Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2025 - Volume I - Articolo 1, commi 1-366
Riferimenti: AC N.2112-bis/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 370/4
Data: 20/12/2024
Organi della Camera: V Bilancio, Assemblea

 

LEGGE DI

BILANCIO 2025

 

A.C. 2112-bis-A

 

Volume I

Articolo 1, commi 1-366

 

Edizione provvisoria

 

20 dicembre 2024

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it@SR_Studi

Dossier n. 394/4 - Volume I

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it -  @CD_bilancio

Progetti di legge n. 370/4 - Volume I

 

 

 

Il presente dossier è articolato in tre volumi:

§  Volume I – Articolo 1, commi 1-366;

§  Volume II – Articolo 1, commi 367-811;

§  Volume III – Articolo 1, comma 812-Articolo 21.

 

 

 

 

 

 

 

 

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ID0011bvol1.docx


I N D I C E

 

Tavola di raffronto.. 9

Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato). 28

Articolo 1, commi 2-9 (Misure concernenti l’IRPEF). 31

Articolo 1, comma 10 (Riordino delle detrazioni fiscali). 37

Articolo 1, comma 11 (Detrazioni per familiari a carico). 48

Articolo 1, comma 12 (Modifica dei limiti per la fruibilità del regime forfetario) 50

Articolo 1, comma 13 (Modifica dei limiti per la fruibilità del regime forfetario) 53

Articolo 1, commi 14-20 (Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alle DTA). 54

Articolo 1, commi 21-29  (Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali, di imposta sostitutiva su taluni redditi di capitale e diversi e di plusvalenze da cripto-attività)  65

Articolo 1 comma 30 (Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni)  71

Articolo 1, commi 31-36 (Assegnazione agevolata beni ai soci). 79

Articolo 1, comma 37 (Estromissione dei beni delle imprese individuali). 83

Articolo 1, commi 38-44  (IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro). 85

Articolo 1, comma 45 (Estensione dell’obbligo utilizzo dell'e-DAS). 88

Articolo 1, commi 46-47 (Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli). 89

Articolo 1, commi 48 e 49 (Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)  90

Articolo 1, commi 50-53 (Piani di investimento pluriennale per la distribuzione dell’energia elettrica). 95

Articolo 1, commi 54-56 (Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici). 99

Articolo 1, commi da 57 a 63 (Richiesta introduzione reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci). 105

Articolo 1, commi 64-65 (Modifiche alla disciplina in materia di IVA: aliquota ridotta su corsi di attività sportiva alpinistica). 111


 

Articolo 1, commi 66-67 (Pagamento effettuato con strumenti elettronici). 114

Articolo 1, commi 68 e 69  (Esenzione da imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute)  115

Articolo 1, commi 70-71 (Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie)  118

Articolo 1, commi 72-73 (Disposizioni in materia di accise sulla birra). 119

Articolo 1, commi 74-80 (Disposizioni per il contrasto all’evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati). 121

Articolo 1, commi da 81 a 86 (Misure in materia di tracciabilità delle spese). 126

Articolo 1, commi 87-88 (Misure in materia di versamento dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita). 131

Articolo 1, commi 89-93 (Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza, bingo e scommesse ippiche). 133

Articolo 1, commi 94-95 (Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto) 139

Articolo 1, comma 96 (Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza). 141

Articolo 1, commi da 97 a 99 (Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri)  145

Articolo 1, comma 100 (Compartecipazione al SSN di alcune categorie di soggetti che lavorano in Svizzera). 152

Articolo 1, comma 101 (Risorse finanziarie Comuni di frontiera). 153

Articolo 1, commi 102-104 (Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»). 156

Articolo 1, commi 105-106 (Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola)  161

Articolo 1, commi 107-111 (Bonus elettrodomestici). 163

Articolo 1, commi 112-116 (Mutui per la prima casa). 164

Articolo 1, commi 117-119 (Fondo morosità incolpevole). 170

Articolo 1, comma 120 (Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede)  172

Articolo 1, comma 121 (Disposizioni in materia di trattamento accessorio dei dipendenti pubblici). 173


 

Articolo 1, comma 122 (Trattamenti economici accessori per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate). 176

Articolo 1, comma 123 (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) 178

Articolo 1, commi 124 - 127 (Welfare integrativo dei dipendenti pubblici e mobilità tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over)................................................ ................................................ 181

Articolo 1, commi 128-131 (Risorse per i rinnovi contrattuali per i trienni 2025-2027 e 2028-2030)  184

Articolo 1, commi 132-134 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche). 187

Articolo 1, commi 135, 136 e 137 Disposizioni in materia di personale della giustizia  191

Articolo 1, comma 138 (Limiti percentuali contratti a tempo determinato per attuazione PNRR). 196

Articolo 1, commi 139-146 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria). 197

Articolo 1, commi 147-148 (Rafforzamento dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione). 205

Articolo 1, commi 149 e 150 (Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). 207

Articolo 1, commi 151-155 e 157-158  (Norme in materia di personale dell’AIFA e norme sull’indennità di esclusività dei dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell’AIFA e dell’INAIL). 210

Articolo 1, comma 156 (Potenziamento dell’organico dell’Ispettorato nazionale del lavoro)  213

Articolo 1, comma 159 (Indennità di servizio zone disagiate). 214

Articolo 1, comma 160 (Assunzioni LSU Regione Sicilia). 216

Articolo 1, comma 161 (Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato). 217

Articolo 1, commi 162-166 (Limiti massimi di età per i dipendenti pubblici e Soppressione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione)  220


 

Articolo 1, commi 167 e 168 (Norme transitorie sugli accertamenti sanitari inerenti al riconoscimento di prestazioni sociali, socioassistenziali, sociosanitarie e previdenziali)  224

Articolo 1, commi 169 e 170 (Opzione per una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a carico del lavoratore) 226

Articolo 1, comma 171 (Requisiti per la fruizione della NASpI). 228

Articolo 1, comma 172 (Abrogazione di una possibilità di riliquidazione del trattamento pensionistico). 229

Articolo 1, comma 173 (Opzione donna). 230

Articolo 1, comma 174 (Pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 103) 232

Articolo 1, commi 175 e 176 (Ape sociale). 237

Articolo 1, comma 177 (Incremento transitorio delle pensioni minime). 239

Articolo 1, comma 178 (Incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio). 241

Articolo 1, comma 179 (Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli)  242

Articolo 1, comma 180 (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all’estero). 243

Articolo 1, commi 181-185 (Misure in materia di previdenza complementare)  245

Articolo 1, comma 186 (Opzione per una riduzione transitoria della contribuzione previdenziale a carico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali). 252

Articolo 1, comma 187 (Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati) 254

Articolo 1, commi 188-197 (Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione e disposizioni per l’attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori). 256

Articolo 1, commi 198-199 (Modifica requisiti per la fruizione dell’Assegno di inclusione e del Supporto formazione lavoro e stanziamento di risorse per il Sistema duale). 265

Articolo 1, comma 200 (Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro). 268

Articolo 1, commi 201-205  (Istituzione del Fondo a sostegno delle imprese dell’indotto della Società ILVA Spa in a.s.). 269

Articolo 1, commi 206-208 (Bonus per le nuove nascite). 277

Articolo 1, commi 209-211 (Buono per le rette relative alla frequenza di asili nido e per le forme di supporto domiciliare per bambini affetti da  gravi patologie croniche)  279

Articolo 1, comma 212 (Semplificazione delle procedure di controllo per l’erogazione di benefici economici da parte dell’INPS). 281

Articolo 1, commi 213-216 (Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali). 282

Articolo 1, commi 217 e 218 (Misure in materia di congedi parentali). 285

Articolo 1, commi 219 e 220 (Disposizioni in materia di decontribuzione di lavoratrici madri) 288

Articolo 1, commi 221 e 222 (Incremento del Fondo pari opportunità per interventi a favore delle donne vittime di violenza). 292

Articolo 1, commi 223-228 (Misure in materia di cani di assistenza). 294

Articolo 1 commi 229-230  (Modifica detrazioni IRPEF spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida). 297

Articolo 1, commi 231-233 (Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità). 298

Articolo 1, comma 234 (Procedure per la definizione dei criteri di utilizzo e per il riparto del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità) 302

Articolo 1, comma 235 (Misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare)  304

Articolo 1, comma 236-237 (Fondo per contributi in favore di enti operanti in favore delle persone con disabilità). 308

Articolo 1, comma 238 (Stanziamento in favore della FISH – Federazione italiana per il superamento dell’handicap). 309

Articolo 1, comma 239 (Uffici antidroga). 310

Articolo 1, comma 240 (Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni). 312

Articolo 1, commi 241 e 242 (Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi). 314

Articolo 1, commi 243 e 244 (Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe - NEWS-D)  316


 

Articolo 1, comma 245 (Disposizioni in materia di finanziamento sportivo). 321

Articolo 1, comma 246 (Credito d’imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici) 324

Articolo 1, commi 247-250 (Giochi olimpici invernali 2026 e 2028). 326

Articolo 1, commi 251 e 252 (Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano). 328

Articolo 1, comma 253 (Progetti di integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport)  331

Articolo 1, commi da 254 a 260 (Iniziative volte al sostegno dell’attività sportiva agonistica svolta dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado). 333

Articolo 1, commi 261 e 262 (Paralimpiadi Milano-Cortina 2026). 338

Articolo 1, comma 263 (Incremento dello stanziamento per progetti di integrazione attraverso lo sport delle persone con disabilità mentali). 340

Articolo 1, commi 264-265 (Sostegno economico alle attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics Winter Games Torino 2025)  342

Articolo 1, comma 266 (Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell’Istituto per il credito sportivo e culturale). 344

Articolo 1, commi 267 e 268  (Sostegno a gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale) 346

Articolo 1, comma 269  (Sostegno a gare ciclistiche professionistiche nel Mezzogiorno d’Italia). 347

Articolo 1, commi 270-272 (Istituzione del Fondo Dote per la famiglia per il sostegno alla genitorialità e alle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici)  348

Articolo 1, commi 281-292 (Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve, agenti anti-infettivi per infezioni da germi multiresistenti e farmaci ad innovatività condizionata)  369

Articolo 1, commi 293-297 (Istituzione del Registro unico delle associazioni della salute e partecipazione ai processi decisionali pubblici). 378

Articolo 1, commi 298 e 299 (Registro unico nazionale delle Breast Unit).... .... 380


 

Articolo 1, commi 300-301 (Finanziamento destinato all’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie). 382

Articolo 1, commi 302-304 (Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari). 384

Articolo 1, commi 305-306 (Erogazione di ausili e protesi per l’attività sportiva delle persone con disabilità). 387

Articolo 1, comma 307 (Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare). 389

Articolo 1, comma 308 (Piano pandemico 2025-2029). 391

Articolo 1, commi 309 e 310 (Risorse per il Registro tumori). 393

Articolo 1, comma 311 (Finanziamento del poliambulatorio Montezemolo). 396

Articolo 1, commi 312 e 313 (Misure per l’acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto). 398

Articolo 1, commi 314-316 (Disposizioni in materia di attività di assistenza e di ricerca clinica). 400

Articolo 1, commi 317-318 (Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini). 402

Articolo 1, commi 319-322 (Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria)  405

Articolo 1, comma 323 (Incremento indennità per il personale operante nei servizi di pronto soccorso). 411

Articolo 1, commi 324-327 (Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici). 413

Articolo 1, comma 328 (Proroga attività della Farmacia dei servizi  con oneri a carico del SSN)  415

Articolo 1, commi 329-331 (Governo del settore dei dispositivi medici). 421

Articolo 1, comma 332 (Incremento delle risorse per le cure palliative). 426

Articolo 1, commi 333-335 (Disposizioni per la prevenzione ed il monitoraggio del tumore del polmone). 430

Articolo 1, commi 336 e 337 (Disposizioni per i medici in formazione specialistica)  432


 

Articolo 1, comma 338 (Incarichi libero-professionali presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale). 435

Articolo 1, commi 339-341 (Modifica all’articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 – Istituzione di borse di studio per le specializzazioni di area sanitaria). 437

Articolo 1, comma 342 (Modifiche all’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). 441

Articolo 1, comma 343 (Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati)  444

Articolo 1, comma 344 (Incremento del bonus psicologico). 446

Articolo 1, commi 345-347 (Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti). 449

Articolo 1, commi 348-349 (Supporto psicologico nell’assistenza onco-ematologica pediatrica degli ospedali pubblici) 452

Articolo 1, comma 350 (Incremento dell’indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria). 454

Articolo 1, comma 351 (Incremento dell’indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica). 458

Articolo 1, commi 352 e 353 (Incremento dell’indennità di specificità infermieristica e dell’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute). 459

Articolo 1, commi 354 e 355 (Compensi straordinari comparto sanitario). 462

Articolo 1, commi 356 e 357 (Determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale per la brucellosi e per il Commissario straordinario alla peste suina africana)  464

Articolo 1, commi 358 e 359 (Premialità per le liste di attesa). 470

Articolo 1, commi 360-364 (Protocolli organizzativi e sperimentali per favorire l’umanizzazione delle cure) 472

Articolo 1, commi 365 e 366 (Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale) 475

 


Tavola di raffronto

 

Oggetto

A.C. 2112-bis
Art. co.

