Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 34/2023: Energia, salute, fisco
Riferimenti: AC N.1060/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 26/04/2023
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1060

 

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese

per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

 

(Conversione in legge del DL n. 34/2023)

 

 

 

 

 

N. 57 – 26 aprile 2023

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 3 -

ARTICOLO 1. - 3 -

Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas. - 3 -

ARTICOLO 2. - 6 -

Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell’anno 2023  - 6 -

ARTICOLO 3. - 10 -

Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati - 10 -

ARTICOLO 4. - 11 -

Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. - 11 -

ARTICOLO 5. - 15 -

Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo.. - 15 -

ARTICOLO 6. - 16 -

Tassazione agroenergia. - 16 -

ARTICOLO 7. - 19 -

Agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico.. - 19 -

ARTICOLO 8. - 20 -

Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici - 20 -

ARTICOLO 9. - 23 -

IVA su payback dispositivi medici - 23 -

ARTICOLO 10. - 24 -

Appalto e reinternalizzazione dei servizi sanitari e disposizioni in materia di retribuzioni - 24 -

ARTICOLO 11. - 26 -

Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e anticipo dell’indennità nei servizi di emergenze-urgenza.. - 26 -

ARTICOLO 12. - 28 -

Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza. - 28 -

ARTICOLO 13. - 32 -

Norme transitorie in materia di compatibilità con altre attività per il personale di enti ed aziende del SSN.. - 32 -

ARTICOLO 14. - 32 -

Assunzioni a tempo determinato e a tempo parziale di medici specializzandi - 32 -

ARTICOLO 15. - 34 -

Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero.. - 34 -

ARTICOLO 16. - 35 -

Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario   - 35 -

ARTICOLO 17. - 35 -

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento   - 35 -

ARTICOLO 18. - 37 -

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. - 37 -

ARTICOLO 19. - 38 -

Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale  - 38 -

ARTICOLO 20. - 40 -

Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. - 40 -

ARTICOLO 21. - 42 -

Interpretazione autentica dell'articolo l, commi 174, 176 e 179, della legge 29 dicembre 2022, n. 197  - 42 -

ARTICOLO 22. - 43 -

Modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria.. - 43 -

ARTICOLO 23. - 44 -

Causa speciale di non punibilità per i reati tributari - 44 -

ARTICOLO 24, commi 1-5. - 45 -

Disposizioni finanziarie: rifinanziamento e istituzione di Fondi - 45 -

ARTICOLO 24, comma 6. - 47 -

Disposizioni finanziarie: norme di copertura.. - 47 -

 

 


 

Informazioni sul provvedimento

A.C.

1060

Titolo:

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato:

no

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatori per le Commissioni di merito:

Testa (FdI), per la VI Commissione;

Patriarca (FI-PPE), per la XII Commissione

Commissioni competenti:

VI (Finanze) e XII (Affari sociali)

 

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34,

recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

Le norme dispongono circa l’utilizzo di 405 milioni di euro già nella disponibilità della Cassa per i servizi energetici e ambientali (comma 3), destinandoli:

-          nel limite di 400 milioni di euro, per il riconoscimento, nel secondo trimestre del 2023, del bonus sociale elettrico e gas a favore dei clienti domestici in gravi condizioni di salute e dei nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro. (comma 1);

-          nel limite di 5 milioni di euro, per il riconoscimento, dal secondo trimestre 2023 al 31 dicembre 2023, del suddetto bonus anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro (l’attuale limite, si rammenta, è fissato a 20.000 euro).

Le disposizioni sono state attuate dall’Arera con la delibera 30 marzo 2023 134/2023/R/com. Nella delibera si dà conto degli avanzi e dei disavanzi derivanti dalla differenza tra le risorse precedentemente messe a disposizione dallo Stato per la riduzione degli oneri generali nei settori elettrico e gas e per il riconoscimento dei bonus sociali “rafforzati”, concludendo che “l’avanzo risulta sufficiente a finanziare le CCI [ossia le compensazioni integrative introdotte in via temporanea per mitigare gli effetti dei rincari energetici sulle famiglie] del II trimestre, oltre agli oneri del ‘bonus base’ previsti nel medesimo trimestre”.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la stima in 400 milioni di euro dell’onere derivante dal finanziamento delle componenti di compensazione integrativa (CCI) dei bonus sociali è stata effettuata tenendo conto della soglia ISEE di 15 mila euro e della riduzione del bonus sociale disposte dalla legge di bilancio 2023, nonché del percorso di progressivo azzeramento delle aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di consumo di gas naturale fino a 5000 mc/anno.

In particolare, per il riconoscimento del bonus sociale nel II trimestre 2023, con riferimento al settore elettrico, è stato assunto come riferimento (previsione di prezzo per il cliente domestico tipo a 3kW, 2.700 kWh/anno) un prezzo medio di 27 c€/kWh. Si stima una platea di 4,27 milioni di beneficiari, di cui 1,45 milioni con ISEE superiore a 9.350 euro, a cui il bonus si applica in misura ridotta all’80 per cento. La stima degli oneri per il bonus sociale elettrico nel II trimestre 2023 è di 318 milioni di euro, di cui 149 milioni di euro per il Bonus Base e 169 milioni di euro per la compensazione integrativa.

Con riguardo al settore gas, il prezzo medio assunto come riferimento (previsione di prezzo per il cliente domestico tipo gas con 1.400 smc/anno) è di 103 c€/smc. La platea di beneficiari stimata è di 2,95 milioni di beneficiari, di cui 1,2 milioni con ISEE superiore a 9.350 euro, a cui il bonus si applica in misura ridotta all’80 per cento.

La stima degli oneri per il bonus sociale gas nel II trimestre è di 81 milioni di euro, di cui 74 milioni di euro per il Bonus Base e 7 milioni di euro per la compensazione integrativa.

Per il riconoscimento del bonus sociale elettrico anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli e un ISEE fino a 30.000 euro, si prevede un onere di 3 milioni di euro per il II trimestre 2023 e 2 milioni di euro per un effetto di trascinamento per il “bonus base” per i restanti trimestri.

Il comma 3, prosegue la relazione tecnica, dispone che all'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 405 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede nell’ambito delle risorse disponibili nel bilancio della CSEA. Tale onere è compatibile con le disponibilità residue degli stanziamenti autorizzate con la legge di bilancio per il 2023, in particolare per la finalità del rafforzamento del bonus sociale; ciò alla luce della circostanza che le stime per la legge di bilancio 2023 erano state effettuate in un contesto di prezzi più elevati di quelli che è stato possibile apprezzare negli ultimi giorni del 2022, quando è stata adottata la deliberazione ARERA 735/2022 e che a fine novembre 2022 sono stati resi disponibili dal Sistema informativo integrato i dati di consumo annuo dei titolari di bonus, che sono stati pubblicati nel documento per la consultazione ARERA 646/2022 e che sono stati utilizzati per la revisione dei consumi di riferimento dei diversi profili di riferimento dei titolari di bonus gas.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa il bonus sociale elettrico e gas         nel secondo trimestre del 2023, nel limite di 400 milioni di euro, e lo estende, nel limite di 5 milioni di euro, dal medesimo secondo trimestre fino al 31 dicembre 2023, per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con ISEE non superiore a 30.000 euro (invece degli attuali 20.000 euro).

Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)[1] che, come si evince dalla relazione tecnica, appaiono congrue rispetto alle finalità della disposizione, e risultano effettivamente disponibili. Si tratta infatti delle risorse residue risultanti dagli stanziamenti autorizzati con la legge di bilancio per il 2023 ai fini del rafforzamento del bonus sociale e non integralmente utilizzate, posto che gli stanziamenti originariamente definiti con la predetta legge erano stati quantificati tenendo conto di prezzi più elevati.

In proposito, non si formulano quindi osservazioni, tenuto conto, da un lato, che le disposizioni in esame operano nell’ambito di limiti di spesa e, dall’altro che esse, poiché attuate a valere su risorse non utilizzate e originariamente previste per finalità analoghe a quelle in esame per il medesimo esercizio 2023, non avranno impatti diversi da quelli già scontati nei tendenziali di saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 2

Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell’anno 2023

Le norme prevedono l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali nei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, nonché sui conguagli relativi ai consumi del primo trimestre 2023 (comma 1). Prevedono analogamente che l’aliquota ridotta si applichi anche alle forniture di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell’ambito di un contratto servizio energia e alle forniture di servizi di teleriscaldamento contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi del secondo trimestre 2023 (comma 2). Gli oneri sono valutati in 539,8 milioni di euro per il 2023 (comma 3).

Infine, si prevede l’annullamento degli oneri generali di sistema del gas per il secondo trimestre e, per il solo mese di aprile, l’applicazione ai consumi fino a 5.000 mc/anno della componente negativa UG2C in misura pari al 35 per cento del valore applicato nel primo trimestre 2023 (comma 4). Gli oneri sono valutati in 280 milioni di euro, da trasferire a CSEA (comma 5).

