Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (cd. Aiuti-quater) |
Riferimenti: | AC N.730/XIX |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 27/12/2022 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Disposizioni in materia di accisa e di imposta
Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette
Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori
Sostegno per fronteggiare i costi dell’energia
Sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi
Misure per l’incremento della produzione di gas naturale
Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi
Proroga di termini nel settore del gas naturale
Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale
Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza
Disposizione in materia di autotrasporto
Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale
Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento
Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico
ARTICOLO 9, commi 4-bis - 4-quater
Disposizioni in materia di cessione del credito
Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici
ARTICOLO 10, commi da 1 a 2 e comma 3
Norme in materia di procedure di affidamento dei lavori
ARTICOLO 10, commi 2-bis e 2-ter
Affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche
Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC
Accesso al Sistema informatico integrato da parte del Ministero dell’ambiente
Cessione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico
Esenzioni in materia di imposte
Disposizioni in materia di sport
Misure urgenti per l’anticipo di spese nell’anno corrente
Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane
Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa
Modifica all'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73
Fondo per investimenti in rigenerazione urbana
Incarichi di vicesegretario comunale
Agenzie di somministrazione di lavoro interinale
Ulteriore rafforzamento dei bonus sociali energia elettrica e gas
Fondo per la manovra di bilancio
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica
Supplenze brevi e saltuarie di personale scolastico
Il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato
[1]
, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.
Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, ancora utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni
Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.
Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate dal Senato.
Nel corso dell’iter di conversione in prima lettura è confluito nel provvedimento in esame il testo di un ulteriore decreto-legge (il n. 179 del 2022), recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici. Il decreto-legge viene dunque abrogato dall’articolo 1, comma 2, del ddl di conversione con salvezza degli effetti prodotti medio tempore. Per la verifica delle relative norme la presente Nota utilizza la relazione tecnica riferita al decreto così confluito.
Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Le norme estendendo le misure previste dai commi da 1 a 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, riconoscono alle imprese crediti di imposta a parziale compensazione della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gas e energia elettrica (per usi diversi da quelli termoelettrici) utilizzati a dicembre 2022, qualora abbiano subito un incremento dei prezzi dell’energia e del gas nel III trimestre superiore del 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019.
Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di gas e, rispettivamente, al 40 o al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energia, a seconda che si tratti di imprese energivore o di altre imprese connesse con potenza disponibile pari o superiore a 4,5kW. Per le imprese energivore, il credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022 ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
In proposito si ricorda che analoghe agevolazioni sono state riconosciute, oltre che dal D.L. n. 144/2022 con riferimento ai consumi del IV trimestre 2022, anche dai dd.ll. 4/2022, 17/2022, 21/2022, 50/2022, 115/2022 con riferimento ai costi sostenuti nei primi tre trimestri 2022 dalle imprese energivore e gasivore e, limitatamente al II e III trimestre, ai costi sostenuti dalle altre imprese.
Il comma 3 precisa che tali crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro il 30 settembre 2023. Differisce dal 31 marzo a tale data anche il termine per l’utilizzo degli analoghi crediti di imposta maturati sulla spesa energetica sostenuta nel terzo trimestre e nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Il comma 4 prevede che i crediti maturati in relazione ai consumi di gas ed energia elettrica riferibili al terzo e al quarto trimestre 2022 siano cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
I beneficiari dei crediti di imposta relativi ai consumi di gas ed energia elettrica riferiti al III e IV trimestre sono tenuti a comunicare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate l’importo del credito maturato nel 2022.
Il comma 7 prevede, infine, che agli oneri derivanti dall’articolo in esame, valutati in 2.726,454 milioni di euro per l’anno 2022 e 317,546 milioni di euro per l’anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.044 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 15, alla cui scheda si rinvia.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
|
2024
|
2025
|
Maggiori spese correnti
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|||||||||||
Contributo straordinario, in favore delle imprese energivore, sotto forma di credito d’imposta nella misura del 40% della spesa per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel mese di dicembre
(comma 1)
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672,6
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78,3
|
|
|
672,6
|
78,3
|
|
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750,9
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Maggiori spese in conto capitale
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Contributo straordinario, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, sotto forma di credito d’imposta nella misura del 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas consumato nel mese di dicembre
(comma 2)
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775,6
|
90,3
|
|
|
775,6
|
90,3
|
|
|
865,9
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Maggiori spese correnti
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|
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Contributo straordinario, in favore delle imprese connesse con potenza pari o superiore a 4,5kW, sotto forma di credito d’imposta nella misura del 30% della spesa per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel mese di dicembre
(comma 3)
|
896,2
|
104,4
|
|
|
896,2
|
104,4
|
|
|
1.000,6
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|
Maggiori spese in conto capitale
|
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|
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Contributo straordinario, in favore delle imprese non gasivore, sotto forma di credito d’imposta nella misura del 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas consumato nel mese di dicembre
(comma 4)
|
382,1
|
44,5
|
|
|
382,1
|
44,5
|
|
|
426,6
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|
|
La relazione tecnica afferma che, con riferimento al credito di imposta riconosciuto alle imprese energivore a parziale compensazione del maggior costo dell’energia elettrica, gli effetti finanziari sono stati quantificati utilizzando i dati Arera sui consumi energetici delle medesime imprese, pari a circa 5.521,5 MWh, previsti per il mese di dicembre 2022 milioni di MWh. La stima del prezzo unico nazionale utilizzato per la quantificazione è fornita da Arera ed è pari a 340 €/MWh. I consumi stimati, moltiplicati per il prezzo atteso e per l’aliquota del credito di imposta al 40% portano a una stima degli effetti finanziari negativi di gettito pari a 750,9 milioni di euro.
In merito al credito di imposta riconosciuto alle imprese gasivore a parziale compensazione del maggior costo del gas, gli effetti finanziari sono stati quantificati utilizzando i dati ARERA sui consumi di gas naturale del settore industriale, pari a 18,9 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un mese, pari a 1,575 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Infine, in base a quanto comunicato da ARERA, si assume un prezzo pari a 130 €/MWh. I consumi, convertiti in MWh, moltiplicati per il prezzo atteso e l’aliquota del credito di imposta al 40% portano a una stima degli effetti finanziari negativi di gettito pari a 865,9 milioni di euro.
Quanto al credito di imposta riconosciuto alle imprese non energivore connesse con potenza pari o superiore a 4,5kW a parziale compensazione dei maggiori costi dell’energia elettrica, gli effetti finanziari sono stati quantificati utilizzando dati ARERA per stimare i consumi nei mesi di dicembre pari a 9,81 milioni di MWh, moltiplicati per il prezzo unico nazionale stimato pari a 340 €/MWh e l’aliquota del credito di imposta al 30 per cento.
In relazione al credito di imposta riconosciuto alle imprese non gasivore a parziale compensazione dei maggiori costi del gas, gli effetti finanziari sono stati quantificati stimando i consumi riferibili al mese di dicembre pari a 0,776 miliardi di mc (il 10% dei consumi annui stimati), fermo restando il prezzo atteso pari a 130 €/MWh.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le ipotesi formulate in relazione ai prezzi del gas e dell’energia elettrica appaiono sostanzialmente in linea con quelli registrati sulle piattaforme del GME a dicembre. Le stime elaborate per i consumi sono coerenti con quelle impiegate nei precedenti provvedimenti. Si ricorda inoltre che, in una nota trasmessa nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 115/2022, che recava una misura analoga a quella ora disposta, il Governo ha evidenziato come la quantificazione degli oneri fosse stata elaborata presumendo che tutte le imprese interessate accedessero all’agevolazione e che in sede di monitoraggio relativo ai crediti di imposta riconosciuti a compensazione dei maggiori costi sostenuti dalle imprese nel primo semestre 2022 non erano stati rilevati scostamenti, nonostante i prezzi di gas ed energia elettrica fossero risultati più alti di quanto preventivato in sede di stima degli oneri.
Anche la RT riferita alla norma in esame sembra basarsi sulla medesima assunzione di accesso di tutte le imprese interessate al beneficio: in proposito appare utile una conferma.
Sarebbe, inoltre, opportuno acquisire maggiori informazioni e aggiornamenti circa il monitoraggio dei crediti di imposta riconosciuti in relazione alla spesa energetica sostenuta dalle imprese nel corso del 2022, dato che l’estrema volatilità dei prezzi ha portato talvolta il prezzo medio di gas ed energia elettrica a livelli che non potevano essere facilmente prevedibili.
Per quanto riguarda la registrazione degli effetti sui saldi, si rileva che i contributi, pur presentando una struttura analoga, sono qualificati come spesa in conto capitale se riferiti al gas e come spesa in conto corrente se riferiti all’elettricità: pur essendo tale impostazione coerente con quanto indicato nelle relazioni tecniche riferite agli ultimi provvedimenti di sostegno alle imprese (DL n. 50/2022 e DL n. 115/2022), circa le ragioni di tale diversa classificazione andrebbero acquisiti elementi esplicativi, non reperibili nelle relazioni tecniche riferite alle misure in esame.
Inoltre, per quanto riguarda il profilo temporale, si rileva che gli effetti sono ascritti interamente al 2022 in termini di indebitamento netto, mentre in termini di fabbisogno e di saldo netto da finanziare una parte degli effetti è ascritta al 2023: ciò presumibilmente trova fondamento nella previsione di effetti di cassa – rilevanti in termini di competenza finanziaria e non di competenza economica – suscettibili di prodursi nel 2023 a causa dello slittamento a tale esercizio di una parte delle erogazioni.
Sul punto sarebbero comunque utili ulteriori elementi di valutazione.
In particolare, sempre con riferimento al saldo netto da finanziare e al fabbisogno, andrebbero altresì esplicitate le stime poste a base dell’individuazione della quota di incentivo che sarà fruita nel 2023, tenuto conto che tale quota risulta calcolata come il 10,4 per cento dell’incentivo totale per tutte le misure. Sul punto, si osserva che con riferimento ai crediti di imposta riconosciuti per i consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre era stata ipotizzata la fruizione dei crediti di imposta nel 2023 nella stessa proporzione, fatta eccezione per i crediti riconosciuti alle imprese non gasivore per le quali era stata, invece, prevista una percentuale diversa (del 7,3 per cento).
Disposizioni in materia di accisa e di imposta
La norma modificata nel corso dell’esame al Senato – al fine di recepire i contenuti dell’art. 1 del decreto legge 179 del 2022, abrogato dall’art. 1 del disegno di legge di conversione del provvedimento in esame - conferma, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, la già disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.
Dal 1° al 31 dicembre 2022 viene disposto un lieve aumento delle medesime aliquote, che tuttavia rimangono inferiori agli ammontari previgenti al 22 marzo 2022.
In particolare, si dispone che l’aliquota dell’accisa sulla benzina permanga nella misura introdotta a marzo 2022, pari a 478,40 euro per mille litri, dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022, come invece previsto dal decreto-legge n. 176), per elevarsi a 578,40 euro per mille litri a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
Con riferimento agli oli da gas (o gasolio usato come carburante) l’accisa rimane pari a 367,40 euro per mille litri a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022), per poi elevarsi a 467,40 euro per mille litri a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
Con riferimento al gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, resta ferma la vigente misura ridotta di 182,61 euro per mille litri dal 19 novembre al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022), per poi essere innalzata a 216,67 euro per mille litri dal 1° al 31 dicembre 2022.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa che illustra, per i prodotti energetici coinvolti nelle misure in esame e utilizzati come carburanti, la misura dell’accisa minima stabilita in sede europea, la misura dell’accisa vigente al 21 marzo 2022 e quella disposta dalle norme in esame e dai decreti ministeriali sopra citati.
Prodotto
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Unità di misura
|
Accisa Minima UE
|
Accisa nazionale al 21 marzo 2022
|
Accisa nazionale dal 22 marzo al 30 novembre 2022
|
Accisa nazionale dal 1° al 31 dicembre 2022
|
Benzina con piombo
|
Euro/1000 l
|
421
|
728,40
|
478,40
|
578,40
|
Benzina
|
Euro/1000 l
|
359
|
728,40
|
478,40
|
578,40
|
Gasolio
|
Euro/1000 l
|
330
|
617,40
|
367,40
|
467,40
|
GPL
|
Euro/1000 kg
|
125
|
267,77
|
182,61
|
216,67
|
Si rammenta che l’azzeramento dell’accisa sul gas naturale usato per autotrazione e la riduzione al 5% dell’Iva operano dal 3 maggio 2022 (come disposto dal decreto-legge n. 38 del 2022, poi confluito nel decreto-legge n. 21 del 2022).
Inoltre, in conseguenza della riduzione dell’aliquota applicabile al gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, si sospende l’applicazione dell’aliquota di accisa differenziata sul “gasolio commerciale” (ovvero il gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri) di cui al numero 4-bis della Tabella A, allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle accise - TUA), che risulterebbe meno favorevole rispetto alla prima.
Si dispone che gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi di benzina, gasolio e GPL usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 novembre 2022. I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 12 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti sopra citati, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario – che disponeva la proroga della riduzione delle aliquote fino al 31 dicembre 2022 - ascriveva alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare
|
Fabbisogno
|
Indebitamento netto
|
|||||||||
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2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Minori entrate tributarie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione accisa carburanti-accise
|
1.159,8
|
|
|
|
1.159,8
|
|
|
|
1.159,8
|
|
|
|
Riduzione accisa carburanti-IVA
|
172,2
|
|
|
|
172,2
|
|
|
|
172,2
|
|
|
|
Riduzione accisa carburanti- Effetti indotti IIDD
|
|
|
49,5
|
|
|
|
49,5
|
|
|
|
49,5
|
|
Riduzione accisa carburanti- Effetti indotti IRAP
|
|
|
|
|
|
|
12,8
|
|
|
|
12,8
|
|
Riduzione al 5% aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione
|
34,8
|
|
|
|
34,8
|
|
|
|
34,8
|
|
|
|
Maggiori entrate tributarie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione accisa carburanti-Effetti indotti IIDD
|
|
115,5
|
|
|
|
115,5
|
|
|
|
115,5
|
|
|
Riduzione accisa carburanti- Effetti indotti IRAP
|
|
|
|
|
|
27,9
|
|
|
|
27,9
|
|
|
Minori spese correnti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione accisa carburanti-Credito d’imposta autotrasportatori
|
|
134,6
|
|
|
|
134,6
|
|
|
|
134,6
|
|
|
Riduzione accisa carburanti- Effetti indotti IRAP
|
|
27,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione accisa carburanti- Effetti indotti IRAP
|
|
|
12,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il prospetto riepilogativo, riferito al DL n. 179/2022, recepito dal provvedimento in esame - che limita la riduzione delle aliquote fino al 30 novembre 2022, prevedendo invece un lieve incremento per il periodo 1°-31 dicembre 2022 - ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare
|
Fabbisogno
|
Indebitamento netto
|
|||||||||
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Maggiori entrate tributarie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minore riduzione accisa carburanti dicembre _ Accisa
|
334,3
|
|
|
|
334,3
|
|
|
|
334,3
|
|
|
|
Minore riduzione accisa carburanti dicembre - IVA
|
56,9
|
|
|
|
56,9
|
|
|
|
56,9
|
|
|
|
Minore riduzione accisa carburanti dicembre _ IIDD
|
|
|
14,3
|
|
|
|
14,3
|
|
|
|
14,3
|
|
Minore riduzione accisa carburanti dicembre _ IRAP
|
|
|
|
|
|
|
3,7
|
|
|
|
3,7
|
|
Minori entrate tributarie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minore riduzione accisa carburanti dicembre _ IIDD
|
|
33,3
|
|
|
|
33,3
|
|
|
|
33,3
|
|
|
Minore riduzione accisa carburanti dicembre _ IRAP
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
8
|
|
|
Minori spese correnti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Minore riduzione accisa carburanti dicembre _ IRAP
|
|
|
3,7
|
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|
|
|
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|
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|
Maggiori spese correnti
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
Minore riduzione accisa carburanti dicembre _ IRAP
|
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minore riduzione accisa carburanti dicembre _ Credito autotrasportatori
|
|
29,1
|
|
|
|
29,1
|
|
|
|
29,1
|
|
|
La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dei commi 1, lettera a), e 2, si è utilizzato un modello previsionale, in cui sono riportati, tra l’altro, i dati di consumo dei prodotti energetici utilizzati per la carburazione, pubblicati annualmente prima dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE). Per quanto riguarda il gas naturale, i dati di consumo vengono ricavati dalle dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati all’assolvimento dell’imposta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre, in tale modello sono presenti anche i dati di consumo, del gasolio commerciale di cui all’articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. In tale modello previsionale, ai fini del calcolo degli effetti sull’IVA, determinati da variazioni delle aliquote di accisa, è inserita, come dato, anche la percentuale dei consumi di ciascun prodotto energetico da parte delle imprese rispetto al totale dei consumi medesimi. Sulla base di tale percentuale, la variazione di gettito dell’IVA viene depurata della quota parte afferente agli imprenditori che, a differenza dei consumatori finali i quali risultano essere i soggetti effettivamente percossi dall'imposta, detraggono la stessa sugli acquisti. Inoltre, nel medesimo modello sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette, con aliquota media pari al 17,5 per cento, ed IRAP, con aliquota media pari al 4%, sulla base delle quali vengono calcolati i relativi effetti di gettito.
