Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Riferimenti: AC N.888/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 16/02/2023
Organi della Camera: V Bilancio

INDICE

PREMESSA.. 13

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI. 14

Articolo 1, comma 8, del ddl di conversione (Proroga della delega per la mappatura delle concessioni di beni pubblici e rinvio dei bandi per i nuovi affidamenti). 14

Articolo 1, commi da 1 a 3 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni - Comparto sicurezza e difesa e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco). 14

Articolo 1, comma 4, lett. a) (Proroga di termini in materia di assunzioni di personale presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy). 16

Articolo 1, comma 4, lett. b) (Proroga di termini in materia di assunzioni di personale del Ministero dell’interno). 17

Articolo 1, comma 4, lett. c) (Proroga di termini in materia di assunzioni di personale presso il Ministero dell’economia e delle finanze). 18

Articolo 1, comma 5 (Proroga di termini in materia di procedure concorsuali e assunzioni presso il Ministero delle imprese e del made in Italy). 19

Articolo 1, comma 6 (Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità). 20

Articolo 1, comma 7 (Proroga di termini in materia di procedure concorsuali per assunzioni presso il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca). 22

Articolo 1, comma 8 (Assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 23

Articolo 1, commi da 9 a 11 (Assunzioni di personale presso arsenali e stabilimenti militari e di personale civile del Ministero della difesa) 25

Articolo 1, commi da 12 a 14 (Proroga dei termini di procedure concorsuali per assunzione di personale presso il Ministero dell’economia). 26

Articolo 1, comma 15 (Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale del Ministero dell’interno). 27

Articolo 1, commi 16 e 17 (Proroga dei termini di procedure assunzionali relative al Ministero dell'agricoltura) 28

Articolo 1, comma 18 (Proroga della facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali presso il Ministero della cultura). 29

Articolo 1, comma 18-bis (Scorrimento graduatorie concorsuali). 30

Articolo 1, comma 18-ter (Incarichi di collaborazione presso gli Uffici periferici del Ministero della cultura). 31

Articolo 1, comma 19 (Stabilizzazione degli assistenti sociali). 33

Articolo 1, comma 20 (Inconferibilità di incarichi a componenti di organi politici di livello regionale e locale). 34

Articolo 1, comma 20-bis (Disposizioni in materia di Segretari comunali). 34

Articolo 1, comma 20-ter (Risorse per indennità degli amministratori locali). 35

Articolo 1, comma 21 (Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell’interno ai fini dell’attuazione del PNRR). 36

Articolo 1, comma 22 (Contratti di collaborazione per tutoraggio presso la Scuola nazionale dell'amministrazione). 37

Articolo 1, comma 22-bis (Assunzioni di personale presso enti locali in disseto finanziario) 38

Articolo 1, comma 22-quater (Inquadramento in ruolo di personale in posizione di comando o distacco). 38

Articolo 1, comma 22-quinquies (Disposizioni in materia di sostegno alle imprese)  39

Articolo 1-bis, commi da 1 a 6 (Ruolo direttivo e ruolo ispettori della Polizia di Stato)  40

Articolo 1-bis, commi 7 e 8 (Ruolo ispettori della GdF). 44

Articolo 1-ter (Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione). 45

Articolo 2, comma 1 (Proroga dei termini per l’acquisizione di certificati e informazioni attraverso sistemi informatici e banche dati). 46

Articolo 2, comma 2, lettera a) (Proroga validità graduatorie di concorso dei vigili del fuoco) 47

Articolo 2, comma 2, lettera b) (Patenti di guida rilasciate dal Regno Unito). 47

Articolo 2, comma 2, lettera c) e comma 9 (Proroga utilizzo risorse del contributo economico in favore del personale Forze armate, polizia e vigili del fuoco). 48

Articolo 2, comma 3 (Proroga della graduatoria di un concorso pubblico per la qualifica di vigile del fuoco). 50

Articolo 2, comma 4 (Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni). 51

Articolo 2, comma 4-bis (Percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato)  51

Articolo 2, comma 4-ter e 4-quater (Gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza). 52

Articolo 2, commi 5 e 6 (Impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria). 53

Articolo 2, commi 7 e 8 (Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina) 54

Articolo 2, comma 7-bis (Proroga della graduatoria di un concorso pubblico per la qualifica di vice direttore dei vigile del fuoco). 58

Articolo 2, comma 7-ter (Proroga della validità delle elezioni nei piccoli comuni). 58

Articolo 2, comma 9-ter e comma 9-quater (Contributo in favore delle associazioni combattentistiche). 59

Articolo 2-bis, commi da 1 a 6 (Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione). 60

Articolo 2-bis, commi 7 e 8 (Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione del corpo di polizia penitenziaria)  61

Articolo 3, comma 1 (Proroga dichiarazione IMU 2021). 62

Articolo 3, commi 2 e 3 (Adempimenti fiscali). 63

Articolo 3, comma 4 (Riduzione dei costi per locazioni passive) 64

Articolo 3, comma 5 (Gare affidamento servizi mensa). 64

Articolo 3, comma 5-bis (Accordo per il ripiano del disavanzo del Comune di Palermo)  65

Articolo 3, comma 6 (Proroghe dei limiti massimi di età per la permanenza in servizio dei componenti delle Corti di giustizia tributaria). 66

Articolo 3, comma 7 (Proroga dell’operatività della Commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande rivolte al Fondo indennizzo risparmiatori). 68

Articolo 3, comma 7-bis (Segreteria Commissione tecnica FIR). 69

Articolo 3, comma 8 (Proroga delle disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali). 71

Articolo 3, comma 9 (Proroga delle disposizioni in materia di ripianamento delle perdite d’esercizio). 72

Articolo 3, comma 10 (Limiti alle retribuzioni della Fondazione Enea Tech e Biomedical)  72

Articolo 3, comma 10-bis (Proroga di termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione). 75

Articolo 3, comma 10-ter (Proroga del termine per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato degli importi derivanti dal meccanismo di compensazione a due vie). 76

Articolo 3, comma 10-quater  (Misure per il riequilibrio finanziario degli enti locali)  77

Articolo 3, comma 10-quinquies (Termini imposta di registro agevolata). 78

Articolo 3, comma 10-sexies (Differimento termini concernenti le addizionali regionali)  79

Articolo 3, comma 10-septies (Liquidazione dei crediti vantanti nei confronti del Comune di Roma). 79

Articolo 3, commi 10-octies - 10-novies (Proroga termine cessione del credito e invio spese edilizie condominiali) 80

Articolo 3, comma 10-decies (Disposizioni relative al cashback). 81

Articolo 3-bis (Procedure di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione). 84

Articolo 3-ter (Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per le maggiori spese energetiche) 87

Articolo 3-quinquies (Rimodulazione dell’utilizzo delle risorse per credito d’imposta per investimenti in favore del settore turistico). 88

Articolo 4, commi 1 e 1-bis (Forme premiali per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale). 90

Articolo 4, commi 2 e 2-bis (Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.)). 91

Articolo 4, comma 3 (Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario). 92

Articolo 4, comma 3-bis (Proroga della possibilità di conferimento di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN). 93

Articolo 4, comma 3-ter (Elenco nazionale soggetti idonei all’incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del SSN). 94

Articolo 4, commi 4 e 9 (Contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro flessibile presso AIFA). 94

Articolo 4, comma 5 (Crediti formativi per la formazione continua in medicina). 98

Articolo 4, comma 6 (Ricetta elettronica). 99

Articolo 4, commi 7 e 8 (Finanziamento all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei LEA). 99

Articolo 4, comma 7-bis (Proroga del Patto per la salute 2019-2021). 100

Articolo 4, comma 8-bis (Procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici). 101

Articolo 4, comma 8-ter (Compatibilità di altre prestazioni lavorative per alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale). 102

Articolo 4, comma 8-quater e 9-decies (Credito d’imposta in favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda e condizioni di efficacia). 102

Articolo 4, commi 9-bis e 9-ter (Risorse per l’attuazione del Piano oncologico nazionale)  103

Articolo 4, comma 9-quater (Incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale). 104

Articolo 4, comma 9-quinquies (Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale). 104

Articolo 4, commi 9-setpies e 9-octies (Disposizioni finanziarie e recupero delle liste d’attesa) 105

Articolo 4, commi 9-novies e 9-undecies (Proroga Commissioni consultive dell’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA e modifica della designazione dei membri del Consiglio di amministrazione della medesima Agenzia). 107

Articolo 4, commi 9-duodecies e 9-terdecies (Trattamento dati da parte dell’INPS)  108

Articolo 4, comma 9-quaterdecies (Proroga norma transitoria per l’individuazione delle regioni di riferimento per il calcolo delle quote di riparto del fabbisogno sanitario)  109

Articolo 4, commi 9-quinquiesdecies – 9-septiesdecies (Stabilizzazione di personale precario del Servizio sanitario nazionale). 109

Articolo 4, comma 9-octiesdecies (Limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale). 111

Articolo 4-bis (Attività antidoping della NADO Italia). 111

Articolo 4-ter (Proroga di termini in materia di personale sanitario). 112

Articolo 5, comma 1 (Proroga del termine di immissione in ruolo dei collaboratori scolastici) 113

Articolo 5, comma 2 (Proroga del termine per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia previsti dal PNRR). 114

Articolo 5, comma 3 (Proroga del termine per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica). 115

Articolo 5, comma 4 (Proroga del regime giuridico transitorio del finanziamento degli ITS Academy). 118

Articolo 5, commi 5, 5-quater e 6 (Normativa antincendio degli edifici scolastici e nel Ministero della cultura, dei propri istituti, luoghi della cultura e sedi - mitigazione del rischio negli asili nido). 118

Articolo 5, commi 5-bis e 5-ter (destinazione Fondo per il Sistema integrato di educazione – proroga componenti CSPI). 120

Articolo 5, comma 7 (Progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative) 121

Articolo 5, comma 8 (Proroga del termine per il conferimento d'incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie). 122

Articolo 5, comma 9 (Proroga del termine per derogare al numero degli alunni per classe nelle aree colpite da eventi sismici). 122

Articolo 5, comma 10 (Proroga del termine abbreviato per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione). 127

Articolo 5, comma 11 (Proroga della deroga al requisito del necessario svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo). 128

Articolo 5, commi 11-bis e 11-ter (Proroga concorso reclutamento dirigenti tecnici MIUR – Accademia dei Lincei). 129

Articolo 5, comma 11-quater (Proroga concorso straordinario). 130

Articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies (Dirigenti scolastici del Ministero dell’istruzione). 131

Articolo 6, comma 1 (Assegni di ricerca). 133

Articolo 6, comma 2 (Differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria). 133

Articolo 6, comma 3 (Graduatorie nazionali ad esaurimento relative alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica). 134

Articolo 6, comma 4 (Rinvio dell'applicazione di varie disposizioni relative al comparto AFAM). 135

Articolo 6, comma 4-ter (Assunzioni di personale docente a tempo indeterminato delle istituzioni AFAM). 136

Articolo 6, comma 4-ter (Reclutamento dei docenti AFAM a tempo indeterminato)  137

Articolo 6, comma 5 (Professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico). 137

Articolo 6, comma 5-bis (Figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST). 138

Articolo 6, commi 6 e 7 (Proroga di termini per assunzioni relative alla Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario – Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca presso il MUR)  139

Articolo 6, comma 8 (Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023). 140

Articolo 6, comma 8-bis (Esami di abilitazione professionale ed attività pratiche o di tirocinio previste per corsi di studio o abilitazione professionale). 141

Articolo 6, comma 8-quater (Stabilizzazione di personale presso enti di ricerca) 142

Articolo 6, comma 8-quinquies (Accesso al ruolo di professore universitario). 144

Articolo 6, comma 8-sexies (Proroga abilitazione scientifica nazionale). 144

Articolo 7, comma 1 (Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche). 145

Articolo 7, comma 2 (Dotazioni organiche delle fondazioni lirico-sinfoniche). 146

Articolo 7, commi 3 e 4 (Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto “Il Perugino”). 147

Articolo 7, comma 5 (Contabilità speciali per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)  149

Articolo 7, commi 6 e 7 (Grande progetto Pompei). 150

Articolo 7, comma 7-bis (Ripartizione quota Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo - Fondazioni lirico-sinfoniche) 153

Articolo 7, commi 7-ter e 7-quater (Accademia internazionale di Imola, Accademia musicale Chigiana di Siena e Fondazione Scuola di musica di Fiesole). 154

Articolo 7, comma 7-quinquies (Ripartizione contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale). 155

Articolo 7, comma 7-sexies (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo)  156

Articolo 7, comma 7-septies (Proroga delle cariche dei componenti delle Commissioni Consultive per lo Spettacolo presso il Ministero della cultura). 156

Articolo 7, comma 7-octies (Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario). 157

Articolo 8, comma 1 e 2 (Esercizio di funzioni presso uffici dell’Amministrazione penitenziaria). 158

Articolo 8, comma 3 (Proroghe termini in materia di Convenzioni con i Comuni per gli Uffici Giudiziari). 159

Articolo 8, comma 4 (Comandi e distacchi del personale dell’amministrazione della giustizia) 160

Articolo 8, comma 4-bis (Disposizioni in materia di mobilità volontaria di personale tra P.A.)  160

Articolo 8, comma 4-ter (Disposizioni in materia di esercizio della professione forense)  161

Articolo 8, commi da 5 a 7 (Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Lipari e Portoferraio). 161

Articolo 8, comma 8 (Disposizioni in materia di giustizia civile). 164

Articolo 8, comma 8-bis (Deposito di atti per via telematica nei procedimenti penali militari ) 165

Articolo 8, commi 8-ter e 8-quater (Circoscrizioni giudiziarie dell’Aquila e Chieti)  166

Articolo 8, comma 9 (Disposizioni in materia di spese di giustizia). 167

Articolo 8, commi da 10 a 11 (Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia). 168

Articolo 8, comma 11-bis (Proroga graduatorie concorsuali). 171

Articolo 8, commi da 11-ter a 11-quinquies (Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità compiuti in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich). 172

Articolo 9, comma 1 (Termini di prescrizione della contribuzione per le amministrazioni pubbliche). 173

Articolo 9, comma 2 (Procedure per l’assunzione di lavoratori stranieri). 175

Articolo 9, comma 3 (Fondi di solidarietà bilaterali e Fondi territoriali intersettoriali delle province autonome). 176

Articolo 9, comma 3-bis (Disposizioni in materia di enti del terzo settore). 177

Articolo 9, comma 4 (Gestione del contributo del cinque per mille a seguito dell'avvio dell'operatività del Registro degli enti del Terzo settore). 178

Articolo 9, comma 4-bis (Contratti di somministrazione). 179

Articolo 9, comma 4-ter e comma 4-quater (Disposizioni in materia di lavoro agile per soggetti fragili). 179

Articolo 9, comma 5 (Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo) 181

Articolo 9, comma 5-bis (Isopensione). 183

Articolo 9, comma 5-ter (Lavoro agile per i dipendenti del settore privato) 184

Articolo 10, comma 1 (Proroga divieto circolazione veicoli a motore euro 2, categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico). 185

Articolo 10, commi 2 e 3 (Affidamento della concessione per l’A22 Brennero-Modena)  186

Articolo 10, comma 4 (Differimento del termine per l’aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali). 190

Articolo 10, comma 4-bis (Disposizioni in materia di concessioni di lavori). 191

Articolo 10, comma 5 (Incarichi di livello dirigenziale personale Ministero infrastrutture e trasporti). 192

Articolo 10, comma 6-bis (Norme in materia di circolazione dei veicoli). 192

Articolo 10, comma 7-bis (Sostegno al lavoro portuale). 193

Articolo 10, comma 8 (Incentivazione investimenti pubblici in relazione ai contratti pubblici sopra soglia). 194

Articolo 10, commi 9 e 10 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi. Comune di Lampedusa e Linosa). 195

Articolo 10, comma 10-bis (Fondazione Human Technopole). 197

Articolo 10, commi 10-ter e 10-quater (Contributi in favore di comuni della regione Sicilia)  198

Articolo 10, comma 11 (Servizi pubblici di navigazione nei laghi Maggiore, di Garda e di Como). 199

Articolo 10, commi 11-quater e 11-quinquies (Commissario straordinario sistema idraulico Gran Sasso). 201

Articolo 10, comma 11-sexies e 11-septies (Navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda e di Como). 202

Articolo 10, comma 11-octies (Incentivazione investimenti pubblici in relazione ai contratti pubblici sopra soglia). 202

Articolo 10, commi 11-terdecies e 11-quaterdecies (Contributo biglietti aerei per la Sicilia)  203

Articolo 11, comma 1 (Contingente a disposizione dei Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico). 204

Articolo 11, commi 2 e 3 (Assunzioni presso Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica). 205

Articolo 11, comma 4 (Stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto). 206

Articolo 11, comma 5 (Riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale  - SIN)  208

Articolo 11, comma 6 (Piani di azione e informazioni di sintesi per la gestione del rumore ambientale). 209

Articolo 11, comma 7 (Proroga termini Polo industriale di Piombino). 211

Articolo 11, commi 8 e 8-bis (Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale). 212

Articolo 11, comma 8-ter (Modifiche alla disciplina della Commissione tecnica PNRR-PNIEC)  213

Articolo 11, comma 8-quater (Gestione del fine vita di particolari impianti fotovoltaici)  214

Articolo 11, comma 8-quinquies e 8-sexies (Proroga assunzioni a tempo determinato per interventi in materia di dissesto idrogeologico) 215

Articolo 11, comma 8-octies (Termine per i decreti del Ministro della transizione ecologica per la disciplina della tariffa per l’incentivazione del biometano). 216

Articolo 11, comma 8-novies (Proroga delle misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale). 217

Articolo 11, comma 8-decies (Proroga di misure straordinarie in favore dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane). 218

Articolo 11, comma 8-undecies (Proroga dei termini per la revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto). 219

Articolo 12, comma 1 (Gestione liquidatoria di Alitalia). 220

Articolo 12, commi 1-bis - 1-ter (Termine per gli investimenti in beni strumentali nuovi)  221

Articolo 12, comma 2-bis (Bonus TV e decoder). 221

Articolo 12, comma 3 (Contributo alle persone fisiche per la realizzazione di colonnine di ricarica veicoli). 222

Articolo 12, comma 4-bis (Programma “Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale” del Piano nazionale per gli investimenti complementari). 223

Articolo 12, commi 5 e 6 (Accordo Italia-Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora). 223

Articolo 12 comma 5-bis (Proroga contributo a imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale) 225

Articolo 12-bis (Adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive e dei rifugi alpini). 226

Articolo 13, comma 1 (Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale). 227

Articolo 13, commi 2 e 3 (Proroga misure a favore di imprese esportatrici colpite dal conflitto russo ucraino - Fondo legge n. 394/1981). 228

Articolo 13, comma 4 (Tecnopolo di Bologna). 230

Articolo 13, comma 5 (Dotazioni rappresentanze diplomatiche e interventi umanitari in aree di crisi). 230

Articolo 14 (Rinnovo Consiglio della magistratura militare). 233

Articolo 15, comma 1-bis (Proroga di disposizioni in materia di assunzioni presso l’AGEA)  233

Articolo 15, comma 1-ter (Certificazione in materia di prodotti fitosanitari). 234

Articolo 15, comma 1-quater (Emolumenti per organi facenti capo al Ministero dell’agricoltura) 235

Articolo 15, comma 1-quinquies (Credito d’imposta attività agricola e pesca). 236

Articolo 15, commi 1-septies - 1-octies (Deducibilità degli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali). 237

Articolo 15, commi 1-novies e 1-decies (Contenimento del batterio Xylella fastidiosa)  238

Articolo 15, commi 2 e 4 (Termine delle funzioni dell’E.I.P.L.I.). 239

Articolo 15, comma 3 (Termine per la modifica del regolamento di organizzazione del Ministero dell’agricoltura). 242

Articolo 15, comma 3-ter (Monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale). 242

Articolo 15, comma 3-quater (Liquidità delle aziende agricole). 243

Articolo 15-bis (Disposizioni in materia di accisa sulla birra). 243

Articolo 16, commi 1 e 2 (Termini temporali di applicazione di norme in materia di enti sportivi e di lavoro sportivo). 246

Articolo 16, comma 3 (Proroga del mandato degli organi dell’Istituto per il credito sportivo) 248

Articolo 16, comma 4 (Concessioni degli impianti sportivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche). 248

Articolo 16, comma 5 (Trattenimento da parte della società Sport e salute S.p.A. delle somme per il pagamento dell'indennità per i collaboratori sportivi). 249

Articolo 16-ter (Utilizzo dell’avanzo vincolato di amministrazione). 251

Articolo 17 (Proroga di termini in materia di editoria). 251

Articolo 17-bis (Proroga dell’accesso ai contributi per l’editoria e loro determinazione)  254

Articolo 18 (Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e per il risanamento delle baraccopoli di Messina). 256

Articolo 19 (Proroga stipula convenzioni per sovvenzioni nell’ambito del progetto ecosistemi e dell’Unità tecnico-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania). 259

Articolo 20-bis (Proroga del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate). 261

Articolo 21 (Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza). 262

Articolo 22 (Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19). 264

Articolo 22-quater (Fondo nuove competenze) 265

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

888

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatori per le Commissioni di merito:

Urzì per la I Commissione

Pella per la V Commissione

Gruppi:

FDI

FI

Commissioni competenti:

I (Affari costituzionali) e V (Bilancio)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato (AS 452), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, ancora utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni.

Tra gli emendamenti approvati dal Senato sono corredati di relazione tecnica soltanto quelli di iniziativa governativa. Nelle schede riferite agli emendamenti governativi si dà dunque conto della relazione tecnica[1].

Inoltre, il Governo ha depositato due Note tecniche presso la Commissione Bilancio del Senato, in risposta a richieste di chiarimento formulate nel corso dell’esame con riferimento al testo iniziale dell’atto. Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota ove necessario.

Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate dal Senato.

Nel corso dell’iter di conversione presso il Senato è confluito nel provvedimento in esame il testo di un ulteriore decreto-legge (il n. 4 del 2023, cd. “Proroga versamenti payback”). Il decreto-legge confluito viene dunque abrogato dall’articolo 1 del ddl di conversione con salvezza degli effetti prodotti medio tempore. Per la verifica delle relative norme (confluite nel corpo dell’articolo 4) il presente dossier utilizza la relazione tecnica riferita al decreto così confluito.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

Si evidenzia che la materia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo (stabilimenti balneari) è stata trattata in più disposizioni: articolo 10-quater del decreto-legge; articolo 12, comma 6-sexies, del decreto-legge e articolo 1, comma 8, del disegno di legge di conversione. Poiché le predette disposizioni incidono in modo unitario e connesso sulla medesima disciplina, la verifica delle quantificazioni e l’analisi degli effetti finanziari vanno condotte congiuntamente: si rinvia dunque, sul punto, alla scheda riferita all’articolo 10-quater.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

Articolo 1, comma 8, del ddl di conversione
(Proroga della delega per la mappatura delle concessioni di beni pubblici e rinvio dei bandi per i nuovi affidamenti)

Le norme – che concorrono, insieme ad altre, a modificare la disciplina delle concessioni dei beni demaniali – sono esaminate alla scheda riferita all’articolo 10-quater.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia a quanto osservato con riferimento all’articolo 10-quater.

 

Articolo 1, commi da 1 a 3
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni - Comparto sicurezza e difesa e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023:

·        le autorizzazioni alle assunzioni da effettuare, nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il 2013[2] (comma 1);

·        i termini[3] per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato previste in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso degli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, nonché dei termini per procedere alle assunzioni di personale del Comparto sicurezza e Vigili del fuoco per il 2014, adottate ai sensi della legge n. 147/2013 (comma 2).

Tali assunzioni erano previste in forza di disposizioni vigenti nell’ambito dei limiti disposti dalla disciplina sul turn over o da apposite norme derogatorie. Si tratta di assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le università;

·        il termine[4] per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'art. 1, comma 365, lett. b), della legge n. 232/2016 (comma 3).

Si evidenzia che ai precedenti interventi di proroga intervenuti con riguardo alle summenzionate disposizioni non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, il Governo[5], in risposta ai chiarimenti richiesti ha confermato che i reclutamenti avverranno nel quadro dei soli fabbisogni assunzionali previsti dall’apposito piano triennale e che le disposizioni in questione, limitandosi a prorogare di un anno le facoltà assunzionali già maturate e disponibili a legislazione vigente, ferme restando le unità di personale assumibili, non incidono sulle previsioni di spesa scontate ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.

Inoltre, è stato evidenziato che vengono mantenuti nel bilancio di previsione 2022/2024 i resti relativi ai budget assunzionali, limitatamente a quelli mantenuti nell’ultimo quinquennio, per un costo totale di euro 103.818.998,23, ripartiti nei termini sintetizzati a seguire:

·         Budget 2017 (cessazioni 2016) -assunzione di 1 unità Area III-F1 (euro 37.221,85);

·         Budget 2018 (cessazioni 2017) - assunzione di 41 VPA carriera prefettizia (euro 4.237.970,74) e di 14 unità Area III-F1 (euro 542.215,80);

·         Budget 2019 (cessazioni 2018) - assunzione di 10 dirigenti II fascia (euro 606.671,50) e di 697 unità Area III-F1 (euro 23.402.674,13);

·         Budget 2021 (cessazioni 2020) - assunzione di 159 VPA carriera prefettizia (euro 10.449.922,02), 10 dirigenti II fascia (euro 630.513,70) e di 735 unità di Area III-F2 (euro 21.228.328,80);

·        Budget 2022 (cessazioni 2021) - assunzione di 15 VPA carriera prefettizia (euro 985.840,65), 16 dirigenti II fascia (euro 1.009.124,16), 913 unità di Area III-F1 (euro 30.724.193,83), 65 unità di Area II-F2 (euro 1.877.335,85) e di 280 unità di Area II-F2 (euro 8.086.985,20).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell’esame al Senato volti a confermare che i reclutamenti, consentiti dalle norme in esame, avverranno nel quadro dei previsti fabbisogni assunzionali triennali e che la proroga di un anno delle facoltà assunzionali già maturate e disponibili a legislazione vigente, ferme restando le unità di personale assumibili, non incide sulle previsioni di spesa scontate ai fini dei tendenziali di finanza pubblica. Si prende atto, altresì, degli ulteriori dati ed elementi forniti che evidenziano l’ammontare dei budget assunzionali residui riferiti al periodo 2017-2022, da destinare a specifiche assunzioni nel corso del 2023.

 

Articolo 1, comma 4, lett. a)
(Proroga di termini in materia di assunzioni di personale presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy)

La norma differisce di un anno, a tutto il 2023, il termine di validità dell’autorizzazione alle assunzioni disposta per il quadriennio 2019-2022 dal dall’art. 1, comma 303, della legge n. 145/2018 in favore del Ministero delle Imprese e del made in Italy (comma 4, lett. a)).

Si evidenzia che l’art. 1, comma 303, della legge n. 145/2018 ha autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, l’assunzione a tempo indeterminato presso il suddetto ministero di un contingente di complessive 102 unità di personale (2 dirigenti seconda fascia, 80 unità di Area III-F1, 20 unità di Area II-F2). Il relativo onere assunzionale è determinato dalla norma in euro 4.067.809 annui a decorrere dal 2019 e allo stesso si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art. 1, comma 365, lett. b), della legge n. 232/2016. L’applicazione della disposizione è stata differita dal triennio 2019-2021 al quadriennio 2019-2022 dall’art. 1, comma 1013, della legge n. 234/2021. A tale norma non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, precisando che la stessa trova copertura negli stanziamenti già previsti a regime nel fondo per le assunzioni di cui all'art. 1, comma 365, lett. b), della legge n. 232/2016. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

Nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, il Governo[6], in risposta ai chiarimenti richiesti, ha confermato che la proroga di un anno dei termini di espletamento delle previste procedure concorsuali è compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali in relazione alle assunzioni previste, poiché detta proroga non incide sulle autorizzazioni di spesa concesse a legislazione vigente. È stato, altresì, precisato che ad oggi, la situazione delle assunzioni delle 102 unità di personale previste dall’art. 1, comma 303, della legge n. 145/2018 è la seguente: per le 2 unità dirigenziali la procedura si è conclusa, per le 80 unità di Area III-F1 si è proceduto al reclutamento di 6 unità mediante concorso unico RIPAM 290 funzionari amministrativi, per le restanti 74 unità la procedura di reclutamento è in fase di conclusione tramite concorso RIPAM 225 tecnici le cui prove di esame sono state espletate. Per le 20 unità di Area II-F2 è stato richiesto al Dipartimento della Funzione pubblica l’avvio della procedura concorsuale tramite concorso RIPAM.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni alla luce di quanto riferito dalla RT e dall’ulteriore documentazione pervenuta al Senato, che evidenziano come la proroga disposta dalla norma in esame sia compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali in relazione alle assunzioni previste. Si evidenzia, altresì, che alla precedente disposizione di proroga non sono ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 1, comma 4, lett. b)
(Proroga di termini in materia di assunzioni di personale del Ministero dell’interno)

La norma proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e dell’Amministrazione civile dell’interno già autorizzate per il triennio 2019-2021 dall’art. 1, comma 313, della legge n. 145/2018 (comma 4, lett. b)).

La disposizione è stata da ultimo prorogata dall’art. 1, comma 5, lett. a), del DL n. 228/2021. A tale disposizione non sono ascritti effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione proroga al 31 dicembre 2023 la facoltà per il Ministero dell’interno di effettuare assunzioni - già autorizzate a normativa vigente e utilizzando le risorse finanziarie a tal fine stanziate, a regime, a decorrere dal 2021 - per le quali non sono state ancora indette e/o completate le relative procedure concorsuali. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, il Governo[7], in risposta ai chiarimenti richiesti ha confermato che i reclutamenti avverranno nell’ambito dei soli fabbisogni assunzionali previsti dall’apposito piano triennale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni alla luce di quanto evidenziato dalla RT e precisato dall’ulteriore documentazione pervenuta al Senato. Si evidenzia, inoltre, che alla precedente disposizione di proroga non sono ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 1, comma 4, lett. c)
(Proroga di termini in materia di assunzioni di personale presso il Ministero dell’economia e delle finanze)

La norma consente al Ministero dell’economia di assumere, entro il 31 dicembre 2023, personale a tempo indeterminato (fino a 20 unità dirigenziali di seconda fascia) le cui procedure concorsuali sono già state autorizzate, per triennio 2019-2021, dall’art. 1, comma 349, della legge n. 145/2018 (comma 1, lett. c)).

Si evidenzia che l’art. 1, comma 348, della legge n. 145/2018, con riguardo alle suddette assunzioni, ha corrispondentemente incrementato la dotazione organica del Ministero dell’economia di venti posti di funzione dirigenziale non generale per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca, autorizzando la spesa di 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2019.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la RT non contiene indicazioni in proposito e che le procedure concorsuali erano state autorizzate dal comma 349 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 con riferimento al triennio 2019-2021, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare che il profilo di spesa scontato ai fini dei tendenziali per le correlate assunzioni risulti compatibile con la proroga disposta dalla norma in esame. Sarebbe altresì utile acquisire indicazioni circa lo stato di attuazione delle relative procedure concorsuali.

 

Articolo 1, comma 5
(Proroga di termini in materia di procedure concorsuali e assunzioni presso il Ministero delle imprese e del made in Italy)

La norma differisce dal 2022 al 2023 il termine, recato dall’art. 36, comma 1, del D.lgs. n. 15/2019, entro il quale il Ministero delle imprese è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 30 unità di Area III-F1, da selezionare con apposito concorso pubblico, ai fini dall’attuazione della dir. (UE) 2015/2436 (Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa) (comma 5).

Si evidenzia che l’art. 36, comma 1, del D.lgs. n. 15/2019 quantifica i suddetti oneri assunzionali in 0,3 milioni di euro per il 2019 e in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. L’applicazione della disposizione è stata differita dall’art. 1, comma 10, del DL n. 228/2021 dal 2021 al 2022: alla predetta norma di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni, limitandosi a differire di un anno il termine entro il quale portare a compimento talune procedure di reclutamento presso il Ministero dello sviluppo economico, oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che la proroga di un anno dei termini riferiti alle suddette procedure concorsuali e alle correlate assunzioni sia comunque compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali in relazione alle assunzioni in oggetto.

 

Articolo 1, comma 6
(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità)

La norma differisce al 31 dicembre 2023 la proroga delle convenzioni[8] stipulate annualmente dal Ministero del lavoro con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna) relative ai lavoratori socialmente utili (LSU), prevista dall’art. 1, comma 162, della legge n. 160/2019. Il testo della norma oggetto di differimento prevede che la suddetta proroga operi nei limiti della spesa annua già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6, lett. a)).

Il termine di operatività delle suddette convenzioni è stata da ultimo differito dall’art. 1, comma 26-ter, del DL n. 228/2021 dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022. Alla norma originaria (art. 1, comma 162, della legge n. 160/2019) e alle successioni disposizioni di proroga, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa alla legge n. 160/2019, riferiva che la proroga delle convenzioni disposta dal comma 162, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000, sono già finanziate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, lett. a) del DL n. 185/2008.

Viene, inoltre, prorogato dal 30 settembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine recato dall’art. 1, comma 495, della legge n. 160/2019 entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti – da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice – in posizione soprannumerarie, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale e ai limiti delle vigenti facoltà assunzionali (comma 6, lett. b)).

Il termine recato dal comma 495 è stato da ultimo prorogato dall’art. 6, comma 8, del DL n. 36/2022. Alle disposizioni di proroga del suddetto comma 495 non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al decreto-legge da ultimo citato, con riguardo all’art. 6, comma 8 riferisce che gli effetti finanziari della disposizione sono da considerarsi quali oneri già scontati sui tendenziali di spesa.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica con riguardo alla lettera a), afferma che gli oneri, previsti per garantire il pagamento degli assegni mensili (ASU/ANF) per l’intero 2023, nelle more dell’attuazione da parte delle regioni dei processi di stabilizzazione dei lavoratori, sono a carico delle risorse statali del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del DL n. 185/2008. Viene confermato che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che il dettato normativo dispone che gli oneri gravanti sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione siano contenuti “nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

La RT precisa, inoltre, che l’onere derivante dalla proroga viene stimato sulla base dei dati trasmessi al Ministero del lavoro all’inizio di ogni anno a cura di INPS e ANPAL Servizi Spa con riferimento alla platea dei lavoratori attivi e sospesi. A tale riguardo viene evidenziato che l’onere complessivo per il 2022 è stato determinato nei limiti di 8.023.423,50 euro, con i decreti direttoriali nn. 57/2022, 58/2022 e 90/2022.

In relazione alla lettera b), la RT afferma che per la proroga delle convenzioni per l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili e del termine previsto per le stabilizzazioni degli stessi è già previsto un finanziamento strutturale, a valere sulle risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione indicate nell'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296/2006 che, a decorrere dal 2020, sono incrementate di 9 milioni di euro annui per effetto dell’art. 1, comma 496, della legge n. 160/2019, per complessivi 59 milioni di euro annui. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che, per quanto disposto dall’art. 1, comma 497, della medesima legge, le assunzioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all’art. 1, comma 1156, lettera g-bis), appunto destinate alle stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili. Peraltro, viene precisato che il bacino dei lavoratori LSU è in esaurimento per le progressive stabilizzazioni da parte degli enti interessati/utilizzatori.

La RT precisa, inoltre, che l’ultimo DPCM di riparto delle risorse ai sensi del comma 497 della legge n. 160/2019 è attualmente in fase di registrazione alla Corte dei conti. In sede di conferenza unificata nella seduta del 28 settembre 2022, le regioni e le province autonome hanno espresso avviso favorevole all’intesa sul predetto DPCM con la raccomandazione di accogliere la richiesta di prorogare il termine fissato al 30 settembre 2022 per le stabilizzazioni in deroga alle dotazioni organiche.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo alla proroga delle convenzioni Stato/Regioni relative ai lavoratori socialmente utili di cui alla lettera a), non si formulano osservazioni considerato che la norma oggetto di differimento prevede che le medesime convenzioni operino nei limiti della spesa annua già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero, come precisato dalla relazione tecnica, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.

Non si formulano osservazioni, inoltre, in merito alla proroga di cui alla lettera b), considerato che alla disposizione prorogata, già oggetto di precedenti differimenti, non sono associati effetti finanziari scontati ai fini dei tendenziali di spesa. Si prende atto, altresì, di quanto affermato dalla relazione tecnica, che riferisce che le stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili, previste dalla norma oggetto di differimento, sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all’art. 1, comma 1156, lettera g-bis), appunto destinate alle stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili. Peraltro, viene precisato che il bacino dei lavoratori LSU è in esaurimento per le progressive stabilizzazioni da parte degli enti interessati/utilizzatori. 

 

Articolo 1, comma 7
(Proroga di termini in materia di procedure concorsuali per assunzioni presso il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca)

La norma proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine, di cui all’art. 3, comma 3-ter, del DL n. 1/2020, per la conclusione delle procedure concorsuali relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale - già autorizzate dalla medesima disposizione - del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca disposte a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) (comma 7).

Si evidenzia che all’art. 1, comma 7, del DL n. 228/2021, che da ultimo ha prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine di cui all’art. 3, comma 3-ter, del DL n. 1/2020, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, limitandosi a differire di un anno il termine entro cui portare a compimento talune procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, tenuto conto che ad analoghe precedenti disposizioni di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 1, comma 8
(Assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La norma prevede che possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2023 (in luogo del termine previgente del 31 dicembre 2022) le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia ordinarie che straordinarie, previste per gli anni 2020, 2021 e 2022, da specifiche disposizioni richiamate dalla norma medesima. A tal fine il comma 7 dell’art. 259 del DL n. 34/2020 viene sostituito con un nuovo testo (comma 8).

Le disposizioni richiamate dalla norma sono:

·         articolo 66, comma 9-bis, del DL n. 112/2008 (assunzioni per turn over in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nel 2019, nel 2020 e nel 2021);

·         articolo 1, comma 287, lett. c) (2.112 unità per il 2020, di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 nei Carabinieri, 325 nella Guardia di finanza, 236 nella Polizia penitenziaria e 383 nei Vigili del fuoco), lett. d) (2.114 unità per il 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618 nei Carabinieri, 325 nella Guardia di finanza, 237 nella Polizia penitenziaria e 383 nei Vigili del fuoco) e lett. e) (2.118 unità per il 2022, di cui 552 nella Polizia di Stato, 619 nei Carabinieri, 325 nella Guardia di finanza, 238 nella Polizia penitenziaria e 384 nei Vigili del fuoco) della legge n. 205/2017;

·         articolo 1, comma 381, lett. b) (1.320 unità per il 2020, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nei Carabinieri, 227 nella Guardia di finanza, 277 nella Polizia penitenziaria), lett. c) (1.143 unità per il 2021, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nei Carabinieri, 227 nella Guardia di finanza e 100 nella Polizia penitenziaria) e lett. d) (1.143 unità per il 2022, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nei Carabinieri, 227 nella Guardia di finanza e 100 nella Polizia penitenziaria) della legge n. 145/2018;

·         articolo 19, comma 1, lett. a) (78 unità per il 2021, di cui 20 nella Polizia di Stato, 20 nei Carabinieri, 20 nella Guardia di finanza e 18 nella Polizia penitenziaria) e lett. b) (78 unità per il 2022, di cui 20 nella Polizia di Stato, 20 nei Carabinieri, 20 nella Guardia di finanza e 18 nella Polizia penitenziaria) e comma 3 (50 unità del Comando Carabinieri per la tutela ambientale) del DL n. 162/2019;

·         articolo 1, comma 984, lett. a), della legge n. 178/2020 (800 unità per il 2021, di cui 600 unità nella Guardia di finanza e 200 unità nella Polizia penitenziaria) e lett. b) (500 unità per il 2022, di cui 300 unità nella Guardia di finanza e 200 unità nella Polizia penitenziaria) della legge n. 178/2020.

Le norme fin qui indicate sono state oggetto di analoga proroga per il 2022, da parte dell’art. 8, comma 1, lett. a), n. 2, del DL n. 228/2021. A tale norma non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

A seguire le ulteriori disposizioni richiamate dalla norma in esame:

·         articolo 13, comma 5, del DL n. 146/2021 (assunzione nei Carabinieri di 45 unità del ruolo ispettori e di 45 unità del ruolo appuntati e Carabinieri);

·         articolo 16-septies, comma 2, lett. c), del DL n. 146/2021 (assunzione nella Guardia di finanza di 45 unità del ruolo ispettori);

·         articolo 1, comma 961-bis, della legge n. 234/2021, che ridetermina gli organici delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco ed al contempo autorizza loro assunzioni straordinarie;

·         articolo 1, comma 961-ter, della legge n. 234/2021, che ridetermina gli organici dei Carabinieri mediante la modifica di specifiche disposizioni del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM);

·         articolo 1, comma 961-quater, della legge n. 234/2021, che ridetermina gli organici della Guardia di finanza, incidendo su tabelle allegate ai D.lgs. n. 172/2019 (per il ruolo normale), n. 69/2001 (per il ruolo tecnico-logistico-amministrativo) e n. 199/1995 (per il ruolo appuntati e finanzieri);

·         articolo 1, comma 961-quinquies, della legge n. 234/2021, che ridetermina la dotazione organica della Polizia penitenziaria, mediante l'integrale sostituzione della Tabella A annessa al D.lgs. n. 443/1992;

·         articolo 1, comma 961-sexies, della legge n. 234/2021, che autorizza l'assunzione straordinaria complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055 (per il 2022, 38 unità per i Carabinieri, 60 unità per la Guardia di finanza e 20 unità per la Polizia penitenziaria;

·         articolo 1, comma 961-septies, della legge n. 234/2021 che autorizza assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un contingente massimo di 95 unità (per il 2022, 9 unità nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferisce che le norme modificano il comma 7 dell’articolo 259, del DL n. 34/2020 in materia di programmazione delle assunzioni delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei VVFF, con riferimento sia alle facoltà assunzionali ordinarie o da turn-over, sia a quelle straordinarie fissate dalla legislazione di settore. Viene, altresì, precisato che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di reclutamenti già provvisti di copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita conferma dal Governo, che le assunzioni che la norma in esame consente per tutto il 2023 siano comunque effettuate nell’ambito delle risorse già stanziate a normativa vigente e che, pertanto, la relativa proroga sia comunque compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali.

 

Articolo 1, commi da 9 a 11
(Assunzioni di personale presso arsenali e stabilimenti militari e di personale civile del Ministero della difesa)

La norma differisce al triennio 2022-2024 i termini relativi a:

·        l’assunzione da parte del Ministero della difesa - ai sensi dell’art. 1, comma 305, della legge n. 145/2018 - di un contingente massimo di 294 unità di personale tecnico non dirigenziale di Area III-F1 e Area II-F2 presso arsenali e stabilimenti militari. Il suddetto termine, nel testo della disposizione prorogata, è indicato con riguardo al triennio 2019-2021 (comma 9);

·        l’autorizzazione, prevista dall’art. 1, comma 917, della legge n. 178/2020, a bandire concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di 431 unità di personale civile non dirigente del Ministero della difesa. Il termine di riferimento della suddetta autorizzazione, nel testo della richiamata disposizione è indicato in relazione al triennio 2021-2023 (comma 10);

·        l’autorizzazione, di cui all’art. 11, comma 1, del DL n. 104/2020 ad assumere a tempo indeterminato un contingente complessivo di 315 unità di personale tecnico non dirigenziale del Ministero della difesa mediante corso-concorso selettivo, per le esigenze di dell’Arsenale militare di Taranto. Il suddetto termine, nel testo della disposizione prorogata, è indicato con riguardo al triennio 2020-2022 (comma 11).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni sono volte a finalizzare le procedure di reclutamento - alcune delle quali già prossime alla conclusione - riguardanti il personale civile del Ministero della difesa, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa attualmente vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità di personale assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, il Governo[9], in risposta ai chiarimenti richiesti ha confermato che la rimodulazione dei termini temporali di cui alle disposizioni in oggetto è volta a prorogare, esclusivamente, il termine ultimo entro il quale dovrà avvenire l’assunzione in servizio - a tempo indeterminato - dei vincitori delle procedure selettive previste dalle disposizioni legislative richiamate i cui bandi di concorso, peraltro, sono già pubblicati o in via di pubblicazione. Si tratta di impegni di spesa già autorizzati che non hanno determinato, a oggi, effettivi esborsi a carico del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto che le procedure di reclutamento e le assunzioni prorogate dalle norme in esame vengano comunque effettuate nell’ambito dei budget assunzionali disponibili a legislazione vigente con riguardo al triennio 2022/2024 e in modo coerente con le dinamiche di spesa scontate ai fini delle previsioni tendenziali. In ordine a tali presupposti appare necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.

 

Articolo 1, commi da 12 a 14
(Proroga dei termini di procedure concorsuali per assunzione di personale presso il Ministero dell’economia)

La norma:

·        proroga al 2023 il termine, già fissato dal testo previgente dell’art. 7-bis, comma 1, del DL n. 80/2021, al 2022, entro il quale il Ministero dell’economia è autorizzato a bandire procedure concorsuali, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale (145 unità Area III-F1 e 75 unità di Area II-F2) ai fini dell’attuazione del PNRR (comma 12).

Il termine recato dall’art. 7-bis, comma 1, del DL n. 80/2021, è stato da ultimo prorogato a 2022, dall’art. 1, comma 12, lett. b), n. 1. del DL n. 228/2021. Alla norma di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica;

·        proroga al 2023 il termine, già fissato dal testo previgente dell’art. 9, comma 10, del DL n. 152/2021, con riguardo al biennio 2021-2022, entro il quale il Ministero dell’economia è autorizzato a reclutare a tempo indeterminato un contingente di 40 unità di Area III-F1, mediante l’indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici (comma 13).

L’art. 9, comma 10, del DL n. 152/2021, nel testo tuttora vigente, per le finalità della medesima disposizione ha autorizzato la spesa di euro 1.864.375 annui a decorrere dal 2022;

·        differisce al 2023 il termine, già fissato dal testo anteriore dell’art. 1, comma 11, lett. a) e b), della legge n. 130/2022, al 2022, entro il quale il Ministero dell’economia è autorizzato a reclutare a tempo indeterminato un contingente di 20 unità di personale dirigenziale non generale e di 50 unità di Area III-F1, mediante l’indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici (comma 14).

Gli oneri assunzionali riferiti alla norma oggetto di proroga sono ricondotti nell’ambito della copertura finanziaria dell’intero provvedimento disposta in termini generali dall’art. 7, della medesima legge.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica riferisce che le disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14, prevedendo la proroga per il 2023 dei termini entro cui il portare a compimento talune procedure di assunzione concesse al Ministero dell’economia finalizzate al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria dello Stato e al perseguimento di obiettivi strategici, quali la programmazione degli investimenti pubblici, il monitoraggio degli interventi PNRR e la riforma della giustizia tributaria. Le norme, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma, che le procedure concorsuali e le relative assunzioni, che le norme in esame consentono per tutto il 2023, siano comunque effettuate nell’ambito delle risorse già stanziate a normativa vigente e che le relative proroghe siano comunque compatibili con i profili di spesa già scontati nelle previsioni tendenziali.

 

Articolo 1, comma 15
(Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale del Ministero dell’interno)

La norma consente l’espletamento fino al 31 dicembre 2023 di alcune procedure concorsuali già autorizzate[10], per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2020-2022, per il reclutamento di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’interno (comma 15).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma precisando che restano fermi gli oneri assunzionali e le unità assumibili già pervisti a normativa vigente e che, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, il Governo[11], in risposta ai chiarimenti richiesti, ha fornito, in una tabella, riportata a seguire, il quadro degli stanziamenti previsti nel bilancio 2022/2024 per le procedure concorsuali e le assunzioni prorogate dalla norma in esame.

 

(euro)

Qualifica

Unità

Costo

Decreto di autorizzazione

Carriera prefettizia

16

1.051.563,36

DPCM 29/3/2022

Dirigenti II fascia

10

1.137.083,20

DPCM 24/4/2018

26

1.639.826,76

DPCM 29/3/2022

Area III F1

199

7.707.210,30

DPCM 24/4/2018

39

1.309.475,31

DPCM 20/8/2019

913

30.724.193,83

DPCM 29/3/2022

Area II F2

280

8.086.985,20

DPCM 29/3/2022

15

501.568,35

DPCM 20/8/2019

TOTALE

52.157.906,31

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto che, come confermato in prima lettura al Senato, le procedure concorsuali e le relative assunzioni, prorogate dalla norma in esame, siano comunque effettuate nell’ambito dei budget assunzionali disponibili a legislazione vigente. Andrebbe altresì confermato che il profilo di spesa connesso alla nuova programmazione delle assunzioni sia compatibile con quanto scontato ai fini delle previsioni tendenziali.

 

Articolo 1, commi 16 e 17
(Proroga dei termini di procedure assunzionali relative al Ministero dell'agricoltura)

La norma prevede che le assunzioni di 140 unità di personale presso il Ministero dell’agricoltura (di cui 58 di Area III-F1 e 28 unità di Area II-F2, da assumere nel 2021; 30 unità di Area III-F1, 21 unità di Area II-F2, e 3 unità dirigenziali non generali da assumere nel 2022) già autorizzate con riguardo al biennio 2021-2022, ai sensi del comma 873 dell’art. 1 della legge n. 178/2020, possano essere effettuate anche nel 2023 (comma 16).

Per lo svolgimento delle suddette procedure concorsuali pubbliche il comma 875 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 ha autorizzato la spesa di euro 100.000 per il 2021. Il comma 876 dell’art. 1 della medesima legge indica i summenzionati oneri assunzionali pari a 967.722 euro per il 2021 e a 6.592.412 euro a decorrere dal 2022.

Viene, inoltre, consentito di espletare entro il 31 dicembre 2023 le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPCM 20 agosto 2019. Trattasi, di procedure di reclutamento e assunzione a tempo indeterminato di personale dirigenziale e non dirigenziale, disposte, ai sensi dei summenzionati articoli del DPCM, a valere sui budget assunzionali derivanti dal cumulo delle risorse da cessazione degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - budget 2016, 2017, 2018 e 2019 (comma 17).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica riferisce che le disposizioni, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa attualmente vigente presso il Ministero dell’agricoltura, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, in merito al comma 16 andrebbero forniti ragguagli circa lo stato di attuazione delle procedure concorsuali e delle assunzioni previste dall’art. 1, comma 873, della legge n. 178/2020 nonché riguardo all’effettiva disponibilità delle relative risorse già stanziate a normativa vigente. Tali chiarimenti si rendono necessari considerato che, per lo svolgimento delle prove concorsuali, la suddetta legge ha disposto una specifica autorizzazione di spesa per il 2021 e che le relative assunzioni, in base al dato testuale del summenzionato comma 873, avrebbero dovuto essere attuate nell’ambito di un preciso cronoprogramma nel biennio 2021-2022, con specifiche autorizzazioni di spesa riferite a ciascuno dei relativi esercizi finanziari.

Con riguardo al comma 17 andrebbe, altresì, confermata l’effettiva disponibilità a legislazione vigente dei budget assunzionali 2016-2019 ai fini della proroga delle procedure concorsuali e delle conseguenti assunzioni, consentite dalla norma fino al 31 dicembre 2023.

