Proroga di termini legislativi 20 febbraio 2023 |
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Contenuto|Specificità ed omogeneità delle disposizioni ed altri requisiti previsti dalla legislazione vigente|Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione| |
ContenutoIl provvedimento in esame è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; originariamente composto di 24 articoli suddivisi in 149 commi, dopo la lettura in Senato consta di 45 articoli suddivisi in 354 commi.
In sede referente il Senato della Repubblica ha introdotto molteplici modifiche anche al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame. In particolare:
Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici), in materia di payback sui dispositivi medici, stabilendo al contempo che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge. Il contenuto del decreto-legge è confluito nell'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge.
I commi da 3 a 9 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inseriti al Senato, intervengono sui termini per l'esercizio delle deleghe legislative; in particolare, si prorogano i termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in materia di ordinamento sportivo e professioni sportive (comma 3); si individua nel 31 maggio 2023 il termine per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2021/784 sul contrasto della diffusione di contenuti terroristici on line (comma 4); si proroga dal 31 agosto 2023 al 15 marzo 2024 il termine per l'esercizio della delega in materia di disabilità di cui alla legge n. 227 del 2021 (comma 5); si proroga dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024 il termine per l'esercizio della delega in materia di spettacolo di cui alla legge n. 106 del 2022 (comma 6); si proroga dal 12 maggio 2023 al 12 maggio 2024 il termine per l'esercizio della delega in materia di sostegno alla famiglia di cui alla legge n. 32 del 2022; si proroga dal 27 febbraio al 27 luglio 2023 il termine per la mappatura delle concessioni di beni pubblici di cui alla legge per la concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022; comma 8); si proroga dal 25 agosto al 25 dicembre 2023 il termine per l'esercizio della delega in materia di razionalizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sempre prevista dalla legge per la concorrenza 2021 (comma 9);
L'articolo 1 reca numerose proroghe (dove non diversamente indicato al 31 dicembre 2023), di termini per assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni ovvero per l'effettuazione o per la conclusione di concorsi pubblici o ancora per la definizione di varie tipologie di rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni (lavoratori socialmente utili, procedure di stabilizzazione, conferimento di incarichi di collaborazione) Sono in particolare interessati: assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2013-2021; assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato previste dalla legge di bilancio 2017; assunzioni a tempo indeterminato presso il Ministero dello delle Imprese; assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno; il concorso per l'assunzione di 20 dirigenti di seconda fascia, presso il Ministero dell'economia e delle finanze; l'assunzione a tempo indeterminato da parte del Ministero delle imprese di trenta unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, con concorso pubblico, per lo svolgimento delle attività derivanti dall'attuazione della direttiva 2015/2436 sui marchi d'impresa.; il termine per la conclusione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili; il termine ,differito invece al 30 giugno 2023, entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti - da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice - in posizione di lavoratori sovrannumerari; i concorsi in svolgimento dei ministeri dell'istruzione e dell'università; il termine, differito al triennio 2022-2024 per l'assunzione, da parte del Ministero della Difesa, di 294 unità con profilo tecnico non dirigenziale, l'autorizzazione, prorogata per il triennio 2022-2024, a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di 431 unità non dirigenziali del Ministero della Difesa; il termine, prorogato al 2024, per assunzioni dell'Arsenale militare di Taranto; concorsi del Ministero dell'economia per l'assunzione di personale in relazione all'attuazione del PNRR ovvero per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche per predisporre il bilancio d genere e del bilancio ambientale, le Ragionerie Territoriali dello Stato, le Commissioni Tributarie, il Dipartimento delle finanze-Direzione della giustizia tributaria e il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Sono altresì interessati concorsi del Ministero dell'agricoltura, il conferimento di incarichi dirigenziali non generali da parte del Ministero della cultura, assunzioni del medesimo Ministero attraverso scorrimento di specifiche graduatorie concorsuali, il conferimento, sempre da parte del Ministero della cultura di incarichi di collaborazione degli uffici periferici per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; il termine entro il quale gli assistenti sociali devono aver maturato o maturare i tre anni di servizio, anche non continuativi, ai fini della stabilizzazione; la stipula di contratti di collaborazione da parte della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA); la possibilità di inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovasse in posizione di comando o distacco; il perfezionamento, fino al 30 giugno 2023, della possibilità di assunzione, a determinate condizioni, da parte di enti in dissesto finanziario.
Ulteriori disposizioni dell'articolo 1 intervengono su altri aspetti. Il comma 20 stabilisce che fino al 31 dicembre 2023 non trovi applicazione l'inconferibilità di incarichi di livello regionale con riferimento ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra comuni che superi (anch'essa) i 15.000 abitanti. Il comma 20-bis eleva la durata massima dell'attribuzione, in via provvisoria, ad un segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore. Il comma 20-ter stabilisce che le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 per l'incremento delle indennità dei sindaci e degli amministratori locali stabilito dalla medesima legge, sono riconosciute, fino al 31 dicembre 2023, ai comuni beneficiari anche qualora si tratti di comuni che abbiano adottato deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità prevista dalla normativa all'epoca vigente. Il comma 22-ter dispone la disapplicazione delle sanzioni previste a decorrere dall'anno 2023 per la mancata presentazione, da parte degli enti locali beneficiari dei contributi del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (c.d. Fondone COVID), delle certificazioni riferite agli anni 2020 e 2021, qualora gli enti locali inadempienti provvedano a trasmettere le predette certificazioni entro il 15 marzo 2023. Il comma 22-quinquies, proroga fino al 31 dicembre 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici titolari di concessioni o di autorizzazioni all'uso del suolo pubblico di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, strutture amovibili in aree di interesse culturale o paesaggistico.
L'articolo 1-bis, ai commi da 1 a 6, dispone l'integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato indetto nel 2019 (comma 1) e della graduatoria del concorso per 1.000 sostituti commissari indetto nel 2020 (comma 2, lett. a). Si prevede poi l'ampliamento della qualifica di vice ispettore nella misura massima di ulteriori 1.356 unità utilizzando la graduatoria dei candidati idonei nell'ambito del concorso interno per 1.141 posti per vice ispettore (comma 2, lett. b). Si prevede, inoltre, la possibilità di semplificare, a regime, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato anche attraverso lo svolgimento delle prove con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza (comma 3). Viene poi fissato al 2028, in luogo del 2027, l'anno in cui bandire il secondo dei due concorsi straordinari per titoli ed esami per la qualifica di ispettore superiore, riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e viene aumento il numero dei posti messi a concorso per entrambi i concorsi (comma 4). Ai commi 7 e 8 si prevede, a determinate condizioni, la promozione di alcuni marescialli aiutanti della Guardia di finanza al grado di luogotenente del ruolo ispettori.
