Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Lavoro
Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
Riferimenti: SCH.DEC N.42/XIX
Serie: Atti del Governo   Numero: 42
Data: 03/05/2023
Organi della Camera: XI Lavoro

 

 

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Dossier n. 89

 

 

 

 

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura

§  Articolo 1, comma 1, lettere a) e s) (Ambito della disciplina regolamentare. Modalità di accesso agli impieghi)....................................... 3

§  Articolo 1, comma 1, lettera b) (Requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego)........................................................................................... 5

§  Articolo 1, comma 1, lettere c) e d) (Bandi di concorso e relative procedure)...................................................................................................... 6

§  Articolo 1, comma 1, lettere e) e f) (Quote di riserva, criteri di preferenza ed equilibrio di genere).................................................................................. 8

§  Articolo 1, comma 1, lettere g) e h) (Svolgimento delle prove concorsuali, relative modalità speciali e fase di valutazione dei titoli)........................... 10

§  Articolo 1, comma 1, lettera i) (Commissioni esaminatrici)........................ 13

§  Articolo 1, comma 1, lettera l) (Adempimenti della commissione esaminatrice)................................................................................................ 16

§  Articolo 1, comma 1, lettera m) (Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali)............................................................................ 17

§  Articolo 1, comma 1, lettera n) (Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte)................................................................... 18

§  Articolo 1, comma 1, lettera o) (Pubblicazione e vigenza delle graduatorie dei concorsi)................................................................................................. 19

§  Articolo 1, comma 1, lettera p) (Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina)................................................................................... 20

§  Articolo 1, comma 1, lettera q) (Assunzioni in servizio).............................. 21

§  Articolo 1, comma 1, lettera r) (Compensi per le commissioni di concorso) 22

§  Articolo 1, comma 1, lettere t), u) e v) (Reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle amministrazioni pubbliche)...................... 23

§  Articolo 1, comma 1, lettere da z) a gg) (Assunzioni da parte delle P.A. di determinate categorie di lavoratori)............................................................ 27

§  Articoli 2 e 3 (Abrogazioni e clausola di invarianza finanziaria)............... 31

 


 

Schede di lettura

 

 


Articolo 1, comma 1, lettere a) e s)
(Ambito della disciplina regolamentare. Modalità di accesso agli impieghi)

L’articolo 1, comma 1, lettere a) e s), novellando gli articoli 1 e 18-bis del regolamento "recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, ridefinisce l’ambito di applicazione della disciplina regolamentare in oggetto.

Si ricorda che la revisione della normativa di cui al citato regolamento è richiesta dall’articolo 3, comma 6, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79. Quest’ultimo ha previsto l’adozione, entro il termine (non perentorio) del 31 dicembre 2022, di un regolamento recante modifiche alla suddetta disciplina regolamentare; il nuovo atto regolamentare è qualificato dal citato comma 6 come regolamento governativo di "delegificazione"[1]; la procedura per tale tipologia di regolamenti contempla anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il medesimo comma 6 prevede che la revisione regolamentare sia operata:

-        nel rispetto delle norme poste dagli altri commi dello stesso articolo 3 del D.L. n. 36; in particolare, il comma 1 di tale articolo, inserendo l’articolo 35-quater nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha definito alcune norme generali in materia di concorsi per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni[2];

-        nel rispetto dei seguenti criteri: a) raccolta organica delle disposizioni regolamentari, con l’adeguamento della normativa alla nuova disciplina di livello primario sopravvenuta; b) semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina; c) indicazione espressa delle disposizioni da abrogare.

Si ricorda che la disciplina regolamentare di cui al citato D.P.R. n. 487 del 1994, ora oggetto di revisione, ha carattere generale, essendo relativo alla generalità delle pubbliche amministrazioni e del relativo personale, fatte salve alcune esclusioni o alcune modalità specifiche di applicazione (riguardo ad esse, cfr. infra); per l’accesso alle qualifiche dirigenziali, tuttavia, esistono atti regolamentari specifici, tra cui, in particolare, il D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, "in materia di accesso alla qualifica di dirigente".

Riguardo alle suddette esclusioni, il capoverso 6 della lettera a) del presente articolo 1, comma 1, specifica che la disciplina regolamentare di cui al D.P.R. n. 487 del 1994, ora oggetto di revisione, non si applica per il reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale e dei segretari comunali e provinciali; si ricorda che per tali reclutamenti si applicano autonome discipline regolamentari[3]. Lo stesso capoverso 6 fa salve le disposizioni previste dagli specifici ordinamenti relativi alle categorie di personale in regime di diritto pubblico (cosiddetto personale non contrattualizzato) - categorie di cui all’articolo 3 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni -, ad eccezione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria (tale categoria è oggetto del comma 1-ter del suddetto articolo 3, comma che non viene richiamato dal capoverso 6 in esame).

La successiva lettera s) del presente articolo 1, comma 1, prevede che le regioni e gli enti locali si conformino alla disciplina regolamentare di cui al citato D.P.R. n. 487 del 1994, ora oggetto di revisione, o comunque si conformino ai princìpi posti dalla stessa disciplina. Tale novella inserisce, dunque, nel suddetto regolamento una norma (con riferimento agli enti territoriali) corrispondente a quella posta per la generalità delle pubbliche amministrazioni dall’articolo 70, comma 13, del citato D.lgs. n. 165 del 2001.

