Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2026 - Volume I
Riferimenti: AC N.2750/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 516/3 Volume I
Data: 24/12/2025
Organi della Camera: V Bilancio, Assemblea

 

LEGGE DI

BILANCIO 2026

A.C. 2750

 

Edizione provvisoria

 

Volume I

Articolo 1, commi 1-332

 

24 dicembre 2025

 

Servizio Studi

Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it -@SR_Studi

Dossier n. 580/3 - Volume I

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio

Progetti di legge n. 516/3 - Volume I

 

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in quattro volumi:

§  Volume I – Articolo 1, commi 1-332;

§  Volume II – Articolo 1, commi 333-658;

§  Volume III – Articolo 1, commi 659-906;

§  Volume IV – Articolo 1, comma 907-Articolo 21.

 

 

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ID0014cvol1.docx

 

 


I N D I C E

 

Tavola di raffronto. 9

SEZIONE I. 31

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI. 31

Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato). 31

Articolo 1, comma 2 (Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria). 35

Articolo 1, commi 3-4 (Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche). 42

Articolo 1, commi 5-6 (Carta «Dedicata a te» per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità). 48

Articolo 1, commi 7 e 12 (Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato). 52

Articolo 1, commi 8-12  (Imposta sostitutiva per i lavoratori dipendenti privati su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa nonché su alcune maggiorazioni e indennità). 53

Articolo 1, comma 13 (Norma temporanea di riduzione dell’IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti) 56

Articolo 1, comma 14 (Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica) 57

Articolo 1, comma 15 (Misure in favore delle imprese del settore agricolo). 58

Articolo 1, comma 16 (Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI)). 61

Articolo 1, comma 17 (Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi). 64

Articolo 1, commi 18-21 (Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere)  66

Articolo 1, comma 22 (Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici). 67

Articolo 1, comma 23 (Interventi di rigenerazione urbana). 70

Articolo 1, comma 24 (Adeguamento dell’autorizzazione di spesa relativa  alla quota cinque per mille). 73


 

Articolo 1, commi 25-26 (Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)  76

Articolo 1, comma 27 (Condizioni di accesso al regime forfetario). 78

Articolo 1, comma 28 (Disposizioni in materia di criptovalute). 81

Articolo 1, commi 29-31 (Disposizioni in materia di imposta sulle transazioni finanziarie) 84

Articolo 1, commi 32-34  (Disposizioni sul computo del patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE) 86

Articolo 1, commi 35-41 (Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali). 87

Articolo 1, commi 42-43 (Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione  per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali). 92

Articolo 1, commi 44-45  (Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta). 97

Articolo 1, commi 46-50 (Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP  e della disciplina delle istanze di rimborso). 100

Articolo 1, commi 51-55 (Modifica alla disciplina dei dividendi). 108

Articolo 1, commi 56-58 (Regime della deducibilità delle svalutazioni su crediti  verso la clientela per perdite attese). 124

Articolo 1, commi 59-64 (Imposta sui premi assicurativi) 130

Articolo 1, commi da 65 a 67 (Valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali) 132

Articolo 1, commi 68-73 (Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva). 133

Articolo 1, commi 74-75 (Incremento dell’aliquota IRAP per gli enti creditizi  e le imprese di assicurazione). 140

Articolo 1, commi 76-81 (Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA)  142

Articolo 1, commi da 82 a 101 (Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione). 152

Articolo 1, commi da 102 a 110  (Definizione agevolata in materia di tributi  delle regioni e degli enti locali). 165

Articolo 1, commi da 111 a 115 (Misure di contrasto agli inadempimenti in materia  di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto). 170


 

Articolo 1, comma 116 (Misure di contrasto alle indebite compensazioni). 178

Articolo 1, commi 117 e 118 (Estensione del patrimonio informativo  dell’Agenzia delle entrate – Riscossione). 180

Articolo 1, commi 119-124 (Accise sui tabacchi lavorati e imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo). 182

Articolo 1, comma 125 (Differimento dell’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax)  189

Articolo 1, commi 126-128 (Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni). 191

Articolo 1, comma 129 (Allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio  usato come carburante). 193

Articolo 1, comma 130 (Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte  tra le immobilizzazioni finanziarie) 196

Articolo 1, commi 131 e 132 (Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione  del reddito d’impresa). 201

Articolo 1, commi da 133 a 136 (Limiti alla deducibilità degli interessi passivi)  211

Articolo 1, comma 137 (Modifica alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario). 216

Articolo 1, commi 138 e 139  (Modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento). 217

Articolo 1, commi da 140 a 142 (Estensione dell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale) 220

Articolo 1, comma 143 (Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero  dell’economia e delle finanze). 222

Articolo 1, comma 144 (Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni). 225

Articolo 1, commi 145-146 (Esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito)  227

Articolo 1, commi 147-150 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria). 228

Articolo 1, commi 151-152 (Gioco numerico a totalizzatore Win for Italia Team)  232

Articolo 1, commi 153-155 (Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2026). 234

Articolo 1, comma 156 (Lavoro occasionale in agricoltura). 235

Articolo 1, comma 157 (Contratti di rete in agricoltura). 237

Articolo 1, commi 158-161 (Modifiche alla disciplina sull’assegno di inclusione)  239

Articolo 1, commi 162 e 163 (Ape sociale). 244

Articolo 1, commi 164-174 (Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione) 246

Articolo 1, comma 175 (Benefici per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale). 255

Articolo 1, comma 176 (Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI)  257

Articolo 1, commi 177 e 178  (Dipendenti civili basi militari Usa in Italia). 259

Articolo 1, comma 179 (Incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio). 261

Articolo 1, commi 180-184  (Requisiti pensionistici per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Risorse per polizze assicurative per il personale suddetto) 262

Articolo 1, commi 185-193, 197 e 198 (Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e sui termini di liquidazione delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici). 264

Articolo 1, comma 194 (Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato). 269

Articolo 1, comma 195 (Prestazioni della previdenza complementare al fine del pensionamento anticipato). 271

Articolo 1, comma 196 (Omesso versamento di contributi per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti). 273

Articolo 1, commi 199-200 (Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari). 275

Articolo 1, commi 201-202 (Disposizioni in materia di previdenza complementare)  278

Articolo 1, commi 203-205 (Disposizioni sugli accantonamenti inerenti ai trattamenti di fine rapporto e sul relativo Fondo INPS nonché sulle adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato). 285


 

Articolo 1, commi 206 e 207 (Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri  con due o più figli). 291

Articolo 1, commi 208 e 209  (Modifiche del calcolo dell’ISEE relative alla casa di abitazione e alla scala di equivalenza e valide con riferimento all’applicazione di alcuni istituti e Norme in materia di DSU precompilata). 296

Articolo 1, commi 210-213 (Esonero contributivo per promuovere l’assunzione di madri lavoratrici). 300

Articolo 1, commi 214-218 (Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per alcune categorie di soggetti) 303

Articolo 1, commi 219 e 220 (Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni)  306

Articolo 1, comma 221 (Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo). 308

Articolo 1, commi 222 e 223 (Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori)  311

Articolo 1, comma 224  (Comunità estive per bambini e per anziani). 314

Articolo 1, commi 225 e 226  (Istituzione del fondo Sport famiglia). 315

Articolo 1, comma 227 (Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare). 317

Articolo 1, comma 228 (Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti  e alle pari opportunità). 322

Articolo 1, commi 229 – 232 (Incremento del Fondo pari opportunità per interventi a favore delle donne vittime di violenza). 325

Articolo 1, comma 233 (Fondo per incentivare e sostenere attività educative nelle scuole di ogni ordine e grado in materia di violenza contro le donne, di pari opportunità, diritto all’integrità fisica e rispetto reciproco). 329

Articolo 1, commi 234-235 (Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati). 331

Articolo 1, comma 236 (Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani)  332

Articolo 1, comma 237 (Imposta sostitutiva per il trattamento economico accessorio dei lavoratori dipendenti pubblici) 334

Articolo 1, comma 238 (Armonizzazione del trattamento accessorio del personale dei comuni) 336

Articolo 1, comma 239 (Risorse finanziarie per il trattamento economico accessorio del personale di alcune amministrazioni). 338

Articolo 1, commi 240 – 246 (Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria e in materia di edilizia penitenziaria). 339

Articolo 1, comma 247 (Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria e in materia di edilizia penitenziaria). 342

Articolo 1, commi 248 e 249 (Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell’amministrazione economico-finanziaria). 346

Articolo 1, commi 250, 251 e 252 (Personale Capitanerie di porto). 354

Articolo 1, commi 253-254 (Rafforzamento della capacità amministrativa  dell'Agenzia ItaliaMeteo). 356

Articolo 1, comma 255 (Convenzione tra la Consob e la Sogei per l’utilizzo  delle infrastrutture informatiche). 359

Articolo 1, comma 256-257 (Misure relative a benefici di natura assistenziale o sociale applicabili al presidente e ai componenti di autorità indipendenti). 360

Articolo 1, comma 258 (Personale CONSOB). 361

Articolo 1, commi 259-260 (Personale AGCM). 362

Articolo 1, comma 261 (Dirigenti di seconda fascia degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’economia). 364

Articolo 1, comma 262 (Potenziamento e sviluppo della SNA). 366

Articolo 1, comma 263 (Conferimento di incarichi dirigenziali da parte del Ministero della cultura). 368

Articolo 1, comma 264 (Incarichi dirigenziali a professionisti esterni e assunzioni presso il MEF)  370

Articolo 1, comma 265 (Commissione per la redazione della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva). 373

Articolo 1, commi 266-267 (Contributi aggiuntivi per la realizzazione di interventi per la realizzazione della competizione “America’s cup”). 375

Articolo 1, comma 268 (Autorizzazione al conferimento ai dipendenti MEF di incarichi nelle società partecipate e disciplina dei relativi compensi). 377

Articolo 1, comma 269 (Disposizioni per il personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli). 379


 

Articolo 1, comma 270 (Indennità per oneri specifici dei ricercatori e tecnologi dell’ISTAT)  380

Articolo 1, commi 271 e 272  (Comitato nazionale per la bioetica;  Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie  e le scienze della vita). 381

Articolo 1 commi 273-275 (Sistema contributivo a carico del mercato di riferimento  per il finanziamento di AGCOM). 383

Articolo 1, commi 276-277 (Disposizioni in materia di personale dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza). 387

Articolo 1, commi 278-279 (Rimborsi spese per i membri del Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta). 390

Articolo 1, comma 280 (Misure per il rafforzamento delle capacità industriali della difesa) 393

Articolo 1, comma 281 (Comitato di esperti presso il MEF in materia di economia sociale)  396

Articolo 1, comma 282 (Adeguamento del trattamento accessorio del personale AGEA in sostituzione di dipendenti provenienti da SIN S.p.A). 397

Articolo 1, commi 283 e 288 (Assunzioni Dipartimento funzione pubblica). 399

Articolo 1, comma 284 (Riorganizzatone del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità). 401

Articolo 1, comma 285 (Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità). 404

Articolo 1, commi 286-287 (Incarichi dirigenziali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali). 406

Articolo 1, commi 289 - 290 (Collaborazioni Ministero della giustizia). 408

Articolo 1, commi 291-292 (Limiti utilizzo taxi e autonoleggio nella PA). 410

Articolo 1, comma 293  (Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso il Ministero della giustizia e nell’ambito della giustizia amministrativa) 411

Articolo 1, comma 294 (Facoltà assunzionali del Ministero della giustizia) 415

Articolo 1, commi 295 e 296  (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina sulle forme di previdenza complementare) 417

Articolo 1, commi 297-301 (Rafforzamento della capacità amministrativa  dell'Agenzia ItaliaMeteo). 418

Articolo 1, comma 302 (Assunzione di magistrati ordinari). 421

Articolo 1, comma 303 (In materia di turn over per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 423

Articolo 1, comma 304 (Personale Capitaneria di porto). 425

Articolo 1, commi 305-315 (Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell’ambito di progetti PNRR). 426

Articolo 1, comma 316  (Misure relative al personale delle Forze di polizia,  anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026)  436

Articolo 1, comma 317 (Prestatori di lavoro con contratto a termine per le Commissioni preposte alla protezione internazionale) 437

Articolo 1, commi 318-325 (Riqualificazione dell’area di Pietralata  per esigenze logistiche della Polizia di Stato). 440

Articolo 1, comma 326-332 (Misure organizzative e strumentali a sostegno dell’attività del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Garante prezzi). 443

 


Tavola di raffronto

Oggetto

A.S. 1689
Art. co.

A.S. 1689-A
Art. co.

MAXI
1.9000

A.C. 2750
Art.1, co.

SEZIONE I

 

 

 

 

Risultati differenziali bilancio dello Stato

1, co. 1

11, co. 1

1

1

Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria

 

1-bis

2

2

Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

2

2

3-4

3-4

Carta «Dedicata a te» per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità

3

3

5-6

5-6

Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali,

4, co. 1

4, co. 1

7

7

Premi di produttività e del trattamento accessorio

4, co. 2-6

4, co. 2-6

8-12

8-12

Norma temporanea di riduzione dell’IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti

 

4, co. 7

13

13

Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica

5

5

14

14

Misure in favore delle imprese del settore agricolo

6, co. 1

6, co. 1

15

15

Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI)

 

6, co. 1-bis

16

16

Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi

7

7

17

17

Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere (precedente scheda DL 48/23)

8

8

18-21

18-21

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

9

9

22

22

Interventi di rigenerazione urbana

 

9-bis

23

23

Adeguamento dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille

10

10

24

24

Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia

11

11

25-26

25-26

Condizioni di accesso al regime forfetario

12

12

27

27

Disposizioni in materia di criptovalute

13, co. 1

Stralcio del co. 1 lett b)

13, co. 1

28

28

Incremento aliquota Tobin tax

 

13, co. 1-bis–1-quater

29-31

29-31

Disposizioni in materia di requisiti patrimoniali per fruire dei servizi erogati dagli enti locali

 

13-bis

32-34

32-34

Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali

14

14

35-41

35-41

Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali

15

15

42-43

42-43

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta

16

16

44-45

44-45

Revisione disciplina dividendi infra-UE IRAP e disciplina delle istanze di rimborso

17

17

46-50

46-50

Modifiche alla disciplina dei dividendi

18, co. 1-4

18, co. 1-5

51-55

51-55

Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese

19, co. 1-3

19, co. 1-3

56-58

56-58

Disposizioni fiscali inerenti alle assicurazioni veicoli e natanti

 

19, co. 3-bis–3-septies

59-64

59-64

Valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali

 

19, co. 3-octies–3-decies

65-67

65-67

Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva

20

20

68-73

68-73

Incremento dell’aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione

21

21

74-75

74-75

Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA

22

22

76-81

76-81

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione

23

23

82-101

82-101

Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali

24

24

102-110

102-110

Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto

25, co. 1

25, co. 1, co. 1-bis-1-quinquies

111-115

111-115

Misure di contrasto alle indebite compensazioni

26, co. 1-2

26, co. 1

116

116

Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate – Riscossione

27

27

117-118

117-118

Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo

28, co. 1-5

28, co. 1-5 e 5-bis

119-124

119-124

Differimento dell’efficacia dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate

29, co. 1

29, co. 1

125

125

Contributo per la copertura di spese amministrative relative ad adempimenti doganali sulle piccole spedizioni

 

29, co. 1-bis–1-quater

126-128

126-128

Misure in materia di accisa sui carburanti

30

30

129

129

Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie

31

31

130

130

Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d’impresa

32

32

131-132

131-132

Limiti alla deducibilità degli interessi passivi

33, co. 1-3

33, co. 1-2, 2-bis e 3

133-136

133-136

Modifica alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario

 

33-bis

137

137

Soppressione dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti

34

Soppresso

 

 

Modifiche al calcolo della base imponibile IVA

35, co. 1-2

35, co. 1-2

138-139

138-139

Estensione obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale

 

35, co. 2-bis-2-quater

140-142

140-142

Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell’economia e delle finanze

36

36

143

143

Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni

 

36-bis

144

144

Esenzione imposta di bollo su alcuni contratti di credito

 

36-ter

145-146

145-146

Disposizioni in materia di giustizia tributaria

 

36-quater

147-150

147-150

Disposizioni in materia del gioco numerico a totalizzatore nazionale Win For Italia Team

 

36-quinquies

151-152

151-152

Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato

37

37

153-155

153-155

Disposizioni in materia di lavoro in agricoltura

 

37-bis, co. 1

156

156

Disposizioni su imprese agricole piccole e medie nei contratti di rete

 

37-bis, co. 2

157

157

Misure in materia di assegno di inclusione - ADI

38

38

158-161

158-161

Ape sociale

39

39

162-163

162-163

Misure in materia di ammortizzatori sociali

40, co. 1-10

40, co. 1-10

164-173

164-174

Disciplina sperimentale nuove imprese per la salvaguardia occupazionale

 

40, co. 10-bis

174

175

Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI

 

40-bis

175

176

Disposizioni in materia di accertamento giudiziale dell’applicazione degli standard retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro

 

40-ter

176
Stralciato dal parere 5° Commissione

 

Retribuzioni ai dipendenti civili italiani impiegati presso basi militari statunitensi in Italia

 

40-quater

177-178

177-178

Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate

41

41

179

179

Norma di adeguamento dell’età pensionabile per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e risorse per polizza assicurative per il personale suddetto

42, co. 1

42, co. 1, co. 1-bis-1-quinquies

180-184

180-184

Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento

43, co. 1-9 e 11

43, co. 1-9 e 11

185-193, 197

185-193, 197

Misure di incentivazione al posticipo del pensionamento

43, co. 10

43, co. 10

194

194

Prestazioni della previdenza complementare al fine del pensionamento anticipato

 

43, co. 10-bis

195

195

Omesso versamento di contributi per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti

 

43, co. 10-ter

196

196

Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego

44

44

198

198

Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari

45

45

199-200

199-200

Disposizione in materia di previdenza complementare

 

45-bis

201-202

201-202

Modifiche in materia di trattamento di fine rapporto e di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato

 

45-ter

203-205

203-205

Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli

46

46

206-207

206-207

Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza

47, co. 1

47, co. 1 e 1-bis

208-209

208-209

Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici

48

48

210-213

210-213

Incentivi per la trasformazione dei contratti (conciliazione vita-lavoro)

49

49

214-218

214-218

Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori

50

50

219-220

219-220

Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità

51

51

221

221

Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori

52, co. 1-2

52, co. 1-2

222-223

222-223

Comunità estive per bambini e per anziani

 

52, co. 2-bis

224

224

Istituzione del Fondo Sport famiglia

 

52-bis

225-226

225-226

Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare

53

53

227

227

Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

54

54

228

228

Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza

55, co. 1

55, co. 1 e 1-bis-1-quater

229-232

229-232

Fondo per incentivare le attività educative nelle scuole in materia di pari opportunità, consenso, diritto all’integrità e rispetto

 

55, co. 1-quinquies

233

233

Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati

56

56

234-235

234-235

Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani

57

57

236

236

Disposizioni in materia di detassazione del trattamento accessorio

58, co. 1

58, co. 1

237

237

Armonizzazione trattamento accessorio del personale dei comuni

 

58, co. 1-bis

238

238

Trattamento economico accessorio del personale di alcune amministrazioni

58, co. 2

58, co. 2

239

239

Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria

59, co. 1-7

59, co. 1-7

240-246

240-246

Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria

 

59, co. 7-bis

247

247

Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell’amministrazione economico-finanziaria

 

59-bis

248-249

248-249

Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto

 

59-ter

250-252

250-252

ItaliaMeteo

60, co. 1 e 2

60, co. 1 e 2

253-254

253-254

Sistemi informativi CONSOB

60, co. 3

60, co. 3

255

255

Misure relative a benefici di natura assistenziale o sociale applicabili al Presidente e ai componenti di Autorità

 

60, co. 3-bis

256-257

256-257

Personale CONSOB

 

60, co. 3-quater

258

258

Personale Autorià garante della concorrenza e del mercato (AGCM)

 

60, co. 3-quinquies-3-sexies

259-260

259-260

Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del MEF

 

60, co. 3-septies

261

261

Assunzioni presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA)

 

60, co. 3-octies

262

262

Conferimento di incarichi dirigenziali da parte del Ministero della cultura

 

60, co. 3-novies (periodo 1)

263

263

Incarichi dirigenziali a professionisti esterni e assunzioni presso il Ministero delle finanze

 

60, co. 3-novies (periodi 2-5)

264

264

Composizione della Commissione per la Relazione sull’economia non osservata e sull’evazione fiscale e contributiva

 

60, co. 3-undecies

265

265

Contributi per la realizzazione di interventi infrastrutturali per l’America’s Cup

 

60, co. 3-duodecies

266

266-267

Incompatibilità per chi esercita poteri o negoziali per conto delle PA

 

60, co. 3-terdecies

267
Stralciato dal parere 5° Commissione

 

Conferimento ai dipendenti MEF di incarichi nelle società partecipati e disciplina dei relativi compensi

 

60, co. 3-quaterdecies

268

268

Disposizioni per il personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

 

60, co. 3-quinquiesdecies

269

269

Indennità ricercatore e tecnologo ISTAT

60, co. 4

60, co. 4

270

270

CNB e CNBBSV presso Presidenza del Consiglio dei ministri

60, co. 5 e 6

60, co. 5 e 6

271-272

271-272

Sistema contributivo a carico del mercato di riferimento per il finanziamento di AGCOM

60, co. 7-9

60, co. 7-9

273-275

273-275

Incarichi dirigenziali presso il Garante infanzia e adolescenza

 

60, co. 9-bis -9-ter

276-277

276-277

Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta

 

60, co. 9-quater-9-quinquies

278-279

278-279

Rafforzamento capacità industriali della difesa

 

60, co. 9-sexies

280

280

Comitato di esperti presso il MEF in materia di economia sociale

 

60, co. 9-septies

281

281

Garante infanzia e adolescenza

60, co. 10 Stralciato

 

 

 

Adeguamento del trattamento accessorio del personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA assunto in sostituzione di dipendenti provenienti da SIN S.p.A.

 

60, co. 10-bis

282

282

Incarichi dirigenziali presso il Dipartimento funzione pubblica

 

60-bis, co.1

283

283

Incarichi dirigenziali presso il Dipartimento politiche per la disabilità

 

60-bis, co.2

284

284

Abrogazione della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità

 

60-bis, co.3

285

285

Incarichi dirigenziali presso il Ministero del lavoro

 

60-bis, co.4

286

286-287

Copertura oneri per gli incarichi dirigenziali presso il Dipartimento funzione pubblica (comma 283)

 

60-bis, co.4

287

288

Collaboratori presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia

 

60-bis, co.6

288

289-290

Collocamento fuori ruolo dei magistrati

 

60-bis, co.7

289
Stralciato dal parere 5° Commissione

 

Limiti all’utilizzo taxi e autonoleggio nella PA

 

60-bis, co.8

290

291-292

Stabilizzazione del personale presso il Ministero della giustizia e nell’ambito della giustizia amministrativa

 

60-bis, co.9

291

293

Facoltà assunzionali del Ministero della Giustizia

 

60-bis, co.10

292

294

Rafforzamento della capacità amministrativa della COVIP e ulteriori disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina sulle forme di previdenza complementare

 

60-bis, co.11-16

293-298

293-295 e 298
Stralciati dal parere 5° Commissione

295 e 296

Comitato per la meteorologia e ItaliaMeteo

 

60-bis, co.17-19

299-301

297-301

Assunzione di magistrati ordinari

61

61

302

302

Assunzioni Corpi di polizia e Vigili del fuoco

62, co 1

62, co 1

303

303

Riduzione di oneri per le Forze armate (Capitanerie di porto)

62, co 2

62, co 2

304

304

Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell’ambito dei progetti del PNRR

 

62-bis

305-314

305-314

Misure relative al personale delle Forze di Polizia anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina

 

62-ter

315-316

315-316

Autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo all’impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per le esigenze del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo

 

62-quater

317

317

Misure urgenti per la riqualificazione dell’area di Pietralata a Roma

 

62-quinquies

318-325

318-325

Misure organizzative a sostegno dell’attività del MIMIT e del Garante prezzi

 

62-sexies

326-332

326-332

Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale

63

63

333-339

333-339

Misure di prevenzione

64

64

340-343

340-343

Piano nazionale di azioni per la salute mentale (PANSM)

65

65

344-347

344-347

Incremento quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali

66

66

348

348

Finanziamento destinato all’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica

67

67

349-350

349-350

Farmacia dei servizi

68

68

351-356

351-356

Indennità del personale del Servizio sanitario nazionale

69

69

357-361

357-361

Assunzioni personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale

70, co. 1-3

70 co. 1-3 e 3-bis

362-365

362-365

Disposizioni per la valorizzazione del personale operante nei servizi di pronto soccorso

71

71

366

366

Cure palliative

72

72

367

367

Fondo per il finanziamnento di corsi sperimentali di tecniche di primo soccorso

 

72-bis

368

368

Ripartizione Fondo farmaci innovativi

73

73

369-370

369-370

Quote premiali SSN

74

74

371-372

371-372

Adeguamento delle piattaforme informatiche dell’INPS per il potenziamento dell’assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica

75

75

373-375

373-375

Revisione annuale del prontuario

76

76

376-380

376-380

Dematerializzazione della ricetta per l’erogazione dei prodotti per celiaci

77

77

381-385

381-385

Altre disposizioni in materia di farmaceutica

78, co. 1-11

78, co. 1-2, 2-bis, 3-8, 11
(commi 9-10 soppressi)

386-395

386-395

Procedure pubbliche di acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto

 

78, co. 11-bis

396

396

Modifiche all’articolo 2 del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110

79

79

397-398

397-398

Spesa per l’acquisto di dispositivi medici

80

80

399

399

Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati

81

81

400-401

400-401

Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione

82

82

402-404

402-404

Realizzazione dei servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini

83

83

405-406

405-406

Riparto delle somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

84

84

407-409

407-409

Potenziamento dei servizi di telemedicina

85

85

410-412

410-412

Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici

86

86

413-416

413-416

Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici

87

87

417-418

417-418

Attribuzione di competenze al Commissario straordinario per il contrasto della diffusione della pesta suina africana (PSA) per interventi di contenimento del numero dei cinghiali

88

88

419

419

Misure in materia di patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura Generale dello Stato e di litisconsorzio necessario

89

Stralciato

 

 

 

Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente

90

90

420-421

420-421

Misure in materia di dipendenze patologiche

91

91

422

422

Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie

92

92

423-424

423-424

Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria

93

93

425

425

Controlli sulle regioni nell’ambito del monitoraggio dell’assistenza sanitaria

 

93-bis

426

426

Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

94, co. 1-13

94, co. 1-3, 7-13
(commi 4-6 soppressi)

427-436

427-436

Comunicazioni concernenti pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo

 

94, co.13-bis

437

437

Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate

95, co. 1-10

95, co. 1-10

438-447

438-447

Credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica

 

95, co.10-bis-10-sexies

448-452

448-452

Zone Franche doganali intercluse Basso Lazio

 

95-bis

453

453

Credito d’imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura

96, co. 1-6

96, co. 1-6

454-459

454-459

Proroga del credito d’imposta ZES in agricoltura

 

96, co. 6-bis- 6-octies

460-466

460-466

Rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili

 

96-bis

467

467

Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese

97

97

468

468

Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese

98

98

469-471

469-471

Fondo Unico Nazionale per il Turismo - FUNT

 

98-bis

472

472

Disposizioni in materia di manutenzione stradale e collegamenti stradali e autostradali

99, co. 1-2

99, co. 1-2

473-474

473-474

Risorse per strade e ferrovie della Basilicata

 

99, co. 2-bis

475

475

Piattaforma logistica di Valle Ufita

 

99, co. 2-ter

476

476

Linea 2 metropolitana di Torino

 

99, co. 2-quater

477

477

Risorse per linee di intervento in materia di mobilità e sviluppo

 

99, co. 2-quinquies

478

478

Sistema idrico del Peschiera

99, co. 3

99, co. 3

479

479

Finanziamento per la realizzazione del collegamento stradale “Cisterna-Valmontone”

 

99, co. 3-bis

480

480

Esenzione addizionale comunale sui diritti d’imbarco di alcuni aeroporti della regione Emilia-Romagna (Rimini, Forlì e Parma)

 

99, co. 3-ter–3-sexies

481-484

481-484

Autorizzazione di spesa per interventi normativi in materia di mobilità

 

99, co. 3-septies

485

485

Sicurezza nelle gallerie ferroviarie

 

99-bis

486

486

Misure in materia di definizione e applicazione dei prezziari relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavori

 

99-ter

487-494

487-494

Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all’estero

100, co. 1

100, co. 1

495

495

Concorso a segretario di legazione Ministero affari esteri

 

100, co. 1-bis

496

496

Elezioni comitati italiani all’estero e consiglio generale italiani all’estero

101

101

497

497

Promozione economica e culturale e finanziamento per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli

102, co. 1

102, co. 1

498

498

Dotazione del Fondo sport agli studenti universitari

 

102, co. 1-bis e 1-ter

499-500

499-500

Contributo per l’Osservatorio Sud-Est Europa della Fondazione Einaudi ETS

 

102, co. 1-quater

501

501

Contributo alla Fondazione Med-Or

 

102, co. 1-quinquies

502

502

Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese

103

103

503-504

503-504

Interventi in favore dell’Ucraina

104

104

505-510

505-510

Misure per gli italiani all’estero e per la promozione della lingua e della cultura italiana all’estero

 

104-bis

511-514

511-514

Misure in materia di istruzione

105, co. 1-3

105, co. 1-3

515-517

515-517

Fondo per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici

 

105, co. 3-bis

518

518

Contributo agli studenti delle scuole paritarie

 

105, co. 3-ter

519

519

Nuova definizione dell’organico dell’autonomia e soppressione dell’organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche

106, co. 1-6

106, co. 1-6 e 6-bis

520-526

520-526

Immissioni in ruolo di dirigenti scolastici

 

106, co. 6-ter e 6-quater

527-528

527-528

Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e Istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca– FPR

107

107

529-533

529-533

Misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (Social Sciences and Humanities)

 

107, co. 5-bis

534

534

Misure per il potenziamento dell’Erasmus italiano

 

107-bis

535

535

Fondo per la promozione del dialogo (FPD)

 

107-ter

536-537

536-537

Carta elettronica “Valore”

108

108

538-549

538-549

Interventi per Matera “Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026"

 

108-bis

550

550

Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale

109

109

551-552

551-552

Contributo per il Teatro alla Scala di Milano

 

109, co. 2-bis

553

553

Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220 (“Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”)

110

110

554

554

Fondo per la riduzione dell’esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale

111

111

555-558

555-558

Disposizioni concernente il Comune de L’Aquila e altri comuni del cratere sismico 2009

112, co. 1-4

112, co. 1-4

559-562

559-562

Interventi di ricostruzione in Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

112, co. 5-10

112, co. 5-10

563-568

563-568

Disposizioni concernenti i finanziamenti agevolati per le imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

112, co. 11

112, co. 11

569

569

Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17

112, co. 12-14

112, co. 12, 12-bis, 13 e 14

570-573

570-573

Disposizioni concernenti le utenze localizzate nelle zone interessate dagli eventi sismici 2016 e 2017

112, co. 15-16

112, co. 15-16

574-575

574-575

Differimento termini sospensione rate mutui concessi da CDP ad enti locali interessati da eventi sismici 2016 e 2017

112, co. 17

112, co. 17

576

576

Proroga sospensione pagamenti rate mutui e finanziamenti in favore di soggetti interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017

112, co. 18-20

112, co. 18-20

577-579

577-579

Proroga esenzioni dei redditi dei fabbricati ed esenzione IMU per immobili interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017

112, co. 21

112, co. 21

580

580

Proroghe in materia di siti di stoccaggio temporaneo delle macerie e di deroghe ai limiti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nelle zone interessate da eventi sismici nel 2016 e 2017

112, co. 22 e 23

112, co. 22 e 23

581-582

581-582

Riparto somme operate dal Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

112, co. 24

112, co. 24

583

583

Esclusione ISEE immobili inagibili per calamità naturali

112, co. 25

112, co. 25

584

584

Compensazione perdita gettito TARI in favore di Comuni interessati da eventi sismici 2016 e 2017

112, co. 26

112, co. 26

585

585

Contratti a tempo determinato Uffici per la ricostruzione cratere sisma 2016

112, co. 27

112, co. 27

586

586

Proroga contributo disagio abitativo territori sisma 2016

112, co. 28

112, co. 28

587

587

Piattaforme informatiche Commissario straordinario sisma 2016

112, co. 29

112, co. 29

588

588

Fondo complementare PNRR per interventi territori interessati da eventi sismici 2009 e 2016 (art. 13-ter DL 228/21)

112, co. 30

112, co. 30

589

589

Proroga stato di emergenza sisma 2016

112, co. 31

112, co. 31

590

590

Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia

112, co. 32

112, co. 32

591

591

Cessazione contributi autonoma sistemazione sisma Marche e Umbria 2022-23

112, co. 33-35

112, co. 33-35

592-594

592-594

Esenzioni IMU per immobili interessati dagli eventi sismici nelle Marche e in Umbria nel 2022-23

112, co. 36

112, co. 36

595

595

Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

112, co. 37-38

112, co. 37-38

596-597

596-597

Ischia (sisma 2017 e alluvione 2022)

112, co. 39-40

112, co. 39-40

598-599

598-599

Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea

112, co. 41-44

112, co. 41-44

600-603

600-603

Alluvione Emilia 2023

112,co. 45-46

112,co. 45-46, co. 46-bis e 46-ter

604-607

604-607

Disposizioni per il contrasto alla crisi idrica

112, co. 47-48-ter

112, co. 47, 48, 48-bis e 48-ter

608-611

608-611

Ricostruzione pubblica e privata sisma Campobasso 2018

112, co. 49

112, co. 49

612

612

Eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese

112, co. 50

112, co. 50

613

613

Autorizzazione di spesa eventi calamitosi Ischia 2017 e 2022

112, co. 51

112, co. 51

614

614

Risorse per interventi ricostruzione privata eventi sismici Marche e Umbria 2022-23

112, co. 52

112,co. 52

615

615

Incremento del contributo per la ricostruzione privata a seguito degli eventi sismici a far data dal 1° aprile 2009

112, co. 53 e 54

112, co. 53, 53-bis e 54

616-618

616-618

Modalità di ricostruzione del Fondo per la ricostruzione

 

112, co. 54-bis

619

619

Modifiche alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità

 

112, co. 54-ter

620

620

Ricostruzione privata sisma Abruzzo

 

112, co. 54-quater

621

621

Disposizioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano (PFAS)

 

112, co. 54-quinquies

622

622-623

Modifica al Codice dei contratti pubblici per attuazione PNRR

 

112, co. 54-sexies

623

624

Assunzioni regioni ed enti locali interessati dagli eventi sismici 2016

 

112, co. 54-septies–54-novies

624-626

625-627

Deroga in materia di inconferibilità di incarichi

 

112. co. 54 decies

627
Stralciati dal parere 5° Commissione

 

Proroga tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relative al sisma del 1990

 

112, co. 54-undecies

628

628

Disposizioni concernenti il Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei

 

112, co. 54-duodecies-54 terdecies

629-630

629-630

Misure in materia di Protezione civile

113, co. 1-3

113, co. 1-3

631-633

631-633

Risorse per le politiche della dimensione subacquea

113, co. 4

113, co. 4

634

634

Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario

114

114

635-637

635-637

Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni

115, co. 1-7

115 co. 1-7 e 7-bis

638-645

638-645

Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio

116

116

646-648

646-648

Proroga disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale e comunale IRPEF

117, co. 1

117, co. 1 e 1-bis

649-650

649-650

Misure di ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario

 

117, co. 1-ter

651

651

Recepimento dell’accordo tra il Governo e la regione autonoma Sardegna in materia di finanza pubblica

 

117-bis

652-656

652-656

Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome

 

117-ter e 117-quater

657-658

657-658

Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali

118, co. 1, 2 e 3

118, co. 1, 2-3

659, 661-662

659, 661-662

Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento

 

118, co. 1-bis

660

660

Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo

119, co. 1-2

119, co. 1-2

663-664

663-664

Misura del tasso di interesse sui crediti che residuano dalla gestione commissariale

 

119, co. 2-bis

665

665

Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali

120, co. 1

120, co. 1

666

666

Area comprensorio Falconera–Palagon nel comune di Caorle

 

120, co. 1-bis–1-sexies

667-671

667-671

Anticipazioni di tesoreria

120, co. 2

120, co. 2

672

672

Fondo per l’assistenza ai minori

120, co. 3

120, co. 3

673

673

Fondo per l’armonizzazione dei trattamenti economici del personale dei comuni

120, co. 4

120, co. 4

674

674

Autorizzazione variazioni tra capitoli relativi a  contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario

 

120, co. 4-bis

675

675

Abrogazione di divieti di contrazione mutui e di spese applicabili alle province delle regioni a statuto ordinario

 

120, co. 4-ter

676

676

Proroga termini per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva

 

120, co. 4-quater

677

677

Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche

 

120, co. 4-quinquies e 4-sexies

678-679

678-679

Misure in materia di Fondo di solidarietà comunale per Roma Capitale e per aggiornamento dell’elenco dei comuni per le esenzioni IMU agraria

 

120-bis

680-681

680-681

Estinzione anticipata prestiti obbligazionari

 

120-ter

682

682

Proroga disposizioni in materia di imposta di soggiorno – Giubileo 2025

121

121

683-684

683-684

Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria

122, co. 1

122, co. 1 e 1-bis

685-686

685-686

Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti

 

122, co. 1-ter

687

687

Amministrazione dei beni civici frazionali

 

122-bis

688

688

Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali

 

122-ter

689

689

Trasferimenti risorse a società in house da parte delle Province

 

122-quater

690

690

Disposizioni per la semplificazione e la continuità amministrativa dei comuni di piccole dimensioni – Segretari comunali

 

122-quinquies

691

691

Istituzioni del Parco Nazionale “Costa dei Trabocchi”

 

122-sexies

692-694

692-694

Misure per l’attuazione del PNRR – Gazzetta Ammnistrativa

 

122-septies

695

695

Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni

123

123

696

696

LEP Sanità

124

124

697

697

LEP Assistenza

125

125

698

698

LEP Prestazioni sociali

126

126

699-705

699-705

LEP Assistenza – Assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità

127

127

706-711

706-711

LEP Istruzione

128

128

712-714

712-714

Riduzioni dotazioni dei Ministeri

129, co. 1 e 2

129, co. 1 e 2

715-716

715-716

Riduzione autorizzazione di spesa relativa al beneficio dell’anticipo del pensionamento a seguito del monitoraggio

129, co. 3

129, co. 3

717

717

Riduzione degli stanziamenti di spesa per pensionamento dei lavoratori addetti a lavorazione particolamente faticose e pesanti

 

129, co. 3-bis

718

718

Abrogazione art. 49-bis del DL 34/2019 (Misure per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro)

129, co. 4

129, co. 4

719

719

Riduzione risorse programma “Accertamento e riscossione delle entrate e gestione beni immobiliari dello Stato”

129, co. 5

129, co. 5

720

720

Somme iscritte in contro residui Fondo Sviluppo e Coesione

129, co. 6

129, co. 6

721

721

Riduzione fondo art. 1, co. 886, L 207/24 (risorse per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica)

129, co. 7

129, co. 7

722

722

Verifiche dei requisiti sanitari per permessi dei dipendenti pubblici e Modalità di informazioni su congedi e permessi fruiti da lavoratori pubblici

129, co. 8 e 9

129, co. 8 e 9

723-724

723-724

Obblighi fiscali e contributivi di liberi professionisti che rendono prestazioni per la PA

129, co. 10

129, co. 10

725

725

Corrispettivo per attività di ricerca, soccorso e salvataggio

129, co. 11-12

129, co. 11-12 e 12-bis 12-quater

726-730

726-730

Atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare

129, co. 13 e 14

129, co. 13 e 14

731-732

731-732

Riduzione risorse Fondo sviluppo e coesione

129, co. 15

129, co. 15

733

733

Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria

 

129, co. 15-bis

734

734

Riduzione delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento destinate alla RAI

 

129, co. 15-ter

735

735

Riduzione del contributo alla finanza pubblica da parte dell’ACI

 

129, co. 15-quater

736

736

Finanziamento del CONI, della Società Sport e salute e della NADO Italia

 

129, co. 15-quinquies

737

737

Piano Italia 1 Giga

 

129, co. 15-sexies

738

738

Fondo nazionale per la connettività

 

129, co. 15-septies-15-octies

739-740

739-740

Disposizioni in materia di rimodulazione del PNRR

 

129-bis

741-743

741-743

Contributo alla Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie

 

129-ter

744-746

744-746

Piani di analisi e valutazione della spesa

130

130

747-749

747-749

Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo della coesione

131

131

750-755

750-755

Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale (tabelle A e B)

132, co. 1

132, co. 1

756

756

Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato

132, co. 2

132, co. 2

757

757

Risorse per lavoro straordinario nelle Amministrazioni dello Stato

 

132, co. 2-bis

758

758

Fondo per copertura del rischio di morosità incolpevole

 

132, co. 2-ter-2-quinquies

759-761

759-761

Riapertura termini di acesso al Fondo indennizzo risparmiatori

 

132, co. 2-sexies–2-novies

762-765

762-765

Risorse per l’organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026»

 

132, co. 2-decies

766

766

Incremento del Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

 

132, co. 2-undecies

767

767

Sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l’internazionalizzazione delle imprese italiane

 

132, co. 2-duodecies e 2-terdecies

768-769

768-769

Fondo peril rifinanziamento di Industria 4.0

 

132, co. 2-quaterdecies

770

770

Modifica al Codice delle assicurazioni private concernente il contributo SSN sui premi RCA

 

132, co. 2-quinquiesdecies

771

771

Fondo per misure a favore degli enti locali, per interventi in materia sociale, socio-sanitaria, di infrastrutture, di sport e di cultura, nonché per investimenti infrastruutali e ambientali

 

132, co. 2-sexiesdecies e 2-septiesdecies

772-773

772-773

Fondo sociale per il clima

133

133

774-782

774-782

Disposizioni per il Piano casa Italia

 

133-bis

783-784

783-784

Fondo per contenziosi nazionali ed europei

134. co. 1

134, co. 1

785

785

Finanziamento Programma do prevenzione dell’HIV

 

134, co. 1-bis

786

786

Indennità lavoratori imprese in crisi industriale complessa della Regione Siciliana

 

134, co. 1-ter

787

787

Riconoscimento delle aziende faunistico venatorie

 

134-bis

788

788

Misure in materia di economia circolare

 

134-ter

789

789

Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del Terzo settore e delle ONLUS

 

134-quater

790

790

Corso di formazione specifica in medicina generale

 

134-quinquies

791

791

Assunzioni personale civile del Ministero dell’interno

 

134-sexies

792

792

Misure di stabilizzazione del personale paralimpico del Ministero della difesa

 

134-septies

793

793

Fondo per la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare

 

134-octies

794

794

Programma nazionale di screening per la prevenzione e la gestione dell’obesità in adolescenza

 

134-novies, co. 1-2

795

795

Compensazione effetti finanziari derivanti dal comma 570 (Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17)

 

 

796

796

Disposizioni per la prevenzione, la formazione e l’informazione in merito alla malattia celiaca

 

134-decies

797

797

Efficientamento del Poliambulatorio “Montezemolo”

 

134-undecies

798

798

Diposizioni in materia di genetica agraria

 

134-duodecies

799-800

799-800

Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio

134-bis

134-terdecies

801-805

801-805

Vie e Cammini di San Francesco

134-bis

134-quaterdecies

806

806

Destinazione turistica di qualità

134-bis

134-quinquiesdecies

807-811

807-811

PSN - Polo strategico nazionale

134-bis

134-sexiesdecies

812

812

Finanziamento progetto «Educare al rispetto - Sport e Salute»

134-bis, co. 1-4

134-septiesdecies, co. 1-4

813-816

813-816

Fondo per il contrasto del cyberbullismo

134-bis, co. 5

134-septiesdecies, co. 5

817

817

Laboratorio didattico per il 50° anniversario del  terremoto in Friuli

134-bis

134-duodevicies

818-819

818-819

Ricerca nel settore delle tecnologie emergenti per la difesa nazionale

134-bis

134-undevicies

820-821

820-821

Fondo cultura terapeutica e cura sociale

134-bis, co. 1

134-vicies, co. 1

822

822

Interventi per Matera “Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026"

134-bis, co. 2, lett. a) e co. 3

134-vicies,co. 2, lett. a)

Confluito nel comma 550

 

Premio Mattei per la cooperazione culturale

134-bis, co. 2, lett. b) e co. 3

134- vicies,co. 2, lett. b)

823, lett a)

823, lett a)

Premio Olivetti per l’accessibilità culturale

134-bis, co. 2, lett. c) e co. 3

134- vicies,co. 2, lett. c) e co. 3

823, lett b) e 824

823, lett b) e 824

Contributo alla Fondazione MAXXI di Roma per la realizzazione  del progetto “MAXXI Med” nella città di Messina

134-bis, co. 2, lett. d)

134- vicies, co. 2, lett. d)

823, lett c)

823, lett c)

Fondo per il rilancio e la promozione del sistema musicale italiano

134-bis

134-vicies semel

825-827

825-827

Disposizione per la distruzione delle armi chimiche

134-bis

134-vicies bis

828

828

Gestione delle terre e delle rocce da scavo

134-bis

134-vicies ter

829

829

Misure in materia di investimenti territoriali

134-bis

134-vicies quater

830

830

Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi

134-bis

134-vicies quinquies

831-832

831-832

Disposizioni in materia di segretari comunali

134-bis

Art. 134-vicies sexies

833

833

Disposizioni per la contabilizzazione dei saldi di Città metropolitane e Province

134-bis

134-vicies septies

834

834

Modalità di recupero dei contributi della finanza pubblica e delle risorse eccedenti negli enti locali

134-bis

134-duodetricies

835-839

835-839

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

134-bis

134-undetricies

840

840

Fondo per la promozione alle inziative di contrasto alla criminalità organizzata

134-bis

134-tricies

841

841

Contributo all’Associazione degli editori indipendenti

134-bis

134-tricies semel

842

842

Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica

134-bis

134-tricies bis

843

843

Contributo all’associazione alpinistica Alpenverein Sudtirol

134-bis

134-tricies ter

844

844

Progetti sportivi nel comune di Trento

134-bis

134-tricies quater

845

845

Contributo alla Comunità della Val di Non

134-bis

134-tricies quinquies

846

846

Contributo per la custodia di animali da combattimento o affetti da problematiche comportamentali

134-bis

134-tricies sexies

847-848

847-848

Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

134-bis

134-tricies septies

849

849

Contributo all’Istituto superiore di sanità (ISS) per studi sui rischi da inquinamento

134-bis

134-duodequadragies

850

850

Iniziative per il contrasto all’antisemitismo

134-bis

134-undequadragies

851

851

Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di Via Antonini in Milano

134-bis

134-quadragies

852

852

Disposizioni in materia di esenzione IMU immobili degli enti non commerciali

134-bis, co. 1-4

134-quadragies semel, co. 1-4

853-856

853-856

Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio

134-bis, co. 5-6

134-quadragies semel, co. 5-7

857-858

857-858

Diminuzione dell’accisa sulla birra

134-bis

134-quadragies bis

859

859

Interpretazione autentica sull’ambito di applicazione di due misure di esonero contributivo, con riferimento a soggetti operanti nell’ambito assicurativo

134-bis

134-quadragies ter

860-862

860-862

Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti

134-bis

134-quadragies quater

863

863

Misure a favore dell’Ente Parco Gran Paradiso

134-bis

134-quadragies quinquies

864-866

864-866

Raccolta dati relativi alle misure di contenzione meccanica presso le strutture afferenti al dipartimento salute mentale

134-bis

134-quadragies sexies

867-869

867-869

Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria

134-bis

134-quadragies septies

870

870

Piano di rientro sanitario della Regione Molise

134-bis

134-duodequinquagies

871

871

Fondo per il sostegno alla mobilità delle persone con disabilità

134-bis

134-undequinquagies

872-874

872-874

Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbia

134-bis

134-quinquagies

875-876

875-876

Rifinanziamento dei distretti del cibo

134-bis

134-quinquagies semel

877

877

Disposizioni in materia di garanzie (Fondo di garanzia PMI e Fondo prima casa)

134-bis

134-quinquagies bis

878-881

878-881

Sviluppo di poli museali innovativi. Destinazione di risorse ai progetti Grande MAXXI di Roma e   MAXXIMed di Messina

134-bis

134-quinquagies ter

882

882

Finanziamento dell’INDIRE per progetti in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere

134-bis

134-quinquagies quater

883

883

Disposizioni in materia di housing universitario (M4C1 del PNRR)

134-bis

134-quinquagies quinquies

884-894

884-894

Misure di sostegno alle attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights

134-bis

134-quinquagies sexies

895

895

Contributo straordinario al CNR per lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario

107-bis

134-quinquagies septies

896

896

Contributi per il Monteverdi Festival di Cremona e per la Fondazione “I Pomeriggi Musicali”

134-bis

134-duodesexagies

897-898

897-898

Iniziative per la ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci

134-bis

134-undesexagies

899-900

899-900

Contributi in materia di divulgazione culturale

134-bis

134-sexagies

901

901

Celebrazioni per il centenario della nascita di Pio La Torre

134-bis

134-sexagies semel

902-903

902-903

Rifinanziamento del portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana

134-bis

134-sexagies bis

904

904

Contributo per il Festival dei due Mondi

134-bis

134-sexagies ter

905

905

Rifinanziamento in favore dell’Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole

134-bis

134-sexagies quater

906

906

Contributo per la ricostruzione di immobili artigianali (comune di Altavalle)

134-bis

134-sexagies quinquies

907

907

Rifinanziamento del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli

134-bis

134-sexagies sexies

908

908

Misure per il programma di completamento della Carta geologica d’Italia

134-bis

134-sexagies septies

909

909

Contributo al comune di Trento per la digitalizzazione e l’efficienza dei servizi am-ministrativi

134-bis

134-duodeseptuagies

910

910

Modifiche al testo unico testo unico delle leggi sanitarie, in materia di zone di rispetto cimiteriale

134-bis

134-undeseptuagies

911

911

Contributo all’Osservatorio Carta, Penna & Digitale presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma

134-bis

134-septuagies

912

912

Contributo alla Fondazione Giorgio Napolitano

134-bis

134-septuagies semel

913

913

Sostegno degli studi e delle ricerche dell’Alleanza italiana sviluppo sostenibile (ASviS)

134-bis

134-septuagies bis

914

914

Benefici in favore dei superstiti delle vittime civili della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

134-bis

134-septuagies ter

915-921

915-921

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

134-bis

134-septuagies quater

922-924

922-924

Proroga del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica

40-bis

134-septuagies quinquies

925

925

Contributi a favore di enti e associazioni operanti nel settore della disabilità

134-bis

134-septuagies sexies

927-931

927-931

Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee

134-bis

134-septuagies septies

932

932

Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale

134-bis

134-duodeoctogies

933

933

Semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea

134-bis

134-undeoctogies

934-936

934-936

Disposizioni urgenti in materia di sanità

134-bis

134-octogies

937-939

937-939

Inquadramento nei ruoli dirigenziali di medici veterinari

134-bis

134-octogies semel

940

940

Misure per dimissioni ospedaliere protette

134-bis

134-octogies bis

941-943

941-943

Misure in favore del personale infermieristico dipendente dalle strutture private accreditate

134-bis, co. 1-2

134-octogies ter, co. 1 e 2

944-945

944-945

Misure in favore dei ceramisti

134-bis, co. 3

134-octogies ter, co. 3

946

946

Misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

134-bis

134-octogies quater

947

947

Istituzione centrale unica di committenza per la ricerca

134-bis

134-octogies quinquies

948-949

948-949

Incremento del fondo in favore della minoranza slovena

134-bis

134-octogies sexies

950

950

Prosecuzione del piano rientro della Regione Abruzzo

134-bis

134-octogies septies

951

951

Potenziamento degli screening neonatali

134-bis

134-duodenonagies

952-953

952-953

Disposizioni in materia di Screening delle patologie legate all’inquinamento ambientale

134-bis

134-undenonagies

954-956

954-956

Fondi in favore del comune di Vibo Valentia

134-bis

134-nonagies

957-959

957-959

Rafforzamento della struttura del Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi connessi alla diffusione della specie granchio blu

112-bis

134-nonagies semel

960-961

960-961

Credito d’imposta per imprese energivore

134-bis, co. 1-4

134-nonagies bis, co. 1-4

962-965

962-965

Contributo per il comune di Latina e per l’Orchestra sinfonica di Milano

134-bis, co. 5

134-nonagies bis, co. 5

966

966

Deroga alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

134-bis, co. 6

134-nonagies bis, co. 6

967

967

Poteniziamento servizio idrico integrato nel Friuli Venezia Giulia e nel Veneto

134-bis

134-nonagies ter

968

968

Funzionalità del programma Tourism Digital Hub - TDH

134-bis, co. 1

134-nonagies quater, co. 1

969

969

Disposizioni su Aeroporto di Pescara

134-bis, co. 2 e 3

134-nonagies quater, co. 2 e 3

970-971

970-971

Contributo all’Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca

134-bis

134-nonagies quinquies

972

972

Clausola di salvaguardia

134-bis

134-nonagies sexies

973

973

SEZIONE II

 

 

 

 

Stato di previsione dell'entrata

135

135

 

Art. 2

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

136

136

 

Art. 3

Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative

137

137

 

Art. 4

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative

138

138

 

Art. 5

Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

139

139

 

Art. 6

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative

140

140

 

Art. 7

Stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito e disposizioni relative

141

141

 

Art. 8

Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative

142

142

 

Art. 9

Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

143

143

 

Art. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

144

144

 

Art. 11

Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca

145

145

 

Art. 12

Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

146

146

 

Art. 13

Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative

147

147

 

Art. 14

Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative

148

148

 

Art. 15

Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative

149

149

 

Art. 16

Stato di previsione del Ministero del turismo

150

150

 

Art. 17

Totale generale della spesa

151

151

 

Art. 18

Quadro generale riassuntivo

152

152

 

Art. 19

Disposizioni diverse

153

153

 

Art. 20

Entrata in vigore

154

154

 

Art. 21

 

 

 


SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Articolo 1, comma 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

 

 

Il comma 1 fissa, mediante rinvio all'allegato I, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa.

 

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), la disposizione in esame determina, mediante rinvio all'allegato I annesso alla legge di bilancio medesima, i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per ciascun anno del triennio di riferimento (2026, 2027 e 2028). I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

Tabella 1: risultati differenziali                                          (importi in milioni di euro)

 

2026

2027

2028

COMPETENZA

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

154.857

138.462

92.105

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

484.902

441.351

432.914

CASSA

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

227.693

201.398

153.026

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

557.738

504.287

493.835

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato

Fonte: Allegato I annesso al DDL di bilancio 2026

 

Il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè alla differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato finanziario, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, della legge di contabilità e finanza pubblica, i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario dovrebbero essere determinati dal presente articolo coerentemente con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica medesima, riguardante i contenuti del Documento di economia e finanza pubblica (DEF).

Tali obiettivi per il triennio di riferimento della legge di bilancio sono solitamente aggiornati dalla Nota di aggiornamento al DEF.

Quest’anno, tuttavia, a seguito della riforma della governance economica dell’Unione Europea[1], il Governo ha presentato i propri obiettivi programmatici di finanza pubblica nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025 (DPFP 2025), deliberato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2025 e presentato alle Camere nella stessa data[2].

Come specificato dal Governo nella relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2026, nelle more dell’adeguamento del quadro normativo interno alle nuove regole di governance europea, il presente disegno di legge di bilancio e la Nota tecnica illustrativa, che sarà successivamente resa disponibile, sono presentati secondo la struttura e i contenuti previsti dall’assetto normativo e contabile vigente che prevedono il raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l’indebitamento netto dello Stato programmatico, comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, oltre all’esposizione dell’indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, inteso come saldo tra entrate e spese.

Per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio (2026-2028), il DPFP 2025 prevede un indebitamento netto programmatico in percentuale del PIL pari al 2,8% nel 2026, 2,6% nel 2027 e 2,3% nel 2028.

Su tale percorso programmatico, le Camere si sono espresse favorevolmente il 9 ottobre 2025 con l'approvazione della risoluzione n. 6/00178 del Senato e della risoluzione n. 6/00205 della Camera.

A tali percentuali del PIL corrispondono, in base alla tavola di "Raccordo tra il saldo netto da finanziare (SNF) programmatico e il conto PA programmatico 2026-2028" contenuta nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, i seguenti valori assoluti, in termini di competenza, dell’indebitamento netto (saldo del conto economico programmatico) della PA: -64 miliardi di euro nel 2026, -62 miliardi nel 2027 e -57 miliardi nel 2028.

In base alla tavola di raccordo, dal disegno di legge di bilancio emerge un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, corrispondente agli obiettivi programmatici di indebitamento netto sopra esposti, pari a 155 miliardi di euro per l'anno 2026, 138 miliardi per il 2027, 92 miliardi per il 2028. Tali valori sono pertanto coerenti con il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza riportati nell'allegato 1 all'articolo in esame.

 

Si valuti l’opportunità di richiedere al Governo una illustrazione del raccordo dei saldi di finanza pubblica riferiti alla PA contenuti nella relazione tecnica e il tasso di evoluzione della spesa netta, il quale rappresenta il nuovo strumento di sorveglianza previsto dalla riforma della governance europea.


 

Articolo 1, comma 2
(Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria)

 

Il comma 2, inserito dal Senato, reca una norma interpretativa dell’articolo 4, comma 2, del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria volta a specificare che le riserve auree gestite e detenute dalla banca d’Italia, come iscritte nel bilancio di quest’ultima, appartengono al popolo italiano. La norma, che è stata oggetto di consultazione con la Banca centrale europea, fa espressamente salve le attribuzioni unionali tramite un rinvio ai Trattati istitutivi dell’Unione.

 

La disposizione in esame è stata inserita durante l’esame da parte del Senato e reca una norma interpretativa dell’articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 148 del 1988 (Testo unico delle norme di legge in materia valutaria) volta a specificare che “le riserve auree gestite e detenute dalla banca d’Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al popolo italiano”.

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del suddetto Testo Unico delle norme di legge in materia valutaria “la Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea”.

 

Si ricorda che il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) comprende la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) di tutti i 27 paesi dell’Unione europea, indipendentemente dal fatto che abbiano adottato l’euro come valuta[3]. La Banca d’Italia ne è parte integrante in virtù dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2013, convertito dalla legge n. 5 del 2014. L’articolo 129 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) specifica che “il SEBC è retto dagli organi decisionali della BCE (Consiglio direttivo e Comitato esecutivo)”.

Lo Statuto di SEBC e BCE è definito in un apposito Protocollo allegato al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Protocollo n. 4). L’articolo 31 prevede che, di regola, le operazioni aventi per oggetto attività di riserva eccedenti un determinato limite, stabilito nel quadro degli indirizzi definiti dalla BCE, siano soggette all’approvazione della stessa BCE “al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e del cambio della Comunità” (par. 2).

Si segnala altresì che l'oro è stato incluso fra le attività di riserva in valuta ex art. 1 del regolamento (CE) n. 1010/2000 del Consiglio dell'8 maggio 2000. Anche l’art. 1, par. 1, lettera b), dell'indirizzo (UE) 2024/2942 della BCE del 14 novembre 2024 definisce le attività di riserva in valuta come “titoli, oro o contante”.

 

Anche su impulso della Banca centrale europea, a cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha sollecitato un parere, il comma in esame fa espressamente salve le attribuzioni dell’UE con un rimando agli articoli 123, 127 e 130 del TFUE.

 

IL TFUE (articolo 282, par. 5; si veda anche l’articolo 127, par. 4) dispone che “nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di atto dell’Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri”.

Le modalità di tale consultazione sono stabilite dall’articolo 2, par. 1, della decisione 98/415/CE del Consiglio. Le autorità degli Stati membri sono tenute a consultare la BCE “su ogni progetto di disposizioni legislative che rientri nelle sue competenze ai sensi del trattato”, comprese (terzo trattino) le banche centrali nazionali. Il termine per l’adozione del parere è di regola non inferiore a un mese a decorrere dalla data in cui la richiesta viene notificata al presidente della BCE (art. 3, par. 1), prorogabile di quattro settimane (par. 3). Può essere ridotto “in casi di estrema urgenza” (par. 2). Decorsi infruttuosamente i termini, l’autorità nazionale può procedere a prescindere dal parere (par. 4).

La consultazione deve avere luogo (articolo 4) “in tempo utile affinché l'autorità che elabora il progetto di disposizioni legislative tenga conto del parere della BCE prima di adottare la decisione nel merito”. In ogni caso gli Stati membri verificano che il parere sia portato a conoscenza dell'autorità che deve approvare il provvedimento[4].

 

 

Si osserva preliminarmente che con specifico riferimento agli Stati membri la cui moneta è l’euro, l’articolo 3, par. 1, lettera c), del TFUE annovera la politica monetaria tra le materie di competenza esclusiva dell’Unione.

A tutti gli Stati membri si applicano invece gli articoli 123, 127 e 130 del TFUE. 

L’articolo 123 pone un generale divieto di finanziamento monetario: la concessione di scoperti di conto o altre forme di facilitazione creditizia da parte della BCE o delle BCN sono vietati non solo a istituzioni, organi od organismi dell'Unione ma anche a: amministrazioni statali; enti regionali, locali o altri enti pubblici; altri organismi di diritto pubblico; imprese pubbliche degli Stati membri. È analogamente vietato l'acquisto diretto, da parte di BCE o BCN, di titoli di debito presso i medesimi soggetti. Ai sensi del par. 2 tali divieti non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica.

L’articolo 127 disciplina il SEBC.

Il par. 1 ne illustra gli obiettivi, tra i quali primeggia il mantenimento della stabilità dei prezzi, affiancato dal sostegno alle politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'UE. La sua azione deve essere conforme al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un’efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi stabiliti dall’articolo 119 del TFUE (prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, bilancia dei pagamenti sostenibile).

Il par. 2 elenca invece i compiti fondamentali espletati tramite il SEBC, tra i quali (trattino 3) rileva la detenzione e gestione delle riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri, senza pregiudicare la detenzione e gestione da parte dei Governi nazionali di saldi operativi in valuta estera (par. 3).

L’articolo 130 del TFUE contiene il principio di indipendenza del Sistema, in quanto “nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dallo statuto del SEBC e della BCE, né la Banca centrale europea né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni da istituzioni, organi o organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, nonché i governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti”.

L’articolo 131 impone infine agli Stati membri di assicurare che la legislazione nazionale – incluso lo statuto della Banca centrale nazionale – sia compatibile con i trattati e con lo statuto del SEBC e della BCE.

 

 

Parere della Banca centrale europea

In ottemperanza all’ obbligo di consultazione della BCE sui progetti di atti normativi nazionali che intervengono sulle sue attribuzioni (si veda il box precedente), il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ha sottoposto una prima versione dell’articolo in esame (emendamento 1.1 (testo 2) all’atto Senato 1689) alla BCE per ottenerne il parere, emesso il 2 dicembre 2025 (CON/2025/39).

Il parere evidenzia (par. 2.3) che a norma del TFUE (citato articolo 127, par. 2, terzo trattino) la relazione di SEBC e BCE con le riserve ufficiali in valuta estera non è declinata in termini di proprietà ma di “detenzione e gestione” in via esclusiva. Ciò include – argomenta la BCE (par. 2.7) – “tutte le azioni necessarie per l’effettivo adempimento del mandato dell’Eurosistema”, compresa “la capacità delle BCN di adottare decisioni, in completa autonomia, relative alla detenzione, alla conservazione, alla disposizione, alla negoziazione e alla gestione quotidiana, nonché a lungo termine, delle riserve in valuta estera, anche comprando e vendendo oro a titolo definitivo, a pronti e a termine, e con operazioni di pronti contro termine”. Coerentemente con il principio di indipendenza finanziaria e con il divieto di finanziamento monetario (articoli 130 e 123 del TFUE), qualsiasi profitto eventualmente ottenuto dalla Banca d’Italia per effetto della gestione di tali riserve ufficiali in valuta estera “può essere distribuito allo Stato solo attraverso il normale processo di distribuzione degli utili quale stabilito nelle disposizioni legislative e statutarie pertinenti”. In ogni caso, “il principio di indipendenza finanziaria impone che sia stato costituito un ammontare sufficiente di riserve al fine di garantire che la Banca d’Italia abbia i mezzi finanziari per assolvere i propri compiti in modo indipendente” (par. 2.9).

La BCE, dopo avere rilevato che la proposta di disposizione “non è accompagnata da alcuna relazione illustrativa che ne illustri la ratio” (par. 1.2), osserva che “non è chiaro (…) quale sia la concreta finalità” (par. 2.11) perseguita. Sostiene (par. 2.8) che “un trasferimento delle riserve in valuta estera (comprese le riserve auree) dallo stato patrimoniale della Banca d’Italia allo Stato eluderebbe il divieto di finanziamento monetario ai sensi dell’articolo 123 del Trattato, che vieta alla banca centrale di finanziare il settore pubblico, e contrasterebbe altresì con il principio di indipendenza finanziaria ai sensi dell’articolo 130 del Trattato”.

Il par. 2.11 contiene l’invito a “riconsiderare la proposta di disposizione”. Qualora invece si consideri necessario chiarire la proprietà giuridica delle riserve auree, la BCE ritiene che “la Banca d’Italia deve essere consultata al fine di assicurare che i requisiti imposti dal trattato e in particolare l’indipendenza della Banca d’Italia stabilita dall’articolo 130 del trattato continuino a essere pienamente rispettati” (par. 2.10). In quest’ottica è stato espresso il suggerimento (par. 2.8) di inserire “un riferimento esplicito nella proposta di disposizione alle norme di cui all’articolo 127, paragrafo 2, e all’articolo 130 del Trattato, nonché inoltre all’articolo 31 dello statuto del SEBC”, sebbene tali disposizioni trovino comunque applicazione. La BCE argomenta che “tale riferimento chiarirebbe ulteriormente la portata applicativa della proposta di disposizione”.

 

In data 4 dicembre 2025 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto da parte del MEF una richiesta di parere su una disposizione rivista (emendamento 1.1 (testo 3)) del disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2026 relativa alla proprietà delle riserve auree della Banca d’Italia. In data 8 dicembre la BCE ha emesso un secondo parere (CON/2025/40) in cui la BCE “accoglie con favore che la proposta di disposizione rivista includa un riferimento esplicito alle norme di cui agli articoli 127 e 130 del trattato. Ciò chiarisce la portata applicativa della proposta di disposizione rivista, sebbene tali disposizioni del trattato trovino comunque applicazione. La detenzione e la gestione indipendente delle riserve ufficiali in valuta estera (comprese le riserve auree) significa altresì specificamente che le riserve ufficiali in valuta estera (comprese le riserve auree) devono essere iscritte nello stato patrimoniale delle BCN o della BCE. A tale riguardo, la proposta di disposizione rivista prende utilmente atto che le riserve auree detenute e gestite dalla Banca d’Italia siano iscritte nel suo bilancio. Un trasferimento delle riserve in valuta estera (comprese le riserve auree) dallo stato patrimoniale della Banca d’Italia allo Stato eluderebbe il divieto di finanziamento monetario ai sensi dell’articolo 123 del trattato, che vieta alla banca centrale di finanziare il settore pubblico, e contrasterebbe altresì con il principio di indipendenza finanziaria ai sensi dell’articolo 130 del trattato.”. La BCE ribadisce tuttavia che “ove le autorità italiane considerino necessario chiarire la proprietà giuridica delle riserve auree, la Banca d’Italia deve essere consultata al fine di assicurare che i requisiti imposti dal trattato e in particolare l’indipendenza della Banca d’Italia stabilita dall’articolo 130 del trattato continuino a essere pienamente rispettati.”.

Inoltre, “nonostante le modifiche apportate alla proposta di disposizione rivista, non è ancora chiaro alla BCE quale sia la concreta finalità della proposta di disposizione rivista. Per questo motivo, e in assenza di spiegazioni in merito alla finalità della proposta di disposizione rivista, le autorità italiane sono invitate a riconsiderare la proposta di disposizione rivista, anche al fine di preservare l’esercizio indipendente dei compiti fondamentali connessi al SEBC della Banca d’Italia ai sensi del trattato.”.

 

 

Già nel 2019 la BCE aveva, su impulso del Presidente della Camera dei deputati, emesso un parere sulla proprietà delle riserve auree (CON/2019/23) con riferimento al progetto di legge della XVIII Legislatura Atto Camera n. 1064 (deputati Borghi ed altri) recante “Interpretazione autentica dell’articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di gestione delle riserve ufficiali”[5].

L’esame del disegno di legge era stato avviato in sede referente ma non concluso.

 

Precedentemente si sono avuti taluni interventi aventi a oggetto le riserve auree della Banca d'Italia rimasti inattuati. In particolare:

-                   l'emendamento 43.1 al progetto di legge finanziaria per il 2003 prevedeva l'individuazione, da parte del MEF e della Banca d'Italia, della quota di riserve "eccedente" rispetto alle esigenze inerenti ai compiti assegnati a quest'ultima, in vista di un utilizzo di detta quota per la riduzione del debito pubblico;

-                   la risoluzione concernente il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2008- 2011, approvata dalla Camera il 31.7.2007 (n. 6-00020), al punto B - 8) impegnava il Governo "ad effettuare, anche nei rapporti con l'Unione europea, una ricognizione di tutti gli strumenti utili a determinare una significativa riduzione del debito pubblico, sia con riferimento a forme concordate di utilizzo delle riserve delle banche centrali, in oro e in valuta, eccedenti quanto richiesto dal concerto con la BCE per la difesa dell'euro, anche sulla base delle esperienze di altri Paesi, sia con riferimento alla classificazione delle operazioni patrimoniali e delle partite finanziarie, nonché ad aprire nuovi spazi per forme più qualificate di spesa pubblica";

-                   l'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2009 ("introduzione di un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio dei metalli preziosi detenuti per uso non industriale"), convertito, con modificazioni, in legge n. 102 del 2009 istituiva, per il periodo d'imposta in corso alla data della sua entrata in vigore, un'"imposta sostitutiva" dell'IRES e dell'IRAP, con l'aliquota del 6 per cento ed entro l'importo massimo di 300 milioni di euro, sulle plusvalenze contabili derivanti dalla valutazione in bilancio, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale. Ai sensi del comma 4 dell'articolo in discorso, nel testo risultante dalla legge di conversione, "Con riferimento alle disponibilità auree della Banca d'Italia (…) le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere non ostativo della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale; la predetta misura è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia". La Banca Centrale Europea si è pronunciata due volte in senso sfavorevole alla nuova imposta (pareri CON/2009/59 del 14 luglio 2009 e CON/2009/63 del 24 luglio 2009), evidenziandone i profili di contrasto con i principi dell'indipendenza finanziaria e istituzionale delle banche centrali e con il divieto di finanziamento monetario dalle banche centrali agli Stati membri della Comunità europea, nonché con i principi contabili dell'Eurosistema. In particolare, la BCE ha osservato che la tassazione prevista su redditi non realizzati, e quindi incerti, avrebbe causato un decremento arbitrario delle risorse della Banca d'Italia, indebolendone la posizione finanziaria e aumentando il rischio che la stessa non avesse nel futuro sufficienti mezzi per svolgere i propri compiti; inoltre, non ha ritenuto sufficienti a escludere la violazione del principio di indipendenza finanziaria l'introduzione nella legislazione di misure mitigatrici dell'effetto finanziario dell'imposta (previsione di un tetto massimo, parere conforme della Banca d'Italia, clausola di salvaguardia dell'indipendenza della banca centrale). La misura non è stata quindi varata.

 

Come chiarito dal sito della Banca d’Italia, le riserve ufficiali contribuiscono a sostenere la credibilità del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), possono essere utilizzate per interventi sul mercato dei cambi e consentono di adempiere agli impegni dell'Italia nei confronti di organismi finanziari internazionali.

La Banca d’Italia possiede un portafoglio finanziario in euro che, unitamente alle riserve valutarie e dedotte le passività diverse da quelle connesse con la politica monetaria, costituisce l'insieme delle cosiddette Attività Finanziarie Nette. La funzione delle Attività Finanziarie Nette è duplice: contribuire alla copertura dei costi aziendali e preservare la solidità patrimoniale della Banca a fronte dei rischi legati allo svolgimento delle attività istituzionali. L'autonomia patrimoniale è un presupposto cardine per il mantenimento dell'indipendenza da qualsiasi condizionamento politico e amministrativo e per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Le riserve auree sono parte integrante delle riserve ufficiali del Paese e hanno la funzione di rafforzare la fiducia nella stabilità del sistema finanziario italiano e nella moneta unica.

Per varie ragioni storiche, la Banca d'Italia è il quarto detentore di riserve auree al mondo, dopo la Federal Reserve statunitense, la Bundesbank tedesca e il Fondo Monetario Internazionale. Il quantitativo totale di oro di proprietà dell'Istituto è pari a 2.452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti (95.493) e per una parte minore da monete. Il valore aggiornato dell'oro viene pubblicato annualmente nel Bilancio della Banca d'Italia, e al 31 dicembre 2024 ammontava a 197,9 miliardi di euro.

L'oro è custodito nei caveau della Banca d'Italia e di primarie banche centrali. Tale scelta deriva, oltre che da ragioni storiche legate ai luoghi in cui l'oro fu acquistato, anche da una strategia di diversificazione finalizzata alla minimizzazione dei rischi. Inoltre, la custodia nelle principali piazze finanziarie ne permette, in caso di necessità, un più rapido utilizzo, limitando i costi e i tempi legati al trasporto del metallo.

Nei caveau della Banca d'Italia è custodita anche una quota (100 tonnellate) delle riserve conferite alla BCE.

 

 


 

Articolo 1, commi 3-4
(Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)

 

 

I commi 3 e 4 riducono dal 35 al 33 per cento la seconda aliquota dell’IRPEF, prevedendo un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro.

 

In particolare, il comma 3, modifica l’articolo 11, comma 1, lettera b), del TUIR, al fine di ridurre la seconda aliquota IRPEF dal 35 al 33 per cento.

 

Con riferimento alle aliquote IRPEF, diversi interventi si sono succeduti nel corso della legislatura.

 

Gli interventi sulle aliquote nella XIX legislatura

Innanzi tutto il decreto legislativo 216 del 2023, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 111 del 2023, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", ha realizzato, limitatamente all'anno 2024, la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF).

Successivamente, tale revisione è stata resa strutturale con l'articolo 1, comma 2, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025).

A seguito di tali modifiche, l'articolo 11, comma 1, del TUIR prevede che, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28 mila euro, 23 per cento;

b) oltre 28 mila euro e fino a 50 mila euro, 35 per cento [ora portato al 33 per cento dalla disposizione in commento];

c) oltre 50 mila euro, 43 per cento.

Rispetto al regime previgente è stata soppressa l’aliquota applicata tra i 15 mila e i 28 mila euro (parti al 25 per cento), dapprima con riguardo al solo anno 2024, e, successivamente a regime dal 2025.

La legge di bilancio 2025, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF, ha differito al 15 aprile 2025 il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025 e al 15 maggio 2025 il termine entro cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF prevista ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del MEF. Ha previsto, infine, al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'IRPEF con i nuovi scaglioni dell'IRPEF, che i comuni per l'anno 2025, entro il 15 aprile 2025, modificano con propria delibera gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 55 del 2025 ha circoscritto al solo periodo d'imposta 2024 l'ambito di applicazione dell' articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2023, prevedendo, conseguentemente, che la determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF e relative addizionali per il periodo d'imposta 2025 sia effettuata assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella ottenuta applicando le nuove aliquote e detrazioni per lavoro dipendente, introdotte dai primi due commi del medesimo decreto per il solo anno 2024 e, successivamente, rese strutturali dall'articolo 1, comma 2, della legge di bilancio 2025.

Il suddetto comma 4 prevedeva che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali, sia per il periodo d'imposta 2024 sia per quello 2025, non si dovesse tener conto di questa riduzione delle aliquote e degli scaglioni e che quindi dovesse essere assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata applicando le aliquote e detrazioni vigenti al 2023.

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa di accompagnamento, l'impossibilità di tener conto delle modifiche apportate alle aliquote e agli scaglioni nella determinazione degli acconti ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali si rivelava incoerente relativamente agli acconti dovuti per l'anno 2025, considerata l'avvenuta stabilizzazione a regime delle misure in materia di aliquote IRPEF e di no tax area.

 

No tax area

È prevista una no tax area, derivante dall'applicazione delle diverse detrazioni per lavoro dipendente o pensione o da lavoro autonomo, che sono decrescenti al crescere del reddito.

A tale proposito, l'articolo 13 del TUIR riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi ad esso assimilati le seguenti detrazioni:

·         1.955 euro: reddito complessivo non superiore a 15 mila euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

·         1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 13 mila euro: reddito complessivo superiore a 15 mila euro ma non a 28 mila euro;

·         1.910 euro: reddito complessivo superiore a 28 mila euro ma non a 50 mila euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22 mila euro.

Al riguardo, si rammenta che la legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 2, lettera b)) ha reso strutturale l'innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione per i redditi di lavoro dipendente fino a 15 mila euro, esclusi i redditi di pensione, e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inizialmente previsto per il solo anno 2024 dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 216 del 2023.

Ai pensionati sono riconosciute le seguenti detrazioni:

·         1.955 euro: reddito complessivo non superiore a 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

·         700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro: reddito complessivo superiore a 8.500 euro ma non a 28 mila euro;

·         700 euro: reddito complessivo superiore a 28 mila euro ma non a 50 mila euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22 mila euro.

Infine, ai titolari di taluni redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente, nonché di alcuni redditi di impresa e diversi, e ai lavoratori autonomi sono riconosciute le seguenti detrazioni:

·         1.265 euro: reddito complessivo non superiore a 5.500 euro;

·         500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 22 mila euro: reddito complessivo superiore a 5.500 euro ma non a 28 mila euro;

·         500 euro: reddito complessivo superiore a 28 mila euro ma non a 50 mila euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22 mila euro.

 

Pertanto, la no tax area varia a seconda delle diverse categorie di contribuenti: è pari a circa 8.500 euro per i lavoratori dipendenti e i pensionati e a 5.500 euro per i lavoratori autonomi. L'azzeramento dell'IRPEF porta con sé quello delle relative addizionali regionale e comunale.

Ne consegue che nel nostro ordinamento, sebbene non sia espressamente disciplinata una no tax area, lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi, attraverso uno specifico meccanismo funzionante per detrazioni, sono esentati dal pagamento dell'IRPEF, qualora rientrino entro le predette soglie reddituali.

 

Le modifiche relative alla fruizione delle detrazioni fiscali

La legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 10) ha introdotto l'articolo 16-ter del TUIR prevedendo un riordino delle detrazioni.

Nello specifico, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base (14 mila euro se il reddito complessivo eccede i 75 mila euro, 8 mila euro se il reddito complessivo eccede i 100 mila euro) in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per i seguenti coefficienti in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, del TUIR (ovvero reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili e, se di età non superiore a ventiquattro anni, reddito complessivo non superiore a 4 mila euro):

·         0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dal sopra citato articolo 12, comma 2;

·         0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova in tali condizioni;

·         0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano in tali condizioni;

·         1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano in tali condizioni o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 che si trovi nelle condizioni medesime.

Ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, non vengono considerate:

·         le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c);

·         le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012;

·         le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015.

Peraltro, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, la legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 2, lettera b) ha reso strutturale l'innalzamento a 1.955 euro della detrazione per i redditi fino a 15 mila euro di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, esclusi i redditi di pensione, e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inizialmente previsto per il solo anno 2024 dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 216 del 2023.

Conseguentemente alla previsione appena descritta, al fine di sterilizzare l'effetto dell'aumento delle detrazioni per lavoro dipendente previste per i redditi fino a 15 mila euro, la legge di bilancio 2025 ha, altresì, previsto che l'importo da prendere in considerazione per valutare il rispetto del limite previsto dalla disposizione ai fini della spettanza del trattamento integrativo venga diminuita dell'importo di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell'anno (ossia all'importo della detrazione riconosciuta ai sensi della lettera b) del comma 1, appena commentata).