L'articolo 1-ter, prevede che i termini la cui durata contrattuale non siano ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, siano prorogati al 31 dicembre 2023 relativamente agli importi e ai quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività.
L'articolo 2, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Il comma 2, lettera a), proroga fino al 31 dicembre 2023 la validità della graduatoria di uno specifico concorso dei vigili del fuoco. Il comma 2, lettera b), abilita alla conduzione di veicoli, fino al 31 dicembre 2023, i residenti in Italia con patenti rilasciate nel Regno Unito. Il comma 2, lettera c), estende all'anno 2023 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale impegnato nell'azione di contenimento, del Covid-19 che abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso. Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2023, la validità della graduatoria di un ulteriore concorso dei vigili del fuoco. Il comma 4 differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Il comma 4-bis proroga dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 il termine a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni concernenti il percorso di carriera necessario per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato. Il comma 4-ter incrementa da 2,5 milioni a 7,5 milioni di euro complessivi per il periodo 2022-2024, le risorse a disposizione del Commissario straordinario per le convenzioni, da stipulare con INVITALIA, di supporto tecnico-operativo per l'attuazione degli interventi di ricostruzione post sisma 2009 e 2016, finanziati dal Fondo nazionale complementare al PNRR. A tale fine, il comma 4-quater aumenta da 5 milioni a 10 milioni di euro la quota delle risorse versate dalla Camera dei deputati destinate alla ricostruzione post-sisma 2016-2017. I commi 5 e 6 prorogano fino al 31 dicembre 2023 l'esonero per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici. I commi 7 e 8 consentono di utilizzare anche per l'anno 2023 lo stanziamento per l'erogazione del contributo di rimborso ai comuni coinvolti nell'accoglienza di minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina. Il comma 7-bis proroga al 31 dicembre 2023 un'ulteriore graduatoria di concorso dei vigili del fuoco. Il comma 7-ter riduce dal 50% al 40% il numero dei votanti richiesto per la validità delle elezioni amministrative che si svolgeranno nel 2023, nei comuni con meno di 15.000 abitanti nei casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista. Il comma 9-bis proroga di tre anni una serie di termini previsti dal D.M. 19 marzo 2015 per gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio. I commi 9-ter e 9-quater estendono al 2025 il contributo annuo di 200.000 euro per le associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.
L'articolo 2-bis dispone che fino al 31 dicembre 2026 si applichino modalità semplificate di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna.
L'articolo 3, comma 1, proroga al 30 giugno 2023 i termini della presentazione della dichiarazione IMU 2021, da parte dei soggetti passivi di tale imposta. Il comma 2 proroga, anche per il 2023, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il comma 3 proroga al 1°gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devono adempiere all'obbligo di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante modalità telematiche. Il comma 4 proroga per l'anno 2023 le norme che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2022, fino alla data di acquisizione dell'efficacia del decreto legislativo, in corso di adozione, recante la disciplina dei contratti pubblici e comunque non oltre il 30 giugno 2023, l'applicazione dell'articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il comma 5-bis dispone il rinvio del pagamento del contributo relativo al 2022 a favore del comune di Palermo, il quale ha stipulato a gennaio 2023 un Accordo con il Governo per il ripiano del disavanzo. Il comma 6 differisce di un anno i termini in materia di età di pensionamento dei giudici tributari stabiliti dall'articolo 8, comma 1, dalle legge di riforma n. 130 del 2022. Il comma 7 proroga al 30 giugno 2023 l'operatività della Commissione tecnica del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori. Il comma 7-bis proroga nell'anno 2023 l'attività di segreteria tecnica svolta da Consap a supporto della Commissione tecnica per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR. Il comma 8 estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 la facoltà di sospendere l'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Il comma 9 proroga l'estensione alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 della disciplina di "sterilizzazione" prevista in origine dal decreto-legge n. 23 del 2020. Il comma 10 differisce al 1° gennaio 2024 l'applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica per le Fondazioni Enea Tech e Biomedical. Il comma 10-bis proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 l'estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età. Il comma 10-ter proroga dal 30 novembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale il Gestore del Servizio elettrico è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato i proventi derivanti dall'attuazione da febbraio ad agosto 2022 del meccanismo di compensazione a due vie applicabile a taluni produttori di energia da fonte rinnovabile. Il comma 10-quater proroga di tre mesi, fino al 31 marzo 2023, il termine entro il quale i comuni capoluogo di provincia che hanno presentato la proposta di accordo per il riequilibrio finanziario, non ancora sottoscritto con il Governo, possono presentare o riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ovvero l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Il comma 10-quinquies sospende i termini previsti per l'utilizzo dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa nonché del credito di imposta a favore della parte acquirente per il caso di riacquisto - entro un anno dall'alienazione della precedente - di una abitazione da adibire sempre a prima casa. Il comma 10-sexies inerisce il differimento di termini concernenti le addizionali regionali. Il comma 10-septies proroga da 48 mesi a 60 mesi – vale a dire, al 31 dicembre 2023 – il termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma. Il comma 10-octies proroga al 31 marzo 2023 il termine per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio dell'opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi. Il comma 10-novies proroga alla stessa data il termine entro cui gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate le spese relative ad interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali. Il comma 10-decies reca disposizioni circa la conclusione del programma cashback. È fissato il termine del 31 luglio 2023 sia per l'invio dei dati relativi a rimborsi non ancora effettuati per dati errati o mancanti, sia per la promozione delle controversie. Il comma 10-undeciese proroga al 31 luglio 2023 l'applicazione delle disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti introdotte in relazione all'emergenza COVID-19.
L'articolo 3-bis modifica la disciplina di alcune misure a favore del contribuente (definizioni agevolate della pretesa tributaria) introdotte dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022). Le norme in esame anzitutto integrano la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, introdotta dall'articolo 1, commi 186-205 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023). Viene esteso poi il ventaglio di opzioni praticabili in ordine all'annullamento automatico dei carichi fino a mille euro (cd. saldo e stralcio) per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri, gli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati).