La RT stima quindi i seguenti effetti di gettito, espressi in milioni di euro, determinati, per il periodo 19 novembre – 31 dicembre 2022, dalla riduzione delle aliquote di accisa pari 250 euro per mille litri, in relazione alla benzina e al gasolio ad uso carburazione, pari a 85,16 euro per l.000 chilogrammi in relazione al GPL e a 0,00331 euro per metro cubo in relazione al gas naturale.:
(milioni di euro)
Cassa
|
2022
|
2023
|
2024
|
dal 2025
|
Accisa
|
-1.159,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
IVA
|
-172,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
IIDD
|
0,00
|
115,46
|
-49,98
|
0,00
|
IRAP
|
0,00
|
27,90
|
-12,82
|
0,00
|
Credito d’imposta autotrasportatori
|
0,00
|
134,60
|
0,00
|
0,00
|
Totale
|
-1.332,03
|
277,96
|
-62,30
|
0,00
|
La RT afferma, inoltre, che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari del comma 1 lettera b), si rappresenta che gli effetti di gettito dell’IVA derivanti dalla variazione dell’aliquota di accisa del gas naturale ad uso autotrazione sono già inglobati in quelli presenti nella tabella sopra riportata. Pertanto, devono essere stimati solo gli effetti sul gettito derivanti dalla riduzione dell’aliquota dell’IVA calcolati in base al prezzo alla pompa depurato dell’IVA. In particolare, dal sito di Assogasmetano si ricava il prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione relativo al mese di settembre 2022, che risulta pari a 3,151 euro al kg. Depurando tale prezzo dell’IVA con aliquota pari al 5 per cento si ottiene un importo pari a 3 euro/kg. Quindi, si ricavano i dati dei consumi di gas naturale ad uso carburazione dalla dichiarazione di consumo relativa all’anno 2021, che risultano pari a 1.078.045.973 Smc annui e, pertanto, per 43 giorni, pari a 127.002.676 Smc. Moltiplicando tale quantità per la densità del gas naturale, pari a 0,671 kg/Smc, si ottiene il consumo in chilogrammi relativo a 43 giorni. Tale consumo è pari a 85.218.796 kg e viene ridotto del 20 per cento, ipotizzando che l’80 per cento di esso sia effettuato da consumatori che non possono detrarre l’IVA. Il quantitativo ridotto è pari a 68.175.037 kg. Pertanto, la base imponibile per il calcolo degli effetti determinati dalla lettera b) del comma 1 è pari a 204,53 milioni di euro e gli effetti dalla riduzione dell’aliquota IVA dal 22 al 5 per cento per il gas naturale ad uso carburazione, per 43 giorni, risultano pari, per l’anno 2022, a 34,77 milioni di euro.
La relazione tecnica, riferita al testo all’articolo1 del DL 179 del 2022 che ha modificato la disposizione in esame, chiarisce che l'articolo in esame prevede per il mese di dicembre (lasciando invariati i valori fissati per gli ultimi 12 giorni di novembre) minori riduzioni delle aliquote di accisa per i carburanti elencati nella seguente tabella rispetto a quanto già stabilito dalla versione originaria.
|
Aliquota ordinaria
|
Norma vigente
Riduzione dal 1° dicembre fino al 31/12/2022
|
Nuova norma
Riduzione dal 1° dicembre al 31/12/2022
|
benzina
|
€ 0,7284 per litro
|
€ 0,25 per litro
|
€ 0,15 per litro
|
gasolio
|
€ 0,6174 per litro
|
€ 0,25 per litro
|
€ 0,15 per litro
|
gpl
|
€ 0,26777 per kg
|
€ 0,08516 per kg
|
€ 0,05110 per kg
|
Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari la RT afferma che è stato utilizzato un modello previsionale, in cui sono riportati, tra l’altro, i dati di consumo dei prodotti energetici utilizzati per la carburazione, pubblicati annualmente dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE). Inoltre, in tale modello sono presenti anche i dati di consumo del gasolio commerciale di cui all’articolo 24 ter del decreto legislativo n. 504 del 1995. Ai fini del calcolo degli effetti sull’IVA, determinati da variazioni delle aliquote di accisa, è inserita, come dato, anche la percentuale dei consumi di ciascun prodotto energetico da parte delle imprese rispetto al totale dei consumi medesimi. Sulla base di tale percentuale, la variazione di gettito dell’IVA viene depurata della quota parte afferente agli imprenditori che, a differenza dei consumatori finali i quali risultano essere i soggetti effettivamente percossi dall'imposta, detraggono la stessa sugli acquisti. Inoltre, nel medesimo modello sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette, con aliquota media pari al 17,5 per cento, ed IRAP, con aliquota media pari al 4 per cento, sulla base delle quali vengono calcolati i relativi effetti di gettito.
Confrontando le minori entrate determinate, per il mese di dicembre, dalle riduzioni delle aliquote di accisa previste a legislazione vigente con quelle derivanti dalla proposta in esame, si stimano gli effetti finanziari riportati nella seguente tabella.
|
2022
|
2023
|
2024
|
Dal 2025
|
Accisa
|
334,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
IVA
|
49,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
IVA (Effetti da riduzione aliquote IVA su gas naturale)
|
7,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
IIDD
|
0,00
|
-33,28
|
14,26
|
0,00
|
IRAP
|
0,00
|
-8,04
|
3,70
|
0,00
|
Crediti autotrasportatori
|
0,00
|
-29,08
|
0,00
|
0,00
|
Totale
|
391,19
|
-70,40
|
17,97
|
0,00
|
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione appare coerente con le stime riferite ai precedenti interventi normativi di analogo tenore e risulta verificabile sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica e di quelli pubblicati dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE).
Si evidenzia peraltro che la disposizione di copertura della norma in esame (comma 6) indica come oneri valutati i seguenti importi: 1.366,80 milioni di euro per l’anno 2022, 70,40 milioni di euro per l’anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l’anno 2024, pari a quelli originariamente ascritti alla disposizione in esame più quelli ascritti all’articolo 1 del DL n. 179 del 2022. In proposito si rileva che sulla base dei dati forniti dalle relazioni tecniche e dai prospetti riepilogativi, gli oneri finali della disposizione, comprensivi delle modifiche apportate dall’articolo 1 del Dl n. 179 del 2022, risulterebbero pari a 975,6 milioni per il 2023 e 44,3 milioni per il 2024: circa le differenze rispetto alla formulazione testuale della clausola finanziaria di cui al comma 6 appare necessario acquisire chiarimenti.
La norma, inserita nel corso dell’esame al Senato, proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 i termini per l’utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d'imposta per l’acquisto del carburante, previsto dall’articolo 2 del n. 144 del 2022 con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022, alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica.
In proposito si ricorda che il citato articolo 2 del DL n. 144/2022 ha prorogato al quarto trimestre solare 2022 il credito di imposta (pari al 20 per cento della spesa sostenuta) previsto per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (già introdotto, per il primo trimestre, dal DL n. 21 del 2022, articolo 18, poi prorogato, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, per il secondo trimestre dall’articolo 3-bis del DL n. 50 del 2022 ed infine riconosciuto, ad entrambe le categorie, per il terzo trimestre dall’articolo 7 del DL n. 115/2022). Il contributo è altresì riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Alla disposizione sono stati ascritti oneri valutati in misura pari a 183,77 milioni di euro per l’anno 2022,
La norma, inserita dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che gli effetti del credito d’imposta previsto per il IV trimestre 2022 dall’articolo 2 del DL n. 144 del 2022 sono stati riferiti integralmente, su tutti e tre i saldi, all’esercizio 2022. Andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito alla possibilità che la proroga del termine di utilizzo del credito d’imposta disposta dalla norma in esame possa comportare eventuali effetti di cassa per l’anno 2023.
Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette
Normativa vigente. L’articolo 8 del DL n. 21 del 2022 dispone che le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possano richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1 (misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese) e 1-bis.1 (misure per il sostegno alla liquidità delle imprese di medie dimensioni) del decreto-legge n. 23 del 2020.
SACE S.p.A. è altresì autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022.
Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle suddette garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.
Per le finalità di cui alle predette disposizioni, sono state istituite, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020 (istituito nello stato di previsione del MEF e destinato a copertura, oltre che delle esposizioni assunte da CDP, delle garanzie statali sulle obbligazioni di SACE spa derivanti dalle garanzie disciplinate appunto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020), due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e a 2 miliardi di euro alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi delle disposizioni in esame e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative.
La norma consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
Nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione.
SACE S.p.A., è autorizzata a concedere, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, del DL n. 21/2022, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell’inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia di tutto o parte del debito risultante dai suddetti piani di rateizzazione. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle predette garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.
SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell’escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
Inoltre, al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata da SACE S.p.A., alle condizioni e nei termini di cui all’articolo 15 del DL n. 50/2022.
Si dispone che l’adesione al piano di rateizzazione costituisce un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta volti a contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas previsti dall'articolo 1 del decreto in esame e dal decreto legge n. 144 del 2022.
Viene modificato l'articolo 8 del decreto legge n. 21 del 2022, al fine di estendere l’ambito temporale in cui SACE è autorizzata a concedere riassicurazione in favore delle imprese che hanno assicurato il debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023) relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022). Viene quindi modificato anche il comma 6 del medesimo articolo, incrementando da 2 a 5 miliardi la dotazione delle sezioni speciali istituite nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020 per le garanzie rilasciate da SACE.
Viene, infine, prorogato, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto per le misure di sostegno finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, previste dall'articolo 15 del decreto legge n. 50 del 2022.
In proposito si ricorda che il citato articolo 15 autorizza SACE S.p.A. a concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese - ivi inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dal rilascio delle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.
SACE S.p.A. assume gli impegni a valere sulle risorse disponibili del Fondo a copertura degli oneri statali già costituito per la “Garanzia Italia SACE” a sostegno della liquidità delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da COVID-19 (articolo 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020)). La nuova garanzia SACE qui prevista può essere concessa entro l’importo complessivo massimo dei 200 miliardi della “Garanzia Italia SACE” previsto dal citato D.L. n. 23/2020.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi oneri per lo Stato.
In particolare, la RT segnala che lo “speciale” regime previsto dai commi 1-4 si innesta sullo schema di cui all’articolo 8, comma 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (la cui operatività non è stata ancora avviata) in relazione al quale è stata istituita, ex comma 6 dello stesso articolo, una Sezione Speciale, con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 e le cui risorse disponibili, sulla base degli ultimi dati forniti dal Gestore, al 30.09.22, ammontano a circa 24 miliardi di euro (al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti sull’operatività di Garanzia Italia, della riserva di 1.7 miliardi di euro per l’operatività di cui all’art. 35 DL 34/20, dei suddetti 2 miliardi di euro più 900 milioni di euro prevista dall’articolo 8, comma 6, del DL 21/2022 e dell’assorbimento stimato, fino al 31 dicembre 2022, per la misura di cui all’art. 15 DL 50/21)). Tenuto conto che la norma in esame, rispetto alla misura generale dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge sopra citato rappresenta uno schema alternativo volto a rafforzare il supporto alle imprese, ma risponde allo stesso potenziale di domanda, in termini di bacino di utenza finale, non altera quindi le valutazioni di rischio per lo Stato. Il maggior assorbimento di risorse, e quindi la necessità di elevazione della dotazione della riserva di cui alla Sezione Speciale istituita dall’art. 8, comma 6, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevista dal comma 7, lettera b), da euro 2 miliardi a euro 5 miliardi, deriva esclusivamente dalla correlata estensione temporale dell’intero schema di cui all’art. 8 comma 3 prevista dalla medesima disposizione per la copertura dei consumi energetici da effettuarsi per tutto l’anno 2023 (dicembre 2023) e da fatturare entro giugno 2024, in coerenza con quanto previsto a livello europeo dal TCF. La misura speciale di cui ai commi 1-4 andrà invece a coprire i consumi energetici da effettuarsi fino a marzo 2023, da fatturare entro settembre 2023, e sarà quindi ricompresa nel medesimo arco temporale di quella generale. Considerate le suddette ampie e residue disponibilità presenti sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020, e pari a circa 24 miliardi di euro, l’aumento della riserva a 5 miliardi di euro non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
Dal comma 4 dell’articolo 3, che autorizza SACE S.p.A. a svolgere anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti, non discendono effetti finanziari in quanto i potenziali costi da sostenere per l’attivazione di eventuali deleghe a terzi/soggetti garantiti per l’attività di recupero, ad esempio sotto forma di commissioni, sono imputati sui costi di gestione che vengono già remunerati a SACE e sono omnicomprensivi di tutte le attività svolte dalla Società per l’operatività in questione e detratti dal premio della garanzia che viene quantificato tenuto conto del capitale, interessi e oneri accessori.
