Disciplina delle attività subacquee e iperbariche 24 giugno 2024 |
PremessaLa proposta di legge in titolo, C. 1161 (Disciplina delle attività subacquee e iperbariche) è volta a disciplinare organicamente lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche, sia di tipo di tipo tecnico-industriale che di tipo ricreativo, anche attraverso la configurazione di nuove figure professionali quali l'Operatore tecnico subacqueo (OTS) e l'Operatore tecnico iperbarico (OTI), afferenti al comparto industriale, e la guida e l'istruttore subacquei, afferenti al comparto ricreativo, al fine di consentire lo svolgimento di tali attività nel territorio nazionale e dell'Unione europea. Si ricorda infatti che, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, in Italia non vi è attualmente una disciplina specifica che regolamenti l'attività subacquea in tutti gli ambiti operativi. Il settore delle attività subacquee risulta infatti regolamentato solo relativamente ad alcuni specifici profili professionali (pescatori subacquei professionisti, palombari e sommozzatori in servizio locale nei porti: cfr. infra il paragrafo "Quadro normativo"), mentre altri profili professionali (tra cui si segnalano la guida e l'istruttore subacquei) sono attualmente privi di una specifica regolamentazione. A seguito di tale mancata regolamentazione a livello nazionale, l'esercizio di tale attività nei Paesi membri dell'UE incontra delle importanti limitazioni in quanto, in base alla direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 (che disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali), se nel paese di origine l'attività professionale non è regolamentata, gli Stati ospitanti in cui essa lo sia possono rifiutare l'autorizzazione a svolgere l'attività (gli Stati ospitanti che non la regolamentano possono autorizzare lo svolgimento di tale attività solo se il soggetto dimostra di aver esercitato la stessa professione per almeno un anno negli ultimi dieci anni) (cfr. infra il paragrafo "Quadro normativo"), mentre gli Stati membri non possono impedire l'esercizio di un'attività professionale regolamentata ai cittadini di un altro Stato membro in possesso di un titolo di formazione legalmente riconosciuto nel paese di origine. Appare altresì opportuno richiamare la Direttiva 2018/958, la quale dispone che prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, o di modificare quelle esistenti, gli Stati membri devono valutare la proporzionalità di tali disposizioni attraverso un apposito test della proporzionalità. Si fa presente che la Direttiva citata è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 142/2020. |
Quadro normativoPreliminarmente, al fine di contestualizzare la presente pdl, appare opportuno delineare il quadro normativo europeo e nazionale nell'ambito dei quali tale pdl si inserisce. Per quanto concerne il primo profilo, si segnala che la pdl in oggetto, per espressa previsione della stessa (art. 1, c. 1), si conforma ai princìpi della normativa dell'Unione europea nell'ambito della quale merita ricordare in questa sede la Direttiva 2005/36/CEdirettiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 (recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206). Tale direttiva stabilisce le regole con cui uno Stato membro ospitante - che sul proprio territorio subordina l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali - riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite nello Stato membro d'origine e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione. Per quanto concerne la Normativa nazionalenormativa nazionale, una prescrizione generale sull'impiego di operatori subacquei è recata dall'art. 53 del D.P.R. 886/1979, che detta le condizioni per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in immersione, e da norme di decreti ministeriali che, come anticipato, regolamentano solo alcuni specifici profili professionali (quali quelli di pescatore subacqueo professionale, di palombaro in servizio locale addetto ai servizi portuali e di sommozzatore in servizio locale addetto ai servizi portuali).
Il richiamato art. 53 dispone infatti che le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica.