L'articolo 3-ter al comma 1, estende fino al 2025 l'applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi. I commi 2 e 3 prevedono poi alcune misure specifiche correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici.
L'articolo 3-quater proroga fino al 30 giugno 2023 i termini di novanta e sessanta giorni, previsti dal Testo unico degli enti locali ai fini della deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per gli enti locali che abbiano proceduto al rinnovo degli organi elettivi nell'anno 2022.
L'articolo 3-quinquies stabilisce una rimodulazione dell'utilizzo delle risorse relative al credito d'imposta per investimenti in favore del settore turistico, con riguardo alle richieste di fruizione del credito presentate entro il 31 dicembre 2022.
L'articolo 4, comma 1, estende anche al 2023 le modalità di riparto della quota premiale calcolata sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le Regioni che adottino misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio. I commi 2 e 2-bis prorogano fino al 31 dicembre 2024 il Commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, deputati alla liquidazione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana (Esacri). Il comma 3 stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, per fronteggiare l'emergenza pandemica. Il comma 3-bis proroga per il 2023 la possibilità per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo a medici specializzandi nonché, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Il comma 3-ter, prevede che l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali possa essere integrato entro il 30 aprile 2023. Il comma 4, prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) possa rinnovare, fino al 31 dicembre 2023, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022. Il comma 5 proroga per il 2023 la disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina relativamente al triennio 2020-2022. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2024 le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica, estendendole all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) per mezzo di posta elettronica. I commi 7 e 8 estendono a ciascun anno del biennio 2023-2024 l'accantonamento di risorse in favore di strutture, anche private accreditate, riconosciute quali IRCCS e centri di riferimento nazionali, con attività prevalente nell'ambito della ricerca, assistenza e cura relativamente al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Il comma 7-bis dispone la proroga del Patto per la salute 2019-2021 fino all'adozione di nuovo documento di programmazione sanitaria. Il comma 8-bis, come già accennato, dispone in ordine alle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, facendo confluire nel provvedimento in esame la disciplina già posta in materia dal decreto-legge n. 4 del 2023. Il comma 8-ter proroga per il 2023 la possibilità di svolgimento, a talune condizioni, di altre prestazioni lavorative per alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale. I commi 8-quater e 9-decies estendono le attività per le quali i policlinici universitari possono usufruire del credito di imposta previsto dal decreto-legge n. 162 del 2019. I commi 9-bis e 9-ter, istituiscono, per gli anni 2023-2024, un Fondo per l'implementazione del Piano oncologico Nazionale 2023-2027 e ne stabiliscono i criteri di riparto tra le Regioni e Province autonome. Il comma 9-quater differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la possibilità di svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Il comma 9-quinquies differisce al 31 dicembre 2023 il termine per l'adeguamento delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio a standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, al fine di ottenere un contributo da parte della Regione o provincia autonoma. Il comma 9-sexies proroga da dodici a ventiquattro mesi, il termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'agricoltura, per contenimento della diffusione dell'insetto Coreabus undatus nocivo per il sughero. I commi 9-septies e 9-octies introducono disposizioni per lo smaltimento delle liste d'attesa per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, consentendo alle Regioni e Province autonome, rispettivamente, l'utilizzo di risorse correnti non fruite entro il 31 dicembre 2022 allo scopo di avvalersi di strutture private accreditate, e la possibilità, fino al 31 dicembre 2023, di derogare ai regimi tariffari ordinari.
L'articolo 4-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, assegna in via esclusiva alla Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO) le attività di controllo antidoping, prorogando di conseguenza di un anno (nuovo termine 31 dicembre 2024) la presentazione del rapporto in materia del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute.
L' articolo 4-ter reca alcune norme di proroga, accomunate dalla finalità dichiarata di rispondere alla domanda di personale delle strutture sanitarie. Il comma 1, lettera a), prolunga l'applicabilità di una disciplina transitoria in tema di reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione. La successiva lettera b) prolunga al 2025 la possibilità, a determinate condizioni, per medici e infermieri stranieri di esercitare, presso strutture del servizio sanitario nazionale in Italia in deroga alla disciplina di riconoscimento delle qualifiche professionali. A tal fine viene introdotto anche un obbligo di comunicazione all'Ordine competente.
L'art. 5, comma 1, proroga dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023 il termine per l'immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico già autorizzati nell'ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole. Il comma 2 proroga dal 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023 il termine ultimo per l'aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Il comma 3 proroga dall'anno 2022 all'anno 2023 il termine ultimo entro cui il Ministro dell'istruzione è autorizzato a bandire un concorso per la copertura del 50% dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25. Il comma 4 estende al 2023 il regime giuridico della ripartizione dei finanziamenti degli ITS Academy già previsto in via transitoria per il 2022. Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola. Il comma 5-bis dispone anche per il 2023 l'assegnazione di una quota parte del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione al Ministero dell'istruzione e del merito per l'attivazione del sistema informativo nazionale. Il comma 5-ter uniforma la durata in carica dei componenti elettivi e non elettivi dell'attuale Consiglio superiore della pubblica istruzione, stabilendola per tutti sino al 31 agosto 2024. Il comma 5-quater proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine ultimo entro cui deve procedersi all'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi e di sicurezza dei luoghi della cultura e sedi del Ministero della cultura, nonché alle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Il comma 7 reca una norma di proroga, per l'anno 2023, con esclusivo riferimento alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche ed educative, dell'applicazione di una disciplina transitoria in materia di procedure selettive di progressione. Il comma 8 proroga all'anno scolastico 2023/2024 la possibilità (già prevista per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023) di conferire in via straordinaria incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia. Il comma 9 proroga all'anno scolastico 2023/2024 la facoltà per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia. Il comma 10 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) di rendere i pareri di propria competenza nel termine di sette giorni. Il comma 11 ripropone la proroga all'anno scolastico 2022/2023 della deroga al requisito del necessario svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo. Il comma 11-bis fissa al 1° giugno 2023 la data a decorrere dalla quale il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di complessivi 146 dirigenti tecnici. Il comma 11-ter proroga per l'anno 2023 il contributo a favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei. Il comma 11-quater consente, anche nell'a.s 2023/2024, la possibilità di effettuare le operazioni di assunzione, limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova. I commi da 11-quinquies a 11-novies estendono fino all'a.s. 2025/2026 la validità della graduatoria del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto nel 2017.
