Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Misure urgenti in materia di giustizia
Serie: Documentazione per l'attività consultiva del Comitato per la legislazione   Numero: 103
Data: 14/01/2025
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Misure urgenti in materia di giustizia

14 gennaio 2025
Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge


Indice

Contenuto|Specificità ed omogeneità delle disposizioni|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo|


Contenuto

L'articolo 1, comma 1, differisce al mese di aprile 2025 le elezioni, previste per il 2024, dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione. Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, riconosce la facoltà, per gli avvocati e i docenti universitari che formano il Consiglio giudiziario, di assistere e partecipare anche alle discussioni relative alle materie delle incompatibilità dei magistrati per rapporti di parentela e del conferimento degli incarichi o del passaggio di funzioni.

L'articolo 2 modifica gli articoli 35 e 46-terdecies del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, intervenendo sulla disciplina della legittimazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità.

L'articolo 3, comma 1, stabilisce che, fino alla decorrenza del termine di tre anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n.149 del 2022, ai giudici assegnati alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia non si applicano le disposizioni relative al limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio. Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone la proroga fino al 30 giugno 2026 del termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026.

L'articolo 4, modificando la disciplina vigente, prevede l'obbligatorietà dei corsi di formazione per i soli magistrati che hanno già ottenuto il conferimento oppure la conferma di incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado e non già quale requisito per l'accesso ai predetti incarichi.

L'articolo 5, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, riduce da 24 a 6 mesi il periodo di assegnazione all'Ufficio del processo dei giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026 e provvede alla relativa copertura finanziaria.

L'articolo 6 apporta una serie di modifiche all'art. 4-bis del decreto legge 4 luglio 2024, n. 92, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, estendendo, fra le altre, fino al 31 dicembre 2026 la durata dell'incarico.

L'articolo 7 interviene in materia di procedure di controllo elettronico (c.d. braccialetto elettronico) dell'osservanza delle misure cautelari degli arresti domiciliari (art. 275-bis, c.p.p.), dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis, c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter, c.p.p.), precisando che l'accertamento della fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria deve includere anche la verifica della fattibilità operativa degli stessi.

L'articolo 8 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni transitorie del d.lgs. 136/2024, modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

L'articolo 9 estende anche ai soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità, quale pena sostitutiva per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, posta a carico di un apposito Fondo previsto dalla normativa vigente.

 

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria generale riferita al complesso delle disposizioni recate dal decreto-legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9.

L'articolo 11 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 29 novembre 2024.


Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, originariamente composto da 11 articoli per un totale di 18 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 11 articoli, per un totale di 20 commi; esso appare riconducibile alla generale esigenza di intervenire nel settore della giustizia, esigenza che il preambolo del provvedimento articola in 9 finalità: 1) provvedere alla proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione; 2) modificare la disciplina per il conferimento degli incarichi direttivi di legittimità; 3) prevedere una deroga temporanea al limite di permanenza nell'incarico fissato dalla legge per i magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia in vista dell'imminente operatività del tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia; 4) di intervenire in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi del personale di magistratura; 5) ridurre temporaneamente a un anno, dal conferimento dell'incarico, il termine per l'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo; 6) modificare la disciplina istitutiva del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria; 7) prevedere modalità operative per le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici prescritte con le misure cautelari; 8) chiarire la portata della disciplina transitoria prevista dall'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; 9) assicurare la copertura INAIL ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità. 

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 20 commi, 1 richiede l'adozione di un provvedimento attuativo (provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della giustizia).


Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 8 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni transitorie del d.lgs. 136/2024, modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; in particolare, l'articolo in commento, con una norma di interpretazione autentica, chiarisce i termini di applicazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 56, comma 4, del d.lgs. n. 136/2024 recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019; ai sensi del citato comma 4, le disposizioni introdotte dal d.lgs. 136/2024, oltre ad applicarsi ai procedimenti instaurati o aperti successivamente alla sua entrata in vigore (il 28 settembre 2024), si applicano altresì a quelli che risultano pendenti alla medesima data; a tal fine, la disposizione in esame specifica che gli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 136/2024 restano validi e non necessitano di essere rinnovati, modificati o integrati in base alle norme da ultimo introdotte e sono fatti salvi i provvedimenti adottati nel corso della procedura; secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, l'intervento risulta quindi giustificato dal fatto che la formulazione della norma transitoria poteva ingenerare il dubbio che le domande e le trattative presentate sotto la vigenza delle disposizioni interpretate dovessero essere rinnovate o modificate in conformità alle nuove norme; la norma di interpretazione autentica in esame è perciò diretta salvaguardare gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in precedenza; ciò chiarito, la norma di interpretazione autentica in esame cita testualmente una specifica serie di procedimenti ai quali essa si applica; si tratta, di in particolare: 1) delle composizioni negoziate; 2) dei procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; 3) degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; 4) dei procedimenti di esdebitazione; vi è, infine, un generico riferimento alle "procedure pendenti" alla data di entrata in vigore del d.lgs. 136/2024; tutto ciò premesso, si segnala che, rispetto alle procedure specificamente citate nel articolo 56, non risultano richiamati i piani attestati di risanamento, le procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa e le procedure di amministrazione straordinaria; al fine di tracciare con maggiore precisione l'ambito di operatività della norma di interpretazione autentica in esame, si valuti l'opportunità di precisare se all'interno dell'insieme delle "procedure pendenti" menzionate nell'articolo rientrano anche le ulteriori procedure non specificamente richiamate.