DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI |
ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA |
Articolo 2, comma 1: prevede l'impegno delle Parti a favorire la collaborazione tra le istituzioni accademiche e di formazione con intese interuniversitarie, scambio di docenti e ricercatori e ricerche congiunte. |
La relazione tecnica riferita all'AS 1278 della XVIII legislatura (di seguito, semplicemente "la relazione tecnica") fornisce i seguenti elementi: a) contributi per accordi di cooperazione universitaria. Spesa prevista per MIUR: 35.000 euro; b) collaborazione tra le istituzioni accademiche dei due Paesi nell'ambito delle discipline artistiche, musicali coreutiche o teatrali. Spesa prevista per MIUR: 15.000 euro; c) sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente 4 soggiorni dì 8 giorni, a docenti boliviani, forfettariamente quantificati in 960 euro a persona per soggiorno. Spesa prevista per MAECI: 3.840 euro; d) l'Italia può inviare in Bolivia 4 docenti universitari (4 biglietti A/R Roma/La Paz x 1.500 euro ciascuno). Spesa prevista per MIUR: 6.000 euro. La RT riporta le seguenti precisazioni:
- per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti c) e d)];
- per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, in linea con la prassi seguita in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto c)].
TOTALE per MAECI: 3.840 euro. TOTALE per MIUR: 56.000 euro. |
Articolo 2, comma 2: prevede che le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e della cultura dell'altra parte nelle università, negli istituti di istruzione e formazione superiori e negli istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di cattedre e lettorati. |
La relazione tecnica fornisce i seguenti elementi:
- contributi ad istituzioni universitarie boliviane per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana. Spesa prevista per MAECI: 2.000 euro;
- contributi ad enti e associazioni, amministrazioni ed enti pubblici stranieri per corsi di formazione e aggiornamento per docenti dl lingua italiana. Spesa prevista per MAECI: 1.000 euro;
TOTALE per MAECI: 3.000 euro. |
Articolo 3: impegna le Parti a promuovere la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei, anche con lo scambio di materiale, banche dati ed esperti, al fine di meglio tutelare i beni e patrimoni culturali. |
La relazione tecnica fornisce i seguenti elementi: a) allo scopo di promuovere la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 2 esperti boliviani (un archivista e un bibliotecario), forfettariamente quantificati in 960 euro a persona per soggiorno. Spesa prevista per MIBAC: 1.920 euro; b) l'Italia può inviare in Bolivia 2 esperti italiani (un archivista e un bibliotecario): 2 biglietti A/R Roma/La Paz x 1.500 euro ciascuno). Spesa prevista per MIBAC: 3.000 euro. La RT riporta le seguenti precisazioni:
- per gli scambi di esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti a) e b)];
- per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, come da prassi seguita in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto a)].
TOTALE per MIBAC: 4.920 euro. |
Articolo 4: prevede la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dall'Accordo e la promozione delle Parti di progetti multilaterali da inserire nei programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia. |
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto i progetti cui si fa riferimento al secondo comma sono stati già quantificati negli oneri derivanti da altri articoli dell'accordo (cfr. in particolare articoli 2 e 15). |
Articolo 5: prevede che le Parti, nella misura delle proprie disponibilità, favoriscano le attività di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali ed accademiche attraverso accordi specifici. |
La relazione tecnica per i contributi ad istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali e accademiche, attraverso l'organizzazione di manifestazioni di rilievo prevede una spesa per MAECI di 30.000 euro. |
Articolo 6: prevede il rafforzamento della collaborazione nel campo dell'istruzione, con scambio di esperti e di informazioni sugli ordinamenti scolastici e metodologie didattiche per una più equa valutazione compartiva dei rispettivi certificati e titoli di studio ai soli fini della prosecuzione degli studi. |
La relazione tecnica al riguardo prevede: a) sulla base di precedenti accordi analoghi, per favorire la collaborazione nel campo dell'istruzione tra le istituzioni scolastiche dei due Paesi, l'Italia può offrire annualmente 2 soggiorni di 8 giorni ad esperti boliviani, forfettariamente quantificati in 960 euro. Spesa prevista per MIUR: 1.920 euro; b) l'Italia può inviare in Bolivia 2 esperti (2 biglietti A/R Roma/La Paz x 1.500 euro ciascuno). Spesa prevista per MIUR: 3.000 euro. La RT riporta le seguenti precisazioni:
- per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti a) e b)];
- per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, come da prassi seguita in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto a)].
