Contratto di programma 2022-2026 - Parte Servizi e Parte Investimenti tra MIT e RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 28 febbraio 2023 |
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Il Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria|Il Contratto di Programma - Parte Servizi 2022-2026|Il Contratto di Programma - Parte Investimenti 2022-2026| |
Con lettera del 23 dicembre 2022, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso al Parlamento il nuovo Contratto di programma 2022-2026, Parte Servizi e Parte Investimenti, sottoscritto tra RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e MIT in data 19 dicembre 2022.
E' il primo Contratto di programma cui si applica il nuovo iter procedurale introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2021 (v. infra), caratterizzato, rispetto al passato, dal fatto che al Parlamento non è più trasmesso lo schema di Contratto di programma, ai fini dell'espressione di un parere prima della sua sottoscrizione definitiva, bensì il Contratto di programma definitivo, già sottoscritto.
Come stabilito dall'articolo 15, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 2015, l'oggetto dei Contratti di programma è la disciplina della concessione di finanziamenti destinati alla manutenzione, sia di tipo ordinario (interventi finalizzati al contenimento del normale degrado dell'infrastruttura nell'ambito del previsto ciclo di vita utile degli oggetti tecnici in cui è articolata l'infrastruttura stessa e di primo intervento), sia di tipo straordinario (interventi volti al rinnovo/sostituzione di componenti di sottosistema o sottosistemi interi, che determinano l'incremento del valore patrimoniale del bene e contestualmente ne migliorano l'affidabilità, la produttività, l'efficienza e la sicurezza), finalizzata al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, nonché di incentivi finalizzati a ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l'entità dei diritti di accesso all'infrastruttura stessa.
Nel nuovo Contratto di programma, in attuazione della Missione 3: "Infrastrutture per una mobilità sostenibile" del PNRR e in linea con gli indirizzi generali stabiliti nel Documento Strategico di Mobilità Ferroviaria (di seguito: DSMF, v. infra), particolare attenzione è riservata al tema della sostenibilità ambientale e, in generale, all'obiettivo di conseguire una maggiore efficienza nel servizio di trasporto ferroviario, al fine di disincentivare il ricorso ai mezzi di trasporto privato e maggiormente inquinanti ed ottenere, così, la transizione dalla gomma al ferro (c.d. "cura del ferro"). Inoltre, l'aumento della domanda di trasporto ferroviario consente di ridurre sia l'entità del trasporto stradale, decongestionando il traffico nelle aree urbane, metropolitane e nelle principali direttrici di comunicazione nazionale, sia le "esternalità negative" (inquinamento, ricadute sociali e sanitarie dei sinistri, eccetera) connesse alle attività di trasporto.
Tanto premesso, si ricorda che il Contratto di programma, Parte Investimenti, è finalizzato a regolare la programmazione degli investimenti di sviluppo e potenziamento della rete ferroviaria, nonché gli interventi relativi alla sicurezza della rete e al suo adeguamento agli obblighi di legge, in coerenza con gli indirizzi strategici della programmazione economico-finanziaria nazionale e comunitaria, mentre la Parte Servizi disciplina le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria, nonché le attività di Safety, Security e Navigazione.
Il presente dossier descrive sinteticamente i profili procedurali, la struttura e il contenuto del nuovo Contratto di programma, tanto per la Parte Servizi quanto per la Parte Investimenti.
Il Documento Strategico della Mobilità FerroviariaI rapporti tra il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015, sono regolati da un atto di concessione e da uno o più Contratti di programma, questi ultimi di durata non inferiore a cinque anni.
Al proposito, si ricorda che, nelle more del perfezionamento del presente Contratto 2022-2026, e comunque fino al termine massimo del 31 dicembre 2022, la validità del precedente Contratto di programma 2017-2021, per la sola Parte Servizi, è stata
prorogata, al fine di garantire continuità finanziaria ai programmi di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Per approfondimenti sui contenuti del Contratto di programma 2017-2021 e per un'analisi più dettagliata del quadro dei rapporti tra RFI e MIT si rinvia al relativo
dossier di documentazione.