Per quanto concerne i suddetti specifici profili professionali a titolo esemplificativo si ricorda che il D.M. 20 ottobre 1986 reca la disciplina della pesca subacquea professionale, il Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) ha istituito la categoria di palombaro in servizio locale e il D.M. 13 gennaio 1979 ha istituito la categoria dei sommozzatori in servizio locale (dettata per adeguare i requisiti richiesti per i palombari alle particolari condizioni tecniche e operative della loro attività). Per tutte le suddette categorie professionali è prevista l'iscrizione in appositi registri. Successivamente, con l'adozione della Norma UNI 11366/2010norma UNI 11366/2010, si sono definiti i criteri e le modalità per l'esecuzione di attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria, le caratteristiche delle attrezzature e degli equipaggiamenti utilizzati ed i requisiti di natura professionale che deve possedere il personale coinvolto, tali da garantire la sicurezza e la tutela della salute dei medesimi lavoratori durante l'espletamento delle attività. Si ricorda che il D.L. 1/2012 (art. 16, c. 2) richiama espressamente tale norma UNI quando dispone che le attività relative all'impiego di operatori subacquei sono svolte secondo le regole di buona tecnica ivi contenute, oltre che secondo le norme vigenti. |
ContenutoCome accennato in precedenza, la pdl in oggetto – che si compone di 21 articoli - regolamenta l'esercizio delle attività subacquee ed iperbariche. In particolare, dopo una parte generale relativa a tutte le l'attività subacquee e iperbariche - ad eccezione di quelle relative a determinati ambiti in ragione di particolari esigenze connesse al servizio svolto (vedi infra) - , reca specifiche e distinte discipline per i lavori subacquei e iperbarici e per i servizi subacquei di carattere ricreativo. Con riferimento alle previsioni contenute nella presente proposta di legge, appare opportuno richiamare la Direttiva 2018/958, la quale, come anticipato (vedi ante, paragrafo "Premessa"), dispone che gli Stati membri valutino la proporzionalità delle nuove disposizioni legislative in materia di accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio, o volte a modificare quelle esistenti. In particolare:
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CAPO I - Ordinamento delle attività subacquee ed iperbaricheLa pdl in oggetto stabilisce i princìpi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche, in conformità al dettato costituzionale di cui all'art. 117 Cost. relativo alla ripartizione della Oggetto, finalità e ambito di applicazionecompetenza legislativa tra Stato e regioni, nonché con i princìpi della normativa europea, salvaguardando altresì le competenze amministrative delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione (articolo 1, comma 1). Si afferma altresì la libertà dell'attività subacquea e iperbarica. Lo Stato e le regioni, d'intesa con i comuni interessati e nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà di impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti (articolo 1, comma 2). Per quanto concerne l'ambito di applicazione, la pdl dispone che per attività subacquee e iperbariche si intendono le attività svolte, con l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso e sono suddivise nei seguenti settori (articolo 2, comma 1):
Dall'ambito di applicazione della presente pdl rimangono escluse le attività svolte nell'ambito delle Forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, delle strutture giudiziarie e penitenziarie e delle strutture sanitarie e ospedaliere, che rimangono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente proposta di legge, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza (articolo 2, comma 2, primo periodo). Le modalità di applicazione di quanto previsto dalla presente pdl da parte delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di ricerca scientifica, ambientale e archeologica, degli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado, nonché degli enti previsti dal codice del Terzo settore, sono invece demandate a regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca - di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata e sentito il neoistituito Comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche – da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge (articolo 2, comma 2, ultimo periodo). |
CAPO II - Operatori subacquei e iperbarici professionali e imprese subacquee e iperbariche |
Definizione e requisitiL'articolo 3 reca la definizione di operatori subacquei e iperbarici professionali e delle imprese subacquee e iperbariche. In particolare:
L'esercizio dell'attività subacquea e iperbarica da parte degli operatori professionali e delle imprese è subordinata al possesso di determinati requisiti. In particolare, per gli operatori sono richiesti, anche ai fini dell'iscrizione Requisitinell'apposito registro (in assenza della quale è fatto divieto di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo o non continuativo, l'attività di operatore subacqueo e iperbarico (vedi infra art. 5) (articolo 6):
