Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Ricostruzione post-calamità, interventi di protezione civile e svolgimento di grandi eventi internazionali
Riferimenti: AC N.1997/XIX
Serie: Documentazione per l'attività consultiva del Comitato per la legislazione   Numero: 87
Data: 01/08/2024
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Ricostruzione post-calamità, interventi di protezione civile e svolgimento di grandi eventi internazionali

1 agosto 2024
Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge


Indice

Contenuto|Specificità ed omogeneità delle disposizioni|Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione|


Contenuto

L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione prevede l'abrogazione del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, con salvezza degli effetti.

L'articolo 1 è volto a riconoscere dei contributi ai soggetti privati titolari di immobili, con destinazione d'uso residenziale, che abbiano subito danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati per effetto di un evento calamitoso.

In sede referente, è stato inserito il comma 1-bis, che elimina la possibilità di accedere ad un contributo per il danneggiamento di beni mobili non registrati, danneggiati durante il sisma del 2016.

L'articolo 2 è volto ad accelerare le procedure di ristoro nell'ambito degli interventi di ricostruzione privata, con la finalità di garantire quanto prima il rientro della popolazione nelle proprie abitazioni.

L'articolo 3 modifica il comma 5 dell'art. 20-septies del D.L. 61/2023 al fine di apportare modificazioni alla disciplina sulla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata. In particolare, viene previsto che, nel procedere alle verifiche a campione sui beneficiari, il Commissario straordinario può avvalersi anche, sulla base di convenzioni non onerose, di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici, e che l'individuazione dei beneficiari da sottoporre a controllo può avvenire non solo mediante sorteggio ma anche mediante selezione in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo.

L'articolo 4, ai commi 1 e 2, proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine finale dell'incarico del Commissario per la ricostruzione territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 ° maggio 2023, in scadenza il 30 giugno 2024. Il comma 3, modificato in sede referente, specifica le modalità attraverso cui gli enti locali interessati dai suddetti eventi possono assumere le unità di personale da adibire ai procedimenti di ricostruzione.

L'articolo 5 conferisce al Commissario straordinario alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il potere di individuare, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, ulteriori soggetti attuatori, oltre alle regioni, al Ministero della cultura, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Agenzia del demanio, alle diocesi, alle università, agli enti locali, agli enti di governo degli ambiti ottimali, ai consorzi di bonifica. Si prevede inoltre la definizione di specifiche convenzioni per lo svolgimento degli interventi previsti.

Il comma 2-bis dell'articolo 5, introdotto in sede referente, al fine di accelerare il processo di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma avvenuto in Italia Centrale nel 2016-2017, consente ai soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica di nominare i responsabili unici di progetto (RUP), anche tra il personale assegnato alla struttura commissariale o previsto da specifiche convenzioni stipulate con enti della pubblica amministrazione. 

L'articolo 6, ai commi 1 e 3, reca modifiche al decreto-legge n. 61 del 2023 in materia di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata da eventi alluvionali che hanno interessato le regioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche, verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

 

L'articolo 6, comma 2, prevede che l'ANAS – in qualità di soggetto attuatore degli interventi finalizzati al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza dell'ANAS e danneggiate dagli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche – provvede anche agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, precisando che questi ultimi restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.

L'articolo 6-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, integra la disciplina relativa alla raccolta e al trasporto delle macerie derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana, al fine di consentire – qualora il soggetto competente decida di affidare tali attività ad imprese terze – l'utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale rispetto alla procedura negoziata senza bando, prevista come regola dalla vigente citata disciplina.

L'articolo 7 contiene una norma di carattere interpretativo ed è volta a risolvere i dubbi applicativi emersi in sede di esame istruttorio finalizzato alla predisposizione della proposta di assegnazione delle risorse da destinare ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata da parte del CIPESS, per l'anno 2024.

Con alcune modifiche approvate in sede referente è stata inserita la previsione della concessione di un contributo per favorire il completamento del processo di ricostruzione, per la riparazione e miglioramento sismico delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio abruzzese. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari costruite in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria (comma 1-bis).

Con una ulteriore modifica approvata in sede referente, è stato inserito il comma 1-ter, che novella l'articolo 11, comma 12 del D.L. 78 del 2015, in merito agli stanziamenti, con importi approvati ed assegnati dal CIPESS, per sostenere programmi di sviluppo della Regione Abruzzo a seguito del sisma del 2009.