L'articolo 6, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le università, gli istituti e gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022. Il comma 2 differisce al 31 dicembre 2023 il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria. Il comma 3 estende dall'a.a. 2022-2023 all'anno accademico 2023-2024 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento cosiddette "143". Il comma 4, proroga (dall'a.a. 2023/2024) all'a.a. 2024/2025 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. Il comma 4-bis differisce (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale i diplomi accademici rilasciati dalle istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica sono riconosciuti come equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello. Il comma 4-ter, consente alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di reclutare, per l'a.a. 2023/2024 personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni. Il comma 5 proroga (dal 31 dicembre 2022) al 30 giugno 2023 il termine per l'emanazione del decreto sulla formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica. Il comma 5-bis proroga al 31 gennaio 2025 il termine per il conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della professione di interprete in LIS e LIST in tema di lingue dei segni. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2023 alcuni termini per assunzioni relative alla Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario. Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il Ministero dell'università è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale assegnato alla Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023. Il comma 8-bis - proroga al 31 dicembre 2023 le modalità semplificate di svolgimento degli esami per l'abilitazione ad alcune professioni (tra le quali agronomo, architetto, chimico, geologo, commercialista) introdotte durante l'emegenza COVID-19. Il comma 8-ter prevede che l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 sia prorogata al 15 giugno 2023. Il comma 8-quater proroga, con esclusivo riferimento agli enti pubblici di ricerca al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale è possibile per l'amministrazione ricorrere alle tipologie di stabilizzazione del personale. Il comma 8-quinquies differisce al 31 dicembre 2024, il termine ultimo per attivare il procedimento di chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università procedente, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. Il comma 8-sexies proroga la durata dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla carriera di docente universitario da 10 a 11 anni.
L'articolo 7, comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2023 le funzioni del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. Il comma 2 posticipa al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata della disciplina che consente alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico e amministrativo mediante procedure selettive riservate. Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2026 il mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale. Il comma 7-bis estende dal 2022 al 2023 le modalità di riparto, tra le fondazioni lirico-sinfoniche, della quota del Fondo unico per lo spettacolo dal vivo, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione attualmente previsti. I commi 7-ter e 7-quater rifinanziano i contributi per l'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole. Il comma 7-quinquies prevede che, a decorrere dal 2023, le risorse destinate all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza dell'altissima formazione musicale, siano ripartite tra i soggetti beneficiari del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, Il comma 7-sexies interviene sulla disciplina (sperimentale) vigente in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo. Il comma 7-septies prevede che i componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo presso il Ministero della cultura, nominati con decreti ministeriali del 19 e del 25 gennaio 2022 (relative alla danza, al circo e allo spettacolo dal vivo, al teatro e alla musica), restino in carica fino al 31 dicembre 2023. Il comma 7-octies proroga (dal 30 settembre 2023) al 30 settembre 2024 la validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario.
L'articolo 8 proroga al 31 dicembre 2023: la facoltà di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario (comma 1); la facoltà di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni da parte dei dirigenti di istituto penitenziario (comma 2); la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (comma 3); il divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni (comma 4). Il comma 4-bis prevede il blocco fino al 31 dicembre 2023 per il personale dell'amministrazione della giustizia della mobilità volontaria mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Il comma 4-ter, da un lato, proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense del 2012 (lett. a)) e, dall'altro, differisce di un anno (alla sessione 2024) anche l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame per l'abilitazione ad avvocato. (lett. b)). I commi 5 e 6 prorogano al 31 dicembre 2023 il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Lipari e Portoferraio. Il comma 7 reca la copertura finanziaria. Il comma 8 reca la proroga delle disposizioni emergenziali dettate, nell'ambito del processo civile, sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva. Il comma 9 proroga sino al 31 maggio 2023 l'obbligo di pagamento con sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del TU in materia di spese di giustizia. Il comma 9-bis prevede che il divieto di delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascolto del minore e l'assunzione delle testimonianze, previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 30 giugno 2023.
Il comma 8-bis proroga al 31 dicembre 2023 le disposizioni relative al deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell'ambito dei procedimenti penali militari. I commi 8-ter e 8-quater differiscono al 1° gennaio 2025 la data di efficacia della soppressione delle sedi distaccate dei tribunali de L'Aquila e Chieti. Il comma 10 prevede la proroga fino al 28 febbraio 2023 dei contratti a tempo determinato previsti dall'art. 1, comma 925, della legge di bilancio per il 2021, concernenti personale amministrativo non dirigenziale del Ministero della giustizia impiegato nelle attività di eliminazione dell'arretrato. Il comma 10-bis proroga il termine (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025) entro il quale il Ministero della giustizia può assumere con contratto a tempo indeterminato personale amministrativo, non dirigenziale, da impiegare nell'Area II-F1. Il comma 11-bis consente al Ministero della giustizia di utilizzare fino al 31 dicembre 2024 le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di direttori e cancellieri esperti. I commi da 11-ter a 11-quinquies, oltre ad incrementare la dotazione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich, con riguardo al triennio 2024-2026, prorogano anche i termini per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità dalle forze del Terzo Reich.
L'articolo 9, comma 1, proroga al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione della contribuzione per i periodi retributivi relativi alle annualità fino al 2018 (lettera a)) e proroga fino al 31 dicembre 2023 la deroga agli ordinari termini di prescrizione (lettera b)). Il comma 2 proroga per il 2023 la procedura semplificata, già prevista per il 2021 e il 2022, relativa al rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari il cui ingresso in Italia è regolato annualmente da appositi decreti (decreti flussi). Il comma 3 modifica alcuni termini temporali concernenti l'adeguamento delle regolamentazioni interne dei fondi di solidarietà bilaterali e dei due fondi territoriali intersettoriali istituiti, delle province autonome di Trento e quella di Bolzano. Il comma 3-bis estende al 31 dicembre 2023 (in luogo del vigente 31 dicembre 2022) il termine per l'applicazione delle norme previgenti al nuovo Codice del Terzo Settore, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri di Onlus, ODS (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di promozione sociale), in attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore. Il comma 4 proroga il periodo di transitorietà per l'applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell'IRPEF in favore delle ONLUS, in attesa dell'istituzione e dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Il comma 4-bis proroga dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 il termine finale di applicazione di una norma transitoria, relativa alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro. I commi 4-ter e 5-ter prorogano al 30 giugno 2023 i termini di norme transitorie in materia di lavoro agile relative a varie categorie di lavoratori. Il comma 5 prevede che le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di cassa integrazione straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, siano considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza. Il comma 5-bis proroga sino al 2026 la possibilità, attualmente prevista sino al 2023, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale, di accedere al pensionamento anticipato qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, in luogo dei 4 anni previsti a regime.
