Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2025 - Volume I - Articolo 1, commi 1-366
Riferimenti: AC N.2112-bis/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 370/4
Data: 20/12/2024
Organi della Camera: V Bilancio, Assemblea

 

LEGGE DI

BILANCIO 2025

 

A.C. 2112-bis-A

 

Volume I

Articolo 1, commi 1-366

 

Edizione provvisoria

 

20 dicembre 2024

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it@SR_Studi

Dossier n. 394/4 - Volume I

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it -  @CD_bilancio

Progetti di legge n. 370/4 - Volume I

 

 

 

Il presente dossier è articolato in tre volumi:

§  Volume I – Articolo 1, commi 1-366;

§  Volume II – Articolo 1, commi 367-811;

§  Volume III – Articolo 1, comma 812-Articolo 21.

 

 

 

 

 

 

 

 

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ID0011bvol1.docx


I N D I C E

 

Tavola di raffronto.. 9

Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato). 28

Articolo 1, commi 2-9 (Misure concernenti l’IRPEF). 31

Articolo 1, comma 10 (Riordino delle detrazioni fiscali). 37

Articolo 1, comma 11 (Detrazioni per familiari a carico). 48

Articolo 1, comma 12 (Modifica dei limiti per la fruibilità del regime forfetario) 50

Articolo 1, comma 13 (Modifica dei limiti per la fruibilità del regime forfetario) 53

Articolo 1, commi 14-20 (Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alle DTA). 54

Articolo 1, commi 21-29  (Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali, di imposta sostitutiva su taluni redditi di capitale e diversi e di plusvalenze da cripto-attività)  65

Articolo 1 comma 30 (Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni)  71

Articolo 1, commi 31-36 (Assegnazione agevolata beni ai soci). 79

Articolo 1, comma 37 (Estromissione dei beni delle imprese individuali). 83

Articolo 1, commi 38-44  (IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro). 85

Articolo 1, comma 45 (Estensione dell’obbligo utilizzo dell'e-DAS). 88

Articolo 1, commi 46-47 (Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli). 89

Articolo 1, commi 48 e 49 (Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)  90

Articolo 1, commi 50-53 (Piani di investimento pluriennale per la distribuzione dell’energia elettrica). 95

Articolo 1, commi 54-56 (Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici). 99

Articolo 1, commi da 57 a 63 (Richiesta introduzione reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci). 105

Articolo 1, commi 64-65 (Modifiche alla disciplina in materia di IVA: aliquota ridotta su corsi di attività sportiva alpinistica). 111


 

Articolo 1, commi 66-67 (Pagamento effettuato con strumenti elettronici). 114

Articolo 1, commi 68 e 69  (Esenzione da imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute)  115

Articolo 1, commi 70-71 (Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie)  118

Articolo 1, commi 72-73 (Disposizioni in materia di accise sulla birra). 119

Articolo 1, commi 74-80 (Disposizioni per il contrasto all’evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati). 121

Articolo 1, commi da 81 a 86 (Misure in materia di tracciabilità delle spese). 126

Articolo 1, commi 87-88 (Misure in materia di versamento dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita). 131

Articolo 1, commi 89-93 (Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza, bingo e scommesse ippiche). 133

Articolo 1, commi 94-95 (Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto) 139

Articolo 1, comma 96 (Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza). 141

Articolo 1, commi da 97 a 99 (Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri)  145

Articolo 1, comma 100 (Compartecipazione al SSN di alcune categorie di soggetti che lavorano in Svizzera). 152

Articolo 1, comma 101 (Risorse finanziarie Comuni di frontiera). 153

Articolo 1, commi 102-104 (Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»). 156

Articolo 1, commi 105-106 (Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola)  161

Articolo 1, commi 107-111 (Bonus elettrodomestici). 163

Articolo 1, commi 112-116 (Mutui per la prima casa). 164

Articolo 1, commi 117-119 (Fondo morosità incolpevole). 170

Articolo 1, comma 120 (Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede)  172

Articolo 1, comma 121 (Disposizioni in materia di trattamento accessorio dei dipendenti pubblici). 173


 

Articolo 1, comma 122 (Trattamenti economici accessori per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate). 176

Articolo 1, comma 123 (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) 178

Articolo 1, commi 124 - 127 (Welfare integrativo dei dipendenti pubblici e mobilità tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over)................................................ ................................................ 181

Articolo 1, commi 128-131 (Risorse per i rinnovi contrattuali per i trienni 2025-2027 e 2028-2030)  184

Articolo 1, commi 132-134 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche). 187

Articolo 1, commi 135, 136 e 137 Disposizioni in materia di personale della giustizia  191

Articolo 1, comma 138 (Limiti percentuali contratti a tempo determinato per attuazione PNRR). 196

Articolo 1, commi 139-146 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria). 197

Articolo 1, commi 147-148 (Rafforzamento dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione). 205

Articolo 1, commi 149 e 150 (Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). 207

Articolo 1, commi 151-155 e 157-158  (Norme in materia di personale dell’AIFA e norme sull’indennità di esclusività dei dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell’AIFA e dell’INAIL). 210

Articolo 1, comma 156 (Potenziamento dell’organico dell’Ispettorato nazionale del lavoro)  213

Articolo 1, comma 159 (Indennità di servizio zone disagiate). 214

Articolo 1, comma 160 (Assunzioni LSU Regione Sicilia). 216

Articolo 1, comma 161 (Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato). 217

Articolo 1, commi 162-166 (Limiti massimi di età per i dipendenti pubblici e Soppressione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione)  220


 

Articolo 1, commi 167 e 168 (Norme transitorie sugli accertamenti sanitari inerenti al riconoscimento di prestazioni sociali, socioassistenziali, sociosanitarie e previdenziali)  224

Articolo 1, commi 169 e 170 (Opzione per una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a carico del lavoratore) 226

Articolo 1, comma 171 (Requisiti per la fruizione della NASpI). 228

Articolo 1, comma 172 (Abrogazione di una possibilità di riliquidazione del trattamento pensionistico). 229

Articolo 1, comma 173 (Opzione donna). 230

Articolo 1, comma 174 (Pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 103) 232

Articolo 1, commi 175 e 176 (Ape sociale). 237

Articolo 1, comma 177 (Incremento transitorio delle pensioni minime). 239

Articolo 1, comma 178 (Incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio). 241

Articolo 1, comma 179 (Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli)  242

Articolo 1, comma 180 (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all’estero). 243

Articolo 1, commi 181-185 (Misure in materia di previdenza complementare)  245

Articolo 1, comma 186 (Opzione per una riduzione transitoria della contribuzione previdenziale a carico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali). 252

Articolo 1, comma 187 (Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati) 254

Articolo 1, commi 188-197 (Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione e disposizioni per l’attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori). 256

Articolo 1, commi 198-199 (Modifica requisiti per la fruizione dell’Assegno di inclusione e del Supporto formazione lavoro e stanziamento di risorse per il Sistema duale). 265

Articolo 1, comma 200 (Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro). 268

Articolo 1, commi 201-205  (Istituzione del Fondo a sostegno delle imprese dell’indotto della Società ILVA Spa in a.s.). 269

Articolo 1, commi 206-208 (Bonus per le nuove nascite). 277

Articolo 1, commi 209-211 (Buono per le rette relative alla frequenza di asili nido e per le forme di supporto domiciliare per bambini affetti da  gravi patologie croniche)  279

Articolo 1, comma 212 (Semplificazione delle procedure di controllo per l’erogazione di benefici economici da parte dell’INPS). 281

Articolo 1, commi 213-216 (Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali). 282

Articolo 1, commi 217 e 218 (Misure in materia di congedi parentali). 285

Articolo 1, commi 219 e 220 (Disposizioni in materia di decontribuzione di lavoratrici madri) 288

Articolo 1, commi 221 e 222 (Incremento del Fondo pari opportunità per interventi a favore delle donne vittime di violenza). 292

Articolo 1, commi 223-228 (Misure in materia di cani di assistenza). 294

Articolo 1 commi 229-230  (Modifica detrazioni IRPEF spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida). 297

Articolo 1, commi 231-233 (Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità). 298

Articolo 1, comma 234 (Procedure per la definizione dei criteri di utilizzo e per il riparto del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità) 302

Articolo 1, comma 235 (Misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare)  304

Articolo 1, comma 236-237 (Fondo per contributi in favore di enti operanti in favore delle persone con disabilità). 308

Articolo 1, comma 238 (Stanziamento in favore della FISH – Federazione italiana per il superamento dell’handicap). 309

Articolo 1, comma 239 (Uffici antidroga). 310

Articolo 1, comma 240 (Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni). 312

Articolo 1, commi 241 e 242 (Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi). 314

Articolo 1, commi 243 e 244 (Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe - NEWS-D)  316


 

Articolo 1, comma 245 (Disposizioni in materia di finanziamento sportivo). 321

Articolo 1, comma 246 (Credito d’imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici) 324

Articolo 1, commi 247-250 (Giochi olimpici invernali 2026 e 2028). 326

Articolo 1, commi 251 e 252 (Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano). 328

Articolo 1, comma 253 (Progetti di integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport)  331

Articolo 1, commi da 254 a 260 (Iniziative volte al sostegno dell’attività sportiva agonistica svolta dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado). 333

Articolo 1, commi 261 e 262 (Paralimpiadi Milano-Cortina 2026). 338

Articolo 1, comma 263 (Incremento dello stanziamento per progetti di integrazione attraverso lo sport delle persone con disabilità mentali). 340

Articolo 1, commi 264-265 (Sostegno economico alle attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics Winter Games Torino 2025)  342

Articolo 1, comma 266 (Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell’Istituto per il credito sportivo e culturale). 344

Articolo 1, commi 267 e 268  (Sostegno a gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale) 346

Articolo 1, comma 269  (Sostegno a gare ciclistiche professionistiche nel Mezzogiorno d’Italia). 347

Articolo 1, commi 270-272 (Istituzione del Fondo Dote per la famiglia per il sostegno alla genitorialità e alle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici)  348

Articolo 1, commi 281-292 (Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve, agenti anti-infettivi per infezioni da germi multiresistenti e farmaci ad innovatività condizionata)  369

Articolo 1, commi 293-297 (Istituzione del Registro unico delle associazioni della salute e partecipazione ai processi decisionali pubblici). 378

Articolo 1, commi 298 e 299 (Registro unico nazionale delle Breast Unit).... .... 380


 