L’applicazione della componente negativa per il mese di aprile e l’annullamento delle altre elementi degli oneri di sistema sono stati disposti dall’Arera con la delibera 30 marzo 2023 134/2023/R/com.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Minori entrate extratributarie

 

Riduzione al 5% dell’aliquota IVA sul gas metano nel II trimestre 2023 (minor gettito associato agli usi civili e industriali) (comma 1)

524,3

 

 

 

524,3

 

 

 

524,3

 

 

 

Riduzione al 5% dell’aliquota IVA sul gas metano nel II trimestre 2023 (minor gettito associato alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano nell’ambito di un “contratto servizio energia”) (comma 2)

15,4

 

 

 

15,4

 

 

 

15,4

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adeguamento aliquote negative della componente tariffaria UGC2 applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 mc/anno, relativamente al mese di aprile 2023 – trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (comma 5)

160,0

 

 

 

160,0

 

 

 

160,0

 

 

 

Proroga al II trimestre 2023 dell’azzeramento degli oneri generali di sistema per il settore gas – trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

120,0

 

 

 

120,0

 

 

 

120,0

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote IVA sulla somministrazione di gas metano, sono stati utilizzati i dati sui consumi delle famiglie del 2021 (fonte Istat), aggiornati al 2022 mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici. Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi e tenendo conto che il secondo trimestre incide per il 19,98 per cento sul totale annuo in termini di consumi (quota stimata sui consumi 2022, ultimi dati disponibili), si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (467,27 milioni di euro). Per tener conto di tutti gli usi civili, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5 per cento. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili sono pari a 490,6 milioni di euro nel secondo trimestre 2023. Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell’aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati Dogane 2021. A tali consumi è stato applicato un prezzo medio stimato per il 2022 e, inoltre, si è tenuto conto che il peso del II trimestre è pari al 25 per cento. Applicando una variazione di 17 punti percentuali alla spesa del primo trimestre e tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l’IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l’IVA sugli acquisti in tutto o in parte. Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull’intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 33,70 milioni di euro. La variazione di gettito IVA complessiva risulta pertanto stimata in 524,34 milioni di euro nel secondo trimestre 2023.

Con riguardo alla riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA applicabile alle forniture di servizi di teleriscaldamento, è stato utilizzato il dato, di fonte GSE, dell’energia termica erogata in Italia tramite reti di teleriscaldamento per riscaldamento e fornitura di acqua calda igienico sanitaria nel 2021, pari a 10TWh, di cui 6,5 Twh erogati ad uso residenziale e il rimanente ad uso terziario ed industriale. Di norma, si ricorda, l’aliquota applicabile è del 10 per cento, in caso di energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento e del 22 per cento negli altri casi. Si ipotizza, pertanto, che l’energia termica fornita alle utenze residenziali assoggettabili all’aliquota del 10 per cento ammonti a 4,68 TWh, mentre i restanti 1,82 TWh siano riferiti ad utenze assoggettabili all’aliquota del 22 per cento. Si stima poi che nel secondo trimestre 2023 siano consumati 0,7 TWh per uso domestico su 6,5 TWh e che, pertanto, 0,504 TWh siano attualmente sottoposti ad IVA con aliquota pari al 10 per cento e 0,196 TWh siano sottoposti ad IVA con l’aliquota al 22 per cento.

Si assume, infine, un prezzo medio dell’energia termica erogata tramite reti di teleriscaldamento pari a 191 €/MWh.

Il gettito atteso è quindi di 6.685.000 euro (0,7*191*1.000.000*0.05), anziché di 17.862.320 euro (0,504*0,10*191*1.000.000+0,196*0,22*191*1.000.000). Il minor gettito è quindi pari a 11,18 milioni di euro.

In merito alla riduzione dell’aliquota IVA sulle somministrazioni di energia termica prodotta nell’ambito di un “contratto di servizio energia” da impianti a gas, la stima degli effetti finanziari è stata svolta sulla base della Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2020 del MITE. Da essa risulta che il consumo di energia prodotta con gas naturale delle famiglie per il 2020 era pari a 15.209.000 tep, ossia 13.414.338.000 mc. Moltiplicando detti consumi per un prezzo stimato in 0,835182 €/mc, consegue una spesa per le famiglie pari a 11,2 miliardi di euro, maggiorata del 5 per cento per considerare i consumi di altri soggetti che non possono detrarre l’IVA. Stimando che l’1,3 per cento della spesa sia attribuibile al gas impiegato per la produzione di energia termica sulla base di contratti servizio energia, la relativa spesa risulta pari a 152,88 milioni di euro. Ripartendo tale spesa sui trimestri e in base alla stagionalità e depurandola dell’IVA, a seguito della diminuzione dell’aliquota IVA dal 22 al 5 per cento, si stimano effetti finanziari negativi per 4,26 milioni di euro.

Quanto all’annullamento degli oneri generali di sistema gas nel secondo trimestre e all’applicazione di un’aliquota negativa per la componente UGC2 per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 mc/anno, la relazione tecnica precisa che gli oneri sono stimati rispettivamente pari a 120 milioni e a 160 milioni di euro. In particolare, l’onere per la componente tariffaria negativa è stimato sulla base di consumi, nel solo mese di aprile, per tali scaglioni di consumo, per 1,4 miliardi di Smc. A tali volumi si applica, limitatamente al mese di aprile, un’aliquota di -11,3 centesimi/Smc.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che i commi 1-3 prorogano (per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023) la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA sul metano per usi civili e industriali e prevedono l’applicazione della medesima riduzione anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento, valutando i relativi oneri in 539,8 milioni di euro per il 2023. In proposito, si osserva che la metodologia impiegata per la stima degli effetti finanziari derivanti dalla riduzione dell’aliquota IVA per le forniture di servizi di teleriscaldamento è diversa da quella utilizzata in occasione dell’approvazione della legge di bilancio 2023; in tale circostanza, per stimare gli effetti finanziari derivanti dalla riduzione dell’aliquota IVA nel primo trimestre 2023 sono stati usati i dati ARERA relativi ai consumi elettrici in termini di teleriscaldamento. Sarebbe quindi opportuno acquisire elementi informativi circa le ragioni per le quali sia stata utilizzata la nuova metodologia, basata sui dati GSE relativi all’energia termica erogata tramite reti di teleriscaldamento.

I commi 4 e 5 invece prorogano misure agevolative riferite agli oneri generali di sistema del gas naturale e valutano i relativi oneri in 280 milioni di euro per il 2023. In proposito, si osserva che gli effetti finanziari derivanti dall’annullamento degli oneri di sistema e dall’applicazione di aliquota negativa della componente UGC2 sono indicati nel prospetto riepilogativo come maggiore spesa corrente sia in termini di saldo netto da finanziare, che di fabbisogno e di indebitamento netto, a differenza di quanto risulta invece dalla nota tecnico illustrativa alla legge di bilancio 2023, nella quale gli effetti di analoghe misure in termini di fabbisogno erano indicati quali minori entrate extratributarie. Sarebbe quindi opportuno acquisire chiarimenti circa la diversa classificazione degli effetti finanziari utilizzata nel prospetto riepilogativo allegato al decreto-legge in esame, rispetto a quella adottata con la legge di bilancio 2023.

 

ARTICOLO 3

Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati

Le norme prevedono il riconoscimento ai clienti domestici residenti non percettori del bonus sociale di un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 nei quali la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superi la soglia di 45 €/MWh. A tal fine, la rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre. Le norme demandano ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica la definizione dei criteri per l’assegnazione del contributo e ad una deliberazione dell’Arera la definizione delle modalità applicative e della misura del contributo. Per il riconoscimento di detto contributo è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro, da trasferire a CSEA entro il 30 giugno 2023, a cui si provvede ai sensi dell’articolo 24, alla cui scheda si rinvia.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo riscaldamento IV trimestre 2023 ai clienti domestici residenti diversi dai titolari di bonus sociale – trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (comma 4)

1.000,0

 

 

 

1.000,0

 

 

 

1.000,0

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che il contributo è riconosciuto a parziale compensazione delle spese di riscaldamento attraverso la bolletta elettrica del nucleo familiare presso l’abitazione di residenza (esclusi i clienti titolari di bonus sociale elettrico). Tale contributo – si precisa – si applica solo nei mesi invernali in cui il prezzo del gas naturale all’ingrosso superi una soglia prefissata, pari a 45 €/MWh (su base mensile). L’utilizzo dell’utenza elettrica permette, secondo la relazione tecnica, di identificare l’abitazione di residenza (informazione non disponibile per le utenze gas) e di rendere il contributo indipendente dall’effettiva modalità di riscaldamento (a gas, elettrico, con altri materiali combustibili); in tal modo, non si determinano distorsioni rispetto a una specifica modalità o a un determinato combustibile.

 

In merito ai profili di quantificazione, la norma riconosce, in caso di prezzi del gas elevati e al sussistere di determinati presupposti, un contributo ai clienti domestici, autorizzando – a tal fine – la spesa di un miliardo per il 2023 e demandando la disciplina attuativa a un decreto ministeriale e a una deliberazione dell’Arera. In proposito non si formulano osservazioni considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento e che il contributo può essere modulato, con la disciplina attuativa, in modo da essere riconosciuto entro il limite delle risorse disponibili.

 

ARTICOLO 4

Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

Le norme prevedono il riconoscimento di un contributo alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

In particolare:

-          alle imprese cd. energivore, i cui costi per kWh della componente energia elettrica abbiano, nel primo trimestre 2023, subito un incremento di oltre il 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata; in tal caso, l’incremento del costo è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili utilizzati ed il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica registrato nel secondo trimestre (comma 2);

-          alle altre imprese allacciate alla rete elettrica con potenza pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito di imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica utilizzata nel secondo trimestre 2023, sempre che nel primo trimestre del 2023 abbia subito un incremento maggiore del 30 per cento rispetto al primo trimestre del 2019 (comma 3);

-          alle imprese cd. gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di gas consumato nel secondo trimestre solare del 2023 per usi non termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale MI-GAS abbia subito nel primo trimestre 2023 un aumento di oltre il 30 per cento rispetto al primo trimestre 2019 (comma 4);

-          alle imprese non gasivore, è riconosciuto, alle medesime condizioni, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto e l’uso di gas naturale (comma 5).

