quantificazione e alla copertura finanziaria dell’onere per l’anno 2023: sul punto appare pertanto necessario acquisire ulteriori elementi informativi da parte del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 10 provvede agli oneri derivanti dal pagamento di prestazioni di lavoro straordinario in favore di personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy, pari a 270.000 euro per il 2023, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera c), numero 2), e 11, comma 2, del presente provvedimento. Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 11

Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500

Le norme stabiliscono che nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il servizio di pubblica utilità «1500» - ossia, il servizio di comunicazioni, senza onere per il chiamante, in materia di emergenze per la salute pubblica - già affidato in outsourcing[64] è garantito dal Ministero della salute, in regime di contabilità ordinaria (comma 1). Agli oneri di tale attività, pari 4.911.400 euro per l'anno 2023, si provvede:

·        quanto a euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

·        quanto ad euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente per il riaccertamento straordinario dei residui passivi perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

·        quanto a 1.911.400 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Riattivazione servizio “1500” (comma 1)

4,9

 

 

 

4,9

 

 

 

4,9

 

 

 

Minori spese correnti

 

Tab A - Ministero delle imprese (comma 2)

1,5

 

 

 

1,5

 

 

 

1,5

 

 

 

Utilizzo Fondo riaccertamento residui – Min. salute (comma 2)

1,5

 

 

 

1,5

 

 

 

1,5

 

 

 

Fondo esigenze indifferibili (comma 2)

1,9

 

 

 

1,9

 

 

 

1,9

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che le ore di produzione necessarie per garantire i livelli di risposta del servizio di call center del 1500 possano raggiungere il limite massimo di 110.000. Il totale complessivo del servizio per il periodo marzo-dicembre 2023, stimato in 4.911.400 euro è stato determinato come di seguito descritto.

Per il servizio di contact center di primo livello, la spesa è pari a:

29 euro costo storico del servizio x 110.000 ore + 30.000 euro costo mensile infrastruttura x 10 mesi = 3.490.000 euro + IVA al 22 per cento = 4.257.800 euro.

Per le attività del II livello svolte dal contact center con personale medico nel numero massimo di 10 unità, si prevede un costo presunto pari a 653.600, euro calcolato sulla base del numero di unità indicato, moltiplicato per un costo medio orario pari a 40 euro per 38 ore settimanali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’onere derivante dall’affidamento del servizio di pubblica utilità «1500» - ossia il servizio di comunicazioni, senza oneri per il chiamante, in materia di emergenze per la salute pubblica - al Ministero della salute per il periodo 1° marzo-31 dicembre 2023, pari a euro 4.911.400 per l'anno 2023, appare sostanzialmente coerente con i parametri e le ipotesi formulate dalla relazione tecnica. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 11 fa fronte agli oneri derivanti dalla presa in carico da parte del Ministero della salute del servizio di pubblica utilità “1500”, nelle more dell’affidamento ad un nuovo operatore economico, pari a 4.911.400 euro per l'anno 2023, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 1.500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

- quanto a 1.500.000 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

- quanto a 1.911.400 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che l’accantonamento oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera c), numero 2), e 10, comma 2, del presente provvedimento.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, si fa presente che il fondo di cui all’articolo 34-ter della legge n. 196 del 2009 è alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie[65].

In proposito, si fa presente che il citato fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute[66], reca uno stanziamento iniziale di bilancio per l’anno 2023 pari a circa 25,28 milioni di euro. Atteso che, come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per l’anno 2023 il Fondo stesso presenta una disponibilità residua pari a circa 23,78 milioni di euro, come tale congrua rispetto agli oneri oggetto di copertura, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito alla terza modalità di copertura finanziaria, si rammenta che il comma 199 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili[67], il quale per l’anno 2023 reca uno stanziamento iniziale di bilancio pari a circa 71 milioni di euro. Al riguardo, tenuto conto che da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato il citato Fondo reca per il 2023 una disponibilità residua pari a circa 67,58 milioni di euro, appare necessaria una conferma da parte del Governo circa il fatto che l’utilizzo di tali risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 12

Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico

Le norme modificano l'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che detta la disciplina concernente l’Inviato speciale per il cambiamento climatico, nominato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali. Le modifiche tra l’altro:

·        stabiliscono che l’Inviato possa essere scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e che a questi è corrisposto un compenso non superiore a 238.380 euro, mentre nel testo previgente l’Inviato doveva essere individuato tra i dirigenti pubblici e ad esso spettava il solo eventuale trattamento di missione;

·        nel caso in cui l'inviato sia dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione, prevedono il suo collocamento in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza; all’atto del collocamento fuori ruolo viene reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza;

·        stabiliscono che l’incarico sia a tempo pieno e che la relativa durata sia fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[68], ferma restando la possibilità di revoca anticipata da parte dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari esteri e della cooperazione internazionale per cessazione del rapporto fiduciario, o di dimissioni dell'inviato.

Per far fronte agli oneri derivanti dalle modifiche sopra descritte è autorizzata, per la corresponsione del compenso, la spesa di 238.380 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 è autorizzata, altresì, la spesa di 110.000 euro per gli oneri di missione. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Nomina dell’Inviato (comma 1)

0,2

0,2

0,2

0

0,2

0,2

0,2

0

0,2

0,2

0,2

0

Nomina dell’Inviato – spese di missione (comma 1)

0

0,2

0,2

0

0

0,2

0,2

0

0

0,2

0,2

0

Maggiori entrate contributive e fiscali

 

Nomina dell’Inviato – effetti indotti (comma 1)

 

 

 

 

0

0,1

0,1

0

0

0,1

0,1

0

Minori spese correnti

 

Tab A - Ministero dell’ambiente  (comma 2)

0,3

 

 

 

0,3

 

 

 

0,3

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa che gli stanziamenti previsti sono formulati come tetti di spesa e non sono pertanto suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ulteriori rispetto a quelli normativamente quantificati. Per quanto concerne le spese di missione per l’anno 2023, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 17-novies del decreto-legge n. 80 del 2021, risultano iscritti, a legislazione vigente, 111.620 euro sul capitolo n. 3620, pg. 1, dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si premette che la norma in esame modifica la disciplina concernente l’Inviato speciale per il cambiamento climatico, nominato dai Ministri dell'ambiente e degli affari esteri internazionale per un periodo di tempo la cui durata non è definita dalla norma (sebbene si preveda la possibilità per i Ministri del nuovo Governo eventualmente subentrante di non confermare l’incarico conferito in precedenza e ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di dimissioni). Tanto premesso, pur prendendo atto che l’onere relativo al compenso dell’Inviato è previsto entro un tetto massimo di spesa di 238.380 euro lordi, si osserva che la copertura di tale onere è disposta per i soli anni 2023, 2024 e 2025 e non a regime: su tale aspetto appare, pertanto, necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 12 provvede agli oneri derivanti dal compenso corrisposto all’inviato speciale per il cambiamento climatico, nonché a quelli connessi alle relative spese di missione - il cui importo complessivo, pari a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 238.380 euro per l’anno 2025, non viene peraltro espressamente richiamato dalla disposizione in esame - mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione operata dall’articolo 1, comma 14, lettera c), numero 6), del presente provvedimento.

 

ARTICOLO 13

Avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente di personale di ENEA e ISPRA

Le norme modificano l'articolo 11-septies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che già nel testo previgente prevedeva l’avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente di personale di ENEA e ISPRA. La nuova formulazione specifica che l’avvalimento è disposto al fine di rafforzare le attività volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune mentre la norma previgente, più restrittiva, faceva riferimento all’espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme in esame confermano la normativa previgente che consente al Ministero dell'ambiente di avvalersi del personale di ENEA e ISPRA. Le modifiche apportate consentono il ricorso a tale avvalimento per finalità più ampie di quelle originariamente previste non incidendo, però, sul contingente massimo di unità di personale potenzialmente utilizzabili mediante l’avvalimento.

 

ARTICOLO 14, commi 1 e 2

Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti presso il Ministero delle imprese

Le norme, riformulando l’articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, istituiscono, presso il Ministero delle imprese, l’Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, in luogo della preesistente Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese. La nuova Unità di missione assorbe, per espressa previsione, le finalità già perseguite dalla soppressa Struttura di supporto. All’Unità di missione sono assegnati i funzionari già destinati alla Struttura di supporto, nonché due dirigenti di livello non generale - di cui è dato conto nella tabella A dell’Allegato 1 [articolo 1, comma 2) - e, con funzioni di coordinamento, un dirigente di livello generale. Quest’ultimo è il dirigente generale già individuato quale coordinatore della Segreteria tecnica - istituita sempre presso il MIMIT - di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri (CIAIE) (comma 1, lett. a)].

L’Unità di missione svolge la propria attività anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori (comma 1, lett. b)).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed evidenzia che alla Unità di missione oggetto delle norme sono assegnati due dirigenti di livello non generale, ad integrazione della dotazione organica del Ministero delle imprese, il cui onere è quantificato nella relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 13, lettera f).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento all’incremento della dotazione organica dei dirigenti di livello non generale del Ministero delle imprese considerato che l’onere recato dalle norme, è stato quantificato con riferimento alle norme di cui all’articolo 1, comma 13, lettera f), alla cui scheda si rinvia.

Per quanto concerne l’attribuzione delle funzioni di coordinamento dell’Unità di missione oggetto delle norme al dirigente generale già individuato quale coordinatore della Segreteria tecnica - istituita sempre presso il MIMIT - di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, atteso che la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione in proposito, appare opportuno acquisire conferma da Governo che detta attribuzione non possa implicare l’erogazione di ulteriori elementi retributivi.

 

ARTICOLO 14, comma 3

Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale Presso il Ministero della salute

Le norme istituiscono, presso la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del Ministero della salute, una struttura di missione di livello dirigenziale non generale, denominata Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale. L’Unità è destinata a perdurare fino al 31 dicembre 2026. All'Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e due unità di personale non dirigenziale inquadrate nella terza area funzionale appartenenti ai ruoli del Ministero della salute, così come indicate nella tabella A dell'Allegato l.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed evidenzia che alla Unità oggetto delle norme sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e due unità di personale non dirigenziale inquadrate nella terza area funzionale appartenenti ai ruoli del Ministero della salute, il cui onere è quantificato nella relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 13, lettera o).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere recato dalle norme, derivante dall’assunzione di personale presso il Ministero della salute è stato quantificato con riferimento alle norme di cui all’articolo 1, comma 13, lettera o), alla cui scheda si rinvia.

Si rileva, tuttavia, che nella tabella A dell’allegato 1, per altro espressamente richiamata dalla norma in esame ai fini dell’individuazione dell’incremento da apportare alla dotazione organica del Ministero della salute, non figurano le unità di personale di cui trattasi, che sono invece incluse soltanto nella Tabella B dell’Allegato 2, che reca esclusivamente l’indicazione delle unità di personale da assumere da parte delle diverse amministrazioni ivi elencate. Su tale aspetto appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 14, comma 4

Rimodulazione assunzioni al Ministero della salute

Le norme riformulano l'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, nel testo previgente, fra l’altro, autorizzava il Ministero della salute ad assumere per l'anno 2021, mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore presso il Ministero stesso ovvero mediante appositi concorsi pubblici per esami, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 2 dirigenti con profilo economico sanitario, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico, 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri industriali e 2 dirigenti ingegneri ambientali, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari.

La nuova formulazione [comma 4, lettera a)] prevede i seguenti elementi di novità:

·        le assunzioni sono autorizzate non più per l’anno 2021 ma per gli anni 2021-2024;

·        non si consente l’utilizzo di graduatorie ma solo lo svolgimento di concorsi;

·        sono rimodulati i profili professionali delle unità da assumere che saranno 20 medici (+ 9 rispetto al testo previgente), 10 veterinari (+6 rispetto al testo previgente), 2 chimici (+2 rispetto al testo previgente) e 1 farmacista (+1 rispetto al testo previgente), da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere ambientale (-1 rispetto al testo previgente), da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari. In relazione a tali modifiche in incremento sono eliminate le figure degli psicologi (-10), dei dirigenti con profilo economico sanitario (-2), dei dirigenti informatici (-1), dei dirigenti ingegneri gestionali (-2) e dei dirigenti ingegneri industriali (-2).

Un’ulteriore modifica al citato comma 882 prevede la rideterminazione in aumento di 22 unità della dotazione organica dei dirigenti sanitari del Ministero della salute [comma 4, lettera b)].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano oneri aggiuntivi rispetto a quelli già quantificati nella relazione tecnica all’articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, poiché non è modificato il numero complessivo di unità dirigenziali da assumere (che rimane 45), limitandosi a prevedere una diversa ripartizione tra la dirigenza sanitaria (n. 33 unità) e non sanitaria (12 unità). La disposizione pertanto assicura l'invarianza di spesa.

La relazione tecnica precisa che per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i costi delle retribuzioni pro capite calcolati, per ciascuna qualifica professionale, secondo le indicazioni pervenute dalla Ragioneria generale dello Stato. In particolare, in ordine alla retribuzione dei dirigenti non è stata considerata l'IVC[69] 2019-2021 in quanto già ricompresa nell'incremento della retribuzione complessiva del 3,78%, mentre l'IVC 2022-2024 è stata aggiunta per 13 mensilità e al lordo degli oneri riflessi senza incremento del 3,78%.

Per quanto riguarda la necessità di aumentare la dotazione organica della dirigenza sanitaria per poter assumere le 33 unità autorizzate dalla norma (15 per l'anno 2023 e 18 per l'anno 2024), la relazione tecnica precisa che alla data attuale risultano presenti nel ruolo n. 414 dirigenti sanitari a fronte di una dotazione organica di 449 unità (35 posti vacanti).

Tuttavia, nella programmazione dei fabbisogni di personale per il prossimo triennio (si veda il Piano integrato di attività e organizzazione [PIAO] 2023-2025 recentemente approvato, allegati 12, 13, 14) è stata prevista l'assunzione, a valere sui risparmi da cessazioni di personale, di 48 unità di dirigente sanitario, così ripartiti:

- 17 per l'anno 2023;

- 10 per l'anno 2024;

- 21 per l'anno 2025.

Di contro, per il triennio in questione sono previste nella dirigenza sanitaria: n. 6 cessazioni nell'anno 2023 e n. 18 cessazioni nell'anno 2024 (allegati 10 e 11 PIAO).

Ne consegue che in esito all’attuazione del PIAO i posti residui vacanti saranno: 449 (organico) – 414 (posti occupati) + 24 (cessazioni) - 48 (assunzioni) = 11 posti vacanti.

Pertanto, al fine di completare il piano delle assunzioni di 33 dirigenti sanitari programmate in base alle norme in esame, al netto delle cessazioni previste, risulterebbe necessario aumentare l'organico della dirigenza sanitaria di almeno 22 unità.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma interviene su un contingente di assunzioni del Ministero della salute che sono state autorizzate dalla legge di bilancio per il 2021 (commi 882-883). In particolare, fermo restando il numero dei dirigenti da assumere (45), i dirigenti sanitari aumentano da 25 a 33, mentre i dirigenti non sanitari scendono da 20 a 12; le assunzioni – inizialmente autorizzate per il 2021 – sono ora autorizzate per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024; viene escluso l’utilizzo delle graduatorie prevedendo dunque esclusivamente il ricorso a concorso pubblico; la dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di 22 unità di dirigenti sanitari; rimangono invariate le unità non dirigenziali (135). Alla norma non sono ascritti effetti finanziari. La relazione tecnica afferma che le norme non comportano oneri aggiuntivi rispetto a quelli già quantificati nella relazione tecnica all’articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, poiché non è modificato il numero complessivo di unità dirigenziali da assumere, limitandosi a prevedere una diversa ripartizione tra la dirigenza sanitaria e non sanitaria La relazione medesima dà inoltre conto dei dati sulla cui base la dotazione organica deve essere incrementata di 22 unità di dirigenti medici al fine di consentire le assunzioni così come ora rimodulate.

In proposito, si osserva che - come si evince anche dalla relazione tecnica riferita all’articolo 1, comma 13, lettera o), del decreto in esame, la remunerazione annua di un dirigente sanitario appare superiore a quella di un dirigente non sanitario: andrebbero dunque chiarite più puntualmente le ragioni per le quali risulta neutrale una rimodulazione che vede l’incremento dei dirigenti sanitari con corrispondente decremento dei dirigenti non sanitari.

Inoltre, ferma restando l’esigenza di acquisire i predetti chiarimenti, con riferimento alla rimodulazione temporale delle assunzioni (originariamente autorizzate per il solo 2021 e ora per gli anni 2021-2024) si rileva che l’onere ascritto alla disposizione iniziale era di carattere permanente e pertanto, poiché detta rimodulazione temporale comporta un differimento nel medesimo numero di assunzioni, dalla stessa non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già scontato nei tendenziali: ciò, naturalmente, nel presupposto che la rimodulazione sia effettivamente neutrale finanziariamente.

Ancora[70], si osserva che tali assunzioni anche a seguito della rimodulazione qualitativa e temporale restano autorizzate in un numero determinato di unità; ciò a fronte di oneri assunzionali che, essendo configurati come limiti massimi di spesa (ai sensi del comma 883 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178), richiederebbero che anche il numero di assunzioni fosse definito entro un contingente massimo, per assicurare l’osservanza del limite medesimo: circa tale questione appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 14, comma 5

Unità di missione presso l’ISPRA

Le norme autorizzano la spesa di 107.317 euro per l’anno 2023 e di 214.634 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l’istituzione fino al 31 dicembre 2026, da parte dell’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di un’unità di missione di livello dirigenziale generale. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Dirigente presso ISPRA

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

Maggiori entrate contributive e fiscali

 

Dirigente presso ISPRA

 

 

 

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che il costo della posizione è stato quantificato applicando la metodologia di calcolo fornita dalla Nota circolare DFP prot. 72329-P del 13/12/2017.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la norma si limita a prevedere l’assunzione di un dirigente di livello generale a tempo determinato e dispone la copertura del conseguente onere quantificato sulla base delle informazioni fornite dalla relazione tecnica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 14, comma 5, provvede agli oneri derivanti dal primi due periodi del medesimo comma, riguardante l’istituzione di un’apposita unità di missione di livello dirigenziale generale presso l’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), pari a euro 107.317 per l’anno 2023 e a euro 214.634 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In proposito, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all’articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili per l’esercizio in corso sul citato Fondo, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14, lettera a), anche dagli articoli 6, comma 2, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7. 

Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate, dall’articolo 1, comma 14, lettera a), e dagli articoli 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.

 

ARTICOLO 14, comma 6

Incarichi dirigenziali di ISPRA conferibili a esterni

Le norme stabiliscono che l'ISPRA conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente sulla base della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia di cui alla tabella 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013. Si specifica che, in ogni caso, la durata degli incarichi di cui al primo periodo non può superare il 31 dicembre 2026.

Si rammenta che l'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in combinato disposto con l’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 162/2019, stabilisce, fra l’altro, che, per gli enti di ricerca, il numero complessivo degli incarichi dirigenziali conferibili ad esterni è elevato al 38 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti la percentuale di cui al comma 6 (8 per cento) siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Si rammenta altresì che il DPCM sopra citato ha rideterminato le dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca. In particolare la Tabella 26 concerne l’ISPRA: dalla stessa emerge che la dotazione organica dei dirigenti di II fascia è di 40 unità.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma chiarisce che l'ISPRA conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prendendo a riferimento la dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia di cui alla tabella 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013. La norma non determina maggiori oneri atteso che i conferimenti avvengono nel limite di spesa per le assunzioni previsto dall'articolo 9, comma 2, del D.lgs. 218/2016 come individuate nel "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025" dell'Istituto approvato con Deliberazione 29/CA del 30 gennaio 2023.

Secondo la relazione illustrativa, questa precisa modalità permetterà ad ISPRA di attribuire fino a quindici incarichi dirigenziali di secondo livello (38% dei 40 posti previsti nella dotazione organica approvata con il citato DPCM 22 gennaio 2013) ai propri ricercatori o tecnologi in servizio consentendo quindi di utilizzare le loro specifiche competenze ed esperienze tecnico-professionali già maturate nel corso degli anni di servizio nell'Istituto per ricoprire incarichi professionali le cui necessarie competenze operative potrebbero difficilmente essere trovate all'esterno (stante la specificità delle competenze attribuite all'ISPRA che costituiscono un unicum nel panorama delle pubbliche amministrazioni italiane), con un risparmio anche di costi dovendo retribuire solo il delta retributivo previsto per i diversi profili.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma stabilisce che l'ISPRA conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale[71], sulla base della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia.[72] Alla norma non sono ascritti effetti finanziari. La relazione tecnica afferma che la norma non determina maggiori oneri atteso che i conferimenti avvengono nel limite di spesa per le assunzioni. In proposito non si formulano osservazioni tenuto conto che la norma in esame, individuando la base di calcolo cui riferire le aliquote di incarichi conferibili, non obbliga l’ente a conferire detti incarichi nel numero massimo, e dunque può essere attuata nel quadro dei vincoli di spesa per le assunzioni, come ribadito dalla relazione tecnica, dei complessivi vincoli di bilancio dell’ente, cui la disposizione non deroga, e nel limite delle risorse disponibili.

 

ARTICOLO 15 commi da 1 a 6

Potenziamento organici della Polizia di Stato

La norma:

·        dispone la sostituzione delle tabelle che definiscono gli organici della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia (tabella A del DPR n. 335/1982), attività tecnico-scientifica o tecnica (tabella A del DPR n. 337/1982) e del relativo personale sanitario (tabella A del DPR n. 338/1982), determinando un incremento della dotazione organica dei vari ruoli e carriere della Polizia di Stato per complessive 548 unità, distinte nelle varie qualifiche, con incrementi differenziati sotto il profilo della decorrenza dal 1° gennaio 2023 al gennaio 2028. Si dispone, altresì, che venga conseguentemente rielaborato il piano programmatico pluriennale previsto dall’articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge n. 234/2021 (comma 1).

·        Prevede che alle questure di Ancona, L’Aquila, Perugia e Potenza siano preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza nell’ambito della relativa dotazione organica, come modificata dal comma 1 (comma 2). Conseguentemente viene demandata ad un regolamento di delegificazione la modifica del DPR n. 208/2001 concernente le articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (comma 3).

La Polizia di Stato viene inoltre, autorizzata ad effettuare l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 302 unità in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, secondo la seguente ripartizione: 17 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario non prima del 1° settembre 2023; 8 commissari tecnici (3 ingegneri, 3 fisici e 2 psicologi) non prima del 1° settembre 2023; 18 ispettori tecnici non prima del 1° settembre 2023; 50 ispettori con funzioni di polizia non prima del 1° settembre 2025; 50 agenti e assistenti con funzioni di polizia non prima del 1° settembre 2025; 9 agenti e assistenti tecnici non prima del 1° settembre 2025; 50 agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia non prima del 1° settembre 2026; 70 agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia non prima del 1° settembre 2027; 30 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia, non prima del 1° settembre 2028 (comma 4).

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, pari a euro 7.125.346 per il 2023, a euro 8.634.295 per il 2024, a euro 9.883.009 per il 2025, a euro 13.518.079 per il 2026, a euro 16.365.856 per il 2027, a euro 21.198.963 per il 2028, a euro 22.685.985 per il 2029, a euro 22.570.141 per il 2030, a euro 22.888.951 per il 2031, a euro 23.698.076 per il 2032, pari a euro 23.970.318 per il 2033, pari a euro 24.010.181 per il 2034, pari a euro 24.064.652 per il 2035, pari a euro 24.211.883 per il 2036, pari a euro 24.342.068 per il 2037, pari a euro 24.472.253 a decorrere dal 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22 (comma 5).

