Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonché di procedure di controllo e informazione 29 novembre 2023 |
Indice |
Premessa|Contenuto|Quadro europeo: la direttiva(UE) 2022/2041|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente, esame in Assemblea e rinvio in Commissione| |
PremessaLa proposta di legge in titolo, unitamente alle proposte di legge abbinate, è iscritta nel vigente calendario dell'Assemblea in quota opposizione.
Deve farsi presente che essa risulta così formulata - ossia composta da due articoli recanti deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e di informazione,- a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame in sede referente, di una proposta emendativa presentata da gruppi di maggioranza, che ha sostituito il suo testo originario.
Si ricorda che la Commissione Lavoro ha ripreso l'esame del provvedimento in commento in data 25 ottobre, a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 18 ottobre scorso. L'esame in sede referente è quindi proseguito nelle sedute dell'8, 21, 23 e 28 novembre. Nel corso di quest'ultima seduta è stata approvata la richiamata proposta emendativa interamente sostitutiva della pdl C. 1275 (recante disposizioni in materia di giusta retribuzione e di salario minimo). La Commissione ha concluso l'esame in sede referente nella seduta del 29 novembre, deliberando di conferire mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del provvedimento, così come emendato. |
ContenutoLa presente proposta di legge, nel testo emendato dalla XI Commissione, si compone di 2 articoli che recano delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima proposta, uno o più decreti legislativi in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonché in materia di controlli e informazione sulle stesse, al fine di garantire l'attuazione del diritto di ogni lavoratore e lavoratrice ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, sancito dall'articolo 36 della Costituzione, e di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali sul piano nazionale, territoriale e per categorie e settori. |
Delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettivaCome anticipato, la proposta di legge (art. 1, c. 1) delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del diritto dell'Unione europea, uno o più decreti legislativi volti ad intervenire in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva, per il raggiungimento dei seguenti Obiettiviobiettivi:
Nell'esercizio della suddetta delega il Governo si attiene ai seguenti principi e Principi e criteri direttivicriteri direttivi (art. 1, c. 2):
Sul punto, si ricorda che CNEL e INPS – in considerazione della complementarietà che emerge dai rispettivi compiti istituzionali in materia di contrattazione collettiva - nel giugno 2018, hanno sottoscritto un
accordo di collaborazione finalizzato a favorire il censimento dei CCNL e la certificazione del numero delle aziende che li applicano e dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato da tali contratti.
Sul punto, si ricorda che l'art. 16-
quater del D.L.76/2020 prevede l'istituzione di un codice alfanumerico unico per l'individuazione del CCNL, nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie in materia di rapporti di lavoro e delle comunicazioni mensili UNIEMENS all'INPS. Tale codice è attribuito dal CNEL in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio dei CCNL, curato dal medesimo CNEL.
|
Delega al Governo in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettivaLa proposta di legge (art. 2, c. 1) delega altresì il Governo, nei medesimi termini e secondo la medesima procedura suesposti, ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per perfezionare la disciplina dei controlli e per sviluppare procedure di informazione pubbliche e trasparenti in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, allo scopo di Obiettiviincrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali sul piano nazionale, territoriale e per categorie e settori, nonché di contrastare in modo efficace il dumping contrattuale, i fenomeni di concorrenza sleale, l'evasione fiscale e contributiva e il ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti Principi e criteri direttiviprincipi e criteri direttivi (art.2, c.2):
|
Trasmissione alle Camere e decreti correttiviIl Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei suddetti princìpi e criteri direttivi e della suddetta procedura (art. 1, c. 3 e 4, e art. 2, c. 3 e 4). Il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei suddetti princìpi e criteri direttivi e della suddetta procedura (art. 1, c. 3 e 4, e art. 2, c. 3 e 4). |
Quadro europeo: la direttiva(UE) 2022/2041La direttiva UE 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea è finalizzata a garantire l'adeguatezza dei salari minimi e condizioni di vita e di lavoro dignitose per i lavoratori europei, nel rispetto delle specificità di ogni ordinamento interno e favorendo al contempo il dialogo tra le parti sociali. Ciò al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l'alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive.
La direttiva interviene principalmente nei seguenti ambiti:
Come specificato nell'articolo 1 della direttiva, nessuna disposizione della medesima può essere interpretata in modo tale da imporre a qualsiasi Stato membro: a) l'obbligo di introdurre un salario minimo legale, laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi, o b) l'obbligo di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile.
