Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche 3 maggio 2023 |
ContenutoIl provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; consta di 30 articoli ripartiti in 163 commi. L'articolo 1, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche. Tale deroga ai limiti percentuali previsti dal TU in materia di impiego pubblico si applica solo per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR e fino al 31 dicembre 2026. Il comma 2, insieme con l'allegato 1, tabella A, dispone un incremento delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri ivi elencati, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e dell'Avvocatura dello Stato; tali incrementi riguardano, a seconda dei casi, posizioni dirigenziali e/o altre aree. Il successivo comma 3, insieme con l'allegato 2, tabella B, in primo luogo autorizza un complesso di assunzioni, che vengono consentite anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità; tali autorizzazioni sono inerenti sia all'attuazione, in via integrale, degli incrementi di dotazione summenzionati sia all'effettuazione di assunzioni già rientranti nelle dotazioni previgenti; quest'ultima ipotesi riguarda la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero della salute e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS); il medesimo comma 3 prevede che le assunzioni ivi previste siano effettuate mediante concorso pubblico - anche indetto unitamente ad altre amministrazioni - o mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale; per gli eventuali concorsi in oggetto di alcune amministrazioni, lo stesso comma 3 e il comma 4 prevedono criteri e modalità specifici. Il comma 5 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire concorsi per le necessità assunzionali del Dipartimento per le disabilità, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Viene rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle procedure e dei requisiti richiesti, con la previsione di una riserva di posti non superiore al 30 per cento per le categorie protette ai sensi della legge n. 368/1999, e di una adeguata valorizzazione dei soggetti che alla data del 1° aprile 2023 abbiano svolto, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico specialistico ed operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità. Il comma 6 consente di prevedere, nei bandi di concorso per la copertura degli incrementi di personale non dirigenziale del Ministero del turismo previsti dal decreto in esame, una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso l'ENIT. I commi 7 e 8, lett. c), incrementano il numero delle posizioni di livello dirigenziale afferenti alla dotazione organica del Ministero del turismo. In particolare, le posizioni di livello dirigenziale non generale vengono aumentate da 19 a 23 (comma 7) e le posizioni di livello dirigenziale generale da 5 a 7 (comma 8, lett. c)). Il comma 8, lettere a) e b), reca novelle a specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999 relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delineando dettagliatamente le aree funzionali nel cui ambito il Ministero medesimo svolge le funzioni di spettanza statale, e disciplinando altresì i dipartimenti in cui esso si articola e la relativa organizzazione. Il comma 9 modifica la disciplina relativa alle assunzioni presso il Ministero dell'ambiente (prevista dall'art. 17-quinquies del D.L. 80/2021) al fine di sostituire i riferimenti a disposizioni richiamate dalla norma e che sono state successivamente abrogate. Il comma 10 disciplina l'avvalimento, da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per la sua prima operatività, di un contingente di personale fino a 50 unità, fino al 31 dicembre 2023 (suscettibile peraltro di essere inquadrato in ruolo). Il comma 11 include i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale della medesima Agenzia tra i soggetti suscettibili di essere sottratti al vigente obbligo di pubblicazione dei dati. Il comma 12 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) un contingente di comandi obbligatori, finalizzato a consentire all'Autorità stessa il tempestivo adempimento dei compiti e delle funzioni assegnati sia in campo energetico che in quello ambientale. L'articolo 2, commi 1 e 2, istituisce l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico al fine di promuovere lo sviluppo strategico del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, e di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Conseguentemente, vengono soppressi l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche e la Commissione tecnica per la performance. L'articolo 3, comma 1, dà facoltà alle Regioni, senza aggravio di spesa, di applicare la disciplina statale in materia di uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, fermo restando il divieto per il personale addetto a tali uffici di esercitare qualsiasi attività di tipo gestionale. Il comma 2 consente l'utilizzazione, nel 2023, delle risorse impegnate e non utilizzate relative