TOTALE per MIUR: 4.920 euro. |
Articolo 7: prevede lo scambio di documentazione sulle rispettive legislazioni sulle istituzioni di formazione e di istruzione superiore, ai fini di una equa valutazione dei rispettivi certificati e titoli di studio per favorire la prosecuzione degli studi nei livelli superiori. |
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché riguarda solamente lo scambio di documentazione: tale attività rientra nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali delle competenti amministrazioni (bilancio MAECI, cap. 2471) e viene effettuata tramite i canali telematici. |
Articolo 8: prevede che le parti offrano borse di studio a studenti, specialisti e laureati, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo. |
La relazione tecnica al riguardo prevede la concessione di borse di studio a studenti boliviani per un massimo di 12 mensilità di 820 euro ciascuna (borsellino mensile unitario 820 euro x 12). TOTALE per MAECI: 9.840 euro |
Articolo 9: impegna le Parti a incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra parte. |
La relazione tecnica al riguardo prevede la collaborazione in campo editoriale mediante la traduzione e la pubblicazione del libro italiano. TOTALE per MAECI: 2.000 euro |
Articolo 10: stabilisce che le Parti, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, favoriscano la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti, di mostre, la partecipazione a festival, rassegne e manifestazioni di rilievo; inoltre, prevede l'impegno delle Parti all'attuazione delle disposizioni della convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali. |
La relazione tecnica al riguardo prevede:
- collaborazione nel campo delle arti visive attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale. Spesa prevista per MIBAC: 20.000 euro;
- per la promozione dell'attività cinematografica tra i due Paesi, attraverso l'invio di delegazioni e la partecipazione a manifestazioni di rilievo, si prevede l'invio in Bolivia di una delegazione di 5 rappresentanti italiani dell'area dirigenziale del MIBAC per 7 giorni. Al riguardo, vengono riportati i seguenti oneri:
o viaggio (1.500 euro x 5 biglietti a/r Roma/La Paz): 7.500 euro; o pernottamento (120 euro x 6 gg. x 5 pp.): 3.600 euro; o vitto (60 euro x 7 gg. x 5 pp.): 2.100 euro. Spesa prevista per MIBAC: 13.200 euro. TOTALE per MIBAC: 33.200 euro |
Articolo 11: incoraggia i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti. |
La relazione tecnica afferma che la norma non prevede oneri a carico di amministrazioni pubbliche. |
Articolo 12: prevede la collaborazione fra le reciproche amministrazioni competenti per il contrasto e la repressione del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 1970 in materia, nonché della Convenzione internazionale UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati. A tale scopo promuove gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione tra le Forze di polizia boliviana e il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. |
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali dì prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. In particolare, trattasi di attività svolte istituzionalmente dal MIBAC, anche avvalendosi di apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), le cui attività ricadono nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del medesimo Ministero (capp. 1018, 1096, 1020). |
Articolo 13: prevede lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù, mediante viaggi di studio, competizioni o altre iniziative, la collaborazione tra i rispettivi organismi pubblici e privati impegnati nelle problematiche giovanili; inoltre le Parti si atterranno alla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport. |
La relazione tecnica afferma che per la cooperazione nel settore giovanile e dello sport si prevede una spesa per MAECI di 15.000 euro. |
Articolo 14: dispone che le parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche, nonché l'incoraggiamento di iniziative in ambito europeo e internazionale volte a sostenere programmi di sviluppo sociale |
