Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza
Riferimenti: AC N.2402/XIX
Serie: Documentazione per l'attività consultiva del Comitato per la legislazione   Numero: 123
Data: 19/05/2025
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza

19 maggio 2025
Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge


Indice

Contenuto|Specificità ed omogeneità delle disposizioni|


Contenuto

Dell'articolo 1, il comma 1 introduce un articolo 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, il quale stabilisce una preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza per i nati all'estero in possesso di cittadinanza di Stato estero. Tale novello articolo, in deroga a determinate disposizioni applicabili alla materia de qua, stabilisce che debba considerarsi non aver mai acquistato la cittadinanza italiana colui il quale sia nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza, anche prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame.

Di seguito, alle lettere da a) a d), la norma individua una serie di eccezioni alla suddetta preclusione.

La norma fa salvi, anzitutto, i casi in cui lo stato di cittadino sia riconosciuto o sia accertato giudizialmente in seguito, rispettivamente, a domanda o a domanda giudiziale (presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025). Fa salvo altresì – secondo una modifica introdotta dal Senato – il caso di domanda presentata (all'ufficio consolare o al sindaco) in tempo successivo, purché dietro appuntamento di cui sia stata data comunicazione entro quel medesimo termine all'interessato.

Si applica in tal caso la normativa applicabile prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Prevede inoltre come eccezione alla preclusione – secondo modificazione apportata dal Senato – il caso in cui uno dei genitori o degli adottanti, o dei nonni, possieda (o possedesse al momento della morte) "esclusivamente" la cittadinanza italiana.

Prevede, infine, come eccezione il caso in cui uno dei genitori o degli adottanti sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo l'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

Dell'articolo 1 del decreto-legge, il comma 1-bis, introdotto in sede referente, aggiunge i commi 1-bis e 1-ter all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

La prima disposizione (comma 1-bis) prevede che il minore straniero o apolide, discendente da padre o madre cittadini italiani per nascita, divenga cittadino italiano qualora i genitori medesimi, ovvero il tutore, dichiarino la volontà di acquisto di tale status.

Richiede inoltre che, successivamente a tale dichiarazione, il minore risieda legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia o in alternativa, che tale dichiarazione di volontà sia presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla successiva data in cui sia stabilita la filiazione con un cittadino italiano, anche per adozione.

La seconda disposizione (comma 1-ter) prevede che il minore straniero o apolide divenuto cittadino italiano ai sensi del novello comma 1-bis, il quale sia in possesso della cittadinanza di altro Stato, possa rinunciare alla cittadinanza italiana, una volta raggiunta la maggiore età.

Ancora dell'articolo 1 del decreto-legge, il comma 1-ter, anch'esso introdotto in sede referente, prevede che la suddetta dichiarazione di volontà sia presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026, con riferimento allo straniero o all'apolide il quale: sia minorenne alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge; e sia figlio di genitori che abbiano acquistato la cittadinanza italiana ai sensi della lettera a) o, in alternativa, della lettera b) dell'articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992 (eccezioni alla preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza da parte di soggetti nati all'estero e cittadini di altro Stato: v. supra).

Il comma 1-quater, introdotto dal Senato, prescrive un requisito di residenza continuativa biennale in Italia, per l'acquisto della cittadinanza da parte di figli minori di genitore che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana, se conviventi.

Dell'articolo 1, il comma 2 novella l'articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, intervenendo su taluni profili della disciplina della prova relativa alle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana.

La norma introduce al richiamato articolo 19-bis i commi 2-bis e 2-ter. La prima disposizione stabilisce che nelle suddette controversie non siano ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

La seconda prevede che nelle medesime controversie l'onere di provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge ricada su colui il quale chiede l'accertamento della cittadinanza.

L'articolo 1-bis, comma 1, consente l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, per lo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana.

La determinazione di siffatti Stati di destinazione è rimessa a decreto del Ministro degli affari esteri.

L'articolo 1-bis, comma 2 riduce a due anni (da tre anni) il periodo di legale residenza in Italia, prescritto per la concessione della cittadinanza allo straniero il cui genitore o ascendente in linea retta di secondo grado sia o sia stato cittadino per nascita.

Articolo 1-ter, prevede che chi sia nato in Italia o vi sia stato residente per almeno due anni continuativi, ed abbia perduto la cittadinanza in applicazione di alcune disposizioni della legge n. 555 del 1912, la riacquisti se effettui una dichiarazione in tal senso, tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.

Al contempo, il contributo per il riacquisto della cittadinanza sopra ricordato (pari a 250 euro, come nella disciplina vigente) è annoverato tra i diritti da riscuotersi dagli uffici consolari. 

L'articolo 2 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, originariamente composto da 2 articoli per un totale di 3 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 4 articoli per un totale di 10 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla prevalente finalità di introdurre limitazioni nella trasmissione automatica della cittadinanza italiana a persone nate e residenti all'estero, condizionandola a chiari indici della sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica.

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 10 commi, uno richiede l'adozione di un decreto ministeriale.