Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | Legge di bilancio 2025 - Volume I - Articolo 1, commi 1-366 |
Riferimenti: | AC N.2112-bis/XIX |
Serie: | Progetti di legge Numero: 370/4 |
Data: | 20/12/2024 |
Organi della Camera: | V Bilancio, Assemblea |
LEGGE DI
BILANCIO 2025
A.C. 2112-bis-A
Volume I
Articolo 1, commi 1-366
Edizione provvisoria
20 dicembre 2024
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 394/4 - Volume I
Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 370/4 - Volume I
Il presente dossier è articolato in tre volumi:
§ Volume I – Articolo 1, commi 1-366;
§ Volume II – Articolo 1, commi 367-811;
§ Volume III – Articolo 1, comma 812-Articolo 21.
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ID0011bvol1.docx
I N D I C E
Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
Articolo 1, commi 2-9 (Misure concernenti l’IRPEF)
Articolo 1, comma 10 (Riordino delle detrazioni fiscali)
Articolo 1, comma 11 (Detrazioni per familiari a carico)
Articolo 1, comma 12 (Modifica dei limiti per la fruibilità del regime forfetario)
Articolo 1, comma 13 (Modifica dei limiti per la fruibilità del regime forfetario)
Articolo 1 comma 30 (Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni)
Articolo 1, commi 31-36 (Assegnazione agevolata beni ai soci)
Articolo 1, comma 37 (Estromissione dei beni delle imprese individuali)
Articolo 1, comma 45 (Estensione dell’obbligo utilizzo dell'e-DAS).
Articolo 1, commi 48 e 49 (Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)
Articolo 1, commi 66-67 (Pagamento effettuato con strumenti elettronici)
Articolo 1, commi 70-71 (Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie)
Articolo 1, commi 72-73 (Disposizioni in materia di accise sulla birra).
Articolo 1, commi da 81 a 86 (Misure in materia di tracciabilità delle spese)
Articolo 1, commi 94-95 (Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)
Articolo 1, comma 96 (Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)
Articolo 1, commi da 97 a 99 (Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri)
Articolo 1, comma 101 (Risorse finanziarie Comuni di frontiera)
Articolo 1, commi 105-106 (Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola)
Articolo 1, commi 107-111 (Bonus elettrodomestici)
Articolo 1, commi 112-116 (Mutui per la prima casa)
Articolo 1, commi 117-119 (Fondo morosità incolpevole)
Articolo 1, comma 120 (Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede)
Articolo 1, comma 121 (Disposizioni in materia di trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)
Articolo 1, comma 123 (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa)
Articolo 1, commi 128-131 (Risorse per i rinnovi contrattuali per i trienni 2025-2027 e 2028-2030)
Articolo 1, commi 135, 136 e 137 Disposizioni in materia di personale della giustizia
Articolo 1, comma 138 (Limiti percentuali contratti a tempo determinato per attuazione PNRR)
Articolo 1, commi 139-146 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria)
Articolo 1, comma 156 (Potenziamento dell’organico dell’Ispettorato nazionale del lavoro)
Articolo 1, comma 159 (Indennità di servizio zone disagiate)
Articolo 1, comma 160 (Assunzioni LSU Regione Sicilia)
Articolo 1, comma 171 (Requisiti per la fruizione della NASpI)
Articolo 1, comma 173 (Opzione donna)
Articolo 1, comma 174 (Pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 103)
Articolo 1, commi 175 e 176 (Ape sociale)
Articolo 1, comma 177 (Incremento transitorio delle pensioni minime).
Articolo 1, commi 181-185 (Misure in materia di previdenza complementare)
Articolo 1, commi 206-208 (Bonus per le nuove nascite)
Articolo 1, commi 217 e 218 (Misure in materia di congedi parentali)
Articolo 1, commi 219 e 220 (Disposizioni in materia di decontribuzione di lavoratrici madri)
Articolo 1, commi 223-228 (Misure in materia di cani di assistenza).
Articolo 1, comma 235 (Misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare)
Articolo 1, comma 239 (Uffici antidroga)
Articolo 1, commi 241 e 242 (Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi)
Articolo 1, commi 243 e 244 (Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe - NEWS-D)
Articolo 1, comma 245 (Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)
Articolo 1, comma 246 (Credito d’imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici)
Articolo 1, commi 247-250 (Giochi olimpici invernali 2026 e 2028)
Articolo 1, comma 253 (Progetti di integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport)
Articolo 1, commi 261 e 262 (Paralimpiadi Milano-Cortina 2026)
Articolo 1, commi 267 e 268 (Sostegno a gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale)
Articolo 1, comma 269 (Sostegno a gare ciclistiche professionistiche nel Mezzogiorno d’Italia)
Articolo 1, commi 298 e 299 (Registro unico nazionale delle Breast Unit)....
Articolo 1, commi 302-304 (Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari)
Articolo 1, comma 308 (Piano pandemico 2025-2029)
Articolo 1, commi 309 e 310 (Risorse per il Registro tumori)
Articolo 1, comma 311 (Finanziamento del poliambulatorio Montezemolo)
Articolo 1, commi 314-316 (Disposizioni in materia di attività di assistenza e di ricerca clinica)
Articolo 1, commi 319-322 (Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria)
Articolo 1, comma 328 (Proroga attività della Farmacia dei servizi con oneri a carico del SSN)
Articolo 1, commi 329-331 (Governo del settore dei dispositivi medici)
Articolo 1, comma 332 (Incremento delle risorse per le cure palliative)
Articolo 1, commi 336 e 337 (Disposizioni per i medici in formazione specialistica)
Articolo 1, comma 344 (Incremento del bonus psicologico)
Articolo 1, comma 350 (Incremento dell’indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria)
Articolo 1, comma 351 (Incremento dell’indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica)
Articolo 1, commi 354 e 355 (Compensi straordinari comparto sanitario)
Articolo 1, commi 358 e 359 (Premialità per le liste di attesa)
Oggetto |
A.C. 2112-bis |
A.C. 2112-bis-A |
A.C. 2112-bis-A Art. 1 co. |
Risultati differenziali bilancio dello Stato |
1 |
1 |
1 |
Misure concernenti l’IRPEF |
2, co. 1-8 |
2, co. 1-8 |
2-9 |
Riordino delle detrazioni fiscali in materia di IRPEF |
2, co. 9 |
2, co. 9 |
10 |
Detrazioni per familiari a carico |
2, co. 10 |
2, co. 10 |
11 |
Regime forfetario |
|
10-bis |
12 |
Detrazioni IRPEF spese di istruzione |
|
10-ter |
13 |
Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alle DTA |
3 |
3 |
14-20 |
Misure in materia di imposta sui servizi digitali e cripto attività |
4 |
4 |
21-29 |
5 |
5 |
30 |
|
|
5-bis |
31-36 |
|
|
5-ter |
37 |
|
IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro |
|
5-quater |
38-44 |
Estensione dell’obbligo di utilizzo dell’e-DAS |
6 |
6 |
45 |
Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli |
|
6-bis |
46-47 |
Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi |
7 |
7 |
48-49 |
Piani di investimento pluriennale per la distribuzione dell’energia elettrica |
|
7-bis |
50-53 |
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici |
8 |
8 |
54-56 |
Richiesta introduzione reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci |
|
8-bis |
57-63 |
Modifiche alla disciplina in materia di IVA (aliquota ridotta su corsi di attività sportiva alpinistica) |
|
8-bis |
64-65 |
|
8-bis |
66-67 |
|
Esenzione da imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute |
|
8-bis |
68-69 |
Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie |
|
8-bis |
70-71 |
Disposizioni in materia di accise sulla birra |
|
8-bis |
72-73 |
Disposizioni per il contrasto all’evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati |
9 |
9 |
74-80 |
Misure in materia di tracciabilità delle spese |
10 |
10 |
81-86 |
Misure in materia di versamento dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita |
11 |
11 |
87-88 |
Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo |
12 |
12 |
89-91 |
Giochi e scommesse |
|
12, co. 3-bis-3-ter |
92-93 |
Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto |
13 |
13 |
94-95 |
Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza |
14 |
14 |
96- |
15 |
15 |
97-99 |
|
Quota di compartecipazione familiare dei frontalieri |
|
15, co.3-bis |
100 |
Risorse finanziarie comuni di frontiera |
|
15, co.3-ter |
101 |
Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te» |
16 |
16 |
102-104 |
Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola |
|
16, co. 3 bis |
105-106 |
|
16-bis |
107-111 |
|
17 |
17 |
112-114 |
|
Fondo garanzia prima casa e Imposta di registro cambio prima casa |
|
17, co. 3 bis e 3-ter |
115-116 |
|
17-bis |
117-119 |
|
Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede |
|
17- bis |
120 |
Disposizioni in materia di trattamento accessorio |
18, co. 1 |
18, co. 1 |
121 |
Trattamenti economici accessori personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate |
18, co. 2 |
18, co. 2 |
122 |
Miglioramento dell'offerta formativa personale docente |
18, co. 3 |
18, co. 3 |
123 |
Benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti |
|
18, co. 3 bis e 3-quinquies |
124-127 |
Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico |
19 |
19 |
128-131 |
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche |
|
19-bis |
132-134 |
Disposizioni in materia di personale della giustizia |
20 |
20 |
135-137 |
Contratti a tempo determinato PNRR |
|
20-bis |
138 |
Disposizioni in materia di giustizia tributaria |
|
20-bis |
139-146 |
Rafforzamento dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione |
|
20-ter |
147-148 |
Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
21 |
21 |
149-150 |
Norme in materia di personale dell’AIFA e |
|
21-bis |
151-155 |
Norme sull’indennità di esclusività dei dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell’AIFA e dell’INAIL |
|
21-bis |
156 |
Potenziamento degli organici dell’Ispettorato nazionale del lavoro |
|
21-bis |
157-158 |
Indennità di servizio zone disagiate |
22 |
22 |
159 |
Misure per la semplificazione di assunzioni della Regione siciliana |
|
22-bis |
160 |
Incentivi per la prosecuzione dell'attività lavorativa |
23, co. 1 |
23, co. 1 |
161 |
Limiti massimi di età per i dipendenti pubblici e Soppressione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione |
23, co. 2-5 |
23, co. 2-5 |
162-165 |
