Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Trasporti
Titolo: Cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo
Riferimenti: AC N.805/XIX AC N.347/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 292/1
Data: 17/01/2025
Organi della Camera: IX Trasporti, Assemblea


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Cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo

17 gennaio 2025
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Introduzione|Contenuto|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Introduzione

Le proposte di legge abbinate C. 347 e 805 sono finalizzate a introdurre disposizioni inerenti alla cancellazione dai registri pubblici dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo cosiddetto fiscale. L'obiettivo è quindi rendere disponibile la rottamazione di tali veicoli, ritenuti privi di valore economico, onde permetterne il corretto smaltimento pur non consentendo al privato debitore dell'erario di accedere a benefici economici legati alla rottamazione.

Nella seduta di mercoledì 10 luglio 2024, la IX Commissione Trasporti della Camera ha adottato come testo base la proposta C. 805, del cui contenuto si darà conto nel presente dossier.

 

La suddetta proposta, originariamente composta da 5 articoli, è stata modificata nel corso dell'esame in sede referente, che ha portato in particolare alla soppressione dell'articolo 3 con cui si disponeva che entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fosse adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volto a modificare l'articolo 2 del d.P.R. n. 177/2022, recante la disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso finalizzate ad apportare nel testo le misure previste dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

 

Le disposizioni della presente proposta di legge fanno riferimento al fermo amministrativo c.d. fiscale di cui all'articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze (MEF) n. 503 del 1998 adottato ai sensi dell'articolo 91-bis del medesimo DPR n. 602 del 1973.

Il fermo amministrativo è un atto mediante il quale le amministrazioni o gli enti competenti, al ricorrere di determinate circostanze, impongono un obbligo di non circolazione su di uno specifico bene di proprietà di un individuo.

L'articolo 86 del citato DPR n. 602 del 1973, fa riferimento al fermo di beni mobili registrati e stabilisce che le Amministrazioni, decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, dispongono il fermo del bene mobile del debitore (o dei coobbligati) iscritto in pubblici registri (a esempio, gli autoveicoli), vietandone così la circolazione, al fine di riscuotere crediti non pagati.

Il regolamento esecutivo del MEF fa riferimento al fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, disposto ai sensi dell'articolo 91-bis del citato D.P.R., che prevede la possibilità, in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti al ruolo, per la direzione regionale delle entrate di disporre il fermo dei veicoli a motore e degli autoscafi qualora non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguirne il pignoramento.

 

Circa la nozione di veicolo fuori uso in giurisprudenza, la Corte di cassazione sez. III penale, con la sentenza n. 15302 del 23 aprile 2021, ha chiarito che in applicazione del D. lgs. n. 209/2003 "si intende per veicolo fuori uso o il mezzo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, o quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, ancorché giacente in area privata". La precedente sentenza n. 33789 della Corte di Cassazione, sez. III penale, 23 giugno 2005, aveva stabilito a sua volta che dovesse essere considerato veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata.

 

Si ricorda inoltre che il settore della demolizione dei veicoli fuori uso (VFU) è disciplinato a livello europeo dalla Direttiva n. 2000/53/UE, recepita in Italia tramite i seguenti decreti legislativi:

  • D.lgs. n. 209 del 2003, che si applica alle categorie M1 (autovetture fino a 8 posti oltre a quello del conducente) e N1 (autocarri di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate);
  • D.lgs. n. 152 del 2006, che si riferisce ad altri veicoli.

La normativa vigente prevede che la rottamazione di un veicolo fuori uso possa essere effettuata attraverso due modalità alternative:

a)   la consegna presso un centro di autodemolizioni autorizzato dalla regione allo smaltimento dei rifiuti speciali, delle sostanze inquinanti e dei rottami ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, in materia di rifiuti pericolosi, che provvederà a presentare istanza di cancellazione presso gli enti preposti;

b)   la consegna alla concessionaria all'atto dell'acquisto di un nuovo veicolo, a fronte del beneficio di incentivi o di sconti per la rottamazione.

 

La nota n. 10649/09 del 1° settembre 2009 della Direzione centrale dei servizi delegati dell'Automobile Club d'Italia (ACI) ha affermato che non è possibile procedere alla radiazione di un'automobile se su di essa grava un fermo amministrativo. Nella successiva nota n. 11454/09 del 16 settembre 2009 della medesima Direzione centrale dei servizi delegati dell'ACI, tuttavia, è stato precisato che: «per i veicoli soggetti a fermo amministrativo, che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.) è possibile effettuare la radiazione, a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un'Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo».

