Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR, delle politiche di coesione e della politica agricola comune
Riferimenti: AC N.1089/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 17/04/2023
Organi della Camera: V Bilancio

INDICE

PREMESSA.. 13

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI 14

Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione (Piani nazionali a tutela delle persone anziane). 14

Articolo 1, commi da 1 a 3 (Riorganizzazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR). 15

Articolo 1, comma 4, lettere da a) a d)  (Soppressione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale e disposizioni in materia di Cabina di regia PNRR e Segreteria tecnica). 16

Articolo 1, comma 4, lettere e)-f-bis) e comma 5 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR presso la RGS). 20

Articolo 1, comma 6 (Competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete)  25

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)  26

Articolo 3  (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)  32

Articolo 4  (Stabilizzazione di personale non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR). 33

Articolo 4-bis (Riduzione dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche)  38

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee) 39

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR). 42

Articolo 6-bis (Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR). 44

Articolo 6-ter (Disposizioni per il rafforzamento dell’operatività dell’Amministrazione finanziaria). 45

Articolo 7 (Attuazione e monitoraggio degli interventi PNC). 46

Articolo 7-bis (Disposizioni in materia di revisione prezzi) 47

Articolo 7-ter (Garanzie definitive negli appalti pubblici). 48

Articolo 8, commi da 1 a 6 (Rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori) 49

Articolo 8, commi da 7 a 12 (Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del turismo). 52

Articolo 8, comma 13 (Incarichi di consulenza e di vertice a soggetti in quiescenza)  55

Articolo 8, comma 13-bis (Realizzazione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per mafia) 56

Articolo 8-bis (Fondo per le esigenze indifferibili). 57

Articolo 9 (Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici). 60

Articolo 10 (Efficientamento del comparto giustizia). 61

Articolo 11, commi 1 e 2 (Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy). 65

Articolo 11, comma 2-bis  (Convenzione a titolo gratuito tra Ministero delle imprese e Agenzia delle entrate). 67

Articolo 12 (Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA). 67

Articolo 13 (Incremento della dotazione organica dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato). 68

Articolo 14, commi 1 e 2 e comma 5 (Modifiche al DL 77/2021 in materia di governance del PNRR). 71

Articolo 14, commi da 3 a 4-bis e commi da 6 a 9 (Misure in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi). 72

Articolo 15 (Contributo dell’Agenzia del demanio e del Ministero della difesa all’attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR). 76

Articolo 15, comma 5-bis (Individuazione degli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici da destinare ad alloggi universitari o impianti sportivi). 78

Articolo 15, comma 5-ter (Ricognizione degli immobili di proprietà delle regioni ed enti locali adibiti all’attività sportiva) 79

Articolo 15-bis (Contributo dell'Agenzia del Demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIE). 80

Articolo 16 (Contributo dell’Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale)  82

Articolo 17 (Accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza). 84

Articolo 18 (Norme in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici, nonché di digitalizzazione dei procedimenti) 86

Articolo 18, commi 11-ter e 11-quater (Norme in materia di infrastrutture di comunicazione)  89

Articolo 18-bis (Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità digitale). 90

Articolo 19 (Commissione tecnica VIA e VAS e Commissione tecnica PNRR-PNIEC)  91

Articolo 20 (Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR). 95

Articolo 21, commi 1 e 2 (Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità). 97

Articolo 21, comma 2-bis (Flussi informativi in favore dell’amministrazione competente in materia di disabilità). 99

Articolo 22, commi 1 e 2 (Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)  100

Articolo 22, commi da 3 a 7 (Assunzioni presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)  101

Articolo 23 (Équipes formative territoriali). 106

Articolo 24 (Semplificazione degli interventi di edilizia scolastica degli enti locali)  109

Articolo 25 (Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell’istruzione). 113

Articolo 26, commi 1-4 (Esonero contributivo per imprese finanziatrici di borse di dottorato) 114

Articolo 26, commi da 5 a 9  (Disposizioni in materia di Università e ricerca). 117

Articolo 26, comma 5-bis  (Disposizioni in materia di contratti da ricercatore universitario)  121

Articolo 26, comma 6-bis  (Opzione per il regime a tempo pieno o a tempo definito dei ricercatori a tempo determinato). 122

Articolo 27 (Interventi PNRR di competenza  del Ministero dell’università e della ricerca)  123

Articolo 28, comma 1 (Residenze e alloggi universitari). 126

Articolo 28, comma 1-bis (Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria). 127

Articolo 29 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico). 128

Articolo 29-bis (Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche) 130

Articolo 30 (Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145). 131

Articolo 31 (Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l’attuazione di Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici) 132

Articolo 31-bis (Misure urgenti per le infrastrutture viarie). 137

Articolo 31-ter (Diga di Ripaspaccata in agro). 138

Articolo 32 (Interventi ferroviari oggetto di commissariamento) 139

Articolo 33, commi 1-4 (Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). 139

Articolo 33, comma 5 (Strada statale n. 38 – Variante di Tirano). 145

Articolo 33, comma 5-ter (Commissario straordinario Giochi Mediterraneo Taranto 2026)  146

Articolo 33, comma 5-quater (Linea 2 della metropolitana di Torino). 148

Articolo 34, commi 1 e 2 (Investimenti immobiliari degli enti previdenziali al fine della stipulazione di contratti di locazione con pubbliche amministrazioni). 148

Articolo 34, comma 3 (Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dell'INAIL). 151

Articolo 35 (Digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali) 152

Articolo 36 (Deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione) 154

Articolo 37 (Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)  156

Articolo 38 (Disposizioni in materia di crisi d’impresa). 157

Articolo 39 (Modifiche all’art. 51 delle disp.att.c.p.p. in materia di personale tecnico per la documentazione degli atti). 159

Articolo 40 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria) 160

Articolo 41 (Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile). 163

Articolo 42 (Interventi di rinaturazione dell'area del Po). 164

Articolo 43 (Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC). 165

Articolo 44 (Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR). 167

Articolo 45 (Proventi delle aste CO2 e supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico). 169

Articolo 45, comma 2-ter (Incremento del fondo contro l’inquinamento dell’aria nella Pianura padana). 170

Articolo 45, commi da 2-quater a 2-octies (Incremento del fondo contro l’inquinamento dell’aria nella Pianura padana). 172

Articolo 46 (Procedimenti amministrativi in materia di beni culturali). 173

Articolo 47, commi da 1 a 6  (Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili). 174

Articolo 47, comma 1, lett. 0a) (Regime di incentivazione tariffario per la produzione di biometano). 175

Articolo 47, commi 1-bis – 1-quater (Esenzione dalla valutazione di impatto ambientale per progetti di impianti di energia rinnovabile). 176

Articolo 47, commi da 7 a 9 (Disposizioni in materia di reti elettriche). 177

Articolo 47, comma 9-bis(Incentivi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico di piccole dimensioni e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili)  177

Articolo 47, commi da 9-ter a 9-sexies (Procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e realizzazione dell’infrastruttura di ricerca denominata “Einstein Telescope”). 179

Articolo 47, commi 10 e 11 (Disposizioni in materia di comunità energetiche nel settore agricolo). 180

Articolo 48 (Disciplina delle terre e delle rocce da scavo e linea ferroviaria Biella-Novara)  182

Articolo 49, commi da 1 a 6 (Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici). 183

Articolo 49, comma 6-bis (Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici). 185

Articolo 50, commi da 1 a 9  (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR – Soppressione Agenzia per la coesione territoriale)  185

Articolo 50, commi da 10 a 16 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR – Nucleo per le politiche di coesione NUPC). 190

Articolo 50, commi 17 e 18  (Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR). 193

Articolo 51, comma 1 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)  195

Articolo 51, comma 1-bis – 1-quater (Contributo dei Fondi strutturali europei alla spesa nazionale e al contrasto della crisi energetica). 196

Articolo 51-bis  (Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale). 197

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale) 199

Articolo 52, comma 5-bis (Polo industriale di Piombino). 201

Articolo 52, comma 5-ter (Smaltimento fanghi sul territorio). 201

Articolo 52, comma 5-quater – 5-quinquies (Società Arexpo s.p.a. e disposizioni in materia di revisione prezzi). 202

Articolo 54 (Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC). 206

Articolo 55  (Agenzia italiana per la gioventù). 212

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

1089

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatori per le Commissioni di merito:

Gardini, per la I Commissione;

Ottaviani, per la V Commissione

Gruppi:

FdI

Lega

Commissioni competenti:

I (Affari costituzionali) e V (Bilancio)

 

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dal Senato.

Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Fra gli emendamenti approvati in prima lettura, taluni sono corredati di relazione tecnica, mentre altri non lo sono: della circostanza si dà conto in ciascuna delle pertinenti schede.

Inoltre, il Governo ha depositato documentazione tecnica presso la Commissione Bilancio del Senato e, infine, in seguito all’approvazione del testo in sede referente, la RGS ha depositato una Nota nella quale rappresenta “per quanto di competenza, di non ravvisare motivi ostativi all’ulteriore corso del provvedimento”, formulando comunque perplessità circa il comma 1-bis dell’articolo 8: anche di tale documentazione si dà conto nelle pertinenti schede.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione
(
Piani nazionali a tutela delle persone anziane)

Le norme introdotte al Senato, modificano l’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge n. 33/2023 (recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane), sostituendo il riferimento al Piano per la non autosufficienza recato dalla norma citata. 

Si ricorda che l’articolo 2, comma 3, della legge n. 33/2023 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane. In particolare, il CIPA adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, il «Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana» e il «Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana» che sostituisce il Piano per la non autosufficienza.

La norma in esame interviene per correggere quest’ultimo riferimento precisando che il piano adottato dal CIPA sostituisce, per la parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza.

 

L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni riguardo alla norma in esame che interviene sulla legge delega in materia di politiche in favore delle persone anziane, limitandosi a precisare che il futuro Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana sostituisce l’attuale Piano per la non autosufficienza “per la parte inerente alla popolazione anziana”.

 

Articolo 1, commi da 1 a 3
(Riorganizzazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR)

La norma prevede che, mediante i decreti ai quali è demandata l’adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri ai sensi dell’art. 13, comma 1, del DL n. 173/2022, si possa anche provvedere, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale o dell’unità di missione di livello dirigenziale generale, che le amministrazioni centrali rispettivamente individuano tra quelle esistenti o istituiscono, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del DL n. 77/2021, per il coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi PNRR. Viene, inoltre, previsto che tale riorganizzazione possa essere disposta anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività, già attribuite all’unità di missione istituita, ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle già esistenti. In tal caso sono, altresì, trasferite alla struttura dirigenziale nuova assegnataria di funzioni anche le risorse umane, finanziarie e strumentali già attribuite all’unità di missione (comma 1). Con riferimento a tale riorganizzazione, la decadenza dagli incarichi dirigenziali relativi a strutture dirigenziali ed unità di missione, si determina con la conclusione del conferimento dei nuovi incarichi[1]. Gli incarichi dirigenziali non generali relativi a uffici preposti allo svolgimento di funzioni e attività già di titolarità delle unità di missione istituite sono conferiti[2] in deroga ai limiti percentuali previsti dall’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 (8 % della dotazione organica dei dirigenti di II fascia), per la durata espressamente prevista per ciascun incarico e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 (comma 2). Viene, infine, previsto che mediante l’adozione di uno o più DPCM, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si proceda alla riorganizzazione di specifiche unità di missione individuate dalla norma già istituite presso la Presidenza del Consiglio. Agli incarichi dirigenziali relativi alle strutture oggetto di riorganizzazione si applicano le previsioni di cui al comma 2 (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del decreto-legge, ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che le stesse dal punto di vista finanziario non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riguardo ai commi 2 e 3 viene, altresì, precisato che la riorganizzazione avviene nei limiti delle risorse umane e strumentali già assegnate alle unità di missione istituite presso le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR a legislazione vigente e, pertanto, ad invarianza di oneri.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[3] ha confermato che la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell’unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR in capo alle amministrazioni centrali rappresenta una mera facoltà per le amministrazioni coinvolte. Tale riorganizzazione può avvenire attraverso lo strumento regolamentare o in alternativa mediante trasferimento (totale o parziale) delle funzioni e delle attività attribuite all’unità di missione come istituita, ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle già esistenti, ma in entrambi i casi si conferma la garanzia della neutralità finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme prevedono che mediante i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri adottabili a normativa vigente mediante DPCM, si possa anche procedere alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR, in capo alle amministrazioni centrali interessate. A tale riorganizzazione si provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate (commi 1-3). Al riguardo non si formulano osservazioni stante il contenuto ordinamentale e la neutralità finanziaria evidenziate dalla relazione tecnica e confermate dall’ulteriore documentazione presentata dal Governo al Senato.

 

Articolo 1, comma 4, lettere da a) a d)
(Soppressione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale e disposizioni in materia di Cabina di regia PNRR e Segreteria tecnica)

Normativa previgente. L’art. 2, del DL n. 77/2021 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio una Cabina di regia preposta alle attività di indirizzo, impulso e coordinamento relative alla fase attuativa del PNRR. La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio e alla stessa partecipano i Ministri - ed i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio - competenti, in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.

L’art. 3, del medesimo decreto-legge ha demandato ad un DPCM l’istituzione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'Università e della ricerca e della società civile. Ai componenti del suddetto Tavolo permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive in materia di attuazione del PNRR e può segnalare alla Cabina di regia, di cui all'art. 2, e al Servizio centrale per il PNRR, di cui all'art. 6, del citato decreto-legge ogni profilo rilevante per la realizzazione del Piano.

Alle suddette norme non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al DL 77/2021, con riguardo alle norme in riferimento, evidenziava che alle stesse si sarebbe provveduto con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. Il Tavolo permanente è stato poi istituito con DPCM 14 ottobre 2021.

L’art. 4, del DL n. 77/2021 ha, altresì, istituito presso la Presidenza del Consiglio una struttura con funzioni di Segreteria tecnica a supporto delle attività della Cabina di regia (di cui all’articolo 2) e del Tavolo permanente (di cui all’articolo 3), con durata operativa che si protrae fino al completamento del PNRR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. Per queste finalità la norma ha autorizzato la spesa di euro 200.000 per il 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

 

La norma reca la soppressione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, di cui all’art. 3, del DL n. 77/2021 adottando le relative disposizioni di coordinamento [lettere a) e c)].

Vengono, altresì, previste ulteriori modifiche all’articolo 2 del medesimo decreto-legge istitutivo della Cabina di regia per il PNRR, prevedendo, con riguardo all’esercizio delle funzioni di tale organo, l’eliminazione di ogni riferimento al Tavolo permanente. Viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 3-bis al suddetto articolo 2. Tale disposizione, modificata al Senato, trasferisce alla Cabina di regia per il PNRR le funzioni di coordinamento e cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale già svolte dal Tavolo permanente, individuando le rappresentanze di organismi pubblici e privati che partecipano alle sedute della Cabina di regia quando questa si riunisce in relazione allo svolgimento di tali attività. La norma precisa, in particolare, che ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell’Università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della Cabina di regia con riguardo alle summenzionate attività, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Restano esclusi da tale previsione i Presidenti della Conferenza delle Regioni dell’ANCI e dell’UPI, nonché il sindaco di Roma (lettera b)).

Viene, infine, novellato l’articolo 4, del DL n. 77/2021, istitutivo della Segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia, sopprimendo ogni riferimento al Tavolo permanente. Viene, inoltre, attribuita[4] alla Segreteria tecnica la nuova funzione di vigilanza sull’osservanza, da parte delle amministrazioni centrali nello svolgimento delle rispettive funzioni di coordinamento, degli indirizzi e delle linee guida di attuazione del PNRR elaborati dalla Cabina di regia (lettera d)).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del decreto-legge, ribadisce il contenuto delle norme e, con riguardo alle lett. da a) a c), precisa che le modifiche apportate al DL n. 77/2021 possiedono contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito alla lettera d), viene, altresì, evidenziato che dal punto di vista finanziario, ai maggiori oneri derivanti dall’ampliamento dei compiti e delle attività attribuite alle Segreteria tecnica, si provvede, oltreché con le risorse economiche, umane e strumentali previste a legislazione vigente, anche con quelle previste dall’articolo 2 del presente decreto–legge (cfr. infra), atteso il trasferimento alla Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dal citato articolo 2 delle funzioni già di titolarità della Segreteria tecnica.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[5], in relazione alle lettere b) e c), ha confermato che le modifiche presentano un contenuto meramente organizzativo e ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto ha precisato, inoltre, che le osservazioni formulate in merito ai nuovi fabbisogni di spesa della “Cabina di regia” possono essere fugati dal fatto che le disposizioni del provvedimento (con specifico riguardo all’articolo 2) hanno previsto risorse aggiuntive, derivanti dal trasferimento delle funzioni che erano già nella titolarità della “Segreteria tecnica”, trattandosi, quindi, di una mera rimodulazione di dotazioni già previste ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo alla lettera d), è stato confermato che ai maggiori oneri derivanti dall’ampliamento dei compiti attribuiti alla Segreteria tecnica, si provvederà, in aggiunta alle risorse economiche, umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente, anche con le risorse previste dall’articolo 2, del decreto-legge in esame. È stato altresì confermata l’adeguatezza di tali risorse rispetto ai “nuovi” compiti previsti dalle norme in esame.

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la modifica apportata alla lettera b), non è corredato di relazione tecnica.

Tale modica consente anche ai rappresentati del settore bancario, finanziario e assicurativo, la partecipazione ai lavori della Cabina di regia quando questa si riunisce per lo svolgimento delle attività di cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca specifiche modifiche al DL n. 77/2021 in materia di governance del PNRR. In particolare, viene soppresso il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, prevedendo che le relative funzioni di coordinamento e cooperazione siano trasferite alla Cabina di regia per il PNRR, ai cui lavori sono chiamati a partecipare i rappresentanti di enti ed organizzazioni già costituenti il Tavolo permanente. La norma conferma quanto già previsto nell’assetto previgente con riguardo al Tavolo permanente, ovvero che a tali rappresentanti non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, in ragione della partecipazione ai lavori della Cabina di regia. Sono introdotte, infine, alcune modifiche relative alla Segreteria tecnica istituita presso la Presidenza del Consiglio con funzioni di supporto alle attività della Cabina di regia, attribuendo alla stessa la nuova funzione di vigilanza sull’osservanza, da parte delle amministrazioni centrali, delle linee guida di attuazione del PNRR elaborate dalla Cabina di regia [comma 4, lett. da a) a d)].

Con riferimento ai nuovi compiti attribuiti alla Segreteria tecnica, non si hanno osservazioni da formulare, posto che sulla base di quanto è desumibile dalla RT e dall’ulteriore documentazione pervenuta al Senato, agli stessi si provvederà, oltreché con le risorse vigenti, anche con quelle previste dall’articolo 2 del presente decreto–legge, che trasferisce alla neo istituita Struttura di missione PNRR le funzioni della medesima Segreteria.

Nulla da osservare anche in merito alla modifica apportata al Senato, che amplia il novero dei partecipanti ai lavori della Cabina di regia quando questa si riunisce per lo svolgimento delle attività di cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale; ciò considerato che, in base a quanto previsto espressamente dalla norma, è esclusa la corresponsione di qualsiasi emolumento e rimborso spesa ai partecipanti ai lavori della Cabina di regia nello svolgimento di tali attività.

 

Articolo 1, comma 4, lettere e)-f-bis) e comma 5
(Monitoraggio e rendicontazione del PNRR presso la RGS)

La norma, modificata al Senato, novella la disciplina relativa al monitoraggio e alla rendicontazione del PNRR, recata dai commi 1 e 2 dell’articolo 6 del DL n. 77/2021[6]. In particolare viene disposto il potenziamento delle strutture del Ministero dell’economia (MEF) coinvolte nell’attuazione del Piano, istituendo presso il medesimo ministero, 2 posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca (RCS), con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di I fascia e soppressione di un numero di posti dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnati allo stesso ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente [lettera e), cpv. comma 1].

Viene, inoltre, disposta la sostituzione, del Servizio centrale per il PNRR, quale ufficio dirigenziale generale già operativo[7] presso la Ragioneria generale dello Stato, con una nuova struttura, di analogo livello, denominata Ispettorato generale per il PNRR, articolata in 8 uffici di livello dirigenziale non generale; con un incremento del numero (+2) di tali uffici rispetto a quello previsto nell’assetto del previgente Servizio centrale per il PNRR (6 uffici di livello dirigenziale non generale). Per finalità di coordinamento viene, altresì, istituita presso la Ragioneria generale dello Stato 1 posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di Consulenza, Studio e Ricerca - CSR [lettera e), cpv. comma 2].

Nel corso dell’esame al Senato le funzioni del nuovo Ispettorato disciplinate dalla lettera e), cpv. comma 2, sono state integrate con l’attribuzione di specifiche funzioni in materia di coordinamento della fase attuativa del PNRR indicate all’art. 8, commi 1, 2, primo e secondo periodo, 3 e 4 del DL n. 77/2021. È stato, inoltre, introdotta la nuova lettera f-bis) che apporta all’art. 8, comma 2, del medesimo decreto-legge delle modifiche di coordinamento formale.

Inoltre, al fine di assicurare il raccordo dell’Ispettorato con altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato, sono istituite presso il medesimo dipartimento del MEF, 6 posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale CSR per le esigenze degli Ispettorati competenti; con incremento di 1 unità rispetto a quanto previsto[8] nell’assetto previgente per lo svolgimento da parte del soppresso Servizio centrale per il PNRR delle medesime summenzionate esigenze di raccordo funzionale (5 uffici di livello dirigenziale non generale di Consulenza, Studio e Ricerca - CSR) [lettera e), cpv. comma 2-bis].

Vengono, altresì, modificate specifiche disposizioni dell’art. 7 del DL n. 77/2021, disciplinante le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza del PNRR. In particolare, viene previsto che:

·        per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, la possibilità di stipula di convenzioni, prevista dal testo previgente del comma 2 del suddetto articolo 7, con Università, enti e istituti di ricerca, sia estesa anche con riguardo alle pubbliche amministrazioni [lettera f), n. 1].

 

Si rammenta che per le finalità connesse alla stipula delle suddette convenzioni, il testo vigente dell’art. 7, comma 2, non modificato dalla norma in esame, ha autorizzato la spesa di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028;

·        i protocolli d’intesa con la Guardia di finanza previsti, per finalità anticorruzione e anti frode, dal testo previgente del comma 8 del summenzionato articolo 7, possano essere stipulati, oltre che dalle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, anche dalle Regioni, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR. Resta fermo che, in base al testo vigente del suddetto comma 8 non modificato dalla norma in esame, tali protocolli sono stipulati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [lettera f), n. 3].

 

Viene portato, inoltre, da 7 a 9 (+2) il numero degli incarichi di livello dirigenziale non generale conferibili ai sensi del comma 4, primo periodo del richiamato articolo 7, per le finalità di cui all’articolo 6 del DL n. 77/2021 come modificato dalla lettera e) del comma in esame (cfr. supra) [lettera f), n. 2].

È, infine, inserito il nuovo comma 8-bis all’articolo 7, del DL n. 77/2021, che prevede che al fine ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, la Ragioneria generale dello Stato promuove misure di razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, anche, tra l’altro, mediante l’utilizzo di metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici [lettera f), n. 4].

Gli oneri derivanti dal comma 4, lettera e) vengono quantificati in euro 549.980 per il 2023 e in euro 659.980 annui a decorrere dal 2024, e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero dell’economia relativo al bilancio triennale 2023-2025 (comma 5).

Si evidenzia che gli importi dei suddetti oneri sono stati modificati, nei termini sopra riportati, durante l’esame al Senato. Gli importi indicati nel testo originario del decreto-legge sono pari ad euro 533.950 per il 2023 e a euro 640.730 annui a decorrere dal 2024. Le modifiche apportate, comportano, pertanto una rideterminazione in aumento di tali oneri pari ad euro 16.030 per il 2023 e ad euro 19.250 annui a decorrere dal 2024.

 

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del decreto-legge, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Adeguamenti strutture PNRR del MEF

(comma 4, lett. e))

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

0,6

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Adeguamenti strutture PNRR del MEF- effetti riflessi

(comma 4, lett. e))

 

 

 

 

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Minori spese correnti

 

Riduzione Tab A – MEF

(comma 5)

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

0,6

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del decreto-legge, ribadisce il contenuto delle norme e, con riferimento alla lettera e) cpv. comma 1, fornisce i dati di quantificazione (sintetizzati a seguire) al fine di mostrare la compensazione finanziaria tra il maggior onere derivante dal disposto incremento della dotazione organica della dirigenza di I fascia (per 2 posizioni) e la corrispondente soppressione di un numero di posti dirigenziali di II fascia equivalenti sul piano finanziario (3 posizioni).

In particolare, a fronte di una retribuzione pro-capite annua Lordo Stato di euro 222.594,93 per un dirigente di I fascia e di euro 169.804,34 per un dirigente di II fascia, per compensare un maggior onere pari a euro 445.189,87 (2 posizioni dirigenziali di I fascia), la relazione tecnica stima la soppressione di 3 posti dirigenziali di II fascia con una minore spesa di euro 509.413,03, per un risparmio pari ad euro 64.223,17.

In relazione all'istituzione dell'Ispettorato Generale per il PNRR, di cui alla lettera e), cpv. commi 2 e 2-bis, la relazione tecnica evidenzia che gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte all'articolo 6 del DL 77/2021 sono connesse all’incremento di 4 posizioni dirigenziali di livello non generale di cui 2 di consulenza studio e ricerca e sono quantificati nei termini sintetizzati nella tabella riportata a seguire.

(euro)

 

Unità

Retribuzione unitaria annua Lordo Stato

Rateo 2023

(dal ° marzo)

Dal 2024

Dirigenti II fascia

2

169.804,34

283.007,24

339.608,69

Dirigenti II fascia CSR

2

150.560,50

250.934,17

301.121,00

Totale

4

 

533.941,41

640.729,69

 

Ai fini delle suddette stime, gli importi considerati nell’ambito delle retribuzioni totali pro-capite sono riferiti alle seguenti voci: stipendio CCNL 2016-2018 per 13 mensilità, retribuzione fissa e di posizione variabile, oneri riflessi calcolati al 38,38 %, oneri sulla retribuzione di risultato calcolati al 32,7 %, incremento CCNL 2019-2021 al 3,78 % e IVC 2022-2024. Per la consultazione dei dati dettagliati riferiti alle singole voci evidenziate, si rinvia al testo della relazione tecnica.

 

In merito alla modifica apportata dal comma 4, lettera f), n. 2 al comma 4 dell’art. 7 del DL n. 77/2021, la relazione tecnica evidenzia che questa ha una funzione di coordinamento normativo e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[9], con riferimento al comma 4, lett. e), cpv. comma 1, ha confermato la sostenibilità della soppressione delle 3 posizioni dirigenziali di II fascia, a copertura dell’onere derivante dall’istituzione delle 2 posizioni dirigenziali di livello generale.

L’emendamento approvato al Senato che ha modificato e integrato le norme in esame, non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme intervengono sull’organizzazione delle strutture del Ministero dell’economia impiegate nelle attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, prevedendo l’istituzione di 2 posti di funzione dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca (CSR), con soppressione di un numero di posti dirigenziali non generali finanziariamente equivalenti (3 in virtù di quanto stimato dalla RT) e di un corrispondente ammontare dei vigenti budget assunzionali [lettera e), cpv. comma 1]. Al riguardo non si formulano osservazioni considerati i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare la compensatività degli effetti finanziari derivanti all’istituzione di 2 posti di funzione dirigenziale generale a fronte della corrispondente soppressione di 3 di posti dirigenziali di funzione non generale.

La norma prevede, inoltre, che il già operativo Servizio centrale per il PNRR della Ragioneria generale dello Stato sia sostituito con un nuovo organismo, denominato Ispettorato generale per il PNRR, che viene dotato di 2 uffici dirigenziali non generali in più rispetto alla precedente struttura. Per finalità di coordinamento e di raccordo del nuovo Ispettorato con altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato (RGS), vengono, altresì, istituite presso la medesima RGS 2 posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca (CSR) [lettera e), cpv. commi 2 e 2-bis]. Gli oneri derivanti dall’istituzione delle summenzionate 4 nuove posizioni dirigenziali di II fascia, vengono quantificati dalla norma in euro 549.980 per il 2023 e in euro 659.980 annui a decorrere dal 2024, disponendo, per la relativa copertura finanziaria la corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero dell’economia relativo al bilancio triennale 2023-2025 (comma 5). Al riguardo, si osserva che i suddetti importi risultano dalla rideterminazione, disposta al Senato, in aumento (euro 16.030 per il 2023 ed euro 19.250 annui a decorrere dal 2024) rispetto a quanto previsto nel testo originario del decreto legge (euro 533.950 per il 2023 e a euro 640.730 annui a decorrere dal 2024). Sul punto appare opportuno che vengano illustrate le ragioni sottostanti tale rideterminazione, fornendo dati ed elementi aggiornati di quantificazione.

Il comma 4, lett, f), prevede, altresì, l’ampliamento del novero di soggetti pubblici che possono stipulare convenzioni per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, previsto dall’art. 7, comma 2, del DL n. 77/2021, Con riguardo alle convenzioni, pur considerato che le stesse operano nell’ambito e nei limiti di una specifica autorizzazione di spesa (500.000 euro annui dal 2023 al 2028) prevista a normativa vigente, andrebbe acquisita una valutazione del Governo al fine di poter verificare la congruità di tale stanziamento rispetto al disposto ampliamento del bacino dei soggetti che possono ricorrere alle stesse convenzioni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell’articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal potenziamento delle strutture del Ministero dell’economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del PNRR, previsto dal comma 4, lettera e), del medesimo articolo 1, quantificati in 549.980 euro per il 2023 e in 659.980 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, che reca le occorrenti disponibilità.

 

Articolo 1, comma 6
(Competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete)

La norma, modificando l’art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 201/2022, dispone il trasferimento di specifiche competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete - per i quali non operi un’autorità di regolazione - dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT).

Le suddette competenze regolatorie, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 7 richiamati dall’art. 8 del suddetto decreto-legislativo, afferiscono, all’individuazione dei costi di riferimento dei servizi, dello schema tipo di piano economico-finanziario, degli indicatori e dei livelli minimi di qualità dei servizi nonché alla predisposizione degli schemi dei bandi di gara e degli schemi di contratti tipo.

Resta fermo quanto previsto nel testo della suddetta disposizione, non modificato dalla norma in esame, ossia che tali competenze regolatorie sono esercitate mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del decreto-legge, evidenzia che presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è già operativo l’Osservatorio per i servizi pubblici istituito dall’art. 13, comma 25-bis, del DL n. 145/2013, e che in attuazione della norma in esame, il medesimo Ministero dovrà predisporre gli atti e gli indicatori di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del D.lgs. 201/2022, ossia i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, gli schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo. La relazione tecnica precisa che dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale e dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[10] ha confermato che le attività assegnate al MIMIT dalla norma saranno svolte nell’ambito della dotazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche tenendo conto dell’attività che già viene ordinariamente svolta dalle Direzioni competenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma trasferisce specifiche competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del made in Italy. Resta fermo quanto già previsto nell’assetto previgente che a tali attività si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo non si formulano osservazioni, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica e dell’ulteriore documentazione presentata dal Governo al Senato a conferma della neutralità finanziaria della disposizione in esame.

 

Articolo 2
(Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

La norma istituisce – fino al 31 dicembre 2026 – una Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio. La Struttura, cui è preposto un coordinatore, è articolata in 4 direzioni generali e svolge le attività specificamente individuate dalla norma (comma 1).

In particolare viene previsto che la Struttura assicuri, in collaborazione con l’Ispettorato generale per il PNRR[11] lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio (comma 1, lett. e)).

Alla Struttura sono, altresì, trasferiti le funzioni svolte dalla Segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia - di cui all’art. 4 del DL n.77/2021, come modificato dal provvedimento in esame (cfr. supra) - nonché specifici compiti previsti[12] in capo all’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione della Presidenza del Consiglio. A tal fine è autorizzata la spesa euro 1.304.380 per il 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 (comma 2). La Struttura di missione ha il pieno accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico istituito[13] presso la Ragioneria generale dello Stato (comma 3).

La Struttura è composta da un contingente di 9 unità di personale dirigenziale non generale, da 50 unità di personale non dirigenziale e da un contingente di esperti. Le unità dirigenziali e non dirigenziali sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche[14], collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, nel limite di spesa complessivo, di euro 5.051.076 per il 2023 e di euro 6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Agli esperti compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di euro 583.334 per il 2023 e di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 693.879 per il 2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 (comma 4).

Il comma 4 precisa che il suddetto contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato da apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. Le posizioni dirigenziali possono essere conferite in deroga ai limiti percentuali previsti dall'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 (10 e 8 per cento della dotazione organica dei dirigenti rispettivamente di I fascia e di II fascia), in virtù della deroga prevista dall’art. 1, comma 15, terzo periodo, del DL n. 80/2021 richiamato dalla norma. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore a tre anni e fatta salva la possibilità di rinnovo degli stessi, nonché i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla struttura di missione, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.

Per le esigenze della Struttura viene autorizzata, altresì, la stipula di contratti a tempo determinato, per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, nei limiti del contingente previsto dal comma 4 e nei limiti di quanto previsto dal DPCM di cui al comma 6. Ai fini dell’assunzione di tale personale si procede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti del concorso pubblico di cui all’art. 7, del DL n. 80/2021 relativo al reclutamento di 500 unità di personale a tempo determinato per le finalità del PNRR. Il suddetto personale viene inquadrato nel livello iniziale della categoria A del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio (comma 5). Viene demandato all’adozione di un DPCM la definizione dell’organizzazione della Struttura di missione nonché delle modalità di formazione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 7, del contingente di personale di cui al comma 4 così come le specifiche professionalità richieste. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale, relativi alla Segreteria tecnica cui la nuova Struttura di missione subentra nelle funzioni, viene prevista con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell’ambito della medesima Struttura di missione (comma 6).

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.632.669 per il 2023 e ad euro 9.159.201 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:

·        quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di cui all’art. 4, comma 3, del DL n. 77/2021 che reca lo stanziamento di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per la Segreteria tecnica di supporto alle attività della Cabina di regia (comma 7, lett. a));

·        quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Segreteria tecnica a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 7, lett. b));

·        quanto ad euro 5.394.771 per il 2023 e ad euro 6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014 (comma 7, lett. c)).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Istituzione, Struttura di missione PNRR – spese personale

(commi da 1 a 6)

5,3

6,7

6,7

6,7

5,3

6,7

6,7

6,7

5,3

6,7

6,7

6,7

Istituzione, Struttura di missione PNRR – spese di funzionamento

(commi da 1 a 6)

0,1

0,3

0,3

0,3

0,1

0,3

0,3

0,3

0,1

0,3

0,3

0,3

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Istituzione, Struttura di missione PNRR – spese personale - -effetti riflessi

(commi da 1 a 6)

 

 

 

 

2,6

3,2

3,2

3,2

2,6

3,2

3,2

3,2

Minori spese correnti

 

Riduzione fondo per le esigenze indifferibili

(comma 7)

5,4

6,9

6,9

6,9

5,4

6,9

6,9

6,9

5,4

6,9

6,9

6,9

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del decreto-legge, ribadisce il contenuto delle norme e, con riguardo alla collaborazione della Struttura di missione con l’Ispettorato generale per il PNRR anche con l’avvalimento delle altre strutture della Presidenza del Consiglio (comma 1, lett. e)) precisa che questa collaborazione si sostanzia nella determinazione del contenuto dell’attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR per il tramite del Portale PNRR “Italiadomani”, amplificandone l’efficacia, anche mediante le sinergie attivabili con i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio.

La relazione tecnica fornisce, inoltre, nella tabella riportata a seguire, un quadro di sintesi degli oneri di personale e di funzionamento.

 

(euro)

 

Costo unitario

Costo totale annuo dal 2024 al 2026

Rateo 2023 (10/12)

5 Dir. I fascia

313.051,19

1.565.256

1.304.380

 

9 Dir. II fascia

176.576,08

1.589.185

1.324.321

50 Funzionari Cat. A (costo medio)

89.442,10

4.472.105

3.726.755

Totale Dir. II fascia e Funzionari

 

6.061.290

5.051.076

 

Esperti

50.000

700.000

583.334

 

Spese funzionamento

(10 % spese di personale)

 

832.655

693.879

TOTALE

 

9.159.201

7.632.669

 

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[15], sono stati forniti ulteriori elementi e dati relativi al trattamento economico fondamentale e a quello accessorio, per ciascuna categoria professionale indicata del personale assegnato alla Struttura di Missione PNRR (riportati a seguire). Inoltre, è stato confermato che la quantificazione delle spese di funzionamento è stata effettuata sulla base della percentuale del 10% delle spese di personale e che detta percentuale è stata individuata sulla base del dato storico disponibile.

 

(euro)

 

Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi

Retribuzione Fondamentale Lordo Stato

Retribuzione accessoria

(posizione fissa, posizione variabile e risultato)

Retribuzione accessoria Lordo Stato

Retribuzione pro-capite Lordo Stato

Incremento CCNL 2019-2021

(3,78 %)

IVC 2022-2024

Retribuzione totale Lordo Stato

Dirigente I Fascia

57.892,87

80.112,15

162.440,64

221.150,68

301.262,83

11.387,74

400,62

313.051,19

Dirigente II fascia

45.260,77

62.631,85

96.317,06

107.210,97

169.842,82

6.420,06

313,20

176.576,08

 

(euro)

 

Retribuzione fondamentale Lordo dipendente

Retribuzione fondamentale Lordo Stato

Retribuzioni accessorie FUP

Totale retribuzione unitaria Lordo Stato

Totale retribuzione con incremento CCNL 2019-2021

(3,78 %)

IVC 2022-

Totale retribuzione Lordo Stato

Cat. A

48.320,64

66.866,10

19.050,00

85.916,10

3.247,63

278,37

89.442,10

 

Con riferimento alle lettere a) e b) del comma 7, che provvedono all'impiego di risorse già previste nel bilancio della presidenza del Consiglio per il quadriennio 2023/2026 ai fini della copertura dei fabbisogni di spesa relativi alla ex Segreteria tecnica, è stata confermata la dotazione degli stanziamenti già prevista nel bilancio vigente 2023/2025 (lettera a), e quelle previste per la Segreteria tecnica del PNRR a valere del medesimo bilancio per lo stesso triennio (lettera b). In merito, infine, alla copertura finanziaria di cui al comma 7, lettera c), mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili, è stata confermata la disponibilità di tali risorse ed è stato assicurato che ciò non pregiudica le esigenze di spesa eventualmente già programmate a carico delle medesime risorse per le annualità 2023/2026.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma istituisce una Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, fissandone l’operatività fino al 31 dicembre 2026. La Struttura subentra nell’esercizio di funzioni già attribuite, in virtù del previgente assetto, ad altre unità operative presso la Presidenza del Consiglio, tra le quali, in particolare, la Segreteria tecnica per il supporto della Cabina di regia PNRR, la cui attività viene corrispondentemente definanziata, consentendo la destinazione delle relative risorse alla parziale copertura delle esigenze di spesa della nuova Struttura [comma 7, lett. a) e b)]. La norma provvede, altresì, ad attribuire ulteriori funzioni alla nuova Struttura disciplinandone, inoltre, la composizione (5 dirigenti di I fascia, 9 dirigenti di II fascia, 50 qualifiche funzionali di cat. A ed esperti) nell’ambito di specifici limiti di spesa.[16]

Al riguardo non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica e dall’ulteriore documentazione pervenuta al Senato che consentono di verificare e confermare gli importi degli oneri recati dalla norma. Peraltro, si osserva che l’individuazione delle unità da assumere viene indicata dalla disposizione in maniera puntuale, laddove a fronte di oneri assunzionali configurati come limiti massimi di spesa, anche la determinazione dei contingenti avrebbe dovuto essere definita prudenzialmente all’interno di un valore massimo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7 dell’articolo 2 provvede agli oneri derivanti dai commi 2 e 4 del medesimo articolo 2, riguardanti le spese di personale e di funzionamento riferite alla Struttura di missione PNRR costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a 7.632.669 euro per l’anno 2023 e a 9.159.201 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026[17], secondo le seguenti modalità:

a)     quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, che reca un’autorizzazione di spesa di 200.000 euro per l’anno 2021 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per il funzionamento della Segreteria tecnica del PNRR costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

b)     quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla stessa Segreteria tecnica a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c)      quanto ad euro 5.394.771 per l’anno 2023 e ad euro 6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

In riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera a), nel far presente che, in relazione alla citata autorizzazione di spesa, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023) prevede uno stanziamento da assegnare alla Presidenza del Consiglio di 400.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze[18], si prende atto che il Governo, nella documentazione depositata nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, ha confermato l’effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura e non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

In riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera b), nel segnalare che il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri prevede stanziamenti in favore della Segreteria tecnica del PNRR allocati su una pluralità di capitoli[19], si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento circa la disponibilità delle risorse utilizzate, rilevandosi nondimeno l’opportunità che il Governo indichi espressamente quali risorse intende utilizzare a copertura.

In riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera c), nel segnalare che, in base ad un’interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, istituito dal predetto articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, reca una disponibilità di circa 39 milioni di euro, in riferimento all’annualità in corso non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento alle annualità 2024-2026, nel ricordare che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili reca uno stanziamento iniziale di bilancio pari a circa 140,7 milioni di euro per l’anno 2024 e a circa 98,5 milioni di euro per l’anno 2025[20], si prende atto che il Governo, nella documentazione depositata nel corso dell’esame presso il Senato della Repubblica, ha confermato l’effettiva disponibilità delle risorse con riferimento alle predette annualità e ha assicurato che l’utilizzo delle medesime non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

 

Articolo 3
(Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

La norma apporta specifiche modifiche all’articolo 12, del DL n. 77/2021 in materia di esercizio di poteri sostitutivi attivabili da parte dello Stato nel caso di inadempienza di soggetti attuatori [enti territoriali (già previsti nel testo previgente) o enti riferiti ad “ambiti territoriali sociali” (introdotti dalla norma in esame)] di progetti o interventi del PNRR (comma 1, lett. a)). Viene, altresì, modificato l’articolo 13, comma 1, del medesimo decreto-legge, disciplinante la procedura finalizzata al superamento di un eventuale dissenso, diniego, opposizione o altro atto idoneo a impedire in tutto o in parte, l’attuazione di un progetto o intervento del PNRR, proveniente da un organo statale (comma 1, lett. b)).

Nel corso dell’esame al Senato la norma è stata integrata con specifiche previsioni di carattere procedurale e formale. 

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del decreto-legge, afferma che la norma possiede carattere ordinamentale e dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’emendamento approvato al Senato, che ha modificato e integrato la disposizione in esame, non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica la disciplina relativa all’esercizio di poteri sostitutivi governativi in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi PNRR. Viene, inoltre, modificata la procedura per superare il dissenso di un organo statale in merito all’attuazione di un progetto o intervento PNRR. Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma evidenziate relazione tecnica.

Nulla da osservare, altresì, in merito alle modifiche apportate alla norma al Senato stante il carattere formale e procedurale delle stesse.

 

Articolo 4
(Stabilizzazione di personale non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

Normativa previgente. L’art. 7, comma 1, del DL n. 80/2021 ha autorizzato il Dipartimento della funzione pubblica ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di 500 unità di personale[21] non dirigenziale da assumere a tempo determinato - per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 - da inquadrare nell’Area III-F1 in specifici profili individuati dalla norma e finalizzati all’attuazione del medesimo PNRR. Il prospetto riepilogativo relativo al suddetto decreto-legge, ascrive sui saldi di finanza pubblica alla suddetta norma effetti lordi di maggiore spesa corrente pari a 26,7 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2022-2026. Il medesimo prospetto riepilogativo ascrive alla stessa disposizione sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto un effetto indotto di maggiori entrate fiscali e contributive pari a 12,9 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2022-2026.

Il comma 1 dell’art. 35-bis del DL n. 115/2022 ha, altresì, disposto che le amministrazioni assegnatarie di progetti legati all’attuazione del PNRR che abbiano assunto personale a tempo determinato, in virtù del predetto articolo 7, comma 1, del DL n. 80/2021, possano procedere, con decorrenza non antecedente al 1 ° gennaio 2027, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale. Le assunzioni previste dall’articolo sono effettuate nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente. Si evidenzia che al testo previgente del comma 1 dell’art. 35-bis del DL n. 115/2022 non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma sostituisce con un nuovo testo il comma 1 dell’art. 35-bis del DL n. 115/2022, al fine di anticipare dal 1° gennaio 2027 al 1° marzo 2023 la data a partire dalla quale le amministrazioni titolari di progetti PNRR possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione dei suddetti progetti, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DL n. 80/2021.

Una modifica apportata alla norma al Senato ha, altresì, previsto che le amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di propria spettanza, possano procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato attingendo a graduatorie vigenti, per i profili professionali corrispondenti.

Viene precisato che le assunzioni previste dalla norma sono disposte a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente riferite a ciascuna amministrazione procedente (comma 1, lett. a)).

