Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Trasporti
Titolo: Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati
Riferimenti: AC N.1928/XIX AC N.2083/XIX AC N.2091/XIX AC N.2152/XIX AC N.2194/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 357/2
Data: 23/02/2026
Organi della Camera: IX Trasporti, Assemblea


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Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati

23 febbraio 2026
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Introduzione|Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Introduzione

Il testo unificato in esame mira a fornire un  inquadramento normativo del settore dei centri di elaborazione dati, cosiddetti « data center». Si tratta, in particolare, di infrastrutture fisiche che ospitano apparati e sistemi per la creazione, l'esecuzione e la fornitura di applicazioni e servizi digitali, nonché per l'archiviazione e la gestione di dati informatici. Tali strutture, essenziali per l'erogazione di risorse e servizi digitali, abilitano un ampio spettro di funzioni di interesse generale e quotidiano, tra cui, a titolo esemplificativo, lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale, l'accesso ai servizi comunali online e al fascicolo sanitario elettronico, l'utilizzo di social network, piattaforme di commercio elettronico e siti internet.

Con riferimento alla definizione dei data center, si richiama anche il regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea (sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati) ha individuato - ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 2 - le tre diverse definizioni di centri dati, di seguito elencate:

  • «centro dati aziendale»: centro dati gestito da un'azienda, il cui unico scopo è soddisfare e gestire le esigenze dell'azienda stessa in termini di tecnologie dell'informazione;
  • «centro dati in coubicazione»: centro dati in cui uno o più clienti installano e gestiscono la propria o le proprie reti, i propri server e i propri servizi e apparecchiature di archiviazione;
  • «centro dati in co-hosting»: centro dati in cui uno o più clienti hanno accesso alla rete o alle reti, ai server e alle apparecchiature di archiviazione di cui si avvalgono per i propri servizi e applicazioni, e in cui il gestore del centro dati fornisce come servizio sia le apparecchiature informatiche che l'infrastruttura di sostegno nell'edificio.

L' industria globale dei  data center si conferma in significativa espansione, in risposta alla crescente domanda di servizi digitali ad alta intensità di calcolo e archiviazione, tra cui le  applicazioni di intelligenza artificiale. Secondo il  Global Data Centre Index 2025 , il numero complessivo di centri di elaborazione dati operativi a livello mondiale ha superato le  7.500 unità, con una predominanza dell'area nordamericana, che da sola rappresenta oltre  5.400 infrastrutture. Secondo il  rapporto " 2025 Global Data Center Outlook" di JLL, in base ai progetti attualmente in fase di espansione, il mercato globale raggiungerà un tasso di crescita annuo composto (CARG) del 15 per cento fino al 2027, con un potenziale fino al 20 per cento. L'area europea, pur registrando un progressivo rallentamento nei tradizionali poli infrastrutturali (FLAPD – Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi, Dublino), vede emergere nuovi hub di sviluppo, fra i quali si distingue l'Italia per crescita di investimenti e attrattività strategica, anche grazie alla propria collocazione geoeconomica nel bacino del Mediterraneo. Difatti, in tale contesto, il mercato italiano continua ad essere caratterizzato da una robusta dinamica espansiva.

A tale riguardo, secondo i più recenti dati dell'Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano, aggiornati a gennaio 2026, tra il 2023 e il 2025 i 13 principali poli di Data Center del Continente hanno raccolto investimenti per 29,5 miliardi. Le stime indicano che il valore complessivo potrebbe superare i 110 miliardi entro il 2028. In termini di investimenti previsti, l'area FLAPD mantiene la leadership con circa il 55 per cento del totale. Nello stesso quadro, si stima che la quota potenziale dell'area milanese, qualora confermata, potrebbe rappresentare il 23 per cento dei nuovi investimenti europei nel 2028. Con riferimento alla potenza installata, l'Osservatorio rileva complessivamente 7,4 GW IT attivi nei principali poli europei. Il mercato risulta fortemente concentrato, in quanto circa la metà della potenza energetica IT nominale attiva è riconducibile ad appena il 5 per cento degli operatori, con una predominanza di realtà statunitensi.

