Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | Legge di bilancio 2023 - Profili finanziari |
Riferimenti: | AC N.643-bis/XIX |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 05/12/2022 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
Servizio Bilancio dello Stato
Tel. 06 6760.2174 - * bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 8
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1 (Risultati differenziali di bilancio)
Articolo 5 (Bonus sociale elettricità e gas)
Articolo 8 (Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali)
Articolo 10 (Riduzione dei consumi di energia elettrica)
Articolo 12 (Modifiche al regime forfetario)
Articolo 13 (Flat tax incrementale)
Articolo 18 (Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l’acquisto prima casa per under 36)
Articolo 19 (Norma imposta sostitutiva AVS-LPP SVIZZERA)
Articolo 20 (Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)
Articolo 21 (Esenzione IMU su immobili occupati)
Articolo 23 (Imposta sostitutiva sulle riserve di utili)
Articolo 24 (Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri)
Articolo 25 (Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali)
Articolo 26 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni)
Articolo 27 (Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative)
Articolo 28 (Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023)
Articoli 31-35 (Norme in materia di cripto-attività)
Articolo 37 (Vendita di beni tramite piattaforme digitali)
Articolo 39 (Regolarizzazione irregolarità formali)
Articolo 40 (Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie)
Articolo 41 (Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)
Articolo 42 (Definizione agevolata delle controversie tributarie)
Articolo 43 (Conciliazione agevolata delle controversie tributarie)
Articolo 44 (Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione)
Articolo 48 (Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)
Articolo 50 (Potenziamento dell’Amministrazione finanziaria)
Articolo 51 (Ulteriori disposizioni in materia fiscale)
Articolo 52 (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)
Articolo 53 (Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile)
Articolo 54 (Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori)
Articoli 58, comma 2 (Incremento importo pensione minimo)
Articolo 60 (Misure di semplificazione in materia di ISEE)
Articolo 61 (Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi)
Articolo 62 (Emolumento accessorio una tantum in favore del personale del pubblico impego)
Articolo 64 (Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)
Articolo 65 (Assegno unico universale)
Articolo 66 (Congedo parentale)
Articolo 67 (Fondo per le periferie inclusive)
Articolo 68 (Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche)
Articolo 69 (Misure in materia di mezzi di pagamento)
Articolo 70 (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)
Articolo 74 (Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy)
Articolo 75 (Garanzia a favore di progetti del Green New Deal)
Articolo 76 (Fondo per la sovranità alimentare)
Articolo 77 (Fondo per l’innovazione in agricoltura)
Articolo 78 (Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità)
Articolo 79 (Disposizioni in materia di revisione prezzi)
Articolo 81 (Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa)
Articolo 82 (Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente)
Articolo 84 (Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026)
Articolo 85 (Sostegno del settore dell’autotrasporto)
Articolo 86 (Finanziamento terzo lotto costruttivo Torino-Lione)
Articoli 88-92 (Finanziamenti in materia di trasporti)
Articolo 93 (Incremento dell’indennità di pronto soccorso)
Articolo 95 (Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)
Articolo 100 (Misure in materia di istruzione e merito)
Articolo 101 (Misure in materia di università e borse di studio)
Articolo 102 (Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento)
Articolo 103 (Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali)
Articolo 104 (Fondo per accrescere il livello e l’offerta professionale nel turismo)
Articolo 105 (Fondo Piccoli comuni a vocazione turistica)
Articolo 106 (Fondo per il turismo sostenibile)
Articolo 107 (Misure a sostegno dello sport italiano)
Articolo 108 (Acquisto beni culturali)
Articolo 110 (Spese relative alle tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali)
Articolo 112 (Disposizioni in materia di Cassa di previdenza delle Forze armate)
Articolo 116 (Accoglienza profughi dall'Ucraina)
Articolo 119 (Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)
Articolo 120 (Ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri)
Articolo 121 (Misure in materia di riconoscimento di protezione internazionale)
Articolo 123 (Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell’interno)
Articolo 125 (Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica)
Articolo 127 (Fondo per il contrasto al consumo di suolo)
Articolo 129 (Disposizioni in materia di personale in servizio all’estero)
Articolo 130 (Attuazione interventi connessi alla presidenza italiana al G7)
Articolo 132 (Sisma Molise e Sicilia 2016)
Articolo 133 (Sisma Ischia 2017)
Articolo 134 (Sisma Italia centrale 2016)
Articolo 135 (Sisma Emilia 2012)
Articolo 136 (Sisma Abruzzo 2009)
Articolo 137 (Incremento del fondo di solidarietà comunale)
Articolo 138 (Risorse per progettazione)
Articolo 139 (Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid)
Articolo 140 (Disposizioni in materia di TASI)
Articolo 144 (Regolazione finanziaria tra Stato e Regioni)
Articolo 145 (Disposizioni in materia di segretari comunali)
Articolo 146 (Oneri di servizio pubblico regione Friuli-Venezia Giulia)
Articolo 148 (Rifinanziamento di Fondi per l’edilizia giudiziaria)
Articolo 149 (Giustizia riparativa)
Articolo 150 (Compensazione dei debiti degli avvocati)
Articolo 152 (Riduzione, incremento e istituzione di Fondi)
Articolo 153 ((Misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio)
Articolo 154 (Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza)
Il disegno di legge in esame (C. 643-bis) reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Per quanto riguarda gli effetti sui saldi del provvedimento nel suo complesso (sez. I e sez. II) si rinvia al dossier del Servizio Bilancio dello Stato: “Legge di bilancio 2023 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi”, di dicembre 2022.
Si riportano di seguito le schede di verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, riferite agli interventi normativi della sezione I del disegno di legge.
Nelle schede che seguono vengono riportati, per ciascuna disposizione esaminata, gli effetti ascritti dal prospetto riepilogativo e le osservazioni inerenti i profili di quantificazione.
La descrizione della norma e della relazione tecnica è limitata solo a taluni casi di maggiore complessità o interesse; negli altri casi i contenuti normativi e della relazione tecnica rilevanti ai fini della verifica delle quantificazioni sono richiamati in estrema sintesi nel corpo di ciascuna osservazione.
Per una descrizione più analitica del contenuto delle norme si rinvia al dossier curato dai Servizi Studi di Camera e Senato, contenente le Schede di lettura e per il testo completo della relazione tecnica [link] si rinvia allo stampato C. 643-bis.
Per quanto attiene all’impatto complessivo del disegno di legge sui saldi di finanza pubblica e al conto risorse e impieghi, si rinvia allo specifico dossier del Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1
(Risultati differenziali di bilancio)
La norma, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, fissa i livelli massimi del saldo netto da finanziare (SNF) e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e cassa, nelle seguenti misure.
(milioni di euro)
Fonte: Allegato 1 al DDL di bilancio 2023-2025
Si ricorda che il SNF è pari alla differenza tra le entrate finali (che includono i primi tre titoli delle entrate: tributarie, extratributarie e da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti) e le spese finali (che includono i primi due titoli delle spese: correnti e in conto capitale) del bilancio dello Stato.
Il livello massimo del ricorso al mercato è invece pari alla differenza tra le entrate finali (stesso aggregato del SNF) e le spese complessive, le quali includono, oltre alle spese finali (considerate nel SNF) anche le spese per rimborso prestiti[1].
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, dal momento che:
- i valori del SNF coincidono con quelli indicati in termini programmatici dalla Nota di Aggiornamento del DEF (Nadef) 2022;
- i valori dei livelli massimi di ricorso al mercato coincidono con la somma dei citati valori del SNF e di quelli del rimborso delle passività finanziarie, indicati nei quadri generali riassuntivi del bilancio in termini di competenza e di cassa.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
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Maggiori spese correnti |
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Contributo straordinario a favore delle imprese energivore, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 45% della spesa sostenuta per la componente acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023 (comma 1) |
2.273,48 |
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2.273,48 |
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2.273,48 |
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Contributo straordinario, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, sotto forma di credito d’imposta nella misura del 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energia ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023 (comma 2) |
3.141,65 |
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3.141,65 |
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3.141,65 |
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Maggiori spese in conto capitale |
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Contributo straordinario, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, sotto forma di credito di imposta nella misura del 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas consumato nel primo trimestre del 2023 (comma 2)
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2.675,26 |
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2.675,26 |
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2.675,26 |
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Contributo straordinario, in favore delle imprese diverse dalle imprese a forte consumo di gas naturale sotto forma di credito d’imposta nella misura del 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023 (comma 3) |
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La relazione tecnica afferma che, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono stati utilizzati rispettivamente i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore, pari a circa 16,5645 milioni di MWh e una stima dei consumi delle altre imprese di 29,43 milioni di MWh. Il prezzo dell’energia elettrica è stato stimato in 305€/MWh. Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono stati utilizzati rispettivamente i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici – Stato dei servizi 2021, pari a 18,9 miliardi di Smc/anno (4,725 miliardi di Smc per trimestre), e una stima dei consumi delle imprese non gasivore di 7,755 miliardi di Smc l’anno, per il 40% concentrate nel primo trimestre 2023 (ne consegue un consumo stimato nel primo trimestre 2023 di 7,755 miliardi Smc). Il prezzo del gas è stato stimato in 119€/MWh. La relazione tecnica evidenzia che il dato impiegato per stimare i consumi di gas da parte dei gasivori già tiene conto, prudenzialmente, di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell’Arera – Stato dei servizi 2021.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 2 riconosce alle imprese crediti di imposta a parziale compensazione della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2023 per l’energia elettrica (nella misura del 45% per le imprese energivore e del 35% per le altre imprese connesse con potenza pari o superiore a 4,5kW) e per il gas (nella misura del 45%). La relazione tecnica indica i dati e gli elementi posti a base della quantificazione degli oneri, che risultano ricostruibili per quanto attiene alla procedura di calcolo seguita; in questo quadro, sarebbe tuttavia necessario acquisire elementi circa talune voci, di seguito indicate.
La relazione tecnica evidenzia che le quantificazioni sono state stimate in coerenza con le relazioni tecniche riferite alle norme originarie.
Si osserva peraltro che, ponendo a confronto le stime dei consumi elaborate nella relazione tecnica con quelle riportate nelle relazioni tecniche riferibili al D.L. n. 115/2022 per il terzo trimestre 2022 e al D.L. n. 144/2022 per i mesi di ottobre e novembre si osservano alcune differenze.
In particolare, la stima dei consumi elettrici su base trimestrale delle imprese energivore è ridotta rispetto al dato utilizzato in relazione al D.L. n. 115/2022 (17,5 milioni di MWh) ed al D.L. n. 144/2022 (18,4 milioni di MWh). La stima dei consumi elettrici trimestrali delle altre imprese è, invece, più alta rispetto al dato impiegato in occasione del D.L. n. 115/2022 (28 milioni di MWh), ma più bassa di quella riportata nella RT allegata al D.L. n. 144/2022 (32,7 milioni di MWh). Anche la stima dei consumi di gas sia da parte delle imprese gasivore che delle altre imprese è più elevata rispetto ai dati contenuti nella relazione tecnica allegata al D.L. 115/2022 (rispettivamente, 4,45 miliardi di mc su base trimestrale e 7,5 miliardi di Smc su base annuale), ma in linea con quella indicata nella relazione tecnica allegata al D.L. n. 144/2022.
Appare quindi utile acquisire ulteriori informazioni circa le modalità di elaborazione ed aggiornamento dei relativi valori.
Non si hanno invece osservazioni da formulare circa i prezzi utilizzati ai fini della stima, che riflettono criteri prudenziali.
Infatti, il prezzo atteso dell’energia elettrica impiegato dalla relazione tecnica è più alto rispetto a quello registrato a novembre, quando è stato pari in media a 224,51 euro/Mwh, con tuttavia una tendenza al rialzo negli ultimi giorni del mese che sembra perdurare nei primi giorni di dicembre. La stima sembra comunque considerare i valori assunti nel corso dell’anno e la loro volatilità. Analoghe considerazioni possono esser svolte in relazione al prezzo atteso del gas impiegato dalla relazione tecnica: esso è più alto rispetto alla media registrata a novembre, durante il quale si è attestato intorno ai 90 euro/MWh, ma tiene conto dei valori registrati nel corso dell’anno e della loro volatilità.
Inoltre, al fine di poter verificare le stime riportate, tenuto conto che si tratta di agevolazioni che hanno già trovato applicazione in passati periodi, sarebbe opportuno acquisire maggiori elementi informativi e dati relativi al tiraggio delle agevolazioni fiscali sin qui riconosciute a parziale compensazione della spesa energetica nel 2022; ciò anche al fine di poter riscontrare la loro corrispondenza con le stime effettuate dalle rispettive relazioni tecniche, la cui metodologia – si rammenta – è analoga a quella ora in esame.
Si rammenta inoltre che, in caso di scostamento rispetto alla spesa valutata, oltre ai consueti meccanismi generali di salvaguardia previsti dall’articolo 17 della legge n. 196/2009, richiamato dal comma 8 dell’articolo in esame, il successivo articolo 9, alla cui scheda si rinvia, prevede un’ulteriore fonte di compensazione attraverso l’utilizzo dei proventi acquisiti all’erario e derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell’energia elettrica disciplinato dallo stesso articolo 9.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Minori entrate tributarie |
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Azzeramento, per il I trimestre 2023, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5kW (comma 1) |
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963,00 |
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963,00 |
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Maggiori spese correnti |
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Azzeramento, per il I trimestre 2023, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5kW – trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (comma 1) |
963,00 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 3 dispone l’azzeramento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche, non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5kW. A tal fine prevede il trasferimento di 963 milioni di euro a CSEA.
La relazione tecnica sottolinea come l’andamento degli oneri generali di sistema sia fortemente influenzato dal livello dei prezzi all’ingrosso dell’elettricità e, in particolare, la componente Asos a copertura degli oneri per il supporto alle rinnovabili risente in diminuzione di aumenti del PUN, mentre la componente Arim risente in aumento di incrementi del PUN per la presenza in particolare dell’elemento A4rim a copertura delle agevolazioni per gli usi ferroviari. Di qui, si osserva, il ridursi dell’onere stimato per ciascun trimestre dalle relazioni tecniche allegate agli atti con forza di legge che, di trimestre in trimestre, hanno provveduto all’annullamento degli oneri generali di sistema nel corso del 2022 (legge di bilancio 2022, D.L. n. 17/2022, D.L. n. 50/2022, D.L. n. 115/2022).
La relazione tecnica precisa inoltre che l’onere è stato stimato sulla base di un valore medio del PUN intorno a 300 euro/MWh. Tale stima, per quanto superiore ai valori medi dell’ultimo mese (pari a 224,51€/MWh), risulta in linea con i valori assunti nel corso del 2022. La relazione tecnica precisa che in sede di quantificazione degli oneri sono stati detratti gli oneri nucleari e per misure di compensazione territoriale, coperti dalla fiscalizzazione disposta a regime dall’articolo 6, per 37 milioni di euro per il I trimestre 2023.
Prendendo atto delle indicazioni della RT e in considerazione del fatto che l’onere è indicato come limite massimo di spesa, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
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Minori entrate tributarie |
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Aliquota IVA agevolata al 5 per cento, per il I° trimestre dell’anno 2023, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali (comma 1) |
833,56 |
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833,56 |
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833,56 |
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Invarianza delle aliquote del primo trimestre 2023 relative agli oneri generali di sistema del gas al fine di contenere gli effetti degli aumenti nel settore del gas naturale (comma 2) |
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3.800,00 |
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3.800,00 |
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Maggiori spese correnti |
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Invarianza delle aliquote del primo trimestre 2023 relative agli oneri generali di sistema del gas al fine di contenere gli effetti degli aumenti nel settore del gas naturale – trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (comma 2) |
3.800,00 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 4 dispone, al comma 1, la riduzione al 5% dell’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per gli usi civili.
In continuità con le modalità seguite per l’approvazione di norme analoghe in riferimento ai trimestri precedenti, come illustrato nella relazione tecnica, per stimare la perdita di gettito sono stati utilizzati i dati sui consumi delle famiglie del 2021 (fonte Istat) aggiornati al 2022 applicando i tassi di crescita indicati negli ultimi documenti programmatici.
Tenendo conto che il primo trimestre incide per circa il 33,03% sul totale annuo in termini di consumi (dati 2021, gli ultimi disponibili), si ottiene la variazione di gettito per 759,78 milioni di euro relativa ai consumi delle famiglie. Per tener conto di tutti gli usi civili, è stata incrementata la variazione di gettito di una percentuale pari al 5 per cento che rappresenta il peso degli altri usi civili. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili sono pari a 797,77 milioni di euro nel primo trimestre 2023. Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell’aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati estratti dagli archivi dell’Agenzia delle Dogane riferiti al 2021. A tali consumi è stato applicato un prezzo medio stimato per il 2022 (prezzo medio del 2021, fonte Arera, adeguato agli andamenti tendenziali di crescita rilevati dal sito del GME). Applicando una variazione di 17 punti percentuali alla spesa del primo trimestre e tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l’IVA sugli acquisti, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata ai casi degli operatori che non detraggono l’IVA sugli acquisti in tutto o in parte, l’effetto compensato del minor gettito IVA è stato stimato in 35,79 milioni di euro.
Sul punto, considerata la continuità nel tempo con cui è stata applicata tale metodologia e sono state poste le medesime ipotesi, al fine di poter valutare l’accuratezza delle stime e corroborare la metodologia impiegata, sarebbe utile acquisire elementi informativi circa gli effetti sui saldi effettivamente riscontrati per l’applicazione delle misure nel corso del 2022.
Il comma 2 dispone che Arera provveda a mantenere per il I trimestre 2023 le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore nel IV trimestre 2022. È ricompresa in tale disposizione la conferma dei livelli in vigore per il III trimestre 2022 della componente UG2c per gli scaglioni di consumo fino a 5000 mc/anno che assumendo un segno negativo costituisce un parziale compensazione del prezzo del gas. L’onere di tale misura è stimato dalla relazione tecnica in 3.800 milioni di euro per il 2023, di cui: 3.300 milioni di euro derivanti dal mantenimento della componente di segno negativo UG2c per il I trimestre 2023 e 500 milioni di euro per il mantenimento a zero delle altre aliquote degli oneri generali gas per il I trimestre 2023. Il medesimo importo è da trasferire alla CSEA in tre distinti versamenti nel corso dell’anno.
Non si formulano osservazioni sul punto alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica e in considerazione del fatto che l’onere è indicato come limite massimo di spesa.
Articolo 5
(Bonus sociale elettricità e gas)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
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2023 |
2024 |
2025 |
Minori entrate tributarie |
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Estensione platea a ISEE 15.000 euro per accesso alle agevolazioni delle tariffe per la fornitura di energia elettrica ( bonus sociale) – Comma 1 |
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115 |
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115 |
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Rideterminazione agevolazioni relative alle tariffe elettriche (bonus sociale elettrico e gas) per clienti domestici economicamente svantaggiati - primo trimestre 2023 - Comma 2 |
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2.400 |
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2.400 |
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Maggiori spese correnti |
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Estensione platea a ISEE 15.000 euro per accesso alle agevolazioni delle tariffe per la fornitura di energia elettrica ( bonus sociale)- comma 1 |
115 |
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Rideterminazione agevolazioni relative alle tariffe elettriche (bonus sociale elettrico e gas) per clienti domestici economicamente svantaggiati - primo trimestre 2023 - Comma 2 |
2.400 |
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La relazione tecnica evidenzia che la misura del comma 1 che eleva a 15.000 euro per il 2023 la soglia del parametro ISEE che consente l'accesso al bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico. Il relativo onere è stimato in 115 milioni di euro su base annua.
Il comma 2, inoltre, estende al primo trimestre 2023 le disposizioni di rafforzamento del medesimo bonus sociale ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute già in essere nei trimestri precedenti. Il relativo onere è indicato in misura pari a 2.400 milioni di euro complessivamente tra i due settori, in relazione ai prezzi previsti per il I trimestre 2023 e ai consumi previsti di energia elettrica e gas per il medesimo trimestre, e considerata altresì la soglia ISEE di 15.000 euro.
Pertanto, per le finalità di cui al presente articolo, un importo pari a 2.515 milioni di euro è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica indica l’onere derivante dalle disposizioni senza dar conto del procedimento di stima né dei dati e delle ipotesi utilizzati ai fini della quantificazione.
Ai fini della verifica della quantificazione, appare quindi necessario acquisire indicazioni in ordine ai predetti elementi, anche in relazione all’estensione a 15.000 euro della soglia di ISEE considerata ai fini dell’agevolazione.
Le norme prevedono, in attuazione dell’impegno assunto dalla milestone M1C2-7 in tema di oneri di sistema, la fiscalizzazione dal 2023 degli oneri generali di sistema destinati al finanziamento delle attività nucleari residue e delle misure di compensazione territoriale, che dunque non devono più essere riscossi in tariffa dai fornitori di energia elettrica.
A tal fine, si dispone un’autorizzazione di spesa di 400 milioni di euro annui, di cui 15 milioni di euro destinati alle misure di compensazione, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di ogni anno. Si prevede, inoltre, che entro il 30 giugno di ogni anno, l’Arera comunichi al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l’aggiornamento del piano delle attività connesse al cd decomissioning, “anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie”.
È prevista, altresì, l’abrogazione di due disposizioni che dispongono il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di 135 milioni di euro l’anno, raccolti attraverso la riscossione delle medesime sotto-componenti tariffarie che finanziano le attività summenzionate. Infine, si prevede che l’Arera, entro il 30 settembre 2023, formuli proposte e relative stime per la fiscalizzazione di altre tipologie di oneri generali di sistema.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Minori entrate tributarie |
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Fiscalizzazione degli oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR (comma 1) |
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535.00 |
535.00 |
535.00 |
535.00 |
535.00 |
535.00 |
Maggiori spese correnti |
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Fiscalizzazione degli oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR- trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (comma 1) |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
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Minori entrate extratributarie |
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Minori versamenti da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali derivanti dall’abrogazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 298, della legge n. 311/2004, e all’articolo 1, comma 493, della legge n. 266/2005 (comma 2) |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
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La relazione tecnica si limita a descrivere la norma e a precisare che al comma 4 non comporta oneri, limitandosi a prevedere la possibilità che entro settembre 2023 l’Arera formuli proposte per la fiscalizzazione di altri tipi di oneri di sistema.
In merito ai profili di quantificazione, si rammenta che le sotto-componenti tariffarie in parola sono l’A2RIM (per il cd decommissioning nucleare) e l’AmctRIM (per le compensazioni territoriali). I costi di competenza coperti da tali voci tariffarie nel 2021, in base alla Relazione dell’Arera 212/2022/I/COM, sono stati pari rispettivamente a 330 milioni di euro e a 50 milioni di euro, a cui tuttavia devono essere sottratti somme rispettivamente 100 e 35 milioni di euro da versare a bilancio ai sensi delle disposizioni oggetto dell’abrogazione di cui sopra. Il gettito annuo di competenza delle due voci tariffarie si è attestato, nel corso degli ultimi anni, intorno ai 350 milioni di euro (in parte, come detto, destinati al bilancio dello Stato).
In base a tali elementi, l’autorizzazione di spesa risulterebbe congrua e, in proposito, non si formulano osservazioni.
Si rileva altresì che la norma prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, l’Arera comunichi al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l’aggiornamento del piano delle attività connesse al cd decomissioning, “anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie”. Tale procedura, pur non richiamando espressamente il meccanismo di compensazione di cui all’art. 17 della legge 196/2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, sembrerebbe prefigurare la possibilità di un rifinanziamento della predetta autorizzazione di spesa qualora dovessero emergere ulteriori esigenze finanziarie in base alla comunicazione dell’Arera. Sul punto appare utile acquisire l’avviso del Governo.
Non si formulano osservazioni sulle restanti norme anche alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
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Fondo servizio di default SNAM da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dall’impatto degli oneri relativi ai servizi di ultima istanza (comma 1) |
220,00 |
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220,00 |
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220,00 |
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Compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio (comma 2) |
350,00 |
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350,00 |
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350,00 |
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Compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l’esecuzione del premio giacenza (comma 3) |
452,00 |
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452,00 |
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452,00 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo istituisce, al comma 1, un fondo con dotazione di 220 milioni di euro per il 2023, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, per essere destinati al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi del gas. La relazione tecnica dà conto della congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della norma.
In particolare, la RT precisa che tali risorse sono finalizzate a soddisfare le esigenze di liquidità di carattere straordinario derivanti dall’approvvigionamento del gas naturale e di compensare le esigenze di gettito derivanti dai meccanismi di riconoscimento delle fatture non regolarizzate secondo le modalità previste dalla regolazione dell’ARERA. Considerando le fatture emesse nel periodo settembre 2021-ottobre 2022 potenzialmente oggetto di riconoscimento, l’ammontare stimato è di circa 570 milioni di euro. Pertanto, tenuto conto delle risorse stanziate dall’articolo 2, comma 4 del D.L. n. 179/2022 per 350 milioni di euro, la disposizione autorizza la spesa di 220 milioni di euro per il 2023.
Il comma 2 autorizza la spesa di 350 milioni di euro per l’anno 2023 “al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti” (così, testualmente, la norma) dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio, di cui alla delibera dell’Arera 274/2022/R/gas, adottata in attuazione del D.M. 22 giugno 2022, n. 253. La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
Il comma 3 autorizza la spesa di 452 milioni di euro per il 2023 “al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti” (così, testualmente, la norma) dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l’esecuzione del premio giacenza e del contratto per differenza a due vie. Nel caso residuino risorse, esse sono destinate alla riduzione del 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.
Il premio giacenza, informa la relazione tecnica, è un premio riconosciuto dal responsabile del bilanciamento all’utente dello stoccaggio per i volumi di gas in giacenza al termine del periodo di iniezione, valorizzato tenendo conto del differenziale fra il prezzo invernale e il prezzo nel secondo periodo di iniezione e di una stima degli oneri finanziari da sostenere; in prima applicazione è stato posto pari a 5€/MWh; il valore è stato successivamente aggiornato per tener conto delle più recenti quotazioni disponibili. Il Contratto per Differenza a Due Vie (CD2V), invece, rammenta ancora la relazione tecnica, permette agli utenti di ridurre i rischi ed i costi insiti nell’attività di hedging; in particolare, fornisce un riferimento di prezzo del gas sia nella fase di iniezione che nella fase di erogazione, stabilendo per gli operatori un valore indicativo del margine estate-inverno. Le misure sono state introdotte in ottemperanza del D.M. 1 aprile 2022, n. 138.
In proposito, dunque, non si formulano osservazioni circa il comma 1, considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento e che, oltre a ciò, la relazione tecnica fornisce elementi idonei a suffragare la congruità dello stanziamento medesimo rispetto alla finalità dell’intervento.
In merito al comma 2, si rileva preliminarmente che anche in questo caso l’onere è configurato come limite di spesa: sotto questo profilo non si formulano quindi osservazioni. Tuttavia, andrebbe acquisito l’avviso del Governo circa l’ipotesi di eventuali e ulteriori necessità di rifinanziamento della misura. Infatti la disposizione è volta a riconoscere alla SNAM, quale responsabile del bilanciamento nel mercato del gas, una compensazione dei costi sostenuti per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio. Detto servizio è stato previsto dalla delibera dell’Arera 274/2022/R/gas, del 24 giugno 2022, che (al punto 3, numero i)), che, a sua volta, aveva già disposto, al fine di mantenere l’equilibrio di bilancio del responsabile del bilanciamento, di riconoscere allo stesso “gli oneri finanziari effettivamente sostenuti in relazione ai costi di approvvigionamento del gas per il servizio di riempimento di ultima istanza [...]”.
Stante il quadro descritto e la mancanza di specifiche indicazioni sul punto nella relazione tecnica, al fine di poter valutare se siano ipotizzabili future necessità di rifinanziamento, andrebbero forniti elementi di valutazione circa le ragioni per le quali il meccanismo di compensazione previsto dalla delibera di giugno non sia risultato idoneo per l’integrale riconoscimento degli oneri sostenuti dal responsabile in attuazione di una previsione normativa.
Analoghe considerazioni possono essere svolte riguardo al comma 3: in particolare, sarebbe necessario acquisire chiarimenti circa le ragioni alla base dell’ulteriore stanziamento in esame, rispetto alla fonte di copertura prevista dalla normativa iniziale.
Così, ad esempio, la deliberazione ARERA 27 aprile 2022, n. 189/2022/R/GAS, aveva disposto di “assicurare la copertura economica e finanziaria del responsabile del bilanciamento rispetto alla gestione degli ammontari derivanti dall’esecuzione dei CD2V [contratto per differenza a due vie]”
Articolo 8
(Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
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Fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per maggiore spesa energia e gas – Comuni (comma 1) |
350,00 |
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350,00 |
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350,00 |
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Fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per maggiore spesa energia e gas – Città metropolitane e province (comma 1) |
50,00 |
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50,00 |
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50,00 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo istituisce un fondo con dotazione di 400 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Rinvia poi ad un decreto attuativo la ripartizione del fondo, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. La relazione tecnica precisa che la stima degli aumenti è stata effettuata sui dati Siope e comporta un maggior onere per l’anno 2023 pari agli importi sopra indicati.
In proposito non si formulano osservazioni tenuto conto che la spesa è prevista entro un limite massimo. Inoltre, la relazione tecnica fornisce indicazioni a supporto della congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della misura.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori entrate extratributarie |
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Acquisizione all’erario proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell’energia elettrica (commi 1-9) |
1.400,00 |
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1.400,00 |
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|
1.400,00 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 9 prevede, in attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, l’applicazione, dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023, di un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione e vendita dell’energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via che obbliga il produttore a versare al GSE la differenza tra un prezzo di riferimento di 180€/MWh, (più alto, nella misura stabilita dall’Arera, nel caso in cui i costi di generazione superino tale prezzo) ed un valore calcolato sulla base dei prezzi rilevati sul mercato.
Tali somme sono poi versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato fino a concorrenza dell’importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai crediti d’imposta di cui all’articolo 2, alla cui scheda si rinvia. Le maggiori somme eventualmente affluite all’entrata sono riassegnate ad un apposito fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per il finanziamento di misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica che attenuino l'impatto su questi ultimi dei prezzi elevati dell'energia elettrica.
Tale meccanismo non si applica: agli impianti già soggetti al meccanismo di compensazione a due vie previsto dal D.L. n. 4/2019, agli impianti di potenza fino a 20kW, all’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022 non collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia e non stipulati a un prezzo medio superiore al prezzo di riferimento, all’energia oggetto di contratti di lungo termine di ritiro conclusi dal GSE ai sensi dell’articolo 16-bis del D.L. n. 17/2022 e agli impianti con contratti che prevedono il ritiro a tariffa omnicomprensiva da parte del GSE.
La relazione tecnica stima i volumi di energia elettrica immessa in rete interessati dalla disposizione in circa 41,9 TWh su base annua: circa 37,7 TWh con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili (dati GSE) e 4,2 TWh per gli impianti diversi da quelli a fonti rinnovabili (dati Terna). La quantificazione del gettito atteso è effettuata tenendo conto della stima del prezzo dell’energia elettrica sul mercato all’ingrosso, nonché sulla base delle seguenti assunzioni:
- Volumi di energia elettrica interessati dall’applicazione della misura pari a circa 24,5 TWh per il periodo 1° dicembre 2022 – 30 giugno 2023;
- Quota dei volumi di energia elettrica libera da contratti bilaterali e quindi assoggettabile al tetto dei ricavi pari all’80%;
- Tetto ai ricavi di 180€/MWh e, per la generazione da biomasse e da bioliquidi, posto a valori più elevati rispettivamente di 220€/MWh e 350€/MWh.
Articolo 10
(Riduzione dei consumi di energia elettrica)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
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Servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica (commi 1-4) |
150,00 |
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150,00 |
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150,00 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 10 istituisce un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Terna su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. Tale procedura è volta a selezionare i soggetti che assumono l’impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023, ai sensi del regolamento (UE) 2022/1854. La norma rinvia a successivi atti e provvedimenti la disciplina di dettaglio della procedura e prevede, per le finalità sopra descritte, un’autorizzazione di spesa per 150 milioni di euro nel 2023.
La relazione tecnica afferma che la spesa di 150 milioni di euro costituisce il costo della misura per la riduzione dei consumi. A tal proposito, precisa che si è considerato un fabbisogno da approvvigionare di 3.000 MW su base annua, con il vincolo che almeno 2.000 MW siano approvvigionati su carichi interrompibili istantaneamente, prevedendo una remunerazione variabile a seconda degli utenti (interrompibili o meno). In termini di corrispettivo si è previsto:
- 40.000-60.000 €/MW/anno per utenti interrompibili;
- 30.000-40.000 €/MW/anno per utenti non interrompibili.
La medesima relazione tecnica evidenzia che l’attuazione della disposizione, in misura coordinata con tutti i Paesi europei, è finalizzata a ridurre la domanda di energia per calmierare i prezzi, con effetti quindi positivi per l’intera economia e per i costi della fornitura di famiglie e imprese.
Inoltre, la RT precisa che la spesa di 150 milioni di euro corrisponde al costo della misura derivante dall’incremento prudenziale della quantificazione risultante dai valori medi sopra riportati, ricordando, infine, che l’eventuale estensione, su base annuale, potrà avvenire nel limite delle suddette risorse.
Si rileva in proposito che il corrispettivo stimato risulta in linea con quello riconosciuto sul mercato dei servizi di dispacciamento per prestazioni analoghe.
Tanto premesso, non si formulano osservazioni sulle norme tenuto conto che l’onere è configurato come limite di spesa e che l’attuazione della misura incentivante è demandata a provvedimenti secondari, che potranno contenere gli oneri entro il limite delle risorse disponibili. Si prende inoltre atto degli elementi quantitativi forniti dalla relazione tecnica a sostegno della congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della misura.
Si rileva, incidentalmente, che il testo della relazione tecnica sembra presupporre che l’incentivazione sia riconosciuta a tutti gli aventi diritto al sussistere dei presupposti: in tale eventualità non sarebbe possibile modulare gli oneri sulla base delle risorse disponibili. Tuttavia la formulazione della norma appare tale da consentire una modulabilità del beneficio ai fini dell’osservanza del complessivo limite di spesa.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
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Credito d’imposta pari al 20% della spesa per l’acquisto di carburanti sostenute nel primo trimestre 2023, per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (commi 1-6) |
174,10 |
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|
174,10 |
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174,10 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 11 riconosce alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica un credito di imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2023 per l’acquisto del carburante per la trazione di mezzi, nonché del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento di animali.
La relazione tecnica precisa che, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, si utilizzano i dati del Ministero dell’ambiente e sicurezza energetica per quanto concerne i consumi dei carburanti utilizzati nel settore agricolo e i relativi prezzi nel periodo di riferimento e le informazioni acquisite dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, relativamente ai consumi nel settore della pesca. La spesa per acquisto carburanti nel primo trimestre 2023 è prevista in misura pari a 758.980.492 euro da parte degli agricoltori e in 111.509.667 euro in relazione ai veicoli da pesca.
Si osserva che un’analoga agevolazione è stata applicata nel corso del 2022, in ciascun trimestre, in attuazione delle disposizioni contenute nei decreti legge nn. 21, 50, 115 e 144. Le modalità di stima illustrate nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio 2023 sono coerenti con quelle indicate nelle relazioni tecniche allegate ai precedenti provvedimenti legislativi sopra indicati. L’onere stimato è di poco inferiore a quello indicato nella relazione tecnica allegata al D.L. n. 144/2022.
Tenuto conto che l’agevolazione non è sottoposta ad un limite di spesa, al fine di poter corroborare le stime riportate, tenuto conto che si tratta di agevolazioni che hanno già trovato applicazione in passati periodi, sarebbe opportuno acquisire maggiori elementi informativi e dati relativi al tiraggio effettivo delle agevolazioni sin qui riconosciute; ciò anche al fine di poter riscontrare la loro corrispondenza alle stime effettuate dalle rispettive relazioni tecniche, la cui metodologia – si rammenta – è analoga a quella ora in esame.
Articolo 12
(Modifiche al regime forfetario)
La norma modifica i commi 54 e 71 della legge n. 190/2014 al fine di ampliare l’accesso al regime agevolato ivi previsto, innalzando il limite di ricavi o compensi da 65.000 euro a 85.000 euro e prevedendo che il regime forfetario cessi di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro.
In proposito si ricorda che l’art. 1, co. 54-89, della legge n. 190/2014, come modificato dalla legge di bilancio 2018, consente alle imprese e ai professionisti con ricavi o compensi annui non superiori a 65.000 euro di applicare il c.d. “regime forfetario” che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali, IRAP ed IVA fissata in misura pari al 15 per cento.
Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
Minori entrate tributarie |
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||||||||||||||||
IRPEF |
266,4 |
882 |
628,6 |
266,4 |
882 |
628,6 |
266,4 |
882 |
628,6 |
||||||||
Addizionale regionale |
|
|
|
|
41,1 |
41,1 |
|
41,4 |
41,1 |
||||||||
Addizionale comunale |
|
|
|
|
20,3 |
15,6 |
|
20,3 |
15,6 |
||||||||
IVA |
80,8 |
80,8 |
80,8 |
80,8 |
80,8 |
80,8 |
80,8 |
80,8 |
80,8 |
||||||||
Minori entrate contributive |
|
||||||||||||||||
Contributi |
|
|
|
19 |
25,4 |
25,4 |
19 |
25,4 |
25,4 |
||||||||
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||||||||||
Imposta sostitutiva |
|
678 |
387,3 |
|
678 |
387,3 |
|
678 |
387,3 |
||||||||
Rettifica detrazione IVA |
66,5 |
|
|
66,5 |
|
|
66,5 |
|
|
||||||||
Maggiori spese correnti |
|
||||||||||||||||
Addizionale regionale |
|
41,1 |
41,4 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Addizionale comunale |
|
20,3 |
15,6 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Contributi |
19 |
25,4 |
25,4 |
|
|
|
|
|
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||||||||
La relazione tecnica afferma che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari è stata adottata la medesima metodologia già utilizzata nelle relazioni tecniche delle precedenti misure, prendendo in considerazione i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2020. Per la parte contributiva, la stima è stata completata sulla base di analisi ex post effettuate su dati forniti dall’INPS relativamente ai soggetti forfetari che hanno aderito anche all’agevolazione contributiva (riduzione del 35% dei contributi).
Considerando l’entrata in vigore della norma a decorrere dall’anno 2023, si stimano le seguenti variazioni degli effetti finanziari:
|
2023 |
2024 |
dal 2025 |
IRPEF |
-266,4 |
-882 |
-628,6 |
Addizionale regionale |
0 |
-41,1 |
-41,1 |
Addizionale comunale |
0 |
-20,3 |
-15,6 |
IRAP |
0 |
0 |
0 |
Sostitutiva |
0 |
678 |
387,3 |
IVA |
-80,8 |
-80,8 |
-80,8 |
Rettifica della detrazione IVA |
66,5 |
0 |
0 |
Effetti contributivi |
-19,0 |
-25,4 |
-25,4 |
Totale |
-299,7 |
-371,6 |
-404,2 |
La RT afferma inoltre, con riferimento alla previsione di cessazione del regime forfetario dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro, che la legislazione vigente prevede, invece, che in caso di superamento della soglia di ricavi o compensi la cessazione del regime avvenga nell’annualità successiva. La modifica, pertanto, determina un recupero di gettito per il solo primo anno di applicazione.
Ai fini della stima sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi dei titolari di partita IVA per gli anni di imposta 2019 e 2020. Su un totale di circa 1,5 milioni di soggetti forfetari nel 2019, circa il 6% risulta essere passato dal regime forfetario al regime ordinario nel 2020. Escludendo i soggetti fuoriusciti dal regime in quanto possessori di redditi di lavoro dipendente e di pensione superiori a 30.000 euro (limite introdotto dall’anno 2020), i soggetti potenzialmente interessati rappresentano solo il 2% dei forfetari in esame. In considerazione della bassa percentuale dei soggetti interessati e del fatto che la misura garantisce ancora la permanenza nel regime per l’anno in cui si supera la soglia di ricavi e compensi fino ad un ammontare degli stessi non superiore a 100.000 euro, si ritiene di non ascrivere effetti che sarebbero in ogni caso positivi.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la stima è ottenuta utilizzando un modello di microsimulazione basato su dati in possesso dell’amministrazione finanziaria: non è pertanto possibile effettuare una verifica degli effetti finanziari indicati in mancanza degli elementi sottostanti la determinazione degli stessi.
Andrebbero quindi acquisiti i dati ed i parametri sottostanti la stima, quali: la platea dei soggetti interessati e i relativi redditi imponibili considerati ai fini della stima, nonché le ipotesi formulate riguardo all’evoluzione nel tempo della predetta platea e alle aliquote medie utilizzate ai fini della stima.
Appare altresì utile acquisire informazioni circa gli effetti registrati in applicazione del regime agevolato previsto a legislazione vigente, interessato dalle modifiche proposte.
Con riferimento alla quantificazione presentata si evidenzia che, in mancanza di dati ed elementi che consentano una verifica con quanto stimato dalla relazione tecnica, si sono formulate ipotesi, sulla base di elaborazioni effettuate sulle stime fornite dalla RT, sulle quali sarebbe utile acquisire elementi di integrazione e riscontro parte del Governo. In particolare si rileva che:
· dal valore dell’imposta sostitutiva a regime, pari a 387,3 mln di euro, si ottiene una base imponibile IRPEF pari a circa 2.582 mln;
· dal predetto valore della base imponibile si ricava un’aliquota marginale media IRPEF di circa il 24% e un’aliquota media IVA di circa il 3%.
Infine, anche alla luce dell’esperienza applicativa della disciplina attuale, andrebbe verificato se, ai fini della stima siano stati considerati effetti, sia pure di carattere eventuale e indiretto, dovuti a comportamenti elusivi, in ipotesi adottabili dai soggetti con imponibile prossimo al limite massimo.
Ad esempio, come per altre discipline agevolative di analogo tenore, alcuni contribuenti, collocandosi in prossimità della soglia massima di 85.000 euro, potrebbero essere indotti a far slittare una parte dei compensi e ricavi ottenuti da un esercizio a un altro, al fine di rimanere nel regime agevolato in esame.
Articolo 13
(Flat tax incrementale)
La norma permette, per il solo anno 2023, ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e successivi, della legge n. 190/2014, di applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con un’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.
Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni in esame.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
Minori entrate tributarie |
|
||||||||||||||||
IRPEF |
|
1.193,9 |
|
|
1.193,9 |
|
|
1.193,9 |
|
||||||||
Addizionale regionale |
|
|
|
|
63,7 |
|
|
63,7 |
|
||||||||
Addizionale comunale |
|
|
|
|
31,5 |
|
|
31,5 |
|
||||||||
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||||||||||
Imposta sostitutiva |
|
478,8 |
|
|
478,8 |
|
|
478,8 |
|
||||||||
Addizionale comunale |
|
|
|
|
|
7,3 |
|
|
7,3 |
||||||||
Maggiori spese correnti |
|
||||||||||||||||
Addizionale regionale |
|
63,7 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Addizionale comunale |
|
31,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Minori spese correnti |
|
||||||||||||||||
Addizionale comunale |
|
|
7,3 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
La relazione tecnica afferma che per stimare gli effetti di gettito della norma in esame, sono state effettuate elaborazioni a partire dal modello di microsimulazione IRPEF, alimentato da tutte le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Per ciascuno dei redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni (quadro RE) e quelli derivanti dall’esercizio d’impresa (quadri RF e RG) sono stati confrontati gli importi dichiarati nell’ultimo anno utile (non è stato considerato l’anno 2020 che potrebbe essere influenzato dagli effetti distorsivi della pandemia) con il più alto tra quelli dichiarati nei tre anni precedenti. Per ciascuna delle differenze riscontrate sono stati considerati i soli valori positivi (una riduzione del reddito o un reddito invariante non danno luogo a reddito agevolabile) e sono quindi stati cumulati tra loro per determinare la base imponibile incrementale cui applicare il tetto massimo di 40.000 euro e la franchigia pari al 5% dell’importo più elevato dichiarato nei tre anni precedenti anni. Le elaborazioni sono state effettuate in capo a ogni singolo contribuente, simulando eventuali scelte di convenienza dei contribuenti nei confronti del nuovo regime. Dalla platea potenzialmente interessata al provvedimento sono stati infine esclusi i contribuenti che aderiranno al regime forfetario agevolato con l’estensione della soglia dei ricavi da 65.000 euro a 85.000 euro prevista dalla legge di bilancio 2023.
Sulla base delle elaborazioni effettuate e considerando le ipotesi descritte, si stima una variazione complessiva di gettito di competenza (Irpef, addizionali, imposta sostitutiva) pari a 803 milioni di euro. Poiché la norma ha effetto sul solo reddito di specie dichiarato per l’anno d’imposta 2023 e prevede, al comma 3, la sterilizzazione degli effetti sull’acconto Irpef da versare per il 2024, si stimano i seguenti effetti finanziari:
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
IRPEF |
0 |
-1.193,9 |
0 |
0 |
Addizionale regionale |
0 |
-63,7 |
0 |
0 |
Addizionale comunale |
0 |
-31,5 |
7,3 |
0 |
Imposta sostitutiva |
0 |
478,8 |
0 |
0 |
Totale |
0 |
-810,3 |
7,3 |
0 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la stima è ottenuta utilizzando un modello di microsimulazione: si prende atto quindi delle stime riportate dalla RT, rilevando che non risulta possibile effettuare una verifica degli effetti finanziari indicati in mancanza degli elementi sottostanti la determinazione degli stessi. Andrebbero quindi acquisiti i dati e gli ulteriori elementi informativi sottostanti la quantificazione, quali: la platea dei soggetti interessati e i relativi redditi imponibili considerati ai fini della stima nonché le aliquote medie utilizzate.
In mancanza dei predetti dati che consentano una puntuale verifica delle stime, si possono formulare ipotesi di calcolo, rispetto alle quali andrebbero tuttavia acquisiti i relativi elementi di riscontro dal Governo.
In particolare, si rileva che:
· dal valore dell’imposta sostitutiva a regime, riportato nella RT, pari a 478,7 mln di euro, si può dedurre una base imponibile IRPEF complessiva pari a circa 3.191 mln. Non appare peraltro evidente a partire da quale platea di riferimento tale imponibile sia calcolato;
· dal predetto valore della base imponibile si ricava che risulterebbe applicata un’aliquota marginale media IRPEF di circa il 21%, che potrebbe tuttavia risultare non del tutto prudenziale. Anche con riguardo a tale parametro appare quindi opportuno acquisire elementi integrativi di valutazione.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione qualifica come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive, sottoponendole a un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%, ciò per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 e nel solo settore privato.
In proposito la RT afferma che la misura non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, potendo altresì determinare potenziali effetti positivi benché prudenzialmente non stimati, dato che essa incide su fattispecie alle quali attualmente non è ascritto gettito nelle previsioni di bilancio.
Non si hanno quindi osservazioni da formulare alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica circa l’assenza di tali poste nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente.
La norma riduce dal 10 al 5 per cento l’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015 per i premi e le somme erogati nell’anno 2023.
In proposito si ricorda che il citato comma 182 prevede che i premi di produttività siano soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi.
La misura trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 80.000.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
IRPEF |
103,2 |
|
|
103,2 |
|
|
103,2 |
|
|
Sostitutiva |
119,1 |
|
|
119,1 |
|
|
119,1 |
|
|
Addizionale regionale |
|
|
|
|
4,6 |
|
|
4,6 |
|
Addizionale comunale |
|
|
|
|
2,3 |
|
|
2,3 |
|
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Addizionale comunale |
|
|
|
|
|
0,5 |
|
|
0,5 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Addizionale regionale |
|
4,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Addizionale comunale |
|
2,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Addizionale comunale |
|
|
0,5 |
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica afferma che, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all’anno d’imposta 2019 risulta un ammontare di premi pari a circa 2.647,3 milioni di euro. Prudenzialmente, si stima un incremento dell’ammontare dei premi a tassazione separata di circa il 10% per considerare l’effetto incentivante relativo alla nuova aliquota pari a 264,7 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 2.912,0 milioni di euro.
Applicando l’aliquota dell’imposta sostitutiva pari al 5% alla base imponibile, tenuto conto delle minori entrate associate all’imposta sostitutiva vigente e di un’aliquota marginale media Irpef per i redditi di lavoro dipendente pari al 39% sulla sola parte incrementale, si stima una variazione negativa delle entrate derivanti dall’imposta sostitutiva pari a -119,1 milioni di euro, una variazione di gettito Irpef di circa -103,2 milioni di euro e una variazione di gettito delle addizionali regionali e comunali pari a circa -4,6 e -1,8 milioni di euro rispettivamente. L’effetto complessivo risulta di -228,7 milioni di euro in termini di competenza.
Considerando l’entrata in vigore della norma per il solo anno d’imposta 2023, si stimano i seguenti effetti:
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
IRPEF |
-103,2 |
0 |
0 |
0 |
Addizionale regionale |
0 |
-4,6 |
0 |
0 |
Addizionale comunale |
0 |
-2,3 |
0,5 |
0 |
Irpef (sostitutiva) |
-119,1 |
0 |
0 |
0 |
Totale |
-222,3 |
-6,9 |
0,5 |
0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi posti alla base della stessa e non si hanno quindi osservazioni da formulare.