Riguardo alle modalità di accesso, la suddetta lettera a) del presente articolo 1, comma 1, indica, in conformità alla vigente disciplina di rango primario, le varie tipologie - concorso per esami o per titoli ed esami, corso-concorso, avviamento a selezione (per le aree o categorie per l’accesso alle quali è richiesto il solo requisito dell’assolvimento dell’obbligo scolastico) degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l’impiego e, per le assunzioni rientranti nel cosiddetto collocamento obbligatorio, chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento -.

 


 

Articolo 1, comma 1, lettera b)
(Requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego)

L’articolo 1, comma 1, lettera b), novellando l’articolo 2 del regolamento di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, ridefinisce la disciplina regolamentare dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego.

La novella adegua il testo rispetto alle norme di rango primario sopravvenute - come quelle che, salvo eccezioni, hanno soppresso il limite massimo di età e quelle relative all’accesso da parte di cittadini non appartenenti all’Unione europea -. Riguardo alle modifiche non derivanti, almeno in via diretta, da tale adeguamento, si segnalano: la soppressione della norma escludente un requisito di titolo di studio superiore al diploma di laurea per i concorsi (per funzionari) relativi all’ex ottava qualifica funzionale; la previsione (conforme ad un’interpretazione già in atto) che i requisiti posti dal medesimo articolo 2 debbano essere posseduti non solo alla data di scadenza del termine per la domanda di ammissione, ma anche all’atto di sottoscrizione del contratto di lavoro; la soppressione della norma che esclude dall’accesso al pubblico impiego i soggetti in posizione irregolare rispetto alla pregressa disciplina sull’obbligo di leva.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 1, lettere c) e d)
(Bandi di concorso e relative procedure)

L’articolo 1, comma 1, lettere c) e d), novellando gli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, ridefinisce la disciplina regolamentare sui bandi di concorso (per il reclutamento di personale nel pubblico impiego) e sulle procedure relative alla pubblicazione dei bandi, alla domanda di partecipazione ai medesimi concorsi e alle comunicazioni ai candidati.

Si rileva, in primo luogo, che la novella adegua il testo rispetto alle norme sopravvenute, come quelle che prevedono lo svolgimento delle suddette procedure tramite il Portale unico del reclutamento (portale InPA)[4] e quelle che contemplano specifiche agevolazioni per i soggetti aventi disturbi specifici di apprendimento (DSA).

Queste ultime, in base alla novella di cui al capoverso 2, lettera g), della lettera c) in esame, vengono estese ai soggetti con disabilità e vengono previste con riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni, mentre la normativa vigente concerne soltanto i concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni, ovvero dai loro enti strumentali; la novella definisce le possibili agevolazioni[5] in termini identici a quelli posti dalla norma di rango legislativo (di cui all’articolo 3, comma 4-bis, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, e successive modificazioni), la quale è stata poi attuata con il D.M. 9 novembre 2021 (in conformità alla suddetta norma legislativa, che ha previsto l’adozione di un apposito decreto ministeriale). Si valuti l’opportunità di specificare se queste ultime disposizioni attuative restino valide, considerato che la formulazione letterale della novella regolamentare in esame fa riferimento diretto ed esclusivo ai singoli bandi al fine dell’attuazione delle varie tipologie di agevolazione contemplate dalla norma legislativa. Riguardo alla summenzionata estensione ai disabili, si valuti l’opportunità di chiarire se i bandi possano distinguere a seconda del livello di disabilità nonché di specificare se anche con riferimento a tali soggetti l’omissione, nei bandi, delle misure attuative della normativa in esame comporti la nullità della procedura concorsuale, come previsto dalla suddetta norma di rango legislativo. Si ricorda che per i disabili è altresì vigente la normativa di rango legislativo sui concorsi pubblici di cui all’articolo 20 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e all’articolo 16, comma 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68; in particolare, si ricorda, quale norma speciale che non è compresa nelle novelle di cui al presente schema, che il comma 2-bis del suddetto articolo 20 stabilisce che tali soggetti, qualora affetti da invalidità uguale o superiore all'80 per cento, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

Riguardo ad altre disposizioni stabilite dalla novella di cui alla lettera c), si rileva che il capoverso 2, lettera d), di tale lettera introduce la previsione che il bando di concorso definisca gli indirizzi per la commissione esaminatrice, al fine della definizione, da parte di quest’ultima, dei criteri per la valutazione delle prove.

Riguardo alla novella di cui al capoverso 6 della lettera d) in esame, si rinvia alla scheda relativa alla lettera g) del presente articolo 1, comma 1.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 1, lettere e) e f)
(Quote di riserva, criteri di preferenza ed equilibrio di genere)

L’articolo 1, comma 1, lettere e) e f), novellando gli articoli 5 e 6 del regolamento di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487[6], e successive modificazioni, ridefinisce la disciplina regolamentare sulle quote di riserva nei bandi di concorso (per il reclutamento di personale nel pubblico impiego) e sui criteri di preferenza nei casi di parità di merito e di titoli tra i candidati.

Riguardo alle quote di riserva - relative (sulla base, naturalmente, del conseguimento dell’idoneità al termine delle prove concorsuali) alle categorie rientranti nel cosiddetto collocamento obbligatorio per le categorie protette (di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68) e ai militari -, la novella costituisce un adeguamento rispetto alle norme sopravvenute.