Articolo 1, commi 300-301 (Finanziamento destinato all’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie). 382

Articolo 1, commi 302-304 (Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari). 384

Articolo 1, commi 305-306 (Erogazione di ausili e protesi per l’attività sportiva delle persone con disabilità). 387

Articolo 1, comma 307 (Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare). 389

Articolo 1, comma 308 (Piano pandemico 2025-2029). 391

Articolo 1, commi 309 e 310 (Risorse per il Registro tumori). 393

Articolo 1, comma 311 (Finanziamento del poliambulatorio Montezemolo). 396

Articolo 1, commi 312 e 313 (Misure per l’acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto). 398

Articolo 1, commi 314-316 (Disposizioni in materia di attività di assistenza e di ricerca clinica). 400

Articolo 1, commi 317-318 (Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini). 402

Articolo 1, commi 319-322 (Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria)  405

Articolo 1, comma 323 (Incremento indennità per il personale operante nei servizi di pronto soccorso). 411

Articolo 1, commi 324-327 (Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici). 413

Articolo 1, comma 328 (Proroga attività della Farmacia dei servizi  con oneri a carico del SSN)  415

Articolo 1, commi 329-331 (Governo del settore dei dispositivi medici). 421

Articolo 1, comma 332 (Incremento delle risorse per le cure palliative). 426

Articolo 1, commi 333-335 (Disposizioni per la prevenzione ed il monitoraggio del tumore del polmone). 430

Articolo 1, commi 336 e 337 (Disposizioni per i medici in formazione specialistica)  432


 

Articolo 1, comma 338 (Incarichi libero-professionali presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale). 435

Articolo 1, commi 339-341 (Modifica all’articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 – Istituzione di borse di studio per le specializzazioni di area sanitaria). 437

Articolo 1, comma 342 (Modifiche all’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). 441

Articolo 1, comma 343 (Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati)  444

Articolo 1, comma 344 (Incremento del bonus psicologico). 446

Articolo 1, commi 345-347 (Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti). 449

Articolo 1, commi 348-349 (Supporto psicologico nell’assistenza onco-ematologica pediatrica degli ospedali pubblici) 452

Articolo 1, comma 350 (Incremento dell’indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria). 454

Articolo 1, comma 351 (Incremento dell’indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica). 458

Articolo 1, commi 352 e 353 (Incremento dell’indennità di specificità infermieristica e dell’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute). 459

Articolo 1, commi 354 e 355 (Compensi straordinari comparto sanitario). 462

Articolo 1, commi 356 e 357 (Determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale per la brucellosi e per il Commissario straordinario alla peste suina africana)  464

Articolo 1, commi 358 e 359 (Premialità per le liste di attesa). 470

Articolo 1, commi 360-364 (Protocolli organizzativi e sperimentali per favorire l’umanizzazione delle cure) 472

Articolo 1, commi 365 e 366 (Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale) 475

 


Tavola di raffronto

 

Oggetto

A.C. 2112-bis
Art. co.

A.C. 2112-bis-A
in corso di seduta

A.C. 2112-bis-A Art. 1 co.

Risultati differenziali bilancio dello Stato

1

1

1

Misure concernenti l’IRPEF

2, co. 1-8

2, co. 1-8

2-9

Riordino delle detrazioni fiscali in materia di IRPEF

2, co. 9

2, co. 9

10

Detrazioni per familiari a carico

2, co. 10

2, co. 10

11

Regime forfetario

 

10-bis

12

Detrazioni IRPEF spese di istruzione

 

10-ter

13

Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alle DTA

3

3

14-20

Misure in materia di imposta sui servizi digitali e cripto attività

4

4

21-29

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni

5

5

30

Assegnazione agevolata beni ai soci

 

5-bis

31-36

Estromissione dei beni delle imprese individuali

 

5-ter

37

IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro

 

5-quater

38-44

Estensione dell’obbligo di utilizzo dell’e-DAS

6

6

45

Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

 

6-bis

46-47

Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

7

7

48-49

Piani di investimento pluriennale per la distribuzione dell’energia elettrica

 

7-bis

50-53

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

8

8

54-56

Richiesta introduzione reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci

 

8-bis

57-63

Modifiche alla disciplina in materia di IVA (aliquota ridotta su corsi di attività sportiva alpinistica)

 

8-bis

64-65

Pagamento effettuato con strumenti elettronici

 

8-bis

66-67

Esenzione da imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute

 

8-bis

68-69

Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie

 

8-bis

70-71

Disposizioni in materia di accise sulla birra

 

8-bis

72-73

Disposizioni per il contrasto all’evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati

9

9

74-80

Misure in materia di tracciabilità delle spese

10

10

81-86

Misure in materia di versamento dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita

11

11

87-88

Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo

12

12

89-91

Giochi e scommesse

 

12, co. 3-bis-3-ter

92-93

Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto

13

13

94-95

Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza

14

14

96-

Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri

15

15

97-99

Quota di compartecipazione familiare dei frontalieri

 

15, co.3-bis

100

Risorse finanziarie comuni di frontiera

 

15, co.3-ter

101

Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»

16

16

102-104

Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola

 

16, co. 3 bis

105-106

Buono elettrodomestici

 

16-bis

107-111

Mutui per la prima casa

17

17

112-114

Fondo garanzia prima casa e Imposta di registro cambio prima casa

 

17, co. 3 bis e 3-ter

115-116

Fondo morosità incolpevole

 

17-bis

117-119

Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede

 

17- bis

120

Disposizioni in materia di trattamento accessorio

18, co. 1

18, co. 1

121

Trattamenti economici accessori personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate

18, co. 2

18, co. 2

122

Miglioramento dell'offerta formativa personale docente

18, co. 3

18, co. 3

123

Benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti

 

18, co. 3 bis e 3-quinquies

124-127

Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico

19

19

128-131

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

 

19-bis

132-134

Disposizioni in materia di personale della giustizia

20

20

135-137

Contratti a tempo determinato PNRR

 

20-bis

138

Disposizioni in materia di giustizia tributaria

 

20-bis

139-146

Rafforzamento dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione

 

20-ter

147-148

Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

21

21

149-150

Norme in materia di personale dell’AIFA e

 

21-bis

151-155

Norme sull’indennità di esclusività dei dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell’AIFA e dell’INAIL

 

21-bis

156

Potenziamento degli organici dell’Ispettorato nazionale del lavoro

 

21-bis

157-158

Indennità di servizio zone disagiate

22

22

159

Misure per la semplificazione di assunzioni della Regione siciliana

 

22-bis

160

Incentivi per la prosecuzione dell'attività lavorativa

23, co. 1

23, co. 1

161

Limiti massimi di età per i dipendenti pubblici e Soppressione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione

23, co. 2-5

23, co. 2-5

162-165

Professionisti sanitari SSN

 

23, co 5-bis

166

Visite revisione soggetti con patologie oncologiche

 

23-bis

167

Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità

 

23-ter

168

Disposizioni in materia di montante contributivo

 

23-bis

169-170

Requisiti NASPI

 

23-bis

171

Gestioni speciali lavoratori autonomi

 

23-ter

172

Misure di flessibilità in uscita. Opzione donna

24, co. 1

24, co. 1

173

Quota 103

24, co. 2

24, co. 2

174

Ape Sociale

24, co. 3-4

24, co. 3-4

175-176

Pensioni minime

25

25

177

Pensioni in favore di soggetti disagiati

 

25, co. 1-bis

178

Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli

26

26

179

Perequazione automatica trattamenti pensionistici dei residenti all’estero per l’anno 2025

27

27

180

Misure in materia di previdenza complementare

28

28

181-185

Riduzione contributiva nuovi Artigiani e Commercianti

 

28-bis

186

Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati

29

29

187

Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l’attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori

30

30

188-197

Modifiche in materia di assegno di inclusione, di supporto per la formazione e il lavoro e rifinanziamento del sistema duale

 

30-bis

198-199

Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

 

30-bis

200

Istituzione del Fondo a sostegno delle imprese dell’indotto della Società ILVA Spa in a.s.

 

30-bis

201-205

Bonus nuove nascite

31

31

206-208

Buono per le rette relative alla frequenza di asili nido e per le forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche

32 e 33

32 e 33

209-211

Semplificazione dei controlli per l’erogazione delle prestazioni assistenziali dell’INPS

 

33-bis

212

Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali

 

33-bis

213-216

Misure in materia di congedi parentali

34

34

217-218

Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri

35

35

219-220

Formazione delle donne vittime di violenza

36

36

221

Fondo reddito di libertà donne vittime di violenza

 

36-bis

222

Misure in materia di cani di assistenza

37

37

223-228

Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida

 

37-bis

229-230

Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità

38

38

231-233

Semplificazioni dell’utilizzo del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità

 

38-bis

234

Misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare

 

38-bis

235

Fondo per le persone con disabilità

 

38-bis

236-237

Contributo per la federazione italiana per il superamento dell’handicap

 

38-bis

238

Uffici antidroga

39

39

239

Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni

40

40

240

Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi

41

41

241-242

Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D

42

42

243-244

Disposizioni in materia di finanziamento sportivo

43

43, co 1-2

245

Credito d’imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici

 

43, co. 2-bis

246

Eventi sportivi internazionali

 

43-bis

247-250

Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano

44

44

251

Fondo sport

 

44, co. 1-bis

252

Incremento del Fondo Progetto Filippide per l’integrazione di persone con disabilità attraverso lo sport

 

44, co. 1-bis

253

Attività sportiva studenti scuola secondaria

 

44-bis

254-260

Paralimpiadi Milano-Cortina 2026

45

45

261

Detassazione premi erogati alle medaglie olimpiadi e paralimpiadi

 

45, co. 1-bis

262

Special Olympics Italia - pratica sportiva persone con disabilità

 

45-bis, co. 1

263

Special Olympics Winter Games Torino 2025

 

45-bis, co. 2 e 3

264-265

Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell’Istituto per il credito sportivo e culturale

46

46

266

Sostegno gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale

 

46-bis

267-268

Sostegno a gare ciclistiche professionistiche nel Sud Italia

 

46-bis

269

Fondo dote famiglia

 

47-bis

270-272

Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale

47

47

273-275

Fabbisogni sanitari standard regionali

 

47, co 3-bis

276

Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati

48, com. 1-3

48, co 1-3

277-278 e 280

Riduzione del boarding di Pronto soccorso

 