La procedura di approvazione dei Contratti di programma è stata modificata dal decreto-legge n. 152 del 2021, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, il quale ha, altresì, definito la natura e l'iter di approvazione del documento strategico predisposto a cura del MIT, nonché meccanismi di velocizzazione nel procedimento autorizzativo dei progetti ferroviari. Nel dettaglio, l'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge ha apportato al decreto legislativo n.112 del 2015 le seguenti modifiche:
Con riferimento al nuovo documento programmatorio, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n.152 del 2021 ha disposto, per il periodo 2022 – 2026, la
trasmissione del DSMF alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997
entro il 31 dicembre 2021 (mentre, per i periodi regolatori successivi, la scadenza è fissata al
31 marzo dell'anno di scadenza del Contratto di programma). Il Documento è stato trasmesso il 30 dicembre 2021 (
A.G. 352). Rispettivamente in data
24 febbraio e
2 marzo 2022, l'8
a Commissione Lavori Pubblici del Senato e la IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera hanno espresso parere favorevole, con osservazioni; in data
16 marzo 2022 anche la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole; il MIT ha, quindi, approvato il DSMF con
decreto ministeriale n. 109 del 29 aprile 2022.
In sintesi, e rinviando al relativo dossier per ogni approfondimento, si ricorda che il DSMF costituisce la premessa per la stesura e per l'attuazione del Contratto di programma, che - come detto - regola i rapporti tra il concessionario Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A. e il concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - MIT. Il DSMF, infatti, contiene l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici. Esso deve, inoltre, indicare:
Con riferimento al nuovo ciclo programmatorio 2022 – 2026, per la Parte Servizi del Contratto di programma, il DSMF riporta un fabbisogno finanziario pari complessivamente a 3.356 milioni di euro annui, così articolati:
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Il Contratto di Programma - Parte Servizi 2022-2026Nella Parte Servizi del Contratto di Programma è contenuta la disciplina del finanziamento delle attività di gestione e manutenzione straordinaria per la resilienza e la sostenibilità dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.
L'articolato è introdotto da una lunga
premessa nella quale sono riportate le
disposizioni normative e
gli atti che hanno avuto incidenza sul contenuto del Contratto di programma: dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000, con cui è stata rilasciata a favore delle Ferrovie dello Stato – Società dei Trasporti e Servizi per Azioni e successivamente, a decorrere dalla data della sua costituzione, alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., la
concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al decreto legislativo n. 112 del 2015 che, come ricordato, prevede, nel quadro di un più ampio regolamento dei rapporti tra lo Stato ed il Gestore dell'infrastruttura, che i rapporti tra RFI e lo Stato siano
regolati da un atto di concessione e da uno o più Contratti di programma, per arrivare alle modifiche ad esso apportate dal decreto-legge n. 152 del 2021 (v.
supra).
Sono, altresì, richiamati i contenuti del
DSMF (v.
supra), nonché le previsioni di cui alla
legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), la quale stanzia le seguenti risorse a beneficio del Contratto di programma - Parte Servizi:
Nella premessa si dà, altresì, risalto (lettera SS) all'interesse che ha lo Stato ad incrementare la domanda di traffico ferroviario, al fine di ridurre il ricorso a mezzi privati e le conseguenti esternalità negative in termini di costi da inquinamento ambientale, sanitari e di pubblica sicurezza determinati dall'elevata "incidentalità" del trasporto stradale, anche con riferimento all'adempimento della Missione 3 del PNRR: "Infrastrutture per una mobilità sostenibile". |
L'articolatoIl contenuto dell'articolato del Contratto di programma - Parte Servizi può essere sintetizzato come segue. L'articolo 1 stabilisce che le premesse e gli allegati al Contratto di programma (v. infra) ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono pienamente vincolanti tra le Parti. L'articolo 2 contiene le definizioni. L'articolo 3 stabilisce che è oggetto del Contratto la disciplina del complesso di obbligazioni intercorrenti tra il Ministero ed il Gestore relativamente al finanziamento:
L'articolo 4 dispone che il Contratto ha validità per il periodo regolatorio 2022-2026, al contempo prevedendo che alla sua scadenza, nelle more del suo rinnovo e comunque per non più di ulteriori due anni, esso continui ad applicarsi ai rapporti tra le Parti alle medesime condizioni. Ai sensi dell'articolo 5, RFI si obbliga nei confronti del MIT:
Con riferimento all'aggiornamento del Contratto, l'articolo 6 elenca innanzitutto le cause al ricorrere delle quali le Parti possono chiederne la revisione, attraverso la sottoscrizione di un apposito Atto integrativo:
Gli aggiornamenti annuali del Contratto sono, viceversa, da sottoscriversi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. L'articolo 7 disciplina dettagliatamente le modalità di finanziamento, prevedendo che a RFI siano corrisposte annualmente risorse sotto forma di contributi sia in conto esercizio per le attività di gestione (autorizzazioni di spesa ed erogazioni di cassa: Allegato 4b - rigo 1), sia in conto impianto per le attività di manutenzione straordinaria (autorizzazione di spesa: Allegato 4b - rigo 2), con la possibilità, a partire dal 2023, di procedere ad un'analisi della dinamica dei costi e dell'efficientamento aziendale con riferimento alle azioni poste in essere per il miglioramento dei processi del Gestore in ottica di maggiore efficienza ed efficacia della spesa pubblica. I contributi in conto esercizio per le attività di gestione devono essere erogati a RFI in 12 rate mensili, pari ciascuna a 1/12 del totale annuo, con pagamento da effettuarsi entro la fine del mese di riferimento di ciascuna rata, mentre i contributi in conto impianto per la manutenzione straordinaria sono erogati in via anticipata sulla base dei fabbisogni previsionali rappresentati a cadenza semestrale, rettificati di eventuali surplus/deficit di incassi del semestre precedente. Con specifico riferimento allo svolgimento temporaneo del servizio di collegamento marittimo passeggeri sulla tratta tra Reggio Calabria e Messina (v. supra, articolo 5), atteso il protrarsi delle procedure di affidamento a gara del servizio e in continuità con quanto già regolato dal Contratto di programma 2016-2021, è riconosciuto a RFI, per il periodo 1° ottobre 2021 – 30 settembre 2022, un corrispettivo massimo annuale pari a 5,68 milioni di euro, a valere sul capitolo di bilancio 7255 di competenza della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture, portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del MIT, fermo restando che, nel caso di ulteriore prosecuzione del servizio, sarà previsto un corrispettivo addizionale, determinato in misura proporzionale al predetto importo, in funzione dell'effettivo periodo aggiuntivo di esercizio svolto. Il successivo articolo 8 disciplina le modalità di rendicontazione e i meccanismi di conguaglio, impegnando RFI a predisporre, entro il mese di luglio di ciascun anno del Contratto, una relazione sullo stato di attuazione degli investimenti, nonché un rendiconto delle performance di rete e dei costi sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente (rendiconto annuale), anche al fine di consentire al Ministero la valutazione di adeguatezza, pertinenza e congruità dell'impiego dei finanziamenti erogati. Oltre alla trasmissione due volte l'anno (entro aprile ed entro ottobre) di una scheda di monitoraggio relativa alle attività di manutenzione straordinaria, RFI è, altresì, tenuta a trasmettere al MIT annualmente, entro marzo, i valori target dell'indicatore di puntualità di cui all'Allegato 1b (v. infra), ai fini del monitoraggio di qualità della rete. Ai sensi dell'articolo 9, ai fini della valutazione della performance del gestore, RFI ha l'obbligo di attestare, attraverso il monitoraggio di qualità della rete, il livello degli indicatori di prestazione effettivamente raggiunti. Qualora emerga che alcuni dei Gruppi Rete siano stati messi in disponibilità secondo livelli di prestazione inferiori a quelli contrattualizzati a livello annuale, o che la disponibilità degradata di tali Gruppi Rete non sia dovuta a eventi di forza maggiore ovvero a eventi non imputabili alla responsabilità diretta di RFI per attività di manutenzione della rete, il Ministero applica la penale prevista dall'Allegato 8 (v. infra) per ogni Gruppo Rete per cui i livelli di disponibilità siano risultati degradati. L'importo massimo di tutte le penali previste dal Contratto, anche per ulteriori inadempimenti o ritardi nelle comunicazioni obbligatorie, non può comunque superare per ciascun anno il limite massimo del due per mille delle risorse annualmente erogate al Gestore. I poteri di vigilanza e controllo spettano al Ministero che, anche sulla base dei dati di monitoraggio e di rendicontazione, può effettuare attività di audit documentale sugli interventi e sui livelli di qualità oggetto del Contratto, nonché verifiche, ispezioni, controlli diretti e indiretti, finalizzati alla vigilanza sulle attività svolte dal Gestore (articolo 10). L'articolo 11 contiene la previsione di clausole risolutive espresse del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, prevedendo che:
Quanto alle disposizioni varie e generali, l'articolo 12 subordina la validità e la vincolatività di qualunque modifica, variazione o rinuncia al Contratto alla forma scritta, con sottoscrizione delle Parti. E' altresì stabilito che, qualora una o più clausole del Contratto siano nulle, e purché non siano da ritenersi essenziali, il Contratto resta comunque valido per la restante parte e le clausole nulle sono sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci. Infine, l'articolo 13 prevede le modalità con le quali ogni comunicazione o notificazione relativa alle disposizioni del Contratto dovrà essere effettuata, mentre l'articolo 14 subordina la soluzione di eventuali controversie al preventivo esperimento di una procedura di composizione amichevole tra le Parti, fallita la quale è designato competente il Foro di Roma. |