L'articolo 9-bis prevede che il programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, da predisporre periodicamente in attuazione della legislazione nazionale e internazionale in materia, abbia carattere triennale anziché biennale.
L'articolo 10, al comma 1 posticipa il divieto di circolazione per veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico locale Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2023, il termine per la conclusione delle procedure di finanza di progetto per l'affidamento della concessione dell'autostrada A22 Brennero-Modena. Il comma 4 differisce al 31 dicembre 2023 il termine per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali presentati nel termine del 30 marzo 2020 (e per il conseguente adeguamento delle tariffe autostradali). Il comma 4-bis, estende anche all'anno 2023 la possibilità, già prevista per l'anno 2022, di aggiornare il quadro economico o il computo metrico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 (18 maggio 2022).Il comma 5 proroga fino al 31 dicembre 2025 la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, già prevista per il triennio 2020-2022, di estendere dall'8 al 12 la percentuale degli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire a personale in servizio del Ministero per le attività di vigilanza sui concessionari e di monitoraggio delle opere pubbliche. Il comma 6 differisce al 31 dicembre 2023 l'entrata in vigore di una serie di disposizioni relative ai trasporti eccezionali. Il comma 6-bis proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è consentito effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Il comma 6-ter proroga al 31 dicembre 2023 il termine relativo alle prove per le abilitazioni delle patenti di guida. Il comma 7 proroga al 30 giugno 2023 le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico. Il comma 7-bis autorizza le Autorità di sistema portuale a erogare risorse a favore di fornitori di lavoro e imprese titolari di contratti d'appalto nel settore portuale. Il comma 8 proroga l'applicabilità fino al 30 settembre 2023 della disciplina di incentivazione investimenti pubblici in relazione ai contratti pubblici sopra soglia anche agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID–19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree. Il comma 9 proroga il termine dei versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali nel comune di Lampedusa e Linosa. Il comma 10-bis - modifica, in via transitoria, le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie statali alla Fondazione Human Technopole. I commi 10-ter e 10-quater prorogano il termine per la ripartizione del contributo ai comuni sedi di città metropolitane della Regione siciliana nonché un ulteriore contributo in favore del comune di Lampedusa e Linosa. I commi 11, 11-sexies e septies, differiscono al 31 dicembre 2023 l'obbligo dei gestori dei servizi di navigazione sui laghi Maggiore, Garda e Como di versare gli utili di gestione all'entrata dello Stato, estendendo il periodo del mandato del gestore. Il comma 11-bis proroga al 31 marzo 2023 i termini previsti per l'adozione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni del Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC). Il comma 11-ter prevede inoltre che, nelle more dell'approvazione del PIAO, le P.A. interessate possano comunque aggiornare la sottosezione del Piano relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere alle assunzioni a tempo determinato nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente. I commi 11-quater e 11-quinquies prorogano dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2025 le disposizioni relative agli interventi di messa in sicurezza del bacino acquifero del Gran Sasso. Il comma 11-octies prevede il differimento dal 31 maggio 2022 al 30 giugno 2023 del termine per l'adozione del decreto interministeriale che disciplina l'autorizzazione per la movimentazione, nel contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei relativi fondali, nonché i termini del procedimento. Il comma 11-novies proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale e delle navi. I commi 11-decies e 11-undecies prorogano di un ulteriore anno determinate autorizzazioni amministrative nel settore dell'edilizia privata nonché i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica. Il comma 11-duodecies proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine di applicazione dei prezziari ai contratti pubblici. I commi 11-terdecies e 11-quaterdecies prorogano al 31 dicembre 2023 l'autorizzazione, concessa all'ENAC a corrispondere a determinate categorie sociali un contributo per i biglietti aerei acquistati da e per Palermo e Catania. I commi 11-quinquiesdecies e 11-sexiesdecies, prorogano al 30 giugno del 2024 i termini per l'aggiudicazione di una serie di interventi caratterizzati dalla indifferibilità ed urgenza, nonché per la messa in sicurezza nel bacino del Po. Il comma 11-septiesdecies prevede la trasmissione annuale da parte dei concessionari autostradali dei rispettivi piani economico-finanziari alle competenti Commissioni parlamentari.
L'articolo 10-bis proroga fino al 31 marzo 2023 i termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio compresi tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
L'articolo 10-ter prevede che i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo possono mantenere installati i manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia.
L'articolo 10-quater istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e d'indirizzo in tema di concessioni su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali. Viene altresì disposta la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, del termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni, laddove esse non si siano potute concludere entro il 31 dicembre 2023 in presenza delle ragioni oggettive, previste nell'art. 3, comma 3, della legge n. 118 del 2022.
L'articolo 11, comma 1 differisce al biennio 2022-2023 il termine previsto per l'anno 2021, per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di 150 unità, a disposizione dei Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico. Il comma 2 reca proroghe in materia di assunzione di personale presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Il comma 3 prevede una proroga in materia di assunzione di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica presso il medesimo Ministero. Il comma 4 proroga di un anno (dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023) il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani. Il comma 5 proroga di un anno il termine per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale. Il comma 6 proroga una serie di termini relativi all'elaborazione e alla trasmissione di informazioni in materia di rumore ambientale. Il comma 7, in riferimento agli interventi per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino, proroga di 1 anno, al 30 giugno 2024 il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti. Il comma 8 proroga fino al 30 giugno 2023, la sospensione dell'efficacia delle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. Il comma 8-bis prevede che le risorse del fondo istituito con legge di bilancio 2023 per il contrasto degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale siano destinate prioritariamente per finanziare meccanismi di reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza. Il comma 8-ter proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine fino al quale i lavori istruttori svolti dai commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza. Il comma 8-quater, prevede che per gli impianti fotovoltaici fino a 10 kW, entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare al GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi materiali è fissato al 30 giugno 2023. I commi 8-quinquies e 8-sexies prorogano dal 31 ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato per l'attuazione degli investimenti contro il dissesto idrogeologico. Il comma 8-septies differisce fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia della disposizione transitoria secondo cui in caso di impianti di recupero di rifiuti "R1" si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo. Il comma 8-octies proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l'adozione del decreto ministeriale di incentivazione del biometano. Il comma 8-novies interviene, al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, sulla disciplina di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 14 del 2022. Il comma 8-decies consente di destinare fino a tutto il 2023 alle spese energetiche degli enti locali i proventi delle sanzioni amministrative per eccesso di velocità e dei parcheggi a pagamento comunali. Il comma 8-decies dell'art. 11 consente di destinare fino a tutto il 2023 alle spese energetiche degli enti locali i proventi delle sanzioni amministrative per eccesso di velocità e dei parcheggi a pagamento comunali.
