Cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo 17 gennaio 2025 |
Indice |
Introduzione|Contenuto|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva| |
IntroduzioneLe proposte di legge abbinate C. 347 e 805 sono finalizzate a introdurre disposizioni inerenti alla cancellazione dai registri pubblici dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo cosiddetto fiscale. L'obiettivo è quindi rendere disponibile la rottamazione di tali veicoli, ritenuti privi di valore economico, onde permetterne il corretto smaltimento pur non consentendo al privato debitore dell'erario di accedere a benefici economici legati alla rottamazione. Nella seduta di mercoledì 10 luglio 2024, la IX Commissione Trasporti della Camera ha adottato come testo base la proposta C. 805, del cui contenuto si darà conto nel presente dossier.
La suddetta proposta, originariamente composta da 5 articoli, è stata modificata nel corso dell'esame in sede referente, che ha portato in particolare alla soppressione dell'articolo 3 con cui si disponeva che entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fosse adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volto a modificare l'articolo 2 del d.P.R. n. 177/2022, recante la disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso finalizzate ad apportare nel testo le misure previste dall'articolo 1 del provvedimento in esame.
Le disposizioni della presente proposta di legge fanno riferimento al fermo amministrativo c.d. fiscale di cui all'articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze (MEF) n. 503 del 1998 adottato ai sensi dell'articolo 91-bis del medesimo DPR n. 602 del 1973. Il fermo amministrativo è un atto mediante il quale le amministrazioni o gli enti competenti, al ricorrere di determinate circostanze, impongono un obbligo di non circolazione su di uno specifico bene di proprietà di un individuo. L'articolo 86 del citato DPR n. 602 del 1973, fa riferimento al fermo di beni mobili registrati e stabilisce che le Amministrazioni, decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, dispongono il fermo del bene mobile del debitore (o dei coobbligati) iscritto in pubblici registri (a esempio, gli autoveicoli), vietandone così la circolazione, al fine di riscuotere crediti non pagati. Il regolamento esecutivo del MEF fa riferimento al fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, disposto ai sensi dell'articolo 91-bis del citato D.P.R., che prevede la possibilità, in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti al ruolo, per la direzione regionale delle entrate di disporre il fermo dei veicoli a motore e degli autoscafi qualora non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguirne il pignoramento.
Circa la
nozione di veicolo fuori uso in giurisprudenza, la
Corte di cassazione sez. III penale, con la sentenza n.
15302 del 23 aprile 2021, ha chiarito che in applicazione del D. lgs. n. 209/2003
"si intende per veicolo fuori uso o il mezzo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, o quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, ancorché giacente in area privata". La precedente
sentenza n. 33789 della Corte di Cassazione, sez. III penale, 23 giugno 2005, aveva stabilito a sua volta che dovesse essere considerato veicolo fuori uso
sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi,
sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata.
Si ricorda inoltre che il settore della demolizione dei veicoli fuori uso (VFU) è disciplinato a livello europeo dalla Direttiva n. 2000/53/UE, recepita in Italia tramite i seguenti decreti legislativi:
La normativa vigente prevede che la rottamazione di un veicolo fuori uso possa essere effettuata attraverso due modalità alternative: a) la consegna presso un centro di autodemolizioni autorizzato dalla regione allo smaltimento dei rifiuti speciali, delle sostanze inquinanti e dei rottami ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, in materia di rifiuti pericolosi, che provvederà a presentare istanza di cancellazione presso gli enti preposti; b) la consegna alla concessionaria all'atto dell'acquisto di un nuovo veicolo, a fronte del beneficio di incentivi o di sconti per la rottamazione.
La nota n. 10649/09 del 1° settembre 2009 della Direzione centrale dei servizi delegati dell'Automobile Club d'Italia (ACI) ha affermato che non è possibile procedere alla radiazione di un'automobile se su di essa grava un fermo amministrativo. Nella successiva nota n. 11454/09 del 16 settembre 2009 della medesima Direzione centrale dei servizi delegati dell'ACI, tuttavia, è stato precisato che: «per i veicoli soggetti a fermo amministrativo, che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.) è possibile effettuare la radiazione, a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un'Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo». Di conseguenza, il contesto normativo attuale vieta per la maggior parte dei casi la radiazione di un veicolo per demolizione o per cancellazione se il medesimo veicolo sia sottoposto a fermo amministrativo, cosiddetto «fermo fiscale». A seguito delle note dell'ACI del 2009, viene lasciata discrezionalità ai PRA locali in ordine alla valutazione ed eventuale accoglimento di richieste di radiazione o demolizione di veicoli gravati da fermo.
Di conseguenza, la presente proposta mira a superare un problema pratico, dovuto alla legislazione vigente, per cui i veicoli tecnicamente definiti "fuori uso", che quindi sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti (ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 2003), non possono, per lo stesso testo normativo, essere smaltiti se sottoposti a fermo amministrativo. |
ContenutoL'articolo 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, si compone di due commi e modifica la disciplina relativa ai veicoli fuori uso, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2003, inserendo i commi 8-bis e 8-ter all'articolo 5 e modificando l'articolo 13 del suddetto provvedimento, al fine di consentire la cancellazione di un veicolo fuori uso in presenza di fermo amministrativo dal pubblico registro automobilistico (PRA) per permetterne la demolizione, e di incrementare le sanzioni nei casi di violazione delle norme per la raccolta e gestione dei veicoli fuori uso destinati alla demolizione.