 

Articolo 1, comma 18
(Proroga della facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali presso il Ministero della cultura)

La norma proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l’applicazione dell’art. 24, comma 3, del DL n. 104/2020. Tale disposizione consente di elevare, con riguardo al Ministero della cultura, dal 10 al 15 per cento il limite massimo - rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia - degli incarichi dirigenziali non generali che possono essere conferiti[12]. Tali incarichi sono destinati al personale delle aree funzionali del medesimo ministero già in servizio a tempo indeterminato in possesso di determinati requisiti. Alla copertura dei relativi oneri si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della cultura (comma 18).

L’art. 1-bis, comma 8, del DL n. 80/2021, ha da ultimo prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 l’applicazione dell’art. 24, comma 3, del DL n. 104/2020. Alla norma originaria e alla successiva disposizione di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferisce che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il conferimento delle posizioni dirigenziali in questione potrà avvenire a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della cultura già maturate alla data del 31 dicembre 2022 e disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma, e della circostanza che i relativi oneri sono coperti a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero.

Non si formulano pertanto osservazioni, pur rilevando l’opportunità di acquisire una stima, sia pur di massima, dell’onere recato dalla disposizione, tenendo conto del personale delle aree funzionali del Ministero potenzialmente beneficiarie della stessa, nonché, per i profili di copertura del relativo onere, elementi di valutazione in merito al budget assunzionale 2023 relativo al dicastero in considerazione delle cessazioni verificatesi nel 2022.

 

Articolo 1, comma 18-bis
(Scorrimento graduatorie concorsuali)

La norma, introdotta al Senato, autorizza il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre 2023, allo scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive 1052 unità di personale di Area II-F2[13], fino a 750 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali (comma 18-bis).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa all’emendamento governativo che ha introdotto la norma in esame, riferisce che per la copertura degli oneri assunzionali derivanti dallo scorrimento della graduatoria, il Ministero della cultura utilizza le proprie facoltà assunzionali già disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica, in particolare, evidenzia che nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024, adottato dal Ministro con decreto del 4 ottobre 2022, n. 460, è previsto, nell’apposita sezione “3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale”, per il 2023 lo scorrimento di graduatorie vigenti e in particolare di 750 unità di personale dell’Area II-F2, a valere sulle somme residue del budget assunzionale del 2020, autorizzato con DPCM 22 luglio 2022 (residuo pari ad euro 22.849.745,20), per l’importo complessivo di euro 22.787.887,50 (tenuto conto del costo unitario fondamentale vigente per l’Area II-F2, di euro 30.383,85). Il predetto onere assunzionale, in applicazione della nuova retribuzione tabellare prevista per l’Area degli Assistenti alla Tabella H del CCNL del comparto Funzioni centrali 2019/2021 è pari a euro 21.866.887,5 tenuto conto del costo unitario fondamentale per l’Area degli Assistenti (ex Area II) di euro 29.155,85 lordo stato, al netto del trattamento accessorio.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che, come confermato anche dalla relazione tecnica, lo scorrimento della graduatoria concorsuale prevista dalla norma è finalizzato all’assunzione di un numero di 750 unità di personale di Area II-F2 con copertura a valere sul budget assunzionale disponibile in capo al Ministero della cultura, come corrispondentemente determinato nel rispetto delle procedure attuative del Piano triennale dei fabbisogni di personale. Non si formulano quindi osservazioni.

 

Articolo 1, comma 18-ter
(Incarichi di collaborazione presso gli Uffici periferici del Ministero della cultura)

Normativa vigente. L'articolo 24, comma 1, del DL n. 104/2020 ha autorizzato il Ministero della cultura a conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici. Ciascun incarico è conferito per una durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo di 40.000 euro, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per il 2020 e di 24 milioni di euro per il 2021. L’art. 51, comma 1, del DL n. 50/2022 ha previsto la possibilità di rinnovare i suddetti incarichi, fino al 31 dicembre 2022, entro il limite di spesa di euro 10.236.500 per il 2022. Inoltre, è stata autorizzata la possibilità di conferire ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.600.000 euro per il 2022.

 

La norma, introdotta al Senato, modifica l’art. 24, comma 1, del DL n. 104/2020, estendendo al periodo compreso tra il 1° aprile al 31 dicembre 2023 la possibilità per il Ministero della cultura di conferire, previa selezione comparativa dei candidati, specifici incarichi di collaborazione presso gli uffici periferici del medesimo dicastero. Tale conferimento viene disposto entro il limite di spesa di euro 15.751.500 per il 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo da ripartire istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura dall'art. 1, comma 632, della legge n. 197/2022 (comma 18-ter).

Si evidenzia che tale fondo reca una dotazione di 100 milioni di euro per il 2023, di 34 milioni di euro per il 2024, di 32 milioni di euro per il 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

 

L’emendamento approvato al Senato, che introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerando che il conferimento di incarichi di collaborazione autorizzato dalla norma con riguardo al periodo 1° aprile-31 dicembre 2023 opera nell’ambito di un limite di spesa (euro 15.751.500 per il 2023), appare opportuno acquisire i dati ed i parametri sottostanti la determinazione di tale importo con specifico riferimento alle finalità della norma.

A tali fini, in particolare, andrebbero forniti dati in merito ai fabbisogni, ai profili professionali richiesti e agli uffici periferici del Ministero della cultura interessati dall’impiego di siffatto personale.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 18-ter dell’articolo 1 prevede che gli incarichi di collaborazione autorizzati dal Ministero della cultura ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 possono essere conferiti dal 1° aprile 2023 fino al 31 dicembre 2023, entro il limite di spesa di 15.751.500 euro per il 2023, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore del cinema e spettacolo dal vivo, di cui all’articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022 (capitolo 1923 dello stato di previsione del Ministero della cultura). In proposito, poiché in base a una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che, per l’anno 2023, il predetto Fondo reca le occorrenti risorse per far fronte agli oneri ad esso imputati[14], appare comunque necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle risorse medesime non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle stesse.

 

Articolo 1, comma 19
(Stabilizzazione degli assistenti sociali)

Normativa vigente. L’art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017, prevede che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possano, fino al 31 dicembre 2023[15], in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti gli specifici requisiti indicati alle lett. da a) a c) del medesimo articolo. Si evidenzia che l’art. 1, comma 3-bis, del DL n. 228/2021 ha esteso l’applicazione della suddetta norma dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023. Si evidenzia che alla disposizione originaria e ai successivi interventi di proroga che l’hanno interessata non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma, con specifico riguardo al personale comunale a tempo determinato con profilo di assistente sociale[16], proroga, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine recato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 75/2017, entro il quale, il personale non dirigente a tempo determinato in servizio presso un’amministrazione pubblica deve aver maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto, ai fini dell’eventuale stabilizzazione presso la stessa amministrazione (comma 19).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica si limita a evidenziare le finalità della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che la proroga in esame, disposta con specifico riguardo agli assistenti sociali comunali a tempo determinato, non appare suscettibile di incidere sui meccanismi di stabilizzazione del personale precario della PA disciplinati in termini generali dall’art. 20, del D.lgs. n. 75/2017; meccanismi che sono tenuti ad operare, in base all’assetto vigente, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni.

Si evidenzia, peraltro, che l’applicazione della procedura speciale di stabilizzazione di cui al citato art. 20, è stata già prorogata, in via generale e senza scontare effetti onerosi, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 per effetto dell’art. 1, comma 3-bis, del DL n. 228/2021. Detta proroga dovrebbe già includere nel proprio ambito applicativo le procedure cui fa riferimento la disposizione in esame. In ordine a tale profilo andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Per quanto attiene, più in generale, alle diverse proroghe intervenute riferite alla predetta procedura generale di stabilizzazione, inizialmente configurata come di carattere straordinario, si rinvia alle considerazioni svolte con riguardo all’art. 6, comma 8-quater.

 

Articolo 1, comma 20
(Inconferibilità di incarichi a componenti di organi politici di livello regionale e locale)

La norma differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine - recato dall’art. 13-ter, comma 1, del DL n. 4/2022 - fino al quale la disposizione di cui all’art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 39/2013, che prevede l’inconferibilità di incarichi amministrativi dirigenziali o comunque di vertice a componenti di organi politici di livello regionale e locale, non si applica ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione (comma 20).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica si limita a evidenziare le finalità della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerata la natura ordinamentale della disposizione prorogata e la circostanza che essa a sua volta deroga ad altra disposizione cui non sono ascritti effetti di risparmio.

 

Articolo 1, comma 20-bis
(Disposizioni in materia di Segretari comunali)

La norma, introdotta al Senato, modifica l’art. 12-bis, comma 1, lett. b), del DL n. 4/2022 al fine di modificare il periodo massimo ivi previsto (tale periodo è portato da un massimo di sei mesi prorogabili fino a dodici, ad un massimo di dodici mesi prorogabili fino a ventiquattro) durante il quale il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, può assumere la titolarità anche in altre sedi (specificamente individuate dalla suddetta norma) in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta (comma 20-bis).

Al testo vigente dell’art. 12-bis, comma 1, lett. b), del DL n. 4/2022 non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa all’emendamento governativo che ha introdotto la norma in esame, riferisce che questa possiede natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che alla disposizione oggetto di modifica da parte della norma in esame non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Si prende atto, altresì, di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità della disposizione in riferimento.

 

Articolo 1, comma 20-ter
(Risorse per indennità degli amministratori locali)

Normativa vigente. I commi 586 e 587 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 incrementano, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’aumento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585 del medesimo articolo, il fondo di cui all’art. 57-quater, comma 2, del DL n. 124/2019, di 100 milioni di euro per il 2022, di 150 milioni di euro per il 2023, e di 220 milioni di euro a decorrere dal 2024 (comma 586). Tali risorse sono ripartite tra i comuni interessati con decreto interministeriale. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario (comma 587).

 

La norma, introdotta al Senato, prevede che le risorse stanziate e ripartite ai sensi dell’art. 1, commi 586 e 587, della legge n. 234/2021, per l’incremento delle indennità dei sindaci e degli amministratori locali siano riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell’indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente. La disposizione trova applicazione fino al 31 dicembre 2023 a condizione che le predette risorse siano state utilizzate da tali comuni ai fini dell’incremento dell’indennità previste dalla summenzionata legge (comma 20-ter).

 

L’emendamento approvato al Senato, che introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita conferma dal Governo che la norma operi esclusivamente con riferimento all’esercizio in corso (2023) e non incida sull’ammontare complessivo delle risorse già stanziate, e configurate come limite massimo di spesa, a normativa vigente, per l’incremento delle indennità dei sindaci e degli amministratori locali. Andrebbe altresì esclusa la corresponsione, per effetto delle disposizioni, di contributi riferiti ad annualità pregresse e comunque erogazioni non scontate nei tendenziali in base alla vigente normativa.

 

Articolo 1, comma 21
(Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell’interno ai fini dell’attuazione del PNRR)

La norma estende dal 2022 al 2023 l’autorizzazione disposta dall’art. 16, comma 1, del DL n. 36/2022, in favore del Ministero dell’interno, ad assumere - anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie concorsuali - a tempo determinato per una durata complessiva di 36 mesi e non eccedente, comunque, il termine del 31 dicembre 2026, 30 unità di Area III-F1 (comma 21).

Si evidenzia che il comma 2 dell’art. 16 del DL n. 36/2022 indica i suddetti oneri assunzionali pari a euro 653.132 per il 2022 e a euro 1.306.264 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e dispone la relativa copertura finanziaria.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del DL n. 36/2022, le relative assunzioni, previste per il gennaio 2023, trovano già copertura finanziaria per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto che le assunzioni, come confermato anche dalla RT, siano comunque effettuate nell’ambito delle risorse già stanziate a normativa vigente.

 

Articolo 1, comma 22
(Contratti di collaborazione per tutoraggio presso la Scuola nazionale dell'amministrazione)

La norma estende dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine, recato dall’art. 11, comma 1-bis, del D.lgs. n. 178/2009, fino al quale la Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) è autorizzata a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per esigenze di tutoraggio (comma 21).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferisce che la norma reca la proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei tutor della SNA fino all’esito della apposita procedura di selezione già indetta e all’assunzione in servizio di 28 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A-F1, previste dall’art. 12, comma 1, lett. c), del DL n. 36/2022.

Alla proroga dei contratti in questione la SNA provvede nell’ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.

Nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, il Governo[17], in risposta ai chiarimenti richiesti, ha confermato che la proroga del termine entro il quale la SNA è autorizzata ad avvalersi dei rapporti di collaborazione per tutoraggio è compatibile con gli stanziamenti presenti nel bilancio SNA, all’interno del quale sono disponibili le risorse finanziarie atte a garantire la copertura.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto, confermato dalla relazione tecnica e dall’ulteriore documentazione pervenuta al Senato, che la Scuola nazionale dell'amministrazione provveda alla proroga, fino al 31 marzo 2023, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei tutor, nell’ambito degli stanziamenti iscritti nel proprio bilancio e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

 

Articolo 1, comma 22-bis
(Assunzioni di personale presso enti locali in disseto finanziario)

La norma, introdotta al Senato, dispone che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali[18], e autorizzate per il 2022 possano essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio (comma 22-bis)

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa all’emendamento governativo che ha introdotto la norma in esame, riferisce che trattandosi di assunzioni già autorizzate, le relative spese hanno copertura e, pertanto, non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che le assunzioni in riferimento, come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, operano nell’ambito di una pregressa autorizzazione, appare opportuno acquisire una conferma che le stesse assunzioni, con specifico riguardo agli enti locali in condizioni di dissesto finanziario e in esercizio provvisorio, vengano comunque disposte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e secondo dinamiche di spesa conformi alle previsioni tendenziali.

 

Articolo 1, comma 22-quater
(Inquadramento in ruolo di personale in posizione di comando o distacco)

Normativa vigente. L’art. 6, comma 2, del DL n. 36/2022, ha disposto la cessazione - alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza - dei comandi o distacchi in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (1° maggio 2022), qualora le amministrazioni non abbiano già attivato le procedure straordinarie di inquadramento disciplinate dal comma 3. Tale disposizione prevede che le amministrazioni interessate possono attivare fino al 31 dicembre 2022 procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito della dotazione organica, in favore del personale pubblico in servizio a tempo indeterminato[19] che alla data del 31 gennaio 2022 si trovi in posizione di comando o distacco. A tali norme non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al DL n. 36/222, con riferimento alle suddette disposizioni, riferisce che le stesse non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto possiedono carattere esclusivamente ordinamentale.

 

La norma, introdotta al Senato, modifica l’art. 6, comma 3, del DL n. 36/2022, al fine differire dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine ivi previsto entro il quale trova applicazione la disciplina che consente, a determinate condizioni e con alcune esclusioni, l’inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovi in posizione di comando o distacco (comma 22-quater).

 

L’emendamento approvato al Senato, che introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che alla norma oggetto di differimento non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Articolo 1, comma 22-quinquies
(Disposizioni in materia di sostegno alle imprese)

La norma, introdotta al Senato, modifica l’art. 40, comma 1, del DL n. 144/2022, al fine di prorogare, dal 30 giugno al 31 dicembre 2023, la possibilità ivi prevista[20] per gli esercizi pubblici titolari di concessioni o di autorizzazioni all’uso del suolo pubblico di disporre temporaneamente strutture amovibili in aree di interesse culturale o paesaggistico, senza necessità delle specifiche autorizzazioni previste dal D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) (comma 22-quater).

All’art. 40, comma 1, del DL n. 144/2022 e all’art. 1, comma 815, della legge n. 197/2022, che ne ha da ultimo prorogato l’applicazione dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

L’emendamento approvato al Senato, che introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che la disposizione si limita a prorogare l’applicazione di misure di semplificazione di procedure di carattere amministrativo.

 

Articolo 1-bis, commi da 1 a 6
(Ruolo direttivo e ruolo ispettori della Polizia di Stato)

Le norme, introdotte al Senato, dispongono:

·        con riguardo ai soli dipendenti ancora in servizio al 1° gennaio 2023, l’integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato indetto nel 2019 con collocazione degli interessati in posizione soprannumeraria (comma 1) e della graduatoria del concorso interno per 1.000 sostituti commissari indetto nel 2020 con attribuzione della denominazione di coordinatore dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica (comma 2, lett. a));

·        l’ampliamento dei posti disponibili per i candidati idonei nell’ambito del concorso interno per 1.141 posti per vice ispettore bandito nel 2020, nella misura massima di ulteriori 1.356 unità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e nell’ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016. I posti per le relative procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170 unità per ciascun anno (comma 2, lett. b)).

Viene altresì prevista la possibilità di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato attraverso, tra l’altro, lo svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza (comma 3).

Viene, inoltre, differito dal 2027 al 2028 il termine, recato dall’art. 2, comma 1, lett. r-bis)), del D. lgs. n. 95/2017, entro il quale bandire il secondo dei due concorsi straordinari per titoli ed esami per la qualifica di ispettore superiore, riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, aumentando, altresì, da 1.200 a 1.800 i posti messi a concorso nel primo dei due concorsi (da bandire entro il 2026) e portando da 1.200 a 2.400 il numero dei posti del secondo concorso (comma 4).

Ai fini dell’attuazione delle summenzionate disposizioni viene autorizzata la spesa di 8.090.000 euro per il 2023, 8.111.000 euro per il 2024, 11.102.000 euro per il 2025, 11.085.000 euro per il 2026, 12.980.000 euro per il 2027, 12.962.000 euro per il 2028, 16.861.000 euro per il 2029, 16.606.000 euro per il 2030, 18.091.000 euro per il 2031 e 18.075.000 euro per il 2032 (comma 5).

Ai suddetti oneri, pari complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032, si provvede:

·                   quanto a euro 2.000.000 per il 2023 e a euro 2.400.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’art. 1, comma 5, del DL n. 35/2005 (comma 6, lett. a));

·                   quanto a euro 1.200.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 608, della legge n. 232/2016 (comma 6, lett. b));

·                   quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 7/2006, a valere sul capitolo 2568, piano gestionale 01, e, quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione della medesima autorizzazione di spesa, a valere sul capitolo 2568, piano gestionale 02 (comma 6, lett. c));

·                   quanto a euro 4.690.000 per il 2023, euro 4.311.000 per il 2024, euro 7.302.000 per il 2025, euro 7.285.000 per il 2026, euro 7.330.000 per il 2027, euro 7.312.000 per il 2028, euro 7.311.000 per il 2029, euro 7.306.000 per il 2030, euro 7.341.000 per il 2031 ed euro 7.325.000 per il 2032, mediante utilizzo delle risorse disponibili per l’attuazione dell’art. 16, del DL n. 341/2006 (comma 6, lett. d));

·                   quanto a euro 1.850.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, euro 5.750.000 per il 2029, euro 5.500.000 per il 2030 ed euro 6.950.000 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’art. 1, comma 200, della legge n.190/2014 (comma 6, lett. e)).

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia l’opportunità di acquisire i dati ed i parametri sottostanti la quantificazione degli oneri indicati dalla norma (comma 5) per il potenziamento degli organici della Polizia di Stato riferiti al ruolo direttivo e al ruolo ispettori. Ciò al fine di consentire la verifica tecnica della medesima quantificazione, soprattutto considerato che l’onere, riferito a retribuzioni del personale, appare di carattere permanente mentre i commi 5 e 6 fanno riferimento a un onere pluriennale (fino al 2032).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6, lettere da a) a e), dell’articolo 1-bis provvede agli oneri derivanti dal potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, pari a 8.090.000 euro per l’anno 2023, a 8.111.000 euro per l’anno 2024, a 11.102.000 euro per l’anno 2025, a 11.085.000 euro per l’anno 2026, a 12.980.000 euro per l’anno 2027, a 12.962.000 euro per l’anno 2028, a 16.861.000 euro per l’anno 2029, a 16.606.000 euro per l’anno 2030, a 18.091.000 euro per l’anno 2031 e a 18.075.000 euro per l’anno 2032, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2023 e a 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 35 del 2005, concernente l’istituzione del Sistema d’informazione visti finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale [lettera a)][21];

- quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 608, della legge n. 232 del 2016, concernente la gestione e la manutenzione della piattaforma informatica per l’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione dei reati di terrorismo e dei reati gravi [lettera b)] [22];

- quanto a complessivi 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 7 del 2006, concernente la realizzazione del sistema informativo per la gestione del numero verde finalizzato alla prevenzione e al divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile[23], imputando il predetto importo per metà al piano gestionale n. 1[24] del capitolo 2568 dello stato di previsione del Ministero dell’interno e, per l’altra metà, al piano gestionale n. 2[25] del medesimo capitolo di bilancio [lettera c)];

- quanto a 4.690.000 euro per l’anno 2023, a 4.311.000 euro per l’anno 2024, a 7.302.000 euro per l’anno 2025, a 7.285.000 euro per l’anno 2026, a 7.330.000 euro per l’anno 2027, a 7.312.000 euro per l’anno 2028, a 7.311.000 euro per l’anno 2029, a 7.306.000 euro per l’anno 2030, a 7.341.000 euro per l’anno 2031 e a 7.325.000 euro per l’anno 2032, mediante utilizzo delle risorse disponibili per l’attuazione dell’articolo 16 del decreto-legge n. 341 del 2000, che riguarda lo svolgimento delle procedure di controllo dell’imputato posto agli arresti domiciliari mediante mezzi elettronici e altri strumenti tecnici, nel quadro delle misure alternative alla custodia cautelare in carcere che possono essere disposte dal giudice [lettera d)];

- quanto a 1,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a 5,75 milioni di euro per l’anno 2029, a 5,5 milioni di euro per l’anno 2030 e a 6,95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 [lettera e)].

In merito alle prime tre modalità di copertura, appare necessario che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle predette risorse anche in relazione agli anni successivi al triennio considerato e fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione delle finalità cui le risorse medesime sono state preordinate a normativa vigente.

In merito alla quarta modalità di copertura, si rileva preliminarmente che quest’ultima non sembra rientrare appieno nel novero di quelle elencate all’articolo 17, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, configurandosi viceversa alla stregua di una copertura operata a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio[26]. Tanto premesso, andrebbero comunque acquisiti dal Governo elementi di maggior dettaglio in ordine alla individuazione degli stanziamenti di bilancio da cui si prevede di attingere le risorse poste a copertura, nonché alla possibilità di utilizzare tali stanziamenti senza arrecare pregiudizio alle finalità previste dalla normativa vigente.

In merito alla quinta modalità di copertura, che riguarda oneri che si collocano integralmente oltre il triennio di riferimento del vigente bilancio di previsione dello Stato, andrebbe acquisita dal Governo una conferma in merito alla sussistenza delle previste risorse a valere sul Fondo per esigenze indifferibili (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), senza che dal loro utilizzo discenda pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a carico del Fondo medesimo.

 

Articolo 1-bis, commi 7 e 8
(Ruolo ispettori della GdF)

La norma, introdotta al Senato, introduce un nuovo comma 15-terdecies all’art. 36 del D.lgs. n. 95/2017. La nuova disposizione prevede che i marescialli aiutanti della Guardia di finanza, non utilmente collocati nella graduatoria di merito della selezione per titoli straordinari prevista dal comma 15-duodecies del medesimo decreto legislativo siano comunque promossi al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2023 se in servizio permanente a tale data e iscritti in ruolo prima degli altri parigrado con la stessa anzianità assoluta (comma 7).

Si evidenzia che il summenzionato comma 15-duodecies individuava per il 2021 una selezione per titoli straordinaria per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021 a cui potevano partecipare, a domanda, i marescialli aiutanti con anzianità di grado fino al 31 dicembre 2017.

Gli oneri relativi al comma 7, sono indicati pari a 1.728.583 euro per il 2023 e 1.186.599 euro per il 2027. Agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 607, della legge n. 234/2021 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie (comma 8).

 

L’emendamento approvato al Senato, che introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri indicati dalla norma (comma 8) ai fini del potenziamento degli organici della Guardia di finanza per il ruolo ispettori, si riferiscono esclusivamente agli esercizi 2023 e 2027. Andrebbero pertanto esplicitati gli elementi sottostanti lo sviluppo temporale della spesa ipotizzato nonché i dati ed i parametri in base ai quali gli oneri in questione sono stati determinati. Si ricorda altresì che, ai sensi della legge 196 del 2009, in materia di contabilità e finanza pubblica, le disposizioni in esame, relative al pubblico impiego, dovrebbero essere corredate di stime di carattere almeno decennale riguardo agli oneri dovuti alo sviluppo delle carriere interessate.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 8 dell’articolo 1-bis provvede agli oneri derivanti dal potenziamento del ruolo ispettori della Guardia di finanza, pari a 1.728.583 euro per l’anno 2023 e a 1.186.599 euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle Agenzie[27]. In proposito, appare necessario che il Governo confermi che il Fondo in esame reca le occorrenti disponibilità per entrambe le annualità interessate e che la sua riduzione non pregiudichi comunque eventuali impegni già assunti per le medesime annualità a valere sulle risorse del Fondo stesso.

 

Articolo 1-ter
(Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

Le norme stabiliscono che gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP (intenet protocol) e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma rende disponibili, prorogandone la validità, strumenti di acquisto e negoziazione realizzati da Consip o da soggetti aggregatori, ferma restando la valutazione delle singole amministrazioni sulla opportunità di aderirvi, se conveniente: sotto questo profilo non si hanno osservazioni da formulare.

Sotto il profilo della disciplina dei contratti pubblici, si rileva che, per effetto della disposizione, la proroga degli strumenti di acquisto da centrale di committenza viene estesa anche a servizi il cui quantitativo massimo (posto inizialmente a gara) è stato esaurito e che in taluni casi il predetto quantitativo massimo viene anche incrementato del 50 per cento.

In proposito, andrebbe acquisito l’avviso del Governo riguardo alla compatibilità della disposizione con la disciplina europea degli affidamenti pubblici.

 

Articolo 2, comma 1
(Proroga dei termini per l’acquisizione di certificati e informazioni attraverso sistemi informatici e banche dati)

Le norme differiscono dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine, fissato dall’articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che ampliano la facoltà di autocertificazione a fini lavorativi dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

Si rammenta che il medesimo termine era stato più volte prorogato in precedenza e da ultimo dall’articolo 19-bis del decreto legge n. 36/2022. La relazione tecnica allegata al decreto legge n. 36/2022 non aveva ascritto effetti finanziari al differimento del termine in questione dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica esplicita che la disposizione ha lo scopo di consentire sino al 31 dicembre 2023 ai competenti Uffici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza di non dover provvedere al rilascio o al rinnovo dei permessi di soggiorno in favore di stranieri sulla sola scorta di dichiarazioni sostitutive rese dai diretti interessati.

L’intervento si rende necessario nelle more dell’implementazione e relativa interoperabilità delle banche dati in materia di certificati del casellario giudiziale italiano, iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dati anagrafici e di stato civile, certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, nonché di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

La disposizione, conclude la relazione tecnica, ha, dunque, natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della disposizione.

 

Articolo 2, comma 2, lettera a)
(Proroga validità graduatorie di concorso dei vigili del fuoco)

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell’11 giugno 2019. La proroga è disposta modificando all'articolo 1, comma 15 del decreto legge n. 228/2021.

Si rammenta che la validità della graduatoria in oggetto era stata prorogata al 31 dicembre 2022 dall’articolo 1, comma 15 del decreto legge n. 228/2021. La relazione tecnica allegata al citato decreto legge non aveva ascritto effetti finanziari al differimento del termine di validità della graduatoria al 31 dicembre 2022.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione presenta carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 2, comma 2, lettera b)
(
Patenti di guida rilasciate dal Regno Unito)

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2022, possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita. La proroga è disposta modificando l'articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 228/2021.

Si rammenta che la validità delle patenti in questione era stata riconosciuta fino al 31 dicembre 2022 dall’articolo 2, comma 3 del decreto legge n. 228/2021. La relazione tecnica allegata al citato decreto legge non aveva ascritto effetti finanziari a tale disposizione.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione presenta carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 2, comma 2, lettera c) e comma 9
(Proroga utilizzo risorse del contributo economico in favore del personale Forze armate, polizia e vigili del fuoco)

Le norme prevedono che trovino applicazione anche nell’anno 2023 le disposizioni recate dall’articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 228/2021. Tale norma stabiliva la possibilità di utilizzare nel 2022 i residui di stanziamenti effettuati nel 2021 destinati ad iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19 [comma 2, lettera c)].

Si rammenta che la possibilità di utilizzo nel 2022 dei residui di stanziamento in questione era stata prevista dall’articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 228/2021. La relazione tecnica allegata al citato decreto legge aveva stimato effetti di maggiore spesa per il 2022 di 3 milioni di euro. La proroga in esame evidenzia che anche nel 2022 non è stato possibile impiegare interamente lo stanziamento originariamente previsto.

Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalla norma sopra descritta, pari a 1.100.000 euro per l’anno 2023, si provvede (comma 9):

·        quanto a 1.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente utilizzando, per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell’interno e per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

·        quanto a 100.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

 

Conservazione risorse per contributo economico

(comma 2)

 

 

 

 

 

1,1

 

 

 

1,1

 

 

Minori spese correnti

 

Tabella A – Interno (comma 9)

 

0,5

 

 

 

0,5

 

 

 

0,5

 

 

Tabella A – Difesa (comma 9)

 

0,5

 

 

 

0,5

 

 

 

0,5

 

 

Minori in conto capitale

 

Fondo attualizzazione contributi pluriennali

(comma 9)

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e conferma che le risorse non utilizzate in attesa della conclusione dei procedimenti amministrativi di erogazione ammontano a 1.100.000 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica circa l’entità delle risorse non ancora utilizzate.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 9 dell’articolo 2 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1,1 milioni di euro per l’anno 2023, derivanti dalla conservazione per l’esercizio finanziario 2023 delle risorse da utilizzare per il contributo economico a favore dei familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze Armate impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell’emergenza COVID, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 1 milione di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2022-2024, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro, l’accantonamento di competenza del Ministero dell’interno e, quanto a 500.000 euro, l’accantonamento di competenza del Ministero della difesa, che recano entrambi le occorrenti disponibilità;

- quanto a 100.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, rispetto alla quale non si hanno osservazioni da formulare.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare giacché, da un lato, gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente utilizzati recano le occorrenti disponibilità e, dall’altro, il Governo durante l’esame presso il Senato ha assicurato la sussistenza sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente delle occorrenti disponibilità e l’adeguatezza delle rimanenti risorse per fronteggiare eventuali impegni di spesa già programmati per il 2023.

 

Articolo 2, comma 3
(Proroga della graduatoria di un concorso pubblico per la qualifica di vigile del fuoco)

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la validità della graduatoria del concorso a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018.

Si rammenta che la validità della graduatoria in oggetto era stata prorogata al 31 dicembre 2022 dall’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n. 120/2021. La relazione tecnica allegata al citato decreto legge non aveva ascritto effetti finanziari al differimento del termine di validità della graduatoria al 31 dicembre 2022.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione presenta carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 2, comma 4
(Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni)

Le norme differiscono dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. La verifica deve essere effettuata dai proprietari degli edifici e delle opere.

Si rammenta che il differimento del medesimo temine sopra descritto dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 era stato disposto dall’articolo 10-bis del decreto legge n. 228/2021. La relazione tecnica allegata al citato decreto legge non aveva ascritto effetti finanziari alla disposizione recata dall’articolo 10-bis.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 2, comma 4-bis
(Percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato)

La norma, introdotta dal Senato, modifica l’art. 2, comma 1, lett. hh), del decreto legislativo n. 95/2017 prorogando dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 il termine per l’entrata a regime della disciplina relativa alle modalità di scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato recata dall’art. 10 del decreto legislativo n. 334/2000.

L’art. 10 del decreto legislativo. n. 334/2000 prevede che, per poter essere ammessi allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e alla qualifica di dirigente superiore occorre aver svolto una pluralità di incarichi.

Il D.lgs. n. 95/2017 ha eliminato il requisito minimo di servizio (pari ad un anno) in ciascuno dei settori di impiego al fine della valutazione del percorso di carriera e ha stabilito che l’applicazione del nuovo sistema avvenisse a decorrere dal 1° gennaio 2020 (art. 2, comma 1, lett. hh)). In seguito, tale decorrenza è stata ulteriormente prorogata al 1° gennaio 2022 dall’art. 36, comma 1, lett. cc), del decreto legislativo n. 172/2019 e poi al 1° gennaio 2024 dall'art. 2, comma 6, decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228. La relazione tecnica relativa al decreto legislativo da ultimo citato riferisce che il differimento al l° gennaio 2022 del termine per l'attuazione del percorso di carriera dei funzionari di Polizia per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore non determina nuovi o maggiori oneri. Analoghe considerazioni erano espresse nella relazione tecnica allegata al decreto legge n. 228/2021.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, presentata nel corso dell’esame al Senato, riferisce che la disposizione riveste carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e della mancanza di effetti ascritti alle precedenti proroghe.

 

 

Articolo 2, comma 4-ter e 4-quater
(Gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

La norma, introdotta dal Senato, modifica l’art. 13-ter del decreto legge n. 228/2021 che reca disposizioni volte a supportare il Commissario straordinario del sisma 2016-2017, per l’attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR, nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia).

In particolare, fra l’altro, la norma vigente consente al Commissario straordinario, per 1’attuazione dei predetti interventi, di avvalersi, mediante l’utilizzo di apposite convenzioni del supporto tecnico-operativo dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (INVITALIA), nel limite di 2,5 milioni di euro per l’anno 2022.

Le modifiche ora introdotte prevedono che detta somma di 2,5 milioni di euro sia resa disponibile per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 determinando un maggiore onere complessivo di 5 milioni.

L’onere complessivo dell’articolo oggetto di modifica, che reca altre norme onerose, viene quindi elevato, dagli attuali 5 milioni a 10 milioni di euro alla cui copertura si provvede sempre con una quota delle risorse confluite nella contabilità speciale del medesimo Commissario, previste ai sensi dell’articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 152 del 2021, riguardante le somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato a favore del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016-2017.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la copertura dell’onere recato dalle norme è disposta a valere sulle risorse poste a disposizione del Commissario straordinario del sisma 2016-2017 ai sensi dell’articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 152/ 2021. Appare, pertanto, necessario che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle necessarie risorse.

Più in dettaglio, si ricorda che, ai sensi del citato art. 43-bis, a valere sull’importo complessivo di 35 milioni, le risorse eccedenti la quota massima di 5 milioni avevano una destinazione vincolata, essendo finalizzate al recupero del tessuto socio-economico dei territori colpiti dagli eventi sismici. Andrebbe acquisita conferma che tali risorse – di cui la norma in esame prevede il parziale utilizzo - non siano state già integralmente impegnate o comunque destinate in ragione delle finalità di recupero del tessuto socio-economico.

 

Articolo 2, commi 5 e 6
(Impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria)

Le norme prorogano fino al 30 giugno 2023 l’esonero, per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria, dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno.

Fino a tale data possono pertanto essere impiegate in servizi antipirateria le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i citati corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno 6 mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa (ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107/2011).

Si rammenta che norme di tenore analogo sono recate dall’articolo 2, commi 6-bis e 6-ter del decreto legge n. 228/2021 e che in relazione all’introduzione di tali norme non erano stati registrati effetti finanziari.  

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 2, commi 7 e 8
(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

Le norme consentono di utilizzare anche per l’anno 2023 lo stanziamento originariamente autorizzato dall’articolo 31-bis del decreto legge n. 21/2022 per il solo anno 2022, pari a 58.568.190 euro, finalizzato ad erogare un contributo fino al massimo di 100 euro al giorno pro capite a titolo di rimborso per i comuni che accolgono direttamente o sostengono le spese per l’affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto (comma 7).

Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall’attuazione del comma 7 si provvede, quanto a euro 10.212.305 per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

 

Rimborso costi ai Comuni a fronte dell’assistenza a minori ucraini

(comma 7)

 

 

 

 

 

10,144

 

 

 

10,144

 

 

Struttura di supporto del Commissario delegato all’assistenza ai minori ucraini

(comma 7)

 

 

 

 

 

0,068

 

 

 

0,068

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Struttura di supporto del Commissario delegato all’assistenza ai minori ucraini – effetti riflessi

(comma 7)

 

 

 

 

 

0,006

 

 

 

0,006

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Fondo attualizzazione contributi pluriennali

(comma 9)

 

 

 

 

 

10,212

 

 

 

10,212

 

 

 

La relazione tecnica esplicita che la disposizione prevede la rimodulazione delle misure recate dall’articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, allo scopo di consentire al Commissario delegato la prosecuzione dell’attività in favore dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina.

Secondo la relazione tecnica le risorse disponibili sono tali da assicurare, per il periodo che va dal 1° gennaio al 3 marzo 2023, sia il rimborso ai Comuni degli oneri sostenuti per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (di seguito “MSNA”) provenienti dall’Ucraina in strutture autorizzate o accreditate[28] o destinatari della misura dell’affidamento famigliare, sia la funzionalità della struttura di supporto al Commissario delegato, secondo quanto previsto dal cennato articolo 31-bis del decreto-legge n. 21/2022.

 

Oneri necessari per i rimborsi ai Comuni periodo 1° gennaio al 3 marzo 2023

La relazione tecnica nella tabella che segue fornisce i dati mensili relativi ai MSNA totali provenienti dall’Ucraina e rileva che a partire da ottobre la platea degli interessati risulta decrescente. 

 

MESE 2022

MSNA IN AFFIDO

MSNA IN STRUTTURE

28 febbraio

22

0

Marzo

39

51

Aprile

566

99

Maggio

2.952

556

Giugno

4.099

907

Luglio

4.384

933

Agosto

4.494

939

Settembre

4.540

878

Ottobre

4.460

821

Novembre

4.328

786

Dicembre

4.271

782

 

La relazione tecnica, ai fini della quantificazione dell’onere:

·        assume che il numero di presenze nel periodo che va dal 1° gennaio al 3 marzo 2023 risulti pari al dato di dicembre;

·        informa che il rimborso che può essere corrisposto ai Comuni è pari, nel massimo, ad euro 100 per i MSNA presenti in strutture autorizzate o accreditate;

·        chiarisce che per i MSNA in affidamento familiare, il limite massimo del rimborso è pari ad euro 20.

L’onere complessivo è pari a 4.271 minori affidati x 20 euro x 62 giorni + 782 minori in strutture x 100 euro x 62 giorni = 10.144.440 euro.

Per quanto concerne la struttura di supporto al Commissario la relazione tecnica ipotizza l’impiego di 7 lavoratori assunte tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro. Per tali lavoratori la relazione tecnica assume quale parametro di riferimento il costo mensile pro capite determinato con riferimento ai prestatori di lavoro interinale assunti per la procedura di emersione del lavoro irregolare di cui all’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020, aggiornato alla luce del vigente C.C.N.L., stipulato il 9 maggio 2022, (Categoria Area II-F2), pari a 3.929,88 euro determinando un onere complessivo di 3.929,88 euro x 7 lavoratori x 2 mesi = 55.018,32 euro. A tale onere si somma quello derivante dal riconoscimento di un’indennità mensile pari al 25% della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, a 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera prefettizia (sette unità) e all’Area I del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro “Ministeri funzioni centrali” (tre unità). L’importo spettante al personale della carriera prefettizia comporta una spesa complessiva per 7 unità per il periodo in questione pari a 7.522,62 euro. 

Tale importo è stato calcolato moltiplicando l’importo individuale mensile del 25% dell’indennità di posizione pari a € 537,33 (calcolato sulla base di una media delle indennità di posizione riconosciute alle diverse fasce economiche dei dirigenti prefettizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70) x 7 (unità di personale) x 2 (mesi) = euro 7.522,62.

Per i dirigenti di Area I CCNL Ministeri – Funzioni centrali, si prevede una spesa complessiva per 3 unità pari a 5.323,14 euro.

Tale importo è stato calcolato moltiplicando l’importo individuale mensile del 25% dell’indennità di posizione dei predetti Dirigenti (previsto dal contratto collettivo di settore vigente), pari ad euro 887,19 x 3 (unità di personale) x 2 (mesi) = euro 5.323,14.

 

L’ammontare complessivo delle risorse necessarie è pari quindi a 10.144.440 euro + 55.018,32 euro + 7.522,62 euro + 5.323,14 euro = 10.212.304,08 euro.

Tale onere trova, secondo la relazione tecnica, copertura nelle risorse già disponibili a legislazione vigente per le misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina di cui al citato articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022 dal momento che l’ammontare delle richieste di rimborso che i Comuni potranno presentare in relazione a tutto il corrente anno possono essere stimate in euro 41.587.440,00 utilizzando i parametri già forniti dalla relazione tecnica.

A tale spesa, relativa alle potenziali richieste di rimborso dei Comuni in relazione all’anno 2022, vanno aggiunte quelle necessarie per la funzionalità della struttura di supporto per il medesimo anno, il cui ammontare è determinato dall’articolo 31-bis del citato decreto-legge n. 21/2022 in euro 237.701,00.

Pertanto, l’onere complessivo presunto per l’esercizio delle funzioni del Commissario delegato per l’anno 2022 ammonta ad euro 41.794.141.

Il risparmio di spesa per l’anno 2022 sarà pari ad euro 16.774.049,00, importo corrispondente alla differenza tra euro 58.568.190,00 (stanziamento di risorse per il 2022 ai sensi art. 31-bis del citato decreto-legge 21/2022) ed euro 41.794.141,00 (spesa stimata per il 2022), sufficiente ad assicurare la totale copertura dei costi derivanti dall’attuazione della disposizione in commento, pari ad euro 10.212.304,08.  

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’onere stimato risulta coerente con i dati forniti e le ipotesi formulate dalla relazione tecnica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 8 dell’articolo 2 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 10.212.305 euro per l’anno 2023, derivanti dalla prosecuzione delle attività del Commissario delegato in favore dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008[29] (cap. 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). In proposito, non si hanno osservazioni da formulare giacché il citato Fondo presenta per l’anno 2023 uno stanziamento iniziale di 396.088.156 euro in termini di cassa e che il Governo durante l’esame presso il Senato ha assicurato la sussistenza sul citato Fondo delle occorrenti disponibilità e l’adeguatezza delle rimanenti risorse per fronteggiare eventuali impegni di spesa già programmati per il 2023.

 

Articolo 2, comma 7-bis
(Proroga della graduatoria di un concorso pubblico per la qualifica di vice direttore dei vigile del fuoco)

Le norme, introdotte dal Senato, prorogano fino al 31 dicembre 2023 la validità della graduatoria del concorso a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 55 del 12 aprile 2021.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica relativa all’emendamento afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 2, comma 7-ter
(Proroga della validità delle elezioni nei piccoli comuni)

Le norme, introdotte dal Senato, modificano l’articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 41/2022. Tale norma, nel testo vigente, stabilisce che nell’anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Questa norma deroga la disciplina generale che stabilisce che anche il numero dei votanti non debba essere non inferiore al 50 per cento.

La modifica proposta stabilisce che tale regime derogatorio si applichi anche nel 2023.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 2, comma 9-ter e comma 9-quater
(Contributo in favore delle associazioni combattentistiche)

La norma, introdotta al Senato, modifica il comma 1012 dell’art. 1 della legge n. 234/2021[30], al fine di estendere anche al 2025 l’autorizzazione di spesa di euro 200.000 ivi prevista per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’interno (comma 9-ter). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi di politica economica[31] (comma 9-quater).

 

L’emendamento, approvato al Senato, che ha introdotto le norme in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che l’onere recato dalla disposizione appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma  9-quater dell’articolo 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 9-ter, concernente un contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, pari a 200.000 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze)[32].

Al riguardo, appare necessario che il Governo assicuri che il Fondo in esame rechi le occorrenti disponibilità per l’anno 2025 e che la sua riduzione non pregiudichi comunque eventuali impegni già assunti per la medesima annualità a valere sulle risorse del Fondo stesso, anche tenuto conto delle ulteriori disposizioni del provvedimento che prevedono la stessa modalità di copertura.

 

Articolo 2-bis, commi da 1 a 6
(Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione)

La norma, introdotta al Senato, prevede che fino al 31 dicembre 2026 si applichino le modalità semplificate di svolgimento dei concorsi, introdotte dalla medesima norma, per l’accesso alle Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna (commi da 1 a 3).

Tra le modalità semplificate viene prevista, in particolare, la possibilità di svolgere le prove con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza (comma 2, lett. b)).

Viene, inoltre, prevista la facoltà di abbreviare la durata dei corsi di formazione, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 4) dettando, in particolare specifiche previsioni con riguardo agli allievi agenti (comma 5) e ai commissari (comma 6) della Polizia di Stato.

 

L’emendamento approvato al Senato, che introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, in merito ai commi da 1 a 3, stante la portata ordinamentale delle previsioni. Con riguardo alla riduzione della durata dei corsi di formazione del personale dei comparti sicurezza-difesa e soccorso pubblico di cui ai commi da 4 a 6, appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare se l’accesso anticipato nei ruoli del suddetto personale, in ragione della ridotta durata dei suddetti corsi, possa determinare un’accelerazione delle dinamiche delle relative carriere, con conseguenti, eventuali maggiori oneri retribuitivi.

 

Articolo 2-bis, commi 7 e 8
(Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione del corpo di polizia penitenziaria)

La norma, introdotta al Senato, con esclusivo riguardo al concorso per 120 posti di allievo Commissario del Corpo di polizia penitenziaria bandito nel 2021, riduce, in deroga all’art. 9 del D.lgs. n. 146/2000, la durata del relativo corso di formazione iniziale (da due anni a sedici mesi). Viene, altresì, ridotta la durata del tirocinio operativo (da due anni a otto mesi) cui sono successivamente tenuti i commissari che hanno superato l’esame finale del suddetto corso e sono stati dichiarati idonei al servizio (comma 7).

Viene, infine, autorizzata, a decorre al 1° ottobre 2023, l’assunzione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria mediante lo scorrimento delle graduatorie approvate con specifici provvedimenti dirigenziali richiamati dalla norma. Tale misura è finalizzata ad assicurare, tra l’altro, il completamento delle facoltà assunzionali autorizzate con DPCM 17 novembre 2021 (autorizzazione per complessive 12.914 unità di personale unità della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia Penitenziaria e dell’Arma dei carabinieri) nonché la copertura del contingente di cui all’art. 1, comma 864, lett. a), della legge n.197/2022 (250 unità per il 2023) con le risorse previste per il 2023 dal comma 865 del medesimo articolo 1[33] (comma 8).

Si evidenzia che il comma 864 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, autorizza l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 865 e per un numero massimo di: a) 250 unità per il 2023; b) 250 unità per il 2024; c) 250 unità per il 2025; d) 250 unità per il 2026. Il comma 865, per l'attuazione del precedente comma ha autorizzato la spesa di euro 1.033.625 per il 2023, di euro 12.154.605 per il 2024, di euro 23.275.585 per il 2025, di euro 34.396.565 per il 2026, di euro 44.483.920 per il 2027, di euro 44.595.706 per il 2028, di euro 45.042.851 per il 2029, di euro 45.489.996 per il 2030, di euro 45.937.141 per il 2031, di euro 46.272.500 per il 2032, di euro 46.382.969 per il 2033, di euro 46.493.439 per il 2034, di euro 46.603.908 per il 2035 e di euro 46.714.378 annui a decorrere dal 2036.

 

L’emendamento approvato al Senato, che introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo alla riduzione della durata del corso di formazione e del tirocinio relativo al concorso per Commissario del Corpo di polizia penitenziaria (comma 7) appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti ad escludere che l’accesso anticipato al ruolo da parte degli allievi, in ragione della ridotta durata del corso e del tirocinio, possa determinare un’accelerazione delle dinamiche delle relative carriere con il sopraggiungere di maggiori correlati oneri retribuitivi.

Riguardo al comma 8, tenuto conto anche della mancanza di una relazione tecnica, andrebbero esplicitati il numero dei soggetti da assumere per effetto delle disposizioni in esame e le risorse che si prevede a tal fine di utilizzare, con la relativa modulazione annua, tenuto conto che la norma si limita a prevedere “il completamento delle facoltà assunzionali” autorizzate con apposito DPCM oltre a richiamare assunzioni già autorizzate dall’ultima legge di bilancio.

Tali dati appaiono necessari ai fini della verifica della corrispondenza tra oneri assunzionali e relative risorse disponibili, a conferma della neutralità delle disposizioni, che non sono corredate di una clausola di invarianza finanziaria.

 

Articolo 3, comma 1
(Proroga dichiarazione IMU 2021)

La norma proroga dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2021.

In proposito si ricorda che il suddetto termine è già stato prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 dall’articolo 35, comma 4 del DL n. 73/2022. In proposito la RT affermava che la disposizione, di carattere procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che la presentazione della dichiarazione non incide sui termini di versamento del tributo.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la proroga si rende necessaria in quanto il modello dichiarativo, che deve recepire le novità in tema di “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche, è in via di ultimazione e, conseguentemente, sarà disponibile per i contribuenti solo a partire dai primi mesi dell’anno 2023, diversamente da quanto è accaduto per il modello dichiarativo IMU 2021 - Enti commerciali e persone fisiche (di cui al comma 769 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019) approvato con decreto del Direttore generale delle finanze del 29 luglio 2022. La disposizione ha carattere procedurale e, pertanto, non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che il differimento incide su un termine dichiarativo e non di versamento del tributo che risulta comunque dovuto.

 

Articolo 3, commi 2 e 3
(Adempimenti fiscali)

Le norme recano le seguenti disposizioni in materia di adempimenti fiscali:

-          intervenendo sull’articolo 10-bis, comma 1, del DL 119/2018, differiscono al periodo d’imposta 2023 l’esclusione dall’obbligo di emettere fattura elettronica in favore dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, già disposto per gli anni dal 2019 al 2021;

-          intervenendo sull’articolo 2, comma 6-quater, del d.lgs. n. 127/2015, differiscono dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell’obbligo di invio telematico dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, trattandosi di norme di tipo procedurale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che né alle disposizioni oggetto di proroga né ai provvedimenti di proroga intervenuti successivamente sono mai stati ascritti effetti finanziari.

 

Articolo 3, comma 4
(Riduzione dei costi per locazioni passive)

Le norme modificano l'articolo 3, comma l, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che reca norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive. Tale norma prevedeva, nel testo previgente, che per gli anni dal 2012 al 2022 l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente, non si applicasse al canone dovuto dalle amministrazioni pubbliche e dalle Autorità indipendenti per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. La modifica stabilisce che l’aggiornamento del canone non sia disposto neppure nell’anno 2023.

Si rammenta che il temine in questione è stato oggetto di numerose proroghe negli anni scorsi - da ultimo ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto legge n. 228/2021 - e che le relazioni tecniche riferite alle norme di proroga non riconnettevano effetti finanziari alle stesse.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma blocca l'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche: la stessa appare quindi potenzialmente suscettibile di determinare risparmi che, comunque, non sono contabilizzati.

 

Articolo 3, comma 5
(Gare affidamento servizi mensa)

Le norme modificano l'articolo 26-bis, comma 1, del DL 50/2022, prorogando fino alla data di acquisto dell'efficacia del provvedimento recante la disciplina dei contratti pubblici (il cui iter è in corso di svolgimento), e comunque non oltre il 30 giugno 2023, l'applicazione dell'articolo 144, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti attualmente in vigore), che prevede l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa esclusivamente mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

All’articolo 26-bis, comma 1, del DL 50/2022 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la proroga in esame ha carattere procedurale e, pertanto, alla stessa non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere procedimentale delle disposizioni in esame.

 

Articolo 3, comma 5-bis
(Accordo per il ripiano del disavanzo del Comune di Palermo)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, stabiliscono che per i Comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo[34], che sottoscrivono l'accordo per il ripiano del medesimo e per il rilancio degli investimenti[35] con le scadenze indicate dal comma 783 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197[36], il contributo relativo all'annualità 2022 (erogato per favorire il citato ripiano) è erogato successivamente all'erogazione dell'ultima annualità, cioè nel 2043, previa verifica della realizzazione di risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo complessivamente erogato. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 7.772.950 di euro per l'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[37].