Analogamente, alle spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 5, pari a euro 175.247 per il 2023, a euro 141.534 per il 2024, a euro 562.047 per il 2025, a euro 627.040 per il 2026, a euro 606.600 per il 2027, a euro 783.634 per il 2028, a euro 677.200 per il 2029, a euro 593.400 per il 2030, a euro 771.900 per il 2031, a euro 668.400 per il 2032, a euro 593.400 per il 2033, a euro 771.900 per il 2034, a euro 668.400 per il 2035, a euro 593.400 per il 2036, a euro 771.900 per il 2037, a euro 668.400 a decorrere dal 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22 (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Potenziamento degli organici della Polizia di Stato

(comma 4)

7,1

8,6

9,9

13,5

7,1

8,6

9,9

13,5

7,1

8,6

9,9

13,5

Potenziamento degli organici della Polizia di Stato- spese di funzionamento

(comma 6)

0,2

0,1

0,6

0,6

0,2

0,1

0,6

0,6

0,2

0,1

0,6

0,6

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Potenziamento degli organici della Polizia di Stato- effetti riflessi

(comma 4)

 

 

 

 

3,5

4,2

4,8

6,6

3,5

4,2

4,8

6,6

 

La relazione tecnica, con riguardo all’intero articolo 15 rammenta che al fine di realizzare una strutturale implementazione degli organici delle componenti del Comparto sicurezza e difesa e soccorso pubblico, la legge n. 197/2022 (legge bilancio 2023) ha previsto all’art. 1, comma 662, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia uno specifico fondo recante le risorse stanziate per la manovra complessiva, demandando ad uno o più DPCM la fase attuativa. Il fondo ha la seguente dotazione: 90 milioni di euro per il 2023; 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025; 117.151.088 euro per il 2026; 117.206.959 euro per l’anno 2027; 121.459.388 euro per il 2028; 122.284.002 euro per il 2029; 122.286.410 euro per il 2030; 122.836.497 euro per il 2031; 123.523.497 euro per il 2032; 125.797.593 euro annui a decorrere dal 2033.

La relazione tecnica precisa che, nel quadro del budget complessivo previsto dalla suddetta norma, in sede interforze sono state calcolate le disponibilità finanziarie per ciascuna amministrazione, considerando possibili compensazioni tra le stesse senza superare la disponibilità, per ciascun anno, della dotazione complessiva del fondo.

In particolare, la relazione tecnica fornisce un’elaborazione in cui vengono evidenziate le ripartizioni del suddetto budget tra i vari corpi del comparto (Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e vigili del fuoco). Per la consultazione di tale elaborato si rinvia al testo della relazione tecnica.

 

Con specifico riferimento al comma 1 la relazione tecnica evidenzia che la disposizione introduce una serie di incrementi organici per alcune qualifiche della Polizia di Stato, con incrementi differenziati sotto il profilo della decorrenza dal 1° gennaio 2023 all’1° gennaio 2028, recando alcuni interventi di sostituzione e modifica alle tabelle che a livello normativo contengono l’indicazione delle dotazioni organiche del personale dei diversi ruoli e carriere della Polizia di Stato.

In particolare, l’organico del personale della Polizia di Stato con funzioni di polizia è incrementato complessivamente di 548 unità secondo la seguente ripartizione: a decorrere dal 1° gennaio 2023, 4 unità per i dirigenti generali di pubblica sicurezza, 14 unità per i primi dirigenti “ruolo ordinario”, 2 unità per i primi dirigenti medici, 16 unità per i vice questori/vice questori aggiunti “ruolo ordinario, 8 unità per i direttori tecnici superiori/direttori tecnici capo (3 ingegneri, 3 fisici e 2 psicologi), 10 per i medici superiori/medici capo, 17 per i commissari “ruolo ordinario”, 8 per commissari tecnici (3 ingegneri, 3 fisici e 2 psicologi), 100 per gli ispettori “ruolo ordinario”, 36 per gli ispettori tecnici, 120 per i sovrintendenti “ruolo ordinario”, 4 per i sovrintendenti tecnici, 200 per gli agenti/assistenti “ruolo ordinario” (con cronoprogramma dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2028) e 9 per gli agenti/assistenti tecnici dal 1° gennaio 2025.

La relazione tecnica illustra preliminarmente i parametri utilizzati nella quantificazione degli oneri retributivi (per la consultazione di tali elementi informativi si rinvia al testo della relazione tecnica). La quantificazione è stata sviluppata su 11 anni per ciascun singolo intervento di incremento e, comunque, sino al 2038, ultimo anno di stima per l’intervento che ha inizio nel 2028.

La relazione tecnica fornisce una tabella riassuntiva degli oneri assunzionali complessivi dell’intervento ripartiti in relazione alle diverse qualifiche e degli oneri di funzionamento precisando, con riguardo a questi ultimi, che questi sono stati stimati per le sole qualifiche provenienti dalla “vita civile” (agenti, i vice ispettori e i commissari, e qualifiche equiparate), per un numero di 370 unità con riferimento ai costi sostenuti dall’Amministrazione per le spese di vitto e vestiario, così calcolati:

·        spese di vitto, comprendenti pro-capite: per il periodo relativo al corso di formazione, 2 pasti al giorno da 7,00 euro cadauno per 220 “giorni-lavoro”; successivamente, 1 pasto da 6,00 euro, moltiplicato sempre per 220 “giorni-lavoro”;

·        spese di vestiario, comprendenti costi pro-capite di euro 1.500,00, da sostenere ciclicamente ogni 3 anni.

Per la consultazione della suddetta tabella si rinvia al testo della relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma ridefinisce gli organici del personale della Polizia di Stato svolgente funzioni di polizia, attività tecnico-scientifica e attività sanitaria in un numero complessivo di 548 unità, ripartite tra le varie qualifiche, con incrementi definiti secondo un cronoprogramma pluriennale (comma 1). Nell’ambito delle dotazioni organiche, come incrementate ai sensi della summenzionata disposizione, è, altresì, prevista la preposizione di dirigenti generali di PS con funzioni di questore presso le questure di Ancona, L’Aquila, Perugia e Potenza (comma 2). La Polizia di Stato, nell’ambito dei medesimi incrementi delle dotazioni organiche disposti dal comma 1, viene, inoltre, autorizzata ad effettuare l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 302 unità di personale della Polizia di Stato secondo la ripartizione e la programmazione indicata dalla medesima norma (comma 4). Gli oneri assunzionali e di funzionamento recati dai commi 1 e 4 sono rispettivamente determinati dai commi 5 e 6 che per la copertura finanziaria dei medesimi rinviano al comma 22 dell’articolo in esame (cfr. infra).

Al riguardo, pur considerato che i dati, gli elementi e i parametri forniti dalla relazione tecnica consentono di verificare e confermare nel complesso la quantificazione dei suddetti oneri, si osserva che, in merito alla quantificazione delle spese di funzionamento, tra gli elementi di costo presi in considerazione - diversamente da quanto evidenziato con riferimento ad analoghe disposizioni relative all’Arma del carabinieri (art. 15, commi 7-10), al Corpo della Guardia di finanza (art. 15, commi 11-14 e 25) e al Corpo di Polizia penitenziaria (art. 15, commi 15-18) (cfr. infra) - la relazione tecnica non fornisce elementi di valutazione concernenti l’armamento. Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento.

 

ARTICOLO 15 commi 7-10

Potenziamento degli organici dell’Arma dei carabinieri

La norma reca specifiche modifiche al D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento militare-COM) al fine di incrementare gli organici dell’Arma dei carabinieri. In particolare sono incrementati di:

·        19 unità (da 30.956 si passa 30.975 unità) l’organico del ruolo ispettori e di 306 unità (si passa da 60.653 a 60.959 unità) il ruolo appuntati e carabinieri (comma 7, lett. a));

·        30 unità (si passa da 94 a 124 unità) il contingente di personale dell’arma del Comando carabinieri per la tutela della salute. In particolare il numero degli ispettori assegnato al medesimo Comando viene aumentato di 27 unità (si passa da 76 a 103 unità) introducendo, altresì, 3 nuove unità del ruolo appuntati e carabinieri (comma 7, lett. b)).

L’Arma dei carabinieri viene, altresì, autorizzata all’assunzione straordinaria, da effettuarsi non prima del 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità ripartite nei seguenti termini:

·        16 unità nella categoria ufficiali, ruolo tecnico (comma 8, lett. a));

·        27 unità nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute (comma 8, lett. b));

·        3 unità nel ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute (comma 8, lett. c));

·        19 unità nel ruolo ispettori (comma 8, lett. d));

·        306 unità nel ruolo appuntati e carabinieri (comma 8, lett. e)).

Agli oneri assunzionali derivanti dal comma 8, pari a euro 2.811.991 per il 2023, ad euro 15.065.177 per il 2024, ad euro 16.709.104 per il 2025, ad euro 17.221.404 per il 2026, ad euro 17.421.576 per il 2027, ad euro 17.879.633 per il 2028, ad euro 18.592.769 per il 2029, ad euro 18.592.769 per il 2030, ad euro 18.592.769 per il 2031, ad euro 18.557.289 per il 2032, ad euro 18.642.097 a decorrere dal 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22 (comma 9). Per le spese di funzionamento derivanti dal comma 8, pari a euro 865.434 per il 2023 e a euro 259.700 a decorrere dal 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22 (comma 10).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Potenziamento degli organici dell'Arma dei Carabinieri

(comma 8)

2,8

15,1

16,7

17,2

2,8

15,1

16,7

17,2

2,8

15,1

16,7

17,2

Potenziamento degli organici dell'Arma dei Carabinieri - spese di funzionamento

(comma 10)

0,9

0,3

0,3

0,3

0,9

0,3

0,3

0,3

0,9

0,3

0,3

0,3

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Potenziamento degli organici dell'Arma dei Carabinieri - effetti riflessi

(comma 8)

 

 

 

 

1,4

7,3

8,1

8,4

1,4

7,3

8,1

8,4

 

La relazione tecnica, afferma che gli oneri complessivi (assunzionali e di funzionamento) derivanti dalle norme in esame sono pari a euro 3.677.424 nel 2023, euro 15.324.877 nel 2024, euro 16.968.804 nel 2025, euro 17.481.103 nel 2026, euro 17.681.276 nel 2027, euro 18.139.332 nel 2028, euro 18.852.469 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031, euro 18.816.988 nel 2032 ed euro 18.901.796 nel 2033, con un onere a regime pari a euro 18.901.796.

Il personale complessivo (371 unità massime) di cui le norme dispongo l’autorizzazione all’assunzione [16 ufficiali, 46 ispettori (19 + 27 presso il Comando tutela della salute), e 309 appuntati/carabinieri (306 + 3 presso il Comando tutela della salute)] viene dalla relazione tecnica destinato alle seguenti esigenze di potenziamento organico: 16 ufficiali comparto sanitario-psicologico e tecnico-scientifico, 292 appuntati/carabinieri da destinare alle stazioni territoriali, 33 unità presso il Comando antifalsificazione monetaria (19 ispettori + 14 appuntati/carabinieri) e 30 unità presso il Comando tutela della salute (27 ispettori + 3 appuntati/carabinieri).

La relazione tecnica riporta in apposite tabelle (alla cui consultazione si rinvia) gli elementi sottostanti la quantificazione delle componenti dei suddetti oneri, illustrando, altresì, i dati e i parametri utilizzati nella stima degli stessi.

In merito agli oneri retributivi la relazione tecnica riferisce, tra l’altro, che si è dato conto del loro sviluppo decennale alla luce della disciplina degli avanzamenti prevista dal combinato disposto agli artt. 783 e 1311 del Codice dall’ordinamento militare (COM) per i ruoli base e dall’articolo 771, comma 2, del medesimo Codice per gli ispettori. Con riferimento particolare alle assunzioni straordinarie di 16 ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario-psicologico e comparto tecnico-scientifico, contemplate al comma 8, , lett. a), la relazione tecnica precisa, altresì, che queste non implicheranno modifiche al volume organico complessivo (né tantomeno con riferimento ai singoli gradi del ruolo tecnico) e neppure con riguardo ai previsti cicli promozionali (che non subiranno modifiche, al pari della Tab. 4 allegata al COM, richiamata dall’art. 1226–bis del medesimo codice, con riferimento al quadro III – specchi B, relativo al 2022 e C, in relazione al 2027).

Con riguardo alle spese di funzionamento pro-capite, la relazione tecnica riferisce che la quantificazione si sviluppa tenuto conto degli oneri di vestiario (800,00 euro), di armamento ed equipaggiamento individuale (500,00 euro) e di istruzione (700,00 euro), il cui importo è stato calcolato per il solo primo anno di arruolamento per un importo complessivo pari a 2.000,00 euro, a cui si affiancano quelli per il vitto, stimato in 700,00 euro su base annua (dato ricavato dal conto annuale 2021).

Con riguardo alle spese di funzionamento la relazione tecnica, con specifico riferimento al primo anno, dettaglia in una tabella, nei termini sintetizzati a seguire, il relativo onere riferito al 2023.

 

 

 

(euro)

30 unità Comando salute

81.000

33 unità presso Comando antifalsificazione

89.100

16 ufficiali ruoli tecnici

43.200

292 appuntati/carabinieri stazioni territoriali

652.133

Totale spesa funzionamento

865.434

In base ai dati di quantificazione sopra riportati l’onere sul primo anno dovrebbe risultare dal prodotto di euro 2.700 [2000 +700 di vitto] per il numero delle unità. Tale prodotto non appare verificato con riferimento alle 292 unità del ruolo appuntati/carabinieri (euro 652.133). Questo sembra, infatti, determinato dal prodotto di euro 2.233 [2000+233 (pari a 4/12 di 700, valore presumibilmente riferito al periodo di assunzione decorrente dal 1°settembre] per il numero delle 292 unità del ruolo appuntati/carabinieri.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma definisce un potenziamento degli organici dell’Arma dei carabinieri (comma 7) e nell’ambito di questi autorizza l’assunzione straordinaria, non prima del 1° settembre 2023, di un contingente massimo di complessive 371 unità secondo la ripartizione indicata dalla medesima disposizione (comma 8). Gli oneri assunzionali e di funzionamento recati dal comma 8 sono rispettivamente determinati dai commi 9 e 10, che per la copertura finanziaria dei medesimi rinviano al comma 22 dell’articolo in esame (cfr. infra).

Al riguardo, appare opportuno acquisire un chiarimento in merito alla stima degli oneri di funzionamento relativi al 2023 (euro 865.433) posto che, alla luce del dato normativo che fa decorrere le assunzioni dal 1° settembre 2023 (quattro mesi) e considerato i parametri e gli elementi forniti dalla relazione tecnica, i criteri adottati per la sua quantificazione appaiono disallineati tra alcune categorie di personale di cui si prevede l’assunzione. Infatti, mentre con riguardo a 292 appuntati/carabinieri la componente vitto delle spese di funzionamento sembra essere stata computata, conformemente al dato normativo, per quattro dodicesimi di anno, per le restanti unità di personale la corresponsione della suddetta componente viene prevista integralmente come riferita all’intera annualità.

 

ARTICOLO 15, commi 11-14

Potenziamento organici della Guardia di finanza

La norma modifica l’art. 3 del D.lgs. n. 199/1995, disciplinante l’inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza, determinando, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica del ruolo di appuntati e finanzieri in 23.894 unità (+289 unità rispetto alla consistenza di 23.605 unità indicata dal testo previgente della disposizione a decorrere dal 1° gennaio 2022) (comma 11, lett. a)).

Inoltre, al fine di accrescere l’efficienza della componente specialistica “Anti terrorismo e pronto impiego” del Corpo, il limite massimo annuale di posti riservati a tale componente, nell’ambito dei concorsi per il reclutamento di personale del Corpo della Guardia di finanza, fissato in 180 unità dal testo previgente dell’art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 199/1995, viene incrementato di 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (comma 11, lett. b)).

Il Corpo della Guardia di finanza viene, altresì, autorizzato all’assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie vigenti facoltà assunzionali, di un contingente massimo di complessive 289 unità nel ruolo appuntati e finanzieri, nei termini di seguito indicati:

·        55 unità, non prima del 1° giugno 2023 (comma 12, lett. a));

·        55 unità, non prima del 1° giugno 2024 (comma 12, lett. b));

·        89 unità, non prima del 1° giugno 2025 (comma 12, lett. c));

·        90 unità, non prima del 1° giugno 2026 (comma 12, lett. d)).

Agli oneri assunzionali derivanti dal comma 12, pari a euro 760.404 per il 2023, ad euro 3.070.518 per il 2024, ad euro 5.893.657 per il 2025, ad euro 9.688.624 per il 2026, ad euro 12.294.026 per il 2027, ad euro 12.582.093 per il 2028, ad euro 12.955.416 per il 2029, ad euro 13.463.361 per il 2030, ad euro 14.071.424 per il 2031, ad euro 14.325.962 per il 2032, ad euro 14.254.072 per il 2033, ad euro 14.130.833 per il 2034, ad euro 13.963.153 per il 2035, ad euro 13.762.422 per il 2036, ad euro 13.678.395 a decorrere dal 2037, si fa fronte ai sensi del comma 22 (comma 13).

Analogamente, alle spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 12, pari a euro 132.459 per il 2023, ad euro 170.959 per il 2024, ad euro 291.342 per il 2025, ad euro 356.050 per il 2026 e ad euro 202.300 a decorrere dal 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22 (comma 14).  

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.


 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Potenziamento degli organici della Guardia di Finanza

(comma 12)

0,8

3,1

5,9

9,7

0,8

3,1

5,9

9,7

0,8

3,1

5,9

9,7

Potenziamento degli organici della Guardia di Finanza- spese di funzionamento

(comma 14)

0,1

0,2

0,3

0,4

0,1

0,2

0,3

0,4

0,1

0,2

0,3

0,4

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Potenziamento degli organici della Guardia di Finanza- effetti riflessi

(comma 12)

 

 

 

 

0,4

1,5

2,9

4,7

0,4

1,5

2,9

4,7

 

La relazione tecnica riferisce che le norme determinano un maggior onere complessivo “lordo Stato” pari a euro 892.863 nel 2023, a euro 3.241.476 nel 2024, a euro 6.184.999 nel 2025, a euro 10.044.674 nel 2026, a euro 12.496.326 nel 2027, a euro 12.784.393 nel 2028, a euro 13.157.716 nel 2029, a euro 13.665.661 nel 2030, a euro 14.273.724 nel 2031, a euro 14.528.262 nel 2032, a euro 14.456.372 nel 2033,  a euro 14.333.133 nel 2034, a euro 14.165.453 nel 2035, a euro 13.964.722 nel 2036 e a euro 13.880.695 a decorrere dal 2037.

Il suddetto onere tiene conto:

·        del trattamento economico fondamentale (stipendio e indennità mensile pensionabile) e accessorio (straordinario e fondi per l’efficienza del servizio maturato) spettante al personale dalla data di arruolamento (per gli allievi, durante il periodo di formazione, non sono stati considerati gli oneri accessori, in quanto non corrisposti);

·        delle spese di funzionamento in misura di euro 2.000 “una tantum” all’atto del reclutamento [comprensivi dei costi di formazione “variabili” (quali costi di formazione didattica e attività esterne) nonché degli oneri per la fornitura del vestiario e dell’arma individuale] ed euro 700 per ciascuno degli anni di servizio (a titolo di fornitura del vettovagliamento).

Al termine della manovra (2037), l’onere a regime sarà pari a euro 13.880.695 annui.

L’impatto finanziario complessivo dell’intervento è riportato in due tabelle per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

La relazione tecnica precisa, altresì, che l’intervento di cui al comma 11, lettera b), non comporta ulteriori oneri, atteso che all’incremento del limite massimo annuale stabilito dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 199/1995, con riferimento al contingente di personale da destinare alla componente specialistica “Anti terrorismo e pronto impiego” del Corpo (comparti ATPI e SAGF”) si provvede a valere sulle facoltà assunzionali straordinarie per il ruolo “apputati e finanzieri” autorizzate dal comma 12.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma incrementa la consistenza organica del ruolo di appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza di 289 unità a decorre dal 1° gennaio 2023 (comma 11, lett. a)). Il medesimo Corpo, nell’ambito delle dotazioni organiche, come incrementate ai sensi della summenzionata disposizione, viene, inoltre, autorizzato ad effettuare l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 289 unità complessive nel ruolo appuntati e finanzieri, secondo il cronoprogramma indicato dalla medesima disposizione (comma 12). Gli oneri assunzionali e di funzionamento recati dal comma 12 sono rispettivamente determinati dai commi 13 e 14 che, per la copertura finanziaria dei medesimi, rinviano al comma 22 dell’articolo in esame (cfr. infra).

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerati i dati, gli elementi ed i parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la quantificazione dei suddetti oneri.

Con riferimento al comma 11, lett. b) che incrementa per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 il limite massimo annuale di posti riservati alla componente specialistica “Anti terrorismo e pronto impiego” del Corpo della Guardia di finanza, nell’ambito dei concorsi per il reclutamento di personale della GdF, non si formulano osservazioni nel presupposto che, come riferito anche dalla relazione tecnica, a tale incremento si provveda a valere sulle facoltà assunzionali straordinarie per il ruolo “apputati e finanzieri” come autorizzate dal comma 12.

 

ARTICOLO 15, commi da 15 a 18

Carriera dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria

La norma inserisce nel D.lgs. n. 146/2000, gli articoli 19-bis e 19-ter che introducono e disciplinano la carriera dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria (comma 15, lett. a)).

Il nuovo art. 19-bis, in particolare, prevede che tale carriera abbia sviluppo dirigenziale e si articoli nelle seguenti qualifiche: a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; b) medico principale; c) medico capo; d) medico superiore; e) primo dirigente medico; f) dirigente superiore medico [comma 15, lett. a), cpv. art. 19-bis, comma 1]. La dotazione organica relativa a tale nuova carriera è stabilita, mediante rinvio alla tabella D-bis, introdotta nel decreto legislativo dalla lettera b) del comma in esame, in 102 unità complessive, così suddivise tra le diverse qualifiche: 51 medici principali; 32 medici capo; 16 primi dirigenti medici; 3 dirigenti superiori medici [comma 15, lett. a), cpv. art. 19-bis, comma 2 e comma 15, lett. b)]. Il trattamento economico del personale della carriera è equiparato[73] a quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti istituzionali e le funzioni del Corpo di Polizia penitenziaria [comma 15, lett. a), cpv. art. 19-bis, comma 3]. Il nuovo articolo 19-ter, definisce le attribuzioni dei medici del Corpo, precisando, tra l’altro, che agli stessi sono conferite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico [comma 15, lett. a), cpv. art. 19-ter, commi 1 e 2]. Inoltre, viene previsto che, ai fini dell’espletamento delle attività inerenti alle attribuzioni dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria possa stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti [comma 15, lett. a), cpv. art. 19-ter, comma 4].

Agli oneri derivanti dalla conclusione delle suddette convenzioni pari a euro 178.000 per il 2023 e ad euro 288.000 a decorrere dal 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22. Per la copertura della dotazione organica del ruolo dei medici del Corpo della Polizia penitenziaria, come sopra determinata, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato nella qualifica di medico, in deroga ai vigenti limiti delle facoltà assunzionali dell’amministrazione penitenziaria, nei seguenti termini:

·        51 unità, non prima del 1° dicembre 2023;

·        32 unità non prima del 1° dicembre 2026;

·        16 unità, non prima del 1° dicembre 2035;

·        3 unità, non prima del 1° dicembre 2040 (comma 16).

