Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Energia, salute e fisco
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 17/05/2023
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1060-A

 

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese

per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

 

(Conversione in legge del DL 34/2023)

 

 

 

 

 

N. 68 – 17 maggio 2023

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 4 -

ARTICOLO 2, comma 5-bis. - 4 -

Stanziamento a favore di comuni il cui piano di equilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015. - 4 -

ARTICOLO 4, commi 10-bis e 10-ter.. - 5 -

Garanzie rilasciate da ISMEA.. - 5 -

ARTICOLO 4-bis. - 7 -

Contributo in favore delle vittime di Marcinelle. - 7 -

ARTICOLO 4-ter.. - 7 -

Disposizioni per fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia nel settore sportivo.. - 7 -

ARTICOLO 7-ter.. - 8 -

Contributo destinato ai piccoli comuni - 8 -

ARTICOLO 7-quater.. - 8 -

Credito d’imposta start-up. - 8 -

ARTICOLO 7-quinquies. - 9 -

Contributo alla fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”. - 9 -

ARTICOLO 8. - 10 -

Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici - 10 -

ARTICOLO 9, commi 1-bis – 1-quater.. - 12 -

Iva su payback dispositivi medici - 12 -

ARTICOLO 10. - 13 -

Appalto e reinternalizzazione dei servizi sanitari e disposizioni in materia di retribuzioni - 13 -

ARTICOLO 11, comma 1-bis. - 14 -

Disposizioni in materia di incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nei servizi di emergenza-urgenza.. - 14 -

ARTICOLO 12. - 15 -

Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza. - 15 -

ARTICOLO 13, comma 1-bis. - 16 -

Disposizioni in materia di procedure concorsuali per la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale. - 16 -

ARTICOLO 15-bis. - 17 -

Misure per fronteggiare la grave carenza di operatori di interesse sanitario.. - 17 -

ARTICOLO 15-ter.. - 18 -

Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del SSN.. - 18 -

ARTICOLO 16, comma 1-bis. - 20 -

Disposizioni in materia di sicurezza nei servizi di emergenza-urgenza. - 20 -

ARTICOLO 16-bis. - 20 -

Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS. - 20 -

ARTICOLO 17-bis. - 24 -

Definizione agevolata delle Regioni e degli enti locali - 24 -

ARTICOLO 23-bis. - 25 -

Disposizioni in materia di promozione della previdenza complementare. - 25 -

ARTICOLO 24, comma 6, lettere da a) a d). - 26 -

Disposizioni finanziarie. - 26 -

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

1060-A

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato:

no

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatori per le Commissioni di merito:

Testa (FdI), per la VI Commissione;

Patriarca (FI-PPE), per la XII Commissione

Commissioni competenti:

VI (Finanze) e XII (Affari sociali)

 

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Sono oggetto della presente nota le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto legge dalle Commissioni congiunte VI (Finanze) e XII (Affari sociali) in sede referente.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole con due condizioni (seduta del 9 maggio 2023). Le due condizioni – concernenti la più puntuale formulazione della disposizione di copertura e l’allineamento di una delle fonti di copertura all’effettivo ammontare degli oneri – sono state recepite nel testo ora all’esame.

In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota del servizio Bilancio n. 57 del 26 aprile 2023.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni non sono corredati di relazione tecnica.

Presso la Commissione Bilancio il rappresentante del Governo ha depositato una nota tecnica e ha fornito chiarimenti in risposta alle richieste del relatore. Di tali elementi si dà conto nella presente Nota ove necessario.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 2, comma 5-bis

Stanziamento a favore di comuni il cui piano di equilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, prevede la ripartizione di risorse pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2023, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, tra i comuni con popolazione da 25.000 a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l’anno d’inizio 2014 e con durata fino all’anno 2023 e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggior onere finanziario dovuto alla riduzione da 30 a 10 anni del periodo entro il quale devono essere restituite le anticipazioni attribuite, ai sensi dell’articolo 243-ter del D.Lgs. n. 267/2000, a taluni enti locali in riequilibrio finanziario.

Per approfondimenti sul tema si rinvia alla scheda elaborata dal Servizio studi.

 

L’emendamento, approvato nel corso dell’esame in sede referente, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

Il relativo emendamento (2.5 nuova formulazione) era coperto – nella parte consequenziale – mediante corrispondente riduzione dell’incremento (disposto dall’articolo 24, comma 3, del decreto in esame) del Fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. La parte consequenziale è stata assorbita nel complesso delle modificazioni intervenute sul predetto comma 3 dell’articolo 24.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione ripartisce, tra i comuni aventi determinati requisiti, risorse pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas. Si rileva che, da un punto di vista formale, la disposizione risulta priva di un’espressa autorizzazione di spesa e del rinvio per la copertura dei relativi oneri all’articolo 24 del provvedimento, ossia alla clausola di copertura finanziaria dell’intero decreto. Per altro, dal punto di vista sostanziale, non si formulano osservazioni, giacché l’onere è configurato come limite di spesa.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4, commi 10-bis e 10-ter

Garanzie rilasciate da ISMEA

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, prevede, al comma 10-bis, l’ammissibilità alla garanzia diretta rilasciata da ISMEA, a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento, nel limite di 250 mila euro, dei nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari o da altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore delle micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, purché prevedano il rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall’erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi. L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato. A tali oneri, prevede il comma 10-ter, si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all’ISMEA, istituito ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 50/2022.