Sempre con riguardo ai redditi di lavoro dipendente, la legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 4) riconosce ai relativi titolari, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, aventi un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro, una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

·         7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;

·         5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15 mila euro;

·         4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15 mila euro.

Ai medesimi soggetti, se titolari di un reddito complessivo superiore a 20 mila euro, viene, altresì, riconosciuta (articolo 1, comma 6) una detrazione, rapportata al periodo di lavoro, pari:

·         a mille euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 20 mila euro e inferiore a 32 mila euro;

·         al prodotto tra mille euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 8 mila euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 32 mila euro ma non a 40 mila euro.

 

Gli interventi concernenti l’IRPEF nella XIX legislatura

Si ricorda che nella precedente legislatura, la legge di bilancio 2022 aveva ridisegnato i lineamenti fondamentali dell'Irpef mediante interventi di modifica delle aliquote e degli scaglioni applicabili ai contribuenti (si era passati da 5 a 4 aliquote, attraverso la soppressione dell'aliquota del 41%, la seconda aliquota era stata ridotta dal 27 al 25 per cento, la terza aliquota abbassata dal 38 al 35 per cento ricomprendendovi i redditi fino a 50 mila euro, mentre i redditi al di sopra dei 50 mila euro erano tassati al 43 per cento).

Venivano, inoltre, riorganizzate e armonizzate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione (articolo 1, commi 2-4).

 

Il comma 4, modificando l’articolo 16-ter del TUIR, che disciplina i limiti alla fruizione delle detrazioni fiscali, introdotta dalla precedente legge di bilancio, dispone che per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro in relazione ai seguenti oneri:

a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR;

 

b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

 

Le erogazioni liberali ai partiti politici sono detraibili dall’imposta sui redditi per un importo pari al 26 per cento, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui.

 

c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

Per approfondimenti in merito alla disciplina riguardante l’assicurazione per rischio eventi calamitosi si veda il paragrafo “il settore assicurativo” del tema web il settore bancario e assicurativo, sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

La somma di 440 euro rappresenta il beneficio massimo che può essere percepito a seguito della riduzione di 2 punti percentuali della seconda aliquota IRPEF. Tale importo, quindi, è interamente percepito dai contribuenti con reddito complessivo fino a 200.000 euro.

 


 

Articolo 1, commi 5-6
(Carta «Dedicata a te» per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità)

 

 

I commi 5 e 6 incrementano di 500 milioni di euro il Fondo per l’acquisto dei beni di prima necessità per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

 

La disposizione in esame prevede il rifinanziamento del Fondo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

 

Più specificamente, il comma 5 incrementa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la dotazione del Fondo per l’acquisto dei beni di prima necessità istituito dal comma 450, art. 1, della Legge n. 197 del 2022 (legge di Bilancio 2023) nello stato di previsione del MASAF, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti che presentano un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante apposito sistema abilitante tramite uno strumento di pagamento denominato Carta “Dedicata a Te”. Si prevede, inoltre, che, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), di concerto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro dell’economia e delle finanze, si provveda alla ripartizione delle risorse, nonché all’individuazione dei termini e delle modalità di erogazione delle stesse.

 

In proposito, si ricorda che il citato comma 450, art. 1 della Legge di Bilancio 2023 ha dotato il sopra citato Fondo per l’acquisto dei beni di prima necessità di un ammontare di 500 milioni di euro per il 2023, demandando la definizione del sistema abilitante ad un decreto MASAF – MEF, per stabilire i seguenti requisiti;

·         i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

·         l'ammontare del beneficio unitario;

·         le modalità e i limiti di utilizzo del fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza;

·         le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.

Al riguardo, il MASAF ha definito i criteri per l’individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno beneficiari del contributo economico previsto dal sopra richiamato complesso di norme della legge di Bilancio per il 2023 per ciascuno degli anni in cui questa è stata rifinanziata (v. box).

Si ricorda che l’articolo 2, commi 1-3 del DL 131 del 2023 (cd. Energia) ha disposto una tantum il riconoscimento di un ulteriore contributo di complessivi 100 milioni ai beneficiari della cd. Social Card, come misura di sostegno al potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, portando la dotazione iniziale del Fondo da 500 a 600 milioni di euro.

 

Il comma 6 rifinanzia per un ammontare di 2,231 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del medesimo Fondo per l’acquisto dei beni di prima necessità, l’autorizzazione di spesa per l’erogazione del corrispondente contributo di cui comma 451-bis, art. 1, della legge di Bilancio 2023 (L. n. 197 del 2022).

 

Si ricorda che il citato comma 451-bis della Legge di Bilancio 2023 prevede che, per l'erogazione del contributo oggetto di trattazione ai beneficiari, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa avvalersi delle procedure previste dall’articolo 58, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020 (L. n. 126 del 2020)

Il suddetto comma 6 dell’articolo 58 del DL. 104/2020 ha introdotto misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia, con specifico riferimento al Fondo per la filiera della ristorazione. Esso ha previsto la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) di stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, apposite convenzioni per l’erogazione di un contributo per sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, a seguito dell’epidemia da Covid-19. Le suddette convenzioni dovevano essere stipulate con concessionari di servizi pubblici che risultassero dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale; avessero disponibilità di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate; avessero l’identificazione come Identity Provider e la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale; potessero vantare un’esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento. La finalità di tali accordi era quella di permettere ai beneficiari convenzionati di accedere alla piattaforma digitale denominata “piattaforma della ristorazione” anche presso gli sportelli del concessionario convenzionato.

Il finanziamento della misura per finalità connesse all’erogazione delle risorse del Fondo per l’acquisto dei beni di prima necessità, introdotto dall’art. 14, comma 9, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 D.L. 24/02/2023, n. 13, è stato riconfermato per l’anno 2024 e 2025 dalle relative leggi di Bilancio.

 

 

 Come sopra esposto, l'art. 1, commi 450 e 451, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto il Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, finanziato con 600 milioni per il 2023, diretto a famiglie in povertà estrema, erogato tramite emissione di social card (c.d. Carta dedicata a te).

Successivamente, tale disposizione è stata modificata dal D.L. n. 131/2023 (L. n. 169/2023), che ha esteso tale contributo anche all'acquisto di carburanti, oltre che, in alternativa, agli abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale (art. 2, co-1-3), incrementando di 100 milioni l'apposito ondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Successivamente, il DM Masaf 18 aprile 2023 ha definito i criteri per l'individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico suddetto.

La legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 2-5, L. n. 213/2023) ha previsto un rifinanziamento, per l'anno 2024, relativo al Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, già istituito presso il MASAF - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (+ 600 milioni di euro). 

L'articolo 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, ha previsto, a valere sul medesimo fondo, un trasferimento di 4 milioni di euro all'ANCI a titolo di rimborso ai Comuni per le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari della misura di sostegno.

Il decreto interministeriale 4 giugno 2024, ha previsto le disposizioni attuative ed applicative del beneficio per l'anno 2024 e ripartisce le risorse del fondo dedicato istituito con la legge n. 197/2022.

Da ultimo,  la legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 103-104, L. n. 207/2024) ha previsto una serie di misure per il contrasto della povertà estremaincrementando di 500 milioni per il 2025 la dotazione del Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Di tali risorse, una quota pari a 2,3 milioni per il 2025 sono destinate ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui comma 451-bis, art. 1, della legge di Bilancio 2023 relativa proprio a tale contributo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità, affinché il MASAF possa continuare ad avvalersi delle vigenti procedure in base alle quali il Ministero può stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione del contributo. 

Con successivo decreto interministeriale 30 luglio 2025 si è proceduto all'individuazione dei nuclei familiari beneficiari e l'Inps ha fornito, con messaggio del 1 settembre 2025, le indicazioni operative per l'accesso alla misura in oggetto e per la gestione degli elenchi da parte degli operatori abilitati dei Comuni.

Lo stesso decreto individua i beneficiari del contributo fissato a 500€ nei cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, iscritti - nella totalità dei loro componenti - all'Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale) e titolari di una certificazione ISEE Ordinario in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

I Comuni ricevono dall'INPS, l'elenco dei beneficiari del contributo, nei limiti delle Carte loro assegnate individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio, sulla base dei dati elaborati e messi a disposizione dallo stesso INPS, secondo i criteri fissati dal decreto. I comuni verificano la posizione anagrafica ed eventuali incompatibilità con altre misure locali dei nuclei familiari contenuti negli elenchi e, sulla base del numero di carte loro assegnate, le attribuiscono.

Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay. Lo stesso fissa il numero complessivo delle carte assegnabili, pari a 1.157.179 (art. 5).

La definizione dei beni di prima necessità acquistabili attraverso il contributo è specificata nell'allegato 1 al decreto interministeriale.

Il decreto prevede che il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025 (art. 5) e che le somme accreditate ai beneficiari devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026 (art. 8).

Il decreto precisa, inoltre, che Poste Italiane S.p.A. effettua, altresì, un monitoraggio delle risorse residue ed entro il 30 marzo 2026 trasmette una rendicontazione finale delle risorse utilizzate distinte per tipologia di spesa autorizzata ai ministeri che hanno emanato il decreto. Gli importi residui risultanti dal monitoraggio sono restituiti al MASAF.

Il testo del decreto e delle varie convenzioni adottate con la grande distribuzione sono rinvenibili sulla pagina dedicata per il 2024 e quella per il 2025 del MASAF.

Il testo della convenzione tra MASAF Poste Italiane e INPS con le spese di gestione concordate sono rinvenibili nella convenzione pubblicata nel sito INPS.

 

Esito del monitoraggio 2024

Secondo i dati comunicati da Poste Italiane ai ministeri competenti, a titolo di rendicontazione per l'anno 2024, le risorse destinate ai beneficiari, pari a quasi 588 milioni di euro sono state spese in larga parte in negozi di alimentari, supermercati e discount (più di 520 milioni) e, per la parte restante, prevalentemente in spese per carburanti e trasporti. Sono stati invece rimborsati al MASAF 73 milioni di euro in quanto non spesi secondo i tempi e le modalità prescritte.


 

Articolo 1, commi 7 e 12
(Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato)

 

 

Il comma 7 prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, siano sottoposti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi[6], costituita da un’aliquota del 5 per cento, limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore, nell’anno 2025 a 33.000 euro; il Senato ha riformulato nei suddetti termini, con l’elevamento del limite suddetto da 28.000 a 33.000 euro e con l’estensione anche ai contratti summenzionati sottoscritti nel corso del 2024. Il comma 12 reca una norma di rinvio generale alle disposizioni sulle imposte sui redditi.

 

L’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al comma 7 concerne, entro i termini temporali summenzionati, gli incrementi previsti dai contratti collettivi di lavoro nel settore privato; non si operano distinzione tra contratti nazionali e contratti territoriali o aziendali; si valuti l’opportunità di una definizione esplicita di tale profilo.

Il lavoratore può rinunciare, con atto scritto, al regime sostitutivo (con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie).

Il comma richiama le finalità di favorire l’adeguamento delle retribuzioni alle variazioni del costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e retribuzione.

Il successivo comma 12 specifica che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, riguardanti l’imposta sostitutiva in esame, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Riguardo ad un regime di imposta sostitutiva nel settore del pubblico impiego, cfr. il successivo comma 237.


 

Articolo 1, commi 8-12
(Imposta sostitutiva per i lavoratori dipendenti privati su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa nonché su alcune maggiorazioni e indennità)

 

 

I commi 8 e 9 modificano in via transitoria la disciplina – relativa ai lavoratori dipendenti privati – dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa. Le modifiche prevedono, per gli anni 2026 e 2027: la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva ad 1 punto percentuale; l’elevamento del limite annuo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a 5.000 euro (lordi). Il Senato ha specificato in termini più chiari che l’intervento transitorio in oggetto concerne anche gli emolumenti derivanti da forme di partecipazione agli utili d’impresa.

I commi 10 e 11, per il periodo di imposta relativo all’anno 2026, introducono, limitatamente ai dipendenti del settore privato, aventi un determinato requisito di reddito, e con esclusione dell’ambito delle attività di cui al successivo comma 18[7], un’imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro; l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari a 15 punti percentuali; il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro.

Il comma 12 reca una norma di rinvio generale alle disposizioni sulle imposte sui redditi.

 

Riguardo alle modifiche transitorie, poste dai commi 8 e 9, alla disciplina dell'imposta sostitutiva, per i lavoratori dipendenti privati, sui premi di risultato e sulle forme di partecipazione agli utili d’impresa, si ricorda che, nella normativa finora vigente: l’aliquota della medesima imposta sostitutiva per gli anni 2026 e 2027 – oggetto ora della riduzione ad 1 punto – è pari a 5 punti, mentre l’aliquota a regime, che resta valida per gli anni successivi al 2027, è pari a 10 punti[8]; il limite annuo dell'imponibile ammesso al regime tributario – limite oggetto ora dell’elevamento a 5.000 euro lordi – è pari a 3.000 euro lordi[9] (quest’ultimo limite resta valido per gli anni successivi al 2027). Resta fermo che l’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.

Si ricorda, più in particolare, che il trattamento tributario sostitutivo in oggetto – la cui disciplina generale è posta dall’articolo 1, commi da 182 a 189, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, e dal D.M. 25 marzo 2016 – concerne gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Al fine in oggetto, le somme ed i valori suddetti devono essere corrisposti in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. È fatta in ogni caso salva l'ipotesi di espressa rinunzia per iscritto al regime sostitutivo da parte del lavoratore, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie.

Si ricorda che per molti profili del regime tributario sostitutivo in oggetto è ancora valida la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.

 

Riguardo alle nozioni dei summenzionati emolumenti che possono rientrare nell’imposta sostitutiva di cui ai commi 10 e 11, la disposizione fa rinvio ai contratti collettivi nazionali di lavoro e per il lavoro notturno, in primo luogo, alla definizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. Sono esclusi in ogni caso dall’ambito i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscano in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Il comma 11 specifica inoltre che: resta fermo l’ordinario regime di contribuzione previdenziale e assistenziale, fatte salve le disposizioni normative e contrattuali speciali; al fine dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, qualora il sostituto di imposta non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel suddetto anno; nel limite di imponibile, pari a 1.500 euro, non rientrano gli emolumenti assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al precedente comma 7. È fatta salva (comma 10) la facoltà di rinuncia scritta (da parte del lavoratore) al regime di imposta sostitutiva, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie.

 

Il comma 12 specifica che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, riguardanti le imposte sostitutive oggetto dei commi da 7 a 11, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

 

Riguardo ad un regime di imposta sostitutiva nel settore del pubblico impiego, cfr. il successivo comma 237.


 

Articolo 1, comma 13
(Norma temporanea di riduzione dell’IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti)

 

 

Il comma 13 – inserito dal Senato – estende all’anno 2026 una norma transitoria, già posta per l’anno 2025, che prevede, per i dividendi corrisposti (nel relativo anno) ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50 per cento, ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l’inclusione integrale nell’imponibile.

 

L’estensione temporale in esame concerne la norma di cui all’articolo 6, comma 1, terzo periodo, della L. 15 maggio 2025, n. 76. La fattispecie interessata dall’estensione temporale è costituita dall’attribuzione, da parte delle aziende, di azioni in sostituzione di premi di risultato, secondo le disposizioni previste da piani aziendali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, relative sia ai premi di risultato sia alla medesima sostituzione con azioni[10].


 

Articolo 1, comma 14
(Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica)

 

 

Il comma 14 incrementa da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

 

In particolare, il comma 14 modifica in tal senso l’articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR, che prevede che non concorrono a formare il reddito (…) le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 [10 euro, sulla base della modifica di cui si propone l’introduzione] nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

 

I precedenti aumenti di valore dei cosiddetti buoni pasto elettronici sono stati disposti dall’articolo 1, comma 16, della legge 190 del 2014 che convertì in euro (5,29) il valore del buono pasto ordinario (fissato a 10.240 lire a quel tempo) ed introdusse un valore più alto, pari a 7 euro, per i buoni pasto elettronici.

Successivamente l’articolo 1, comma 677, della legge 160 del 2019, ridusse a 4 euro la soglia di esenzione dall’imposta per i buoni pasto ordinari, elevò ad 8 euro la medesima soglia per i buoni pasto elettronici. Il medesimo comma introdusse inoltre un’esenzione anche per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29.


 

Articolo 1, comma 15
(Misure in favore delle imprese del settore agricolo)

 

 

Il comma 15, estende anche all’anno 2026, il regime di agevolazione Irpef 2025 dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola era già previsto, con alcune limitazioni, per gli anni 2024 e 2025.

 

Nel dettaglio, la disposizione in commento, novellando il secondo periodo dell’art. 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di bilancio 2017) ripropone, anche per il periodo di imposta 2026, il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola con alcune limitazioni. In base a tale misura, ai fini dell’IRPEF, i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- fino a 10.000,00 euro, zero per cento;

- oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, 50 per cento;

- oltre 15.000,00 euro, 100 per cento.

 

Come precisato nella Relazione Illustrativa, va ricordato che nella determinazione dell’ammontare dei redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, i redditi dominicali e i redditi agrari si devono considerare congiuntamente, vale a dire nella loro somma. E’ inoltre confermato che non beneficiano della disposizione agevolativa le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l’opzione, prevista dall’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).

 

 

Si ricorda che il sopra menzionato comma 44 dell’art. 1, della legge n. 232 del 2016 è stato oggetto di diverse novelle che hanno esteso il regime di esenzione IRPEF dal 2017 al 2023. Da ultimo è intervenuto il comma 3-bis, dell’articolo 13, del D.L. n. 215 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, che ha inserito il secondo periodo del predetto art. comma 44 dell’art. 1 della suddetta legge n. 232 del 2016, il quale ha prorogato agli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari sopra delineato.

 

Come sopra riferito il predetto comma 3-bis ha novellato l'articolo 1, comma 44, della L. n. 232 del 2016 aggiungendo un nuovo periodo che disciplina il regime di agevolazione IRPEF per gli anni 2024-2025 per i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali che:

·         rispettano le definizioni previste all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

·         sono iscritti nella previdenza agricola;

·         sono diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Quanto alla definizione dell’ambito soggettivo della disposizione, si ricorda che l’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 definisce imprenditore agricolo professionale (IAP) chi sia in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche e dedichi alle attività agricole (di cui all’articolo 2135 del codice civile) almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività così svolte almeno il 50% del proprio reddito globale. Ai fini del calcolo del reddito globale, vengono esclusi una serie di redditi, tra cui pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo. Inoltre, vengono considerati imprenditori agricoli professionali anche i soci o amministratori di società di persone, di capitali e cooperative che, oltre all’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, presentino i seguenti requisiti:

·           nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per la società in accomandita la qualifica è riferita ai soci accomandatari);

·         per le società di capitali o cooperative, che almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.

 

I requisiti - lavoro e reddito - sono ridotti al 25% per l'imprenditore che opera nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (zone di montagna, minacciate di spopolamento e altre zone nelle quali l’attività agricola dovrebbe essere continuata per assicurare la conservazione o il miglioramento dell'ambiente naturale). L’attribuzione della qualifica di IAP consente il riconoscimento delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto (colui che contribuisce, con il lavoro proprio e della propria famiglia, ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale).

Si rammenta, inoltre, che le società che hanno esercitato l’opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono le società agricole di persone che hanno optato per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell’art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Si ricorda che l’agevolazione ai fini IRPEF per l’anno 2023- già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 dall'articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) – per i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola era stata disposta dal comma 80, art. 1 della legge di bilancio 2023 (Legge n. 197 del 2022), comportava l’esclusione dalla base imponibile dei citati redditi dominicali e agrari.

 

 

I redditi dominicali e i redditi agrari, insieme ai redditi dei fabbricati, costituiscono le tre categorie di redditi fondiari previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986), in particolare dal Capo II del Titolo I (artt. 25–43). L’articolo 25 qualifica come “fondiari” i redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che siano iscritti, o debbano esserlo, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano, a prescindere dalla residenza del possessore.

Limitando l’analisi ai redditi dei terreni, i redditi fondiari sono determinati in via forfetaria sulla base delle risultanze catastali e si distinguono in:

(a) reddito dominicale dei terreni (artt. 27–31), imputato al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento;

(b) reddito agrario (artt. 32–35), imputato a chi esercita l’attività agricola sul terreno, direttamente o tramite dipendenti, indipendentemente dal fatto che sia proprietario, titolare di un diritto reale di godimento oppure affittuario.

La coesistenza di due tipologie di reddito per i terreni risponde all’esigenza di separare il reddito attribuibile al mero possesso del bene (reddito dominicale) da quello derivante dall’esercizio dell’attività agricola (reddito agrario), che può essere svolta anche da soggetto diverso dal possessore.

Oggetto dell’imposizione non è il reddito effettivo del singolo terreno o fabbricato, bensì la capacità potenziale del bene di produrre reddito come risultante dal catasto. Tali redditi concorrono, indipendentemente dalla loro percezione e in proporzione alla durata del possesso, alla formazione del reddito complessivo del titolare del diritto di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 16
(Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI))

 

 

Il comma in esame, inserito dal Senato, amplia la platea di impianti fotovoltaici con moduli a terra per i quali il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica, per la parte eccedente il limite di “agrarietà”, determini il reddito di impresa nei modi ordinari, anziché secondo la disciplina fiscale di favore prevista per il reddito agrario.

 

In particolare, il comma 16, inserito dal Senato, attraverso una modifica all’articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge n. 63 del 2024, amplia la platea di impianti fotovoltaici con moduli a terra per i quali il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica, per la parte eccedente il limite di “agrarietà”, determini il reddito di impresa nei modi ordinari, anziché secondo la disciplina fiscale di favore prevista per il reddito agrario.

In base alla legislazione tale disciplina si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, mentre per effetto del comma in esame essa si estende agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025.

 

Il comma stabilisce inoltre che la prova dell’avvenuta installazione, relativamente ai termini di cui al primo periodo, è fornita dalla registrazione come "impianto realizzato" nel sistema nazionale di Gestione Anagrafica Unica degli Impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI).

 

Come riportato dal sito internet di Terna, il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione (GAUDÌ) è l’unico portale a livello nazionale a identificare in modo univoco gli impianti di produzione di energia elettrica. La piattaforma (istituita dall’ARERA con delibera ARG/elt 124/10) è sviluppata e gestita da Terna e permette di:

·         raccogliere i dati anagrafici di tutti gli impianti di produzione di energia elettrica;

·         monitorarne l’intero ciclo di vita, dalla richiesta di connessione alla rete fino all’entrata in esercizio;

·         razionalizzare il flusso informativo sull’anagrafica tra i vari operatori del settore elettrico (Terna, GSE, distributori, produttori, ecc.);

·         informare sulla gestione del sistema elettrico nazionale nelle fasi di pianificazione, programmazione ed esercizio;

·         raccogliere le caratteristiche tecniche degli impianti, utili anche a valutare il grado di resilienza del sistema elettrico.

 

Il citato articolo 5 del decreto-legge n. 63 del 2024 limita l’installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree, quali:

-          i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;

-          le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ivi incluse – secondo quanto precisato dal Senato – le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;

-          i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

-          i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori;

-          le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

-          le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Tale limitazione, tuttavia, non si applica ove gli impianti siano finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile, ovvero nei casi in cui si tratti di progetti attuativi di altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Il comma 2 pone una norma transitoria, secondo la quale la limitazione all’installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole, introdotta dal comma 1, non si applica i progetti per i quali sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli.

I commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 5 prevedono che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica di impianti fotovoltaici con moduli a terra entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, per la parte eccedente il limite di “agrarietà” previsto dalla legislazione vigente, determina il reddito di impresa nei modi ordinari.

 

Il menzionato limite di “agrarietà” è previsto dal comma 423 della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005), ai sensi del quale la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.


 

Articolo 1, comma 17
(Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi)

 

 

Il comma 17 integralmente novellato nel corso dell’esame in Senato, limita, a decorrere dall’anno 2026, l’applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve esclusivamente a due immobili (anziché ai quattro previsti dalla normativa vigente) disponendo pertanto che dal terzo immobile (anziché dal quinto), l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.

 

A tal fine viene modificato l’articolo 1, comma 595 della legge n. 178 del 2020 che dispone, nel testo vigente, che, a decorrere dall’anno 2021, il regime fiscale della cedolare secca per le locazioni brevi sia applicabile a non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta e che negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presuma svolta in forma imprenditoriale.

 

Il testo della disposizione in commento, nella formulazione presente nel disegno di legge di bilancio presentato al Senato, interveniva modificava il secondo comma dell’articolo 4 della legge n.50 del 2017, che disciplina il regime di cedolare secca riferito alle cosiddette locazioni brevi, al fine di prevedere l’applicazione dell’aliquota agevolata del 21 per cento sul primo immobile oggetto di locazione breve solo se, durante il periodo d’imposta, non siano stati conclusi contratti aventi ad oggetto tale unità immobiliare tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. In tali ultimi casi si sarebbe applicata l’aliquota del 26 per cento.

 

Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte:

·        l’aliquota del 21 per cento resta in ogni caso, applicabile al primo immobile;

·        al secondo immobile si applica l’aliquota del 26 per cento;

·        dal terzo immobile il reddito viene considerato reddito d’impresa.

 

L’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha disciplinato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il regime fiscale speciale previsto per i contratti di locazione breve che soddisfano i seguenti presupposti (si veda il documento di approfondimento dell’Agenzia delle Entrate):

·           durata non superiore a 30 giorni;

·           contratti di locazione di immobili ad uso abitativo (categoria catastale da A1 a A11, escluso A10) situati in Italia e relative pertinenze;

·           possibilità di prevedere servizi accessori alla locazione (fornitura di biancheria, pulizia locali, wi-fi, utilizzo di utenze telefoniche), restando fuori eventuali prestazioni aggiuntive (ad esempio, servizio di colazione e somministrazione di alimenti);

·           locatore e conduttore devono essere persone fisiche che stipulano il contratto fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa;

·           destinazione a tale finalità, per ciascun periodo d’imposta, di un numero massimo di 4 appartamenti (come previsto dall’articolo 1, comma 595, della legge 178 del 2020);

·           possibilità di concludere il contratto per il tramite di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

I medesimi presupposti sono richiesti anche con riferimento ai contratti di sublocazione, contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario, ovvero di locazione di singole stanze di un’abitazione con durata massima di 30 giorni.

 

A livello fiscale la disposizione consente la possibilità di optare, in dichiarazione dei redditi, in luogo del regime di tassazione applicabile alla tassazione del reddito fondiario, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva nella forma di cedolare secca (secondo le disposizioni dell’articolo 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011, con aliquota del 26 per cento, ridotta al 21 per cento se i contratti sono stipulati con riguardo ad una sola unità immobiliare, purché individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Per effetto di tale opzione, il reddito che il proprietario dell’immobile (o sublocatore o comodatario) ricava dalla locazione non è soggetto all’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ed alle relative addizionali, né all’imposte di registro e di bollo, in caso di registrazione (sebbene non vi sia alcun obbligo di registrazione per i contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni).

La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.


 

Articolo 1, commi 18-21
(Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

 

 

Ai commi 18-21 si prevede una misura in favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale riconfermando il riconoscimento del trattamento integrativo speciale per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno.

 

I commi 18-21 prevedono una misura in favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale riconfermando, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento del trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno.

 

Il comma 18, nel riconfermare la misura sopra descritta per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, precisa che tale trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito.

 

Il comma 19 prevede che il trattamento integrativo di cui al comma 18 si applichi a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2025.

 

Il comma 20 disciplina le modalità di riconoscimento dell’agevolazione di cui al comma 18, prevedendo che il sostituto d'imposta riconosca il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. Si prevede, inoltre, che le somme erogate siano indicate nella certificazione unica di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

 

Il comma 21, da ultimo, prevede che il sostituto d'imposta compensi il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.


 

Articolo 1, comma 22
(Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

 

 

Il comma 22 proroga per tutto l’anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto fino all’anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) agli interventi di ristrutturazione edilizia, e a quelli in materia antisismica (sismabonus). Viene inoltre prorogato per l’anno 2026, alle medesime condizioni dell’anno 2025, il cosiddetto bonus mobili.

 

Negli anni successivi si prevedono variazioni d’entrata pari a -507,9 milioni di euro nell’anno 2029, -492,6 milioni di euro negli anni compresi tra il 2029 e il 2036 e -374,7 milioni di euro nell’anno 2037, ultimo anno in cui la misura produce effetti finanziari.

 

In particolare la lettera a) contiene le modifiche alle disposizioni dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, che disciplina le agevolazioni fiscali, sia per alcuni interventi di risparmio energetico (ecobonus) sia per interventi di riqualificazione edilizia e antisismici (sismabonus) e, in particolare, al comma 3-quinquies dell’articolo 14, introdotto dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 56).

 

In particolare:

a)      viene prorogata l’aliquota generale di detrazione al 36 per cento (comma 22, lettera a), n. 1).

 

L’articolo 14-quinquies della legge di bilancio 2025 stabilisce che la detrazione prevista dal citato articolo spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

 

b)      viene altresì prorogata anche per l’anno 2026 l’aliquota agevolata del 50 per cento per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comma 22, lettera b), n. 2).

 

L’articolo 14-quinquies della legge di bilancio 2025 stabilisce inoltre che la detrazione prevista dal citato articolo è innalzata al 50 per cento delle spese per l’anno 2025 (rispetto al 36 per cento) e al 36 per cento delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30 per cento), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

In secondo luogo viene modificato l’articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013 avente ad oggetto le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.

 

In particolare:

a)      modificando il primo periodo del comma 1, viene prorogata anche per l’anno 2026 l’aliquota generale di detrazione pari al 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi indicati al medesimo comma 1 (comma 22, lettera b), n. 1, punto 1.1)).

 

L’articolo 16, comma 1, dispone, al primo periodo, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025, che per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

 

b)     modificando il secondo periodo del comma 1, viene prorogata anche per l’anno 2026 l’aliquota agevolata del 50 per cento per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comma 22, lettera b), n. 1, punto 1.2)).

 

Il medesimo articolo 16, comma 1, al secondo periodo, dispone inoltre che, fermo restando il citato limite di 96.000 euro per unità immobiliare, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

c)       modificando il comma 1 septies.1 primo periodo, che concerne il regime agevolato generale del sismabonus, disciplinato dai precedenti commi da 1-bis a 1-sexies del medesimo articolo, viene prorogata anche per l’anno 2026 l’aliquota generale di detrazione pari al 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi rientranti in tale regime (comma 22, lettera b), n. 2, punto 2.1));

d)     modificando il secondo periodo del 1 septies.1, secondo periodo, viene prorogata anche per l’anno 2026 l’aliquota agevolata del 50 per cento per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sempre con riguardo al sismabonus (comma 22, lettera b), n. 1, punto 2.2)).

 

 

Viene infine modificato il comma 2 dell’articolo 16, al fine di prorogare anche per l’anno 2026 il cosiddetto bonus mobili riconosciuto ai contribuenti che fruiscono dei bonus per la ristrutturazione edilizia per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro (comma 22, lettera b), n. 3).

 

Con riferimento ai regimi fiscali di agevolazione per gli interventi edilizi si veda il dossier “Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi”, sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

 


 

Articolo 1, comma 23
(Interventi di rigenerazione urbana)

 

 

Il comma 23, introdotto dal Senato, modifica l’art. 5, comma 10, del DL n. 70/2011 al fine di ammettere gli interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana di cui al comma 9 non solo per gli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria ma anche per quelli per i quali il titolo in sanatoria sia stato “conseguito” anche ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724 e 24 novembre 2003, n. 326 (leggi sul condono edilizio).

 

Il comma 23, introdotto dal Senato, modifica l’articolo 5, comma 10, del DL n. 70/2011, il quale, nel testo vigente, prevede che gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

 

La novella recata dalla norma in esame:

§  ammette gli interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana di cui al comma 9 del medesimo art. 5 non solo (come nel testo vigente) per gli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria ma anche per quelli per i quali il titolo in sanatoria sia stato “conseguito”; in sostanza, l’inserimento delle parole “o conseguito” amplia l’ambito dell’eccezione rispetto ai soli casi in cui il titolo in sanatoria sia formalmente rilasciato dall’amministrazione, ricomprendendo anche ipotesi in cui il titolo sia ottenuto o si formi secondo meccanismi procedimentali che conducono al conseguimento dell’effetto abilitativo senza un rilascio espresso (profilo tipicamente evocato nelle sanatorie e nei condoni da regole di formazione del titolo per decorso di termini o per effetti legali).

Il comma 9 dell’art. 5 del DL 70/2011 (cd. decreto “sviluppo”) dispone che al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: a)  il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; b)  la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; c)  l’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; d)  le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

§  precisa che il conseguimento del titolo edilizio in sanatoria può essere avvenuto anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”

La legge n. 47/1985 (primo condono edilizio) disciplina la sanatoria straordinaria per opere abusive entro limiti e condizioni previsti, disciplinando, all’art. 35, il relativo procedimento (domanda, oblazione, oneri, istruttoria e definizione). L’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (secondo condono) estende il meccanismo di condono alle opere abusive ultimate entro una determinata data e raccorda espressamente la disciplina ai capi IV e V della legge n. 47/1985. Il terzo condono è veicolato dall’art. 32 del D.L. n. 269/2003 (convertito dalla L. n. 326/2003). In tale ambito, sono previste anche ipotesi in cui il decorso di termini e l’adempimento di specifiche condizioni producono effetti equipollenti al titolo in sanatoria.

 

La Corte costituzionale ha più volte richiamato il perimetro dei commi 9-14 dell’art. 5 del DL. n. 70/2011, soffermandosi anche sulla clausola del comma 10 relativa agli edifici abusivi e all’eccezione per quelli con titolo in sanatoria.

La Corte costituzionale ha più volte interpretato in senso restrittivo la locuzione “titolo abilitativo edilizio in sanatoria”. In particolare, ha chiarito che essa non è sinonimo di condono edilizio generale, bensì si riferisce ai titoli rilasciati nei casi di sanatoria ordinaria (ossia accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. 380/2001, o sanatorie straordinarie ma con verifica di conformità).

 Le principali pronunce sul punto evidenziano una distinzione essenziale. Con la sentenza n. 24/2022 la Corte ha ribadito che il “titolo in sanatoria” (rilevante ai fini delle premialità volumetriche del Piano Casa) differisce radicalmente dal condono edilizio previsto dal legislatore nazionale. In tale pronuncia la Corte spiega che, mentre il condono edilizio comporta una sanatoria sia formale che sostanziale dell’abuso, prescindendo dalla conformità delle opere alla disciplina urbanistico-edilizia vigente, il titolo abilitativo in sanatoria presuppone invece la piena conformità urbanistica dell’opera sia al momento della realizzazione, sia al momento della domanda di sanatoria (nello stesso senso si veda anche la successiva sent. n. 90/2023).

Nella sent. n. 119/2024, nell’ambito di un giudizio in via principale su una legge regionale del Piemonte, la Corte affronta proprio il tema degli immobili abusivi condonati nel quadro della rigenerazione urbana. La legge regionale piemontese aveva esteso gli interventi del Piano Casa statale anche agli immobili “abusivi condonati”, richiamando i condoni del 1985, del 1994 e del 2003. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale estensione, sancendo che viola l’art. 5, comma 10, del D.L. 70/2011, espressivo di principi fondamentali in materia di governo del territorio (in senso conforme si veda Corte cost. sent. n. 51/2025) ed anche in ragione del collegamento tra l’interpretazione restrittiva della nozione di “titolo in sanatoria” e il “carattere generale del divieto di concessione di premialità volumetriche per gli immobili abusivi”.

 

La norma in esame sembra idonea ad ampliare la platea di edifici che, pur originariamente abusivi, non sono considerati ostativi ai fini dell’accesso agli interventi regionali (e connessi incentivi edilizi) di rigenerazione o riqualificazione urbanistica di cui al comma 9 del citato art. 5, anche quando la regolarizzazione edilizia sia stata conseguita per effetto di un condono (in tal modo equiparato, per i fini di cui al comma 10, agli ordinari titoli edilizi in sanatoria), e ferma restando la cornice complessiva del comma 10 (limiti per centri storici e aree a inedificabilità assoluta).

I titoli edilizi in sanatoria sono disciplinati dall’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, rubricato “Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità”, il cui comma 1 dispone che in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Ai sensi del comma 2, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Il comma 3 prevede che sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

 

Ciò premesso, si valuti l’opportunità di approfondimenti al riguardo.


 

Articolo 1, comma 24
(
Adeguamento dell’autorizzazione di spesa relativa
alla quota cinque per mille)

 

 

Il comma 24 incrementa la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a decorrere dal 2026, portandola da 525 a 610 milioni di euro annui.

 

A tal fine è modificato il comma 154 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) che autorizza la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni per l'anno 2020, di 520 milioni per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per la liquidazione della quota del cinque per mille del gettito IRPEF.

Con la novella apportata dal comma in esame, l’autorizzazione di spesa – fermo restando gli importi ivi previsti per gli anni dal 2015 al 2021 – è ridefinita in 525 milioni di euro dal 2022 fino al 2025 e incrementata a 610 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

 

Si rammenta che a differenza dell’istituto dell’8 per mille (in cui le somme corrispondenti alla relativa quota sono determinate “sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti come risultanti dal rendiconto generale dello Stato”), per la quota del 5 per mille IRPEF è prevista una specifica autorizzazione legislativa, intesa quale limite massimo di spesa stanziato per le finalità cui è diretto l’istituto.

L’articolo 1, comma 154, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) aveva stabilito in 500 milioni di euro annui l'importo destinato alla liquidazione del 5 per mille a decorrere dall’anno 2015 (iscritto sul cap. 3094/MEF). L’articolo 1, comma 720, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019) ha disposto un incremento delle risorse di 10 milioni per il 2020, 20 milioni per il 2021 e 25 milioni a decorrere dal 2022, portando dunque l’autorizzazione di spesa a 510 milioni per il 2020, 520 milioni per il 2021 e a 525 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

Si ricorda che la normativa vigente prevede che le somme iscritte sul capitolo non impegnate alla chiusura dell’esercizio (31 dicembre) possano essere utilizzate nell’esercizio successivo. La necessità di una tale disposizione - che consente il mantenimento in bilancio delle somme stanziate per il 5 per mille che, secondo la normativa contabile, se non utilizzate, alla chiusura dell’esercizio costituirebbero economie di bilancio - è connessa alla complessa procedura per il riparto delle somme che si svolge di media nell’arco di due anni, in considerazione dei tempi necessari per l’esame dei soggetti ammissibili al contributo e per gli eventuali ricorsi che possono essere presentati dai medesimi soggetti. A protezione delle risorse, inoltre, la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, ha introdotto il divieto di utilizzo per la copertura finanziaria delle leggi delle risorse del cinque per mille dell’IRPEF (nonché dell’otto per mille IRPEF), al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti all’atto del prelievo fiscale.

 

L’istituto del cinque per mille dell’IRPEF è stato introdotto a titolo sperimentale, per l’anno 2006, dai commi 337-340 dell’art. 1 della legge n. 266/2005, con la previsione di un apposito Fondo nel quale far confluire una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF da destinare ad una serie di finalità di interesse sociale e di ricerca.

L’istituto, annualmente confermato da apposite norme di legge, è stato reso definitivo nel 2015 dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1, co. 154, legge n. 194/2014), che ne ha stabilizzato la disciplina (ai sensi dell’art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. n. 40 del 2010 e relativo D.P.C.M. 23 aprile 2010 di attuazione) e definito il limite massimo di spesa annuale. Attualmente, a seguito del rifinanziamento disposto dal comma 720 della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2022 le risorse autorizzate per il 5 per mille sono stabilite in 525 milioni di euro annui.

Nel 2017 - in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 9, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 106 del 2016 di riforma del Terzo settore - con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, si è provveduto al completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille dell'IRPEF in favore degli enti del Terzo Settore. Con il decreto si è provveduto alla revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio; alla semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti; alla definizione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate; alla revisione della disciplina sanzionatoria. In attuazione di tale riforma, è stato emanato il D.P.C.M. 23 luglio 2020 che attualmente reca la disciplina attuativa della normativa dell’istituto del cinque per mille dell’IRPEF.

La disciplina dà facoltà al contribuente di scegliere, in sede di dichiarazione dei redditi, di destinare il 5 per mille della propria IRPEF a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale. La scelta del contribuente concorre proporzionalmente a determinare l’entità spettante a ciascun beneficiario, entro il tetto di spesa legislativamente autorizzato. I contribuenti possono destinare le risorse del cinque per mille alle seguenti finalità:

-   sostegno degli enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 111/2017, comprese le cooperative sociali, ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

-   finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

-   finanziamento della ricerca sanitaria;

-   attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

-   sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

-   dal 2012, finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art. 23, comma 46, D.L. n. 98/2011)[11];

-   dal 2018, finanziamento degli enti gestori delle aree protette (art. 17-ter, D.L. n. 148/2017)[12].

La normativa prevede obblighi di trasparenza in capo agli enti beneficiari, i quali hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice.

 


 

Articolo 1, commi 25-26
(
Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

 

 

I commi 25 e 26 elevano da 200.000 a 300.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore della norma in esame. La norma eleva inoltre da 25.000 euro a 50.000 euro l’importo ridotto dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati dai familiari per i quali il soggetto principale ha fatto richiesta.

 

Il comma 25, attraverso la modifica dell’articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) eleva da 200.000 a 300.000 euro l’importo dell’imposta forfettaria sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per ciascun periodo d’imposta in riferimento al quale opera l’opzione. (lett. a)). La norma inoltre eleva da 25.000 a 50.000 euro l’importo dovuto da ciascun familiare, su richiesta del soggetto che esercita l’opzione, in possesso dei requisiti, ovvero che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, senza avervi risieduto per almeno nove dei dieci periodi d’imposta antecedenti a quello di validità dell’opzione.

 

Il citato articolo 24-bis del TUIR prevede, al comma 1, che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Ai sensi del comma 2, per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all'estero di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 200.000 (importo così elevato rispetto al precedente importo di 100.000 dal D.L. n. 113 del 2024, art. 2, a decorrere dal 10 agosto 2024) per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell’opzione ai sensi del comma 6. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

 

Il comma 26 precisa che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’articolo 43 del codice civile successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame.

 

L’articolo 43 del codice civile stabilisce che il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, mentre la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.


 

Articolo 1, comma 27
(Condizioni di accesso al regime forfetario)

 

 

Il comma 27 estende all’anno 2026 la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2025 che ha elevato da 30 mila euro a 35 mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.

 

In dettaglio la norma modifica l’articolo 1, comma 12, della legge n. 207 del 2024, il quale eleva per l’anno 2025 (e con la modifica in commento, anche per l’anno 2026) il limite che preclude la possibilità di avvalersi del regime forfetario ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (comma 57, lettera d-ter) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) Tale soglia è elevata da 30.000 a 35 mila euro.

 

 

Il regime forfetario

 

Il regime forfetario è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 54-89 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ed è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni.

Esso prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un'unica imposta con aliquota al 15% sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. Esso è inteso dal legislatore il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione.

La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Si rinvia per una puntuale sintesi al sito dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 54 della legge di bilancio 2023 ha innalzato a 85 mila euro (rispetto al precedente limite previsto a 65.000 euro) la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfetaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente.

Si rammenta che, limitatamente all'anno 2023 e subordinatamente al ricorrere di determinate condizioni, i commi da 55 a 57 hanno introdotto, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni non aderenti al regime forfetario, un'imposta sostitutiva pari al 15 per cento da applicare su una base imponibile, non superiore a 40 mila euro, corrispondente alla differenza tra il maggior reddito prodotto nell'anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare. La norma precisa, altresì, le conseguenze di tale nuovo regime relativamente alla determinazione dei requisiti reddituali validi ai fini del riconoscimento di benefici fiscali nonché degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2024.

In precedenza si ricorda che la legge di bilancio 2020 (commi 691 e 692 della legge n. 160 del 2019):

·       aveva soppresso l'imposta sostitutiva al 20% che si sarebbe dovuta applicare (cd. flat tax) ai contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro a partire dal 2020;

·       aveva reintrodotto, come condizione per l'accesso al regime forfetario al 15%, il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro (soglia innalzata a 35.000 euro dalla presente disposizione);

·       aveva stabilito un sistema di premialità per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica.

 

I soggetti esclusi dall’applicazione del regime forfetario sono i seguenti:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, in regime di esenzione IVA, o di mezzi di trasporto nuovi in regime di IVA intracomunitaria;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni; 

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro (elevato a 35 mila euro per il 2025 dall’articolo 1, comma 12, della legge n. 207 del 2024 ed esteso all’anno 2026 dalla presente disposizione); la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

 

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 18/E, ha fornito le indicazioni in relazione alle modalità di applicazione del regime, individuando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del beneficio fiscale. Con la circolare 32/E del 5 dicembre 2023 sono riepilogate le caratteristiche del regime forfetario.

Dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso anche ai titolari di partita Iva in regime forfetario per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024 (articolo 18 del decreto-legge n. 36 del 2022). Si rinvia al tema su Iva e fatturazione elettronica per dettagli.


 

Articolo 1, comma 28
(Disposizioni in materia di criptovalute)

 

 

Il comma 28 esclude dall’incremento al 33 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Per tali prodotti l’aliquota dell’imposta resta al 26 per cento.

 

Il comma 28 dell’articolo 1 modifica il comma 24 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025 (legge 207 del 2024), sancendo che l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività si applichi con aliquota ridotta al 26 per cento con riguardo ai redditi diversi e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 (regolamento MiCA).

 

L’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 definisce «token di moneta elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale.

Il comma 24 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025 dispone che sulle plusvalenze e sugli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate (lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi) realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, è applicata con l’aliquota del 33 per cento, anziché quella del 26 per cento prevista in via generale.

 

 

La norma in commento, a sua volta, definisce token di moneta elettronica denominati in euro i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.

Viene inoltre precisato che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Ne consegue che sono invece assoggettate all’aliquota del 33 per cento le conversioni di token di moneta elettronica non denominati in euro (ad esempio bitcoin) in token di moneta elettronica denominati in euro.

 

 

Con il decreto legislativo 461 del 1997, è stata introdotta, all’articolo 5, l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi derivanti dalle operazioni da operazioni poste in essere con riguardo a strumenti finanziari con aliquota originariamente al 12 per cento, poi aumentata al 26 per cento dall’articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014 salvo che per i proventi di alcuni titoli pubblici.

A seguito dell’articolo 1, comma 126 della legge n. 197 del 2022 tale imposta è stata estesa ai proventi derivanti dalle critptoattività, introducendo al comma 1 dell’articolo 67 del TUIR la nuova lettera c-sexies).

Tale disposizione, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 25, lettera a) della legge n. 207 del 2024, qualifica come redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate.

Come per gli altri redditi diversi, la qualificazione dei redditi come redditi diversi si verifica a condizione i redditi percepiti che non costituiscano redditi di capitale ovvero che non siano conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, da società in nome collettivo e in accomandita semplice o in qualità di lavoratore dipendente.

Il medesimo comma definisce "cripto-attività" la rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga, precisando inoltre che non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra criptoattività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

Con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2025, mentre è stato confermato, con una norma di interpretazione autentica che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997 è pari al 26 per cento, sulle plusvalenze e sugli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, l’aliquota è elevata al 33 per cento.

La legge di bilancio 2025 dispone, con riferimento al primo anno di applicazione dell’imposta, che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR, purché lo stesso sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento.

Si prevedeva inoltre la facoltà di rateizzazione dell’imposta predetta fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 novembre 2025. Peraltro, si stabilisce che sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Con riferimento alle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025, l’assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente a tale data preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del richiamato articolo 68, comma 9-bis, del TUIR.


 

Articolo 1, commi 29-31
(Disposizioni in materia di imposta sulle transazioni finanziarie)

 

 

I commi da 29 a 31, introdotti in sede referente al Senato, dispongono un aumento dell’aliquota della cosiddetta Tobin Tax sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2 allo 0,4 per cento) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02 allo 0,04 per cento).

 

A tale scopo formano oggetto di modifica:

 

·        i commi 491 e 495 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 concernenti rispettivamente l’oggetto e l’aliquota dell’imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi e l’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza, fino al 31 dicembre 2025 (comma 29).

·        gli articoli 42 e 46 del decreto legislativo n. 174 del 2024, contenente il Testo unico dei tributi erariali minori, nel quale sono riportate le medesime disposizioni e che, a legislazione vigente, entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 (comma 30).

 

Il comma 31 precisa che le disposizioni sopra indicate si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

 

Il trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un’imposta sulle transazioni finanziarie con l’aliquota dello 0,2 per cento (elevata allo 0,4 per cento dalla disposizione in commento) sul valore della transazione. È soggetto all’imposta anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni mentre è escluso il trasferimento per successione o donazione. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L’aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono infine disciplinate alcune esclusioni dall’applicazione della norma.

Vengono esposte le modalità di determinazione dell'imposta quando ha ad oggetto le operazioni su strumenti finanziari derivati con particolare riferimento alle ipotesi rispetto alle quali l’imposta è dovuta in misura fissa determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto e le definizioni di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

Sono indicati i debitori dell'imposta, che, nell’ipotesi di trasferimento è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, con riferimento alle ipotesi di operazioni su derivati essa è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L’imposta non è mai dovuta dai soggetti che si interpongono nelle operazioni sopra indicate. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari, nonché per le operazioni su strumenti finanziari derivati, l’imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni e altri strumenti partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti o della conclusione delle operazioni su strumenti finanziari derivati. Sono infine disciplinate le ipotesi di esclusione dall’applicazione dell’imposta.

L'imposta si applica anche alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari sopra indicati, concerne le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano. L’imposta è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini.

Viene definito altresì cosa si intenda per negoziazioni ad alta frequenza, ossia quelle generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri e in cui tali operazioni sono effettuate con un intervallo di tempo minimo inferiore a quello definito da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento (aumentato dalla disposizione in commento allo 0,04 per cento) sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il sopra ricordato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

È indicata la decorrenza delle citate imposte e si prevede che la medesima imposta non sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Infine sono indicate alcune disposizioni di attuazione le quali prevedono che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta del titolo in commento mentre con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l’assolvimento dell'imposta.

 


 

Articolo 1, commi 32-34
(Disposizioni sul computo del patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE)

 

 

I commi 32-34 – inseriti dal Senato demandano a un decreto ministeriale la determinazione di nuovi criteri di computo – al fine del calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare – delle componenti del patrimonio mobiliare costituite dalle giacenze, anche all’estero, in valute o in criptovalute o da rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.

 

Si ricorda che il regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, disciplina i criteri di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE e che l'ISEE è costituito dal rapporto tra il parametro derivante dalla scala di equivalenza – relativa alla specifica composizione del nucleo familiare – ed il valore ISE[13], costituito, a sua volta, dalla somma del valore dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento del valore dell'indicatore della situazione patrimoniale.

Si valuti l’opportunità di chiarire il rapporto tra il decreto ministeriale suddetto e il citato regolamento di cui al D.P.C.M. n. 159.

Il decreto ministeriale è emanato in base alla procedura contemplata dal comma 33, il quale prevede anche il parere della Conferenza unificata-Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

Ai sensi del comma 34, gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano, entro 90 giorni dalla data di decorrenza dell’efficacia del decreto ministeriale suddetto, gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità alle nuove disposizioni in oggetto, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle determinazioni precedenti restano salve fino alla decorrenza delle nuove determinazioni.

 

 


 

Articolo 1, commi 35-41
(Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali)

 

 

I commi 35-40 ripropongono il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni ai soci.

Più precisamente, le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2026 versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026.

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili.

Il comma 41, invece, ripropone, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026.

 

I commi da 35 a 40 ripropongono il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci, introdotto dall’articolo 1, commi da 100 a 105 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

Si ricorda che il medesimo regime fiscale è stato riproposto, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) con riguardo all’assegnazione (o cessione) agevolata dei beni non strumentali ai soci effettuate entro il 30 settembre 2025, nonché alle trasformazioni in società semplici effettuate entro il medesimo termine del 30 settembre 2025.

 

In particolare, il comma 35 definisce l’ambito di applicazione del regime de quo nei termini che seguono:

a)     Ambito soggettivo

§  società costituite nella forma giuridica di: (i) società in nome collettivo; (ii) società in accomandita semplice; (iii) società a responsabilità limitata; (iv) società per azioni e (v) società in accomandita per azioni;

§  società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2026.

 

b)     Ambito oggettivo

Assegnazione o cessione ai soci, da parte delle società costituite in una delle forme giuridiche di cui sopra, entro il 30 settembre 2026, della seguente tipologia di beni:

§  beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR.

Ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore.

§  beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Trasformazione delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (non strumentali) in società semplici, entro il 30 settembre 2026.

 

c)      Qualità di socio

 

È necessario che, alla data del 30 settembre 2025, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

 

 

Il comma 36 definisce le modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva da versare in caso di assegnazione o cessione ai soci di beni, ovvero di trasformazione di tali società in società semplici entro il 30 settembre 2026.

Nello specifico, l’imposta sostitutiva nella misura dell’8 per cento si applica alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione) ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.

 

Ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del TUIR, per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.

 

Per le società che non risultano operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione, l’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10,5 per cento.

 

Ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1990 si considerano non operative le società (di capitali, di persone e stabili organizzazioni in Italia di società non residenti) che hanno conseguito ricavi effettivi (ammontare complessivo dei ricavi ed incremento delle rimanenze risultanti dal conto economico) inferiori ai ricavi presunti (determinati applicando dei coefficienti di legge ad alcune voci dello stato patrimoniale). In altri termini, il test di operatività è effettuato mettendo a confronto la media dei proventi effettivi conseguiti nell’esercizio di riferimento e nei due esercizi precedenti con l’importo risultante dall’applicazione di determinate percentuali (previste dal medesimo articolo 30 della legge n. 724 del 1990 e, da ultimo, modificati dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023) al valore fiscalmente rilevante dei beni posseduti nell’attivo patrimoniale riferito al medesimo periodo triennale.

 

Inoltre, ai sensi del medesimo comma, si applica l’imposta sostitutiva del 13 per cento sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.

 

Il successivo comma 37, con riferimento ai beni immobili, riconosce alle società la possibilità di richiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al valore risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori - di cui al decreto del Ministero delle finanze del 14 dicembre 1991- determinati con i criteri previsti dal comma 4, primo periodo dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (cd. “valore catastale dell’immobile”).

In caso di cessione, si precisa che qualora il corrispettivo della cessione sia inferiore al valore normale del bene determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR (valore di mercato) o al suo valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

 

Il comma 38 dispone che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate debba essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Inoltre, si prevede che nei confronti dei soci assegnatari non operi la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili di cui all’articolo 47, commi 1, 5, 6, 7 e 8 del TUIR.

In ogni caso, si precisa che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, debba ridurre il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

 

Ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del TUIR, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. Più precisamente, ai sensi del citato comma 5, non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

I commi successivi (da 6 a 8) disciplinano alcune fattispecie che fanno presumere la distribuzione di utili in capo ai soci.

 

Il comma 39 stabilisce che per le suddette assegnazioni e cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (dal 3 per cento all’1,5 per cento), mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (pari a 200 euro).

 

Infine, il comma 40 reca delle indicazioni sul versamento dell’imposta sostitutiva.

Nello specifico, si prevede che l’imposta sostitutiva debba essere versata in due rate: (i) la prima (pari al 60 per cento dell’imposta dovuta) entro il 30 settembre 2026 e la seconda (pari al restante 40 per cento) entro il 30 novembre 2026, secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 (con modello F24). Si chiarisce, inoltre, che si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso.

 

Si ricorda che, in attuazione della delega di riforma fiscale, dal 1° gennaio 2026, gli articoli da 17 a 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 – ricompresi nella Sezione I (rubricata “Versamento unitario e compensazione”) del Capo III – sono stati sostituiti ed integrati dagli articoli da 3 a 14 – ricompresi nel Capo II (rubricato “Versamento unitario e compensazione”) del Titolo I – del testo in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025.

 

Si valuti l’opportunità di aggiornare il riferimento al decreto legislativo n. 241 del 1997 con quello al decreto legislativo n. 33 del 2025.

 

La disposizione di cui al comma 41, invece, riconosce agli imprenditori individuali, previo pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari all’8 per cento della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, la possibilità di estromettere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

§  i beni sono posseduti al 30 settembre 2025;

§  le esclusioni devono essere effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026.

 

Sul punto, si ricorda che il sopra citato articolo 43, comma 2, del TUIR, fornisce una definizione di beni immobili strumentali ai fini delle imposte sui redditi. Specificamente, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato. L’articolo medesimo precisa, altresì, al comma 1, che gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni non si considerano produttivi di reddito fondiario.

Si rammenta, inoltre, che la suddetta estromissione è disciplinata dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015, la cui applicazione è stata riproposta dall’articolo 1, comma 106, della legge n. 197 del 2022 con riferimento ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, con esclusioni poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

Da ultimo, tale disciplina è stata altresì riproposta dall’articolo 1, comma 37, della legge n. 207 del 2024 con riferimento ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2024, con esclusioni poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025.

 

La norma precisa, altresì, che i versamenti rateali dell’imposta sostitutiva debbano essere effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027 per la parte rimanente e che gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1º gennaio 2026.


 

Articolo 1, commi 42-43
(Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione
per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali)

 

 

I commi 42-43, modificato al Senato, recano delle novità in materia di tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Nello specifico, la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:

(a) derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;

(b) realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

 

Tanto premesso, a seguito della modifica operata in sede referente al Senato, l’articolo 1, comma 42, novellando l’articolo 86, comma 4, diversifica la tassazione delle plusvalenze su beni strumentali diverse da quelle derivanti da partecipazione in regime PEX di cui all’articolo 87 (ovverosia dalle plusvalenze esenti), limitando la possibilità di avvalersi della rateizzazione a determinate fattispecie e previa verifica dei relativi presupposti.

 

 

Il vigente regime di determinazione delle plusvalenze patrimoniali

 

Ai sensi dell’articolo 86, comma 1 (rubricato “Plusvalenze patrimoniali”), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (c.d. “Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR”), le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli che costituiscono ricavi, concorrono a formare il reddito (c.d. “plusvalenze patrimoniali”) qualora:

a)  siano realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b)  siano realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c)  i beni vengano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. 

Ai sensi del successivo comma 2 dell’articolo 86, le plusvalenze di cui alle lettere sub a) e sub b) sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Inoltre, ai sensi del medesimo comma 2, concorrono alla formazione del reddito imponibile anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore dell’avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. In particolare, se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, ancorché costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto l’eventuale conguaglio in denaro pattuito.

Invece, ai sensi del comma 3, le plusvalenze di cui alla lettera sub c) sono costituita dalla differenza tra il valore normale [ossia valore di mercato] ed il costo non ammortizzato dei beni.

 

Secondo le previsioni dell’articolo 1, comma 42, come regola generale, si conferma che le plusvalenze patrimoniali realizzate - e determinate secondo i criteri stabiliti dal comma 43 - concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini IRES, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate.

A seguito delle modifiche introdotte, è venuta meno la possibilità per l’impresa di scegliere di farle concorrere, in quote costanti, alla determinazione del reddito imponibile dell’esercizio in cui sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il quarto (perciò in 5 periodi d’imposta) che il disegno di legge di bilancio, nella sua formulazione iniziale, aveva ridotto a tre periodi di imposta. Allo stesso modo viene soppresso il periodo che disciplinava in termini analoghi la tassazione dei beni costituenti immobilizzazioni finanziarie iscritti come tali negli ultimi cinque bilanci (presente nel testo vigente e nel disegno di legge di bilancio).

 

Si ricorda infatti che nella versione originaria del disegno di legge di bilancio (A.S. 1689), l’articolo 15, comma 1, prevedeva per le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, la possibilità di tassarle in 3 quote annuali (anziché 5, come previsto dalla disciplina vigente) a condizione che: (i) i beni fossero stati posseduti per un periodo non inferiore a 5 anni (in luogo del periodo minimo di 3 anni previsto dalla normativa vigente); e (ii) i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie – no PEX –risultassero iscritti come tali nei bilanci degli ultimi 5 esercizi. Nel corso dell’esame in sede referente al Senato, è stata pertanto eliminata anche la possibilità di spalmare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali e delle immobilizzazioni finanziarie– no PEX – in 3 quote annuali di pari importo.

 

La disposizione introduce un regime specifico riguardo alle plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami di azienda, qualora l’azienda o il ramo di azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni; in tal caso l’impresa può scegliere di far concorrere tali plusvalenze:

§  per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate; oppure

§  in quote costanti, nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta).

 

Con riferimento alle società sportive professionistiche, si conferma sostanzialmente il regime attualmente vigente, prevedendo che le plusvalenze da queste realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono state realizzate e che se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, il contribuente può scegliere di far concorrere le relative plusvalenze, in quote costanti, nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta), nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro. La residua parte della plusvalenza, invece, concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

La norma conferma inoltre che le scelte di rateizzazione, di cui sopra, devono risultare dalla dichiarazione dei redditi e che in caso di mancata presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorra a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.

 

Rispetto alla vigente formulazione dell’articolo 86, comma 4, del TUIR, quindi la possibilità di rateizzare la tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:

§  derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni;

§  realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che proporzionalmente corrisponde al corrispettivo conseguito in denaro, a condizione che tali diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

 

Il comma 43 stabilisce che le nuove disposizioni si rendono applicabili alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari, dal periodo d’imposta con inizio al 1° gennaio 2026).

Si stabilisce altresì il criterio per la determinazione degli acconti relativi al primo periodo d’imposta di applicazione delle nuove disposizioni.

Più precisamente, applicando il c.d. “criterio storico”, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Di seguito il confronto tra il regime vigente e quello risultante dal testo modificato della norma in commento.

 

Testo Unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 1, commi 42-43 dell’AC

Art. 86
(Plusvalenze patrimoniali)

Art. 86
(Identico)

Co 1.-3 Omissis

Identici.

4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a due anni per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.

 

 

 

 

Vedi secondo periodo

4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate.

 

 

 

 

 

 

Vedi ultimo periodo

 

 

 

 

Soppresso

 

 

 

 

 

 

Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.


 

Articolo 1, commi 44-45
(Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta)

 

 

I commi 44-45 dispongono la riapertura dei termini per l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento.

 

In tal senso, l’articolo 1, comma 44, prevede la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025.

L’affrancamento è effettuato mediante applicazione di un’imposta sostitutiva, delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nella misura del 10 per cento da liquidare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (Modello Redditi 2026).

Inoltre, l’imposta sostitutiva deve essere versata in 4 rate, di pari importo, alle seguenti scadenze:

§  per la prima rata, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta (30 giugno 2026, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare);

§  per le altre rate, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi (30 giugno 2027, 30 giugno 2028 e 2 luglio 2029, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Si ricorda che l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001 definisce, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e IRAP, la disciplina generale dei versamenti, a titolo di saldo e acconti.

In particolare, ai sensi del comma 1 del citato articolo 17, il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed alla dichiarazione IRAP, è effettuato entro:

a)      il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione, da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR;

b)      entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti passivi IRES e IRAP (30 giugno dell’anno successivo, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare).

Per i soggetti di cui al punto sub b) che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES ed alla dichiarazione IRAP entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato entro tale ultimo termine (di sei mesi), il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Il successivo comma 2, invece, stabilisce che i versamenti sopra indicarti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Per quanto concerne i versamenti a titolo di acconto delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell’IRAP, invece, il successivo comma 3 stabilisce che gli stessi debbano essere effettuati in due rate entro:

a)      il termine di versamento del saldo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni del precedente periodo d’imposta, per la prima rata (pari al 40 per cento). Tale rata è dovuta se di importo superiore a 103 euro;

b)      entro il mese di novembre ovvero, per i soggetti passivi IRES ed IRAP con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta, per la seconda rata (pari al 60 per cento).

 

Il comma 45 stabilisce che si rendono applicabili le disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2025.

Tale decreto ministeriale reca le modalità di attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 2024, avente ad oggetto il regime di affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

 

Il decreto legislativo n. 192 del 2024, attuativo della delega di riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), ha previsto in materia di reddito d’impresa, tra l’altro, l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Più precisamente, l’articolo 14 del decreto legislativo de quo ha disposto che i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta (c.d. “riserve in sospensione d’imposta”), esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento.

Inoltre, la disposizione ha stabilito che l’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo: la prima, di queste 4 rate, da versare con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Le disposizioni attuative di tale regime di affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta sono state emanate, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14 medesimo, ad un decreto 27 giugno 2025 del Ministro dell’economia e delle finanze.

In particolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale, possono formare oggetto di affrancamento, anche se imputati al capitale sociale:

(a) i saldi attivi di rivalutazione, in sospensione d’imposta, iscritti per effetto della rivalutazione dei beni dell’impresa, con conseguente riconoscimento fiscale dei maggiori valori, operata ai sensi di specifiche disposizioni normative;

(b) i fondi o le altre riserve in sospensione d’imposta, ad eccezione di quelle generate in applicazione delle deduzioni extracontabili di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. deduzioni da “Quadro EC”).

Inoltre, l’affrancamento può avere ad oggetto singolarmente alcuni dei saldi attivi di rivalutazione di cui sopra, ovvero un importo parziale di uno o più di essi.

Non possono, invece, formare oggetto di affrancamento i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi la cui costituzione è correlata a tributi diversi dalle imposte sui redditi e l’IRAP.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, non possono formare oggetto di affrancamento i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi la cui distribuzione ai soci è adottata con una delibera avente data anteriore a quella di inizio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, a prescindere dal momento in cui avviene tale distribuzione.

I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi oggetto di affrancamento non concorrono a formare il reddito imponibile dell’impresa ovvero della società e dell’ente al momento della loro distribuzione, né spetta il credito d’imposta eventualmente previsto dalle singole disposizioni di legge.

L’opzione si perfeziona, ai sensi dell’articolo 4, con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (Modello Redditi 2025) dell’ammontare dei saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi oggetto di affrancamento e della relativa imposta sostitutiva. Per quanto concerne il versamento obbligatorio dell’imposta sostitutiva in 4 rate, si precisa che per le rate successive alla prima non sono dovuti interessi.

Tale regime si rende applicabile anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, alle società in accomandita semplice ed a quelle equiparate. Con riguardo alle società di persone, ai sensi dell’articolo 5, l’importo oggetto di affrancamento si considera imputato per trasparenza ai soci, ancorché l’onere sia a carico del soggetto che esercita l’opzione.

L’articolo 6, invece, fornisce delle indicazioni sull’esercizio dell’opzione di affrancamento in presenza di trasformazione di imprese commerciali.


 

Articolo 1, commi 46-50
(Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP
e della disciplina delle istanze di rimborso)

 

 

I commi da 46 a 50, modificati al Senato, stabiliscono che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi infra-UE o SEE (con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni) percepiti da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane non concorrono a formare la base imponibile IRAP nella misura del 95 per cento del loro ammontare, a condizione che:

(a) si detenga una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili;

(b) la società che distribuisce utili rivesta una delle forme previste nell’allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE;

(c) la società che distribuisce utili risieda, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione europea;

(d) la società che distribuisce è soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;

(e) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno;

(f) deve trattarsi di dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi a titoli e strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito.

Per i precedenti periodi di imposta, si riconosce la possibilità di presentare istanza di rimborso dell’IRAP riferita all’eccedenza rispetto al 5 per cento dei dividendi [perciò l’IRAP pagata sul 45 per cento di tali dividendi] che hanno concorso a formare il rispettivo valore della produzione netta, purché alla data del 1° gennaio 2026 sia ancora in corso il termine decadenziale di 48 mesi. Si riconosce altresì la possibilità di utilizzare il relativo credito in compensazione per il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 20 della presente legge.

 

Al fine di adeguare la normativa interna alla posizione adottata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 1° agosto 2025, l’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), reca delle modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in modo da allineare il trattamento fiscale, ai fini IRAP, dei dividendi infra-UE o SEE percepiti rispettivamente dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione all’articolo 4 della direttiva 2011/96/UE (c.d. “direttiva sulle società madri e figlie”).

 

Si ricorda che nella versione originaria del disegno di legge di bilancio (A.S. 1689), la disposizione faceva riferimento ai soli dividendi di provenienza infra-UE. Nel corso dell’esame in sede referente al Senato, l’imposizione al 95 per cento dei dividendi infra-UE di banche, intermediari finanziari e imprese assicurative, ai fini IRAP, è stata estesa anche ai dividendi provenienti da Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

 

Si ricorda che la direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, ha come obiettivo quello di esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre.

Orbene, con la suddetta pronuncia del 1° agosto 2025, che riunisce le cause da C-92/24 a C-94/24, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sulla corretta interpretazione dell’articolo 4 della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, ai fini delle istanze di rimborso parziale dell’IRAP presentate da una banca italiana. Secondo la Corte di giustizia, l’articolo 4 della citata direttiva deve essere interpretato nel senso che: “esso osta a una normativa nazionale mediante la quale uno Stato membro che ha scelto il sistema previsto dal paragrafo 1, lettera a), di tale articolo può assoggettare a imposizione, in misura superiore al 5% del loro importo, i dividendi che gli intermediari finanziari residenti in tale Stato membro percepiscono, in quanto società madri ai sensi di detta direttiva, dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri, anche nel caso in cui tale imposizione venga realizzata mediante un’imposta che non è un’imposta sui redditi delle società, ma che include nella sua base imponibile tali dividendi o una loro frazione”. Peraltro, il fatto che l’IRAP non faccia parte delle imposte menzionate nell’allegato I, parte B, di tale direttiva [è menzionata solo l’imposta sul reddito delle società in Italia], al quale rinvia l’articolo 2, lettera a), punto iii), della medesima direttiva, non significa affatto che tale imposta sia esclusa dall’ambito di applicazione sostanziale di detta direttiva (cfr. punto 38 della sentenza).

 

In tal senso, la relazione illustrativa (A.S. 1689) chiarisce che la disposizione, al comma 1, modifica gli articoli 6 e 7 del decreto IRAP al fine di adeguare la normativa interna alla decisione dalla CGUE del 1° agosto 2025, riguardante le cause riunite C-92/24, C-93/24 e C-94/24, che ha giudicato l’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, in contrasto con la direttiva n. 2011/96/UE, laddove questo assoggetta ad imposizione IRAP il 50 per cento dei dividendi distribuiti, nell’ambito di gruppi composti da intermediari finanziari, alle società madri residenti in Italia dalle loro società controllate residenti in altro Stato membro. Ne consegue che gli enti creditizi e le imprese assicurative potranno escludere dal concorso al valore della produzione netta il 95 per cento dei dividendi provenienti dalle controllate che rispettano i requisiti per essere inclusi nella disciplina di cui alla direttiva n. 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (c.d. direttiva madri-figlie).

 

Si ricorda che per le banche e gli intermediari finanziari, l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, stabilisce che il valore della produzione netta è determinato come somma algebrica delle seguenti voci: (a) margine di intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi, (b) 90 per cento ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale, (c) 90 per cento delle altre spese amministrative e (c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.

Per le imprese di assicurazione, invece, l’articolo 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997 stabilisce che il valore della produzione è determinato apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: (a) 90 per cento ammortamenti beni strumentali, ovunque classificati, e 90 per cento altre spese amministrative (voci 24 e 70), (b) 50 per cento dividendi (voce 33) e (b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.

 

Tanto premesso, il comma 46, lettera a), modificando l’articolo 6 (rubricato “Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziarie”) del decreto legislativo n. 446 del 1997, introduce il nuovo comma 6-bis.

In base allo stesso, modificato in sede referente al Senato, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro UE o aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni non concorrono a formare - per la società ricevente - il margine di intermediazione dell’esercizio in cui sono imputati al conto economico, in quanto esclusi nella misura del 95 per cento del loro ammontare.

Tale disposizione trova applicazione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1)     sussistono i requisiti indicati all’articolo 27-bis (rubricato “Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti”) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, quale norma di recepimento in Italia della direttiva madre-figlia:

§  detenzione di una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale delle società che distribuiscono utili;

§  le società che distribuiscono utili rivestono una delle forme previste nell’allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE;

La vigente formulazione dell’articolo 27-bis, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 600 del 1973 richiama l'allegato della direttiva n. 435/90/CEE, che è stata abrogata ai sensi dell’articolo 9 della citata direttiva 2011/96/UE.

Il riferimento alla direttiva 2011/96/UE è stato quindi riportato nell’articolo 56 (rubricato “Ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti”) del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, che dal 1° gennaio 2026 sostituisce il citato articolo 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.

§  le società che distribuiscono utili risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;

§  le società che distribuiscono utili sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva [allegato I, parte B, direttiva 2011/96/UE];

§  la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.

2)     sia verificata la condizione di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del TUIR (“rubricato redditi di capitale”), ossia deve trattarsi di dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi a titoli e strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito.

 

Ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del TUIR, le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d) [ossia società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato], si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi.

La lettera b), sempre del comma 46, modificando l’articolo 7 (rubricato “Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione”) del decreto legislativo n. 446 del 1997, introduce il nuovo comma 1-bis.

In base allo stesso, modificato in sede referente al Senato, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro UE o aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che soddisfano le medesime condizioni indicate sopra, non concorrono a formare la base imponibile della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.

 

Il comma 47 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d’imposta 2025, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Con riferimento ai periodi d’imposta anteriori, invece, si riconosce la possibilità di presentare, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, istanza di rimborso dell’IRAP riferita all’eccedenza rispetto al 5 per cento dei dividendi [perciò l’IRAP pagata sul 45 per cento di tali dividendi] che hanno concorso a formare, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il valore della produzione netta.

Ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 (rubricato “Rimborso di versamenti diretti”), il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'ufficio competente, in base al domicilio fiscale, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

L’istanza di rimborso può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

 

Si ricorda che, in attuazione della delega di riforma fiscale, dal 1° gennaio 2026, tale articolo è sostituito dall’articolo 76 (rubricato “Rimborso di versamenti diretti”) del testo in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025.

 

Si valuti l’opportunità di aggiornare il riferimento all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 con quello alla corrispondente disposizione del decreto legislativo n. 33 del 2025.

 

Il comma 48 riconosce il diritto al rimborso, previa presentazione dell’istanza all’Agenzia delle entrate, ai contribuenti per i quali, alla data del 1° gennaio 2026 (data di entrata in vigore della presente legge), sia ancora pendente il termine decadenziale di 48 mesi dal versamento. La disposizione fa salve le istanze di rimborso già presentate alla medesima data del 1° gennaio 2026.

 

Il successivo comma 49 riconosce ai soggetti che presentano istanza di rimborso, ai sensi del comma precedente, la facoltà di optare per l’utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (il cui contenuto è stato riportato all’articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2025, dal 1° gennaio 2026), con l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 20 della presente legge, nei termini ivi disciplinati (si veda la relativa scheda). Inoltre, si precisa che l’utilizzo in compensazione del suddetto credito è ammesso dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza. Si riconosce altresì anche ai soggetti che, alla data del 1° gennaio 2026, abbiano già presentato istanza di rimborso la possibilità di eserciate l’opzione.

Per espressa previsione normativa contenuta nell’ultimo periodo del comma 49, all’utilizzo del credito de quo non si rendono applicabili i seguenti limiti:

                 i.            divieto di utilizzo in compensazione dei crediti in presenza di debiti per imposte erariali ed accessori, iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010);

               ii.            divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro (articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006);

            iii.            limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili, pari a 2 milioni di euro per ciascun anno solare (articolo 34 legge n. 388 del 2000).

 

Si ricorda che, in attuazione della delega di riforma fiscale, gli articoli sopra richiamati sono sostituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dalle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 33 del 2025 (rispettivamente, articoli 6, 5 e 3).

 

Si valuti l’opportunità di aggiornare i riferimenti normativi di cui ai punti i), ii) e iii), nonché all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 con quelli alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 2025.

 

 

Infine, il comma 50 demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità di attuazione dei commi 48 e 49 del presente articolo.

 

In generale, l’IRAP si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione ed è dovuta alla regione nel cui territorio tale valore risulta realizzato.

Il decreto legislativo n. 446 del 1997 definisce, a seconda dell’attività d’impresa esercitata, diverse modalità di determinazione della base imponibile delle società di capitali, fermo restando il rispetto dei seguenti principi:

(a) principio di derivazione (o presa diretta) dal bilancio, in forza del quale la base imponibile IRAP (valore della produzione netta) è determinata considerando le voci del conto economico di bilancio espressamente richiamate dalla norma di riferimento;

(b) principio di correlazione, in forza del quale i componenti positivi e negativi classificati in voci del conto economico diverse da quelle ricomprese nella base contabile IRAP (voci c.d. "fuori base") concorrono alla formazione della base imponibile IRAP nella stessa misura dei componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi a cui sono correlati;

(c) principio di inerenza, in forza del quale concorrono alla formazione della base imponibile solo i ricavi e costi inerenti all'esercizio dell'attività d'impresa.

Le modalità di determinazione della base imponibile IRAP delle società di capitali sono le seguenti:

(i) il valore della produzione netta delle società industriali è determinato come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere da A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9) costo del personale, 10) lett. c) e d) svalutazione delle immobilizzazioni e svalutazione crediti attivo circolante, 12) accantonamenti per rischi e 13) altri accantonamenti del conto economico (articolo 5 decreto legislativo n. 446 del 1997);

(ii) il valore della produzione netta delle banche e degli intermediari finanziari è determinato come somma algebrica delle seguenti voci: (a) margine di intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi, (b) 90 per cento ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale, (c) 90 per cento delle altre spese amministrative e (c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo (articolo 6, comma 1 decreto legislativo n. 446 del 1997);

(iii)   il valore della produzione netta delle società di intermediazione mobiliare (SIM)  è determinato come differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario, ridotta del 90 per cento ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale e del 90 per cento delle altre spese amministrative (articolo 6, comma 2 decreto legislativo n. 446 del 1997);

(iv)  il valore della produzione netta delle società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) è determinato come differenza tra le commissioni attive e passive, ridotta del 90 per cento ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale e del 90 per cento delle altre spese amministrative (articolo 6, comma 3 decreto legislativo n. 446 del 1997);

(v)  il valore della produzione netta delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) è determinato come differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori, ridotta del 90 per cento ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale e del 90% delle altre spese amministrative (articolo 6, comma 4);

(vi) il valore della produzione netta delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati è determinato aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati ed il 96 per cento degli interessi passivi e oneri assimilati (articolo 6, comma 9 decreto legislativo n. 446 del 1997);

(vii) il valore della produzione netta delle imprese di assicurazione è determinato apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: (a) 90 per cento ammortamenti beni strumentali, ovunque classificati, e 90 per cento altre spese amministrative (voci 24 e 70), (b) 50 per cento dividendi (voce 33) e (b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo (articolo 7 decreto legislativo n. 446 del 1997).

Gli articoli sopra richiamati prevedono espressamente delle voci di costo indeducibili e particolari modalità di deduzione di taluni costi (ad esempio, il costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e avviamento è deducibile in misura non superiore ad un diciottesimo del costo, indipendentemente dall'imputazione al conto economico). Il costo del personale assunto a tempo indeterminato è deducibile ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.


 

Articolo 1, commi 51-55
(Modifica alla disciplina dei dividendi)

 

 

I commi 51-55, modificati al Senato, recano delle novità in materia di trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.

Più precisamente, si limita l’accesso al c.d. “regime di esclusione” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in regime di esenzione o PEX (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES).

Inoltre, anche per l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20 per cento) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE - ivi residenti - è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.

Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

 

L’articolo 1, comma 51, lettere a), b), c) e d), reca delle modifiche alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (c.d. “Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR”), con riguardo al trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dei dividendi e delle plusvalenze percepiti da imprenditori e società o enti residenti.