Per le imprese, invece, sono stabiliti i seguenti requisiti (articolo 10):
Si specifica inoltre che le attività subacquee e iperbariche svolte da determinati enti (Centro nazionale delle ricerche, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e agenzie regionali per la protezione ambientale) sono eseguite secondo i criteri definiti dalle procedure operative adottate dai medesimi enti. |
Qualifiche professionali ed ambiti operativiLa pdl in esame introduce le figure professionali degli operatori tecnici subacquei e iperbarici, definendone altresì i rispettivi ambiti operativi. Per operatore tecnico subacqueo (OTSOTS) si intende colui che, a seguito di un apposito percorso formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondità e a pressione variabili, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione termica e sistemi e attrezzature per la respirazione di gas compressi (articolo 4, comma 1). Per operatore tecnico iperbarico (OTIOTI) si intende colui che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero colui che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, è in grado di manovrare e di utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, siano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche (articolo 4, comma 1). |
Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali e libretto personaleLa presente pdl prevede che gli operatori subacquei e iperbarici professionali si iscrivano al IscrizioneRegistro dei sommozzatori in servizio locale - tenuto dal comandante del porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979 – che assume la denominazione di registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali (articolo 5, comma 1). L'iscrizione nel registro – che consente all'operatore di esercitare la sua attività nel territorio nazionale e dell'Unione europea e in assenza della quale è fatto divieto di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo o non continuativo, l'attività di OTS e di OTI (articolo 5, commi 2 e 3) - avviene per le seguenti qualifiche professionali (articolo 4, comma 2):
Vengono altresì previste Sanzioni in caso di mancata iscrizione al registrosanzioni in caso di mancata iscrizione al registro. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere iscritti nel registro in questione sono puniti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da tre a sei mesi, elevato da sei a dodici mesi in caso di recidiva, e con l'ammenda da 4.000 euro a 10.000 euro, elevata da 5.000 euro a 12.000 euro in caso di recidiva (articolo 9, commi 9 e 10).
La pdl in commento dispone inoltre che ciascun operatore subacqueo e iperbarico è dotato di un Libretto personalelibretto personale, conforme al modello approvato con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge - e vidimato dal compartimento marittimo competente, il quale è altresì chiamato a rinnovare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo superamento dell'esame di idoneità psicofisica a seguito della presentazione del libretto a cura dell'interessato, con cadenza annuale (per le sanzioni comminate in caso di assenza di tale autorizzazione, di inosservanza di quanto ivi previsto o di rifiuto di presentarla se richiesta, cfr. infra, par. "Obblighi e sanzioni" sub art. 21, c. 2) (articolo 8, commi 1, 3 e 5). Nel libretto personale devono essere annotati, in lingua italiana e in lingua inglese (articolo 8, comma 2):
L'onere del rilascio e della tenuta del libretto personale è posto a carico dell'impresa subacquea e iperbarica o dell'operatore subacqueo e iperbarico, il quale è tenuto a portarlo con sé in ogni occasione in cui sia chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto ad esibirlo, in qualsiasi momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e alle autorità di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima (articolo 8, commi 2 e 4). In caso di infortunio o di malattia che comporti un'Interruzione dell'attività lavorativainterruzione dell'attività lavorativa, l'operatore subacqueo e iperbarico deve consegnare il libretto personale al datore di lavoro che, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte di un medico subacqueo, annota l'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa (articolo 8, comma 6). Nel caso di lavoratore autonomo l'annotazione sul libretto personale è effettuata da un medico subacqueo, che attesta l'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività lavorativa (articolo 8, comma 7). Nel caso di lavoratore dipendente il libretto personale è trattenuto dal datore di lavoro per tutto il periodo di interruzione del lavoro ed è riconsegnato all'operatore subacqueo o iperbarico interessato previa presentazione della certificazione medica, rilasciata da un medico subacqueo, attestante