all'anno 2022 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. A tal riguardo, la relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione in esame evidenzia che il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che prevedeva il riparto delle predette risorse, anche a causa dell'avvicendamento del Governo (che non ha consentito all'allora ministro dell'economia e delle finanze di firmare il DPCM già sottoscritto dai ministri per la pubblica amministrazione e dell'interno), è stato perfezionato solamente il 30 dicembre 2022 ed è stato pubblicato il 20 febbraio 2023. Il successivo comma 3 stabilisce - relativamente alle Regioni a statuto ordinario che, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, provvedono a reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 - che tale spesa non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in tema di trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni. Il comma 4 consente alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini di potenziare la capacità tecnico amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere. Il comma 5 modifica con esclusivo riferimento agli enti territoriali - regioni, province autonome, città metropolitane e comuni - la disciplina - di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni - che, in via transitoria, consente alle pubbliche amministrazioni la stabilizzazione di personale già in servizio come dipendenti a tempo determinato presso la medesima amministrazione. La nuova norma consente tale possibilità agli enti territoriali fino al 31 dicembre 2026 - mentre la normativa transitoria generale pone il termine del 31 dicembre 2023 - e prevede condizioni in parte analoghe a quelle stabilite dalla suddetta disciplina transitoria generale. Resta fermo che l'ente può procedere nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e nell'ambito delle facoltà assunzionali ammesse (per il medesimo ente) a legislazione vigente. L'articolo 4 introduce alcune modifiche alla disciplina relativa allo svolgimento delle attività formative dell'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (comma 1). La disposizione inoltre demanda ad un regolamento di delegificazione da adottare entro il 30 settembre 2023, l'aggiornamento della disciplina regolamentare vigente in materia di procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale (comma 2). L'articolo 5 al comma 1 reca, per il Ministero dell'istruzione e del merito, una serie di modificazioni alla disciplina dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive. I commi 2, 3 e 4 prorogano all'a.s. 2022/2023 la validità della normativa contrattuale relativa alla definizione della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale nonché delle disposizioni legislative che consentono l'innalzamento della percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate. I commi da 5 a 19 disciplinano una procedura straordinaria per l'assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l'a.s. 2023/2024, che residuano dopo l'effettuazione delle immissioni in ruolo in base alla vigente legislazione. Il comma 20 individua un'unica disciplina applicabile all'immissione in ruolo dei docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria a decorrere dall'a.s. 2023/2024. Il comma 21 interviene sulla disciplina relativa al contingente di esperti di cui il Ministero dell'istruzione e del merito si avvale allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme e degli investimenti legati al PNRR. L'articolo 6, comma 1 – al fine di favorire la stabilizzazione di lavoratori a contratto - incrementa dal 10 al 50 per cento la riserva di posti in favore del personale assunto localmente a contratto dagli uffici all'estero, nelle procedure concorsuali del MAECI relative all'assunzione di 100 unità aggiuntive di personale dell'area degli assistenti, Il comma 2 anticipa al 1° giugno 2023 l'incremento delle unità di personale non dirigente della seconda area funzionale, disposto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197. Ridetermina inoltre, a partire dal 1° ottobre 2024, la dotazione organica del personale del MAECI, come indicato dalla legge di bilancio 2023, art.1, comma 714, lettera b), aumentandola di ulteriori 100 unità. Il comma 3 elimina l'obbligo nelle sedi estere di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, ferme restando le disposizioni delle autorità sanitarie dei Paesi in cui si trovano. Il comma 4 modifica il DPR 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri, abrogando la disciplina prevista all'art. 34, in materia di destinazioni, trasferimenti e richiamo dei funzionari diplomatici assegnati a posti commerciali e prevedendo in casi eccezionali un aumento della percentuale di rimborso per le spese sostenute dai funzionari all'estero per l'istruzione scolastica primaria e secondaria dei figli a carico. Il comma 5 dispone l'aumento degli stanziamenti per rafforzare il contingente di militari dell'Arma dei Carabinieri a protezione delle sedi diplomatiche