Agli oneri assunzionali derivanti dal comma 16, pari a euro 245.797 per il 2023, ad euro 3.201.388 per il 2024, ad euro 3.381.262 per il 2025, ad euro 3.543.459 per il 2026, ad euro 5.485.630 per il 2027, ad euro 5.598.493 per il 2028, ad euro 5.598.493 per il  2029, ad euro 5.598.493 per il 2030, ad euro 5.654.175 per il 2031, ad euro 6.266.675 per il 2032, ad euro 6.272.727 per il 2033, ad euro 6.339.297 per il 2034, ad euro 6.446.629 per il 2035, ad euro 7.706.292 per il 2036, ad euro 7.769.140 per il 2037, ad euro 7.839.726 per il 2038, ad euro 7.692.902 per il 2039, ad euro 7.968.337 per il 2040, ad euro 8.583.900 per il 2041, ad euro 8.594.481 a decorrere dal 2042, si fa fronte ai sensi del comma 22 (comma 17). Per le spese di funzionamento derivanti dalle suddette assunzioni, pari a euro 127.500 per il 2023, ad euro 49.725 per il 2024, ad euro 49.725 per il 2025, ad euro 129.725 per il 2026, ad euro 80.925 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, ad euro 120.925 per il 2035, ad euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2039, ad euro 104.025 per il 2040, ad euro 99.450 a decorrere dal 2041, si fa fronte ai sensi del comma 22 (comma 18).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Convenzioni Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti

(comma 15)

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

Potenziamento degli organici medici della Polizia Penitenziaria

[comma 15, lett. a) e b))]

0,2

3,2

3,4

3,5

0,2

3,2

3,4

3,5

0,2

3,2

3,4

3,5

Potenziamento degli organici medici della Polizia Penitenziaria- spese di funzionamento

(comma 16)

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Potenziamento degli organici medici della Polizia Penitenziaria - effetti riflessi

[comma 15, lett. a) e b)]

0,1

1,6

1,6

1,7

0,1

1,6

1,6

1,7

0,1

1,6

1,6

1,7

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme, ne espone le finalità e riferisce che ai fini della quantificazione degli oneri assunzionali si è tenuto conto dell’intero sviluppo di carriera del personale a partire dalla qualifica iniziale di “medico” fino alla qualifica apicale di “dirigente superiore medico”. La relazione tecnica precisa che sono stati utilizzati quali parametri retributivi per la qualifica di “medico” e “medico principale” gli importi stipendiali di cui al provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare - triennio 2019-2021 - recepito con DPR n. 57/2022, mentre per le qualifiche dirigenziali si è fatto riferimento ai valori stipendiali inseriti sul sistema SICO che recepiscono l’adeguamento annuale per il 2022 del trattamento economico del personale non contrattualizzato. Per la quantificazione del trattamento economico accessorio si è tenuto conto dei dati del Conto annuale 2021.

Con riguardo al trattamento accessorio, in particolare, per la qualifica di medico principale al valore medio dello straordinario della qualifica è stato aggiunto il 2,86% al fine di adeguare l’importo all’incremento previsto dal DPR. n. 57/2022 e per il FESI[74] si è tenuto conto del valore medio ricavato per la qualifica, mentre per le qualifiche da Medico capo a Dirigente Superiore il valore medio dello straordinario delle qualifiche è stato adeguato ai sensi dei DDPCM 15 marzo 2022 (0.91%) e 25 luglio 2022 (0.45%).

 

Per le spese di funzionamento la relazione tecnica evidenzia che si è tenuto conto di euro 2.500 “una tantum” all’atto dell’assunzione, comprensivi dei costi di formazione “variabili” (quali costi di formazione didattica), nonché degli oneri per la fornitura del vestiario e dell’arma individuale. Per gli anni successivi a quello dell’assunzione si è considerata una spesa forfetaria di euro 975 (a titolo di fornitura del vettovagliamento). La quantificazione degli oneri di personale e di funzionamento è dettagliata in due tabelle per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma istituisce e disciplina la carriera con sviluppo dirigenziale dei medici del Corpo di Polizia penitenziaria, fissandone la dotazione organica in 102 unità (51 medici principali; 32 medici capo; 16 primi dirigenti medici; 3 dirigenti superiori medici). Il trattamento economico del personale medico è equiparato a quello spettante al personale di pari qualifica del Corpo; allo stesso personale medico sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico. Viene, altresì, previsto che il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria possa stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti ai fini dell’espletamento delle attività inerenti alle attribuzioni dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria (comma 15). Gli oneri derivanti dalle suddette convenzioni sono determinati dal comma 16, primo periodo e agli stessi si provvede ai sensi del comma 22 (cfr. infra). Il Ministero della giustizia viene, altresì, autorizzato, ad assumere a tempo indeterminato nella qualifica di medico, in deroga ai vigenti limiti delle facoltà assunzionali dell’amministrazione penitenziaria e nell’ambito della relativa dotazione organica come sopra determinata, secondo un cronoprogramma di reclutamento individuato dalla medesima disposizione (comma 16, secondo periodo). Gli oneri assunzionali e di funzionamento derivanti dai suddetti reclutamenti sono rispettivamente determinati dai commi 17 e 18 che per la relativa copertura finanziaria rinviano al comma 22 (cfr. infra).

Al riguardo, si prende atto dei dati e degli elementi e dei parametri forniti dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri assunzionali e di funzionamento. A tale proposito, pur considerato che gli stessi consentono la verifica e la conferma della stima effettuata, si rileva l’opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione volti a chiarire se nell’ambito della suddetta quantificazione si sia tenuto conto delle componenti d’onere riferite alle indennità da riconoscere al personale medico in ragione dell’attribuzione allo stesso delle qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria.

Peraltro, si evidenzia che il cronoprogramma assunzionale individua in modo puntuale le unità di personale medico da reclutare, laddove, a fronte della determinazione dei relativi oneri assunzionali come limiti massimi di spesa, anche l’indicazione delle unità da assumere avrebbe dovuto essere disposta entro valore massimi.

Quanto, infine, agli oneri riferiti alle convenzioni, che sono dalla norma indicati pari ad euro 178.000 per il 2023 e ad euro 288.000 a decorrere dal 2024, pur considerato che gli stessi appaiono configurati al’interno di un limite massimo di spesa, si rileva l’utilità di acquisire comunque i dati e gli elementi sottostanti la loro quantificazione.

 

ARTICOLO 15, commi 19-21

Assunzioni straordinarie presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La norma autorizza, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, l’assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 616 unità (comma 15, lett. a)), nei termini riferiti agli specifici ruoli del medesimo Corpo, con la programmazione [comma 19, lett. a), nn. 1 e 2] e le modalità procedurali definiti dalla medesima norma [comma 19, lett. da e) a m)]. Conseguentemente, la dotazione organica dei suddetti ruoli è modificata per un corrispondente numero di unità (comma 19, lett. b)).

Delle summenzionate 616 assunzioni, 447 sono previste non prima del 1° settembre 2023 [comma 1, lett. a), n.1] e 169 non prima del 1° gennaio 2026 [comma 1, lett. a), n 2]. Il contingente di 447 unità è ripartito tra i seguenti ruoli: 110 vigili del fuoco; 100 capi squadra e capi reparto; 30 ispettori antincendi; 66 ispettori tecnico-professionali; 60 direttivi con funzioni operative; 80 direttivi tecnico-professionali; 1 dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti tecnico-professionali. Il contingente di 169 è, altresì, ripartito tra i seguenti ruoli: 12 piloti di aeromobile; 13 specialisti di aeromobile; 10 elisoccorritori; 50 capi squadra e capi reparto; 55 ispettori tecnico-professionali; 29 ispettori antincendi; 7 dirigenti con funzioni operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi con funzioni operative; 7 dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi tecnico-professionali; 1 dirigente superiore con funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di primo dirigente che espleta funzioni operative; 1 dirigente generale con funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative e 7 unità nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità nella qualifica di primo dirigente tecnico-professionale. Quanto alle modalità di reclutamento, il comma 19, alle lett. da e) a m) prevede, in termini differenziati a seconda del ruolo interessato, il ricorso a graduatorie concorsuali vigenti, l’adozione di procedure concorsuali pubbliche, di procedure selettive interne e concorsi interni (in tali ultimi due casi è autorizzata l’assunzione di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale di vigile del fuoco, per reintegrare la dotazione organica).

Viene, inoltre, autorizzata, non prima del 1° settembre 2023, l’assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali di un contingente massimo di 404 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (di cui 136 vigili del fuoco, 24 ispettori antincendi, 176 ispettori logistico-gestionali, 8 ispettori informatici e 60 operatori e assistenti) (comma 19, lett. o)).

Il comma 19, alle successive lettere da o) a r) disciplina le modalità di reclutamento, prevedendo, anche in tale circostanza, il ricorso a graduatorie concorsuali vigenti, l’adozione di procedure concorsuali pubbliche, di procedure selettive interne e concorsi interni, autorizzando in questi ultimi due casi l’assunzione di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale di vigile del fuoco, per reintegrare la dotazione organica.

Agli oneri assunzionali derivanti dal comma 19, pari a euro 13.867.218 per il 2023, a euro 42.691.883 per il 2024, a euro 43.632.839 per il 2025, a euro 53.531.461 per il 2026, a euro 54.215.381 per il 2027, a euro 54.663.051 per il 2028, a euro 54.772.069 per il 2029, a euro 54.986.947 per il 2030, a euro 55.598.295 per il 2031, a euro 55.906.449 per il 2032, a euro 56.034.611 per il 2033, a euro 56.084.196 per il 2034, a euro 56.084.196 per il 2035, a euro 56.105.670 a decorrere dal 2036, si fa fronte ai sensi del comma 22 (comma 20). Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 19, pari a euro 1.052.110 per il 2023, a euro 850.000 per il 2024, a euro 850.000 per il 2025, a euro 1.201.000 per il 2026, a euro 1.019.000 a decorrere dal 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22 (comma 21).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Potenziamento degli organici dei Vigili del fuoco

(comma 19)

13,9

42,7

43,6

53,5

13,9

42,7

43,6

53,5

13,9

42,7

43,6

53,5

Potenziamento degli organici dei Vigili del fuoco- spese di funzionamento

(comma 19)

1,1

0,9

0,9

1,2

1,1

0,9

0,9

1,2

1,1

0,9

0,9

1,2

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Potenziamento degli organici dei Vigili del fuoco- effetti riflessi

(comma 19)

 

 

 

 

6,7

20,7

21,2

26,0

6,7

20,7

21,2

26,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, in merito ai criteri di quantificazione degli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio ed ai relativi oneri riflessi a carico dello Stato, chiarisce che sono state considerate le nuove misure stipendiali ed indennitarie recate dai DPR nn. 120 e 121 del 17 giugno 2022 di recepimento degli accordi negoziali relativi al triennio 2019-2021, riguardanti, rispettivamente, il personale dirigente e direttivo ed il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la previsione di cui all’articolo 1, commi 98 e 99, della legge n. 234/2021 relativa all’introduzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio (c.d. sei scatti paga) in favore del suddetto personale, nonché, per il personale non direttivo e non dirigente, l’incremento del valore delle indennità di rischio e mensile recato dal DL n.115/2022. Relativamente al personale dirigenziale, l’onere è stato determinato solo in termini di differenziale rispetto al livello retributivo della sottostante qualifica di provenienza. In merito, invece, agli oneri connessi al trattamento economico accessorio, la relazione tecnica chiarisce che, per quanto riguarda il personale direttivo derivano dal valore medio unitario del Fondo di Produttività (sul quale trovano imputazione tutte le componenti accessorie di quel personale), mentre per il personale non direttivo dal valore medio unitario del Fondo di Amministrazione (sul quale trovano invece imputazione le relative competenze accessorie); per entrambi i ruoli è stato altresì calcolato l’incremento pro capite annuo di 20 ore di lavoro straordinario, come da annuale decreto interministeriale di autorizzazione allo svolgimento dello stesso. Inoltre, per quanto riguarda in particolare il personale specialista, il relativo trattamento economico accessorio tiene conto degli incrementi che le specifiche indennità di settore beneficeranno a seguito della prossima conclusione della negoziazione sull’utilizzo delle risorse all’uopo destinate dal D.lgs. n. 127/2018, nonché dal DL n. 76/2020, al fine della loro armonizzazione con il sistema delle indennità spettanti al corrispondente personale delle Forze di polizia. 

La stima delle spese di funzionamento connesse alle predette assunzioni straordinarie, comprensiva delle spese per mense e buoni pasto, è stata calcolata tenendo in considerazione il costo pro-capite annuo di euro 2.500. La quota relativa agli oneri per il vestiario del personale, per un importo forfettario di 1.500 euro pro-capite è stata conteggiata per il solo primo anno assunzionale. La restante quota delle spese di funzionamento relativa al vettovagliamento, pari a 1.000 euro per ciascuna delle unità assunte, è stata rapportata agli anni/persona di servizio.

La relazione tecnica riporta in delle tabelle (per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima relazione tecnica) gli elementi sottostanti la quantificazione degli oneri recati dalle norme con proiezione dal 2023 al 2036.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, l’assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 616 unità (comma 15, lett. a)), nei termini riferiti agli specifici ruoli del medesimo Corpo, con cronoprogramma [comma 19, lett. a), nn. 1 e 2] e modalità procedurali definiti dalla medesima norma [comma 19, lett. da e) a m)] e con corrispondente incremento della dotazione organica dei suddetti ruoli (comma 19, lett. b)). Viene, quindi, autorizzata, non prima del 1° settembre 2023, un’ulteriore assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, di un contingente massimo di 404 unità nel medesimo Corpo (comma 19, lett. n)) ripartite tra i vari ruoli del Corpo e secondo le modalità procedurali indicate dalla medesima disposizione [comma 19, lett. da o) a r)]. Gli oneri assunzionali e di funzionamento derivanti dal comma 19 sono rispettivamente determinati dai commi 20 e 21 che, per la copertura finanziaria dei medesimi, rinviano al comma 22 dell’articolo in esame (cfr. infra).

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerati i dati, gli elementi ed i parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la quantificazione dei suddetti oneri.

 

ARTICOLO 15, comma 22

Disposizioni finanziarie per il potenziamento delle Forze di polizia, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e dei Vigili del fuoco

Normativa vigente. L’art. 1, comma 662, della legge n. 197/2022 ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia con una dotazione di 90.000.000 euro per il 2023, 95.000.000 euro per il 2024, 95.000.000 euro per il 2025, 117.151.088 euro per il 2026, 117.206.959 euro per il 2027, 121.459.388 euro per il 2028, 122.284.002 euro per il 2029, 122.286.410 euro per il 2030, 122.836.497 euro per il 2031, 123.523.497 euro per il 2032 e 125.797.593 euro a decorrere dal 2033, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione e al finanziamento delle correlate spese di funzionamento in misura non superiore al 5 per cento delle predette disponibilità annuali. All’attuazione della norma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più DPCM.

 

La norma, dispone che agli oneri derivanti dal potenziamento degli organici della Polizia di Stato (articolo15, commi 1-6), dell’Arma dei carabinieri (articolo15, commi 7-10), del Corpo della Guardia di finanza (articolo15, commi 11-14), del Corpo di polizia penitenziaria (articolo15, commi 11-18) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo15, commi 19-21), pari a euro 27.341.506 per il 2023, a euro 74.423.179 per il 2024, a euro 81.800.685 per il 2025, a euro 100.364.542 per il 2026, a euro 108.238.994 per il 2027, a euro 114.555.792 per il 2028, a euro 117.131.857 per il 2029, a euro 117.655.036 per il 2030, a euro 119.427.439 per il 2031, a euro 121.272.776 per il 2032, a euro 121.617.150 per il 2033, a euro 121.828.429 per il 2034, a euro 121.759.052 per il 2035, a euro 122.887.289 per il 2036, a euro 123.174.795 per il 2037, a euro 123.272.066 per il 2038, a euro 123.125.242 per il 2039, a euro 123.408.177 per il 2040, a euro 124.019.165 per il 2041 e a euro 124.029.746 annui a decorrere dal 2042, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le assunzioni nelle Forze di Polizia e nei Vigili del Fuoco di cui all’art. 1, comma 662, della legge n. 197/2022 (comma 22).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.


 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo per le assunzioni di Forze di Polizia e Vigili del Fuoco di cui all'articolo 1 c. 662 della L n. 197/2022

(comma 22)

27,3

74,4

81,8

100,4

27,3

74,4

81,8

100,4

27,3

74,4

81,8

100,4

Minori entrate fiscali e contributive

 

Riduzione Fondo per le assunzioni di Forze di Polizia e Vigili del Fuoco di cui all'articolo 1 c. 662 della L n. 197/2022- effetti riflessi

(comma 22)

 

 

 

 

12,6

34,3

37,7

46,2

12,6

34,3

37,7

46,2

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma individua la copertura finanziaria dei commi da 1 a 21 dell’articolo 15. Al riguardo, non si formulano considerazioni rinviando per le osservazioni in ordine alla quantificazione degli oneri alle schede relative ai summenzionati commi.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 22 dell’articolo 15 provvede agli oneri derivanti dal potenziamento e dalla rideterminazione degli organici della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dei precedenti commi da 1 a 21, pari a euro 27.341.506 per l'anno 2023, a euro 74.423.179 per l'anno 2024, a euro 81.800.685 per l'anno 2025, a euro 100.364.542 per l'anno 2026, a euro 108.238.994 per l'anno 2027, a euro 114.555.792 per l'anno 2028, a euro 117.131.857 per l'anno 2029, a euro 117.655.036 per l'anno 2030, a euro 119.427.439 per l'anno 2031, a euro 121.272.776 per l'anno 2032, a euro 121.617.150 per l'anno 2033, a euro 121.828.429 per l'anno 2034, a euro 121.759.052 per l'anno 2035, a euro 122.887.289 per l'anno 2036, a euro 123.174.795 per l'anno 2037, a euro 123.272.066 per l'anno 2038, a euro 123.125.242 per l'anno 2039, a euro 123.408.177 per l'anno 2040, a euro 124.019.165 per l'anno 2041 e a euro 124.029.746 annui a decorrere dal 2042, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge di bilancio per il 2023[75].

Al riguardo, si prende preliminarmente atto della corrispondenza tra gli importi relativi agli oneri indicati al comma 22 del presente articolo e la somma delle autorizzazioni di spesa recate dai precedenti commi, nonché dell’adeguatezza sul piano quantitativo delle risorse finanziarie reperite a fini di copertura.

Quanto alla copertura finanziaria individuata, si osserva che il ricordato articolo 1, comma 662, della legge di bilancio per il 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo per le assunzioni in deroga di personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2023, di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di 122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di 123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033[76].

Al riguardo, atteso che da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato con riferimento all’anno 2023 sul predetto Fondo risultano accantonate risorse esattamente corrispondenti agli oneri da fronteggiare per la medesima annualità, appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo circa l’effettiva disponibilità delle predette risorse anche per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso.

 

 

 

ARTICOLO 15 commi 23 e 24

Sanzioni disciplinari del personale della Polizia di Stato

La norma modifica l’art. 61 del D.lgs. n. 334/2000 che, nel testo previgente, disciplina la sospensione dagli scrutini di promozione del personale delle carriere dei funzionari, dei tecnici e dei medici della Polizia di Stato rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’art. 58, comma 1, lett. a) e b), del D.lgs. n. 267/2000. La novella tiene conto di quanto disposto dall’articolo 17, del D.lgs. n. 235/2012 che ha abrogato il summenzionato art. 58, precisando che i rinvii allo stesso vanno riferiti all’art. 10 del medesimo D.lgs. n. 235/2012 [77](comma 23).

Vengono, inoltre, modificati gli articoli 15 e 16 del DPR n. 737/1981 (regolamento di disciplina del personale della polizia di Stato) al fine di prevedere la partecipazione delle articolazioni provinciali dei sindacati di Polizia rappresentativi sul piano nazionale alla commissione consultiva e al consiglio provinciale di disciplina della Polizia di Stato. Il testo previgente delle sopra richiamate disposizioni prevedeva che nei suddetti organismi fossero coinvolti i sindacati di Polizia più rappresentativi sul piano provinciale (comma 24).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le norme possiedono natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla loro attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme recano diposizioni in materia di sanzioni disciplinari del personale della Polizia di Stato. Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle stesse.

 

ARTICOLO 15, commi 25-30

Ulteriori disposizioni in materia di personale del Corpo della Guardia di finanza

La norma, al fine di potenziare il Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza, autorizza per il 2023 l’assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie vigenti facoltà assunzionali e non prima del 1° luglio 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 246.559 nel 2023, euro 554.047 nel 2024, euro 565.161 nel 2025, euro 576.275 nel 2026, euro 576.275 nel 2027, euro 576.275 nel 2028, euro 576.275 nel 2029, euro 576.275 nel 2030, euro 582.128 nel 2031, euro 587.981 nel 2032, e euro 587.981 annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per il 2023 e di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024 (comma 25).

Fermo restando quanto previsto dal comma 29 - che salvo quanto diversamente stabilito e in quanto compatibili, rinvia all’applicazione delle disposizioni in materia di reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza di cui al D.lgs. n. 199/1995 del 1995 - le suddette assunzioni straordinarie avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami (commi 26 e 29). I vincitori del concorso sono, tra l’altro, avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Con determinazione del Comandante generale del Corpo sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici (comma 27, lett. b)).

Viene, infine, modificato il comma 1 dell’articolo 29-bis del D.lgs. n. 69/2001 recante la disciplina degli ufficiali della Guardia di finanza in soprannumero agli organici, da distaccare presso le Forze armate e altre Forze di polizia ovvero da impiegare presso altre amministrazioni dello Stato. In particolare, il numero massimo di unità collocabili in soprannumero, rispetto al testo previgente, viene portato da 15 a 25 (+10 unità) e il correlato limite di spesa annuale viene portato da euro 531.000 a euro 790.000 euro (+259.000 euro ) (comma 30).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Potenziamento del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza

(comma 25)

0,2

0,6

0,6

0,6

0,2

0,6

0,6

0,6

0,2

0,6

0,6

0,6

Potenziamento del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza- spese di funzionamento

(comma 25)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Incremento (da 15 a 25 unità) del contingente massimo di ufficiali GdF da collocare in soprannumero

(comma 30)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Potenziamento del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza- effetti riflessi

(comma 25)

 

 

 

 

0,1

0,3

0,3

0,3

0,1

0,3

0,3

0,3

Incremento (da 15 a 25 unità) del contingente massimo di ufficiali GdF da collocare in soprannumero – effetti riflessi

(comma 30)

 

 

 

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e con riguardo ai commi 25-29 afferma che il relativo onere è stato quantificato tenuto conto:

·        della progressione di carriera del personale ispettore da arruolare ai sensi del presente articolo;

·        del trattamento economico fondamentale (stipendio e indennità mensile pensionabile) e accessorio (compensi per lavoro straordinario e fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali) spettante all’anzidetto personale dalla data di arruolamento (per gli allievi, durante il periodo di formazione di sei mesi, non sono stati considerati gli oneri accessori, in quanto non corrisposti);

·        delle spese di funzionamento in misura di euro 2.000 “una tantum” all’atto del reclutamento [comprensivi dei costi di formazione “variabili” (quali costi di formazione didattica e attività esterne), degli oneri per la fornitura del vestiario e dell’arma individuale nonché degli oneri per il rimborso delle spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione all’albo, ai sensi dell’art. 45, comma 30-quinquies, del D.lgs. n. 95/2017] ed euro 800 per ciascuno degli anni di servizio [a titolo di fornitura del vettovagliamento (euro 700) e del rimborso della quota annuale di iscrizione all’albo (euro 100)].

Lo sviluppo degli oneri è riepilogato in un prospetto per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

In merito al comma 30, la relazione tecnica evidenzia che il relativo onere è stato quantificato nella misura di euro 259.000 quale incremento del limite annuo di spesa tenuto conto:

·        di un’aliquota di personale da porre in soprannumero agli organici del Corpo composta da 4 colonnelli, 3 generali di brigata e 3 generali di divisione (per un totale di 10 unità);

·        dell’incremento del trattamento economico fisso e continuativo [stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale e indennità di posizione/dirigenziale] e accessorio (straordinario e fondo di cui all’art. 45, comma 11, del D.lgs. n. 95/2017) spettante all’ufficiale che, a seguito del collocamento in soprannumero del personale impiegato ai sensi del citato art. 29-bis del D.lgs. n. 69/2001, sarebbe promosso per effetto delle disposizioni vigenti in materia di avanzamento.

La relazione tecnica riporta in apposite tabelle i dettagli degli oneri conseguenti all’intervento normativo in riferimento (per la consultazione di tali tabelle si rinvia al testo della relazione tecnica).

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme autorizzano l’assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del Corpo della Guardia di finanza, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2023, per il potenziamento del relativo Servizio sanitario e recano l’occorrente autorizzazione di spesa (comma 25). Viene, inoltre, incrementato di 10 unità il contingente massimo di ufficiali del medesimo Corpo che è consentito (ai sensi del comma 1 dell’art. 29-bis del D.lgs. n. 69/2001) collocare in soprannumero ai fini del distacco presso Forze armate, altre Forze di polizia o amministrazioni dello Stato. Il relativo limite annuo di spesa, indicato dalla medesima summenzionata disposizione, viene rideterminato in aumento per un onere annuo di euro 259.000 (comma 30). Al riguardo, non si formulano osservazioni considerati i dati, gli elementi ed i parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la quantificazione degli importi recati dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 25 e degli oneri indicati dal comma 30.