 

A tale riguardo, la relazione tecnica al disegno di legge presentato in Senato (A.S. 1689) chiarisce che le disposizioni del comma 1 intervengono a modificare il trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti, disciplinato negli articoli 59 e 89 del TUIR, limitando l’accesso al regime della c.d. “esclusione”, previsto come strumento di contrasto ai fenomeni di doppia tassazione, ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore, in base alla modifica apporta in sede referente al Senato al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro (nel testo iniziale la percentuale era pari al 10 per cento).

 

a) Regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per le imprese individuali

 

Nello specifico, lettera a), introducendo una nuova disposizione non presente nel disegno di legge, novella l’articolo 58, comma 2, (rubricato “Plusvalenze”) del Capo VI – “Redditi d’impresa” del Titolo del TUIR, al fine di definire il nuovo regime di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni applicabile, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, agli imprenditori individuali.

 

Si dispone che le plusvalenze su partecipazioni siano esenti nei limiti del 41,86 per cento del loro ammontare, qualora siano soddisfatti i requisiti del c.d. “regime PEX”, di cui all’articolo 87 del TUIR, includendovi tuttavia anche le ulteriori condizioni previste dal nuovo comma 1.1 aggiunto al medesimo articolo 87. Pertanto, è necessario che le plusvalenze siano realizzate su partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.

 

Per la misura del regime di esenzione delle plusvalenze (del 41,86 per cento, in luogo alla previgente misura del 60 per cento) applicabile agli imprenditori individuali, si veda l’articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 maggio 2017.

 

La lettera b), novellando l’articolo 59 (rubricato “Dividendi”) del Capo VI – “Redditi d’impresa” del Titolo del TUIR, definisce il nuovo regime fiscale dei dividendi applicabile, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, agli imprenditori individuali.

In particolare, ai sensi della nuova formulazione del comma 1, si stabilisce – quale regola generale – che gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio netto di soggetti passivi IRES (società ed enti di cui all’articolo 73 del TUIR), concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell’esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, se sono soddisfatti i requisiti dimensionali previsti dal nuovo comma 1-bis, tali utili concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio nella misura del 58,14 per cento (c.d. “regime di esclusione” al 41,86 per cento). 

 

In base alla vigente formulazione dell’articolo 59, comma 1, del TUIR, gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti [parole che si propone di sostituire con le seguenti “concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento.”]. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.

Per quanto concerne la concorrenza alla formazione del reddito complessivo di tali utili, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 maggio 2017, la relativa misura è stata rideterminata al 58,14 per cento (regime di esclusione al 41,86 per cento).

 

Nella versione dell’articolo 18 contenuta nel disegno di legge di bilancio presentato al Senato (A.S. 1689) si prevedeva che il citato regime di esclusione al 41,86 per cento (tassazione al 58,14 per cento) dei dividendi poteva essere applicato a quelli derivanti da una partecipazione diretta nel capitale dei soggetti passivi IRES in misura non inferiore al 10 per cento. Inoltre, la norma prevedeva che, ai fini della verifica della percentuale del 10 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. Con le modifiche apportate a tale disposizione in sede referente al Senato, è stato individuato un nuovo criterio dimensionale mediante inserimento di un comma aggiuntivo (comma 1-bis, di seguito esposto).

 

In conseguenza delle modifiche operate in sede referente al Senato, viene aggiunto all’articolo 59 il nuovo comma 1-bis, lettere a) e b), ai sensi del quale il citato regime di esclusione si applica agli utili relativi:

§  a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. A tal fine, si precisa che, nella determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo (lettera a) del nuovo comma 1-bis);

§  a titoli e strumenti finanziari similari alle azioni, di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, e ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro (lettera b) del nuovo comma 1-bis).

 

Pertanto, il regime di esclusione dei dividendi trova applicazione con riguardo alle partecipazioni nelle società di capitali detenute direttamente o indirettamente – per il tramite di altra società che detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria e tenuto conto dell’effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena di controllo – dall’imprenditore in misura almeno pari al 5 per cento del capitale ovvero di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, si considerano società controllate, le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Ai sensi del successivo secondo comma, si computano, a tal fine, anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

 

b) Regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per i soggetti IRES

 

La lettera c), novellando l’articolo 87 (rubricato “Plusvalenze esenti”) della Sezione I, Capo II – “Determinazione della base imponibile delle società ed enti commerciali residenti”, Titolo II del TUIR, modifica il regime fiscale delle plusvalenze esenti al 95 per cento (c.d. “regime PEX”) applicabile, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, alle società ed agli enti commerciali residenti.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del TUIR, il regime di esenzione al 95 per cento (c.d. “regime PEX”) è applicabile alle plusvalenze realizzate sulle partecipazioni in società per cui sono verificati tutti i seguenti requisiti:

a)      possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione;

b)      classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie sin dal primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

c)      residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati secondo i criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del TUIR [con un livello di tassazione effettiva inferiore al 15 per cento per le partecipazioni di controllo ovvero, in mancanza del requisito di controllo, livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia]. Tale requisito deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso;

d)      esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale. Tale requisito deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.

 

Nello specifico, in conseguenza delle modifiche operate in sede referente al Senato, con il punto n. 1) viene aggiunto all’articolo 87 il nuovo comma 1.1, ai sensi del quale il citato regime di esenzione al 95 per cento si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

La nuova disposizione precisa che, ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

Il successivo punto n. 2), sostituendo il comma 3 dell’articolo 87, stabilisce che l’esenzione al 95 per cento si applica anche alle plusvalenze realizzate e determinate, ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, del TUIR, relativamente:

§  alle partecipazioni al capitale o al patrimonio non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro;

§  ai titoli e altri strumenti finanziari similari alle azioni, di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, di valore non inferiore a 500 mila euro;

§  ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Si precisa che concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare, gli utili derivanti da tali contratti, laddove non siano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo del TUIR (ovverosia che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente).

 

In base alla vigente formulazione dell’articolo 87, comma 3, del TUIR, l’esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio [si propone di aggiungere le seguenti parole “con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché”], ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b) [si propone di aggiungere le seguenti parole “di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro”]. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.

 

La versione dell’articolo 18, comma 1, del disegno di legge di bilancio, come presentato al Senato (A.S. 1689), non prevedeva una modifica al regime di tassazione delle plusvalenze dei soggetti passivi IRES. Pertanto, la disposizione che richiede la sussistenza del requisito dimensionale, ai fini dell’applicabilità del regime di esenzione c.d. “PEX” (95 per cento) alle plusvalenze, è stata introdotta in sede referente al Senato.

 

La lettera d), novellando l’articolo 89, commi 2 e 3 (rubricato “Dividendi e interessi”), della Sezione I, Capo II – “Determinazione della base imponibile delle società ed enti commerciali residenti”, Titolo II del TUIR, definisce il nuovo regime fiscale dei dividendi applicabile, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, alle società ed agli enti commerciali residenti.

 

Nello specifico, il punto n. 1) della lettera d), modificando il primo periodo comma 2 dell’articolo 89, stabilisce in primo luogo – quale regola generale – che gli utili distribuiti dalle società ed enti commerciali e non commerciali residenti in Italia (articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR) concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito dell’esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, gli utili distribuiti dalle medesime società ed enti per cui sono soddisfatti i requisiti dimensionali previsti alla lettera a) del nuovo comma 2.1, non concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio della società ricevente nella misura del 95 per cento del loro ammontare (c.d. “regime di esclusione” al 95 per cento). 

Inoltre, modificando il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 89, si stabilisce che la medesima esclusione al 95 per cento si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, che soddisfano i requisiti dimensionali previsti alla lettera b) del nuovo comma 2.1.

 

L’articolo 18 del disegno di legge di bilancio, come presentato al Senato (A.S. 1689), prevedeva che il citato regime di esclusione al 95 per cento (tassazione al 5 per cento) dei dividendi poteva essere applicato a quelli derivanti da una partecipazione diretta nel capitale dei soggetti passivi IRES in misura non inferiore al 10 per cento. Inoltre, la norma prevedeva che, ai fini della verifica della percentuale del 10 per cento, si considerassero anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. Con le modifiche apportate a tale disposizione in sede referente al Senato, è stato individuato un nuovo criterio dimensionale mediante inserimento di un comma aggiuntivo (comma 2.1, lettere a) e b), di seguito esposto).

 

In conseguenza delle modifiche operate in sede referente al Senato, con il punto n. 2) viene aggiunto all’articolo 89 il nuovo comma 2.1, lettere a) e b), ai sensi del quale il citato regime di esclusione si applica agli utili relativi:

§  a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. A tal fine, si precisa che, nella determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo (lettera a) del nuovo comma 2.1);

§  ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro (lettera b) del nuovo comma 2.1).

 

Ai sensi della vigente formulazione dell’articolo 89, comma 2, primo periodo, del TUIR, gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare [si propone di sostituire tali parole con le seguenti parole “concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.”]. Il secondo periodo prevede che la stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento [si propone di sostituire tali parole con le seguenti parole “con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).”].

Ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del TUIR, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUIR, sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a)      le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

b)      gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c)      gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;

d)      le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

 

A tale riguardo, la relazione illustrativa (A.S. 1689) chiarisce, con riguardo all’intervento sul comma 2 dell’articolo 89 del TUIR, che viene introdotto nell’ordinamento nazionale un principio desunto dalla direttiva n. 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi che richiede agli Stati membri di porre rimedio alla doppia imposizione economica, ma esclusivamente nelle ipotesi in cui sussistano precipui requisiti sia del soggetto erogante che del soggetto percettore. Con le modifiche sopra descritte, infatti, si valorizza uno di tali elementi consistente nella “partecipazione nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro”.

 

Analogamente, il punto n. 3) della lettera d), reca delle modifiche al comma 3 dell’articolo 89.

Più precisamente, modificando il primo periodo del comma 3 del citato articolo 89, stabilisce che l’esclusione pari al 95 per cento dell’ammontare percepito nell’esercizio trova applicazione anche nelle seguenti ipotesi:

§  agli utili provenienti da società o enti non residenti (articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR) nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Anche in tal caso, pertanto, ai fini della verifica della percentuale del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate di cui all’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenuto conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

§  alle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, stipulati con tali soggetti, purché non residenti in territori o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1 (o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b), ovverosia che dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato).

 

Inoltre, modificando il secondo periodo del comma 3 del citato articolo 89, stabilisce che sono esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa (o dell’ente) ricevente, per il 50 per cento del loro ammontare,

i seguenti proventi:

§  gli utili provenienti da società o enti non residenti (articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR), nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1;

§  le remunerazioni derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, stipulati con tali soggetti residenti in territori o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1.

In entrambi i casi, l’applicazione del regime di esclusione al 50 per cento è riconosciuta a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell'esercizio dell’interpello di cui all'articolo 47-bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo (ossia che il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali).

 

Si ricorda che il regime di esclusione al 95 per cento degli utili provenienti da partecipazioni in società o enti non residenti è applicabile nei seguenti casi:

1.      sia verificata la condizione di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del TUIR (“rubricato redditi di capitale”), ossia deve trattarsi di dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi a titoli e strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito;

2.      si tratti di utili provenienti da soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea per cui è verificata la condizione di cui al punto 1);

3.      si tratti di utili provenienti da soggetti diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati secondi i criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1 del TUIR, ovverosia che abbiano un livello di tassazione effettivo non inferiore al 15 per cento (criterio di cui alla lettera a), comma 1 dell’articolo 47-bis) o, in caso di partecipazioni non di controllo, con un livello nominale di tassazione non inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia (criterio di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 47-bis);

4.      si tratti di utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato secondo i criteri di cui all’articolo 47-bis, qualora sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, che dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (condizione indicata al comma 2, lettera b) del medesimo articolo 47-bis).  

 

Pertanto, in tali ipotesi è richiesta l’ulteriore condizione che la società o ente residente detenga direttamente o indirettamente, per il tramite di una società controllata, una partecipazione almeno pari al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

Tale requisito della partecipazione almeno pari al 5 per cento (valore fiscale non inferiore a 500 mila euro) deve sussistere anche ai fini della fruizione del regime di esclusione nella misura del 50 per cento, applicabile agli utili provenienti da società o enti localizzati in territori a regime fiscalità privilegiata secondo i criteri di cui all’articolo 47-bis, qualora sia dimostrata, anche a seguito di interpello, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 47-bis [ossia lo svolgimento di un’attività economica effettiva]. In tal caso, si ricorda che al percettore spetta un credito “indiretto” per le imposte assolte dal soggetto estero in proporzione alla quota imponibile del dividendo stesso. 

 

Nella versione originaria dell’articolo 18 del disegno di legge di bilancio (A.S. 1689) la modifica proposta prevedeva l’inserimento dell’ulteriore requisito dimensionale della partecipazione diretta non inferiore al 10 per cento con espresso riferimento agli utili derivanti da partecipazioni in società o enti non residenti diversi da quelli residenti o localizzati in territori o Stati a regime fiscale privilegiato. Tale disposizione è stata, pertanto, modificata in sede referente al Senato.

 

In base alla vigente formulazione dell’articolo 89, comma 3, del TUIR, verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d) [a cui si propone di aggiungere le seguenti parole “, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)”], e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b) [a cui si propone di aggiungere le seguenti parole “, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)”],  stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d) [a cui si propone di aggiungere le seguenti parole “, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)”], residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b) ) [a cui si propone di aggiungere le seguenti parole “, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)”], stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 47-bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo [ossia che il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali]; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, in società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 47-bis ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. [si propone l’aggiunta del seguente periodo Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.

 

Come chiarito nella relazione illustrativa all’A.S. 1689, in linea di principio, gli utili provenienti da società o enti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata sono tassati integralmente. Tuttavia, con la modifica de quo, si stabilisce che per fruire della esclusione dal reddito il percettore, con riferimento alle partecipate di cui detiene una quota non inferiore al 10 per cento [non inferiore 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, in base alle citate modifiche operate in sede referente al Senato], deve dimostrare il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata al comma 2, lettera b), del suddetto articolo 47-bis ovvero che ‘‘dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

In considerazione delle modifiche apportate al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), inoltre, il percettore di dividendi provenienti da società o enti localizzati in territori diversi da Paesi a fiscalità privilegiata può dimostrare la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 47-bis, ovvero lo svolgimento di un’attività economica effettiva, solo con riferimento ai soggetti nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento [non inferiore 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, in base alle citate modifiche operate in sede referente al Senato]. In tal caso i dividendi concorrono solo per il 50 per cento del loro ammontare e al percettore spetta un credito “indiretto” per le imposte assolte dal soggetto estero in proporzione alla quota imponibile del dividendo stesso.

Le modifiche sopra descritte, infine, si riflettono anche sulla specifica disciplina relativa agli utili distribuiti da una controllata residente che abbia i requisiti CFC è contenuta nell’articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR). Nell’ipotesi in cui la controllante si sia avvalsa del meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva previsto nel comma 4-ter del citato articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), gli utili distribuiti dalla società controllata estera sono esclusi dal reddito del soggetto percettore nella misura del 95 per cento, non risultando per il socio controllante provenienti da Paesi a regimi fiscali privilegiati, solo se provenienti da soggetti nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento [non inferiore 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, in base alle citate modifiche operate in sede referente al Senato].

In ragione delle modifiche sopra descritte, apportate agli articoli 59 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), qualora i dividendi provengano da partecipazioni nel capitale delle partecipate inferiori al 10 per cento [non inferiore 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, in base alle citate modifiche operate in sede referente al Senato], gli stessi concorrono integralmente al reddito imponibile al momento della relativa percezione (resta, dunque, ferma la tassazione di cassa con il credito in luogo della competenza economica).

 

Il punto n. 4) della lettera d), sostituendo la lettera a) al comma 3-bis del citato articolo 89 del TUIR, stabilisce che l’esclusione al 95 per cento è applicabile alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettere a) e b), del TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. In tal caso, l’esclusione opera limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109.

 

La versione originaria dell’articolo 18 del disegno di legge di bilancio (A.S. 1689) non prevedeva la suddetta disposizione. Tale disposizione è stata, infatti, introdotta con le modifiche operate in sede referente al Senato.

In base alla vigente formulazione dell’articolo 89, comma 3-bis, del TUIR, l'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:

a)  alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b) [a tali parole si propone di aggiungere le seguenti: “, di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro”], limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;

b)  alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante

Ai sensi dell’articolo 109, comma 9, del TUIR, non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:

 a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;

b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

 

c) Modifiche alla disciplina della ritenuta fiscale sui dividendi

 

Il comma 52, sostituendo l’articolo 27, comma 3-ter (rubricato “Ritenuta su dividendi”), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, stabilisce che la ritenuta dell’1,20 per cento, è operata, a titolo di imposta, sugli utili corrisposti alle società e agli enti non residenti che soddisfano i seguenti requisiti:

§  sono soggetti all’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 1996;

Ai sensi del citato articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 1996, con uno o più decreti il Ministero dell’economia e delle finanze stabilisce l’elenco degli Stati e territori di cui all'articolo 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni; tale elenco è aggiornato con cadenza semestrale.

A tal fine, l'elenco degli Stati e territori che assicurano, sulla base di convenzioni, uno scambio di informazioni (c.d. “white list”) è stato approvato con il decreto ministeriale del 4 settembre 1996.

§  sono residenti negli Stati di cui sopra;

§  tali utili sono corrisposti in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 89, comma 2.1, lettera a), del TUIR. Perciò deve trattarsi di partecipazioni dirette nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro;

§  e, qualora sia soddisfatta la condizione di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, quelli corrisposti in relazione agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR ed ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

 

In base alla vigente formulazione dell’articolo 27, comma 3-ter, del d.P.R. n. 600 del 1973, la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

 

Conseguentemente, il successivo comma 53 sostituisce la disposizione contenuta nell’articolo 55, comma 5 (rubricato “Ritenuta su dividendi”), del decreto legislativo n. 33 del 2025 (c.d. “Testo unico in materia di versamenti e riscossione”) con la medesima disposizione sostituita al comma 3-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

 

Si ricorda che, a legislazione vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 è abrogato e sostituito dall’articolo 55 del decreto legislativo n. 33 del 2025.

Ai sensi della vigente formulazione dell’articolo 55, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2025, la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

 

Si segnala che le disposizioni contenute nei sopracitati commi 2 e 3 non erano presenti nella versione originaria del disegno di legge di bilancio (A.S. 1689), in quanto introdotte a seguito delle modifiche operate in sede referente al Senato.

 

 

 

d) Decorrenza e modalità di calcolo dell’acconto

 

Il comma 54 stabilisce che le nuove disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Si ricorda che, in ossequio al c.d. “criterio di cassa”, nel reddito d’impresa – sia ai fini IRES, sia ai fini IRPEF – i dividendi sono tassati nell’esercizio di effettiva percezione.

Dalla medesima del 1° gennaio 2026, tali disposizioni trovano applicazione anche per i seguenti componenti positivi di reddito:

§  plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all’articolo 73 del TUIR;

§  plusvalenze da cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a);

§  proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data.

A tal fine, la norma precisa che si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente (criterio del FIFO).

 

Il comma 55 stabilisce altresì il criterio per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d’imposta 2026, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Più precisamente, applicando il c.d. “criterio storico”, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni di cui al comma 1.

 

Si fa presente che, a seguito delle modifiche apportate in sede referente al Senato, non viene replicata la disposizione contenuta nel comma 4 della versione originaria dell’articolo 18 del disegno di legge di bilancio (A.S. 1689). Con tale disposizione si demandava al Ministro dell’economia e delle finanze il compito di adottare, con uno o più decreti, eventuali disposizioni di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario.


 

Articolo 1, commi 56-58
(Regime della deducibilità delle svalutazioni su crediti
verso la clientela per perdite attese)

 

 

I commi 56-58, modificati al Senato, dispongono, in deroga al regime di deducibilità integrale, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi 3 che le perdite attese su crediti verso la clientela rilevate in bilancio, secondo il c.d. “ECL model” di cui all’IFRS 9, sono deducibili (ai fini IRES ed – a seguito della modifica introdotta, IRAP) per gli intermediari finanziari in 5 quote costanti, a partire dall’esercizio in cui la perdita è iscritta a conto economico.

Si dispone, inoltre, che le attività per imposte anticipate (c.d. “DTA”) iscritte in bilancio, a fronte del differimento della deducibilità di tali componenti di reddito, non possono essere trasformate in credito d’imposta, né concorrono a formare la base imponibile del canone DTA che gli intermediari finanziari sono tenuti a pagare, con cadenza annuale, al fine di avvalersi di tale regime di trasformazione delle DTA in credito d’imposta.

 

L’articolo 1, comma 56, modificato in sede referente al Senato, dispone per gli intermediari finanziari una deroga al regime di deducibilità integrale - nell’esercizio di rilevazione contabile - delle svalutazioni e perdite attese su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (c.d. “Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR”) e, come risulta dalla modifica introdotta nel corso dell’esame in sede referente, dell’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 446 del 1997 (c.d. “decreto IRAP”).

Nello specifico, si stabilisce che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successi 3 (periodi d’imposta 2026-2029, per gli intermediari finanziari con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), per i crediti verso la clientela del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dal modello di rilevazione delle perdite attese di cui all’IFRS 9 (c.d. “Expected loss model o ECL”) sono deducibili, ai fini IRES e IRAP, in quote costanti, nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei 4 successivi.

Si ricorda che nella versione originaria del disegno di legge di bilancio (A.S. 1689), l’articolo 19, comma 1, prevedeva una deroga alla regola generale di deducibilità delle perdite attese su crediti verso la clientela di cui all’articolo 106 del TUIR (quindi ai fini IRES) e non anche all’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 446 del 1997 (quindi ai fini IRAP). Nel corso dell’esame in sede referente al Senato, è stato inserito il riferimento anche al citato articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 446 del 1997, quale deroga al regime generale della deducibilità, ai fini IRAP, delle perdite attese su crediti verso la clientela. Tale modifica non produce ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli già stimati in sede della versione originaria della predetta norma, giacché era stato stimato il relativo impatto anche ai fini IRAP.

 

Per quanto riguarda i crediti verso la clientela, le disposizioni contenute nell’articolo 106, comma 3, del TUIR trovano applicazione, in via esclusiva, per gli intermediari finanziari.

L'articolo 106, comma 3, dispone infatti che per gli intermediari finanziari, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. A tale fine le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Il testo della disposizione è stato nel corso degli anni più volte modificato. Inoltre, ai sensi del comma 4, nell'ammontare dei crediti rilevanti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112.

Analoga disposizione è applicabile ai fini della determinazione della base imponibile IRAP degli intermediari finanziari. Infatti, l’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 446 del 1997 stabilisce che al margine di intermediazione debbano essere sommato algebricamente, tra l’altro, le rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.

 

Il medesimo trattamento fiscale (IRES ed IRAP) opera con riguardo alla riduzione di valore iscritta in bilancio a copertura delle perdite attese su crediti verso la clientela, di cui al paragrafo 5.5 dell’IFRS 9, rilevata dagli intermediari finanziari secondo il modello c.d. “Expected Credit Losses o ECL model” (articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 gennaio 2018).

In base al nuovo principio IFRS 9 “Strumenti finanziari” (che sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il previgente principio IAS 39), con riferimento all’impairment (svalutazione o perdita di valore), per gli strumenti valutati al costo ammortizzato e al fair value (valore equo o valore di mercato) con contropartita il patrimonio netto (diversi dagli strumenti di capitale), viene introdotto un modello basato sul concetto di “expected loss” (perdita attesa), in luogo del previgente “incurred loss” (perdita subita), in modo da riconoscere con maggiore tempestività le perdite. La perdita attesa è, perciò, rilevata a conto economico in contropartita di un fondo a copertura perdite, a prescindere dal fatto che tali circostanze di rischio si siano già concretizzate o si concretizzeranno in futuro, e va aggiornato alla data di riferimento di ciascun bilancio.

Nello specifico, con riguardo ai crediti ed alle altre attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, a ciascuna data di riferimento del bilancio l’intermediario finanziario deve valutare, il fondo a copertura perdite relativo allo strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito, se il rischio di credito dello strumento finanziario è significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale.

La rilevazione delle perdite attese sui crediti appartenenti ai cc.dd. stage 1 e 2, fondata solo su elementi di natura statistica, determina, per gli intermediari finanziari, l’immediata deduzione di oneri futuri.

Per quanto concerne la prima applicazione dell'IFRS 9, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1, comma 1067), ha stabilito che, ai fini IRES ed IRAP, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione dell’ECL model (riferibili ai crediti verso la clientela) iscritti in sede di transizione all'IFRS 9 dagli intermediari finanziari sono deducibili per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta 2018 e la restante parte, in quote costanti, nei successivi nove periodi di imposta (la quota del 2019 è stata rinviata al periodo d'imposta 2028 ai sensi dell'articolo 1, commi 713-715 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, mentre la legge di bilancio 2025 ha disposto il rinvio della quota del 2025 ai periodi d'imposta da 2026 a 2029 e di quella del 2026 ai periodi d'imposta da 2027 a 2029).

 

Il successivo comma 57 stabilisce che la disciplina di trasformazione in credito d’imposta, di cui al decreto-legge n. 225 del 2010, non è applicabile alle attività per imposte anticipate (c.d. “Deferred Tax Assets – DTA”) iscritte in bilancio a seguito del differimento (in quattro quote costante dell’importo diviso in quinti) della deducibilità delle perdite attese su crediti verso la clientela - rilevate nei bilanci degli esercizi dal 2026 al 2029 – a seguito dell’applicazione della nuova disposizione.

 

Più precisamente, le nuove DTA sulle perdite attese da IFRS 9, che saranno rilevate nei bilanci degli esercizi interessati, non possono formare oggetto di trasformazione in credito d’imposta nelle seguenti ipotesi contemplate dall’articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010:

a)      trasformazione in presenza di perdita civilistica (comma 55);

b)     trasformazione in presenza di perdita fiscale (comma 56-bis);

c)      trasformazione in presenza di valore della produzione netta negativo (comma 56-bis1);

d)     trasformazione in caso di liquidazione volontaria (comma 56-ter).

Conseguentemente, si dispone che tali DTA non rilevano ai fini della differenza [tra ammontare delle imposte anticipate e imposte versate, come risultante alla data di chiusura dell’esercizio precedente], di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2016, da considerare nel calcolo del c.d. “canone DTA” [pari all’1,5 per cento della differenza positiva], che gli intermediari finanziari sono eventualmente tenuti a pagare, con cadenza annuale, per il mantenimento della disciplina di trasformazione in credito d’imposta (su tale disposizione si veda il box qui di seguito).

 

Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 55-58, del decreto-legge n. 225 del 2010, prevedono in capo agli intermediari finanziari, al ricorrere di determinate condizioni, di trasformare in credito d'imposta le DTA iscritte in bilancio e riferibili alle seguenti fattispecie:

(i) svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi, nonché le rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'IRAP ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

(ii) valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d'imposta.

L'articolo 17 del decreto-legge n. 83 del 2015 ha disposto, tra l'altro, un blocco alla trasformazione in credito d'imposta delle DTA riferibili all'ammortamento dell'avviamento e dei marchi iscritti per la prima volta a decorrere dal periodo d'imposta 2015. È fatta salva, tuttavia, la trasformabilità delle DTA su tali componenti rilevate fino al 31 dicembre 2014.

La legge di bilancio per il 2018 ha, inoltre, previsto un piano di rientro di tali DTA analogo a quello previsto per le rettifiche di valore su crediti verso la clientela.

 

Le ipotesi di trasformazione in credito d'imposta contemplate dalla normativa in commento sono le seguenti:

a)     Trasformazione in presenza di perdita civilistica (commi 55 e 56).

b)     Trasformazione in presenza di perdita fiscale (comma 56-bis).

c)     Trasformazione in presenza di valore della produzione netta negativo (comma 56-bis1).

d)     Trasformazione in caso di liquidazione volontaria (comma 56-ter).

Le ipotesi di trasformazione di cui ai punti da a) a c), se contemporaneamente soddisfatti i rispettivi presupposti di legge, sono tra loro cumulabili.

Sotto il profilo interpretativo, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti con la Risoluzione 22 settembre 2011, n. 94 e con la Circolare 28 settembre 2012, n. 37.

In particolare, con riferimento alla ipotesi di trasformazione da perdita civilistica di cui al punto sub a), l'ammontare di DTA da trasformare in credito d'imposta è ottenuto moltiplicando le DTA (IRES ed IRAP) trasformabili per la percentuale ottenuta come rapporto tra perdita civilista d'esercizio e capitale sociale maggiorato delle riserve.  

La trasformazione ha effetto con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso in perdita civilistica e comporta, quale conseguenza, quella di non poter più dedurre le componenti di reddito (svalutazioni crediti e ammortamento dell'avviamento/marchi) corrispondenti alle DTA trasformate.

Con riferimento alla fattispecie di trasformazione da perdita fiscale di cui al punto sub b), introdotta con la novella di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 201 del 2011, la trasformazione in credito d'imposta delle DTA opera con riguardo alle componenti di reddito rilevanti (svalutazione crediti e/o ammortamento di avviamento/marchi) per l'intero ammontare delle stesse che trova capienza nella perdita fiscale dell'esercizio (minore tra perdita fiscale e componenti di costo deducibili).

La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita fiscale. Pertanto, le perdite fiscali riportabili a nuovo ovvero, in caso di partecipazione alla tassazione di gruppo, trasferibili al Consolidato fiscale devono essere ridotte di una quota corrispondente alle DTA trasformate in credito d'imposta.

In tal senso, nel Documento congiunto tra Banca d'Italia, Consob e Isvap n. 5 del 15 maggio 2012, è espressamente chiarito che “la trasformazione delle DTA in DTA da perdite fiscali decorre a partire dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi”.

Analogamente nella fattispecie di trasformazione da valore della produzione netta negativo di cui al punto sub c), sono trasformabili in credito d'imposta le DTA corrispondenti alle componenti negative IRAP (svalutazione crediti e/o ammortamento di avviamento/marchi) che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo.

In entrambi i casi, presupposto ai fini dell'applicazione della fattispecie di trasformazione è che in sede di redazione del bilancio siano state stanziate DTA sulle predette perdite fiscali/valore della produzione netta negativo corrispondente alle componenti rilevanti.

 Ai sensi del comma 57, il credito d’imposta de quo non è produttivo di interessi, non concorre alla formazione delle basi imponibili IRES ed IRAP e può essere utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) utilizzo, senza limiti di importo, in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (con codice tributo "6834").

b) cessione, al valore nominale, a società del gruppo (anche fuori dal consolidato fiscale), ai sensi dell'articolo 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973.

c) rimborso per la parte che residua dopo essere stato utilizzato.

Inoltre, di tale credito e dei relativi utilizzi in compensazione è data opportuna evidenza nell'ambito della dichiarazione dei Redditi (quadro RU codice "80") dell'anno d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione, nonché nelle dichiarazioni dei successivi periodi d'imposta fino a completo esaurimento del credito stesso.

 

Al fine di rendere tale regime di trasformazione compatibile con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato, l’articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016 ha previsto la possibilità di optare per il mantenimento di questa disciplina mediante il pagamento di un canone in relazione alle DTA cui non corrisponde un effettivo versamento di imposte (cd. DTA qualificate di tipo 2).

Più precisamente, a valere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'opzione poteva essere esercitata dagli intermediari finanziari mediante il pagamento del predetto canone entro la data del 31 luglio 2016, ovvero mediante comunicazione PEC da effettuarsi, entro la medesima data, in caso di base imponibile del canone negativa. L'esercizio dell'opzione è irrevocabile e comporta, a regime, il pagamento del canone – entro il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio precedente – fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030

Le relative disposizioni attuative sono state definite dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con apposito Provvedimento del 22 luglio 2016, n. 117661. Contestualmente, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti interpretativi con la Circolare n. 32/E del 2016.

In altri termini, il canone è determinato annualmente applicando l’aliquota dell’1,5 per cento alla differenza positiva tra l’ammontare delle imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura del bilancio dell'esercizio precedente. In caso di differenza negativa, non è dovuto alcun canone; infatti, in tale circostanza, l’intermediario finanziario presenta unicamente DTA cui corrisponde un effettivo versamento di imposte (cd. “DTA qualificate di tipo 1”).

In particolare, l'ammontare delle imposte anticipate è determinato sommando algebricamente:

1. la differenza, positiva o negativa, tra le DTA qualificate iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio precedente e quelle iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

2. le DTA qualificate già trasformate in credito d'imposta.

Per quanto concerne le imposte versate, invece, si considera l'imposta versata, ai fini IRES, comprese le relative addizionali, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 ed ai successivi, nonché l'imposta versata, ai fini IRAP, con riferimento al periodo d'imposta in corso 31 dicembre 2013 ed ai successivi.

Per espressa previsione normativa, il canone "DTA" è deducibile dalle basi imponibili, IRES ed IRAP, nell'esercizio in cui lo stesso è effettivamente pagato (criterio di cassa).

 

Il comma 58 stabilisce altresì il criterio per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d’imposta 2026, per gli intermediari finanziari con esercizio coincidente con l’anno solare).

 Più precisamente, applicando il c.d. “criterio storico”, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni del presente articolo.


 

Articolo 1, commi 59-64
(Imposta sui premi assicurativi)

 

 

I commi 59-64, aggiunti in sede referente al Senato, intervengono sulla disciplina dell’imposta sui premi assicurativi. Viene introdotta, in particolare, una disposizione interpretativa secondo cui fra le assicurazioni per altri rischi inerenti al veicolo o al natante – soggette all’aliquota del 12,5 per cento – non sono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente o all’assistente stradale, se il premio è indicato in modo separato e distinto rispetto a quello RC auto. In più, è dettata una disciplina valida per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026 che assoggetta alla misura del 12,5 per cento le assicurazioni relative al rischio di assistenza stradale e al rischio di infortunio conducente, a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto.

 

I seguenti commi, inseriti al Senato, modificano la misura dell’imposizione fiscale sulle assicurazioni dei rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.

 

Il comma 59 detta una disposizione interpretativa dell’articolo 1-bis, comma 1, della legge n. 1216 del 1961 (“Nuove disposizioni tributarie in materia di imposte sulle assicurazioni private e sui contratti vitalizi”). Le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante citate dalla norma del 1961 e, di conseguenza, soggette all’imposta sui premi, nella misura del 12,5 per cento, non ricomprendono le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all’assistenza stradale, se il premio relativo ai suddetti rischi sia indicato in maniera separata e distinta rispetto a quello delle assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile.

Il comma 60 dispone, tuttavia, che le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e relative al rischio di assistenza stradale, prescindendo dalla distinta indicazione del rischio nel documento contrattuale, sono egualmente soggette all’imposta sui premi del 12,5 per cento. Infatti, nell’Allegato A alla legge, contenente le tariffe applicabili ai diversi schemi assicurativi, la nuova formulazione dell’articolo 19 dell’Allegato A specifica che sono soggette all’aliquota del 12,5 per cento le assicurazioni dei rischi inerenti al veicolo o al natante, anche se non sono assicurati con il medesimo contratto della RC auto, ma riguardano l’assistenza stradale o i seguenti rischi:

§  contro le disgrazie accidentali ed assimilate;

§  contro il furto e la rapina;

§  contro i danni da incendio ed assimilati;

§  delle spese legali;

§  contro i rischi di rottura di vetri e altri oggetti fragili.

 

Conseguentemente, con il comma 61 è modificata la medesima disposizione del nuovo testo unico dei tributi erariali minori, la cui entrata in vigore è prevista, a legislazione vigente, per il 1° gennaio 2026.

 

In più, la disposizione di cui al 62 prevede che, in deroga alle modalità ordinarie di versamento dell’imposta dovuta sui premi, gli assicuratori versano l’imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 entro il 30 giugno 2026.

La modalità ordinaria di versamento - prevista dall’articolo 9, comma 1, della legge n. 1216 del 1961 e dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 2024 – consiste nel versamento delle somme incassate per ciascun mese entro il mese successivo.

 

Infine, è stabilito che le imprese di assicurazione riconoscono ai contraenti una somma in riduzione pari ad almeno i due terzi della maggiore imposta (comma 63).

Le sopracitate disposizioni, esclusa la norma interpretativa di cui al comma 59 avente effetto retroattivo, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026 (comma 64).


 

Articolo 1, commi da 65 a 67
(Valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali)

 

 

I commi da 65 a 67, inseriti durante l’esame da parte del Senato, consentono ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione in bilancio, con l’obbligo, in tal caso, di destinare una riserva indisponibile di utili. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, l’IVASS è demandato alla definizione, con proprio regolamento, delle modalità attuative e applicative di tale facoltà.

 

Nel dettaglio, il comma 65 consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

 

Il comma 66 impone alle imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 65 di destinare una riserva indisponibile di utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

 

Il comma 67, per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali – cioè le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005) – rinvia all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per la definizione, con proprio regolamento, delle modalità attuative e applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

Articolo 1, commi 68-73
(
Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

 

 

I commi 68-73, novellato nel corso dell’esame in Senato, introducono alcune modifiche relative alla disciplina del contributo straordinario sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato. In particolare l’intervento introduce una presunzione legale secondo la quale, a decorrere dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva che i soggetti passivi dell’imposta potevano accantonare in luogo del pagamento dell’imposta medesima. In tal caso la riserva è tassata con aliquota al 40 per cento e con il pagamento degli interessi calcolati, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento originariamente previsto per l’imposta straordinaria. La presunzione suddetta, a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, tuttavia, non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve obbligatorie da parte delle banche di credito cooperativo.

A seguito delle modifiche intervenute, viene introdotto un contributo straordinario sulla riserva (anziché un’imposta sostitutiva per l’affrancamento come nel testo originario del disegno di legge), a tasso agevolato, sull’entità della riserva al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e al termine dell’esercizio successivo. In tali casi l’aliquota dell’imposta è ridotta rispetto all’aliquota sopra indicate (rispettivamente al 27,5 e al 33 per cento) e non è previsto il pagamento degli interessi.

 

Si ricorda preliminarmente che, il comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023 ha istituito, in dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito, per l’anno 2023, una imposta straordinaria –a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, come individuate all'articolo 1 del Testo Unico Bancario – TUB di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

Le caratteristiche dell’imposta straordinaria sugli extraprofitti bancari e la costituzione di una riserva in luogo del versamento della stessa.

 

L’imposta straordinaria introdotta dall’articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023 determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (comma 2).

Si tratta della differenza tra gli interessi attivi (percepiti dalle banche a fronte dell’impiego delle proprie disponibilità liquide, nonché sulle attività finanziarie al fair value o valutate al costo ammortizzato) e gli interessi passivi (e oneri assimilati) corrisposti dalle banche ai propri clienti a fronte della raccolta di risparmio. Si ricorda che la normativa di riferimento per la redazione del bilancio bancario è costituita dal Regolamento CE n. 1606/2002 (c.d. Regolamento Ias), dal Decreto Legislativo n. 38 del 2005, dai principi contabili internazionali – IAS (International Accounting Standards) e dalla Circolare n. 262 del 2005 della Banca d’Italia, come successivamente integrata e aggiornata nel tempo.

La base imponibile viene quindi configurata confrontando il margine degli interessi dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024.

L’imposta non è deducibile ai fini IRPEF e IRAP (comma 5) e sono fatte salve le disposizioni in materia di abuso del diritto (al fine di scongiurare eventuali comportamenti diretti a ridurre l’imponibile da parte dei soggetti passivi). Inoltre le banche non possono traslare gli oneri derivanti dall’attuazione delle norme in esame sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. Si dispone che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigili sulla puntuale osservanza del divieto, anche mediante accertamenti a campione, riferendo annualmente al Parlamento con apposita relazione.

Il fondamento dell’imposta è riconducibile all’incremento dei tassi di interesse verificatisi nel periodo compreso tra il luglio 2022 il settembre 2023, quando i tre tassi di riferimento (deposit facility, rifinanziamento principale e rifinanziamento marginale) aumentarono di 4 punti percentuali passando da un tasso rispettivamente pari a 0%, 0,50 e 0,75% ad un tasso pari a 4%. 4,50 e 4,75.

L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale (ossia delle attività ponderate per il rischio), determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che individuano gli elementi dell’attivo necessari per il calcolo dell’importo complessivo dell'esposizione al rischio degli istituti bancari, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (comma 3).

L’imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nell'anno 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio (comma 4).

Tuttavia la norma ha previsto un meccanismo per il quale i soggetti passivi avrebbero potuto evitare il versamento dell’imposta medesima.

Il comma 5-bis del medesimo articolo 26 ha infatti previsto che i soggetti passivi dell’imposta in luogo del versamento di cui al comma 4, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ai sensi del presente articolo.

Tale riserva rispetta le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 per la sua computabilità tra gli elementi del capitale primario di classe 1 ed è dunque è indirizzata al rafforzamento patrimoniale dell’istituto: si tratta della componente primaria di capitale della banca, in sostanza costituita da capitale versato, riserve o utili non distribuiti: voci di capitale di qualità maggiore. Esso viene definito dall’articolo 4 del citato regolamento UE/2013/575 (Capital Requirements Regulation, CRR).

In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta di cui al presente articolo, maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento di cui al comma 4, di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera.

 

Con il comma 68 del presente articolo, introducendo un nuovo comma 5-ter all’articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, si dispone che a partire dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti passivi dell’imposta, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis del medesimo decreto-legge.

 

In altri termini si considerano distribuite, e quindi sono sottoposte a tassazione, le risorse accantonate dalle banche a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui al comma 5-bis dell’articolo 26 con l’applicazione dell’aliquota del 40 per cento prevista dal comma 1 della medesima disposizione (su cui si veda il box supra).

 

A seguito delle modifiche introdotte in sede referente al Senato, tuttavia, tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Si tratta della disposizione che impone alle banche di credito cooperativo di destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

 

Il comma 69, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, introduce la possibilità, fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028, di assoggettare la riserva di cui al citato comma 5-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, al pagamento di un contributo straordinario (anziché la possibilità di affrancare la riserva pagando un’imposta sostitutiva dell’imposta straordinaria di cui al medesimo articolo 26). Sempre in sede referente è stato precisato che tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 70.

 

Il comma 70 prevede che l’aliquota del contributo straordinario sia fissata nella misura del 27,5 per cento al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e del 33 per cento per l’affrancamento delle riserve esistenti al termine dell’esercizio successivo (le aliquote sono le medesime previste, nel testo iniziale, per l’imposta sostitutiva).

 

Si tratta quindi di un’aliquota più vantaggiosa rispetto a quella prevista dall’imposta straordinaria (pari, come detto, al 40 per cento), che peraltro, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5-bis è maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento originariamente previsto per l’imposta straordinaria, di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, ed è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera.

 

Il comma 71, che ripropone il contenuto del comma 5 del testo originario del disegno di legge, con i necessari adattamenti derivanti dalla modifica della natura del prelievo (da imposta sostituiva per l’affrancamento della riserva a contributo straordinario), prevede che anche il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativo al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 69 e 70, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta.

 

Il comma 72, che riproduce, con i necessari adattamenti il contenuto del comma 4 del testo originario del disegno di legge, conferma che i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 69, oltre all’applicazione di un’aliquota meno elevata, godano dell’ulteriore vantaggio conseguente alla mancata applicazione di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 5-bis dell’articolo 26 (ossia si esclude il pagamento degli interessi, secondo quanto indicato supra).

 

Il comma 73 conferma che ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell’imposta sostitutiva, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

 

 

Testo originario del disegno di legge A.S.1689 (art. 20, co. 1)- Articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, co. 5-ter

Testo risultante dalle modifiche apportate in Senato (art.1, co. 68)- Articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, co. 5-ter

Art. 26
(Ordinamento)

Art. 26
(Ordinamento)

Co-1-5-bis

Identici

5-ter. A partire dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis.

5-ter. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

Testo originario del disegno di legge A.S.1689 (art. 20 co.2-6)

Testo risultante dalle modifiche apportate in Senato (art. 1, co. 69-73)

2. Fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028, le riserve di cui all’articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, possono essere assoggettate ad un’imposta sostitutiva dell’imposta straordinaria di cui al medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, ai sensi del successivo comma 3.

69. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

3. L’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento per l’affrancamento delle riserve esistenti al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e del 33 per cento per l’affrancamento delle riserve esistenti al termine dell’esercizio successivo.

70. L’aliquota del contributo straordinario di cui al comma 69 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

4. Le riserve di cui al comma 2, assoggettate all’imposta sostitutiva, in caso di distribuzione non determinano l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Vedi comma 72

5. L’imposta sostitutiva, liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale le riserve di cui al comma 2 sono affrancate, è indeducibile ed è versata obbligatoriamente entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta.

71. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 69 e 70, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

Vedi comma 3

72. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 69, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023.

6. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell’imposta sostitutiva, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

73. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 68 a 72, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

 

 

I pareri della Banca centrale europea: fondamento del potere e profili procedurali. Il parere espresso sulla disposizione contenuta nel testo del disegno di legge di bilancio 2025.

 

Il 12 dicembre 2025, la Banca centrale europea ha pubblicato il proprio parere (CON/2025/41) riferito al testo iniziale del disegno di legge di bilancio.

Ai sensi dell’articolo 127, par. 4 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea – TFUE, la Banca centrale europea viene consultata dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio.

La Banca centrale europea può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

Inoltre ai sensi dell’articolo 282, par. 5 TFUE la BCE, nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.

Analogamente, la Decisione del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (98/415/CE) chiarisce (all’articolo 2, par. 1) che le autorità degli Stati membri consultano la BCE su ogni progetto di disposizioni legislative che rientri nelle sue competenze ai sensi del trattato e, in particolare, per quanto riguarda, tra l’altro, le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari.

Sotto il profilo procedurale è prevista la possibilità che le autorità nazionali che elaborano un progetto di disposizioni legislative prescrivano alla BCE un termine per la comunicazione del parere, non inferiore ad un mese a decorrere dalla data in cui la richiesta di parere viene notificata al presidente della BCE. In casi di estrema urgenza il termine può essere ridotto.

In tal caso, l'autorità nazionale che procede alla consultazione deve indicare le ragioni dell'urgenza. La BCE può chiedere a tempo debito una proroga del termine di altre quattro settimane.

Alla scadenza del termine l'autorità nazionale può non tenere conto della mancanza del parere. Qualora il parere della BCE pervenga dopo il termine fissato, gli Stati membri hanno cura nondimeno che esso sia reso noto alle autorità che deve adottare il provvedimento.

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni necessarie per assicurare l'effettiva applicazione della decisione. In particolare, essi si accertano che la BCE sia consultata in tempo utile affinché l'autorità che elabora il progetto di disposizioni legislative tenga conto del parere della BCE prima di adottare la decisione nel merito; essi verificano anche che il parere ottenuto dalla BCE sia portato a conoscenza dell'autorità che deve approvare il provvedimento, se diversa da quella che ha elaborato la proposta.


 

Articolo 1, commi 74-75
(Incremento dell’aliquota IRAP per gli enti creditizi
e le imprese di assicurazione)

 

 

I commi 74 e 75, come modificati nel corso dell’esame al Senato, dispongono l’incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione per i periodi d’imposta 2026, 2027 e 2028. A seguito delle modifiche, è precisato che sono esclusi dall’incremento di aliquota le società di intermediazione mobiliare, gli intermediari diversi da quelli indicati al comma 1 iscritti all’albo di cui all’articolo 20 del TUF –ossia le e Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nonché le imprese di investimento UE -; le società di gestione dei fondi comuni di investimento; le società di investimento a capitale variabile; le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati.

 

I commi in questione modifica le aliquote previste dall’articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c) del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 al fine di incrementarle di due punti percentuali.

 

In particolare:

-         il comma 1, lettera b), dell’articolo 16 fissa al 4,65 per cento l’aliquota IRAP applicabile alle banche e agli intermediari finanziari, il cui valore della produzione netta è definito ai sensi dell’articolo 6 del citato decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446. 

-         il comma 1, lettera c), della medesima disposizione fissa al 5,90 per cento l’aliquota IRAP applicabile alle imprese di assicurazione, il cui valore della produzione netta è definito ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446.

 

L’importo delle aliquote discende dall’abrogazione, dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 che aveva ridotto le aliquote precedentemente vigenti rispettivamente al 4,20 per cento per banche e a intermediari finanziari e al 5,30 per cento per le assicurazioni. In conseguenza di ciò rivivono le aliquote precedentemente vigenti applicabili dal 1° gennaio 2015.

 

A seguito di quanto previsto dal comma 74 le aliquote IRAP passano per gli anni 2026, 2027 e 2028:

§  al 6,65 per cento per le banche e gli intermediari finanziari;

§  al 7,90 per cento per le imprese di assicurazione.

 

Con le modifiche introdotta nel corso dell’esame al Senato viene circoscritto l’ambito soggettivo dell’aumento dell’imposta, venendo esclusi da tale incremento:

§  le società di intermediazione mobiliare (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997);

§  gli intermediari diversi da quelli indicati al comma 1 iscritti all’albo di cui all’articolo 20 del TUF –ossia le e Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nonché le imprese di investimento UE - (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997);

§  le società di gestione dei fondi comuni di investimento (articolo 6, comma 3);

§  le società di investimento a capitale variabile (articolo 6, comma 4);

§  le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati (articolo 6, comma 9).

 

Viene inoltre previsto che fino a concorrenza della differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione delle disposizioni introdotte nel corso dell’esame in sede referente, e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.

 

Il comma 75 dispone che, nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

 

Per approfondimenti in merito all’Imposta regionale sulle attività produttive si veda l’apposito paragrafo del tema web la fiscalità degli enti territoriali, sul portale della documentazione della Camera dei deputati.


 

Articolo 1, commi 76-81
(Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA)

 

 

I commi 76-81, modificati nel corso dell’esame in Commissione al Senato, dispongono che, nella determinazione delle basi imponibili IRES ed IRAP, degli intermediari finanziari la quota di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 sia parzialmente differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed al successivo.

Con esclusivo riferimento ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027, si introduce una limitazione temporanea all’uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE, determinata applicando una percentuale forfettaria pari, rispettivamente, al 35 per cento (45 per cento, nella versione originaria) ed al 42 per cento (54 per cento, nella versione originaria) del maggior reddito imponibile, relativo sempre ai medesimi periodi d’imposta, che emerge per effetto dei differimenti di cui alla legge di bilancio 2025 (per il periodo d’imposta 2026) e da quelli previsti dalla presente disposizione (per il periodo d’imposta 2027). Tale limitazione trova altresì applicazione per le società che partecipano al consolidato fiscale e, nella determinazione del reddito complessivo da assoggettare alla tassazione di gruppo, anche per la società consolidante.

Si definiscono infine i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due.

 

Ai fini della determinazione delle basi imponibili IRES ed IRAP, i commi da 76 a 78 dell’articolo 1 dispongono il differimento parziale, ai successivi periodi di imposta, delle quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, disciplinando le relative implicazioni sul calcolo della base imponibile del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, nonché i criteri di determinazione degli acconti per tale periodo d’imposta e per i due successivi.

 

Nello specifico, il comma 76 reca un ulteriore differimento al piano di rientro dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 di cui all’articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, applicabile agli intermediari finanziari.

Più precisamente, il comma 76 dispone che la quota per cento delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela pregresse deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 (6,32 per cento) sia parzialmente differita (per una quota pari al 3,80 per cento), in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed al successivo periodo d’imposta (1,9 per cento per periodo d’imposta).

Conseguentemente, non si prevede un differimento della durata del piano di rientro di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015 che resta, a seguito della rimodulazione di cui ai commi 14 e 15 della legge di bilancio 2025, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.

 

A tale riguardo, la relazione tecnica A.S. 1689 precisa che, al fine di eliminare l’imputazione di imposte anticipate convertibili in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione, il suddetto decreto-legge n. 83 del 2015 ha previsto, in luogo della deducibilità immediata di una percentuale dei crediti, con la ripartizione della svalutazione eccedente tale percentuale in un arco temporale da 9 a 18 esercizi, la deducibilità della svalutazione dei crediti in un unico esercizio. Lo stesso decreto, con le successive modificazioni, ha disposto la deducibilità delle svalutazioni ante 2015 in quote annuali, con un profilo temporale fino al 2028.

 

In base alla vigente formulazione dell’articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – “TUIR”, per gli intermediari finanziari le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Per espressa previsione normativa, le svalutazioni e le perdite - diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso - si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio (per tale motivo si parla di rettifiche di valore nette su crediti verso clientela).

Analogamente, la vigente formulazione dell’articolo 6, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (decreto IRAP), dispone che concorrono alla formazione della base imponibile IRAP le rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.

Il testo di tali disposizioni è stato, nel corso degli anni, più volte modificato. L'integrale deducibilità, al netto delle rivalutazioni, di svalutazioni e perdite su credito verso la clientela è stata prevista già dal 2015.

Infatti, nel regime previgente al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83:

(i) le svalutazioni e perdite su crediti verso clientela venivano dedotte in quinti (periodi d'imposta 2013 e 2014, secondo quanto prevedeva la formulazione dell'articolo 106, comma 3, del TUIR), nonché in diciottesimi (fino al periodo d'imposta 2012);

(ii) le rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo concorrevano al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui venivano contabilizzate e nei quattro successivi (periodi d’imposta 2013 e 2014).

Nel disciplinare il regime transitorio, l’articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015, ha disposto:

(a) che le rettifiche di valore nette su crediti rilevate nel bilancio dell'esercizio 2015 fossero dedotte nella misura del 75 per cento;

(b) un piano di rientro per la deducibilità delle rettifiche di valore su crediti pregresse (quinti e diciottesimi residui al 31 dicembre 2015) e del 25 per cento delle rettifiche di valore su crediti rilevate nel bilancio 2015 in dieci anni (in origine, dal 2016 al 2025). 

Il piano di rientro di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015 è stato più volte rimodulato, in virtù delle modifiche apportate dalle leggi di bilancio 2019 e 2020, dall'articolo 42 del decreto-legge n. 17 del 2022, dalla legge di bilancio 2024 articolo 1, commi 49-51 e, da ultimo, dalla legge di bilancio 2025, commi 14-25.  

In base alle suddette modifiche, le quote che dovevano "originariamente" rigirare nei periodi d’imposta 2018, 2019 e 2025 sono state rinviate ai successivi periodi d'imposta la durata del piano di rientro è stata differita fino al periodo d'imposta 2029.

 

Il piano di rientro "originario" prevedeva le seguenti percentuali di recupero per ciascun periodo d'imposta:

 

 

Il piano di rientro risultante dalle varie rimodulazioni e con durata differita al periodo d’imposta 2029 (cd. “differito”), attualmente vigente, prevede le seguenti percentuali di recupero per ciascun periodo d'imposta:

 

 

In base alle modifiche proposte dal presente disegno di legge, il nuovo piano di rientro prevede le seguenti percentuali di recupero per ciascun periodo d'imposta:

 

 

 

Il comma 77 prevede il seguente differimento del piano di rientro dello stock dell’ammortamento di avviamento non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Più precisamente, il comma 77 dispone che la quota (20,58 per cento) deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 è parzialmente differita (per una quota pari al 12,36 per cento), in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed al successivo periodo d’imposta (6,18 per cento per periodo d’imposta).

Tale disposizione è, in via principale, riferita agli intermediari finanziari, giacché il regime di trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate, di cui al decreto-legge n. 225 del 2010, si rende applicabile a tali soggetti (si veda il relativo focus di approfondimento contenuto nel tema web presente sul portale della documentazione della Camera dei deputati).

 

L’articolo 17 del decreto-legge n. 83 del 2015 ha disposto il blocco alla trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali (marchi), iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data del 27 giugno 2015 (per i soggetti solari, periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015).

Prima di tale intervento normativo, il regime di trasformazione in credito d’imposta di cui all’articolo 2, commi da 56 a 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, trovava applicazione anche per le imposte anticipate stanziate in bilancio su tali componenti negativi di reddito (deducibili ai fini sia IRES, sia IRAP, in diciottesimi). Pertanto, tale regime continua ad applicarsi, fino ad esaurimento, alle imposte anticipate relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte in bilancio fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 27 giugno 2015 (per i soggetti solari, periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014).

Successivamente, l’articolo 1, comma 1079 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto un piano di rientro delle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate di cui ai commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 n. 225 del 2010, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nei termini che seguono:

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è pari al 5 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è pari al 3 per cento;

§   la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 è pari al 10 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 è pari al 12 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2029 è pari al 5 per cento.

L’articolo 1, comma 714, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto il differimento della quota del 5 per cento deducibile per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed ai successivi quattro periodi d’imposta.

La legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 16), ha altresì previsto che:

§  la quota (13 per cento) deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi 3 periodi d’imposta (3,25 per cento per periodo d’imposta);

§  la quota (13 per cento) deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi 2 periodi d’imposta (4,33 per cento per periodo d’imposta).

Pertanto, in base al vigente piano di rientro, la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 risulta pari al 20,58 per cento, mentre quelle dei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed al 31 dicembre 2029 pari al 13,58 per cento caduna.  

In base alle modifiche attuate con la legge di bilancio 2025 e quella che si propone, il nuovo piano di rientro prevede le seguenti percentuali di recupero per ciascun periodo d'imposta residuo:

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 è pari al 12 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 è pari a zero;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è pari al 3,25 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 è pari al 8,22 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 è pari al 19,76 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2029 è pari al 19,76 per cento.

 

Il comma 78 prevede analogo differimento del piano di rientro, di cui all’articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, delle quote deducibili riferibili ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell’IFRS 9, applicabile agli intermediari finanziari.

Più precisamente, si prevede che la quota del 15,83 per cento deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 sia parzialmente differita (per una quota pari al 9,50 per cento), in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed al successivo periodo d’imposta (4,75 per cento per periodo d’imposta).

 

Il trattamento fiscale riservato ai crediti verso la clientela, ai fini IRES (articolo 106, comma 3, del TUIR) ed IRAP (articolo 6 del Decreto IRAP), trova applicazione anche alla riduzione di valore iscritta in bilancio a copertura delle perdite attese su crediti verso la clientela di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 rilevata dagli intermediari finanziari secondo il modello Expected Credit Losses – "ECL model" (articolo 7 del decreto ministeriale del 10 gennaio 2018).

In base al nuovo principio IFRS 9 "Strumenti finanziari" (che sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il previgente principio IAS 39), con riferimento all'impairment (svalutazione o perdita di valore), per gli strumenti valutati al costo ammortizzato e al fair value (valore equo o valore di mercato) con contropartita il patrimonio netto (diversi dagli strumenti di capitale), viene introdotto un modello basato sul concetto di "expected loss" (perdita attesa), in luogo del previgente "incurred loss" (perdita subita), in modo da riconoscere con maggiore tempestività le perdite. La perdita attesa è, perciò, rilevata a conto economico in contropartita di un fondo a copertura perdite che va aggiornato alla data di riferimento di ciascun bilancio.

Nello specifico, a ciascuna data di riferimento del bilancio l'intermediario deve valutare il fondo a copertura perdite relativo allo strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito, se il rischio di credito dello strumento finanziario è significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale.

Per quanto concerne la prima applicazione dell'IFRS 9, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1, comma 1067), ha stabilito che, ai fini IRES ed IRAP, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione dell'ECL model (riferibili ai crediti verso la clientela) iscritti in sede di transizione all'IFRS 9 dagli intermediari finanziari sono deducibili per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta 2018 e la restante parte, in quote costanti, nei successivi nove periodi di imposta (la quota del 2019 è stata rinviata al periodo d'imposta 2028, ai sensi dell'articolo 1, commi 713-715, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

La legge di bilancio 2025 (comma 17 dell’articolo 1) ha altresì previsto che:

§  la quota del 10 per cento deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi 3 periodi d’imposta (2,5 per cento per periodo d’imposta);

§  la quota del 10 per cento deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi d’imposta (3,33 per cento per periodo d’imposta).

Pertanto, dalla rimodulazione di cui alla legge di bilancio 2025, il piano di rientro attualmente vigente prevede che la quota del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è pari al 2,50 per cento, quelle deducibili nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed al 31 dicembre 2028 pari al 15,83 per cento caduna e quella deducibile al 31 dicembre 2029 pari al 5,83 per cento.

In base alle modifiche attuate con la legge di bilancio 2025 e quella che si propone, il nuovo piano di rientro prevede le seguenti percentuali di recupero per ciascun periodo d'imposta residuo:

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 è pari a zero;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è pari al 2,50 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 è pari al 6,33 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 è pari al 20,58 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2029 è pari al 10,58 per cento.

 

 

Il comma 79, modificato nel corso dell’esame in sede referente al Senato, alle lettere a) e b), prevede che, nella determinazione della base imponibile IRES per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e per quello in corso al 31 dicembre 2027, le perdite fiscali pregresse (articolo 84 del TUIR) e le eccedenze di ACE formatesi fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011) possano essere scomputate nei limiti:

a)      del 35 per cento (45 per cento, nella versione originaria della norma di cui all’A.S.1689, prima della modifica apportata al Senato) del maggior reddito imponibile determinato, per il periodo d’imposta 2026, quale conseguenza dei differimenti di cui all’articolo 1, commi da 14 a 17, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025);

b)     del 42 per cento (54 per cento, nella versione originaria della norma di cui all’A.S.1689, prima della modifica apportata al Senato) del maggior reddito imponibile determinato, per il periodo d’imposta 2027, quale conseguenza dei differimenti di cui ai precedenti commi da 1 a 3 del presente articolo.

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio (A.S. 1689), resta ferma l’applicazione delle regole ordinarie all’utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE sulla parte residua del reddito imponibile.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, la deduzione ACE è stata abrogata con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Le eventuali eccedenze formatesi fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 possono essere utilizzate, fino ad esaurimento, a scomputo del reddito imponibile dei successivi periodi d’imposta. 

Ai sensi della vigente formulazione dell’articolo 84, comma 1, del TUIR, la perdita fiscale formatasi in un periodo d’imposta può essere computata in diminuzione dal reddito imponibile dei periodi d'imposta successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

A tale riguardo, la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio (A.S. 689) chiarisce che la ratio del comma 4 è quella di evitare che l’eventuale maggior reddito imponibile derivante dall’applicazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo, in linea di principio, potrebbe essere oggetto di compensazione con le perdite pregresse, ai sensi dell’articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, fino all’80 per cento del relativo ammontare e, per la parte residua, con le eccedenze relative all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2023. Ciò comporterebbe effetti finanziari nulli delle disposizioni in esame.

 

Ai sensi del successivo comma 80, tale disposizione trova applicazione anche nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo (consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR). Inoltre, si prevede che anche la società consolidante, nella determinazione del reddito complessivo globale di tali periodi d’imposta, debba computare in diminuzione:

                 i.            per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, le perdite pregresse del consolidato nella misura del 35 per cento del maggior reddito imponibile che si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile determinato, ai sensi dei commi da 14 a 17 della legge di bilancio 2025 e della lettera a) del comma 4 di tale articolo, come somma dei maggiori redditi imponibili delle singole società.

               ii.            per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, le perdite pregresse del consolidato nella misura del 42 per cento del maggior reddito imponibile che si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile determinato, ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, lettera b), del presente articolo, come somma dei maggiori redditi imponibili delle singole società.

Con riferimento al comma 80, la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio (A.S. 1689) chiarisce che sulla parte residua del reddito complessivo globale restano ferme le ordinarie modalità utilizzo delle perdite.

 

Il comma 81 definisce i criteri da seguire nella determinazione degli acconti, IRES ed IRAP, secondo il cd. “metodo storico” in conseguenza delle disposizioni previste dai commi precedenti, nei seguenti termini:

§  per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, si assume l’imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 4, lettera a), e 5 del presente articolo (limitazione del 35 per cento dei maggiori imponibili, nello scomputo delle perdite fiscali e delle eccedenze di ACE pregresse, anche a livello di tassazione di gruppo);

§  per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume l’imposta che si sarebbe determinata senza tener conto dei piani di rientro sopra indicati (rettifiche di valore su crediti pregresse, ammortamento avviamento, componenti negativi emersi in sede di applicazione dell'IFRS 9) ed applicando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, lettera b) e 5 del presente articolo (differimenti ivi previsti e limitazione del 42 per cento dei maggiori imponibili nello scomputo delle perdite fiscali e delle eccedenze di ACE pregresse, anche a livello di tassazione di gruppo);

§  per il periodo d’imposta 2028 ed il successivo, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo.


 

Articolo 1, commi da 82 a 101
(Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione)

 

 

Le norme in esame[14], al comma 82, consentono ai contribuenti di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. I commi 83 e 84 (quest’ultimo modificato dal Senato) disciplinano le modalità di pagamento delle somme di cui al comma 82, consentendo il pagamento in un'unica soluzione o in 54 rate bimestrali di pari importo. I commi da 85 a 88 specificano la procedura per l’adesione alla definizione agevolata. I commi 89 e 90 recano alcune precisazioni riguardanti la determinazione delle somme da versare e gli importi eventualmente già versati. Il comma 91 elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto. Il comma 92 prevede che, entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunichi ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, quello delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse. Il comma 93 dettaglia le modalità con cui il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato. Il comma 94 definisce gli effetti della definizione agevolata sulle dilazioni operanti da una data antecedente rispetto alla domanda e sulle procedure esecutive precedentemente avviate. Il comma 95 disciplina il caso di inadempienza nel pagamento delle rate. Il comma 96 riguarda i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano in procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori nell’ambito di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari e di concordato minore. Il comma 97 limita l’applicazione della definizione agevolata ai soli interessi nel caso delle violazioni del codice della strada. Il comma 98 prevede l’applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata. Il comma 99 consente di estinguere anche i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l’inefficacia della relativa definizione. Il comma 100 esclude invece dalla facoltà di estinzione i debiti inclusi nella c.d. “rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data. Il comma 101, infine, disciplina gli effetti della definizione agevolata per i bilanci dell’agente della riscossione e degli enti creditori.

 

Nel dettaglio, il comma 82 consente ai contribuenti di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da:

-         omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633 del 1972,

 

Ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

a)      correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

b)      correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c)      ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d)      ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

e)      ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

f)       controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

Inoltre, gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici.

 

Ai sensi degli articoli 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:

a)      correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;

b)      correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c)      controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.

Inoltre, entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui all'articolo 74-quinquies, commi 6 e 9, e di cui all'articolo 74-sexies.1, commi 10 e 14, l'Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione, nonché la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla stessa.

 

-         omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

 

Tale estinzione può essere ottenuta versando:

-         le somme dovute a titolo di capitale e

-         quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Non saranno dovute, invece:

-         le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni,

-         gli interessi di mora (attualmente pari al 2,68% in ragione annuale, come determinato dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate 23 maggio 2019) di cui all'articolo 30, comma 1, del del D.P.R. n. 602 del 1973 (recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ovvero

-         le sanzioni e le somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999

-         e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (diritti del concessionario a copertura dei costi del servizio di riscossione).

 

I commi 83 e 84 disciplinano le modalità di pagamento delle somme di cui al comma 82.

In particolare, il comma 83 consente al debitore di scegliere tra il pagamento:

-         in unica soluzione entro il 31 luglio 2026,

-         nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

a)      la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;

b)     dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

c)      dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.

 

In caso di pagamento rateale, ai sensi del comma 84, come modificato dal Senato, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo (il testo originario del disegno di legge prevedeva invece un tasso annuo del 4 per cento).

Il comma precisa tuttavia che non si applicano le disposizioni, di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, che consentono all'Agenzia delle entrate-Riscossione di concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

 

I commi da 85 a 88 specificano la procedura per l’adesione alla definizione agevolata:

-         l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili (comma 85);

-         il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 82 rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 83 (comma 86);

-         nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 5 e della comunicazione prevista dal comma 92, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato (comma 87);

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa, in tal modo la disposizione recepisce, con riferimento alla nuova definizione, la soluzione adottata relativamente ai debiti ricompresi nella “rottamazione-quater” in fase di riammissione ex articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025, come interpretato dall’articolo 12-bis del decreto-legge n. 84 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2025.

 

-         entro il 30 aprile 2026 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 86, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data (comma 88).

 

I commi 89 e 90 recano alcune precisazioni riguardanti la determinazione delle somme da versare e gli importi eventualmente già versati.

Innanzitutto, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 82 – e cioè a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento – si tiene conto esclusivamente degli importi già versati allo stesso titolo.

Inoltre, se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 82, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 86 (comma 89).

Infine, le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili (comma 90).

 

Il comma 91 elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 86 relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a)      sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b)     sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c)      non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d)     non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e)      non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f)      il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973.

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa, per effetto di quest’ultima lettera si verifica la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta ex articolo 28-ter del decreto del D.P.R. n. 602 del 1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000,00 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 40 del 2008). In tal modo, l'agente della riscossione, a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica abbia già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli articoli 48-bis e 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008;

 

Il menzionato articolo 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce la procedura in base al quale il beneficiario di un rimborso d’imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi può compensare il proprio credito di imposta con il debito iscritto a ruolo in caso di inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

 

Analogamente, il suddetto articolo 48-bis del medesimo D.P.R. prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

 

g)     si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

 

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale si attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili. Si veda il sito internet dell’INPS per maggiori dettagli.

 

Il comma 92 prevede che, entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunichi ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 86 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a cento euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 82 nell'area riservata del sito internet istituzionale dell'agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.

 

Il comma 93 dettaglia le modalità con cui il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a)      mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92;

b)     mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, sul proprio sito internet istituzionale;

c)      presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

 

Il comma 94 definisce gli effetti della definizione agevolata sulle dilazioni operanti da una data antecedente rispetto alla domanda e sulle procedure esecutive precedentemente avviate. Infatti, limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 86:

a)      alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 (facoltà per l’Agenzia delle entrate-Riscossione di concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo;

b)     il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

 

Il comma 95 disciplina il caso di mancato o di insufficiente versamento:

a)      dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;

b)     di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;

c)      dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

In tal caso, la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo,

 

Ai sensi del comma 96, possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima (procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore), della legge n. 3 del 2012, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda (ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari) e terza (concordato minore), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

 

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotte dalla legge n. 3 del 20212 prevedono, in estrema sintesi, che il debitore in stato di sovraindebitamento – definito come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente - può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano di rientro che preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

Possono costituire organismi per la composizione delle crisi (OCC) da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità e sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. I requisiti per la costituzione degli organismi e le modalità di iscrizione nel registro sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

La parte prima, titolo IV, capo II, sezione II del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza disciplina la ristrutturazione dei debiti del consumatore, in base alla quale il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

La sezione III del medesimo codice stabilisce che i debitori in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. Il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. La proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalità e tempi di adempimento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi.

 

Il comma 97 limita l’applicazione della definizione agevolata ai soli interessi nel caso delle violazioni del codice della strada.

Nel dettaglio, il comma stabilisce che, per le sanzioni amministrative irrogate dalle Prefetture per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, dalle competenti amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 (maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore), e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 (applicazione, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, degli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi), e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (diritti del concessionario a copertura dei costi del servizio di riscossione).

 

Il comma 98 prevede l’applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto n. 267 del 1942, e dal codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

 

Ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto n. 267 del 1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa – c.d. legge fallimentare), le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento dei crediti prededucibili;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso.

Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge medesima; tali crediti sono soddisfatti con preferenza.

 

Il comma 99 consente di estinguere, secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17, anche i seguenti debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l’inefficacia della relativa definizione. In particolare si tratta di:

a)      pur se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni di adesione alle prime tre rottamazioni o al c.d. “saldo e stralcio” rese ai sensi:

1)     dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016;

2)     dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017;

3)     dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018;

4)     dell'articolo 1, comma 189, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018);

5)     dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019;

b)     anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

1)     dell’articolo 1, comma 235, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022);

2)     dell’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025.

Il comma 100 esclude invece dalla facoltà di estinzione secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 i debiti inclusi nella c.d. “rottamazione-quater”, e cioè quelli risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

a)      dell’articolo 1, comma 235, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022);

b)     dell’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025.

 

Il comma 101 disciplina gli effetti della definizione agevolata per i bilanci dell’agente della riscossione e degli enti creditori. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

 

Le precedenti misure di definizione agevolata.

 

Il decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016 ha disposto la definizione agevolata delle cartelle per i carichi affidati tra il 2000 e il 2016.

Il decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, ha riaperto i termini per aderire alla definizione, estendendone l’operatività anche ai carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (c.d. «rottamazione-bis»).

Il decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018 ha ulteriormente ampliato il perimetro applicativo della disciplina, includendovi i carichi affidati fino al 31 dicembre 2017 (c.d. «rottamazione-ter»).

Infine, con l’articolo 1, commi da 231 a 252, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) è stata introdotta una nuova definizione agevolata (c.d. «rottamazione-quater») dei carichi affidati all’agente riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per i diritti di notificazione, con la novità di non dover corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l'adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione.

Il decreto-legge n. 51 del 2023 ha rimodulato le scadenze delle rate.

Il decreto-legge n. 145 del 2023 ha successivamente rimesso in termini i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, consentendo di effettuare i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 entro il 18 dicembre 2023.

Successivamente il decreto-legge n. 215 del 2023 ha differito al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della c.d. rottamazione-quater.

Il decreto legislativo n.108 del 2024 ha poi differito al 15 settembre 2024 il termine di pagamento della rata scadente il 31 luglio 2024.

Il decreto-legge n. 65 del 2025 ha prorogato di tre mesi i termini di versamento delle rate della rottamazione-quater in scadenza nel periodo compreso tra il 13 marzo 2025 e il 31 agosto 2025 per i soggetti che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa, dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in immobili:

·         danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data dell'8 maggio 2025, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;

·         danneggiati per i quali, alla data medesima, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici, all'esito della quale, sia stato disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

Da ultimo, il decreto-legge n. 202 del 2024 (articolo 3-bis) (per cui si rinvia al relativo dossier) ha previsto la riammissione alla rottamazione-quater per i debitori che, al 31 dicembre 2024, siano incorsi nell'inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla procedura medesima. La riammissione opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione.

Il decreto-legge n. 65 del 2025, con riferimento ai soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 13 e il 15 marzo 2025 nei Campi Flegrei, ha prorogato di tre mesi anche i termini degli adempimenti e dei versamenti concernenti la procedura di riammissione alla rottamazione-quater in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 e il 31 agosto 2025.

 

Per ulteriori dettagli sulle misure di definizione agevolata adottate negli ultimi anni, si rinvia al relativo tema della documentazione parlamentare della Camera dei deputati.


 

Articolo 1, commi da 102 a 110
(Definizione agevolata in materia di tributi
delle regioni e degli enti locali)

 

 

La disposizione introduce una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali (comma 102). Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente (comma 103), nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata (comma 104). I commi 105, 106 e 107 fissano le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell’introdurre misure di definizione agevolata. Il comma 108 disciplina l’efficacia dei regolamenti degli enti locali relativi alla definizione agevolata. Il comma 109 estende la facoltà di regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale. Il comma 110 abroga l’articolo 13 della legge finanziaria 2003 limitatamente alla facoltà prevista per 18 le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

 

Nel dettaglio, il comma 102 attribuisce alle regioni e agli enti locali la facoltà di introdurre autonomamente delle tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

Il comma precisa inoltre che rimane ferma per i medesimi enti la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni e che la facoltà di introdurre la definizione agevolata deve essere esercitata dagli enti in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità. La definizione agevolata deve inoltre essere introdotta dai suddetti enti con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza.

 

Gli articoli della Costituzione citati prevedono quanto segue.

-          Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge (articolo 23).

-          Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva nell’ambito di un sistema tributario informato a criteri di progressività (articolo 53).

-          I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione [53 c.2] e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti (articolo 119).

 

Il comma 103 estende la facoltà di ciascuna regione e ciascun ente locale di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

 

Al fine di assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario, il comma 104 consente alle regioni e agli enti locali di introdurre forme di definizione agevolata nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, e all’articolo 1, comma 691, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).

 

Il citato articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nel disciplinare la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, stabilisce al comma 1 che tali enti possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Il comma 5, lettera b) dell’articolo 52 elenca i soggetti a cui le province e i comuni, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, possono deliberare di affidare, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate:

1)      i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1 (albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze - MEF);

2)      gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3)      la società a capitale interamente pubblico, di cui all’articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – TUEL), e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla;

4)      le società di cui all’articolo 113, comma 5, lettera b), del TUEL iscritte nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

 

I commi 105, 106 e 107 fissano le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell’introdurre misure di definizione agevolata:

-         possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali (comma 105);

-         le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione delle relative disposizioni (comma 106);

-         le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate (comma 107).

 

Il comma 108 dispone che i regolamenti degli enti locali acquistino efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al MEF - Dipartimento delle finanze, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Tale disposizione opera in deroga:

-         all’articolo 13, commi 15 (obblighi relativi alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane), 15-ter (efficacia delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)), 15-quater (efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco) e 15-quinquies (modalità di pubblicazione della variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,

-         all’articolo 1, comma 3 (modalità di adozione, pubblicazione e efficacia del regolamento di variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di compartecipazione provinciale e comunale all’Irpef), del decreto legislativo n. 360 del 1998,

-         all’articolo 14, comma 8 (efficacia delle delibere di variazione dell'addizionale comunale all'Irpef), del decreto legislativo n. 23 del 2011, e

-         all’articolo 1, comma 767 (efficacia delle deliberazioni comunali relative all’IMU), della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

 

Il comma 109 estende la facoltà di regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale.

 

Il comma 110, infine, abroga l’articolo 13 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002), limitatamente alla facoltà prevista per 18 le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

Il comma mantiene tuttavia ferma tale facoltà per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con riferimento al diritto annuale, come previsto dall’articolo 5-quater del decreto-legge n. 282 del 2002.

Giova ricordare, infatti, che una facoltà analoga a quella disposta dalla disposizione in esame era già recata dal citato articolo 13 della legge finanziaria 2003 il quale prevedeva, al comma 1, che, con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

Il comma 2 estendeva la facoltà di introdurre le medesime agevolazioni di cui al comma 1 anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

Il comma 3 specificava i tributi propri ai fini delle disposizioni del medesimo articolo 13: si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

Il comma 4 reca la clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.


 

Articolo 1, commi da 111 a 115
(Misure di contrasto agli inadempimenti in materia
di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto)

 

 

Le disposizioni in esame, modificate durante l’esame in sede referente, inseriscono nuove procedure per contrastare l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento di IVA e per estendere la ritenuta d’acconto ai contribuenti esercenti attività di impresa.

In base a una nuova liquidazione automatizzata, le dichiarazioni IVA presentate senza i quadri necessari a liquidare le imposte dovute sono equiparate a omesse dichiarazioni. L’ambito di applicazione della ritenuta a titolo d’acconto viene estesa ai contribuenti esercenti attività di impresa, con una ritenuta pari allo 0,5 per cento per l’anno 2008 e dell’uno per cento a decorrere dall’anno 2009.

 

Finalità della norma

 

Le disposizioni in oggetto modificano la legislazione vigente al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 del PNRR (riforma dell’amministrazione fiscale).

 

Come noto, l'Unione europea ha approntato con il regolamento n. 2021/241/UE il dispositivo per la ripresa e la resilienza, un nuovo strumento finanziario per sostenere la ripresa negli Stati membri dopo la crisi pandemica. L’accesso ai finanziamenti è stato subordinato alla presentazione – ed approvazione ad opera delle istituzioni europee - di Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR)[15]. Questi ultimi pongono investimenti e riforme, precisi obiettivi e traguardi, il cui conseguimento costituisce la condizionalità alla quale è subordinata l'erogazione delle risorse. Il PNRR italiano è stato modificato a più riprese, da ultimo nel novembre 2025 (si veda la decisione del Consiglio dell’Unione e il relativo allegato).