Per quanto concerne invece la previsione relativa alla misura di SupportItalia di cui ai commi 5 e 6, trattandosi di una mera specificazione circa il possibile utilizzo della misura anche a sostegno di esigenze di liquidità correlate a piani di rateizzazioni è da considerarsi finanziariamente neutrale. La disposizione di cui al comma 8, prevedendo l’estensione temporale dello schema, in coerenza con quanto previsto a livello europeo dal TCF, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, implica un maggior assorbimento di risorse, che risulta coperto con le ampie e residue disponibilità sul Fondo, di circa 24 miliardi di euro (come sopra riportato). Tali disposizioni non determinano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Trattandosi di garanzie one-off, l’invarianza finanziaria è quindi assicurata dalla possibilità di fronteggiare i potenziali nuovi rischi derivanti dall’estensione temporale di applicazione delle misure con le risorse dei fondi libere da obbligazioni.
Infine, data l’espressa previsione al comma 7 dell’alternatività di fruizione tra adesione al piano di rateizzazione e credito d’imposta di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, come esteso temporalmente a tutto il IV trimestre 2022, la norma non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, limitando anzi l’utilizzo delle risorse pubbliche complessivamente disponibili.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, alla luce degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica.
Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori
La norma modificando l’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, innalza per l’anno 2022 da 600 a 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi resi al lavoratore dipendente che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) (si ricorda che se il valore è superiore alla soglia fissata, lo stesso concorre interamente a formare il reddito).
In proposito si ricorda che il citato articolo 12 ha previsto una deroga alla disciplina di cui all'art. 51, comma 3 del TUIR, per il solo periodo di imposta 2022, relativamente ai beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente. In particolare, si dispone che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrano a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF nel limite complessivo di 600,00 euro anziché 258,23 euro. Alla disposizione è stata ascritta una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa 86,3 milioni di euro, e di 5,0 e 1,9 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare
|
Fabbisogno
|
Indebitamento netto
|
|||||||||
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Minori entrate
|
|
|||||||||||
IRPEF
|
243,4
|
|
|
|
243,4
|
|
|
|
243,4
|
|
|
|
Addizionale regionale
|
|
|
|
|
|
14,2
|
|
|
|
14,2
|
|
|
Addizionale comunale
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
7
|
|
|
Maggiori entrate
|
|
|||||||||||
Addizionale comunale
|
|
|
|
|
|
|
1,6
|
|
|
|
1,6
|
|
Maggiori spese correnti
|
|
|||||||||||
Addizionale regionale
|
|
14,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Addizionale comunale
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti
|
|
|||||||||||
Addizionale comunale
|
|
|
1,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica afferma che sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l’anno di imposta 2021, risulta che l’ammontare del valore in esame per importi compresi tra 600 e 3.000 euro sia di circa 610 milioni di euro. Ai fini prudenziali, detto ammontare viene incrementato di un terzo per cento per un totale di 811,3 milioni di euro.
Considerando un’aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa -243,4 milioni di euro e di -14,2 e -5,4 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale. Considerando la validità della norma per il solo anno d’imposta 2022, si stima il seguente andamento finanziario:
2022
|
2023
|
2024
|
Dal 2025
|
|
IRPEF
|
-243,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Addizionale regionale
|
0,0
|
-14,2
|
0,0
|
0,0
|
Addizionale comunale
|
0,0
|
-7,0
|
+1,6
|
0,0
|
Totale
|
-243,4
|
-21,2
|
+1,6
|
0,0
|
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi riportati nella relazione tecnica.
La norma dispone quanto segue:
- l’incremento di 10 milioni di euro (da 50 a 60 milioni di euro) delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 (Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano), da destinare anche al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico – CIP e alla società Sport e Salute S.p.A;
- eleva da 120 a 170 milioni la dotazione per il 2022 del Fondo di cui al’ comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 144 del 2022. Si dispone, inoltre, che una quota del Fondo in questione, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel limite di spesa di 50 milioni di euro e in proporzione all’incremento dei costi sostenuti rispetto all’analogo periodo dell’anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e di altre organizzazioni che erogano anche servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani;
- eleva da 50 a 100 milioni di euro per il 2022 la dotazione del fondo presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021 per la componente energia e il gas naturale, per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e le organizzazioni di volontariato.
La copertura degli oneri derivanti dai commi 11 e 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l’anno 2022 è a valere sul successivo articolo 15, mentre alla copertura degli oneri derivanti dal comma 12, lettera b), pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 (recante una dotazione di 180 milioni di euro per il 2022 e finalizzato a riconoscere, nei limiti della predetta dotazione e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di attuazione e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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Maggiori spese correnti
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Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano
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10
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10
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10
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Fondo da trasferire alla PCM per il sostegno agli enti del terzo settore ed enti religiosi a fronte dell'aumento dei costi dell’energia elettrica e termica
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50
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50
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50
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Fondo per sostenere gli enti del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le ONLUS, per i maggiori
oneri sostenuti nell’anno 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale
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50
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50
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|
50
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Minori spese correnti
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Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1 del Dl 50/2022
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50
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50
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50
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La relazione tecnica, con riferimento al comma 12, lett. b) afferma che la quantificazione dell’onere finanziario della disposizione in esame è stata compiuta utilizzando i dati del RUNTS, i dati dei preesistenti registri ex lege n. 266/1991, ex lege n. 388/2000 (per i soggetti ancora coinvolti nel processo di trasmigrazione ex articolo 54 del d.lgs. 117/2017) e dall’anagrafe ONLUS (dato risultante dall’elenco pubblicato dall’Agenzia delle entrate in applicazione dell’articolo 34 del DM 15.9.2020, n. 106).
Alla luce dei dati raccolti è stata fatta la stima dei soggetti beneficiari per un totale complessivo di 138.566 enti così individuati:
• 49.000 enti iscritti al RUNTS;
• 67.950 ODV e APS tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione;
• 21.616 enti iscritti all’anagrafe ONLUS
Considerata, dunque, la platea dei beneficiari è sorta la necessità di ampliare da 50 a 100 milioni di euro la dotazione di cui all’apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risultato insufficiente a soddisfare le esigenze di sostegno per l’anno 2022 degli Enti del terzo settore iscritti al RUNTS, le ODV e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte alla relativa anagrafe, a causa dei maggiori oneri per l’acquisto della componente energia e del gas naturale.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare essendo gli oneri limitati agli stanziamenti previsti.
Sostegno per fronteggiare i costi dell’energia
Le norme [2] , introdotte nel corso dell’esame al Senato, stabiliscono che il contributo straordinario assegnato agli enti locali [3] per garantire la continuità dei servizi erogati è incrementato per l’anno 2022 di 150 milioni di euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province (comma 1).
Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno da adottare entro il 10 dicembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
Si prevede, inoltre, che il fondo istituito per il sostegno dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri [4] sia incrementato di 320 milioni di euro per il 2022 destinati al riconoscimento di contributi in relazione ai maggiori oneri sostenuti nel secondo quadrimestre 2022 rispetto al 2021 (comma 2).
Qualora l’ammontare delle richieste di accesso al fondo dovesse risultare superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse è effettuata in misura proporzionale.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati (comma 3).
Si autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l’anno 2022 da trasferire entro il 31 dicembre a CSEA (comma 4).
Si autorizzata per l’anno 2022 a favore dell’ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro di cui:
· 125 milioni di euro da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall’incremento dei costi sostenuti dall’ANAS S.p.A. per l’illuminazione pubblica delle strade nell’anno 2022 [comma 5, lett. a)];
· 51 milioni di euro da destinare alla copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale [5] individuate con DPR già emanato [comma 5, lett. b)].
Agli oneri derivanti dall’articolo in esame si provvede ai sensi dell’articolo 15 (comma 6).
Il prospetto riepilogativo riferito al DL 179 del 2022 ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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Maggiori spese correnti
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Continuità dei servizi dei Comuni (comma 1)
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130
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130
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130
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Continuità dei servizi delle Province (comma 1)
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20
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20
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20
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Fondo acquisto carburante TPL (comma 2)
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350
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350
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350
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Contenimento effetto degli aumenti prezzo gas (comma 4)
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320
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320
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320
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Compensazione costi ANAS per illuminazione strade [comma 5, lett. a)]
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125
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125
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125
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Contributo all’ ANAS a fronte costi manutenzione strade [comma 5, lett. b)]
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51
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51
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51
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La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le autorizzazioni di spesa previste dall’articolo in esame sono configurate come limiti massimi di spesa.
Sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, apportano modifiche all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Tale norma, che tratta della riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, nel testo vigente prevede, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, che le citate amministrazioni, relativamente a numerose categorie merceologiche - tra cui energia elettrica, gas e carburanti - siano tenute ad approvvigionarsi:
· attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali;
· attraverso affidamenti a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali.
Le modifiche previste dalla norma in esame consentono affidamenti diretti anche per corrispettivi inferiori almeno del 5 per cento in luogo del 10 per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento in luogo del 3 negli altri casi.
L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non risulta corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rammenta che all’articolo 1 del decreto legge n. 95/2012, oggetto delle modifiche in esame, recava una pluralità di norme finalizzate alla riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi. La relazione tecnica riferita al citato articolo 1 non forniva un’analisi degli effetti rivenienti dai singoli commi, ma ipotizzava complessivi risparmi che discendevano dall’insieme delle disposizioni.
Al fine di rendere concreti tali risparmi:
· con riferimento alle spese di ciascun Ministero, l’articolo 1, comma 21, del citato decreto legge n. 95/2012 specifica, in apposito allegato, gli importi delle riduzioni di spesa attese accantonando e rendendo indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero, relativamente alle dotazioni di competenza e cassa, i medesimi importi;
· con riferimento agli enti pubblici non territoriali, l’articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 95/2012 prevede una riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato;
· con riferimento agli enti territoriali, articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 95/2012 prevede una rideterminazione del patto di stabilità interno.
Pertanto, poiché la concreta realizzazione dei citati risparmi non discendeva direttamente dalla norma novellata ma da una serie di presidi, su cui non interviene il provvedimento in esame, non si hanno osservazioni da formulare.
Misure per l’incremento della produzione di gas naturale
Le norme estendono la platea di titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che possono partecipare alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine previste dal D.L. 17/2022. Consentono inoltre il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in siti precedentemente interdetti e prevedono semplificazioni amministrative nel medesimo settore. Le norme recano alcune modifiche alla disciplina dei contratti di acquisto di lungo termine del gas di produzione nazionale tra il gruppo GSE e i concessionari di coltivazione e alle modalità di assegnazione dei volumi di gas ai soggetti interessati.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in analogia con quanto previsto per le disposizioni del D.L. n. 17/2022 oggetto di modifica. La cessione di gas alle condizioni individuate dal citato decreto non interessa le attuali disposizioni in materia di canoni e royalties relative alle concessioni minerarie. Si ricorda a tal proposito, che la relazione tecnica allegata al D.L. n. 17/2022 evidenziava come l’attività di compravendita da parte del gruppo GSE potesse essere svolta con le risorse disponibili a legislazione vigente, dato che già dispone di piattaforme di scambio dell’energia e che i prezzi di acquisto e cessione a lungo termine non hanno effetti sul soggetto pubblico, essendo soggetto passante fra domanda e offerta.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.
Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi
Le norme prevedono semplificazioni amministrative per le imprese che intendono sostituire, fino al 31 marzo 2024, il gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, nei propri processi produttivi.
L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non risulta corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, dato il carattere ordinamentale delle disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare.
Proroga di termini nel settore del gas naturale
Le norme, come modificate dal Senato, prorogano dal 1° gennaio 2023 al 10 gennaio 2024 il regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas e dal 31 dicembre 2022 al 10 novembre 2023 (termine così modificato al Senato, rispetto a quello del 31 marzo 2023, previsto dal testo originario) il termine entro cui il GSE procede alla vendita del gas acquistato ai fini dello stoccaggio e del servizio di riempimento di ultima istanza. È differito quindi al 20 novembre 2023 (termine così definito con modifica del Senato rispetto a quello del 30 aprile indicato dal testo originario) il termine per il rimborso del prestito infruttifero erogato al GSE per le medesime finalità. Infine, è prorogato dal 1° gennaio 2023 al 10 gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale alle condizioni di favore definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). Infine, con disposizione introdotta dal Senato, è disposta la proroga dal 1° gennaio 2023 al 10 gennaio 2024 del termine a decorrere dal quale i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale alle condizioni di favore definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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Minori entrate extratributarie
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Differimento al 31 marzo 2023 del termine entro cui il GSE è tenuto alla vendita del gas naturale (comma 2)
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4.000,0
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Maggiori entrate extratributarie
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Differimento al 31 marzo 2023 del termine entro cui il GSE è tenuto alla vendita del gas naturale (comma 2)
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4.000,0
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Maggiori spese in conto capitale
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Differimento al 31 marzo 2023 del termine entro cui il GSE è tenuto alla vendita del gas naturale (comma 2)
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|
|
4.000,0
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|
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Minori spese in conto capitale
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|||||||||||
Differimento al 31 marzo 2023 del termine entro cui il GSE è tenuto alla vendita del gas naturale (comma 2)
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4.000,0
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Maggiori entrate extratributarie
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Versamento all’entrata delle somme derivanti dalla restituzione prestito al GSE per acquisto di gas naturale, che restano acquisite all’erario (comma 2)
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4.000,0
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La relazione tecnica, riferita al testo originario del decreto-legge, afferma che dalla proroga del termine del superamento del regime di tutela non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto alle disposizioni relative al servizio di riempimento, la relazione tecnica precisa che il GSE ha provveduto all’acquisto e allo stoccaggio di volumi di gas in attuazione del D.L. n. 50/2022 e che la norma interviene per ottimizzare le modalità di vendita del gas naturale stoccato dal GSE sfruttando tutto l’arco temporale dell’anno termico gas (con emendamento introdotto dal Senato, il termine è stato prorogato anche oltre la sua conclusione). La modifica – si legge – risponde all’esigenza di ottimizzare le tempistiche per la vendita del gas al fine di garantire un congruo termine per lo svolgimento delle correlate procedure e consentire la diversificazione dei periodi temporali di erogazione del gas anche nei periodi di maggior fabbisogno termico con la possibile conseguente massimizzazione dei ricavi da vendita. Il rinvio del termine di restituzione delle risorse utilizzate dal GSE per l’acquisto di gas naturale è ritenuto, quindi, coerente con le tempistiche previste per gli incassi rinvenienti dalla vendita del gas da parte del GSE. La disposizione, afferma quindi la relazione tecnica, posponendo al 2023 la vendita del gas e la restituzione del prestito, comporta un onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 4.000 milioni di euro per il 2022, alla cui copertura si provvede ai sensi dell’articolo 15. La relazione tecnica non commenta la proroga del termine a decorrere dal quale i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale alle condizioni di favore definite dall'ARERA, in quanto introdotta al Senato.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che le modifiche apportate dal Senato riferite al comma 2 determinano proroghe che non eccedono l’esercizio 2023.
ARTICOLO 6
Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale
Normativa previgente. l’art. 20, del DL n. 17/2022 prevede che il Ministero della difesa, anche per il tramite della Difesa Servizi S.p.A., affidi in concessione o utilizzi direttamente i beni del demanio militare o, comunque in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del PNRR - Missione 2 (comma 1). Il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei suddetti beni possono costituire Comunità energetiche rinnovabili nazionali; queste ultime possono essere istituite anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali e anche per impianti superiori a 1 MW, nonché in deroga alle condizioni di operatività indicate per le Comunità energetiche rinnovabili dall’art. 31, comma 2, lett. b) e c), del D.lgs. n. 199/2021 con la facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica [6] (comma 2). I summenzionati beni costituiscono superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e sono assoggettati a specifica procedura autorizzativa individuata dalla norma. Competente ad esprimersi in materia paesaggistica è la Soprintendenza speciale per il PNRR istituita presso il Ministero della cultura (comma 3).