48, co. 2-bis

279

Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve e farmaci ad innovatività condizionata

49

49

281-292

Partecipazioni delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute

 

49-bis

293-297

Registro unico nazionale delle Breast Unit

 

 

298-299

Finanziamento destinato all’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie

50

50

300-301

Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari

51

51

302-304

Erogazione di ausili e protesi per l’attività sportiva delle persone con disabilità

 

51-bis

305-306

Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare

 

51-bis

307

Piano pandemico 2025-2029

52

52

308

Risorse per il Registro Tumori

 

52-bis

309-310

Finanziamento del poliambulatorio Montezemolo presso la Corte dei conti

 

52-bis

311

Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto

53

53

312-313

Disposizioni in materia di attività di assistenza e di ricerca clinica

 

53-bis

314-316

Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini

54

54

317-318

Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria

55

55

319-322

Incremento indennità pronto soccorso

56

56

323

Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici

57

57

324-327

Estensione delle attività della farmacia dei servizi

 

57-bis

328

Governo del settore dei dispositivi medici

 

57-bis

329-331

Incremento delle risorse per le cure palliative

58

58

332

Disposizioni per la prevenzione e il monitoraggio del tumore al polmone

 

58-bis

333-335

Disposizioni per i medici in formazione specialistica

59

59

336-337

Incarichi libero-professionali presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale

 

59, co. 2-bis

338

Borse di studio specializzazioni sanitarie

 

59-bis

339-341

Riduzione liste di attesa

 

59-bis

342

Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati

60

60

343

Incremento risorse bonus psicologico

 

60-bis

344

Fondo per il servizio di sostegno psicologico a favore delle studentesse e degli studenti

 

60-bis

345-347

Supporto psicologico nell’ambito dell’assistenza onco-ematologica pediatrica degli ospedali pubblici

 

60-bis

348-349

Incremento dell’indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria

61

61

350

Incremento dell’indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica

62

62

351

Incremento dell’indennità di specificità infermieristica e dell’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute

63

63

352-353

Compensi lavoro straordinario comparto sanità

 

63. co. 2-bis-2-ter

354-355

Determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale brucellosi e per il Commissario straordinario alla peste suina africana

 

63-bis

356-357

Premialità liste di attesa

64

64

358-359

Protocolli organizzativi sperimentali per favorire l’umanizzazione delle cure

 

64-bis

360-364

Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale

65

65

365-366

Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze

66

66

367-375

Incentivi per interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili

 

66-bis

376

Fondo per la prevenzione e la cura dell’obesità

 

66-bis

377

Campagne test di riserva ovarica

 

66-bis

378

Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

 

66-bis

379

Fondo per la prevenzione e la lotta contro il virus dell’immunodeficienza. ecc.

 

66-bis

380

Misure per il servizio sanitario del Molise

 

66-bis

381-384

Interventi in materia di premi di produttività

67

67

385

Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati

68, co. da 1 a 4

68, co. 1-4

386-389

Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori (welfare aziendale)

68, co. 5 e 6

68, co. 5-6

390-391

Incentivi per la realizzazione di screening sanitari nei luoghi di lavoro

 

68-bis

392-394

Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi

69

69

395-398

Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

70

70

399-400

Piano Casa Italia

71, co. 1 e 2

71, co. 1 e 2

401-403

Incentivi per il rilancio occupazionale

72, co. 1-2 e 5-6

72, co. 1-2 e 5-6

404-405 e 425-426

Incentivi per il rilancio economico

72, co. 3

72, co. 3

-

Esonero contributivo assunzioni PMI nel Mezzogiorno

 

72, co. 3-bis-3-octiesdecies

406-422

Incremento Fondo Sviluppo e Coesione

 

72, co. 3-noviesdecies

423

Utilizzo risorse derivanti dalla soppressione della Decontribuzione SUD

72, co. 4

72, co. 4

424

Modifiche credito d’imposta Transizione 5.0

 

72-bis

427-429

Misure in favore dell’editoria e Servizio di trasmissione delle sedute parlamentari (Radio Radicale)

 

72-bis

430-433

Esenzione della garanzia per i trasferimenti nazionali di prodotti da fumo sottoposti al regime fiscale previsto dal testo unico delle accise

 

72-bis

434-435

Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati

 

72-bis

436-444

Modifiche al credito d’imposta 4.0

 

72-bis

445-448

Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese

73

73

449

Fondo di garanzia per le PMI

 

73-bis

450

Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del Fondo PMI

 

73-ter

451-454

Disposizioni in materia portuale

 

73-bis

455-456

Fondo per il finanziamento delle partecipazioni dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa

 

73-bis

457

Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo

74

74

458-460

Nuova Sabatini

75

75

461

Filiera delle fibre tessili naturali

 

75, co. 1-bis

462

Misure per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane

 

75-bis

463-473

Misure per l’internazionalizzazione delle imprese italiane

 

75-bis

474-481

Interventi in materia di banda ultra-larga

76

76

482

Piano Italia 1 Giga

 

76, co. 1-bis-1-ter

483-484

Credito d’imposta ZES

77

77

485-491

Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia

 

77-bis

492-495

Giubileo

78, co. 1-2

78, co. 1-2

496-500

Salvaguardia di Venezia

 

78-bis

501

Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico

79

79

502 e 504-508

Opere di urbanizzazione

 

79, co. 1-bis

503

Interventi a sostegno del trasporto ferroviario merci da e per i porti nazionali

 

79-bis

509-513

Disposizioni in materia di efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili

 

79-bis

514-519

Modifica dell’imposta sostitutiva applicata alle somme percepite dai dipendenti privati a titolo di liberalità

 

79-bis

520

Disposizioni relative alla operatività della società Autostrade dello Stato

80, co. 1

80, co. 1

521-522

Raccolta somme di denaro ricevute da istituti di moneta elettronica

 

80, co. 1-bis

523

Società Stretto di Messina Spa Consorzio Autostrade siciliane

 

80, co. 1-bis

524

Disposizioni per l’autorizzazione di impianti FER interconnessi all’infrastruttura ferroviaria

 

80-bis

525

Rinnovo del parco autobus

 

80-bis

526

Finanziamento di interventi infrastrutturali finalizzati al riequilibrio socioeconomico e sviluppo dei territori

 

80-bis

527

Disposizioni finanziarie sulle infrastrutture di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ponte sullo Stretto)

 

80-bis, co. 1

528

Nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica

 

80-bis, co. 2

529

Interventi ferroviari PNRR

 

80-bis, co. 3

530

Diga di Campolattaro

 

80-bis, co..4

531

Appalti di lavori

 

80-bis, co..5

532

Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI)

 

80-bis, co..6

533

Finanziamento RFI

 

80-bis, co. 7 e 9

534 e 536

Collegamento Torino Lione

 

80-bis, co. 8

535

Contratto di programma ANAS 2021-2025

 

80-bis, co. 10

537

Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

81

81

541-543

Credito d’imposta ZES per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura

 

81-bis

544-546

Misure in materia di ricerca nel settore dell’agricoltura e della zootecnia

82

82

547-549

Oneri di funzionamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA)

 

82, co. 1-bis

547-bis

Esercizio venatorio

 

82-bis

550

Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche

 

82-bis, co. 1

551

Iscrizione gestione separata degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche

 

82-bis, co. 2

552

Istituzione dell’organismo di composizione situazione debitorie connesse alle quote latte

 

82-bis

553

Misure per contrastare il fenomeno denominato bluetongue virus

 

82-bis

554-557

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura – interventi assicurativi

 

82-bis

558

Disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale

 

82-bis

559-562

Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2025

 

82-bis

563

Centri recupero animali selvatici

 

82-bis

564

Disposizioni in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli

83
Stralciato

 

 

Misure in materia di istruzione e di merito

84, co. 1
co 2-3 stralciati

84, co. 1

565

Riparto del Fondo per la promozione dei campus per la filiera formativa-tecnologica professionale

 

84, co. 1-bis

566

Continuità didattica per gli alunni con disabilità

 

84, co. 1-bis

567

Concorso per funzionari uffici scolastici regionali

 

84, co. 1-bis

84, co. 1-ter

568-569

Contributo alle scuole paritarie

 

84-bis

570-571

Misure in materia di Carta del docente

85

85

572-574

Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche

 

85-bis

575-576

Disposizioni in materia di istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica per studenti disabili

 

85-bis

577

Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva

 

85-bis

578

Misure per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale

86

86

579-582

Fondazione «Biotecnopolo di Siena»

 

86-bis

583

Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale

 

86-bis

584

Misure urgenti in materia di collegi di merito

 

86-bis

585-587

Progetto Campus del Mediterraneo

 

86-bis

588-590

Piano di sostegno alla ricerca

 

86-bis

591

Misure in materia di beni culturali

87 co. 1,3 e 4

87, co. 1,3 e 4

592-594 e 598

Messa in sicurezza strade comuni della Vallata del Gallico (RC)

 

87, co 3-bis, 3-ter e 3-quater

595-597

Disposizioni per la celebrazione dell’ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica del voto delle donne e della Costituzione

 

87-bis

599-603

Misure in materia di spettacolo dal vivo

88, co. 1-4 e 5

88, co. 1-4 e 5

604-607 e 611

Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo

 

88, co. 3-bis-3-quater

608-610

Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari

 

88-bis

612-614

Disposizioni in materia di sostegno del settore della fotografia

89
co. 2 stralciato

89, co. 1

615

Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta

 

89-bis

616-624

Concorso delle Forze armate per Strade sicure e Stazioni sicure 2025- 2026-2027

90

90

625-629

Fondo per assunzioni di giovani esperti in materia informatica e in cybersicurezza

 

90-bis

630

Rifinanziamento del NATO Innovation Fund

91

91

631

Rifinanziamento Fondo missioni internazionali

 

91-bis

632-633

Celebrazione dei 2500 anni della Città di Napoli

 

91-bis

634

Completamento interventi infrastrutturali reparti di eccellenza Arma dei Carabinieri

 

91-bis

635

Riscossione dei contributi per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis

 

91-bis

636-641

Organizzazione Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina

 

91-bis

642

Comitati italiani residenti all’estero

 

91-bis

643

Fondo per la ricostruzione

92

92

644-646

Sostegno ISMEA alle imprese sementiere nei territori colpiti dall’alluvione di maggio 2023

 

92-bis

647-648

Sisma Emilia 2012

93, co. 1-3

93, co. 1-3

649-651

Estensione stato di emergenza per la regione Lombardia

 