Con specifico riferimento alla riforma 1.12 (riforma dell’amministrazione fiscale), la più recente relazione del Governo sullo stato di attuazione del PNRR, relativa al secondo semestre 2024[16], la inquadra nel contesto delle azioni volte a ridurre l’evasione fiscale dovuta a omessa e infedele fatturazione, in particolare nella forma di incentivi mirati per i consumatori, e accompagnata dall’analisi e dall’individuazione dei settori più esposti. Comprende misure per incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali e migliorare l'efficacia degli audit e dei controlli mirati, tra cui: la creazione di una banca dati e di un'infrastruttura informatica per il rilascio della dichiarazione precompilata IVA; il miglioramento della banca dati per le comunicazioni per l'adempimento spontaneo (cosiddette "lettere di compliance"), aumentando gradualmente il numero di comunicazioni inviate ai contribuenti; la riforma della legislazione per garantire sanzioni amministrative effettive contro gli esercenti privati che rifiutino il pagamento elettronico; l’analisi dei big data per rendere più efficace l'analisi del rischio inerente alle selezioni dei contribuenti da sottoporre a controllo. In tale contesto il Governo ha preannunciato un esame delle possibili azioni per ridurre l'evasione fiscale nella forma dell'omessa fatturazione nei settori più esposti, ad esempio con incentivi mirati per i consumatori.

 

In particolare mediante l’estensione agli esercenti attività di impresa della ritenuta d’acconto si intende:

1)     potenziare la base informativa disponibile per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

L’articolo 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 definisce l’analisi del rischio come il “processo, composto da una o più fasi, che, al fine di massimizzare l'efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché di quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo, tramite modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali, utilizza, anche attraverso la loro interconnessione, le informazioni presenti nelle basi dati dell'Amministrazione finanziaria, ovvero pubblicamente disponibili, per associare, coerentemente a uno o più criteri selettivi, ovvero a uno o più indicatori di rischio desunti o derivati, la probabilità di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi dal suo determinarsi” (comma 1, lettera a). Nell’effettuare l’analisi, l’Agenzia delle entrate può utilizzare le informazioni presenti in tutte le basi dati di cui essa dispone (comma 3), anche in condivisione con la Guardia di finanza “compatibilmente con le vigenti disposizioni in tema di trattamento di dati personali, di riservatezza o di segretezza, mediante la stipula di protocolli d'intesa” (par. 9);

2)     assicurare il consolidamento degli effetti derivanti dall’attuazione della riforma 1.12.

 

Contrasto all’inadempimento IVA

 

Il comma 111, lettera a), inserisce una nuova norma al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”). Si tratta dell’articolo 54-bis.1, rubricato “Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse”.

Il comma 1 di tale nuovo articolo consente all’Agenzia delle entrate, “senza pregiudizio dell’azione accertatrice” e anche avvalendosi di procedure automatizzate, di procedere alla liquidazione dell’IVA anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale. L’azione dell’Agenzia può essere notificata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. La liquidazione può avere luogo sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Non si tiene invece conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. L’eventuale dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta è equiparata a una dichiarazione omessa.

Il comma 2 del nuovo articolo 54-bis.1 illustra la procedura da seguire qualora dai controlli eseguiti emerga un’imposta da versare e disciplina il contraddittorio: l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente a interessi e sanzioni. Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l’importo dell’imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo

 

Si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”) e in particolare l’articolo 14, che elenca le imposte e i redditi che vengono iscritti nei ruoli a titolo definitivo. Il medesimo decreto n. 602 del 1973 definisce il “ruolo” (articolo 10, comma 1, lettera b), come l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall'ufficio competente dell’Amministrazione finanziaria ai fini della riscossione[17].

Esso contiene i dati identificativi del contribuente (nomi e generalità dei destinatari, codice fiscale, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero la motivazione della pretesa) e del quantum dovuto (imponibile, interessi e sanzioni). L’iscrizione a ruolo può essere provvisoria o definitiva, secondo il titolo che la legittima. La dichiarazione fiscale, l’atto di accertamento definitivo e i relativi interessi e sanzioni sono titoli per l’iscrizione definitiva[18].

 

Qualora gli elementi forniti dal contribuente portino ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta, l’esito della liquidazione gli viene comunicato nuovamente, con decorrenza del medesimo termine di sessanta giorni per l’eventuale adempimento.

 

La relazione illustrativa indica in particolare il contraddittorio come sede in cui valutare, tra l’altro, il credito eventualmente indicato dal contribuente in relazione a un periodo temporale antecedente rispetto a quello oggetto di liquidazione. Di tale circostanza non tiene infatti conto la liquidazione, che si basa su “ipotesi semplificatorie”.

 

È espressamente esclusa la possibilità di ricorrere a compensazione orizzontale, ovvero di utilizzare eventuali crediti relativi a imposte diverse dall'IVA per il pagamento delle somme dovute (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[19]) e delle somme iscritte a ruolo (articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78[20], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

 

Nel caso in cui dai controlli emerga un’imposta da versare, si applica la medesima sanzione amministrativa prevista per i casi di omessa presentazione della dichiarazione IVA, ovvero il centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro (articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471[21]). Detta sanzione è ridotta a un terzo in caso di adempimento volontario entro il termine (comma 3).

Il comma 4 esclude che a seguito della ricezione della comunicazione il contribuente possa avvalersi di benefici in termini di riduzione delle sanzioni a fronte di un comportamento conforme. Dopo che siano stati comunicati gli esiti della liquidazione, infatti, non vi è possibilità di applicazione della sanzione amministrativa ridotta per i versamenti effettuati in ritardo (articoli 5, comma 1-bis, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471[22]).

Le modalità per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e i dati utilizzabili per effettuarle saranno oggetto di un provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle entrate (comma 5).

 

La relazione illustrativa cita, quale possibile contenuto di tale provvedimento, l’utilizzo di informazioni diverse da quelle connesse all’IVA (ad esempio dati delle transazioni elettroniche) o le specifiche modalità di invio della comunicazione.

 

Il comma 111, lettere b) e c), della disposizione in esame recano disposizioni di coordinamento stabilendo che, se in riferimento allo stesso arco temporale intervengono sia la liquidazione introdotta dall’articolo in esame sia l’accertamento, l’imposta su cui applicare la sanzione è pari alla differenza tra imposta accertata e quella liquidata. Non viene contemplata l’ipotesi inversa perché, intervenuto l’accertamento, non è più possibile ricorrere alla liquidazione.

 

Ritenuta a titolo d’acconto per i contribuenti esercenti attività d’impresa

 

Durante l’esame da parte del Senato sono stati introdotti i commi da 112 a 115, con i quali si estende l'ambito applicativo della ritenuta a titolo di acconto, così da ricomprendervi anche i contribuenti esercenti attività di impresa.

 

Il comma 112 modifica il contenuto dell’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) abrogando il quinto periodo e sostituendolo con nuove disposizioni mentre il comma 114 ne modifica la rubrica (“Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi di impresa e su altri redditi”) [23].

 

Nella formulazione attualmente vigente il comma 1 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è rubricato “Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi”. Il quinto periodo esclude le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese dall’obbligo del versamento della ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito. Tale obbligo incombe a chi corrisponda a soggetti residenti nel territorio dello Stato per prestazioni di lavoro autonomo compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili. La ritenuta è effettuata anche qualora le prestazioni non siano esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

 

La norma introdotta prevede che a partire dall’anno 2009, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, all'atto del pagamento di fatture elettroniche sia effettuata una ritenuta dell'importo da corrispondere, a netto dell’IVA, pari a:

1)     lo 0,5 per cento per l’anno 2028;

2)     l’uno per cento a decorrere dall’anno 2029.

In virtù dell’elevato livello di affidabilità fiscale che li contraddistingue, sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i contribuenti che:

1)     abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).

Il concordato è stato introdotto a beneficio dei contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, con la finalità di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo (articolo 6). L’articolo 10 riserva tale strumento a chi applica indici sintetici di affidabilità e sia privo di debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Ai sensi dell’articolo 9 la proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi;

2)     si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3-7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

Alla cd. cooperative compliance possono aderire i contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario. Il regime è riservato (articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128) ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi: a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro; a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro; a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro. L'adesione comporta, tra l’altro, la possibilità per i contribuenti di (articolo 6): effettuare una valutazione comune con l’Agenzia delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell'anticipazione del controllo; una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti; un contraddittorio prima di notificare la risposta sfavorevole a un’istanza di interpello.

 

La ritenuta non è invece effettuata qualora il pagamento sia eseguito con ritenuta automatica dell'11 per cento effettuata da banche e da Poste Italiane S.p.a ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010[24], n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In tale ultimo caso la ritenuta è effettuata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

 

L’individuazione delle modalità attuative è demandata a un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate.

 

Il comma 113 apporta modifiche di contenuto identico all’articolo 38, c. 1, del già citato decreto legislativo n. 33 del 24 marzo 2025, che è destinato a sostituire le disposizioni dell’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 a partire dal 1° gennaio 2026. Analogamente, il comma 114 ne modifica la rubrica.

 

Il comma 115 chiarisce ulteriormente che le nuove aliquote saranno applicate ai pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2028.

 

Nel tentativo di quantificare il maggior reddito che la norma è in grado di produrre, la relazione tecnica distingue tra le due finalità di evasione che si intende contrastare:

1)     assessment gap, ovvero l’omessa dichiarazione a cui consegue il mancato versamento dell’imposta. Per tale fattispecie si prevede, a regime, un maggior gettito annuale pari a 0,3 miliardi di euro, ridotto alla metà per l’anno 2028;

2)     collection gap, inteso come il mancato versamento di tutta o parte dell’imposta. Sommando gli effetti previsti sui soggetti passivi IRES e IRPEF, e tenendo conto del “circolo virtuoso” che potrebbe generarsi in virtù della diminuzione del vantaggio derivante da condotte elusive, la relazione tecnica stima (criterio di cassa) un maggior gettito annuale pari a 734,5 milioni di euro nel 2028, 1.469 milioni di euro a partire dal 2029.

 

Il disegno di legge in titolo dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2026, data a decorrere dalla quale alcuni dei riferimenti normativi citati saranno sostituiti da nuove disposizioni (decreto legislativo n. 33 del 24 marzo 2025, “Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”, e decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173,“Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali”). Si valuti l’opportunità, a fini di semplificazione e chiarezza legislativa, di sostituire i riferimenti destinati a divenire obsoleti con quelli della normativa in procinto di trovare applicazione.

 


 

Articolo 1, comma 116
(Misure di contrasto alle indebite compensazioni)

 

 

Il comma 116, modificato nel corso dell’esame in sede referente al Senato, limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale (“esterna”), ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 (il vigente limite è di 100.000 euro). Nel corso dell’esame in Senato, è stato soppresso il comma 1 dell’articolo 26 dell’originario disegno di legge, che estendeva – a decorrere dal 1° luglio 2026 – l’ambito soggettivo e oggettivo del divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL, che quindi resta limitato alle banche e agli altri intermediari finanziari e ai cd. bonus edilizi.

 

L’articolo in esame, modificato al Senato, riguarda il regime delle compensazioni di crediti tributari.

 

Il comma 116, al fine di attuare la riforma 1.12 del PNRR avente ad oggetto la riforma dell’amministrazione fiscale –come precisato nel corso dell’esame in sede referente -, interviene sulla soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per importi superiori a 50.000 euro (la vigente soglia è di 100.000 euro).

Il divieto di compensazione, (con la sola eccezione dei sopra menzionati crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL) opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 50.000,00 euro.

Per le finalità di raccordo con i testi unici emanati in sede di codificazione, analoghe modifiche sono apportate all’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 33 del 2025, nel quale è stato trasposto il contenuto dell’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

 

La relazione illustrativa del disegno di legge precisa che la presente disposizione è diretta ad arginare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti inesistenti, nonché il ricorso alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.

 

Nel testo originario del disegno di legge presentato dal Governo, il comma 1 dell’articolo 26, poi soppresso nel corso dell’esame in Commissione, modificava l’articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2024, estendendo – a decorrere dal 1° luglio 2026 – l’ambito soggettivo e oggettivo del divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL, ad oggi limitato alle banche e agli altri intermediari finanziari e ai cd. bonus edilizi.


 

Articolo 1, commi 117 e 118
(Estensione del patrimonio informativo
dell’Agenzia delle entrate – Riscossione)

 

 

I commi in esame intervengono sulla disciplina della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, permettendo all’agente della riscossione di avvalersi dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo, in modo da migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi.

 

Con l’obiettivo di perseguire l’attuazione alla riforma dell’Amministrazione fiscale, come definita dalla Riforma 1.12 del PNRR[25], il comma 117 inserisce all’articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015, una nuova lettera b-ter). Con tale modifica, al fine di rendere più efficace la riscossione coattiva, l’agente della riscossione può disporre, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture, emesse nel semestre precedente, dai debitori iscritti a ruolo - tra i quali sono compresi i debitori di somme derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati in riscossione ad Agenzia delle entrate-Riscossione - nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.

 

La normativa finora vigente prevedeva che tali dati potevano essere utilizzati:

§  dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica;

§  dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;

§  dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attività di vigilanza e di controllo.

 

In tal modo, i corrispettivi delle fatture elettroniche presenti nei relativi file potranno essere utilizzati anche dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, allo scopo di reperire le informazioni utili all’avvio, in modo mirato, di procedure esecutive presso terzi efficaci nel contrasto alla c.d. “evasione da riscossione”.

Le modalità di attuazione della disposizione contenuta nella nuova lettera b-ter) saranno definite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

Il comma 118 stabilisce che il provvedimento di cui al comma 117 deve essere emanato entro 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

Articolo 1, commi 119-124
(Accise sui tabacchi lavorati e imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

 

 

I commi 119-124, modificati in Commissione al Senato, prevedono un aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato. Inoltre, ridetermina i coefficienti per il calcolo dell’accisa sui prodotti a tabacco riscaldato, nonché per l’imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, con o senza nicotina. Detta, poi, una nuova disciplina per le nicotine pouches, che include il divieto di vendita a distanza, obblighi di tracciabilità delle spedizioni, limiti di nicotina per involucro, avvertenze sanitarie e obblighi di sicurezza sulle chiusure a tutela dei bambini. Ancora, aggiorna le aliquote di accisa su diverse categorie di tabacchi (sigarette, sigaretti, tabacco trinciato). Infine, a seguito della modifica introdotta in sede referente, sono modificati i termini per il pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati e sull’imposta di consumo per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

 

L’articolo 1, commi da 119 a 124, come modificato durante l’iter in Senato, interviene sulla disciplina dell’accisa sui tabacchi lavorati e dell’imposta di consumo sui prodotti da fumo di nuova generazione.

Per una panoramica sull’imposizione fiscale vigente dei prodotti da fumo e dei loro succedanei, si rinvia al presente tema.

 

Si segnala che il 16 luglio 2025, a livello di Unione europea sono state presentate due proposte di direttiva COM(2025) 580 e 581 volte a rivedere la legislazione dell'UE in materia di accise sul tabacco e sui prodotti correlati.

Per approfondimenti in merito alle citate proposte si veda il dossier “Le proposte della Commissione europea volte a riformare la legislazione dell'UE in materia di accise sul tabacco e sui prodotti correlati” a cura del Servizio per i rapporti con l’Unione europea, pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

Con riferimento agli effetti sui prezzi derivanti dalle proposte europee, si veda anche la documentazione messa a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nella seduta della Commissione XIV dell’8 ottobre 2025.

 

Il comma 119, lettera a), è relativo all’accisa sui tabacchi lavorati.

In particolare, al numero 1, la disposizione aumenta l’importo specifico fisso per unità di prodotto:

§  per l’anno 2026 a 32 euro per 1.000 sigarette;

§  per l’anno 2027 a 35,50 euro per 1.000 sigarette;

§  a decorrere dall’anno 2028 a 38,50 euro per 1.000 sigarette.

 

A legislazione vigente l’importo specifico fisso, a decorrere dall’anno 2025 era stato fissato a 29,50 € per 1000 sigarette.

 

Si ricorda che l’accisa sulle sigarette dipende da due elementi strutturali:

§  una componente specifica, la cui tassazione è correlata a un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto, uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo di vendita;

§  una componente ad valorem, calcolata in percentuale rispetto al prezzo di vendita al pubblico.

 

Inoltre, al numero 2 si modifica:

-         l’importo minimo dell’accisa sui sigaretti, portandolo a 47 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2026, a 49 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2027 e, a decorrere dall’anno 2028, a 51 euro il chilogrammo convenzionale;

 

A legislazione vigente l’importo minimo sui sigaretti è pari a 37 euro il chilogrammo convenzionale.

 

-         l’importo minimo dell’accisa sul trinciato (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), aumentandolo a 161,50 euro il chilogrammo per l’anno 2026, a 165,50 euro il chilogrammo per l’anno 2027 e a 169,50 euro il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028.

 

A legislazione vigente l’importo minimo sul trinciato è pari a 148,50 euro il chilogrammo convenzionale.

 

Al numero 3 viene semplificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette.

È infatti stabilito che l’onere fiscale minimo, comprendente l’accisa (nelle sue due componenti) e l’imposta sul valore aggiunto, sulle sigarette è fissato con riferimento ad un importo specifico fisso per unità di prodotto, stabilito in 216 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2026, in 221 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2027, e, a decorrere dall’anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette.

 

A legislazione vigente, in seguito alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) e ai successivi aggiornamenti, l’importo dell’onere fiscale minimo si calcola con riferimento al “PMP-sigarette” (prezzo medio ponderato delle sigarette), ossia il rapporto fra il valore totale e la quantità totale delle sigarette immesse in consumo nell’anno solare precedente. Attualmente l'onere fiscale minimo è pari al 98,80 per cento della somma dell’accisa globale costituita dalle due componenti (fissa e ad valorem) e dell’imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette”.

Per il 2025 l’onere fiscale minimo è stato pari a 209,30 per chilogrammo convenzionale (1000 sigarette).

Circa l’utilizzo del parametro del PMP-sigarette, la Corte costituzionale si è espressa con la sentenza n. 220 del 2023.

 

Si segnala che, nel corso dell’esame parlamentare, è intervenuta la sentenza n. 183 del 2025 della Corte costituzionale. I giudici costituzionali erano chiamati a vagliare la legittimità costituzionale del meccanismo di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette, a seguito del sollevamento di una questione di legittimità costituzionale da parte del TAR Lazio. Nella citata pronuncia, la Corte costituzionale evidenzia che la normativa italiana sulla tassazione delle sigarette presenta criticità relative al rispetto della tutela della concorrenza e della proporzionalità, pur pronunciandosi nel senso della inammissibilità della questione di legittimità costituzionale poiché “la reductio ad legimitatem, come detto, non può essere operata da questa Corte” in quanto “le modalità con cui ciò potrebbe avvenire risultano infatti molteplici, nonché espressive di diverse scelte di sistema, e sono rimesse in prima battuta alla discrezionalità del legislatore”. Tra le soluzioni che possono legittimamente essere assunte dal legislatore, la Corte costituzionale indica anche la misura proposta nel presente articolo consistente nell’indicazione con norma primaria di una misura numerica fissa dell’onere fiscale minimo. In ogni caso, la sentenza richiama il legislatore a individuare una modalità di calcolo che rispetti il principio di proporzionalità, contemperando gli obiettivi della direttiva (UE) 2011/64 (armonizzazione dell’imposizione fiscale finalizzata al corretto funzionamento del mercato interno e tutela della salute).

 

La relazione tecnica predisposta con riferimento al testo iniziale del disegno di legge, segnala, con riferimento alle sigarette che le misure introdotte dovrebbero produrre un aumento del prezzo equo per tutte le fasce di prezzo, pari in media a circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, a circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e a circa 40 centesimi a pacchetto a decorrere dal 2028.

Con riferimento ai sigaretti, sui prodotti che rappresentano oltre l’80 per cento del venduto, un aumento di 13 euro per chilogrammo convenzionale per l’anno 2026, 16 euro per chilogrammo convenzionale per l’anno 2027 e 19 euro per chilogrammo convenzionale per l’anno 2028.

Con riguardo al tabacco trinciato gli aumenti per l’anno 2026 variano, per le fasce di vendita quantitativamente più significative, da 15 euro per chilogrammo convenzionale a 18 euro per chilogrammo convenzionale, nel 2026; da 20,33 euro per chilogrammo convenzionale a 23,33 euro per chilogrammo convenzionale, nel 2027 e da 25,33 a 29 euro per chilogrammo convenzionale nel 2028.

 

Nel corso dell’esame al Senato, è stata inserita al comma 119 in sede referente la lettera b) che modifica l’articolo 39-decies, comma 3, del Testo unico accise, relativo al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati. A seguito della modifica, i termini per il pagamento della detta accisa sono i seguenti:

§  di norma, entro il 16 del mese successivo, per i tabacchi immessi in consumo nel mese precedente;

§  entro il 20 agosto, per le immissioni avvenute nel mese di luglio;

§  entro il 27 dicembre per le immissioni realizzate fra il 1° e il 15 dicembre.

In quest’ultimo caso non è previsto il versamento unitario delle imposte, dei contributi INPS e delle altre somme dovute allo Stato.

 

Nella formulazione vigente dell’articolo 39-decies, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.

 

La lettera c) riduce l’importo dell’accisa relativa ai tabacchi da inalazione senza combustione (c.d. prodotti heat not burn), che si calcola applicando un coefficiente all’importo dell’accisa che grava su un quantitativo equivalente di sigarette. Tale quantitativo si basa sul prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette e all’equivalenza di consumo convenzionale.

Con la disposizione in esame, il coefficiente è rideterminato nelle seguenti misure:

§  40,50 per cento per l’anno 2026;

§  41 per cento per l’anno 2027;

§  42 per cento a decorrere dall’anno 2028.

 

Nella versione vigente dell’articolo 39-terdecies del Testo unico sulle accise, a partire dal 1° gennaio 2026 l’accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione aumenterebbe al 42 per cento dell’accisa assunta a parametro.

La disposizione del presente disegno di legge di bilancio, dunque, riduce l’imposizione per gli anni 2026 e 2027.

 

La lettera d) modifica l’aliquota dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (c.d. sigarette elettroniche o e-cig), che si si calcola applicando un coefficiente all’importo dell’accisa che grava su un quantitativo equivalente di sigarette.

Tale quantitativo si basa sul prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette e all’equivalenza di consumo convenzionale. L’articolo 28, modificando l’articolo 62-quater del richiamato TUA, intende aumentare l’imposta di consumo sia sui prodotti contenenti nicotina, sia su quelli senza nicotina. Si ricorda che l’imposta si applica anche ai liquidi e agli aromi, ai sensi del comma 7 del citato articolo.

L’aliquota attualmente prevista, a partire dal 1° gennaio 2026, è del diciassette per cento per i prodotti contenenti nicotina e del dodici per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi.

 

Il coefficiente per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina è stabilito pari al:

§  18 per cento per l’anno 2026;

§  20 per cento per l’anno 2027;

§  22 per cento, a decorrere dall’anno 2028.

 

Invece, per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide senza nicotina è previsto nella seguente misura:

§  13 per cento per l’anno 2026;

§  15 per cento per l’anno 2027;

§  17 per cento per l’anno 2028.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, è stata aggiunta la lettera e) volta a modificare i termini di pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo. A seguito della modifica dell’articolo 62-quater, i termini per il pagamento dell’imposta di consumo sono i seguenti:

§  di norma, entro il 16 del mese successivo, per i tabacchi immessi in consumo nel mese precedente;

§  entro il 20 agosto, per le immissioni avvenute nel mese di luglio;

§  entro il 27 dicembre per le immissioni realizzate fra il 1° e il 15 dicembre.

In quest’ultimo caso non è previsto il versamento unitario delle imposte, dei contributi INPS e delle altre somme dovute allo Stato.

 

La lettera f), aggiunta anch’essa in sede referente, opera un coordinamento fra la novella legislativa di cui alla precedente lettera c-bis) e il comma 4 dell’articolo 62-quater che attribuisce il potere al direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di emanare una determinazione contenente anche le modalità di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo. Tale determinazione deve rispettare i termini di versamento fissati a livello legislativo con la presente legge di bilancio.

 

La determinazione, di cui supra, del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli stabilisce il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza per la commercializzazione dei prodotti succedanei del fumo, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

 

La lettera g) modifica il regime, contenuto nell’articolo 62-quater.1, dei prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di tale sostanza da parte dell’organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo. Si tratta delle cosiddette nicotine pouches.

Innanzitutto, si prevede, quanto alla loro circolazione, che le spedizioni fra depositi autorizzati vanno comunicate trimestralmente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, includendovi i dettagli delle quantità e della tipologia di prodotti spediti. Sono rimesse a una determinazione del direttore dell’Agenzia le norme sul contenuto e sulla modalità della trasmissione dei dati.

In secondo luogo, la disposizione vieta la vendita a distanza, anche transfrontaliera, delle nicotine pouches. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone dei poteri inibitori avverso le offerte online previsti dall’articolo 102 del decreto-legge n. 104 del 2020. Ferma restando la disciplina penale, si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per i fabbricanti e importatori che vendono a distanza, comprese fra 30.000 euro e 150.000 euro, nonché per coloro che distribuiscono o rivendono in spregio del divieto. Nell’ultima ipotesi la sanzione è compresa fra 500 e 5.000 euro.

 

Alla lettera h), il legislatore modifica le aliquote delle accise sui tabacchi lavorati nella seguente maniera:

§  per i sigaretti, l’aliquota sale dal 24 per cento al 27 per cento per l’anno 2026, al 27,5 per cento per l’anno 2027 e al 28 per cento a decorrere dall’anno 2028;

§  per le sigarette, attualmente al 49,50 per cento, l’aliquota scende al 49,23 per cento per l’anno 2026, al 48,50 per cento per l’anno 2027 e al 48 per cento a decorrere dall’anno 2028;

§  per il tabacco trinciato, l’aliquota aumenta dal 60 per cento al 60,7 per cento per l’anno 2026, 60,9 per cento per l’anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall’anno 2028.

 

Dal comma 120 al comma 123 si dettano altre disposizioni sulle nicotine pouches.

È previsto che il loro imballaggio esterno e le confezioni unitarie presentino le informazioni sugli ingredienti, il quantitativo di nicotina nei singoli involucri, le avvertenze d’uso e l’avvertenza sanitaria, la quale deve rispettare le regole sul posizionamento e sulle dimensioni del testo.

La vendita di tali prodotti è condizionata all’utilizzo di sistemi di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e al contenuto di nicotina per singolo involucro inferiore al limite massimo di 16,6 mg.

La vendita dei beni in questione è vietata ai minori, con applicazione del relativo apparato sanzionatorio.

I prodotti non conformi alle suddette prescrizioni, che giacciono presso i depositi di produzione e di distribuzione e i punti vendita alla data di entrata in vigore del presente articolo, possono essere legalmente smaltiti.

 

Il comma 124, anch’esso aggiunto in sede referente al Senato, stabilisce che le disposizioni sui termini di pagamento delle accise sui tabacchi lavorati e dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei del fumo (comma 119, lettere b), e), f)) si applicano per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026.


 

Articolo 1, comma 125
(Differimento dell’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax)

 

 

Il comma 125 differisce l’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax al 1° gennaio 2027.

 

L’articolo 1, comma 125, interviene sulla decorrenza dell’efficacia di due imposte introdotte dalla legge di bilancio 2020:

§  l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), comunemente detta plastic tax;

§  l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, comunemente detta sugar tax.

 

In particolare, al comma 125, lettera a), l’intervento consiste nel differimento dell’entrata in vigore di sei mesi della plastic tax, spostandone la decorrenza dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027.

 

La decorrenza dell’imposta di consumo sui MACSI, ai sensi della formulazione originaria dell’articolo 1, comma 652, della legge di bilancio 2020 era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento interdirettoriale dell’ADM e dell’Agenzia delle entrate sulle modalità di attuazione della misura previsto dall’articolo 1, comma 651, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo. Con la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023) è stato portato al 1° luglio 2024 e, da ultimo, l’articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 39 del 2024 ha posticipato il termine di decorrenza dell’efficacia dell’imposta al 1° luglio 2026.

 

I commi 634-658 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) hanno istituito e disciplinato l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.

 

Invece, al comma 125, lettera b), si stabilisce il differimento dell’entrata in vigore di un anno della sugar tax, portando il termine dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027.

Si ricorda che il decreto Rilancio del 2020 aveva disposto un primo rinvio dell’entrata in vigore della sugar tax al 1° gennaio 2021. La legge di bilancio 2021 aveva poi posticipato l’entrata in vigore dell’imposta al 1° gennaio 2022. Tale data è stata ulteriormente posticipata al 1° gennaio 2023 dalla legge di bilancio 2022. La legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 64, legge n. 197 del 2022) ha posticipato il termine di decorrenza della citata imposta dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024. Tale termine è stato successivamente posticipato al 1° luglio 2024 dalla legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 44, legge n. 213 del 2023). Infine, la norma è stata oggetto di ulteriori differimenti: al 1° luglio 2025, con l’articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 39 del 2024, e al 1° gennaio 2026 con l’articolo 8 del decreto-legge n. 95 del 2025.

 

L’imposta sul consumo delle bevande edulcorate, nota come sugar tax, è stata istituita e disciplinata dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 661-676, legge n. 160 del 2019). Si tratta di un’imposta che colpisce il consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e 0,25 euro per kg nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

La disciplina di riferimento ha formato oggetto di successivi interventi normativi. In particolare, l’articolo 1, comma 1086, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) è intervenuto per: (i) modificare la platea dei soggetti che effettuano la cessione da cui origina l’obbligazione tributaria, (ii) ampliare la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta e (iii) modificare la disciplina delle sanzioni amministrative. Pertanto, i soggetti passivi dell’imposta sono i seguenti:

(a) il produttore nazionale ovvero, se diverso, il soggetto che provvede al condizionamento (aggiunta di sostanze dolcificanti). L’imposta è dovuta al momento della cessione delle bevande;

(b) l’acquirente di bibite edulcorate provenienti da altro Stato UE. L’imposta è dovuta all’atto del ricevimento;

(c) l’importatore di bevande dolcificate importate da Paesi extra-UE. L’imposta è dovuta all’atto dell’importazione.

L’imposta non è dovuta dal produttore italiano che cede i prodotti per il consumo in altri Paesi UE o che li esporta. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli rilascerà a tali soggetti, previa registrazione, un codice identificativo. Si prevede, inoltre, che l’imposta sia accertata e versata sulla base di una dichiarazione mensile da trasmettere entro il mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (o acquisti).


 

Articolo 1, commi 126-128
(Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni)

 

 

I commi 126-128, introdotti nel corso dell’esame in Senato, istituiscono un contributo – pari a 2 euro - per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro.

 

In particolare, i commi 126-128 dell’articolo 1 istituiscono un contributo per la copertura delle spese amministrative sostenute dalle dogane relativamente alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE.

Il contributo si applica soltanto alle spedizioni dal valore dichiarato pari o inferiore a 150 euro e che provengono da Paesi terzi extra-UE.

Il tributo, pari a 2 euro, è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.

La disposizione, infine, ribadisce che tale imposizione si applica in coerenza con il codice doganale dell’Unione europea, istituito con il regolamento (UE) n. 952/2013.

 

Per approfondimenti sul codice doganale europeo, si veda il seguente box.

 

Il regolamento (UE) n. 952/2013 ha istituito il nuovo codice doganale dell’Unione, abrogando il precedente regolamento (CE) n. 450/2008.

Il nuovo regolamento, in vigore dal 1° maggio 2016, allinea la disciplina doganale europea al quadro giuridico introdotto con il Trattato di Lisbona con l’obiettivo di rafforzare l’armonizzazione delle procedure e dei controlli doganali, anche mediante la riduzione delle deroghe nazionali e l’informatizzazione dei processi a livello UE. Rispetto alla disciplina precedente, il codice doganale vigente presenta un numero minore di disposizioni operative, rinviando alla legislazione di attuazione (atti delegati e atti esecutivi) la regolamentazione di dettaglio.

Tra le principali novità del codice doganale si segnalano:

·         rappresentanza di dogana: viene confermata la distinzione tra quella diretta (il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona), e quella indiretta (il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona), stabilendo che il rappresentante, salvi casi particolari, debba essere stabilito nel territorio doganale dell’UE;

·         concorrenza tra i rappresentanti doganali: è espressamente previsto che il rappresentante doganale che soddisfi i criteri specifici previsti dal regolamento possa prestare i propri servizi anche in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito;

·         semplificazione: il regolamento dispone che le autorità doganali non possano imporre al rappresentante di presentare, per ciascuna operazione, prove del potere di rappresentanza (ovvero del potere di agire in nome e per conto di altra persona), qualora egli sia in grado - a richiesta - di fornire la prova dei propri poteri. Le imprese possano sdoganare le merci con una procedura centralizzata, anche se le stesse sono entrate nello Stato attraverso canali diversi;

·         scambio di informazioni: le autorità doganali e gli operatori economici possono scambiarsi informazioni, anche non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, ai fini della cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi di frode;

·         sanzioni: il codice doganale fa propri i principi giurisprudenziali della Corte di giustizia in materia di proporzionalità, effettività e dissuasione, pur senza armonizzare completamente le norme sanzionatorie.

 


 

Articolo 1, comma 129
(Allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio
usato come carburante)

 

 

Il comma 129, modificato al Senato, parifica le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri. Di conseguenza, sopprime il meccanismo di avvicinamento graduale istituito con l’articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025.

Il legislatore esclude, inoltre, i carburanti utilizzati a scopi agricoli e industriali dall’aumento dell’accisa e mantiene il regime favorevole – con accisa ridotta – per i biocarburanti. Le maggiori entrate, al netto di quanto spettante alle regioni a statuto speciale, sono destinate al Fondo per l’attuazione della delega fiscale.

 

L’articolo 1, comma 129, come modificato al Senato, modifica la disciplina delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, al fine di superare il sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24.

 

Come ricordato anche nella relazione illustrativa al disegno di legge, il sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24 consiste nel diverso e più favorevole trattamento tributario applicato al gasolio, impiegato come carburante, rispetto a quello previsto per la benzina.

 

Il comma 129 interviene sull’articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025.

In particolare, alla lettera a), è stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è prevista una riduzione dell’accisa sulla benzina di 4,05 centesimi di euro per litro e un corrispondente aumento dell’accisa sul gasolio impiegato come carburante.

Le aliquote di accisa risultano così identiche: 672,90 euro per 1.000 litri per entrambi i carburanti. La disposizione modifica, di conseguenza, gli importi indicati nell’Allegato I al decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico sulle accise).

 

Il sistema era stato introdotto dal decreto legislativo n. 43 del 2025 e ha trovato attuazione per l’anno in corso con il decreto del 14 maggio 2025.

Come ricorda la relazione illustrativa al disegno di legge, l’ articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025 prevede al comma 1, un riallineamento progressivo delle aliquote di accisa su benzina e gasolio per autotrazione. Tale allineamento dovrebbe essere effettuato nell’arco di un quinquennio a partire dall’anno 2025 riducendo progressivamente l’aliquota di accisa sulle benzine e aumentando, contestualmente e nella stessa misura, l’aliquota di accisa sul gasolio a uso autotrazione. È previsto che la misura della riduzione dell’accisa sulle benzine (e, quindi, dell’identico aumento dell’accisa applicata al gasolio per autotrazione) sia determinata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per ciascun anno del predetto quinquennio, nell’ambito di un intervallo compreso tra 1,0 e 1,5 centesimi di euro per litro di carburante.

 

La lettera b) abroga il comma 2 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 43 del 2025 che disciplinava il precedente meccanismo di avvicinamento graduale delle due aliquote basato sul decreto interministeriale annuale del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell’economia e delle finanze contenente la variazione degli importi, il comma 2 dell’articolo 3 citato.

 

Il comma 2 di tale articolo 3 prevede che la conseguente rideterminazione delle aliquote di accisa sui carburanti in parola debba essere effettuata, annualmente, con specifici decreti, adottati d’intesa dal predetto Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

La lettera c) sostituisce il comma 3, al fine di escludere l’applicazione degli aumenti di accisa determinati, oltre che dal citato decreto del 14 maggio 2025, anche dalla presente disposizione sul gasolio destinato a usi agevolati elencati ai numeri 5 e 9 della Tabella A del testo unico sulle accise, ossia per i lavori agricoli e i macchinari o i motori fissi usati in stabilimenti industriali o per le macchine per la movimentazione delle merci nei porti.

 

Il comma 3 nella sua attuale formulazione dispone che gli aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio utilizzato come carburante, conseguenti al percorso di riallineamento delle aliquote previste per il gasolio, non si applichino al gasolio impiegato negli usi contemplati dai punti 5 e 9 della Tabella A allegata al testo unico accise.

 

La lettera d) opera un coordinamento formale, rinviando direttamente al decreto del 14 maggio 2025 emanato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Si ricorda che il comma 4 disciplina un regime transitorio più favorevole per i biocarburanti ottenuti da sintesi o idrotrattamento (HVO) che prevede un’accisa ridotta pari a 617,40 euro per mille litri per cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto sopracitato, ossia il 15 maggio 2025.

 

La lettera e) interviene sulla destinazione delle maggiori entrate derivanti dall’allineamento delle aliquote della benzina e del gasolio disposto dal comma 1. Innanzitutto, si stabilisce che le entrate derivanti dall’aumento delle accise disposte nella primavera dell’anno corrente, già oggetto di disciplina da parte del decreto del 14 maggio 2025, restano vincolate agli scopi contenuti nell’atto indicato.

 

Secondo l’articolo 3 del decreto interministeriale, le maggiori entrate, al netto di quanto spetta alle regioni a statuto speciale, confluiscono nel Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del settore.

 

Per converso, le maggiori entrate derivanti dall’aumento disposto con la presente legge di bilancio, al netto degli effetti finanziari delle agevolazioni fiscali sulle accise, sono destinate al Fondo per l’attuazione della delega fiscale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

L’ultima specificazione relativa alla quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome è stata inserita durante l’esame al Senato.


 

Articolo 1, comma 130
(Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte
tra le immobilizzazioni finanziarie)

 

 

Il comma 130, modificato nel corso dell’esame in Senato, introduce delle innovazioni con riguardo ai limiti di deducibilità delle svalutazioni dei titoli obbligazionari. Nello specifico, per i soggetti OIC, le svalutazioni delle obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell’esame in sede referente, sono deducibili nei limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre, per i titoli negoziati in mercati regolamentati ovvero applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano (c.d. “MOT”) dell’ultimo semestre, per gli altri titoli non quotati (nuova lettera b) dell’articolo 94, comma 4).

Con riferimento ai titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, invece, si introduce un criterio analogo a quello previsto per i titoli del circolante, ovverosia che le svalutazioni di tali titoli sono deducibili nei limiti dell’andamento del MOT registrato negli ultimi 6 mesi. Tale disposizione trova applicazione anche per i soggetti IAS/IFRS con riferimento ai titoli obbligazionari che non sono detenuti per scopi di negoziazione; in tal caso si precisa che le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico.

 

L’articolo 1, comma 130, modificato nel corso dell’esame in sede referente al Senato, alle lettere a) e b), reca delle modifiche alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (c.d. “Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR”) che disciplinano la deducibilità, per i soggetti IRES, delle svalutazioni dei titoli di debito.

 

Nello specifico, la lettera a), sostituendo il comma 4 dell’articolo 94 del TUIR (rubricato “Valutazione titoli”), stabilisce, ai fini dell’applicazione del criterio di valutazione previsto dall’articolo 92, comma 5 del TUIR (su cui vedi ultra) dei titoli obbligazionari (e degli altri titoli in serie e massa diversi dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni) che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e rientrano quindi, ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera e) del TUIR, tra i ricavi, che il valore minimo delle stesse è determinato secondo i seguenti criteri:

§  nei limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre, per i titoli negoziati in mercati regolamentati (nuova lettera a) dell’articolo 94, comma 4);

§  applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano (c.d. “MOT”) dell’ultimo semestre, per gli altri titoli non quotati (nuova lettera b) dell’articolo 94, comma 4).

 

Si ricorda che nella versione originaria del disegno di legge di bilancio (A.S. 1689), l’articolo 31, comma 1, lettera a), individuava un unico criterio di deducibilità delle svalutazioni dei titoli obbligazionari non obbligazionari dei soggetti OIC. Più precisamente, si prevedeva sia per i titoli negoziati in mercati regolamentati, sia per gli altri titoli, che il valore minimo doveva essere determinato applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (c.d. “MOT”) dell’ultimo semestre. Con le modifiche apportate in sede referente al Senato è stata ripristinata la distinzione tra titoli obbligazionari negoziati in mercati regolamentati e altri titoli.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera e), del TUIR, si considerano ricavi i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alle lettere c) [ossia azioni o quote di partecipazione al capitale di società o enti soggetti passivi IRES] e d) [ossia strumenti finanziari similari alle azioni] precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

 

Pertanto, in base alla nuova formulazione dell’articolo 94, comma 4, per i soggetti OIC le svalutazioni delle obbligazioni iscritte nell’attivo circolante sono deducibili nei limiti dell’andamento del MOT registrato negli ultimi 6 mesi antecedenti al termine del periodo d’imposta con riguardo ai titoli non quotati (c.d. floor fiscale), ovvero la media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre per i titoli negoziati in mercati regolamentati.

 

Nella vigente formulazione dell’articolo 94, comma 4, del TUIR, il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese. Non si applica, comunque, l'articolo 109, comma 4, lettera b), secondo periodo che prevede la deducibilità dal reddito d’impresa dei componenti negativi deducibili per disposizione di legge ancorché non imputate a conto economico;

b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, lettera c) [ossia valore normale determinato comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo].

Ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del TUIR, se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo [ossia valore fiscalmente riconosciuto], è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale.

Per i soggetti IAS/IFRS, invece, continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 4-bis dell’articolo 94, ai sensi del quale la valutazione dei titoli detenuti per scopi di negoziazione, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.

 

La lettera b), modificando l’articolo 101 del TUIR (rubricato “Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite”), modifica le disposizioni che disciplinano il trattamento fiscale dei titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (indicati alla lettera e) dell’articolo 85) per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali (c.d. “soggetti IAS/IFRS).

 

Più precisamente, a seguito delle modifiche apportate in sede referente al Senato, il punto n. 1), aggiungendo un ulteriore periodo al comma 2 dell’articolo 101, stabilisce che per i soggetti IAS/IFRS, le minusvalenze dei titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie assumono rilevanza fiscale se imputate a conto economico.

 

Si ricorda che nella versione originaria del disegno di legge di bilancio (A.S. 1689), l’articolo 31, comma 1, lettera b), punto n. 1), prevedeva una diversa modifica del comma 2 del citato articolo 101 del TUIR. Nello specifico, si precisava che per tali titoli le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base all’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (c.d. “MOT”) dell’ultimo semestre.

Con le modifiche apportate in sede referente al Senato, si mantiene il testo vigente della disposizione de qua, che, con riguardo alla deducibilità delle citate minusvalenze, fa riferimento alla “media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre”.

Viene riprodotta la parte del testo vigente dell’articolo 101, comma 2, che stabilisce che le disposizioni dell’articolo 94 del TUIR (su cui vedi supra) si applicano per la valutazione dei seguenti titoli, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ossia: azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 73, diverse da quelle cui si applica il regime PEX (lettera c) del comma 1); strumenti finanziari similari alle azioni emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, diversi da quelli cui si applica il regime PEX (lettera d) del comma 1); obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui ai punti precedenti (lettera e) del comma 1).

 

Il punto n. 2), -non modificato rispetto al testo iniziale del disegno di legge- modificando il comma 2-bis dell’articolo 101, sopprime il riferimento alla lettera e) dell’articolo 85, comma 1, prevedendo quindi che la deroga rispetto alla previsione del comma 2, per i soggetti IAS/IFRS concerne esclusivamente la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, e che rilevano secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis.

 

Ne consegue che anche per i soggetti IAS/IFRS si applicheranno con riferimento alle obbligazioni e agli altri titoli in serie o di massa costituenti immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dell’articolo 101, comma 2, come modificato dalla presente disposizione. Pertanto, il regime applicabile ai soggetti IAS/IFRS sarà analogo a quello applicabile ai soggetti OIC, fermo restando che, a tal fine, le minusvalenze assumono rilevanza fiscale qualora siano imputate a conto economico.

 

In base alla vigente formulazione dell’articolo 101, comma 2-bis, del TUIR, in deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis.

Per il contenuto della lettera e) dell’articolo 85 si veda supra.

 

Conseguentemente, la lettera c), anch’essa non modificata nel corso dell’esame, dispone l’abrogazione della lettera a) al comma 1-bis dell’articolo 110 (rubricato “Norme generali sulle valutazioni”), del TUIR, ai sensi del quale per i soggetti IAS/IFRS assumono rilevanza, anche ai fini fiscali, i maggiori o minori valori di titoli obbligazionari, diversi da quelli detenuti per la negoziazione, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali princìpi.

 

Pertanto, resta fermo il criterio di valutazione delle azioni e degli strumenti finanziari similari alle azioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie per i soggetti IAS/IFRS ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 85, secondo il quale il costo fiscalmente riconosciuto di tali titoli si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori derivanti da effetti valutativi (lettere b) e c) dell’articolo 110 comma 1-bis).


 

Articolo 1, commi 131 e 132
(Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione
del reddito d’impresa)

 

 

Le disposizioni in esame, come modificate dal Senato, introducono, in via sperimentale per il 2026, istituendo un monitoraggio mediante indicazione in un apposito campo della dichiarazione dei redditi, le seguenti disposizioni: il regime fiscale della rivendita delle azioni proprie (comma 131, lettera a)); la deduzione di oneri connessi a piani di stock option (comma 131, lettera b)); e la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (comma 131, lettera c)). Ai sensi del comma 132, le operazioni di cui al comma 131, lettere da a) a c), dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio, la rappresentazione dei fatti aziendali, sia secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, sia in applicazione delle regole contabili OIC (in seguito alla revisione del Codice civile e dei principi contabili nazionali, per effetto delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 139 del 2015), è influenzata dal principio della “prevalenza della sostanza sulla forma”.

Dal 2008 per i soggetti che adottano i principi IAS/IFRS (e dal 2017 per imprese OIC adopter), in luogo della rilevanza fiscale della rappresentazione giuridico-formale, cui è improntato il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (articolo 109), opera il c.d. “principio di derivazione rafforzata”, secondo il quale assumono rilevanza fiscale, ai fini dell’imposta sui redditi delle società (IRES), i criteri di “qualificazione, imputazione temporale e classificazione” previsti dai principi contabili (cc.dd. criteri Qu.I.C.).

L’adozione di regole contabili complesse dettate dagli IAS/IFRS e dagli OIC, nella misura in cui le regole internazionali sono state recepite nei principi contabili nazionali, determina oneri amministrativi significativi sia in capo ai soggetti economici sia con riferimento all’amministrazione finanziaria e, in particolare, può incidere sull’attività di controllo. Le rappresentazioni contabili che accentuano gli aspetti valutativi e la ricostruzione sostanziale dei fatti aziendali, proprio perché sottoposti al vaglio della corretta applicazione dei principi contabili da parte dell’amministrazione, alimentano il contenzioso tributario, incidendo in modo negativo sull’attuazione delle norme finalizzate a incrementare effetti di compliance volti a migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti.

Pertanto, il Governo introduce, in via sperimentale, le disposizioni del presente articolo istituendo un apposito monitoraggio per valutare gli effetti sul gettito erariale.

Gli International Accounting Standard – IAS (emanati fino al 2001) o International Financial Reporting Standard – IFRS (a partire dal 2001) sono principi contabili di redazione del bilancio emanati dallo IASB (International Accounting Standards Board) e approvati con regolamento europeo. Al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dell’informativa finanziaria da parte di tutte le società quotate nei mercati regolamentati dell’Unione Europea, il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 ha disciplinato l’adozione e l’utilizzo dei principi contabili internazionali IAS/IFRS al fine di armonizzare la normativa contabile comunitaria.

Il Regolamento ha disposto che le società quotate nei mercati regolamentati dell’Unione Europea dovessero, al più tardi a partire dal 2005, obbligatoriamente redigere il proprio bilancio consolidato, adottando i principi contabili internazionali, e le relative interpretazioni, emanati dallo IASB. Il medesimo Regolamento riconosce la facoltà di applicare gli IAS/IFRS ai conti annuali delle società quotate e ai conti annuali e consolidati delle società non quotate nei mercati regolamentari dell’Unione Europea.

L’introduzione nell’ordinamento nazionale dei principi contabili IAS/IFRS è avvenuta a seguito dell’esercizio della delega contenuta nell’articolo 25 della legge comunitaria 2003 (legge n. 306 del 2003). Nel nostro ordinamento, quindi, è stata largamente sfruttata la possibilità concessa dal regolamento comunitario di estendere, facoltativamente, il campo di applicazione degli IAS/IFRS anche alle società che, ai sensi del regolamento n. 1606/2002, non sarebbero risultate obbligate a redigere i loro bilanci conformemente agli standard contabili internazionali.

In attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo n. 38 del 2005, contenente disposizioni relative all’esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali. Il decreto legislativo è stato successivamente modificato e integrato nel tempo.

Il suddetto provvedimento:

§  individua, dapprima, l’ambito soggettivo e i termini di decorrenza nell’applicazione degli IAS/IFRS;

§  introduce, poi, alcune modifiche di sistema alle disposizioni tributarie in materia di reddito d’impresa;

§  regolamenta, da ultimo, le disposizioni transitorie in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS.

Nel coordinare le nuove regole di redazione dei bilanci in conformità ai principi IAS/IFRS con le disposizioni recate dal TUIR, il legislatore ha inteso perseguire una duplice finalità: da un lato preservare il generale principio di derivazione dell’imponibile fiscale dal risultato economico di bilancio espressamente sancito dall’articolo 83 del TUIR; dall’altro assicurare un sistema di neutralità nella determinazione del reddito complessivo “sganciato” dai criteri contabili seguiti nella predisposizione dei bilanci. Si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2011 per ulteriori informazioni.

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 38 del 2005 individua i soggetti cui si applicano i principi contabili internazionali, in ottemperanza alle disposizioni europee, le quali (articolo 4 del regolamento UE 1606/2002) dispongono che le società quotate applichino i principi contabili internazionali. In particolare, la norma comunitaria dispone che le società soggette al diritto di uno Stato membro redigano i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro. Viene fatta salva la possibilità (successivo articolo 5) che gli Stati membri estendano l’applicazione di detti principi anche ad altre società, benché non quotate.

L’Italia (articolo 2 del decreto legislativo n. 38 del 2005) ha esercitato detta opzione scegliendo di applicare i principi contabili internazionali alle scritture di una platea più ampia delle sole società quotate.

Ai sensi del richiamato articolo 2 decreto legislativo n. 38 del 2005, sono obbligati alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali:

§  le società quotate (cioè che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea);

§  le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, sebbene non quotati in mercati regolamentati;

§  le banche, le società finanziarie italiane e le società di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano banche o gruppi bancari; le SIM, le SGR, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;

§  le società consolidate da quelle per le quali vige l’obbligo di adozione dei principi contabili internazionali, fatta eccezione per le società minori che possono redigere il bilancio in forma abbreviata;

§  le imprese di assicurazione quotate, ovvero quelle che redigono il bilancio consolidato del gruppo assicurativo.

Il successivo articolo 2-bis concede la facoltà, in luogo dell’obbligo attualmente previsto, di applicare i principi contabili internazionali ad alcuni dei soggetti ? individuati dall’articolo 2 del medesimo decreto legislativo ? i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

L’OIC – Organismo italiano di contabilità emana invece i principi contabili nazionali.

 

Il comma 131 dell’articolo in esame, come modificato dal Senato, in attesa dell'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 6 e 9 della legge di delega al Governo per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023 - si veda più avanti per una sintetica illustrazione di questi articoli), per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025:

a)      in deroga all’articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuate, anche a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma dell’articolo 121 del decreto legislativo n. 58 del 1998, nel medesimo periodo d’imposta, e il relativo costo di acquisto; a tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente;

 

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione di cui alla lettera a) è finalizzata ad equiparare, ai fini IRES, il trattamento fiscale delle operazioni sulle azioni proprie (o proprie quote) a quello degli acquisti/cessioni di partecipazioni di terzi, poiché il valore generato dall’acquisto e rivendita di azioni proprie, non presenta, nella sostanza, tratti differenti da quello di un’attività di trading; ciò è particolarmente evidente per le operazioni su titoli quotati che consentono alle imprese di poter operare agevolmente sul mercato (c.d. capitale flottante). La rappresentazione delle operazioni sulle azioni proprie ha assunto, in applicazione dello IAS 39 o IFRS 9 (ma anche in base all’OIC 28, a partire dal 2016), natura meramente patrimoniale e, stante l’applicazione del principio di derivazione rafforzata (articolo 83 del TUIR), la rilevanza fiscale della qualificazione contabile dell’operazione, nonché la mancata iscrizione nel conto economico del margine (positivo o negativo) sulle operazioni di cessione, fanno sì che lo stesso non concorra alla formazione del reddito di periodo per le imprese cui si applica il principio di derivazione rafforzata. Più precisamente, le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l’iscrizione di una riserva negativa (c.d. “Riserva negativa azioni proprie in portafoglio”) per un valore corrispondente al loro costo di acquisto. Successivamente all’acquisto delle azioni proprie, i casi che, in sintesi, possono verificarsi sono due:

a)      nel caso di annullamento delle azioni proprie la riserva negativa deve essere interamente cancellata e a tale cancellazione corrisponderà una riduzione di eguale importo del capitale sociale (caso in cui le azioni proprie sono state acquistate a un prezzo uguale al loro valore nominale);

b)      nel caso in cui l’assemblea deliberi di vendere le azioni proprie, l’eventuale differenza tra lo storno della riserva (al costo di acquisto dei titoli alienati) e il prezzo di realizzo è imputata ad incremento o decremento di un’altra voce del patrimonio netto, se, rispettivamente, il realizzo avviene ad un prezzo superiore o inferiore al costo di acquisto.

Con il medesimo comma 1, lettera a), si include espressamente tra i ricavi (di cui all’articolo 85 del TUIR) il margine realizzato dalle imprese a seguito di operazioni di cessione delle azioni proprie o quote proprie. In particolare, la disposizione in esame considera quali ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote e il relativo costo di acquisto. Va da sé che il costo delle azioni proprie deve essere determinato avendo riguardo a quanto disposto dall’articolo 110 del TUIR. Non viene fatta alcuna differenza in relazione alla finalità dell’acquisto delle azioni proprie; pertanto, concorrono alla formazione del reddito di periodo, a titolo di ricavi, ai fini IRES, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate anche sui titoli detenuti in modo durevole. Peraltro, la disciplina trova applicazione anche alle cessioni di azioni proprie effettuate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del Codice civile, nonché secondo quanto disposto dall’articolo 121 del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Da ultimo, il comma 1, lettera a), introduce una presunzione ai fini della determinazione del costo delle azioni proprie o quote proprie, in considerazione dell’assenza in bilancio della rilevazione con la tecnica del magazzino delle stesse. L’ultimo periodo della norma citata, infatti, dispone che “si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente.», presumendo, dunque, ai fini della disciplina in esame, l’adozione di cui al criterio c.d. “First-In, First-Out” (o FIFO).

 

b)     le disposizioni di cui all’articolo 95, comma 6-bis, del TUIR si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati nel medesimo periodo d’imposta;

 

La relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni di cui al comma 131, lettera b), sono finalizzate ad estendere il trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, anche in presenza di assegnazione a titolo gratuito (cc.dd. stock option o stock grant equity settled), così come previsto dal vigente articolo 95, comma 6-bis, del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024), anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (cc.dd. stock option o stock grant cash settled).

Come noto, l’IFRS 2 definisce l’operazione con pagamento basato su azioni come un’operazione mediante la quale l’impresa acquista o riceve beni e/o servizi e quale corrispettivo attribuisce al cedente: propri strumenti rappresentativi di capitale (azioni o opzioni su azioni); si obbliga a pagargli un importo definito in relazione al valore delle proprie azioni o di altri strumenti rappresentativi di capitale. In particolare, nell’ipotesi di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (cc.dd. equity settled), in cui l’impresa riceve beni o servizi come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni e le opzioni su azioni su propri titoli), i beni e/o servizi acquisiti o ricevuti dall’impresa sono rilevati in bilancio come costo relativo ai servizi lavorativi prestati dal dipendente, nel periodo di maturazione (c.d. vesting period) con contropartita un corrispondente incremento del patrimonio netto.

Al riguardo, giova ricordare che un pagamento basato su azioni è classificato come “cash-settled”, ai sensi dell’IFRS 2, quando l’impresa, in cambio dell’apporto di lavoro da parte dei beneficiari del piano, si impegna a erogare “denaro” o altri asset, per un ammontare stabilito in funzione del valore di strumenti rappresentativi di capitale (come 109 azioni o opzioni su azioni). In tale ipotesi, dunque, la contropartita degli oneri rilevati al conto economico è rappresentata da una passività finanziaria.

Sul punto, occorre considerare che, con le disposizioni di coordinamento contenute nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 2011 , adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 28, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, è stato chiarito che l’onere connesso ai piani di stock option risulta deducibile, per i soggetti IAS/IFRS adopter, in applicazione del principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del TUIR. Il medesimo comma 1, lettera b), sulla base delle modifiche operate al TUIR con l’articolo 1, commi 862 e 863, della legge di bilancio per il 2025 è stato stabilito che detta deduzione – quantificata in base alla rilevazione in bilancio degli oneri in esame – è limitata alla quota proporzionale corrispondente al numero dei destinatari dei piani che hanno esercitato le opzioni e deve essere operata nel periodo d’imposta in cui è effettuata l’assegnazione. In altri termini, il vigente comma 6-bis dell’articolo 95 del TUIR disciplina il regime fiscale dei piani di stock option (e stock grant) equity settled a favore di dipendenti, collaboratori e dirigenti prevedendo che le componenti negative sono deducibili solo al momento, e nella misura, in cui le opzioni siano effettivamente assegnate. La lettera b) del comma in esame, infine, alla stregua di quanto appena descritto, definisce il regime fiscale dei piani di stock option cash settled a favore di dipendenti, collaboratori e dirigenti prevedendo che i relativi oneri sono deducibili solo al momento dell’effettivo pagamento del costo in esame. Le regole sperimentali si applicano ai piani deliberati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Resta fermo, per i piani deliberati precedentemente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, l’applicazione dell’articolo 6 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011.

 

c)      per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d’imposta, in deroga all’articolo 103, comma 3-bis, del TUIR è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.

Con una modifica inserita in sede referente, si specifica che la deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del TUIR nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa, le disposizioni di cui al comma 131, lettera c) razionalizzano le regole di deduzione dell’avviamento e delle altre attività immateriali tenendo conto del peculiare trattamento contabile dei soggetti IAS/IFRS. In particolare, i nuovi limiti posti alla deduzione evitano che, nei periodi d’imposta in cui nessuna svalutazione transita a conto economico, sia consentito, ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, di operare deduzioni extracontabili, seppure nei limiti imposti dal TUIR (articolo 103). La contabilizzazione degli avviamenti secondo le regole contabili degli IAS/IFRS, come noto, non consente l’ammortamento dell’avviamento, a differenza di quanto avviene per i soggetti OIC adopter sulla base dell’OIC 24. Per i principi contabili internazionali, infatti, il valore dell’avviamento può essere sottoposto esclusivamente a svalutazioni periodiche sussistendone gli elementi costitutivi (in seguito al processo del c.d. “impairment test”).

L’impairment test consiste, infatti, nel rilevare la perdita di valore di un’attività se il suo valore contabile risulta superiore al suo valore “recuperabile” che è determinato come il maggiore tra il fair value e il valore d’uso del bene.

La riduzione di valore dell’attività immateriale costituisce, sotto il profilo contabile, una perdita per riduzione di valore che deve essere immediatamente rilevata nel conto economico (cfr. IAS 38). La disciplina fiscale vigente, contenuta nel comma 3-bis dell’articolo 103 del TUIR, per i soggetti che adottano in bilancio gli IAS/IFRS, consente di dedurre “a prescindere dalle imputazioni contabili” quote costanti di ammortamento fiscale dei marchi di impresa e dell’avviamento, nella misura di un diciottesimo del costo di acquisizione dell’intangible. Tale disposizione, tuttavia, non tiene in alcun modo conto dei riflessi contabili derivanti dalla mancata rilevazione al conto economico di oneri di periodo che rappresentano, in ogni caso, la presenza di elementi che giustificano la perdita di valore dell’avviamento originariamente iscritto. In particolare, le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) derogano all’articolo 103, comma 3-bis, del TUIR ridefinendo la regola speciale prevista per i soggetti IAS/IFRS, con la conseguenza che la deduzione fiscale del costo degli intangibles in esame si avvia 110 a partire dal periodo d’imposta in cui è rilevata per la prima volta la svalutazione dell’avviamento, nei limiti del relativo ammontare e per una durata sempre pari a 18 anni. Con l’intervento di cui al comma 1, lettera c), inoltre, si modifica la formulazione del comma 3-bis dell’articolo 103 del TUIR menzionando espressamente le attività immateriali a vita utile indefinita (il cui ammortamento segue le regole previste per marchi e avviamento, come chiarito nell’articolo 10 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 28, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011). In considerazione di tale regola sperimentale, il costo sostenuto per l’acquisto delle attività immateriali a vita utile indefinita, tra cui anche l’avviamento (calcolato sulla base del diciottesimo del valore del costo al lordo della svalutazione fiscalmente non rilevante), potrà essere dedotto mediante una variazione in diminuzione, ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera a), del TUIR, nei limiti della quota annuale indicata nel comma 1, ultimo periodo, per i marchi, e nel comma 3, per avviamento e altre attività immateriali a vita utile indefinita, nel presupposto che il costo è transitato a conto economico a titolo di svalutazione in un esercizio precedente (e/o in quello in cui è rilevata la rettifica). Le quote non dedotte nei periodi d’imposta precedenti alla svalutazione, dunque, saranno recuperate - nei limiti dell’ammortamento fiscale massimo deducibile per ciascun periodo d’imposta - in quelli successivi fino all’assorbimento del suo ammontare complessivo. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) trovano applicazione in relazione alle attività immateriali rilevate in bilancio a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Parimenti, le nuove regole di deduzione valgono per i maggior valori riconosciuti ai fini fiscali, a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 176, comma 2-ter, del TUIR e da 10 a 13 del decreto legislativo n. 192 del 2024.

 

Il citato articolo 6 della legge di delega al Governo per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023) reca i princìpi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti.

In sintesi, si dispone la riduzione della stessa aliquota per le imprese che, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, impieghino risorse in investimenti o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili. Tale riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa. Sempre durante l’esame alla Camera è stato previsto che, in alternativa alle predette disposizioni, per le imprese che non beneficiano della riduzione dell’imposta sui redditi, il Governo nell’esercizio della delega sia tenuto a prevedere la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell’ammortamento, nonché di misure finalizzate all’effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime assunzioni.

Si prevede inoltre:

§  la razionalizzazione e la semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili;

§  la revisione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi, anche attraverso l’introduzione di apposite franchigie;

§  il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale;

§  la sistematizzazione e la razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, specie con riferimento alle holding;

§  l’introduzione di un regime speciale, in caso di passaggio dei beni dall’attività commerciale a quella non commerciale (e viceversa) per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività, in conformità alle disposizioni in materia di Terzo Settore;

la razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere, allo scopo di considerarne la qualificazione di entità fiscalmente trasparente, ovvero opaca, operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di localizzazione.

Per l’attuazione della delega prevista dal presente articolo si veda il decreto legislativo n. 192 del 2024.

 

In base all’articolo 9 della medesima legge di delega, il Governo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, può adottare uno o più decreti legislativi che mirano a:

-          disciplinare i redditi delle imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (comma 1, lettera a));

-          rivedere il regime delle società non operative (comma 1, lettera b));

-          razionalizzare e semplificare i criteri di determinazione del reddito d’impresa (comma 1, lettera c)), semplificando la disciplina del codice civile in materia di bilancio e revisionando il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (comma 1, lettera d); introdurre la disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale (comma 1, lettera e);

-          semplificare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali (comma 1, lettera f); razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese (comma 1, lettera g));

-          revisionare la fiscalità di vantaggio alle imprese nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (comma 1, lettera h));

-          favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno, semplificazione il sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese, con particolare riferimento alle zone economiche speciali (comma 1, lettera i);

-          semplificare i regimi agevolativi per gli Enti del Terzo settore (comma 1, lettera l));

-          razionalizzare le misure fiscali per gli enti sportivi (comma 1, lettera m));

-          favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati;

-          favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, mediante razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate e occupate all’estero (comma 1, lettera n)).

Il comma 132 specifica che le operazioni di cui al comma 131, lettere da a) a c), dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.


 

Articolo 1, commi da 133 a 136
(Limiti alla deducibilità degli interessi passivi)

 

La disposizione, al comma 133, introduce una deduzione forfetaria “a scalare” dal 96 per cento al 99 per cento degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, con alcune eccezioni, per i periodi d’imposta dal 2026 al 2029. Dal periodo d’imposta 2030 tali soggetti riprendono a dedurre integralmente gli interessi passivi. Il comma 134 conferma le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti partecipanti al consolidato. Il comma 135, introdotto dal Senato, stabilisce che per le banche e gli altri enti e società finanziari, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 132. Il comma 136 dispone sugli acconti in modo da generare per ciascun periodo d’imposta effetti solo sui versamenti a saldo.

 

Nel dettaglio, il comma 133 stabilisce che gli interessi passivi di cui all’articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, sostenuti dagli intermediari finanziari, ad eccezione di quelli indicati nello stesso articolo 96, comma 13, primo periodo, sono deducibili nei limiti:

a)      del 96 per cento del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;

b)     del 97 per cento del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;

c)      del 98 per cento del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;

d)     del 99 per cento del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

 

A legislazione vigente, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, gli interessi passivi sono interamente deducibili per gli intermediari finanziari diversi da SIM e SGR (per queste ultime, sono deducibili nella misura del 96 per cento, ai sensi dell'articolo 96, comma 13 del TUIR).

Infatti, il citato articolo 96 del TUIR stabilisce, al comma 1, che gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo:

a)         degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta;

b)         degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti.

Il comma 13 stabilisce che gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare.

Il comma 134 specifica che ai soggetti partecipanti al consolidato nazionale continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di cui all’articolo 96, comma 13, secondo periodo, del TUIR.

 

Il citato comma 13, secondo periodo, dell’articolo 96 del TUIR stabilisce che, nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129  del medesimo TUIR, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti è integralmente deducibile sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al primo periodo partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al secondo periodo nella dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.

 

Come specificato dal sito dell’Agenzia delle entrate, il consolidato nazionale è un particolare regime di determinazione del reddito complessivo Ires per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi.

Le società che intendono adottare la tassazione consolidata di gruppo (articoli 117-129 del TIR) devono esercitare la specifica opzione che dura per un triennio ed è irrevocabile.

Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.

L'opzione può essere esercitata da ciascuna società solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata; la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

-          identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante. Per identità dell’esercizio sociale, si intende identità di chiusura del periodo d’imposta; pertanto, le società di nuova costituzione possono optare per il consolidato, in presenza dei requisiti necessari, fin dal primo esercizio

-          esercizio congiunto dell’opzione da parte di ciascuna controllata e dell’ente o società controllante

-          elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante per la notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione. L’elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo esercizio il cui reddito è stato incluso nella dichiarazione consolidata

-          comunicazione dell’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.

 

Il comma 135, introdotto dal Senato, stabilisce che per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997[26], gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 133.

 

Il citato articolo 6 del D. Lgs. 446/1997 disciplina la Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari. In particolare, il comma 1 dispone che, per gli intermediari finanziari la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:

a) margine d’intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;

b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;

c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento;

c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.

Il comma 2 prevede che per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dai soggetti di cui al comma 1, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell’articolo 1 del TU delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell’albo previsto dall’articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall’intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall’intermediario.

Il comma 3 precisa che per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al citato TU, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive.

Il comma 4 prevede, poi, che per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.

Il successivo comma 5 stabilisce che per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata.

Ai sensi del comma 6, i componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d’Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell’articolo 9 del D. Lgs. n. 38 del 2005, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell’articolo 5.

In base al comma 7, per la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

a) interessi netti;

b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;

c) costi per servizi di produzione di banconote;

d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;

e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento;

f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.

Per effetto del comma 8, per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell’imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. n. 504 del 1992. Per le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico.

In base al comma 9, per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.

 

Il comma 136 dispone sugli acconti in modo da generare per ciascun periodo d’imposta effetti solo sui versamenti a saldo. In particolare, il comma stabilisce che nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso:

a)      al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 132, lettera a), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera b);

b)     al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 132, lettera b), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera c);

c)      al 31 dicembre 2029, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 132, lettera c), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera d);

d)     al 31 dicembre 2030, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 132, lettera d).


 

Articolo 1, comma 137
(Modifica alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario)

 

 

L’articolo 1, comma 137 esclude, a determinate condizioni, l’applicazione di un’aliquota d’imposta addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario.

 

Un nuovo comma, n. 137 dell’articolo 1, che per mezzo di un emendamento approvato durante l’esame dell’A.S. 1689 in commissione in Senato verrebbe introdotto nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, modifica la disciplina fiscale degli emolumenti variabili (ad esempio, bonus e stock option) ai dirigenti del settore finanziario, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel medesimo settore, a talune condizioni.

La modifica consiste nella disapplicazione dell’addizionale del 10 per cento che, a legislazione vigente, grava su quegli emolumenti che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione.

La disapplicazione dell’addizionale prevista dall’emendamento in esame sarà possibile qualora il soggetto che eroga la remunerazione (ad esempio un’impresa del settore finanziario) destini a favore di enti del Terzo Settore -che non controllano il soggetto erogatore, né sono controllati da esso o da uno stesso soggetto che controlla ambedue- una somma almeno doppia rispetto all’addizionale dovuta. Si tratta quindi di una disapplicazione legata all’esercizio di una facoltà da parte del soggetto erogatore, non ad un obbligo.

Inoltre, ai fini di tale disapplicazione dell’addizionale, occorrerà che il versamento della somma si riferisca all’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta per il periodo.

Modalità e termini di attuazione della nuova disciplina saranno stabiliti mediante un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Ovviamente, la nuova disposizione in questione comporterebbe una perdita di gettito. Secondo la Relazione Tecnica che accompagna l’atto, basandosi sulle stime effettuate sulla base delle Certificazioni Uniche relative all’anno di imposta 2023 e nell’ipotesi -prudenziale- che la totalità dei datori di lavoro eserciti l’opzione di versare agli enti del Terzo Settore, la perdita di gettito sarebbe di 8 milioni di euro nel 2026, di 15,7 milioni nel 2027 e di 12,4 milioni a decorrere dal 2028.


 

Articolo 1, commi 138 e 139
(Modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento)

 

 

I commi in esame novellano il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore. Tale modifica mira a adeguare all’ordinamento unionale la normativa nazionale.

 

 

Nel dettaglio, i commi in esame apportano modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”.

 

L’intento perseguito, come chiarito dalla relazione illustrativa, è l’adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea dei criteri di determinazione della base imponibile IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni.

 

La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è disciplinata dall’articolo 13, comma 1, del citato decreto n. 633 del 1972, secondo il quale “è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.

Il concetto di “corrispettivi” è definito nel comma 2. Essi consistono - nel caso di “operazioni permutative e dazioni in pagamento”, ovvero cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, articolo 11 del decreto n. 633 del 1972 - “dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse” (articolo 13, comma 2, let. d), nella versione vigente). Il successivo articolo 14 (“Determinazione del valore normale”) equipara quest’ultimo al valore di mercato, definendolo “l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione”.

 

Il comma 138 propone una modifica dell’articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto n. 633 del 1972 finalizzata a sostituire, ai fini del calcolo della base imponibile dell’IVA, il “valore normale” con il “valore dei beni e dei servizi” che formano oggetto di ogni cessione prestazione, “determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”.

 

Nella relazione tecnica il Governo mette in luce che, poiché il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 può essere superiore rispetto ai costi sostenuti dal cedente o prestatore, dalla norma può derivare una perdita di gettito, calcolata in 15,25 milioni di euro l’anno a partire dal 2026.

 

La relazione illustrativa del provvedimento in esame, nel delineare la ratio dell’intervento modificativo, riferisce come esso si sia reso necessario dopo che i servizi della Commissione europea hanno segnalato possibili disallineamenti della normativa sopra descritta rispetto alla direttiva IVA. Tale segnalazione ha avuto luogo tramite la comunicazione EU Pilot (2022) 10314,[27].

 

Il dialogo EU Pilot[28], attivo dal 2008, è una formula di pre-contenzioso che consente uno scambio informale tra la Commissione europea e gli Stati membri su potenziali casi di inosservanza del diritto dell'UE. Tale sistema fornisce agli Stati la possibilità di risolvere eventuali infrazioni senza ricorrere alla procedura formale di contestazione prevista dai Trattati. Qualora la Commissione - di propria iniziativa o su segnalazione esterna – ritenga opportuno verificare che il diritto dell'Unione sia applicato in maniera corretta, può inviare attraverso EU Pilot una richiesta alle autorità nazionali dello Stato interessato. Questo dispone di un periodo di dieci settimane per rispondere; la Commissione effettua una valutazione nelle dieci settimane successive e, qualora non consideri soddisfacente la risposta ricevuta, ha facoltà di dare inizio alle procedure di infrazione regolate dai Trattati.

 

Il testo delle procedure Eu-Pilot ha, di regola, natura riservata. Al contenuto della comunicazione (2022) 10314 fa però riferimento la “Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2024” (doc LXXXVII, n. 2), trasmessa dal Governo alle Camere il 10 ottobre 2025. In tale documento si dà conto dell’attività istruttoria condotta dal Governo ai fini del superamento delle contestazioni della Commissione, la quale ha argomentato che la determinazione della base imponibile con riferimento al “valore normale” non risulterebbe aderente ai criteri elaborati dalla Corte di giustizia.

 

Nelle cause C-33/93 (Empire Stores) del 2 giugno 1994 e C-380/99 (Bertelsmann AG) del 3 luglio 2001 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che nelle ipotesi di operazioni permutative che non intervengono tra parti correlate la determinazione della base imponibile IVA deve avere luogo sulla base del valore di costo dei beni ceduti.

In particolare la Corte ha stabilito che il corrispettivo di una fornitura di beni - e, di conseguenza, la sua base imponibile - può consistere in una prestazione di servizi se sussiste un nesso diretto fra la fornitura di beni e la prestazione di servizi e se il valore di quest'ultima può essere espresso in denaro. “Tale valore, che è un valore soggettivo, e non un valore stimato secondo criteri oggettivi, dev'essere, non consistendo in una somma di denaro pattuita fra le parti, quello che il beneficiario della prestazione di servizi effettuata come corrispettivo della fornitura di beni attribuisce ai servizi che intende procurarsi e deve corrispondere alla somma che egli è disposto a pagare a tale scopo” (massima, causa 33/93; massima, causa  C-380/99).

Il valore consisterà quindi nel valore d’acquisto che il fornitore ha versato per l’acquisto dell’articolo che egli dà a titolo gratuito come corrispettivo dei servizi di cui trattasi (C-33/93, par. 19), ivi incluse le altre spese sostenute dal beneficiario, quali le spese di spedizione (C-380/99, par. 24 e 25).

Si segnala che ai sensi della normativa europea (articolo 80 della direttiva IVA, Corte di giustizia C-549/11) la base imponibile dell’IVA può essere pari al “valore normale” solo qualora tra le parti dell’operazione sussistano legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici.

 

Il comma 139 disciplina la decorrenza dell’efficacia del nuovo criterio di determinazione della base imponibile, specificando che esso si potrà applicare solamente “alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”. Sono espressamente fatti salvi i comportamenti pregressi.


 

Articolo 1, commi da 140 a 142
(Estensione dell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale)

 

 

I commi da 140 a 142, introdotti durante l’esame presso il Senato della Repubblica, modificano il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 per includere alcuni soggetti attualmente esentati (agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente) nell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

 

I commi da commi da 140 a 142 sono stati introdotti durante l’esame presso il Senato della Repubblica.

 

Il comma 140 modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, ed in particolare l’articolo 25-bis[29], comma 5. La norma abolisce la vigente esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per i seguenti soggetti:

1)     agenzie di viaggio e turismo;

2)     agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;

3)     agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Nella versione vigente l’articolo 25-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 esenta dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari alcuni soggetti (agenzie di viaggio e turismo, rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, aziende ed istituti di credito e società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro).

Il comma 1 del medesimo articolo specifica che tale ritenuta, pari al 23 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai percipienti, è dovuta con obbligo di rivalsa dagli esercenti attività di impresa – ad esclusione delle imprese agricole – che corrispondono provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

Il comma 2 specifica che la ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni; se i percipienti dichiarano di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, è commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni. Ai sensi del comma 3 la ritenuta è successivamente scomputata dall'imposta.

Il comma 5, nella versione vigente, esenta dal pagamento le provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

 

Il comma 141 apporta modifiche di contenuto identico all’articolo 39, c. 5, del decreto legislativo n. 33 del 24 marzo 2025, destinato a partire dal 1° gennaio 2026 a sostituire le disposizioni dell’articolo 25-bis, comma 1, del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il comma 142 chiarisce che la normativa in via di approvazione sarà applicata a partire dalle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

 

Il disegno di legge in titolo dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2026, data a decorrere dalla quale alcuni dei riferimenti normativi citati saranno sostituiti da nuove disposizioni (decreto legislativo n. 33 del 24 marzo 2025, “Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”). Si valuti l’opportunità, a fini di semplificazione e chiarezza legislativa, di abolire i riferimenti destinati a divenire obsoleti, lasciando solo quelli della normativa in procinto di trovare applicazione.


 

Articolo 1, comma 143
(Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero
dell’economia e delle finanze)

 

 

Il comma 143 dispone che ai proventi derivanti dalle operazioni di gestione della liquidità depositata sul conto di Tesoreria e ai proventi derivanti dall’emissione dei titoli di Stato corrisposti al Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento del Tesoro) non si applicano né le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, né l’imposta sostitutiva sui redditi dei titoli obbligazionari. Sono fatti salvi i comportamenti adottati, sino alla data di entrata in vigore della norma in esame, in relazione al trattamento fiscale dei proventi citati.

 

In dettaglio l’articolo in questione dispone che non si applichino ai proventi derivanti dalle operazioni in uso nei mercati dalle operazioni di gestione della liquidità depositata sul conto di Tesoreria e dall’emissione dei titoli di Stato, l'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, nonché gli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.

Vengono comunque fatti salvi i comportamenti adottati, sino alla data di entrata in vigore del presente articolo, in relazione al trattamento fiscale dei proventi sopra indicati.

 

L’articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 contiene una norma di interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, stabilendo che la disposizione di cui all'articolo 26, comma 4, terzo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973 (Testo unico sull’accertamento delle imposte sui redditi), riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Gli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 (recante modifiche al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati) disciplinano l'imposta sostitutiva sui redditi dei titoli obbligazionari, i soggetti tenuti all'imposta, le modalità di applicazione e le disposizioni per le società commerciali.

In sintesi, l’articolo 2 stabilisce l'aliquota del 26 per cento (dal 12,5% originario, a seguito dell’articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014, salvo che per i proventi di alcuni titoli pubblici) da applicare agli interessi, ai premi e agli altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari emessi in Italia. L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente

L’articolo 3 prevede l’istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione dell’imposta sostitutiva.

L’articolo 4 dettaglia le modalità di applicazione per enti ed emittenti con disposizioni in tema di versamento, di accertamento e di sanzioni.

L’articolo 5 disciplina casi particolari di assolvimento dell'imposta sostitutiva.

Con riferimento all’applicazione dell’imposta sostitutiva alle criptoattività si veda il box inserito all’articolo 13.

 

La relazione illustrativa al disegno di legge chiarisce che la disposizione in esame intende escludere da ogni forma di imposizione i redditi di capitale e diversi derivanti dalle operazioni effettuate dalla Direzione del Tesoro del MEF per la gestione del debito pubblico.

Al riguardo, si evidenzia che dal 2020, al fine di gestire la liquidità, il Dipartimento del Tesoro ha intrapreso operazioni di pronti contro termine (c.d. PCT) sul mercato telematico dei titoli di Stato (MTS). Ciò ha comportato la percezione, da parte dello Stato, di proventi su cui non è stata applicata alcuna ritenuta.