Il capoverso 4 della novella di cui alla lettera e) in esame, insieme con la novella di cui alla successiva lettera f), definisce la revisione dei summenzionati criteri di preferenza (i quali si applicano secondo l’ordine di priorità stabilito nel medesimo capoverso 4). Riguardo alle modifiche rispetto al testo vigente[7], si rileva che: agli insigniti di medaglia al valor militare vengono affiancati quelli omologhi al valor civile e si specifica che per tali categorie la priorità si applica qualora il soggetto sia cessato dal servizio; si sopprimono una serie di categorie facenti riferimento ai servizi militari in tempo di guerra o a eventi di guerra; si sopprime la categoria dei coniugati; si sopprime la fattispecie dell’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche (mentre resta ferma la fattispecie - già prevista a sé stante con priorità rispetto a quella ora soppressa - del lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso); si inserisce la fattispecie della titolarità o del pregresso svolgimento di incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.a. ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (il riferimento è dunque alla categoria dei cosiddetti navigators); si introduce - come penultimo eventuale criterio di preferenza (mentre l’ultimo resta quella della minore età anagrafica[8]) - l’appartenenza al genere meno rappresentato - nell’ambito dell’amministrazione che bandisce il concorso - nella qualifica per la quale i candidati concorrono, con applicazione di tale criterio limitata ai casi in cui il differenziale tra i generi (nella medesima qualifica dell’amministrazione) sia superiore al trenta per cento. A quest’ultimo fine, si fa riferimento (novella di cui alla lettera f)) alle percentuali di rappresentatività dei generi, relative alla data di adozione del bando e indicate in quest’ultimo (l’obbligo di tale indicazione è previsto a prescindere dal superamento o meno del suddetto limite percentuale). Si valuti l’opportunità di chiarire i termini di applicazione di tale criterio per i bandi che riguardino la medesima qualifica in più amministrazioni, considerato che la relativa graduatoria unica è definita prima dell’indicazione delle preferenze di destinazione da parte dei candidati.

 


 

Articolo 1, comma 1, lettere g) e h)
(Svolgimento delle prove concorsuali, relative modalità speciali e fase di valutazione dei titoli)

L’articolo 1, comma 1, lettere g) e h), novellando gli articoli 7 e 8 del regolamento di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487[9], e successive modificazioni, ridefinisce la disciplina regolamentare sulle modalità di svolgimento - ivi comprese quelle speciali - delle prove concorsuali e sulla fase di valutazione dei titoli.

La riscrittura operata dalle novelle in esame espunge dalla disciplina di cui al medesimo D.P.R. n. 487 le norme relative al contenuto delle prove d’esame, il quale è ora oggetto di norme sopravvenute nell’ordinamento, come quelle di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (articoli che vengono richiamati dalla novella di cui alla lettera h) in esame).

Le modifiche inerenti alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali costituiscono, in buona parte, un adeguamento a norme sopravvenute o all’evoluzione degli strumenti tecnici.

Si rileva che la formulazione della novella di cui al capoverso 2 della lettera g) in esame fa letteralmente riferimento - per il divieto di svolgimento delle prove - solo alle festività religiose definite dalle intese tra lo Stato e le singole Chiese diverse da quella cattolica e che, letteralmente, viene soppresso il divieto in oggetto per i giorni qualificati come festivi in base all’ordinamento nazionale. Si consideri l’opportunità di una valutazione di tali profili.

In merito al termine dilatorio minimo per lo svolgimento delle prove, si ricorda che la novella di cui alla precedente lettera d) (capoverso 6) pone un termine di quindici giorni (rispetto al giorno in cui viene inserita la data sul Portale unico del reclutamento); il regolamento vigente prevede un termine dilatorio minimo di quindici giorni per le prove scritte e di venti giorni per le prove orali.

Riguardo alla novella di cui al capoverso 5 della lettera g) in esame, si rinvia alla scheda relativa alla lettera c) del presente articolo 1, comma 1.

La novella di cui al capoverso 6 della lettera g) in esame introduce il principio - finora oggetto solo di decisioni giurisprudenziali - secondo cui le pubbliche amministrazioni devono assicurare la partecipazione alle prove, senza alcun pregiudizio, delle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o a causa delle esigenze di allattamento; al fine dell’attuazione di tale principio, la novella prevede la possibilità di svolgimento di prove asincrone, l’allestimento di appositi spazi per l’allattamento, la definizione - da parte dei bandi di concorso - di misure di carattere organizzativo e delle modalità di comunicazione preventiva da parte dei soggetti rientranti nelle suddette condizioni.

La novella di cui alla lettera h) prevede che, nei casi di concorsi per titoli ed esami, la valutazione dei titoli dei candidati sia effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali (mentre il testo vigente prevede che essa sia effettuata dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima della correzione di queste ultime). Resta fermo che la valutazione deve essere preceduta dalla determinazione dei relativi criteri.