Durante l'esame in Commissione, è stata modificata la rubrica dell'articolo, che ne ha meglio specificato il contenuto.

L'articolo 8 estende l'autorizzazione di spesa – prevista nella legge di bilancio 2022 per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli stati di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021 – anche agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2022 e 2023, a determinate condizioni.

L'articolo 8-bis, introdotto in sede referente, proroga al 17 settembre 2025 lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 che hanno interessato alcune zone della Regione Marche.

L'articolo 9 estende per l'Agenzia Italia Meteo le facoltà di assunzione di personale previste per gli enti di nuova istituzione per un ulteriore periodo di cinque anni.

L'articolo 9-bis, introdotto in sede referente, delinea l'ambito di applicazione del Capo II-bis, recante disposizioni tese a regolare l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella cosiddetta "zona di intervento" (sulla quale si rinvia a quanto già illustrato nelle premesse del presente dossier) e alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024.

L'articolo 9-ter, introdotto in sede referente, individua una serie di misure urgenti volte a garantire la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica per la mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici presenti nell'area dei Campi Flegrei nonché ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari in relazione a quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei.

L'articolo 9-quater, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei. In particolare, si prevede che gli interventi inseriti nei programmi predisposti dal commissario straordinario ed altri interventi specificamente indicati sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti (comma 1); si dispone che alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 48 del D.L. n. 77/2021 e si elencano le specifiche disposizioni normative (tra le quali alcune disposizioni del Codice dell'ambiente e del Codice dei contratti pubblici) alle quali è altresì ammessa la deroga (comma 2); e si riconosce la possibilità che siano previsti premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'art. 126 del D,Lgs. n. 36/2023, nonché lavorazioni su più turni giornalieri (comma 3).

L'articolo 9-quinquies, comma 1, demanda al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, la cui nomina è prevista dall'articolo 9-ter, comma 1, del provvedimento in esame, il compito di provvedere, con i poteri e le modalità previste dal medesimo articolo 9-ter nonché dall'articolo 9-quater, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento delimitata in data 27 dicembre 2023, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per il 2024. Il comma 2 autorizza la regione Campania ad avvalersi, nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 per il 2024.

L'articolo 9-sexies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che la Regione Campania può assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 nell'area dei Campi Flegrei. La misura del contributo è fissata in proporzione al numero dei componenti del nucleo familiare, tra un minimo di 400 euro e un massimo di 900 euro mensili, ed è previsto un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ciascuno dei soggetti, presenti nel nucleo familiare, di età superiore a 65 anni o con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento (comma 1). Vengono altresì disciplinate la durata dei contributi (che non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025) in relazione al verificarsi delle condizioni per il rientro nell'abitazione (comma 2), la cessazione dell'erogazione di altre forme di supporto temporaneo (comma 3) e la copertura finanziaria degli oneri (comma 4).

L'articolo 9-septies, introdotto in sede referente, dispone che, entro il 1° ottobre 2024, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Si prevede che, decorso inutilmente il predetto termine, il Consiglio dei Ministri esercita il potere sostitutivo e si introduce il divieto di rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 380/2001 con destinazione d'uso residenziale fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico.

L'articolo 9-octies, introdotto in sede referente, prevede (al comma 2) – al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, ubicato nella c.d. zona di intervento e non oggetto dei contributi previsti dal successivo articolo 9-nonies per la riparazione dei danni causati dal sisma del 20 maggio 2024 – che, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata (prevista dal D.L. 140/2023), la Regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati, all'esito della predetta analisi, come a più elevata vulnerabilità sismica e per i quali, sulla base della ricognizione effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (secondo il disposto del comma 1) dai Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, risultano rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria.

L'articolo 9-novies, introdotto in sede referente, – al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei – prevede il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica e di riparazione dei danni. Per il riconoscimento dei succitati contributi, è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro (20 milioni nel 2024 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026). Sono inoltre disciplinati, in particolare: gli immobili per i quali è riconosciuto il contributo e i soggetti legittimati a richiederlo; gli interventi finanziabili dal contributo medesimo; il trattamento fiscale del contributo; la presentazione e il contenuto della domanda di contributo. Viene altresì prevista l'emanazione di un apposito decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare finalizzato alla definizione delle disposizioni di attuazione.