 

I redditi derivanti dalle operazioni di PCT rientrano tra i redditi di capitale (articolo 44, comma 1, lett. g-bis), del TUIR).

Ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, su tali redditi va applicata una ritenuta con aliquota pari al 26% (o al 12,50% se oggetto del contratto sono titoli di Stato o equiparati). Sono obbligati all’applicazione della ritenuta i soggetti che corrispondono i proventi ovvero intervengono nella loro riscossione.

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, la suddetta ritenuta:

a) non si applica nei confronti di: snc, sas e società equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, società ed enti commerciali di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 73 del TUIR, stabili organizzazioni di società ed enti non residenti di cui alla lettera d) del medesimo articolo 73. La ritenuta, inoltre, non si applica sui redditi corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), diversi dai fondi immobiliari, istituiti in Italia (articolo 73, comma 5-quinquies, ultimo periodo, del TUIR);

b) si applica, invece, a titolo di acconto nei confronti di imprenditori individuali, se i rapporti da cui derivano i proventi sono relativi all’impresa, e, a titolo di imposta, nei confronti dei soggetti esenti dall’IRES e in ogni altro caso.

La relazione afferma che il riferimento ad “ogni altro caso” diverso da quelli espressamente elencati nella norma ha aperto delicate questioni interpretative sull’applicabilità delle ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis dell’articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 anche allo Stato e agli altri enti pubblici che, ai sensi dell’articolo 74 del TUIR, sono, quantomeno per le attività ivi indicate, esclusi dall’ambito di applicazione dell’IRES.

L’intervento, pertanto, è volto a stabilire l’esclusione da ogni forma di imposizione dei suddetti redditi di capitale e diversi.

 

Si ricorda infine che l’articolo 5, comma 5, del D.P.R. n. 398 del 2003 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico) – citato dalla norma in esame – demanda ad un decreto ministeriale le modalità di movimentazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia per il servizio di Tesoreria. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 1416 del 10 gennaio 2022, all’articolo 2 dispone che il conto è movimentato con operazioni di raccolta e impiego di liquidità attraverso il ricorso ad operazioni in uso nei mercati finanziari.

L’articolo 3 del D.P.R. n. 398 del 2003, anch’esso citato dalla disposizione in commento, disciplina l’emissione e la gestione del debito pubblico da parte del Dipartimento del Tesoro. Il comma 1-bis autorizza il Tesoro a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati.


 

Articolo 1, comma 144
(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

 

 

Il comma 144, introdotto nel corso dell’esame in Senato, aumenta l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21 per cento.

 

In particolare, la norma in esame modifica l’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”.

 

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024) aveva introdotto diverse modifiche al regime giuridico dell’imposta sostitutiva di cui si tratta. In particolare, il comma 30 dell’articolo 1, ha previsto per la prima volta la possibilità di avvalersi a regime della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, dietro pagamento di un’imposta sostitutiva, disciplinata dall’articolo 5 della legge n. 448 del 2001.

Si ricorda che, ai sensi della citata disposizione, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziate e non) possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento della citata imposta sostitutiva che, a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 207 del 2024, era stata già incrementata dal 16 per cento al 18 per cento.

Si ricorda, altresì, che la rideterminazione del valore delle partecipazioni di cui all’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 è stata, in passato, più volte oggetto di proroghe e di modifiche fino alla stabilizzazione della misura da parte dell’articolo 1, comma 30, della legge di bilancio per il 2025 sopra ricordata.

Secondo la formulazione originaria dell’articolo 5, comma 2, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 era pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81 [rectius articolo 67], comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultavano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81 [rectius articolo 67], comma 1, lettera c-bis), e doveva essere versata, con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002.

Nella tabella che segue sono indicate le aliquote dell’imposta sostitutiva a partire dall’anno 2016, con indicazione delle disposizioni normative che hanno modificato le aliquote medesime per gli anni indicati.

 

 

 

 

Anno

Oggetto dell’imposta sostitutiva

Aliquota

Norma di riferimento

2016

Partecipazioni qualificate e non qualificate

8%

Articolo 1, comma 888, della legge n. 208 del 2015

2017

Partecipazioni qualificate e non qualificate

8%

Articolo 1, comma 555, della legge 232 del 2016

2018

Partecipazioni qualificate e non qualificate

8%

Articolo 1, comma 998, della legge n. 205 del 2017

2019

Partecipazioni qualificate e non  qualificate

11%

10%

Articolo 1, comma 1054, della legge n. 145 del 2018

2020

Partecipazioni qualificate e non qualificate

11%

Articolo 1, comma 694, della legge n. 160 del 2019

2021

Partecipazioni qualificate e non qualificate

11%

Articolo 1, comma 1123, della legge n. 178 del 2020

2022

Partecipazioni qualificate e non qualificate

14%

Articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 178 del 2020

2023

Partecipazioni qualificate e non qualificate

16%

Articolo 1, commi da 107 a 109, della legge n. 197 del 2022

2024

Partecipazioni qualificate e non qualificate

16%

Articolo 1, comma 53, della legge n. 213 del 2023

2025

Partecipazioni qualificate e non qualificate

18%

Articolo 1, comma 30 della legge n. 207 del 2024

2026

Partecipazioni qualificate e non qualificate

21%

Disegno di legge di bilancio per il triennio 2026-2028

 


 

Articolo 1, commi 145-146
(Esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

 

 

I commi 145 e 146, inseriti nel corso dell’esame in sede referente, introducono un’esenzione dall’imposta di bollo su particolari categorie di contratti di credito.

 

In particolare, al comma 145 si prevede l’esenzione dall’imposta di bollo sui contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro 3 mesi dall’utilizzo delle somme.

    

A tal fine si modificano:

 

§  il D.P.R. n. 642 del 1972, principale provvedimento legislativo che disciplina l’imposta di bollo in Italia;

§   il decreto legislativo n. 123 del 2025, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, che a legislazione vigente, conterrà la disciplina di riferimento a far data dal 1° gennaio 2026.

 

Le disposizioni di cui al comma 145 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026 (comma 146).

 

Per approfondimenti in materia di imposta di bollo si veda l’apposito paragrafo del tema web, IVA e altre imposte indirette, sul portale della documentazione della Camera dei deputati. 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 147-150
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

 

 

I commi 147-150, introdotti al Senato, intervengono sulla disciplina del nuovo ordinamento della giustizia tributaria, da un lato, modificando il regime transitorio per la cessazione dalle funzioni dei giudici tributari che operano presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado per limiti di età e, dall’altro, modificando il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

 

Più nel dettaglio, il comma 147, introdotto al Senato, interviene sull’articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del 2022, che contiene la disciplina transitoria, applicabile fino al 31 dicembre 2028, relativa alla durata in carica dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

 

L’articolo 8, comma 1 della legge n. 130, come già modificato dall’articolo 1, comma 140, lett. c), della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), nella sua formulazione vigente, prevede il differimento al 1° gennaio 2029 del regime ordinario relativo alla cessazione dell’incarico dei giudici tributari al compimento dei 70 anni. La disposizione stabilisce inoltre il regime transitorio per le annualità fino al 2029 per la cessazione dalle funzioni dei giudici tributari che operano presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Si prevede, in particolare, che i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte cessano dall’incarico in ogni caso:

·         il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatrè anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatresimo anno di età nel corso dell'anno 2026;

·         il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

·         il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.

 

L’articolo 8, comma 1, come modificato dalla disposizione in esame, prevede che i componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte cessano dall’incarico in ogni caso:

·        il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto 72 anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027 (lett. a);

·        il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028 (lett. b).

 

Il comma 148 modifica il comma 9 dell’articolo 17 del Testo Unico di giustizia tributaria (d.lgs. n. 175 del 2024), conseguentemente alle modifiche in materia di cessazione dell’incarico dei giudici tributari apportate dal comma 147.

In particolare la disposizione, come sostituita dal comma 148, prevede che fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado cessano dall’incarico, in ogni caso:

a)  il 1 ° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.

 

Il comma 149 modifica l’articolo 27 del decreto legislativo n. 545 del 1992 rideterminando, a decorrere dall’anno 2026, il trattamento economico spettante ai 15 componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, anche se collocati in quiescenza.

 

I componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono eletti nelle forme e con le modalità descritte ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 545 del 1992.

 

L’articolo 27 del decreto legislativo n. 545 del 1992, nella sua formulazione vigente, prevede che i componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado (comma 1). La disposizione riconosce inoltre ai componenti del Consiglio di presidenza, residenti fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato (comma 2).

 

La disposizione in esame sostituisce in primo luogo il comma 1 dell’articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, confermando la previsione per la quale i componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio (lett.a). Con riguardo al trattamento economico la lett. b) della disposizione in esame, introduce nell’articolo 27 un nuovo comma 1-bis ai sensi del quale il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

·        ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter, del medesimo decreto legislativo, ovvero euro 72.000 lordi annui;

§  ai quattro componenti eletti dal Parlamento, un compenso annuo in misura pari all’importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, cioè euro 81.416,65; per il Presidente tale importo, su cui si applica la decurtazione del 10 per cento prevista dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, è aumentato del 50 per cento.

 

La lett. b) inserisce poi, sempre all'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, un ulteriore comma 1-ter, il quale precisa che restano ferme le seguenti disposizioni:

·        l’art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il quale ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (conv. legge n. 214 del 2011). Nei trattamenti pensionistici di cui al medesimo comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i princìpi di cui al medesimo comma 489 nel rispetto dei propri ordinamenti;

·        l'art. 14, comma 3, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. legge n. 26 del 2019), in base al quale la “pensione quota 100” non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui;

·        l’art. 14.1, comma 3, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. legge n. 26 del 2019) secondo cui, la “pensione anticipata flessibile” non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Il comma 150 modifica l’articolo 34 del Testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024 in conseguenza delle modifiche in materia di trattamento economico dei membri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

 

In particolare, la disposizione, come sostituita dal comma in esame, prevede che:

·        i componenti del consiglio di presidenza siano esonerati dalle funzioni proprie e conservino la titolarità dell'ufficio (lett. a);

·        il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, sia corrisposto:

o   in misura pari a 72.000 euro per i componenti eletti dai giudici tributari,

o   in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella somma di euro 86.863,42 per i componenti eletti dal Parlamento; tale importo è aumentato del 50 per cento per il presidente.

 

La lettera b) del comma in esame dispone inoltre che, sempre all'articolo 34 del Testo unico della giustizia tributaria, venga inserito un ulteriore comma 1-ter, il quale riproduce il contenuto del già illustrato nuovo comma 1-ter dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 545 del 1992 (vedi supra).

 


 

Articolo 1, commi 151-152
(Gioco numerico a totalizzatore Win for Italia Team)

 

 

I commi 151 e 152, inseriti nel corso dell’esame in Senato, introducono un nuovo gioco a totalizzatore, denominato Win for Italia Team, indicando l’importo del montepremi e la destinazione della quota erariale dello stesso.

 

In particolare, il comma 151 prevede che il gioco sopra citato sia introdotto e regolato con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La quota di montepremi è fissata al 65 per cento della raccolta e la finalità del gioco è quella di sostenere i progetti olimpici dell’”Italia team”

 

Il testo originario della disposizione come presentato nel corso dell’esame in sede referente,  indicava quale finalità la promozione e il rilancio della pratica sportiva.

 

Tale quota è analoga a quella prevista per gli altri giochi appartenenti alla famiglia “Vinci per la vita - Win for life”.

 

Al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, la quota di prelievo erariale (al netto dell’aggio riconosciuto ai rivenditori, pari all’8 per cento, e al concessionario, quest’ultimo pari allo 0,5 per cento, oltre che del montepremi, come detto pari al 65 per cento) è riassegnata al capitolo per il finanziamento del CONI, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (comma 152).

Secondo quanto indicato nell’ultima edizione del Libro Blu, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e riferito all’anno 2023, e coerentemente con quanto sopra indicato, la quota di prelievo erariale netto sul gioco Vinci per la Vita - Win for life è pari a circa il 26,5 per cento delle somme giocate (tabella a pag. 153, del citato documento).

 

Per un approfondimento relativo al regime fiscale dei giochi e le entrate erariali dipendenti dai giochi a totalizzatore nazionale si veda il paragrafo “la disciplina fiscale dei giochi” del tema web “Giochi” pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

Con riferimento all’aggiudicazione della concessione nazionale per i giochi a totalizzatore nazionale, di durata novennale, si ricorda che con la determinazione direttoriale del 17 settembre 2019, essa è stata aggiudicata alla società Sisal S.p.A. Ai sensi della determinazione direttoriale del 17 agosto 2020, la data per la stipula e la decorrenza della convenzione per la gestione dei citati giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale è fissata al 1° dicembre 2021.


 

Articolo 1, commi 153-155
(Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2026)

 

 

I commi da 153 a 155 prevedono il riconoscimento di un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con riferimento ad assunzioni nell’anno 2026, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per profili non dirigenziali) e con riferimento ad omologhe trasformazioni, nel medesimo anno 2026, di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato; si demanda a un decreto ministeriale la determinazione delle misure attuative, nell’ambito di un limite di spesa pari a 154 milioni di euro per l’anno 2026, 400 milioni per l’anno 2027 e 271 milioni per l’anno 2028.

 

Dal beneficio in esame sono esclusi i premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Il suddetto decreto attuativo è emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; il decreto definisce gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del summenzionato limite di spesa; tali definizioni sono operate previa una valutazione degli effetti sull’occupazione delle misure di esonero contributivo richiamate dal comma 154[30]. La valutazione è svolta secondo le modalità di cui al comma 155, il quale prevede anche il relativo contributo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).

Il comma 153 fa riferimento alle finalità di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

 

 


 

Articolo 1, comma 156
(Lavoro occasionale in agricoltura)

 

 

Il comma 156 – introdotto al Senato – pone a regime dal 2026 la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura, attualmente prevista sino al 2025.

 

Preliminarmente, si ricorda che la legge di bilancio 2023 (art. 1, c. 342-354, L. 197/2022) ha previsto che il ricorso al contratto di prestazione occasionale sia, di norma, vietato da parte delle imprese del settore agricolo, dettando però una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024 che ammette il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura. Tale disciplina è stata prorogata sino al 2025 dalla legge n. 182 del 2025 (art. 23).

Agli oneri derivanti dalla disposizione in commento, valutati in 900.000 euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Come anticipato, la legge di bilancio 2023 reca una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024, prorogata poi per il 2025, per il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura (art. 1, co. 344-354, L. 197/2022).

In base a tale disciplina transitoria, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti. Il predetto limite di 45 giorni si applica al numero massimo delle presunte giornate di effettivo lavoro, mentre la durata del contratto di lavoro può avere una durata massima di dodici mesi.
A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 19/2024, si prevede la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni.

Le prestazioni occasionali in agricoltura possono essere rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto quali:

-        persone disoccupate, nonché percettori di NASpI, DIS-COLL, dell’Assegno di inclusione o di ammortizzatori sociali;

-        pensionati di vecchiaia o di anzianità;

-        giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;

-        detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

In caso di utilizzo di soggetti diversi è prevista l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che questa non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione.
A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 19/2024, tale sanzione amministrativa pecuniaria non viene più applicata qualora la violazione derivi dall’inadempimento dell’obbligo di comunicazione relativo all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, con la conseguenza che per tale omessa comunicazione si applicherà, ricorrendone i presupposti, la cosiddetta maxi sanzione per lavoro nero (cfr. art. 3 D.L. 12/2002 come modificato da art. 1, c. 445, lett. d), n. 1, L. 145/2018 e da art. 29, c. 3, D.L. 19/2024), oppure, in mancanza di tali presupposti, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Per quanto concerne il compenso, questo (esente da qualsiasi imposizione fiscale) è percepito dal prestatore di lavoro agricolo occasionale sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro. Il compenso, peraltro, non incide sullo stato di disoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Si prevede altresì che l’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro possa avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

Si ricorda infine che l’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricolo che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


 

Articolo 1, comma 157
(Contratti di rete in agricoltura)

 

 

Il comma 157 – introdotto al Senato - apporta una modifica normativa alla disciplina vigente in materia di contratti di rete in agricoltura prevedendo che i contraenti possono cedere la propria quota alle altre parti del contratto.

 

Nel dettaglio, la disposizione in commento interviene sull'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014, inserendo un ulteriore periodo allo stesso comma 3 nel quale e' specificato che, nell'ambito di un contratto di rete tra imprese agricole i contraenti possono cedere la propria quota di produzione alle altre parti del contratto.

 Il comma 3 dell’art. 1-bis del decreto-legge n. 91 del 2014 stabilisce che  le imprese agricole purchè rientranti nella definizione di piccole e medie imprese agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, possono costituire una rete finalizzata alla produzione agricola comune fondata sulla condivisione di risorse e fattori produttivi. Attraverso la stipula di un contratto di rete, disciplinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter del D.L. n. 5 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, può essere quindi ripartita fra i contraenti secondo il cd. programma comune di rete, attraverso l'attribuzione a ciascuno dei contraenti della quota di prodotto stabilita nello stesso contratto di rete.

 

Il contratto di rete costuitusce una delle soluzioni individuate dal legislatore per affrontare le sfide sempre più complesse legate alla crescente concorrenza globale, alla necessità di innovazione tecnologica e ai vincoli imposti dalle normative ambientali e di sostenibilità. Nel settore primario caratterizzato dalla presenza di imprese di piccola e media dimensione è emersa la necessità di utilizzare nuovi modelli organizzativi che consentono agli operatori la possibilità di collaborare, condividere risorse e competenze nonché di accedere con maggiore facilità ai mercati e ai finanziamenti pubblici.

Lo strumento giuridico del contratto di rete è stato quindi concepito per favorire nuove forme di cooperazione strutturata tra imprese, senza comprometterne l’autonomia giuridica e patrimoniale. Esso è stato disciplinato nel settore agricolo nel sopra citato D.L. n. 91 del 2014, che ha adattato l’istituto del contratto di rete – già disciplinato dal D.L. n. 5 del 2009 - alle peculiarità del comparto primario, permettendo alle imprese agricole di unire forze e competenze al fine di affrontare le sfide del mercato con maggiore solidità.

Il contratto di rete agricolo offre ai contraenti maggiore flessibilità operativa  rispetto ai modelli di cooperazione tradizionali come le cooperative e i consorzi. Come sopra enunciato l’istituto giuridico del contratto di rete è stato introdotto nel nostro ordinamento dal decreto-legge n. 5 del 2009. In particolare, il comma 4-ter, dell’art. 3 del suddetto decreto legge definisce contratto di rete quel peculiare contratto in forza del quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. La stessa disposizione precisa che il contratto può prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete agricolo deve quindi contenere alcuni elementi essenziali per garantirne la validità ed efficacia, come stabilito dall’art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5/2009. Un primo elemento fondamentale è il programma comune di rete, che definisce gli obiettivi strategici della collaborazione e le attività che i retisti si impegnano a svolgere congiuntamente. Questo programma deve essere dettagliato e finalizzato a favorire la crescita della capacità innovativa e competitiva delle imprese agricole aderenti. Un ulteriore elemento distintivo del contratto di rete agricolo riguarda il conferimento dei fattori produttivi e la ripartizione della produzione tra i retisti a titolo originario. La normativa vigente consente ai partecipanti di ottenere la propria quota di produzione senza che ciò configuri un trasferimento di beni tra le imprese, preservando così l’autonomia gestionale delle singole imprese. In alcuni casi, il contratto può prevedere anche l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo di gestione. Pur non essendo obbligatori, questi strumenti possono risultare particolarmente utili per la gestione delle attività condivise. Qualora venga costituito un fondo patrimoniale, esso deve disporre di un’autonomia contabile e può essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel programma di rete.

Inoltre, affinchè il contratto di rete agricolo possa produrre effetti giuridici, è necessario che lo stesso sia stipulato nella forma scritta ab substantiam, atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto sottoscritto digitalmente, e successivamente registrato nel Registro delle Imprese. La registrazione costituisce  un passaggio essenziale, in quanto consente ai terzi di avere conoscenza dell’esistenza della rete e delle sue finalità.

 


 

Articolo 1, commi 158-161
(Modifiche alla disciplina sull’assegno di inclusione)

 

 

Il comma 158, modificato al Senato, è volto a sopprimere la disposizione attualmente vigente che prevede la sospensione di un mese dell’erogazione dell’assegno di inclusione, sia in caso di primo rinnovo per periodi ulteriori dodici mesi (dopo un periodo continuativo di fruizione non superiore a diciotto mesi), sia al termine di ogni periodo di rinnovo di dodici mesi. Si prevede inoltre, la riduzione del cinquanta per cento dell'importo della prima mensilità di rinnovo rispetto al beneficio mensile dell'assegno di inclusione spettante

Il comma 159 precisa che le norme sul riconoscimento di un contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno di inclusione – che è stato previsto in via eccezionale per l'anno 2025 al fine di garantire una continuità nella copertura di tale beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto, laddove siano stati ammessi, previa presentazione della domanda,  all’ulteriore periodo di 12 mensilità  – si applicano ai nuclei familiari per i quali il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell’assegno di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.

Il comma 160, modificato in sede referente, e il comma 161 provvedono alla quantificazione e alla copertura degli oneri degli interventi di cui ai commi 158 e 159.

 

Il comma 158, sostituendo il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), è volto a sopprimere la disposizione attualmente vigente che prevede la sospensione di un mese - che deve intercorrere tra l’esaurimento del periodo fruizione della prestazione e il rinnovo della stessa - sia in caso di primo rinnovo per periodi ulteriori di dodici mesi (dopo un periodo continuativo di fruizione non superiore a diciotto mesi), sia al termine di ogni periodo di rinnovo di dodici mesi. Tale comma, infatti, al primo periodo, stabilisce che il beneficio economico in oggetto è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato per periodi ulteriori di dodici mesi (confermando quanto già previsto), specificando – mediante una novella alla normativa vigente - che tale rinnovo avviene previa presentazione della domanda (senza fare più riferimento, dunque, alla previa sospensione di un mese, attualmente prevista). Il secondo periodo del nuovo comma 2 dell’art. 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, precisa che, allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato - non più dunque previa sospensione di un mese - ma previa presentazione della domanda.

Sulla base di una modifica apportata in sede referente, si prevede, inoltre, all’ultimo periodo di tale nuovo comma 2, la riduzione del cinquanta per cento dell'importo della prima mensilità di rinnovo rispetto al beneficio mensile dell'assegno di inclusione spettante.

 

Il comma 159, quindi, precisa che il contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno di inclusione – che è stato previsto in via eccezionale per l'anno 2025, dall’articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113) al fine di garantire una continuità nella copertura di tale beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi – è riconosciuto ai nuclei familiari per i quali il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell’assegno di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.

 

Giova ricordare che il comma 1 dell’art.10-ter prevede il richiamato contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno di inclusione, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, specificando, al comma 2, i modi e i termini relativi al suo riconoscimento, ovvero prevedendo che tale contributo aggiuntivo, pari all'importo della prima mensilità di rinnovo - comunque non superiore a euro 500 - spetta ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per il rinnovo dell'Assegno di inclusione, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti a legislazione vigente e viene erogato con la prima mensilità di rinnovo dell'Assegno di inclusione e comunque entro e non oltre il mese di dicembre.

 

Pertanto, si fa notare che, in base ai commi 158 e 159, ai nuclei familiari per i quali il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell’assegno di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025, è riconosciuto – in virtù del contributo straordinario previsto in via eccezionale per l'anno 2025, dall’articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 – l’importo totale della prima mensilità di rinnovo lor spettante, mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2026,  per tale prima mensilità, ai beneficiari, viene prevista una riduzione del 50 per cento dell’importo loro spettante.

 

Il comma 160, primo periodo, modificato al Senato, alla luce dell’ulteriore modificata apportata al comma 1 relativamente alla riduzione del 50 per cento dell'importo della prima mensilità di rinnovo, in virtù della quale conseguono economie in termini di minori prestazioni, per effetto di quanto disposto dai commi 158 e 159, prevede che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023 è incrementata:

·        di 160 milioni di euro per l’anno 2026 (il testo originario prevedeva  380 milioni),

·        di 166,5 milioni di euro per l’anno 2027(il testo originario prevedeva  393 milioni),

·        di 168,5 milioni di euro per l’anno 2028 (il testo originario prevedeva  397 milioni),,

·        di 171 milioni di euro per l’anno 2029 (il testo originario prevedeva  402 milioni),,

·        di 173 milioni di euro per l’anno 2030 (il testo originario prevedeva  406 milioni),,

·        di 176 milioni di euro per l’anno 2031 (il testo originario prevedeva  411 milioni),,

·        di 178,5 milioni di euro per l’anno 2032 (il testo originario prevedeva 416 milioni) e di 181,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033 (il testo originario prevedeva  422 milioni),.

 

Il secondo periodo del medesimo comma 160, stabilisce che, a seguito dell’attività di monitoraggio, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023 è ridotta di 54 milioni di euro per l’anno 2026 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Conseguentemente, sono rideterminati gli importi dell’alinea dell’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023.

 

Al riguardo, la relazione tecnica precisa che sulla base degli andamenti di monitoraggio relativi ai beneficiari e alle erogazioni e al trend previsto di parziale aumento nell’accesso, si stima un maggiore onere di 220 milioni di euro per l’anno 2026 con profilo parzialmente crescente, specificando che a tale maggiore onere concorre, sempre sulla base dei dati di monitoraggio, sia le economie stimate in relazione al limite di spesa previsto a legislazione vigente per la prestazione in esame (pari a 60 milioni di euro annui), sia le economie stimate in relazione al limite di spesa previsto a legislazione vigente per l’utilizzo dell’esonero contributivo riconosciuto ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge n. 48 del 2023  (pari a 54 milioni di euro annui), per effetti complessivi totali dunque pari a 106 milioni di euro per il 2026.

 

Si ricorda che il comma 8 dell’art. 13 del DL n.48/2023 (come modificato dall’art. 1, comma 198, lett. d), n.1.1), della L.207/2024) , ai fini dell’erogazione del beneficio economico dell’Assegno di inclusione e dei relativi incentivi autorizza la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l’anno 2024, 5.880,9 milioni di euro per l’anno 2025, 5.760 milioni di euro per l’anno 2026, 5.929,3 milioni di euro per l’anno 2027, 5.976,6 milioni di euro per l’anno 2028, 6.042,5 milioni di euro per l’anno 2029, 6.097,9 milioni di euro per l’anno 2030, 6.164,9 milioni di euro per l’anno 2031, 6.234,8 milioni di euro per l’anno 2032 e 6.307 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, ripartita, in particolare, nei seguenti limiti di spesa (comma 8, alinea):

-    per il beneficio economico dell’Assegno di inclusione e per gli incentivi riconosciuti ai beneficiari di tale Assegno per l’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale: 5.573,8 milioni di euro per l’anno 2024, 5.731 milioni di euro per l’anno 2025, 5.607,3 milioni di euro per l’anno 2026, 5.775,2 milioni di euro per l’anno 2027, 5.832,8 milioni di euro per l’anno 2028, 5.885,3 milioni di euro per l’anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per l’anno 2030, 6.004,3 milioni di euro per l’anno 2031, 6.072,6 milioni di euro per l’anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033 (comma 8, lettera a));

-    per gli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro privati che assumono a tempo determinato o indeterminato beneficiari dell’Assegno di inclusione: 78,3 milioni di euro per il 2024, 140,8 milioni di euro per il 2025, 143,6 milioni di euro per il 2026, 145 milioni di euro per il 2027, 146,5 milioni di euro per il 2028, 147,9 milioni di euro per il 2029, 149,4 milioni di euro per il 2030, 150,9 milioni di euro per il 2031, 152,5 milioni di euro per il 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 (comma 8, lettera b));

-    per il contributo riconosciuto a determinati soggetti per lo svolgimento di attività di intermediazione finalizzata all’assunzione di beneficiari dell’Assegno di inclusione: 8,7 milioni di euro per il 2024, 9,1 milioni di euro per il 2025, 9,1 milioni di euro per il 2026, 9,1 milioni di euro per il 2027, 9,3 milioni di euro per il 2028, 9,3 milioni di euro per il 2029, 9,4 milioni di euro per il 2030, 9,7 milioni di euro per il 2031, 9,7 milioni di euro per il 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 (comma 8, lettera c)).

Si ricorda altresì che, successivamente, il comma 3 dell’art. 10-ter in precedenza richiamato,  ha stimato in 234 milioni di euro per il 2025 gli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 (volti a riconoscere il già citato contributo straordinario aggiuntivo), stabilendo che a tali oneri si provvedesse: a)  quanto a 141 milioni di euro a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 8, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;   b)  quanto a 93 milioni di euro per l’anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera b), del medesimo articolo 13, con corrispondente incremento per tale anno dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera a) del medesimo articolo 13. Infine, per compensare gli effetti fiscali indotti dalla riduzione dell’anno 2025, il medesimo comma 3 ha previsto che alle minori entrate, valutate in 36 milioni di euro per l’anno 2026, si provvedesse mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al già citato comma 8, lettera b), del predetto articolo 13 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 8, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell’importo complessivo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8.

 

Il comma 161, infine, riduce, per le finalità di questo articolo, il Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva di cui all’articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022 (istituito ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva), n. 197, di 267,16 milioni di euro per l’anno 2026, di 346,95 milioni di euro per l’anno 2027, di 336,23 milioni di euro per l’anno 2028, di 268,71 milioni di euro per l’anno 2029, di 212,86 milioni di euro per l’anno 2030, di 145,48 milioni di euro per l’anno 2031, di 75 milioni di euro per l’anno 2032, di 2,49 milioni di euro per l’anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui a decorre dall’anno 2034 .   

 

Rileva rammentare che il D.L. 48/2023 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro . I requisiti relativi alla condizione economica e reddituale per il riconoscimento del beneficio, nonché il relativo importo, sono stati modificati dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 198-199,L. 207/2024).

Tale misura è riconosciuta ai nuclei familiari che hanno almeno un componente minorenne, o con almeno 60 anni di età, o con disabilità, o in condizione di svantaggio e inserito in specifici programmi di cura , in possesso di determinati requisiti. In particolare, per avere diritto al beneficio in oggetto, i predetti nuclei familiari devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione, in possesso di determinati requisiti in relazione alla cittadinanza, alla residenza, alla condizione economica e patrimoniale, alla condizione lavorativa, al godimento di beni durevoli e alla situazione giuridica soggettiva .

Per ricevere il beneficio economico in oggetto  – che può essere richiesto all'INPS, ai CAF o ai patronati – il richiedente deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione.

La suddetta registrazione è finalizzata alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione sono tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, che comporta l’adempimenti di diversi obblighi formativi e di istruzione (fatta eccezione per taluni soggetti fragili). Il componente attivabile al lavoro è tenuto ad accettare, a pena di decadenza, un'offerta di lavoro, purché ricorrano determinate condizioni.


 

Articolo 1, commi 162 e 163
(Ape sociale)

 

 

I commi 162 e 163 recano disposizioni in materia di Ape sociale.

In particolare, il comma 162 prevede di applicare fino al 31 dicembre 2026 le disposizioni in materia di APE sociale in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti. Inoltre, si dispone l'applicazione delle disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all'APE sociale (di cui di cui al secondo e terzo periodo dell'art. 1, c. 165, L. 205/2017) anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2026, incrementando la relativa autorizzazione di spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di 315 milioni di euro per l'anno 2028, di 270 milioni di euro per l'anno 2029, di 121 milioni di euro per l'anno 2030 e di 28 milioni di euro per l'anno 2031.

Ai sensi del comma 163, il predetto beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

 

Il comma 162 è volto a prevedere l’applicazione sino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni in materia di APE sociale - di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 - in favore dei soggetti che si trovino al compimento dei 63 anni e 5 mesi in una delle condizioni previste dal comma 179 (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità che necessità di sostegno intensivo, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti di cui all’allegato C). Inoltre, sempre tale comma dispone l’applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (che semplifica la procedura per l’accesso all’APE sociale), anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2026.

 

La Relazione tecnica fa poi presente che, tenuto conto degli elementi di monitoraggio per il 2025 - che hanno richiesto un rifinanziamento dell’intervento per una previsione aggiornata di accessi attorno a 21.000 unità (17.600 circa nel 2024), dell’andamento degli oneri della prestazione in argomento degli ultimi anni nonché dei profili demografici, vi è la conseguente necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2026, stimati in circa 24.000, conseguendone maggiori oneri in termini di incremento del limite di spesa.

 

Conseguentemente, il comma 162 in commento dispone che l'autorizzazione di spesa che finanzia la suddetta misura (di cui all’articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016) è incrementata di 170 milioni di euro per l'anno 2026, 320 milioni di euro per l'anno 2027, 315 milioni di euro per l'anno 2028, 270 milioni di euro per l'anno 2029, 121 milioni di euro per l'anno 2030 e 28 milioni di euro per l’anno 2031.

 

Il comma 163 prevede, infine, che il beneficio in esame non sia cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, salvo quelli che derivino da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

 

L'Ape sociale consiste in una indennità, pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, comunque di importo massimo pari a 1.500 euro, non cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria. È corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, al compimento dei 63 anni e 5 mesi (requisito così elevato, rispetto ai precedenti 63 anni, dalla legge di bilancio 2024), a favore dei seguenti soggetti:

-    persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in quest'ultimo caso, occorre aver lavorato per almeno diciotto mesi nei tre anni precedenti) e che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante;

-    persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave o un parente o un affine di secondo grado convivente i cui genitori o il cui coniuge abbia più di settant'anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti;

-    persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e con una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74 per cento;

-    lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci anni o almeno sei anni negli ultimi sette anni attività lavorative gravose. L'elenco di tali professioni è stato aggiornato ed esteso con la legge di bilancio 2022, che ha previsto anche un'anzianità contributiva più bassa, pari a 32 anni, per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Per le donne i requisiti di anzianità contributiva previsti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (APE sociale donna).

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Articolo 1, commi 164-174
(Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzo
del Fondo sociale per occupazione e formazione)

 

 

I commi da 164 a 174 prorogano alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Tali interventi concernono l’indennità per i lavoratori della pesca e dei call-center, l’integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva, il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, o che cessano l’attività, o coinvolte da processi di riorganizzazione o di crisi aziendale, o che stipulano contratti di solidarietà, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

La disposizione prevede altresì la proroga di talune convenzioni per l’impiego di lavoratori socialmente utili.

 

Indennità per i lavoratori del settore della pesca (comma 164)

Per l’erogazione, anche per il 2026, dell’indennità giornaliera onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, vengono stanziate risorse nel limite di 30 milioni di euro per il medesimo anno 2026, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione[31].

La suddetta indennità è pari ad un importo non superiore a 30 euro giornalieri ed è riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.

Viene altresì specificato che l’indennità in oggetto è incompatibile con altre forme di sostegno al reddito.

Si ricorda che la misura in oggetto è stata rifinanziata più volte, da ultimo dall’art. 1, c. 189, della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) nella misura di 30 mln di euro e che essa viene annualmente attuata attraverso un apposito decreto interministeriale e autorizzata con apposito decreto direttoriale.

 

Proroga CIGS e esonero dal versamento del relativo contributo addizionale per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa (commi 165 e 166)

La norma in esame stanzia per il 2026 ulteriori risorse, pari a 100 milioni di euro a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti dall’art. 44, c. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata vigenti, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa (comma 165, primo periodo).

La disposizione in commento affida all’INPS, ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, il controllo ed il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente (comma 165, ultimo periodo).

L’articolo 44, comma 11-bis del D.Lgs. n. 148/2015 autorizza un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa che, a tal fine, debbono presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del citato decreto, né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Tali risorse, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, sono assegnate alle regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ad una ripartizione proporzionale alle esigenze rappresentate.

Ai sensi dell’articolo 53-ter del D.L. 50/2017, le suddette risorse finanziarie  possono essere destinate dalle regioni, nei limiti della parte non utilizzata, per la prosecuzione - senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al DM n. 83473 del 1° agosto 2014 - del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che, alla data del 1º gennaio 2017, risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale.

Inizialmente, il citato art. 44, co. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 ha disposto che il trattamento straordinario di integrazione salariale ivi previsto fosse concesso entro un limite massimo di spesa di 216 mln di euro per il 2016 (ripartite con il decreto interministeriale n. 1 del 12 dicembre 2016) e di 117 mln per il 2017 (ripartite con il decreto interministeriale n. 12 del 5 aprile 2017).

Successivamente, le leggi di bilancio dal 2018 al 2025, per la prosecuzione dei trattamenti di CIGS in oggetto, hanno più volte autorizzato l’impiego delle risorse residue anche per le annualità successive al 2017 e hanno altresì stanziato ulteriori risorse. In dettaglio:

§  per il 2018 e 2019 è stato consentito l’impiego delle risorse residue stanziate per il 2016 ed il 2017 (art. 1, co. 139, della L. 205/2017 e art. 1, co. 282, della L. 145/2018);

§  per il 2019 sono stati stanziati ulteriori 117 mln di euro, ripartiti con il decreto interministeriale n. 16 del 29 aprile 2019 (art. 1, co. 282, della L. 145/2018);

§  per il 2020 sono stati stanziati ulteriori 45 mln di euro, ripartiti con il DM 5 marzo 2020 (art. 1, co. 491, L. 160/2019);

§  per il 2021 sono stati stanziati ulteriori 180 mln di euro, ripartiti con il DM n. 18 del 16 aprile 2021  (art. 1, co. 289, L. 178/2020)[32];

§  per il 2022 sono stati stanziati ulteriori 60 mln di euro, ripartiti con il DM n. 5 del 9 marzo 2022 (art. 1, co. 127, L. 234/2021);

§  per il 2023 sono stati stanziati ulteriori 70 mln di euro, ripartiti con apposito DM (art. 1, c. 325, L. 197/2022);

§  per il 2024 sono stati stanziati ulteriori 70 mln di euro, ripartiti con DM 11 aprile 2024, n. 886 (art. 1, c. 170, L. 213/2023);

§  per il 2025 sono stati stanziati ulteriori 70 mln di euro, ripartiti con DM  28 marzo 2025, n. 989 (art. 1, c. 189, L. 207/2024).

 

 

Viene altresì prorogato per il 2026 l’esonero dal contributo addizionale – già previsto per il 2025 dall’art. 6 del D.L. 92/2025 - per un periodo massimo di 12 mesi, per le unità produttive di imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa e che accedono ai suddetti trattamenti straordinari di integrazione salariale. Ai conseguenti oneri, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2026, si provvede – al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni - mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per il medesimo 2026, del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 166).

Si ricorda che, in base alle norme generali, per la fruizione dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, il suddetto contributo addizionale (a carico del datore di lavoro) è pari[33] al:

-          9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente, con riferimento alle ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, fruiti all'interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

-          12 per cento oltre il limite suddetto e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

-          15 per cento oltre quest'ultimo limite, nell'ambito di un quinquennio mobile.

Per la fruizione dell'assegno ordinario di integrazione salariale a carico del FIS dell'INPS, il contributo addizionale (a carico del datore di lavoro) è pari al 4 per cento della retribuzione che sarebbe spettata al dipendente (con riferimento alle ore di lavoro non prestate)[34].

 

Proroga CIGS per cessazione di attività (commi 167 e 172)

La disposizione in commento prevede lo stanziamento di risorse per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, qualora ricorrano determinate condizioni. Si ricorda preliminarmente che, anche se dal 2016 la cessazione di attività di impresa (o di un ramo di essa) è stata esclusa dalle cause di richiesta di cassa integrazione guadagni (dal D.Lgs. 148/2015), provvedimenti successivi hanno più volte riconosciuto in via transitoria il trattamento straordinario di integrazione salariale[35].

In primo luogo viene prorogata per il 2026 - nel limite di spesa di 100 milioni di euro per il medesimo anno, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione - la possibilità (attualmente prevista sino al 2025) per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per un periodo massimo di 12 mesi, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale (ex art. 44, c. 1, del D.L. 109/2018). Tale facoltà è concessa in deroga ai limiti generali di durata vigenti[36] e, in base alla novella apportata dalla disposizione in commento, anche qualora il datore abbia occupato mediamente meno di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda[37] (comma 167).

La disposizione in commento fa salva la disciplina prevista dal richiamato articolo 44, c. 1, del D.L. 109/2018 (vedi infra) in materia di condizioni e presupposti per l’accesso al suddetto intervento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività.

In particolare l’autorizzazione è concessa:

§  qualora sussista una delle seguenti ipotesi:

-       risultino concrete prospettive di cessione dell’attività, con conseguente riassorbimento occupazionale;

-       sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;

-       siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell'azienda in oggetto;

§  per un periodo massimo complessivo di dodici mesi;

§  anche in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che prevedono, rispettivamente, in generale, una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile e di 12 mesi, anche continuativi, in caso di crisi aziendale;

§  subordinatamente alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui viene altresì verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario e indicato il relativo onere finanziario. Tali accordi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile del rispetto dei limiti di spesa. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

 

Il suddetto limite di spesa viene poi integrato con 20 mln di euro per il 2026 – sempre a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione - per la concessione nel medesimo 2026 di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, in favore delle suddette imprese qualora vi siano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale (comma 172).

Si ricorda che una integrazione di pari importo era stata posta per il 2025 dai nuovi commi da 1-ter a 1-quinquies del richiamato art. 44 del D.L. 109/2018, commi prorogati per il 2026 dalla disposizione in commento.

I suddetti commi prevedono altresì delle ipotesi di decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale concesso nei casi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell’attività produttiva; il lavoratore sospeso in CIGS decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente o non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. La decadenza interviene quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

 

Integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA (comma 168)

Viene altresì prorogata per il 2026 - nel limite di spesa di 19 mln di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione - l’integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche (ex art. 1-bis, del D.L. 243/2016, vedi infra), in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA.

Il richiamato art. 1-bis del D.L. 243/2016 ha autorizzato una spesa di 24 mln di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (anche in relazione ad impegni dei lavoratori in corsi di formazione professionale per la gestione delle bonifiche relative ai medesimi stabilimenti). La misura è stata successivamente prorogata per il 2018 nel limite di spesa di 24 milioni di euro[38], per il 2019 nel limite di spesa di 35 milioni di euro[39] e per gli anni dal 2020 al 2025 nel limite di spesa di 19 milioni di euro per ciascun anno[40].

La Relazione tecnica specifica che i destinatari del trattamento di CIGS per le tre aziende del Gruppo Ilva sono circa 1817 lavoratori, di cui 1548 dipendenti da Ilva, 260 dipendenti da Sanac e 9 dipendenti da Taranto Energia.

 

Proroga delle convenzioni per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili (comma 169)

Viene altresì prevista la proroga dal 31 dicembre 2025[41] al 31 dicembre 2026 del termine per la possibilità di applicazione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili.

Le convenzioni interessate dalla presente proroga sono stipulate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), al fine di garantire il pagamento dei sussidi, nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla cosiddetta platea storica[42]. La proroga è disposta nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Sostegno al reddito per i lavoratori dei call center (comma 170)

La disposizione in commento rifinanzia anche per il 2026, nella misura di 20 milioni di euro - a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione l’indennità prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, anche in cessazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 44, c. 7, del D.Lgs. 148/2015 e del DM 16 gennaio 2025, n. 45. Tale ultimo decreto ministeriale specifica che l’indennità in oggetto può essere richiesta prioritariamente per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni[43].

I dipendenti interessati dall’indennità de quo sono dunque, come precisato anche dalla Relazione tecnica allegata al presente disegno di legge:

§  quelli di aziende rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 44, c. 7, del D.Lgs. 148/2015;

§  quelli di aziende non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per le quali il Fondo bilaterale di settore necessita di un periodo di consolidamento e di costituzione delle riserve finanziarie.

La misura dell’indennità in oggetto è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ed è concessa per un massimo di 12 mesi.

Si ricorda che la misura di cui al presente comma è stata rifinanziata più volte, da ultimo, per il 2025, dall’art. 1, c. 195, della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) nel limite di spesa di 20 mln di euro.

 

CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale (comma 171)

La disposizione in commento riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2026, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati. Tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale[44] e nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per il 2026, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione.

Per la domanda relativa al prolungamento in oggetto non si applicano le norme inerenti alla consultazione sindacale e agli altri termini temporali e alle modalità per la procedura di trattamento in questione (di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 148/2015).

L’INPS provvede al monitoraggio del suddetto limite di spesa e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.

Si ricorda che il trattamento in oggetto è stato riconosciuto fino al 31 dicembre 2025 dall’art. 1, c. 196, della L. 207/2024.

Si segnala, infine, che l’art. 3, c. 1, del D.L. 4/2024 – recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico – specifica che, anche qualora sia disposta l’amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), il suddetto beneficio resta fermo, nell’ambito del predetto limite di spesa, qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione.

 

CIGS per riorganizzazione, contratti di solidarietà e crisi aziendale (commi 173 e 174)

La disposizione in commento incrementa di 50 milioni di euro – a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione  - per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse destinate alla proroga, già prevista dalla normativa vigente per i medesimi anni, della possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, ex art. 22-bis del D.Lgs. 148/2015, in deroga ai limiti di durata generali[45].

La dotazione per ciascuno degli anni 2026 e 2027 passa dunque da 100 a 150 milioni di euro.

Si ricorda che il trattamento in oggetto è stato prorogato fino al 2027 dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 193, L. 207/2024).

L’ulteriore periodo di CIGS in oggetto può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

La disposizione in commento non interviene sulla disciplina in materia di condizioni e presupposti per l’accesso alla proroga del richiamato trattamento straordinario di integrazione salariale.

In base al richiamato art. 22-bis l’autorizzazione dell’ulteriore periodo di CIGS da parte delle imprese di rilevanza economica strategica è subordinata alla presentazione di piani di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, ovvero a gestire processi di transizione (come specificato dall’art. 52, co. 1, lett. b), del ddl in esame, con riferimento all’art. 21, co. 2, del D.Lgs. 148/2015), e comunque finalizzati al recupero occupazionale, anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze (come specificato dall’art. 52, co. 1, lett. c), del ddl in esame, con riferimento all’art. 21, co. 2, del D.Lgs. 148/2015)) e alla sussistenza di una delle seguenti ipotesi:

1.    il programma di riorganizzazione aziendale comprenda investimenti complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento straordinario;

2.    il medesimo programma contenga piani di recupero occupazionale e azioni di riqualificazione non attuabili nel suddetto limite temporale;

3.    per la causale contratto di solidarietà;

4.    il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento.

Per le ipotesi da 1 a 3 si prevede che la proroga possa essere concessa fino ad un limite di 12 mesi, mentre per la quarta ipotesi si ammette un limite massimo di 6 mesi.


 

Articolo 1, comma 175
(Benefici per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale)

 

 

Il comma 175, introdotto al Senato, incrementa i limiti complessivi di spesa previsti per gli anni 2027 e 2028 in relazione ai benefici contemplati dalla disciplina volta ad incentivare i processi di aggregazione delle imprese e la tutela occupazionale dei settori coinvolti.

 

Il comma 175, introdotto al Senato, incrementa per gli anni 2027 e 2028 i limiti complessivi di spesa previsti per gli anni 2027 e 2028 in relazione ai benefici contemplati dalla disciplina sugli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale dei settori coinvolti, di cui all' articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28.

La disposizione in commento, nel dettaglio, novellando il citato articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, eleva gli stanziamenti previsti, per il 2027, da 21,9 milioni di euro a 24,1 milioni di euro, e, per il 2028, da 3,5 milioni di euro a 12,2 milioni di euro. Conseguentemente, si prevede – al fine di garantire la copertura finanziaria e la compensazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica - la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 3,15 milioni di euro per l'anno 2027, di 11,15 milioni di euro per l'anno 2028, di 2 milioni di euro per l'anno 2030, con relativo incremento di tale Fondo di 3,1 milioni di euro per l'anno 2029.

 

Si ricorda che l’articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28,introduce una disciplina sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, inserita nell'ambito del piano di politiche attive previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), volta a consentire alle nuove imprese, costituite attraverso processi di aggregazioni e aventi un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori, la possibilità di stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali contenente un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori.

Si consente, in particolare, alle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, di avviare il confronto sindacale per stipulare un accordo in cui è contenuto un progetto industriale e di politica attiva.

L’accordo è stipulato in sede governativa, alla presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

Il progetto industriale e di politica attiva illustra le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

Si riconosce, inoltre, al datore di lavoro, che avvia tali processi, un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro non proporzionato. Il contributo di cui al presente comma spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Si ricorda che i benefici previsti dal presente articolo, ai sensi del comma 14 dell’articolo 14-ter, sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa pari a 14 milioni di euro per il 2024, a 46,4 milioni di euro per il 2025, a 49,2 milioni di euro per il 2026, a 21,9 milioni di euro per il 2027 e a 3,5 milioni di euro per il 2028. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, verifica la disponibilità delle risorse sulla base della proiezione dei costi indicati nell'accordo. Il monitoraggio e la verifica del rispetto del limite di spesa sono effettuati, sulla base anche di quanto disciplinato dal decreto di cui al comma l, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 15 prevede poi la copertura degli oneri e delle minori entrate derivanti da quanto disposto dai commi da 1 a 14 (valutate in 2,1 milioni di euro per il 2029 e in 0,6 milioni di euro per il 2030).

Si ricorda, infine, che, in attuazione di quanto disposto dal 1 comma del citato articolo 4-ter, è stato adottato il D.M. 23 gennaio 2025.


 

Articolo 1, comma 176
(Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI)

 

 

Il comma 176 – introdotto al Senato – modifica le modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) che può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all’autoimprenditorialità. La disposizione in commento prevede che l’erogazione della prestazione non avvenga più in un’unica soluzione, come attualmente previsto, ma in due rate.

 

Preliminarmente, si ricorda che ai sensi della normativa vigente – di cui all’art. 8 del D.Lgs. 22/2015, oggetto della presente novella - il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio[46].

La disposizione in commento prevede che l’ammontare dell’anticipazione sia erogato in due rate:

§  la prima in misura pari al 70 per cento dell'intero importo;

§  la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata della prestazione (che è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni[47]), qualora questo intervenga prima dei sei mesi dall’inizio dell’attività, o non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione[48], qualora il termine del periodo di trattamento intervenga successivamente. L’erogazione di tale seconda rata è concessa a condizione che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e non sia titolare di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità[49].

In caso di intervenuta rioccupazione, quindi, non si ha diritto alla liquidazione di tale seconda rata e, ai sensi dell’art. 8, c. 4, vi è l’obbligo di restituire per intero l'anticipazione ottenuta (salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale). Sul punto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 90 del 2024,  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale previsione nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.

 

 


 

Articolo 1, commi 177 e 178
(Dipendenti civili basi militari Usa in Italia)

 

I commi 177 e 178 in esame prevedono l’istituzione di un tavolo tecnico, presso il MEF, per adottare le misure necessarie per tutelare i dipendenti civili italiani delle basi militari statunitensi nel nostro Paese, in caso di blocco amministrativo del Governo USA (il c.d. shutdown).

 

Le disposizioni intendono tutelare la stabilità del reddito dei lavoratori civili italiani impiegati presso installazioni militari degli Stati Uniti d’America presenti sul nostro territorio, in caso di ritardi o sospensione temporanea dei pagamenti delle retribuzioni per eventi straordinari di natura amministrativo-finanziaria non imputabili alla volontà o alla condotta dei lavoratori stessi, ma dipendenti dal blocco dei pagamenti da parte del Governo USA (il c.d. shutdown).  

A tal fine viene istituito, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e finanze, composto da rappresentanti del ministero stesso, del Ministero della difesa, nonché da un rappresentante di ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale del settore bancario e creditizio.

Il tavolo tecnico adotta le misure necessarie per sostenere le retribuzioni dei predetti lavoratori.

Ai componenti del tavolo tecnico non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità. 

 

Si ricorda che lo scorso 14 novembre si è concluso lo shutdown più lungo della storia americana, che è durato per ben 44 giorni.  Il provvedimento, approvato dal Congresso, che ha consentito la riprese delle attività governative, finanzia il governo solo fino al 30 gennaio 2026.

 

Le principali installazioni militari Usa nel nostro Paese sono le basi aere di Aviano e Ghedi; la base (aerea e navale) di Sigonella, le basi navali di Napoli e Gaeta e le basi USAG (esercito) di Vicenza e di Camp Derby (Pisa).  I dipendenti civili italiani sono complessivamente circa 4.000.

 

La procedura di blocco delle attività amministrative (shutdown) è prevista dall'Antideficiency Act, in accordo con il principio costituzionale secondo cui le spese pubbliche devono avere una diretta copertura di legge. Tale legge, volta a prevenire indebitamenti da parte dei vari enti rispetto agli stanziamenti varati dal Congresso, prevede che in caso di mancata copertura finanziaria possono essere continuate solo le attività considerate essenziali (legate a sicurezza, difesa, trasporti, ecc.).

Durante lo shutdown, oltre 900.000 dipendenti federali sono stati posti in congedo senza stipendio, mentre altri 2 milioni, nei settori considerati essenziali, hanno continuato a lavorare senza riceve il compenso fino alla fine del blocco.  Il National Economic Council ha stimato che lo shutdown, durato poco più di sei settimane, sia costato circa 15 miliardi di dollari a settimana, quindi in totale 90 miliardi e che circa 60.000 lavoratori non federali hanno perso il lavoro a causa dell'impatto economico della chiusura delle attività governative.

Il precedente shutdown risale al dicembre 2018, durante la prima presidenza Trump (con una durata di 35 giorni); quello ancora precedente alla seconda presidenza Obama, nel 2013 (17 giorni).


 

Articolo 1, comma 179
(Incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati
in condizioni di disagio
)

 

Il comma 179 pone a regime, dal 2026, l’incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiarne, incremento già previsto, con importi inferiori, limitatamente al 2025.

In particolare, aumenta da 8 a 20 euro mensili l’importo dell’incremento di tali maggiorazioni sociali e, conseguentemente, da 104 a 260 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l’incremento in oggetto non è riconosciuto

 

Preliminarmente, si ricorda che la maggiorazione sociale costituisce un’integrazione della pensione base dei pensionati che possiedano redditi propri inferiori a determinate soglie fissate dalla legge, viene erogata per 13 mensilità e l'importo varia in base all’età, al reddito e alla tipologia di pensione.

In base al combinato disposto dell’art. 38, c. 1, della L. 448/2001 e dell’art. 5, c. 5, della L. 81/2007, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici è incrementata per i pensionati previdenziali e assistenziali di età pari o superiore a 70 anni[50] e i soggetti di età superiore a 18 anni invalidi civili totali o sordomuti o ciechi assoluti titolari di pensione o di pensione di inabilità, fino a garantire un reddito proprio pari, per il 2025, a 747,84 euro al mese per tredici mensilità (cfr. Allegato 2 circ. INPS 23/2025).

Come anticipato, a decorrere dal 2026 la presente disposizione pone il suddetto incremento a 20 euro mensili, in luogo degli 8 euro previsti per il solo 2025 dalla legge di bilancio 2025[51]. Conseguentemente, dal medesimo 2026, viene aumentato di 260 euro annui, in luogo dei 104 euro previsti per il solo 2025[52], il limite reddituale massimo oltre il quale l’incremento in oggetto non è riconosciuto[53].

Appare opportuno ricordare in questa sede che la circ INPS 53/2025, con riferimento all’incremento transitorio previsto per il 2025, ha precisato che l’importo in questione viene riconosciuto d’ufficio a coloro già titolari della maggiorazione sociale e del relativo incremento.

Articolo 1, commi 180-184
(Requisiti pensionistici per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Risorse per polizze assicurative per il personale suddetto)

 

 

Il comma 180 dispone un incremento, con decorrenza dal 1° gennaio 2028 (1° gennaio 2027 nel testo originario, così modificato dal Senato), dei requisiti per il trattamento pensionistico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L’incremento è stabilito nella misura di un mese per l’anno 2028, di un ulteriore mese per l’anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2030 (nella misura di tre mesi dal 2027 nel testo originario, così modificato dal Senato) e si aggiunge alle misure di elevamento generale dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico stabilite dai successivi commi da 185-193 e 197. Il comma 181 – inserito dal Senato – demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (emanato in base alla procedura prevista dal medesimo comma) l’individuazione di specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l’incremento di cui al comma 180 non trovi applicazione o trovi applicazione in misura parziale. Il comma 182 – anch’esso inserito dal Senato – incrementa nella misura di 20 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2030 il fondo destinato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I commi 183 e 184 – anch’essi inseriti dal Senato – recano un’autorizzazione di spesa per la stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

L’incremento di cui al comma 180 si applica ai requisiti che siano inferiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale dell’INPS relativa ai lavoratori dipendenti. Si valuti l’opportunità di chiarire se, in tale ambito, l’elevamento concerna anche i requisiti di anzianità contributiva per la pensione anticipata.

Riguardo a un quadro dei requisiti pensionistici per il personale in oggetto, si rinvia alla pagina sul sito internet istituzionale dell’INPS.

Il comma 180 specifica altresì che le eventuali eccedenze – rispetto alle dotazioni organiche – determinate dall’attuazione dell’ulteriore incremento in esame non comportano l’applicazione dell’istituto – proprio dell’ordinamento delle Forze armate – dell’aspettativa per riduzione di quadri. Si valuti l’opportunità di chiarire se, in base a quest’ultima clausola, le domande per la suddetta aspettativa debbano essere valutate in base alla determinazione dell’eccedenza al netto degli effetti dell’ulteriore incremento in esame.

Il successivo comma 181 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (emanato in base alla procedura prevista dal medesimo comma) l’individuazione (nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e tenuto conto delle risorse di cui al successivo comma 182) di specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l’incremento di cui al comma 180 non trovi applicazione o trovi applicazione in misura parziale.

Il comma 182 incrementa nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2026, di 40 milioni annui per il triennio 2027-2029 e di 30 milioni annui a decorrere dal 2030 il fondo destinato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La dotazione del fondo è, nella legislazione finora vigente, pari a 60 milioni di euro annui[54]. L’incremento in esame è specificamente destinato all’adozione (nell'ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale) di misure compensative relativamente agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in oggetto.

Il comma 183 autorizza una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per la stipulazione di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi nello svolgimento del servizio; il comma definisce anche la ripartizione delle risorse tra i vari Corpi e Forze in oggetto. Il comma 184 specifica che, per la suddetta finalità, le risorse di cui al comma 183 possono essere trasferite secondo le modalità di cui all’articolo 1-quater, comma 1, del D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 89.


 

Articolo 1, commi 185-193, 197 e 198
(Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e sui termini di liquidazione delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici)

 

 

I commi da 185 a 193 e 197, intervengono in materia di incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento ai fini dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita, stabilito ogni due anni, in relazione all’evoluzione della speranza di vita, con apposito decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze.

Premesso che, in base alla normativa vigente, il prossimo incremento dei requisiti anagrafici e contributivi decorrerà dal 2027, i suddetti commi dispongono che tale incremento è applicato nella misura di un solo mese limitatamente al 2027, mentre troverà piena applicazione dal 1° gennaio 2028, nella misura di tre mesi, derivante dalla suddetta evoluzione della speranza di vita. Inoltre, l’incremento non sarà applicato ai lavoratori che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti (cosiddette usuranti).

Si prevede altresì che per il personale delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, compresi quelli di ricerca, il termine dilatorio per la liquidazione delle indennità di fine servizio comunque denominate decorra non dal collocamento a riposo, ma dal momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto al pensionamento a seguito del raggiungimento del requisito anagrafico o contributivo previsto dalla normativa vigente – comprensiva del relativo incremento di tre mesi – e che, in base a quanto disposto dal comma 198, tale termine dilatorio per la suddetta liquidazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età (o di servizio) è ridotto da 12 a 9 mesi a decorrere dal 2027, con conseguente neutralizzazione a regime (dal 2028), ai fini della corresponsione della medesima buonuscita, dell’incremento di 3 mesi dell’età pensionabile.

 

Preliminarmente, occorre ricordare in questa sede che la normativa vigente[55] prevede l’aggiornamento biennale dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento ai fini dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita (elaborati dall’Istat). Tale aggiornamento viene stabilito con cadenza biennale con apposito decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. Ad oggi, tale meccanismo ha portato all'innalzamento graduale del requisito anagrafico e contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata fino ad arrivare, rispettivamente, a 67 anni e a 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne)[56].

Merita ricordare altresì che tale aggiornamento riguarda: tutti i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia e anticipato, ad eccezione del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia; il requisito anagrafico per l’assegno sociale.

 

Incremento dell’età pensionabile

Per quanto concerne l’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento decorrente dal 2027, si prevede che esso si applichi nella misura di un solo mese limitatamente al 2027, ferma restando la sua piena applicazione dal 1° gennaio 2028 (comma 185, primo periodo).

Come accennato, l’incremento integrale in oggetto risulta pari a 3 mesi, secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato elaborate sulla base delle proiezioni demografiche a medio e lungo termine rilasciate a luglio 2025 dall’Istat.

 

Soggetti esclusi dall’incremento dell’età pensionabile

Il suddetto incremento non trova applicazione ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, nei confronti dei seguenti soggetti (comma 186), a condizione che essi al momento del pensionamento non godano già della cosiddetta APE sociale (comma 190):

§  lavoratori dipendenti che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci, o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative gravose, nelle professioni di cui all’Allegato B della L. 205/2017, con un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni (comma 187, lettera a));

§  lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, cosiddette usuranti, di cui all’art. 1, c. 1, del D.Lgs. 67/2011, che svolgono tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, o da almeno la metà della vita lavorativa complessiva, con un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Conseguentemente, si inserisce anche l’anno 2027 tra le annualità per le quali non si procederà all’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata per tali lavoratori[57]. Per effetto di tale esclusione, si prevede un incremento sia del fondo per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti[58] - pari a 4 milioni di euro per il 2027, 11 milioni di euro per il 2028, 15 milioni di euro per il 2029, 16 milioni di euro per il 2030 e 17 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 - sia, in misura corrispondente,  degli oneri previsti per l’attuazione delle misure per l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni usuranti[59] (commi 187, lettera b), 189 e 193);

§  lavoratori precoci, quindi con almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età[60], che svolgano le suddette attività gravose o usuranti e rispettino le medesime condizioni. Per effetto di tale esclusione, viene incrementato il limite di spesa entro il quale ai lavoratori precoci è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico anticipato con un requisito contributivo ridotto; tale incremento è pari a 8 milioni di euro per il 2027, 30 milioni di euro per il 2028, 43 milioni di euro per il 2029, 46 milioni di euro per il 2030 e 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2031[61] (commi 188 e 192).

Per le suddette categorie di lavoratori, escluse dall’incremento dell’età pensionabile, restano fermi i requisiti attualmente previsti in base ai quali:

-       i lavoratori che svolgono attività usuranti ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 67/2011 possono accedere, al pensionamento anticipato attraverso il sistema delle “quote”. Sino al 2026 la quota è 97,6 (98,6 per i lavoratori autonomi) con almeno 61 anni e 7 mesi di età (62 anni e 7 mesi per i lavoratori autonomi) e 35 anni di anzianità contributiva e a condizione che tali attività siano state svolte per un periodo di tempo pari, alternativamente, ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni o ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva. Si ricorda altresì che dal 2018 non vengono più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (c.d. finestre);

-       i lavoratori che svolgono attività gravose di cui all’Allegato B della L. 205/2017 possono accedere, alle suddette condizioni, al trattamento pensionistico con un’età pari a 66 anni e 7 mesi e un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, a condizione che abbiano svolto per almeno 7 anni (nei 10 anni precedenti il pensionamento) le professioni di cui al suddetto allegato B o abbiano svolto le attività usuranti di cui all’art. 1 del D.Lgs. 67/2011 al momento dell'accesso al pensionamento, per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni metà della vita lavorativa.

 

 

Termini di decorrenza per la corresponsione del trattamento di fine rapporto

Si prevede che per il personale delle amministrazioni pubbliche[62] e degli enti pubblici di cui all’art. 70, c. 4, del D.Lgs. 165/2001, nonché degli enti pubblici di ricerca, il termine dilatorio per la liquidazione delle indennità di fine servizio, comunque denominate, decorra non dal collocamento a riposo, ma dal momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto al pensionamento a seguito del raggiungimento del requisito anagrafico o contributivo previsto dalla normativa vigente, comprensiva del relativo incremento di tre mesi (commi 185, ultimo periodo, e 191).

Sul punto, il successivo comma 198 riduce, a decorrere dal 2027, da 12 a 9 mesi il termine dilatorio[63] per la suddetta liquidazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (anche per collocamento a riposo d'ufficio), con conseguente neutralizzazione a regime (dal 2028), ai fini della corresponsione della medesima buonuscita, dell’incremento di 3 mesi dell’età pensionabile.

Restano fermi: nei casi derivanti da cessazioni dal servizio anticipate rispetto ai limiti di età o di servizio, il termine dilatorio di ventiquattro mesi attualmente vigente; la disposizione in merito all'erogazione rateale dei suddetti trattamenti se superiori a 50.000 euro (vedi infra).

La Relazione tecnica allegata al ddl di bilancio afferma che il comma 198 intende dare seguito al monito espresso dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza n. 130 del 2023, ha rilevato che la ridefinizione delle norme relative al termine dilatorio di differimento dei trattamenti in questione (con limitato riferimento ai trattamenti spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, o per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio), nonché al riconoscimento secondo modalità rateali dei medesimi trattamenti che superino un determinato importo, deve essere operata dal legislatore, mediante scelte discrezionali di rimodulazione che tengano conto del differimento generale del termine di liquidazione.

Per quanto concerne la disciplina che regola l’erogazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato dei dipendenti pubblici, si ricorda in primo luogo che, come anticipato, l’art. 3, c. 2, del D.L. 79/1997 – su cui interviene il presente comma 198 - prevede, come anticipato, un termine dilatorio per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, dei dipendenti pubblici; tale termine è pari a ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro ovvero a dodici mesi – ridotti a 9 dalla disposizione in commento - per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio nonché per i casi di collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio (i suddetti termini dilatori non si applicano nei casi di cessazione dal servizio per inabilità (derivante o meno da causa di servizio) e nei casi di cessazione per decesso del dipendente).

Inoltre, l’art. 12, c. 7, del D.L. 78/2010 – non modificato dal presente comma 198  - secondo cui i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, ferma restando l’applicazione del termine dilatorio summenzionato, sono riconosciuti in unica soluzione soltanto qualora l'ammontare complessivo, al lordo delle relative trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; la quota eventualmente eccedente tale soglia è riconosciuta, entro un limite di ulteriori 50.000 euro, con un termine dilatorio di dodici mesi rispetto al termine per il riconoscimento della quota precedente, mentre l’eventuale quota residua è riconosciuta a distanza di ulteriori dodici mesi. Resta fermo che l’erogazione di ogni quota è effettuata entro i tre mesi successivi al relativo termine dilatorio, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

 

Entrata in vigore

Le suddette disposizioni, ad eccezione del comma 198 in merito alla riduzione del termine dilatorio per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta del presente disegno di legge (comma 197).


 

Articolo 1, comma 194
(Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato)

 

 

Il comma 194 estende l’ambito di applicabilità di un incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato; l’ampliamento della possibilità concerne i soggetti che, nell’anno 2026, abbiano maturato il diritto al pensionamento anticipato in base all’anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del medesimo trattamento anticipato a prescindere dall’età anagrafica. Si ricorda che l’incentivo consiste nella corresponsione al lavoratore della quota di contribuzione pensionistica a suo carico, con conseguente esclusione del versamento e dell’accredito sia di tale quota contributiva sia di quella omologa a carico del datore di lavoro.

 

Nella disciplina finora vigente[64], la possibilità di fruizione del suddetto incentivo concerne i soggetti che, entro il 31 dicembre 2025, abbiano conseguito il requisito per il suddetto trattamento pensionistico anticipato o il requisito in base alla disciplina transitoria della cosiddetta quota 103.

In base alla disciplina dell’incentivo in esame, il lavoratore può richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento e dell’accredito sia di tale quota contributiva sia di quella omologa a carico del datore di lavoro; la decorrenza degli effetti dell'esercizio della facoltà non può essere anteriore alla prima scadenza utile per il pensionamento anticipato (in relazione ai termini dilatori intercorrenti tra maturazione dei requisiti e diritto al trattamento).

Si ricorda che l’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo pensionistico cessa di avere effetti in alcune fattispecie – tra le quali la revoca della stessa rinuncia e il conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia[65] –.

 


 

Articolo 1, comma 195
(Prestazioni della previdenza complementare al fine del pensionamento anticipato)

 

 

Il comma 195 – introdotto al Senato – abroga la previsione che, dal 1° gennaio 2025, riconosce ai soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, la possibilità di computare anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare (unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base) al fine del raggiungimento dell’importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito dalla normativa vigente per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata con il sistema contributivo integrale, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita.

Conseguentemente, viene altresì abrogata anche la disposizione che prevede un aumento del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato da parte dei lavoratori che esercitino la suddetta facoltà.

 

La disposizione in commento abroga il comma 7-bis dell’articolo 24 del D.L. 201/2011 – introdotto dal comma 181 della legge di bilancio 2025 n. 207 del 2024 - che prevede dal 1° gennaio 2025 la possibilità, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, di computare, esclusivamente ai fini del raggiungimento degli importi soglia necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia[66] o anticipata[67], in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita e solo su richiesta dell’assicurato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore[68] di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare.

Il comma 182 della medesima legge di bilancio 2025 ha demandato ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l’individuazione dei criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita ai fini della facoltà di cui al comma 7-bis dell’art. 24 del D.L. 201/2011 abrogato dalla disposizione in commento. Tale decreto attuativo non è stato emanato. Alla luce di ciò, si valuti l’opportunità di procedere all’abrogazione del richiamato comma 182 della L. 207/2024, unitamente al successivo comma 184 che prevede un’attività di monitoraggio relativa agli effetti derivanti dalle disposizioni di previdenza complementare introdotte dal più volte richiamato comma 7-bis oggetto della presente abrogazione.

 

Conseguentemente all’abrogazione del comma 7-bis del D.L. 201/2011, la disposizione in commento abroga altresì la previsione – di cui all’ultimo periodo del comma 11 dell’art. 24 del medesimo D.L. 201/2011 – che, per i lavoratori che si avvalgono della facoltà ivi prevista, incrementa di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2030 il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva.

 

 


 

Articolo 1, comma 196
(Omesso versamento di contributi per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti)

 

 

Il comma 196 – introdotto al Senato - demanda ad apposito decreto ministeriale l’aggiornamento delle tabelle contenenti le tariffe che il datore di lavoro o il lavoratore devono versare all’INPS al fine di costituire una rendita vitalizia in caso di contributi pensionistici non versati dal datore di lavoro (o dal committente) e prescritti.

 

Occorre preliminarmente ricordare che la normativa vigente (di cui all’art. 13 della L. 1338/1962) prevede le seguenti tre possibilità di richiesta all’INPS di costituzione di rendita vitalizia per omessi contributi pensionistici, relativi ai lavoratori dipendenti privati[69] (o ai collaboratori in forma coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata dell’INPS), da parte del datore di lavoro (o del committente), prescritti in base all’ordinario termine di prescrizione decennale:

§  richiesta da parte del datore di costituzione di una rendita vitalizia reversibile;

§  omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore per i casi cui questi non possa ottenere dal datore la costituzione della rendita, a condizione che il lavoratore fornisca all'INPS le prove del rapporto di lavoro e della misura della retribuzione e fatto salvo il diritto (nei confronti del datore) al risarcimento del danno;

§  richiesta da parte del lavoratore, non soggetta a prescrizione, per la costituzione della rendita qualora sia decorso il termine di prescrizione per le omologhe richieste di cui ai punti precedenti, con onere finanziario a carico esclusivo del lavoratore e subordinatamente all’onere della prova summenzionato.

Per la costituzione della rendita è previsto il versamento all’INPS di un onere a copertura dei contributi omessi e non più recuperabili perché prescritti, calcolato in base a tariffe definite con decreto del Ministro del lavoro[70].

La disposizione in commento prevede l’aggiornamento delle tabelle contenenti le suddette tariffe, sulla base di coefficienti attuariali aggiornati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze), da adottare, sentito l’INPS, entro il 1° aprile 2026.


 

Articolo 1, commi 199-200
(Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari)

 

 

I commi 199-200 prevedono la possibilità per i fondi pensione di investire, anche in via indiretta, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia. L’individuazione dei limiti massimi di investimento in tali attività finanziarie è demandata ad un decreto ministeriale che dovrà, inoltre, definire i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento. La norma amplia, inoltre, il perimetro nel quale i fondi pensione possono investire il proprio patrimonio, mantenendo fermo, in ogni caso, il principio che gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono mantenuti a livelli prudenziali.

 

La norma interviene sull’articolo 6 del D.Lgs. n. 252 del 2005 che disciplina le forme pensionistiche complementari, ovvero i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i piani individuali pensionistici (PIP) e i fondi pensione preesistenti. Si ricorda che le forme pensionistiche complementari sono vigilate dalla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione).

L’articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 252 del 2005 (modificato dal comma 1, lett. a), in commento) prevede che con decreto del MEF, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP) sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2014/65/UE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento.

Si evidenzia che in attuazione della citata norma è stato emanato il D.M. 2 settembre 2014, n. 166, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse.

La norma in esame inserisce all’art. 6, comma 5-bis la nuova lettera a-bis) con cui si stabilisce che il D.M. preveda i limiti massimi di investimento, anche in via indiretta tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o tramite titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all’articolo 5, comma 2-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia.

 

Si ricorda che i titoli emessi in operazioni di cartolarizzazione ai sensi all'articolo 5, comma 2-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono titoli garantiti da crediti ceduti che, anche se non sono quotati in mercati regolamentati, possono essere ammessi come riserve tecniche dalle imprese di assicurazione. La norma consente espressamente ai fondi pensioni di investire in tali titoli, nei limiti previsti dalla normativa di settore.

 

Con la nuova lettera b-bis) dell’art. 6, comma 5-bis si prevede che il D.M. disciplini i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento definiti dalla lettera a-bis), ivi compresi i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure correttive.

 

La norma in esame sostituisce inoltre la lettera c-bis) del comma 13 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 252 del 2005 il quale nella formulazione vigente prevede che il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali.

La nuova formulazione prescrive che il patrimonio del fondo pensione è investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma la disciplina dei mercati di cui al TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998). Rimane fermo che gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali.

 

Il comma 200, infine, dispone che per l’attuazione di quanto inserito nel comma 1, si provvede mediante la modifica del sopra citato D.M. 2 settembre 2014, n. 166, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

 

Presso la Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale si è tenuta una Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell’economia reale.

La Presidente f.f. della COVIP, Francesca Balzani, nel corso dell’audizione del 10 aprile 2025 ha affermato che alla fine del 2024 l’offerta di strumenti di previdenza complementare si compone di 33 fondi negoziali, 38 aperti, 69 piani individuali pensionistici (PIP), 151 fondi preesistenti. Il totale degli iscritti è arrivato a sfiorare i dieci milioni, a fronte di posizioni individuali in essere che superano gli undici milioni.

Le risorse destinate alle prestazioni accumulate dalle forme pensionistiche complementari alla fine del 2024 ammontano, sulla base di dati ancora preliminari, a 243 miliardi di euro. Esse si ragguagliano al 10,8 per cento del PIL e al 4 per cento delle attività finanziarie delle famiglie italiane. Le risorse facenti capo ai fondi pensione negoziali sono pari a circa 74,6 miliardi euro, quelle dei fondi aperti a 37,3 miliardi, quelle dei fondi preesistenti a 69,4 miliardi. Le risorse dei PIP sono complessivamente pari a 61,5 miliardi di euro, inclusi 6,8 miliardi riferibili ai PIP “vecchi”.

Per un’analisi sulla composizione degli investimenti delle forme pensionistiche complementari si rinvia inoltre all’ultima Relazione annuale della COVIP.


 

Articolo 1, commi 201-202
(Disposizioni in materia di previdenza complementare)

 

 

I commi 201 e 202 sono stati inseriti dal Senato. Il comma 201 reca un complesso di novelle alla disciplina sulle forme pensionistiche complementari, di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252; tale intervento normativo, essendo posto in forma di novelle del D.Lgs. n. 252, non si applica, per le parti relative a profili diversi da quelli tributari, ai dipendenti pubblici[71]. Il comma 202 dispone che le suddette novelle si applichino a decorrere dal 1° luglio 2026 e che entro la medesima data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegui le proprie istruzioni.

Le novelle di cui al comma 201, lettera a), numeri 1) e 2), elevano, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all’anno 2026, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare e operano un conseguente coordinamento formale nella norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006.

La novella di cui al numero 1) della lettera b) modifica la disciplina sulla possibilità di liquidazione in forma di capitale di una quota di prestazione complementare.

Le novelle di cui ai successivi numeri da 2) a 4) introducono, con riferimento alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, la possibilità di tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia e reca la relativa disciplina, anche sotto il profilo tributario.

Il numero 5) reca una novella di coordinamento, con riferimento alla norma che prevede la possibilità di reintegrazione delle eventuali somme percepite a titolo di anticipazione della prestazione complementare.

La novella di cui al successivo numero 6) concerne i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle prestazioni complementari in oggetto.

La novella di cui alla lettera c) concerne la norma sul diritto del lavoratore al versamento ad una nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro.

La successiva lettera d) stabilisce, in relazione ad alcune novelle, ulteriori compiti della COVIP.

 

Si premette che le novelle di cui al comma 201 hanno una portata generale per le parti relative ai profili tributari, mentre per le altre parti non si applicano ai dipendenti pubblici[72].

Le novelle di cui al comma 201, lettera a), numeri 1) e 2), elevano, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all’anno 2026, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare e operano un conseguente coordinamento formale nella norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006. Il suddetto limite annuo è elevato da 5.164,57 euro a 5.300 euro. Si ricorda che il beneficio della deducibilità concerne sia i contributi in oggetto volontari sia quelli dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali; al fine del computo del suddetto limite si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro nei cosiddetti fondi interni aziendali costituiti in conti individuali[73], mentre non si tiene conto dell'ammontare degli accantonamenti inerenti al trattamento di fine rapporto annualmente destinati a forme pensionistiche complementari[74]. In base al coordinamento operato dalla novella di cui al numero 2), la norma speciale concernente i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006 si applica, a decorrere dal periodo di imposta relativo all’anno 2026, con riferimento al nuovo limite suddetto. Si ricorda che, in base a tale norma speciale, i soggetti summenzionati possono beneficiare della deduzione in oggetto, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare, in un’eventuale misura maggiorata; l’importo di tale maggiorazione è costituito dalla differenza tra i contributi in oggetto versati nei primi cinque anni di partecipazione alle suddette forme e l’importo dei relativi limiti annui di deducibilità; tale maggiorazione della deduzione non può in ogni caso essere superiore, per ogni anno (dei suddetti venti anni successivi), alla metà dell’importo del limite annuo di deducibilità[75].

Si valuti l’esigenza di chiarire il profilo temporale dell’elevamento del limite, considerato che la relativa novella fa riferimento alla decorrenza dal periodo di imposta concernente l’anno 2026, mentre il successivo comma 202 prevede, in generale, una decorrenza dell’applicazione delle novelle di cui al comma 201 dal 1° luglio 2026.

Le novelle di cui alla lettera b) del comma 201 modificano la disciplina delle prestazioni delle forme di previdenza complementare e del relativo regime tributario.

Riguardo all’eventuale quota di prestazione in forma di capitale, si eleva (numero 1) della lettera b) in oggetto) il limite dell’importo liquidabile in tale forma dal 50 per cento al 60 per cento (sempre in rapporto al valore attuale del montante finale accumulato)[76]. Inoltre, dal momento che le successive novelle introducono la possibilità di tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia, si specifica che resta fermo che la norma (riprodotta nel suddetto numero 1)) sulla possibilità di liquidazione dell’intera prestazione in forma di capitale si applica con riferimento al computo ipotetico della conversione del montante in rendita vitalizia.