Detto articolo ha previsto l’ammissibilità alla garanzia diretta dell’ISMEA dei finanziamenti alle piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime, con oneri pari a 180 milioni di euro per il 2022. A tali oneri si provvedeva, secondo l’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 50/2022, per 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul conto di tesoreria centrale intestato all’ISMEA, assegnate nel 2020 per far fronte alla crisi pandemica dall’articolo 13, comma 11 del D.L. n. 23/2020, e per 100 milioni di euro con le maggiori risorse stanziate dall’articolo 58 del D.L. n. 50/2022.

Il prospetto riepilogativo aveva ascritto al citato articolo 20 effetti per 100 milioni di euro per l’anno 2022, identici sui tre saldi.

 

L’emendamento, approvato in sede referente, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione consente il rilascio della garanzia diretta di ISMEA in favore dei nuovi finanziamenti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati, in favore delle micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca per la realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, in subordine all’autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato. All’attuazione della disposizione si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all’ISMEA, istituito ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Alle presenti disposizioni, non corredate di relazione tecnica, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

In proposito, si rileva preliminarmente che le garanzie ora previste sono concedibili in via valutativa, non automatica, e nel limite delle risorse disponibili; inoltre, si rammenta che, con riferimento all’analoga garanzia ISMEA in favore delle PMI agricole e della pesca, l’articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 non aveva ascritto effetti sui saldi di finanza pubblica in merito all’utilizzo di una quota delle risorse disponibili nel conto corrente di tesoreria centrale intestato all’ISMEA. In proposito, non si formulano pertanto osservazioni considerato che la disposizione, non dovrebbe comportare nuovi o maggiori oneri, giacché essa ha l’effetto di consentire una nuova, possibile finalizzazione di risorse già stanziate e scontate nei tendenziali. Pertanto, ove il Governo confermasse tale ricostruzione, si dovrebbe valutare l’opportunità di riformulare il comma 10-ter, sostituendo le parole “Agli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede” con le seguenti: “All’attuazione del comma 10-bis si provvede”.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 10-ter dell’articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall’ammissione alla garanzia diretta rilasciata dall’ISMEA dei nuovi finanziamenti, concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all’ISMEA, istituito ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 50 del 2022. In proposito, si rammenta che la citata disposizione, al comma 2, ha trasferito risorse pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022 su un conto corrente di tesoreria centrale, appositamente istituito e intestato all'ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subìto un incremento dei costi energetici. Al riguardo, appare necessario in primo luogo acquisire indicazioni dal Governo circa la quantificazione degli oneri e il loro profilo temporale, considerato che tale indicazione non è contenuta nella norma. Inoltre, fermo quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione, si segnala l’esigenza che il Governo fornisca elementi in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, alla luce delle garanzie già concesse, anche considerando che la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 50 del 2022 ha specificato che la misura delle garanzie prevista dal citato articolo 20 “sarà operativa fino ad esaurimento delle risorse all’uopo destinate”.

 

ARTICOLO 4-bis

Contributo in favore delle vittime di Marcinelle

La norma prevede, per l’anno 2023, la concessione di un contributo pari a 1 milione di euro in favore del polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle presso il bacino minerario della Maiella.

 

L’emendamento, approvato in sede referente, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede un contributo pari a 1 milione di euro per l’anno 2023 in favore di un polo didattico: in proposito, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato all’importo del contributo.

 

ARTICOLO 4-ter

Disposizioni per fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia nel settore sportivo

La norma, per fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia nel settore sportivo, incrementa di 10 milioni di euro per l’anno 2023 le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano[1].

La norma, inoltre, destina una quota del Fondo – pari ad almeno 10 milioni - all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva.

 

L’emendamento, approvato nel corso dell’esame in sede referente, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incrementa di 10 milioni per il 2023 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e destina una quota delle risorse del Fondo alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori e piscine. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

ARTICOLO 7-ter

Contributo destinato ai piccoli comuni

Le norme apportano modifiche ai commi 581 e 582 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021. Le citate disposizioni hanno istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 da ripartire tra i piccoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna. Le modifiche prevedono l’incremento della dotazione del fondo, stanziando una somma di 9 milioni di euro per l’anno 2023.

