Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | Accordi tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio |
Riferimenti: | AC N.859/XIX |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 29/03/2023 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
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Camera dei deputati
XIX LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 859 e abb.
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Ratifica ed esecuzione di accordi con la Svizzera in materia di imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri
(Approvato dal Senato - AS 108 e abb.) |
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N. 49 – 29 marzo 2023
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La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Autorizzazione alla ratifica e ordine d’esecuzione
Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani
Modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri.
Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri
Ripartizione della compensazione finanziaria
Risorse finanziarie per i comuni di frontiera
Informazioni sul provvedimento
A.C. |
859 |
Titolo: |
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020; b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno |
Iniziativa: |
parlamentare e governativa |
Iter al Senato: |
sì |
Relatori per le Commissione di merito: |
Formentini, per la III Commissione; Osnato, per la VI Commissione |
Gruppi: |
Lega FdI |
Commissioni competenti: |
III Commissione (Affari esteri) e VI (Finanze) |
Il progetto di legge in esame, approvato dal Senato in un testo unificato[1], autorizza la ratifica e l’esecuzione di due Accordi tra Italia e Svizzera in materia di imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri.
Trattasi di: a) Accordo tra Repubblica italiana e Confederazione svizzera relativi all’imposizione dei lavoratori frontalieri per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 e norme di adeguamento dell’ordinamento interno; b) Protocollo che modifica la Convenzione tra Repubblica italiana e Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica di passaggio positivamente verificata da parte della Ragioneria generale dello Stato.
Si evidenzia che il provvedimento in esame è stato approvato al Senato in un testo unificato, risultante dall’abbinamento dell’AS 376, d’iniziativa governativa e provvisto di relazione tecnica, e dell’AS 108 d’iniziativa parlamentare. Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.
Nel corso dell’esame presso il Senato la Commissione Bilancio, in sede consultiva, ha dapprima richiesto una relazione tecnica sul testo unificato elaborato dalle Commissioni di merito (seduta del 27.12.2022). Il Governo ha depositato la relazione tecnica, specificando che essa era verificata positivamente a condizione che venisse espunto l'articolo 4 e fosse integrato l'articolo 12, comma 1, con il divieto, per i componenti del tavolo ivi previsto, di percepire compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (seduta dell’11.1.2023). La Commissione ha espresso parere non ostativo condizionato, ex art. 81 Cost., al recepimento delle due predette modificazioni (seduta del 17.1.2023): le due condizioni sono state recepite e sono confluite nel testo ora in esame.
In una successiva seduta, esaminando il testo delle Commissioni per l’Assemblea, la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole condizionato, ex art. 81 Cost., all’aggiornamento degli oneri e delle relative decorrenze nonché alla riformulazione dell’emendamento[2] in materia di NASpI che corrisponde all’articolo 7 del testo ora in esame (seduta del 31.1.2023): anche queste due condizioni sono state recepite e sono confluite nel testo ora in esame.
In seguito all’approvazione in prima lettura e alla trasmissione alla Camera, il 23 marzo u.s. è pervenuta presso la Camera la relazione tecnica di passaggio relativa al provvedimento in esame il cui contenuto costituisce oggetto di verifica nella presente Nota: la RT di passaggio risulta dunque aggiornata ed allineata al testo ora in esame.
Si esaminano a seguire le norme considerate dalla relazione tecnica (di passaggio, come sopra detto) e le altre disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Autorizzazione alla ratifica e ordine d’esecuzione
Le norme recano l’autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e l’ordine d’esecuzione (articolo 2) relativi agli Accordi in esame.
La relazione tecnica riferisce che le disposizioni possiedono carattere ordinamentale e non determinano effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.
ARTICOLO 3
Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani e franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani
Le norme prevedono che ai lavoratori frontalieri si applichino le disposizioni previste dall'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
In particolare, il nuovo regime, applicabile ai soggetti residenti nel territorio italiano che, successivamente all’entrata in vigore della norma in esame, diventino titolari di reddito di lavoro dipendente prestato in Svizzera in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, prevede quanto segue:
- per i frontalieri rientranti nella fascia dei 20 km dal confine, si passa da un’imposizione fiscale esclusiva in Svizzera ad una tassazione concorrente, in base alla quale il reddito è imponibile nel Paese di svolgimento dell’attività lavorativa (Svizzera) entro il limite dell’80% di quanto dovuto nello stesso Paese in base alle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Il Paese di residenza (Italia) applica poi le proprie imposte sui redditi (con una soglia di esenzione di 10.000 euro) ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell’altro Stato mediante l’applicazione del credito per imposte estere;
- per i frontalieri nella fascia oltre i 20 km dal confine, viene aumentata la soglia di esenzione del reddito da 7.500 a 10.000 euro, fermo restando il regime di tassazione concorrente in Svizzera e in Italia con applicazione del credito per imposte estere.