Si ricorda che il comma 2 del citato articolo 8 del D.P.R. n. 487 - comma non oggetto delle novelle di cui al presente schema - prevede che, per i casi di concorsi per titoli ed esami, il bando stabilisca i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile a questi ultimi "singolarmente e per categorie di titoli", nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo - posto dal medesimo comma 2 e, nell’ordinamento sopravvenuto, stabilito anche da una fonte legislativa primaria[10] - di un punteggio complessivo, derivante dai titoli, non superiore ad un terzo del punteggio totale.


 

Articolo 1, comma 1, lettera i)
(Commissioni esaminatrici)

 

La lettera i) del comma 1 dell’articolo 1 sostituisce l’articolo 9 del DPR n. 487 del 1994, relativo alle commissioni esaminatrici.

 

 

In particolare, l’articolo 9, come novellato, prevede che le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici debbano essere composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Possono, altresì, far parte delle commissioni specialisti in psicologia e risorse umane.

 

In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 1).

 

Si ricorda che il richiamato articolo 57, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all' articolo 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5.

A sua volta, l’art. 35, comma 3, lett. e) prevede che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano, tra gli altri, al seguente principio: composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

 

Con riferimento alla parità di genere, si fa presente che l’analisi di impatto della regolamentazione, relativa al provvedimento in esame, specifica “in relazione alle commissioni esaminatrici (art. 1, c.1, lett. 1) si è inteso valorizzarne la composizione delle commissioni esaminatrici nel rispetto del principio della parità di genere”.

 

Sempre con riferimento a tale principio, si evidenzia che la Sezione consultiva del Consiglio di Stato, nel parere reso nell’adunanza del 4 aprile 2023, ha osservato che: «sembrerebbero non essere coordinate la previsione del comma 1, terzo alinea, in forza del quale “nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (…a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e) (…)) e il comma 2, ai sensi del quale l’individuazione dei componenti della commissione, una volta raccolte le candidature a seguito della pubblicazione degli avvisi ex art. 35 ter del D.lgs. n. 165 del 2001, “avviene mediante sorteggio tra i soggetti in possesso dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza richiesti”. Analoga considerazione vale anche per le sottocommissioni».

 

 

Si prevede inoltre che, per ciascun concorso, le amministrazioni pubblicano, attraverso il portale InPa[11] (di cui all’art. 35-ter del d. lgs. n. 165 del 2001), specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente delle commissioni. L’individuazione dei componenti avviene mediante sorteggio tra i soggetti in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti (comma 2).

Non possono essere nominati componenti delle suddette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali (comma 3).

Le disposizioni in esame disciplinano, altresì, le sottocommissioni e le eventuali prove decentrate, stabilendo che in ogni sede sia costituito un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e costituito almeno da due dipendenti di qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso è stato bandito. I membri di tale comitato sono individuati dall’amministrazione procedente tra il proprio personale in servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate esigenze di servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse (commi 4 e 5).

Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive sono nominate con DPCM nei casi dei concorsi unici di cui all’articolo 19 e con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (comma 6).

Le commissioni esaminatrici devono prevedere, preferendo l’individuazione di personale di qualifica superiore a quella cui il concorso è riferito, la partecipazione di: personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all’amministrazione che ha bandito il concorso, anche appartenente ad altra amministrazione; docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso; professionisti esperti nella valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali se definite dai bandi di concorso o appartenenti a soggetti esterni specializzati in assessment; personale non dirigenziale appartenente all’amministrazione che ha bandito il concorso, con funzione di segretario; specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto (comma 7).

In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per particolari esigenze organizzative, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto (comma 8).

Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi, salvo che il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso (comma 9).

Si prevede che possano essere nominati supplenti e che possano essere aggregati membri aggiunti per lingue straniere e materie speciali (commi 10 e 11).

Si stabilisce che la commissione esaminatrice comunichi i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, nel rispetto della sicurezza e della tracciabilità delle comunicazioni (comma 12).

E’ infine previsto che i componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione (comma 13).

 

 

Risultano conseguentemente abrogati, ai sensi dell’articolo 2 del testo in esame, l’articolo 10 del DPR n. 487 del 1994 e l’articolo 3, comma 11, della legge n. 56 del 2019 (i cui contenuti sono stati, rispettivamente, trasfusi nei commi 13 e 9 del novellato articolo 9).


 

Articolo 1, comma 1, lettera l)
(Adempimenti della commissione esaminatrice)

 

La lettera l) del comma 1 dell’articolo 1 sostituisce l’articolo 11 del DPR n. 487 del 1994, riguardante gli adempimenti della commissione esaminatrice.

 

In particolare, l’articolo 11, come novellato, prevede che, prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione esaminatrice, in funzione del numero dei concorrenti, stabilisce e rende pubblico il termine del procedimento concorsuale e, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrive la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell’art. 51 cpc (recante disciplina dei casi di astensione del giudice). La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, segrete, elaborate con modalità digitale. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati avviene tramite sorteggio da parte di almeno due candidati (comma 1).

L’accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito soltanto previa loro identificazione (comma 2).

In ogni fase della procedura la commissione addotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte (comma 3).

Si prevede, infine, che le procedure concorsuali devono concludersi entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle prove scritte o, se si tratta di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di questo termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto (comma 4).

 

Si valuti l’opportunità di espungere - nel richiamato comma 4 - il riferimento ai concorsi per titoli (e alla relativa previsione della conclusione delle procedure concorsuali ad essi riferite entro 120 giorni dalla data della prima convocazione).

