Disposizioni per l'istituzione del salario minimo 8 aprile 2026 |
Indice |
| Contenuto|Direttiva europea|Normativa nazionale| |
ContenutoLa proposta di legge C. 2179, di iniziativa popolare e che si compone di otto articoli, reca disposizioni in materia di salario minimo, in attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, che sancisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. |
Articoli 1 e 2 - Ambito di applicazione e trattamento economicoLa pdl definisce, in primo luogo, le finalità e l'ambito di applicazione di quanto da essa previsto, configurando in capo ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, l'obbligo di corrispondere ai Lavoratori subordinatilavoratori subordinati (ai sensi dell'art. 2094 c.c.) una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, fermo restando quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto dei lavoratori, in base al quale gli imprenditori titolari di benefici accordati dallo Stato e gli appaltatori di opere pubbliche applicano condizioni non inferiori a quelle previste dai CCNL di categoria (articolo 1, comma 1). Si ricorda che, secondo il richiamato art. 2094 c.c., è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Si prevede altresì (articolo 1, comma 2) che quanto disposto dalla pdl in esame si applica anche ai Rapporti di collaborazionerapporti di collaborazione che - in quanto prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente - rientrano nella nozione di lavoro subordinato ai sensi della normativa vigente (art. 2 del D.Lgs. 81/2015), nonché ad alcune fattispecie che, invece, secondo la disciplina vigente, non rientrano nell'ambito dei rapporti subordinati, pur essendo rapporti di collaborazione organizzati dal committente (ex art. 2, c. 2, lett. a), d), d-bis) e d-ter) del D.Lgs. 81/2015), ossia:
Viene poi specificata la nozione di retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, intendendosi per tale il trattamento economico complessivo non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal CCNL in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tale trattamento è comprensivo del trattamento economico minimo, - che non può essere inferiore a 9 euro lordi all'ora9 euro lordi all'ora - degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa (articolo 2, comma 1). Per quanto riguarda il Lavoro domesticolavoro domestico, la quantificazione del trattamento economico minimo orario è demandata ad apposito regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, tenuto conto dei princìpi e delle finalità ivi contenuti (articolo 2, comma 2). Per quanto concerne i lavoratori non subordinati, si prevede l'obbligo per il committente di corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un Lavoratori non subordinaticontratto di collaborazione che si concretizzi in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o che effettuano prestazioni d'opera intellettuale o manuale verso un corrispettivo con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione (ex art. 2222 c.c.) (articolo 1, comma 3). |
Articoli 3 e 4 - Trattamento economico minimo inderogabilePer individuare il trattamento economico applicabile in presenza di una pluralità di CCNL - Pluralità di CCNL fermo restando, come già detto, che il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore a 9 euro lordi – la pdl dispone che la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione (ossia oggetto principale del rapporto di lavoro subordinato) dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata (articolo 3, commi 1 e 2). Per individuare il trattamento economico applicabile in caso di Mancanza di accordi collettivimancanza di accordi collettivi, la pdl prevede che:
In caso di mancanza di un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento per Scadenza o disdettascadenza o disdetta, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente, fino al suo rinnovo (articolo 4). |
Articolo 5 - Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orarioLa pdl in esame istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una apposita Commissione per l'aggiornamento annuale del valore soglia del trattamento economico minimo orario, disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione stessa.
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Articolo 6 - Repressione di condotte elusiveLa pdl reca disposizioni volte alla repressione delle condotte elusive, fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa. In particolare, dispone che, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni ivi previste, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato - su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, convocate le parti e assunte sommarie informazioni - se ritiene sussistente la violazione, ordina al datore di lavoro, con Decreto motivatodecreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti. Contro tale decreto – la cui efficacia esecutiva non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio - è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro, che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si precisa che si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile che disciplinano il procedimento di primo grado. |
Articolo 7 - Fondo per il salario minimoAl fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori per adeguare il trattamento economico minimo orario di cui alla presente pdl, pari a 9 euro lordi, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il Fondo per il salario minimo, con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, che costituisce limite di spesa e a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004. Si segnala la necessità di adeguare tale riferimento temporale che si riferisce anche ad annualità pregresse. |
Articolo 8 - Efficacia delle disposizioniLe disposizioni della presente proposta di legge - ad eccezione del riconoscimento del beneficio ai datori di lavoro per l'adeguamento al trattamento orario minimo di cui al precedente articolo 7 - acquistano efficacia dal 15 novembre 2024. Si segnala la necessità di adeguare tale riferimento temporale che si riferisce ad annualità pregressa. |
Direttiva europeaLa direttiva UE 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea è finalizzata a garantire l'adeguatezza dei salari minimi e condizioni di vita e di lavoro dignitose per i lavoratori europei, nel rispetto delle specificità di ogni ordinamento interno e favorendo al contempo il dialogo tra le parti sociali. Ciò al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l'alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive.