I redditi dei lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera.
In proposito la relazione tecnica precisa che la norma dispone che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, svolgono oppure che, tra il 31 dicembre 2018 e la data dell’entrata in vigore del provvedimento stesso, hanno svolto un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, con una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera.
La relazione tecnica afferma che ai fini della stima sono stati utilizzati i dati forniti dal Canton Ticino relativi ad un campione di frontalieri italiani in tale territorio. I lavoratori italiani nel Canton Ticino rappresentano la quasi totalità dei frontalieri italiani. Si ipotizza che ogni anno la quota di nuovi frontalieri sia pari al 5% della platea esistente fino ad un completo effetto di sostituzione fra nuovi e vecchi frontalieri a partire dal ventesimo anno dall’entrata in vigore della norma.
Applicando al reddito di lavoro dipendente la deducibilità di 10.000 euro prevista dalla norma, le aliquote medie di imposizione in Italia stimate con il modello di microsimulazione IRPEF, attribuendo il credito di imposta per le imposte trattenute in Svizzera, la relazione tecnica stima i seguenti effetti sul gettito, su base annua, dovuti all'introduzione della norma, nell'ipotesi che l'Accordo si applichi a decorrere dall'anno d'imposta 2024:
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la relazione tecnica quantifica gli effetti di maggior gettito derivanti dalla nuova disciplina introdotta dall’Accordo relativo all’imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri, al netto degli effetti di minor gettito derivanti dall’incremento della franchigia della soglia di esenzione del reddito da 7.500 a 10.000 euro relativa ai “nuovi” lavoratori frontalieri residenti in Italia, ossia a quelli non compresi nel cosiddetto regime transitorio, di cui all’articolo 4, e dalla deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria, disposta dall’articolo 5 per tutti i lavoratori frontalieri residenti in Italia.
Ciò posto, nell’evidenziare che, con riferimento alla predetta quantificazione, la relazione tecnica afferma che essa è stata effettuata utilizzando il modello di microsimulazione IRPEF, con applicazione del nuovo limite di esenzione ai nuovi lavoratori frontalieri, considerando il credito di imposta riconosciuto per le imposte corrisposte in Svizzera, si rileva che, in assenza dei dati e delle ipotesi poste alla base della quantificazione del predetto maggior gettito – peraltro utilizzato come fonte di copertura finanziaria dall’articolo 13, comma 1, lettera c) - non appare possibile verificare la stima effettuata.
Pertanto, ai fini della verifica della quantificazione in esame, appare necessario che il Governo fornisca elementi di dettaglio riguardo:
- alla platea interessata dall'applicazione delle nuove norme, esplicitando il numero dei lavoratori frontalieri per i quali troverà applicazione il nuovo regime e il numero di quelli ai quali dovrà applicarsi il predetto regime transitorio;
- all'anno di imposta con riferimento al quale sono stati tratti i dati utilizzati ai fini della stima;
- agli importi dei redditi considerati e all'aliquota media applicata;
- al valore del credito di imposta riferito al prelievo operato in Svizzera;
- agli effetti di minor gettito della deducibilità dal reddito complessivo prevista dall'articolo 5 dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria versati in Svizzera dai lavoratori frontalieri residenti in Italia.
Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani
La norma dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, il limite di reddito indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge n. 147/2013, è fissato in 10.000 euro (quindi elevato da 7.500 euro a 10.000 euro).
In proposito si evidenzia che il citato comma 175, al momento della sua introduzione, prevedeva che, a decorrere dall’anno 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di perdita di gettito IRPEF, di competenza annua, pari a circa 24,8 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a 1 e 0,3 milioni di euro.
Successivamente il comma 690 della legge n. 190 del 2015 ha incrementato da 6.700 a 7.500 euro annui la prevista franchigia IRPEF. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di perdita di gettito IRPEF di competenza annua pari a circa 2,7 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a 0,15 e 0,05 milioni di euro.
La relazione tecnica afferma che per i nuovi frontalieri svizzeri entro il raggio di 20 km dal confine svizzero che in base al nuovo Accordo verseranno l'IRPEF applicando per la prima volta la franchigia, la stima degli effetti finanziari è compresa nell'ambito della valutazione del gettito IRPEF contenuta nella stima dell'articolo 3. Per gli altri soggetti, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, tramite il modello di microsimulazione IRPEF si stima che l'elevazione dell'esenzione a 10.000 euro per i soggetti frontalieri determini una variazione di gettito IRPEF di competenza annua di circa -10,4 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di -0,6 e -0,2 milioni di euro.