La norma proroga dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 la decorrenza degli effetti della disciplina dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, c.d. plastic tax e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, c.d. sugar tax, di cui all'articolo 1, rispettivamente commi 652 e 676, della legge n. 160 del 2019.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Differimento plastic tax – Imposta di consumo |
277 |
73 |
|
277 |
73 |
|
277 |
73 |
|
Differimento sugar tax – Imposta di consumo |
322 |
29 |
|
322 |
29 |
|
322 |
29 |
|
Differimento plastic tax – IIDD |
|
|
13,9 |
|
|
13,9 |
|
|
13,9 |
Differimento plastic tax – IRAP |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
4 |
Differimento sugar tax – IRES |
|
|
16,8 |
|
|
16,8 |
|
|
16,8 |
Differimento sugar tax – IRPEF |
|
|
16,8 |
|
|
16,8 |
|
|
16,8 |
Differimento sugar tax – IRAP |
|
|
|
|
|
8,7 |
|
|
8,7 |
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Differimento plastic tax – IIDD |
|
84,7 |
|
|
84,7 |
|
|
84,7 |
|
Differimento plastic tax – IRAP |
|
|
|
|
20,5 |
|
|
20,5 |
|
Differimento sugar tax – IRES |
|
49,3 |
|
|
49,3 |
|
|
49,3 |
|
Differimento sugar tax – IRPEF |
|
49,3 |
|
|
49,3 |
|
|
49,3 |
|
Differimento sugar tax – IRAP |
|
|
|
|
23,8 |
|
|
23,8 |
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Differimento plastic tax - IRAP |
|
20,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Differimento sugar tax – IRAP |
|
23,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Differimento plastic tax - IRAP |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Differimento sugar tax – IRAP |
|
|
8,7 |
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria, riporta gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commento.
PLASTIC TAX |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Dal 2027 |
Imposta di consumo |
-277,0 |
-73,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
IIDD |
0,0 |
84,7 |
-13,9 |
-9,6 |
0,0 |
IRAP |
0,0 |
20,5 |
-4,0 |
-2,5 |
0,0 |
Totale |
-277,0 |
32,2 |
-17,9 |
-12,1 |
0,0 |
SUGAR TAX |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
dal 2027 |
Imposta di consumo |
-322,0 |
-29,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
IRES |
0,0 |
49,3 |
-16,8 |
-1,9 |
0,0 |
IRPEF |
0,0 |
49,3 |
-16,8 |
-1,9 |
0,0 |
IRAP |
0,0 |
23,8 |
-8,7 |
-0,9 |
0,0 |
Totale |
-322,0 |
93,4 |
-42,3 |
-4,7 |
0,0 |
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che la quantificazione indicata dalla RT, in relazione al differimento dell’efficacia della plastic tax e della sugar tax, appare sostanzialmente in linea con le stime riferite ai precedenti analoghi interventi normativi.
La norma dispone l’applicazione dell’aliquota IVA al 5 per cento sugli assorbenti e tamponi non compostabili destinati alla protezione dell’igiene femminile e sui prodotti per l’infanzia (latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini; pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Riduzione DAL 10% AL 5% IVA igiene intima femminile |
36,9 |
36,9 |
36,9 |
36,9 |
36,9 |
36,9 |
36,9 |
36,9 |
36,9 |
Riduzione al 5% IVA infanzia |
178,19 |
178,19 |
178,19 |
178,19 |
178,19 |
178,19 |
178,19 |
178,19 |
178,19 |
La relazione tecnica afferma che, al fine di valutare gli effetti delle riduzioni di aliquote sono stati presi in considerazione i bambini nati nel 2021 (fonte Istat) suddivisi per mese di nascita; per alcune delle voci in oggetto è stato preso in considerazione il numero di bambini per le classi di età tra zero e tre anni.
Relativamente al latte e agli alimenti per bambini è stato considerato l’imponibile IVA dai consumi delle famiglie al quale è stato applicato il differenziale di aliquota dal 10% al 5% (per la sola voce degli “alimenti per bambini” è stato considerato il 50% per estrapolare la quota di spesa attribuibile alla sola voce “preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto”).
Per i seggiolini è stata utilizzata la spesa media annua per singolo bambino (fonte: Federconsumatori) alla quale è stata applicata la distribuzione mensile delle nascite per ricavare i totali di spesa dei singoli prodotti interessati dalla norma, a cui successivamente sono stati applicati i differenziali di aliquota (dal 22% al 5%).
In relazione ai pannolini è stata considerato l’imponibile IVA ottenuto a partire dalla spesa annua per singolo bambino (fonte: Federconsumatori) alla quale è stata applicata la medesima distribuzione mensile delle nascite e moltiplicato per il differenziale di aliquota corrispondente (dal 22% al 5%).
La stima della riduzione di gettito è pari a circa 178,18 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2023, come di seguito specificato:
Tipo di prodotto |
Dal 2023 |
Latte e alimenti per bambini |
-22,35 |
Seggiolini |
-69,58 |
Pannolini |
-86,26 |
Totale |
-178,19 |
La disposizione prevede, inoltre, per gli assorbenti femminili la riduzione dell’aliquota IVA dall’attuale misura del 10% al 5%. Già con la legge di bilancio per il 2022 era stata prevista la riduzione IVA dall’aliquota ordinaria a quella ridotta del 10%. Pertanto, la RT afferma che, utilizzando i medesimi dati e la stessa metodologia presentata in tale sede, riducendo l’aliquota IVA da quella ridotta del 10% a quella super ridotta del 5%, si stima una riduzione di gettito IVA di 36,9 milioni di euro su base annua dal 2023. Nel complesso la disposizione determina una perdita di gettito IVA di circa 215,09 milioni di euro annui dal 2023.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione risulta verificabile sulla base dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
Articolo 18
(Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l’acquisto prima casa per under 36)
La norma novellando l'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021, proroga al 31 dicembre 2023:
- l'operatività straordinaria del fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa);
- l’operatività del Fondo di garanzia per la prima casa, a tal fine ne è incrementata la dotazione di 430 milioni di euro per l'anno 2023;
- le agevolazioni per la prima abitazione acquistata dai giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Imposta di registro |
57,9 |
|
|
57,9 |
|
|
57,9 |
|
|
Imposta ipotecaria |
3,3 |
|
|
3,3 |
|
|
3,3 |
|
|
Imposta catastale |
3,3 |
|
|
3,3 |
|
|
3,3 |
|
|
Credito d’imposta (IVA) |
52,2 |
|
|
52,2 |
|
|
52,2 |
|
|
Imposta sostitutiva mutui |
15,4 |
|
|
15,4 |
|
|
15,4 |
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento Fondo garanzia |
430 |
|
|
|
|
|
430 |
|
|
La relazione tecnica, con riferimento alla disposizione di cui al comma 1 lettera a), sulla base dei dati forniti dal Gestore del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa (Consap S.p.A.) e dell’andamento decrescente del numero di domande pervenute osservato negli ultimi mesi, stima un fabbisogno per l’anno 2023 di circa 6 milioni coperto dalle attuali disponibilità del Fondo, tale da non comportare la necessità del rifinanziamento della misura.
Con riferimento alla disposizione di cui al comma 1, lettera b), la RT afferma che il rifinanziamento del Fondo per ulteriori 430 milioni di euro per l’anno 2023, si basa sulle stime elaborate dal Gestore che tengono conto del numero di domande pervenute e di garanzie ammesse nel 2022, nonché dell’esigenza di salvaguardare l’andamento dell’operatività ordinaria e straordinaria del Fondo.
Con riferimento alla disposizione di cui al comma 1, lett. c), la RT precisa che le agevolazioni prevedono, per gli atti stipulati entro il 31 dicembre 2022, l’esenzione del pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Per gli acquisti assoggettati ad IVA viene riconosciuto un credito d’imposta pari all’IVA pagata per l’acquisto; viene anche riconosciuta l’esenzione dell’imposta sostitutiva sui mutui (0,25%) per i contratti sottoscritti relativi all’acquisto degli immobili in oggetto.
La RT afferma che sulla base dei dati desunti dagli archivi del registro del 2021 che includono dal 26 maggio scorso le prime evidenze dell’applicazione dell’agevolazione, risulta una fruizione della misura inferiore alla valutazione iniziale. Tenuto conto che negli ultimi mesi si è registrata un’accelerazione delle compravendite immobiliari, si stima che la misura possa comportare una perdita di gettito complessiva di circa 132 milioni di euro su base annua.
Nella tabella che segue si riporta il dettaglio degli effetti finanziari negativi stimati dalla RT per il 2023.
Effetti finanziari (mln. di euro) |
|
Imposta di registro |
-57,9 |
Imposta ipotecaria |
-3,3 |
Imposta catastale |
-3,3 |
Credito d’imposta (IVA) |
-52,2 |
Imposta sostitutiva mutui |
-15,4 |
Totale |
132,1 |
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla proroga dell’operatività del Fondo Gasparrini e del Fondo di garanzia prima casa, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica circa la congruità delle risorse rispetto alle previsioni di utilizzo dei Fondi in esame e non si formulano osservazioni.
Per quanto riguarda la mancata iscrizione di effetti in termini di fabbisogno, si rammenta che nel corso dell’esame parlamentare del DL n. 23/2020 il Governo ha affermato che, in linea con la prassi costantemente seguita, non si procede all’iscrizione di effetti sul saldo di fabbisogno, quando l’impatto connesso alle eventuali escussioni, non è prevedibile né nell’an, né nel quantum, né nel quando. Pur prendendo atto degli elementi allora forniti, tuttavia andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito all’effettiva prudenzialità della mancata iscrizione, in via preventiva, di qualsivoglia effetto.
Con riferimento alla proroga delle agevolazioni per la prima abitazione acquistata dai giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione (numero dei negozi considerati ai fini della stima, ipotesi formulate per tener conto dell’accelerazione delle compravendite), limitandosi a indicare gli importi finali della stima. In assenza dei predetti dati ed elementi informativi non appare possibile procedere ad una verifica della quantificazione fornita.
La relazione tecnica inoltre afferma che, sulla base dei dati desunti dagli archivi del registro del 2021 che includono dal 26 maggio scorso le prime evidenze dell’applicazione dell’agevolazione, risulta una fruizione della misura inferiore alla valutazione iniziale. La quantificazione degli effetti di gettito risulta infatti significativamente inferiore alle precedenti stime effettuate in relazione ad analoghe disposizioni. Pertanto anche al fine di valutare tale differenza sarebbe utile acquisire i dati relativi all’applicazione dell’agevolazione in esame.
In proposito si evidenzia che al comma 151 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 che ha prorogato la predetta agevolazione dal 30 giungo 2022 al 31 dicembre 2022 furono ascritti i seguenti effetti di gettito:
(mln. di euro) |
2022 |
Imposta di registro |
-110,63 |
Imposta ipotecaria |
-8,43 |
Imposta catastale |
-8,40 |
Ristoro IVA |
-90,52 |
Imposta sostitutiva |
-42,50 |
Totale |
-260,48 |
Articolo 19
(Norma imposta sostitutiva AVS-LPP SVIZZERA)
La norma, aggiungendo il comma 1-ter all’articolo 76 della legge n. 413 del 1991, dispone che le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, siano soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi ad aliquota del 5 per cento.
Infine, è previsto che la predetta disposizione decorre dalla stessa data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153 e che non si dà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
IRPEF |
|
7,4 |
4,2 |
|
7,4 |
4,2 |
|
7,4 |
4,2 |
Addizionale regionale |
|
|
|
|
0,6 |
0,6 |
|
0,6 |
0,6 |
Addizionale comunale |
|
|
|
|
0,3 |
0,2 |
|
0,3 |
0,2 |
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Sostitutiva |
|
2 |
2 |
|
2 |
2 |
|
2 |
2 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Addizionale regionale |
|
0,6 |
0,6 |
|
|
|
|
|
|
Addizionale comunale |
|
0,3 |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica precisa che l’articolo 76 della legge n. 413 del 1991, prevede che le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP) siano assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite gli enti previdenziali svizzeri le erogano ai beneficiari in Italia. La ritenuta esclude l’obbligo dichiarativo da parte del contribuente. La disposizione in esame, quindi, consente di fruire dell’aliquota impositiva del 5 per cento anche ai soggetti che non hanno i suddetti sostituti di imposta.
La RT afferma che, sulla base di elaborazioni effettuate utilizzando il modello di dichiarazione delle persone fisiche e, in particolare, sui dati del quadro RM per Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva, risulta, in aggiunta a coloro che percepiscono pensioni già assoggettate alla ritenuta del 5% applicata da parte dei sostituti, che circa 4.000 percettori delle prestazioni in parola effettuano in sede dichiarativa il versamento dell’imposta pari al 5 per cento. Tali evidenze fanno ritenere che i contribuenti fruiscono già di fatto dell’agevolazione e che, quindi, la norma in esame non sia destinata a produrre ulteriori effetti di gettito.
Tuttavia, è stata effettuata un’ulteriore elaborazione sulla base delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti percettori di pensioni (a prescindere dal Paese di provenienza) cui non è stata operata alcuna ritenuta e il cui importo è eccedente la vigente “no tax area”. A tale platea corrisponderebbe un gettito di competenza annua Irpef di circa 84,7 milioni di euro e di 12 e 4,6 milioni di euro in termini rispettivamente di addizionale regionale e comunale. Nell’ipotesi, prudenziale - basata sulle evidenze risultanti dall’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi - che il 5 per cento di tali valori sia rappresentativo delle somme interessate dalla norma e che la norma entri in vigore a partire dall’anno 2023, si stima il seguente andamento finanziario differenziale tra la tassazione ordinaria Irpef e quella sostitutiva del 5%:
|
2023 |
2024 |
dal 2025 |
IRPEF |
0,0 |
-7,4 |
-4,2 |
Addizionale regionale |
0,0 |
-0,6 |
-0,6 |
Addizionale comunale |
0,0 |
-0,3 |
-0,2 |
Imposta del 5% |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
Totale |
0,0 |
-6,3 |
-3,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto della stima fornita dalla relazione tecnica, che risulta verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi formulate dalla stessa.
In proposito si ricorda che in occasione dell’introduzione del comma 1-bis all’articolo 76 della legge n. 413 del 1991, che ha previsto l’imposta sostitutiva al 5%, non furono ascritti effetti di gettito. In proposito la relazione tecnica affermava che la disposizione non determinava sostanziali effetti in termini di gettito, in considerazione del limitatissimo numero delle fattispecie interessate, in ordine alle quali, in ogni caso, si stima una neutralità dal punto di vista della tassazione, considerando che il regime ordinario prevede anche l’applicazione di deduzioni e detrazioni che di fatto riducono notevolmente l’aliquota effettiva.
Sarebbe utile tuttavia un chiarimento in merito alla quantificazione del gettito da imposta sostitutiva che, sulla base dell’importo indicato in tabella deriverebbe da una base imponibile di circa 40 milioni di euro (2 mln : 5%) che, nell’ipotesi indicata nella RT, di considerare il 5% della platea, corrisponderebbe ad una base imponibile del totale della platea pari a circa 800 milioni. Su tale ricostruzione sarebbe utile acquisire elementi di valutazione e conferma da parte del Governo.
Articolo 20
(Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
IRPEF |
|
233,4 |
|
|
233,4 |
|
|
233,4 |
|
Add.le reg.le IRPEF |
|
|
|
|
9,8 |
|
|
9,8 |
|
Add.le com. IRPEF |
|
|
|
|
4,8 |
|
|
4,8 |
|
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
IRPEF |
|
|
100 |
|
|
100 |
|
|
100 |
Add.le com. IRPEF |
|
|
|
|
|
1,1 |
|
|
1,1 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Add.le reg.le IRPEF |
|
9,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Add.le com. IRPEF |
|
4,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Add.le com. IRPEF |
|
|
1,1 |
|
|
|
|
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, intervenendo sull’art. 1, co. 44, della legge n. 232/2016, proroga al 2023 il regime di detassazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
La relazione tecnica afferma che ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2021 dei soggetti interessati. In base a tali elaborazioni si stimano, per l’anno 2023, minori entrate Irpef di competenza di circa -133,4 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -9,8 e -3,7 milioni di euro.
La RT riporta, quindi, la seguente tabella con gli effetti finanziari di cassa.
(milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
IRPEF |
0 |
-233,4 |
100,0 |
0 |
Addizionale regionale |
0 |
-9,8 |
0 |
0 |
Addizionale comunale |
0 |
-4,8 |
1,1 |
0 |
TOTALE |
0 |
-248,0 |
101,1 |
0 |
In proposito, pur rilevando che la quantificazione degli effetti di gettito appare coerente con le precedenti quantificazioni riferite ad analoghe disposizioni di proroga della misura, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce i dati sottostanti la stima, quali, tra l’altro, il numero dei soggetti beneficiari, l’ammontare della base imponibile oggetto di esenzione e l’aliquota marginale media IRPEF considerata. Appare quindi necessario acquisire i predetti elementi, ai fini della verifica della stima riportata dalla RT.
Articolo 21
(Esenzione IMU su immobili occupati)
La norma introduce un’esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale (violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Le risorse necessarie alla copertura delle minori entrate per i comuni derivanti dall’attuazione della disposizione, sono iscritte in un Fondo, con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
IMU quota Comuni |
|
|
|
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
IMU quota Stato |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Istituzione Fondo per il ristoro ai Comuni |
62 |
62 |
62 |
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica, afferma che l’esenzione IMU in esame determina una perdita di gettito IMU su base annua di circa 73 milioni di euro, di cui 62 milioni di euro a titolo di IMU quota comune e 11 milioni di euro a titolo di IMU quota Stato. La stima è stata effettuata considerando in primo luogo i dati fonte Federcasa che indicano un numero di 48.000 immobili abitativi di proprietà degli ERP occupati abusivamente (6% del patrimonio abitativo di tali enti). Per tali immobili si stima una perdita di gettito IMU potenziale pari a 26 milioni di euro su base annua. La RT afferma che, in assenza di altri dati si considera prudenzialmente un numero ulteriore di abitazioni di proprietà di altri soggetti pari a 1/3 del numero indicato da Federcasa come oggetto di occupazioni ai sensi dell’articolo 614 del Codice penale, con una ulteriore perdita di gettito IMU su base annua pari a 13 milioni di euro.
Inoltre, sulla base di dati ISTAT risulta un numero annuo di procedimenti penali (non archiviati) per invasione di terreni ed edifici pari a 7122. Considerando prudenzialmente che il 50% di tali reati abbia comportato l’effettiva indisponibilità dell’immobile e che l’occupazione in esame possa riguardare anche fabbricati diversi da quelli ad uso abitativo si stima una (ulteriore) perdita di gettito IMU su base annua di 34 milioni di euro (23 milioni a titolo di IMU quota comune e 11 milioni a titolo di IMU quota Stato). Nel complesso quindi si determina una perdita di gettito IMU per le fattispecie sopra indicate pari a 73 milioni di euro su base annua.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto della stima fornita dalla relazione tecnica sulla base dei dati e delle ipotesi indicate dalla stessa. Ai fini della verifica della quantificazione, sarebbe tuttavia utile esplicitare tutti i dati posti alla base della quantificazione, relativi, in particolare, al valore degli immobili considerati e alle relative aliquote applicate.
La norma dispone che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che La disposizione è finalizzata a garantire il rispetto da parte dell'Italia dell'impegno assunto nell'ambito dei lavori del Consiglio Ecofin in materia di tassazione del reddito d'impresa. In particolare, si prevede che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, di cui all'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, comprese le prestazioni di servizi rese dai professionisti residenti in tali Paesi, sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, a meno che le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Tali disposizioni non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile la disciplina di cui all'articolo 167 del TUIR in materia di imprese estere controllate.
Sotto il profilo finanziario, secondo la RT, la disposizione sarebbe foriera di determinare effetti positivi di gettito prudenzialmente non stimati.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 23
(Imposta sostitutiva sulle riserve di utili)
La norma consente ai contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
A tali contribuenti è consentito di optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva (con aliquote al 9% o al 30%, a seconda che si tratti di soggetti Ires o Irpef, ridotte al 6% e 27% per i proventi accantonati per almeno due esercizi) degli utili e delle riserve di utile non distribuiti, relativi all’esercizio chiuso nel periodo di imposta 2021.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Imposta sostitutiva |
336 |
|
|
336 |
|
|
336 |
|
|
La relazione tecnica afferma che la misura, in considerazione del fatto che sulle poste in esame è prevista a legislazione vigente la tassazione ordinaria, comporta la possibilità di liberare le riserve detenute presso i Paesi o territori a fiscalità privilegiata oggi di fatto immobilizzate. L’intervento, pertanto, è foriero di determinare effetti finanziari positivi.
La RT afferma quindi che, al fine di stimare gli effetti della misura, sono stati utilizzati i dati provenienti dal Country-by-Country reporting (CbCr). Tali report sono stati previsti in ambito OCSE negli accordi relativi al progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) e in ambito UE con la Direttiva 2016/881, nonché introdotti nell’ordinamento italiano con la legge 208/2015. Ai fini della stima sono stati utilizzati i dati degli ultimi CbCr disponibili, relativi all’anno d’imposta 2019.
Per individuare i paesi a fiscalità privilegiata è stata preventivamente calcolata, per ogni multinazionale, l’aliquota effettiva risultante in ogni paese, tramite il rapporto imposte pagate/utili lordi. Tali aliquote effettive sono state confrontate con l’aliquota effettiva Italiana (individuata come aliquota effettiva mediana in Italia risultante, per tutte le multinazionali italiane, dal rapporto imposte pagate in Italia/utili lordi in Italia). Nei casi in cui l’aliquota effettiva nel paese estero fosse risultata inferiore alla metà dell’aliquota effettiva pagata in Italia, sono stati utilizzati gli importi relativi alla variabile denominata “utili non distribuiti”.
In base a questo procedimento sono stati individuati utili non distribuiti pari a 44,8 miliardi nel 2019 potenzialmente risultanti in paesi a fiscalità privilegiata. Tale valore non considera le riserve di utili delle controllanti residenti, capogruppo di un gruppo multinazionale, con ricavi mondiali inferiori ai 750 milioni di euro, non obbligati alla presentazione del report, né le riserve di utili relative alle partecipazioni estere diverse da quelle controllate né quelle relative a partecipazioni detenute da soggetti diverse dalle società di capitali.
Ipotizzando, in un’ottica prudenziale, un tasso di adesione del 10% e un’equa ripartizione tra coloro che si limiteranno ad affrancare e coloro che invece opteranno per il rimpatrio, si ottiene un effetto finanziario positivo pari a 336 milioni di euro nel 2023.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la stima appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi poste alla base della stessa, come riportate dalla relazione tecnica.
Articolo 24
(Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma dispone che i redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia, si considerano prodotti nel territorio dello Stato.
La RT afferma che la misura è suscettibile di determinare effetti positivi in termini di gettito, prudenzialmente non quantificati in mancanza di elementi informativi sulle fattispecie in esame.
In proposito non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 25
(Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali)
La norma disciplina l’assegnazione di beni ai soci da parte delle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
In particolare, si dispone che sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, può essere applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
Si consente, altresì, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 maggio 2023, l’esclusione agevolata dal patrimonio di impresa degli immobili posseduti dall’impresa individuale in data 31 ottobre 2022 (in luogo del 31 ottobre 2018).
A tal fine è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8% applicata alla differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto degli immobili. Il versamento è effettuato in due rate con scadenza 30 novembre 2023 (60%) e 30 giugno 2024 (parte restante).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||||||||||
Assegnazione agevolata di beni ai soci - Imposta sostitutiva |
238,8 |
|
|
238,8 |
|
|
238,8 |
|
|
||||||||
Assegnazione agevolata di beni ai soci - Imposta di registro |
38,8 |
|
|
38,8 |
|
|
38,8 |
|
|
||||||||
Estromissione agevolata dei beni immobili delle imprese individuali- Imposta sostitutiva |
5,8 |
3,9 |
|
5,8 |
3,9 |
|
5,8 |
3,9 |
|
||||||||
Minori entrate tributarie |
|
||||||||||||||||
Assegnazione agevolata di beni ai soci - Imposta di registro |
|
4,3 |
4,3 |
|
4,3 |
4,3 |
|
4,3 |
4,3 |
||||||||
Assegnazione agevolata di beni ai soci - IRES |
|
9 |
9,8 |
|
9 |
9,8 |
|
9 |
9,8 |
||||||||
Assegnazione agevolata di beni ai soci - IRPEF |
|
18,6 |
20,1 |
|
18,6 |
20,1 |
|
18,6 |
20,1 |
||||||||
Assegnazione agevolata di beni ai soci – IRAP |
|
|
|
|
5,5 |
5,8 |
|
5,5 |
5,8 |
||||||||
Estromissione agevolata dei beni immobili delle imprese individuali – IRPEF |
|
0,6 |
1 |
|
0,6 |
1 |
|
0,6 |
1 |
||||||||
Maggiori spese correnti |
|
||||||||||||||||
Assegnazione agevolata di beni ai soci – IRAP |
|
5,5 |
5,8 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima si assumono versamenti relativi all’imposta sostitutiva in linea con quelli rilevati dai dati F24 relativi all’ultima riproposizione della norma (Legge n. 232/2016). In particolare per i codici tributo 1836 - imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116 della legge 28/12/2015.n.208 e 1837 - imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate- articolo 1,comma 116 - legge 28/12/2015.n.208 con anno di riferimento 2017 risultano importi a debito per circa 191,5 milioni di euro (codice 1836) e 47,3 milioni di euro (codice 1837) per un totale di 238,8 milioni di euro.
I maggiori valori dei beni sono valutati in circa 1.914,5 milioni di euro (191,5/10%), applicando prudenzialmente un’aliquota dell’imposta sostitutiva del 10% e tenuto conto che non è possibile distinguere, sulla base dei dati disponibili, le società di comodo dalle altre società (sulle società non operative l’aliquota è del 10,5%; sulle altre società, l’aliquota è dell’8%). Le riserve in sospensione sono state ricostruite a partire dall’imposta sostitutiva con aliquota del 13% e stimate in 364 milioni di euro (47,3 / 13%).
Ai fini del calcolo degli effetti negativi conseguenti all’assegnazione dei beni, si assume che, a legislazione vigente, il 50% dei maggiori valori sarebbero stati trasformati in plusvalenze, tassate ai fini delle imposte sui redditi in 5 esercizi, e che contestualmente sarebbero ridotte le riserve in sospensione di imposta. Per quanto riguarda gli effetti sull’imposta di registro è stato ipotizzato inoltre che il valore normale del bene sia pari a 1,5 volte i maggiori valori, che il valore catastale sia un terzo del valore normale e che gli immobili siano abitativi. Nel primo anno, l’imposta di registro produce effetti positivi a seguito dell’assegnazione complessiva dei beni, considerando le vendite che sarebbero state rilevate a legislazione vigente.
Gli effetti negativi relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP sono stimati utilizzando un’aliquota media IRES del 15,2%, IRPEF del 26% e IRAP del 4% e assumendo una ripartizione dei soggetti IRPEF del 55% ed IRES del 45% in base alla natura giuridica dei contribuenti che hanno versato le imposte sostitutive. Un ulteriore effetto, valutato di lieve entità, conseguente all’assegnazione dei beni ai soci è relativo alla riduzione del reddito minimo per l’uscita dal regime delle società di comodo.
La tabella riporta gli effetti finanziari nell’orizzonte 2023-2034 considerando che l’imposta sostitutiva è versata nel 2023, e tenuto conto di un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell’85%:
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
Imposta sostitutiva |
238,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Registro |
38,8 |
-4,3 |
-4,3 |
-4,3 |
-4,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IRES |
0 |
-9 |
-9,8 |
-12,4 |
-15,1 |
-17,7 |
-6,7 |
-5,9 |
-3,3 |
-0,7 |
2 |
0 |
IRPEF |
0 |
-18,6 |
-20,1 |
-25,6 |
-31 |
-36,4 |
-13,8 |
-12,2 |
-6,8 |
-1,4 |
4,1 |
0 |
IRAP |
0 |
-5,5 |
-5,8 |
-7,4 |
-8,9 |
-10,4 |
-3,6 |
-3,3 |
-1,8 |
-0,2 |
1,3 |
0 |
Totale |
277,6 |
-37,4 |
-40 |
-49,7 |
-59,3 |
-64,5 |
-24,1 |
-21,4 |
-11,9 |
-2,3 |
7,4 |
0 |
Con riferimento all’estromissione dei beni immobili delle imprese individuali, la RT afferma che dall’analisi dei dati F24 presenti nel 2021, riferiti all’ultima riproposizione di tale disposizione, risultano versamenti per circa 3,8 milioni di euro corrispondenti al versamento della seconda rata (40%) di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020. In relazione agli effetti sulle imposte dirette in conseguenza della estromissione questi sono valutati in coerenza con la metodologia utilizzata nelle precedenti riproposizioni, tenuto conto dell'esclusione dall'Irap per gli imprenditori individuali operante a partire dalla legge di bilancio 2022.
Tutto ciò premesso, in base ai dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva rilevati, si indicano di seguito gli effetti finanziari della disposizione in oggetto considerando il versamento dell’imposta sostitutiva in due rate nel 2023 (60%) e nel 2024 (40%):
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Imposta sostitutiva |
5,8 |
3,9 |
0 |
0 |
0 |
IRPEF |
0 |
-0,6 |
-1,0 |
-1,3 |
-1,7 |
Totale |
5,8 |
3,3 |
-1,0 |
-1,3 |
-1,7 |
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la stima appare verificabile sulla base dei dati e degli elementi posti alla base della stessa. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Articolo 26
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni)
La norma riapre i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota al 14 per cento, da applicare sul maggior valore. Nello specifico la data alla quale devono essere posseduti i beni interessati dalla rivalutazione è fissata al 1° gennaio 2023 ed è fissata al 30 giugno 2023 la decorrenza del termine di versamento dell’unica o della prima rata dell’imposta, in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Imposta sostitutiva |
1.162,5 |
304,5 |
304,5 |
1.162,5 |
304,5 |
304,5 |
1.162,5 |
304,5 |
304,5 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
IIDD |
134,5 |
151,9 |
151,9 |
134,5 |
151,9 |
151,9 |
134,5 |
151,9 |
151,9 |
La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede la riproposizione, con una aliquota dell'imposta sostitutiva del 14%, della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni disposta da ultimo dall'articolo 29 del DL 17/2022 ed introduce, per la prima volta rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione, la possibilità di rivalutare anche le azioni negoziate nei mercati regolamentati. In sede di valutazione di quanto disposto dall'articolo 29 del DL 17/2022 sono stati utilizzati i versamenti riscontrati nel 2021 (circa 1,63 miliardi di euro) incrementati per tenere conto dell'innalzamento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva di rivalutazione operata in tale sede (dall'11% al 14%) stimando, a parità di valori rivalutati, un'imposta sostitutiva di circa 1,97 miliardi di euro per il 2022 (unica o prima rata) e di circa 0,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (seconda e terza rata). Alla luce dei dati sopra indicati, si ritiene prudenziale valutare un ricorso alla normativa in proroga, terreni e partecipazioni non quotate, pari al 50% di quanto valutato in sede di RT al DL 17/2022, tenuto conto anche del breve lasso temporale intercorso rispetto alla misura attualmente vigente per la quale sono ancora in corso le adesioni e i versamenti. Per quanto riguarda la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni quotate, ai fini della stima è stata valutata la quota di partecipazioni delle persone fisiche in società quotate (dati Orbis - Bureau Van Dijk) rilevando un'incidenza di circa il 17,3%. Applicando tale coefficiente al valore relativo all'ammontare complessivo della capitalizzazione della Borsa Italiana (FTSE 559,5 miliardi di euro), si stima che le persone fisiche detengano partecipazioni per circa 97 miliardi di euro. Nell'ipotesi prudenziale che solo il 10% di tali partecipazioni siano interessate alla rivalutazione e che la differenza tra il valore di mercato e quello storico (correlato al valore patrimoniale) sia del 20% anche sulla base della variazione della capitalizzazione stessa, si stima un valore potenzialmente oggetto di rivalutazione di circa 1,9 miliardi di euro. Considerando anche gli effetti negativi in termini di IIDD per le annualità successive, derivanti dalla minore tassazione e ipotizzando in coerenza con la valutazione della norma vigente per il 2022 che il 50% dei valori rideterminati costituisca minori plusvalenze in un arco temporale di 10 anni, si stimano i seguenti effetti:
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
Imposta sostitutiva |
1.162,5 |
304,5 |
304,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Effetti II.DD. |
-134,5 |
-151,9 |
-151,9 |
-151,9 |
-151,9 |
-151,9 |
-151,9 |
-151,9 |
-151,9 |
-151,9 |
-16,4 |
0 |
Totale |
1.028,0 |
152,6 |
152,6 |
-151,9 |
-151,9 |
-151,9 |
-151,9 |
-151,9 |
-151,9 |
-151,9 |
-16,4 |
0 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione proroga la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni con aliquota sostitutiva fissata al 14% disposta da ultimo dall'articolo 29 del DL 17/2022. In proposito si rileva preliminarmente che la RT appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi forniti dalla stessa.
Tuttavia, al fine di poter verificare il carattere prudenziale della stima presentata, si evidenzia quanto segue:
- ai fini della quantificazione degli effetti di gettito la RT stima un tasso di adesione pari al 50% di quanto valutato in sede di RT al DL 17/2022. In proposito sarebbe utile acquisire elementi informativi aggiuntivi volti a verificare la prudenzialità di tale scelta tenuto conto del brevissimo lasso temporale intercorso tra l’ultima proroga (disposta con il DL 17/2022) e l’attuale, che appare suscettibile di incidere in maniera significativa sull’adesione alla disciplina in esame;
- andrebbero altresì forniti dati ed elementi informativi circa la scelta, operata dalla RT, di calcolare il maggior gettito dell’imposta sostitutiva sull’intero maggior valore oggetto di rivalutazione, mentre il minor gettito ordinario derivante dalle imposte dirette è calcolato sul solo 50 per cento del predetto maggior valore;
- dalla verifica della stima fornita dalla RT è possibile rilevare l’applicazione di un’aliquota fiscale media, ai fini del calcolo del minor gettito sulle imposte dirette, pari a circa il 24%. Anche in ordine alla verifica della prudenzialità di tale ipotesi appare necessario acquisire dati ed elementi informativi.
In proposito si evidenzia che la RT riferita all’ultima proroga disposta (articolo 29 del DL n. 17/2022) utilizzava un’aliquota fiscale media pari al 26 per cento.
Si evidenzia infine che, dal momento che la misura è ormai consolidata nel tempo, sarebbe utile ottenere dati di consuntivo in termini di effettiva perdita di gettito a titolo di minori plusvalenze dichiarate, suddivise nel tempo.
Articolo 27
(Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Affrancamento quote OICR |
12,2 |
|
|
12,2 |
|
|
12,2 |
|
|
Affrancamento polizze assicurative |
424,4 |
|
|
424,4 |
|
|
424,4 |
|
|
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Affrancamento quote OICR |
|
5,7 |
5,7 |
|
5,7 |
5,7 |
|
5,7 |
5,7 |
Affrancamento polizze assicurative |
|
|
97,26 |
|
|
97,26 |
|
|
97,26 |
La relazione tecnica afferma che, sulla base di dati di fonte Assogestioni e Banca d'Italia, si stima un ammontare di fondi chiusi detenuto da investitori persone fisiche di circa 7.000 milioni di euro. Da interlocuzioni con operatori di settore, si ritiene plausibile che il 50% di tali fondi di investimento sia in attivo e che si possa considerare che il 5% dell'investimento abbia generato rendimenti. In via prudenziale, si ritiene che solo una parte degli investitori (corrispondente al 50% della base imponibile) aderisca al versamento dell'imposta sostitutiva. Si stima quindi un gettito dell'imposta sostitutiva per il 2023 di 12,2 milioni di euro. Prendendo in considerazione la stessa base imponibile sopra individuata, si stima che a legislazione vigente, applicando un'aliquota del 26% (gli investimenti in titoli pubblici possono considerarsi di trascurabile entità per questi soggetti), il gettito derivante dai rendimenti dei fondi chiusi sarebbe stato di circa 22,7 milioni di euro. Ipotizzando una durata media residua di tali fondi di circa 4 anni, si stima il seguente andamento finanziario:
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Dal 2028 |
Effetti finanziari |
12,2 |
-5,7 |
-5,7 |
-5,7 |
-5,7 |
0 |
Con riferimento alle polizze assicurative, la RT afferma che per stimare gli effetti di gettito, è stato preso a riferimento l'ultimo dato disponibile di fonte IVASS, da cui risultava nel 2021 un ammontare di riserve tecniche del portafoglio italiano ed estero, diretto e indiretto, relativo alle polizze vita tradizionali di classe C di 594.383 milioni di euro. Dalle medesime fonti IVASS, il rendimento lordo delle Gestioni separate degli ultimi tre anni risultava compreso fra il 2,8% e il 2,6%. Si ritiene quindi che le riserve tecniche prese in considerazione possano avere un rendimento netto dell'1,7%. In via prudenziale, si assume che solo una quota contenuta dei soggetti potenzialmente interessati aderisca al versamento dell'imposta sostitutiva del 14% e che a questa quota corrisponda non più del 5% della base imponibile individuata, equivalente a circa 3 miliardi di euro. Con l'aliquota del 14%, si stima un gettito per il 2023 di 424,4 milioni di euro.
Tale gettito sostituisce quello che sarebbe stato versato - a legislazione vigente - al momento della scadenza delle polizze vita prese in esame e che è stimato in circa 583 milioni di euro, applicando alla base imponibile sopra individuata un'aliquota del 19,2% che tiene conto della diversa imposizione su titoli di Stato e titoli privati. Ipotizzando una durata media residua delle polizze vita di 6 anni, si stima il seguente andamento finanziario:
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
dal 2031 |
Effetti finanziari |
424,4 |
0 |
-97,26 |
-97,26 |
-97,26 |
-97,26 |
-97,26 |
-97,26 |
0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione permette di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), assoggettando ad imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. Si prevede altresì la facoltà di considerare corrisposti i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati.
In proposito, si evidenzia che la stima appare verificabile sulla base dei dati e degli elementi posti alla base della stessa. Tuttavia, con riferimento ai redditi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e alla stima del maggior gettito da imposta sostitutiva, appare utile un chiarimento in merito all’aliquota utilizzata ai fini dell’individuazione della base imponibile, indicata dalla relazione tecnica in misura pari a 3 miliardi di euro.
In particolare, sulla base di tale importo sembrerebbe che la predetta base imponibile, sia stata calcolata applicando un’aliquota di circa il 16%, mentre ai fini del calcolo del minor gettito da imposte dirette, la RT applica un’aliquota del 19,2% (che risulterebbe effettivamente l’aliquota media tra quelle applicate ai prodotti oggetto della misura che risultano pari al 12,5%, 20% e 26%). In merito a tale ricostruzione e a tale discrepanza sarebbe utile acquisire l’avviso del Governo.
Articolo 28
(Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Rideterminazione contributo straordinario contro il caro bollette di cui all’articolo 37 D.L. n. 21/2022 (commi 1-5) |
2.565,00 |
|
|
2.565,00 |
|
|
2.565,00 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 28 istituisce per l’anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano le attività di produzione, vendita e importazione di energia elettrica e gas o di produzione, importazione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Ne sono esclusi i gestori dei mercati energetici e dei carburanti, nonché le piccole e micro imprese che esercitano il commercio al dettaglio di carburante. Il contributo è dovuto nella misura del 50 per cento dell’ammontare della quota del reddito complessivo ai fini IRES relativo al periodo di imposta antecedente quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi ai fini IRES conseguiti nei quattro periodi precedenti. Non può, in ogni caso, essere superiore al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
La relazione tecnica precisa che, ai fini della stima, sono state utilizzate le informazioni delle dichiarazioni Redditi Società di capitali ed in particolare dal quadro RF, rigo 63 – Reddito in contabilità ordinaria al lordo dell’eventuale scomputo di perdite fiscali pregresse. Sono stati estratti i dati relativi agli anni d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, quest’ultimo solo parzialmente disponibile in quanto il termine di presentazione delle dichiarazioni è fissato al 30 novembre 2022. Per tale anno, il dato è stato ricostruito a partire da quello dell’anno 2019 attualizzato con i parametri del Quadro macroeconomico. Per il 2022 i parametri relativi agli aumenti degli utili sono stati applicati in base ai dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE). Nel dettaglio, sono state utilizzate percentuali di incremento tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2022 del saldo tra operazioni attive e passive, complessivamente per ognuno dei tre settori indicati, abbattuti della metà a scopo prudenziale. Per il settore dell’estrazione di petrolio, il cui parametro osservato dalle LIPE appare negativo, è stato utilizzato l’aumento del prezzo del petrolio tra il 2021 e il 2022 (fonte IMF). Sulla base dei dati così determinati, si legge nella relazione tecnica, si è successivamente proceduto a calcolare il valore del contributo per ciascuno dei soggetti appartenenti alla platea dei settori coinvolti. In particolare:
- è stata calcolata la media delle basi imponibili relative al quadriennio 2018-2021 azzerando il valore se negativo;
- è stato calcolato il contributo applicando l’aliquota del 50 per cento alla differenza tra il valore della base imponibile 2021 e quello della media del quadriennio 2018-2021 aumentato del 10 per cento;
- il contributo netto risultante è pari al minor valore tra quanto calcolato al punto 2 e il 25 per cento del patrimonio netto al 1° gennaio 2022, desunto dai dati di bilancio ove disponibili.
Di qui, la stima di maggiori entrate per 2.565 milioni di euro. Il numero complessivo dei soggetti passivi del contributo è stimato in circa 7.000 unità.
In proposito, al fine di poter corroborare le stime riportate, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti circa le ragioni in base alle quali, per il settore dell’estrazione del petrolio, si è fatto riferimento all’aumento del prezzo del petrolio tra il 2021 e il 2022.
Inoltre, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica che, pur fornendo una quantificazione basata su dati di fonte amministrativa e dunque non pienamente riscontrabili, comunque espone partitamente le basi di dati e l’iter logico-argomentativo seguito nelle stime.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi |
150,07 |
212,6 |
296,39 |
150,07 |
212,6 |
296,39 |
150,07 |
212,6 |
296,39 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Riduzione aliquote prodotti liquidi da inalazione – imposta sostitutiva |
15,76 |
15,76 |
15,76 |
15,76 |
15,76 |
15,76 |
15,76 |
15,76 |
15,76 |
Riduzione aliquote prodotti liquidi da inalazione – IVA |
3,47 |
3,47 |
3,47 |
3,47 |
3,47 |
3,47 |
3,47 |
3,47 |
3,47 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma modifica i criteri utilizzati per il calcolo dell’accisa sui tabacchi lavorati. Viene altresì aggiornato l’importo dell’onere fiscale minimo per le sigarette, ridotte le aliquote dell’imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione e rideterminata, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione.
La relazione tecnica, cui si rinvia, fornisce i dati di gettito e gli elementi di dettaglio per la stima degli effetti ascritti alla disposizione.
In proposito si evidenzia che la quantificazione, relativa agli effetti connessi all’accisa sulle sigarette e ai prodotti liquidi da inalazione, appare verificabile sulla base dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
Si rileva tuttavia che la stima del gettito da accisa sulle sigarette è effettuato utilizzando, per gli anni dal 2023 al 2025, gli stessi dati di consumo rilevati nel 2021. Tenuto conto che, con riguardo alla stima sui tabacchi da inalazione senza combustione, viene registrato un consumo crescente negli anni, andrebbe valutato, al fine di verificare la prudenzialità della stima fornita, se tale crescita possa riflettersi, almeno in parte, su una diminuzione del consumo da sigarette per un effetto di sostituzione tra i due prodotti. In proposito appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
In merito alla valutazione del minor gettito da accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione appare utile che siano forniti elementi di maggior dettaglio circa la quantificazione effettuata sia relativamente agli effetti di gettito a legislazione vigente sia a quelli a legislazione variata: tali effetti non appaiono infatti puntualmente verificabili sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica.
In proposito si rileva, inoltre, che il minor gettito indicato dalla RT e pari a 85,24 milioni di euro nel 2023, 58,81 milioni di euro nel 2024, 17,23 nel 2025 sembra includere effetti aggiuntivi rispetto a quelli oggetto delle elaborazioni riportate nella stessa RT che non risultano però esplicitati dalla medesima relazione.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori entrate extratributarie |
|
||||||||
Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici (comma 1) |
3,60 |
|
|
3,60 |
|
|
3,60 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 30 proroga a titolo oneroso, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici (scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, concorsi a pronostici sportivi e ippici; giochi di ippica nazionale; giochi di abilità; scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori; bingo; giochi numerici a totalizzatore nazionale; lotterie ad estrazione istantanea e differita)[2]. Gli importi che i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni già previste dalle convenzioni di concessione e dalla normativa vigente. Il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento ed è versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 15 gennaio e al 1° giugno dell’anno 2023.
Si rammenta che i precedenti interventi di proroga delle concessioni in essere, nelle more dello svolgimento di una gara per l’affidamento, hanno previsto che i concessionari prorogati dovessero pagare un corrispettivo una tantum (di importo variabile secondo le varie fattispecie) per la prosecuzione dell’attività.
La relazione tecnica precisa che la norma ha la finalità di evitare che si interrompa l'attività di raccolta del gioco a distanza, con conseguente perdita dei flussi erariali e possibile incremento del mercato illegale, presso cui si dirigerebbero i giocatori.
Attualmente sono attive 93 concessioni: 34 sono state assegnate in esito alla gara svolta in attuazione della legge 7 luglio 2009, n. 88 e 59 concessioni in esito alla gara svolta in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La legge 88/2009, per l'acquisizione di concessioni di durata novennale, prevedeva un versamento una tantum pari a euro 360.000 (euro 300.000 più 20 per cento di IVA), cui aggiungere euro 60.000 (euro 50.000 più 20 per cento di IVA), per l'eventuale esercizio e raccolta anche del Bingo a distanza.
La medesima relazione tecnica prosegue informando che delle 34 concessioni assegnate ai sensi della legge n. 88/2009, 21 concessioni hanno versato euro 360.000 e le altre 13 hanno versato euro 420.000.
L'importo dell'una tantum prevista dalla legge 208/2015 era pari a euro 200,000 (la legge non indicava l'aggiunta dell'IVA) e la durata delle concessioni era stabilita in sette anni.
Sulla base dei dati citati, rivalutati in misura pari al 15 percento, la relazione tecnica quantifica l'importo delle entrate previste per la proroga della scadenza delle concessioni per il gioco a distanza al 31 dicembre 2023 in 3.602.238,10 euro[3].
In proposito, si osserva che la relazione tecnica, nei calcoli riportati, applica la maggiorazione del 15 per cento anche alla componente Iva applicabile ad alcuni dei versamenti una tantum (in particolare, quelli disposti ai sensi della legge n. 88 del 2009); in proposito, si rileva che per le società concessionarie l’Iva, al sussistere dei relativi presupposti, può costituire un credito. In merito, dunque, all’effettiva prudenzialità di scontare quale maggior gettito la componente del versamento corrispondente all’Iva andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
Inoltre, andrebbe acquisito l’avviso del Governo sulla compatibilità della proroga in esame, nelle more dello svolgimento di una gara, con la disciplina UE concernente gli affidamenti di concessioni pubbliche.
Articoli 31-35
(Norme in materia di cripto-attività)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni contengono una disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività.
In particolare le cripto-attività sono incluse nell'ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche di cui all'articolo 67, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 (tra i "redditi diversi"). Si stabilisce che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Si consente di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento. Si consente ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita dichiarazione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo. Si applica l’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore e a decorrere dal 2023 si prevede l'applicazione di un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato. Tutte le entrate derivanti dalle predette disposizioni affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale», istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
In proposito, la RT afferma che l'introduzione della norma ha effetti positivi sul gettito in quanto attualmente le comunicazioni relative alle cripto-attività non sono assoggettate all'imposta di bollo e sulle stesse non si rende applicabile l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero. Tuttavia, gli effetti finanziari della disposizione non sono quantificabili in quanto non sono disponibili informazioni in merito all'entità, alla frequenza e ai dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività.
Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
In merito a tale fondo e al coordinamento con quello disciplinato, a legislazione vigente, dall’art. 1, comma 2, della legge 178 del 2020, si rinvia a quanto osservato con riferimento al successivo l’art. 41.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la norma interviene sull’attività di presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA. In particolare, si riconosce all’Agenzia delle entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l’esibizione di documentazione tramite la quale risulti possibile la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività. Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione delle nuove disposizioni, infatti, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, essendo rafforzati i presidi preventivi per contrastare l'evasione e le frodi fiscali, la previsione è in grado di produrre effetti positivi sul gettito erariale, che, tuttavia, prudenzialmente, non vengono stimati.
In proposito non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica in ordine alla possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 37
(Vendita di beni tramite piattaforme digitali)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma pone, a carico dei titolari di piattaforme elettroniche, l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle entrate informazioni circa i fornitori di beni e le operazioni effettuate. La relazione tecnica afferma che gli adempimenti sono posti a carico delle piattaforme di commercio elettronico e dei loro fornitori per contrastare frodi ed evasione in materia di imposta sul valore aggiunto e che la misura è foriera di determinare effetti finanziari positivi che, per prudenza, non vengono quantificati.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.
Le norme stabiliscono che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021 - richieste con apposite comunicazioni, per le quali il termine di pagamento di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ovvero recapitate successivamente a tale data - possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del tre per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo (comma 1). Il pagamento delle somme avviene entro trenta giorni dalla comunicazione oppure possono essere rateizzate. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione (comma 2).
Con i dovuti aggiustamenti le disposizioni sopra descritte trovano applicazioni anche per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato per le quali è in corso il cui pagamento rateale alla data di entrata in vigore delle norme in oggetto. Gli importi che rientrano in questa fattispecie di definizione agevolata sono rateizzabili secondo quanto previsto dal successivo comma 7 (commi 3 e 4).
Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili (comma 5).
Si prorogano di un anno i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento riferite alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (comma 6).