Ciò in considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema in esame, nel novellare l’articolo 1 del DPR n. 487 del 1994, annovera tre tipologie di concorso: per esami, per titoli ed esami e corso-concorso (non prevedendo dunque più il concorso per titoli).


 

Articolo 1, comma 1, lettera m)
(Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali)

 

La lettera m) del comma 1 dell’articolo 1 sostituisce il comma 3 dell’articolo 12 del DPR n. 487 del 1994, in materia di trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali.

 

Si stabilisce, in particolare, che per gli avvisi e le selezioni pubblicati sul portale di cui all’articolo 35-ter del d. lgs. n. 165 del 2001 (v. supra), gli obblighi di comunicazione, di cui all’art. 3, c.1, del DPR n. 184 del 2006[12], e all’art. 5, c. 5, del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33[13], si intendono assolti mediante pubblicazione da parte dell’amministrazione cui è indirizzata l’istanza di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato, di un apposito avviso sul medesimo portale.

 

Come specificato nella relazione illustrativa, con tale novella, “si è inteso privilegiare l’utilizzo del portale quale strumento di comunicazione tra il candidato e l’amministrazione di competenza, al fine di agevolare, per entrambi, l’espletamento degli incombenti relativi all’accesso agli atti e all’accesso civico generalizzato”.


 

Articolo 1, comma 1, lettera n)
(Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte)

 

La lettera n) del comma 1 dell’articolo 1 sostituisce il comma 2 dell’articolo 13 del DPR n. 487 del 1994, in materia di adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.

 

Si stabilisce, in particolare, che gli elaborati sono scritti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. La commissione assicura che il file salvato dal candidato non sia modificabile, specificandosi, infine, che i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.

 

Si fa presente che la Sezione consultiva del Consiglio di Sato ha segnalato, sul punto, le molteplici pronunce del giudice amministrativo “concernenti i casi di crash di rete ovvero di altre tipologie di difficoltà telematiche verificatesi nel corso di procedure concorsuali da remoto, quando siano riconducibili a un malfunzionamento della connessione internet o a ragioni tecniche e non a negligenza o a malafede del partecipante (cfr. Consiglio di Stato, VI, 1.7.2021, n. 5008) o ancora quelle afferenti all’incidenza della digitalizzazione sulla valutazione della prova concorsuale”, ritenendo quindi necessario “individuare misure idonee a sterilizzare i rischi di contenzioso attraverso la previsione di presidi idonei di verifica e controllo delle tecnologie digitali, necessariamente diversificati in relazione alla tipologia di criticità da fronteggiare”.


 

Articolo 1, comma 1, lettera o)
(Pubblicazione e vigenza delle graduatorie dei concorsi)

 

La lettera o) del comma 1 dell’articolo 1 sostituisce i commi 6 e 7 dell’articolo 15 del DPR n. 487 del 1994, in materia di pubblicazione e vigenza delle graduatorie dei concorsi.

 

In particolare, si prevede che i termini per l’impugnativa delle graduatorie decorrono dalla contestuale pubblicazione delle stesse sul portale (di cui all’art. 35-ter del d. lgs. n. 165 del 2001) e sul sito dell’amministrazione interessata (comma 6), in luogo dell’attuale previsione della decorrenza dei medesimi dalla pubblicazione nella G.U.

 

Il comma 7 prevede la durata di validità delle graduatorie, fissandola, in luogo degli attuali 18 mesi, in due anni dalla data di approvazione.

 

Con riferimento all’articolo 15 del DPR n. 487 del 1994, si prevede, ai sensi dell’articolo 2 del testo in esame, anche l’abrogazione dei commi 4 e 5.

 

Si ricorda che il comma 4 prevede che la graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o dall'autorità competente nel caso in cui il concorso sia bandito da altre pubbliche amministrazioni ed è immediatamente efficace.

Il successivo comma 5 stabilisce che le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata.

 

Si segnala l’esigenza di coordinare il comma 6-bis dell’articolo 15 - che reca un espresso riferimento al comma 5 - con l’abrogazione di tale comma, operata, come sopra detto, dall’articolo 2 del provvedimento.


 

Articolo 1, comma 1, lettera p)
(Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina)

 

La lettera p) del comma 1 dell’articolo 1 sostituisce l’articolo 16 del DPR n. 487 del 1994, in materia di presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina.

 

In particolare, l’articolo 16, come novellato, prevede che le amministrazioni che hanno bandito il concorso pubblicano sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire idonea documentazione digitale, che attesta il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza indicati nella domanda.

Tale documentazione non deve essere prodotta e non può essere richiesta in ogni caso in cui le amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni (comma 1).

I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l’impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio (comma 2).

 

Nella relazione illustrativa si specifica che la modifica della decorrenza del termine per la trasmissione della documentazione (che prima era individuato nei quindici giorni successivi a quello in cui i candidati hanno sostenuto il colloquio) risponde all’esigenza di stabilire un termine unico per tutti i concorsisti, così razionalizzando e semplificando l’espletamento dell’incombente.


 

Articolo 1, comma 1, lettera q)
(Assunzioni in servizio)

 

La lettera q) del comma 1 dell’articolo 1 sostituisce l’articolo 17 del DPR n. 487 del 1994, in materia di assunzioni in servizio.