Considerando la decorrenza della disposizione dall'anno di applicazione dell'Accordo in esame, ipotizzata nell'anno 2024, si riporta di seguito l'andamento finanziario:
|
2024 |
2025 |
2026 |
IRPEF |
0 |
-18,1 |
-10,4 |
Addizionale regionale |
0 |
-0,6 |
-0,6 |
Addizionale comunale |
0 |
-0,3 |
-0,2 |
Totale |
0 |
-19,0 |
-11,2 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la relazione tecnica afferma che la quantificazione dell’onere derivante dall’incremento della franchigia di esenzione per i redditi prodotti dai lavoratori frontalieri residenti in Italia, da 7.500 a 10.000 euro, disposta dall’articolo 4, è stata effettuata mediante l’utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, impiegando i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, relative quindi ai redditi IRPEF dell'anno 2018. Ciò posto, nel rilevare che in assenza dei dati e delle ipotesi posti alla base della quantificazione non appare possibile verificare la stima effettuata - sebbene la stessa risulti sostanzialmente in linea con le quantificazioni effettuate da precedenti relazioni tecniche[3] - appare necessario che il Governo, da un lato, fornisca i dati e le ipotesi posti a base della quantificazione e, dall’altro, chiarisca le ragioni del mancato utilizzo di dati più recenti rispetto alle dichiarazioni dei redditi del 2019, posto che tali dati dovrebbero essere al momento disponibili.
Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri e non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro.
Le norme prevedono che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell’Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa, sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione Svizzera (articolo 5).
Inoltre, si dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell’Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa (articolo 6).
La relazione tecnica afferma che l’articolo 5 determina un minor recupero IRPEF già incluso nella stima complessiva del gettito della stessa imposta effettuata per l'articolo 3. Con riferimento all'articolo 6, si tratta di misura volta a dare maggiore certezza circa l'applicazione dello stesso trattamento tributario già previsto a legislazione vigente per analoghe prestazioni erogate in Italia. La precisazione si rende necessaria alla luce del nuovo trattamento tributario dei redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri svizzeri entro il raggio di 20 km dal confine disposto dall'Accordo. Alla luce di quanto esposto la misura di esenzione non determina effetti finanziari rispetto né a quanto scontato nelle previsioni del Bilancio dello Stato né rispetto alla stima del gettito IRPEF derivante dall'Accordo effettuata per l'articolo 3, che non tiene conto dei suddetti assegni.
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla deducibilità dei contributi obbligatori prevista dall’articolo 5, si rinvia a quanto già rilevato in ordine all’articolo 3; con riguardo invece all’articolo 6, ossia alla non imponibilità degli assegni familiari erogati ai lavorati frontalieri dagli Enti di previdenza svizzeri, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l’assenza di effetti finanziari derivanti dalla disposizione rispetto a quanto già scontato nei saldi di finanza pubblica.
Modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri.
Le norme, introdotte dal Senato, prevedono che per i lavoratori frontalieri, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), in deroga all’articolo 4 del D. Lgs. 22/2015, sia calcolata per i primi tre mesi in misura pari all’importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera. Tale previsione non si applica qualora l’importo della NASpI italiana risulti comunque superiore all’indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera (commi 1 e 2).
Ai suddetti lavoratori la contribuzione figurativa è riconosciuta secondo le modalità di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 22/2015[4], calcolata “come se l'importo della NASpI sia stato erogato ai medesimi lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso D. Lgs. n. 22” (così, testualmente, la norma) (comma 3).
La contribuzione figurativa qui in evidenza è rapportata alla retribuzione, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso. E non è presa in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile se di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni; rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile.
Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del DL 154/2008[5] (comma 4).
Infine, salvo quanto previsto al comma 4, si dispone che le disposizioni in esame non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che all’attuazione dei relativi adempimenti le amministrazioni interessate provvedano con l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 5).
La relazione tecnica afferma che dall’analisi degli archivi gestionali INPS condotta sull’anno 2021 risultano circa 5.900 lavoratori frontalieri beneficiari di trattamento NASpI, 5.700 dei quali Frontalieri Svizzeri.
Considerando che la normativa Svizzera prevede che l’importo della disoccupazione sia pari al 70% dell’ultima retribuzione, il maggior onere mensile per ciascun lavoratore per l’anno 2021 derivante dal calcolo della prestazione Naspi nella misura del 70% della retribuzione percepita, rispetto alla prestazione erogata a legislazione vigente, è risultato mediamente pari a 1.250 euro.
Pertanto, il maggior onere complessivo per l’anno 2021 derivante dalla nuova modalità di calcolo della NASpI per tutti i lavoratori frontalieri, proposta dall’emendamento in esame, per i Frontalieri Svizzeri risulta essere di 21,4 milioni di euro.
Nella tabella seguente viene riportato il maggior onere nel decennio 2023-2032 calcolato nell’ipotesi di invarianza della platea dei beneficiari e sviluppando le retribuzioni sulla base dei parametri contenuti nel NADEF di novembre 2022.