 

L'articolo 9-decies, introdotto in sede referente, prevede un incremento della dotazione di personale della struttura temporanea di supporto del Capo del Dipartimento della protezione civile e una proroga al 31 dicembre 2025 del termine previsto per l'operato della medesima struttura, al fine di supportare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

L'articolo 9-undecies, inserito nel corso dell'esame in sede referente, al comma 1 quantifica gli oneri derivanti dal rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile, prevista dall'articolo 9-decies, provvedendo alla relativa copertura finanziaria.

L'articolo 9-undecies, inserito nel corso dell'esame in sede referente, al comma 2 dispone l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 in favore della Regione Campania, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione, con apposita delibera del CIPESS da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Le risorse sono specificamente destinate al finanziamento del completamento degli investimenti da realizzarsi nel territorio della regione Campania e non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione.

L'articolo 9-duodecies, introdotto in sede referente, recante diverse misure per la gestione degli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dal sisma del 2016 e del 2017 in Centro Italia, dispone, a decorrere dal 1° settembre 2024: la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) e l'istituzione, fino al 31 dicembre 2024, di un contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, e di un contributo a carico di nuclei familiari assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza (SAE). Si prevede altresì il trasferimento di 34 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione, al fine di consentire l'attuazione di tali misure.

L'articolo 9-terdecies – introdotto in sede referente e che traspone l'art. 12 del D.L. 91/2024, di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto n. 76 (nel testo riformulato in sede referente) prevede l'abrogazione, con la salvezza degli effetti già prodottisi - differisce al 2025, in luogo del 2024, la decorrenza delle nuove assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato autorizzate dalla normativa vigente per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni e per il Dipartimento per le politiche di coesione, nel limite massimo complessivo di 2.200 unità.

Conseguentemente, vengono aggiornati i limiti di spesa entro i quali possono essere effettuate le assunzioni in oggetto.

L'articolo 10, comma 1 destina risorse straordinarie alle Forze di polizia, per un ammontare pari 13,95 milioni per l'anno 2024, in relazione alle esigenze di sicurezza inerenti al svolgimento del Vertice G7 di Brindisi.

L'articolo 10, ai commi 2 e 3, disciplina la partecipazione di personale e assetti delle forze armate al dispositivo di vigilanza, sicurezza e protezione per lo svolgimento del vertice G7 di Borgo Egnazia (Brindisi).

In particolare:

-il comma 2 incrementa di 1.500 unità il contingente del personale militare impiegato per attività di controllo del territorio, per il periodo interessato, nell'ambito dell'operazione "Strade sicure";

-il comma 3 dispone l'impiego di assetti aeronavali della difesa nell'area interessata dall'evento, per assicurarne la cornice di sicurezza marittima e aerea.

Per tali interventi viene autorizzata una spesa complessiva di circa 9,5 milioni di euro. 

L'articolo 10 reca ai commi 4 e 5 disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare, il comma 4 destina 1.810.282 euro nell'anno 2024 per il maggior impegno del personale in occasione del Vertice G7 di Brindisi di giugno '24.

Il comma 5 reperisce risorse compensative a fini di copertura, mediante la posticipazione (a non prima del 31 dicembre 2024) della decorrenza della assunzione straordinaria di un numero fino a 229 unità di personale nel ruolo iniziale di vigile del fuoco.

L'articolo 10, comma 6 prevede che il trattamento economico accessorio per Forze di polizia, Forze armate, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, erogato in occasione del Vertice G7 di Brindisi, deroghi alla complessiva soglia per tal tipo erogazioni, quale prevista dalla norma vigente. Il comma 7 reca la quantificazione degli oneri e indica le relative fonti di copertura finanziaria.

L'articolo 11 reca una norma di interpretazione autentica della vigente disciplina relativa alla Fondazione «Milano Cortina 2026», prevedendo che la stessa non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico e che le sue attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico.