 

In particolare, l’articolo 17, come novellato, prevede che i candidati dichiarati vincitori e gli idonei, in caso di scorrimento della graduatoria, sono invitati dall’amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l’assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell’assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all’art. 3, c. 4, del DPR n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) [14], ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria (comma 1).

Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei candidati vincitori ed idonei eventualmente assunti nell'arco di validità della graduatoria (comma 2).

Si stabilisce, infine, che il vincitore o l’idoneo, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dall’assunzione e, qualora assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio (comma 3).


 

Articolo 1, comma 1, lettera r)
(Compensi per le commissioni di concorso)

 

La lettera r) del comma 1 dell’articolo 1 sostituisce l’articolo 18 del DPR n. 487 del 1994, in materia di compensi per le commissioni di concorso.

 

In particolare, l’articolo 18, come novellato, prevede che i compensi per i componenti delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza sono quelli stabiliti con il provvedimento di cui all’art. 3, c.13, della legge n. 56 del 2019[15], e che tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dagli enti locali.


 

Articolo 1, comma 1, lettere t), u) e v)
(Reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle amministrazioni pubbliche)

 

Le lettere t), u) e v) del comma 1 dell’articolo 1 sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 19, 20 e 21 del DPR n. 487 del 1994, relativi al reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle amministrazioni pubbliche e alle modalità di svolgimento dei concorsi unici.

 

Preliminarmente, si segnala che gli articoli 19, 20 e 21, come novellati, recano disposizioni analoghe a quelle relative alla disciplina dei concorsi unici di cui all’articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del D.L. 101/2013, e agli articoli 247, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12, 248 e 249, commi 1 e 1-bis, del D.L. 34/ 2020, che vengono conseguentemente abrogati dal successivo articolo 2 del presente schema di decreto.

 

Reclutamento del personale e concorsi unici (lettera t))

L’articolo 19, come novellato, dispone che il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), alle agenzie e agli enti pubblici non economici, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nonché ai sensi della normativa vigente che disciplina l’accesso alla dirigenza, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento e dei principi selettivi, delle finalità e delle modalità, in quanto compatibili, di cui al Capo I del D.P.R. 487/1994, come novellato dallo schema in esame (comma 1).

Poiché la lettera del comma 1 in esame rinvia esplicitamente all’articolo 28 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, si valuti l’opportunità di inserire un rinvio anche ai successivi articoli 28-bis e 29 che disciplinano il reclutamento, rispettivamente, dei dirigenti di prima fascia e dei dirigenti scolastici.

Inoltre, alla luce del rinvio che il presente comma 1 opera al richiamato articolo 28, si valuti l’opportunità di integrare il titolo della rubrica del nuovo articolo 19 anche con riferimento all’accesso alla dirigenza

 

Con le modalità previste dalla normativa vigente, il Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare le suddette amministrazioni a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità (comma 2).

Inoltre, le regioni e gli enti locali, le istituzioni universitarie e gli enti pubblici di ricerca possono aderire alla ricognizione dei fabbisogni fatta dal Dipartimento della funzione pubblica prima dell’indizione del concorso unico (cfr. infra art. 21, c. 1). In caso di adesione, i predetti soggetti si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari loro applicabili in materia di assunzioni (comma 3).

 

Per quanto concerne lo svolgimento delle procedure dei concorsi unici, si dispone:

§  che, attraverso il Portale, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce la diffusione di ogni informazione utile sullo stato delle procedure medesime (comma 4);

§  che per l'applicazione software dedicata alle prove concorsuali e alle connesse procedure (ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalità digitali) il Dipartimento della funzione pubblica, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali in oggetto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 5);

§  che il Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione del personale collocato in disponibilità alla amministrazione che intende bandire un concorso entro 8 giorni (in luogo dei 7 attualmente previsti) dalla comunicazione di tale intenzione o dalla comunicazione da parte del CPI dell’assenza di personale da assegnare. Se tale assegnazione non interviene, le amministrazioni possono procedere ad indire il concorso decorsi 20 giorni (in luogo dei 15 attualmente previsti) dalla ricezione della predetta comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica (comma 7);

§  che il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione per ciascun candidato non superiore a dieci euro per i concorsi per il personale non dirigenziale e di importo compreso tra i dieci e i quindici euro per i concorsi per il personale dirigenziale. Attualmente tale contributo non può essere superiore a 10 euro sia per il personale dirigenziale che per quello non dirigenziale (comma 8).

 Si dispone infine che la commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni (comma 6).

 

Sedi di esami (lettera u))

L’articolo 20, come novellato, dispone che il Dipartimento della funzione pubblica, nella previa ricognizione del fabbisogno ai fini dell’indizione del concorso unico (cfr. infra art. 21, c. 1), verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Se tali vacanze sono riferibili ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici (comma 1).

In caso di svolgimento delle prove di concorso in sedi decentrate, il Dipartimento della funzione pubblica individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. Tale individuazione avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture (comma 2).