Per una descrizione di dettaglio della disposizione si rinvia al dossier del Servizio Studi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme hanno l’effetto di includere il Comune di Palermo nelle procedure per il ripiano del disavanzo previste dalla legge di bilancio per il 2022 e prevedono che la rata del contributo statale originariamente prevista per l’anno 2022 per detto Comune (ai sensi del DM 6 aprile 2022), pari a 7.772.950 di euro sia erogata al termine delle ultime rate previste, ossia nell’esercizio 2043. La disposizione copre altresì, a valere sul FISPE, gli oneri per l’esercizio 2043. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5-bis, secondo periodo, dell’articolo 3 provvede agli oneri derivanti dal primo periodo del medesimo comma 5-bis, concernente l’accordo per il ripiano del disavanzo del comune di Palermo, pari a 7.772.950 euro per l’anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

In proposito, anche in considerazione della collocazione ultra triennale dell’onere, appare necessario che il Governo confermi che il Fondo in esame rechi le occorrenti disponibilità per l’anno 2043 e che la sua riduzione non pregiudichi comunque eventuali impegni già assunti per la medesima annualità a valere sulle risorse del Fondo stesso.

 

Articolo 3, comma 6
(Proroghe dei limiti massimi di età per la permanenza in servizio dei componenti delle Corti di giustizia tributaria)

La norma differisce di un anno i termini indicati all’art. 8, comma 1, della legge n. 130/2022, concernenti l’entrata in vigore del nuovo limite massimo di età per la permanenza in servizio dei giudici tributari onorari (fissato dalla richiamata disposizione a 70 anni rispetto ai 75 anni previsti dalla precedente normativa). In virtù della disposta proroga, il nuovo limite di età, pertanto, decorre dal 1° gennaio 2028 anziché dal 1° gennaio 2027. La proroga interviene anche sulle decorrenze del periodo transitorio disciplinato dal summenzionato art. 8, comma 1. In particolare, la graduale riduzione del limite massimo di età, fissato nel testo anteriore dell’art. 8, comma 1, lett. da a) a d) al compimento di 74 anni nel 2023, 73 anni nel 2024, 72 anni nel 2025, 71 anni nel 2026, viene posticipato di un anno (74 anni nel 2024, 73 anni nel 2025, 72 anni nel 2026 e 71 anni nel 2027) (comma 6).

La relazione tecnica relativa alla legge n. 130/2022, con riguardo specifico al regime transitorio di entrata in vigore del nuovo limite di età disciplinato dall’art. 8, comma 1, quantifica i seguenti oneri: 9.463.869 nel 2024, euro 6.836.157 nel 2025, euro 4.003.155 nel 2026 e euro 2.114.487 nel 2027.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riporta in una tabella (Cfr. a seguire) una tavola in cui è indicato l’andamento del personale in servizio nel periodo 2023-2027, così come rappresentato nella relazione tecnica relativa alla legge n. 130/2022 e quello che si viene a determinare tenendo conto delle cessazioni effettivamente registrate nel corso del 2022, e degli effetti della disposizione in esame. Sulla base di tale tabella, la relazione tecnica evidenzia che la stima delle unità di personale in servizio è comunque inferiore rispetto alle unità conteggiate nella RT della legge n. 130/2022, nonostante la proroga prevista dalla disposizione in esame. Ciò in quanto, per effetto delle più elevate cessazioni a domanda registrate nel corso del 2022, le unità in servizio si sono complessivamente ridotte già a partire dalla predetta annualità. Pertanto, alla luce del predetto andamento delle cessazioni, dalla disposizione in esame non derivano nuovi e maggiori oneri rispetto a quanto previsto nell'ambito della richiamata legge n. 130/2022.

 

(euro)

Anno

Cessazioni ex legge 130/2022

Rideterminazione cessazioni

Organici ex legge 130/2022

Rideterminazione organici

2022

 

 

2.608

2.608

2023

118

213

2.490

2.395

2024

241

220

2.249

2.175

2025

223

199

2.026

1.976

2026

238

224

1.788

1.752

2027

195

197

1.593

1.555

 

Nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, il Governo[38], in risposta ai chiarimenti richiesti, ha evidenziato che nel caso della riforma in riferimento, la graduale riduzione delle consistenze delle unità di personale in servizio del ruolo ad esaurimento, si contrappone all’incremento graduale dell’organico del nuovo ruolo di magistratura. Tuttavia, in conseguenza dell’ingente numero di cessazioni avvenute nell’ambito del ruolo ad esaurimento nella seconda parte del 2022, l’equilibrio finanziario del provvedimento è assicurato dal fatto che l’organico del predetto ruolo, nonostante la proroga di un anno per la cessazione obbligatoria, si colloca su valori inferiori rispetto a quelli iniziali, idonei a garantire un livello di spesa per stipendi/compensi in linea con le coperture. Si prevede quindi l’insorgere di economie che, prudenzialmente, verranno colte a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame dispone lo slittamento di un anno del periodo transitorio per l’entrata a regime del limite massimo di età per la permanenza in servizio dei giudici tributari onorari, rispetto a quanto previsto dalla legge n. 130/2022. Al riguardo, la relazione tecnica e l’ulteriore documentazione acquisita al Senato riferiscono che l’andamento delle cessazioni dei giudici registrato nel corso del 2022 (più elevate rispetto a quanto preventivato) consentirebbe di verificare la non onerosità della norma rispetto a quanto previsto dalla medesima legge n. 130/2022, nonché l’eventuale insorgere di economie prudenzialmente stimabili a consuntivo.

Pur alla luce di tali valutazioni, appare, comunque, opportuno acquisire ulteriori elementi al fine di confermare la neutralità della norma e di escludere che la stessa sia suscettibile di incidere su importi già scontati nei tendenziali di spesa a legislazione vigente. Tale chiarimento appare necessario, considerato che la relazione tecnica relativa alla legge n. 130/2022 aveva stimato un onere (9.463.869 nel 2024, euro 6.836.157 nel 2025, euro 4.003.155 nel 2026 e euro 2.114.487 nel 2027) con riguardo all’introduzione del suddetto regime transitorio, rispetto a quanto originariamente previsto nel relativo disegno di legge che prevedeva, viceversa, l'entrata in vigore del nuovo limite di età già dal 2023.

Pertanto, anche lo slittamento di un anno disposto dalla norma in esame sembrerebbe suscettibile di determinare ulteriori oneri, che andrebbero opportunamente evidenziati al pari delle risorse eventualmente rinvenibili negli stanziamenti di bilancio, in ragione del maggior volume di cessazioni evidenziate, da portare a compensazione dei medesimi oneri.

 

Articolo 3, comma 7
(Proroga dell’operatività della Commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande rivolte al Fondo indennizzo risparmiatori)

La norma proroga al 30 giugno 2023 l’operatività della Commissione tecnica del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori. Agli oneri, pari a 175.000 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009 (Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente MEF).

In proposito si ricorda che l’attività della predetta Commissione è stata prorogata fino al 31 luglio 2022 dal comma 63 (art. 1) della legge n. 234/2021 e a tal fine è stata autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2022. Successivamente, il comma 5-ter dell’articolo 35 del DL n. 73/2022 ne ha ulteriormente prorogato l’attività al 31 dicembre 2022. In proposito la relazione tecnica affermava che l’ulteriore proroga non comportava nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando sufficiente la dotazione vigente pari all’importo di 350 mila euro esistente nell’apposito capitolo 1598 dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

 

Proroga commissione tecnica

 

0,175

 

 

 

0,175

 

 

 

0,175

 

 

Minori spese correnti

 

Utilizzo Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui passivi

 

0,175

 

 

 

0,175

 

 

 

0,175

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione determina una spesa di euro 175.000, pari alla metà di quella già autorizzata con l’articolo 1, comma 63, della legge 234/2021 per tutto l’anno 2022, al fine di sostenere i costi relativi al completamento delle attività della predetta Commissione tecnica, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che l’ammontare dello stanziamento è coerente con lo stanziamento a suo tempo disposto per una precedente analoga proroga.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7 dell’articolo 3 provvede agli oneri derivanti dalla proroga della apposita Commissione incaricata di garantire il completamento delle attività del Fondo indennizzi risparmiatori (FIR), pari a 175.000 euro per l’anno 2023, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie[39].

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce di quanto assicurato dal Governo durante l’esame presso il Senato in ordine alla sussistenza delle occorrenti disponibilità sul Fondo in esame e all’adeguatezza delle rimanenti risorse per fronteggiare eventuali utilizzi già programmati per il 2023 a valere sul Fondo medesimo.

 

Articolo 3, comma 7-bis
(Segreteria Commissione tecnica FIR)

La norma autorizza la spesa fino all'importo massimo di 750.000 euro per l'anno 2023 per i costi sostenuti da Consap in relazione alla Segreteria tecnica della Commissione nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, in relazione alla conseguente estensione temporale del Disciplinare stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019. Agli oneri, pari a 750.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo, del Fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui perenti.

In proposito si ricorda che il comma 501 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 ha previsto l’istituzione di una Commissione tecnica per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR.

Successivamente l’articolo 8 del DM 10 maggio 2019 ha disposto che l'attività di segreteria tecnica sarebbe stata svolta, organizzata e gestita da Consap - concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. e i relativi oneri sarebbero stati posti a carico delle risorse finanziarie del Fondo Indennizzo risparmiatori (FIR) nel limite massimo di 12,5 milioni di euro complessivi per il triennio 2019-2021.

Si ricorda infine che l’articolo 3, comma 7, del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia) ha prorogato al 30 giugno 2023 l’operatività della Commissione tecnica del FIR con oneri, pari a 175.000 euro per l’anno 2023.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che per la gestione dei contenziosi proposti avverso le determinazioni del FIR e per il completamento delle attività del Fondo, si prevede di prorogare nell'anno 2023 il Disciplinare del 2 ottobre 2019, concernente le attività di gestione della Segreteria tecnica da parte di Consap spa a supporto della Commissione tecnica competente prevista dall'art. 1, comma 501, della legge n. 145 del 2018. Per l'attività di Segreteria tecnica di Consap a supporto della Commissione è previsto uno stanziamento per l'importo massimo pari a 750.000 (capitolo 1598).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto, pur evidenziando che la relazione tecnica non fornisce indicazioni riguardo agli elementi sottostanti la determinazione del predetto limite di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che, in relazione all’estensione temporale dell'applicazione del disciplinare stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, il comma 7-bis dell’articolo 3 autorizza la spesa fino all’importo massimo di 750.000 euro per il 2023 per i costi sostenuti dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa per le attività della Segreteria tecnica della Commissione tecnica competente per l’esame delle domande di indennizzo a carico del Fondo indennizzi risparmiatori (FIR), provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009[40].

Al riguardo, considerato che il fondo in esame reca per l’anno 2023 le occorrenti risorse per far fronte agli oneri ad esso imputati, appare comunque necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle risorse medesime non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente.

 

Articolo 3, comma 8
(Proroga delle disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

La norma proroga all’esercizio 2023 la facoltà, per i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, di differire, ai soli fini civilistici, la quota di ammortamento di beni materiali e immateriali, già prevista per gli esercizi 2020, 2021 e 2022

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è di tipo procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la disposizione opera solo a fini civilistici e che alla norma che ha introdotto la sospensione (articolo 60, comma 7-bis del DL n. 104 del 2020) nonché a quelle che ne hanno disposto la proroga (comma 711, articolo 1 della legge n, 234 del 2021 e articolo 5-bis del DL n. 4 del 2022) non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Articolo 3, comma 9
(Proroga delle disposizioni in materia di ripianamento delle perdite d’esercizio)

La norma estende alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 i benefici temporanei previsti in materia di riduzione del capitale sociale (compresa l’esclusione della causa di scioglimento della società per riduzione o per perdite) previsti in origine dal decreto-legge n. 23 del 2020: in particolare viene prolungato il periodo di temporanea non applicazione degli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter, 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Le menzionate disposizioni concernono istituti quali: la riduzione del capitale per perdite, gli obblighi degli amministratori in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, la riduzione del capitale in misura di oltre un terzo, lo scioglimento per riduzione del capitale per perdite, l’applicabilità di tale ultimo istituto per le cooperative.

Conseguentemente, anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è di tipo procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 3, comma 10
(Limiti alle retribuzioni della Fondazione Enea Tech e Biomedical)

La norma differisce al 1° gennaio 2024 l’avvio dell’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell’elenco ISTAT alla Fondazione Enea Tech e Biomedical di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Si applicano in ogni caso i limiti alle retribuzioni, emolumenti ovvero compensi stabiliti dalla normativa vigente e le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non sono associabili effetti finanziari al differimento al 1° gennaio 2024 dell’applicazione alla Fondazione di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste per i soggetti inclusi nell’elenco ISTAT di cui all’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, atteso che la previsione in esame si limita a specificare normativamente quanto già espresso, in via interpretativa, per gli enti ed organismi di nuova istituzione, che non hanno raggiunto la piena operatività, non derivanti da accorpamenti o trasformazioni di enti e organismi preesistenti, nell’ambito delle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze dirette a fornire indicazioni sull’applicazione delle anzidette misure di contenimento della spesa.

In particolare la RT precisa che la Fondazione Enea Tech e Biomedical, costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modificazioni, è il soggetto di cui si avvale il Ministero delle Imprese del Made in Italy per l’attuazione degli interventi cui sono destinati il Fondo per il trasferimento tecnologico (con dotazione di 541 milioni al 2035) e il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico (con dotazione di 1.129 milioni al 2035), con il compito di promuovere, anche in collaborazione con soggetti privati:

- gli investimenti e le iniziative in materia di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico a favore delle imprese operanti sul territorio nazionale anche con riferimento alle PMI innovative e alle start-up nei settori dell’economia verde e circolare, dell’information technology, dell’agri-tech e del deep-tech;

- il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedico per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, attrezzature e dispositivi biomedicali, anche in partecipazione con altre istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere, collegando la ricerca accademica di base e pre-clinica alle fasi successive fino alla produzione industriale, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione.

Tali finalità possono essere perseguite, fra l’altro, attraverso:

- investimenti in equity e quasi equity, grants, prestiti condizionati, co-investimento anche con aziende private italiane e/o estere a favore di start-up e PMI innovative e/o con aziende consolidate per progetti e finalità specifiche, iniziative su filiere e asset strategici, creazione di new-co con soggetti pubblici e/o privati, investimenti in infrastrutture di ricerca e di sperimentazione clinica e pre-clinica e nella realizzazione di poli di alta specializzazione.

L’intervento, al fine di assicurare l’efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità affidate alla fondazione ed in considerazione della sua natura, trattandosi di una fondazione privata senza scopo di lucro non produttrice di beni e servizi, è finalizzato a non limitare la sua autonomia gestionale ed organizzativa in questa prima fase di avvio delle sue attività, nelle more del raggiungimento della piena operatività, prevedendo il differimento al 1° gennaio 2024 dell’applicazione delle norme in materia di contenimento della spesa pubblica, cui sono soggette le unità istituzionali inserite nell’elenco ISTAT, ai sensi dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La RT precisa altresì che la norma è finalizzata ad assicurare l’efficienza dei procedimenti gestionali ed organizzativi della Fondazione, funzionali al perseguimento dei suoi compiti, non assoggettandola alle norme in materia di contenimento della spesa pubblica nella fase di avvio della sua attività e in vista della piena operatività, considerando che non sussiste un puntuale parametro di riferimento per la corretta determinazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente. Per ragioni di equità, tale parametro potrà essere individuato nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui sarà realizzata la piena operatività della struttura, previa valutazione dell'Amministrazione vigilante.

Con Nota depositata presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha chiarito, fra l’altro, che i risparmi derivanti dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica per tale ente non erano già stati scontati sui saldi, poiché la Fondazione è stata inserita dall’ISTAT nella lista S13 nel mese di settembre 2022 e, pertanto, non è stata considerata nelle previsioni per il 2023 e anni seguenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma differisce al 1° gennaio 2024 l’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione vigente alla Fondazione Enea Tech e Biomedical, senza tuttavia specificare quali siano le disposizioni oggetto del differimento. Ciò non viene chiarito neanche dalla relazione tecnica che afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che la Fondazione è di nuova istituzione e non sussiste un puntuale parametro di riferimento per la corretta determinazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente e che la norma si limita a ripetere quanto già previsto in via interpretativa. In proposito, appare preliminarmente opportuno che sia chiarito a quali norme in materia di contenimento della spesa pubblica si faccia riferimento. Quanto ai restanti profili, si prende atto di quanto chiarito dal Governo nel corso dell’esame parlamentare al Senato, ossia che la Fondazione è stata inserita dall’ISTAT nella lista S13 nel mese di settembre 2022 e, pertanto, non è stata considerata nelle previsioni per il 2023 e anni seguenti e non si formulano osservazioni.

 

Articolo 3, comma 10-bis
(Proroga di termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione)

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 30 giugno 2023 (in luogo del 31 marzo 2023) l’estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età.

 

L’emendamento approvato al Senato, che introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione proroga l’operatività straordinaria del Fondo di garanzia prima casa dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023. In proposito appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito alle disponibilità del Fondo in relazione agli impegni già assunti a legislazione vigente, al fine di escludere che la proroga in esame possa determinare la necessità di un’ulteriore rifinanziamento del Fondo con oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In proposito si ricorda che il termine in esame è stato, da ultimo, prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 dall’articolo 1, comma 74, lett. b), della legge n. 197 del 2022. A tal fine la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa è stata incrementata di 430 milioni di euro per l'anno 2023. In proposito, la RT ha precisato che il rifinanziamento del Fondo per ulteriori 430 milioni di euro per l’anno 2023 si basa sulle stime elaborate dal Gestore che tengono conto del numero di domande pervenute e di garanzie ammesse nel 2022, nonché dell’esigenza di salvaguardare l’andamento dell’operatività ordinaria e straordinaria del Fondo.

Si evidenzia altresì che il capitolo 7077 del MEF relativo al Fondo in esame reca uno stanziamento per il solo anno 2023 di 450 milioni di euro.

 

Articolo 3, comma 10-ter
(Proroga del termine per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato degli importi derivanti dal meccanismo di compensazione a due vie)

Normativa vigente. L’articolo 15-bis del D.L. n. 4/2022 ha istituito un meccanismo di compensazione a due vie applicabile ai proventi derivanti dalla vendita di energia prodotta da taluni impianti da fonti rinnovabili che beneficiano di premi fissi addizionali rispetto al prezzo di vendita tramite il conto energia o sono entrati in esercizio prima del 2010.

Il meccanismo prevede che, quando il prezzo di vendita è maggiore rispetto ad un prezzo di riferimento corrispondente alla media dei prezzi zonali registrati dal 2010 al 2020, la differenza sia versata al Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. (GSE); quando inferiore, è il GSE a erogare la differenza al produttore. Il meccanismo si applica da febbraio 2022 a giugno 2023.

L’articolo 42 del D.L. n. 144/2022 ha disposto che gli importi corrisposti al GSE siano poi versati all’entrata del bilancio dello Stato e restino acquisiti all’erario fino a concorrenza dell’importo di 3.739 milioni di euro, mentre gli eventuali maggiori importi affluiti all’entrata dello Stato sono riassegnati ad un apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinati, prioritariamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, alla proroga ed eventuale rimodulazione dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas (da ultimo, si veda, in relazione ai costi sostenuti nel primo trimestre 2023, l’articolo 1, commi da 2 a 9, della legge n. 197/2022 – Legge di bilancio 2023).

 

Le norme prorogano dal 30 novembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale il GSE è tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato i proventi derivanti dall’attuazione da febbraio ad agosto 2022 del meccanismo di compensazione a due. La novella non modifica l’articolo 15-bis, comma 6, nella parte in cui prevede che, per i mesi successivi ad agosto, i proventi siano versati all’entrata del bilancio dello Stato su base mensile.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rammenta che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo allegati al disegno di legge di conversione del D.L. n. 144/2022 stimava le maggiori entrate extratributarie in termini di indebitamento netto derivanti dall’applicazione del meccanismo di compensazione a due vie in 3.739 milioni di euro per il solo 2022.

La relazione tecnica precisava che dall’applicazione del meccanismo da febbraio a giugno 2022 erano previste maggiori entrate extratributarie per 1.219 milioni di euro; dall’applicazione del meccanismo da luglio a dicembre erano previste maggiori entrate extratributarie per 2.180 milioni di euro. Per tener conto delle rettifiche sulle operazioni intragruppo si stimava prudenzialmente un incremento del 10 per cento sul totale, per complessivi 340 milioni di euro.

In termini di fabbisogno e di saldo netto da finanziare, il prospetto riepilogativo allegato al decreto legge prevedeva che le maggiori entrate extratributarie fossero imputabili al 2022 per complessivi 2.767 milioni di euro ed al 2023 per complessivi 972 milioni di euro.

La norma in esame, quindi, nel disporre il predetto differimento di termine, è suscettibile di determinare per il saldo di bilancio (saldo netto da finanziare) effetti di minor gettito per il 2022, dovuti al mancato riversamento delle somme all’entrata nel predetto esercizio da parte del GSE, con contestuale incremento di gettito per il 2023.

Non appare peraltro chiaro se, con riguardo al 2022, si siano effettivamente prodotti nella misura originariamente prevista gli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dai versamenti degli operatori e quelli, sul saldo netto da finanziare, dovuti al riversamento delle somme all’entrata del bilancio dello Stato.

Tanto premesso, andrebbero esplicitati i dati riferiti all’effettivo impatto finanziario per gli esercizi 2022 e 2023 determinato dal meccanismo di compensazione a due vie rispetto agli effetti sui saldi di finanza pubblica, stimati e scontati nei tendenziali con riferimento all’introduzione della relativa disciplina, precisando, in particolare, gli importi versati dagli operatori al GSE e quelli finora riversati al bilancio dello Stato.

Rispetto a tale situazione di fatto, andrebbero altresì distintamente evidenziati gli ulteriori effetti derivanti dalla proroga disposta dalla norma in esame.

 

Articolo 3, comma 10-quater
(Misure per il riequilibrio finanziario degli enti locali)

Le norme modificano l’articolo 43, comma 5-bis, del decreto legge n. 50/2022, per prorogare di tre mesi (dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023) i termini di presentazione o di riformulazione dei piani finanziari di riequilibrio pluriennale (art. 243-bis del TUEL), nonché quelli di presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, in corso al 13 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 50/2022), per gli enti locali che abbiano presentato la proposta di accordo senza che sia successivamente intervenuta la relativa sottoscrizione.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare attesa la natura procedimentale delle disposizioni.

 

Articolo 3, comma 10-quinquies
(Termini imposta di registro agevolata)

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura, sospende nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023 i termini di scadenza relativi ai benefici per l’acquisto dell’abitazione principale, tra i quali il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.

In particolare, la sospensione riguarda:

-          il periodo di diciotto mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale l’acquirente deve trasferire la residenza nell’abitazione;

-          il termine di un anno, entro il quale il contribuente che cede l’immobile acquistato con i benefìci per la prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, in caso di cessioni avvenute entro cinque anni dall’acquisto;

-          il termine di un anno, entro il quale l’acquirente di immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso;

-          il termine di un anno per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 7 della legge n. 448/1998.

Sono fatti salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emessi per il mancato rispetto dei termini oggetto di sospensione e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

L’emendamento approvato al Senato, che introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che i termini differiti dalla disposizione sembrano riguardare adempimenti preordinati al riconoscimento del beneficio e non il momento della effettiva fruizione dello stesso.

In proposito si evidenzia che l’articolo 24 del DL n. 23/2020 reca una norma di analogo tenore, cui non stono stati ascritti effetti finanziari. Al riguardo la RT affermava che la disposizione aveva carattere procedurale.

Si rileva peraltro che la sospensione in esame appare suscettibile di determinare rinvii, di carattere anche ultrannuale rispetto alla vigente legislazione, dei pagamenti dovuti in caso di mancato verificarsi delle condizioni per continuare ad usufruire dai benefici “prima casa”. Appare pertanto necessario acquisire l’avviso del Governo in merito alla possibilità che dalla disposizione in esame possano derivare effetti negativi di gettito rispetto a quanto scontato nei tendenziali di finanza pubblica.

 

Articolo 3, comma 10-sexies
(Differimento termini concernenti le addizionali regionali)

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura, differisce, per le regioni in cui siano state indette le elezioni alla data del 31 dicembre 2022 e limitatamente alle aliquote applicabili all’anno di imposta 2023, dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine previsto per la pubblicazione dell’eventuale maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale IRPEF.

Si dispone altresì che le medesime regioni, entro il 13 maggio 2023, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale ai fini della pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze.

 

L’emendamento approvato al Senato, che introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 3, comma 10-septies
(Liquidazione dei crediti vantanti nei confronti del Comune di Roma)

Le norme modificano l’articolo 1, comma 927, della legge n. 145/2018. Tale comma, nel testo vigente, stabilisce[41] che Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, entro il termine perentorio di quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008 al Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma proroga di un anno il termine finale per la presentazione da parte di Roma capitale di istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal Comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. Le istanze sono presentate al Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma. Le norme appaiono, dunque, finalizzate a trasferire l’obbligo del pagamento di tali debiti da un soggetto ad un altro.

Si rammenta che alla disposizione oggetto della presente proroga (comma 927 della legge di bilancio per il 2019) non erano stati ascritti effetti finanziari: la relazione tecnica affermava infatti, nel quadro di un intervento più generale, che le partite debitorie avrebbero trovato copertura nella originaria dotazione finanziaria prevista per le finalità connesse all'attuazione del piano di rientro.

Inoltre, a una precedente disposizione di proroga (art. 13 DL n. 228/2021 “milleproroghe”), del tutto analoga a quella ora in esame, non sono stati ascritti effetti finanziari, senza tuttavia che la relazione tecnica fornisse elementi specifici sul punto.

Andrebbe quindi chiarito se la proroga dei termini per presentare istanze di liquidazione del debito incida sull’ammontare dei debiti da porre a carico del Commissario governativo per il rientro del debito pregresso del Comune di Roma: in caso affermativo, occorrerebbe confermare la perdurante capienza della dotazione finanziaria a ciò destinata e acquisire chiarimenti riguardo ai possibili effetti finanziari derivanti dalla circostanza che, per il Comune, si determinerebbero ulteriori spazi di spesa corrispondenti alle obbligazioni trasferite.

Inoltre, andrebbe comunque chiarito se dalla proroga dei termini per la presentazione delle istanze di liquidazione possa derivare una diversa modulazione temporale dei pagamenti a carico della gestione commissariale rispetto a quella precedentemente prevista, con conseguenti effetti negativi, per taluni degli esercizi considerati, in termini di indebitamento netto e/o di fabbisogno.

 

Articolo 3, commi 10-octies - 10-novies
(Proroga termine cessione del credito e invio spese edilizie condominiali)

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura, stabilisce che per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.

In proposito si ricorda che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, nonché per il superbonus, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto esclusivamente in via telematica entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

È altresì prorogato dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023 il termine entro il quale gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere i dati all’Agenzia delle entrate con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali.

 

L’emendamento approvato al Senato, che introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma proroga al 31 marzo 2023 il termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021. In proposito, con specifico riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, si evidenzia che la norma sembra configurare una riapertura dei termini per la cessione del credito relativo alle predette spese. Premessa l’opportunità di una conferma in proposito, tenendo conto che la disposizione si riferisce a rate residue non fruite delle detrazioni relative ad esercizi ormai chiusi, appare opportuno acquisire un chiarimento del Governo in merito ai possibili effetti di gettito, anche in termini di cassa, derivanti dalla proroga disposta. 

 

Articolo 3, comma 10-decies
(Disposizioni relative al cashback)

La norma dispone che, per l'anno 2023, la dotazione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 644, della legge n. 234 del 2021 sia pari a 700.000 euro per concludere i rimborsi relativi al programma disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156.

In proposito si ricorda che i commi da 637 a 644 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 hanno fissato al 31 dicembre 2021 la conclusione del programma c.d. “cashback” e istituito un apposito Fondo con dotazione di 3 milioni per l’anno 2022 per la copertura degli oneri e delle spese di gestione a carico di PagoPa e della Consap.

Gli aderenti comunicano a PagoPA s.p.a. entro il termine di decadenza del 31 luglio 2023, con i dati identificativi, il codice IBAN idoneo per rendere possibile l'accredito del rimborso. Le controversie concernenti i rimborsi maturati durante il predetto programma, realizzato dall'8 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, possono essere promosse entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2023. Ai suddetti fini si applicano, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 642, della medesima legge n. 234/2021, le convenzioni del 30 novembre 2020 stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e con la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa, i cui oneri e spese sono a carico delle risorse finanziarie del predetto fondo non oltre il limite massimo complessivo di 700 mila euro. Agli oneri pari a 700.000 euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui perenti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che il programma cashback aveva previsto il diritto al rimborso in denaro, secondo condizioni, casi e criteri individuati dall'articolo 1, commi 288 e seguenti, della legge n. 160/2019 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020 n. 156. Agli oneri derivanti, pari a 700.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per l'importo complessivo di euro 700.000 per l'anno 2023 del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del MEF. Detto programma è stato sospeso nel secondo semestre 2021 dall'art. 1 del D.L. 30 giugno 2021, n. 99 (sostituito dall'art. 11-bis del D.L. 25 maggio 2021 n. 73) e quindi concluso il 31 dicembre 2021 dall'art. 1, commi 640 e seguenti, della legge n. 234/2021, fermi restando il completamento delle operazioni di rimborso nonché la gestione delle controversie derivanti dall'attuazione del medesimo Programma. Pertanto, l'articolo 1, comma 644, della predetta n. 234/2021 ha istituito un apposito Fondo per l'anno 2022 per far fronte agli oneri relativi al completamento delle operazioni di rimborso, nonché alla gestione delle controversie derivanti dall'attuazione del programma cashback. A tale scopo il Ministero dell'economia e delle finanze, Consap spa e PagoPA spa hanno pubblicato appositi avvisi sui rispettivi siti internet ed effettuato messaggi individuali tramite l'App IO, invitando gli utenti interessati a comunicare i codici IBAN mancanti o corretti entro il termine del 31 luglio 2022 e successivamente anche entro il 31 ottobre 2022, per rendere possibile le operazioni di rimborso. Restano tuttavia da rimborsare circa 43 mila aderenti al programma cashback per IBAN mancante o errato. Peraltro, viene fissato un termine di decadenza per il completamento dei pagamenti e per la proposizione di contestazioni, tenuto conto che la mancata comunicazione da parte degli interessati, nonostante gli avvisi effettuati, del codice IBAN rende impossibile l'accredito mediante bonifico del rimborso; le somme sono di importo individuale inferiore a 150 euro e ormai risalenti al periodo da dicembre 2020 a giugno 2021; è necessario concludere le procedure residue del programma cashback conclusosi, per evitare l'ulteriore perpetuarsi degli oneri annuali di spesa pubblica relativi alle procedure di pagamento individuale; occorre rispettare i limiti di proporzionalità nella conservazione dei dati personali previsti dalla disciplina vigente in materia di privacy.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’onere per gli ultimi rimborsi relativi al cosiddetto “cashback” risulta limitato allo stanziamento previsto; si rileva altresì che la misura del “cashback” è stata sin dall’inizio configurata come limite di spesa, ossia operante nel limite delle risorse disponibili (cfr. art. 1, comma 290, della legge di bilancio per il 2020).

Si evidenzia inoltre che la relazione tecnica fornisce alcuni elementi informativi riguardanti i rimborsi ancora dovuti, dai quali si evince che restano ancora da rimborsare 43.000 aderenti con rimborsi dovuti individuali inferiori a 150 euro: da ciò si desume che, stante la dotazione prevista dalla disposizione in esame di 700.000 euro, ne deriverebbe un rimborso medio individuale di circa 16 euro.

Ciò premesso, si osserva che i versamenti ancora da effettuare sono relativi a crediti tuttora vantati dagli aderenti al programma cashback: in proposito, dunque, andrebbe o confermata espressamente la capienza dello stanziamento rispetto ai crediti tuttora da soddisfare o, in alternativa, chiarito il meccanismo attraverso il quale i diritti vantati dai creditori possono essere contenuti entro il limite delle risorse disponibili.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 10-decies dell’articolo 3 provvede agli oneri, pari a 700.000 euro per l’anno 2023, relativi al completamento del programma Cashback, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto già evidenziato con riferimento alla copertura di cui al comma 7 del medesimo articolo 3.

 

Articolo 3-bis
(Procedure di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, stabiliscono che ciascun ente territoriale può deliberare, entro il 31 marzo 2023, l'applicazione delle disposizioni dell’articolo 1 commi da 206 a 221, della legge 197/2022[42], alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da l86 a 204 della medesima legge.

Inoltre si prevede che gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che non hanno deliberato, entro il 31 gennaio 2023, di inibire l'annullamento dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione (stralcio) nella forma parziale prevista dai commi 227 e 228 della legge n. 197/2022, possano adottare ancora tale provvedimento entro il 31 marzo 2023. Inoltre si introduce la facoltà per i medesimi enti di applicare integralmente le disposizioni di stralcio del comma 222 della citata legge ai carichi da loro affidati agli agenti della riscossione dal 1 ° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro alla data del 1 ° gennaio 2023 in tal caso il rimborso delle spese sostenute dall'agente della riscossione è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore.

Gli oneri delle disposizioni descritte sono valutati in euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 annui per l'anno 2026 e l'anno 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 e euro 10.000 per l'anno 2029, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 24,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028, 6,8 milioni di euro l'anno 2029, 4,8 milioni di euro l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 203 l e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032. All’onere  si provvede, quanto a euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 annui per l'anno 2026 e l'anno 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 e euro 10.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 e quanto a 23,64 milioni di euro per l'anno 2023, 7,37 milioni di euro per l'anno 2024, 4,07 milioni di euro per l'anno 2025, 5,66 milioni di euro per l'anno 2026, 6,96 milioni di euro per l'anno 2027, 8,78 milioni di euro per l'anno 2028, 6,79 milioni di euro l'anno 2029, 4,8 milioni di euro l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro  per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

 

La relazione tecnica presentata dal Governo nel corso dell’esame al Senato, in via preliminare, ribadisce il contenuto delle disposizioni.

Per la quantificazione degli impatti della disposizione in commento sulle riscossioni da ruolo, in analogia alle precedenti stime operate per la quantificazione dell'effetto dell'annullamento, integrale o parziale, dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2015 (legge di Bilancio 2023), si è considerato:

• l'impatto negativo derivante dallo stralcio dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015, per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi (c.d. "Rottamazione-ter'' prevista dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119);

• l'impatto negativo sulla riscossione ordinaria da ruolo (compresa quella conseguente a piani di rateizzazione concessi ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) derivante dall'annullamento dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015, per i quali era ancora in essere un'aspettativa dì riscossione.

È stata, inoltre, stimata la correlata riduzione della quota prevista dalla relazione tecnica di accompagnamento alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (articolo 1, commi da 14 al 23), a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Ciò, in quanto tali impatti negativi sulle previsioni di riscossione determinano altresì una riduzione del relativo c.d. aggio da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall'articolo 1, commi da 14 al 23, della legge n. 234 del 2021, che ha modificato il sistema

di remunerazione del servizio nazionale della riscossione.

Infine, con riferimento al rimborso alle spese di notifica della cartella di pagamento e di quelle per le procedure esecutive, relative ai carichi annullati integralmente è stata stimata la quota di crediti, non ancora liquidati dagli enti, riferibili al rimborso delle spese afferenti alle attività già svolte dall’agente; per tali spese è previsto il rimborso a carico del singolo ente creditore e, pertanto, non sono contemplati nuovi oneri a carico dello Stato.

Gli impatti sopra delineati, nell'ottica della massima prudenza, ossia nella duplice ipotesi che nessuno degli enti stabilisca di inibire l'annullamento nella forma parziale e che tutti gli enti, invece, stabiliscano di avvalersi della facoltà di annullamento integrale sono tuttavia ridotti del 50 per cento, senza che venga meno il carattere prudenziale della stima, considerato che una parte degli enti interessati dalle norme, anche di considerevole rilevanza, ha già manifestato l'intenzione di non aderire all'annullamento parziale, e che è ragionevole attendersi che solo una parte degli enti aderiranno all'annullamento integrale.

 

Misure interessate

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

TOT

Rottamazione ter

-16,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-16,3

Riscossione ordinaria

-5,4

-4,7

-1,3

-2,9

-4,2

-6,0

-4,0

-2,0

-1,3

-0,7

-32,2

Aggi dell’esattore

-0,86

-0,13

-0,03

-0,04

-0,04

-0,02

-0,01

 

 

 

-1,11

Spese di riscossione

-2,8

-2,8

-2,8

-2,8

-2,8

-2,8

-2,8

-2,8

-2,8

-2,8

-27,5

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto della quantificazione proposta nella relazione tecnica, che espressamente dichiara che le stime sono state effettuate “in analogia alle precedenti stime operate per la quantificazione dell'effetto dell'annullamento, integrale o parziale, dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2015 disposto con la legge di Bilancio 2023”. Si rileva tuttavia che la relazione tecnica non fornisce i dati e le ipotesi poste alla base del processo di quantificazione, limitandosi ad indicare l’effetto complessivo atteso. Andrebbero quindi acquisiti i predetti dati, necessari per una verifica delle stime riportate nella RT.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 3-bis provvede agli oneri derivanti dal comma 1, concernente la proroga della facoltà di annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali[43], secondo le seguenti modalità:

quanto a euro 860.000 per l’anno 2023, euro 130.000 per l’anno 2024, euro 30.000 per l’anno 2025, euro 40.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 20.000 per l’anno 2028 ed euro 10.000 per l’anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;

quanto a 23,64 milioni di euro per l’anno 2023, 7,37 milioni di euro per l’anno 2024, 4,07 milioni di euro per l’anno 2025, 5,66 milioni di euro per l’anno 2026, 6,96 milioni di euro per l’anno 2027, 8,78 milioni di euro per l’anno 2028, 6,79 milioni di euro per l’anno 2029, 4,8 milioni di euro per l’anno 2030, 4,1 milioni di euro per l’anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l’anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

In merito ad entrambe le modalità di copertura, appare necessario che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle occorrenti risorse e fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche tenuto conto delle ulteriori disposizioni del provvedimento che prevedono la stessa modalità di copertura.

 

Articolo 3-ter
(Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per le maggiori spese energetiche)

La norma, introdotta dal Senato, modifica l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che attualmente stabilisce che, per gli anni dal 2015 al 2024, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione. Le modifiche concedono la medesima facoltà anche per l’anno 2025 (comma 1).

Si rammenta che la relazione tecnica riferita all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, non associava effetti finanziari alla disposizione.

Inoltre, in considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, si prevede che nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione (comma 2).

In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana  e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga, fra l’altro, all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

Si rammenta che l'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Il successivo comma 2-bis prevede che a partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro del coordinamento della finanza pubblica, i contratti con cui gli enti territoriali pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi.

Le sospensioni in parola non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento (comma 3).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione ha l’effetto di consentire agli enti locali di rinegoziare i propri mutui o di sospenderli e di utilizzare nel 2025, senza vincolo di destinazione, le risorse che dovessero liberarsi. A tal proposito si rileva come le attività di rinegoziazione o sospensione sono, in linea generale, già consentite a legislazione vigente mentre, con riguardo all’utilizzo delle risorse, va rilevato come tale attività, pur potendo determinare potenzialmente una dequalificazione della spesa – mediante l’eventuale sostituzione di spesa in conto capitale con spesa corrente – è già stata consentita fino al 2024 con norma considerata priva di effetti finanziari. Tanto premesso non si formulano osservazioni. 

 

Articolo 3-quinquies
(Rimodulazione dell’utilizzo delle risorse per credito d’imposta per investimenti in favore del settore turistico)

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura, prevede che in relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, le somme non utilizzate in relazione alla fruizione del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, di cui all’articolo 79, comma 3, del DL n. 104 del 2020, per una quota pari a 30 milioni di euro, siano versate dall’Agenzia delle entrate allo stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per l’anno 2023 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.

In proposito si ricorda che il citato articolo 79 ha riconosciuto, per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022, il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Per l'attuazione della disposizione è stata autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 100 milioni di euro per il 2022.

 

L’emendamento approvato al Senato, che introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che si provvede alla compensazione degli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 3-quinquies provvede  alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, concernente la rimodulazione dell’utilizzo delle risorse relative al credito d’imposta per investimenti in favore del settore turistico, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Al riguardo, considerato che il Fondo in esame reca le occorrenti risorse, appare comunque necessaria una rassicurazione da parte del Governo in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente, anche tenuto conto delle ulteriori disposizioni del provvedimento che prevedono la stessa modalità di copertura.

 

Articolo 4, commi 1 e 1-bis
(Forme premiali per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

Le norme estendono al 2023 la previsione, recata dall'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge n. 191/2009, e più volte prorogata, ai sensi della quale è affidato al Ministero della salute, in via transitoria, il compito di ripartire le quote premiali fra le regioni “tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome”.

Il comma 1-bis, introdotto dal Senato, novellando il comma 544, articolo 1, della legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), prevede che la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2023 sia innalzata allo 0,5 per cento delle predette risorse.

Si ricorda che a partire dal 2012, ai sensi dell'art. 15, comma 23, del DL. n. 95/2012 la percentuale della quota premiale per le regioni aventi i requisiti per l’accesso alla stessa è stata fissata allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del fabbisogno del SSN, mentre, limitatamente all'anno 2021, tale percentuale è stata elevata allo 0,32 per cento ai sensi dell’art. 35, comma 2 del DL. 73/2021. Da ultimo la legge di bilancio 2023 (legge n.197/2022), art. 1, comma 544, ha previsto l’ulteriore innalzamento allo 0,40 per cento della quota premiale per il solo anno 2022. Alla norma non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Inoltre, la RT riferita alla citata norma afferma che dal punto di vista finanziario l’incremento della quota premiale risulta neutrale in quanto è stabilito che la sua entrata in vigore avvenga antecedentemente al riparto alle regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e, pertanto, non risulta necessario integrare il sopra il riparto per l'anno 2022.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, relativa a forme premiali per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica posto che l’effetto è rappresentato dal mero spostamento delle risorse dalla quota indistinta assegnata alle Regioni sulla base dell'applicazione della metodologia dei costi standard ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 68/2011 alla quota premiale all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno.

Per consentire l’erogazione in favore delle regioni di tali risorse, che rappresentano una componente del finanziamento del Servizio sanitario nazionale annuo, e che pertanto non determinano una spesa ulteriore rispetto alle risorse già preordinate dallo Stato per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, si prevede un meccanismo di riparto delle quote premiali per l’anno 2023 che tenga anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

 

La norma introdotta dal Senato (comma 1-bis) non è corredata di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 4, commi 2 e 2-bis
(Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.))

Le norme sostituendo il terzo periodo dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, dispongono che gli organi deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell’Esacri (Commissario liquidatore e Comitato di sorveglianza) restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 (la scadenza del termine vigente era il 31 dicembre 2023).

Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni relative alla copertura dei costi derivanti dal pagamento di fine rapporto e di fine servizio del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria, maturato alla data del 31 dicembre 2017, come determinato a seguito della ricognizione effettuata dal commissario liquidatore. Pertanto la norma dispone il trasferimento all’Esacri delle seguenti risorse:

-         la quota accantonata dal Ministero della salute nell’esercizio finanziario 2021, per euro 7.589.831,11;

-         la quota accantonata dal Ministero della salute nell’esercizio finanziario 2022, per euro 5.289.695,32;

-         la residua somma di euro 304.072,44 a valere sulle risorse 2023 del Fondo destinato al finanziamento della Croce Rossa italiana. Si ricorda che l’ammontare delle risorse del Fondo è stato determinato dall'art. 8-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 178 del 2012.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che i compensi annuali, determinati con decreto del Ministro della salute del 23 marzo 2018 in 170.000 euro per il Commissario liquidatore, 25.000 euro per il Presidente e 21.000 euro per i componenti del Comitato di sorveglianza, gravano sulle spese prededucibili della procedura di liquidazione.

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto il comma 2-bis, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni con riferimento al comma 2.

In relazione a quanto disposto dal comma 2-bis andrebbero forniti i dati e gli elementi di quantificazione alla base della valutazione delle risorse necessarie alla copertura dei costi derivanti dal pagamento di fine rapporto e di fine servizio del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria, maturato alla data del 31 dicembre 2017, come determinati a seguito della ricognizione effettuata dal commissario liquidatore.

 

Articolo 4, comma 3
(Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)

Le norme stabiliscono che le disposizioni di cui all’articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, che consentono il conferimento di incarichi temporanei di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale, da parte delle aziende e degli enti del servizio sanitario, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che dalle suddette disposizioni non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto la predetta possibilità è consentita soltanto nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente e quindi nel rispetto della disciplina vigente in materia di limitazioni alla spesa di personale per il SSN recata dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto il conferimento degli incarichi è effettuato nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, come precisato dalla RT, nel rispetto della disciplina vigente in materia di limitazioni alla spesa di personale per il SSN recata dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019.

 

Articolo 4, comma 3-bis
(Proroga della possibilità di conferimento di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN)

La norma, introdotta dal Senato, modifica la lettera a) del comma 268 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), e proroga anche per il 2023 la possibilità di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a medici specializzandi e di prorogare gli incarichi già conferiti fino a tutto il 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022, previsto dalla vigente normativa).

Si ricorda che l’articolo 1, comma 268, della legge di bilancio 2022 ha consentito anche nell'anno 2022 agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a medici specializzandi (iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. La norma prevede che il conferimento sia subordinato al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - limiti come ridefiniti dal successivo comma 269 - e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che il conferimento di incarichi ai medici specializzandi può avvenire nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente (limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35) per espressa previsione dell’articolo 1, comma 268, della legge di bilancio 2022.

Si ricorda che l’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35/2019 (come modificato dall’articolo 1, comma 269, della legge di bilancio 2022) prevede che a decorrere dal 2022 il limite di spesa per il personale degli enti e delle aziende del SSN è calcolato sull’incremento del fondo sanitario nazionale rispetto all’esercizio precedente, nella misura del 10% (laddove il testo previgente della norma prevede un incremento del 5%). L’ulteriore incremento di spesa del 5% a decorrere dal 2022 è subordinato all’adozione di una specifica metodologia, individuata dallo stesso articolo 11, per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN. Nell’ambito di questa metodologia, tra l’altro, le Regioni predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale che sono valutati e approvati dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA anche al fine di salvaguardare l’invarianza della spesa complessiva

 

Articolo 4, comma 3-ter
(Elenco nazionale soggetti idonei all’incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del SSN)

La norma, introdotta dal Senato, prevede che l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale possa essere integrato entro il 30 aprile 2023, previa riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati. Possono presentare domanda anche i soggetti che hanno ricoperto l’incarico di commissario o sub-commissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. Restano iscritti nell’elenco nazionale i soggetti già in esso inseriti alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 4, commi 4 e 9
(Contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro flessibile presso AIFA)

Le norme prevedono che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) possa rinnovare, fino al 31 dicembre 2023, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonché provvedere affinché siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro la predetta data del 31 luglio 2022, fermi restando gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità (la norma previgente prevedeva che i succitati contratti potessero essere rinnovati o prorogati fino al 31 dicembre 2022). È autorizzata la spesa di 1.395.561 euro per l’anno 2023 da destinare ai predetti rinnovi e/o proroghe.

Al predetto onere si provvede mediante la riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della salute.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

       (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

 

Proroga per il 2023 contratti di collaborazione coordinata e continuativa AIFA

 

1,396

 

 

 

1,396

 

 

 

1,396

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione tabella A salute

 

1,396

 

 

 

1,396

 

 

 

1,396

 

 

 

La relazione tecnica evidenzia che l’onere economico derivante dalla previsione di proroga dei contratti del personale precario dell’Agenzia italiana del farmaco è quantificato come segue.

Il numero dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2022 è pari a n. 13 unità. Sulla base dei contratti stipulati dall’AIFA per i vari profili professionali è stato quantificato un costo analitico per la proroga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 delle collaborazioni in essere allo scorso 31 dicembre (comprensivo degli oneri riflessi) come specificato nella seguente tabella:

 

Progetto

Profilo

Valore contratto

Durata contratto (gg)

Costo giornaliero

Scadenza contratto

Durata proroga (gg)

Costo proroga

Omeopatici 2019

Biologo

60.000,00

730

82,19

31/12/2022

365

30.000,00

Allergeni

Amministrativo

75.000,00

1095

68,49

31/12/2022

365

25.000,00

Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV)

Giuridico

105.000,00

1095

95,89

31/12/2022

365

35.000,00

Omeopatici 2019

Farmacista

60.000,00

730

82,19

31/12/2022

365

30.000,00

Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV)

Farmacista

120.000,00

1095

109,59

31/12/2022

365

40.000,00

Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV)

Giuridico

105.000,00

1095

95,89

31/12/2022

365

35.000,00

Omeopatici 2019

Farmacista

60.000,00

730

82,19

31/12/2022

365

30.000,00

Fondi Regionali di Farmacovigilanza

Sanitario

80.000,00

730

109,59

31/12/2022

365

40.000,00

Omeopatici 2019

Farmacista

60.000,00

730

82,19

31/12/2022

365

30.000,00

Allergeni

Amministrativo

75.000,00

1095

68,49

31/12/2022

365

25.000,00

CTS

Amministrativo

120.000,00

975

123,08

31/12/2022

365

44.923,08

Medicinali Omeopatici 2019

Farmacista

55.000,00

668

82,34

31/12/2022

365

30.052,40

Medicinali Biologici

Farmacista

80.000,00

730

109,59

31/12/2022

365

40.000,00

434.975,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanto, gli oneri relativi alla proroga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di n. 13 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ammontano ad euro 434.975.

Il numero dei contratti di somministrazione oggetto di proroga è pari a n. 23 unità, di cui n. 9 funzionari area terza F1 e n. 14 assistenti area seconda F2. Nella tabella che segue si espone la quantificazione dell’onere per la proroga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 dei predetti contratti.

 

Area III F1

Area III F1 - n. 9

costo/ora lavoro

costo ora per ipotesi moltiplicatore

costo lavoro /anno (unitario)

Buoni Pasto/anno (8,10)

n.1 festività cadenti di domenica

costo totale/anno (unitario)

TOTALE annuo per 9 unità

€16,91

€ 24,35

€ 40.499,59

€ 1.871,10

€ 146,10

€42.516,79

€ 382.651,09

 

 

 

 

 

 

 

Area II F2

Area II F2 -n. 14

costo/ora lavoro

costo ora per ipotesi moltiplicatore

costo lavoro /anno

Buoni Pasto/anno (8,10)

n. 1 festività cadenti di domenica

costo totale/anno (unitario)

TOTALE annuo per 14 unità

€14,55

€ 20,95

€ 34.847,37

€ 1.871,10

€ 125,71

€36.844,18

€ 515.818,50

 

 

 

 

 

 

 

COSTO ANNUO

€ 898.469,59

IVA

€ 5.273,78

IRAP

€ 56.842,36

TOTALE

€ 960.585,73

 

Pertanto, gli oneri relativi alla proroga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di n. 23 contratti di somministrazione ammontano ad euro 960.586.

L’onere complessivo delle suddette proroghe è dunque pari a euro 1.395.561 (euro 434.975 + euro 960.586).