In questo contesto, il mercato italiano prosegue nel proprio percorso di crescita. Difatti, sempre secondo i dati del citato Osservatorio, nel triennio 2023–2025 risultano investiti 7,1 miliardi di euro per la costruzione, l'approntamento e il riempimento di apparecchiature IT dei nuovi Data Center. Tale valore corrisponde tuttavia al 68 per cento dei 10,5 miliardi stimati nel 2023 per il medesimo periodo. Il differenziale sugli investimenti sarebbe imputabile, in particolare, alle maggiori complessità del contesto nazionale e alle tempistiche autorizzative, che inciderebbero soprattutto sui nuovi operatori internazionali al primo ingresso nel mercato e, più in generale, rallenterebbero la realizzazione dei progetti. 

Per il triennio 2026–2028 risultano annunciati 83 nuovi progetti infrastrutturali da parte di 30 aziende, di cui 19 nuovi entranti, per un valore potenziale complessivo di 25,4 miliardi di euro. Tuttavia, il 72 per cento degli investimenti è attribuibile a nuovi operatori internazionali non ancora attivi in Italia. 

Accanto a tali evidenze, un'indagine dell'Associazione italiana dei costruttori e operatori di data center (IDA) indica la presenza in Italia di 146 data center e una potenza installata complessiva pari a 287 MW IT, che, nel potrebbe raggiungere 1,2 GW di capacità entro il 2028. Secondo dati riportati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, riportati nella relazione illustrativa al decreto-legge n. 31 del 2026, in Italia vi sono 160 data center. Entrambi i citati documenti riportano che a luglio 2025 la domanda energetica (non quindi la capacità installata) delle varie iniziative connesse allo sviluppo dei centri di elaborazione dati si attesta intorno ai 55 GW di potenza con più del 70 per cento della richiesta concentrata tra Lombardia e Piemonte, ma in netta crescita in altre Regioni come Lazio e Puglia. Secondo i dati dell'Associazione, nel 2025, rispetto al quinquennio precedente, i data center commerciali hanno più che triplicato le proprie dimensioni, fino a superare i 262 MW di potenza installata. A queste ne devono essere aggiunti altri 1.200 della Pubblica amministrazione e circa 3.000 Enterprise data center, per un totale di altri 329 MW IT.

A livello territoriale, la Lombardia, e in particolare l'area metropolitana di Milano, si conferma quale principale polo nazionale, con una potenza installata pari a circa 414 MW IT, corrispondenti al 6 per cento della potenza totale europea. Secondo le citate stime del politecnico di Milano, l'area mira a superare il valore simbolico di 1 GW entro il 2028. Milano concentra inoltre il 23 per cento degli investimenti annunciati a livello europeo. Roma si configura quale secondo centro di rilievo nazionale. Il polo risulta in rapida espansione, sebbene con volumi inferiori.

In generale, il crescente sviluppo dell'ecosistema digitale comporta un sensibile incremento della domanda energetica e delle risorse idriche, necessarie per il funzionamento e il raffreddamento delle infrastrutture come i data center. 