Professionisti sanitari SSN |
|
23, co 5-bis |
166 |
Visite revisione soggetti con patologie oncologiche |
|
23-bis |
167 |
Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità |
|
23-ter |
168 |
Disposizioni in materia di montante contributivo |
|
23-bis |
169-170 |
Requisiti NASPI |
|
23-bis |
171 |
Gestioni speciali lavoratori autonomi |
|
23-ter |
172 |
Misure di flessibilità in uscita. Opzione donna |
24, co. 1 |
24, co. 1 |
173 |
Quota 103 |
24, co. 2 |
24, co. 2 |
174 |
Ape Sociale |
24, co. 3-4 |
24, co. 3-4 |
175-176 |
Pensioni minime |
25 |
25 |
177 |
Pensioni in favore di soggetti disagiati |
|
25, co. 1-bis |
178 |
Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli |
26 |
26 |
179 |
Perequazione automatica trattamenti pensionistici dei residenti all’estero per l’anno 2025 |
27 |
27 |
180 |
Misure in materia di previdenza complementare |
28 |
28 |
181-185 |
Riduzione contributiva nuovi Artigiani e Commercianti |
|
28-bis |
186 |
Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati |
29 |
29 |
187 |
Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l’attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori |
30 |
30 |
188-197 |
Modifiche in materia di assegno di inclusione, di supporto per la formazione e il lavoro e rifinanziamento del sistema duale |
|
30-bis |
198-199 |
Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro |
|
30-bis |
200 |
Istituzione del Fondo a sostegno delle imprese dell’indotto della Società ILVA Spa in a.s. |
|
30-bis |
201-205 |
Bonus nuove nascite |
31 |
31 |
206-208 |
Buono per le rette relative alla frequenza di asili nido e per le forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche |
32 e 33 |
32 e 33 |
209-211 |
Semplificazione dei controlli per l’erogazione delle prestazioni assistenziali dell’INPS |
|
33-bis |
212 |
Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali |
|
33-bis |
213-216 |
Misure in materia di congedi parentali |
34 |
34 |
217-218 |
Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri |
35 |
35 |
219-220 |
Formazione delle donne vittime di violenza |
36 |
36 |
221 |
Fondo reddito di libertà donne vittime di violenza |
|
36-bis |
222 |
Misure in materia di cani di assistenza |
37 |
37 |
223-228 |
Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida |
|
37-bis |
229-230 |
Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità |
38 |
38 |
231-233 |
Semplificazioni dell’utilizzo del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità |
|
38-bis |
234 |
Misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare |
|
38-bis |
235 |
Fondo per le persone con disabilità |
|
38-bis |
236-237 |
Contributo per la federazione italiana per il superamento dell’handicap |
|
38-bis |
238 |
Uffici antidroga |
39 |
39 |
239 |
Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni |
40 |
40 |
240 |
Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi |
41 |
41 |
241-242 |
Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D |
42 |
42 |
243-244 |
Disposizioni in materia di finanziamento sportivo |
43 |
43, co 1-2 |
245 |
Credito d’imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici |
|
43, co. 2-bis |
246 |
Eventi sportivi internazionali |
|
43-bis |
247-250 |
Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano |
44 |
44 |
251 |
Fondo sport |
|
44, co. 1-bis |
252 |
Incremento del Fondo Progetto Filippide per l’integrazione di persone con disabilità attraverso lo sport |
|
44, co. 1-bis |
253 |
Attività sportiva studenti scuola secondaria |
|
44-bis |
254-260 |
Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 |
45 |
45 |
261 |
Detassazione premi erogati alle medaglie olimpiadi e paralimpiadi |
|
45, co. 1-bis |
262 |
Special Olympics Italia - pratica sportiva persone con disabilità |
|
45-bis, co. 1 |
263 |
Special Olympics Winter Games Torino 2025 |
|
45-bis, co. 2 e 3 |
264-265 |
Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell’Istituto per il credito sportivo e culturale |
46 |
46 |
266 |
Sostegno gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale |
|
46-bis |
267-268 |
Sostegno a gare ciclistiche professionistiche nel Sud Italia |
|
46-bis |
269 |
Fondo dote famiglia |
|
47-bis |
270-272 |
Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale |
47 |
47 |
273-275 |
Fabbisogni sanitari standard regionali |
|
47, co 3-bis |
276 |
Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati |
48, com. 1-3 |
48, co 1-3 |
277-278 e 280 |
Riduzione del boarding di Pronto soccorso |
|
48, co. 2-bis |
279 |
Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve e farmaci ad innovatività condizionata |
49 |
49 |
281-292 |
Partecipazioni delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute |
|
49-bis |
293-297 |
Registro unico nazionale delle Breast Unit |
|
|
298-299 |
Finanziamento destinato all’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie |
50 |
50 |
300-301 |
Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari |
51 |
51 |
302-304 |
Erogazione di ausili e protesi per l’attività sportiva delle persone con disabilità |
|
51-bis |
305-306 |
Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare |
|
51-bis |
307 |
Piano pandemico 2025-2029 |
52 |
52 |
308 |
Risorse per il Registro Tumori |
|
52-bis |
309-310 |
Finanziamento del poliambulatorio Montezemolo presso la Corte dei conti |
|
52-bis |
311 |
Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto |
53 |
53 |
312-313 |
Disposizioni in materia di attività di assistenza e di ricerca clinica |
|
53-bis |
314-316 |
Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini |
54 |
54 |
317-318 |
Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria |
55 |
55 |
319-322 |
Incremento indennità pronto soccorso |
56 |
56 |
323 |
Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici |
57 |
57 |
324-327 |
Estensione delle attività della farmacia dei servizi |
|
57-bis |
328 |
Governo del settore dei dispositivi medici |
|
57-bis |
329-331 |
Incremento delle risorse per le cure palliative |
58 |
58 |
332 |
Disposizioni per la prevenzione e il monitoraggio del tumore al polmone |
|
58-bis |
333-335 |
Disposizioni per i medici in formazione specialistica |
59 |
59 |
336-337 |
Incarichi libero-professionali presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale |
|
59, co. 2-bis |
338 |
Borse di studio specializzazioni sanitarie |
|
59-bis |
339-341 |
Riduzione liste di attesa |
|
59-bis |
342 |
Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati |
60 |
60 |
343 |
Incremento risorse bonus psicologico |
|
60-bis |
344 |
Fondo per il servizio di sostegno psicologico a favore delle studentesse e degli studenti |
|
60-bis |
345-347 |
Supporto psicologico nell’ambito dell’assistenza onco-ematologica pediatrica degli ospedali pubblici |
|
60-bis |
348-349 |
Incremento dell’indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria |
61 |
61 |
350 |
Incremento dell’indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica |
62 |
62 |
351 |
Incremento dell’indennità di specificità infermieristica e dell’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute |
63 |
63 |
352-353 |
Compensi lavoro straordinario comparto sanità |
|
63. co. 2-bis-2-ter |
354-355 |
Determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale brucellosi e per il Commissario straordinario alla peste suina africana |
|
63-bis |
356-357 |
Premialità liste di attesa |
64 |
64 |
358-359 |
Protocolli organizzativi sperimentali per favorire l’umanizzazione delle cure |
|
64-bis |
360-364 |
Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale |
65 |
65 |
365-366 |
Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze |
66 |
66 |
367-375 |
Incentivi per interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili |
|
66-bis |
376 |
Fondo per la prevenzione e la cura dell’obesità |
|
66-bis |
377 |
Campagne test di riserva ovarica |
|
66-bis |
378 |
Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione |
|
66-bis |
379 |
Fondo per la prevenzione e la lotta contro il virus dell’immunodeficienza. ecc. |
|
66-bis |
380 |
Misure per il servizio sanitario del Molise |
|
66-bis |
381-384 |
Interventi in materia di premi di produttività |
67 |
67 |
385 |
Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati |
68, co. da 1 a 4 |
68, co. 1-4 |
386-389 |
Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori (welfare aziendale) |
68, co. 5 e 6 |
68, co. 5-6 |
390-391 |
Incentivi per la realizzazione di screening sanitari nei luoghi di lavoro |
|
68-bis |
392-394 |
Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi |
69 |
69 |
395-398 |
Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni |
70 |
70 |
399-400 |
Piano Casa Italia |
71, co. 1 e 2 |
71, co. 1 e 2 |
401-403 |
Incentivi per il rilancio occupazionale |
72, co. 1-2 e 5-6 |
72, co. 1-2 e 5-6 |
404-405 e 425-426 |
Incentivi per il rilancio economico |
72, co. 3 |
72, co. 3 |
- |
Esonero contributivo assunzioni PMI nel Mezzogiorno |
|
72, co. 3-bis-3-octiesdecies |
406-422 |
Incremento Fondo Sviluppo e Coesione |
|
72, co. 3-noviesdecies |
423 |
Utilizzo risorse derivanti dalla soppressione della Decontribuzione SUD |
72, co. 4 |
72, co. 4 |
424 |
Modifiche credito d’imposta Transizione 5.0 |
|
72-bis |
427-429 |
Misure in favore dell’editoria e Servizio di trasmissione delle sedute parlamentari (Radio Radicale) |
|
72-bis |
430-433 |
Esenzione della garanzia per i trasferimenti nazionali di prodotti da fumo sottoposti al regime fiscale previsto dal testo unico delle accise |
|
72-bis |
434-435 |
Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati |
|
72-bis |
436-444 |
Modifiche al credito d’imposta 4.0 |
|
72-bis |
445-448 |
Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese |
73 |
73 |
449 |
Fondo di garanzia per le PMI |
|
73-bis |
450 |
Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del Fondo PMI |
|
73-ter |
451-454 |
Disposizioni in materia portuale |
|
73-bis |
455-456 |
Fondo per il finanziamento delle partecipazioni dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa |
|
73-bis |
457 |
Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo |
74 |
74 |
458-460 |
Nuova Sabatini |
75 |
75 |
461 |
Filiera delle fibre tessili naturali |
|
75, co. 1-bis |
462 |
Misure per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane |
|
75-bis |
463-473 |
Misure per l’internazionalizzazione delle imprese italiane |