 

Adempimenti per il concorso unico (lettera v))

I concorsi unici in oggetto sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate (comma 1). Sul punto, la normativa vigente di cui all’art. 4, c- 3-quinquies, del D.L. 101/2013 – disposizione abrogata dal presente schema di decreto – prevede esplicitamente che il Dipartimento della funzione pubblica possa organizzare i concorsi unici anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni. Si valuti l’opportunità di un coordinamento relativamente a tale abrogazione, in seguito alla quale la previsione della suddetta possibilità sembrerebbe restare formulata, almeno letteralmente, con riferimento alle sole amministrazioni diverse da quelle nazionali, ai sensi dell’art. 35, c. 5, del D.Lgs. 165/2001.

Si dispone che le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (ai sensi del D.P.R. 70/2013), e quelle che enunciano i principi ai quali le amministrazioni devono uniformarsi nelle procedure di reclutamento, anche con riferimento alle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato (ex art. 35, c. 3 e 6, D.Lgs. 165/2001[16])

Con riferimento ai concorsi unici disciplinati dai suddetti articoli 19, 20 e 21, si segnala che non viene modificato quanto previsto dall’articolo 22, commi 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 in base al quale le amministrazioni avanzano richiesta al Dipartimento della funzione pubblica, per le unità di personale relative ai posti da coprire distinti per sede di destinazione e profilo professionale, il quale procede ad assegnare tale personale entro venti giorni dalla richiesta, con apposito DPCM. Viene invece abrogato il comma 3 del medesimo articolo 22 in base al quale tale decreto costituisce autorizzazione ad assumere qualora le disposizioni legislative in materia la richiedano.

 

 


 

Articolo 1, comma 1, lettere da z) a gg)
(Assunzioni da parte delle P.A. di determinate categorie di lavoratori)

 

Le lettere da z) a gg) del comma 1 dell’articolo 1 recano alcune modifiche    ai Capi III e IV del DPR n. 487 del 1994, relativi alle modalità di assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni, rispettivamente, di lavoratori da inquadrare in livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo e di lavoratori appartenenti alle categorie protette.

 

Modifiche comuni ai Capi III e IV (lettera z))

I numeri da 1 a 6 recano modifiche formali ai suddetti Capi III e IV (artt. 23 – 32) al fine di:

§  riferire le disposizioni ivi contenute non più alle sezioni circoscrizionali e alle direzioni provinciali del lavoro, come attualmente previsto, ma ai centri per l’impiego (numeri 1, 4, 5 e 6). Si valuti l’opportunità di esplicitare che tale sostituzione opera anche con riferimento al titolo del Capo III che attualmente riporta la locuzione “uffici circoscrizionali”;

§  sostituire la parola “lista” con “elenco”, in relazione alle graduatorie di lavoratori formate dai centri per l’impiego sulla base delle quali le amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni dei suddetti soggetti previo avviamento di una apposita procedura di selezione (numero 2);

§  aggiornare taluni riferimenti normativi relativi alla disciplina della presentazione della documentazione amministrativa richiesta, rinviando all’attuale Testo unico in materia, D.P.R. 445/2000 (numero 3).

 

Modifiche al Capo III relativo alle assunzioni di lavoratori per impieghi per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo (lettere da aa) a cc))

Le lettere da aa) a cc) recano ulteriori modifiche agli articoli 24, 25 e 27 del D.P.R. 487/1994. In particolare, tali ulteriori modifiche sono volte:

§  a riferire la terminologia ivi prevista alla riclassificazione delle figure professionali del pubblico impiego operata dagli ultimi CCNL 2019-2021 dei diversi comparti, che hanno ridefinito la suddivisione in aree del personale pubblico (lettera aa), numero 1, e lettera cc). Si valuti l’opportunità di esplicitare che tale sostituzione opera anche con riferimento ai commi 1 degli articoli 23 e 26;

§  aggiornare i riferimenti normativi in materia di assunzioni riservate al personale militare, rinviando all’attuale Codice dell'ordinamento militare D.Lgs. 66/2010 (lettera aa), numeri 2 e 3, e lettera bb), numero 3).

   La disciplina delle assunzioni di lavoratori per impieghi per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo è recata dagli articoli da 23 a 28 del D.P.R. 487/1994, come novellati dallo schema in esame. In base a tale disciplina le amministrazioni pubbliche effettuano le suddette assunzioni sulla base di selezioni tra gli iscritti presenti negli elenchi formati dai centri per l’impiego, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria formata, sulla base di determinati elementi, dai centri per l’impiego relativamente a ciascuna area o categoria e profilo. A questo punto, le amministrazioni inoltrano direttamente al centro per l’impiego la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo. Entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, il CPI procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa. Le amministrazioni e gli enti obbligati ad assumere militari in ferma di leva prolungata e volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratta, debbono indicare nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi diritto ai sensi del Codice dell’ordinamento militare. Al termine della selezione – che per le sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale sono effettuate dal Dipartimento della funzione pubblica - Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata, mentre il Dipartimento della funzione pubblica, nel rispetto dell'ordine della graduatoria integrata, assegna i lavoratori utilmente selezionati alle amministrazioni ed enti di cui al bando di offerta, per la rispettiva nomina in prova ed immissione in servizio.