Peraltro, si evidenzia che il comma 25 individua in modo puntuale le unità da reclutare, laddove, a fronte della configurazione dei relativi oneri assunzionali all’interno di un limite massimo di spesa, anche l’indicazione delle unità reclutabili avrebbe dovuto essere disposta entro valore massimi.

 

ARTICOLO 15, commi 31-34

Ulteriori disposizioni in materia di personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

La norma, con riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, modifica la Tab. A del D.lgs. n. 217/2005, determinando un incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti (per complessivi 55 posti da primo dirigente) con corrispondente riduzione della dotazione organica del personale direttivo. In particolare, i ruoli interessati dalla norma sono quelli inerenti all’esercizio di funzioni operative (30 unità), alle funzioni logistico-gestionali (16 unità), alle funzioni sanitarie (6 unità) e alle funzioni informatiche (3 unità) (comma 31, lett. b)).

Vengono, inoltre, dettate specifiche disposizioni concernenti il conferimento di posizioni organizzative. In particolare si dispone l’abrogazione degli articoli 222 (Individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti) e 223 (Conferimento delle posizioni organizzative per il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti), del D.lgs. n. 217/2005, al fine di circoscrivere l’attribuzione di posizioni organizzative al personale direttivo con specifiche funzioni di responsabilità anziché a tutto il personale direttivo e direttivo aggiunto (comma 31, lett. a)).

Viene altresì, modificata la Tab. B del D.lgs. n. 217/2005, prevedendo che il primo dirigente logistico gestionale possa ricevere incarichi di funzioni nell’ambito delle “strutture centrali e periferiche” del Corpo, anziché, come previsto nell’assetto previgente, nell’ambito delle sole direzioni regionali e interregionali (comma 31, lett. c)). È, inoltre, soppresso il comma 2 dell’articolo 13-ter del D.lgs. n. 97/2017, che in via transitoria prevedeva il conferimento di posizioni organizzative al personale del ruolo ad esaurimento dei direttivi espletanti funzioni operative (comma 32).

L’applicazione dei commi 31 e 32 viene disposta a decorrere dal 1° luglio 2023 (comma 33).

Per l’attuazione del comma 31 è autorizzata la spesa di euro 1.894.616 per il 2023, euro 3.794.481 dal 2024 al 2026, euro 3.804.897 per il 2027 ed euro 3.810.062 a decorrere dal 2028 (comma 34).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Incremento dotazione organica dei Vigili del fuoco

(comma 31)

1,9

3,8

3,8

3,8

1,9

3,8

3,8

3,8

1,9

3,8

3,8

3,8

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Incremento dotazione organica dei Vigili del fuoco- effetti riflessi

(comma 31)

 

 

 

 

0,9

1,8

1,8

1,8

0,9

1,8

1,8

1,8

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che gli oneri derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche del personale dirigenziale (comma 31 e 34) con la corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale direttivo, sono pari a euro 1.894.616 per il 2023, a euro 3.794.481 dal 2024 al 2026, a euro 3.804.897 per il 2027 e a euro 3.810.062 a decorrere dal 2028 e sono illustrati in delle tabelle, per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima relazione tecnica.

Viene, in particolare, evidenziato che per la quantificazione degli oneri, si è proceduto ponendo a confronto, per le diverse figure dirigenziali e direttive i relativi trattamenti economici, aggiornati alle nuove misure recate dal DPR n. 120/2020, di recepimento del relativo accordo sindacale per il triennio 2019-2021, nonché, per quanto attiene agli oneri contributivi a carico dello Stato, alla previsione di cui all’art. 1, commi 98 e 99, della legge n. 234/2021, relativa all’introduzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio (c.d. sei scatti paga) in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il maggior onere a regime (euro 3.810.061,50) connesso alla modifica della dotazione organica del personale dirigenziale e direttivo risulta, pertanto, così quantificato:

·        euro 1.924.974,78 in relazione alla riduzione di 30 unità della dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative e corrispondente incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative nella qualifica di primo dirigente;

·        euro 1.206.455,50 in relazione alla riduzione di 16 unità della dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali e corrispondente incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali nella qualifica di primo dirigente;

·        euro 452.420,81 in relazione alla riduzione di 6 unità della dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie e corrispondente incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie nella qualifica di primo dirigente;

·        euro 226.210,41 in relazione alla riduzione di 3 unità della dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche e corrispondente incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche nella qualifica di primo dirigente.

La relazione tecnica non considera il comma 31, lett. a) e c) e il comma 32.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incrementa a decorrere dal 1° luglio 2023, la dotazione organica del ruolo dei dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (per complessivi 55 posti da primo dirigente) con contestuale e corrispondente riduzione della dotazione organica del personale direttivo del medesimo Corpo (comma 31, lett. b)) e reca l’occorrente autorizzazione di spesa (comma 34). Al riguardo, non si formulano osservazioni considerati i dati, gli elementi ed i parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la quantificazione degli importi indicati nella predetta autorizzazione di spesa.

Vengono, inoltre, dettate specifiche disposizioni concernenti il conferimento di posizioni organizzative al personale direttivo e dirigente del Corpo [comma 31, lett. a) e c) e comma 32]. In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale delle disposizioni in riferimento.

 

ARTICOLO 15, comma 35

Esperti per la sicurezza del Ministero dell’interno

Normativa vigente. L’articolo 2, comma 6-decies del DL n. 225/2010 prevede che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno possa inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in qualità di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito dagli stanziamenti, comprese venti unità di esperti per i servizi anti-droga.

L’art. 3 del DM 30 marzo 2016, n. 104 (Regolamento concernente l'istituzione della nuova figura dell'esperto per la sicurezza) prevede che il numero dei suddetti esperti per la sicurezza venga determinato nel limite massimo di cinquanta unità, comprese le venti unità di esperti per i servizi anti-droga e comunque entro il limite delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

 

La norma incrementa di euro 450.000 per il 2023 e di euro 900.000 anni a decorrere dal 2024 le risorse - destinate, ai sensi dell’art. 2, comma 6-decies, del DL n. 225/2010 - all’invio di esperti per la sicurezza del Ministero dell’interno presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, fermo restando il contingente a tal fine previsto dall’art. 3, del DM 30 marzo 2016, n. 104 (comma 35).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.


 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Invio funzionari Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari (comma 35)

0,5

0,9

0,9

0,9

0,5

0,9

0,9

0,9

0,5

0,9

0,9

0,9

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Invio funzionari Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari- effetti riflessi (comma 35)

 

 

 

 

0,2

0,4

0,4

0,4

0,2

0,4

0,4

0,4

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che le risorse stanziate dalla stessa sono destinate, fermo restando il contingente stabilito dal DM n. 104/2016 pari a 50 unità, all’istituzione di 4 posti funzione di esperti per la sicurezza del Ministero dell’interno da inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari secondo la disciplina prevista dall’ art. 2, comma 6-decies, del DL n. 225/2010 e dall’articolo 168 del DPR n. 18/1967.

La relazione tecnica riferisce, altresì, che l’incremento di risorse si rende necessario per via delle decurtazioni subite nel tempo dal capitolo dell’ISE e dai capitoli ad esso collegati, destinati a tali finalità, a causa di misure di contenimento della spesa pubblica. Infatti, fino ad oggi, a fronte di un contingente massimo stabilito dal richiamato DM 104/2016 in 50 unità, i posti funzione attivati all’estero e attribuiti agli esperti ai sensi della richiamata normativa sono stati pari a 35 unità.

La relazione tecnica precisa che il predetto personale è destinatario, ai sensi della citata normativa, del trattamento economico previsto dall’art. 203 del citato DPR n 18/1967.

La tabella seguente indica il dettaglio degli oneri ed espone le voci che compongono il trattamento economico degli esperti nelle varie sedi di servizio interessate.

(euro)

SEDI

ISE[78]

IPS[79]

TRASPORTO EFFETTI/VIAGGI

ONERI TOTALI A REGIME

I segretario

ABU DHABI

167.064,96

22.382,60

22.631,31

212.078,87

Consigliere

NEW DELHI

229.968,12

40.794,26

20.931,31

291.693,69

I segretario

NIAMEY

188.004,36

33.191,19

22.473,48

243.669,03

I segretario

TUNISI

121.841,76

21.132,93

8.665,66

151.640,35

TOTALE

899.081,94

 

La relazione tecnica afferma, infine, che tenuto conto dei tempi necessari per il perfezionamento della procedura prevista per l’istituzione dei posti funzione indicati, l’invio all’estero degli esperti per il 2023 potrà avvenire non prima del mese di luglio.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incrementa le risorse destinate all’invio di esperti per la sicurezza del Ministero dell’interno presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, fermo restando il contingente (massimo 50 unità) a tal fine previsto dall’articolo 3 del DM 30 marzo 2016, n. 104 (comma 35). Al riguardo, la relazione tecnica riferisce che nell’ambito del disposto incremento di risorse, il potenziamento operativo del suddetto contingente si sostanzia nell’istituzione di 4 posti funzione di esperti per la sicurezza del Ministero dell’interno da inviare all’estero. Sul punto, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla disposizione opera come limite massimo di spesa, nonché alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione in tal proposito forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificarne la congruità rispetto alle finalità evidenziate dalla stessa.

 

ARTICOLO 15, comma 36

Disposizioni finanziarie per il potenziamento del Corpo della guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l’invio di esperti per la sicurezza

La norma determina gli oneri complessivi derivanti dalle finalità di potenziamento del Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza (comma 25) e di funzionalità del medesimo Corpo (comma 30), di rafforzamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 31) e per l’invio di esperti per la sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e consolari (comma 35) pari ai seguenti importi: euro 2.874.175 per il 2023, euro 5.515.528 euro per il 2024, euro 5.526.642 per il 2025, euro 5.537.756 per il 2026, euro 5.548.172 per il 2027, euro 5.553.337 per il 2028, euro 5.553.337 per il 2029, euro 5.553.337 per il 2030, euro 5.559.190 per il 2031 ed euro 5.565.043 a decorrere dal 2032.

A tali oneri si provvede:

·        quanto a euro 2.400.175 per il 2023, euro 4.607.528 per il 2024, euro 4.618.642 per il 2025, euro 4.629.756 per il 2026, euro 4.640.172 per il 2027, euro 4.645.337 per il 2028, euro 4.645.337 per il 2029, euro 4.645.337 per il 2030, euro 4.651.190 per il 2031 e euro 4.657.043 annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 607, della legge n. 234/2021;

·        quanto a euro 474.000 euro per il 2023 e euro 908.000 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di parte corrente relativi al bilancio triennale 2023-2025 riferiti, per euro 450.000 per il 2023 e per euro 900.000 annui a decorrere dal 2024, al Ministero dell’interno e, per euro 24.000 per il 2023 e per euro 8.000 annui a decorrere dal 2024, al Ministero dell’economia (comma 36).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Minori spese correnti

 

Riduzione fondo assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato

(comma 36)

2,4

4,6

4,6

4,6

2,4

4,6

4,6

4,6

2,4

4,6

4,6

4,6

Riduzione Tabella A- MEF

(comma 36)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Riduzione Tabella A- Interno

(comma 36)

0,5

0,9

0,9

0,9

0,5

0,9

0,9

0,9

0,5

0,9

0,9

0,9

Minori entrate fiscali e contributive

 

Riduzione del Riduzione fondo assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato – effetti riflessi

(comma 36)

 

 

 

 

1,2

2,2

2,2

2,2

1,2

2,2

2,2

2,2

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 25, 30, 31 e 35 dell’articolo 15. Al riguardo, non si formulano considerazioni rinviando per le osservazioni in ordine alla quantificazione degli oneri alle schede relative ai summenzionati commi.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 36 dell’articolo 15 fa fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di personale della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri, di cui ai precedenti commi 25, 30, 31 e 35. Ai predetti oneri, pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, a 5.515.528 euro per l'anno 2024, a 5.526.642 euro per l'anno 2025, a 5.537.756 euro per l'anno 2026, a 5.548.172 euro per l'anno 2027, a 5.553.337 euro per l'anno 2028, a 5.553.337 euro per l'anno 2029, a 5.553.337 euro per l'anno 2030, a 5.559.190 euro per l'anno 2031 e a 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede tramite le seguenti modalità:

- quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, a 4.607.528 euro per l'anno 2024, a 4.618.642 euro per l'anno 2025, a 4.629.756 euro per l'anno 2026, a 4.640.172 euro per l'anno 2027, a 4.645.337 euro per l'anno 2028, a 4.645.337 euro per l'anno 2029, a 4.645.337 euro per l'anno 2030, a 4.651.190 euro per l'anno 2031 e a 4.657.043 euro annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021;

- quanto a 450.000 euro per l'anno 2023 e a 900.000 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’interno e, quanto a 24.000 euro per l'anno 2023 e a 8.000 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

Ciò posto, si prende preliminarmente atto della corrispondenza tra gli importi relativi agli oneri indicati al citato comma 36 e la somma delle spese autorizzate dai precedenti commi 25, 30, 31 e 35 nonché della adeguatezza, sul piano quantitativo, delle risorse finanziarie reperite dal medesimo comma 36. Da un punto di vista meramente formale, con riferimento all’incremento della dotazione organica dei vigili del fuoco, si segnala l’opportunità di richiamare il comma 34, che reca l’autorizzazione di spesa relativa a tale incremento, anziché il comma 31, che reca le disposizioni carattere sostanziale. Circa l’opportunità di tale modifica appare in ogni caso utile acquisire l’avviso del Governo.

In merito alla prima modalità di copertura, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all’articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie per l’esercizio in corso, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate, oltre che dall’articolo 1, comma 14, lettera a), anche dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7. 

Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dall’articolo 1, comma 14, lettera a), e dagli articoli 14, comma 5, 17, comma 2, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.

In merito alla seconda modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare, giacché entrambi gli accantonamenti interessati recano le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate, rispettivamente, dai numeri 1) e 5) dell’articolo 1, comma 14, lettera c), del presente provvedimento. 

 

ARTICOLO 16

Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato

Normativa previgente. L’art. 1-bis, del DL n. 198/2022 ha disposto l’integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato indetto nel 2019 (comma 1) e della graduatoria del concorso interno per 1.000 sostituti commissari indetto nel 2020 (comma 2, lett. a)). È stato, altresì, previsto l’ampliamento dei posti disponibili per i candidati idonei nell’ambito del concorso interno per 1.141 posti per vice ispettore bandito nel 2020, nella misura massima di ulteriori 1.356 unità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e nell’ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 (comma 2, lett. b)). È stato, inoltre, differito dal 2027 al 2028 il termine, recato dall’art. 2, comma 1, lett. r-bis)), del D. lgs. n. 95/2017, entro il quale bandire il secondo dei due concorsi straordinari per la qualifica di ispettore superiore, riservato agli spettori della Polizia di Stato, aumentando, altresì, da 1.200 a 1.800 i posti messi a concorso nel primo dei due concorsi (da bandire entro il 2026) e portando da 1.200 a 2.400 il numero dei posti del secondo concorso (comma 4). Per l’attuazione delle summenzionate disposizioni è stata autorizzata la seguente spesa: 8.090.000 euro per il 2023, 8.111.000 euro per il 2024, 11.102.000 euro per il 2025, 11.085.000 euro per il 2026, 12.980.000 euro per il 2027, 12.962.000 euro per il 2028, 16.861.000 euro per il 2029, 16.606.000 euro per il 2030, 18.091.000 euro per il 2031 e 18.075.000 euro per il 2032 (comma 5). Ai fini della copertura dei suddetti oneri, pari complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032, si è provveduto: quanto a euro 2.000.000 per il 2023 e a euro 2.400.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’art. 1, comma 5, del DL n. 35/2005 (Fondo per il contrasto alla criminalità organizzata e alla immigrazione illegale) (comma 6, lett. a)); quanto a euro 1.200.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 608, della legge n. 232/2016 (realizzazione piattaforma informatica sui reati di terrorismo e dei reati gravi) (comma 6, lett. b)); quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 7/2006 (numero verde contro la pratica delle mutilazioni genitali femminili in Italia) a valere sul capitolo 2568, piano gestionale 01, e, quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione della medesima autorizzazione di spesa, a valere sul capitolo 2568, piano gestionale 02 (comma 6, lett. c)); quanto a euro 4.690.000 per il 2023, euro 4.311.000 per il 2024, euro 7.302.000 per il 2025, euro 7.285.000 per il 2026, euro 7.330.000 per il 2027, euro 7.312.000 per il 2028, euro 7.311.000 per il 2029, euro 7.306.000 per il 2030, euro 7.341.000 per il 2031 ed euro 7.325.000 per il 2032, mediante utilizzo delle risorse disponibili per l’attuazione dell’art. 16, del DL n. 341/2006 (strumenti tecnici di controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari e dei condannati in stato di detenzione domiciliare) (comma 6, lett. d)); quanto a euro 1.850.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, euro 5.750.000 per il 2029, euro 5.500.000 per il 2030 ed euro 6.950.000 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili (comma 6, lett. e)).

La norma modifica le annualità di riferimento dell’autorizzazione di spesa e delle corrispondenti misure di copertura finanziaria recate dall’art. 1-bis, del DL n. 198/2022 ai fini del potenziamento dell’organico del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, previsto dalla medesima disposizione. Nello specifico, la norma rende permanenti la suddetta autorizzazione di spesa a decorre dal 2032, laddove il testo previgente della summenzionata disposizione limitava l’efficacia della medesima autorizzazione di spesa fino all’esercizio finanziario 2032, nonché le singole disposizioni di copertura finanziaria (comma 1).

In particolare, viene modificata l’autorizzazione di spesa di euro 18.075.000 prevista per il 2032 dal comma 5 del summenzionato art. 1-bis, facendola ora decorrere, per il medesimo importo, dal 2032 (comma 1, lett. a)). Vengono, altresì, soppressi al comma 6, i riferimenti all’ammontare dell’autorizzazione indicati “pari complessivamente a 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032” [comma 1, lett. b), n. 1].

La disposizione interviene, quindi, sulla copertura degli oneri recata dall’art. 1-bis, comma 6, prevedendo:

·         la riduzione di euro 2.400.000 del Fondo per il contrasto alla criminalità organizzata e alla immigrazione illegale prevista dal testo previgente dal comma 6, lettera a) per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, operi a decorrere dal 2024 [comma 1, lett. b), n. 2];

·         la riduzione di euro 1.200.000 dell’autorizzazione di spesa per la realizzazione della piattaforma informatica sui reati di terrorismo e reati gravi, prevista dal testo previgente del comma 6, lettera b) per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, operi a decorrere dal 2023 [comma 1, lett. b), n. 3];

·         la riduzione di euro 100.000 dello stanziamento iniziale di bilancio per ciascuno dei piani gestionali 01 e 02 del capitolo 2568, relativi al numero verde contro la pratica delle mutilazioni genitali femminili in Italia (per un totale di euro 200.000) prevista dal testo previgente dal comma 6, lettera c) per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, operi a decorrere dal 2023 [comma 1, lett. b), n. 4];

·         la riduzione di euro 7.325.000 dello stanziamento iniziale di bilancio del capitolo 2568 piano gestionale 02, per gli strumenti tecnici di controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari e dei condannati in stato di detenzione domiciliare, previsto dal testo previgente del comma 6, lett. d) per il 2032, operi a decorre dal 2032 [comma 1, lett. b), n. 5];

·         la riduzione di euro 6.950.000 euro del Fondo per le esigenze indifferibili prevista dal testo previgente del comma 6, lett. e) per gli anni 2031 e 2032, operi a decorre dal 2031 [comma 1, lett. b), n. 6].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica con riferimento al quadriennio 2023-2026.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma modifica le annualità di riferimento dell’autorizzazione di spesa e delle corrispondenti misure di copertura finanziaria recate dall’art. 1-bis, del DL n. 198/2022, per il potenziamento dell’organico del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; ciò al fine di rendere permanente la suddetta autorizzazione di spesa a decorre dal 2032, laddove il testo previgente dall’art. 1-bis, del DL n. 198/2022 limitava l’efficacia della stessa fino all’esercizio finanziario 2032. Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che la norma appare finalizzata ad intervenire in via correttiva sull’applicazione di una disposizione le cui criticità finanziarie erano state già evidenziate[80] nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di conversione del DL n. 198/2022.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che le disposizioni dell’articolo 16 recano una serie di novelle volte a rendere permanente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge n. 198 del 2022, destinata al potenziamento dell’organico del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, prevedendo che l’importo di 18.075.000 euro ivi indicato sia “a decorrere dal 2032”, anziché limitato a tale ultima annualità, ciò al fine di adeguare detta autorizzazione di spesa al carattere strutturale dei sottostanti oneri di personale, in linea con quanto correttamente indicato nella relazione tecnica riferita alle norme in parola[81]. Contestualmente, le disposizioni in esame aggiornano il profilo temporale delle corrispondenti voci di copertura di cui alle lettere da a) ad e) del comma 6 del medesimo articolo 1-bis, prevedendo che ciascuna di essa provveda in via permanente, anziché solo fino all’anno 2032, alla quota parte degli oneri posta a proprio carico.

In particolare, si rammenta che le citate risorse utilizzate a copertura sono le seguenti:

- l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 35 del 2005, concernente l’istituzione del Sistema d’informazione visti finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale, quanto a 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2024 [lettera a)][82];

- l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 608, della legge n. 232 del 2016, concernente la gestione e la manutenzione della piattaforma informatica per l’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione dei reati di terrorismo e dei reati gravi, quanto a 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2023 [lettera b)] [83];

- l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 7 del 2006, concernente la realizzazione del sistema informativo per la gestione del numero verde finalizzato alla prevenzione e al divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile[84], quanto a complessivi 200.000 euro a decorrere dal 2023, imputando il predetto importo per metà al piano gestionale n. 1[85] e, per l’altra metà, al piano gestionale n. 2[86] del capitolo 2568 dello stato di previsione del Ministero dell’interno [lettera c)];

- le risorse disponibili per l’attuazione dell’articolo 16 del decreto-legge n. 341 del 2000, che riguarda lo svolgimento delle procedure di controllo dell’imputato posto agli arresti domiciliari mediante mezzi elettronici e altri strumenti tecnici, nel quadro delle misure alternative alla custodia cautelare in carcere che possono essere disposte dal giudice, quanto a 7.325.000 euro a decorrere dal 2032 [lettera d)];

- il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, quanto a 6,95 milioni di euro a decorrere dal 2031 [lettera e)].

Nel mutato quadro derivante dalle novelle sopra descritte, fermo restando che le predette voci di copertura recano stanziamenti a carattere permanente, appare comunque necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l’effettiva sussistenza delle occorrenti disponibilità anche per gli anni successivi al 2032, dall’altro, una rassicurazione in merito al fatto che l’utilizzo delle citate risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime.

 

ARTICOLO 17

Disposizioni in materia di personale delle capitanerie di porto - Guardia costiera

La norma reca specifiche modifiche al D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare - COM) al fine di incrementare l’organico del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, mediante l’arruolamento complessivo nei vari ruoli di 390 unità nell’ambito di un cronoprogramma assunzionale quinquennale decorrente dal 2024.