Con riferimento agli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali, la direttiva chiede a tali Stati di istituire le necessarie procedure per la loro determinazione ed il loro aggiornamento, sulla base di criteri che ne assicurino l'adeguatezza, al fine di conseguire un tenore di vita dignitoso, ridurre la povertà lavorativa, promuovere la coesione sociale e una convergenza sociale verso l'alto, nonché ridurre il divario retributivo di genere. I criteri per tale aggiornamento – che deve avvenire almeno ogni due anni (quattro per gli Stati che ricorrono ad un meccanismo di indicizzazione automatica) con il coinvolgimento delle parti sociali – comprendono almeno:
Gli Stati membri possono inoltre ricorrere a un meccanismo automatico di adeguamento dell'indicizzazione dei salari minimi legali, basato su criteri appropriati e a condizione che l'applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale.
Con riferimento ai Paesi in cui la definizione di un salario minimo è affidata alla contrattazione collettiva, la direttiva reca alcune disposizioni volte alla sua promozione, nonché ad incrementarne la copertura. Per le suddette finalità si dispone, tra l'altro, che gli Stati membri:
Il Considerandum n. 21 chiarisce che la direttiva dovrebbe applicarsi ai lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia) per determinare lo status di lavoratore. A condizione che soddisfino tali criteri, i lavoratori del settore pubblico e privato, nonché i lavoratori domestici, i lavoratori a chiamata, i lavoratori intermittenti, i lavoratori a voucher, i lavoratori tramite piattaforma digitale, i tirocinanti, gli apprendisti e altri lavoratori atipici nonché i falsi lavoratori autonomi e i lavoratori non dichiarati potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva. Ne sono, comunque, esclusi i lavoratori effettivamente autonomi.
La direttiva è volta altresì a potenziare l'accesso effettivo dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo - sotto forma di salario minimo legale, laddove esista, o se prevista, nei contratti collettivi -. Al fine di migliorare il suddetto accesso da parte dei lavoratori, la direttiva dispone:
La direttiva istituisce inoltre un sistema di monitoraggio, attribuendo agli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione europea ogni due anni, prima del 1° ottobre dell'anno di riferimento, i seguenti dati, diversi a seconda che la definizione del salario minimo sia attribuita alla legge o alla contrattazione collettiva:
Ai sensi dell'articolo 17 della direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro il 15 novembre 2024 e ne informano immediatamente la Commissione.
È, infine, previsto che, entro il 15 novembre 2029, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello dell'Unione, effettui una valutazione della direttiva e successivamente presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui è esaminata l'attuazione della presente direttiva, proponendo, ove opportuno, modifiche legislative (art. 15 della direttiva). |
Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente, esame in Assemblea e rinvio in CommissioneMerita ricordare preliminarmente che la Commissione XI Lavoro ha avviato, in data 22 marzo 2023, l'Esame in sede referenteesame in sede referente delle proposte di legge in materia di salario minimo A.C. 141, A.C. 210, A.C. 216, A.C. 306 e A.C. 432. Nel corso dell'esame, sono state abbinate ulteriori proposte di legge (A.C. 1053 e, da ultimo, A.C. 1275). La Commissione ha proceduto allo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, che hanno avuto inizio il 12 aprile e si sono concluse l'11 luglio. Nella seduta del 12 luglio è stata adottata quale testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge A.C. 1275. L'esame in sede referente è proseguito nelle sedute del 18 e 19 luglio; nella successiva seduta del 25 luglio, la Commissione ha convenuto all'unanimità di concludere l'esame, senza conferire il mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea.
Nel corso dell'Esame in Assembleaesame in Assemblea della pdl 1275, avuto inizio il 27 luglio, è stata presentata, a norma dell'articolo 40, comma 1, del Regolamento, una questione sospensiva (Foti, Molinari, Barelli, Lupi ed altri n. 1), approvata nella seduta del 3 agosto. La discussione della pdl 1275 è stata pertanto sospesa nei termini previsti dalla questione sospensiva approvata (ossia per un periodo di sessanta giorni).
Su richiesta del Governo, lo scorso 12 ottobre il CNEL ha approvato un documento di analisi e proposte concernente elementi di riflessione sul salario minimo in Italia.