93, co. 3-bis

652

Sisma 2016

93, co. 4, 6-7

93, co. 4, 6-7

653 e 655-656

Assunzioni sismi 2012 e 2016

93, co. 5

93, co. 5

654

Adempimenti tributari sisma 2016

93, co. 8

93, co. 8

657

Utenze sismi 2016 e Ischia 2017

93, co. 9

93, co. 9

658

Rate mutui enti locali sisma 2016

93, co. 10

93, co. 10

659

Mutui e finanziamenti privati sisma 2016

93, co. 11-13

93, co. 11-13

660-662

Pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro, IRES e IMU sisma 2016

93, co. 14

93, co. 14

663

Rifiuti sisma 2016

93, co. 15-16

93, co. 15-16

664-665

Imposta comunale pubblicità enti sisma 2016

93, co. 17

93, co. 17

666

Patrimonio immobiliare enti compiti dal sisma 2016

93, co. 18

93, co. 18

667

Sismi 2009 e 2016

93, co. 19-24

93, co. 19-24

668-673

Restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009

 

93, co. 24-bis - 24-quater

674-676

Sisma Marche e Umbria 2022-2023

 

93, co. 24-bis e 24-sexies

677-681

Ischia (sisma 2017 e alluvione 2022)

93, co. 25-31

93, co. 25-31

682-688

Sismi Catania e Campobasso 2018

93, co. 32-35

93, co. 32-35

689-692

Alluvione Emilia 2023

93, co. 36

93, co. 36

693

Finanziamenti degli interventi conseguenti all’analisi di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell’area dei Campi Flegrei

 

93-bis

694-703

Misure per il completamento della Carta geologica ufficiale d’Italia

 

93-bis

704

Norma di interpretazione autentica sulle stabilizzazioni del Sisma

 

93-bis

705

Crisi idrica e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera

94

94

706

Contributo dei Fondi strutturali europei al potenziamento delle infrastrutture idriche

 

94, co 1-bis

707

Fondo opere idrauliche

 

94-bis

708

Risorse idriche e valorizzazione degli ambiti montani della Valle d’Aosta

 

94-bis

709

Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali

95

95

710-724

Fondo per l’economia del mare

 

95-bis

725

Adeguamento della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

96

96

726-729

Finanziamento del trasporto pubblico locale

97 co. 1

97, co. 1

730-731

Contributo Comune di Brescia per interventi infrastrutturali

 

97, co. 1-bis-1-ter

732

Schermi di schermatura delle aule adibite allo svolgimento degli esami orali per il conseguimento della patente di guida

 

97-bis

733

Criteri di premialità per investimenti delle regioni a statuto ordinario

 

97-bis

734

Linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle

 

97-bis

735

Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali

 

97-bis

736

Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco

98

98

737-741

Oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l’aeroporto di Ancona

 

98, co. 5-bis-5-ter

742-743

Misure in materia di diritti d’imbarco per voli verso destinazioni extra UE

 

98-bis

744-745

Disposizioni in materia di continuità territoriale – Aeroporto di Brindisi

 

98-bis

746-748

Opere pubbliche Calabria

 

98-bis

749

Adeguamento della disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

99

99

750-752

Incremento del fondo di solidarietà comunale

100

100

753-754

Contributo ai comuni in deficit della Regione Siciliana e Sardegna

 

100, co. 2-bis

755-756

Tariffe affissioni pubblicitarie

 

100, co. 2-bis

757

Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di Via Antonini in Milano

 

100-bis

758

Fondo per l’assistenza ai minori

101

101

759-765

Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza

 

101-bis

766-768

Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali piccoli comuni

 

101-bis

769-771

Incremento del Fondo per la legalità

 

101-ter

772

Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane

102

102

773-774

Sostegno economico ai comuni in dissesto

 

102-bis

775-778

Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI

 

102-bis

779

Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista

103

103

780

Interventi infrastrutturali a favore dei comuni siciliani e calabresi capoluogo di provincia al di sotto dei 50.000 abitanti

 

103, co. 2-bis-2-quater

781-783

Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali

104, co. 1-5

104, co. 1-5

784-788

Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali

104, co. 6-12

104, co. 6-12

789-795

Riduzione risorse Fondi investimenti enti locali

104, co. 13-14

104, co. 13-14

796-797

Riduzione contributi enti locali per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale

104, co. 15

104, co. 15

798

Riduzione contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale

104, co. 16

104, co. 16

799

Riduzione Fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”

104, co. 17

104, co. 17

800

Soppressione Fondo per investimenti a favore dei comuni

104, co. 18

104, co. 18

801

Soppressione Fondo per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento

104, co. 19, lett. a)

104, co. 19, lett. a)

802, lett. a

Soppressione Fondo per la progettazione degli enti locali

104, co. 19, lett. b)

104, co. 19, lett. b)

802, lett. b

Riduzione risorse per ciclovie turistiche

104, co. 20

104, co. 20

803

Riduzione Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese

104, co. 21

104, co. 21

804

Rigenerazione urbana

 

104, co. 21-bis- 21-quinquies

805-808

Disposizioni a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati

 

104-bis

809-811

Modifiche al Codice di procedura civile

105

105

812

Modifiche alle norme di attuazione del CPA

 

105-bis

813

Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana

106

106

814

Misure in materia di spese di giustizia

107

107

815

Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi

108

108

816

Misure urgenti per lo smaltimento dell’arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89

109

109

817-821

Turn over nella P.A.

110, co. 1, 2

110, co. 1, 2

822-823

Riduzione oneri per le Forze armate

110, co. 3

110, co. 3

824

Limitazioni percentuali per assunzioni di personale nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

110, co. 4 lett. a)

110, co. 4 lett. a)

825, lett.a

Limitazioni percentuali per assunzioni università

110, co. 4 lett. b)

110, co. 4 lett. b)

825, lett.b

Spesi per il personale degli enti pubblici di ricerca

110, co. 5

110, co. 5

826

Turn over personale AFAM

110, co. 6

110, co. 6

827

Ripartizione dotazione docenti

110, co. 7

110, co. 7

828

Limitazioni assunzioni personale diverse autorità indipendenti, enti locali, agenzie fiscali ed altri organismi

110, co. 8-10

110, co. 8-10

829-830

Disposizioni comuni per le misure di cui ai commi da 1 a 10 e comma 12

110, co. 11-15

110, co. 11-15

831-834

Trattamenti economici aggiuntivi o assegni personali nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche

 

110, co. 15-bis

835

Utilizzo quote di avanzo comune di Agrigento per interventi di miglioramento del decoro urbano e servizi pubblici

 

110, co. 3-bis

836

Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto

 

110-bis

837-841

Assunzioni in deroga alle facoltà assunzionali già previste a normativa vigente e scorrimento graduatorie

 

110-bis

842-845

Misure in materia di organi amministrativi di enti

111

111

846-849

Divieto di incarichi retribuiti e indennità componenti del Governo

 

111-bis

850-855

Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica

112

112

Soppressi co. 1-2

856-859

Obbligo di PEC per amministratori di società

 

112-bis

860

Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche (riduzione oneri di esercizio della RAI)

113

113

861

Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option

114

114

862-863

Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura

115

115

864-866

Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici (Automobile club d’Italia)

116

116

867

Assegnazione agli organi dell’Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

117

117

868

Tax credit cinema

118

118

869

Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR (Spending review delle Amministrazioni centrali)

119

119

870-874

Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture

120, co. 1-2

120, co. 1-2

875-876

Rifinanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico

120, co. 3-4

120, co. 3-4

877-878

Incremento e riduzione del Fondo interventi strutturali politica economica (FISPE)

 

120, co 4-bis

879

Fondo per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche

 

120-bis

880-882

Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale (Tabelle A e B)

121, co. 1

121, co. 1

883

Rifinanziamento Fondo per esigenze indifferibili

121, co. 2

121, co. 2

884

Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica

122

122

885-886

Destinazione di somme in termini di indebitamento netto

 

122, co. 2-bis

887

Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera

 

122-bis

888-891

Fondo per l’immigrazione

123

123

892

Fondo esdebitazione incapienti

 

123-bis

893-895

Rifinanziamento del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità

 

123-bis

896

Rifinanziamento del Fondo a copertura dell’indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall’esposizione prolungata all’inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA

 

123-bis

897

Fondi di parte corrente e di conto capitale finalizzati all’attuazione di misure in favore enti locali

 

123-bis

898-901

Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione sociale, civile ed educativa svolta dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del terzo settore mediante gli oratori

 

123-bis

902-906

Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome

124

124

907

Clausola di salvaguardia

 

124-bis

908

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

 

 

Il comma 1 fissa, mediante rinvio all'allegato I, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa.

 

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), la disposizione in esame determina, mediante rinvio all'allegato I annesso alla legge di bilancio medesima, i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per ciascun anno del triennio di riferimento (2025, 2026 e 2027). I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Tabella 1: risultati differenziali                                (importi in milioni di euro)

 

2025

2026

2027

COMPETENZA

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

187.322

162.987

143.188

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

471.097

494.207

447.297

CASSA

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

248.111

219.816

191.622

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

531.886

551.036

495.731

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato

Fonte: Allegato I annesso al DDL di bilancio 2025

 

Il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè alla differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato finanziario, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, della legge di contabilità e finanza pubblica, i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario dovrebbero essere determinati dal presente articolo coerentemente con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica medesima, riguardante i contenuti del Documento di economia e finanza pubblica (DEF).

Tali obiettivi per il triennio di riferimento della legge di bilancio sono solitamente aggiornati dalla Nota di aggiornamento al DEF.

Quest’anno, tuttavia, a seguito della riforma della governance economica dell’Unione Europea[1], il Governo ha presentato i propri obiettivi programmatici di finanza pubblica nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 (PSB), deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2024 e presentato alle Camere nella stessa data, in sede di prima applicazione, che rappresenta il principale documento del nuovo quadro di programmazione[2].

Come specificato dal Governo nella relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2025, nelle more dell’adeguamento del quadro normativo interno alle nuove regole di governance europea, il presente disegno di legge di bilancio e la Nota tecnica illustrativa, che sarà successivamente resa disponibile, sono presentati secondo la struttura e i contenuti previsti dal vigente assetto normativo e contabile che prevedono il raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l’indebitamento netto dello Stato programmatico, comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, oltre all’esposizione dell’indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, inteso come saldo tra entrate e spese.