Con riferimento al consumo elettrico, secondo le stime elaborate dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), il settore ha superato nel 2024 i 400 TWh di consumo elettrico a livello mondiale e si avvia verso quota 1.000 TWh entro il 2030, quindi prossima al 3 per cento dei consumi elettrici mondiali. La distribuzione della domanda energetica non è, tuttavia, distribuita in maniere omogenea nel globo. Difatti, Stati Uniti, Europa e Cina rappresentano circa l'85 per cento della domanda energetica dei centri di elaborazione dati. Pertanto, secondo le stime dell'IEA, i centri di elaborazione dati contribuiranno a oltre il 20 per cento della crescita della domanda di elettricità in queste economie tra il 2025 e il 2030. A tale riguardo, secondo una ricerca di Goldman Sachs, nei prossimi dieci anni, l'espansione dei centri di elaborazione dati farà crescere la domanda energetica del 40 per cento. Al fine di affrontare l'aumento della domanda di energia elettrica, anche alla luce delle condizioni attuali della rete elettrica in Europa, il rapporto stima che serviranno investimenti pari a circa 2,8 miliardi di euro. In questo contesto, secondo l'IEA sarà probabilmente necessario ricorrere a un ampio ventaglio di fonti energetiche, inclusi combustibili fossili come il carbone, che oggi copre circa il 30 per cento del fabbisogno elettrico dei data center. Il loro sviluppo, quindi, comporterà un incremento delle emissioni di CO₂ derivanti dal consumo elettrico, passando dalle attuali 180 a circa 300 milioni di tonnellate entro il 2035. Tale incremento rappresenterà per l'IEA una quota marginale, inferiore all'1,5 per cento del totale delle emissioni del settore energetico.

Quanto al consumo idrico, pur mancando attualmente stime ufficiali riferite all'Europa, alcune stime rilevano che negli Stati Uniti il consumo dei data center equivale a circa 1,7 miliardi di litri d'acqua al giorno, con un impatto crescente sui bacini idrici locali e sull'approvvigionamento sostenibile.

In sintesi, il comparto dei centri di elaborazione dati svolge un ruolo significativo nell'economia attraverso il supporto dei servizi digitali, tuttavia, l'elevato consumo energetico pone delle sfide dal punto di vista della sostenibilità.

A tale riguardo, in ambito europeo la Commissione ha adottato il Regolamento (UE) 2024/903 del 13 marzo 2024, che istituisce un sistema obbligatorio di monitoraggio della sostenibilità ambientale dei data center con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW. In base al Regolamento, gli operatori sono tenuti a comunicare i principali indicatori di performance energetica e idrica entro il 15 settembre 2024, con aggiornamenti periodici fissati a partire dal 15 maggio 2025.

A livello nazionale, il legislatore, conformemente a quanto prescritto dal citato regolamento, ha introdotto, con l'articolo 16 del decreto-legge n. 131 del 2024, c.d. decreto Salva infrazioni, disposizioni in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati, con previsione di esclusioni e tutele per esigenze di difesa e protezione civile e per la riservatezza commerciale.

In particolare, il citato decreto dispone che i gestori di data center con capacità istallata pari ad almeno 500 kW, debbano rendere pubbliche le seguenti informazioni: a) denominazione del centro dati, nome e cognome del titolare e dei gestori del centro dati, data di entrata in funzione e comune in cui è ubicato il centro dati;
b) superficie coperta del centro dati, potenza installata, traffico dati annuale in entrata e in uscita, quantità di dati conservati e trattati nel centro dati;
c) prestazione del centro dati nell'ultimo anno civile completo secondo gli indicatori chiave di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione.

Inoltre, a novembre 2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha pubblicato la Strategia per l'attrazione degli investimenti esteri nei data center, nella quale sono evidenziati, per il sistema Paese, elementi di forza riconducibili alla disponibilità di infrastrutture abilitanti e di aree produttive suscettibili di riconversione, nonché alle ricadute territoriali in termini di rigenerazione di siti dismessi, occupazione qualificata e soluzioni di efficienza. Sono altresì richiamate criticità legate alla complessità e disomogeneità degli iter autorizzativi e urbanistici, all'incertezza su tempi e condizioni di connessione e approvvigionamento elettrico e alla gestione dei profili ambientali e di sostenibilità. Conseguentemente, al fine di facilitare la realizzazione delle infrastrutture sul territorio, la Strategia propone un più chiaro inquadramento dei data center come segmento industriale, misure di semplificazione e coordinamento procedurale per ridurre i tempi e aumentare la prevedibilità, la priorità alla localizzazione in aree già compromesse e il rafforzamento della mappatura delle aree idonee, accompagnati da iniziative su energia e competenze in coerenza con standard ambientali elevati.