Alla norma non sono ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Si evidenzia che il richiamato D.lgs. n. 199/2021, nel testo vigente, disciplina la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, prevedendo, in particolare (articoli 5 e 8), che tale produzione di energia possa accedere a strumenti di incentivazione tariffaria. Il decreto legislativo attribuisce, altresì, ai clienti finali, in possesso di specifici requisiti, il diritto di organizzarsi in Comunità energetiche rinnovabili (articolo 31). Dall'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo in riferimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 50, comma 2).
La norma modifica l’art. 20, del DL n. 17/2022 che disciplina l’affidamento in concessione o l’utilizzo diretto da parte del Ministero della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., di beni del demanio militare o, comunque in uso al medesimo Ministero, per l’istallazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 1). In particolare viene previsto che:
· tra i suddetti beni siano ricompresi anche gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all’Agenzia del demanio o non ancora alienati [comma 1, lett. a), n. 3];
· i medesimi beni possano ospitare sistemi di accumulo senza limiti di potenza (comma 1, lett. b)).
Vengono, inoltre, introdotti i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater (comma 1, lett. c)) che rispettivamente prevedono:
· per le finalità del comma 1 dell’art. 20, la nomina, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di un Commissario speciale e di due Vice Commissari ai quali non spettano compensi o rimborsi spese [comma 1, lett. c), cpv. 3-bis];
· che il commissario convochi e presieda una conferenza di servizi volta a rilasciare un’unica autorizzazione per l’installazione degli impianti di cui al comma 1 dell’art. 20 [comma 1, lett. c), cpv. 3-ter];
· che quota parte degli utili di Difesa Servizi S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al comma 1 dell’art. 20, determinata secondo le indicazioni del Ministro della difesa verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia di accantonamento, confluisca in un fondo istituito nel bilancio della società per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili anche attraverso il supporto alle attività svolte nei medesimi ambiti dall’Agenzia industrie difesa [comma 1, lett. c), cpv. 3-quater].
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, riferisce, tra l’altro, che le disposizioni, essendo volte alla semplificazione procedimentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e consentono, a regime, di conseguire risparmi e autonomia energetica proveniente da fonti rinnovabili, configurando sinergie e vantaggi con altre pubbliche amministrazioni e privati. Per quanto riguarda l’istituzione delle figure del Commissario e dei Vice Commissari [comma 1, lett. c), cpv. 3-bis] viene confermato che ciò avviene senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato in quanto a questi non spettano compensi o rimborsi spese.
In merito ai profili di quantificazione, con riguardo alla nomina di un Commissario e di due Vice Commissari per le finalità concernenti la valorizzazione energetica rinnovabile dei beni di pertinenza dell’amministrazione della difesa [comma 1, lett. c), cpv. 3-bis], pur prendendo atto di quanto previsto dalla norma e ribadito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della stessa, con particolare riguardo all’esclusione di compensi e rimborsi spese in favore dei medesimi soggetti, andrebbero comunque forniti ulteriori elementi e dati volti a confermare la previsione di neutralità finanziaria con riferimento all’attività commissariale e alle strutture amministrative che presumibilmente saranno chiamate a supportare tale attività.
Nulla da osservare in merito alle altre disposizioni dell’articolo.
Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza
Le norme, introdotte dal Senato, riformulano le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 199/2021, che stabilisce l’obbligo in capo ai fornitori di benzina, diesel e metano di immettere in consumo una quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza. In particolare, le norme riducono da 500 a 300 mila tonnellate la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza nel 2023 e ne dispone il graduale aumento, in misura pari a 100 mila tonnellate all’anno, fino ad 1 milione di tonnellate dal 2030.
Si ricorda che alla disposizione ora modificata, assistita da una generale clausola di invarianza finanziaria, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica
Si disciplinano, quindi le sanzioni applicabili in caso di violazione di detti obblighi. Sostituendo le disposizioni di cui ai successivi commi 3-bis e 3-ter, sono modificate le modalità di impiego delle risorse del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconvenzione verde delle raffinerie esistenti (così ridenominato, con l’elisione del riferimento, alla fine, ai siti di interesse nazionale). In particolare, si prevede che tali risorse siano impiegate per incentivare la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti, anziché la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza aggiuntiva alle quote obbligatorie. È confermata la dotazione del fondo per 205 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024. Vengono, infine, differito al 31 marzo 2023 e al 31 dicembre 2022 i termini, rispettivamente, per la definizione con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica delle modalità per la partecipazione alle risorse del citato fondo e per l’adozione, sempre con decreto ministeriale, delle modalità con cui è assolto dai fornitori di carburanti di immettere una quota di carburanti da fonti rinnovabili.
L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Disposizione in materia di autotrasporto
Le norme specificano che i contributi di cui all’articolo 14, comma 1, del DL 144/2022, destinati al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci, sono erogati esclusivamente alle imprese esercenti le attività di trasporto aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia.
L’articolo 14 del DL 144/2022 ha autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare:
- nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci;
- nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada.
Le disposizioni di cui al suddetto articolo 14 del DL 144/2022 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame, limitandosi a circoscrivere la platea dei destinatari, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le norme in esame sono volte a specificare i soggetti beneficiari di contributi senza modificare le relative risorse, già disponibili a legislazione vigente.
Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale
Le norme – introdotte dal Senato - modificano l’articolo 27 del DL 50/2017, inerente misure sul trasporto pubblico locale.
In particolare:
· viene sostituito il comma 2, relativo ai criteri di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. La ripartizione è effettuata:
per una quota pari al 50 per cento, tenendo conto dei costi standard;
per una quota pari al 50 per cento, tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale;
applicando una riduzione annuale, a decorrere dal 2023, delle risorse qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica;
prevedendo che la suddetta ripartizione avvenga al netto della destinazione annuale dello 0,105 per cento e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui, destinata all'Osservatorio sul trasporto pubblico locale e la destinazione di una quota delle risorse, tra l’1 e il 2 per cento dell’importo del Fondo, per l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi;
· viene inserito il comma 2-ter, prevedendo che il riparto non possa determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella riscontrata nel 2020, al netto delle variazioni per ciascuna regione dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria, nonché di eventuali penalità;
·
viene sostituito il comma 6, prevedendo che alla definizione degli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi si provveda entro il 31 luglio 2023 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Rispetto alla legislazione vigente viene soppressa la previsione che siano le regioni a provvedere alla determinazione degli adeguati livelli di servizio e alla riprogrammazione dei servizi.
L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto che le modifiche attengono ai criteri inerenti la ripartizione di risorse già previste a legislazione vigente.
Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento
La norma riconosce ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 50 per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa di euro 80 milioni per l’anno 2023. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare
|
Fabbisogno
|
Indebitamento netto
|
|||||||||
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Maggiori spese in conto capitale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Credito d’imposta
|
|
80
|
|
|
|
80
|
|
|
|
80
|
|
|
La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato pari a 80 milioni di euro per l’anno 2023. Al fine del calcolo dei predetti oneri si è tenuto conto del valore massimo del contributo utilizzabile – 50 euro – e del numero dei registratori telematici (RT) che sono attivi alla data del 2 novembre 2022 ovvero dei punti cassa collegati ai server-RT sempre attivi alla data del 2 novembre 2022 (utilizzati dai soggetti con più di 3 punti cassa presso ogni punto vendita).
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.
Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico
La norma, modificata nel corso dell’esame al Senato, apporta alcune modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico; in particolare:
- si modifica il comma 8-bis dell’articolo 119 del DL n. 34 del 2020 concernente la disciplina della detrazione del 110 per cento (cd. superbonus), riducendo la detrazione dal 110 al 90 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell’agevolazione nella misura del 110 per cento;
- si estende dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine entro il quale per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari spetta la detrazione del 110 per cento, ferma restando la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;
- per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del nuovo comma 8-bis.1 non superiore a 15.000 euro;
- l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso;
- viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023;
- per gli interventi inerenti il superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione del credito e di sconto in fatture inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, su richiesta del fornitore o del cessionario. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, della legge n. 196 del 2009.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare
|
Fabbisogno
|
Indebitamento netto
|
|||||||||
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Maggiori entrate tributarie
|
|
|||||||||||
Riduzione dal 110% al 90% - condomini 2023 - IRPEF/IRES
|
|
12,5
|
133,1
|
83,2
|
|
12,5
|
133,1
|
83,2
|
|
12,5
|
133,1
|
83,2
|
Riduzione dal 110% al 90% - condomini 2023 - IRPEF/IRES
|
|
|
|
41,9
|
|
|
|
41,9
|
|
|
|
41,9
|
Riduzione dal 110% al 90% - condomini 2023 – IRAP
|
|
|
|
|
|
|
|
3,5
|
|
|
|
3,5
|
Estensione dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 - edifici unifamiliari – IRPEF/IRES
|
2,8
|
27,3
|
|
|
2,8
|
27,3
|
|
|
2,8
|
27,3
|
|
|
Estensione dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 - edifici unifamiliari – IRPEF/IRES
|
|
|
51,7
|
|
|
|
51,7
|
|
|
|
51,7
|
|
Estensione dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 - edifici unifamiliari – IRAP
|
|
|
|
|
|
|
6,4
|
|
|
|
6,4
|
|
Estensione dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 - edifici unifamiliari – IVA
|
|
8,6
|
|
|
|
8,6
|
|
|
|
8,6
|
|
|
Proroga per il 2023 Super bonus edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale – IRPEF/IRES
|
|
|
158,9
|
|
|
|
158,9
|
|
|
|
158,9
|
|
Proroga per il 2023 Super bonus edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale – IRAP
|
|
|
|
|
|
|
13,2
|
|
|
|
13,2
|
|
Proroga per il 2023 Super bonus edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale – IVA
|
|
37,8
|
|
|
|
37,8
|
|
|
|
37,8
|
|
|
Minori entrate tributarie
|
|
|||||||||||
Riduzione dal 110% al 90% - condomini 2023 - IRPEF/IRES
|
|
|
97,7
|
|
|
|
97,7
|
|
|
|
97,7
|
|
Riduzione dal 110% al 90% - condomini 2023 - IRAP
|
|
|
|
|
|
|
8,1
|
|
|
|
8,1
|
|
Riduzione dal 110% al 90% - condomini 2023 - IVA
|
|
23,3
|
|
|
|
23,3
|
|
|
|
23,3
|
|
|
Estensione dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 - edifici unifamiliari – IRPEF/IRES
|
|
|
11,3
|
|
|
|
11,3
|
|
|
|
11,3
|
|
Estensione dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 - edifici unifamiliari – IRPEF/IRES
|
|
36,2
|
|
15,5
|
|
36,2
|
|
15,5
|
|
36,2
|
|
15,5
|
Estensione dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 - edifici unifamiliari – IRAP
|
|
|
|
|
|
4,5
|
|
1,9
|
|
4,5
|
|
1,9
|
Estensione dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 - edifici unifamiliari – IVA
|
8,6
|
|
|
|
8,6
|
|
|
|
8,6
|
|
|
|
Proroga per il 2023 Super bonus edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale – IRPEF/IRES
|
|
8,8
|
93,6
|
58,5
|
|
8,8
|
93,6
|
58,5
|
|
8,8
|
93,6
|
58,5
|
Proroga per il 2023 Super bonus edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale – IRPEF/IRES
|
|
|
|
68,1
|
|
|
|
68,1
|
|
|
|
68,1
|
Proroga per il 2023 Super bonus edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale – IRAP
|
|
|
|
|
|
|
|
5,7
|
|
|
|
5,7
|
Applicazione aliquota 110% fino al 2025 spese sostenute su immobili adibiti a strutture sanitarie – IRPEF/IRES
|
|
|
0,1
|
1,7
|
|
|
0,1
|
1,7
|
|
|
0,1
|
1,7
|
Minori spese correnti
|
|
|||||||||||
Riduzione dal 110% al 90% - condomini 2023 - IRAP
|
|
|
|
3,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Estensione dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 - edifici unifamiliari – IRAP
|
|
|
6,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proroga per il 2023 Super bonus edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale – IRAP
|
|
|
13,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti
|
|
|||||||||||
Riduzione dal 110% al 90% - condomini 2023 – IRAP
|
|
|
8,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Estensione dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 - edifici unifamiliari – IRAP
|
|
4,5
|
|
1,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proroga per il 2023 Super bonus edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale – IRAP
|
|
|
|
5,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fondo per il contributo a favore degli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche
|
|
20
|
|
|
|
20
|
|
|
|
20
|
|
|
Minori spese in conto capitale
|
|
|||||||||||
Riduzione dal 110% al 90% - condomini 2023 – Credito d’imposta
|
|
|
1.216,5
|
1.216,5
|
|
|
1.216,5
|
1.216,5
|
|
|
1.216,5
|
1.216,5
|
Estensione dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 - edifici unifamiliari – Credito d’imposta
|
|
275,1
|
|
|
|
275,1
|
|
|
|
275,1
|
|
|
Maggiori spese in conto capitale
|
|
|||||||||||
Proroga per il 2023 Super bonus edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale – Credito d’imposta
|
|
|
855,2
|
855,2
|
|
|
855,2
|
855,2
|
|
|
855,2
|
855,2
|
Applicazione aliquota 110% fino al 2025 spese sostenute su immobili adibiti a strutture sanitarie – Credito d’imposta
|
|
|
|
14
|
|
|
|
14
|
|
|
|
14
|
La relazione tecnica, in merito alla riduzione della percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023 dal 110 per cento al 90 per cento, afferma che la stima è stata elaborata sulla base dei dati del superbonus monitorati dall’Enea al 30 settembre 2022. Viene ipotizzato un abbattimento del 20 per cento delle spese sostenute dai condomini per l’anno 2023 (prendendo a riferimento i dati del 2022) in considerazione della circostanza che la riduzione dell’aliquota potrebbe indebolire l’incentivo dei contribuenti a fruire dell’agevolazione. La tabella mostra gli effetti finanziari derivanti dalla riduzione della percentuale dal 110 per cento al 90 per cento quantificando il recupero sull’orizzonte periodale considerato in 4,5 miliardi di euro.