Come specificato nell'articolo 1, nessuna disposizione della direttiva può essere interpretata in modo tale da imporre a qualsiasi Stato membro: a) l'obbligo di introdurre un salario minimo legale, laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi; b) l'obbligo di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile.
Con riferimento agli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali, la direttiva chiede a tali Stati di istituire le necessarie procedure per la loro determinazione ed il loro aggiornamento, sulla base di criteri che ne assicurino l'adeguatezza, al fine di conseguire un tenore di vita dignitoso, ridurre la povertà lavorativa, promuovere la coesione sociale e una convergenza sociale verso l'alto, nonché ridurre il divario retributivo di genere.
Gli Stati membri possono inoltre ricorrere a un meccanismo automatico di adeguamento dell'indicizzazione dei salari minimi legali, basato su criteri appropriati. Con la medesima sentenza dell'11 novembre 2025, precedentemente richiamata, la Corte di giustizia UE ha annullato la condizione a cui era subordinata l'applicazione di tale meccanismo, ossia che ciò non comportasse una diminuzione del salario minimo legale. Anche in tale caso la Corte ha evidenziato che tale clausola di non regresso del livello dei salari minimi legali comportava un'ingerenza diretta del diritto dell'Unione nella determinazione delle retribuzioni al proprio interno.
Con riferimento ai Paesi in cui la definizione di un salario minimo è affidata alla contrattazione collettiva, la direttiva reca alcune disposizioni volte alla sua promozione, nonché ad incrementarne la copertura.
Il Considerandum n. 21 chiarisce che la direttiva dovrebbe applicarsi ai lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia) per determinare lo status di lavoratore.
A condizione che soddisfino tali criteri, il Considerandum precisa che lavoratori del settore pubblico e privato, nonché i lavoratori domestici, i lavoratori a chiamata, i lavoratori intermittenti, i lavoratori a voucher, i lavoratori tramite piattaforma digitale, i tirocinanti, gli apprendisti e altri lavoratori atipici nonché i falsi lavoratori autonomi e i lavoratori non dichiarati, potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva. Ne sono, comunque, esclusi i lavoratori effettivamente autonomi.
Al fine di migliorare l'accesso effettivo dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo sotto forma di salario minimo legale, laddove esista, o se prevista, nei contratti collettivi, la direttiva dispone:
La direttiva istituisce altresì un sistema di monitoraggio, attribuendo agli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione europea ogni due anni, prima del 1° ottobre dell'anno di riferimento, i seguenti dati, diversi a seconda che la definizione del salario minimo sia attribuita alla legge o alla contrattazione collettiva:
In linea con quanto disposto dalla direttiva in materia di monitoraggio da parte degli Stati membri, il CNEL, nel XXVI Rapporto mercato del lavoro e contrattazione collettiva, evidenzia che prosegue "l'implementazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi (ndr. istituito dall'art. 17 della L. 936/1986), uno strumento centrale per l'analisi della contrattazione […]. Questi dati, incrociati con i codici alfanumerici CNEL, permettono di conoscere e di comunicare il numero di aziende e il numero di lavoratori a cui si applica un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, oltre la diffusione territoriale e loro storicizzazione". Nel medesimo rapporto, si ricorda altresì che l'Assemblea del CNEL ha approvato all'unanimità "una significativa modifica del regolamento a seguito della quale la Commissione dell'informazione ha approvato un documento contenente dettagliate direttive agli uffici per dare avvio in termini sperimentali e interni al CNEL a una riorganizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi proseguendo tra le altre cose sull'utilizzo della relazione tra codici ATECO e CCNL. I contratti saranno inoltre ordinati per tipologia (nazionale, aziendale, territoriale, integrativo eccetera) e per categoria contrattuale comprese le figure dirigenziali ove disciplinate separatamente".
Si ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva, si è prevista l'adozione da parte degli Stati membri delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro il 15 novembre 2024. È infine previsto che, entro il 15 novembre 2029, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello dell'Unione, effettui una valutazione della direttiva e successivamente presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui è esaminata l'attuazione della presente direttiva, proponendo, ove opportuno, modifiche legislative (art.15 della direttiva). |
Normativa nazionaleIn materia di istituzione del salario minimo, la legge n. 144 del 2025 - entrata in vigore il 18 ottobre 2025 - delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonché in materia di controlli e informazione sulle stesse, al fine di garantire l'attuazione del diritto di ogni lavoratore e lavoratrice ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, sancito dall'articolo 36 della Costituzione, e di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali sul piano nazionale, territoriale e per categorie e settori. Le suddette deleghe sono conferite, in particolare, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Si ricorda che dall'applicazione della legge in questione sono esclusi i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Per una disamina più approfondita di quanto previsto dalla legge in questione, si rimanda al relativo dossier. |