Al finanziamento dei suddetti oneri, pari ad euro 1.395.561 per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della salute.

Si precisa che i valori del costo orario e del moltiplicatore (pari a 1,44) utilizzati nei conteggi per la proroga del personale somministrato AIFA sono stati desunti dall’articolo 4, comma 3, dell’accordo quadro Rep. n. 49/2022, attualmente in corso di esecuzione (Accordo Quadro per il rinnovo, come espressamente autorizzato dall’art. 35?bis del d.l. n. 73 del 21 giugno 2022 convertito con l. n. 122 del 4 agosto 2022, dei contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 81/2015, stipulati, nell’ambito dell’Accordo Quadro rep. AIFA n. 43/2021, da Orienta S.p.a., col personale somministrato presso AIFA e venuti a scadere il 30 giugno 2022).

I costi di commissione (Fee) da riconoscere all’Agenzia di somministrazione di lavoro sono ricompresi nei conteggi sopra illustrati.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 9 dell’articolo 4 provvede agli oneri derivanti dalla proroga per il 2023 dei contratti di somministrazione e di collaborazione coordinata e continuativa presso l’Agenzia italiana del farmaco, pari a 1.395.561 euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2022-2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero della salute.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dall’approvazione della legge di bilancio per il triennio 2023-2025 e dell’ulteriore riduzione disposta dall’articolo 4, comma 9-ter, del presente provvedimento.

 

Articolo 4, comma 5
(Crediti formativi per la formazione continua in medicina)

Le norme, modificate dal Senato, aggiungono due commi 1-bis e 1-ter all’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34[44] (L. n. 77/2020), introducendo le seguenti disposizioni:

-         la proroga di un anno, al 31 dicembre 2023, del periodo per la maturazione automatica, già prevista per il triennio 2020-2022, dei crediti formativi per ECM (attività di formazione continua in medicina) in ragione di un terzo, a beneficio di tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza pandemica per COVID-19 (comma 1-bis). Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno, invece, ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023;

-         la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo anche per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, la quale può essere comunque conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, riguardante la formazione continua in medicina, non comporta oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 4, comma 6
(Ricetta elettronica)

Le norme prorogano sino al 31 dicembre 2024 le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2 e 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2022, in attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge n. 24 del 2022.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, inerente alla proroga delle disposizioni dell’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in materia di ricetta elettronica, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è attuata con le risorse finanziarie, strumentali e personali disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 4, commi 7 e 8
(Finanziamento all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei LEA)

Le norme modificando l’articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 148/ 2017, dispongono:

a)    l'accantonamento, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, della somma di 38,5 milioni di euro, previo riparto delle risorse per il SSN;

b)   la destinazione, nell'ambito delle predette risorse, di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali IRCCS a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;

c)    la destinazione, sempre nell'ambito delle predette risorse, di 15,5 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni.

Si dispone inoltre la proroga al 2023 e al 2024 delle norme di cui all’articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge n. 34/ 2019, che stabilisce che le somme anzidette sono ripartite secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il finanziamento è dato da un accantonamento sulle risorse già disponibili per il Servizio Sanitario Nazionale. Le disposizioni, quindi, si limitano a destinare a specifiche finalità sanitarie una quota limitata del finanziamento corrente dello Stato al SSN, che resta invariato nel suo ammontare complessivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.

 

Articolo 4, comma 7-bis
(Proroga del Patto per la salute 2019-2021)

La norma, introdotta dal Senato, dispone la proroga del Patto per la salute 2019-2021 fino all'adozione di nuovo documento di programmazione sanitaria, in particolare prevedendo il coordinamento di alcuni obiettivi del Patto con il decreto di attuazione della riforma degli IRCCS previsto come obiettivo del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

Si prevede, in particolare, che gli obiettivi delle schede n. 4 e n. 11 vanno coordinati con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) garantendo l'equo accesso ai cittadini a tutte le prestazioni di alta specialità rese dagli IRCCS in coerenza con la domanda storica di cui al comma 496 della legge 30 dicembre 2020, n.178.

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 4, comma 8-bis
(Procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici)

Le norme, introdotte al Senato, modificando l'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, stabiliscono che le aziende fornitrici di dispositivi medici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti (delle somme accertate in relazione al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, conseguente al superamento del tetto di spesa regionale per tali anni, dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6 luglio 2022) in favore delle singole regioni e province autonome non più entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali, bensì entro il 30 aprile 2023.

Si segnala che il comma in commento effettua la trasposizione nel provvedimento in esame della norma contenuta nel decreto-legge n. 4/2023, prevedendone contestualmente l'abrogazione, con salvezza degli effetti da quest'ultimo esplicati.

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento che ha introdotto la norma afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come indicato anche nella RT relativa al decreto-legge n. 4/2023.

La relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 4/2023 afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma differisce i termini dei versamenti dovuti da aziende fornitrici a regioni e province autonome. In taluni casi i versamenti erano dovuti già nel 2022 mentre il nuovo termine cade nel 2023.

Pertanto, non si formulano osservazioni per i versamenti oggetto di proroga infrannuale, nel presupposto – sul quale sarebbe necessaria una conferma - che il differimento non comporti temporanei squilibri di cassa per i sistemi sanitari regionali. Per quanto riguarda i versamenti slittati dal 2022 al 2023, andrebbero espliciti gli effetti in termini di cassa e di competenza sui due esercizi coinvolti.

Infine, andrebbe chiarito se la norma comporti il venir meno di entrate per interessi o sanzioni eventualmente già scontate nei tendenziali.

 

Articolo 4, comma 8-ter
(Compatibilità di altre prestazioni lavorative per alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale)

La norma, introdotta dal Senato, concerne la disciplina transitoria di cui all’articolo 3-quater del decreto-legge n. 127/2021[45], in materia di compatibilità di altre prestazioni lavorative per alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale. In base alle modifiche apportate dal comma in esame, l'applicazione di detta disciplina transitoria è prolungata fino al 31 dicembre 2023. Viene inoltre previsto l’incremento da 4 a 8 del monte ore complessivo settimanale che può essere dedicato alle altre prestazioni lavorative.

Si ricorda che la disciplina transitoria in questione, in origine valevole fino alla cessazione dello stato di emergenza per l'epidemia da COVID-19, era già stata oggetto di proroga, fino al 31 dicembre 2022, da parte dell'art. 10, co. 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 4, comma 8-quater e 9-decies
(Credito d’imposta in favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda e condizioni di efficacia)

Le norme, introdotte dal Senato, estendono per l’anno 2023 anche alle attività svolte in regime d’impresa da parte dei policlinici universitari non costituiti in azienda, la disciplina del credito d’imposta (e non soltanto quindi nell’ambito delle attività non in regime d’impresa svolte in tale anno) previsto dall’articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge n. 162/2019 e confermando la concessione di tale beneficio subordinatamente alla specifica autorizzazione UE riguardante la disciplina degli aiuti di Stato.

Si ricorda che l’articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge n. 162/2019 ha attribuito ai policlinici universitari non costituiti in azienda, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, un contributo, nella forma di credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale è utilizzato il credito d'imposta.

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto le norme in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal momento che l’estensione in esame non modifica il limite di spesa entro il quale può essere attribuito il credito di imposta in favore dei policlinici universitari previsto dalla normativa vigente (pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023).

 

Articolo 4, commi 9-bis e 9-ter
(Risorse per l’attuazione del Piano oncologico nazionale)

Le norme, introdotte dal Senato, istituiscono, un Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale (PON) 2023-2027 con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico, come definite dal PON.

Con decreto del Ministro della salute da adottare entro 120 giorni della data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto alle Regioni e Province autonome

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto le norme in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla disposizione è limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 9-ter dell’articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall’istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute  di un “Fondo per l’implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027 - PON”, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione disposta, per il medesimo anno 2023, dell’articolo 4, comma 9, del presente provvedimento.

 

Articolo 4, comma 9-quater
(Incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale)

La norma, introdotta dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria[46] che consente lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale.

Si ricorda che alle norme prorogate da precedenti interventi legislativi (articoli 9 del decreto-legge n. 135/2018, 2-quinquies del decreto-legge n. 18/2020 e da ultimo dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 228/2021 che aveva a sua volta prorogato la suddetta disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2022) non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 4, comma 9-quinquies
(Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)

La norma, introdotta dal Senato, modificando il comma 1, secondo periodo dell’articolo 29 del D.L. 73/2021, differisce al 31 dicembre 2023 il termine (attualmente fissato al 31 dicembre 2022) entro il quale le strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono adeguarsi, con l’approvazione dei relativi piani organizzativi, a standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, al fine di ottenere un contributo da parte della Regione o provincia autonoma.

Si ricorda che l’articolo 29 del decreto legge n. 73/2021 stabilisce i limiti massimi di spesa per gli anni 2021 e 2022 entro i quali le regioni possono concedere i predetti contributi. In particolare, alle regioni e alle province autonome è assegnato, a valere sulle risorse relative alle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale l’importo di 46 milioni di euro per l’anno 2021 e di 23 milioni di euro per l’anno 2022, il cui riparto è demandato a un decreto ministeriale (comma 2). Alle norme non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prorogata prevede per gli anni 2021-2022 che il contributo possa essere concesso dalle regioni nei limiti di 46 milioni di euro per l’anno 2021 e di 23 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sulle risorse relative alle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. In proposito, si segnala in primo luogo che la norma in esame non definisce invece alcun limite di spesa da destinare ai contributi in oggetto per l’anno 2023. Pertanto, alla luce di tale indeterminatezza, andrebbero forniti elementi di valutazione circa l’impatto finanziario della norma in esame in relazione alla effettiva disponibilità delle risorse a legislazione vigente. Andrebbe inoltre escluso che l’utilizzo di risorse esistenti per i fini previsti dalla norma in esame possa pregiudicare altri interventi programmati o avviati a valere sulle medesime risorse.

 

Articolo 4, commi 9-setpies e 9-octies
(Disposizioni finanziarie e recupero delle liste d’attesa)

Le norme, introdotte dal Senato, consentono alle Regioni e Province autonome che abbiano rappresentato ulteriori spese sanitarie sopravvenute nel 2022, di rendere disponibili, per l’equilibrio finanziario 2022, le risorse correnti di cui all’articolo 1, comma 278, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), non utilizzate al 31 dicembre 2022 per le finalità di cui all’articolo 1, commi 276 e 277, della citata legge di bilancio (interventi finalizzati allo smaltimento delle liste d’attesa)

Si ricorda che l’articolo 1, comma 278, della legge n. 234/2021 ha autorizzato la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2022 ripartite tra le regioni e le province autonome e destinate ad interventi finalizzati all’attuazione del Piano per il riassorbimento delle liste d'attesa (comma 9-septies).

Le norme inoltre introducono disposizioni volte a favorire lo smaltimento delle liste d’attesa per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, consentendo alle Regioni e Province autonome la possibilità, fino al 31 dicembre 2023, di derogare ai regimi tariffari ordinari.

Si ricorda che la deroga ai regimi tariffari ordinari per il ricorso a prestazioni aggiuntive, inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2020 (DL n. 104/2020), è stata successivamente prorogata dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021 (cd Sostegni bis, L. n. 106/2021) fino al 31 dicembre 2021. Da ultimo anche la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 276, legge n. 234/2021) ha prorogato la norma transitoria fino al 31 dicembre 2022. In quest’ultimo intervento, le Regioni sono state però tenute a rimodulare il Piano per le liste d'attesa e a ripresentarlo entro il 31 gennaio 2022 ai Ministeri della salute e dell'economia. Il coinvolgimento delle strutture private accreditate ha previsto il finanziamento di un ammontare complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro, incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali nel limite dell’autorizzazione di spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022.

La norma, per l'attuazione degli interventi finalizzati alla riduzione delle liste d’attesa, fissa un tetto di spesa per Regioni e Province autonome che possono utilizzare una quota non superiore allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023 (comma 9-octies).

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto le norme in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla proroga recata dal comma 9-septies in relazione agli interventi finalizzati alla riduzione delle liste di attesa, si evidenzia che l’onere è limitato alla quota dello 0,3 per cento del finanziamento indistinto del SSN, pur rilevando che non sono forniti dati riferiti alle effettive esigenze finanziarie e alle relative risorse da destinare alla predetta finalità da parte delle Regioni e delle Province autonome.

Per quanto concerne l’intervento disposto dal comma 9-sexies ovvero la possibilità per le Regioni e le Province autonome di utilizzare per l’equilibrio finanziario 2022 le risorse correnti di cui all’articolo 1, comma 278, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), non fruite al 31 dicembre 2022 per le finalità di cui all’articolo 1, commi 276 e 277, della citata legge di bilancio (interventi finalizzati allo smaltimento delle liste d’attesa), non si formulano osservazioni.

 

Articolo 4, commi 9-novies e 9-undecies
(Proroga Commissioni consultive dell’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA e modifica della designazione dei membri del Consiglio di amministrazione della medesima Agenzia)

Le norme, introdotte dal Senato, dispongono l’ulteriore proroga, dal 28 febbraio 2023 al 30 giugno 2023, di due organi consultivi dell’Agenzia italiana del Farmaco: la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR).

Si dispone inoltre la modifica della designazione di uno dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione della medesima Agenzia oggetto di riorganizzazione, ad opera del Ministro dell’economia e delle finanze in luogo del Ministro della salute.

Si ricorda che gli organi in questione sono stati prorogati, tra l’altro, dall’articolo 38 del decreto-legge n. 152/2021. La RT riferita al citato provvedimento affermava che la norma in quanto misura di semplice proroga del funzionamento delle Commissioni in esame non determinava nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto al funzionamento già in corso, atteso che, in continuità con quanto già previsto dall'articolo 19, comma 8, del decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, agli oneri derivanti dal funzionamento degli organi consultivi si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettere b), c) e c-bis) del decreto-legge n. 269/2003. Con l’ultima proroga (al 28 febbraio 2023) disposta dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 169/2022 è stato prevista la soppressione dei due organi e l’istituzione di una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE) costituita da 10 componenti. La RT riferita a tale ultima proroga non ascriveva effetti finanziari alla norma in affermando la compensatività fra gli oneri associati alle soppressioni e quelli associabili all’istituzione della nuova commissione. 

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto le norme in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone la proroga, entro il termine massimo del 30 giugno 2023, dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS - formata da 10 componenti) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR - composta da 8 membri), in scadenza il prossimo 28 febbraio 2023. Alla scadenza degli organi citati, le loro funzioni saranno attribuite ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica (CSE – formata da 10 componenti), come previsto dall’ultima proroga disposta dal decreto-legge n. 169/2022.

La relazione tecnica riferita ad una precedente proroga (articolo 38 del decreto-legge n. 152/2021) affermava che agli oneri derivanti dal funzionamento dei citati organi consultivi si sarebbe provveduto mediante le risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettere b), c) e c-bis) del decreto-legge n. 269/2003.

Si rammenta che l’articolo 48, comma 8, lettere b), c) e c-bis) del decreto legge n. 269/2003 prevede che agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'AIFA e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva si fa fronte mediante:

-          le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento (lettera b));

-          eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca (lettera c));

-          eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'AIFA (lettera c-bis)).

Alla luce di quanto sopra richiamato, andrebbe acquisita una stima degli oneri derivanti dalla proroga e delle risorse effettivamente disponibili per farvi fronte, al fine di assicurare la neutralità della stessa: ciò in considerazione del fatto che la proroga in esame prefigura nuove spese non previste in base alla previgente normativa, e che la nuova Commissione, che si sarebbe dovuta istituire alla scadenza del 28 febbraio, dovrà essere formata da un numero di componenti inferiore (10 componenti) rispetto ai due organi prorogati con la norma in esame (18 nel complesso).

 

Articolo 4, commi 9-duodecies e 9-terdecies
(Trattamento dati da parte dell’INPS)

Le norme, introdotte dal Senato, autorizzano l’INPS al trattamento dei dati connessi all’attuazione di specifiche convenzioni stipulate con enti bilaterali o con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale, nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio in suo possesso necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Le norme recano la clausola di invarianza finanziaria, specificando che le amministrazioni interessate provvedono alle suddette attività nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto le norme in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le amministrazioni interessate possano effettivamente provvedere alle attività (di gestione, condivisione e trasferimento delle basi dati) nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 4, comma 9-quaterdecies
(Proroga norma transitoria per l’individuazione delle regioni di riferimento per il calcolo delle quote di riparto del fabbisogno sanitario)

La norma, introdotta dal Senato, estende al 2023 la norma transitoria, già prevista per il 2021 e per il 2022, in base alla quale si assumono come regioni di riferimento (cd. benchmark) per il calcolo delle quote di riparto delle risorse del fabbisogno sanitario tutte le cinque regioni individuate come le migliori in termini di erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in condizioni di equilibrio economico.

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma interviene sulla procedura relativa al calcolo delle quote di riparto delle risorse del SSN tra le regioni.

 

Articolo 4, commi 9-quinquiesdecies – 9-septiesdecies
(Stabilizzazione di personale precario del Servizio sanitario nazionale)

Le norme, introdotte dal Senato, incidono su una disciplina transitoria prevista dall’articolo 1, comma 268, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), volta alla stabilizzazione - mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato - del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario avente, in base a rapporti a termine instaurati a seguito di reclutamento con procedura concorsuale, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso il personale non più in servizio.

In particolare, si dispone quanto segue.

·        Proroga del termine per il conseguimento dei requisiti per la stabilizzazione, di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge di bilancio 2022[47] (personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali), che viene fissato al 31 dicembre 2024 (detto termine, in base alla disposizione vigente, che non è oggetto di novella, è fissato al 31 dicembre 2023).

·        Differimento del termine utile per la maturazione del requisito dei sei mesi di servizio alle dipendenze di un ente del SSN nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e - secondo la modifica testuale introdotta - il 31 dicembre 2022 (30 giugno 2022, secondo la norma vigente).

Si dispone inoltre che le norme di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge di bilancio 2022, come modificate dalle disposizioni in esame, si applichino, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche se non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35.

Si ricorda che l’articolo 11, comma 1 del decreto-legge n. 35/2019 (come modificato dall’articolo 1, comma 269 della legge di bilancio 2022) prevede che a decorrere dal 2022 il limite di spesa per il personale degli enti e le aziende del SSN è calcolato sull’incremento del fondo sanitario nazionale rispetto all’esercizio precedente, nella misura del 10% (laddove il testo previgente della norma prevede un incremento del 5%). L’ulteriore incremento di spesa del 5 % a decorrere dal 2022, è subordinato all’adozione di una specifica metodologia, individuata dallo stesso articolo 11, per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN. Nell’ambito di questa metodologia, tra l’altro, le Regioni, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale che sono valutati e approvati dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA anche al fine di salvaguardare l’invarianza della spesa complessiva

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto le norme in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme in esame intervengono sui termini per la maturazione dei requisiti ai fini della stabilizzazione del personale sanitario e la stessa può avvenire nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente (limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35).

 

Articolo 4, comma 9-octiesdecies
(Limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale)

Le norme, introdotte dal Senato, innalzano da 70 a 72 il limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il SSN.

In particolare si prevede che le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col SSN, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età.

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 4-bis
(Attività antidoping della NADO Italia)

La norma, introdotta al Senato, assegna in via esclusiva alla Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO) le attività di controllo antidoping, prorogando di conseguenza di un anno (nuovo termine 31 dicembre 2024) la presentazione del rapporto in materia del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute.

 

La norma non è corredata di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT spiega che NADO Italia è organismo di diritto privato riconosciuto quale Organizzazione nazionale antidoping, firmataria del Codice WADA (World Anti-Doping Agency). È allo stato l'autorità esclusiva sul territorio nazionale nell'elaborazione ed attuazione del programma nazionale antidoping, è l'unica legittimata, in qualità di Testing Authority, ad eseguire controlli antidoping ed è sottoposta a rigorose verifiche da parte della WADA. Nado Italia ha già la competenza per svolgere tutte le attività relative ai controlli sugli atleti dì livello amatoriale e la norma prende semplicemente atto del1a necessità di far cessare analoghe attività non riconoscibili dalla WADA, ferme rimanendo le altre attività della Sezione per la Vigilanza e il controllo sul doping per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato Tecnico Sanitario, con conseguente necessità di proroga della relazione annuale.

NADO Italia, organismo di natura privatistica, ha autonomia tecnica e finanziaria e le risorse per l'attuazione di tutti i controlli antidoping sono assicurate dalla società Sport e Salute, sulla base di un budget autonomamente approvato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica per quanto concerne l’autonomia finanziaria e tecnica dell’organismo NADO, sulla base dei quali non si formulano pertanto osservazioni.

 

Articolo 4-ter
(Proroga di termini in materia di personale sanitario)

La norma, introdotta al Senato, reca alcune norme di proroga in materia di personale delle strutture sanitarie. Sono differiti dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 i termini relativi all’applicazione delle seguenti disposizioni:

·        disciplina transitoria - prevista dalla legge di bilancio 2019[48], all'art. 1, comma 548-bis[49] - che consente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale nei limiti delle disponibilità di bilancio e di spesa per il personale previsti dalla legislazione vigente, nonché alle strutture sanitarie private, accreditate ed appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.

·        disciplina derogatoria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in tema di ingresso in Italia, per motivi di lavoro, di medici e infermieri stranieri.

Si ricorda che alle norme prorogate non erano ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

La norma non è corredata di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 5, comma 1
(Proroga del termine di immissione in ruolo dei collaboratori scolastici)

Normativa previgente. L’articolo 58, comma 5-septies, del D.L. 69/2013, nel testo di cui all'art. 1, comma 960, della legge 34/2021, autorizza, nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo della medesima disposizione e nel limite complessivo di 11.263 posti di collaboratore scolastico[50], il Ministero dell’istruzione ad avviare una procedura selettiva finalizzata all’assunzione alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, del personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, nell’ambito dei posti eventualmente residuati all’esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, dell’articolo 58 del D.L. 69/2013. Alla disposizione in riferimento non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma proroga dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023 il termine per l’immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico già autorizzati ai sensi dell’articolo 58, comma 5-septies, del D.L. 69/2013[51] nell’ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili (comma 1).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica preliminarmente evidenzia che l’articolo 58, comma 5-septies, oggetto della proroga è finalizzato ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, personale in possesso dei requisiti che non abbia potuto partecipare alle procedure selettive per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. L’iter di disciplina della procedura selettiva, attraverso decreto interministeriale, è stato avviato ma non ancora ultimato. Per questo motivo, si rende necessario prevedere la proroga del termine suindicato dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023. Pertanto, la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni introdotte operano nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che la disposizione oggetto di differimento (dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023), concernente la procedura di copertura dei posti di collaboratore scolastico mediante la stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, troverà applicazione, come espressamente previsto dalla norma prorogata e come confermato dalla relazione tecnica, nell’ambito dei limiti di spesa e dei posti già previsti, a tal fine, a normativa vigente.

Si rammenta, altresì, che alla disposizione prorogata non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 5, comma 2
(Proroga del termine per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia previsti dal PNRR)

La norma, modificando l’articolo 24, comma 6-bis, del decreto legge n. 152/2021[52], consente al Ministro dell’istruzione di fissare non oltre il 31 maggio 2023 il termine massimo per l’aggiudicazione degli interventi[53] di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia, rientranti, secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. La legislazione previgente fissava tale termine massimo al 31 marzo 2023 al fino di poter rispettare gli obiettivi del piano.

In proposito la relazione illustrativa rammenta, inoltre, che tali progetti sono già autorizzati a seguito della procedura selettiva di cui al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, del 22 marzo 2021. Nel rispetto della Milestone europea fissata al 30 giugno 2023, la norma concede ulteriori due mesi agli enti locali per l’aggiudicazione dei lavori e il rispetto degli obiettivi del PNRR.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto concede, nel rispetto del cronoprogramma previsto dal PNRR, ulteriori due mesi agli enti locali per l’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, atteso che il differimento del termine massimo per l’aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia non compromette, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, il pieno rispetto del cronoprogramma previsto dal PNRR per la realizzazione di tali interventi.

 

Articolo 5, comma 3
(Proroga del termine per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica)

Normativa previgente. L’articolo 3, comma 1, della legge n. 186/2003 prevede l’accesso ai ruoli degli insegnanti di religione cattolica, previo superamento di concorsi per titoli ed esami per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

La norma modifica l’articolo 1-bis, comma 1, del D.L. n. 126/2019[54], prorogando dall’anno 2022 all’anno 2023 il termine ivi previsto, entro il quale il Ministro dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire un concorso per la copertura del 50% dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25. Viene correlativamente traslato il triennio di riferimento per l'individuazione dei posti vacanti e disponibili da coprire (dal triennio relativo agli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24, previsto nel testo previgente, al triennio relativo agli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25) Restano ferme, in base a quanto previsto nel testo non modificato della suddetta disposizione, le procedure autorizzatorie di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449/1997, relative alle determinazioni annuali del Consiglio dei Ministri, che stabiliscono il numero massimo complessivo delle assunzioni nelle amministrazioni da effettuare (comma 3).

I termini indicati dall’art. 1-bis, comma 1, del DL n. 126/2019, sono stati da ultimo prorogati al 2022 e riferiti ai posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24, dall’art. 5, comma 3, del DL n. 228/2021. Alla norma iniziale e alle relative disposizioni di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la definizione dei posti da bandire per le procedure concorsuali IRC scaturisce dall’analisi dei posti che si prevede siano "vacanti e disponibili" negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e fa riferimento al valore minimo stimato nel triennio in esame, a livello nazionale. La stima porta a prevedere un totale di 6.442 posti da bandire e si ottiene dall’analisi dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, ottenuti come risultato del confronto tra la consistenza della dotazione organica (corrispondente al 70% dei posti complessivamente funzionanti) e il numero degli insegnanti di religione cattolica attesi, a livello regionale, e distintamente per ciclo di istruzione, nell’intervallo di tempo in esame.

La relazione tecnica riporta in due tabelle, per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima RT, i dati relativi alla dotazione organica regionale IRC stimata per gli A.S. 2022/23 – 2024/25, elaborata sulla base dell’andamento della popolazione scolastica, divisa nei due cicli di istruzione (scuola dell’infanzia e primaria e scuola secondaria di I e II grado) e la stima delle cessazioni attese a livello regionale per gli anni AA.SS. 2023/24 – 2024/25.

Gli insegnanti di religione cattolica complessivamente in ruolo nell’anno scolastico 2022/23 sono pari a 10.018 unità, di cui 5.775 sono in servizio nelle scuole dell’infanzia e della primaria e 4.243 insegnano nelle scuole secondarie di I e II grado. L’elaborazione ha portato a individuare, a livello nazionale, 9.429 insegnanti per l’A.S. 2023/24 – 5.583 nella scuola dell’infanzia e primaria e 3.846 nella scuola secondaria di I e II grado - e 8.841 per l’A.S. 2024/25 24 – 5.382 nella scuola dell’infanzia e primaria e 3.459 nella scuola secondaria di I e II grado.

La distribuzione, regionale e per gradi di istruzione, degli insegnanti di religione cattolica in ruolo, stimata per gli AA.SS. 2023/24 e 2024/25, è riportata in una tabella per la cui consultazione si rinvia al testo della RT.

Dal confronto tra la dotazione organica per l’insegnamento della religione cattolica e gli insegnanti di ruolo, per anno scolastico, distintamente per la scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado, nonché regione per regione, ai fini della individuazione dei posti da bandire si è fatto riferimento al valore minimo stimato nel triennio in esame, a livello nazionale, per i posti vacanti e disponibili, pari a 3.089 posti per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e a 3.353 posti per la scuola secondaria di I e II grado per un totale di 6.442 posti.

Conclusivamente, la RT certifica che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti, tenuto conto che:

§  per la procedura ordinaria resta fermo, ai sensi del comma 4 del vigente articolo 1-bis del D.L. n. 126/2019, che all’attuazione del succitato articolo si provvederà nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

§  per la procedura straordinaria, l’articolo 1-bis, comma 2, del D.L. n. 126/2019 demanda, tra l’altro, a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la determinazione di un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[55] ha fornito ulteriori elementi di valutazione e dati con specifico riguardo alle “ipotesi demografiche e di flussi migratori” contemplati per l’elaborazione delle previsioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che il concorso per l’insegnamento della religione cattolica, il cui bando viene prorogato dal 2022 al 2023, è finalizzato alla copertura del 50% dei soli posti che risultino vacanti e disponibili per gli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25. Si evidenzia, peraltro, che in base a quanto previsto dal testo vigente dell’art. 1-bis, del DL n. 126/2019, ai fini del reclutamento dei suddetti insegnanti restano comunque ferme le procedure autorizzatorie di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449/1997 attraverso le quali viene annualmente stabilito il numero massimo complessivo di assunzioni da effettuare nelle amministrazioni dello Stato.

A tale riguardo, si prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dall’ulteriore documentazione pervenuta al Senato, in merito alla stima dei posti vacanti e disponibili.

Si segnala, infine, che sia alla norma iniziale sia alle successive proroghe della stessa non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 5, comma 4
(Proroga del regime giuridico transitorio del finanziamento degli ITS Academy)

Normativa previgente. L’articolo 14, comma 5 della legge n. 99/2022[56] prevede che per il 2022 la ripartizione dei finanziamenti degli ITS Academy sia effettuata sulla base delle previsioni dell'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 4 agosto 2014, come modificato dall'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della Legge n. 145/2018[57]. Si dispone, inoltre, la riserva di una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'art. 1, comma 875, della L. 296/2006, destinata alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione, come previsto dall'articolo 12, comma 5, del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008. Alla disposizione in riferimento non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma estende al 2023 il regime giuridico della ripartizione dei finanziamenti degli ITS Academy già previsto in via transitoria per il 2022.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non procede sul budget totale che corrisponde a 48.355.436 euro ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge n. 99/2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni.

 

Articolo 5, commi 5, 5-quater e 6
(Normativa antincendio degli edifici scolastici e nel Ministero della cultura, dei propri istituti, luoghi della cultura e sedi - mitigazione del rischio negli asili nido)

Le norme, modificate durante l’esame al Senato, prorogano dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 i termini per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola e per gli edifici e per i locali adibiti ad asilo nido. Nella modifica intervenuta al Senato, tali termini sono stati estesi all’adozione della normativa antincendio per le strutture nelle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e per i percorsi erogati dalle fondazioni ITS Academy [comma 5, lettere a), b) e c)].

Inoltre, sono differiti al 31 dicembre 2024 i termini per l'adeguamento alla normativa antincendio vigente degli immobili del Ministero della cultura, dei propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché delle sedi degli altri Ministeri vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (comma 5-quater).

Infine, viene soppresso il termine per l'adozione del decreto del Ministro dell’interno finalizzato a definire le misure gestionali di mitigazione del rischio nelle more dell’adeguamento complessivo degli edifici e dei locali adibiti ad asilo nido (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica sottolinea che il comma 5 non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a disporre la proroga del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici da parte degli enti locali. Analogamente, la RT afferma che il comma 6, inerente al piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto contiene la soppressione di un termine per l’adozione di un decreto ministeriale.

Le modifiche intervenute al Senato non sono corredate di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato anche che alle disposizioni ora prorogate dal comma 5, alle precedenti proroghe analoghe alla disposizione su cui interviene il comma 6 non sono stati ascritti effetti finanziari.

Inoltre, riguardo alle predette proroghe e al comma 5-quater, introdotto dal Senato, non si formulano osservazioni nel presupposto - su cui appare necessaria una conferma da parte del Governo - che il differimento dei termini previsti per la "messa in sicurezza" antincendio degli immobili non incida su effetti finanziari correlati ad interventi di spesa già scontati in base alla legislazione vigente.

 

Articolo 5, commi 5-bis e 5-ter
(destinazione Fondo per il Sistema integrato di educazione – proroga componenti CSPI)

Le norme, introdotte al Senato:

§  modificano l’articolo 1, comma 969, della legge n. 178/2020, prevedendo che, una quota parte, pari a euro 1.500.000, dell’incremento di 60 milioni di euro del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione[58] disposto dalla medesima norma a decorrere dal 2021, sia destinata per il 2023 (anziché per il 2021 come previsto dall’assetto vigente), al Ministero dell’istruzione per l’attivazione del sistema informativo nazionale[59] (comma 5-bis);

§  sostituiscono il comma 2-bis dell’art. 3 del DL n. 22/2020 al fine di estendere dal 31 agosto 2022 al 31 agosto 2023 la durata in carica dei componenti elettivi e non elettivi del Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI (comma 5-ter).

Alla suddetta disposizione e al comma 10 dell’art. 47 del DL n. 36/2022 che ne ha prorogato l’applicazione dal 31 agosto 2022 al 31 agosto 2023 non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Le modifiche intervenute al Senato non sono corredate di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che, con riferimento al comma 5-bis, l’intervento opera, comunque, all’interno di un limite massimo di spesa già previsto a legislazione vigente: andrebbe peraltro confermata la disponibilità della quota che la disposizione destina al sistema informativo nazionale del Ministero dell’istruzione, senza pregiudizio per gli interventi già programmati o avviati.

Per quanto concerne il nuovo comma 5-ter, relativo alla proroga in carica dei componenti elettivi e non elettivi del Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI, andrebbe acquisita conferma che la proroga possa operare nel quadro delle risorse già stanziate a normativa vigente.

 

Articolo 5, comma 7
(Progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative)

La norma proroga[60], per l’anno 2023, con esclusivo riferimento alla progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche ed educative, l’applicazione di una disciplina transitoria in materia di procedure selettive di progressione tra le aree recata dall’art. 22, comma 15, del D.lgs. n. 75/2017 (comma 7).

In particolare, la summenzionata disposizione prevede che per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma proroga al 2023 le procedure previste per la progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell’area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni introdotte operano nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che il testo vigente della norma prorogata, che disciplina la progressione tra le aree riservata al personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni, opera comunque nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e, pertanto, come confermato anche dalla relazione tecnica, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 5, comma 8
(Proroga del termine per il conferimento d'incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

Normativa previgente. L'articolo 2-ter, comma 1 del D.L. n. 22/2020[61] prevede che nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, sia consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi "temporanei" attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo. È stabilito che il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei, non sia valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali. Alla norma, introdotta dall’art. 5, comma 3-quater del DL n. 228/2021 non sono ascritti effetti di finanza pubblica.

 

La norma modifica l’articolo 2-ter, comma 1 del D.L. n. 22/2020 al fine di consentire anche per l’anno scolastico 2023/2024 la possibilità (già prevista dall’assetto previgente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023) di conferire in via straordinaria nelle scuole dell'infanzia paritarie incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non determina alcun aggravio di spesa, considerato che trattasi di incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie il cui personale è a carico dell’ente gestore.

 

In merito ai profili di quantificazione, nel presupposto che come riferito dalla relazione tecnica, i relativi oneri restino a carico dei rispettivi enti gestori delle scuole private, senza oneri per la finanza pubblica.

 

Articolo 5, comma 9
(Proroga del termine per derogare al numero degli alunni per classe nelle aree colpite da eventi sismici)

La norma modifica specifiche disposizioni dell’articolo 18-bis, del DL n. 189/2016, al fine di prorogare all’anno scolastico 2023/2024 la facoltà[62] per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal D.P.R. n. 81/2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia.

A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 1.625.183 per il 2023, ed euro 2.437.774 per il 2024 (comma 9, lett. c)). Dette somme sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali interessati con decreto ministeriale

Ai suddetti oneri pari a euro 1.625.183 per il 2023 ed euro 2.437.774 per l’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili[63] (comma 9, lett. d))[64].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

       (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

 

Misure per istituzioni scolastiche presenti in aree colpite sisma 2016 e nei comuni 'isola di Ischia (comma 9, lettera c)

 

1,625

2,438

 

 

1,625

2,438

 

 

1,625

2,438

 

Minori spese correnti

 

Riduzione fondo esigenze indifferibili (art. 1, c200, legge n. 190/2014) (comma 9, lettera d)

 

1,625

2,438

 

 

1,625

2,438

 

 

1,625

2,438

 

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misure per preservare le istituzioni scolastiche presenti in aree colpite sisma 2016 e nei comuni Isola di Ischia – effetti riflessi (comma 9, lettera c)

 

 

 

 

 

0,788

1,182

 

 

0,788

1,182

 

 

La relazione tecnica afferma che dai dati acquisiti dai competenti uffici, risulta che per l’anno scolastico 2021/2022 (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.M. n. 151/2021, “Ripartizione delle risorse di cui all’articolo 18-bis del D.L. n. 189/2016, da destinare ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 nelle Regioni Campania, Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo per l’adozione di misure urgenti per lo svolgimento dell’anno scolastico 2021/2022”) sono stati istituiti dalle direzioni regionali posti in deroga per il personale docente, per un totale di 51 unità, e per il personale ATA per un totale di 109 unità ripartiti tra le regioni come indicato nei prospetti di seguito riprodotti e forniti dalla relazione tecnica al cui testo si rinvia.

 

Nota: la Regione Marche ha indicato i posti da attivare per il personale docenti non arrotondandoli all’unità.

 

La relazione tecnica procede alla quantificazione della spesa di personale da sostenere al fine di attivare ulteriori posti di personale docente, nonché di personale ATA, per l’anno scolastico 2023/2024 sulla base delle retribuzioni mensili e dei posti attivati.

In particolare il costo mensile lordo Stato dei docenti e del personale ATA derivante dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca dell’11 novembre 2022 triennio 2019-2021 è così determinato:

 

 

Applicando i suddetti parametri contrattuali per il numero del personale indicato nelle precedenti tabelle, la spesa complessiva ammonta ad euro 4.062.957,18 (euro 1.593.844,63 + euro 2.469.112,55) come sintetizzato nelle tabelle sopra riportate e che si riproduce nuovamente per comodità del lettore.

 

 

Regione

 

Scuola dell’infanzia

 

Scuola primaria

Scuola secondaria di I

grado

Scuola secondaria di II grado

Tutti i gradi di istruzione

Abruzzo

4

1

1

-

6

Lazio

1

2

4

1

8

Marche

3

9,418

10,1

9,9

32,418

Umbria

1

2

2

-

5

Totale

9

14,418

17,1

10,9

51,418

Spesa per 10

Mesi

263.064,48

421.429,3

548.835,08

360.515,77

1.593.844,63

 

Regione

Profilo

Totale

?

DSGA

AA

AT

CS

?

Abruzzo

0

1

0

20

21

Campania

0

0

0

0

0

Lazio

0

6

0

0

6

Marche

0

21

0

36

57

Umbria

1

3

3

18

25

Totale

1

31

3

74

109

spesa per 10

mesi

33.835,27

764.626,76

73.996,14

1.596.654,38

2.469.112,55

 

 

L’importo di euro 4.062.957,18, calcolato per l’intero anno solare, va parametrato in relazione all’anno scolastico di riferimento:

Per l’anno scolastico 2023/2024:

§  euro 1.625.182,87 (settembre- dicembre anno 2023)

§  euro 2.437.774,31 (gennaio – giugno anno 2024)

Alla copertura degli oneri pari a 1.625.183 per il 2023 ed euro 2.437.774 per l’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[65] in merito ai chiarimenti richiesti circa le disponibilità delle risorse poste a copertura degli oneri recati dalla norma. In particolare sono state confermate le disponibilità esistenti del Fondo esigenze indifferibili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni 2022/2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché rassicurazioni circa l’adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti ai fini indicati dalla normativa vigente per le medesime risorse.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica e dalla ulteriore documentazione acquisita nel corso dell’esame al Senato a supporto della congruità delle somme autorizzate per le finalità della norma.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 9, lettera d), capoverso b-septies), dell’articolo 5 provvede agli oneri derivanti dalle misure di proroga volte a consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche ubicate nei territori colpiti da eventi sismici del 2016, pari a 1.625.183 euro per l’anno 2023 e a 2.437.774 euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce di quanto assicurato dal Governo durante l’esame presso il Senato in ordine alla sussistenza delle occorrenti disponibilità sul Fondo in esame e all’adeguatezza delle rimanenti risorse per fronteggiare eventuali impegni di spesa già programmati per gli 2023 e 2024 a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

 

Articolo 5, comma 10
(Proroga del termine abbreviato per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione)

Normativa previgente. L’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 22/2020[66] prevede che, fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza relativo al COVID-19, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI renda il suo parere entro sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali si può prescindere dal parere. Il CSPI è organo collegiale della scuola a livello centrale ed esprime pareri, obbligatori e facoltativi, su richiesta o di propria iniziativa, nelle materie indicate dal D.lgs. n. 233/1999. Alla disposizione di carattere ordinamentale non sono ascritti effetti di finanza pubblica.

 

La norma proroga al 31 dicembre 2023, per dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) di rendere i pareri di propria competenza come descritto in premessa.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, limitandosi ad intervenire sulla riduzione del termine per l’espressione del parere su una serie di atti del Ministero dell’istruzione e del merito da parte del CSPI, necessaria per dare completa attuazione alle riforme della Missione 4 Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università” del PNRR, ha carattere ordinamentale e pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, in considerazione del carattere ordinamentale della norma, non si formulano osservazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 5, comma 11
(Proroga della deroga al requisito del necessario svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo)

Normativa previgente. L’articolo 1, comma 6 del D.L. n. 22/2020[67] ha stabilito che, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, si prescinda dal possesso di specifici requisiti previsti dal D.lgs. n. 62/2017[68], tra gli altri, all’articolo 13, comma 2, lettera c) per i candidati interni e all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo, per i candidati esterni. La disposizione era già stata oggetto di proroga per gli A.S. 2020/2021[69] e successivamente per l’A.S. 2021/2022[70]. Alla disposizione non sono ascritti effetti di finanza pubblica.

 

La norma proroga all’anno scolastico 2022/2023, attualmente in corso, la deroga al requisito concernente lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento per l’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo sopra descritta.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, limitandosi a prorogare il regime derogatorio per i requisiti di ammissione agli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione in relazione allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ha natura ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto della natura ordinamentale della norma, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 5, commi 11-bis e 11-ter
(Proroga concorso reclutamento dirigenti tecnici MIUR – Accademia dei Lincei)

Normativa vigente L’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 126/2019[71] autorizza il MIUR, nell’ambito della dotazione organica vigente, a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere dal 2024, di n. 59 dirigenti tecnici e, a decorrere dal 2025, di ulteriori n. 87 unità, con conseguente maggiore spesa di personale per 7,90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e per 19,55 milioni di euro a decorrere dal 2025. È previsto che le assunzioni possono avvenire fermo restando il regime autorizzatorio vigente. Il reclutamento è autorizzato in deroga a specifiche disposizioni che consentono l’avvio di procedure concorsuali da parte delle pubbliche amministrazioni. Alla norma, sono ascritti effetti per 0,17 milioni di euro nell'anno 2019 e 0,18 milioni di euro nell'anno 2020 per la copertura degli oneri conseguenti allo svolgimento della procedura concorsuale; inoltre, nella RT allegata si stima che alla procedura parteciperanno circa 150.000 candidati, che verseranno alle entrate dello Stato la somma complessiva di 1,5 milioni per diritti di segreteria.

Infine, l’articolo 230-bis del D.L. n. 34/2020[72] autorizza il Ministero dell’istruzione, nelle more dello svolgimento del concorso sopra citato, a prorogare, al massimo fino al 31 dicembre 2024, gli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale per le funzioni ispettive conferiti sulla base dello stesso D.L. Conseguentemente, dispone che le assunzioni dei dirigenti tecnici avvengono con decorrenza successiva alla scadenza degli incarichi temporanei.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, modificano la previsione relativa al concorso bandito dal MIUR (comma 11-bis) per stabilire che:

§  il bando di concorso sia rinviato a una data successiva al 1° giugno 2023;

§  che il concorso pubblico previsto per i dirigenti tecnici sia finalizzato alla loro assunzione a tempo indeterminato.

Infine, il contributo in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l’Accademia nazionale dei Lincei[73] è prorogato per l’anno 2023. I relativi oneri, pari a euro 250.000 annui per il 2023, sono posti a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito (comma 11-ter).

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, sul comma 11-bis, che rinvia un concorso, pur rilevando che le relative spese sono già state autorizzate a legislazione vigente, andrebbe comunque chiarito se dallo slittamento temporale derivino effetti finanziari diversi da quelli già scontati a legislazione vigente.

Sul comma 11-ter non si formulano osservazioni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 11-ter dell’articolo 5 provvede agli oneri derivanti dalla proroga del contributo in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola», pari a 250.000 euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2023-2025, di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione disposta, per l’anno 2023, dall’articolo 9, comma 4-quater, lettera b), del presente provvedimento.

 

Articolo 5, comma 11-quater
(Proroga concorso straordinario)

Normativa vigente L’articolo 59, comma 9-bis del D.L. n. 73/2021[74] prevede, per un numero di posti vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2021/2022, una procedura concorsuale straordinaria per titoli e prova disciplinare, da svolgere entro il 15 giugno 2022, destinata ai docenti in possesso di 3 anni di servizio negli ultimi 5 - non rientranti tra i soggetti inclusi nelle prime fasce delle graduatorie provinciali delle supplenze con tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali - ai fini dell’assunzione a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023 e della partecipazione, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integri le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova. A seguito del superamento della prova conclusiva del percorso di formazione, nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari.

 

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, modifica l’articolo 59, comma 9-bis, del D.L. n. 73/2021, al fine di consentire, anche nell’a.s. 2023/2024, la possibilità di effettuare le operazioni di assunzione a tempo determinato, sulla base della procedura concorsuale straordinaria prevista dalla medesima disposizione, limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'a.s. 2023/2024. I docenti che svolgono l’incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l’anno di formazione iniziale e prova nell'a.s. 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato (comma 11-quater).

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si ricorda che l’applicazione della procedura straordinaria prevista nel testo vigente dell’art. 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, riguardava, in via straordinaria, un minimo di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021-2022.

La norma in esame, novellando quella originaria, proroga taluni termini ivi previsti. Non appare tuttavia chiaro se detta proroga sia riferita a posti vacanti e disponibili con riguardo all’anno scolastico 2022-2023, posto che tale limitazione non viene espressamente riportata nella disposizione in esame. In proposito appare necessario un chiarimento tenuto conto che la proceduta di stabilizzazione in oggetto può essere configurata come neutrale soltanto qualora rispetti il limite di posti vacanti e disponibili. 

 

Articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies
(Dirigenti scolastici del Ministero dell’istruzione)

La norma, introdotta al Senato, estende fino all’a.s. 2025/2026 la validità della graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, per dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione n. 1259 del 23 novembre 2017. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, viene, altresì, previsto lo svolgimento di un corso intensivo di formazione, con relativa prova finale, al quale sono ammessi i partecipanti al summenzionato concorso che soddisfino specifiche condizioni indicate dalla norma (comma 11-quinquies). I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del citato concorso e immessi in ruolo successivamente alle graduatorie concorsuali vigenti (comma 11-septies).

Il comma 11-septies, in particolare, prevede che le immissioni in ruolo vengano effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito secondo le modalità ordinarie previste dal regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (DI n. 194/2022), e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria del corso-concorso indetto nel 2017 fino al suo esaurimento.

All’attuazione della procedura di cui al comma 11-quinquies si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene demandata ad un decreto ministeriale la determinazione del contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere dell’attività di formazione e della procedura selettiva. Tale decreto prevede altresì che le relative somme siano versate all’entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell’avvio del corso di formazione (comma 11-octies).

Alle immissioni in ruolo si provvede sulla base del sistema autorizzatorio previsto dall'art. 39 della legge n. 449/1997 (comma 11-novies).

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma introduce una procedura di selezione per il reclutamento di dirigenti scolastici, finalizzata alla copertura dei posti vacanti, previo esaurimento delle graduatorie vigenti, precisando che alle immissioni in ruolo si provvederà, comunque, sulla base del sistema autorizzatorio previsto dall'art. 39 della legge n. 449/1997. Viene, altresì, previsto che i costi relativi all’attività di selezione e formazione siano interamente a carico dei candidati mediante il pagamento di un contributo. Tanto premesso, non si formulano osservazioni pur rilevando che la norma, corredata di clausola di invarianza, non è provvista di relazione tecnica. Riguardo alla neutralità della stessa, appare quindi opportuno acquisire una conferma dal Governo.

 

Articolo 6, comma 1
(Assegni di ricerca)

Normativa previgente L’articolo 14, comma 6-quaterdecies reca una disposizione transitoria sulla base della quale - per i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2022[75], limitatamente alle risorse già programmate alla data medesima, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo - le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge n. 240/2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Alla disposizione di carattere transitorio non erano stati ascritti effetti finanziari.

 

La norma proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 6, comma 2
(Differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria)

Normativa previgente. L’articolo 1, comma 1145 della legge n. 205/2017[76] prevede che le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa possono essere erogate dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2022, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Alla disposizione, già oggetto di precedenti proroghe, non sono ascritti effetti per la finanza pubblica.

 

La norma differisce 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di edilizia universitarie.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, in materia di mutui per l’edilizia universitaria, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto si tratta di mutui per i quali gli oneri di ammortamento a carico dello Stato sono stati completamente erogati.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[77] ha fornito chiarimenti sulla gestione cd. “separata” (risparmio postale) che viene gestita su conti aperti presso la Tesoreria statale e non “nel sistema di Tesoreria Unica”, confermando la neutralità di effetti della proroga, in quanto gli stessi sono da considerarsi prudenzialmente già scontati sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti al Senato.

 

Articolo 6, comma 3
(Graduatorie nazionali ad esaurimento relative alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

Normativa previgente L’articolo 19, comma 1 del D.L. n. 104/2013[78] disciplina le procedure per il reclutamento e per l’attribuzione di alcuni incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) prevedendo la possibilità di attingere, con riferimento a determinati anni accademici, alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all’articolo 2-bis del D.L. 97/2004[79], per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni. Alla norma, originaria e alle successive disposizioni che ne hanno prorogato l’applicazione - da ultimo l’art. 6, comma 1, del DL n. 228/2021 con riferimento all’anno accademico 2022/2023 - non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma estende all’anno accademico 2023/2024 la possibilità - prevista fino all’anno accademico 2022/2023 nel testo previgente dell’art. 19, comma 1, del DL n. 104/2013 - di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento per l’attribuzione di incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la proroga in esame ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, dal momento che la proroga in esame è destinata ad operare comunque nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, e in considerazione della circostanza che ad analoga precedente proroga non sono stati ascritti effetti finanziari, non ci sono osservazioni.

 

Articolo 6, comma 4
(Rinvio dell'applicazione di varie disposizioni relative al comparto AFAM)

Normativa previgente L’articolo 3-quater del D.L. n. 1/2020[80] prevede che il regolamento relativo alle procedure e alle modalità di programmazione e reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (D.P.R. n. 143/2019) si applichi a decorrere dall'anno accademico 2023/2024. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all’articolo 2 del medesimo regolamento, è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2022 (comma 1). Inoltre, si dispone che le abrogazioni delle norme in materia di reclutamento di personale per le Istituzioni AFAM (articolo 8, comma 4 del DPR 143/2019) vengono fatte decorrere dall’anno accademico 2023/2024 (comma 2).

Alle norme non sono stati ascritti effetti di finanza pubblica.

 

Le norme, modificate durante l’esame al Senato, prevedono le seguenti proroghe:

§  dall’A.A. 2023/2024 all’A.A. 2024/2025 l'avvio dell'applicazione del regolamento di cui al D.P.R. n. 143/2019 sopra descritto nonché il differimento dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 del termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato [comma 4, lettera a)];

§  il differimento dall’A.A. 2023/2024 all’A.A. 2024/2025 delle abrogazioni delle norme in materia di reclutamento di personale per le Istituzioni AFAM [comma 4, lettera b)].