Per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio (2025-2027), il PSB prevede un indebitamento netto programmatico in percentuale del PIL pari al 3,3% nel 2025, 2,8% nel 2026 e 2,6% nel 2027.

Su tale percorso programmatico, le Camere si sono espresse favorevolmente il 9 ottobre 2024 con l'approvazione della risoluzione n. 6/00110 del Senato e della risoluzione n. 6/00132 della Camera.

A tali percentuali del PIL corrispondono, in base alla tavola di "Raccordo tra il saldo netto da finanziare (SNF) programmatico e il conto PA programmatico 2025-2027" contenuta nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, i seguenti valori assoluti, in termini di competenza, dell’indebitamento netto (saldo del conto economico programmatico) della PA: -74 miliardi di euro nel 2025, -65 miliardi nel 2026 e -62 miliardi nel 2027.

In base alla tavola di raccordo, dal disegno di legge di bilancio emerge un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, corrispondente agli obiettivi programmatici di indebitamento netto sopra esposti, pari a 187 miliardi di euro per l'anno 2025, 163 miliardi per il 2026, 143 miliardi per il 2026. Tali valori sono pertanto coerenti con il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza riportati nell'allegato 1 all'articolo in esame.

 

Si valuti l’opportunità di richiedere al Governo una illustrazione del raccordo dei saldi di finanza pubblica riferiti allo Stato di cui al presente articolo con il tasso di evoluzione della spesa netta, il quale rappresenta il nuovo strumento di sorveglianza previsto dalla riforma della governance europea.


 

Articolo 1, commi 2-9
(Misure concernenti l’IRPEF)

 

 

L’articolo 1, ai commi da 2 a 9, rende strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento) già prevista, in deroga alla disciplina del TUIR, per l’anno 2024. Viene inoltre aumentata la soglia di detrazione per redditi da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 15.000 euro (comma 2), adeguando conseguentemente l’importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell’anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia (comma 3). Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro (rapportati all’intero anno) è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, calcolata in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 e 40.000 euro è riconosciuto contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e d’importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro e 40.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro (commi 4, 5 e 6). Tali somme sono riconosciute in via automatica dai sostituti d’imposta, che compensano il credito maturato secondo le disposizioni generali, all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, verificandone la spettanza in sede di conguaglio e provvedendo al recupero delle somme non dovute (commi 7 e 8). Ai fini del calcolo delle soglie di reddito sopra indicate vanno ricompresi nel reddito complessivo alcuni redditi esenti sulla base di disposizioni speciali (comma 9). Per quanto riguarda l’impatto finanziario nel triennio 2025-2027 delle disposizioni citate (unitamente agli effetti derivanti dal comma 10), dalla Relazione tecnica di cui al disegno di legge risulta, con riferimento al saldo netto da finanziare, un impatto complessivo, in termini di minori entrate e maggiori spese, pari a: -17.655,6 milioni di euro per l’anno 2025, -18.316,8 milioni di euro per l’anno 2026 e -17.951,7 milioni di euro per l’anno 2027 (gli effetti relativi agli anni successivi non vengono qui riportati). In dettaglio, sempre limitatamente al triennio:

§  -la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF, unitamente alla contestuale revisione delle detrazioni fiscali disciplinata dal comma 10, all’innalzamento della detrazione per redditi da lavoro dipendente e alla conferma del meccanismo correttivo per il calcolo del reddito ai fini dell’attribuzione del trattamento integrativo comportano nel triennio 2025-2027, in termini di saldo netto da finanziare, minori entrate stimate per 4.802,5 milioni di euro nell’anno 2025; 5.333,9 milioni di euro per l’anno 2026; 4.979,9 milioni di euro per l’anno 2027.

§  -il bonus riconosciuto ai sensi del comma 4 per i redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro e la detrazione di cui al comma 6 per i redditi da lavoro dipendente fino a 40.000 euro comportano nel triennio 2025-2027, in termini di saldo netto da finanziare, maggiori spese (bonus) minori entrate (detrazioni) e per 12.853, 1 milioni di euro per il 2025; 12.982,9 milioni di euro per il 2026 e 12.971,8 miliardi di euro nel 2027.

 

Al riguardo si fa presente che, sulla base della relazione tecnica di accompagnamento all’Atto del Governo 88, contenente lo Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (divenuto il decreto legislativo n.216 del 2023) la misura di riduzione delle aliquote IRPEF effettuata nell’anno 2024 (identica a quella di cui al comma 1 del presente articolo), comportava una perdita di gettito per l’anno 2024 stimata pari -4.594,1 milioni di euro.

 

Il comma 2, lettera a), rende strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF, modificando l’articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986), secondo quanto già disposto, con riferimento all’anno 2024, dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023.

Sono quindi confermate le aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, a decorrere dall’anno 2025, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche così articolate:

a)   fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b)   oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c)   oltre 50.000 euro, 43 per cento.

 

L'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF, è regolata dal testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986). Essa si applica sui redditi che rientrano in alcune categorie individuate dalla legge (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi) ed è una imposta progressiva in quanto colpisce il reddito, con aliquote che dipendono dagli scaglioni di reddito stesso. L’imponibile e l’imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri.

Tale impostazione generale è rimasta immutata, anche a seguito delle modifiche sostanziali apportate ad aliquote e scaglioni dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 2-7, della legge n. 234 del 2021) fino alla modifica da quattro a tre scaglioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2023.

Fino all’anno 2023 il sistema prevedeva quattro scaglioni di reddito con altrettante aliquote, secondo il seguente schema:

§  fino a 15.000 euro, 23 per cento;

§  da 15.000,01 a 28.000 euro, 25 per cento;

§  da 28.000,01 a 50.000 euro, 35 per cento;

§  oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Con l’articolo 1 del decreto legislativo n. 216 del 2023, in attuazione dei principi della delega per la riforma fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023, si è proceduto, con esclusivo riferimento all’anno 2024 alla riduzione delle aliquote da quattro a tre, in termini corrispondenti a quanto previsto dalla disposizione in commento.

Si ricorda che, oltre che dal variare delle aliquote in relazione agli scaglioni, la progressività dell’imposta è altresì garantita dalla presenza di un complesso sistema di detrazioni e deduzioni, stratificatosi nel tempo.

A tale sistema occorre altresì aggiungere le addizionali regionali e comunali all’Irpef, che si applicano al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF e devono essere versate se, per l’anno di riferimento, risulta dovuta l’IRPEF.

Con riferimento specifico all’unità impositiva, il sistema IRPEF italiano dal 1976 è basato sul reddito individuale.

 

Il comma 2 lettera b), modificando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, eleva da 1.880 euro a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro.

 

Conseguentemente alla previsione appena descritta il comma 3, al fine di sterilizzare l’effetto dell’aumento delle detrazioni per lavoro dipendente previste per i redditi fino a 15.000 euro, modifica l’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, prevedendo che l’importo da prendere in considerazione per valutare il rispetto del limite previsto dalla disposizione ai fini della spettanza del trattamento integrativo venga diminuita dell’importo di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno (ossia all’importo della detrazione riconosciuta ai sensi della lettera b) del comma 1, appena commentata).

 

Al riguardo si ricorda infatti che il trattamento integrativo dovuto ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, viene riconosciuto qualora l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico. In assenza della disposizione del comma 3, l’aumento di 75 euro della detrazione per reddito da lavoro dipendente potrebbe comportare l’esclusione di alcuni beneficiari dalla percezione del trattamento integrativo appena descritto.

 

Il comma 4 riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 49 del TUIR) che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

§  7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;

§  5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;

§  4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

 

Il comma 5 precisa che, ai soli fini dell’individuazione della percentuale di cui al comma 4 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.

 

Il comma 6, a sua volta, riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 49 del TUIR), che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

§  a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;

§  al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

 

In altri termini per i percettori di reddito tra 32.000,01 euro e i 40.000 euro l’importo riconosciuto è progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 euro, per azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

 

Il comma 7 disciplina le modalità per l’erogazione dei benefici di cui ai commi 4 e 6 a cura dei sostituti d’imposta prevedendo che gli stessi riconoscano in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, verificando in sede di conguaglio la spettanza delle stesse.

Qualora in tale sede la somma di cui al comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Il comma 8 prevede poi che i sostituti d’imposta compensino il credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui al comma 4 mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Il comma 9 include ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente per la spettanza dei benefici di cui ai commi 4 e 6, le quote esenti del reddito agevolato di cui:

§  all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che dispone che i redditi percepiti dai docenti e dai ricercatori impatriati siano esenti al 90 per cento al ricorrere di specifiche condizioni;

§  all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 contenente il vecchio regime agevolativo per i lavoratori impatriati, abrogato ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 209 del 2023;

§  all’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, contenente il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, che dispone che i redditi di lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (…), prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. al ricorrere di specifiche condizioni, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare entro il limite annuo di 600.000 euro.

 

Per converso, il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi.

 

Il comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR dispone che se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all' articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Si ricorda infine che, in seconda sezione, sono ridotte, per un importo pari a 3.409,77 milioni di euro per il 2025; 2.707,56 milioni di euro per il 2026 e 2.694,36 milioni di euro per l’anno 2027, le risorse assegnate al Fondo per l’attuazione della delega fiscale (di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023) e di 2.191 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2025 a 2027 con riferimento al “Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale, assegno unico” di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021). Tali riduzioni sono permanenti e si proiettano pertanto anche sugli anni successivi al 2027.


 

Articolo 1, comma 10
(Riordino delle detrazioni fiscali)

 

 

L’articolo 1, comma 10, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, introduce, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare. Gli effetti finanziari derivanti del riordino degli incentivi sono ricompresi nell’impatto finanziario complessivamente riportato nella scheda precedente riferita ai commi 2-9 del disegno di legge.

 

Al riguardo si ricorda che, sulla base della relazione tecnica di accompagnamento all’Atto del Governo 88, contenente lo Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (divenuto il decreto legislativo n.216 del 2023) l’intervento effettuato delle detrazioni (avente contenuto diverso rispetto a quello di cui al presente comma) comportava maggiori entrate stimate per 243,5 milioni di euro (mentre la perdita di gettito derivante dalla revisione delle aliquote IRPEF era stimata pari a -4.594,1 milioni di euro).

 

Il comma 10 introduce l’articolo 16-ter, rubricato riordino delle detrazioni, al Testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) ai fini del completamento dell’attuazione della delega fiscale, indicata nel Piano strutturale di bilancio medio termine 2025-2029 tra quelle necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento di cui all’articolo 14 del regolamento UE 2024/1263.