Modificando la legislazione vigente, si stabilisce che la rateazione delle somme dovute in esito ai controlli automatizzati o formali sia disposta in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo mentre la norma in vigore prevede un numero massimo di otto rate trimestrali se l’importo dovuto non eccede i 5.000 euro (comma 7).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Minori entrate extratributarie |
|
||||||||
Definizione agevolata -Riduzione delle sanzioni dal 30% al 3% - Tributi erariali |
337,4 |
343,9 |
289,4 |
337,4 |
343,9 |
289,4 |
337,4 |
343,9 |
289,4 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Definizione agevolata -Riduzione delle sanzioni dal 30% al 3% - IRAP e addizionale regionale IRPEF |
|
|
|
24,3 |
21,7 |
19,0 |
24,3 |
21,7 |
19,0 |
Definizione agevolata -Riduzione delle sanzioni dal 30% al 3% - addizionale comunale IRPEF |
|
|
|
1,7 |
1,6 |
1,3 |
1,7 |
1,6 |
1,3 |
Definizione agevolata -Riduzione delle sanzioni dal 30% al 3% - contributi INPS |
|
|
|
23,5 |
20,6 |
15,5 |
23,5 |
20,6 |
15,5 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Definizione agevolata -Riduzione delle sanzioni dal 30% al 3% - IRAP e addizionale regionale IRPEF |
24,3 |
21,7 |
19,0 |
|
|
|
|
|
|
Definizione agevolata -Riduzione delle sanzioni dal 30% al 3% - addizionale comunale IRPEF |
1,7 |
1,6 |
1,3 |
|
|
|
|
|
|
Definizione agevolata -Riduzione delle sanzioni dal 30% al 3% - contributi INPS |
23,5 |
20,6 |
15,5 |
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica ribadisce che la disposizione in commento prevede per i debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e all’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72, relative alle dichiarazioni dei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, l’applicazione delle sanzioni nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo) senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. La disposizione prevede, altresì, la possibilità di definire il pagamento rateale dei debiti ancora regolarmente in corso, di cui alle suddette comunicazioni e per qualsiasi anno d’imposta, proseguendo il pagamento rateale con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo di 5 anni, con l’applicazione delle sanzioni nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo) senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.
La disposizione in commento, pertanto, determina effetti finanziari in termini di minor gettito a titolo di sanzioni.
La stima del minor gettito è stata effettuata prendendo in considerazione il gettito potenziale a titolo di sanzioni che, in mancanza della disposizione in commento, sarebbe derivato:
1) con riferimento ai commi 1 e 2 della disposizione in commento, dalle comunicazioni che si prevede di recapitare in futuro per le fattispecie interessate dalla definizione agevolata. A tal fine, la stima è stata effettuata in base al gettito ottenibile dalle comunicazioni inviate negli ultimi mesi del 2022 (relative prevalentemente all’anno d’imposta 2019) e che saranno inviate dal 2023 in poi (relative agli anni d’imposta 2020 e 2021, stimate in base alle risultanze dell’anno d’imposta 2017). La distribuzione tra i vari anni è stata effettuata in base al trend storico dei pagamenti rateali;
2) con riferimento ai commi 3 e 4 della disposizione in commento, dalle rateazioni in corso (in termini di gettito residuo). A tal fine, la stima è stata effettuata proiettando in futuro i dati finora rilevati per i versamenti rateali in corso, in base al relativo trend storico.
(milioni di euro)
Definizione agevolata comunicazioni d'irregolarità ex artt. 36-bis e 54-bis (anni d'imposta 2019-2020-2021 e rateazioni in corso) |
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Minori entrate per cassa a titolo di sanzioni al 3% |
|||||||||
Tipologia |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Totale |
Tributi erariali |
337,4 |
343,9 |
289,4 |
197,9 |
124,3 |
68,6 |
34,3 |
7,5 |
1.403,3 |
IRAP e add. reg. IRPEF |
24,3 |
21,7 |
19,0 |
13,3 |
8,7 |
5,1 |
2,6 |
0,6 |
95,3 |
Add. com. IRPEF |
1,7 |
1,6 |
1,3 |
0,9 |
0,5 |
0,3 |
0,2 |
0,0 |
6,5 |
Contributi INPS |
23,5 |
20,6 |
15,5 |
10,3 |
5,6 |
2,9 |
1,4 |
0,3 |
80,1 |
Totale |
386,9 |
387,8 |
325,2 |
222,4 |
139,1 |
76,9 |
38,5 |
8,4 |
1.585,2 |
La relazione tecnica afferma, infine, che nel 2023 l’applicazione della disposizione in commento non comporterà significative variazioni nello svolgimento dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni e invio delle comunicazioni d’irregolarità. Eventuali lievi rallentamenti all’inizio dell’anno, dovuti all’adeguamento delle procedure alle nuove disposizioni, saranno recuperati nella restante parte dell’anno. Pertanto, il gettito potenzialmente ottenibile su base annua, in applicazione delle nuove disposizioni, non subirà ripercussioni apprezzabili.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari della norma sono stati stimati prendendo in considerazione il gettito potenziale a titolo di sanzioni.
Si rileva, tuttavia, che la possibilità di rateizzare in venti rate gli importi oggetto di agevolazione, sulla base delle norme in esame, sembra altresì suscettibile di diluire nel tempo gli incassi di quanto dovuto a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive pur non incidendo sul loro ammontare.
Più specificamente, si dovrebbe determinare una diminuzione degli incassi nel breve periodo ed una loro crescita negli anni successivi.
Tanto premesso andrebbero chiarite le ragioni della mancata considerazione, nella relazione tecnica, almeno stando al suo contenuto testuale, di tali effetti di cassa dovuti alla rimodulazione temporale degli incassi in questione, in aggiunta a quanto stimato con riferimento alle sanzioni.
Per quanto riguarda la quantificazione degli effetti si prende atto del fatto che la relazione tecnica dichiara che “la distribuzione (degli effetti finanziari ndr) tra i vari anni è stata effettuata in base al trend storico dei pagamenti rateali” pur rilevando che i dati relativi a questi pagamenti non sono esplicitati e che pertanto non è possibile verificare la quantificazione proposta.
Articolo 39
(Regolarizzazione irregolarità formali)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme stabiliscono che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni (comma 1). Il versamento della somma dovuta è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 (comma 2).
La relazione tecnica ritiene che la disposizione possa produrre effetti positivi di gettito, assumendo che i versamenti conseguenti alla regolarizzazione possano ragionevolmente essere superiori ai minori introiti derivanti dagli atti di irrogazione delle sanzioni per violazioni formali.
In proposito si prende atto di tale ipotesi, alla base dell’assunzione di neutralità, pur evidenziando la relazione tecnica non esplicita le argomentazioni a sostegno dell’ipotesi medesima.
Articolo 40
(Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie)
Le norme stabiliscono, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili con gli articoli 37 e 38, riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del periodo precedente può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. La regolarizzazione di cui al presente articolo è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni (comma 1).
La regolarizzazione di cui alla presente disposizione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, maggiorati di sanzioni e interessi (comma 2).
La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (comma 3).
Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si dà luogo a rimborso (comma 4).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Minori entrate extratributarie |
|
||||||||
Ravvedimento speciale –riduzione sanzioni |
37,6 |
37,6 |
|
37,6 |
37,6 |
|
37,6 |
37,6 |
|
Maggiori entrate extratributarie |
|
||||||||
Ravvedimento speciale –interessi e sanzioni |
26,0 |
26,0 |
|
26,0 |
26,0 |
|
26,0 |
26,0 |
|
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Ravvedimento speciale –Imposte dirette |
64,9 |
|
|
64,9 |
|
|
64,9 |
|
|
Ravvedimento speciale –IVA |
19,6 |
|
|
19,6 |
|
|
19,6 |
|
|
Ravvedimento speciale –IRAP |
|
|
|
6,1 |
|
|
6,1 |
|
|
Ravvedimento speciale –addizionale regionale |
|
|
|
4,4 |
|
|
4,4 |
|
|
Ravvedimento speciale –addizionale comunale |
|
|
|
1,4 |
|
|
1,4 |
|
|
Ravvedimento speciale – altri tributi erariali |
11,6 |
|
|
11,6 |
|
|
11,6 |
|
|
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Ravvedimento speciale –Imposte dirette |
|
586,1 |
|
|
586,1 |
|
|
586,1 |
|
Ravvedimento speciale –IVA |
|
177,4 |
|
|
177,4 |
|
|
177,4 |
|
Ravvedimento speciale –IRAP |
|
|
|
|
55,5 |
|
|
55,5 |
|
Ravvedimento speciale –addizionale regionale |
|
|
|
|
38,4 |
|
|
38,4 |
|
Ravvedimento speciale –addizionale comunale |
|
|
|
|
13,2 |
|
|
13,2 |
|
Ravvedimento speciale – altri tributi erariali |
|
104,4 |
|
|
104,4 |
|
|
104,4 |
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Ravvedimento speciale –IRAP |
6,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ravvedimento speciale –addizionale regionale |
4,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ravvedimento speciale –addizionale comunale |
1,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Ravvedimento speciale –IRAP |
|
55,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Ravvedimento speciale –addizionale regionale |
|
38,4 |
|
|
38,4 |
|
|
|
|
Ravvedimento speciale –addizionale comunale |
|
13,2 |
|
|
13,2 |
|
|
|
|
La relazione tecnica, per stimare le entrate conseguenti alla regolarizzazione speciale in oggetto, considera l’ammontare complessivo delle violazioni sostanziali riguardanti le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 (prudenzialmente non vengono prese in considerazioni potenziali regolarizzazioni riferite ad anni anteriori al 2019) che, alla data dell’entrata in vigore della presente disposizione, non sono state già contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Si stima che le violazioni oggetto della regolarizzazione speciale, riferite ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, ammontino ad un importo medio annuo pari a 65 miliardi di euro. Tale ammontare misura in ciascuno dei tre anni la parte di tax gap non ancora individuata dall’attività di accertamento e controllo, ovvero la differenza tra l’ammontare del tax gap non dichiarato e la maggiore imposta accertata complessiva (MIA – maggiore imposta accertata – da accertamenti unificati, controlli automatici, 36-ter)
Da analisi svolte sugli atti di accertamento “ordinari” ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA, emerge che circa il 3,5% della maggiore imposta viene definita in acquiescenza, cioè mediante accettazione dell’atto dell’Amministrazione finanziaria, al fine di ottenere una riduzione del debito fiscale. Ai fini del calcolo dei potenziali incassi derivanti dalla regolarizzazione speciale, si stima un tasso di adesione, prudenzialmente più basso rispetto a quello medio di acquiescenza, pari all’ 1%. Applicando il predetto tasso all’ammontare complessivo delle violazioni sostanziali potenzialmente regolabili (65 miliardi), in ciascuno dei tre anni considerati si stima un valore complessivo di potenziali incassi pari a 1950 milioni di euro (1.950 milioni di euro = 1%*65 miliardi*3).
La RT ritiene che la facoltà di regolarizzare le violazioni versando sanzioni ridotte, gli interessi al tasso legale (prudenzialmente stimati allo 0,5%) possa rappresentare un incentivo ad utilizzare la regolarizzazione di cui al presente articolo. Pertanto, considerato che nel 2021 i contribuenti hanno ravveduto errori ed omissioni per 1.083 milioni di euro ed ipotizzando, in via prudenziale, che tutti i contribuenti si avvarranno della possibilità di versare in 8 rate trimestrali, la norma produce una perdita del gettito atteso, nel primo anno, pari 541,5 milioni di euro, ovvero pari alla metà del gettito ordinario da ravvedimento operoso atteso nel 2023, che è stimato in 1.083 milioni di euro (lo stesso importo incassato nel 2021).Tale perdita di gettito viene riassorbita nell’anno successivo, in eguale misura, quando si scontano gli effetti del passaggio al profilo agevolato con la rateazione proposta dalla disposizione.
Un ulteriore effetto considerato dalla RT attiene al versamento di un ammontare di sanzioni inferiore a quello attualmente previsto dall’istituto del ravvedimento operoso. Tale differenza – determinata in misura pari a (1/8 meno1/18) – è stata quantificata pari a circa 75,2 milioni; tale minore importo viene imputato con la stessa cadenza temporale già illustrata in relazione alle minori entrate (1/2 per anno).
Si stima, pertanto, un impatto sul gettito complessivo pari a +843,8 milioni di euro derivanti dalla differenza tra i maggiori incassi originati dalla regolarizzazione (867 milioni di euro = 1950-1.083) e le minori entrate connesse alla riduzione straordinaria delle sanzioni dovute (75 milioni di euro). Tale importo va integrato in misura pari alle sanzioni connesse alla maggiore imposta, determinate applicando l’edittale sanzionatorio previsto per l’infedele dichiarazione (867*90%*1/18 = 43,3 milioni di euro), e interessi allo 0,5% per 2 anni (0,5%* 2(anni in media) *867 milioni di euro=8,7 milioni di euro). Tali importi - cioè interessi e sanzioni per un totale di 52 milioni di euro - vanno distribuiti su 2 anni.
Nella seguente tabella si riportano in maniera analitica i calcoli sopradescritti, opportunamente distinti per tipologia di imposta sulla base della distribuzione per imposta osservata nei ravvedimenti del 2021:
Stime in termini di cassa |
2023 |
2024 |
Totale |
Entrate da maggiore regolarizzazione (a) di cui: |
433,5 |
433,5 |
867 |
I.I.D.D. |
260,6 |
260,6 |
521,2 |
Iva |
78,9 |
78,9 |
157,7 |
Irap |
24,7 |
24,7 |
49,3 |
Addizionali regionali e comunali |
23,0 |
23,0 |
45,9 |
Altri tributi erariali |
46,4 |
46,4 |
92,8 |
Effetti di cassa su entrate ordinarie (b) di cui: |
-541,5 |
541,5 |
0 |
I.I.D.D. |
-325,5 |
325,5 |
-325,5 |
Iva |
-98,5 |
98,5 |
-98,5 |
Irap |
-30,8 |
30,8 |
-30,8 |
Addizionali regionali e comunali |
-28,7 |
28,7 |
-28,7 |
Altri tributi erariali |
-58,0 |
58,0 |
-58,0 |
Effetti di cassa connessi alla riduzione sanzionatoria (c) |
-37,6 |
-37,6 |
-75,2 |
Interessi e sanzioni (d) |
26,0 |
26,0 |
52 |
Saldo (a+b+c+d) |
-119,6 |
963,4 |
843,8 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica stima le maggiori entrate derivanti dalle norme in esame partendo dal tasso di definizione in acquiescenza rilevato rispetto agli atti di accertamento inviati dall’Amministrazione finanziaria.
Non sono peraltro evidenti le ragioni che inducono a collegare tale dato con la platea dei possibili soggetti interessati alle norme in esame: appare quindi opportuno acquisire elementi integrativi di valutazione in ordine alle ipotesi sottostanti la definizione di tale platea.
In particolare, andrebbero meglio esplicitate le ragioni dell’assunzione come parametro di riferimento, dei tassi di adesione registrati per la definizione in acquiescenza, laddove la fattispecie in oggetto appare, come indirettamente evidenziato dalla stessa relazione tecnica, avvicinarsi piuttosto ad una sorta di ravvedimento operoso, in quanto muove, a differenza dell’acquiescenza, da una autonoma volontà da parte del contribuente di correggere i propri errori o omissioni.
In ordine a tale profilo appare quindi necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione.
Articolo 41
(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)
Le norme stabiliscono, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, una definizione agevolata per gli accertamenti con adesione relativi a:
· processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
· avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma in esame e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023;
· inviti al contraddittorio notificati entro il 31 marzo 2023.
L’agevolazione comporta che le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, in luogo di un terzo (comma 1).
Si prevede, altresì, che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza entro il termine ivi previsto con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate, in luogo di un terzo (comma 2).
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente disposizione e a quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso (comma 3).
Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale (comma 4).
Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (comma 7).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce che la stima degli effetti è effettuata con riferimento agli atti del procedimento di accertamento individuati dai commi 1, 2 e 3, che, ai sensi dei predetti commi, possono essere definiti con il pagamento dell’imposta, di una sanzione pari a un diciottesimo di quella minima ovvero di quella irrogata e degli interessi.
Per stimare gli effetti finanziari, conformemente a quanto previsto nella relazione tecnica di accompagnamento della disposizione normativa analoga di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 119/2018, la relazione tecnica confronta il tasso di acquiescenza e quello di adesione medi con la propensione alla definizione degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma in esame. Il tasso di acquiescenza e quello di adesione medi si utilizzano per stimare l’importo complessivamente riscuotibile a cui si rinuncia (ossia una quota delle sanzioni); la propensione alla definizione si utilizza per stimare le maggiori entrate derivanti dalla definizione (a cui vanno aggiunti interessi e sanzioni ridotte, come stabilito dalla disposizione).
Atteso che l’analisi dei dati storici degli incassi di precedenti disposizioni analoghe hanno evidenziato la sostanziale indifferenza tra il gettito ordinario potenzialmente incassabile in assenza della definizione e il gettito potenziale derivante dalla definizione in argomento (ovvero una sostanziale indifferenza tra il tasso acquiescenza e la propensione all’adempimento), analogamente a quanto previsto nella relazione tecnica di accompagnamento della disposizione normativa di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018, si ritiene che la norma non comporti significativi impatti finanziari. Prudenzialmente, pertanto, non si ascrivono maggiori entrate per il bilancio dello Stato in quanto il gettito stimato, derivante dalla definizione in argomento, ricalca tendenzialmente quello ordinario comunque incassato.
In merito ai profili di quantificazione si prende atto che l’ipotesi di neutralità finanziaria della disposizione è assunta, secondo quanto asserito dalla relazione tecnica, sulla base dell’analisi dei dati storici degli incassi di precedenti disposizioni analoghe e, pertanto, non si formulano osservazioni.
Si prende atto altresì che, secondo la RT “prudenzialmente (…) non si ascrivono maggiori entrate per il bilancio dello Stato in quanto il gettito stimato, derivante dalla definizione in argomento, ricalca tendenzialmente quello ordinario comunque incassato”.
Tale assunzione costituisce peraltro fondamento per l’assunzione di neutralità finanziaria, in quanto, nel caso in cui dall’applicazione della norma dovessero discendere effetti di maggior gettito, questo potrebbe comportare corrispondenti effetti riduttivi rispetto al gettito stimato nei tendenziali con riferimento ad esercizi successivi.
In merito al comma 7, che destina le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, si evidenzia che lo stesso Fondo è richiamato anche in altre disposizioni del disegno di legge in esame (si richiamano gli artt. 31 e seguenti, in materia di cripto-attività, e l’art. 43, riguardante la conciliazione agevolata delle controversie tributarie).
In nessuno degli articoli richiamati sono definite in dettaglio le finalità del Fondo, desumibili esclusivamente dalla sua denominazione, né la metodologia da applicare ai fini della determinazione delle maggiori entrate da assegnare al Fondo medesimo. Non viene inoltre precisato se allo stesso strumento, espressamente finalizzato alla riduzione della pressione fiscale, affluiscono esclusivamente le risorse indicate dai menzionati articoli del provvedimento in esame, alcune delle quali espressamente indicate come di carattere eventuale (cfr. art. 35, comma 4, art. 41, comma 7 e art. 43, comma 7) ovvero anche quote di gettito da individuare con provvedimenti successivi.
Non viene infine esplicitata la metodologia per l’individuazione delle risorse da imputare al Fondo in questione per la destinazione a misure di riduzione della pressione fiscale. Tale aspetto appare rilevante soprattutto ai fini del coordinamento con il Fondo già istituito dall’art. 1, comma 2, della legge di bilancio 2021 con la finalità di “dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale”. Si ricorda che a quest’ultimo fondo affluiscono risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo (c.d. “compliance fiscale”), individuate sulla base dei risultati della Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva e di complesse elaborazioni, esplicitate annualmente dalla Nadef , volte a precisare la quota delle maggiori entrate registrate a legislazione vigente, definibile come di carattere permanente.
La metodologia di calcolo delle predette entrate è indicata ai commi 4 e 5 dello stesso art. 1 della legge di bilancio 2021, trova applicazione nel procedimento di stima indicato annualmente dal Nota di aggiornamento al DEF ai fini dell’individuazione delle risorse da trasferire al Fondo previsto dalla legge di bilancio 2021, anche per finalità di copertura degli interventi previsti nel quadro delle manovre finanziarie.
Per quanto attiene alla manovra in esame, l’art. 152 utilizza tale fonte di copertura utilizzando l’importo di circa 1,4 miliardi assegnato al Fondo di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020.
In ordine ai profili evidenziati, appare quindi opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo.
Più specificamente, con riguardo al monitoraggio periodico dell’Agenzia delle entrate previsto dal comma 7 dell’articolo in esame al fine di individuare le maggiori entrate da assegnare al Fondo di nuova istituzione, andrebbe chiarito quali quote di maggior gettito si intenda effettivamente destinare al medesimo Fondo – che appare diretto a finanziare interventi che sembrerebbero caratterizzati da finalità di carattere strutturale - e se nella valutazione delle stesse si intenda considerare anche l’incidenza di fattori quali il carattere straordinario della procedura in esame (e di quella di cui al successivo art. 43, che prevede anch’esso l’assegnazione di entrate al Fondo in questione), riferita ad uno specifico orizzonte temporale, ed il peculiare contesto economico di riferimento.
Tali elementi appaiono utili anche ai fini del coordinamento con la metodologia applicata in relazione al richiamato Fondo, già istituito dalla legge di bilancio 2021.
Articolo 42
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)
Le norme stabiliscono che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere definite, a domanda, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia o in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia (commi 1 e 2).
Le norme successive modulano l’importo da pagare nei casi di:
· soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare (comma 3);
· accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate (comma 4);
· controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio (comma 5);
· controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo (comma 6).
Le norme si applicano alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva (comma 7). Sono indicate le controversie che non possono essere definite applicando le norme in esame (comma 8).
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata (comma 9).
Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio senza dare comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione (comma 11).
Si prevede, infine, che ciascun ente territoriale possa stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale (comma 19).
Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Definizione agevolata delle controversie |
165,6 |
220,8 |
220,8 |
165,6 |
220,8 |
220,8 |
165,6 |
220,8 |
220,8 |
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che i criteri di quantificazione adottati dalla relazione tecnica in esame sono analoghi a quelli descritti dalle relazioni tecniche allegate a norme emanate nel recente passato e di analogo tenore, quale l’articolo 6 del decreto-legge n. 119/2018, e che la stessa RT afferma espressamente che gli importi che il contribuente verserà per effetto della definizione non sono già compresi nelle previsioni tendenziali delle entrate da attività di controllo svolta dall’Agenzia delle entrate (ossia il pagamento effettuato per la definizione non costituisce un mero anticipo di pagamenti attesi in futuro).
Analogamente, non si hanno osservazione da formulare con riferimento al tasso di adesione alla definizione agevolata pari al 3,5 per cento - che risulta superiore al tasso adottato dalla citata relazione tecnica riferita all’articolo 6 decreto-legge n. 119/2018 pari al 2,5 per cento - in quanto la relazione tecnica in esame espressamente dichiara che tale valore costituisce “… un riferimento prudenzialmente attendibile poiché è stato nei fatti confermato in sede di applicazione di provvedimenti analoghi”.
Più in dettaglio, la relazione tecnica stima che la percentuale di propensione alla definizione degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma in esame, possa essere ragionevolmente considerata pari al 5% del totale della maggiore imposta accertata. Questa adesione può costituire un riferimento prudenzialmente attendibile poiché è stata nei fatti confermata in sede di applicazione di provvedimenti analoghi. Inoltre la relazione tecnica esplicita che la MIAC al 31 ottobre 2022 è pari a 36 miliardi di euro (importo calcolato assumendo a riferimento i periodi dal 2000 al 2022). La relazione tecnica propone, per motivi prudenziali, una riduzione della percentuale di adesione alla definizione agevolata dal 5 al 3,5 per cento. Utilizzando tale parametro si determina un incasso stimato di 1.260 milioni di euro, arrotondato prudenzialmente a 1.200 milioni. A tale ultimo importo vanno detratte Irap e addizionali Irpef spettanti a regioni e comuni che nel complesso incidono mediamente per l’8 per cento. Le entrate prevedibili ammontano quindi a 1.104 milioni di euro.
La relazione tecnica, infine, ripartisce il gettito stimato va ripartito sui anni di dilazione previsti dalla norma considerando che tutti si avvalgono della rateazione in 20 rate trimestrali di pari importo a partire dal 30 giugno 2023. Conseguentemente si può stimare che le entrate affluiranno all’erario come riportato nel seguente prospetto:
(milioni di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Totale |
Numero rate |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
1 |
20 |
Importi |
165,6 |
220,8 |
220,8 |
220,8 |
220,8 |
55,2 |
1.104 |
Articolo 43
(Conciliazione agevolata delle controversie tributarie)
Le norme stabiliscono che, in alternativa alla definizione agevolata disciplinata dall’articolo 42, entro il 30 giugno 2023, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto gli atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate, possono essere definite con un accordo conciliativo fuori udienza (comma 1).
All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori (comma 2). Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento (comma 3).
Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 7).
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
In merito ai profili di quantificazione si rileva che, in relazione all’introduzione della norma in esame, non sono scontati effetti finanziari sebbene si stimi che la stessa possa dar luogo ad effetti positivi di gettito considerati dalla relazione tecnica di “scarsa rilevanza”.
Nel prendere atto di tale indicazione, andrebbero forniti elementi volti ad escludere che possano corrispondentemente determinarsi effetti apprezzabili, di segno opposto, in esercizi successivi, rispetto alle dinamiche di entrata già scontate ai fini degli andamenti tendenziali.
Quanto all’accertamento delle maggiori entrate sulla base del monitoraggio periodico, andrebbero esplicitate le relative metodologie di calcolo ai fini della determinazione degli importi da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di nuova istituzione (comma 7). In proposito, si richiamano le considerazioni già svolta con riguardo all’art. 41 riguardo al coordinamento con le procedure di determinazione degli effetti della cosiddetta “compliance fiscale” e delle somme da destinare, a legislazione vigente, al Fondo per l’attuazione di interventi in materia di riforma del sistema fiscale, già istituito dall’art. 1, comma 2, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021).
Articolo 44
(Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione)
Le norme stabiliscono che, in alternativa alla definizione agevolata disciplinata dall’articolo 42, entro il 30 giugno 2023, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma in esame innanzi alla Corte di Cassazione in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito della intervenuta definizione transattiva di tutte le pretese azionate in giudizio (comma 1).
La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori (comma 2).
La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione (comma 4).
Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Rinuncia agevolata ai giudizi pendenti in cassazione |
165,6 |
|
|
165,6 |
|
|
165,6 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la relazione tecnica effettua la quantificazione delle maggiori entrate facendo riferimento al solo valore delle controversie nelle quali l’amministrazione finanziaria sarebbe risultata vittoriosa. Ne consegue che ai maggiori incassi conseguiti nel 2023 dovrebbero corrispondere minori incassi che si sarebbero conseguiti a partire dal 2023, in assenza della disposizione in esame. Qualora tali incassi, diluiti nel tempo, dovessero essere inclusi nelle previsioni tendenziali, occorrerebbe pertanto quantificare un minor gettito per gli anni interessati. In proposito andrebbero quindi acquisiti i relativi elementi di valutazione dal Governo.
Più in dettaglio, la relazione tecnica per stimare gli effetti della norma assume in via prudenziale a riferimento i soli giudizi con decisione sfavorevole al contribuente in secondo grado e a lui favorevole in primo grado e quelli in cui si sia verificata una decisione parzialmente favorevole – per entrambe le parti processuali – nei due gradi di merito. Si assume, infatti, che tali giudizi sono quelli per i quali il contribuente è ragionevolmente più interessato ad accedere all’istituto in parola, in quanto maggiore è la probabilità di un esito per lui sfavorevole del giudizio incardinato in Cassazione.
In base ai criteri prescelti, alla data del 31 ottobre 2022, dalle basi dati dell’Agenzia risultano pendenti in Cassazione controversie per un valore complessivo pari a circa 13,8 miliardi di euro.
Sulla base dei dati relativi ad ottobre 2022, la percentuale di vittoria in Cassazione per l’Amministrazione finanziaria viene stimata dalla RT pari all’80 per cento circa (media dell’ultimo triennio riferita agli importi decisi favorevolmente per l’Agenzia rispetto al totale degli importi contestati).
Ciò posto, considerato che la propensione alla definizione di una controversia è generalmente maggiore per le controversie più datate, in specie per quelle in cui il contribuente ha già registrato un esito sfavorevole non definitivo oppure, in base agli orientamenti giurisprudenziali affermatisi dopo l’instaurazione del giudizio, lo stesso contribuente può prevedere un probabile esito a lui sfavorevole, la RT ritiene ragionevole stimare un incremento della riscossione pari al 2,5% che, prudenzialmente, viene ridotto all’1,5% per tener conto – oltre che dell’ulteriore misura definitoria di cui all’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 – anche della vetustà delle controversie e della circostanza secondo cui un rilevante numero dei contenziosi riguarda soggetti che nel frattempo potrebbero essere divenuti insolventi. In ragione di tali considerazioni, l’incremento del gettito complessivo stimabile – ulteriore rispetto agli incassi ordinariamente attesi - è pari a: 13,8 miliardi (valore controversie pendenti in cassazione) x 80 per cento (percentuale di vittoria per l’amministrazione finanziaria) x 1,5 per cento (incremento atteso della riscossione). Tale incremento viene ascritto al solo anno 2023, considerato il pagamento in un’unica soluzione.
Le norme consentono di regolarizzare l’omesso o carente versamento:
· delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
· degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.
Per rientrare nell’ambito applicativo, i termini dei versamenti devono essere scaduti alla data di entrata in vigore della norma in esame e per gli importi in questione non deve essere stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione.
La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica ritiene che la disposizione possa produrre effetti positivi di gettito che è ragionevole presumere superiori ai minori introiti derivanti dalla mancata applicazione di interessi e sanzioni.
La relazione tecnica, tuttavia, in considerazione della manifestata bassa propensione all’adempimento, seppure in condizioni di favore, da parte della platea dei possibili destinatari della misura, prudenzialmente, non ascrive effetti di maggiore entrata per il bilancio dello Stato alle norme.
In merito ai profili di quantificazione si prende atto del fatto che la relazione tecnica assume che la disposizione sia suscettibile di determinare maggiori entrate che, prudenzialmente, non sono scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica. Tali maggiori entrate deriverebbero da effetti di maggior gettito superiori ai minori introiti derivanti dalla mancata applicazione di interessi e sanzioni.
In proposito si evidenzia tale ipotesi di compensatività e maggior gettito netto andrebbero verificate sulla base dell’entità e della modulazione temporale delle entrate da interessi e sanzioni attese a legislazione vigente rispetto agli importi e ai tempi di incasso delle somme che saranno versate in applicazione della proposta in esame.
Appare quindi necessario che siano integrati i relativi dati ai fini della verifica degli effetti prefigurati dalla RT.
Le norme prevedono che siano automaticamente annullati, alla data del 31 gennaio 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche se ricompresi in precedenti definizioni agevolate. Gli enti creditori, conseguentemente, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento (comma 1).
Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento e di quelle per le procedure esecutive, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 31 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato (comma 3).
Restano ferme le disposizioni previgenti che prevedono procedure di stralcio analoghe a quella in esame (comma 4). Sono infine elencati alcuni debiti a cui non è, possibile applicare le disposizioni in esame (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Stralcio dei carichi - Erario (comma 1) |
|
|
|
19,8 |
5,3 |
1,5 |
19,8 |
5,3 |
1,5 |
Stralcio dei carichi – Altri enti (comma 1) |
|
|
|
49,1 |
12,8 |
3,4 |
49,1 |
12,8 |
3,4 |
Minori entrate contributive |
|
||||||||
Stralcio dei carichi – Enti di previdenza (comma 1) |
|
|
|
98,3 |
25,7 |
6,9 |
98,3 |
25,7 |
6,9 |
Minori entrate extratributarie |
|
||||||||
Stralcio dei carichi - Erario (comma 1) |
|
|
|
14,3 |
3,6 |
0,9 |
14,3 |
3,6 |
0,9 |
Minore riversamento aggi al bilancio dello Stato (comma 1) |
7,2 |
1,3 |
0,3 |
|
|
|
|
|
|
Maggiori Spese correnti |
|
||||||||
Stralcio dei carichi – Enti di previdenza (comma 1) |
98,3 |
25,7 |
6,9 |
|
|
|
|
|
|
Rimborsi spese procedure esecutive e diritti di notifica (comma 3) |
28,5 |
28,5 |
28,5 |
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica afferma che la stima degli effetti della norma in esame è stata ottenuta considerando:
· l’effetto negativo derivante dallo stralcio dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015 per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi (c.d. “Rottamazione-ter” prevista dal decreto legge n. 119/2018);
· l’impatto negativo sulla riscossione ordinaria da ruolo (compresa quella conseguente a piani di rateizzazione concessi ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973) derivante dall’annullamento dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015, per i quali era ancora in essere un’aspettativa di riscossione.
La RT precisa che i carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2010 sono già stati oggetto di un analogo precedente intervento normativo che ne ha previsto lo stralcio (articolo 4 del DL n. 119/2018) al quale si è altresì aggiunto lo stralcio di quelli di importo residuo fino a 5.000 euro di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 41 del 2021. Pertanto, per i carichi affidati in tale periodo temporale (dal 2000 al 2010), gli effetti dell’attuale disposizione di annullamento risultano marginali in quanto relativi ai soli carichi il cui importo residuo è sceso sotto la soglia di importo di mille euro successivamente ai precedenti interventi.
Ciò premesso, con riferimento all’effetto negativo derivante dall’annullamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro, per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi (c.d. “Rottamazione-ter” prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018), le cui ultime scadenze di pagamento scadono nel corso del 2023 (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2023), è stato preso a riferimento il valore residuo dei piani in essere e stimata la quota parte relativa alle cd. “partite di ruolo” il cui importo residuo, comprensivo di sanzioni e interessi, risulta inferiore alla soglia di 1.000 euro.
Con riferimento invece all’impatto negativo sulla riscossione ordinaria della disposizione in argomento, la stima della flessione, che tiene anche conto del periodo di sospensione previsto dal comma 2 e delle specifiche esclusioni previste dal comma 5, è stata determinata considerando la cd. Curva di riscossione attesa, basata sull’analisi storico-statistica, dei crediti affidati dal 2000 al 2015 nonché del peso della componente di tale riscossione relativo ai singoli crediti di importo residuo fino a mille euro. È stato inoltre considerato il beneficio della maggior efficacia dell’azione di riscossione coattiva dell’agente della riscossione in quanto l’annullamento dei carichi rientranti nel perimetro della disposizione consentirà allo stesso agente di concentrare le proprie attività di recupero su crediti più recenti, per i quali l’aspettativa di riscossione risulta più alta o, comunque, sui crediti di importo residuo maggiormente elevato.
In aggiunta agli impatti negativi sulle entrate da riscossione ruoli è stata stimata la riduzione della quota prevista dalla Relazione Tecnica di accompagnamento alla legge n. 234/2021 (articolo 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Ciò in quanto tali impatti negativi sulle previsioni di riscossione determinano altresì una riduzione del relativo cd. aggio da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall’articolo 1, commi da 14 al 23, della legge n. 234/2021 che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione.
Infine, con riferimento al rimborso, previsto dal comma 3, delle spese di notifica della cartella di pagamento di cui all’Articolo 17 del D.Lgs. n. 112/1999 e di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all’Articolo 4, comma 1, del DL n. 119/2018 e all’Articolo 4, comma 4, del DL n. 41/2021, annullate ai sensi del comma 1 dell’articolo in commento, la stima dei crediti, non ancora liquidati dagli enti, riferibili al rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento e delle procedure esecutive già svolte dall’Agente della riscossione sulle quote, erariali e non, che saranno oggetto di annullamento, risulta pari a circa 285 milioni di euro: per tale importo è stato previsto il rimborso a carico dello Stato in 10 rate annuali di pari importo dal 2023 al 2032.
Gli impatti sopra delineati sono riepilogati nella tabella che segue.
(milioni di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
Totale |
Impatto su entrate attese da Rottamazione Ter |
-127,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-127,9 |
Impatto su riscossione ordinaria |
-53,6 |
-47,4 |
-12,7 |
-28,6 |
-42,0 |
-59,7 |
-39,8 |
-19,9 |
-13,3 |
-6,6 |
-323,6 |
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli |
-181,5 |
-47,4 |
-12,7 |
-28,6 |
-42,0 |
-59,7 |
-39,8 |
-19,9 |
-13,3 |
-6,6 |
-451,5 |
di cui: |
|||||||||||
Erario |
-34,1 |
-8,9 |
-2,4 |
-5,4 |
-7,9 |
-11,2 |
-7,5 |
-3,7 |
-2,5 |
-1,2 |
-84,8 |
Enti previdenziali |
-98,3 |
-25,7 |
-6,9 |
-15,5 |
-22,8 |
-32,3 |
-21,6 |
-10,8 |
-7,2 |
-3,6 |
-244,7 |
Altri enti |
-49,1 |
-12,8 |
-3,4 |
-7,7 |
-11,3 |
-16,2 |
-10,7 |
-5,4 |
-3,6 |
-1,8 |
-122,0 |
Minore quota a copertura dei costi del bilancio dello Stato (aggio di riscossione) |
-7,2 |
-1,3 |
-0,3 |
-0,3 |
-0,3 |
-0,2 |
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-9,7 |
Rimborsi spese proc. Esecutive e diritti di notifica a carico dell’erario |
-28,5 |
-28,5 |
-28,5 |
-28,5 |
-28,5 |
-28,5 |
-28,5 |
-28,5 |
-28,5 |
-28,5 |
-285,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica delinea il percorso logico seguito nel processo di quantificazione ed esplicita i risultati finali di tale processo; non sono tuttavia forniti i dati e le ipotesi numeriche concretamente utilizzati per ottenere i predetti risultati. Si prende dunque atto della quantificazione proposta, evidenziando che la RT non esplicita gli elementi quantitativi necessari ai fini della verifica delle stime.
Va, inoltre, rilevato che la relazione tecnica, per stimare l'impatto negativo sulla riscossione ordinaria della disposizione in argomento, dichiara di tener conto anche di elementi statistici, quali la cd. Curva di riscossione attesa, basata sull'analisi storico dei crediti affidati dal 2000 al 2015, nonché del peso della componente di tale riscossione relativo ai singoli crediti di importo residuo fino a mille euro.
Sono infine richiamati criteri di tipo organizzativo riguardanti fattori di ottimizzazione dell’azione di recupero crediti che consentirebbero una maggiore efficacia dell’azione medesima.
In particolare, la RT stima gli effetti di minore entrata “… considerato il beneficio della maggior efficacia dell’azione di riscossione coattiva dell’agente della riscossione in …(esito) … all’annullamento dei carichi rientranti nel perimetro della disposizione … (che)… consentirà allo stesso agente di concentrare le proprie attività di recupero su crediti più recenti, per i quali l’aspettativa di riscossione risulta più alta o, comunque, sui crediti di importo residuo maggiormente elevato”.
Sarebbe pertanto necessario acquisire valutazioni di maggior dettaglio in ordine a questi ultimi fattori organizzativi, evidenziando gli elementi differenziali rispetto ai criteri ordinariamente applicati a legislazione vigente per l’attività di recupero e l’incidenza attribuita ai medesimi fattori per la stima riguardante l’impatto negativo sulla riscossione ordinaria.
Con riferimento alle modalità di registrazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, si rileva che le minori entrate erariali sono registrate, conformemente a quanto applicato per precedenti norme di analogo tenore, sui soli saldi di fabbisogno e indebitamento. Anche in questo caso andrebbero esplicitate le ragioni di tale diverso trattamento contabile (non ricavabili da precedenti relazioni tecniche in materia), chiarendo se la modalità di registrazione adottata discenda da una considerazione dei soli effetti di cassa, e, in tal caso, le motivazioni sottostanti tale scelta.
Sempre con riferimento alle modalità di registrazione degli effetti sui saldi, si rileva che le minori entrate dovute ai più ridotti versamenti di aggi e le maggiori spese derivanti dai rimborsi degli oneri sostenuti per procedure esecutive e diritti di notifica sono registrate solo sul saldo netto da finanziare. La relazione tecnica riferita all’ultima norma di tenore analogo recentemente emanata (articolo 4, commi da 4 a 9 del decreto legge n. 41/2021) non considerava esplicitamente le minori entrate citate mentre le maggiori spese per rimborsi erano registrate su tutti i saldi.
Tanto premesso appare necessario acquisire chiarimenti in merito alla mancata contabilizzazione di effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto: infatti, pur rilevando che gli effetti finanziari in questione fanno riferimento a movimenti di somme all’interno del comparto delle pubbliche amministrazioni, si rileva che l’amministrazione beneficiaria delle somme non è tenuta a migliorare i propri saldi di bilancio per cui le risorse trasferite, ad esempio, a titolo di rimborso, potrebbero essere materialmente spese generando effetti di fabbisogno e di indebitamento netto.
Le norme prevedono che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio. L’estinzione è possibile versando le sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento (comma 1) entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento del totale, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024 (comma 2). In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo (comma 3).
Sono dettate le norme procedurali per definire la procedura agevolata in oggetto che prevedono, tra l’altro la rinuncia all’eventuale contenzioso da parte del debitore e stabiliscono che le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili (commi da 4 a 16).
Si prevede la possibilità di definire anche i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate anche se, con riferimento ad essi, si è determinata l’inefficacia della definizione, purché oggetto di dichiarazioni rese nei termini di legge (comma 19). Possono, altresì, essere oggetto di definizione i carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di previdenza privati previe esperimento di apposite procedure da parte dei medesimi enti (comma 21).
Si consente, infine, agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali di ripianare in cinque esercizi, in quote costanti, il disavanzo derivante dalla cancellazione dei propri crediti determinata dall’applicazione dell’articolo 46, concernente la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale e delle norme in esame (comma 22).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Definizione agevolata - Erario (comma 1) |
|
|
|
223,60 |
|
|
223,60 |
|
|
Definizione agevolata – Altri enti (comma 1) |
|
|
|
133,30 |
|
|
133,30 |
|
|
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Definizione agevolata - Erario (comma 1) |
|
|
|
|
34,10 |
243,70 |
|
34,10 |
243,70 |
Definizione agevolata – Altri enti (comma 1) |
|
|
|
|
20,30 |
145,20 |
|
20,30 |
145,20 |
Minori entrate contributive |
|
||||||||
Definizione agevolata – Enti di previdenza (comma 21) |
|
|
|
266,60 |
|
|
266,60 |
|
|
Maggiori entrate contributive |
|
||||||||
Definizione agevolata – Enti di previdenza (comma 21) |
|
|
|
|
40,60 |
290,50 |
|
40,60 |
290,50 |
Maggiori entrate extratributarie |
|
||||||||
Definizione agevolata - Erario (comma 1) |
|
|
|
|
24,40 |
175,00 |
|
24,40 |
175,00 |
Minori entrate extratributarie |
|
||||||||
Definizione agevolata - Erario (comma 1) |
|
|
|
160,60 |
|
|
160,60 |
|
|
Minore riversamento aggi al bilancio dello Stato (comma 1) |
129,20 |
62,30 |
31,80 |
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Definizione agevolata – Enti di previdenza (comma 21) |
266,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Definizione agevolata – Enti di previdenza (comma 21) |
|
40,60 |
290,50 |
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica afferma che per la quantificazione degli impatti della disposizione, sono stati considerati:
· l'effetto derivante dalla possibilità, prevista dal comma 19, di accedere alla nuova misura agevolativa da parte dei contribuenti con carichi residui, non annullati dalla legge, rientranti nei piani di pagamento ancora in corso relativi alla cd. "Rottamazione-ter" prevista dal DL n. 119/2018 che ha interessato i carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017;
· il gettito atteso dai pagamenti inerenti alla definizione agevolata (cd. Rottamazione-quater);
· la perdita di riscossione ordinaria conseguente all'adesione alla nuova misura agevolativa.
Con riferimento all'impatto sui pagamenti ancora attesi dai piani di pagamento della cd. "Rottamazione-ter", è stato in primo luogo stimato che, a seguito della maggiore agevolazione concessa dalla nuova misura e della possibilità di avvalersi nuovamente di un piano di pagamento più esteso rispetto a quello in corso per il versamento degli importi ancora dovuti, rideterminati ai sensi delle nuove disposizioni, almeno il 50% degli incassi ancora attesi per le rate in scadenza nell'anno 2023 confluisca nel nuovo istituto di definizione agevolata ("Rottamazione-quater").
In secondo luogo, è stato stimato il gettito atteso dai pagamenti da parte dei contribuenti che aderiranno alla nuova misura agevolativa, considerando le scadenze di pagamento previste dal comma 2. La stima di questa componente è stata effettuata sulla base:
· della situazione del magazzino dei carichi ancora da riscuotere affidati dagli enti tra il 2000 e il 30 giugno 2022, non oggetto degli annullamenti previsti dalla legge e rientranti nell'ambito applicativo della disposizione, considerando, quindi, le esclusioni previste dal comma 16;
· degli indici di adesione registrati nell'ambito dell'ultima edizione della cd. "Rottamazione-ter", differenziati rispetto all'anzianità del carico iscritto a ruolo (indice di adesione più elevato sui carichi più recenti).
La stima degli indici di adesione alla nuova misura agevolativa, inoltre, ha considerato i seguenti aspetti:
· per i ruoli dal 2018 al 30 giugno 2022, per la prima volta oggetto di misure agevolative, il tasso di adesione, rispetto a quello registrato nella cd. "Rottamazione-ter", è stato forfettariamente incrementato per considerare il maggiore vantaggio per il contribuente concesso dalla nuova misura agevolativa rispetto a quelle precedenti le quali, a differenza della nuova disposizione, non prevedevano l'abbuono degli interessi iscritti a ruolo e dell'aggio maturato a carico del contribuente;
· per i ruoli affidati dal 2000 al 2017, invece, il tasso di adesione è stato forfettariamente abbattuto in considerazione del fatto che per tali carichi i contribuenti hanno già avuto la possibilità di aderire alle precedenti edizioni di definizione agevolata.
Le grandezze di riferimento, che ricomprendono gli ulteriori incassi derivanti dalla possibilità, prevista dal comma 19, di accedere alla nuova misura agevolativa da parte dei contribuenti con carichi residui oggetto della Rottamazione-ter ancora in corso, sono, secondo la relazione tecnica le seguenti:
· 1.015,86 miliardi di euro è l’ammontare dei carichi definibili affidati dal 2000 al 30 giugno;
· Tasso di adesione alla rottamazione 1, 84 per cento;
· 18,73 miliardi di euro è il conseguente ammontare dei carichi oggetto di adesione;
· 11,98 miliardi è l’incasso atteso applicando gli abbuoni previsti dalla definizione agevolata;
· 0,39 miliardi è la stima degli ulteriori incassi che deriveranno dai piani in essere della rottamazione-ter e confluiranno nella definizione in esame;
· 12,37 miliardi è il conseguente incasso complessivo atteso.
Con riferimento alla perdita di riscossione ordinaria, l'introduzione della nuova misura agevolativa produrrà una flessione sulla previsione di riscossione in quanto una parte dei carichi per i quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa, sarebbero stati prevedibilmente riscossi, al lordo delle componenti abbuonate, attraverso l'ordinaria attività di recupero oppure per il tramite di rateizzazioni di pagamento. Nello specifico, la flessione della riscossione ordinaria è stata stimata, per un periodo di 10 anni, basandosi sulle previsioni di riscossione derivanti dalla c.d. curva di riscossione (ovvero la progressione della riscossione attesa negli anni successivi a quello dell'affidamento del carico determinata attraverso un'analisi storico-statistica), delle quote per le quali si stima l'adesione alle nuova misura agevolativa e considerando che, in particolare per i carichi meno recenti, i tendenziali di riscossione scontano già la marginalità di recupero per una quota di debiti che, solo attraverso l'adesione da parte del contribuente alla nuova misura di definizione agevolata, potranno, invece, essere riscossi. Inoltre, considerato che la disposizione in commento prevede l'abbuono delle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, in aggiunta agli impatti negativi sulle entrate da riscossione ruoli è stata stimata la riduzione della quota prevista dalla relazione Tecnica di accompagnamento alla legge n. 234/2021 (articolo 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Ciò in quanto tali impatti negativi sulle previsioni di riscossione determinano altresì una riduzione del relativo cd. aggio da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall'articolo 1, commi da 14 al 23, della legge n. 234/2021 che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione. In sintesi, per il periodo 2023-2032, la stima dell'impatto sul gettito derivante dalla disposizione in argomento, considerando l'adesione da parte dei contribuenti nel numero massimo di rate previsto per il pagamento, è riepilogato nella seguente tabella.
(milioni di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
Totale |
Impatto su entrate attese da Rottamazione Ter |
-411,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-411,1 |
Impatto su riscossione ordinaria della Rottamazione-quater |
-2847,7 |
-2355,3 |
-1620,3 |
-1522,0 |
-1430,3 |
-1287,3 |
-1001,2 |
-643,7 |
-286,1 |
-71,5 |
-13.065,4 |
Gettito atteso Rottamazione-quater |
2474,7 |
2474,7 |
2474,7 |
2474,7 |
2474,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.373,5 |
Totale |
-784,1 |
119,4 |
854,4 |
952,7 |
1044,4 |
-1287,3 |
-1001,2 |
-643,7 |
-286,1 |
-71,5 |
-1103,0 |
Minore quota (aggio di riscossione) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione del servizio di riscossione |
-129,2 |
-62,3 |
-31,8 |
-20,3 |
-11,4 |
-3,4 |
-1,6 |
0,3 |
0 |
0 |
-260,4 |
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto della quantificazione proposta, rilevando che la relazione tecnica basa le stime considerando anche l'impatto sui pagamenti ancora attesi dai piani di pagamento della cd. "Rottamazione-ter". Con riferimento a coloro che si avvalgono di tale rottamazione la relazione tecnica rileva la maggiore agevolazione concessa dalla nuova misura che è resa ulteriormente attrattiva dalla possibilità di avvalersi nuovamente di un piano di pagamento più esteso rispetto a quello in corso per il versamento degli importi ancora dovuti. Su tale base la relazione tecnica assume che “… almeno il 50% degli incassi ancora attesi per le rate in scadenza nell'anno 2023 confluisca nel nuovo istituto di definizione agevolata”.