(milioni di euro)
Anno |
Maggior onere per NASpI |
2023 |
22,8 |
2024 |
23,6 |
2025 |
24,2 |
2026 |
24,9 |
2027 |
25,6 |
2028 |
26,3 |
2029 |
27,0 |
2030 |
27,7 |
2031 |
28,4 |
2032 |
29,2 |
La RT afferma inoltre che tale maggior onere sarà integralmente rimborsato dallo Stato presso cui il lavoratore frontaliere ha prestato l’attività lavorativa ai sensi dell'articolo 65, commi 6, 7 e 8 del Regolamento CE n. 883/04 e dell'articolo 70 del Regolamento CE n. 987/09. L’articolo in esame non genera effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato, ma un onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari 5,35 milioni di euro per l’anno 2023, compensato mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.
Per quanto attiene l’onere per copertura figurativa, la RT afferma infine che nulla varia rispetto alla normativa vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni prevedono che per i lavoratori frontalieri italiani, in caso di disoccupazione, l’indennità della NASpI sia calcolata per i primi tre mesi in misura pari all’importo erogabile ai sensi della legislazione svizzera, a meno che l’indennità prevista dalla legislazione italiana non sia di importo più elevato rispetto a quella elvetica[6].
In proposito, preso atto della RT di passaggio fornita dal Governo, si osserva che la quantificazione dei maggiori oneri in essa contenuta[7] risulta coerente con i parametri ivi esposti. La RT afferma inoltre che tali maggiori oneri saranno integralmente rimborsati dallo Stato presso cui il lavoratore frontaliere ha prestato l’attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 65, commi 6, 7 e 8, del Regolamento 883/04 e dell'articolo 70 del Regolamento CE 987/09[8].
In questo quadro, la norma di copertura si limita a provvedere alla sola compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del DL 154/2008.
Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca i passaggi logico-argomentativi attraverso i quali gli oneri rappresentati dalla RT per gli anni 2023-2032 debbono essere compensati nella misura di 5,35 milioni di euro solo limitatamente ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto e all’esercizio 2023; ciò anche in considerazione del fatto che la medesima RT afferma, invece, che il maggior onere sarà “integralmente” rimborsato dallo Stato presso cui il lavoratore frontaliere ha prestato l’attività lavorativa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 7, comma 4, provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto associati alle disposizioni in materia di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani, pari a 5,35 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. In proposito, si ricorda che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca uno stanziamento iniziale di bilancio in termini di cassa per l’anno 2023 di euro 396.088.156 e che, sulla base di un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, al momento risultano disponibili per il medesimo anno circa 89 milioni di euro. Al riguardo, preso atto della congruità dello stanziamento utilizzato a compensazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Il successivo comma 5 stabilisce che, fatto salvo quanto testé illustrato, all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, dal punto di vista formale, non si hanno osservazioni da formulare.
Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri
La norma prevede che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dall'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dai soggetti frontalieri residenti in Svizzera, siano ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La relazione tecnica afferma che, a legislazione vigente, le remunerazioni dei lavoratori frontalieri sono imponibili solo nello Stato in cui l'attività dei frontalieri stessi viene svolta.
Sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2019, i soggetti che hanno indicato la residenza in Svizzera, percettori di reddito di lavoro dipendente in regioni italiane confinanti con la Svizzera, risultano essere circa 570 unità. Per tali soggetti si stima un ammontare di IRPEF dovuta, ridotta di ¼ per tener conto degli effettivi frontalieri, di circa 9,3 milioni di euro di imposta netta e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di 0,5 e 0,2 milioni di euro. Applicando la riduzione del 20 per cento, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di 1,9 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di 0,1 e 0,04 milioni di euro.
Considerando la decorrenza della disposizione dall'anno di applicazione dell’Accordo in esame, ipotizzata nell'anno 2024, si riporta di seguito l'andamento finanziario
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dall'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dai soggetti frontalieri residenti in Svizzera, siano ridotte del 20 per cento. Al riguardo, ai fini della quantificazione delle minori entrate derivanti da tale disposizione, la RT, da un lato, fornisce il numero dei soggetti interessati (570 unità) riducendolo di ¼ per tener conto dei “frontalieri effettivi”, dall’altro, utilizza i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019 relative quindi ai redditi IRPEF dell'anno 2018. Ciò posto, al fine di verificare la prudenzialità della stima effettuata, in primo luogo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito all’ipotesi di considerare la platea dei frontalieri effettivi costante nel tempo; in secondo luogo, con riferimento all’utilizzo di dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, così come osservato in relazione all’esame di precedenti articoli, sarebbe opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo stesso circa le ragioni del mancato utilizzo di dati più recenti.
Ripartizione della compensazione finanziaria
La norma interviene sul sistema dei cosiddetti “ristorni” ossia le somme dovute dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria.