Se il venditore non è cambiato rispetto al 2019, è tenuto a inviare al cliente, su sua richiesta, il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e l’ammontare del credito di imposta spettante per il secondo trimestre 2023 (comma 6).

I crediti di imposta sono utilizzabili solo in compensazione e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e IRAP (comma 7). Sono cedibili, per intero ad altri soggetti fino a tre volte (la seconda e terza volta, però, solo a intermediari finanziari) (comma 8).

Gli oneri sono valuti complessivamente in 1.348,66 milioni di euro (comma 9). Si prevede il monitoraggio da parte del Ministero dell’economia e delle finanze della fruizione dei crediti di imposta ai fini dell’adozione delle misure eventualmente necessarie al rispetto dell’articolo 81 della Costituzione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

Credito d’imposta-II trimestre 2023-imprese energivore (comma 2)

430,7

 

 

 

430,7

 

 

 

430,7

 

 

 

Credito d’imposta-II trimestre 2023 imprese diverse da energivore (comma 3)

382,6

 

 

 

382,6

 

 

 

382,6

 

 

 

Credito d’imposta-II trimestre 2023-imprese gasivore (comma 4)

 

 

 

 

429,6

 

 

 

429,6

 

 

 

Credito d’imposta-II trimestre 2023 imprese diverse da gasivore (comma 5)

 

 

 

 

105,8

 

 

 

105,8

 

 

 

Maggiori spese in conto capitale

Credito d’imposta-II trimestre 2023-imprese gasivore (comma 4)

429,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito d’imposta-II trimestre 2023 imprese diverse da gasivore (comma 5)

105,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che:

-          con riferimento al comma 2, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza con la relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 16,5645 milioni di MWh (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel secondo trimestre 2023, pari a 2.153,38 milioni di euro (16,5645 milioni di MWh*130 euro/MWh =2.153,38 milioni di euro). Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 20 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l’anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 430,68 milioni di euro;

-          con riferimento al comma 3, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, sulla base delle informazioni fornite dall’ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle imprese in esame per i consumi di energia elettrica nel secondo trimestre 2023 di circa 3,83 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese in esame pari a circa 29,43 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN) che è stimato, per il secondo trimestre 2023, pari a 130 euro/MWh (29,43 milioni di MWh* 130 euro/MWh=3,83 miliardi di euro). Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 10 per cento per l’intero ammontare della predetta spesa, si stimano, per l’anno 2023, effetti finanziari negativi pari a 382,59 milioni di euro;

-          con riferimento al comma 4, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza alla relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici - Stato dei servizi 2021. Tale consumo risulta pari a 18,9 miliardi di Smc/anno e, quindi, per il secondo trimestre 2023, pari a 4,725 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, relativi al secondo trimestre 2023, pari a 2,15 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che si assume pari a 43 €/MWh. Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 20 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l’anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 429,62 milioni di euro;

-          con riferimento al comma 5, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, tenuto conto che la relazione tecnica alla norma relativa al contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, già tiene conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell’ARERA - Stato dei servizi 2021, si stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sia pari, su base annua, a 7,755 miliardi di Smc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nel secondo trimestre 2023 pari al 15% del consumo annuo, si stima un consumo nel predetto trimestre pari a 1,163 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel secondo trimestre 2023, pari a 528,85 milioni di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici relativi al secondo trimestre 2023 delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 43 €/MWh. Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 20 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l’anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 105,77 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma riconosce nel secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese. In proposito, si osserva che le ipotesi formulate in relazione ai prezzi del gas e dell’energia elettrica appaiono sostanzialmente in linea con i prezzi registrati sulle piattaforme del Gestore dei mercati energetici (GME) nei mesi di marzo e aprile. Le stime elaborate per i consumi sono coerenti con quelle impiegate nei precedenti provvedimenti e la quantificazione degli oneri risulta verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi poste alla base della stessa.

Per quanto riguarda la registrazione degli effetti sui saldi, si rileva che i contributi, pur presentando una struttura analoga, sono qualificati, sul saldo netto da finanziare, come spesa in conto capitale se riferiti al gas e come spesa in conto corrente se riferiti all’elettricità: pur essendo tale impostazione coerente con quanto indicato nelle relazioni tecniche riferite agli ultimi provvedimenti di sostegno alle imprese, circa le ragioni di tale diversa classificazione andrebbero acquisiti elementi esplicativi, non reperibili nelle relazioni tecniche riferite alle misure in esame.

Infine, tenuto conto che si tratta di misure che hanno già trovato applicazione in passati periodi (2022 e primo trimestre 2023), sarebbe utile che venissero forniti maggiori elementi informativi e dati relativi al tiraggio delle agevolazioni fiscali sin qui riconosciute; ciò anche al fine di poter riscontrare la loro corrispondenza con le stime effettuate dalle rispettive relazioni tecniche, la cui metodologia è analoga a quella ora in esame.

 

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo

La norma ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, prevedendo l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Si dispone inoltre che siano parimenti esclusi, dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta.

In proposito si ricorda che i citati commi da 115 a 119 prevedono l’applicazione nel 2023 di un contributo di solidarietà a carico dei soggetti che esercitano le attività di importazione, produzione, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi, se da tali attività è derivato almeno il 75 per cento dei ricavi nell’anno di imposta precedente il 1° gennaio 2023. Il contributo è pari al 50 per cento della quota del reddito soggetto ad IRES relativo al periodo di imposta precedente il 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi nei quattro anni di imposta antecedenti. Se la media è negativa, si assume un valore pari a zero. Il contributo non può, in ogni caso, superare il 25 per cento del valore del patrimonio netto.

Alla disposizione sono stati ascritti effetti positivi pari a circa 2,5 miliardi nel 2023.

Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 404 milioni di euro per l’anno 2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Minori entrate tributarie

 

 

404

 

 

 

404

 

 

 

404

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima, sono stati considerati i dati contenuti nelle dichiarazioni Redditi Società di capitali interessate dalla nonna (anni d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021), sterilizzando il reddito imponibile dai valori dei decrementi delle Riserve in sospensione d'imposta indicati nel campo RS140 col. 3. La platea dei soggetti sui quali è stata calcolata la stima corrisponde a quella considerata ai fini della valutazione della misura originaria che ha introdotto il prelievo in esame - art. 1 commi 115-119 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). Su tale platea si è rilevato che al 31 dicembre 2021 le riserve in sospensione d'imposta ammontano a circa 5,1 miliardi di euro, con utilizzi nelle annualità 2018-2021 in media pari a circa 103 milioni di euro (2% del totale). In un'ottica di estrema prudenza e in assenza dei dati dichiarativi relativi all'utilizzo delle suddette riserve nel 2022, si è ipotizzato che in tale annualità l'utilizzo delle riserve in sospensione sia pari al 30% del loro ammontare complessivo con una riduzione della base imponibile del contributo pari a circa 1,6 miliardi di euro. Alla luce di tale ipotesi, si stima che la misura determini una riduzione di gettito del contributo straordinario di circa 404 milioni di euro nel 2023.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione riduce la base imponibile cui applicare il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 previsto dai commi 115-119 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022, prevedendo l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. In proposito, nel prendere atto dei dati forniti dalla relazione tecnica, andrebbe comunque esplicitato il procedimento posto alla base della stima del minor gettito nella misura indicata dalla relazione tecnica e pari a 404 milioni.

In proposito si ricorda che l’aliquota prevista dai commi 115-119 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022 per il contributo 2023 è pari al 50%.

 

ARTICOLO 6

Tassazione agroenergia

La norma dispone una deroga, per il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, alla disciplina vigente sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali, e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche, di cui al comma 423, articolo 1 della legge n. 266 del 2005.

In proposito si evidenzia che il citato comma 423 dispone che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti  che rivestono la qualifica di società agricola è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.  

La disposizione in esame prevede che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, nella determinazione del reddito imponibile in questione, la componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, sia data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica, stabilito dall’ARERA, e un valore di 120 euro al MegaWatt/ora.

La disposizione prevede pertanto che la produzione di energia oltre i 2.400.000 kWh anno per il biogas e oltre i 260.000 kWh per il fotovoltaico cui si applica il coefficiente di redditività del 25% anziché essere valorizzato con il prezzo di mercato della componente energia sia valorizzato con il minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica, determinato dall’ARERA, e il valore di 120 euro/MWh.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4,32 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 24, alla cui scheda si rinvia.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Minori entrate tributarie

 

IRPEF/IRES

3,9

 

 

 

3,9

 

 

 

3,9

 

 

 

IRAP

 

 

 

 

0,4

 

 

 

0,4

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

IRPEF/IRES

 

1,7

 

 

 

1,7

 

 

 

1,7

 

 

IRAP

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

0,2

 

 

Maggiori spese correnti

 

IRAP

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

IRAP

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, al fine di stimare gli oneri derivanti dalla disposizione che modifica l'articolo 1, comma 423, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono stati presi in considerazione gli impianti di biogas in esercizio a novembre 2022 sulla base dei dati pubblicati dal GSE. A partire da tali dati, è stato valutato di non considerare gli impianti di dimensione superiore a l MW in quanto sicuramente non di proprietà di aziende agricole che adottano il regime forfettario mentre sono stati inclusi, in via prudenziale, tutti i 1.750 impianti di potenza fino ad 1 MW anche se molti di questi impianti sono al di fuori del regime sopracitato. A partire dalla potenza installata relativamente a tali 1.750 impianti, è stata calcolata la produzione annuale al netto della franchigia prevista dalla norma e adottando un numero medio di ore di funzionamento annuali posto pari a 7.400, quantitativo basato sui dati di letteratura e al netto delle quantità dedicate ai servizi ausiliari che il GSE decurta in automatico. Sulla produzione annuale è stata applicata la quota forfettaria del 25% previsto dal citato comma 423 della Legge 266/2005 e l'imponibile è, quindi, desunto applicando il valore medio dell'energia ceduta nell'anno fiscale di riferimento. Il costo dell'intervento deriva, quindi, dalla differenza tra il gettito IRPEF/IRES e IRAP atteso per l'anno 2022 e il gettito conseguente all'applicazione del tetto di 120 euro MWh previsto dalla norma in esame. Il gettito atteso nell'anno 2022 a normativa vigente è stato stimato adottando il valore medio dell'energia registrato nel 2021 e pari a 125,06 euro MWh.

