Disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso 10 ottobre 2023 |
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Contenuto|Analisi di impatto di genere| |
ContenutoLe proposte di legge C. 408, C. 510 e C. 786 recano disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso. Tale obiettivo è perseguito sia attraverso il riconoscimento di agevolazioni contributive per le assunzioni a tempo indeterminato, sia attraverso l'inserimento delle suddette vittime nelle categorie protette ai fini dell'applicazione della disciplina sul collocamento mirato al lavoro. Di seguito un'analisi del contenuto delle proposte di legge C. 408 e C. 786, che si compongono di un solo articolo, e C. 510, che si compone di tre articoli. |
Quote di riservaLa pdl C. 786 (art 1, c. 1, lett. a)) estende alle Vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del visovittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso (di cui all'art. 583-quinquies c.p., per la cui descrizione si rinvia al box di approfondimento) l'applicazione della legge n. 68 del 1999, che ha la finalità di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Tale estensione si realizza attraverso una modifica dell'art. 1 della richiamata L. 68/1999, che ne definisce l'ambito di applicazione soggettivo.
Attualmente, tale legge individua come beneficiari di quanto ivi disposto (art. 1):
Per i suddetti soggetti la richiamata L. 68/1999 (art. 3) prevede un obbligo di assunzione (cd. quota di riserva) da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, diverso a seconda del numero di dipendenti presenti. Le quote sono le seguenti:
Si ricorda che la Direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2019 ha fornito chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette
. Rimangono comunque efficaci le norme speciali per l'assunzione di disabili appartenenti alle seguenti categorie di soggetti non vedenti: centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista; massaggiatori e massofisioterapisti; terapisti della riabilitazione; insegnanti.
Le pdl C. 408 (art. 1) e C. 510 (art. 2) attribuiscono in favore, rispettivamente, delle Donne vittime di violenza domestica e di generedonne vittime di violenza domestica e delle donne vittime di violenza di genere (per la cui descrizione si rinvia al box di approfondimento), la quota di riserva già prevista dalla normativa vigente (ex art. 18, c. 2, della L. 68/1999) in favore di altri soggetti (diversi da quelli richiamati dal predetto art. 1 della medesima L. 68/1999), nelle more dell'adozione di una specifica disciplina del diritto al lavoro dei medesimi soggetti. Tale quota è pari ad una unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti e all'1 per cento per i medesimi datori di lavoro che occupano più di 151 dipendenti e la pdl C. 510 ne prevede l'applicazione alle donne vittime di violenza di genere dal 1° luglio 2023. Sul punto, si segnala l'opportunità di aggiornare il suddetto termine temporale, già scaduto.
Gli altri soggetti a cui si applica la suddetta quota di riserva ai sensi del richiamato art. 18, c. 2, della L. 68/1999 sono:
Ai sensi della pdl C. 510 (art. 1) le donne a cui viene estesa la suddetta quota di riserva sono quelle beneficiarie di interventi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza ovvero dai centri antiviolenza o dalle case-rifugio, di cui all'art. 5-bis del D.L. 93/2013.
Sul punto, si ricorda che il richiamato D.L. n. 93 del 2013 reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. In particolare, all'articolo 5-
bis si disciplinano le azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali si garantisce l'anonimato, prevedendo, tra l'altro, che essi siano sono promossi da: a) enti locali, in forma singola o associata; b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; c) i soggetti prima menzionati, di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.
