Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici
Riferimenti: AC N.785/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 30/01/2023
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 785

 

Misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici

 

(Conversione in legge del DL n. 187/2022 - approvato dal Senato A.S. 391)

 

 

 

 

 

N. 31 – 30 gennaio 2023

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

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INDICE

PREMESSA.. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 3 -

ARTICOLO 1. - 3 -

Misure a tutela dell’interesse nazionale nel settore degli idrocarburi - 3 -

ARTICOLO 2. - 5 -

Misure economiche connesse all’esercizio del golden power. - 5 -

ARTICOLO 2-bis. - 7 -

Misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni - 7 -

ARTICOLO 3. - 7 -

Clausola di invarianza finanziaria. - 7 -

 

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

785

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatore per la Commissione di merito:

Squeri

Gruppo:

FI

Commissione competente:

X (Attività produttive)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato[1], dispone la conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica ed è assistito (articolo 3) da clausola di neutralità finanziaria.

Gli emendamenti approvati al Senato, che hanno modificato e integrato il provvedimento in esame, non risultano corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Misure a tutela dell’interesse nazionale nel settore degli idrocarburi

La norma, modificata al Senato, reca disposizioni volte a garantire la continuità produttiva delle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi. In particolare, viene previsto che, fino al 31 dicembre 2023[2], ove vengano in rilievo rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all’interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell’ambito dei rapporti internazionali tra Stati, l’impresa che svolge le suddette attività ne dà comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine dell’attivazione delle misure a sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo (comma 2). Le suddette imprese possono, inoltre, avanzare richiesta di amministrazione temporanea (comma 3) per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi. L’amministrazione temporanea comporta la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e la nomina di un commissario che subentra nella gestione. Gli eventuali utili maturati durante l’esercizio della gestione non possono essere distribuiti se non al termine dell’amministrazione temporanea. I costi della gestione temporanea restano a carico dell’impresa (comma 4). Il commissario può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operante nei medesimi settori e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza (comma 5). In caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all’interesse nazionale alla sicurezza nell’approvvigionamento energetico, l'amministrazione temporanea può essere disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’ambiente, anche indipendentemente dall'istanza di parte (comma 6).

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma riferisce che la gestione temporanea non richiede risorse finanziarie in quanto opera attraverso il patrimonio dell’impresa. La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, il Governo[3], in risposta ai chiarimenti richiesti, ha evidenziato che le misure a sostegno e tutela delle imprese, richiamate dal comma 2 dell'articolo 1, sono contemplate nei limiti del quadro degli aiuti di Stato previsto dal diritto europeo. In relazione ai commi 4 e 5 del medesimo articolo, ove si prevede che l'amministrazione temporanea sia condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento e che il commissario possa avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica dei medesimi settori senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, è stato chiarito che tale avvalimento avverrà secondo meccanismi di mercato, senza impatti negativi sulla concorrenza né sulla redditività delle società a controllo o partecipazione pubblica. Inoltre, è stato precisato che gli oneri relativi al compenso del Commissario e l’amministrazione temporanea sono interamente a carico delle imprese sottoposte alla procedura secondo quanto specificato dal comma 4.

 

Gli emendamenti che hanno modificato e integrato la norma in esame, introdotti al Senato, non sono corredati di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo al Senato a supporto della neutralità finanziaria della norma.

Non si formulano quindi osservazioni nel presupposto, sul quale appare utile una conferma, che anche le modifiche ed integrazioni apportate al Senato, non corredate di relazione tecnica, risultino prive di effetti finanziari tenuto conto del loro carattere essenzialmente ordinamentale.

 

ARTICOLO 2

Misure economiche connesse all’esercizio del golden power

La norma dispone che, successivamente all’esercizio dei poteri speciali di cui al DL n. 21 del 2012 (“Golden power”), il Ministero delle imprese e del made in Italy valuti, su istanza dell’impresa notificante, la sussistenza dei presupposti per l’accesso a misure di sostegno della capitalizzazione dell’impresa, idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale, ai fini dell’accesso con priorità al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa, di cui all’articolo 43 del DL n. 34/2020, anche tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali, ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sempre su istanza dell’impresa notificante, può, altresì, chiedere di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l’accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato, costituito ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del medesimo DL n. 34/2020 (“Patrimonio Rilancio”).