l'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività lavorativa (articolo 8, comma 8). In seguito a infortunio o malattia prolungata, ciascun operatore subacqueo e iperbarico deve essere sottoposto, a carico suo o dell'impresa subacquea e iperbarica, a una Sorveglianza sanitariavisita medica dettagliata per l'accertamento dell'idoneità psicofisica, effettuata da un medico subacqueo, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale. L'inosservanza di tale prescrizione comporta la sospensione della validità del libretto personale e della relativa attività fino alla regolarizzazione della posizione dell'interessato (articolo 7). In assenza della regolare vidimazione del libretto personale lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente proposta di legge è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da 1.000 euro a 1.500 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato. In caso di recidiva di tale reato si dispone la cancellazione dal registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali di cui al precedente articolo 5 (articolo 9, commi 3 e 4) La cancellazione dal registro è prevista anche in caso di mancata autorizzazione annuale allo svolgimento dell'attività subacquea, con anche l'applicazione dell'ammenda da 1.000 a 3.500 euro (cfr. infra par. "Obblighi e sanzioni", sub art. 21) (articolo 9, comma 5). L'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione delle suddette ammende (articolo 9, comma 6). |
Obblighi e sanzioniIn aggiunta ai predetti obblighi in ordine all'iscrizione al registro e alla tenuta del libretto personale e all'applicazione delle relative sanzioni in caso di inadempimento (vedi ante), la presente pdl pone altresì un Divieto generaledivieto di carattere generale per cui nessun lavoro di alcun genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di OTS e di OTI regolarmente in possesso dei requisiti previsti dal Capo II della presente pdl e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima proposta di legge (articolo 9, comma 7). Si valuti l'opportunità di richiamare anche l'osservanza delle normativa generale vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto in altri punti della presente pdl (cfr. articoli 8, 10, 16 e 21). Fermo restando quanto detto, la presente pdl dispone altresì che chiunque effettua lavori subacquei e iperbarici senza l'autorizzazione rilasciata dal compartimento marittimo competente o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente proposta di legge e dai decreti da essa previsti o in violazione della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro è punito con la reclusione da uno a tre anni (articolo 21, comma 1). Si ricorda che l'articolo 9, comma 5, dispone che, in caso di mancata presentazione dell'interessato con cadenza annuale al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, si applica la cancellazione dal registro e l'ammenda da 1.000 a 3.500 euro. Si dispone inoltre che chiunque, essendone richiesto, si rifiuta di presentare all'autorità marittima competente l'autorizzazione rilasciata dal compartimento marittimo competente ovvero, pur presentando tale autorizzazione, non si attiene a quanto in essa prescritto decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 500 a 2.500 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato (articolo 21, comma 2). |
Comitato tecnico per le attività subacquee e iperbaricheL'articolo 12 prevede l'istituzione del Comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche, attraverso l'adozione, entro 60 giorni, di un decreto ministeriale del MIT. Tale organismo ha il compito di proporre norme tecniche capaci di regolare i vari profili delle Attività attività subacquee ed iperbariche (comma 1), tra cui:
La norma stabilisce che le proposte elaborate dal Comitato nelle suddette materie devono essere recepite da uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dall'adozione della presente legge. Tali decreti costituiscono degli atti complessi, in quanto presuppongono il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, nonché l'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano raggiunta in sede di Conferenza permanente (comma 9). Il Comitato, inoltre, è chiamato a monitorare costantemente l'andamento delle predette attività, curandone, allo stesso tempo, l'aggiornamento in base alle procedure ed alle tecniche maggiormente qualificate ed accreditate presso i competenti organismi nazionali ed internazionali (comma 4). Tra le funzioni attribuite al Comitato vi rientrano anche tutte le attività concernenti gli operatori tecnici subacquei (OTS) e gli operatori tecnici iperbarici (OTI) (per approfondimento cfr. articoli 4 e 11) (comma 6). La Composizione composizione del Comitato è formata da diversi soggetti appartenenti a differenti organi istituzionali (comma 5). In particolare, sono presenti:
La nozione di rappresentatività sindacale, come è noto, ha subito notevoli cambiamenti nel corso del tempo.