Gli allegatiIl Contratto di programma - Parte Servizi è corredato da 17 allegati, i quali, come disposto dall'articolo 1 (v. supra), ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono pienamente vincolanti tra le Parti. L'Allegato 1a reca la classificazione delle linee ferroviarie per grado di utilizzo treni/giorno e relativi indicatori di disponibilità, indicando in particolare i tempi impiegati per il primo intervento e il numero di guasti/km. L'Allegato 1b esprime l'indicatore di puntualità per tipologia di servizio di trasporto, illustrando, per ognuno dei servizi considerati (Mercato - Lunga percorrenza servizio universale - Regionale - Merci), la puntualità di RFI e la soglia di performance quale obiettivo 2022. L'Allegato 1c illustra altri indicatori di performance orientati agli utenti, quali la percezione della sicurezza in stazione, dell'illuminazione, della pulizia complessiva, eccetera. L'Allegato 2 contiene una rappresentazione grafica della rete. L'Allegato 3 reca un'articolazione di dettaglio della rete, che riporta la descrizione delle singole linee, la quantità di treni/giorno programmati e la relativa estensione per km. Risulta, al proposito, che la rete è composta:
Sono, altresì, riportate le linee di collegamento ferroviario marittimo che assicurano la continuità territoriale (Villa San Giovanni - Messina; Messina - Villa San Giovanni; Villa San Giovanni/Messina - Golfo Aranci; Golfo Aranci - Villa San Giovanni/Messina). L'Allegato 4a presenta il quadro delle proiezioni programmatorie, sotto il profilo tecnico-economico, dei volumi di attività negli anni di vigenza del Contratto e delle risorse disponibili a legislazione vigente, indicando:
Segue l'Allegato 4b con il prospetto delle fonti delle risorse per cassa del Contratto di programma - Parte Servizi 2022-2026 e il quadro delle proiezioni di spesa e delle fonti per cassa dei Contratti di programma - Parte Servizi precedenti (2012-14 e 2016-21). Con specifico riferimento alle fonti per cassa per il Contratto in essere per il periodo 2022-2026:
L'Allegato 5 contiene il Documento illustrativo delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di RFI, nel quale sono illustrate nel dettaglio le attività e gli interventi posti in essere per garantire la sicurezza e l'efficienza della rete. L'Allegato 6 illustra gli schemi di Reporting Package, descrivendo:
L'Allegato 7 riporta lo schema della documentazione informativa di supporto per la valutazione delle modifiche di cui all'articolo 6 (v. supra).
L'Allegato 8 illustra gli indicatori di performance e le penalità, con relativi importi, previsti dall'articolo 9 (v. supra), con riferimento ai livelli annuali di guasti e ai tempi di primo intervento. L'Allegato 9 riporta il Documento Illustrativo delle Altre Attività di Gestione della Rete, illustrando nel dettaglio le attività, i riferimenti normativi e le intese afferenti ai settori Safety, Security, navigazione, servizio alle PRM, servizio di sgombero infrastruttura, circolazione. L'Allegato 10 illustra lo stato di attuazione al 31.12.2021 del Contratto di programma – Parte Servizi (il riferimento è ai Contratti sottoscritti per i periodi 2012-2014, 2016-2021 e relativi Atti integrativi), nonché il rendiconto delle spese in conto investimenti e in conto esercizio. Il quadro al 31.12.2021 delle fonti e degli impieghi previsti nei Contratti di programma per il periodo 2012-2021 ammonta complessivamente a 17.575 milioni di euro, di cui 10.193 milioni in conto esercizio e 7.382 milioni in conto investimenti, con fabbisogno interamente coperto. L'Allegato 11, infine, illustra il contributo dei Contratti di programma allo sviluppo sostenibile. Dal documento emerge che l'Italia risulta svantaggiata nel confronto con gli altri Paesi europei nei settori delle infrastrutture di trasporto, idriche e nel contesto urbano e abitativo; al contrario, l'indicatore internazionale relativo all'utilizzo della mobilità pubblica, che misura il peso di ferrovie e autobus nell'utilizzo dei mezzi di trasporto da parte dei passeggeri, evidenzia una situazione relativamente favorevole per l'Italia rispetto al contesto europeo, ma la percezione dei cittadini rilevata dai dati statistici nazionali esprime un livello di elevata insoddisfazione, cui si aggiunge il divario rilevato tra il Nord e il Sud del Paese. Allo stato, risulta che il 90 per cento del traffico di passeggeri in Italia avviene su strada ed è limitata la quota del traffico ferroviario. Anche per il trasporto merci la quota su rotaia è bassa, inferiore alla media europea (nel 2019 era l'11,9 per cento, contro il 17,6 per cento). Con specifico riferimento alle infrastrutture di trasporto, gli indicatori di riferimento individuati per misurare il contributo del settore al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) sono i seguenti:
Il trasporto ferroviario mostra un vantaggio competitivo nel confronto con altri mezzi di trasporto, legato al minor numero di emissioni inquinanti. Risulta, in particolare, che, rispetto alle emissioni di CO2 prodotte da un treno, quelle emesse da un'auto sono 2,6 volte superiori, quelle emesse da un aereo sono 4,7 volte superiori e quelle emesse da un camion sono 4 volte superiori. Segue una tabella, nella quale sono indicati i singoli SDGs al cui perseguimento concorrono le attività di RFI. A titolo esemplificativo, gli interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale, al cui interno sono ricompresi gli interventi legati alla realizzazione dell'Alta Velocità, al completamento dei valichi alpini, all'adeguamento prestazionale dei corridoi europei TEN-T e connessioni merci, nonché quelli in ambito navigazione, soddisfano i seguenti SDGs:
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Il Contratto di Programma - Parte Investimenti 2022-2026Il Contratto di programma 2022-2026, Parte Investimenti, reca la disciplina dei rapporti tra lo Stato e RFI con riguardo, da un lato, alla realizzazione degli investimenti per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria ai fini del miglioramento della qualità dei servizi e del rispetto di livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica e con le migliori prassi orientate allo sviluppo sostenibile, ottemperando alle innovazioni introdotte dalle disposizioni normative e, dall'altro, alle modalità di finanziamento delle suddette attività. Il testo dell'articolato è preceduto, come già visto per la Parte Servizi, da una lunga premessa di ricognizione delle disposizioni di legge e provvedimentali rilevanti. Sono, in particolare, richiamati:
Si segnala, al proposito, che tali documenti programmatori risultano, con lo schema di nuovo Codice dei contratti pubblici (
A.G. 19),
soppressi; si vedano in merito i
rilievi espressi dalla IX Commissione.
Nella premessa, si dà, altresì, conto delle modificazioni intervenute con riferimento alle risorse finanziarie, e precisamente consistenti in:
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L'articolatoIl contenuto dell'articolato del Contratto di programma - Parte Investimenti può essere sintetizzato come segue.
L'articolo 1 chiarisce che il Contratto ha ad oggetto la disciplina dei rapporti tra le Parti con riguardo alla realizzazione di investimenti per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria ai fini del miglioramento della qualità dei servizi e del rispetto di livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica e con le migliori prassi orientate allo sviluppo sostenibile, ottemperando alle innovazioni introdotte dalle disposizioni normative, nonché alle relative modalità di finanziamento. Come il precedente Contratto 2017-2021, il piano degli investimenti in corso e programmatici è articolato in 4 sezioni, delle quali la prima contiene le opere da realizzare dotate di integrale copertura finanziaria, mentre le altre hanno carattere programmatico, in quanto rappresentano la pianificazione tecnico-economica di massima per un periodo temporale almeno decennale dei fabbisogni finanziari di competenza, come quadro di riferimento a supporto della programmazione di finanza pubblica per la selezione e la sostenibilità del piano degli investimenti del DSMF da avviare. Nello specifico, le sezioni sono le seguenti:
Gli investimenti sono ulteriormente classificati in due Tabelle in base alla modalità di realizzazione:
Gli investimenti in corso e programmatici, ricompresi nella Tabella A, sono poi rappresentati secondo due prospettive:
E', infine, disposto che le Tavole, le Tabelle e gli Allegati al Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono pienamente vincolanti per le Parti, fermo restando che i fabbisogni programmatici esposti saranno finanziati compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e che le erogazioni delle risorse statali stanziate a legislazione vigente saranno disposte nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali.
L'articolo 2 contiene le definizioni. L'articolo 3 stabilisce la durata del Contratto per il periodo 2022-2026 e dispone che, alla scadenza, nelle more del suo rinnovo e per un termine massimo di ulteriori due anni, esso continui ad applicarsi alle medesime condizioni, a tal fine assicurando i necessari trasferimenti di risorse per la prosecuzione degli interventi inseriti nella sezione 1 "Opere in corso".
Si ricorda che il precedente Contratto prevedeva che, alla scadenza e nelle more del rinnovo, la società si impegnasse, su richiesta del Ministero da presentarsi tempestivamente e, in ogni caso, almeno dodici mesi antecedenti la scadenza, a proseguire nella realizzazione degli investimenti ai medesimi patti e condizioni del Contratto, per un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a dodici mesi.