A.C. 2112-bis-A
in corso di seduta

A.C. 2112-bis-A Art. 1 co.

Risultati differenziali bilancio dello Stato

1

1

1

Misure concernenti l’IRPEF

2, co. 1-8

2, co. 1-8

2-9

Riordino delle detrazioni fiscali in materia di IRPEF

2, co. 9

2, co. 9

10

Detrazioni per familiari a carico

2, co. 10

2, co. 10

11

Regime forfetario

 

10-bis

12

Detrazioni IRPEF spese di istruzione

 

10-ter

13

Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alle DTA

3

3

14-20

Misure in materia di imposta sui servizi digitali e cripto attività

4

4

21-29

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni

5

5

30

Assegnazione agevolata beni ai soci

 

5-bis

31-36

Estromissione dei beni delle imprese individuali

 

5-ter

37

IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro

 

5-quater

38-44

Estensione dell’obbligo di utilizzo dell’e-DAS

6

6

45

Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

 

6-bis

46-47

Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

7

7

48-49

Piani di investimento pluriennale per la distribuzione dell’energia elettrica

 

7-bis

50-53

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

8

8

54-56

Richiesta introduzione reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci

 

8-bis

57-63

Modifiche alla disciplina in materia di IVA (aliquota ridotta su corsi di attività sportiva alpinistica)

 

8-bis

64-65

Pagamento effettuato con strumenti elettronici

 

8-bis

66-67

Esenzione da imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute

 

8-bis

68-69

Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie

 

8-bis

70-71

Disposizioni in materia di accise sulla birra

 

8-bis

72-73

Disposizioni per il contrasto all’evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati

9

9

74-80

Misure in materia di tracciabilità delle spese

10

10

81-86

Misure in materia di versamento dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita

11

11

87-88

Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo

12

12

89-91

Giochi e scommesse

 

12, co. 3-bis-3-ter

92-93

Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto

13

13

94-95

Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza

14

14

96-

Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri

15

15

97-99

Quota di compartecipazione familiare dei frontalieri

 

15, co.3-bis

100

Risorse finanziarie comuni di frontiera

 

15, co.3-ter

101

Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»

16

16

102-104

Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola

 

16, co. 3 bis

105-106

Buono elettrodomestici

 

16-bis

107-111

Mutui per la prima casa

17

17

112-114

Fondo garanzia prima casa e Imposta di registro cambio prima casa

 

17, co. 3 bis e 3-ter

115-116

Fondo morosità incolpevole

 

17-bis

117-119

Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede

 

17- bis

120

Disposizioni in materia di trattamento accessorio

18, co. 1

18, co. 1

121

Trattamenti economici accessori personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate

18, co. 2

18, co. 2

122

Miglioramento dell'offerta formativa personale docente

18, co. 3

18, co. 3

123

Benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti

 

18, co. 3 bis e 3-quinquies

124-127

Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico

19

19

128-131

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

 

19-bis

132-134

Disposizioni in materia di personale della giustizia

20

20

135-137

Contratti a tempo determinato PNRR

 

20-bis

138

Disposizioni in materia di giustizia tributaria

 

20-bis

139-146

Rafforzamento dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione

 

20-ter

147-148

Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

21

21

149-150

Norme in materia di personale dell’AIFA e

 

21-bis

151-155

Norme sull’indennità di esclusività dei dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell’AIFA e dell’INAIL

 

21-bis

156

Potenziamento degli organici dell’Ispettorato nazionale del lavoro

 

21-bis

157-158

Indennità di servizio zone disagiate

22

22

159

Misure per la semplificazione di assunzioni della Regione siciliana

 

22-bis

160

Incentivi per la prosecuzione dell'attività lavorativa

23, co. 1

23, co. 1

161

Limiti massimi di età per i dipendenti pubblici e Soppressione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione

23, co. 2-5

23, co. 2-5

162-165

Professionisti sanitari SSN

 

23, co 5-bis

166

Visite revisione soggetti con patologie oncologiche

 

23-bis

167

Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità

 

23-ter

168

Disposizioni in materia di montante contributivo

 

23-bis

169-170

Requisiti NASPI

 

23-bis

171

Gestioni speciali lavoratori autonomi

 

23-ter

172

Misure di flessibilità in uscita. Opzione donna

24, co. 1

24, co. 1

173

Quota 103

24, co. 2

24, co. 2

174

Ape Sociale

24, co. 3-4

24, co. 3-4

175-176

Pensioni minime

25

25

177

Pensioni in favore di soggetti disagiati

 

25, co. 1-bis

178

Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli

26

26

179

Perequazione automatica trattamenti pensionistici dei residenti all’estero per l’anno 2025

27

27

180

Misure in materia di previdenza complementare

28

28

181-185

Riduzione contributiva nuovi Artigiani e Commercianti

 

28-bis

186

Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati

29

29

187

Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l’attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori

30

30

188-197

Modifiche in materia di assegno di inclusione, di supporto per la formazione e il lavoro e rifinanziamento del sistema duale

 

30-bis

198-199

Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

 

30-bis

200

Istituzione del Fondo a sostegno delle imprese dell’indotto della Società ILVA Spa in a.s.

 

30-bis

201-205

Bonus nuove nascite

31

31

206-208

Buono per le rette relative alla frequenza di asili nido e per le forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche

32 e 33

32 e 33

209-211

Semplificazione dei controlli per l’erogazione delle prestazioni assistenziali dell’INPS

 

33-bis

212

Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali

 

33-bis

213-216

Misure in materia di congedi parentali

34

34

217-218

Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri

35

35

219-220

Formazione delle donne vittime di violenza

36

36

221

Fondo reddito di libertà donne vittime di violenza

 

36-bis

222

Misure in materia di cani di assistenza

37

37

223-228

Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida

 

37-bis

229-230

Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità

38

38

231-233

Semplificazioni dell’utilizzo del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità

 

38-bis

234

Misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare

 

38-bis

235

Fondo per le persone con disabilità

 

38-bis

236-237

Contributo per la federazione italiana per il superamento dell’handicap

 

38-bis

238

Uffici antidroga

39

39

239

Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni

40

40

240

Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi

41

41

241-242

Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D

42

42

243-244

Disposizioni in materia di finanziamento sportivo

43

43, co 1-2

245

Credito d’imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici

 

43, co. 2-bis

246

Eventi sportivi internazionali

 

43-bis

247-250

Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano

44

44

251

Fondo sport

 

44, co. 1-bis

252

Incremento del Fondo Progetto Filippide per l’integrazione di persone con disabilità attraverso lo sport

 

44, co. 1-bis

253

Attività sportiva studenti scuola secondaria

 

44-bis

254-260

Paralimpiadi Milano-Cortina 2026

45

45

261

Detassazione premi erogati alle medaglie olimpiadi e paralimpiadi

 

45, co. 1-bis

262

Special Olympics Italia - pratica sportiva persone con disabilità

 

45-bis, co. 1

263

Special Olympics Winter Games Torino 2025

 

45-bis, co. 2 e 3

264-265

Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell’Istituto per il credito sportivo e culturale

46

46

266

Sostegno gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale

 

46-bis

267-268

Sostegno a gare ciclistiche professionistiche nel Sud Italia

 

46-bis

269

Fondo dote famiglia

 

47-bis

270-272

Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale

47

47

273-275

Fabbisogni sanitari standard regionali

 

47, co 3-bis

276

Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati

48, com. 1-3

48, co 1-3

277-278 e 280

Riduzione del boarding di Pronto soccorso

 

48, co. 2-bis

279

Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve e farmaci ad innovatività condizionata

49

49

281-292

Partecipazioni delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute

 

49-bis

293-297

Registro unico nazionale delle Breast Unit

 

 

298-299

Finanziamento destinato all’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie

50

50

300-301

Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari

51

51

302-304

Erogazione di ausili e protesi per l’attività sportiva delle persone con disabilità

 

51-bis

305-306

Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare

 

51-bis

307

Piano pandemico 2025-2029

52

52

308

Risorse per il Registro Tumori

 

52-bis

309-310

Finanziamento del poliambulatorio Montezemolo presso la Corte dei conti

 

52-bis

311

Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto

53

53

312-313

Disposizioni in materia di attività di assistenza e di ricerca clinica

 

53-bis

314-316

Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini

54

54

317-318

Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria

55

55

319-322

Incremento indennità pronto soccorso

56

56

323

Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici

57

57

324-327

Estensione delle attività della farmacia dei servizi

 

57-bis

328

Governo del settore dei dispositivi medici

 

57-bis

329-331

Incremento delle risorse per le cure palliative

58

58

332

Disposizioni per la prevenzione e il monitoraggio del tumore al polmone

 

58-bis

333-335

Disposizioni per i medici in formazione specialistica

59

59

336-337

Incarichi libero-professionali presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale

 

59, co. 2-bis

338

Borse di studio specializzazioni sanitarie

 

59-bis

339-341

Riduzione liste di attesa

 

59-bis

342

Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati

60

60

343

Incremento risorse bonus psicologico

 

60-bis

344

Fondo per il servizio di sostegno psicologico a favore delle studentesse e degli studenti

 

60-bis

345-347

Supporto psicologico nell’ambito dell’assistenza onco-ematologica pediatrica degli ospedali pubblici

 

60-bis

348-349

Incremento dell’indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria

61

61

350

Incremento dell’indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica

62

62

351

Incremento dell’indennità di specificità infermieristica e dell’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute

63

63

352-353

Compensi lavoro straordinario comparto sanità

 

63. co. 2-bis-2-ter

354-355

Determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale brucellosi e per il Commissario straordinario alla peste suina africana

 

63-bis

356-357

Premialità liste di attesa

64

64

358-359

Protocolli organizzativi sperimentali per favorire l’umanizzazione delle cure

 

64-bis

360-364

Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale

65

65

365-366

Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze

66

66

367-375

Incentivi per interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili

 

66-bis

376

Fondo per la prevenzione e la cura dell’obesità

 

66-bis

377

Campagne test di riserva ovarica

 

66-bis

378

Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

 

66-bis

379

Fondo per la prevenzione e la lotta contro il virus dell’immunodeficienza. ecc.