Sul tema il primo riferimento normativo rinvenibile in materia è offerto dall'articolo 19 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (cd. Statuto dei Lavoratori), il quale disciplina la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. Tale articolo, in base alla sua formulazione originaria prevedeva una cd. maggiore rappresentatività presunta, in quanto consentiva la costituzione di r.s.a. da parte di lavoratori nell'ambito "a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva". Tuttavia, con il referendum abrogativo del 1995 il criterio della cd. maggiore rappresentatività presunta è venuto meno, in quanto è stato abrogato il criterio sub lett. a) e sono stati espunti gli incisi "non affiliate alle predette confederazioni" e "nazionali o provinciali" dalla lettera b) del predetto articolo 19. A seguito di tali modifiche è stata valorizzata l'effettività dell'azione sindacale che assurge quale parametro per valutare il grado di rappresentatività di un'organizzazione sindacale, in quanto l'unico criterio rimane quello "delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti di lavoro applicabili nell'unità produttiva" (da interpretarsi secondo gli orientamenti espressi dalla Consulta nella sentenza n. 231 del 2013, v. infra). Inoltre, "l'espresso riconoscimento del criterio dell'effettività dell'azione sindacale attesta una sottolineatura del valore, da parte del legislatore, della capacità negoziale del sindacato e della sua rilevanza in termini di regolamentazione dei rapporti lavorativi" (Cass. Civ. Sez. Lav. Sent. 13667 del 5 luglio 2016; in termini analoghi v. anche Cass. Civ. Sent. n. 212 del 9 gennaio 2008). Come sopra accennato anche il criterio sub lett. b) dell'articolo 19 ha subito importanti modifiche, soprattutto ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 23 luglio 2013. In tale pronuncia la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittima la predetta disposizione "nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda". La Corte afferma, inoltre, che non viene individuato un criterio specifico volto a selezionare la cd. "rappresentatività sindacale". Tuttavia, la stessa Consulta fornisce degli spunti asserendo che "ad una tale evenienza può astrattamente darsi risposta attraverso una molteplicità di soluzioni. Queste potrebbero consistere, tra l'altro, nella valorizzazione dell'indice di rappresentatività costituito dal numero degli iscritti, o ancora nella introduzione di un obbligo a trattare con le organizzazioni sindacali che superino una determinata soglia di sbarramento, o nell'attribuzione al requisito previsto dall'art. 19 dello Statuto dei lavoratori del carattere di rinvio generale al sistema contrattuale e non al singolo contratto collettivo applicato nell'unità produttiva vigente, oppure al riconoscimento del diritto di ciascun lavoratore ad eleggere rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro". La Consulta conclude il proprio ragionamento asserendo che la scelta dei criteri da utilizzare deve essere comunque rimessa al legislatore ( Corte Costituzionale n. 231 del 23 luglio 2013). Bisogna chiarire, inoltre, che in assenza di parametri legali predeterminati per valutare la maggiore rappresentatività, essa si è a lungo basata sugli indici elaborati dalla giurisprudenza. A tal proposito, sono stati considerati indici della maggiore rappresentatività la consistenza numerica, l'equilibrata presenza di un ampio arco di settori produttivi, un'organizzazione estesa a tutto il territorio nazionale, l'effettiva partecipazione - con caratteri di continuità e di sistematicità - alla contrattazione collettiva ( ex multis Cass., sez. lav., 10 luglio 1991, n. 7622). Per ovviare alle difficoltà di applicazione del criterio della cd. maggiore rappresentatività in settori in cui sono presenti molteplici attori sindacali ed altrettanti contratti collettivi, a partire dalla metà degli anni '90, è stato introdotto "il concetto di " organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa" (v. Cons. Stato Sent. n. 8300 del 26 settembre 2022). In particolare, "la diversa definizione (…) di associazioni "comparativamente più rappresentative" presuppone, diversamente dal concetto di "maggiore rappresentatività", una selezione delle associazioni sindacali, sulla base di una valutazione comparativa della effettiva capacità di rappresentanza di ciascuna di esse. E ciò al fine di commisurare il godimento di determinate prerogative alla effettiva capacità rappresentativa delle organizzazioni soggette al giudizio comparativo" ( TAR Lazio Sent. n.1522 dell'8 febbraio 2018). Secondo l'insegnamento della giurisprudenza, la valutazione dei sindacati comparativamente più rappresentativi si basa sui seguenti elementi: "consistenza numerica, ampiezza e diffusione, partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro, partecipazione alla risoluzione di vertenze" ( Consiglio di Stato Sent. n. 971 del 22 febbraio 2007). Invece, "con riferimento al precedente criterio della " maggiore rappresentatività" si è affermato in giurisprudenza che solitamente il legislatore utilizza la locuzione "sindacato maggiormente rappresentativo" quando la finalità della norma è quella di attribuire specifiche prerogative e diritti alle associazioni sindacali operanti in determinati contesti lavorativi, rispetto alle quali l'analisi sulla rappresentatività deve tenere adeguatamente conto della necessità di tutelare il principio del pluralismo rappresentativo, onde evitare che un deficit in termini astratti di rappresentatività si traduca in una sostanziale compromissione dell'esercizio delle libertà di azione sindacale costituzionalmente garantite" ( Cons. Stato Sent. n. 8300 del 26 settembre 2022).