I ristorni, a legislazione vigente, sono disciplinati dall’Accordo del 1974 fra Italia e Svizzera per eliminare le doppie imposizioni (L. n. 386/1675)
Ai sensi del vigente Accordo, ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese deve versare ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - delle remunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni. Dopo una fase iniziale, la compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40% dell'ammontare lordo delle imposte sulle remunerazioni, pagate durante l'anno solare dai frontalieri italiani.
Ai sensi della vigente legge di ratifica i ristorni sono versati in un conto corrente (italiano) di Tesoreria[9] ed affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato[10] ai fini della correlativa assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze[11]. L’ultimo riparto risulta effettuato con il D.M. (7.12.2021).
Quanto all’ammontare, negli ultimi anni i ristorni risultano i seguenti (importi in euro):
dai rendiconti (totale pagato in termini di cassa):
2017: 71.396.859
2018: 73.703.779
2019: 76.782.255
2020: 76.782.255
2021: 92.535.088
dai preventivi (decreto di riparto in capitoli, in termini di competenza):
2022: (non disponibile)
2023: 82.757.287
La norma ora in esame prevede che:
a) i ristorni – precedentemente previsti senza un limite di durata - siano versati sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033;
b) i ristorni siano riferiti ai soli lavoratori frontalieri attuali, escludendo dalla base di calcolo i cosiddetti “nuovi” frontalieri ossia – in sintesi – coloro che acquisiranno la qualità di frontalieri dopo l’entrata in vigore del nuovo accordo italo-elvetico (comma 1).
Si conferma che i ristorni sono pari al 40% dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani (comma 2) e che il versamento avvenga in franchi svizzeri con le modalità, sopra indicate, già previste a legislazione vigente (comma 3).
La relazione tecnica descrive in primo luogo le norme.
La relazione tecnica, poi, stima gli effetti delle norme ipotizzando che la platea di soggetti a cui le stesse si applicano si riduca del 5 per cento (quota annua ipotizzata di nuovi frontalieri che sostituiscono i vecchi).
Si rammenta che a fronte dei nuovi frontalieri non trovano più applicazione le norme transitorie in esame per cui i versamenti corrisposti dai cantoni svizzeri ai sensi del presente articolo si riducono.
La relazione tecnica poi fornisce un prospetto riepilogativo dell’andamento finanziario della norma “considerando il dato degli ultimi ristorni disponibili”.
Effetti sui ristorni (Maggiori spese in milioni di euro) |
|
2024 |
0 |
2025 |
4,5 |
2026 |
8,9 |
2027 |
13,4 |
2028 |
17,8 |
2029 |
22,3 |
2030 |
26,7 |
2031 |
31,2 |
2032 |
35,6 |
2033 |
40,1 |
2034 |
44,5 |
2035 |
49 |
dal 2036 |
89 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma interviene sul sistema dei “ristorni”, ossia delle compensazioni finanziarie che, sulla base del vigente Accordo Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, i Cantoni svizzeri di confine versano annualmente all’Italia a beneficio dei comuni italiani di confine. In particolare, la norma conferma le vigenti modalità di calcolo e di versamento dei ristorni, ma ne dispone la cessazione dall’anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033 e una limitazione dell’ambito di applicazione, prevedendo che i predetti Cantoni versino ogni anno, per ciascun anno di riferimento, sino all’anno fiscale in corso a tale data, il 40 per cento dell’ammontare lordo dei compensi corrisposti ai lavoratori frontalieri italiani assoggettati al cosiddetto regime transitorio, ossia ai lavoratori con contratto di lavoro già in essere, escludendo invece i “nuovi” frontalieri dalla base di calcolo.
La relazione tecnica si fonda, da un lato, sull’ipotesi che l’importo annuo dei ristorni sia di circa 89 milioni di euro e sul fatto che esso sarà comunque garantito ai comuni interessati a decorrere dall’anno 2025 attraverso l’istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito fondo di pari ammontare[12], dall’altro, sull’ipotesi che la platea dei lavoratori interessati possa ridursi progressivamente nell’ordine del 5% all’anno.
L’onere netto che ne deriva a carico del bilancio dello Stato risulta pertanto crescente, in quanto calcolato per differenza tra l’onere fisso derivante dai ristorni riconosciuti ai comuni e l’introito derivante dal versamento da parte dei Cantoni di confine di parte dei tributi pagati dai lavoratori frontalieri, che risulta invece via via decrescente in ragione della progressiva riduzione della platea dei lavoratori interessati.
Tanto premesso, con riferimento al profilo temporale degli oneri, andrebbero chiarite le ragioni per le quali nella relazione tecnica la riduzione dell’onere lordo che si determina in conseguenza dei predetti versamenti si verifichi fino all’anno 2035, anziché fino all’anno 2034, come invece sembrerebbe dal tenore letterale della norma che prevede la prosecuzione dell’attuale sistema di ristori “sino all’anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033” (comma 1) e il conseguente versamento “nel corso del primo semestre dell’anno successivo a quello a cui la compensazione finanziaria si riferisce” (comma 2 ), ossia nel primo semestre dell’anno 2034. Va sottolineato che, ove tale interpretazione fosse confermata, l’onere per l’anno 2035 risulterebbe pari a 89 milioni di euro, anziché a 49 milioni di euro, come invece indicato nella RT.