 

66-bis

380

Misure per il servizio sanitario del Molise

 

66-bis

381-384

Interventi in materia di premi di produttività

67

67

385

Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati

68, co. da 1 a 4

68, co. 1-4

386-389

Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori (welfare aziendale)

68, co. 5 e 6

68, co. 5-6

390-391

Incentivi per la realizzazione di screening sanitari nei luoghi di lavoro

 

68-bis

392-394

Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi

69

69

395-398

Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

70

70

399-400

Piano Casa Italia

71, co. 1 e 2

71, co. 1 e 2

401-403

Incentivi per il rilancio occupazionale

72, co. 1-2 e 5-6

72, co. 1-2 e 5-6

404-405 e 425-426

Incentivi per il rilancio economico

72, co. 3

72, co. 3

-

Esonero contributivo assunzioni PMI nel Mezzogiorno

 

72, co. 3-bis-3-octiesdecies

406-422

Incremento Fondo Sviluppo e Coesione

 

72, co. 3-noviesdecies

423

Utilizzo risorse derivanti dalla soppressione della Decontribuzione SUD

72, co. 4

72, co. 4

424

Modifiche credito d’imposta Transizione 5.0

 

72-bis

427-429

Misure in favore dell’editoria e Servizio di trasmissione delle sedute parlamentari (Radio Radicale)

 

72-bis

430-433

Esenzione della garanzia per i trasferimenti nazionali di prodotti da fumo sottoposti al regime fiscale previsto dal testo unico delle accise

 

72-bis

434-435

Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati

 

72-bis

436-444

Modifiche al credito d’imposta 4.0

 

72-bis

445-448

Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese

73

73

449

Fondo di garanzia per le PMI

 

73-bis

450

Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del Fondo PMI

 

73-ter

451-454

Disposizioni in materia portuale

 

73-bis

455-456

Fondo per il finanziamento delle partecipazioni dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa

 

73-bis

457

Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo

74

74

458-460

Nuova Sabatini

75

75

461

Filiera delle fibre tessili naturali

 

75, co. 1-bis

462

Misure per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane

 

75-bis

463-473

Misure per l’internazionalizzazione delle imprese italiane

 

75-bis

474-481

Interventi in materia di banda ultra-larga

76

76

482

Piano Italia 1 Giga

 

76, co. 1-bis-1-ter

483-484

Credito d’imposta ZES

77

77

485-491

Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia

 

77-bis

492-495

Giubileo

78, co. 1-2

78, co. 1-2

496-500

Salvaguardia di Venezia

 

78-bis

501

Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico

79

79

502 e 504-508

Opere di urbanizzazione

 

79, co. 1-bis

503

Interventi a sostegno del trasporto ferroviario merci da e per i porti nazionali

 

79-bis

509-513

Disposizioni in materia di efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili

 

79-bis

514-519

Modifica dell’imposta sostitutiva applicata alle somme percepite dai dipendenti privati a titolo di liberalità

 

79-bis

520

Disposizioni relative alla operatività della società Autostrade dello Stato

80, co. 1

80, co. 1

521-522

Raccolta somme di denaro ricevute da istituti di moneta elettronica

 

80, co. 1-bis

523

Società Stretto di Messina Spa Consorzio Autostrade siciliane

 

80, co. 1-bis

524

Disposizioni per l’autorizzazione di impianti FER interconnessi all’infrastruttura ferroviaria

 

80-bis

525

Rinnovo del parco autobus

 

80-bis

526

Finanziamento di interventi infrastrutturali finalizzati al riequilibrio socioeconomico e sviluppo dei territori

 

80-bis

527

Disposizioni finanziarie sulle infrastrutture di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ponte sullo Stretto)

 

80-bis, co. 1

528

Nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica

 

80-bis, co. 2

529

Interventi ferroviari PNRR

 

80-bis, co. 3

530

Diga di Campolattaro

 

80-bis, co..4

531

Appalti di lavori

 

80-bis, co..5

532

Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI)

 

80-bis, co..6

533

Finanziamento RFI

 

80-bis, co. 7 e 9

534 e 536

Collegamento Torino Lione

 

80-bis, co. 8

535

Contratto di programma ANAS 2021-2025

 

80-bis, co. 10

537

Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

81

81

541-543

Credito d’imposta ZES per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura

 

81-bis

544-546

Misure in materia di ricerca nel settore dell’agricoltura e della zootecnia

82

82

547-549

Oneri di funzionamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA)

 

82, co. 1-bis

547-bis

Esercizio venatorio

 

82-bis

550

Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche

 

82-bis, co. 1

551

Iscrizione gestione separata degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche

 

82-bis, co. 2

552

Istituzione dell’organismo di composizione situazione debitorie connesse alle quote latte

 

82-bis

553

Misure per contrastare il fenomeno denominato bluetongue virus

 

82-bis

554-557

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura – interventi assicurativi

 

82-bis

558

Disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale

 

82-bis

559-562

Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2025

 

82-bis

563

Centri recupero animali selvatici

 

82-bis

564

Disposizioni in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli

83
Stralciato

 

 

Misure in materia di istruzione e di merito

84, co. 1
co 2-3 stralciati

84, co. 1

565

Riparto del Fondo per la promozione dei campus per la filiera formativa-tecnologica professionale

 

84, co. 1-bis

566

Continuità didattica per gli alunni con disabilità

 

84, co. 1-bis

567

Concorso per funzionari uffici scolastici regionali

 

84, co. 1-bis

84, co. 1-ter

568-569

Contributo alle scuole paritarie

 

84-bis

570-571

Misure in materia di Carta del docente

85

85

572-574

Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche

 

85-bis

575-576

Disposizioni in materia di istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica per studenti disabili

 

85-bis

577

Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva

 

85-bis

578

Misure per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale

86

86

579-582

Fondazione «Biotecnopolo di Siena»

 

86-bis

583

Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale

 

86-bis

584

Misure urgenti in materia di collegi di merito

 

86-bis

585-587

Progetto Campus del Mediterraneo

 

86-bis

588-590

Piano di sostegno alla ricerca

 

86-bis

591

Misure in materia di beni culturali

87 co. 1,3 e 4

87, co. 1,3 e 4

592-594 e 598

Messa in sicurezza strade comuni della Vallata del Gallico (RC)

 

87, co 3-bis, 3-ter e 3-quater

595-597

Disposizioni per la celebrazione dell’ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica del voto delle donne e della Costituzione

 

87-bis

599-603

Misure in materia di spettacolo dal vivo

88, co. 1-4 e 5

88, co. 1-4 e 5

604-607 e 611

Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo

 

88, co. 3-bis-3-quater

608-610

Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari

 

88-bis

612-614

Disposizioni in materia di sostegno del settore della fotografia

89
co. 2 stralciato

89, co. 1

615

Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta

 

89-bis

616-624

Concorso delle Forze armate per Strade sicure e Stazioni sicure 2025- 2026-2027

90

90

625-629

Fondo per assunzioni di giovani esperti in materia informatica e in cybersicurezza

 

90-bis

630

Rifinanziamento del NATO Innovation Fund

91

91

631

Rifinanziamento Fondo missioni internazionali

 

91-bis

632-633

Celebrazione dei 2500 anni della Città di Napoli

 

91-bis

634

Completamento interventi infrastrutturali reparti di eccellenza Arma dei Carabinieri

 

91-bis

635

Riscossione dei contributi per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis

 

91-bis

636-641

Organizzazione Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina

 

91-bis

642

Comitati italiani residenti all’estero

 

91-bis

643

Fondo per la ricostruzione

92

92

644-646

Sostegno ISMEA alle imprese sementiere nei territori colpiti dall’alluvione di maggio 2023

 

92-bis

647-648

Sisma Emilia 2012

93, co. 1-3

93, co. 1-3

649-651

Estensione stato di emergenza per la regione Lombardia

 

93, co. 3-bis

652

Sisma 2016

93, co. 4, 6-7

93, co. 4, 6-7

653 e 655-656

Assunzioni sismi 2012 e 2016

93, co. 5

93, co. 5

654

Adempimenti tributari sisma 2016

93, co. 8

93, co. 8

657

Utenze sismi 2016 e Ischia 2017

93, co. 9

93, co. 9

658

Rate mutui enti locali sisma 2016

93, co. 10

93, co. 10

659

Mutui e finanziamenti privati sisma 2016

93, co. 11-13

93, co. 11-13

660-662

Pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro, IRES e IMU sisma 2016

93, co. 14

93, co. 14

663

Rifiuti sisma 2016

93, co. 15-16

93, co. 15-16

664-665

Imposta comunale pubblicità enti sisma 2016

93, co. 17

93, co. 17

666

Patrimonio immobiliare enti compiti dal sisma 2016

93, co. 18

93, co. 18

667

Sismi 2009 e 2016

93, co. 19-24

93, co. 19-24

668-673

Restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009

 

93, co. 24-bis - 24-quater

674-676

Sisma Marche e Umbria 2022-2023

 

93, co. 24-bis e 24-sexies

677-681

Ischia (sisma 2017 e alluvione 2022)

93, co. 25-31

93, co. 25-31

682-688

Sismi Catania e Campobasso 2018

93, co. 32-35

93, co. 32-35

689-692

Alluvione Emilia 2023

93, co. 36

93, co. 36

693

Finanziamenti degli interventi conseguenti all’analisi di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell’area dei Campi Flegrei

 

93-bis

694-703

Misure per il completamento della Carta geologica ufficiale d’Italia

 

93-bis

704

Norma di interpretazione autentica sulle stabilizzazioni del Sisma

 

93-bis

705

Crisi idrica e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera

94

94

706

Contributo dei Fondi strutturali europei al potenziamento delle infrastrutture idriche

 

94, co 1-bis

707

Fondo opere idrauliche

 

94-bis

708

Risorse idriche e valorizzazione degli ambiti montani della Valle d’Aosta

 

94-bis

709

Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali

95

95

710-724

Fondo per l’economia del mare

 

95-bis

725

Adeguamento della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

96

96

726-729

Finanziamento del trasporto pubblico locale

97 co. 1

97, co. 1

730-731

Contributo Comune di Brescia per interventi infrastrutturali

 

97, co. 1-bis-1-ter

732

Schermi di schermatura delle aule adibite allo svolgimento degli esami orali per il conseguimento della patente di guida

 

97-bis

733

Criteri di premialità per investimenti delle regioni a statuto ordinario

 

97-bis

734

Linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle

 

97-bis

735

Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali

 

97-bis

736

Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco

98

98

737-741

Oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l’aeroporto di Ancona

 

98, co. 5-bis-5-ter

742-743

Misure in materia di diritti d’imbarco per voli verso destinazioni extra UE

 

98-bis

744-745

Disposizioni in materia di continuità territoriale – Aeroporto di Brindisi

 

98-bis

746-748

Opere pubbliche Calabria

 

98-bis

749

Adeguamento della disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

99

99

750-752

Incremento del fondo di solidarietà comunale

100

100

753-754

Contributo ai comuni in deficit della Regione Siciliana e Sardegna

 

100, co. 2-bis

755-756

Tariffe affissioni pubblicitarie

 

100, co. 2-bis

757

Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di Via Antonini in Milano

 

100-bis

758

Fondo per l’assistenza ai minori

101

101

759-765

Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza

 

101-bis

766-768

Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali piccoli comuni

 

101-bis

769-771

Incremento del Fondo per la legalità

 

101-ter

772

Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane

102

102

773-774

Sostegno economico ai comuni in dissesto

 

102-bis

775-778

Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI

 

102-bis

779

Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista

103

103

780

Interventi infrastrutturali a favore dei comuni siciliani e calabresi capoluogo di provincia al di sotto dei 50.000 abitanti

 

103, co. 2-bis-2-quater

781-783

Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali

104, co. 1-5

104, co. 1-5

784-788

Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali

104, co. 6-12

104, co. 6-12

789-795

Riduzione risorse Fondi investimenti enti locali

104, co. 13-14

104, co. 13-14

796-797

Riduzione contributi enti locali per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale

104, co. 15

104, co. 15

798

Riduzione contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale

104, co. 16

104, co. 16

799

Riduzione Fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”

104, co. 17

104, co. 17

800

Soppressione Fondo per investimenti a favore dei comuni

104, co. 18

104, co. 18

801

Soppressione Fondo per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento

104, co. 19, lett. a)

104, co. 19, lett. a)

802, lett. a

Soppressione Fondo per la progettazione degli enti locali

104, co. 19, lett. b)

104, co. 19, lett. b)

802, lett. b

Riduzione risorse per ciclovie turistiche

104, co. 20

104, co. 20

803

Riduzione Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese

104, co. 21

104, co. 21

804

Rigenerazione urbana

 

104, co. 21-bis- 21-quinquies

805-808

Disposizioni a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati

 

104-bis

809-811

Modifiche al Codice di procedura civile

105

105

812

Modifiche alle norme di attuazione del CPA

 

105-bis

813

Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana

106

106

814

Misure in materia di spese di giustizia

107

107

815

Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi

108

108

816

Misure urgenti per lo smaltimento dell’arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89

109

109

817-821

Turn over nella P.A.

