Partecipazione popolare alle società sportive 7 novembre 2023 |
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Contenuto|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo| |
ContenutoL'articolo 1 reca le finalità e i princìpi della proposta di legge in esame. Ai sensi del comma 1, la proposta di legge prevede misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei princìpi di legalità. Ciò avviene, secondo la disposizione in commento, in coerenza con i valori tutelati dagli articoli 2 e 3, secondo comma, della Costituzione. Si ricorda che l'art. 2 della Carta costituzionale prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale, mentre l'art. 3, secondo comma, prevede che sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Per società sportive - ai sensi del comma 3 e ai fini della proposta di legge in esame - si intendono le società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico e la produzione e messa a disposizione del pubblico, verso corrispettivo, dei relativi spettacoli e manifestazioni. L'articolo 2 prevede le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. In particolare, il comma 1 prevede che per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, sono assoggettate a partecipazione popolare: a) le associazioni sportive dilettantistiche nelle quali, in ragione della forma organizzativa prescelta, ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità o il valore della quota ovvero il numero delle azioni possedute (qui il registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche gestito dal CONI); b) le società sportive professionistiche in cui le azioni o le quote sono intestate agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui al successivo art. 3 della presente proposta di legge, nei quali a ciascun socio, associato o partecipante spetti un solo voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. Resta ferma la possibilità - prosegue la disposizione in esame - per le società sportive professionistiche di emettere le azioni di cui all'articolo 2351, terzo e quarto comma del codice civile ovvero di attribuire a determinati soci i particolari diritti di cui all'articolo 2468, terzo comma, del codice civile. In tali casi, le società di cui alla presente lettera (b)) sono assoggettate a partecipazione popolare a condizione che la maggioranza dei voti continui a spettare agli enti di partecipazione popolare sportiva. Il comma 2 dispone poi che, ai fini di cui al precedente comma 1, lettera b), le società sportive professionistiche sono a assoggettate a partecipazione popolare qualora ricorrano le seguenti ulteriori condizioni: a) l'ente di partecipazione popolare sportiva detenga nella società sportiva professionistica la quota minima dell'1 per cento in azioni o quote; b) venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza dell'ente di partecipazione popolare sportiva all'interno della società sportiva professionistica in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie; c) venga garantito all'interno del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica almeno un rappresentante dell'ente di partecipazione popolare sportiva. Si ricorda che il capo II del citato decreto legislativo n. 36 del 2021(artt. 13 e 14), le cui disposizioni - come anticipato - entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 2023, sostituendo, in particolare, quelle della legge n. 91 del 1981, che viene contestualmente abrogata - disciplina le società sportive professionistiche. In particolare, l'art. 13, al comma 1, prevede che le societa' sportive professionistiche siano costituite nella forma di societa' per azioni o di societa' a responsabilita' limitata e che sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale. L'art. 14, poi, dispone che le societa' sportive, entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, debbano depositare l'atto costitutivo presso la Federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate. Esse devono, altresi', dare comunicazione alla Federazione sportiva nazionale, entro 20 giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti. Si ricorda altresì che il citato art. 2351 del codice civile è relativo al diritto di voto nelle società per azioni. In particolare, il primo comma prevede che ogni azione attribuisce il diritto di voto. Il secondo comma dispone che, salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto puo' prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non puo' complessivamente superare la meta' del capitale sociale. Il terzo comma (citato dall'art. 2, comma 1, lettera b) del testo in esame) prevede che lo statuto puo' altresi' prevedere che, in relazione alla quantita' delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti. Il quarto comma (anch'esso citato dall'art. 2) dispone che, salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto puo' prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo puo' avere fino a un massimo di tre voti. A questo riguardo, si segnala che Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera aa-bis) del D.L. 91/2014) ha disposto, all'art. 127-sexies, comma 1, che "In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo". Il quinto e ultimo comma dell'art. 2351 del codice civile dispone che gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma c.c., possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare puo' essere ad essi riservata, secondo modalita' stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone cosi' nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano. Per quanto concerne l'art. 2468 del codice civile, anch'esso citato dall'art. 2, questo concerne le quote di partecipazione. Nello specifico, il primo comma dell'art. 2468 c.c. prevede che le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Il secondo comma dispone che, salvo quanto disposto dal terzo comma del medesimo articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. Il terzo comma (citato dall'art. 2 in esame), prevede che resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Il quarto comma dispone che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473 