Si ricorda che l'EDTC (European Diving Technolgy Committe) rappresenta un'organizzazione europea, nata nel 1973, che persegue l'obiettivo della sicurezza delle attività subacquee (cfr.
sito Sismi-Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica).
La durata del mandato dei componenti del Comitato è di quattro anni ed è rinnovabile (comma 8). Sul punto si valuti l'opportunità di specificare per quante volte tale durata sia rinnovabile. Ai membri non è corrisposto alcun emolumento per l'attività svolta (comma 7). Al fine di espletare le proprie funzioni, il comitato può comunque essere affiancato da esperti di comprovata esperienza, maturata nel settore dei lavori subacquei ed iperbarici (comma 3). La norma prevede, inoltre, che per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato si provvede con le risorse presenti a legislazione vigente, senza ulteriori spese a carico della finanza pubblica (comma 7). Con riferimento al presente articolo 12, si segnala l'opportunità di numerare correttamente i commi considerata la mancanza del comma 2. |
Assicurazione per infortunio e responsabilità civile per i lavoratori autonomiL'articolo 13 detta prescrizioni in materia di tutela dei lavoratori autonomi nell'ambito delle attività subacquee. In particolare, il comma 1 estende anche ai prestatori autonomi l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL), già prevista per il personale dipendente delle imprese subacquee e iperbariche. Il comma 2, invece, prescrive per i lavoratori autonomi del settore subacqueo ed iperbarico l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni cagionati a terzi nell'esercizio delle attività disciplinate dalla presente proposta di legge. |
CAPO III - Attività subacquee di carattere turistico e ricreativo |
DefinizioniLa presente proposta di legge disciplina, accanto all'attività subacquea professionale, anche quella ricreativa. Nello specifico, l'articolo 14 fornisce le seguenti definizioni attinenti all'attività subacquea ricreativa:
Qualora le organizzazioni non posseggano le prescritte certificazioni devono comunque possedere standard analoghi e conseguire le predette certificazioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge (comma 6). A tal riguardo, si specifica che a norma dell'articolo 21, comma 4, le organizzazioni didattiche subacquee che esercitano le attività subacquee in assenza delle predette certificazioni, sono soggette a sospensione dell'attività per un anno. Nel caso di recidiva la sanzione è pari alla sospensione per dieci anni. |
Istruttore subacqueo e guida subacqueaL'articolo 15 disciplina lo svolgimento delle Attività attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, le quali devono essere effettuate "nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea". Con riferimento alla locuzione tra virgolette, si rilevano due opzioni interpretative, a seconda che la locuzione "dell'Unione europea" si intenda riferita alla normativa o al territorio in cui l'attività in oggetto può essere esercitata. Si segnala che l'art. 5, con riferimento all'attività degli operatori subacquei e iperbarici, utilizza la seguente locuzione: "[…] nel territorio nazionale e dell'Unione europea". Conseguentemente, si valuti l'opportunità di coordinare il presente articolo 15 con il precedente articolo 5. Le attività in oggetto, in particolare, possono essere svolte all'interno del territorio nazionale: a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo; b) presso le organizzazioni senza scopo di lucro; c) in modo autonomo (comma 1). Per poter esercitare le attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, i soggetti interessati devono possedere i seguenti Requisiti requisiti (comma 2):
Si segnala che nella PdL della XVI° legislatura, A.C. 344, di contenuto analogo alla presente proposta di legge, vi era una disposizione che preveda
l'istituzione di un registro regionale contenente l'elenco degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo, suddiviso nelle seguenti sezioni: a) istruttori subacquei; b) guide subacquee; c) centri di immersione e di addestramento subacqueo; d) associazioni non profit.