L'articolo 12 dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2023 della gestione commissariale dell'Alitalia. Il comma 1-bis posticipa dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine ultimo per l'effettuazione di investimenti in "altri beni strumentali" nuovi per cui spetta un credito d'imposta al 6%. Il comma 1-ter proroga dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 il regime del credito d'imposta previsto dalla legge di bilancio 2021 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi. Il comma 2 posticipa al 30 settembre 2023 il termine di scadenza del contratto nazionale di servizio della RAI con il Ministero competente. Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che fino alla data del 31 dicembre 2023, il fornitore del servizio universale postale, provveda alla consegna anche agli enti del terzo settore dei decoder DVBT-2/HEVC. Il comma 3 estende alle annualità 2023 e 2024 la concessione dei contributi per l'acquisto di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il comma 4 proroga di un anno, al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale la Regione Siciliana può provvedere alla riorganizzazione del proprio sistema camerale. Il comma 4-bis estende fino al 31 dicembre 2026 la disposizione prevista per agevolare la realizzazione degli interventi relativi alle Case dei servizi di cittadinanza digitale "Polis. I commi 5 e 6 prevedono che il Ministero delle imprese predisponga una procedura di gara per selezionare un operatore di rete radiofonica digitale che renda disponibile, senza oneri, per la Città del Vaticano, capacità trasmissiva con copertura nazionale, come previsto dall'Accordo con la Santa Sede del 2010. Il comma 5-bis prevede l'applicazione anche per il 2023 del contributo per la conversione in digitale e per la conservazione in archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale. Il comma 6-bis prevede che le disposizioni in materia di determinazione del contenuto e delle caratteristiche della polizza di assicurazione previste a garanzia degli acquirenti di immobili da costruire non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il comma 6-ter prevede che il decreto del MEF con cui sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione "Centro italiano per il design e i circuiti integrati a semiconduttore" sia adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy entro il 1° aprile 2024. I commi 6-quater e 6-quinquies intervengono sulle disposizioni che assoggettano all'obbligo di notifica preventiva al MIMIT e al MAECI le esportazioni delle materie prime critiche, qualificando come tali, ex lege, i rottami ferrosi. Il comma 6-quater differisce l'operatività di tali disposizioni dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023. Il comma 6-sexies proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, dell'efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive.
L'articolo 12-bis proroga i termini per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, al 31 dicembre 2024, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, ed al 31 dicembre 2023, limitatamente ai rifugi alpini.
L'articolo 13, al comma 1, in relazione ai servizi in rete del Ministero degli esteri rivolti ai cittadini all'estero, proroga, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2025, il termine per il rilascio di credenziali per l'identificazione e l'accesso ai propri servizi in rete. I commi 2 e 3 intervengono sulla disciplina delle misure di intervento straordinario a favore delle imprese esportatrici colpite dagli effetti negativi derivanti dal conflitto russo ucraino. Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine sino al quale la Regione Emilia Romagna opera in qualità di stazione appaltante per la realizzazione del Tecnopolo di Bologna. Il comma 5 proroga per tutto il 2023 la previsione che rialloca al MAECI le somme (non ancora spese) che il nostro Paese aveva versato fino al per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane.
L'articolo 14 proroga al 30 settembre 2023 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, in attesa dell'intervento di riforma previsto dalla legge17 giugno 2022, n. 71.
L'articolo 15, comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2023, il termine previsto dalla disciplina vigente in materia di prodotti ortofrutticoli freschi. Il comma 1-bis proroga al 2023 il termine di validità dell'autorizzazione a bandire procedure concorsuali e ad assumere personale dirigenziale non generale, e non dirigenziale, prevista dalla legge di bilancio 2021. Il comma 1-ter differisce al 30 giugno 2023 il termine di validità dei certificati di abilitazione dei prodotti fitosanitari. Il comma 1-quater stabilisce, per i componenti degli organi degli enti controllati dal MASAF, la proroga, a decorrere dall'anno 2023, dei relativi compensi. Il comma 1-quinquies, differisce dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022. Il comma 1-sexies apporta alcune modifiche alla disciplina concernente le modalità di applicazione e riscossione, da parte delle ASL, delle tariffe funzionali al finanziamento dei controlli ufficiali in materia di alimenti e sicurezza alimentare. Il comma 1-septies, estende al triennio 2023-2025, la possibilità di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento delle spese per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali. I commi 1-novies e 1-decies prevedono la proroga per il 2023 delle misure per il contenimento del batterio Xylella. Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine per il trasferimento delle funzioni del soppresso E.I.P.L.I. (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) ad una nuova società per azioni. Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il Ministero dell'agricoltura modifica il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica. Il comma 3-bis, estende il termine di presentazione delle domande di interventi per la ripresa dell'attività produttiva che possono essere presentate dalle imprese agricole che hanno subito danni in conseguenza della siccità. Il comma 3-ter proroga al 1° gennaio 2025 l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che non adempiono all'obbligo di istituzione del registro e di tenuta telematica delle operazioni di carico e scarico di cereali. Il comma 3-quater proroga fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari.
L'articolo 15-bis estende al 2023 l'aliquota di accisa ridotta del 50 per cento per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri.
L'articolo 16, comma 1 differisce dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 il termine iniziale di applicazione di un complesso di norme in materia di enti sportivi, e di lavoro sportivo. Il comma 2 modifica il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti e opera un differimento del medesimo termine per i tesseramenti in atto al 30 giugno 2023. Il comma 2-bis modifica la norma che demanda alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate la regolamentazione di un premio di formazione tecnica a carico delle società o associazioni sportive che stipuli il primo contratto di lavoro sportivo con un atleta. Il comma 3 proroga il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo al 30 giugno 2023. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali. Il comma 5 autorizza la società Sport e salute S.p.A. a trattenere le somme ad essa trasferite per i costi di approvvigionamento energetico dei centri tecnici federali degli organismi sportivi.