In proposito, si evidenzia la necessità di acquisire dati più puntuali riguardo al tasso di adesione ipotizzato per i contribuenti in oggetto, che determina la stima dell’impatto negativo sul gettito, valutato dalla RT in 411,1 milioni per l’anno 2023.
In particolare, andrebbe verificata la prudenzialità del tasso ipotizzato e dei conseguenti effetti di minore entrata stimati, tenuto conto dei vantaggi proposti con la nuova rottamazione.
Articolo 48
(Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)
Le norme in primo luogo modificano il comma 684 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, prevedendo che le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1 ° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022 sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032.
In proposito si ricorda che i termini fissati dal comma 684 e riferita alle comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 sono state oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi anni e a nessuna di esse sono stati ascritti effetti finanziari. In particolare l’ultima è stata disposta dall'art. 3, comma 20, del decreto legge. Va però rilevato che i precedenti differimenti spostavano solo in avanti i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità mentre la norma in esame differisce alcuni termini e ne anticipa altri.
È poi inserito il comma 684-bis nel citato articolo 1 della legge n. 190/2014 elencando i casi in cui l’agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidategli.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la rimodulazione dei tempi di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, secondo quanto dichiarato dalla relazione tecnica, sarebbe priva di effetti finanziari, soprattutto con riferimento all’erogazione dei rimborsi delle spese sostenute all'agente della riscossione. In particolare, la relazione tecnica esplicita che le spese relative alle procedure esecutive effettuate a decorrere dall’anno 2011, in applicazione dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 112/1999, sono rimborsate entro il 30 giugno dell’anno successivo in cui sono maturate e che le stesse spese vengono, pertanto, rifuse tempo per tempo, indipendentemente dalla data di presentazione della comunicazione di inesigibilità.
Inoltre, più in generale, la relazione tecnica dichiara che con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze destinato a disciplinare le modalità di erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione delle spese si dovrà prevedere la corresponsione delle predette spese in quote costanti.
La relazione tecnica afferma, infatti, che alle disposizioni contenute nel presente articolo non si ascrivono effetti finanziari, in quanto esse si limitano a rimodulare i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, prevedendo un differimento delle prime scadenze attualmente previste, al fine di adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata e, al contempo, bilanciando gli effetti di tale differimento con una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni inesigibilità afferenti ai carichi consegnati negli anni 2000-2022 e introducendo, contemporaneamente, la possibilità, al fine di “smaltire” il magazzino pregresso, di presentare anticipatamente le comunicazioni di inesigibilità dei carichi per i quali si ritiene non sussistano prospettive di riscossione.
In tale contesto, tenuto conto che per stabilire le modalità di erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000 (concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010) è prevista l’emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (cfr. Articolo 1 comma 684, secondo periodo) e che tale decreto dovrà prevedere la corresponsione delle predette spese in quote costanti, tenendo conto dei tempi massimi entro i quali trasmettere le relative comunicazioni di inesigibilità, la presentazione anticipata di alcune comunicazioni di inesigibilità (ossia, quelle riferite carichi per i quali si ritiene non sussista più alcuna prospettiva di riscossione) non avrà effetto sulle tempistiche dei rimborsi a carico degli enti creditori che rimarranno ancorate ai predetti termini massimi di trasmissione. Per quanto attiene ai rimborsi delle spese relative alle procedure esecutive effettuate a decorrere dall’anno 2011, l’articolo 17 del D.Lgs. n. 112/1999 ha previsto che quelle maturate in ciascun anno solare sono rimborsate entro il 30 giugno dell’anno successivo e le stesse spese vengono, pertanto, rifuse tempo per tempo, indipendentemente dalla data di presentazione della comunicazione di inesigibilità. Anche in relazione a tali spese, quindi, le disposizioni in commento, secondo la RT, non determinano effetti finanziari.
Articolo 49
(Modifiche all'articolo 162 del DPR 917 del 1986 per l'implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exemption)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma modifica l’art. 162 del TUIR intervenendo sulla definizione di stabile organizzazione. Si rammenta che, in generale, non si ha stabile organizzazione quando il soggetto che opera nel territorio italiano per conto di un'impresa non residente svolge la propria attività in qualità di agente “indipendente”.
La nozione di stabile organizzazione è stata, da ultimo, modificata dalla legge di stabilità per il 2018 (comma 1010): alla disposizione di modifica non sono stati ascritti effetti finanziari.
Le disposizioni ora introdotte, in sintesi, considerano indipendente (ossia non integrante una stabile organizzazione) il soggetto, anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome o per conto dell’ente estero abitualmente concluda contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche derivati, comprese partecipazioni e crediti, purché sussistano determinate condizioni.
La relazione tecnica chiarisce che la norma interviene sulla nozione di stabile organizzazione al fine di rendere certa, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento nell'ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, agiscano per suo conto i gestori degli investimenti (“asset manager”), tramite soggetti che svolgono attività di “investment managing” ed afferma che sotto il profilo finanziario la misura è suscettibile di determinare effetti positivi prudenzialmente non stimati.
In proposito, si evidenzia che la relazione tecnica sostiene la presenza di effetti finanziariamente positivi, prudenzialmente non scontati, assumendo una piena compensatività fra il minor gettito derivante dall’esclusione di talune fattispecie dal novero delle stabili organizzazioni e le maggiori entrate attese per effetto dell’attrattività - per taluni soggetti - di operare in Italia senza il rischio di configurare una stabile organizzazione.
Al fine di suffragare la predetta assunzione di compensatività, sarebbe necessario acquisire i relativi elementi di carattere quantitativo, quali ad esempio il numero dei soggetti attualmente rientranti nella fattispecie descritta dalla norma, l’eventuale presenza di stabili organizzazioni che potrebbero non essere più considerate tali, il gettito atteso dall’insediamento di nuovi soggetti, l’impiego di tale clausola in paesi affini all’Italia, potenzialmente idonei ad attrarre gestori di investimenti ecc. I dati potrebbero infatti fare riferimento anche, ove disponibili, ad esperienze estere, posto che la clausola di Investment management exemption è presente in alcuni altri ordinamenti.
Oltre ai predetti effetti pro futuro, pur considerando che la norma non è qualificata come di interpretazione autentica, andrebbe comunque chiarito se l’introduzione della nuova disciplina possa in ipotesi incidere su contenzioso tributario in corso con conseguente venir meno di pretese erariali eventualmente scontate nei tendenziali.
Articolo 50
(Potenziamento dell’Amministrazione finanziaria)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Assunzione di personale a tempo indeterminato (comma 1) |
48,17 |
191,84 |
191,84 |
48,17 |
191,84 |
191,84 |
48,17 |
191,84 |
191,84 |
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
||||||||
Assunzione di personale a tempo indeterminato-effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
23,36 |
93,04 |
93,04 |
23,36 |
93,04 |
93,04 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza l’Agenzia delle Entrate ad assumere, mediante concorso pubblico, a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a 3.900 unità da inquadrare nell’Area dei funzionari del vigente sistema di classificazione del CCNL 2019-2021 (comma 1). A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 48.165.000 per il 2023 e di euro 191.840.220 annui a decorrere dal 2024 (comma 2).
In merito agli oneri assunzionali recati dalla disposizione, non si formulano osservazioni, alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica, che consentono di verificare e confermare la quantificazione degli importi autorizzati; peraltro, si evidenzia che la norma autorizza assunzioni in un numero determinato di unità, laddove, a fronte di oneri assunzionali configurati come limite massimo di spesa, anche l’indicazione del contingente di personale da assumere avrebbe dovuto essere indicato entro un numero massimo di unità.
Quanto agli eventuali oneri per lo svolgimento delle prove concorsuali e a quelli di funzionamento correlati alle attività del personale che verrà sottoposto a tirocinio pratico (come riferito dalla relazione tecnica), nonché a successiva assunzione, appare opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione al fine chiarire se agli stessi si possa provvedere nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in capo all’Agenzia delle entrate. Si evidenzia in proposito che né la norma né la relazione tecnica forniscono indicazioni a tale riguardo.
La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che le assunzioni avvengono mediante procedure concorsuali che prevedono, dopo il superamento di determinate prove selettive, la frequenza di un tirocinio teorico-pratico retribuito. Terminato il tirocinio, i candidati sono ammessi alla prova d’esame finale che, ove si concluda positivamente, dà titolo alla stipula del contratto a tempo indeterminato. La durata del tirocinio è di sei mesi e se ne prevede l’inizio a maggio 2023. L’assunzione a tempo indeterminato è prevista, invece, a gennaio 2024. Gli oneri assunzionali (euro 48.165.000 per il 2023 ed euro 191.840.220 annui a decorrere dal 2024) sono stati calcolati tenendo conto del costo annuo per un tirocinante, pari ad euro 19.000 (euro 9.500 - sei mesi) per un numero di 5.070 tirocinanti e, per un neo assunto dell’Area dei funzionari, pari a euro 49.189,80 comprensivo del trattamento accessorio (Lordo Stato), per un numero di 3.900 assunti (per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica).
Articolo 51
(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)
Le norme modificano l’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209.
L’articolo 1, comma 2 del citato decreto-legge, che precede la norma oggetto di modifica, prevede che le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari ad una determinata percentuale delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ad una serie di contratti aventi oggetti specificamente elencati. Il successivo comma 2-bis, oggetto delle modifiche in esame, contiene la specificazione dell’aliquota d’imposta che è stata applicata nel corso degli anni; da ultimo, è stato stabilito che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, l’aliquota fosse fissata allo 0,45 per cento.
La norma in esame eleva la predetta aliquota da 0,45 a 0,50 per cento a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Incremento imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita |
110 |
99 |
99 |
110 |
99 |
99 |
110 |
99 |
99 |
La relazione tecnica esplicita che in base ai dati di gettito ricavati dalla elaborazione del modello di versamento unitario F24 per l'anno di riscossione 2022, il gettito della imposta sulle riserve, con aliquota dello 0,45, è di circa 2.970 milioni di euro. In base ai dati evidenziati l'incremento dallo 0,45% allo 0,50% produrrebbe un gettito pari a circa 3.300 milioni di euro; il maggior gettito ad aliquota dello 0,50% sarebbe quindi pari a circa 330 milioni di euro dal 2023.
Tuttavia, la Legge di stabilità 2013 (n. 228/2012) ha introdotto un meccanismo automatico di "cap" al fine di limitare il pagamento dell'imposta nel caso in cui il credito d'imposta non ancora recuperato ecceda una data percentuale delle riserve matematiche iscritte nel bilancio d'esercizio.
Analizzando l'andamento delle riserve, si evince un incremento dal 2017 al 2021 del 24%, notevolmente superiore all'aumento dell'imposta versata per il medesimo periodo pari all'8%.
La RT ritiene prudenziale, pertanto, ridurre il maggior gettito teorico stimato a un terzo del suo valore, giungendo alla stima di un maggior gettito di 110 milioni di euro per l'anno 2023.
L'imposta in oggetto rappresenta un acconto e quindi un credito utilizzabile a compensazione di altre imposte. Pur nella consapevolezza che tale credito non sarà utilizzato, tenendo conto dei crediti accumulati dalle imprese assicurative, il maggior gettito stimato viene prudenzialmente ridotto del 10% negli anni successivi al 2023.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che gli effetti di gettito associati alla modifica della aliquota di tassazione delle riserve matematiche sono condizionati dall’operatività del meccanismo automatico di "cap" previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 ": quest’ultimo infatti limita o esclude il pagamento dell'imposta in funzione dei crediti d'imposta non ancora fruiti.
Pertanto, ai fini della verifica della quantificazione proposta dalla RT è necessario che siano esplicitati i dati riguardanti l’operatività del predetto meccanismo e l’incidenza dello stesso rispetto al maggiore gettito stimato. Appare dunque necessario che siano forniti i relativi elementi informativi, con particolare riguardo all’andamento atteso delle riserve matematiche e al volume dei crediti di imposta non fruiti.
Articolo 52
(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Esonero contributivo |
4.987,0 |
1.066,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Minori entrate contributive |
|
||||||||
Esonero contributivo |
|
|
|
4.987,0 |
1.066,0 |
|
5.918,0 |
135,0 |
|
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Esonero contributivo – Effetti fiscali |
1.466,0 |
267,0 |
|
1.466,0 |
267,0 |
|
1.733 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni prevedono dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 un esonero, sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, nella misura di due punti percentuali, con le medesime modalità e criteri di cui all’articolo 1, comma 121, della L. 234/2021.
L’articolo 1, comma 121, della L. 234/2021 ha riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedesse l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Inoltre, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile dì 1.538 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, l'esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale.
In proposito, la relazione tecnica afferma che, ai fini della valutazione degli effetti finanziari della presente norma, sono state utilizzate le stesse basi tecniche già considerate nella relazione tecnica di cui all’art. 1, comma 121, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) e relative alla distribuzione per classe di importo della retribuzione mensile dei dipendenti del settore privato e del settore pubblico nell’anno 2019.
Al riguardo, si osserva che la quantificazione dei maggiori oneri, derivanti dalle minori entrate contributive connesse alle disposizioni in esame, non risulta puntualmente verificabile in quanto la distribuzione per classe di retribuzione mensile dei dipendenti fornita dalla RT allegata alla precedente legge di bilancio non corrisponde esattamente alle classi di reddito previste dalla norma in esame. Inoltre, la tabella relativa al lavoro privato inclusa nella stessa relazione tecnica non ricomprende il settore agricolo, ricompreso invece nell’ambito applicativo della norma in esame.
In proposito risulterebbe quindi opportuno acquisire i relativi elementi integrativi ai fini della puntuale verifica della stima.
Non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene alla determinazione degli effetti fiscali, atteso che l’aliquota marginale utilizzata risulta di circa il 28 per cento, importo che appare sostanzialmente prudenziale.
Articolo 53
(Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Uscita 2023 con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione - Oneri pensionistici (comma 1) |
451,6 |
1219,3 |
476,7 |
451,6 |
1219,3 |
476,7 |
451,6 |
1219,3 |
476,7 |
Uscita 2023 con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione - TFR lordo (comma 1) |
160,0 |
|
|
160,0 |
|
|
160,0 |
|
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Uscita 2023 con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione - TFR lordo (comma 1) |
|
49,8 |
95,5 |
|
49,8 |
95,5 |
|
49,8 |
95,5 |
Riduzione autorizzazione di Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi (comma 3) |
187,3 |
180,6 |
|
187,3 |
180,6 |
|
187,3 |
180,6 |
|
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Uscita 2023 con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione - TFR lordo (comma 1) – Effetti fiscali |
40,0 |
|
|
40,0 |
|
|
40,0 |
|
|
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Uscita 2023 con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione - TFR lordo (comma 1) – Effetti fiscali |
|
12,5 |
23,9 |
|
12,5 |
23,9 |
|
12,5 |
23,9 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni prevedono che per il 2023 gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria possano conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni. Il trattamento di pensione anticipata in questione è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo, per le mensilità di anticipo rispetto al pensionamento ottenuto con i requisiti della cosiddetta “riforma Fornero”. Per i lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022, la decorrenza è prevista dal 1° aprile 2023 (1° agosto 2023 per i dipendenti del comparto pubblico), per quelli che li maturano dal 1° gennaio 2023 la decorrenza avviene tre mesi dopo la data di maturazione (sei mesi per i dipendenti del comparto pubblico).
Contestualmente vengono soppressi i commi 89 e 90 della L. 234/2021, relativi all’istituzione di un Fondo per favorire l'uscita dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.
La relazione tecnica afferma che, sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, di una distribuzione comunque prudenziale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, dalle norme derivano i seguenti maggiori oneri che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica:
(milioni di euro)
Anno |
Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno |
Oneri(+)/risparmi(-) |
Oneri(+)/risparmi(-) |
Oneri(+)/risparmi(-) |
Oneri(+)/risparmi(-) |
pensionistici |
TFR |
TFR |
oneri complessivi |
||
(migliaia di unità) |
(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali) |
(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali) |
(milioni di euro al netto degli effetti fiscali) |
(milioni di euro al netto degli effetti fiscali) |
|
2023 |
41,1 |
451,6 |
160,0 |
120,0 |
571,6 |
2024 |
29,2 |
1.219,3 |
-49,8 |
-37,3 |
1.182,0 |
2025 |
4,0 |
476,7 |
-95,5 |
-71,6 |
405,1 |
2026 |
0 |
-52,1 |
-14,8 |
-11,1 |
-63,2 |
In proposito, si osserva che la relazione tecnica non fornisce tutti i dati e gli elementi necessari ad una puntuale verifica delle stime degli effetti finanziari connessi all’applicazione dell’istituto in esame, quali ad esempio la distribuzione per età e anzianità contributiva dei soggetti potenzialmente interessati. Inoltre, la RT non esplicita i dati relativi all’entità dell’anticipo medio rispetto al pensionamento accessibile sulla base della legislazione vigente.
Si segnala anche che la RT non espone una proiezione perlomeno decennale degli effetti finanziari della disposizione, prevista dalla legge di contabilità per il settore pensionistico.
Non sono altresì riportati gli elementi informativi in ordine agli effetti correlati al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS per l'erogazione del TFR dei dipendenti da aziende con almeno 50 addetti, quali la platea interessata, l’importo medio percepito e il numero di soggetti che hanno già richiesto l’anticipazione del TFR.
Al fine di verificare la stima degli effetti finanziari della norma, appare quindi necessario acquisire gli ulteriori dati ed elementi di valutazione, sottostanti la quantificazione, sopra indicati.
Articolo 54
(Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori - Sgravi contributivi |
13,8 |
24,7 |
8,5 |
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori - Minore spesa pensionistica |
|
|
1,2 |
|
|
1,2 |
|
|
1,2 |
Minori entrate contributive |
|
||||||||
Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori - Sgravi contributivi |
|
|
|
13,8 |
24,7 |
8,5 |
13,8 |
24,7 |
8,5 |
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori - Sgravi contributivi – Effetti fiscali |
3,4 |
2,9 |
|
3,4 |
2,9 |
|
3,4 |
2,9 |
|
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori - Sgravi contributivi – Effetti fiscali |
|
|
2,7 |
|
|
2,7 |
|
|
2,7 |
Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori - Minore spesa pensionistica |
|
|
0,4 |
|
|
0,4 |
|
|
0,4 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che i lavoratori dipendenti, i quali abbiano maturato i requisiti minimi per accedere a “Quota 103”, di cui al precedente articolo 53, possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico. In conseguenza di tale facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.
Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore.
In proposito, la relazione tecnica afferma che sulla base della stima di adesione di circa 6.500 soggetti che risulta prudenziale, anche in considerazione alle valutazioni effettuate in materia di costi per anticipo del pensionamento con la maturazione dei requisiti in esame, derivano le seguenti minori entrate contributive, parimenti valutate prudenzialmente in relazione alle possibili tipologie di soggetti che possono aderire.
Il profilo fiscale è computato nel differenziale tra il profilo a normativa vigente e sulla base della disposizione in esame.
(milioni di euro)
|
Minori entrate contributive lorde |
Effetto fiscale |
Minori entrate contributive nette |
Minore spesa pensionistica lorda |
Minore spesa pensionistica netta |
Effetto complessivo |
2023 |
-13,8 |
3,4 |
-10,4 |
|
0 |
-10,4 |
2024 |
-24,7 |
2,9 |
-21,8 |
|
|
-21,8 |
2025 |
-8,5 |
-2,7 |
-11,2 |
1,2 |
0,8 |
-10,4 |
2026 |
0 |
0,2 |
0,2 |
2,4 |
1,6 |
1,8 |
Al riguardo, si osserva che la RT non esplicita alcuni dati ed elementi informativi necessari ad una puntuale verifica delle stime degli effetti finanziari, quali ad esempio il monte contributivo interessato, la composizione della platea di 6.500 unità ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva media applicata e le aliquote fiscali medie interessate (sia relative agli effetti fiscali connessi alla riduzione delle entrate contributive sia a quelle connesse alla minore spesa pensionistica).
Al fine di verificare la coerenza degli effetti finanziari della norma, appare quindi necessario acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione.
Si segnala altresì che la RT non espone una proiezione perlomeno decennale degli effetti finanziari della disposizione, richiesta per le discipline di carattere pensionistico, dalla legge di contabilità n. 196 del 2009.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
APE sociale |
64,0 |
220,0 |
235,0 |
64,0 |
220,0 |
235,0 |
64,0 |
220,0 |
235,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni prorogano dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l’applicazione della disciplina in materia di anticipo pensionistico sociale (APE sociale), di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016.
Conseguentemente, i limiti di spesa di cui al comma 186 sono incrementati in ragione di 64 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 8 milioni di euro per l'anno 2028.
In proposito, la relazione tecnica afferma che, tenuto conto degli elementi di monitoraggio disponibili per l’applicazione della misura in esame per gli anni precedenti e per il 2022, si stima un accesso per il 2023 di 20.000 soggetti, in parziale crescita rispetto a quanto riscontrato per l’anno 2022 (a sua volta in crescita rispetto agli accessi del 2021).
Pertanto da tale proroga deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2023, derivandone i seguenti maggiori oneri.
(milioni di euro)
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
-134 |
-260 |
-235 |
-175 |
-100 |
-8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
La RT afferma infine che, dall’attività di monitoraggio specifica degli accessi negli anni precedenti, è possibile riscontrare una minore esigenza finanziaria per tali accessi pari a 70 mln di euro per l’anno 2023 e 40 mln di euro per l’anno 2024.
In proposito, si osserva che la RT riporta esclusivamente il dato numerico riferito alla platea potenzialmente interessata, posto alla base della quantificazione, pari a complessivi 20.000 soggetti, non evidenziando invece le platee stimate per le singole annualità.
In merito alla numerosità della platea, la RT precisa che la stima per il 2023 risulta in parziale crescita rispetto a quella riscontrata nel 2022. La relativa stima riportata nella RT riferita alla legge di bilancio 2022 era di 21.200 soggetti.
La RT inoltre non fornisce l’importo medio mensile dell’indennità in esame, utilizzata ai fini della stima. Tuttavia, considerando che l’importo medio riportato nella RT riferita al 2021 risultava di 1.140 euro mensili e assumendo tale parametro, la quantificazione degli oneri risulta sostanzialmente verificabile e in linea con quanto esposto nella precedente proroga.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Proroga per l’anno 2023 della misura "opzione donna" – Spesa pensionistica |
20,8 |
57,9 |
77,1 |
20,8 |
57,9 |
77,1 |
20,8 |
57,9 |
77,1 |
Proroga per l’anno 2023 della misura "opzione donna".- TFS lordo fisco |
|
|
22,1 |
|
|
22,1 |
|
|
22,1 |
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Proroga per l’anno 2023 della misura "opzione donna" - TFS effetti fiscali |
|
|
3,8 |
|
|
3,8 |
|
|
3,8 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame prevedono la proroga dell’istituto denominato “Opzione donna” anche per l’anno 2023.
Il diritto al trattamento pensionistico si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica dì sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente, in determinate situazioni;
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74 per cento;
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo per la gestione della crisi aziendale. Per tali lavoratrici la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.
La relazione tecnica riporta nella tabella seguente la stima degli effetti finanziari complessivi, con il dettaglio delle singole voci di costo.
(milioni di euro)
|
Maggior numero pensioni fine anno (migliaia) |
Onere |
Onere/Risparmio TFS lordo |
Onere/Risparmio TFS netto |
Effetto complessivo |
2023 |
2,9 |
20,8 |
0 |
0 |
20,8 |
2024 |
4,5 |
57,9 |
0 |
|
57,9 |
2025 |
5,1 |
77,1 |
22,1 |
18,3 |
95,4 |
2026 |
4,3 |
77,2 |
27 |
22,4 |
99,6 |
2027 |
2,6 |
60,4 |
18 |
14,9 |
75,3 |
2028 |
1,3 |
32,6 |
6,6 |
5,5 |
38,1 |
2029 |
0,4 |
13,1 |
-0,9 |
-0,7 |
12,4 |
Si rileva preliminarmente che la relazione tecnica non esplicita dati necessari ad una puntuale verifica delle stime degli effetti finanziari connessi alle norme in esame, quali ad esempio l’importo medio pensionistico e quello del TFS, con distinta evidenziazione dei dati riferiti ai soggetti per i quali l’erogazione del trattamento, in anticipo rispetto ai presumibili tempi di fruizione, comporta oneri per la finanza pubblica (dipendenti presso aziende con oltre 50 dipendenti e dipendenti pubblici), la distribuzione per età e anzianità contributiva dei soggetti potenzialmente interessati e la distribuzione delle decorrenze pensionistiche (scaglionamento delle uscite) distinta per le tre platee di soggetti interessati dalla norma (lavoratrici dipendenti del settore privato, del settore pubblico e le lavoratrici autonome).
Inoltre, non vengono esplicitate le ipotesi alla base della quantificazione del maggior numero di pensioni alla fine di ogni anno interessato, che risultano, rispetto alle precedenti disposizioni, notevolmente ridotti in virtù dei criteri restrittivi sulla possibilità di accesso all’istituto.
Ai fini di una puntuale verifica delle stime, andrebbero quindi acquisiti i relativi elementi informativi.
Si osserva peraltro che, in base ai dati forniti dalla tabella, gli effetti finanziari risultano sostanzialmente in linea con le precedenti proroghe.
Si segnala inoltre che la RT non espone una proiezione perlomeno decennale degli effetti finanziari della disposizione, prevista dalla legge di contabilità per il settore pensionistico.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza |
60,0 |
60,0 |
|
|
|
|
60,0 |
60,0 |
|
Minori entrate contributive |
|
||||||||
Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza – Effetti fiscali |
|
|
|
60,0 |
60,0 |
|
|
|
|
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Uscita 2023 con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione - TFR lordo (comma 1) – Effetti fiscali |
|
23,0 |
14,0 |
|
23,0 |
14,0 |
|
23,0 |
14,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua. Tale esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato sempre effettuate nel corso del 2023.
La relazione tecnica afferma che, sulla base di informazioni di carattere amministrativo, si ipotizza un numero di assunzioni pari a 30.000 soggetti e, tenuto conto della specificità dei medesimi, un onere medio per esonero contributivo al lordo fiscale pari a 4.000 euro.
Al riguardo, si rileva che in base ai parametri forniti dalla RT, la quantificazione risulta verificabile. Appare tuttavia necessario acquisire chiarimenti circa la distribuzione temporale di tale onere, che in base al prospetto riepilogativo è suddiviso in egual misura tra il 2023 e il 2024, mentre una quota delle minori entrate contributive dovrebbe determinare, almeno in termini di cassa, un impatto anche nell’esercizio 2025.
Inoltre, andrebbero esplicitate le ipotesi alla base della quantificazione della platea interessata dal provvedimento e dell’onere medio contributivo per singolo soggetto, atteso che la RT non dice nulla in proposito.
Infine, sul piano della qualificazione contabile degli oneri, si rileva che, contrariamente alla prassi (si guardi ad esempio l’imputazione degli oneri relativa al precedente articolo 52), gli oneri identificati come spesa corrente sono imputati sia al saldo netto da finanziare sia a quello di indebitamento netto, mentre per il solo fabbisogno gli effetti onerosi sono stati identificati come minori entrate contributive. Sul punto appare utile acquisire un chiarimento.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Esonero contributivo assunzioni giovani under 36 formalizzate nel 2023 (comma 4) |
319,30 |
788,70 |
823,20 |
|
|
|
319,30 |
788,70 |
823,20 |
Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni donne formalizzate nel triennio 2023-2025 (comma 5) |
62,10 |
109,00 |
16,90 |
|
|
|
62,10 |
109,00 |
16,90 |
Proroga al 2023 dell'esonero contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40 di cui all'articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019 (comma 7) |
9,00 |
29,30 |
20,40 |
|
|
|
9,00 |
29,30 |
20,40 |
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Esonero contributivo assunzioni giovani under 36 formalizzate nel 2023 (comma 4) |
|
124,80 |
257,00 |
|
124,80 |
257,00 |
|
124,80 |
257,00 |
Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni donne formalizzate nel triennio 2023-2025- effetti fiscali (comma 5) |
|
24,30 |
32,60 |
|
24,30 |
32,60 |
|
24,30 |
32,60 |
Proroga al 2023 dell'esonero contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40 di cui all'articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019- effetti fiscali (comma 7) |
|
1,40 |
4,70 |
|
1,40 |
4,70 |
|
1,40 |
4,70 |
Minori entrate contributive |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esonero contributivo assunzioni giovani under 36 formalizzate nel 2023 (comma 4) |
|
|
|
319,30 |
788,70 |
823,20 |
|
|
|
Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni donne formalizzate nel triennio 2023-2025 (comma 5) |
|
|
|
62,10 |
109,00 |
16,90 |
|
|
|
Proroga al 2023 dell'esonero contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40 di cui all'articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019 (comma 7) |
|
|
|
9,00 |
29,30 |
20,40 |
|
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni estendono al 2023 gli esoneri contributivi, già previsti fino al 2022 dalla legge n. 178/2020, per le assunzioni di giovani sotto i 36 anni e di donne in determinate condizioni occupazionali.
La relazione tecnica, sia con riferimento alle misure di esonero contributivo per le assunzioni di giovani sotto i 36 anni che di donne in determinate condizioni occupazionali, fornisce i dati di dettaglio relativi alle diverse platee interessate dalla norma (soggetti che non hanno compiuto il trentesimo anno, soggetti compresi tra 31 e 35 anni, soggetti attualmente inquadrati in contratti di apprendistato, assunzioni di donne a tempo determinato e indeterminato), suddivisi tra il centro-nord ed il Mezzogiorno. In proposito si rileva che le quantificazioni indicate nella relazione tecnica appaiono verificabili sulla base dei dati e degli elementi posti alla base delle stesse.
Viene altresì prorogata al 31 dicembre 2023 (dal 31 dicembre 2022) la decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40.
La relazione tecnica riporta i principali parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri. In proposito si rileva che la stima appare coerente con le precedenti effettuate sulla medesima misura e non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Tuttavia, in linea generale, alla luce del fatto che le disposizioni hanno già trovato applicazione, sarebbe utile l'acquisizione di dati finanziari - anche di pre-consuntivo – risultanti dall’esperienza applicativa delle misure in esame, a conferma della validità delle stime.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni per il biennio 2023-2024 (comma 1) |
3.535,00 |
6.831,00 |
6.589,00 |
3.535,00 |
6.831,00 |
6.589,00 |
3.535,00 |
6.831,00 |
6.589,00 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni per il biennio 2023-2025 – effetti fiscali (comma 1) |
1.414,00 |
2.733,00 |
2.636,00 |
1.414,00 |
2.733,00 |
2.636,00 |
1.414,00 |
2.733,00 |
2.636,00 |
La relazione tecnica afferma quanto segue. Il comma 1 è diretto a rideterminare per il biennio 2023-2024 il meccanismo di indicizzazione delle pensioni prevedendo l'applicazione di un meccanismo analogo a quello applicato nel biennio 2020-2021 (peraltro con indicizzazioni con un tasso prossimo allo zero nel biennio e quindi sostanzialmente inoperante) parzialmente migliorando le percentuali di elasticità per le pensioni complessivamente comprese tra 4 volte e 8 volte il trattamento minimo INPS e confermando l'elasticità al 100% per le pensioni complessivamente fino a 4 volte il trattamento minimo. Nel 2022 l'indicizzazione (1,9%) è stata applicata con il più favorevole meccanismo per fasce di importo.
Dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica atteso che in assenza della medesima per il biennio 2023-2024 si sarebbe applicato il meccanismo di indicizzazione per fasce, più favorevole. Tali economie strutturali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, alla progressiva riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico, nel rispetto di un bilanciamento di valori che oltre alle esigenze di finanza pubblica consideri l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico, tenuto conto sia di quanto previsto dal comma in esame e sia di quanto previsto dal comma 2.
Nel dettaglio la disposizione prevede che per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998, sia riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo
INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell'80 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS,
2) nella misura del 55 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
3) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
4) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;
5) nella misura del 35 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
Sono previsti i meccanismi di salvaguardia per i trattamenti di importo in prossimità delle differenti soglie.
Sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:
a) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) - sulla base delle previsioni contenute nella NADEF 2022 - stima anno 2022: circa 292,3 mld di euro;
b) tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto sulla base dei più aggiornati elementi e in NADEF 2022 e coerente con le previsioni scontate nel Conto PA della predetta NADEF 2022. In particolare, l'indicizzazione 2023 è computata in base ad un tasso del 7,3 per cento, come determinato, in via provvisoria, dal relativo decreto interministeriale. Tale tasso di rivalutazione risulta, in ogni caso, più contenuto dell'incremento dell'indice al consumo FOI al netto dei tabacchi, previsto nell'ambito del quadro macroeconomico NADEF 2022 pari a 7,8 per cento nel 2022. Il conguaglio, come stabilito dalla normativa è previsto nel 2024 (e sarà in ogni caso effettuato sulla base del tasso di inflazione di consuntivo). Il tasso di inflazione previsto per il 2023 nell'ambito del predetto quadro macroeconomico è pari a 5,4%, con effetto sull'indicizzazione per l'anno successivo, il 2024 (+ il recupero di 0,5% non riconosciuto nel 2023, che ha effetto sia in termini correnti sia per ratei arretrati);
c) distribuzione monte pensioni in relazione a pensioni complessivamente inferiori a determinate soglie (dati 2021):
a. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte trattamento minimo INPS: circa 54,9%;
b. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 15,6%;
c. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 9,1%;
d. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS: circa 8,7%;
e. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a otto volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS: circa 4,1%;
f. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a dieci volte trattamento minimo INPS: circa 7,6%;
d) distribuzione monte pensioni in relazione a fasce di importo (dati 2021):
a. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 84,9%;
b. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiore a cinque volte il trattamento INPS: circa 5,6%;
c. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 9,5%;
e) le distribuzioni sono state rivalutate al 31/12/2022 (indicizzazione 2023) e al 31/12/2023 (indicizzazione 2024) al fine di stimare la effettiva distribuzione di importo in sede di indicizzazione, in coerenza con le previsioni di spesa, comportando in linea a quanto registrato negli anni passati un parziale spostamento verso classi di importo superiori a quattro volte il trattamento minimo;
derivano le seguenti economie in termini di minore spesa pensionistica:
(segno - = effetti negativi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
Minore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali) |
(3.535) |
(6.831) |
(6.589) |
(6.557) |
(6.495) |
6.427) |
(6.353) |
(6.273) |
(6.188) |
(6.095) |
Minore spesa pensionistica (netto effetti fiscali) |
2.121 |
4.098 |
3.953 |
3.934 |
3.897 |
3.856 |
3.811 |
3.764 |
3.713 |
3.658 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni riducono la percentuale di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, riconoscendola secondo aliquote decrescenti rispetto all’ammontare dei trattamenti percepiti. Le norme prevedono inoltre un meccanismo di salvaguardia in prossimità di ogni limite superiore delle classi di importo considerate.
La relazione tecnica fornisce alcuni dei dati posti a base delle quantificazioni.
In proposito, si osserva che i dati forniti dalla relazione tecnica sono coerenti con il tipo di informazioni fornite in occasione di precedenti interventi di analoga portata (L. n. 145 del 2018, comma 260 e relativa relazione tecnica) e risultano idonei a ricostruire l’ordine di grandezza dell’intervento di revisione dell’indicizzazione pensionistica.
Tali dati, tuttavia, non consentono di verificare puntualmente ed integralmente le stime di risparmio.
Al fine, dunque, di poter verificare più puntualmente le quantificazioni proposte dalla relazione tecnica sarebbe necessario fornire ulteriori dati e chiarimenti, a completamento di quelli forniti, idonei a consentire una ricostruzione più esaustiva delle stime.
Ad esempio, la distribuzione per fasce, pur coerente con quanto disposto dalla norma in esame, non è sovrapponibile alle fasce individuate dalla L. 388/2000 (art. 69), che costituisce la disciplina di base delle rivalutazioni: manca quindi un raffronto, sul piano finanziario, tra l’articolazione per fasce a normativa vigente e a normativa variata. Inoltre: per le fasce non sono forniti dei valori medi degli importi pensionistici; non appare univoca la distinzione fra distribuzione monte pensioni “in relazione a pensioni complessivamente inferiori a determinate soglie” e “in relazione a fasce di importo”; non sono forniti dati circa le previsioni “di salvaguardia” per gli importi prossimi alle soglie superiori; per le fasce superiori a 5 volte il trattamento minimo è fornito un dato che per “fascia di importo” è aggregato, per “pensioni inferiori” è disaggregato.
Per quanto riguarda, inoltre, gli effetti fiscali, risulta impiegata un’aliquota media del 40%. Si evidenzia il carattere prudenziale della stima (tenuto conto che, in questa disposizione, gli effetti indotti hanno segno negativo per i saldi di finanza pubblica), e non si formulano osservazioni sul punto.
Articoli 58, comma 2
(Incremento importo pensione minimo)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS |
210,0 |
379,0 |
|
210,0 |
379,0 |
|
210,0 |
379,0 |
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, un incremento, limitatamente alle predette mensilità, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024.
La relazione tecnica afferma che la quantificazione è avvenuta sulla base dei seguenti parametri e ipotesi:
a) trattamento minimo INPS: 525,38 euro mensili in 2022 (6.829,94 euro su base annua) rideterminato in 2023, in via provvisoria, in 563,73 euro mensili (7.328,49 euro su base annua);
b) Monte pensioni interessato: stima circa 14 miliardi di euro.
Al riguardo, si osserva che, sulla base dei parametri e delle ipotesi evidenziate dalla relazione tecnica, la quantificazione risulta verificabile.
Le norme, nelle more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dispongono che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza (RdC) di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sia riconosciuta nel limite massimo di 8 mensilità. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo12, comma 1, del citato DL n. 4 è ridotta di 743 milioni di euro per l’anno 2023, mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è abrogata l’intera disciplina del RdC.
Infine, sono incrementati gli oneri relativi all’assegno unico universale e, ai fini dell’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, viene istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva», nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione dall’anno 2024 dell’autorizzazione di spesa riferita al RdC, al netto dei maggiori oneri disposti per il finanziamento dell’assegno unico e sulla base di quanto stabilito nella Sezione II del disegno di legge di bilancio in esame.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Limite a 8 mensilità erogabili ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza e non concorrenza del reddito da lavoro stagionale intermittente alla determinazione del Rdc – Riduzione fondo di cui all’articolo 12, comma 1 del Dl n. 4/2019 (comma 1 e 2) |
743 |
|
|
743 |
|
|
743 |
|
|
Abrogazione Reddito di Cittadinanza – Azzeramento fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del DL n. 4/2019 (comma 5) |
|
8.784,9 |
8.784,9 |
|
8.784,9 |
8.784,9 |
|
8.784,90 |
8.784,9 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento Fondo Assegno unico Universale di cui all’articolo 6, comma 8 del Dlgs 230/2021 (comma 7) |
9,00 |
708.70 |
717,20 |
9,00 |
708.70 |
717,20 |
9,00 |
708.70 |
717,20 |
Istituzione del Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva (comma 5) |
|
7.076,1 |
7.067,7 |
|
7.076,1 |
7.067,7 |
|
7.076,1 |
7.067,7 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 59, ai commi 1 e 2, prevede un limite di otto mensilità erogabili ai nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza che non includono minori, disabili o soggetti di almeno 60 anni di età. La relazione tecnica stima in 404 mila i nuclei interessati su 1.039.000, in base ai dati contenuti negli archivi dell’INPS e in 543 euro l’importo medio mensile dai medesimi percepito (contro un importo medio per la totalità dei nuclei beneficiari pari a 581 euro al mese). Le stime relative al numero complessivo di nuclei beneficiari e all’importo medio percepito dalla generalità dei nuclei beneficiari sono coerenti con i dati divulgati dall’INPS nel rapporto “L’Italia nei dati amministrativi” lo scorso mese.
Quanto alla durata del beneficio, si ricorda che, ai sensi del D.L. n. 4/2019, il reddito di cittadinanza è riconosciuto per un periodo fino a 18 mesi, al termine dei quali, decorso un ulteriore mese, è possibile chiederne il rinnovo. Pertanto nel corso di un anno, a legislazione vigente, è possibile percepire il RdC per un massimo di 12 mesi, ovvero di 11 mesi nel caso in cui il termine ricada durante il medesimo periodo. La riduzione a otto mesi comporta, quindi, una riduzione delle mensilità percepibili da 3 a 4 mesi, sempre che non vengano meno i requisiti durante il periodo di fruizione o ai fini del rinnovo. Nel qual caso la riduzione può risultare inferiore a tre mesi. La relazione tecnica stima in 3,6 il minor numero medio di mensilità erogabili. Sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi informativi circa la scelta di tale parametro, utilizzato ai fini della stima dell’effetto finanziario di risparmio stimato.
Ciò premesso, la relazione tecnica stima che dall’apposizione di detto limite alla durata del beneficio conseguano minori spese correnti per 785 milioni di euro nel 2023. In realtà, moltiplicando il minor numero di mesi mediamente fruiti per il numero di nuclei interessati e per l’importo medio del beneficio (404.000x543x3,6=789,7 milioni di euro), la quantificazione riportata nella RT appare lievemente sottostimata. Trattandosi di risparmi di spesa, la differenza riscontrata risponderebbe in ogni caso a criteri di prudenzialità; appare comunque utile acquisire indicazioni circa la differenza riscontrata, dovuta presumibilmente ad arrotondamenti dei valori utilizzati nel procedimento di stima.
Il successivo comma 4, alla lettera a), prevede che non concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80 per cento il maggior reddito da lavoro, fino a 3.000 euro, percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente. Tali redditi, quindi, non comportano una decurtazione del beneficio. La relazione riporta che nel 2021 erano 50 mila i percettori di RdC con contratto di lavoro stagionale o intermittente. Tenendo conto dell’attuale scenario e di un possibile effetto attrattivo della norma, la relazione quantifica in 70 mila i percettori che potrebbero nel 2023 stipulare contratti di lavoro stagionale o intermittente. Ne consegue un maggior onere stimato in 42 milioni di euro per il 2023. Sottraendo tale importo alle minori spese correnti ipotizzate in ragione della riduzione dei mesi di fruizione del RdC, si ricava il dato di 743 milioni di euro di minori spese indicato nel prospetto riepilogativo.
La relazione tecnica evidenzia che alla minore spesa per mensilità non erogate a titolo di reddito di cittadinanza corrisponde un incremento della spesa per Assegno unico limitatamente ai nuclei con soggetti tra 18 e 20 anni. Considerata una spesa media per la quota a carico del RdC di 2,5 milioni al mese, determinata sulla base delle evidenze gestionali, si stima un maggior onere pari a 9 milioni per l’anno 2023. Per effetto dell’abolizione del reddito e della pensione di cittadinanza, si prevede quindi negli anni successivi una maggiore spesa per l’erogazione dell’assegno unico universale pari a 708,8 milioni di euro nel 2024, 717,2 milioni di euro nel 2025, 727,9 milioni di euro nel 2026, 732,2 milioni di euro nel 2027, 736,5 milioni di euro nel 2028, 740,8 milioni di euro dal 2029.
Di qui l’indicazione di maggiori spese correnti per il medesimo importo evidenziate nel prospetto riepilogativo. Al riguardo, si osserva che la quantificazione dei maggiori oneri per l’assegno universale, conseguenti all’abolizione del reddito di cittadinanza non risulta puntualmente verificabile in quanto non sono riportati i dati relativi al numero dei nuclei percettori con minori o disabili in relazione ai quali può essere riconosciuto l’assegno unico e universale, con evidenziazione degli importi medi del beneficio in relazione alla diversa composizione dei nuclei medesimi.
In proposito risulterebbe quindi opportuno acquisire i relativi elementi integrativi ai fini della puntuale verifica della stima. Inoltre, sarebbe opportuno che fosse confermato che la stima considera anche gli effetti delle modifiche alla disciplina dell’assegno unico e universale disposte all’articolo 65.
Sotto il profilo della formulazione della clausola finanziaria, si osserva altresì che il comma 7 dell’articolo in esame definisce il maggior onere in misura predefinita – come ordinariamente previsto in caso di limiti di spesa - pur trattandosi di un incremento di effetti finanziari qualificati dalla norma originaria (Art. 6 d.lgs. 230/2021 in materia di assegno unico) come “oneri valutati”, rispetto ai quali trova quindi applicazione la procedura di monitoraggio e compensazione di eventuali maggiori oneri di cui all’art. 17, commi 12 e seguenti, della legge n. 196 del 2009. Circa tale profilo appare quindi necessario acquisire la valutazione del Governo.
Con riguardo all’obbligo per i beneficiari del RdC di frequentare un corso di formazione o qualificazione di sei mesi e per i comuni di coinvolgere tutti i percettori “occupabili” in progetti di utilità sociale, non sono indicati i relativi costi ed i conseguenti maggiori oneri. Sarebbe opportuno, sul punto, avere conferma che l’aumento del tasso di partecipazione a tali corsi e progetti non comporti maggiori spese in capo ai comuni e ai centri per l’impiego ovvero che le relative attività possano essere svolte con le risorse a bilancio.
Si osserva infine che il comma 8 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva»: la norma non individua le disponibilità del Fondo, ma dispone che nello stesso confluiscono le economie derivanti dalla soppressione dall’anno 2024 dell’autorizzazione di spesa riferita al RdC, rideterminate al netto dei maggiori oneri disposti per il finanziamento dell’assegno unico e “sulla base di quanto stabilito nella Sezione II del disegno di legge di bilancio in esame”.
In merito all’esatta portata di tale ultimo inciso andrebbe acquisito un chiarimento, tenuto conto che l’intervento in questione, di carattere innovativo rispetto alla vigente legislazione, non sembra configurarsi come un rifinanziamento, un definanziamento o una riprogrammazione, per i quali la sezione II è abilitata ad operare variazioni rispetto ad importi risultanti dalla vigente legislazione.
Inoltre il finanziamento del Fondo, in base a quanto si rileva implicitamente dalla norma ed espressamente dalla relazione tecnica, non è limitata al triennio di riferimento della sez. II, ma ha carattere permanente.
La dotazione del Fondo per tutti gli esercizi interessati si evince infatti esclusivamente dalla relazione tecnica che assegna al Fondo di nuova istituzione 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7.057,0 milioni di euro per l'anno 2026, 7.052,7 milioni di euro per l'anno 2027, 7.048,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 7.044, 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
Pertanto, sulla base delle indicazioni della RT e dell’ulteriore documentazione tecnica di cui è corredato il disegno di legge di bilancio, le misure disposte dall’articolo in esame, dovrebbero quindi dar luogo ad effetti complessivi netti di risparmio pari a 734 milioni nel 2023 e 1 miliardo a decorrere dal 2024, evidenziati dalla seguente tabella.
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
dal 2029 |
||
Risparmio |
743 |
8.784,9 |
8.784,9 |
8.784,9 |
8.784,9 |
8.784,9 |
8.784,9 |
|
Incremento risorse per |
-9 |
-708,8 |
-717,2 |
-727,9 |
-732,2 |
-736,5 |
-740,8 |
|
Istituzione |
-7.076,1 |
-7.067,7 |
-7.057,0 |
-7.052,7 |
-7.048,4 |
-7.044,1 |
||
Risparmi netti |
734 |
1.000,0 |
1.000, 0 |
1.000, 0 |
1.000, 0 |
1.000, 0 |
1.000, 0 |
I predetti risparmi, con riguardo ai primi tre esercizi, risultano confermati dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame e rientrano quindi tra gli effetti complessivamente riportati nel quadro della manovra.
Alla luce di tali indicazioni e premessa l’opportunità di una conferma riguardo alla predetta ricostruzione, andrebbe chiarito se anche gli effetti di risparmio evidenziati nella tabella sopra riportata per gli esercizi 2026-2028 e dal 2029, possano considerarsi scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica nel quadro finanziario complessivo della manovra, tenuto conto che gli stessi si evincono da indicazioni della relazione tecnica, priva di valore normativo, ma non risultano espressamente riconducibili né alle previsioni della sez. I né alla sez. II del disegno di legge di bilancio (avente carattere triennale).
Non si formulano osservazioni sulle restanti norme, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.
Articolo 60
(Misure di semplificazione in materia di ISEE)
La norma si inserisce nel quadro dei recenti interventi di semplificazione del ricorso all’ISEE precompilato, agevolandone ulteriormente l’utilizzo attraverso la previsione secondo cui, a partire dal 1° luglio 2023, la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) da parte del cittadino avvenga prioritariamente attraverso la modalità precompilata. La norma va così a modificare il dettato dell’art. 10 del D. Lgs. n. 147/2017.
Si rileva che, mentre il testo della norma indica la data del 1° luglio 2023, la relazione tecnica e la relazione illustrativa indicano la data del 1° gennaio 2023 come dies a quo per presentare le DSU precompilate.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, la relazione tecnica precisa che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica ma che, al contrario, l’utilizzo dell’ISEE precompilato determinerebbe un risparmio delle risorse destinate a remunerare le attività di intermediazione svolte dai CAF qualora si incrementi la quota dei soggetti che utilizzano la soluzione della DSU precompilata in autonomia. Pur non essendo forniti dalla RT elementi per verificare l’ordine di grandezza del predetto risparmio per la finanza pubblica, alla luce delle indicazioni fornite e della circostanza che i predetti effetti di risparmio non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 61
(Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del DL n. 185/2008 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione (disposto dal comma 1 dell’articolo in esame) è quantificato in 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 ed è funzionale al finanziamento della proroga di una serie di misure, i cui oneri sono configurati come limiti massimi di spesa.