110, co. 1, 2

110, co. 1, 2

822-823

Riduzione oneri per le Forze armate

110, co. 3

110, co. 3

824

Limitazioni percentuali per assunzioni di personale nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

110, co. 4 lett. a)

110, co. 4 lett. a)

825, lett.a

Limitazioni percentuali per assunzioni università

110, co. 4 lett. b)

110, co. 4 lett. b)

825, lett.b

Spesi per il personale degli enti pubblici di ricerca

110, co. 5

110, co. 5

826

Turn over personale AFAM

110, co. 6

110, co. 6

827

Ripartizione dotazione docenti

110, co. 7

110, co. 7

828

Limitazioni assunzioni personale diverse autorità indipendenti, enti locali, agenzie fiscali ed altri organismi

110, co. 8-10

110, co. 8-10

829-830

Disposizioni comuni per le misure di cui ai commi da 1 a 10 e comma 12

110, co. 11-15

110, co. 11-15

831-834

Trattamenti economici aggiuntivi o assegni personali nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche

 

110, co. 15-bis

835

Utilizzo quote di avanzo comune di Agrigento per interventi di miglioramento del decoro urbano e servizi pubblici

 

110, co. 3-bis

836

Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto

 

110-bis

837-841

Assunzioni in deroga alle facoltà assunzionali già previste a normativa vigente e scorrimento graduatorie

 

110-bis

842-845

Misure in materia di organi amministrativi di enti

111

111

846-849

Divieto di incarichi retribuiti e indennità componenti del Governo

 

111-bis

850-855

Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica

112

112

Soppressi co. 1-2

856-859

Obbligo di PEC per amministratori di società

 

112-bis

860

Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche (riduzione oneri di esercizio della RAI)

113

113

861

Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option

114

114

862-863

Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura

115

115

864-866

Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici (Automobile club d’Italia)

116

116

867

Assegnazione agli organi dell’Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

117

117

868

Tax credit cinema

118

118

869

Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR (Spending review delle Amministrazioni centrali)

119

119

870-874

Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture

120, co. 1-2

120, co. 1-2

875-876

Rifinanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico

120, co. 3-4

120, co. 3-4

877-878

Incremento e riduzione del Fondo interventi strutturali politica economica (FISPE)

 

120, co 4-bis

879

Fondo per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche

 

120-bis

880-882

Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale (Tabelle A e B)

121, co. 1

121, co. 1

883

Rifinanziamento Fondo per esigenze indifferibili

121, co. 2

121, co. 2

884

Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica

122

122

885-886

Destinazione di somme in termini di indebitamento netto

 

122, co. 2-bis

887

Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera

 

122-bis

888-891

Fondo per l’immigrazione

123

123

892

Fondo esdebitazione incapienti

 

123-bis

893-895

Rifinanziamento del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità

 

123-bis

896

Rifinanziamento del Fondo a copertura dell’indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall’esposizione prolungata all’inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA

 

123-bis

897

Fondi di parte corrente e di conto capitale finalizzati all’attuazione di misure in favore enti locali

 

123-bis

898-901

Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione sociale, civile ed educativa svolta dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del terzo settore mediante gli oratori

 

123-bis

902-906

Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome

124

124

907

Clausola di salvaguardia

 

124-bis

908

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

 

 

Il comma 1 fissa, mediante rinvio all'allegato I, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa.

 

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), la disposizione in esame determina, mediante rinvio all'allegato I annesso alla legge di bilancio medesima, i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per ciascun anno del triennio di riferimento (2025, 2026 e 2027). I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Tabella 1: risultati differenziali                                (importi in milioni di euro)

 

2025

2026

2027

COMPETENZA

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

187.322

162.987

143.188

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

471.097

494.207

447.297

CASSA

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

248.111

219.816

191.622

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

531.886

551.036

495.731

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato

Fonte: Allegato I annesso al DDL di bilancio 2025

 

Il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè alla differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato finanziario, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, della legge di contabilità e finanza pubblica, i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario dovrebbero essere determinati dal presente articolo coerentemente con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica medesima, riguardante i contenuti del Documento di economia e finanza pubblica (DEF).

Tali obiettivi per il triennio di riferimento della legge di bilancio sono solitamente aggiornati dalla Nota di aggiornamento al DEF.

Quest’anno, tuttavia, a seguito della riforma della governance economica dell’Unione Europea[1], il Governo ha presentato i propri obiettivi programmatici di finanza pubblica nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 (PSB), deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2024 e presentato alle Camere nella stessa data, in sede di prima applicazione, che rappresenta il principale documento del nuovo quadro di programmazione[2].

Come specificato dal Governo nella relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2025, nelle more dell’adeguamento del quadro normativo interno alle nuove regole di governance europea, il presente disegno di legge di bilancio e la Nota tecnica illustrativa, che sarà successivamente resa disponibile, sono presentati secondo la struttura e i contenuti previsti dal vigente assetto normativo e contabile che prevedono il raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l’indebitamento netto dello Stato programmatico, comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, oltre all’esposizione dell’indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, inteso come saldo tra entrate e spese.

Per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio (2025-2027), il PSB prevede un indebitamento netto programmatico in percentuale del PIL pari al 3,3% nel 2025, 2,8% nel 2026 e 2,6% nel 2027.

Su tale percorso programmatico, le Camere si sono espresse favorevolmente il 9 ottobre 2024 con l'approvazione della risoluzione n. 6/00110 del Senato e della risoluzione n. 6/00132 della Camera.

A tali percentuali del PIL corrispondono, in base alla tavola di "Raccordo tra il saldo netto da finanziare (SNF) programmatico e il conto PA programmatico 2025-2027" contenuta nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, i seguenti valori assoluti, in termini di competenza, dell’indebitamento netto (saldo del conto economico programmatico) della PA: -74 miliardi di euro nel 2025, -65 miliardi nel 2026 e -62 miliardi nel 2027.

In base alla tavola di raccordo, dal disegno di legge di bilancio emerge un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, corrispondente agli obiettivi programmatici di indebitamento netto sopra esposti, pari a 187 miliardi di euro per l'anno 2025, 163 miliardi per il 2026, 143 miliardi per il 2026. Tali valori sono pertanto coerenti con il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza riportati nell'allegato 1 all'articolo in esame.

 

Si valuti l’opportunità di richiedere al Governo una illustrazione del raccordo dei saldi di finanza pubblica riferiti allo Stato di cui al presente articolo con il tasso di evoluzione della spesa netta, il quale rappresenta il nuovo strumento di sorveglianza previsto dalla riforma della governance europea.


 

Articolo 1, commi 2-9
(Misure concernenti l’IRPEF)

 

 

L’articolo 1, ai commi da 2 a 9, rende strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento) già prevista, in deroga alla disciplina del TUIR, per l’anno 2024. Viene inoltre aumentata la soglia di detrazione per redditi da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 15.000 euro (comma 2), adeguando conseguentemente l’importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell’anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia (comma 3). Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro (rapportati all’intero anno) è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, calcolata in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 e 40.000 euro è riconosciuto contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e d’importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro e 40.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro (commi 4, 5 e 6). Tali somme sono riconosciute in via automatica dai sostituti d’imposta, che compensano il credito maturato secondo le disposizioni generali, all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, verificandone la spettanza in sede di conguaglio e provvedendo al recupero delle somme non dovute (commi 7 e 8). Ai fini del calcolo delle soglie di reddito sopra indicate vanno ricompresi nel reddito complessivo alcuni redditi esenti sulla base di disposizioni speciali (comma 9). Per quanto riguarda l’impatto finanziario nel triennio 2025-2027 delle disposizioni citate (unitamente agli effetti derivanti dal comma 10), dalla Relazione tecnica di cui al disegno di legge risulta, con riferimento al saldo netto da finanziare, un impatto complessivo, in termini di minori entrate e maggiori spese, pari a: -17.655,6 milioni di euro per l’anno 2025, -18.316,8 milioni di euro per l’anno 2026 e -17.951,7 milioni di euro per l’anno 2027 (gli effetti relativi agli anni successivi non vengono qui riportati). In dettaglio, sempre limitatamente al triennio:

§  -la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF, unitamente alla contestuale revisione delle detrazioni fiscali disciplinata dal comma 10, all’innalzamento della detrazione per redditi da lavoro dipendente e alla conferma del meccanismo correttivo per il calcolo del reddito ai fini dell’attribuzione del trattamento integrativo comportano nel triennio 2025-2027, in termini di saldo netto da finanziare, minori entrate stimate per 4.802,5 milioni di euro nell’anno 2025; 5.333,9 milioni di euro per l’anno 2026; 4.979,9 milioni di euro per l’anno 2027.

§  -il bonus riconosciuto ai sensi del comma 4 per i redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro e la detrazione di cui al comma 6 per i redditi da lavoro dipendente fino a 40.000 euro comportano nel triennio 2025-2027, in termini di saldo netto da finanziare, maggiori spese (bonus) minori entrate (detrazioni) e per 12.853, 1 milioni di euro per il 2025; 12.982,9 milioni di euro per il 2026 e 12.971,8 miliardi di euro nel 2027.

 

Al riguardo si fa presente che, sulla base della relazione tecnica di accompagnamento all’Atto del Governo 88, contenente lo Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (divenuto il decreto legislativo n.216 del 2023) la misura di riduzione delle aliquote IRPEF effettuata nell’anno 2024 (identica a quella di cui al comma 1 del presente articolo), comportava una perdita di gettito per l’anno 2024 stimata pari -4.594,1 milioni di euro.

 

Il comma 2, lettera a), rende strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF, modificando l’articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986), secondo quanto già disposto, con riferimento all’anno 2024, dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023.

Sono quindi confermate le aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, a decorrere dall’anno 2025, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche così articolate:

a)   fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b)   oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c)   oltre 50.000 euro, 43 per cento.