all'estero e del loro personale, autorizzando una spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. L'articolo 7 dispone misure in materia di: rafforzamento dell'organico della sanità militare (con un incremento di personale medico, infermieristico e di tecnici di laboratorio); modifiche nell'organizzazione apicale del Ministero della difesa (incrementando di due unità la dotazione organica dei dirigenti generali; istituendo un nuovo ufficio centrale per la promozione e valorizzazione del patrimonio della difesa; istituendo l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, in sostituzione del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti). L'articolo in esame prevede anche modifiche, di minor rilievo, delle prove nei concorsi pubblici per il reclutamento degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e nella composizione della commissione superiore di avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri. L'articolo 8 reca disposizioni al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana nell'ex area militare denominata Arsenale militare situata nell'Isola de La Maddalena. L'articolo 9, ai commi 1 e 2, interviene sulla disciplina inerente alle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento: all'attività di supporto agli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica e all'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie; alla valutazione dei progetti di ricerca. I commi 3 e 4 recano una disciplina concernente la possibilità di corrispondere un riconoscimento economico premiale in favore di personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, in relazione alla partecipazione a progetti di ricerca capaci di attrarre risorse mediante bandi competitivi nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale. L'art. 10 autorizza la spesa di 270 mila euro per il 2023, per la prosecuzione (in pratica: per il lavoro straordinario) di attività di alto contenuto specialistico del personale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), anche inerente ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo, ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare. L'articolo 11 dispone che, in attesa dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, il servizio di pubblica utilità del numero 1500 per comunicazioni in materia di emergenze per la salute pubblica, viene garantito dal Ministero della salute entro il termine del 31 dicembre 2023. Il servizio, già affidato in outsourcing, deve pertanto continuare ad operare secondo le stesse finalità, nella misura in cui siano compatibili, in regime di contabilità ordinaria. L'articolo 12 modifica la disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, prevedendo in particolare che a tale incarico possano essere nominati anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione. In tal caso esso riceve un compenso, determinato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nei limiti previsti dalla normativa sui tetti ai compensi nella pubblica amministrazione e, comunque, entro la soglia di 238.380 euro. L'articolo 13 interviene sulla disciplina riguardante l'avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del personale di ENEA e ISPRA, per rafforzare le attività volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune. L'articolo 14, comma 1, istituisce presso il MIMIT una nuova Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, in luogo della già istituita Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese. La nuova Unità di missione assorbe, per espressa previsione, le finalità già perseguite dalla soppressa Struttura di supporto. All'Unità di missione sono assegnati i funzionari già destinati alla Struttura di supporto, nonché due dirigenti di livello non generale – di cui è dato conto nella tabella A dell'Allegato 1 (comma 2) - e, con funzioni di coordinamento, un dirigente di livello generale. Quest'ultimo è il dirigente generale già individuato quale coordinatore della Segreteria tecnica - istituita sempre presso il MIMIT - di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri (CAIE) (comma 1, lett. a)). L'Unità di missione svolge la propria attività anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori (comma 1, lett. b)). Il comma 3 prevede l'istituzione temporanea, fino al 31 dicembre 2026, presso il Ministero della salute di una struttura di missione di livello dirigenziale non generale per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale. Compito della struttura è quello di fornire supporto tecnico in ambito sanitario ai progetti dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e coordinamento per l'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale. Alla nuova Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e 2 unità di personale non dirigenziale inquadrate nella III area funzionale e appartenenti ai ruoli del Ministero della salute. Il comma 4 dispone una rimodulazione dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente relativa a 45 assunzioni