Sotto questo profili non si formulano osservazioni, per quanto attiene agli effetti di rifinanziamento del Fondo scontati in termini di saldo netto da finanziare, tenuto conto che questi ammontano a 250 milioni annui a fronte di misure che determinano oneri per complessivi 179 milioni annui.
Si segnala che il Fondo sociale per occupazione e formazione è stato istituito – dall’art. 18 co. 1 lett. a) del DL n. 185/2008 (convertito con modificazioni dalla legge. n. 2/2009) – nello stato di previsione del Ministero del lavoro e vi affluiscono anche le risorse del Fondo per l’occupazione nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.
Peraltro, poiché in termini di indebitamento netto, l’effetto scontato ammonta a 175 milioni annui, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la capienza di tale importo rispetto all’impatto sui medesimi saldi ascrivibile alle misure di seguito indicate.
In particolare, a valere sul predetto Fondo si prevedono:
a) (comma 2) lo stanziamento di 70 milioni di euro per il completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’art. 44, co. 11-bis, del d.lgs. n. 148/2015 (Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa).
La relazione tecnica precisa che la quantificazione dell’onere deriva da un confronto con le regioni, alle quali è stata richiesta una previsione del fabbisogno; poiché tuttavia non tutte le regioni hanno riscontrato la richiesta, la RT aggiunge che si è provveduto a definire una quantificazione complessiva sulla scorta delle somme impegnate negli ultimi due anni e dei residui ancora nella disponibilità delle regioni, con riserva di un eventuale riallineamento in autunno. Si osserva che una piena verificabilità della quantificazione degli oneri sarebbe utile acquisire maggiori informazioni circa le modalità di elaborazione di tali stime e di aggiornamento dei relativi valori;
b) (comma 3) lo stanziamento di 30 milioni di euro per finanziare l’indennità onnicomprensiva in favore dei lavoratori della pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.
La relazione tecnica ricorda che la misura in favore di tali lavoratori, finanziata fino al 2020 con fondi del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è risultata insufficiente, dall’annualità 2020, a garantire l’indennità giornaliera prevista in 30 euro, che è stata necessariamente riparametrata per rientrare nella somma stanziata dalla legge di bilancio: il Fondo sociale per occupazione e formazione, invece, secondo la RT, presenta le necessarie disponibilità, anche in considerazione del suo rifinanziamento così disposto. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare;
c) (comma 4) lo stanziamento di 10 milioni di euro per finanziarie le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.
La relazione tecnica ricorda che la stessa misura era stata già finanziata con risorse a valere sul medesimo Fondo negli anni precedenti: in particolare, per l’anno 2020 era stato stanziato un importo pari a 20 milioni di euro e una spesa autorizzata di euro 1.744.080, per l’anno 2021 un importo pari a 20 milioni di euro e una spesa autorizzata per euro 10.010.710, e per l’anno 2022 con un importo di 20 milioni di euro e una spesa autorizzata di euro 1.205.411,96. Sul punto non si hanno osservazioni da formulare;
d) (comma 5) lo stanziamento di 19 milioni di euro per finanziare il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti dalle tre imprese del gruppo Ilva, già previsto ai sensi dell’art. 1-bis del DL n. 243/2016 (convertito con modificazioni dalla legge n. 18/2017).
La relazione tecnica precisa che il costo totale dell’intervento è stato quantificato nella stessa misura già stanziata per l’anno 2022, dal momento che le istanze di cassa integrazione straordinaria (CIGS) presentate per le aziende del gruppo Ilva destinatarie dell’integrazione salariale riportano un numero complessivo di lavoratori interessati dal trattamento pari complessivamente a n. 2.109 (di cui 1.786 dipendenti di Ilva, n. 311 per Sanac, n. 12 per Taranto Energia) e che la proroga dell’integrazione per l’anno 2023 si stima interessi la medesima platea di lavoratori già destinatari dell’integrazione salariale nel 2022. In merito alla quantificazione, si rileva che, sebbene si chiarisca che l’intervento riguarda la medesima platea di dipendenti, la RT non indica l’importo medio annuo del trattamento integrativo da erogare, dato che appare necessario ai fini di una verifica della spesa complessiva rispetto alle finalità delle disposizioni;
e) (comma 6) lo stanziamento di 50 milioni di euro per il 2023 per finanziare, in favore delle imprese che cessano o abbiano cessato l’attività produttiva, la cassa integrazione straordinaria (CIGS) finalizzata alla gestione degli esuberi di personale, propagando così il trattamento di sostegno già previsto ai sensi dell’art. 44 del DL n. 109/2018 (convertito con modificazioni dalla legge n. 130/2018). La relazione tecnica descrive lo stanziamento in parola quale misura di sostegno al reddito per i lavoratori nell’attuale situazione di crisi economico-energetica che si innesta nell’ambito della ripresa dell’attività economica dopo la nota emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19. Pur rilevando che lo stanziamento è definito in termini di limite di spesa, si osserva che la RT non fornisce informazioni circa le modalità di elaborazione della stima delle occorrenze finanziarie ai fini di una verifica della congruità dell’importo rispetto alle finalità perseguite.
Articolo 62
(Emolumento accessorio una tantum in favore del personale del pubblico impego)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Emolumento accessorio una tantum (comma 1) |
1.000,00 |
|
|
1.000,00 |
|
|
1.000,00 |
|
|
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
||||||||
Emolumento accessorio una tantum -effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
485,00 |
|
|
485,00 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa di euro 1.000.000.000, per il solo 2023, gli oneri posti dalla normativa vigente a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Tale incremento è finalizzato all’erogazione, esclusivamente per il 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza (comma 1). Il suddetto importo, comprensivo degli oneri contributivi e dell’IRAP, concorre a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico[4] (comma 2). Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale i predetti oneri, da destinare alla medesima finalità, sono posti a carico dei bilanci delle stesse amministrazioni (comma 3).
Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla disposizione appare limitato all’entità del disposto stanziamento.
Si rileva, tuttavia che la relazione tecnica non fornisce dati quantitativi a supporto della congruità dello stanziamento rispetto alle disposizioni introdotte, che individuano in termini predefiniti la misura del beneficio, rapportata all’1,5 per cento dello “stipendio” in godimento del personale interessato.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma precisando che il suddetto emolumento una tantum non è computabile agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall’ art. 2122 c.c.
Andrebbero quindi acquisiti i relativi dati ed elementi informativi di riscontro, pur rilevando che, dai meri dati complessivi del Conto annuale della p.a., lo stanziamento potrebbe rilevarsi in linea di massima congruo.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento della dotazione del Fondo per le pari opportunità per finanziamento piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne (comma 1) |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
Incremento della dotazione del Fondo per le misure anti-tratta di cui all’articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 209 (comma 2) |
2,00 |
7,00 |
7,00 |
2,00 |
7,00 |
7,00 |
2,00 |
7,00 |
7,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame, al comma 1 – modificando il dettato dell’art. 5 co. 3 del DL n. 93/2013 (convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2013) – dispone l’incremento di 10 milioni di euro annui, a decorre dall’anno 2023, del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (istituto dall’art. 19 co. 3 del DL n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006), al fine di potenziare le azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne. Le risorse del predetto Fondo, secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, passano così da 5 a 15 milioni di euro.
Al comma 2 dell’articolo in esame viene disposto lo stanziamento, a favore del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una somma pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023 e pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. La relazione tecnica precisa che si tratta di risorse da destinare ad interventi volti alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale (previsto dall’art. 18, co. 3-bis, del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286/1998, attuativo del Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all’art. 13 co. 2-bis della legge n. 228/2003), nonché alla realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità.
Al riguardo si ricorda che lo stanziamento in parola era stato già disposto dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 417 della legge n. 208/2015) in una misura pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Con riferimento ad entrambi gli interventi previsti dall’articolo in esame, non si formulano osservazioni tenuto conto che l’onere è limitato allo stanziamento previsto dalle disposizioni.
Ai fini di una valutazione della congruità dello stanziamento rispetto alle finalità perseguite, sarebbe comunque utile disporre di un quadro delle attività che concretamente saranno realizzate nell’ambito dei predetti piani e programmi, con l’indicazione delle necessità finanziarie riferibili a ciascuna di esse e delle risorse già disponibili per le ulteriori finalizzazioni.
Articolo 64
(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni modificano l’articolo 54-bis del DL 50/2017, ampliando la possibilità di ricorrere, da parte dei soggetti utilizzatori, all’istituto delle prestazioni occasionali.
In proposito, la RT conferma che la proposta di modifica normativa ha carattere espansivo per quanto concerne l’utilizzo dei contratti di prestazione occasionale (CPO), in quanto rende meno stringenti sia i limiti di importo (da 5.000 a 10.000 euro per gli utilizzatori), sia i limiti di forza lavoro (da 5 a 10 dipendenti) interessati; inoltre, contribuisce all’effetto espansivo della platea interessata l’introduzione di una maggiore flessibilità per il settore agricolo. D’altro canto, secondo la RT, ferma restando la domanda di lavoro, il maggior ricorso ai CPO farà diminuire, verosimilmente, il ricorso a contratti di altra natura (lavoro a tempo determinato, lavoro stagionale). In ogni caso, si avrebbe minor gettito contributivo per assicurazioni compensato dalle minori spese per prestazioni di sostegno al reddito (disoccupazione, cassa integrazione, ecc.).
L’articolo 54-bis, comma 16, del DL 50/2017 prevede che siano interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata INPS, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
Sulla base di tali considerazioni, pertanto, la relazione tecnica non ravvisa nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Tanto premesso, si ricorda che all’articolo 54-bis del DL 50/2017, ora novellato, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Si prende atto inoltre di quanto affermato dalla RT circa la sostanziale assenza di effetti per la finanza pubblica.
Si osserva peraltro che un più ampio ricorso al lavoro occasionale dovrebbe comportare – come già ipotizzato dalla stessa relazione tecnica – un minor utilizzo di contratti di altra natura (es: lavoro a tempo determinato, lavoro stagionale), che, alla luce delle maggiori agevolazioni concesse dai CPO, porterebbe a un minor gettito contributivo.
La relazione tecnica non fornisce tuttavia specifici elementi quantitativi a supporto della compensazione sul piano finanziario, ipotizzata dalla stessa RT, di tale minor gettito contributivo con risparmi di spesa riferiti a prestazioni sociali per sostegno al reddito. In proposito sarebbe quindi utile acquisire i relativi elementi informativi sottostanti tale assunzione di invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, in particolare con riguardo alla platea dei soggetti e agli importi retributivi e contributivi interessati.
Articolo 65
(Assegno unico universale)
Le norme modificano la disciplina dell'assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico, di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.
In particolare:
· si stabilisce che l’equiparazione del figlio maggiorenne disabile e a carico al figlio minorenne a carico ha carattere permanente invece di essere applicata per il solo anno 2022;
· si introduce un incremento dell'assegno con riferimento ai figli di età inferiore ad un anno ovvero, in una determinata ipotesi, di età inferiore a tre anni;
· si prevede che la maggiorazione dell’assegno riconosciuta per i figli con disabilità di età compresa tra i 18 e i 21 è sempre pari a quella spettante al figlio minorenne disabile mentre questa equiparazione dalla legislazione vigente è disposta per il solo anno 2022;
Le norme, inoltre, tenendo conto delle risultanze emerse dall’attività di monitoraggio relativa all’anno 2022 e dei conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, dispongono l’incremento delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 345,2 milioni di euro per l’anno 2023, di 457,9 milioni di euro per l’anno 2024, di 473,1 milioni di euro per l’anno 2025, di 480,3 milioni di euro per l’anno 2026, di 483,3 milioni di euro per l’anno 2027, di 486,3 milioni di euro per l’anno 2028 e di 489,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.
Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Incremento assegno unico |
345,20 |
457,90 |
473,10 |
345,20 |
457,90 |
473,10 |
345,20 |
457,90 |
473,10 |
La relazione tecnica ribadisce che le disposizioni prevedono un incremento del 50 per cento della quota dell'AUU per i minori nel primo anno di vita del figlio, e, per le famiglie con almeno 3 figli e valori ISEE fino a 40mila euro, lo stesso incremento per i soggetti fino a 3 anni compiuti.
Attualmente per ciascun figlio minorenne è prevista la corresponsione di un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, e si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Pertanto, l’incremento del 50 per cento dell’importo mensile spettante nel primo anno di vita ammonterebbe ad una cifra compresa tra 87,5 e 25 euro. Tale incremento verrebbe riconosciuto fino ai 3 anni compiuti, ma solo a partire dal terzo figlio in poi e per valori ISEE fino a 40.000 euro.
La platea dei possibili beneficiari di queste maggiorazioni è stata ricavata a partire dai dati presenti negli archivi amministrativi INPS relativi all'Assegno Unico Universale, con riferimento al periodo di competenza marzo-ottobre 2022. Quanto ai figli nel primo anno di vita, con riferimento alla media dei soggetti che hanno ricevuto nel periodo di competenza marzo-ottobre 2022 la quota prevista per i minori dell'Assegno unico, sono stati selezionati circa 369mila soggetti. Considerando prudenzialmente per essi la corresponsione dell'importo massimo della maggiorazione, pari a circa 94 euro al mese (a causa della rivalutazione annuale) nel 2023 ed incrementando il numero dei possibili beneficiari del 10 per cento per tener conto dei figli nel primo anno di vita presenti nei nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l'onere per questo primo collettivo di soggetti è stato stimato pari a 457,4 milioni di euro.
Per quanto concerne la maggiorazione riconosciuta fino ai 3 anni compiuti per i figli con età pari o superiore a un anno, limitatamente ai nuclei con tre o più figli e con livelli ISEE inferiori ai 40.000 euro, la platea dei beneficiari è stata stimata a partire dal numero medio mensile dei figli che risultavano ricevere il pagamento previsto per l' AUU appartenenti a nuclei con 3 o più figli, al netto dei soggetti con livello ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro (o con ISEE non presentato). Per quanto riguarda i soggetti con queste caratteristiche appartenenti alla fascia di età 1-3 anni compiuti, sono stati considerati mediamente circa 150.000 soggetti. Considerando prudenzialmente per essi la corresponsione dell'importo massimo dell'incremento, pari a circa 94 euro al mese nel 2023 ed incrementando il numero dei possibili beneficiari del 10 per cento per tener conto dei figli in questa fascia di età presenti nei nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l'onere per questo secondo collettivo di soggetti è stato stimato per il 2023 pari a 188,4 milioni di euro. Nel complesso quindi l'onere relativo alla modifica normativa proposta si stima pari a 645,8 milioni di euro per il 2023, pari a 683,9 milioni di euro per il 2024 e a 699,6 milioni di euro per il 2025.
La relazione tecnica, inoltre, evidenzia che le disposizioni rendono strutturali gli incrementi previsti nel 2022 sull'AUU dal decreto legge 73/2022 per i maggiorenni disabili.
La relazione ricorda che, per il solo anno 2022, il citato DL n. 73/2022 prevede il riconoscimento a tutti i figli a carico con disabilità, indipendentemente dall'età, dell'importo base dell' AUU previsto per i figli minorenni, ovvero 175 euro mensili a figlio: tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro o superiore. Nel decreto legge n. 73/2022 è stata inoltre disposta, limitatamente all'anno 2022, l'equiparazione della maggiorazione dell'importo base tra figli minorenni e figli maggiorenni sotto 21 anni: tale maggiorazione viene calcolata sulla base della condizione di disabilità ed è pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. Infine, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione (articolo 5 del decreto legislativo n. 230/2021) prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF, il decreto-legge dispone l'incremento di 120 euro al mese per l'anno 2022.
Considerando che il maggior onere relativo ai maggiorenni disabili e ai nuclei con disabili previsto dal decreto-legge 73/2022, riferito ai 10 mesi di vigenza della misura nell'anno 2022, è stato stimato pari a 136,2 milioni di euro, l'onere relativo all'estensione dei benefici suddetti anche per gli anni successivi, sulla base degli incrementi del costo della vita previsti, risulta pari a 175,4 milioni di euro per il 2023, a 185,7 milioni di euro per il 2024 e a 190 milioni di euro nel 2025.
La relazione tecnica, riporta una tabella che tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022 - che hanno evidenziato un trend di spesa inferiore agli stanziamenti di bilancio - e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, determina il maggior onere recato dalle norme ed esposto nel testo in esame e nel prospetto riepilogativo degli oneri.
Di seguito si presenta un estratto della tabella in questione.
(milioni di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
A) Stanziamento a legislazione vigente |
18.222,20 |
18.694,60 |
18.914,80 |
19.201,00 |
19.316,00 |
19.431,00 |
19.547,00 |
B) Previsioni aggiornate in esito al monitoraggio |
17.746,20 |
18.282,90 |
18.498,30 |
18.788,20 |
18.890,70 |
19.003,20 |
19.116,60 |
C) Eccedenza dello stanziamento |
476,00 |
411,70 |
416,50 |
422,80 |
425,30 |
427,80 |
430,40 |
D) Messa a regime benefici nuclei familiari con disabili |
175,40 |
185,70 |
190,00 |
192,90 |
194,1 |
195,30 |
196,50 |
E) Maggiorazione per i figli fino a tre anni |
645,80 |
683,90 |
699,60 |
710,20 |
714,50 |
718,80 |
723,10 |
F) Previsioni di spesa aggiornate con le modifiche del ddl di bilancio (B+D+E) |
18.567,40 |
19.152,50 |
19.387,90 |
19.681,30 |
19.799,30 |
19.917,30 |
20.036,20 |
G) Incremento dello stanziamento da finanziare (F-A) |
345,20 |
457,90 |
473,10 |
480,30 |
483,30 |
486,30 |
489,20 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione dell’onere proposta dalla relazione tecnica è coerente con le ipotesi ed i dati riportati nella relazione tecnica.
Articolo 66
(Congedo parentale)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Estensione congedi parentali- prestazione |
102,0 |
178,0 |
183,0 |
102,0 |
178,0 |
183,0 |
102,0 |
178,0 |
183,0 |
Estensione congedi parentali- contribuzione figurativa |
15,0 |
26,0 |
27,0 |
|
|
|
|
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame incrementano dal 30 all’80 per cento l’indennità per congedo parentale, nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio, per le lavoratrici dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2022.
La RT stima una platea di beneficiari di 140.400 unità, che sarebbero comunque ricorse all’istituto in questione, e una retribuzione di 1.526 euro mensili; a fini prudenziali la platea è stata ampliata di circa un terzo (45.000 soggetti) in base a un effetto espansione (soggetti che non sarebbero ricorsi al congedo parentale in assenza dell’incremento in esame).
Considerando lo sviluppo retributivo, lo stratificarsi degli accessi/generazioni e il profilo registrato nelle nascite nel recente periodo gli oneri possono essere così rideterminati, nell’ipotesi prudenziale dell’utilizzo dell’indennità elevata all’80% all’inizio del periodo di congedo parentale:
(milioni di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiore spesa per prestazioni |
102 |
178 |
183 |
Maggiore spesa per contribuzione figurativa |
15 |
26 |
27 |
Totale |
117 |
204 |
210 |
Con riferimento alle lavoratrici del pubblico impiego, in base alla RT dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.
Al riguardo, preso atto dei parametri forniti dalla RT, l’importo complessivo stimato appare sostanzialmente coerente con il procedimento di stima descritto. Peraltro, andrebbero esplicitati le ipotesi sottostanti alla definizione della contribuzione figurativa, che appare sottostimata rispetto alla prassi.
Infine, per quanto attiene al personale scolastico, appare utile acquisire l’avviso del Governo circa la prudenzialità dell’assunzione di invarianza degli oneri adottata dalla relazione tecnica: infatti, in teoria l’utilizzo del congedo parentale potrebbe essere esercitato continuativamente per l’intero periodo massimo fruibile (1 mese), mentre il limite sotto il quale possono essere effettuare le sostituzioni dei docenti assenti con personale in servizio è di 10 giorni.
Articolo 67
(Fondo per le periferie inclusive)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Istituzione del Fondo per le periferie inclusive per finanziare l’inclusione sociale delle persone con disabilità da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame dispone, al comma 1, l’istituzione del citato «Fondo per le periferie inclusive» nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare ai comuni con popolazione superiore ai 300 mila abitanti e finalizzato alla realizzazione di progetti che favoriscano l’inclusione sociale delle persone con disabilità e contrastino i fenomeni di marginalizzazione presenti nelle periferie urbane delle grandi città italiane, in linea con gli obiettivi tracciati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
La relazione tecnica precisa che, essendo 10 i comuni italiani con più di 300 mila abitanti, un contributo medio ammonterebbe a circa 1 milione di euro per ciascuna città.
Per i profili di quantificazione non si formulano osservazioni, considerato che l’onere risulta limitato all’entità delle risorse stanziate.
Ai fini di una valutazione della congruità dello stanziamento rispetto alle specifiche finalità perseguite con l’istituzione del Fondo, sarebbe comunque acquisire i dati e gli elementi sottostanti la determinazione dell’importo assegnato al fondo medesimo.
Il comma 2 dispone che le modalità attuative degli interventi (i tempi di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità, le relative modalità di erogazione del finanziamento e le eventuali forme di co-finanziamento, nonché i criteri per la valutazione delle proposte) siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità con delega in materia di disabilità.
Il comma 3 prevede – con decreto di cui al comma 1 – l’istituzione di un Comitato per la valutazione dei progetti, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede espressamente che ai suoi componenti non sia corrisposto alcun compenso, gettone di presenza, indennità o rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato. Nel prendere atto di tale indicazione, andrebbe confermata la possibilità di far fronte, a valere su risorse esistenti, alle spese prevedibili per le attività di segreteria e per il funzionamento del Comitato, stante la clausola di invarianza finanziaria.
Articolo 68
(Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Incremento Fondo per l’avvio delle opere indifferibili |
500 |
1000 |
2000 |
100 |
500 |
1000 |
100 |
500 |
1000 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che norme incrementano la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50, di complessivi 10 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, 3.000 per l'anno 2026 e 3.500 per l'anno 2027. Tale incremento è disposto per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
La relazione tecnica evidenzia che le norme introducono una procedura semplificata riguardante gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che siano oggetto di procedure di affidamento avviate nel 2023 e dispone la preassegnazione, su base semestrale, di un contributo del 10 per cento a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma precedente. La percentuale è calcolata sull'importo assegnato a ciascuno degli interventi con il relativo decreto di assegnazione originario. Descrivendo la procedura la relazione tecnica, fra l’altro, evidenzia, che le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l’inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti.
Nell’ambito delle norme è espressamente specificato che le risorse del fondo costituiscono limite di spesa e sono pertanto definiti meccanismi per stabilire la priorità in base alle quali i singoli progetti accedono alle risorse del Fondo.
Non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’accesso alle risorse del Fondo non costituisce diritto delle stazioni appaltanti, ma è consentita nel limite delle risorse del Fondo medesimo che costituiscono tetto di spesa.
Peraltro, come rilevato per altre disposizioni, che prevedono stanziamenti consistenti oltre il 2025, anche nel caso in esame, dato il rilevante ammontare della spesa disposta nel 2026 e nel 2027 - non essendo tali esercizi compresi nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, appare opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione circa il complessivo equilibrio, oltre il triennio di riferimento della manovra, tra oneri e mezzi di copertura, considerando le proiezioni ultratriennali degli effetti esposti nel quadro finanziario della manovra medesima.
Articolo 69
(Misure in materia di mezzi di pagamento)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo prevede l’innalzamento del tetto all’utilizzo del denaro contante da 1.000 euro a 5.000 euro (comma 1, lett. b)).
In proposito si rileva che il limite all’utilizzo del contante è stato oggetto negli anni di numerose modifiche (da ultimo: articolo 3, comma 6-septies, del D.L. n. 228 del 2021), finalizzate sia alla riduzione che all’innalzamento dello stesso. A tali interventi normativi, costantemente, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. In occasione della modifica operata dal DL n. 201 del 2011, articolo 12 (che riduceva il limite da 2.500 a 1.000 euro), la pertinente relazione tecnica, pur evidenziando l’utilità della prevista riduzione in funzione antielusiva, comunque non scontava effetti.
La relazione tecnica afferma che dalla disposizione ora in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In proposito, per quanto attiene ad effetti finanziari di carattere diretto, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che ai precedenti interventi normativi di limitazione al contante non sono mai stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Si dispone, inoltre, in tema di pagamenti elettronici, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 4-bis del decreto legge n. 179/2012 (pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione), esclusivamente in caso di mancata accettazione di pagamenti a mezzo di carta di pagamento (carta di debito, carta di credito e carte prepagate), di importo superiore ad euro 60 (in luogo di “qualsiasi importo”), da parte di soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali (comma 2).
In proposito si rileva che il citato articolo 4-bis è stato introdotto dall'art. 19-ter, comma 1, lett. b), D.L. n. 152/2021 e, successivamente, modificato dall'art. 18, comma 1, D.L. n. 36/2022, alle citate disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari.
La relazione tecnica afferma che, dal punto di vista finanziario, trattandosi di entrate da sanzioni meramente eventuali, non si stimano effetti finanziari differenziali.
In proposito, pur tenendo conto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il carattere eventuale delle sanzioni previste, andrebbe acquisita conferma che la disposizione non comporti variazioni rispetto a quote di gettito da sanzioni eventualmente scontate ai fini delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.
Articolo 70
(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||||||||||
Rifinanziamento contratti di sviluppo - programmi di sviluppo industriale (comma 1) |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
40,0 |
64,0 |
80,0 |
40,0 |
64,0 |
80,0 |
||||||||
Rifinanziamento contratti di sviluppo - programmi di sviluppo di attività turistiche (comma 1) |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
10,0 |
16,0 |
20,0 |
10,0 |
16,0 |
20,0 |
||||||||
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione rifinanzia i contratti di sviluppo, autorizzando la spesa di 160 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e di 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo industriale e agricolo nonché la spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e di 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche.
La relazione tecnica fornisce dati ed elementi statistico-amministrativi volti a dimostrare la congruità dello stanziamento rispetto al fabbisogno di rifinanziamento della misura agevolativa ed aggiunge che l’assegnazione è ripartita per il 70 per cento a fondo perduto e per il 30 per cento come finanziamento agevolato (che non impatta sull’indebitamento netto).
Un analogo rifinanziamento fu operato dal comma 202 della legge di bilancio per il 2019.
In proposito, si rileva preliminarmente che la misura agevolativa rifinanziata opera nel limite delle risorse disponibili, e dunque l’onere corrisponde allo stanziamento; inoltre, la relazione tecnica informa circa la congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della misura. Sotto questo profilo non si formulano dunque osservazioni.
Andrebbero peraltro acquisiti ulteriori chiarimenti circa gli effetti contabilizzati dal prospetto riepilogativo sui diversi saldi di finanza pubblica, sotto i seguenti profili:
a) per quanto riguarda l’indebitamento netto, la relazione tecnica informa che il 30 per cento dello stanziamento sarà impiegato quale finanziamento agevolato: tale componente non impatta sul saldo di indebitamento netto trattandosi di una “operazione finanziaria” ai sensi del SEC 2010. Tuttavia l’effetto sul saldo è inferiore al 70 per cento e in percentuale crescente (25, 40 e 50 per cento, nel triennio di riferimento): ciò, trattandosi di spesa in conto capitale, dovrebbe riflettere la dinamica di spesa attesa. Circa tale dinamica, sottostante la stima degli effetti ascritti alle disposizioni nel triennio, e i conseguenti effetti prevedibili oltre il 2025, andrebbero acquisiti i relativi elementi di valutazione;
b) per quanto riguarda il saldo di fabbisogno, gli effetti sono identici a quelli ascritti per l’indebitamento netto. Ciò riflette solo parzialmente i dati forniti dalla relazione tecnica, poiché le operazioni di finanziamento agevolato, pur non impattando sul saldo di indebitamento netto (come sopra illustrato), dovrebbero comunque risultare registrate sul saldo di fabbisogno, a meno che in ciascun esercizio sia attesa una perfetta compensatività delle somme in uscita con quelle in entrata.
Più in dettaglio, i finanziamenti agevolati (che la relazione tecnica quantifica nel 30% dello stanziamento) dovrebbero dunque, presumibilmente, essere neutrali sul saldo di indebitamento netto – in quanto “operazioni finanziarie” ai sensi del SEC 2010 - ma contabilizzati comunque sul saldo di fabbisogno (che segue il criterio contabile della cassa), posto che i finanziamenti pubblici alle imprese implicano uscite iniziali di cassa ed entrate successive di cassa.
Infatti nel precedente analogo rifinanziamento disposto dalla legge di bilancio per il 2019 (comma 202), il saldo di fabbisogno era allineato al saldo netto da finanziare mentre il solo indebitamento netto aveva un andamento differenziato. In ordine a tale profilo appare necessario acquisire ulteriori elementi informativi.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Oneri gestione manutenzione anche evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato (“RNA”) |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza una spesa per assicurare una fonte di copertura delle spese per il funzionamento e la manutenzione evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato ("RNA"), nonché della piattaforma incentivi.gov.it. A tale proposito non si formulano osservazioni, tenuto conto che l’onere è configurato come limite di spesa.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
Maggiori spese in conto capitale |
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||||||||||||||||
Incremento dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996 (commi 1 e 2) |
800,00 |
|
|
|
|
|
800,00 |
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||||||||
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 72 interviene sull’operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI, disposta dalla legge di bilancio 2022, prorogandola fino al 31 dicembre 2023 e – a tal fine – rifinanzia il fondo di 800 milioni di euro per il 2023.
La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che la proroga si rende necessaria in considerazione del perdurare delle esigenze di liquidità e di investimento delle imprese, specie volte all’efficientamento e alla diversificazione delle fonti di energia, ed è coerente con la recente proroga al 31 dicembre 2023, disposta dalla Commissione europea, del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina del 23 marzo 2022. Considerata quindi l’estensione del regime potenziato per tutto il 2023, ovvero sia della disciplina transitoria di “phasing out” sia di quella emergenziale, la previsione stabilisce, sulla base delle stime del Gestore del Fondo Mediocredito Centrale, il limite massimo di impegni assumibili da parte del Fondo, assistito da garanzia di ultima istanza dello Stato, per l’anno 2023, in 225 miliardi di euro, di cui 180 miliardi di euro di stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2022 e 45 miliardi di euro di nuove potenziali garanzie concedibili nel corso del prossimo esercizio finanziario.
Per quanto riguarda l’entità degli stanziamenti, si rileva che i meccanismi di garanzia dovrebbero operare nel limite delle risorse disponibili: in proposito non si formulano quindi osservazioni, pur rilevando che la RT non fornisce indicazioni esaustive sulle valutazioni alla base dell’incremento disposto, limitandosi ad affermare che la previsione stabilisce, sulla base delle stime del Gestore del Fondo MCC, il limite massimo di impegni assumibili da parte del Fondo in 225 miliardi di euro per l’anno 2023, di cui 180 miliardi di euro di stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2022 e 45 miliardi di euro di nuove potenziali garanzie concedibili nel corso del prossimo esercizio finanziario.
Con specifico riguardo agli effetti sui saldi di finanza pubblica ascritti alle disposizioni, si osserva che l’importo stanziato ad incremento del Fondo di garanzia PMI è scontato soltanto con riguardo al saldo netto da finanziare ed all’indebitamento netto. Pur rispondendo tale iscrizione alla prassi seguita in relazione ai finanziamenti del Fondo medesimo (che concede garanzie qualificate come “standardizzate”), andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo alla prudenzialità della mancata previsione di effetti sul saldo di cassa, per esborsi connessi almeno ad una percentuale ritenuta probabile sulla base del prevedibile andamento, quantitativo e temporale, delle escussioni.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese corrrenti |
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||||||||
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5 |
10 |
|
5 |
10 |
|
5 |
10 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma proroga al 31 dicembre 2023 la disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, e ridetermina l'importo massimo entro cui il suddetto credito d'imposta è riconosciuto. A tal fine il limite di spesa ivi prevista è fissato in misura pari a 10 milioni per il 2024 e incrementato di 5 milioni nel 2023.
La relazione tecnica, oltre ad illustrare la norma, informa che l'efficienza della misura in esame è stata oggetto di una recente analisi: infatti, secondo l'Osservatorio PMI Euronext a cura di IR Top Consulting, la misura ha fornito una spinta significativa per le quotazioni sul mercato Euronext Growth Milano che ha registrato, da gennaio 2018 a dicembre 2021, 122 IPO (Offerta pubblica iniziale). In questo periodo, le PMI hanno rappresentato circa 1'80% delle IPO complessive.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.
Articolo 74
(Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy (comma 1) |
5,00 |
95,00 |
|
5,00 |
40,00 |
50,00 |
5,00 |
40,00 |
50,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 95 milioni per il 2024, rimandando ad uno o più decreti del Ministro delle imprese ed il made in Italy, la definizione dei settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo, nonché il riparto delle risorse.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto l’onere è configurato come limite massimo di spesa.
Circa gli effetti ascritti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, pur rilevando che la dinamica è coerente con la natura di conto capitale della spesa, si rileva che la RT non esplicita la dinamica di spesa oltre il triennio.
Articolo 75
(Garanzia a favore di progetti del Green New Deal)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede che le risorse disponibili sul fondo di cui all’articolo 1, comma 85, della legge n. 160/2019, per l’anno 2023, siano destinate alla copertura delle garanzie di cui all’articolo 64, commi 2 e 5, del D.L. n. 76/2020, nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE pari a 3.000 milioni di euro nell’ambito dell’operatività “Green New Deal”.
La relazione tecnica chiarisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le risorse destinate a copertura delle garanzie concesse da SACE insistono sul fondo di cui sopra, che per il 2023 stanzia 1.420 milioni di euro da destinarsi alle diverse tipologie di operazioni finanziarie, tra cui le garanzie oggetto della disposizione.
In proposito si prende atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, evidenziando la necessità di ulteriori elementi informativi riguardo all’effettiva disponibilità delle risorse del fondo di cui alla legge 160/2019, alla luce dei complessivi impegni esistenti a legislazione vigente a carico dello stesso. Andrebbe inoltre confermato che gli effetti sui saldi correlati alla destinazione del fondo prevista dalla norma in esame sia coerente con gli effetti scontati nelle previsioni tendenziali in relazione all’utilizzo delle risorse in questione.
Articolo 76
(Fondo per la sovranità alimentare)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo per la sovranità alimentare (comma 1) |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la Sovranità Alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, rimandando ad uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di natura non regolamentare, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto l’onere è configurato come limite massimo di spesa.
Articolo 77
(Fondo per l’innovazione in agricoltura)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Fondo per l’innovazione in agricoltura |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame istituisce, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo per la digitalizzazione agricola con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e ne disciplina l’utilizzo.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che la norma viene espressa in termini di limite massimo di spesa.
Articolo 78
(Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo acquisito di beni alimentari prima necessità dei soggetti con soggetti ISEE non superiore a 15.000 euro (comma 1) |
500,00 |
|
|
500,00 |
|
|
500,00 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame istituisce presso il Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante. Si rinvia a un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione di criteri e modalità di individuazione dei titolari del beneficio e il relativo ammontare, nonché le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto l’onere è configurato come limite massimo di spesa.
Articolo 79
(Disposizioni in materia di revisione prezzi)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Incremento Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti |
1.100,0 |
500,0 |
|
500,0 |
500,0 |
150,0 |
500,0 |
500,0 |
150,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono norme volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori.
In particolare, si prevede l’adozione di prezzari aggiornati e i maggiori importi sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento. In caso di insufficienza delle risorse, per l’anno 2023 le stazioni appaltanti, che non abbiano avuto accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e al Fondo per l’adeguamento dei prezzi nel 2022, accedono al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche nei limiti delle risorse al medesimo assegnate, ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l’anno 2023 e 500 milioni per l’anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa.
Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico delle richieste presentate, fino a concorrenza del citato limite di spesa. Tali disposizioni si applicano anche ai lavori i cui bandi o avvisi sono pubblicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili. Per tali appalti e accordi quadro, la soglia del riconoscimento dell’incremento dei prezzi è rideterminata nella misura dell’80 per cento.
In proposito, la RT ipotizza un importo dei SAL nel corso del 2023 nell’ordine di 40,3 miliardi di euro e un incremento medio dei costi del 20% rispetto alla data dell’offerta, con maggiori oneri a carico degli operatori economici quantificabili in oltre 8 miliardi di euro. La stima della copertura necessaria è fissata al 10% (circa 4,03 miliardi di euro) e le cifre rinvenienti da ribassi d’asta e imprevisti circa 3,12 miliardi di euro. Vanno anche aggiunti circa 500 milioni relativi ai maggiori oneri per il caro materiali sulle opere civili di competenza di RFI.
Pertanto, alla luce dei dati e delle considerazioni esposte, l’incremento del fondo è stato determinato in 1.100 milioni di euro per l’anno 2023 e 500 milioni di euro annui per l’anno 2024.
In base alla ricostruzione operata dalla RT e tenendo conto che l’onere si limita allo stanziamento previsto, non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 80
(Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Istituzione Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti |
100,00 |
60,00 |
|
|
|
30,00 |
|
|
30,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma disciplina le infrastrutture che non sono oggetto di talune altre discipline speciali, ossia quelle che non sono prioritarie ai sensi del codice dei contratti pubblici, non sono finanziate dal Fondo sviluppo e coesione o dai fondi strutturali europei, non sono comprese nel PNRR o nel PNC, non sono incluse nei contratti di programma MIT-RFI e MIT-ANAS.
Per il finanziamento delle infrastrutture così individuate, è istituito presso il MIT il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per il 2023 e di 60 milioni di euro per il 2024, cui si aggiungono, eventualmente, le risorse derivanti da revoche di finanziamenti che dovessero essere disposte ove ne sussistano i presupposti.
Con decreto del MIT di concerto col MEF sono stabiliti gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese ed è disposta la pianificazione e la programmazione delle infrastrutture citate. Con altri analoghi decreti ministeriali sono individuati gli interventi da finanziare a valere sul FIAR e la disciplina attuativa.
La norma individua altresì talune attività (studio e analisi, messa in sicurezza di ponti e viadotti, riqualificazione urbana e decoro urbano) alle quali sono finalizzate specifiche quote, individuate in percentuale, del FIAR medesimo.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle singole disposizioni e ne afferma il carattere ordinamentale, privo di effetti sui saldi di finanza pubblica, eccetto che per l’istituzione del FIAR, in merito al quale afferma che l’onere corrisponde alla dotazione del Fondo.
In proposito, si rileva preliminarmente che la disposizione istitutiva del FIAR reca oneri limitati all’entità dello stanziamento, come confermato anche dalla relazione tecnica, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni, tenuto conto che i fabbisogni di finanziamento cui il Fondo fa fronte sono modulabili e programmabili sulla base delle risorse disponibili.
Circa gli effetti ascritti alla norma medesima dal prospetto riepilogativo, non si formulano osservazioni tenuto conto che la differenza fra il saldo netto da finanziare, da un lato, e i saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, dall’altro, riflettono la presumibile velocità di spesa attesa per gli interventi da finanziare: circa tale dinamica di spesa, e i conseguenti effetti attesi sui saldi di cassa oltre il triennio, sarebbe utile acquisire informazioni.
In merito alle ulteriori disposizioni, di carattere ordinamentale o volte a finalizzare quote di risorse già destinate a spesa, non si formulano osservazioni.
Articolo 81
(Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento fondo da destinare al Trasporto pubblico locale a compensazione dei minori ricavi tariffari (comma 1) |
100,0 |
250,0 |
|
100,0 |
250,0 |
|
100,0 |
250,0 |
|
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Completamento linea C di Roma Capitale (comma 2) |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
30,0 |
50,0 |
20,0 |
30,0 |
50,0 |
20,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame al comma 1, incrementano di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l’anno 2024 il Fondo, di cui all’articolo 200 del DL 34/2020, al fine di contribuire alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico imposte in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Al riguardo, la RT afferma che il fabbisogno 2020 è stato integralmente coperto e che, a titolo di anticipazione, sono già stati ripartiti ed erogati alle regioni 724 mln di euro per la compensazione minori ricavi tariffari 2021. Allo stato attuale, a fronte di un fabbisogno per il 2021 di circa 1.569 milioni di euro, risultante dai dati certificati trasmessi dalle aziende di settore alla Banca dati dell’Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile, è garantita una copertura di circa 724 milioni di euro con una necessità residua di circa 845 milioni di euro.
Ciò premesso, si rileva preliminarmente che l’onere in esame, si configura come un contributo dello Stato per compensare la riduzione dei ricavi tariffari e che lo stesso risulta limitato allo stanziamento previsto. Per tali aspetti non si hanno quindi osservazioni da formulare.
Peraltro, atteso che resta ancora, come affermato dalla RT, per il 2021 una necessità residua di circa 845 milioni di euro, appare utile acquisire chiarimenti circa la sostenibilità per le aziende di trasporto pubblico locale dei mancati ricavi corrispondenti al predetto importo.
In relazione al comma 2, si evidenzia che le disposizioni autorizzano la spesa, finalizzata al completamento della Linea C di Roma, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di 500 milioni per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di 450 milioni per l'anno 2032. Tali importi, pari complessivamente a 2,2 miliardi, costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte. Agli eventuali maggiori costi per materiali necessari per la realizzazione dell'opera, provvedono Roma Capitale e Regione Lazio.
Alla luce di tali previsioni, non vi sono osservazioni da formulare essendo l’onere limitato agli stanziamenti disposti dalle norme, pur rilevando che la relazione tecnica non esplicita la dinamica di spesa oltre il triennio, scontata ai fini dell’impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. In proposito appare utile acquisire i relativi dati nonché elementi di valutazione dal Governo ai fini di una verifica del complessivo equilibrio tra oneri e mezzi di copertura anche oltre il triennio 2023-2025, in considerazione del fatto che la spesa più rilevante si determina negli esercizi successivi a tale periodo.
Articolo 82
(Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Risorse a favore della società Stretto di Messina S.p.A. (comma 7) |
50,00 |
|
|
50,00 |
|
|
50,00 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma qualifica il collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente ed opere connesse quale opera prioritaria e di preminente interesse nazionale[5] (comma 1). Sono altresì sospesi i giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi, sorti per effetto dell’originario accantonamento del progetto, nel periodo di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, riservati alla procedura transattiva di cui al comma 4 (comma 2).
Entro il suddetto termine di 90 giorni: a) la Società Stretto di Messina S.p.A., attualmente in stato di liquidazione e che ha avuto fino al 2013 il mandato per la progettazione, realizzazione e gestione dell'opera, sottoscrive[6] l'integrale rinuncia al contenzioso nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa (comma 3); b) la Società è, altresì, autorizzata[7] a definire la rinuncia al contenzioso da parte del contraente generale e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa. Dalla definizione della rinuncia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).
Alla scadenza del predetto termine, indipendentemente dall’esito delle procedure transattive, viene revocato[8] lo stato di liquidazione della Società e il Commissario liquidatore resta in carica in qualità di Commissario straordinario del Governo nelle more della nomina degli organi sociali[9]. A tal fine, il Commissario straordinario si avvale della dotazione di mezzi e personale della Società (commi 5 e 6).
Viene, infine, autorizzata la spesa di euro 50.000.000 per il 2023 da trasferire a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e ad ANAS S.p.A., in proporzione alla quota di partecipazione nella Società, al fine di sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale (comma 7).
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che dai commi da 1 a 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Precisa, inoltre, che gli oneri derivanti dal comma 7 trovano parziale copertura mediante la riduzione, per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2023, dell'autorizzazione di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, iscritta nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul capitolo 7008 "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del ecc." P.G. Tale riduzione è disposta in sezione II del presente disegno di legge di bilancio.
Al riguardo, sotto il profilo della quantificazione degli effetti finanziari, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla norma (comma 7) appare limitato alla disposta autorizzazione di spesa.
Per quanto attiene alle ulteriori disposizioni dell’articolo, si prende atto delle considerazioni della relazione tecnica riguardo alla loro non onerosità e si prende atto inoltre della clausola di cui al comma 4, in base alla quale dalla definizione della rinuncia al contenzioso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Non si formulano quindi osservazioni nel presupposto che eventuali effetti finanziari assumerebbero carattere indiretto.
Articolo 83
(Sospensione dell'aggiornamento biennale sanzioni amministrative previsto dal codice della strada)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione sospende, per gli anni 2023 e 2024, l’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per le violazioni del codice della strada.
Si rammenta che l’articolo 195, comma 3, del codice della strada prevede l’aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI). Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari
La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri, in quanto l'introito derivante dalle sanzioni ha carattere eventuale e aleatorio, non determinabile ex ante.
Si osserva che – da quanto affermato dalla relazione tecnica – parrebbe desumersi che le maggiori entrate connesse agli aggiornamenti degli importi delle sanzioni in esame non risultino scontate nelle previsioni generali tendenziali di finanza pubblica.
Ciò posto, andrebbe precisato se tale mancata inclusione riguardi, in generale gli aggiornamenti di tutte le sanzioni amministrative di carattere pecuniario, data la non prevedibilità ex ante degli stessi.
Più specificamente, con riguardo alla norma in esame, al fine di suffragare l’assunzione di neutralità della stessa, andrebbe altresì acquisita conferma dal Governo che né lo Stato né gli altri enti competenti (per es. i comuni) abbiano scontato nei propri bilanci proventi riferibili all’aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie del codice della strada.
Articolo 84
(Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026)
Le norme prevedono misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.
Una prima modifica riformula il comma 2 dell’articolo 3 del decreto legge per indicare che il Piano complessivo delle opere ricomprende anche le opere individuate con apposito decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport (comma 1).
Si dispone, poi, che i rifinanziamenti disposti ai sensi della legge n. 234/2021 dell’autorizzazione di spesa indicata dall’art. 1, comma 18, della legge n. 160/2019, sono destinati al finanziamento del fabbisogno residuo del citato Piano complessivo delle opere (comma 2).
A tali fine si autorizza la spesa di 120 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milioni per l’anno 2025 e 140 milioni per l’anno 2026 ai fini della copertura del fabbisogno del citato Piano e per ulteriori eventuali opere (comma 3). E’ conseguentemente ridotto per i medesimi importi il Fondo per l’avvio di opere indifferibili istituito dall’art. 26, comma 7, del decreto legge n. 50/2022 (comma 4).
Infine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a trasferire alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa la somma massima annua di 14 milioni di euro per consentire lo svolgimento, anche per tali anni, delle funzioni a questa attribuite utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della sopra citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche e di ulteriori opere (comma 3) |
|
120 |
140 |
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120 |
140 |
|
120 |
140 |
Minori spese in conto capitale |
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||||||||
Riduzione Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7-quater del DL n. 50/2022 (comma 4) |
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120 |
140 |
|
120 |
140 |
|
120 |
140 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare riguardo agli effetti iscritti nel prospetto riepilogativo. In merito al comma 5, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a trasferire alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa la somma massima annua di 14 milioni di euro per consentire lo svolgimento, anche per tali anni, delle funzioni a questa attribuite, andrebbe acquisita conferma della disponibilità delle relative risorse nonché indicazioni riguardo alla compatibilità della prevista dinamica di spesa rispetto a quanto previsto nei tendenziali in relazione all’utilizzo delle medesime risorse.
Articolo 85
(Sostegno del settore dell’autotrasporto)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Contributo per mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore (comma 1) |
200,0 |
|
|
200,0 |
|
|
200,0 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, la norma autorizza la spesa di 200 milioni per il 2023 quale contributo alle imprese di trasporto per mitigare gli incrementi di prezzo del gasolio (in veicoli euro 5 o superiori), nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, demandando l’attuazione a un decreto ministeriale. La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.
In proposito non si formulano osservazioni tenuto conto che l’onere è configurato come limite di spesa e che la misura agevolativa può essere modulata sulla base delle risorse disponibili.
Articolo 86
(Finanziamento terzo lotto costruttivo Torino-Lione)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza (previa delibera CIPESS da assumere entro il 31 marzo 2023) l’avvio della realizzazione del lotto costruttivo n. 3 della linea ferroviaria Torino-Lione e prevede che, dal 2024, ogni anno il Ministero delle infrastrutture proponga al CIPESS di destinare i contributi versati dall’UE alla società TELT per la predetta linea ferroviaria in via prioritaria ai lotti costruttivi o ad altri interventi previsti nel contratto di programma MIT-RFI.
Il lotto 3, si rammenta, concerne il Tunnel di base, sul quale interviene anche il successivo articolo 87.
La relazione tecnica informa che la disposizione, in relazione al rifinanziamento disposto in sezione II del presente disegno di legge di bilancio per complessivi 1.231 milioni di euro e alla disponibilità di 51,32 milioni di euro già stanziati per l'intervento[10], concerne il terzo lotto costruttivo, del valore di 1.274,32 milioni di euro[11]. È disposta quindi l'adozione di apposita delibera del CIPESS, ai sensi della richiamata normativa concernente lotti costruttivi, su proposta del MIT, entro il 31 marzo 2023.
In proposito si osserva che la disposizione prevede l’avvio di un’opera il cui fabbisogno finanziario è configurato come limite di spesa complessivo, che - in particolare - la delibera CIPESS n. 3/2022, nella tavola 1, espone per il lotto 3 un costo complessivo di 1.274,32 milioni (corrispondentemente a quanto indicato dalla relazione tecnica alla disposizione in esame), che – infine – la relazione tecnica indica le fonti di finanziamento di detto fabbisogno (peraltro in misura lievemente eccedente), delle quali la maggior parte (1.231 milioni di euro) è ascrivibile a un rifinanziamento in sezione II: la norma in base alla RT non risulta dunque suscettibile di produrre effetti finanziari ulteriori rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente.
