Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale
Riferimenti: AC N.2088/XIX
Serie: Documentazione per l'attività consultiva del Comitato per la legislazione   Numero: 93
Data: 22/10/2024
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Disposizioni urgenti in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale

22 ottobre 2024
Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge


Indice

Contenuto|Specificità ed omogeneità delle disposizioni|Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo|


Contenuto

L'articolo 1, comma 1, lett. a) interviene sul Testo unico dell'immigrazione e, in particolare, sulle disposizioni concernenti l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, estendendo l'obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici ai richiedenti visti nazionali ed escludendo l'applicazione del "preavviso di rigetto" nei procedimenti relativi ai visti di ingresso o al rifiuto/revoca del permesso di soggiorno in conseguenza della revoca del visto di ingresso.

Il comma 2 disciplina i termini dell'applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1.

L'articolo 1, comma 1, lett. b), provvede a digitalizzare, con le medesime modalità previste per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il procedimento di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del Testo unico sull'immigrazione.

La novella di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 1 – rispetto alla quale la novella di cui alla precedente lettera c) costituisce un intervento di coordinamento – modifica la disciplina relativa ad alcune fasi precedenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Le fasi interessati da tali modifiche – che si applicano con le decorrenze di cui al comma 2 – concernono: il rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché per gli apolidi); il rilascio del relativo visto di ingresso; la stipulazione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (contratto che deve essere stipulato dal lavoratore, successivamente all'ingresso nel territorio nazionale, con il datore di lavoro). Le modifiche concernono sia le procedure relative a tali atti sia alcuni presupposti per il rilascio del suddetto nulla osta. In via di sintesi, le novelle: prevedono che sia la domanda nominativa – da parte del datore di lavoro – di rilascio del nulla osta al lavoro sia il suddetto contratto di soggiorno siano trasmessi con modalità telematica (si prevede anche la sottoscrizione con firma elettronica del datore di lavoro sia di alcune documentazioni da allegare alla domanda di nulla osta sia del contratto di soggiorno) (numeri 1), 3) e 5) della lettera e), nonché norma abrogativa di coordinamento di cui alla lettera c)); introducono, riguardo alla verifica da parte del centro per l'impiego dell'eventuale disponibilità di lavoratori presenti nel territorio nazionale, un termine di otto giorni dalla richiesta del datore, decorsi inutilmente i quali la verifica si intende eseguita negativamente (si ricorda che l'esito negativo della verifica costituisce un presupposto per la presentazione della domanda di nulla osta) (numero 2 della lettera e)); introducono la previsione di irricevibilità della domanda di nulla osta per il caso in cui il datore di lavoro, nel triennio precedente, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno dopo il conseguimento di un nulla osta nonché un'omologa previsione di irricevibilità per una determinata fattispecie di procedimento o di condanna penale (numero 2) citato); con la decorrenza specifica stabilita dal comma 2, introducono la fase procedurale di conferma (da parte del medesimo datore di lavoro) della domanda di nulla osta – conferma che deve essere trasmessa successivamente alla comunicazione della conclusione degli accertamenti di rito relativi alla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore – e subordinano il rilascio del visto alla suddetta conferma da parte del datore (numero 4) della citata lettera e)).

La novella di cui alla lettera g) del comma 1 specifica che i controlli a campione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sui requisiti inerenti all'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate siano svolti, nel settore agricolo, in collaborazione anche con l'Agea (oltre che con l'Agenzia delle entrate). Anche la decorrenza di tale novella è definita dal comma 2.

L'articolo 1, comma 1, lettera d), concerne la disciplina che consente allo straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, di chiedere un permesso di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi sul territorio nazionale per alcuni fini, tra cui quello dello svolgimento di un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo. La novella di cui alla presente lettera d) specifica che i permessi di soggiorno per lavoro subordinato e quelli per lavoro autonomo così concessi ai soggetti summenzionati non sono computati nelle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri.