Come previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le Parti sottoscrivono gli aggiornamenti annuali del Contratto, coerentemente con il contenuto del DSMF, con la seguente distinzione:
Di tutti gli aggiornamenti è prevista la trasmissione alle Camere, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero dalla loro sottoscrizione. Resta fermo che gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel Contratto di programma in corso alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne costituiscono parte integrante.
L'articolo 4 individua analiticamente gli obblighi gravanti sul Gestore, imponendogli, tra l'altro di:
L'articolo 5 descrive dettagliatamente le fonti di finanziamento del Contratto di programma. In particolare, al fine di assicurare la certezza della provvista finanziaria annualmente necessaria per la sostenibilità dei volumi di spesa programmati, la Tavola 2 "Prospetto di sintesi fonti impieghi di cassa della Tabella A, B", riporta la pianificazione delle erogazioni di cassa per ogni singola fonte di finanziamento contrattualizzata, a carico:
La disposizione descrive poi nel dettaglio le modalità di trasferimento delle risorse per i diversi capitoli di bilancio, nonché, al comma 3, la documentazione che il Gestore è tenuto a trasmettere al MIT e al MEF, con riferimento all'avanzamento degli interventi e all'eventuale scostamento tra interventi eseguiti e pagamenti ricevuti. La disposizione regola altresì l'ipotesi, opposta alla precedente, nella quale l'ammontare dei pagamenti effettuati dallo Stato a beneficio del Gestore sia superiore rispetto al valore delle contabilizzazioni corrispondenti allo stato di avanzamento progressivo dei lavori più eventuali, nel qual caso il MEF provvede alla rimodulazione dei pagamenti al Gestore, tenuto conto dei minori lavori realizzati rispetto a quanto stabilito, conseguentemente aggiornando il profilo di erogazione di cui alla Tavola 2, rigo 8. Il Gestore documenta, inoltre, l'aggiornamento del costo degli interventi che evidenzi gli eventuali ribassi d'asta definiti. Le risorse di cui alla Tavola 2 sono garantite al Gestore anche nel periodo di eventuale vacatio contrattuale in attesa dell'entrata in vigore del nuovo contratto. L'articolo 6 riconosce al Gestore la facoltà di realizzare tutte le modificazioni ritenute necessarie o opportune del proprio assetto organizzativo interno e di stipulare accordi aggiuntivi al Contratto con Regioni e/o con enti territoriali, dandone entro 60 giorni puntuale informazione al MIT per la sua preventiva autorizzazione, rilasciata ai soli fini della verifica dell'assenza di effetti negativi sul Contratto. Inoltre, in linea con quanto già previsto dall'articolo 47 del decreto-legge n. 50 del 2017, si prevede la possibilità per RFI di concludere accordi con Regioni e gestori delle linee regionali per realizzare su queste interventi di potenziamento e sviluppo, ovvero per disporre il subentro di RFI nella gestione delle medesime linee ferroviarie regionali, definendo gli oneri contrattuali e le relative coperture. In particolare, ai sensi del comma 4, il Gestore, in ragione dello specifico know-how di settore e a valle dei gruppi di lavoro istituiti presso la Struttura Tecnica di Missione, si impegna a svolgere la funzione di stazione appaltante ai fini dell'acquisizione del documento di fattibilità tecnico-economica delle alternative progettuali per l'attraversamento dello Stretto di Messina, precisando che tale contratto costituisce obbligazione giuridicamente vincolante al fine dell'utilizzo delle risorse stanziate sul capitolo di bilancio 7008 istituito nello stato di previsione della spesa del MIT. L'articolo 7 disciplina i poteri e i compiti del concedente, sancendo che il Ministero esercita tutte le attività necessarie a verificare l'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti al Gestore dal Contratto, e in particolare per valutare i gradi di conformità alla programmazione e lo stato della progettazione e/o dei lavori. A tal fine il Gestore presta al Ministero la massima collaborazione rendendogli disponibili tutte le informazioni necessarie, ivi comprese le informazioni già trasmesse all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché i dati e le notizie riguardanti l'eventuale contenzioso per gli appalti di valore superiore ai 25 milioni di euro.
Al proposito, si sottolinea che l'AVCP è stata soppressa dall'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014 e, pertanto, il riferimento corretto è all'ANAC, che ne ha ereditato funzioni e compiti.