Risorse finanziarie per i comuni di frontiera
La norma, per il periodo transitorio previsto fino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033, attribuisce ai comuni italiani di frontiera, un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 9 effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974 (comma 1). Al termine del predetto periodo transitorio, ai comuni italiani di frontiera in esame è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento (comma 2). Per tali finalità è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 (comma 3).
In occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della commissione mista (prevista all’articolo 6 dall'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri), i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Si specifica che alla suddetta Commissione mista può partecipare il presidente dell'Associazione dei comuni di frontiera, previa intesa con le autorità competenti dei due Stati, e che ai partecipanti alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. (comma 4).
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo. In ogni caso il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie del contributo, non può eccedere la quota del 3 per cento (comma 5). Infine, le somme relative al finanziamento di 89 milioni sopra indicato possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo (comma 6).
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed evidenzia che il comma 4 non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica in considerazione dell'apposizione di una specifica clausola di invarianza finanziaria.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui al comma 5 concernono aspetti meramente procedurali o definitori delle modalità di riparto e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La relazione tecnica, infine, esplicita che il comma 6 non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce un fondo, con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, volto a riconoscere ai comuni di frontiera un contributo corrispondente all’importo dei “ristorni” (su cui vedasi l’articolo 9) già corrisposti dalla Svizzera all’Italia nel 2019 (commi 1-3), da ripartire con decreto ministeriale (comma 5), anche sulla base dei dati forniti dalla Commissione mista già prevista dall’Accordo contro le doppie imposizioni del 1974 (comma 4), e utilizzabile in parte corrente fino al 50% del suo ammontare (comma 6).
In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che l’onere per l’istituzione del fondo è pari all’entità dello stanziamento, che i commi 5 e 6 ne disciplinano le modalità di utilizzo e di riparto nell’ambito delle risorse disponibili e che il comma 4 disciplina una funzione attribuita alla Commissione mista già prevista a legislazione vigente.
Per quanto riguarda la decorrenza del fondo, dal 2025, si osserva che secondo il vigente Accordo i “ristorni” riferiti all’esercizio fiscale 2023 dovrebbero essere versati – dai Cantoni di confine in favore dei comuni italiani – nel primo semestre del 2024. Pertanto, per l’esercizio finanziario 2024, in mancanza dell’istituzione del fondo, le compensazioni in favore dei comuni di confine sembrerebbero dover essere assicurate sulla base del medesimo meccanismo procedurale attualmente vigente: circa tale ricostruzione sarebbe utile una conferma da parte del Governo, onde acquisire una rassicurazione circa la continuità, senza soluzioni, del flusso di risorse agli enti territoriali di frontiera.
La norma istituisce presso il MEF un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per il 2025, 21,16 milioni di euro per il 2026, 32,86 milioni di euro per il 2027, 44,76 milioni di euro per il 2028, 56,46 milioni di euro per il 2029, 68,06 milioni di euro per il 2030, 79,76 milioni di euro per il 2031, 91,66 milioni di euro per il 2032, 103,26 milioni di euro per il 2033, 115,06 milioni di euro per il 2034, 126,86 milioni di euro per il 2035, 102,96 milioni di euro per il 2036, 119,06 milioni di euro per il 2037, 135,36 milioni di euro per il 2038, 151,56 milioni di euro per il 2039, 167,66 milioni di euro per il 2040, 183,96 milioni di euro per il 2041, 200,06 milioni di euro per il 2042, 216,26 milioni di euro per il 2043, 232,46 milioni di euro per il 2044 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dal 2045 (comma 1).
Il Fondo è destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 10 (Cfr. supra) e al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori di tali comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera. Il comma 2 demanda ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri per la distribuzione delle risorse del Fondo alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai comuni italiani di frontiera individuati ai sensi dell’articolo 2, lettera b), punto i), dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame.
La relazione tecnica descrive le norme, ed in particolare afferma che il comma 2 concerne aspetti meramente procedurali e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce, presso il MEF, il Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, destinato – nelle zone in parola – al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale, al potenziamento delle infrastrutture e al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti. La norma individua la dotazione del Fondo, di carattere permanente, e ne demanda i criteri di riparto e di utilizzo a un decreto ministeriale. In proposito non si formulano osservazioni considerato che l'onere recato dalla norma è limitato allo stanziamento e che le misure cui lo stesso Fondo è destinato, essendo individuate in termini programmatici e generali, sono modulabili e programmabili sulla base delle risorse effettivamente disponibili.
