Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane 11 febbraio 2025 |
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Contenuto|Omogeneità delle disposizioni|Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo| |
ContenutoL'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento in esame, destinato a riconoscere e promuovere lo sviluppo delle zone montane la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale. L'articolo 2 reca le norme per la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei criteri per la classificazione dei comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la predisposizione di uno o più elenchi dei comuni montani. L'elenco sarà aggiornato dall'ISTAT, entro il 30 settembre di ogni anno (comma 1). Nell'ambito degli elenchi dei comuni montani sono definiti, con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i criteri per l'individuazione dei comuni montani destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dalla presente legge e contestualmente l'elenco dei comuni montani beneficiari (comma 2). Tali classificazioni dei comuni montani non si applicano nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e ai fini dell'esenzione IMU per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani (comma 3). L'articolo 2, comma 4, introdotto dal Senato, delega il Governo a riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge. I commi 5 e 6, anch'essi introdotti dal Senato, disciplinano le modalità di attuazione della delega e il meccanismo di copertura degli eventuali oneri finanziari. L'articolo 3 reca la definizione della Strategia nazionale per la montagna italiana (SMI), attraverso la quale vengono attuate le politiche di sviluppo delle aree montane (comma 1). La Strategia comprende un orizzonte temporale triennale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata (comma 2). L'articolo 4 dispone in merito alle modalità di finanziamento degli interventi da parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a decorrere dall'anno 2025, che sono ripartiti tra quelli di competenza delle regioni e degli enti locali e quelli di competenza statale. L'articolo precisa che le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei. L'articolo 5 attribuisce al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto delle disposizioni recate dalla Strategia per la montagna italiana e Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Si prevede la presentazione alle Camere di una Relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della Strategia per la montagna italiana, entro il 28 febbraio di ciascun anno. Il comma 1 dell'articolo 6 introduce, in primo luogo, due forme di riconoscimento del servizio prestato dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dal provvedimento in esame: l'attribuzione di un punteggio doppio nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), per ciascun anno di attività presso le predette strutture; la previsione di una valorizzazione nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti del SSN. Il comma in titolo introduce, inoltre, una specifica forma di riconoscimento per i medici che abbiano operato per un triennio presso le succitate strutture: la previsione che l'attività prestata costituisca titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario. L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, ai commi 2 e 3, concede - a decorrere dal 2025 - un credito d'imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro, a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o vi effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio. Il beneficio è concesso anche a coloro che ai medesimi scopi acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario; in tale caso, il credito d'imposta spetta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di 2.500 euro. Inoltre, al comma 4, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, viene riconosciuto ai comuni montani in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500. I commi 6 e 7 contengono indicazioni sull'utilizzazione del credito di imposta, riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni annui a decorrere dal 2025, e dispongono in ordine alla disciplina attuativa di rango secondario. I commi 5 e 8 dell'articolo 6, come modificati al Senato, dispongono il riconoscimento di uno speciale emolumento - dovuto alle particolari condizioni di lavoro e nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi collettivi nazionali - a favore del personale dirigente e non dirigente, che sia dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale che ricadono nei comuni montani individuati con decreto secondo la procedura definita nel provvedimento in esame, oltre che per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta operanti nei medesimi comuni. Al Senato, il beneficio è stato esteso anche agli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali. L'emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, è riconosciuto entro il limite di spesa annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025 (termine così modificato in sede referente rispetto all'iniziale anno 2024), da ripartire, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute. Il decreto deve essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti per l'individuazione dei comuni montani (comma 5). Al Senato inoltre è stata aggiunta la disposizione che consente a Regioni e Province autonome di prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, specifiche forme di incentivo per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani, come da apposito elenco (v. infra). Allo scopo, viene incrementato il finanziamento del SSN per il corrispondente importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 (comma 8), alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 29 che detta le specifiche disposizioni finanziarie, tra cui l'utilizzo del FOSMIT (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane). L'articolo 7, comma 1, introduce la definizione di "scuole di montagna". Il comma 2 dispone l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 in attuazione della Riforma 1.3 della M4C1 del PNRR, concernente il dimensionamento della rete scolastica, nonché della normativa di settore sul numero di alunni per classe di cui al DPR n. 81/2009 al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna, per la definizione del contingente organico dei Direttori Scolastici (DS) e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici. Il comma 3, introdotto dal Senato, elimina l'attuale limitazione territoriale per cui la possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe è ammessa nelle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti solo se situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. In secondo luogo, esso riconosce ora tale possibilità di deroga anche con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado. Il