A tale riguardo, l'articolo 8 del decreto legge n. 21 del 2026, c.d. Decreto Bollette, ha introdotto un procedimento unico per autorizzare centri dati e relative connessioni elettriche. Nel dettaglio, il provvedimento stabilisce che l'autorizzazione per la realizzazione e l'ampliamento dei centri dati, nonché delle relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione, è rilasciata, nell'ambito di un procedimento unico, dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). 

Con riferimento alle procedure autorizzative, si ricorda che ad agosto 2024, con decreto n. 257 del 2024, il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza energetica ha adottato delle Linee guida redatte dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, tese a indirizzare in modo specifico le istanze relative alla particolare tipologia di opere consistenti nei Data Center assistiti da gruppi elettrogeni di emergenza con potenza superiore complessivamente a 50 MWt. Inoltre, la Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta regionale n. XII/2629 del 24/06/2024, ha emanato le "Linee guida per la realizzazione in Lombardia delle infrastrutture fisiche in cui vengono localizzate apparecchiature e servizi di gestione delle risorse informatiche - Data Center" per fornire ai Comuni primi elementi di contesto finalizzati alla migliore gestione delle richieste di autorizzazione presentate dagli operatori economici.

Alla luce del quadro delineato, la presente proposta di legge reca una delega al Governo, finalizzata all'adozione di una disciplina normativa organica e omnicomprensiva in materia di centri di elaborazione dati. 


Contenuto

Il testo, che a seguito delle modifiche approvate in sede referente si compone di quattro articoli, è frutto dell'unificazione del contenuto dei testi originari delle proposte C. 1928, C. 2083, C. 2091, C. 2152, C. 2194, che vertono sulla stessa materia.

Si ricorda che il provvedimento, inizialmente approvato e adottato come testo base dalla IX Commissione Trasporti della Camera nella seduta del 19 marzo 2025, e successivamente licenziato con modifiche il 29 luglio 2025, è stato rinviato in Commissione a seguito dei rilievi della Ragioneria Generale dello Stato. pertanto, nella seduta del 3 dicembre 2025, sono state apportate ulteriori modifiche per eliminare principi onerosi e garantire l'invarianza finanziaria dei criteri.

In particolare, l'articolo 1 indica la finalità sottesa al provvedimento, ovvero quella di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese attraverso, tra l'altro, la definizione di una normativa a carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo, la progettazione e - come aggiunto nel corso dell'esame in sede referente - l'approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante dei centri di elaborazione dati.

L'articolo 2, rimasto invariato nel corso dell'esame in sede referente, reca la definizione di "centro di elaborazione dati". Con tale espressione si intende infatti "il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi".

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, per la disciplina dei centri di elaborazione dati, per il coordinamento delle procedure per la loro realizzazione e organizzazione.

Pertanto, il comma 1, reca i seguenti principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega:

a) prevedere una disciplina generale sugli elementi di cui al precedente articolo 1, prevedendo, in particolare procedure autorizzative semplificate e vincolate a termini massimi per la costruzione di nuove infrastrutture e il potenziamento di quelle esistenti (specifica introdotta nel corso della seduta del 3 dicembre 2025 in IX Commissione Trasporti);

Nel corso dell'ultimo esame in IX Commissione Trasporto è stato rimosso il riferimento all' allaccio alla rete elettrica e di  telecomunicazioni.

b) definire un codice ATECO dedicato all'attività di costruzione, ampliamento o gestione di centri di elaborazione dati;

Tale criterio è stato inserito come a sé stante nel corso della  seduta del 3 dicembre 2025 in IX Commissione Trasporti.