La lettera f) dell'articolo 1, comma 1, reca alcune modifiche alla disciplina in materia di permesso di soggiorno per lavoro stagionale (disciplina concernente le fattispecie di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea ovvero di apolidi). Le novelle di cui ai numeri 1) e 5) operano alcune correzioni o modifiche di carattere formale; la novella di cui al numero 1) opera altresì la soppressione del richiamo, per il lavoro stagionale, della validità generale di durata del nulla osta al lavoro subordinato (di conseguenza, i limiti temporali per il lavoro stagionale degli stranieri in esame sono oggetto di una disciplina completamente autonoma, come ridefinita anche dalla novella di cui al successivo numero 4)). Le novelle di cui ai numeri 2) e 7) recano modifiche di coordinamento, in relazione alle modifiche procedurali inerenti al contratto di soggiorno per lavoro subordinato (ivi compreso quello stagionale) poste dalla novella di cui al numero 5) della precedente lettera e). La novella di cui al numero 3) della presente lettera f) inserisce la previsione che la sottoscrizione, in relazione a un rapporto di lavoro stagionale, di un contratto di soggiorno sia comunicata all'INPS e che quest'ultimo iscriva di ufficio il lavoratore stagionale nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). La novella di cui al numero 4) introduce un termine temporale entro il quale deve intervenire la nuova opportunità di lavoro stagionale, al fine della proroga sia del nulla osta al lavoro stagionale sia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale (nel rispetto del limite massimo complessivo di nove mesi di attività lavorativa stagionale nell'arco di dodici mesi). La novella di cui al numero 5) modifica la formulazione letterale di una delle condizioni poste per il diritto di precedenza al rientro per ragioni di lavoro stagionale; con la modifica – nel confermare che il diritto è riconosciuto a condizione che il soggetto abbia lasciato il territorio nazionale alla scadenza del precedente permesso di soggiorno – si sopprime la condizione specifica che il rientro sia stato nel Paese di provenienza del lavoratore. La novella di cui al numero 6) esclude dal computo delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri i casi di conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il successivo comma 2 definisce la decorrenza dell'applicazione delle novelle in esame.

L'articolo 1, comma 1, lett. h), modificando l'articolo 27, comma 1-ter, del Testo unico sull'immigrazione, estende l'applicazione della disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno anche alle procedure di ingresso per lavoro in casi particolari.

L'articolo 1, comma 1, lett. i), modificando l'articolo 27-quater del Testo unico sull'immigrazione, estende l'applicazione della disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno anche alle procedure di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati.

L'articolo 2 reca disposizioni urgenti in materia di ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025. In particolare, a livello procedimentale, viene introdotta una fase preliminare alla richiesta di nulla osta presentata dal datore di lavoro. Inoltre, in via sperimentale, vengono ammessi fuori dalle quote previste dal d.P.C.m. del 27 settembre 2023 lavoratori da impiegare nei settori dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziani. Sono previsti, poi, limiti numerici alle richieste di nulla osta per gli ingressi nell'ambito delle quote stabilite dal medesimo d.P.C.m. che possono essere presentate dai singoli datori di lavoro che non si affidano all'intermediazione delle organizzazioni datoriali. Infine, vengono regolati gli ingressi dei lavoratori stranieri stagionali per l'anno 2025, modificando la ripartizione delle quote previste dal citato d.P.C.m.

L'articolo 3 elimina il silenzio-assenso per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri provenienti da Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta. Gli Stati e i territori sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto, la sospensione si applica alle domande di nulla osta per lavoratori del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

L'articolo 4, comma 1, estende all'anno 2025 l'autorizzazione al Ministero dell'interno ad utilizzare prestazioni di lavoro a contratto a termine, tramite agenzie di somministrazione, per lo svolgimento di alcuni compiti connessi all'ingresso di lavoratori stranieri.

Ancora, si incrementa il Fondo per le emergenze nazionali, di 5 milioni per l'anno 2024 (comma 2) e si destinano 15 milioni per l'anno 2024 alla realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie (comma 3). Inoltre è disciplinata la complessiva copertura finanziaria delle disposizioni sopra ricordate (comma 4).

Infine, i commi 5 e 6 autorizzano il Ministero dell'interno, per il triennio 2025-2027, al reclutamento di 200 unità, appartenenti all'area degli assistenti, con corrispettivo incremento della dotazione organica.

Il comma 7 incrementa la dotazione organica del personale delle Aree del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale prevedendo l'aumento di 200 unità nell'Area degli assistenti. A tal fine si autorizza l'assunzione, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami.

Il comma 8 prevede, altresì, un incremento del contingente degli impiegati a contratto presso le Sedi all'estero, nella misura di 50 unità, autorizzando gli stanziamenti necessari.

Il comma 9 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 7 e 8.

L'articolo 5 prevede che le vittime del reato di "acquisto e alienazione di schiavi" accedano a un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale.