comma 4 prevede – a determinate condizioni - un punteggio aggiuntivo ai fini delle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e un ulteriore punteggio aggiuntivo per i medesimi docenti che hanno prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani. Il comma 10 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 7, commi da 5 a 9, riconosce un credito d'imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro, a favore di coloro che prestano servizio in scuole di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio. Il beneficio è concesso anche a coloro che ai medesimi scopi acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario; in tale caso, il credito d'imposta spetta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di 2.500 euro. Inoltre, al comma 7 viene riconosciuto ai comuni montani in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500. L'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame in Senato, consente al Ministero della giustizia di provvedere anche attraverso procedure di mobilità volontaria alla copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il trenta per cento. L'articolo 9, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede, al comma 1, che le università e le istituzioni AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani possano stipulare accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane. Il comma 2 prevede una clausola di invarianza degli oneri derivanti da quanto sopra. Ai sensi del comma 3, può essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni universitarie e AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari. Il comma 4, poi, prevede che le università di cui al comma 1 possano attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni montani forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza. Il comma 5, introdotto al Senato, prevede che le suddette università promuovano un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese ed incoraggiare le applicazioni pratiche della intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera. Il comma 6, integrato nel corso dell'esame al Senato, prevede che una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane possa essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni montani, con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi. L'articolo 10, comma 1, stabilisce che, al fine di garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, vengano previsti nei contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria degli specifici interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza nei comuni montani. Il comma 2, individua quali strumenti attraverso cui assicurare lo sviluppo socio-economico dei territori montani, la copertura dell'accesso alla rete internet in banda ultra-larga e il sostegno alla digitalizzazione della popolazione. Il comma 3 prescrive che siano favorite forme di partenariato pubblico-privato, che comprendano, tra l'altro, anche gli enti locali e le start-up innovative ai fini del trasferimento tecnologico verso il tessuto produttivo locale. L'ulteriore comma 4 prevede altresì il potenziamento dei servizi amministrativi resi dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, compresa la telemedicina, da remoto. L'articolo 11 reca disposizioni in materia di adozione di linee guida volte all'individuazione, recupero, utilizzazione razionale e valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati. L'articolo 12, modificato nel corso dell'esame in Senato, è dedicato alla disciplina degli ecosistemi montani. L'articolo 13, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede la possibilità di destinare una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a interventi di carattere straordinario, da attuare da parte delle regioni, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge "siccità" (D.L. 39/2023), per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane. L'articolo 14, inserito dal Senato, modifica il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali inserendovi, all'articolo 3, la definizione di "cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva" e, mediante il nuovo articolo 10-bis, la relativa disciplina. In particolare, nei cantieri forestali temporanei le imprese forestali eseguono le attività di gestione forestale sostenibile e a questa attività segue un certificato di regolare esecuzione dei lavori, prodotto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali. Con norme di rango secondario devono essere stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali con riferimento a: i lavori di modesta entità, da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, il rispetto del Testo unico dell'ambiente in ragione alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si attuano le attività. L'articolo 15 reca disposizioni volte a riformare l'art. 7 della L. n. 10 del 2013, definendo le nozioni di albero monumentale e di boschi monumentali. Per entrambi, la norma dispone le modalità di tutela, tra l'altro mediante il loro censimento e l'inserimento in appositi elenchi di gestione del MASAF. Si specifica, inoltre, che lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, per inserirli negli elenchi menzionati. Ad ulteriore tutela, sono previsti obblighi di pubblicità in materia e specifici poteri sostitutivi della regione nei confronti del comune e del MASAF rispetto alla regione inerte. È approntato anche un sistema sanzionatorio, ancorché fondato su illeciti di tipo amministrativo, con previsione di apposite sanzioni pecuniarie. La normativa fa salve le disposizioni in materia di tutela di beni culturali e paesaggistici di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004. L'articolo 16, comma 1, come modificato dal Senato, riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta agli imprenditori agricoli e forestali, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni montani e che effettuano determinati investimenti. Il comma 2, inserito dal Senato, riconosce il suddetto credito d'imposta in misura pari al 20% degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei casi in cui nei territori dei comuni montani, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una minoranza linguistica storica i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti. L'articolo 16, comma 1, riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta agli imprenditori agricoli e forestali, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei comuni montani e che effettuano investimenti volti all'ottenimenti di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima. Il comma 3 demanda l'individuazione dell'elenco dei predetti servizi a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Ai fini dell'individuazione, per gli imprenditori forestali, di tali servizi, il comma 4 rinvia inoltre ai piani di indirizzo e di gestione o