In particolare la norma:

·         modifica gli importi degli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa indicati all’art. 585, comma 1, del COM, alle lettere da h-octies) ad h-vicies semel) (oneri dal 2024 al 2037), aggiungendo, inoltre, la lettera h-vicies bis) (oneri a decorrere dal 2038), al fine di tener conto degli incrementi delle consistenze dei Graduati disposti con la successiva modifica dell’art. 815, comma 1, comma 1, lett. a), del COM (cfr. infra) [comma 1, lett. a), nn. 1 e 2];

·         incrementa a decorrere dal 2024 la dotazione organica complessiva degli ufficiali del Ruolo speciale del Corpo di 40 unità, modificando l’art. 812-bis, comma 1, lett. d), del COM (relativo agli organici degli ammiragli e dei capitani di vascello) (comma 1, lett. b)), l’art. 814, comma 1, del COM [comma 1, lett. c), nn. 1 e 2] e sostituendo il Quadro X della Tabella 2, del COM con il Quadro X riportato all’Allegato 8 del decreto-legge in esame, che contiene la rimodulazione degli organici, tenuto conto dell’aumento operato dalla disposizione in esame (comma 1, lett. e));

·         incrementa il Ruolo Sergenti di 20 unità l’anno per cinque anni a decorrere dal 2024, per un totale di 100 unità, modificando l’art. 814, comma 3, del COM [comma 1, lett. c), n. 3];

·         incrementa il Ruolo dei Graduati di 50 unità l‘anno per cinque anni a decorrere dal 2024, per un totale di 250 unità, modificando l’art. 815, comma 1, lett. a), del COM, relativa all’organico dei volontari in servizio permanente del Corpo (comma 1, lett. d)).

Ai fini dell’attuazione dei suddetti incrementi d’organico [come specificati al comma 1, lettere b), c) e d)] viene autorizzata la spesa di euro 6.672.011 per il 2024, euro 9.858.697 per il 2025, euro 13.045.384 per il 2026, euro 16.232.070 per il 2027, euro 19.458.811 per il 2028, euro 19.599.967 per il 2029, euro 19.736.022 per il 2030, euro 19.872.076 per il 2031, euro 20.008.131 per il 2032, euro 20.232.498 per il 2033, euro 20.740.733 per il 2034, euro 21.152.967 per il 2035, euro 21.565.201 per il 2036, euro 21.996.488 per il 2037, euro 22.299.409 a decorrere dal 2038. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato[87] (comma 2).

Per le spese di funzionamento connesse alle norme in esame, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 325.160 per il 2024, euro 367.080 per il 2025, euro 469.000 per il 2026, euro 570.920 per il 2027, euro 672.840 per il 2028, euro 567.840 a decorrere dal 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per euro 325.160 per il 2024 ed euro 672.840 annui a decorrere dal 2025 dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al bilancio triennale 2023-2025 (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Assunzioni personale Capitanerie di Porto- -spese personale

(comma 1)

 

6,7

9,9

13,0

 

6,7

9,9

13,0

 

6,7

9,9

13,0

Assunzioni personale Capitanerie di Porto – spese funzionamento

(comma 3)

 

0,3

0,4

0,5

 

0,3

0,4

0,5

 

0,3

0,4

0,5

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Assunzioni personale Capitanerie di Porto spese personale– effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

 

 

3,2

4,8

6,3

 

3,2

4,8

6,3

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo assunzioni pubbliche amministrazioni

(comma 2)

 

6,7

9,9

13,0

 

6,7

9,9

13,0

 

6,7

9,9

13,0

Riduzione Tab. A MIT

(comma 3)

 

0,3

0,7

0,7

 

0,3

0,7

0,7

 

0,3

0,7

0,7

Minori entrate fiscali e contributive

 

Riduzione Fondo assunzioni pubbliche amministrazioni – effetti riflessi

(comma 2)

 

 

 

 

 

3,2

4,8

6,3

 

3,2

4,8

6,3

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme, riferisce le finalità delle stesse e illustra i dati e i parametri utilizzati nella quantificazione degli importi autorizzati dalle medesime disposizioni che vengono sintetizzati a seguire.

 

 

 

 

 

 

(euro)

Oneri retribuitivi

ES. FIN.

40 Ruolo Speciale

[comma 1, lettere b) e c) nn. 1 e 2]

100 Ruolo Sergenti

[comma 1, lett. c), n. 3]

250 Ruolo Graduati

(comma 1, lett. d))

Totale

2024

3.586.426

958.529

2.127.056

6.672.011

2025

3.586.426

1.917.057

4.355.214

9.858.697

2026

3.586.426

2.875.586

6.583.372

13.045.384

2027

3.586.426

3.834.114

8.811.530

16.232.070

2028

3.586.426

4.832.697

11.039.688

19.458.811

2029

3.586.426

4.872.751

11.140.790

19.599.967

2030

3.586.426

4.912.805

11.236.791

19.736.022

2031

3.586.426

4.952.859

11.332.791

19.872.076

2032

3.586.426

4.992.913

11.428.792

20.008.131

2033

3.586.426

5.121.279

11.524.793

20.232.498

2034

3.586.426

5.249.645

11.904.662

20.740.733

2035

3.586.426

5.378.010

12.188.531

21.152.967

2036

3.586.426

5.506.376

12.472.399

21.565.201

2037

3.586.426

5.653.794

12.756.268

21.996.488

2038

3.586.426

5.672.847

13.040.136

22.299.409

(euro)

Spese di funzionamento e vettovagliamento

ES. FIN.

40 Ruolo Speciale

[comma 1, lettere b) e c) nn. 1 e 2]

100 Ruolo Sergenti

[comma 1, lett. c), n. 3]

250 Ruolo Graduati

(comma 1, lett. d))

Totale

2024

118.240

59.120

147.800

325.160

2025

58.240

88.240

220.600

367.080

2026

58.240

117.360

293.400

469.000

2027

58.240

146.480

366.200

570.920

2028

58.240

175.600

439.000

672.840

Dal 2029

58.240

145.600

364.000

567.840

 

Nel calcolo degli oneri retributivi la relazione tecnica tiene conto degli importi retributivi annui pro-capite Lordo Stato, come indicati nel Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni Pubbliche (SICO). La relativa autorizzazione di spesa tiene conto degli sviluppi di carriera per 10 anni e delle risorse finanziarie da destinare al Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali (FESI) nonché, per quanto concerne gli ufficiali, lo specifico compenso previsto in loro favore ai sensi dell’art. 1826-bis[88] del COM.

La relazione dettaglia, altresì, gli importi dovuti all’erario a titolo di IRAP. Con rifermento al cronoprogramma assunzionale dei 100 Sergenti e dei 250 Graduati viene ribadito che si prevede di incrementare i relativi ruoli, rispettivamente, di 20 e 50 unità l’anno a decorrere dal 2024.

In merito alle spese di funzionamento e vettovagliamento viene ipotizzato un onere di funzionamento unitario di 1.500 euro solo sul primo anno di arruolamento (800 euro per oneri di vestiario e 700 euro per oneri di istruzione) e per il vettovagliamento un buono pasto di 7 euro cada die per 208 giorni lavorativi (4 giorni per 42 settimane).

Per la consultazione integrale degli elementi e dei parametri di quantificazione utilizzati dalla relazione tecnica si rinvia al testo della medesima.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca specifiche modifiche al D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare - COM) volte ad incrementare l’organico del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, mediante l’arruolamento nei vari ruoli di 390 unità (40 ufficiali del Ruolo speciale, 100 unità del Ruolo Sergenti e 250 Graduati) secondo un cronoprogramma assunzionale quinquennale decorrente dal 2024 (comma 1). A tale fine viene autorizzata la spesa relativa agli oneri retributivi, con copertura a valere sul fondo assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato (comma 2), nonché la spesa per oneri di funzionamento con copertura mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al bilancio triennale 2023-2025, imputando l’onere massimo ultra triennale (euro 672.840 annui) a decorrere dal 2025, ossia dal terzo anno del triennio in corso (comma 3).

Al riguardo, sebbene i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica consentano di verificare e confermare gli importi delle autorizzazioni di spesa disposte dalla norma, si evidenzia come, con riguardo alle spese di funzionamento, la relazione tecnica ipotizzi un onere unitario di 1.500 euro sul primo anno di arruolamento, identico per tutte le categorie di personale militare interessate dalla disposizione, e precisi che tale onere si riferisce per 800 euro alle esigenze di vestiario e per 700 euro a quelle di istruzione. Ciò stante, appare pertanto opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle suddette ipotesi, considerata la presumibile diversa incidenza delle attività di formazione degli Ufficiali, dei Sergenti e dei Graduati.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 17 provvede agli oneri derivanti dal primo periodo, concernente il potenziamento del personale delle capitanerie di porto-Guardia costiera, pari a euro 6.672.011 per l’anno 2024, euro 9.858.697 per l’anno 2025, euro 13.045.384 per l’anno 2026, euro 16.232.070 per l’anno 2027, euro 19.458.811 per l’anno 2028, euro 19.599.967 per l’anno 2029, euro 19.736.022 per l’anno 2030, euro 19.872.076 per l’anno 2031, euro 20.008.131 per l’anno 2032, euro 20.232.498 per l’anno 2033, euro 20.740.733 per l’anno 2034, euro 21.152.967 per l’anno 2035, euro 21.565.201 per l’anno 2036, euro 21.996.488 per l’anno 2037, ed euro 22.299.409 a decorrere dall’anno 2038, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Nel rinviare a quanto osservato in riferimento all’articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l’esercizio in corso, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14, lettera a), anche dagli articoli 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 1 e 7.

Inoltre, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 17 provvede agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento connesse al potenziamento del personale delle capitanerie di porto-Guardia costiera, pari a 325.160 euro per l'anno 2024, a 367.080 euro per l'anno 2025, a 469.000 euro per l'anno 2026, a 570.920 euro per l'anno 2027, a 672.840 euro per l'anno 2028 e a 567.840 euro a decorrere dall'anno 2029, mediante riduzione, per 325.160 euro per l'anno 2024 e 672.840 euro annui a decorrere dal 2025, delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione operata dall’articolo 1, comma 14, lettera c), numero 7), del presente provvedimento. Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare

 

ARTICOLO 18, comma 1

Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto

Le norme modificano i commi da 6-ter a 6-sexies dell'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tali commi, nel testo previgente, stabilivano che gli enti locali in stato di dissesto finanziario che avevano, nel corso del 2022, eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, provvedono, in sede di approvazione del rendiconto 2022, ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni ricevute[89], incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022. L'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022: tale ultima disposizione si applica anche agli enti locali in dissesto che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.

Alle disposizioni previgenti non erano stati ascritti effetti finanziari.

Le modifiche introdotte posticipano di un anno la ricostituzione del fondo e l’esercizio a partire dal quale l’eventuale disavanzo emergente è ripianato e specificano che il meccanismo di ripiano si applica altresì, in occasione del primo conto consuntivo successivo all’approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, a quegli enti locali in dissesto per i quali tale approvazione avvenga entro il 31 dicembre 2024.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, la previsione risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame modificano i commi da 6-ter a 6-sexies dell’articolo 16 del decreto-legge 115/2022, che prevedono una procedura agevolata per il rientro dall’ulteriore disavanzo che i comuni in dissesto registrano a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso in cui questo fondo fosse stato, in precedenza, eliminato. L’agevolazione si sostanzia in un differimento dei tempi per il rientro dal nuovo disavanzo emerso, rispetto ai tempi previsti a legislazione vigente. Le modifiche differiscono di un anno l’avvio della procedura di rientro dal disavanzo, il che sembra implicare un aumento della capacità di spesa dell’ente con riferimento a tale anno di differimento ed un peggioramento della capacità di spesa nell’anno che si aggiunge al termine della procedura di rientro, ossia nel 2033. In proposito, da quanto sopra esposto, la norma potrebbe apparire idonea ad incidere sui saldi di finanza pubblica, con presumibili peggioramenti nell’anno 2023. Al riguardo, appare pertanto necessario acquisire dal Governo elementi idonei a suffragare l’assenza di oneri derivanti dalla norma in esame, quale risultante dalla relazione tecnica, con particolare riferimento all’anno 2023.

 

ARTICOLO 18, comma 2

Riduzione del contributo alla finanza pubblica della regione Valle d’Aosta

Le norme riducono il concorso alla finanza pubblica della Regione Valle d'Aosta[90] di 3 milioni di euro per l'anno 2023. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.[91]

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Minori entrate extratributarie

 

Riduzione concorso obiettivi finanza pubblica Valle d’Aosta

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Riduzione concorso obiettivi finanza pubblica Valle d’Aosta

 

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo ISPE

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme che sono state introdotte al fine di tener conto della sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2022[92].

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme si limitano a ridurre il contributo dovuto dalla Regione Valle d’Aosta per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provvedendo a fornire idonea copertura dell’onere.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 18 riduce di 3 milioni di euro per il 2023 il concorso alla finanza pubblica della regione Valle d’Aosta di cui all’articolo 1, comma 559, della legge n. 234 del 2021[93], provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Al riguardo, considerato che da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul citato Fondo sono disponibili circa 355 milioni di euro per il 2023, non si hanno osservazioni da formulare, anche alla luce dell’ulteriore riduzione del medesimo Fondo operata per il 2023 dall’articolo 8 del provvedimento in esame.

 

ARTICOLO 18, commi 3 e 4

Definizione dei rapporti finanziari con le Regioni a statuto ordinario relativi ai ristori per l’emergenza epidemiologica

Le norme stabiliscono[94] che le regioni a statuto ordinario regolano in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le modalità previste nell’Accordo dell'8 marzo 2023 tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario sancito in Conferenza Stato-Regioni. Rispetto ai suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-octies, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34[95], e lo Stato non è tenuto a ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti di tali enti (comma 3).

Le risorse ricevute dalle regioni a statuto ordinario in attuazione del comma 3 sono vincolate al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica chiarisce che le norme intendono regolare in via definitiva i rapporti finanziari tra lo Stato e il comparto delle Regioni a statuto ordinario diretti a garantire a ciascuna regione il ristoro dell’intero importo delle effettive perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il recupero a favore dello Stato degli eventuali ristori versati in eccesso, anche tenuto conto delle verifiche del tavolo tecnico costituito in attuazione dell’articolo 111, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Dalle verifiche risulta che:

·        l’ammontare delle risorse erogate alle regioni a statuto ordinario per far fronte alle minori entrate ordinarie  - costituito dai ristori delle minori entrate ordinarie previsti dall’articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 pari a 749.248.449 euro, dai ristori delle minori entrate IRAP, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 pari a 228.000.000 euro  e dai trasferimenti previsti dall’articolo 1, comma 630, della legge n. 178 del 2020 per la soppressione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione pari a 79.140.000 euro - ha interamente compensato il comparto nel suo complesso degli effetti delle perdite del gettito ordinario negli esercizi 2020 e 2021,  con un saldo positivo pari a 16.123.155,85 euro. Pertanto, lo Stato sarebbe creditore nei confronti del comparto nel suo complesso e nessuna ulteriore forma di compensazione finanziaria può essere richiesta allo Stato nei confronti delle regioni a statuto ordinario;

·        a legislazione vigente, solo per le risorse di cui dall’articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 è previsto il riversamento al bilancio dello Stato delle eccedenze rispetto alle minori entrate, al netto delle maggiori o minori spese;

·        l’ammontare dei ristori eccedenti per il quale è previsto il riversamento al bilancio dello Stato pari a 359.695.219,02 euro non sarebbe sufficiente per l’importo di 67.096.844.15 euro a garantire la compensazione integrale delle regioni a statuto ordinario che hanno ricevuto ristori inferiori alle perdite di gettito (-426.792.063,17 euro) e, pertanto, nessun versamento al bilancio dello Stato può essere chiesto al comparto, salvo quelli previsti dall’articolo 111, comma 2-octies, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Conseguentemente le norme in esame, nel recepire il predetto Accordo, prevedono che:

·        lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione nei confronti delle Regioni a statuto ordinario;

·        le Regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare ulteriori versamenti al bilancio dello Stato, fermo l’obbligo di riversare allo Stato i ristori delle minori entrate da lotta all’evasione previsto dall’articolo 111, comma 2-octies, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

·        le Regioni a statuto ordinario si impegnano a regolare in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo le modalità individuate in sede di auto-coordinamento dalle medesime Regioni.

Dall’attuazione del comma 4, prosegue la relazione tecnica, parimenti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto il vincolo di destinazione previsto per l’utilizzo delle risorse versate in attuazione dell’Accordo (ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale) non comporta ampliamenti della capacità di spesa delle regioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme definiscono i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario connessi ai ristori erogati per l’emergenza epidemiologica, senza imporre a tali enti alcuna ulteriore spesa o minore entrata. Pur rilevando che la norma in esame non determina l’insorgenza di minori entrate o di maggiori spese né il venir meno di effetti scontati a legislazione vigente in ordine alla definitiva regolazione dei predetti rapporti finanziari, appare comunque opportuno acquisire dal Governo una ricostruzione delle ragioni di credito e di debito in materia di ristori tra lo Stato e l’insieme delle regioni a statuto ordinario, posto che la relazione tecnica non appare consentirne una ricostruzione esaustiva.  

 

ARTICOLO 19, comma 1

Disposizioni in materia di trattamenti accessori

La norma dispone l’incremento di:

·        euro 55.000.000, a decorrere dal 2023, del fondo di cui all’art. 1, comma 143, della legge n. 160/2019, destinato a realizzare la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei Ministeri. Per finalità di copertura viene corrispondente ridotto il Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato, di cui all’art. 1, comma 607, della legge n. 234/2021 (comma 1, primo periodo);

·        euro 2.000.000 per il 2023, euro 2.500.000 per il 2024 e euro 3.000.000 a decorrere dal 2025, del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al CCNL - comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell’Università[96]. Per finalità di copertura si provvede con corrispondente riduzione del medesimo Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato (comma 1, secondo periodo).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo armonizzazione trattamenti economici accessori del personale dei Ministeri

(comma 1)

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,

55,0

55,0

55,0

55,

55,0

Incremento Fondo risorse decentrate personale aree CCNL - comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell’Università

(comma 1)

2,0

2,5

3,0

3,0

2,0

2,5

3,0

3,0

2,0

2,5

3,0

3,0

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Incremento Fondo armonizzazione trattamenti economici accessori del personale dei Ministeri – effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

 

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

Incremento Fondo risorse decentrate personale aree CCNL - comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell’Università – effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

 

1,0

1,2

1,5

1,5

1,0

1,2

1,5

1,5

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato

(comma 1)

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

Riduzione Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato

(comma 1)

2,0

2,5

3,0

3,0

2,0

2,5

3,0

3,0

2,0

2,5

3,0

3,0

Minori entrate fiscali e contributive

 

Riduzione Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato – effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

 

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

Riduzione Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato – effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

 

1,0

1,2

1,5

1,5

1,0

1,2

1,5

1,5

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca specifici incrementi del fondo trattamenti accessori del personale del comparto Ministeri (per 55 milioni di euro a decorrere dal 2023) e del fondo risorse decentrate del personale delle aree del CCNL - Comparto funzioni centrali (triennio 2019-2021) del Ministero dell’università e della ricerca (per 2 milioni di euro nel 2023, 2,5 milioni di euro nel 2024 e 3 milioni di euro a decorrere dal 2025). Per esigenze di copertura viene corrispondentemente ridotto il Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono limitati all’entità dei summenzionati incrementi di Fondi.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il primo periodo del comma 1 dell’articolo 19 provvede agli oneri derivanti dall’incremento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinato alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, per un importo di 55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il secondo periodo del medesimo comma 1 provvede agli oneri derivanti dall’incremento del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell’università e della ricerca, di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023, a 2,5 milioni di euro per l’anno 2024 e a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Con riferimento a entrambe le coperture finanziarie previste, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all’articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l’esercizio in corso, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate, oltre che dall’articolo 1, comma 14, lettera a), anche dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7. 

Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.

 

ARTICOLO 19, comma 2

Fondo premialità e condizioni lavoro personale non dirigenziale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)

La norma incrementa di euro 2.000.000 a decorrere dal 2023 il Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale non dirigente dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui al CCNL - comparto sanità, per il triennio 2019-2021. Ai fini della copertura dei suddetti oneri viene corrispondente ridotto il Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato, di cui all’art. 1, comma 607, della legge n. 234/2021 (comma 2)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale non dirigente di AGENAS

(comma 2)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Incremento Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale non dirigente di AGENAS – effetti riflessi

(comma 2)

 

 

 

 

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato

(comma 2)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Minori entrate fiscali e contributive

 

Riduzione Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato – effetti riflessi

(comma 2)

 

 

 

 

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incrementa di euro 2.000.000 a decorrere dal 2023 il Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale non dirigente dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui al CCNL - comparto sanità (triennio 2019-2021). Ai fini della copertura degli oneri derivanti da tale incremento viene corrispondentemente ridotto il Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono configurati come limiti massimi di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 19 provvede agli oneri derivanti dall’incremento del Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per un importo di 2.000.000 di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Nel rinviare a quanto osservato in riferimento all’articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l’esercizio in corso, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14, lettera a), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7. 

Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 4 e 8, nonché 22, comma 1 e 7.

 

ARTICOLO 19, comma 3

Risorse per il personale delle soppresse Agenzia per la gestione dell’albo segretari comunali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale

Normativa vigente. L’art. 7, commi da 31-ter a 31-septies, del DL n. 78/2010 ha disciplinato la soppressione dell’’Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) disponendo il subentro del Ministero dell’interno nella titolarità delle funzioni svolte da tale Agenzia, nonché il trasferimento al medesimo Ministero delle relative risorse strumentali e di personale. Con decreto interministeriale sono state stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono state individuate le risorse riallocate presso il Ministero dell’interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono stati inquadrati nei ruoli di tale Ministero, sulla base di apposita tabella di corrispondenza. Il comma 31-quinquies ha specificamente previsto che per garantire la continuità delle attività di interesse pubblico svolte dalla soppressa Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione del Ministero, l’attività già svolta dall’Agenzia continui ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati. Ai sensi del comma 31-sexies, per il finanziamento delle funzioni trasferite al Ministero dell’interno, si prevede la rideterminazione (in riduzione) dei contributi erariali ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni. L’art. 10, commi 2-6, del DL n. 174/2012 ha soppresso la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPL), disponendo il subentro del Ministero dell’interno nella titolarità delle relative funzioni e prevedendo il transito in un’apposita sezione dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno del personale a tempo indeterminato della Scuola. Il comma 4 della summenzionata disposizione, per garantire la continuità delle funzioni già svolte dalla Scuola, prevede che fino all'adozione del regolamento di riorganizzazione del Ministero, l'attività continui ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati. Il comma 5, per far fronte agli oneri derivanti dalla soppressione della Scuola e per lo svolgimento delle funzioni trasferite al Ministero rinvia all’applicazione del sopra citato articolo 7, comma 31-sexies, del DL n. 78/2010.

La norma - fermo restando quanto stabilito da specifiche disposizioni richiamiate[97] che, nel disporre la soppressione dell’Agenzia per la gestione dell’albo segretari comunali e provinciali (AGES) e della Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale (SSPAL) prevedono che le attività rispettivamente già svolte dalle stesse continuino ad essere esercitate presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati - prevede che le risorse finanziarie afferenti la contrattazione del personale proveniente dalle soppresse amministrazioni e confluite nei fondi destinati alla contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’interno, in ragione del transito del suddetto personale nei ruoli di tale Ministero, possano essere destinate, con i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, al predetto personale di ciascuna delle amministrazioni soppresse[98]. In caso di riduzione del personale delle amministrazioni soppresse, le risorse in questione possono essere destinate, per la parte corrispondente, a favore di tutto il personale del Ministero dell’interno (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferisce che la norma concerne le funzioni trasferite al Ministero dell’interno in materia di gestione dei segretari comunali e provinciali e non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia come la norma preveda che le risorse finanziarie riguardanti la contrattazione del personale proveniente dalle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale (SSPAL), che sono confluite nei fondi destinati alla contrattazione del personale del Ministero dell’interno in ragione del transito del suddetto personale nei ruoli di tale Ministero, vengano destinate al personale delle amministrazioni soppresse, ai sensi dell’articolo 7, comma 31-sexies, del DL n. 78/2010, secondo i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa. La norma prevede, altresì, che in caso di riduzione del personale delle amministrazioni soppresse, le risorse in questione possono essere destinate, per la parte corrispondente, a favore di tutto il personale del Ministero dell’interno. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di un diverso utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 19, comma 4

Misure per il personale dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA)

La norma prevede, al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori, a decorrere dal 2023, l’adeguamento dell’indennità di amministrazione del personale delle aree dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA)[99] alle misure previste per il personale del Ministero della Salute.