Il rifinanziamento, si evidenzia, è integralmente riscontrabile dall’allegato conoscitivo alla RT (AC 643) su “Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente”: detto allegato, fra i rifinanziamenti riferiti all’UdV 2.4, include un rifinanziamento per la “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione” (capitolo 7532/1) il quale, sommando le annualità fino al 2029 (scad. variazione), risulta appunto pari a 1.231 milioni. Corrispondentemente, nell’allegato tecnico per azioni e capitoli dello stato di previsione del MIT, con riferimento al capitolo 7532[12], che espone gli stanziamenti per il solo triennio di riferimento si può riscontrare il rifinanziamento di 91 milioni per il 2024 e di 120 milioni per il 2025, dati che risultano allineati con il sopraindicato allegato conoscitivo.
Nelle note integrative riferite alla missione 2.4. non si rilevano elementi informativi ulteriori.
Prendendo atto dei predetti elementi e di quanto riferito dalla RT; non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione sulla disposizione, volta ad autorizzare l’avvio dell’intervento.
Non si formulano altresì osservazioni circa le restanti disposizioni che si limitano a individuare le finalizzazioni prioritarie di future disponibilità finanziarie nel quadro di risorse già comunque destinate a spesa a legislazione vigente.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Finanziamento delle opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione |
|
50,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma autorizza la spesa di 50 milioni per il 2024, 100 milioni per il 2025 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per il finanziamento di due tratte nazionali di accesso al tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione e dispone modificazioni di coordinamento al contratto di programma MIT-RFI.
La sezione II del disegno di legge di bilancio espone la predetta autorizzazione di spesa (fra gli effetti finanziari della Sezione I) al capitolo[13] 7532/MIT, per le annualità 2024 e 2025, mentre le annualità successive esulano dal triennio di riferimento e non sono dunque esposte.
La relazione tecnica descrive le disposizioni evidenziando che le stesse sono finalizzate a consentire l'accesso ai contributi dell'Unione europea per finanziare le opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino Lione per l'opera "Cintura di Torino e connessione al
collegamento Torino-Lione opere prioritarie" e per l'opera "Adeguamento linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana".
In proposito, si rileva preliminarmente che l’onere risulta limitato all’entità dello stanziamento e sotto questo profilo non si formulano osservazioni.
In merito agli effetti finanziari esposti nel prospetto riepilogativo, si rileva che la spesa – come avviene di frequente per le spese in conto capitale – ha effetti differenziati sui tre saldi. In particolare lo stanziamento è registrato sul solo saldo netto da finanziare e per gli anni 2023-2025, mentre non risultano esposti effetti di spesa sugli altri due saldi: ciò sarebbe coerente con l’ipotesi che prima dell’anno 2026 non sia attesa alcuna spesa, posto che il saldo di fabbisogno registra le uscite di cassa e l’indebitamento registra i pagamenti per stati di avanzamento.
In mancanza di chiarimenti, sul punto, da parte della relazione tecnica, tenuto conto che il precedente articolo 86 autorizza l’avvio del lotto 3 nel 2023 e la sua relazione tecnica dà conto della disponibilità delle relative fonti di finanziamento, risulta necessario acquisire elementi circa la tempistica attesa per la realizzazione delle opere finanziate dal presente articolo, che sono connesse al medesimo lotto 3 (tunnel di base della Torino-Lione), ciò al fine di poter valutare gli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
Articoli 88-92
(Finanziamenti in materia di trasporti)
Il prospetto riepilogativo ascrive elle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Realizzazione lotti funzionali nuovo asse viario Sibari-Catanzaro SS 106 Jonica (articolo 88) |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
|
50,0 |
|
|
50,0 |
Realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016 (articolo 89) |
50,0 |
100,0 |
100,0 |
|
20,0 |
40,0 |
|
20,0 |
40,0 |
Potenziamento, riqualificazione e adeguamento della SS 4 Salaria (articolo 90) |
50,0 |
100,0 |
100,0 |
|
10,0 |
30,0 |
|
10,0 |
30,0 |
Risorse a favore della RFI spa per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi (articolo 91) |
22,0 |
|
|
22,0 |
|
|
22,0 |
|
|
Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico di Peschiera (articolo 92) |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
|
50,0 |
|
|
50,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono una serie di autorizzazioni di spesa in materia di trasporti.
In particolare, vengono stanziati:
· in favore della Strada statale 106 jonica, 3.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di euro per l’anno 2027, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per l’anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037 (articolo 88);
· per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016, 50 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 50 milioni di euro per il 2027 (articolo 89);
· in favore della Strada statale n. 4 Salaria, 50 milioni di euro per l’anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026 (articolo 90);
· in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi, 22 milioni di euro per l’anno 2023 (articolo 91);
· per la messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 (articolo 92).
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti.
Articolo 93
(Incremento dell’indennità di pronto soccorso)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma - con riferimento al personale medico dirigente e a quello del comparto sanità, dipendenti del SSN ed operanti nei servizi di pronto soccorso – incrementa le risorse destinate alla relativa indennità[14] di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, nei limiti degli importi annui lordi di 60 milioni di euro per la dirigenza medica e di 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità, in ragione dell’effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 (comma 1). Alla copertura dei relativi oneri, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Si rileva che la norma, cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, pone un onere permanente e di natura obbligatoria (costo del personale) a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. In tal senso, andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a dimostrare che la finalizzazione di una quota di risorse non pregiudichi il raggiungimento di altre finalità cui le risorse erano preordinate a legislazione vigente.
Si evidenzia che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.
La norma autorizza la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel “Piano di contrasto all’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025” su cui è in corso di definizione l’Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Detta somma è ripartita sulla base dei criteri da definirsi con Intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni. Le risorse non sono aggiuntive poiché agli oneri derivanti dalla norma si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale, in particolare sugli importi destinati alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
L’art. 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996, prevede che il CIPE (ora CIPESS), su proposta del Ministero della Salute, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, possa vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale ad obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano Sanitario Nazionale, assegnando alle Regioni le risorse per la predisposizione di specifici progetti ai sensi del comma 34-bis del medesimo art. 1. Tale componente del finanziamento del SSN (evidenziata nel decreto di riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno di riferimento) è oggetto di un ulteriore decreto (ripartizione delle quote vincolate agli obiettivi del Piano sanitario nazionale). L’Intesa 153/CSR del 4 agosto 2021 di riparto delle quote vincolate agli obiettivi del Piano sanitario nazionale per il 2021 ha destinato 40 mln di euro agli interventi di rafforzamento del Piano nazionale Antimicrobico.
Va evidenziato che la disposizione in commento indica che la somma di 40 mln per ciascun anno del triennio 2023-2025 è ripartita sulla base di criteri da definirsi con Intesa (in corso di perfezionamento) da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni.
La relazione illustrativa precisa, inoltre, che la mancanza di risorse specifiche dedicate esclusivamente alla realizzazione della strategia di contrasto all’Antimicrobica-resistenza (AMR) ha causato significativi ritardi nell’attuazione di quanto previsto nel PNCAR 2017-2020, e che la quota di 40 milioni di euro destinata alle attività 2021 non è stata ancora stanziata e, pertanto, le attività a contrasto all’AMR previste dalle regioni/PA in questo ambito per l’anno 2021 non sono state ancora svolte.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica riporta il prospetto del finanziamento ipotizzato per i primi 3 anni (pari, come detto a 40 mln per ciascun anno del triennio 2023-2025) per il parziale rimborso alle Regioni delle spese sostenute per la realizzazione di interventi per il contrasto dell’AMR, suddivise per macroaree di attività e considerando solo gli interventi che hanno mostrato il miglior rapporto costo beneficio anche in termini economici, secondo le seguenti tabelle.
I anno (2023)
Voce di spesa |
Costo/anno (milioni di euro) |
Programmi per migliorare l’igiene delle mani nelle strutture assistenziali |
22,99 |
Programmi di stewardship |
12,26 |
Programmi di igiene in strutture sanitarie |
4,60 |
Campagne di informazione |
0,15 |
Totale |
40,00 |
II anno (2024)
Voce di spesa |
Costo/anno (milioni di euro) |
Programmi per migliorare l’igiene delle mani nelle strutture assistenziali |
22,99 |
Programmi di stewardship |
12,26 |
Programmi di igiene in strutture sanitarie |
4,60 |
Campagne di informazione |
0,15 |
Totale |
40,00 |
III anno (2025)
Voce di spesa |
Costo/anno (milioni di euro) |
Programmi per migliorare l’igiene delle mani nelle strutture assistenziali |
22,99 |
Programmi di stewardship |
12,26 |
Programmi di igiene in strutture sanitarie |
4,60 |
Campagne di informazione |
0,15 |
Totale |
40,00 |
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita conferma, della disponibilità delle risorse, senza pregiudizio di altre attività già programmate o avviate sulle medesime.
Articolo 95
(Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo riconosce in favore delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale un livello di remunerazione aggiuntivo nel limite di 150 milioni di euro su base annua.
La norma presenta il suddetto stanziamento in analogia e continuità con quanto già disposto in via sperimentale, dal 1 ° settembre 2021 al 31 dicembre 2022, dall’art. 20, commi 4, 5 e 6, del DL n. 41/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021) per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale. Per questa sperimentazione erano state stanziate risorse pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021 e a 150 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sulle quote del FSN vincolate.
La misura di tale nuovo finanziamento è stabilita con decreto interministeriale, comunque entro il limite di spesa di 150 milioni su base annua. Sul punto non si hanno osservazioni da formulare, in quanto l’onere è configurato come tetto massimo di spesa.
La relazione tecnica precisa che la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trova copertura a valere sulle risorse destinate dal Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, come stabilito dall’art. 1, commi 34 e 34-bis della legge n. 662/1996. In proposito, in analogia a quanto indicato con la Nota della RGS del 14 aprile 2021 riferita alla sperimentazione di cui al citato DL n. 41/2021, è opportuno acquisire anche in questo caso conferma della disponibilità delle risorse sulle quote del FSN vincolate, sulle quali sono posti gli oneri derivanti dalla norma in esame.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Incremento del Fondo sanitario nazionale standard di cui all’art. 1 co. 258 della legge n. 234/2021 anche per fronteggiare rincaro costo energia (comma 1) |
2.150,00 |
2.300,00 |
2.600,00 |
2150,00 |
2.300,00 |
2.600,00 |
2150,00 |
2.300,00 |
2.600,00 |
Incremento del Fondo di cui all’art. 1 co. 447 della legge n. 178/2020 da destinare all’acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 (comma 2) |
650,00 |
|
|
650,00 |
|
|
650,00 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo prevede, al comma 1, l’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato (di cui all’art. 1 comma 258, L. n. 234/2021) nelle seguenti misure: 2.150 milioni di euro per l’anno 2023 (di cui 1.400 milioni di euro da destinarsi ai maggiori costi determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche), di 2.300 milioni di euro per l’anno 2024 e di 2.600 milioni di euro a decorrere dal 2025.
La legge di Bilancio n. 234/2021 (art. 1, comma 258) per il 2022 ne aveva fissato, da ultimo, il livello complessivo in €124.061 milioni per il 2022, €126.061 milioni per il 2023 e €128.061 milioni a decorrere dall’anno 2024, mantenendo ferma l’applicazione delle disposizioni legislative in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.
Per il 2023, l’incremento è destinato a contribuire all'aumento dei costi energetici, non preventivabile al momento della definizione del fabbisogno sanitario relativo all'anno 2022.
La compensazione di tale aumento è stata altresì prevista dal D.L. 144/20229 (art. 5, co. 3, 4 e 6, cd. Aiuti-ter, L. n. 175/2022) per un complesso di risorse pari a 1.400 milioni di euro. Il totale delle risorse a legislazione vigente per il 2022, per le finalità di compensazione dei maggiori costi energetici, ammonta complessivamente a 1.600 milioni di euro, tenuto conto della previsione del precedente incremento di 200 milioni di euro già fissato dal DL. 50/202210 (art. 40, comma 1, del cd. DL. Aiuti Energia, L. 91/2022).
Tali risorse compensative sono state perciò già assegnate per il 2022 agli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto del monitoraggio dei conti del settore sanitario, di cui 1.000 milioni risultavano già appostati a bilancio dalla legge di assestamento 2022 (L. n. 111/2022).
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma. Non si formulano osservazioni in proposito, tenuto conto che l’onere è formulato come limite di spesa.
Al comma 2 è disposto l’incremento di 650 milioni di euro per l’anno 2023 del Fondo destinato all’acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. Il Fondo in parola era stato istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dalla legge di bilancio per il 2021 (all’art. 1 comma 447 della legge n. 178/2020), con dotazione iniziale di 400 milioni di euro per il 2021, e da ultimo, con la legge di bilancio per il 2022, era stato incrementato di 1.850 milioni di euro.
La relazione tecnica precisa che l’importo della nuova spesa (650 milioni) è valutato per i primi 5 mesi dell’anno 2023 e che è stato stimato in considerazione del costo dei farmaci e delle dosi di vaccino prodotte dalle aziende farmaceutiche per le quali sono già stati assunti impegni a livello comunitario, nell’ambito delle procedure centralizzate gestite dalla Commissione europea. Sul punto non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato all’autorizzazione di spesa.
Non sono peraltro fornite dalla relazione tecnica indicazioni riguardo alla congruità degli importi stanziati rispetto alle finalità perseguite col rifinanziamento del Fondo in esame per tutto l’arco dell’anno 2023. In proposito andrebbero quindi acquisiti i relativi elementi di valutazione.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma modifica l’art. 9-undecies, comma 3, del DL n. 78/2015 che, nel testo vigente, disciplina un meccanismo volto a favorire la tempestività dei pagamenti in ambito sanitario, con riferimento alle anticipazioni dei finanziamenti per i contratti dei medici specializzandi, nelle more dell’adozione del DPCM che ripartisce e assegna alle Università le relative risorse. In particolare, la disposizione incrementa dall’80 al 90 per cento la percentuale massima dell’anticipo consentito, calcolato sul valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con DPCM (comma 1, lett. a)), introducendo, inoltre, la possibilità di calcolare il valore dell’anticipo non solo sul valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con DPCM, ma altresì sul valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell’Università con decreto direttoriale. il Ministero dell’economia è autorizzato, infine, ad effettuare, ove necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi (comma 1, lett. b)).
Al riguardo, pur considerato quanto affermato dalla relazione tecnica – che, nel confermare la neutralità finanziaria della norma, riferisce che le erogazioni di cassa resteranno nei limiti delle disponibilità del bilancio statale – si evidenzia che la disposizione appare suscettibile di determinare effetti di accelerazione della spesa con riguardo a determinati esercizi finanziari. La stessa autorizza il Ministero dell’economia ad effettuare, ove necessario, “recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi”.
Andrebbero quindi acquisiti ulteriori elementi a sostegno della neutralità finanziaria della disposizione, soprattutto in considerazione delle caratteristiche degli oneri in questione, correlati ai contratti dei medici specializzandi, che appaiono di carattere inderogabile e di ridotta modulabilità.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma mira a raggiungere l'obiettivo PNRR volto a rafforzare le competenze STEM[15] in tutti i cicli scolastici. Si prevede, in particolare, la promozione da parte del Ministero dell’istruzione e del merito di specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volte a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione. (comma 1).
Con disposizioni che la RT qualifica ordinamentali e prive di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si prevedono iniziative formative dedicate alle discipline STEM per i docenti (comma 2), nuovi compiti per il Comitato nazionale ITS Academy[16] (comma 3) e l’indicazione delle materie STEM tra i percorsi di orientamento degli studenti (comma 4).
Si prevede, nel dettaglio, che il Ministero dell’istruzione e del merito, anche in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica, promuova talune specifiche misure, tra le quali: la definizione, entro il 30 giugno 2023, di linee guida per l’introduzione nel piano triennale dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze e l’apprendimento delle discipline STEM; azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio nelle discipline STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere (comma 5).
La RT precisa che tali iniziative sono da ricomprendersi nel novero di azioni già intraprese dal Ministero dell'istruzione e del merito e che vengono già svolte regolarmente. In tale ambito, infatti, si richiamano l’”Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM” (prot. n. 10812 del 13 maggio 2021) e l’iniziativa "Il mese delle Stem", avviata dal Ministero in collaborazione con il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio, nata con l'obiettivo di promuovere le discipline STEM nelle scuole di ogni grado, di cui alla circolare ministeriale 7 marzo 2022.
Inoltre, la RT ricorda come in occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, da 3 edizioni il Ministero bandisce il "concorso STEM: femminile plurale" che intende favorire una riflessione sulla presenza delle donne nelle discipline STEM. Nello stesso ambito, si ricorda anche il Piano nazionale per l'educazione al rispetto e la relativa campagna di sensibilizzazione "Rispetta le differenze" che, partendo dall'articolo 3 della Costituzione, vuole affermare con forza l'uguaglianza tra tutte le studentesse e gli studenti e il rispetto delle loro differenze. La previsione, pertanto, intende rafforzare la finalizzazione dell'impegno e dell'attenzione del Ministero delle imprese e del made in Italy delle competenze STEM, con particolare riguardo alle studentesse, nello svolgimento di attività già intraprese a livello ministeriale.
Si prevede che le misure di cui al comma 5 siano attuate nell’ambito delle linee di investimento previste nella missione 4, componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del PNRR, nei limiti delle risorse previste per i citati singoli investimenti, dei fondi strutturali per l’istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito.
Come precisato dalla RT, con riguardo agli investimenti PNRR, le attività STEM potranno essere realizzate nelle istituzioni scolastiche grazie a quota parte dell'Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" e a quota parte dell'Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" per l'orientamento alle materie STEM. In particolare, nell'ambito dell'investimento 1.5, si fa presente che per sua stessa natura esso, in quanto rivolto al potenziamento degli ITS, ha la funzione di promuovere le competenze STEM nell'ambito della filiera tecnico professionale e, al riguardo, nell'ambito della sua attuazione - ancora in fase di elaborazione - si prevede la promozione della partecipazione femminile con iniziative mirate, a valere sulle risorse del PNRR. Inoltre, per quanto riguarda le politiche di coesione, nella nuova programmazione PON 2021-2027 sono state previste risorse per progetti e attività per lo sviluppo e il potenziamento delle materie STEM nelle scuole, in attuazione di quanto previsto dalle Raccomandazioni del Consiglio europeo relative alle competenze chiave (2018/C 189/01). Gli stanziamenti di bilancio presenti nello stato di previsione del Ministero per finanziare iniziative coerenti con la promozione di attività "STEM" sono iscritti sui capitoli di bilancio 8107 e 4007, assegnati alla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale. Per l'anno 2023, in aggiunta agli stanziamenti anzidetti del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) verranno rese disponibili risorse a valere sui capitoli di bilancio destinati alle attività progettuali per le istituzioni scolastiche previste dal Fondo di ampliamento dell'offerta formativa (ex legge n. 440/1997) per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro.
Si prevede, infine, che dall’attuazione dei commi da 1 a 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Ciò premesso, non si formulano osservazioni, tenuto conto che la relazione tecnica fornisce elementi a supporto dell’effettività della clausola di invarianza finanziaria.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma introduce i commi da 5-quater a 5-sexies all’art. 19 del DL. n. 98/2011, al fine di prevedere, a decorrere dall' anno scolastico 2024/2025, una nuova modalità di determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e la sua distribuzione tra le Regioni (comma 1). I risparmi derivanti dall’applicazione di tale disciplina (il cui importo non viene indicato dalla norma) confluiscono, previo loro accertamento, in un Fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione. Le risorse del Fondo, possono essere destinate al Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica, al fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai DSGA, al Fondo “Buona Scuola” e al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico (comma 2).
In particolare, viene previsto che a decorrere dall'a.s. 2024/2025, la definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA e la sua distribuzione tra le Regioni venga disposto mediante decreto interministeriale (Istruzione/concerto Economia previo accordo in sede di Conferenza unificata) da adottare entro il 30 giugno di ogni anno. Le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto (comma 1, cpv. 5-quater). In caso di inutile decorso della summenzionata data del 30 giugno, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA e la sua distribuzione tra le Regioni è definito con un decreto interministeriale (Istruzione/concerto Economia) da adottarsi entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente, indicato dal decreto medesimo - non inferiore a 900 e non superiore a 1000 - e tenuto conto di specifici parametri regionali. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all’1%. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato (comma 1, cpv. 5-quinquies). Viene, inoltre, definita una disciplina transitoria prevedendo che, per l’a.s. 2023/2024, restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter dell’art. 19, del DL. n. 98/2011 e, per l’a.s. 2024/2025, i decreti di al comma 5-quater e al comma 5-quinquies, definiscono un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato dall’applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall’a.s. 2025/2026 i decreti di cui al comma 5-quater e al comma 5-quinquies, definiscono un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell’anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell’ambito della definizione del contingente (comma 1, cpv. 5-sexies).
Al riguardo, si evidenzia che, come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, eventuali situazioni di esubero derivanti dall’applicazione del nuovo modello di determinazione (in riduzione) del contingente organico dei DS e dei DSGA troverà eventuale compensazione nell’ambito della definizione del contingente medesimo. Si prende atto, altresì, dei dati, dei parametri e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, volti ad evidenziare gli effetti di riduzione di spesa associati alla norma che, in via prudenziale, secondo quanto riferito dalla stessa relazione, non sono contabilizzati ai fini dei saldi di finanza pubblica, attesa la variabilità degli stessi.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e rammenta che in base all’assetto vigente (articolo 19, commi 5 e 5-bis del DL n. 98/2011) è attribuito un dirigente scolastico (DS) e un direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) titolari solo alle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche). La relazione tecnica riporta a titolo esemplificativo un’ipotesi di stima dei risparmi di spesa conseguenti alla riduzione di organico determinabili per effetto delle norme in esame (euro 5.436.132 nel 2024, euro 20.815.275 nel 2025, euro 34.289.448 nel 2026, euro 45.905.115 nel 2027, euro 53.989.619 nel 2028, euro 62.817.525 nel 2029, euro 72.760.536 nel 2030, euro 82.053.069 nel 2031 ed euro 88.371.992 dal 2032), precisando che attesa la loro variabilità, questi non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Si ricorda peraltro che i risparmi derivanti dall’applicazione di tale disciplina (il cui importo non viene indicato dalla norma) confluiscono, previo loro accertamento, in un Fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione. Le risorse del Fondo, possono essere destinate al Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica, al fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai DSGA, al Fondo “Buona Scuola” e al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico: in proposito non si formulano osservazioni nel presupposto della corrispondenza quantitativa e temporale dei risparmi in questione e degli impieghi previsti. In proposito appaiono utili elementi di valutazione e conferma.
Articolo 100
(Misure in materia di istruzione e merito)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico (comma 1) |
150,00 |
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150,00 |
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150,00 |
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Maggiori entrate tributarie/contributive |
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Fondo per la valorizzazione del personale scolastico – effetti riflessi (comma 1) |
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72,75 |
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|
72,75 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico (docenti e ATA), anche in attuazione del PNRR, rimettendo la definizione dei criteri di utilizzo del fondo a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. La RT si limita a descrivere la norma (comma 1).
Inoltre, si prevede che le attribuzioni previste dall’art. 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 150 del 2009 (relativamente all’obbligo di attestazione dell’avvenuta pubblicazione dei documenti) siano svolte - presso le istituzioni scolastiche - dai revisori dei conti. Conseguentemente, una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, come rifinanziato dalla legge di bilancio in esame, pari a 4,2 milioni di euro annui, è destinata, a decorrere dall’anno 2023, all’incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, da definirsi con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito (comma 2).
Sul punto la RT afferma che trattasi di disposizione che assegna ai revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche il compito di provvedere all’attestazione annuale della compilazione della griglia di pubblicazione obbligatoria degli atti, da parte dell’istituzione scolastica: in tal modo, si garantisce un controllo sulla totalità degli istituti e consentendo all’Autorità Nazionale Anticorruzione di svolgere compiutamente il proprio compito di vigilanza. Tale ulteriore attività, oltre che garantire il pieno adempimento degli obblighi normativi, potrà comportare un maggiore controllo delle risorse utilizzate dalle istituzioni scolastiche divenendo così una misura di deterrenza rispetto a fenomeni distorsivi o, comunque, non coerenti con le regole di ordinata gestione contabile delle risorse finanziarie assegnate alle scuole.
Tenuto conto di quanto rappresentato, si ritiene necessario incrementare ulteriormente di 3.303.593,04 di euro lo stanziamento finalizzato al pagamento dei compensi dei revisori dei conti (MI e MEF). Pertanto, il fabbisogno complessivamente richiesto per incrementare le risorse in bilancio risulta essere pari a euro 4.170.187,74 che, grazie ad un incremento del compenso unitario lordo dipendente pari a 871,00 euro, consente di riconoscere a ciascun revisore un compenso unitario lordo dipendente pari a 2.500 euro.
Ciò premesso, con riferimento al comma 1 non si formulano osservazioni, tenuto conto che l’onere è configurato come limite di spesa. Quanto al comma 2, nulla da osservare posto che la norma indica una finalizzazione di risorse già destinate a spesa e che dalla relazione tecnica si desume la disponibilità delle stesse. Andrebbe peraltro confermato che gli effetti sui saldi derivanti dai nuovi utilizzi siano compatibili con quelli già scontati nei tendenziali con riguardo all’originaria finalità di spesa.
Articolo 101
(Misure in materia di università e borse di studio)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Assistenza informatica unità PNRR - convenzione CONSIP (comma 2) |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
Incremento Fondo Integrativo Statale (FIS) - sostenibilità prestazioni diritto allo studio (comma 3) |
|
250,00 |
250,00 |
|
250,00 |
250,00 |
|
250,00 |
250,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo dispone che per il comparto delle Università - laddove nel suo insieme non siano rispettati, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti relativi al fabbisogno finanziario programmato nell’esercizio precedente - il Ministero dell’università e della ricerca preveda, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità (comma 1).
Inoltre, si autorizza la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 destinata alle finalità relative alle convenzioni ICT Consip da parte del Ministero dell'università e della ricerca (servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, data management, definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza), finalizzati all'attuazione degli interventi del PNRR e ed assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti (comma 2).
La norma, infine, incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (comma 3).
Non si formulano osservazioni sulle norme in esame in considerazione del carattere ordinamentale del comma 1 che, come evidenziato dalla RT, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, nonché della configurazione degli oneri di cui ai commi 2 e 3 come limiti massimi di spesa.
Articolo 102
(Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
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||||||||
Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento (commi 1-3) |
30,00 |
50,00 |
70,00 |
15,00 |
30,00 |
40,00 |
15,00 |
30,00 |
40,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, 70 milioni di euro per l’anno 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026, da destinare alle imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati standard di sicurezza (comma 1).
Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate anche alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti, e nella misura di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, allo sviluppo di progetti di snow-farming (comma 2).
A tale ultimo proposito, la RT afferma che, in via sperimentale, si propone la realizzazione di sette progetti pilota, subordinati alla presentazione di proposte progettuali che dettaglino gli estremi degli stessi progetti (es. località, tempistiche, costi, output previsto, benefici attesi). Beneficiari saranno i concessionari di impianti di risalita, gestori delle piste da sci e consorzi di essi.
Con decreto del Ministro del turismo sono definite le modalità di attuazione del presente articolo (comma 3).
In proposito non si formulano osservazioni, tenuto conto che l’onere è configurato come limite massimo di spesa. Circa gli effetti ascritti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, pur rilevando che la dinamica è coerente con la natura di conto capitale della spesa, si rileva che la RT non esplicita la dinamica di spesa oltre il triennio.
Articolo 103
(Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 103 contiene disposizioni volte al recupero di aiuti di stato Covid-19 corrisposti in eccedenza rispetto alla misura consentita ai sensi del Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del Covid-19 (cd Temporary Framework Covid-19). In relazione a determinate agevolazioni indicate al comma 1, si prevede che, in caso di superamento dei massimali previsti dalla comunicazione C(2020)1863 della Commissione, l’importo dell’aiuto eccedente sia volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero o, altrimenti, detratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In tali casi, non sono previste sanzioni. La norma rinvia ad un successivo decreto la definizione delle modalità attuative.
La relazione tecnica precisa che, trattandosi di norme in tema di recupero di aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Non si formulano osservazioni tenuto conto che la norma ha l’effetto di disporre una procedura di restituzione volontaria degli eventuali aiuti di Stato percepiti, nell’ambito nel Quadro temporaneo degli aiuti Covid, oltre i massimali consentiti nonché una procedura per l’ipotesi di mancata restituzione volontaria, ciò nel presupposto, sul quale appare necessario acquisire una conferma, della compatibilità della procedura con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato.
Articolo 104
(Fondo per accrescere il livello e l’offerta professionale nel turismo)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Istituzione Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo (comma 1) |
5,00 |
8,00 |
8,00 |
5,00 |
8,00 |
8,00 |
5,00 |
8,00 |
8,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame istituisce un Fondo da ripartire denominato “Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo”, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 8 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025. Sono indicate le finalità cui sono destinate le risorse, mentre con decreti del Ministro del turismo sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle stesse.
In proposito, non si formulano osservazioni tenuto conto che l’onere è configurato come limite massimo di spesa.
Articolo 105
(Fondo Piccoli comuni a vocazione turistica)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Istituzione Fondo Piccoli comuni a vocazione turistica (comma 1) |
10,00 |
12,00 |
12,00 |
10,00 |
12,00 |
12,00 |
10,00 |
12,00 |
12,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame istituisce un Fondo da ripartire denominato “Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica”, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti. Con decreto del Ministro del turismo vengono definite le modalità di attuazione della norma in esame.
In proposito non si formulano osservazioni, tenuto conto che l’onere è configurato come limite di spesa.
Articolo 106
(Fondo per il turismo sostenibile)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Promozione di forme turismo sostenibile (comma 1) |
5,00 |
10,00 |
10,00 |
5,00 |
10,00 |
10,00 |
5,00 |
10,00 |
10,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame istituisce un Fondo da ripartire denominato “Fondo per il turismo sostenibile” con la dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2023 ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, indicando le finalità[17] cui sono destinate le risorse stanziate e rinviando a decreti del Ministro del turismo la definizione delle modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse.
Non si formulano osservazioni, tenuto conto che l’onere è configurato come limite di spesa.
Articolo 107
(Misure a sostegno dello sport italiano)
Le norme incrementano il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano[18] di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di cui 1 milione di euro destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste (comma 1).
Si interviene, quindi, in materia di crediti di imposta:
§ viene prorogata al 2023 e nel limite complessivo di 15 milioni di euro, la disciplina sul credito d'imposta, nella misura del 65%, per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche[19] (c.d. Sport Bonus), limitatamente ai titolari di reddito d’impresa e secondo le modalità già previste dalla legislazione vigente (comma 2);
§ il credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo, pari al 50% degli investimenti effettuati[20], viene esteso alle spese sostenute per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023, fino a 10.000 euro, autorizzando a tal fine la spesa di 35 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa (comma 3).
Infine, vengono previsti i seguenti incrementi di spesa.
§ 25 milioni di euro per l’anno 2023 per il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano[21], le cui risorse sono destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine (comma 4);
§ 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 relativi al Fondo sport e periferie[22] (comma 5);
§ 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva[23], al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in ambito economico, sociale e ambientale, favorendo la crescita sostenibile e inclusiva e la transizione ecologica ed energetica del settore dello sport. Per l’anno 2023 vengono destinati, in particolare, 10 milioni di euro per il programma straordinario per l’impiantistica sportiva, volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, di cui all’articolo 28, comma 4, della legge n. 159 del 2007 (comma 6).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano (art.1, comma 369, L n. 205/2017) (comma 1) |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
Proroga per il 2023 del credito d’imposta Sport Bonus (comma 2, lett. a) |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
Incremento del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano (comma 3) |
25,00 |
|
|
25,00 |
|
|
25,00 |
|
|
Incremento fondo speciali per lo sport gestiti dall'istituto per il credito sportivo (comma 5) |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Proroga per il 2023 del credito d’imposta investimenti pubblicitari settore sportivo (comma 2, lett. b) |
35,00 |
|
|
35,00 |
|
|
35,00 |
|
|
Incremento risorse assegnate all'Ufficio per lo Sport presso la PCM (comma 4) |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
20,00 |
30,00 |
|
20,00 |
30,00 |
La relazione tecnica rileva come il comma 2 disponga la proroga per l'anno 2023 del cosiddetto "Sport Bonus", il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, cosi come introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 (commi da 621 a 626) per l'anno 2019, limitatamente ai titolari di reddito d'impresa[24].
La misura comporta oneri per 5 milioni di euro su base annua.
Di seguito l’andamento finanziario, considerando la validità della norma per il solo 2023:
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Credito d’imposta |
-5,0 |
-5,0 |
-5,0 |
0 |
0 |
0 |
La RT precisa che il comma 3 incentiva le società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che rispettano determinati limiti dimensionali e che promuovono la propria immagine, nonché i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie nei settori giovanili e in modo da innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia.
Il contributo si rende applicabile sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, anche agli investimenti pubblicitari effettuati nel primo trimestre 2023 da utilizzare esclusivamente in compensazione. La misura dell'incentivo, pari al 50% degli investimenti effettuati, è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell'ordinamento.
La RT richiama, quindi, il contenuto dei commi 4 e 5.
La RT, infine, chiarisce che il comma 6 potenzia i fondi speciali statali per lo sport gestiti dall'Istituto per il credito Sportivo, amministrati in gestione separata e gratuita, relativi alla concessione di contributi in conto interessi e di garanzie per l'impiantistica sportiva su finanziamenti dell'Istituto per il Credito Sportivo e delle altre banche:
a) Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il Credito Sportivo, alimentato in passato in modo automatico e continuativo attraverso il versamento di un'aliquota percentuale (da ultimo del 2,45 per cento) calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici (Totocalcio e Totogol);
b) Fondo di garanzia di cui all'art. 90, comma 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.
I Fondi, privi di una stabile fonte di alimentazione, necessitano di rifinanziamenti al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi economici, sociali ed ecologici dettati dall'Agenda 2030 per favorire lo sviluppo sostenibile del pianeta, in particolare per quanto riguarda la transizione ecologica ed energetica del settore Sport.
Al fine di evitare l'esaurimento del plafond e la necessità di finanziare gli investimenti in impiantistica sportiva esclusivamente a tassi di mercato, pregiudicando la già scarsa propensione agli investimenti dei soggetti interessati, l'articolo 1, comma 1061, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha stabilito che "I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295", mentre, l'articolo 4, comma 3-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha esteso i bilanci interessati da tale destinazione a quelli dal 2020 al 2022.
Lo Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo prevede una partecipazione del MEF al capitale dell'80,438%. Sulla base di tale quota e della previsione statutaria di distribuzione del 45% degli utili di bilancio ai partecipanti al capitale della banca, viene riconosciuta al MEF una quota pari al 36% circa degli utili netti prodotti annualmente dalla gestione dell'ICS.
La quota di dividendi di spettanza MEF relativi al bilancio dell'esercizio 2021 destinati al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, è stata pari a 5,4 milioni di euro.
Gli utili netti previsti dal Piano industriale dell'ICS per l'anno 2022 sono pari a 13,9 milioni di euro e in base alla norma vigente la quota di spettanza del MEF da destinare al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, ammonterebbe, con riferimento a tale esercizio, a 5 milioni di euro.
L'art. 16, comma 9, del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022 n. 142 ha destinato al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295 la dotazione non impegnata pari a 13,9 milioni di euro del Comparto di garanzia per finanziamenti di liquidità di cui all'articolo 14, comma 2, del D.L. 8/4/2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 che ha cessato l'operatività il 31/12/2021.
A seguito di tale provvedimento la dotazione disponibile del predetto Fondo ammonta al 30/06/2022 a circa 9 milioni di euro al netto degli stanziamenti di contributi deliberati per l'iniziativa "Sport Missione Comune 2022”.
Il Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, negli anni dal 2019 al 2021 ha concesso contributi in conto interessi per 79,90 milioni di euro pur in presenza di livelli di tassi di interesse molto contenuti rispetto alle serie storiche.
In particolare, nello stesso periodo, con le iniziative a bando destinate all'impiantistica sportiva degli enti locali, sono stati concessi 55,35 milioni di euro di contributi che hanno abbattuto totalmente gli interessi di 477 milioni di euro di mutui.
Soprattutto nel settore dei finanziamenti agli enti locali, l'attuale crescita dei tassi di interesse rende le iniziative a bando per il totale abbattimento degli interessi dei mutui contratti per impianti sportivi, attivate a valere sul Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, molto più onerose. Tali iniziative, però, hanno contribuito in maniera molto significativa all'incremento dell'incidenza dei mutui degli enti locali per impianti sportivi sul totale dei mutui per opere pubbliche. Tale valore è passato da circa il 5% del 2014, prima dell'attivazione di tali iniziative, a un valore medio di oltre il 21 % negli anni 2015-2021 come si evince dall'Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti del MEF- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
La RT conclude, quindi, affermando che l'incremento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 della dotazione del Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 consente di continuare a proporre le iniziative a bando e le agevolazioni negli interessi.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni con riguardo ai commi 1 e da 4 a 6, premesso che tali disposizioni si configurano come integrazioni a fondi già previsti a legislazione vigente e che i relativi oneri sono configurati come limiti di spesa.
Per quanto concerne le proroghe dei crediti di imposta contenute ai commi 2 e 3, non si formulano osservazioni dal momento che gli oneri sono limitati all’entità degli stanziamenti previsti.
Le quantificazioni sono inoltre sostanzialmente in linea con quelle previste in precedenti proroghe:
- con riferimento al comma 2 (c.d. Sport Bonus), l’art. 1, comma 177 della legge n. 160/2019 (proroga al 2020) cita il dato di 4,4 milioni nel triennio 2020-2022, mentre l’art. 1, comma 190 della legge n. 234/2021 (proroga al 2022) cita il dato di 4,4 milioni nel triennio 2022-2024;
- con riferimento al comma 3 (credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo), l’art. 9, comma 1 del D.L. n. 4/2022 “Sostegni ter”, prevede un rifinanziamento di 20 milioni per il 2022.
Articolo 108
(Acquisto beni culturali)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Acquisti opere d’arte (comma 1) |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
La relazione tecnica precisa che la norma incrementa gli stanziamenti dei capitoli di bilancio afferenti allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura di seguito indicati. L’importo complessivo è pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 ed è così ripartito:
• 18 milioni di euro sul capitolo 8281, piano gestionale 19 “Acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello stato di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose…”, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura e afferente al C.d.R. 21 – Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio;
• 2 milioni di euro sul capitolo 7505, piano gestionale 1 “acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità, nonché' per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello stato di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose …” iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura e afferente al C.d.R. 19 - Direzione generale musei.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame incrementa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2023 l’autorizzazione di spesa[25] relativa all’esercizio della facoltà del Ministero della cultura di acquistare in via di prelazione i beni culturali.
Non si formulano osservazioni, dal momento che l’onere è limitato allo stanziamento previsto (limite massimo di spesa).
Articolo 110
(Spese relative alle tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Integrazione Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione art. 1 legge n. 198/2016 (comma 2) |
75,88 |
55,00 |
55,00 |
75,88 |
55,00 |
55,00 |
75,88 |
55,00 |
55,00 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione somme destinate alle agevolazioni tariffarie prodotti editoriali (comma 2) |
75,88 |
55,00 |
55,00 |
75,88 |
55,00 |
55,00 |
75,88 |
55,00 |
55,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame provvede ad imputare le spese per le agevolazioni tariffarie previste al D.L. n. 353/2003 riguardanti le tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, a valere sul Fondo per l’editoria (comma 1) che viene contestualmente integrato di 75.883.298 euro per l’anno 2023 e di 55.000.000 euro a decorrere dall’anno 2024 (comma 2).
Non si formulano osservazioni dal momento che la norma è formulata in termini di limiti di spesa.
La relazione tecnica afferma che l’incremento del Fondo per il pluralismo e l’innovazione nell’informazione è finalizzato a coprire il rimborso riguardante le tariffe postali agevolate per le spedizioni effettuate dalle imprese editrici; a tale fine vengono riallocate sul suddetto Fondo le risorse destinate alle agevolazioni postali già previste a legislazione vigente, per pari importo, sul capitolo di spesa 1496 afferente al Ministero dell’economia e delle finanze. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le risorse a legislazione vigente sono utilizzate per consentire le liquidazioni a Poste Italiane S.p.a. delle compensazioni (cioè del “gap” tra tariffa ordinaria e tariffa agevolata) per gli importi da questa fatturati.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Proroga al 30 giugno 2023 della ferma dei medici e degli infermieri militari (commi 1 e 2) |
5,73 |
|
|
5,73 |
|
|
5,73 |
|
|
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
||||||||
Proroga al 30 giugno 2023 della ferma dei medici e degli infermieri militari –effetti riflessi (commi 1 e 2) |
|
|
|
2,78 |
|
|
2,78 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma dispone che, con il consenso degli interessati, sia prorogata sino al 30 giugno 2023 la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati temporaneamente per il contenimento del Covid[26], in servizio al 31 dicembre 2022 (comma 1). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.726.703 per il 2023 (comma 2).
Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare considerato che gli importi recati dalla disposta autorizzazione di spesa sono quantificati in modo coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica e appaiono confrontabili con quanto riportato nelle relazioni tecniche relative ai precedenti provvedimenti di proroga.
La relazione tecnica afferma che gli oneri derivanti dalla proroga, sino al 30 giugno 2023 (6 mesi) della ferma eccezionale di 26 ufficiali medici, con il grado di tenente o grado corrispondente (complessivi euro 780.081,89) e di 210 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo o grado corrispondente (complessivi euro 4.946.620,79), in servizio alla data del 31 dicembre 2022, ammontano complessivamente a euro 5.726.703 per il 2023.
Articolo 112
(Disposizioni in materia di Cassa di previdenza delle Forze armate)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
Normativa vigente. La Cassa di previdenza delle Forze Armate è stata istituita dal DPR n. 211/2009 (ora inglobato nel DPR n. 90/2010 TU delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) e deriva dal riordino e accorpamento delle preesistenti Casse militari di Forza Armata. La funzione principale dell’Ente è quella di corrispondere ai propri iscritti, all’atto della cessazione dal servizio, un’indennità supplementare rispetto alle prestazioni erogate dall’INPS. La Cassa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è inserita nell’ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma reca specifiche modifiche al D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare - COM) con riguardo alla disciplina della Cassa di previdenza delle Forze Armate.
In particolare, si prevede:
· l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, di un fondo di previdenza integrativo anche per i graduati delle altre Forze Armate (categoria esclusa dal regime vigente), precisando, inoltre, che i sovrintendenti rientrano nel fondo di previdenza appuntati e Carabinieri. Viene, altresì, disposta l’inclusione del personale richiamato in servizio nei rispettivi fondi di previdenza integrativi e la reinscrizione del personale militare impiegato a tempo indeterminato nell’ambito del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ai sensi della legge n. 124/2007, nel fondo del ruolo di provenienza [(comma 1, lett. a) e comma 2];
· la ridefinizione dei criteri per il riconoscimento dell’indennità supplementare a tutto il personale militare (con l’aggiunta pertanto dei graduati delle Forze Armate) iscritto da almeno sei anni ai fondi previdenziali integrativi, che cessa dal servizio, individuando tre nuove aliquote di liquidazione della suddetta indennità per il periodo di contribuzione successivo al 31 dicembre 2022. Le nuove aliquote del 2 %, 2,5 % e 3% sono differenziate a seconda degli specifici ruoli di appartenenza indicati dalla norma, a fronte dell’unica aliquota del 2 % uniformemente prevista dalla normativa vigente. Viene, altresì, disposto che l’indennità supplementare sia ordinariamente corrisposta a tutto il personale militare all’atto della cessazione dal servizio salvo la possibilità di differimento, per non oltre 24 mesi, con decreto ministeriale; ciò a fronte dell’assetto vigente che, riconosce ai soli sottufficiali, appuntati e Carabinieri, la corresponsione dell’indennità all'atto della cessazione dal servizio prevedendo per gli ufficiali, la sua erogazione allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio, salvo riduzione di tale termine con decreto ministeriale (comma 1, lett. b));
· la soppressione, con riferimento alle iscrizioni al relativo fondo previdenziale in data successiva al 1° gennaio 2023, dell’assegno speciale previsto a normativa vigente per gli ufficiali dell’Esercito e dei Carabinieri. Si evidenzia che tale assegno è corrisposto, in base alla vigente normativa, in aggiunta all'indennità supplementare, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età da parte del suddetto personale collocato in congedo o nella riserva (comma 1, lett. c));
· la ridefinizione delle aliquote di contribuzione ai fondi di previdenza integrativa (3% di contribuzione per ufficiali e sottufficiali, 2% per appuntati, Carabinieri e graduati a fronte del 4% e del 2 % previsto a normativa vigente, rispettivamente, per gli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri e per il restante personale militare indicato dall’art. 1913 del COM) (comma 1, lett. d));
· l’estensione a tutto il personale militare (sottufficiali, appuntati e Carabinieri nel regime vigente) del diritto alla restituzione dei contributi versati se non si beneficia dell’indennità supplementare per carenza di anni di iscrizione al relativo fondo. Le somme sono restituite nell’importo rivalutato in misura corrispondente alla variazione annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (maggiorazione degli interessi semplici maturati in base all’assetto vigente) (comma 1, lett. e));
· la definizione della disciplina dell’indennità supplementare in caso di transito tra ruoli, prevedendo che questa venga imputata, pro quota, a ciascun fondo di previdenza al quale l’iscritto ha contribuito (comma 1, lett. f));
· la previsione della possibilità di concedere sussidi a favore del personale per gravi esigenze, a valere sui proventi della contribuzione ai fondi previdenziali, utilizzando le somme eccedenti le finalità proprie della cassa, nell’ambito della somma globale annua fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle disponibilità e ai risultati dei bilanci (comma 1, lett. g));
· l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un Fondo per la sostenibilità della Cassa di previdenza delle Forze Armate, per compensare la riduzione dei contributi versati dal personale militare derivanti dai provvedimenti di razionalizzazione dello strumento militare conseguenti la legge n. 244/2012. Il fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle misure di dismissione e valorizzazione beni immobili di cui all’art. 619 del COM. Si rammenta che tali risorse, in base al suddetto art. 619, confluiscono nello stato di previsione del Ministero della difesa in un fondo in conto capitale e uno di parte corrente, e sono finalizzate, tra l’altro, a soddisfare le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate (comma 1, lett. i)).
· la definizione di un regime transitorio in materia di soppressione dell’assegno speciale per gli ufficiali dell’Esercito e dei Carabinieri (Cfr. Supra), riconoscendo agli stessi un diritto di opzione tra la corresponsione dell’assegno e la maggiorazione, nei termini percentuali indicati dalla norma, dell’indennità supplementare (comma 1, lett. l));
· l’applicazione retroattiva (a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del COM) del nuovo regime in materia di indennità supplementare (comma 3);
· l’aumento, nelle more dell'istituzione del fondo graduati, del numero dei componenti (da 13 a 16) del Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze Armate con l’integrazione della stessa con un rappresentante dei graduati per ciascuna Forza Armata (Esercito, Marina e Aeronautica), al pari di quanto già previsto per l’Arma dei Carabinieri (comma 5).
Al riguardo, si osserva che le disposizioni dell’articolo in esame sono suscettibili di incidere sulla spesa riferita alle prestazioni erogate dalla Cassa di previdenza delle Forze Armate rispetto alle entrate contributive a carico degli iscritti ai fondi di previdenza integrativa gestiti dalla Cassa medesima. Ci si riferisce, in particolare all’individuazione delle tre nuove aliquote di liquidazione dell’indennità supplementare per il periodo di contribuzione successivo al 31 dicembre 2022, migliorative rispetto all’unica aliquota vigente (comma 1, lett. b)), alla rimodulazione (con riduzione, tra l’altro, per gli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri) delle aliquote di contribuzione ai fondi di previdenza integrativa del personale militare (comma 1, lett. d)) e all’estensione a tutto il personale militare del diritto alla restituzione dei contributi (rivalutati) non utilmente versati ai fini della maturazione del diritto all’erogazione dell’indennità (comma 1, lett. e)).
Pertanto, considerato che la relazione tecnica riferisce che i maggiori oneri derivanti dalla nuova disciplina introdotta troveranno copertura con una quota delle risorse del fondo graduati di nuova istituzione, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi informativi che consentano di verificare, in termini quantitativi, la compensatività tra i predetti oneri, alla luce delle novelle apportate, e le nuove risorse cui la RT fa riferimento, al fine di assicurare l’equilibrio economico e la sostenibilità gestionale della Cassa anche in un orizzonte di medio-lungo periodo.
A tale riguardo, peraltro, mentre la relazione tecnica, come s’è detto, evidenzia l’onerosità delle disposizioni in esame, la relazione illustrativa, con riferimento specifico alla ridefinizione delle aliquote contributive di cui al comma 1, lett. d), riferisce che, sulla base di una verifica tecnica attuariale, con tale ridefinizione potranno essere gradualmente ridimensionati gli squilibri di bilancio esistenti e previsionali tra contribuzioni riscosse e prestazioni erogate, in modo da consentire al sistema di auto-sostenersi.
L’esigenza di elementi quantitativi a sostegno dell’asserita neutralità delle disposizioni trova fondamento anche nella circostanza che la nuova disciplina, in virtù di quanto previsto dal comma 3, verrà applicata in via retroattiva a decorrere dall’entrata in vigore del Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010); ciò potrebbe comportare, pertanto, l’erogazione di emolumenti arretrati ai beneficiari della stessa: andrebbe quindi esplicitato come tale possibile spesa possa trovare compensazione nella maggiore contribuzione per i nuovi graduati ovvero in ulteriori fonti di copertura.