c) prevedere, per l'intero territorio nazionale, procedimenti amministrativi semplificati e unici, nonché percorsi di valutazione e approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati e di ristrutturazione e ampliamento di quelli esistenti (specifica introdotta nel corso della seduta del 3 dicembre 2025), celeri e con tempistiche certe. In questo contesto, il criterio direttivo prescrive anche l'utilizzo di soluzioni energetiche pulite con la sperimentazione di sistemi di teleriscaldamento e di raffreddamento, per la riduzione del consumo d'acqua del comparto. Inoltre, a seguito delle ultime modifiche, è stata introdotta la specifica di accordare priorità ai progetti relativi alle aree industriali dismesse o in dismissione o a progetti di riutilizzo e riqualificazione dei siti di produzione energetica dismessi o in dismissione.

A tale riguardo, si ricorda che l'articolo 8 del decreto legge n. 31 del 2026 introduce un  procedimento autorizzativo unico per i  data center (per maggiori dettagli, v.  supra).

d) qualificare i progetti di realizzazione, ristrutturazione o ampiamento data center come opere di pubblica utilità indifferibili e urgenti, di prevalente interesse pubblico nella ponderazione procedimentale degli interessi, anche ai fini della semplificazione della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

      Si ricorda che, ai sensi della legge n. 241 del 1990 (e nella costante giurisprudenza del Consiglio di Stato), nell'ambito del procedimento amministrativo devono essere attentamente valutati i vari interessi pubblici e privati coinvolti, in vista del provvedimento amministrativo finale, il quale deve conseguire un corretto bilanciamento degli interessi in gioco.

e) introdurre, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, misure di semplificazione alle norme e agli strumenti urbanistici per l'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione dei centri di elaborazione dati, al contempo rafforzando la Commissione tecnica VIA e VAS;

Le più recenti modifiche apportate dalla commissione hanno modificato da misure di "deroga" alle norme urbanistiche a misure di "semplificazione".

f) comprendere nella destinazione d'uso produttiva gli edifici adibiti a ospitare infrastrutture tecnologiche o di rete, per l'elaborazione dei dati e l'erogazione di servizi digitali, consentendo anche la deroga in ordine alla dotazione di parcheggi degli immobili dedicati (da questo punto di vista, in sede referente, è stato stabilito che la possibile deroga inerisce ai parcheggi pubblici che privati). Nel medesimo contesto, un'ulteriore modifica apportata in sede referente richiama l'ispirazione specifica della legge rivolta alla riqualificazione di aree industriali dismesse;

La  lettera f) è stata soppressa dalle ultime modifiche approvate in IX Commissione Trasporti. Il criterio prevedeva l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato per l'attuazione e il coordinamento delle procedure volte alla realizzazione di centri di elaborazione dati.
A seguito dell'introduzione del nuovo criterio sui codici ATECO (v.  supra), la lettera e) è divenuta f), ma nel testo unificato il testo era differente.

g) migliorare la cooperazione tra gli enti territoriali, le imprese, le amministrazioni e le autorità competenti nonché semplificando e accelerando i processi decisionali e l'accesso ai documenti;

A seguito del parere espresso dalla I Commissione, è stato espunto da questo principio di delega il riferimento all'individuazione degli uffici regionali e locali competenti per i centri di elaborazione dati. Per maggiori dettagli, si vedano le sezioni successive.

h) favorire il potenziamento della rete elettrica nazionale per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale e introdurre criteri di priorità che favoriscano l'accesso alla rete dei progetti di centri di elaborazione dati;

Si tratta del testo della lettera i), in quanto la  lettera h) è stata soppressa dalle ultime modifiche apportate in IX Commissione Trasporti. Il criterio prevedeva di agevolare, anche attraverso incentivi finanziari, il  riutilizzo e la  riqualificazione di siti a carbone, dismessi o in dismissione, promuovendo la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati e delle infrastrutture energetiche di supporto, che assicurino la  continuità e la  stabilità della  fornitura energetica, in chiave circolare e di bassa emissione.