 

 

 

Valore energia

Imponibile

IRPE/IRES

IRAP

TOTALE

Media 2015-2020

52.123.937

22.406.193

2.032.834

24.439.027

Media 2017-2019

58.026.356

24.944.233

2.263.028

27.207.261

Media 2018

64.127.307

27.567.642

2.500.965

30.068.607

Media 2021

129.539.024

55.694.680

5.052.022

60.746.702

Tetto euro 120

124.297.800

53.440.954

4.847.614

58.288.568

 

Il costo dell'intervento normativo può, pertanto, essere stimato, in via estremamente prudenziale, in circa 2,456 milioni di euro.

Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari di cassa ascrivibili alla proposta emendativa in

esame.

 

 

2023

2024

Dal 2025

IRPEF/IRES

-3,94

1,69

0

IRAP

-0,38

0,17

0

TOTALE

-4,32

1,87

0

 

In merito ai profili di quantificazione, rilevato che la norma dispone una deroga, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, alla disciplina vigente sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali, e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche, non si formulano osservazioni atteso che la stima degli oneri appare verificabile sulla base dei dati e degli elementi posti alla base della stessa.

 

ARTICOLO 7

Agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico

Le norme stabiliscono che per la determinazione dell’ammontare delle agevolazioni fiscali spettanti per interventi di risparmio energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali. Si prevede, inoltre, che la somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non debba eccedere il 100 per cento della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo.

La disposizione si applica con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che sotto il profilo strettamente finanziario, alle stesse non si ascrivono maggiori oneri rispetto alle previsioni di Bilancio in quanto in sede di valutazione degli effetti delle agevolazioni in esame è stato considerato sempre in un’ottica prudenziale l’intero ammontare della spesa relativa agli interventi di risparmio energetico.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma stabilisce che per la determinazione dell’ammontare delle agevolazioni fiscali spettanti per interventi di risparmio energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome. Si rileva, altresì, che alle disposizioni descritte non si ascrivono maggiori oneri rispetto alle previsioni di bilancio in quanto, come risulta dalla relazione tecnica, - in sede di valutazione degli effetti delle agevolazioni in esame - è stato considerato sempre, in un’ottica prudenziale, l’intero ammontare della spesa incentivata.

Ciò premesso, si rileva, comunque, che le disposizioni in esame nella loro formulazione testuale appaiono avere implicitamente carattere interpretativo e portata retroattiva, considerato che esse sono riferite a contributi già istituiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge ma “erogati negli anni 2023 e 2024”: la cumulabilità risulterebbe dunque applicabile a contributi previsti da norme già vigenti ma la cui manifestazione per cassa (erogazione) avverrà negli anni 2023 e 2024. Tenuto conto di tale campo di applicazione, andrebbe quindi acquisita chiarimento da parte del Governo circa la possibilità che la norma risulti applicabile a contenziosi attualmente in essere: in tal caso, infatti, la soluzione normativa proposta potrebbe andare a detrimento delle amministrazioni concedenti, con la possibile manifestazione di oneri non preventivamente iscritti in bilancio.

 

ARTICOLO 8

Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici

Le norme istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018 (in relazione a quanto disposto dall'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78/2015).

 

Si ricorda che sulla base dall'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78/2015, le aziende fornitrici di dispositivi medici sono tenute, in caso di sforamento del tetto di spesa regionale e nazionale, ad adempiere all’obbligo di ripiano posto a loro carico entro il 30 aprile 2023.

Con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6 luglio 2022 è stato certificato lo sforamento del tetto di spesa per dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018, ponendo a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici un onere complessivo pari a circa 2.086 milioni di euro, come risulta dalla seguente tabella:

 

 

Successivamente, ciascuna regione e provincia autonoma ha emanato il provvedimento diretto a ripartire l'onere complessivo tra le singole aziende fornitrici di dispositivi medici, le quali avrebbero dovuto versare gli importi dovuti in favore delle regioni entro il 14 gennaio 2023. L'articolo 1 del decreto-legge 4/2023 (trasfuso nell'articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 198/2022, in sede di conversione di tale decreto) ha differito il termine per il versamento al 30 aprile 2023.

 

Le norme prevedono altresì che a ciascuna regione e provincia autonoma sia assegnata una quota del fondo di cui al comma 1, secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015-2018. Gli importi della quota del fondo assegnati a ciascuna regione provincia autonoma possono essere utilizzati per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell'anno 2022.

Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali.

In caso di mancato versamento del contributo, in misura integrale o decurtato nei termini anzidetti, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. Resta inoltre confermato che le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere annualmente, al Ministero della salute, apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.

Per esigenze di liquidità connesse all’assolvimento dell'obbligo di ripiano in oggetto le piccole e medie imprese possono richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo già costituito presso il Mediocredito Centrale Spa (Fondo finalizzato ad assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Fondo contributo Statale per il ripiano del superamento del tetta di spesa del dispositivi medici

1.085,0

 

 

 

1.085,0

 

 

 

1.085,0

 

 

 

 

La relazione tecnica fa presente che il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, ha certificato il superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ponendo a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici un onere complessivo pari a circa 2.086 milioni di euro.

La RT afferma che con la norma in oggetto si prevede che il bilancio dello Stato si faccia carico di una quota del suddetto importo di 2.086 milioni di euro, pari complessivamente a 1.085 milioni di euro, pari al 52% del totale. La possibilità di erogare un importo ridotto, precisa la RT, è riservata esclusivamente alle aziende che non hanno attivato contenzioso avverso il citato decreto interministeriale del 6 luglio 2022 e i relativi provvedimenti regionali o che, avendolo già attivato, vi rinuncino.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione per l’anno 2023 pari a 1.085 milioni di euro da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018.

Non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione dal momento che il contributo a carico del bilancio dello Stato è limitato alle risorse del Fondo appositamente istituito.

Con riferimento alla possibilità per le aziende fornitrici di richiedere finanziamenti mediante garanzia del Fondo già costituito presso il Mediocredito Centrale Spa (finalizzato ad assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si formulano osservazioni dal momento che la predetta garanzia opera nell’ambito delle disponibilità del Fondo stesso.

 

ARTICOLO 9

IVA su payback dispositivi medici

La norma prevede che, in relazione ai versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici alle regioni, le aziende possano portare in detrazione l’IVA determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti e i relativi costi sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP i costi relativi ai versamenti previsti dalla norma in esame sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati.

In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le aziende fornitrici di dispositivi medici emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39 del DPR n. 633/1972.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, sulla base delle informazioni acquisite dagli operatori del settore con riferimento ai versamenti sostanzialmente ancora da effettuare, la misura chiarisce che i comportamenti messi in atto dai soggetti interessati dalla disposizione già sono coerenti con la normale applicazione delle norme che regolano il funzionamento dell'imposta sul valore aggiunto e in termini di deducibilità dei versamenti ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

Nel complesso, quindi la misura in esame non comporta variazioni rispetto al gettito iscritto nelle previsioni di Bilancio.

 

In merito ai profili di quantificazione, premesso che la norma, in relazione ai versamenti effettuati alle regioni dalle aziende produttrici di dispositivi medici a causa dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica (cosiddetto payback), prevede che le aziende stesse possano portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l’assenza di variazioni rispetto al gettito già iscritto nelle previsioni di bilancio e non si formulano osservazioni.

In proposito si ricorda che la detrazione IVA è già prevista per il cd. payback farmaceutico. In particolare, il comma 394 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 ha previsto il diritto alla detrazione IVA sui versamenti effettuati da parte delle aziende farmaceutiche per sforamento del tetto della spesa farmaceutica. In proposito, la relativa relazione tecnica affermava che la disposizione, di natura interpretativa, faceva riferimento a comportamenti che, nell'ambito della spesa farmaceutica, già erano posti in essere dalle aziende come peraltro previsto anche dalla prassi interpretativa. Pertanto, l’intervento interpretativo non comportava variazioni rispetto al gettito IVA iscritto nelle previsioni di Bilancio.

 

ARTICOLO 10

Appalto e reinternalizzazione dei servizi sanitari e disposizioni in materia di retribuzioni

Le norme prevedono che le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) possano affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatoria, nonché di provvedere al reclutamento del personale medico e infermieristico. I servizi in parola possono essere affidati esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori economici che si avvalgono di personale in possesso dei necessari requisiti (commi 1 e 2).