 

L’emendamento approvato nel corso dell’esame in sede referente, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

Il relativo emendamento (7.068) era coperto – nella parte consequenziale – mediante corrispondente riduzione (ossia per 9 milioni sull’anno 2023) dell’incremento (disposto dall’articolo 24, comma 3, del decreto in esame) del Fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. La parte consequenziale è stata assorbita nel complesso delle modificazioni intervenute sul predetto comma 3 dell’articolo 24.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme si limitano a disporre l’incremento della dotazione di un fondo destinato a consentire l’erogazione di contributi a piccoli comuni e pertanto l’onere si configura quale tetto massimo di spesa.

 

ARTICOLO 7-quater

Credito d’imposta start-up

La norma riconosce alle start-up innovative, costituite a partire dal 1° gennaio 2020 ed operanti nei settori dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo volta alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d’imposta fruito indebitamente.

 

L’emendamento, approvato nel corso dell’esame in sede referente, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

Il relativo emendamento (14.0.5) era coperto – nella parte consequenziale – mediante corrispondente riduzione (ossia per 2 milioni sull’anno 2023) dell’incremento (disposto dall’articolo 24, comma 3, del decreto in esame) del Fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. La parte consequenziale è stata assorbita nel complesso delle modificazioni intervenute sul predetto comma 3 dell’articolo 24.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma riconosce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, alle start-up innovative operanti nei settori dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

ARTICOLO 7-quinquies

Contributo alla fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”

Normativa vigente. I commi 732-734 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018[2] hanno autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», con sede in Taranto e stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

La norma dispone un contributo di 3 milioni di euro per il 2023 per l’operatività della Fondazione sopra citata.

 

L’emendamento approvato in sede referente, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma dispone un contributo di 3 milioni di euro per il 2023 per l’operatività della Fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”. In proposito, pur non formulandosi osservazioni dal momento che la norma viene espressa in termini di limiti di spesa, si ricorda tuttavia che in occasione dell’esame dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019), si era osservato che le norme istituivano un nuovo ente fornendo risorse solo per un triennio. Ne conseguiva che questo avrebbe determinato l'esigenza di reperire nuove risorse alla scadenza del triennio, salvo che l'ente fosse in grado di sostenersi tramite entrate proprie. Tutto ciò considerato, appare dunque necessario un chiarimento da parte del Governo per quanto riguarda le modalità di finanziamento dell’ente per gli anni successivi al 2023.

 

ARTICOLO 8

Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici

Normativa vigente. L’articolo 8 del testo iniziale del decreto in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni dal 2015 al 2018, in relazione a quanto disposto dall'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78/2015 (comma 1).

Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. In caso di mancato versamento del contributo, in misura integrale o decurtato nei termini anzidetti, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. Resta inoltre confermato che le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere annualmente, al Ministero della salute, apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari (comma 3).

 

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, interviene nel procedimento previsto dal comma 3 dell’articolo 8 del testo originario del decreto-legge in esame con riferimento alle aziende che non attivano o rinunciano ai contenziosi in essere sulle somme da corrispondere a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018.

In particolare le modifiche riguardano in primo luogo la sostituzione della locuzione “che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato” con “che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali…”.

Inoltre, si prevede che l’integrale e tempestivo versamento dell’importo pari alla quota ridotta estingue l’obbligazione gravante in capo alle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell’importo pari alla quota ridotta con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi, con compensazione delle spese di lite.

 

L’emendamento, approvato nel corso dell’esame in sede referente, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme modificano l’articolo 8 del decreto, che ha disciplinato il ripiano del “payback” dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici alle regioni e province autonome per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni dal 2015 al 2018. Si rammenta che l’articolo 8, da un lato, ha consentito alle imprese fornitrici di versare la quota dovuta nella misura pari al 48 per cento purché non attivino contenzioso oppure rinuncino al contenzioso avviato, dall’altro, ha istituito un fondo (con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023) da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa. Dalla relazione tecnica riferita all’articolo 8 si desume che il fondo statale è dimensionato in misura tale da soddisfare integralmente i crediti delle regioni e province autonome anche nell’ipotesi in cui tutte le aziende fornitrici rinuncino al contenzioso e versino il 48 per cento delle somme dovute.

Le modifiche in esame, introdotte in sede referente, si inseriscono nel meccanismo di rinuncia al contenzioso precisando più puntualmente le condizioni di abbandono del contenzioso e disponendo che il versamento nella misura ridotta estingua l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e precluda loro ogni ulteriore azione giurisdizionale in merito.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’emendamento incide sui presupposti e sugli effetti della rinuncia al contenzioso sopra descritto e che il fondo per il contributo statale è comunque di ammontare congruo anche nell’ipotesi che tutte le aziende debitrici accettino il versamento in misura ridotta.