c.c, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci. Il quinto e ultimo comma del medesimo art. 2468 c.c. dispone che, nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice. L'articolo 3 disciplina gli enti di partecipazione popolare sportiva. Ai sensi del comma 1, questi enti assumono la forma giuridica di società cooperative, di associazioni ovvero di altri enti che siano adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva (si veda il comma 2) e nel cui statuto: a) sia stabilito che: 1) a ciascun socio, associato o partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva; 2) per l'esercizio del diritto di voto può essere conferita delega, anche a non soci, con un limite massimo di cinque deleghe per ciascun delegato; 3) ciascuna delega deve essere conferita in calce all'avviso di convocazione ed è valida per una singola riunione assembleare; b) siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza, ivi compreso quanto previsto dall'art. 23 del codice del Terzo settore (di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), che prevede la procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni; c) sia prescritto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, ivi compreso quanto stabilito dagli articoli 8, comma 2 (che prevede che e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo), 9 (che disciplina la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento) 13, (che regola le scritture contabili e il bilancio degli enti del Terzo settore), 14 (che disciplina il bilancio sociale) e 21 (che regola l'atto costitutivo e lo statuto) del citato codice; d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti; si applica al riguardo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, del predetto codice (che prevede i casi in cui, ai sensi e per gli effetti del citato comma 2 del medesimo art. 8, si considera che si verifichi una distribuzione indiretta di utili). Resta salvo - prosegue la disposizione in commento - quanto stabilito dalla legge in materia di distribuzione degli utili delle società cooperative. Il comma 2 precisa che, ai fini dell'articolo in commento, si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della società sportiva l'ente i cui soci, associati o partecipanti siano pari o superiori al 10 per cento della media, rilevata negli ultimi dieci anni, degli spettatori paganti a ciascuna gara, competizione o manifestazione sportiva rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato, ivi compresi gli intestatari di tessere di abbonamento. Agli enti di partecipazione popolare sportiva che presentino i requisiti previsti dal presente articolo sono applicabili le agevolazioni, anche fiscali, previste a favore degli enti del Terzo settore. Per un approfondimento sulla riforma del Terzo settore, si rinvia all'apposito tema del Servizio studi della Camera. L'articolo 4 prevede i requisiti per l'accesso alle agevolazioni contemplate ai successivi articoli 5 e 6. Dispone infatti il comma 1 che le società sportive a partecipazione popolare beneficiano delle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 della proposta di legge in esame, qualora concorrano le seguenti condizioni: a) la distribuzione tra i soci, in misura non superiore al 50 per cento, degli utili, nei limiti previsti dalla legislazione vigente e fatto salvo quanto previsto per le società sportive dilettantistiche; b) il reinvestimento, pari ad almeno il 20 per cento degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente; c) la previsione statutaria, modificabile esclusivamente a maggioranza assoluta dei voti, secondo cui le riserve accantonate non possono essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società sportiva, vengano destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle situate nel medesimo ambito territoriale della società sportiva sciolta, con divieto di trasformazione in società con scopo di lucro e, in caso di inosservanza del divieto, con obbligo di restituzione di quanto percepito maggiorato dell'interesse legale. Ai sensi del comma 2, il venir meno di una delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) del comma 1 per uno o più esercizi sociali, in ordine al medesimo periodo e all'anno immediatamente successivo, comporta l'inapplicabilità alle società sportive a partecipazione popolare delle agevolazioni previste dal presente provvedimento. L'articolo 5 regola il diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo. Ai sensi del comma 1, nel caso di perdita del diritto al titolo sportivo della società sportiva per fallimento o per altre cause previste dall'ordinamento, alle società sportive a partecipazione popolare di cui all'art. 2, a parità di condizioni e di garanzie, anche patrimoniali, spetta un diritto di prelazione per l'assegnazione del medesimo titolo sportivo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) l'ente di partecipazione popolare che ne detiene le quote o le azioni sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge; b) la società sportiva a partecipazione popolare abbia i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b); c) nello statuto della società sportiva a partecipazione popolare sia inserita la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c); d) la società sportiva a partecipazione popolare abbia la sede ed eserciti l'attività principale nel medesimo comune o, in subordine, nella medesima provincia o città metropolitana ovvero, in ulteriore subordine, nella medesima regione in cui la società sportiva che deteneva originariamente il titolo sportivo aveva la propria sede ed esercitava l'attività principale. L'articolo 6 disciplina la gestione di strutture sportive. Nello specifico, l'unico comma di tale articolo prevede che alle società sportive a partecipazione popolare e agli enti di partecipazione popolare sportiva possono essere assegnati, temporaneamente o definitivamente, in gestione da enti pubblici territoriali e nazionali, anche mediante la concessione di diritti reali o personali di godimento, impianti sportivi, stadi, palazzetti dello sport o strutture analoghe, con