Si prevede altresì che con decreto del Ministro della salute, sentita l'ANAC, siano elaborate linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici oggetto degli affidamenti di cui ai commi precedenti. La stazione appaltante, nella decisione a contrarre, motiva espressamente sulla osservanza delle previsioni e delle predette condizioni e sulla durata dell'affidamento. L'inosservanza di tali disposizioni è valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale. Il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura pubblica per lavorare presso un operatore privato che fornisce i servizi in regime di esternalizzazione, non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale. (commi 3-6).

Le aziende e gli enti del SSN, al fine di reinternalizzare i servizi appaltati, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del DL 35/2019, avviano le procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio. Non possono partecipare alle procedure selettive coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il SSN, si siano dimessi dalle dipendenze dello stesso.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma preliminarmente che le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la RT afferma che:

·        con riferimento ai commi 4 e 5, le disposizioni hanno natura ordinamentale;

·        relativamente al comma 6, le norme rivestono carattere ordinamentale e non comportano oneri a carico della finanza pubblica;

·        per quanto attiene al comma 7, la disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate avvengono in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e nei limiti previsti dall'articolo 11, commi 1 e 3, del DL 35/2019, in materia di spesa di personale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano le modalità di affidamento a terzi dei servizi medici e infermieristici da parte delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Inoltre, si prevede, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del DL 35/2019 in materia di spesa per il personale sanitario, l’avvio delle procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni e tenuto conto, come esplicitato dalla RT, che il reclutamento del personale è previsto in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni e nei limiti previsti dall’ordinamento in materia di spesa per il personale sanitario.

 

ARTICOLO 11

Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e anticipo dell’indennità nei servizi di emergenze-urgenza

Le norme prevedono che per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale SSN, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza possono ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste dai rispettivi CCNL di categoria e incrementare la tariffa oraria delle predette prestazioni in deroga alla contrattazione vigente nei limiti fissati dalle norme stesse. Si prevede in particolare quanto segue.

·        Prestazioni aggiuntive del personale medico di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria, fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL può essere aumentata (dai 60 euro lordi previsti dal CCNL vigente sopra richiamato) fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

·        Prestazioni aggiuntive del personale infermieristico di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL — triennio 2019-2021 per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Si ricorda che la misura della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive per il personale infermieristico è oggetto di con contrattazione integrativa a livello regionale.

L’aumento dovrà avvenire nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al decreto in esame, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023.

Le norme, modificando l’articolo 1, comma 526, della legge n. 197/2022, incrementano altresì dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità di pronto soccorso di 100 milioni di euro complessivi, dei quali 30 destinati alla dirigenza medica e 70 al personale del comparto sanità.

Si ricorda che i commi 526 e 527 dell'articolo 1 della legge di Bilancio per il 2023 sono volti ad incrementare le risorse destinate dalla legge di bilancio 2022 alla definizione di una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso.

Più in dettaglio, in base al comma 526, le predette risorse sono incrementate a decorrere dal 1° gennaio 2024 di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

Alla copertura degli oneri recati dalle norme in esame si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 24 (disposizioni finanziarie) del provvedimento in esame.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Incremento tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive del personale medico e infermieristico – incremento fabbisogno SSN

70,0

 

 

 

70,0

 

 

 

70,0

 

 

 

Incremento indennità di pronto soccorso – incremento fabbisogno SSN

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Incremento tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive del personale medico e infermieristico – oneri riflessi

 

 

 

 

34,0

 

 

 

34,0

 

 

 

Incremento indennità di pronto soccorso – oneri riflessi

 

 

 

 

48,5

 

 

 

48,5

 

 

 

 

La relazione tecnica precisa che la norma prevede una flessibilità nella definizione della tariffa - che può essere ridefinita nella misura massima di 100 euro per il personale medico e di 50 euro per il personale infermieristico - che consente il rispetto del tetto di spesa complessivo di 70 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme prevedono la possibilità per le regioni e gli enti del SSN di ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste dai rispettivi CCNL di categoria e di incrementare la tariffa oraria delle predette prestazioni in deroga alla contrattazione vigente nei limiti fissati dalle norme stesse. Si dispone inoltre che i predetti incrementi (fino a 100 euro lordi/ora per il personale medico e a 50 euro lordi/ora per il personale infermieristico) dovranno avvenire nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al decreto in esame, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Inoltre, le norme incrementano per il 2023 (giugno-dicembre) l’indennità di pronto soccorso per 100 milioni di euro complessivi, dei quali 30 destinati alla dirigenza medica e 70 al personale del comparto sanità. Agli oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene corrispondentemente incrementato: a tale incremento, pari a 170 milioni per il 2023, si provvede, a sua volta, ai sensi della disposizione di copertura di cui all’articolo 24.

In proposito, sotto il profilo di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare essendo gli oneri limitati ai tetti di spesa fissati dalla norma.

 

ARTICOLO 12

Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza

Le norme prevedono misure rivolte al personale dei servizi di emergenza-urgenza.

In particolare, le disposizioni:

·        consentono fino al 31 dicembre 2025 al personale medico, che nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d’urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione (comma 1);

·        consentono, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2025, ai medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi di assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del DL 35/2019 in materia di spesa per il personale sanitario. Per tali attività è corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico (commi 2-4);

·        prevedono che fino al 31 dicembre 2025 il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, possa chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di età, fermi rimanendo l'autorizzazione degli enti del Servizio sanitario nazionale competenti e il riconoscimento del trattamento pensionistico esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (comma 5);

·        prevedono che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, sia riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione, pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza, nel limite massimo di 24 mesi. La disposizione si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data della suddetta entrata in vigore fino al 30 giugno 2032. Ai relativi oneri, valutati in 60.000 euro per l'anno 2023, 200.000 euro per il 2024, 400.000 euro per il 2025, 700.000 euro per il 2026, 1.100.000 euro per il 2027, 1.700.000 euro per il 2028, 2.300.000 euro per il 2029, 3.200.000 euro per il 2030, 4.000.000 euro per il 2031 e 5.100.000 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede ai sensi del successivo articolo 24 (commi 6 e 7).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Beneficio pensionistico lavoratori servizi urgenza ed emergenza SSN

(comma 6)

0,1

0,2

0,4

0,7

0,1

0,2

0,4

0,7

0,1

0,2

0,4

0,7

 

La relazione tecnica fa presente quanto segue:

·        con riferimento al comma 1, la norma ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·        relativamente ai commi 2 e 3, dal momento che resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del DL 35/2019, gli incarichi in parola possono essere conferiti solo nel rispetto dei limiti di spesa ivi contemplati e pertanto non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·        per quanto attiene al comma 4, che specifica che l'attività svolta ai sensi del comma 3 è valutabile nell'ambito del curriculum formativo e professionale ai fini dei concorsi, tale disposizione riveste carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·        riguardo al comma 5, la disposizione non comporta oneri neanche sotto il profilo pensionistico in quanto il riconoscimento del relativo trattamento avviene esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;

·        per quanto attiene al comma 6, ai fini della quantificazione degli oneri finanziari, sulla base della distribuzione per età e anzianità della categoria dei dipendenti del SSNA, sono state determinate le uscite per pensionamento a normativa vigente e variata con i relativi oneri. Si stima che i soggetti che lavorano stabilmente nelle strutture di pronto soccorso siano complessivamente circa 49 mila. Tenuto conto della limitazione del campo di applicazione ai pensionamenti decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2032 e ipotizzando che:

o   la distribuzione di età, anzianità e regime di liquidazione dei beneficiari sia analoga a quella dei dipendenti del SSNA;

o   la retribuzione media annua imponibile sia di circa 51.000 euro;

o   venga riconosciuto a tutti un incremento dell'età anagrafica di 24 mesi.

Di seguito si stimano gli effetti finanziari connessi all'applicazione della disposizione:

(milioni di euro)

Anno

Oneri

2023

0,06

2024

0,2

2025

0,4

2026

0,7

2027

1,1

2028

1,7

2029

2,3

2030

3,2

2031

4,0

Dal 2023

5,1

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni prevedono misure rivolte al personale dei servizi di emergenza-urgenza.

Con riferimento al comma 1, che consente fino al 31 dicembre 2025 al personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza in possesso di specifici requisiti di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d’urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della disposizione.

Riguardo alla facoltà concessa ai medici in formazione specialistica di assumere incarichi, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale (commi da 2 a 4), non si formulano rilievi tenuto conto che tale previsione avviene nell’ambito di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del DL 35/2019 in materia di spesa per il personale sanitario. Parimenti, in merito alla facoltà per il personale operante nei servizi di emergenza-urgenza in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di cui al comma 5, non si formulano osservazioni atteso che non si verifica comunque alcun anticipo del decorso al trattamento pensionistico.

Per quanto concerne, infine, l’incremento, ai fini del trattamento pensionistico, dell'età anagrafica cui applicare il coefficiente di trasformazione, pari a due mesi per ogni anno di attività svolta nei servizi di urgenza ed emergenza, nel limite massimo di ventiquattro mesi, si prende atto delle stime del Governo, tenuto conto che risulta prudenziale l’opzione di utilizzare come parametro di calcolo l’incremento massimo di 24 mesi previsto dalla norma. Peraltro, al fine di verificare puntualmente gli oneri, posto che la RT ipotizza che la distribuzione di età, anzianità e regime di liquidazione dei beneficiari sia analoga a quella dei dipendenti del SSNA, senza fornire ulteriori elementi, andrebbero acquisiti elementi di valutazione quali il numero annuo di accessi al pensionamento e l’età media di uscita.