In favore dello stesso personale e con la medesima decorrenza il differenziale stipendiale previsto dall’art. 52, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell’indennità di amministrazione spettanti al personale delle Aree del Ministero della Salute previste alla data del 31 ottobre 2022.

Ai relativi oneri, valutati in euro 962.640 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del il Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato, di cui all’art. 1, comma 607, della legge n. 234/2021 (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Riconoscimento al personale (AIFA) dell’indennità di amministrazione spettante al personale del Ministero della Salute

(comma 4)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Riconoscimento al personale (AIFA) dell’indennità di amministrazione spettante al personale del Ministero della Salute - effetti riflessi

(comma 4)

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Minori spese correnti

 

Riduzione Tab. A Salute

(comma 4)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che per la quantificazione degli oneri relativi al personale delle aree sono state considerate le modifiche intervenute sulle misure dell’indennità di amministrazione del personale del Ministero della salute, prima ad opera del DPCM 23 dicembre 2021, attuativo dell’art. 143 della legge n. 160/2019, e poi del CCNL del comparto funzioni centrali relativo al triennio 2019-2021, calcolando il differenziale rispetto alle misure percepite dal personale dell’Agenzia in questione. La relazione tecnica precisa che, inoltre, con il secondo periodo del comma in esame si tiene conto anche di quanto previsto dall’art. 52, comma 4, del citato CCNL, che ha disposto che una parte dell’indennità di amministrazione confluisca nel differenziale stipendiale. L’onere complessivo derivante dal presente comma è pari a euro 962.640 annui a decorrere dal 2023. La relazione tecnica fornisce in una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima relazione tecnica) in cui sono evidenziati gli importi delle voci dell’indennità di amministrazione previste in favore del personale AIFA, a seconda dell’Area e del livello retributivo di appartenenza in base al assetto previgente e a quello introdotto dalla norma in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone l’adeguamento, a decorrere dal 2023, dell’indennità di amministrazione del personale delle aree dell’AIFA a quanto stabilito in materia per il personale del Ministero della salute. Con la stessa decorrenza il differenziale stipendiale previsto in favore del suddetto personale è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero della Salute previste alla data del 31 ottobre 2022. Il relativo onere viene valutato in euro 962.640 annui a decorrere dal 2023 e allo stesso si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato. Al riguardo, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, che stima l’importo complessivo dell’onere sulla base del differenziale tra l’importo dell’indennità di amministrazione prevista in base all’assetto previgente e quella determinabile in ragione delle innovazioni normative introdotte, si rileva l’opportunità che siano forniti gli elementi e i dati alla base di siffatta determinazione, al fine di consentire la piena verifica della medesima stima.

Si osserva inoltre che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari attesi dalla norma non evidenzia il corrispondente effetto di minori entrate fiscali e contributive, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dalla riduzione del Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato disposta ai fini della copertura della disposizione, giacché il predetto prospetto ascrive erroneamente la copertura medesima alla riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute. In sostanza, con riferimento alle norme in esame, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari indica un effetto netto positivo, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari 0,5 milioni di euro per ciascun anno del periodo considerato, di fatto non esistente. Ciò tuttavia non compromette la copertura finanziaria complessiva del decreto in esame, posto che il medesimo prospetto riepilogativo, con riferimento all’intero provvedimento, evidenzia un avanzo, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, comunque superiore al predetto effetto netto, ossia pari a 2,1 milioni di euro per l’anno 2023, a 5,1 milioni di euro per l’anno 2024, e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 19 provvede agli oneri derivanti dai primi due periodi del medesimo comma, concernenti l’indennità di amministrazione del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, valutati in euro 962.640 annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Nel rinviare a quanto osservato in riferimento all’articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l’esercizio in corso, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14, lettera a), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2 e 8, nonché 22, commi 1 e 7. 

Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.

 

ARTICOLO 19, comma 5

Riparto delle risorse per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM

La norma modifica l’articolo 1, comma 309, della legge n. 234/2021 al fine di prevedere che il riparto delle risorse stanziate dalla medesima disposizione (8,5 milioni di euro a decorrere dal 2022) per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM non venga disposto, come previsto nell’assetto previgente, con decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo delle istituzioni AFAM statali in ragione della partecipazione del relativo personale a specifici progetti, ma secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva (contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di ripartizione, nel testo previgente) (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa che la norma modifica il comma 309 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021, le cui previsioni sono altrimenti non attuabili. Tale disposizione allo stato attuale stanzia 8,5 milioni per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM, prevedendo che i fondi siano assegnati dalle istituzioni al personale previa ripartizione nell’ambito di quella relativa al fondo per il funzionamento di tali istituzioni. Tale iter prevede quindi che i fondi siano trasferiti alle istituzioni, il che impedisce l’erogazione degli stessi al personale, visto che il personale AFAM riceve il trattamento economico a valere sullo stato di previsione del MUR e non sui bilanci delle istituzioni. La modifica contenuta nella norma esclude il riparto dei fondi nonché il criterio di assegnazione degli stessi relativo alla partecipazione del personale ad appositi progetti, demandando la definizione dei criteri di assegnazione alla contrattazione collettiva. Considerata l’attuale fase di trattativa relativa al rinnovo del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca”, la norma rinvia alla “contrattazione collettiva” e non più alla “contrattazione collettiva integrativa”, al fine di consentire l’utilizzo delle risorse stanziate nell’ambito del CCNL. Le modalità di impiego di tali risorse dipenderanno dalle scelte assunte in sede di contrattazione collettiva nazionale (alla quale già la norma vigente rimanda ai fini della definizione dei criteri necessari per l’assegnazione delle risorse).

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica la procedura di riparto delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 309, della legge n. 234/2021 per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM, prevedendo che non si proceda più tramite decreto di ripartizione ma secondo criteri la cui individuazione viene demandata alla contrattazione collettiva. Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione.

 

ARTICOLO 19, commi da 6 a 8

Trattamenti accessori a favore del personale della Presidenza del Consiglio

La norma finanzia con uno stanziamento di euro 1.400.000 annui a decorrere dal 2023 la quota del trattamento economico fondamentale destinata alla corresponsione dei compensi accessori[100] al personale della Presidenza del Consiglio. La suddetta quota, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, rientra nella piena disponibilità del Fondo unico della Presidenza del Consiglio, in deroga all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, che fissa un limite (riferito al corrispondente importo determinato per il 2016) all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche[101].

Secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa la disposizione “serve a superare l’effetto dell’articolo 28, comma 1, del CCNL 2006/2009, che ha finanziato il passaggio dell’orario ordinario di lavoro da 36 a 38 ore settimanali del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante la decurtazione di risorse originariamente destinate alla corresponsione del trattamento accessorio del personale, al fine di ripristinare la destinazione della predetta somma al finanziamento degli istituti accessori necessari a remunerare l’incremento delle prestazioni accessorie richieste.”.

La norma trova applicazione anche al personale non di ruolo della presidenza del Consiglio specificamente individuato dalla medesima disposizione (comma 6).

In particolare il comma 6, ai fini dell’individuazione del suddetto personale non di ruolo, dispone che “gli effetti derivanti dal” medesimo “comma 6 non si estendono alle categorie di personale cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio, fatta eccezione del personale di cui all’art. 9, comma 4, secondo periodo, del D.lgs. n. 303/1999”, ovvero il personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed il personale di prestito in servizio presso la medesima Presidenza del Consiglio (con l’esclusione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).

Viene, inoltre, incrementato di euro di 4.000.000 per il 2023 e di euro 2.000.000 a decorrere dal 2024 il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio (comma 7).

Anche l’incremento previsto dal comma 7, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, è disposto in deroga all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 e i suoi effetti non si estendono al personale cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio, con l’eccezione del personale indicato all’art. 9, comma 4, secondo periodo, del D.lgs. n. 303/1999.

Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a euro 6.130.495 per il 2023 e a euro 3.862.482 a decorrere dal 2024, comprensivi degli effetti indotti sul personale di cui all’art. 9, comma 4, secondo periodo, del D.lgs. n. 303/1999, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato, di cui all’art. 1, comma 607, della legge n. 234/2021 (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo Unico PCM per finanziamento trattamento accessorio

(comma 6)

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Estensione del trattamento al personale non di ruolo

(comma 6)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Incremento Fondo retribuzione di posizione e risultato personale dirigenziale non generale

(comma 7)

4,0

2,0

2,0

2,0

4,0

2,0

2,0

2,0

4,0

2,0

2,0

2,0

Estensione del trattamento al personale non di ruolo

(comma 7)

0,3

 

 

 

0,3

 

 

0,3

 

 

 

 

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Incremento Fondo Unico PCM per finanziamento trattamento accessorio – effetti riflessi

(comma 6)

 

 

 

 

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Incremento Fondo retribuzione di posizione e risultato personale dirigenziale non generale – effetti riflessi

(comma 7)

 

 

 

 

2,1

1,0

1,0

1,0

2,1

1,0

1,0

1,0

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato

(comma 8)

6,1

3,9

3,9

3,9

6,1

3,9

3,9

3,9

6,1

3,9

3,9

3,9

Minori entrate fiscali e contributive

 

Riduzione Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato – effetti riflessi

(comma 8)

 

 

 

 

3,0

1,9

1,9

1,9

3,0

1,9

1,9

1,9

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 6, quantifica in euro 1.400.285 annui comprensivi degli oneri a carico dell’Amministrazione (secondo i dati e i parametri riportati nella seguente Tabella 1) l’importo dello stanziamento destinato a incrementare i pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sul bilancio dello Stato. Tale importo consiste nella differenza tra la somma di euro 3.055.275, quantificata nel 2009 per finanziare il passaggio dell’orario ordinario di lavoro da 36 a 38 ore settimanali del personale in servizio a tale data, e le risorse annualmente riassegnate al Fondo unico della Presidenza fino al 2021, ultimo Fondo certificato, a seguito della cessazione del personale e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni.

Tabella 1.

(euro)

Quantificazione importi relativi al finanziamento del trattamento economico fondamentale a seguito del passaggio dell'orario ordinario di lavoro a 38 ore settimanali

Anno

Importi al netto delle quote relative al personale cessato, certificati nell’ambito del Fondo unico di Presidenza

2009

3.055.275,00

2010

2.738.052,00

2011

2.664.540,00

2012

2.548.309,00

2013

2.423.219,00

2014

2.341.805,00

2015

2.219.119,00

2016

2.129.151,00

2017

2.073.022,00

2018

1.908.929,00

2019

1.893.222,00

2020

1.645.170,00

2021

1.400.285,00

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione non comporta ulteriori incrementi del trattamento economico tabellare del personale non dirigenziale della Presidenza, oltre quanto già introdotto con il CCNL 2006/2009. Per effetto della suddetta previsione l’importo dello stanziamento, non essendo più decurtato dal Fondo, resterà a disposizione della contrattazione integrativa e sarà contabilizzato nell’ambito delle risorse non soggette ai limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

Gli effetti derivanti dal comma in esame non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all’art. 9, comma 4, secondo periodo, del D.lgs. n. 303/1999 il cui onere è quantificato, a decorrere dal 2023, in euro 462.267 comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione. Gli oneri complessivi derivanti dall’applicazione del presente comma sono pari ad euro 1.862.552 annui.

In merito al comma 7 la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione, precisando che la prevista non estensione applicativa della stessa alle categorie di personale cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all’art. 9, comma 4, secondo periodo, del D.lgs. n. 303/1999 comporta un onere, riferito al solo anno 2023, che viene indicato in euro 267.943 comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione.

Con riguardo al comma 7, la relazione illustrativa, tra l’altro, precisa che destinatari della norma sono 202 unità circa di personale dirigenziale.

Gli oneri complessivi derivanti dall’applicazione del comma 7 sono pari ad euro 4.267.943 annui, per il 2023 ed euro 2.000.000 a decorrere dal 2024.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme recano disposizioni che, in primo luogo, incrementano, a decorrere dal 2023, delle risorse destinate alla corresponsione dei trattamenti accessori del personale della Presidenza del Consiglio, ivi compreso il personale non di ruolo individuato dalla medesima disposizione (comma 6). In secondo luogo, vengono previste specifiche disposizioni volte ad incrementare, sempre a decorrere dal 2023, la dotazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio, ivi compreso il personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio individuato dalla norma, nei medesimi termini disciplinati dal comma 6 (comma 7). Gli oneri derivanti dalle summenzionate disposizioni sono indicati pari ad euro 6.130.495 per il 2023 e a euro 3.862.482 a decorrere dal 2024, e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato (comma 8).

Ciò posto, si evidenzia innanzitutto che gli oneri dianzi citati appaiono sostanzialmente confermati alla luce di quanto riportato dalla relazione tecnica.

Tuttavia, si osserva, con riguardo all’estensione applicativa dei commi 6 e 7 anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio, che la relazione tecnica si limita a riportare gli importi dei relativi oneri senza fornire i dati e gli elementi sottostanti la stima degli stessi. Né vengono forniti elementi di valutazione atti a giustificare la limitazione degli effetti finanziari dell’onere specificamente riferito al comma 7, al solo 2023[102]. Al riguardo appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Appare altresì necessario che il Governo fornisca un chiarimento in merito alla mancata contabilizzazione nel prospetto riepilogativo degli effetti riflessi di natura fiscale e contributiva relativi all’applicazione dei commi 6 e 7 anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 8 dell’articolo 19 provvede agli oneri derivanti dai precedenti commi 6 e 7, concernenti rispettivamente i trattamenti accessori del personale della Presidenza del Consiglio e l’incremento del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a euro 6.130.495 per l’anno 2023 e a euro 3.862.482 a decorrere dall’anno 2024[103], comprensivi degli effetti indotti sul personale di cui all’articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303[104], mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

A tale proposito si evidenzia che, come è dato ricavare dalle quantificazioni riportate dalla relazione tecnica, l’importo dell’onere previsto a regime a decorrere dall’anno 2024 risulterebbe superiore, sia pure nella misura estremamente esigua di 70 euro, rispetto a quello indicato nella disposizione. In ordine a tale discrepanza, appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all’articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l’esercizio in corso, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dall’articolo 1, comma 14, lettera a), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2 e 4 nonché 22, commi 1 e 7. 

Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2 e 4, nonché 22, comma 1 e 7.

 

ARTICOLO 20, comma 1

Incarichi dirigenziali di monitoraggio e rendicontazione del PNRR

Le norme consentono al Ministero dell’economia e delle finanze di conferire una serie di incarichi dirigenziali previsti da recenti decreti legge anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell’adozione del regolamento di organizzazione del Ministero stesso da adottarsi ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del testo in esame.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse, dal punto di vista finanziario, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme consentono di conferire in via immediata incarichi dirigenziali il cui onere è stato già coperto da norme vigenti.

 

ARTICOLO 20, comma 2

Aumento della dotazione organica del MEF

Le norme sono emanate al fine di dare effettiva applicazione a precedenti disposizioni legislative specificatamente elencate, che hanno autorizzato il reclutamento di personale del Ministero dell’economia e delle finanze. Le norme in esame, per il conseguimento di tale scopo, adeguano la dotazione organica del personale dello stesso Ministero in misura corrispondente alle autorizzazioni concesse senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

L’aumento della pianta organica comporta l’incremento di 1.159 funzionari e di 225 assistenti, come riepilogato dalla seguente tabella.

 

 

 

 

 

Disposizioni legislative di autorizzazione al reclutamento di personale da parte del MEF

Area III-F1

(funzionari)

Area II-F2

(assistenti)

art. 1, c. 884, L. n. 178/ 2020

450

100

art. 11-bis, c. 13, D.L. 73/2021

50

 

art. 7-bis, c. 1, D.L. 80/2021

145

75

art. 9, c. 10, D.L. 152/2021

40

 

art. 18-bis, c. 7 e 11, D.L. 36/2022

54

 

art. 12, c. 1-ter e 1-sexies, D.L. 68/2022

310

 

art. 1, c. 726 e 802, L. 197/2022

110

50

TOTALE

1.159

225

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica afferma la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che l’incremento ivi previsto è già finanziariamente coperto dalle autorizzazioni di spesa contenute nelle norme richiamate.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme incrementano la dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze per dare effettiva applicazione a precedenti disposizioni legislative specificatamente elencate che hanno autorizzato il reclutamento di personale. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare posto che, come risulta dalla relazione tecnica, il predetto incremento della dotazione organica risulta già finanziariamente coperto dalle autorizzazioni di spesa contenute nelle disposizioni legislative che hanno autorizzato il reclutamento di personale.

 

ARTICOLO 21

Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo

Normativa vigente. La legge n. 335/1995 (c.d. “Riforma Dini delle pensioni”) prevede, tra l’altro, l’istituzione, con decorrenza 1996, della gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici presso l’INPDAP (articolo 2). Nell’ambito della generale disciplina viene previsto un massimale contributivo in favore dei lavoratori in essere che esercitano l’opzione per l’applicazione del metodo contributivo a fini pensionistici. Per tali soggetti, la base contributiva e pensionabile massima è fissata, dalla norma originaria, in 68.172,31 euro[105]. L’importo è altresì soggetto a rivalutazione annua in base ad indici ISTAT (comma 18).

 

Le norme modificano l’articolo 21 del DL 4/2019, che ha consentito ai dipendenti pubblici, che prestano servizio in settori in cui non sono attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro, di chiedere la non applicazione del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della L. 335/1995. La novella consente ai suddetti dipendenti di inoltrare la domanda entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo (comma 1).

Nel testo previgente il limite per l’inoltro della domanda era di sei mesi dalla data di entrata in vigore del DL 4/2019 o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione.

Contestualmente, si prevede che per i versamenti connessi alla disapplicazione dei termini di prescrizione per le pubbliche amministrazioni dei versamenti contributivi, compresi quelli verso la Gestione separata, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate, di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della L. 335/1995, non si considerino fino al 31 dicembre 2023 (anziché fino al 2022) gli importi relativi a interessi e sanzioni, di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della L. 388/2000. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti delle procedure attivate ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9 della L. 388/2000, dal 1° gennaio 2023 all’entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma, in relazione al comma 1, che la RT riferita all'articolo 21 del decreto-legge n. 4 del 2019 aveva stimato una platea iniziale, nell'ipotesi di massimo impatto, desunta dagli archivi dell'Inps, pari a 4.850 soggetti, mentre l'ipotesi del numero annuo di dipendenti che supera il massimale contributivo (nuovi ingressi) era pari a 700.

A seguito della platea individuata, nel decennio di valutazione venivano quantificati risparmi complessivi per la finanza pubblica derivanti dal saldo fra le maggiori entrate e i maggiori oneri prodotti dalla norma. Tale effetto è dovuto al fatto che la disposizione è rivolta a soggetti prevalentemente giovani e lontani dal pensionamento, nel periodo di proiezione decennale, con effetti positivi nel senso di maggiori entrate contributive; successivamente tali maggiori contribuzioni si tradurranno nel conseguente maggior onere pensionistico, rilevabile nel periodo di osservazione solo nei casi di morte e invalidità, nel momento in cui tali soggetti andranno in pensione. Tuttavia, per il datore di lavoro pubblico la previsione comporta un onere contributivo verso l'INPS e, in generale, minori entrate fiscali dovute alla deducibilità dal reddito imponibile della quota versata dal lavoratore.

L'INPS non dispone delle domande di esclusione dal massimale contributivo in quanto queste sono effettuate da parte dei lavoratori direttamente al proprio datore di lavoro; tuttavia, l'istituto detiene le richieste di variazioni del flusso UNIEMENS della causale di regolarizzazione contributiva e pagamento delle contribuzioni per la quota eccedente il massimale precedentemente non assoggettata. La rilevazione di queste variazioni, dall'entrata in vigore della norma fino al 31/12/2022, ha evidenziato circa 2.000 soggetti per i quali opera la contribuzione maggiorata.

La modifica dei termini per l'opzione farebbe aumentare il numero di soggetti interessati e, restando ferme le considerazioni utilizzate nella relazione tecnica dell'articolo 21 del DL 4/2019, si dovrebbero valutare effetti positivi per la finanza pubblica che per ragioni di prudenza si preferisce non ascrivere.

Relativamente alla proroga fino al 31 dicembre 2023 del regime di temporanea deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della L. 388/2000 in materia di sanzioni ed interessi rispetto agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis e comma 10-ter dell'articolo 3 della L. 335/1995, la disposizione consente di allineare temporalmente il regime di temporanea deroga alle disposizioni su sanzioni ed interessi con quella della sospensione dei termini prescrizionali degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, fissata, a normativa vigente al 31 dicembre 2023.

La disposizione non determina oneri in quanto l'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 4, del DL 228/2021 prevede che non si dia luogo al rimborso di quanto già versato. Pertanto, nessun rimborso può essere richiesto per le regolarizzazioni già effettuate successivamente al previgente termine del 31 dicembre 2022 con il pagamento di sanzioni ed interessi. Si prevede, inoltre, che siano fatti salvi gli effetti economici dei provvedimenti amministrativi adottati, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 116, commi 8 e 9 della legge 388/2000, dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che il comma 1 consente

ai dipendenti pubblici, che prestano servizio in settori in cui non sono attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro, di inoltrare la domanda di non applicazione del massimale contributivo, di cui all’articolo 2, comma 18, della L. 335/1995, entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo. Al riguardo, si prende atto che la RT chiarisce che gli eventuali effetti positivi per la finanza pubblica, derivanti dall’incremento delle domande, non sono stati contabilizzati a fini prudenziali. Ciò premesso, dal momento che la maggiore adesione alla non applicazione del massimale contributivo comporta una serie di effetti finanziari (maggiori entrate contributive, maggiori oneri pensionistici nel medio-lungo periodo, minor gettito tributario, maggiori oneri contributivi per i datori di lavoro inseriti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni), appare comunque utile acquisire maggiori dati di dettaglio circa la stima attesa di detti effetti, anche alla luce di quanto disposto dall’articolo 17, comma 7, della L. 196/2009, che prevede per le disposizioni legislative in materia pensionistica la predisposizione di un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali.

Con riferimento alla proroga fino al 31 dicembre 2023 del regime di temporanea deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della L. 388/2000 in materia di sanzioni ed interessi rispetto agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i dipendenti di amministrazioni pubbliche, non vi sono osservazioni da formulare tenuto conto del carattere, interno al perimetro delle pubbliche amministrazioni, dei flussi finanziari eventualmente interessati dalle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 22, comma 1

Potenziamento del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio

La norma dispone che presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio operi - con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della medesima Presidenza del Consiglio – un contingente di personale non dirigenziale di 10 unità di cat. A, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto, previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni (prioritariamente Ministeri). All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 286.200 per il 2023 e di euro 429.300 a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione fondo assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato[106] (comma 1).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Incremento dotazione organica Dipartimento dello Sport Presidenza del Consiglio dei ministri

(comma 1)

0,3

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Incremento dotazione organica Dipartimento dello Sport Presidenza del Consiglio dei ministri - effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

 

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato

(comma 1)

0,3

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

Minori entrate fiscali e contributive

 

Riduzione Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato – effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

 

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

 

La relazione tecnica evidenzia i dati di quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma nella seguente tabella, precisando che si tiene conto dell’amministrazione di provenienza del personale interessato (8 unità provenienti da Ministeri; 2 unità provenienti da altre PPAA).