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Sgravio contributivo per assunzioniLa pdl C. 510 rende strutturale, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e a decorrere dal 1° luglio 2023, il contributo già riconosciuto in via temporanea fino al 2021 e consistente in uno sgravio dai contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione debitamente certificati ai sensi della normativa vigente (ex art. 5-bis del D.L. 93/2013 – vedi ante). La pdl in commento estende tale sgravio a tutti i Esonero per datori di lavoro privatidatori di lavoro privati e non più solo alle cooperative sociali, come previsto dalla richiamata disciplina temporanea (di cui all'art. 1, c. 220, della L. 205/2017) (art. 1 e art. 3, c. 1 e 3). Si valuti l'opportunità di specificare la durata dello sgravio contributivo in commento, alla luce del fatto che la norma che ha introdotto tale beneficio (il richiamato art. 1, c. 220, della L. 205/2017) ne prevedeva una durata triennale per le assunzioni effettuate negli anni dal 2018 al 2020 e una durata annuale per quelle effettuate nel 2021. Si segnala, altresì, l'opportunità di aggiornare il suddetto termine temporale, già scaduto. La definizione delle modalità di attuazione del suddetto esonero è demandata ad apposito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno (art. 3, c. 2). Agli oneri derivanti dall'attuazione della suddetta previsione - pari a 5 milioni di euro annui dal 2023 - si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili (di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014). (art. 3, c. 3). |
Conservazione del posto di lavoroLa pdl C. 786 specifica che le eventuali Disabilità acquisitedisabilità acquisite dai lavoratori nel corso della carriera lavorativa e non presenti al momento dell'assunzione, che obbligano i datori di lavoro pubblici e privati a garantire la conservazione del posto di lavoro ai lavoratori medesimi, sono quelle definite dalla pdl medesima (art. 1 c. 1, lett. b)).
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Analisi di impatto di genereSecondo l'ultimo report elaborato dalla Direzione centrale della polizia criminale, ufficio interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza, e pubblicato lo scorso 8 marzo 2023, con riferimento alla violenza domestica e di genere, al 31 dicembre 2022 le forze di polizia hanno inserito 178.666 schede di interventi, rispetto alle 100.311 dell'anno precedente, con un incremento pari al 78 per cento. Al fine di una più chiara percezione del fenomeno della violenza contro le donne, il rapporto citato analizza i cosiddetti reati spia, ovvero quei reati che sono ritenuti i possibili indicatori di una violenza di genere, in quanto verosimile espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una persona in quanto donna. Sono ritenuti tali gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e le violenze sessuali (art. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.). Come emerge dalla tabella sottostante, nel 2022 gli atti persecutori e i maltrattamenti contro familiari e conviventi mostrano un significativo decremento, dopo un trend in progressivo e costante incremento. Al contrario, le violenze sessuali, dopo un decremento nel 2020 rispetto al 2019, mostrano un incremento nel biennio successivo. Anche nel 2022 risultano predominanti le vittime di genere femminile che sono il 74 per cento con riferimento agli atti persecutori, l'81 per cento con riferimento ai maltrattamenti contro familiari e conviventi e il 91 per cento con riferimento alle violenze sessuali.
Per quanto concerne i reati introdotti dal cosiddetto Codice rosso (L. 69/2019), come si evince dalla tabella seguente, il numero dei reati commessi dal 2019 al 2022 è andato progressivamente aumentando per il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, fattispecie che registra una minore incidenza femminile (art. 583-quinquies c.p.), e per le violazione ai provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (387-bis c.p.); mentre per la costrizione o induzione al matrimonio (art.558-bis c.p.) e per la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art.612-ter c.p.), si registra un decremento nel 2022. Per quanto concerne i Centri antiviolenza e le Case rifugio, il rapporto ISTAT "Il sistema della protezione per le donne vittime di violenza", pubblicato ad agosto 2023 e relativo agli anni 2021 e 2022, analizza quante delle chiamate arrivate al numero antiviolenza 1522 – che svolge anche un'importante funzione di snodo a livello territoriale per l'attivazione di servizi a supporto delle vittime - sono state indirizzate ai suddetti organismi. In particolare, nel 2022 il 73,5 per cento delle donne vittime di violenza che ha chiamato il 1522 è stato indirizzato verso un servizio territoriale di supporto. Di queste donne, il 94,4 per cento (corrispondenti a 8.070 segnalazioni) è stato inviato a un CAV, il 2,4 per cento (203) alle forze dell'ordine (Carabinieri o Commissariato di Polizia) e l'1,1 per cento (92) alle Case rifugio. |