 

ARTICOLO 9, commi 1-bis – 1-quater

Iva su payback dispositivi medici

La norma aggiunge i commi da 1-bis a 1-quater all’articolo 9, disponendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano siano tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l’ammontare dell’IVA sull’importo oggetto di versamento, computando l’IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell’IVA applicabili ai beni acquistati. I medesimi soggetti sono altresì tenuti, su eventuale richiesta dell’azienda interessata dalla richiesta di ripiano, a rendere disponibili i riferimenti e le copie documentali delle fatture oggetto della medesima richiesta. Nel calcolo dell’ammontare dell’IVA di cui alla disposizione precedente si tiene conto di quanto previsto all’articolo 8, comma 4, del provvedimento in esame nella parte in cui prevede l’obbligo di indicare in modo separato l’importo del costo del bene e del costo del servizio.

 

L’emendamento, approvato nel corso dell’esame in sede referente, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma integra l’articolo 9 in materia di IVA sul payback sui dispositivi medici, prevedendo che le Regioni e le province autonome rendano alcune comunicazioni in materia di IVA alle imprese fornitrici di dispositivi medici. In proposito non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 10

Appalto e reinternalizzazione dei servizi sanitari e disposizioni in materia di retribuzioni

Le norme, nel testo iniziale del decreto, prevedono, ai commi 1 e 2, che le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) possano affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatoria, nonché di provvedere al reclutamento del personale medico e infermieristico. I servizi di cui trattasi possono essere affidati esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori economici che si avvalgono di personale in possesso dei necessari requisiti.

Si rammenta che alla disciplina recata dall’articolo 10 non sono stati ascritti effetti finanziari.

Le modifiche introdotte in sede referente dispongono quanto segue:

·        modificano il comma 1, specificando che l’affidamento a terzi dei servizi medici ed infermieristici sia consentito nel caso vi sia impossibilità di utilizzare non solo personale già in servizio, ma anche personale dipendente in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale;

·        modificano il comma 2, rimuovendo il vincolo, previso nel testo iniziale, che il suddetto affidamento sia circoscritto ai servizi di emergenza-urgenza ospedalieri;

·        le disposizioni del decreto-legge in esame non si applicano agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determinazione a contrarre, o altro atto equivalente, entro dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione. La durata degli affidamenti non può in ogni caso eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per quelli in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Le disposizioni del decreto-legge non si applicano neppure ai contratti e alle procedure di affidamento che prevedono il conferimento di attività e servizi sanitari in gestione ad operatori economici, allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o presìdi ospedalieri pubblici.

Con ulteriore modificazione al medesimo articolo 10, si prevede che i membri del Parlamento possano visitare i locali degli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le strutture socio-sanitarie pubbliche. Le suddette visite non necessitano di preavviso e devono svolgersi secondo modalità tali da garantire il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio o della struttura. Da tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano le modalità di affidamento a terzi dei servizi medici e infermieristici da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. In particolare, le modifiche introdotte in sede referente intervengono sull’ambito di applicazione dell’affidamento in questione: al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle novelle in questione, che inoltre incidono su una disciplina cui non sono stati ascritti effetti finanziari.

Riguardo alla facoltà prevista per i membri del Parlamento di visitare i locali degli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le strutture socio-sanitarie pubbliche, non si formulano osservazioni, anche in considerazione del fatto che risulta espressamente previsto che da tale facoltà non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 11, comma 1-bis

Disposizioni in materia di incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nei servizi di emergenza-urgenza

Normativa vigente. L’articolo 11, comma 1, del testo vigente del DL n. 34/2023 in esame prevede la possibilità per le aziende e gli enti del SSN di ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste dai rispettivi CCNL di categoria e di incrementare la tariffa oraria delle predette prestazioni in deroga alla contrattazione vigente nei limiti fissati dalle norme stesse. Si dispone inoltre che i predetti incrementi (fino a 100 euro lordi/ora per il personale medico e a 50 euro lordi/ora per il personale infermieristico) dovranno avvenire nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al decreto in esame, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023.

 

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, prevede che le disposizioni relative al ricorso da parte delle aziende e degli enti del SSN a prestazioni aggiuntive e all’incremento delle tariffe orarie per il personale medico ed infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri siano applicabili, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale.

 

L’emendamento, approvato nel corso dell’esame in sede referente, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le modificazioni introdotte in sede referente estendono la possibilità (introdotta dal testo iniziale del decreto) per le aziende e gli enti del SSN di ricorrere a determinate prestazioni aggiuntive del personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, da contenere entro i limiti di spesa fissati dalla norma: in particolare, viene ora previsto che alle predette prestazioni aggiuntive si possa ricorrere anche per il personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presìdi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione di I e II livello del Servizio sanitario nazionale, sempre nel rispetto dei medesimi limiti di spesa previsti dalla norma originaria, che non vengono modificati. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare essendo gli oneri limitati ai tetti di spesa fissati dall’articolo 11, comma 1, del decreto in esame.