 

 

(euro)

Presidenza del Consiglio – Dipartimento dello Sport - Personale Cat. A1 proveniente da altri Ministeri

Retribuzioni accessorie FUP

Totale Accessorio con incremento medio contrattuale CCNI 2019-2021 3,78 %

Unita in comando, fuori ruolo provenienti da Ministeri

Onere a regime 2024

Onere 2023 (rateo 8/12)

22.161,72

22.999,43

8

183.995,46

122.663,64

 

(euro)

Presidenza del Consiglio – Dipartimento dello Sport - Personale Cat. A1 di provenienza extraministeriale

Stipendio 12 mensilità

13ª mensilità

Indennità PCM 12 mensilità

Totale

Onere riflesso

Retribuzione fondamentale Lordo Stato

Retribuzioni accessorie FUP

IVC 2022

Totale retribuzione unitari Lordo Stato con incremento medio contrattuale CCNI 2019-2021 3,78 %

Unità provenienti da enti diversi dai Ministeri

Onere a regime 2024

Onere 2023 (rateo 8/12)

29.533,98

32.000,56

7.682,04

69.221,58

26.567,24

95.788,82

22.161,72

221,45

122.630,52

2

245.261,05

163.507,37

 

(euro)

Oneri complessivi

Personale

2023 (rateo 8/12)

A decorrere dal 2024

Personale proveniente da Ministeri

122.663,64

183.995,46

Personale proveniente da enti non Ministeriali

163.507,37

245.261,05

Totale

286.171,01

429.256,51

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma consente l’impiego presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito, di un contingente di personale non dirigenziale di 10 unità equiparato alla categoria A in regime di mobilità (comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto) da altre pubbliche amministrazioni. Per tutta la durata dell’impiego del suddetto personale è reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza. A tal fine, è autorizzata la spesa massima di euro 286.200 per il 2023 e di euro 429.300 a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione fondo assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni statali.

La relazione tecnica precisa che le summenzionate 10 unità saranno ripartite tra 8 unità ministeriali e 2 extra-ministeriali, con riconoscimento alle prime del solo regime retributivo accessorio della presidenza del Consiglio e alle seconde anche della componente fondamentale. Al riguardo, pur considerato che i dati e i parametri di quantificazioni forniti dalla relazione tecnica consentono di verificare e confermare gli importi della suddetta autorizzazione di spesa, si rileva, tuttavia, l’opportunità di acquisire un chiarimento circa l’importo riferito alla 13ª mensilità riportato dalla relazione tecnica (32.000 euro) ai fini della quantificazione dell’onere retributivo relativo al personale di provenienza extra ministeriale. Tale importo appare, infatti, sovradimensionato rispetto alla voce stipendiale relativa a 12 mensilità (euro 29.533,98) e non confrontabile con il dato riportato dalla medesima relazione tecnica con riguardo all’articolo 22, comma 7, di contenuto simile a quello della norma in esame (alla cui scheda si rinvia).

Si evidenzia, comunque, che a fronte della configurazione dei suddetti oneri retributivi nell’ambito di un limite massimo di spesa, anche il numero delle unità da impiegare in mobilità dovrebbe essere definito nell’ambito di un contingente massimo. Al riguardo si chiede pertanto di acquisire una valutazione del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 22 provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo 1, concernenti l’organizzazione e il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, per una spesa massima di euro 286.200 per l’anno 2023 e di euro 429.300 a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Nel rinviare a quanto osservato in riferimento all’articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l’esercizio in corso, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dall’articolo 1, comma 14, lettera a), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 7. 

Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 7.

 

ARTICOLO 22, commi da 2 a 4

Modifiche alla governance e alle funzioni di Sport e salute S.p.A.

La norma modifica l’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 138/2002, al fine di incrementare da 3 a 5 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione della società Sport e Salute S.p.A., di istituire la figura dell’amministratore delegato (separando altresì, le funzioni di Presidente e di Amministratore delegato) (comma 2). La suddetta società è, inoltre, autorizzata a fornire supporto tecnico operativo - mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli d’intesa - alle amministrazioni interessate all’attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dal fondo sviluppo e coesione (FSC) e dagli altri fondi nazionali ed europei (comma 4).

Si evidenzia che la società Sport e Salute S.p.A. è ricompresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009. Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto sociale[107] di Sport e Salute S.p.A. al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione compete un compenso annuo fisso che viene determinato dall'assemblea. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni del loro ufficio. È fatto divieto di corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che queste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme intervenendo sulla governance della società Sport e Salute S.p.A., incrementano da tre a cinque il numero di componenti del consiglio di amministrazione, istituiscono la figura dell’Amministratore delegato separando le sue funzioni da quelle del Presidente (comma 2) nonché autorizzano la medesima società a supportare, nell’ambito di apposite convenzioni o protocolli d’intesa, le amministrazioni coinvolte nell’attuazione del PNRR, del fondo sviluppo e coesione (FSC) e degli altri fondi nazionali ed europei (comma 4). La relazione tecnica si limita ad affermare la neutralità finanziaria della disposizione. Al riguardo, appare necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione a conferma della neutralità finanziaria della norma riferita dalla relazione tecnica; ciò con specifico riferimento all’incremento dei componenti del CdA in favore dei quali è prevista, in ragione dello Statuto sociale della società, la corresponsione di compensi fissi e rimborsi spesa, e all’istituzione dell’amministratore delegato.

 

ARTICOLO 22, comma 5

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio

La norma dispone che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio si articoli in non più di 3 uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all’articolo 9 del DPR n. 108/2007, e in non più di 7 servizi, in cui rientrano 2 servizi già previsti nell’articolazione della stessa Segreteria tecnica.

Si evidenzia che il suddetto dipartimento, in base all’assetto previgente, è strutturato in 2 Uffici articolati, ciascuno in 2 Servizi.

Viene conseguentemente incrementata la dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio secondo quanto previsto dalla Tab. A dell’Allegato 1 al decreto-legge in esame (5 unità totali delle quali, 1 dirigente di II Fascia, 3 unità di Cat. A-F1 e 1 unità di Cat. B-F5) (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che queste comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica per la cui quantificazione si rinvia alla relazione tecnica riferita all’articolo 1, comma 13, lettera a).

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma ridefinisce l’organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, determinando un incremento della dotazione organica del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio secondo quanto previsto dalla Tab. A dell’Allegato 1 al decreto-legge in esame. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che, come confermato dalla relazione tecnica, gli oneri recati dalla disposizione in esame sono ricompresi nell’ambito dell’autorizzazione recata dall’articolo 1, comma 13, lettera a), alla cui scheda si rinvia, anche per quanto concerne la verifica delle relative quantificazioni.

 

ARTICOLO 22, commi 6 e 7

Istituzione della segreteria tecnico-amministrativa del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio

La norma istituisce presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio una segreteria tecnico-amministrativa (comma 6) composta da 2 dirigenti, di cui uno di livello generale e da 15 unità di personale non dirigenziale, equiparato alla cat. A della Presidenza del Consiglio collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni (prioritariamente da Ministeri), con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per il 2023 e di euro 631.100 a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato[108] (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Incremento dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio per le esigenze del Dipartimento Casa Italia

(comma 7)

0,4

0,6

0,6

0,6

0,4

0,6

0,6

0,6

0,4

0,6

0,6

0,6

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Incremento dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio per le esigenze del Dipartimento Casa Italia – effetti riflessi

(comma 7)

 

 

 

 

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato

(comma 7)

0,4

0,6

0,6

0,6

0,4

0,6

0,6

0,6

0,4

0,6

0,6

0,6

Minori entrate fiscali e contributive

 

Riduzione Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato – effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

 

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

 

La relazione tecnica rinvia la quantificazione degli oneri relativi ai due dirigenti di nuova istituzione a quanto riferito dalla relazione tecnica con riguardo all’articolo 1, comma 13, lettera a). La quantificazione degli oneri derivanti dall’avvalimento delle 15 unità funzionali è riportata nella seguente tabella che tiene conto dell’amministrazione di provenienza del personale interessato (10 unità provenienti da Ministeri; 5 unità provenienti da altre PPAA).

 

(euro)

Presidenza del Consiglio – Dipartimento casa Italia – Personale Cat. A1 proveniente da Ministeri

Retribuzioni accessorie FUP

Totale Accessorio con incremento medio contrattuale CCNI 2019-2021 3,78 %

Unita in comando, fuori ruolo provenienti da Ministeri

Onere a regime 2024

Onere 2023 (rateo 8/12)

22.161,72

22.999,43

10

229.994,33

153.329,55

 

(euro)

Presidenza del Consiglio – Dipartimento dello Sport - Personale Cat. A1 proveniente da enti extra ministeriali

Stipendio 2 mensilità

13ª mensilità

Indennità PCM 12 mensilità

Totale

Onere riflesso

Retribuzione fondamentale Lordo Stato

Retribuzioni accessorie FUP

IVC 2022

Totale retribuzione unitaria Lordo Stato con incremento medio contrattuale CCNI 2019-2021 3,78 %

Unità provenienti da enti diversi dai Ministeri

Onere a regime 2024

Onere 2023 (rateo 8/12)

29.533,98

2.461,58

7.682,04

39.682,60

15.230,18

54.912,78

22.161,72

221,45

80.209,37

5

401.045,85

267.364,57

 


 

(euro)

Oneri complessivi

Personale

2023 (rateo 8/12)

A decorrere dal 2024

Personale proveniente da Ministeri

153.329,55

229.994,33

Personale proveniente da enti non Ministeriali

267.364,57

401.045,85

Totale

420.694,12

631.040,18

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio una segreteria tecnico-amministrativa (comma 6) composta da 2 dirigenti, di cui uno di livello generale, e da 15 unità di personale non dirigenziale, equiparato alla categoria A in regime di mobilità (comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto) da altre pubbliche amministrazioni, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio. All’atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di quest’ultimo è reso indisponibile nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario; con riferimento a tali 15 unità di personale è autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per il 2023 e di euro 631.100 a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni statali (comma 7).

Con riguardo all’incremento delle 2 posizioni dirigenziali, non si formulano osservazioni considerato che, come confermato dalla relazione tecnica, i relativi oneri sono ricompresi nell’ambito dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 13, lettera a) (Allegato 1, Tabella A) alla cui scheda si rinvia, anche per quanto concerne la verifica delle relative quantificazioni.

In merito alle 15 unità non dirigenziali, la relazione tecnica precisa che queste saranno ripartite tra 10 unità ministeriali e 5 extra-ministeriali, con riconoscimento alle prime del solo regime retributivo accessorio della presidenza del Consiglio e alle seconde anche della componente fondamentale. Al riguardo non si formulano osservazioni considerati i dati e i parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, che consentono di verificare e confermare gli importi della suddetta autorizzazione di spesa. Peraltro, si evidenzia che a fronte della configurazione dei suddetti oneri retributivi nell’ambito di un limite massimo di spesa, anche il numero delle unità da impiegare in mobilità dovrebbe essere definito nell’ambito di un contingente massimo e non, come disposto dalla norma, in maniera puntuale. Al riguardo appare pertanto necessario acquisire una valutazione da parte del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7, lettera b), ultimo periodo, provvede agli oneri derivanti dalla lettera a) e dalla lettera b) del medesimo comma 7, concernenti l’istituzione di una segreteria tecnico-amministrativa presso la Presidenza del Consiglio

dei ministri, per un importo massimo di euro 420.700 per l’anno 2023 e di euro 631.100 a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Nel rinviare a quanto osservato in riferimento all’articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l’esercizio in corso, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dall’articolo 1, comma 14, lettera a), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 1. 

Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate degli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 1.

 

ARTICOLO 22, comma 8

Decreti di organizzazione interna dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio

La norma disciplina l’adozione dei decreti di organizzazione del Dipartimento per lo Sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio, interessati, rispettivamente, dalle disposizioni di cui al comma 1, al comma 5 e ai commi 6-7, dell’articolo 22 (cfr. supra) (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma. 

 

La relazione tecnica riferisce che la norma possiede natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale della norma, che disciplina l’adozione dei decreti di organizzazione del Dipartimento per lo Sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio.

 

ARTICOLO 22, comma 9

Fondo unico della Presidenza del Consiglio

La norma prevede che a decorrere dall’anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continui ad essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 (comma 9).

Si rammenta che l’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma. 

 

La relazione tecnica riferisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si procede nell’ambito delle disponibilità sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, facendo confluire, nell’ambito del Fondo unico della Presidenza, qualora presenti, quote relative a eventuali risorse derivanti dai risparmi di gestione conseguiti per talune voci di spesa per il personale nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione disciplina l’alimentazione del Fondo unico della Presidenza del Consiglio con risorse derivanti da eventuali risparmi di gestione riferiti a spese di personale. Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che la norma, al fine di non determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fa espressamente salve le specifiche quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo, nonché i vincoli finanziari vigenti in materia di determinazione del trattamento accessorio del personale.

 

ARTICOLO 23, comma 1

Funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

La norma modifica il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 che reca norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi.

Le modifiche riguardano:

·        l’articolo 5 che tratta del Servizio fitosanitario centrale. In particolare, in primo luogo, si stabilisce che il Servizio in questione dispone di addetti non solo, come previsto dalle norme previgenti, nell'ambito della vigente dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ma anche in quella del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); in secondo luogo, si ridefiniscono gli ambiti di competenza del Servizio stesso [comma 1, lettera a)];

·        l’articolo 18 che tratta della figura dell’ispettore fitosanitario. Le modifiche specificano, diversamente dalle norme previgenti, di quali pubbliche amministrazioni possono essere dipendenti gli ispettori fitosanitari e intervengono sui requisiti tecnici e professionali che devono soddisfare gli ispettori stessi [comma 1, lettera b)];

·        l’articolo 19 che tratta della figura dell’agente fitosanitario. Le modifiche, fra l’altro, specificano, diversamente dalle norme previgenti, presso quali pubbliche amministrazioni possono operare gli agenti fitosanitario e intervengono sui requisiti tecnici e professionali che devono soddisfare gli agenti stessi [comma 1, lettera c)];

·        la sezione denominata “Indici” dell’allegato I, paragrafo “Dotazione minima personale del Servizio fitosanitario centrale (SFC)”. Le unità in cui si articola il SFC rimangono 8 ma alcune cambiano denominazione e articolazione [comma 1, lettera d)].

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse hanno natura ordinamentale e non comportano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame intervengono sulla disciplina del servizio fitosanitario nazionale di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, tra l’altro, rimodulando gli ambiti di competenza del servizio medesimo. Ciò posto, appare necessario, da un lato, che il Governo assicuri che il servizio fitosanitario possa provvedere allo svolgimento dei propri compiti, quali derivanti dai mutati ambiti di competenza, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’altro, che si valuti l’opportunità di inserire nel testo delle disposizioni un’apposita clausola di neutralità finanziaria.

 

ARTICOLO 23, comma 2

Funzionalità dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia

La norma autorizza il Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (EIPLI) a procedere alla stabilizzazione nella qualifica ricoperta, del personale a tempo determinato non dirigenziale, assunto mediante procedure concorsuali in possesso di determinati requisiti e nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2023 ed euro 1.167.196 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Stabilizzazione personale EIPLI

0,2

1,2

1,2

1,2

0,2

1,2

1,2

1,2

0,2

1,2

1,2

1,2

Maggiori entrate contributive e fiscali

 

Stabilizzazione personale EIPLI – effetti indotti (comma 1)

 

 

 

 

0,1

0,6

0,6

0,6

0,1

0,6

0,6

0,6

Minori spese correnti

 

Tab A - Ministero dell’agricoltura

0,2

1,2

1,2

1,2

0,2

1,2

1,2

1,2

0,2

1,2

1,2

1,2

 

La relazione tecnica chiarisce che la norma consente la stabilizzazione di 38 unità di personale già impiegate a lungo con contratti a tempo determinato. Precisa altresì che tutte le 38 unità assunte mediante concorso pubblico, risultano alla stregua di quanto previsto dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 75/2017 (Legge Madia), stante tutte le proroghe contrattuali effettuate dopo i 3 anni di contratto, in forza di specifiche disposizioni di legge ad hoc, aver già maturato i requisiti richiesti dalla predetta Legge al fine della loro stabilizzazione.

I costi del personale a tempo determinato (retribuzioni e oneri previdenziali ed erariali), risultano già impegnati nel bilancio finanziario dell'esercizio 2023 dell'Ente per coloro con scadenza contrattuale al 31.12.2023. Quanto agli altri 11 dipendenti, sul totale dei 38 previsti, la cui scadenza contrattuale è prevista prima del 31/12/2023, le risorse aggiuntive volte a coprire, fino al 31/12/2023, gli oneri derivanti dalla retribuzione e gli oneri previdenziali ed erariali sono stimati in 150.000 euro. Gli oneri derivanti dalle suddette stabilizzazioni a decorrere dall'anno 2024 per le 38 unità ammontano complessivamente a 1.167.196 euro (di cui 449.261 per 9 professionisti; 88.103 per 3 unità BI; 103.070 per 3 unità Cl e 526.761 per 23 unità Al). Ai relativi oneri, pari a euro 150.000 per l'anno 2023 e a euro 1.167.196 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme consentono la stabilizzazione di personale precario utilizzato dall’EIPLI, determinando un onere debitamente quantificato dalla relazione tecnica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 23 provvede agli oneri derivanti dalla stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato presso l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), pari a 150.000 euro per l’anno 2023 e a 1.167.196 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione operata dall’articolo 1, comma 14, lettera c), numero 10), del presente provvedimento. Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 23, comma 3

Promozione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura

La norma, al fine di promuovere l’imprenditoria giovanile in agricoltura, stabilisce che le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera di cui all'articolo 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, pari a 28 milioni di euro, sono destinate alle operazioni di riordino fondiario realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva la norma stabilisce che le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera, pari a 28 milioni di euro, sono destinate alle operazioni di riordino fondiario realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). A tal proposito, considerato che la relazione tecnica non considera la norma, appare necessario che il Governo chiarisca se le somme in questione siano già affluite all’entrata e, in tal caso, se siano già state scontate nei saldi di finanza pubblica, posto che in tale ipotesi la norma risulterebbe suscettibile di determinare oneri privi di copertura.

 

ARTICOLO 24

Riorganizzazione di Formez PA

La norma modifica gli articoli 2 e 3 del D.lgs. n. 6/2010[109] che disciplinano l'Associazione Formez PA (Associazione).

In proposito si evidenzia che Formez PA è un'associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento.

L’Associazione è inoltre iscritta nell’elenco Istat relativo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai fini della contabilità europea.

Una prima modifica dell’articolo 2 integra l’elenco delle funzioni per lo svolgimento delle quali il Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni associate possono avvalersi del Formez. Tale avvalimento avviene, comunque, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nuove funzioni sono: fornire formazione specifica per la qualificazione del personale preposto all'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP) ed elaborare moduli formativi destinati al personale assunto anche a tempo determinato per l'attuazione delle misure del PNRR [comma 1, lett. a), n. 1.1)].

Si rende poi di natura permanente un compito attribuito a Formez, a legislazione previgente, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2022 ossia quello di fornire, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forme di assistenza ai piccoli comuni per il sostegno delle attività fondamentali, comprese l’assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea [comma 1, lett. a), n. 2].

Ulteriori modifiche sono, poi, apportate all’articolo 3 che tratta degli organi del Formez. Le modifiche attengono ai requisiti richiesti per poter essere nominato presidente e le modalità di designazione di alcuni componenti del Consiglio di amministrazione [comma 1, lett. b), n. 1) e n. 2)].

In conseguenza delle modifiche apportate alla disciplina del Formez, si dispone la decadenza del Presidente e del Consiglio di amministrazione e si attribuisce al Capo del Dipartimento della funzione pubblica la funzione di Commissario straordinario definendo stringenti per l'adozione del nuovo statuto e del regolamento e per la costituzione dei nuovi organi (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto FormezPA provvede all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le funzioni attribuite al Formez sono principalmente diverse e non ulteriori rispetto a quelle già esercitate e sono assicurate dalle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si tratta, inoltre, di funzioni che vengono svolte sotto l'indirizzo ed il coordinamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri che partecipa nell’Associazione in quota maggioritaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme intervengono sulle attività dell'Associazione Formez PA prevedendo che essa possa essere chiamata a fornire ulteriori prestazioni su richiesta di specifiche amministrazioni pubbliche. In proposito si evidenzia che, a norma dell’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 6/2010, le amministrazioni medesime possono avvalersi di Formez PA, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Tanto premesso non si formulano osservazioni con riferimento allo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti a Formez PA tenuto conto, inoltre, di quanto precisato dalla relazione tecnica circa la possibilità per il medesimo ente di svolgere le funzioni ad esso attribuito con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

In proposito si evidenzia che in occasione di provvedimenti analoghi relativi a Formez PA, il Governo aveva già chiarito che la copertura degli oneri derivanti da prestazioni rese da Formez viene disposta a valere sui compensi previsti nei contratti o nelle convenzioni stipulati con le amministrazioni richiedenti lo svolgimento di tali prestazioni.

In particolare, il Governo, con nota depositata presso la Commissione Bilancio del Senato durante l’esame del D.L. n. 80/2021 (A.C. 3243, XVIII legislatura), ha specificato che “Formez PA rinviene le proprie risorse finanziarie in parte ope legis, e in parte (considerevole) attraverso lo svolgimento delle proprie attività svolte mediante contratti o convenzioni di diritto privato. Ne consegue, pertanto, che le nuove attività attribuite a Formez saranno assolte mediante la stipula di contratti e convenzioni con le amministrazioni che si avvarranno di tale Associazione”.

Le norme, inoltre, in relazione ad altre modifiche apportate alle previgenti norme su Formez PA, prevedono la decadenza del Presidente e del Consiglio di amministrazione, con conseguenza attribuzione al Capo di Dipartimento della funzione pubblica della funzione di Commissario straordinario. Anche su tale disposizione non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo, che eventuali compensi aggiuntivi spettanti al Commissario non eccedano i compensi e gli altri emolumenti che sarebbero stati eventualmente corrisposti, durante il periodo di gestione commissariale, al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione.

Tutto ciò considerato, potrebbe essere pertanto valutata l’opportunità di inserire prudenzialmente una clausola di neutralità finanziaria riferita all’attuazione dell’intero articolo 24.

 

ARTICOLO 25

Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.

Le norme autorizzano il Ministero del turismo a costituire una società per azioni denominata “ENIT S.p.A.” con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista (comma 1).

L’ENIT S.p.A. è qualificata come società in house ed è sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero del turismo (comma 2).

In particolare, la società ENIT S.p.A.:

§   è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato, mentre il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo (comma 3);

§   può stipulare convenzioni anche con le regioni e le province autonome, che possono apportare loro risorse al capitale della società, tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministero del turismo, che conserva il controllo e la direzione della società (comma 4);

§   è assoggettata al controllo della Corte dei conti e può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (comma 5).

Inoltre, con contratto di servizio, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, stipulato tra il Ministero del turismo e il presidente della società ENIT S.p.A. sono definiti, tra l'altro, gli obiettivi attribuiti alla società ENIT, le modalità di finanziamento statale, i risultati attesi e le relative modalità di verifica, nonché le strategie per il miglioramento dei servizi (comma 7).

Conseguentemente, l'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo viene soppresso e le relative funzioni sono attribuite ad ENIT S.p.A. e tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla data di soppressione dell'ente sopra citato, nonché tutte le relative risorse finanziarie e strumentali vengono trasferiti al Ministero del turismo; a tal fine, con decreto del Ministro del turismo viene nominato un commissario liquidatore che predispone un inventario del patrimonio dell’ente soppresso. La società ENIT S.p.A viene costituita con decreto del Ministro del turismo, che determina scopi, patrimonio e organizzazione della società, nonché lo schema di statuto; il Ministero del turismo, con successive determinazioni, assegna alla società le risorse strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi (comma 6). Inoltre, si prevede il transito del personale di ruolo dell'ENlT-Agenzia nazionale del turismo alla nuova società ENIT S.p.A. con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento (comma 8).

Si interviene, quindi, sulle articolazioni amministrative del Ministero del turismo[110], per portare da due a tre il numero delle posizioni di livello dirigenziale non generale e ridefinire le missioni del Ministero medesimo (comma 9).

In tal senso, il Ministero del turismo adotta un regolamento di organizzazione, mentre gli incarichi di livello dirigenziale generale legati alla precedente articolazione organizzativa cessano con l'acquisizione dell'efficacia del nuovo regolamento di organizzazione (comma 10).

Infine, la norma provvede alla copertura finanziaria stabilendo che agli oneri derivanti dall’articolo in esame, pari a euro 7 milioni per l'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte capitale di competenza del Ministero del turismo (comma 11).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese in conto capitale

 

Costituzione ENIT SpA (comma 1)

7,0

 

 

 

7,0

 

 

 

7,0

 

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione Tab. B Ministero del turismo (comma 11)

7,0

 

 

 

7,0

 

 

 

7,0

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che i commi da 1 a 8 comportano lo stanziamento di sette milioni di euro per il capitale sociale da parte dell’azionista, il Ministero dell'economia e delle finanze. Non ci sono, poi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ENIT-Agenzia nazionale del turismo è già qualificato come ente pubblico economico, con un bilancio autonomo improntato a regole privatistiche.