La relazione tecnica afferma che per i contributi ad istituzioni culturali per attuare la cooperazione nel campo dei diritti umani, delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità e della tutela delle minoranze, anche attraverso il sostegno a programmi di sviluppo sociale, si prevede una spesa per MAECI di 10.000 euro. |
Articolo 15: prevede la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi nei campi delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura, dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali. A tal fine si prevedono scambi di studiosi, ricercatori, specialisti ed esperti, seminari e conferenze, ricerche comuni, scambi di documentazione, partecipazione congiunta a programmi dell'Unione europea per programmi di ricerca scientifica e tecnologica; si prevede, altresì, la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali. |
La relazione tecnica afferma quanto segue: a) allo scopo di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tramite la realizzazione di progetti di congiunti, sulla base dì precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di massimo 8 giorni a 5 docenti e ricercatori boliviani, forfettariamente quantificati in massimo 960 euro a persona per soggiorno. Spesa prevista per MAECI: 4.800 euro; b) sulla base di analoghe iniziative, si ritiene che il nostro Paese possa offrire 5 soggiorni di lunga durata (1 mese, 1.300 euro ciascuno). Spesa prevista per MAECI: 6.500 euro; c) l'Italia può inviare in Bolivia 10 docenti e ricercatori italiani (10 biglietti A/R Roma/La Paz x 1.500 euro ciascuno). Spesa prevista per MAECI: 15.000 euro; d) concessione di contributi volti a sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse. Spesa prevista per MAECI: 15.000 euro; e) finanziamento di progetti congiunti su temi di reciproco interesse scientifico. Spesa prevista per MIUR: 35.000 euro. La RT riporta le seguenti precisazioni:
- per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti a), b) e c)];
- per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in 120 euro al giorno e, come d'uso in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto a)];
- per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in 1.300 euro al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia [cfr. punto b)].
TOTALE per MAECI: 41.300 euro. TOTALE per MIUR: 35.000 euro. |
Articolo 16: prevede che le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini e la valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale, facilitando anche l'attività di esperti dell'altra parte nel proprio Paese. |
La relazione tecnica afferma che per la cooperazione nel settore dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale si prevede una spesa per MIBAC di 5.000 euro. |
Articolo 17 e 18: si facilitano circolazione, permanenza e uscita di persone, materiali e attrezzature dai rispettivi territori nell'ambito delle attività indicate nell'Accordo (articolo 17) e si disciplina la protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo, impegnando le Parti a non divulgare a terze parti senza consenso le informazioni scientifiche e tecnologiche frutto della cooperazione, nonché al trasferimento di tecnologie tra i rispettivi enti interessati (articolo 18). |
La relazione tecnica non considera le norme. |
Articolo 19: prevede l'istituzione di una Commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, presieduta dai rispettivi Ministeri degli affari esteri e con la partecipazione delle istanze competenti, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione, redigere dei programmi esecutivi pluriennali e valutare lo stato d'attuazione del presente Accordo. L'organismo si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali ogni anno o quando si riterrà opportuno. |
La relazione tecnica sulla Commissione mista, nell'ipotesi di un solo incontro nel corso del 2021, con l'invio in missione per 5 giorni in Bolivia di 4 dirigenti, di cui 2 del MAECI, 1 del MIUR e 1 del MIBAC, quantifica una spesa nei seguenti termini:
- viaggio (1.500 euro x 4 biglietti A/R Roma/La Paz): 6.000 euro;
- pernottamento (120 euro x 4 gg. x 4 pp.): 1.920 euro;
- vitto (60 euro x 5 gg. x 4 pp.): 1.200 euro.