 

ARTICOLO 12

Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza

Normativa vigente. L’articolo 12, ai commi da 1 a 4, nel testo iniziale del decreto-legge in esame consente fino al 31 dicembre 2025, al personale medico che abbia maturato servizio presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d’urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Viene consentito altresì in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2025 ai medici in formazione specialistica di assumere, su base volontaria, incarichi libero-professionali presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale. Tale attività deve essere coerente con l'anno del corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando.

Ai commi 1-4 non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Le modifiche introdotte in sede referente consentono in via sperimentale al personale medico in formazione di prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale con contratto libero-professionale agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti (nuovo comma 2-bis).

Esse inoltre:

- modificano il comma 1 dal punto di vista formale, specificando che ai soggetti sopra descritti è consentita la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza (invece di “Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza”);

- modificano il comma 3 dal punto di vista formale, specificando che l’attività resa dai medici in formazione specialistica presso i servizi di emergenza-urgenza deve essere non solo coerente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto (come già previsto dal testo iniziale della norma), ma anche correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni prevedono misure rivolte al personale dei servizi di emergenza-urgenza. In particolare, le modificazioni introdotte consentono al personale medico in formazione di prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle modifiche introdotte.

 

ARTICOLO 13, comma 1-bis

Disposizioni in materia di procedure concorsuali per la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale

Normativa vigente. L’articolo 4, commi 9-quinquiesdecies – 9-septiesdecies, del DL n. 198/2022 reca norme in merito alla disciplina transitoria prevista dall’articolo 1, comma 268, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), volta alla stabilizzazione - mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato - del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario avente, in base a rapporti a termine instaurati a seguito di reclutamento con procedura concorsuale, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso il personale non più in servizio.

In particolare il comma 9-septiesdecies, oggetto di modifica del decreto-legge in esame in sede referente, dispone che le norme del citato l'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge di bilancio 2022 si applichino, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche se non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35.

Si ricorda che l’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35/2019 (come modificato dall’articolo 1, comma 269 della legge di bilancio 2022) prevede che a decorrere dal 2022 il limite di spesa per il personale degli enti e le aziende del SSN è calcolato sull’incremento del fondo sanitario nazionale rispetto all’esercizio precedente, nella misura del 10% (laddove il testo previgente della norma prevede un incremento del 5%). L’ulteriore incremento di spesa del 5% a decorrere dal 2022 è subordinato all’adozione di una specifica metodologia, individuata dallo stesso articolo 11, per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN. Nell’ambito di questa metodologia, tra l’altro, le Regioni, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale che sono valutati e approvati dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA anche al fine di salvaguardare l’invarianza della spesa complessiva.

 

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, prevede che le procedure concorsuali previste dall’articolo 4, comma 9-septiesdecies, finalizzate alla stabilizzazione del personale precario del SSN siano applicate non solo “al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo” ma anche a quello “tecnico e professionale”.

 

L’emendamento approvato nel corso dell’esame in sede referente, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme in esame intervengono sull’applicazione delle procedure concorsuali da espletare ai fini della stabilizzazione del personale sanitario e che la stessa deve avvenire nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente (limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35), non comportando, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 15-bis

Misure per fronteggiare la grave carenza di operatori di interesse sanitario

La norma, introdotta in sede referente, introduce un nuovo comma all’articolo 4 della legge n. 42/1999 in materia di esercizio delle professioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione per i diplomi conseguiti prima della riforma di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e delle relative norme attuative.

Si ricorda che i commi 537-538 e 542 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 prevedono che coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni possano continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Successivamente il decreto attuativo[3] ha istituito gli elenchi speciali ad esaurimento presso i rispettivi ordini per gli operatori sanitari che non possono iscriversi agli Albi professionali delle professioni sanitarie a causa della mancanza dei requisiti formativi previsti dalla normativa vigente (riforma di cui al decreto legislativo 502/1992 e successive norme attuative). L’articolo 4 della legge n. 42/1999, interessato dalle modifiche in esame, disciplina l’equipollenza dei titoli conseguiti prima della riforma e rinvia ad una disciplina attuativa le norme di dettaglio (DPCM 26 luglio 2011).

La modifica in esame dispone che possono iscriversi all’elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un’attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. L’iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un’attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026.