|
75-bis |
474-481 |
Interventi in materia di banda ultra-larga |
76 |
76 |
482 |
Piano Italia 1 Giga |
|
76, co. 1-bis-1-ter |
483-484 |
Credito d’imposta ZES |
77 |
77 |
485-491 |
Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia |
|
77-bis |
492-495 |
Giubileo |
78, co. 1-2 |
78, co. 1-2 |
496-500 |
Salvaguardia di Venezia |
|
78-bis |
501 |
Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico |
79 |
79 |
502 e 504-508 |
Opere di urbanizzazione |
|
79, co. 1-bis |
503 |
Interventi a sostegno del trasporto ferroviario merci da e per i porti nazionali |
|
79-bis |
509-513 |
Disposizioni in materia di efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili |
|
79-bis |
514-519 |
Modifica dell’imposta sostitutiva applicata alle somme percepite dai dipendenti privati a titolo di liberalità |
|
79-bis |
520 |
Disposizioni relative alla operatività della società Autostrade dello Stato |
80, co. 1 |
80, co. 1 |
521-522 |
Raccolta somme di denaro ricevute da istituti di moneta elettronica |
|
80, co. 1-bis |
523 |
Società Stretto di Messina Spa Consorzio Autostrade siciliane |
|
80, co. 1-bis |
524 |
Disposizioni per l’autorizzazione di impianti FER interconnessi all’infrastruttura ferroviaria |
|
80-bis |
525 |
Rinnovo del parco autobus |
|
80-bis |
526 |
Finanziamento di interventi infrastrutturali finalizzati al riequilibrio socioeconomico e sviluppo dei territori |
|
80-bis |
527 |
Disposizioni finanziarie sulle infrastrutture di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ponte sullo Stretto) |
|
80-bis, co. 1 |
528 |
Nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica |
|
80-bis, co. 2 |
529 |
Interventi ferroviari PNRR |
|
80-bis, co. 3 |
530 |
Diga di Campolattaro |
|
80-bis, co..4 |
531 |
Appalti di lavori |
|
80-bis, co..5 |
532 |
Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) |
|
80-bis, co..6 |
533 |
Finanziamento RFI |
|
80-bis, co. 7 e 9 |
534 e 536 |
Collegamento Torino Lione |
|
80-bis, co. 8 |
535 |
Contratto di programma ANAS 2021-2025 |
|
80-bis, co. 10 |
537 |
Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno |
81 |
81 |
541-543 |
Credito d’imposta ZES per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura |
|
81-bis |
544-546 |
Misure in materia di ricerca nel settore dell’agricoltura e della zootecnia |
82 |
82 |
547-549 |
Oneri di funzionamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) |
|
82, co. 1-bis |
547-bis |
Esercizio venatorio |
|
82-bis |
550 |
Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche |
|
82-bis, co. 1 |
551 |
Iscrizione gestione separata degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche |
|
82-bis, co. 2 |
552 |
Istituzione dell’organismo di composizione situazione debitorie connesse alle quote latte |
|
82-bis |
553 |
Misure per contrastare il fenomeno denominato bluetongue virus |
|
82-bis |
554-557 |
Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura – interventi assicurativi |
|
82-bis |
558 |
Disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale |
|
82-bis |
559-562 |
Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2025 |
|
82-bis |
563 |
Centri recupero animali selvatici |
|
82-bis |
564 |
Disposizioni in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli |
83 |
|
|
Misure in materia di istruzione e di merito |
84, co. 1 |
84, co. 1 |
565 |
Riparto del Fondo per la promozione dei campus per la filiera formativa-tecnologica professionale |
|
84, co. 1-bis |
566 |
Continuità didattica per gli alunni con disabilità |
|
84, co. 1-bis |
567 |
Concorso per funzionari uffici scolastici regionali |
|
84, co. 1-bis 84, co. 1-ter |
568-569 |
Contributo alle scuole paritarie |
|
84-bis |
570-571 |
Misure in materia di Carta del docente |
85 |
85 |
572-574 |
Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche |
|
85-bis |
575-576 |
Disposizioni in materia di istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica per studenti disabili |
|
85-bis |
577 |
Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva |
|
85-bis |
578 |
Misure per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale |
86 |
86 |
579-582 |
Fondazione «Biotecnopolo di Siena» |
|
86-bis |
583 |
Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale |
|
86-bis |
584 |
Misure urgenti in materia di collegi di merito |
|
86-bis |
585-587 |
Progetto Campus del Mediterraneo |
|
86-bis |
588-590 |
Piano di sostegno alla ricerca |
|
86-bis |
591 |
Misure in materia di beni culturali |
87 co. 1,3 e 4 |
87, co. 1,3 e 4 |
592-594 e 598 |
Messa in sicurezza strade comuni della Vallata del Gallico (RC) |
|
87, co 3-bis, 3-ter e 3-quater |
595-597 |
Disposizioni per la celebrazione dell’ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica del voto delle donne e della Costituzione |
|
87-bis |
599-603 |
Misure in materia di spettacolo dal vivo |
88, co. 1-4 e 5 |
88, co. 1-4 e 5 |
604-607 e 611 |
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo |
|
88, co. 3-bis-3-quater |
608-610 |
Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari |
|
88-bis |
612-614 |
Disposizioni in materia di sostegno del settore della fotografia |
89 |
89, co. 1 |
615 |
Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta |
|
89-bis |
616-624 |
Concorso delle Forze armate per Strade sicure e Stazioni sicure 2025- 2026-2027 |
90 |
90 |
625-629 |
Fondo per assunzioni di giovani esperti in materia informatica e in cybersicurezza |
|
90-bis |
630 |
Rifinanziamento del NATO Innovation Fund |
91 |
91 |
631 |
Rifinanziamento Fondo missioni internazionali |
|
91-bis |
632-633 |
Celebrazione dei 2500 anni della Città di Napoli |
|
91-bis |
634 |
Completamento interventi infrastrutturali reparti di eccellenza Arma dei Carabinieri |
|
91-bis |
635 |
Riscossione dei contributi per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis |
|
91-bis |
636-641 |
Organizzazione Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina |
|
91-bis |
642 |
Comitati italiani residenti all’estero |
|
91-bis |
643 |
Fondo per la ricostruzione |
92 |
92 |
644-646 |
Sostegno ISMEA alle imprese sementiere nei territori colpiti dall’alluvione di maggio 2023 |
|
92-bis |
647-648 |
Sisma Emilia 2012 |
93, co. 1-3 |
93, co. 1-3 |
649-651 |
Estensione stato di emergenza per la regione Lombardia |
|
93, co. 3-bis |
652 |
Sisma 2016 |
93, co. 4, 6-7 |
93, co. 4, 6-7 |
653 e 655-656 |
Assunzioni sismi 2012 e 2016 |
93, co. 5 |
93, co. 5 |
654 |
Adempimenti tributari sisma 2016 |
93, co. 8 |
93, co. 8 |
657 |
Utenze sismi 2016 e Ischia 2017 |
93, co. 9 |
93, co. 9 |
658 |
Rate mutui enti locali sisma 2016 |
93, co. 10 |
93, co. 10 |
659 |
Mutui e finanziamenti privati sisma 2016 |
93, co. 11-13 |
93, co. 11-13 |
660-662 |
Pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro, IRES e IMU sisma 2016 |
93, co. 14 |
93, co. 14 |
663 |
Rifiuti sisma 2016 |
93, co. 15-16 |
93, co. 15-16 |
664-665 |
Imposta comunale pubblicità enti sisma 2016 |
93, co. 17 |
93, co. 17 |
666 |
Patrimonio immobiliare enti compiti dal sisma 2016 |
93, co. 18 |
93, co. 18 |
667 |
Sismi 2009 e 2016 |
93, co. 19-24 |
93, co. 19-24 |
668-673 |
Restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009 |
|
93, co. 24-bis - 24-quater |
674-676 |
Sisma Marche e Umbria 2022-2023 |
|
93, co. 24-bis e 24-sexies |
677-681 |
Ischia (sisma 2017 e alluvione 2022) |
93, co. 25-31 |
93, co. 25-31 |
682-688 |
Sismi Catania e Campobasso 2018 |
93, co. 32-35 |
93, co. 32-35 |
689-692 |
Alluvione Emilia 2023 |
93, co. 36 |
93, co. 36 |
693 |
Finanziamenti degli interventi conseguenti all’analisi di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell’area dei Campi Flegrei |
|
93-bis |
694-703 |
Misure per il completamento della Carta geologica ufficiale d’Italia |
|
93-bis |
704 |
Norma di interpretazione autentica sulle stabilizzazioni del Sisma |
|
93-bis |
705 |
Crisi idrica e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera |
94 |
94 |
706 |
Contributo dei Fondi strutturali europei al potenziamento delle infrastrutture idriche |
|
94, co 1-bis |
707 |
Fondo opere idrauliche |
|
94-bis |
708 |
Risorse idriche e valorizzazione degli ambiti montani della Valle d’Aosta |
|
94-bis |
709 |
Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali |
95 |
95 |
710-724 |
Fondo per l’economia del mare |
|
95-bis |
725 |
Adeguamento della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche |
96 |
96 |
726-729 |
Finanziamento del trasporto pubblico locale |
97 co. 1 |
97, co. 1 |
730-731 |
Contributo Comune di Brescia per interventi infrastrutturali |
|
97, co. 1-bis-1-ter |
732 |
Schermi di schermatura delle aule adibite allo svolgimento degli esami orali per il conseguimento della patente di guida |
|
97-bis |
733 |
Criteri di premialità per investimenti delle regioni a statuto ordinario |
|
97-bis |
734 |
Linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle |
|
97-bis |
735 |
Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali |
|
97-bis |
736 |
Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco |
98 |
98 |
737-741 |
Oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l’aeroporto di Ancona |
|
98, co. 5-bis-5-ter |
742-743 |
Misure in materia di diritti d’imbarco per voli verso destinazioni extra UE |
|
98-bis |
744-745 |
Disposizioni in materia di continuità territoriale – Aeroporto di Brindisi |
|
98-bis |
746-748 |
Opere pubbliche Calabria |
|
98-bis |
749 |
Adeguamento della disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche |
99 |
99 |
750-752 |
Incremento del fondo di solidarietà comunale |
100 |
100 |
753-754 |
Contributo ai comuni in deficit della Regione Siciliana e Sardegna |
|
100, co. 2-bis |
755-756 |
Tariffe affissioni pubblicitarie |
|
100, co. 2-bis |
757 |
Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di Via Antonini in Milano |
|
100-bis |
758 |
Fondo per l’assistenza ai minori |
101 |
101 |
759-765 |
Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza |
|
101-bis |
766-768 |
Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali piccoli comuni |
|
101-bis |
769-771 |
Incremento del Fondo per la legalità |
|
101-ter |
772 |
Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane |
102 |
102 |
773-774 |
Sostegno economico ai comuni in dissesto |
|
102-bis |
775-778 |
Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI |
|
102-bis |
779 |
Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista |
103 |
103 |
780 |
Interventi infrastrutturali a favore dei comuni siciliani e calabresi capoluogo di provincia al di sotto dei 50.000 abitanti |
|
103, co. 2-bis-2-quater |
781-783 |
Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali |
104, co. 1-5 |
104, co. 1-5 |
784-788 |
Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali |
104, co. 6-12 |
104, co. 6-12 |
789-795 |
Riduzione risorse Fondi investimenti enti locali |
104, co. 13-14 |
104, co. 13-14 |
796-797 |
Riduzione contributi enti locali per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale |
104, co. 15 |
104, co. 15 |
798 |
Riduzione contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale |
104, co. 16 |
104, co. 16 |
799 |
Riduzione Fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” |
104, co. 17 |
104, co. 17 |
800 |
Soppressione Fondo per investimenti a favore dei comuni |
104, co. 18 |
104, co. 18 |
801 |
Soppressione Fondo per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento |
104, co. 19, lett. a) |
104, co. 19, lett. a) |
802, lett. a |
Soppressione Fondo per la progettazione degli enti locali |
104, co. 19, lett. b) |
104, co. 19, lett. b) |
802, lett. b |
Riduzione risorse per ciclovie turistiche |
104, co. 20 |
104, co. 20 |
803 |
Riduzione Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese |
104, co. 21 |
104, co. 21 |
804 |
Rigenerazione urbana |
|
104, co. 21-bis- 21-quinquies |
805-808 |
Disposizioni a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati |
|
104-bis |
809-811 |
Modifiche al Codice di procedura civile |
105 |
105 |
812 |
Modifiche alle norme di attuazione del CPA |
|
105-bis |
813 |
Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana |
106 |
106 |
814 |
Misure in materia di spese di giustizia |
107 |
107 |
815 |
Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi |
108 |
108 |
816 |
Misure urgenti per lo smaltimento dell’arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 |
109 |
109 |
817-821 |
Turn over nella P.A. |
110, co. 1, 2 |
110, co. 1, 2 |
822-823 |
Riduzione oneri per le Forze armate |
110, co. 3 |
110, co. 3 |
824 |
Limitazioni percentuali per assunzioni di personale nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
110, co. 4 lett. a) |
110, co. 4 lett. a) |
825, lett.a |
Limitazioni percentuali per assunzioni università |
110, co. 4 lett. b) |
110, co. 4 lett. b) |
825, lett.b |
Spesi per il personale degli enti pubblici di ricerca |
110, co. 5 |
110, co. 5 |
826 |
Turn over personale AFAM |
110, co. 6 |
110, co. 6 |
827 |
Ripartizione dotazione docenti |
110, co. 7 |
110, co. 7 |
828 |
Limitazioni assunzioni personale diverse autorità indipendenti, enti locali, agenzie fiscali ed altri organismi |
110, co. 8-10 |
110, co. 8-10 |
829-830 |
Disposizioni comuni per le misure di cui ai commi da 1 a 10 e comma 12 |
110, co. 11-15 |
110, co. 11-15 |
831-834 |
Trattamenti economici aggiuntivi o assegni personali nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche |
|
110, co. 15-bis |
835 |
Utilizzo quote di avanzo comune di Agrigento per interventi di miglioramento del decoro urbano e servizi pubblici |
|
110, co. 3-bis |
836 |
Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto |
|
110-bis |
837-841 |
Assunzioni in deroga alle facoltà assunzionali già previste a normativa vigente e scorrimento graduatorie |
|
110-bis |
842-845 |
Misure in materia di organi amministrativi di enti |
111 |
111 |
846-849 |
Divieto di incarichi retribuiti e indennità componenti del Governo |
|
111-bis |
850-855 |
Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica |
112 |
112 Soppressi co. 1-2 |
856-859 |
Obbligo di PEC per amministratori di società |
|
112-bis |
860 |
Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche (riduzione oneri di esercizio della RAI) |
113 |
113 |
861 |
Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option |
114 |
114 |
862-863 |
Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura |
115 |
115 |
864-866 |
Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici (Automobile club d’Italia) |
116 |
116 |
867 |
Assegnazione agli organi dell’Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 |
117 |
117 |
868 |
Tax credit cinema |
118 |
118 |
869 |
Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR (Spending review delle Amministrazioni centrali) |
119 |
119 |
870-874 |
Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture |
120, co. 1-2 |
120, co. 1-2 |
875-876 |
Rifinanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico |
120, co. 3-4 |
120, co. 3-4 |
877-878 |
Incremento e riduzione del Fondo interventi strutturali politica economica (FISPE) |
|
120, co 4-bis |
879 |
Fondo per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche |
|
120-bis |
880-882 |
Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale (Tabelle A e B) |
121, co. 1 |
121, co. 1 |
883 |
Rifinanziamento Fondo per esigenze indifferibili |
121, co. 2 |
121, co. 2 |
884 |
Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica |
122 |
122 |
885-886 |
Destinazione di somme in termini di indebitamento netto |
|
122, co. 2-bis |
887 |
Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera |
|
122-bis |
888-891 |
Fondo per l’immigrazione |
123 |
123 |
892 |
Fondo esdebitazione incapienti |
|
123-bis |
893-895 |
Rifinanziamento del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità |
|
123-bis |
896 |
Rifinanziamento del Fondo a copertura dell’indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall’esposizione prolungata all’inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA |
|
123-bis |
897 |
Fondi di parte corrente e di conto capitale finalizzati all’attuazione di misure in favore enti locali |
|
123-bis |
898-901 |
Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione sociale, civile ed educativa svolta dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del terzo settore mediante gli oratori |
|
123-bis |
902-906 |
Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome |
124 |
124 |
907 |
Clausola di salvaguardia |
|
124-bis |
908 |
Articolo 1, comma 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
Il comma 1 fissa, mediante rinvio all'allegato I, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa.
In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), la disposizione in esame determina, mediante rinvio all'allegato I annesso alla legge di bilancio medesima, i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per ciascun anno del triennio di riferimento (2025, 2026 e 2027). I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Tabella 1: risultati differenziali (importi in milioni di euro)
|
2025 |
2026 |
2027 |
COMPETENZA |
|||
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge |
187.322 |
162.987 |
143.188 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) |
471.097 |
494.207 |
447.297 |
CASSA |
|||
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge |
248.111 |
219.816 |
191.622 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) |
531.886 |
551.036 |
495.731 |
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato |
Fonte: Allegato I annesso al DDL di bilancio 2025
Il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè alla differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.
Il ricorso al mercato finanziario, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.
In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, della legge di contabilità e finanza pubblica, i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario dovrebbero essere determinati dal presente articolo coerentemente con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica medesima, riguardante i contenuti del Documento di economia e finanza pubblica (DEF).
Tali obiettivi per il triennio di riferimento della legge di bilancio sono solitamente aggiornati dalla Nota di aggiornamento al DEF.
Quest’anno, tuttavia, a seguito della riforma della governance economica dell’Unione Europea[1], il Governo ha presentato i propri obiettivi programmatici di finanza pubblica nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 (PSB), deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2024 e presentato alle Camere nella stessa data, in sede di prima applicazione, che rappresenta il principale documento del nuovo quadro di programmazione[2].
Come specificato dal Governo nella relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2025, nelle more dell’adeguamento del quadro normativo interno alle nuove regole di governance europea, il presente disegno di legge di bilancio e la Nota tecnica illustrativa, che sarà successivamente resa disponibile, sono presentati secondo la struttura e i contenuti previsti dal vigente assetto normativo e contabile che prevedono il raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l’indebitamento netto dello Stato programmatico, comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, oltre all’esposizione dell’indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, inteso come saldo tra entrate e spese.
Per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio (2025-2027), il PSB prevede un indebitamento netto programmatico in percentuale del PIL pari al 3,3% nel 2025, 2,8% nel 2026 e 2,6% nel 2027.
Su tale percorso programmatico, le Camere si sono espresse favorevolmente il 9 ottobre 2024 con l'approvazione della risoluzione n. 6/00110 del Senato e della risoluzione n. 6/00132 della Camera.
A tali percentuali del PIL corrispondono, in base alla tavola di "Raccordo tra il saldo netto da finanziare (SNF) programmatico e il conto PA programmatico 2025-2027" contenuta nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, i seguenti valori assoluti, in termini di competenza, dell’indebitamento netto (saldo del conto economico programmatico) della PA: -74 miliardi di euro nel 2025, -65 miliardi nel 2026 e -62 miliardi nel 2027.
In base alla tavola di raccordo, dal disegno di legge di bilancio emerge un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, corrispondente agli obiettivi programmatici di indebitamento netto sopra esposti, pari a 187 miliardi di euro per l'anno 2025, 163 miliardi per il 2026, 143 miliardi per il 2026. Tali valori sono pertanto coerenti con il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza riportati nell'allegato 1 all'articolo in esame.