 

L'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF, è regolata dal testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986). Essa si applica sui redditi che rientrano in alcune categorie individuate dalla legge (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi) ed è una imposta progressiva in quanto colpisce il reddito, con aliquote che dipendono dagli scaglioni di reddito stesso. L’imponibile e l’imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri.

Tale impostazione generale è rimasta immutata, anche a seguito delle modifiche sostanziali apportate ad aliquote e scaglioni dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 2-7, della legge n. 234 del 2021) fino alla modifica da quattro a tre scaglioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2023.

Fino all’anno 2023 il sistema prevedeva quattro scaglioni di reddito con altrettante aliquote, secondo il seguente schema:

§  fino a 15.000 euro, 23 per cento;

§  da 15.000,01 a 28.000 euro, 25 per cento;

§  da 28.000,01 a 50.000 euro, 35 per cento;

§  oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Con l’articolo 1 del decreto legislativo n. 216 del 2023, in attuazione dei principi della delega per la riforma fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023, si è proceduto, con esclusivo riferimento all’anno 2024 alla riduzione delle aliquote da quattro a tre, in termini corrispondenti a quanto previsto dalla disposizione in commento.

Si ricorda che, oltre che dal variare delle aliquote in relazione agli scaglioni, la progressività dell’imposta è altresì garantita dalla presenza di un complesso sistema di detrazioni e deduzioni, stratificatosi nel tempo.

A tale sistema occorre altresì aggiungere le addizionali regionali e comunali all’Irpef, che si applicano al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF e devono essere versate se, per l’anno di riferimento, risulta dovuta l’IRPEF.

Con riferimento specifico all’unità impositiva, il sistema IRPEF italiano dal 1976 è basato sul reddito individuale.

 

Il comma 2 lettera b), modificando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, eleva da 1.880 euro a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro.

 

Conseguentemente alla previsione appena descritta il comma 3, al fine di sterilizzare l’effetto dell’aumento delle detrazioni per lavoro dipendente previste per i redditi fino a 15.000 euro, modifica l’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, prevedendo che l’importo da prendere in considerazione per valutare il rispetto del limite previsto dalla disposizione ai fini della spettanza del trattamento integrativo venga diminuita dell’importo di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno (ossia all’importo della detrazione riconosciuta ai sensi della lettera b) del comma 1, appena commentata).

 

Al riguardo si ricorda infatti che il trattamento integrativo dovuto ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, viene riconosciuto qualora l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico. In assenza della disposizione del comma 3, l’aumento di 75 euro della detrazione per reddito da lavoro dipendente potrebbe comportare l’esclusione di alcuni beneficiari dalla percezione del trattamento integrativo appena descritto.

 

Il comma 4 riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 49 del TUIR) che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

§  7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;

§  5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;

§  4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

 

Il comma 5 precisa che, ai soli fini dell’individuazione della percentuale di cui al comma 4 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.

 

Il comma 6, a sua volta, riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 49 del TUIR), che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

§  a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;

§  al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

 

In altri termini per i percettori di reddito tra 32.000,01 euro e i 40.000 euro l’importo riconosciuto è progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 euro, per azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

 

Il comma 7 disciplina le modalità per l’erogazione dei benefici di cui ai commi 4 e 6 a cura dei sostituti d’imposta prevedendo che gli stessi riconoscano in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, verificando in sede di conguaglio la spettanza delle stesse.

Qualora in tale sede la somma di cui al comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Il comma 8 prevede poi che i sostituti d’imposta compensino il credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui al comma 4 mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Il comma 9 include ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente per la spettanza dei benefici di cui ai commi 4 e 6, le quote esenti del reddito agevolato di cui:

§  all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che dispone che i redditi percepiti dai docenti e dai ricercatori impatriati siano esenti al 90 per cento al ricorrere di specifiche condizioni;

§  all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 contenente il vecchio regime agevolativo per i lavoratori impatriati, abrogato ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 209 del 2023;

§  all’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, contenente il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, che dispone che i redditi di lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (…), prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. al ricorrere di specifiche condizioni, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare entro il limite annuo di 600.000 euro.

 

Per converso, il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi.

 

Il comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR dispone che se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all' articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Si ricorda infine che, in seconda sezione, sono ridotte, per un importo pari a 3.409,77 milioni di euro per il 2025; 2.707,56 milioni di euro per il 2026 e 2.694,36 milioni di euro per l’anno 2027, le risorse assegnate al Fondo per l’attuazione della delega fiscale (di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023) e di 2.191 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2025 a 2027 con riferimento al “Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale, assegno unico” di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021). Tali riduzioni sono permanenti e si proiettano pertanto anche sugli anni successivi al 2027.


 

Articolo 1, comma 10
(Riordino delle detrazioni fiscali)

 

 

L’articolo 1, comma 10, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, introduce, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare. Gli effetti finanziari derivanti del riordino degli incentivi sono ricompresi nell’impatto finanziario complessivamente riportato nella scheda precedente riferita ai commi 2-9 del disegno di legge.

 

Al riguardo si ricorda che, sulla base della relazione tecnica di accompagnamento all’Atto del Governo 88, contenente lo Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (divenuto il decreto legislativo n.216 del 2023) l’intervento effettuato delle detrazioni (avente contenuto diverso rispetto a quello di cui al presente comma) comportava maggiori entrate stimate per 243,5 milioni di euro (mentre la perdita di gettito derivante dalla revisione delle aliquote IRPEF era stimata pari a -4.594,1 milioni di euro).

 

Il comma 10 introduce l’articolo 16-ter, rubricato riordino delle detrazioni, al Testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) ai fini del completamento dell’attuazione della delega fiscale, indicata nel Piano strutturale di bilancio medio termine 2025-2029 tra quelle necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento di cui all’articolo 14 del regolamento UE 2024/1263.

 

Con riferimento al Piano strutturale di bilancio medio termine 2025-2029, si veda il relativo dossier.

 

Le disposizioni del nuovo articolo 16-ter, al comma 1 prevedono che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del citato testo unico.

 

A questo proposito si ricorda preliminarmente che a seguito dell’introduzione del comma 3-bis all’articolo 15 del TUIR (avente ad oggetto le detrazioni per spese ed oneri), a decorrere dal 1°gennaio 2020, le detrazioni previste dall’articolo 15 spettano per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro mentre qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro esse spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro. In altri termini la percentuale di detrazione riconosciuta diminuisce progressivamente al crescere del reddito azzerandosi alla soglia di 240.000 euro.

 

Il comma 2 dell’articolo 12 del TUIR prevede che le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.

 

Il comma 2 dell’articolo 16-ter dispone che l’importo base di cui al comma 1 è pari a:

a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;

b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Il comma 3 prevede che il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

§  0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2;

§  0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio, che si trova nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2;

§  0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2;

§  1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che si trovi nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2.

 

Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 3, quindi per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:

§  14.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104);

§  11.900 euro qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico;

§  9.800 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;

§  7.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico;

Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:

§  8.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104);

§  6.800 euro qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico;

§  5.600 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;

§  4.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico;

 

Si ricorda, che ai sensi delle previsioni del comma 11, lettera a), n. 1), del presente articolo (si veda la relativa scheda di lettura) si prevede che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico sia riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. A tal fine forma oggetto di modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c) primo periodo del TUIR.

 

Il comma 4 dell’articolo 16-ter, novellato nel corso dell’esame alla Camera, precisa che sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 1:

a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR.

b) le somme investite nelle startup innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

c) le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (le fattispecie di cui alle lettere b) e c) sono state introdotte nel corso dell’esame alla Camera dei deputati).

 

Si ricorda che sono detraibili, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Sono inoltre detraibili le spese per l’acquisizione di strumenti necessari a favorire la mobilità delle persone con disabilità.

Con riferimento alle start-up innovative l'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 ricompensa, mediante gli strumenti della detrazione e della deduzione, gli investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative effettuati da persone fisiche. Nello specifico, la disciplina della presente agevolazione è applicabile per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 1° gennaio 2017. Alle persone fisiche spetta una detrazione dall'imposta lorda IRPEF pari al 30 per cento dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro. Tali incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in start-up innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) e altre società che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative. A partire dall'anno 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella start-up innovativa (holding period) per un minimo di tre anni.

In alternativa a quelli già riconosciuti dall'articolo 29, l’articolo 29-bis del decreto medesimo. In particolare, a decorrere dal 19 maggio 2020, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si può detrarre il 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative. La detrazione si applica esclusivamente alle start up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato cd. de minimis. L’articolo 2 della legge n. 162 del 2024 intervenendo sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up e PMI innovative di cui al citato articolo 29-bis, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta dal contribuente, prevede la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta l'importo di 100 mila euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Per quanto concerne, invece, le PMI innovative, il citato articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge, 24 gennaio 2015, n. 3 riconosce una analoga agevolazione, consistente in una detrazione IRPEF di pari ammontare (50 per cento) per gli investimenti nel capitale sociale di una o più PMI innovative, direttamente ovvero per il tramite di OICR che investano prevalentemente in PMI innovative, ad analoghe condizioni (iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento e nei limiti del de minimis). Per le PMI innovative l'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 300 mila euro.

 

Il comma 5 prevede che, ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1, per le spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024:

§  ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a) del TUIR, ossia gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

§  ai sensi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR ossia gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;

§  ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, del TUIR ossia un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

 

Ai sensi del testo vigente dell’articolo 15, dal comma 3-quater la detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c).

 

Sono inoltre escluse, ai fini del computo di cui al comma 1, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR (vedi supra) ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis) del TUIR, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.

 

Le lettere f) ed f-bis) del comma 1 dell’articolo 15 del TUIR disciplinano rispettivamente la detrazione dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

 

Il comma 6, conformemente a quanto previsto anche dal comma 8, secondo periodo, del presente articolo, prevede che il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR (si veda in merito la scheda relativa all’articolo 1, commi 2-8 del presente dossier).

 

Analoga disposizione è prevista in via generale con riferimento alle detrazioni di cui all’articolo 15 del TUIR.

L’applicazione dell’articolo 1, comma 10, alle detrazioni fiscali per spese e oneri

 

Nella seguente Tabella sono indicate, a titolo esemplificativo:

§  le detrazioni espressamente escluse dai limiti stabiliti dal comma 10 dell’articolo 1;

§  le detrazioni espressamente escluse dai limiti stabiliti dal comma 10 dell’articolo 1, con riguardo alle spese effettuate fino al 31 dicembre 2024;

§  le detrazioni alle quali il comma 10 dell’articolo 1 non si applica in quanto destinate a soggetti percettori di redditi inferiori a 75 mila euro;

§  le detrazioni alle quali si applicano i limiti di cui al comma 10 dell’articolo 1.

Non sono ricomprese nella tabella le detrazioni per carichi familiari e le detrazioni per redditi da lavoro e da pensione, in quanto non riconducibili a spese ed oneri.