Quanto, inoltre, all’alimentazione del nuovo Fondo per la sostenibilità della Cassa di previdenza delle Forze Armate (comma 1, lett. i)) con le risorse derivanti dalle misure di dismissione e valorizzazione di beni immobili della difesa (ex art. 619 del COM), si evidenzia che tali risorse risultano appostate su un fondo in conto capitale e su uno di parte corrente, e sono finalizzate, a normativa vigente, a soddisfare le esigenze di funzionamento e ammodernamento dei beni strumentali delle Forze Armate. La norma, pertanto, incide su risorse stanziate a legislazione vigente: andrebbe quindi chiarito come, a fronte di tale utilizzo, possano essere garantite le finalità di spesa cui le somme in questione sono preordinate a legislazione vigente, senza determinare l’esigenza di ulteriori interventi di finanziamento.
Infine, stante la natura in parte di conto capitale delle risorse in riferimento, il loro impiego per l’alimentazione del Fondo per la sostenibilità della Cassa potrebbe comportare una dequalificazione della spesa. Al riguardo appare opportuno acquisire l’avviso del Governo nonché conferme riguardo al carattere permanente delle risorse utilizzate in considerazione della natura degli oneri da finanziare.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Fondo interventi infrastrutturali della Polizia di Stato (commi 1 e 2) |
50,00 |
50,00 |
30,00 |
50,00 |
50,00 |
30,00 |
50,00 |
50,00 |
30,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo da ripartire per finanziare interventi infrastrutturali in favore della Polizia di Stato, con una dotazione di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di euro 30.000.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032. (commi 1 e 2).
Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla norma appare limitato all’entità della delle risorse del suddetto fondo. Si prende, altresì, atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa le modalità di stima dei suddetti importi.
La relazione tecnica, riferisce che gli importi delle risorse appostate sul fondo sono stati quantificati sulla base dei quadri economici aggiornati, ove disponibili, e, ove non disponibili, nell’ipotesi di un incremento del quadro economico iniziale del 30%, quale incremento medio registrato negli ultimi mesi. La stima tiene comunque conto, delle probabili ulteriori revisioni dei prezzari regionali, già previsti dalla normativa vigente.
Si osserva, inoltre, che gli effetti di maggior spesa in conto capitale sono evidenziati dal prospetto riepilogativo in modo uniforme sui tre saldi di finanza pubblica, pur essendo la spesa in questione qualificata come di parte capitale e, quindi, presumibilmente caratterizzata da una dinamica per cassa più diluita nel tempo, che generalmente dà luogo ad effetti differenziati sui diversi saldi. In proposito appare opportuno acquisire i relativi elementi informativi, non esplicitati dalla RT.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Istituzione fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati (comma 1) |
2,65 |
2,65 |
2,65 |
2,65 |
2,65 |
2,65 |
2,65 |
2,65 |
2,65 |
Assunzione personale operaio a tempo determinato presso l’Arma dei Carabinieri (comma 2) |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
||||||||
Assunzione personale operaio a tempo determinato presso l’Arma dei Carabinieri – effetti riflessi (comma 2) |
|
|
|
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo da ripartire per le esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione pari a euro 2.650.000 annui, a decorrere dal 2023 (comma 1). Ai fini della gestione delle attività del Centro, l’Arma dei carabinieri è autorizzata, a decorrere dal 2023, all’assunzione di personale operaio a tempo determinato con contratti di durata non superiore a trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro annui, in deroga ai limiti assunzionali a tempo determinato previsti dall’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 (comma 2). Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi euro 3 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 755, della legge n. 178/2020 (euro 3.000.000 a decorrere dal 2021 per la stipula di una convenzione con il Comando unità forestali dell’Arma dei carabinieri per la gestione del summenzionato Centro) (comma 3).
Al riguardo, si osserva che l’onere recato dalla norma appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa. Non si formulano quindi osservazioni sotto tale profilo.
Inoltre, con riferimento specifico alle assunzioni a tempo determinato previste dal comma 2, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, che consentono la verifica della congruità del relativo importo.
La relazione tecnica riporta in una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) le voci di spesa riferite alla dotazione del fondo per un fabbisogno complessivo di euro 2.650.000 (comma 1). Con riguardo alle spese di personale indicate al comma 2 la relazione tecnica precisa che si prevede di impiegare indicativamente 28 operai a tempo determinato, per 4 mesi l’anno, con durata, in ogni caso, non superiore a trentasei mesi anche discontinui. È stata, inoltre, ipotizzata una spesa media mensile (per un numero di ore medie pari a 169) lorda per il trattamento economico fondamentale, da riconoscere ad un operaio a tempo determinato con classe stipendiale di III livello, pari a euro 3.070,71, da cui deriva un onere lordo quadrimestrale pari a euro 12.282,84. Tale importo moltiplicato per 28 unità individua una spesa di euro 343.919,52 che la norma riporta in termini approssimati in euro 350.000 (per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica).
Si osserva peraltro che gli oneri in questione sono dotati di una specifica copertura, prevista al comma 3, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 755, della legge 178 del 2020. Tuttavia il prospetto riporta l’indicazione dell’onere, ma non reca quella riferita a tale copertura: in proposito appare necessario un chiarimento.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Continuità del funzionamento della rete nazione Te.T.Ra (comma 1) |
33,32 |
46,66 |
50,42 |
33,32 |
46,66 |
50,42 |
33,32 |
46,66 |
50,42 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza la spesa di euro 63.324.521 per il 2023, euro 46.655.957 per il 2024, euro 50.417.925 per il 2025, euro 64.946.499 per il 2026 ed euro 16.173.315 per il 2027, al fine di assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l’interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE Public Safety (comma 1).
Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla norma appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende atto, altresì, degli effetti di maggior spesa in conto capitale evidenziati in modo uniforme sui tre saldi di finanza pubblica; circostanza che non appare suffragata nella relazione tecnica da ulteriori elementi informativi.
Peraltro si evidenzia che la relazione tecnica, diversamente da quanto disposto dalla norma ed illustrato nel prospetto riepilogativo, riferisce che la misura prevista dalla disposizione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che viene previsto l’impiego di risorse economiche già allocate su capitoli di bilancio gestiti da dall’amministrazione dell’interno, senza l’assegnazione di stanziamenti aggiuntivi. In proposito sarebbe utile un chiarimento.
Articolo 116
(Accoglienza profughi dall'Ucraina)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga dal 31 dicembre 2022 al 3 marzo 2023 lo stato di emergenza Ucraina, ai fini del riallineamento con la vigenza attuale del regime di protezione temporanea deciso in sede europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/382. Eventuali ulteriori proroghe di tale termine, finalizzate ad assicurare l'allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe che potrebbero essere ulteriormente disposte dalla UE, possono essere adottate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 1). Alla luce della citata proroga viene disposta la soppressione del termine fissato al 31 dicembre 2022 dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 31 DL n. 21/2022 che, nel testo non modificato dalla norma in esame, prevede la definizione di ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea (per un massimo di 60.000 unità) che abbiano trovato autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale (comma 2).
Viene, altresì, autorizzato il Dipartimento della protezione civile a disporre, mediante ordinanze, la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 31 DL n. 21/2022, individuando il numero dei soggetti coinvolti, fermi restando i termini temporali di applicazione delle misure medesime. A tali rimodulazioni si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In base alle richiamate disposizioni, le suddette misure concernono: la definizione di ulteriori “modalità di accoglienza diffusa” La misura è prevista fino a 15.000 unità e deve garantire una sostanziale omogeneità di servizi e costi con le forme di accoglienza pubblica già assicurate mediante la rete dei centri governativi ordinari e straordinari gestiti dalle Prefetture UTG [art. 31, comma 1, lettera a), del DL n. 21/2022]; la già citata assistenza di persone titolari della protezione temporanea (Cfr. Supra) [art. 31, comma 1, lettera b), del DL n. 21/2022]; il riconoscimento di un contributo forfettario alle Regioni e province autonome, in relazione al numero delle persone accolte sul rispettivo territorio, per l’accesso alle prestazioni del SSN da parte dei “richiedenti e titolari della protezione temporanea”, per un massimo di 100.000 unità. L’onere complessivo di tale misura è stabilito nel limite di euro 152.000.000 il 2022 [art. 31, comma 1, lettera c), del DL n. 21/2022]. Si evidenzia che l’articolo 31 ha altresì, incrementato di euro 7.533.750 per il 2022 le risorse di bilancio iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza anche al fine di incrementare la capacità delle strutture di prima accoglienza (comma 3). Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, il medesimo articolo 31 dispone che si provveda nel limite complessivo di euro 348.000.000 per il 2022 a valere sulle risorse del fondo per le emergenze nazionali (FEN) conseguentemente incrementate per il 2022 (comma 4). Gli oneri complessivi derivanti dall’articolo 31 sono dallo stesso indicati pari a euro 355.533.750 per il 2022 (comma 5).
Al riguardo, considerato che le misure di accoglienza ai profughi ucraini disposte dall’art. 31 del DL 21/2022, sono finanziate per complessivi euro 355.533.750 per il solo 2022, la proroga dello stato di emergenza Ucraina sino al 3 marzo 2023 (comma 1) appare suscettibile di incidere sulla applicazione delle medesime misure proiettandone l’operatività nell’esercizio 2023.
Pertanto, pur prendendo atto di quanto previsto dalla norma (comma 3) che consente, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, si evidenzia che non appare chiaro con quali risorse si possa provvedere alla predetta proroga, considerato che la norma non dispone alcuno stanziamento aggiuntivo né definisce le modalità attraverso le quali risorse eventualmente residue, provenienti dall’esercizio 2022, possano essere riassegnate in bilancio alle finalità di spesa in esame per l’esercizio 2023.
Si ricorda in proposito che tale impiego di risorse residue nel prossimo anno comporterebbe in ogni caso un effetto di cassa sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto che andrebbe opportunamente quantificato e coperto, ove tale slittamento non risulti già incluso nelle previsioni tendenziali per il prossimo anno.
In ordine ai profili evidenziati andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti a sostegno dell’assunzione di neutralità finanziaria della norma, riportata nella relazione tecnica.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Sviluppo di tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 1) |
3,00 |
10,00 |
22,00 |
|
5,00 |
15,00 |
|
5,00 |
15,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza la spesa di euro 3.000.000 per il 2023, di euro 10.000.000 per il 2024 e di euro 22.000.000 per il 2025 al fine di sviluppare la capacità operativa delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l’uso di nuove tecnologie (comma 1).
Al riguardo, si evidenzia che l’onere recato dalla norma risulta limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende, altresì, atto di quanto riportato dalla relazione tecnica circa i fabbisogni sottostanti la medesima autorizzazione di spesa. Sotto questo profilo non si formulano quindi osservazioni.
La relazione tecnica, in particolare, precisa che a fronte di una spesa pluriennale autorizzata di euro 35.000.000, si prevede di acquisire sistemi robotici per operare in ambiente terrestre (euro 26.000.000), per finalità di ricognizione aerea (euro 2.500.000) e per attività di ricognizione e soccorso subacqueo (euro 6.500.000). Per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica.
Si osserva peraltro che, trattandosi di spesa in conto capitale, andrebbe esplicitata la dinamica per cassa sottostante gli effetti che si registrano sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, evidenziando altresì la proiezione oltre il triennio 2023-2025 dei medesimi effetti.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Investimenti tecnologici per il miglioramento della capacità di risposta negli scenari di incendio da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 1) |
3,00 |
4,00 |
3,00 |
2,00 |
4,00 |
3,00 |
2,00 |
4,00 |
3,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza la spesa di euro 3.000.000 per il 2023, di euro 4.000.000 per il 2024 e di euro 3.000.000 per il 2025, in relazione alla necessità di implementare le capacità operative delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi mediante nuove dotazioni tecnologiche (comma 1).
Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla norma appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende, altresì, atto di quanto riportato dalla relazione tecnica circa i fabbisogni sottostanti la medesima autorizzazione di spesa.
La relazione tecnica, in particolare, precisa che, a fronte di una spesa pluriennale autorizzata di euro 10.000.000, si prevede di acquistare sistemi di miscelazione finalizzati all’estinzione degli incendi per complessivi euro 7.000.000 e attrezzature di spegnimento (lance, tubazioni, accessori) per complessivi euro 3.000.000. per un numero complessivo di 4.000 sistemi di spegnimento. Per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica.
Articolo 119
(Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 2-ter, del DL n. 14/2017 per l'installazione sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni (comma 1) |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
10,00 |
15,00 |
15,00 |
10,00 |
15,00 |
15,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 2-ter, del DL n. 14/2017 per un ammontare pari a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza (comma 1). Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla norma appare limitato all’entità del disposto rifinanziamento.
Si prende atto, altresì degli effetti di maggior spesa in conto capitale sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto esposti nel prospetto riepilogativo, pur rilevando che la RT non reca elementi informativi a supporto dell’impatto ipotizzato nel triennio né la conseguente dinamica di spesa per gli esercizi successivi.
Articolo 120
(Ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
costruzione, acquisizione, completamento, adeguamento e ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza (comma 2) |
5,40 |
14,39 |
16,19 |
2,00 |
8,00 |
14,00 |
2,00 |
8,00 |
14,00 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
attivazione, locazione, gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza (comma 2) |
0,26 |
1,73 |
4,07 |
0,26 |
1,73 |
4,07 |
0,26 |
1,73 |
4,07 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza il Ministero dell’interno ad ampliare la rete dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) (comma 1). A tal fine le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno relative alle spese per la costruzione, l’acquisizione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di euro 5.397.360 per il 2023, di euro 14.392.960 per il 2024 e di euro 16.192.080 euro per il 2025. Per le ulteriori spese di gestione, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno relative alle spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di euro 260.544 per il 2023, di euro 1.730.352 per il 2024 e di euro 4.072.643 per il 2025 (comma 2).
Al riguardo, si prende atto che gli oneri recati dalle norme sono limitati all’entità dei disposti stanziamenti nonché dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica al fine di supportare la congruità della stima dei suddetti importi rispetto alle finalità della norma.
La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che per l’ampliamento dei CPR verranno incrementati i posti disponibili presso quelli esistenti per un totale di 106, e si provvederà alla realizzazione di nuove strutture, per ulteriori 100 posti, per un totale 206 posti. L’ampliamento interesserà i CPR di Macomer (NU) per 50 nuovi posti e una spesa complessiva di euro 6.460.800 (129.216 euro-posto letto x 50 posti) e quello di Caltanissetta per 56 posti e una spesa complessiva di euro 16.600.000. I costi di tale intervento sono stati quantificati da Invitalia, in veste di stazione appaltante. La differenza con il costo medio relativo all'ampliamento degli altri CPR trova giustificazione nella circostanza che la struttura di Caltanissetta, diversamente dalle altre, necessita di lavori di tipo sia strutturale che impiantistico, che comportano la totale rifunzionalizzazione della struttura.
Per la realizzazione di nuovi CPR, si stima un costo medio per ciascun nuovo posto pari ad euro·129.216, per una spesa complessiva stimata in euro 12.921.600 (129.216 euro-posto letto x 100 posti). La spesa per la realizzazione dei citati interventi ammonta, complessivamente, ad euro 35.982.400 (6.460.800+16.600.000+12.921.600). In relazione al periodo previsto per l’avvio dell’attività di progettazione, l’indizione delle procedure di affidamento (aprile 2023) e l’inizio dei lavori (luglio/agosto 2023), e sulla base della previsione sullo stato di avanzamento lavori, è possibile ipotizzare la seguente ripartizione per anno della spesa complessiva: 2023, euro 5.397.360; 2024, euro 14.392.960; 2025, euro 16.192.080 (Per gli elementi di dettagli si rinvia al testo della relazione tecnica).
Quanto all’impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto della maggior spesa in conto capitale ascritta dal prospetto riepilogativo al comma 2, si evidenzia che gli effetti indicati non sono suffragati nella relazione tecnica da ulteriori elementi informativi riferiti alla sottostante dinamica di spesa, anche oltre il triennio di riferimento.
Articolo 121
(Misure in materia di riconoscimento di protezione internazionale)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza il Ministero dell’interno a prorogare, fino al 27 marzo 2023, i contratti di prestazione di lavoro a termine stipulati, fino al 31 dicembre 2021, in base all’art. 33, comma 1, del DL n. 21/2022 (comma 1). Ai relativi oneri, pari a 2.272.418,14 euro per il 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’interno per le finalità di cui al comma 1 (comma 2).
Si rileva che la norma, cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, pone un nuovo onere a valere su risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente. Pur considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la capienza del capitolo di bilancio cui si riferiscono le summenzionate risorse, andrebbero acquisiti ulteriori dati ed elementi idonei a dimostrare che la nuova finalizzazione di spesa non pregiudichi il raggiungimento di altre finalità cui le stesse risorse sono preordinate a legislazione vigente.
Si prende atto, comunque, dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare la stima del suddetto importo.
La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che il costo mensile complessivo, computato su una media di 30 giorni, per 177 lavoratori [di cui 173 lavoratori con profilo corrispondente al personale Area II-F3 (costo mensile unitario lordo euro 4.275,80) e 4 lavoratori con profilo corrispondente al personale Area III-F1 (costo mensile unitario lordo euro 4.439,98) ammonta ad euro 757.472,71. Pertanto, per il periodo dal 1 ° gennaio al 27 marzo 2023, il costo totale per 177 lavoratori ammonta a euro 2.272.418,14 (Per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica). La relazione tecnica riferisce, altresì, che gli oneri della norma sono a valere sulle risorse del capitolo 2255 pgl “Spese per il funzionamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali” che, per il 2023, presenta la necessaria capienza.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Spese per aggiornamento e potenziamento del sistema di risposta al rischio NBCR da riconoscere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 1) |
5,00 |
7,00 |
8,00 |
5,00 |
7,00 |
8,00 |
5,00 |
7,00 |
8,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza la spesa di euro 5.000.000 per il 2023, di euro 7.000.000 per il 2024 e di euro 8.000.000 per il 2025, al fine di fronteggiare le esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse al potenziamento e all’aggiornamento del sistema di risposta alle emergenze derivanti dalla presenza di agenti di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico (NBCR) (comma 1).
Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla norma appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende, altresì, atto di quanto riportato dalla relazione tecnica circa i fabbisogni sottostanti la medesima autorizzazione di spesa.
La relazione tecnica, in particolare, precisa che, a fronte di una spesa pluriennale autorizzata di euro 20.000.000, si prevede l’aggiornamento dei sistemi di decontaminazione primaria e secondaria dei nuclei NBCR Regionali e Provinciali (euro 9.000.000), l’aggiornamento della strumentazione NBCR in dotazione ai Comandi VVF (euro 3.500.000), l’acquisto di strumenti, mezzi ed attrezzature NBCR per la messa in sicurezza a seguito di incidenti che coinvolgono veicoli adibiti al trasporto di sostanze pericolose (euro 2.500.000), l’acquisto di sistemi per avio-trasportabilità team di assessment NBCR (euro 2.000.000), l’acquisto di veicoli per gestione e coordinamento interventi NBCR per i nuclei Regionali (euro 3.000.000). Per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica.
Quanto agli effetti registrati nel prospetto riepilogativo con riguardo ai saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, si rileva che, pur trattandosi di spesa in conto capitale, l’impatto prefigurato è identico per i tre diversi saldi di finanza pubblica: ai fini della verifica, sarebbe utile esplicitare gli elementi sottostanti tale iscrizione contabile.
Articolo 123
(Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell’interno)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Ministero dell’interno - Utilizzo di prestazioni di lavoro con contratto a termine per il 2023 (comma 1) |
37,26 |
|
|
37,26 |
|
37,26 |
|
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza il Ministero dell’interno ad utilizzare per il 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010, nel limite massimo di spesa di euro 37.259.690. Tale importo viene ripartito tra le sedi di servizio interessate dallo svolgimento delle procedure per l’instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il lavoratore straniero che entra nel nostro Paese in attuazione dei decreti-flussi per gli anni 2021 e 2022[27] e delle procedure di regolarizzazione dei lavoratori stranieri[28] (comma 1).
Nulla da osservare con riferimento alle prestazioni di lavoro a contratto a termine, considerato che la loro conclusione è ricondotta all’interno di un limite di spesa. Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica a sostegno della congruità del suddetto importo.
La relazione tecnica, sulla base delle esigenze connesse all’attività degli Sportelli unici per l’immigrazione presso le Prefetture evidenziate dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, stima un fabbisogno di 300 unità lavorative per il 2023. Per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per le medesime finalità svolte presso gli uffici delle Questure, nonché della Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della P.S., viene, altresì, stimato un fabbisogno di 500 unità lavorative per il 2023. Le 800 unità di personale da selezionare saranno inquadrate con un profilo parametrato al personale di Area II, profilo assistente amministrativo, fascia retributiva F2 del CCNL comparto Funzioni centrali. Per la definizione del relativo fabbisogno finanziario, si è assunto quale parametro di riferimento il costo mensile pro capite determinato in relazione alla procedura di emersione del lavoro irregolare di cui all’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020, aggiornato alla luce del vigente C.C.N.L. stipulato il 9 maggio 2022, che tiene conto dei costi della Fee d’agenzia, IVA e IRAP a carico dello Stato.
La norma, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 73, della legge n. 145/2018, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2023, per assicurare il soddisfacimento delle istanze presentate ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021.
Viene inoltre concesso, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 un ulteriore credito d’imposta a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili. Il credito è concesso nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Rifinanziamento credito d’imposta |
10 |
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Credito d’imposta acquisto materiali riciclati |
|
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
5 |
5 |
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.
La relazione tecnica, con riferimento al credito d’imposta per l’acquisto di prodotti biodegradabili, afferma che considerando un aiuto medio di 20.000 euro per ogni beneficiario, si stima il finanziamento di circa 600 istanze. Fornendo un aiuto pari al 36% delle spese sostenute è possibile stimare una spesa in materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro di circa 33 milioni di euro.
Articolo 125
(Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Rifinanziamento del Fondo Programma sperimentale Mangiaplastica (comma 1) |
6,00 |
8,00 |
|
6,00 |
8,00 |
|
6,00 |
8,00 |
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame incrementa il fondo Programma sperimentale Mangiaplastica di ulteriori 6 milioni di euro per l’anno 2023 ed 8 milioni di euro per l’anno 2024.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto l’onere è configurato come limite massimo di spesa.
La relazione tecnica afferma che la dotazione complessiva prevista inizialmente per il Fondo Programma Sperimentale Mangiaplastica, stabilita in 27 milioni di euro e suddivisa con il decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 360/2021 nelle quattro annualità 2021-2024, è risultata fortemente inadeguata rispetto alle esigenze del territorio. Pertanto, si ritiene necessario incrementare le risorse del citato Fondo, al fine di garantire la copertura di ulteriori 1000 eco compattatori, considerando un costo medio pari al contributo erogabile di 15.000 euro per ciascun beneficiario.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Finanziamenti per Commissario unico (art. 2, D.L. n. 243/2016) in materia di acque reflue sentenze di condanna della Corte di giustizia UE (comma 1) |
10,00 |
20,00 |
30,00 |
3,00 |
15,00 |
25,00 |
3,00 |
15,00 |
25,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame autorizza la spesa di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro nel 2026 a favore del Commissario unico per la depurazione, al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane. (comma 1).
La relazione tecnica afferma che tali risorse contribuiranno a coprire parte del fabbisogno finanziario segnalato dal Commissario straordinario unico, per le Cause C 251/17 e C 85/13, e dalle Regioni per la Causa C 668/19 e la procedura di infrazione 2017/2181.
Nello specifico, il Commissario Straordinario Unico, nell’ambito della Relazione annuale sull’attività svolta (redatta in conformità al comma 5, art. 3 del D.P.C.M. di nomina dell’11 maggio 2020 e trasmessa al MITE in data 8 settembre 2022), evidenzia per i 99 interventi per i quali è soggetto attuatore una criticità finanziaria di circa 350 milioni di euro, ai fini del completamento degli stessi.
Le Regioni, nell’ambito della recente ricognizione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione svolta per la predisposizione del D.P.C.M. di cui all’articolo 4-septies, comma 4, legge n. 55/2019, hanno segnalato, per oltre 250 interventi, un fabbisogno superiore a 900 milioni di euro.
Secondo la RT è plausibile pensare che alcuni di questi interventi troveranno copertura attraverso il PNRR, la cui misura M2C4 Inv. 4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione” assegna 600 milioni di euro ad interventi nel settore fognario depurativo, ma la stessa non è sufficientemente adeguata al fabbisogno in argomento.
Inoltre, le risorse finanziarie iscritte anche in conto residui nel bilancio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica negli esercizi finanziari 2020-2023 - destinate al completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue da destinare alle Regioni Sicilia, Campania e Calabria oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane - sono trasferite nella contabilità speciale n. 6056 intestata al Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. Si prevede, infine che il Commissario unico, entro il 30 giugno 2023, trasmetta al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una ricognizione degli interventi con l'indicazione dei costi e delle fonti finanziarie per farvi fronte (comma 2).
La relazione tecnica precisa che la disposizione mira a garantire la copertura finanziaria degli interventi disciplinati nei decreti direttoriali DD n. 160/2020 e DD n. 212/2021, tutti oggetto di procedura di infrazione comunitaria e, pertanto, ne dispone il trasferimento sulla contabilità speciale "COM STR UNI INT FOGN DL 243-16" intestata al Commissario straordinario unico, al fine di assicurare la tempestiva conclusione del contenzioso comunitario, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In proposito, riguardo al comma 1 non si hanno osservazioni da formulare, in quanto gli oneri sono configurati come limite massimo di spesa e in considerazione dei chiarimenti contenuti nella RT. Si rileva peraltro, come per altre disposizioni del disegno di legge in esame, che per la spesa in questione, di conto capitale, non vengono forniti dalla relazione tecnica elementi informativi che evidenzino la dinamica di cassa, anche oltre il triennio, alla base dell’individuazione degli effetti finanziari scontati nel prospetto riepilogativo sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
Sul successivo comma 2, per quanto riguarda la nuova finalizzazione delle risorse finanziarie in essa indicate, oggetto di trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario Unico, appare opportuno acquisire conferma che tale nuova destinazione non incida su iniziative e programmi di spesa già avviati e che l’impatto per cassa, ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, dei nuovi utilizzi sia compatibile con quello scontato in relazione all’originaria destinazione delle risorse in questione.
Articolo 127
(Fondo per il contrasto al consumo di suolo)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Fondo contrasto al consumo di suolo - interventi rinaturalizzazione di suoli degradati in ambito urbano e periurbano (comma 1) |
10,00 |
20,00 |
30,00 |
5,00 |
10,00 |
20,00 |
5,00 |
10,00 |
20,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il contrasto al consumo di suolo, con una dotazione di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri per il riparto del fondo a favore delle regioni e delle Province autonome, le modalità di monitoraggio e di revoca delle risorse.
In proposito, non si formulano osservazioni, tenuto conto che l’onere è configurato come limite di spesa.
Si evidenzia peraltro che la RT non esplicita la dinamica di spesa sottostante gli effetti scontati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto e i relativi sviluppi oltre il triennio.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l’ISPRA (comma 1) |
6,00 |
6,00 |
|
3,00 |
6,00 |
3,00 |
3,00 |
6,00 |
3,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo autorizza a favore dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale[29].
In proposito, non si formulano osservazioni, tenuto conto che l’onere è configurato come limite massimo di spesa.
Articolo 129
(Disposizioni in materia di personale in servizio all’estero)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Proroga 2023 invio Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all’estero (comma 1) |
2,00 |
|
|
2,00 |
|
|
2,00 |
|
|
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
||||||||
Proroga 2023 invio Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero -effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
0,29 |
|
|
0,29 |
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento oneri viaggi di congedo in sedi disagiate – MAECI [comma 2, lett. a), b) e f)] |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
Incremento oneri viaggi di congedo in sedi disagiate - Addettanze militari [comma 2, lett. a), b) e f)] |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
Incremento percentuale massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD) personale MAECI (comma 2, lett. c)) |
6,52 |
6,52 |
6,52 |
6,52 |
6,52 |
6,52 |
6,52 |
6,52 |
6,52 |
Incremento soglia massima della MRD per Carabinieri (comma 2, lett. c)) |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
Incremento soglia massima MRD per il personale scolastico (comma 2,lett. c)) |
0,74 |
0,74 |
0,74 |
0,74 |
0,74 |
0,74 |
0,74 |
0,74 |
0,74 |
Incremento soglia massima della MRD, per le Addettanze militari (comma 2, lett. c)) |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
Incremento contributo spese scolastiche sostenute in scuole straniere dipendenti-Personale MAECI [comma 2, lett. d) ed e)] |
6,63 |
6,63 |
6,63 |
6,63 |
6,63 |
6,63 |
6,63 |
6,63 |
6,63 |
Incremento contributo spese scolastiche sostenute in scuole straniere –Carabinieri [comma 2, lett. d) ed e)] |
0,79 |
0,79 |
0,79 |
0,79 |
0,79 |
0,79 |
0,79 |
0,79 |
0,79 |
Incremento contributo spese scolastiche sostenute in scuole straniere -Personale scolastico [comma 2, lett. d) ed e)] |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
Incremento contributo spese scolastiche sostenute in scuole straniere -Addettanze militari [comma 2, lett. d) ed e)] |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
Maggiori oneri per viaggi trasferimento personale MAECI e Carabinieri (comma 2, lett. f)) |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
Maggiori oneri per viaggi trasferimento personale- Personale scolastico (comma 2, lett. f)) |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
Maggiori oneri per viaggi trasferimento personale- Addettanze militari (comma 2, lett. f)) |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma dispone la proroga per il 2023 dell’autorizzazione di spesa di euro 2.000.000 recata dall’art. 4, comma 2, del DL n. 14/2022 per il solo 2022 per l’impiego di militari dell’Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all’estero (comma 1). Vengono, inoltre, previste una serie di misure per il personale in servizio all’estero, modificando specifiche disposizioni del DPR n. 18/1967 al fine di ridefinire la disciplina dei congedi e permessi per il personale del MAECI all’estero, disporre un aumento della soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD) dell’indennità di servizio all’estero nelle sedi caratterizzate da comprovate difficoltà di copertura, prevedere l’erogazione di provvidenze scolastiche per i figli dei dipendenti in servizio all’estero ed il rimborso delle spese per i viaggi di trasferimento da e per le sedi all’estero (comma 2).
In particolare viene prevista la modifica e l’integrazione delle seguenti norme del DPR n. 18/1967:
· art. 143, comma 3 (congedi e permessi per il personale del MAECI all’estero), disponendo che il personale in servizio in sedi disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità, fruisca, nell’arco di un anno, di almeno due periodi di ferie obbligatoriamente trascorsi in un Paese diverso da quello di servizio (comma 2, lett. a));
· art. 144, demandando ad un decreto interministeriale l’individuazione delle residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità (comma 2, lett. b));
· art. 171, comma 5, prevedendo un aumento della soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD), portandola dall’80% al 120% dell’indennità di servizio all’estero nelle sedi caratterizzate da comprovate difficoltà di copertura o situazioni difficoltà di rischio e disagio (comma 2, lett. c));
· art. 179, ridefinendo il livello del rimborso delle spese scolastiche sostenute dal personale in servizio all’estero per i figli a carico che frequentino nel Paese di servizio regolari corsi di istruzione scolastica primaria o secondaria. In tal caso viene fissato un tetto massimo di spesa, pari a 1,5 volte la maggiorazione di famiglia percepita dal dipendente per ogni figlio a carico, a fronte della differenza fra le spese effettivamente sostenute e l’ammontare della maggiorazione dell’indennità di servizio che gli compete per ciascun figlio prevista del testo vigente (comma 2, lett. d));
· art. 181, introducendo un nuovo comma 1-bis in base al quale al personale in servizio all’estero in sedi particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità spetti ogni 6 mesi (a fronte dei 12 mesi previsti nel testo vigente) il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico e il medesimo beneficio spetti due volte l’anno (comma 2, lett. e));
· art. 193 (corresponsione dei rimborsi delle spese per i viaggi di trasferimento da e per le sedi all’estero) mediante la sostituzione dell’intero articolo con un nuovo testo. La disposizione introdotta prevede, per tutto il personale, il diritto al rimborso della classe di viaggio superiore all’economica solo in caso di voli superiori alle 5 ore, laddove la versione vigente prevede che al personale delle carriere direttive spetti il pagamento delle spese di viaggio di prima classe e al restante personale le spese di viaggio nella classe immediatamente inferiore. La norma introdotta prevede, altresì, che qualora il dipendente rinunci al contributo per il trasporto degli effetti, per il viaggio aereo di trasferimento abbia diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari a carico che viaggiano anche separatamente. Il rimborso spetta nel limite massimo di quattro colli a persona in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. Nel caso di assegnazioni che, anche per effetto di eventuali proroghe, non siano complessivamente superiori ad un anno ex art. 170 del DPR, il personale ha titolo al rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito spetta per un massimo di due colli per dipendente (comma 2, lett. f)).
Per l’attuazione delle misure di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 22.100.000 annui a decorrere dal 2023 (comma 3).
Nulla da osservare con riferimento al comma 1, considerato che il maggior onere recato dalla disposizione è limitato all’entità della disposta proroga della relativa autorizzazione di spesa. In merito al comma 2, non si formulano osservazioni considerati i dati e gli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, che consentono di verificare la quantificazione delle singole voci d’onere che integrano l’importo complessivo della relativa autorizzazione di spesa (comma 3).
La relazione tecnica con riguardo al comma 1 precisa che la disposizione è formulata come limite di e che la stessa derivano maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per il 2023. Dal comma 2, lettere a), b) e f) derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica per la resa strutturale della fruizione del viaggio di congedo due volte l’anno per il personale in servizio in sedi particolarmente disagiate, caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità. La determinazione dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione è stata effettuata sulla base dei rimborsi dei viaggi di congedo quantificati ai fini dell'adozione dell’ultimo DPCM di proroga delle missioni internazionali ed è indicata in complessivi euro 600.000 cui vanno aggiunti euro 92.000 quali oneri aggiuntivi per imprevisti e incrementi di organico estero già previsti a legislazione vigente. La disposizione comporta, pertanto, per quanto riguarda il personale MAECI, maggiori oneri a carico della finanza pubblica per euro 692.000 annui a decorrere dal 2023. Per quanto concerne l’onere relativo alle Addettanze militari, questo viene indicato pari a euro 100.000 annui a decorrere dal 2023.
In merito al comma 2, lettera c), gli effetti dell’incremento della MRD sono indicati dalla relazione tecnica nei seguenti importi decorrenti al 2023: euro 6.515.000 per il personale MAECI, euro 1.580.000 per i Carabinieri, euro 737.000 per il personale scolastico. Tali importi includono la componente degli oneri aggiuntivi per imprevisti e incrementi di organico estero già previsti a l.v. L’onere relativo alle Addettanze militari viene indicato pari a ed euro 900.000.
Con riguardo al comma 2, lett. d) ed e), i maggiori oneri derivanti dall’incremento del contributo delle spese scolastiche sostenute in scuole straniere sono indicati nei seguenti importi decorrenti dal 2023: euro 6.628.000 per il personale MAECI, euro 791.999 per i Carabinieri, euro 678.021 per il personale scolastico. Tali importi includono la componente degli oneri aggiuntivi per imprevisti e incrementi di organico estero già previsti a l.v. L’onere relativo alle Addettanze militari è indicato pari ad euro 2.550.000.
In merito al comma 2, lett. f), disciplinante il trattamento economico per i viaggi di trasferimento in aereo del personale e dei familiari a carico, i relativi oneri sono indicati nei seguenti importi decorrenti dal 2023: euro 836.700 per il personale MAECI e Carabinieri ed euro 41.280 per il personale scolastico. Anche in tal caso questi importi includono la componente degli oneri aggiuntivi per imprevisti e incrementi di organico estero già previsti a legislazione vigente. L’onere relativo alle Addettanze militari è indicato pari ad euro 50.000. (per la consultazione integrale dei parametri e degli altri elementi di valutazione utilizzati ai fini della stima degli importi in riferimento, si rinvia al testo della relazione tecnica).
Articolo 130
(Attuazione interventi connessi alla presidenza italiana al G7)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Partecipazione della presidenza italiana del G7 (comma 1) |
5,00 |
40,00 |
1,00 |
5,00 |
40,00 |
1,00 |
5,00 |
40,00 |
1,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza la spesa di euro 5.000.000 per il 2023, di euro 40.000.000 per il 2024 e di euro 1.000.000 per il 2025 per le attività connesse con la presidenza italiana del G7. È demandata ad un decreto interministeriale l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Delegazione per la presidenza italiana del G7, per lo svolgimento delle summenzionate attività, da concludersi entro il 31 dicembre 2025. La Delegazione può stipulare, nell’ambito della suddetta autorizzazione di spesa, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile ovvero avvalersi del supporto specialistico della società Eutalia Srl (comma 1).
Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla norma appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende, altresì, atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica a sostegno della congruità dell’importo autorizzato rispetto alle finalità della disposizione.
La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che a carico del Paese ospitante ricadono i costi di organizzazione del Vertice, delle riunioni ministeriali, dei seminari e delle riunioni tecniche, con relativa logistica, trasporti, pasti, sicurezza e allestimenti e che, come avvenuto in passato, non sono considerati né gli oneri di sicurezza, a carico del bilancio delle Amministrazioni competenti (Interno, Difesa e altri), né gli oneri infrastrutturali diversi da quelli sopra indicati. La relazione tecnica riferisce che è stata utilizzata, come base per le stime, la presidenza italiana del G7 nel 2017 e per la stima dei costi del personale ci si è rifatti alle spese più recenti sostenute per la presidenza italiana del G20 del 2021, adeguandone l'importo alla variazione del costo della vita nella misura del 5 per cento. La relazione tecnica riporta in due tabelle (Tab. A e Tab. B) un quadro delle spese complessive previste dettagliato in macro voci di spesa. Tra queste macro voci, in corrispondenza di quella relativa ai “Componenti della delegazione” (Tab. A) viene indicato l’importo di euro 545.919 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ai fini della quantificazione di tale importo, viene indicata la composizione della delegazione (2 funzionari diplomatici, 1 dirigente di seconda fascia e 14 unità di personale non dirigenziale), precisando che il personale in questione continua a percepire il trattamento economico fondamentale spettante in base al rispettivo ordinamento di appartenenza, con oneri a carico dell'amministrazione di provenienza, mentre il trattamento economico accessorio (per la cui quantificazione, corrispondente all’importo della relativa macro voce di spesa, vengono forniti i dati e i parametri) è riconosciuto in ragione della propria qualifica sulla base del contratto vigente per il personale di ruolo in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla macro voce relativa ad “Esperti, collaboratori e lavoro flessibile” (Tab. A) viene associata un’ipotesi di spesa di euro 752.958 per il 2023, di euro 1.912.875 per il 2024 e di euro 40.000 per il 2025. Con riferimento a tali importi la relazione tecnica fornisce i dati relativi alle professionalità esterne richieste, al loro numero e alle rispettive voci di costo unitario. Per la consultazione integrale delle altre macro voci di spesa relative all’Organizzazione della presidenza italiana G7-escluse le riunioni Finanze (Tabella A: Allestimento e funzionamento struttura; Sopralluoghi; Informazione e comunicazione pubblica; Adeguamento sedi istituzionali; Vertice Capi di Stato e di Governo; Riunioni ministeriali; Riunioni Sherpa; Riunioni direttori politici, sous-sherpa Esteri e Finanze; Altre riunioni; Varie e impreviste) e all’Organizzazione delle riunioni G7 del circuito Finanze (Tab. B: Riunione dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali in Italia; Altre riunioni ministeriali G7 Finanze fuori dal territorio nazionale; Riunioni virtuali finanziarie - potenziamento e adeguamento dei sistemi informativi MEF; Riunioni dei Deputies dei Ministeri e delle Banche Centrali; Riunione dei Gruppi di lavoro G7) si rinvia al testo della relazione tecnica.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Somme da destinare ai territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15/09/2022 (comma 1) |
100,00 |
100,00 |
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame autorizza la spesa in conto capitale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione di investimenti diretti alla riduzione del rischio residuo e al ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate dagli eventi calamitosi [articolo 25, comma 2, lettere d) ed lettera e) del D.lgs. n. 1/2018] [30].
Tali risorse sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 922/2022 e intestata al Commissario delegato incaricato. L’intervento integra risorse già assegnate a legislazione vigente, finalizzate a far fronte agli eventi metereologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto l’onere è configurato come limite massimo di spesa. Circa gli effetti ascritti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, pur rilevando che la dinamica è coerente con la natura di conto capitale della spesa, si rileva che la RT non esplicita la dinamica di spesa sottostante tale iscrizione e i conseguenti effetti scontati oltre il triennio.
Articolo 132
(Sisma Molise e Sicilia 2016)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Proroga struttura commissariale per il comune di Campobasso |
0,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Proroga struttura commissariale per il comune di Catania |
2,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Proroga struttura commissariale per i comuni Catania/Molise (comma 2) |
|
|
|
2,6 |
|
|
2,6 |
|
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Proroga struttura commissariale per i comuni Catania/Molise -effetti riflessi (comma 2) |
|
|
|
1,26 |
|
|
1,26 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni di cui al comma 1 prevedono la proroga per il 2023 dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico in Sicilia del 26 dicembre 2018. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza.
Si prevede inoltre al comma 2 la proroga per il 2023 del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso e del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania, comprese le relative strutture. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2023.
In proposito, la RT afferma che la proroga dei Commissari straordinari prevede automaticamente anche quella di tutto personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto, con oneri a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,60 milioni di euro annui per l’anno 2023, tenuto conto che gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai due Commissari restano a carico delle risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere corrisponde a quello previsto per la proroga precedente, di cui all’articolo 1, comma 463, della L. 234/2021.
Articolo 133
(Sisma Ischia 2017)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Risorse da attribuire al Commissario straordinario per il sisma Ischia per assistenza alla popolazione (comma 1) |
4,95 |
|
|
4,95 |
|
|
4,95 |
|
|
Risorse per il funzionamento della struttura del Commissario straordinario per il sisma di Ischia [comma 2, lettera a)] |
1,4 |
|
|
1,4 |
|
|
1,4 |
|
|
Avvalimento di INVITALIA [comma 2, lettera b)] |
1,8 |
|
|
1,8 |
|
|
1,8 |
|
|
Rimborso ai Comuni per alle minori entrate TARI [comma 2, lettera c)] |
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Differimento pagamento rate mutui CDP ai Comuni dell'isola di Ischia (comma 3) |
0,04 |
|
|
0,04 |
|
|
0,04 |
|
|
Contributi ricostruzione privata e pubblica (comma 4) |
10,0 |
30,0 |
50,0 |
|
10,0 |
20,0 |
|
10,0 |
20,0 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Rimborso TARI [comma 2, lettera c)] |
|
|
|
1,0 |
|
|
1,0 |
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Assunzione a tempo determinato di personale addetto alla ricostruzione di Ischia [comma 2, lettera d)] |
0,7 |
|
|
0,7 |
|
|
0,7 |
|
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Assunzione a tempo determinato di personale addetto alla ricostruzione di Ischia [comma 2, lettera d)] |
|
|
|
0,34 |
|
|
0,34 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano alcune norme relative al sisma verificatosi ad Ischia nel 2017.
Il comma 1 prevede la proroga al 2023 della gestione commissariale, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l’area di Ischia nell’anno 2017. A tal fine è autorizzata per il 2023 la spesa di 4,95 milioni di euro. Il comma 2 proroga al 2023 la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l’area di Ischia nell’anno 2017, autorizzando la spesa per il 2023 di 4,9 milioni di euro.
La RT afferma che sono stati rideterminati i limiti di spesa annuali, sulla base dei consuntivi di spesa e delle previsioni della struttura commissariale.
Nel dettaglio:
a) 1.400.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale (articolo 31 del decreto-legge. n. 109 del 2018);
b) 1.800.000 euro per assicurare la proroga della convenzione con Invitalia prevista dall’articolo 18, comma 5 del d.l. 109/2018 per l’intera annualità 2023.
c) 1.000.000 euro per i rimborsi della TARI non riscossa dai Comuni (articolo 32, comma 3, del decreto-legge. n. 109 del 2018);
d) 700.000 euro per garantire l’operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, dei comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, attraverso il mantenimento di 14 unità di personale (articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).
Il comma 4 autorizza la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2023, euro 30.000.000 per l’anno 2024, 50 milioni di euro per l’anno 2025, 80 milioni di euro per l’anno 2026 e 20 milioni di euro per l’anno 2027 ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata e per la ricostruzione pubblica.
In proposito, la RT afferma che per gli anni 2023-2027 è stato stimato un fabbisogno pari a 190 milioni di euro complessivi per l’intero quinquennio 2023.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare in quanto i suddetti oneri si limitano agli stanziamenti previsti.
Il comma 3 prevede la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.
In proposito, la RT afferma che per la valutazione degli oneri si è fatto riferimento al sisma 2016 nel quale gli immobili danneggiati sono pari a circa 60.000, mentre per l’Isola di Ischia la valutazione del danno riguarda circa 1.600 immobili privati; poiché l’onere per il sisma 2016 ammonta a 1,5 milioni di Euro, si può valutare l’onere per la norma relativa al sisma di Ischia in 40.000 Euro per l’anno 2023.
Si ricorda che in base all’articolo 14, comma 6, del DL 244/2016 la sospensione comporta, ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP dei creditori, l’imputazione per cassa degli interessi attivi in luogo del criterio di competenza.
Al riguardo, si osserva che la quantificazione risulta coerente con i parametri sopra riportati.
Articolo 134
(Sisma Italia centrale 2016)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Incremento fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Dlgs n. 1/2018- Proroga stato di emergenza sisma centro Italia fino al 31 dicembre 2023 (comma 1) |
150,00 |
|
|
150,00 |
|
|
150,00 |
|
|
Proroga al 2023 della gestione straordinaria sisma 2016 di cui all'articolo 1, comma 990 della legge n. 145/2018 - spesa di personale (comma 2) |
71,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Personale ulteriore convenzioni Invitalia e Fintecna (comma 3) |
7,50 |
|
|
7,50 |
|
|
7,50 |
|
|
Incremento personale della struttura del commissario straordinario impiegato nelle attività emergenziali di cui all'articolo 50, comma 3 del Dl n.189/2016 (comma 4) |
0,47 |
|
|
0,47 |
|
|
0,47 |
|
|
Oneri per sviluppo e gestione delle piattaforme informatiche del Commissario per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 (comma 6) |
2,00 |
|
|
2,00 |
|
|
2,00 |
|
|
Rifinanziamento del credito d'imposta per interventi di ricostruzione privata nei territori colpiti dal sima del 24/08/2016 di cui alla lettera a) del c. 362 dell’art. 1 della L. n. 232 del 2016 (comma 7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla proroga al 31/12/2023 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 (commi 12-13)
|
1,50 |
|
|
1,50 |
|
|
1,50 |
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Proroga al 2023 della gestione straordinaria sisma 2016 di cui all'articolo 1, comma 990 della legge n. 145/2018 - spesa di personale (comma 2) |
|
|
|
71,80 |
|
|
71,80 |
|
|
Risorse da destinare alla Struttura di missione per la legalità e la trasparenza, di cui all'articolo 30, comma 1 del DL n. 189/2016, per fare fronte alle esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali (comma 5) |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
Differimento del termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, del DL n. 269/2003 (comma 8) |
1,90 |
1,90 |
|
1,90 |
1,90 |
|
1,90 |
1,90 |
|
Utilizzo contabilità speciale Commissario del Sima centro Italia per la continuità dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni interessati dal sisma del 2013 (comma 9) |
|
|
|
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|
Proroga esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia-addizionale regionale (comma 10 lett. a)) |
0,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Proroga esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia-addizionale comunale (comma 10 lett. a)) |
0,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Proroga esenzione IMU fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici 2016-quota Comune (comma 10 lett. b)) |
16,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti da esenzione imposta sulla pubblicità imposta comunale sulla pubblicità e canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari-incremento Fondo di cui all'articolo 17 ter, comma 1 D.L. n.183/2020 (comma 11) |
4,00 |
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|
Proroga al 2023 dell'esclusione dall'ISEE degli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali di cui all'articolo 1, comma 986 delle legge n. 145/2018 (comma 18) |
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|
|
2,00 |
|
|
2,00 |
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Maggiori entrate tributarie e contributive |
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||||||||
Proroga al 2023 della gestione straordinaria sisma 2016 di cui all'articolo 1, comma 990 della legge n. 145/2018 - spesa di personale- effetti riflessi (comma 2) |
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34,82 |
|
|
34,82 |
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Personale ulteriore convenzioni Invitalia e Fintecna - effetti riflessi (comma 3) |
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3,64 |
|
|
3,64 |
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Incremento personale della struttura del commissario straordinario impiegato nelle attività emergenziali di cui all'articolo 50, comma 3 del Dl n.189/2016 effetti riflessi (comma 4) |
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0,23 |
|
|
0,23 |
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Maggiori entrate tributarie |
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||||||||
Proroga esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia-IRPEF/IRES (comma 10 lett. a)) |
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1,70 |
|
|
1,70 |
|
|
1,70 |
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Minori entrate tributarie |
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||||||||
Proroga esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia-IRPEF/IRES (comma 10 lett. a)) |
4,10 |
|
|
4,10 |
|
|
4,10 |
|
|
Proroga esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia-addizionale regionale (comma 10 lett. a)) |
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0,10 |
|
|
0,10 |
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|
Proroga esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia-addizionale comunale (comma 10 lett. a)) |
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0,03 |
|
|
0,03 |
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Proroga esenzione IMU fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici 2016-quota Comune (comma 10 lett. b)) |
|
|
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16,60 |
|
|
16,60 |
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|
Proroga esenzione IMU fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici 2016-quota Stato (comma 10 lett. b)) |
1,10 |
|
|
1,10 |
|
|
1,10 |
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|
Esenzione imposta comunale sulla pubblicità e canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari nei territori colpiti da eventi sismici del 2016 (comma 11) |
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|
|
4,00 |
|
|
4,00 |
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|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma reca una serie di previsioni, per lo più di proroga di termini in scadenza al 31 dicembre 2022, relative (quasi esclusivamente) ai territori colpiti dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016.
