Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale 7 maggio 2024 |
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Contenuto|Esame del provvedimento in relazione alla normativa italiana ed europea| |
ContenutoLa XIII Commisione Agricoltura ha avviato l'esame delle pdl A.C. 788 Caretta e A.C. 1649 Carloni nella seduta del 23 gennaio 2024. Le suddette proposte di legge hanno ad oggetto disposizioni volte alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale. Nella seduta del 13 aprile 2024, la XIII Commissione ha deliberato di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge A.C. 788. Nella seduta del 24 aprile scorso, la XIII Commissione ha proseguito l'esame del provvedimento e il testo, così come risultante dagli emendamenti approvati, è stato trasmesso alle commissioni per l'espressione dei relativi pareri.
Il testo della pdl A.C. 788 consta, a seguito dell'esame svolto in commissione, di 11 articoli.
L'articolo 1 individua le finalità della proposta di legge in esame. Tra queste si ricordano: 1) la valorizzazione della produzione birraia artigianale italiana e dei suoi metodi di lavorazione; 2) l'incentivazione della coltivazione e della qualità della lavorazione delle materie prime per la produzione birraia artigianale, con particolare riferimento alla produzione nazionale di orzo e di luppolo; 3) la promozione della qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore; 4) la promozione dello sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra le imprese del comparto; 5) la promozione di una corretta informazione del consumatore, della ricerca applicata per il settore; 6) la promozione del turismo legato all'attività brassicola L'articolo 2 contiene le definizioni di «birra artigianale», di «birra agricola», di «malto italiano» e di «luppolo italiano».
L'articolo 3 introduce disposizioni in materia di qualità di produzioni e marchi della birra artigianale. In particolare, si prevede che le Regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto dei requisiti di prodotto e di processo inerenti la produzione di birra artigianale nonchè i relativi disciplinari di produzione. L'articolo 4 istituisce, un Tavolo tecnico della birra artigianale, al fine di coordinare, promuovere e valorizzare le produzioni di birra artigianale. Al tavolo sono attribuite le seguenti funzioni: a) studio delle materie prime per la produzione brassicola coltivate nel territorio nazionale; b) attività consultiva e di indirizzo relativa alla redazione del Piano di cui all'articolo 5; c) promozione di progetti di ricerca e sviluppo delle filiere agricole legate alla produzione brassicola, anche in collaborazione con università ed enti di ricerca. L'articolo 5 detta disposizioni inerenti il Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola artigianale italiana. Il suddetto Piano, adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, è lo strumento programmatico strategico del settore brassicolo artigianale, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e che possono essere recepiti anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR). Il piano ha durata triennale ed è volto ad individuare gli elementi di maggior rilievo per promuovere l'economicità e la produttività del settore brassicolo artigianale, con particolare riguardo alla formazione professionale presso enti di formazione con esperienza acquisita e certificata, alla qualità e alla valorizzazione dei prodotti, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla migliore gestione dei fattori produttivi, alla promozione di coltivazioni di orzo e di luppolo autoctone nonché di installazioni a basso impatto ambientale ed elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione e alla promozione di azioni di informazione con particolare riguardo allo sviluppo e al sostegno del turismo brassicolo. L'articolo 6 reca disposizioni in materia di Piani di comunicazione e promozione. Si prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Tavolo, predispone un Piano nazionale di comunicazione e di promozione nel quale sono individuati in modo organico gli interventi e le iniziative per la valorizzazione del settore brassicolo artigianale. L'articolo 7 introduce disposizioni inerenti la definizione di criteri di premialità nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurali. Si statuisce che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Tavolo, in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 5 e d'intesa con le regioni interessate, individua criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani strategici, in via prioritaria in favore dei produttori di birra agricola e dei produttori di orzo e di luppolo, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale. L'articolo 8 ha ad oggetto disposizioni in materia di sostegno al settore brassicolo; nello specifico, si inseriscono misure di agevolazione fiscale in favore dei birrifici aumentando la riduzione dell'aliquota dell'accisa sulla birra realizzata nei birrifici con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri e mettendo a regime la riduzione delle accise sulla birra realizzata dai birrifici aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000. L'articolo 9 introduce la definizione normativa di turismo brassicolo estendendo allo stesso alcune disposizioni normative vigenti in materia di enoturismo (disposizioni fiscali, regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto, previsione di un decreto per la definizione delle linee guida e di indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità dell'attività brassicola, disiplina della segnalazione certificata di inizio attività). L'articolo 10 detta disposizioni in materia di concorsi di idee. Essi sono finalizzati a promuovere progetti particolarmente innovativi nell'ambito della filiera brassicola e sono destinati alle imprese e ai giovani diplomati o laureati in discipline attinenti alla produzione di birre artigianali e alla coltivazione di orzo o di luppolo. L'articolo 11 reca la clausola di copertura finanziaria. |
Esame del provvedimento in relazione alla normativa italiana ed europeaL'articolo 2 della proposta di legge in commento introduce le definizioni normative di "birra artigianale", di "birra agricola", di "malto italiano" e di "luppolo italiano". Si osserva, in proposito, che tali definizioni potrebbero rientrare, in qualità di "regole tecniche", nell'ambito di applicazione della cosiddetta procedura TRIS di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni che ha dettato norme di attuazione della disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, riguardanti anche i prodotti agroalimentari. In particolare, l'articolo 5-bis della sopracitata legge n. 317 del 1986, prevede, una serie di adempimenti delle amministrazioni pubbliche italiane ai fini dell'adozione di regole tecniche. Il comma 1, stabilisce che ogni progetto di regola tecnica è immediatamente trasmesso, da parte dell'amministrazione con competenza prevalente per la sua adozione, all'Unità centrale di notifica ai fini della successiva immediata comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535. Il successivo comma 4 statuisce che per i progetti di regole tecniche contenuti in proposte di legge di iniziativa parlamentare la trasmissione all'Unità centrale di notifica di cui al comma 1 e gli altri adempimenti previsti dalla presente legge a carico dell'amministrazione competente sono effettuati a cura del Ministero con competenza istituzionale prevalente per la materia.
Come si legge nel sito della Commissione europea, la procedura TRIS consente alla Commissione europea di esaminare le regolamentazioni tecniche che gli Stati membri stessi intendono introdurre per i prodotti industriali, agricoli e della pesca e per i servizi della società dell'informazione prima che esse siano adottate. Scopo della stessa procedura è quello di garantire la compabilità dei testi normativi dei singoli Stati con i principi del diritto dell'Unione europea.
Alla luce della normativa sopra richiamata, potrebbe essere valutata l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di valutare, come specificamente previsto dalla disposizione sopra richiamata, l'espletamento della procedura d'informazione alla Commissione europea, in ordine alle previsioni normative di cui all'articolo 2 della proposta di legge. Si fa presente, infine, che l'11 aprile 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il regolamento relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli. La birra è ricompresa tra le specialità tradizionali garantite elencate dall'Allegato II del regolamento che possono essere tutelate tramite un regime di qualità.
Il regolamento prevede tra l'altro:
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