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e non comportano oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni.

 

Articolo 6, comma 4-ter
(Assunzioni di personale docente a tempo indeterminato delle istituzioni AFAM)

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, per l’anno accademico 2023/2024, consente alle istituzioni appartenenti al sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) di reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell’università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente:

§  a valere sulle vigenti graduatorie di cui all’articolo 14, comma 4-quater, del D.L. n. 36/2022[81];

§  sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli.

In subordine, la norma consente tali assunzioni mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 165/2001, nonché dei criteri, delle modalità e dei requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca.

L’intervento è previsto nelle more della piena attuazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508/1999[82] relativo ai regolamenti per la disciplina delle procedure di reclutamento del docente.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che la previsione opera all’interno di facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente, si evidenzia comunque l’opportunità di acquisire una valutazione da parte del Governo circa gli eventuali costi derivanti dall’attivazione delle procedure di reclutamento previste agli articoli 35 e 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 citati nella norma.

 

Articolo 6, comma 4-ter
(Reclutamento dei docenti AFAM a tempo indeterminato)

La norma, introdotta al Senato, consente alle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) di reclutare, per l’a.a. 2023/2024 e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell’università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni[83]. Il reclutamento è prioritariamente effettuato a valere sulle vigenti graduatorie formate nell’ambito dei processi di statizzazione delle AFAM non statali[84], sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami (comma 4-ter).

 

L’emendamento approvato al Senato, che introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che le assunzioni consentite dalla norma delle AFAM sono espressamente subordinate al rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell’università e della ricerca.

 

Articolo 6, comma 5
(Professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico)

Normativa previgente. L’articolo 7, comma 2, della legge n. 3/2018[85] stabilisce che il decreto interministeriale finalizzato alla definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e chiropratica) sia adottato entro il 31 dicembre 2022. Alle norme non sono ascritti effetti di finanza pubblica.

 

La norma proroga al 30 giugno 2023 il termine per l’emanazione del decreto di definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce che con la norma si proroga il termine del decreto per la definizione dell’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia non produce effetti sulla finanza pubblica, in quanto presenta carattere ordinamentale.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare.

 

Articolo 6, comma 5-bis
(Figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST)

Normativa vigente. L’articolo 34-ter del D.L. n. 41/2021[86] prevede che la Repubblica riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST). A tal fine sono riconosciute le figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST quali professionisti specializzati. Con D.P.C.M., da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della disposizione. La norma prevede, altresì, che le amministrazioni pubbliche promuovano progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e in LIST e di sottotitolazione, e che al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova campagne di comunicazione. Alla norma sono ascritti effetti per 4 milioni di euro per l'anno 2021 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

 

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, proroga al 31 gennaio 2025 il termine, già scaduto, per l’adozione del D.P.C.M. sopra citato che, fra l’altro, definisce i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST.

Inoltre, si stabilisce che la professione di interprete in LIS e in LIST possa essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge n. 4/2013[87], anche da coloro che conseguono, entro il medesimo termine del 31 gennaio 2025, un attestato in “Tecniche di traduzione e interpretazione” o di “Interprete di lingua dei segni italiana (LIS)”, rilasciato da enti, associazioni, cooperative operanti con certificazione su tutto il territorio italiano negli ultimi cinque anni in modo continuativo nel campo della formazione specifica per il conseguimento del predetto attestato.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se il differimento del termine di emanazione del predetto DPCM comporti un rinvio dell’utilizzo di risorse stanziate in esercizi precedenti, con conseguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 6, commi 6 e 7
(Proroga di termini per assunzioni relative alla Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario – Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca presso il MUR)

Le norme prevedono:

§  la proroga al 31 dicembre 2023 di alcuni termini concernenti autorizzazioni ad assumere e corrispondenti autorizzazioni di spesa, relative all’attivazione e al funzionamento di una tecnostruttura del Ministero dell’università e della ricerca finalizzata al rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario (Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario) (comma 6);

§  la proroga  al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale il MUR è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale assegnato alla Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il medesimo MUR. La Struttura è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1 (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le norme trattano di due autorizzazioni ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale e non dirigenziale e le corrispondenti autorizzazioni di spesa relative all’attivazione e al funzionamento della Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario e della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché perseguono lo scopo di consentire l’utilizzazione, anche per il 2023, delle risorse per le assunzioni riferite all’anno precedente, non utilizzate nei tempi previsti a causa della recente costituzione della struttura tecnica, anche evitando che le stesse vadano in economia.

Le proroghe limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione di personale, fermi restando gli oneri e le unità da assumere, non producono effetti a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che si tratta di spese già autorizzate per l’anno 2022 e che le assunzioni possono essere realizzate nei limiti del Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del D.lgs. n. 165/2001.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe confermato che l’utilizzo nel 2023 delle risorse per assunzioni sia in linea con le spese a tal fine scontate ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.

 

Articolo 6, comma 8
(Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023)

La norma proroga al 31 dicembre 2023 il termine di cui all’art. 16 della legge 240/2010 per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023, formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021.

Conseguentemente, la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023. Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 31 luglio 2023.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non produce, di conseguenza, effetti sula finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 6, comma 8-bis
(Esami di abilitazione professionale ed attività pratiche o di tirocinio previste per corsi di studio o abilitazione professionale)

Normativa vigente L’articolo 6, comma 4 del D.L. n. 228/2021[88] proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 l’applicazione di alcune norme relative allo svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l’abilitazione di alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio di professioni o previste nell’ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell’abilitazione professionale). In particolare, si prevede che le disposizioni sullo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari[89] sono prorogate fino al 31 marzo 2022. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione. La RT allegata affermava come la norma non avesse alcun costo aggiuntivo e ad essa non erano ascritti effetti finanziari.

 

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l’applicazione delle norme sopra esposte che prevedono particolari modalità di svolgimento degli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari.

Nella relazione illustrativa allegata alla proposta emendativa presentata in Senato, si evidenzia come tale proroga consentirebbe di mantenere le modalità semplificate introdotte nel periodo COVID anche nell'attuale momento di transizione tra il regime precedente, che prevedeva lo svolgimento dell'esame di Stato, e quello delineato dalla nuova legge n. 163/2021, che invece non lo contempla più. Ciò si rende necessario per coloro che hanno completato il corso di studi secondo il regime precedente, ma non potranno svolgerlo con il regime che presto diverrà operativo, per cui il ripristino temporaneo della vecchia modalità risulterebbe di fatto inutilmente penalizzante. La proroga non trova, tuttavia, applicazione per particolari professioni regolate dalla legge sulle lauree abilitanti (odontoiatra, farmacista, veterinario, psicologo, geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale).

Inoltre, si prevede che tale disposizione non si applica alle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo[90], nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti nelle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale[91].

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento approvato dal Senato afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, premesso che la norma si limita a prevedere la proroga del periodo durante il quale è riconosciuta la possibilità di svolgimento con modalità semplificate di alcuni esami abilitanti all’esercizio delle professioni, e considerato che alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 6, comma 8-quater
(Stabilizzazione di personale presso enti di ricerca)

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, integra il testo dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 che, allo scopo di favorire il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevede, fra l’altro, procedure agevolate, espletabili entro il 31 dicembre 2024, per la stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato o con forme contrattuali flessibili. Le procedure possono essere attivate in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni[92] e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria. Le integrazioni stabiliscono che le disposizioni sopra descritte, con riguardo agli enti di ricerca elencati all’articolo 1 del decreto legislativo n. 218/2016 quali, ad esempio, Istat, CNR e ISPRA, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.  La proroga di tale procedura agevolata di assunzione, secondo il tenore letterale della disposizione in oggetto, è da porre in relazione “… anche per le finalità connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)…”.

Si rammenta che la relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo che ha dato origine al decreto legislativo n. 75/2017 non riconduceva effetti finanziari alle disposizioni recate dal sopra descritto articolo 20.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma precisa che le procedure agevolate di stabilizzazione possono essere attivate solo in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria. Sotto questo profilo non si formulano osservazioni nel presupposto che le procedure previste in via amministrativa siano idonee a verificare l’effettiva sussistenza della predetta copertura finanziaria con riferimento ai relativi oneri, che assumono carattere permanente. In ordine a tale profilo appare opportuno acquisire elementi di valutazione e di conferma  dal Governo.

Per quanto attiene alle diverse proroghe finora intervenute della procedura di stabilizzazione in questione, si ricorda che la norma originaria faceva riferimento ad una procedura di carattere straordinario, che avrebbe dovuto esplicare i propri effetti entro un determinato periodo di tempo. 

A conferma di ciò si rileva che la formulazione del citato articolo 20, all’atto della sua emanazione, prevedeva il superamento dell’impiego di precariato storico entro l’anno 2020.

Si sono poi succedute varie proroghe che hanno ampliato sia la platea dei soggetti interessati alla stabilizzazione, sia l’arco temporale nell’ambito del quale questa è consentita; da ultimo, la disposizione in esame pone, per i menzionati enti di ricerca, un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2026, espressamente riferita alle finalità connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

A fronte di tali estensioni, l’indicazione e la verifica della copertura finanziaria, seppur contemplate dalla vigente disciplina, continuano ad essere configurate come attività di carattere esclusivamente amministrativo, non prevedendo quindi le fasi, prescritte in via ordinaria, della verifica parlamentare delle quantificazioni degli oneri e delle relative coperture. Si ricorda che per consentire tale verifica, la legge 196 del 2009, in materia di contabilità e finanza pubblica, pone in via generale obblighi di presentazione di una relazione tecnica, con specifici contenuti richiesti per le norme in materia di pubblico impiego. In ordine a tali considerazioni appare utile acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 6, comma 8-quinquies
(Accesso al ruolo di professore universitario)

La norma, introdotta al Senato, modifica l’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 al fine di estendere dal 31 dicembre del decimo anno al 31 dicembre del quattordicesimo anno, decorrente dall’entrata in vigore della medesima legge, il periodo durante il quale, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore universitario (di prima e seconda fascia) di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale universitaria[93], la specifica procedura di valutazione[94] richiamata dalla norma (comma 8-bis).

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che la proroga riguardi esclusivamente fattispecie procedurali fermo restando il limite delle risorse disponibili in capo alle Università da destinare alla programmazione assunzionale.

 

Articolo 6, comma 8-sexies
(Proroga abilitazione scientifica nazionale)

Normativa vigente L’articolo 6, comma 4-bis del D.L. n. 228/2021[95] prevede che la durata dell'abilitazione scientifica nazionale di coloro che l’abbiano conseguita nel 2012 (articolo 16 della legge n. 240/2010) sia prorogata da nove a dieci anni. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari.

 

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, proroga a undici anni la durata dell'abilitazione scientifica nazionale di coloro che l’abbiano conseguita nel 2012.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni dal momento che l’abilitazione scientifica nazionale non implica nessun obbligo assunzionale da parte delle università, ma costituisce un mero requisito richiesto per la partecipazione ai concorsi da queste banditi.

 

Articolo 7, comma 1
(Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)

Normativa previgente L’articolo 1, comma 592 della legge n. 178/2020[96], al primo periodo, prevede che le funzioni del commissario straordinario per il  risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche[97] sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 per il proseguimento dell'attività di monitoraggio dei piani di risanamento e fino al 31 dicembre 2023 per l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento.

A supporto delle attività del commissario straordinario, la Direzione generale spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può conferire incarichi di collaborazione a persone di comprovata qualificazione professionale, entro il limite di spesa complessivo di 100.000 euro annui e per la durata massima di ventiquattro mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2023, prorogabili per ulteriori dodici mesi, nel caso in cui le funzioni del commissario straordinario siano prorogate

Nella RT della legge n. 178/2020 si precisa che il compenso del Commissario straordinario viene determinato ai sensi del comma 5 dell’articolo 11, che richiama i parametri determinati dal comma 3 dell’articolo 15 del D.L. n. 98/2011 (una parte fissa e una variabile nella misura di 50 mila euro lordi ciascuna) e prevede altresì che i relativi oneri gravino sulle risorse di bilancio delle Fondazioni ammesse alla procedura di risanamento. Alla norma sono ascritti effetti per 100 mila euro annuali per il triennio 2021-2023.

 

La norma reca la proroga (dal 31 dicembre 2022) fino al 31 dicembre 2023 delle funzioni del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle stesse, consentendo inoltre la realizzazione delle attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento, ove presentati, oltre il termine, precedentemente previsto, del 31 dicembre 2023.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma proroga al 31 dicembre 2023 la durata delle funzioni del commissario straordinario di Governo per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91. Secondo quanto previsto dal successivo comma 6, agli oneri derivanti da tale proroga, nel limite massimo stabilito dall’articolo 15, comma 3, del D.L. n. 98/2011, pari a 100.000 euro per il 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico dello spettacolo di cui all’articolo 1 della legge n. 163/1985.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[98] ha fornito chiarimenti dando conferma della disponibilità delle risorse del Fondo unico dello spettacolo, ai fini della proroga del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché la piena rimodulabilità delle stesse risorse.

 

In merito ai profili di quantificazione, prendendo atto degli elementi di sintesi forniti dalla RT e degli ulteriori chiarimenti espressi dal Governo in sede di esame al Senato, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 7, comma 2
(Dotazioni organiche delle fondazioni lirico-sinfoniche)

Normativa previgente. L’articolo 22, comma 2-octies, del D.lgs n. 367/1996[99] prevede fino al 31 dicembre 2022 la possibilità, per ciascuna fondazione lirico-sinfonica, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico e amministrativo mediante procedure selettive riservate in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili al personale che alla data di pubblicazione dei relativi bandi presti servizio, o che abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della disposizione, presso la fondazione, che procede all’assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Alla disposizione non sono ascritti oneri a carico della finanza pubblica in quanto le assunzioni avvengono nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall’articolo 22, commi 2-sexies e 2-nonies del D.lgs. n. 367/1996.

 

La norma posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata della disciplina che consente alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico nonché di personale amministrativo avente determinati requisiti mediante procedure selettive riservate.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che norma proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità per le fondazioni lirico-sinfoniche di stabilizzare il personale con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso di determinati requisiti. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che tali assunzioni vengono effettuate nei limiti delle risorse di cui ai commi 2-septies e 2-nonies dell’articolo 22 del medesimo D.lgs. n. 367/1996.

 

In merito ai profili di quantificazione, trattandosi di assunzioni a tempo indeterminato, non si formulano osservazioni nel presupposto sul quale appare necessaria una conferma, che le stabilizzazioni in questione avvengano comunque a valere sulle facoltà assunzionali delle AFAM già previste a legislazione vigente.

 

Articolo 7, commi 3 e 4
(Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto “Il Perugino”)

Le norme posticipano dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», istituito presso il Ministero della cultura dall'articolo 1, comma 806, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) (comma 3, lettera a); introducono una specifica disposizione che autorizza, per il 2023, la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato (lettera b)).

Il comma 4 dispone in relazione agli oneri, pari a 150.000 euro per il 2023, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

      (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

 

Celebrazioni quinto centenario morte di Pietro Vannucci detto "Il Perugino"? spese di funzionamento Comitato promotore E rimborsi spese (comma 3)

 

0,150

 

 

 

0,150

 

 

 

0,150

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Tabella A Cultura (comma 3)

 

0,150

 

 

 

0,150

 

 

 

0,150

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma proroga, fino alla data del 31 dicembre 2023, la durata del Comitato promotore delle celebrazioni per il pittore Pietro Vannucci, detto «Il Perugino».

Tale Comitato è stato istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 806, della legge n. 234 del 2021, con durata fino al 31 dicembre 2022 e ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all’estero, la figura e l’opera di Pietro Vannucci. Si prevede a tal fine una autorizzazione di spesa per l’anno 2023 di 150.000 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che le disposizioni recano oneri limitati all’entità dello stanziamento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 7 provvede agli oneri derivanti dalla proroga del Comitato promotore per le celebrazioni del Perugino, pari a 150.000 euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2022-2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero della cultura.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dall’approvazione della legge di bilancio per il triennio 2023-2025 e tenuto conto delle ulteriori riduzioni disposte, per il medesimo anno 2023, dai successivi commi 7 e 7-quater.

 

Articolo 7, comma 5
(Contabilità speciali per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

Normativa previgente. L’articolo 11-bis del D.lgs. n. 90/2016[100], stabilisce che le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono mantenute in essere fino al 31 dicembre 2022, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Il Ministero può, inoltre, stabilire che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo utilizzo, sulla contabilità speciale della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Alla norma non sono ascritti oneri di finanza pubblica.

 

La norma, modificata durante l’esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2026 il mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferita alla norma originaria afferma che la stessa non comporta oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la RT non precisa se siano stati contabilizzati effetti di maggiore entrata ai fini dei tendenziali, collegati alla prevista chiusura delle contabilità in oggetto. Inoltre, nella modifica intervenuta in Senato il mantenimento delle contabilità speciali in esame viene esteso ad altri terremoti come quello dell’Aquila del 6 aprile 2009.

Pertanto, per le predette contabilità andrebbe confermata la disponibilità delle relative risorse necessarie per far fronte al periodo di proroga. Andrebbero inoltre esclusi effetti sui saldi per la mancata chiusura delle predette contabilità speciali entro il termine del 31 dicembre 2022.

 

Articolo 7, commi 6 e 7
(Grande progetto Pompei)

Normativa previgente. L’articolo 2 del D.L. n. 83/2014[101] stabilisce che lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di Grande Progetto Pompei nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto al Progetto, siano assicurati fino al 31 dicembre 2022. La spesa massima che può essere sostenuta in ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 è pari a 900.000 euro lordi e grava sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Inoltre, il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, viene integrata con un esperto in mobilità e trasporti e con un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001. Ai relativi oneri, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei.

 

Le norme, modificate al Senato, prorogano dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'attività dell'Unità Grande Pompei, del Direttore generale di progetto, del vice direttore e della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, prorogando altresì per l'anno 2023 il relativo stanziamento necessario per garantire il funzionamento dell'attività dell’Unità, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi [comma 6, lettera a)].

Inoltre, viene prorogato per l'anno 2023 lo stanziamento, nel limite complessivo pari a 150.000 euro, destinato a consentire l'integrazione della struttura di supporto al Direttore generale di progetto con un esperto in mobilità e trasporti e con un esperto in tecnologie digitali[102] [comma 6, lettera b)].

Gli oneri, pari a 1,05 milioni di euro per il 2023, sono posti a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della cultura (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

       (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

 

Proroga fino al 2023 della struttura del Grande progetto Pompei (comma 6)

 

 

 

 

 

1,050

 

 

 

1,050

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Tabella A Cultura (comma 6)

 

 

 

 

 

1,050

 

 

 

1,050

 

 

 

La relazione tecnica descrive le norme.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[103] ha fornito i seguenti chiarimenti riportando le previsioni di spesa per il funzionamento delle Strutture del Grande Progetto Pompei, comprensive degli oneri per il personale dirigente e non.

 

Pagamento indennità di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 8.8.2013, n. 91 e di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 12.2.2014

Indennità per il Direttore generale di progetto

 € 45.000,00

 

Indennità per il Vice Direttore generale vicario

 € 40.000,00

 

Costi n. 20 Unità
di personale comandato presso
la Struttura di supporto

Pagamento oneri F.U.A. di cui all'allegato tecnico al DL 91/2013 per il personale civile (max 18 unità)

 € 59.715,00

 

Pagamento oneri aggiuntivi per prestazioni di lavoro straordinario di cui all'allegato tecnico al DL 91/2013 per il personale civile (max 18 unità) - Pagamento oneri aggiuntivi per prestazioni di lavoro straordinario personale militare (2 unità)

 € 82.430,04

 

Costi n. 10 Unità
di personale comandato presso
l'Unità "Grande Pompei"

Pagamento oneri F.U.A. di cui all'allegato tecnico al DL 91/2013

 € 33.175,00

 

Pagamento oneri aggiuntivi per prestazioni di lavoro straordinario di cui all'allegato tecnico al DL 91/2013

 € 15.127,80

 

Eventuali indennità accessorie non continuative spettanti al personale dell'Unità "Grande Pompei" e della Struttura di supporto

 €                  54.552,16

 

Pagamento compensi 5 + 2
esperti struttura di supporto

 € 350.000,00

 

Pagamento contratto di servizi in convenzione con ALES s.p.a. nell'abito del "Progetto per il rafforzamento della capacità organizzativa e gestionale degli uffici della Direzione Generale GPP - Unità Grande Pompei" - 4 Unità

 € 240.000,00

 

Spese generali di funzionamento

Spese derivanti da:
- attuazione di protocolli d'intesa con altri Enti Pubblici;
- Contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza o di prestazione professionale ex art. 2, comma 2, del DM.19.2.2014;
- pagamento oneri per formazione (es. corsi di formazione in aree d'interesse per il personale della Struttura di supporto e/o dell'Unità "Grande Pompei", materiale per finalità formative).

 €                     20.000,00

 

Indennità e rimborsi
per missione del personale.

 €                     40.000,00

 

Spese generali per:
- acquisto scaffali metallici ecc.;
- acquisto materiale informatico ecc.;                           
- acquisto abbonamenti annuali software;                 - acquisto cancelleria e materiale consumabile per ufficio (carta, toner, ecc.);
- minuto mantenimento;
- acquisto DPI - COVID 19;                                               - acquisto attrezzature elettroniche per Smart Working e attività di video conference;                                                            - spese postali compresi bolli, imposte.

 €                     35.000,00

 

Spese per esigenza di mobilità

 € 35.000,00

 

 

 

 

 

Totale esigenze 2023

 € 1.050.000,00

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento approvato dal Senato, dopo aver descritto il comma 6, afferma che in virtù della formulazione delle citate modifiche, i relativi oneri sono posti a carico del bilancio del Parco archeologico di Pompei.

La modifica ha comportato maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di fabbisogno e indebitamento netto per 1.05 milioni di euro per l'anno 2023 posti a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della cultura. La modifica proposta pone a carico del bilancio dello Stato gli oneri per l'anno 2023, senza modificare la copertura finanziaria che è idonea alla copertura dei conseguenti maggiori oneri in termini di saldo netto da finanziare.

 

In merito ai profili di quantificazione, alla luce dei chiarimenti forniti durante l’esame al Senato, non si hanno osservazioni da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7 dell’articolo 7 provvede agli oneri derivanti dalla proroga della struttura di supporto per l'attuazione del Grande progetto Pompei, pari a 1,05 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2022-2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero della cultura. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare giacché l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche in considerazione delle ulteriori riduzioni disposte dai commi 4 e 7-quater del medesimo articolo 7.

 

Articolo 7, comma 7-bis
(Ripartizione quota Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo - Fondazioni lirico-sinfoniche)

Normativa vigente. L’articolo 183, comma 4 del D.L. n. 34/2020[104] disciplina la ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo per le fondazioni lirico-sinfoniche prevedendo che anche per il 2022 tale quota venga ripartita sulla base della media delle percentuali assegnate per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall’articolo 1 del D.M. 3 febbraio 2014. Inoltre, si prevede che le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2022 rendicontino l’attività svolta nel 2021 dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell’emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

 

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, prevede che anche per il 2023 la ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo per le fondazioni lirico-sinfoniche – ridenominato “Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo”[105] – destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, avvenga sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione sopra descritti.

Inoltre, viene prorogato al 30 giugno 2023 il termine assegnato alle fondazioni lirico-sinfoniche per rendicontare l’attività svolta nel 2022, dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell’emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento approvato dal Senato afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 7, commi 7-ter e 7-quater
(Accademia internazionale di Imola, Accademia musicale Chigiana di Siena e Fondazione Scuola di musica di Fiesole)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 34/2011[106], autorizza la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi in favore di enti ed istituzioni culturali. Successivamente, tale autorizzazione di spesa è stata incrementata di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 Tali risorse sono destinate all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana e della Scuola di Musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell’importo sopra citato si provvede con decreto del Ministro della cultura  [107].

 

Le norme, introdotte al Senato, dispongono l’ulteriore incremento dell’autorizzazione di spesa sopra descritta di 0,6 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (comma 7-ter).

I relativi oneri, pari a 0,6 milioni di euro per l’anno 2023 e a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sono posti a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della cultura (comma 7-quater).

 

Le norme, introdotte al Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato alla prevista autorizzazione di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7-quater dell’articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2011, relativa ad interventi a favore di enti ed istituzioni culturali, nella misura di 0,6 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2023-2025, di competenza del Ministero della cultura. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare giacché l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche in considerazione delle ulteriori riduzioni disposte dai commi 4 e 7 del medesimo articolo 7.

 

Articolo 7, comma 7-quinquies
(Ripartizione contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 383, della legge n. 160/2019[108], destina 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività.

 

La norma, introdotte al Senato, dispone che, a decorrere dal 2023, le risorse destinate all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale siano ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo[109], nel settore Promozione - Progetti di perfezionamento professionale, ambito musica, in proporzione rispetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nell'anno precedente e non più con decreto ministeriale sulla base delle esigenze prospettate.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che le norme si limitano a definire un diverso criterio di ripartizione di risorse già stanziate in bilancio in base alla legislazione vigente.

 

Articolo 7, comma 7-sexies
(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo)

Normativa vigente. L'articolo 38-bis del D.L. n. 76/2020[110], finalizzato a far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, consente - in via sperimentale fino al 31 dicembre 2022 - di semplificare le procedure autorizzatorie per la realizzazione di spettacoli dal vivo relativi ad attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Alla norma non sono ascritti effetti finanziari.

 

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, estende la semplificazione delle procedure autorizzatorie sopra descritte alle proiezioni cinematografiche e prevede che tali procedure semplificate trovino applicazione fino al 31 dicembre 2023.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale della disposizione oggetto della proroga.

 

Articolo 7, comma 7-septies
(Proroga delle cariche dei componenti delle Commissioni Consultive per lo Spettacolo presso il Ministero della cultura)

La norma, introdotta dal Senato, prevede che i componenti delle Commissioni consultive per lo Spettacolo presso il Ministero della Cultura - nominati con i D.M. nn. 18/2022, 19/2022, 20/2022 e 39/2022 - restino in carica fino al 31 dicembre 2023.

Tali componenti continuano comunque nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto che le Commissioni abbiano carattere permanente, per cui la proroga degli attuali componenti incide sulla loro composizione e non sugli oneri di funzionamento.

 

Articolo 7, comma 7-octies
(Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario)

Normativa vigente. L’articolo 32, comma 6 del D.L. n. 104/2020[111] proroga al 30 settembre 2023 il termine di validità alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. Inoltre, si dispone che la validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, sia prorogata al 30 settembre 2023. Alla norma non sono stati ascritti effetti di finanza pubblica.

 

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, proroga:

§  al 30 settembre 2024 il termine di validità alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni approvate negli anni dal 2012 al 2017;

§  al 29 settembre 2024 il termine di scadenza delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, prorogate al 30 settembre 2023.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, nel presupposto che la proroga sia inerente il mero differimento della validità delle graduatorie vigenti, fermo restando le facoltà e le limitazioni assunzionali previste dalla legislazione vigente in capo agli enti locali per i servizi scolastici, non ci sono osservazioni.

 

Articolo 8, comma 1 e 2
(Esercizio di funzioni presso uffici dell’Amministrazione penitenziaria)

Le norme, prorogano dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023:

·         il termine, recato dall'art. 3, comma 1-bis, del DL n. 146/2013, entro il quale le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario (comma 1).

Si evidenzia che la suddetta disposizione è stata da ultimo prorogata dall’art. 8, comma 1, del DL n. 228/2021 al 31 dicembre 2022. Alla disposizione originaria e alle successive disposizioni di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica;

·        il termine, recato dall’art. 1, comma 311, quinto periodo, della legge n. 145/2018, entro il quale i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario possono svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni (comma 2).

In base a quanto previsto dall’art. 1, comma 311, quinto periodo, della legge n. 145/2018, l’impiego dei suddetti dirigenti viene disposto nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali e delle conseguenti assunzioni di dirigenti non generali (fino a 7) autorizzati per il triennio 2019-2021 dalla medesima disposizione. Si evidenzia che il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica, relativi alla legge n. 145/2018, non associano specifici effetti finanziari alla norma di cui si dispone la proroga. Si evidenzia che la suddetta disposizione è stata da ultimo prorogata dall’art. 8, comma 2, del DL n. 228/2021 al 31 dicembre 2022. Alla norma di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, afferma che l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall’impiego dei suddetti dirigenti della carriera penitenziaria presso gli Uffici dell’esecuzione penale esterna e presso gli istituti penali per minorenni è giustificata dal fatto che non si prevedono mutamenti del trattamento economico già in godimento.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto che l’utilizzo dei dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna e negli Istituti penali per minorenni non incida sulla funzionalità di altre strutture della medesima amministrazione. In proposito appare utile che siano forniti elementi di valutazione.

 

Articolo 8, comma 3
(Proroghe termini in materia di Convenzioni con i Comuni per gli Uffici Giudiziari)

Le norme modificano l’art. 21-quinquies, del DL n. 83/2015 che reca disposizioni in materia di uffici giudiziari. In particolare, si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Inoltre anche per l’anno 2023 si prevede che il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l’ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rammenta che proroghe di analoghe tenore sono state disposte per tutti gli anni a partire dal 2016 e, da ultimo, per l’anno 2022 dall'art. 8, comma 3, lett. a), DL n. 228/2021, senza che fossero mai stati registrati effetti di maggiore spesa.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione.

 

Nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, il Governo[112] ha precisato che la disposizione trova adeguata copertura con lo stanziamento del capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% dello stanziamento previsto a legislazione vigente per il 2023, pari a euro 321.520.000 sia in termini di competenza e di cassa, anche mediante l’adozione di politiche di razionalizzazione e riprogrammazione della spesa adottate da questa Amministrazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare anche considerato che la possibilità di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale costituisce una mera facoltà del Ministero da esercitare nell’ambito delle risorse disponibili in bilancio.

 

Articolo 8, comma 4
(Comandi e distacchi del personale dell’amministrazione della giustizia)

Le norme modificano l'art. 4, comma 2, del DL n. 168/ 2016, prorogando dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa.

Si rammenta che il medesimo termine era stato più volte prorogato in precedenza e da ultimo dall’art. 8, comma 4 del DL n. 228/2021. La relazione tecnica allegata al citato decreto legge non aveva ascritto effetti finanziari al differimento del termine in questione dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma in argomento, stante la natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 8, comma 4-bis
(Disposizioni in materia di mobilità volontaria di personale tra P.A.)

La norma, introdotta al Senato, modifica l’art. 14, comma 12-ter, del DL n. 80/2021 al fine di prorogare, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, la non applicazione, ivi prevista nei confronti del personale dell’Amministrazione della giustizia, delle misure[113] agevolative della mobilità volontaria di personale tra amministrazioni diverse[114] (comma 4-bis).

Al testo vigente dell’art. 14, comma 12-ter, del DL n. 80/2021 non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa all’emendamento governativo che ha introdotto la norma in esame, ribadisce il contenuto della stessa, ne illustra le finalità e riferisce che la disposizione possiede natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che alla disposizione oggetto di proroga da parte della norma in esame non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Si prende atto, altresì, di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità della disposizione in riferimento.

 

Articolo 8, comma 4-ter
(Disposizioni in materia di esercizio della professione forense)

La norma, introdotta al Senato, estende da 10 a 11 anni:

·        il periodo richiesto dall’art. 22, comma 4, della legge n. 24/2012 ai fini della possibilità di richiedere al Consiglio nazionale forense, da parte degli avvocati, l’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, in base ai requisiti maturati secondo la previgente disciplina (comma 4-bis, lett. a));

·        il periodo previsto dall’art. 49 della legge n. 24/2012, decorrente dall’entrata in vigore della medesima legge, durante il quale l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua secondo le norme previgenti (comma 4-bis, lett. b)).

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale della norma.

 

Articolo 8, commi da 5 a 7
(Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Lipari e Portoferraio)

Le norme modificano l’art. 10 del D.lgs. n. 14/2014[115] stabilendo che:

·        il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di Lipari (nel circondario di tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (nel circondario di tribunale di Livorno), abbia effetto fino al 31 dicembre 2023 in luogo del 31 dicembre 2022 previsto dalla legislazione previgente (comma 5);

·        sia conseguentemente differito dal 1°gennaio 2023 al 1°gennaio 2024 il termine a partire dal quale il temporaneo ripristino delle due sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio cessa di avere efficacia (comma 6).

Per l’attuazione delle norme sopra descritte è autorizzata la spesa di euro 106.000 per il 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia.

Si rammenta che il medesimo termine era stato prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 dall’art. 8, comma 6-septies del DL n. 162/2019 cui erano stati ascritti effetti per 160.000 euro dal momento che era stato disposto anche il ripristino della sezione distaccata di Ischia del circondario del tribunale di Napoli. Per la sezione distaccata di Ischia la proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 è già stata disposta dall'art. 4, comma 1, del DL n. 186/2022 prevedendo un onere di 54.000 euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

 

Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di  Lipari e Portoferraio (commi 5 e 6)

 

0,106

 

 

 

0,106

 

 

 

0,106

 

 

Minori spese correnti

 

Tabella A – Giustizia  (comma 7)

 

0,106

 

 

 

0,106

 

 

 

0,106

 

 

 

La relazione tecnica segnala che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari sono passate alla gestione diretta del Ministero della giustizia, in applicazione dell’art. 1, commi da 525 a 530, della legge n. 190/2014 e che la relativa disciplina è contraddistinta dall’introduzione della metodologia dei costi standard, con effetti virtuosi in termini di distribuzione delle risorse tra i comuni sedi di uffici giudiziari.

Sulla base dell’analisi dei dati comunicati dai competenti uffici del Ministero della giustizia, riferiti all’ultimo triennio, le spese annue di funzionamento delle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio sono state quantificate mediamente, per ciascuna struttura, in circa 50.000 euro (con esclusione degli oneri stipendiali del personale), per un totale di euro 100.000 all’anno.

Alla copertura dell’organico del personale amministrativo e di magistratura delle sezioni distaccate insulari, potrà provvedersi attraverso l’utilizzo del personale già in servizio presso le predette sedi, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione alla possibilità per i magistrati assegnati alle sezioni distaccate, di continuare a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall’articolo 7-bis del RD n.12/1941, trattandosi di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimati nella misura massima di 6.000 euro (2 missioni al mese x 6 magistrati x 10 mesi x 50 euro).

Gli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni ammontano, dunque, a 106.000 euro per il 2023, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, il Governo[116], ha fornito ulteriori elementi di valutazione, utili ai fini della suddetta quantificazione, relativi alle spese di funzionamento e alle spese di viaggio. In particolare è stato chiarito che in merito alle spese di funzionamento, si è fatto riferimento ai dati dell’ultimo triennio, pari ad euro 50.000 annui considerando che l’incremento dei prezzi e delle tariffe riscontrato nell’ultimo periodo potrà essere compensata attraverso l’adozione di politiche di efficientamento energetico e di razionalizzazione, che l’Amministrazione sta adottando per tutti gli uffici giudiziari, ivi comprese le strutture in cui trovano sede gli uffici giudiziari di Livorno e Portoferraio. In relazione alla possibilità per i magistrati assegnati alle sezioni distaccate, di continuare a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall’articolo 7-bis del RD n. 12/1941, trattandosi di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, che sono state prudenzialmente stimate nella misura massima di 6.000 euro (2 missioni al mese x 6 magistrati x 10 mesi x 50,00 euro). A chiarimento di tale previsione sono stati forniti elementi di dettaglio in merito ai parametri utilizzati.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dall’ulteriore documentazione pervenuta al Senato, che consentono di verificare e confermare la quantificazione della spesa recata dalla norma che, peraltro, appare in linea con quella stimata nel passato in relazione all’introduzione di norme di analogo tenore. Si prende, altresì, atto di quanto riferito presso il Senato, in merito alla stima delle spese di funzionamento e di come l’incremento dei prezzi e delle tariffe riscontrato nell’ultimo periodo potrà essere compensato attraverso l’adozione di politiche di efficientamento energetico e di razionalizzazione, che l’Amministrazione sta già adottando per tutti gli uffici giudiziari.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7 dell’articolo 8 provvede agli oneri derivanti dalla proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni di tribunale insulari distaccate di Lipari e Portoferraio, pari a 106.000 euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2022-2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero della giustizia.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dall’approvazione della legge di bilancio per il triennio 2023-2025 e tenuto conto dell’ulteriore riduzione disposta, per il medesimo anno 2023, dal successivo comma 11.

 

Articolo 8, comma 8
(Disposizioni in materia di giustizia civile)

La norma, modificata al Senato, proroga l’efficacia di alcune disposizioni concernenti lo svolgimento dei procedimenti civili da remoto presso la Corte di cassazione (proroga dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023) e al rilascio telematico delle copie esecutive delle sentenze (proroga dal 31 dicembre 2022 al 28 febbraio 2023) (comma 8).

In particolare viene prorogato l’art. 23, comma 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo e 9-bis, del DL n. 137/2020 che disciplina lo svolgimento da remoto delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione (comma 8-bis) e il rilascio in forma telematica della formula esecutiva (comma 9-bis). Le relazioni tecniche riferite alle summenzionate disposizioni non riconducevano effetti finanziari alle stesse. Si evidenzia, altresì, che l’art. 16, comma 1, del DL n. 228/2021, ha prorogato, da ultimo fino, al 31 dicembre 2022 l’applicazione delle summenzionate norme. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferisce il contenuto delle norme prorogate e precisa che la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si evidenzia che l’emendamento approvato al Senato ha soppresso il riferimento all’art. 221, comma 8, del DL n. 34/2020 - che prevede che in luogo dell’udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio, il giudice possa disporre che questo presti giuramento con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico – e il riferimento allo svolgimento da remoto delle deliberazioni collegiali in camera di consiglio presso la Corte di Cassazione. L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che alle norme originarie oggetto di ulteriore differimento da parte della disposizione in esame e ai precedenti analoghi interventi di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Nulla da osservare, altresì, in merito alle modifiche apportate alla norma durante l’esame al Senato.

 

Articolo 8, comma 8-bis
(Deposito di atti per via telematica nei procedimenti penali militari )

La norma, introdotta al Senato, modifica l’art. 75, comma 3, del DL n. 73/2021 prorogando, fino al 31 dicembre 2023, l’applicazione delle disposizioni, ivi previste, relative al deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell’ambito di specifici procedimenti penali militari. Viene, altresì, disposto che gli effetti dell’applicazione della summenzionata disposizione sono fatti salvi a decorrere dal 1° gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge (comma 8-bis).

Al testo vigente dell’art. 75, comma 3, del DL n. 73/2021, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Con riguardo all’ambito temporale dell’applicazione di tale norma, si evidenzia, che il testo vigente della stessa non individua direttamente un termine di riferimento. Questa, peraltro, rinvia agli artt. 24 (attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale relativo alla chiusura delle indagini preliminari) del DL n. 137/2020 e 37-bis (procedimento di richiesta di gratuito patrocinio) del DL n. 76/2020 che sono richiamati anche dal comma 1 dell’art. 75 del DL n. 73/2021 che in termini generali prevede fino al 31 dicembre 2022 l’applicazione delle disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze, in quanto compatibili, anche ai procedimenti penali militari. L’applicazione del comma 1 dell’art. 75 del DL n. 73/2021, inizialmente fissato con riguardo al periodo di vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato da ultimo prorogata al 31 dicembre 2022 dall’art. 16, comma 4, del DL n. 228/2021. Alla norma originaria e alla successiva disposizione di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa all’emendamento governativo che ha introdotto la norma in esame, riferisce che l’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché si tratta di disposizioni meramente procedurali, peraltro già vigenti fino al 31 dicembre 2022, attuate con le risorse umane e strumentali e finanziarie assegnate alla magistratura militare a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che alla disposizione oggetto di proroga da parte della norma in esame non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Si prende atto, altresì, di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione in riferimento.

 

Articolo 8, commi 8-ter e 8-quater
(Circoscrizioni giudiziarie dell’Aquila e Chieti)

La norma, introdotta al Senato, modifica l’art. 11, comma 3, primo periodo, del D. lgs. 155/2012, al fine di differire dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 l’efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, ivi compresa la soppressione delle relative sedi distaccate, previste dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto legislativo, di riforma della geografia giudiziaria (comma 8-ter).

Per l’attuazione del comma 8-ter è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per il 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero della giustizia relativo al bilancio triennale 2023-2025 (comma 8-quater).

Si evidenzia che l’art. 8, commi 4-quinquies e 4-sexies, del DL 228/2021, hanno da ultimo differito l’applicazione della suddetta disposizione dal 1° settembre 2022 al 1° gennaio 2024, autorizzando a tal fine la spesa di euro 443.333 per il 2022 e di euro 1.520.000 per il 2023.

 

L’emendamento approvato al Senato, che introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’importo autorizzato (comma 8-quater) per le finalità della norma di cui al comma 8-ter appare coerente con quello previsto da analoga disposizione di proroga recata da ultimo dall’art. 8, commi 4-quinquies e 4-sexies, del DL 228/2021. Peraltro, andrebbe acquisita conferma che non siano intervenuti aumenti delle spese di funzionamento in ragione del generale aumento dei prezzi, con riferimento in particolare alle utenze energetiche.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 8-quater dell’articolo 8 provvede agli oneri derivanti dalla proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni di modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti e delle relative sedi distaccate, pari a 1.520.000 per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero della giustizia.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dall’approvazione della legge di bilancio per il triennio 2023-2025 e tenuto conto dell’ulteriore riduzione disposta, per il medesimo anno 2024, dal successivo comma 11.

 

Articolo 8, comma 9
(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

La norma, modificata al Senato, prevede che continui ad applicarsi, fino al 31 maggio 2023[117], l’art. 221, comma 3, secondo periodo, del DL n. 34/2020, limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell’anticipazione forfettaria di cui all'art. 30, del DPR n. 115/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) (comma 9).

All’art. 221, comma 3, secondo periodo, del DL n. 34/2020 prevede che gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall’art. 14 del summenzionato testo unico, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti, siano assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica PagoPa[118]. A tale disposizione e all’art. 16, comma 1, del DL n. 228/2021 che ne ha da ultimo prorogato l’applicazione dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che questa ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si evidenzia che l’emendamento approvato al Senato che ha ulteriormente differito il suddetto termine dal 28 febbraio 2023, previsto dal testo originario del decreto-legge, al 31 maggio 2023, non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che alle norme originarie oggetto di ulteriore differimento da parte della disposizione in esame e ai precedenti analoghi interventi di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 8, commi da 10 a 11
(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia)

La norma, modificata al Senato, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2025 (27 mesi) la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 1, comma 925, della legge n. 178/2020, nonché, ai sensi dell’art. 255, del DL n. 34/2020 (comma 10).

Si evidenzia che il testo originario del decreto-legge fissava il nuovo termine al 28 febbraio 2023 (2 mesi). La proroga prevista dal testo originario era, altresì, riferita al solo personale assunto in virtù dell’art. 1, comma 925, della legge n. 178/2020. I contratti ulteriormente prorogati in virtù del richiamo all’art. 255, del DL n. 34/2020 concernono nello specifico 1.000 unità di personale amministrativo di Area II-F1, assunti a tempo determinato per la durata massima di ventiquattro mesi presso il Ministero della giustizia, nel biennio 2020-2021, ai fini della celere definizione e del contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonché per l'avvio della digitalizzazione del processo penale (comma 1). A tal fine, la summenzionata disposizione ha autorizzato la spesa di euro 12.508.014 per il 2020, di euro 37.524.040 per il 2021 e di euro 25.016.027 per il 2022.

Nel corso dell’esame al Senato è stato, inoltre, modificato il comma 1 dell’art. 17-ter del DL n. 36/2022 che nel testo vigente prevede che il Ministero della giustizia possa, fino al 31 dicembre 2023, assumere a tempo indeterminato un numero non superiore a 1.200 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area II-F1. La modifica apportata proroga tale facoltà fino al 31 dicembre 2025 ed incrementa di 51 unità il numero di personale assumibile (portandole da 1.200 a 1.251 unità) (comma 10-bis).

Si evidenzia che il comma 3 dell’art. 17-ter del DL n. 36/2022, per far fronte agli oneri assunzionali derivanti dalla disposizione, ha autorizzata la spesa di euro 43.189.188 annui a decorrere dal 2023.

Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 10-bis, è autorizzata la spesa di euro 7.957.991 per il 2023, di euro 3.122.007 per il 2024 e di euro 1.851.423 annui a decorrere dal 2025[119] cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero della giustizia relativo al bilancio triennale 2023-2025 (comma 11).

L’art. 1, comma 925, della legge n. 178/2020 ha autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere a tempo determinato, con contratti della durata massima di 12 mesi, un contingente complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di area II-F1, così ripartito: 290 unità a decorrere dal 1° giugno 2021, 240 unità a decorrere dal 1° novembre 2021 e le restanti 550 unità a decorrere dal 1° gennaio 2022. Tali assunzioni sono finalizzate all’eliminazione dell’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna. A tal fine, il comma 926 ha autorizzato la spesa di euro 7.844.587 per il 2021 e di euro 32.659.734 per il 2022. La durata dei suddetti contratti è stata prorogata al 31 dicembre 2022 dall’art. 17-ter, comma 6, DL n. 36/2022, che ha, altresì, autorizzato al comma 7 la spesa di euro 4.564.854 per il 2022.

Si evidenzia, inoltre, che l’art. 17-ter, comma 1, del DL n. 36/2022 ha previsto fino al 31 dicembre 2023, un percorso di stabilizzazione del suddetto personale, prevedendo l’assunzione a tempo indeterminato, in numero non superiore alle 1.200 unità complessive di personale non dirigenziale - da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria nell’Area II-F1 – che, già in servizio a tempo determinato presso l’amministrazione giudiziaria con la qualifica di operatore giudiziario, possegga altri specifici requisiti indicati dalla disposizione.

 

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del decreto-legge, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

 

Proroga contratti a tempo determinato presso il Ministero della giustizia  (comma 10)

 

1,143

 

 

 

1,143

 

 

 

1,143

 

 

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Proroga contratti a tempo determinato presso il Ministero della giustizia – effetti riflessi (comma 10)

 

 

 

 

 

0,555

 

 

 

0,555

 

 

Minori spese correnti

 

Tabella A – Giustizia  (comma 11)

 

1,143

 

 

 

1,143

 

 

 

1,143

 

 

Si rammenta che il testo originario del decreto-legge, per la proroga di due mesi, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2023, dei contratti a termine di cui al comma 10, autorizzava la spesa di euro 1.143.499 euro per il 2023.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del decreto legge, per le parti ancora riferibili al testo in esame, ribadisce il contenuto della norma e evidenzia che il contingente interessato dalla proroga è costituito da 189 unità di personale, rimasto escluso dalla procedura di stabilizzazione di 1.200 operatori giudiziari prevista dall’art. 17-ter, comma 1, del DL n. 36/2022. La relazione tecnica riferisce, al riguardo, che nell’ambito di tale procedura, a fronte di complessivi 1.265 operatori giudiziari in servizio, potranno essere stabilizzati, nel rispetto dei requisiti previsti dal bando di assunzione, un numero pari a 894 unità. In base ai dati forniti dalla competente Direzione generale del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, ad oggi, gli operatori in servizio privi dei requisiti necessari per la stabilizzazione risultano essere 357, così ripartiti:

• 168 operatori giudiziari (154 con riserva militare), assunti con contratto a tempo determinato della durata di 24 mesi, con scadenza tra il 15 marzo e il 29 aprile 2023;

• 189 operatori giudiziari, assunti con contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, dei quali 73 prorogati fino al 31 dicembre 2022 e 116 con scadenza tra il 16 e il 30 gennaio 2023.

La proroga dei contratti, prevista nel testo originario del decreto-legge fino al 28 febbraio 2023 interessa in particolare 189 unità di personale, per i quali gli oneri sono stati calcolati prudenzialmente con decorrenza 1° gennaio 2023, come evidenziato in due tabelle (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica), in cui a fronte di un onere annuo pro-capite Lordo Stato di euro 36.301,55 (comprensivo di stipendio, trattamento accessorio, tredicesima, indennità di amministrazione, oneri riflessi computati al 38,38 %), viene quantificato un onere annuo di euro 6.860.992,95 (189 x 36.301,55), che rapportato a due mensilità (gennaio e febbraio) determina un importo di euro 1.143.498,83.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire gli elementi sottostanti la determinazione degli importi autorizzati dalla norma (euro 7.957.991 per il 2023, di euro 3.122.007 per il 2024 e di euro 1.851.423 annui a decorrere dal 2025) al fine di verificare la loro congruità rispetto alle modifiche apportate al Senato; modifiche che, rispetto al testo originario del decreto-legge:

·        estendono la durata della proroga dei contratti a tempo determinato previsti dall’art. 1, comma 925, della legge n. 178/2020, relativi al Ministero della giustizia, ampliando la platea dei beneficiari del percorso di stabilizzazione relativo al medesimo personale, nonché i termini per la sua conclusione[120];

·        prorogano nei medesimi termini la durata di ulteriori contratti a tempo determinato presso il Ministero della giustizia (i contratti di cui all’art. 255, del DL n. 34/2020).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 11 dell’articolo 8 provvede agli oneri derivanti dalle misure di proroga riguardanti il personale del Ministero della giustizia, pari a 7.957.991 euro per l’anno 2023, a 3.122.007 euro per l’anno 2024 e a 1.851.423 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero della giustizia.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dall’approvazione della legge di bilancio per il triennio 2023-2025 e tenuto conto delle ulteriori riduzioni rispettivamente disposte, per l’anno 2023 e per l’anno 2024, dai commi 7 e 8-quater del presente articolo 8. 

 

Articolo 8, comma 11-bis
(Proroga graduatorie concorsuali)

La norma, introdotta al Senato, prevede che[121] le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell’amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto, già inserite nei piani assunzionali per il triennio 2022-2024 del Ministero della giustizia-Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, possano essere utilizzate fino al 31dicembre 2024 (comma 11-bis).

 

L’emendamento approvato al Senato, che introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 8, commi da 11-ter a 11-quinquies
(Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità compiuti in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich)

Normativa vigente. L'art. 43 del DL n. 36 del 2022 ha istituito presso il Ministero dell’economia, con una dotazione di 20.000.000 euro annui per il 2023 e di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich nel corso della seconda guerra mondiale. Ai fini dell’accesso al Fondo sono previsti, in via alternativa: la presenza di una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto-legge (1° maggio 2022) ovvero nei 30 giorni successivi; la definizione transattiva del contenzioso (anche con riguardo ai giudizi instaurati successivamente al 1° maggio). Il comma 6 della medesima disposizione prevede che, fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le suddette azioni di accertamento e liquidazione dei danni, non ancora intraprese al 1° maggio 2022, debbano essere esercitate, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla stessa data.

 

La norma, introdotta al Senato, dispone che i termini previsti dal comma 6 dell’art. 43 del DL n. 36/2022, per l’esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale - a valere sulle dotazioni del Fondo a tal fine previsto dal comma 1 della medesima disposizione - vengano prorogati sino alla scadenza di quatto mesi calcolati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame (comma 11-ter).

Viene, altresì, novellato il comma 1 dell’articolo 43, incrementando la dotazione del suddetto Fondo con riguardo al triennio 2024-2026 (lo stanziamento riferito a ciascun anno del triennio viene portato da 11.808.000 euro a 13.655.467 euro) (comma 11-quater). A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 1.847.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili[122] (comma 11-quinquies).