È, inoltre, inserito il comma 1-bis al summenzionato art. 35-bis. La norma introdotta dispone che le risorse non utilizzate per le assunzioni a tempo determinato previste, negli anni dal 2023 al 2026, in attuazione di quanto previsto dal testo previgente del comma 1 dell’art. 35-bis, siano destinate alle attività di assistenza tecnica degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Alla compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 10.791.000 per il 2023 e ad euro 12.949.000 annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali[22] (comma 1, lett. b)).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Anticipo stabilizzazione di personale non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR (comma 1, lett. b))

 

 

 

 

10,8

12,9

12,9

12,9

10,8

12,9

12,9

12,9

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali

(comma 1, lett. b))

 

 

 

 

10,8

12,9

12,9

12,9

10,8

12,9

12,9

12,9

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del decreto-legge, ribadisce il contenuto della norma e afferma che, posto che l’inquadramento a tempo indeterminato del personale interessato dalla stessa avverrà nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente di ciascuna amministrazione, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[23], in risposta ai chiarimenti richiesti, ha assicurato la disponibilità delle necessarie risorse di copertura.

Ulteriori richieste di chiarimento sono state, altresì, formulate[24] dai Relatori durante i lavori della 5ª Commissione al Senato, con specifico riguardo al comma 1, lett. b). In particolare, oltre a ribadire il rischio di una dequalificazione della spesa correlata all’impiego delle risorse del Fondo per l’attualizzazione di contributi pluriennali, per le finalità di copertura degli oneri recati dalla norma, è stato evidenziato che la destinazione delle risorse non utilizzate per la stabilizzazione negli anni dal 2023-2026 ad attività di “assistenza tecnica” per l’attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione, sembra configurare l'utilizzo di parte delle risorse, già previste a legislazione vigente per la finalità riconducibile alla categoria economica dei “Redditi di lavoro dipendente”, alla copertura anche di fabbisogni riferibili all'acquisizione di prestazioni “consulenziali” riconducibili invece alla categoria economica dei “Beni e servizi”. Tale circostanza non risulterebbe coerente con la vigente disciplina contabile, che impone invece una “univoca” corrispondenza tra classificazione economica per “categorie” dei capitoli di bilancio e natura e finalità delle corrispondenti autorizzazioni legislative di spesa, e potrebbe, pertanto, richiedere una variazione di bilancio. Su tale specifico aspetto è stata chiesta l’acquisizione di elementi di valutazione.

Il Governo[25], sul punto, ha evidenziato che non è determinabile in anticipo la quota di risorse non utilizzate per l'assunzione di personale a tempo determinato negli anni dal 2023 al 2026 da destinare alle attività di assistenza tecnica. Queste risorse saranno note solo nel corso della gestione di ciascuna annualità del periodo interessato. In esito a tale accertamento, in attuazione della norma in commento, si procederà alle necessarie variazioni di bilancio per la destinazione delle risorse alle nuove finalità.

L’emendamento approvato al Senato, che ha integrato la disposizione in esame, non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma anticipa dal 1° gennaio 2027 al 1° marzo 2023 il termine a decorrere dal quale le amministrazioni titolari di progetti PNRR possono stabilizzare, nei limiti delle rispettive vigenti dotazione organiche, il personale non dirigente già assunto a tempo determinato dalle stesse amministrazioni per la realizzazione dei summenzionati progetti, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DL n. 80/2021. In virtù di una modifica approvata al Senato è, inoltre, consentito a tali amministrazioni di assumere ulteriore personale a tempo determinato per il completamento del contingente di propria spettanza (comma 1, lett. a)). Viene, inoltre, previsto che le risorse non utilizzate dal 2023 al 2026 per l’assunzione di personale a tempo determinato in virtù dell’anticipata stabilizzazione siano destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all’attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Agli oneri derivanti dalla norma, pari a euro 10.791.000 per il 2023 ed euro 12.949.000 annui per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (comma 1, lett. b)).

Con riguardo alla summenzionata anticipata procedura di stabilizzazione, si evidenzia che la norma - in virtù delle modifiche apportate al Senato che consentono, in prospettiva della medesima stabilizzazione, ulteriori assunzioni a tempo determinato - appare suscettibile di determinare un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari di tale procedura. Al riguardo, pur considerato che, come stabilito espressamente dalla norma, le complessive assunzioni previste dalla stessa vengono disposte a valere sulle vigenti facoltà assunzionali disponibili presso le rispettive amministrazioni interessate, si rileva l’opportunità di acquisire un quadro aggiornato degli oneri derivanti dalla disposizione.

Peraltro, si osserva che la relazione tecnica, con riferimento al testo originario del decreto-legge non ha fornito elementi in merito alla stima degli importi degli oneri (euro 10.791.000 per il 2023 ed euro 12.949.000 annui per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026 con riferimento ai saldi di indebitamento e fabbisogno),

Quanto alla copertura dei suddetti oneri a valere sulla riduzione del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali, si osserva che il ricorso a tale strumento appare suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa, considerato che le risorse riferibili allo stesso fondo risultano di parte capitale, laddove i menzionati oneri possiedono natura corrente. Al riguardo appare opportuno acquisire la valutazione del Governo.

In merito, infine, alla destinazione delle risorse non utilizzate per le suddette assunzioni a tempo determinato alle attività di assistenza tecnica degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione, si prende atto di quanto emerso nel corso dell’esame al Senato, ovvero che allo scopo di consentire la destinazione di tali risorse a nuove finalità, si procederà alle necessarie variazioni di bilancio.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 10.791.000 euro per l’anno 2023 e a 12.949.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, derivanti dalla destinazione di risorse non utilizzate negli anni dal 2023 al 2026 per le assunzioni di personale a tempo determinato di cui al comma 1 dell’articolo 35-bis del decreto-legge n. 115 del 2022, come novellato dal provvedimento in esame, ad attività di assistenza tecnica finalizzate all’efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Alla predetta compensazione si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

In proposito, si segnala che il citato Fondo reca una dotazione iniziale, in termini di sola cassa, pari a circa 396 milioni di euro per l’anno 2023, a 382 milioni di euro per l’anno 2024 e a 410 milioni di euro per l’anno 2025[26] e che sullo stesso, come emerge da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risultano attualmente disponibili con specifico riferimento all’anno in corso 89.022.269 euro.

Ciò posto, preso atto che il Governo, nella documentazione depositata nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, ha confermato la sussistenza delle risorse utilizzate a compensazione anche per gli anni successivi al 2023, appare comunque opportuno acquisire una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

 

Articolo 4-bis
(Riduzione dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche)

La norma, inserita dal Senato, è emanata ai fini dell’attuazione della Riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie". A tal fine si prevede che le Amministrazioni centrali dello Stato adottino specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa e che le amministrazioni pubbliche provvedano ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile (commi 1 e 2).

Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato definisce la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti (comma 3).

Le disposizioni sopra descritte non si applicano agli enti del servizio sanitario nazionale (comma 4).

 

La relazione tecnica, allegata alla proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame, si limita a ribadire il contenuto delle norme e conclude affermando che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che l’atteso efficientamento dei processi di spesa non sia suscettibile di produrre sul saldo di fabbisogno effetti diversi da quelli già scontati nei tendenziali.

 

Articolo 5
(Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee)

Le norme, modificate dal Senato, al fine di assicurare il monitoraggio sull’attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attività finanziate nell’ambito del PNRR, delle politiche di coesione, del PNC (Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR) e delle politiche di investimento nazionali, prevedono che le amministrazioni competenti alimentino i sistemi informativi gestiti dalla Ragioneria generale dello Stato (RGS) con i dati del codice fiscale, della partita Iva e con eventuali altri dati personali necessari per l’identificazione fiscale dei soggetti destinatari di benefici economici pubblici.

In tale ambito le norme prevedono quanto segue.

·        La RGS ha il compito di effettuare le attività di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonché del PNC e delle politiche di investimento nazionali necessarie ai fini di controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio (comma 2).

·        I dati raccolti, con alcune limitazioni per i dati sensibili, sono pubblicati sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali – OpenCoesione[27] (commi 3 e 4).

·        Per gli affidamenti superiori ai 5.000 euro si prevede l’acquisizione automatica del Codice identificativo di gara (CIG), dei dati e delle informazioni necessari all’attività di monitoraggio del PNRR e PNC (comma 5).

·        Le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, devono contenere, a decorrere dal 1° giugno 2023, il Codice unico di progetto – CUP (comma 6).

·        Le fatture elettroniche oggetto del presente articolo devono confluire nella banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP[28] (di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) e sono messe a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi (comma 8).

 

Inoltre (integrando l’articolo 1, comma 780, della legge n. 197/2022) con riferimento ai piccoli comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, si prevede, in alternativa all’assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica, che il supporto tecnico potrà essere assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato per il tramite di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di convenzioni, accordi o protocolli in essere o da stipulare (comma 9).

In proposito si ricorda che l’articolo 1, comma 780, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha istituito presso il MEF un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica oltre a descrivere le norme e a spiegarne le finalità, afferma che, dal punto di vista finanziario, la disciplina introdotta dalla norma in esame ha contenuto ordinamentale e che pertanto dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La Nota del Governo[29] in risposta alle osservazioni formulate in prima lettura al Senato precisa che i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono già predisposti ad acquisire fin dalla loro progettazione, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente. La Nota conferma, quindi, che le banche dati interessate dalla norma sono già in grado di ricevere ed elaborare la mole di dati previsti dalla presente disposizione.

Con riferimento al supporto tecnico a favore dei piccoli comuni, la Nota osserva che la norma elenca le categorie di soggetti mediante i quali la Ragioneria Generale dello Stato potrà assicurare il supporto tecnico ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti per l’attuazione degli interventi PNRR. La Nota puntualizza che l’individuazione dei soggetti per il tramite dei quali verrà eventualmente fornito il supporto tecnico, nell’ambito delle categorie indicate dalla norma, non è ancora avvenuta e farà seguito alla valutazione dei fabbisogni rappresentati dai comuni. Si precisa che l’assistenza tecnica sarà fornita da soggetti dotati di una elevata competenza, che abbiano maturato una particolare esperienza in materia di attuazione delle misure previste dal PNRR, nonché delle prescrizioni imposte dal Regolamento CE n. 241/2021 e dei correlati principi, quali, tra gli altri, il DNSH. La Nota evidenzia infine che l’attività prevista non determinerà alcun onere finanziario a carico dei bilanci comunali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che i comi da 1 a 8, al fine di assicurare il monitoraggio e i controlli nel quadro degli interventi del PNRR, delle politiche di coesione, del PNC e delle politiche di investimento nazionali, prevedono che le amministrazioni competenti alimentino i sistemi informativi gestiti dalla Ragioneria generale dello Stato (RGS) e che il comma 9, con riferimento ai piccoli comuni, consente - in alternativa all’assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica - che il supporto tecnico sia assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato. All’articolo in esame non sono ascritti effetti finanziari.

In proposito, con riferimento all’inserimento dei dati nei sistemi informativi gestiti dalla Ragioneria generale dello Stato (RGS) si prende atto di quanto precisato dalla Nota del Governo. Tuttavia andrebbe assicurato che l’obbligo di inserire ulteriori dati (non previsti dalla normativa previgente) non richieda l’implementazione strutturale dei sistemi informativi già esistenti e operanti ai fini del monitoraggio sulle attività finanziate nell’ambito del PNRR, delle politiche di coesione, del PNC (Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR) e delle politiche di investimento nazionali. La Nota infatti precisa che “le banche dati interessate dalla norma sono già in grado di ricevere ed elaborare la mole di dati previsti dalla presente disposizione”. Tuttavia, si evidenzia che le norme in esame prevedono l’inserimento di nuove tipologie di dati, quali ad esempio, oltre ai dati del codice fiscale e della partita Iva “eventuali altri dati personali necessari per l’identificazione fiscale dei soggetti destinatari di benefici economici pubblici” (comma 1), il codice identificativo di gara (comma 5), i dati delle fatture elettroniche (comma 8), le quali dovranno a loro volta contenere il codice unico di progetto (comma 6). Sul punto andrebbe acquisita la conferma da parte del Governo che gli attuali sistemi informativi siano strutturati per accogliere e gestire anche le nuove tipologie di dati sopra richiamati, con particolare riferimento agli “eventuali dati personali” non espressamente identificati dalla norma in esame.

In relazione alle attività di supporto tecnico ai piccoli comuni per la progettazione degli interventi (comma 9) si evidenzia che la norma dispone che, in alternativa all’assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica (a ciò destinate dall’articolo 1, comma 780 della legge di bilancio 2023) il supporto tecnico potrà essere assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato per il tramite di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di convenzioni, accordi o protocolli in essere o da stipulare. Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla Nota del Governo in merito al fatto che “l’attività prevista non determinerà alcun onere finanziario a carico dei bilanci comunali”. Tuttavia, pur assumendo l’assenza di oneri per i bilanci comunali, andrebbe chiarito se gli eventuali oneri per l’assistenza alla progettazione effettuata direttamente dalla RGS ovvero da soggetti terzi mediante la stipula di nuove convenzioni saranno posti a carico (e nel limite) delle risorse disponibili del Fondo istituito per la medesima finalità dall’articolo 1, comma 780, della legge di bilancio 2023.

 

Articolo 6
(Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

Le norme sostituiscono il comma 6 all’articolo 9 del DL 152/2021, che disciplina l’erogazione delle risorse da versare a titolo di anticipazione ai soggetti attuatori degli interventi PNRR (comma 1).

In particolare, la novella:

·         sopprime la previsione che le anticipazioni di cassa siano disposte dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, e che sui relativi schemi di decreto sia richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

·         prevede che le anticipazioni siano richieste, con motivazione, non più dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, ma direttamente dagli stessi soggetti attuatori;

·         vincola l’erogazione dell’anticipazione alla tempestiva realizzazione degli interventi PNRR;

·         prevede l’obbligo per i soggetti attuatori di riversare nel conto corrente di tesoreria centrale l'importo dell’anticipazione non utilizzata alla chiusura degli interventi.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 1037, della L. 178/2020, ha istituito, nello stato di previsione del MEF (cap. 8003), un “Fondo di rotazione per l’attuazione del Programma Next Generation EU”, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione Europea. La dotazione del Fondo è pari a 32.766,6 milioni di euro per il 2021, a 40.307,4 milioni per il 2022 e a 44.573 milioni per il 2023, per un totale di 117,65 miliardi nel triennio.

Le risorse stanziate nel Fondo di rotazione sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi (25091 e 25092) aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato: nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; sul secondo conto corrente, sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. Tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio.

Viene inoltre modificato l’articolo 10, comma 3, del DL 121/2021, prevedendo che le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse in favore delle amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR siano disposte con le modalità di cui all’articolo 4-quater, comma 2, del DL 32/2019 ossia con decreti del Ragioniere generale dello Stato (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, chiarisce che le disposizioni sono volte a snellire le procedure di versamento sui conti correnti infruttiferi 25091 e 25092 delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato, espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi PNRR, per assicurare maggiore tempestività alle operazioni contabili. Dette disposizioni hanno contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 2, la RT afferma che le norme, limitandosi ad allineare la disciplina amministrativa di erogazione degli acconti con le modalità stabilite dal Regolamento (UE) 1060/2021 per i fondi strutturali e statuendo espressamente il limite di disponibilità di cassa assegnata ai conti relativi, hanno un carattere meramente procedimentale di semplificazione e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Governo, con Nota presentata durante l’esame presso il Senato, ha precisato che le semplificazioni apportate dalle modifiche alla normativa previgente non determinano riflessi finanziari sui saldi di finanza pubblica, poiché si tratta di anticipazioni già scontate nei tendenziali. In particolare, non si determinano riflessi finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già registrati a legislazione vigente poiché si tratta di progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto.

 

In merito ai profili di quantificazione, rilevato che le disposizioni in esame sono volte ad accelerare l’erogazione delle risorse da versare a titolo di anticipazione ai soggetti attuatori degli interventi PNRR e preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, nonché di quelli contenuti nella Nota presentata dal Governo durante l’esame presso il Senato, secondo cui non si determinano riflessi finanziari sui saldi di finanza pubblica, poiché si tratta di anticipazioni già scontate nei tendenziali, non vi sono osservazioni da formulare.

In ogni caso sarebbe utile chiarire le ragioni per le quali la relazione tecnica, con riferimento al comma 2 (che prevede che le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse in favore delle amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR siano disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato), fa riferimento anche ad una statuizione del limite di disponibilità di cassa che non è riscontrabile, testualmente, nel comma 2 medesimo.

 

Articolo 6-bis
(Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, apportano delle modifiche all'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77. Tale comma, nel testo vigente, prevede che gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga ad una serie di norme vigenti in materia di contabilità: diversamente la capacità di spesa di detti enti risulterebbe limitata. Le modifiche specificano che tale deroga si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR.

Si rammenta che, a suo tempo, non erano stati ascritti effetti finanziari all'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77.

 

L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame consente agli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria, per gli anni dal 2021 al 2026, di iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, ampliando in tal modo la capacità di spesa degli enti medesimi. Ciò premesso, al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in ordine a tale ampliamento posto che esso, da un lato, riguarda la disciplina di cui all’articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, in merito alla quale, a suo tempo, non erano stati ascritti effetti finanziari, dall’altro, concerne la spendibilità di risorse aggiuntive conferite agli enti locali.

 

Articolo 6-ter
(Disposizioni per il rafforzamento dell’operatività dell’Amministrazione finanziaria)

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura, prevede che alla SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a.) costituita ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998, nell’ambito della sua attività di sviluppo di tecniche innovative di elaborazione dei dati, al fine di potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, siano affidate, per favorire l’introduzione del concordato preventivo e l’implementazione dell’adempimento collaborativo, le attività di progettazione, sviluppo e realizzazione dell’interoperabilità delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l’indirizzo da parte dell’Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte di Sogei s.p.a..

Si stabilisce, inoltre, che l’autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, prevista dal comma 8 dell’articolo 49 del DL n. 50/2022, finalizzata al rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del MEF relativamente alle politiche di spesa pubblica, connesse con la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) mediante l’avvalimento, anche con la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia s.r.l., sia finalizzata anche alle attività di cui al comma 6 dell’articolo 7 del DL n. 77/2021, che prevede che Sogei S.p.A. assicuri il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR e, per tale attività, possa avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l. per la selezione di esperti cui affidare le attività di supporto.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica, riferita all’emendamento che ha introdotto la norma, afferma che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alle attività della SOSE, la RT precisa che alla disposizione, di carattere organizzativo, non sono ascrivibili effetti finanziari, tenuto conto che le attività di cui trattasi rientrano nel complesso di quelle che SOSE già svolge nell’ambito delle sue competenze prevalenti quale soggetto deputato all’analisi complessa di dati influenti sulle strategie operative dell’Amministrazione finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma affida alla SOSE la realizzazione di banche dati in materia tributaria, e a tal fine consente l’utilizzo di risorse oggetto di un’autorizzazione di spesa finalizzata al rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del MEF relativamente alle politiche di spesa pubblica: tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo, dell’effettiva disponibilità delle risorse delle quali si consente una nuova finalizzazione.

 

Articolo 7
(Attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

Le norme prevedono che, con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di PNRR, si provveda all’aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC), ferma restando la necessità che sia assicurato il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi del PNC. Nelle more dell’adozione del decreto, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma prevede l’avvio delle procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2022 e per i quali non si è riuscito a provvedere, è comunque consentito, per il primo semestre 2023, l’accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (comma 1).

Con disposizioni introdotte al Senato, si prevede altresì in sede di adozione del decreto la scheda progetto relativa al programma denominato «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus» possa prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus e dei servizi di trasporto cui gli stessi possono essere adibiti (comma 1-bis).

Inoltre, viene modificato l’articolo 1, comma 8, del DL 59/2021, prevedendo che i termini per il conseguimento degli obiettivi siano sospesi dalla data di notificazione dell’intervento e che riprendano corso dalla data di notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea. In caso di decisione negativa, le risorse destinate all’intervento dichiarato non compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilità dell’amministrazione titolare per essere destinate a interventi in linea con le finalità del PNC e il cui cronoprogramma sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma preliminarmente che l’aggiornamento dei cronoprogrammi, di cui al comma 1, è finalizzato a tenere conto del perdurante contesto di crisi internazionale che ha determinato oggettive difficoltà nello svolgimento delle procedure di affidamento anche a causa degli incrementi dei prezzi dei materiali. Ciò premesso, le disposizioni contenute nell'articolo in commento hanno carattere ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con specifico riguardo alla previsione di cui al comma 1, relativa al Fondo per le opere indifferibili, prevedendosi l'accesso nei limiti delle risorse del Fondo medesimo, come incrementato dalla legge di bilancio 2023, la RT conferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Il Governo, con Nota presentata durante l’esame presso il Senato, ha confermato l’effettiva possibilità che sia garantito il rispetto del cronoprogramma finanziario senza variazione rispetto agli effetti sui saldi di finanza pubblica già scontati a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame sono dirette a modificare i cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC), con possibili effetti sulle tempistiche di erogazione delle risorse. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che il Governo nel corso dell’esame presso il Senato ha confermato “l’effettiva possibilità che sia garantito il rispetto del cronoprogramma finanziario senza variazione rispetto agli effetti sui saldi di finanza pubblica già scontati a legislazione vigente”.

 

Articolo 7-bis
(Disposizioni in materia di revisione prezzi)

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - prevedono che l'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del DL 50/2022, debba intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui al comma 6-quater del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) della norma.

Si ricorda che l’articolo 26, comma 6-bis, del DL 50/2022, penultimo periodo, prevede che in caso di insufficienza delle risorse preliminarmente destinate ai sensi di cui al quarto periodo del medesimo articolo 26, comma 6-bis[30], per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedano al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche nei limiti delle risorse al medesimo assegnate.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono l’interpretazione autentica dell’articolo 26, comma 6-bis, penultimo comma, relativo all’accesso delle stazioni appaltanti al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’utilizzo del suddetto Fondo avviene nell’ambito di risorse già fissate a legislazione vigente.

 

Articolo 7-ter
(Garanzie definitive negli appalti pubblici)

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - prevedono che, al fine di favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'articolo 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 si applichino, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, ai contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo D. Lgs. 50/2016 in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data.

L’articolo 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 prevede che la garanzia presentata dall’appaltatore sia progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, in materia di svincolo della garanzia presentata dall’appaltatore, si applichino, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, ai contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo D. Lgs. 50/2016 in corso di esecuzione.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della disposizione.

 

Articolo 8, commi da 1 a 6
(
Rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

Le norme prevedono che la percentuale di incarichi dirigenziali a contratto a tempo determinato prevista nella dotazione organica degli enti locali possa essere elevata, fino al 31 dicembre 2026, dal 30 al 50 per cento in deroga a quanto previsto dall’articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale incremento è possibile solo per gli enti locali incaricati dell’attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR (comma 1).

La facoltà è riconosciuta, secondo quanto specificato dalla norma, per fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, di garantire l’attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano assegnate agli enti locali.

Una modifica introdotta nel corso dell’esame presso il Senato ha apportato modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che, nel testo vigente, fra l’altro, prevede che al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni pubbliche e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano possono ricorrere alle modalità di selezione appositamente definite. Le modifiche esplicitano che il reclutamento può riguardare anche personale con contratto a scopo di somministrazione di lavoro e non solo contratti di lavoro a tempo determinato (comma 1-bis).

Si prevede, altresì, che ai rapporti di collaborazione instaurati mediante contratti a tempo determinato ai sensi del citato articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110, che prevedono che il contratto a tempo determinato sia risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie. Inoltre, fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto[31], per gli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato. La disapplicazione delle norme descritte nel presente capoverso è prevista al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall’Unione europea e dei programmi e operativi complementari alle programmazioni comunitarie 2014- 2020 e 2021-2017 (comma 2).

Si consente agli enti locali in possesso di determinati requisiti afferenti alla buona amministrazione di attribuire un riconoscimento economico alle prestazioni del personale, in via eccezionale fino al 2026. A tal fine si consente di incrementare, oltre il limite fissato a legislazione vigente[32], l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti (commi 3 e 4)

Con una modifica introdotta nel corso dell’esame presso il Senato si specifica che per i segretari comunali e provinciali la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, come spettanti in base all'ente di titolarità, definiti dal comma 1 dell'art. 107 del CCNL 17.12.2020 nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti.

Sempre al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in relazione all’attuazione del PNRR:

·        si dà facoltà agli enti locali, per gli anni dal 2023 al 2026, di erogare anche al personale dirigenziale coinvolto nei progetti del PNRR l’incentivo per funzioni tecniche previsto dal Codice per gli appalti pubblici[33] e in deroga ai limiti di importo previsti dalla normativa vigente (comma 5). Con una modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato la medesima facoltà è riconosciuta agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale;

·        si prevede che alcune disposizioni vigenti circa l’invio di dati contabili e la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali non si applichino relativamente ai pagamenti riferiti al PNRR e al PNC (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento afferma che i commi 1 e 2 hanno carattere ordinamentale.

Con riferimento alle norme recate dai commi 3, 4 e 5, che prevedono l’erogazione di compensi aggiuntivi al personale degli enti locali, la relazione tecnica evidenzia che queste operano per gli enti in possesso determinati requisiti tra i quali figura anche l’equilibrio di bilancio.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme recate dal comma 6.

 

Le modifiche introdotte dal Senato non sono corredate di relazione tecnica.

Con Nota dell’11 aprile 2023, nella quale la RGS non ha ravvisato motivi ostativi all’ulteriore corso del provvedimento, la Ragioneria Generale dello Stato, con riferimento al comma 1-bis dell’articolo 8, ha espresso “forti perplessità in merito alla previsione normativa, tenuto conto che l’utilizzo di personale somministrato, determinando un maggior costo per singola unità lavorativa per effetto dei diritti di agenzia, riduce di fatto il numero complessivo delle unità di personale di cui le amministrazioni potranno avvalersi e rende critica la relativa stabilizzazione, tenuto conto dell’espressa esclusione del personale somministrato dalle procedure di superamento del precariato nella pubblica amministrazione, come previsto dall’articolo 20, comma 9, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme in esame, ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa, si limitano ad attribuire una serie di facoltà alle amministrazioni locali titolari delle misure PNRR che potranno essere esercitate solo nel rispetto dei vigenti vincoli di bilancio e garantendo l’equilibrio dello stesso.

Per quanto riguarda, in particolare, il comma 1-bis, che consente alle amministrazioni l’utilizzo di personale somministrato, si rileva che la RGS ha espresso forti perplessità sia sotto il profilo del costo per unità di lavoro, per effetto dei diritti di agenzia, sia sotto il profilo del futuro superamento del precariato, essendo le procedure di stabilizzazione previste a legislazione vigente precluse al personale somministrato. Tenuto tuttavia conto che si tratta di effetti di carattere eventuale e indiretto, poiché non viene derogato il limite massimo della spesa affrontabile dagli enti interessati, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 8, commi da 7 a 12
(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del turismo)

Le norme costituiscono una direzione generale, articolata in due uffici dirigenziali di livello non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l’attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 «Turismo e Cultura» del PNRR, di titolarità del medesimo Ministero. La dotazione organica dei dirigenti è conseguentemente incrementata (commi 7, 8 e 9).

Inoltre, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, si posticipa[34] dall'anno 2021 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali fissati dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per l'attribuzione di tali incarichi a dirigenti non appartenenti ai ruoli. Analogamente per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale a personale non appartenente ai ruoli, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento, sempre fino al 31 dicembre 2026, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di reclutamento del personale dirigenziale (comma 10).

Si rammenta che in base alle vigenti norme gli incarichi dirigenziali di livello non generale appena menzionati cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero per il turismo, dei vincitori delle predette procedure concorsuali.

Agli derivanti dai precedenti commi 8, 9 e 10, pari a 497.630 euro per l’anno 2023 e a 597.150 euro (annui, si intende) a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente del Ministero del turismo (comma 11).

Si dispone la conservazione, nel conto dei residui per l'anno 2023, delle somme stanziate dall’articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2021 (stanziate per esperti per le attività del PNRR), iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e non utilizzate al termine dell’esercizio finanziario 2022, nella misura di 191.813 euro. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 98.800,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008 (comma 12).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Incremento dotazione organica Ministero del turismo (commi da 8 a 10)

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

0,6

Conservazione in conto residui somme per pagamento di esperti (comma 12)

 

 

 

 

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione tabella A - Ministero del turismo (comma 11)

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

0,6

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione fondo per l’attualizzazione di contributi pluriennali (comma 12)

 

 

 

 

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Incremento dotazione organica Ministero del turismo – effetti riflessi (commi da 8 a 10)

 

 

 

 

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

 

La relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, fornisce in un’apposita tabella gli elementi di costo da considerare per retribuire un dirigente di livello generale (308.074,96 euro) e due dirigenti di livello non generale (289.073,29 euro complessivi per due posizioni). L’onere totale di 597.150 euro a regime è ridotto di due dodicesimi per il 2023, risultando quindi di 497.630 euro, ipotizzando una decorrenza dal 1° marzo delle assunzioni.

La relazione tecnica non ascrive effetti alle norme recate dal comma 10 che prorogano dal 2021 al 31 dicembre 2026 gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 13, del decreto-legge n. 22/2021. Le norme consentono una più ampia possibilità di ricorrere a personale esterno al Ministero del turismo ma comunque dipendente da un’amministrazione pubblica per gli incarichi di dirigente generale e personale anche non appartenente alle pubbliche amministrazioni per i dirigenti di livello non generale. A tal proposito si rammenta che la relazione tecnica riferita alla formulazione originaria del citato articolo 7, comma 13, recata dal decreto legge n. 22/2021 affermava che l'applicazione delle eventuali deroghe ai limiti percentuali per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, non avrebbe comportato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica anche in considerazione del fatto che l'intera dotazione organica risultava, al tempo dell’emanazione della norma, finanziariamente coperta.

La relazione tecnica ribadisce, poi, il contenuto delle disposizioni recate dai commi 11 e 12.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni con riferimento alle norme recate dal comma 10, che consentono un più ampio ricorso a personale esterno alla pubblica amministrazione per la copertura dei posti da dirigente non generale nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che le proiezioni di bilancio dell’anno 2023 e successivi garantiscano l’integrale copertura della spesa teorica collegata alla pianta organica dei dirigenti. A tal proposito si rammenta che tale presupposto era esplicitamente riferito dalla relazione tecnica riferita all’articolo 7, comma 13, del decreto-legge n. 22/2021 modificato dal comma 10 dell’articolo in esame. Diversamente potrebbero insorgere nuovi o maggiori oneri considerato che il ricorso a personale interno alla pubblica amministrazione per la copertura di posizioni dirigenziali comporta una spesa pari al solo differenziale degli stipendi mentre il reclutamento di un’unità di personale esterna alle amministrazioni pubbliche implica una nuova spesa pari all’intera retribuzione corrisposta.

 

In merito ai profili di copertura, si fa presente che il comma 11 dell’articolo 8 provvede agli oneri derivanti dalla costituzione di una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l’attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di titolarità del medesimo Ministero, pari a 497.630 euro per l’anno 2023 e a 597.150 euro a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero del turismo. In proposito, nel presupposto che l’ammontare dell’onere che decorre dall’anno 2024 abbia carattere annuo, non si hanno osservazioni da formulare poiché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Si fa presente che il comma 12 dell’articolo 8 fa fronte alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 98.800 euro per l’anno 2023, derivanti dalla conservazione nel conto dei residui, nella misura di 191.813 euro per la medesima annualità, delle somme di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e non utilizzate al termine dell’esercizio finanziario 2022[35], che in assenza della predetta disposizione avrebbero costituito economie di bilancio, trattandosi di stanziamenti di parte corrente non impegnati entro l’annualità di riferimento[36].

Alla predetta compensazione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154. In proposito, nel rinviare a quanto in precedenza osservato con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4, appare comunque necessario acquisire dal Governo una rassicurazione in ordine al fatto che la riduzione del Fondo in parola non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse iscritte sullo stesso.

 

Articolo 8, comma 13
(
Incarichi di consulenza e di vertice a soggetti in quiescenza)

Le norme stabiliscono che fino al 31 dicembre 2026, non trovano applicazione, per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, le previsioni di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 n. 95/2012. Il citato comma 9 vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza nonché incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, salvo che questi siano svolti a titolo gratuito. Con una modifica approvata nel corso dell’esame al Senato ha previsto che la stessa disciplina derogatoria sopra descritta si applichi qualora la legislazione vigente si limiti a prevede la semplice informativa in favore delle competenti Commissioni parlamentari.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento ribadisce il contenuto della disposizione e afferma che la stessa ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche approvate nel corso dell’esame al Senato non sono corredate di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto del carattere ordinamentale delle norme che intervengono sulla disciplina relativa agli incarichi di consulenza e di vertice a soggetti in quiescenza.

 

Articolo 8, comma 13-bis
(Realizzazione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per mafia)

Le norme, introdotte dal Senato, stabiliscono che fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del PNRR. Le procedure in questione – di carattere ordinamentale e procedurale – sono volte a garantire la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, da parte della commissione straordinaria nominata nei comuni e nelle province il cui consiglio è stato sciolto in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Si prevede che dalle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, la norma estende le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (che disciplinano la realizzazione di opere pubbliche indifferibili, da parte della commissione straordinaria nominata nei comuni e nelle province il cui consiglio è stato sciolto in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso) anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del PNRR. In proposito non si formulano osservazioni tenuto conto che la disciplina di cui si amplia il campo di applicazione ha carattere ordinamentale e procedurale, e che le accelerazioni di spesa che potrebbero derivarne, essendo riferite a interventi del PNRR, parrebbero volte ad evitare rallentamenti rispetto a quanto già scontato nei tendenziali nel presupposto della tempestiva attuazione del Piano medesimo: circa tale ultimo presupposto sarebbe comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

 

Articolo 8-bis
(Fondo per le esigenze indifferibili)

Le norme – introdotte dal Senato - prevedono che, fermo restando il requisito di accesso al Fondo per le esigenze indifferibili, gli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse del PNRR, oggetto di procedure di affidamento avviate dalla data del 1° gennaio 2022 alla data del 17 maggio 2022, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l’ammontare di risorse pari al 20 per cento dell’importo già assegnato dal predetto provvedimento. Il Ministero delle infrastrutture comunica entro il 30 aprile 2023 alla RGS l’elenco degli interventi completi di codice CUP e dell’ente attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato sono assegnate le risorse agli interventi di cui al suddetto elenco. Ai relativi oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sul Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 26, comma 7, del DL 50/2022 (commi 1-3).

Viene inoltre modificato l’articolo 1, comma 375, della L. 197/2022, prevedendo che gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano obblighi e condizionalità del PNRR possano accedere, sulla base delle risorse che si rendono disponibili, al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, e in particolare agli incrementi disposti dal comma 375 medesimo (comma 4).

Per la Linea 1 della metropolitana di Napoli è altresì autorizzata la spesa di 1,2 milioni per il 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili (comma 5).

Vengono infine modificati i commi 56 e 57 dell’articolo 1 della L. 160/2019, che disciplinano le modalità di utilizzo e di monitoraggio delle risorse stanziate dal comma 51 del medesimo articolo (comma 6).

Si rammenta che il predetto comma 51 della legge di bilancio 2020 ha stanziato 85 milioni di euro per l'anno 2020, 128 milioni di euro per l'anno 2021, 320 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, relativamente ai commi da 1 a 5, prevedono una serie di misure finanziate a valere sul Fondo per l’avvio di opere indifferibili. Le norme di cui ai commi da 1 a 4 (opere finanziate con le risorse del PNRR, oggetto di procedure di affidamento avviate alla data del 1° gennaio 2022 alla data del 17 maggio 2022 e interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano obblighi e condizionalità del PNRR) specificano che il ricorso al Fondo avviene nei limiti delle risorse disponibili. Il comma 5, dal canto suo, introduce una nuova autorizzazione di spesa (relativa alla Linea 1 della metropolitana di Napoli) coperta mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo.

Al riguardo, pur considerando che le misure di cui ai commi 1-4 operano entro il limite delle risorse disponibili e che la misura di cui al comma 5 è configurata come limite di spesa, appare comunque necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a chiarire l’importo complessivo e lo sviluppo temporale degli oneri previsti e la disponibilità delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, al fine di poter verificare l’effettiva disponibilità delle risorse finalizzate o poste a copertura.

Infine, non vi sono osservazioni da formulare con riferimento al comma 6, che modifica le modalità di utilizzo delle risorse stanziate dal comma 51 dell’articolo 1 della L. 160/2019 al fine di prevedere interventi di messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture stradali, nonché di edifici pubblici, compreso il loro efficientamento energetico, dal momento che l’importo di dette risorse e il loro sviluppo temporale restano invariati rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 8-bis provvede agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2, recanti disposizioni per la preassegnazione di risorse agli enti locali attuatori di interventi relativi a opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022. Al riguardo, si segnala che la predetta disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per l’avvio di opere indifferibili, che presenta una dotazione di 2,44 miliardi di euro per l’anno 2023, di 2,625 miliardi di euro per l’anno 2024, di 3,555 miliardi di euro per l’anno 2025, di 4.365 miliardi di euro per l’anno 2026 e di 3,735 miliardi di euro per l’anno 2027[37].

In proposito, si osserva che il comma 3 in esame contiene un generico richiamo a oneri di cui non viene specificato né l’ammontare né il profilo temporale, diversamente da quanto prescritto dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica. La disposizione appare, peraltro, potersi configurare non tanto alla stregua di una clausola di copertura finanziaria in senso stretto, bensì nei termini di un avvalimento di risorse stanziate a legislazione vigente di cui si prevede l’utilizzo per le sopra citate finalità, fermo restando il rispetto - ivi espressamente richiamato - delle condizioni per l’accesso al Fondo medesimo. In merito alla correttezza di tale ricostruzione, sarebbe utile una conferma da parte del Governo.

Il comma 5 del medesimo articolo 8-bis provvede invece agli oneri derivanti dal completamento dell’intervento relativo all’armamento della tratta Montedonzelli–Piscinola della linea 1 della metropolitana di Napoli, pari a 1,2 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del citato Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022. Nel rinviare a quanto sopra rilevato circa la dotazione dello stesso, che risulta congrua a fronte degli oneri oggetto di copertura, appare tuttavia necessario che il Governo confermi che tale riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche tenendo conto degli utilizzi previsti dal precedente comma 3 dell’articolo 8-bis.

 

Articolo 9
(Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici)

La norma istituisce, presso il Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell’interno, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici. Il Comitato opera quale organo tecnico, consultivo e propositivo in materia di sicurezza di impianti e sistemi alimentati da idrogeno, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, con riferimento alle soluzioni innovative adottate per il contrasto al cambiamento climatico e per il risparmio energetico (comma 1).

Il Comitato, in particolare, svolge i seguenti compiti: individuazione dei criteri e delle linee guida per l'adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica (comma 2, lettera a)); proposizione e coordinamento di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonché elaborazione di atti di normazione tecnica. In merito a tali compiti il Comitato coopera con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale (comma 2, lettera b)).

Il Comitato è presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composto da rappresentanti di ministeri e di altri organismi pubblici indicati dalla norma. In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali, delle associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato (comma 3). Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4). Il Comitato può avvalersi, altresì, del contributo dei Comitati tecnici regionali (CTR), istituiti presso le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, (comma 5). Per le attività svolte nell’ambito del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferisce le finalità della norma, conferma che per la partecipazione ai lavori del Comitato non è prevista la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati ed afferma che, conseguentemente, dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[38] ha evidenziato che la Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza assicura la segreteria del neo-istituito Comitato. A questo riguardo ha, altresì, precisato, che al fine di assicurare le attività di segreteria, le risorse umane assegnate alla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica come previsto dal DM del 20 luglio 2022 concernente la ripartizione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono pienamente adeguate. Dette risorse consistono in 1 dirigente generale, 2 dirigenti superiori, 3 primi dirigenti e 17 funzionari direttivi della carriera operativa (con qualifiche di tipo tecnico come ingegnere e architetto) e 3 funzionari direttivi della carriera logistico-gestionale (con qualifiche di tipo giuridico-amministrativo), oltre a ulteriori 86 unità con qualifiche inferiori. Il citato personale dispone delle necessarie dotazioni d’ufficio e l’attività di segreteria non comporta l’approvvigionamento di strumentazioni speciali, pertanto, anche le risorse strumentali attualmente disponibili sono adeguate al fabbisogno delle attività previste.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma istituisce presso il Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell’interno un Comitato con specifiche funzioni tecnico-consultive in materia di sicurezza tecnica della transizione energetica e rischi derivanti dai cambiamenti climatici. Il Comitato è composto da rappresentanti di organismi pubblici e ai suoi lavori possono partecipare anche rappresentanti di soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni. Per le attività svolte nell’ambito del Comitato non sono corrisposti emolumenti, comunque denominati, né sono riconosciuti rimborsi spese. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco svolge, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, funzioni di Segreteria del Comitato (commi da 1 a 6). Al riguardo non si formulano osservazioni considerato quanto riferito dalla relazione tecnica e dall’ulteriore documentazione pervenuta al Senato, ai fini della verifica della neutralità finanziaria della norma.

 

Articolo 10
(Efficientamento del comparto giustizia)

Le norme consentono di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio in relazione ai concorsi banditi con decreti ministeriali del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022. In particolare, si consente l'ampliamento per un numero di ulteriori posti non superiore ad un quinto di quelli messi a concorso in luogo di un decimo previsto ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo n. 160/2006 (comma 1).

Si rammenta che il citato articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo n. 160/2006 stabilisce che, entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso, il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso.

Per l’attuazione delle disposizioni appena descritte, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 382, della legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), è incrementata di euro 836.169 per l’anno 2025 e di euro 164.783 per l’anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia (comma 3).

Si modifica l’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che riguarda gli addetti all’ufficio per il processo.

Le norme previgenti, tra l’altro, prevedevano l’assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile. Il contingente doveva essere assunto in due scaglioni e la durata massima dei contratti era fissata in due anni e sette mesi per il primo scaglione e in due anni per il secondo. Le norme previgenti prevedevano, altresì, l’assunzione 326 unità di addetti all'ufficio per il processo della giustizia amministrativa con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi.

Le modifiche apportate al citato articolo 11:

·        eliminano il riferimento ai due scaglioni di assunzioni per il contingente di 16.500 unità di personale e consentono la stipula di contratti con durata massima di trentasei mesi nel limite, tuttavia, delle risorse già disponibili, in base alla legislazione previgente, per effettuare le assunzioni stesse [comma 2, lettera a)];

·        stabiliscono, anche con riferimento alle 326 unità di addetti all'ufficio per il processo della giustizia amministrativa, che la durata massima dei contratti sia elevata a trentasei mesi nel limite, anche in questo caso, delle risorse già disponibili, in base alla legislazione previgente, per effettuare le assunzioni stesse [comma 2, lettera b)].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Riduzione del tirocinio per i magistrati ordinari (comma 1)

 

 

0,8

 

 

 

0,8

 

 

 

0,8

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Riduzione del tirocinio per i magistrati ordinari (comma 1)

 

 

 

 

 

 

0,4

 

 

 

0,4

 

Minori spese correnti

 

Tabella A – Ministero giustizia (comma 3)

 

 

0,8

 

 

 

0,8

 

 

 

0,8

 

 

La relazione tecnica ribadisce che le disposizioni di cui al comma 1 consentono di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio in relazione ai concorsi banditi con decreti ministeriali del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022, evidenziando che si è provveduto alla quantificazione e alla copertura finanziaria dei maggiori oneri con riferimento al concorso a n. 500 posti di magistrato ordinario, bandito con decreto ministeriale del 1° dicembre 2021, per il quale l’articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, ha previsto la riduzione del periodo di tirocinio, da diciotto a dodici mesi. In particolare, la quantificazione dei predetti oneri è stata effettuata tenendo conto del fatto che il numero totale di magistrati da assumere possa essere elevato di un ulteriore contingente pari a 100 unità, corrispondente al venti per cento del numero di posti previsti dal bando di concorso di cui al citato decreto ministeriale, il cui onere differenziale, ai fini della riduzione del tirocinio da diciotto a dodici mesi, è stato determinato come rappresentato nella tabella che segue.

 

Anno

Spesa per 100 ulteriori magistrati assunti

Spesa per 100 ulteriori magistrati assunti

 

 

Tirocinio 18 mesi

Tirocinio 12 mesi

Differenziale

      2024

7.472.542,50

7.472.542,50

-

2025

8.935.647,55

9.771.816,19

836.168,64

2026

9.771.816,19

9.771.816,19

-

2027

9.964.062,11

10.128.844,32

164.782,21

2028

12.447.063,28

12.447.063,28

-

2029

12.713.872,61

12.713.872,61

-

2030

12.942.566,32

12.942.566,32

-

2031

13.209.375,64

13.209.375,64

-

2032

13.438.070,04

13.438.070,04

-

2033

13.704.880,17

13.704.880,17

-

2034

13.704.880,17

13.704.880,17

-

2035

13.704.880,17

13.704.880,17

-

 

La norma ribadisce, poi, il contenuto dei commi 2 e 3.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono di aumentare, da un decimo a un quinto dei posti messi a concorso, il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio in relazione ai concorsi banditi con decreti ministeriali del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022.