 

Con riferimento al Piano strutturale di bilancio medio termine 2025-2029, si veda il relativo dossier.

 

Le disposizioni del nuovo articolo 16-ter, al comma 1 prevedono che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del citato testo unico.

 

A questo proposito si ricorda preliminarmente che a seguito dell’introduzione del comma 3-bis all’articolo 15 del TUIR (avente ad oggetto le detrazioni per spese ed oneri), a decorrere dal 1°gennaio 2020, le detrazioni previste dall’articolo 15 spettano per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro mentre qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro esse spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro. In altri termini la percentuale di detrazione riconosciuta diminuisce progressivamente al crescere del reddito azzerandosi alla soglia di 240.000 euro.

 

Il comma 2 dell’articolo 12 del TUIR prevede che le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.

 

Il comma 2 dell’articolo 16-ter dispone che l’importo base di cui al comma 1 è pari a:

a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;

b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Il comma 3 prevede che il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

§  0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2;

§  0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio, che si trova nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2;

§  0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2;

§  1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che si trovi nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2.

 

Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 3, quindi per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:

§  14.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104);

§  11.900 euro qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico;

§  9.800 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;

§  7.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico;

Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:

§  8.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104);

§  6.800 euro qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico;

§  5.600 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;

§  4.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico;

 

Si ricorda, che ai sensi delle previsioni del comma 11, lettera a), n. 1), del presente articolo (si veda la relativa scheda di lettura) si prevede che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico sia riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. A tal fine forma oggetto di modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c) primo periodo del TUIR.

 

Il comma 4 dell’articolo 16-ter, novellato nel corso dell’esame alla Camera, precisa che sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 1:

a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR.

b) le somme investite nelle startup innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

c) le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (le fattispecie di cui alle lettere b) e c) sono state introdotte nel corso dell’esame alla Camera dei deputati).

 

Si ricorda che sono detraibili, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Sono inoltre detraibili le spese per l’acquisizione di strumenti necessari a favorire la mobilità delle persone con disabilità.

Con riferimento alle start-up innovative l'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 ricompensa, mediante gli strumenti della detrazione e della deduzione, gli investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative effettuati da persone fisiche. Nello specifico, la disciplina della presente agevolazione è applicabile per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 1° gennaio 2017. Alle persone fisiche spetta una detrazione dall'imposta lorda IRPEF pari al 30 per cento dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro. Tali incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in start-up innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) e altre società che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative. A partire dall'anno 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella start-up innovativa (holding period) per un minimo di tre anni.

In alternativa a quelli già riconosciuti dall'articolo 29, l’articolo 29-bis del decreto medesimo. In particolare, a decorrere dal 19 maggio 2020, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si può detrarre il 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative. La detrazione si applica esclusivamente alle start up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato cd. de minimis. L’articolo 2 della legge n. 162 del 2024 intervenendo sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up e PMI innovative di cui al citato articolo 29-bis, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta dal contribuente, prevede la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta l'importo di 100 mila euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Per quanto concerne, invece, le PMI innovative, il citato articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge, 24 gennaio 2015, n. 3 riconosce una analoga agevolazione, consistente in una detrazione IRPEF di pari ammontare (50 per cento) per gli investimenti nel capitale sociale di una o più PMI innovative, direttamente ovvero per il tramite di OICR che investano prevalentemente in PMI innovative, ad analoghe condizioni (iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento e nei limiti del de minimis). Per le PMI innovative l'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 300 mila euro.

 

Il comma 5 prevede che, ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1, per le spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024:

§  ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a) del TUIR, ossia gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

§  ai sensi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR ossia gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;

§  ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, del TUIR ossia un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

 

Ai sensi del testo vigente dell’articolo 15, dal comma 3-quater la detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c).

 

Sono inoltre escluse, ai fini del computo di cui al comma 1, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR (vedi supra) ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis) del TUIR, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.

 

Le lettere f) ed f-bis) del comma 1 dell’articolo 15 del TUIR disciplinano rispettivamente la detrazione dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

 

Il comma 6, conformemente a quanto previsto anche dal comma 8, secondo periodo, del presente articolo, prevede che il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR (si veda in merito la scheda relativa all’articolo 1, commi 2-8 del presente dossier).

 

Analoga disposizione è prevista in via generale con riferimento alle detrazioni di cui all’articolo 15 del TUIR.

L’applicazione dell’articolo 1, comma 10, alle detrazioni fiscali per spese e oneri

 

Nella seguente Tabella sono indicate, a titolo esemplificativo:

§  le detrazioni espressamente escluse dai limiti stabiliti dal comma 10 dell’articolo 1;

§  le detrazioni espressamente escluse dai limiti stabiliti dal comma 10 dell’articolo 1, con riguardo alle spese effettuate fino al 31 dicembre 2024;

§  le detrazioni alle quali il comma 10 dell’articolo 1 non si applica in quanto destinate a soggetti percettori di redditi inferiori a 75 mila euro;

§  le detrazioni alle quali si applicano i limiti di cui al comma 10 dell’articolo 1.

Non sono ricomprese nella tabella le detrazioni per carichi familiari e le detrazioni per redditi da lavoro e da pensione, in quanto non riconducibili a spese ed oneri.

 

ELENCO DELLE DETRAZIONI DALL’IMPOSTASUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Espressamente ESCLUSE DALL’APPLICAZIONE DEL COMMA 10 DELL’ARTICOLO 1

Tipologia di detrazione

Norma di riferimento

Detrazioni per spese sanitarie 

 

per spese sanitarie (chirurgiche, mediche e di assistenza specifica), per prestazioni specialistiche e protesi dentarie e sanitarie, per acquisto di alimenti a fini medici speciali, per ausili alla mobilità per disabili

Art.15 co.1 lett. c) TUIR

Detrazioni per investimenti in start-up e PMI innovative

 

per investimenti in start-up innovative

Artt. 29 e 29-bis, dl n. 179 del 2012

per investimenti in PMI innovative

Art. 4, co. 9 e 9-ter, d.l. n. 3 del 2015

 

ELENCO DELLE DETRAZIONI DALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
ESCLUSE DALL’APPLICAZIONE DEL COMMA 10 DELL’ARTICOLO 1 PER RAPPORTI IN ESSERE AL 31/12/2024 

Tipologia di detrazione

Norma di riferimento

per interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2024

Art.15 co.1 lett. a) TUIR

per interessi passivi, e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui per acquisto prima casa contratti fino al 31 dicembre 2024

Art.15 co.1 lett. b) TUIR

per mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale contratti fino al 31 dicembre 2024

Art.15 co.1-ter TUIR

per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente nonché di non autosufficienza per la vita quotidiana (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024)

Art.15 co.1 lett. f) TUIR

per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024)

Art.15 co.1 lett. f)-bis TUIR

per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Art. 16-bis TUIR

 

ELENCO DELLE DETRAZIONI DALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
NON RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL COMMA 10 DELL’ARTICOLO 1

(in quanto riconosciute a contribuenti con reddito complessivo inferiore a 75.000 euro)

Tipologia di detrazione

Norma di riferimento

per iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi tra 5 e 18 anni a istituti per lo studio e la pratica della musica a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro

Art.15 co.1 lett. e)-quater TUIR

per i canoni, e i relativi oneri accessori e il costo di acquisto derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari sostenuti da under-35 con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro

Art.15 co.1 lett. i)-sexies.1 e sexies.2 TUIR

per spese per addetti all'assistenza personale in casi di non autosufficienza se il reddito complessivo non supera 40.000 euro

Art.15 co.1 lett. i)-septies TUIR

per soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (reddito non superiore a  euro 30.987,41)

Art. 16 co. 01 TUIR

per soggetti titolari di contratti di locazione a canone concordato o convenzionato di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (reddito non superiore  a lire 60 milioni).

Art. 16 co. 1 TUIR

per lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o in uno limitrofo nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e situate nel nuovo comune di residenza (fino a lire 60 milioni

Art. 16 co. 1-bis TUIR

per i giovani fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che stipulano un contratto di locazione per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza (reddito non superiore a 15.493,71 euro)

Art. 16 co. 1-ter TUIR

 

 

ELENCO DELLE DETRAZIONI DALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
ALLE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL COMMA 10  DELL’ARTICOLO 1

Tipologia di detrazione

Norma di riferimento

per interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari

Art.15 co.1 lett. a) TUIR

per interessi passivi, e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui per acquisto prima casa

Art.15 co.1 lett. b) TUIR

per mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale

Art.15 co.1-ter TUIR

detrazioni ex art. 15 del TUIR spettanti

a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

b)  per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

 

per compensi pagati agli intermediatori immobiliari in dipendenza dell'acquisto prima casa

Art. 15 co 1 lett. b)-bis TUIR

per spese veterinarie

Art. 15 co 1 lett. c)-bis TUIR

per spese per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi

Art. 15 co 1 lett. c)-ter TUIR

per spese funebri

Art.15 co.1 lett. d) TUIR

per spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali

Art.15 co.1 lett. e) TUIR

per spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado

Art.15 co.1 lett. e)-bis TUIR

per spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di DSA fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado

Art.15 co.1 lett. e)-ter TUIR

per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente nonché di non autosufficienza per la vita quotidiana (per rapporti sorti dopo il 31 dicembre 2024)

Art.15 co.1 lett. f) TUIR

per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (per rapporti sorti dopo il 31 dicembre 2024)

Art.15 co.1 lett. f)-bis TUIR

per spese sostenute da soggetti obbligati a manutenzione, protezione o restauro di beni soggetti a regime vincolistico

Art.15 co.1 lett. g) TUIR

per erogazioni liberali in denaro a Stato, Regioni, enti locali, enti pubblici o associazioni no-profit che svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale e artistico.