L'articolo 8 dispone in merito alla procedura di valutazione delle performance del Gestore e alle relative penalità. Si prevede in particolare l'obbligo per RFI di comunicare annualmente, entro il mese di aprile, gli obiettivi di performance dell'anno in corso e la misurazione di quelle dell'anno precedente. Sono poi definiti gli indicatori rilevanti, nonché le formule da applicare per l'effettuazione delle diverse misurazioni. Le sanzioni previste non incidono sulla dotazione finanziaria destinata alla realizzazione dell'intervento medesimo e, nel complesso, non possono superare l'importo di due milioni di euro per anno. Il comma 7 dispone che il mancato rispetto da parte del Gestore degli obblighi e della tempistica delle comunicazioni previste costituisce inadempimento dopo la prima diffida ad adempiere effettuata dal MIT. Al proposito, constatati fatti o comportamenti rilevanti dal punto di vista dell'eventuale inadempimento, il Ministero procede entro 15 giorni a farne osservazione scritta al Gestore, cui è consentito replicare per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. L'inadempimento è senz'altro provato in caso di mancanza di risposta da parte del Gestore.
Constatato il ricorrere delle fattispecie di cui sopra, il MIT adotta il provvedimento di irrogazione della penale pecuniaria nei riguardi del Gestore, dandone contestuale comunicazione al MEF (articolo 10). A norma dell'articolo 9, RFI, entro il mese di giugno di ogni anno, provvede a comunicare il valore degli indicatori di monitoraggio dello stato della rete al 31 dicembre dell'anno precedente accompagnandoli da una relazione che evidenzi la progressiva evoluzione della rete e dei principali benefici apportativi dal completamento degli interventi avviati e/o conclusi, anche in relazione alle modifiche apportate all'orario di servizio.
L'articolo 11 disciplina la clausola risolutiva espressa, prevedendo che il Ministero ha diritto di risolvere il Contratto ex articolo 1456 c.c. qualora:
La disposizione prevede, altresì, che, nel caso di mancata copertura dei fabbisogni finanziari previsti dal Contratto e dai relativi aggiornamenti annuali, le Parti possono rinegoziare le priorità degli investimenti e che, nelle more di tale aggiornamento, RFI conserva la facoltà di salvaguardare l'avvio degli interventi previsti nella Tabella A01 - "Sicurezza, adeguamento a nuovi standard e resilienza al climate change", riallocando le risorse già contrattualizzate che non formano già oggetto di rapporti con terzi, ovvero facendo ricorso al mercato finanziario.
L'articolo 12 dispone in ordine ai poteri di vigilanza e controllo del MIT stabilendo che, anche sulla base dei dati del monitoraggio e di rendicontazione, il Ministero può effettuare attività di audit documentale sugli interventi e sui livelli di qualità oggetto del Contratto, nonché verifiche, ispezioni e controlli, diretti e indiretti, finalizzati alla vigilanza sulle attività svolte dal Gestore.
L'articolo 13 dispone la cessata efficacia di ogni disposizione riguardante la gestione degli investimenti contenuta nei precedenti Contratti di programma ovvero nei loro aggiornamenti, in vigore fra le Parti anteriormente alla data di sottoscrizione del presente Contratto, fatte salve, in ogni caso, le autorizzazioni di spesa ovvero i crediti del Gestore nei confronti dello Stato, da essi derivanti.
Infine, l'articolo 14 prevede le modalità con le quali ogni comunicazione o notifica relativa alle disposizioni del Contratto dovrà essere effettuata, mentre l'articolo 15 subordina la risoluzione di eventuali controversie al preventivo esperimento di una procedura di composizione amichevole tra le Parti, fallita la quale è designato competente il Foro di Roma. |
Gli allegatiIl Contratto è corredato da tavole di sintesi, tabelle, dossier ex ante e un allegato, con 11 appendici, volti a dare informazioni di maggiore dettaglio sugli interventi in programma. Di seguito, una sintetica indicazione dei loro contenuti. Le tavole:
Le tabelle
Esse, come già anticipato (v. supra), corrispondono a differenti tipologie di investimento:
Nella Relazione informativa di accompagnamento al Contratto (v. infra, Allegato 1), RFI segnala in proposito che, rispetto al Contratto previgente, in questo è stata espunta, su indicazione del MEF, la tabella D "Crediti verso i Ministeri competenti".