Di conseguenza, il contesto normativo attuale vieta per la maggior parte dei casi la radiazione di un veicolo per demolizione o per cancellazione se il medesimo veicolo sia sottoposto a fermo amministrativo, cosiddetto «fermo fiscale». A seguito delle note dell'ACI del 2009, viene lasciata discrezionalità ai PRA locali in ordine alla valutazione ed eventuale accoglimento di richieste di radiazione o demolizione di veicoli gravati da fermo.

 

Di conseguenza, la presente proposta mira a superare un problema pratico, dovuto alla legislazione vigente, per cui i veicoli tecnicamente definiti "fuori uso", che quindi sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti (ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 2003), non possono, per lo stesso testo normativo, essere smaltiti se sottoposti a fermo amministrativo.


Contenuto

L'articolo 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, si compone di due commi e modifica la disciplina relativa ai veicoli fuori uso, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2003, inserendo i commi 8-bis e 8-ter all'articolo 5 e modificando l'articolo 13 del suddetto provvedimento, al fine di consentire la cancellazione di un veicolo fuori uso in presenza di fermo amministrativo dal pubblico registro automobilistico (PRA) per permetterne la demolizione, e di incrementare le sanzioni nei casi di violazione delle norme per la raccolta e gestione dei veicoli fuori uso destinati alla demolizione.

 

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 5 del d.lgs. n. 209/2003, relativo alla raccolta dei veicoli destinati alla demolizione, inserendo il comma 8-bis, che prevede la possibilità di consentire la cancellazione di un veicolo fuori uso in presenza di fermo amministrativo, disposto ai sensi all'articolo 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, e del regolamento MEF n. 503 del 1998, dal pubblico registro automobilistico (PRA), o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico (di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 177/2022), per permetterne la demolizione.

Si ricorda che la disciplina del registro unico telematico e delle semplificazioni in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso, di cui al D.P.R. 177/2022, è entrata in vigore il 6 dicembre 2022 e dovrebbe essere pienamente applicabile entro il 6 giugno 2024. Il citato regolamento prevede l'istituzione di un registro unico telematico dei veicoli fuori uso, che si compone di due sezioni: i) la sezione veicoli iscritti al PRA; ii) la sezione veicoli non iscritti al PRA. Il registro è istituito presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e contiene misure relative alla trasmissione dei dati in via telematica dei dati identificativi dei veicoli fuori uso da sottoporre alla cessazione della circolazione da parte del concessionario o gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato.

 

Il nuovo comma 8-bis specifica inoltre che rientrano tra questi veicoli anche quelli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione.

Infine, dispone che in presenza di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario, o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo.

L'ultimo periodo prevede l'impossibilità a procedere alla cancellazione in caso di radiazione per esportazione, pur in previsione di un'eventuale demolizione.

 

Inoltre, nel corso dell'esame in sede referente, al citato articolo 5 è stato altresì aggiunto il comma 8-ter, che pone in capo ai comuni, le città metropolitane e le province o l'ente proprietario della strada l'obbligo di attestare l'inutilizzabilità del veicolo iscritto al PRA rinvenuto, che non è stato reclamato dai proprietari o è stato acquisito per occupazione.

Di tale decisione ne deve essere data comunicazione, senza ritardo e, comunque, entro sette giorni, al proprietario risultante dal PRA, tramite posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo. Il proprietario può opporsi entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di mancata opposizione, l'ente che ha inviato la comunicazione può procedere alla rimozione del veicolo, alla sua demolizione e alla cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo del fermo amministrativo.

Tuttavia, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo, in presenza di:

  • motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale;
  • esigenze di carattere militare;
  • urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale.

 

Il comma 2 dell'articolo in esame, modifica rispettivamente il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 13 del d.lgs. n. 209/2003, rubricato "sanzioni", al fine di:

  • incrementare da 3mila a 10mila euro la soglia minima dell'ammenda per le violazioni relative alle attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali (di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 209/2003);
  • incrementare da mille a 3mila euro la soglia minima delle sanzioni amministrative relative alla raccolta dei veicoli destinati alla demolizione (di cui all'articolo 5, comma 1 del 209/2003).

Per una maggiore chiarezza ed evidenza grafica delle modifiche apportate dal presente articolo, si rimanda al seguente testo a fronte.

 

Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso
(D.Lgs. 209/2003)

Testo previgente

Modificazioni apportate dall'art. 1 dell' A.C. 805-A

Art. 5
(Raccolta)

Art. 5
(idem)

Commi da 1 a 7          Omissis

Identici

8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.

Identico

 

8-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo, del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente articolo, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.

 

8-ter. I comuni, le città metropolitane e le province o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione, ai sensi del comma 14, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, entro sette giorni, a mezzo di posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga con messaggio di posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo alla attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente che ha inviato la comunicazione può procedere alla rimozione del veicolo, alla sua demolizione e alla cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo.