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
2035
|
IRPEF/IRES
|
12,5
|
133,1
|
83,2
|
83,2
|
83,2
|
-241,7
|
-102,5
|
-102,5
|
-102,5
|
-102,5
|
-87,1
|
61,5
|
0
|
Credito
|
0
|
1.216,5
|
1.216,5
|
1.216,5
|
1.216,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
IRPEF/IRES
|
0
|
-97,7
|
41,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
IRAP
|
0
|
-8,1
|
3,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
IVA
|
-23,3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Totale
|
-10,8
|
1.243,8
|
1.345,1
|
1.299,7
|
1.299,7
|
-241,7
|
-102,5
|
-102,5
|
-102,5
|
-102,5
|
-87,1
|
61,5
|
0
|
Con riguardo all’estensione dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 del termine finale per fruire dell’agevolazione, per gli edifici unifamiliari sui quali alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la RT ipotizza che tale proroga interessi una quota pari al 35 per cento della spesa assunta a riferimento nella stima originaria e stima i seguenti effetti finanziari:
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
2035
|
IRPEF/IRES
|
2,8
|
27,3
|
-11,3
|
0
|
0
|
-54,3
|
23,3
|
0
|
0
|
0
|
1,8
|
17,7
|
-7,3
|
0
|
Credito
|
0
|
275,1
|
0
|
0
|
0
|
-275,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
IRPEF/IRES
|
0
|
-36,2
|
51,7
|
-15,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
IRAP
|
0
|
-4,5
|
6,4
|
-1,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
IVA
|
-8,6
|
8,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Totale
|
-5,8
|
270,3
|
46,8
|
-17,4
|
0,0
|
-329,4
|
23,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,8
|
17,7
|
-7,3
|
0,0
|
Relativamente alla proroga per il 2023 del superbonus per gli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, a condizione che il contribuente interessato sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare e che abbia un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro, la RT sulla base dei dati del monitoraggio Enea al 30 Settembre 2022 e dei dati estratti dalla banca dati del DF sulla fiscalità immobiliare e applicando la metodologia utilizzata per stimare le precedenti misure, riporta i seguenti effetti finanziari, il cui costo complessivo sull'orizzonte periodale considerato risulta di 2.518,6 milioni di euro.
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
2035
|
IRPEF/IRES
|
-8,8
|
-93,6
|
-58,5
|
-58,5
|
-58,5
|
335,5
|
166,7
|
166,7
|
166,7
|
166,7
|
141,7
|
-100
|
0
|
Credito
|
0
|
-855,2
|
-855,2
|
-855,2
|
-855,2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
IRPEF/IRES
|
0
|
158,9
|
-68,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
IRAP
|
0
|
13,2
|
-5,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
IVA
|
37,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Totale
|
29,0
|
-776,7
|
-987,5
|
-913,7
|
-913,7
|
335,5
|
166,7
|
166,7
|
166,7
|
166,7
|
141,7
|
-100,0
|
0
|
La RT, con riferimento all’applicazione dell’aliquota al 110 per cento fino al 2025 per le spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dello stesso articolo 119, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, su immobili adibiti a strutture sanitarie, evidenzia che la stima è stata elaborata sulla base dei dati del superbonus monitorati dall’Enea al 30 settembre 2022. La RT ipotizzando che la quota inerente alle strutture sanitarie sia pari all’1 per cento della platea dei beneficiari, mostra i seguenti effetti finanziari derivanti dall’estensione dell’aliquota del 110 per cento per gli anni 2024 e 2025:
Costo complessivo sull’orizzonte periodale considerato: -126,9 milioni di euro
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
IRPEF/IRES
|
0
|
-0,1
|
-1,7
|
-2,7
|
-2
|
-2
|
-0,4
|
0,8
|
0
|
Credito
|
0
|
0
|
-14
|
-29,7
|
-29,7
|
-29,7
|
-15,7
|
0
|
0
|
IRPEF/IRES
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
IRAP
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
IVA
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Totale
|
0
|
-0,1
|
-15,7
|
-32,4
|
-31,7
|
-31,7
|
-16,1
|
0,8
|
0
|
La RT, in riferimento all'effetto complessivo degli interventi recati al comma 1, mostra la seguente tabella:
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
2035
|
IRPEF/IRES
|
2,8
|
31,0
|
28,1
|
23,0
|
22,0
|
-31,6
|
115,1
|
63,8
|
65,0
|
64,2
|
66,0
|
72,3
|
-45,8
|
0,0
|
Credito
|
0
|
275,1
|
361,3
|
347,3
|
331,6
|
56,5
|
-29,7
|
-15,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
IRPEF/IRES
|
0
|
-36,2
|
112,9
|
-41,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
IRAP
|
0
|
-4,5
|
11,5
|
-4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
IVA
|
-8,6
|
23,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Totale
|
-5,8
|
288,5
|
513,8
|
324,5
|
353,6
|
24,9
|
85,4
|
48,1
|
65
|
64,2
|
66
|
72,3
|
-45,8
|
0
|
In merito alla previsione al comma 4 di consentire ai cessionari di poter fruire dell'agevolazione (compensazione) in dieci rate, la RT afferma che la misura è suscettibile di determinare una diversa articolazione temporale degli oneri. In ogni caso, tenuto anche conto che trattasi di cessioni già verificatesi, pare verosimile che i beneficiari abbiano già valutato e predeterminato in base alla legislazione vigente l’utilizzo del beneficio. Va tuttavia segnalato che il profilo degli effetti è strettamente legato a comportamenti degli operatori che non possono essere previsti ex ante. La disposizione pertanto prevede espressamente che l’Agenzia delle entrate effettuerà un monitoraggio finalizzato ad assicurare l’adozione dei provvedimenti da parte del Ministero dell’economia e delle finanze previsti dalla legge n. 196 del 2009. Pertanto, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.
Sui restanti commi la RT si limita a ribadire il contenuto della norma
In merito ai profili di quantificazione si rileva, come già evidenziato in relazione ai precedenti interventi legislativi relativi alla medesima misura, che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione, limitandosi a riportare alcune ipotesi adottate e il risultato finale della stima. Pertanto, in assenza dei predetti elementi (quali, ad esempio, l'ammontare della spesa annua considerata e la quota considerata ai fini degli effetti indotti) non appare possibile procedere ad una verifica della stima fornita.
In proposito, si segnala che dalle informazioni disponibili sul sito dell'ENEA, che peraltro non considera tutti gli interventi ammessi al beneficio del 110 per cento, ma solo quelli oggetto di asseverazione, risulta che al 30 novembre 2022 l'ammontare degli investimenti ammessi al beneficio del 110 per cento risulta pari a circa 58 miliardi di euro, cui corrisponde, come onere a carico dello Stato, un ammontare di detrazioni maturate per i lavori conclusi pari a circa 46 miliardi di euro e un ammontare di detrazioni previste a fine lavori pari a circa 64 miliardi.
A fini conoscitivi si fornisce inoltre un prospetto degli oneri netti ascritti alla misura del Superbonus dalla sua introduzione fino al DL 50/2022:
Stime degli oneri finanziari connessi alla misura del Superbonus (SNF)
|
||||||||||||||||||
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
2035
|
2036
|
TOTALE
|
|
DL 34/2020
|
-22,5
|
-956,6
|
-2961,7
|
-2930
|
-2755,6
|
-2752,8
|
-1357,4
|
936,6
|
227,7
|
213,4
|
193,5
|
-10,6
|
-48,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- 12.224,6
|
DL 104/2020
|
-0,3
|
-5,5
|
-4,2
|
-4,2
|
-4,2
|
-4,2
|
1,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- 21,0
|
LB 2021
|
0
|
400,6
|
209,2
|
-1655,4
|
-1468,9
|
-1376,2
|
-2003,7
|
729,7
|
6,4
|
9,7
|
18,6
|
104,1
|
50,1
|
-37,8
|
0
|
0
|
0
|
- 5.013,8
|
DL 59/2021
|
0
|
3,9
|
113,4
|
-570
|
-671,9
|
-623,9
|
-615,6
|
60
|
67,7
|
29,8
|
24,5
|
25,4
|
30,5
|
-10,1
|
-3,4
|
0
|
0
|
- 2.139,7
|
DL 77/2021
|
0
|
0
|
-1
|
-10,1
|
-9,3
|
-8,8
|
-8,8
|
3,9
|
0,3
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,3
|
-0,2
|
0
|
0
|
0
|
- 32,5
|
LB 2022
|
0
|
0
|
-13,8
|
-445,2
|
-2425,7
|
-3460,2
|
-4469,1
|
-3964,9
|
-1393,5
|
-437,1
|
656
|
210,1
|
208
|
181
|
82
|
16,5
|
-39,5
|
- 15.295,4
|
DL 50/2022
|
0
|
0
|
2,4
|
-110,6
|
-130,2
|
-122,9
|
-122,9
|
14,8
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
4,3
|
-3,1
|
0
|
0
|
0
|
-447,8
|
TOTALE
|
-22,8
|
-557,6
|
-2.655,9
|
-5.725,5
|
-7.465,8
|
-8.349,0
|
-8.575,9
|
-2.219,9
|
-1.086,3
|
-178,7
|
898,1
|
334,5
|
244,6
|
129,8
|
78,6
|
16,5
|
-39,5
|
-35.174,8
|
Sarebbe quindi opportuno disporre di elementi di raccordo delle stime fornite dalla relazione tecnica fossero rispetto ai dati forniti dall'ENEA, esplicitando altresì i parametri utilizzati per le quantificazioni in relazione a ciascuna misura recata dalla presente norma. In merito agli effetti indotti di gettito ascritti alla misura, in relazione alla maggiore spesa prevista per gli interventi agevolati, sarebbe altresì utile disporre dei dati relativi agli effetti già prodotti dall’applicazione degli interventi agevolativi in esame, in modo da poter verificare il carattere prudenziale delle stime fornite.
Con specifico riferimento alla stima delle singole misure, andrebbero poi forniti i dati e gli elementi informativi che hanno condotto alla determinazione delle ipotesi indicate dalla relazione tecnica; ci si riferisce in particolare: all’abbattimento del 20% delle spese sostenute dai condomini per l’anno 2023 rispetto ai dati 2022 in relazione alla riduzione della percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023 dal 110 per cento al 90 per cento; all’ipotesi assunta, con riferimento all’estensione dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 del termine finale per fruire dell’agevolazione per gli edifici unifamiliari, che tale proroga interessi una quota pari al 35 per cento della spesa assunta a riferimento nella stima originaria; all’ipotesi assunta alla base dell’individuazione, con riferimento all’applicazione dell’aliquota al 110 per cento fino al 2025 per le spese sostenute dai soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, di una quota inerente alle strutture sanitarie nella misura dell'1 per cento della platea dei beneficiari.
Infine, con riferimento alla previsione contenuta al comma 4 riguardo alla possibilità di fruire della compensazione dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione del credito e di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, in 10 rate annuali di pari importo, la RT non quantifica gli effetti finanziari derivanti da tale rimodulazione della fruizione del beneficio. La norma prevede esclusivamente un monitoraggio da parte dell’Agenzia delle entrate ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196 del 2009. In proposito, si evidenzia che l’estensione a 10 anni della possibilità di usufruire dei crediti d'imposta che a legislazione vigente avrebbero potuto essere fruiti in un diverso orizzonte temporale, appare suscettibile di esplicare effetti sul gettito annuale delle entrate tributarie differenti rispetto a quelli scontati a legislazione vigente. La stessa relazione tecnica afferma che la misura è suscettibile di determinare una diversa articolazione temporale degli oneri, ma che il profilo degli effetti è strettamente legato a comportamenti degli operatori che non possono essere previsti ex ante.
In proposito si segnala l’opportunità di acquisire una valutazione, anche di massima, di tali potenziali effetti, tenendo conto, fra l’altro, che l’Agenzia delle entrate dovrebbe disporre di dati di dettaglio riguardo agli importi interessati dalla disposizione.
ARTICOLO 9, commi 4-bis - 4-quater
Disposizioni in materia di cessione del credito
La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura, innalza il limite (da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, di cui all’articolo 121 del DL n. 34 del 2020.
Si prevede altresì che SACE possa concedere le garanzie di cui all’articolo 15 del DL 50 del 2022 in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia che realizzano interventi in edilizia previsti dall’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020.
In proposito si ricorda che il citato articolo 15 autorizza SACE S.p.A. a concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese finalizzati a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale. SACE S.p.A. assume gli impegni a valere sulle risorse disponibili del Fondo a copertura degli oneri statali già costituito per la “Garanzia Italia SACE” a sostegno della liquidità delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da COVID-19 (articolo 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020). La nuova garanzia SACE può essere concessa entro l’importo complessivo massimo dei 200 miliardi della “Garanzia Italia SACE” previsto dal citato D.L. n. 23/2020.
In proposito la relazione tecnica ha precisato che la nuova garanzia non avrebbe richiesto stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli disponibili a legislazione vigente tenuto conto che, sulla base dei dati forniti dal gestore, risultavano perfezionate garanzie per circa 32,5 miliardi di euro (di cui 1,5 mld di euro in favore delle PMI), mentre le risorse libere sul Fondo ammontavano a circa 24 miliardi di euro, al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti e della riserva di 3 mld di euro da ultimo prevista per l'operatività di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del DL 21/22.
I crediti di imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del medesimo decreto legge possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita all’emendamento, afferma che le disposizioni intervengono in materia di fruizione delle detrazioni fiscali derivanti dagli interventi in edilizia e al sistema delle garanzie esistenti e pertanto non determinano effetti negativi in termini di gettito, né nuove o maggiori spese rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all’innalzamento da due a tre del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e di recupero edilizio, di cui all’articolo 121 del DL n. 34 del 2020, si evidenzia che alle precedenti disposizioni intervenute al fine di limitare o innalzare la possibilità di cessione dei crediti non sono stati ascritti effetti finanziari. In proposito, andrebbe comunque acquisita conferma che la modifica in esame non determini eventuali impatti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
Con riferimento alla possibilità per la SACE di concedere le garanzie previste dall’articolo 15 del DL 50 del 2022, si evidenzia che tale garanzia può essere concessa entro l’importo complessivo massimo dei 200 miliardi della “Garanzia Italia SACE” a valere sul Fondo istituito dall’articolo 1 del D.L. n. 23/2020. In proposito, con riferimento all’utilizzo delle risorse statali già stanziate per “Garanzia Italia”, andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a verificare la capienza del citato Fondo già istituito dall’articolo 1 del DL n. 23 del 2020.
In proposito si evidenzia che la relazione tecnica riferita all’articolo 3 del DL 144/2022, che è intervenuto sulla medesima garanzia, potenziandone alcuni elementi, segnalava che, sulla base dei dati forniti dal Gestore, al 30.06.22, risultavano perfezionate garanzie per circa 29,4 miliardi di euro (di cui 1,4 mld di euro in favore delle PMI), mentre le risorse libere sul Fondo ammontavano a circa 25 miliardi di euro, al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti sull’operatività di Garanzia Italia, della riserva di 1,7 miliardi di euro per l’operatività di cui all’art. 35 del DL 34/2020 e della riserva di 3 miliardi di euro da ultimo prevista dall’articolo 8, comma 6, del DL 21/2022.
Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, con norma interpretativa, dispongono che gli enti locali e le regioni siano considerati i soggetti responsabili dell’esercizio e della manutenzione degli impianti e hanno diritto a richiedere e ottenere le stesse tariffe incentivanti previste a favore degli impianti architettonicamente integrati o realizzati su un edificio dal secondo, terzo, quarto e quinto conto energia, anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.