Istituzione di un Tavolo interministeriale
La norma dispone l’istituzione presso il Ministero del lavoro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Tavolo interministeriale con il compito di discutere le proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.
Fanno parte del tavolo i rappresentanti dei ministeri del lavoro, dell’economia e degli affari esteri, nonché rappresentanti nazionali dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle amministrazioni locali di confine. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese, o altri emolumenti comunque denominati (commi 1 e 2).
La relazione tecnica afferma che, considerato che, in base a quanto previsto dalla norma, ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati, la stessa non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che la norma esclude espressamente la corresponsione di qualunque emolumento e rimborso spesa ai componenti del Tavolo interministeriale in ragione della loro partecipazione ai relativi lavori, appare comunque necessario che il Governo assicuri che alle attività del Tavolo il Ministero del lavoro provveda nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 13, comma 1, lettere da a) a c), fa fronte agli oneri derivanti dalle previsioni di spesa di cui agli articoli 4 e 8 del disegno di legge di ratifica, che disciplinano il regime fiscale applicabile ai redditi dei lavoratori frontalieri, nonché dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 10, comma 3, e 11, che istituiscono - rispettivamente - un Fondo per la concessione di un contributo statale ai comuni italiani di frontiera[13] e un Fondo destinato a progetti di sviluppo economico e sociale degli enti medesimi nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche[14].
Ai suddetti oneri, aventi carattere permanente e complessivamente quantificati in 1,6 milioni di euro per l’anno iniziale 2024, che aumentano progressivamente fino all’importo di 323,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2045, si provvede:
- quanto a 1,6 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze [lettera a)];
- quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 80,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 75,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 71,2 milioni di euro per l'anno 2028, a 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, a 62,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 57,8 milioni di euro per l'anno 2031, a 53,4 milioni di euro per l'anno 2032, a 48,9 milioni di euro per l'anno 2033, a 44,5 milioni di euro per l'anno 2034 e a 40 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali dei trasferimenti dai cantoni svizzeri da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 386[15], che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato [lettera b)];
- quanto ai restanti oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 3 [lettera c)].
Ciò posto, si prende preliminarmente atto della correttezza degli importi relativi agli oneri complessivi del provvedimento indicati all’alinea del comma 1 dell’articolo 13 e della loro concordanza rispetto alle risorse finanziarie reperite ai sensi dei citati mezzi di copertura di cui alle lettere da a) a c) del medesimo comma 1.
In merito alla prima modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare, giacché l’accantonamento oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità.
In merito alla seconda modalità di copertura, si rammenta che le risorse ivi richiamate sono quelle versate dai competenti organi svizzeri dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese in un conto aperto presso la Tesoreria italiana[16], che affluiscono in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato[17] ai fini della successiva riassegnazione, in relazione alle effettive esigenze, allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze[18] per la compensazione finanziaria in favore dei comuni italiani per le spese sostenute a causa dei lavoratori frontalieri che risiedono sul loro territorio e che esercitano un’attività dipendente sul territorio di uno dei predetti cantoni. In proposito, salvi i profili relativi alla quantificazione delle predette risorse, in relazione al progressivo venir meno del regime fiscale transitorio per i lavoratori frontalieri richiamato all’articolo 9, non si hanno osservazioni da formulare.
Si evidenzia peraltro che, in un’ottica prudenziale, il comma 2 del medesimo articolo 13 affida al Ministero dell’economia e delle finanze il monitoraggio delle suddette risorse al fine di assicurare il rispetto degli importi indicati alla lettera b) del comma 1, precisando che - qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi medesimi - il Ministro dell’economia e delle finanze assumerà tempestivamente le conseguenti iniziative di cui all’articolo 17, comma 12-bis, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica[19]. In proposito, si osserva che la disposizione in esame si riferisce essenzialmente a uno scostamento delle risorse da utilizzare con finalità di copertura rispetto alle rispettive previsioni, anziché, come previsto dalla richiamata norma della legge di contabilità, a uno scostamento degli oneri effettivi rispetto alle sottostanti previsioni di spesa. Su tale ricostruzione, appare utile una conferma da parte del Governo.
In merito alla terza modalità di copertura, si rileva preliminarmente che la lettera c) provvede ai “restanti oneri” derivanti dalle disposizioni richiamate dalla norma di copertura, che sono ricavabili indirettamente dal testo, in quanto pari alla differenza tra gli importi complessivamente indicati all’alinea del comma 1 e le risorse reperite ai sensi delle successive lettere a) e b) [20]. Al riguardo, alla luce degli importi delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 3, come risultanti da apposita tabella contenuta nella relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare, rilevandosi tuttavia che - al di là del tenore letterale della disposizione in commento - le predette maggiori entrate sembrerebbero integralmente utilizzate per le finalità di copertura dei citati oneri, anziché in “quota parte”, come previsto alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13. In merito alla correttezza di tale osservazione, appare utile acquisire un chiarimento da parte del Governo.