 

 

Modifiche al Capo IV relativo alle assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie protette (lettere da dd) a gg))

Le lettere da dd) a gg) recano ulteriori modifiche agli articoli da 29 a 32 del D.P.R. 487/1994. In particolare, tali ulteriori modifiche sono volte:

§  ad aggiornare i riferimenti normativi relativi al cosiddetto collocamento obbligatorio, rinviando alla L. 68/1999 che disciplina le modalità di assunzione dei soggetti appartenenti a tali categorie e di accertamento delle condizioni di disabilità, nonché i casi di cancellazione di tali soggetti dalle liste di collocamento (lettere dd), ee), ff) e gg) cpv. art. 32, c. 1);

§  a specificare che le richieste di avviamento dei suddetti soggetti da parte di amministrazioni ed enti pubblici devono essere rese pubbliche mediante avviso sul Portale InPA, ai sensi dell’art. 4, c. 7, del D.P.R. 487/1994, come novellato dal presente schema (lettera gg), cpv. art. 32, c. 2).

La disciplina delle assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie protette – i quali devono essere obbligatoriamente assunti dai datori di lavoro pubblici e privati secondo determinate quote di riserva[17] - è recata dagli articoli da 29 a 32 del D.P.R. 487/1994, come novellati dallo schema in esame. In base a tale disciplina, i soggetti appartenenti a tali categorie protette presentano domanda di iscrizione al centro per l’impiego, dichiarando il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente. È comunque riservata all'amministrazione o ente che procede all'assunzione la facoltà di provvedere all’accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge. Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie di area o categoria nelle quali è prevista l'assunzione. I centri per l’impiego formano le graduatorie (con validità annuale) dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie, i quali vengono avviati a selezione; nel caso in cui il lavoratore, per due volte consecutive e senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto, il centro per l’impiego dispone la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi. Le amministrazioni e gli enti pubblici richiedono ai CPI l’avviamento a selezione dei lavoratori, mediante avviso sul Portale InPA, e, al termine della selezione e prima di procedere all'assunzione, l'amministrazione interessata deve richiedere la visita di controllo della permanenza dello stato invalidante.

 

 


 

Articoli 2 e 3
(Abrogazioni e clausola di invarianza finanziaria)

L’articolo 2 reca le abrogazioni di norme superate da provvedimenti successivi o incompatibili con il nuovo assetto introdotto. Per la descrizione delle singole abrogazioni si rinvia alle schede di lettura relative all’articolo 1.

L’articolo 3 dispone che dalle disposizioni del presente schema di regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le attività ivi previste sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 



[1]     Il suddetto comma 6 fa infatti riferimento alla categoria di regolamenti governativi di cui all’articolo 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

[2]     Riguardo all’ambito di applicazione delle norme di cui all’articolo 35-quater e alle relative esclusioni, cfr. ivi l’alinea del comma 1.

[3]     Per il personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, cfr. il regolamento di cui al D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220; per il personale dirigenziale del medesimo Servizio sanitario nazionale, cfr. il regolamento di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. Per i segretari comunali e provinciali, cfr. il regolamento di cui al D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, e, in particolare, l’articolo 13.

[4]     Riguardo all’applicazione del Portale da parte degli enti territoriali, si ricorda che il decreto ministeriale a cui fa riferimento il capoverso 7 della novella di cui alla lettera d) è stato emanato il 15 settembre 2022.

[5]     Si ricorda che un riferimento ad esse è posto anche dalla novella di cui alla lettera g) (capoverso 5) del presente articolo 1, comma 1.

[6]     Riguardo alla versione attuale del suddetto articolo 6, e successive modificazioni, la quale concerne lo svolgimento delle prove concorsuali, si rinvia alla scheda relativa alla successiva lettera g).

[7]     Alcune delle fattispecie che vengono inserite dalla novella sono già presenti nell’ordinamento, in base a norme sopravvenute.

[8]     Si ricorda che il criterio della maggiore età anagrafica, ancora letteralmente presente nel citato articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. n. 487 del 1994, e successive modificazioni, è stato già superato dal criterio opposto della minore età anagrafica (ferma restando la qualificazione - nell’ordine di priorità - come ultimo criterio di preferenza), ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della L. 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

[9]     Le modalità di svolgimento delle prove concorsuali sono, nell’attuale versione del regolamento di cui al citato D.P.R. n. 487 del 1994, oggetto dell’articolo 6, e successive modificazioni. Per il contenuto che, nell’ambito delle novelle di cui al presente schema, assume il medesimo articolo 6, cfr. la precedente scheda relativa alle lettere e) e f).

[10]   Comma 1, lettera f), del citato articolo 35-quater del D.Lgs. n. 165 del 2001.

[11] Si ricorda che l’articolo 35-ter del d.lgs. 165 del 2001, in materia di Portale unico del reclutamento,  prevede che l’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali e nelle autorità amministrative indipendenti avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.

 

[12] La richiamata disposizione, in relazione all’accesso a documenti amministrativi, prevede che la pubblica amministrazione, cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

 

[13] La richiamata disposizione, in relazione all’accesso civico a dati e documenti, prevede che l'amministrazione, cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. 

[14] Ai sensi della richiamata disposizione, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

[15] In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il D.P.C.M. 24/04/2020, recante determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici. 

 

[16]   In base al richiamato comma 3 dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 le procedure di reclutamento nelle P.A. si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; f) possibilità di richiedere, per specifici profili, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca.

Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 35, per le assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.

[17]                  In base all’art. 3 della L. 68/1999 i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle

loro dipendenze (anche attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro) lavoratori appartenenti a determinate categorie nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.