 

ELENCO DELLE DETRAZIONI DALL’IMPOSTASUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Espressamente ESCLUSE DALL’APPLICAZIONE DEL COMMA 10 DELL’ARTICOLO 1

Tipologia di detrazione

Norma di riferimento

Detrazioni per spese sanitarie 

 

per spese sanitarie (chirurgiche, mediche e di assistenza specifica), per prestazioni specialistiche e protesi dentarie e sanitarie, per acquisto di alimenti a fini medici speciali, per ausili alla mobilità per disabili

Art.15 co.1 lett. c) TUIR

Detrazioni per investimenti in start-up e PMI innovative

 

per investimenti in start-up innovative

Artt. 29 e 29-bis, dl n. 179 del 2012

per investimenti in PMI innovative

Art. 4, co. 9 e 9-ter, d.l. n. 3 del 2015

 

ELENCO DELLE DETRAZIONI DALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
ESCLUSE DALL’APPLICAZIONE DEL COMMA 10 DELL’ARTICOLO 1 PER RAPPORTI IN ESSERE AL 31/12/2024 

Tipologia di detrazione

Norma di riferimento

per interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2024

Art.15 co.1 lett. a) TUIR

per interessi passivi, e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui per acquisto prima casa contratti fino al 31 dicembre 2024

Art.15 co.1 lett. b) TUIR

per mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale contratti fino al 31 dicembre 2024

Art.15 co.1-ter TUIR

per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente nonché di non autosufficienza per la vita quotidiana (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024)

Art.15 co.1 lett. f) TUIR

per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024)

Art.15 co.1 lett. f)-bis TUIR

per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Art. 16-bis TUIR

 

ELENCO DELLE DETRAZIONI DALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
NON RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL COMMA 10 DELL’ARTICOLO 1

(in quanto riconosciute a contribuenti con reddito complessivo inferiore a 75.000 euro)

Tipologia di detrazione

Norma di riferimento

per iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi tra 5 e 18 anni a istituti per lo studio e la pratica della musica a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro

Art.15 co.1 lett. e)-quater TUIR

per i canoni, e i relativi oneri accessori e il costo di acquisto derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari sostenuti da under-35 con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro

Art.15 co.1 lett. i)-sexies.1 e sexies.2 TUIR

per spese per addetti all'assistenza personale in casi di non autosufficienza se il reddito complessivo non supera 40.000 euro

Art.15 co.1 lett. i)-septies TUIR

per soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (reddito non superiore a  euro 30.987,41)

Art. 16 co. 01 TUIR

per soggetti titolari di contratti di locazione a canone concordato o convenzionato di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (reddito non superiore  a lire 60 milioni).

Art. 16 co. 1 TUIR

per lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o in uno limitrofo nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e situate nel nuovo comune di residenza (fino a lire 60 milioni

Art. 16 co. 1-bis TUIR

per i giovani fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che stipulano un contratto di locazione per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza (reddito non superiore a 15.493,71 euro)

Art. 16 co. 1-ter TUIR

 

 

ELENCO DELLE DETRAZIONI DALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
ALLE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL COMMA 10  DELL’ARTICOLO 1

Tipologia di detrazione

Norma di riferimento

per interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari

Art.15 co.1 lett. a) TUIR

per interessi passivi, e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui per acquisto prima casa

Art.15 co.1 lett. b) TUIR

per mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale

Art.15 co.1-ter TUIR

detrazioni ex art. 15 del TUIR spettanti

a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

b)  per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

 

per compensi pagati agli intermediatori immobiliari in dipendenza dell'acquisto prima casa

Art. 15 co 1 lett. b)-bis TUIR

per spese veterinarie

Art. 15 co 1 lett. c)-bis TUIR

per spese per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi

Art. 15 co 1 lett. c)-ter TUIR

per spese funebri

Art.15 co.1 lett. d) TUIR

per spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali

Art.15 co.1 lett. e) TUIR

per spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado

Art.15 co.1 lett. e)-bis TUIR

per spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di DSA fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado

Art.15 co.1 lett. e)-ter TUIR

per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente nonché di non autosufficienza per la vita quotidiana (per rapporti sorti dopo il 31 dicembre 2024)

Art.15 co.1 lett. f) TUIR

per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (per rapporti sorti dopo il 31 dicembre 2024)

Art.15 co.1 lett. f)-bis TUIR

per spese sostenute da soggetti obbligati a manutenzione, protezione o restauro di beni soggetti a regime vincolistico

Art.15 co.1 lett. g) TUIR

per erogazioni liberali in denaro a Stato, Regioni, enti locali, enti pubblici o associazioni no-profit che svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale e artistico.

Art.15 co.1 lett. h) TUIR

per il costo o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente ai soggetti indicati dal punto precedente

Art.15 co.1 lett. h)-bis TUIR

per erogazioni liberali in denaro a enti o istituzioni pubbliche e associazioni no-profit che svolgono attività nello spettacolo

Art.15 co.1 lett. i) TUIR

per erogazioni liberali a società e associazioni sportive dilettantistiche

Art.15 co.1 lett. i)-ter TUIR

per erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri

Art.15 co.1 lett. i)-quater TUIR

per iscrizione e abbonamento di ragazzi tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi

Art.15 co.1 lett. i)-quinquies TUIR

per canoni di locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, enti no profit e cooperative, dagli iscritti a università ubicata in comune diverso da quello di residenza o dagli iscritti residenti in zone disagiate

Art.15 co.1 lett. i)-sexies e sexies.01 TUIR

per erogazioni liberali a istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione

Art.15 co.1 lett. i)-octies TUIR

per erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

Art.15 co.1 lett. i)-novies TUIR

per spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Art.15 co.1 lett. i)-decies TUIR

Per erogazioni liberali in denaro a ONLUS o a supporto delle iniziative umanitarie, religiose o laiche

Art.15 co.1.1 TUIR

Per locazioni

 

per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli under-35 iscritti nella previdenza agricola con riferimento all’affitto di terreni agricoli diversi da quelli dei genitori;

Art. 16 co. 1-quinquies.1 TUIR

Per interventi edilizi (art. 16-bis TUIR)[3]

 

per spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati interventi:

Art. 16-bis co. 1[4]

-   di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, su parti comuni di edificio residenziale

lett. a)

-   di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e loro pertinenze

lett. b)

-   per la ricostruzione o il ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi

lett. c)

-   per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune

lett. d)

-   per l’eliminazione di barriere architettoniche;

lett. e)

-   per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi

lett. f)

-   per cablare degli edifici e contenere l'inquinamento acustico

lett. g)

-   per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici come l'installazione di impianti basati su fonti rinnovabili

lett. h)

-   per l’adozione di misure antisismiche

lett. i)

-   per la bonifica dall'amianto e l’esecuzione di opere contro gli infortuni domestici

lett. l)

per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati

Art. 16-bis co. 3

per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Art. 16-bis co. 3-bis

Detrazioni contenute in leggi speciali diverse dal TUIR

 

per erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia

Art. 1, l. n. 28 del 1999

per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova

Art. 8, co. 3, l. n. 52 del 2001

per spese per asili nido

Art. 1, co. 355 l. n. 266 del 2005 e art. 2, co. 6 l. 203 del 2008

per erogazioni liberali a favore dei partiti politici

Art. 11 decreto-legge n. 149 del 2013

per premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione’

Art. 119, co. 4, dl n. 34 del 2020

per acquisto di mobili in occasione di acquisto della prima casa

Art. 16, co. 2, dl n. 63 del 2013

per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore

Art. 83, comma 1, d lgs n. 117 del 2017

per contributi a società di mutuo soccorso da parte dei soci

Art. 83, comma 5, d lgs n. 117 del 2017

per contributi a fondazioni operanti nel settore musicale

Art. 25, l n.367 del 1996

 

 


 

Articolo 1, comma 11
(Detrazioni per familiari a carico)

 

 

L’articolo 1, comma 11, modificato nel corso dell’esame presso la Camera, contiene disposizioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia. In particolare, si prevede che la detrazione per figli a carico si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata (comma 11, lettera a), n. 1)). Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli (comma 11, lettera a), n. 2). Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero (comma 11, lettera b).

Il totale delle maggiori entrate derivanti dal complesso delle misure recate dal comma 11 in esame è pari a: 496,4 milioni di euro per l’anno 2025; 630,9 milioni di euro per l’anno 2025; 586,5 milioni di euro a decorrere dal 2027.

In particolare:

- con riferimento alla misura di cui alla lettera a) n. 1) (detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico) si prevedono maggiori entrate per 277,3 milioni di euro con riferimento all’anno 2025; 343,4 milioni di euro per l’anno 2026 e 319,3 milioni di euro a decorrere dal 2027;

- con riferimento alla misura di cui alla lettera a) n. 2) (detrazione per ascendenti conviventi con il contribuente) si prevedono maggiori entrate per 116,2 milioni di euro per l’anno 2025; 151,5 milioni di euro per l’anno 2026 e 140,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027;

- con riferimento alla misura di cui alla lettera b (esclusione detrazione familiari residenti all’estero) si prevedono maggiori entrate per 102,6 milioni di euro per l’anno 2025; 136 milioni di euro per l’anno 2026 e 126,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027.

 

In dettaglio il comma 11, lettera a), n. 1), modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c) primo periodo del TUIR prevedendo che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico sia riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite (fattispecie inserita nel corso dell’esame alla Camera dei deputati), di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

 

L’attuale formulazione della norma prevede che la detrazione spetti per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni.

 

Il comma 11, lettera a), n. 2), modifica l’articolo 12, comma 1, lettera d), primo periodo, del TUIR limitando ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi - pari a 750 euro - per ciascun soggetto ripartendola pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione.

 

La vigente formulazione della norma riconosce invece che, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, anche quando per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1, dell’articolo 12 del TUIR (vedi supra). I soggetti indicati all’articolo 433 sono il coniuge; i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

 

Infine, il comma 11, lettera b) esclude dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.

 

 


 

Articolo 1, comma 12
(Modifica dei limiti per la fruibilità del regime forfetario)

 

 

L’articolo 1, comma 12, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, eleva da 30 mila euro a 35 mila euro, la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.

Gli effetti finanziari della disposizione sono quantificati prevedendo minori entrate pari a 60,8 milioni di euro per il 2025, pari a 128,5 milioni di euro per il 2026 e maggiori entrate per il 2027 pari a 72,6 milioni di euro.

 

In dettaglio la norma modifica il comma 57, lettera d-ter) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che preclude la possibilità di avvalersi del regime forfetario ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro.

Tale soglia è elevata a 35 mila euro.

 

Il regime forfetario

 

Il regime forfetario è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 54-89 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ed è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni.

Esso prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un'unica imposta con aliquota al 15% sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. Esso è inteso dal legislatore il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione.

La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Si rinvia per una puntuale sintesi al sito dell'Agenzia delle entrate

Il comma 54 della legge di bilancio 2023 ha innalzato a 85 mila euro (rispetto al precedente limite previsto a 65.000 euro) la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfetaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente.

Si rammenta che, limitatamente all'anno 2023 e subordinatamente al ricorrere di determinate condizioni, i commi da 55 a 57 hanno introdotto, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni non aderenti al regime forfetario, un'imposta sostitutiva pari al 15 per cento da applicare su una base imponibile, non superiore a 40 mila euro, corrispondente alla differenza tra il maggior reddito prodotto nell'anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare. La norma precisa, altresì, le conseguenze di tale nuovo regime relativamente alla determinazione dei requisiti reddituali validi ai fini del riconoscimento di benefici fiscali nonché degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2024.

In precedenza si ricorda che la legge di bilancio 2020 (commi 691 e 692 della legge n. 160 del 2019):

·         aveva soppresso l'imposta sostitutiva al 20% che si sarebbe dovuta applicare (cd. flat tax) ai contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro a partire dal 2020;

·         aveva reintrodotto, come condizione per l'accesso al regime forfetario al 15%, il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro (soglia innalzata a 35.000 euro dalla presente disposizione);

·         aveva stabilito un sistema di premialità per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica.

 

I soggetti esclusi dall’applicazione del regime forfetario sono i seguenti:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili , in regime di esenzione IVA, o di mezzi di trasporto nuovi in regime di IVA intracomunitaria;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni; 

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro (portato a 35 mila euro dalla presente disposizione); la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

 

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 18/E, ha fornito le indicazioni in relazione alle modalità di applicazione del regime, individuando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del beneficio fiscale.

Dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso anche ai titolari di partita Iva in regime forfetario per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024 (articolo 18 del decreto-legge n. 36 del 2022). Si rinvia al tema su Iva e fatturazione elettronica per dettagli.


 

Articolo 1, comma 13
(Modifica dei limiti per la fruibilità del regime forfetario)

 

L’articolo 1, comma 13, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, dispone l’innalzamento, a regime, a 1.000 euro per alunno o studente delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

Gli effetti finanziari della disposizione sono quantificati prevedendo minori entrate pari a 48,2 milioni di euro per il 2026 e pari a 27,8 milioni di euro a decorrere dal 2027.

 

In dettaglio la norma modifica l’articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi elevando la spesa massima detraibile per alunno o studente ai fini dell’imposta sui redditi da 800 euro a 1.000 euro per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

La detrazione è ammissibile per la frequenza degli istituti di cui all’articolo 1, della legge n. 62 del 2000.

 

L’articolo 1 della legge n. 62 del 2000, avente ad oggetto norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione, dispone che il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia specificati dalle dal medesimo articolo 1. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

Articolo 1, commi 14-20
(Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alle DTA)

 

 

I commi 14-20, modificati nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, dispongono che, nella determinazione delle basi imponibili, IRES ed IRAP, degli intermediari finanziari le quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 siano differite, in quote costanti, rispettivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi ed al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi.

Con esclusivo riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, si introduce, per le società che partecipano al consolidato fiscale e, nella determinazione del reddito complessivo da assoggettare alla tassazione di gruppo, anche per la società consolidante, una limitazione temporanea all’uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE, determinata applicando una percentuale forfettaria pari, a seguito di una modifica introdotta alla Camera dei deputati, al 54 per cento (anziché al 65 per cento, come era previsto nel testo del disegno di legge) del maggior reddito imponibile, relativo sempre al medesimo periodo d’imposta, che emerge per effetto dei citati differimenti.

Si definiscono infine i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed ai successivi quattro che, essenzialmente, non devono tener conto dei menzionati piani di rientro (per il 2025) e dei differimenti proposti dai commi in commento (per i successivi). Inoltre, si stabilisce che sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti – periodi d’imposta 2025 e 2026 – per effetto delle disposizioni in commento non si possa procedere, in sede di versamento, né alla compensazione “orizzontale”, né alla compensazione “verticale”.

Come risulta dalla relazione tecnica, ai commi 14-20 sono ascrivibili maggiori entrate tributarie pari a 2.541,6 milioni di euro per l’anno 2025 e 1.526,1 milioni di euro per l’anno 2026.

Ai medesimi commi sono altresì ascrivibili minori entrate tributarie pari a 461,7 milioni di euro per l’anno 2027 (970,4 milioni di euro per l’anno 2028, 970,4 milioni di euro per l’anno 2029 e 970,4 milioni di euro per l’anno 2030).

Le ulteriori maggiori entrate tributarie ascrivibili alla riduzione della misura forfetaria di utilizzo delle perdite fiscali nella determinazione dell’imponibile IRES per il periodo d’imposta 2025 (dal 65 per cento al 54 per cento), approvata alla Camera, sono stimate pari a 509,7 milioni di euro per l’anno 2025.

 

 

Ai fini della determinazione delle basi imponibili IRES ed IRAP, i commi da 14 a 20 dispongono il differimento, ai successivi periodi di imposta, delle quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e nel successivo periodo d’imposta, disciplinando le relative implicazioni sul calcolo della base imponibile del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, nonché i criteri di determinazione degli acconti per tali periodi d’imposta e per i successivi tre.

Nello specifico, i commi 14 e 15 recano ulteriori differimenti al piano di rientro dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 di cui all’articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, applicabile agli intermediari finanziari.

Più precisamente, il comma 14 dispone che la quota delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela pregresse deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (11 per cento) sia differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi d’imposta (2,75 per cento per periodo d’imposta).

Il successivo comma 15 dispone che la quota delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela pregresse deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 (4,70 per cento) sia differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai due successivi (1,57 per cento per periodo d’imposta).

Conseguentemente, si prevede un differimento della durata del piano di rientro di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015 fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.

 

A tale riguardo, la relazione tecnica precisa che, al fine di eliminare l’imputazione di imposte anticipate convertibili in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione, il decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha previsto, in luogo della deducibilità immediata di una percentuale dei crediti, con la ripartizione della svalutazione eccedente tale percentuale in un arco temporale da 9 a 18 esercizi, la deducibilità della svalutazione dei crediti in un unico esercizio. Lo stesso decreto, sul quale sono intervenute successive modifiche normative, ha disposto la deducibilità delle svalutazioni ante 2015 in quote annuali, con un profilo temporale fino al 2028.

 

In base alla vigente formulazione dell’articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – “TUIR”, per gli intermediari finanziari le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Per espressa previsione normativa, le svalutazioni e le perdite - diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso - si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio (per tale motivo si parla di rettifiche di valore nette su crediti verso clientela).

Analogamente, la vigente formulazione dell’articolo 6, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (decreto IRAP), dispone che concorrono alla formazione della base imponibile IRAP le rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.

Il testo di tali disposizioni è stato, nel corso degli anni, più volte modificato. L'integrale deducibilità, al netto delle rivalutazioni, di svalutazioni e perdite su credito verso la clientela è stata prevista già dal 2015.

Infatti, nel regime previgente al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83:

(i) le svalutazioni e perdite su crediti verso clientela venivano dedotte in quinti (periodi d'imposta 2013 e 2014, secondo quanto prevedeva la formulazione dell'articolo 106, comma 3, del TUIR), nonché in diciottesimi (fino al periodo d'imposta 2012);

(ii) le rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo concorrevano al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui venivano contabilizzate e nei quattro successivi (periodi d’imposta 2013 e 2014).

Nel disciplinare il regime transitorio, l'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015, ha disposto:

(a) che le rettifiche di valore nette su crediti rilevate nel bilancio dell'esercizio 2015 fossero dedotte nella misura del 75 per cento;

(b) un piano di rientro per la deducibilità delle rettifiche di valore su crediti pregresse (quinti e diciottesimi residui al 31 dicembre 2015) e del 25 per cento delle rettifiche di valore su crediti rilevate nel bilancio 2015 in dieci anni (in origine, dal 2016 al 2025). 

Il piano di rientro di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015 è stato più volte rimodulato, in virtù delle modifiche apportate dalle leggi di bilancio 2019 e 2020, dall'articolo 42 del decreto-legge n. 17 del 2022 e, da ultimo, dalla legge di bilancio 2024 articolo 1, commi 49-51.

In base alle suddette modifiche, le quote che dovevano "originariamente" rigirare nei periodi d'imposta 2018 e 2019 sono state rinviate ai successivi periodi d'imposta, conseguentemente la durata del piano di rientro è stata differita fino al periodo d'imposta 2028.

Il piano di rientro "originario" prevedeva le seguenti percentuali di recupero per ciascun periodo d'imposta:

 

 

Il piano di rientro risultante dalle varie rimodulazioni (cd. "differito"), attualmente vigente, prevede le seguenti percentuali di recupero per ciascun periodo d'imposta:

 

 

In base alle modifiche proposte, il nuovo piano di rientro con durata differita al periodo d’imposta 2029, prevede le seguenti percentuali di recupero per ciascun periodo d'imposta:

 

 

Il comma 16 prevede il seguente differimento del piano di rientro dello stock dell’ammortamento di avviamento non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

1)   la quota (13 per cento) deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi d’imposta (3,25 per cento per periodo d’imposta);

2)   la quota (13 per cento) deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi d’imposta (4,33 per cento per periodo d’imposta).

 

Tale disposizione è, in via principale, riferita agli intermediari finanziari, giacché il regime di trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate, di cui al decreto-legge n. 225 del 2010, si rende applicabile a tali soggetti (si veda il relativo focus di approfondimento).

 

L’articolo 17 del decreto-legge n. 83 del 2015 ha disposto il blocco alla trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali (marchi), iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data del 27 giugno 2015 (per i soggetti solari, periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015).

Prima di tale intervento normativo, il regime di trasformazione in credito d’imposta di cui all’articolo 2, commi da 56 a 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, trovava applicazione anche per le imposte anticipate stanziate in bilancio su tali componenti negativi di reddito (deducibili ai fini sia IRES, sia IRAP, in diciottesimi). Pertanto, tale regime continua ad applicarsi, fino ad esaurimento, alle imposte anticipate relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte in bilancio fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 27 giugno 2015 (per i soggetti solari, periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014).

Successivamente, l’articolo 1, comma 1079 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto un piano di rientro delle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate di cui ai commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 n. 225 del 2010, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nei termini che seguono:

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è pari al 5 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è pari al 3 per cento;

§   la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 è pari al 10 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 è pari al 12 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2029 è pari al 5 per cento.

L’articolo 1, comma 714, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto il differimento della quota del 5 per cento deducibile per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed ai successivi quattro periodi d’imposta.

Pertanto, in base al vigente piano di rientro, la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 è pari al 13 per cento e quella deducibile nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed al 31 dicembre 2029 è pari al 6 per cento.  

In base alle modifiche proposte, il nuovo piano di rientro prevede le seguenti percentuali di recupero per ciascun periodo d'imposta residuo:

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 è pari al 12 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 è pari a zero;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è pari al 3,25 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 è pari al 20,58 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 è pari al 13,58 per cento;

§  la quota deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2029 è pari al 13,58 per cento.

 

Il comma 17 prevede analogo differimento del piano di rientro, di cui all’articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, delle quote deducibili riferibili ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell’IFRS 9, applicabile agli intermediari finanziari.

Più precisamente, si prevede che la quota del 10 per cento deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 sia differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi d’imposta (2,5 per cento per periodo d’imposta). Si prevede altresì che la quota del 10 per cento deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 sia differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi d’imposta (3,33 per cento per periodo d’imposta).

 

Il trattamento fiscale riservato ai crediti verso la clientela, ai fini IRES (articolo 106, comma 3, del TUIR) ed IRAP (articolo 6 del Decreto IRAP), trova applicazione anche alla riduzione di valore iscritta in bilancio a copertura delle perdite attese su crediti verso la clientela di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 rilevata dagli intermediari finanziari secondo il modello Expected Credit Losses – "ECL model" (articolo 7 del decreto ministeriale del 10 gennaio 2018).

In base al nuovo principio IFRS 9 "Strumenti finanziari" (che sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il previgente principio IAS 39), con riferimento all'impairment (svalutazione o perdita di valore), per gli strumenti valutati al costo ammortizzato e al fair value (valore equo o valore di mercato) con contropartita il patrimonio netto (diversi dagli strumenti di capitale), viene introdotto un modello basato sul concetto di "expected loss" (perdita attesa), in luogo del previgente "incurred loss" (perdita subita), in modo da riconoscere con maggiore tempestività le perdite. La perdita attesa è, perciò, rilevata a conto economico in contropartita di un fondo a copertura perdite che va aggiornato alla data di riferimento di ciascun bilancio.

Nello specifico, a ciascuna data di riferimento del bilancio l'intermediario deve valutare il fondo a copertura perdite relativo allo strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito, se il rischio di credito dello strumento finanziario è significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale.