Viene inoltre introdotto il nuovo "permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". Tale permesso è rilasciato agli stranieri vittime di violenze, abusi o sfruttamento del lavoro che collaborino con le autorità. Il permesso ha una durata di sei mesi, rinnovabile, e consente l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio e al lavoro. Può essere convertito in un permesso per lavoro o studio. Esso viene revocato, tra le diverse ipotesi, in caso di condotta incompatibile o condanna per intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro. Viene quindi abrogato il permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo.

L'articolo reca, infine, alcune disposizioni di coordinamento.

Gli articoli 6 e 7 riconoscono ai lavoratori titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali, rilasciato al lavoratore straniero che contribuisce all'emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, nonché ai suoi parenti e affini entro il secondo grado, la possibilità di essere ammessi a determinate misure di assistenza, finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo.

La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive di tali misure avvengono attraverso programmi individuali di assistenza - elaborati sulla base delle "Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura" - recanti progetti personalizzati di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione al SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) dei soggetti aderenti a tale progetto.

Vengono altresì previsti i casi in cui tali misure non possono essere disposte o debbano essere revocate successivamente alla loro concessione.

L'articolo 8 prevede l'applicabilità delle misure di protezione e vigilanza, nonché delle misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, in presenza dei rispettivi presupposti, ai casi di cui all'articolo 18-ter del testo unico immigrazione ("permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro").

L'articolo 9 prevede che il lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di cui all'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente alla emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti reddituali previsti come condizione per l'ammissione al predetto beneficio.

L'articolo 10, modificando l'articolo 18, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 267 del 2003, innalza del 20 per cento - portandolo da euro 50 mila a euro 60 mila - l'importo massimo delle pene pecuniarie proporzionali previste per le violazioni delle disposizioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro, di cui al medesimo articolo 18 del richiamato decreto legislativo.

L'articolo 11, comma 1, lett. a), b) e c), interviene sulla disciplina relativa al potere, attribuito al Ministro dell'interno, di limitare o vietare il transito e la sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica. Si prevede, in particolare, che il divieto non può essere disposto qualora le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non abbiano concorso a creare situazioni di pericolo per l'incolumità dei migranti e si introduce una riduzione dei termini di impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo della nave. A tal fine sono apportate alcune modifiche all'articolo 1, commi 2-bis e seguenti, del D.L. 130/2020, come modificati dal D.L. 1/2023.

L'articolo 11, comma 1, lettera d) novella la disciplina in materia di controlli di frontiera, al fine di includere le attività di ricerca e soccorso in mare effettuate in modo non occasionale da parte di aeromobili privati. In particolare, dispone l'obbligo per gli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attività non occasionale di ricerca per il soccorso marittimo, di informare di ogni situazione di emergenza in mare: l'Ente dei servizi del traffico aereo competente; il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l'area in cui si svolge l'evento; i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue.

Si specifica, inoltre, che il pilota deve attenersi alle indicazioni del Centro di coordinamento del soccorso marittimo responsabile.

Infine, si identificano le sanzioni amministrative da applicarsi in caso di violazione di tali obblighi e si individua l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) come autorità competente a irrogarle.

L'articolo 12 disciplina, ai fini dell'identificazione dei migranti, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in loro possesso ovvero la loro ispezione.

In via preliminare, è introdotto l'obbligo per il migrante di cooperare all'accertamento della sua identità producendo gli elementi relativi all'età, all'identità, alla cittadinanza, ai Paesi di precedente soggiorno o transito, consentendo, se necessario, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali

L'ispezione ‘autoritativa' è prevista in caso di inottemperanza a tale obbligo, per lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, o trattenuto in un centro in attesa di rimpatrio (o negli altri casi di trattenimento), o trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera, o minore straniero non accompagnato.

L'ispezione così prevista è disposta dal questore ed eseguita dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Consiste nell'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali.

Rimane preclusa all'ispezione la corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione.

L'interessato ha diritto di assistere in presenza di un mediatore culturale alle operazioni, delle quali è steso un verbale, il quale è trasmesso (entro quarantotto ore) all'autorità giudiziaria competente – individuata nel giudice di pace, ovvero, per i minori non accompagnati, nel Tribunale dei minorenni – affinché l'ispezione ottenga (nelle successive quarantotto ore) la convalida, in assenza della quale i dati risultano illegittimamente controllati e dunque inutilizzabili.