In proposito la relazione tecnica provvede alla quantificazione e alla copertura finanziaria dei maggiori oneri con riferimento al concorso per 500 posti di magistrato ordinario, bandito con il citato decreto ministeriale del 1° dicembre 2021, per il quale è previsto a legislazione vigente la riduzione del periodo di tirocinio, da diciotto a dodici mesi.

Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la predetta quantificazione è coerente con quella recata dalla relazione tecnica riferita all’articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che, parimenti, prevedeva un’analoga riduzione del periodo di tirocinio.

Per quanto riguarda  l’ampliamento della platea dei soggetti che possono essere assunti, si rileva che il comma 1, derogando a quanto disposto dall’articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 160/2006, che stabilisce che entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, prevede che detti posti non possano superare il quinto di quelli messi a concorso, anziché il decimo come previsto invece dal citato articolo 8, comma 3-bis.

Anche in tal caso, non si hanno osservazioni da formulare giacché tale ampliamento, come già previsto in misura più contenuta a legislazione vigente, è disposto nell’ambito dei posti disponibili o che si renderanno tali entro 6 mesi dall'approvazione della graduatoria e dunque a fronte di posti che già godono di una copertura a bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 10 incrementa l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 382, della legge n. 197 del 2022, in materia di efficientamento del comparto giustizia[39], di 836.169 euro per il 2025 e di 164.783 euro per il 2027, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero della giustizia, che reca le occorrenti disponibilità.

 

Articolo 11, commi 1 e 2
(Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

La norma istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero delle imprese e del made in Italy il Fondo per l'attuazione degli interventi PNRR di competenza del medesimo Ministero con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, (comma 1). Ai relativi oneri, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente del medesimo Ministero (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

       (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Istituzione Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (comma 1)

0,5

0,5

0,5

 

0,5

0,5

0,5

 

0,5

0,5

0,5

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Tab. A. Imprese e made in Italy (comma 2)

0,5

0,5

0,5

 

0,5

0,5

0,5

 

0,5

0,5

0,5

 

 

La relazione tecnica illustra il contenuto della norma, precisando che le risorse in questione saranno destinate alla spesa per prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[40] ha fornito ulteriori elementi utili ai fini della stima dell’onere recato dalla disposizione. In particolare è stato precisato che le risorse saranno destinate a finanziare azioni di assistenza tecnica, fornita da soggetti dotati di specifiche specializzazioni, e supporto tecnico operativo, anche tramite società in house, per l’attuazione del PNRR e del PNC. In particolare, le risorse, sulla base di specifiche quantificazioni fatte dalla Unità di missione, sono così ripartite:

a)      per l’attuazione delle misure PNRR M1C2 Inv.1 Transizione 4.0 (valore 18 miliardi tra PNC e PNRR) e M4C2 Inv. 2.3, potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria (DG PIIPMI e soggetti attuatori): euro 100.000 annui;

b)      per l’attuazione della misura PNC POLIS, supporto alla Direzione generale SCERP nell’attuazione del progetto: euro 50.000 annui;

c)      per il monitoraggio e controllo delle sole misure PNRR, a supporto dell’Unità di missione: euro 350.000 annui.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce il Fondo per l'attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, disponendo, per la relativa copertura, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al medesimo ministero. Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla norma è limitato alle disponibilità del suddetto Fondo e che nel corso dell’esame presso il Senato il Governo ha altresì fornito elementi idonei a suffragare la congruenza dello stanziamento rispetto alla finalità della norma.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 11 provvede agli oneri derivanti dall’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero, con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, che reca le occorrenti disponibilità.

 

Articolo 11, comma 2-bis
(Convenzione a titolo gratuito tra Ministero delle imprese e Agenzia delle entrate)

La norma, introdotta al Senato, autorizza il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) a stipulare, a titolo gratuito, con l’Agenzia delle entrate una convenzione per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione nell’ambito dell’investimento del PNRRR M1C2-I 1 “Transizione 4.0”. Nell'ambito di tale convenzione deve essere indicato il numero delle attività di controllo demandate all’Agenzia delle entrate (comma 2-bis).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza il Ministero delle imprese e del made in Italy a stipulare, a titolo gratuito, con l’Agenzia delle entrate una convenzione per garantire lo svolgimento di specifiche attività di controllo e rendicontazione nell’ambito dell’investimento PNRRR M1C2-I 1 “Transizione 4.0”.

Al riguardo non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che le suddette attività di controllo e rendicontazione possano essere svolte dall’Agenzia delle entrate nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Articolo 12
(Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA)

Le norme, integrate nel corso dell’esame al Senato, apportano modifiche all’articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165/2001 che detta disposizioni in materia di Portale unico del reclutamento.

Le modifiche demandano ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione l’individuazione delle modalità di funzionamento e di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte di tutte le amministrazioni, centrali e locali, e delle autorità amministrative indipendenti, nonché la definizione delle misure volte ad assicurare l’integrità e la riservatezza dei dati personali mentre, in base alla legislazione previgente, tali modalità erano definite con protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione. Si specifica che fino alla data di entrata in vigore di tale decreto continua ad applicarsi la disciplina contenuta nei protocolli adottati, mentre le modalità di utilizzo del predetto Portale unico da parte delle Regioni e degli enti locali per le rispettive selezioni di personale continuano ad essere disciplinate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 15 settembre 2022.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e afferma che, dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall’articolo in commento ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare riguardo alle modiche introdotte dalle disposizioni in esame alla disciplina in materia di Portale unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165/2001, atteso il carattere meramente procedimentale delle disposizioni.

 

Articolo 13
(Incremento della dotazione organica dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato)

Le norme prevedono che la pianta organica dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sia aumentata in misura di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo nella carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 571.002 per l’anno 2023, di euro 1.204.700 per l’anno 2024, di euro 1.265.775 per l’anno 2025, di euro 1.329.950 per l’anno 2026, di euro 1.397.382 per l’anno 2027, di euro 1.468.238 per l’anno 2028, di euro 1.542.690 per l’anno 2029, di euro 1.620.921 per l’anno 2030, di euro 1.703.125 per l’anno 2031 e di euro 1.789.502 a decorrere dall’anno 2032, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo a carico dei soggetti vigilati, di cui all’articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell’onere per le assunzioni.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Incremento dotazione organica dell’Autorità

 

 

 

 

0,6

1,2

1,3

1,3

0,6

1,2

1,3

1,3

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Incremento dotazione organica dell’Autorità – effetti riflessi

 

 

 

 

0,3

0,6

0,6

0,6

0,3

0,6

0,6

0,6

Maggiori entrate extratributarie (*)

 

Incremento del contributo a carico dei soggetti vigilati

 

 

 

 

0,6

1,2

1,3

1,3

0,6

1,2

1,3

1,3

(*) Nel prospetto riepilogativo degli effetti sono evidenziate, per quello che si presume un mero refuso, minori entrate extratributarie ma ciò appare incompatibile con il dettato normativo e con la dicitura riportata nel prospetto riepilogativo che parla, appunto, di “incremento del contributo a carico dei soggetti vigilati”.

 

La relazione tecnica evidenzia che la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, ha, tra l’altro, attribuito specifiche competenze all’AGCM. Per far fronte ai più ampi e/o nuovi poteri e compiti previsti dalla legge n. 118/2022, la disposizione in esame prevede l’incremento della pianta organica dell’AGCM di ulteriori 10 unità, pari a n. 8 funzionari della carriera direttiva e n. 2 impiegati della carriera operativa, da assumere al livello iniziale, corrispondente al livello 6 delle rispettive tabelle stipendiali per una spesa che ha una proiezione decennale complessiva che va da euro 571.002 sul primo anno (2023) ad euro 1.789.502 sull’ultimo anno del decennio considerato (2032).

Per una puntuale quantificazione degli oneri per ciascuna annualità per il decennio considerato, la relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, reca una tabella che riporta il dettaglio dei costi relativi ai potenziali nuovi dipendenti (8 funzionari e 2 impiegati) previsti in un arco temporale di dieci anni e che coincide con gli importi specificati nella disposizione di copertura.

I maggiori oneri assunzionali saranno interamente coperti dal corrispondente incremento delle risorse derivanti dai contributi di cui all’art. 10, comma 7-ter e 7-quater, della 10 ottobre 1990, n. 287, come specificato in norma.

L’incremento del contributo a carico degli operatori sottoposti alla vigilanza dell’AGCM, da destinare a copertura degli oneri derivanti dall’assunzione in servizio di n. 8 funzionari e 2 impiegati al livello iniziale è stimato come segue:

·         per l’anno 2023 è stimato un incremento dell’aliquota del contributo dello 0,00042 per mille;

·         per l’anno 2024 è stimato un incremento dell’aliquota del contributo dello 0,00088 per mille;

·         per l’anno 2025 è stimato un incremento dell’aliquota del contributo dello 0,00092 per mille;

·         per l’anno 2026 è stimato un incremento dell’aliquota del contributo dello 0,00097 per mille;

·         per l’anno 2027 è stimato un incremento dell’aliquota del contributo dello 0,000102 per mille;

·         per l’anno 2028 è stimato un incremento dell’aliquota del contributo dello 0,00107 per mille;

·         per l’anno 2029 è stimato un incremento dell’aliquota del contributo dello 0,00112 per mille;

·         per l’anno 2030 è stimato un incremento dell’aliquota del contributo dello 0,00118 per mille;

·         per l’anno 2031 è stimato un incremento dell’aliquota del contributo dello 0,00124 per mille;

·         per l’anno 2032 è stimato un incremento dell’aliquota del contributo dello 0,00130 per mille.

La relazione tecnica sottolinea che i suddetti oneri risultano sostenibili, in quanto l’attuale aliquota di contribuzione risulta molto al di sotto del limite massimo previsto dall’articolo 10, comma 7-quater della legge n. 287/1990.

Quanto ai possibili effetti di minor gettito correlati alla deducibilità della quota incrementale del contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro, la relazione tecnica evidenzia che la fattispecie illustrata potrebbe incidere sulla redditività dei soggetti interessati; tuttavia in tali casi gli eventuali correlati effetti finanziari connessi alla detrazione dell’aumento del contributo rispetto al reddito di impresa sono più che compensati dagli effetti indotti derivanti dalle nuove assunzioni. A prescindere, infatti, dalla quantificazione della citata perdita di gettito, tenendo conto delle aliquote Ires e Irpef a carico delle imprese e di quelle relative ai contributi, del datore di lavoro e dei dipendenti, e delle ritenute erariali a carico dei redditi da lavoro dipendente, queste ultime determinano un effetto di gettito positivo superiore a quello da compensare per effetto della cennata deducibilità.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono l’incremento della pianta organica dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in misura pari a otto unità di ruolo della carriera direttiva e a due unità di ruolo nella carriera operativa e provvedono alla copertura dell’onere che ne deriva mediante corrispondente incremento del contributo a carico dei soggetti vigilati dalla medesima Autorità. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare preso atto, tra l’altro, dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in merito al fatto che i possibili effetti di minor gettito correlati alla deducibilità della quota incrementale del contributo a carico delle società di capitale sono più che compensati dagli effetti indotti derivanti dalle nuove assunzioni.

 

Articolo 14, commi 1 e 2 e comma 5
(Modifiche al DL 77/2021 in materia di governance del PNRR)

Le norme prevedono alcune novelle al DL 77/2021 in materia di governance del PNRR.

In particolare, le disposizioni in esame:

·        introducono il comma 3-bis all’articolo 9 prevedendo che i controlli ordinari di legalità e i controlli amministrativo-contabili sugli atti, sui contratti e sui provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR siano espletati anche una volta stipulato il contratto immediatamente efficace ovvero nei casi di esecuzione anticipata [comma 1, lettera a)];

·        introducono il comma 6-quinquies all’articolo 10, prevedendo che gli atti normativi o i provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 siano comunque adottati qualora il parere non sia reso entro il termine di legge previsto [comma 1, lettera b)];

·        introducono l’articolo 18-ter, prevedendo che, in casi eccezionali, per la realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente possa proporre al Ministro dell’ambiente l’esenzione del relativo progetto dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale[41] [comma 1, lettera c)];

·        modificano l’articolo 48, intervenendo sulla disciplina degli affidamenti. Viene altresì previsto che le semplificazioni di cui all'articolo 53-bis del medesimo DL 77/2021, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria e penitenziaria, vengano estese agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali UE, nonché a quelli relativi alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse [comma 1, lettere d) ed e)];

·        modificano l’articolo 10, comma 6-quater, prevedendo che gli accordi quadro per l’individuazione degli operatori economici incaricati dello svolgimento dei servizi tecnici e dei lavori afferenti debbano contenere l’indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le diverse prestazioni richieste (comma 2);

·        modificano l’articolo 9, comma 1, prevedendo che per la realizzazione di interventi del PNRR si possa ricorrere anche alla sottoscrizione di accordi tra pubbliche amministrazioni (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che:

·        relativamente alle novelle di cui al comma 1, dal punto di vista finanziario, le disposizioni hanno contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·        con riferimento al comma 2, trattandosi di un mero aggiornamento relativo al contenuto degli accordi e ai tempi di effettuazioni delle verifiche di cui all'articolo 26 del D. Lgs. 50/2016 e stante il carattere meramente ordinamentale, da esso non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·        per quanto attiene al comma 5, la norma ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo, con Nota presentata durante l’esame presso il Senato, ha confermato che le disposizioni presentano carattere ordinamentale, assicurando pertanto la garanzia della neutralità finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in relazione alle modifiche introdotte dalle norme in esame al DL 77/2021, in materia di governance del PNRR, in considerazione del carattere meramente ordinamentale delle modifiche medesime evidenziato dalla relazione tecnica.

 

Articolo 14, commi da 3 a 4-bis e commi da 6 a 9
(Misure in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi)

Le norme prevedono una serie di misure in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi.

In particolare, le disposizioni in esame:

·        prevedono che i soggetti pubblici e privati coinvolti nei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica, ad interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, possano stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore (comma 3);

·        prevedono che, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applichino fino al 31 dicembre 2023, salva la previsione di un termine più lungo, alcune disposizioni di cui all’articolo 1 e 2 del DL 76/2020 (riguardanti procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo dell’emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto e sopra soglia), nonché dell’articolo 1, commi 1 e 3, del DL 32/2019 relativo alla deroga di alcune disposizioni del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Si prevede altresì che la disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del DL 76/2020, relativo a semplificazioni in materia edilizia, si applichi anche alle procedure espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC. Con norme introdotte al Senato, si prevede inoltre che fino al 31 dicembre 2026 si applichino alcune disposizioni di cui all’articolo 3 del DL 76/2020, in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità. Con decreto possono essere individuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia istituiti presso le Prefetture, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ferma restando la somma complessivamente destinata a concorrere alla realizzazione del singolo programma, in caso di programmi finanziati sia con risorse del PNRR sia con risorse del PNC, con decreto può essere disposta, nei limiti delle risorse disponibili del Piano complementare l'assegnazione di risorse al fine di porre ad esclusivo carico del PNC specifici interventi, per i quali deve essere comunque assicurato il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC (commi da 4 e 4-ter);

·        riducono della metà i termini previsti dal testo unico di cui al DPR 327/2001 (Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parti con le risorse del PNRR o del PNC. Per le medesime finalità si prevede una procedura semplificata per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti (commi 6 e 7);

·        modificano l’articolo 13, comma 1, del DL 76/2020, relativo all’accelerazione del procedimento in conferenza di servizi, prevedendo che le amministrazioni coinvolte rilascino le determinazioni di competenza entro il termine di 30 giorni (45 se preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale). Con disposizioni introdotte al Senato, inoltre, la vigenza del suddetto articolo 13 del DL 73/2020 viene prorogata dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 (comma 8);

·        introducono il comma 451-bis all’articolo 1 della L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023). Si prevede che per l’erogazione del contributo ai beneficiari del Fondo di cui ai precedenti commi 450 e 451, il Ministero dell’agricoltura possa avvalersi delle procedure previste dall’articolo 58, comma 6, del DL 104/2020[42]. Per l’attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.000 euro per l’anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450 della medesima L. 197/2022 (comma 9).

L’articolo 1, comma 450, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dai commi 3, 4, 6, 7 e 8 ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 9, la RT specifica che le risorse del Fondo di cui al comma 450 dell'articolo 1, della L. 197/2022, recano le sufficienti disponibilità per le finalità di cui alla disposizione in esame.

Il Governo, con Nota presentata durante l’esame presso il Senato, ha confermato che le disposizioni presentano carattere ordinamentale, assicurando pertanto la garanzia della neutralità finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono una serie di misure in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi.

In merito, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 4-ter, 6, 7 e 8.

Riguardo al comma 4-bis, introdotto al Senato, si fa presente che lo stesso prevede che, con decreto, possano essere individuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia istituiti presso le Prefetture, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, appare utile acquisire chiarimenti circa le modalità di attuazione della norma al fine di verificare che dette misure di potenziamento possano essere intraprese nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda il comma 9, si rileva che le disposizioni in esso contenute, da un lato, prevedono che, per l’erogazione del contributo ai beneficiari del Fondo di cui ai precedenti commi 450 e 451 della L. 197/2022, il Ministero dell’agricoltura possa avvalersi delle procedure di cui all’articolo 1 della L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), ossia la possibilità stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, convenzioni con concessionari di servizi pubblici, dall’altro, introduce una specifica autorizzazione di spesa, che appare non coerente con le procedure richiamate, posto che alle stesse deve applicarsi una clausola di neutralità finanziaria. Su tale aspetto appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.  

 

Articolo 15
(
Contributo dell’Agenzia del demanio e del Ministero della difesa all’attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR)

Le norme prevedono l’individuazione da parte dell’Agenzia del demanio di beni immobili di proprietà dello Stato inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nel PNRR. L’Agenzia è quindi autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per contribuire, entro il limite non superiore al 30 per cento del quadro economico degli interventi, alla copertura dei relativi oneri, anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonché con le risorse finanziate dal PNRR.

Si ricorda che, nell’ambito della Missione 4, Componente 1, è prevista la Riforma 1.7, in tema di alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti, finalizzata alla realizzazione di oltre 60 mila posti per l’alloggio di studenti fuorisede.

L’art. 14, comma 6-vicies quater del decreto-legge n. 36 del 2022 (L.79/2022), ha previsto la possibilità di destinare risorse del PNRR all'incremento di posti letto per studenti universitari mediante l’acquisto di strutture, l’instaurazione di locazione a lungo termine o interventi su residenze universitarie già esistenti. Inoltre, il decreto-legge n. 115 del 2022 (L.142/2022) (cosiddetto Aiuti-bis) è intervenuto per integrare e perfezionare le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR («Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti»), già adottate in forza dell’art. 14, comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022, con l’obiettivo di favorire ulteriormente la disponibilità di nuovi alloggi e residenze per studenti universitari (art. 39). Infine, il decreto-legge n. 144 del 2022, (Aiuti-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 2022, aggiungendo l’art. 1-bis alla legge n. 338 del 2000, dispone che le risorse previste dalla riforma 1.7 della Missione 4, componente 1, del PNRR, siano destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore (art. 25).

Al comma 3 si prevede che l’Agenzia del demanio possa destinare immobili alla realizzazione di impianti sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell’ambito del PNRR. A tal fine, l’Agenzia è autorizzata ad utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30 per cento del quadro economico degli interventi, alla copertura dei relativi oneri anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazione e mediante finanziamenti contratti con l’Istituto per il credito sportivo, nonché con le suddette risorse del PNRR. L’Istituto per il credito sportivo assiste l’Agenzia nell’individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli impianti sportivi supportandola nella valutazione della sostenibilità economica e finanziaria dei progetti e nella valutazione della fattibilità tecnica ed economica dei progetti.

Il comma 3-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede che l’Istituto per il credito sportivo possa proporre all’Agenzia del demanio di integrare l’elenco degli immobili che possono essere oggetto di intervento di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione a valere, anche parzialmente, sulle risorse del PNRR, con beni di sua proprietà. Per la quota non coperta dalle risorse del PNRR, l’Istituto per il credito sportivo provvede al finanziamento degli interventi nell’ambito della propria autonomia finanziaria.

Il comma 4 autorizza l’Agenzia del demanio ad apportare le modifiche ai relativi Piani degli investimenti conseguenti, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente per gli investimenti di competenza; l’Agenzia può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, in via prioritaria con i soggetti attuatori, ovvero con i beneficiari dei finanziamenti di cui al PNRR, anche attraverso l’affidamento in concessione di beni immobili, ovvero mediante l’affidamento delle attività di progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e gestione delle residenze universitarie e degli impianti sportivi da realizzarsi sugli immobili individuati, previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie sui relativi bilanci pluriennali. Si prevede, poi, che i soggetti attuatori o beneficiari di finanziamenti del PNRR possano avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dell’Agenzia. Si consente all’Agenzia del Demanio la sottoscrizione di intese con l’Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare.

Il comma 5, infine, prevede l’individuazione anche da parte del Ministero della Difesa dei beni del demanio militare o in uso al medesimo Ministero da destinare, anche tramite Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale e impianti sportivi, utilizzando, anche parzialmente, le risorse del PNRR, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica riferita al testo originale del decreto-legge afferma che i commi da 1 a 4 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto agli interventi oggetto della norma si fa fronte con risorse già previste a legislazione vigente. In particolare, fermo restando la partecipazione a progetti finanziati con le risorse PNRR, è previsto che a detti interventi l’Agenzia del demanio possa far fronte con le risorse di propria pertinenza stanziate sui capitoli di spesa del bilancio dello Stato n. 7759 e 7754, nel limite delle risorse già disponibili a legislazione vigente, apportando le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti.

Quanto all’assistenza prestata dall’Istituto di credito sportivo all’Agenzia del demanio, nonché alla possibilità di stipulare con l’Agenzia intese per favorire il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare, si osserva che dette attività rientrano tra quelle istituzionali dell’Istituto per il credito sportivo e, pertanto, il loro svolgimento avviene nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 5, la relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto agli interventi oggetto della norma si fa fronte con risorse già previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, preso atto dei chiarimenti indicati nella relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare sia riguardo al contributo dell’Agenzia del demanio e del Ministero della difesa all’attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR sia con riferimento agli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di beni di sua proprietà che l’Istituto per il credito sportivo provvede a finanziare nell’ambito della propria autonomia finanziaria, posto che il predetto Istituto non rientra nel perimetro del conto consolidato della pubblica amministrazione.

 

Articolo 15, comma 5-bis
(Individuazione degli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici da destinare ad alloggi universitari o impianti sportivi)

 

La norma, introdotta dal Senato, prevede che l'Agenzia del demanio individui - sentiti gli enti locali competenti e di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - gli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione a destinare ad alloggi universitari ed annesse strutture ovvero ad impianti sportivi oggetto di finanziamento con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al PNRR.

Tali operazioni di permuta sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nella seduta del 15 aprile 2023 della 5^ Commissione Bilancio del Senato in sede referente, la rappresentante del Governo ha subordinato il parere favorevole del Governo medesimo sull’emendamento 15.4 ad alcune riformulazioni, fra le quali l’inserimento della previsione, sopra descritta, secondo cui “Le operazioni di permuta di cui al presente comma sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente come la norma preveda l’individuazione da parte dell’Agenzia del Demanio degli immobili dello Stato e di altri enti pubblici, da inserire in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione per essere destinati ad alloggi universitari ovvero ad impianti sportivi oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al PNRR. Nella norma, si precisa come le operazioni di permuta sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione, introdotta con emendamento di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica e non quantifica oneri derivanti dalla sua attuazione.

In proposito, andrebbe preliminarmente acquisita conferma da parte del Governo che l’Agenzia del demanio possa effettivamente svolgere ad invarianza di risorse i nuovi compiti, potenzialmente riferiti ad un riscontro esteso al totale degli immobili della pubblica amministrazione; inoltre, si rileva che la norma esclude oneri per le sole operazioni di permuta e senza conguagli a carico dello Stato: in proposito, andrebbe chiarito, da un lato, se siano previsti oneri anche per le operazioni di dismissione o valorizzazione (ad esempio oneri amministrativi o per la messa in regola degli immobili propedeutica alla loro cessione) e, dall’altro, se il divieto di conguaglio monetario sia esteso anche ad amministrazioni diverse dallo Stato centrale (ad esempio, enti territoriali titolari di beni immobili).

 

Articolo 15, comma 5-ter
(Ricognizione degli immobili di proprietà delle regioni ed enti locali adibiti all’attività sportiva)

La norma, introdotta dal Senato, prevede che per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le Regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli immobili di loro proprietà che possano essere oggetto di ristrutturazione o recupero o anche adibiti all’attività sportiva.

La ricognizione è operata secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche per la valorizzazione delle periferie urbane.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente come la norma preveda la ricognizione degli immobili di proprietà delle regioni ed enti locali che possano essere oggetto di ristrutturazione o recupero o anche adibiti all’attività sportiva, secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche al fine di valorizzare le periferie urbane. La disposizione, introdotta con emendamento di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica e non quantifica oneri derivanti dalla sua attuazione.

In proposito, andrebbe acquisita conferma da parte del Governo che Regioni ed enti locali possano effettivamente svolgere ad invarianza di risorse i nuovi compiti, potenzialmente riferiti ad una ricognizione estesa al totale degli immobili di rispettiva proprietà; inoltre, andrebbe chiarito se, per effetto della ricognizione, possano sorgere, in capo alle amministrazioni proprietarie, obblighi di provvedere a ristrutturazioni, adeguamenti e simili tali da comportare nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

 

Articolo 15-bis
(Contributo dell'Agenzia del Demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIE)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, stabiliscono che i beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari o dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030, per effetto di domanda presentata da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane possono essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31 dicembre 2024 (comma 1).

Gli enti devono indicare la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi. Sono elencati beni che sono esclusi dal trasferimento sopra descritto (comma 2). L'Agenzia del demanio verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di trasferimento e ne comunica l'esito all'ente interessato (comma 3). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti Locali che acquisiscono in proprietà immobili statali utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento. Qualora non sia possibile l’integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell’Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all’ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte dell’ente interessato (comma 6).

Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi in esame, gli Enti richiedenti, nelle more del trasferimento del bene, possono avvalersi dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, commi da 162 a 170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (comma 7).

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano (comma 8).

 

L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva, che le norme dei commi da 1 a 6 trasferiscono la proprietà di immobili dello Stato ad altri amministrazioni pubbliche e dunque configurano operazioni di carattere patrimoniale interne al comparto pubblico: sotto questo profilo, dunque, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che, nel caso di trasferimento in proprietà di immobili statali utilizzati a titolo oneroso, il meccanismo per il recupero delle minori entrate per il bilancio dello Stato, attraverso l’utilizzo di risorse facenti capo agli enti acquirenti, risulti di anno in anno neutrale per il bilancio dello Stato e per quello degli enti medesimi. 

Non si hanno osservazioni da formulare, anche con riferimento alle norme recate dal comma 7, che consentono agli enti territoriali, nelle more del trasferimento del bene, di avvalersi, per le finalità di cui alle norme in esame, dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, commi da 162 a 170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo, che la struttura possa provvedere alle richieste di avvalimento nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 16
(Contributo dell’Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale)

Le norme prevedono l’individuazione da parte dell’Agenzia del demanio di beni immobili di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché, di concerto con le amministrazioni usuarie, dei beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Alla realizzazione di tali interventi possono concorrere le risorse contenute nei piani di investimento della stessa Agenzia, ovvero le risorse messe a disposizione da altre amministrazioni, nonché le risorse del PNRR-Missione 2 a ciò destinate, previo accordo fra la medesima Agenzia e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. A tal fine, l’Agenzia, verificata la disponibilità pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione degli impianti (comma 1). Le norme consentono l’applicazione a tali progetti delle semplificazioni amministrative previste per la realizzazione di impianti nelle aree idonee (comma 2). Inoltre, le norme affidano all’Agenzia, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il compito di curare la progettazione e l’esecuzione degli interventi di installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di competenza di amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale (comma 3). Infine, il comma 3-bis, aggiunto nel corso dell’esame del decreto-legge al Senato, prevede che l’Agenzia possa costituire con altre amministrazioni pubbliche comunità energetiche rinnovabili, accedendo agli incentivi ad esse riconosciute, anche se la comunità energetica è dotata di impianti con potenza superiore a 1 MW e anche per la quota condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, dunque, ai limiti previsti dalla disciplina vigente.

Si rammenta che gli incentivi riconosciuti per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili è disciplinata attualmente dal D.M. 16 settembre 2020 e i connessi costi sono posti a carico delle utenze elettriche. Il D.Lgs. n. 199/2021 prevede l’aggiornamento del meccanismo di incentivazione, fissando alcuni limiti e condizioni. Tra queste, la potenza massima degli impianti, pari a 1 MW, e la connessione di impianti e utenze alla stessa cabina primaria, derogabili ai sensi del comma 3-bis sopra citato.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge definisce le norme di carattere ordinamentale e afferma che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo volte a favorire l’esecuzione di interventi con risorse già previste a legislazione vigente nei Piani di investimento gestiti dall’Agenzia o integrando le diverse fonti di finanziamento con le risorse di competenza delle Amministrazioni interessate dalle diverse iniziative che verranno realizzate. Osserva che potranno essere utilizzate, ricorrendone le condizioni, le risorse del PNRR. Analogamente, dalla promozione in tale ambito di iniziative di partenariato pubblico-privato, non derivano maggiori spese a carico del bilancio dello Stato. La finalità perseguita, secondo la relazione tecnica, è l’aumento della capacità operativa dei soggetti coinvolti, creando una fattiva integrazione tra gli interventi da eseguire su immobili di proprietà statale, che siano oggetto di iniziative gestite dall’Agenzia, prevedendo economie di scala e sinergie operative, in grado di riunire in capo ad un unico soggetto la gestione degli interventi. Ribadisce, in ultimo, che dalle modifiche introdotto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell’esame in prima lettura il Governo ha osservato che i finanziamenti a supporto delle attività previste dal presente articolo sono garantiti a valere sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Alla luce delle risorse disponibili in tale capitolo viene annualmente valutata la capacità operativa rispetto alle risorse strumentali e umane destinabili, mediante l’adozione di uno specifico Piano degli investimenti, sottoposto all'approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze. In particolare, nell’ambito del ciclo di pianificazione annuale sono individuati gli specifici interventi da realizzare oggetto della norma, nel rispetto del vincolo delle risorse disponibili, tenuto conto anche dell’eventuale ricorso allo strumento del partenariato pubblico-privato. 

Più nel dettaglio, i fondi disponibili a legislazione vigente per il prossimo triennio sul citato capitolo 7759, destinati al perseguimento degli importanti obiettivi nazionali ed europei di efficienza energetica e riduzione dei consumi da parte delle PP.AA., attraverso la realizzazione di interventi di cui al presente articolo 16, ammontano, in coerenza con il Piano degli investimenti 2023-2025 di questa Agenzia, a complessivi 84,23 milioni di euro, di cui:

-         art. 1 c.140 LB 2017 (Piano Gestionale 2): 54,23 milioni di euro;

-         art. 1 c.14 LB 2020 (Piano Gestionale 9): 30 milioni di euro.

Ulteriori iniziative connesse all’attuazione dell’articolo 16 potranno trovare copertura con le risorse ancora da programmare per gli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

 

In merito ai profili di quantificazione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica e nel corso dell’esame in prima lettura, nonché del fatto che gli incentivi riconosciuti dalle norme in esame alle comunità energetiche realizzate su iniziativa dell’Agenzia del demanio sono posti a carico delle utenze elettriche, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 17
(Accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza)

Le norme introducono una serie di disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza, volte a non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), vista l'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni a tali strumenti e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara.

Si prevede, segnatamente, che gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro[43] che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30 giugno 2023, siano prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all’aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, degli obiettivi previsti dal PNRR. La proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell’accordo quadro (comma 1).

Si integra il testo dell’articolo 1, del decreto-legge n. 32/2019 che ha disposto la sospensione sperimentale dell'efficacia di alcune disposizioni in materia di appalti pubblici. Le modifiche estendono il novero dei soggetti ai quali i comuni non capoluoghi di provincia, incaricati dell’attuazione degli interventi, possono ricorrere per la selezione degli operatori economici affidatari degli stessi, includendovi le stazioni appaltanti[44] ovvero le società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi (comma 2).

Si prevede che gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dalla milestone M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche qualora sia stato già raggiunto l’importo o il quantitativo massimo.

Gli incrementi sono autorizzati purché si tratti di convenzioni o accordi quadro, diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l’incremento da precedenti disposizioni di legge. In relazione a tali incrementi l’aggiudicatario può esercitare, entro un breve termine, il diritto di recesso ovvero, previa autorizzazione da parte di CONSIP S.p.A., può eseguire parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati avvalendosi di altri operatori in possesso dei requisiti dalla legge. Gli incrementi in questione sono consentiti al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento «M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione» (comma 3). Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi in questione sono messi a disposizione esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del predetto sub investimento, nel li­mite della misura massima del finanziamento riconosciuto all’investimento ai sensi del decreto del Ministero della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali (comma 4).

Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione agli investimenti per la digitalizzazione previsti dalla Missione 6 « Salute », gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto in ambito «Sanità digitale – sistemi informativi clinico-assistenziali », sono resi disponibili, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 30 settembre 2023, esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei relativi interventi, nella misura massima dei finanziamenti ammessi previa autorizzazione del Ministero della salute (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto dei commi 1 e 2 e afferma che gli stessi non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle norme recate dai commi da 3 a 5 la relazione tecnica evidenzia che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la possibilità di effettuare i maggiori acquisiti autorizzati dalla disposizione è limitata alle sole amministrazioni attuatrici degli interventi, individuate dai medesimi commi, nei limiti delle risorse assegnate dal decreto del Ministero della salute del 21 giugno 2022 ovvero nei limiti dei finanziamenti ammessi per gli investimenti previsti per la digitalizzazione nell'ambito della Missione 6 “Salute”.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare riguardo alle disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza di cui all’articolo 17, preso atto, tra l’altro, dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e considerato che l’aumento degli importi e dei quantitativi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. non implicano nessun obbligo di acquisto.

 

Articolo 18
(Norme in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici, nonché di digitalizzazione dei procedimenti)

Le norme prevedono alcune novelle e alcune disposizioni in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi, nonché di digitalizzazione dei procedimenti.

In particolare, le disposizioni in esame:

·        introducono il comma 3-bis all’articolo 53 del DL n. 77/2021, esentando l’Azienda per l’Italia Digitale dal rilascio di pareri tecnici sulla congruità economica dei contratti delle PP.AA. per l’acquisto di beni informatici necessari per l’attuazione del PNRR (comma 1);

·        modificano l’articolo 50-ter, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 82/2005, relativo alle modalità di conservazione dei dati nella Piattaforma digitale nazionale dati (comma 2);

·        con disposizioni introdotte al Senato, viene modificato l’articolo 1, comma 563, della L. 145/2018, in materia di Carta europea della disabilità, prevedendo che i soggetti pubblici e privati possano utilizzare detta Carta anche in via telematica per il disbrigo delle pratiche collegate all'erogazione dei beni e servizi ad essa connessi (comma 2-bis);

·        prevedono, in merito alla posa in opera delle infrastrutture per la banda ultra-larga, che gli operatori richiedano agli enti proprietari delle strade di emanare gli appositi provvedimenti di regolamentazione stradale (comma 3);

·        prorogano di 24 mesi la validità dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche. inoltre, con modifiche all’articolo 40, comma 4, del medesimo DL n. 77/2021, esentano dall’autorizzazione di tutela artistica e culturale gli interventi di posa per la banda larga effettuati con la metodologia di microtrincea, di scavo a basso impatto ambientale, nonché la realizzazione di pozzetti accessori (commi 4 e 9);

·        con disposizioni introdotte al Senato, viene consentito agli operatori beneficiari della proroga, di cui al comma 11 del DL 228/2021, di richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di apposita richiesta. La proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2023 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta, alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga (comma 4-bis);

·        modificano il D. Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), semplificando e accelerando i procedimenti autorizzatori relativi all’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. Nello specifico, con modifiche all’articolo 12, comma 3, del D. Lgs. 33/2016 viene tra l’altro esteso anche agli enti pubblici non economici, nonché a ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici, il divieto di imporre ulteriori oneri o canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica. Resta fermo che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 dell’articolo 54 del medesimo D. Lgs. 259/2003, escludendo ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto (comma 5 e comma 10);

·        prevedono lo snellimento di procedure inerenti all’obbligo di autorizzazione relativamente relativi agli impianti delle opere prive o di minore rilevanza di per i lavori in zone sismiche e per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici. Infine, viene specificato che i comuni adeguino il regolamento volto a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del Codice delle comunicazioni elettroniche (commi da 6 a 8);

·        con disposizioni introdotte al Senato, viene prevista l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del DL 162/2019 e di cui all'articolo 34, comma 4, del DL 137/2020, in materia di CONSOB, fino al completamento del processo di transizione digitale da parte dell'Autorità ivi indicata e comunque non oltre il 31 marzo 2024 (comma 10-bis).

In particolare, le norme di cui si proroga l’applicazione prevedono l’utilizzo da parte della CONSOB delle risorse del Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, ferma restando la priorità di assicurare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, per ulteriori finalità.

·        modificano l’articolo 30, comma 1, del D. Lgs. n. 201/2022, relativo alle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, precisando che le verifiche rilevano anche sotto il profilo dell’efficienza del servizio erogato e del ricorso agli affidamenti senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea. Inoltre, viene modificato l’articolo 31, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 201/2022, prevedendo che l’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di affidamento riguardi anche quelli realizzati senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea (comma 11).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono alcune novelle e alcune disposizioni in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi, nonché di digitalizzazione dei procedimenti.

In particolare, si fa presente, con riferimento al comma 5, che le modifiche all’articolo 54, comma 1, estendono anche agli enti pubblici non economici, nonché a ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici, il divieto di imporre ulteriori oneri o canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica. Al riguardo, al fine di valutare gli eventuali effetti finanziari della disposizione, appare necessario acquisire chiarimenti se l’esclusione prevista, in concreto, comporti in tutto o in parte la disapplicazione di oneri o canoni che altrimenti sarebbero dovuti a legislazione vigente.

Per quanto attiene alla proroga concessa agli operatori di mantenere i diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, di cui al comma 4-bis introdotto al Senato, appare utile acquisire conferma che l’importo dei proventi derivanti dal versamento del contributo annuo non risulti inferiore a quello eventualmente connesso allo svolgimento di gare per lo sfruttamento delle medesime frequenze e scontato sui saldi previsti a legislazione vigente[45].

Per quanto attiene al comma 10-bis, che proroga l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del DL 162/2019 e di cui all'articolo 34, comma 4, del DL 137/2020, in materia di CONSOB, non si formulano osservazioni atteso che detta autorità risulta esterna al perimetro delle pubbliche amministrazioni.

 

Articolo 18, commi 11-ter e 11-quater
(Norme in materia di infrastrutture di comunicazione)

Le norme – introdotte dal Senato – estendono l’applicazione dell’articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 ad alcuni Piani per la realizzazione della banda extra larga.

L’articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 prevede, tra l’altro, che sul valore del contratto di appalto venga calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Inoltre, per consentire la rendicontazione del Grande progetto nazionale Banda ultra larga aree bianche, viene autorizzato il Fondo di rotazione, di cui alla L. 183/1987, a concedere in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy le anticipazioni di cui all’articolo 1, comma 243, della L. 147/2013 (previste fino ad un massimo di 1 miliardo di euro), nel limite di 100 milioni per l’anno 2023.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in merito al comma 11-bis che estende l’applicazione dell’articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 ad alcuni Piani per la realizzazione della banda extra larga: alla disposizione così estesa, infatti, che prevede l'anticipazione del prezzo del contratto pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento al comma 11-ter, che prevede un’anticipazione in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy per consentire la rendicontazione del Grande progetto nazionale Banda ultra larga aree bianche, in ragione di 100 milioni per il 2023, si rileva che l’anticipazione, essendone previsto il reintegro, non dovrebbe avere rilievo sul saldo di indebitamento netto, risultando essa qualificabile come “operazione finanziaria” ai sensi del SEC 2010, mentre, per quanto riguarda il fabbisogno di cassa delle pubbliche amministrazioni, l’anticipazione non dovrebbe comportare un peggioramento dei tendenziali, giacché consentita nell’ambito di un limite massimo previsto a legislazione vigente: circa tale ricostruzione sarebbe comunque opportuno acquisire una conferma.

 

Articolo 18-bis
(
Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità digitale)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, sono emanate al fine di garantire il raggiungimento dei target previsti dalla Missione 1 Componente 1 Sub-Investimento 1.4.4 del PNRR. A tal fine si prevede che, in sede di rinnovo degli accreditamenti da parte dell'AgID, i gestori di identità digitale garantiscono, oltre i servizi già erogati, la verifica dei dati mediante l'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e gli adeguamenti tecnologici necessari ad assicurare l'innalzamento del livello dei servizi, della qualità, sicurezza e di interoperabilità degli stessi stabiliti dalle linee guida AgID. Ai fini dell'accreditamento e per l'assolvimento degli obblighi sopra descritti, i gestori delle identità digitali stipulano apposita convenzione con AgID in cui sono definiti, fra l’altro, gli obblighi posti a loro carico e i criteri e le modalità previsti per la verifica del conseguimento e del mantenimento degli obiettivi prestazionali stabiliti dalle norme vigenti, dalle convenzioni stesse e dalle Linee Guida AgID. La convenzione disciplina, altresì, le modalità e il cronoprogramma di attuazione degli obblighi posti in capo ai gestori dell'identità digitale nonché la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti, dell'adempimento degli obblighi convenzionali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, monitorati e verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1).

Al raggiungimento degli obiettivi convenzionali prefissati ai gestori dell’identità digitale è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il contributo è ripartito in proporzione al numero di identità digitali gestite da ciascun gestore, degli accessi ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e di altri parametri prestazionali, nel limite di spesa sopra indicato (comma 2).

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4., del PNRR, se­condo le procedure previste per la ge­stione delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia (comma 3).

 

L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere derivante dalla norma che prevede adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità digitale è configurato quale tetto massimo di spesa e che le risorse sono attribuite ai gestori dell’identità digitale come contributo nei limiti del predetto tetto di spesa e non come ristoro delle somme impiegate.

 

Articolo 19
(Commissione tecnica VIA e VAS e Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

Le norme prevedono misure in materia di procedure relative alla Verifica di impatto ambientale/verifica ambientale strategica (VIA-VAS) e di Autorizzazione integrata ambientale (AIA), nonché in materia di lavori istruttori delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza-Piano nazionale per l’energia e il clima (PNIEC).

In particolare, le disposizioni:

·        prevedono che i procedimenti di VIA e AIA siano coordinati, a richiesta del proponente, attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista. A tal fine, si costituisce un apposito gruppo istruttore, formato da 4 componenti della Commissione tecnica VIA-VAS (o della Commissione tecnica PNRR-PNIEC) e da quattro componenti della Commissione istruttoria per l'Autorizzazione integrata ambientale (comma 1);

·        modificano alcune disposizioni del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale) in materia di procedure relative alla Verifica di impatto ambientale/verifica ambientale strategica (VIA-VAS) e di Autorizzazione integrata ambientale (AIA).

In particolare, le novelle:

­   prorogano dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine fino al quale i lavori istruttori svolti dai commissari nell’ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza;

­   sopprimono dall’elenco dei documenti che compongono l’istanza di VIA e che devono essere trasmessi dal proponente l'atto del soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico;

­   introducono il comma 2-sexies all’articolo 25, specificando che in ogni caso l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi.

Con disposizioni introdotte al Senato, si prevede che, a decorrere dall'annualità 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applichino i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR – PNIEC.

A legislazione vigente, è invece previsto che per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione VIA, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale cui rinvia il medesimo comma 5 ora novellato;

Si prevede altresì che in caso di inerzia da parte dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provveda il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2 della L. 241/1990 (comma 2);

·        modificano l’articolo 34 del DL 152/2021, che dispone in materia di reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR, prevedendo che il contingente di esperti assegnato al Ministero dell’ambiente nel numero massimo di 152 unità – al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR – sia prorogato fino al 31 dicembre 2025. Parimenti, i contratti degli esperti possono essere prorogati fino alla medesima data del 31 dicembre 2025. Ai relativi oneri, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Con disposizioni introdotte al Senato si prevede che con decreto interministeriale siano definiti la composizione del contingente e i profili degli esperti, da inserire in un elenco dei soggetti ritenuti idonei, individuati a decorrere dal 2023 tramite avviso pubblico sul sito internet del Ministero dell’ambiente. Si prevede altresì che, in sede di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente, che subentra ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza qualora non provvedano entro il termine di 30 giorni, si esprima entro il termine di 90 giorni. (commi 3 e 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

 

 

 

 

       (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Proroga al 2025 contingente Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi del PNRR

 

7,6

7,6

 

 

7,6

7,6

 

 

7,6

7,6

 

Proroga al 2025 contingente Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi del PNRR – Spese di funzionamento

 

1,4

,14

 

 

1,4

,14

 

 

1,4

,14

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Tabella A - Ambiente e sicurezza energetica

 

9,0

9,0

 

 

9,0

9,0

 

 

9,0

9,0

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Proroga al 2025 contingente Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi del PNRR – Effetti riflessi

 

 

 

 

 

3,7

3,7

 

 

3,7

3,7

 

 

La relazione tecnica afferma, in relazione ai commi 1 e 2, che dal punto di vista finanziario le disposizioni, stante il loro contenuto ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento ai commi 3 e 4, la RT sostanzialmente non aggiunge nulla al contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono misure in materia di procedure relative alla Verifica di impatto ambientale/verifica ambientale strategica (VIA-VAS) e di Autorizzazione integrata ambientale (AIA), nonché in materia di lavori istruttori delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza-Piano nazionale per l’energia e il clima (PNIEC).