Nel documento - composto da una prima parte di inquadramento e analisi e da una seconda contenente osservazioni conclusive e proposte – si riporta testualmente: "I dati a disposizione indicano (..) un tasso di copertura della contrattazione collettiva che si avvicina al 100 per cento: una percentuale di gran lunga superiore all'80 per cento (parametro della direttiva). Da qui la piena conformità dell'Italia ai due principali vincoli stabiliti dalla direttiva europea e cioè l'assenza di obblighi di introdurre un piano di azione a sostegno della contrattazione collettiva ovvero una tariffa di legge. Rispetto ai dati disponibili è noto il contratto collettivo applicato al 95 per cento dei lavoratori dipendenti in Italia. (…) In termini di copertura dei contratti collettivi va aggiunto un ulteriore 4 per cento di lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro pubblici che compilano la dichiarazione mensile Uniemens ".
Nella successiva seduta dell'Assemblea del 18 ottobre 2023, è stato deliberato il Rinvio in Commissionerinvio in Commissione del provvedimento.
La Commissione Lavoro ha quindi ripreso, nella seduta del 25 ottobre 2023, l'esame del provvedimento, rinviato il 25 luglio. Essendo stata, nel frattempo, assegnata la proposta di legge A.C. 1328, vertente su materia identica, ne è stato disposto l'abbinamento. Nella seduta dell'8 novembre si è svolto un ciclo di audizioni informali. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato al 16 novembre. Sono state presentate quindici proposte emendative (1 di maggioranza e 14 di opposizione). L'esame è quindi proseguito nelle sedute del 21 e 23 novembre. A seguito dell'approvazione - nella successiva seduta del 28 novembre - di una proposta emendativa presentata da gruppi di maggioranza, il testo della proposta di legge è stato integralmente sostituito, risultando quindi composto da due articoli recanti deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché procedure di controllo e informazione.
Si ricorda che la proposta di legge 1275 – nella sua formulazione originaria - constava di otto articoli.
L'articolo 1 definiva le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, configurando in capo ai datori di lavoro l'obbligo di corrispondere ai dipendenti una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e altresì disponendo che quanto previsto dal medesimo provvedimento si applicasse anche ai rapporti di lavoro subordinato, nonché ai lavoratori che prestano la propria attività in forza di un contratto di collaborazione non subordinato, o che effettuano prestazioni d'opera intellettuale o manuale.
L'articolo 2 definiva la suddetta retribuzione, intendendo per tale il trattamento economico complessivo non inferiore - ferme restando le pattuizioni di miglior favore - a quello previsto dal CCNL in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge la sua attività. In ogni caso, il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non poteva essere inferiore a 9 euro lordi. Per quanto concerne il lavoro domestico, la definizione del trattamento economico minimo orario veniva demandata ad un regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Gli articoli 3 e 4 individuavano il trattamento economico applicabile in caso di mancanza o di pluralità di CCNL. In particolare, se era presente una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili, il trattamento economico – che comunque doveva essere pari ad almeno 9 euro lordi per ora - non poteva essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria interessata. Se invece mancava il CCNL, la retribuzione non poteva essere inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplinava, nel medesimo settore, mansioni equiparabili e a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento. Se tale mancanza derivava da scadenza o disdetta, il trattamento economico complessivo applicabile era quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo. L'articolo 5 prevedeva l'istituzione di una Commissione per l'aggiornamento annuale del valore soglia del trattamento economico minimo orario. L'articolo 6 recava disposizioni per la repressione di condotte elusive, prevedendo che, qualora il giudice del lavoro accertasse la violazione di quanto disposto dalla proposta di legge in esame da parte del datore di lavoro, ordinava allo stesso la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti. L'articolo 7 demandava alla legge di bilancio per il 2024 la definizione di un beneficio in favore dei datori di lavoro proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro lordi. L'articolo 8 disponeva che la proposta di legge, ad eccezione del predetto articolo 7, acquistava efficacia dal 15 novembre 2024 (data entro cui gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla direttiva UE 2022/2041 sul salario minimo).
La Commissione - preso atto dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni I, II, VI, VIII, X, competenti in sede consultiva, nonché del parere favorevole con osservazioni espresso dal Comitato per la legislazione - ha concluso l'esame in sede referente nella seduta del 29 novembre, deliberando di conferire mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del provvedimento, così come risultante dall'approvazione della sopracitata proposta emendativa. |