L'articolo 13 reca alcune modifiche normative riguardanti l'applicazione delle procedure di protezione internazionale in frontiera e le procedure di trattenimento degli stranieri rinvenuti nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione Europea o in operazioni di soccorso in mare. In particolare: viene introdotta nel TU immigrazione una nuova ipotesi di respingimento applicabile agli stranieri rintracciati in occasione dei servizi di sorveglianza delle frontiere dell'UE e condotti nelle zone di frontiera o di transito (comma 1); si prevede, con una modifica al decreto procedure, che nel caso in cui al richiedente si applichi la procedura di esame della domanda in frontiera, la decisione di rigetto reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio che produce gli effetti del provvedimento di respingimento (comma 2).

Con ulteriori modificazioni al c.d. decreto accoglienza: si modifica la disciplina dell'attestato nominativo, prevedendone il rilascio, in luogo del permesso di soggiorno per richiesta asilo, in tutte le ipotesi di trattenimento del richiedente disciplinate dal decreto e stabilendo che l'attestato, oltre a certificare la qualità di richiedente, attesta l'identità dichiarata dall'interessato (comma 3, lett. a); viene estesa la possibilità di trattenere lo straniero, durante lo svolgimento della procedura accelerata di esame della domanda alla frontiera, non solo in caso mancata consegna di un documento di riconoscimento ovvero di mancata garanzia finanziaria, anche nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria, ossia nel periodo intercorrente tra la manifestazione della volontà di prestare tale garanzia ed il perfezionamento della relativa procedura, nonché si prevede che anche al richiedente che non è trattenuto si applica comunque la procedura accelerata in frontiera ed è rilasciato l'attestato nominativo, in luogo del permesso di soggiorno per richiesta asilo (comma 3, lett. b).

L'articolo 14 introduce una disciplina organica in tema di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale, in particolare includendovi, oltre all'allontanamento ingiustificato dalle strutture di accoglienza o di trattenimento, l'ipotesi di mancata presentazione del richiedente al colloquio personale davanti alla Commissione territoriale, nonostante regolare notificazione della convocazione, indipendentemente dal fatto che si sia allontanato o meno dal luogo di accoglienza o di trattenimento. In tali casi, si prevede che la Commissione territoriale possa non solo sospendere l'esame della domanda, ove non siano ricavabili elementi di valutazione della stessa, ma altresì decidere il rigetto, ove la ritenga infondata in base ad un adeguato esame del merito. In caso di sospensione, il richiedente potrà chiederne per una sola volta la riapertura, entro nove mesi, decorsi i quali il procedimento sarà automaticamente estinto. Si specifica, infine, che in caso di domanda presentata da richiedente che proviene da un Paese di origine sicuro nell'ambito di una procedura accelerata, fatta salva la possibilità di un esame del merito, l'allontanamento ingiustificato o la mancata presentazione al colloquio determinano il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere di dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non sicuro in relazione alla sua situazione particolare.

L'articolo 15 assegna alla Commissione nazionale per il diritto di asilo la competenza in materia di revoca della c.d. protezione speciale, che viene ammessa qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, i principi e le garanzie procedimentali previsti per il procedimento di revoca delle forme tipiche di protezione internazionale.

L'articolo 16 apporta una serie di modifiche alla disciplina del procedimento giurisdizionale previsto per l'impugnazione dei provvedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

L'articolo 17 modifica le procedure previste dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 per l'impugnazione dei provvedimenti in materia di protezione internazionale e dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale.

L'articolo 18 apporta modifiche alla disciplina concernente le controversie giudiziarie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei nei casi di protezione speciale di cui all'art. 19-ter D.lgs. 150/2011.

L'articolo 19 stabilisce che le nuove norme in materia di impugnabilità dei decreti riguardanti il riconoscimento della protezione internazionale e la determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale entreranno in vigore decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 20 dispone che dall'attuazione del decreto-legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 4 e 6.

L'articolo 21 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 21 articoli per un totale di 49 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre connesse finalità: 1) adottare norme in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri; 2) prevedere misure volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-bis del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso; 3) adottare disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori; ciò premesso, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità descritte dell'articolo 4, commi 7, 8 e 9, recanti disposizioni relative alla dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 49 commi, 3 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di 2 provvedimento di altra natura.


Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 2, al comma 8, reca una serie di modifiche testuali all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, volte a disporre delle quote complessive degli ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale; premesso che il DPCM risulta, allo stato, nonostante il suo frequente utilizzo, un atto atipico, analogamente a quanto costantemente rilevato dal Comitato in caso di novella legislativa di un atto avente valore regolamentare (si veda, da ultimo, il parere espresso nella seduta del 13 marzo 2024 sul decreto-legge 19/2024), la modifica testuale di un DPCM con un provvedimento avente valore di legge costituisce una violazione del paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi; si valuti l'opportunità di riformulare tali disposizioni nel senso di autorizzare la modifica del DPCM sul quale si interviene.

L'articolo 5, al comma 1, lettera c), inserisce nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 18-ter, che introduce il nuovo permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; ciò premesso, il comma 2 del medesimo articolo dispone che tale permesso di soggiorno possa altresì essere revocato nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge in commento, concernente la revoca delle misure di assistenza; ciò premesso, al fine di rispettare l'unitarietà e la completezza del testo unico in cui tale tipologia di permesso è inserita nonché garantire maggiore certezza e chiarezza del diritto, specialmente con riguardo alla disciplina delle cause di revoca di tale permesso di soggiorno, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione quale novella anch'essa inserita, al pari dell'articolo 18-ter, nel medesimo testo unico, così da evitare rinvii normativi esterni al codice.

L'articolo 7, recante la disciplina della revoca dell'ammissione alle misure di assistenza di cui all'articolo 6, prevede, al comma 2, che siffatte misure possono essere revocate in caso di rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di lavoro; considerato che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10/04/2018 disciplina in modo puntuale e specifico la nozione di congruità dell'offerta di lavoro, al fine di addivenire ad un'interpretazione univoca e coordinata del concetto di congruità, si valuti l'opportunità di integrare tale disposizione operando un rinvio al decreto citato.


Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 1, al comma 1, lettera f), n. 3), capoverso comma 6-bis, prevede che la sottoscrizione, in relazione a un rapporto di lavoro stagionale, di un contratto di soggiorno sia comunicata all'INPS e che quest'ultimo iscriva d'ufficio il lavoratore stagionale nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL); si valuti l'opportunità di riformulare tale disposizione  al fine di chiarire quale sia il soggetto obbligato ad effettuare la comunicazione suddetta e, in particolare, se essa debba avvenire d'ufficio a cura dello sportello unico ovvero a cura del datore di lavoro o del lavoratore; la medesima lettera, al n. 4), prevede che il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di "nuova opportunità" di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale e che tale nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto; ciò premesso, si valuti l'opportunità di precisare la nozione di "nuova opportunità" di lavoro stagionale chiarendo, in particolare, se a tal fine sia sufficiente la semplice trasmissione di una nuova domanda di lavoro.

L'articolo 5, comma 1, lett. d), capoverso n. 2), nel disporre l'abrogazione, in conseguenza della disciplina introdotta con l'articolo 18-ter, dei commi 12-quater, 12-quinquies, e 12-sexies dell'articolo 22, prevede che "ogni richiamo ai medesimi commi, contenuto in leggi, regolamenti o decreti, si intende riferito all'articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente decreto"; ai fini di una maggiore chiarezza dell'ordinamento, si valuti l'opportunità di individuare con maggiore puntualità e chiarezza i menzionati richiami.

L'articolo 6, concernente misure di assistenza in favore del lavoratore titolare di permesso di soggiorno per casi speciali, chiarisce, al comma 2, che la specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante « Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura; poiché tali linee guida affidano ai servizi sociali locali e regionali lo sviluppo di programmi personalizzati di assistenza individuale, definiti in base ai bisogni dei destinatari, si valuti l'opportunità di chiarire se la definizione di tali programmi sia affidata ai medesimi servizi sociali ovvero ad altri soggetti.

L'articolo 12, in tema di ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, prevede, al comma 2, lettera a), capoverso comma 2-ter, nel caso in cui lo straniero non ottemperi all'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento della propria identità consentendo, se necessario, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, che il questore possa disporre, al solo fine di acquisire gli elementi informativi relativi dell'accertamento della sua identità, che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso di quest'ultimo, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali; la medesima disposizione precisa che rimane in ogni caso vietato l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione; in proposito, ai fini di una maggiore chiarezza e coerenza normativa della norma in esame, si valuti l'opportunità di disciplinare la specifica eventualità in cui i file multimediali, cui la disposizione consente l'accesso, benché estrapolati e archiviati localmente nel sistema di gestione file del dispositivo, siano stati originariamente generati o ricevuti tramite comunicazioni con altri soggetti di cui, in linea con le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023, potrebbero considerarsi parte integrante.