Uffici Referendum Cassazione 18 ottobre 2023 |
Indice |
Contenuto|Specificità ed omogeneità delle disposizioni|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo| |
ContenutoL'articolo 1 è volto ad adottare le misure necessarie ad assicurare la gestione delle richieste di referendum (espletamento delle operazioni di verifica e conteggio della regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità dei quesiti referendari), in quanto allo stato la piattaforma digitale per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative popolari (prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020), risulta non ancora operativa. Il comma 1 prevede che l'Ufficio centrale per il referendum si avvalga per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale della segreteria nel numero massimo di 28 unità appartenenti all'Area Assistenti (ex Comparto Ministeri seconda area- fascia economica da F4 a F6), per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme. Il comma 2 stabilisce che per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, il primo presidente della Corte di cassazione possa avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, di cui 40 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla Area Assistenti seconda area professionale (ex Comparto Ministeri seconda areafascia economica da F4 a F6) e 60 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti all'Area Assistenti (ex Comparto Ministeri seconda area- fascia economica da F1 a F3). Il comma 3 prevede che su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice, ai fini del comma 2, interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione temporanea all'ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione. Il comma 4 prevede che la procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 sia riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni nell'amministrazione stessa Il comma 5 prevede che al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato ai sensi del comma 4, spetti l'onorario giornaliero di cui Il comma 6 prevede che per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 312.048 per l'anno 2023. Il comma 7 prevede che il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con riguardo all'articolo 1, si rileva che una disposizione analoga a quella in esame è stata già adotta nel 2021 ad opera dell'articolo 5 del D.L. 139/2021. Nella relazione illustrativa del provvedimento ora in esame si legge infatti testualmente che "la disposizione dell'articolo 1 è volta a prorogare (salve minime correzioni) l'efficacia delle disposizioni introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, al fine di adottare le misure necessarie per assicurare la gestione delle numerose iniziative referendarie che stanno arrivando a compimento (con riferimento all'esecuzione delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni e di vaglio dell'ammissibilità dei quesiti referendari). Essendo cessata l'efficacia delle predette disposizioni, senza che sia nel frattempo divenuta operativa la piattaforma digitale prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si ripropongono gli stessi problemi organizzativi già affrontati nell'anno 2021, in ragione del fatto che si è semplificata l'attività di raccolta delle firme, ma con scarse garanzie in relazione alla loro autenticità e, soprattutto, senza semplificare analogamente le attività di verifica". L'articolo 2, comma 1, interviene sulla legge 178/2020, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma digitate è attribuita al Ministero della Giustizia. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2024, il fondo per la realizzazione della piattaforma, che reca uno stanziamento annuo di euro 100.000 dall'anno 2024, è iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si precisa inoltre che la data di operatività della piattaforma sarà attestata con DPCM, adottato su proposta del Ministro della giustizia. Il comma 2 prevede che il Ministero della giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma digitale può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della società SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A., che si è già occupata della progettazione, lo sviluppo e l'evoluzione di detta piattaforma. Il comma 3 autorizza la spesa di euro 1.372.000 annui a decorrere dall'anno 2024, per le finalità di cui all'articolo 2 del provvedimento, ivi comprese quelle discendenti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 2. Il comma 4 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze è ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto dal giorno successivo alla pubblicazione iln Gazzetta Ufficiale. |
Specificità ed omogeneità delle disposizioniIl provvedimento, composto da 3 articoli, per un totale di 12 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di rafforzare gli uffici della Corte di cassazione impegnati nell'espletamento delle attività di verifica delle sottoscrizioni a sostegno di proposte referendarie che debbono essere svolte dal 30 settembre al 31 ottobre, in attesa della piena operatività della piattaforma digitale per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative popolari.
Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 12 commi, uno richiede l'adozione di un provvedimento attuativo (si tratta del DPCM con il quale si attesterà l'operatività della piattaforma). |
Chiarezza e proprietà della formulazione del testoIl comma 2 dell'articolo 1 consente al primo presidente della Corte di cassazione, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, di avvalersi temporaneamente di personale appartenente all'area assistenti "già inquadrati nel comparto Ministeri", seconda area, fascia economica da F1 a F6, ovvero profili professionali equiparati; in base al comma 3, a tal fine l'amministrazione giudiziaria indice interpello per l'assegnazione temporanea e in base al comma 4, la procedura di assegnazione temporanea è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nell'amministrazione; in proposito, si valuti l'opportunità di approfondire due aspetti:
La rubrica dell'articolo 1 reca "disposizioni urgenti in tema di impiego di personale per il rafforzamento degli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum e disposizioni in materia di piattaforma per la raccolta delle sottoscrizioni"; si segnala che tuttavia l'articolo non contiene disposizioni sulla piattaforma per la raccolta delle sottoscrizioni che è invece oggetto delle misure dell'articolo 2. |