 

L’emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni riguardo alla proroga dei termini per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni previsti dall’art. 43, comma 6, del DL n. 36/2022, disposta dalla norma in esame (comma 11-ter), considerato che le liquidazioni sono disposte a valere sulle risorse dell’apposito Fondo.

Nulla da osservare, altresì, con riferimento ai commi 11-quater e 11-quinquies, considerato che gli oneri recati dagli stessi sono configurati come limiti massimi di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 11-quinquies dell’articolo 8 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’incremento di 1.847.467 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 la dotazione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo sia in merito all’esistenza delle occorrenti risorse sul predetto Fondo per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, sia in ordine al fatto che l’utilizzo delle medesime risorse non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente, anche alla luce delle coperture effettuate per gli anni 2024 e 2025 dagli articoli 5, comma 9, lettera d), capoverso b-septies), 10, commi 10-quater e 11-quinquies, e 18, comma 2-ter.

 

Articolo 9, comma 1
(Termini di prescrizione della contribuzione per le amministrazioni pubbliche)

Normativa previgente. L’articolo 19, comma 1, del DL 4/2019 e successive modificazioni ha introdotto l’articolo 3, comma 10-bis, nella L. 335/1995 (c.d. “riforma Dini”), prevedendo che per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche non si applichino fino al 31 dicembre 2022 i termini di prescrizione, riferiti agli obblighi contributivi (per previdenza e assistenza sociale obbligatoria) afferenti ai periodi fino al 31 dicembre 2017, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

L’articolo 9, comma 3, lettera b), del DL 228/2021, inoltre, ha introdotto il comma 10-ter all’articolo 3 della L. 335/1995, prevedendo che le pubbliche amministrazioni siano tenute a dichiarare e ad adempiere agli obblighi contributivi, in deroga agli ordinari termini di prescrizione, fino al 31 dicembre 2022 in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. 

A tali disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Le norme modificano l'articolo 3 della L. 335/1995. In particolare:

•      viene novellato il comma 10-bis, prevedendo che la disapplicazione dei termini di prescrizione per le pubbliche amministrazioni per l’adempimento degli obblighi contributivi sia prorogata dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 e che riguardi i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018 (rispetto al 31 dicembre 2017 previsto a legislazione vigente);

•      viene novellato il comma 10-ter, prorogando dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la deroga agli ordinari termini di prescrizione, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate il versamento dei contributi alla Gestione separata e la denuncia dei compensi effettivamente erogati.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che lo scopo delle disposizioni è quello di consentire alle amministrazioni pubbliche di portare a termine le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici sia ai fini dei trattamenti di previdenza, evitando il contenzioso che si verifica sistematicamente nel momento in cui l’omesso versamento della contribuzione determina la mancata o incompleta liquidazione dei trattamenti previdenziali ai lavoratori.

Analogo differimento dei termini di regolarizzazione è previsto per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate instaurati dalle amministrazioni pubbliche, attraverso la novella del comma 10-ter dell'articolo 3 della L. 335/1995.

La RT afferma altresì che la disposizione non determina oneri in quanto le operazioni di verifica delle posizioni contributive oggetto della disposizione avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.

Il Governo, con ulteriore Nota presentata al Senato, ha affermato che la previsione di assenza di oneri per la finanza pubblica contenuta nella relazione tecnica fa riferimento al perimetro delle pubbliche amministrazioni e cioè all’aggregato “Indebitamento netto” non escludendo che possa avere rilevanza ai fini del Saldo netto da Finanziare (SNF) relativo al settore istituzionale statale (essenzialmente i Ministeri). Precedenti interventi normativi dello stesso tenore non hanno previsto oneri ai fini del Saldo netto da Finanziare.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla RT circa la neutralità della norma, connessa al carattere, interno al perimetro delle pubbliche amministrazioni, dei flussi finanziari interessati dalle disposizioni in esame, per quanto attiene ai versamenti contributivi: ciò sotto il profilo dell’indebitamento netto e del fabbisogno. Per quanto riguarda, invece, il saldo netto da finanziare, pur considerando che in occasione di precedenti interventi non sono stati registrati effetti e che in apposita Nota il Governo ha ribadito tale posizione nel corso dell’esame presso il Senato, andrebbero comunque acquisiti dati ed elementi di valutazione circa i possibili effetti su tale saldo, che – ove stimabili – dovrebbero essere oggetto di specifica quantificazione e copertura.

In merito ai flussi connessi alle prestazioni erogate ai dipendenti interessati, suscettibili invece di incidere sui saldi della p.a., appare necessario acquisire elementi di valutazione riguardo ad eventuali effetti connessi alla tempistica di erogazione dei trattamenti e al differente importo dei medesimi, in ragione dell’entità dei contributi versati dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro.

 

Articolo 9, comma 2
(Procedure per l’assunzione di lavoratori stranieri)

Le norme modificano l'articolo 44, comma 1, del DL 73/2022 prorogando a tutto il 2023 la procedura semplificata, già prevista per il 2021 e il 2022, relativa al rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari.

Tale procedura prevede che la verifica dei presupposti contrattuali sia affidata in via esclusiva ai professionisti di cui all’articolo 1, della L. 12/1979 (consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), nonché alle organizzazioni datoriali.

A tale norma non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere procedimentale delle disposizioni in esame.

 

Articolo 9, comma 3
(Fondi di solidarietà bilaterali e Fondi territoriali intersettoriali delle province autonome)

Le norme modificano alcune norme relative ai Fondi di solidarietà, di cui al D. Lgs. 148/2015.

In particolare, le disposizioni in esame:

·        differiscono dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine per l'adeguamento alla legge n. 234/2021 dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 [lettera a)].

Si rammenta che la citata legge di bilancio per il 2022, ai commi 204-214, ha previsto talune modifiche della disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale INPS. Per gli effetti finanziari si rinvia a quanto descritto nelle osservazioni;

·        differiscono dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine per l'adeguamento alla legge L. 234/2021 dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi [lettera b)];

·        differiscono dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale i fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e il Fondo di solidarietà intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano e altri fondi di solidarietà adeguano le loro prestazioni per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa [lettera c)];

·        differiscono dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine per l'adeguamento alla legge n. 234/2021 del Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di altri fondi di solidarietà. Viene di conseguenza differito al 1° luglio 2023 il termine entro il quale, in assenza del suddetto adeguamento, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale [lettera d)];

·        abrogano, per motivi di coordinamento normativo, l’articolo 44, comma 11?quater [lettera c)].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferisce in merito alla ricognizione sullo stato dei relativi procedimenti di adeguamento alla data del 23 novembre 2022, precisando che i Fondi di solidarietà conformi alla normativa vigente che hanno richiesto e ottenuto parere di conformità (e che non rischiano di confluire nel Fondo di integrazione salariale) sono 2; parallelamente sono 2 i Fondi di solidarietà alternativi per i quali è pervenuto l’accordo di adeguamento. A fronte di tale situazione, con la norma predisposta si proroga il termine per l’adeguamento dei Fondi di solidarietà bilaterali al 30 giugno 2023 al fine di consentire a tutte le parti interessate di verificare la necessità di adeguamento dei rispettivi fondi di settore e valutare l’opportunità dello stesso. L’obiettivo è quello di consentire una ponderata valutazione dei termini dell’adeguamento.

La RT afferma infine che le proroghe non comportano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica considerato che a fronte di diversi livelli di contribuzione ai fondi di solidarietà rispetto al FIS corrispondono anche diversi livelli di prestazioni ad esse correlate, stante l’adeguatezza delle aliquote contributive di equilibrio dei fondi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si ricorda preliminarmente che la RT riferita alla L. 234/2021, che ha riformato i Fondi di solidarietà, ha stimato un disavanzo globale negli anni 2022 e 2023, cui si è provveduto, in deroga all’obbligo di pareggio di bilancio tra contributi e prestazioni, mediante un trasferimento a carico del bilancio dello Stato al fondo per garantire il pareggio di bilancio, pari a 1.676,9 milioni di euro per l’anno 2022 e a 400,4 milioni di euro per l’anno 2023 (articolo 1, comma 255, della L. 234/2021).

Pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo all’assenza di effetti negativi per la finanza pubblica (in virtù dell’equilibrio tra livelli di contribuzione e livelli di prestazioni erogate), appare necessario, anche alla luce del processo di adesione alla nuova normativa descritto dalla stessa RT, acquisire dati riferiti ai flussi registrati nel primo anno di applicazione e ogni altro elemento di valutazione che consenta di confermare l’effettiva congruità dei trasferimenti già disposti dalla legge di bilancio 2022 a supporto del FIS per le annualità 2022 e 2023, nonché l’invarianza di oneri per gli esercizi successivi.

 

Articolo 9, comma 3-bis
(Disposizioni in materia di enti del terzo settore)

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’articolo 101, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), differendo dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale devono essere adeguati gli statuti degli enti alla disciplina inderogabile prevista dal suddetto codice degli enti del terzo settore.

Alla norma originaria e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale della proroga in esame.

 

Articolo 9, comma 4
(Gestione del contributo del cinque per mille a seguito dell'avvio dell'operatività del Registro degli enti del Terzo settore)

La norma proroga il periodo di transitorietà per l’applicazione delle disposizioni del cinque per mille IRPEF in favore delle ONLUS, in attesa dell'istituzione e dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

In proposito la relazione illustrativa afferma che la proroga si rende necessaria per evitare che enti di notevole rilevanza sociale possano, per il 2023, restare esclusi dal riparto del beneficio del cinque per mille dell’IRPEF che costituisce ormai un’importante fonte di finanziamento per le realtà no profit. Infatti, in base al decreto legislativo n. 111 del 2017 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, dall’anno successivo a quello di operatività del Registro, saranno destinatari del contributo del cinque per mille gli enti iscritti al RUNTS in sostituzione della categoria «enti del volontariato» beneficiari del 5 per mille, in via transitoria fino all’operatività del Registro.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è priva di effetti finanziari, in quanto non incide sulla dotazione complessiva destinata dal legislatore al cinque per mille, da ripartire tra i soggetti beneficiari della misura, stabilita in 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 720 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 9, comma 4-bis
(Contratti di somministrazione)

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - modificano l’articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 81/2015, estendendo dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 il termine entro il quale l'utilizzatore può impiegare in missione per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Alle precedenti proroghe relative alla disposizione in esame non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la proroga in esame non appare determinare in capo ai soggetti pubblici oneri ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e che alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 9, comma 4-ter e comma 4-quater
(Disposizioni in materia di lavoro agile per soggetti fragili)

La norma, introdotta al Senato, proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine recato dall’art. 1, comma 306, della legge n. 197/2022, fino al quale il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile[123], senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da specifiche patologie e condizioni[124] (comma 4-ter). I relativi oneri sono indicati pari ad euro 15.874.542 per il 2023 e agli stessi si provvede:

·        quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero del lavoro relativo al bilancio 2023-2025 (comma 4-quater, lett. a));

·        quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero dell’istruzione relativo al bilancio 2023-2025 (comma 4- quater, lett. b));

·        quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili[125] (comma 4-quater, lett. c));

·        quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica[126] (comma 4-quater, lett. d)).

Si evidenzia che il testo vigente del comma 306, della legge n. 197/2022, ha fissato al 31 marzo 2023 il termine di applicazione della suddetta disciplina in materia di lavoro agile. Il successivo comma 307 ha autorizzato la spesa di euro 15.874.542 per il 2023 per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, in condizioni di fragilità.

La relazione tecnica relativa alla legge n. 197/2022, in merito al comma 307, stima, con riguardo al periodo 1° gennaio-31 marzo 2023 (tre mesi), un onere lordo Stato pari ad euro 15.874.542 per la sostituzione dei lavoratori, a tempo indeterminato e determinato della scuola [docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, PED (educatori), IRC (insegnanti di religione cattolica) e ATA], assenti in quanto fragili, per un numero complessivo di 1.878 unità.

 

L’emendamento, approvato al Senato, che ha introdotto le norme in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che l’importo della spesa autorizzata (euro 15.874.542 per il 2023) per la proroga di tre mesi (dal 31 marzo al 30 giugno 2022) delle disposizioni che consentono lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile ai lavoratori fragili delle istituzioni scolastiche, appare coerente con quello della spesa autorizzata a normativa vigente, per le medesime finalità, con riguardo al periodo 1° gennaio-31 marzo 2023 (tre mesi).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4-quater dell’articolo 9 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga fino al 30 giugno 2023 della norma che dispone lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da particolari patologie e condizioni, pari a 15.874.542 euro per l’anno 2023, con le seguenti modalità:

- quanto a 3.937.271 euro, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2023-2025, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- quanto a 3.937.271 euro, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2023-2025, di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito;

- quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

- quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

In merito alla prima e alla seconda modalità di copertura non si hanno osservazioni da formulare giacché gli accantonamenti utilizzati recano le occorrenti disponibilità, anche considerando l’utilizzo delle risorse dell’accantonamento di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito operato, per il medesimo anno 2023, dall’articolo 5, comma 11-ter.

In merito alla terza e alla quarta modalità di copertura, pur rilevando che i fondi utilizzati recano le occorrenti risorse, appare comunque necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle risorse medesime non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente, anche alla luce dell’utilizzo delle predette risorse effettuato ad opera di altre disposizioni del provvedimento[127].

 

Articolo 9, comma 5
(Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo)

Le norme prevedono che le domande di accesso per la Cassa integrazione straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, siano considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza. Tale disposizione si applica nel limite di spesa di 39,1 milioni euro per l’anno 2023.

Ai relativi oneri, pari a 39,1 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante riduzione di 55,9 milioni di euro per l’anno 2023 del Fondo sociale per occupazione e formazione.  

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

       (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

 

Proroga prestazione integrativa   del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale

 

39,1

 

 

 

39,1

 

 

 

39,1

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo sociale occupazione e formazione 

 

55,9

 

 

 

39,1

 

 

 

39,1

 

 

 

La relazione tecnica afferma che da un’analisi degli archivi amministrativi, risulta che saranno interessate dall’intervento normativo 16 aziende per un totale di circa 7.100 lavoratori con un onere per la finanza pubblica stimato in 39,1 milioni di euro per l’anno 2023, che costituisce limite di spesa.

Agli oneri pari a 39,1 milioni di euro per il 2023 cui si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante riduzione di 55,2 milioni di euro per l’anno 2023 del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità. (Vedi DL 41/2021)

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che la norma opera all’interno di un limite di spesa.

Si osserva peraltro che la relazione tecnica non fornisce alcuni dei parametri, quali l’importo medio di integrazione e la durata media della prestazione, necessari ai fini della verifica della congruità dello stanziamento previsto rispetto alle finalità della norma.

Si evidenzia quindi l’opportunità di acquisire i predetti dati.

Si ricorda che la RT riferita all’articolo 9, comma 3, del DL 41/2021, inerente l’erogazione di trattamenti di integrazione salariale in deroga, ha utilizzato un importo medio di 800 euro e una durata media di 24 settimane: in base a questi parametri l’onere risulterebbe di circa 32 milioni di euro.

Non vi sono osservazioni da formulare infine riguardo alla differente copertura, a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, prevista ai fini del saldo netto da finanziare (55,2 milioni di euro per l’anno 2023), da un lato, e del fabbisogno ed indebitamento netto (39,1 milioni di euro per l’anno 2023), dall’altro lato, considerato che su questi ultimi saldi non incide l’onere riferito ai contributi figurativi.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell’articolo 9 provvede agli oneri derivanti dalla proroga della prestazione integrativa del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, pari a 39,1 milioni di euro per l’anno 2023, mediante riduzione, per un importo pari a 55,9 milioni di euro per il medesimo anno, del Fondo sociale per occupazione e formazione. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato Fondo - che presenta una dotazione iniziale per l’anno 2023 di circa 2 miliardi e 331 milioni di euro - reca le occorrenti disponibilità[128].

 

Articolo 9, comma 5-bis
(Isopensione)

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - modificano l’articolo 1, comma 160, della L. 205/2017, estendendo per tre anni, per tutto il periodo 2018-2026 anziché per il periodo 2018-2023, la possibilità per i lavoratori, in caso di eccedenza di personale, di accedere alle forme di incentivazione all’esodo previste ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, della L. 92/2012, qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei sette, anziché quattro, anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

L’articolo 4, commi 1 e 2, della L. 92/2012 prevede che nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali possano prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento pensionistico che spetterebbe in base alle regole vigenti e a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

A regime, la legge n. 92/2012 prevede che i lavoratori interessati debbano poter raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. L’articolo 1, comma 160 della legge n. 205/2017, su cui incide la norma in commento prorogandone l’efficacia, ha ammesso l’accesso alla misura, in via temporanea, anche ai lavoratori che raggiungono i requisiti nei successivi sette, anziché quattro, anni.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che all’articolo 1, comma 160, della L. 205/2017 e alle ulteriori proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Ciò premesso, appare utile acquisire chiarimenti circa le modalità applicative della predetta disciplina, con particolare riferimento al periodo di corresponsione da parte del datore di lavoro delle prestazioni in favore del lavoratore e della connessa contribuzione in favore dell’INPS: andrebbe, infatti, chiarito se tale periodo corrisponda a quello che resta per la maturazione dei requisiti vigenti al momento dell’accordo ovvero se si estenda anche agli eventuali adeguamenti alla speranza di vita che dovessero intervenire durante il periodo interessato. Ciò in considerazione del fatto che nel triennio 2024-2026, oggetto dell’estensione disposta dalla norma in esame, potrebbero verificarsi, sulla base della vigente disciplina generale, adeguamenti alla speranza di vita: non appare chiaro se in tale eventualità possa verificarsi un anticipo del pensionamento per i lavoratori interessati, con conseguente onere per l’INPS, sia per la corresponsione delle prestazioni sia per la mancata acquisizione dei contributi erogati dal datore di lavoro.

 

Articolo 9, comma 5-ter
(Lavoro agile per i dipendenti del settore privato)

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – prorogano dal 31 dicembre 222 al 30 giugno 2023 il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del DL 24/2022, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B. Viene pertanto prolungato il diritto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di anni 14, a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

All’articolo 10, comma 2, del DL 24/2022 e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare considerato che la proroga riguarda i lavoratori del settore privato e che alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 10, comma 1
(Proroga divieto circolazione veicoli a motore euro 2, categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico)

Le norme modificano l’articolo 4, comma 3-bis, del DL 121/2021, prevedendo che il divieto di circolazione per veicoli a motore “Euro 2” delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, a benzina o gasolio, operi a decorrere dal 1° gennaio 2024 anziché dal 1° gennaio 2023.

All’articolo 4, comma 3-bis, del DL 121/2021 non sono stati scritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo, nella Nota presentata durante l’esame al Senato, ha affermato che la disposizione è finalizzata esclusivamente a prevedere la proroga al 1° gennaio 2024 del divieto di circolazione per i veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche Euro 2.

Come evidenziato dalla relazione tecnica, non sono ascrivibili alla proroga effetti finanziari ulteriori rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, in quanto le risorse destinate al rinnovo del parco circolante dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale sono state stanziate indipendentemente dall’introduzione del divieto di circolazione e la previsione della proroga è finalizzata, alla luce delle difficoltà riscontrate dagli enti territoriali, per l’espletamento delle procedure di acquisto per garantire medio tempore adeguati livelli del servizio di trasporto pubblico locale.

Ed invero, nella relazione tecnica dell’articolo 4, comma 3-bis, del DL 121/2021, si evidenzia che il comma 3-ter del medesimo articolo 4 ha previsto un finanziamento destinato a contribuire a detto rinnovo dei mezzi, precisando che detti contributi rappresentano solo parte di un più ampio piano di interventi attuato a livello nazionale per il rinnovo dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale.

In particolare:

-il “Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile” attraverso il Decreto Interministeriale del 14 febbraio 2020 n. 81, il Decreto Interministeriale del 06 giugno 2020 n. 234 ed il Decreto Interministeriale del 09 febbraio 2021 n. 71 stanzia 3,885 miliardi di euro dal 2019 al 2033 per il rinnovo del parco autobus;

- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” trasmesso alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 e definitivamente approvato dal Consiglio il 13 luglio 2021 prevede ulteriori 1,915 miliardi di euro;

- il DL 59/2021 ha istituito il Fondo complementare al PNRR che prevede ulteriori 0,6 miliardi di euro per l’acquisto di autobus extraurbani a propulsione GNL.

Le risorse disponibili nei bilanci degli enti locali per la sostituzione del parco autoveicoli interessato dalla disposizione sono, pertanto, stati considerati nella previsione di cui si dispone la proroga e alla cui relazione tecnica si rimanda per completezza.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, anche alla luce dei chiarimenti forniti al senato dal Governo.

 

Articolo 10, commi 2 e 3
(Affidamento della concessione per l’A22 Brennero-Modena)

Le norme modificano l’articolo 2, comma 1-bis, del DL 121/2021, prorogando dal 31 dicembre 2022 al 30 novembre 2023 il termine per l’affidamento della concessione dell’autostrada A22 Brennero-Modena. Contestualmente, viene esteso al 2022 l’arco temporale nel quale – in caso di avvio della procedura di affidamento della nuova concessione e nelle more del suo svolgimento – la società Autobrennero Spa, provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente agli importi previsti a titolo di acconto delle somme dovute in relazione al subentro.

Con disposizioni modificate durante l’esame al Senato, si prevede che il versamento relativo al 2022 debba essere versato entro il 15 novembre 2023 e detto versamento è condizione per la conclusione della procedura di affidamento.

L’articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del DL 121/2021 prevede che, in caso di avvio della procedura di affidamento della concessione e nelle more del suo svolgimento, la società Autobrennero Spa provveda al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente agli importi previsti dallo stesso comma 3 in relazione agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

In base all’articolo 13-bis, comma 3, del DL 148/2017 il concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro.

Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede:

·        quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui perenti;

·        quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

·        quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili;

·        quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

       (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

 

Proroga conclusione procedura di affidamento concessione Autostrada A 22 - maggiore spesa derivante dal mancato  versamento all' entrata del bilancio dello Stato (comma 1)

 

 

 

 

70,0

 

 

 

70,0

 

 

 

Minori entrate extratributarie

 

Proroga conclusione procedura di affidamento concessione Autostrada A 22 - maggiore spesa derivante dal mancato  versamento all' entrata del bilancio dello Stato (comma 1)

70,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Utilizzo Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui passivi

10,0

 

 

 

10,0

 

 

 

10,0

 

 

 

Riduzione fondo interventi strutturali di politica economica

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della L. 190/2014

25,0

 

 

 

25,0

 

 

 

25,0

 

 

 

Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge n. 190/2014

15,0

 

 

 

15,0

 

 

 

15,0

 

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Il Governo, nella Nota presentata durante l’esame al Senato, ha ricordato che la Società Autostrade del Brennero S.p.A. gestisce la tratta autostradale A22 Brennero–Modena, per complessivi 314 km, in forza della Convenzione sottoscritta con ANAS il 29 luglio 1999, integrata e modificata con Atti Aggiuntivi del 6 maggio 2004 e del 18 ottobre 2005. La scadenza della concessione è intervenuta alla data del 30 aprile 2014, a decorrere della quale la società prosegue nell’ordinaria amministrazione dell’infrastruttura.

L’infrastruttura in oggetto rientra all’interno del corridoio scandinavo-mediterraneo (SCAN-MED), il quale rappresenta uno dei corridoi individuati come prioritari nella strategia europea TEN-T (Trans European Network-Transport), che mira a sviluppare un’ampia rete europea dei trasporti (stradali, ferroviari, navali, portuali, aeroportuali) con l’obiettivo di collegare i territori ed eliminare le barriere tecniche al transito di persone e merci attraverso la costruzione di nuove infrastrutture e la modernizzazione di quelle già esistenti, l’innovazione digitale, l’adozione di standard comuni.

Tenuto conto della sua valenza strategica, in data 14 gennaio 2016 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo. Il suddetto Protocollo recepisce le disposizioni di cui agli articoli 2 e 17 della Direttiva 2014/23/UE e consente, attraverso l’individuazione e l’adozione di misure da attuarsi con strumenti normativi e amministrativi, l’affidamento in house della suddetta tratta a società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali aderenti al suddetto protocollo.

Alla luce della rilevanza strategica dell’infrastruttura, con l’articolo 13-bis del DL 148/2017 è stata prevista la possibilità di gestione della tratta autostradale A22 tramite il ricorso all’istituto dell’in house providing da parte delle regioni, attraverso una società partecipata integralmente da soggetti pubblici. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal citato articolo 13-bis, è stato predisposto uno schema di Accordo di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici, il quale è stato valutato compatibile con il diritto europeo da parte dei competenti Uffici della Commissione Europea.

Data la mancata sottoscrizione del suddetto Accordo di cooperazione e la diffusione della emergenza sanitaria legata al virus Covid-19, nonché al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l’effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere l’innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture, l’articolo 2, comma 1-bis del DL 121/2021 ha previsto la possibilità di affidare la concessione della tratta autostradale A22 attraverso la procedura prevista dall’ articolo 183 del Codice degli appalti (Finanza di progetto), in alternativa allo strumento dell’in house providing. In particolare, l’ambito di applicazione dell’articolo 2, comma 1-bis del DL 121/2021, esattamente come quello definito per l’articolo13-bis del DL 148/2017, è circoscritto esclusivamente a specifiche infrastrutture rilevanti all’interno dei collegamenti ferroviari e su gomma europei. Alla luce delle circostanze richiamate e della centralità strategica che riveste la tratta autostradale A22, il ricorso all’istituto della finanza di progetto costituisce un’alternativa alle modalità di affidamento in house della gestione dell’infrastruttura.

Come evidenziato all’interno della relazione tecnica ed illustrativa del citato articolo 2, comma 1-bis del DL 121/2021, la disposizione pone una specifica deroga alle previsioni di cui al comma 8-bis dell’articolo 178 del D. Lgs. 50/2016, che vieta alle amministrazioni di affidare le concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183 di tale codice.  In particolare, la deroga trova fondamento nella specificità della tratta autostradale in esame, con la finalità di assicurare la realizzazione degli interventi legati al menzionato corridoio scandinavo-mediterraneo, essenziali sia a livello locale, per lo sviluppo del territorio e dell’economia dei territori coinvolti, che a livello europeo, per garantire la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone all’interno del mercato unico.

Il Governo ha altresì confermato la disponibilità delle risorse a valere sui fondi in esame per il 2023, rassicurando in merito all’adeguatezza delle risorse rimanenti, a fronte di utilizzi già programmati a valere sulle medesime risorse per la stessa annualità.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’onere derivante dalle disposizioni in esame discende dalla proroga del termine di versamento da parte del concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena (pari a 70 milioni di euro) dal 15 dicembre 2022 al 15 novembre 2023.

Durante l’esame al Senato è stato approvato l’emendamento 10.13 che ha spostato il termine di pagamento dal 30 aprile al 15 novembre 2023.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare tenuto conto della coerenza degli effetti registrati con quelli ascritti alle precedenti proroghe e dei chiarimenti forniti dal Governo in merito alla compatibilità con l’ordinamento europeo.

Peraltro, atteso che la scadenza del 15 novembre risulta ravvicinata a quella del 15 dicembre, relativa al versamento dell’annualità 2023, appare utile acquisire conferma che il concessionario sia in grado di adempiere ad entrambi i pagamenti.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 10 provvede agli oneri derivanti dalla proroga al 31 dicembre 2023 della conclusione della procedura di affidamento della concessione dell’autostrada Autobrennero A22, pari a 70 milioni di euro per l’anno 2022, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009;

- quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;

- quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

- quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 199, della predetta legge n. 190 del 2014[129].

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che i Fondi utilizzati a copertura – come assicurato dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato - presentano le occorrenti disponibilità rispetto agli oneri da fronteggiare, peraltro riferiti ad un esercizio finanziario ormai concluso.

 

Articolo 10, comma 4
(Differimento del termine per l’aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali)

Le norme modificano l’articolo 13, comma 3, del DL 162/2019, prorogando dal 31 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per il perfezionamento dell’aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali presentati nel termine del 30 marzo 2020 (e per il conseguente adeguamento delle tariffe autostradali).

All’articolo 13, comma 3, del DL 162/2019 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame è di natura ordinamentale e che da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo, con Nota presentata durante l’esame al Senato, ha affermato che la norma non configura una sospensione delle tariffe, bensì il mero differimento del termine relativo agli adeguamenti delle stesse, al fine di garantire che tale adeguamento possa avvenire sulla base di piani economico-finanziari aggiornati ai sensi del nuovo sistema regolatorio, fissato dall’Autorità di regolazione dei trasporti (ART). L’esigenza di predisporre i piani finanziari secondo il sistema regolatorio dell’ART è condizione indispensabile per la quantificazione delle variazioni tariffarie. Poiché la disposizione stabilisce che l’aggiornamento dei piani economici finanziari - che regolerà il periodo quinquennale successivo alla scadenza del periodo regolatorio (per la maggior parte dei concessionari il 31/12/2018) - debba perfezionarsi entro il 31 dicembre 2023, con ciò rendendo possibile l’adeguamento tariffario entro lo stesso anno 2023, e poiché la variazione tariffaria che verrà determinata avrà decorrenza dal 1° gennaio 2024, è garantito il principio di neutralità finanziaria, non producendosi conseguentemente effetti a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, preso atto di quanto affermato dal Governo durante l’esame al Senato, si osserva che il differimento al 1° gennaio 2024 delle variazioni tariffarie appare comunque suscettibile, in linea di principio, di determinare per i soggetti concessionari inclusi nel perimetro della p.a., un’eventuale diminuzione di entrate, rispetto alle previsioni considerate nei tendenziali dell’esercizio corrente.

Inoltre, sempre per il 2023, potrebbero verificarsi eventuali effetti riduttivi riferibili a canoni - ove commisurati al gettito dei pedaggi - dovuti dai concessionari tanto allo Stato quanto ad ANAS. Rispetto a tali eventualità e ai relativi effetti finanziari, andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

Articolo 10, comma 4-bis
(Disposizioni in materia di concessioni di lavori)

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - modificano l’articolo 27, comma 1, del DL 50/2022, estendendo dal 2022 al 2023 la possibilità di procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo utilizzando il prezziario di riferimento più aggiornato per i concessionari autostradali e quelli titolari di appalti pari o superiori alla soglia europea.

A tale disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma del Governo, che la proroga non comporti riflessi rispetto alle previsioni da entrate per canoni concessori dei soggetti concedenti ricompresi (come ad esempio ANAS s.p.a.) nell’ambito delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

 

Articolo 10, comma 5
(Incarichi di livello dirigenziale personale Ministero infrastrutture e trasporti)

Le norme modificano l’articolo 1, comma 158, della L. 160/2019, prorogando anche per il triennio 2023-2025 la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, già prevista per il triennio 2020-2022, di estendere dall'8 al 12 la percentuale degli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire a personale in servizio per le attività di vigilanza sui concessionari e di monitoraggio delle opere pubbliche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

All’articolo 1, comma 158, della L. 160/2019 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto il conferimento delle posizioni dirigenziali in questione potrà avvenire a valere sulle facoltà assunzionali del MIT già maturate e disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare tenuto conto che la disposizione opera nei limiti delle facoltà assunzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Articolo 10, comma 6-bis
(Norme in materia di circolazione dei veicoli)

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - modificano l’articolo 10, comma 1, del DL 228/2021, prorogando dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine, di cui all’articolo 92, comma 4-septies, del DL 18/2020, fino al quale gli accertamenti svolti nell’ambito delle revisioni dei veicoli possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare considerato che il compenso da riconoscere ai predetti ispettori è posto a carico esclusivo dei richiedenti e che alla disposizione originaria, nonché alle relative proroghe, non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 10, comma 7-bis
(Sostegno al lavoro portuale)

Le norme – introdotte dal Senato – modificano l’articolo 199, comma 1, lettera b), del DL 34/2020, prevedendo che le Autorità di sistema portuale possano procedere, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l’anno 2023, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all’erogazione di eventuali risorse residue a favore dei soggetti fornitori di lavoro portuale. Con decreto interministeriale sono quantificati i residui disponibili ed è autorizzato il loro utilizzo per ciascuna Autorità nel suddetto limite di 3 milioni di euro.

L’articolo 199, comma 1, lettera b), del DL 34/2020 prevede l’erogazione di un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, preso atto che l’erogazione del contributo avviene nell’ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente, andrebbe chiesta conferma che le dinamiche di spesa siano compatibili con quelle previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7-bis, terzo periodo, provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’autorizzazione conferita alle Autorità di sistema portuale a procedere all’erogazione delle eventuali risorse residue destinate a contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, nel limite complessivo di 3 milioni di euro per l’anno 2023, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Appare necessario che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle occorrenti risorse sul predetto Fondo e fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche tenuto conto delle ulteriori disposizioni del provvedimento che prevedono la stessa modalità di copertura.

 

Articolo 10, comma 8
(Incentivazione investimenti pubblici in relazione ai contratti pubblici sopra soglia)

Le norme modificano l’articolo 2, comma 3, del DL 76/2020, prorogando dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2023 l’applicazione delle disposizioni relative all’utilizzo della procedura negoziata per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa. Tale normativa è estesa fino alla predetta data anche agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID–19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione apporta modifiche di natura procedurale tese ad accelerare e semplificare l'esecuzione degli appalti pubblici, non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma che consentono di contribuire, in caso di affidamento in favore di operatori economici localizzati in territori caratterizzati da situazioni di crisi industriale e che abbiano provveduto ad acquistare, nell’ambito di procedure di amministrazioni straordinaria, delle aziende in esercizio, l’assolvimento degli obblighi di prosecuzione delle attività imprenditoriali e la garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia il carattere procedimentale della disposizione in esame e si prende atto della circostanza che alla disposizione di cui ora si prevede la proroga e l’estensione (art. 2 del DL n. 76/2020) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Nel corso dell’esame parlamentare, il Governo ha inoltre chiarito che la spesa relativa alla realizzazione degli investimenti pubblici non potrà che avvenire nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito del quadro economico degli interventi e nel rispetto del relativo cronoprogramma operativo e finanziario.

Peraltro, tenuto conto anche dell’estensione dell’ambito applicativo della disposizione originaria, oggetto della proroga in esame, andrebbe acquisito l’avviso del Governo riguardo alla compatibilità delle disposizioni con la disciplina europea.

 

Articolo 10, commi 9 e 10
(Sospensione di versamenti tributari e contributivi. Comune di Lampedusa e Linosa)

Normativa previgente. L’articolo 42-bis del DL 104/2020 ha previsto, per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, che i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, fossero effettuati, nel limite del 40 per cento dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Restava ferma la facoltà di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di cui all’articolo 97 del DL 104/2020.

 

Le norme prorogano il termine dei versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, di cui all’articolo 42-bis, commi 1 e 1-bis, del DL 104/2020, rispettivamente:

a)      al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute;

b)     al 30 novembre 2023, per il restante 50 per cento delle somme dovute.

I versamenti non comportano l’applicazione di sanzioni e interessi e possono essere effettuati in un’unica soluzione entro i termini sopra individuati oppure mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera a), e fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera b). In caso di rateizzazione, la prima rata deve essere versata entro i termini sopra indicati.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, sulla base degli elementi informativi forniti dall’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai versamenti da effettuare ai sensi dell’articolo 42-bis del DL 104/2020, all’esito dei primi controlli automatizzati solo una minima parte dei soggetti interessati sono risultati adempienti. Pertanto, con riferimento ai versamenti in esame è ragionevole presumere che il gettito che potrà affluire nel prossimo futuro dipenderà dalla misura e dalla tempistica tipiche delle riscossioni a mezzo ruolo.

La disposizione in parola, che rimette nei termini i contribuenti per tutti gli anni d’imposta interessati dalla precedente sospensione (dal 2011 al 2020) con facoltà di pagamento rateale secondo quanto previsto dal comma 1, non è suscettibile di produrre un gettito inferiore a quello ottenibile dalla riscossione a mezzo ruolo già ordinariamente incluso nelle previsioni delle entrate del bilancio dello Stato. Pertanto, alla disposizione in esame non si ascrivono sostanziali effetti di natura finanziaria.

Il Governo, con Nota presentata durante l’esame al Senato, ha osservato che la valutazione di neutralità finanziaria è motivata dalla circostanza che, all’esito dei primi controlli automatizzati, secondo quanto riferito dall’Agenzia delle Entrate, solo una minima parte dei soggetti interessati è risultata adempiente, e che ciò – tenuto conto anche dell’avvenuta iscrizione a ruolo di numerose posizioni tra quelle interessate – induce a ritenere che il gettito derivante dai versamenti prorogati sarebbe comunque acquisito solo con le tempistiche della riscossione mediante ruolo, tipicamente più lunghe. D’altro canto, a fronte di siffatto scenario, la possibilità di versamento rateale offre un’ulteriore prospettiva di possibile recupero “spontaneo” anche rispetto ai rischi di incapienza delle ulteriori procedure coattive incoate a fini di recupero coattivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, nel prendere atto di quanto affermato dal Governo nella RT e nella Nota presentata al Senato, si osserva che le disposizioni in esame, da un lato, riaprendo di fatto i termini per il pagamento dei tributi e dei contributi, sospendono le procedure, comunque onerose, per la riscossione coatta e, dall’altro lato, comportano una dilazione dei pagamenti fino ai 24 mesi successivi alla data del 30 novembre 2023, con relativi effetti di cassa e rinuncia a sanzioni e interessi.

Al fine di verificare l’invarianza della riapertura dei termini, andrebbero quindi acquisiti dati relativi alla stima delle entrate previste, degli oneri da sostenere per la riscossione a mezzo ruolo nonché dell’importo da sanzioni e interessi che viene meno per effetto delle disposizioni in esame.

 

Articolo 10, comma 10-bis
(Fondazione Human Technopole)

Le norme – introdotte dal Senato - modificano l’articolo 1, comma 276, lettera a), della L. 160/2019, prevedendo che le somme individuate dal Piano programmatico dell’attività scientifica pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di competenza, per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, di cui all'articolo 1, comma 121, della L. 232/2016, siano trasferite alla Fondazione Human Technopole.

L’articolo 1, comma 121, della L. 232/2016 ha autorizzato per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto Human technopole la spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le somme da allocare in ciascuno degli esercizi finanziari dal 2019 al 2024 afferiscono a stanziamenti già autorizzati dall'articolo 1, comma 121, della L. 232/2016.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica. Peraltro l’utilizzo di residui riferibili agli esercizi pregressi appare in linea di principio suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, che andrebbero quantificati e coperti, a meno che tale utilizzo non risulti già incluso nei tendenziali di spesa. In proposito andrebbero quindi acquisiti i relativi elementi di valutazione.

Con particolare riguardo all’esercizio 2019, sarebbe altresì utile chiarire le regioni per cui le somme non siano abbiano già costituito economie di bilancio.

 

Articolo 10, commi 10-ter e 10-quater
(Contributi in favore di comuni della regione Sicilia)

Le norme – introdotte dal Senato – prorogano dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 il termine per l’emanazione del decreto di ripartizione delle risorse di cui di cui all’articolo 1, commi 852-853, della L. 197/2022.

L’articolo 1, comma 852, della L. 197/2022 prevede l’erogazione ai comuni sede di città metropolitane della Regione siciliana con un'incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità, di un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024.

Inoltre, al comune di Lampedusa e Linosa è destinato un contributo di natura corrente di 2,5 milioni di euro per l’anno 2024, da assegnare con il suddetto decreto. Ai relativi oneri, pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che l’onere previsto dalle disposizioni in esame è limitato allo stanziamento disposto.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 10-quater dell’articolo 10 provvede agli oneri derivanti dall’assegnazione di un contributo di natura corrente di 2,5 milioni di euro per il 2024 al comune di Lampedusa e Linosa, volto a favorire il processo di incremento dell’efficienza della riscossione delle entrate proprie, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo appare necessaria un’assicurazione da parte del Governo sia in merito all’esistenza delle occorrenti risorse sul predetto Fondo per l’anno 2024, sia in ordine al fatto che l’utilizzo delle risorse medesime non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente, anche alla luce delle coperture effettuate per l’anno 2024 ad opera di altre disposizioni del provvedimento[130].

 

Articolo 10, comma 11
(Servizi pubblici di navigazione nei laghi Maggiore, di Garda e di Como)

Le norme prevedono che l’obbligo di versare all’entrata dello Stato gli utili di gestione risultanti dal conto economico, di cui all’articolo 4, quarto comma, della L. 614/1957, relativa ai servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, non trovi applicazione dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 890.000 euro nell’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

       (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

 

Mancato versamento utili di gestione servizi pubblici di navigazione laghi di Garda, Maggiore e di Como

 

 

 

 

 

0,89

 

 

 

0,89

 

 

Minori entrate extratributarie

 

Mancato versamento utili di gestione servizi pubblici di navigazione laghi di Garda, Maggiore e di Como

 

0,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 199 della legge n. 190/2014

 

0,89

 

 

 

0,89

 

 

 

0,89

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Il Governo, con Nota presentata durante l’esame al Senato, nel fornire delucidazioni circa l'andamento degli utili di gestione registrati dall'Azienda e versati all'entrata dello Stato, ha affermato che si è tenuto conto dei risultati economici degli ultimi anni e dell’attuale contesto congiunturale particolarmente sfavorevole che ha determinato una crescita rilevante dei costi per effetto del prezzo dei carburanti, nonché della contrazione dei ricavi per effetto della crisi pandemica.

(euro)

ANNO

UTILI RIVERSATI

2019

447.195,85

2020

116.785,99

2021

884.480,87

 

Pertanto, in via prudenziale, tralasciando il peggioramento delle condizioni economiche come prima evidenziato, è stato considerato, anche per gli anni successivi, il medesimo utile prodotto nell’ultimo bilancio approvato (il più alto del triennio) e conseguentemente riversato allo stato di previsione dell'entrata dello Stato, pari a 890 mila euro.

Relativamente all'opportunità di precisare l'esercizio finanziario a cui si riferiscono gli utili di gestione risultanti dal conto economico per i quali non si procede al versamento, la norma dispone che tale obbligo non trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (esercizio finanziario 2022) e fino al 31 dicembre 2023.

In merito all'utilizzo delle risorse a valere sul fondo per le esigenze indifferibili si assicura che nessun pregiudizio è recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo durante l’esame al Senato, e non si formulano osservazioni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 11 dell’articolo 10 provvede agli oneri derivanti dal mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli utili di gestione dei servizi pubblici di navigazione dei laghi di Garda, Maggiore e di Como, pari a 890.000 euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché - come assicurato dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato - la riduzione del citato Fondo non comporta alcun pregiudizio alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo[131].

 

Articolo 10, commi 11-quater e 11-quinquies
(Commissario straordinario sistema idraulico Gran Sasso)

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’articolo 4-ter, comma 1, del DL 32/2019, prorogando dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2025 la nomina del Commissario straordinario con il compito di fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso.

In proposito, l’articolo 4-ter, comma 12, del DL 32/2019, prevede che agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento della struttura di supporto provveda il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è stata autorizzata la spesa di complessivi euro 700.000 per l'anno 2019 e di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Inoltre, l’articolo 30-sexies del DL 41/2021 ha ulteriormente prorogato la nomina del Commissario fino al 30 giugno 2023 e finanziato le disposizioni di cui all’articolo 4-ter del DL 32/2019 in ragione di 1.350.000 euro per l'anno 2022 e a 675.000 euro per l'anno 2023. In particolare, la dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario è stata incrementata di 500.000 euro per l'anno 2022.

Ai relativi oneri, pari a 160.000 euro per l’anno 2024 e a 1.400.000 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione ai fini della stima degli oneri derivanti dalla proroga del Commissario straordinario e della sua struttura di supporto, nonché indicazioni riguardo alla disponibilità di risorse per far fronte agli stessi già versate nella relativa contabilità speciale. Ciò in ragione del fatto che l’ulteriore stanziamento previsto dalle disposizioni in esame non riguarda l’annualità 2023 (che risulta finanziata per 675.000 euro dall’articolo 30-sexies del DL 41/2021) e riguarda solo parzialmente l’annualità 2024 (che risulta finanziata per 160.000 euro), a fronte di oneri che sembrano indicati in 1.400.000 euro per ciascun anno.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 11-quinquies dell’articolo 10 provvede agli oneri derivanti dalla proroga fino al 30 giugno 2025 delle funzioni del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge n. 32 del 2019, pari a 160.000 euro per il 2024 e a 1.400.000 euro per il 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo appare necessaria una conferma da parte del Governo sia in merito all’esistenza delle occorrenti risorse sul predetto Fondo per gli anni 2024 e 2025, sia in ordine al fatto che l’utilizzo delle risorse medesime non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente, anche alla luce delle coperture effettuate per gli anni 2024 e 2025 da altre disposizioni del provvedimento[132].

 

Articolo 10, comma 11-sexies e 11-septies
(Navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda e di Como)

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - modificano l’articolo 1, comma 1, della L. 614/1957, estendendo da tre a cinque anni la durata di nomina del gestore dei servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como (gestiti direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), nominato dal Ministro e scelto fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in servizio. L’estensione si applica anche all’incarico attualmente in vigore.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 10, comma 11-octies
(Incentivazione investimenti pubblici in relazione ai contratti pubblici sopra soglia)

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - modificano l’articolo 95, comma 27-bis, del DL 104/2020, prorogando dal 31 maggio 2022 al 30 giugno 2023 il termine per l’adozione di un decreto interministeriale relativo alle disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali.

All’articolo 95, comma 27-bis, del DL 104/2020 e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la proroga ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulate atteso il carattere procedimentale della proroga in esame.

 

Articolo 10, commi 11-terdecies e 11-quaterdecies
(Contributo biglietti aerei per la Sicilia)

Normativa vigente. L’articolo 1, commi 124-126, della L. 160/2019 ha riconosciuto un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020. L’agevolazione si applica ai cittadini residenti nel territorio della Regione siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:

a) studenti universitari fuori sede;

b) disabili gravi;

c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 25.000 euro;

d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 25.000 euro.

Il contributo, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della L. 178/2020 è stato riconosciuto anche per gli esercizi 2021 e 2022, nel limite di 25 milioni di euro per ciascuna delle due annualità.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – autorizzano l’ENAC a corrispondere fino al 31 dicembre 2023, nei limiti delle risorse di cui al comma successivo, il contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, di cui all’articolo 1, commi 124 e 125, della L. 160/2019 (comma 11-terdecies).

Ai relativi oneri, pari a 200 mila euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente 2023-2025, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 11-quaterdecies).

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l’erogazione del contributo avviene nei limiti delle risorse stanziate e che il decreto interministeriale 561/2020 del MIT, di cui all’articolo 1, comma 126, della L. 160/2019, prevede uno specifico meccanismo di salvaguardia (articolo 7, comma 5), appare necessario acquisire i parametri sottostanti alla quantificazione degli oneri, atteso che la somma stanziata dalle disposizioni in esame (200.000 euro per il 2023) risulta notevolmente inferiore a quelle relative alle annualità dal 2020 al 2022 (25 milioni di euro).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 11-quaterdecies dell’articolo 10 provvede agli oneri derivanti dal contributo da erogare agli aventi diritto in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di biglietti da e per Palermo e Catania, quantificati nel limite di 200.000 euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2023-2025, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità.

 

Articolo 11, comma 1
(Contingente a disposizione dei Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico)

Normativa previgente. L’articolo 17-octies, comma 2, del DL n. 80/2021[133] per la realizzazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, istituisce presso ogni Commissario, fino al 31 dicembre 2026, un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di 200 unità. A tal fine, al comma 3, il Ministero della transizione ecologica (MITE) è autorizzato per il 2021 al reclutamento - con contratto tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a 36 mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026 - di un contingente massimo di 150 unità di Area III-F1 da assegnare ai suddetti Commissari.

Il comma 5 della medesima disposizione indica gli oneri riferiti al comma 3 e ai commi 2 e 4, relativi ad ulteriori assunzioni a tempo determinato, pari a euro 3.079.917 per il 2021 e a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. La relazione tecnica specifica la componente dei suddetti oneri, con riguardo al solo comma 3, nei seguenti termini: euro 2.263.300 nel 2021, euro 6.789.900 nel 2022, euro 6.789.900 nel 2023, euro 6.789.900 nel 2024, euro 6.789.900 nel 2025 ed euro 6.789.900 nel 2026.

 

La norma differisce al biennio 2022-2023 il termine previsto per il 2021 dal testo previgente dell’articolo 17-octies, comma 3, del D.L. n. 80/2021, per il reclutamento a tempo determinato di un contingente massimo di 150 unità di Area III-F1, a disposizione dei Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico (comma 1).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che il differimento del termine riguardante l’assunzione a tempo determinato di un contingente di personale indicato nella disposizione in esame non implica nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica in quanto la norma è volta a garantire l’accelerazione delle attività dei Commissari per il contrasto al dissesto idrogeologico, nei limiti delle risorse già previste dall’articolo 17-octies, comma 5, del D.L. n. 80/2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che, come confermato dalla relazione tecnica, i rapporti a tempo determinato il cui perfezionamento viene differito dalla norma dal 2021 al biennio 2022-2023 operano nel limite delle risorse a tal fine già autorizzate a normativa vigente fino al 2026.

 

Articolo 11, commi 2 e 3
(Assunzioni presso Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica)

Normativa previgente L’articolo 1, comma 317, della legge n. 145/2018[134] autorizza il Ministero dell’ambiente ad assumere a tempo indeterminato per il triennio 2020-2022 - in deroga alle vigenti facoltà assunzionali anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo dell'amministrazione – un contingente di 20 dirigenti non generali, 350 unità di Area III-F1 e di 50 unità di Area II-F2. Gli oneri derivanti dalle suddette assunzioni sono previsti entro un limite massimo di spesa pari ad euro 4.053.663 per il 2019, ad euro 14.956.400 per il 2020 e ad euro 19.221.950 a decorrere dal 2021. La relazione tecnica, con riguardo alle assunzioni di 20 dirigenti e 50 AII-F2 specifica le relative seguenti componenti d’onere: euro 1.413.788 per il 2019, euro 4.355.150 per il 2020 ed euro 4.355.150 a decorrere dal 2021.

L’articolo 17-quinquies, comma 1, del D.L. n. 80/2021[135] autorizza il Ministero dell’ambiente ad assumere a tempo indeterminato per il biennio 2021-2022, mediante procedure concorsuali, 218 unità di personale di Area III. I relativi oneri sono indicati pari (comma 6) ad euro 8.901.122 per il 2022 e euro 10.681.346 annui decorrere dal 2023.

 

Le norme, con riguardo al Ministero dell’Ambiente prorogano:

§  dal triennio 2020-2022 al triennio 2022-2024 il termine recato dal testo previgente dell’art. 1, comma 317, della legge n. 145/2018 per l’assunzione a tempo indeterminato di 20 dirigenti non generali nonché di 50 unità di Area II-F2 (comma 2);

§  dal biennio 2021-2022 al triennio 2022-2024 il termine recato dall’art. 17-quinquies, comma 1, del DL n. 80/2021, per l’assunzione di 218 unità di personale non dirigenziale di Area III (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che il differimento del termine, previsto dal comma 2, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato peraltro conto che la norma è volta a garantire il completamento delle procedure assunzionali nei limiti del contingente e delle risorse finanziarie già previste dal citato comma 317.

Inoltre, il differimento del termine per l’assunzione a tempo indeterminato di personale, previsto dal comma 3, da inquadrare nell’Area III non determina nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, tenendo conto che la norma è volta a garantire il completamento delle procedure assunzionali nei limiti del contingente e delle risorse finanziarie già previste dall’articolo 17-quinquies, comma 1, del D.L. n. 80/2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto che le proroghe disposte dalle norme in esame siano compatibili con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali in relazione alle assunzioni autorizzate.