Ciò premesso, in merito alla costituzione di un apposito gruppo istruttore, di cui al comma 1, appare utile acquisire conferma che ai soggetti designati a farne parte - i quali sono componenti della Commissione tecnica VIA-VAS, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC o della Commissione istruttoria per l'Autorizzazione integrata ambientale, organi per i cui membri è prevista l’erogazione di compensi, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 – non siano dovuti ulteriori emolumenti comunque denominati.

Riguardo alla previsione introdotta al Senato di applicare dall'annualità 2023, per i componenti della Commissione VIA i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR – PNIEC, appare necessario acquisire chiarimenti circa i possibili effetti per la finanza pubblica tenuto conto che a legislazione vigente è invece previsto che per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applichino i compensi previsti per i membri della Commissione VIA, senza più prevedere il rinvio al decreto ministeriale di fissazione dei compensi.

Si rammenta infatti che, sempre a legislazione vigente, per i membri della Commissione tecnica PNRR – PNIEC il compenso accessorio non può superare l’importo di 6.000 euro mensili, come stabilito dall’articolo 1, comma 10 del Decreto del ministro della transizione ecologica 3 settembre 2021.

Con riferimento ai commi 3 e 4, che prorogano fino al 31 dicembre 2025 il contingente di esperti assegnato al Ministero dell’ambiente nel numero massimo di 152 unità, al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, si osserva che gli oneri ascritti a detta proroga (9 milioni annui, di cui 1,4 milioni destinati alle spese di funzionamento) coincidono con quelli ascritti alla disposizione di origine (articolo 34 del DL n. 152/2021). Al riguardo, appare opportuno acquisire conferma circa la perdurante congruità dei suddetti oneri, con particolare riguardo alle spese di funzionamento, tenuto conto della dinamica dei prezzi registrata dal 2021 ad oggi.

Infine, riguardo alle disposizioni introdotte dal Senato e relative alla previsione del termine di 90 giorni per l’autorità competente che, in sede di valutazione di impatto ambientale, subentra ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza qualora gli stessi non provvedano entro il termine di 30 giorni, appare utile acquisire conferma che tale termine sia sostenibile nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che in caso di ulteriore inerzia alle attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo nominato ai sensi dell'articolo 2 della L. 241/1990.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 19 provvede agli oneri derivanti dal comma 3 del medesimo articolo, che proroga fino al 31 dicembre 2025 il contingente di esperti assegnato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge n. 152 del 2021, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto dell’ulteriore utilizzo delle medesime risorse operato, per il 2025, dall’articolo 44, comma 2, del provvedimento in esame

 

Articolo 20
(
Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR)

Normativa previgente. L’art. 29, comma 4, del DL n. 77/2021 prevede che la Segreteria tecnica della Soprintendenza speciale PNRR sia composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero della cultura, da un contingente di esperti, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L’art. 51, comma 2, del DL n. 50/2022, integra la composizione della suddetta Segreteria tecnica con ulteriori esperti, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

 

La norma sostituisce il comma 2 dell’art. 29 del DL n. 77/2021 con un nuovo testo al fine di ridefinire la competenza della Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita dal medesimo articolo 29 (comma 1).

Viene inoltre portato da 50.000 euro lordi annui (previsti dall’assetto previgente) a 80.000 euro lordi annui l’importo massimo del compenso singolarmente riconoscibile agli esperti - di cui all’art. 29, comma 4, del DL n. 77/2021 - della Segreteria tecnica della Soprintendenza speciale, nonché agli ulteriori esperti che possono integrare la predetta Segreteria, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del DL n. 50/2022. Il rinnovo degli incarichi di tali esperti è consentito per un periodo non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025 (comma 2). Conseguentemente, il limite di spesa annuo previsto dall’art. 29, comma 4, del DL n. 77/2021 (euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 nell’assetto previgente) è incrementato di ulteriori 900.000 euro per il 2023 e quello previsto dall’art. 51, comma 2, del DL n. 50/2022 (euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nell’assetto previgente) è incrementato di ulteriori 900.000 euro per il 2023 e di ulteriori 3.300.000 euro per il 2024. Per le medesime summenzionate finalità (conferimento di incarichi ad esperti a supporto della Segretaria tecnica) è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 4.800.000 per il 2025 (comma 4).

Ai suddetti oneri, quantificati complessivamente in euro 1.800.000 per il 2023, in euro 3.300.000 per il 2024 e in euro 4.800.000 per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della cultura relativo al bilancio triennale 2023-2025 (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Compensi esperti Segreteria tecnica della Soprintendenza speciale PNRR

(commi 2 e 4)

1,8

3,3

4,8

 

1,8

3,3

4,8

 

1,8

3,3

4,8

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Tabella A- Cultura

(comma 5)

1,8

3,3

4,8

 

1,8

3,3

4,8

 

1,8

3,3

4,8

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del decreto-legge, si limita a ribadire il contenuto della norma.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[46] ha confermato la quantificazione degli oneri recati dalla disposizione, anche alla luce del limite complessivo di spesa previsto.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma ridefinisce il regime dei compensi spettanti agli esperti della Segreteria tecnica della Soprintendenza speciale PNRR portando l’importo previsto per ogni singolo incarico da 50.000 a 80.000 euro lordi annui e quantificando i relativi oneri complessivi in euro 1.800.000 per il 2023, in euro 3.300.000 per il 2024 e in euro 4.800.000 per il 2025.

Al riguardo, pur considerato che tali oneri sono configurati come limiti massini di spesa e che le attività correlate ai medesimi oneri appaiono modulabili in funzione delle risorse disponibili, si rileva l’opportunità di acquisire i dati sottostanti la suddetta quantificazione con specifico riguardo alla platea dei destinatari della norma e al profilo temporale della relativa spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell’articolo 20 provvede agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, che dispongono l’incremento dei contributi e l’attribuzione di ulteriori incarichi agli esperti della Soprintendenza speciale per il PNRR, nonché dalla costituzione presso la Soprintendenza speciale di una segreteria tecnica, quantificati complessivamente in 1,8 milioni di euro per il 2023, 3,3 milioni di euro per il 2024 e 4,8 milioni di euro per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della cultura, che reca le occorrenti disponibilità.

 

Articolo 21, commi 1 e 2
(Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)

Le norme prevedono, ai fini del monitoraggio delle riforme di attuazione del PNRR, il riconoscimento di un’indennità in favore degli esperti che integrano, in base alla normativa vigente in materia, la composizione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Si ricorda che l’articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021, citato dalla norma in esame, attribuisce all’Osservatorio specifici compiti di monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR.

In particolare, destinatari della predetta indennità - stabilita nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 - sono i cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità che, in base al richiamato articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 18/2009[47], integrano la composizione dell'Osservatorio.

La norma dispone che agli oneri recati dalla disposizione in esame, pari a complessivi 80.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 86/2018.

Si ricorda che la norma ora citata ha destinato, per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, uno stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

 

La Nota del Governo[48] in risposta alle osservazioni formulate in prima lettura al Senato chiarisce che lo stanziamento previsto a legislazione vigente per il funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 86/2018, dà luogo, periodicamente, alla creazione di “riporti di stanziamento” che hanno assunto carattere strutturale e che rendono lo stanziamento stesso comprimibile per fare fronti ai nuovi oneri generati dalla norma, senza pregiudizio alcuno per l’attività e l’operatività dell’organo.

In particolare, la Nota evidenzia che, nell’anno 2022, relativamente al capitolo “somme da destinare all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (cap. 862)”, sono stati impegnati 19.863,45 euro così articolati:

- euro 1.628,82 per rimborsi delle missioni dei componenti l’Osservatorio;

- euro 8.092,26 per il servizio di interpretariato lingua dei segni;

- euro 10.142,37 per il servizio di sottotitolazione in tempo reale.

La Nota sottolinea come “la creazione di riporti di stanziamento per questo capitolo di spesa riveste carattere strutturale” e che “la motivazione dello scostamento tra il risultato conseguito rispetto a quello atteso indicato nella nota integrativa al bilancio di previsione 2022 va ravvisato anche nel ridotto numero di riunioni dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e per il ricorso generalizzato alla videoconferenza e per non aver deliberato l'Osservatorio stesso attività aggiuntive”.

Analogamente, e a conferma del carattere strutturale dei riporti di stanziamento, la Nota evidenzia che nell’anno 2021 sono stati assegnati euro 484.977,00 per il funzionamento dell’Osservatorio e sono stati assunti impegni per 201.981,96, pari al 41%. Tali impegni hanno riguardato la stipula di accordi collaborazione ex articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con Atenei, per ricerche commissionate nell'ambito delle attività dell'Osservatorio; i servizi di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana e la sottotitolazione e in modo marginale i rimborsi spese.

La Nota afferma quindi che la capienza dello stanziamento è confermata anche dai risultati finanziari registrati negli anni precedenti e, infatti, lo stanziamento per il 2021 si è sommato a riporti per gli anni precedenti pari a 968.907,30 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma riconosce, per gli anni 2023-2026, un’indennità in favore degli esperti che integrano la composizione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, entro un tetto di spesa, destinando a tale finalità risorse che, a legislazione vigente, sono finalizzate alle spese di funzionamento dell’Osservatorio medesimo. I chiarimenti forniti dal Governo in prima lettura al Senato danno conto della disponibilità di tali risorse: in proposito, non si formulano dunque osservazioni.

 

Articolo 21, comma 2-bis
(Flussi informativi in favore dell’amministrazione competente in materia di disabilità)

Le norme introdotte al Senato, prevedono alcune modifiche alla disciplina[49] sul Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS). In particolare si prevede che l’INPS fornisca all’Autorità politica delegata in materia di disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) rappresentazioni in forma aggregata:

-         dei dati e delle informazioni presenti nel Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali[50];

-         dei dati presenti nel Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali e delle informazioni integrate con il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) e della banca dati del collocamento mirato (cosiddetto collocamento obbligatorio).

Tali attività sono finalizzate ad agevolare il monitoraggio e la programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilità, supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia di disabilità previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio dei predetti organismi.

 

L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma assegna nuovi compiti all’INPS in relazione ad elaborazioni statistiche ed in forma aggregata dei dati e delle informazioni presenti sulle banche dati del Sistema informativo unitario dei servizi sociali. Al riguardo andrebbe acquisita una conferma circa la possibilità per l’Ente di previdenza di svolgere le nuove attività nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 22, commi 1 e 2
(Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La norma prevede:

·        l’attribuzione al Dipartimento dei vigili del fuoco dei compiti di manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli impianti fotovoltaici che alimentano le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica del medesimo Corpo. Il Dipartimento provvede a tali adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri fatta salva la possibilità di avvalersi dei Provveditori interregionali per le opere pubbliche (comma 1);

·        l’indicazione, in materia di normativa antincendio, di un termine di tre giorni per la trasmissione della documentazione al Comando territorialmente competente dei vigili del fuoco, da parte dello Sportello unico per le attività produttive che riceva l'istanza di esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni che comportino un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del decreto-legge, ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le medesime hanno contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[51], con riguardo ai profili di neutralità finanziaria relativi al comma 1, ha precisato che, nell’ambito delle procedure del “manutentore unico” alcune occorrenze sono state, sin dall’inizio, demandate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco: si tratta delle ipotesi di cui alla lett. d) dell’art. 12 del DL n. 98/2011 e delle ipotesi di imprevedibili ed indifferibili esigenze di pronta operatività di cui al comma 2-bis del medesimo articolo. Inoltre, è stato evidenziato che nell’ultradecennale vigenza delle citate procedure sono emerse alcune criticità di sistema, che non hanno consentito il soddisfacimento delle esigenze del Corpo né la disponibilità presso il medesimo delle professionalità specialistiche necessarie. Nell’ambito delle progettualità di cui al comma 1, i rischi da ritardato intervento palesano esiti a fronte della cui prefigurazione risulta necessario individuare le più snelle procedure previste dalla disposizione in esame, articolate a seguito dell’esperienza sin qui maturata che ha dimostrato come le ricordate professionalità possano esser rese disponibili per le necessarie realizzazioni, evitandosi, al contempo, possibili duplicazioni di funzioni nell'esecuzione degli interventi medesimi.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato quanto riferito dalla relazione tecnica e dall’ulteriore documentazione pervenuta al Senato, circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria del comma 1, si ravvisa la necessità che vengano forniti ulteriori dati ed elementi volti a confermare che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa svolgere attività manutentiva sugli impianti fotovoltaici indicati dalla norma di pertinenza del medesimo Corpo, nell’ambito delle risorse disponibili legislazione vigente.

Per quanto riguarda invece il Quanto al comma 2 che, in materia di normativa antincendio, prescrive un termine di tre giorni per la trasmissione, al Comando dei Vigili del fuoco da parte dello Sportello unico per le attività produttive, della documentazione relativa a progetti di nuovi impianti o costruzioni, non si formulano osservazioni, stante il carattere procedurale e ordinamentale della disposizione.

 

Articolo 22, commi da 3 a 7
(Assunzioni presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La norma autorizza l’assunzione straordinaria presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con incremento della relativa dotazione organica - di un contingente massimo di 112 unità, a decorrere dal 1° marzo 2023 (commi 3 e 4)

In particolare, le suddette assunzioni sono ripartite per un numero massimo di: 36 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative; 36 unità nella qualifica inziale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali; 20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi; 20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali [comma 3, lett. da a) a d)]. Le assunzioni relative agli ispettori sono disposte anche mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già espletati o da concludersi nel corso del 2023 (comma 5).

A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 5.625.741 per il 2023, euro 6.734.535 per il 2024, euro 6.963.358 per il 2025, euro 7.006.346 per il 2026, euro 7.031.637 per il 2027, euro 7.044.178 per gli anni 2028 e 2029, euro 7.109.835 per il 2030 e euro 7.161.106 a decorrere dal 2031, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo per le assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 607, della legge n. 234/2021 (comma 6).

Per le spese di funzionamento connesse alle suddette assunzioni, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 235.896 per il 2023 ed euro 112.000 a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del medesimo summenzionato fondo (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Assunzioni Corpo nazionale dei vigili del fuoco (commi 3-6)

5,6

6,7

7,0

7,0

5,6

6,7

7,0

7,0

5,6

6,7

7,0

7,0

Assunzioni Corpo nazionale dei vigili del fuoco - spese di funzionamento

(comma 7)

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Assunzioni Corpo nazionale dei vigili del fuoco – effetti riflessi

(commi 3-6)

 

 

 

 

2,7

3,3

3,4

3,4

2,7

3,3

3,4

3,4

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato

(comma 6)

5,6

6,7

7,0

7,0

5,6

6,7

7,0

7,0

5,6

6,7

7,0

7,0

Riduzione Fondo assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato

(comma 7)

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Minori entrate fiscali e contributive

 

Riduzione Fondo assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato – effetti riflessi

(comma 6)

 

 

 

 

2,7

3,3

3,4

3,4

2,7

3,3

3,4

3,4

Riduzione Fondo assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato – effetti riflessi

(comma 7)

 

 

 

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del decreto-legge, ribadisce il contenuto delle norme, ne illustra le finalità e, in merito ai criteri di quantificazione degli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio ed ai relativi oneri riflessi a carico dello Stato, precisa che sono state considerate le nuove misure stipendiali ed indennitarie recate dall’ultimo rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la previsione di cui all’art. 1, commi 98 e 99, della legge n.234/2021, relativa all’introduzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio (c.d. sei scatti paga) in favore del suddetto personale, nonché, per il personale non direttivo e non dirigente, l’incremento del valore delle indennità di rischio e mensile recato dal DL n.115/2022. La relazione tecnica riporta in talune tabelle (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) il riepilogo dell’onere complessivo con proiezione decennale dal 2023 al 2033, distintamente per le assunzioni in riferimento. In particolare, la relazione tecnica fornisce la puntuale illustrazione di tutti i dati e parametri del costo unitario annuo lordo, comprensivo delle componenti fondamentali ed accessorie del trattamento economico previsto dalla normativa vigente, nonché anche dei compensi orari spettanti per le diverse qualifiche.

In merito alle finalità delle norme, la relazione tecnica evidenzia che presso le strutture del Corpo ogni anno vengono presentate circa 120.000 istanze, che comportano da parte dei funzionari tecnici attività di esame dei progetti ai fini della sicurezza antincendio, controlli documentali e visite sopralluogo nell’ambito della vigilanza ispettiva. Poiché si stima che il PNRR genererà alcune migliaia di ulteriori domande di esame dei progetti, ai sensi del DPR n. 151/2011, si rende necessario potenziare la struttura tecnica e tecnico-amministrativa del Corpo. In particolare, viene previsto l’ampliamento della dotazione organica delle strutture territoriali nonché a livello centrale per garantire l’attività di coordinamento e supporto. Tali unità sono previste in numero medio di 5 per ciascuna Direzione regionale e 18 a livello centrale, suddivise tra i profili dei direttori che svolgono funzioni operative e degli ispettori antincendio, che svolgeranno le attività di trattazione dei procedimenti tecnici di prevenzione incendi relativi ai progetti PNRR e da unità amministrative e tecnico-logistiche per il corrispondente supporto tecnico-amministrativo. Analogamente, a livello centrale le 18 unità previste, suddivise tra i profili citati, sono destinate a garantire, attraverso la costituzione di una specifica cabina di regia, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività svolte sul territorio nazionale ed a fornire, ove necessario, indirizzi e linee guida alle strutture territoriali anche ai fini dell’uniformità di trattazione delle pratiche.

La stima delle spese di funzionamento connesse alle predette assunzioni straordinarie, comprensiva delle spese per mense e buoni pasto, è stata calcolata tenendo in considerazione il costo pro capite annuo di euro 2.500 per il personale dei ruoli tecnico-operativi e di euro 1.200 per il personale dei ruoli tecnico-professionali. La quota relativa agli oneri per il vestiario del personale, per un importo forfettario di 1.500 euro pro capite con riguardo alle unità operative e di 200 euro per quelle dei ruoli tecnico-professionali, è stata conteggiata nel solo primo anno assunzionale. La restante quota delle spese di funzionamento, pari a 1.000 euro per ciascuna delle unità assunte, è stata rapportata agli anni/persona di servizio.

A seguire una sintesi degli oneri recati dalle disposizioni.

 

(euro)

Anno

36 direttori operativi

20 ispettori antincendio

36 direttori logistico gestionali

20 Ispettori logistico gestionali

Onere assunzioni

Onere funzionamento

2023

2.040.197

958.519

1.809.888

817.138

5.625.741

235.896

2024

2.439.556

1.146.518

2.170.688

977.773

6.734.535

112.000

2025

2.555.295

1.146.518

2.283.772

977.773

6.963.358

112.000

2026

2.577.611

1.146.518

2.304.445

977.773

7.006.346

112.000

2027

2.590.466

1.152.839

2.304.445

983.888

7.031.637

112.000

2028

2.596.840

1.155.974

2.304.445

986.920

7.044.178

112.000

2029

2.596.840

1.155.974

2.304.445

986.920

7.044.178

112.000

2030

2.608.354

1.176.068

2.314.394

1.011.020

7.109.835

112.000

2031

2.631.287

1.179.943

2.334.210

1.015.666

7.161.106

112.000

2032

2.631.287

1.179.943

2.334.210

1.015.666

7.161.106

112.000

2033

2.631.287

1.179.943

2.334.210

1.015.666

7.161.106

112.000

 

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[52] ha, tra l’altro, confermato l’idoneità delle previste assunzioni rispetto all’incremento del carico di lavoro ipotizzato per l’attuazione dei progetti relativi al PNRR. A tal fine, per far fronte con tempestività ed efficienza al maggior carico di lavoro, è stato previsto un ampliamento della dotazione organica, per costituire specifici nuclei con funzioni tecniche e tecnico-amministrative, presso le strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale. Si precisa che a livello centrale sono previste 22 unità dei diversi ruoli previsti dall’articolo in esame con funzione di coordinamento, monitoraggio e indirizzo, mentre per ognuna delle 18 Direzioni regionali saranno costituiti nuclei di 5 unità, per un totale di 90 unità.

In merito ai profili di quantificazione delle componenti fondamentali e accessorie del trattamento economico connesso alle unità da assumere e, in particolare, all’onere previsto per il lavoro straordinario, è stato chiarito, inoltre, che quest’ultimo è stato quantificato, analogamente alla metodica adottata per tutte le proposte assunzionali di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, considerando il parametro individuale di 20 ore annue, come risultante dal DM adottato ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.lgs. n. 97/2017. È stato, inoltre, confermato che l’onere che deriverà dalle ore di lavoro straordinario effettivamente rese troverà quindi copertura nell’ordinario stanziamento di bilancio, come integrato dal provvedimento in esame. Riguardo alla quantificazione delle spese di funzionamento, i relativi importi sono stati quantificati, come consuetudine, sulla base di parametri di spesa, adottati per le assunzioni di personale nei rispettivi ruoli. Con riferimento alle ulteriori spese di funzionamento quali accasermamento e alloggio, è stato, infine, evidenziato che non si ravvisano ulteriori costi potendovi far fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio relativi a tali necessità e le esistenti risorse logistiche.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza l'assunzione straordinaria presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, di un contingente massimo di 112 unità, a decorrere dal 1° marzo 2023. A tal fine vengono disposte specifiche autorizzazioni di spesa (per far fronte ai relativi oneri di personale e di funzionamento) con copertura a valere sul Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, di cui all’art. 1, comma 607, della legge n. 234/2021 (commi da 3 a 7).

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, come integrati nel corso dell’esame al Senato, che consentono di verificare e confermare gli importi delle summenzionate autorizzazioni di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che i commi 6 e 7 dell’articolo 22 provvedono agli oneri derivanti , rispettivamente, dalle assunzioni straordinarie di personale presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle correlate spese di funzionamento, complessivamente quantificati in euro 5.861.637 per l’anno 2023, in euro 6.846.535 per l’anno 2024, in euro 7.075.358 per l’anno 2025, in euro 7.118.346 per l’anno 2026, in euro 7.143.637 per l’anno 2027, in euro 7.156.178 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, in euro 7.221.835 per l’anno 2030 e in euro 7.273.106 annui a decorrere dall’anno 2031.

Alla copertura dei citati oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, istituito dall’articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021, da ripartire - sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tale Fondo, iscritto sul capitolo 3056 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca uno stanziamento pari a circa 405 milioni di euro per l’anno 2023, a 413 milioni di euro per l’anno 2024 e a 532 milioni di euro per l’anno 2025[53]. Nel rilevare che gli interventi oggetto di copertura sembrano rientrare tra le finalità cui il Fondo è preordinato, e di cui non risulta al momento adottato il relativo atto di riparto, appare utile una conferma del Governo circa l’effettiva sussistenza delle risorse di cui si prevede l’utilizzo in via permanente anche per le annualità successive al 2025, senza pregiudizio di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Infine, da un punto di vista formale, si rileva che le disposizioni in commento prevedono l’“utilizzo” delle risorse del Fondo anziché la loro “riduzione”, come precedenti disposizioni di analogo tenore[54]. Sarebbe, pertanto, utile un chiarimento del Governo circa le ragioni della diversa formulazione delle norme in esame.

 

Articolo 23
(Équipes formative territoriali)

Le norme prevedono che, al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR relativi  alle  linee  di  investimento  per  la  digitalizzazione  delle  istituzioni  scolastiche,  negli  anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 siano individuate dal Ministero dell’istruzione e del merito le équipes formative territoriali  costituite  da  un  numero  di  docenti  pari  a  20  da  porre  in  posizione  di  comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l’amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall’esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR (del medesimo dicastero).

Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.517.0980 per l’anno 2023, di euro 3.792.744 per l’anno 2024 e di euro 2.275.647 per l’anno 2025, cui si provvede   mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2023, 2024 e 2025, dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107/2015.

Si rammenta che il comma 62 citato ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro annui dal 2016 per l’attuazione delle finalità (di cui ai precedenti commi da 56 a 61) del Piano nazionale per la scuola digitale, adottato dal Ministero dell'istruzione, volto a sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e a rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Équipes formative territoriali Ministero dell'istruzione e del merito

1,5

3,8

2,3

 

1,5

3,8

2,3

 

1,5

3,8

2,3

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione autorizzazione di spesa art. 1, c. 62, L n. 107/2015 (Buona scuola competenze digitali)

1,5

3,8

2,3

 

1,5

3,8

2,3

 

1,5

3,8

2,3

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Èquipe formative territoriali Ministero dell'istruzione e del merito- effetti riflessi

 

 

 

 

0,7

1,8

1,1

 

0,7

1,8

1,1

 

 

La relazione tecnica stima i maggiori oneri indicati in misura pari a euro 1.517.098,00 per l’anno 2023, a euro 3.792.744,00 per l’anno 2024 ed euro 2.275.647,00 per l’anno 2025.

Il calcolo, precisa la RT, è stato effettuato tenendo conto dei seguenti dati e parametri:

-         stipendio medio mensile dei docenti: 3.160,62 euro.

In via prudenziale la RT prende in considerazione l’importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto a quello dell’infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, incrementato con gli ultimi adeguamenti contrattuali;

-         periodo da considerare fino al termine delle lezioni: 10 mesi;

-         onere per le supplenze per un numero complessivo di 120 docenti (n. 20 in posizione di comando e n. 100 in esonero dall’esercizio delle attività didattiche);

-         120 unità di personale a tempo pieno in comando e in esonero risulta.

 

La RT quantifica i seguenti oneri per l’anno scolastico 2023-2024 e 2024-2025:

·        anno 2023 (4 mensilità 1° settembre-31 dicembre 2022) = 3.160,62 x 120 x 4 = 1.517.097,60 (da arrotondare a euro 1.517.098,00);

·        anno 2024 (10 mensilità 1° gennaio-30 giugno 2023 e 1° settembre-31 dicembre 2023) = 3.160,62 x 120 x10 = 3.792.744,00;

·        anno 2025 (6 mensilità 1° gennaio-30 giugno 2025) è 3.160,62 x 120 x 6 = 2.275.646,40 (da arrotondare a euro 2.275.647,00).

La RT rammenta che alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2023, 2024 e 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, n. 107/2015, nella misura di euro 1.517.098 per l’anno 2023, di euro 3.792.744,00 per l’anno 2024 e di euro 2.275.647,00 per l’anno 2025. Tali risorse sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito.

 

La Nota del Governo[55] in risposta alle osservazioni formulate in prima lettura al Senato precisa che nella RT per la stima degli oneri è stato preso in considerazione in via prudenziale il trattamento economico corrispondente ad un docente di scuola secondaria di secondo grado (che ha il valore stipendiale più elevato tra tutti i docenti di scuole statali) per tutte le 120 sostituzioni. Pertanto, si ritiene che l’onere individuato nella norma sia sufficiente alla copertura delle spese per le sostituzioni dei docenti in parola, anche in presenza di alcuni docenti chiamati a svolgere le attività connesse agli esami finali dei vari cicli, che tuttavia sono in numero esiguo rispetto alle 120 unità individuate.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme autorizzano una spesa, per gli anni 2023-2025, finalizzata al funzionamento delle “Équipe formative territoriali” che, a legislazione vigente, devono essere adibite ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, alla diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché ad azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative e provvedono alla copertura mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il Piano nazionale per la scuola digitale. La relazione tecnica fornisce gli elementi e le assunzioni posti a base delle stime, sulla cui base gli oneri risultano verificabili. Dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari si evince, tuttavia, che a copertura di maggiori spese correnti sono utilizzate risorse in conto capitale, ossia quelle di cui alla predetta autorizzazione di spesa: in proposito, circa i potenziali effetti di “dequalificazione” della spesa andrebbe acquisito l’avviso del Governo, mentre sugli altri aspetti della disposizione non si hanno osservazioni da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l’articolo 23, comma 1, secondo periodo, provvede agli oneri derivanti dall’istituzione da parte del Ministero dell’istruzione e del merito di équipe formative territoriali, pari a euro 1.517.098 per l'anno 2023, euro 3.792.744 per l'anno 2024 ed euro 2.275.647 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta “Buona Scuola”). Al riguardo, si fa presente che la predetta autorizzazione di spesa, di importo inizialmente pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, è finalizzata all’innovazione digitale e alla didattica laboratoriale e che le relative risorse sono iscritte sul capitolo 4007 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, che per il triennio 2023-2025, reca una dotazione di 18.058.869 euro per il 2023, 18.621.760 euro per il 2024 e 18.071.874 euro per il 2025. Al riguardo, tenuto conto che da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato per l’anno 2023 il relativo importo risulta integralmente accantonato, appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito all’effettiva disponibilità delle risorse anche per gli anni successivi e al fatto che l’utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le stesse risultano preordinate ai sensi della legislazione vigente.

 

Articolo 24
(Semplificazione degli interventi di edilizia scolastica degli enti locali)

Le norme sono emanate al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l’incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito. A tale scopo, è consentito l’utilizzo per ciascun intervento, da parte degli enti locali beneficiari, delle economie derivanti dai ribassi d’asta riguardanti l’intervento medesimo, laddove ancora disponibili (comma 1).

Viene, poi, integrato il testo dell’articolo 7-ter del decreto-legge n. 22/2020, che reca disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica. Le norme di nuova introduzione prevedono che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico (comma 2).

Sempre al fine di accelerare l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica, si prevede che i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i contraenti generali applichino ai relativi procedimenti le previsioni di cui all’articolo 7-ter del citato decreto legge n.22/2020, che, come già accennato, reca disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di interventi. Gli stessi soggetti, inoltre, possono, in deroga a norme vigenti[56], procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l’affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici (comma 3). Con norma introdotta nel corso dell’esame presso il Senato è stato stabilito che tali ultime previsioni si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori[57] per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR (comma 3-bis).

Sono dettate ulteriori disposizioni derogatorie del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, limitatamente agli interventi di edilizia scolastica che rientrano nel PNRR. In particolare, viene previsto che le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, disposte dall’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, di cui si è detto in precedenza, si applichino anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia s.p.a ai sensi dell’articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, anche per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione (comma 4)

Inoltre, al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2–Componente 3–Investimento 1.1 del PNRR è autorizzata la spesa 4 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzata alla locazione di immobili o al noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri in questione, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65 che, fra l’altro, destina risorse per il pagamento di canoni di locazione che lo Stato deve corrispondere all'INAIL in applicazione delle disposizioni recate dal citato articolo 3 (comma 5).

Viene sostituito il sesto periodo del comma 2 dell’articolo 24 del decreto legge n. 152/2021, che tratta della progettazione di scuole innovative. La nuova disposizione conferma la disposizione vigente che stabilisce che ai vincitori del concorso di progettazione è corrisposto un premio. La nuova disposizione chiarisce però che gli enti locali affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai suddetti vincitori, qualora in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi, solo nel caso in cui gli enti locali decidano di non ricorrere all’appalto per l’affidamento delle fasi di progettazione ed esecuzione (comma 6).

Con norma introdotta nel corso dell’esame al Senato sono state apportate modifiche all'articolo 14 della legge n. 99/2022, che prevede l’istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. L’articolo 14, in particolare detta disposizioni transitorie prevedendo quali istituti, già esistenti, siano temporaneamente accreditati per un periodo di 12 mesi dalla entrata in vigore della citata legge n. 99/2022 quali Istituti tecnologici superiori. Le modifiche estendono da 12 a 17 mesi la durata degli accrediti temporanei (comma 6-bis).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico (comma 5)

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione canoni di locazione a carico dello Stato e corrisposti a Inail (comma 5)

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento afferma che la disposizione recata dal comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a consentire l’utilizzo dei ribassi d’asta, come peraltro già previsto in via generale dall’articolo 26, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022. Tali risorse sono ancora nelle disponibilità di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito, destinate a progetti in essere ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021.

In merito al comma 2 che consente ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane di avvalersi di un supporto tecnico specialistico, i cui oneri sono posti, in analogia a quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, nel limite del tre per cento degli stessi, la relazione tecnica esplicita che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3 che prevede una semplificazione delle disposizioni attualmente vigenti al fine accelerare l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, la relazione tecnica conferma che l’attuazione delle disposizioni del presente comma, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 4 che, limitatamente agli interventi di edilizia scolastica, prevede che le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, disposte dall’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, si applichino anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia s.p.a ai sensi dell’articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, anche per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione, la relazione tecnica sottolinea che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 5 la relazione tecnica evidenzia che la norma risponde all’esigenza di provvedere alla locazione di immobili o noleggio di strutture temporanee per il periodo strettamente necessario allo svolgimento degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per tale motivo, la relazione tecnica prevede la spesa pari a 4 milioni di euro per l’anno 2023, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65. Trattandosi di scuole le cui procedure di aggiudicazione dei lavori, secondo la milestone europea del PNRR, si devono concludere entro settembre 2023, la stima effettuata appare coerente con le 4 mensilità del 2023 (settembre-dicembre 2023), relative all’avvio dell’anno scolastico 2023-2024. La relazione tecnica, inoltre, evidenzia che non tutti gli enti locali beneficiari del finanziamento di demolizione e ricostruzione delle nuove scuole abbiano necessità di affittare spazi o immobili per le esigenze didattiche e, pertanto, per l’anno 2023 ritiene possa essere congrua la somma stimata di 4 milioni, che si intende comunque come un limite di spesa. La relazione tecnica evidenzia anche che, sulla base del dato storico e delle esigenze del Ministero, le medesime risorse pari a 4 milioni non saranno utilizzate nel 2023 per le finalità originariamente previste. Infine la relazione tecnica precisa che le risorse individuate quale copertura della presente disposizione, essendo finalizzate a finanziare la spesa per i canoni di locazione e/o noleggio di strutture alternative ove svolgere la didattica, hanno la medesima natura di spesa corrente, e pertanto coerente alla classificazione di fabbisogno.

Infine, per ciò che concerne il comma 6 che reca la sostituzione del sesto periodo del comma 2 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, la relazione tecnica afferma che si tratta di disposizione a contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche introdotte nel corso dell’esame al Senato non sono corredate di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica da cui si evince tra l’altro che le risorse utilizzate dal comma 5 per la copertura finanziaria dell’autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzata alla locazione di immobili o al noleggio di strutture modulari ad uso scolastico – vale a dire le risorse per il pagamento di canoni di locazione che lo Stato deve corrispondere all'INAIL – risultano disponibili e il loro impiego non comporta una dequalificazione della spesa.

 

Articolo 25
(Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell’istruzione)

La norma sostituisce con un nuovo testo il comma 6 dell’art. 16-bis del D.lgs. n. 59/2017 disciplinante le modalità di nomina del direttore generale della Scuola di alta formazione dell’istruzione. La disposizione introdotta, in particolare, estende ai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell’istruzione - oltre a quelli di prima fascia del medesimo dicastero già previsti nel testo previgente - nonché ai dirigenti di altre amministrazioni la possibilità di essere nominati direttore generale della scuola. Inoltre, è stabilito che l’incarico, se conferito a dirigenti di seconda fascia, concorre alla maturazione del periodo di almeno cinque anni di servizio nella direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti previsto per il transito nella prima fascia dall’art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 (comma 1).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del decreto-legge, ribadisce il contenuto della norma e afferma che, la disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica le modalità di nomina del direttore generale della Scuola di alta formazione dell’istruzione. Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma riferite dalla relazione tecnica.

 

Articolo 26, commi 1-4
(Esonero contributivo per imprese finanziatrici di borse di dottorato)

Le norme riconoscono, su richiesta, alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo un esonero dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolare di contratti di assegni di ricerca o di contratti di ricerca a tempo determinato, di cui agli articoli 22 o 24 della L. 240/2020. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (comma 1).

Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata. L’esonero si applica, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al successivo comma 4 (comma 2).

Con decreto interministeriale si provvede a disciplinare le modalità di riconoscimento del beneficio contributivo, nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026 (comma 3).

Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse assegnate per l’Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ricorda preliminarmente che, in attuazione del PNRR e segnatamente al fine di conseguire il target M4C2-3 fissato al 31 dicembre 2024 (assegnazione di almeno 15.000 borse di dottorato), il MUR ha adottato per l'anno accademico 2022/2023 il DM 352 del 9 aprile 2022, attraverso il quale sono state assegnate le prime 1.709 borse di dottorato di durata triennale. Tali borse, sono state proposte dalle Università, sulla base del riparto disposto dal Decreto Ministeriale 352 e hanno previsto la compartecipazione di aziende (complessivamente circa 1.400) che, tramite apposita preventiva convenzione con le Università medesime, hanno co-progettato i contenuti formativi del corso di dottorato e hanno cofinanziato la borsa di dottorato al 50%. Attraverso analoghe modalità, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 saranno adottati due ulteriori DM, attraverso cui saranno assegnate le risorse residue della misura PNRR alle singole università (che beneficeranno, dunque, di un numero definito ab origine di borse da assegnare a studenti), al fine di conseguire il target PNRR di cui sopra.

Proprio con riferimento alle sole imprese che partecipano al conseguimento del target tramite il cofinanziamento delle borse, e al fine di incentivarne la partecipazione all'iniziativa del Piano di un numero ancora maggiore, attraverso le disposizioni in esame si intende introdurre per tali soggetti (1.400 ad oggi già individuati, e le restanti imprese, nel numero massimo di 8.600, che saranno individuate entro la fine del 2023 - per l'anno accademico 2023/2024) un beneficio in termini di esonero dal versamento degli oneri contributivi, nel limite complessivo massimo di 7.500 euro a posizione (e, comunque, al più corrispondente alla totalità degli oneri contributivi), connesso all'assunzione di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della L. 240/2010.

La RT precisa che la norma non vincola le imprese all'assunzione dei medesimi ricercatori che conseguono il titolo di dottorato grazie alle borse PNRR finanziate dalle imprese medesime. Tale beneficio è previsto nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata e comunque nel rispetto delle previsioni in materia di regime de minimis. Il beneficio della misura si applica per 24 mesi a far data dal 1° gennaio 2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, ed è erogato secondo la modalità cosiddetta "a sportello", ovvero in ordine di presentazione della richiesta di beneficio da parte di ciascuna azienda ed entro i limiti complessivi delle provviste PNRR, secondo le modalità operative e procedurali che saranno definite con un apposito decreto attuativo interministeriale.

Gli oneri derivanti dal dall'attuazione dei commi da 1 a 3 sono integralmente coperti dal PNRR, come indicato dal comma 4. Infatti, il beneficio di 7.500 euro per ciascuna posizione attivata è calcolato in ragione delle risorse disponibili (150 milioni di euro) e del target numerico di ricercatori da assumere (20.000).

La RT riporta quindi una stima degli oneri suddivisa per le 3 annualità di riferimento dei percorsi di dottorato che tiene conto:

·        delle previsioni del PNRR, che prevede quale target M4C2-3 fissato al 31 dicembre 2024 quello di 15.000 borse di dottorato attivate, ripartite su 3 annualità consecutive 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;

·        degli esiti della procedura DM 352/2022 relativa alla prima annualità, attraverso la quale a fronte di 5.000 borse assegnate alle università ne risultano attivate in favore di studenti 1.709, con un residuo di 3.291 da recuperare nel corso della successiva annualità 2023/2024. Tali borse sono state cofinanziate da circa 1.400 imprese;

·        delle previsioni della norma proposta, che consente alle aziende cofinanziartici di attivare 2 riduzioni contributive per ciascuna borsa di dottorato cofinanziata. Pertanto, a fronte delle 1.709 borse di dottorato attivate per il primo anno, potranno essere richieste fino a 3.418 riduzioni contributive corrispondenti ad altrettante assunzioni. Nella successiva annualità, ipotizzando di assegnare a studenti l'intero ammontare delle borse previste dal Piano (8.291, di cui 5.000 di competenza dell'anno e 3.291 quale residuo dell'anno precedente), le imprese potranno richiedere fino a 16.582 riduzioni contributive per altrettante assunzioni, ipotizzate ripartite negli anni 2024, 2025 e 2026, a totale assorbimento degli stanziamenti previsti dal PNRR pari a 150 milioni di euro.

 

(milioni di euro)

 

2023

2024

2025

2026

TOTALE

 

Oneri

Assunzioni

Oneri

Assunzioni

Oneri

Assunzioni

Oneri

Assunzioni

Oneri

Assunzioni

DM 352/22 1.709 borse

assegnate.

0

0

12,8

3.418

12,8

0

0

0

25,6

3.418

DM anno accademico 23/24 (da adottare)

5.000 borse + 3.291 residuo anno precedente

0

0

31,1

8.291

62,2

8.291

31,1

0

124,4

16.582

DM anno accademico 24/25 (da adottare)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE

0

0

43,9

11.709

75,0

8.291

31,1

0

150,0

20.000

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame riconoscono alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo un esonero contributivo previdenziale a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolare di contratti di assegni di ricerca o di contratti di ricerca a tempo determinato. Gli esoneri in questione sono riconosciuti per 24 mesi, entro il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato (3.750 euro di sgravio annuo) e comunque nei limiti complessivi delle risorse, pari a 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026.

Ciò premesso, si osserva che la quantificazione degli oneri risulta coerente con i parametri previsti, nonché ispirata a criteri di prudenzialità, atteso che come base di calcolo viene utilizzato il limite massimo esonerabile annuo per ogni singolo soggetto (3.750 euro). Peraltro, appare necessario acquisire chiarimenti in merito alla distribuzione temporale degli sgravi, dal momento che la quantificazione sembra presupporre assunzioni concentrate all’inizio dei singoli esercizi e non distribuite in maniera più uniforme nel corso delle annualità.

Infine, considerato che la durata biennale delle agevolazioni in esame dovrebbe trascinare sull’esercizio 2027 una quota residua di cassa riferita alle assunzioni effettuate nel corso del 2025, andrebbe chiarito se la mancata quantificazione di tali effetti di cassa nell’anno 2027 derivi dal fatto che il limite del 31 dicembre 2026 previsto per l’esonero in questione deve intendersi riferito proprio alla fruizione del beneficio in termini di cassa.

 

Articolo 26, commi da 5 a 9
(Disposizioni in materia di Università e ricerca)

La norma modifica l’art. 14, comma 6-septiesdecies, del DL n. 36/2022, al fine di estendere dal 29 giugno 2025[58] al 31 dicembre 2026 la disciplina recata dalla medesima disposizione che impone alle Università di riservare una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato[59] ai titolari di contratti da ricercatore di tipo A[60] o ai titolari di uno o più assegni di ricerca[61] per una durata non inferiore a un anno (tre anni nel testo previgente) (comma 5).

Al testo previgente dell’art. 14, comma 6-septiesdecies, del DL n. 36/2022 non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, nel periodo di attuazione del PNRR, con riguardo alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, viene esclusa l’applicazione del limite di spesa complessivo (fissato in corrispondenza della spesa media sostenuta nell’ultimo triennio per l’erogazione degli assegni di ricerca) previsto dal comma 6 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per l'attribuzione dei contratti di ricerca (comma 6).

Si evidenzia che all’art. 22, della legge n. 240/2010, nel testo introdotto dall’art. 14, comma 6-septies, del DL n. 36/2022, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Si rammenta che tale disposizione ha sostituito gli assegni di ricerca universitari con contratti di lavoro a tempo determinato, denominati contratti di ricerca, finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca universitaria e il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La relazione tecnica relativa al suddetto decreto legge, con riguardo alla norma in riferimento ha evidenziato che, pur a fronte di un maggiore importo del contratto di ricerca (circa 40.000 euro annui) rispetto a quello dell’assegno di ricerca (circa 19.000 euro annui), la disposizione risulta neutra dal punto di vista finanziario, in quanto, la stipula di detti contratti potrà avvenire a carico e nei limiti dei rispettivi bilanci.

Ogni Università, nell’ambito della programmazione triennale vincola, inoltre, le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare (comma 7).

Una modifica approvata al Senato prevede, tra l’altro, che il comma 7 non si applica alle Scuole superiori ad ordinamento speciale.

Le Università statali possono, altresì, destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in favore di personale docente e della ricerca nel limite di un importo non superiore al 2 per cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale sulla base delle indicazioni stabilite con decreto del Ministro dell’Università. Nel corso dell’esame al Senato l’importo del suddetto limite percentuale è stato rideterminato nei termini sopra evidenziati rispetto al valore dell’1 per cento indicato nel testo originario del decreto-legge. Inoltre, è stato espunto dal testo il riferimento al limite massimo delle risorse rimborsate (comma 8).