Una simile previsione non è, invece, prevista dall'attuale proposta di legge. Quest'ultima pone solamente l'obbligo per gli OTS e gli OTI di iscriversi al registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali (cfr. articoli 5 e 6 della presente PdL). Il comma 3 dell'articolo 15 stabilisce che i brevetti conseguiti presso le organizzazioni didattiche, a norma del comma 2, lett. e), (v. supra), hanno valore di crediti formativi o di punteggi nei seguenti ambiti:
Le concrete modalità di definizione dei predetti crediti e punteggi saranno stabilite dalle amministrazioni competenti. Il comma 4 dell'articolo 21, inoltre, stabilisce che gli istruttori e le guide che operano in assenza dei requisiti espressamente previsti dall'articolo 15, incorrono nella sanzione della sospensione dall'attività per un anno. In caso di condotta reiterata la sospensione è pari a dieci anni. |
Centro di immersione e di addestramento subacqueoL'articolo 16 disciplina gli aspetti organizzativi ed il funzionamento dell'attività svolta dai centro di immersione e di addestramento subacqueo. Il primo comma prescrive i Requisiti requisiti che devono possedere i centri di immersione e di addestramento. In particolare, essi devono essere in possesso di:
Si sottolinea, inoltre, che i corsi di pronto soccorso e sicurezza organizzati dalle organizzazioni didattiche subacquee sono ritenuti validi ai sensi del d.lgs. 81/2008 e del DM del MIT n. 146 del 29 luglio 2008 (lett. e)).
A tal proposito si ricorda che il d.lgs. 81/2008 la materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. In particolare, si ricorda che l'articolo 37 disciplina la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro prescrivendo che "il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza (…) con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda" (comma 1). Lo stesso articolo prevede anche che "l'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale (…)" (comma 5). Per quanto concerne il Decreto Ministeriale n. 146 del 29 luglio 2008 si ricorda che il Titolo III di tale atto normativo, rubricato "Sicurezza della navigazione da diporto", al Capo III disciplina le "norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo".
Il comma 2 impone ai centri di immersione, nello svolgimento delle proprie attività, di avvalersi di istruttori e guide in possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo 15, comma 2 (v. supra). A norma del comma 3 coloro che vogliono usufruire dell'assistenza di un centro di immersione e di addestramento per compiere attività subacquea devono essere in possesso di idoneo brevetto rilasciato al termine di un corso di formazione somministrato da un'organizzazione didattica competente. A tal proposito, quest'ultima deve essere riconosciuta dal CONI o da enti di promozione sportiva o da agenzie didattiche di rilievo internazionale e deve comunque possedere le certificazioni previste dall'articolo 14, comma 6 (v. supra). Tutti i requisiti previsti dal presente comma devono essere opportunamente verificati dal responsabile del centro di immersione. Inoltre, ai sensi del comma 4, il Responsabile responsabile del suddetto centro, ovvero un suo incaricato, è chiamato a registrare i dati essenziali concernenti ogni immersione. In particolare, egli deve verificare ed annotare in un apposito registro:
Le informazioni appena riportate devono essere adeguatamente conservate a cura del centro di immersione ed addestramento per un periodo non inferiore a sei mesi ed essere esibite qualora ne facciano richiesta le autorità competenti, in sede di eventuali accertamenti amministrativi o penali (comma 5). Il comma 6 prevede che qualora prendano parte ad un'immersione soggetti con brevetti di grado diverso, l'istruttore o la guida devono osservare ed imporre i limiti previsti dal brevetto di grado inferiore. A tal proposito, nell'ambito di un'immersione condotta da un istruttore o da una guida, tutti i partecipanti devono conformarsi alle procedure di sicurezza dettate dalla guida stessa e nei limiti imposti dai brevetti posseduti dai partecipanti (comma 8). In ogni caso, il numero di partecipanti è pari a quattro per ogni guida (comma 7). Il comma 9 stabilisce che ogni subacqueo in possesso di brevetto deve dotarsi di un cd. Libretto di immersionelibretto di immersione, nel quale devono essere riportate le seguenti informazioni:
Si valuti l'opportunità di chiarire le modalità attraverso cui il subacqueo deve dotarsi del cd. libretto di immersione e di specificare, eventualmente, l'autorità competente al rilascio del predetto libretto. Il comma 10 disciplina il personale incaricato della guida Imbarcazione di supportodell'imbarcazione, che ha il compito di fornire supporto a coloro che prendono parte all'immersione. A tal riguardo si prevede che il personale deve rimanere a bordo dell'imbarcazione per l'intera durata dell'attività subacquea. Per quanto concerne, invece, le dimensioni dell'imbarcazioni esse devono essere conformi al numero di persone che partecipano all'immersione e possedere sistemi di sicurezza adeguati, rispettando i criteri posti dalle disposizioni del Codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942 n. 327). In conclusione, il comma 11, impone ai centri di immersione di rendere facilmente accessibili a tutti i recapiti da contattare per gli interventi di emergenza.