In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 5 del d.lgs. n. 209/2003, relativo alla raccolta dei veicoli destinati alla demolizione, inserendo il comma 8-bis, che prevede la possibilità di consentire la cancellazione di un veicolo fuori uso in presenza di fermo amministrativo, disposto ai sensi all'articolo 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, e del regolamento MEF n. 503 del 1998, dal pubblico registro automobilistico (PRA), o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico (di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 177/2022), per permetterne la demolizione.
Si ricorda che la
disciplina del registro unico telematico e delle semplificazioni in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso, di cui al D.P.R. 177/2022, è entrata in vigore il 6 dicembre 2022 e dovrebbe essere pienamente applicabile entro il 6 giugno 2024. Il citato regolamento prevede l'istituzione di un registro unico telematico dei veicoli fuori uso, che si compone di due sezioni: i) la sezione veicoli iscritti al PRA; ii) la sezione veicoli non iscritti al PRA. Il registro è istituito presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e contiene misure relative alla trasmissione dei dati in via telematica dei dati identificativi dei veicoli fuori uso da sottoporre alla cessazione della circolazione da parte del concessionario o gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato.
Il nuovo comma 8-bis specifica inoltre che rientrano tra questi veicoli anche quelli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione. Infine, dispone che in presenza di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario, o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. L'ultimo periodo prevede l'impossibilità a procedere alla cancellazione in caso di radiazione per esportazione, pur in previsione di un'eventuale demolizione.
Inoltre, nel corso dell'esame in sede referente, al citato articolo 5 è stato altresì aggiunto il comma 8-ter, che pone in capo ai comuni, le città metropolitane e le province o l'ente proprietario della strada l'obbligo di attestare l'inutilizzabilità del veicolo iscritto al PRA rinvenuto, che non è stato reclamato dai proprietari o è stato acquisito per occupazione. Di tale decisione ne deve essere data comunicazione, senza ritardo e, comunque, entro sette giorni, al proprietario risultante dal PRA, tramite posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo. Il proprietario può opporsi entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di mancata opposizione, l'ente che ha inviato la comunicazione può procedere alla rimozione del veicolo, alla sua demolizione e alla cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo del fermo amministrativo. Tuttavia, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo, in presenza di:
Il comma 2 dell'articolo in esame, modifica rispettivamente il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 13 del d.lgs. n. 209/2003, rubricato "sanzioni", al fine di:
Per una maggiore chiarezza ed evidenza grafica delle modifiche apportate dal presente articolo, si rimanda al seguente testo a fronte.
L'articolo 2, si compone di due commi, e modifica la disciplina relativa ai veicoli fuori uso contenuta nel Codice dell'ambiente (articolo 231 del decreto legislativo n. 152/2006), al fine di introdurre nel testo le medesime modifiche apportate all'articolo 5 del d.lgs. n. 209/2003.
Per una maggiore chiarezza ed evidenza grafica delle modifiche apportate dal presente articolo, si rimanda al seguente testo a fronte.
L'articolo 3, soppresso nel corso dell'esame in sede referente, disponeva che entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fosse adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volto a modificare l'articolo 2 del d.P.R. n. 177/2022, recante la disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso finalizzate ad apportare nel testo le misure previste dall'articolo 1 del provvedimento in esame. Il nuovo articolo articolo 3, precedentemente numerato come 4, si compone di 4 commi, volti a disciplinare le procedure relative alla attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione. In particolare:
Si ricorda che il decreto del ministro dell'Interno del 31 dicembre 1983 reca la definizione e l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale. Nelle premesse di tale decreto, emanato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge, n. 55 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 131/83, viene precisato che per tali servizi devono intendersi "
tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale".
L'art. 6 del D.L. n.
55 del 1983 definisce la
disciplina di copertura dei costi, stabilendo che "
le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale (…)
che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate.
Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni". Inoltre viene disposto che, nell'individuazione dei costi siano incluse tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, e per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie, con imputazione dei costi comuni a più servizi sulla base di percentuali stabilite con la medesima deliberazione. Infine è stabilito che il costo complessivo venga coperto in misura non inferiore al 22% nel 1983, al 27% nel 1984 e al 30% nel 1985 e che con decreto interministeriale venga individuata esattamente la categoria dei SDI.
Infine, l'articolo 4, precedentemente numerato come 5, reca la clausola di invarianza finanziaria della legge. |
I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaA seguito dell'esame in sede consultiva, la Commissioni I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e tesoro, VI Finanze, VIII Ambiente, X Attività produttive, XIV Politiche dell'Unione Europea hanno espresso ciascuna un parere favorevole sul provvedimento (A.C. 805 e abb). |