Viene, infine, modificato l’art. 12, del RD n. 1592/1933 al fine di precisare i requisiti richiesti per la scelta del presidente del consiglio di amministrazione dell'Università fra i componenti del medesimo organo collegiale (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del decreto-legge, evidenzia che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, viene segnalato che il comma 5 ha contenuto ordinamentale e il comma 6 non ha effetti finanziari per la finanza pubblica e non comporta nuovi o maggiori oneri, facendo riferimento a risorse esterne agli atenei, rispetto alle quali apparirebbe, al contrario, irragionevole applicare un limite calcolato sulla spesa storica, riferita a un periodo nel quale non era possibile immaginare l’ingente afflusso di risorse derivanti dal PNRR. Sul comma 7 rileva che trattasi di disposizione di contenuto ordinamentale e, pertanto, non produce effetti finanziari a carico della finanza pubblica. Con riguardo al comma 9, la relazione tecnica riferisce, infine, che questo disciplina aspetti meramente ordinamentali e, come tale, non determina effetti a carico della finanza pubblica.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[62], in merito al comma 6, ha precisato che l’esclusione operata dalla disposizione non incide sulle risorse ordinarie degli atenei, in relazione alle quali si potrebbe porre un problema di neutralità finanziaria dell’intervento; la misura è invece rivolta unicamente a quelle eventualmente rivenienti dal conseguimento di finanziamenti esterni all’ateneo, sulla base di bandi competitivi. Tali risorse sono variabili nel tempo, sia nella disponibilità in generale dei relativi bandi, sia nell’effettivo conseguimento dei finanziamenti da parte dei singoli atenei. Con riguardo all’osservazione relativa alla possibilità che la norma possa ampliare la platea dei “precari” della ricerca, con successive aspettative di stabilizzazione a carico delle risorse ordinarie, è stato evidenziato che con l’art. 14, comma 6-septies, del DL n. 36/2022, che modifica l’art. 22, della legge n. 240/2010, è stata introdotta la figura del “contratto di ricerca”, che sostituisce quella dell’“assegno di ricerca”, precedentemente disciplinato dal medesimo articolo 22. La possibilità per le Università di stipulare contratti di ricerca, da una parte, limita il numero assoluto di posizioni attivabili nella nuova forma prevista, in ragione del maggior costo unitario stimato; dall’altra, assicura maggiore stabilità a coloro i quali ne beneficiano, trattandosi di un contratto di lavoro di tipo subordinato, con conseguente innalzamento delle tutele. In ogni caso, come per l’assegno di ricerca, il contratto di ricerca non determina alcun automatismo in relazione all’inserimento all’interno dei ruoli universitari. Ne deriverebbe, pertanto, in relazione all’ipotesi di un allargamento della platea di beneficiari, con conseguenti maggiori costi da sostenersi, nell’esercizio dell’autonomia finanziaria, da parte delle Università, una situazione di invarianza sul piano generale, se non addirittura una condizione di contrazione dei numeri e di riduzione del livello di precarietà della singola posizione.

Gli emendamenti approvati al Senato, che hanno modificato i commi 7 e 8 (cfr. supra) non sono corredati di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, modificando l’art. 14, comma 6-septiesdecies, del DL n. 36/2022, estende l’applicazione temporale (dal 29 giugno 2025 al 31 dicembre 2026) della vigente disciplina che obbliga le Università a riservare una quota delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato ai titolari di contratti da ricercatore di tipo A o ai titolari di assegni di ricerca (comma 5). Viene, altresì, esclusa, nel periodo di attuazione del PNRR, l'applicazione dell'attuale limite di spesa previsto per l'attribuzione di assegni di ricerca con riguardo alle risorse derivanti dal medesimo Piano e da progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi (comma 6). Vengono, altresì, vincolate specifiche risorse - nell’ambito della programmazione triennale - alla chiamata da parte delle Università di studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia (comma 7). È, inoltre, consentito alle Università statali la stipula di polizze sanitarie integrative in favore di personale docente e della ricerca a valere su una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi (comma 8). Vengono, infine, specificati i requisiti minimi che devono essere posseduti dai componenti il Consiglio di amministrazione dell'Università tra i quali va scelto il Presidente dell'organo collegiale (comma 9).

Non si formulano osservazioni in merito al comma 5, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, confermate anche dalla relazione tecnica. Si evidenzia, altresì, che alla norma oggetto di modifica non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento al comma 6, non si formulano osservazioni alla luce di quanto evidenziato nella relazione tecnica e dei chiarimenti forniti nel corso dell’esame al Senato. In particolare si prende atto che la norma, facendo riferimento a risorse esterne agli atenei non incide sulle fonti di finanziamento ordinarie di pertinenza degli stessi e non è, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggior oneri.

Nulla da osservare con riguardo al comma 7 considerato che la norma opera comunque, espressamente, nell’ambito della programmazione triennale del personale delle Università. Non si formulano, altresì, osservazioni in merito alla modifica apportata al Senato a tale comma, volta ad escludere l’applicazione dello stesso nei confronti delle Scuole superiori ad ordinamento speciale.

In merito al comma 8, pur considerato che la relativa disposizione si limita a disciplinare le modalità di impiego da parte delle Università di una quota di risorse provenienti dai programmi di Ricerca riferiti al PNRR, si rileva che una modifica apportata al Senato ha soppresso lo specifico limite massimo di impiego di tali risorse previsto nel testo originario del decreto-legge. Sul punto appare opportuno acquisire una valutazione del Governo al fine di confermare la sostenibilità finanziaria della disposizione.

Nulla da osservare, infine, con riguardo al comma 9 che precisa i requisiti richiesti per la scelta del presidente del consiglio di amministrazione dell'Università fra i componenti del medesimo organo collegiale, stante la natura meramente ordinamentale della norma.

 

Articolo 26, comma 5-bis
(Disposizioni in materia di contratti da ricercatore universitario)

La norma, introdotta al Senato, modifica il comma 6-duodevicies dell’art. 14 del DL n. 36/2022, al fine di prorogare dal 30 giugno 2025[63] al 31 dicembre 2026 la possibilità:

·        per i titolari di contratti di ricercatore universitario previgenti alla riforma attuata con il summenzionato decreto-legge, che stipulano un nuovo contratto ai sensi della nuova disciplina, di vedersi riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni (comma 5-bis, lett. a)).;

·        per coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca in base alla previgente disciplina e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato, in base alla suddetta riforma, di vedersi riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni (comma 5-bis, lett. b)).

Si evidenzia che alla norma oggetto di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al DL n. 36/2022, con riferimento alla medesima norma, non evidenzia profili finanziari.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca la proroga di specifiche disposizioni transitorie previste dal DL n. 36/2022 in materia di contratti di ricerca universitaria. Al riguardo, pur considerato che, con riguardo alla norma oggetto di proroga, non sono stati scontati effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, appare opportuno che il Governo fornisca un chiarimento in merito al persistere della neutralità finanziaria degli effetti derivanti della norma di cui trattasi, anche alla luce della proroga prevista dalla disposizione in esame.

 

Articolo 26, comma 6-bis
(Opzione per il regime a tempo pieno o a tempo definito dei ricercatori a tempo determinato)

Normativa vigente. L’art. 6, della legge n. 240/2010, disciplinante lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo, prevede che il relativo regime d’impegno sia a tempo pieno o a tempo definito. La quantificazione figurativa delle connesse attività annue è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito (comma 1). L'opzione per l’uno o l’altro regime d’impiego è esercitata su domanda dell'interessato all’atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all’altro regime, con domanda da presentare al rettore e comporta l’obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico (comma 6).

La norma, introdotta al Senato, reca una disposizione interpretativa dell’art. 6, comma 6, della legge n. 240/2010 che, nel testo vigente, consente, ai ricercatori universitari di ruolo di optare, a domanda, per lo svolgimento delle relative attività a tempo pieno o a tempo definito.

La disposizione prevede che la suddetta norma si interpreti come riferita anche ai ricercatori a tempo determinato[64] assunti con regime di tempo pieno, i quali possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al Rettore (comma 6-bis).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma estende, in via interpretativa, l’applicazione dell’art 6, della legge n. 240/2010 che consente, ai ricercatori universitari di ruolo di optare, a domanda, per lo svolgimento delle relative attività a tempo pieno o a tempo definito, anche ai ricercatori universitari a tempo determinato. Al riguardo, stante il carattere interpretativo della norma, il Governo dovrebbe assicurare che non vi siano eventuali effetti finanziari derivanti dall’applicazione retroattiva della norma stessa.

 

Articolo 27
(Interventi PNRR di competenza
del Ministero dell’università e della ricerca)

Le norme prevedono che i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti per gli interventi di competenza del Ministero dell’università e della ricerca (Missione 4, Componente 2, del PNRR) assicurino l’integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest’ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Le relative modalità sono definite con decreto ministeriale. Le designazioni non determinano la cessazione dall’incarico dei componenti in carica e i relativi compensi sono integralmente a carico dei soggetti deputati all'attuazione del PNRR e non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica (comma 1).

Le università statali, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e rendicontazione con sistemi di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate, nonché il raggiungimento degli obiettivi, attestando al Ministero dell’università gli esiti conseguenti. Detti soggetti adempiono alle disposizioni in esame nell’esercizio della propria autonomia responsabile. Resta ferma la facoltà del Ministero dell’università di effettuare specifiche verifiche, anche a campione, sugli esiti dichiarati e sui controlli effettuati (commi 2 e 3).

Le università statali e non statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e i soggetti a partecipazione pubblica possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute anche i fondi assegnati dal Ministero dell’università in relazione al funzionamento ordinario. Per i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti per gli interventi di competenza del Ministero dell’università e della ricerca, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC (commi 4 e 5).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma, in relazione al comma 1, che le designazioni effettuate in conformità alla nuova disciplina non determinano la cessazione dall'incarico dei componenti in carica e che i relativi compensi sono integralmente a carico dei sopra menzionati soggetti a partecipazione pubblica, non comportando nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

partecipazione pubblica costituiti da questi.

I soggetti a partecipazione pubblica sono composti da alcune categorie individuate per ciascuna linea di intervento PNRR, ossia:

·         5 Centri Nazionali (M4C2 investimento 1.4 del PNRR);

·         14 Partenariati Estesi (M4C2 investimento 1.3 del PNRR);

·         11 Ecosistemi dell’Innovazione (M4C2 investimento 1.5 del PNRR);

·         4 soggetti relativi a “Iniziative di ricerca per Tecnologie e percorsi Innovativi in ambito sanitario e Assistenziale” (Piano Complementare, articolo 1 comma 2, lettera i), DL 59/2021).

In merito al comma 2, la RT afferma preliminarmente che le disposizioni prevedono una serie di semplificazioni delle procedure di controllo e di rendicontazione dei medesimi interventi, in base alle quali il flusso dei controlli darebbe centralità all'attività espletata dal Soggetto attuatore pubblico beneficiario di finanziamenti a valere sul PNRR. Questo, infatti, nel rispetto delle sue funzioni, raccoglierebbe i dati e la relativa documentazione amministrativa e contabile ed eseguirebbe i controlli sulla legalità e regolarità della spesa seguendo i punti di controllo definiti in materia dall'Unità di missione PNRR MUR. Dal suo canto il MUR procederebbe con i controlli amministrativo-documentali volti a verificare la conformità della trasmissione della domanda di rimborso sul sistema informativo, oltre alla correttezza e completezza della documentazione, con evidenza dei controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabili eseguiti dal Soggetto attuatore in merito alle procedure e alle spese oggetto della domanda di rimborso.

Inoltre, ai commi 4 e 5 la RT afferma che si prevede che università, enti di ricerca e soggetti partecipati da questi possano fornire, a garanzia delle risorse finanziarie ricevute, anche i fondi a qualunque titolo assegnati dal Ministero vigilante in relazione al funzionamento ordinario, specificando, peraltro, che, in caso di società partecipate dai soggetti pubblici, i suddetti fondi di funzionamento ordinario costituiscono per la società compartecipata idoneo strumento a garanzia della copertura di qualsiasi erogazione ricevuta per lo svolgimento delle attività progettuali. In tale scenario, pertanto, in caso di mancata restituzione delle somme indebitamente percepite dai soggetti pubblici, il Ministero concedente potrà attivare la garanzia fornita avvalendosi, attraverso compensazione, sui Fondi ordinariamente erogati in favore di tali soggetti.

In conclusione, la RT afferma che dal punto di vista finanziario le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo, con Nota presentata durante l’esame presso il Senato, ha fatto presente, in relazione al comma 1, che gli enti, puntualmente individuati nella RT, sono reti di enti pubblici (università enti di ricerca, ecc.) e privati, creati ad hoc per il PNRR e, pertanto, le risorse disponibili per tali Enti sono esclusivamente quelle previste dal Piano. Si conferma quindi l’invarianza finanziaria della misura considerato che i compensi posti a carico dei soggetti attuatori a partecipazione pubblica, richiamati dalla RT e istituiti appositamente per lo svolgimento dei programmi di ricerca finanziati dal PNRR MUR, sono riconosciuti a valere sulle risorse PNRR ad essi disponibili e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto attiene al comma 2, il Governo ha affermato che le università statali, gli enti pubblici di ricerca e le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ricevono finanziamenti ordinari su base annuale tramite appositi fondi di funzionamento (ad esempio, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università “FFO” Fondo ordinario per enti e istituzioni di ricerca “FOE”). Rispetto a tali risorse, tali enti sono già tenuti a seguire procedure per accertarne il corretto utilizzo, poi verificato dagli organi di controllo interni, anche in ossequio delle disposizioni generali, sia normative sia amministrative, di contabilità pubblica; pertanto, gli stessi potranno utilmente seguire le attuali procedure di verifica già in essere anche per tali assegnazioni finanziarie a carico del PNRR. Il Governo ha inoltre precisato che le procedure di assegnazione di tali risorse PNRR (Bandi competitivi), prevedono, nei quadri economici dei progetti approvati, anche una quota di spese generali rimborsate a tasso forfettario rispetto al monte complessivo del progetto, per far fronte, se del caso, anche agli oneri connessi al rafforzamento delle strutture tecniche deputate al controllo delle spese ovvero per l’acquisizione di servizi specialistici di supporto per medesime finalità.

 

In merito ai profili di quantificazione,  preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT e dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato, non si formulano osservazioni riguardo alle disposizioni di cui comma 1 che prevedono l’integrazione dei soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti per gli interventi di competenza del Ministero dell’università e della ricerca con i rappresentanti designati dai Ministeri, atteso che i compensi ad essi spettanti sono a carico delle risorse del PNRR.

Analogamente, non si formulano osservazioni in merito alle procedure di controllo e rendicontazione di cui al comma 2, previste per le università statali, gli enti pubblici di ricerca e le Istituzioni statali dell’alta formazione, considerato che detti soggetti potranno confermare le procedure di verifica già in essere, come specificato dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato.

Infine, in relazione alla garanzia sui fondi di funzionamento ordinario prevista dal comma 5, a copertura delle erogazioni ricevute dai soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti per gli interventi di competenza del Ministero dell’università e della ricerca, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che la quota dei predetti fondi posta a garanzia non sia riferibile a oneri giuridicamente non comprimibili.

 

Articolo 28, comma 1
(Residenze e alloggi universitari)

Le norme stabiliscono che le ulteriori risorse destinate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all’edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica chiarisce che le norme consentono di ammettere a finanziamento nell’ambito del V bando di cui alla legge n. 338/2002 (D.M. 1257 del 30 novembre 2021), rifinanziato con le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2023, anche gli interventi proposti dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano o dai relativi enti di diritto allo studio, ove ritenuti ammissibili. Dal punto di vista finanziario, la relazione tecnica evidenzia che la disposizione ha contenuto ordinamentale in considerazione del fatto che, a fronte dell’ampliamento della platea degli interventi ammissibili a finanziamento, il limite di spesa rimane invariato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che la disposizione si limita ad ampliare la platea dei progetti che possono essere presi in considerazione ai fini della ripartizione di risorse già stanziate a legislazione vigente per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari e configurate come limite massimo di spesa, includendovi anche gli  interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all’edilizia residenziale pubblica.

 

 

Articolo 28, comma 1-bis
(
Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria)

 

Normativa vigente. L'articolo 1-bis.1 della legge 14 novembre 2000, n. 338 stabilisce che un importo pari a 600 milioni delle risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma. Le norme in esame sono emanate al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

 

Le norme introducono l’articolo 1-ter nella legge 14 novembre 2000, n. 338.

In particolare si stabilisce che l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui all'articolo 1-bis.1 della legge 14 novembre 2000, n. 338 è soggetta al regime autorizzatorio di seguito descritto (comma 1-bis, capoverso articolo 1-ter, comma 1).

Più in dettaglio si prevede che gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lett. f), della legge n. 338/2000 presente legge. Inoltre si prevede che le Regioni disciplinino le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture e provvedano al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria (comma 1-bis, capoverso articolo 1-ter, commi 2 e 3).

Si prevede che dall'applicazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1-bis, capoverso articolo 1-ter, comma 5).

Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, e delle risorse a valere sul PNRR (comma 1-bis, capoverso articolo 1-ter, comma 6).

 

L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere procedimentale delle disposizioni che concernono il regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria.

 

Articolo 29
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico)

Le norme, modificate dal Senato, dispongono l’applicazione della disciplina prevista dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 agli interventi di cui all’art. 22, comma 1, del decreto-legge n. 152/2021, al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR.

Si ricorda che l’art. 22, comma 1, del D.L. 152/2021 dispone l'assegnazione e il trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs. 1/2018 (ossia riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi e ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio).

Con l’ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 del Capo Dipartimento della protezione civile sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile, da realizzare in deroga alla vigente normativa (ivi incluse numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del Codice dell’ambiente).

 

Le norme inoltre autorizzano, fino al 31 dicembre 2026, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, l’utilizzo delle contabilità speciali vigenti di cui agli eventi citati nell'allegato A al D.P.C.M. 27 febbraio 2019, sulle quali affluiscono le risorse a tal fine assegnate.

Si ricorda che la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge n. 145/2018) ha autorizzato la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del medesimo triennio degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico. Il D.P.C.M. 27 febbraio 2019 ha disposto l'assegnazione delle risorse finanziarie in argomento.

 

Sono prorogati di un anno, dal 31 dicembre 2023 fino al 31 dicembre 2024, i termini entro cui:

? è adottato (ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 22 del D.L. 152/2021) il D.P.C.M. di rimodulazione del D.P.C.M. di assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del PNRR, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico;

? può essere rimodulata (ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 22 del DL 152/2021) con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di commissari delegati, la ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del PNRR finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, relative a interventi già individuati nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e all'art. 24-quater del D.L. 119/2018.

Si ricorda che i richiamati commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 22 del DL 152/2021 precisano che la rimodulazione del D.P.C.M. di assegnazione delle risorse e della ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie per gli interventi già in essere avviene sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.

 

Sono inoltre prorogati di sei mesi i termini previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 23 agosto 2022 (pubblicazione dei bandi di gara, stipula del contratto, inizio dei lavori), nonché di un anno i termini di cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto (che riproducono le norme del DL 152/2021).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disciplina recata dall'articolo in commento ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'utilizzo delle contabilità speciali vigenti relative agli eventi di cui all'allegato A del DPCM 27 febbraio 2019, recante l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge n. 145/2018, la RT evidenzia che, incrociando l'elenco delle contabilità speciali attive per la realizzazione degli interventi di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e l'elenco delle regioni assegnatarie delle risorse PNRR per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sussiste una sostanziale identità, con le sole eccezioni delle regioni Campania e Puglia e della Regione autonoma della Valle d'Aosta (in relazione alla quale gli interventi previsti dal D.P.C.M. 20 febbraio 2019 risultano essere stati già completati). La RT, cui si rinvia, riporta una tabella dove sono riepilogate le contabilità speciali oggetto della presente disposizione.

 La Nota del Governo[65] in risposta alle osservazioni formulate in prima lettura al Senato conferma che le misure in esame non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente, in quanto le disposizioni rivestono carattere esclusivamente ordinamentale e non hanno impatto finanziario. Le norme, precisa la Nota, si limitano a disciplinare le modalità di realizzazione degli interventi (con la disciplina di cui all’OCDPC 558/2018 e potendo ricorrere anche all’utilizzo di contabilità speciali già aperte per la realizzazione del Piano ‘Proteggitalia’) e a consentire una proroga di ulteriori 12 mesi del termine per l’eventuale rimodulazione anche su scala territoriale sulla base dell’effettivo avanzamento, fermo restando in ogni caso il rispetto del termine ultimo prefissato per la realizzazione degli stessi. 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerando il carattere procedurale delle norme riguardanti la realizzazione di interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e alla luce dei chiarimenti forniti dalla Nota del Governo in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

 

Articolo 29-bis
(Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

La norma, introdotta dal Senato, prevede, tra l’altro, che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvalga del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, il Dipartimento Casa Italia assicura il supporto per le attività di impulso e coordinamento per la realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza relativamente al contrasto al dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente come il comma 1 prevede che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvalga del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale assicura il supporto per le attività di impulso e coordinamento per la realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza relativamente al contrasto al dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito andrebbero forniti dati ed elementi idonei a suffragare l’ipotesi che, come previsto dalla norma, l’avvalimento della struttura da parte del Ministero possa avvenire a invarianza di risorse.

 

Articolo 30
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Le norme intervengono, al comma 1, lettere da a) a c), sull’utilizzo delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 139, della legge n. 145/2018 per la realizzazione da parte dei comuni di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per gli anni 2024 (pari a 400 milioni di euro; importo così rideterminato con l’entrata in vigore dell’articolo 28 del D.L. n. 17/2022) e 2025 (pari a 550 milioni di euro). In particolare, si prevede che dette risorse, per garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologico – Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica – Investimento 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni del PNRR, siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2023.

Si osserva, a tal proposito, che le risorse stanziate dall’articolo 1, comma 139, della legge n. 145/2018 concorrono alla realizzazione degli obiettivi previsti dal citato investimento previsto dal PNRR, come si evince dalla Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del 5 ottobre 2022 trasmesso al Parlamento.

L’articolo 30 fissa poi al 31 marzo 2026 il termine per la conclusione dei lavori da parte dei comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualità 2023, 2024 e 2025, richiede ai comuni il rispetto delle disposizioni attuative del PNRR per la gestione, il controllo e la valutazione della misura nonché assoggetta le opere finanziate con le risorse di cui alla legge n. 145/2018 al monitoraggio effettuato dal sistema ReGiS. Infine, fissa al 31 gennaio 2023 il termine per l’affidamento delle opere finanziate con i contributi riferiti all’anno 2021.

Nel corso dell’esame in prima lettura, il testo dell’articolo 30 è stato integrato con l’inserimento delle lettere da 0a) a 0c). Dette disposizioni intervengono sui termini entro cui devono essere realizzati gli investimenti in opere pubbliche a valere sui contributi assegnati alle regioni a statuto ordinario (e, da queste, per almeno il 70 per cento, ai comuni) dall’articolo 1, comma 134 della legge n. 145/2018. In particolare, si prevede che il termine di dodici mesi dalla data di attribuzione delle risorse per l’affidamento dei lavori da parte del comune beneficiario si applichi anche alle forniture. È poi differito dal 30 settembre al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo la data entro la quale il medesimo contributo è revocato e riassegnato in caso di mancato rispetto del termine ultimo di affidamento o di parziale utilizzo. A valle della riassegnazione del contributo, i comuni sono quindi tenuti ad affidare i lavori entro il 30 aprile dell’anno successivo (anziché entro il 15 dicembre di ciascun anno). Si precisa poi che, in caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini comporta la revoca per la sola quota relativa alla prima annualità. La regione può, quindi, confermare la programmazione dell’intervento per le sole annualità successive, cofinanziandolo con risorse proprie o del soggetto beneficiario.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge si limita a illustrare il contenuto delle disposizioni e ad osservare che, dal punto di vista finanziario, le disposizioni in commento non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell’esame in prima lettura il Governo ha confermato che le tempistiche di utilizzo delle risorse stabilite dalla norma sono in linea con quanto già scontato nei tendenziali di spesa previsti a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, posto che la disposizione si limita ad intervenire sulle modalità di impiego di risorse previste a legislazione vigente per la realizzazione da parte dei comuni di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, coordinandole con quelle previste nel quadro del PNRR per interventi del medesimo tenore e finalizzati agli stessi obiettivi, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 31
(Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l’attuazione di Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici)

Le norme intervengono sulle disposizioni attuative dell’investimento 4.3 “Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici” nell’ambito della Missione 1, componente 3 del PNRR, prevedendo che la società “Giubileo” non sia l’unica destinata ad agire in qualità di stazione appaltante per la realizzazione ed il conseguimento delle finalità progettuali (comma 1).

Prevedono poi che, per consentire in tempi celeri la fruizione della Città dello Sport per ospitare le celebrazioni del Giubileo del 2025, l’Agenzia del demanio possa ricorrere alla procedura negoziata per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di taluni interventi (comma 2). Ai medesimi fini, si prevede la possibilità di avvalersi delle misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali previste dall’articolo 16-bis del D.L. n. 146/2021 (comma 3). Al fine di consentire all’Agenzia del demanio l’avvio di tali attività, si affida al Commissario straordinario del Governo per il Giubileo il compito di proporre le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi previsti dal Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alla celebrazione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, approvato con dpcm 15 dicembre 2022 (comma 4). Inoltre, per la realizzazione dei suddetti interventi, ferma restando la quota di finanziamento a carico delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 420 della legge n. 234/2021 per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR, l’Agenzia del demanio è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti (comma 5). Si prevede poi che, una quota delle risorse della Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, possa essere attribuita al Commissario straordinario per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari (comma 6, let. a)). Sono poi disciplinate le procedure amministrative da seguire per la realizzazione di alcuni interventi indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con dpcm 15 dicembre 2022 (comma 6, let. b)). Una modifica approvata al Senato ha inoltre esteso l’ambito degli interventi in relazione ai quali la società “Giubileo 2025” può sottoscrivere, ai fini del loro affidamento, apposite convenzioni con la società Anas S.p.a. in qualità di centrale di committenza. Si prevede, inoltre, che la società Anas S.p.a. possa a tal fine selezionare gli operatori, nel rispetto del principio di rotazione, nell’ambito degli accordi quadro conclusi e ancora efficaci, per affidamenti anche di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria (comma 6, let. b-bis)). Ai sensi del comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, l’Agenzia del demanio può ricorrere, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’attuazione degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo, al supporto ed alla fornitura di servizi dell’Istituto per il credito sportivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario adotta un Piano per la realizzazione di un progetto di cardio protezione di Roma Capitale che preveda il posizionamento di totem con defibrillatori teleconnessi al numero 118; a tal fine, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l’anno 2024, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 190/2014 (commi da 6-ter a 6-quinquies).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del decreto-legge, con riferimento alla possibilità che altri enti possano agire in qualità di stazione appaltante per la realizzazione delle opere e degli interventi finanziati dal PNRR nell’ambito della misura “Caput Mundi-Next Generation EU”, osserva che si tratta di una disposizione a contenuto ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell’illustrare i commi successivi, afferma che anche da essi non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, in relazione al comma 5, che autorizza l’Agenzia ad utilizzare 70 milioni di euro delle risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza, per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR, il Governo ha chiarito che l’Agenzia del Demanio prevede di far fronte agli interventi di competenza di cui all’art. 31, con le risorse residue già stanziate dall’art. 1, comma 559, della legge di bilancio 2021 sul capitolo 7754 e da quelle messe a disposizione dalla vigente legge di bilancio sul capitolo 7759 e non necessarie per l’attuazione dei programmi già predisposti dall’Agenzia (circa 80 milioni di euro).

Più in particolare, l’intervento di “Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport” è attualmente quantificato in 50 milioni di euro, rimodulabili, fino all’importo massimo di 70 milioni di euro previsto dalla norma, per sopperire a una eventuale diversa quantificazione in sede di stanziamento dei predetti fondi Giubileo e garantire, quindi, la totale copertura degli interventi di che trattasi.

Gli interventi in questione, per i quali è stata già valutata la capacità operativa dell’Agenzia rispetto alle risorse strumentali e umane disponibili, saranno inseriti nei Piani degli investimenti 2023, 2024 e 2025, sottoposti all'approvazione annuale da parte del MEF.

Rispetto alla Scheda Intervento n. 25 – “Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport”, che definiva l’ambito di intervento dell’Agenzia del Demanio in qualità di soggetto attuatore, approvata con d.P.C.M. 15 dicembre 2022 e allo stesso allegata, si rende necessaria la rimodulazione, in diminuzione, sia degli interventi che, conseguentemente, delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli stessi.

In particolare, l’iniziale programmazione degli interventi di competenza dell’Agenzia del Demanio, in qualità di soggetto attuatore, prevedeva la realizzazione di opere, per gli eventi del Giubileo, per un quadro economico complessivo stimato di 150 milioni di euro che, stante il tempo residuo rimasto, non è più possibile realizzare, con particolare riferimento ad un ampio intervento di completamento del Palanuoto, alla copertura della Vela e ai servizi sottostanti.

Di qui la necessità di rimodulazione, in diminuzione, della scheda interventi di competenza dell’Agenzia del Demanio, e di conseguenza delle risorse finanziarie necessarie.

Diversamente, gli interventi che potranno essere realizzati, per un importo complessivo massimo 70 milioni, sono riferiti agli ambiti di seguito elencati:

1     Palanuoto- realizzazione di opere di arresto del degrado, di messa in sicurezza di alcune aree e delle opere necessarie ad ottenere il collaudo statico dell’opera realizzata e non compiuta;

2     Palasport -realizzazione delle opere di completamento del palasport per destinarlo ad arena scoperta, di opere volte al superamento delle barriere architettoniche, nonché la realizzazione di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale;

3     Spazi esterni -realizzazione delle opere di regimentazione delle acque meteoriche e di realizzazione di un’area verde che possa accogliere i fedeli per grandi eventi e ne garantisca la fruibilità successiva.

Con riferimento alle tempistiche procedurali programmate, il Governo sottolinea che l’avvio dei lavori deve avvenire entro il quarto trimestre del 2023 e gli stessi devono necessariamente concludersi entro il 2024, con la conseguenza, quindi, che tutte le attività di progettazione e di affidamento dei lavori (con il ricorso all’istituto dell’appalto integrato) debbano necessariamente concludersi entro il terzo trimestre del 2023.

Per queste ragioni, chiarisce il Governo, la norma che prevede misure acceleratorie per l’affidamento delle attività di progettazione e dei lavori, con ricorso all’appalto integrato e possibilità per l’Agenzia di indire la conferenza di servizi decisoria sul PFTE, risulta essere una condizione essenziale e necessaria per la pronta e completa realizzazione degli interventi rimodulati. Lo stesso dicasi anche per la parte finanziaria della disposizione normativa che autorizza l’Agenzia a ricorrere alle risorse stanziate sui capitoli di investimento nn. 7754 e 7759, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, essenziali per il completamento degli interventi di competenza dell’Agenzia, fino a un massimo di 70 milioni di euro.

Il Governo, infine, precisa che l’esatto stanziamento dei fondi del Giubileo per l’intervento in questione, ad oggi quantificati in 20 milioni di euro, sarà definito in sede di rimodulazione delle risorse ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022 di approvazione del Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

Alla luce della suddetta eventuale rimodulazione, l’Agenzia, previa autorizzazione del MEF, provvederà all’inserimento nel Piano investimenti della quota parte di risorse necessaria a garantire la copertura totale dell’intervento pari a 70 milioni di euro.

Il Governo conferma, pertanto, che dalla predetta rimodulazione non derivano effetti finanziari diversi rispetto a quelli scontati nei tendenziali.

 

In merito ai profili di quantificazione, preso atto dei contenuti della relazione tecnica e dei chiarimenti resi dal Governo nel corso dell’esame presso in Senato, non si hanno osservazioni da formulare in merito alle modifiche introdotte dalla norma in esame alle disposizioni attuative dell’investimento 4.3 “Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici” nell’ambito della Missione 1, componente 3 del PNRR.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6-quinquies dell’articolo 31 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2024 per gli oneri derivanti dal comma 6-ter del medesimo articolo, che prevede l’adozione di un Piano per la realizzazione di un progetto di cardioprotezione di Roma Capitale in occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

In proposito, si rammenta che il citato comma 199 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (capitolo 3073), il quale per l’anno 2024 reca uno stanziamento di bilancio pari a circa 71 milioni di euro. Al riguardo, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo circa il fatto che il citato Fondo rechi le occorrenti disponibilità e che l’utilizzo di tali risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

 

Articolo 31-bis
(Misure urgenti per le infrastrutture viarie)

Le norme – inserite durante l’esame al Senato – introducono il comma 2-bis all’articolo 15-ter del DL 189/2016, in materia di infrastrutture viarie. In particolare, la novella prevede che per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., interessate dagli eventi sismici del 2016, per il supporto tecnico e le attività' connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applichino le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del DL 32/2019.

L’articolo 4, comma 3, del DL 32/2019 prevede che per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possano essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, operando in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici. Il successivo comma 5, quinto periodo, prevede altresì che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, i Commissari possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unità Tecnica-Amministrativa, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti appartenenti all’elenco delle Amministrazioni pubbliche, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.

 Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis del DL 98/2011.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., interessate dagli eventi sismici del 2016, per il supporto tecnico e le attività' connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applichino le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del DL 32/2019.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che le disposizioni specificano che gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi.

 

Articolo 31-ter
(Diga di Ripaspaccata in agro)

Le norme, introdotte dal Senato, autorizzano in favore della Regione Molise la spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo perequativo infrastrutturale di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42[66].

Il finanziamento è disposto, secondo quanto specificato dalla norma, al fine di garantire la realizzazione dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, "Manutenzioni impiantistiche e strumentali. Adeguamento sismico delle strutture in c.a. del manufatto di scarico e della casa di guardia" della Diga di Ripaspaccata in agro del Comune di Montaquila (IS).

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere, volto all’attuazione di un intervento del PNRR relativamente alla Diga di Ripaspaccata in agro, è configurato quale tetto massimo di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 31-ter autorizza la spesa di 7,1 milioni di euro per l’anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in favore della regione Molise al fine di garantire la realizzazione dello specifico intervento di adeguamento sismico ivi richiamato, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo perequativo infrastrutturale, di cui all’articolo 22, comma 1-ter, della legge n. 42 del 2009. In proposito, nel rammentare che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 7580 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca una dotazione di bilancio di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito all’effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, nonché al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.

 

Articolo 32
(Interventi ferroviari oggetto di commissariamento)

La norma interviene in materia di semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto decreto-legge sblocca cantieri). Si introduce, in particolare, il comma 2-bis all’articolo 4 del DL 32/2019, prevedendo che in determinate circostanze, per le opere ferroviarie, i Commissari straordinari possano approvare e porre a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che le disposizioni in esame prevedono una procedura di accelerazione riferita all'attuazione degli interventi dei "commissari", in quanto si applicano le regole del PNRR per appalti regolamentati con il D. Lgs. 50/2016.

Dal punto di vista finanziario, le modifiche, hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, in determinate circostanze per le opere ferroviarie, che i Commissari straordinari possano approvare e porre a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare utile una conferma, che le dinamiche di spesa connesse alle disposizioni in esame, volte ad accelerare l’attuazione degli interventi commissariali, siano compatibili con quelle previste a legislazione vigente.

 

Articolo 33, commi 1-4
(Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Le norme provvedono in materia di procedure relative ad interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In particolare, le disposizioni prevedono quanto segue:

·        modificano gli articoli 44, 44-bis e 45 del DL 77/2021, in materia di procedura speciale per alcuni progetti PNRR. Le novelle:

­   modificano l’articolo 44, prevedendo una serie di agevolazioni relative alle procedure inerenti opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto. Tra l’altro, viene introdotto il comma 6-ter, prevedendo che i programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui all’allegato IV del DL 77/2021 possano essere finanziati entro il limite massimo dell’1% del costo dell’intervento a valere sulle risorse del quadro economico dell’opera. Con modifiche intervenute al Senato, si prevede che il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici possa disporre che sia una delle Sezioni esistenti del medesimo Consiglio a svolgere l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede altresì che le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario possano essere avviate dal Commissario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, la dichiarazione di pubblica utilità decade qualora entro sei mesi il Commissario non adotti apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione [comma 1, lettera a)];

­   modificano l’articolo 44-bis, in materia di procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale. Tra l’altro, è previsto che il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici esprima, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto, un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali delle opere [comma 1, lettera b)];

A legislazione previgente il Comitato era chiamato a procedere a una valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti, e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierabilità e la manutenibilità delle opere;

­   modificano l’articolo 45, in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, integrando la composizione del Comitato speciale con un dirigente di livello generale. Contestualmente, si precisa che l’indennità spetta anche al Presidente e al dirigente di livello generale, oltre che ai componenti del Comitato speciale. A tutti i componenti spetta, inoltre, un rimborso per le spese sostenute e documentate, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Infine, si stabilisce che il dirigente di livello generale sia equiparato a un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e che il dirigente di livello non generale, di cui lo stesso si avvale e già previsto a normativa vigente in aggiunta alla dotazione organica, svolga funzioni di segretario generale del Comitato speciale [comma 1, lettera c)];

·        intervengono sull’articolo 1, comma 516, della L. 205/2017, relativo all’iter di approvazione delle modifiche degli stralci relativi al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Tali modifiche sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (comma 2);

·        modificano l’articolo 1, comma 434, della L. 234/2021, includendo il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o un suo delegato nella composizione della Cabina di coordinamento per gli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo 2025 (comma 3);

·        intervengono sull’articolo 1, commi 499 e 500 della L. 197/2022, prevedendo modifiche a carattere formale (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, con riferimento al finanziamento dei programmi e dei progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui all’allegato IV del DL 77/2021, di cui al comma 1, lettera a), punto 7, afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo espressamente che tali programmi e progetti sono finanziati nel limite dell' 1% del costo dell'intervento a valere sul quadro economico delle opere, che presentano le necessarie disponibilità finanziarie. La finalizzazione dell'1% delle somme a disposizione del quadro economico del progetto non determina un incremento del costo delle opere in quanto interviene sulle somme a disposizione già inserite nel quadro economico presentato dalla stazione appaltante e riferito al progetto di fattibilità tecnica economica sottoposto ad esame e parere. Pertanto, si tratta di destinare l'1% delle risorse già disponibili a legislazione vigente a specifiche voci quali la mitigazione e riqualificazione urbanistica, migliorando la qualità del progetto a parità di costo complessivo. Resta implicito che tale destinazione non comporta un incremento del complessivo costo dell'opera.

Per quanto attiene alle attività del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la RT precisa che detto Comitato garantirà il completo svolgimento delle istruttorie di competenza nei tempi previsti dall’articolo 44 del DL 77/2021. A tal fine, si intende procedere in tempi brevi ad una riorganizzazione interna del medesimo Comitato, finalizzata all'ottimizzazione della gestione dei processi delle istruttorie, con particolare riguardo alle tempistiche e alla ripartizione interna delle funzioni, dei compiti e delle attività.

Relativamente alle altre disposizioni di cui al comma 1, lettera a), la RT afferma che le stesse sono di natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto attiene al comma 1, lettera b), la RT afferma che le norme sono di natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 1, lettera c), la RT precisa che l’indennità prevista per i componenti il Comitato spetta anche al Presidente e al dirigente di livello generale, oltre che ai componenti del Comitato speciale. Inoltre, a favore dei medesimi soggetti, è previsto un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il menzionato rimborso spese è necessario per compensare i maggiori oneri che devono sostenere i membri di diritto non provenienti dalla città di Roma.

Per quanto attiene alla quantificazione degli oneri, la RT afferma che, in relazione al riconoscimento dell’indennità (€ 35.000) relative al Presidente del Comitato speciale e al dirigente generale della struttura di supporto, sono stati quantificati oneri pari a euro 70.000 annui per un importo complessivo per il periodo 2023-2026 pari a 280.000 euro a valere sul capitolo di spesa n. 2954 Pg3 che presenta le necessarie e sufficienti disponibilità. La RT evidenzia, infatti, che, considerando uno stipendio medio pari ad € 115.000,00 per i 13 esperti, l’importo massimo erogabile, relativo all’indennità prevista dall’articolo 45, comma 3, del DL 77/2021, è di € 28.750,00. Ne consegue che il complessivo importo di spesa annuo per la lettera d) del suddetto comma è pari ad € 402.500,00 con un risparmio rispetto alla previsione di spesa di € 87.500,00, importo sufficiente a far fronte al maggior onere derivante dalle indennità in più previste.

Relativamente alla modifica apportata, che prevede per i membri del Comitato un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si rappresenta che tali oneri sono a valere sul capitolo di spesa assegnato al Consiglio superiore dei lavori pubblici 2954 Pg 3 “spese occorrenti per le verifiche tecniche e conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento ecc.”, che presenta le necessarie e sufficienti disponibilità e che risulta utilizzabile, per le finalità indicate dalla presente disposizione.

La quantificazione del rimborso delle spese è stata parametrata a quanto previsto per i componenti e per gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici (legge n. 836/1973, decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1978, legge n. 417/78 e decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88) ed è stata stimata una spesa massima annuale pari a 180 mila euro. Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei valori considerati.

 

 

Riguardo alla precisazione che il dirigente di livello generale preposto al Comitato speciale e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici è equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e che il dirigente di livello non generale svolge funzioni di segretario generale del Comitato speciale, la RT afferma che trattasi di disposizioni di natura ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, con riferimento ai commi da 2 a 4, la RT afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Governo, con Nota presentata durante l’esame presso il Senato, ha chiarito riguardo alla reale capacità del Comitato speciale di poter adempiere ai compiti assegnati dalla norma nei tempi previsti e alla possibilità di procedere alla suddetta riorganizzazione nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, che si provvederà alla riorganizzazione delle attività, sia in relazione alle tempistiche previste per ciascuna istruttoria tecnica, sia in relazione alle modalità di svolgimento delle istruttorie, provvedendo alla definizione di un programma dettagliato delle attività e degli obiettivi, mediante la pianificazione delle stesse, la valutazione della performance e l’introduzione di eventuali misure correttive. Tale riorganizzazione sarà estesa anche alla struttura di supporto temporanea.

Riguardo alle indennità aggiuntive corrisposte nell’ambito del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Governo in ordine alla quantificazione del risparmio rispetto alla legislazione vigente prende atto che l’importo corretto sarebbe quello di 81.250 euro e non di euro 87.500, affermando che tale importo potrà utilmente essere corretto nella relazione tecnica di passaggio del provvedimento. Con riferimento alla determinazione della retribuzione media nell’importo di 115.000 euro, precisa che la stessa è stata effettuata sulla base delle dichiarazioni reddituali dei docenti universitari ordinari nominati nel Comitato speciale. Al riguardo, precisa che l’indennità di 35.000 euro (che rappresenta, come previsto dall’articolo 45, comma 3 del decreto-legge, il 25% di 140.000 euro) spetta solo ai docenti universitari che percepiscono, dall’amministrazione di appartenenza, degli emolumenti superiori a 140.000,00 euro annui.

Per quanto attiene al rimborso delle spese documentate, il Governo ribadisce quanto rappresentato nella RT. La quantificazione del rimborso delle spese è stata parametrata sulla base della verifica e del monitoraggio della spesa media sostenuta per i componenti e per gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici (legge n. 836/1973, decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1978, legge n. 417/78 e decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88). Si precisa, altresì, che, ai fini del riconoscimento del suddetto rimborso, è prevista la compilazione del modulo “Nota delle indennità e delle spese” (L. 18.12.73. n. 836 - DPR 16.1.78. n. 513 - 26.7.78 n. 417 - Art. 5 DPR 28.8.88. N.395) nel quale si richiedono i giustificativi delle spese d’albergo, dei pasti e delle spese di viaggio, con relativa presentazione del titolo di viaggio in originale, delle fatture e delle ricevute delle spese effettivamente sostenute.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano misure in materia di procedure relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo, con riferimento alle novelle agli articoli 44, 44-bis e 45 del DL 77/2021 [di cui al comma 1, lettera a)], si rileva che, alla luce delle modifiche introdotte, la RT afferma preliminarmente che il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici garantirà il completo svolgimento delle istruttorie di competenza nei tempi previsti anche mediante una sua riorganizzazione interna. Preso atto di tale precisazione, nonché di quanto ribadito dal Governo durante l’esame al Senato, non si formulano osservazioni.

Relativamente alla facoltà che il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici possa disporre che sia una delle Sezioni esistenti del medesimo Consiglio a svolgere l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che detti adempimenti siano sostenibili nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come esplicitamente previsto dalla disposizione introdotta al Senato.

Per quanto attiene al finanziamento dei programmi e dei progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica, finanziati nel limite dell'1% del costo dell'intervento a valere sul quadro economico delle opere di cui all’allegato IV del DL 77/2021, appare utile acquisire maggiori elementi di dettaglio, ove disponibili, circa, da un lato, l’ammontare delle risorse finalizzabili ai suddetti interventi senza pregiudizio di altri interventi inclusi nel quadro economico delle opere, e, dall’altro, una previsione dei costi stimati.