Si valuti l’opportunità di richiedere al Governo una illustrazione del raccordo dei saldi di finanza pubblica riferiti allo Stato di cui al presente articolo con il tasso di evoluzione della spesa netta, il quale rappresenta il nuovo strumento di sorveglianza previsto dalla riforma della governance europea.
Articolo 1, commi 2-9
(Misure concernenti l’IRPEF)
L’articolo 1, ai commi da 2 a 9, rende strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento) già prevista, in deroga alla disciplina del TUIR, per l’anno 2024. Viene inoltre aumentata la soglia di detrazione per redditi da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 15.000 euro (comma 2), adeguando conseguentemente l’importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell’anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia (comma 3). Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro (rapportati all’intero anno) è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, calcolata in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 e 40.000 euro è riconosciuto contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e d’importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro e 40.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro (commi 4, 5 e 6). Tali somme sono riconosciute in via automatica dai sostituti d’imposta, che compensano il credito maturato secondo le disposizioni generali, all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, verificandone la spettanza in sede di conguaglio e provvedendo al recupero delle somme non dovute (commi 7 e 8). Ai fini del calcolo delle soglie di reddito sopra indicate vanno ricompresi nel reddito complessivo alcuni redditi esenti sulla base di disposizioni speciali (comma 9). Per quanto riguarda l’impatto finanziario nel triennio 2025-2027 delle disposizioni citate (unitamente agli effetti derivanti dal comma 10), dalla Relazione tecnica di cui al disegno di legge risulta, con riferimento al saldo netto da finanziare, un impatto complessivo, in termini di minori entrate e maggiori spese, pari a: -17.655,6 milioni di euro per l’anno 2025, -18.316,8 milioni di euro per l’anno 2026 e -17.951,7 milioni di euro per l’anno 2027 (gli effetti relativi agli anni successivi non vengono qui riportati). In dettaglio, sempre limitatamente al triennio:
§ -la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF, unitamente alla contestuale revisione delle detrazioni fiscali disciplinata dal comma 10, all’innalzamento della detrazione per redditi da lavoro dipendente e alla conferma del meccanismo correttivo per il calcolo del reddito ai fini dell’attribuzione del trattamento integrativo comportano nel triennio 2025-2027, in termini di saldo netto da finanziare, minori entrate stimate per 4.802,5 milioni di euro nell’anno 2025; 5.333,9 milioni di euro per l’anno 2026; 4.979,9 milioni di euro per l’anno 2027.
§ -il bonus riconosciuto ai sensi del comma 4 per i redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro e la detrazione di cui al comma 6 per i redditi da lavoro dipendente fino a 40.000 euro comportano nel triennio 2025-2027, in termini di saldo netto da finanziare, maggiori spese (bonus) minori entrate (detrazioni) e per 12.853, 1 milioni di euro per il 2025; 12.982,9 milioni di euro per il 2026 e 12.971,8 miliardi di euro nel 2027.
Al riguardo si fa presente che, sulla base della relazione tecnica di accompagnamento all’Atto del Governo 88, contenente lo Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (divenuto il decreto legislativo n.216 del 2023) la misura di riduzione delle aliquote IRPEF effettuata nell’anno 2024 (identica a quella di cui al comma 1 del presente articolo), comportava una perdita di gettito per l’anno 2024 stimata pari -4.594,1 milioni di euro.
Il comma 2, lettera a), rende strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF, modificando l’articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986), secondo quanto già disposto, con riferimento all’anno 2024, dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023.
Sono quindi confermate le aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, a decorrere dall’anno 2025, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche così articolate:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
L'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF, è regolata dal testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986). Essa si applica sui redditi che rientrano in alcune categorie individuate dalla legge (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi) ed è una imposta progressiva in quanto colpisce il reddito, con aliquote che dipendono dagli scaglioni di reddito stesso. L’imponibile e l’imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri.
Tale impostazione generale è rimasta immutata, anche a seguito delle modifiche sostanziali apportate ad aliquote e scaglioni dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 2-7, della legge n. 234 del 2021) fino alla modifica da quattro a tre scaglioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2023.
Fino all’anno 2023 il sistema prevedeva quattro scaglioni di reddito con altrettante aliquote, secondo il seguente schema:
§ fino a 15.000 euro, 23 per cento;
§ da 15.000,01 a 28.000 euro, 25 per cento;
§ da 28.000,01 a 50.000 euro, 35 per cento;
§ oltre 50.000 euro, 43 per cento.
Con l’articolo 1 del decreto legislativo n. 216 del 2023, in attuazione dei principi della delega per la riforma fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023, si è proceduto, con esclusivo riferimento all’anno 2024 alla riduzione delle aliquote da quattro a tre, in termini corrispondenti a quanto previsto dalla disposizione in commento.
Si ricorda che, oltre che dal variare delle aliquote in relazione agli scaglioni, la progressività dell’imposta è altresì garantita dalla presenza di un complesso sistema di detrazioni e deduzioni, stratificatosi nel tempo.
A tale sistema occorre altresì aggiungere le addizionali regionali e comunali all’Irpef, che si applicano al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF e devono essere versate se, per l’anno di riferimento, risulta dovuta l’IRPEF.
Con riferimento specifico all’unità impositiva, il sistema IRPEF italiano dal 1976 è basato sul reddito individuale.
Il comma 2 lettera b), modificando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, eleva da 1.880 euro a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro.
Conseguentemente alla previsione appena descritta il comma 3, al fine di sterilizzare l’effetto dell’aumento delle detrazioni per lavoro dipendente previste per i redditi fino a 15.000 euro, modifica l’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, prevedendo che l’importo da prendere in considerazione per valutare il rispetto del limite previsto dalla disposizione ai fini della spettanza del trattamento integrativo venga diminuita dell’importo di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno (ossia all’importo della detrazione riconosciuta ai sensi della lettera b) del comma 1, appena commentata).
Al riguardo si ricorda infatti che il trattamento integrativo dovuto ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, viene riconosciuto qualora l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico. In assenza della disposizione del comma 3, l’aumento di 75 euro della detrazione per reddito da lavoro dipendente potrebbe comportare l’esclusione di alcuni beneficiari dalla percezione del trattamento integrativo appena descritto.
Il comma 4 riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 49 del TUIR) che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
§ 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
§ 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
§ 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Il comma 5 precisa che, ai soli fini dell’individuazione della percentuale di cui al comma 4 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
Il comma 6, a sua volta, riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 49 del TUIR), che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
§ a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
§ al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
In altri termini per i percettori di reddito tra 32.000,01 euro e i 40.000 euro l’importo riconosciuto è progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 euro, per azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.
Il comma 7 disciplina le modalità per l’erogazione dei benefici di cui ai commi 4 e 6 a cura dei sostituti d’imposta prevedendo che gli stessi riconoscano in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, verificando in sede di conguaglio la spettanza delle stesse.
Qualora in tale sede la somma di cui al comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Il comma 8 prevede poi che i sostituti d’imposta compensino il credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui al comma 4 mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il comma 9 include ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente per la spettanza dei benefici di cui ai commi 4 e 6, le quote esenti del reddito agevolato di cui:
§ all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che dispone che i redditi percepiti dai docenti e dai ricercatori impatriati siano esenti al 90 per cento al ricorrere di specifiche condizioni;
§ all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 contenente il vecchio regime agevolativo per i lavoratori impatriati, abrogato ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 209 del 2023;
§ all’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, contenente il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, che dispone che i redditi di lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (…), prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. al ricorrere di specifiche condizioni, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare entro il limite annuo di 600.000 euro.
Per converso, il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi.
Il comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR dispone che se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all' articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Si ricorda infine che, in seconda sezione, sono ridotte, per un importo pari a 3.409,77 milioni di euro per il 2025; 2.707,56 milioni di euro per il 2026 e 2.694,36 milioni di euro per l’anno 2027, le risorse assegnate al Fondo per l’attuazione della delega fiscale (di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023) e di 2.191 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2025 a 2027 con riferimento al “Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale, assegno unico” di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021). Tali riduzioni sono permanenti e si proiettano pertanto anche sugli anni successivi al 2027.
Articolo 1, comma 10
(Riordino delle detrazioni fiscali)
L’articolo 1, comma 10, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, introduce, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare. Gli effetti finanziari derivanti del riordino degli incentivi sono ricompresi nell’impatto finanziario complessivamente riportato nella scheda precedente riferita ai commi 2-9 del disegno di legge.
Al riguardo si ricorda che, sulla base della relazione tecnica di accompagnamento all’Atto del Governo 88, contenente lo Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (divenuto il decreto legislativo n.216 del 2023) l’intervento effettuato delle detrazioni (avente contenuto diverso rispetto a quello di cui al presente comma) comportava maggiori entrate stimate per 243,5 milioni di euro (mentre la perdita di gettito derivante dalla revisione delle aliquote IRPEF era stimata pari a -4.594,1 milioni di euro).
Il comma 10 introduce l’articolo 16-ter, rubricato riordino delle detrazioni, al Testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) ai fini del completamento dell’attuazione della delega fiscale, indicata nel Piano strutturale di bilancio medio termine 2025-2029 tra quelle necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento di cui all’articolo 14 del regolamento UE 2024/1263.
Con riferimento al Piano strutturale di bilancio medio termine 2025-2029, si veda il relativo dossier.
Le disposizioni del nuovo articolo 16-ter, al comma 1 prevedono che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del citato testo unico.
A questo proposito si ricorda preliminarmente che a seguito dell’introduzione del comma 3-bis all’articolo 15 del TUIR (avente ad oggetto le detrazioni per spese ed oneri), a decorrere dal 1°gennaio 2020, le detrazioni previste dall’articolo 15 spettano per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro mentre qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro esse spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro. In altri termini la percentuale di detrazione riconosciuta diminuisce progressivamente al crescere del reddito azzerandosi alla soglia di 240.000 euro.
Il comma 2 dell’articolo 12 del TUIR prevede che le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.