In particolare, si prevede il differimento del termine di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate in scadenza nel 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta un onere pari a 1,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 senza fornire i dati e gli elementi informativi posti alla base della quantificazione. In proposito, tenuto conto che ai precedenti interventi di analogo tenore (che prevedevano il differimento delle rate scadenti nei precedenti anni) sono sempre stati ascritti effetti finanziari diversi (l’ultimo differimento operato dall’articolo 41 del DL n. 17/2022 quantificava un effetto di minor gettito pari a 2,9 milioni annui per il 2022 e il 2023) appare necessario acquisire elementi conoscitivi in merito agli elementi sottostanti la revisione delle stime dell’onere.
Si prevede, inoltre, la proroga fino all’anno d’imposta 2022 del regime di esenzione dall’IRPEF nonché l’esclusione da IMU e TARI per il 2023 in riferimento agli immobili inagibili, totalmente o parzialmente, in conseguenza del terremoto dell’Italia centrale del 2016. In proposito la relazione tecnica stima gli effetti di gettito senza fornire i dati ed i criteri adottati per la stessa. Non risulta pertanto possibile effettuare una puntuale verifica della stima effettuata. Si rileva peraltro che la quantificazione appare in linea con quelle fornite nei precedenti interventi di proroga delle medesime misure.
È disposta, inoltre, la proroga anche per l’anno 2023, dell’esclusione delle attività con sede legale od operativa nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 dal pagamento del canone patrimoniale unico. Per ristorare i comuni delle minori entrate, è incrementato l’apposito Fondo da ripartire (presso il Ministero dell’interno) di 4 milioni per il 2023. In proposito non si formulano osservazioni in quanto la disposizione, nel prorogare per il 2023 la medesima esenzione già prevista per il 2022 e il 2021, autorizza l’identica spesa già stanziata per i medesimi anni e, quanto alla sua configurazione come limite di spesa, si osserva che il canone patrimoniale unico, ai sensi della norma istitutiva, deve essere configurato dal comune in forma tale che il complesso del gettito copra comunque il complesso dei costi.
Si prevede, altresì, la proroga anche per l’anno 2023, dell’esenzione – per le utenze localizzate in determinate “zone rosse” a seguito degli eventi sismici – dal pagamento delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, nonché per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, delle agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, delle assicurazioni e della telefonia. La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato dalla RT e considerato che già nelle annualità precedenti la medesima previsione è stata considerata neutrale per la finanza pubblica.
Nulla da osservare con riferimento alle restanti disposizioni tenuto conto che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti.
Articolo 135
(Sisma Emilia 2012)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Proroga facoltà assunzionali e straordinari di personale aggiuntivo (comma 2) |
9,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Possibilità per i commissari di riconoscere compensi per lavoro straordinario (comma 3) |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Trasferimento somme al Commissario per assistenza popolazione (comma 6) |
14,2 |
|
|
14,2 |
|
|
14,2 |
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Proroga facoltà assunzionali e straordinari di personale aggiuntivo (comma 2) |
|
|
|
9,51 |
|
|
9,51 |
|
|
Possibilità per i commissari di riconoscere compensi per lavoro straordinario (comma 3) |
|
|
|
0,2 |
|
|
0,2 |
|
|
Oneri per interessi differimento rate scadenti nell'esercizio 2023 mutui concessi dalla CDP agli enti locali (comma 4) |
0,9 |
0,9 |
|
0,9 |
0,9 |
|
0,9 |
0,9 |
|
Proroga l’esenzione IMU fabbricati danneggiati - Rimborso comuni (comma 5) |
6,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Proroga facoltà assunzionali e straordinari di personale aggiuntivo – effetti riflessi (comma 2) |
|
|
|
4,61 |
|
|
4,61 |
|
|
Possibilità per i commissari di riconoscere compensi per lavoro straordinario (comma 3) |
|
|
|
0,1 |
|
|
0,1 |
|
|
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Proroga l’esenzione IMU fabbricati danneggiati - Quota Stato (comma 5) |
1,3 |
|
|
1,3 |
|
|
1,3 |
|
|
Proroga l’esenzione IMU fabbricati danneggiati - Quota comuni (comma 5) |
|
|
|
6,7 |
|
|
6,7 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, le disposizioni in esame prevedono, in relazione al sisma registrato nel 2012 in Emilia-Romagna, una serie di proroghe.
In particolare, i commi 2 e 3 prevedono per il 2023 la proroga ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, nel limite di 9.505.000 euro, autorizzando a tal fine la spesa corrispondente e, nel limite di 200.000 euro, l’autorizzazione a riconoscere compensi per lavoro straordinario.
La RT precisa che l’onere è ripartito in 9,505 mln destinati alla proroga, di cui 8,5 mln in favore dell’Emilia-Romagna e 1,005 in favore della Lombardia, e in 0,2 mln destinati alla proroga delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 9, del decreto-legge n.244 del 2016, in relazione alla possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario alle unità lavorative in servizio presso la Regione e gli Enti Territoriali interessati dal sisma dell’Emilia-Romagna del 2012.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare essendo gli oneri configurati come limiti di spesa.
Il comma 4 prevede la sospensione per gli enti locali colpiti dal sisma degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, da corrispondere nell’anno 2023, compresi quelli il cui pagamento è stato differito. Gli oneri periodo, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall’anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 900.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.
Al riguardo, si rileva che la norma precedente (articolo 57, comma 17, del DL 104/2020) ascriveva alla stessa oneri pari a 1,3 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022. In proposito, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la quantificazione degli oneri.
Il comma 5 proroga per il 2023 l’esenzione IMU relativa ai fabbricati a seguito degli eventi sismici del 2012.
La RT precisa che la perdita di gettito IMU è pari a 8 milioni per l’anno 2023, di cui 6,7 milioni di euro per IMU quota comune e 1,3 milioni di euro per IMU quota Stato.
Al riguardo, atteso che l’articolo 22-bis del DL 4/2022, che ha previsto l’esenzione anche per il 2022 quantifica gli oneri in 10,5 milioni di euro, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la quantificazione.
Infine, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene al comma 6, che autorizza la spesa di euro 14.200.000 per l’anno 2023, per il funzionamento, assistenza tecnica, contributo di autonoma assistenza e assistenza alla popolazione relativamente agli eventi sismici del 2012, atteso che l’onere si configura limitato allo stanziamento previsto.
Articolo 136
(Sisma Abruzzo 2009)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Contributo straordinario per la ricostruzione dell'Aquila [comma 1, lettera a)] |
20,0 |
18,0 |
15,0 |
20,0 |
18,0 |
15,0 |
20,0 |
18,0 |
15,0 |
Contributo straordinario per la ricostruzione dei comuni del cratere [comma 1, lettera b)] |
2,0 |
1,8 |
1,5 |
2,0 |
1,8 |
1,5 |
2,0 |
1,8 |
1,5 |
Spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione [comma 1, lettera c)] |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
Proroga al 2025 sospensione mutui dei privati su immobili inagibili (comma 2) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione (comma 3) |
2,32 |
2,32 |
2,32 |
|
|
|
|
|
|
Proroga contratti di lavoro del personale impiegato presso il Comune de L'Aquila ed i Comuni del Cratere (comma 4) |
1,45 |
1,45 |
1,45 |
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Spese per il personale presso gli uffici territoriali per la ricostruzione [comma 1, lettera c)] |
|
|
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione (comma 3) |
2,32 |
2,32 |
2,32 |
|
|
|
|
|
|
Proroga contratti di lavoro del personale presso il Comune de L'Aquila ed i Comuni del Cratere (comma 4) |
|
|
|
1,45 |
1,45 |
1,45 |
1,45 |
1,45 |
1,45 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Spese per il personale presso gli uffici territoriali per la ricostruzione – Effetti riflessi [comma 1, lettera c)] |
|
|
|
0,24 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione - Effetti riflessi (comma 3) |
|
|
|
1,13 |
1,13 |
1,13 |
1,13 |
1,13 |
1,13 |
Proroga contratti di lavoro del personale presso il Comune de L'Aquila ed i Comuni del Cratere – Effetti riflessi (comma 4) |
|
|
|
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono una serie di stanziamenti relativi al sisma registrato nel 2009 negli Abruzzi.
In particolare le disposizioni:
• assegnano contributi straordinari in favore del Comune dell’Aquila, in ragione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 18 milioni di euro per l’anno 2024 e di 15 milioni di euro per l’anno 2025, e degli altri comuni compresi all’interno del cratere sismico, in ragione di 2 milioni di euro per l’anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l’anno 2024 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025. Inoltre, viene prorogata per gli anni dal 2023 al 2025 dell’erogazione del contributo di 500.000 euro annui per le attività dell’Ufficio speciale per i comuni del cratere;
• prorogano al 31 dicembre 2025 per il comune dell’Aquila la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, autorizzando a tal fine la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
• prorogano fino al 31 dicembre 2025 la dotazione di risorse umane assunta con contratto a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione (si tratta dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere), nel limite di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
• prorogano la facoltà, per i comuni del cratere sismico, di prorogare o rinnovare le assunzioni a tempo determinato disposte in relazione alla situazione emergenziale, autorizzando la spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2023 al 2025.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti e che, nel caso delle proroghe, confermano gli importi già indicati precedentemente.
Articolo 137
(Incremento del fondo di solidarietà comunale)
Le norme modificano i commi 448 e 449 della legge n. 232/2016, n. 232. In particolare si dispone l’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per un importo di 50 milioni di euro per l’anno 2023: tali somme sono destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale, da individuare con DPCM.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma / ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento del fondo di solidarietà comunale |
50 |
|
|
50 |
|
|
50 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme si limitano ad incrementare la dotazione di un Fondo.
La relazione tecnica afferma che l’incremento del Fondo di solidarietà comunale è finalizzato ad accelerare il percorso di entrata a regime del ristoro del taglio di 560 milioni di euro annui operato sulla dotazione del medesimo Fondo per effetto dell’articolo 47 del decreto-legge n. 66/2014.
Articolo 138
(Risorse per progettazione)
Le norme integrano il testo dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 al fine di incrementare le risorse assegnate agli enti locali di 50 milioni di euro per l’anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Le risorse in questione finanziano la spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade (comma 1).
Inoltre nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Contributi ai Comuni per spesa di progettazione (comma 1) |
50 |
100 |
100 |
50 |
100 |
100 |
50 |
100 |
100 |
Fondo per assistenza tecnica specialistica a favore dei Comuni (comma 2) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalle norme corrisponde alla spesa autorizzata.
Articolo 139
(Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid)
Le norme modificano il testo dell’articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, che detta la disciplina del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali istituito in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19.
Il testo vigente prevede che a seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 31 ottobre 2023, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane.
La nuova formulazione proposta specifica che con decreto del Ministero dell'interno, entro la menzionata data, siano individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e che l'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane possa avvenire anche mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021.
Si prevede che anche che eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.
Articolo 140
(Disposizioni in materia di TASI)
Le norme modificano il testo dell’articolo 1, comma 554 della legge 27 dicembre n. 160/2019 che nel testo vigente attribuisce ai comuni un contributo complessivo di 110 milioni per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai medesimi comuni a seguito dell'introduzione della TASI. Le modifiche stabiliscono che lo stanziamento di 110 milioni per le finalità in oggetto abbia carattere permanente.
Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Ristoro gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere recato dalle norme è pari all’ulteriore spesa autorizzata.
Le norme modificano il decreto legislativo n. 68/2011, che reca disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Le modifiche differiscono dal 2023 al 2027, o ad un anno antecedente ove ricorrano le condizioni previste dal citato decreto legislativo n. 68/2011, l’entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica afferma che disposizione in esame, rinvia i termini per l’applicazione del federalismo regionale e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che è stabilito che dall’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 68/2011 non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Va rilevato che il differimento dell’entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario è stato più volte disposto negli anni passati; in tale materia è intervenuto, da ultimo, l’articolo 31-sexies del decreto legge n. 137/2020 che ha disposto un differimento analogo a quello in esame dall’anno 2021 all’anno 2023 senza che a tale differimento fossero attribuiti effetti finanziari.
Le norme modificano il testo dell’articolo 255, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che tratta dell’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento del bilancio degli enti locali dissestati. Le modifiche riguardano il comma 10 che elenca le poste la cui amministrazione non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione ed in particolare si amplia tale elenco includendovi anche le anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successivi rifinanziamenti e gli strumenti finanziari assimilabili; in tal modo tali poste rientrano nella gestione ordinaria di bilancio degli enti dissestati.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.
Le norme disciplinano - ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione che tratta delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario - la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (comma 1). A tal fine è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per la determinazione dei LEP presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e cui partecipano, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delegato per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delegato per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Presidente dell'UPI e il Presidente dell' ANCI, o loro delegati (comma 2).
Sono disciplinati compiti della Cabina di regia che, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, fra l’altro effettua una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione per le funzioni riferibili alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, individua le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP e determina, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (comma 3).
La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base delle attività della Cabina di regia, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (comma 4). Successivamente la Cabina di regia predispone uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard (comma 5).
Qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini previsti il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un Commissario, a cui non spettano compensi, indennità o rimborsi spese, per il completamento delle attività non perfezionate (comma 7).
La Cabina di regia e il Commissario si avvalgono del Nucleo PNRR Stato-Regioni con funzioni di segreteria tecnica, cui partecipa un rappresentante tecnico per il Ministero dell'economia e delle finanze e per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie trattate nonché per la Conferenza delle Regioni, l'UPI e l’ANCI. Ai predetti rappresentanti tecnici non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 8).
Per le spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 (comma 9).
Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Cabina di regia per la determinazione dei LEP (comma 9) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che, non essendo previste nuove strutture o dotazioni di personale rispetto alla vigente normativa, né ulteriori attività suscettibili di determinare spese, le disposizioni non determinano nuovi oneri a carico della finanza pubblica se si escludono quelli recati dal comma 9.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono la definizione dei LEP nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che tratta della copertura finanziaria delle leggi, e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente.
Tanto premesso si osserva peraltro che la procedura prefigurata dalle norme con prevede una verifica parlamentare – richiesta in via generale dal medesimo art. 17 nel quadro delle procedure di verifica degli oneri finanziari derivanti dalle leggi – dei profili finanziari dei DPCM di definizione dei LEP di futura emanazione, con particolare riguardo al rispetto dei vincoli sopra menzionati.
Si rileva inoltre che le norme stanziamo la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 per le spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui al presente articolo, ma non è chiarito dalla relazione tecnica di quale spese si tratti e a quale organismo le stesse siano specificamente imputabili.
Pur evidenziando che lo stanziamento è configurato come limite massimo di spesa, appare, pertanto, necessario acquisire i relativi elementi informativi circa le spese che si intende finanziare, al fine di valutare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità perseguite dalle norme medesime.
Tali chiarimenti appaiono necessari con particolare riguardo alla Cabina di regia che, diversamente dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è un organismo che le norme in oggetto istituiscono e le cui spese di funzionamento non possono essere incluse nelle previsioni a legislazione vigente. Per quanto concerne la Commissione tecnica per i fabbisogni standard dovrebbe, invece, essere chiarito se lo svolgimento in tempi stringenti delle attività previste dalle norme in esame possa determinare la necessità di un incremento delle sue dotazioni finanziarie rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.
Si osserva inoltre che la norma dispone che, qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti, sia nominato un Commissario
per il completamento delle attività non perfezionate. Al Commissario non spettano, per l’attività svolta, compensi, indennità o rimborsi di spese.
Sia la Cabina di regia che il Commissario si avvalgono del Nucleo PNRR Stato-Regioni, con funzioni di segreteria tecnica, cui partecipano rappresentanti tecnici, ai quali, egualmente, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
Tanto premesso, andrebbe chiarito se: per la Cabina di regia, di nuova istituzione, siano previsti oneri per la corresponsione dei predetti emolumenti; il Nucleo PNRR Stato-Regioni possa espletare i compiti in questione nel quadro delle risorse esistenti; a valere su quali risorse siano finanziate le attività di competenza del Commissario, fermo restando il divieto di compensi e rimborsi.
Analoghi chiarimenti riguardo ai possibili effetti finanziari andrebbero forniti circa l’ausilio che dovrà essere offerto all’attività di elaborazione dei LEP da parte della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in collaborazione con l’Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.
Articolo 144
(Regolazione finanziaria tra Stato e Regioni)
Le norme modificano le regolazioni finanziarie tra Stato e regioni conseguenti alla riduzione dei trasferimenti erariali che è stata prevista in relazione all’incremento di gettito della tassa automobilistica cui sono soggetti gli autoveicoli, in conseguenza delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 321 della legge n. 296/2006 (comma 1), e i motocicli in relazione alle modifiche introdotte dall’articolo 2, comma da del decreto legge n. 262/2006 (comma 2). In particolare si prevede che la regolazione finanziaria degli anni dal 2016 al 2022 è disposta per una sola annualità in ciascun esercizio dal 2023 al 2029. Il testo attualmente vigente non fornisce indicazioni dettagliate riferite alle singole annualità ma prevede che, in assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita.
Si prevede, poi, che in caso di controversie, definite con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione, relative all’accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto del gettito derivante dall’attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, l’Agenzia delle entrate è autorizzata a far fronte agli eventuali oneri da queste derivanti mediante utilizzo delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio.
Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Regolazione finanziaria del maggior gettito della tassa automobilistica – minori spese delle regioni |
|
|
|
203,05 |
193,24 |
182,56 |
203,05 |
193,24 |
182,56 |
Maggiori entrate extratributarie |
|
||||||||
Regolazione finanziaria del maggior gettito della tassa automobilistica |
203,05 |
193,24 |
182,56 |
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme recate dai commi 1 e 2.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica, con riferimento alle norme recate dai commi 1 e 2 - che disciplinano la regolazione finanziaria relativa a poste incassate dalle regioni per conto dello Stato negli anni dal 2016 al 2022 - registra, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle norme, una minore spesa corrente effettuata dalle regioni sui saldi di indebitamento e fabbisogno dal 2023.
Tale registrazione sconta quindi l’ipotesi che, a fronte della regolazione finanziaria con lo Stato, le regioni riducano altre poste di spesa per assicurare il rispetto dell’obiettivo di saldo.
Detta assunzione risulterebbe peraltro coerente solo nel caso in cui le regioni, negli scorsi anni, non avessero accantonato in un apposito Fondo a destinazione vincolata le poste in questione, di spettanza dello Stato, in vista della regolazione finanziaria in parola e, pertanto, si trovassero nella necessità, anno per anno, di creare l’occorrente provvista finanziaria, contraendo spese per tale finalità.
Qualora invece, come sembrerebbe ragionevole, il predetto accantonamento dovesse essere stato effettuato, la regolazione finanziaria prevista dalle norme in esame non dovrebbe determinare un’effettiva riduzione di spesa sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, come invece evidenziato dal prospetto riepilogativo.
In ordine a tale profilo appare quindi necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.
Articolo 145
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza il Ministero dell’interno, in deroga alla disciplina vigente, ad iscrivere all’Albo dei segretari comunali e provinciali anche i borsisti non vincitori (103 unità) risultati idonei al termine del corso-concorso bandito nel 2021, per 345 posti; ciò al fine di assicurare la funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione del PNRR e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria (comma 1).
L’iscrizione dei borsisti aggiuntivi all’Albo viene comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente, come previsto per i vincitori della sessione aggiuntiva del corso-concorso ai sensi del comma 8 dell’art. 16-ter del DL n. 162/2019, richiamato dalla disposizione (comma 2). I borsisti aggiuntivi saranno, inoltre, tenuti a sostenere un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni ai sensi del richiamato comma 1 dell’art. 16-ter del DL n. 162/2019 (comma 3).
Infine, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dal 2023 e fino al 31 dicembre 2026 le risorse del fondo[31] del Ministero dell’interno istituito a copertura dei costi delle assunzioni a tempo determinato di personale tecnico di supporto per l’attuazione del PNRR, possono essere destinate anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali nonché a finanziare iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR. La durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non può eccedere la data del 31 dicembre 2026 (comma 4).
Con riguardo ai commi da 1 a 3 si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità della disposizione. Peraltro, pur considerato che, come espressamente previsto dalla norma (comma 2), l’iscrizione dei borsisti aggiuntivi all’Albo viene comunque subordinata alla relativa autorizzazione all'assunzione, prevista dalla vigente normativa, appare opportuno acquisire ulteriori elementi in merito agli eventuali profili di onerosità correlati allo svolgimento (comma 3) da parte dei medesimi borsisti non vincitori di un tirocinio pratico presso le amministrazioni comunali.
In merito al comma 4, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare utile una conferma – che i previsti utilizzi siano compatibili con le risorse iscritte nell’indicato fondo del Ministero dell’interno finalizzato alla copertura dei costi delle assunzioni a tempo determinato di personale tecnico di supporto per l’attuazione del PNRR e compatibili con le esigenze del Piano medesimo.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce la neutralità finanziaria della stessa.
Articolo 146
(Oneri di servizio pubblico regione Friuli-Venezia Giulia)
Le norme stanziano 2 milioni di euro per l’anno 2023 e 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti con l’aeroporto di Trieste. La Regione Friuli-Venezia Giulia si impegna per la medesima cifra a titolo di cofinanziamento.
Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Compensazioni oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste |
2,0 |
2,6 |
2,6 |
2,0 |
2,6 |
2,6 |
2,0 |
2,6 |
2,6 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che l’onere è pari allo stanziamento disposto.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma introduce il comma 1-bis all’art. 14 del DL n. 367/1991, al fine di prevedere che la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo disponga, per il proprio funzionamento e per l’esercizio delle proprie funzioni, nell’ambito delle disponibilità finanziarie iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia (Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione “Funzionamento uffici giudiziari”) di una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 (comma 1).
Si osserva che la norma, in base a quanto evidenziato dalla relazione tecnica, è volta a fornire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo una specifica dotazione finanziaria per l'acquisizione di beni e servizi che, attualmente, sono imputati sui capitoli del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e sul capitolo 1360 del Dipartimento per gli Affari di giustizia.
La relazione tecnica riferisce, inoltre, che la dotazione finanziaria è stata quantificata sulla base delle esigenze connesse alle spese di funzionamento, con esclusione delle spese di parte capitale, nonché alle spese proprie della funzione requirente che, non essendo riconducibili alle spese di giustizia di cui al DPR n. 115/2002, non potrebbero trovare imputazione sul capitolo 1360. Non sono, inoltre, ricomprese le spese di personale in ragione della specifica disciplina e, soprattutto, della particolare modalità di gestione attraverso il sistema informativo NoiPA.
Al riguardo, posto che alla disposizione non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione volti a chiarire se la somma indicata corrisponda effettivamente a quanto attualmente utilizzato Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per le proprie esigenze e non incida quindi su quote di stanziamenti di bilancio che, a legislazione vigente, sono dirette anche ad ulteriori finalità di spesa. In tal caso, andrebbero forniti elementi informativi volti a confermare l’effettiva possibilità di utilizzo della dotazione in questione senza incidere sulle altre finalità di spesa previste a legislazione vigente.
Articolo 148
(Rifinanziamento di Fondi per l’edilizia giudiziaria)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Rifinanziamento di Fondi per l’edilizia giudiziaria (comma 1) |
100,00 |
150,00 |
150,00 |
|
30,00 |
50,00 |
|
30,00 |
50,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza la spesa di euro 100.000.000 per il 2023, di euro 150.000.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, e di euro 50.000.000 per il 2027, al fine di assicurare l’adeguamento strutturale ed impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari (comma 1).
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.
Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla norma appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende atto, inoltre, dell’illustrazione degli effetti di maggior spesa in conto capitale sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto che non appare suffragata nella relazione tecnica da ulteriori elementi informativi a sostegno degli effetti di cassa stimati e della conseguente dinamica di spesa oltre il triennio. In proposito appare quindi opportuno acquisire i relativi elementi informativi.
Articolo 149
(Giustizia riparativa)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa (comma 1) |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incrementa il Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa[32] di euro 5.000.000 a decorrere dal 2023 (comma 1).
La relazione tecnica descrive la norma.
Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla norma appare limitato all’entità del disposto incremento del suddetto Fondo.
Articolo 150
(Compensazione dei debiti degli avvocati)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Compensazione crediti dovuti dallo Stato ex art. 82 e ss. del DPR n. 115/2002 (comma 1) |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione delle risorse relative alle spese di giustizia di cui al DPR 115/2002 (comma 2) |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma reca specifiche modifiche al comma 778 dell’art. 1 della legge 208/2015 che nel testo vigente consente, a decorrere dal 2016 ed entro il limite di spesa massimo di euro 10.000.000 annui, ai soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli art. 82 e segg. del DPR 115/2002 (crediti, dunque, in favore degli avvocati per la difesa di soggetti ammessi a patrocino dello Stato), l’ammissione alla compensazione con quanto dagli stessi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’IVA, nonché per i contributi previdenziali per i dipendenti. Le modifiche apportate, prevedono, tra l’altro, che, a decorrere dal 2023, la suddetta disposizione operi entro il limite massimo di spesa di euro 40.000.000 annui (+30.000.000 annui) (comma 1).
Viene, altresì, espunto dal testo il riferimento ai “dipendenti”, rendendo in tal modo possibile, come riferito dalla relazione tecnica, la compensazione anche con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa forense a titolo di oneri previdenziali. Estendendo il perimetro agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense, ovvero ad un debito che è certo e sicuro per tutti i difensori, si intende effettivamente limitare gli effetti negativi dei ritardati pagamenti dello Stato.
Ai relativi maggiori oneri, pari ad euro 30.000.000 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, previste dal testo unico di cui al DPR n. 115/2002 (comma 2).
Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che il maggior onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e ne espone le finalità.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Rifinanziamento Fondo finanziamento provvedimenti legislativi art. 21, c 1-ter, let. d) legge n. 196/2009 - parte corrente (comma 1) |
164,74 |
228,27 |
275,93 |
164,74 |
228,27 |
275,93 |
164,74 |
228,27 |
275,93 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Rifinanziamento Fondo finanziamento provvedimenti legislativi art. 21, c 1-ter, let. d) legge n. 196/2009 – di conto capitale (comma 1) |
100,00 |
120,00 |
150,00 |
100,00 |
120,00 |
150,00 |
100,00 |
120,00 |
150,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame prevede che gli importi da iscrivere nei fondi speciali della prima sezione del disegno di legge di bilancio [articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge n. 196/2009], per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2023-2025, sono determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
In proposito non si formulano osservazioni.
Articolo 152
(Riduzione, incremento e istituzione di Fondi)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione Fondo da destinare all’attuazione della manovra di bilancio 2023-2025, di cui all'articolo 15, comma 4, del DL 176/2022 (comma 1) |
2.627,71 |
453,10 |
324,50 |
2.627,71 |
453,10 |
324,50 |
2.627,71 |
453,10 |
324,50 |
Riduzione Fondo per interventi in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 178/2020 (comma 2) |
1.393,00
|
1.393,00
|
1.393,00
|
1.393,00
|
1.393,00
|
1.393,00
|
1.393,00
|
1.393,00
|
1.393,00
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 200 della legge n. 190/2014 (comma 3) |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
Fondo per la copertura degli interventi di competenza dei Ministeri in coerenza con gli obiettivi indicati nella manovra di bilancio (comma 4) |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’articolo in esame opera riduzioni ed incrementi di Fondi, secondo importi definiti dalle stesse disposizioni. Non si formulano quindi osservazioni per i profili di quantificazione.
Per quanto attiene al quadro complessivo della manovra e al rapporto tra risorse e impieghi si osserva quanto segue.
Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono a reperire risorse (mezzi di copertura) a fronte del complesso degli interventi previsti dal provvedimento in esame.
In particolare, il comma 1, riducendo il Fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge “aiuti quater” n. 176/2022 provvede a rendere disponibili le relative risorse (per circa 2,6 miliardi nel 2023, 0,45 miliardi nel 2024, 0,32 miliardi nel 2025, 0,35 miliardi nel 2026, 24,9 milioni di euro nel 2027, 85,40 milioni nel 2028, 48,10 milioni nel 2029, 65 milioni nel 2030, 64,2 milioni nel 2031, 66 milioni nel 2032 e 72,3 milioni nel 2033) per le finalità della manovra di bilancio.
Dette risorse provengono in gran parte dal posticipo – ai sensi dell’art. 5 del DL 176 /2022 - di tre mesi (dal 31/12/2022 al 31/03/2023) il termine entro il quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) deve vendere il gas naturale acquistato ai fini del suo stoccaggio, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro. Viene nel contempo posticipato dal 20 dicembre 2022 al 15 aprile 2023 il termine di restituzione allo Stato delle somme precedentemente trasferite al GSE.
Tenendo conto del complesso degli interventi previsti dallo decreto “aiuti quater”, l’art. 15, comma 4, del medesimo decreto istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l’anno 2023, 453,1 milioni di euro per l’anno 2024, 324,5 milioni di euro per l’anno 2025, 353,6 milioni di euro per l’anno 2026, 24,89 milioni di euro per l’anno 2027, 85,4 milioni di euro per l’anno 2028, 48,1 milioni di euro per l’anno 2029, 65 milioni di euro per l’anno 2030, 64,2 milioni di euro per l’anno 2031, 66 milioni di euro per l’anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l’anno 2033, destinate all’attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Si prevede che una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1.500 milioni di euro per l’anno 2023, sia accantonata e resa indisponibile fino al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5?bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Pertanto, con l’articolo in esame sono utilizzate nel quadro della manovra le disponibilità complessive del Fondo di cui all’art. 15, comma 4, del decreto “aiuti-quater” al netto della quota di 1.500 milioni per il 2023, oggetto di accantonamento ed indisponibile fino al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE.
Il comma 2 dell’articolo in esame utilizza invece, mediante apposita riduzione, parte delle disponibilità del Fondo previsto dall’art. 1, comma 2, della legge di bilancio 2021, finalizzato da interventi di riforma del sistema fiscale: la riduzione ammonta a 1.393 milioni, pari all’importo individuato dalla Nadef 2022 quale miglioramento della compliance fiscale (riferito all’esercizio 2019 rispetto al precedente anno) e imputato ad incremento del medesimo Fondo, in base alla legislazione vigente.
I commi 3 e 4 configurano invece interventi onerosi mediante la dotazione di fondi indistinti.
Si tratta, per un verso, dell’incremento del Fondo esigenze indifferibili e urgenti (comma 3) per 400 milioni annui a decorrere dal 2023, e per altro verso (comma 4), dell’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo, con dotazione annua di 300 milioni di euro a decorrere dal 2023, per interventi di competenza dei Ministeri in coerenza con gli obiettivi indicati nella manovra di bilancio. Si osserva peraltro che la norma non individua specificamente tali obiettivi e la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni. In proposito sarebbero utili indicazioni integrative.
Articolo 153
((Misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio)
Le norme dispongono che le riduzioni di spesa e le altre misure di seguito elencate concorrono al conseguimento degli obiettivi di spesa 2023-2025 per ciascun Ministero, ai sensi delle vigenti norme sulla spending rewiev.
In particolare, si stabilisce che:
· il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, assicuri il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023, 15.400.237 euro per l'anno 2024 e 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025 (comma 2);
· il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, assicuri il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, 588.987 euro per l'anno 2024 e 688.987 euro annui a decorrere dall'anno 2025 (comma 3);
· alla luce del processo di razionalizzazione delle spese, le spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni siano ridotte di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023 (comma 4);
· la Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri, mediante un efficientamento delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni di euro a decorrere dal 2023. A tal fine si dispone l’abrogazione di vigenti norme che hanno istituito la struttura di missione denominata “InvestItalia” (comma 5);
· l'Agenzia delle entrate riorganizzi i servizi e i processi al fine di conseguire risparmi strutturali di spesa per un ammontare non inferiore a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024 che devono essere versati annualmente all'entrata del bilancio dello Stato (comma 6). La stessa Agenzia è autorizzata a incrementare di 12,7 milioni di euro le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia stessa, da destinare esclusivamente al finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previste dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale (comma 7);
· sia ridotto a decorrere dal 2023 di un milione di euro l’importo riassegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalità di spesa ai sensi dell’articolo 1, comma 238 della legge n. 311/2004 (comma 8);
· sia posticipata dal gennaio 2021 al 2024 l’assunzione dei primi 59 dirigenti tecnici a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione e del merito previsti dall’articolo 2 del decreto legge n. 126/2019, e dal 2023 al 2025 l’assunzione dei restanti 87. Parallelamente vengono prorogati fino al 2024, gli incarichi temporanei in essere relativi ai dirigenti tecnici (commi 10 e 11).
· l'autorizzazione di spesa destinata a finanziare il pensionamento anticipato a domanda dei lavoratori precoci sia ridotta di 80 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 (comma 12).
· le competenze di avvocato e di procuratore la cui esazione è curata, nei confronti delle controparti, dall’Avvocatura generale dello Stato e dalle avvocature distrettuali, nei giudizi da esse trattati, siano assoggettate, a fini fiscali, al regime dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed escluse dalla disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive (comma 14);
· al fine del potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, sia istituito un Fondo da ripartire, in parti uguali tra i singoli e la Presidenza del consiglio, con una dotazione di euro 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, destinato a finanziare, a partire dall'anno 2024, almeno per 1'80 per cento, assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e per l'eventuale restante quota, al conferimento di incarichi, alla stipula di convenzioni con università e ad attività di formazione (commi 15 e 16).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle disposizioni i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (co. 2) |
9,58 |
15,40 |
10,97 |
9,58 |
15,40 |
10,97 |
9,58 |
15,40 |
10,97 |
Dipartimento per la giustizia minorile (co. 3) |
0,33 |
0,59 |
0,69 |
0,33 |
0,59 |
0,69 |
0,33 |
0,59 |
0,69 |
Spese di giustizia per intercettazioni e comunicazioni (co. 4) |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
Presidenza del Consiglio - strutture per a favorire gli investimenti pubblici (co. 5) |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
Agenzia delle entrate – riorganizzazione servizi e sedi (co. 6) |
|
|
|
25,24 |
30,00 |
30,00 |
25,24 |
30,00 |
30,00 |
MIT- Limite alle riassegnazioni (comma 8) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Proroga incarichi a TD dirigenti tecnici ispettivi presso Ministero istruzione in luogo di assunzioni (co. 10 e 11) |
11,65 |
11,65 |
|
11,65 |
11,65 |
|
11,65 |
11,65 |
|
Riduzione autorizzazione di spesa per pensionamento lavoratori precoci (co. 12) |
80,00 |
90,00 |
120,00 |
80,00 |
90,00 |
120,00 |
80,00 |
90,00 |
120,00 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo risorse decentrate Agenzia delle entrate (co. 7) |
|
|
|
12,70 |
12,70 |
12,70 |
12,70 |
12,70 |
12,70 |
Potenziamento competenze per l’analisi e valutazione spesa e politiche pubbliche (co. 15) |
20,00 |
25,00 |
30,00 |
20,00 |
25,00 |
30,00 |
20,00 |
25,00 |
30,00 |
Minori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (co. 2) |
|
|
|
4,64 |
7,00 |
3,72 |
4,64 |
7,00 |
3,72 |
Proroga incarichi a TD dirigenti tecnici ispettivi presso Ministero istruzione in luogo di assunzioni (co. 10 e 11) |
|
|
|
5,65 |
5,65 |
|
5,65 |
5,65 |
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Fondo risorse decentrate Agenzia delle entrate (co. 7) |
|
|
|
6,16 |
6,16 |
6,16 |
6,16 |
6,16 |
6,16 |
Potenziamento competenze per l’analisi e valutazione spesa e politiche pubbliche (co. 15) |
|
|
|
|
9,70 |
11,64 |
|
9,70 |
11,64 |
Maggiori entrate extratributarie |
|
||||||||
Agenzia delle entrate – riorganizzazione servizi e sedi (co. 6) |
25,24 |
30,00 |
30,00 |
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica evidenzia che le riduzioni di spesa di cui ai commi da 2 a 14, congiuntamente a quelle illustrate in sezione II, costituiscono il contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica.
Con riferimento alle riduzioni delle dotazioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria disposte dal comma 2 si potrà razionalizzare la spesa per l'indennità di servizio notturno e festivo e l'indennità di rischio, l'indennità meccanografica ed altri assegni vari stabiliti per legge agli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, per l'equo indennizzo nonché per i trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa, indennità di ausiliaria agli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia. Sono previste razionalizzazioni anche sulla spesa per il servizio mensa del personale.
Con riferimento alle riduzioni delle dotazioni del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia disposte dal comma 3, la relazione tecnica afferma che si possano realizzare riduzioni di spesa attraverso misure di riorganizzazione ed efficientamento dei servizi in materia di giustizia minorile ed esecuzione penale esterna, con particolare riferimento all'efficientamento dei processi di lavoro nell'ambito delle attività per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'Autorità giudiziaria e alla razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale. Per effetto di importanti interventi di edilizia a valere sul piano complementare al PNRR e grazie a processi di recupero di efficienza, conseguente ad un migliore utilizzo delle potenzialità offerte dalla tecnologia è possibile ridurre la spesa potendo rafforzare progressivamente le sinergie con gli altri Ministeri, le Regioni, gli enti locali, il terzo settore, le comunità e i territori, per l'attivazione di azioni comuni a favore dei soggetti in carico; riorganizzare ed efficientare i processi di lavoro, ad avvenuta attuazione del piano assunzionale in corso che prevede un incremento del 30% degli organici DGMC ex art. 17 DL 36/2022; completare le opere infrastrutturali previste, con particolare riferimento alle strutture residenziali minorili; attuare i processi di recupero di efficienza, grazie ad un migliore utilizzo delle potenzialità offerte dalla tecnologia (sono in corso numerosi progetti che potranno consentire un recupero di efficienza, in termini di ore-uomo liberate, e alla possibilità di utilizzo dei diversi sistemi inforn1ativi da remoto).
Con riferimento alle riduzioni disposte dal comma 4, la relazione tecnica chiarisce che la norma recepisce in bilancio gli effetti di risparmio, ancora non scontati, derivanti dal completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni, attraverso la riduzione dello stanziamento di bilancio del capitolo 1363 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno 2023.
A tal proposito la relazione tecnica rammenta che la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario» ha previsto nuove disposizioni per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese per le intercettazioni. Nel rispetto delle citate disposizioni si è proceduto ad individuare le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni, indicando nel listino allegato ad apposito decreto interministeriale, le singole tariffe, suddivise a seconda dei servizi di intercettazioni telefoniche tra presenti, telematiche, di localizzazione GPS e videosorveglianza classificate in diverse categorie. Con il decreto interministeriale Giustizia - MEF, in via di perfezionamento, che disciplina pertanto le prestazioni funzionali e ne determina le relative tariffe, si conseguono gli ulteriori effetti di risparmio che si realizzeranno a decorrere dal 2023. L'ammontare dei predetti risparmi è stimato prudenzialmente in euro 1.575.136 annui a decorrere dall'anno 2023, ipotizzando un volume di prestazioni funzionali costanti per anno (per numero e per tipologia).
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme recate dal comma 5, che stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri, mediante un efficientamento delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, senza fornire ulteriori informazioni in merito.
Con riferimento al comma 6, che dispone che l'Agenzia delle entrate procede alla riorganizzazione dei servizi e delle sedi territoriali al fine di conseguire risparmi non inferiori a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, la relazione tecnica si limita ad affermare che l'Agenzia rendiconta semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente comma ed effettua annualmente un corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
Con riferimento alle previsioni del comma 7, la relazione tecnica specifica che l’autorizzazione all’incremento di 12,7 milioni di euro delle risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate è destinato al finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previste dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale. Le somme sono destinate ad incrementare la retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili, a partire dalle posizioni organizzative con la retribuzione più bassa, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa contrattuale vigente. Una apposita tabella allegata alla relazione tecnica fornisce i dati di dettaglio delle posizioni da remunerare e dei rispettivi importi.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto del comma 8 che prevede 11 comma 8 ridotto a decorrere dal 2023 di un milione di euro l’importo riassegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalità di spesa ai sensi dell’articolo 1, comma 238 della legge n. 311/2004.
Con riferimento alle norme recate dal comma 10 - che posticipa dal gennaio 2021 al 2024 l’assunzione dei primi 59 dirigenti tecnici a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione e del merito previsti dall’articolo 2 del decreto legge n. 216/2019 e dal 2023 al 2025 l’assunzione dei restanti 87 - la relazione tecnica evidenzia che l’articolo 2, comma del citato decreto legge n. 126/2019, prevede uno stanziamento pari a 7,9 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e a 19,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Il differimento della seconda tranche di assunzioni genera un risparmio di spesa, pari a 11,65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, derivante dalla differenza tra l'importo di 19,55 milioni relativo al costo delle assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici e la spesa da sostenere per la proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici a tempo determinato, e fino alla assunzione della prima tranche del personale a tempo indeterminato, pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024.
Con riferimento al comma 12, che riduce l'autorizzazione di spesa destinata a finanziare il pensionamento anticipato a domanda dei lavoratori precoci, la relazione tecnica dichiara che tale riduzione si rende possibile senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici pensionistici sulla base di quanto emerso a seguito dell'attività di monitoraggio come certificata dalle specifiche Conferenze dei servizi e di quanto conseguentemente prevedibile in via prospettica.
La relazione tecnica esplicita che il comma 14 è diretto a chiarire in via interpretativa il regime fiscale al quale assoggettare le competenze attribuite agli avvocati e procuratori dello Stato. I sopra menzionati compensi professionali vengono qualificati dalla disposizione in esame quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in quanto tali, ritenuti non assoggettabili alla contribuzione ai fini pensionistici gravante sui redditi da lavoro dipendente ma esclusivamente alla ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Uniformandosi all'interpretazione tradizionalmente adottata ed in considerazione della provenienza di tali compensi da soggetti terzi rispetto al datore di lavoro, inoltre, la disposizione esclude espressamente la rilevanza delle predette competenze ai fini del calcolo della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), dovuta dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni operano riduzioni di spesa ed altre misure funzionali al conseguimento degli obiettivi di spesa 2023-2025 per ciascun Ministero, ai sensi delle vigenti norme sulla spending rewiev.
Essendo le riduzioni determinate secondo gli importi indicati in via legislativa dalle medesime disposizioni, sul punto non si formulano osservazioni.
Si osserva peraltro che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa i risultati dell’attività di analisi svolta per le finalità di spending rewiev, effettuate ai sensi dei commi:
· 5, che tratta dell’efficientamento delle strutture interne della Presidenza del Consiglio deputate a favorire gli investimenti pubblici;
· 6, che prevede la riorganizzazione dei servizi e delle sedi territoriali dell’agenzia delle entrate;
· 8, che riduce l’importo delle riassegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalità di spesa
che hanno portato ad individuare i risparmi nella misura indicata dalle norme. Tali indicazioni appaiono tuttavia necessarie anche la fine di verificare la sostenibilità delle riduzioni disposte rispetto alle finalità di spesa su cui le stesse incidono.
Appare pertanto necessario acquisire dal Governo i relativi elementi informativi e di valutazione.
Non si hanno osservazioni da formulare con riferimento agli altri commi.
Con particolare riguardo alla norma recata dal comma 14 che chiarisce in via interpretativa il regime fiscale al quale assoggettare le competenze attribuite agli avvocati e procuratori dello Stato, si prende atto che la relazione tecnica espressamente dichiara che la disposizione si uniforma “…all'interpretazione tradizionalmente adottata …”. In tal senso non si formulano osservazioni, ferma restando l’opportunità di una conferma da parte del Governo che la portata retroattiva della norma non sia comunque suscettibile di determinare alcun riflesso o conseguenza di carattere finanziario.
Articolo 154
(Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Fondo per l’attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza per il conseguimento dell’autonomia tecnologica in ambito digitale (comma 1, lett. a)) |
70,00 |
90,00 |
110,00 |
10,00 |
20,00 |
50,00 |
10,00 |
20,00 |
50,00 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo per la gestione della cybersicurezza destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti (comma 1, lett. b)) |
10,00 |
50,00 |
70,00 |
10,00 |
50,00 |
70,00 |
10,00 |
50,00 |
70,00 |
Incremento risorse per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per la cybersicurezza (comma 4) |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia i seguenti Fondi da ripartire:
· Fondo per l’attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, destinato a finanziare gli investimenti volti al conseguimento dell’autonomia tecnologica in ambito digitale e l’innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di euro 70.000.000 per il 2023, di euro 90.000.000 per il 2024, di euro 110.000.000 per il 2025 e di euro 150.000.000 annui dal 2026 al 2037 (comma 1, lett. a));
· Fondo per la gestione della cybersicurezza, destinato a finanziare le attività di gestione operativa, con una dotazione finanziaria pari a euro 10.000.000 per il 2023, di euro 50.000.000 per il 2024 e di euro 70.000.000 annui a decorrere dal 2025 (comma 1, lett. b)).
La norma, dispone, inoltre che l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale indirizzi, coordini e monitori l’attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, sviluppando una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni individuate come attori responsabili nell’ambito del medesimo piano (comma 2). Vengono, altresì, incrementate le risorse per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza di cui all’art. 18, del DL n. 82/2021 di euro 2.000.000 annui a decorrere dal 2023 (comma 4).
Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalla norma appaiono limitati all’entità delle dotazioni dei fondi di cui al comma 1 e dello stanziamento disposto al comma 4.
Si prende atto altresì degli effetti di maggiore spesa in conto capitale iscritti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto e riferiti al comma 1, lett. a), rilevando peraltro che la relazione tecnica non fornisce indicazioni riguardo alla dinamica di spesa sottostante e dello sviluppo dei relativi oneri oltre il triennio.
Nulla da osservare, infine, in merito agli ulteriori compiti attribuiti all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale dal presente articolo (comma 2), considerato quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che allo svolgimento di tali compiti sono funzionalizzate le risorse stanziate dal comma 4.
[1] Si ricorda inoltre che la previsione effettiva di ricorso al mercato (coincidente con la previsione delle accensioni di prestiti), indicata nei citati quadri generali riassuntivi del bilancio, riporta di norma valori inferiori rispetto ai livelli massimi del ricorso al mercato autorizzati dalla legge di bilancio.
[2] Assegnate ai sensi degli articoli 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Legge |
Numero concessioni |
Una tantum |
Durata concessioni |
Importo annuo per una concessione |
Importo totale annuo |
L. 88/2009 |
21 |
414.000 |
9 |
46.000,00 |
966.000,00 |
L. 88/2009 |
13 |
483.000 |
9 |
53.666,67 |
697.666,67 |
L. 208/2015 |
59 |
230.000 |
7 |
32.857,14 |
1.938.571,43 |
TOTALI |
93 |
|
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[4] Ai sensi dell’art. 21, comma 1-ter, lett. e), della legge n. 196/2009.
[5] Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1158/1971.
[6] Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[7] Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[8] Alla scadenza del termine di cui al comma 4.
[9] Il comma 6 prevede che entro trenta giorni dalla revoca di cui al comma 4, venga altresì, disposta la convocazione dell’assemblea dei soci della società per procedere, alla nomina degli organi sociali.
[10] Come indicato nella delibera CIPESS 3/2022.
[11] Come indicato nella delibera CIPESS 3/2022.
[12] Recante “Somme da assegnare per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione”.
[13] Recante “Somme da assegnare per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione”.
[14] Di cui all’art. 1, commi 293 e 294, della legge n. 234/2021
[15] L'acronimo STEM, dall'inglese science, technology, engineering and mathematics, è un termine utilizzato per indicare le discipline scientifico-tecnologiche e i relativi corsi di studio
[16] Gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) sono scuole che erogano percorsi di formazione post-diploma ad alta specializzazione (v. Legge 15 luglio 2022, n. 99).
[17] La relazione tecnica afferma che con riferimento agli interventi proposti, da attuarsi nell’ambito del Fondo, non si ravvisano profili di sovrapponibilità con quanto finanziato a valere sul FUNT istituito con l’articolo 1, comma 366, della legge n. 234/2021.
[18] di cui all’art.1, comma 369, della legge n. 205/2017
[19] di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge n. 145/2018.
[20] a tal fine si modifica l’articolo 9, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25
[21] articolo 7, comma 1, del D.L. n. 144/2022, Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
[22] articolo 1, comma 362, della legge n. 205/2017, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
[23] articolo 5 della legge del n. 1295/1957, recante Costituzione di un Istituto per il Credito Sportivo con sede in Roma.
[24] La RT ricorda che Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è fissato nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d'impresa, utilizzabile per importi non superiori al 10 per mille dei ricavi annui e nel limite complessivo di 15 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
[25] prevista all’articolo 1, comma 574 della legge n. 178/2020, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
[26] Si evidenzia che l’art. 36, comma 2, del DL n. 73/2022, ha da ultimo prorogato la ferma del suddetto personale in servizio al 30 giugno 2022 (30 ufficiali medici e 224 sottufficiali infermieri) dalla medesima data al 31 dicembre 2022, con un onere complessivo di euro 6.165.733 per il 2022.
[27] Di cui agli artt. 42, 43 e 44 del DL n. 73/2022.
[28] Di cui all’art. 103 del DL n. 77/2020.
[29] A tal fine, per la verifica del progetto di riqualificazione è stato acquisito uno Studio di fattibilità urbanistica che ha fornito un positivo riscontro sulla base del quale, attualmente, è in corso la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica propedeutico all’affidamento dei successivi livelli di progettazione necessari per la realizzazione di tutte le opere.
[30] Codice della protezione civile.
[31] Di cui all’articolo 31-bis, comma 5, del DL n. 152/2021. In base a tale disposizione il suddetto fondo ha una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
[32] Di cui all’art. 67, comma 1, del D.lgs. n. 150/2022.