i) promuovere l'autoproduzione energetica, anche parziale, dei centri di elaborazione dati,  nonché l'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di backup a basso impatto ambientale;

A seguito delle più recenti modifiche apportate dalla IX Commissione Trasporti, la lettera non contiene più riferimenti alla promozione degli investimenti pubblici e privati necessari per garantire, ove tecnicamente possibile,  la costruzione di infrastrutture per il recupero e il riutilizzo del calore di scarto dei medesimi, quali le  reti di teleriscaldamento.

l) introdurre una disciplina uniforme a livello nazionale in materia di emissioni dei gruppi elettrogeni a gasolio dei centri di elaborazione dati;

Nel corso dell'esame del 3 dicembre presso la Commissione IX Trasporti, sono state  soppresse le seguenti lettere, con conseguente ridenominazione delle lettere dei successivi criteri:
  • lettera m), che prevedeva il sostegno all'impiego di sistemi di  accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di  backup a basso impatto ambientale per rendere più sostenibili ed efficienti l'esercizio e il funzionamento dei centri di elaborazione dati;
  • lettera q), che prevedeva la promozione dello sviluppo tecnologico e il sostegno l'economia digitale, incentivando gli  investimenti pubblici e privati nell'innovazione tecnologica;
  • lettera r), che  prevedeva la detraibilità o la deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi per la ristrutturazione di centri di elaborazione dati esistenti o la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati.

m) garantire la sicurezza fisica e cibernetica dei centri di elaborazione dati, anche al fine di ridurne i rischi ambientali e assicurare il rispetto dei criteri di sicurezza cibernetica e di protezione delle informazioni classificate;

n) favorire il pieno utilizzo dei centri di elaborazione dati già esistenti, con priorità per quelle che dimostrano un'efficienza ambientale adeguata;

o) armonizzare la disciplina tributaria nazionale con i princìpi internazionali ai fini della qualificazione quale stabile organizzazione dei centri di elaborazione dati;

p) facilitare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e delle imprese e l'offerta di servizi performanti ai cittadini attraverso lo sviluppo di competenze progettuali, di costruzione e di mantenimento delle infrastrutture ad alta tecnologia;

q) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la formazione e lo sviluppo di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS), nelle università e nei centri di ricerca. In sede referente sono state approvate proposte emendative volte ad arricchire tale criterio direttivo con il riferimento all'orientamento della formazione in questa materia verso le esigenze tecniche e professionali dei territori sede dei nuovi data center; e con il riferimento alla creazione di percorsi professionalizzanti quali stage, dottorati e borse di studio anche in collaborazione con le imprese operanti nel centri di elaborazione dati;

r) promuovere la formazione continua del personale delle amministrazioni pubbliche nello sviluppo delle competenze tecniche necessarie per il rilascio dei permessi in connessione e in pendenza delle procedure di valutazione di impatto ambientale, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci;

s) ampliare le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in particolare comprendendovi:

  1. il controllo sull'utilizzo dei sistemi di cloud da parte dei prestatori di servizi intermediari e sulla legittima fruizione dei dati ivi archiviati (numero modificato nel corso dell'esame in sede referente);
  2.  la vigilanza sui protocolli di sicurezza nell'utilizzo di un servizio intermediario da parte delle pubbliche amministrazioni (numero modificato nel corso dell'esame in sede referente);
  3. la segnalazione alle autorità competenti di eventuali illeciti civili, penali o amministrativi da parte degli operatori, pubblici o privati, coinvolti.

I commi 2 e 3 dell'articolo 3 descrivono il procedimento per l'adozione dei citati decreti delegati. In particolare, il comma 2 prevede che tali decreti siano emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri:

  • delle imprese e del made in Italy;
  • dell'ambiente e della sicurezza energetica;
  • delle infrastrutture e dei trasporti;
  • dell'economia e delle finanze.