Il comma 2 dell’articolo 16-ter dispone che l’importo base di cui al comma 1 è pari a:
a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Il comma 3 prevede che il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:
§ 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2;
§ 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio, che si trova nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2;
§ 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2;
§ 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che si trovi nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 3, quindi per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:
§ 14.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104);
§ 11.900 euro qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico;
§ 9.800 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
§ 7.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico;
Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:
§ 8.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104);
§ 6.800 euro qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico;
§ 5.600 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
§ 4.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico;
Si ricorda, che ai sensi delle previsioni del comma 11, lettera a), n. 1), del presente articolo (si veda la relativa scheda di lettura) si prevede che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico sia riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. A tal fine forma oggetto di modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c) primo periodo del TUIR.
Il comma 4 dell’articolo 16-ter, novellato nel corso dell’esame alla Camera, precisa che sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 1:
a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR.
b) le somme investite nelle startup innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
c) le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (le fattispecie di cui alle lettere b) e c) sono state introdotte nel corso dell’esame alla Camera dei deputati).
Si ricorda che sono detraibili, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Sono inoltre detraibili le spese per l’acquisizione di strumenti necessari a favorire la mobilità delle persone con disabilità.
Con riferimento alle start-up innovative l'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 ricompensa, mediante gli strumenti della detrazione e della deduzione, gli investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative effettuati da persone fisiche. Nello specifico, la disciplina della presente agevolazione è applicabile per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 1° gennaio 2017. Alle persone fisiche spetta una detrazione dall'imposta lorda IRPEF pari al 30 per cento dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro. Tali incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in start-up innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) e altre società che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative. A partire dall'anno 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella start-up innovativa (holding period) per un minimo di tre anni.
In alternativa a quelli già riconosciuti dall'articolo 29, l’articolo 29-bis del decreto medesimo. In particolare, a decorrere dal 19 maggio 2020, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si può detrarre il 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative. La detrazione si applica esclusivamente alle start up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato cd. de minimis. L’articolo 2 della legge n. 162 del 2024 intervenendo sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up e PMI innovative di cui al citato articolo 29-bis, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta dal contribuente, prevede la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.
L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta l'importo di 100 mila euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
Per quanto concerne, invece, le PMI innovative, il citato articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge, 24 gennaio 2015, n. 3 riconosce una analoga agevolazione, consistente in una detrazione IRPEF di pari ammontare (50 per cento) per gli investimenti nel capitale sociale di una o più PMI innovative, direttamente ovvero per il tramite di OICR che investano prevalentemente in PMI innovative, ad analoghe condizioni (iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento e nei limiti del de minimis). Per le PMI innovative l'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 300 mila euro.
Il comma 5 prevede che, ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1, per le spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024:
§ ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a) del TUIR, ossia gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
§ ai sensi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR ossia gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;
§ ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, del TUIR ossia un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Ai sensi del testo vigente dell’articolo 15, dal comma 3-quater la detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c).
Sono inoltre escluse, ai fini del computo di cui al comma 1, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR (vedi supra) ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis) del TUIR, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.
Le lettere f) ed f-bis) del comma 1 dell’articolo 15 del TUIR disciplinano rispettivamente la detrazione dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.
Il comma 6, conformemente a quanto previsto anche dal comma 8, secondo periodo, del presente articolo, prevede che il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR (si veda in merito la scheda relativa all’articolo 1, commi 2-8 del presente dossier).
Analoga disposizione è prevista in via generale con riferimento alle detrazioni di cui all’articolo 15 del TUIR.
L’applicazione dell’articolo 1, comma 10, alle detrazioni fiscali per spese e oneri
Nella seguente Tabella sono indicate, a titolo esemplificativo:
§ le detrazioni espressamente escluse dai limiti stabiliti dal comma 10 dell’articolo 1;
§ le detrazioni espressamente escluse dai limiti stabiliti dal comma 10 dell’articolo 1, con riguardo alle spese effettuate fino al 31 dicembre 2024;
§ le detrazioni alle quali il comma 10 dell’articolo 1 non si applica in quanto destinate a soggetti percettori di redditi inferiori a 75 mila euro;
§ le detrazioni alle quali si applicano i limiti di cui al comma 10 dell’articolo 1.
Non sono ricomprese nella tabella le detrazioni per carichi familiari e le detrazioni per redditi da lavoro e da pensione, in quanto non riconducibili a spese ed oneri.
ELENCO DELLE DETRAZIONI DALL’IMPOSTASUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE |
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Tipologia di detrazione |
Norma di riferimento |
Detrazioni per spese sanitarie |
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per spese sanitarie (chirurgiche, mediche e di assistenza specifica), per prestazioni specialistiche e protesi dentarie e sanitarie, per acquisto di alimenti a fini medici speciali, per ausili alla mobilità per disabili |
Art.15 co.1 lett. c) TUIR |
Detrazioni per investimenti in start-up e PMI innovative |
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per investimenti in start-up innovative |
Artt. 29 e 29-bis, dl n. 179 del 2012 |
per investimenti in PMI innovative |
Art. 4, co. 9 e 9-ter, d.l. n. 3 del 2015 |
ELENCO DELLE DETRAZIONI DALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE |
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Tipologia di detrazione |
Norma di riferimento |
per interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2024 |
Art.15 co.1 lett. a) TUIR |
per interessi passivi, e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui per acquisto prima casa contratti fino al 31 dicembre 2024 |
Art.15 co.1 lett. b) TUIR |
per mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale contratti fino al 31 dicembre 2024 |
Art.15 co.1-ter TUIR |
per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente nonché di non autosufficienza per la vita quotidiana (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024) |
Art.15 co.1 lett. f) TUIR |
per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024) |
Art.15 co.1 lett. f)-bis TUIR |
per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici |
Art. 16-bis TUIR |
ELENCO DELLE DETRAZIONI DALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (in quanto riconosciute a contribuenti con reddito complessivo inferiore a 75.000 euro) |
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Tipologia di detrazione |
Norma di riferimento |
per iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi tra 5 e 18 anni a istituti per lo studio e la pratica della musica a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro |
Art.15 co.1 lett. e)-quater TUIR |
per i canoni, e i relativi oneri accessori e il costo di acquisto derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari sostenuti da under-35 con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro |
Art.15 co.1 lett. i)-sexies.1 e sexies.2 TUIR |
per spese per addetti all'assistenza personale in casi di non autosufficienza se il reddito complessivo non supera 40.000 euro |
Art.15 co.1 lett. i)-septies TUIR |
per soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (reddito non superiore a euro 30.987,41) |
Art. 16 co. 01 TUIR |
per soggetti titolari di contratti di locazione a canone concordato o convenzionato di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (reddito non superiore a lire 60 milioni). |
Art. 16 co. 1 TUIR |
per lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o in uno limitrofo nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e situate nel nuovo comune di residenza (fino a lire 60 milioni |
Art. 16 co. 1-bis TUIR |
per i giovani fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che stipulano un contratto di locazione per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza (reddito non superiore a 15.493,71 euro) |
Art. 16 co. 1-ter TUIR |
ELENCO DELLE DETRAZIONI DALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE |
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Tipologia di detrazione |
Norma di riferimento |
per interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari |
Art.15 co.1 lett. a) TUIR |
per interessi passivi, e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui per acquisto prima casa |
Art.15 co.1 lett. b) TUIR |
per mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale |
Art.15 co.1-ter TUIR |
detrazioni ex art. 15 del TUIR spettanti a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. |
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per compensi pagati agli intermediatori immobiliari in dipendenza dell'acquisto prima casa |
Art. 15 co 1 lett. b)-bis TUIR |
per spese veterinarie |
Art. 15 co 1 lett. c)-bis TUIR |
per spese per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi |
Art. 15 co 1 lett. c)-ter TUIR |
per spese funebri |
Art.15 co.1 lett. d) TUIR |
per spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali |
Art.15 co.1 lett. e) TUIR |
per spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado |
Art.15 co.1 lett. e)-bis TUIR |
per spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di DSA fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado |
Art.15 co.1 lett. e)-ter TUIR |
per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente nonché di non autosufficienza per la vita quotidiana (per rapporti sorti dopo il 31 dicembre 2024) |
Art.15 co.1 lett. f) TUIR |
per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (per rapporti sorti dopo il 31 dicembre 2024) |
Art.15 co.1 lett. f)-bis TUIR |
per spese sostenute da soggetti obbligati a manutenzione, protezione o restauro di beni soggetti a regime vincolistico |
Art.15 co.1 lett. g) TUIR |
per erogazioni liberali in denaro a Stato, Regioni, enti locali, enti pubblici o associazioni no-profit che svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale e artistico. |
Art.15 co.1 lett. h) TUIR |
per il costo o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente ai soggetti indicati dal punto precedente |
Art.15 co.1 lett. h)-bis TUIR |
per erogazioni liberali in denaro a enti o istituzioni pubbliche e associazioni no-profit che svolgono attività nello spettacolo |
Art.15 co.1 lett. i) TUIR |
per erogazioni liberali a società e associazioni sportive dilettantistiche |
Art.15 co.1 lett. i)-ter TUIR |
per erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri |
Art.15 co.1 lett. i)-quater TUIR |
per iscrizione e abbonamento di ragazzi tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi |
Art.15 co.1 lett. i)-quinquies TUIR |
per canoni di locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, enti no profit e cooperative, dagli iscritti a università ubicata in comune diverso da quello di residenza o dagli iscritti residenti in zone disagiate |
Art.15 co.1 lett. i)-sexies e sexies.01 TUIR |
per erogazioni liberali a istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione |
Art.15 co.1 lett. i)-octies TUIR |
per erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato |
Art.15 co.1 lett. i)-novies TUIR |
per spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale |
Art.15 co.1 lett. i)-decies TUIR |
Per erogazioni liberali in denaro a ONLUS o a supporto delle iniziative umanitarie, religiose o laiche |
Art.15 co.1.1 TUIR |
Per locazioni |
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per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli under-35 iscritti nella previdenza agricola con riferimento all’affitto di terreni agricoli diversi da quelli dei genitori; |
Art. 16 co. 1-quinquies.1 TUIR |
Per interventi edilizi (art. 16-bis TUIR)[3] |
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per spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati interventi: |
Art. 16-bis co. 1[4] |
- di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, su parti comuni di edificio residenziale |
lett. a) |
- di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e loro pertinenze |
lett. b) |
- per la ricostruzione o il ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi |
lett. c) |
- per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune |
lett. d) |
- per l’eliminazione di barriere architettoniche; |
lett. e) |
- per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi |
lett. f) |
- per cablare degli edifici e contenere l'inquinamento acustico |
lett. g) |
- per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici come l'installazione di impianti basati su fonti rinnovabili |
lett. h) |
- per l’adozione di misure antisismiche |
lett. i) |
- per la bonifica dall'amianto e l’esecuzione di opere contro gli infortuni domestici |
lett. l) |
per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati |
Art. 16-bis co. 3 |
per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. |
Art. 16-bis co. 3-bis |
Detrazioni contenute in leggi speciali diverse dal TUIR |
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per erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia |
Art. 1, l. n. 28 del 1999 |
per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova |
Art. 8, co. 3, l. n. 52 del 2001 |
per spese per asili nido |
Art. 1, co. 355 l. n. 266 del 2005 e art. 2, co. 6 l. 203 del 2008 |
per erogazioni liberali a favore dei partiti politici |
Art. 11 decreto-legge n. 149 del 2013 |
per premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione’ |
Art. 119, co. 4, dl n. 34 del 2020 |
per acquisto di mobili in occasione di acquisto della prima casa |
Art. 16, co. 2, dl n. 63 del 2013 |
per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore |
Art. 83, comma 1, d lgs n. 117 del 2017 |
per contributi a società di mutuo soccorso da parte dei soci |
Art. 83, comma 5, d lgs n. 117 del 2017 |
per contributi a fondazioni operanti nel settore musicale |
Art. 25, l n.367 del 1996 |
Articolo 1, comma 11
(Detrazioni per familiari a carico)
L’articolo 1, comma 11, modificato nel corso dell’esame presso la Camera, contiene disposizioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia. In particolare, si prevede che la detrazione per figli a carico si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata (comma 11, lettera a), n. 1)). Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli (comma 11, lettera a), n. 2). Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero (comma 11, lettera b).