Si rileva, infine, che, pur in assenza di un’esplicita previsione al riguardo, il Ministro dell’economia e delle finanze dovrebbe intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sul punto, appare utile acquisire una conferma da parte del Governo.
[1] Cfr. AS 108 Alfieri e AS 376 Governo.
[2] 6.0.100
[3] Si vedano le relazioni tecniche riferite, rispettivamente, ai commi 175 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e 690 dell’articolo 1 della legge n. 190/2015.
[4] Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge n. 183/2014.
[5] Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.
[6] Si fa presente che le disposizioni in esame sono state introdotte al Senato a seguito dell’approvazione dell’articolo aggiuntivo 6.0.100 (testo 3). Il testo approvato recepisce la riformulazione, redatta in sede di 5^ Commissione Bilancio, posta quale condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, per l’espressione del parere non ostativo (Cfr: seduta pomeridiana n. 33 del 31/01/2023 della 5^ Commissione Bilancio)
[7] Si tratta di maggiori oneri di importo crescente, che vanno da 22,8 milioni di euro per l’anno 2023 fino ad arrivare a un massimo di 29,2 milioni di euro, per l’anno 2032.
[8] Si ricorda infatti che l’articolo 65, comma 6, del Regolamento CE 883/04 prevede che l'istituzione competente dell'ultimo Stato membro alla cui legislazione l'interessato era soggetto rimborsi all'istituzione del luogo di residenza l'intero importo delle prestazioni erogate da quest'ultima durante i primi tre mesi.
[9] Denominato «Compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani».
[10] Cfr. il capitolo dell’Entrata n. 3494: “Somme prelevate dal conto corrente di tesoreria "Ministero del tesoro – compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani", da destinare alla creazione e al potenziamento di servizi pubblici nei territori di residenza dei lavoratori frontalieri italiani”. Nel decreto di riparto in capitoli del 2023 detto capitolo, comunque, non reca previsioni di entrata per il triennio di riferimento.
[11] Cfr. il capitolo 7757/MEF: “Somma da attribuire ai comuni di confine quale compensazione finanziaria dovuta dai competenti organi svizzeri per l'imposizione operata sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri italiani, da destinare alla creazione od al potenziamento di opere, di servizi pubblici e di infrastrutture”
[12] In particolare, il successivo articolo 10 prevede l’istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni annui a decorrere dall’anno 2025.
[13] Tale Fondo viene istituito con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
[14] Tale Fondo viene istituito con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2025, 21,16 milioni di euro per l'anno 2026, 32,86 milioni di euro per l'anno 2027, 44,76 milioni di euro per l'anno 2028, 56,46 milioni di euro per l'anno 2029, 68,06 milioni di euro per l'anno 2030, 79,76 milioni di euro per l'anno 2031, 91,66 milioni di euro per l'anno 2032, 103,26 milioni di euro per l'anno 2033, 115,06 milioni di euro per l'anno 2034, 126,86 milioni di euro per l'anno 2035, 102,96 milioni di euro per l'anno 2036, 119,06 milioni di euro per l'anno 2037, 135,36 milioni di euro per l'anno 2038, 151,56 milioni di euro per l'anno 2039, 167,66 milioni di euro per l'anno 2040, 183,96 milioni di euro per l'anno 2041, 200,06 milioni di euro per l'anno 2042, 216,26 milioni di euro per l'anno 2043, 232,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045.
[15] Tale legge reca l’“Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974.
[16] Denominato “Compensazioni finanziarie per l’imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani”.
[17] Si tratta, in particolare, del capitolo 3949.
[18] Tali risorse sono iscritte sul capitolo 7757.
[19] In tali casi, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al successivo comma 12-quater, con proprio decreto provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dai cosiddetti oneri inderogabili. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, pur sempre nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dai predetti oneri inderogabili. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa.
[20] Tali oneri ammontano a euro 27.200.000 per l’anno 2025, euro 43.300.000 per l’anno 2026, euro 59.500.000 per l’anno 2027, euro 75.800.000 per l’anno 2028, euro 92.000.000 per l’anno 2029, euro 108.000.000 per l’anno 2030, euro 124.200.000 per l’anno 2031, euro 140.500.000 per l’anno 2032, euro 156.600.000 per l’anno 2033, euro 172.800.000 per l’anno 2034, euro 189.100.000 per l’anno 2035, euro 205.200.000 per l’anno 2036, euro 221.300.000 per l’anno 2037, euro 237.600.000 per l’anno 2038, euro 253.800.000 per l’anno 2039, euro 269.900.000 per l’anno 2040, euro 286.200.000per l’anno 2041, euro 302.300.000 per l’anno 2042, euro 318.500.000 per l’anno 2043, euro 334.700.000 per l’anno 2044 ed euro 323.700.000 annui a decorrere dall’anno 2045.