Si dispone altresì il previo parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Il comma 3 prescrive la trasmissione degli schemi di decreti delegati al Parlamento, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che devono pronunciarsi entro 60 giorni dalla data di trasmissione. Si prevede altresì il meccanismo c.d. di scorrimento, per cui se la trasmissione avviene negli ultimi 30 giorni prima della scadenza della delega, il termine per esprimersi è di 90 giorni.

 Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è dunque reso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Quanto ai profili finanziari, il comma 4 dell'articolo 3 prevede, in via generale, che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A seguito delle più recenti modifiche, è stato specificato che le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 dispone che qualora i decreti legislativi emanati in attuazione dei principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 1, lettere e), i) e v) dovessero determinare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 

L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, fa comunque salva l'applicazione della legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, solo laddove compatibili con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. 


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La IX Commissione Trasporti della Camera ha avviato l'esame del provvedimento il 9  ottobre 2025. A seguito dell'attività istruttoria, in cui è stato svolto anche un ciclo di audizioni che ha coinvolto una ventina di soggetti tra imprese del settore, esperti e associazioni di categoria, nella seduta del 19 marzo 2025, la IX Commissione ha approvato il testo unificato del contenuto dei testi originari delle proposte C. 1928, C. 2083, C. 2091, C. 2152, C. 2194, che vertono sulla stessa materia. Quest'ultimo è stato, quindi, adottato come testo base e licenziato, con modifiche, in data 29 luglio 2025. L'Assemblea della Camera ne ha avviato l'esame nella seduta del 4 agosto 2025. Tuttavia, a seguito di rilievi da parte della Ragioneria generale dello Stato, il testo è stato nuovamente inviato in IX Commissione, dove, nella seduta del 3 dicembre 2025, sono state apportate ulteriori modifiche volte ad eliminare parte o interi principi e criteri direttivi che risultavano onerosi e a specificare, laddove necessario, l'invarianza finanziaria del singolo criterio.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Il provvedimento, assegnato alla IX Commissione Trasporti in sede referente il 22 gennaio 2025, è stato altresì trasmesso alle seguenti Commissioni per l'espressione del parere:

  • I Affari Costituzionali - ha espresso il 3 febbraio 2026 parere favorevole con la seguente osservazione: "valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, in particolare per l'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere d) e t) dell'articolo 3, comma 1";
  • II Giustizia - in data 10 dicembre 2025 ha espresso parere favorevole;
  • V Bilancio e Tesoro - non ha ancora espresso il parere sul provvedimento;
  • VI Finanze - in data 10 dicembre 2025 ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: "valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 1, lettera r), allo scopo di coordinare tale disposizione con la nozione di "stabile organizzazione" di cui all'articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R.. n. 917 del 1986";
  • VII Cultura - in data 10 dicembre 2025 ha espresso parere favorevole;
  • VIII Ambiente - il 28 gennaio 2028 ha espresso parere favorevole, con la seguente osservazione: "all'articolo 3, comma 1, lettera e), si valuti l'opportunità di aggiungere le parole: «e direzionale» dopo le parole: «destinazione d'uso produttiva»";
  • X Attività produttive - il 21 gennaio 2026 ha espresso parere favorevole, corredato da un'osservazione con cui si invitava la Commissione a valutare, nel principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), di inserire, d dopo le parole: «destinazione d'uso produttiva» le seguenti «e direzionale»;
  • XI Lavoro -  in data 18 dicembre 2025 ha espresso parere favorevole;
  • XIV Politiche UE - il 18 gennaio 2026, ha espresso parere favorevole;
  • Commissione parlamentare per le questioni regionali - in data 30 gennaio, ha dato il nullaosta alla conclusione del provvedimento, per quanto di competenza, non avendo il progetto di legge all'ordine del giorno in sede consultiva.