L'articolo 16-bis proroga al 31 ottobre 2023 il termine per l'adeguamento da parte delle regioni alle misure di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo n. 40 del 2021 e al 31 ottobre 2024 il termine entro il quale devono adeguarsi alle stesse misure i gestori delle aree sciabili attrezzate e degli impianti di risalita.
L'articolo 16-ter interviene sulla norma della legge di bilancio 2023 che disciplina lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione, al fine di inserire, tra le potenziali finalità di utilizzo delle risorse, il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione dei comuni montani della dorsale appenninica.
L'articolo 17 reca proroga al 31 dicembre 2023 della durata dei contratti in essere stipulati dalle pubbliche amministrazioni con le agenzie di stampa per l'acquisizione di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni (comma 1). Reca, inoltre, una disciplina per la stipulazione dei nuovi contratti a venire (commi da 2 a 5). Prevede, a questo fine, l'istituzione di un elenco di agenzie di stampa di rilevanza nazionale e stabilisce il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio operi quale centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato.
L'articolo 17-bis dispone l'applicazione per un biennio venturo di contribuzione di alcune misure agevolative per imprese editrici di quotidiani e periodici.
L'articolo 18 introduce delle proroghe rispetto ad alcune disposizioni riguardanti il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa. I commi da 2 a 2-ter prevedono l'avvicendamento, dal 1° gennaio 2023, del Presidente della Regione siciliana, in sostituzione del Prefetto di Messina, nel ruolo di Commissario straordinario del Governo per le baraccopoli di Messina, con durata dell'incarico al 31 dicembre 2023.
L'articolo 19 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la stipulazione della convenzione per la concessione delle sovvenzioni relative al progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati" (comma 1); posticipa fino al 31 dicembre 2025, il termine per lo svolgimento dell'attività dell'Unità Tecnica-Amministrativa, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per la gestione dei rifiuti nella regione Campania del 2009 (comma 2), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).
L'articolo 20 proroga dal 31 maggio 2023 al 31 luglio 2023 il termine relativo all'invio alle Camere della relazione annuale sullo Stato di attuazione del Piano del mare.
L'articolo 20-bis rifinanzia di 5 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.
L'articolo 21, comma 1, proroga dal 31 gennaio 2023 al 31 gennaio 2024 i termini di efficacia di alcune disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Il comma 2 proroga al 31 gennaio 2024 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.
L'articolo 22, comma 1, proroga al 31 dicembre 2024 il periodo transitorio nel quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Il comma 2 stabilisce la proroga dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, delle misure di aiuto fiscali automatiche.
L'articolo 22-bis reca un ulteriore differimento del termine a decorrere dal quale trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge sulla concorrenza 2017 per l'inosservanza degli obblighi di trasparenza in materia di erogazioni pubbliche. Il termine di decorrenza è differito dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024.
L'articolo 22-ter interviene prorogando, da dieci a undici anni, il termine di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 224 del 2012 relativo alle attività di autoriparazione.
L'articolo 22-quater riconosce anche per il 2023 la possibilità per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzato a percorsi di formazione, per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
L'articolo 23 reca le norme di copertura finanziaria. L'articolo 24 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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Specificità ed omogeneità delle disposizioni ed altri requisiti previsti dalla legislazione vigenteIl provvedimento, originariamente composto da 24 articoli per un totale di 149 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 45 articoli, per un totale di 354 commi; esso appare riconducibile alla finalità unitaria di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi; in proposito si ricorda infatti che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di "intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento" e di "incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale".
A questa finalità il preambolo del provvedimento aggiunge un altro ambito di intervento: l'adozione di misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni; in proposito si ricorda che il Comitato, da ultimo nel parere reso nella seduta del 19 gennaio 2022 sul disegno di legge C. 3431 di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021 sempre concernente la proroga di termini legislativi, ha raccomandato al Legislatore ed al Governo di "avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità", alla luce della peculiare ratio unitaria, trasversale a diversi ambiti, del dl proroga termini.
Ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità agli ambiti di intervento sopra richiamati delle seguenti disposizioni: l'articolo 4-bis, che attribuisce a NADO Italia, articolazione funzionale dell'Agenzia mondiale antidoping, le attività relative allo svolgimento dei controlli antidoping; l'articolo 12, commi 5 e 6 che prevedono l'indizione di una gara per selezionare l'operatore di rete radiofonica digitale che renda disponibile, senza oneri, per lo Stato della Città del Vaticano, capacità trasmissiva con copertura nazionale; il medesimo articolo, al comma 6-bis, che modifica il codice della crisi d'impresa e insolvenza in materia di determinazione del contenuto e delle caratteristiche della polizza di assicurazione prevista a garanzia degli acquirenti di immobili da costruire; l'articolo 10, comma 11-septiesdecies che prevede la trasmissione annuale dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali alle competenti commissioni parlamentari. Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 354 commi, 15 richiedono l'adozione di provvedimenti ministeriali attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 10 decreti ministeriali; 4 provvedimenti di altra natura; un comma necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea. |
Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazioneNel provvedimento risulta "confluito", all'articolo 4, comma 8-bis, il contenuto del decreto-legge n. 4 del 2023 (presentato per la conversione al Senato S. 463), che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; in proposito si ricorda che, nella XVIII legislatura, nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10; tale ordine del giorno, presentato da componenti del Comitato per la legislazione, impegnava il Governo "ad operare per evitare la "confluenza" tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari"; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. "DL proroga termini") il Governo aveva espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso presentato da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegnava il Governo "a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10"; si ricorda anche che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di "un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza" rileva che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare"; si rammenta infine che, in una precedente analoga circostanza (con riferimento cioè a una disposizione del decreto-legge n. 92 del 2015, abrogata nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge n. 83 del 2015 e sostituita con una disposizione di identico contenuto inserita nel decreto-legge n. 83), la Corte costituzionale ha rilevato che si trattava di un iter che arrecava "pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento" (sentenza n. 58 del 2018). Al riguardo, si ricorda che nel parere reso nella seduta del 28 dicembre 2022 sul disegno di legge C. 730 di conversione del decreto-legge n. 176 del 2022 (cd. Aiuti-quater) il Comitato ha raccomandato di "avviare una riflessione sul fenomeno della decretazione d'urgenza in modo da evitare in futuro, salvo casi eccezionali da motivare adeguatamente, forme di "intreccio" tra più decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere, quali la "confluenza" di un decreto-legge in un altro decreto-legge".