La RT evidenzia anche che la norma non prevede nuovi compiti a carico di ENIT, che dovrà provvedere, pertanto, ai medesimi compiti attualmente assegnatigli esclusivamente con una struttura societaria diversa e più snella, con relativa contrazione di costi e oneri gestionali.

L'ENIT, beneficiando del surplus di flessibilità e semplificazione operativa conseguente all’assunzione della veste societaria, continuerà ad occuparsi di promozione turistica e assumerà la veste di società in house al fine di agevolare l'urgente realizzazione degli obiettivi previsti per il Ministero del turismo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (con particolare riferimento alle operazioni di sviluppo e acquisto dei contenuti e dei servizi necessari per la creazione e l'operatività dell'hub del Turismo Digitale di cui all'intervento del PNRR M1.C3.4.l., destinato ad accrescere la promozione digitale dell’eco-sistema turistico italiano).

Il capitale sociale, come parte ideale del patrimonio netto associata alla costituenda società, viene inizialmente determinato, a rettifica della precedente indicazione, in misura pari a 7 milioni, ferma restando la possibilità ammessa dall'articolo 9, comma 2, che regioni e province autonome possano apportare risorse al capitale della società a sostegno della realizzazione del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministero del turismo, nel rispetto di quanto statuito dall'articolo 117 della Costituzione, alla luce dell'attrazione della materia in esame nell'alveo delle competenze residuali in capo alle Regioni e alle Province Autonome.

La quantificazione tiene conto della natura ambivalente del capitale sociale.

Internalizzando una visione garantista, il capitale sociale, come mero appostamento contabile, intende tutelare, sul piano nominale, le pretese dei creditori sociali, dando conto della sussistenza di un valore attivo di riferimento e di una consistenza di beni reali nel patrimonio sociale per un valore minimo almeno corrispondente in grado di soddisfare i creditori e le obbligazioni in via residuale. La misura tiene conto dell'esposizione debitoria al 31 dicembre 2021 originatasi di riflesso allo spettro di attività ricadenti nella gestione caratteristica in capo all'ENIT, fermo restando che, come sopra esplicitato, i rapporti giuridici passivi graveranno in capo al Ministero del turismo.

In aggiunta, la misura del capitale sociale riflette un esercizio di quantificazione del supporto essenziale all’attività sociale. In tal senso, la misura si pone in rapporto di strutturale congruità e di non manifesta inadeguatezza rispetto, almeno, alla fase di start-up della costituenda società; in questo senso, in coerenza con la cosiddetta "funzione produttivistica", il capitale sociale intende imprimere alle risorse conferite a titolo di capitale proprio un vincolo di destinazione rispetto all'avvio e all'ordinario esercizio dell'attività di gestione.

In base alle risultanze contenute nel budget economico 2023, il costo del personale ammonta a complessivi euro 12.619.715.

Analizzando l'attuale situazione in cui versa ENIT, si osserva in primo luogo che l'articolo 16, comma 7, del D.L. n. 83/2014, dispone che, tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale, da stipularsi tra il Ministro del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di competenza, e il Presidente dell'ENIT sono definiti attività e obiettivi dell’ente.

Inoltre, va dato atto che, in forza della legge di bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025, entro la cornice della convenzione in essere stipulata per il triennio 2022-2024, sono stati stanziati per l'esercizio corrente di gestione sul capitolo di bilancio 5150 denominato “SOMMA DA ASSEGNARE ALL' E.N.I.T.-AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO” euro 34.381 .082,00 (rubricati come "contributo ordinario dello Stato", all'interno della macro-voce A) Valore della Produzione del budget economico annuale 2023 dell'ENIT). Per quanto concerne, invece, la macrovoce B) Costo della Produzione all'interno del budget economico pluriennale 2023-2025 dell'ENIT, giova ricordare che, per il biennio 2024-2025, si prevede una netta riduzione della voce di costi per servizi, stimati in misura pari rispettivamente a euro 24.888.001 nel 2024, e a euro 24.112.394 nel 2025. Per il dettaglio relativo alle voci sopra citate si rinvia alla relazione tecnica.

Per la consultazione dei dati relativi all’ultimo bilancio consuntivo disponibile (esercizio 2021) nonché del prospetto relativo ai debiti verso terzi (consuntivo 2021) dell’ENIT, si rinvia al testo della relazione tecnica.

A fronte del quadro di riferimento tratteggiato, si chiarisce che i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di entrata in vigore del decreto in argomento verranno trasferiti al Ministero del turismo. Tale evenienza avrà un impatto anche sulla composizione e sulla misura dei costi di produzione.

A titolo esemplificativo, il trasferimento delle immobilizzazioni materiali a favore del Ministero del turismo determinerà un assottigliamento della voce sull’Ammortamento delle immobilizzazioni materiali, e un contestuale incremento della voce dei Costi per godimento di beni di terzi, del budget e del conto economico, stante il presumibile incremento di canoni di locazione a cui la costituenda società dovrà far fronte nel momento in cui sarà spossessata della proprietà degli immobili adibiti a sedi istituzionali.

Infine, i commi 9 e 10 hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza il Ministero del turismo a costituire una società per azioni denominata “ENIT S.p.A.” con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista. La società viene costituita, come società in house, con decreto del Ministro del turismo, che determina scopi, patrimonio, organizzazione e schema di statuto della società medesima; ad essa il Ministero del turismo assegna le risorse strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi.

Contestualmente, l’ente pubblico ENIT-Agenzia nazionale del turismo viene soppresso e le relative funzioni sono attribuite ad ENIT S.p.A.; tutti i rapporti attivi e passivi del soppresso ente, nonché tutte le sue risorse finanziarie e strumentali, sono trasferiti al Ministero del turismo, mentre si dispone il transito del personale di ruolo dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo alla nuova società, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.  A tal fine, con decreto del Ministro del turismo viene nominato un commissario liquidatore che predispone un inventario del patrimonio dell’ente soppresso.

Infine, vengono aumentate (da due a tre) le posizioni di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo e vengono ridefinite le missioni del Ministero medesimo, prevedendosi altresì l’adozione di un regolamento di organizzazione.

In proposito, non si formulano osservazioni alla luce dei chiarimenti contenuti nella RT.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 11 dell’articolo 25 provvede agli oneri, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2023, derivanti dalla costituzione da parte del Ministero del turismo della società per azioni ENIT Spa, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di “parte capitale” di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Ciò posto, al fine di rendere esplicita la corrispondenza temporale tra gli oneri e la relativa copertura, andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare, anche al comma 1 dello stesso articolo 25, relativo alla determinazione del capitale sociale iniziale della futura ENIT SPA, che la spesa ivi prevista avrà luogo nell’anno 2023.

Sotto il profilo formale, con riferimento al comma 11, dovrebbe valutarsi l’opportunità di precisare che l’accantonamento del fondo speciale di competenza del Ministero del turismo utilizzato a copertura è quello di “conto capitale”, anziché di “parte capitale”, nonché di specificare che gli oneri oggetto di copertura sono quelli derivanti dal solo comma 1, giacché agli ulteriori commi da 2 a 10, ivi richiamati, non sono ascritti effetti finanziari, come si ricava anche dal prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica.

Con riferimento a quanto segnalato, si ritiene in ogni caso utile acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 26

Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori

Le norme dispongono che una quota pari a euro 276.242 per l'anno 2023 e a euro 552.483 a decorrere dal 2024, del contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge n. 234/2021, riconosciuto in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) sia destinata al potenziamento della struttura organizzativa della LILT medesima.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 275, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) riconosce alla LILT un contributo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica dell’associazione nonché le connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa.

Si ricorda altresì che la LILT è inclusa nel conto economico consolidato (ossia fa parte del cosiddetto “elenco Istat” della p. a.)

Le norme autorizzano l'ente, per il biennio 2023-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, tre funzionari e tre assistenti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Le norme inoltre rideterminano la dotazione organica della LILT in ventuno posizioni complessive, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, sette funzionari, dieci assistenti e un operatore.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma determina oneri retributivi pari ad euro 276.242 per l'anno 2023 ed euro 552.483 a decorrere dall'anno 2024 per l’assunzione a tempo indeterminato di un contingente complessivo di 9 unità di personale, così articolato: 1 medico di I livello, 2 professionisti di I livello, 3 funzionari e 3 assistenti. Alla copertura degli oneri retributivi complessivi si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge n. 234/2021, che, secondo la RT, risultano essere sufficienti.

Gli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale sono stati quantificati sulla base delle retribuzioni pro capite fissate dal vigente CCNL di comparto applicabile e sono illustrate, nel dettaglio, nella tabella riportata nella RT, cui si rinvia.

La RT precisa che per l'anno 2023 è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 6 mesi, ipotizzando che le nuove assunzioni, in considerazione dei necessari tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, non possano essere effettuate con decorrenza anteriore al 1° luglio.

La RT afferma che alle spese connesse al reclutamento del contingente di personale in esame (per la gestione delle procedure concorsuali e per il funzionamento) si fa fronte mediante le pertinenti risorse del bilancio della LILT disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame destinano una quota pari a euro 276.242 per l'anno 2023 e a euro 552.483 a decorrere dal 2024 del contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), riconosciuto in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), al potenziamento della struttura organizzativa della LILT medesima ed autorizzano la LILT ad assumere a tempo indeterminato un contingente complessivo di 9 unità di personale, così articolato: 1 medico di I livello, 2 professionisti di I livello, 3 funzionari e 3 assistenti. La RT fornisce gli elementi sulla cui base gli oneri per le retribuzioni del personale da assumere, corrispondenti esattamente alla quota vincolata sopra descritta, sono verificabili sulla base del vigente CCNL e, per il 2023, assume che le assunzioni decorrano dalla metà dell’anno considerati i tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali.

Si rammenta che la LILT è inclusa nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

In proposito, si osserva che tali assunzioni sono autorizzate in un numero determinato di unità; ciò a fronte di oneri assunzionali che, essendo configurati come limiti massimi di spesa, richiederebbero che anche il numero di assunzioni fosse definito entro un contingente massimo: in proposito, andrebbe acquisito l’avviso del Governo circa l’effettiva prudenzialità di configurare il numero delle assunzioni in termini puntuali, a fronte di un’autorizzazione di spesa configurata come limite massimo, tenuto conto del carattere rigido ed obbligatorio delle spese per retribuzioni, che potrebbero registrare incrementi.

 

ARTICOLO 27

Fondazione Ugo Bordoni

Le norme, modificando i commi 5 e 6 dell’articolo 41 della legge n. 3/2003, ridelineano i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione Ugo Bordoni.

Si ricorda che la Fondazione Ugo Bordoni non è inclusa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ma è soggetta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy. Si ricorda altresì che la normativa previgente definiva le funzioni della Fondazione sostanzialmente nei seguenti termini:

·           elaborazione e proposta di strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni;

·           collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e con le altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività di tali amministrazioni;

·           svolgimento di attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio su richiesta di una Autorità amministrativa indipendente.

Le modifiche recate dalle norme in esame ampliano il novero delle attività che la Fondazione può svolgere riformulando il citato articolo 41, comma 5 della legge n. 3/2003. In particolare, il comma 1, lett. a) del testo in esame specifica che trattasi di ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi, con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. Inoltre, per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, esegue e valuta, anche utilizzando i laboratori del Ministero delle imprese e del Made in Italy, attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del business e management. La Fondazione può instaurare rapporti con Università, enti pubblici e privati, imprese, sia a livello nazionale che internazionale.

La Fondazione, infine, partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea. Il comma 1, lett. b), demanda allo statuto, da approvare con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, la disciplina dei compiti e struttura organizzativa della Fondazione, l’individuazione delle categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, durata, ambiti di attività e controlli di gestione e di risultato.

Il comma 2, dispone, conseguentemente, che il Consiglio di amministrazione della Fondazione decada trascorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in commento e si proceda al relativo rinnovo.

Il comma 3 contiene la clausola di neutralità finanziaria.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame si limitano a ridelineare i compiti della Fondazione Ugo Bordoni ampliandone i possibili ambiti di intervento. Ciò posto, considerato che la Fondazione, sebbene vigilata dal Ministero, non rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, non si hanno osservazioni da formulare.

 



[1] In fase di prima applicazione, 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, 1 al Dipartimento per l’informazione e l’editoria e 1 al Dipartimento Casa Italia.

[2] In fase di prima applicazione, 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, 1 al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia e 1 al Dipartimento Casa Italia.

[3] In fase di prima applicazione, 3 da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia.

[4] In fase di prima applicazione, da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia.

[5] Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali- direzione centrale per la finanza locale.

[6] Di cui n.1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

[7] Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato–Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’UE (IGRUE).

[8] Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato–Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’UE (IGRUE).

[9] Da assegnare all’“Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti”.

[10] Di cui 10 per funzioni valutative, statistiche ed informatiche e 5 per attività amministrative-giuridico-contabile.

[11] In fase di prima applicazione, 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, 1 al Dipartimento per l’informazione e l’editoria e 1 al Dipartimento Casa Italia.

[12] In fase di prima applicazione, 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, 1 al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia e 1 al Dipartimento Casa Italia.

[13] In fase di prima applicazione, 60 unità per il Dipartimento della protezione civile, 3 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia.

[14] In fase di prima applicazione, 40 unità per il Dipartimento della protezione civile (cat. B-F3).

[15] In fase di prima applicazione 1 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia (cat. B-F5).

[16] Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali- direzione centrale per la finanza locale.

[17] Di cui 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

[18] Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato–Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’UE (IGRUE).

[19] Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato–Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’UE (IGRUE).

[20] Di cui 2 unità a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026.

[21] Di cui 10 per funzioni valutative, statistiche ed informatiche e 5 per attività amministrative-giuridico-contabile.

[22] 1 dirigente sanitario e 1 dirigente amministrativo da attribuire alla struttura di missione denominata “Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale”, istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei.

[23] 1 dirigente sanitario e 1 dirigente amministrativo da attribuire alla struttura di missione denominata “Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale”, istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei.

[24] Assunzioni a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026, da attribuire alla struttura di missione denominata “Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale”; istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei.

[25] 2 unità dell’area dirigenti PTA (1 Dirigente Amministrativo e 1 Dirigente Ingegnere Informatico) e 1 Dirigente Medico, 63 unità dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari così distinti: 10 Infermieri, 10 Collaboratori Tecnici Professionali – Ingegneri gestionali, 10 Collaboratori Tecnici Professionali – Ingegneri clinici, 7 Collaboratori Tecnici Professionali – Statistici, 6 Collaboratori Tecnici Professionali – informatici, 10 Collaboratori Amministrativi Professionali – settore giuridico, 10 Collaboratori Amministrativi Professionali – settore economico e 5 unità di personale dell’Area degli Assistenti con qualifica di Assistente Amministrativo.

[26] Si tratta della Commissione interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

[27] In particolare, gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione sono i seguenti:

- Ministero dell’economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

- Ministero delle imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023 e 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per l'anno 2023 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

- Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024 e 37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

- Ministero dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023 e 130.873 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno 2023 e 5.903 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno 2023 e 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

- Ministero dell'università e della ricerca per 84.179 euro per l'anno 2023 e 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024; - Ministero della difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e 2.636 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

- Ministero della cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024;

- Ministero della salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e 4.313 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

- Ministero del turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e 64.101 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

[28] Capitolo 3059 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[29] L’ammontare complessivo degli oneri per l’anno 2023 determinati dalle disposizioni ricordate, cui si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, è di 107.229.641 euro.

[30] Si veda il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante la ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022.

[31] L’ammontare complessivo degli oneri determinati dalle disposizioni ricordate, a cui si provvede sul Fondo citato, è il seguente: 132.824.912 per l’anno 2024; 139.334.796 per l’anno 2025; 142.532.597 per l’anno 2026; 144.820.744 per l’anno 2027; 148.052.650 per l’anno 2028; 148.193.806 per l’anno 2029;148.329.861 per l’anno 2030; 148.471.768 per l’anno 2031; 148.613.676 per l’anno 2032; 148.838.043 per l’anno 2033;149.346.278 per l’anno 2034; 149.758.512 per l’anno 2035; 150.170.746 per l’anno 2036; 150.572.033 per l’anno 2037; 150.904.954 a decorrere dal 2038.

[32] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[33] Si tratta, in particolare, dell’articolo 5, comma 18, dell’articolo 6, comma 5, dell’articolo 10, comma 2, dell’articolo 11, comma 2, dell’articolo 12, comma 2, dell’articolo 15, comma 36, dell’articolo 17, comma 3, e dell’articolo 23, comma 2.

[34] 300 unità, di cui un massimo di 8 unità di livello dirigenziale generale, un massimo di 24 unità di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale.

[35] Ai sensi dell’art. 17, comma 14, della legge n. 127/1997.

[36] Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

[37] Di cui all'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

[38] Si veda, ad esempio, l’articolo 10 del decreto ora in esame

[39] Ciò, per altro, è riscontrabile anche nel prospetto riepilogativo riferito alla norma istitutiva del fondo che espone sia la dotazione iniziale del fondo, in misura integrale, come maggiore spesa corrente sui tre saldi, sia l’effetto riflesso come maggiori entrate tributarie e contributive sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto.

[40] Si veda il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante la ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022.

[41] Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

[42] articolo 1, comma 341, della legge 234/2021, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

[43] articolo 1, comma 559, della legge n. 197/2022, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario /2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

[44] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[45] Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. La norma fa riferimento alle assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time

[46] di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge n. 124/1999, Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.

[47] di cui all'articolo 13, comma 1, del D.lgs. n. 59/2017, Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge n. 107/2015.

[48] di cui all'articolo 11 del D.lgs. n. 297/1994, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

[49] recate dai commi da 17-bis a 17-septies dell'articolo 1 del D.L. n. 126/2019, Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

[50] di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge n. 124/1999

[51] Attraverso la modifica dell’articolo 399 del D.lgs. n. 297/1994, testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

[52] di cui all’articolo 13, comma 5 del D.lgs. n. 59/2017, Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge n. 107/2015.

[53] Recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

[54] Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione.

[55] Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

[56] Ai sensi dell’art. 152 del DPR n. 18/1967.

[57] Di cui all’art. 1, comma 607, della legge n. 234/2021.

[58] Ai sensi dell’art. 158, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare - COM)

[59] Così come indicato dalla tabella A di cui all’allegato 1 e dalla tabella B di cui all’allegato 2.

[60] Si evidenzia, peraltro che i suddetti importi appaiono sostanzialmente confrontabili con quelli concernenti l’assunzione presso il Ministero della difesa di 15 unità massime di personale del medesimo profilo funzionale la cui autorizzazione all’assunzione è stata disposta dell’art. 20, commi 2 e 3, del DL n. 4/2022.

[61] Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

[62] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

[63] Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

[64] Ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 645, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020.

[65] Si rammenta che l’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, prevede che, con legge di bilancio, le somme corrispondenti all’ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all’esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato, possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su apposti fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

[66] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 1084 dello stato di previsione del Ministero della salute.

[67] Tale Fondo è iscritto sul capitolo 3073 dello stato di previsione del medesimo Ministero.

[68] La citata disposizione prevede che all'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

[69] Indennità di vacanza contrattuale.

[70]             Come già osservato con riferimento al comma 882, citato, che ha inizialmente autorizzato le assunzioni.

[71] Ai sensi dell'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[72]             Di cui alla tabella 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.

[73] Secondo la tabella D-ter, introdotta nel decreto legislativo dalla successiva lettera b) del comma in esame.

[74] Fondo di efficienza dei servizi istituzionali destinato alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

[75] Legge n. 197 del 2022.

[76] Tale fondo è iscritto sul capitolo 3068 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[77] In particolare, l’articolo 10 del D.lgs. n. 235/2012 disciplina le ipotesi di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

[78] Indennità di servizio estero

[79] Indennità premio di servizio

[80] Cfr. Dossier 35/2, nel quale si era evidenziato come l’onere, riferito a retribuzioni del personale, apparisse di carattere permanente, mentre la disposizione faceva riferimento a un onere pluriennale (fino al 2032) (Parte II Profili di carattere finanziario relativo all’AC 888).

[81] Si ricorda che la necessità di introdurre le novelle in esame era già stata rilevata dal Presidente della Repubblica con lettera inviata in data 24 febbraio 2023 ai Presidenti della Camera e del Senato nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, contestualmente alla promulgazione della legge di conversione del citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, ciò al fine di assicurare l’integrale rispetto dell’articolo 81 della Costituzione, sotto il profilo dell’effettivo allineamento tra oneri e coperture finanziarie.

[82] In particolare, le risorse relative alla citata autorizzazione di spesa risultano iscritte sul capitolo 2735 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per un ammontare - nel quadro del vigente bilancio dello Stato - di 2.544.153 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, come risulta dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, recante la ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025.

[83] In particolare, le risorse relative alla citata autorizzazione di spesa risultano iscritte sul capitolo 2563 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per un ammontare pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, come risulta dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, recante la ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025.

[84] In particolare, le risorse relative alla citata autorizzazione di spesa risultano iscritte sul capitolo 2568 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per un ammontare pari a 339.845 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, come risulta dal citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

[85] Tale piano gestionale è denominato “Attivazione del numero verde” e presenta una dotazione di 117.824 euro annui.

[86] Tale piano gestionale è denominato “Servizio di interpretariato” e presenta una dotazione di 222.021 euro annui.

[87] Di cui all’art. 1, comma 607, della legge n. 234/2021.

[88] Il citato art. 1826-bis, al comma 1, prevede che “Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali è istituito apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonché per riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi”.

[89] di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successivi rifinanziamenti, e di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successivi rifinanziamenti.

[90] Di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

[91] Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

[92] Si rammenta che la sentenza citata ha risolto un conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione Valle d’Aosta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri

[93] In particolare, la citata disposizione ha previsto che a decorrere dal 2022 il contributo dovuto dalla regione Valle d’Aosta quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico fosse rideterminato in 82,246 milioni di euro annui.

[94] in attuazione dell'Accordo sancito in data 8 marzo 2023 nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

[95] La disposizione prevede che le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.

[96] Di cui al DL n. 1/2020.

[97] Art. 7, comma 31-quinquies, del DL n. 78/2010 e art. 10, comma 4, del DL n. 174/2012.

[98] Ai sensi dell’articolo 7, comma 31 -sexies, del DL n. 78/2010.

[99] Come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal CCNL 2019-2021 – comparto Funzioni centrali.

[100] Di cui all’articolo 28 del CCNL del 31 luglio 2009.

[101] Si evidenzia che all’articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 non sono ascritti effetti finanziari scontati a fini dei saldi di finanza pubblica.

[102] L’unico dato relativo alla platea dei destinatari dell’intero comma 7 (circa 202 unità di personale dirigenziale) viene peraltro fornito dalla relazione illustrativa.

[103] In particolare, come evidenziato dalla relazione tecnica, gli oneri complessivi derivanti dall’applicazione del comma 6 sono pari a 1.862.552 euro annui a decorrere dal 2023 e quelli derivanti dall’applicazione del comma 7 sono pari a 4.267.943 euro per il 2023 e a 2.000.000 di euro a decorrere dal 2024.

[104] La relazione tecnica quantifica tali effetti indotti sul personale di cui all’articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 in 462.267 euro a decorrere dall’anno 2023 in riferimento al comma 6 e in 267.943 euro per l’anno 2023 in riferimento al comma 7.

[105] Ovvero il corrispettivo di 132 milioni di lire rispetto al cambio con l’euro fissato in 1.936,27.

[106] Di cui all’art. 1, comma 607, della legge n. 234/2021.

[107] Aggiornato al 26 marzo 2020.

[108] Di cui all’art. 1, comma 607, della legge n. 234/2021.

[109]  Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge n. 69/2009.

[110] disciplinate all’articolo 7 del D.L. n. 22/2021, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.