Art.15 co.1 lett. h) TUIR

per il costo o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente ai soggetti indicati dal punto precedente

Art.15 co.1 lett. h)-bis TUIR

per erogazioni liberali in denaro a enti o istituzioni pubbliche e associazioni no-profit che svolgono attività nello spettacolo

Art.15 co.1 lett. i) TUIR

per erogazioni liberali a società e associazioni sportive dilettantistiche

Art.15 co.1 lett. i)-ter TUIR

per erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri

Art.15 co.1 lett. i)-quater TUIR

per iscrizione e abbonamento di ragazzi tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi

Art.15 co.1 lett. i)-quinquies TUIR

per canoni di locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, enti no profit e cooperative, dagli iscritti a università ubicata in comune diverso da quello di residenza o dagli iscritti residenti in zone disagiate

Art.15 co.1 lett. i)-sexies e sexies.01 TUIR

per erogazioni liberali a istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione

Art.15 co.1 lett. i)-octies TUIR

per erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

Art.15 co.1 lett. i)-novies TUIR

per spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Art.15 co.1 lett. i)-decies TUIR

Per erogazioni liberali in denaro a ONLUS o a supporto delle iniziative umanitarie, religiose o laiche

Art.15 co.1.1 TUIR

Per locazioni

 

per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli under-35 iscritti nella previdenza agricola con riferimento all’affitto di terreni agricoli diversi da quelli dei genitori;

Art. 16 co. 1-quinquies.1 TUIR

Per interventi edilizi (art. 16-bis TUIR)[3]

 

per spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati interventi:

Art. 16-bis co. 1[4]

-   di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, su parti comuni di edificio residenziale

lett. a)

-   di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e loro pertinenze

lett. b)

-   per la ricostruzione o il ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi

lett. c)

-   per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune

lett. d)

-   per l’eliminazione di barriere architettoniche;

lett. e)

-   per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi

lett. f)

-   per cablare degli edifici e contenere l'inquinamento acustico

lett. g)

-   per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici come l'installazione di impianti basati su fonti rinnovabili

lett. h)

-   per l’adozione di misure antisismiche

lett. i)

-   per la bonifica dall'amianto e l’esecuzione di opere contro gli infortuni domestici

lett. l)

per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati

Art. 16-bis co. 3

per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Art. 16-bis co. 3-bis

Detrazioni contenute in leggi speciali diverse dal TUIR

 

per erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia

Art. 1, l. n. 28 del 1999

per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova

Art. 8, co. 3, l. n. 52 del 2001

per spese per asili nido

Art. 1, co. 355 l. n. 266 del 2005 e art. 2, co. 6 l. 203 del 2008

per erogazioni liberali a favore dei partiti politici

Art. 11 decreto-legge n. 149 del 2013

per premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione’

Art. 119, co. 4, dl n. 34 del 2020

per acquisto di mobili in occasione di acquisto della prima casa

Art. 16, co. 2, dl n. 63 del 2013

per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore

Art. 83, comma 1, d lgs n. 117 del 2017

per contributi a società di mutuo soccorso da parte dei soci

Art. 83, comma 5, d lgs n. 117 del 2017

per contributi a fondazioni operanti nel settore musicale

Art. 25, l n.367 del 1996

 

 


 

Articolo 1, comma 11
(Detrazioni per familiari a carico)

 

 

L’articolo 1, comma 11, modificato nel corso dell’esame presso la Camera, contiene disposizioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia. In particolare, si prevede che la detrazione per figli a carico si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata (comma 11, lettera a), n. 1)). Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli (comma 11, lettera a), n. 2). Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero (comma 11, lettera b).

Il totale delle maggiori entrate derivanti dal complesso delle misure recate dal comma 11 in esame è pari a: 496,4 milioni di euro per l’anno 2025; 630,9 milioni di euro per l’anno 2025; 586,5 milioni di euro a decorrere dal 2027.

In particolare:

- con riferimento alla misura di cui alla lettera a) n. 1) (detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico) si prevedono maggiori entrate per 277,3 milioni di euro con riferimento all’anno 2025; 343,4 milioni di euro per l’anno 2026 e 319,3 milioni di euro a decorrere dal 2027;

- con riferimento alla misura di cui alla lettera a) n. 2) (detrazione per ascendenti conviventi con il contribuente) si prevedono maggiori entrate per 116,2 milioni di euro per l’anno 2025; 151,5 milioni di euro per l’anno 2026 e 140,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027;

- con riferimento alla misura di cui alla lettera b (esclusione detrazione familiari residenti all’estero) si prevedono maggiori entrate per 102,6 milioni di euro per l’anno 2025; 136 milioni di euro per l’anno 2026 e 126,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027.

 

In dettaglio il comma 11, lettera a), n. 1), modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c) primo periodo del TUIR prevedendo che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico sia riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite (fattispecie inserita nel corso dell’esame alla Camera dei deputati), di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

 

L’attuale formulazione della norma prevede che la detrazione spetti per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni.

 

Il comma 11, lettera a), n. 2), modifica l’articolo 12, comma 1, lettera d), primo periodo, del TUIR limitando ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi - pari a 750 euro - per ciascun soggetto ripartendola pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione.

 

La vigente formulazione della norma riconosce invece che, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, anche quando per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1, dell’articolo 12 del TUIR (vedi supra). I soggetti indicati all’articolo 433 sono il coniuge; i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

 

Infine, il comma 11, lettera b) esclude dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.

 

 


 

Articolo 1, comma 12
(Modifica dei limiti per la fruibilità del regime forfetario)

 

 

L’articolo 1, comma 12, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, eleva da 30 mila euro a 35 mila euro, la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.

Gli effetti finanziari della disposizione sono quantificati prevedendo minori entrate pari a 60,8 milioni di euro per il 2025, pari a 128,5 milioni di euro per il 2026 e maggiori entrate per il 2027 pari a 72,6 milioni di euro.

 

In dettaglio la norma modifica il comma 57, lettera d-ter) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che preclude la possibilità di avvalersi del regime forfetario ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro.

Tale soglia è elevata a 35 mila euro.

 

Il regime forfetario

 

Il regime forfetario è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 54-89 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ed è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni.

Esso prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un'unica imposta con aliquota al 15% sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. Esso è inteso dal legislatore il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione.

La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Si rinvia per una puntuale sintesi al sito dell'Agenzia delle entrate

Il comma 54 della legge di bilancio 2023 ha innalzato a 85 mila euro (rispetto al precedente limite previsto a 65.000 euro) la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfetaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente.

Si rammenta che, limitatamente all'anno 2023 e subordinatamente al ricorrere di determinate condizioni, i commi da 55 a 57 hanno introdotto, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni non aderenti al regime forfetario, un'imposta sostitutiva pari al 15 per cento da applicare su una base imponibile, non superiore a 40 mila euro, corrispondente alla differenza tra il maggior reddito prodotto nell'anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare. La norma precisa, altresì, le conseguenze di tale nuovo regime relativamente alla determinazione dei requisiti reddituali validi ai fini del riconoscimento di benefici fiscali nonché degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2024.

In precedenza si ricorda che la legge di bilancio 2020 (commi 691 e 692 della legge n. 160 del 2019):

·         aveva soppresso l'imposta sostitutiva al 20% che si sarebbe dovuta applicare (cd. flat tax) ai contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro a partire dal 2020;

·         aveva reintrodotto, come condizione per l'accesso al regime forfetario al 15%, il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro (soglia innalzata a 35.000 euro dalla presente disposizione);

·         aveva stabilito un sistema di premialità per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica.

 

I soggetti esclusi dall’applicazione del regime forfetario sono i seguenti:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili , in regime di esenzione IVA, o di mezzi di trasporto nuovi in regime di IVA intracomunitaria;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni; 

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro (portato a 35 mila euro dalla presente disposizione); la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

 

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 18/E, ha fornito le indicazioni in relazione alle modalità di applicazione del regime, individuando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del beneficio fiscale.

Dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso anche ai titolari di partita Iva in regime forfetario per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024 (articolo 18 del decreto-legge n. 36 del 2022). Si rinvia al tema su Iva e fatturazione elettronica per dettagli.


 

Articolo 1, comma 13
(Modifica dei limiti per la fruibilità del regime forfetario)

 

L’articolo 1, comma 13, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, dispone l’innalzamento, a regime, a 1.000 euro per alunno o studente delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

Gli effetti finanziari della disposizione sono quantificati prevedendo minori entrate pari a 48,2 milioni di euro per il 2026 e pari a 27,8 milioni di euro a decorrere dal 2027.

 

In dettaglio la norma modifica l’articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi elevando la spesa massima detraibile per alunno o studente ai fini dell’imposta sui redditi da 800 euro a 1.000 euro per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

La detrazione è ammissibile per la frequenza degli istituti di cui all’articolo 1, della legge n. 62 del 2000.

 

L’articolo 1 della legge n. 62 del 2000, avente ad oggetto norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione, dispone che il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia specificati dalle dal medesimo articolo 1. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

Articolo 1, commi 14-20
(Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alle DTA)

 

 

I commi 14-20, modificati nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, dispongono che, nella determinazione delle basi imponibili, IRES ed IRAP, degli intermediari finanziari le quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 siano differite, in quote costanti, rispettivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi ed al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi.

Con esclusivo riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, si introduce, per le società che partecipano al consolidato fiscale e, nella determinazione del reddito complessivo da assoggettare alla tassazione di gruppo, anche per la società consolidante, una limitazione temporanea all’uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE, determinata applicando una percentuale forfettaria pari, a seguito di una modifica introdotta alla Camera dei deputati, al 54 per cento (anziché al 65 per cento, come era previsto nel testo del disegno di legge) del maggior reddito imponibile, relativo sempre al medesimo periodo d’imposta, che emerge per effetto dei citati differimenti.

Si definiscono infine i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed ai successivi quattro che, essenzialmente, non devono tener conto dei menzionati piani di rientro (per il 2025) e dei differimenti proposti dai commi in commento (per i successivi). Inoltre, si stabilisce che sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti – periodi d’imposta 2025 e 2026 – per effetto delle disposizioni in commento non si possa procedere, in sede di versamento, né alla compensazione “orizzontale”, né alla compensazione “verticale”.

Come risulta dalla relazione tecnica, ai commi 14-20 sono ascrivibili maggiori entrate tributarie pari a 2.541,6 milioni di euro per l’anno 2025 e 1.526,1 milioni di euro per l’anno 2026.

Ai medesimi commi sono altresì ascrivibili minori entrate tributarie pari a 461,7 milioni di euro per l’anno 2027 (970,4 milioni di euro per l’anno 2028, 970,4 milioni di euro per l’anno 2029 e 970,4 milioni di euro per l’anno 2030).