 

L’emendamento approvato nel corso dell’esame in sede referente, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma interviene – relativamente ai massofisioterapisti – sulla disciplina dell’elenco speciale ad esaurimento ai cui iscritti è consentito di continuare a svolgere le attività della professione sanitaria di riferimento pur in mancanza dei nuovi requisiti previsti per l’iscrizione al rispettivo Albo. In particolare, la norma consente, a determinate condizioni, l’iscrizione all’elenco anche a coloro che abbiano svolto l'attività professionale per un periodo inferiore ai 36 mesi previsti a legislazione vigente. In proposito, considerato che la norma disciplina i requisiti di abilitazione allo svolgimento di un’attività professionale, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 15-ter

Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del SSN

La norma, introdotta in sede referente, sopprime con riguardo ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria e ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione di odontoiatra, il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale (comma 1).

Per esigenze di coordinamento normativo viene conseguentemente disposta l’abrogazione della lett. b) del comma 1 e del comma 2 dell’art 28 del DPR n. 483/1997, disciplinanti i requisiti di ammissione al concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale di odontoiatra (comma 2), nonché la modifica della lett. h-ter) del comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. n. 502/1992, che nel testo vigente prevede che l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale avvenga secondo graduatorie provinciali alle quali è consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca d'interesse (comma 3).

Viene altresì, disposta:

·        l’integrazione dell’art. 2, secondo comma, della legge n. 409/1985, al fine di prevedere che gli odontoiatri possano esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso (comma 4, lett. a));

·        l’abrogazione del terzo comma dell’art. 4 della medesima legge 409/1985 che prevede l’incompatibilità dell’iscrizione all’Albo degli odontoiatri con la iscrizione ad altro Albo professionale (comma 4, lett. b)).

 

L’emendamento che ha introdotto le disposizioni in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma detta specifiche disposizioni in materia di esercizio della professione odontoiatrica prevedendo, in particolare, la soppressione del requisito della specializzazione per la partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale (comma 1) e reca le disposizioni di coordinamento (commi 2 e 3). In proposito, si osserva preliminarmente che la disposizione, concernendo i requisiti per l’accesso a un concorso pubblico, non incide sul numero delle assunzioni e non comporta effetti diretti sui saldi di finanza pubblica.

Nulla da osservare, infine, in merito al comma 4 considerata la portata ordinamentale delle relative disposizioni che specificano l’oggetto della professione od odontoiatria e modificano il regime delle incompatibilità per l’iscrizione al relativo Albo professionale.

 

ARTICOLO 16, comma 1-bis

Disposizioni in materia di sicurezza nei servizi di emergenza-urgenza

La norma, introdotta in sede referente, prevede la possibilità di istituire presidi fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio di emergenza-urgenza, a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica nonché per garantire l’incolumità del personale ivi operante.

I presìdi possono essere istituiti, sulla base di apposita ordinanza adottata dal Questore, nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

L’emendamento, approvato nel corso dell’esame in sede referente, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma consente l’istituzione di presidi fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio di emergenza-urgenza, a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato che la norma introduce attività di carattere facoltativo, non obbligatorio, per l’Amministrazione e che la stessa è assistita da una disciplina volta ad assicurare l’invarianza finanziaria.

 

ARTICOLO 16-bis

Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS

La norma, introdotta durante l’esame referente, prevede che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS)[4], dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025, assumano a tempo indeterminato personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, già reclutato a tempo determinato con le procedure introdotte dalla legge di bilancio 2018.

Si ricorda che la legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) articolo 1, commi 422-434 ha introdotto una nuova disciplina di regolazione dei rapporti di lavoro per attività di ricerca di IRCCS e IZS, per posizioni in ruoli non dirigenziali della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria. Inoltre, in base al comma 429, possono essere sottoscritti contratti a tempo determinato, per la durata del relativo progetto di ricerca, con gli sperimentatori principali, vincitori di bandi pubblici, nazionali, europei o internazionali, demandando allo specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione della relativa disciplina di dettaglio. Il costo del relativo contratto è a carico dei fondi del progetto (finanziato con il bando pubblico), con possibilità di proroga finalizzata al completamento del primo quinquennio, fermo restando il rispetto dei limiti delle risorse finanziarie stanziate.

Le assunzioni in oggetto sono subordinate alla verifica della disponibilità finanziaria nell'ambito delle risorse di cui al comma 424 (cfr. infra).

In particolare, il personale interessato deve aver maturato, al 30 giugno 2023, alle dipendenze di un ente del SSN almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, a seguito di procedura selettiva pubblica e non aver ottenuto due valutazioni annuali negative in base alla normativa vigente.

La norma, inoltre, prevede che le citate assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del SSN e dagli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale.

In particolare, le assunzioni possono avvenire in deroga, tra l’altro, alle seguenti norme:

-        comma 428, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in tema di assunzioni con contratti a tempo determinato e a carattere flessibile presso IRCCS e IZS.