Relativamente alle due indennità aggiuntive corrisposte nell’ambito del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quantificate dalla RT in ulteriori 70.000 euro annui per il periodo 2023-2026 (per un totale di 280.000 euro), si osserva che la dotazione già assegnata dall’articolo 45 del DL 77/2021 (455.000 euro per i 13 esperti scelti fra docenti universitari) risulta comunque capiente in base ai dati e ai parametri forniti dalla RT.

Tuttavia, si rileva che l’importo del risparmio medio annuo, calcolato sulla base dei suddetti dati e parametri (circa 81.000 euro), non risulta allineato a quello indicato dalla relazione tecnica (87.500 euro). Infatti, stimata un’indennità media di 28.750 euro (pari al 25% dello stipendio medio dei docenti di 115.000 euro), la differenza tra lo stanziamento prudenziale di 35.000 euro e la suddetta indennità media per 13 unità risulta di 81.250 euro, comunque congrua per coprire i 70.000 euro annui di maggiori oneri.

Peraltro, il Governo, nella Nota presentata al Senato e sopra riportata, ha preso atto di tale incongruenza, affermando che tale importo potrà utilmente essere corretto nella relazione tecnica di passaggio del provvedimento.

 

Articolo 33, comma 5
(Strada statale n. 38 – Variante di Tirano)

La norma prevede la nomina di un Commissario straordinario, al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38 Variante di Tirano, Lotto 4, Nodo di Tirano compreso tra lo Svincolo di Bianzone e Campone in Tirano. Il Commissario straordinario provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione e messa in esercizio antecedentemente all’avvio dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, oltre a riportare alcuni dati di dettaglio riguardo al quadro economico dell’intervento, afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo, con Nota presentata durante l’esame presso il Senato, ha affermato che la disposizione non determina effetti negativi sulla finanza pubblica e, in particolare, che la rimodulazione del cronoprogramma non determina una rappresentazione degli effetti sui saldi diversa rispetto a quella già scontata nei tendenziali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono la nomina di un Commissario straordinario, al fine di garantire la realizzazione della strada statale n.38 Variante di Tirano, Lotto 4, Nodo di Tirano compreso tra lo Svincolo di Bianzone e Campone in Tirano

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare tenuto conto dell’espressa previsione secondo la quale al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, e che il Governo, durante l’esame al Senato, ha confermato che le dinamiche di spesa, come modificate a seguito della rimodulazione del cronoprogramma dei lavori effettuata dal Commissario, saranno comunque compatibili con quelle già scontate a legislazione vigente.

 

Articolo 33, comma 5-ter
(Commissario straordinario Giochi Mediterraneo Taranto 2026)

Normativa vigente. L’articolo 9, comma 5-bis, del DL 4/2022, al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’articolo 4, comma 5-bis, del DL 4/2022, sopprimendo il riferimento che pone in capo all'Agenzia per la coesione territoriale la titolarità del finanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 relativo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Conseguentemente, le disposizioni prevedono la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi. Con DPCM è stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore degli stessi, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario (che, comunque, è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del DL 98/2011[67]). Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni, dell'Unità Tecnica-Amministrativa, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti pubblici, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale sopra riportata.

Il Commissario provvede alla predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, della proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi.

È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento RGS, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sostituiscono nella titolarità del finanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 relativo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, di cui all’articolo 9, comma 5-bis, del DL 4/2022, l’Agenzia per la coesione territoriale con un Commissario straordinario appositamente nominato.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare tenuto che gli oneri relativi al supporto tecnico e al compenso del Commissario straordinario sono limitati dalle norme fino a un massimo del 3 per cento del valore dei quadri economici e che il programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti verrà predisposto nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 33, comma 5-quater
(Linea 2 della metropolitana di Torino)

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – prevedono la nomina di un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del DL 77/2021, al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle predette disposizioni nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono la nomina di un Commissario straordinario, al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso che al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati e che le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle predette disposizioni nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 34, commi 1 e 2
(
Investimenti immobiliari degli enti previdenziali al fine della stipulazione di contratti di locazione con pubbliche amministrazioni)

Le norme al fine di soddisfare le esigenze logistiche delle Amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 2, comma 222, della legge n.  191/2009[68], correlate anche all’attuazione del PNRR, apporta alcune modifiche all’articolo 8, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge n. 78/2010. Si segnalano in particolare le seguenti novità:

·        gli enti previdenziali, nell’ambito dei piani triennali di investimento immobiliare[69] possono destinare parte delle risorse finanziarie all’acquisto di immobili di proprietà di amministrazioni pubbliche adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche (comma 1, lettera a)).

Rispetto alla normativa previgente, nella norma in esame l’acquisto degli immobili è configurato come una facoltà dell’ente previdenziale nell’ambito dei piani triennali di investimento; mentre nel testo previgente si disponeva la destinazione all'acquisto di immobili da parte dei predetti enti previdenziali delle risorse residuali relative agli interventi di ricostruzione a seguito del sisma in Abruzzo;

·        ai contratti di locazione stipulati con le amministrazioni dello Stato, aventi ad oggetto gli immobili acquistati, si applica un canone annuo determinato dall’Agenzia del demanio nella misura del 4% del costo di acquisto contrattualizzato e delle spese sostenute dagli enti previdenziali pubblici per gli interventi di messa a norma e adeguamento dell’immobile alle esigenze della amministrazione (comma 1, lettera b)).

La principale novità riguarda la determinazione del canone di locazione che nella normativa previgente era commisurato ai valori di mercato ridotto del 15 per cento (ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 95/2012).

·        Soppressione del parere di congruità da parte dell’Agenzia del demanio sui singoli schemi di contratto di locazione e della preventiva elaborazione di un progetto della medesima Agenzia per gli eventuali interventi di ristrutturazione dell’immobile da parte dell’ente previdenziale (comma 1, lettera c)).

Nella normativa previgente l’Agenzia del demanio si faceva carico dell’elaborazione dei progetti di ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli immobili;

·        Soppressione della possibilità di trasferire, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, le risorse destinate alla ristrutturazione dei predetti immobili alle società in house (qualora fossero i soggetti locatari) per consentire alle medesime società, che ne facciano richiesta, di procedere alla predisposizione della progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari (comma 1).

Con queste modifiche le spese di progettazione sono interamente a carico degli enti previdenziali.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica con riferimento alla determinazione del canone di locazione afferma che la disposizione non determina nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto i rendimenti medi di mercato delle locazioni per uso ufficio rilevate dagli operatori specializzati sul territorio nazionale variano dal 4,8% al 5,4%. Di conseguenza, i rendimenti applicati dagli operatori di mercato (anche nei confronti di conduttori pubblici) sono superiori a quello fissato dalla norma pari ad un valore del 4% per le operazioni di investimento in questione. Di conseguenza, a parità di altre condizioni, si può presumere che il canone di locazione determinato applicando un rendimento del 4% rispetto al costo di acquisto, continui ad essere in linea con il canone di locazione commisurato al valore di mercato scontato del 15%.

Inoltre, la RT spiega che la disposizione è diretta superare le diverse criticità fino ad ora riscontrate in sede di attuazione dell'art. 8, comma 4 del D.L. n. 78/2010, che hanno, di fatto, limitato gli investimenti da parte degli Enti Previdenziali che devono avere una redditività minima per la sostenibilità degli stessi. In tal senso, si prevede che il canone di locazione non si rapporti più al canone di mercato, da determinare ai sensi della normativa vigente, ma a un parametro fisso di redditività minima previsto per l'investimento dell'Ente previdenziale. In linea con tale impostazione la RT chiarisce che non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 3, commi 4 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in quanto rapportate alla determinazione dei canoni secondo la valutazione di mercato, ossia ad un criterio, che la norma in esame intende superare per gli investimenti degli enti previdenziali con l'applicazione di un parametro fisso. Ciò anche allo scopo di agevolare la possibilità da parte degli stessi Enti di procedere anche all'acquisto di immobili trasferiti o conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare costituiti ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 351/2001, aventi caratteristiche di strategicità, infungibilità ed esclusività, nonché all'acquisto di beni utili a consentire il rilascio dei predetti immobili FIP e FPI, i cui contratti sono scaduti nel 2022 (FIP) o verranno a scadenza nel 2023 (FPl). Tale semplificazione faciliterebbe, pertanto, il conseguimento degli obiettivi connessi al piano di rilascio degli immobili FIP/FP 1 e alla chiusura dei relativi contratti.

 

La Nota del Governo[70] in risposta alle osservazioni formulate in prima lettura al Senato precisa che la nuova disposizione si rende necessaria per superare le diverse criticità, fino ad ora, riscontrate in sede di attuazione della normativa di cui all’art. 8 del D.L. 78/2010. Fino ad oggi, infatti, ai sensi della predetta disciplina, la determinazione del canone è stata effettuata sulla base delle valutazioni di mercato espresse da 2 organismi diversi (INAIL attraverso società esterna appositamente incaricata dall’Istituto e Direzione Territoriale/Commissione di Congruità dell’Agenzia del demanio). Ciò ha fatto registrare, soprattutto negli ultimi anni, una mancata convergenza dei valori così determinati che ha inciso negativamente sulla conclusione di talune iniziative intraprese.

In ragione di quanto evidenziato, la Nota spiega che il nuovo meccanismo di determinazione del canone annuo che prevede la mera applicazione di una specifica percentuale su apposite voci di costo certificate dall’Ente Previdenziale, proprio al fine di non generare incertezze sulla misura del canone finale.

Quanto ai possibili impatti di tale previsione sul SNF delle amministrazioni centrali quali conduttrici degli immobili in questione la Nota evidenzia che, qualora l’applicazione della nuova metodologia di calcolo dei canoni di locazione (4% del valore del costo contrattualizzato) dovesse determinare per le amministrazioni conduttrici canoni con valori più elevati di quanto attualmente sostenuto dalle medesime, si applicherebbe automaticamente la seguente previsione contenuta al comma 1, lett. b) della disposizione di cui trattasi: “Ai canoni di locazione di cui al presente comma non si applicano le riduzioni previste dell'articolo 3, commi 4 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a condizione che sia garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica”. Pertanto, continua la Nota, in tale ultima ipotesi di aumento della spesa sostenuta dalle predette amministrazioni, verrebbe applicata sui nuovi canoni di locazione la riduzione del 15% di cui al richiamato DL 95/2012.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in merito alle disposizioni che intervengono sugli investimenti immobiliari degli enti previdenziali al fine della stipulazione di contratti di locazione con pubbliche amministrazioni, alla luce delle informazioni fornite dalla Nota del Governo in risposta alle osservazioni formulate in prima lettura al Senato del 21 marzo 2023.

 

Articolo 34, comma 3
(
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dell'INAIL)

Le norme, modificando l’articolo 1, comma 417, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), fissano il numero massimo dei componenti (fino a dieci unità) del Nucleo dell'INAIL di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dello stesso Istituto (mentre la normativa previgente fissava il numero in dieci unità).

Inoltre si consente che, in fase di prima applicazione, secondo la regolamentazione adottata dall'INAIL, il nucleo assicuri solo alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate dalla relativa disciplina legislativa.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, atteso che ai sensi del comma 418 della medesima Legge n. 145/2018 gli oneri per il funzionamento del Nucleo di valutazione sono già scontati nell'ambito dei piani di investimento triennali che gli Enti di previdenza sono tenuti a redigere e sottoporre alla valutazione del Ministero dell'economia e finanze, al fine della verifica di compatibilità degli stessi con i saldi strutturali di finanza pubblica prevista dall'articolo 8, comma 15, del D.L. n. 78/2010.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in merito alla disposizione che interviene sul limite massimo dei componenti del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dell'INAIL.

 

Articolo 35
(Digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali)

Le norme prevedono, in primo luogo, che le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all’originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici (comma 1).

Si modifica 196-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile che dispone l'obbligo di deposito telematico di atti e provvedimenti nel processo civile. Le modifiche stabiliscono che tale modalità di deposito sia l’unica possibile per il pubblico ministero, i difensori e i soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Analogamente il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo solo con modalità telematiche. La precedente normativa prevedeva tale obbligo in un numero di casi più ridotto. Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti pendenti a quella data (commi 3 e 4).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto dei commi 1 e 2 e afferma che gli stessi hanno natura ordinamentale.

Sui commi 3 e 4 la relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che la disposizione mira, fra l’altro, ad adempiere alla milestone M1C1-38, che prevede, tra l’altro, l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito telematico di tutti i documenti e la digitalizzazione integrale dei procedimenti civili entro il 31.12.2023. Le disposizioni, prosegue la RT, intendono innalzare il livello dei servizi garantiti ai cittadini, ai professionisti e alle imprese attraverso le piattaforme telematiche, motivo per cui verranno accelerati gli interventi per la trasformazione digitale sia nell’ambito della giurisdizione che in quello dell’attività amministrativa, dando ulteriore impulso all’implementazione dei software in modo da accelerare lo sviluppo sia del processo penale telematico (PPT) che del processo civile telematico (PCT).

Dal punto di vista finanziario, la RT evidenzia che la disposizione apporta modifiche di natura procedimentale e che i relativi interventi, connessi all’eventuale adeguamento dei sistemi informativi, si inseriscono nell’ambito delle attività di razionalizzazione tecnica e organizzativa connesse al processo di digitalizzazione del settore giustizia già pianificate e finanziate, non generando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, queste ultime iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, U.d.V. 1.5 «Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione» del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione sul capitolo 2301 «Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti», che reca stanziamenti per euro 57.647.619 per l’anno 2023, euro 55.828.619 per l’anno 2024 ed euro 55.863.619 per l’anno 2025, e del capitolo 7503 «Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi», che reca stanziamenti per euro 242.656.020 per l’anno 2023, euro 175.468.792 per l’anno 2024 ed euro 121.265.401 per l’anno 2025, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che la relazione tecnica ha, fra l’altro, chiarito che gli attuali stanziamenti di bilancio risultano idonei a fronteggiare gli eventuali oneri connessi all’attuazione delle norme in esame che intervengono sulla digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali.

 

Articolo 36
(Deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione)

Le norme stabiliscono che nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia. Gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale sono trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario destinatario mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della giustizia.

La parte che scelga di avvalersi del portale per effettuare il deposito secondo modalità telematiche, qualora il suo indirizzo di posta elettronica certificata non risulti da pubblici elenchi, ha la possibilità di manifestare la volontà di ricevere comunicazioni e notificazioni relative al procedimento tramite il portale stesso (comma 2).

Con decreti aventi natura non regolamentare il Ministro della giustizia individua i procedimenti e gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni in oggetto. Con successivo decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia sono adottate le specifiche tecniche per il deposito degli atti (commi 3 e 4).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica evidenzia che dal punto di vista finanziario, la proposta normativa apporta modifiche di natura procedimentale tese ad introdurre la possibilità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte delle parti private nell’ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione. I relativi interventi, connessi all’eventuale adeguamento dei sistemi informativi, potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del programma «Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione» del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, sul capitolo 2301 «Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti» che reca stanziamenti per euro 57.647.619 per l’anno 2023, euro 55.828.619 per l’anno 2024 ed euro 55.863.619 per l’anno 2025, e del capitolo 7503 «Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi», che reca stanziamenti per euro 242.656.020 per l’anno 2023, euro 175.468.792 per l’anno 2024 ed euro 121.265.401 per l’anno 2025, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT segnala, poi, che le attività collegate al deposito di atti processuali o documenti con modalità telematiche anche da parte delle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente, rientrano fra i programmi di digitalizzazione del settore giustizia tesi ad aumentare l’efficienza dei processi di lavoro in un’ottica di dematerializzazione e digitalizzazione delle procedure e delle modalità di relazione con gli utenti, nonché di miglioramento dei rapporti con l’utenza, qualificata e non, mediante nuovi strumenti deputati alla gestione dei flussi informativi ed alla maggiore trasparenza e accessibilità della Giustizia. Infatti, fra le strategie del Dipartimento della transizione digitale ed in particolare, della Direzione generale dei sistemi informatizzati, si individuano un serie di azioni volte a garantire la progressiva evoluzione dei sistemi informativi di supporto alle attività degli uffici giudiziari, attraverso l’ulteriore implementazione, rispetto anche al periodo emergenziale, dell’utilizzo del deposito telematico di atti processuali e documentazione non solo per i difensori ma anche per professionisti e cittadini. Sono, infatti, in completamento tutta una serie di progettazioni e di attività per abilitare il deposito telematico per i cittadini in autonomia, oltre alla definizione dei successivi servizi e l’apertura all’utenza qualificata, che rientrano nella programmazione strategica e finanziaria del nuovo Dipartimento della transizione digitale, in stretta connessione con l’attuazione delle riforme della giustizia civile e penale che pone quale obiettivo del PNRR l’efficienza del sistema giustizia da realizzare attraverso l’informatizzazione e la digitalizzazione di tutti i processi lavorativi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che la relazione tecnica ha evidenziato che gli attuali stanziamenti di bilancio risultano idonei a fronteggiare gli eventuali oneri connessi all’attuazione delle norme in esame che intervengono sulla disciplina del deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione.

 

Articolo 37
(Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)

Le norme apportano modifiche all’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 149/2022 prevedendo che le abrogazioni e modifiche disposte con l’articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo, in tema di controversie in materia di condominio, trovino applicazione a decorrere dal 30 giugno 2023.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica chiarisce che le disposizioni in esame hanno lo scopo di evitare e prevenire problemi interpretativi e applicativi di alcune disposizioni adottate dal decreto legislativo n. 149/22, in materia di mediazione civile e commerciale dell’amministratore di condominio, con l’intento di non compromettere gli effetti attesi dalla riforma intervenuta sugli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Secondo la relazione tecnica le disposizioni hanno natura ordinamentale e procedurale, in quanto sono tese a garantire un più efficace coordinamento fra le norme attualmente vigenti e quelle di prossima attuazione, evitando così ripercussioni negative sull’applicazione delle norme dovute a dubbi interpretativi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni che, come risulta dalla RT, hanno lo scopo di evitare e prevenire problemi interpretativi e applicativi di alcune disposizioni adottate dal decreto legislativo n. 149/22, in materia di mediazione civile e commerciale dell’amministratore di condominio, con l’intento di non compromettere gli effetti attesi dalla riforma intervenuta sugli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

 

Articolo 38
(Disposizioni in materia di crisi d’impresa)

La norma dispone quanto segue:

-         l’Agenzia delle entrate, nell'ipotesi disciplinata dall’articolo 25-bis, comma 4, del d.lgs. n. 14 del 2019 (accesso alla composizione negoziata della crisi, per assicurare la continuità e il risanamento aziendale), può concedere un piano di rateazione fino a 120 rate (in luogo di 72) in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata nell’istanza depositata ai sensi del medesimo articolo 25-bis, comma 4, e sottoscritta dall’esperto (comma 1);

-         dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) (contratto con uno o più creditori per assicurare la continuità aziendale) e c) (sottoscrizione di un accordo che prevede un piano di risanamento per la regolazione della crisi o dell'insolvenza), e comma 2, lettera b) (accordo di ristrutturazione dei debiti), del decreto legislativo n. 14 del 2019, si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del DPR n. 633 del 1972 (comma 2).

Il citato comma 3-bis consente al fornitore il recupero dell’IVA non riscossa relativa a fatture emesse nei confronti di clienti interessati da procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione dei debiti o piani di risanamento o di riequilibrio. La disposizione è stata introdotta dall’articolo 18 del DL n. 73 del 2021 e alla stessa sono stati ascritti effetti di minore entrata pari a 340 milioni nel 2021;

-         dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 31 dicembre 2023, le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi, rilasciate da Agenzia delle entrate, Inps e Inail, possono essere sostituite da autodichiarazioni dell’imprenditore che attesti di averne fatto richiesta almeno 10 giorni prima dalla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi (comma 3);

-         si rinvia di 18 mesi l’entrata in vigore della disposizione dell’art. 199 del Codice della crisi d’impresa che prevede l’attribuzione, da parte della cancelleria del tribunale, del domicilio digitale al momento della pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, afferma, in merito ai possibili effetti finanziari, che benché per la novità della fattispecie non si disponga di elementi idonei a determinare il numero di contribuenti potenzialmente interessati dalla disposizione in argomento, non si reputa che insorgano effetti in quanto le misure intervengono su disposizioni alle quali, in fase di emanazione, non sono stati ascritti oneri finanziari in considerazione del fatto che, nell’ambito delle procedure di composizione negoziata, la dilazione nei pagamenti è stata ritenuta “in grado di garantire una maggiore sostenibilità del debito da parte dell'imprenditore e, quindi, favorire per l'Erario il recupero delle somme dovute dall' impresa” (cfr. RT di accompagnamento dell’articolo 25-bis del decreto legislativo n. 14 del 2019).

Con riferimento al comma 2, la RT afferma che la proposta normativa non determini effetti, alla luce della circostanza che il soggetto passivo dovrebbe comunque poter effettuare le variazioni in diminuzione nel momento in cui il credito vantato nei confronti del suo debitore abbia un carattere definitivamente irrecuperabile. Inoltre, si evidenzia che a fronte della variazione in diminuzione del cedente/prestatore si verificherebbe una corrispondente variazione in aumento a rettifica della detrazione originariamente operata tra soggetti IVA che continuano a svolgere le proprie attività.

Nella Nota di risposta presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha confermato che la proposta normativa non determina effetti, trattandosi di operazioni tra soggetti intermedi ai fini IVA. In particolare, si evidenzia che a fronte della variazione in diminuzione del cedente/prestatore si verificherebbe una corrispondente variazione in aumento a rettifica della detrazione originariamente operata tra soggetti IVA che continuano a svolgere le proprie attività, non rilevando ai fini della valutazione comportamenti differenti da quelli previsti dalla disciplina dell’imposta in esame.

Con riferimento al comma 3, la RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 4, la RT afferma che la disposizione non ha effetti negativi per la finanza pubblica, dal momento che il rinvio dell’applicazione della norma menzionata, lasciando inalterato il regime delle spese a valere sulla singola procedura, consentirà l’espletamento degli adempimenti ai sensi dell’attuale disciplina, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, in relazione alla dilazione fino a 120 rate del debito dell’impresa nei confronti dell’Agenzia delle entrate, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni, tenuto conto che né all’articolo 25-bis del d.lgs. n. 14/2019 (che ha previsto la dilazione in 72 rate) né alla disposizione di cui al comma 1-quinquies dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 (che prevede la dilazione in 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica) sono stati ascritti effetti finanziari in considerazione del fatto che “l’estensione della rateazione evita la ripresa di un’esecuzione forzata nei confronti di soggetti che si trovano in difficoltà economico-finanziarie consentendo invece un’ulteriore dilazione che assicura un costante flusso di cassa”.

Con riferimento al comma 2, relativo al recupero dell’IVA relativa a fatture emesse nei confronti di soggetti sottoposti a procedure di crisi di impresa, si evidenzia che la disposizione appare suscettibile di determinare un anticipo dell’effetto negativo erariale in termini di cassa relativo al recupero dell’IVA sulle fatture emesse nei confronti di soggetti sottoposti a procedure di crisi d’impresa. Infatti mentre la relazione tecnica afferma che “il soggetto passivo dovrebbe comunque poter effettuare le variazioni in diminuzione nel momento in cui il credito vantato nei confronti del suo debitore abbia un carattere definitivamente irrecuperabile”, in realtà si tratta di un'operazione che a legislazione vigente sarebbe intervenuta in un momento successivo, a seguito appunto dell'eventuale dichiarazione di irrecuperabilità del credito; inoltre, la relazione tecnica afferma che “a fronte della variazione in diminuzione del cedente/prestatore si verificherebbe una corrispondente variazione in aumento a rettifica della detrazione originariamente operata tra soggetti IVA che continuano a svolgere le proprie attività”, ma ciò sarebbe riferito al soggetto debitore, la cui posizione economico-finanziaria è – nei casi si cui di tratta – precaria, con conseguente maggiore rischio di ritardi, riduzioni o mancanze nell'adempimento delle obbligazioni tributarie. Alla luce di quanto evidenziato appare pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all’asserita neutralità finanziaria della disposizione in esame.

In proposito si ricorda che al comma 3-bis dell’articolo 26 del DPR 633/1972 che consente al fornitore il recupero dell’IVA non riscossa relativa a fatture emesse nei confronti di clienti interessati da procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione dei debiti o piani di risanamento o di riequilibrio, sono stati ascritti effetti di minore entrata per anticipo dell’effetto di cassa pari a 340 milioni nel 2021.

 

Articolo 39
(Modifiche all’art. 51 delle disp.att.c.p.p. in materia di personale tecnico per la documentazione degli atti)

La norma reca specifiche modifiche all’art. 51, del D.lgs. n. 271/1989 (Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale). In particolare, al comma 2 della summenzionata disposizione, viene soppresso il limite di durata biennale ivi previsto, riferito ai contratti con imprese e cooperative di servizi specialistici che il Ministero della giustizia, in base a quanto previsto nel testo non modificato della stessa norma, può stipulare nei limiti delle risorse finanziarie allo stesso attribuite ai fini dell’utilizzo di personale tecnico esterno alla PA, per attività[71] inerenti alla gestione documentale di atti giudiziari (comma 1, lett. a)).

Viene, altresì, modificato il comma 3-bis, attribuendo al Ministero della giustizia (senza altre specificazioni) in luogo del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi - indicato nel testo previgente dalla disposizione - la competenza relativa all’individuazione degli schemi dei summenzionati contratti, della tipologia e del costo massimo delle prestazioni richieste (comma 1, lett. b)).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del decreto-legge, ribadisce il contenuto della norma, ne illustra le finalità e riferisce che la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai relativi adempimenti si potrà provvedere nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma abroga il limite di durata biennale dei contratti che il Ministero della giustizia, in base alla vigente disciplina, può stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie, con imprese e cooperative di servizi per l’utilizzo di personale per la gestione documentale di atti giudiziari. Al riguardo, non si formulano osservazioni preso atto di quanto riferito dalla RT in merito alla natura ordinamentale e alla neutralità finanziaria della norma.

 

Articolo 40
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

Le norme apportano, in primo luogo, modifiche alla legge n. 130/2022, n. 130, che reca disposizioni in materia di giustizia tributaria, al fine di accelerare le procedure per il passaggio definitivo alla giurisdizione tributaria dei giudici provenienti dalle altre giurisdizioni e quelle per l’indizione delle elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (comma 1).

Apportando, poi, modifiche al decreto legislativo n. 546/1992, che reca disposizioni sul processo tributario, si stabilisce che le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 5.000 euro in luogo dei 3.000 previsti in precedenza e che la nuova normativa descritta si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023 (comma 2).

Si prevede, inoltre, che l’Agenzia delle entrate provveda a depositare entro termini stringenti presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione agevolata ai sensi di norme vigenti. A tale ultima attività si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (commi 3, 4 e 5).

Le norme dei commi 3, 4 e 5 sono finalizzate a ridurre il numero dei giudizi pendenti in Cassazione mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.

Con norma introdotta nel corso dell’esame presso in Senato è stato stabilito che gli incarichi in essere all’atto del definitivo transito (dai ruoli delle altre magistrature ai ruoli della magistratura tributaria ndr), se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi fi­nanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno (comma 4-bis).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del decreto legge ribadisce il contenuto dei commi 1 e 2 e afferma che gli stessi hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce, altresì, che i commi 3 e 4 sono finalizzati ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità conseguente alla chiusura della procedura di condono fiscale prevista dalla legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) e dalla legge di riforma del processo tributario (legge 31 agosto 2022, n. 130).

In tale cornice normativa, per accelerare la dichiarazione di estinzione del giudizio di competenza che compete alla Corte di cassazione, la relazione tecnica afferma che risultano necessarie ed urgenti le misure proposte che richiedono un raccordo telematico tra gli Uffici dell’Agenzia delle entrate e la Corte di cassazione in relazione alle domande di condono presentate agli Uffici. La relazione tecnica ritiene che sia facilmente immaginabile come la comunicazione telematica degli atti inerenti la procedura di condono sveltisca enormemente i passaggi necessari per portare alla cognizione della Corte la sopravvenienza di un’istanza di definizione agevolata della lite e per determinare la pronuncia di estinzione della lite. Il raccordo telematico tra gli Uffici fiscali e la Sezione tributaria delle Corte, consentirebbe di dedicare alla materia condonistica un canale autonomo – separato da quello ordinario – con evidenti effetti sia sulla visibilità esterna dello smaltimento del contenzioso tributario in Corte, sia del carico di lavoro che grava sui giudici, sugli uffici di cancelleria e sulla Polizia tributaria della Corte. Ed infatti, il controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa in oggetto per dichiarare l’estinzione del giudizio è senz’altro facilitato dalla creazione di un canale telematico relativo al flusso delle domande di condono facilmente accessibile al Collegio ed al quale potrebbe accedere, per quanto di competenza, non solo l’Ufficio di cancelleria (per collegare celermente il fascicolo processuale da sottoporre al giudice alla singola istanza di condono) ma anche la Polizia tributaria in forza alla Corte di Cassazione che, in prima battuta, tramite le comunicazioni telematiche effettuate dagli Uffici, potrebbe effettuare le necessarie e prodromiche verifiche formali (messa in carico delle istanze comunicate dagli Uffici, verifica della corrispondenza del nominativo, codice fiscale, etc.). L’esistenza di un canale autonomo e la sua separazione dai ruoli ordinari della Sezione tributaria della Corte di cassazione – notoriamente intasati da un risalente contenzioso – assicura di arrivare celermente alla dichiarazione di estinzione del giudizio e di aumentare numericamente l’emissione di decreti di estinzione presidenziali, senza gravare i Collegi delle relative incombenze. Questi ultimi, infatti, in attesa dei tempi ordinari che consentono di avere l’incartamento della procedura di condono nel fascicolo della controversia fissata nel ruolo di udienza, spessissimo conoscono della procedura di condono ad udienza già in atto, il che comporta un evidente dispendio di tempi per l’inutile studio della controversia nei giorni precedenti all’udienza e per ritrovarsi a trattare udienze sostanzialmente “vuote” perché risolventisi in una mera estinzione della lite, o peggio, in un rinvio a nuovo ruolo qualora l’incartamento relativo al condono non è completo.

La relazione tecnica evidenzia che la misura non è nuova alla normativa italiana considerato che già il comma 8 dell’articolo 16 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, proprio al fine di raccordare gli Uffici fiscali con la Corte di cassazione per la celere definizione delle liti fiscali, aveva previsto la trasmissione da parte degli Uffici “alle commissioni tributarie, ai tribunali ed alle corti di appello”, di un elenco (cartaceo, non essendo in uso il processo civile telematico) delle liti pendenti per le quali era stata presentata domanda di definizione agevolata ai sensi della legge 289/2002. Tale trasmissione, prosegue la relazione tecnica, facilitò in larga parte le dichiarazioni di estinzione del giudizio.

La relazione tecnica assicura che dal punto di vista finanziario, le previsioni di cui ai commi 3 e 4 hanno contenuto meramente ordinamentale (limitandosi a prevedere la tempistica di trasmissione da parte dell’Agenzia delle entrate delle certificazioni relative ai procedimenti pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione) e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come disciplinato dal comma 5.

Le modifiche introdotte nel corso dell’esame al Senato non sono corredate di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare preso atto, fra l’altro, dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica che ha espressamente assicurato che le attività amministrative connesse all’attuazione dei commi 3 e 4 - che richiedono un raccordo telematico tra gli Uffici dell’Agenzia delle entrate e la Corte di cassazione in relazione alle domande di condono presentate agli Uffici - potranno essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Articolo 41
(
Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile)

 

Le norme apportano modifiche al decreto legislativo n. 152/2006 (testo unico dell’ambiente) al fine di prevedere che, con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale, tra i progetti attuativi del Piano nazionale energia e clima (PNIEC) a cui deve essere data precedenza, abbiano – in ogni caso – priorità quelli relativi a impianti integrati di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e/o rinnovabile e i connessi impianti da fonti rinnovabili.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, in attuazione della Missione 2, Componente 2-20, Riforma 3, del PNRR, introduce disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale nell’ottica della promozione dell’idrogeno verde e rinnovabile.

La relazione tecnica rammenta che, per quanto concerne la disciplina in materia di valutazioni ambientali dei progetti relativi a impianti chimici per la produzione di idrogeno, la legislazione vigente prevede che gli stessi, solo ove “integrati” (ossia solo se volti alla produzione di sostanze, su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro) siano sottoposti a VIA e, segnatamente, a VIA di competenza statale oltre una soglia di 100 Gg/anno e a VIA di competenza regionale in caso di soglia pari o inferiore a 100 Gg/anno.

Con la presente norma si intende integrare l’allegato II alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 al fine di introdurre una specifica disposizione per il caso di impianti chimici volti alla produzione di idrogeno verde e di idrogeno rinnovabile, con la conseguenza di rimettere esclusivamente alla VIA di competenza statale la valutazione di progetti relativi ai predetti impianti, fermo restando il requisito della “integrazione” (in altri termini, al pari di quanto previsto dalla normativa vigente, ove l’impianto non dovesse presentarsi “integrato” – ossia non volto a una produzione su scala industriale e privo di varie unità produttive funzionalmente connesse – non sarebbe assoggettato a VIA; ove “integrato”, l’impianto per la produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile sarebbe sottoposto a VIA di competenza statale). La predetta integrazione dell’allegato II alla parte seconda – letta in combinato con l’articolo 8, comma 2-bis e con l’allegato I-bis alla parte seconda del medesimo decreto legislativo – avrebbe l’effetto di attribuire alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC l’istruttoria dei progetti relativi a impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile, che finirebbero, dunque, per beneficiare di tutte le misure di semplificazione che la disciplina in materia di progetti affidati alla stessa Commissione tecnica PNRR-PNIEC reca con se (si pensi, prima fra tutte, a quella del cosiddetto “fast-track”).

La relazione tecnica, inoltre, dichiara che, dal punto di vista finanziario, le disposizioni in esame hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame volte a introdurre semplificazioni ai fini dello sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile.

 

Articolo 42
(Interventi di rinaturazione dell'area del Po)

La norma dichiara di pubblica utilità, indifferibili e urgenti gli interventi per la rinaturazione dell’area del fiume Po, previsti nella Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR, compresi nel Programma d’azione, approvato con decreto del Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po del 2 agosto 2022, n. 96 (comma 1).

Nel corso dell’esame presso il Senato sono state apportate modifiche all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge n. 21/2022. Tale norma, nel testo vigente, prevede che le Autorità di bacino distrettuale procedano al completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti. Le modifiche differiscono il termine per il completamento delle sperimentazioni al 30 giugno 2025 (comma 1-bis).

Si rammenta che l’art. 21-bis, citato, è corredato di una specifica clausola di invarianza (al comma 3) ai cui sensi dall'attuazione dell’articolo medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario delle norme, oltre a descrivere ampiamente la tipologia degli interventi di rinaturazione dell’area del Po, afferma che dal punto di vista finanziario, le disposizioni contenute nel presente articolo hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche apportate al testo nel corso dell’esame presso il Senato non sono corredate di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare circa il comma 1, che dichiara di pubblica utilità, indifferibili e urgenti taluni interventi per la rinaturazione dell’area del fiume Po, tenuto conto del suo carattere ordinamentale, confermato anche dalla relazione tecnica, né circa il comma 1-bis, che proroga di sei mesi il termine di una sperimentazione ad opera delle Autorità di bacino, considerato che la norma così prorogata - cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica – è assistita da una specifica clausola di invarianza finanziaria.

 

Articolo 43
(Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC)

La norma consente l’utilizzo di specifiche risorse di bilancio (di cui all’articolo 5, comma 13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) per la copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione dell’aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione. Tale utilizzo è consentito limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale a cui le risorse in questione erano state destinate.

Si rammenta che il comma 1 dell'articolo 5 del D. Lgs. 102/2014 ha previsto, per gli anni dal 2014 al 2030, la realizzazione di interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici, in grado di conseguire la riqualificazione energetica in misura almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata. Tale norma costituisce attuazione dell'obbligo fissato dall'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE. A tal fine il Programma di Riqualificazione previsto dal citato decreto legislativo è stato finanziato a valere sulle risorse derivanti dai proventi delle aste per la vendita delle quote di emissione di anidride carbonica nel settore ETS e a valere sul fondo di garanzia per la realizzazione di reti di teleriscaldamento. Il comma 13 del medesimo articolo 5 consente l’utilizzo delle predette risorse nonché di ulteriori risorse finalizzate all’efficienza energetica anche per la realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli interventi previsti dall’articolo in parola.

Tale previsione non si applica agli interventi che hanno già beneficiato dell’assegnazione delle risorse per far fronte al caro prezzi di cui all’articolo 26 del D.L. n. 50/2022.

La norma citata, successivamente modificata, reca una serie di interventi e rifinanziamenti volti a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma, mentre la relazione illustrativa afferma che a seguito degli aggiornamenti dei prezziari regionali di cui all’articolo 26, comma 2, del D.L. n. 50/2022, è derivato, per le stazioni appaltanti, un rilevante aumento dei costi da sostenere e per tali ragioni non coperti dalle risorse impegnate dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in qualità di soggetto erogatore, con un significativo rallentamento rispetto all’attuazione delle varie fasi previste nei cronoprogrammi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma consente l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 5, comma 13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 per la copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione dell’aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione. Il comma 13, citato, a sua volta ha consentito l’utilizzo di determinate risorse anche per la realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate alla realizzazione degli interventi obbligatori ai sensi del medesimo articolo 5 del D.Lgs. 102/2014: esso ha previsto la realizzazione, fino al 2030, di interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici, in grado di conseguire la riqualificazione energetica in misura almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata. Tale norma costituisce attuazione dell'obbligo fissato dall'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE.

Pertanto, pur considerando che la disposizione ora in esame consente una nuova finalizzazione di risorse già destinate a spesa e operanti nel limite delle risorse disponibili, appare comunque necessario che il Governo chiarisca se tale facoltà non sia suscettibile di pregiudicare la piena realizzazione degli interventi di riqualificazione che costituiscono attuazione di un obbligo europeo.

 

Articolo 44
(Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR)

Le norme modificano l’articolo 26, comma 1, del decreto legge n. 36/2022. Tale norma ha disposto l’istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero della transizione ecologica del Fondo per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del medesimo Ministero. Lo stanziamento è destinato a garantire il supporto tecnico-operativo necessario per l'attuazione degli interventi. La formulazione previgente del citato articolo 26 prevedeva una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mentre le modifiche apportate dalle norme in esame aggiungono altri 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (comma 1). A tali oneri si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR del MITE (comma 1)

 

 

4,5

4,5

 

 

4,5

4,5

 

 

4,5

4,5

Minori spese correnti

 

Riduzione tabella A - Ambiente (comma 2)

 

 

4,5

4,5

 

 

4,5

4,5

 

 

4,5

4,5

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme, segnalando che esse sono finalizzate a garantire un’adeguata copertura finanziaria degli interventi previsti a legislazione vigente anche per le annualità 2025 e 2026, ossia fino alla conclusione del PNRR.

Per quanto riguarda invece le risorse già iscritte in bilancio per gli anni 2022, 2023 e 2024, viene ricordato, da un lato, che lo stanziamento è stato iscritto sul capitolo di bilancio di nuova istituzione n. 1055 “Spese per lo svolgimento delle attività in attuazione degli obiettivi di transazione ecologica del PNRR” per un ammontare annuo di 5 milioni, dall’altro, che, con il  DPCM per la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025, sono stati previsti risparmi di spesa a valere sul citato capitolo pari a 0,5 milioni di euro per le annualità 2023 e 2024 e che, conseguentemente, lo stanziamento medesimo è stato ridotto a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli 2024 e 2025. Viene altresì evidenziato che l’attivazione del citato capitolo di spesa è stata resa possibile solo nell’ultimo trimestre 2022 rendendo di fatto impossibile l’attuazione degli impegni finanziari e di spesa previsti per i servizi di supporto tecnico specialistico a carico della predetta annualità.

Infine, viene segnalato che le risorse disponibili per il 2023 e 2024 sono già previsionalmente impegnate e saranno liquidate entro il 2024.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere derivante dall’estensione per gli anni 2025 e 2026 della dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica rappresenta un limite massimo di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 44 provvede agli oneri derivanti dall’estensione anche agli anni 2025 e 2026 dello stanziamento finalizzato a garantire il supporto tecnico-operativo per le misure attuative del PNRR di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto dell’ulteriore utilizzo delle medesime risorse operato, per il 2025, dall’articolo 19, comma 4, del provvedimento in esame.

 

 

 

 

 

Articolo 45
(Proventi delle aste CO2 e supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico)

Le norme modificano l’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che indica le finalità di spesa a cui possono essere destinati i proventi derivanti delle aste CO2 assegnati al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico (ora: Ministero delle imprese). In particolare, ferme restando le altre possibilità di impiego dei proventi, si stabilisce che un importo - fino al limite massimo annuo di 3 milioni di euro - può essere destinato a particolari spese per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell’efficace attuazione di una serie di attività volte principalmente alla riduzione delle emissioni di gas serra (comma 1).

Si integra il testo dell’articolo 1, comma 498, della legge n. 234/2021, che è volto ad assicurare l’attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. A tal fine si prevede che la gestione del Fondo per il finanziamento del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA) possa essere affidata direttamente a società in house del Ministero dell’ambiente e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse di cui al Fondo stesso, nel limite del due per cento delle risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell’uno per cento per gli anni successivi (comma 2).

Si rammenta che al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che l’importo di 3 milioni di euro di cui al comma 1 è stato determinato prendendo a riferimento l’impegno di spesa previsto per il 2022 dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per la copertura di attività di supporto tecnico-specialistico aventi finalità analoghe a quelle indicate nella presente norma. Nello specifico si è considerata la Convenzione sottoscritta il 30 dicembre 2021 tra il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e la Sogesid S.p.A., società “in house providing” dello stesso Ministero, finalizzata alla realizzazione, per l’anno 2022, del servizio tecnico specialistico nelle materie afferenti a: politiche energetiche e programmi per l’efficienza e lo sviluppo di fonti rinnovabili, compresa la programmazione comunitaria e nazionale; mobilità sostenibile; azioni trasversali per le attività tecniche, amministrative e giuridiche relative alla disciplina di settore. Per il suddetto servizio tecnico-specialistico il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha previsto l’impegno di un importo complessivo massimo di 3.106.893,59 euro.

 

La relazione tecnica, in merito alla possibilità che la gestione del Fondo destinato a finanziare l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico sia affidata a società in house del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, afferma che tali norme recate dal comma 2 prevedono l’utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente. Ne consegue che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1 aggiunge, fra le possibili finalità cui a legislazione vigente possono essere destinati i proventi delle aste per le emissioni di CO2 di pertinenza del Ministero dell’ambiente, le spese per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica, entro un limite massimo di 3 milioni di euro, ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra. Inoltre, il comma 2 consente di affidare la gestione del Fondo per il finanziamento del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA) direttamente a società in house del Ministero dell’ambiente, ponendo i relativi oneri di gestione a carico delle risorse di cui al Fondo stesso. Con riferimento al comma 1, la relazione tecnica dà conto della congruità dell’importo rispetto alla finalità della spesa.

In proposito non si formulano osservazioni considerato che la norma in esame prevede una diversa possibile finalizzazione di risorse, che già a legislazione vigente sono destinate a spesa, e che tali nuove finalizzazioni, avendo carattere facoltativo ed essendo definite entro limiti massimi di spesa, potranno essere attuate nel quadro delle disponibilità di bilancio.

 

Articolo 45, comma 2-ter
(Incremento del fondo contro l’inquinamento dell’aria nella Pianura padana)

La norma, introdotta dal Senato, è volta ad accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati da norme europee[72] e a sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura. A tal fine le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Il citato comma 14-ter ha istituito presso il Ministero dell'ambiente un Fondo destinato a promuovere specifiche strategie di intervento in considerazione dell’inquinamento dell'aria presente nella pianura padana.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che disciplina un Fondo destinato all’attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico ossia del programma previsto dal decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81.

 

L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento. Circa la disponibilità delle risorse impiegate a copertura, che attualmente concorrono all’attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico previsto dal decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, di attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, si rinvia alla seguente osservazione concernente i profili di copertura.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2-ter dell’articolo 45 incrementa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 le risorse del fondo di cui all’articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019, destinato a promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento relative alla particolare situazione di inquinamento dell'aria nella pianura padana, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui all’articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021.

In proposito, si ricorda che il citato comma 498 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il Fondo destinato al finanziamento del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico (capitolo 2226), il quale reca uno stanziamento di bilancio pari a 48,8 milioni di euro per il 2023, 98,8 milioni di euro per il 2024 e 149 milioni di euro per il 2025. Al riguardo, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo circa il fatto che il citato Fondo rechi le occorrenti disponibilità e che l’utilizzo di tali risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

 

Articolo 45, commi da 2-quater a 2-octies
(Incremento del fondo contro l’inquinamento dell’aria nella Pianura padana)

La norma, introdotta dal Senato, istituisce, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA, il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale, di seguito denominato "Registro".

La norma è introdotta “al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa vigente in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali.

I crediti sono utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale (comma 2-quater).

I crediti non possono essere utilizzati nel mercato EU-ETS[73] e, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas effetto serra contabilizzati da ISPRA nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile (comma 2-quinquies).

Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi delle norme in esame su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, che realizzano attività di imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive a quelle previste dalla vigente normativa (comma 2-sexies).

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste[74] sono adottate le linee guida volte ad individuare i criteri per l'attuazione delle norme e a definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (comma 2-septies).

Si prevede che dall'attuazione delle disposizioni sopra descritte non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che all'istituzione del Registro e alla gestione dello stesso il CREA provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato e assistite da clausole di invarianza finanziaria, prevedono l’istituzione e la gestione, da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), del Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale. Poiché durante l’esame presso il Senato non sono stati forniti dati ed elementi volti a suffragare l’effettività delle clausole di invarianza presenti nel testo, appare necessario che il Governo fornisca informazioni per verificare che l’attuazione delle norme in esame sia possibile senza che aggravio di oneri per la finanza pubblica.

 

Articolo 46
(
Procedimenti amministrativi in materia di beni culturali)

Le norme stabiliscono che i lavori di manutenzione ordinaria riguardanti immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali, ove interessati da interventi del PNRR o del PNC, possano essere iniziati mediante segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), anziché previa autorizzazione (comma 1).

Sono stabilite le modalità di intervento della soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti e nel caso di attestazioni false e non veritiere (commi da 2 a 4).

Sono apportate alcune modifiche al Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, che stabiliscono, tra l’altro, la riduzione del termine per la conclusione del procedimento di verifica dell’interesse artistico e, stabiliscono che in caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento finale su tale verifica è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro trenta giorni (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto dei commi 1 e 2 e evidenzia che dal punto di vista finanziario le disposizioni in esame hanno contenuto ordinamentale e che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni che intervengono su procedimenti amministrativi in materia di beni culturali.

 

Articolo 47, commi da 1 a 6
(
Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

La norma, modificata dal Senato[75], reca disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (comma 1).

In particolare, vengono disposte specifiche modifiche al D.lgs. n. 199/2001 recante attuazione della dir. (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell’energia da fonti rinnovabili, ampliando[76] la categoria delle aree in cui è possibile realizzare i relativi impianti, nelle more della loro individuazione con legge regionale (comma 1, lett. a)). Si prevede, inoltre, che la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in aree produttive, in discariche o in cave non ulteriormente sfruttabili non sia subordinata ad alcun atto di assenso, salva la possibilità per la soprintendenza di adottare un provvedimento di diniego se l’intervento è incompatibile con i vincoli paesaggistici esistenti[77] (comma 1, lett. b)). Viene, altresì, previsto[78] che in tema di comunità energetiche rinnovabili, tra i soggetti che esercitano funzioni di controllo sulle stesse siano ricomprese anche le associazioni con personalità giuridica di diritto privato situate nel territorio dei comuni in cui sono ubicati gli impianti da fonti rinnovabili (comma 1, lett. c)). È stabilito[79], inoltre, che con il medesimo decreto ministeriale che dà piena operatività alla Piattaforma unica nazionale sui punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per le auto elettriche vengano definite anche le relative modalità di alimentazione [comma 1, lett. d), n. 1].

Per i commi 1-bis-1-quater si rinvia alla seguente scheda. Per quanto riguarda il comma 1 lett.0a) si rinvia all’apposita scheda.

La norma modifica, altresì, la disciplina del procedimento unico di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili[80] prevedendo la partecipazione del Ministero della cultura solo quando siano interessate aree vincolate non sottoposte a valutazioni d’impatto ambientale (VIA), escludendo, inoltre, i progetti concernenti aree contermini (comma 2 e comma 3, lett. b)).

Ulteriori modifiche[81] apportate alla disciplina del procedimento unico di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sono volte a prevedere, tra l’altro, che il provvedimento di autorizzazione degli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, comprenda anche il rilascio della concessione ai fini dell’uso delle acque (comma 3, lett. a)) e che il rilascio dell’autorizzazione, a seguito di un procedimento unico, comprende la VIA e, come già previsto nel testo previgente, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato (comma 3, lett. c)).

Vengono, quindi, introdotte modalità semplificate per la concessione di aree per la realizzazione degli impianti a servizio di comunità energetiche rinnovabili finanziati dal PNRR., stabilendo, in particolare, che, fino al 31 dicembre 2025, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili, finanziati a valere sulle risorse del PNRR, possano affidare in concessione aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle suddette comunità energetiche rinnovabili (commi 4 e 5).

Viene, infine, fissato[82] un termine di quarantacinque giorni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sui progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico, decorso il quale, senza che siano stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza medesima[83], l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del decreto-legge, si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Gli emendamenti approvati al Senato che hanno modificato e integrato le norme in esame non sono corredati di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, stante il contenuto ordinamentale delle norme in esame che intervengono sulla disciplina in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

 

Articolo 47, comma 1, lett. 0a)
(Regime di incentivazione tariffario per la produzione di biometano)

Normativa vigente. L’articolo 11 del D.lgs. n. 199/2021, in attuazione della dir. (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell’energia da fonti rinnovabili, prevede che il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale sia incentivato mediante l’erogazione di una specifica tariffa, assicurando al suo produttore lo stesso livello di incentivazione per l’utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi (comma 1). Viene demandato all’adozione, entro il 31 dicembre 2023, di uno o più decreti ministeriali la definizione delle tariffe incentivanti e della durata dell’agevolazione. La norma è stata modificata, da ultimo, dall’art. 11, comma 8-octies, del DL n. 198/2022, al fine di estendere tale regime incentivante anche alla produzione di idrogeno originato dalle biomasse nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa UE e comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La norma, introdotta al Senato, estende alla produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse il regime di incentivazione tariffario previsto dal testo vigente dell’art. 11, comma 2, del D.lgs. n. 199/2021, per il biometano e l’idrogeno originato da biomasse (comma 1, lett. 0a)).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca un regime d’incentivazione tariffario in favore della produzione di biometano tramite gassificazione di biomasse. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che gli incentivi ai produttori di biometano trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.

 

Articolo 47, commi 1-bis – 1-quater
(Esenzione dalla valutazione di impatto ambientale per progetti di impianti di energia rinnovabile)

Le norme introdotte al Senato, prevedono – alle condizioni indicate dalle norme stesse – l’esenzione dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), fino al 30 giugno 2024, dei progetti di impianti di energia rinnovabile, nonché dei progetti di stoccaggio dell'energia rinnovabile e dei progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico.

Le norme, al cui testo si rinvia, elencano nel dettaglio i casi in cui la VIA non è richiesta.

 

La relazione tecnica afferma che la disciplina recata dall'articolo in commento non determina effetti sulla finanza pubblica considerato il contenuto ordinamentale e di semplificazione della stessa.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerando il carattere procedurale delle norme, che prevedono l’esclusione temporanea della VIA per determinati progetti relativi alle energie rinnovabili.

 

Articolo 47, commi da 7 a 9
(Disposizioni in materia di reti elettriche)

La norma modifica[84] l’art. 1, comma 193, della legge n. 190/2014, al fine di consentire al gruppo Ferrovie dello Stato italiane di utilizzare le sbarre di alta tensione delle stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale funzionali all’alimentazione della rete ferroviaria, per la connessione di impianti da fonti rinnovabili (comma 7).

Viene, inoltre, previsto che, con riguardo ai progetti da realizzare nell’ambito del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, già sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e che rientrano tra le fattispecie per le quali è prevista la valutazione di impatto ambientale (VIA), costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede VAS o comunque desumibili dal Piano stesso (comma 8).

È, infine, modificato l’art. 1-sexies, comma 4-sexies, quarto periodo, del DL n. 239/2003, al fine di prevedere che siano sottoposti a procedura semplificata (denuncia di inizio attività) gli interventi sulle stazioni elettriche che comportino un aumento della cubatura anche superiore del 30%, qualora siano riferiti ad edifici destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stesse stazioni elettriche (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del decreto-legge, si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante il contenuto ordinamentale delle disposizioni in esame che recano modifiche alla disciplina in materia di reti elettriche.

 

Articolo 47, comma 9-bis,
(Incentivi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico di piccole dimensioni e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili)

Normativa vigente. Il DM 16 febbraio 2016, in attuazione dell’art. 28, del D.lgs. 28/2011, definisce la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Tali incentivi possono essere richiesti presentando domanda al GSE e sono riconosciuti entro i massimali stabiliti per ciascuna delle tipologie di intervento definite dal medesimo decreto. In base all’art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 28/2011, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l’erogazione degli incentivi previsti dalla medesima disposizione trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.

L’art. 1, ai commi 3 e 4, del DM 16 febbraio 2016, in particolare prevede che l’impegno massimo di spesa annua cumulata sia pari a 200 milioni di euro per gli incentivi riconosciuti a soggetti pubblici[85] e a 700 milioni di euro per quelli riconosciuti a soggetti privati. Raggiunti tali limiti di spesa, non possono essere accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi.

 

La norma, introdotta al Senato, prevede che, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 199/2021,[86] a decorrere dal 2023 l’impegno massimo di spesa annua cumulata prevista dall’art. 1, commi 3 e 4, del DM 16 febbraio 2016, per l’erogazione di incentivi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico di piccole dimensioni e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili sia aumentato da 200 a 400 milioni di euro per gli interventi da realizzare o realizzati da parte dei soggetti pubblici e ridotto da 700 a 500 milioni di euro per quelli realizzati da soggetti privati[87] (comma 9-bis).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma ridetermina gli impegni massimi di spesa annua cumulata per il riconoscimento a soggetti pubblici (con massimali in aumento) e privati (con massimali in riduzione) degli incentivi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico di piccole dimensioni e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili previsti dal DM 16 febbraio 2016. Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che tali incentivi, in base alla vigente normativa, trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale (art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 28/2011).

 

 

Articolo 47, commi da 9-ter a 9-sexies
(Procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e realizzazione dell’infrastruttura di ricerca denominata “Einstein Telescope”)

Le norme, introdotte dal Senato, dispongono che l’art. 7, comma 1, del DL n. 50/2022, che prevede che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le relative deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscano ad ogni effetto i provvedimenti di valutazione d’impatto ambientale (VIA) di competenza statale, non trovi applicazione per specifici impianti la cui realizzazione è prevista in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca[88] (comma 9-ter). Viene, altresì, previsto che le autorizzazioni relative ai suddetti impianti, già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, sono nulle e prive di efficacia (comma 9-quater).

Vengono, inoltre, introdotte specifiche disposizioni per il rilascio di titoli abilitativi all’esercizio di attività produttive finalizzate alla realizzazione e al funzionamento dell’infrastruttura di ricerca denominata “Einstein Telescope” (commi 9-quinquies e 9-sexies).

 

L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme di cui ai commi 9-ter e 9-quater dispongono che per determinati impianti la cui realizzazione è prevista in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca finanziati in tutto o in parte con risorse statali o dell'Unione europea, non si applichino talune misure di semplificazione procedurale previste a legislazione vigente per il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, prevedendo la conseguente nullità e inefficacia delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi delle medesime misure. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare. Nulla da osservare neppure in merito ai commi 9-quinquies e 9-sexies, che dettano specifiche prescrizioni finalizzate alla realizzazione e al funzionamento dell’infrastruttura di ricerca “Einstein Telescope”, stante il contenuto ordinamentale delle stesse.

Articolo 47, commi 10 e 11
(Disposizioni in materia di comunità energetiche nel settore agricolo)

Normativa previgente. Il D.lgs. n. 199/2021 disciplina la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili prevedendo, in particolare (articoli 5 e 8), che tale produzione di energia possa accedere a strumenti di incentivazione tariffaria. Ai fini dell’accesso a tali incentivi il comma 2 dell’art. 8 del medesimo decreto-legislativo prevede che i relativi impianti abbiano singolarmente una potenza non superiore a 1 MW (lettera a)) e che per gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e le comunità energetiche rinnovabili l'incentivo sia erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria (lettera b)). Il decreto legislativo attribuisce, altresì, ai clienti finali, in possesso di specifici requisiti, il diritto di organizzarsi in Comunità energetiche rinnovabili (articolo 31). Dall'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo in riferimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 50, comma 2).

 

La norma prevede che le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da alcune categorie di operatori del settore agricolo indicati dalla norma[89], possano accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 199/2021 previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, e per la quota di energia condivisa da impianti e utenze non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga ai requisiti previsti dall’art. 8, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. n. 199/2021 (commi 10 e 11)

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del decreto-legge, ribadisce il contenuto delle norme e precisa che la previsione che non esclude il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa, altresì, che la norma mira a promuovere forme di sostegno efficienti per la realizzazione di iniziative di piccola taglia per la produzione di impianti di energia elettrica a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti, inseriti all’interno di comunità energetiche costituite da piccole e medie imprese del settore agricolo e di altre forme di autoconsumo. Questa misura, in linea con le disciplina degli Aiuti di Stato, consentirebbe di migliorare la competitività delle aziende agricole riducendo i costi di approvvigionamento energetico, che rappresentano oltre il 20% dei loro costi variabili, favorendo la transizione verso l'autoconsumo energetico da fonti rinnovabili per soddisfare i fabbisogni energetici dei processi produttivi anche in forma aggregata (comunità energetiche a prevalenza agricola) e consentirebbe, dunque, alle aziende agricole di essere economicamente più resilienti, migliorando al contempo le loro prestazioni climatico-ambientali; ciò massimizzando l’impiego di spazi a disposizione delle imprese agricole per la realizzazione di nuova capacità produttiva da FER, la cui energia elettrica potrebbe essere prioritariamente condivisa anche con altre imprese del settore agricolo che invece non dispongono di altrettanti spazi. Per la relazione tecnica la misura riveste un elevato valore strategico per il concreto raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, contribuendo alla realizzazione dei previsti 5 GW di nuova capacità di generazione attesa mediante l’adozione delle misure di sostegno previste per l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile.  La relazione tecnica evidenzia che la deroga alle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. n. 199/2021, è concettualmente analoga a quanto già previsto per gli impianti realizzati dal Ministero della difesa, Ministero della giustizia ed Autorità Portuali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma consente a determinate comunità energetiche operanti nel settore agricolo l’accesso, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, al regime di incentivi previsto dal D.lgs. n. 199/2021, anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW (commi 10 e 11).

Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che il sistema di incentivazione tariffaria previsto dal sopra richiamato decreto-legislativo, ai fini della promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili è già sorretto, a normativa vigente, da una clausola generale di neutralità finanziaria, gravando il medesimo sistema sulle tariffe del servizio elettrico applicate ai clienti finali. Si evidenzia, altresì, che, in base a quanto previsto dalla norma e ribadito dalla relazione tecnica, viene espressamente confermato, per i beneficiari degli incentivi, il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria.

 

Articolo 48
(Disciplina delle terre e delle rocce da scavo e linea ferroviaria Biella-Novara)

La norma demanda a un decreto ministeriale la fissazione di una disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica. Il decreto, attuativo della normativa unionale sui rifiuti, assicura adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantisce controlli efficaci. Conseguentemente, vengono abrogati l’articolo 8 del decreto-legge n. 133 del 2014 (che aveva fissato una disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo) e il decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017 (attuativo del predetto articolo 8).

Si rammenta che all’articolo 8 del DL n. 113/2014 non sono stati ascritti effetti finanziari e che il DPR 120/2017, attuativo della predetta disposizione, è corredato di una clausola di invarianza finanziaria riferita all’intero provvedimento.

Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, interviene sulla legge di bilancio per il 2019, che ha riconosciuto alla regione Piemonte un contributo straordinario di importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 al fine di garantire i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara, destinando il predetto contributo (che rimane invariato) anche all’ammodernamento della linea: a legislazione vigente il contributo è destinato alla sola elettrificazione della linea medesima.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale del decreto non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale del decreto afferma che le disposizioni contenute nel presente articolo hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’emendamento introdotto in prima lettura invece non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, la norma, ai commi da 1 a 3, demanda a un decreto ministeriale la fissazione di una disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo, nel rispetto della disciplina unionale sui rifiuti ed abroga una previgente disciplina semplificata sulla medesima materia. La relazione tecnica afferma il carattere ordinamentale delle norme e la loro neutralità finanziaria. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, considerato anche che a precedenti interventi normativi, vigenti o abrogati, volti a semplificare la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo non sono stati ascritti effetti finanziari[90]. In proposito non si hanno dunque osservazioni da formulare.

Anche in merito al comma 3-bis, introdotto dal Senato, non si formulano osservazioni considerato che esso consente un’ulteriore finalizzazione di risorse già stanziate, sulle quali la norma in esame non interviene, e che il contributo opera nel limite delle disponibilità.

 

Articolo 49, commi da 1 a 6
(Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici)

Le norme prevedono che le dichiarazioni inviate al Comune per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili tramite procedura abilitativa semplificata, una volta decorso il termine entro il quale il Comune può opporsi all’intervento, siano pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione competente entro dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge (comma 1, lettera a)).

La successiva lettera b) dispone che non richieda alcun atto di assenso l’installazione di impianti eolici con potenza fino a 20kW al di fuori delle aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000; solo se ricadono in aree totalmente o parzialmente edificate, si prevede – a tal fine - un’altezza massima di 5 metri. Si prevedono poi, per i medesimi casi, procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ove richiesta.

Il successivo comma 3 prevede che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole siano considerati manufatti strumentali all’attività agricola e liberamente installabili se:

-         non ricadono in aree protette o Rete Natura 2000,

-         rispettano i limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici,

-         sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica,

-         i pannelli sono posti sopra le piantagioni ad un’altezza di almeno due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili

-         la loro realizzazione è compatibile e integrabile con le attività agricole.

I commi 4 e 5 intervengono sull’articolo 3, comma 2, del D.L. 144/2022, il quale consente che l'ammontare di finanziamento garantito da SACE per le imprese energivore colpite dagli effetti negativi del conflitto russo ucraino possa coprire il fabbisogno di liquidità delle medesime imprese, per i successivi 12 mesi, se PMI, e per i successivi 6 mesi, se grandi imprese. Il comma 5 interviene su tale norma rimuovendo il limite dell’importo massimo di finanziamento garantito (25 milioni di euro) e mantenendo fermo il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Il comma 4 estende l’ambito di applicazione dell’articolo 3, comma 2, del D.L. 144/2022, come sopra modificato, prevedendo che esso si applichi, alle condizioni ivi previste, anche all'impresa Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, nel Sulcis e, per effetto di una modifica approvata nel corso dell’esame al Senato, all’impresa Portovesme s.r.l..

Il comma 6 subordina l’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 alla previa autorizzazione della Commissione europea.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale del decreto-legge, dopo aver descritto il contenuto dei commi 1 e 3, ne evidenzia il carattere ordinamentale e la non idoneità a produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo ai commi da 4 a 6, segnala che dette disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l’assorbimento a copertura delle potenziali perdite attese derivanti dalla loro implementazione trova sufficiente copertura nelle risorse disponibili a valere sul Fondo istituito ex articolo 1, comma 14, del D.L. n. 23/20. Al riguardo, segnala che, sulla base degli ultimi dati forniti dal Gestore, le risorse residue sul Fondo ammontano a circa 20 miliardi di euro (rispetto ai 31,5 miliardi di euro stanziati per legge e incrementati per via dei premi), al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti da SACE, al 31 dicembre 2022, sull’operatività di Garanzia Italia, della riserva di 1,8 miliardi di euro prevista per l’operatività di cui all’articolo 35 del D.L. n. 34/2020, dei 5 miliardi di euro più 900 milioni di euro di riserve previste dall’articolo 8, comma 6, del D.L. n. 21/2022 (come modificato dal D.L. n. 144/2022) e dell’assorbimento a copertura delle operazioni già rilasciate dalla data di avvio dello schema SupportItalia, il 22 luglio 2022, e fino al 31 dicembre 2022, con procedura semplificata e ordinaria (n. 8 operazioni per le quali è in fase di approvazione il decreto di rilascio della garanzia). Informa poi che l’esposizione garantita in essere riferita allo schema SupportItalia ammonta a circa 3 miliardi di euro, al netto delle otto operazioni oggetto di procedura ordinaria e in attesa del decreto MEF di rilascio della garanzia, il cui valore garantito è complessivamente pari a circa 14 miliardi di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare sui commi 1 e 3, che intervengono in materia di procedimenti autorizzatori per impianti di energie rinnovabili, giacché contengono norme di carattere ordinamentale, né sui commi 4-6, che ampliano l’operatività delle garanzie prestate dalla SACE, tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica e del fatto che le misure su cui si interviene operano già a legislazione vigente nel limite delle risorse disponibili.

 

Articolo 49, comma 6-bis
(Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici)

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura, modifica l’articolo 24-bis del d.lgs. n. 49 del 2014, stabilendo - con riferimento alla possibilità, ivi prevista, per i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di prestare la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti, in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato - che la suddetta garanzia possa essere interamente versata nel periodo massimo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto che ne definisce la quota annuale. Alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione dalle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo Sistema collettivo segnalante.

 

L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione,  tenuto conto del fatto che il GSE è incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, andrebbero acquisiti elementi di valutazione da parte del Governo al fine di verificare se il sistema prefigurato dalla disposizione in esame ai fini della prestazione della garanzia finanziaria da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici sia suscettibile di determinare aggravi a carico del medesimo GSE, sia sul piano operativo che su quello finanziario.

 

Articolo 50, commi da 1 a 9
(Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR – Soppressione Agenzia per la coesione territoriale)

La norma, modificata dal Senato, sopprime[91] l’Agenzia per la coesione territoriale e attribuisce l'esercizio delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi all’Agenzia e ne acquisisce le risorse umane[92], strumentali e finanziarie, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1).

Specifiche disposizioni, anche di natura transitoria, sono conseguentemente adottate ai fini dell’attuazione del comma 1 (commi da 2 a 8).

In particolare, viene previsto che siano individuate, mediante DPCM, le unità di personale di livello non dirigenziale, trasferite dall’Agenzia alla Presidenza del Consiglio, da distaccare, nel numero massimo complessivo di 30 unità, presso le Amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del Piano sviluppo e coesione (PSC), fermo restando il relativo trattamento economico a carico della Presidenza del Consiglio (comma 3). Al personale non dirigenziale trasferito (dall’Agenzia al Dipartimento per le politiche di coesione) si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto presso la Presidenza del Consiglio e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti pari all’eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell’amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza del Consiglio (comma 4). In relazione ai contratti di lavoro autonomo e dei contratti di collaborazione in corso dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti fino alla loro naturale scadenza, se confermati[93] (comma 6). Le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore dell’Agenzia sono svolte da un dirigente generale dell’Agenzia medesima individuato con decreto ministeriale e le funzioni attribuite al Comitato direttivo dell’Agenzia sono svolte dal Capo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio (comma 7). Sono mantenuti, fino alla data di cessazione delle attività dell’Agenzia, gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai componenti del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) di cui all’art. 4 del DPCM 19 novembre 2014. Una modifica approvata al Senato ha, inoltre, previsto che limitatamente ai componenti del NUVEC addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di Audit, gli incarichi siano mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al DPCM previsto al comma 10 (cfr. infra), ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore (comma 8).

Agli oneri derivanti dai commi 1 a 8, quantificati in euro 24.302.914 per il 2023 e in euro 28.702.914 annui a decorrere dal 2024, si provvede con le risorse già destinate a copertura delle spese di personale e di funzionamento dell’Agenzia nei capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell’economia, che sono trasferite nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio[94] (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del decreto-legge, ribadisce il contenuto delle norme e, con specifico riguardo agli effetti finanziari discendenti dalle stesse evidenzia, in primo luogo, che si determinano immediate economie in ragione sia della riduzione dei costi relativi al vertice della struttura, sia dei costi riconducibili alle funzioni di controllo (Direttore Generale, Collegio dei revisori dei conti, Organismo indipendente di valutazione).

Il risparmio per queste voci di costo può essere stimato in euro 350.000 (dato previsionale 2023, invariato rispetto alle precedenti annualità). Con riferimento alle risorse finanziarie, umane e strumentali dell’Agenzia, viene riferito che il contributo ordinario per spese di funzionamento e di personale dell’Agenzia, previsto dal DPCM 15 dicembre 2014 (riscontrabile nel Bilancio di previsione del Ministero dell’economia – ai capitoli 2500, 2502, 2503) comprende anche le risorse per il pagamento dei corrispettivi ai componenti del Nucleo di verifica e di controllo – NUVEC e per il funzionamento del Nucleo.

In una tabella (riportata a seguire) sono indicati in dettaglio le assegnazioni per le annualità 2022-2025.

 

(euro)

Tipologia spesa

Capitolo bilancio MEF

2022

2023

2024

2025

Contributo ordinario totale

 

23.967.975

28.367.975

32.767.975

32.767.975

di cui Spese per il personale e di funzionamento

2500

19.902.914

24.302.914 (*)

28.702.914

28.702.914

di cui spese compensi componenti NUVEC

2502

3.965.061

3.965.061

3.965.061

3.965.061

di cui spese funzionamento NUVEC

2503

100.000

100.000

100.000

100.000

(*) La relazione tecnica precisa che in base a quanto riportato nel Budget economico relativo al 2023 dell’Agenzia per la coesione territoriale in corso di approvazione, la quota di contributo per spese di personale e di funzionamento è destinata unitamente alle altre voci che figurano nel valore della produzione (rimborsi a valere sui programmi operativi a titolarità dell’Agenzia per il pagamento delle indennità connesse ad attività aggiuntive svolte dal personale dipendente e sterilizzazione degli ammortamenti), per un valore complessivo di 31.387.000, alla copertura dei seguenti costi: spese per il personale (euro 11.391.000); spese per la locazione dell’immobile dell’Agenzia (euro 2.770.000), altre spese di funzionamento (euro 12.179.939).

Relativamente ai costi del personale trasferito, stimabili in euro 11.391.000 per il triennio 2023-2025 (dato previsionale 2023 e triennale) la relativa copertura finanziaria è rinvenibile nella dotazione finanziaria già assegnata all’Agenzia (capitolo 2500 dello Stato di previsione del MEF) oggetto di trasferimento. I predetti oneri saranno quantificati sulla base della puntuale individuazione delle risorse umane da trasferire e dell’esatto inquadramento nell’organico della Presidenza del Consiglio ai sensi del decreto di cui al comma 2, trovando copertura nell’ambito della dotazione finanziaria già assegnata all’Agenzia (capitolo 2500 dello Stato di previsione del MEF) oggetto di trasferimento, tenuto anche conto degli effetti in termini di razionalizzazione organizzativa dell’intervento.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[95], in risposta alle osservazioni formulate, in relazione al comma 4, ha chiarito che gli oneri inerenti al trasferimento di personale (quantificati in 11.391.000 per il triennio 2023-2024-2025) sono stati quantificati considerando il numero delle unità di personale in servizio presso l'Agenzia ed il relativo profilo di inquadramento previsto ai sensi della normativa vigente ed il connesso trattamento economico annuo lordo in godimento. Al medesimo personale trasferito si applicherà il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto presso la Presidenza del Consiglio. Inoltre, è prevista la corresponsione di un assegno ad personam, pari all’eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell’amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza del Consiglio. In due tabelle, riportate a seguire, sono stati forniti i dati relativi alla dotazione organica del personale dirigenziale e non dell’Agenzia.

 

 

Dirigenti

Fascia

Dot. Org.

In serv.

Art. 19, comma 5-bis TUPI

Art. 19, comma 6 TUPI

Comandi

Aspettativa

Totale al netto di Art. 19, comma 5-bis TUPI

I Fascia

2

2

 

 

 

 

2

II Fascia

19

8

2

1

3

1

13

Totale

 

21

10

2

1

3

1

15

 

Aree

Dot. Org

In serv.

Comandi

Aspettativa

Fuori ruolo NUVEC

Totale

Area III

88

51

7

2

7

67

Area II

82

49

2

0

0

51

Area I

9

5

0

0

0

5

Totale

179

105

9

2

7

123

Sono stati, altresì, forniti i dati relativi al trattamento economico del personale dell’Agenzia.

Con riguardo al comma 6 è stato evidenziato che la copertura delle spese relativa ai contratti di lavoro autonomo e dei contratti di collaborazione in corso è a valere sui programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei e nazionali e, pertanto, i costi non incidono sulla dotazione finanziaria del bilancio dell’Agenzia. Inoltre, trattandosi di personale a carico della contabilità speciale, ed in particolare delle fonti finanziarie relative ai programmi sui quali gli stessi sono pagati, agli eventuali contenziosi si potrebbe far fronte a valere sul programma di riferimento e, nel caso in cui questo non sia possibile per problemi relativi all’ammissibilità della spesa, eventuali costi potrebbero essere fatti gravare sui relativi programmi complementari. In ogni caso è stato rilevato che l’eventuale rischio di contenzioso verrà contenuto mediante l’adozione di atti adeguatamente motivati, anche in ragione delle effettive esigenze organizzative. Quanto all'espletamento delle funzioni “temporanee” di cui al comma 7, è stato confermato che questo sarà svolto a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente. In particolare, le funzioni del Direttore generale dell’Agenzia attribuite ad un dirigente generale dell’Agenzia nominato con decreto del Ministro non comportano nuovi oneri per il bilancio dell’Agenzia, considerato che il provvedimento di nomina del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, medio tempore adottato, ed attualmente sottoposto agli organi di controllo, riporta all’art. 1 comma 2 “che per lo svolgimento delle funzioni nulla è dovuto in aggiunta al trattamento economico in godimento”.

L’emendamento approvato al Senato che ha modificato il comma 8 non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma sopprime l’Agenzia per la coesione territoriale e attribuisce l'esercizio delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio che ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie, con conseguente incremento della dotazione organica (comma 1). In particolare, il comma 4 prevede che al personale non dirigenziale trasferito si applichi il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto presso la Presidenza del Consiglio e che allo stesso venga corrisposto un assegno ad personam riassorbibile, qualora il trattamento economico dell’amministrazione di provenienza, risulti superiore rispetto a quello attribuito presso la Presidenza del Consiglio. Al riguardo, appare opportuno acquisire un chiarimento in merito agli eventuali profili di onerosità, non valutati dalla relazione tecnica e dall’ulteriore documentazione depositata al Senato, concernenti l’ipotesi in cui il suddetto personale, in ragione del trasferimento alla Presidenza del Consiglio, vada a beneficiare di un trattamento economico superiore rispetto a quello in godimento presso l’amministrazione di provenienza; determinando, in tal modo, un aggravio dei costi di personale rispetto a quelli quantificati dalla norma (euro 24.302.914 per il 2023 e euro 28.702.914 annui a decorrere dal 2024) sulla base delle vigenti assegnazioni previste in favore dell’Agenzia per le annualità 2023-2025.

Nulla da osservare in merito alla modifica apportata al Senato alla disposizione transitoria di cui al comma 8, stante il suo contenuto ordinamentale.

 

Articolo 50, commi da 10 a 16
(Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR – Nucleo per le politiche di coesione NUPC)

Normativa previgente. L’art. 10, comma 9, del DL n. 101/2013 ha demandato ad un DPCM la riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 3, comma 5, del D.lgs. n. 430/1997. Il DPCM 19 novembre 2014, a tal fine, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e presso l’Agenzia per la coesione territoriale il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC).

L’art. 2, del DPCM ha in dicato in 32 il numero massimo dei componenti del NUVAP, mentre l’art. 4, ha fissato in non più di 30 il numero dei componenti del NUVEC. Nell'ambito della dotazione complessiva dei due nuclei possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a 5. Ai componenti esclusivi dei due nuclei compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 140.000, esclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione. Per i componenti non esclusivi il trattamento economico annuo lordo è fino ad euro 30.000.

 

La norma demanda all’adozione di un DPCM la riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene ridenominato “Nucleo per le politiche di coesione” (NUPC) e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) già operativo presso l’Agenzia per la coesione territoriale[96] (comma 10). Le successive disposizioni disciplinano la composizione del nucleo (nel numero massimo di 40 unità) le attività allo stesso attribuite, nonché il compenso dei componenti (in termini identici a quanto previsto dalla previgente normativa per i componenti del NUVAP e del NUVEC) (commi da 11 a 16).

Il NUPC è costituito da un numero massimo di 40 componenti, incaricati in via esclusiva e nominati fra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, personale di enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi UE. I componenti del Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati, per l’intera durata dell’incarico in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a 10 (comma 11). Ai componenti del Nucleo spetta un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 140.000, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti con incarico non esclusivo, il compenso annuo lordo è fino ad euro 30.000, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. I componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di cui si è detto in precedenza e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza (comma 12). Gli incarichi già conferiti[97] a qualsiasi titolo ai componenti del NUVAP, cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione del DPCM di riorganizzazione del NUPC (comma 14). I compensi per i componenti del Nucleo sono corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio, che sono integrate con le risorse finanziarie, già destinate al funzionamento del NUVEC, fino a copertura del fabbisogno finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 16).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del decreto-legge, ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che, dal punto di vista finanziario, l’unificazione del NUVAP e del NUVEC e la riduzione del numero dei componenti del nuovo Nucleo (ridotti da complessivi 62 unità a 40 unità) determina economie.

A legislazione vigente, il contributo ordinario per i compensi dei componenti del NUVAP (fino a un massimo di 32 componenti, di cui 5 posizioni riservate ai dirigenti della PCM i cui compensi non sono a carico del capitolo di spesa destinato al NUVAP) è rinvenibile nel Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai capitoli 181 (spese retributive) e 202 (IRAP).

In una tabella (riportata a seguire) sono indicati in dettaglio le assegnazioni per le annualità 2022-2025.

(euro)

Tipologia spesa

Capitolo bilancio PCM

2022

2023

2024

2025

Compensi componenti NUVAP

181

3.628.030

3.628.030

3.628.030

3.628.030

IRAP

202

337.031

337.031

337.031

337.031

Somme destinate al NUVAP per azioni di raccordo tra i nuclei

233

 

 

 

 

TOTALE

 

3.965.061

3.965.061

3.965.061

3.965.061

 

La relazione tecnica evidenzia che a legislazione vigente il contributo ordinario per i compensi del NUVEC (fino a un massimo di 30 componenti) e per spese di funzionamento è rinvenibile, invece, nel Bilancio di previsione del Ministero dell’economia ai capitoli 2500 e 2503, come di seguito indicato.

 

(euro)

Tipologia spesa

Capitolo bilancio MEF

2022

2023

2024

2025

Compensi componenti NUVAP

2502

3.965.061

3.965.061(*)

3.965.061

3.965.061

IRAP

2503

100.000

100.000

100.000

100.000

Spese funzionamento NUVAP

 

 

 

 

 

TOTALE

 

4.065.061

4.065.061

4.065.061

4.065.061

(*) Valore al lordo IRAP è pari a ad euro 337.031.

 

Considerate le assegnazioni previste dal Bilancio dello Stato per il triennio 2023-2025 in favore dei due nuclei già esistenti (NUVAP e NUVEC), come sopra rappresentate, e la riduzione del numero massimo di componenti inquadrabili nel “Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)” ad esito della riorganizzazione del NUVAP e del trasferimento nell’ambito del NUPC delle funzioni del NUVEC (da 57 a 40 componenti) come disposto dalla disposizione in commento, il risparmio proporzionale parametrato al nuovo numero di componenti è quantificabile nella misura di euro 2.365.124.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[98], in risposta alle osservazioni formulate, in merito al risparmio derivante dall’istituzione del nuovo Nucleo, quantificato dalla relazione tecnica in circa 2 milioni di euro, ha chiarito che come risulta dalla relazione tecnica, il risparmio stesso è stato calcolato a partire dalle assegnazioni già disposte in favore dei vigenti Nuclei e considerando la riduzione del numero di componenti da 57 a 40 (escludendo dal contingente attuale del NUVAP di 5 dirigenti PCM). Il risparmio proporzionale parametrato al nuovo numero di componenti è pari a 2,36 milioni di euro. Le fasce retributive dei componenti l’istituendo Nucleo saranno definite con successivo DPCM, che potrebbe finanche evidenziare un maggior risparmio rispetto a quello stimato nella relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma dispone la riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) della Presidenza del Consiglio dei ministri [ridenominato “Nucleo per le politiche di coesione” (NUPC)] e il trasferimento allo stesso delle funzioni del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) già operativo presso l’Agenzia per la coesione territoriale (commi da 10 a 16).

La relazione tecnica riferisce che, dal punto di vista finanziario, l’unificazione del NUVAP e del NUVEC comporta una riduzione del numero massimo dei componenti presso il nuovo Nucleo (dalle 62 unità complessive, derivanti dalla somma dei 32 componenti del NUVAP e dei 30 del NUVEC, si passa ai 40 unità del nuovo organismo) e, dunque, determina economie di spesa che, la stessa relazione tecnica stima in circa 2 milioni di euro (euro 2.365.124)[99].

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica e dall’ulteriore documentazione pervenuta al Senato, che consentono di confermare la stima delle suddette economie. Si precisa che tali economie non sono indicate in norma né risultano scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 50, commi 17 e 18
(Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

La norma, modificata al Senato, prevede che le amministrazioni centrali assegnatarie del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato per un periodo non superiore a 36 mesi – ai sensi dell’art. 1, comma 179, della legge n. 178/2020 – possano procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta. Le assunzioni in riferimento sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente (comma 17).

Si rammenta che l’art. 1, comma 179, della legge n. 178/2020 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, le amministrazioni pubbliche e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari di specifiche regioni individuate dalla norma possano assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.

Una modifica approvata al Senato ha, altresì, previsto che, analogamente a quanto sopra disposto dal comma 17, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e gli enti locali possano procedere alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, comma 179, della legge n. 178/2020, che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Tali assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all’atto della stabilizzazione (comma 17-bis).

Viene, inoltre, disposto che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio stipuli un apposito accordo di collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di definire le modalità di utilizzazione del sistema informatico “ReGiS”, nonché di implementazione, estensione e sviluppo dello stesso. Per tali finalità, al Dipartimento per le politiche di coesione è assicurato l’accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico di tale sistema. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 18).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del decreto-legge, ribadisce il contenuto delle norme e con riguardo al comma 17 riferisce che alle relative assunzioni ciascuna amministrazione provvede, nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[100] ha confermato che al Dipartimento per le politiche di coesione è garantito l’accesso a ReGiS su tutte le funzionalità del sistema per i dati di cui il dipartimento è o sarà responsabile senza ulteriori oneri.

L’emendamento approvato al Senato che ha introdotto il comma 17-bis non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma disciplina la stabilizzazione di personale non dirigente assunto a tempo determinato presso le amministrazioni centrali – ai sensi dell’art. 1, comma 179, della legge n. 178/2020 (comma 17). In virtù di una modifica approvata al Senato, in termini analoghi viene disposto con riguardo agli enti territoriali e locali, consentendo agli stessi di procedere alla stabilizzazione del medesimo summenzionato personale in servizio presso le rispettive amministrazioni (comma 17-bis). Viene, altresì, previsto che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, in condizioni di neutralità finanziaria e previo accordo con la Ragioneria generale dello Stato, acceda e utilizzi il sistema informatico “ReGiS” sviluppato dalla medesima Ragioneria generale dello Stato (comma 18). Al riguardo, non si formulano osservazioni in merito ai commi 17 e 17-bis considerato che le suddette stabilizzazioni operano, come espressamente disposto dalle norme nel limite delle facoltà assunzionali previste ai sensi della legislazione vigente e nell’ambito delle vigenti dotazioni organiche delle amministrazioni procedenti. Nulla da osservare, infine, in merito al comma 18, preso atto di quanto riferito al Senato a conferma della neutralità finanziaria della disposizione.

 

Articolo 51, comma 1
(Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

Le norme, inserendo il comma 56-bis nell’articolo 1 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), stabiliscono  che  le  funzioni  di  Autorità  di  audit  dei  programmi  nazionali  cofinanziati  dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, sono svolte dalla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE) ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l’Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all’Autorità di gestione.

Si rammenta che ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060, ciascuno Stato membro individua per ciascun programma un'autorità di gestione e un'autorità di audit. Le stesse autorità possono essere responsabili di più di un programma. L'autorità di audit è un'autorità pubblica. Le attività di audit possono essere svolte da un organismo pubblico o privato diverso dall'autorità di audit, sotto la responsabilità di quest'ultima. L'autorità di audit e gli eventuali organismi che svolgono le attività di audit sotto la responsabilità dell'autorità di audit sono funzionalmente indipendenti dai soggetti sottoposti all'audit.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione è formulata in termini   di   facoltà per le Amministrazioni interessate e che, quindi, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede che – per i programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato – le funzioni di audit sono svolte dalla Ragioneria generale dello Stato – IGRUE ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni titolari. Si rammenta che ai sensi della pertinente disciplina unionale la nomina di un’autorità di audit è comunque obbligatoria per i programmi attuativi di fondi europei. La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto è formulata in termini di facoltà per le Amministrazioni interessate.

In proposito, si rileva preliminarmente che l’individuazione di un’autorità di audit è già obbligatoria a legislazione vigente e che la norma in esame pone a carico dell’IGRUE il compito di svolgere tale attività salvo diversa designazione da parte dell’amministrazione interessata. Ciò stante, appare pertanto necessario che il Governo assicuri che l’IGRUE possa svolgere i nuovi compiti ad esso assegnati senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.

 

Articolo 51, comma 1-bis – 1-quater
(Contributo dei Fondi strutturali europei alla spesa nazionale e al contrasto della crisi energetica)

Le norme introdotte al Senato, recano disposizioni in materia di assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali, comprese quelle per misure di riduzione dei costi in materia energetica, e rendicontate nell'ambito dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali.

In particolare, i commi 1-bis e 1-ter prevedono l’assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali (PON e POR) cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020 e 2021-2027 - a seguito di variazioni del tasso di cofinanziamento dei predetti programmi - a una o più linee di intervento finanziate sul conto corrente di tesoreria dedicato agli interventi complementari alla programmazione comunitaria (POC).

Con delibera del CIPESS saranno individuati gli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale coerenti con la natura delle risorse utilizzate, cui destinare le somme trasferite sul conto corrente, nel rispetto della destinazione territoriale delle stesse.

Il comma 1-quater dispone l’assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali (PON) cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, nonché quelle recuperate a seguito di variazioni del tasso di cofinanziamento dei predetti programmi, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il finanziamento di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute, in particolare, ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute.

 

L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono l’assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea, a fronte di spese sostenute con risorse nazionali, a una o più linee di intervento finanziate sul conto corrente di tesoreria dedicato agli interventi complementari alla programmazione comunitaria. Ciò posto, appare necessario che il Governo assicuri che le norme in esame non determinano un’accelerazione delle dinamiche di cassa rispetto agli effetti scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

 

Articolo 51-bis
(
Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale)

 

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, prevede che a decorrere dall’anno 2023 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, appositi allegati conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del medesimo disegno di legge di bilancio, è data evidenza delle spese:

§  sulla promozione dell'uguaglianza di genere attraverso le politiche pubbliche [comma 1, lettera a)];

§  di natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale [comma 1, lettera b)].

Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le seguenti procedure della legge n.196/2009 (comma 2):

§  articolo 36, comma 6, che prevede che il rendiconto generale dello Stato contenga un apposito allegato con l’illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali;

§  articolo 38-septies, comma 2, sul D.P.C.M. che definisce la metodologia generale per la redazione del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti territoriali.

 

La relazione tecnica afferma che la norma in esame è volta a dare attuazione alla “Reform 1.13: Reform of the spending review framework”, nell'ambito del PNRR, il cui obiettivo è quello di implementare, a decorrere dal 2024, ad ausilio del Parlamento, il disegno di legge di bilancio, con la rappresentazione sia in termini di bilancio di genere che ambientale.

Inoltre, la RT evidenzia come le previsioni contenute nella norma siano poste in coerenza con i criteri sottostanti agli obiettivi dell'Agenda 2030.

Infine, la RT rileva che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sia hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale della norma che prevede che, a decorrere dall’anno 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio, sulle spese sostenute per la promozione dell'uguaglianza di genere e per le attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.

 

 

Articolo 52
(
Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

La norma autorizza la spesa complessiva di 35 milioni per il periodo 2023-2027, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale “Caffaro di Torviscosa", di cui euro 5.880.000 nel 2023, euro 7.642.000 nel 2024, euro 10.261.000 nel 2025, euro 7.380.000 nel 2026 e di euro 3.837.000 nel 2027 (comma 1).

È altresì autorizzata la spesa complessiva pari a 250 milioni per il periodo 2023-2027, in favore del Commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2022, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale. La spesa è così ripartita: 5 milioni nell’anno 2023, 55 milioni nell’anno 2024, 100 milioni nell’anno 2025, 65 milioni nell’anno 2026, e di 25 milioni nell’anno 2027 (comma 2).

Ai suddetti oneri, quantificati in 10,880 milioni nell’anno 2023, 62,642 milioni nell’anno 2024, 110,261 milioni nell’anno 2025, 72,380 milioni nell’anno 2026 e 28,837 milioni nell’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 (comma 3).

Vengono, inoltre, sostituiti il primo e il secondo periodo del comma 10 dell’articolo 33 del DL n. 133/2014, relativo alla bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli – Coroglio, prevedendo la possibilità di approvare il programma di rigenerazione urbana per determinate aree di rilevante interesse nazionale, con atto del Commissario straordinario del Governo, anche per parti o stralci funzionali, senza più prevedere l’emanazione di un D.P.R. (comma 4).