l'impegno di procedere, con oneri e spese a proprio esclusivo carico, al recupero, al risanamento, al miglioramento, all'ammodernamento o all'ampliamento di tali immobili, destinati eventualmente alla realizzazione di strutture polisportive o comunque idonee a consentire la pratica di altre discipline sportive in aggiunta a quelle che vi venivano originariamente svolte. L'articolo 7 reca una delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. Ai sensi del comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti specifiche agevolazioni per la gestione di strutture sportive da parte di società sportive a partecipazione popolare e di enti di partecipazione popolare sportiva, determinate in proporzione all'entità della partecipazione. a) possibilità di deroga agli strumenti e alle norme urbanistiche per l'attuazione degli interventi sugli immobili di cui all'art. 6; b) quantificazione degli oneri urbanistici; c) determinazione delle imposte sui costi relativi alla ristrutturazione o alla realizzazione di nuovi impianti sportivi; d) previsione di contributi patrimoniali in favore dell'ente concedente; e) detraibilità ovvero deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi ai fini della ristrutturazione o della realizzazione di nuovi impianti sportivi. Il comma 3 prevede che i decreti legislativi di cui sopra sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La copertura finanziaria degli oneri del presente articolo (e di quelli di cui all'art. 8) è disposta dal successivo art. 10. L'articolo 8 regola la vigilanza e il registro degli enti di partecipazione popolare sportiva. Prevede, in particolare, il comma 1 che, per le finalità della presente poposta di legge, presso il Ministero per lo sport e i giovani, è istituita una struttura con compiti di: a) vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2 (per la partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive), 3 (relativamente agli enti di partecipazione popolare sportiva) e 4 (in relazione ai requisiti per l'accesso alle agevolazioni); b) tenuta degli albi delle singole federazioni sportive cui sono iscritte le società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4; c) tenuta del registro degli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3. Ai sensi del comma 2, in caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, la struttura istituita ai sensi del comma 1 provvede d'ufficio alla cancellazione dal registro degli enti di partecipazione popolare sportiva. L'articolo 9 regola la costituzione e l'iscrizione al registro degli enti di partecipazione popolare sportiva Il comma 1 prevede che, al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente proposta di legge, la società sportiva a partecipazione popolare è tenuta ad avere al proprio interno un unico ente di partecipazione popolare sportiva titolare di azioni o di quote. L'articolo 10, composto di un solo comma, reca le disposizioni finanziarie del provvedimento. Esso prevede che, agli oneri derivanti dagli articoli 7 (che reca la delega legislativa per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive) e 8 (in materia di vigilanza e tenuta del registro), valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, (legge n. 307 del 2004). L'articolo 11 reca le disposizioni finali. Il comma 1 prevede che la presente proposta di legge entra in vigore a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale. a) dei requisiti degli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'art. 3, comma 1, lettera b); b) delle modalità di reinvestimento degli utili di cui all'art. 4, comma 1, lettera b); c) delle soglie di incremento delle agevolazioni di cui alla presente proposta di legge, nel caso di aumento della quota azionaria detenuta dall'ente di partecipazione popolare sportiva prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera a). |
Chiarezza e proprietà della formulazione del testoL'articolo 4, comma 3, l'articolo 8, comma 1, e l'articolo 9, commi 3 e 4, contengono riferimenti al "Ministero per lo sport e i giovani"; in proposito si ricorda che attualmente è competente in materia il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri al quale è preposto il Ministro senza portafoglio per lo sport e i giovani. Al riguardo si valuti quindi l'opportunità di un approfondimento.
L'articolo 7, comma 2, stabilisce i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di agevolazioni per la gestione di strutture sportive; in particolare si prevede la "possibilità di deroga agli strumenti e alle norme urbanistiche per l'attuazione degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 6" (lettera a); si tratta di impianti sportivi, stadi, palazzetti dello sport che possono essere recuperati e ampliati dalle società sportive a partecipazione popolare); la "quantificazione degli oneri urbanistici" (lettera b); la "determinazione delle imposte sui costi relativi alla ristrutturazione o alla realizzazione di nuovi impianti sportivi" (lettera c); la "previsione di contributi patrimoniali in favore dell'ente concedente" (lettera d); la "detraibilità ovvero deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi ai fini della ristrutturazione o della realizzazione di nuovi impianti sportivi" (lettera e); al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire tali principi e criteri direttivi con riferimento al paragrafo 2, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 che prescrive di distinguere l'oggetto della delega dai principi e criteri direttivi; si rileva inoltre che il principio direttivo di cui alla lettera e) appare prefigurare, per il Governo, nell'attuazione della delega, la scelta tra diverse opzioni (detraibilità ovvero deducibilità fiscale); al riguardo, si valuti quindi l'opportunità di approfondire anche sotto questo profilo la portata normativa del principio.
L'articolo 9, comma 3, nel disciplinare costituzione e iscrizione al registro degli enti di partecipazione popolare sportiva, dispone che la "durata massima dell'incarico è di dodici mesi"; in proposito si valuti l'opportunità di precisare a quale incarico ci si riferisca. |