 

ARTICOLO 13

Norme transitorie in materia di compatibilità con altre attività per il personale di enti ed aziende del SSN

La norma modifica la normativa transitoria[2] che consente lo svolgimento di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio, da parte del personale rientrante nelle professioni infermieristica od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità.

In particolare, la norma proroga il termine finale di applicazione della normativa dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 e sopprime il limite del monte ore complessivo settimanale per le suddette prestazioni (limite che era pari a otto ore).

Si prevede inoltre che il Ministero della salute effettui annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che dalle norme in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di disposizioni ordinamentali.

 

In merito ai profili di quantificazione, rilevata la natura ordinamentale della disposizione, che modifica la normativa transitoria che consente lo svolgimento di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio, da parte del personale rientrante nelle professioni infermieristica od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 14

Assunzioni a tempo determinato e a tempo parziale di medici specializzandi

Normativa previgente. Il comma 548-bis, dell’art. 1, della legge n. 145/2018, prevede che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possano procedere fino al 31 dicembre 2025 all'assunzione a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'UE relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione normativamente previsti, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. Si evidenzia che la facoltà prevista dalla suddetta disposizione è stata da ultimo prorogata dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 dall’art. 4-ter, comma 1, lett. a), del DL n. 198/2022. Alla norma originaria e ai successivi interventi di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma modifica il comma 548-bis, dell’art. l, della legge n. 145/2018, al fine di rendere permanente la possibilità (prevista nell’assetto previgente fino al 31 dicembre 2025) da parte degli enti del SSN e delle strutture accreditate, appartenenti alla rete formativa di assumere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, con contratto a tempo determinato con orario a tempo parziale, i medici specializzandi che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui all’art. 1, comma 547 della medesima legge (comma 1, lett. a)).

Viene, altresì, confermato quanto previsto nel testo previgente - ovvero che il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione normativamente previsti[3] e che lo stesso possa essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica - eliminando per lo stesso contratto il limite di durata massima di dodici mesi indicato nel testo previgente della norma e consentendo anche più di una proroga (comma 1, lett. b)).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che la misura ivi prevista trova attuazione nei limiti delle disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti per gli enti destinatari dalla normativa vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma modifica la disciplina relativa al reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi da parte di enti sanitari recata dall’art. 1, comma 548-bis, della legge n. 145/2018. Per effetto delle modifiche introdotte, la disciplina in riferimento, che nell’assetto previgente trova applicazione fino al 31 dicembre 2025, viene resa permanente. Al riguardo, non si formulano osservazioni posto che, come confermato anche dalla relazione tecnica, tale reclutamento opera nei limiti delle disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti per gli enti interessati. Si evidenzia, altresì, come al testo originario della summenzionata disposizione e ai successivi interventi normativi che ne hanno ripetutamente prorogato l’applicazione non siano ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 15

Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero

La norma consente l’esercizio temporaneo in deroga, fino al 31 dicembre 2025, di qualifiche relative a professioni sanitarie e di interesse sanitario conseguite all’estero. In attesa del raggiungimento della prevista intesa da adottarsi in Conferenza Stato-Regioni per la definizione della disciplina di dettaglio, e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni in esame, continua ad applicarsi l’attuale regime di deroga.

A tal proposito si ricorda che l’attuale regime di deroga (articolo 6-bis del DL n. 105/2021 che ha prorogato la medesima deroga stabilita inizialmente dall’art. 13 del DL. n. 18/2020 - Cura Italia), applicata fino all’entrata in vigore delle norme in esame, ha fatto comunque salvi i limiti della spesa per il personale degli enti del SSN previsti all’articolo 11, del DL. 35/2019.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2025, la norma in esame prevede l’applicazione degli articoli 27 (ingresso in casi particolari) e 27-quater (ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati) del T.U. delle norme in materia di immigrazione anche al personale medico e infermieristico assunto - in base alla predetta disciplina derogatoria - presso strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi, a carattere rinnovabile.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che dalle norme in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di disposizioni ordinamentali.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, attesa la natura ordinamentale della norma, che consente l’esercizio temporaneo in deroga, fino al 31 dicembre 2025, di qualifiche relative a professioni sanitarie e di interesse sanitario conseguite all’estero.

 

ARTICOLO 16

Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario

La norma modifica l’articolo 583-quater del codice penale, introducendo una specifica sanzione (reclusione da 2 a 5 anni) per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che dalle norme in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di disposizioni ordinamentali.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, attesa la natura ordinamentale della disposizione, che modifica l’articolo 583-quater del codice penale, introducendo una specifica sanzione (reclusione da 2 a 5 anni) per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni).

 

ARTICOLO 17

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Le norme stabiliscono che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il richiamo delle disposizioni recate dalla legge n. 197/2022 comporta la riduzione delle sanzioni a 1/18 di quelle irrogate e prevede una definizione in acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ed entro il termine ivi previsto ossia quello per la proposizione del ricorso (comma 1).

La norma in pratica riapre i termini per l’adesione alle agevolazioni previste dai commi 180 e 181 della legge 29 dicembre 2022 per alcuni tipi di avvisi e di atti divenuti definitivi tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023.

Sono, inoltre, definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 206 a 211, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate. In assenza di detta disposizioni le richiamate norme della legge n. 197/2022 erano applicabili solo alle controversie pendenti al 1° gennaio 2023 (comma 2). 

Infine si prevede che per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 180 e 182, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e non sono, in ogni caso, rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni già versate (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che per stimare gli effetti finanziari delle disposizioni in esame, conformemente a quanto previsto nelle relazioni tecniche di accompagnamento di disposizioni normative analoghe di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018, e all'articolo 1, commi da 179 a 185, della legge n. 197/2022, si confrontano il tasso di acquiescenza e quello di adesione medi con la propensione alla definizione degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma in esame. Il tasso di acquiescenza e quello di adesione medi si utilizzano per stimare l'importo complessivamente riscuotibile a cui si rinuncia (ossia una quota delle sanzioni); la propensione alla definizione si utilizza per stimare le maggiori entrate derivanti dalla definizione (a cui vanno aggiunti interessi e sanzioni ridotte, come stabilito dalla disposizione). Atteso che l'analisi dei dati storici degli incassi di precedenti disposizioni analoghe hanno evidenziato la sostanziale indifferenza tra il gettito ordinario potenzialmente incassabile in assenza della definizione e il gettito potenziale derivante dalla definizione in argomento (ovvero una sostanziale indifferenza tra il tasso di acquiescenza e la propensione all'adempimento), si ritiene che la norma non comporti significativi impatti finanziari. In considerazione del fatto che le relazioni tecniche delle disposizioni originarie sono state stimate su valori medi dei dati storici degli incassi è ragionevole presumere che al 15 febbraio 2023 i riferimenti quantitativi già riportati nella relazione tecnica di accompagnamento della norma originaria non varino. Prudenzialmente, pertanto, non si ascrivono maggiori entrate per il bilancio dello Stato in quanto il gettito stimato, derivante dalla definizione in argomento, ricalca tendenzialmente quello ordinario comunque incassato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca disposizioni in materia di adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla norma, assumendo - sulla base dell’analisi dei dati storici degli incassi di precedenti disposizioni analoghe - una sostanziale indifferenza tra il tasso di acquiescenza e la propensione all'adempimento dei contribuenti. Ciò posto, considerato che la norma in esame interviene su un ambito applicativo relativo ad avvisi e atti di recentissima produzione, appare necessario che il Governo chiarisca se l’ipotizzata equivalenza tra il tasso di acquiescenza e la propensione all'adempimento dei contribuenti sia stata riscontrata in relazione a dati storici aventi le medesime caratteristiche di quelli interessati dall’applicazione della norma di cui trattasi o se viceversa siano stati analizzati gli incassi derivanti da definizioni agevolate relativi ad avvisi ed atti anche meno recenti.

 

ARTICOLO 18

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

La norma integra il testo dell’articolo 1, comma 219, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) che disciplina la regolarizzazione di omessi o carenti versamenti di importi rateali, precisando che detta regolarizzazione riguarda le somme per cui non sia stata notificata una cartella di pagamento o un atto di intimazione alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2023).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma, evidenzia che poiché alla procedura di definizione di cui all’articolo 1, commi da 219 a 221, della legge n. 197/2022 non erano stati ascritti effetti di gettito, coerentemente, non si stimano effetti finanziari connessi alla presente disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, rilevato che la disposizione apporta modifiche alla disciplina della regolarizzazione di omessi o carenti versamenti di importi rateali, prevista dalla legge di bilancio 2023, precisandone l’ambito applicativo, non si formulano osservazioni, giacché, come rilevato dalla RT, alle disposizioni oggetto di modifica non erano ascritti effetti finanziari.

 

ARTICOLO 19

Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale

Le norme modificano i termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi (articolo 1, commi da 166 a 173 della legge n. 197/2022) e del cosiddetto ravvedimento speciale (articolo 1, commi da 174 a 178 della legge n. 197/2022).

In particolare:

·        viene rinviato dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023 il termine di versamento della prima rata prevista per la definizione delle violazioni di natura formale [comma 1, lett. a)];

·        vengono rinviate le scadenze delle prime tre rate prevista per il cosiddetto ravvedimento speciale. Le previgenti scadenze del 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre 2023 sono, rispettivamente, differite al 30 settembre, 31 ottobre e 30 novembre 2023 [comma 1, lett. b)].

Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in 3,25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Minori entrate extratributarie

 

Modifica termini di versamento ravvedimento speciale

3,3

 

 

 

3,3

 

 

 

3,3

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la modifica dei termini dei versamenti rateali prevista dalle disposizioni di cui alla lettera b) comporta minori entrate, per il 2023, per un importo pari a circa 3,25 milioni di euro che corrispondono, nell'ipotesi prudenziale in cui tutti i contribuenti che aderiscono al ravvedimento si avvalgano del pagamento rateale, alla quota degli interessi che nella relazione tecnica di accompagnamento della disposizione originaria (articolo 1, commi da 174 a 178,  legge n. 197 del 29 dicembre 2022) è stata ascritta al periodo aprile-settembre 2023. Tali minori entrate si ascrivono alla sola annualità 2023, in quanto i residui versamenti riconducibili all'annualità 2024 non subiscono variazioni sostanziali.

La proroga del termine del 31 marzo 2023 per l'accesso alla procedura non modifica gli importi relativi a maggiori incassi, minori entrate e sanzioni che sono già stati stimati dalla relazione tecnica di accompagnamento della disposizione originaria, in considerazione del fatto che essi sono stati quantificati sulla base di proiezioni e medie annue, riferite all'anno 2023, dei valori degli atti potenzialmente regolabili che si riferiscono a violazioni non ancora contestate e che per questo possono essere solo stimate su valori medi. Pertanto, è ragionevole presumere che al 31 ottobre 2023 l'ammontare delle violazioni oggetto della regolarizzazione speciale e la proiezione dell'ammontare del ravvedimento operoso atteso nel 2023 (a cui si rinuncia) già riportati nella relazione tecnica di accompagnamento della norma originaria restino i medesimi riferimenti quantitativi non modificando le altre voci già stimate degli impatti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in merito alle norme che introducono modifiche ai termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e per il pagamento delle rate 2023 relative al cosiddetto ravvedimento speciale. Infatti, come risulta dalla relazione tecnica, la proroga del termine per l'accesso alla procedura della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento non comporta la modifica degli importi relativi a maggiori incassi, minori entrate e sanzioni già stati stimati dalla relazione tecnica di accompagnamento della disposizione originaria, mentre la modifica dei termini per il pagamento delle rate 2023 relative al cosiddetto ravvedimento speciale determina minori entrate derivanti dal minore periodo di tempo per il quale sono dovuti gli interessi sulle somme da versare nel 2023, calcolati in coerenza con le ipotesi formulate dalla relazione tecnica riferita al testo originario della disposizione.

 

ARTICOLO 20

Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione

Le norme apportano modifiche ai commi 194, 195, 197, 199 e 200 (riguardanti la definizione agevolata delle controversie tributarie), 206 (relativo alla conciliazione agevolata delle controversie tributarie) e 213 (riguardante la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione) dell’articolo l della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Per quanto concerne la definizione agevolata delle controversie tributarie le modifiche [comma 1, lettera da a) ad e)]:

·        posticipano dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per perfezionare la definizione agevolata mediante presentazione della domanda e per il pagamento di quanto dovuto o, in caso di rateazione delle somme, per il pagamento della prima rata; di conseguenza, vengono ridefiniti i termini di versamento delle rate successive alla prima (lettere a) e b));

·        posticipano dal 10 luglio al 10 ottobre 2023 il termine finale di sospensione del giudizio a cui si riferisce la presentazione dell’istanza di definizione agevolata (lettera c));

·        estendono da nove a undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione e dei termini per la proposizione del controricorso in cassazione, che scadono entro il 31 ottobre 2023, anziché il 31 luglio 2023 come previsto dalla legislazione previgente (lettera d));

·        differiscono dal 31 luglio al 30 settembre 2024 il termine per la notifica dell’eventuale diniego della definizione agevolata (lettera e)).

Relativamente alla conciliazione agevolata delle controversie tributarie si dispone che l'accordo conciliativo debba perfezionarsi entro il 30 settembre 2023, in luogo del precedente termine del 30 giugno 2023 [comma 1, lettera f)].

Con riferimento alla rinuncia agevolata ai giudizi tributari pendenti dinanzi la Corte di cassazione si stabilisce che la rinuncia al ricorso principale o incidentale deve avvenire entro il nuovo termine del 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno 2023 [comma 1, lettera g)].

Si modifica articolo 40, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, fissando al 31 ottobre 2023 il nuovo termine entro cui l'Agenzia delle entrate è tenuta a depositare presso la cancelleria della Corte di cassazione l'elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione ai sensi delle già citate norme recate dalla legge di bilancio 2023 (comma 2).

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 11,49 milioni di euro per l'anno 2023, 590.000 euro per l'anno 2024, 620.000 euro per l'anno 2025, 650.000 euro per l'anno 2026, 680.000 euro per l'anno 2027 e 180.000 euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Minori entrate extratributarie

 

Modifica dei termini per la definizione agevolata delle controversie tributarie

11,5

0,6

0,6

0,7

11,5

0,6

0,6

0,7

11,5

0,6

0,6

0,7

 

La relazione tecnica afferma che:

- la modifica dei termini per i versamenti rateali disposta dalla lettera a) del comma 1 comporta minori entrate per circa 14,2 milioni di euro complessivi che corrispondono, nell'ipotesi prudenziale in cui tutti i contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata si avvarranno del pagamento rateale, alla minore quota degli interessi (stimati applicando un tasso legale del 5%) relativi al nuovo piano di rateazione (i valori annui indicati sono corrispondenti a quelli indicati nella norma di copertura);

- le lettere da b) ad e) del comma 1 hanno carattere procedimentale;

- la lettera f) del comma 1 interviene su di una norma a cui non sono stati ascritti effetti;

- la lettera g) del comma 1 comporta lo spostamento del termine di versamento all'interno dello stesso anno di un pagamento in unica soluzione che non è idoneo a produrre effetti finanziari (dal momento che non sono dovuti interessi ndr).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame apportano modifiche alle norme introdotte dalla legge di bilancio 2023 in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, di conciliazione agevolata delle controversie tributarie e di rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione.

Ciò posto, pur prendendo atto del fatto che la relazione tecnica, da un lato, stima le minori entrate derivanti dalla modifica dei termini previsti per effettuare i versamenti rateali dovuti da coloro che aderiscono alla definizione agevolata delle controversie tributarie in ragione degli effetti che ne conseguono sugli interessi dovuti, e, dall’altro, rileva il carattere procedimentale delle restanti disposizioni, appare tuttavia necessario che il Governo fornisca gli elementi necessari ai fini della verifica della quantificazione delle citate minori entrate che non risultano dalla medesima relazione tecnica.

 

ARTICOLO 21

Interpretazione autentica dell'articolo l, commi 174, 176 e 179, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Le norme forniscono l’interpretazione autentica dei commi 174 e 176 (riguardanti il cosiddetto ravvedimento speciale) e 179 (riguardante l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento) dell’articolo l della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In particolare, si precisa l’ambito di applicazione della disciplina del cosiddetto ravvedimento speciale, di cui al sopracitato comma 174, specificando, da un lato, le violazioni ricomprese[4], dall’altro, le violazioni escluse[5] (comma 1).

Si fornisce, altresì, l’interpretazione autentica del sopra citato comma 176 che stabilisce che il ravvedimento speciale non possa essere esperito dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. La norma interpretativa chiarisce che sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale ovvero l’omessa o incompleta compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi, di cui all'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167. Sono, invece, regolarizzabili le violazioni relative ai redditi IRPEF di fonte estera nonché le violazioni relative all'Imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) che non siano rilevabili con i controlli automatizzati di cui all'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 anche se relativi ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato anche in presenza della violazione dei prima citati obblighi di monitoraggio (comma 2).

Si chiarisce l'ambito applicativo dell'istituto dell'adesione agevolata agli atti del procedimento di accertamento di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 197/2022, specificando che la definizione agevolata relativa ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023 si applica anche all'accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei citati processi verbali (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che le stesse non derivano effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano l’interpretazione autentica delle disposizioni riguardanti il cosiddetto ravvedimento speciale nonché l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, previste dalla legge di bilancio 2023. In proposito, pur prendendosi atto del fatto che la relazione tecnica esclude esplicitamente effetti finanziari derivanti dall’applicazione delle norme in esame, appare comunque necessario che il Governo confermi la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, con particolare riguardo alle norme di interpretazione autentica riguardanti il ravvedimento speciale, posto che alle stesse erano stati ascritti effetti finanziari dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio 2023.

 

ARTICOLO 22

Modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria

La norma, modificando l’articolo 12, comma 5, del DL n. 16 del 2012, estende all’Agenzia delle entrate-Riscossione l’applicazione delle disposizioni concernenti la prenotazione a debito di alcune spese processuali, di cui all’articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, che, a legislazione vigente, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio.

In proposito si evidenzia che il citato articolo 158 dispone che nei processi in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell’amministrazione: il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; l'imposta di bollo nel processo contabile; l'imposta di registro, nel processo civile e amministrativo; l'imposta ipotecaria e catastale; le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile. La norma prevede inoltre che le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che l'estensione all’Agenzia delle entrate-Riscossione dell'ambito di applicazione dell'art. 158 del D.P.R. n. 115 del 2002 non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, potendosi considerare del tutto neutra. Ciò, tenuto conto che, solo di recente, sono emerse questioni interpretative in ordine alla circostanza che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa essere equiparata alle altre amministrazioni pubbliche espressamente ammesse alla prenotazione a debito di imposte o di spese a proprio carico, come sinora avvenuto in via di prassi. Conseguentemente, la modifica normativa, non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame estende all’Agenzia delle entrate-Riscossione l’applicazione delle disposizioni concernenti la prenotazione a debito di alcune spese processuali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare, posto che, come risulta dalla relazione tecnica, tali disposizioni risultano già applicate in via di prassi alla Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

ARTICOLO 23

Causa speciale di non punibilità per i reati tributari

La norma prevede che non siano punibili i contribuenti che si avvalgono delle procedure di definizione fiscale agevolata di cui all’art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), - che prevedono in particolare il versamento integrale delle somme dovute secondo modalità e nei termini ivi previsti per regolarizzare la posizione contributiva - con specifico riguardo ai seguenti reati indicati dal D.lgs. n. 74/2000: omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis); omesso versamento di IVA (art. 10-ter); indebita compensazione (art. 10-quater) (comma 1).