L'articolo 17 prevede la possibilità anche per le Organizzazioni senza scopo di lucroorganizzazioni senza scopo di lucro di svolere attività subacquee ed iperbariche. A tal fine, le suddette organizzazioni devono essere in possesso di: atto costitutivo registrato e statuto (lett.a));
L'articolo 18 chiarisce che solo le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro, che rispettano tutti i requisiti, appena esaminati, stabiliti dall'articolo 16 e dall'articolo 17, possono utilizzare la denominazione di "centro di immersione e di addestramento subacqueo". Ogni centro, inoltre, utilizza il proprio nome in maniera esclusiva. |
Immersione in forma privataL'articolo 19 regola lo svolgimento di immersione effettuate in forma privata. La disposizione normativa impone l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente PdL anche da parte dei privati che compiono attività subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria, con o senza il supporto di unità di appoggio (comma 1). Inoltre, l'articolo 19 traccia i confini entro cui è consentito lo svolgimento delle attività subacquee in forma privata. Innanzitutto, coloro che compiono immersioni in forma privata devono dotarsi di Attrezzature attrezzature adeguate, soprattutto con riferimento: a) alla misurazione del tempo; b) alla profondità, c) alla pressione residua di aria contenuta nelle bombole; d) al limite di tempo di decompressione (comma 2). L'attività di immersione deve, poi, essere svolta solamente da chi sia in possesso di idoneo brevetto subacqueo ed entro i limiti imposti dalla stessa certificazione (comma 3). Inoltre, tale attività può svolgersi anche singolarmente, a condizione che venga individuata una persona deputata a svolgere funzioni di assistenza e che sia in grado di allertare i servizi di assistenza e recupero subacqueo, in caso di emergenza. A tal fine, il soggetto incaricato dell'assistenza deve essere informato sugli aspetti concernenti l'immersione: tempo, luogo e profondità programmata (comma 4). Il comma cinque dispone il divieto di immersione in luoghi interdetti al transito e all'ormeggio di imbarcazioni, in base alle prescrizioni statuite dalle autorità competenti. |
Norme di sicurezzaL'articolo 20 regola le norme di sicurezza che devono orientare l'attività di immersione subacquea ricreativa. In particolare, per quanto riguarda la fase di addestramento dei subacquei, la formazione degli istruttori, i servizi offerti dai cd. centri di immersione e gli aspetti concernenti la fornitura di attrezzatura subacquea gli operatori subacquei sono tenuti a conformarsi alle Regole tecnicheregole tecniche emanate a livello internazionale e nazionale, rispettivamente, dall'International Standards Organization e dall'Ente Italiano di Normazione (comma 1). In particolare il PdL richiama le seguenti regole tecniche: - ISO 24801 (1-2-3)/UNI EN 14153 (1-2-3); - UNI 24802 (1-2)/UNI EN 14413 (1-2); - ISO 24803/UNI EN 14467. Il comma 2 impone l'obbligo sia per gli istruttori e le guide subacquee (cfr. articolo 15) che per i centri di immersione e di addestramento (cfr. articolo 16) di tenere un Registro registro nel quale annotare tutte le attrezzature e gli equipaggiamenti di loro proprietà. Nel medesimo registro devono essere riportati anche tutti i dati inerenti alla manutenzione ed al collaudo. Tuttavia, qualora venga omessa la tenuta del predetto registro ovvero nel caso di inefficienza delle attrezzature o degli impianti necessari per l'attività subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro possono procedere alla sospensione temporanea dell'attività ed al sequestro delle attrezzature, in base alla gravità delle omissioni o inefficienze riscontrate (comma 3). Si valuti l'opportunità di specificare i parametri cui devono attenersi le autorità competenti (Capitanerie di porto o Ispettorati territoriali del lavoro) al fine di valutare la gravità delle omissioni o delle inefficienze che conducono alla temporanea sospensione dell'attività e al sequestro delle attrezzature, nonché di specificare la durata della sospensione. Si segnala altresì la necessità di sostituire il riferimento alla Direzione provinciale del lavoro recato dal presente articolo con quello all'Ispettorato territoriale del lavoro. |