La suddetta introduzione della possibilità di tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia viene posta con riferimento alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita (e non anche con riferimento alle forme in regime di prestazione definita[77]). Considerato che in alcuni punti le novelle fanno riferimento all’opzione da parte dell’assicurato, si valuti l’opportunità di specificare se ognuna di tali forme possa sempre essere scelta dall’interessato. Tali altre tipologie possibili sono (numero 2) della suddetta lettera b)):

-       rendita a durata definita, stabilita in un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata in base al rapporto tra il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale e il predetto numero di anni residui; la novella specifica che, al fine in oggetto, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita – in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione – come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione residente. Si valuti l’opportunità di chiarire, per il suddetto riferimento al numero di anni interi, il criterio di determinazione degli arrotondamenti;

-       rendita nella forma di prelievi liberamente determinabili, che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, della suddetta rendita a durata definita;

-       rendita mediante erogazione frazionata, per un periodo non inferiore a cinque anni, del montante accumulato. Al riguardo, la novella di cui alla successiva lettera d) demanda alla COVIP di definire la periodicità e il numero minimo di rate in cui sia frazionabile il montante accumulato.

Le novelle prevedono che tali forme di rendita diversa dalla rendita vitalizia siano erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare[78] e che il relativo montante sia mantenuto in gestione. Per il caso di morte del beneficiario, si prevede che il montante residuo sia riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell’esercizio dell’opzione. Per la rendita vitalizia, la novella di cui al numero 3) della lettera b) specifica che resta applicabile la norma vigente (di cui all’articolo 11, comma 5, del citato D.Lgs. n. 252 del 2005, e successive modificazioni), la quale prevede la possibilità (e non l’obbligo) che lo schema di erogazione della rendita contempli, per il caso di morte del beneficiario, la restituzione ai soggetti dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuo[79].

Riguardo al regime tributario delle nuove tipologie di rendite, le novelle (numero 4) della lettera b)) prevedono che:

-       le rendite a durata definita e quelle in forma di prelievi liberamente determinabili siano soggette al medesimo regime tributario previsto per le prestazioni (o quote di prestazioni) in forma di capitale[80]. Secondo tale regime[81], le prestazioni sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (costituiti dai rendimenti, maturati dalla gestione, che siano già stati assoggettati ad imposta e dai contributi alla forma pensionistica complementare non dedotti dalle imposte sui redditi); su tale quota imponibile si applica una ritenuta a titolo d'imposta, con aliquota del 15 per cento, ridotta nella misura di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali; tale ritenuta viene applicata (in base alla norma richiamata dalla novella in oggetto) dalla forma pensionistica a cui è iscritto il soggetto. Si ricorda che il regime tributario applicabile alla prestazione complementare (o alla quota di prestazione complementare) in forma di rendita vitalizia – regime che è per quest’ultima confermato dalla novella[82] – differisce (da quello suddetto) per la sola previsione dell’assoggettamento all’imposta ordinaria, come redditi da capitale, dei redditi costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari successivi al montante oggetto della liquidazione iniziale della prestazione in forma di rendita; tali rendimenti sono di conseguenza esclusi dall’assoggettamento alla suddetta ritenuta a titolo di imposta (si ricorda altresì che quest’ultima ritenuta, nel caso della rendita vitalizia, viene applicata dal soggetto erogante la medesima rendita). Si valuti l’opportunità di un chiarimento nel testo unico delle imposte sui redditi, considerato che l’articolo 44, comma 1, lettera g-quinquies), di quest’ultimo[83] fa riferimento, per la peculiare imposizione suddetta (che viene confermata esplicitamente, all’interno del D.Lgs. n. 252 del 2005, per le rendite vitalizie), a tutte le forme di rendite periodiche (quindi, non necessariamente vitalizie) corrisposte da forme pensionistiche complementari;

-       le prestazioni corrisposte nella summenzionata forma di rendita mediante erogazione frazionata siano assoggettate ad uno specifico regime tributario, per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (costituiti, come detto, dai rendimenti, maturati dalla gestione, che siano già stati assoggettati ad imposta e dai contributi alla forma pensionistica complementare non dedotti dalle imposte sui redditi). In base a tale regime, sulla quota imponibile si applica una ritenuta a titolo d’imposta, con aliquota del 20 per cento, ridotta nella misura di 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione pari a 5 punti percentuali. Tale ritenuta è applicata dalla forma pensionistica a cui è iscritto il soggetto.

Il numero 5) della lettera b) reca una novella di coordinamento in relazione al suddetto elevamento del limite di deducibilità fiscale da 5.164,57 euro a 5.300 euro annui. Tale novella concerne la norma che prevede la possibilità di reintegrazione delle eventuali somme percepite a titolo di anticipazione della prestazione complementare. In base alla disposizione già vigente, la reintegrazione (volontaria) può essere effettuata in qualsiasi momento; sulle somme versate a tale titolo ed eccedenti il limite – come ora aggiornato – di deducibilità, è riconosciuto al contribuente “un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato”.

La novella di cui al successivo numero 6) specifica che i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità già vigenti per le prestazioni in forma di rendita vitalizia e di capitale si applicano anche alle nuove tipologie di rendita, oltre che alla "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)[84] (restano ferme in merito le norme specifiche sulle anticipazioni della prestazione complementare e sui riscatti da parte dell’aderente); tali limiti, nella formulazione già vigente e confermata dalla novella, sono individuati mediante richiamo di quelli stabiliti per i trattamenti delle forme pensionistiche obbligatorie di base. La novella fa esplicito riferimento anche ai suddetti casi di montante residuo riscattato in caso di morte del beneficiario di una delle rendite diverse da quella vitalizia. Si valuti l’opportunità di inserire anche il richiamo delle analoghe fattispecie (summenzionate) inerenti alle rendite vitalizie.

La medesima novella di cui al numero 6) specifica che il principio già vigente di intangibilità nella fase di accumulo delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari si applica fino alla richiesta di liquidazione.

La novella di cui alla lettera c) concerne la norma sul diritto del lavoratore al versamento alla nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta – nell’ambito della possibilità di trasferimento della posizione individuale da una forma complementare all’altra[85] – degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro. La novella sopprime la clausola secondo la quale il diritto a tali versamenti spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro (anche aziendali).

La novella di cui alla successiva lettera d) demanda alla COVIP di definire i criteri minimi che devono essere rispettati dai percorsi e dalle linee di investimento relativi ai contributi e agli accantonamenti inerenti al trattamento di fine rapporto versati a seguito di adesioni non esplicite. Si ricorda in merito che, in base alla novella di cui al successivo comma 204, lettera d), gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari devono prevedere che i contributi e gli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto versati a seguito di adesioni non esplicite[86] siano investiti in percorsi o linee di investimento contraddistinti da differenti profili di rischio e di possibile rendimento, sulla base, in particolare, dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente.

Riguardo ad un’altra novella di cui alla lettera d) del presente 201, cfr. supra.

Il comma 202 dispone che le novelle di cui al comma 201 si applichino a decorrere dal 1° luglio 2026 e che entro la medesima data la COVIP adegui le proprie istruzioni.


 

Articolo 1, commi 203-205
(Disposizioni sugli accantonamenti inerenti ai trattamenti di fine rapporto e sul relativo Fondo INPS nonché sulle adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato)

 

I commi da 203 a 205 sono stati inseriti dal Senato.

Il comma 203 modifica il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti ad un Fondo dell’INPS. Le modifiche concernono il riferimento temporale per il computo dei dipendenti (con una previsione specifica, inoltre, per il biennio 2026-2027), nonché, con decorrenza dall’anno 2032, la riduzione da quarantanove a trentanove del numero di lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica l’obbligo in oggetto.

Il comma 204 modifica la disciplina del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, con riferimento: alle modalità di conferimento tacito o automatico – cosiddetto silenzio-assenso – alle forme di previdenza complementare degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei lavoratori dipendenti privati – silenzio-assenso i cui effetti vengono ora ampliati, con riguardo alle altre forme di contribuzione da parte del datore di lavoro e del lavoratore – e ai connessi obblighi, a carico dei datori di lavoro privati, di informazione ai lavoratori in materia di previdenza complementare[87]; ai criteri di investimento, da parte delle forme pensionistiche complementari, delle risorse derivanti da contributi o accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto, versati a seguito di adesioni non esplicite.

Il comma 205 dispone che le suddette novelle di cui al comma 204 si applichino a decorrere dal 1° luglio 2026 e che entro la medesima data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegui le proprie istruzioni.

 

Il comma 203 modifica il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti ad un Fondo dell’INPS[88] (l’obbligo non sussiste con riferimento ai dipendenti per i quali gli accantonamenti in oggetto siano destinati ad una forma di previdenza complementare). La prima modifica concerne il riferimento temporale per il computo dei dipendenti, mentre resta fermo che l’obbligo si applica ai datori privati che abbiano un numero di lavoratori dipendenti pari o superiore a cinquanta. La novella prevede che, con effetto dai periodi di retribuzione successivi al 31 dicembre 2025, siano ricompresi nell’ambito dell’obbligo anche i datori che raggiungano o superino (o abbiano raggiunto o superato) la suddetta soglia di cinquanta dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività e che il relativo computo avvenga sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di retribuzione considerato. Si ricorda che, nella disciplina finora vigente[89]: per i datori già in attività al 31 dicembre 2006, il limite dimensionale in oggetto viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006; per gli altri datori, si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività. L’effetto della suddetta novella, per gli anni 2026 e 2027, non opera qualora la media annuale (del relativo anno precedente) sia inferiore a sessanta lavoratori dipendenti. La novella, inoltre, prevede, con effetto sui periodi di retribuzione decorrenti dal 1° gennaio 2032, la riduzione da quarantanove a trentanove del numero di lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica l’obbligo in oggetto (fermo restando il suddetto riferimento alla media annuale dell’anno precedente all’anno di volta in volta in corso).

Il comma 204 modifica la disciplina del citato D.Lgs. n. 252 del 2005, con riferimento: alle modalità di conferimento tacito o automatico – cosiddetto silenzio-assenso – alle forme di previdenza complementare degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei lavoratori dipendenti privati – silenzio-assenso i cui effetti vengono ora ampliati, con riguardo alle altre forme di contribuzione da parte del datore di lavoro e del lavoratore – e ai connessi obblighi, a carico dei datori di lavoro privati, di informazione ai lavoratori in materia di previdenza complementare[90]; ai criteri di investimento, da parte delle forme pensionistiche complementari, delle risorse derivanti da contributi o accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto, versati a seguito di adesioni non esplicite. Il comma 205 dispone che le novelle di cui al comma 204 si applichino a decorrere dal 1° luglio 2026 e che entro la medesima data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegui le proprie istruzioni.

Più in particolare, le novelle di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 204 ridefiniscono la disciplina delle modalità e degli effetti del suddetto silenzio-assenso[91] (mentre la novella di cui alla lettera a) reca un’esplicitazione formale).

Il principio del conferimento in assenza di diverse dichiarazioni di volontà si applica: così come già previsto dalla disciplina vigente, per i lavoratori in oggetto di prima assunzione[92] (la novella di cui alla lettera b) conferma che il principio non si applica ai lavoratori domestici, come già previsto da una disposizione di rango secondario[93]); per i lavoratori non di prima assunzione, limitatamente ai casi in cui abbiano già in essere, prima dell’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro dipendente, un’adesione a una forma pensionistica complementare (per tali soggetti, la novella di cui alla lettera e) ridefinisce la relativa normativa, cfr. infra). Le previsioni sugli obblighi di informazione corrispondono in larga parte a quelle stabilite dalle disposizioni già vigenti di rango legislativo o secondario (la novella di cui alla suddetta lettera e) pone, anche al riguardo, disposizioni specifiche per la fattispecie soggettiva da essa disciplinata).

Rispetto alla disciplina vigente, le novelle inerenti al silenzio-assenso:

-       riducono da sei mesi a sessanta giorni il termine oltre il quale opera il principio suddetto del silenzio-assenso e si introduce (per il caso di applicazione del medesimo principio) un effetto retroattivo, prevedendo la decorrenza dell’iscrizione alla forma pensionistica complementare e dei relativi versamenti dalla data di assunzione, anziché dal mese successivo alla scadenza del suddetto termine[94]; resta fermo che quest’ultimo decorre dalla data di assunzione e che, nel caso di espressa opzione per il mantenimento del regime del trattamento di fine rapporto, tale scelta può essere successivamente revocata. Si valuti l’opportunità di chiarire se la riduzione suddetta a sessanta giorni non operi per i lavoratori per i quali il termine già vigente di sei mesi sia in corso alla data suddetta del 1° luglio 2026;

-       ampliano gli effetti del silenzio-assenso, prevedendo che ad esso consegua (nei termini temporali sopra indicati) il versamento anche delle contribuzioni (alla forma pensionistica complementare) a carico del datore di lavoro e del lavoratore previste dal contratto o accordo collettivo (anche aziendale) di istituzione della forma pensionistica complementare. I criteri di individuazione di quest’ultima (e del relativo contratto o accordo collettivo) restano immutati. Si esclude l’obbligo automatico di contribuzione a carico del lavoratore per il caso in cui la sua retribuzione annua lorda (corrisposta dal datore) sia inferiore al valore dell’assegno sociale e si specifica che, nei soli casi di dichiarazioni del lavoratore (quindi, nei casi diversi dal silenzio-assenso), gli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto possono essere devoluti (alla forma pensionistica complementare) anche in una misura ridotta, qualora quest’ultima sia prevista dal contratto o accordo collettivo. Per il caso di insussistenza di previsioni nella materia in oggetto da parte di contratti o accordi applicabili, resta fermo il conferimento dei suddetti accantonamenti alla forma pensionistica complementare residuale già prevista (cosiddetto Fondo COMETA)[95]; in tale ipotesi, gli effetti del principio del silenzio-assenso rimangono limitati ai suddetti accantonamenti;

-       ridefiniscono (novella di cui alla lettera e)), per i lavoratori non di prima assunzione, limitatamente ai casi in cui abbiano già in essere, prima dell’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro dipendente, un’adesione a una forma pensionistica complementare, gli effetti del silenzio-assenso, il quale viene posto in via generale (con gli stessi termini temporali e criteri di individuazione della forma pensionistica complementare sopra riportati) per la fattispecie soggettiva in oggetto (mentre resta ferma l’esclusione del silenzio-assenso per i lavoratori che nel precedente rapporto di lavoro avessero scelto il regime del trattamento di fine rapporto). Gli effetti del silenzio-assenso – nonché le ipotesi di conferimento solo parziale degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto – e i connessi obblighi di informazione a carico del datore sono definiti dalla novella in oggetto. Per le disposizioni finora vigenti, relative ai lavoratori non di prima assunzione, si riportano le seguenti indicazioni dal sito internet istituzionale della COVIP:

      “Chi nel precedente rapporto di lavoro ha aderito alla previdenza complementare e ha poi riscattato interamente la posizione individuale maturata (per perdita dei requisiti di partecipazione, ad es. in caso di licenziamento), entro sei mesi dalla nuova assunzione deve manifestare la scelta sulla destinazione del TFR futuro e cioè decidere di nuovo se destinarlo a un fondo pensione o lasciarlo in azienda (compilando il modello TFR2). Se non si esprime, alla scadenza del semestre, il TFR viene destinato alla previdenza complementare secondo il meccanismo del silenzio-assenso (cosiddetta adesione tacita).

      Se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto, e il lavoratore non ha riscattato interamente la posizione individuale maturata, lo stesso deve indicare al nuovo datore di lavoro a quale forma di previdenza complementare intende conferire le quote di TFR futuro, tenendo conto delle opportunità che derivano dal nuovo rapporto di lavoro. Anche in questo caso si hanno a disposizione sei mesi dalla data di assunzione per manifestare la propria volontà, fermo restando che la scelta non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento in azienda, ma si limiterà all’individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando. La posizione già maturata può essere mantenuta nel fondo pensione originario (anche senza effettuare nuovi versamenti), riscattata definitivamente o trasferita al nuovo fondo pensione”.

In base alla novella di cui alla lettera d), gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari devono prevedere che i contributi e gli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto versati a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento contraddistinti da differenti profili di rischio e di possibile rendimento, sulla base, in particolare, dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente. La norma finora vigente – che viene riformulata nei suddetti termini complessivi dalla citata lettera d) prevede, in caso di conferimento tacito degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto, l'investimento delle relative somme nella linea a contenuto più prudenziale, in modo da garantire la restituzione del capitale nonché rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e dell’Unione europea, al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto.

Il comma 205, come detto, dispone che le novelle di cui al comma 204 si applichino a decorrere dal 1° luglio 2026 e che entro la medesima data la COVIP adegui le proprie istruzioni.


 

Articolo 1, commi 206 e 207
(Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri
con due o più figli)

 

 

Il comma 206 reca novelle all’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025, posticipando dal 2026 al 2027 l’attuazione di quanto ivi disposto, in riferimento alla misura consistente nell’esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli.

Il comma 207 della disposizione prevede, nelle more dell’attuazione di quanto sopra previsto, il riconoscimento, per il 2026, alle lavoratrici madri dipendenti o autonome con due figli - e sino al compimento del decimo anno di età – aventi un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, di una somma di 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.

La medesima misura di integrazione del reddito è riconosciuta anche alle lavoratrici madri, dipendenti e autonome, con più di due figli, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Viene infine specificato che le mensilità, che spettano nel periodo 1° gennaio 2026 e fino al mese di novembre, sono corrisposte in un’unica soluzione in sede di liquidazione della mensilità di dicembre 2026 e che questi importi non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE.

 

Il comma 206 reca alcune novelle all’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 (legge n. 207 del 2024).

Con tali novelle si prevede che l’entrata in vigore della misura – introdotta dal citato articolo 1, comma 219, della legge 207 del 2024 –, che consiste nell’esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli, sia posticipata dall’anno 2026 all’anno 2027.

 

Nel dettaglio, si ricorda che l’articolo 1, comma 219, della richiamata legge di bilancio per il 2025 – come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n.118 del 2025 – prevede che alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, sia riconosciuto, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Le lavoratrici di cui al primo periodo devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Ciò con decorrenza dal 2026, secondo la formulazione ante novella operata dalla disposizione in commento.

In virtù, appunto, della prima delle novelle recate dall’articolo 46 in titolo nel sopraesposto primo periodo dell’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio per il 2025, la decorrenza di tale misura è posticipata dal 2026 al 2027.

 

La successiva novella incide sul secondo periodo dell’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio per il 2025.

Tale secondo periodo prevede che, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetti fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. In virtù di tale novella, è stato espunto il riferimento alla decorrenza di tale misura dal 2027.

 

Con ulteriore novella è stato soppresso il terzo periodo del citato comma 219 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025, ai sensi del quale per l'anno 2026 l'esonero in oggetto non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ossia che beneficino dell’esonero integrale dalla contribuzione pensionistica a loro carico, ai sensi di tale disciplina transitoria. La soppressione di tale periodo è chiaramente connessa al posticipo della misura dal 2027.

 

Con riferimento alle ulteriori previsioni recate dall’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio per il 2025, si ricorda che esso prevede che l'esonero contributivo spetti a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua, salvo quanto disposto dal comma 220. Il comma 220, a sua volta, parametra il parziale esonero contributivo riconosciuto alle lavoratrici autonome di cui al comma precedente, iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata, al valore del minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233[96]. Infine, si stabilisce che l’applicazione dell’esonero in oggetto è subordinata alla definizione delle relative modalità attuative e delle quote di beneficio – nel rispetto di un limite di spesa pari a 300 milioni di euro annui – da parte di un decreto ministeriale.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 46, nelle more dell’attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024 - che, benché non specificato espressamente, deve intendersi chiaramente come modificato dal comma 1 della presente disposizione -, per l’anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome – iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata - che abbiano due figli e un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, sia riconosciuta una somma di 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.

Tale somma è riconosciuta, su domanda, fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio; si specifica altresì che essa non è imponibile ai fini fiscali e contributivi.

La medesima somma è riconosciuta anche alle lavoratrici madri, dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome – iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata - con più di due figli e fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. Si prevede quale condizione per l’ottenimento di tale misura di integrazione del reddito, che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, si prevede che essa sia riconosciuta per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il comma 207 stabilisce altresì che le mensilità spettanti, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al mese di novembre, sono corrisposte in un'unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità afferente al mese dicembre 2026.

Viene anche specificato che tali somme non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

La disposizione prevede, infine, che l’INPS provvede alle attività derivanti dal comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riguardo a tale specifico punto riferito alle attività facenti capo all’INPS, la relazione tecnica precisa che, in caso di contemporaneità di rapporti di lavoro, di attività di lavoro autonomo o di obbligo contributivo in più gestioni previdenziali, la somma è riconosciuta dall’INPS per la sola gestione previdenziale.

 

La misura di integrazione al reddito per le lavoratrici madri delineata dal comma 207 in commento si pone quindi in continuità rispetto ad analoga misura – riferita all’anno 2025 -  introdotta dall’articolo 6, comma 2, del richiamato decreto- legge n. 95/2025.

Come sopra detto, la differenza consiste nell’importo, essendo quella riferita al 2025 di 40 euro mensili, laddove quella prevista dalla norma qui in esame è di 60 euro mensili.

 

Nel dettaglio, si ricorda che tale articolo 6, comma 2, ha previsto,  per l'anno 2025, il riconoscimento - alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali, e la gestione separata, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio – da parte dell’INPS, a domanda, di una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.

Inoltre, il secondo periodo del medesimo comma 2 ha previsto che la medesima somma sia riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali, e la gestione separata, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

 

Da ultimo, rileva segnalare, con circolare dell’INPS n. 139 del 28 0ttobre 2025, sono stati illustrati i requisiti di accesso alla misura di integrazione del reddito riferita al 2025 (chiamato “nuovo bonus mamme”) e state fornite indicazioni per la presentazione delle domande relative all’ottenimento di tale misura.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri relativi a tale bonus per il 2025, tale circolare ha ricordato che il comma 3 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 95/2025 ha previsto che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 6, valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2025 si provveda, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1 del medesimo articolo 6 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20 (recante disposizioni finanziarie) del citato decreto-legge n. 95/2025.

 

Con riferimento alla disposizione in commento, la relazione tecnica precisa che tale disposizione - nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - conferma per il 2026, anche utilizzando le risorse di cui alla predetta norma, il riconoscimento di una somma pari a 60 euro mensili per ogni mese di lavoro e che la medesima incrementa, quindi, rispetto a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2025 per l’anno 2025, l’entità del beneficio rideterminandolo da 40 a 60 euro mensili, o frazione dello stesso dell’anno 2026, da corrispondere in un'unica soluzione a dicembre dello stesso anno.

La relazione tecnica afferma altresì che, sulla base delle medesime basi tecniche adottate in sede di decreto-legge n. 95 del 2025[97] e tenendo conto di una spesa per 12 mesi di 720 euro, si determina una spesa complessiva valutata in 630 milioni di euro per l’anno 2026.


 

Articolo 1, commi 208 e 209
(Modifiche del calcolo dell’ISEE relative alla casa di abitazione e alla scala di equivalenza e valide con riferimento all’applicazione di alcuni istituti e Norme in materia di DSU precompilata)

 

 

Il comma 208 reca due modifiche alla disciplina del calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare; le modifiche sono poste con efficacia per alcuni degli istituti per i quali rileva l’ISEE; il medesimo comma provvede altresì alla ridefinizione dei limiti di spesa o delle quantificazioni degli oneri finanziari inerenti agli istituti così interessati.

Si premette, in estrema sintesi, che l'ISEE è costituito dal rapporto tra il parametro derivante dalla scala di equivalenza – relativa alla specifica composizione del nucleo familiare – ed il valore ISE[98], costituito, a sua volta, dalla somma del valore dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento del valore dell'indicatore della situazione patrimoniale.

Una prima modifica concerne i termini di inclusione dell’eventuale abitazione di proprietà nel computo del suddetto indicatore della situazione patrimoniale; la modifica consiste nell’elevamento da 52.500 euro a 91.500 euro – nonché a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle aree delle città metropolitane[99], come aggiunto dal Senato – del limite del valore della suddetta abitazione escluso dal computo suddetto e nell’ulteriore incremento del medesimo limite, nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, mentre l’identica misura di ulteriore incremento è prevista, nella normativa finora vigente, per ogni figlio convivente successivo al secondo. Resta fermo che il valore immobiliare è determinato secondo una specifica disciplina[100] e che, qualora esso superi il limite in oggetto, rientra nel computo soltanto una quota pari a due terzi dell’importo eccedente.

La seconda modifica concerne – sempre con riferimento all’ambito di istituti richiamati dal comma 208 – il suddetto parametro della scala di equivalenza, per il quale vengono ridefinite nei seguenti termini le specifiche maggiorazioni relative alla presenza di figli nel nucleo familiare: 0,1 in caso di nucleo con due figli; 0,25 in caso di tre figli; 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli. Rispetto alla norma vigente, dunque, si introduce una maggiorazione specifica anche per il caso di nucleo con due figli e si incrementa nella misura di 0,5 ciascuna delle altre maggiorazioni specifiche in oggetto.

Gli istituti per i quali si applicano le modifiche suddette sono: l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro[101]; l’assegno unico e universale per i figli a carico[102]; il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche[103]; l’assegno una tantum per ogni figlio nato o adottato[104].

Il successivo comma 209 – inserito dal Senato – reca integrazioni alla disciplina della modalità precompilata della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) relativa alla determinazione dell’ISEE, precompilazione che, come nella disciplina già vigente, è a cura dell’INPS.

 

Si ricorda che il regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, disciplina i criteri di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE. Il comma 208 reca le modifiche in oggetto nelle more dell’adeguamento alle medesime del testo regolamentare.

In merito alla modifica sul criterio di valutazione dell’abitazione di proprietà, si ricorda che esso concerne l’ipotesi in cui il nucleo familiare risieda nella suddetta abitazione[105] e che il valore immobiliare di base – rispetto al quale si applica l’agevolazione summenzionata – corrisponde a quello determinabile ai fini dell’IMU alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU[106], al netto dell’importo del mutuo immobiliare residuo alla suddetta data[107].

In merito alla modifica del parametro della scala di equivalenza, si ricorda che le maggiorazioni specifiche oggetto della suddetta modifica sono aggiuntive rispetto a quelle generali, inerenti al numero dei componenti del nucleo familiare; in base a queste ultime, il parametro della scala di equivalenza è pari (anziché ad 1) a 1,57 nel caso di nucleo con due componenti, a 2,04 nel caso di nucleo con tre componenti, a 2,46 nel caso di nucleo con quattro componenti, a 2,85 nel caso di nucleo con cinque componenti ed è incrementato di ulteriori 0,35 punti per ogni eventuale ulteriore componente[108].

Come detto, il presente comma 208 provvede altresì alla ridefinizione dei limiti di spesa o delle quantificazioni degli oneri finanziari inerenti agli istituti così interessati; tali limiti e oneri sono stati rideterminati dal Senato in relazione alla summenzionata modifica concernente i comuni capoluogo delle aree delle città metropolitane. Si ricorda, in particolare, che per gli istituti dell’Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro e del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche, trovano applicazione limiti specifici di spesa, mentre le norme sull’assegno unico e universale per i figli a carico e sull’assegno una tantum per ogni figlio nato o adottato recano soltanto stime sui relativi oneri finanziari.

Il successivo comma 209 – inserito dal Senato – reca integrazioni[109] alla disciplina della modalità precompilata della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) relativa alla determinazione dell’ISEE. 

Si ricorda che la precompilazione in oggetto è effettuata dall’INPS mediante cooperazione con l’Agenzia delle entrate e che essa può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS nonché per le componenti già dichiarate a fini fiscali, per le quali è assunto il valore a tal fine dichiarato.

La novella di cui alla lettera a) del presente comma prevede che, per la precompilazione in oggetto, l’INPS cooperi anche con il Ministero dell’interno e con l’Automobile Club d’Italia (ACI) e utilizzi anche le informazioni disponibili nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e nel pubblico registro automobilistico (PRA).

La novella di cui alla successiva lettera b) pone il principio che la presentazione della DSU per il tramite dei centri di assistenza fiscale (CAF) avviene prioritariamente in modalità precompilata e demanda a un decreto ministeriale, adottato secondo la procedura stabilita dalla medesima novella, l’aggiornamento delle modalità operative e tecniche, al fine di consentire al cittadino, anche tramite i centri di assistenza fiscale, la gestione della dichiarazione precompilata. Si ricorda che già la normativa finora vigente prevede che la DSU precompilata sia resa disponibile, mediante i servizi telematici dell'INPS, direttamente al cittadino o per il tramite di un CAF delegato e che l’accesso può avvenire anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate, attraverso sistemi di autenticazione federata[110].

La novella, inoltre, specifica che restano ferme le previsioni di cui al citato D.P.C.M. n. 159 del 2013 concernenti il trattamento dei dati e le relative misure di sicurezza.


 

Articolo 1, commi 210-213
(Esonero contributivo per promuovere l’assunzione di madri lavoratrici)

 

 

I commi 210-213 prevedono il riconoscimento di un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; tale esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi; la durata dell’esonero è di 12 mesi dalla data di assunzione, se l'assunzione è a tempo determinato, e di 18 mesi, se il relativo contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Tali benefici contributivi - che non si applicano  ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente - sono riconosciuti entro determinati limiti di spesa per gli anni dal 2026 al 2034 e a decorrere dal 2035; il monitoraggio delle minori entrate contributive da ciò derivanti è effettuato dall’INPS, che - qualora risulti, anche in via prospettica, raggiunto tale limite di spesa - non considera ulteriori domande di accesso ai benefici medesimi.

 

Il comma 210 prevede il riconoscimento di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 100 per cento, a carico del datore di lavoro in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Si prevede che tale esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), precisandosi che resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 211 precisa la durata dell’esonero in oggetto. In particolare, esso spetta, considerando quale termine iniziale la data dell’assunzione, per:

•   dodici mesi, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);

•   diciotto mesi, se il contratto a tempo determinato è trasformato a tempo indeterminato (considerando sempre quale termine iniziale la data di assunzione con il contratto a tempo determinato);

•   ventiquattro mesi, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Il comma 212, primo periodo, esclude da tali esoneri i rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, stabilendo che i medesimi esoneri non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Si precisa che l’esonero in questione è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.  

 

Si ricorda che l’art. 4 del d.lgs n. 216/2023, al comma 1, dispone che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera a) della Delega al Governo per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. L’agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Ai sensi del comma 2, gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023  sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente. L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il comma 3 definisce il costo riferibile all’incremento occupazionale come pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Il comma 4 precisa che nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Il comma 5 aggiunge che, per lo stesso periodo d’imposta di cui al comma 1, al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo di cui al comma 3 riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1.

 

Il comma 213 prevede che il beneficio in commento è riconosciuto nel limite massimo di:

•   5,7 milioni di euro per il 2026;

•   18,3 milioni di euro per il 2027,

•   24,7 milioni di euro per il 2028,

•   25,3 milioni di euro per il 2029;

•   25,9 milioni di euro per il 2030;

•   26,5 milioni di euro per il 2031;

•   27 milioni di euro per il 2032;

•   27,6 milioni di euro per il 2033;

•   28,2 milioni di euro per il 2034;

•   28,9 milioni di euro a decorrere dal 2035.

 

Il medesimo comma statuisce, infine, che l’INPS monitora le minori entrate contributive che derivano da tali esoneri, e, qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa sopraindicato, l’Istituto non considera ulteriori domande finalizzate all’accesso a tali benefici contributivi.

 

La relazione tecnica ascrive alle disposizioni in oggetto – sulla base di stime riguardanti la platea di donne potenzialmente beneficiarie (anche grazie a rilevazioni fatte negli archivi dell’INPS), il tasso percettuale di trasformazione di contratti a tempo indeterminato, la retribuzione media annua opportunamente rivalutata, gli effetti fiscali derivanti – al netto degli effetti fiscali, effetti finanziari complessivi, in termini di maggiori oneri, pari a 5,7 milioni di euro per l’anno 2026, 16,1 milioni di euro per il 2027, 18,5 milioni di euro per il 2028, 18,6 milioni di euro per 2029, 20 milioni di euro per il 2030, 20,4 milioni di euro per il 2031, 20,8 milioni di euro per il 2032, 21,3 milioni di euro per il 2033, 21,8 milioni di euro per il 2034 e 22.3 per il 2035.

 


 

Articolo 1, commi 214-218
(Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per alcune categorie di soggetti)

 

 

Il comma 214 definisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, una fattispecie nell’ambito di quelle alle quali la disciplina vigente riconosce un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale); per la medesima fattispecie, il comma 214 estende il criterio di priorità alla rimodulazione di un contratto a tempo parziale già stipulato; in ogni caso, la priorità riconosciuta dal comma è subordinata alla condizione che la trasformazione o rimodulazione determini una riduzione dell’orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali. La fattispecie in oggetto è costituita dalla sussistenza di almeno tre figli conviventi, che non abbiano ancora compiuto il decimo anno di età; il limite anagrafico non si applica con riferimento a un figlio con disabilità (fermi restando il numero minimo di tre figli conviventi e il limite anagrafico per tali altri figli).

In relazione alla fattispecie di cui al comma 214, i commi da 215 a 218 prevedono, a talune condizioni, un esonero contributivo temporaneo per i datori di lavoro privati che, su base consensuale, attuino la trasformazione o rimodulazione suddette; il beneficio è subordinato, tra le altre condizioni[111], al mantenimento, da parte del datore di lavoro, del livello complessivo del monte orario di lavoro e al rispetto dei limiti di spesa complessiva di cui al comma 218. Il comma 216 demanda a un decreto ministeriale, emanato secondo la procedura e il termine previsti dal medesimo comma, la definizione delle disposizioni attuative dell’esonero.

 

Con riferimento alla fattispecie individuata dal comma 214 al fine dell’applicazione dell’esonero contributivo summenzionato, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 8, commi 4 e 5, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81[112], e successive modificazioni, tale fattispecie rientra (fatto salvo il suddetto caso specifico di rimodulazione) nell’ambito di ipotesi più ampie per le quali è riconosciuto il criterio di priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale; tali ipotesi sono costituite da: la presenza di un figlio convivente di età non superiore a tredici anni o la presenza di un figlio convivente con disabilità; l’ipotesi di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, riguardanti il coniuge, la parte di un'unione civile[113], il convivente di fatto[114], i figli o i genitori (del lavoratore o della lavoratrice), o l’ipotesi che il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa e con disabilità che richiedano un sostegno elevato o molto elevato e l’assistenza continua per gli atti quotidiani della vita. Si ricorda altresì che qualora una patologia oncologica o una grave patologia cronico-degenerativa ingravescente riguardi il lavoratore o la lavoratrice, il medesimo soggetto ha diritto (secondo la disciplina di cui al comma 3 del citato articolo 8 del D.Lgs. n. 81 del 2015) alla trasformazione del contratto a tempo parziale; tale ipotesi, di conseguenza, è al di fuori dell’ambito di applicazione del mero criterio di priorità. Si consideri l’opportunità di una valutazione circa la congruità dell’esclusione, in merito all’ambito dell'incentivo costituito dall’esonero contributivo, delle fattispecie di priorità già stabilite dalla normativa, relative ai suddetti casi di patologia.

 

L’esonero contributivo summenzionato è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi (decorrenti dalla data di trasformazione o rimodulazione), con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro (privato) e per un importo non superiore a 3.000 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile)[115]; sono esclusi dall’ambito i premi e contributi dovuti all’INAIL. Come detto, il beneficio è subordinato al mantenimento, da parte del datore di lavoro, del livello complessivo del monte orario di lavoro (comma 215) e al rispetto dei limiti di spesa complessiva di cui al comma 218. Quest’ultimo pone anche le clausole relative al monitoraggio della spesa e all’esclusione del riconoscimento del beneficio dopo l’eventuale raggiungimento, anche in via prospettica, del limite. Sono esclusi dall’ambito del beneficio (che riguarda, come detto, i datori di lavoro privati) i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato (comma 217). Il beneficio non è cumulabile con altri sgravi contributivi (inerenti allo stesso rapporto di lavoro), mentre è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione fiscale in presenza di nuove assunzioni con incremento occupazionale, di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, e successive modificazioni.

 

Il comma 216, come detto, demanda a un decreto ministeriale, emanato secondo la procedura e il termine previsti dal medesimo comma, la definizione delle disposizioni attuative dell’esonero.

Si ricorda altresì che il comma 214 fa riferimento alla finalità di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata.


 

Articolo 1, commi 219 e 220
(Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni)

 

 

Il comma 219 estende[116] l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti; l’ampliamento concerne l’applicabilità anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e, in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia[117], anziché fino al dodicesimo anno.

Il successivo comma 220 modifica la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a tre anni (congedi spettanti, per il medesimo giorno, in via alternativa a uno dei genitori); la novella[118] eleva da cinque a dieci giorni lavorativi all’anno il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore ed estende l’applicabilità dell’istituto con riferimento ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni. Resta fermo che la disciplina statale non contempla per tali congedi una forma di remunerazione, prevedendo, tuttavia, una specifica modalità di copertura previdenziale figurativa[119].

 

Per un quadro sintetico della disciplina finora vigente dei congedi parentali, si rinvia ad una pagina del sito internet istituzionale dell’INPS.

Riguardo ai congedi per malattia dei figli, si ricorda che la disciplina oggetto della novella di cui al comma 220 concerne – in base al rinvio di cui all’articolo 50 del testo unico di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151[120]– anche i casi summenzionati di adozione e di affidamento, con riferimento ai minori di età superiore a sei anni (nel caso di età inferiore, si applicano le norme previste in via generale per i congedi per malattia di figli di età non superiore a tre anni[121]). Tuttavia, la suddetta norma di rinvio – che non è oggetto della novella di cui al presente comma 220 – fa esplicito riferimento al limite dell’ottavo anno; si consideri l’esigenza di una valutazione, con riferimento al comma 2 del citato articolo 50 del testo unico, che contempla il limite suddetto, e, per motivi di coordinamento, con riferimento al successivo comma 3.


 

Articolo 1, comma 221
(Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo)

 

 

Il comma 221 prevede la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore – assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del d. lgs n.151 del 2001 - per un ulteriore periodo di affiancamento della “lavoratrice sostituita” non superiore al primo anno di età del bambino.

 

 

Il comma 221, al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, interviene sull’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungendo, dopo il comma 2, un ulteriore comma 2-bis, prevedendo la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore – assunti a tempo determinato, anche in somministrazione[122], al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del d. lgs n.151 del 2001 - per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

 

Si ricorda che l’art. 4, ai commi 1 e 2, prevede la possibilità per il datore di lavoro di assumere personale con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici e i lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d. lgs n. 151/2001 - ovvero in congedo di maternità o di paternità o parentale o per malattia del figlio), anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo (salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva).

Il comma 3, inoltre, prevede che nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di somministrazione, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società somministratrice le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento[123].

Al riguardo, giova ricordare, come peraltro rilevato dalla stessa relazione tecnica del provvedimento in esame, che la circolare INPS n. 136 del 2001 ha precisato il periodo temporale di spettanza del beneficio concesso ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, stabilendo che “I benefici contributivi continuano a trovare applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, per un anno, dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento la relazione tecnica”. Come evidenziato nella medesima relazione tecnica, da ciò si interpreta che nel momento in cui la lavoratrice o il lavoratore torna al lavoro dopo la fruizione del periodo di astensione, cessa il beneficio contributivo per il contratto datore di lavoro sul contratto posto in essere in sostituzione della stessa.

La finalità della disposizione in esame, dunque, come osservato nella già richiamata relazione tecnica, è quella di garantire la prosecuzione della fruizione dello sgravio anche dopo il rientro della lavoratrice dalla maternità per un ulteriore periodo “di affiancamento”, sempre entro l’anno di vita del bambino.

 

Considerato che il comma 221 in esame, nel consentire la prosecuzione del contratto di lavoro a tempo determinato in oggetto fa riferimento esclusivamente all’esigenza di affiancare la lavoratrice sostituita (al suo ritorno al lavoro) e non al lavoratore, si valuti l’opportunità di chiarirne l’ambito di applicazione, a fronte del fatto che la sostituzione, sulla base della normativa vigente, può riguardare sia le madri lavoratrici sia i padri lavoratori in congedo, come peraltro ricordato nella medesima relazione tecnica del provvedimento.

 

La stessa relazione tecnica - sulla base di stime riguardanti il numero di assunzioni in sostituzione di lavoratori in maternità (ridotto del 50 per cento), il periodo medio di affiancamento dopo il rientro al lavoro della lavoratrice in astensione per maternità (stimato considerando il periodo di astensione obbligatoria e la possibile fruizione di ulteriori periodi di congedo parentale), il ricorso al part time, la retribuzione media mensile, l’aliquota contributiva media a carico del datore di lavoro, gli effetti fiscali derivanti dall’esonero contributivo - ascrive alle disposizioni in oggetto effetti finanziari, in termini di maggiori oneri, al netto degli effetti fiscali, pari a 2 milioni di euro nel 2026, 3,8 milioni di euro per il 2027, 3,2 milioni di euro per il 2028, 3,7 milioni di euro per il 2029, 3,8 milioni di euro per il 2030, 3,9 milioni di euro per il 2031, 3,9 milioni di euro per il 2032, 4 milioni di euro per il 2033, 4,1 milioni di euro per il 2034, 4,3 milioni di euro per il 2035

 

Si ricorda, infine, che la disciplina vigente in materia di contratti a tempo determinato è attualmente dettata dal richiamato D.Lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. 87/2018 (cd. Decreto dignità) e dal D.L. 48/2023 (cd. decreto lavoro).

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a)  nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;

b)  in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori

Attualmente, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 48/2023, la possibilità della acausalità al di sotto dei 12 mesi è consentita non solo per le ipotesi di proroga ma anche in caso di rinnovo.

Si ricorda che la disciplina vigente conferma la previsione introdotta dal D.L. 81/2017 in base a cui non vi è un limite al numero dei rinnovi, purché sia rispettata la durata massima di 24 mesi, mentre il numero di proroghe, sempre entro il medesimo arco temporale, non può essere superiore a 4, nonché quella introdotta dal D.L. 73/2021 secondo cui qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.


 

Articolo 1, commi 222 e 223
(
Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori)

 

 

I commi 222 e 223 istituiscono un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni volte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa.

 

I commi in esame istituiscono un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

 

In particolare, il comma 222, al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

Il comma 223 prevede che, con decreto dell’autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 marzo di ciascun anno, sono stabiliti:

a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni;

b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

 

La relazione tecnica anticipa che tale decreto individuerà i criteri di riparto delle risorse destinate ai Comuni tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne sulla base dell’ultimo censimento della popolazione residente.

 

Si fa presente che, per finalità in parte sovrapponibili a quelle di cui all’articolo in esame, l’articolo 1, commi 213-216, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha istituito il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2027.

In particolare, il comma 213 ha istituito tale fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di contribuire al finanziamento, nel limite di spesa autorizzato, di iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche promuovendo le comunità educanti, per le finalità descritte subito a seguire.

Il Fondo predetto è istituito al fine di incentivare e sostenere in tutto il Paese le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono le bambine, i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 12 luglio 2022, nonché di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore, nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori.

Il comma 214 prevede che le iniziative di cui al comma precedente possono essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

Il comma 215 statuisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 213 e 214, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 213.

Il comma 216 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 213 e 214, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla stessa legge di bilancio 2025.

 

Si segnala, peraltro, che sul medesimo argomento è in corso di esame, presso l’Assemblea della Camera dei deputati, una proposta di legge recante disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali (AC 1311-A). Il testo all’esame dell’Assemblea, come modificato durante l’esame in sede referente svoltosi presso le Commissioni VII (Cultura) e XII (Affari sociali), reca una delega al Governo in materia di sostegno ai servizi e alle attività educative non formali, volta tra l’altro, ad aggiornare le norme della legge di bilancio per il 2025 sopra ricordate, e istituisce un tavolo tecnico per le attività di educazione non formale. Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia al relativo dossier di documentazione.


 

Articolo 1, comma 224
(Comunità estive per bambini e per anziani)

 

 

Il comma 224, introdotto al Senato, autorizza una spesa massima di 550.000 euro per ciascuno il 2026 e di 700.000 euro per il 2027 (in aumento rispetto alla previsione vigente pari a 100.000 euro), per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi.

 

Il comma 224, introdotto al Senato, modifica il comma 9-ter dell’art. 2 del D.L. 95/2025, che autorizza la spesa massima di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi. A tale fine, è prevista l’emanazione di un D.P.C.M., adottato su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e le finanze, per l’individuazione dei termini e delle modalità, per l'attuazione di quanto previsto. Nel caso di operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) sugli edifici dismessi di proprietà pubblica, i relativi progetti sono autorizzati ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

L'articolo 175 del Codice dei contratti pubblici riguarda la programmazione, la valutazione preliminare, il controllo e il monitoraggio dei PPP. In particolare, stabilisce che le pubbliche amministrazioni adottino un programma triennale delle esigenze pubbliche che possono essere soddisfatte tramite forme di PPP, e definisce le procedure per la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità dei progetti da finanziare con risorse private.

 

La norma in esame incrementa l’autorizzazione di spesa prevista dal richiamato comma 9-ter dell’art. 2 del D.L. 95/2025 per gli anni 2026 e 2027, portandola da 100.000 euro a 550.000 euro per il 2026 e 700.000 euro per il 2027.


 

Articolo 1, commi 225 e 226
(Istituzione del fondo Sport famiglia)

 

 

I commi 225 e 226, introdotti al Senato, istituiscono un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2027, destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza per i giovani di età inferiore ai 18 anni e con indicatore ISEE inferiore a 20.000 euro, presso associazioni sportive dilettantistiche.

 

La disposizione in commento, introdotta durante l’esame al Senato, si compone di due commi.

 

Il comma 225, al fine di sostenere le famiglie e di promuovere la pratica sportiva tra i giovani, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla presidenza del Consiglio dei Ministri, un  fondo, con una dotazione di  2 milioni di euro per l’anno 2027, destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza per i giovani di età inferiore ai 18 anni, presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

 

Il comma 226 demanda ad un successivo decreto dell’Autorità politica delegata per lo sport e i giovani, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione dei criteri per dare attuazione alle misure di cui al comma 225, tenendo conto dell’indicatore ISEE dei destinatari, che deve essere inferiore a 20.000 euro.

    

Si ricorda che, con finalità in larga parte sovrapponibili, l’articolo 1, commi da 270 a 272, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), ha istituito, presso il medesimo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo “Dote per la famiglia”, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per la corresponsione di contributi per le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore dei minori tra i 6 e i 14 anni di età, in periodi extra scolastici, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), e degli enti del Terzo settore, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). I contributi a valere sul Fondo in questione, che hanno natura alternativa rispetto ad altri benefici e contributi, o sgravi fiscali, concessi al nucleo familiare per le medesime prestazioni, possono essere riconosciuti, con riferimento a ciascun figlio avente un’età compresa tra i 6 e i 14 anni e fiscalmente a carico di componenti di un nucleo familiare con un valore di ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 15.000 euro.

La disciplina attuativa del Fondo in questione è data dettata dal decreto del Presidenza del Consiglio 15 luglio 2025. Tutte le informazioni concernenti la misura sono reperibili sulla pagina dedicata del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, che per l'attuazione della misura si avvale anche della società Sport e salute Spa.


 

Articolo 1, comma 227
(Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)

 

 

Il comma 227, modificato dal Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. Tale fondo, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi volti alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale, ha una dotazione di 1,15 milioni di euro per l’anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

 

Il comma 227, modificato dal Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, indirizzato alla copertura finanziaria di interventi legislativi volti alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale (nel testo originario si faceva riferimento a interventi legislativi di iniziativa governativa, specificazione eliminata nel corso dell’esame al Senato).

Tale fondo ha una dotazione di 1,15 milioni di euro per l’anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

 

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la disposizione pone le basi per la costruzione di un sistema di sostegni, tutele e servizi adeguati che possa supportare concretamente i caregiver familiari, a partire da quelli familiari conviventi e prevalenti, e si inserisce nel contesto delle misure volte a garantire la piena attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con legge n. 18 del 2009[124].

 

In proposito, si ricorda che la legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 334, L. n. 178 del 2020) ha istituito un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare (v. box infra).

La disposizione in commento sembra pertanto volta a istituire un nuovo fondo destinato a finanziare interventi legislativi con finalità analoghe a quelle del suddetto fondo.

 

Si ricorda che il profilo del caregiver familiare è stato riconosciuto e delineato normativamente per la prima volta dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, commi 254-256, L. n. 205 del 2017), che al comma 255 lo definisce come “persona che assiste e si prende cura di specifici soggetti”. Più precisamente, la norma definisce il caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge n. 76 del 2016[125], di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, in presenza di un handicap grave, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata , o sia titolare di indennità di accompagnamento.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea (causa C-38/24, pubblicata l’11 settembre 2025) ha riconosciuto ai caregiver familiari il diritto a ottenere “accomodamenti ragionevoli” sul posto di lavoro, per poter svolgere la loro attività di assistenza.

Attualmente, presso la XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati sono all’esame diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 114 ed abb.) finalizzate ad introdurre una disciplina per il riconoscimento della figura del caregiver familiare ed il sostegno dell’attività di cura ed assistenza delle persone più fragili svolta dalla stessa[126].

 

Si ricorda, inoltre, che in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 della L. n. 33 del 2023[127] è stato emanato dal Governo il D.Lgs. n. 29 del 2024[128], contenente disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane. L’articolo 39 del citato D.Lgs. n. 29 del 2024, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lett. c), della citata L. n. 33 del 2023, ha riconosciuto il valore sociale ed economico per l’intera collettività dell’attività di assistenza e cura non professionale e non retribuita prestata nel contesto familiare a favore di persone anziane e di persone anziane non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa anche a lungo termine per malattia, infermità o disabilità[129].

 

Si ricorda, infine, che, in attuazione della L. n. 227 del 2021[130], è stato emanato il D.Lgs. n. 62 del 2024[131] che ha riformato la disciplina riguardante la definizione e l’accertamento della condizione di disabilità. Secondo le nuove disposizioni, è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità, individuata all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.

La valutazione di base è il procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità e all’accertamento delle seguenti condizioni e fattispecie: invalidità civile; cecità civile; sordità civile; sordocecità; disabilità in età evolutiva al fine dell’inclusione scolastica; disabilità al fine dell’applicazione della cosiddetta disciplina lavoristica sul collocamento obbligatorio; presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, prevista dai livelli essenziali di assistenza sanitaria; elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza, nonché di disabilità gravissima; requisiti necessari per l’accesso ad agevolazioni fiscali o relative alla mobilità, nonché ad ogni altra prestazione prevista, conseguenti all’accertamento dell’invalidità.

 

 

La legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 254, L. n. 205 del 2017) ha istituito il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare. Il D.L. n. 86 del 2018[132] di riordino delle competenze dei ministeri ne ha disposto il trasferimento dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo al contempo che la dotazione del medesimo Fondo fosse destinata ad interventi in materia, adottati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata. La legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 483, L. n. 145 del 2018) ha incrementato tale Fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. L’ultimo decreto di riparto delle risorse (anno 2023), nel definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo stabilendo che le somme siano utilizzate con priorità di destinazione ai caregiver che assistono persone in condizione di disabilità gravissima o persone che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, ha complessivamente previsto il riparto di 25.807.485 euro.

La legge di bilancio per il 2024 (articolo 1, comma 212, L. n. 213 del 2023) ha disposto l’abrogazione del citato articolo 1, comma 254, della legge di bilancio per il 2018 che ha istituito il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare; tale Fondo è confluito nel Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità (istituito dall’articolo 1, comma 210, della citata L. n. 213 del 2023), il quale aveva una dotazione iniziale di euro 552.177.454 per l’anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall’anno 2025. L’articolo 9-bis, comma 1, del D.L. n. 71 del 2024[133] ha incrementato la dotazione del fondo di 14.460.000 euro per l’anno 2024, di 213.462.224 euro per l’anno 2025, di 158.427.884 euro per l’anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall’anno 2027. Il fondo è stato da ultimo rideterminato dall’articolo 4, comma 7-ter, del D.L. n. 208 del 2024[134]. Con il decreto 8 gennaio 2025 del Ministro per le disabilità sono stati stabiliti i criteri e le modalità di riparto della quota parte di euro 30 milioni del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare per l’anno 2024.

La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 334, L. n. 178 del 2020) ha istituito un secondo Fondo, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è stato incrementato, ad opera della Sezione II della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234 del 2021), di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024. La legge di bilancio per il 2025 (art. 1, comma 235, L. n. 207 del 2024) ha stabilito che, fino all’adozione dei suddetti interventi legislativi, le risorse del Fondo sono destinate alle medesime finalità del Fondo per le non autosufficienze (istituito dall’articolo 1 commi 1264-1265, L. n. 296 del 2006[135]), per l’erogazione dei servizi socio-assistenziali nelle aree previste all’articolo 1, comma 162, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234 del 2021): assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie. Da ultimo, in base allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allegato al disegno di legge di bilancio in esame, il fondo risulta finanziato con un importo pari a 56,35 milioni di euro per l’anno 2026.


 

Articolo 1, comma 228
(Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità)

 

 

Il comma 228 dispone un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, per specifiche finalità in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché per il potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio.

 

Il comma in esame prevede un incremento delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

 

Si ricorda che il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato istituito dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si fa presente - per quanto in tale sede di interesse - che una parte del Fondo è destinata all’attuazione del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Quota parte delle risorse a ciò destinate viene annualmente ripartita tra le regioni, attraverso un decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità (da ultimo v. decreto 28 novembre 2024).

Più nel dettaglio, in base a tale decreto ministeriale, si tratta di: 40 milioni da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali già esistenti in ogni regione (nello specifico, 20 milioni a favore dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti e 20 milioni a favore delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti); 6 milioni per l’attuazione degli obiettivi di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne» e, in particolare, per la realizzazione di iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale nel percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza, gli interventi per il sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo; 9 milioni per la realizzazione di ulteriori interventi a titolarità regionale volti all'empowerment femminile, il reinserimento lavorativo, secondo un approccio di genere nelle politiche in favore delle donne come strumento di prevenzione e contrasto della violenza economica maschile e delle molestie sul luogo di lavoro, coerentemente con gli obiettivi di cui alla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026.

Con il medesimo decreto si sono altresì previste - in attuazione dell'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) - una ripartizione tra le regioni di risorse del fondo, per un importo pari a 5.000.000,00 di euro, per la realizzazione di centri antiviolenza , e  - in attuazione dell'art. 1, comma 194 della medesima legge – una ripartizione di risorse del fondo stesso, per un importo pari a 20.000.000,00 di euro, per realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio.

 

Si segnala, infine, che, da ultimo, la legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per l’anno finanziario 2025) ha previsto, ai sensi dell’articolo 1, comma 221, un incremento delle risorse del Fondo pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, con finalità di potenziamento di attività di orientamento e formazione al lavoro per le donne vittime di violenza, allo scopo di consentirne l’emancipazione e l’indipendenza economica.  Un ulteriore incremento di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025 del medesimo Fondo, da destinare al c.d. “reddito di libertà”, è stato previsto dalla medesima legge di bilancio 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 222.

 

 

Come specificato dalla disposizione in titolo, il rifinanziamento del Fondo è finalizzato a supportare una specifica finalità perseguita dal Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

La finalità in oggetto - di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d), decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 - è quella di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.

 

Il rifinanziamento è altresì diretto a potenziare le azioni dei centri antiviolenza e delle case-rifugio (finalità di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, anch’essa espressamente indicata nell’articolo 54 in commento).

 

Come evidenziato nella relazione illustrativa, le risorse in oggetto sono quindi finalizzate a rafforzare, in relazione alle donne vittima di violenza, le azioni di orientamento e di formazione al lavoro, favorendone l’effettiva emancipazione e l’indipendenza economica. Si sottolinea anche che la disposizione nasce dall’esigenza di assicurare risorse finanziarie adeguate al finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, il cui numero è in costante aumento.

La relazione illustrativa specifica altresì che la disposizione in esame è tesa a consentire a tali strutture di programmare le attività e i servizi da erogare ai fini dell’accoglienza e protezione delle donne, nonché di accompagnamento delle stesse per la fuoriuscita dalla condizione di violenza e di violenza domestica, in coerenza anche con le disposizioni della legge di bilancio per l’anno 2022, che ha reso strutturale l’adozione di un Piano Strategico nazionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.


 

Articolo 1, commi 229 – 232
(Incremento del Fondo pari opportunità per interventi a favore delle donne vittime di violenza)

 

 

I commi 229 e 230, rispettivamente, modificato e introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispongono un incremento delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per finanziare interventi a favore delle donne vittime di violenza.

Il comma 231, introdotto nel corso dell’esame al Senato, istituisce un nuovo fondo volto a permettere alle donne vittime di violenza di genere di accedere a tutti i servizi e le agevolazioni fruibili solo dietro presentazione del proprio ISEE.

Il comma 232, introdotto nel corso dell’esame al Senato, demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 231.

 

Il comma 229 dell’articolo in commento, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede un incremento delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, per un importo pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2026, 9 milioni di euro per l’anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, da destinare al c.d. “reddito di libertà”.

Si segnala che tali importi sono stati oggetto di incremento nel corso dell’esame in sede referente: il testo originario del disegno di legge prevedeva, per gli anni 2026 e 2027, un aumento più contenuto (pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2026 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027).

 

Il reddito di libertà è una misura introdotta dell’art. 105-bis del decreto-legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dal Covid-19 per le donne in condizione di maggiore vulnerabilità e per favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Si ricorda che la legge di bilancio per il 2025 ha stabilito per tale finalità un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 1 milione di euro l’anno a decorrere dal 2025.

 

Il comma 230, introdotto al Senato, prevede un ulteriore incremento del medesimo Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Tali risorse sono ripartite in parti uguali tra le seguenti finalità:

1.      realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza. A tal fine le risorse sono ripartire tra le Regioni con le modalità di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013 (lett. a)) (v.infra);

2.      realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività delle case rifugio per le donne vittime di violenza (lett. b)).

 

Ai sensi del citato art. 5-bis, comma 2, del decreto legge n. 93 del 2013, le risorse del citato fondo sono ripartite annualmente tra le regioni con decreto del Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto:

a)      della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

b)      del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

c)      del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;

d)      della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.

 

I commi 231 e 232, introdotti al Senato, introducono la possibilità per le donne vittime di violenza di genere, destinatarie di interventi di protezione, di avere accesso a tutti quei servizi, strumenti e agevolazioni la cui fruizione è subordinata alla presentazione del proprio indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

 

Numerosi sono i servizi, gli strumenti e le agevolazioni cui possono accedere gli individui il cui valore ISEE si colloca al di sotto di una certa soglia. Si ricordano, a titolo esemplificativo: l’assegno di inclusione quale misura nazionale di contrasto alla povertà, riconosciuta ai nuclei familiari che hanno almeno un componente minorenne, o con almeno 60 anni di età, o con disabilità, o in condizione di svantaggio e inserito in specifici programmi di cura, in possesso di determinati requisiti relativi alla cittadinanza, alla residenza, alla condizione economica (ISEE inferiore a 10.140 euro) e patrimoniale; il Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, per il quale la legge di bilancio 2025 ha esteso l’accesso anche a nuclei familiari che includono tre, quattro o cinque figli di età inferiore a 21 anni e con ISEE non superiore, rispettivamente, a 40.000, 45.000 o 50.000 euro; il bonus sociale per disagio economico (c.d. bonus bollette), che è uno sconto automatico sulle bollette elettriche, del gas e idriche per i nuclei familiari che hanno un’attestazione ISEE sotto soglia; il bonus nuovi nati, la cui fruizione è subordinata alla condizione di un valore ISEE del nucleo familiare entro i 40.000 euro annui, nonché l’assegno unico e universale per i figli a carico e il bonus asilo nido, misure riconosciute a tutti seppur con importo variabile (decrescente al crescere dell’ISEE).

Condizione per poter accedere a tale beneficio è che la donna vittima di violenza sia seguita da un centro antiviolenza o da una casa-rifugio che abbiano avviato nei suoi confronti interventi di protezione ai sensi dell’art. 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013.

Il beneficio può essere fruito per i 12 mesi successivi alla presa in carico e all’avvio degli interventi di protezione.

 

Il citato art. 5-bis dispone, nell’ambito del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, uno stanziamento a favore dei centri antiviolenza e delle case-rifugio (per un approfondimento sugli stanziamenti e il relativo riparto v. box infra) affinché gli stessi possano “potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli” (art. 5, comma 2, lett. d), del medesimo decreto).

 

In considerazione del fatto che l’art. 5-bis riguarda il finanziamento ed il funzionamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, mentre l’art. 5, comma 2, lett. d) del medesimo decreto riguarda gli interventi di protezione messi in campo dagli stessi, si valuti l’opportunità di sostituire il riferimento normativo richiamato.

 

A tale scopo, il comma 231 istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.

I criteri e le modalità di attuazione delle misure suddette sono individuati, ai sensi del comma 232, attraverso un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione di cui al comma 231.

 

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato istituito dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo scorso anno le risorse assegnate dalla legge di bilancio al sostegno delle politiche per le pari opportunità sono state pari a euro 136.401.682 con un aumento di euro 30.986.872 rispetto all’anno precedente.

Una parte del Fondo è destinata al finanziamento di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne ed in particolare all’attuazione del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Quota parte delle suddette risorse viene annualmente ripartita tra le regioni, attraverso un decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità (da ultimo v. decreto 28 novembre 2024). Più nel dettaglio si tratta di:

·         40 milioni da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali già esistenti in ogni regione (nello specifico, 20 milioni a favore dei centri antiviolenza pubblici e privati e 20 milioni a favore delle case-rifugio pubbliche e private);

·         6 milioni per l’attuazione degli obiettivi di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne» e, in particolare, per la realizzazione di iniziative volte a sostenere il percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza, gli interventi per il sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo;

·         9 milioni per la realizzazione di ulteriori interventi a titolarità regionale volti all'empowerment femminile, secondo un approccio di genere nelle politiche in favore delle donne come strumento di prevenzione e contrasto della volenza economica maschile e delle molestie sul luogo di lavoro, coerentemente con gli obiettivi di cui alla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e al PNRR.


 

Articolo 1, comma 233
(Fondo per incentivare e sostenere attività educative nelle scuole di ogni ordine e grado in materia di violenza contro le donne, di pari opportunità, diritto all’integrità fisica e rispetto reciproco)

 

 

Il comma 233, introdotto nel corso dell’esame al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo da ripartire tra i comuni, con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l’erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attività educative in materia di contrasto della violenza contro le donne nonché di pari opportunità, diritto all’integrità fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva.

 

Il comma 233, introdotto nel corso dell’esame al Senato, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al fine di incentivare e sostenere, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, in tutto il territorio nazionale, attività educative in materia di contrasto della violenza contro le donne nonché di pari opportunità, consenso, diritto all’integrità fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti. Il suddetto fondo viene ripartito tra i comuni individuati con il decreto di cui al periodo successivo, per l’erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il secondo periodo dispone poi che con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo in parola, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell’impiego delle relative risorse.

 

Si segnala che in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, l’ISTAT ha pubblicato il 12 dicembre 2025 un’indagine con cui è stata effettuata una mappatura a livello regionale degli atti formali (protocolli, accordi, intese) che istituiscono reti collaborative di contrasto alla violenza sulle donne, individuando anche i modelli di governance delle diverse realtà individuate. Da tale indagine emerge il ruolo dei centri antiviolenza e dei comuni nel contrasto alla violenza di genere.

Il potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle donne e ai loro figli e figlie costituisce un obiettivo prioritario del Piano straordinario contro la violenza sessuale 2015-2017 - cui hanno fatto seguito i Piani strategici sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, 2021-2023, 2023-2025, 2025-2027 - e della legge 15 ottobre 2013, n. 119, in attuazione della Convenzione di Istanbul.


 

Articolo 1, commi 234-235
(Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati)

 

 

Il comma 234 prevede l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a misure di sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e con figli a carico; il contributo può essere riconosciuto fino al compimento del ventunesimo anno di età da parte del figlio.

Il comma 235 demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità per l’attribuzione dei contributi a valere sul fondo medesimo.

 

Il comma 234 reca l’istituzione del fondo in esame con la finalità di garantire, come già accennato, un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e con figli a carico; il contributo può essere riconosciuto fino al compimento del ventunesimo anno di età da parte del figlio.

Prevede una dotazione finanziaria del fondo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

Il comma 235 demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei contributi a valere sul suddetto fondo, nel rispetto del limite di spesa costituito dalla dotazione del medesimo fondo.

Si valuti l’opportunità di definire in termini espliciti la nozione di figlio a carico.


 

Articolo 1, comma 236
(Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani)

 

 

Il comma 236 incrementa di 4 milioni di euro per l’anno 2026 e di 9,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027 le risorse da destinare all’attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

 

Il comma 236 incrementa di 4 milioni di euro per l’anno 2026 e di 9,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027 le risorse da destinare al programma di emersione, assistenza e integrazione sociale attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. Le somme sono destinate al bilancio della Presidenza del Consiglio.

 

A tal fine la disposizione interviene sull’articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha destinato al suddetto programma una somma pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per le pari opportunità. Da ultimo, tali risorse erano state incrementate per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ad opera dell’art. 1, comma 339, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)

 

L’art. 18 del TU immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998), ha previsto un programma di emersione, assistenza e integrazione sociale destinato agli stranieri e ai cittadini UE vittime del reato di riduzione (o mantenimento) in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), del reato di tratta (art. 601 c.p.) e del reato di acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) o nei cui confronti siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per la loro incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione criminale dedita alla tratta o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio penale (comma 3-bis). Il programma garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale. La disciplina del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale è contenuta nel D.P.C.M. del 16 maggio 2016.

Il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime. Il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani relativo al periodo 2022-2025 è stato adottato dal Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022 (l’adozione del precedente Piano risaliva a febbraio 2016 ed era relativo agli anni 2016-2018).

 


 

Articolo 1, comma 237
(Imposta sostitutiva per il trattamento economico accessorio dei lavoratori dipendenti pubblici)

 

 

Il comma 237, per il periodo di imposta relativo all’anno 2026, introduce, per i dipendenti pubblici non rientranti nel personale dirigenziale e aventi un determinato requisito di reddito, un’imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con riferimento al trattamento economico accessorio (ivi comprese le indennità di natura fissa e continuativa), fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 800 euro; l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari a 15 punti percentuali; il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore a 50.000 euro. È escluso dall’ambito del regime sostitutivo il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle Forze armate che benefici del regime tributario agevolato di cui all’articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni[136].

 

Riguardo all’ambito di applicabilità dell’imposta sostitutiva in esame, la disposizione fa riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni[137]; nell’ambito di esse, viene esplicitamente compreso anche il personale in regime cosiddetto di diritto pubblico[138].

Si valuti l’opportunità di chiarire a quale periodo di imposta si riferisca il suddetto limite di reddito da lavoro dipendente.

Per il personale dipendente dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, il regime sostitutivo in esame è esplicitamente cumulabile con l’applicazione dei regimi tributari sostitutivi sui compensi per “prestazioni aggiuntive” e per lavoro straordinario, di cui all’articolo 7, comma 2, del D.L. 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 107, e all’articolo 1, comma 354, della L. 30 dicembre 2024, n. 207.

È fatta salva la facoltà di rinuncia scritta (da parte del lavoratore) al regime di imposta sostitutiva in esame, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie.

 

Riguardo a regimi di imposta sostitutiva nel settore del lavoro privato, cfr. i commi da 7 a 12 del presente articolo 1.

 


 

Articolo 1, comma 238
(Armonizzazione del trattamento accessorio del personale dei comuni)

 

 

Il comma 238, introdotto al Senato, novella l’articolo14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 - che ha previsto la possibilità per gli enti locali, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, di incrementare il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, in deroga al limite massimo del trattamento accessorio previsto dalla normativa vigente, indicando, in sede di rilevazione dei dati del Conto annuale, la maggiore spesa sostenuta – prevedendo, nello specifico, che i comuni possano trasferire alle Unioni dei comuni, alle Comunità montane e alle Comunità isolane o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell’incremento delle risorse affluite (ai sensi del medesimo art. 14) alla componente stabile dei propri fondi, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall’organo di revisione.

 

Il comma 238, introdotto al Senato, interviene sull'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che ha previsto la possibilità per gli enti locali, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, di incrementare il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, in deroga al limite massimo del trattamento accessorio previsto dalla normativa vigente, indicando, in sede di rilevazione dei dati del Conto annuale, la maggiore spesa sostenuta. Con tale novella, dunque, si prevede che i comuni possano trasferire alle Unioni dei comuni, alle Comunità montane e alle Comunità isolane o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell’incremento delle risorse affluite (ai sensi del medesimo art. 14) alla componente stabile dei propri fondi, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall’organo di revisione.

 

Si ricorda che l’articolo 14, al comma 1-bis, prevede che, a decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto nel rispetto dei valori soglia di spesa - previsti dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare - in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 - il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sin al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento.

Ai fini del controllo della spesa di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del Conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione in sede di Conto annuale dei dati previsti dal precedente periodo, è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali, fino alla regolarizzazione di tale adempimento.

 

 


 

Articolo 1, comma 239
(Risorse finanziarie per il trattamento economico accessorio del personale di alcune amministrazioni)

 

 

Il comma 239 prevede che, a decorrere dall’anno 2026, una quota del fondo[139] destinato all'incremento delle risorse per la determinazione, da parte della contrattazione collettiva integrativa, del trattamento economico accessorio del personale (anche dirigenziale) dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri sia attribuita alle amministrazioni di cui al relativo allegato, al fine dell’incremento omologo. Per la determinazione della quota in oggetto, il comma fa rinvio a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Le istituzioni individuate nel suddetto allegato sono: la Corte dei conti; il Segretariato generale della giustizia amministrativa; l’Avvocatura dello Stato; l’Ispettorato nazionale del lavoro; l’ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; l’Agenzia italiana del farmaco; l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; l’Agenzia italiana per la gioventù.

La relazione tecnica osserva che la dotazione del fondo richiamato dal comma è incrementata dalla successiva sezione II; l’incremento è pari a 7,90 milioni di euro annui (a decorrere dall’anno 2026)[140]; il conseguente importo complessivo è pari a 21.143.427 euro annui (sempre a decorrere dall’anno 2026).


 

Articolo 1, commi 240 – 246
(Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria e in materia di edilizia penitenziaria)

 

 

I commi 240-246 autorizzano l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.000 unità di agenti del Corpo di Polizia penitenziaria e prevede la possibilità per il Ministero della giustizia di disporre il trattenimento in servizio di un contingente massimo di 150 unità di personale del medesimo Corpo.

 

Il comma 240 autorizza l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.000 unità del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 443 del 1992 (qui di seguito riportata).

 

 

Tale assunzione straordinaria, che si aggiunge alle facoltà assunzionali già previste dalla legislazione vigente, è autorizzata per un numero massimo di 500 unità per l’anno 2026; 1000 unità per l’anno 2027 e 500 unità per l’anno 2028, non prima del 1° dicembre di ciascun anno.

 

È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 703 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) che stabilisce le percentuali di riserva di posti nei concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali di alcune Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i volontari in ferma prefissata.

 

Al fine di dare attuazione alle suddette assunzioni straordinarie, il comma 241 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di euro 743.948 per l'anno 2026, di euro 24.264.464 per l'anno 2027, di euro 71.742.670 per l'anno 2028, di euro 99.203.807 per l’anno 2029, di euro 101.937.454 per l’anno 2030, di euro 101.973.896 per l'anno 2031, di euro 102.447.648 per l'anno 2032, di euro 103.285.824 per l’anno 2033, di euro 103.686.691 annui per gli anni 2034 e 2035, di euro 103.794.816 per l’anno 2036, di euro 105.200.441 per l’anno 2037 e di euro 107.687.316 annui a decorrere dall'anno 2038.

 

Il comma 242 autorizza e quantifica in euro 135.500 euro, la spesa da sostenere per le procedure concorsuali per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

 

Ancora, il comma 243 autorizza ulteriori somme per la copertura delle spese di funzionamento connesse alle predette assunzioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, nonché gli oneri annui a decorrere dall’anno 2029. Nel dettaglio è autorizzata la spesa di euro 682.500 per l'anno 2026, di euro 1.755.000 per l'anno 2027, di euro 1.852.500 per l’anno 2028 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall'anno 2029

 

Nel dichiarato intento di fronteggiare le criticità della situazione carceraria e incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e dei servizi di polizia penitenziaria, il comma 244 introduce, poi, la possibilità per il Ministero della giustizia di disporre, con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (DAP), il trattenimento in servizio per la durata di un anno, prorogabile, nel caso in cui perdurino le esigenze di servizio, di un contingente massimo di  150 unità di personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovraintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. Il trattenimento non può interessare il periodo successivo al compimento del sessantaduesimo anno di età (comma 246).

 

Ai sensi del comma 245 il trattenimento si attiva su richiesta del dipendente formulata nei sei mesi precedenti la data del collocamento a riposo. In ogni caso non può essere disposto nei confronti del personale che presenti almeno uno dei seguenti requisiti:

·        nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a “distinto”;

·        sia sospeso cautelarmente dal servizio nell’ambito di un procedimento disciplinare;

·        nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare;

·        sia sottoposto ad un procedimento penale nel quale è stata esercitata l’azione penale;

·        abbia subito una condanna per un delitto non colposo (anche con sentenza di patteggiamento).

 


 

Articolo 1, comma 247
(Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria e in materia di edilizia penitenziaria)

 

 

Il comma 247, introdotto al Senato, reca disposizioni in materia di edilizia penitenziaria relative agli interventi di competenza del Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria.

 

Il comma 247, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca modifiche all’art. 4-bis del D.L. n. 92 del 2024 riguardante la disciplina del Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria.

 

A tal riguardo si ricorda che il D.L. n. 92 del 2024, come successivamente modificato dal D.L. n. 178 del 2024, ha istituito la figura del Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria al fine di concentrare le attività volte alla realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché alla riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. In particolare al Commissario spetta la redazione del programma dettagliato degli interventi necessari, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 4-bis).

La durata in carica del Commissario, inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2025 è stata prorogata al 31 dicembre 2026 dal D.L. n. 178 del 2024 (art. 6).

Si segnala che con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2024 è stato nominato Commissario straordinario il dott. Marco Doglio, il quale lo scorso agosto 2025 ha adottato, in attuazione dell’art. 4-bis del medesimo decreto-legge n. 92 del 2024, il Programma dettagliato degli interventi (c.d. Piano carceri) volto ad affrontare l’attuale emergenza carceraria. Il Programma del Commissario intende perseguire quattro linee di attività di seguito rappresentate:

Linea 1 — DAP: Interventi programmati/in corso (utilizzo poteri commissariali). Si prevede un incremento di posti pari a 800 e risorse economiche complessive dell’ordine di circa € 37 milioni; sono programmati sette interventi prioritari finalizzati alla ristrutturazione, alla messa in sicurezza e all’adeguamento normativo delle strutture esistenti.

Linea 2 — DAP: Ampliamenti strutture esistenti. Si prevede un incremento di posti pari a 1.944 e risorse economiche complessive dell’ordine di circa € 232 milioni; sono previsti ventuno interventi di ampliamento degli spazi mediante l’utilizzo di moduli prefabbricati e la realizzazione di nuovi padiglioni.

Linea 3 — DAP / Polizia penitenziaria: Ottimizzazione camere e caserme. Si prevede un incremento di posti pari a 1.917 e risorse economiche complessive dell’ordine di circa € 32 milioni; sarà messo a disposizione dei Provveditorati un Accordo Quadro con i fornitori per la manutenzione straordinaria delle camere e delle caserme destinate alla polizia penitenziaria.

Linea 4 — DAP: Piattaforma digitale. Per la realizzazione di una banca dati/piattaforma per la gestione e la programmazione tecnico-economica delle strutture penitenziarie (property, facility e asset management) sono previste risorse per un ammontare approssimativo di € 6 milioni.

 

Nello specifico, la lett. a) della disposizione in commento interviene sull’art. 4-bis, comma 2 del D.L. n. 92 del 2024, aggiungendo un ultimo periodo.

Sul punto si ricorda che l’art. 4-bis, comma 2 attribuisce al commissario straordinario la competenza di compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. Al fine di raggiungere tali obiettivi, il Commissario redige il suddetto Programma degli interventi (v.supra).

 

Con la modifica in commento si consente al Commissario straordinario di porre in essere, d’intesa con la Provincia autonoma di Bolzano e nel limite delle risorse previste dal Programma dettagliato degli interventi, anche con la possibilità di modificare gli stessi interventi, gli atti necessari per realizzare la nuova casa circondariale di Bolzano, in ragione delle esigenze proprie del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (lett. a).

 

La lett. b), invece, sostituisce integralmente il comma 8 dell’art. 4-bis, del D.L. n. 92 del 2024.

Si ricorda che nella sua formulazione attuale la disposizione appena richiamata esclude dalle competenze del Commissario straordinario gli interventi finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per i quali risulta affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024.

 

Il nuovo art. 4-bis, comma 8 ricomprende, ora, all’interno del Programma degli interventi del Commissario straordinario, conferendogli la relativa competenza, il complesso degli interventi di edilizia penitenziaria rientranti, fino a questo momento, nell’ambito delle attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativi alle strutture detentive di:

-                   Forlì Lotto 2;

-                   Brescia Verziano;

-                   Bologna;

-                   Milano Bollate;

-                   Milano Opera;

-                   Milano San Vittore (raggi II e IV);

-                   Roma Rebibbia.

 

I predetti interventi sono finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo complessivo pari a euro 141.800.000, così suddivisi:

-         euro 27.050.000 nel 2026;

-         euro 74.426.000 nel 2027;

-         euro 40.324.000 nel 2028.

 

Si segnala che nel Programma di edilizia penitenziaria ex art. 4-bis, comma 2 è presente la ricognizione degli interventi che competono al MIT. In particolare, il Programma 2025-2027 prevede il paragrafo 1.3, concernente il Documento ricognitivo degli interventi a cura del MIT, prodotto dal Ministero in data 31.12.2024. Tra le diverse strutture detentive coinvolte figurano le case circondariali oggetto della disposizione in esame.

Appare opportuno, altresì, evidenziare che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e di trasporti contenuto nel disegno di legge di bilancio per l’anno 2026 il Programma 3.4 “Carceri”, prevede stanziamenti di competenza pari a: 55,4 milioni di euro per l’anno 2026; 100 milioni di euro per il 2027; 59 milioni di euro per il 2028.

 

La disposizione precisa, altresì, che per i predetti interventi il Commissario subentra nei relativi rapporti giuridici e le corrispondenti risorse vengono trasferite, da parte del MIT, sulla contabilità speciale del Commissario medesimo, prevista dall’art. 4-bis, comma 11 del D.L. n. 92 del 2024.

Sul punto si ricorda che per l’attuazione del Programma edilizio del Commissario è consentita l’apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria e alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Al fine di rendere effettiva l’inclusione delle attività concernenti le strutture detentive devolute alla competenza del Commissario straordinario con la disposizione in esame, il Programma dettagliato degli interventi deve essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame. In ogni caso, anche prima dell’aggiornamento del Programma, si dispone che il Commissario possa esercitare i poteri di cui all’articolo 4-bis del citato decreto n. 92 del 2024 ai fini dell'attuazione dei predetti interventi.

Per la realizzazione degli interventi de quibus, il Commissario, in virtù dei poteri attribuiti dalla disposizione in esame, si avvale dei provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, in qualità di soggetti attuatori, in coordinamento con il Dipartimento delle opere pubbliche e delle politiche abitative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 1, commi 248 e 249
(Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell’amministrazione economico-finanziaria)

 

 

Le disposizioni in esame, inserite durante l’esame da parte del Senato, reca disposizioni finalizzate a rafforzare le attività preventive e di controllo dell’amministrazione economico-finanziaria, in particolare prevedendo che le convenzioni Ministro delle finanze-agenzie fiscali definiscano obiettivi e indicatori per misurarne la produttività (comma 248), incrementando dal 2026 le risorse per l’incentivazione del relativo personale di un’ulteriore quota non superiore al 60% delle risorse assegnate per le medesime finalità con i decreti riferiti all’anno 2025 (lettera a)), nonché prevedendo che il 25% delle predette risorse aggiuntive attribuite alle agenzie fiscali incrementino le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative istituite dalle agenzie fiscali, in deroga al limite sul trattamento accessorio (lettera b)). Il comma 249, sempre in deroga al limite sul trattamento accessorio, a decorrere dal 2026 incrementa le risorse destinate al lavoro straordinario del personale dell’Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rispettivamente fino a 5 milioni e 3 milioni di euro annui lordi.