Il totale delle maggiori entrate derivanti dal complesso delle misure recate dal comma 11 in esame è pari a: 496,4 milioni di euro per l’anno 2025; 630,9 milioni di euro per l’anno 2025; 586,5 milioni di euro a decorrere dal 2027.
In particolare:
- con riferimento alla misura di cui alla lettera a) n. 1) (detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico) si prevedono maggiori entrate per 277,3 milioni di euro con riferimento all’anno 2025; 343,4 milioni di euro per l’anno 2026 e 319,3 milioni di euro a decorrere dal 2027;
- con riferimento alla misura di cui alla lettera a) n. 2) (detrazione per ascendenti conviventi con il contribuente) si prevedono maggiori entrate per 116,2 milioni di euro per l’anno 2025; 151,5 milioni di euro per l’anno 2026 e 140,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027;
- con riferimento alla misura di cui alla lettera b (esclusione detrazione familiari residenti all’estero) si prevedono maggiori entrate per 102,6 milioni di euro per l’anno 2025; 136 milioni di euro per l’anno 2026 e 126,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027.
In dettaglio il comma 11, lettera a), n. 1), modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c) primo periodo del TUIR prevedendo che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico sia riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite (fattispecie inserita nel corso dell’esame alla Camera dei deputati), di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
L’attuale formulazione della norma prevede che la detrazione spetti per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni.
Il comma 11, lettera a), n. 2), modifica l’articolo 12, comma 1, lettera d), primo periodo, del TUIR limitando ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi - pari a 750 euro - per ciascun soggetto ripartendola pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione.
La vigente formulazione della norma riconosce invece che, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, anche quando per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1, dell’articolo 12 del TUIR (vedi supra). I soggetti indicati all’articolo 433 sono il coniuge; i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Infine, il comma 11, lettera b) esclude dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.
Articolo 1, comma 12
(Modifica dei limiti per la fruibilità del regime forfetario)
L’articolo 1, comma 12, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, eleva da 30 mila euro a 35 mila euro, la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.
Gli effetti finanziari della disposizione sono quantificati prevedendo minori entrate pari a 60,8 milioni di euro per il 2025, pari a 128,5 milioni di euro per il 2026 e maggiori entrate per il 2027 pari a 72,6 milioni di euro.
In dettaglio la norma modifica il comma 57, lettera d-ter) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che preclude la possibilità di avvalersi del regime forfetario ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro.
Tale soglia è elevata a 35 mila euro.
Il regime forfetario
Il regime forfetario è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 54-89 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ed è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni.
Esso prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un'unica imposta con aliquota al 15% sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. Esso è inteso dal legislatore il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione.
La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Si rinvia per una puntuale sintesi al sito dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 54 della legge di bilancio 2023 ha innalzato a 85 mila euro (rispetto al precedente limite previsto a 65.000 euro) la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfetaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente.
Si rammenta che, limitatamente all'anno 2023 e subordinatamente al ricorrere di determinate condizioni, i commi da 55 a 57 hanno introdotto, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni non aderenti al regime forfetario, un'imposta sostitutiva pari al 15 per cento da applicare su una base imponibile, non superiore a 40 mila euro, corrispondente alla differenza tra il maggior reddito prodotto nell'anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare. La norma precisa, altresì, le conseguenze di tale nuovo regime relativamente alla determinazione dei requisiti reddituali validi ai fini del riconoscimento di benefici fiscali nonché degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2024.
In precedenza si ricorda che la legge di bilancio 2020 (commi 691 e 692 della legge n. 160 del 2019):
· aveva soppresso l'imposta sostitutiva al 20% che si sarebbe dovuta applicare (cd. flat tax) ai contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro a partire dal 2020;
· aveva reintrodotto, come condizione per l'accesso al regime forfetario al 15%, il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro (soglia innalzata a 35.000 euro dalla presente disposizione);
· aveva stabilito un sistema di premialità per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica.
I soggetti esclusi dall’applicazione del regime forfetario sono i seguenti:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili , in regime di esenzione IVA, o di mezzi di trasporto nuovi in regime di IVA intracomunitaria;
d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro (portato a 35 mila euro dalla presente disposizione); la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
L'Agenzia delle entrate, con la circolare 18/E, ha fornito le indicazioni in relazione alle modalità di applicazione del regime, individuando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del beneficio fiscale.
Dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso anche ai titolari di partita Iva in regime forfetario per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024 (articolo 18 del decreto-legge n. 36 del 2022). Si rinvia al tema su Iva e fatturazione elettronica per dettagli.
Articolo 1, comma 13
(Modifica dei limiti per la fruibilità del regime forfetario)
L’articolo 1, comma 13, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, dispone l’innalzamento, a regime, a 1.000 euro per alunno o studente delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.
Gli effetti finanziari della disposizione sono quantificati prevedendo minori entrate pari a 48,2 milioni di euro per il 2026 e pari a 27,8 milioni di euro a decorrere dal 2027.
In dettaglio la norma modifica l’articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi elevando la spesa massima detraibile per alunno o studente ai fini dell’imposta sui redditi da 800 euro a 1.000 euro per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.
La detrazione è ammissibile per la frequenza degli istituti di cui all’articolo 1, della legge n. 62 del 2000.
L’articolo 1 della legge n. 62 del 2000, avente ad oggetto norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione, dispone che il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia specificati dalle dal medesimo articolo 1. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
I commi 14-20, modificati nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, dispongono che, nella determinazione delle basi imponibili, IRES ed IRAP, degli intermediari finanziari le quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 siano differite, in quote costanti, rispettivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi ed al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi.
Con esclusivo riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, si introduce, per le società che partecipano al consolidato fiscale e, nella determinazione del reddito complessivo da assoggettare alla tassazione di gruppo, anche per la società consolidante, una limitazione temporanea all’uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE, determinata applicando una percentuale forfettaria pari, a seguito di una modifica introdotta alla Camera dei deputati, al 54 per cento (anziché al 65 per cento, come era previsto nel testo del disegno di legge) del maggior reddito imponibile, relativo sempre al medesimo periodo d’imposta, che emerge per effetto dei citati differimenti.
Si definiscono infine i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed ai successivi quattro che, essenzialmente, non devono tener conto dei menzionati piani di rientro (per il 2025) e dei differimenti proposti dai commi in commento (per i successivi). Inoltre, si stabilisce che sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti – periodi d’imposta 2025 e 2026 – per effetto delle disposizioni in commento non si possa procedere, in sede di versamento, né alla compensazione “orizzontale”, né alla compensazione “verticale”.
Come risulta dalla relazione tecnica, ai commi 14-20 sono ascrivibili maggiori entrate tributarie pari a 2.541,6 milioni di euro per l’anno 2025 e 1.526,1 milioni di euro per l’anno 2026.
Ai medesimi commi sono altresì ascrivibili minori entrate tributarie pari a 461,7 milioni di euro per l’anno 2027 (970,4 milioni di euro per l’anno 2028, 970,4 milioni di euro per l’anno 2029 e 970,4 milioni di euro per l’anno 2030).
Le ulteriori maggiori entrate tributarie ascrivibili alla riduzione della misura forfetaria di utilizzo delle perdite fiscali nella determinazione dell’imponibile IRES per il periodo d’imposta 2025 (dal 65 per cento al 54 per cento), approvata alla Camera, sono stimate pari a 509,7 milioni di euro per l’anno 2025.
Ai fini della determinazione delle basi imponibili IRES ed IRAP, i commi da 14 a 20 dispongono il differimento, ai successivi periodi di imposta, delle quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e nel successivo periodo d’imposta, disciplinando le relative implicazioni sul calcolo della base imponibile del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, nonché i criteri di determinazione degli acconti per tali periodi d’imposta e per i successivi tre.