agli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6 del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta. Il comma 7, infine, consente ai comuni montani e alle loro forme associative l'affidamento diretto dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, a coltivatori diretti, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi. Il comma 8, inserito nel corso dell'esame in Senato, vieta il subaffitto o la subconcessione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici ed oggetto di affitto o di concessione a privati. Il comma 9, anch'esso inserito dal Senato, prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un tavolo tecnico per l'attuazione della disciplina in esame. L'articolo 17 reca una definizione dei rifugi di montagna, ribadendo altresì che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi. L'articolo 18 – introdotto durante l'esame al Senato – riporta una definizione di percorso escursionistico e reca disposizioni in merito alle attività escursionistiche al fine di promuoverne la fruizione consapevole e informata, rinviando ad un decreto ministeriale per l'individuazione dei criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici nonché delle modalità con cui sono fornite agli escursionisti tutte le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica. Viene inoltre esclusa la possibilità di risarcimento per danni in caso di incidente su un percorso escursionistico in conseguenza di comportamento colposo dell'escursionista stesso (caso fortuito). L'articolo 19 individua le finalità del Capo V del provvedimento in esame, rubricato "Sviluppo economico", stabilendo che le disposizioni in esso contenute hanno il fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane. Viene poi specificato che le misure di sostegno di cui al Capo V sono erogate in conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato. L'articolo 20 reca, al comma 1, una norma di principio finalizzata a riconoscere le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Il comma 2 stabilisce che la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna, rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente. L'articolo 21, come modificato in sede referente, riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta alle piccole imprese e alle microimprese che esercitano la propria attività nei comuni montani e i cui titolari non abbiano compiuto il 41° anno di età, ovvero alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50%, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50% da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età. Il meccanismo di calcolo del credito d'imposta è diverso nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una minoranza linguistica storica i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti. L'articolo 22, come modificato al Senato, al fine di agevolare lo svolgimento del lavoro agile nei piccoli comuni montani ed il ripopolamento degli stessi, riconosce – entro determinati limiti di spesa - uno sgravio contributivo per gli anni dal 2026 al 2030 in favore dei datori di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età e che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a condizione che lo stesso lavoratore stabilisca, anche a seguito di trasferimento, in tale comune l'abitazione principale e il domicilio stabile. L'articolo 23 introduce una specifica agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, nel caso di mutuo contratto da un contribuente che non ha compiuto il quarantunesimo anno di età per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione principale in comuni montani. L'articolo 24, introdotto dal Senato, al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e soggetti ad un costante decremento demografico, istituisce un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua. Si precisa che al Tavolo parteciperanno i rappresentanti dei Comuni ed i rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua. Le tariffe sono commisurate al nucleo familiare trasferito ed al reddito familiare. Si prenderanno in considerazione i piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione. Si precisa che per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. L'articolo 25, inserito nel corso dell'esame al Senato, al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni montani con popolazione non superiore a 5000 abitanti, prevede un incentivo per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente all'entrata in vigore della presente legge. In particolare, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2025, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 30 del presente disegno di legge. Nel valore del contributo una tantum di cui al presente articolo, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale. L'articolo 26 istituisce il Registro nazionale dei terreni silenti nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). L'articolo 27 introduce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni del disegno di legge in esame sono inapplicabili alle autonomie speciali ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione. L'articolo 28 stabilisce la possibilità per regioni e comuni di definire ulteriori agevolazioni, riduzione o esenzione di tasse, tributi e imposte che siano di loro competenza, nelle aree montane oggetto della presente legge. L'articolo 29 dispone l'abrogazione di alcune disposizioni legislative in materia di sviluppo delle zone montane, in quanto le norme sono ora contenute nel disegno di legge in esame. L'articolo 30 reca le disposizioni sulla copertura degli oneri recati dal disegno di legge in esame. |
Omogeneità delle disposizioniIl disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 2, comma 4, di una disposizione recante una delega legislativa. |
Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazioneL'articolo 30, recante le disposizioni sulla copertura degli oneri recati dal disegno di legge, al comma 4, secondo periodo, prevede che, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato, possa apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, "provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica". Sugli schemi di decreto è prevista l'espressione del parere entro quindici giorni (sette nel testo approvato dal Senato) dalla trasmissione da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Dalla formulazione della norma sembra dunque ricavarsi una sorta di "delegificazione", diversa dal modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 (che prevede tra le altre cose che la legge stabilisca le norme generali regolatrici della materia); attraverso questa procedura i decreti ministeriali previsti dalla disposizione sono abilitati a modificare gli stanziamenti di spesa disposti dalle disposizioni legislative recate dal provvedimento e appaiono poter essere qualificati conseguentemente come una fonte primaria equiordinata a quella legislativa.
In proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 361 del 2010, ha affermato il principio, in materia di individuazione delle fonti primarie, che "in considerazione della particolare efficacia delle fonti legislative, delle rilevanti materie ad esse riservate, della loro incidenza su molteplici situazioni soggettive, nonché del loro raccordo con il sistema rappresentativo, una siffatta individuazione può essere disposta solo da fonti di livello costituzionale". Il principio è stato poi ribadito dalle sentenze n. 198 del 2021 e n. 192 del 2024 (in quest'ultima occasione la Corte ha dichiarato illegittima la procedura prevista dall'articolo 3, comma 7 della legge n. 86 del 2024 in materia di autonomia differenziata, che prevedeva la possibilità di modificare i decreti legislativi che individuavano i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) con fonti sublegislative, i DPCM).
Al tempo stesso, si ricorda che risultano presenti nell'ordinamento alcune specifiche disposizioni che, a determinate condizioni e in maniera circoscritta, consentono un uso flessibile delle risorse di bilancio, anche con riferimento a stanziamenti oggetto di autorizzazione legislativa di spesa.
In particolare, l'articolo 17, comma 12-bis, della legge n. 196 del 2009 prevede che, all'esito del monitoraggio sull'attuazione degli effetti finanziari delle leggi, si possa procedere alla copertura dei maggiori oneri risultanti dal monitoraggio, per l'esercizio in corso,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel solo rispetto dei vincoli di spesa derivanti da oneri inderogabili (lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della medesima legge n. 196) e non anche quindi di quelli derivanti da autorizzazioni legislative di spesa (di cui alla lettera b). Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.
Inoltre, l'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. "DL rilancio" adottato durante l'emergenza della pandemia da COVID-19) prevedeva, nel testo modificato nel corso dell'iter di conversione, che, all'esito del monitoraggio degli effetti finanziari del provvedimento, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, in deroga a quanto previsto dal richiamato articolo 17, comma 12-bis, della legge n. 196 del 2009, si provvedesse con decreto del Ministro dell'economia, sentiti i Ministri competenti, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti da oneri inderogabili, utilizzando le risorse destinate a ciascuna delle predette misure che risultassero non utilizzate, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, eventuali risorse non utilizzate venivano trasferite su conti di tesoreria e versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo dovevano essere trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti erano corredati di apposita relazione che espone le cause che avevano determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.
Si valuti quindi l'opportunità di un approfondimento al riguardo. |
Chiarezza e proprietà della formulazione del testoL'articolo 2, al comma 4, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni previste in favore dei comuni montani sulla base del seguente criterio direttivo: riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta dal provvedimento in esame; in proposito, rilevato che il testo fa altresì riferimento alla possibilità, oltre che di riordinare, anche di integrare e coordinare la normativa vigente, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato "un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante" (sentenza n. 61 del 2021 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012). Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.
L'articolo 25, al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni montani con popolazione non superiore a 5000 abitanti, prevede un contributo una tantum per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente all'entrata in vigore della presente legge; l'articolo specifica che "nel valore del contributo una tantum di cui al presente articolo, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale" di cui al decreto legislativo n. 230/2021; ai fini di una più precisa e inequivoca formulazione del testo, si valuti l'opportunità di chiarire espressamente se tale previsione intende sancire la cumulabilità dell'erogazione di cui all'articolo in commento con quella dell'assegno unico ed universale. |