TOTALE per MAECI: 4.560 euro. TOTALE per MIBAC: 2.280 euro. TOTALE per MIUR: 2.280 euro. |
Articolo 20: stabilisce che l'Accordo in esame sostituisce i precedenti accordi del 1953 e del 2002, permettendo comunque il completamento dei programmi ancora in esecuzione. Inoltre, l'accordo potrà essere modificato consensualmente tramite via diplomatica, così come tramite consultazione e negoziato per via diplomatica sarà risolta ogni controversia su interpretazione e applicazione. |
La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc. Inoltre, la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. |
Riepilogo degli oneri derivanti dell'Accordo distinti per articolo (in euro) |
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Primo anno |
Secondo anno |
Annui dal terzo anno |
Art. 2 |
62.840 |
62.840 |
62.840 |
Art. 3 |
4.920 |
4.920 |
4.920 |
Art. 4 |
--- |
--- |
--- |
Art. 5 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
Art. 6 |
4.920 |
4.920 |
4.920 |
Art. 7 |
--- |
--- |
--- |
Art. 8 |
9.840 |
9.840 |
9.840 |
Art. 9 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
Art. 10 |
33.200 |
33.200 |
33.200 |
Art. 11 |
--- |
--- |
--- |
Art. 12 |
--- |
--- |
--- |
Art. 13 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
Art. 14 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
Art. 15 |
76.300 |
76.300 |
76.300 |
Art. 16 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
Art. 19 |
--- |
--- |
9.120 |
TOTALI |
254.020 |
254.020 |
263.140 |
La relazione tecnica (riferita all'AS 1278 della XVIII legislatura) afferma che l'onere complessivamente discendente dagli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19 dell'Accordo è pari ad euro 254.020 per ciascuno dei primi due anni di applicazione dell'Accordo e ad euro 263.140 (annui, si intende) a decorrere dal terzo anno. Nel corso dell'esame in prima lettura, presso la Commissione Bilancio del Senato in sede consultiva (seduta del 16 febbraio 2023), il Governo ha concordato con il relatore circa l'opportunità di aggiornare la copertura finanziaria e il differimento della decorrenza dell'onere all'anno 2023 (il testo iniziale faceva riferimento al 2021) e ha messo a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante il testo aggiornato dell'articolo 3 del progetto di legge di ratifica. La Commissione Bilancio del Senato, acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, ha dunque formulato parere favorevole con una condizione ex art. 81 Cost. volta a riformulare l'art. 3 del progetto di legge di ratifica nel testo ora all'esame per aggiornare la decorrenza degli oneri e la relativa copertura finanziaria.
DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI |
ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA |
Articolo 3: agli oneri derivanti dall'articolo 19, valutati in 9.120 euro annui a decorrere dall'anno 2025, e dagli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16, pari a 254.020 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. |
La relazione tecnica non commenta specificamente le norme. |
Articolo 4: prevede che dalle disposizioni dell'accordo in esame, ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, e 19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che agli eventuali oneri relativi all'articolo 20 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'Accordo in esame disciplina la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia e riproduce l'analogo atto presentato dal Governo nel corso della precedente legislatura (AS 1278) sul quale la Commissione Bilancio della Camera aveva espresso parere favorevole nella seduta del 21 luglio 2022. Nella presente legislatura, nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato (AS 339), per tener conto del tempo trascorso, grazie a una condizione posta dalla Commissione Bilancio, è stata aggiornata la decorrenza degli oneri, mantenendo ferma la loro quantificazione risultante dalla relazione tecnica allegata al provvedimento presentato nella precedente legislatura. Ciò stante si osserva che, sebbene gli oneri indicati dal provvedimento risultino coerenti con i dati risultanti dalla RT presentata nel corso della precedente legislatura, appare necessario una conferma da parte del Governo riguardo al fatto che tali dati, risalenti al 2019, non necessitino di essere aggiornati, posto che detta conferma non risulta essere stata esplicitamente resa nel corso dell'esame presso il Senato. La domanda appare opportuna poiché detta conferma non è desumibile esplicitamente dall'iter svolto presso la Commissione Bilancio del Senato. In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 3, comma 1, provvede agli oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in 9.120 euro annui a decorrere dall'anno 2025, e dagli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 del medesimo Accordo, pari a 254.020 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2023-2025 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito, con riferimento alla copertura finanziaria prevista, nel rilevare che l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 19 dovrebbe determinarsi ad anni alterni, non si hanno osservazioni da formulare poiché l'accantonamento utilizzato reca le necessarie disponibilità. Il successivo comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre si evidenzia che l'articolo 4 stabilisce che dall'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'Accordo non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specificando altresì che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20 dell'Accordo medesimo, concernenti eventuali future modifiche dello stesso, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare. |