a tempo indeterminato, con concorso pubblico e anche su base regionale, di dirigenti di livello non generale presso il Ministero della salute per gli anni dal 2021 al 2024, già previste dalla legge di bilancio 2021 con specifico riferimento a tale anno (2021), riducendo i profili non sanitari per far fronte alle accresciute esigenze in materia di profilassi internazionale, di controlli sanitari e di procedure autorizzatorie. Il comma 5 autorizza la spesa complessiva di 751.219 euro per il periodo 2023-2026 per l'istituzione fino al 31 dicembre 2026, da parte dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di un'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale. Il comma 6 disciplina il conferimento, da parte di ISPRA, degli incarichi dirigenziali di livello non generale. L'articolo 15, ai commi da 1 a 6, ridefinisce gli organici del personale della Polizia di Stato con funzioni di polizia, con funzioni di assistente tecnico e con funzioni sanitarie. Si prevede inoltre che alle questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza siano preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza. Si stabilisce infine l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 302 unità di personale della Polizia di Stato. I commi 7-10 hanno ad oggetto il potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri e l'autorizzazione all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità. I commi da 11 a 14 incrementano la consistenza organica del ruolo di appuntati e finanzieri e il limite massimo di unità da adibire alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego del Corpo della guardia di finanza. La disposizione autorizza altresì il Corpo della guardia di finanza all'assunzione straordinaria di un contingente di complessive 289 unità. Il comma 15 istituisce e disciplina la carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, al fine esplicito di soddisfare le esigenze del Corpo anzidetto. Il comma 16 reca norme sulla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal comma 15 e sulla relativa copertura, e detta un cronoprogramma delle procedure per il reclutamento dei medici summenzionati, previa autorizzazione del Ministero della giustizia a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai vigenti limiti delle facoltà assunzionali dell'Amministrazione penitenziari. I commi 19-21 prevedono un insieme di assunzioni straordinarie – sia ad incremento delle vigenti dotazioni organiche (616 unità) sia entro i limiti di queste (404 unità) – disciplinandone le procedure. Il comma 22 contiene le disposizioni finanziarie per potenziare gli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incisi dai commi 1-21. Il comma 24 prevede la partecipazione delle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale alla commissione consultiva e al consiglio provinciale di disciplina della Polizia di Stato. Si prevede inoltre che il terzo componente della commissione consultiva, nel caso in cui si proceda a carico di appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive ovvero a carico di personale in servizio presso il dipartimento di Pubblica sicurezza, sia designato dai sindacati di polizia "rappresentativi sul piano nazionale" e non, come nel testo previgente, "più rappresentativi sul piano nazionale". Si dispone infine che nel consiglio centrale di disciplina siano presenti due funzionari di polizia designati dai sindacati di polizia "rappresentativi a livello nazionale" e non, come nel testo previgente "più rappresentativi a livello nazionale". I commi da 25 a 30 introducono norme volte a potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza nonché ad accrescere il numero massimo di unità di ufficiali del Corpo stesso da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia. I commi 31-34 dettano disposizioni relative ad alcuni profili organizzativi, con un incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti (per complessivi 55 posti da primo dirigente) e contestuale riduzione di un corrispondente numero di personale direttivo, nonché delimitazione dell'attribuzione di posizioni organizzative. Il comma 35 incrementa le risorse per l'invio di esperti per la sicurezza da parte del Ministero dell'Interno presso le rappresentanze diplomatiche e consolari. Il comma 36 individua gli oneri derivanti dalle finalità di potenziamento del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza e di funzionalità del medesimo Corpo, di rafforzamento dei servizi di soccorso pubblico e contrasto agli incendi boschivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'invio di esperti per la sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, in attuazione dei commi 25, 30, 31 e 35 del medesimo articolo 15. L'articolo 16 modifica le annualità delle autorizzazioni di spesa previste dal decreto-legge n. 198/2022 per il finanziamento delle disposizioni introdotte dal medesimo decreto finalizzate al potenziamento dell'organico del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato (art. 1-bis). L'articolo 