L'articolo 11-bis, introdotto in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 11.0.500 (testo 2) e del relativo subemendamento 11.0.500/7 (testo 2), disciplina la procedura e le condizioni per il riconoscimento del sostegno finanziario statale alla candidatura per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, in relazione ai quali la richiesta di contributo a carico dello Stato supera la soglia di 5.000.000 di euro. Il sostegno è concesso subordinatamente all'accoglimento di un piano economico finanziario, comprensivo di cronoprogramma di realizzazione delle eventuali opere pubbliche da eseguire, della stima dei costi diretti e indiretti, presentato dal soggetto o dai soggetti che propongono la candidatura medesima. Il comma 2 disciplina la scansione temporale e procedimentale per la presentazione e approvazione della candidatura. Esso istituisce quindi presso il Dipartimento per lo sport un Nucleo di valutazione allo scopo di supportare il Dipartimento stesso nella valutazione tecnica sulla proposta di candidatura. Il comma 3 stabilisce che, una volta approvata, la candidatura è gestita da un Comitato di indirizzo e coordinamento delle attività di promozione della candidatura e, in caso di assegnazione, di organizzazione dell'evento, da costituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Il comma 4 disciplina la composizione del predetto Comitato di indirizzo e coordinamento. Il comma 5 stabilisce che, in caso di aggiudicazione dell'evento sportivo, il contratto da stipulare con l'organismo internazionale aggiudicante è sottoscritto dagli enti interessati e, per il Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport. Il comma 6 reca la disciplina degli effetti finanziari derivanti dai commi precedenti.

L'articolo 12 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, originariamente composto da 12 articoli per un totale di 26 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 28 articoli, per un totale di 89 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a quattro ben distinte finalità: 1) definire misure urgenti concernenti le attività di ricostruzione nel territorio delle regioni interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché chiarire la disciplina di finanziamento della gestione e del funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma 2009; 2) garantire la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo»; 3) definire misure per l'impiego del personale militare e di soccorso per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del G7; 4) chiarire le modalità di azione della Fondazione «Milano-Cortina 2026»; si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 7-bis (che istituisce un tavolo tecnico, a fini ricognitivi, allo scopo di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recanti alcune agevolazioni a beneficio di persone colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa) e dell'articolo 9-terdecies (che differisce al 2025 la decorrenza delle nuove assunzioni di personale non dirigenziale per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). 

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 87 commi 12 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; in particolare, è prevista l'adozione di 8 DPCM, 2 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura.


Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Nel provvedimento risulta "confluito" il decreto-legge n. 91 del 2 luglio 2024 (presentato per la conversione al Senato AS. 1180), che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; si ricorda che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare"; sul punto si segnala infine anche la recente ordinanza n. 39 del 2024 con cui la Corte costituzionale ha definito, in un obiter dictum di indubbia rilevanza per l'attività parlamentare, siffatta tecnica normativa «tortuosa» e «frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, principi questi funzionali a garantire certezza nella concreta applicazione della legge»; a tale proposito la Corte richiama anche sue precedenti pronunce, le sentenze n. 22 del 2012, n. 58 del 2018 e n. 110 del 2023, più volte richiamate nei pareri del Comitato. Si valuti un approfondimento al riguardo.

 

L'articolo 8-bis prevede una proroga fino al 17 settembre 2025 dello stato d'emergenza originariamente dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino; premesso che tale stato di emergenza è stato già prorogato per dodici mesi con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si rappresenta che si tratta di una norma che deroga, peraltro in modo solo implicito, a quanto previsto dall'articolo 24, commi 1 e 3, del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018); tali disposizioni stabiliscono infatti che lo stato d'emergenza possa essere dichiarato unicamente con delibera del Consiglio dei ministri per una durata massima di dodici mesi, prorogabile per non più di dodici mesi; il ricorso alla proroga ex lege consente evidentemente di superare i limiti massimi di durata dello stato d'emergenza consentiti dal codice; tale modo di procedere, che può in astratto determinare anche una durata indeterminata dello stato d'emergenza, non può però che suscitare perplessità ove si considerino i significativi poteri di derogare alla normativa vigente – con i soli limiti principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e  delle  norme dell'Unione europea – attribuiti, in presenza dello stato d'emergenza, alle ordinanze di protezione civile. Si valuti un approfondimento al riguardo.

 

L'articolo 9-ter, al comma 1, al fine  di semplificare, accelerare ed agevolare l'attuazione degli interventi nella zona di intervento dei Campi Flegrei, prevede la nomina, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame di un Commissario straordinario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare; si fa presente, in primo luogo, che essendo il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si tratta di una disposizione che opera una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dal richiamato articolo 11 della l. n. 400 del 1988, che invece prevede che i Commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; inoltre, il medesimo comma prevede che tale Commissario provveda all'espletamento delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, ossia in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si vedano ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso sul disegno di legge n. 1946 di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, e quella contenuta nel parere sul disegno di legge n. 1937 di conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, entrambi resi nella seduta del 9 luglio 2024). Si valuti un approfondimento al riguardo.