L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che l’articolo 9-bis reca una norma di interpretazione autentica che riconosce agli enti locali e alle regioni, anche qualora abbiano esternalizzato alcune attività di gestione, la qualità di soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, con conseguente spettanza degli incentivi previsti dai conti energia II, III, IV e V, nella stessa misura, più alta, prevista per gli impianti cosiddetti integrati, anche con effetto retroattivo. Si osserva in proposito che gli incentivi previsti dal Conto Energia gravano sugli oneri generali del sistema elettrico, di norma a carico delle tariffe pagate dagli utenti del servizio elettrico. Sarebbe peraltro opportuno acquisire dal Governo chiarimenti circa i possibili effetti della norma sulle esigenze, anche per pagamento di eventuali somme arretrate, di riscossione degli oneri generali di sistema; in proposito andrebbe in particolare chiarito se siano prefigurabili effetti suscettibili di incidere sulla quantificazione degli effetti finanziari riferiti alle disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio in via di approvazione che prevedono l’azzeramento degli oneri generali di sistema per il primo trimestre 2023, a fronte del versamento delle occorrenti risorse pubbliche a CSEA.
ARTICOLO 10, commi da 1 a 2 e comma 3
Norme in materia di procedure di affidamento dei lavori
Le norme modificano l’articolo 1, comma 1, lettera a), del DL 32/2019, prevedendo che per i comuni non capoluogo di provincia, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, l’obbligo di procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia sia da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del DL 76/2020 (150.000 euro per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro) (comma 1).
Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC, che non hanno avuto accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili e che non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 144 del 2022 e dell'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022, ma che comunque hanno proceduto entro il termine del 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse, possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del suddetto Fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari (comma 2).
Viene quindi introdotto l’articolo 44-bis del DL 77/2021, prevedendo specifiche procedure per la realizzazione di interventi autostradali inseriti nell’apposito Allegato IV-bis al suddetto DL 77/2021, introdotto dal provvedimento in esame. In particolare, si dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto definitivo o esecutivo, stipuli un Protocollo d’intesa con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti. Tale Protocollo è inviato al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto procede a una valutazione ricognitiva. Si prevede inoltre che i progetti siano sottoposti alle modalità e alle tempistiche per la convocazione e l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica presso la Conferenza dei servizi, di cui all’articolo 44, comma 3, del DL 77/2021 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 rivestono carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Relativamente al comma 1, la RT chiarisce che l’integrazione risolve il dubbio interpretativo, sollevato da numerosi enti locali e oggetto di particolare attenzione nella predisposizione delle FAQ destinate alla pubblicazione sullo sportello online “Capacity Italy”, circa l’identificazione delle soglie in rapporto alle quali risulta applicabile l’obbligo disciplinato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del DL 32/2019. La disposizione, infatti, rinviava alle modalità di aggregazione della domanda riportate nell’articolo 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, ma non esplicitava gli importi da considerare ai fini dell’osservanza dell’obbligo da parte dei comuni non capoluogo di provincia. Grazie alla modifica, l’obbligo si intenderà applicabile per le procedure di affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, e dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro.
Con riferimento al comma 3, la RT afferma che la norma, limitandosi a introdurre disposizioni di semplificazione per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese, ha natura ordinamentale. Dalla stessa, dunque, non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 3, nel prendere atto che la RT afferma che l’introduzione dell’articolo 44-bis del DL 77/2021 non comporta effetti per la finanza pubblica, in quanto si limita ad introdurre disposizioni di semplificazione, si rileva che le procedure ad hoc ivi disciplinate prevedono adempimenti in capo al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Al riguardo, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione (con riguardo ai provvedimenti da esaminare, alle tempistiche stimate nonché all’ organico e alle strutture in dotazione) volte a verificare la sostenibilità degli adempimenti per il suddetto soggetto pubblico ad invarianza di risorse.
ARTICOLO 10, commi 2-bis e 2-ter
Affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche
Le norme – introdotte dal Senato - modificano l’articolo 1, comma 143, della L. 145/2018, prevedendo la proroga al 31 marzo 2023 dei termini per l’affidamento dei lavori da parte dei comuni assegnatari dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, limitatamente alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, ferme restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere sono inoltre fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022.
L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire conferma che la proroga in esame sia compatibile con i profili di spesa scontati ai fini delle previsioni tendenziali, in base alla legislazione vigente.
Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC
Le norme, modificate nel corso dell’esame al Senato, intervengono sulla Commissione tecnica PNRR-PNIEC per stabilire che:
§ tra i sei componenti della Commissione tecnica VIA VAS che possono operare anche nella Commissione tecnica PNRR PNIEC – preposta alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – siano ammessi i commissari che fanno parte della prima in quanto personale dipendente da società in house dello Stato [comma 1, lettere 0a ed a)];
§ il Ministro dell'ambiente può nominare, anche senza procedura concorsuale, fino a trenta componenti aggregati della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, che restano in carica tre anni con un trattamento giuridico ed economico equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unità già previste [comma 1, lettera b)].
Nella relazione illustrativa si evidenzia come il potenziamento temporaneo della Commissione tecnica PNRR-PNIEC operato dal comma 1, lettera b) è avvenuto per far fronte all’amplissimo numero di istanze di autorizzazione pervenute nell’attualità.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che nell’ottica del più celere raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e, quindi, di sicurezza energetica nazionale, la norma - modificando l’articolo 8, comma 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006 - mira a rafforzare la capacità operativa della Commissione tecnica PNRR PNIEC, istituita dal D.L. n. 77/2021.
In particolare, il comma 1, lettera b), prevede il potenziamento temporaneo della Commissione PNRR PNIEC mediante l’introduzione della figura del componente aggregato, che dura in carica 3 anni (anziché 5 come i commissari ordinari) nel corso dei quali è equiparato, agli effetti giuridici ed economici, ai commissari ordinari. Il numero dei componenti aggregati non può superare le 30 unità.
La RT afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli oneri di funzionamento delle due Commissioni, compresi i compensi dei Commissari, trovano copertura sulle tariffe poste in capo ai proponenti i progetti da sottoporre a valutazione ambientale (ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006 e dei rinvii da questo operati) e sulle risorse di cui all’articolo 12, comma 1, del D.L. n. 68/2022.
In merito ai profili di quantificazione, si ricorda che ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del D.lgs.152/2006, con decreto annuale del Ministro dell'ambiente sono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del D.lgs. n. 152/2006, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente. Inoltre, si segnala che le risorse di cui all'articolo 12 del D.L. n. 68/2022 citate dalla RT, e previste ad integrazione delle predette tariffe, si sostanziano in 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, stanziati per far fronte alle esigenze della Commissione nella precedente composizione di 40 membri.
Posto che gli oneri di funzionamento della Commissione tecnica PNRR PNIEC trovano copertura sulle tariffe poste in capo ai proponenti, si osserva che le norme in esame determinano un potenziale ampliamento del numero di componenti da 40 a 70 unità. Andrebbe pertanto confermato che le tariffe previste (cfr. infra), nonché le risorse derivanti dall’articolo 12 del D.L. n. 68/2022, siano in grado di coprire le spese potenziali connesse all'aumento dei componenti.
Già in precedenti modifiche della norma in esame – cfr. in particolare l’articolo 17, comma 1, lett. 0a) del D.L. n. 4/2022 - l’incremento dei componenti della Commissione VIA VAS è stato posto a carico delle tariffe proponenti dei progetti, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del citato D.lgs. n. 152/2006 senza, pertanto, determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [7] .
Normativa vigente. L’art. 993 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare-COM) disciplina il richiamo in servizio dall’ausiliaria. Il richiamo è disposto presso l’Amministrazione della difesa con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 1). Il Ministero della difesa, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni (comma 2). Sulla base di tali elenchi l'amministrazione interessa, in ordine decrescente di età, i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza (comma 3). Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria (comma 5). Si evidenzia che il richiamo in servizio può essere disposto “con o senza assegni”. Il richiamo con assegni comporta l’erogazione di emolumenti in favore dell’interessato che determina la sospensione del trattamento pensionistico in godimento (comprensivo dell’indennità di ausiliaria).
La norma, introdotta dal Senato, autorizza la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente, per un periodo di tre anni, ad avvalersi per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS e della Commissione tecnica di verifica PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso di laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo dall’ausiliaria. Viene demandato ad un decreto interministeriale l’individuazione delle unità da destinare alle suddette esigenze. Gli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico fondamentale al suddetto personale sono posti a carico del Ministero della difesa, mentre i compensi accessori, o emolumenti comunque denominati derivanti dal richiamo in servizio dall’ausiliaria con assegni, sono erogati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1-bis).
L’emendamento che ha introdotto al Senato la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza in termini generali l’avvalimento temporaneo di personale militare in possesso di specifica qualifica professionale (laurea in ingegneria) da parte della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente prevedendo che, in tal caso, gli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico fondamentale al suddetto personale siano posti a carico del Ministero della difesa. Al riguardo, pur considerato che la disposizione sembra limitarsi a puntualizzare l’imputazione contabile della suddetta componente del trattamento economico del personale militare in riferimento, appare opportuno acquisire un chiarimento in merito ai profili di onerosità concernenti l’eventuale trattamento accessorio che il medesimo personale andrà a percepire presso l’amministrazione utilizzatrice. Tali elementi informativi appaiono necessari considerata la portata letterale della disposizione che sembra non disciplinare, con riguardo a tale ipotesi generale di avvalimento di personale, la fattispecie relativa al trattamento economico accessorio. Andrebbe, inoltre acquisita la valutazione del Governo in merito alle eventuali ricadute di tale ipotesi generale di avvalimento sulla funzionalità operativa dell’amministrazione militare cedente, tenuto conto che non viene, tra l’altro, specificato il volume massimo del contingente di personale utilizzabile.
La disposizione disciplina, inoltre, l’ipotesi in cui il suddetto avvalimento di personale militare si configuri specificamente in termini di richiamo dal servizio in ausiliaria “con assegni”, disponendo che, in tal caso, i relativi emolumenti accessori siano erogati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente in capo all’amministrazione utilizzatrice e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, posto che al richiamo con assegni dovrebbe associarsi la sospensione del trattamento pensionistico in godimento (comprensivo dell’indennità di ausiliaria) e l’erogazione di un emolumento sostitutivo (almeno) compensativo di quello sospeso, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a verificare la neutralità finanziaria della disposizione, confermando che l’erogazione dell’emolumento sia limitato alla sola componente accessoria del trattamento economico del corrispondente personale in servizio.
Accesso al Sistema informatico integrato da parte del Ministero dell’ambiente
La norma, introdotta al Senato, prevede che il Ministero dell’ambiente acceda, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni disponibili sul Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas [8] e, su richiesta, le renda disponibili al Ministero dell’economia (comma 1-ter).
L’emendamento che ha introdotto al Senato la norma in esame, non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, nel presupposto, sul quale appare utile una conferma da parte del Governo, che il Ministero dell’ambiente possa accedere alle informazioni disponibili sul Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, senza nuovi o maggiori oneri e, pertanto, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare andrebbero esclusi profili di onerosità con riguardo alla eventuale necessità di aggiornare le dotazioni informatiche del Ministero in funzione delle finalità della norma.
Cessione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico
La norma, inserita nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina della cessione dei tax credit nel settore cinematografico, di cui all’articolo 21, comma 4, della legge n. 220 del 2016, al fine di introdurre limiti alla responsabilità dei cessionari, prevedendo che essi rispondano solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.
Si prevede inoltre che il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato venga effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, nel solo caso di concorso nella violazione, l’applicazione della disciplina del concorso di persone con riferimento alle sanzioni tributarie e la responsabilità solidale del cessionario.
In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che a norme analoghe non sono stati ascritti effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, con riferimento ad effetti di carattere eventuale ed indiretto, si evidenzia che la limitazione di responsabilità derivante dalla disposizione appare, in linea di principio, potenzialmente idonea ad incidere sulla capacità di recupero da parte dell’amministrazione finanziaria di crediti eventualmente indebitamente fruiti. Sul punto e riguardo agli eventuali riflessi di carattere finanziario, sarebbe utile acquisire l’avviso del Governo.
Esenzioni in materia di imposte
La norma reca l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’articolo 78, comma 3, del DL n. 104 del 2020, in materia di esenzioni dall’imposta municipale propria (IMU) per il settore dello spettacolo. In particolare si prevede che, per il 2022, la seconda rata dell’IMU di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), non è dovuta per gli immobili di cui al citato articolo 78, comma 1, lettera d) - ovvero gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Si chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime de minimis della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
In proposito si ricorda che l’articolo 78 del DL n. 104 del 2022 dispone che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2020, 2021 e 2022, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L'efficacia delle misure previste è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea
La relazione illustrativa chiarisce che con la comunicazione C (2021) 8442 del 18 novembre 2021, la Commissione europea ha adottato la sesta e ultima modifica al «Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19», prorogandone l’efficacia al 30 giugno 2022. La Commissione europea ha successivamente comunicato agli Stati membri che il Quadro temporaneo non sarebbe stato prorogato oltre tale data di scadenza (dichiarazione del 12 maggio 2022). Alla luce di quanto sopra, essendo venuta meno l’incertezza sulla vigenza temporale del Quadro temporaneo esistente al tempo dell’introduzione della disposizione, la disposizione in esame è volta a chiarire il quadro europeo in materia di aiuti di Stato applicabile per la fruizione dell’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.
Si dispone altresì l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l’evento calamitoso (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, con riferimento ai commi 1 e 2, precisa che la disposizione indica quale sia il quadro europeo in materia di aiuti di Stato applicabile per la fruizione dell’esenzione IMU prevista dal comma 3 dell’articolo 78 del D.L. n. 104/2020 per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli. In particolare, considerato che il predetto Quadro temporaneo ha trovato applicazione fino al 30 giugno 2022 la norma prevede che l’esenzione relativa alla sola seconda rata IMU dell’anno 2022 sia fruibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 in tema di aiuti de minimis. In ordine agli effetti finanziari, la RT afferma che, pur rilevando che i limiti di fruizione dell’esenzione relativa alla seconda rata sono potenzialmente meno ampi rispetto a quelli previsti dal predetto Quadro temporaneo, a titolo prudenziale si ritiene di non ascrivere effetti di recupero del gettito. Conseguentemente, non si ascrivono effetti alla disposizione.
Con riferimento al comma 3, la RT afferma che dal punto di vista finanziario, alla misura non si ascrivono effetti, in considerazione del fatto che l’intervento è analogo ad altre misure già adottate in conseguenza di specifici eventi eccezionali. In particolare, a tale tipologia di atti nelle previsioni del bilancio dello Stato non è ascritto alcun effetto di gettito in termini di imposta di bollo.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, alla luce degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica.
ARTICOLO 12-bis
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, riproducono il contenuto dell’articolo 3 del D.L. n. 179/2022 (A.S. 345) e, al fine di far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, autorizzano la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del D.lgs. n. 1/2018 [9] .
Nella norma richiamata si fa riferimento:
§ a interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
§ al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie;
§ all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive;
§ alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
§ alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive.
Tali risorse sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza e intestata al Commissario delegato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, sono approvati, nel limite delle risorse di cui al primo periodo, i relativi interventi.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 6.
Il prospetto riepilogativo [10] ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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Maggiori spese in conto capitale
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Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15/09/2022 (comma 3)
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200,0
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80,0
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20,0
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50,0
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50,0
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80,0
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20,0
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50,0
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50,0
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La relazione tecnica, allegata al D.L. n. 179/2022, oltre a ribadire il contenuto della norma afferma che le risorse sono destinate in primo luogo per soccorrere la popolazione, ripristinare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e per fronteggiare le più urgenti necessità. Le risorse sono poi destinate ad interventi per la riduzione del rischio residuo e a misure conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate.