17 autorizza un progressivo incremento organico del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera mediante l'arruolamento nei vari ruoli, di 390 unità, a decorrere dall'anno 2024, e in particolare: 40 unità per gli ufficiali del ruolo speciale; 20 unità all'anno per cinque anni (100 unità complessive) per il ruolo sergenti; 50 unità all'anno per cinque anni (250 unità complessive) per i graduati. L'articolo 18, comma 1, interviene sull'applicazione delle disposizioni previste per gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, posticipando di un anno – in sede cioè di approvazione del rendiconto 2023, anziché del rendiconto 2022 – l'obbligo di ricostituzione di un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell'esercizio 2023. È conseguentemente spostato di un anno, a partire cioè dall'esercizio 2024, il termine a decorrere dal quale i comuni sono tenuti a provvedere al ripiano in quote costanti, entro il termine massimo di dieci anni, dell'eventuale maggior deficit determinato dalla ricostituzione del Fondo rispetto all'esercizio precedente. Il predetto meccanismo di ripiano in quote costanti fino a dieci anni si applica altresì, in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, a quegli enti locali in dissesto per i quali tale approvazione avvenga entro il 31 dicembre 2024. Il comma 2 riduce il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione Valle d'Aosta di 3 milioni di euro limitatamente all'anno 2023. Il comma 3 definisce le modalità di regolazione finanziaria in materia di ristori per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per cui le Regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli connessi alla lotta all'evasione fiscale, e lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti delle Regioni, in attuazione di quanto concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni l'8 marzo 2023. Il comma 4 vincola le risorse ricevute dalle Regioni al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale. L'articolo 19 prevede, al fine di rendere omogeni i trattamenti accessori del personale del comparto ministeri, uno specifico incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge di bilancio per l'anno finanziario 2020. Il comma 1, secondo periodo, dispone un incremento del fondo risorse decentrate del personale delle aree del CCNL relativo al Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del MUR. Il comma 2 incrementa di 2.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, la consistenza del "Fondo premialità e condizioni di lavoro", con specifico riguardo al personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). Il comma 3 stabilisce che le risorse finanziarie riguardanti la contrattazione del personale proveniente dalle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale, che sono confluite nei fondi destinati alla contrattazione del personale del Ministero dell'interno, sono destinate al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni soppresse, secondo i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa. Il comma 4 reca misure volte ad attenuare le differenze di carattere economico e giuridico tra il personale del Ministero della salute e quello dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA): è in primo luogo previsto l'adeguamento, a decorrere dall'anno 2023, dell'indennità di amministrazione del personale delle aree dell'AIFA a quanto stabilito in materia per il personale del Ministero della salute; in secondo luogo, con la stessa decorrenza anzidetta, è disposto che, per il personale dell'AIFA, il differenziale stipendiale[1] è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero della Salute previste alla data del 31 ottobre 2022. Il comma reca inoltre la quantificazione degli oneri connessi alle predette misure e indica la relativa copertura. Il comma 5 modifica la disciplina relativa alla procedura di riparto delle risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2022 per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM. Si prevede che il riparto non abbia più luogo in sede di adozione del decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo delle istituzioni AFAM statali, alle quali sarebbe poi spettato il compito di provvedere all'assegnazione delle risorse al personale, in ragione della partecipazione del personale medesimo ad appositi progetti di miglioramento della didattica e della ricerca. Al contrario, si demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse che confluiranno nei capitoli di bilancio del MUR relativi al personale delle istituzioni AFAM. I commi 6, 7 e 8 concernono i trattamenti accessori del personale della Presidenza del Consiglio ed il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale non generale, cui sono destinate specifiche aggiuntive risorse. L'articolo 20, comma 1, consente al Ministero dell'economia e delle finanze di conferire una serie di incarichi dirigenziali previsti da recenti decreti-legge anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero stesso da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2. Il comma 2 al fine di dare effettiva applicazione a precedenti disposizioni legislative che hanno autorizzato il reclutamento di personale all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone il corrispondente adeguamento della dotazione organica del personale dello stesso Ministero, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Il comma 3 modifica la legge di bilancio 2020 disponendo che la disciplina dell'utilizzo e dell'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi da intrattenimento sia definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze senza scadenze prefissate. L'articolo 21, comma 1, modifica la disciplina del termine temporale entro il quale alcuni dipendenti pubblici possono esercitare la scelta di escludere l'applicazione del limite massimo di imponibile contributivo pensionistico e di base di calcolo del trattamento pensionistico (duplice limite riguardante i soggetti rientranti nel sistema contributivo integrale). La novella in esame, in primo luogo, differisce il termine dal 29 luglio 2019 al 31 dicembre 2023 ed eleva da sei mesi a dodici mesi l'eventuale termine più ampio, decorrente dalla data di superamento del medesimo limite massimo. Inoltre, la novella sopprime un ulteriore termine alternativo, che scadeva alla fine del sesto mese dalla data di assunzione. Resta fermo che l'esclusione del limite massimo in esame può essere operata solo dai dipendenti pubblici che siano privi, in un regime pensionistico obbligatorio, di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 e che prestino servizio in settori in cui non siano attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro. Il comma 2 dell'articolo 21 differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della norma transitoria che esclude le sanzioni civili e gli interessi di mora per il caso di mancato versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni. La norma transitoria oggetto di differimento concerne i contributi (ivi compresa la quota a carico del lavoratore) inerenti a rapporti di lavoro dipendente o a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o a "figure assimilate" a questi ultimi). L'articolo 22, comma 1, ai fini del potenziamento amministrativo del Dipartimento per lo sport, dispone che presso questo operi, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di 10 unità equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri. I commi 2-4 introducono alcune modifiche alla governance e alle funzioni di Sport e salute s.p.a. Innanzitutto, modificano la disciplina del consiglio di amministrazione sotto tre profili: porta da 3 a 5 i componenti del c.d.a. (compresi il presidente e l'amministratore delegato); elimina la coincidenza fra presidente del c.d.a. e amministratore delegato, figura che viene contestualmente introdotta e disciplinata; prevede che i tre componenti restanti siano nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione e del merito e dal Ministro dell'università e della ricerca. Per quanto riguarda le funzioni, la disposizione in commento autorizza la società a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, nell'ambito dell'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dal fondo sviluppo e coesione (FSC) e dagli altri fondi nazionali ed europei. Il comma 5 ridefinisce l'articolazione del Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in non più di 3 uffici, inclusa la Segreteria tecnica, e in non più di 7 servizi, in cui rientrano due servizi già previsti nell'articolazione della stessa Segreteria tecnica. Si prevede conseguentemente un incremento della dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio per un totale di 5 unità in base a quanto previsto dalla tabella A dell'Allegato 1 al decreto in esame (1 unità aggiuntiva dirigenti di 2^ Fascia; 3 unità di Cat. A – F1; 1 unità di Cat. B – F5). I commi 6 e 7 istituiscono presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, composto da due dirigenti e quindici unità di personale non dirigenziale, e provvede alla copertura dei relativi oneri finanziari. Il comma 8 dispone che i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento Casa Italia, interessati dalle modifiche ordinamentali introdotte nei precedenti commi, devono essere adottati entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di aggiornamento del dPCm 1 ottobre 2012 che disciplina l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri. Il comma 9 dispone che a decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo. L'articolo 23, comma 1 è finalizzato a implementare gli standard operativi del Servizio Fitosanitario Nazionale per fronteggiare la crescente diffusione, sul territorio nazionale, di nuove emergenze fitosanitarie. A tal fine si dispone che il suddetto Servizio disponga di addetti - ispettore fitosanitario e agente fitosanitario - anche nell'ambito della dotazione organica del CREA; sono, inoltre, istituite tre nuove Unità in cui sono organizzate