Si prevede che la società Arexpo S.p.A. possa stipulare Accordi quadro, con le amministrazioni pubbliche e con le relative società in house, società controllate e società partecipate, che sono anche amministrazioni aggiudicatrici, per interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell’insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Si prevede, altresì, che dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 5).

 

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica, con riferimento ai commi da 1 a 3, fornisce dati ed elementi di dettaglio, raccolti in diverse tabelle, cui si rinvia, al fine di esplicitare le necessità finanziarie cui si provvede.

Con riferimento al comma 4, afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale senza effetti per la finanza pubblica.

Nella Nota di risposta presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha confermato che l’utilizzazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione relative alla programmazione 2021 – 2027 non determina alcun pregiudizio per le finalità previste a legislazione vigente, riguardando risorse del fondo ancora disponibili e non già vincolate o impegnate. Ha inoltre ribadito che sull’anno 2023 non c’è disponibilità di competenza, tenendo conto delle riduzioni e degli utilizzi disposti con norme di legge e con delibere del CIPESS.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito al carattere ordinamentale delle disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 52 provvede agli oneri derivanti da interventi di risanamento ambientale nel sito di interesse nazionale “Caffaro di Torviscosa” e della discarica di Malagrotta[101], ubicata nel territorio di Roma Capitale, quantificati in 10.880.000 euro per il 2023, 62.642.000 euro per il 2024, 110.261.000 euro per il 2025, 72.380.000 euro per il 2026 e 28.837.000 euro per il 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020. In proposito, si ricorda che il citato Fondo, le cui risorse sono iscritte nel capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca uno stanziamento di bilancio pari a circa 9,5 miliardi di euro per il 2023, 13,8 miliardi di euro per il 2024 e 15,4 miliardi di euro per il 2025.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella documentazione depositata presso l’altro ramo del Parlamento, dai quali si evince che l’utilizzo delle richiamate risorse non reca pregiudizio alle destinazioni di spesa previste a legislazione vigente, riguardando risorse ancora disponibili e non già vincolate o impegnate, e non determina effetti di cassa ulteriori rispetto a quelli già considerati nelle previsioni tendenziali.

 

Articolo 52, comma 5-bis
(Polo industriale di Piombino)

La norma, introdotta in prima lettura, stabilisce che il CIPESS, con propria delibera, assegni alla Regione Toscana, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, ciclo di programmazione 2021-2027, a titolo di anticipazione riconosciuta alla Regione stessa – l’importo complessivo di 41 milioni, di cui 5 milioni nel 2025, 20 milioni nel 2026 e 16 milioni nel 2027, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi indicati nella delibera CIPE n. 47/2014 per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino.

 

L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare circa la disposizione, che destina una quota delle risorse del Fondo sviluppo e coesione a una specifica finalizzazione.

 

Articolo 52, comma 5-ter
(Smaltimento fanghi sul territorio)

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura, prevede che, al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio, per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regioni possono avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto specifico dello spurgo dei pozzi neri e pozzetti stradali, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia GPS. All'implementazione dei predetti programmi, le Regioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui relativi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, giacché la disposizione si limita ad attribuire alla Regioni la mera possibilità di avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto specifico dello spurgo dei pozzi neri e pozzetti stradali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui relativi bilanci,

 

Articolo 52, comma 5-quater – 5-quinquies
(
Società Arexpo s.p.a. e disposizioni in materia di revisione prezzi)

La norma, introdotta in prima lettura, dispone che le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio Regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell'art. 2350 c.c., secondo le modalità da stabilirsi da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto, in ragione dei benefici, in termini di minor oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 della legge regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17.

In proposito si ricorda che il citato comma della legge regionale prevede che per l'annualità 2022 la Regione Lombardia riconosca ad Arexpo s.p.a. un contributo in conto capitale di euro 160.000.00 a sostegno della realizzazione delle opere pubbliche previste nel progetto MIND - Milano Innovation District.

 

Viene inoltre modificato l’articolo 26, comma 6-ter, del DL n. 50/2022.

 

In proposito si ricorda che l’articolo 26 reca norme volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, prevedendo l’adozione di prezzari aggiornati e il riconoscimento dei maggiori importi dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento. In caso di insufficienza delle risorse, per l’anno 2023 le stazioni appaltanti, che non abbiano avuto accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e al Fondo per l’adeguamento dei prezzi nel 2022, accedono al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche nei limiti delle risorse assegnate al medesimo, ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l’anno 2023 e 500 milioni per l’anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico delle richieste presentate, fino a concorrenza del citato limite di spesa. Tali disposizioni si applicano anche ai lavori i cui bandi o avvisi sono pubblicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili. Alla disposizione sono stati ascritti effetti finanziari nei limiti degli stanziamenti previsti.

 

La modifica operata dalla norma in esame prevede l’applicazione delle citate disposizioni anche ai lavori i cui bandi o avvisi siano pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 (in luogo di 31 dicembre 2022) e alle concessioni di lavori in cui è parte la pubblica amministrazione.

Si stabilisce inoltre che per le concessioni di lavori di cui alla disposizione precedente, l'accesso al fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è ammesso fino al dieci per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 (partenariato pubblico e privato) e 183 (finanza di progetto) del d.lgs. n. 50/2016 resta ferma l'applicazione delle regole Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica.

 

L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, della norma in esame, che reca disposizioni in materia di conversione di azioni ordinarie della Società Arexpo s.p.a., di proprietà del socio Regione Lombardia, in azioni privilegiate, nonché di revisione prezzi, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 53

(Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali finanziati con le risorse FSC)

Normativa vigente. L’articolo 44, comma 7-quater, del decreto-legge n. 34 del 2019, introdotto dall’articolo 56, comma 3, del decreto-legge n. 50 del 2022, ha previsto il definanziamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014 – 2020 che non abbiano generato obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro la scadenza del 31 dicembre 2022, fatte salve alcune tipologie di interventi salvaguardati[102], tra cui gli interventi di importo superiore a 25 milioni di euro, gli interventi commissariati, gli interventi inclusi nei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e gli interventi inclusi tra i progetti “in essere” del PNRR[103].

Secondo il combinato disposto degli articoli 56 e 58 del citato decreto legge n. 50/2022, tale definanziamento era posto alla base del taglio di 6 miliardi di euro complessivi (distribuiti su 4 esercizi, tra il 2021 e il 2025) delle dotazioni del FSC, programmazione 2014-2020, taglio disposto a fini di copertura degli oneri recati dal medesimo decreto legge. Era comunque fatta salva la possibilità di attingere ai fondi FSC della programmazione 2021-2027, nel caso di insufficienza dei definanziamenti effettivamente disposti sulla programmazione precedente a valere sugli interventi privi di OGV.

 

La norma, al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali con un maggiore livello di avanzamento, definanziati in applicazione del citato articolo 44, comma 7-quater, prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il Dipartimento per le politiche di coesione provveda all’individuazione degli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi di gara ovvero inviate le lettere di invito per l’affidamento dei lavori, ovvero per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, sulla base dei dati informativi presenti nel sistema di monitoraggio unitario[104] e delle informazioni e delle valutazioni fornite dalle Amministrazioni titolari dei Piani di sviluppo e coesione.

Sulla base di detta rilevazione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) si provvede all’assegnazione delle risorse necessarie al completamento degli interventi aventi le caratteristiche sopra descritte, a valere sulle risorse disponibili del Fondo sviluppo e coesione relativo al ciclo di programmazione 2021-2027[105], nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio.

 

La relazione tecnica evidenzia che dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che il rifinanziamento necessario al completamento degli interventi definanziati dalla programmazione 2014-2020 potrà essere disposto dal CIPESS a valere sulle risorse disponibili nella programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che, ai fini della neutralità finanziaria della norma, la clausola che condiziona l’utilizzo della nuova programmazione del FSC per il rifinanziamento di interventi della vecchia programmazione, all’effettiva capienza delle disponibilità in bilancio, andrebbe intesa come riferibile ai fini di tutti i saldi di finanza pubblica e non solo ai fini degli stanziamenti di competenza. Tale precisazione non è contenuta nel testo della disposizione.

Si ricorda infatti che al definanziamento degli interventi della programmazione FSC 2014-2020, disposto dal DL 50/2022, erano ascritti risparmi complessivamente pari a 6 miliardi, posti a copertura degli oneri recati dal medesimo decreto legge 50/2022. Il profilo temporale di tali risparmi era coincidente ai fini di tutti i saldi di finanza pubblica per il triennio 2022-2024 (un miliardo all’anno) e parzialmente coincidente per il biennio successivo (3 miliardi sul SNF nel 2025 cui corrispondevano 1,5 miliardi nel medesimo anno ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto e 1,5 miliardi negli esercizi successivi al 2025) [106].

Il ripristino, a valere sulla programmazione FSC 2021-2027, del finanziamento di una parte degli interventi precedentemente definanziati, operato dalla norma ora in esame, pone, di fatto, a carico della nuova - anziché della vecchia - programmazione FSC la copertura di una parte degli oneri recati dal DL 50/2022: la nuova programmazione sarà infatti ora chiamata a finanziare gli interventi della vecchia programmazione, riducendosi conseguentemente le risorse disponibili per i nuovi interventi e assicurando in tal modo i risparmi necessari ad assicurare la copertura già contabilizzata dal DL 50/2022.

Ai fini della neutralità finanziaria della norma in esame, occorre pertanto che la riduzione di disponibilità finanziarie per i nuovi interventi, conseguente all’utilizzo della programmazione FSC 2021-2027 per il rifinanziamento degli interventi della vecchia programmazione, assicuri risparmi conformi a quelli quantificati dal DL 50/2022 ai fini di tutti i saldi di finanza pubblica.

Si ricorda a tale proposito che, mentre nella fase finale del ciclo settennale di programmazione del FSC gli effetti della spesa tendono a essere allineati in termini di competenza giuridica e in termini di competenza economica e cassa, in quanto gli investimenti sono ormai prossimi alla fase realizzativa, nella fase iniziale della programmazione tende a determinarsi un ritardo tra l’impegno giuridico e i relativi riflessi in termini di cassa e competenza economica.

Pertanto, nel caso in cui la clausola di sussistenza di disponibilità in bilancio finalizzate alla nuova programmazione del FSC, capienti ai fini del relativo utilizzo per il rifinanziamento di interventi della vecchia programmazione, fosse intesa solo con riferimento al SNF, non potrebbero escludersi effetti di anticipazione della spesa rispetto ai profili tendenziali di finanza pubblica, con conseguenti riflessi di maggiore spesa in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Circa le predette questioni è dunque necessario acquisire la valutazione del Governo.

 

Articolo 54
(Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC)

La norma istituisce, presso il Ministero dell’agricoltura, l’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027 (comma 1). L’Autorità si articola in due uffici dirigenziali non generali, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 (comma 2).

Si rammenta che l’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 consente il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato anche a personale esterno alla PA entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla I fascia dei relativi ruoli e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla II fascia.

Per il funzionamento dell’Autorità e il potenziamento delle Direzioni generali del Ministero dell’agricoltura, la dotazione organica dello stesso ministero – sezione Agricoltura è rideterminata in 10 posizioni dirigenziali generali, 41 posizioni dirigenziali non generali, 461 unità dell’area funzionari, 365 unità dell’area assistenti e 8 unità dell’area operatori.

Rispetto alla previgente dotazione organica, pertanto, vengono lasciate inalterate le posizioni dirigenziali generali e le unità dell’area operatori, mentre vengono incrementate le posizioni dirigenziali non generali (+2), le dotazioni dei funzionari (+40 unità) e quelle degli assistenti (+ 10 unità).

In relazione e nell’ambito della nuova dotazione organica, il Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024 è autorizzato a reclutare a tempo indeterminato un contingente di 50 unità di personale (di cui 40 funzionari e 10 assistenti). A tale reclutamento si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l’avvalimento della Commissione RIPAM tramite scorrimento di vigenti graduatorie concorsuali o attraverso procedure mobilità di personale tra amministrazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 2.062.000 euro per il 2023 e di 2.475.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024 (comma 4).

Vengono, altresì, istituiti presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi, quale ufficio dirigenziale generale, e, nell’ambito della Direzione organismo di coordinamento, un ufficio dirigenziale non generale con funzioni di supporto all’esercizio delle attività per la presentazione della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC[107] (comma 5). La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell’AGEA è articolata in 3 uffici dirigenziali non generale. L’AGEA, con successiva modifica dello statuto e del regolamento di organizzazione, provvede all’adeguamento della propria struttura organizzativa e dei propri uffici (comma 6).

Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi 5 e 6, anche mediante l’espletamento di concorsi pubblici, è autorizzata la spesa di 718.000 euro per il 2023 e di 862.000 euro annui a decorrere dal 2024 e, conseguentemente, la vigente dotazione organica dell’AGEA è incrementata di 5 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia. L’AGEA è, inoltre, autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e dotazione organica, per il biennio 2023-2024, ad assumere a tempo indeterminato, 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’area dei funzionari, mediante procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.602.000 euro per il 2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dal 2024 (comma 7).

Alla copertura degli oneri previsti dai commi 4 e 7, pari a 4.382.000 euro per il 2023 e a 5.259.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante riduzione di pari importo del fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell’agricoltura, di cui al capitolo di parte corrente 2330, così come incrementato dall’art. 1, comma 457, della legge n. 197/2002 e, a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’agricoltura relativo al bilancio triennale 2023-2025 (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Istituzione dell’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC

(commi 2-4)

2,1

2,5

2,5

2,5

2,1

2,5

2,5

2,5

2,1

2,5

2,5

2,5

Istituzione della Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell’AGEA – Dirigenti

(commi 5-6)

0,7

0,9

0,9

0,9

0,7

0,9

0,9

0,9

0,7

0,9

0,9

0,9

Istituzione della Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell’AGEA – Funzionari

(commi 5 e 6)

1,6

1,9

1,9

1,9

1,6

1,9

1,9

1,9

1,6

1,9

1,9

1,9

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Istituzione dell’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC - effetti riflessi

(commi 2-4)

 

 

 

 

1,0

1,2

1,2

1,2

1,0

1,2

1,2

1,2

Istituzione della Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell’AGEA – Dirigenti – effetti riflessi

(commi 5-6)

 

 

 

 

0,3

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

Istituzione della Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell’AGEA – Funzionari – effetti riflessi

(commi 5 e 6)

 

 

 

 

0,8

0,9

0,9

0,9

0,8

0,9

0,9

0,9

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell’agricoltura, (comma 8)

4,4

5,3

5,3

5,3

4,4

5,3

5,3

5,3

4,4

5,3

5,3

5,3

 

La relazione tecnica, relativa al testo iniziale del decreto-legge, ribadisce il contenuto delle norme e con riguardo ai commi da 1 a 4 fornisce i dati relativi alla dotazione organica del Ministero dell’agricoltura (riportati a seguire) e ai livelli retributivi (sintetizzati di seguito) relativi al personale oggetto di assunzione presso la medesima amministrazione.

Per la consultazione integrale dei dati di quantificazione relativi alle retribuzioni si rinvia al testo della relazione tecnica relativa al decreto-legge).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA

Qual./Pos.

Dot. org. Sez. A Agricoltura

Dot. org. Sez B ICQRF

Dot. org. Area

Qual./Pos.

Dot. org. Sez. A Agricoltura

Dot. org. Sez B ICQRF

Dot. org. Area

 

Dirigente I fascia

10

3

13

Dirigente I fascia

10

3

13

 

Dirigente II fascia

39

22

61

Dirigente II fascia

41 (+2)

22

61

 

Totale dirigenti

49

25

74

Totale dirigenti

51 (+2)

25

74

 

III Area

421

372

793

III Area

461 (+40)

372

793

 

II Area

355

410

765

II Area

365 (+10)

410

765

 

I Area

8

9

17

I Area

8

9

17

 

Totale non dirigenti

784

791

1.575

Totale non dirigenti

834 (+50)

791

1.575

 

Totale dotazioni organiche

833

816

1.649

Totale dotazioni organiche

885 (+52)

816

1.649

 

 

In particolare la retribuzione annua pro capite lordo Stato (trattamento fondamentale CCNL 2019-2021, IVC 2022-2024, tredicesima, indennità d’amministrazione, oneri riflessi al 38,38%, trattamento accessorio) del personale non dirigenziale (funzionari e assistenti), viene indicata rispettivamente pari ad euro 45.118,67 e ad euro 37.237,98.

L’onere retributivo annuo pro capite lordo Stato dei dirigenti di II fascia (trattamento fondamentale CCNL 2016-2018 13 mensilità, posizione fissa, posizione variabile, oneri riflessi al 38,38%, risultato, oneri risultato al 32,7%, incremento contrattuale 2019-2021 al 3,78% e IVC 2022-2024) viene altresì indicata in euro 148.494,26.

A seguire la tabella di riepilogo degli oneri

 

(euro)

Qualifica

Retribuzione pro capite lordo Stato

Unità

Onere a regime (2024)

Rateo 2023

(10 mesi)

Dirigenti II fascia

148.494,26

2

296.988,52

247.490,43

Funzionari

45.118,67

40

1.804.746,80

1.503.955,67

Assistenti

37.237,98

10

372.379,80

310.316,50

Totale

 

52

2.474.115,12

2.061.762,60

 

Con riguardo ai commi da 5 a 7 la relazione tecnica fornisce in una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica relativa al decreto-legge) i dati di quantificazione relativi alle retribuzioni pro capite annue lordo Stato dei dirigenti di I fascia, di II fascia e dei funzionari oggetto di assunzione che vengono rispettivamente indicate in euro 258.094,98, euro 150.771,05 ed euro 48.033,66.

I suddetti importi tengono conto delle seguenti voci: stipendio, IVC 2022-2024, tredicesima, retribuzione di posizione fissa/indennità d’amministrazione, oneri riflessi al 38,38%, trattamento accessorio).

La relazione tecnica fornisce, altresì, in una tabella di seguito riportata il riepilogo degli oneri di personale (AGEA) relativo alle disposizioni in riferimento

 

 

 

 

(euro)

Qualifica

Retribuzione pro capite lordo Stato

Unità

Onere a regime (2024)

Rateo 2023

(10 mesi)

Dirigenti I fascia

258.094,98

1

258.094,98

215.079,15

Dirigenti II fascia

150.771,05

4

603.084,20

502.570,17

Totale dirigenti

 

5

861.179,18

717.649,32

Funzionari

48.033,66

40

1.921.346,40

1.601.122,00

Totale

 

 

2.782.525,58

2.318.771,32

 

L’onere complessivo recato dall’articolo è sintetizzato nella tabella riportata a seguire.

 

(euro)

 

2023 (10 mesi)

Dal 2024

Istituzione dell’autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027

(Commi 1-4)

2.061.762,60

2.474.115,12

Potenziamento AGEA

(commi 5-7)

2.318.771,32

2.782.525,58

Totale Onere

4.380.533,92

5.256.640,70

Totale onere indicato dal comma 8

4.382.000,00

5.259.000, 00

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, ai commi da 1 a 4, istituisce, presso il Ministero dell’agricoltura, l’Autorità di gestione nazionale del piano PAC 2023-2027, disponendo che la stessa si articoli in 2 uffici dirigenziali non generali. A tal fine la dotazione organica del medesimo ministero è rideterminata con l’incremento di 2 unità dirigenziali generali e di 50 qualifiche funzionali (40 funzionari e 10 assistenti). In relazione e nell’ambito della nuova dotazione organica, per il biennio 2023-2024, viene quindi autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato di un contingente di 50 unità di personale (40 funzionari e 10 assistenti) mentre per i 2 dirigenti non generali è disposto il conferimento dei relativi incarichi in deroga ai limiti numerici a tale riguardo indicati dall’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001. Per le finalità della norma viene autorizzata la spesa di 2.062.000 euro per il 2023 e di 2.475.000 euro annui a decorrere dal 2024.

Al riguardo, si evidenzia che né la norma né la relazione tecnica forniscono elementi in merito alla qualificazione della posizione dirigenziale preposta al vertice organizzativo della suddetta Agenzia, limitandosi a prevedere che la stessa si articoli in 2 direzioni non generali. Tanto premesso, posto che viene lasciato inalterato il numero dei dirigenti di livello generale previsti dalla previgente disciplina, andrebbero forniti ulteriori elementi volti a chiarire l’assetto organizzativo della suddetta Agenzia anche con riguardo alla posizione apicale della stessa; ciò al fine di escludere il sopraggiungere di ulteriori oneri (non quantificati né coperti) derivanti dall’eventuale esigenza di ricoprire una nuova posizione dirigenziale generale.

Con riguardo ai commi da 5 a 7, si rileva che gli stessi dispongono un potenziamento organizzativo dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituendo una nuova Direzione generale (articolata in 3 uffici dirigenziali non generali) e un ufficio dirigenziale, con conseguente incremento della relativa dotazione organica di 4 posizioni dirigenziali di II fascia e di 1 di I fascia. A tal fine, è autorizzata la spesa di 718.000 euro per il 2023 e di 862.000 euro annui a decorrere dal 2024. L’AGEA è, inoltre, autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2023-2024, 40 funzionari, e a tal fine è autorizzata la spesa di 1.602.000 euro per il 2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dal 2024.

Con riguardo alla quantificazione degli oneri di personale determinati complessivamente dalle norme, pur considerato che gli elementi e i dati a tal fine forniti dalla relazione tecnica consentono di verificarne e confermarne gli importi, si osserva che l’individuazione delle unità da assumere (sia presso la nuova Agenzia che presso l’AGEA) viene indicata dalle disposizioni in maniera puntuale, laddove a fronte di oneri assunzionali configurati come limiti massimi di spesa, anche la determinazione dei contingenti avrebbe dovuto essere definita prudenzialmente all’interno di un valore massimo[108].

Inoltre, andrebbero forniti ulteriori chiarimenti in merito alle eventuali componenti onerose, non valutate dalla norma né dalla relazione tecnica, connesse alle esigenze di funzionamento presumibilmente correlate all’istituzione della nuova Agenzia (commi 1-4) e al potenziamento dell’AGEA (commi 5-7). In particolare, andrebbe confermato che a tali esigenze di funzionamento il Ministero dell’agricoltura e l’AGEA potranno provvedere nell’ambito degli ordinari stanziamenti senza nuovi o maggiori oneri finanziari.

Quanto agli effetti evidenziati sui saldi di finanza pubblica, si osserva che il prospetto riepilogativo, con riguardo alla norma di copertura (comma 8) registra il relativo effetto di minore spesa corrente, ascrivendolo in toto, anche con riguardo all’esercizio 2025, alla riduzione delle dotazioni del Fondo per l’attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’agricoltura; laddove, ai sensi della medesima disposizione, a decorrere dal 2025, si dovrebbe provvedere a valere sulla riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al medesimo ministero. Sul punto appare opportuno un chiarimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 8 dell’articolo 54 provvede agli oneri derivanti dai commi 4 e 7 del medesimo articolo[109], pari a 4.382.000 euro per il 2023 e a 5.259.000 euro annui a decorrere dal 2024, disponendo, per gli anni 2023 e 2024 una riduzione di pari importo del Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, iscritto sul capitolo 2330 dello stato di previsione del medesimo Ministero, e, a decorrere dal 2025, una corrispondente riduzione delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

In merito alla prima modalità di copertura, si evidenzia che il Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste reca una dotazione iniziale di 11 milioni di euro per il 2023 e di 12 milioni di euro per il 2024. Si rileva, inoltre, che da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che, in corrispondenza della data di pubblicazione del decreto-legge in esame, per il 2023, sul citato capitolo è stata accantonata l’esatta somma utilizzata a copertura per tale annualità. Tutto ciò premesso, quindi, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito alla seconda modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare poiché l’accantonamento di cui si prevede la riduzione reca le occorrenti disponibilità.

 

Articolo 55
(Agenzia italiana per la gioventù)

Normativa previgente. L'art. 28, comma 4-bis, del DL n. 159/2007 determina la dotazione organica del personale dell’Agenzia nazionale per i giovani, istituita dall’art. 5 del DL n. 297/2006, in 45 unità di personale di ruolo, di cui 3 dirigenti di II fascia. Si evidenzia che sulla base dati pubblicati sul sito dell’Agenzia nazionale per i giovani, desunti dal Conto annuale[110], il personale a tempo indeterminato in servizio al 2020 è pari 24 unità, così ripartite: 1 dirigente di I fascia, 2 dirigenti di II fascia, 7 qualifiche funzionali di Area III, 14 di Area II e 1 di Area I.

 

La norma, modificata al Senato, istituisce l'Agenzia italiana per la gioventù, quale ente pubblico non economico (comma 1), che subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte, nell’ambito degli obiettivi dei programmi europei, dall’Agenzia nazionale per i giovani di cui viene disposta la contestuale soppressione. La dotazione organica dell’Agenzia italiana per la gioventù è indicata in complessive 45 unità, di cui 3 posizioni dirigenziali non generali, 16 funzionari, 25 assistenti e 1 operatore (comma 2).

Il comma 2 precisa che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, sono trasferite all’Agenzia italiana per la gioventù le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per i giovani; la stessa succede a quest’ultima in tutti i rapporti attivi e passivi e di personale[111]. Il medesimo comma precisa che l’Agenzia coopera con Altre Agenzie o Autorità delegate per i settori istruzione e formazione. Inoltre, in virtù di una modifica approvata al Senato, l’Agenzia svolge attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all’estero d’intesa con il Ministero degli affari esteri, nonché di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e di autorità abilitata alla formazione di animatori socioeducativi.

L’Agenzia è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa (comma 3). L'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia formato da 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri. L'attività degli uffici amministrativi dell'Agenzia è coordinata da un dirigente non generale, scelto dal Consiglio di amministrazione nell’ambito della suddetta dotazione organica. Sino all’insediamento del Consiglio di amministrazione la gestione corrente è assicurata da un commissario straordinario[112] (comma 4). Il collegio dei revisori dell’Agenzia rimane in carica sino all’emanazione[113] dello statuto dell’Agenzia italiana per la gioventù (comma 5). L’Agenzia si avvale, altresì, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato[114] (comma 6). Dall’attuazione della norma in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo iniziale del decreto-legge, ribadisce il contenuto della norma e ai fini della verifica della neutralità finanziaria della disposizione, fornisce in due tabelle (di seguito riportate) i dati relativi agli assetti organici (relativi agli organi di indirizzo e controllo e alle posizioni dirigenziali) dell’Agenzia nazionale per i giovani e della neoistituita Agenzia nazionale per la gioventù.

 

(euro)

AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI

Direttore generale

Compenso unitario annuo lordo

154.551,18

Comitato direttivo

(3 componenti)

Compenso unitario lordo

7.880,73 x 3

23.642,19

Gettone di presenza

103,00 x 12 sedute

3.708,00

Totale

27.350,19

Collegio dei revisori dei conti

(Presidente e 2 componenti)

Presidente

6.304,58

Componenti - compenso unitario 5.253,82 x 2

10.507,64

Totale

16.812,22

Dirigenti di II fascia

(3 previsti in dotazione organica)

Retribuzione unitaria annua lordo amministrazione 131.341,00 x 3

394.023,00

Totale costo attuale

 

592.736,59

 

(euro)

AGENZIA ITALIANA PER LA GIOVENTU

Presidente

Compenso unitario annuo lordo

154.551,18

Consiglieri di amministrazione

(2 componenti)

Compenso unitario lordo

7.880,73 x 2

15.761,46

Gettone di presenza

103,00 x 12 sedute

3.708,00

Totale

19.469,46

Collegio dei revisori dei conti

(Presidente e 2 componenti)

Presidente

6.304,58

Componenti - compenso unitario 5.253,82 x 2

10.507,64

Totale

16.812,22

Dirigente di II fascia con funzioni di coordinamento

Retribuzione unitaria annua lorda Euro 139.095,98

139.095,98

Dirigenti di II fascia

(2 previsti in dotazione organica)

Retribuzione unitaria annua lordo amministrazione 131.341,00 x 2

262.682,00

Totale costo nuova Agenzia

 

592.610,84

 

L’emendamento approvato al Senato che ha integrato la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma istituisce l'Agenzia italiana per la gioventù che subentra nelle funzioni attualmente svolte dall’Agenzia nazionale per i giovani di cui viene disposta la soppressione. La norma è corredata da un vincolo di neutralità finanziaria in base al quale dall’attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (commi da 1 a 7).

Al riguardo, la relazione tecnica, a conferma del suddetto vincolo di neutralità finanziaria, nel quadro riepilogativo degli oneri di personale relativi alla nuova configurazione dell'Agenzia italiana per la gioventù, evidenzia una sostanziale equivalenza di costi rispetto all’assetto previgente riferito all’Agenzia nazionale per i giovani. Sul punto, pur preso atto dei dati e degli elementi forniti nel suddetto quadro riepilogativo, si osserva che questo pone a raffronto gli assetti e i costi relativi agli organi di indirizzo e controllo e alle posizioni dirigenziali delle due Agenzie, senza considerare il restante personale di ruolo. Posto che la norma interviene in modo puntuale nel determinare la dotazione organica anche del personale non dirigente (16 funzionari, 25 assistenti e 1 operatore), andrebbero forniti dati ed elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria della disposizione anche in raffronto alla vigente articolazione della dotazione organica riferita al suddetto personale non dirigente dell’Agenzia nazionale per i giovani[115].

Ulteriori elementi di valutazione andrebbero forniti al fine di confermare la neutralità finanziaria della norma anche con riguardo alla transitoria gestione commissariale dell’Agenzia (comma 4) e all’avvalimento, da parte della medesima Agenzia del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (comma 6).

Con riguardo alla modifica apportata al Senato, che attribuisce all’Agenzia specifiche funzioni in materia di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale, nonché in tema di formazione, coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo circa la possibilità che tali nuovi compiti possano essere svolti nell’ambito dell’assetto funzionale e organizzativo dell’Agenzia e nell’ambito delle risorse disponibili, come ridefiniti dal presente decreto.



[1] Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n.165/2001.

[2] Ai sensi dell’art. 1, comma 15, quarto e quinto periodo, del DL n. 80/2021.

[3]     Si veda la nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione al Senato - Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 53 del 21 marzo 2023.

[4] Introducendo la nuova lett. b-bis) al comma 2 dell’articolo 4 del DL n. 77/2021.

[5] Si veda la nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione al Senato - Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 53 del 21 marzo 2023.

[6] In particolare i commi 1 e 2 di tale articolo vengono sostituiti con due rispettivi nuovi testi.

[7] Ai sensi del comma 1 della summenzionata disposizione.

[8] Dal comma 2 dell’art. 6 del DL n. 77/2021.

[9] Nella Nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione al Senato - Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 53 del 21 marzo 2023.

[10] Si veda la nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione al Senato - Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 53 del 21 marzo 2023.

[11] Di cui all’art. 6, del DL n.  77/2021.

[12] Dall’art. 5, comma 3, lett. a), del DL n. 77/21.

[13] Dall'art. 1, comma 1043 della legge n. 178/2020.

[14] Con l’esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Tale personale può, altresì, provenire da altri ordini, organi, enti o istituzioni.

[15]   Nella Nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione al Senato - Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 53 del 21 marzo 2023.

[16]   In particolare, per l’assegnazione di 5 dirigenti di I fascia viene autorizzata la spesa di euro 1.304.380 per il 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 (comma 2). L’assegnazione di 9 dirigenti di II fascia e di 50 qualifiche di cat. A, opera, altresì, nell’ambito del limite di spesa di euro 5.051.076 per il 2023 e di euro 6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mentre il reclutamento degli esperti è previsto nell’ambito del limite di spesa di euro 583.334 per il 2023 e di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La norma con riguardo alle spese di funzionamento autorizza, inoltre, la spesa di euro 693.879 per il 2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 (comma 4). Gli oneri complessivi derivanti dall’articolo sono complessivamente pari ad euro 7.632.669 per il 2023 e ad euro 9.159.201 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

[17] In particolare, la spesa complessiva di 7.632.669 euro per l’anno 2023 e di euro 9.159.201 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 è ripartita nel modo seguente: 1.304.380 euro per l’anno 2023 e 1.565.256 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 destinati a 5 posizioni dirigenziali di prima fascia (comma 2); 5.051.076 euro per l’anno 2023 e 6.061.290 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per la destinazione alla Struttura di missione PNRR di un contingente di 9 unità dirigenziali di livello non generale e di 50 unità di personale non dirigenziale (comma 4, primo periodo); 583.334 euro per l’anno 2023 e 700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per la destinazione alla predetta Struttura di un contingente di esperti (comma 4, secondo periodo) e 693.879 euro per l’anno 2023 e 832.655 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 destinati alle spese di funzionamento della Struttura (comma 4, ultimo periodo). 

[18] Capitolo 2171 - Somma da assegnare alla Presidenza del Consiglio per la struttura con funzioni di Segreteria tecnica per il supporto delle attività della Cabina di regia e del tavolo permanente; tale somma risulta, inoltre, allocata sul capitolo 941 dell’entrata del bilancio 2023-2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 4 del 20 gennaio 2023.

[19] In particolare si riferiscono alla Struttura di missione PNRR i seguenti capitoli del bilancio 2023-2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri: capitolo 276 Retribuzioni del personale in servizio presso la struttura di missione segreteria tecnica del PNRR; capitolo 277 Oneri per IRAP sul trattamento economico del personale in servizio presso la struttura di missione segreteria tecnica del PNRR; capitolo 280 Compensi per esperti presso le strutture di missione per l'attuazione del PNRR istituite ai sensi del decreto-legge n. 77 del 2021.

[20] Si veda il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante la ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022.

[21] Eventualmente integrabili fino ad ulteriori 300 unità, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 7.

[22]   Di cui all’art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008.

[23]   Si veda la nota del Ministero dell’economia e delle finanze depositata dal rappresentante del Governo presso la 5ª Commissione al Senato - Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 53 del 21 marzo 2023.

[24]   Cfr. Senato - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 56 del 23 marzo 2023.

[25] Nell’ambito di una successiva nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione al Senato - Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 57 del 28 marzo 2023.

[26] Si veda il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante la ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022.

[27]   OpenCoesione costituisce il portale unico italiano sull’attuazione delle politiche di coesione. Esso raccoglie, analizza e pubblica le informazioni ed è rivolto a tutte le Autorità di gestione dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), FESR e FSE, in Italia e in Europa.

[28]   Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDPA): https://openbdap.rgs.mef.gov.it/

[29]   Depositata in data 21 marzo 2023.

[30] L’articolo 26, comma 6-bis, quarto periodo, del DL 50/2022 prevede che le stazioni appaltanti utilizzino: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.

[31] Di cui all’articolo 90, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.

[32] Ai sensi del comma 2, dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75/2017.

[33] Articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

[34] Apportando le necessarie modifiche all’articolo 13, comma 7, del decreto legge n. 22/2021.

[35] Le somme in questione sono quelle previste per la remunerazione di esperti destinati ad attività di rendicontazione e monitoraggio degli interventi PNRR, di cui le pubbliche amministrazioni possono avvalersi ai sensi del citato articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2021, allo scopo attingendo alle risorse del Fondo da ripartire appositamente istituito dalla disposizione medesima nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 2.668.000 euro per l’anno 2021 e di 8.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

[36] Si veda, in proposito, l’articolo 34-bis, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica.

[37] Tali importi corrispondono alla dotazione iniziale del Fondo, come rifinanziato dall’articolo 34 del decreto-legge n. 115 del 2022 e dall’articolo 1, comma 369, della legge n. 197 del 2022.

[38] Nella Nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione al Senato - Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 53 del 21 marzo 2023.

[39] In particolare, si tratta dell’incremento del contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio in relazione ai concorsi banditi con decreti ministeriali del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022.

[40] Nella Nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione al Senato - Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 53 del 21 marzo 2023.

[41] Di cui al Titolo III della Parte seconda del D. Lgs. 152/2006.

[42]   L’articolo 58, del DL 104/2020, che ha istituito il Fondo per la filiera della ristorazione, prevede al comma 6 che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possa stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, convenzioni con concessionari di servizi pubblici che risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura.

[43]   Di cui all’articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

[44]   Qualificate tali ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 50/2016.

[45]  Si ricorda che la RT riferita all’articolo 1, comma 11-bis, del DL 228/2021, che ha prorogato i diritti d’uso delle frequenze dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024, ha affermato che da tale disposizione non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

[46] Nella Nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione al Senato - Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 53 del 21 marzo 2023.

[47]   Legge recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità".

[48]   Depositata in data 21 marzo 2023.

[49]   Disciplina di cui all’articolo 24 del D.Lgs. n. 147/2017.

[50]   Si ricorda che il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e si articola in due componenti generali: il Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali e il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali.

[51]   Si veda la nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione al Senato- Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 53 del 21 marzo 2023.

[52]   Si veda la nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione al Senato - Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 53 del 21 marzo 2023.

[53] Si veda, al riguardo, il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante la ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025. In base alla norma istitutiva, il Fondo presentava una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, successivamente incisa in riduzione ad opera di provvedimenti legislativi nel frattempo intervenuti.

[54] Si vedano, al riguardo, le “riduzioni” del Fondo disposte dagli articoli 17, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, 7, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, 5-bis, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, e 1-bis, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.

[55]   Depositata in data 21 marzo 2023.

[56] Sono richiamate le previsioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76.

[57] Di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99.

[58] Il testo previgente fa riferimento al termine di trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.

[59]   Di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010.

[60]   Contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010.

[61]   Di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010.

[62] Nella Nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione al Senato - Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 53 del 21 marzo 2023.

[63] Il testo vigente della disposizione indica il termine di 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 36/2022 (30 giugno 2022.

[64] Di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010. Si rammenta che l’art. 14, comma 6-decies, del DL n. 36/2022, novellando la summenzionata disposizione, ha sostituito le figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B con una unica figura di ricercatore universitario a tempo determinato, con contratto di durata complessiva di 6 anni, non rinnovabile.

[65]   Depositata in data 21 marzo 2023.

[66] Si tratta di un Fondo con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, creato al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale.

[67] L’articolo 15, comma 3, del DL 98/2011 prevede che: “A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale”.

[68]   Vale a dire le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali.

[69]   Approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali.

[70]   Depositata in data 21 marzo 2023.

[71]   Trattasi delle attività di trascrizione dei verbali redatti con la stenotipia e delle riproduzioni fonografiche o audiovisive, di cui agli articoli 135, comma 2, 138 comma 2, e 139, comma 4, c.p.p. cui fa rinvio il comma 1 dell’art. 51 delle disp.att. c.p.p.

[72] Si la richiama direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008.

[73]   Si tratta del Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emissions Trading System - EU ETS)

[74]   Di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

[75] Si evidenzia che gli emendamenti approvati al Senato con riferimento ai commi in esame appaiono privi di contenuto finanziario e, pertanto, non sono stati oggetto di descrizione.

[76] Modificando l’art. 20.

[77] Introduzione del nuovo art. 22-bis.

[78] Modificando l‘art. 31.

[79] Modificando l’art. 45.

[80] Sopprimendo il comma 2 dell’art. 30 del DL n. 77/2021 e modificando il comma 3-bis dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003.

[81] Disposte con riferimento all’art. 12, comma 3 e comma 4, del D.lgs. n. 387/2003.

[82] Modificando il comma 5 dell’art. 7-bis del D.lgs. n. 28/2011.

[83] Ai sensi dell’art. 10-bis, della legge n.241/1990.

[84] Inserendo la nuova lettera a-bis.

[85] Indicati dall’art. 3, comma 1, lett. a), del summenzionato decreto ministeriale.

[86]  Si tratta del decreto del Ministro della transizione ecologica - da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto D.lgs n. 199/2021 - con cui si provvede all’aggiornamento del meccanismo di incentivazione  degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

[87] Di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del summenzionato decreto ministeriale.

[88] Trattasi di impianti la cui realizzazione è prevista in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella Tabella 7 del Piano nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori circostanti, secondo criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione.

[89]   Trattasi di: piccole e medie imprese agricole che esercitano la loro attività in forma individuale o societaria anche tramite le loro organizzazioni di categoria; cooperative agricole dedite alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali o ad attività connesse; cooperative di imprenditori agricoli o loro consorzi (comma 10), nonché imprenditori agricoli; industrie agroindustriali operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), industrie delle bevande (codice Ateco 11) e del settore della trasformazione del sughero; cooperative agricole (comma 11).

 

[90]  Si considerino, fra gli altri, i seguenti: art. 8-bis del DL n. 43/2013; art. 41-bis del DL n. 69/2013; art. 8 del DL 133/2014; artt. 28 e 29 del DL n. 189/2016; art. 24 del DL 32/2019.

[91]Con decorrenza stabilita con il decreto di cui al comma 2

[92]   Il comma 1 precisa che le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonché il personale con contratto a tempo determinato, entro i limiti del contratto in essere, in servizio presso l’Agenzia alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[93]   Entro trenta giorni dalla data indicata nel decreto di cui al comma 2.

[94] A sensi del comma 5.

[95] Nella Nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione al Senato - Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 53 del 21 marzo 2023.

[96] Di cui viene disposta la soppressione in virtù del comma 1, dell’articolo in esame (Cfr., Supra)

[97]   Diversi da quelli specificamente individuati dall’art. 2, comma 5, del DPCM 19 novembre 2014, cioè conferiti a un massimo di cinque dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[98] Nella Nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione al Senato - Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 53 del 21 marzo 2023.

[99] Si evidenzia, peraltro, che l’importo dei compensi previsti per i componenti del nuovo Nucleo è determinato in termini identici a quanto previsto dalla previgente normativa per i componenti del NUVAP e del NUVEC.

[100] Nella Nota del Ministero dell’economia depositata in 5ª Commissione al Senato - Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 53 del 21 marzo 2023.

[101] In particolare, il comma 1 dell’articolo 52 autorizza la spesa complessiva di euro 35.000.000, di cui euro 5.880.000 nel 2023, euro 7.642.000 nel 2024, euro 10.261.000 nel 2025, euro 7.380.000 nel 2026 e euro 3.837.000 nel 2027 al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Caffaro di Torviscosa», mentre il comma 2 del medesimo articolo 52 autorizza la spesa, in favore del Commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2022, di euro 5.000.000 nell’anno 2023, di euro 55.000.000 nell’anno 2024, di euro 100.000.000 nell’anno 2025, di euro 65.000.000 nell’anno 2026 e di euro 25.000.000 nell’anno 2027 al fine di consentire la realizzazione degli interventi di adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale.

[102] A norma dei commi 7-bis  e 7–ter dello stesso articolo 44.

[103] Si veda in proposito l’articolo 14, comma 2-bis, del decreto – legge n. 77 del 2021, che, demandando a una delibera CIPESS l’individuazione dei progetti “in essere” del PNRR finanziati nell’ambito della programmazione 2014-2020 del FSC, escludeva tali progetti dai termini per l’assunzione delle OGV. La delibera CIPESS in questione non risulta tuttora adottata.

[104] Di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

[105] Di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

[106] L’orizzonte previsivo del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del DL 50/2022 terminava al 2025.

[107] Di cui all’art. 54, par. 1, del reg. (UE) 2021/2116 e all’art. 134 del regolamento (UE) 2021/2115.

[108] Si evidenzia, peraltro, che sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica (cfr. supra) gli oneri complessivamente recati dalle norme risultano pari ad euro 4.380.533,92 per il 2023 e ad euro 5.256.640,70 annui a decorrere dal 2024, mentre il comma 8 indica i seguenti importi: euro 4.382.000,00 per il 2023 e euro 5.259.000, 00 a decorrere dal 2024.

[109] In particolare, il comma 4 ridetermina la dotazione organica del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per garantire il funzionamento dell’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e il potenziamento delle Direzioni generali del medesimo Ministero, autorizzando a tal fine la spesa di 2.062.000 euro per il 2023 e di 2.475.000 euro annui a decorrere dal 2024. Il comma 7, invece, da una parte, interviene a garantire la copertura degli uffici dirigenziali dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura autorizzando a tal fine la spesa di 718.000 euro per il 2023 e di 862.000 euro annui a decorrere dal 2024, e, dall’altra, autorizza la citata Agenzia ad assumere, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, 40 unità di personale non dirigenziale, autorizzando a tal fine la spesa di 1.602.000 euro per il 2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.

[110] Dati pubblicati il 27 marzo 2023 e riferiti al 2020.

[111] A tale personale continua ad applicarsi il CCNL dell’Area e del Comparto Funzioni centrali sezione Ministeri.

[112] Nominato con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

[113] Con DPR, su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

[114] Ai sensi dell’art. 1 del Testo unico di cui al RD n. 1611/1933.

[115] La richiesta è motivata dal fatto che l'art. 28, comma 4-bis, del DL n. 159/2007 determina la dotazione organica di diritto del personale dell’Agenzia nazionale per i giovani in 45 unità di personale di ruolo (di cui 3 dirigenti di II fascia) senza indicare l’articolazione del personale non dirigente. La dotazione organica di fatto riferita al personale in servizio desumibile dal Conto annuale risulta altresì articolata in 24 unità ripartite tra 1 dirigente di I fascia, 2 dirigenti di II fascia, 7 qualifiche funzionali di Area III, 14 di Area II e 1 di Area I.