In merito ai profili di quantificazione, dal momento che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento non si formulano osservazioni.
Disposizioni in materia di sport
Le norme, modificate durante l’esame al Senato, prevedono il differimento dal 16 al 22 dicembre del termine dei versamenti sospesi in applicazione dell’articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge n. 234/2021, senza applicazione di sanzioni o interessi, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (comma 1).
In proposito si segnala che il comma 128-bis del ddl di bilancio in corso di approvazione prevede che i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dell’articolo 1, comma 923, lettere a) e c), della legge n. 234 del 2021, dell’articolo 7, comma 3-bis, del DL n. 17/2022, dell’articolo 39, comma 1-bis, del DL n. 50/2022 e dell’articolo 13 in esame scadenti alla data del 22 dicembre 2022, siano effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata. La relazione tecnica riferita all’emendamento che ha introdotto la norma ha ascritto alla disposizione effetti di minor gettito per il 2022 pari a 889 milioni di euro ed effetti di maggiori entrata, derivanti dalla ripresa dei versamenti rateizzati, pari a 248,92 milioni nel 2023, 177,80 milioni nel 2024, 171,80 milioni nel 2025, 177,80 milioni nel 2026 e 133,35 milioni nel 2027.
Inoltre, si prevede il prolungamento da tre a cinque anni della durata massima dei contratti di licenza dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione calcistica attribuiti all'operatore della comunicazione o all'intermediario indipendente (comma 1-bis).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che a legislazione vigente i versamenti di cui al comma 1 dovrebbero essere recuperati entro il 16 dicembre 2022, mentre con l’intervento normativo la scadenza viene prorogata al 22 dicembre 2022.
La rideterminazione del termine per l’effettuazione dei versamenti tributari e contributivi dal 16 al 22 dicembre 2022, considerando che il gettito verrebbe comunque acquisito entro l’anno, non determina impatti in termini di fabbisogno e indebitamento. Alla disposizione, pertanto, non si ascrivono effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto precisato dalla relazione tecnica. Andrebbe peraltro verificata l’effettiva possibilità di acquisire le somme in riferimento entro l’esercizio 2022, al fine di assicurare gli effetti di gettito ascritti ai versamenti in questione. Andrebbe inoltre chiarito il coordinamento con le disposizioni del disegno di legge di bilancio 2023, che nel testo elaborato in sede referente alla Camera, limitatamente ai versamenti di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 1, comma 923, della legge n. 234/2021, prevede l’ulteriore proroga al 29 dicembre e la possibilità di rateizzazione, ascrivendo a tale facoltà rilevanti effetti di perdita di gettito per il 2022.
Si rileva tuttavia che, con riferimento alle lettere a) e c) (ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e imposta sul valore aggiunto) il comma 128-bis del ddl di bilancio in corso di approvazione alla data di redazione della presente scheda [11] ha disposto l’ulteriore differimento al 29 dicembre dei versamenti in questione e la possibilità di rateizzazione di quanto dovuto in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In relazione a tale ulteriore differimento, la relazione tecnica riferita all’emendamento che ha introdotto il citato comma 128-bis ha scontato un effetto di minore entrata nel 2022 pari a 889 milioni di euro.
La norma incrementa di 1.080 milioni di euro per il 2022 l’autorizzazione di spesa recata dall’art. 1, comma 86, della legge n. 266/2005 in favore del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, relativa alla copertura degli investimenti sulla rete tradizionale, destinando, altresì, 800 milioni di euro del suddetto importo agli interventi di cui al DPCM del 21 luglio 2017 (Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese) (comma 1).
L’attuale gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale italiana è l’azienda pubblica in forma di società per azoni denominata Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A.) partecipata al 100 per cento da Ferrovie dello Stato S.p.A. La società RFI S.p.A. è ricompresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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Maggiori spese correnti
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Incremento risorse 2022 alle Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. art. 1, c. 86 legge n. 266/2005 (comma 1)
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1.080,0
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1.080,0
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1.080,0
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La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.
In merito ai profili di quantificazione, considerato che l’onere appare limitato all’entità del disposto stanziamento, non si formulano osservazioni.
Per quanto concerne, inoltre, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione riportati sul solo esercizio 2022 per tutti e tre i saldi, andrebbero acquisiti ulteriori elementi a supporto di tale contabilizzazione, in particolare per quanto attiene ai saldi di indebitamento netto e di fabbisogno.
Ciò anche in considerazione del fatto che lo stanziamento è disposto con un decreto-legge pubblicato alla metà di novembre dell’esercizio 2022.
Misure urgenti per l’anticipo di spese nell’anno corrente
La norma incrementa la dotazione del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di 85,8 milioni di euro per il 2022 per il finanziamento dei trattamenti retributivi accessori del personale docente. Inoltre, si autorizza la spesa di 14,2 milioni di euro per incrementare - per le medesime finalità di incremento del salario accessorio - il compenso individuale accessorio del personale ATA (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2022
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2024
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2025
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Maggiori spese correnti
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Incremento Fondo miglioramento offerta formativa personale docente art. 1, c. 606 legge n. 234/2021 (comma 3)
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85,8
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85,8
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85,8
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Incremento Fondo autorizzazione di spesa compenso individuale accessorio personale ATA (comma 3)
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14,2
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14,2
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14,2
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Maggiori entrate tributarie/contributive
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Incremento Fondo miglioramento offerta formativa personale docente art. 1, c. 606 legge n. 234/2021 –effetti riflessi (comma 3)
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41,6
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41,6
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Incremento Fondo autorizzazione di spesa compenso individuale accessorio personale ATA –effetti riflessi (comma 3)
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6,9
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6,9
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La relazione tecnica evidenzia come il fondo di cui al comma 606, articolo 1, della legge n. 234/2021, relativo al miglioramento dell’offerta formativa, costituito ai sensi dell’articolo 40 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, era già stato precedentemente incrementato nella citata legge di bilancio di 89,4 milioni di euro a decorrere dal 2022 per il trattamento accessorio del personale docente. Per quanto concerne la spesa relativa al personale ATA, la RT precisa che l’incremento avviene a titolo di una tantum.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma prevede due stanziamenti configurati come tetti di spesa relativi a spese per il personale scolastico.
In proposito:
- per quanto riguarda l’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per il personale docente, non si formulano osservazioni, atteso che l’articolo 3, comma 2, del DL n. 80/2021 dispone espressamente che gli incrementi dei trattamenti economici accessori di cui si tratta operino nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità;
- per quanto riguarda gli ATA, essendo lo stanziamento finalizzato al compenso individuale accessorio, ossia a una voce di spesa di carattere obbligatorio e contrattualmente definita, andrebbe chiarito se anche in questo caso si tratti di spese comprimibili e modulabili entro il limite delle risorse disponibili.
Normativa vigente. L’articolo 33 del D.L. n. 34/2019 [12] autorizza le regioni a statuto ordinario a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. La facoltà di assumere può essere esercitata - in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio - entro un determinato limite di spesa costituito dalla spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore ad un valore soglia, definito in termini percentuali, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati. Le entrate sono considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.
Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione sono individuate le fasce demografiche, i valori soglia della spesa di personale e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati ogni cinque anni.
Inoltre, le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.
La norma, aggiunta durante l’esame al Senato, afferma che la disposizione sopra riportata si interpreta nel senso che le entrate correnti – che concorrono a definire il limite della spesa di personale previsto dall’articolo 33 del D.L. n. 34/2019 - sono calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo gli accertamenti vincolati di cui alla Tipologia 102 “Tributi destinati al finanziamento della sanità” del Titolo I “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e al Fondo Nazionale dei Trasporti, di cui all'articolo 16-bis del D.L. n. 95/2012, al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilità. Resta fermo quanto previsto dal testo vigente della richiamata disposizione che subordina le assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle Regioni a statuto ordinario al rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale e dell’equilibrio di bilancio dei medesimi enti territoriali.
L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la norma non è corredata di relazione tecnica, andrebbero chiariti i relativi riflessi di carattere finanziario; ciò anche in considerazione della portata interpretativa e, quindi retroattiva, delle disposizioni in esame.
Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, integrano l’articolo 4, comma 1, della legge n. 100/1990.
Si ricorda che l'articolo 4, comma 1, della legge n. 100/1990 prevede che il soggetto gestore del fondo di dotazione del Mediocredito centrale corrisponda contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST) S.p.A. e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea. Le modalità, le condizioni e l'importo massimo dell'intervento agevolativo sono state dettagliate con il D.M. 1° marzo 2000, n. 113. Il decreto prevede, tra l'altro, che il fondo suddetto sia gestito dalla SIMEST stessa
In particolare, si prevede che le suddette operazioni di finanziamento sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria e da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), nonché da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il titolo V del medesimo Testo unico.
Le norme, inoltre, integrando l’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020 modificano le modalità attuative delle agevolazioni in favore delle start-up innovative previste dalla citata disposizione.
Si ricorda che l’articolo 38 del decreto-legge n. 34/2020 ha rifinanziato di 200 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo di sostegno al venture capital, istituito dall’articolo 1, comma 209, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). Le risorse sono finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché tramite l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative e delle PMI innovative. La norma prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy - MIMIT), siano individuate le modalità di attuazione degli interventi del Fondo, compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse statali stanziate e le risorse di investitori regolamentati o qualificati. Le modalità di impiego delle risorse aggiuntive conferite al Fondo di sostegno al venture capital dall'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 34 del 2020, sono state definite dal D.M. 1° ottobre 2020.
L’emendamento che ha introdotto al Senato la norma in esame, non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale delle norme in esame.
Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, apportano modifiche all'articolo 9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113. Tale norme, nel testo vigente, prevedono una disciplina sanzionatoria a carico degli enti territoriali che non rispettano i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e di altri adempimenti contabili. La sanzione consiste nel divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo con esclusione delle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia. Le modifiche prevedono che la sanzione del divieto di effettuare assunzioni non riguardi anche quelle effettuate per lo svolgimento delle funzioni fondamentali nei comuni delle isole minori con popolazione fino a diecimila abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente.
L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non risulta corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la disapplicazione della sanzione del divieto di effettuare assunzioni, per i comuni destinatari della norma in esame, non comporta alcuna deroga ai limiti di spesa che gravano sui comuni stessi. Circa tale interpretazione sarebbe comunque utile una conferma del Governo.
Modifica all'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, apportano modifiche al comma 3-decies dell'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, finalizzata a rafforzare la solidità finanziaria delle imprese di assicurazione private.
Si ricorda che l’articolo 45, commi 3-octies – 3-decies del decreto-legge n. 73/2022 stabilisce la facoltà delle imprese di assicurazione private, in deroga ai principi contabili internazionali, di avvalersi della facoltà di valutare in bilancio i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Inoltre, si prevede che le predette imprese destinino a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio, o per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre, tra il costo d’acquisizione e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.
La modifica in esame dispone che la riserva indisponibile della quota di utili sia calcolata non solo al netto del relativo onere fiscale (come previsto dalla normativa vigente sopra descritta) ma anche al netto dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.
L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non risulta corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma appare finalizzata a rafforzare la solidità finanziaria delle imprese di assicurazione private.
Fondo per investimenti in rigenerazione urbana
Le norme, introdotte dal Senato, istituiscono presso il Ministero dell'interno un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per il 2026 (comma 1), il cui riparto e la cui disciplina sono demandati a un decreto ministeriale (comma 2). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per investimenti a favore dei comuni istituito dall'articolo 1, comma 44, della legge di bilancio 2020 (comma 3).
Il comma 44 citato ha istituito presso il Ministero dell'interno un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, destinato (comma 45) al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Il prospetto riepilogativo della legge di bilancio per il 2020 non registrava effetti in quanto lo stanziamento decorreva dal 2025, ossia oltre il triennio di riferimento, e la relazione tecnica non forniva notizie circa la velocità di spesa dello stanziamento. Non risultava dunque possibile conoscere la velocità attesa di spesa e, in particolare, i riflessi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto che, per spese di siffatto genere, registrano di frequente un andamento (per spesa effettiva/stati di avanzamento lavori) non coincidente con quello del saldo netto da finanziare (per stanziamento).
L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento e sotto questo profilo non si formulano osservazioni. Andrebbe peraltro esplicitata la dinamica di spesa sottesa al fondo, al fine di verificare l’impatto dell’utilizzo dello stesso sui saldi di indebitamento netto e di fabbisogno.
Inoltre, considerato che il nuovo fondo è coperto mediante corrispondente riduzione di un preesistente fondo, andrebbe chiarito se gli effetti di cassa prefigurati in relazione al nuovo fondo risultino coerenti con quelli scontati in relazione all’operatività di quello precedente.
Incarichi di vicesegretario comunale
La norma, introdotta dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2023 l’applicazione dei commi 9 e 10 dell’art. 16-ter del DL n. 162/2019 che rispettivamente consentono, in via transitoria, il conferimento delle funzioni di vicesegretario a funzionari degli enti locali e che tale conferimento possa essere attivato anche nei comuni che stipulino o abbiano in corso una convenzione di segreteria (comma 1).
Si evidenzia che l’applicazione delle summenzionate disposizioni è prevista a normativa vigente per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 162/2019 (1° marzo 2020) ovvero fino al 1° marzo 2023. A tale disposizione non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che alla norma oggetto di proroga non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Agenzie di somministrazione di lavoro interinale
Le norme autorizzano la spesa di euro 1.558.473 per l’anno 2022 al fine di adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale ai sensi dell’articolo 103, comma 23, del decreto-legge
n. 34 del 2020.
La norma ora citata, per consentire una più rapida definizione delle procedure di emersione di rapporti di lavoro (disciplinata dal medesimo articolo 103, citato), ha autorizzato il Ministero dell'interno ad utilizzare per un periodo non superiore a diciotto mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno 2021 nonché di 20.000.000 di euro per l'anno 2022.
Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
La norma citata destina il gettito derivante dal contributo per le istanze di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza all'entrata del bilancio dello Stato e lo riassegna allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina:
- per la metà, al finanziamento di progetti diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea;
- per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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Maggiori spese correnti
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Adeguamento contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale di cui all'articolo 103, comma 23 del Dl 34/2020 per procedure emersione rapporti di lavoro irregolare (comma 1)
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1,6
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1,6
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1,6
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Minori spese correnti
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Utilizzo risorse per oneri attività istruttorie procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza di cui all’articolo 9-bis, comma 3, della legge n. 91/1992 (comma 2)
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1,6
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1,6
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1,6
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La relazione tecnica chiarisce che la disposizione intende consentire il rimborso all’Agenzia di somministrazione di lavoro interinale con contratto a termine, aggiudicataria della procedura di gara per un massimo di n. 800 prestatori di lavoro a tempo determinato, di cui all’art. 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, delle somme corrispondenti agli arretrati stipendiali determinati dagli incrementi degli importi mensili lordi e per la tredicesima mensilità, già erogati dalla predetta Agenzia ai prestatori di lavoro assunti, in conseguenza della sottoscrizione del nuovo C.C.N.L.-funzioni centrali, relativo al triennio 2019-2021 e sottoscritto il 9 maggio 2022, applicabile anche ai predetti lavoratori il cui impiego in servizio è stato prorogato ai sensi dell’articolo 1, comma 648, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, successivamente, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, fino al 31 dicembre 2022.