Le ulteriori maggiori entrate tributarie ascrivibili alla riduzione della misura forfetaria di utilizzo delle perdite fiscali nella determinazione dell’imponibile IRES per il periodo d’imposta 2025 (dal 65 per cento al 54 per cento), approvata alla Camera, sono stimate pari a 509,7 milioni di euro per l’anno 2025.

 

 

Ai fini della determinazione delle basi imponibili IRES ed IRAP, i commi da 14 a 20 dispongono il differimento, ai successivi periodi di imposta, delle quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e nel successivo periodo d’imposta, disciplinando le relative implicazioni sul calcolo della base imponibile del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, nonché i criteri di determinazione degli acconti per tali periodi d’imposta e per i successivi tre.

Nello specifico, i commi 14 e 15 recano ulteriori differimenti al piano di rientro dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 di cui all’articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, applicabile agli intermediari finanziari.

Più precisamente, il comma 14 dispone che la quota delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela pregresse deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (11 per cento) sia differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi d’imposta (2,75 per cento per periodo d’imposta).

Il successivo comma 15 dispone che la quota delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela pregresse deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 (4,70 per cento) sia differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai due successivi (1,57 per cento per periodo d’imposta).

Conseguentemente, si prevede un differimento della durata del piano di rientro di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015 fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.

 

A tale riguardo, la relazione tecnica precisa che, al fine di eliminare l’imputazione di imposte anticipate convertibili in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione, il decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha previsto, in luogo della deducibilità immediata di una percentuale dei crediti, con la ripartizione della svalutazione eccedente tale percentuale in un arco temporale da 9 a 18 esercizi, la deducibilità della svalutazione dei crediti in un unico esercizio. Lo stesso decreto, sul quale sono intervenute successive modifiche normative, ha disposto la deducibilità delle svalutazioni ante 2015 in quote annuali, con un profilo temporale fino al 2028.

 

In base alla vigente formulazione dell’articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – “TUIR”, per gli intermediari finanziari le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Per espressa previsione normativa, le svalutazioni e le perdite - diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso - si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio (per tale motivo si parla di rettifiche di valore nette su crediti verso clientela).

Analogamente, la vigente formulazione dell’articolo 6, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (decreto IRAP), dispone che concorrono alla formazione della base imponibile IRAP le rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.

Il testo di tali disposizioni è stato, nel corso degli anni, più volte modificato. L'integrale deducibilità, al netto delle rivalutazioni, di svalutazioni e perdite su credito verso la clientela è stata prevista già dal 2015.

Infatti, nel regime previgente al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83:

(i) le svalutazioni e perdite su crediti verso clientela venivano dedotte in quinti (periodi d'imposta 2013 e 2014, secondo quanto prevedeva la formulazione dell'articolo 106, comma 3, del TUIR), nonché in diciottesimi (fino al periodo d'imposta 2012);

(ii) le rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo concorrevano al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui venivano contabilizzate e nei quattro successivi (periodi d’imposta 2013 e 2014).

Nel disciplinare il regime transitorio, l'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015, ha disposto:

(a) che le rettifiche di valore nette su crediti rilevate nel bilancio dell'esercizio 2015 fossero dedotte nella misura del 75 per cento;

(b) un piano di rientro per la deducibilità delle rettifiche di valore su crediti pregresse (quinti e diciottesimi residui al 31 dicembre 2015) e del 25 per cento delle rettifiche di valore su crediti rilevate nel bilancio 2015 in dieci anni (in origine, dal 2016 al 2025). 

Il piano di rientro di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015 è stato più volte rimodulato, in virtù delle modifiche apportate dalle leggi di bilancio 2019 e 2020, dall'articolo 42 del decreto-legge n. 17 del 2022 e, da ultimo, dalla legge di bilancio 2024 articolo 1, commi 49-51.

In base alle suddette modifiche, le quote che dovevano "originariamente" rigirare nei periodi d'imposta 2018 e 2019 sono state rinviate ai successivi periodi d'imposta, conseguentemente la durata del piano di rientro è stata differita fino al periodo d'imposta 2028.

Il piano di rientro "originario" prevedeva le seguenti percentuali di recupero per ciascun periodo d'imposta:

 

 

Il piano di rientro risultante dalle varie rimodulazioni (cd. "differito"), attualmente vigente, prevede le seguenti percentuali di recupero per ciascun periodo d'imposta:

 

 

In base alle modifiche proposte, il nuovo piano di rientro con durata differita al periodo d’imposta 2029, prevede le seguenti percentuali di recupero per ciascun periodo d'imposta:

 

 

Il comma 16 prevede il seguente differimento del piano di rientro dello stock dell’ammortamento di avviamento non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

1)   la quota (13 per cento) deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi d’imposta (3,25 per cento per periodo d’imposta);

2)   la quota (13 per cento) deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi d’imposta (4,33 per cento per periodo d’imposta).

 

Tale disposizione è, in via principale, riferita agli intermediari finanziari, giacché il regime di trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate, di cui al decreto-legge n. 225 del 2010, si rende applicabile a tali soggetti (si veda il relativo focus di approfondimento).

 

L’articolo 17 del decreto-legge n. 83 del 2015 ha disposto il blocco alla trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali (marchi), iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data del 27 giugno 2015 (per i soggetti solari, periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015).

Prima di tale intervento normativo, il regime di trasformazione in credito d’imposta di cui all’articolo 2, commi da 56 a 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, trovava applicazione anche per le imposte anticipate stanziate in bilancio su tali componenti negativi di reddito (deducibili ai fini sia IRES, sia IRAP, in diciottesimi). Pertanto, tale regime continua ad applicarsi, fino ad esaurimento, alle imposte anticipate relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte in bilancio fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 27 giugno 2015 (per i soggetti solari, periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014).

Successivamente, l’articolo 1, comma 1079 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto un piano di rientro delle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate di cui ai commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 n. 225 del 2010, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nei termini che seguono:

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è pari al 5 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è pari al 3 per cento;

§   la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 è pari al 10 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 è pari al 12 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2029 è pari al 5 per cento.

L’articolo 1, comma 714, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto il differimento della quota del 5 per cento deducibile per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed ai successivi quattro periodi d’imposta.

Pertanto, in base al vigente piano di rientro, la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 è pari al 13 per cento e quella deducibile nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed al 31 dicembre 2029 è pari al 6 per cento.  

In base alle modifiche proposte, il nuovo piano di rientro prevede le seguenti percentuali di recupero per ciascun periodo d'imposta residuo:

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 è pari al 12 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 è pari a zero;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è pari al 3,25 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 è pari al 20,58 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 è pari al 13,58 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2029 è pari al 13,58 per cento.

 

Il comma 17 prevede analogo differimento del piano di rientro, di cui all’articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, delle quote deducibili riferibili ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell’IFRS 9, applicabile agli intermediari finanziari.

Più precisamente, si prevede che la quota del 10 per cento deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 sia differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi d’imposta (2,5 per cento per periodo d’imposta). Si prevede altresì che la quota del 10 per cento deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 sia differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi d’imposta (3,33 per cento per periodo d’imposta).

 

Il trattamento fiscale riservato ai crediti verso la clientela, ai fini IRES (articolo 106, comma 3, del TUIR) ed IRAP (articolo 6 del Decreto IRAP), trova applicazione anche alla riduzione di valore iscritta in bilancio a copertura delle perdite attese su crediti verso la clientela di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 rilevata dagli intermediari finanziari secondo il modello Expected Credit Losses – "ECL model" (articolo 7 del decreto ministeriale del 10 gennaio 2018).

In base al nuovo principio IFRS 9 "Strumenti finanziari" (che sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il previgente principio IAS 39), con riferimento all'impairment (svalutazione o perdita di valore), per gli strumenti valutati al costo ammortizzato e al fair value (valore equo o valore di mercato) con contropartita il patrimonio netto (diversi dagli strumenti di capitale), viene introdotto un modello basato sul concetto di "expected loss" (perdita attesa), in luogo del previgente "incurred loss" (perdita subita), in modo da riconoscere con maggiore tempestività le perdite. La perdita attesa è, perciò, rilevata a conto economico in contropartita di un fondo a copertura perdite che va aggiornato alla data di riferimento di ciascun bilancio.

Nello specifico, a ciascuna data di riferimento del bilancio l'intermediario deve valutare il fondo a copertura perdite relativo allo strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito, se il rischio di credito dello strumento finanziario è significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale.

Per quanto concerne la prima applicazione dell'IFRS 9, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1, comma 1067), ha stabilito che, ai fini IRES ed IRAP, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione dell'ECL model (riferibili ai crediti verso la clientela) iscritti in sede di transizione all'IFRS 9 dagli intermediari finanziari sono deducibili per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta 2018 e la restante parte, in quote costanti, nei successivi nove periodi di imposta (la quota del 2019 è stata rinviata al periodo d'imposta 2028, ai sensi dell'articolo 1, commi 713-715, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

 

Il comma 18 prevede che, nella determinazione della base imponibile IRES per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, le perdite fiscali pregresse (articolo 84 del TUIR) e le eccedenze di ACE formatesi fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011) possano essere scomputate nei limiti del 54 per cento del maggior reddito imponibile determinato, per il medesimo periodo d’imposta, quale conseguenza dei differimenti di cui ai precedenti commi da 14 a 17.

 

Nel testo del disegno di legge la percentuale di abbattimento del reddito imponibile del 2025 per l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse e dell’eccedenza di ACE era fissata al 65 per cento.

 

Come chiarito nell’ambito della relazione illustrativa, resta ferma l’applicazione delle regole ordinarie all’utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE sulla parte residua del reddito imponibile.

 

A tale riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, la deduzione ACE è stata abrogata con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Le eventuali eccedenze formatesi fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 possono essere utilizzate, fino ad esaurimento, a scomputo del reddito imponibile dei successivi periodi d’imposta. 

Ai sensi della vigente formulazione dell’articolo 84, comma 1, del TUIR, la perdita fiscale formatasi in un periodo d’imposta può essere computata in diminuzione dal reddito imponibile dei periodi d'imposta successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

 

Per espressa previsione normativa, tale disposizione trova applicazione anche nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo (consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR). Inoltre, si prevede che anche la società consolidante, nella determinazione del reddito complessivo globale, debba computare in diminuzione le perdite pregresse del consolidato nella misura, a seguito della modifica introdotta alla Camera, del 54 per cento (anziché del 65 per cento) del maggior reddito imponibile che si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile determinato come somma dei maggiori redditi imp