In merito ai i profili applicativi della disposizione, viene, in particolare, disposto che il contribuente dia immediata comunicazione, all'Autorità giudiziaria procedente, dell'avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informi l’Agenzia delle entrate dell’invio della predetta comunicazione (comma 2). Il processo di merito è sospeso dalla ricezione delle suddette comunicazioni al momento in cui il giudice è informato dall'Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma potrebbe incentivare la definizione dei debiti fiscali e comportare, pertanto, potenziali effetti positivi sul gettito che tuttavia, prudenzialmente, non vengono quantificati.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma introduce, con riguardo a taluni reati tributari, nell’ambito delle procedure di definizione fiscale agevolata disciplinate da specifiche disposizioni della legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità applicabile alle ipotesi in cui le relative violazioni siano correttamente definite e le somme dovute da parte del contribuente interessato siano integralmente versate. Al riguardo, non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale della disposizione. Si prende atto di quanto, altresì, riferito dalla relazione tecnica circa gli effetti positivi sul gettito (prudenzialmente non quantificati né indicati in norma) potenzialmente discendenti dalla medesima disposizione.

 

ARTICOLO 24, commi 1-5

Disposizioni finanziarie: rifinanziamento e istituzione di Fondi

Le norme rifinanziano o istituiscono i Fondi di seguito indicati.

·        è incrementata di 44 milioni di euro per l’anno 2023 la dotazione del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 (comma 1);

·        è istituito, per l'anno 2023, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro, il Fondo per le vittime dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi (comma 2).

·        è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2023 il fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025, di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 176/2022 (comma 3).

·        è incrementato di 200.000 euro per l'anno 2023, il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano, di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 234/2021 (comma 4).

·        è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese elettrivore localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali

44,0

 

 

 

44,0

 

 

 

44,0

 

 

 

Fondo per le vittime dell'amianto

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

Fondo attuazione manovra di bilancio 2023-2025

30,0

 

 

 

30,0

 

 

 

30,0

 

 

 

Fondo finalizzato a sostenere le imprese elettrivore localizzate nelle Regioni insulari

2,0

 

 

 

2,0

 

 

 

2,0

 

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano

0,2

 

 

 

0,2

 

 

 

0,2

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni con riguardo ai commi 1, 2, 4 e 5, tenuto conto che le disposizioni ivi contenute, incrementando o istituendo fondi operanti nel limite delle risorse destinate a specifiche finalità, determinano oneri limitati all’entità dello stanziamento. Appare invece opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito al comma 3 che, nell’incrementare di 30 milioni di euro per l'anno 2023 il fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025, di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 176/2022, non specifica a quali concrete finalità tali risorse debbano essere destinate.

 

ARTICOLO 24, comma 6

Disposizioni finanziarie: norme di copertura

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6, lettere da a) a d), dell’articolo 24 reca le disposizioni di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 19, 20 e dai commi “1 e 5” del medesimo articolo 24, i cui contenuti sono stati già illustrati nell’ambito dell’esame dei profili relativi alla quantificazione. Detti oneri sono complessivamente determinati in 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, in 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032 e ad essi si provvede:

- quanto a 4.938,94 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge n. 197 del 2022 [comma 6, lettera a)];

- quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, contestualmente modificando tale ultima disposizione nel senso di limitare la concessione del credito d’imposta ivi previsto ai soli periodi d'imposta 2021 e 2022, anziché a quelli ricompresi nel triennio 2021-2023 [comma 6, lettera b)];

- quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 [comma 6, lettera c)];

- quanto a 1,69 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6 [comma 6, lettera d)].

Ciò posto, si prende preliminarmente atto della correttezza degli importi relativi agli oneri indicati all’alinea del citato comma 6, nonché dell’adeguatezza delle risorse finanziarie reperite a fini di copertura dalle lettere da a) a d) del medesimo comma 6. Come risulta anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, le risorse indicate come mezzi di copertura, con riferimento alle annualità 2023 e 2024, superano gli oneri derivanti dal provvedimento. A tale riguardo, si osserva che, mentre nel prospetto riepilogativo il saldo positivo per l’anno 2024 è indicato in misura pari a 1,1 milioni di euro, l’insieme delle disposizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 6 dell’articolo 24 individua mezzi di copertura che eccedono gli oneri indicati nell’alinea del medesimo comma per complessivi 900.000 euro. Tale differenza sembra doversi attribuire al mancato utilizzo delle risorse derivanti dall’articolo 6 in termini di maggiori entrate IRAP per l’anno 2024. Con riferimento a tale ricostruzione, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Sul piano della formulazione della disposizione, sembra rendersi necessaria una modifica all’alinea del comma 6, al fine di precisare che oggetto di copertura sono, tra gli altri, gli oneri derivanti dai commi “da 1 a 5” dell’articolo 24, anziché dai soli commi “1 e 5” dell’articolo stesso, come indicato dal medesimo comma 6. Sul punto, appare necessario, in ogni caso, acquisire l’avviso del Governo.

In merito alla prima modalità di copertura, si rammenta che le risorse oggetto di riduzione sono quelle iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi dei commi da 2 a 5 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022[6], per un importo complessivo di 9.846,55 milioni di euro per l’anno 2023, destinate al finanziamento del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per le spese sostenute nel primo trimestre del 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

In proposito, la relazione tecnica allegata al decreto in esame specifica che - in considerazione dei prezzi dell’energia elettrica e del gas effettivamente riscontrati nel primo trimestre del 2023, rivelatisi mediamente inferiori rispetto a quelli ipotizzati ai fini delle previsioni di spesa di cui ai citati commi da 2 a 5 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 - è ora possibile stimare, rispetto alle risorse inizialmente stanziate, economie di spesa pari a 4.938,94 milioni di euro per l’anno 2023. In tale quadro, nel prendere atto della congruità delle risorse utilizzate a copertura, come dettagliate in relazione tecnica, si osserva tuttavia che circa la metà delle risorse medesime, per un importo di 2.313,9 milioni di euro per l’anno 2023, sono qualificate nel prospetto riepilogativo in termini di saldo netto da finanziare come minori spese in conto capitale[7], sia pure a fronte di oneri che sul medesimo saldo, come si desume dal citato prospetto, sono classificati solo in misura marginale come aventi natura capitale[8]. Sui restanti saldi di indebitamento netto e fabbisogno le predette risorse risultano invece computate come minori spese di parte corrente, sebbene nel prospetto riepilogativo allegato alla citata legge n. 197 del 2022 i relativi stanziamenti fossero stati registrati come spese in conto capitale. In ordine alla corretta imputazione contabile di tali risorse appare pertanto necessario acquisire un chiarimento del Governo, anche al fine di escludere un’eventuale dequalificazione della spesa.

In merito alla seconda modalità di copertura, si rammenta che l’articolo 1, comma 131, della legge n. 178 del 2020 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, quale limite massimo per la concessione di un credito d’imposta, per i periodi d’imposta 2021-2023, destinato alle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. In tale quadro, la norma di copertura in esame, attraverso una modifica volta a limitare ai soli periodi d’imposta 2021 e 2022 la concessione del citato credito, rende disponibile per l’anno 2023 un corrispondente importo di 5 milioni di euro. Nel prendere atto della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito alla terza modalità di copertura, nel rammentare che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca per l’anno 2025 una dotazione di circa 305 milioni di euro, andrebbe acquisita una conferma del Governo in ordine all’effettiva disponibilità delle risorse anche per le annualità successive, in considerazione del carattere permanente degli oneri da fronteggiare, nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.

In merito alla quarta modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che l’importo di 1,69 milioni di euro per l’anno 2024 equivale alle maggiori entrate derivanti, in termini di imposte dirette IRPEF/IRES, dalle disposizioni dell’articolo 6 in materia di tassazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili agroforestali, in conformità ai dati quantitativi riportati nella relazione tecnica, mentre non vengono utilizzati i 200.000 euro derivanti nel medesimo anno, in termini di IRAP, dalle medesime disposizioni.

Infine, il comma 7 dell’articolo 24 con norma di natura meramente contabile prevede che, ai fini dell’immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che il Ministero dell’economia e delle finanze possa disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.



[1] Si ricorda che la Cassa per i servizi energetici e ambientali è inclusa nel perimetro della pubblica amministrazione.

[2] Di cui all’articolo 3-quater del decreto-legge n. 127/2021.

[3] Dall'art. 24, commi 5 e 6, primo periodo, del D.lgs. n. 368/1999.

[4] Sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

[5] Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni previsto ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, 197.

[6] Legge di bilancio per il 2023.

[7] Si tratta, in particolare, delle risorse stanziate per il finanziamento del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per le spese sostenute nel primo trimestre del 2023 per l’acquisto di gas naturale, di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

[8] Gli oneri derivanti dalle spese in conto capitale oggetto di copertura ammontano infatti a 535,6 milioni di euro per l’anno 2023.