In ragione di tale esigenza, il comma 1 autorizza la spesa di euro 1.558.473 per l'anno 2022.
Per la quantificazione degli oneri aggiuntivi previsti dalla disposizione - da corrispondere alla società aggiudicataria - sono assunti i seguenti parametri di riferimento previsti dal contratto Rep. 64 del 16 febbraio 2021, stipulato dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno in applicazione dell’Accordo Quadro Rep. 61, sottoscritto il 30 dicembre 2020 sulla base del C.C.N.L. periodo 2016-2018, tra la stazione appaltante e la società aggiudicatrice, per la somministrazione di lavoro a tempo determinato:
• n. 156 ore ordinarie lavorabili mensili pro capite;
• € 20,27 tariffa oraria ordinaria applicata derivante dal costo totale orario di € 18,85 per ciascuna risorsa lavorativa A2/Posizione economica F2 (compreso di oneri contributivi e TFR) ed € 1,42 per la Fee agenzia (di 7,55%), oltre IVA calcolata sulla Fee;
• € 1,18 per IRAP 8,50% sulle retribuzioni lorde dipendente;
• n. 729 unita di lavoratori presenti effettivamente nel mese di giugno 2021 come risulta dai tabulati degli attivi rendicontati dalla Società e attestati dalle Prefetture – UTG., periodo ultimo per l’immissione in servizio dei prestatori di lavoro a termine.
Per effetto dell’entrata in vigore del C.C.N.L del 9 maggio 2022, la nuova tariffa oraria ordinaria applicata è pari ad € 21,69, derivante dal costo totale orario di € 20,17 per ciascuna risorsa lavorativa A2/Posizione economica F2 (compreso di oneri contributivi e TFR) ed € 1,52 per la Fee di agenzia (di 7,55%), oltre IVA calcolata sulla Fee.
Pertanto, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo C.C.N.L., si è determinato un incremento orario ordinario a regime pari ad € 1,32 (€ 20,17 - € 18,85), al netto della Fee d’agenzia, IVA e IRAP a carico dello Stato.
Ne consegue la necessità di integrare la dotazione finanziaria del pertinente capitolo di spesa 2260, onde provvedere al rimborso delle somme dovute alla società aggiudicataria per l’incremento retributivo da essa già corrisposto, nel mese di giugno 2022, ai prestatori di lavoro a tempo determinato in argomento.
Il periodo computato per la determinazione delle risorse necessarie ad assicurare la cennata integrazione di dotazione finanziaria è pari a 9 mesi. Infatti, dal complessivo periodo di prestazione lavorativa al quale è applicabile l’incremento retributivo, pari a 15 mesi (marzo 2021-maggio 2022), va sottratto un periodo di 6 mesi (ottobre 2021-marzo 2022), per il quale l’onere relativo a tale incremento retributivo è stato posto a carico del fondo europeo FAMI Fondo Asilo Migrazione e Integrazione.
Si riporta la tabella analitica della determinazione del calcolo degli arretrati da corrispondere alla Società di lavoro interinale aggiudicataria.
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FONDI STATALI – Quote arretrati come da CCNL del 9 maggio 2022
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Unità lavorative T.D. giugno 2021
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Ore mensili medie lavorate cad.
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Periodo da integrare in mesi
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INCREMENTO
orario lordo con oneri Stato
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TOT. COSTO DEL LAVORO
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TOTALE Fee Agenzia 7,55% sul tot. Costo del lavoro
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COSTO MEDIO
LAVORATORI
INTERINALI giugno 2022
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729
|
156
|
9
|
1,32
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1.351.041,12
|
102.003,60
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Ripartizione dei costi retribuzioni T.D.
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Costo medio lordo
lavoratori (Base IRAP)
|
976.326,87
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Oneri Stato 38,38%
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374.714,25
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Totale
|
1.351.041,12
|
IRAP 8,50 %
|
82.987,78
|
Pertanto, la somma necessaria è pari ad € 1.558.473,00, come rappresentato nel seguente prospetto riepilogativo dei costi:
TOTALE COSTO LAVORO
|
1.351.041,12
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IRAP 8,50% sulla retribuzione lordo
dipendente (E.976.326,87)
|
82.987,78
|
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TOTALE COSTO LAVORO
|
1.434.028,90
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Costo Agenzia - Fee 7,55%
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102.003,60
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IVA 22% su costo agenzia
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22.440,79
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TOTALE SPESA PER ARRETRATI
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1.558.473,30
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Il comma 2 individua la copertura finanziaria del comma 1 per l’esercizio 2022, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, di cui al capitolo 2390 (Fondo da ripartire ad integrazione delle autorizzazioni di spesa recate dalla normativa in materia di immigrazione e di asilo), piano gestionale 2 (Somme destinate alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza).
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza, per il 2022, una spesa al fine di adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con agenzie di somministrazione di lavoro interinale al fine di accelerare le procedure di emersione del lavoro sommerso. La relazione tecnica fornisce dati ed elementi sulla cui base l’ammontare della spesa autorizzata è verificabile: sotto questo aspetto non si formulano pertanto osservazioni.
Si rileva altresì che, come informa la medesima relazione tecnica, si tratta degli arretrati da corrispondere all’Agenzia di somministrazione affidataria del servizio per nove mensilità (7 nel 2021 e 2 nel 2022), mentre gli arretrati di altre mensilità (3 nel 2021 e 3 nel 2022) sono stati già erogati attingendo, per la copertura, come evidenziato dalla RT, al fondo europeo FAMI Fondo Asilo Migrazione e Integrazione.
Gli arretrati sono dovuti per effetto del rinnovo del CCNL funzioni centrali 2019-2021, sottoscritto nel maggio 2022 ed applicabile anche al personale di cui trattasi.
Da ciò si evince che l’attuale stanziamento copre a posteriori oneri già prodottisi in precedenza, rispetto ai quali è sorto un debito della p. a. verso un fornitore. Ciò dovrebbe presumibilmente dipendere dal fatto che il rinnovo del CCNL è avvenuto (maggio 2022) dopo le proroghe legislative dell’affidamento (da ultimo, marzo 2022). Stanti questi elementi, dunque, pur tenendo conto che il rinnovo del contratto è successivo alle proroghe legislative, sarebbe opportuno chiarire le ragioni per le quali nelle precedenti proroghe non si sia tenuto conto degli oneri che sarebbero derivati dal rinnovo contrattuale in corso di definizione.
Non si formulano osservazioni circa la contabilizzazione degli effetti della norma sull’indebitamento netto rappresentata dal prospetto riepilogativo, tenuto conto che, in base al SEC 2010 (par. 1.101), la registrazione per competenza avviene al momento in cui sorge un credito o un debito (in questo caso, dunque, per effetto del rinnovo contrattuale da cui derivano gli arretrati, benché alcuni di essi siano riferiti al 2021).
Ulteriore rafforzamento dei bonus sociali energia elettrica e gas
Le norme autorizzano la spesa di 410 milioni di euro per l’anno 2022 per il rafforzamento dei bonus sociali energia elettrica e gas (ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 115 del 2022).
In proposito si ricorda che l’articolo 1 sopra citato, per il rafforzamento dei bonus sociali energia elettrica e gas, ha disposto, per il IV trimestre 2022, la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (cd. “bonus sociale energia”). La rideterminazione è demandata a una delibera dell’ARERA, nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022 complessivamente tra elettricità e gas.
Le risorse sono trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ed è corrispondentemente ridotto l’onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b), del medesimo articolo 1 del DL sopra citato.
In proposito si ricorda che il comma 2, lettera b), a fini di copertura del rafforzamento dei bonus sociali sopra esaminato, ha disposto l’impiego di 1.140 milioni di euro delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
|
2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
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2025
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Minori entrate tributarie
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Rafforzamento dei bonus sociali energia elettrica e gas art. 1 DL n. 115/2022 -riduzione onere posto a carico della CSEA (comma 3)
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410,0
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|
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410,0
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Minori spese correnti
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Rafforzamento dei bonus sociali energia elettrica e gas art. 1 DL n. 115/2022 –trasferimento alla CSEA (comma 3)
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410,0
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La relazione tecnica ripete il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la disposizione interviene su una misura operante nel limite delle risorse disponibili e sostituisce parzialmente una delle fonti di copertura (disponibilità presso CSEA) con un’altra quantitativamente equivalente (nuovo stanziamento ai cui oneri si provvede ai sensi del comma 5 dell’articolo 15 ora in esame). La rappresentazione contabile nel prospetto riepilogativo è inoltre coerente con quella esposta per la misura originaria.
Fondo per la manovra di bilancio
Le norme istituiscono nello stato di previsione del MEF un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l’anno 2023, 453,1 milioni di euro per l’anno 2024, 324,5 milioni di euro per l’anno 2025, 353,6 milioni di euro per l’anno 2026, 24,89 milioni di euro per l’anno 2027, 85,4 milioni di euro per l’anno 2028, 48,1 milioni di euro per l’anno 2029, 65 milioni di euro per l’anno 2030, 64,2 milioni di euro per l’anno 2031, 66 milioni di euro per l’anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l’anno 2033, destinate all’attuazione della manovra di bilancio 2023-2025.
Una quota delle predette risorse, pari a 1.500 milioni di euro per l’anno 2023, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50.
In merito alla disposizione ora citata, modificata dall’articolo 5 del presente decreto, si rinvia alla pertinente scheda.
In proposito si ricorda che il comma 499 del DDL di bilancio utilizza il Fondo così istituito al fine di concorrere alle fonti di finanziamento della manovra di bilancio, riducendolo in misura integrale al netto dell’accantonamento per l’anno 2023.
Dette risorse provengono in gran parte dal posticipo – ai sensi dell’art. 5 del decreto in esame - di tre mesi (dal 31/12/2022 al 31/03/2023) del termine entro il quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) deve vendere il gas naturale acquistato ai fini del suo stoccaggio, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro. Viene nel contempo posticipato dal 20 dicembre 2022 al 15 aprile 2023 il termine di restituzione allo Stato delle somme precedentemente trasferite al GSE.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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Maggiori spese correnti
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Fondo da destinare all’attuazione della manovra di bilancio 2023-2025 e in particolare alle misure a favore di famiglie e imprese in relazione alla situazione di crisi energetica (comma 4)
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4.127,7
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453,1
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324,5
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4.127,7
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453,1
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324,5
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4.127,7
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453,1
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324,5
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La relazione tecnica ripete il contenuto della norma ed afferma che il fondo è destinato in particolare alle misure a favore di famiglie e imprese in relazione alla situazione di crisi energetica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, stabiliscono che il Fondo per interventi strutturali di politica economica [13] sia incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2024.
L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non risulta corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è configurato come limite massimo di spesa.
Supplenze brevi e saltuarie di personale scolastico
La norma riproduce il contenuto dell’art. 4, comma 4, del DL n. 179/2022 (AS 361) confluito nel provvedimento in esame.
La norma, introdotta dal Senato, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2022 al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse - di cui all’art. 231-bis, comma 1, lett. b), del DL n. 34/2020 - disponibili per il conferimento di incarichi temporanei di personale docente e ATA a tempo determinato (comma 10).
L’art. 231-bis, comma 1, lett. b), del DL n. 34/2020, in particolare, prevede che per il conferimento, relativamente all'a.s. 2020/2021, di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea, si provveda mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione degli interventi.
Il prospetto riepilogativo relativo al DL n. 179/2022 non considera la norma.
La relazione tecnica relativa al DL n. 179/2022 riferisce che, a seguito del monitoraggio delle supplenze brevi e saltuarie effettuato dal Ministero dell’istruzione, le risorse finanziarie occorrenti a copertura dei ratei stipendiali per l’ultimo trimestre del 2022, derivanti dai contratti sottoscritti dalle istituzioni scolastiche ed autorizzati da queste ultime, sono stimate in euro 485.597.088,68 lordo Stato, ovvero pari ad euro 342.640.855,00 lordo dipendente. Tale stima deriva dalla presenza dei ratei stipendiali rimasti da pagare (fonte del dato: NOIPA), dei ratei da maturare (da settembre alla fine dell’esercizio finanziario corrente), e dal dato storico del 2021, per i mesi di ottobre-dicembre, mesi in cui le istituzioni scolastiche sottoscrivono ulteriori contratti che generano altrettanti ratei stipendiali da corrispondere al personale supplente breve e saltuario. La disponibilità sui pertinenti capitoli e piani gestionali dei punti ordinanti di spesa delle istituzioni scolastiche e del bilancio del Ministero dell’Istruzione è pari ad euro 87.668.408,45 lordo Stato, euro 62.262.142,26 lordo dipendente. Da tale confronto emerge che il fabbisogno stimato ulteriore occorrente per dare seguito a tutti i pagamenti è pari ad euro 280.378.712,74 (lordo dipendente), ovvero euro 405.147.239,91 (lordo Stato). La spesa viene coperta mediante i risparmi relativi alle risorse previste dall'articolo 231-bis, comma 1, lett. b) del DL n. 34/2020, relativamente ai docenti temporanei. I contratti di docenza temporanea sono tutti scaduti al termine dell’anno scolastico 2021/2022 (giugno 2022), coerentemente con la disposizione normativa. Sui cennati capitoli destinati al pagamento degli stipendi delle supplenze temporanee risultano disponibili circa 188 milioni di euro lordo Stato che potranno essere così destinati al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, lasciando la quota di margine per il pagamento dei contratti temporanei che, ancorché scaduti a giugno del corrente anno, risultano ancora non pagati.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza una spesa di 150 milioni di euro per il 2022 a fronte di un fabbisogno stimato dalla relazione tecnica di circa 405 milioni di euro. In base agli elementi contenuti nella relazione tecnica non risulta possibile ricostruire algebricamente la coerenza tra i dati riferiti a fabbisogni, disponibilità e nuovo stanziamento: in proposito andrebbero quindi acquisiti chiarimenti.
Così, assumendo l’esercizio 2023 e la quantificazione lordo Stato, a fronte di un fabbisogno di risorse per 485,6 milioni, e di una disponibilità di 87,7 milioni, la relazione tecnica afferma che il fabbisogno stimato ulteriore occorrente è pari ad euro 405,1 milioni. Tale fabbisogno ulteriore corrisponde approssimativamente alla differenza fra fabbisogno e disponibilità. Per tale fabbisogno vengono impiegati risparmi di circa 188 milioni. La differenza da coprire sembrerebbe dunque di circa 217,1 milioni di euro (ossia 405,1 – 188).
[1] A.S. 345.
[2] Le norme riproducono il testo dell’articolo 2 del decreto legge n. 179/2022 fatto confluire nel testo del presente decreto.
[3] Di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.
[4] Di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.
[5] Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2020.
[6] Il testo del comma 2 è stato così sostituito dall’art. 9, comma 1, del DL n. 50/2022.
[7] Cfr la RT presentata al maxiemendamento all’AS 2505 recante Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
[8] Di cui all’art. 1-bis del DL n. 105/2010.
[9] Codice della protezione civile.
[10] riferito al D.L. n. 179/2022.
[11] 23 dicembre 2022.
[12] Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
[13] Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.