In proposito si ricorda che il citato articolo 43 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. Il comma 3 del medesimo articolo 43 dispone che il Fondo opera nei limiti delle risorse previste. In proposito si rileva che il Fondo è iscritto nel capitolo 7478 dello stato di previsione del Ministero dell'impresa e del made in Italy, con una dotazione di 215 milioni per il 2023 e di 250 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

L’articolo 27 del DL 34/2020 dispone che, al fine di sostenere il sistema economico-produttivo, Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.) sia autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio”, eventualmente articolato in comparti, cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all’andamento economico del Patrimonio Destinato. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Ai fini degli apporti di beni, è autorizzata per l’anno 2020 l’assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. È autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di maggiore spesa in conto capitale in termini di solo SNF pari a 44 mld. In proposito la RT precisava che l’emissione di nuovi titoli produceva effetti in termini di saldo netto da finanziare ma non effetti di cassa in quanto l’apporto di beni e rapporti giuridici, non comporta movimenti con effetti sul fabbisogno. Inoltre, trattandosi di un’operazione di acquisizione di strumenti finanziari la norma non produceva effetti sull’indebitamento netto.

Nei due anni successivi all’esercizio dei poteri speciali l’impresa è ammessa a formulare istanza per l’accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l’innovazione.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri generali per l’effettuazione delle valutazioni di cui ai precedenti commi, nonché i termini e le modalità procedimentali per l’accesso alle misure di sostegno.

 

La relazione tecnica precisa che la norma prevede canali prioritari di accesso alle misure di sostegno per le imprese destinatarie di esercizio dei poteri di cui al decreto legge n. 21/2012. La norma, dunque, opera nei limiti delle disponibilità finanziarie delle misure di sostegno già operanti a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che sia il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa, di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 34 del 2020 (iscritto nel capitolo 7478 dello stato di previsione del Ministero dell'impresa e del made in Italy, con una dotazione di 215 milioni per il 2023 e di 250 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025), sia il cd. “Patrimonio destinato” costituito da CDP spa, di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, operano nei limiti delle risorse disponibili, e nel presupposto, sul quale appare utile una conferma, che non si determinino esigenze di ulteriore finanziamento dei predetti strumenti.

 

ARTICOLO 2-bis

Misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni

La norma, introdotta al Senato, integra l’elenco delle competenze della Commissione per le infrastrutture e le reti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), individuato dall’art. 1, comma 6, lett. a), della legge n. 249/1997, prevedendo che la Commissione individui, per i cavi in fibra ottica, le caratteristiche tecniche e gli standard cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell’infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettività (comma 1).

L’emendamento, approvato dal Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire una conferma che la Commissione per le infrastrutture e le reti dell’AGCOM possa esercitare le ulteriori funzioni attribuitele dalla norma in esame in condizioni di neutralità finanziaria, senza aggravi quindi per la finanza pubblica.

Si evidenzia che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è ricompresa nell’ambito dell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009. Si rileva inoltre che l’Autorità è finanziata mediante contribuzioni a carico dei soggetti operanti nel settore di competenza (soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei servizi media, dei servizi postali e dei servizi digitali).

 

ARTICOLO 3

Clausola di invarianza finanziaria

La norma stabilisce che dalle disposizioni del presente decreto-legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni rinviando, per le pertinenti valutazioni, a quanto osservato ai singoli articoli del provvedimento in esame (cfr. supra).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 3 reca una apposita clausola di invarianza finanziaria, volta a stabilire che dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, sotto il profilo formale non si hanno osservazioni da formulare, posto che, sulla base della predetta clausola, le amministrazioni interessate dovranno comunque provvedere alle attività previste dal presente provvedimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, pertanto, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 



[1] A.S. 391.

[2] Fino al 30 giugno 2023 nel testo originario del decreto-legge.

[3] Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconti sommari n. 15 del 13 dicembre 2022 e n. 16 del 14 dicembre 2022.