 

Come sopra anticipato, le norme in esame, inserite durante l’esame parlamentare, recano disposizioni finalizzate al rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell’amministrazione economico-finanziaria.

In particolare, il comma 248 stabilisce che, per favorire l’attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale (L. n. 111 del 2023) e dai relativi decreti attuativi, le convenzioni stipulate dal Ministro delle finanze con l’Agenzia delle entrate e con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di cui all’art. 59, co. 2 e segg. del D. Lgs. n. 300 del 1999[141]) definiscano appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. A tal fine, vengono apportate talune modifiche all’articolo 1 del D. Lgs. n. 157 del 2015[142].

Il citato articolo 59 del D. Lgs. 3000/1999 regola i Rapporti con le agenzie fiscali, prevedendo, al comma 1, che il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi in esso stabilito, determini annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento. Il comma 2 stabilisce che il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulino una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati:

        a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;

        b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;

        c) le strategie per il miglioramento;

        d) le risorse disponibili;

        e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.

Ai sensi del comma 3, la convenzione prevede, inoltre:

        a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

        b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia;

        c) le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

Il comma 4 dispone che nella convenzione siano stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:

        a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;

        b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;

        c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.

Infine il comma 5 stabilisce che il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, può essere ampliato l'oggetto sociale della società, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della società medesima.

 

Nel recare Disposizioni in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali, il richiamato articolo 1 del D. Lgs. n. 157 del 2015 stabilisce, al comma 1, che le agenzie fiscali procedano alla riorganizzazione delle proprie strutture in funzione del contenimento delle spese di funzionamento e del riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo con l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari anche grazie all'impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, contribuendo a una maggiore competitività delle imprese italiane e favorendo l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale. Nei programmi di riorganizzazione le agenzie, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni loro assegnate, perseguono, inoltre, la riduzione della invasività dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi. Le agenzie orientano, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari, i programmi di formazione e sviluppo del personale, nonché i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel quadro della revisione del sistema delle convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali.

Al fine di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa e favorire l'emersione delle basi imponibili, il comma 2 prevede che tali convenzioni stabiliscano per le agenzie fiscali specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti tributari.

Per la misurazione degli obiettivi, il comma 3 stabilisce che le convenzioni definiscano per ciascuna agenzia fiscale: a) indicatori della produttività, qualità e tempestività dell'attività svolta nelle aree di operatività; b) indicatori della complessiva efficacia e efficienza gestionale.

Il comma 4 fissa i criteri generali sulla base dei quali definire i suddetti indicatori.

 

In particolare, la modifica recata dalla lettera a) incide sul comma 7 del predetto articolo 1 del D. Lgs. n. 157 del 2015, al quale viene aggiunto un sesto periodo al fine di prevedere che, a decorrere dal 2026, le risorse per l’incentivazione del personale ivi previste siano incrementate di un’ulteriore quota non superiore al 60% delle risorse assegnate per le medesime finalità con i decreti riferiti all’anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall’ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.

Per la quantificazione delle predette risorse aggiuntive, la disposizione consente di considerare, oltre i medesimi criteri utilizzati nei citati decreti per la determinazione delle risorse assegnate all’incentivazione del personale - riferentisi alle risorse derivanti dai risparmi di spesa  per interessi, alle maggiori somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale e ai risparmi di spesa connessi a controlli che hanno determinato il disconoscimento di rimborsi o crediti d’imposta, alle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato – anche il miglioramento dei risultati di gettito derivanti dalle suddette attività.

Secondo la Relazione tecnica, la quantificazione delle ulteriori quote previste dalla disposizione corrisponde a un importo massimo di euro 159.052.522,52.

Si riporta, a seguire, il testo a fronte della modifica proposta al vigente comma 7 del richiamato articolo 1 del D. Lgs. n. 157/2015:

 

D. Lgs. n. 157 del 2015

Articolo 1, comma 7

Testo vigente

Modificazioni proposte

7. All'esito positivo delle verifiche effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, finalizzate ad accertare il maggior gettito incassato con riferimento all'ultimo anno consuntivato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui al comma 1, sulla base di strumenti di monitoraggio e di riscontro del suddetto maggior gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e dell'attività di controllo fiscale, ivi compreso, ove disponibile e in relazione ai dati pertinenti, il rapporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo 2014, n. 23, nonché in base all'accertamento dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrati con apposito provvedimento in corso di gestione per la quota incentivante di cui all'articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema.

Identico.

In forza di tale vincolo, per l'attività svolta a decorrere dall'anno 2016 l'ammontare della predetta quota non può superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

Identico.

In relazione al vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema e subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali, con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 1997 riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente.

Identico.

Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12 per la quota di risorse rivenienti dall'attività delle agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i finanzieri, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza nonché quanto previsto dal medesimo articolo in relazione all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi annualmente con decreto ministeriale.

Identico.

Con il medesimo decreto ministeriale può essere altresì stabilita un'ulteriore quota, eccedente i vigenti limiti di spesa, di ammontare non superiore a 30 milioni di euro annui, da destinare al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.

Identico.

 

Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall’anno 2026, le somme attribuibili per l’incentivazione del personale che mediante il citato fondo possono essere incrementate, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un’ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all’anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall’ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi da 11 a 11-quinquies, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, i sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale adottati dalle agenzie fiscali e i criteri selettivi da esse stabiliti per l'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance del personale dipendente sono verificati nel quadro delle convenzioni di cui al comma 1.

Identico.

 

La successiva lettera b) inserisce il nuovo comma 7-bis al medesimo articolo 1 del D. Lgs. n. 157 del 2015, al fine di prevedere che il 25% delle risorse aggiuntive attribuite alle agenzie fiscali ai sensi della disposizione precedente, incrementino le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative istituite dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ciò in deroga al limite sul trattamento accessorio di cui all’articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 2017[143].

 

Il suddetto articolo 23 (Salario accessorio e sperimentazione), al comma 2 dispone che, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Si prevede poi, che per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, il predetto ammontare complessivo non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 93, della Legge n. 205 del 2017[144], l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono:

        a) istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale, di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

        b) disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti;

        c) attribuire ai titolari delle posizioni il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;

        d) prevedere l'articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di responsabilità, con conseguente graduazione della retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, l'attribuzione della retribuzione di risultato sulla base del livello di valutazione annuale riportata;

        e) disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta, di carattere tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a individuare, secondo modalità e descrizione dei contenuti specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'Agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con quesiti a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni, alla data di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, di cui alla lettera a) del presente comma, o a quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonché il personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'Agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. La commissione può avvalersi dell'ausilio di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione, per la predisposizione e l'esecuzione delle prove preselettive e scritte. Sono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito.

Per la restante parte, la disposizione prevede che, con apposito atto datoriale, le agenzie fiscali individuino il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività, le specifiche attività incentivabili, i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle medesime agenzie assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali.

 

Infine il comma 249, sempre in deroga al limite sul trattamento accessorio, a decorrere dal 2026 incrementa le risorse destinate al lavoro straordinario del personale dell’Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rispettivamente fino a 5 milioni e 3 milioni di euro annui lordi. Ciò al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correntezza dei traffici commerciali.

 


 

Articolo 1, commi 250, 251 e 252
(Personale Capitanerie di porto)

 

I commi 250, 251 e 252 potenziano il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto:

- aumentando la dotazione organica complessiva dei marescialli (comma 250, lettera a);

-autorizzando il reclutamento, per concorso, di volontari in servizio permanente (comma 250, lettera b)

 

Il comma 250, lettera a) modifica l’articolo 814, comma 2 del Codice dell’ordinamento militare (di cui al d.lgvo. 66/2010).

La dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo viene aumentata di 32 unità (da 2.000 a 2032), di cui 10 nuove unità di primi marescialli (da 600 a 610).

Per tale intervento, è autorizzata la spesa di euro 2.453.281   per l’anno 2026 e di euro 2.495.906 annui a decorrere dal 2027

 

La successiva lettera b) introduce nel Codice dell’ordinamento militare il nuovo articolo 2197-septies, che autorizza il reclutamento per concorso di volontari in servizio permanente, in deroga a quanto previsto dallo stesso Codice. Questo infatti, (all’art. 704) stabilisce che nei ruoli dei volontari in servizio permanente vengano immessi i volontari in ferma prefissata triennale che abbiano concluso tale ferma e si trovino in possesso dei requisiti previsti.

Il nuovo reclutamento di volontari in servizio permanente è fino al massimo di 100 unità annue, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

Il reclutamento è disposto nell’ambito degli organici dei volontari in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto, previsti dall’art. 815 del Codice, che sono i seguenti: 4.380 per l'anno 2026, 4.450 per l'anno 2027 e 4.500 dall'anno 2028. 

I requisiti per la partecipazione ai relativi concorsi sono i seguenti:

-età non superiore ai 24 anni;

-diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado;

-idoneità fisio-psico-attitudinale.

  I vincitori dei concorsi sono immessi nel ruolo per la categoria di nocchiere di porto, con il grado di sottocapo di 3° classe, con decorrenza dal giorno successivo rispetto a quella attribuita ai volontari immessi in ruolo per lo stesso secondo la procedura ordinaria (ai sensi dell’art.704 del Codice dell’ordinamento militare, come detto sopra).

Per le spese di funzionamento delle previsioni contenute nella norma in esame, comprese le spese di vettovagliamento, è autorizzata la spesa di euro 65.381, a decorrere dal 2026.

 


 

Articolo 1, commi 253-254
(Rafforzamento della capacità amministrativa
dell'Agenzia ItaliaMeteo)

 

 

L’articolo 1, comma 253 autorizza l’Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «ItaliaMeteo» a prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 30 settembre 2025, nonché a prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibili in corso.

Il comma 254 riconosce un’indennità di amministrazione al personale della medesima Agenzia «ItaliaMeteo», nelle misure spettanti al personale del Ministero dell’università e della ricerca appartenenti alle corrispondenti aree del comparto funzioni centrali.

 

Il comma 253 prevede che l’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» sia autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi in essere alla data del 30 settembre 2025 del personale proveniente da amministrazioni pubbliche. Si tratta delle posizioni di comando disposte ai sensi del comma 556 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018). Tale comma 556 prevede che, nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l’Agenzia possa avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando nell’ambito delle risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 559, della medesima legge n. 205 del 2017.

Si prevede, inoltre, che la medesima Agenzia possa prorogare, fino al medesimo termine del 31 dicembre 2026, i contratti di lavoro flessibili in corso.

La finalità indicata esplicitamente dalle disposizioni in esame è quella di garantire la piena funzionalità dell’Agenzia ItaliaMetero e il perseguimento delle sue finalità istituzionali, in particolare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale.

Il comma 555 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 stabilisce che al personale dell'Agenzia si applichino le disposizioni sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.

 

Il comma 254 introduce un nuovo comma 555-bis all’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018). Vi si prevede che al personale di «ItaliaMeteo» appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale del comparto funzioni centrali, è riconosciuta l’indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell’università e della ricerca appartenenti alle aree corrispondenti. Il nuovo comma prevede inoltre che il fondo risorse decentrate del personale appartenente alle aree funzionali e il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia siano costituiti rispettivamente nei limiti di 286.632 euro e di 356.593 euro, tenendo conto delle assunzioni effettuate ai sensi della normativa vigente. Sono fatti salvi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e dell’area funzioni centrali e le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale.

Agli oneri derivanti dal nuovo comma si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 559.

 

Riguardo alle risorse finanziarie per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia, il comma 559 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

L’Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "Italia Meteo", organo con sede centrale a Bologna, che, fatte salve le competenze delle Forze armate per ciò che attiene la difesa e la sicurezza nazionale, svolge funzioni e compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e operativi nel settore della meteorologia e della climatologia, è stata istituita e disciplinata dall’articolo 1, comma 552-559 della n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018).

I compiti dell'Agenzia prevedono:

§  elaborazione, sviluppo e realizzazione di prodotti e servizi per la previsione, valutazione monitoraggio e sorveglianza meteorologica e meteo-marina, omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, con attenzione ad un'efficace informazione alla popolazione;

§  attività di ricerca e sviluppo nelle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;

§  realizzazione, sviluppo e gestione di reti, sistemi e piattaforme per l'osservazione, la raccolta dei dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e lo scambio dei dati e delle informazioni;

§  elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;

§  comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria;

§  partecipazione in ambito europeo e internazionale a organismi, progetti e programmi in materia di meteorologia e climatologia;

§  promozione di attività di partenariato con soggetti privati.

Lo statuto dell’Agenzia è stato approvato con d.P.C.m 24 settembre 2020.

Il d.P.R. n. 186 del 2020 reca il regolamento di organizzazione dell’Agenzia.

Per ulteriori informazioni su ItaliaMeteo si veda il dossier di documentazione (vol. II) sulla legge n. 205 del 2017.


 

Articolo 1, comma 255
(Convenzione tra la Consob e la Sogei per l’utilizzo
delle infrastrutture informatiche)

 

 

Il comma in esame stabilisce che la CONSOB possa avvalersi delle infrastrutture informatiche e dei sistemi informativi della società Sogei attraverso specifica convenzione, per migliorare l'efficacia dell’attività di vigilanza e favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi.

 

Nel dettaglio, l’articolo 60, comma 3, prevede che la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, possa avvalersi mediante apposita convenzione in coerenza con le proprie strategie informatiche di Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A.

 

SOGEI- Società Generale d’informatica S.p.A è una società per azioni, costituita nel 1976 e posseduta al 100% del MEF, che ha per oggetto sociale prevalente la prestazione di sevizi strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell’Economia e finanze ed alle Agenzie fiscali, in particolare relative alla conduzione del sistema informativo della fiscalità per l’amministrazione fiscale e le attività connesse, le attività informatiche riservate allo Stato e quelle di sviluppo dei sistemi informatici, nonché le altre attività informatiche di competenza del MEF. La SOGEI può svolgere inoltre altre attività in base a disposizioni legislative e regolamentari, per conto di regioni, enti locali, società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché in base all’articolo 51 del decreto-legge n. 124 del 2019, offre servizi informatici, tramite convenzioni, alla Presidenza del Consiglio, all’Avvocatura dello stato, alle Capitanerie di porto, alla società di gestione della piattaforma pagoPA., e al Consiglio di Stato.

 


 

Articolo 1, comma 256-257
(Misure relative a benefici di natura assistenziale o sociale applicabili al presidente e ai componenti di autorità indipendenti)

 

 

I commi 256 e 257introdotti al Senato – prevedono che le misure relative ai benefici di natura assistenziale e sociale - ivi incluse quelle in materia di previdenza complementare, anche in assenza di trattamento di fine rapporto, e di welfare integrativo - stabilite, esclusivamente per il personale dipendente, dalla contrattazione integrativa o da analoghi accordi, possono applicarsi anche al Presidente e ai componenti di alcune Autorità.

 

Le Autorità alle quali è riconosciuta la suddetta possibilità - sulla base di specifica delibera adottata a tal fine dai singoli Collegi o organi di vertice comunque denominati - sono le seguenti: Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione nazionale per le società e la borsa, Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità nazionale anticorruzione, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Ai relativi oneri le suddette Autorità provvedono attraverso corrispondenti risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare, in ogni caso, l'ammontare delle contribuzioni dovute annualmente dai soggetti sottoposti alla vigilanza delle medesime, ove previsti.

 


 

Articolo 1, comma 258
(Personale CONSOB)

 

 

Il comma in esame, introdotto dal Senato, modifica i criteri per la determinazione delle contribuzioni versate alla CONSOB dai soggetti da essa vigilati.

 

Nel dettaglio, il comma 258, inserito dal Senato, sostituisce il comma 3 dell’articolo 40 della legge n. 724 del 1994 prevedendo che, entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza.

Nella determinazione delle predette contribuzioni, aventi natura tributaria, la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengano conto dei costi complessivi derivanti dalle attività di vigilanza svolte nei confronti dei soggetti vigilati e da quelle poste in essere ai fini della tutela del risparmio e dell’integrità dei mercati, della capacità contributiva dei soggetti vigilati nonché della complessità delle operazioni poste in essere dai medesimi soggetti.

 

Il suddetto articolo 40 (Sistema di finanziamento CONSOB) della legge n. 724 del 1994 stabilisce, al comma 1, che ai fini del proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo, nonché la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle contribuzioni di cui al comma 3.

Il comma 3, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore della modifica in esame, stabilisce che, entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti.

 

Per effetto della norma in esame, pertanto, le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati dalla CONSOB dovranno essere parametrate anche ai costi derivanti dalle attività poste in essere ai fini della tutela del risparmio e dell’integrità dei mercati, della capacità contributiva dei soggetti vigilati nonché della complessità delle operazioni poste in essere dai medesimi soggetti.


 

Articolo 1, commi 259-260
(
Personale AGCM)

 

Ai sensi del comma 259, aggiuntonel corso dell’esame al Senato, la pianta organica dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) viene incrementata di 16 unità nella carriera direttiva, con corrispondente soppressione dei contingenti di 10 e 6 unità di personale di cui la medesima Autorità può avvalersi in posizione di comando.

Il comma 260, anch’esso aggiunto nel corso dell’esame in al Senato, prevede tali assunzioni possano essere effettuate, tramite concorso pubblico, previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse derivanti dal contributo agli oneri di funzionamento dell’AGCM.

 

Il 259, aggiunto nel corso dell’esame in prima lettura al Senato dispone – col fine di assicurare l’efficace esercizio delle competenze in materia di tutela del consumatore nonché in materia di concorrenza – un incremento della pianta organica dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di 16 unità nella carriera direttiva, con riduzione equivalente del personale in comando da altre amministrazioni e quindi con soppressione delle:

§  10 unità previste dall’articolo 8, comma 16, del d.lgs. n. 145/2007 (adottato in attuazione della normativa europea sulla pubblicità ingannevole);

§  6 unità previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 68/2006 (legge n. 127/2006).

Si intende così stabilizzare capacità e competenze interne, in alternativa all’utilizzo di risorse temporanee in comando.

 

Ai sensi del 260, anch’esso aggiunto all’articolo in esame nel corso dell’esame al Senato, le assunzioni avvengono tramite concorso pubblico, a condizione che sia previamente accertata la sussistenza delle risorse secondo il meccanismo già previsto dall’articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge n. 287/1990. In particolare, ai sensi del citato comma 7-ter, all’onere derivante dal funzionamento dell’AGCM si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima. Ai sensi del comma 7-quater, il predetto contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all’Autorità con le modalità determinate dall’Autorità medesima con propria deliberazione. A tal proposito si ricorda che, da ultimo, con delibera n. 31468 del 4 marzo 2025 l’AGCM ha ridotto l’importo di tale contributo allo 0,057 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato a tale data.

 

Per approfondimenti su poteri e organizzazione dell’AGCM si rimanda al tema su concorrenza e tutela dei consumatori curato dal Servizio Studi della Camera.

 


 

Articolo 1, comma 261
(Dirigenti di seconda fascia degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’economia)

 

 

Il comma 261 incrementa l’importo massimo dell’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dell’economia, da definirsi con decreto del Ministro dell’economia, rendendola poi stabile e non transitoria in attesa di specifica disposizione contrattuale.

 

Questo attraverso la sostituzione del comma 5 dell’articolo 7 del Regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’economia, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2003.

 

Procedendo in tal modo, tale comma viene legificato e quindi successive modifiche al medesimo dovranno essere apportate con fonte legislativa. Si ricorda che il paragrafo 3, lettera e), della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive di non ricorrere «all’atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di “resistenza” ad interventi modificativi successivi».

 

Nel sottostante testo a fronte sono evidenziate le modifiche introdotte:

 

 

Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze (DPR 227/2003)

Testo vigente

Modifica proposta

Art. 7
(Trattamento economico)

Art. 7
(Trattamento economico)

1-4 (Omissis)

1-4 (Omissis)

 

 

 

 

 

 

5. Ai dirigenti della seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

2. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, ferma la corresponsione di una retribuzione di posizione di misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di seconda fascia delle strutture Dipartimentali del Ministero, è riconosciuta un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al settanta per cento della retribuzione di posizione e, comunque, non superiore al valore massimo della retribuzione di risultato riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia delle strutture Dipartimentali del Ministero.

6-8. (Omissis)

6-8. (Omissis).

 

 

Come si vede le principali differenze sono:

·        si specifica che la retribuzione di posizione è equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di seconda fascia; il testo vigente fa in generale riferimento ai dirigenti;

·        l’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro dell’economia, su proposta del Capo di Gabinetto, non è più prevista “in attesa di specifica disposizione contrattuale”

·        tale indennità, attualmente prevista di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di superiore, diviene ora di importo non superiore al settanta per cento, fermo restando che essa dovrà comunque essere non superiore al valore massimo della retribuzione di risultato riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia delle strutture dipartimentali del Ministero.

 


 

Articolo 1, comma 262
(Potenziamento e sviluppo della SNA)

 

 

Il comma 262, introdotto dal Senato, autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri ad assumere a tempo indeterminato, 20 unità di personale, già reclutate a tempo determinato, per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola nazionale dell’amministrazione.

 

La disposizione in commento autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale reclutate ai sensi dell’articolo 13, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 178/2009 (introdotti dal decreto-legge n. 36/2022) per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola nazionale dell’amministrazione.

 

Si ricorda che, per effetto del richiamato comma 2-ter dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 178/2009, dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la Scuola nazionale dell’amministrazione, opera un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle attività istituzionali della Scuola, assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Il comma 2-quater precisa che tale contingente di personale non può superare le venti unità della categoria B, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le venti unità sono così ripartite:

·         dieci per le attività di supporto alla didattica;

·         dieci per le attività di supporto alla gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro.

 

La disposizione in esame autorizza l’assunzione a tempo indeterminato di tale personale con le modalità e i termini delle procedure di cui all’articolo 35-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 115/2022, (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022). In particolare, occorre che:

·        si tratti di personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta;

·        si effettui un colloquio selettivo;

·        vi sia stata una valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta.

Infine, è disposto che l’assunzione del personale avvenga a valere sulle facoltà assunzionali di cui all’art. 13, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 178/2009, destinate alle assunzioni di personale di categoria B, posizione economica F3, nel limite di venti unità (numero – come già precisato – individuato dal richiamato comma 2-quater dello stesso articolo 13).

Il comma 2-bis dell’articolo 13 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a reclutare a tempo indeterminato, dall’anno 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e attraverso procedure concorsuali pubbliche, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza e per lo svolgimento di specifiche attività[145] (ex art. 3, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 178/2009), un contingente pari a:

·         trenta unità di personale di categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3;

·         trenta unità di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3 (è su tali unità che le assunzioni disposte dalla norma in commento operano).

L’ultimo periodo del comma 2-bis dell’articolo 13 autorizza la spesa di euro 3.974.422 annui a decorrere dall’anno 2023 per le assunzioni anzidette.

Articolo 1, comma 263
(Conferimento di incarichi dirigenziali da parte del Ministero della cultura)

 

 

Il comma 263, introdotto al Senato, prevede che il Ministero della cultura possa attribuire un incarico dirigenziale di livello generale e uno di livello non generale, derogando il limite percentuale entro cui è ordinariamente consentito il conferimento di incarichi dirigenziali a personale esterno alla pubblica amministrazione.

 

La disposizione in esame, introdotta al Senato, prevede che il Ministero della cultura possa conferire un incarico dirigenziale di livello generale e un incarico dirigenziale di livello non generale oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Gli incarichi in parola sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

 

Il sistema di reclutamento del personale dirigenziale definito nel decreto legislativo 165 del 2001 prevede, quale modalità di reclutamento ordinaria, quella di affidare l’incarico dirigenziale a coloro i quali abbiano superato il percorso di qualificazione concorsuale per l’inserimento nel ruolo dirigenziale.

L’articolo 19, comma 6, reca una procedura eccezionale che consente, alle pubbliche amministrazioni, entro certi limiti, di conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione, ossia a personale di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione.

In particolare, il comma in esame stabilisce che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato, ai soggetti non appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione.

La durata degli incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di prima fascia, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, di seconda fascia, il termine di cinque anni.

Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a personale di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

 

 


 

Articolo 1, comma 264
(Incarichi dirigenziali a professionisti esterni e assunzioni presso il MEF)

 

Il comma 264, inserito nel corso dell’esame in sede referente, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a conferire un incarico dirigenziale di livello generale e cinque incarichi di livello non generale a professionisti esterni, in deroga ai limiti percentuali stabiliti dalla normativa vigente, a valere sulle risorse finanziarie disponibili.

Al fine di potenziare lo svolgimento delle attività relative all'innovazione e alla valorizzazione degli asset pubblici, il MEF è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, 10 funzionari.

Infine, è istituita presso il Dipartimento delle finanze una posizione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di livello non generale equivalenti sotto il profilo finanziario.

 

Il comma 264 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a conferire un incarico dirigenziale di livello generale e cinque incarichi dirigenziali di livello non generale, di cui due per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e uno ciascuno per le esigenze del Dipartimento dell'economia e del Dipartimento delle finanze nonché uno per le esigenze del Gabinetto del Ministro, oltre il limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 per il conferimento di incarichi a tempo determinato a professionisti esterni. Gli incarichi in esame sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata.

Si ricorda che l'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n.165 del 2001 autorizza ciascuna amministrazione a conferire incarichi dirigenziali, per un periodo limitato, a professionisti esperti esterni alla pubblica amministrazione nel limite del 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e dell’8 per cento per i dirigenti di seconda fascia.

La norma prevede, inoltre, che la durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale generale il termine di tre anni, e per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Gli incarichi sono conferiti, con esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale.

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, inoltre, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, 10 unità da inquadrare nell'Area dei Funzionari del C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali, per le esigenze del Dipartimento dell'Economia, al fine di potenziare lo svolgimento delle attività relative all'innovazione e alla valorizzazione degli asset pubblici, con compiti di analisi finanziaria, settoriale e regolatoria funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie, di trasformazione, collaborazione e riduzione dei costi. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato, in deroga all’obbligo del previo ricorso alla mobilità volontaria per le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni (previsto dall’articolo 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001), attraverso l’indizione di procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di 461.405 euro per l'anno 2026 e di 553.686 euro a decorrere dall'anno 2027.

 

La norma, infine, istituisce presso il Dipartimento delle finanze del MEF una posizione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di livello non generale equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento e riduzione di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il costo di una posizione dirigenziale di livello generale è compensato, pertanto, dal costo di due posizioni dirigenziali di livello non generale. Dalla disposizione, quindi, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

Articolo 1, comma 265
(
Commissione per la redazione della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva)

 

 

Il comma 265, inserito nel corso dell’esame in sede referente, eleva da quatto a cinque il numero dei rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze nella Commissione per la redazione della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva.

 

La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) all’art. 10-bis.1. (Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva) prevede che in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sia presentato un Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, per la cui redazione il Governo si avvale della “Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva”, predisposta da una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 3).

Le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di miglioramento dell'adempimento spontaneo, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo (art. 10-bis.1, comma 2).

 

L’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 160 del 2015 (il quale all’art. 2, comma 1, ha inserito nella legge di contabilità e finanza pubblica il suddetto art. 10-bis.1) stabilisce che la Commissione è composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali, lavoristiche o giuridico-finanziarie, di cui un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante della Banca d'Italia e tre professori universitari. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari. La partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, non dà diritto a compensi, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi di spese. Si segnala il D.M. del 30 luglio 2024 che reca il rinnovo della composizione della Commissione.

 

La norma in esame eleva da quatto a cinque i componenti del MEF prevedendo, in particolare, che essi siano individuati in rappresentanza del Dipartimento delle finanze, della Ragioneria generale dello Stato, dell’Agenzie delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Corpo della Guardia di Finanza.

 

Si evidenzia che la disposizione eleva da quattro a cinque il numero dei rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze senza modificare, al contempo, il numero complessivo dei “quindici esperti” che compongono la Commissione previsto dallo stesso art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 160 del 2015.


 

Articolo 1, commi 266-267
(Contributi aggiuntivi per la realizzazione di interventi per la realizzazione della competizione “America’s cup”)

 

 

I commi 266 e 267, introdotti al Senato, in considerazione delle esigenze connesse alla competizione sportiva internazionale America’s cup, assegnano alla Direzione marittima di Napoli un ulteriore contributo, pari a 2.068.000 per l’anno 2026 e a 998.000 per l’anno 2027 per avviare un piano straordinario di interventi infrastrutturali da realizzarsi presso gli uffici, da essa stessa individuati, rientranti nell’ambito della propria giurisdizione. 

 

Il comma 266, introdotto al Senato, in considerazione delle esigenze connesse alla competizione sportiva internazionale “America’s cup”, assegna alla Direzione marittima di Napoli, un ulteriore contributo, pari a 2.068.000 per l’anno 2026 e a 998.000 per l’anno 2027, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, per avviare, ad integrazione dei lavori già programmati, un piano straordinario di interventi infrastrutturali da realizzarsi presso gli uffici di cui all’articolo 16 del codice della navigazione rientranti nell’ambito della giurisdizione della medesima Direzione marittima e dalla stessa individuati.

Per quanto concerne la copertura finanziaria, il comma 267 dispone che agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.068.000 per l’anno 2026 e a 998.000 per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

 

L’America’s Cup (Coppa America) è il più famoso e prestigioso trofeo nello sport della vela. Si tratta di una serie di regate di match race, ovvero tra soli due yacht che gareggiano uno contro l’altro. Le due imbarcazioni appartengono a due Yacht Club differenti, il detentore del trofeo (defender) e lo sfidante (challenger).

La competizione si svolge in diverse fasi, tra cui le regate preliminari per selezionare lo sfidante e poi la sfida finale tra il defender e il vincitore delle regate preliminari (challenger). La competizione velica internazionale che seleziona il challenger, ossia la squadra sfidante che ha ottenuto le migliori prestazioni e che si è guadagnata il diritto di competere per la America’s Cup, è la Louis Vuitton Cup.

Storicamente, come si legge sul sito dell’America’s Cup, l’evento sportivo risale al 1851, quando la goletta “America” ??attraversò l’Atlantico con l’intento di sfidare la flotta britannica in gare di velocità, e vinse una regata attorno all’Isola di Wight nella Regata Annuale del Royal Yacht Squadron il 22 agosto 1851, aggiudicandosi quella che allora era conosciuta come la “£100 Cup”.

La 38ª edizione della più antica e prestigiosa competizione velica del mondo si svolgerà per la prima volta in Italia, a Napoli, nella primavera e nell’estate del 2027. La squadra detentrice del trofeo sarà Team New Zeland, rappresentante il Royal New Zeland Yacht Squadron, mentre la principale squadra sfidante, rappresentante il Royal Yacht Squadron britannico, sarà Athena racing, erede di fatto di Ineos Britannia, la squadra uscita sconfitta nella 37° edizione svoltasi nel 2024.

 

Si ricorda che il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, con riferimento alla manifestazione sportiva “America’s Cup - Napoli 2027”, l’articolo 7  prevede, al comma 1, che alla società Sport e salute Spa, in qualità di soggetto attuatore della trentottesima edizione della competizione, siano affidate l’organizzazione e tutte le attività funzionali alla realizzazione dell’evento. Le decisioni inerenti allo svolgimento della competizione sono devolute ad un comitato tecnico di gestione, composto da 11 componenti.

L’articolo pone la copertura degli oneri derivanti dall’organizzazione dell’evento, pari a euro 7.500.000 per l’anno 2025, a valere sulle risorse di parte corrente disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate all’esercizio delle sue funzioni in materia di sport. Inoltre, allo scopo di favorire gli interventi necessari per la trentottesima edizione dell’America’s Cup, la norma consente al Comune di Napoli, in relazione agli esercizi finanziari dal 2025 al 2027, di applicare al bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione in deroga ai limiti previsti, per un importo non superiore a 30 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

Per ogni ulteriore approfondimento, si rimanda alla consultazione dell’apposito dossier.

 

In ordine, invece, alla copertura finanziaria prevista dalla norma ora in commento, si ricorda che il citato comma 898 della legge di bilancio 2025 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, l’istituzione di un  fondo da ripartire, con una dotazione di 36.967.000 euro per l’anno 2025, di 70.460.000 euro per l’anno 2026 e di 59.780.000 euro per l’anno 2027, finalizzato all’attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all’attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale e di interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale.


 

Articolo 1, comma 268
(Autorizzazione al conferimento ai dipendenti MEF di incarichi nelle società partecipate e disciplina dei relativi compensi)

 

 

L’articolo 1, comma 268, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede la facoltà di autorizzare i dipendenti del Ministero dell’economia e delle finanze a fare parte degli organi di amministrazione e di controllo di società partecipate, anche indirettamente, dallo Stato.

La disposizione stabilisce altresì che i compensi che tali dipendenti percepiscono nell’esercizio di tale incarico siano corrisposti direttamente dalle società partecipate al Ministero dell’economia, che successivamente provvede al riparto di tali compensi nel rispetto delle disposizioni vigenti.

 

L’articolo 1, comma 268, introdotto nel corso dell’esame al Senato, aggiunge un periodo alla fine dell’articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, che reca disposizioni in materia di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze.

La disposizione in esame prevede la facoltà di autorizzare i dipendenti del Ministero dell’economia e delle finanze a fare parte degli organi di amministrazione e di controllo di società partecipate dallo Stato. Nel dettaglio:

·        tale facoltà è conferita per legge.

Si rammenta che l’articolo 62 del Testo unico sugli impiegati civili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dispone che sia la legge a stabilire in quali casi gli impiegati pubblici possano partecipare all’amministrazione o a far parte di collegi sindacali o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca.

Le disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi sono recate, tra l’altro, dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato, peraltro, dall’articolo 60, comma 3-terdecies, del presente provvedimento.

·        i dipendenti possano essere autorizzati a far parte di organi di amministrazione e controllo.

 

Ai fini della formulazione della disposizione, si valuti l’opportunità di sostituire la congiunzione “e” con la congiunzione “o”, per specificare, come nell’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che i dipendenti possano alternativamente fare parte o degli organi di amministrazione o di quelli di controllo.

 

·        L’autorizzazione si applica alle società in cui lo Stato detiene partecipazioni, anche indirettamente.

Si rammenta che il Testo unico delle società partecipate (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) definisce, all’articolo 2, comma 1, lettera g), la “partecipazione indiretta” come “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”;

·        I compensi che tali dipendenti del Ministero dell’economia e delle finanze percepiscono in quanto membri di tali organi di amministrazione o controllo siano corrisposti direttamente da tali società partecipate al Ministero dell’economia e delle finanze anziché ai citati dipendenti. Si dispone che il Ministero provveda al riparto di tali compensi nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rammenta che il citato articolo 62, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 stabilisce che, siccome l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, i compensi corrisposti all'amministrazione di appartenenza confluiscono nelle risorse per il trattamento economico accessorio, quindi li attribuisce ai suoi dipendenti.

 

 


 

Articolo 1, comma 269
(Disposizioni per il personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli)

 

 

Il comma in esame, inserito dal Senato, aumenta di una unità la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell’Agenzia delle dogane.

 

Nel dettaglio, il comma in esame, inserito dal Senato, al fine di incrementare e potenziare le funzioni in ambito territoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con conseguente acquisizione di personale dirigenziale da destinare alle sedi territoriali, novella l’articolo 23-quinquies, comma 1-quater, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, prevedendo un ulteriore aumento da tre a quattro 3 unità della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 277.051 euro annui a decorrere dall’anno 2026.

 

Il testo vigente del menzionato articolo 23-quinquies, comma 1-quater, del decreto-legge n. 95 del 2012 aumenta la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di 3 unità.


 

Articolo 1, comma 270
(Indennità per oneri specifici dei ricercatori e tecnologi dell’ISTAT)

 

 

Il comma 270 consente all’ISTAT di incrementare le risorse finanziarie, a valere sul proprio bilancio, destinate alla corresponsione dell’indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo (IOS) a decorrere dall’anno 2026.

 

La disposizione è posta in deroga quanto previsto dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n.75 del 2017, esplicitamente richiamato. Esso dispone in via generale che - a decorrere dal 1° gennaio 2017 -  l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

L’indennità per oneri specifici - IOS dei profili di ricercatore e tecnologo è prevista dall’articolo 8 della Sezione II “Ricercatori e tecnologi” del CCNL 5 marzo 1998 (contratto per il personale dirigente del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione - parte economica 1996-1997) il quale demanda la definizione dei criteri per l’attribuzione dell’indennità alla contrattazione decentrata.

 

Il comma in esame pone un limite all’incremento delle risorse destinate alla corresponsione della IOS in favore del personale dell’ISTAT pari, come detto, a  347.197 euro, in considerazione dei maggiori oneri riflessi gravanti sul datore di lavoro costituiti – per il personale dipendente - dalla quota di contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e dall'applicazione dell'aliquota IRAP.

La relazione tecnica asserisce che l’ammontare di 347.197 euro corrisponde agli oneri a carico dell’ISTAT a fronte dell’adeguamento della IOS dei ricercatori e tecnologi (pari a 235,04 euro annui per ciascuno dei tre livelli in cui sono articolati tali profili professionali) alla IOS dei corrispondenti profili del CNR (che varia da 494 a 546 euro in relazione al livello di appartenenza).

 

Si rammenta che l’ISTAT rientra nel novero degli enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell’Università e della ricerca. L’amministrazione responsabile è il Ministero dell’economia e delle finanze. Nel capitolo 1680 del bilancio del MEF è allocata la somma da destinare all’ISTAT, pari a circa 223 milioni annui di competenza e cassa a decorrere dal 2026. Tale ammontare conferma lo stanziamento previsto a legislazione vigente.


 

Articolo 1, commi 271 e 272
(Comitato nazionale per la bioetica;
Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie
e le scienze della vita)

 

 

Il comma 271 disciplina la composizione numerica del Comitato nazionale per la bioetica e del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, nonché la durata del mandato.

Il comma 272 prevede che ulteriori profili siano disciplinati con d.P.C.m.; inoltre prevede e quantifica un gettone di presenza, per il presidente e per i componenti di ciascuno dei due Comitati.

 

Questi due commi dettano disposizioni relative al Comitato nazionale per la bioetica – istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 1990 ed al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita istituito dalla legge n. 142 del 1992 (articolo 40, comma 2) presso la Presidenza del Consiglio.

Per quanto concerne il Comitato nazionale per la bioetica, si viene a ‘legificare’ una composizione numerica massimo di trentasei membri – nonché la durata del mandato dei componenti – quattro anni – e la tipologia di atto di loro nomina – decreto del Presidente del Consiglio.

Tale Comitato è definito “organismo consultivo del Governo”.

Per il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (denominazione che si è andata mutando in prosieguo di tempo, da quella originaria che era: Comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici), si viene del pari a prevedere con disposizione di legge una composizione numerica – massimo di venti membri –  nonché la durata quadriennale del mandato dei componenti e la loro nomina con decreto del Presidente del Consiglio.

Tale Comitato è definito “organismo consultivo tecnico-scientifico, di supporto al Governo”.

Ulteriore disciplina normativa dei due Comitati – circa le finalità, i compiti, il funzionamento, la composizione – è demandata a decreto del Presidente del Consiglio.

Tale atto individuerà altresì i Presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti pubblici, i quali siano componenti del Comitato nazionale di bioetica, tuttavia senza diritto di voto.

Inoltre si prevede la corresponsione ai presidenti ed ai componenti dei due Comitati di un gettone di presenza.

Esso è stabilito nel limite, rispettivamente, di 1.000 e di 800 euro, comprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione, per seduta, fino ad un massimo di 15 sedute annue.

A tal fine è autorizzata la complessiva spesa di 678.000 euro annui, a decorrere dal 2026.


 

Articolo 1 commi 273-275
(Sistema contributivo a carico del mercato di riferimento
per il finanziamento di AGCOM)

 

 

L’articolo 1, ai commi 273-275, introduce modifiche al sistema di finanziamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

 

Il comma 7 prevede modifiche all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In particolare:

·      al comma 65, la soppressione delle parole «dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

·       i commi 66, 66-bis e 66-ter sono interamente sostituiti. La nuova formulazione del comma 66 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2026, alle spese derivanti dal funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si provvede mediante un contributo annuale avente natura tributaria, da corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura del 2 per mille dei ricavi derivanti dalle seguenti attività:

a) fornitura, gestione e messa a disposizione di reti di comunicazioni elettroniche e infrastrutture digitali, nonché dall’attività di operatore di rete anche televisivo e dalla prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche, inclusi i servizi interattivi associati o di accesso condizionato e l’utilizzo anche indiretto di risorse di numerazione, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

b) prestazione dei servizi postali oggetto di licenza individuale e autorizzazione generale, ivi inclusi i servizi di corriere espresso e i servizi di consegna pacchi, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

c) fornitura di servizi media audiovisivi e radiofonici, di radiodiffusione sonora, nonché di servizi di piattaforme di condivisione video e di contenuti, di creazione, produzione o organizzazione di contenuti sulle piattaforme per la condivisione di video, di produzione o distribuzione di programmi audiovisivi e radiofonici, compresi i format, nonché di opere cinematografiche e musicali, di attività pubblicitaria e di sponsorizzazione realizzata, anche online, direttamente o mediante concessionarie di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;

d) editoria, anche elettronica, dalla prestazione di servizi della società della informazione che consentono l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, nonché di agenzia di stampa, di media monitoring e di rassegna stampa di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;

e) prestazione di servizi digitali - anche tramite siti di e-commerce, secondo una specificazione introdotta nel corso dell’esame parlamentare - nonché di fornitura di beni e servizi acquistati dagli utenti attraverso interfacce online inclusi quelli di e-commerce, di prestazione di servizi intermediari di cui all’articolo 3, lettere g), i) e j), del Regolamento (UE) 2022/2065 non ricompresi nelle precedenti lettere da a) a d).

La nuova formulazione del comma 66-bis prevede che per le spese relative all’esercizio delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9, si provvede con un contributo fissato nella misura dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Per le spese relative all’esercizio delle competenze attribuite dalla legge 14 luglio 2023 n. 93, è stabilito un contributo ulteriore nella misura dello 0,5 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive compresi i format televisivi; dalla attività di intermediazione dei diritti d’autore e connessi da parte di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35; dalla fornitura di servizi di media audiovisivi a pagamento; dalla commercializzazione di diritti delle opere riguardanti eventi sportivi.

Per «ricavi» si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, o, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili.

Il comma 66-ter prevede che in sede di prima applicazione, per i soggetti operanti negli ambiti di attività di cui alle lettere a) e b), la misura dell’aliquota del contributo stabilita dall’Autorità per l’anno 2025 è incrementata dello 0,1 per mille per anno, a partire dall’anno 2026, sino al raggiungimento del limite di cui al comma 66.

Il comma 66-quater prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2029, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione di cui al comma 66 possono essere disposte con deliberazione motivata dell’Autorità, sottoposta all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 65, fino al limite massimo del 2,5 per mille. In ogni caso, gli eventuali incrementi dell’aliquota di cui al comma 66, fino al limite del 2,5 per mille, possono essere disposti nella misura massima dello 0,1 per mille annui, e comunque per non più di tre incrementi nell’arco di un quinquennio.

Il comma 66-quinquies prevede che resta fermo il potere dell’Autorità di stabilire eventuali soglie di esenzione per i casi in cui il contributo risulterebbe inferiore o uguale a 100 euro.

Il comma 8 dell’articolo in esame sostituisce l’articolo 16 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, con una nuova formulazione che prevede che al primo comma, oltre ai contributi di cui all'articolo 42 e al contributo per le spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all' articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all’ articolo 13 comma 2.

Sono ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione, dovuti per le attività di competenza del Ministero. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

Il comma 2 del nuovo articolo 16 prevede che per la copertura dei costi amministrativi, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell’allegato 12 (composto dagli artt. 1, 1 bis, 2 bis,  3, 4, 5). Il Ministero nel determinare l’entità della contribuzione può definire eventuali soglie di esenzione.

Il comma 3 prevede che il Ministero pubblica annualmente sul proprio sito internet i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l’importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2. In base alle eventuali differenze tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche. Le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma 9 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli effetti delle norme di previsione del sistema contributivo a carico del mercato di riferimento quale fonte di finanziamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.


 

Articolo 1, commi 276-277
(Disposizioni in materia di personale dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza)

 

 

Il comma 276 – inserito dal Senato – concerne la disciplina del personale dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza[146]. Le novelle riguardano il conferimento degli incarichi dirigenziali e il ricorso al personale di altre amministrazioni pubbliche nonché la possibilità, per il titolare dell’Autorità, di avvalersi di un consigliere e di esperti. Il comma 277 – inserito dal Senato – provvede alla copertura dell’onere finanziario inerente alla suddetta possibilità.

 

La novella di cui alla lettera a) del comma 276 concerne, in primo luogo, il conferimento degli incarichi dirigenziali dell’Autorità in oggetto (per quest’ultima la disciplina già vigente[147] prevede due posti di livello dirigenziale non generale e un posto di livello dirigenziale generale). La novella specifica che, per i conferimenti in oggetto, si applica la procedura generale di interpello, di cui all’articolo 19, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base alla quale l'amministrazione deve rendere conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di livello dirigenziale che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta nonché acquisire le disponibilità dei dirigenti interessati e valutare le medesime. La novella, inoltre, ammette che gli incarichi dirigenziali dell’Autorità – limitatamente a quello di livello dirigenziale generale e a uno di quelli di livello dirigenziale non generale – siano conferiti in deroga ai limiti percentuali previsti, nella disciplina generale di cui al comma 5-bis del citato articolo 19 del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, per il conferimento a dirigenti di ruolo di altre amministrazioni. Considerato che, in base all’intervento normativo di cui all’articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, i limiti di cui al suddetto comma 5-bis non sono più efficaci, si valuti l’opportunità di sopprimere la formulazione della deroga in esame, in quanto ultronea.

Riguardo al complessivo personale dell’Autorità, la novella prevede che, nel rispetto del limite della dotazione organica[148], si possa ricorrere, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della L. 15 maggio 1997, n. 127, al personale di altre pubbliche amministrazioni[149] mediante comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto contemplato dai relativi ordinamenti; si ricorda che il citato articolo 17, comma 14, della L. n. 127 prevede che, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza debbano adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

La novella di cui alla lettera b) del comma 276 prevede che, in aggiunta alla suddetta dotazione organica, il titolare dell’Autorità[150] possa avvalersi: di un consigliere, anche per il raccordo con l’ufficio della medesima Autorità, con incarico di durata non superiore al mandato del titolare e con compenso annuo onnicomprensivo non superiore a 80.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione; di esperti a titolo gratuito o con compenso annuo onnicomprensivo non superiore a 30.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione, e per un importo massimo complessivo annuo di 100.000 euro. Per il conferimento di tali incarichi, la novella richiama le norme generali sui contratti di collaborazione con amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 7, comma 6, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni. La relazione tecnica allegata all’emendamento governativo[151] che ha proposto tale novella osserva che il conferimento può avvenire anche in deroga al comma 6-bis del suddetto articolo 7 del D.Lgs. n. 165. Tale comma prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Si consideri l’opportunità di una valutazione di tale profilo, tenuto conto che la novella non prevede una deroga esplicita al comma 6-bis.

Il comma 277 prevede, al fine della copertura dell’onere finanziario derivante dalla novella di cui alla lettera b) del comma 276, onere pari a 180.000 euro annui, la riduzione, per identico importo annuo (a decorrere dal 2026), del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione[152], di cui all’articolo 1, comma 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.


 

Articolo 1, commi 278-279
(Rimborsi spese per i membri del Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta)

 

 

I commi 278-279, introdotti al Senato, destinano 50.400 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al riconoscimento dei rimborsi spese sostenuti dai componenti del Comitato nazionale per la celebrazione della ricorrenza del bicentenario della morte di Alessandro Volta, per le attività che si svolgeranno negli anni 2026 e 2027.

 

I commi 278 e 279, introdotti nel corso dell’esame al Senato, intervengono sulle norme della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta.

 

Si ricorda che l’articolo 1, commi da 616 a 624, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, appena citata, recano disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta, istituendo a tal fine un Comitato nazionale presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica ed attribuendo a quest’ultimo il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all’opera e ai luoghi legati alla figura di Alessandro Volta.

Al Comitato è attribuito un contributo pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2025, come modificato dal successivo decreto del 12 maggio 2025, è stata definita la composizione del Comitato e sono state stabilite le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato stesso. Sono organi del Comitato nazionale: il Comitato esecutivo e il consiglio scientifico.

Il comitato esecutivo è composto da:

- un rappresentante individuato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, con funzioni di Presidente;

- un rappresentante designato dal Ministro della cultura;

- un rappresentante designato dall'autorità politica delegata in materia di anniversari nazionali;

- un rappresentante designato dal presidente della Regione Lombardia o da un suo delegato;

- due esponenti del mondo della cultura e della ricerca individuati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica e della trasformazione digitale, in relazione alla vita e alle opere e all'attualità del pensiero di Alessandro Volta.

Il comitato esecutivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione ad eccezione di quelli riservati al consiglio scientifico.

Il consiglio scientifico è composto da:

- un rappresentante designato dal presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei;

- un rappresentante designato dal presidente del Museo della scienza e tecnica di Milano;

- un rappresentante designato dal rettore dell'Università degli studi di Pavia;

- un rappresentante designato dal rettore dell'Università degli studi dell'Insubria;

- il presidente della Fondazione Alessandro Volta o un suo delegato;

- due insigni scienziati internazionali esperti nelle materie di interesse di Alessandro Volta;

- un esponente del mondo della cultura e della ricerca individuato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica e della trasformazione digitale, in relazione alla vita e alle opere e all'attualità del pensiero di Alessandro Volta.

Il consiglio scientifico elabora proposte e promuove studi e documenti che possano contribuire al corretto conseguimento dei fini istituzionali ed esprime pareri non vincolanti in materia di programmazione delle attività del comitato esecutivo.

Il Comitato ha sede presso il Dipartimento per la trasformazione digitale ed è sottoposto alla sua vigilanza.

Il presidente del comitato esecutivo o un suo delegato ne coordina i lavori, cura l'esecuzione delle deliberazioni ed esercita le altre attribuzioni connesse con i compiti istituzionali, provvedendo anche alla rendicontazione alla struttura vigilante. Il voto del presidente del comitato esecutivo, in caso di parità, vale doppio. Il presidente o un suo delegato convoca e presiede le riunioni, stabilendone anche l’ordine del giorno.

Il comitato esecutivo può adottare regolamenti di organizzazione necessari al suo funzionamento ed alla gestione delle risorse assegnate, nel rispetto dei principi di economicità e trasparenza e della normativa vigente, per il raggiungimento delle proprie finalità.

 

Il comma 278 novella il comma 619 della legge n. 207 del 2024, il quale, nell’attribuire al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica il compito di nominare, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i membri del Comitato nazionale, statuisce al contempo che ad essi non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

Ora, il comma 278 aggiunge alla disciplina appena riepilogata, il periodo in base al quale, per gli anni 2026 e 2027 non trovano applicazione le disposizioni che stabiliscono che ai componenti del Comitato nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. A tal fine, è autorizzata, la spesa massima di 50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per il per il riconoscimento dei rimborsi spese ai membri del Comitato.

Il successivo comma 279 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria, stabilendo che agli oneri derivanti dal precedente comma 278, nel limite di 50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 617 della medesima legge 30 dicembre 2024, n. 207, che attribuisce al Comitato nazionale un contributo complessivo pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

 

La relazione tecnica precisa che la disciplina recata dal comma 278 consente, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il riconoscimento del rimborso delle documentate spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai componenti del Comitato nazionale per la celebrazione della ricorrenza del bicentenario della morte di Alessandro Volta per le attività che si svolgeranno negli anni 2026 e 2027.

La medesima relazione descrive, inoltre, gli elementi utilizzati per la quantificazione dei costi, nel limite massimo di 50.400 euro annui, come stabilito nella citata disposizione. A tal fine è prefigurato un massimo di 6 riunioni all’anno del Comitato, con un costo previsto pari a 600 euro a missione (rimborsi per vitto, alloggio e trasporti, per due giorni), da sostenere per tutti i 14 componenti del Comitato.

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 280
(Misure per il rafforzamento delle capacità industriali della difesa)

Il comma 280 prevede che al fine di proteggere gli interessi fondamentali della sicurezza nazionale e potenziare l’industria della difesa nel settore della produzione e del commercio di armamenti e sistemi d’arma, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individui, con proprio decreto e nel rispetto delle risorse previste dalla normativa vigente, le attività, le aree, le opere e i progetti infrastrutturali destinati alla realizzazione, all’ampliamento, alla riconversione, alla gestione e allo sviluppo delle capacità industriali della difesa, riconosciuti come strategici per la difesa nazionale.

 

La disposizione in esame, inserita al Senato, risulta ispirata a due concorrenti finalità:

1.      tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;

2.      rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d'arma.

 

Nel perseguimento di tali obiettivi, la norma demanda a uno o più decreti del Ministro della difesa, previo concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il compito di individuare le attività, le aree e le relative opere e progetti infrastrutturali che risultano finalizzati alla realizzazione, all’ampiamento, alla conversione, gestione e sviluppo delle capacità industriali della difesa, qualificati come di interesse strategico per la difesa nazionale.

La disposizione precisa che l’individuazione in esame deve avvenire “anche con funzioni ricognitive e comunque nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente”.

Si rileva che la medesima disposizione non fornisce criteri specifici e presupposti in relazione all’individuazione dell’esatto ambito oggettivo dei decreti, né indicazioni circa le procedure di adozione degli stessi, anche con riferimento all’eventuale acquisizione del parere parlamentare sui relativi schemi.

 

Si segnala che la disposizione non prevede un termine per l’emanazione dei decreti ministeriali.

 

Sul punto, si ricorda che l’art. 233 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010), disciplina l’individuazione delle opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale a fini:

-      urbanistici;

-      edilizi;

-      ambientali;

-      affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture.

 

Tale articolo dispone infatti che si considerano opere destinate alla difesa le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie:

a)      sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico - operative dell'Arma dei carabinieri;

b)     opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo;

c)      aeroporti ed eliporti;

d)     basi navali;

e)      caserme;

f)      stabilimenti e arsenali;

g)     reti, depositi carburanti e lubrificanti;

h)     depositi munizioni e di sistemi d'arma;

i)       comandi di unità operative e di supporto logistico;

j)       basi missilistiche;

k)     strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo;

l)       segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea;

m)   strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;

n)     poligoni e strutture di addestramento;

o)     centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma;

p)     opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa e sicurezza nazionale;

q)     installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;

r)      le strutture presso cui è condotto il cittadino straniero irregolare (articoli 10-ter e 14 del d.lgs. n. 286/1998 e agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015;

s)      attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.

 

Il successivo Titolo VII del Libro Secondo del Codice dell’ordinamento militare (artt. 352 e ss.) reca invece la disciplina urbanistica, edilizia, paesaggistica ed energetica che trova applicazione per le opere destinate alla difesa nazionale.

Per quanto concerne la contrattualistica pubblica, si ricorda che per il settore della difesa e della sicurezza nazionale, le norme applicabili del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) sono rappresentate dalle seguenti disposizioni:

-      l'articolo 136 (difesa e sicurezza);

-      l'articolo 137 (contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza);

-      l'articolo 138 (contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali);

-      l'articolo 139 (contratti secretati);

-      l'Allegato II.20 (appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza).

§  

Si segnala infine che l’articolo 3-septies del D.L. 73/2025 (cd. “Infrastrutture”) ha previsto una semplificazione riguardo alla valutazione di impatto ambientale relativa a progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale.

In particolare, tale disposizione, intervenendo sul Codice dell’ambiente (articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fissa il termine entro il quale il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica adotta, di concerto con il Ministro della cultura, il decreto con il quale escludere l’applicazione delle procedure per la VIA nelle ipotesi di progetti o parti di progetti aventi come unico obiettivo la difesa nazionale. In particolare, tale termine è fissato in 30 giorni, decorrenti dall’emanazione del provvedimento di competenza del Ministro della difesa sia esso relativo alle infrastrutture rientranti nelle categorie di cui all’ articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o alle singole infrastrutture di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236.

 

Sul punto si valuti l’opportunità di coordinare la disposizione con la disciplina vigente in materia di opere di interesse strategico.

 


 

Articolo 1, comma 281
(Comitato di esperti presso il MEF in materia di economia sociale)

 

 

Il comma in esame, inserito in sede referente, istituisce presso il Ministero dell’economia e delle finanze un comitato di esperti con funzioni consultive, nominati tra i rappresentanti degli enti di rappresentanza dei diversi soggetti operanti nell’ambito dell’economia sociale.

 

Il comma in esame, inserito dal Senato, al fine di tenere conto delle previsioni della raccomandazione del Consiglio del 27 novembre 2023 (C/2023/ 1344), per i profili di studio e ricerca in materia di finanza degli enti dell’economia sociale al fine di rafforzare la dimensione inclusiva, sostenibile e sociale della politica tributaria e fiscale nazionale, istituisce presso il Ministero dell’economia e delle finanze un comitato di esperti con funzioni consultive, i cui membri sono nominati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tra i rappresentanti degli enti di rappresentanza dei diversi soggetti operanti nell’ambito dell’economia sociale, di cui uno individuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con il medesimo decreto sono definiti la durata e il compenso nel limite di spesa complessivo di 300.000 euro annui.

Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026.


 

Articolo 1, comma 282
(
Adeguamento del trattamento accessorio del personale AGEA in sostituzione di dipendenti provenienti da SIN S.p.A)

 

 

Il comma 282, dell’articolo 1, inserito durante l’esame parlamentare, prevede l’adeguamento dei fondi destinati al trattamento accessorio per il personale dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), assunto in sostituzione delle cessazioni di dipendenti provenienti da Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN). Tale modifica ha l’obiettivo di garantire il medesimo valore pro-capite riferito all’anno 2024, nel limite delle risorse trasferite da SIN S.p.A. ad AGEA.

 

Con la disposizione in commento, i fondi destinati al trattamento accessorio per il personale dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) vengono riparametrati in modo da garantire il mantenimento del valore medio pro-capite alla cifra erogata nel 2024. Tale misura è valevole per il personale assunto in sostituzione delle risorse umane collocate in quiescenza o in uscita provenienti da SIN S.p.A., operando nel limite delle risorse provenienti da quest’ultima e confluite nel Fondo di dotazione dell’AGEA, di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 74/2018, in virtù della sua incorporazione.

 

Si ricorda che SIN S.p.A. è stata incorporata nell’AGEA in virtù dell’articolo 9-quater del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101, con l’obiettivo di razionalizzare il controllo e l’intervento nel settore agricolo. Il medesimo articolo, al comma 8, ha determinato il passaggio del personale a tempo indeterminato di SIN S.p.A. alle dipendenze dell’Agenzia.

 

 

L’ Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, è attualmente disciplinata dal D.lgs. n.74/2018 che ha provveduto alla sua riorganizzazione.

In estrema sintesi, l’Agenzia è ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; ha una autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile e opera sulla base di principi di trasparenza, economicità ed efficienza nell'erogazione dei servizi e nel sistema dei pagamenti. L'Agenzia svolge le funzioni di Organismo Pagatore (OP) e organismo di Coordinamento (OC) nell’ambito della Politica agricola comune (PAC) [articolo 1, commi 1-3].

Come (OP) l’Agenzia provvede all'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari nell’ambito della Politica agricola comune (PAC) [articolo 2, comma 1].

Come (OC) l'Agenzia agisce come interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai Fondi FEAGA ed FEASR.

Inoltre, è responsabile delle funzioni di rendicontazione all'UE dei pagamenti effettuati dagli Organismi Pagatori (OP) riconosciuti e promuove l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione europea e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi (articolo 3, commi 1-2).

Nel corso del 2024 ha incorporato SIN S.p.A., acquisendone le risorse finanziarie e i beni strumentali materiali e immateriali.

 

La società SIN S.p.A. è stata istituita il 29 novembre 2005, come società in house del Ministero dell’agricoltura e AGEA con il compito di gestire e sviluppare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), quale sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto delle competenze istituzionali del comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca (articolo 14, comma 10-bis, D.Lgs. n.99/2004).

La società svolgeva le seguenti attività:

· coordinamento nella progettazione e nello sviluppo delle nuove tecnologie informatiche in agricoltura e nella pesca;

· progettazione e sviluppo anche sperimentale di sistemi avanzati per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e della pesca per il periodo 2021-2027 e per i successivi periodi;

· ricerca e sviluppo di sistemi innovativi applicati all'agricoltura e alla pesca, anche mediante l'implementazione di nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e la block chain;

· supporto tecnico e amministrativo, al Ministero e ad AGEA, nel governo e sviluppo del SIAN, anche in coordinamento con i CAA;

· conclusione di accordi, sentito il Ministero, con altri soggetti pubblici, ivi incluse le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e i CAA, al fine di realizzare una cooperazione finalizzata all'efficientamento dei processi di erogazione di servizi nell'ambito dell'agricoltura e della pesca (articolo 15-bis, D.Lgs. n.74/2018).

A partire dal 2025, le sue funzioni sono esercitate direttamente da AGEA, che ha assorbito le competenze tecniche e operative per la gestione del SIAN.

 


 

Articolo 1, commi 283 e 288
(Assunzioni Dipartimento funzione pubblica)

 

 

Il comma 283, introdotto dal Senato, dispone la riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, prevedendo l’istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, nonché l’assegnazione temporanea di tale unità sino alla riorganizzazione anzidetta.

Il comma 288, anch’esso introdotto dal Senato, quantifica gli oneri derivanti da tale disposizione (nonché di quelli relativi alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al comma 284) e individua le relative coperture.

 

Il comma 283 dispone che la Presidenza del Consiglio proceda, con propri provvedimenti, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo l’istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale. Ciò al fine di garantire la programmazione e il coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche in termini di performance amministrativa, garantendo il consolidamento a lungo termine dei traguardi raggiunti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il posto da dirigente anzidetto è. da conferire ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricorda che, secondo quanto precisato dall’ultima disposizione richiamata, i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, svolgono:

·        funzioni ispettive;

·        funzioni di consulenza, studio e ricerca;

·        altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

 

Il secondo periodo del comma 283 prevede che la posizione dirigenziale di livello generale, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, sia assegnata a supporto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica nelle more dell’adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui al primo periodo della disposizione in esame.

Come anticipato, infatti, il primo periodo dispone la riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica.

La disposizione precisa, inoltre, che la posizione dirigenziale di livello generale può essere coperta anche in deroga ai limiti percentuali di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

Tali limiti percentuali sono:

·        10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia;

·        8 per cento dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia.

 

Il comma reca, infine, l’autorizzazione di spesa di euro 316.171 euro nell’anno 2026 e di euro 313.671 annui a decorrere dall’anno 2027.

Secondo quanto precisato nella relazione tecnica, la quantificazione è effettuata sulla base della retribuzione pro capite annua (“lordo Stato”) prevista per un dirigente di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPF.

 

Il comma 288 quantifica gli oneri derivanti dal comma 283 (pari a 316.171 euro nell’anno 2026 e a 313.671 euro annui a decorrere dall’anno 2027) e dal comma 284 (pari a 891.040 euro nel 2026 e a 871.040 euro annui a decorrere dal 2027) relativo, quest’ultimo, alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità con istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale (per approfondimenti si rinvia alla relativa scheda).

Il comma individua, infine, le seguenti coperture:

·      euro 311.491 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rinvenienti dai risparmi di spesa recati dall’abrogazione dell’articolo 7-ter del decreto-legge n. 25/2025 (che incrementa di un’unità dirigenziale generale il contingente di personale della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità, quantificando gli oneri e individuando le relative coperture);

·      euro 895.720 nell’anno 2026, euro 873.220 nell’anno 2027 e euro 1.184.711 annui a decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 613, della legge 234/2021 (legge di bilancio per il 2022).

Si tratta di un fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità della piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Articolo 1, comma 284
(Riorganizzatone del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità)

 

 

Il comma 284, inserito nel corso dell’esame al Senato, attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di provvedere, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità prevedendo l'istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della medesima Presidenza, allo scopo di assicurare le attività di cui al comma 714 (relativo al monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione), nonché quelle di cui al comma 227 (Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare).

I relativi posti sono coperti anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303[153]. Il menzionato Dipartimento è, altresì, autorizzato ad avvalersi di ulteriori cinque unità di personale di prestito proveniente dal comparto Funzioni centrali, sezione Ministeri, area dei funzionari, anche in aggiunta al contingente di cui all'articolo 9, comma 5, primo periodo, del citato decreto legislativo.

Il Dipartimento è autorizzato a trasferire all'INPS quota parte del Fondo di cui al comma 227 (Fondo caregiver) affinché, entro il mese di settembre dell'anno 2026, implementi la relativa piattaforma informatica nonché per la successiva manutenzione, in misura pari a 1,05 milioni di euro nell'anno 2026, 0,33 milioni di euro nell'anno 2027 e 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 891.040 per l'anno 2026 e di euro 871.040 annui a decorrere dall'anno 2027.

 

Il comma 284, inserito nel corso dell’esame al Senato, attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di provvedere, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità prevedendo l'istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della medesima Presidenza, allo scopo di assicurare le attività di cui al comma 714 (relativo al monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione cfr.infra), nonché quelle di cui al comma 227 (Fondo caregiver familiare cfr.supra).

 

 

Va ricordato che il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità (istituito con D.P.C.M. del 3 marzo 2023) è la struttura di supporto di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri o altra Autorità politica da esso delegata per le funzioni di indirizzo, di coordinamento, di promozione, di vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche in favore delle persone con disabilità.
Il Dipartimento, tra l’atro, cura gli adempimenti necessari, compresi quelli relativi alla gestione dei fondi assegnati alle politiche per la realizzazione degli interventi volti a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l’esercizio dei compiti dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui al comma 5 dell’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, anche in collaborazione con la struttura di missione “Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità” di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2021.

La sua organizzazione interna è definita dal D.M. 22 dicembre 2022.

 

I relativi posti sono coperti anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303[154].

 

Il citato comma 3 dell’articolo 9.bis del D.Lgs n. 303/1999 prevede che la Presidenza provvede alla copertura dei posti di funzione di prima e seconda fascia con personale di ruolo, con personale dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, e con personale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 9 e 11, è determinata la percentuale di posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito. Nel caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito, non si applica la disposizione di cui al terzo periodo dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per i posti di funzione da ricoprire secondo le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, continua ad applicarsi esclusivamente la disciplina recata dal medesimo articolo 18

 

Il menzionato Dipartimento è, altresì, autorizzato ad avvalersi di ulteriori cinque unità di personale di prestito proveniente dal comparto Funzioni centrali, sezione Ministeri, area dei funzionari, anche in aggiunta al contingente di cui all'articolo 9, comma 5, primo periodo, del citato decreto legislativo.

 

La richiamata disposizione prevede che il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio.

 

Viene inoltre previsto che il Dipartimento è autorizzato a trasferire all'INPS quota parte del Fondo di cui al comma 227 (Fondo caregiver, cfr. supra), in misura pari a 1,05 milioni di euro nell'anno 2026, 0,33 milioni di euro nell'anno 2027 e 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, affinché, entro il mese di settembre dell'anno 2026, implementi la relativa piattaforma informatica nonché per la successiva manutenzione.

Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 891.040 per l'anno 2026 e di euro 871.040 annui a decorrere dall'anno 2027.


 

Articolo 1, comma 285
(Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità)

 

 

Il comma 285, inserito nel corso dell’esame al Senato, dispone l’abrogazione dell’articolo 7-ter del D.L. 14 marzo 2025, n. 25[155], (convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69), recante misure organizzative urgenti per la funzionalità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità.

 

Il comma 285, inserito nel corso dell’esame al Senato, dispone l’abrogazione dell’articolo 7-ter del D.L. 14 marzo 2025, n. 25[156], (convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69), recante misure organizzative urgenti per la funzionalità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità.

 

Il citato articolo 7-ter del D.L. n.25/2025, ha incrementato di un’unità dirigenziale generale – da individuare in ragione delle capacità dirigenziali e dell’esperienza maturata nelle politiche a favore delle persone con disabilità – il contingente di personale della Segreteria tecnica per tali politiche, onde assicurarne la continuità, la funzionalità e l’adempimento dei compiti, in deroga ai limiti percentuali previsti. Agli oneri conseguenti, di 181.703 euro per il 2025 e di 311.491 euro annui per il 2026 e il 2027, l’articolo provvede mediante corrispondente riduzione – rispettivamente – del Fondo di cui all’art. 1, co. 613, della L. n. 234/2021 e del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Va inoltre ricordato che la suddetta Segreteria, originariamente istituita dal d.P.C.m. 25 ottobre 2018 come ufficio al servizio della soppressa “Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità”, è stata trasformata dall’art. 4-bis, co. 1, del D.L. n. 77/2021[157], conv. con mod. dalla L. n. 108/2021, in una vera e propria struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri – a norma dell’art. 7 co. 4 del D.Lgs. n. 303/1999[158] – operante presso il Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità.

Più specificamente, il citato art. 4-bis, al co. 1, ha previsto, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all’art. 3 della Legge n. 18/2009[159], con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, che la Segreteria tecnica già costituita presso la Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al d.P.C.m. 25 ottobre 2018 venga prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

È stato successivamente emanato il d.P.C.m. 5 giugno 2023, che all’art. 2 definisce i compiti della Segreteria tecnica (lett. a-m), prevedendo anche il contingente di personale ad essa assegnato ed il relativo trattamento economico (artt. 3 e 4).

L’art. 19-quater co. 4 del D.L. n. 202/2024[160], conv. con mod. dalla L. n. 15/2025, ha prorogato l’operatività della Segreteria tecnica al 31 dicembre 2027, attribuendole nuove funzioni di supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità e stanziando a tal fine ulteriori risorse per il 2027.

 


 

Articolo 1, commi 286-287
(Incarichi dirigenziali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

 

 

I commi 286 e 287 – inseriti dal Senato – pongono norme specifiche in materia di incarichi dirigenziali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si prevede la possibilità del conferimento, nel corso dell’anno 2026, a soggetti non appartenenti a ruoli dirigenziali pubblici di due incarichi di livello dirigenziale non generale, per la durata massima di tre anni non rinnovabili, oltre i limiti percentuali previsti per il conferimento di incarichi dirigenziali a tale categoria di soggetti. Tale deroga è ammessa nel rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e a valere sulle risorse finanziarie disponibili. Si richiama inoltre la norma che consente ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali lo svolgimento, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

 

Si ricorda che, nelle amministrazioni statali, i limiti percentuali per il conferimento (a tempo determinato) di incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti a ruoli dirigenziali pubblici sono pari al 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo dirigenziale dell’amministrazione e all'8 per cento della dotazione organica dei dirigenti del medesimo ruolo appartenenti alla seconda fascia. Tali limiti sono posti dall’articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il medesimo comma 6 definisce anche i requisiti dei soggetti (che possono essere sia dipendenti pubblici, anche della medesima amministrazione interessata, sia altri soggetti) al fine del conferimento medesimo.

Il comma 10 dello stesso articolo 19 del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, prevede, come accennato, che i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. In base al richiamo del citato comma 10 da parte del presente comma 286, i suddetti incarichi, non corrispondenti a uffici dirigenziali, potrebbero essere conferiti anche ai dirigenti non di ruolo nominati (a tempo, come detto, determinato) in base alla deroga numerica summenzionata.

Il comma 286 fa riferimento alle finalità di rafforzare le attività di vigilanza e regolamentazione relative alla salute e sicurezza sul lavoro, alla digitalizzazione e al monitoraggio, alle politiche del lavoro e politiche sociali, nonché di assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 


 

Articolo 1, commi 289 - 290
(Collaborazioni Ministero della giustizia)

 

I commi 289 e 290, introdotti al Senato, aumentano dal 5 per cento al 10 per cento il limite dei posti disponibili da assegnare a collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, nell’ambito del contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia.

 

Il comma 289, introdotto al Senato, eleva il limite percentuale, dal 5 al 10 per cento, entro cui è possibile assegnare agli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia collaboratori con contratto a tempo determinato, in possesso di specifici requisiti di professionalità, specializzazione e competenza.

Nello specifico la disposizione in commento incide sull’art. 11, comma 3 del DPCM n. 100 del 2019 (“Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia”), il quale individua i limiti entro i quali è possibile procedere ad assegnare ai predetti uffici di diretta collaborazione dipendenti del Ministero o altri dipendenti pubblici in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni, nonché collaboratori esterni con contratto a tempo determinato.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 11, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 100 del 2019, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ossia segreteria del Ministro, Gabinetto del Ministro, ufficio legislativo, ufficio comunicazione e stampa (cfr. art. 4 d.p.r. n. 100 del 2019) è stabilito complessivamente in 221 unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali 60 attribuite all'ufficio legislativo per lo svolgimento delle funzioni di competenza. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato è assegnato ulteriore personale, in misura massima di 8 unità per ciascuna segreteria.

L’art. 11, comma 2 dispone, invece, che l’Ispettorato generale, per lo svolgimento delle proprie funzioni ex art. 9, anche su richiesta del CSM, ed in conformità alla normativa sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia (L. n. 1311 del 1962) dispone di un ulteriore contingente di 125 unità.

Si segnala, inoltre, che l’ammontare complessivo del personale da destinare ai predetti uffici è stato rimodulato a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3 del d.p.r. n. 189 del 2025. Quest’ultima disposizione ha, in primo luogo, istituito, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, la Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa, che coadiuva l’organo politico nelle funzioni di indirizzo concernenti le pertinenti politiche di bilancio e nel processo di revisione della spesa. Conseguentemente, è stata modificata la consistenza dei contingenti delle risorse da destinare agli uffici di diretta collaborazione. A tal riguardo, è stato incrementato di 20 unità il numero delle risorse assegnate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 2019, passando da 201 a 221 unità di personale. Per contro è stato diminuito di 20 unità il contingente previsto per l’Ispettorato generale ex art. 11, comma 2, ridotto da 145 a 125 unità di personale.

 

Nello specifico, attualmente, l’art. 11, comma 3, prescrive che entro il limite del 5 per cento del contingente del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa ex art. 14, comma 2 D.lgs. n. 165 del 2001, possono altresì essere assegnati collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni. Tali soggetti devono essere in possesso di provata competenza, la quale può essere desunta da specifici e analitici curriculum culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero.

 

Ciò premesso, la disposizione in commento innalza il suddetto limite prevedendo che gli esperti ed i consulenti esterni possono essere assunti nel limite del 10 per cento del contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 289, il comma 290 autorizza la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026.

Inoltre, viene incrementata la dotazione di bilancio destinata all’erogazione della cd. indennità accessoria di diretta collaborazione, in favore del personale non dirigenziale, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi (cfr. art. 11, comma 10 d.p.r. n. 100 del 2019). L’incremento è pari a 1.600.000 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2026.

 

Si osserva che la cd. indennità accessoria di diretta collaborazione viene erogata al personale non dirigenziale a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Ministero. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, la misura dell’indennità è determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 1, commi 291-292
(Limiti utilizzo taxi e autonoleggio nella PA)

 

 

L’articolo 1, comma 291, introduce una deroga ai limiti di spesa imposti alle pubbliche amministrazioni per l’acquisto, il noleggio, la manutenzione e l’utilizzo di autovetture, nonché per i servizi di taxi e di autonoleggio con conducente, per i mezzi utilizzati per i servizi strumentali all’esercizio della funzione giurisdizionale per il triennio 2026-2028. A tal fine, al comma 292, è autorizzata una spesa di euro 500.000.

 

Il comma 291 stabilisce che il limite di spesa previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 contenente disposizioni in materia di spending review, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica ai mezzi utilizzati per i servizi strumentali all’esercizio della funzione giurisdizionale per gli anni 2026, 2027 e 2028.

 

Il comma 292, autorizza a tal fine una spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio.

 

Si ricorda che l’articolo 5, comma 2, del citato d.l. stabilisce che, a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le autorità indipendenti non possono sostenere spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, in misura superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011. Il limite è derogabile, per il solo anno 2014, esclusivamente in presenza di contratti pluriennali già in essere. Il secondo periodo del comma 2 prevede altresì che tale limiti non si applica alle autovetture utilizzate per specifici servizi istituzionali, tra cui quelli svolti dalle Forze di polizia, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dai servizi sociali e sanitari essenziali, dall’area tecnico-operativa della difesa, dall’ANAS e dalle rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero.

 

Nella relazione tecnica è precisato che la norma risponde all’esigenza di sostituire le autovetture più inquinanti e con un maggior impatto sull’ecosistema.

 

Articolo 1, comma 293
(Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso il Ministero della giustizia e nell’ambito della giustizia amministrativa)

 

 

Il comma 293, introdotto al Senato, apporta modifiche all’articolo 16-bis del decreto legge n. 80 del 2021 in materia di stabilizzazione del personale dell’Ufficio del processo assunto presso il Ministero della giustizia e nell’ambito della giustizia amministrativa.

 

Le modifiche introdotte, come precisa la stessa disposizione, sono volte a garantire il miglioramento dell'efficienza della Giustizia amministrativa e della Giustizia ordinaria, assicurando la funzionalità degli uffici giudiziari e valorizzando l'esperienza dell'ufficio per il processo tramite la stabilizzazione del personale.

 

In particolare la lett. a) del comma 293 aggiunge ulteriori periodi al comma 1 dell’articolo 16-bis del decreto legge n. 80 del 2021, il quale reca disposizioni in materia di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso il Ministero della giustizia.

 

Il comma 1 dell’articolo 16-bis del decreto legge n. 80 del 2021 – nella sua formulazione vigente - autorizza il Ministero della giustizia a trasformare i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi degli articoli 11, comma 1, (tale disposizione ha autorizzato, nel periodo 2021-2024, il reclutamento tramite procedura concorsuale di 16.500 unità di addetti all’ufficio per il processo con contratto di lavoro a tempo determinato procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024) e 13 (tale disposizione ha autorizzato, nel periodo 2021-2026, il reclutamento tramite procedura concorsuale di un contingente 4.745 unità di personale amministrativo non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026, al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR) del medesimo d.l. 80/2021 in contratti a tempo indeterminato, con l’inserimento dei soggetti interessati nei ruoli del Ministero medesimo. Secondo quanto previsto sempre dal comma 1, il transito nei ruoli del Ministero ha luogo a decorrere dal 1° luglio 2026 interessando quei dipendenti che:

§  hanno prestato servizio per almeno 12 mesi continuativi nella qualifica di pertinenza;

§  risultano essere ancora in servizio al 30 giugno 2026.

 

La stabilizzazione prevista dal neo introdotto art. 16-bis avviene in deroga a quanto stabilito dall’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017[161], ferme restando le facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e comunque nell’ambito dei posti disponibili in organico. A tal fine è previsto l’esperimento di una selezione comparativa del personale idoneo, sulla base dei requisiti sopra evidenziati, da effettuarsi a livello distrettuale e centrale; è comunque prevista la possibilità di scorrimento tra i diversi distretti.