Il comma 428 della richiamata legge di Bilancio 2018 ha previsto la successiva trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine in esame, con possibile inquadramento nella dirigenza, previa verifica dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, dopo il completamento del secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina definita dall’apposito decreto ministeriale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese per il personale e del limite dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca.

-        articolo 11, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 relativamente ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale e ad altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

Si ricorda in proposito che la richiamata disposizione ha operato una revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del SSN: a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN non può superare il valore della spesa sostenuta nell’anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento (limite di spesa previsto dall’art. 2, co. 71, della legge 191/2009).

Per l’attuazione delle norme in esame e per la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca si prevede l’istituzione di un apposito Fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute. Detta istituzione è operata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, utilizzando lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 424, della richiamata legge di Bilancio n. 205/2017.

Si ricorda che il citato comma 424 dispone che per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, entro il limite del 20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il limite di cui al primo periodo è incrementato con le risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute, pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

La relazione tecnica riferita all’articolo 1, commi 422 (istituzione di un ruolo della ricerca del SSN) e 424 della legge di bilancio 2018 quantificava l’onere sulla base di una ricognizione puntuale di tutto il personale di ricerca, al 31 giugno 2016, reclutato dagli IRCCS e dagli IZS con contratti di lavoro a tempo determinato atipici e funzioni svolte. L'analisi dei dati evidenziava che il personale destinatario della norma era di circa 2.860 unità (2.135 presso gli IRCCS e 726 presso gli IZS) di cui 898 di personale a supporto e 1.963 ricercatori, a cui vanno aggiunti coloro che hanno maturato in più istituti l'anzianità richiesta. La RT quantificava un onere complessivamente pari a 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

 

L’emendamento approvato nel corso dell’esame in sede referente, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme prevedono che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), dal 1° luglio 2023 e al 31 dicembre 2025, assumano a tempo indeterminato personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, già reclutato a tempo determinato con le procedure introdotte dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 422-434). Si rammenta che la citata legge di bilancio ha disposto che le assunzioni a tempo determinato di ricercatori e personale di supporto alla ricerca possono avvenire nell’ambito delle risorse stanziate dal comma 424 della medesima legge che erano state individuate dalla relazione tecnica, suo tempo predisposta, sulla base di una ricognizione puntuale di tutto il personale di ricerca, al 31 giugno 2016, reclutato dagli IRCCS e dagli IZS con contratti di lavoro a tempo determinato atipici e funzioni svolte.

Considerato che le disposizioni in esame dovrebbero essere attuate in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del SSN e dagli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, ai fini di valutarne l’impatto finanziario appare necessario disporre di dati aggiornati circa la potenziale platea interessata dalle assunzioni a tempo indeterminato, comprensivi di inquadramento economico, retribuzione media pro capite, ecc., nonché sull’effettiva disponibilità delle predette risorse.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell’articolo 16-bis prevede che per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 16-bis, concernente le assunzioni a tempo indeterminato di personale già reclutato a tempo determinato da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), con un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute in cui confluiscono le risorse di cui all’articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

In proposito, si ricorda che tale ultima norma prevede che le risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca degli IRCCS e degli IZS siano incrementate per complessivi 19 milioni di euro di euro per l’anno 2018, 50 milioni di euro per l’anno 2019, 70 milioni di euro per l’anno 2020 e 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021[5], al fine di innalzare dal 20 al 30 per cento la quota massima delle complessive risorse disponibili per attività di ricerca destinabili alle spese per personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che, in base alle novelle introdotte dalla disposizione in esame, sono ora destinabili anche all’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In proposito si osserva che il comma 5 in esame, nel rinviare l’istituzione del predetto fondo ad un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in sostanza affida ad un futuro provvedimento, peraltro di rango secondario, l’individuazione della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’articolo 16-bis, che non sono oggetto di quantificazione nell’ambito della disposizione, mentre l’articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica richiede che le disposizioni che recano nuovi o maggiori oneri, nell’indicare la spesa autorizzata ovvero le relative previsioni di spesa, provvedano alla “contestuale copertura finanziaria” dei medesimi oneri.

 

ARTICOLO 17-bis

Definizione agevolata delle Regioni e degli enti locali

Le norme consentono agli enti territoriali di definire, con propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227 e 229-bis (stralcio dei carichi fino a mille euro) e 231 (definizione agevolata dei carichi), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche stabilendo proprie modalità applicative diverse da quelle fissate con norme nazionali per la definizione agevolata dei carichi.

Le norme disciplinano anche specifiche questioni inerenti alla definizione agevolata dei carichi quali la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza.