I commi da 3 a 9 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inseriti al Senato, intervengono sui termini per l'esercizio delle deleghe legislative; in particolare, si prorogano i termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in materia di ordinamento sportivo e professioni sportive (comma 3); si individua nel 31 maggio 2023 il termine per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2021/784 sul contrasto della diffusione di contenuti terroristici on line (comma 4); si proroga dal 31 agosto 2023 al 15 marzo 2024 il termine per l'esercizio della delega in materia di disabilità di cui alla legge n. 227 del 2021 (comma 5); si proroga dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024 il termine per l'esercizio della delega in materia di spettacolo di cui alla legge n. 106 del 2022 (comma 6); si proroga dal 12 maggio 2023 al 12 maggio 2024 il termine per l'esercizio della delega in materia di sostegno alla famiglia di cui alla legge n. 32 del 2022; si proroga dal 27 febbraio al 27 luglio 2023 il termine per la mappatura delle concessioni di beni pubblici di cui alla legge per la concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022; comma 8); si proroga dal 25 agosto al 25 dicembre 2023 il termine per l'esercizio della delega in materia di razionalizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sempre prevista dalla legge per la concorrenza 2021 (comma 9); in proposito, si ricorda che l'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988 vieta che il Governo possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; si ricorda altresì che i limiti di contenuto previsti dalla legge n. 400 del 1988 sono sempre stati considerati applicabili, dal Comitato per la legislazione, anche al disegno di legge di conversione nel suo iter parlamentare; ciò anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, n. 247 del 2019, n. 8 e 245 del 2022 in base alle quali "la legge di conversione è fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge […] essa non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto" (sentenza n. 247 del 2019 considerato in diritto 5.2); questo orientamento è stato ribadito dal Comitato anche successivamente alla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale che, con una pronuncia che però non ha trovato poi successive conferme, ha riconosciuto al Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, la possibilità di esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori come una disposizione di delega, fermo restando il rispetto del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo (si vedano, da ultimo, il parere reso nella seduta del 5 dicembre 2022 sul disegno di legge C. 664 di conversione del decreto-legge n. 169 del 2022 e il parere reso il 14 novembre 2018 sul disegno di legge C. 1346 di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018); questo orientamento è peraltro coerente con i parametri adottati alla Camera, anche successivamente alla sentenza n. 237 del 2013, in sede di valutazione di ammissibilità delle proposte emendative; si ricorda, al riguardo, che nella seduta della Commissione Affari costituzionali del 15 luglio 2014, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa, la Presidenza della Commissione dichiarò inammissibile l'articolo aggiuntivo Dis 1.01 volto a inserire una delega legislativa in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni nel disegno di legge di conversione. Si valuti quindi l'opportunità di approfondire le richiamate disposizioni.
Sedici disposizioni di proroga del provvedimento si riferiscono a norme il cui termine originario risulta scaduto da più di cinque anni; si richiamano in particolare l'articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera b) (assunzioni nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco); l'articolo 1, comma 3 (assunzioni presso amministrazioni dello Stato); l'articolo 2, comma 1 (autocertificazioni cittadini non UE) e commi 5 e 6 (impiego guardie giurate in servizi antipirateria); l'articolo 3, comma 4 (razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive); l'articolo 5, comma 9 (Proroga del termine per derogare al numero degli alunni per classe nelle aree colpite da eventi sismici) e comma 11-ter (contributo alla fondazione "Lincei per la scuola"); l'articolo 6, commi 2 (mutui concessi da Cassa depositi e prestiti per l'edilizia universitaria) e 4-bis (equipollenza dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM); l'articolo 7, commi 6 e 7 (progetto grande Pompei); l'articolo 8, commi 1 e 4 (proroghe di termini in materia di giustizia), commi 5, 6, 8-ter e 8-quater (proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni di tribunale distaccate di Lipari e Portoferraio, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto); l'articolo 12, comma 5-bis (contributo per le imprese radiofoniche); l'articolo 15, commi 2 e 4 (Proroga di termini in materia di procedure inerenti la liquidazione dell'EIPLI – Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania); l'articolo 21, commi 1 (tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica) e 2 (colloqui investigativi con i detenuti a fini di contrasto del terrorismo internazionale); al riguardo, si richiama la condizione presente da ultimo nel parere reso dal Comitato nella seduta del 19 gennaio 2022 sul disegno di legge C 3431 di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021, sempre in materia di proroga di termini legislativi e volta a richiedere alle commissioni di merito, per le proroghe protrattesi per un analogo periodo di tempo, di "approfondire nel corso dell'istruttoria legislativa le ragioni specifiche alla base della proroga".
Alcune disposizioni del provvedimento intervengono su specifici concorsi per l'assunzione del personale, in particolare consentendo l'utilizzo di apposite graduatorie; si richiamano in particolare l'articolo 1, comma 18-bis (scorrimento di una specifica graduatoria di concorso del Ministero della cultura); l'articolo 1-bis, commi 1 e 2 (scorrimento di specifiche graduatorie di concorso della Polizia di Stato); l'articolo 2, commi 2, lettera a), 3, 7-bis (proroghe della validità di graduatorie di reclutamento dei Vigili del Fuoco); l'articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies (proroga della graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici del 2017); inoltre, l'articolo 1-ter proroga ex lege la durata di specifici rapporti contrattuali in materia di gestione e manutenzione dei sistemi IP; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, pur con riferimento alla diversa fattispecie, giudicata incostituzionale, di approvazione ex lege da parte della Regione Molise del programma operativo straordinario, ha affermato, in materia di "leggi-provvedimento", che l'elevazione a livello legislativo di disciplina precedentemente riservata all'azione amministrativa non è di per sé contraria a Costituzione ma impone alla Corte di valutare "il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo", con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come "luogo elettivo di composizione degli interessi": interessi che non possono essere interamente sacrificati nella "successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto"; si valuti l'opportunità quindi di approfondire le disposizioni alla luce del principio richiamato dalla Corte.
Il comma 9-bis dell'articolo 2 e il comma 3-ter dell'articolo 15 dispongono la modifica di termini previsti da regolamenti ministeriali. Al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire le due disposizioni alla luce del paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi. |