Art. 13
(Sanzioni)

Art. 13
(idem)

1. Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

1. Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 10.000 euro a 30.000 euro.

2. Chiunque viola la disposizione dell'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

2. Chiunque viola la disposizione dell'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 5.000 euro.

Commi da 3 a 8          Omissis

Identici

 

L'articolo 2, si compone di due commi, e modifica la disciplina relativa ai veicoli fuori uso contenuta nel Codice dell'ambiente (articolo 231 del decreto legislativo n. 152/2006), al fine di introdurre nel testo le medesime modifiche apportate all'articolo 5 del d.lgs. n. 209/2003.

 

Per una maggiore chiarezza ed evidenza grafica delle modifiche apportate dal presente articolo, si rimanda al seguente testo a fronte. 

 

Norme in materia ambientale
(D.Lgs. 152/2006)

Testo vigente

Modificazioni apportate dall'art. 2 dell' A.C. 805-A

Art. 231
(Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)

Art. 231
(idem)

Commi da 1 a 4          Omissis

Identici

5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale restituisce la carta di circolazione e le targhe ad uno sportello telematico dell'automobilista che provvede secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

Identico

 

5-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'UMC o dal registro unico telematico istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 3, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque ne acquisisca la disponibilità per il suo tramite, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica alla radiazione per esportazione, anche di veicoli fuori uso.

 

5-ter. I comuni, le città metropolitane e le province o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione, ai sensi del comma 3, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, entro sette giorni, a mezzo di posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga con messaggio di posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo alla attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente che ha inviato la comunicazione può procedere alla rimozione del veicolo, alla sua demolizione e alla cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo.

Commi da 6 a 13        Omissis

Identici

L'articolo 3, soppresso nel corso dell'esame in sede referente, disponeva che entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fosse adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volto a modificare l'articolo 2 del d.P.R. n. 177/2022, recante la disciplina del registro unico telematico disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso finalizzate ad apportare nel testo le misure previste dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

Il nuovo articolo articolo 3, precedentemente numerato come 4, si compone di 4 commi, volti a disciplinare le procedure relative alla attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione. In particolare:

  • il comma 1 inserisce tra i servizi a domanda individuale, di cui al decreto del ministro dell'Interno del 31 dicembre 1983, quello inerente al rilascio della attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione;
  • il comma 2 specifica che il costo complessivo e le tariffe di cui al precedente comma è stabilito dai comuni, ai sensi dell'articolo 6 del D.L. n. 55/1983, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 201/2022;
  • il comma 3, indica che nei casi in cui i comuni, le città metropolitane e le province o l'ente proprietario della strada certifichino l'inutilizzabilità dei veicoli iscritti al PRA rinvenuti, che non sono stati reclamati dai proprietari o sono stati acquisiti per occupazione – casi di cui al comma 8-ter del novellato articolo 5 del d.lgs. n. 209/2003 e al comma 5-ter del novellato articolo 231 del d.lgs. n. 152/2006 (v. supra) – l'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso venga rilasciata dagli organi competenti per la polizia locale o dagli uffici competenti individuati dall'ente proprietario della strada;
  • il comma 4, dispone che, per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, la dichiarazione di inutilizzabilità del veicolo fuori uso, rilasciata ai sensi del presente articolo, sia allegata alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile.

 

Si ricorda che il decreto del ministro dell'Interno del 31 dicembre 1983 reca la definizione e l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale. Nelle premesse di tale decreto, emanato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge, n. 55 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 131/83, viene precisato che per tali servizi devono intendersi " tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale".
L'art. 6 del D.L. n. 55 del 1983 definisce la disciplina di copertura dei costi, stabilendo che " le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale (…) che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate. Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni". Inoltre viene disposto che, nell'individuazione dei costi siano incluse tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, e per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie, con imputazione dei costi comuni a più servizi sulla base di percentuali stabilite con la medesima deliberazione. Infine è stabilito che il costo complessivo venga coperto in misura non inferiore al 22% nel 1983, al 27% nel 1984 e al 30% nel 1985 e che con decreto interministeriale venga individuata esattamente la categoria dei SDI.

 

Infine, l'articolo 4, precedentemente numerato come 5, reca la clausola di invarianza finanziaria della legge.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

A seguito dell'esame in sede consultiva, la Commissioni I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e tesoro, VI Finanze, VIII Ambiente, X Attività produttive, XIV Politiche dell'Unione Europea hanno espresso ciascuna un parere favorevole sul provvedimento (A.C. 805 e abb).