 

L’emendamento approvato nel corso dell’esame in sede referente, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme si limitano ad attribuire agli enti locali la facoltà di definire, con propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227 e 229-bis (stralcio dei carichi fino a mille euro) e 231 (definizione agevolata dei carichi), della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare dal momento che tale facoltà dovrà essere necessariamente esercitata nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica che gravano sugli enti medesimi e nel presupposto che dalle diposizioni regionali non derivino effetti, che risulterebbero non quantificati e non coperti, sulla finanza statale: circa tali elementi è necessario acquisire dati ed elementi dal Governo.

 

ARTICOLO 23-bis

Disposizioni in materia di promozione della previdenza complementare

Normativa vigente. Il comma 4 dell’art. 58-bis del DL n. 124/2019 prevede che il Ministero del lavoro si avvalga delle analisi, degli studi, delle ricerche e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato “Previdenza Italia” al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni dei fondi pensione. Al predetto Comitato è, tra l’altro, attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, ovvero qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere. Per il funzionamento del Comitato è stato previsto (comma 5) un contributo pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. Il suddetto contributo è stato oggetto di rideterminazione (in riduzione) dall’art. 11, comma 17, del DL n. 146/2021 e da ultimo dall'art. 34-ter, commi 1 e 2, del DL n. 152/2021.

Tale Comitato non è ricompreso nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

 

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, individua l’associazione denominata “Assoprevidenza”, in sostituzione del Comitato “Previdenza Italia” individuato nell’assetto vigente, quale ente destinatario del contributo previsto dal comma 5 dell’articolo 58-bis del decreto-legge n. 124 del 2019 a valere sul bilancio dello Stato per lo svolgimento di attività (indicate dal comma 4 della medesima disposizione) di promozione della previdenza complementare (comma 1). Il Ministero del lavoro provvede a erogare direttamente a Assoprevidenza, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, il suddetto contributo e, in via transitoria per il 2023, lo stesso è erogato entro il 30 giugno 2023 (comma 2).

Si evidenzia che l’associazione Assoprevidenza non è ricompresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

 

L’emendamento approvato dalla Commissione di merito, che ha introdotto la disposizione in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma sostituisce l’associazione “Assoprevidenza” al Comitato “Previdenza Italia” quale ente destinatario del contributo previsto a normativa vigente a valere sul bilancio dello Stato per lo svolgimento di attività di promozione della previdenza complementare. Al riguardo, andrebbe chiarito se, soprattutto per l’esercizio 2023 attualmente in corso, le risorse così riattribuite siano effettivamente disponibili e se sulle stesse gravino impegni in rapporto ai quali il Comitato “Previdenza Italia” possa vantare pretese giuridicamente tutelabili.

 

 

ARTICOLO 24, comma 6, lettere da a) a d)

Disposizioni finanziarie

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell’articolo 24 provvede agli oneri derivanti dal presente decreto, richiamando anche le disposizioni di spesa di cui agli articoli 4-bis, 4-ter, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, introdotte nel corso dell’esame in sede referente e di cui si è in precedenza detto per gli aspetti di quantificazione.

Al riguardo, si evidenzia che le citate modifiche non comportano una variazione degli oneri complessivamente indicati all’alinea del comma 6 del predetto articolo 24, risultando in tal senso neutrali sui saldi di finanza pubblica associati al presente provvedimento, dal momento che le spese determinate da tali disposizioni, unitamente a quelle recate dal comma 5-bis dell’articolo 2, trovano integrale compensazione, per un importo cumulato di 26,5 milioni di euro per l’anno 2023, nella riduzione - da 30 a 3,5 milioni di euro per il medesimo anno - del rifinanziamento, previsto dal comma 3 dello stesso articolo 24, del Fondo di cui all’articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025.

In tale quadro, non si hanno osservazioni da formulare.

 



[1]              Di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205/2017.

[2] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

[3] Elenchi speciali istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (decreto del Ministro della salute del 9 agosto 2019, pubblicato in G.U. n. 212 del 10 settembre 2019).

[4] Si ricorda che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS) sono strutture di eccellenza del Servizio sanitario nazionale, a carattere pubblico o privato, che perseguono finalità di ricerca, di tipo prevalentemente clinico e traslazionale , nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità , mentre gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S) rappresentano lo strumento operativo di cui dispone il Servizio Sanitario Nazionale per assicurare la sorveglianza epidemiologica, la ricerca sperimentale, la formazione del personale, il supporto di laboratorio e la diagnostica nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti.

[5] In base al decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, tali risorse, all’interno dello stato di previsione del Ministero della salute, risultano allocate sul capitolo 3398, piano gestionale 3, “Somma da assegnare agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato per il finanziamento dell'attività di ricerca corrente”, con uno stanziamento di circa 191,9 milioni di euro per il 2023 e di 186,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e sul capitolo 5301, “Somma da assegnare agli Istituti zooprofilattici sperimentali per il finanziamento dell’attività di ricerca corrente”, con uno stanziamento di circa 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.