 

Articolo 11, comma 4
(Stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto)

Normativa previgente. L’articolo 12 del D.L. n. 27/2019[136] attribuisce al Ministero dell’ambiente il compito di individuare gli interventi e le relative risorse disponibili finalizzate alla conclusione delle attività previste nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Per la realizzazione di tali attività, da svolgersi entro il 31 dicembre 2022, il Ministro si avvale del Prefetto di Genova, al quale sono attribuiti i poteri previsti dall’articolo 13 del D.L. n. 67/1997, che definisce le attribuzioni dei Commissari straordinari nominati per la celere conclusione di opere e lavori di rilevante interesse nazionale.

Al comma 5 si dispone che per l'attuazione dell’articolo12 - ad eccezione del comma 5-bis - si provveda nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554/2006. Il Prefetto di Genova subentra nella titolarità della citata contabilità speciale, le cui risorse, già destinate al finanziamento degli interventi necessari urgenti a favore dello stabilimento Stoppani, sono finalizzate alla realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione commissariale ed alle altre attività previste dal presente articolo.

 

La norma proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine del periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati, in relazione a tale emergenza, sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica preliminarmente afferma che la proroga in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. La norma, invero, ha lo scopo di prorogare i termini previsti in coerenza con la finalità della disposizione, ossia superare l'emergenza nel SIN di Cogoleto-Stoppani mediante il completamento degli interventi individuati dal Ministero dell’ambiente con decreto direttoriale della ex Direzione Generale STA n. 260 del 27 giugno 2019, con le risorse ivi individuate di seguito riportate:

§  2.582.284,50 euro a valere sul D.M. n. 468/01 – Programma Nazionale di Bonifica;

§  14.844.288,75 euro a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente (che saranno trasferiti secondo le modalità previste per il Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020);

§  5.000.000,00 euro di cui all’articolo 12, comma 5-bis, del D.L. n. 27/2019 (già trasferiti sulla contabilità speciale con Decreto n. 444 del 5 dicembre 2019).

Dette risorse sono destinate esclusivamente agli interventi ivi descritti. I costi dell’avvalimento, stimati in complessivi euro 50.000,00 e relativi a compensi per il Soggetto Attuatore (euro 46.000) e compenso per lavoro straordinario per una unità di personale in distacco (euro 4.000), trovano copertura sulla Contabilità Speciale n. 3207 di cui è titolare il Prefetto di Genova, e pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT precisa che per tutti gli interventi finanziati con fondi FSC, l’OGV è già stata raggiunta con l’avvenuta l’aggiudicazione dei lavori e ciò sarà oggetto di verifica da parte da parte del CIPESS come previsto dalla normativa vigente.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[137] ha fornito chiarimenti confermando che gli effetti determinati dalla proroga sono scontati nei tendenziali di spesa, tenuto conto che le risorse afferenti al bilancio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono state tutte già trasferite sulla contabilità speciale intestata al Prefetto.

 

In merito ai profili di quantificazione, alla luce dei contenuti della RT e dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell’esame al Senato, che ha confermato come gli effetti della proroga siano già inclusi nei tendenziali di spesa, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 11, comma 5
(Riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale  - SIN)

Normativa previgente. L’articolo 17-bis, comma 1 del D.L. n. 152/2021[138] dispone che con uno o più decreti ministeriali, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 152, sia effettuata la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti previsti dall'articolo 252, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006. Alla norma non sono ascritti effetti di finanza pubblica.

 

La norma fissa in due anni (in luogo del previgente termine di un anno) il termine entro cui il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica può procedere alla riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale (SIN) esistenti, secondo la procedura prevista all’articolo 17-bis del D.L. n. 152/2021.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la proroga di un anno del termine previsto dalla norma sopra richiamata non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Infatti, le attività necessarie alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006, sono svolte con le risorse previste a legislazione vigente, senza nessun onere aggiuntivo a carico dello Stato. In particolare, le attività saranno svolte dalla competente Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[139] ha fornito ulteriori chiarimenti, confermando che le attività di riperimetrazione saranno svolte con le risorse umane e strumentali già disponibili presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, specificamente presso la Direzione USSRI competente in materia di bonifiche e che già provvede alle attività di perimetrazione dei SIN ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. g), del D.P.C.M. n. 128/2021 “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”, nonché dell’articolo 11, comma 1, lett. g), n. 5), del decreto n. 458/2021 “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica”.

Inoltre, si precisa che l’articolo 17-bis, comma 1, del D.L. n. 152/2021, è intervenuto sulla procedura di riperimetrazione dei SIN già prevista dalla legislazione previgente mediante l’iter ordinario previsto dall’articolo 252 del D.lgs. n. 152/2006.

 

In merito ai profili di quantificazione, alla luce di quanto evidenziato nella RT e dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell’esame al Senato, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 11, comma 6
(Piani di azione e informazioni di sintesi per la gestione del rumore ambientale)

La norma proroga una serie di termini fissati dal D.lgs. 194/2005[140] e relativi all’elaborazione e alla trasmissione di informazioni in materia di rumore ambientale, in particolare dei piani di azione per la gestione dell’inquinamento acustico, in linea con le nuove scadenze previste dall’UE.

In particolare, si posticipano di un anno tre scadenze riportate all’interno dell’articolo 4 del D.lgs. 194, come di seguito indicato [comma 6, lettera a)]:

§  al 18 aprile 2024 la consegna alla regione od alla provincia autonoma competente dei piani di azione degli agglomerati predisposti da parte delle autorità individuate dalla regione o dalla provincia autonoma e dei piani di azione per gli assi stradali e ferroviari principali predisposti da parte delle società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale né di interesse di più regioni;

§  al 18 luglio 2024 la consegna al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti dei piani di azione per gli assi stradali e ferroviari principali, compresi gli aeroporti principali, predisposti da parte delle società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni;

§  al 18 giugno 2023 i piani di azione previsti al comma 3, lettera b), nonché le sintesi di cui all'allegato 6 dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati.

Si segnala, che all'attuazione dell’articolo 4 si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, si posticipa di un anno la scadenza prevista all’articolo 7 del D.lgs. n. 194, che disciplina le comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. In particolare, si dispone la data del 18 gennaio 2025 per la consegna alla Commissione europea dei dati da trasmettere relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi [comma 6, lettera b)].

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica descrive la norma che definisce di natura procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto della disponibilità delle relative risorse nel periodo di proroga.

 

Articolo 11, comma 7
(Proroga termini Polo industriale di Piombino)

Normativa previgente. L’articolo 44, comma 7-bis del D.L n. 34/2019[141] disciplina le modalità e i termini con cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)individua gli interventi infrastrutturali privi al 30 giugno 2022 di obbligazione giuridicamente vincolante e, al sussistere dei presupposti individuati dalla norma stessa, il definanziamento degli interventi stessi. Tale definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti. Alla norma non sono stati ascritti effetti di finanza pubblica.

 

La norma proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli interventi da parte della Regione Toscana previsti alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 47 del 10 novembre 2014.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che l’intervento di proroga è finalizzato a contemperare le esigenze di tutela del territorio con gli obiettivi di sicurezza energetica del Paese. In particolare, la RT evidenzia come la delibera del CIPESS sopra citata ha previsto l’assegnazione di 50 milioni di euro per la riqualificazione e la riconversione del Polo industriale di Piombino nell’ambito dell’Accordo di Programma del 24 aprile 2014 concernente la messa in sicurezza del sito di bonifica di interesse nazionale. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[142] ha fornito chiarimenti, dando conferma di quanto riportato nella RT, ovvero che le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, non potendosi registrare a livello previsivo effetti diversi rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, alla luce dei chiarimenti contenuti nella RT nonché di quanto dichiarato dal Governo durante l’esame al Senato, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 11, commi 8 e 8-bis
(Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale)

Normativa previgente. L’articolo 3, comma 1 del D.L n. 115/2022[143] sospende fino al 30 aprile 2023 l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. La RT allegata alla norma afferma il carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, l’articolo 1, comma 24 della legge n. 197/2022 prevede l’istituzione di un fondo con dotazione pari a 220 milioni di euro per il 2023, da trasferire a CSEA, per essere destinati al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti de prezzi nel settore del gas naturale oltre che, nel caso residuino risorse, alla riduzione nell’anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

 

Le norme, modificate durante l’esame al Senato, prorogano al 30 giugno 2023 la sospensione dell’efficacia delle clausole contrattuali sopra descritta. Si precisa, inoltre, che tale sospensione non si applica alle clausole che consentono all’impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla loro scadenza, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte (comma 8).

Nella modifica approvata al Senato si interviene sul fondo descritto in premessa, con dotazione pari a 220 milioni di euro per il 2023, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), destinati al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti de prezzi nel settore del gas naturale e alla riduzione, nell’anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale delle risorse residue.

In particolare, si stabilisce che, fino al 30 settembre 2023, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, l'ARERA individui detto fabbisogno prioritariamente per finanziare i meccanismi di reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza per il periodo, prevedendo al contempo modalità finalizzate a ridurre le tempistiche di versamento di tali importi (comma 8-bis).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica nel descrivere la norma afferma che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, sulla proroga della sospensione dell’efficacia delle clausole contrattuali non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento all’intervento del fondo le cui risorse sono destinate al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale e alla riduzione, si evidenzia che la norma interviene sulla destinazione delle risorse del Fondo senza modificare il limite di spesa già previsto, a legislazione vigente, per il 2023. Non si formulano quindi osservazioni.

 

Articolo 11, comma 8-ter
(Modifiche alla disciplina della Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

Normativa vigente. L’articolo 8, comma 2-bis del D.lgs. n. 152/2006[144], ultimo periodo prevede che i compiti istruttori della Commissione PNRR-PNIEC[145] - che secondo la disciplina vigente sono svolti nell’ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della medesima Commissione - possano svolgersi, sino al 31 dicembre 2023, anche in videoconferenza[146]. Alla norma non sono ascritti effetti di finanza pubblica.

Nella RT allegata alla norma oggetto della proroga, si evidenzia come l’attività svolta dalle Commissione non sia una funzione pubblica svolta ad iniziativa della PA e finanziata dalla fiscalità generale, ma un servizio pubblico, erogato a domanda del privato che presenta l’apposita istanza e versa una tariffa di importo variabile (a seconda del valore dell’intervento). È, dunque, un’attività interamente finanziata dall’esterno e non a carico della finanza pubblica.

 

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, proroga al 30 giugno 2024 la disciplina sopra descritta.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo - che lo svolgimento dei compiti istruttori della Commissione PNRR-PNIEC anche in videoconferenza, sino al 30 giugno 2024, senza oneri a carico della finanza pubblica come chiariti dalla RT allegata alla norma originaria.

 

Articolo 11, comma 8-quater
(Gestione del fine vita di particolari impianti fotovoltaici)

Normativa vigente. L’articolo 24-bis del D.lgs. n. 49/2014[147], in materia di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, specifica le modalità di prestazione della garanzia finanziaria da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici per la gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivanti da apparecchiature incentivate ed installate. Alla norma non sono ascritti effetti di finanza pubblica.

 

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, fissa al 30 giugno 2023 il termine entro il quale i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi materiali al Gestore dei Servizi energetici S.p.a.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.

 

Articolo 11, comma 8-quinquies e 8-sexies
(Proroga assunzioni a tempo determinato per interventi in materia di dissesto idrogeologico)

Normativa vigente. Il comma 701 dell’art. 1 della legge n. 178/2020[148], ai fini dell’accelerazione e dell’attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico (ivi inclusi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell’ambito del PNRR), consente, nella sua formulazione originaria, assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato, ivi incluse altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 ottobre 2021. Per le suddette assunzioni è stato istituito un apposito fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2021 (comma 704).

Viene, altresì, previsto che i soggetti abilitati alla stipula dei suddetti contratti inviino i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile per il successivo riparto, delle suddette risorse finanziarie nel limite massimo delle risorse del Fondo.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del decreto legge n. 120/2021, è stato poi previsto che la durata dei contratti potesse essere estesa al 31 ottobre 2023. La medesima norma ha anche consentito la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato richiamando però il limite delle risorse finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuna amministrazione interessata. Dal momento che i contratti potevano avere efficacia anche nel 2022 e nel 2023 è stato stimato un onere pari a 14.716.692 euro per il 2022 e a 12.263.910 euro per il 2023 a cui si è provveduto mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704 della legge n. 178/2020, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Da momento che le risorse erano state stanziate per l’anno 2021 si è disposta la compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, per un importo pari a euro 7.579.097 per il 2022 e a euro 6.315.914 per il 2023 (ossia l’onere lordo al netto degli importi che sono incassati a titolo di imposte e contributi sulle somme erogate ossia dei cosiddetti effetti indotti) a cui si è provveduto mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali[149].

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, dispongono che la durata massima dei contratti a tempo determinato sopra descritti - effettuabili per la realizzazione di interventi in materia di dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili nell’ambito del PNRR – fissata nel testo vigente della disposizione al 31 dicembre 2023, sia portata al 31 ottobre 2024 (comma 8-quinquies).

All’attuazione di quanto sopra descritto si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell’articolo 1, comma 704, della legge n.178/2020 e nel rispetto del riparto di cui al D.P.C.M. 2 luglio 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato (comma 8-sexies).

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 1, comma 701, della legge n. 178/2020[150] ha consentito, nella sua formulazione originaria, assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato con durata non superiore al 31 ottobre 2021 prevedendo un fondo dotato per il solo anno 2021. Nella medesima materia è intervenuto successivamente l’articolo 7, comma 3 del decreto legge n. 120/202,1 il quale ha previsto che i contratti in essere potessero essere prorogati fino al 31 ottobre 2023 con copertura dei relativi oneri in termini di indebitamento e fabbisogno dal momento che lo stanziamento originario era riferito al solo anno 2021. Tanto premesso si osserva che la possibilità di prolungare l’efficacia dei contratti o di stipularne di nuovi per il 2024 sembrerebbe, - analogamente a quanto previsto in sede di introduzione della norma recata dal citato l’articolo 7, comma 3 del decreto legge n. 120/2021 - dover richiedere una analoga sterilizzazione degli effetti che si producono su tale anno sui saldi di fabbisogno e indebitamento: tali effetti dovrebbero ammontare a circa il 51% delle somme lorde che si stima dover impiegare in tale anno, somma, peraltro, non specificata nella disposizione in esame. Sulla correttezza di tale ricostruzione appare necessario acquisire l’avviso del Governo nonché chiarimenti riguardo alla compensazione dei predetti effetti.

 

Articolo 11, comma 8-octies
(Termine per i decreti del Ministro della transizione ecologica per la disciplina della tariffa per l’incentivazione del biometano)

Normativa vigente. Il comma 11, comma 2 del D.lgs. n. 199/2021[151] dispone il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, per l’adozione uno più decreti del Ministro della transizione ecologica che definiscono le modalità di attuazione del comma 1. Tale comma stabilisce che il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale è incentivato mediante l'erogazione di una specifica tariffa di durata e valore definiti con i sopra citati decreti, assicurando al produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione per l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi. L'ARERA definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui al presente comma trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.

 

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2023 l’adozione dei decreti sopra descritti e prevede che tra i contenuti di tali decreti via sia anche l’estensione dell’incentivo tariffario alla produzione di idrogeno originato dalle biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa dell’Unione europea e comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in considerazione del carattere ordinamentale della norma e tenuto conto che gli eventuali incentivi ai produttori di biometano devono trovare “copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale”.

 

Articolo 11, comma 8-novies
(Proroga delle misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale)

Normativa vigente. L’articolo 5-bis del D.L. n. 14/2022[152] al comma 4 stabilisce che il programma di Terna S.p.A. di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile possa includere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 387/2003. L'ARERA definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai predetti impianti. Alla norma non sono ascritti effetti di finanza pubblica.

 

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, proroga “almeno fino al 31 marzo 2024” la disciplina sopra descritta relativa all’impiego negli impianti di produzione di energia elettrica con bioliquidi sostenibili anche dell'alimentazione tramite combustibile convenzionale.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, nel presupposto che i corrispettivi da riconoscere ai titolari degli impianti interessati ed a Terna Spa da parte dell'ARERA per i maggiori costi sostenuti siano a carico delle utenze finali e non ricadano sulla finanza pubblica.

 

Articolo 11, comma 8-decies
(Proroga di misure straordinarie in favore dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane)

La norma, modifica l’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legge n. 50/2022. Tale norma, nel testo vigente, dispone che i comuni, le città metropolitane, le unioni di comuni e le province, in via eccezionale e derogatoria per gli anni 2022 e 2023, possano destinare a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas alcuni proventi ed entrate effettivamente incassati che, in assenza della disposizione sarebbero dati destinati a altra finalità di spesa.

In particolare ci si riferisce ai seguenti proventi:

·         alla quota del 50 per cento dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada spettanti agli enti territoriali attualmente destinate a interventi e attività per il miglioramento della sicurezza stradale (articolo 208, comma 4, D.lgs. n. 285/1992);

·         ai proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità rilevate attraverso apparecchi attualmente destinati alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, del D.lgs. n. 285);

·         alle entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli presso le aree destinate al parcheggio a pagamento, attualmente destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana (articolo 7, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 285).

Alla norma oggetto di modifica non erano stati ascritti effetti finanziari.

Le modifiche introdotte durante l’esame al Senato, estendono al 2023 la possibilità sopra descritta.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che la norma conferisce una mera facoltà agli enti territoriali e pur costatando che i proventi in questione si sostanziano in entrate da sanzioni, appare opportuno che il Governo assicuri che la eventuale diversa destinazione delle citate risorse rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente non pregiudichi gli eventuali programmi di spesa già in essere e finanziati a valere sulle predette risorse.

 

Articolo 11, comma 8-undecies
(Proroga dei termini per la revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto)

Normativa vigente. L’articolo 7 del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 152/2022[153], prevede che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (4 novembre 2022), acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il Ministero della transizione ecologica valuta l'opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) (relativi ai rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e agli altri rifiuti interi di origine minerale) per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.

L’articolo 8, al comma 1 prevede, che il produttore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello decreto n. 152, presenti all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del D.lgs. n. 152/2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del D.lgs. n. 152/2006.

 

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, proroga di ulteriori sei mesi oltre la scadenza prevista i termini sopra indicati agli articoli 7 e 8 del Decreto n. 152.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in considerazione del carattere ordinamentale della norma. Andrebbe peraltro confermata la compatibilità con l’ordinamento europeo.

 

Articolo 12, comma 1
(Gestione liquidatoria di Alitalia)

Le norme, modificando l’articolo 11-quater, comma 8, secondo periodo, del decreto legge n. 73/2021, prorogano dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il periodo durante il quale i proventi della cessione dei compendi aziendali di Alitalia, destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, vengono nettizzati dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le norme intendono consentire l’ordinata prosecuzione e il completamento delle attività dell’Amministrazione Straordinaria di Alitalia, nonché il suo regolare funzionamento, anche a seguito della revoca dell’esercizio d’impresa, portando il relativo vincolo temporale (attualmente previsto per il 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023. La relazione tecnica conclude escludendo che la norma comporti oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la proroga in oggetto pone gli oneri derivanti dallo svolgimento nel 2023 di ulteriori attività di gestione e funzionamento di detta amministrazione a carico dei proventi derivanti dalla cessione dei compendi aziendali di Alitalia, che altrimenti sarebbero interamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato. Alla luce di tali considerazioni la norma appare suscettibile di pregiudicare in parte il recupero dei prestiti che lo Stato ha concesso ad Alitalia.

In risposta ad analoghe considerazioni svolte nel corso dell’esame al Senato, il Governo ha confermato che le previsioni di finanza pubblica non scontano la restituzione dei prestiti concessi, essendo intervenuta una riclassificazione degli stessi come contributi a fondo perduto. Pertanto, in base a tali chiarimenti, non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 12, commi 1-bis - 1-ter
(Termine per gli investimenti in beni strumentali nuovi)

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura, modificando i commi 1055 e 1057 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 proroga:

-         dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine ultimo per la consegna degli “altri beni strumentali” nuovi (diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

-         dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 per la consegna dei beni strumentali indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (beni strumentali 4.0), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

In proposito si ricorda che tale ultimo termine è stato già prorogato, dal 30 giungo 2023 al 30 settembre 2023, dal comma 423 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022. In proposito la RT ha precisato che la disposizione non comporta effetti finanziari non modificando la platea dei soggetti beneficiari, ma consentendo solo alle imprese un più ampio termine di consegna dei beni, alla luce delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime.

 

L’emendamento approvato al Senato, che introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga due termini relativi agli investimenti in beni strumentali, mantenendo comunque ferma la condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore. Al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica, appare opportuno che il Governo confermi che le predette proroghe non modifichino le platee dei soggetti beneficiari delle agevolazioni in esame.

 

Articolo 12, comma 2-bis
(Bonus TV e decoder)

La norma, introdotta al Senato, prevede che fino alla data del 31 dicembre 2023, il fornitore del servizio universale postale, provveda, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del terzo settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30, a valere sulle risorse disponibili già impegnate.

Si ricorda che i commi da 480 a 485 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 avevano previsto il rifinanziamento del cosiddetto bonus tv e decoder dando continuità agli interventi già avviati negli anni scorsi attraverso le risorse finanziarie, a suo tempo previste, per erogare un contributo per l’acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva (articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27dicembre 2017, n. 205). Da ultimo la legge di bilancio 2023 (legge n. 422/2022) rifinanzia per il triennio 2023-2025 tali interventi, con importi pari a 4,5 milioni di euro per il 2023 di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

 

La norma non è corredata di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto che gli interventi siano realizzati nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 12, comma 3
(Contributo alle persone fisiche per la realizzazione di colonnine di ricarica veicoli)

Le norme stabiliscono che la misura di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f-bis) del DPCM 6 aprile 2022[154] (concessione di un contributo finalizzato a incentivare la realizzazione nel 2022 di colonnine di ricarica dei veicoli) è estesa alle annualità 2023 e 2024. Conseguentemente, le risorse assegnate dal citato DPCM 6 aprile 2022 per gli anni 2023 e 2024 alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato decreto, sono ridotte di 40 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 per essere destinate alla finalità in oggetto.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica evidenzia che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto intervengono su stanziamenti già previsti a legislazione vigente, limitandosi ad effettuare una rimodulazione delle risorse tra le varie misure contemplate dal DPCM 6 aprile 2022. La relazione tecnica precisa che le risorse oggetto di rimodulazione non sono state ancora impegnate in quanto i relativi bandi saranno aperti successivamente. Pertanto, la rimodulazione non compromette alcuna previsione finanziaria a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 12, comma 4-bis
(Programma “Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale” del Piano nazionale per gli investimenti complementari)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, modificano l’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 73/2021. L’articolo citato approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza e, più in particolare, il comma 6, nel testo vigente, stabilisce che fino al 31 dicembre 2023 ai soggetti individuati per l’attuazione degli interventi ricompresi nel programma “Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale” del Piano nazionale per gli investimenti complementari non si applica il comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che impone alle imprese pubbliche e a quelle in monopolio legale che rendono disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi da quelle in cui agiscono beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte, di rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.

Le modifiche proposte stabiliscono che la non applicazione delle norme sopra descritte sia estesa fino al 31 dicembre 2026.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che alla norma la cui disapplicazione è prorogata non erano ascritti effetti finanziari.

 

Articolo 12, commi 5 e 6
(Accordo Italia-Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora)

Le norme prevedono che il Ministero delle imprese e del made in Italy predisponga una procedura di gara per selezionare un operatore di rete, titolare di diritto d’uso radiofonico nazionale in tecnica DAB, che renda disponibile, senza oneri per la Città del Vaticano, per un periodo pari alla durata dell’Accordo tra l’Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, la capacità trasmissiva di un modulo da almeno 36 unità di capacità su un multiplex DAB con copertura nazionale.

Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall’operatore è autorizzata la spesa di 338.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale 2022-2024, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

       (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

 

Accordo tra l'Italia e la Santa Sede: rimborso importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete

 

0,338

0,338

0,338

 

0,338

0,338

0,338

 

0,338

0,338

0,338

Minori spese correnti

 

Riduzione tabella A  MAECI

 

0,338

0,338

0,338

 

0,338

0,338

0,338

 

0,338

0,338

0,338

 

La relazione tecnica afferma che la norma prevede lo stanziamento di 338.000 euro - quantificato sulla base delle tariffe di mercato pubbliche per 36 unità di capacità trasmissiva - ai fini dello svolgimento della procedura di gara necessaria all'adempimento del richiamato Accordo internazionale per individuare il soggetto che possa attuare il trasporto del programma vaticano.

La RT precisa altresì che l'utilizzazione dei Fondi speciali a copertura degli oneri è giustificata dal fatto che la disposizione in esame è da considerarsi direttamente attuativa degli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica ed esecuzione del Trattato del Laterano, del Concordato e degli accordi ad essi complementari stipulati nel 1929 (di cui alla legge n. 810/1929), delle modifiche ad essi apportate nel 1985 (di cui alla legge n. 121/1985) e dei successivi accordi complementari ed integrativi, tra i quali si segnala l'accordo in materia di radiofrequenze concluso mediante scambio di Note Verbali del 15 giugno 2010.

 

In merito ai profili di quantificazione, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell’articolo 12 provvede agli oneri connessi al rimborso degli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete, in riferimento all’attuazione dell’Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva, pari a 338.000 euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2022-2024, allo scopo utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dall’approvazione della legge di bilancio per il triennio 2023-2025.

 

Articolo 12 comma 5-bis
(Proroga contributo a imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale)

Normativa vigente. L'articolo 30-quater, comma 2 del D.L. n. 34/2019[155] prevede l’applicazione di un contributo per la conversione in digitale e la conservazione in archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale. La misura introdotta nel 2019, è stata prorogata e prevede un limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2022. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo dell’informazione[156], a valere sulla quota destinata agli interventi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

La norma, introdotta al Senato, proroga al 2023 il contributo sopra descritto per le imprese radiofoniche private, con i relativi oneri, pari 2 milioni di euro per l’anno 2023, posti a carico del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione nella quota di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, posto che la norma si limita a prevedere un limite massimo di spesa per il 2023, non ci sono osservazioni da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5-bis dell’articolo 12, concernente il riconoscimento di un contributo a favore di imprese private nel settore radiofonico, provvede ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, pur rilevando che il Fondo in esame reca le occorrenti disponibilità[157], appare necessaria una conferma da parte del Governo - che dall’utilizzo delle citate risorse non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.

 

Articolo 12-bis
(Adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive e dei rifugi alpini)

Le norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, sostituisce la lettera i) dell'articolo 1, comma 1122, della legge n. 205/2017, differisce:

·        dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024, il termine per il completamento dell'adeguamento antincendio per le strutture ricettive con oltre 25 posti letto, ammesse al piano straordinario previsto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 216 del 2011, previa presentazione della SCIA entro il 30 giugno 2023;

·        dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, per i rifugi alpini, il termine[158] per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio dell'istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio e della SCIA sostitutiva dell'istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

I termini sopra descritti sono stati più volte differiti nel passato da norme a cui non sono stati ascritti effetti finanziari. Da ultimo sulla materia è intervenuto l’articolo 2, comma 4-octies del decreto legge n. 183/2020.

Nelle more del completo adeguamento alle previsioni sopra descritte i titolari delle attività in questione di cui alla citata lettera i) sono tenuti a provvedere ad una serie di adempimenti volti a ridurre i pericoli connessi al mancato adeguamento antincendio delle strutture (commi 2 e 3).

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.

 

Articolo 13, comma 1
(Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Normativa previgente. L’articolo 14, comma 2 del D.L. n. 183/2020[159] proroga dal 28 febbraio 2021 al 31 dicembre 2022, per i soli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il termine fino al quale è consentito il rilascio di credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Si rammenta che a partire dal 28 febbraio 2021, ai sensi dell’articolo 24 del D.L. n. 76/2020 alle pubbliche amministrazioni è fatto divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS. Conseguentemente è disposta la proroga della possibilità di utilizzo delle credenziali già rilasciate e non ancora scadute dal 30 settembre 2021 al 31 marzo 2024. Alla norma non sono stati ascritti effetti di finanza pubblica.

 

La norma, modificata durante l’esame al Senato, in relazione ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all’estero, prevede:

§  la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2025, del termine per il rilascio di credenziali per l’identificazione e l’accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi;

§  la proroga al 31 marzo 2026 del termine ultimo per l’utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizione di natura ordinamentale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, attesa la natura ordinamentale delle norme.

 

Articolo 13, commi 2 e 3
(Proroga misure a favore di imprese esportatrici colpite dal conflitto russo ucraino - Fondo legge n. 394/1981)

Normativa previgente. L’articolo 5-ter del D.L. n. 14/2022[160] disciplina le domande di finanziamento per il sostegno a operazioni di patrimonializzazione - D.L. n. 251/1981 (Fondo 394/1981) – presentate da imprese con fatturato medio, realizzato negli ultimi tre bilanci depositati, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale. Per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 251/1981 (Fondo 394/1981), in favore di tali imprese, nonché di quelle con filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, può essere disposta una sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente. Tali misure si applicano fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni (articolo 1, comma 270, della legge n. 205/2017), tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate.

L’articolo 29 del D.L. n. 50/2020[161] consente l'utilizzo delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981 (c.d. fondo 394/1981) istituito presso Mediocredito Centrale S.p.a., per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Tale misura si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni (articolo 1, comma 270, della legge n. 205/2017), tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande presentate. Nella RT allegata alla norma si evidenziava inoltre che, come tutti gli interventi disposti sul fondo 394/1981, la misura è subordinata alle effettive disponibilità del fondo stesso.

 

Le norme, modificate dal Senato, intervengono sulla disciplina destinata alle imprese esportatrici colpite dal conflitto russo ucraino nei termini seguenti.

Il comma 2 ha ad oggetto le agevolazioni – sopra descritte – alle imprese esportatrici in Russia, Bielorussia e Ucraina. La disposizione proroga le agevolazioni dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 e amplia la platea delle imprese agevolabili.

Il comma 3 ha ad aggetto le agevolazioni – sopra descritte – alle imprese esportatrici che fronteggiano rincari straordinari per effetto della guerra russo-ucraina. La disposizione proroga le agevolazioni dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 e modifica la platea delle imprese agevolabili. 

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la misura del Fondo 394/81 per le imprese esportatrici, di contrasto agli effetti della crisi ucraina, risulta già dotata di adeguate risorse finanziarie, allocate dal Comitato Agevolazioni con Delibera del 16 giugno 2022, fino ad euro 1.100 milioni a valere sul Fondo 394/81 per i finanziamenti agevolati in regime de minimis, e fino ad euro 700 milioni a valere sulla connessa quota di risorse del fondo promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto. Su tali risorse, sono state deliberate operazioni per circa 52 milioni complessivi (di cui circa 33 milioni a valere sul Fondo 394 e circa 19 milioni a valere sulla quota del fondo promozione integrata) e sono attualmente in istruttoria operazioni per circa 50 milioni (di cui orientativamente circa 35 milioni a valere sul fondo 394 e circa 15 milioni a valere sulla quota del fondo promozione integrata).

I fondi disponibili a legislazione vigente, quindi, risultano ampiamente capienti rispetto alla proroga della misura fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, in caso di incapienza dei fondi disponibili rispetto alle domande presentate, le domande sono soddisfatte in ordine cronologico fino alla concorrenza dei fondi disponibili (che, per i finanziamenti a credito, comprendono, oltre ai rifinanziamenti a carico del bilancio statale, anche i rientri dei finanziamenti disposti in passato, stante la natura rotativa del fondo 394/81).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che le agevolazioni prorogate operano nel limite delle risorse disponibili, e che la relazione tecnica fornisce elementi circa gli utilizzi del “Fondo 394/1981”.

 

Articolo 13, comma 4
(Tecnopolo di Bologna)

Normativa previgente. L’articolo 48, comma 5 del D.L. n. 34/2020[162] autorizza la spesa di 10 milioni per l’anno 2020 e di 15 milioni per ciascun anno del biennio 2021 e 2022, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna.

 

La norma proroga al 31 dicembre 2023 il termine sino al quale la Regione Emilia Romagna, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, opera in qualità di stazione appaltante, con i poteri e con le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che si tratta di una disposizione di carattere ordinamentale che proroga i poteri speciali, previsti dall’articolo 48, comma 5, del D.L. n. 34/2020, per la realizzazione delle opere occorrenti alla partecipazione a progetti internazionali di ricerca nell’ambito del Tecnopolo di Bologna, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse occorrenti sono già state, infatti, integralmente stanziate dalla succitata disposizione normativa.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare che non risulti modificata la dinamica di spesa già inclusa nei tendenziali.

 

Articolo 13, comma 5
(Dotazioni rappresentanze diplomatiche e interventi umanitari in aree di crisi)

Normativa previgente. L’articolo 38, comma 1 del D.L. n. 17/2022[163] prevede che le quote non spese di contributi già versati alle competenti organizzazioni internazionali (NATO e UNDP), in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla partecipazione a missioni internazionali, adottati fino al 2020 per finalità non più attuali (sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane), sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato nel 2022 con la contestuale riassegnazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad incremento delle dotazioni finanziarie della rete diplomatica e consolare e per il finanziamento d’interventi umanitari d’aiuto e di assistenza.

 

La norma proroga a tutto il 2023 la previsione sopra descritta.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma prevede il riorientamento delle quote non effettivamente spese di contributi già versati alle competenti organizzazioni internazionali per finalità non più attuali (sostegno a forze armate e di sicurezza afghane). Si tratta di somme nella materiale disponibilità di organizzazioni internazionali (NATO e UNDP), relative a contributi previsti come erogazioni a dono. Il versamento anche nell’anno 2023 di tali somme all’entrata del bilancio dello Stato e la contestuale riassegnazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non comporta pertanto oneri per la finanza pubblica.

La necessità della proroga è motivata dal fatto che le procedure contabili per la liquidazione dei fondi in esame richiedono che il rimborso da parte degli enti gestori sia corrisposto in quote di anticipo e saldo, quest’ultimo da corrispondere solo dopo la chiusura finanziaria dei programmi e delle attività in essere e al netto di eventuali costi amministrativi e di passività. Tenuto conto che, in attesa della definitiva rendicontazione delle pendenze amministrativo-contabili, il completo versamento dei fondi non è stato ancora ultimato, si richiede quindi il posticipo dell’esercizio per consentire la totale restituzione degli importi non più utilizzati.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[164] ha fornito i seguenti chiarimenti.

La disposizione in esame proroga per l’anno 2023 la possibilità di ottenere la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle restituzioni dovute da organizzazioni internazionali che siano state destinatarie di contributi finalizzati al sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane. Come noto, tali contributi sono stati autorizzati fino all’anno 2021 con il provvedimento (prima disposizione primaria d’urgenza e poi deliberazione annuale ai sensi della legge n. 145/2016) di autorizzazione delle missioni internazionali. Le relative autorizzazioni di spesa erano in favore dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e confluivano su capitolo appositamente istituito (3397, afferente alla Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza).

La riassegnazione delle restituzioni che saranno effettuate dalle organizzazioni internazionali beneficiarie dei contributi (NATO e UNDP, in quanto organizzazioni che gestivano i due fondi fiduciari destinati rispettivamente al sostegno delle forze armate e delle forze di sicurezza afghane) potrà avvenire verso tutti i capitoli di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che rispondono alle finalità indicate dall’articolo 38 del D.L. n. 17/2022 (per l'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria nonché per il finanziamento di interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di crisi).

A mero titolo esemplificativo:

quanto alla prima finalità, si citano i capitoli 1613 (“dotazioni finanziarie per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria”, di parte corrente) e 7248 (“dotazione finanziaria in conto capitale per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria”);

quanto alla seconda finalità, si citano i capitoli 1156 (“spese per la tutela interessi italiani e sicurezza connazionali all'estero in emergenza”), 2185 (“somma da assegnare all'agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale”) e 2186 (“somme da destinare a interventi di sostegno a favore delle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi”).

Nel rispetto delle finalità indicate dalla legge, la determinazione dei capitoli di spesa verso i quali riassegnare i fondi eventualmente restituiti e l’entità a ciascuno di essi riassegnata sarà determinata con il provvedimento di riassegnazione, anche in relazione all’entità delle somme che saranno restituite e ai tempi i cui si verificherà la restituzione.

L’effetto sui saldi di finanza pubblica non può che essere nullo, in quanto l’entrata (incerta nel se, nel quanto e nel quando) per espressa disposizione normativa potrà essere riassegnata a un capitolo di spesa esclusivamente nell’esercizio in cui si produrrà e per l’esercizio medesimo.

Con riferimento alla richiesta di evidenziare gli effetti finanziari nel prospetto riepilogativo allegato alla RT, si confermato conferma che si tratta di somme nella materiale disponibilità di organizzazioni internazionali (NATO e UNDP), relative a contributi previsti come erogazioni a dono e che il relativo versamento nell’anno 2023 di tali somme all’entrata del bilancio dello Stato e la contestuale riassegnazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non comporta pertanto oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni alla luce delle considerazioni espresse nella RT e dell’ulteriore documentazione fornita dal Governo nell’esame al Senato.

 

Articolo 14
(Rinnovo Consiglio della magistratura militare)

Normativa vigente. L’art. 69, comma, 4, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare-COM) prevede che le elezioni dei componenti del Consiglio della magistratura militare siano indette con decreto del presidente del Consiglio della magistratura militare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si tengono in due giorni consecutivi, di cui uno festivo, dalle ore 9 alle ore 16. Ai sensi dell’art. 61, comma 3, del COM il Consiglio dura in carica quattro anni.

 

La norma proroga al 30 settembre 2023 il termine[165] per l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare (comma 1).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a prevedere la proroga del mandato del Consiglio della magistratura militare in carica, procrastinando la data del rinnovo dell’organo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato il contenuto ordinamentale della norma.

 

Articolo 15, comma 1-bis
(Proroga di disposizioni in materia di assunzioni presso l’AGEA)

La norma, introdotta al Senato, estende a tutto il 2023 l’autorizzazione recata con riferimento al biennio 2021-2022 dall’art. 1, comma 908, della legge n. 178/2020 in favore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale di Area C-1. Viene, altresì, previsto che in caso di mancata copertura di tutti i suddetti posti, l’AGEA possa attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali (comma 1-bis).

Per far fronte ai suddetti oneri assunzionali il comma 909 della medesima legge ha autorizzato la spesa di euro 1.910.000 per il 2021 e di euro 3.819.000 a decorrere dal 2022.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa all’emendamento governativo che ha introdotto la norma in esame, ribadisce il contenuto della norma e riferisce che la possibilità di avvalersi di graduatorie già in essere consente di valutare che la norma non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare che la proroga disposta dalla norma in esame risulti compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali in relazione alle assunzioni previste dal comma 908 della legge n. 178/2020.

 

Articolo 15, comma 1-ter
(Certificazione in materia di prodotti fitosanitari)

La norma, introdotta al Senato, proroga al 30 giugno 2023 la validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, alla vendita e all'attività di consulenza in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici[166], in scadenza nel 2022.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento approvato dal Senato afferma che la proroga è necessaria in quanto per i rinnovi è essenziale la frequenza di specifici corsi che negli anni caratterizzati dalla pandemia non si sono svolti e per i quali, tuttora, risulta complicata l'organizzazione. Al riguardo la RT rappresenta che le Amministrazioni pubbliche non sono coinvolte nell'organizzazione e nel finanziamento dei predetti corsi i quali sono organizzati dalle Camere di commercio e la quota di iscrizione dei partecipanti è esente da IVA.

La proposta, pertanto, non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 15, comma 1-quater
(Emolumenti per organi facenti capo al Ministero dell’agricoltura)

Le norme prorogano, a decorrere dall’anno 2023, la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati dal Ministero dell’agricoltura.

Correlativamente, esse modificano il comma 453 della legge di bilancio per il 2023 (che aveva previsto la soppressione degli emolumenti, comunque denominati, per i componenti degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto Ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati): per effetto delle modifiche la predetta soppressione dei compensi viene mantenuta solo per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il Ministero.

Si ricorda che alla soppressione operata dal comma 453, citato, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica rammenta che con la legge n. 197/22 (legge di bilancio per il 2023) è stata approvata una norma, che, nell'escludere ogni forma di compenso per i comitati e le commissioni - comunque denominati - operanti presso il Ministero dell’agricoltura, ha compreso in tal novero anche gli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati. Afferma quindi che si è reputato opportuno non includere i soggetti appartenenti a tali organi tra quelli per i quali non è dovuto alcun compenso o indennità. Con la presente disposizione si vuole pertanto raggiungere tale scopo ripristinando, solo per tali soggetti, quanto previsto prima della recentissima approvazione dell'art. l, comma 453, della legge di bilancio 2023.

La relazione tecnica afferma quindi testualmente quanto segue: “il minore aggravio per le finanze pubbliche, che la modifica di cui alla legge di bilancio per il 2023 ha sortito, invero non ha mai trovato un concreto riscontro, atteso il minimo intervallo di tempo medio tempore trascorso. Si conclude che rispetto allo status quo ante, la presente proposta emendativa non implica un reale impatto sui saldi di bilancio. Pertanto, la proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 453 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2023 ha soppresso la corresponsione di emolumenti comunque denominati sia per gli organi operanti presso il Ministero dell’agricoltura sia per quelli dallo stesso controllati o vigilati. Alla predetta soppressione non sono stati ascritti effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica. La disposizione ora introdotta circoscrive la portata di tale soppressione, mantenendola per i soli organi operanti presso il Ministero, mentre ripristina la corresponsione di emolumenti comunque denominati in favore degli organi controllati o vigilati dal Ministero medesimo. La relazione tecnica riferita alla norma ora in esame afferma che dal comma 453 sarebbero derivati risparmi, tuttavia di importo non apprezzabile, talché il ripristino dei compensi sarebbe privo di un reale impatto sui saldi di bilancio.

In proposito, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e della circostanza che alla soppressione degli emolumenti disposta dalla legge di bilancio non sono stati ascritti effetti di risparmio, si evidenzia che per effetto della disposizione in esame verrebbero comunque meno potenziali risparmi, riscontrabili a consuntivo. Riguardo all’entità degli stessi sarebbe quindi utile acquisire la valutazione del Governo, nonché una conferma circa la disponibilità delle risorse per far fronte alla corresponsione degli emolumenti per gli organi controllati o vigilati dal Ministero, dovuti in base alla disposizione in esame.

 

Articolo 15, comma 1-quinquies
(Credito d’imposta attività agricola e pesca)

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura, differisce dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022.

In proposito si ricorda che l’articolo 7 del DL 115 del 2022 ha riconosciuto anche per il terzo trimestre solare 2022 il credito di imposta (pari al 20 per cento della spesa sostenuta) previsto per l’acquisto del carburante effettuato ai fini dell’esercizio dell’attività agricola e della pesca (già introdotto, per il primo trimestre, dal DL n. 21 del 2022, articolo 18, e poi prorogato, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, per il secondo trimestre dall’articolo 3-bis del Dl n. 50 del 2022). Alla disposizione sono stati ascritti oneri in misura pari a 194,4 milioni per il 2022, stimati dalla RT sulla base dei dati del Ministero della transizione ecologica per quanto concerne i consumi dei carburanti utilizzati nel settore agricolo e i relativi prezzi nel periodo di riferimento e le informazioni acquisite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente ai consumi nel settore della pesca.

Viene inoltre previsto che, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non fruito, i beneficiari del credito d'imposta inviino all'Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo 2023, un'apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

 

La relazione tecnica, riferita all’emendamento del Governo 15.1003, di identico testo, ritirato nel corso dell’esame in prima lettura, afferma che sotto il profilo finanziario, non si ascrivono effetti sul gettito erariale al differimento del termine di utilizzo del credito di imposta, in quanto le risorse necessarie all’erogazione del contributo di cui trattasi sono già dotate di apposita copertura e poste nella disponibilità dell’Amministrazione Finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto precisato dalla predetta relazione tecnica riferita ad identico emendamento del Governo, e considerato che la stima degli oneri ascritti alla norma originaria è stata effettuata sulla base della spesa per l’acquisto di carburante nel terzo trimestre 2022, senza considerare il termine di utilizzabilità dell’agevolazione.

 

Articolo 15, commi 1-septies - 1-octies
(Deducibilità degli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali)

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura, estende al triennio 2023-2025, la possibilità di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali con esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni. Agli oneri pari a 1,29 milioni di euro per l’anno 2024 e 0,74 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge n. 499 del 1999 relativa al finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

In proposito si evidenzia che il comma 509 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 ha previsto la suddetta possibilità per gli esercizi 2020, 2021 e 2022. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di minore entrata pari a 7,4 mln nel 2021, 4,3 mln annui nel 2022 e 2023 ed effetti di maggior gettito pari a 3,2 mln nel 2024.

 

L’emendamento approvato al Senato, che introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere, anche al fine di verificare la rilevante differenza tra gli oneri ascritti alla norma in esame e quelli relativi alla norma originaria (comma 509 dell’articolo 1 della legge n, 160 del 2019).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1-octies provvede agli oneri derivanti dalla proroga anche agli anni 2023, 2024 e 2025 della disposizione del comma 509 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che prevede che, ai fini della determinazione della quota deducibile di cui all’articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree, siano incrementate del 20 per cento, pari a 1,29 milioni di euro per il 2024 e a 0,74 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge n. 499 del 1999 in materia di ricerca e sperimentazione in campo agricolo[167].

Al riguardo, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo sia in merito all’esistenza delle occorrenti risorse sul predetto Fondo per gli anni 2024, 2025 e 2026, sia in ordine al fatto che il loro utilizzo non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente. Appare, infine, opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito all’eventualità di una dequalificazione della spesa derivante dalla copertura finanziaria di minori entrate di natura corrente con risorse di conto capitale.

 

Articolo 15, commi 1-novies e 1-decies
(Contenimento del batterio Xylella fastidiosa)

La norma, introdotta dal Senato, modifica il testo dell’articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, che reca misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa. Le modifiche stabiliscono che le misure recate dai commi 1 (procedure semplificate per la eradicazione delle piante infette) e 2 (commercializzazione di piante nell’area infetta), che in sede della loro introduzione sono state considerate prive di effetti finanziari, sono prorogate per l’anno 2023.

Ulteriori modifiche - al fine di facilitare il processo di rigenerazione dei territori interessati dall’evento patogeno della Xylella fastidiosa - stabiliscono che, per l’anno 2023, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoli, di valore economico fino a 50.000 euro e con superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall’imposta ipotecaria e da quella catastale mentre l’imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà.

Agli oneri di cui recati dalle norme sopra descritte, valutati in 2 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n.499 che tratta del finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che non sono disponibili i dati e le ipotesi sottostanti la quantificazione proposta. Sul punto appare necessario acquisire ulteriori informazioni dal Governo, ai fini della verifica della stima indicata.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1-decies dell’articolo 15 provvede agli oneri derivanti dalle agevolazioni fiscali in favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali proprietari di terreni interessati dall’evento patogeno della Xylella fstidisosa, valutati in 2 milioni di euro per il 2023, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge n. 499 del 1999.

Ciò stante, nel rilevare che per l’anno 2023 il fondo in esame reca le occorrenti risorse per far fronte agli oneri ad esso imputati, giacché sulla base di un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che, per l’anno 2023, sul predetto capitolo di bilancio risulta ancora disponibile l’intero stanziamento previsto dalla legge di bilancio per il 2023, pari a 16.525.000 euro, appare comunque necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle risorse medesime non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente. Appare, inoltre, opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito all’eventualità di una dequalificazione della spesa derivante dalla copertura finanziaria di minori entrate di natura corrente con risorse di conto capitale.

 

Articolo 15, commi 2 e 4
(Termine delle funzioni dell’E.I.P.L.I.)

Normativa previgente. L’articolo 21 del D.L. n. 201/2011 al comma 10 prevede la soppressione dell’EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania) e la messa in liquidazione. Inoltre, al successivo comma 11 si prevede che le funzioni del soppresso EIPLI con le relative risorse, umane e strumentali, siano trasferite dal 31 marzo 2023 a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci costituita dallo Stato e partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio.

 

Le norme, modificate dal Senato, prorogano fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto per il trasferimento delle funzioni del soppresso E.I.P.L.I. (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) ad una nuova società per azioni ai fini del completamento del processo di liquidazione dello stesso ente, quantificando i relativi oneri. Inoltre, si prevede la sospensione, non oltre il 31 dicembre 2023, delle procedure esecutive e dei giudizi di ottemperanza nei confronti dell’EIPLI, dell’efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento, notificate ed in corso di notifica da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, dei pagamenti dei ratei in favore di Agenzia delle Entrate già scaduti o in corso di scadenza. Al fine di favorire la predisposizione del piano di riparto sino alla data di deposito dello stesso, il giudice dell’esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza a carico dell’ente (comma 2).

Infine, gli oneri, pari a 900.000 euro per l’anno 2023, sono posti a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Minori spese correnti

 

Riduzione tabella  A MIPAAF (comma 4)

 

0,900

 

 

 

0,900

 

 

 

0,900

 

 

Minori entrate tributarie

 

Sospensione fino al 2023 cartelle pagamento nei confronti di EIPLI? Erario (comma 2)

 

 

 

 

 

0,650

 

 

 

0,650

 

 

Sospensione fino al 2023 cartelle pagamento nei confronti di EIPLI ? Altri enti (comma 2

 

 

 

 

 

0,250

 

 

 

0,250

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la ratio sottesa alla norma in esame è quella di completare il processo di liquidazione dell’EIPLI, accelerando la trasformazione in atto dell’ente nella società pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che la relazione tecnica non fornisce i relativi elementi informativi e che gli stessi non emergono dall’esame del presente decreto presso il Senato, appare necessario acquisire i dati posti a base della quantificazione degli oneri, che sono peraltro configurati come limite di spesa, pur a fronte di spese di carattere non comprimibile e modulabile.

Si evidenzia altresì che gli oneri indicati dal prospetto riepilogativo sono espressamente riferiti alla sospensione delle cartelle di pagamento nei confronti dell’EIPLI: in occasione di precedenti proroghe (cfr. legge di bilancio 2022, commi 844 e 845) la relazione tecnica quantificava altresì oneri collegati al rinnovo di contratti a tempo determinato. Andrebbe quindi acquisita conferma che i contratti già sottoscritti siano idonei a coprire anche l’ulteriore periodo di proroga previsto dalla norma in esame, ai fini del completamento del trasferimento delle funzioni alla nuova società per azioni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 15 provvede agli oneri derivanti dalla sospensione fino al 2023 delle cartelle di pagamento nei confronti dell'Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI), pari a 900.000 euro annui per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2022-2024, allo scopo utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dall’approvazione della legge di bilancio per il triennio 2023-2025[168] e tenuto conto dell’ulteriore riduzione disposta, per l’anno 2023, dal comma 6 dell’articolo 15-bis del presente provvedimento. Ciò posto, appare tuttavia opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla registrazione del predetto importo di 900.000 euro per l’anno 2023 - come emerge dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica - sui soli saldi di fabbisogno e indebitamento netto, quali minori entrate tributarie, e non anche sul saldo netto da finanziare.  Siffatto chiarimento risulta utile anche al fine di verificare la corretta formulazione della norma in commento, che fa riferimento alla copertura di “oneri” derivanti dalle predette disposizioni e non già alla compensazione degli effetti finanziari dalle medesime prodotti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto.