 

Integrando il contenuto della disposizione testé illustrata, si prevede che:

·        le graduatorie distrettuali formatesi a seguito della procedura comparativa rimangono in vigore per tre anni e sono utilizzabili in via prioritaria dal Ministero della giustizia;

·        il Ministero procede inoltre alla formazione di una graduatoria unificata, avente validità triennale e finalizzata agli scorrimenti tra distretti, sulla base del punteggio attribuito all’esito della procedura selettiva e nel rispetto dei titoli di precedenza e preferenza di cui al d.P.R. n. 487 del 1994, posseduti e dichiarati ai fini della procedura selettiva. Tale graduatoria unificata è utilizzabile dalle altre amministrazioni che ne fanno richiesta solo successivamente allo scorrimento della stessa da parte del Ministero della giustizia fino all’integrale copertura dei posti;

·        i dipendenti presenti nella graduatoria del distretto di Trento sono oggetto di stabilizzazione da parte della Regione Trentino-Alto Adige, nell’ambito delle proprie facoltà assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine la Regione può, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, modificare la dotazione organica degli uffici giudiziari. Successivamente all’integrale copertura dei posti del distretto di Trento, il Ministero della giustizia può scorrere la relativa graduatoria nell’ambito dei distretti geograficamente limitrofi e, successivamente all’integrale copertura dei relativi posti, negli ulteriori distretti. Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2026

 

La lett. b) della disposizione in commnto apporta una serie di modifiche al comma 2 dell’articolo 16-bis, il quale reca invece disposizioni in materia di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato nell’ambito della giustizia amministrativa.  

 

Il comma 2, dell’articolo 16-bis, autorizza il Segretariato generale della giustizia amministrativa a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti con contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del citato d.l. 80/2021 (tale disposizione ha autorizzato il Segretariato generale della Giustizia amministrativa ad avviare procedure per il reclutamento di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo). Tale autorizzazione opera nel limite di ottanta unità da inquadrare nell’area dei funzionari, e di dieci unità da inquadrare nell’area assistenti, come definite dal vigente contratto collettivo nazionale, comparto funzioni centrali.

La stabilizzazione avviene previa selezione comparativa, che avrà luogo a decorrere dal 1° luglio 2026 ed interesserà quei dipendenti che:

§  hanno prestato servizio per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica di pertinenza;

§  risultano essere ancora in servizio al 30 giugno 2026.

Anche in questo caso, la stabilizzazione opera in deroga a quanto stabilito dall’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 (v. sopra).

Conseguentemente, a differenza di quanto previsto dal comma 1 per il Ministero della giustizia, si dispone un corrispondente incremento dei posti disponibili nella dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa e si provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in commento, pari ad euro 2.457.650 per l’anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall’anno 2027, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente.

 

In particolare con la modifica in commento si prevede innanzitutto che la stabilizzazione prevista operi nei confronti dei dipendenti che abbiano lavorato per almeno 12 mesi continuativi nella qualifica ricoperta (in luogo del requisito dei 24 mesi previsti dalla disciplina vigente) (n.1).

 

In secondo luogo, si prevede che le assunzioni avranno luogo a far data dal 1° luglio 2026, all’esito della selezione comparativa, e si specifica che il personale da assumere deve risultare in servizio alla data del 30 giugno 2026 e che il requisito dei 12 mesi continuativi deve essere stato maturato entro la medesima data. Si prevede che le graduatorie siano rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni (n.2).

Si specifica, altresì, che le assunzioni sono effettuate in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali (n.3).

 

Con riferimento alla stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato, si riportano di seguito i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale. In particolare, nella sentenza n. 90 del 2012, la Corte ha giudicato fondata con riferimento ai principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio sulla legge n. 4 del 2011 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. La norma impugnata prevedeva che nelle procedure di reclutamento del personale regionale la percentuale di posti riservata all'ingresso dall'esterno non potesse essere inferiore al 50 per cento "salvo che per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici". In proposito, la Corte ha ricordato che "l'attivazione solo delle procedure riservate agli interni (le quali possono giungere fino al limite del 50 per cento dei posti coperti attraverso prove pubbliche del triennio precedente), congiuntamente alla mancata effettuazione dei concorsi per i candidati esterni, determina la violazione della norma interposta [ai fini della valutazione del rispetto degli articoli 3 e 97 ndr], rappresentata dal comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la "possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso". La Corte costituzionale ha altresì evidenziato che alla quota massima del 50 per cento non si può derogare “sulla base della semplice circostanza che determinate categorie di personale abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione interessata (sentenza n. 205 del 2006), nonché sulla base della personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006)”. Sulla stessa linea della sentenza n. 90 del 2012 si pongono, tra le altre, la precedente sentenza n. 235 del 2010 e la successiva sentenza n. 137 del 2013. In particolare, quest’ultima, con riferimento ad una legge regionale della Regione Piemonte ha rilevato che “questa Corte ha in più occasioni sottolineato che disposizioni regionali le quali inquadrino stabilmente lavoratori precari all’interno delle amministrazioni, regionali e locali, senza neppure predeterminare la quota massima dei posti a loro destinati, si pongono in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, sia con riferimento al principio del pubblico concorso, sia con riguardo ai principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione”.

 


 

Articolo 1, comma 294
(Facoltà assunzionali del Ministero della giustizia)

 

 

Il comma 294, introdotto al Senato, prevede che siano utilizzabili sino al 31 dicembre 2026 le facoltà assunzionali dell’amministrazione giudiziaria relative al personale da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma per l’attuazione del Protocollo Italia-Albania.

 

Il comma 294, amplia la portata della deroga prevista dal comma 3 dell’art. 17-quater del decreto-legge n. 25 del 2025, prevedendo che siano sono utilizzabili sino al 31 dicembre 2026 le facoltà assunzionali dell’amministrazione giudiziaria anche con riferimento al personale di cui all’art. 5, comma 5, della legge n. 14 del 2024, ovvero il personale da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma per l’attuazione del Protocollo Italia-Albania.

 

Si ricorda, in primo luogo, che il citato comma 3 dell’articolo 17-quater del decreto-legge n. 25 del 2025, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, che ha stabilito in via transitoria e a regime, il periodo entro cui le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono esercitare le facoltà assunzionali, dispone che sono utilizzabili sino al 31 dicembre 2026 le facoltà assunzionali dell’amministrazione giudiziaria, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinario, previste dal numerose disposizioni.

 

Si tratta in particolare delle seguenti disposizioni:

- articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020: che ha autorizzato il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, un contingente di 120 unità di personale di Area III, posizione economica F1;

- articolo 1, comma 27, della legge n. 134 del 2021: che, nell’ambito della riforma del processo penale, attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 1.000 unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

- articolo 1, comma 868, della legge n. 197 del 2022: che ha autorizzato il Ministero della giustizia, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, un contingente di 800 unità di personale non dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell'Area dei funzionari e 473 da inquadrare nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali;

- articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023: che ha autorizzato il Ministero della giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale.

 

La disposizione in commento estende, dunque, l’ambito di applicazione della richiamata disciplina anche alle assunzioni operate ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge n. 14 del 2024, di ratifica del ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, consentendo che le facoltà assunzionali ivi previste, inizialmente autorizzate per i soli anni 2024 e 2025, possano essere utilizzate sino al 31 dicembre 2026.

 

Nello specifico, il citato articolo 5, comma 5, prevede che, per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo Italia-Albania, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, è autorizzato, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad assumere 18 unità di personale dell'area dei funzionari e 30 unità di personale dell'area degli assistenti del comparto Funzioni centrali, da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche estese anche alle unità già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

 

 


 

Articolo 1, commi 295 e 296
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina sulle forme di previdenza complementare)

 

 

I commi 295 e 296 elevano il limite massimo delle sanzioni amministrative previste nei confronti di chi viola la disciplina delle forme pensionistiche complementari.

 

Il comma 295 novella l'articolo 19-quater, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, elevando a 500.000 (da 25.000) euro il limite massimo delle sanzioni amministrative previste da tale art. 19-quater  nei confronti di chi commette diverse  violazioni della disciplina delle forme pensionistiche complementari. Si tratta delle sanzioni previste per chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto all'Albo tenuto a cura della COVIP (comma 1), o delle sanzioni previste nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali, di titolari delle funzioni fondamentali, dei responsabili delle forme pensionistiche complementari, dei liquidatori e dei commissari nominati in relazione alle rispettive competenze che abbiano commesso diverse tipologie di violazione della citata disciplina  delle forme pensionistiche complementari (comma 2, lettere a), b) e c)) (tra cui, in particolare, la violazione delle disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità).

Il comma 296, modificando il comma 2, lett. d),  eleva da 15.500 a 500.000 il limite massimo delle sanzioni amministrative previsti per i medesimi soggetti (di cui all’alinea del citato comma 2 del richiamato articolo 19-quater) che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 297-301
(Rafforzamento della capacità amministrativa
dell'Agenzia ItaliaMeteo)

 

 

I commi in esame, introdotti nel corso dei lavori parlamentari, introducono disposizioni volte al rafforzamento della capacità amministrativa del Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia e dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo».

 

La disposizione in commento, introduce modifiche all' articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In particolare:

a) al comma 549:

1) al primo periodo, le parole: "d'indirizzo" sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Comitato è formato da tredici componenti, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della medesima Presidenza, con funzione di coordinatore, e da dodici esperti designati uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dal Ministro delle imprese e del made in Italy, uno dal Ministro della cultura e sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.";

3) al terzo periodo:

3.1) dopo le parole: "per il tramite" sono inserite le seguenti: "del coordinatore e";

3.2) la parola: "Ministero" ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro";

3.3) le parole: "dell'istruzione," sono soppresse;

3.4) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del direttore dell'Agenzia di cui al comma 551";

b) al comma 550:

1) al primo periodo, le parole: "presso la" sono sostituite dalle seguenti: "presso il Dipartimento della protezione civile della";

2) il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 551:

1) le parole: ", con sede centrale in Bologna," sono soppresse;

2) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: "g-bis) coordinamento degli enti meteo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2020, n. 186, per le finalità di cui al presente comma.";

d) al comma 554, lettera b) sostituire le parole: "facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente" con le seguenti: "risorse finanziarie disponibili di cui al comma 559";

e) il comma 557 è sostituito dal seguente:

"557. Lo statuto di ItaliaMeteo, predisposto nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è adeguato alle disposizioni del presente collima, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della Protezione civile, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell'università e della ricerca. L'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Ministro dell'università e della ricerca relativamente all'attività scientifica e di ricerca. Il medesimo Dipartimento formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo, sentito il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell'università e della ricerca. Lo statuto individua la sede, gli organi e la dotazione organica dell'Agenzia ai sensi del comma 553 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. Le funzioni di misurazione e valutazione della performance sono assicurate dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le modalità definite ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.".

f) il comma 559 è sostituito dal seguente:

"559. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia ItaliaMeteo, con una dotazione pari a euro 6.902.500 annui a decorrere dall'anno 2026, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e al finanziamento delle relative attività. Nel fondo di cui al primo periodo confluiscono le risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Si prevede inoltre che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell'Agenzia ItaliaMeteo, ad eccezione del collegio dei revisori, decadono ed è nominato commissario straordinario dell'Agenzia il Capo dipartimento della protezione civile, che provvede a presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta del nuovo statuto in coerenza con le disposizioni di cui al comma 1. Il commissario straordinario, per il periodo in cui è in carica, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del presente comma. Entro sessanta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia sono nominati tutti i nuovi organi dell'Agenzia. Il Commissario straordinario resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore dell'Agenzia e il collegio dei revisori resta in carica fino alla nomina del nuovo organo.

Infine si prevede che fino al 31 dicembre 2026, è autorizzato il conferimento di 2 incarichi dirigenziali di livello non generale presso l'Agenzia ItaliaMeteo, oltre i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all' articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

 


 

Articolo 1, comma 302
(
Assunzione di magistrati ordinari)

 

 

Il comma 302 reca un’autorizzazione al Ministero della giustizia per l’assunzione, nel biennio 2026-2027, di 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi.

 

Il comma 302 prevede un’autorizzazione al Ministero della giustizia finalizzata all’assunzione dei vincitori di concorsi per magistrato ordinario già banditi, in numero pari a 718 unità.

L’assunzione avverrà nel corso degli anni 2026 e 2027 e sarà articolata in due fasi:

-         le prime 440 unità saranno assunte in data non anteriore al 1° luglio 2026;

-         le restanti 278 unità saranno assunte in data non anteriore al 1° luglio 2027.

 

Si tratta dei vincitori di due concorsi banditi nel 2024, con i decreti del Ministro della giustizia dell’8 aprile 2024 e del 10 dicembre 2024, rispettivamente a 400 e a 350 posti, entrambi elevabili del 10 per cento in virtù di quanto disposto dal d.lgs. 160 del 2006[162]. Per il primo dei due concorsi si stanno attualmente svolgendo le prove orali, mentre per il secondo la commissione sta esaminando gli elaborati scritti.

 

Le assunzioni in tal modo programmate rientrano nei limiti della dotazione organica vigente, stabilita in 11.171 unità a seguito dell’aumento di 58 unità[163] disposto, proprio a decorrere dal 1° luglio 2026, dall’art. 8 del decreto-legge n. 117 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2025.

 

Si ricorda che la tabella del ruolo organico della magistratura (tabella B), allegata alla legge n. 71 del 1991, prima dell’intervento operato dal d.l. n. 117 del 2025, era stata da ultimo integralmente sostituita dalla legge n. 114 del 2024, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, che aveva aumentato l’organico di 250 posti a decorrere dal 1° luglio 2025.

Secondo i dati pubblicati ad ottobre 2025 nell’area Cosmag (rete intranet del Consiglio superiore della magistratura) e riportati nella relazione tecnica riferita al disegno di legge originario, risulterebbe una vacanza di organico nei ruoli della magistratura pari 912 unità, al netto dell’incremento di 58 unità sopra ricordato.

 

A copertura degli oneri derivanti dalle suddette assunzioni, è autorizzata la spesa di 3.438.133 euro per l’anno 2026, di 18.456.249 euro per l’anno 2027, di euro 33.825.017,00 per l’anno 2028, di euro 39.334.069,00 per l’anno 2029, di euro 40.982.414,00 per l’anno 2030, di euro 47.311.407,00 per l’anno 2031, di euro 51.144.208,00 per l’anno 2032, di euro 51.626.869,00 per l’anno 2033, di euro 53.055.222,00 per l’anno 2034 e di euro 53.621.395,00 per l’anno 2035 e di euro 55.012.230,00 annui a decorrere dall’anno 2036.

 


 

Articolo 1, comma 303
(In materia di turn over per i Corpi di polizia
e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

Il comma 303 ripristina per l’anno 2026 il turn over al 100 per cento per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Il comma 303 ripristina per l’anno 2026 il turn over al 100 per cento per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In altri termini, è rimossa la riduzione del turn over al 75 per cento per l’anno 2026, la quale era stata dettata dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024) all’articolo 1, comma 825, lettera a).

Tali interventi normativi si dispiegano nella forma di novellazione all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Esso prevedeva (così come modificato in seguito, specie dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012) per gli anni 2010 e 2011 che i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potessero assumere personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, fissando tali assunzioni nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.

Su tale modulazione, è intervenuta la legge di bilancio 2025 (con la citata lettera a) del comma 825 dell’articolo 1) con la previsione che per il solo 2026, la percentuale di turn over fosse del 75 per cento, non già del 100 per cento.

La disposizione ora in esame sopprime quella previsione relativa al 2026, affinché valga anche per quell’anno la percentuale ‘piena’ del 100 per cento (prevista per tutti gli anni a decorrere dal 2016).

Dunque il disegno di legge in esame elimina la riduzione del 25 per cento del turn over per l’anno 2026, introdotta dalla legge di bilancio 2025.

Si ricorda che con “assunzioni” si intende il reclutamento di personale attraverso la procedura concorsuale di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), disposto tramite una determinazione della pubblica amministrazione o dell’ente interessato sulla base del piano dei fabbisogni (approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del medesimo decreto legislativo, e autorizzato con d.P.C.m. di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze).


 

Articolo 1, comma 304
(Personale Capitaneria di porto)

Il comma 304 annulla la riduzione degli oneri riferiti alle consistenze dei volontari di truppa per il Corpo delle capitanerie di porto, che la legge di bilancio dello scorso anno aveva previsto a decorrere dal 2026.

 

L’art. 585 del codice dell’ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) stabilisce gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, che sono previsti in aumento nel corso dei prossimi anni.

La legge di bilancio 2025 aveva stabilito una riduzione di tali oneri nella misura di 657.573 annui, a decorrere dal 2026. 

La disposizione in esame annulla tale riduzione.

 

Si ricorda che le consistenze delle diverse categorie di volontari sono determinate con decreto del Ministero della difesa, mentre i corrispondenti oneri sono a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 


 

Articolo 1, commi 305-315
(Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell’ambito di progetti PNRR)

 

 

I commi 305-315, introdotti nel corso dell’esame al Senato, prevedono norme in materia di reclutamento del personale ricercatore. In particolare, come enunciato dal comma 305, è prevista l’autorizzazione per le università statali e non statali e per gli enti pubblici di ricerca ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato “in tenure track e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, tramite procedure riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, al personale impiegato nell’ambito di progetti finanziati dal PNRR.

Le assunzioni autorizzate per le università statali e non statali, disciplinate rispettivamente dai commi da 306 a 309 e dai commi 310 e 311, sono espressamente riservate a ricercatori con contratti a tempo determinato di tipo A, in scadenza entro il 31 dicembre 2026, e prevedono un cofinanziamento statale pari al 50 per cento. A tal fine sono incrementate le risorse a valere, rispettivamente, sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università e sul contributo pubblico in favore delle università non statali legalmente riconosciute.

Quanto alle assunzioni autorizzate in favore degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, ai sensi dei commi 312-315, esse saranno riservate ai candidati già in servizio presso tali enti alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio per almeno 24 mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica. Anche in questo caso è previsto un cofinanziamento statale al 50 per cento, cui si fa fronte incrementando la dotazione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.

 

Il comma 305 stabilisce che le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (si tratta dei cosiddetti ricercatori “in tenure track”, su cui si veda infra) e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell’ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 306, 310 e 312, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 307, 311 e 314.

 

L’articolo 24 della legge n. 240 del 2010, come integralmente riformato dal decreto legge decreto-legge n. 36 del 2022, disciplina al comma 3 la nuova figura professionale del cosiddetto ricercatore a tempo determinato “in tenure-track”, che le università, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, assumono al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto ha una durata complessiva di sei anni, non rinnovabile, e stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività sopra citate. Può essere a tempo pieno o a tempo definito, e contempla un impegno annuo complessivo, per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e pari a 200 ore per il regime di tempo definito.

Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata massima del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

Al contratto in questione si applica, ai sensi del comma 5 dell’articolo 24, su istanza dell’interessato, una procedura di valutazione interna, da parte dell’università in cui presta servizio, ai fini dell’inquadramento nel ruolo di professore di seconda fascia. La valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell’ateneo. I criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia sono stati definiti dal decreto ministeriale 21 ottobre 2024.

 

Per quanto riguarda gli investimenti del PNRR dedicati alla ricerca, assumono rilievo i seguenti tre principali investimenti, tutti afferenti alla Missione 4, Componente 2 (M4C2):

- l’investimento 1.1 della M4C2, denominato “Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e Progetti di ricerca di significativo interesse nazionale (PRIN)”, consiste nel finanziamento di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN). I progetti sono di durata almeno biennale e richiedono la collaborazione di unità di ricerca appartenenti ad università ed organismi di ricerca. La misura mette a disposizione un totale di 1,8 miliardi di euro, da spendere entro la fine del 2025. Ad oggi, il totale dei progetti finanziati ammonta a 5.533, e risultano complessivamente contrattualizzati 916 ricercatori coinvolti in progetti finanziati dal PNRR, con progettualità coerenti con le priorità del Programma quadro europeo di ricerca e innovazione 2021-2027;

- l’investimento 1.2 della M4C2, denominato “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori” - è finalizzato a offrire nuove opportunità di ricerca per favorire la permanenza in Italia di almeno 800 giovani studiosi, sul modello dei programmi ERC, Marie Sk?odowska-Curie, Sigillo di eccellenza e post-dottorato internazionale, consentendo loro una prima esperienza di responsabilità scientifica. Le risorse stanziate sono in totale 210 milioni di euro, da utilizzare entro il 31 dicembre 2025. Sulla base delle informazioni rese disponibili dal Governo, risultano finanziati e sottoscritti, nell’ambito dell’investimento in parola, 833 contratti di ricerca;

- l’investimento 1.3 della M4C2, denominato “Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base (M4C2-8)”, è volto a rafforzare la ricerca di base e l’innovazione attraverso il finanziamento di 14 grandi programmi realizzati da reti di università, centri di ricerca e imprese, con l’obiettivo di potenziare le filiere tecnologiche e la partecipazione alle catene del valore europee e globali. Le risorse stanziate sono 1,6 miliardi di euro, da utilizzare entro il 30 giugno 2025. A seguito dei bandi emananti nel 2022, sono stati finanziati i 14 partenariati, nell’ambito dei quali risultano attivi 1.698 ricercatori a tempo determinato, di cui il 45% donne.

 

  Il Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali

 

  Il comma 306 della disposizione in commento prevede che, nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 307, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 305, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all’articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del sopra citato decreto-legge n. 36 del 2022 (si tratta, in sostanza dei cosiddetti “ricercatori a tempo determinato di tipo A”, su cui si veda subito infra).

  Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al sopra citato articolo 24, comma 3, lettera a), nell’ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

  All’espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell’anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell’anno 2026.

 

L’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del sopra citato decreto-legge n. 36 del 2022, disciplinava la figura dei cosiddetti ricercatori a tempo determinato di tipo A.

I contratti da “ricercatore di tipo A” si configuravano come contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. Tali contratti potevano essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse. Essi si distinguevano dai contratti da “ricercatore di tipo B”, triennali e riservati a candidati che avessero già usufruito dei contratti da ricercatore di tipo A, ovvero che avessero conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, avessero usufruito di assegni di ricerca, di borse post-dottorato ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Il decreto-legge n. 36 del 2022, come modificato dalla legge di conversione n. 79 del 2022, è – come già si è detto - intervenuto significativamente sull’articolo 24 della legge n. 240 del 2010, in particolare al fine di sostituire le sopradescritte figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B con una unica figura di ricercatore universitario a tempo determinato, il cosiddetto “ricercatore in tenure track”.

 

La relazione tecnica che accompagnava l’emendamento che ha introdotto la norma in commento identifica in 1337 i ricercatori di tipo A con il contratto presso le università statali in scadenza nel 2025, di cui 327 finanziati nell’ambito di progetti PNRR, e in 3165 i ricercatori di tipo A con il contratto presso le università statali in scadenza nel 2026, di cui 2247 finanziati nell’ambito di progetti PNRR.

 

La lista delle 61 università statali attualmente riconosciute è reperibile su questa pagina del sito internet del Ministero dell’università e della ricerca.

 

  La disposizione in commento è volta, quindi, a prevedere in favore dei candidati già titolari degli incarichi da ricercatore di tipo A, la possibilità di essere assunti “in tenure track”, con procedure - riservate in misura non superiore al cinquanta per cento a coloro tra essi che sono stati reclutati nell’ambito di progetti PNRR - da svolgersi secondo la scansione procedurale delineata dall’articolo 24, comma 2, della legge n. 240 del 2010.

 

Tale ultima norma prevede, nello specifico, che i destinatari dei contratti “in tenure track” sono selezionati tramite procedure pubbliche disciplinate dai regolamenti universitari ai sensi della legge n. 168 del 1989, nel rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori. Le procedure prevedono la pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti istituzionali, l’indicazione del gruppo scientifico-disciplinare e di eventuali profili mediante settori scientifico-disciplinari, informazioni sulle funzioni, sui diritti, sui doveri e sul trattamento economico e previdenziale, nonché la trasmissione telematica delle candidature, dei titoli e delle pubblicazioni. Sono ammessi i possessori del dottorato di ricerca o titolo equivalente, o del diploma di specializzazione medica per i settori interessati, con esclusione dei professori e ricercatori già a tempo indeterminato, anche se cessati, e di chi abbia già usufruito per almeno un triennio dei contratti da ricercatore a tempo determinato. È prevista una valutazione preliminare dei candidati, con giudizio motivato sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, compresa la tesi di dottorato, che conduce all’ammissione alla discussione pubblica dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento degli stessi, e comunque non inferiore a sei, salvo il caso di un numero pari o inferiore a sei, per i quali l’ammissione è automatica. Dopo la discussione sono attribuiti punteggi ai titoli e alle pubblicazioni, nel rispetto di un eventuale limite massimo di pubblicazioni non inferiore a dodici, ed è esclusa ogni prova scritta o orale salvo una prova orale di accertamento della conoscenza di una lingua straniera, eventualmente specificata nel bando e svolta contestualmente alla discussione. Al termine dei lavori della commissione l’università delibera la chiamata del vincitore e stipula il contratto entro novanta giorni, pena l’impossibilità, per i tre anni successivi, di bandire nuove procedure per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare nel dipartimento interessato.

 

  Il comma 307 dispone che, al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 306, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

  Con decreto del Ministro dell’università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.

 

Si ricorda che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, finanzia la quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l’ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale e della spesa per le attività sportive universitarie.

L’evoluzione normativa degli ultimi anni ha modificato le modalità di attribuzione delle risorse statali al sistema universitario introducendo criteri che, gradualmente, riducono il peso dei finanziamenti su base storica a favore di parametri quali il costo standard per studente, la quota premiale in relazione ai risultati della ricerca, delle politiche di reclutamento, della riduzione dei divari (RD) e gli interventi perequativi a salvaguardia di situazioni di particolare criticità.

I criteri di ripartizione del Fondo per l’anno 2025 sono definiti dal decreto ministeriale n. 595 del 07 agosto 2025.

Il FFO è allocato sul capitolo 1694 dello stato di previsione del MUR.

 

La relazione tecnica di accompagnamento all’emendamento che ha introdotto la disposizione in commento, stimando in 61.800 euro il costo medio di una posizione di ricercatore a tempo determinato in tenure track, e dunque il 30.900 euro il contribuito statale per ciascun ricercatore, rileva che le misure messe a disposizione dal comma 3 ora in commento consentono l’avvio di procedure concorsuali per 1.618 ricercatori di tipo A. La medesima relazione sottolinea che “la natura dello stanziamento qualifica l’intervento come permanente sul FFO, assicurando prevedibilità e stabilità del quadro finanziario, anche oltre l’orizzonte strettamente connesso alla chiusura del PNRR, e consentendo agli Atenei di pianificare il fabbisogno con copertura pluriennale”.

 

  Il comma 308 specifica che le risorse di cui al comma 307 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.

  La quota di spesa a carico dell’università che effettua l’assunzione, oltre all’accantonamento ai fini della possibile futura valutazione per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.

 

La relazione tecnica che accompagnava l’emendamento che ha introdotto la norma in esame, chiarisce che il costo complessivo della tenure track (compresa la successiva progressione alla posizione di professore di seconda fascia) ammonta a 86.500 euro (euro 61.800+24.500, pari a 0,5+0,2 punti organico) e ribadisce che la quota imputabile alla progressione alla posizione di professore di seconda fascia, pari a euro 24.500 (0,2 punti organico), rimane esclusivamente a carico degli atenei, che dovranno esercitare la propria discrezionalità in ordine all’attivazione delle procedure di reclutamento previa verifica delle effettive capacità di bilancio e del rispetto dei vincoli assunzionali.

 

  Il comma 309 prescrive che le risorse di cui al comma 307 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 306 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.

In tal modo - sottolinea la relazione tecnica - lo stanziamento, una volta allocato, continua a perseguire l’interesse al rafforzamento del sistema universitario, pur se attraverso la quota base del Fondo.

 

In relazione alla “quota base” del fondo di finanziamento ordinario delle università, si ricorda che essa è la porzione del fondo non ripartita  con i meccanismi premiali di cui all’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (che prendono in considerazione la qualità dell’offerta formativa e i risultati dei processi formativi, la qualità della ricerca scientifica, nonché la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle sedi didattiche), ma sulla base di criteri oggettivi che siano in grado di rappresentare il “peso effettivo” degli atenei.

Al fine di individuare una modalità di calcolo efficace del peso effettivo degli atenei, l’articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, disciplina il costo standard per studente quale parametro di riferimento da introdurre gradualmente per la ripartizione annuale della quota base del fondo.

In linea generale il costo standard per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso.

La ripartizione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università effettuata tramite le metodologie sopra esposte trova applicazione dall’anno 2018, ed è incrementata progressivamente di una quota compresa tra il 2 e il 5 per cento all’anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico, e fino ad un massimo del 70 per cento.

 

 

Il Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università non statali

 

  Il comma 310 attribuisce alle università non statali legalmente riconosciute la possibilità di bandire per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 306, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo.

 

La lista delle 20 università non statali attualmente riconosciute è reperibile su questa pagina del sito internet del Ministero dell’università e della ricerca.

 

La relazione tecnica che accompagnava l’emendamento che ha introdotto la norma in commento quantifica in 115 i ricercatori di tipo A con il contratto in scadenza presso università non statali nel 2025, di cui 6 finanziati nell’ambito di progetti PNRR, e in 261 i ricercatori di tipo A con il contratto presso università non statali in scadenza nel 2026, di cui 54 finanziati nell’ambito di progetti PNRR.

 

  Il comma 311 statuisce che, al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 310, il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300 mila euro annui a decorrere dall’anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

  Con decreto del Ministro dell’università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.

 

Si ricorda che il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 243 del 1991 è lo strumento con cui lo Stato può concedere contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245.

Per l’anno 2025, con il decreto ministeriale n. 753 del 20 ottobre 2025, sono stati definiti i criteri di riparto del contributo in parola per le università non statali telematiche e, con il decreto ministeriale n. 752 del 20 ottobre 2025, i criteri di riparto del contributo per le università non statali tradizionali.

 

 

  Il Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale assunto dagli Enti di ricerca

 

  Il comma 312 dispone che nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 314, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria.

  Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell’ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

  Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.

 

Si ricorda che gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca sono i seguenti:

§  il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

§  l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS);

§  la Stazione zoologica "Anton Dohrn di Napoli;

§  l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);

§  l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);

§  il Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (Area Science Park);

§  l’Istituto nazionale di alta matematica "F. Severi" - INDAM;

§  l’Istituto italiano di studi germanici;

§  il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi";

§  l’Istituto nazionale di astrofisica – INAF;

§  l’Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM;

§  il Sincrotrone di Trieste Spa;

§  l’Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa (INDIRE);

§  l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

 

La relazione tecnica che accompagnava l’emendamento che ha introdotto la norma in commento quantifica in 446 le unità di personale interessate dalla norma impiegate dagli enti sopra citati, di cui 325 assunte nell’ambito di progetti PNRR.

La medesima relazione stima il costo medio lordo annuo di assunzione per ciascuna unità di personale è pari a circa 72.000 euro.

 

  Il comma 313 dispone che alla copertura degli oneri di cui al comma 312, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:

a)   per il 50 per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;

b)   per il restante 50 per cento, tramite l’incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 204 del 1998.

 

  Il comma 314 stabilisce che per le finalità di cui al comma 312, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998 è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

 

Il comma 315 dispone che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sono stabilite le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al primo periodo. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 8 confluiscono nel medesimo esercizio nel medesimo Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE).

 

Il principale strumento di finanziamento di tali enti è il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca (FOE), istituito dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998.

Le regole per la ripartizione del FOE sono state definite, da ultimo, con il decreto legislativo n. 218 del 2016 che, introducendo alcune regole comuni a 20 enti pubblici di ricerca vigilati da vari Ministeri, ha anche dettato previsioni specifiche per quelli vigilati dal MUR, in parte superando alcune previsioni recate dal decreto legislativo n. 213 del 2009, con cui era stato operato un riordino degli stessi enti.

In particolare, in base al combinato disposto dell’articolo 5, comma 1 e dell’articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 218 del 2016, il MUR tiene conto, ai fini della ripartizione del FOE, della programmazione strategica preventiva (di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 213 del 2009), della Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR: effettuata, ogni 5 anni, dall’ANVUR), nonché dei Piani triennali di attività (di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 213 del 2009 e all’articolo 7 del decreto legislativo n. 218 del 2016).

Con il decreto ministeriale n. 437 del 27 giugno 2025 sono state ripartite le risorse del Fondo per il 2025 (qui il dossier prodotto dal Servizio studi della Camera dei deputati in occasione dell’esame parlamentare dello schema del medesimo decreto).

Per un approfondimento sugli enti di ricerca pubblici, si rinvia all’apposita sezione del sito del Ministero dell’università e della ricerca.

 


 

Articolo 1, comma 316
(Misure relative al personale delle Forze di polizia,
anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026)

 

 

Il comma 316 autorizza la spesa di 114,24 milioni per il 2026, per incrementare i servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico. Tale incremento è volto anche a far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici “Milano-Cortina 2026”.

 

Il comma 316, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 114,24 milioni per il 2026, per incrementare i servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico.

Tale incremento, si legge nella disposizione, è volto anche a far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici “Milano-Cortina 2026”.

Le Olimpiadi, si ricorda, sono in programma per il periodo 6-22 febbraio 2026. Le Paralimpiadi lo sono nel periodo 6-15 marzo 2026.

 


 

Articolo 1, comma 317
(Prestatori di lavoro con contratto a termine
per le Commissioni preposte alla protezione internazionale)

 

 

Il comma 317 reca autorizzazione ad utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine da parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

L’autorizzazione è in deroga ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, ed ha una soglia di spesa di 14,61 milioni per l’anno 2026.

La disposizione è volta all’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo.

 

Il comma 317, introdotto dal Senato, reca autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Queste Commissioni sono preposte al riconoscimento della protezione internazionale, ed operano secondo le competenze e composizione dettate dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Oggetto dell’autorizzazione è l’avvalimento di prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro.

L’autorizzazione è in deroga ai limiti di spesa posti per le amministrazioni dello Stato (dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010) per l’avvalimento di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

L’autorizzazione è accordata dalla disposizione, nel limite di spesa massimo di 14,61 milioni per l’anno 2026.

Tale quantificazione (si legge nella relazione tecnica) è riferita all’assunzione (dall’aprile 2026) con contratto a termine di 240 funzionari e 77 assistenti, onde assicurare l’attivazione di 24 sezioni aggiuntive per il riconoscimento della protezione internazionale.

Potrebbe valutarsi l’opportunità di un coordinamento normativo, ove si punti all’istituzione di sezioni aggiuntive, con la disposizione recata entro l’articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 25 del 2008, la quale pone un ‘tetto’ per il numero di sezioni istituibili presso le Commissioni territoriali: un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale.

L’impegno occupazionale è teso all’adempimento degli obblighi scaturenti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, adottato dall’Unione europea il 14 maggio 2024.

 

Il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo

 

Il 22 maggio 2024 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE i testi legislativi relativi al ‘nuovo patto sulla migrazione e l’asilo’: 1. un regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che sostituisce il cosiddetto regolamento di Dublino; 2. un regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo; 3. il regolamento che istituisce l’“Eurodac” per il confronto dei dati biometrici; 4. il regolamento che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne (cd. screening); 5. il regolamento che stabilisce una unica procedura comune e semplificata di protezione internazionale nell’Unione.

Sono stati inoltre approvati altri atti legislativi inclusi nel patto sulla migrazione e l’asilo e che, presentati dalla Commissione europea nel 2016, erano stati già concordati da Consiglio e Parlamento europeo nel 2022: 1. la revisione della direttiva recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; 2. il regolamento recante norme sull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta; 3. il regolamento che istituisce un quadro dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria; 4. il regolamento che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera; 5. il regolamento (UE) 2021/2303 relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, il quale ha abrogato il regolamento (UE) n. 439/2010 e ha trasformato l’Ufficio europeo per l’asilo (European Asylum Support Office - EASO) nell’Agenzia dell’UE per l’asilo (European Union Agency for Asylum – EUAA).

L’applicazione dei regolamenti è prevista nel 2026, dopo due anni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’UE (ad eccezione di singole disposizioni che recano un termine di applicazione diversa e fatta eccezione per il regolamento 2024/1350 che istituisce un quadro dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria, il quale è immediatamente esecutivo)[164]. Per quanto riguarda la direttiva sulle condizioni di accoglienza, gli Stati membri avranno due anni di tempo per introdurre le modifiche previste nelle loro leggi nazionali.

Il 12 giugno 2024 la Commissione europea ha adottato una comunicazione recante il piano di attuazione comune del patto sulla migrazione e l’asilo, propedeutico alla predisposizione dei piani di attuazione nazionali.

Come riferito nella “Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2025”, il Governo ha inviato alla Commissione il proprio piano di attuazione e sono state istituite due strutture ad hoc, una di livello strategico e una di livello tecnico, ossia il Comitato di coordinamento nazionale e la Struttura di missione. Si riferisce inoltre che è stato avviato un dialogo di natura tecnica con la Commissione europea in merito alla possibile anticipazione di alcuni elementi del patto (in coerenza con l’auspicio in tal senso manifestato dalla stessa Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, con lettera indirizzata agli Stati membri nell’ottobre 2024).

Il patto sulla migrazione e l'asilo figura fra le priorità indicate nel Programma di lavoro della Commissione per il 2025. L’11 giugno 2025 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sul suo stato di attuazione, nel quale si evidenzia che a metà del periodo di transizione si registrano importanti progressi a livello sia dell'UE che degli Stati membri, ma che occorre un maggiore impegno per affrontare le sfide rimanenti e per fare in modo che nel giugno 2026 sia pienamente operativo un nuovo sistema solido di gestione della migrazione.

 

Per approfondimenti sul tema migratorio e su quanto discusso in occasione delle riunioni del Consiglio europeo si rimanda, da ultimo, al dossier europeo n. 144/DE Consiglio europeo - Bruxelles, 23-24 ottobre 2025, nonché ai dossier europei n. 131/DE Consiglio europeo - Bruxelles, 26 e 27 giugno 2025 e n. 114/DE Consiglio europeo - Bruxelles 20 e 21 marzo 2025, a cura dei Servizi del Senato e della Camera dei deputati.

Vd. anche i documenti dell’Unione europea n. 16/DOCUE Conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2025, n. 15/DOCUE Conclusioni del Consiglio europeo del 26 giugno 2025 e n. 14/DOCUE Conclusioni del Consiglio europeo del 20 marzo 2025.

 


 

Articolo 1, commi 318-325
(Riqualificazione dell’area di Pietralata
per esigenze logistiche della Polizia di Stato)

 

 

I commi 318-325, introdotti al Senato trasferiscono allo Stato la porzione di proprietà dell’ISTAT dell’area di Pietralata (a Roma) e relativi progetti di sviluppo, per completarne la riqualificazione e destinarla al soddisfacimento delle esigenze logistiche della Polizia di Stato.

La stipulazione (e trascrizione) dell’atto di trasferimento della proprietà dell’area e la cessione dei progetti debbono avvenire entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.

È prevista la nomina – entro trenta giorni – di un Commissario straordinario, per la celere realizzazione dell’intervento.

 

I commi da 318 a 325 trasferiscono allo Stato la porzione di proprietà dell’ISTAT dell’area di Pietralata (a Roma), nonché i correlativi progetti di sviluppo già elaborati, per completare la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell’area.

La sua destinazione ultima è volta al soddisfacimento delle esigenze logistiche della Polizia di Stato.

È disposto un termine pari a trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione – per la stipulazione e trascrizione dell’atto di trasferimento della proprietà dell’area nonché per la cessione dei progetti di sviluppo.

All’ISTAT è corrisposto il rimborso delle spese sostenute per l’acquisizione dell’area e per la progettazione.

Il Ministero dell’interno è autorizzato a utilizzare le risorse per gli investimenti in logistica, fino a 20 milioni. Sono risorse già previste a legislazione vigente, che corrispondono (si legge nella relazione tecnica) per 15 milioni alle spese sostenute dall’ISTAT per l’acquisizione dell’area e la relativa progettazione fino alla fase di prefattibilità tecnico-economica. I restanti 5 milioni sono per il completamento del progetto.

Il Ministero dell’interno può, correlativamente, apportare le necessarie modifiche ai piani triennali di investimento in logistica.

È prevista la nomina di un Commissario straordinario, per la celere realizzazione dell’intervento.

La nomina è con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni.

La nomina – su proposta del Ministro dell’interno – è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere.

Il Commissario straordinario è riconosciuto titolare, in via sostitutiva, del potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

Il Commissario straordinario approva, entro nove mesi dalla nomina, la variante progettuale.

Questo, “previo accordo” con l’operatore economico già individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell’area.

Tale operatore economico redige il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che deve essere approvato dal Commissario.

Si applicano le disposizioni recate dal decreto-legge n. 104 del 2023, all’articolo 13 – “Realizzazione di programmi di investimento di interesse strategico nazionale” - commi 4, 5, 6 e 7.

Secondo tali previsioni, il commissario straordinario può provvedere a mezzo di ordinanza (ove necessario e sentite le amministrazioni competenti) in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale (e fatte salve le disposizioni del Codice antimafia nonché i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea). Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata previa intesa in sede di Conferenza permanente). Inoltre, gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d'investimento dichiarato di preminente interesse strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione (mediante conferenza di servizi).

Ancora prevedono le disposizioni in commento che il Commissario straordinario per l’espletamento del suo incarico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica si avvalga per l’esecuzione dei lavori dell’Agenzia del demanio, quale soggetto attuatore e stazione appaltante (ai sensi dell’articolo 63 del Codice dei contratti pubblici, recato dal decreto legislativo n. 36 del 2023), per l’esecuzione dei lavori.

L’Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.

Per il caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 125 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010).

Secondo le disposizioni così richiamate, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento per tutti gli interessi che possano essere lesi nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. Tra le altre previsioni, vi è quella secondo cui il risarcimento del danno eventualmente dovuto avvenga solo per equivalente.


 

Articolo 1, comma 326-332
(Misure organizzative e strumentali a sostegno dell’attività del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Garante prezzi)

 

La previsione, introdotto al Senato, autorizza il Ministro delle imprese e del made in Italy (MIMIT) a reclutare 40 unità di personale dell’area delle elevate professionalità, definendone le modalità di assunzione e provvedendo alla copertura dei relativi oneri retributivi e di funzionamento (commi 326 e 327).

Si prevede inoltre il potenziamento delle attività di monitoraggio dei prezzi, esteso alle quotazioni internazionali delle materie prime, nonché il supporto tecnico-operativo al Garante per la sorveglianza dei prezzi (comma 328).

Sono altresì autorizzati investimenti pluriennali per l’aggiornamento delle piattaforme informatiche ministeriali (incentivi, amministrazioni straordinarie e asset strategici) (comma 329), il ricorso temporaneo a esperti esterni per la gestione delle crisi d’impresa (comma 330) e il rifinanziamento delle attività di promozione del made in Italy (comma 331).

Infine, la norma abroga precedenti autorizzazioni assunzionali relative al MIMIT e relative a funzioni di vigilanza, disponendo la conseguente riduzione dei relativi stanziamenti di bilancio (comma 332).

 

Nello specifico, il comma 326 autorizza il MIMIT a istituire 40 posizioni dell’area delle elevate professionalità. Al reclutamento del relativo personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si provvede, alternativamente:

§  tramite concorso pubblico;

§  per passaggio tra le aree;

§  mediante scorrimento delle graduatorie vigenti;

§  tramite procedure di mobilità di personale tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001 (cosiddetto TUPI).

A copertura degli oneri derivanti, è autorizzata una spesa di 3.615.519 euro annui a decorrere dall’anno 2026.

 

Si ricorda che il nuovo sistema di classificazione del personale, introdotto dal CCNL del Comparto funzioni centrali 2019-2021, ha istituito la "Quarta area" (denominata delle elevate professionalità), che si colloca in posizione intermedia tra l’area dei funzionari e la dirigenza.

Tale Area è destinata al personale che svolge funzioni di elevato contenuto professionale e specialistico, nonché compiti di coordinamento e gestione di processi articolati di significativa importanza e responsabilità. Tali funzioni sono finalizzate ad assicurare la qualità dei servizi e dei risultati e l’ottimizzazione delle risorse affidate, attraverso la responsabilità diretta di moduli o strutture organizzative.

In proposito, si rammenta inoltre che la disciplina generale (articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001) limita le progressioni verticali (passaggio tra le aree) al 50 per cento delle posizioni disponibili.

 

Il comma 327 reca le autorizzazioni di spesa connesse all’assunzione delle 40 unità di personale. Nello specifico è prevista:

§  un’autorizzazione di spesa pari a 300.000 euro per l’anno 2026, destinata alla gestione delle procedure concorsuali;

§  un’autorizzazione di spesa strutturale pari a 74.369 euro annui, a decorrere dal 2026, per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento (ivi inclusi i costi relativi ai buoni pasto).

 

Ai sensi del comma 328, sono altresì autorizzate nuove spese a decorrere dal 2026 per rafforzare le attività di monitoraggio dei prezzi, con due finalità distinte:

§  uno stanziamento di 1 milione di euro annui per il potenziamento del supporto specialistico e informatico alle attività di monitoraggio delle filiere di mercato (di cui all’art. 2, comma 199-septies, della legge n. 244/2007, come integrato dal D.L. n. 5/2023). Il supporto viene esteso anche ai nuovi strumenti di osservazione territoriale, nonché al controllo delle quotazioni e delle importazioni di materie prime, anche strategiche, scambiate sui mercati internazionali;

§  uno stanziamento, nel limite di 327.000 euro annui, finalizzato a consentire al Garante per la sorveglianza dei prezzi  di stipulare convenzioni per l’assistenza tecnico-operativa di società o organismi in house della pubblica amministrazione.

 

 

L’articolo 3, comma 1, lett. c), del D.L. n. 5/2023 ha introdotto cinque nuovi commi (da 199-bis a 199-septies) all’articolo 2 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Tali disposizioni disciplinano la costituzione, la composizione, il funzionamento e il finanziamento della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Si tratta dell’organo tecnico-consultivo incaricato di supportare il Garante per la sorveglianza dei prezzi nell’analisi delle anomalie di mercato

 

Obiettivi e funzioni

La Commissione ha il compito di monitorare le dinamiche dei prezzi dei beni di largo consumo, dedicando specifica attenzione al meccanismo di trasmissione dei costi: analizza, ovvero, come l’aumento dei costi energetici, delle materie prime internazionali o dei carburanti si trasferisca sui prezzi finali al consumatore. L’organo viene convocato dal Garante per indagare su dinamiche anomale. La partecipazione ai lavori è gratuita e non prevede gettoni o rimborsi spese.

 

Composizione

La Commissione ha una composizione mista che include rappresentanti delle istituzioni, delle autorità indipendenti e delle parti sociali. Nello specifico, vi partecipano:

§  un rappresentante dell’ISTAT, dell’Ismea, dell’Unioncamere, delle Camere di commercio e della Guardia di finanza;

§  un rappresentante di ciascuno dei Ministeri competenti per materia;

§  i responsabili delle strutture direzionali del MIMIT di cui il Garante si avvale (ai sensi del comma 200);

§  un rappresentante delle Autorità indipendenti competenti per settore;

§  un rappresentante delle regioni e delle province autonome;

§  tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti (inserite nell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del Consumo), nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).

Il Garante può inoltre invitare, caso per caso, esperti del settore specifico e rappresentanti delle categorie economiche (imprese e sindacati) coinvolte.

 

Disposizioni specifiche per la filiera agroalimentare

Ove vengano in rilievo fenomeni relativi all’anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa altresì un rappresentante dell’Ispettorato centrale repressione frodi (ICQRF) del Ministero dell’agricoltura. In tale ambito resta ferma la disciplina vigente (art. 2 del D.L. n. 182/2005) finalizzata alla tutela del consumatore, della leale concorrenza e del made in Italy, che dispone quanto segue:

§  la Guardia di finanza e l’Agenzia delle entrate, avvalendosi dei dati degli Osservatori dei prezzi (MIMIT e MASAF), effettuano controlli mirati lungo le filiere produttive ove si manifestino andamenti anomali;

§  l’ICQRF svolge programmi di controllo contro l’irregolare commercializzazione di prodotti agroalimentari comunitari ed extracomunitari. Sugli esiti di tali attività, il Ministro dell’agricoltura, di concerto con il Ministro dell’economia, riferisce al Presidente del Consiglio, proponendo eventuali misure correttive.

 

Procedura di allerta e intervento

Il meccanismo di "allerta" segue passaggi precisi qualora vengano rilevati fenomeni speculativi:

1. La Commissione analizza i dati.

2. Il Garante riferisce al Ministro delle imprese e del made in Italy.

3. Il Ministro, se necessario, rimette la questione al Governo per l’adozione di misure correttive, normative o amministrative.

Le funzioni di segreteria e di supporto alla Commissione sono svolte dall’Unità di missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi (istituita dall’art. 7 del D.L. n. 21/2022).

 

Il comma 329 autorizza un investimento pluriennale finalizzato all’aggiornamento, al rafforzamento e all’implementazione delle piattaforme informatiche del MIMIT.

L’intervento è destinato agli strumenti digitali per la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di incentivi, amministrazioni straordinarie e investimenti esteri in asset strategici. A tal fine è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2028.

 

Il comma 330 autorizza il MIMIT ad avvalersi della collaborazione di esperti esterni per il triennio 2026-2028, allo scopo di rafforzare le attività istituzionali in materia di crisi d’impresa (di cui all’articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006) e di politica industriale (di cui all’articolo 3 della legge n. 140/1999). A tali esperti è riconosciuto un compenso massimo annuo individuale di 50.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione. Per tale finalità, la norma fissa un limite di spesa complessivo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.

 

L’articolo 3 della legge n. 140/1999 prevede che il MIMIT possa avvalersi di esperti per funzioni di studio e analisi nei settori produttivi, nonché di uno specifico nucleo degli esperti per la politica industriale (istituito con D.M. 18 settembre 2000).

In base all’articolo 2 del D.M. 7 maggio 2009, tale nucleo è posto alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento e svolge le seguenti funzioni:

§  supporto tecnico all’elaborazione di linee strategiche per la competitività, all’individuazione degli obiettivi di rafforzamento dell’apparato produttivo e alla diffusione delle tecnologie per lo sviluppo dell’industria e dei servizi;

§  supporto alla definizione delle linee guida per la razionalizzazione del sistema dei fondi pubblici destinati alla finanza d’impresa;

§  supporto alle iniziative attuative delle politiche per i distretti industriali, le piccole e medie imprese (PMI) e le reti d’impresa.

 

L’articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006 (come novellato dall’art. 12, comma 1-bis, del D.L. n. 101/2019) ha previsto l’istituzione presso il MIMIT di un’apposita struttura tecnica. Tale organismo, che opera d’intesa e tramite cooperazione interorganica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha la finalità di contrastare il declino dell’apparato produttivo, intervenendo per la salvaguardia e il consolidamento delle attività e dei livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni che versino in crisi economico-finanziaria.

 

Ambito di applicazione

Si considerano “di rilevanti dimensioni” (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 270/1999) le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale che contino un numero di lavoratori subordinati – compresi quelli ammessi alla cassa integrazione – non inferiore a duecento da almeno un anno.

 

Funzioni e operatività

La Struttura opera in coordinamento con le altre direzioni ministeriali e svolge la funzione prioritaria di supportare la gestione dei tavoli di crisi che richiedono l’intervento congiunto del MIMIT e del Ministero del Lavoro. Nello specifico, essa provvede:

§  alle necessarie analisi e agli approfondimenti tecnico-economici;

§  al confronto con le parti sociali e le istituzioni coinvolte;

§  al dialogo istituzionale con gli enti territoriali, al fine di verificare le possibili ipotesi di risoluzione della crisi.

 

Coinvolgimento parlamentare e trasparenza

La norma prevede che la Struttura operi in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari e con le regioni interessate dalle crisi. È altresì prevista la facoltà di invitare ai lavori della Struttura i parlamentari eletti nei territori in cui si verificano le situazioni di crisi oggetto d’intervento. La pubblicità e la trasparenza dei lavori sono garantite anche attraverso idonee strumentazioni informatiche.

La struttura è stata originariamente istituita con decreto interministeriale del 18 dicembre 2007, n. 822. Successivamente, con D.M. 13 gennaio 2017, si è proceduto alla sua riorganizzazione, semplificazione e potenziamento. Per ulteriori dettagli operativi, si rinvia all’apposita sezione del sito istituzionale del MIMIT.

 

Il comma 331 dispone il rifinanziamento per 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 delle attività di promozione e comunicazione in materia di made in Italy (previste dall’articolo 57 della L. n. 206/2023).

 

Il comma 332 reca modifiche all’articolo 26 del d.lgs. n. 82/2022, concernente le procedure di assunzione presso l’Agenzia per l’Italia digitale e il MIMIT per le funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami. Nello specifico:

-         la lett. a) abroga il comma 2, che autorizzava il MIMIT a bandire procedure concorsuali per l’assunzione di 42 unità di personale non dirigenziale;

-         la lett. b), conseguentemente, ridetermina l’autorizzazione di spesa a decorrere dall’anno 2026, riducendola a 764.363 euro (rispetto ai previgenti 2.746.871 euro).

 

 



[1]     Per un’illustrazione della riforma e dei vari passaggi che hanno portato a elaborarla, si rinvia alla documentazione dei Servizi studi della Camera e del Senato.

[2]     Per un’illustrazione del Documento programmatico di finanza pubblica 2025, si rinvia alla Documentazione di finanza pubblica n. 16 curata dai Servizi studi del Senato e della Camera.

[3]     L’Eurosistema è invece composto dalla BCE e dalle BCN dei soli paesi che hanno introdotto la moneta unica.

[4]     La BCE ha elaborato a beneficio delle autorità nazionali una dettagliata Guida alla consultazione.

[5]     Per maggiori dettagli sul progetto di legge si rinvia al Dossier predisposto dal Servizio studi della Camera dei deputati.

[6]     La sostituzione concerne anche le addizionali IRPEF regionali e comunali.

[7]     Cfr. la relativa scheda di lettura.

[8]     L’aliquota ridotta di 5 punti si è applicata per le corresponsioni relative agli anni 2023-2025 (cfr. l’articolo 1, comma 63, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, l’articolo 1, comma 18, della L. 30 dicembre 2023, n. 213, e l’articolo 1, comma 385, della L. 30 dicembre 2024, n. 207).

[9]     Il limite (per effetto di una versione previgente dell’articolo 1, comma 189, della L. 28 dicembre 2015, n. 208) è pari a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati entro il 24 aprile 2017 e ancora vigenti.

[10]   Riguardo a tali piani di partecipazione finanziaria, cfr., più in dettaglio, il citato articolo 6, comma 1, della L. n. 76.

[11]   In attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 30 maggio 2012 ha fissato le modalità di presentazione della richiesta e di predisposizione delle liste dei soggetti ammessi al riparto.

[12]   Le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille a sostegno degli enti gestori delle aree protette sono disciplinate con il D.P.C.M. 22 marzo 2019.

[13]   Indicatore della situazione economica.

[14]   L’articolo in esame riproduce, con alcune variazioni, il testo dell’articolo 1 dell’A.S. 1375 recante “Disposizioni concernenti la rateizzazione a lungo termine di carichi fiscali, contributivi e di altra natura affidati all'agente della riscossione”, attualmente all’esame della Commissione finanze e tesoro del Senato. Per un’illustrazione del contenuto di tale disegno di legge, si rinvia al Dossier n. 437 dei Servizi studi di Camera e Senato.

[15]   Si vedano, per maggiori dettagli, Temi Camera, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; sito Internet Italia domani.

[16]   Documento parlamentare Doc. XIII, n. 4, marzo 2025, pag. 505 – 511. Si veda anche il sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze.

[17]   A decorrere dal 1° gennaio 2026 la materia sarà disciplinata dal decreto legislativo n. 33 del 24 marzo 2025 (“Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”), articoli 89 e 93. 

[18]   Si veda, per maggiori dettagli, Temi Camera dei deputati, “La riscossione dei tributi in Italia”,

[19]   A decorrere dal 1° gennaio 2026 sarà applicabile l’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 33 del 24 marzo 2025.

[20]   Si vedano, a partire dal 1° gennaio 2026, gli articoli 6 e 108 del decreto legislativo n. 33 del 24 marzo 2025.

[21]   A decorrere dal 1° gennaio 2026, si veda l’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali).

[22]   Dal 1° gennaio 2026 si vedano gli articoli 30 e 38 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

[23]   A decorrere dal 1° gennaio 2026 sarà applicabile l’articolo 38 del citato decreto legislativo n. 33 del 24 marzo 2025, la cui rubrica viene modificata nei medesimi termini dal comma 1-quinquies del provvedimento in esame.

[24] A partire dal 1° gennaio 2026 sarà applicabile l’articolo 41 del più volte citato decreto legislativo n. 33 del 24 marzo 2025.

[25]   Per un approfondimento sulle missioni del PNRR, si rinvia alla pagina curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati: https://temi.camera.it/leg19/pnrr.html

[26]   Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

[27]   Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

[28]   European Parliament, Monitoring the implementation of EU law: tools and challenges”, gennaio 2025. Si veda anche il sito Internet della Commissione europea.

[29] A decorrere dal 1° gennaio 2026 la norma sarà sostituita dall’articolo 39 del decreto legislativo n. 33 del 2025 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione).

[30]   Cfr. i richiamati articoli 22, 23 e 24 del D.L. 7 maggio 2024 n. 60, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2024, n. 95.

[31]   Di cui all’art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008.

[32]   La medesima legge di bilancio 2021 (al comma 290) ha istituito un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria.

[33]   Cfr. art. 5 del D.Lgs. n. 148 del 2015, che prevede altresì una riduzione del contributo addizionale per alcune fattispecie. Si ricorda che per i trattamenti ordinari di integrazione salariale il contributo addizionale non è dovuto qualora il trattamento sia concesso per eventi oggettivamente non evitabili, ex art. 13, c. 3, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015.

      Inoltre, a decorrere dal 2025, è prevista (articolo 5 citato del D.Lgs. n. 148).

[34]   Cfr. art. 29, c. 8, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015.

[35]   L’art. 21, c. 4, del medesimo decreto n. 148 ha previsto infatti (in deroga ai limiti di durata massima) la possibilità di autorizzare, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione), sino a un limite massimo di 12, 9 e 6 mesi, e previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di CIGS, nel caso in cui all'esito dello specifico programma di crisi aziendale, l'impresa avesse cessato l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. Successivamente, l’art. 44 del D.L. 109/2018 – come modificato da ultimo dal D.L. 162/2019 - ha prorogato la concessione della CIGS in oggetto per il periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, nel limite di spesa costituito dalle risorse stanziate ai sensi del predetto art. 21, c. 4, del D.Lgs. 148/2015 e non utilizzate, nonché (come disposto dai decreti legge nn. 124 e 162 del 2019) nel limite di 45 milioni di euro per il 2019 e di 28,7 milioni di euro per il 2020. Infine, il trattamento in oggetto è stato prorogato anche per gli anni 2021 e 2022 (art. 1, c. 278, L. 178/2020) nel limite di spesa, rispettivamente, di 200 e di 50 mln di euro, per il 2023 (art. 1, c. 329, L. 197/2022) nel limite di spesa di 50 mln di euro, e per il 2024 e il 2025 nel limite di spesa di 100 mln di euro per ciascun anno (art. 1, c. 172, L. 213/2023 e art. 1, c. 191, L. 207/2024).

[36]   Si ricorda che i limiti di durata della CIGS sono, per ogni unità produttiva, pari a: 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la fattispecie di programma di riorganizzazione aziendale; 12 mesi, anche continuativi, per la fattispecie di crisi aziendale (e connesso piano di risanamento), con divieto di nuova concessione prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione e fatto salvo il rispetto del limite di 24 mesi in un quinquennio mobile (ovvero di 30 mesi per le imprese - industriali o artigiane - dell'edilizia e del settore lapideo).

[37]   La facoltà in oggetto è infatti riconosciuta anche in deroga all’art. 20, c. 3-bis, del D.Lgs. 148/2015.

[38]   Cfr. art. 1, co. 1167, L. 205/2017.

[39]   Cfr. art. 1, co. 248, L. 145/2018.

[40]   Cfr. art. 11-quater, c. 1, del D.L. 162/2019, art. 9 del D.L. 41/2021, art. 1, c. 128, L. 234/2021, art. 1, c. 328, L. 197/2022, art. 1, c. 173, L. 213/2023 e art. 1, c. 192, L. 207/2024).

[41]   Termine così posto, da ultimo, dall’art. 1, c. 194, della L. 207/2024.

[42]   Le convenzioni in oggetto riguardano infatti l’utilizzazione di soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 (ex art. 2, c. 1, del D.Lgs. 81/2000.

[43]   istituito con decreto interministeriale del 4 agosto 2023 al fine di fornire sostegno economico ai lavoratori del settore delle telecomunicazioni in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

[44]  Per tali limiti, cfr. supra.

[45]   Per i limiti di durata della CIGS cfr. supra.

[46]   Sul punto, la circ. INPS 174/2017 precisa che è possibile riconoscere l’incentivo in argomento in caso di: attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo; attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola; sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio; a determinate condizioni, costituzione di  società unipersonale caratterizzata dalla presenza di un unico socio; costituzione o ingresso in società di persone o di capitali in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa. Resta fermo che ai beneficiari di NASpI che rivestono  la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale  e la cui partecipazione alla società  non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità.

[47]   Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 22/2015.

[48]   Ai sensi dell’art. 8, c. 3, del D.Lgs. 22/2015, la domanda di anticipazione va inoltrata all’INPS, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

[49]   Sul punto, la Corte di cassazione, con la recente ordinanza n. 4724 del 2025, ha escluso che l’assegno ordinario di invalidità e la NASPI possano essere qualificate come obbligazioni alternative e quindi non cumulabili. La Corte ha infatti rilevato che la legge (art. 11, c. 1, lett. e)) prevede una decadenza dalla fruizione della NASPI solo nel caso in cui il beneficiario acquisisca anche il diritto all'assegno ordinario di invalidità mentre riceve il trattamento di disoccupazione. Poiché, rileva sempre la Corte, le norme che prevedono una decadenza da un diritto non sono suscettibili di interpretazione analogica, non vi è alcuna decadenza nell’ipotesi contraria, ossia quando la NASPI viene richiesta da chi già percepisce l’assegno ordinario di invalidità.

[50]   Tale requisito è ridotto, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

[51]   Art. 1, c. 178, L. 207/2024.

[52]   Art. 1, c. 178, L. 207/2024.

[53]   Per il 2025 il limite reddituale individuale è pari a 9.721,92 euro (16.724,89 se cumulato con quello del coniuge) (Cfr. la richiamata circ INPS 23/2025).

[54]   Si fa qui riferimento all’importo della dotazione decorrente dall’anno 2026.

[55]   Di cui all’art. 12, c. 12-bis, del D.L. 78/2010 e all’art. 24, c. 13, del D.L. 201/2011.

[56]   L'ultimo incremento, di cinque mesi, è stato stabilito con decreto 5 dicembre 2017 con efficacia dal 1° gennaio 2019. I successivi decreti del 5 novembre 2019, del 27 ottobre 2021 e del 18 luglio 2023 non hanno modificato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione a decorrere, rispettivamente dal 2021, dal 2023 e dal 2025, in quanto non si sono registrati aumenti della speranza di vita.

[57]   Le annualità già escluse da tale adeguamento sono 2019, 2021, 2023 e 2025, ai sensi dell’art. 1, c. 206, lett. c), della L. 232/2016.

[58]   Fondo di cui all’art. 1, c. 3, lett. f), della L. 247/2007.

[59]   Oneri di cui all’art. 7 del D.Lgs. 67/2011.

[60]   È richiesto altresì che tali soggetti siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996 (cfr. Circ. INPS 99/2017).

[61]   Si ricorda che il successivo art. 129, c. 3, del presente disegno di legge di bilancio riduce il suddetto limite di spesa nella misura di 20 milioni di euro per il 2027, 60 milioni di euro per il 2028 e 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.

[62]   Di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001.

[63]   Di cui all’art. 3, c. 2, del D.L. 79/1997.

[64]   Di cui all’articolo 1, commi 286 e 287, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni, e al D.M. attuativo del 21 marzo 2023 (D.M. oggetto di un avviso di errata corrige in Gazzetta Ufficiale); si ricorda, tuttavia, che il suddetto D.M. prevede (all’articolo 1, comma 4) il regime di imponibilità fiscale delle quote di retribuzioni in oggetto, regime poi escluso, con decorrenza dall’anno 2025, dall’articolo 1, comma 161, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (comma che ha novellato il citato comma 286); tale esclusione dalla base imponibile fiscale concerne implicitamente, per il periodo successivo all’anno 2024, anche i soggetti che abbiano optato per l’incentivo prima dell’anno 2025 (in base alla disciplina previgente dell’incentivo, tale opzione può essere stata esercitata, prima dell’anno 2025, dai soggetti che avessero conseguito entro il 31 dicembre 2024 il requisito corrispondente alla cosiddetta quota 103). Riguardo ad un quadro complessivo della disciplina sull’incentivo in esame, cfr. la circolare dell’INPS n. 102 del 16 giugno 2025; cfr. altresì, per i dipendenti pubblici, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 45 del 30 giugno 2025.

[65]   Cfr. l’articolo 1, commi 5 e 6, del citato D.M. attuativo del 21 marzo 2023 (il comma 5 è oggetto del summenzionato avviso di errata corrige in Gazzetta Ufficiale).

 

[66]   Si ricorda che, ai sensi del comma 7 dell’articolo 24 del D.L. 201/2011, il diritto alla pensione di vecchiaia si raggiunge in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore all'importo dell'assegno sociale (rivalutato in base alla media mobile quinquennale del tasso di variazione del PIL, nel 2026 pari a 546,24 euro mensili), unitamente alla maturazione del requisito anagrafico di 67 anni di età, adeguato agli incrementi della speranza di vita.

[67]   Si ricorda che, ai sensi del comma 11 dell’articolo 24 del D.L. 201/2011, il diritto alla pensione anticipata cosiddetta contributiva (ossia valida per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996) si raggiunge in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni e un’anzianità anagrafica pari a 64 anni, entrambi adeguati agli incrementi della speranza di vita, a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli, l'importo mensile dell'assegno sociale (come detto pari, per il 2026, a 546,24 euro mensili).

[68]   Il valore teorico della rendita complementare, ai soli fini del calcolo del raggiungimento del valore soglia previsto, in base alla norma oggetto di abrogazione, è determinato trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione vigente al momento del pensionamento.

[69]   Per i dipendenti pubblici, trova invece applicazione la disciplina di cui all’art. 31 della L. 610/1952 che garantisce il computo integrale, ai fini pensionistici, dei periodi relativi ai contributi prescritti; da tale disciplina più favorevole sono tuttavia esclusi, ai sensi del medesimo articolo 31, gli iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti (CPI) che rientrano nell’ambito del suddetto articolo 13.     Riguardo ad altre figure lavorative specifiche che rientrano nell’ambito del medesimo articolo 13, cfr. la circolare dell’INPS n. 78 del 29 maggio 2019.

[70]   Cfr. DM 27 gennaio 1964 e la richiamata Circ. INPS 78/2019.

[71]   Si ricorda che l’articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 252 esclude dall’ambito dello stesso D.Lgs. i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per i quali continua ad applicarsi la normativa previgente. Tuttavia, l’articolo 1, comma 156, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha esteso ai medesimi dipendenti pubblici le disposizioni del D.Lgs. n. 252 concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni, ferma restando l’applicazione della disciplina previgente per i montanti delle prestazioni accumulati entro il 31 dicembre 2017.

[72]   Cfr. supra, anche in nota.

[73]   Riguardo a tali fondi, cfr. l’articolo 105, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (tale comma è richiamato dall’articolo 8, comma 4, del citato D.Lgs. n. 252 del 2005).

[74]   Riguardo alla deducibilità fiscale di quest’ultimo ammontare, cfr. l’articolo 10 del citato D.Lgs. n. 252 del 2005, e successive modificazioni.

[75]   Riguardo ad una ricognizione sui termini di applicazione della norma speciale in oggetto, cfr. la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 25 del 10 aprile 2025.

[76]   Si ricorda che tale possibilità può essere contemplata sia nelle forme in regime di contribuzione definita sia in quelle in regime di prestazione definita. In quest’ultimo regime, si assicura una prestazione determinata, con riferimento al livello del reddito o a quello del trattamento pensionistico obbligatorio, mentre non sussiste certezza sul livello dei versamenti contributivi necessari nel tempo; la possibilità di tale regime è esclusa per le forme pensionistiche complementari a cui possono aderire (in modo individuale o collettivo) i lavoratori dipendenti, i soci lavoratori di cooperative o i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi. Riguardo alla distinzione tra i due regimi, cfr., in particolare, l’articolo 2, comma 2, del citato D.Lgs. n. 252 del 2005.

[77]   Riguardo alla distinzione tra i due regimi, cfr. supra, in nota.

[78]   Le novelle confermano che tale vincolo non si applica alle rendite vitalizie.

[79]   Lo stesso articolo 11, comma 5, specifica che, in relazione a tali previsioni dello schema di erogazione della rendita vitalizia, è autorizzata la stipulazione di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.

[80]   Regime di cui all’articolo 11, comma 6, del citato D.Lgs. n. 252 del 2005 (comma oggetto ora della novella di cui al numero 3) per motivi di coordinamento, in relazione alla rendita vitalizia).

[81]   Nella descrizione delle norme tributarie vigenti, si prescinde qui dalle disposizioni precedenti ancora applicabili, in via transitoria, a quote di prestazioni.

[82]   Riguardo a tale regime, cfr. il citato articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005 (riguardo al quale, cfr. anche supra, in nota) nonché l’articolo 44, comma 1, lettera g-quinquies), e l’articolo 45, comma 4-ter, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

[83]   Cfr. anche supra, in nota, per i riferimenti normativi.

[84]   Riguardo alla RITA, cfr. i commi da 4 a 4-quinquies del citato articolo 11 del D.Lgs. n. 252 del 2005.

[85]   Riguardo alla disciplina di tale possibilità di trasferimento, cfr., in particolare, il comma 6 dell’articolo 14 del citato D.Lgs. n. 252 del 2005 (comma oggetto della presente novella parziale).

[86]   Riguardo a tali adesioni, cfr. la scheda di lettura relativa al suddetto comma 204.

[87]   Si ricorda che l’articolo 23, comma 6, del suddetto D.Lgs. n. 252 esclude dall’ambito dello stesso D.Lgs. i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per i quali continua ad applicarsi la normativa previgente. Tuttavia, l’articolo 1, comma 156, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha esteso ai medesimi dipendenti pubblici le disposizioni del D.Lgs. n. 252 concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni, ferma restando l’applicazione della disciplina previgente per i montanti delle prestazioni accumulati entro il 31 dicembre 2017. Il comma 157 dello stesso articolo 1 della L. n. 205, per i dipendenti pubblici assunti successivamente al 1° gennaio 2019, demanda alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare “la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore”; tali modalità – specifica lo stesso comma – devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

[88]   Riguardo alla disciplina di tali versamenti e al Fondo, cfr. l’articolo 1, commi 755, 756 e da 757 a 762, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, l’articolo 51 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e il D.M. 30 gennaio 2007, “Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e 756 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria)”.

[89]   Cfr. l’articolo 1, comma 6, del citato D.M. 30 gennaio 2007.

[90]   Riguardo ai dipendenti pubblici, cfr. supra, in nota.

[91]   In merito alla disciplina finora vigente, cfr., oltre all’articolo 8, commi 7 e 8, del citato D.Lgs. n. 252 del 2005, e successive modificazioni (D.Lgs. oggetto delle presenti novelle), i commi da 171 a 176 dell’articolo 1 della citata L. n. 205 del 2017.

[92]   Si ricorda che, nel testo finora vigente dell’articolo 8, comma 7, del citato D.Lgs. n. 252, la lettera c) prevedeva norme transitorie (le cui procedure di silenzio-assenso non sono più applicabili) per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993.

[93]   Cfr. l’articolo 1, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2007, “Attuazione dell' articolo 1, comma 765, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS)”. Si ricorda che tale D.M. è stato interessato da modifiche e da abrogazioni parziali (non relative all’articolo 1 citato); cfr. infra, anche in nota.

[94]   Riguardo alla decorrenza finora vigente, cfr. l’articolo 1, comma 5, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2007 citato nella precedente nota.

[95]   Cfr. il richiamato regolamento di cui al D.M. 31 marzo 2020, n. 85, “Regolamento concernente la soppressione della forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS (FONDINPS)”.

[96]   Il valore minimo, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990, è fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito.

[97]   La relazione tecnica riferita al citato articolo 6 del decreto legge 95/2025 specificava che ai sensi del comma 3, recante copertura, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 480 milioni di euro per l’anno 2025 e in 13 milioni di euro per l’anno 2026, si provvedesse, quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1, quanto a 13 milioni di euro per l’anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e Pagina 10 di 29 per l’inclusione attiva di cui all’articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 180 milioni di euro per l’anno 2025, ai sensi dell’articolo 20.

[98]   Indicatore della situazione economica.

[99]   Le città metropolitane sono le seguenti: Roma Capitale; Torino; Milano; Venezia; Genova; Bologna; Firenze; Bari; Napoli; Reggio Calabria; Cagliari; Catania; Messina; Palermo; Sassari.

[100] Riguardo ad essa, cfr. infra.CCfr

[101] Riguardo a questi due istituti, cfr. il capo II del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, e successive modificazioni.

[102] Di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021 n. 230.

[103] Cfr. l’articolo 1, comma 355, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, e il D.P.C.M. 17 febbraio 2017.

[104] Di cui all’articolo 1, commi 206-208, della L. 30 dicembre 2024, n. 207.

[105] Cfr. l’articolo 5, comma 2, del citato D.P.C.M. n. 159 del 2013, e successive modificazioni. Per i nuclei familiari residenti in un’abitazione con contratto di locazione, è riconosciuta invece una detrazione dal valore del suddetto indicatore della situazione reddituale (cfr. l’articolo 4, comma 4, del citato D.P.C.M. n. 159 del 2013, e successive modificazioni).

[106] La DSU è, come detto, la dichiarazione sostitutiva unica relativa alla determinazione dell’ISEE.

[107] Tale criterio si applica indipendentemente dal periodo di possesso nel suddetto anno e anche qualora l’immobile sia esente dall’IMU.

[108] Cfr., anche per le varie disposizioni speciali, l’allegato 1 del citato D.P.C.M. n. 159 del 2013, e successive modificazioni.

[109] Il comma in esame novella l’articolo 10 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, e successive modificazioni.

[110] Cfr., oltre al citato articolo 10 del D.Lgs. n. 147 del 2017, il D.M. 9 agosto 2019, “Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS”, come modificato dal D.M. 12 maggio 2022, “Introduzione di meccanismi di semplificazione in materia di ISEE precompilato”.

[111] Cfr. infra in merito al complesso delle condizioni.

[112] Il comma 214 in esame fa salva la disciplina di cui al capo II del citato D.Lgs. n. 81 del 2015, e successive modificazioni (capo all’interno del quale rientra l’articolo 8 suddetto).

[113] Di cui all'articolo 1, comma 20, della L. 20 maggio 2016, n. 76.

[114] Di cui all'articolo 1, comma 36, della citata L. n. 76 del 2016.

[115] Viene esplicitato che l’esonero contributivo non determina una riduzione dell’aliquota di computo della prestazione pensionistica.

[116] Il comma reca alcune novelle nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

[117] Resta fermo che il congedo non spetta dopo il compimento della maggiore età da parte del soggetto adottato o in affidamento (articolo 36, comma 2, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, e successive modificazioni).

[118] La novella concerne l’articolo 47, comma 2, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001.

[119] Riguardo a quest’ultima, cfr. l’articolo 49, commi 2 e 3, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001. Si ricorda che nel caso di malattia di figli di età non superiore a tre anni, il diritto al congedo (non retribuito in base alla disciplina statale) e alla relativa copertura figurativa non ha limiti di durata (cfr. gli articoli 47, comma 1, e 49, comma 1, del medesimo testo unico).

[120] Riguardo al testo unico, cfr. supra, in nota.

[121] Riguardo a queste ultime, cfr. supra, in nota.

[122] I commi 1, 2 e 3 dell’art. 4 del D.lgs 151/2001 fanno riferimento all’utilizzo di personale con contratto temporaneo nonché a società di fornitura di lavoro temporaneo, richiamando peraltro normative ormai abrogate e definizioni superate dalla disciplina sulla somministrazione recata dal d.lgs 81/2015.

[123] Ai sensi del comma 5 dell’art. 4 del D.lgs 151/2001, le medesime possibilità di assunzionesono previste anche a favore delle lavoratrici autonome, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, , per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al precedente comma 3.

[124] Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

[125] Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

[126] Qui il dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati.

[127] Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.

[128] Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33.

[129] Per maggiori dettagli si consulti il dossier dei Servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

[130] Delega al Governo in materia di disabilità.

[131] Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

[132] Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

[133] Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca (conv. con mod. dalla L. n. 106 del 2024).

[134] Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (conv. con mod. dalla L. n. 20 del 2025).

[135] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[136] Si ricorda che anche quest’ultimo regime agevolato è subordinato al possesso di un reddito da lavoro dipendente non superiore a un determinato limite; per il beneficio relativo all’anno 2025, il limite di reddito da lavoro dipendente (riferito all’anno 2024) è pari a 30.208 euro (cfr. il D.P.C.M. 24 luglio 2025). 

[137] Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[138] Riguardo a tale personale, cfr. l’articolo 3 dello stesso D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.

[139] Fondo di cui all’articolo 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69; cfr., in merito, anche il D.P.C.M. 15 aprile 2025.

[140] Cfr. il capitolo 3065 del programma 23.1 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[141] Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[142] Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

[143] Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

[144] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

[145] Attività di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente; organizzazione della formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche all’estero; attività di formazione e aggiornamento legata ai processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti delle amministrazioni centrali; attività di formazione ed aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private, al fine di migliorare l’interazione e l’efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione statale e le altre amministrazioni pubbliche, nonché con il settore privato; attività di formazione, su richiesta, diretta a funzionari di altri paesi in un quadro di cooperazione internazionale; attività di ricerca e di studio per l’individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e all’attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell’eccellenza nell’attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione che coinvolga la dirigenza e su altri temi funzionali, in relazione ai suoi effetti sull’economia e la società, anche in collaborazione con università e istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private; attività di ricerca, analisi e consulenza sulla metodologia e sui criteri di valutazione della formazione offerta alla pubblica amministrazione da istituzioni pubbliche e private; attività di pubblicazione e diffusione di materiali didattici e di ricerca attraverso strumenti editoriali sia interni che esterni, con preferenza dell’uso dell’e-editing; attività di valutazione, validazione e monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione a tale fine delegato, della qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e attività di monitoraggio; cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze nell’ambito di tutte le attività di competenza della Scuola; sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari; ogni altra competenza attribuita dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione in funzione del perseguimento delle finalità della Scuola.

[146] Il comma in esame novella l’articolo 5-bis della L. 12 luglio 2011, n. 112.

[147] Cfr. il citato articolo 5-bis della L. n. 112 del 2011.

[148] Quest’ultima, in base al citato articolo 5-bis della L. n. 112 del 2011, è costituita, oltre che dalle suddette posizioni di livello dirigenziale, da venti unità di personale non dirigenziale.

[149] La novella fa riferimento all’ambito generale delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Si ricorda che, in base a tale comma, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[150] Si ricorda che l'Autorità garante in oggetto è organo monocratico (cfr. l’articolo 2 della citata L. n. 112 del 2011).

[151] Emendamento 60.1000, presentato l’11 dicembre 2025 presso la 5a Commissione del Senato.

[152] Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

[153] Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[154] Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[155] Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni

[156] Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni

[157]Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

[158]Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

[159]Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”.

[160]Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.

[161]     L’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, detta norme per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che le amministrazioni possano assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti: risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione; sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; abbia maturato al 31 dicembre 2024, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

 

[162] Ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. 160/2006, il CSM, su richiesta del Ministro della giustizia, può disporre l’assegnazione dei concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, degli ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso.

[163] Nello specifico, si tratta di magistrati da destinare, come specificato dall’art. 8, comma 2, del d.l. 117/2025, agli uffici di sorveglianza (2 posti in ciascuno dei 29 tribunali di sorveglianza a livello distrettuale).

[164] Solo l’articolo 9, paragrafo 24, di tale regolamento si applicherà a decorrere dal 12 giugno 2026.