I dossier ex ante In coda alle Tabelle sono pubblicati i dossier ex ante. Secondo la definizione che ne dà l'articolo 2, comma 1, lettera f), essi hanno ad oggetto quei progetti e programmi che, alternativamente:
e che, sottoposti alla fase di valutazione da parte del MIT, hanno un grado di priorità che li rende eleggibili a finanziamento in base alla disponibilità delle risorse da contrattualizzare. I dossier sono finalizzati all'istruttoria del Contratto e dei suoi aggiornamenti e contengono, in base al grado di definizione progettuale, la descrizione del perimetro di intervento, dei tempi, dei costi e degli obiettivi perseguiti. I dossier ex ante che corredano il presente Contratto sono relativi ai seguenti progetti (pagg. 140 ss.):
N.B.: con PM ci si riferisce a un Posto di Movimento, vale a dire una località di servizio dove si svolgono esclusivamente attività legate alla circolazione dei treni, senza lo svolgimento del servizio di trasporto di viaggiatori o merci; con PO si intende il Punto di Origine, ossia il punto iniziale di un itinerario; con NPP si intende un progetto qualificabile come Nuovo Programma di Prossimità. L'Allegato e le sue appendici
L'Allegato 1 contiene la Relazione informativa di RFI, cui seguono 11 appendici. L'appendice 1 contiene il dettaglio delle delibere CIPESS per intervento. In particolare, oltre al numero della delibera sono indicati il CUP (Codice Unico di Progetto) dell'intervento, il titolo del progetto e la tipologia della delibera stessa (approvazione progettuale, assegnazione di risorse, vincolo esproprio/rinnovo, raccomandazione) ed alcune informazioni ulteriori contenute nel campo note (ad esempio l'eventuale annullamento della delibera). L'appendice 2 contiene l'indicazione di dettaglio dei CUP riferiti ai programmi inseriti nelle Tabelle del Contratto, con indicazione della Tabella e della riga del Contratto di programma al quale il CUP si riferisce, seguiti dalla descrizione dell'intervento.
L'appendice 3 contiene le schede riferite a tutti gli interventi previsti dal Contratto e fornisce informazioni di maggior dettaglio in merito ai programmi di intervento, dando specifica evidenza ai contenuti e agli obiettivi generali, nonché allo stato di attuazione, al riepilogo del quadro finanziario, dei costi e delle coperture finanziarie riferiti a ciascun programma e intervento, allo stato di attuazione, ai benefici attesi e al loro inquadramento strategico.
L'appendice 4 reca la descrizione dell'evoluzione del portafoglio, con l'indicazione della motivazione delle variazioni di costo registrate rispetto al precedente aggiornamento contrattuale, nonché dossier allegati. L'appendice 5 individua per ciascun programma ed intervento l'evoluzione delle coperture finanziarie per fonte di finanziamento indicando, in forma aggregata, gli interventi ultimati, le ulteriori riclassifiche della spesa, i definanziamenti e i rifinanziamenti (imputati ai diversi soggetti ed ambiti), le rimodulazioni e, infine, il valore indicato nel Contratto di programma 2022-2026. Di seguito l'indicazione dei diversi ambiti d'intervento, con l'evoluzione degli stanziamenti dall'aggiornamento 2020-2021 del precedente Contratto, al Contratto vigente (espressi in milioni di euro):
L'appendice 6 contiene una relazione concernente gli interventi finanziati dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 43 del 2013, che ha assegnato risorse pari, all'origine, a 1.200 milioni di euro per alcuni specifici interventi, e precisamente:
L'appendice 7 riporta la distribuzione territoriale degli investimenti e delle nuove risorse programmate, con l'indicazione dei principali investimenti per Regione.
L'appendice 8 riporta l'elenco delle opere facenti parte del Programma delle Infrastrutture Strategiche, con l'indicazione delle opere incluse nel PNRR, delle opere commissariate, del relativo stato di attuazione e di eventuali note, nonché dei progetti da eliminare in quanto superati da progetti successivi, sospesi per mancanza di fondi o stralciati. Si segnala, in proposito, che i rapporti annuali sull'attuazione della programmazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie sono disponibili al seguente link: https://silos.infrastrutturestrategiche.it/Home/Rapporti
L'appendice 9 contiene l'elenco specifico delle opere rientranti nel PNRR - Missione 3, Componente 1, e cioè degli investimenti sulla rete ferroviaria rilevanti per lo sviluppo di una mobilità sostenibile. Per ulteriori approfondimenti sui contenuti del Piano, si rinvia alla documentazione presente sul Portale PNRR, disponibile al seguente link: https://temi.camera.it/leg19/pnrr.html
L'appendice 10 riporta i progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e gli Studi di fattibilità.
L'appendice 11, infine, descrive il contributo apportato dai Contratti di programma allo sviluppo sostenibile, con contenuto sovrapponibile a quello di cui all'Allegato 11 alla Parte Servizi (v. supra). |