 

Articolo 15, comma 3
(Termine per la modifica del regolamento di organizzazione del Ministero dell’agricoltura)

La norma novella il comma 2 dell’articolo 19-bis, del DL n. 4/2022, fissando in un anno, decorrente dall’entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge (rispetto ai sessanta giorni previsti nel testo anteriore della norma), il termine entro il quale il Ministero dell’agricoltura modifica il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica (comma 3).

Al comma 2 dell’articolo 19-bis, del DL n. 4/2022 non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferisce le finalità della disposizione e precisa che questa possiede natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato il contenuto ordinamentale della norma.

 

Articolo 15, comma 3-ter
(Monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura, modificando alcuni articoli del D.M. 29 marzo 2022 - proroga dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che non adempiono all’obbligo di istituzione del registro e di tenuta telematica delle operazioni di carico e scarico di cereali e farine presenti sul territorio nazionale (pagamento di una somma che va dai 500 ai 4.000 euro); conseguentemente è anche prorogato sino al 31 dicembre 2024 il periodo nel corso del quale il registro è utilizzato in via sperimentale e non si applicano le sanzioni indicate.

 

L’emendamento approvato al Senato, che introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 15, comma 3-quater
(Liquidità delle aziende agricole)

La norma, introdotta dal Senato, modifica il testo dell'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che, reca misure in favore del settore agricolo e della pesca. Più in particolare, il citato comma 1-quater prevede che, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole in relazione alla situazione di crisi determinata dall’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2022, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possano rinviare l'esecuzione di specifici controlli e adempimenti amministrativi previsti da norme vigenti al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

Le modifiche approvate estendono il periodo di efficacia del comma 1-quater sopra descritto fino al 31 dicembre 2023.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che in relazione all’introduzione della norma in esame non sono stati contabilizzati effetti finanziari, si rileva che la norma stessa è finalizzata a garantire la liquidità delle imprese agricole semplificando le procedure per l’erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche anche per l’anno 2023. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo per verificare se per tale anno debbano registrarsi effetti sul fabbisogno in relazione alla più celere erogazione di somme già stanziate in bilancio in favore delle imprese rispetto a quanto previsto nei tendenziali di finanza pubblica.

 

Articolo 15-bis
(Disposizioni in materia di accisa sulla birra)

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura, reca modifiche alla disciplina delle accise sulla birra. In particolare:

-         viene estesa anche al 2023 (in luogo di prevederla per il solo 2022) l’aliquota di accisa ridotta del 50 per cento (in luogo della riduzione del 40 per cento) per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;

-         viene altresì estesa al medesimo anno 2023 l’aliquota di accisa ridotta (del 30 o del 20 per cento, secondo il volume della produzione) già disposta nel 2022 in favore dei piccoli birrifici, ovvero con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri.;

-         l'aliquota di accisa relativa alla birra (determinata a legislazione vigente in 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato) è rideterminata, per il 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.

Si dispone, infine, che i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un’istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n.689, a scomputo dei successivi versamenti dell’accisa dovuta.

È incrementato di 810.000 euro per l’anno 2024 lo stanziamento del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8,15 milioni di euro per l’anno 2023 e in 350.000 euro per l’anno 2025 e pari a 810.000 euro per l’anno 2024, si provvede, quanto a 8,15 milioni di euro per l’anno 2023 e a 350.000 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e, quanto a 810.000 euro per l’anno 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

 

L’emendamento approvato al Senato, che introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, ai fini della verifica delle stime riportate nella RT, appare necessario che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere anche in considerazione della destinazione, in misura pari a 810.000 euro per l’anno 2024, delle maggiori entrate derivanti dalle minori deduzioni sulle imposte dirette al Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi.

In proposito si evidenzia che, ai commi 985 e 986 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 che hanno previsto misure di riduzione dell’accisa sulla birra analoghe a quelle previste dalla norma in esame, con l’unica differenza di disporre un’aliquota per l’anno 2022 pari a 2,94 euro per ettolitro e per grado-Plato (in luogo dei 2,97 euro previsti dalla norma in esame), sono stati ascritti i seguenti effetti di gettito

 

 

2022

2023

2024

ACCISE

-12,45

0,00

0,00

IVA

-1,92

0,00

0,00

IRES/IRPEF

0,00

0,28

-0,13

IRAP

0,00

1,14

-0,49

TOTALE

-14,37

1,42

-0,62

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell’articolo 15-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, provvede agli oneri derivanti dalla rideterminazione dell’accisa sulla birra, valutati in 8,15 milioni di euro per l’anno 2023 e in 350.000 euro per l’anno 2025, nonché a quelli concernenti l’incremento - in misura pari a 810.000 euro per l’anno 2024 - del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 8,15 milioni di euro per l’anno 2023 e a 350.000 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2023-2025, di competenza del predetto Ministero;

- quanto a 810.000 euro per l’anno 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché, da un lato, l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione disposta, per l’anno 2023, dal comma 4 dell’articolo 15 del presente provvedimento e, dall’altro, le maggiori entrate appaiono sufficienti a fare fronte ai maggiori oneri. 

 

Articolo 16, commi 1 e 2
(Termini temporali di applicazione di norme in materia di enti sportivi e di lavoro sportivo)

Le norme – modificate durante l’esame al Senato - differiscono dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 il termine iniziale di applicazione di un complesso di norme in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo, di cui al D. Lgs. 36/2021 (e che intervengono, tra l’altro, sul regime fiscale e contributivo), inclusa la decorrenza delle abrogazioni esplicite connesse all’entrata in vigore delle suddette disposizioni (comma 1).

Con modifiche intervenute al Senato si prevede che l’applicazione dell’articolo 13, comma 7, del D. Lgs. 36/2021, relativo alla costituzione nell’ambito delle società sportive professionistiche di un organo consultivo che provveda, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi, avvenga a decorrere dal 1° luglio 2024.

Inoltre, sempre con modifiche introdotte in prima lettura, si prevede che i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo, che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986), nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del D. Lgs. 36/2021, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non possa superare l’importo complessivo di euro 15.000.

L’articolo 36, comma 6, del D. Lgs. 36/2021 prevede che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscano base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi detto limite, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

Su tale disposizione la RT relativa al D. Lgs. 163/2022, che ha introdotto l’attuale formulazione dell’articolo 36, comma 6, ha stimato una perdita di ritenuta a titolo di imposta all’aliquota del 23 per cento di competenza annua di circa 0,3 milioni di euro e di 0,02 e 0,01 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Contestualmente, viene altresì modificato il termine di decorrenza dell’abolizione del vincolo sportivo degli atleti (vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale); le disposizioni in esame, da un lato, sostituiscono il termine del 31 luglio 2023 con quello del 1° luglio 2023 e, dall’altro lato, operano un differimento del medesimo termine al 1° luglio 2024 per i tesseramenti in atto entro il 30 giugno 2023 e operanti dopo tale data (comma 2).  

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale afferma, in relazione al comma 1, che la modifica dei termini non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, la RT afferma altresì che la disposizione, relativa al vincolo sportivo con riferimento ai tesseramenti, riguarda la regolamentazione di rapporti tra privati e, pertanto, non produce effetti a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, nel prendere atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, si osserva che le disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2021, la cui entrata in vigore è differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2023, ricomprendono anche la modifica dei regimi tributari e previdenziali dei soggetti che svolgono a vario titolo attività sportive.

In particolare, la relazione tecnica riferita al D. Lgs. 36/2021 (AG 230 della XVIII legislatura) stima per l’articolo 35 (Trattamento pensionistico), che prevede l’iscrizione dei lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS, un saldo positivo nel decennio 2021-2030 tra maggiori entrate contributive e maggiori prestazioni a valere sul medesimo Fondo.

Ciò premesso, appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo al fine di verificare se dal differimento in esame possano determinarsi effetti finanziari diversi da quelli scontati a legislazione vigente, derivanti dall’applicazione differita al 1° luglio 2023 dei nuovi regimi tributari e previdenziali.

Riguardo alle modifiche intervenute al Senato, si rileva che le stesse prevedono per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo l’esclusione dell’importo complessivo di euro 15.000 dalla base imponibile ai fini fiscali per il periodo d’imposta 2023. Le disposizioni specificano che l’esclusione riguarda sia i compensi percepiti ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986), sia quelli ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del D. Lgs. 36/2021.

Come sopra ricordato, l’articolo 36, comma 6, del D. Lgs. 36/2021 prevede che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscano base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi detto limite, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

Posto che non vi sono osservazioni da formulare riguardo ai compensi ex articolo 36, comma 6, che avrebbero già riguardato l’esercizio 2023 in base alla legislazione previgente, la disposizione in esame, in base alla sua formulazione, sembra invece estendere la platea dei beneficiari con riferimento ai compensi ex articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986): in proposito, premessa l’opportunità di una conferma, appare necessario acquisire chiarimenti volti a verificare se l’estensione in oggetto sia suscettibile di determinare effetti apprezzabili per la finanza pubblica.

 

Articolo 16, comma 3
(Proroga del mandato degli organi dell’Istituto per il credito sportivo)

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo.  

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ricorda che l’analogo documento del Governo relativo alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 24, del DL 228/2021 ha dato atto che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l’Istituto per il credito sportivo ha un bilancio autonomo. Le modifiche in esame, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, preso atto dei chiarimenti portati dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 16, comma 4
(Concessioni degli impianti sportivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche)

Le norme prorogano le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2024.  

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, in materia di concessioni di impianti sportivi, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica.

Il Governo, nella Nota presentata durante l’esame al Senato, ha precisato che la scelta di prorogare le concessioni in essere è stata già precedentemente effettuata durante l’emergenza nazionale da COVID-19 quale misura di riequilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio e risulta essere tuttora necessaria alla luce degli effetti derivanti dall’aumento straordinario del costo dell’energia. Parimenti, in relazione alle concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali non sussiste alcuna problematicità rispetto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal momento che tale tipologia di concessioni non è stata presa in considerazione da quest’ultimo. Pertanto, in considerazione dei precedenti attuati e della natura eccezionale degli eventi attualmente in corso, si ritiene che la presente proposta normativa sia compatibile con la normativa europea in materia.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

 

Articolo 16, comma 5
(Trattenimento da parte della società Sport e salute S.p.A. delle somme per il pagamento dell'indennità per i collaboratori sportivi)

Le norme autorizzano la società Sport e salute S.p.A. a trattenere le somme ad essa trasferite per il pagamento di un’indennità connessa all’emergenza pandemica in favore di alcune categorie di collaboratori sportivi, di cui all’articolo 44, comma 13, del DL 73/2021, non ancora riversate all’entrata del bilancio dello Stato, non utilizzate e risultate eccedenti rispetto allo stanziamento originario. Con modifiche introdotte durante l’esame al Senato, si specifica che la società Sport e salute S.p.A. è autorizzata a impiegare parte delle somme per sostenere l’incremento dei costi di approvvigionamento energetico dei Centri tecnici federali e degli Organismi sportivi. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede, quanto a euro 14.522.582 per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.  

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

       (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

 

Trattenimento da parte della Società Sport e Salute Spa di somme non ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato e non utilizzate

 

 

 

 

 

14,253

 

 

 

14,253

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali

 

 

 

 

 

14,253

 

 

 

14,253

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Il Governo, nella Nota presentata durante l’esame al Senato, ha chiarito che l’importo pari a 14,5 milioni di euro corrisponde alle somme non utilizzate per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse alla pandemia, risultate eccedenti rispetto allo stanziamento. La Società Sport e Salute S.p.A., previa informativa alle competenti Autorità di governo, ha trattenuto tali risorse eccedenti in una contabilità separata, la quale ne impedisce l’utilizzo per diversa finalità. Tale trattenuta è stata effettuata allo scopo di far fronte al rischio derivante dal contenzioso che i potenziali aventi diritto alla misura avrebbero potuto attivare, con corrispondenti ricadute sul bilancio dell’ente. Tuttavia, il trascorrere del tempo ha ormai ridotto significativamente tale rischio di contenzioso. Poiché, ad oggi, le predette risorse non sono state utilizzate, si pone l’esigenza di impiegarle per una ulteriore misura a sostegno del settore relativa all’aumento dei costi dell’energia elettrica, la quale sostenga gli operatori, in proporzione all’aumento sopportato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell’articolo 16 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari ad euro 14.522.582 per l’anno 2023, derivanti dal trattenimento da parte della Società Sport e Salute Spa di somme ad essa trasferite non ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato e non utilizzate per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse alla pandemia, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare per le ragioni già esposte in riferimento al comma 8 dell’articolo 2. 

 

Articolo 16-ter
(Utilizzo dell’avanzo vincolato di amministrazione)

La norma, introdotta dal Senato, integra il testo dell’articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che, nel testo vigente consente agli enti territoriali e ai loro enti strumentali, al verificarsi di determinate condizioni, di svincolare quote di avanzo vincolato di amministrazione e di utilizzarle o per la copertura dei maggiori costi energetici o del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi conseguenti alla pandemia di COVID-19 o per erogare  contributi per attenuare la crisi delle imprese dovute ai rincari delle fonti energetiche. Le integrazioni aggiungono tra i possibili utilizzi anche il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che la disposizione si limita a individuare un’altra eventuale finalità di spesa cui destinare risorse già iscritte in bilancio senza peraltro fissare alcun obbligo a carico degli enti territoriali.

 

Articolo 17
(Proroga di termini in materia di editoria)

Normativa previgente. Articolo 11, comma 2-ter del D.L. n. 162/2019[169], nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell’informazione, autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti per l’acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della legge n. 237/1954, e dell’articolo 55, comma 24, della legge n. 449/1997, in essere alla data di entrata in vigore del decreto n. 162.

 

Le norme, modificate al Senato, prorogano al 31 dicembre 2023 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati dalle pubbliche amministrazioni con le agenzie di stampa, in essere al 1° marzo 2020[170]. All’attuazione della presente disposizione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 1).

Si autorizzano le amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche ad acquistare, tramite procedura negoziata, dalle Agenzia di stampa iscritte presso apposito elenco istituito presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali anche di carattere video fotografico (comma 2).

A tal fine, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri opera quale centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato, le articolazioni periferiche delle stesse, gli enti pubblici, le autorità amministrative indipendenti e, su richiesta espressa, gli organi costituzionali (comma 3).

Si prevede, altresì, che le medesime amministrazioni pubbliche possano acquistare servizi di carattere specialistico, settoriale, anche di carattere video fotografico attraverso le procedure del D.lgs. n. 50/2016[171] (comma 5).

Si stabilisce, quindi, l’elenco ove iscrivere le agenzie di stampa di rilevanza nazionale, che vengono individuate con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria. Tale decreto viene emanato sulla base degli elementi informativi forniti da un apposito Comitato chiamato a fornire una proposta recante, tra l’altro, specifici criteri e parametri per la definizione del fabbisogno e dei corrispettivi dei servizi acquisiti con la suddetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. (comma 4).

Il Comitato è composto da non oltre cinque component scelti tra i magistrati ordinari o amministrativi, i professori universitari di ruolo, anche in quiescenza, in materie economiche e giuridiche, gli avvocati con almeno 10 anni di esercizio professionale e i giornalisti professionisti di comprovata competenza ed esperienza professionale, Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi dispese o altri emolumenti comunque denominati.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che la proroga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 della scadenza dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le agenzie di stampa; tale scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2022 ai sensi all'articolo 11, comma 2-ter, del D.L. n. 162/2019.

La proroga semestrale non implica nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La proroga dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 dei contratti con le Agenzie di stampa, di cui al comma 1, comporta una spesa di 23 milioni di euro a valere sugli ordinari stanziamenti e nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, anno finanziario 2023.

Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 strutturano una procedura per l’individuazione delle Agenzie di stampa “di rilevanza nazionale” i cui servizi sono acquisiti dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, attraverso l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (articolo 63, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.

Si prevede, in particolare, che presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri venga istituito un apposito elenco delle Agenzie di stampa e che il predetto Dipartimento opera quale centrale di committenza, funzione quest’ultima già svolta ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 237/1954, nell’interpretazione autentica recata dall’articolo 55, c. 24, L. n. 449/1997.

Inoltre, è istituito un Comitato per la definizione del fabbisogno e del corrispettivo dei servizi acquisiti con l’utilizzo della procedura negoziata. Ai componenti del predetto Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. A tutte le attività connesse dalle disposizioni in esame, ivi incluso la tenuta dell’elenco e il supporto tecnico al predetto Comitato, provvede il Dipartimento per l’informazione e l’editoria con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni pertanto non determinano nuovi e ulteriori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[172] ha fornito i seguenti chiarimenti.

Sulla proroga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 della scadenza dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le agenzie di stampa, si è ribadito che la copertura degli oneri generati dalla proroga semestrale non implica nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Nella risposta si evidenzia come la proroga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 dei contratti con le Agenzie di stampa comporta una spesa di 46 milioni di euro a valere sugli ordinari stanziamenti e nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anno finanziario 2023.

Inoltre, sulle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si afferma come esse non generano nuovi e ulteriori oneri finanziari. L’acquisizione dei servizi dei servizi giornalistici ed informativi dalle agenzie di stampa rientra nelle competenze attribuite al Dipartimento, che già dispone di risorse umane e strumentali adeguate e dedicate a tale attività. Sotto il profilo delle risorse finanziarie, ai sensi della vigente normativa, il Dipartimento procede annualmente all’acquisizione dei servizi di agenzia di stampa per le Amministrazioni dello stato nei limiti delle disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministro; le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, nel definire una differente procedura non dispongono l’utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive a quelle reperibili nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. 

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento approvato dal Senato afferma che le modifiche di carattere procedurale ai commi 2, 4 e 5 non determinano nuovi o maggiori oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, sulla proroga prevista al comma 1 non si formulano osservazioni prendendo atto dei chiarimenti espressi dal Governo durante l’esame al Senato.

Per quanto concerne l’istituzione al comma 4 di un Comitato presso il Dipartimento dell'editoria della Presidenza del consiglio dei ministri, si prende atto che la disposizione in esame prevede che ai componenti non siano corrisposti emolumenti o rimborsi comunque denominati e non si formulano quindi osservazioni nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo - che da essa, anche in assenza di una clausola di invarianza specifica nel dispositivo, non derivino nuovi e maggior oneri ai fini delle relative esigenze di funzionamento e supporto amministrativo.

 

Articolo 17-bis
(Proroga dell’accesso ai contributi per l’editoria e loro determinazione)

Normativa vigente. L'articolo 96 del D.L. n. 104/2020[173] in tema di rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell’editoria prevede:

§  per il solo anno di contribuzione 2020, che le percentuali minime di copie vendute, siano determinate rispettivamente nel 25 per cento delle copie distribuite, per le testate locali, e nel 15 per cento delle copie distribuite, per le testate nazionali (comma 3);

§  limitatamente al contributo dovuto per l’annualità 2019, i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possano essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall’incasso del saldo del contributo. Il pagamento viene attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati; tale certificazione è trasmessa al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nel termine di dieci giorni dall’effettuazione dell’ultimo pagamento. In caso di mancato pagamento dei costi esposti per l’ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l’impresa decade dal diritto al pagamento dell’acconto, fermo restando l’obbligo in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse (comma 4).

§  sempre limitatamente all’anno di contribuzione 2020, qualora dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui all’articolo 8 del D.lgs. n. 70/2017, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l’annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all’articolo 11, comma 1, secondo periodo, del predetto D.lgs. n. 70 (comma 5).

A tal fine, si evidenzia come tali disposizioni hanno introdotto un regime derogatorio straordinario ai fini dell’accesso ai contributi diretti all’editoria ai sensi del D.lgs. n. 70/2017[174], orientato a neutralizzare i riflessi finanziari derivanti dalla crisi economica connessa all’epidemia da COVID-19 e a semplificare i relativi procedimenti amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

La norma, introdotta al Senato, interviene sulla disciplina sopra esposta nei seguenti termini:

§  le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 del all’articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024.;

§  il comma 4 del medesimo articolo 96 si applica, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per gli anni di contribuzione 2022 e 2023.

Infine, in caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga alcune misure agevolative in materia di editoria. In proposito andrebbe confermata la disponibilità delle relative risorse.

In particolare, si ricorda che, come in occasione di precedenti proroghe (da ultimo articolo 14, comma 2-ter, del D.L. n. 228/2021), alle disposizioni non sono stati attribuiti effetti di finanza pubblica, in quanto la contribuzione diretta alle imprese è finanziata, a legislazione vigente, a valere sugli ordinari stanziamenti del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione istituito dalla L. n. 198/2016, entro il limite delle risorse annualmente disponibili. In caso di richieste eccedenti tale limite, il contributo è infatti comunque rideterminato mediante riparto proporzionale.

 

Articolo 18
(Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e per il risanamento delle baraccopoli di Messina)

Le norme apportano modifiche all’articolo 42-bis del decreto-legge n. 23/2020 che reca misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa. Le modifiche differiscono dal 7 giugno 2022 al 7 giugno 2023 il termine per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e consentono di prorogare per due anni, in luogo di uno, la durata dell'incarico del Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa che è svolto a titolo gratuito (comma 1).

Si stabilisce altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il Presidente della Regione Siciliana subentra nel ruolo di Commissario straordinario del Governo per le baraccopoli di Messina, ai sensi dell’articolo 11-ter del decreto-legge n. 44 del 2021 (ruolo finora rivestito dal Prefetto di Messina). La durata dell’incarico del Commissario straordinario, nel testo originario fissata al 31 dicembre 2023, e poi stata prorogata al 31 dicembre 2024 con modifica approvata nel corso dell’esame presso il Senato (comma 2).

Nel corso dell’esame al Senato sono state, inoltre, approvate alcune modifiche al citato articolo 11-ter del decreto-legge n. 44/2021 che hanno stabilito:

·        che la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni di Commissario straordinario del Governo per le baraccopoli di Messina si componga di un massimo di dieci componenti in luogo dei sette previsti dalla norma vigente [comma 2-bis, lettera a)];

·        la possibilità di nomina di un sub-commissario il cui compenso non può superare 100.000 euro annui e la cui durata non può eccedere il 31 dicembre 2024 [comma 2-bis, lettera b)];

·        che nell’ambito delle eventuali risorse destinate alla gestione commissariale sono da considerare quelle derivanti dalla partecipazione a bandi e che le risorse in gestione sono destinate, in via privilegiata, all’acquisto di alloggi [comma 2-bis, lettera c)];

·        per le spese di personale e per il funzionamento della struttura è autorizzata la spesa di 163.856 euro per il 2023 e di 347.000 euro per il 2024 a cui si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014 (comma 2-ter).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, con riferimento alle norme recate dal comma 1, rammenta che per le spese connesse alla realizzazione del complesso ospedaliero di Siracusa, ai sensi del comma 5 del predetto articolo 42-bis, si provvede “a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze”. La relazione tecnica rammenta, altresì, che i fondi per la costruzione del nuovo complesso ospedaliero confluiscono in un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale intestata al Commissario straordinario, ai sensi del comma 4 dell’articolo 42 bis e che l’incarico del Commissario straordinario è svolto a titolo gratuito. Il citato articolo 20 della legge n. 67/1988 stabilisce che per la realizzazione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti è stanziato un importo complessivo di 34 miliardi di euro. Pertanto, le modifiche di cui al citato articolo 42 bis del decreto-legge n. 23 del 2020 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione alla formulazione del comma 2 presente nel testo originario del provvedimento, la relazione tecnica sottolinea che l'incarico in questione (Commissario straordinario del Governo per le baraccopoli di Messina), secondo quanto previsto dal citato articolo 11-ter, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 44/2021, è svolto a titolo gratuito. Inoltre, tenuto conto che le risorse finanziarie per spese di personale e di funzionamento della struttura a supporto del Commissario sono già previste fino alla fine dell’anno 2023, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica, come integrata nel corso dell’esame al Senato, ribadisce che le modifiche approvate nel corso di tale esame comportano oneri pari a 163.856 euro per l'anno 2023 e in 347.000 euro per l'anno 2024. Per quanto riguarda il personale impiegato dalla struttura commissariale, la relazione tecnica assume un onere per unità pari a 21.309 euro relativo al solo trattamento accessorio e che include gli oneri previdenziali e IRAP mentre per la nomina del sub commissario l’onere è di 100.000 euro aumentati a 132.700 includendo i contributi e l’IRAP. Ne consegue che l’onere per il 2024 è pari a 21.309 euro per 10 unità di personale + 132.700 euro per il subcommissario = 345.790 euro arrotondati a 347.000 euro. L’onere del 2023 è calcolato partendo dagli stessi dati, ma tenendo presente che sette unità sono già in servizio ai sensi della normativa vigente e che i compensi delle tre unità aggiuntive e del subcommissario saranno erogati per soli 10 mesi: da questo discende un ulteriore onere di 163.856 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2-ter dell’articolo 18 provvede agli oneri derivanti dall’ampliamento della struttura di supporto all’attività del Commissario straordinario per il risanamento della baraccopoli della città di Messina, pari a 163.856 euro per il 2023 e a 347.000 euro per il 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, per quanto riguarda l’anno 2023, pur rilevando che il Fondo in esame reca le occorrenti risorse per far fronte agli oneri ad esso imputati - giacché, come risulta da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che, per l’anno 2023, sul predetto Fondo risultano risorse residue pari a circa 49 milioni di euro - appare comunque necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle risorse medesime non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente, anche alla luce dell’utilizzo delle effettuate da altre disposizioni del provvedimento per l’anno 2023[175]. Per quanto riguarda invece l’anno 2024, andrebbe altresì acquisita una conferma da parte del Governo sia in merito all’esistenza delle occorrenti risorse sul predetto Fondo anche per l’anno 2024, sia in ordine al fatto che il loro utilizzo non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente, anche alla luce delle coperture effettuate per l’anno 2024 da altre disposizioni del provvedimento[176].

 

Articolo 19
(Proroga stipula convenzioni per sovvenzioni nell’ambito del progetto ecosistemi e dell’Unità tecnico-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania)

Le norme, modificando l'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50/2022, differiscono dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la stipula della convenzione per la concessione delle sovvenzioni relative al progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati” (comma 1).

Si rammenta che l'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50/2022 stanzia 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 a valere sul FSC periodo di programmazione 2021-2027 a favore del progetto Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati previsto dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Le nuove risorse sono destinate allo scorrimento, nei limiti della capienza, della vigente graduatoria. Si demanda ad un decreto ministeriale le modalità di controllo, monitoraggio, assegnazione ed erogazione delle risorse. Con il medesimo decreto è approvato un cronoprogramma procedurale che preveda la concessione delle sovvenzioni entro il 31 dicembre 2022.

Sono apportate modifiche all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre n. 136/2013 al fine di consentire il proseguimento, fino al 31 dicembre 2025, dell’attività dell’Unità Tecnica-Amministrativa (UTA), operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L’UTA svolge attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali, e di amministrazione straordinaria nella gestione dei rifiuti nella regione Campania (comma 2). Dal proseguimento dell’attività dell’UTA non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).

Si rammenta che l’UTA è stata istituita ai sensi dell’articolo 15 O.P.C.M. 28/ gennaio 2011, n. 3920. Successivamente l’articolo 5, comma 1 del decreto legge n. 136/2013 ne ha prorogato l’attività fino al 31 dicembre 2015. Il successivo comma 2 ha stabilito che il Presidente del Consiglio dei Ministri disciplini la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell'Unità Tecnica-Amministrativa, a valere sulle residue disponibilità presenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012. Il termine del 31 dicembre 2015 è stato, in seguito, più volte differito, da ultimo al 31 dicembre 2022 dall’articolo 5-bis del decreto legge n. 111/2019. Le relazioni tecniche riferite alle precedenti proroghe dell’attività dell’UTA non hanno registrato effetti finanziari riconducibili alla proroga stessa.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le norme del comma 1 hanno contenuto ordinamentale e le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri.

In merito ai commi 2 e 3, la relazione tecnica sottolinea che la proroga del termine di operatività dell’UTA e dei rapporti di lavoro in essere a tale data, è volta a garantirne la piena integrità e continuità operativa e rappresenta un'esigenza oggettiva per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

La parte più rilevante dell’attività dell’UTA attiene alla gestione del contenzioso che, allo stato attuale, genera una massa debitoria accertata di circa 101,7 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti i numerosi contenziosi in corso di definizione nel caso di pronunce giudiziali sfavorevoli per l’Amministrazione.

Nel corso del triennio 2023-2025, l’UTA, con le risorse disponibili e agli esiti delle attività di recupero intraprese e da intraprendere, sarebbe in grado di far fronte alle attività di estinzione della massa debitoria accertata e di eventuali nuove pronunce giudiziali sfavorevoli.

In particolare, la RT sottolinea come il contenzioso ha prodotto nell’anno in chiusura, 53 sentenze di cui 43 favorevoli o parzialmente favorevoli per un valore di circa 350 milioni di euro, a fronte di sentenze sfavorevoli per circa 34 milioni di euro.

Gli oneri necessari al funzionamento dell'UTA (compresi i costi per il conferente personale) anche per il triennio 2023-2025, comunque contenuti entro 1,5 milioni di euro annui, sono ampiamente e autonomamente assicurati dai proventi rinvenienti da piani di rientro attivi, già formalizzati ed operanti, relativi a specifiche posizioni debitorie verso l'UTA stessa del Comune di Salerno e del Comune di Napoli, senza alcun gravame sostanziale, quindi, per il bilancio dello Stato.

Nello specifico, il dato relativo ai costi di struttura (circa 1,5 milioni annui) si compone nel modo seguente:

a)    1,3 milioni di euro per gli oneri relativi al personale dirigenziale ed “in comando” (2 dirigenti+30 unità + 3 PTU);

b)   175 mila euro per i consulenti dell’Avvocatura di Stato e della Corte dei Conti (5 unità);

c)    32 mila euro per compensi professionali esterni (1 unità) per cui persiste la necessità di avvalimento ed assolutamente non soggetta a stabilizzazione.

Con atti stragiudiziali, infatti, di rep. n. 74/2018 in data 21.6.2018 e rep. n. 82/2019 in data 9/12/2019 tra l'UTA e, rispettivamente, il Comune di Salerno e il Comune di Napoli, sono assicurate regolari rimesse annuali, pari a € 1.249.182,89 da parte del Comune di Salerno e € 4.387.588,64 da parte del Comune di Napoli, per complessivi € 5.6.36.771,53/anno, che sicuramente copriranno il periodo di proroga triennale.

La certezza, quindi, anche di tali sole risorse finanziarie, fondate su atti formali e già in corso di regolare esecuzione da parte dei Comuni di Salerno e Napoli, non gravanti sul bilancio dello Stato in quanto frutto dell'autonoma attività dell'UTA di recupero- giudiziale e stragiudiziale-di proprie posizioni creditorie, garantisce ampiamente la copertura di tutti gli oneri di funzionamento dell'UTA medesima per il triennio 2023-2025, inclusi quelli, prevedibilmente nuovi e maggiori, connessi alla indefettibile transizione digitale prevista ed auspicata per ogni struttura della Pubblica Amministrazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al differimento del termine previsto per la stipula della convenzione per la concessione delle sovvenzioni relative al progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati” di cui al comma 1, dovrebbe essere fornita assicurazione che gli attuali tendenziali di finanza pubblica già scontino i nuovi profili di spesa che derivano dal differimento della fase attuativa del progetto, conseguente all’estensione del termine per la stipula della convenzione.

Con riferimento al proseguimento delle attività dell’UTA di cui al comma 2, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica che afferma che le disponibilità di bilancio sono idonee a garantire il funzionamento dell’UTA per un ulteriore triennio.

 

Articolo 20-bis
(Proroga del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate)

Le norme, introdotte al Senato, incrementano di 5 milioni di euro per l’anno 2023 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 81/2007. Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante riduzione del FISPE (Fondo per gli interventi strutturali di politica economica) di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282/2004.

 

La norma non è corredata di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato allo stanziamento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 20-bis provvede agli oneri derivanti dall’incremento del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Al riguardo, pur rilevando che il Fondo in esame reca le occorrenti disponibilità per l’anno 2023 - giacché, sulla base a un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto Fondo risultano per il medesimo anno risorse disponibili pari a circa 385,3 milioni di euro - appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che dall’utilizzo delle citate risorse non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso, anche tenuto conto delle ulteriori disposizioni del provvedimento che prevedono una stessa modalità di copertura.

 

Articolo 21
(Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)

La norma proroga dal 31 gennaio 2023 al 31 gennaio 2024:

·        i termini di efficacia di alcune disposizioni, alle quali rinvia l’art. 8, comma 2, del DL n. 7/2015, finalizzate a garantire la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI e AISE) e del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). Tra le disposizioni in riferimento figura, anche, quella concernente la possibilità di attribuire al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione (comma 1).

Alla norma originaria e all’art. 1, comma 17, del DL n. 228/2021, che ne ha da ultimo prorogato l’efficacia fino al 31 gennaio 2023, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

·        il termine, recato dall’art. 4, comma 2-bis, del DL n. 144/2005, entro il quale il Presidente del Consiglio, anche a mezzo del Direttore generale del DIS, può richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale (comma 2).

A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferisce che dal comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento delle attività di carattere operativo dei servizi di informazione continueranno ad essere finanziati nell’ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Viene, inoltre, precisato che la disposizione proroga la possibilità di attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, così da poter destinare il personale interno del comparto all’espletamento delle attività info-operative. Dall’attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato posto che il trattamento economico di tale personale, disciplinato dal regolamento di cui all’art. 21 della legge n. 124/2007, non prevede emolumenti aggiuntivi per lo svolgimento delle funzioni connesse all’attribuzione della predetta qualifica.

Con riferimento al comma 2 viene evidenziato che dall’attuazione di tale norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento delle previste attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell’ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che alle disposizioni oggetto di proroga da parte della norma in esame non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Si prende atto, altresì, di quanto riferito dalla relazione tecnica a sostegno della neutralità delle disposizioni in riferimento.

 

Articolo 22
(Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19)

La norma apporta le seguenti modificazioni all'articolo 31-octies del decreto-legge n. 137 del 2020:

•      la lettera a) proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il regime di sospensione di responsabilità previsto dall’articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 per gli eventuali inadempimenti degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato;

•      la lettera b) proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo per la definizione delle modifiche da apportare all'articolo 52, comma 7, della legge n. 234 del 2012, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in relazione agli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa.

Inoltre, modificando l’articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, si prevede che i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel registro nazionale aiuti siano prorogati per quelli in scadenza fino al 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023, per quelli in scadenza fino al 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024, per quelli in scadenza fino al 30 giugno 2024 al 30 settembre 2024 (sul punto la relazione illustrativa ricorda che gli aiuti fiscali si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti - RNA - di cui all’articolo 52 della legge n. 234 del 2012 nell’esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica assicura che le disposizioni dei commi 1 e 2 sono di tipo procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione illustrativa chiarisce che, considerato l’elevatissimo numero di aiuti individuali da iscrivere in base alla Sezione 3.1 e alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», la proroga si rende necessaria per consentire all’Agenzia delle entrate di effettuare le relative registrazioni entro i termini prescritti, tenendo conto degli ulteriori dati comunicati dai contribuenti con l’apposita autodichiarazione prevista dall’articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell'11 dicembre 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato il contenuto ordinamentale della norma.

 

Articolo 22-quater
(Fondo nuove competenze)

Normativa vigente. L’articolo 88, comma 1, del DL 34/2020 prevede che, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possano prevedere specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con finalizzazione di parte dell'orario di lavoro a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo è stato incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.

Infine, l’articolo 10-bis, comma 1, del DL 152/2021 ha ulteriormente incrementato il Fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

 

Le norme – introdotte dal Senato - modificano l’articolo 88, comma 1, del DL 34/2020, prorogando anche al 2023 la previsione che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possano realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, finalizzando parte dell'orario di lavoro a percorsi formativi con oneri a carico dell’apposito Fondo Nuove competenze.

Si ricorda che il DM 22 settembre 2022 ha finanziato il Fondo Nuove Competenze per 1 miliardo di euro con risorse dell'iniziativa REACT-EU affluite al Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” (PON SPAO). L’articolo 1, comma 2, del suddetto DM prevede che il rifinanziamento operi a copertura degli oneri connessi alle specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro, di cui all’articolo 88, comma 1, del citato DL 34/2020, sottoscritte entro il 31 dicembre 2022 e finalizzate a percorsi formativi dei lavoratori, da realizzarsi anche nel 2023.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame, che prorogano al 2023 la previsione che i contratti collettivi di lavoro possano realizzare rimodulazioni dell'orario di lavoro, finalizzando parte dell'orario di lavoro a percorsi formativi con oneri a carico dell’apposito Fondo Nuove competenze, non recano lo stanziamento di ulteriori risorse rispetto a quelle già previste a legislazione vigente sul Fondo per le nuove competenze in oggetto. Ciò premesso, alla luce del rifinanziamento di 1 miliardo di euro operato dal DM 22 settembre 2022, che include percorsi formativi da realizzarsi anche nel 2023, andrebbe chiarito se la proroga in esame consenta di sottoscrivere intese anche successivamente al 31 dicembre 2022, limite temporale fissato dal medesimo DM all’operatività del rifinanziamento. In tal caso, infatti, le relative intese stipulate nell’anno in corso sembrerebbero non trovare copertura nelle risorse del Fondo nuove competenze.

 



[1]    In un caso (Articolo 15, comma 1-quinquies) l’emendamento che ha introdotto la norma è di iniziativa parlamentare, ma il Governo aveva presentato un emendamento identico, poi ritirato: nella scheda si dà dunque conto della relazione tecnica riferita all’emendamento governativo.

[2]     Di cui all'articolo 1, comma 5, DL n. 150/2013.

[3]     Termini di cui all’articolo 1, commi 2 e 4, del DL 192/2014.

[4]     Di cui all'art. 1, comma 1148, lettera e), della legge n. 205/2017. Si tratta di assunzioni a tempo indeterminato presso le Amministrazioni dello Stato che si aggiungono a quelle previste dalle ordinarie facoltà assunzionali e che sono effettuate a valere su risorse stanziate su apposito fondo da ripartire.

[5]     Nella documentazione acquisita dalla 5ª Commissione. Cfr.: 5ª Commissione permanente - Comunicazione nella Seduta n. 31 del 24 gennaio 2023.

[6]     Nella documentazione acquisita dalla 5ª Commissione. Cfr.: 5ª Commissione permanente - Comunicazione nella Seduta n. 31 del 24 gennaio 2023.

[7]     Nella documentazione messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente.

[8]     Stipulate ai sensi dell'art. 78, comma 2 della legge n. 388/2000.

[9]     Nella documentazione acquisita dalla 5ª Commissione. Cfr.: 5ª Commissione permanente - Comunicazione nella Seduta n. 31 del 24 gennaio 2023.

[10]   Rispettivamente ai sensi di tre distinti provvedimento: dall’art. 5 del DPCM 24 aprile 2018, dall’art. 13 del DPCM 20 agosto 2019, e dall’art. 4 del DPCM 29 marzo 2022.

[11]   Nella documentazione acquisita dalla 5ª Commissione. Cfr.: 5ª Commissione permanente - Comunicazione nella Seduta n. 31 del 24 gennaio 2023.

[12]   Ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001.

[13]   Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale Concorsi ed esami - n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale Concorsi ed esami - n. 53 del 6 luglio 2021.

[14] In particolare, sul predetto fondo risulta ancora disponibile l’intero stanziamento previsto dalla legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022), pari a 100 milioni di euro.

[15]   In virtù della proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 disposta dall’art. 1, comma 3-bis, del DL n. 228/2021.

[16]   Di cui all’art. 1, comma 200, Della legge n. 205/2017.

[17]   Nella documentazione acquisita dalla 5ª Commissione. Cfr.: 5ª Commissione permanente - Comunicazione nella Seduta n. 31 del 24 gennaio 2023.

[18]   Di cui all'art. 155, del D.lgs. n. 267/2000.

[19]   Salvo eccezione indicate dalla stessa norma.

[20]   Mediante il rinvio all’applicazione dell’art. 9-ter, comma 5, del DL n. 137/2020.

[21]   In particolare, le risorse relative alla citata autorizzazione di spesa risultano iscritte sul capitolo 2735 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per un ammontare - nel quadro del vigente bilancio dello Stato - di 2.544.153 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, come risulta dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, recante la ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025.

[22]   In particolare, le risorse relative alla citata autorizzazione di spesa risultano iscritte sul capitolo 2563 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per un ammontare pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, come risulta dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, recante la ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025.

[23]   In particolare, le risorse relative alla citata autorizzazione di spesa risultano iscritte sul capitolo 2568 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per un ammontare pari a 339.845 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, come risulta dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, recante la ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025.

[24]   Tale piano gestionale è denominato “Attivazione del numero verde” e presenta una dotazione di 117.824 euro annui.

[25]   Tale piano gestionale è denominato “Servizio di interpretariato” e presenta una dotazione di 222.021 euro annui.

[26]   Sulle considerazioni critiche rispetto a tale modalità di copertura espresse dalla Corte dei conti, si veda, ad esempio, la Relazione quadrimestrale sulle tipologie delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri settembre-dicembre 2021, pagg. 4-5.

[27]   Si ricorda che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3059 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è stato istituito dall’articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per l’anno 2023, di 225 milioni di euro per l’anno 2024, di 210 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.

[28]   Ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. f) della legge 8 novembre 2000, n. 328.

[29]   Tale Fondo è iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[30]   Nel testo modificato da ultimo dall’art. 2, comma 6-quater, del DL n. 228/2021.

[31]   Di cui all’art. 10, coma 5, del DL n. 282/2004.

[32]   Si segnala che il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca una dotazione di circa 442,6 milioni di euro per l’anno 2023, 225,8 milioni di euro per l’anno 2024 e 305,9 milioni di euro per l’anno 2025, come risulta dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, recante la ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025.

[33] La norma fa salve specifiche riserve di posti indicati dall’art. 703, del D.lgs. n. 66/2010.

[34]   Individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

[35]   Di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

[36]   Posticipate di quasi un anno rispetto a quelle originariamente previste dall’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

[37]   di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

[38]   Nella documentazione acquisita dalla 5ª Commissione. Cfr.: 5ª Commissione permanente - Comunicazione nella Seduta n. 31 del 24 gennaio 2023.

[39]   Tale Fondo è iscritto sul capitolo 3051 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e presenta per l’anno 2023 una dotazione iniziale di circa 212 milioni di euro.

[40]   Si rammenta che l’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, prevede che, con legge di bilancio, le somme corrispondenti all’ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all’esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato, possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su apposti fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Si ricorda altresì che il predetto Fondo è iscritto sul capitolo 3051 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e reca, come risulta da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per l’annualità 2023, risorse pari a circa 208 milioni di euro.

[41]   Fermo restando quanto previsto per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma dall'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e fatti salvi gli effetti del periodico aggiornamento del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro.

[42]   I commi trattano della conciliazione agevolata delle controversie e della rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione in cui è parte l’Agenzia delle entrate e della regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

[43]   In particolare, tali oneri sono valutati in euro 860.000 per l’anno 2023, euro 130.000 per l’anno 2024, euro 30.000 per l’anno 2025, euro 40.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 20.000 per l’anno 2028 ed euro 10.000 per l’anno 2029, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 24,5 milioni di euro per l’anno 2023, 7,5 milioni di euro per l’anno 2024, 4,1 milioni di euro per l’anno 2025, 5,7 milioni di euro per l’anno 2026, 7 milioni di euro per l’anno 2027, 8,8 milioni di euro per l’anno 2028, 6,8 milioni di euro per l’anno 2029, 4,8 milioni di euro per l’anno 2030, 4,1 milioni di euro per l’anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l’anno 2032,

[44] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

[45]   Recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

[46]   Di cui all’articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 18/2020.

[47]   L. 30 dicembre 2021, n. 234. La disposizione in oggetto era già stata modificata dall'art. 20-ter, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, e, successivamente, dall'art. 1, comma 528, L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

[48]   L. 30 dicembre 2018, n. 145

[49]   Comma inserito dall'art. 12, comma 2, lett. c), D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, e, successivamente, modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, dall'art. 3-bis, comma 1, lett. c), nn. 1), 2), 3) e 4), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dall'art. 12-bis, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'art. 12, comma 3-quater, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52.

[50]   Di cui all’art. 58, comma 5-ter, del D.L. 69/2013.

[51]   Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. La disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 965, della L. 178/2020 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 960, della L. 234/2021.

[52]   Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

[53]   Di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 160/2019. Il comma ha istituito il Fondo Asili nido e scuole dell'infanzia per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

[54]   Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

[55]   Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 31 del 24 gennaio 2023.

[56]   Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

[57]   Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

[58]   Di cui all’art. 12, del D.lgs. n. 65/2017.

[59]   di cui all’articolo 5, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 65/2017

[60] Introducendo il comma 15-bis all’art. 22 del D.lgs. n. 75/2017.

[61]   Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica.

[62]   Già accordata ininterrottamente sin dall’anno scolastico 2016/2017

[63]   Di cui all’art. 1, comma 200, della L. 190/2014.

[64]   Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

[65]   Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 31 del 24 gennaio 2023.

[66]   Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica

[67]   Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica.

[68]   Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 198/2016.

[69]   Articolo 1, comma 504 della legge n. 178/2020, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

[70]   Articolo 1, comma 956 della legge n. 234/2021, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

[71]   Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

[72]   Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[73]   di cui all’articolo 1, comma 385, lettera h), della legge n. 208/2015, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

[74]   Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

[75]   Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

[76]   Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

[77]   Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 31 del 24 gennaio 2023.

[78]   Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

[79]   Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.

[80]   "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca"

[81]   Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

[82]   Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

[83]   Di cui all’art. 2, comma 7, lett. e), della legge n. 508/1999.

[84]   Di cui all'art. 14, comma 4-quater, del DL n. 36/2022.

[85] " Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

[86]   Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

[87]   Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

[88]   Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

[89]   di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del D.L. n. 22/2020, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica.

[90]   indicate all’articolo 1 della legge n. 163/2021, Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.

[91]   articolo 2 della legge n. 163/2021.

[92]   Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

[93]   Di cui all'art. 16, della legge n. 240/2010.

[94]   Di cui al comma 5 dell’art. 24 della legge n. 240/2010.

[95]   Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

[96]   Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

[97]   Di cui all’articolo 11, comma 3, del D.L. n. 91/2013, Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.

[98]   Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 31 del 24 gennaio 2023.

[99]   Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

[100] Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[101] Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

[102] incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[103] Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 31 del 24 gennaio 2023.

[104] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[105] Articolo 1, comma 631 della legge n. 197/2022, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

[106] Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

[107] all’articolo 1, comma 781, della legge n. 234/2021, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

[108] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

[109] di cui all'articolo 1, della legge n. 163/1985.

[110] Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

[111] Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

[112] Nella documentazione acquisita dalla 5ª Commissione. Cfr.: 5ª Commissione permanente - Comunicazione nella Seduta n. 31 del 24 gennaio 2023.

[113] Di cui all’art. 3, comma 7, del DL n. 80/2021

[114] Di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001.

[115] Decreto correttivo della cd. geografia giudiziaria.

[116] Nella documentazione acquisita dalla 5ª Commissione. Cfr.: 5ª Commissione permanente - Comunicazione nella Seduta n. 31 del 24 gennaio 2023.

[117] Il testo originario del decreto–legge fissa il suddetto termine al 28 febbraio 2023.

[118] Di cui all’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).

[119] Il comma 11 è stato sostituito con un nuovo testo al fine di tener conto delle modifiche apportate al comma 10 e dell’introduzione del comma 10-bis. Il testo originario del decreto-legge autorizzava la spesa di euro 1.143.499 euro per il 2023.

[120] Come disciplinati dall’art. 17-ter, comma 1, del DL n. 36/2022.

[121] In deroga alle disposizioni di cui all’art. 35, comma 5-ter, del D.lgs. n.165/2001,

[122] Di cui all’art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

[123] Anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

[124] Individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’art. 17, comma 2, del DL n. 221/2021.

[125] Di cui all’art. 1, comma 200 della legge n. 190/2014.

[126] Di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004.

[127] Si vedano, in particolare, gli utilizzi effettuati a valere sul Fondo per esigenze indifferibili per l’anno 2023 dagli articoli 5, comma 9, lettera d), capoverso b-septies), e 18, comma 2-ter, nonché gli utilizzati effettuati a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica per l’anno 2023 dagli articoli 3-bis, comma 2, e 20-bis, comma 2.

[128] Si segnala che il citato Fondo è iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che, come risulta anche da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in corrispondenza della data di pubblicazione del decreto-legge in esame, nel Fondo in questione è stato “accantonato” un importo corrispondente a quello oggetto di copertura.

[129] Tale Fondo è allocato sul capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

[130] Si vedano, in particolare, gli articoli 5, comma 9, lettera d), capoverso b-septies), 8, comma 11-quinquies, 10, comma 11-quinquies, e 18, comma 2-ter.

[131] Peraltro, da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul predetto Fondo risulta accantonato, a seguito della data di pubblicazione del presente decreto-legge, un importo equivalente a quello oggetto di copertura.

[132] Si vedano, in particolare, gli articoli 5, comma 9, lettera d), capoverso b-septies), 8, comma 11-quinquies, 10, comma 10-quater, e 18, comma 2-ter.

[133] Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

[134] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

[135] Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

[136] Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.

[137] Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 31 del 24 gennaio 2023.

[138] Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

[139] Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 31 del 24 gennaio 2023.

[140] Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

[141] Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

[142] Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 31 del 24 gennaio 2023.

[143] Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

[144] Norme in materia ambientale.

[145] La Commissione è incaricata dello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. La disposizione sopra richiamata è stata inserita dall’articolo 17, comma 1, lettera a) n. 2 del D.L. n. 4/2022, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

[146] Ai sensi dell’art. 73, comma 2, del DL n. 18/2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[147] Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

[148] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

[149] Articolo 7, comma 3 del D.L n. 120/2021, Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

[150] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

[151] Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

[152] Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.

[153] "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006.

[154] Come modificato dal DPCM 4 agosto 2022 e, adottato in attuazione dell’articolo 22, comma 1, del decreto legge n. 17/2022.

[155] Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

[156] all’articolo 1, comma 1, della legge n. 198/2016, Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

[157] In base a un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto Fondo (capitolo 2196 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) risultano per l’anno 2023 risorse disponibili pari a circa 122,8 milioni di euro.

[158] Previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69/2013.

[159] Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

[160] Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.

[161] Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

[162] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[163] Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

[164] Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 31 del 24 gennaio 2023.

[165] Di cui all’art. 69, comma 4, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare-COM).

[166] rilasciati ai sensi del D.lgs. n. 150/2012

[167] Si ricorda che la disposizione in esame ha autorizzato, per ciascun anno del periodo 1999-2002, la spesa di 250 miliardi di lire per le attività di competenza dell’allora Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti la ricerca e la sperimentazione in campo agricolo. Tali somme sono state, quindi, iscritte sul capitolo 7810 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale”, che prevede, per gli anni 2024 e 2025, uno stanziamento pari, rispettivamente, a 18.775.000 euro e a 20 milioni di euro.

[168] Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 303 della medesima data.

[169] Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

[170] data di entrata in vigore della legge n. 8/2021, di conversione del D.L. n. 162/2019.

[171] Codice dei contratti pubblici.

[172] Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 31 del 24 gennaio 2023.

[173] Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

[174] Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198/2016.

[175] Si vedano, in particolare, gli articoli 5, comma 9, lettera d), capoverso b-septies), e 9, comma 4-quater, lettera c).

[176] Si vedano, in particolare, gli articoli 5, comma 9, lettera d), capoverso b-septies), 8, comma 11-quinquies, e 10, commi 10-quater e 11-quinquies.