Nello specifico, i commi 14 e 15 recano ulteriori differimenti al piano di rientro dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 di cui all’articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, applicabile agli intermediari finanziari.
Più precisamente, il comma 14 dispone che la quota delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela pregresse deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (11 per cento) sia differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi d’imposta (2,75 per cento per periodo d’imposta).
Il successivo comma 15 dispone che la quota delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela pregresse deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 (4,70 per cento) sia differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai due successivi (1,57 per cento per periodo d’imposta).
Conseguentemente, si prevede un differimento della durata del piano di rientro di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015 fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.
A tale riguardo, la relazione tecnica precisa che, al fine di eliminare l’imputazione di imposte anticipate convertibili in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione, il decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha previsto, in luogo della deducibilità immediata di una percentuale dei crediti, con la ripartizione della svalutazione eccedente tale percentuale in un arco temporale da 9 a 18 esercizi, la deducibilità della svalutazione dei crediti in un unico esercizio. Lo stesso decreto, sul quale sono intervenute successive modifiche normative, ha disposto la deducibilità delle svalutazioni ante 2015 in quote annuali, con un profilo temporale fino al 2028.
In base alla vigente formulazione dell’articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – “TUIR”, per gli intermediari finanziari le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Per espressa previsione normativa, le svalutazioni e le perdite - diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso - si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio (per tale motivo si parla di rettifiche di valore nette su crediti verso clientela).
Analogamente, la vigente formulazione dell’articolo 6, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (decreto IRAP), dispone che concorrono alla formazione della base imponibile IRAP le rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.
Il testo di tali disposizioni è stato, nel corso degli anni, più volte modificato. L'integrale deducibilità, al netto delle rivalutazioni, di svalutazioni e perdite su credito verso la clientela è stata prevista già dal 2015.
Infatti, nel regime previgente al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83:
(i) le svalutazioni e perdite su crediti verso clientela venivano dedotte in quinti (periodi d'imposta 2013 e 2014, secondo quanto prevedeva la formulazione dell'articolo 106, comma 3, del TUIR), nonché in diciottesimi (fino al periodo d'imposta 2012);
(ii) le rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo concorrevano al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui venivano contabilizzate e nei quattro successivi (periodi d’imposta 2013 e 2014).
Nel disciplinare il regime transitorio, l'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015, ha disposto:
(a) che le rettifiche di valore nette su crediti rilevate nel bilancio dell'esercizio 2015 fossero dedotte nella misura del 75 per cento;
(b) un piano di rientro per la deducibilità delle rettifiche di valore su crediti pregresse (quinti e diciottesimi residui al 31 dicembre 2015) e del 25 per cento delle rettifiche di valore su crediti rilevate nel bilancio 2015 in dieci anni (in origine, dal 2016 al 2025).
Il piano di rientro di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015 è stato più volte rimodulato, in virtù delle modifiche apportate dalle leggi di bilancio 2019 e 2020, dall'articolo 42 del decreto-legge n. 17 del 2022 e, da ultimo, dalla legge di bilancio 2024 articolo 1, commi 49-51.
In base alle suddette modifiche, le quote che dovevano "originariamente" rigirare nei periodi d'imposta 2018 e 2019 sono state rinviate ai successivi periodi d'imposta, conseguentemente la durata del piano di rientro è stata differita fino al periodo d'imposta 2028.
Il piano di rientro "originario" prevedeva le seguenti percentuali di recupero per ciascun periodo d'imposta:
Il piano di rientro risultante dalle varie rimodulazioni (cd. "differito"), attualmente vigente, prevede le seguenti percentuali di recupero per ciascun periodo d'imposta:
In base alle modifiche proposte, il nuovo piano di rientro con durata differita al periodo d’imposta 2029, prevede le seguenti percentuali di recupero per ciascun periodo d'imposta:
Il comma 16 prevede il seguente differimento del piano di rientro dello stock dell’ammortamento di avviamento non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145:
1) la quota (13 per cento) deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi d’imposta (3,25 per cento per periodo d’imposta);
2) la quota (13 per cento) deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi d’imposta (4,33 per cento per periodo d’imposta).
Tale disposizione è, in via principale, riferita agli intermediari finanziari, giacché il regime di trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate, di cui al decreto-legge n. 225 del 2010, si rende applicabile a tali soggetti (si veda il relativo focus di approfondimento).
L’articolo 17 del decreto-legge n. 83 del 2015 ha disposto il blocco alla trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali (marchi), iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data del 27 giugno 2015 (per i soggetti solari, periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015).
Prima di tale intervento normativo, il regime di trasformazione in credito d’imposta di cui all’articolo 2, commi da 56 a 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, trovava applicazione anche per le imposte anticipate stanziate in bilancio su tali componenti negativi di reddito (deducibili ai fini sia IRES, sia IRAP, in diciottesimi). Pertanto, tale regime continua ad applicarsi, fino ad esaurimento, alle imposte anticipate relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte in bilancio fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 27 giugno 2015 (per i soggetti solari, periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014).
Successivamente, l’articolo 1, comma 1079 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto un piano di rientro delle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate di cui ai commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 n. 225 del 2010, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nei termini che seguono:
§ la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è pari al 5 per cento;
§ la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è pari al 3 per cento;
§ la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 è pari al 10 per cento;
§ la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 è pari al 12 per cento;
§ la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2029 è pari al 5 per cento.
L’articolo 1, comma 714, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto il differimento della quota del 5 per cento deducibile per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed ai successivi quattro periodi d’imposta.
Pertanto, in base al vigente piano di rientro, la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 è pari al 13 per cento e quella deducibile nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed al 31 dicembre 2029 è pari al 6 per cento.
In base alle modifiche proposte, il nuovo piano di rientro prevede le seguenti percentuali di recupero per ciascun periodo d'imposta residuo:
§ la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 è pari al 12 per cento;
§ la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 è pari a zero;
§ la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è pari al 3,25 per cento;
§ la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 è pari al 20,58 per cento;
§ la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 è pari al 13,58 per cento;
§ la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2029 è pari al 13,58 per cento.
Il comma 17 prevede analogo differimento del piano di rientro, di cui all’articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, delle quote deducibili riferibili ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell’IFRS 9, applicabile agli intermediari finanziari.
Più precisamente, si prevede che la quota del 10 per cento deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 sia differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi d’imposta (2,5 per cento per periodo d’imposta). Si prevede altresì che la quota del 10 per cento deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 sia differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi d’imposta (3,33 per cento per periodo d’imposta).
Il trattamento fiscale riservato ai crediti verso la clientela, ai fini IRES (articolo 106, comma 3, del TUIR) ed IRAP (articolo 6 del Decreto IRAP), trova applicazione anche alla riduzione di valore iscritta in bilancio a copertura delle perdite attese su crediti verso la clientela di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 rilevata dagli intermediari finanziari secondo il modello Expected Credit Losses – "ECL model" (articolo 7 del decreto ministeriale del 10 gennaio 2018).
In base al nuovo principio IFRS 9 "Strumenti finanziari" (che sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il previgente principio IAS 39), con riferimento all'impairment (svalutazione o perdita di valore), per gli strumenti valutati al costo ammortizzato e al fair value (valore equo o valore di mercato) con contropartita il patrimonio netto (diversi dagli strumenti di capitale), viene introdotto un modello basato sul concetto di "expected loss" (perdita attesa), in luogo del previgente "incurred loss" (perdita subita), in modo da riconoscere con maggiore tempestività le perdite. La perdita attesa è, perciò, rilevata a conto economico in contropartita di un fondo a copertura perdite che va aggiornato alla data di riferimento di ciascun bilancio.
Nello specifico, a ciascuna data di riferimento del bilancio l'intermediario deve valutare il fondo a copertura perdite relativo allo strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito, se il rischio di credito dello strumento finanziario è significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale.
Per quanto concerne la prima applicazione dell'IFRS 9, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1, comma 1067), ha stabilito che, ai fini IRES ed IRAP, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione dell'ECL model (riferibili ai crediti verso la clientela) iscritti in sede di transizione all'IFRS 9 dagli intermediari finanziari sono deducibili per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta 2018 e la restante parte, in quote costanti, nei successivi nove periodi di imposta (la quota del 2019 è stata rinviata al periodo d'imposta 2028, ai sensi dell'articolo 1, commi 713-715, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Il comma 18 prevede che, nella determinazione della base imponibile IRES per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, le perdite fiscali pregresse (articolo 84 del TUIR) e le eccedenze di ACE formatesi fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011) possano essere scomputate nei limiti del 54 per cento del maggior reddito imponibile determinato, per il medesimo periodo d’imposta, quale conseguenza dei differimenti di cui ai precedenti commi da 14 a 17.
Nel testo del disegno di legge la percentuale di abbattimento del reddito imponibile del 2025 per l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse e dell’eccedenza di ACE era fissata al 65 per cento.
Come chiarito nell’ambito della relazione illustrativa, resta ferma l’applicazione delle regole ordinarie all’utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE sulla parte residua del reddito imponibile.
A tale riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, la deduzione ACE è stata abrogata con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Le eventuali eccedenze formatesi fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 possono essere utilizzate, fino ad esaurimento, a scomputo del reddito imponibile dei successivi periodi d’imposta.
Ai sensi della vigente formulazione dell’articolo 84, comma 1, del TUIR, la perdita fiscale formatasi in un periodo d’imposta può essere computata in diminuzione dal reddito imponibile dei periodi d'imposta successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.
Per espressa previsione normativa, tale disposizione trova applicazione anche nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo (consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR). Inoltre, si prevede che anche la società consolidante, nella determinazione del reddito complessivo globale, debba computare in diminuzione le perdite pregresse del consolidato nella misura, a seguito della modifica introdotta alla Camera, del 54 per cento (anziché del 65 per cento) del maggior reddito imponibile che si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile determinato come somma dei maggiori redditi imp