tali figure professionali. Il comma 2 è finalizzato alla stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dall'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.). Il comma 3 introduce disposizioni volte a promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura, attraverso operazioni di riordino fondiario realizzate da ISMEA e destinando a tal fine una somma pari a 28 milioni di euro. L'articolo 24 attribuisce nuove funzioni all'Associazione Formez PA - anche rafforzando le forme di assistenza in favore dei comuni fino a 5.000 abitanti per il sostegno delle attività fondamentali e dei comuni in dissesto finanziario per il sostegno della gestione finanziaria e contabile – e modifica i requisiti professionali richiesti per ricoprire il ruolo di Presidente dell'Associazione, nonché le modalità di designazione dei membri del Consiglio di amministrazione. A seguito di tali modifiche, si dispone la decadenza di tali organi a decorrere dal 23 aprile 2023 (data di entrata in vigore del presente decreto legge), e l'attribuzione della funzione di Commissario straordinario al Capo del Dipartimento della funzione pubblica, fino all'insediamento dei nuovi organi
L'articolo 25, commi da 1 a 8, autorizza il Ministero del turismo a costituire una società per azioni denominata "ENIT S.p.A." con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro e prevede, contestualmente a tale costituzione, la soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo. ENIT S.p.A. costituisce una società in house sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Il comma 9 modifica l'articolo 7 del decreto legge n. 22 del 2021, sostituendo il comma 4. Per effetto di tale sostituzione, viene riformulata la definizione delle missioni affidate alle articolazioni amministrative del Ministero e vengono incrementati, da due a tre, gli uffici dirigenziali non generali. L'articolo 26, allo scopo di assicurare l'implementazione dell'attività di prevenzione oncologica unitamante a quella socio-sanitaria e riabilitativa, destina una quota del contributo riconosciuto alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), pari a euro 276.242 per l'anno 2023 ed euro 552.483 a decorrere dal 2024, al potenziamento della struttura organizzativa della stessa. A tal fine l'ente è autorizzato per il biennio 2023-2024 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale: la dotazione organica viene quindi rideterminata in 21 posizioni complessive. L'articolo 27 ridelinea i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione Ugo Bordoni. In particolare, il comma 1, lett. a) specifica che trattasi di ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi, con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. Inoltre, per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, esegue e valuta, anche utilizzando i laboratori del Ministero delle imprese e del Made in Italy, attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del business e management. La Fondazione può instaurare rapporti con Università, enti pubblici e privati, imprese, sia a livello nazionale che internazionale. La Fondazione – inoltre - partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea. Il comma 1, lett. b) demanda allo statuto, da approvare con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, la disciplina dei compiti e struttura organizzativa della Fondazione, l'individuazione delle categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, durata, ambiti di attività e controlli di gestione e di risultato. Il comma 2, dispone, conseguentemente, che il Consiglio di amministrazione della Fondazione decada trascorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in commento e si proceda al relativo rinnovo. Il comma 3 contiene la clausola di neutralità finanziaria. L'articolo 28 prevede che le disposizioni del decreto-legge in commento si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. L'articolo 29 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente provvedimento. L'articolo 30 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Specificità ed omogeneità delle disposizioni e limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigenteIl provvedimento, composto da 30 articoli per un totale di 163 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla complessiva finalità di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche nonché il potenziamento e la riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitori più vari"; il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare quindi "in concreto non pertinente"; al riguardo, si valuti quindi l'opportunità di approfondire se tali considerazioni non possano valere anche per la finalità sopra individuata; ciò premesso, si valuti l'opportunità di approfondire la coerenza con la finalità sopra indicata dei commi 23 e 24 dell'articolo 15 (che intervengono sul procedimento disciplinare degli appartenenti alla Polizia di Stato) e del comma 1 dell'articolo 21 (che interviene in materia di imponibile pensionistico e di base di calcolo della pensione). Il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6 aprile 2023, è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" a 16 giorni di distanza, il 22 aprile 2022; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala anche che dei 163 commi, 16 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un DPCM, di 4 regolamenti, 7 decreti ministeriali e di 4 provvedimenti di altra natura. |
Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazioneIl comma 2 dell'articolo 4 prevede l'aggiornamento delle disposizioni regolamentari che regolano le procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti, di cui al d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 ed al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, a quanto previsto dal comma 1 con riferimento alle attività formative dei dirigenti; l'aggiornamento dovrà essere compiuto entro il 30 settembre 2023 mediante regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione; al riguardo si osserva che la disposizione presenta alcuni aspetti meritevoli di approfondimento, con riferimento al sistema delle fonti; in particolare:
Le medesime considerazioni valgono per il comma 3 dell'articolo 15; tale disposizione prevede infatti l'adozione di un regolamento di delegificazione per apportare al regolamento sulla struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (DPR n. 208 del 2001) le modifiche conseguenti al comma 2 dell'articolo 15 (che prevede che ad alcune questore siano preposti come questori dirigenti generali e non dirigenti superiori di pubblica sicurezza); il comma prevede poi che il medesimo regolamento abroghi il comma 2; al riguardo, nel ribadire le osservazioni esposte con riferimento al comma 2 dell'articolo 4, si segnala anche che nelle procedure di delegificazione non è il regolamento di delegificazione a disporre l'abrogazione delle norme primarie oggetto di delegificazione bensì la norma legislativa che autorizza la delegificazione.
L'articolo 8, al comma 1, nel novellare l'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, al fine di assicurare il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di bonifica ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'articolo novellato, prevede che il Commissario straordinario possa nominare un sub-Commissario, responsabile di uno o più interventi, in deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede che la nomina di commissari straordinari sia disposta con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. |
Chiarezza e proprietà della formulazione del testoIl comma 1 dell'articolo 1 consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche; tale deroga ai limiti percentuali previsti dal TU in materia di impiego pubblico (decreto legislativo n. 165 del 2001) si applica solo "per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR e fino al 31 dicembre 2026"; in tal senso si aggiunge un nuovo secondo periodo all'articolo 1, comma 15, del decreto legge n. 80 del 2021; tale disposizione già prevede, al primo periodo, che i limiti percentuali di conferimento di incarichi a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni previsti dall'articolo 19 comma 6 del testo unico sono raddoppiati per tutte le amministrazioni pubbliche "impegnate nell'attuazione del PNRR" e solo "per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR". Al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire quali in concreto risultino essere le differenze tra la fattispecie destinataria della disposizione del primo periodo (amministrazioni pubbliche impegnate "nell'attuazione del PNRR" "per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR") e quella destinataria della disposizione del secondo periodo (amministrazioni pubbliche "per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR"); la seconda fattispecie potrebbe essere, infatti, almeno in parte ricompresa nella prima. Si segnala poi che la possibilità di raddoppio prevista dal primo periodo del comma 15 eleva il limite di conferimento di incarichi a soggetti esterni al 20 per cento (dal 10) per i dirigenti di prima fascia e al 16 per cento (dall'8) per i dirigenti di seconda fascia; se quindi la fattispecie del primo periodo e quella del nuovo secondo periodo risultano sostanzialmente coincidenti, l'effetto della disposizione del secondo periodo apparirebbe quella di restringere, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di affidare incarichi a soggetti esterni stabilita dal primo periodo; se invece, tra le due fattispecie, pur distinte, possono esservi delle "intersezioni" (cioè amministrazioni pubbliche con articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR che sono anche amministrazioni pubbliche impegnate nell'attuazione del PNRR e che hanno in relazione all'attuazione del Piano posizioni dirigenziali vacanti), si potrebbero determinare incertezze sulla disciplina da applicare; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire anche sotto questo profilo la disposizione. |