Per quanto concerne la prima applicazione dell'IFRS 9, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1, comma 1067), ha stabilito che, ai fini IRES ed IRAP, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione dell'ECL model (riferibili ai crediti verso la clientela) iscritti in sede di transizione all'IFRS 9 dagli intermediari finanziari sono deducibili per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta 2018 e la restante parte, in quote costanti, nei successivi nove periodi di imposta (la quota del 2019 è stata rinviata al periodo d'imposta 2028, ai sensi dell'articolo 1, commi 713-715, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

 

Il comma 18 prevede che, nella determinazione della base imponibile IRES per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, le perdite fiscali pregresse (articolo 84 del TUIR) e le eccedenze di ACE formatesi fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011) possano essere scomputate nei limiti del 54 per cento del maggior reddito imponibile determinato, per il medesimo periodo d’imposta, quale conseguenza dei differimenti di cui ai precedenti commi da 14 a 17.

 

Nel testo del disegno di legge la percentuale di abbattimento del reddito imponibile del 2025 per l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse e dell’eccedenza di ACE era fissata al 65 per cento.

 

Come chiarito nell’ambito della relazione illustrativa, resta ferma l’applicazione delle regole ordinarie all’utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE sulla parte residua del reddito imponibile.

 

A tale riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, la deduzione ACE è stata abrogata con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Le eventuali eccedenze formatesi fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 possono essere utilizzate, fino ad esaurimento, a scomputo del reddito imponibile dei successivi periodi d’imposta. 

Ai sensi della vigente formulazione dell’articolo 84, comma 1, del TUIR, la perdita fiscale formatasi in un periodo d’imposta può essere computata in diminuzione dal reddito imponibile dei periodi d'imposta successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

 

Per espressa previsione normativa, tale disposizione trova applicazione anche nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo (consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR). Inoltre, si prevede che anche la società consolidante, nella determinazione del reddito complessivo globale, debba computare in diminuzione le perdite pregresse del consolidato nella misura, a seguito della modifica introdotta alla Camera, del 54 per cento (anziché del 65 per cento) del maggior reddito imponibile che si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile determinato come somma dei maggiori redditi imponibili delle singole società.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la ratio del comma 5 è quella di evitare che l’eventuale maggior reddito imponibile derivante dall’applicazione dei suddetti commi da 14 a 17, in linea di principio, potrebbe essere oggetto di compensazione con le perdite pregresse, ai sensi dell’articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, fino all’80 per cento del relativo ammontare e, per la parte residua, con le eccedenze relative all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2023.

 

Il comma 19 definisce i criteri da seguire nella determinazione degli acconti, IRES ed IRAP, secondo il cd. “metodo storico” in conseguenza delle disposizioni previste dai commi precedenti, nei seguenti termini:

§  per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, si assume l’imposta che si sarebbe determinata senza tener conto dei piani di rientro sopra indicati (rettifiche di valore su crediti pregresse, ammortamento avviamento, componenti negativi emersi in sede di applicazione dell'IFRS 9);

§  per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, si assume l’imposta che si sarebbe determinata senza tener conto dei piani di rientro sopra indicati (rettifiche di valore su crediti pregresse, ammortamento avviamento, componenti negativi emersi in sede di applicazione dell'IFRS 9), né delle quote differite ai sensi dei commi da 14 e 17;

§  per il periodo d’imposta 2027 ed i successivi due periodi d’imposta, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 14 a 17

 

Il successivo comma 20 stabilisce che sull’importo corrispondente ai maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni contenute nei commi  di cui sopra, per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si debba applicare, in sede di versamento, né la compensazione “orizzontale” ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, né quella “verticale” di cui articolo 4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

L’istituto della compensazione fiscale consiste nella possibilità di utilizzare i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali a scomputo dei debiti tributari in scadenza, distinguendosi in due tipologie:

1)   compensazione cd. “orizzontale” (o “esterna”), per la compensazione di imposte di natura diversa (es. credito IVA con un debito IRES);

2)   compensazione cd. “verticale” (o “interna”), per la compensazione attuata all’interno della medesima tipologia di imposta (es. credito IRES con debito IRES).

La compensazione cd. “orizzontale” è effettuata esclusivamente mediante modello F24, ai sensi dell’articolo 17 (rubricato “Versamento unitario e compensazione”) del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Nello specifico, il citato articolo 17 stabilisce che i contribuenti eseguano versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. La compensazione, sempre secondo il citato articolo 17, deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Si rendono, inoltre, applicabili anche i seguenti limiti e divieti alla compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi:

1)   limite annuale all'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale pari, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a 2 milioni di euro (articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come da ultimo stabilito dall’articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234);

2)   divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all’articolo 31, comma 1del decreto-legge n. 78 del 2010).

L’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, in quanto derivanti a agevolazioni concesse alle imprese, possano essere utilizzati nel limite annuale di 250 mila euro (non rendendosi applicabile il limite annuale di cui sopra) e che l'ammontare eccedente debba essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e sia comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Inoltre, si fa presente che, ai sensi dell’articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), sono stati introdotti nuovi limiti alle compensazioni di crediti nel modello F24, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovverosia:

§  il divieto di compensazione in presenza di carichi di ruolo o accertamenti esecutivi scaduti, di importo complessivo superiore a 100.000 euro (con decorrenza dal 1° luglio 2024);

§  l’estensione dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per presentare i modelli F24 contenenti compensazioni;

§  l’introduzione di un termine iniziale per la compensazione dei crediti INPS e INAIL.

 

La compensazione cd. “verticale” è effettuata ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Più precisamente, tale norma stabilisce che le eccedenze di imposta risultanti da ciascuna dichiarazione fiscale possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall’ammontare della prima rata dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata (es., l’eccedenza a credito IRES risultante dalla relativa dichiarazione è utilizzabile a scomputo degli acconti dovuti per il successivo periodo d’imposta).


 

Articolo 1, commi 21-29
(Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali, di imposta sostitutiva su taluni redditi di capitale e diversi e di plusvalenze da cripto-attività)

 

 

I commi da 21 a 29, come sostituiti nel corso dell’esame presso la Camera, recano disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali e di plusvalenze e altri proventi derivanti da operazioni in cripto-attività.

Nello specifico, viene modificato il campo soggettivo di applicazione dell’imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax), mantenendo la sola soglia minima di 750 milioni di euro di ricavi ovunque realizzati dai soggetti esercenti attività di impresa, singolarmente o a livello di gruppo (commi 21 e 22).

Viene chiarito, con una norma di interpretazione autentica, che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi è pari al 26 per cento (comma 23).

Infine, le disposizioni apportano modifiche alla disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, innalzando la relativa aliquota al 33 per cento ed eliminando la soglia di esenzione pari a 2 mila euro (commi da 24 a 29).

Come risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio, alle presenti disposizioni, nella loro formulazione originaria, erano ascrivibili maggiori entrate tributarie complessive pari a: 16,7 milioni di euro per l’anno 2025; 68,3 milioni di euro per l’anno 2026; 68,3 milioni di euro per l’anno 2027.

A seguito delle modifiche introdotte alla Camera in materia di imposta sui servizi digitali (commi 21 e 22), vengono stimati effetti finanziari negativi rispetto a quanto valutato per la norma originaria pari a -51,6 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027. Con riferimento, invece, alle modifiche intervenute sull’aliquota dell’imposta sostitutiva applicata alle plusvalenze derivanti da operazioni in cripto-attività, vengono stimati effetti finanziari complessivi differenziali rispetto alla stima originaria nei seguenti termini: +20,16 milioni di euro per l’anno 2025, +24,25 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, +22,95 milioni di euro per gli anni dal 2028 al 2034 e +24,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2035.

 

Il comma 21, lettera a), provvede a sostituire il comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) con il nuovo comma 36, il quale ridefinisce l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell’imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax).

Nello specifico, la disposizione in esame ricomprende nel novero dei soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali gli esercenti attività d’impresa che:

§  realizzano, nel territorio dello Stato, ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali (contemplati dall’articolo 1, comma 37, della legge di bilancio 2019):

-      veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (pubblicità online);

-      messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (servizi di intermediazione tra utenti);

-      trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale;

§  realizzano, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto d’imposta, un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro.

 

Si evidenzia che, rispetto alla disciplina vigente, viene mantenuta la soglia minima di 750 milioni di euro con riferimento alla realizzazione, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il relativo presupposto d’imposta, di un ammontare di ricavi globali di qualunque natura non inferiore a 750 milioni di euro, mentre viene eliminata l’attuale soglia minima di 5,5 milioni di euro con riguardo ai ricavi, conseguiti in Italia, derivanti dai suddetti servizi digitali.

Pertanto, alla luce della presente modifica, il presupposto impositivo è costituito dalla percezione di ricavi derivanti dai servizi digitali di cui al sopra richiamato comma 37, non risultando più necessario il superamento della soglia di 5,5 milioni di euro, nonché dalla realizzazione, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto d’imposta, di un ammontare complessivo di ricavi di qualunque natura, ovunque realizzati, non inferiore a 750 milioni di euro.

Si rappresenta, altresì, che la versione della disposizione contenuta nel disegno di legge in esame, determinava il superamento dell’attuale presupposto impositivo rappresentato dalla cumulativa realizzazione, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il relativo presupposto d’imposta, di un ammontare di ricavi globali di qualunque natura non inferiore a 750 milioni di euro e di ricavi derivanti dai sopra citati servizi digitali, conseguiti in Italia, non inferiore a 5,5 milioni di euro, richiedendo, conseguentemente, la sola realizzazione in Italia di ricavi derivanti dai medesimi servizi.

 

La c.d. Web Tax, introdotta dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) consisteva nell’imposta sulle transazioni digitali. Siffatta imposta è stata successivamente abrogata dall’articolo 1, commi 35-50, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) e, conseguentemente, sostituita dalla nuova Digital Service Tax “imposta sui servizi digitali”.

Tale ultima imposta ha subìto modifiche per effetto dell’articolo 1, comma 678, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), il quale, peraltro, inserendo il nuovo comma 49-bis nell’articolo 1 della legge di bilancio 2019, ne ha disposto l’abrogazione con decorrenza dal momento in cui sarebbero entrate in vigore le disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale.

Pertanto, nelle more dell’entrata in vigore di tali accordi, sono state apportate alla Digital Service Tax le predette modifiche con effetto a partire dal 1° gennaio 2020.

L’imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax) si applica nella misura del 3 per cento sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi digitali:

§  veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;

§  messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;

§  trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

La tassazione ha ad oggetto, pertanto, la pubblicità digitale su siti e social network, l’accesso alle piattaforme digitali, i corrispettivi percepiti dai gestori di tali piattaforme, e anche la trasmissione di dati “presi” dagli utenti.

Affinché un ricavo sia considerato imponibile è necessario che l’utente del servizio digitale sia localizzato nel territorio nello Stato. Per i servizi di pubblicità online, l’utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se la pubblicità appare sul proprio dispositivo nel momento in cui è utilizzato nel territorio dello Stato. La localizzazione nel territorio italiano del dispositivo è determinata sulla base dell’indirizzo IP dello stesso.

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, ai sensi del vigente articolo 1, comma 36, della legge di bilancio 2019, sono considerati soggetti passivi di imposta gli esercenti attività d’impresa, residenti e non residenti, che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo realizzano congiuntamente:

§  un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a 750 milioni di euro;

§  un ammontare di ricavi derivanti dai servizi digitali sopra citati non inferiore a 5,5 milioni di euro nel territorio dello Stato.

Con riguardo all’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta in esame, tra i servizi digitali esclusi ai sensi dell’articolo 1, comma 37-bis, della legge di bilancio 2019 si annoverano:

§  la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;

§  la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;

§  la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

§  la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire i sistemi dei regolamenti interbancari; le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici; le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, qualora facilitino la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo; le sedi di negoziazione all’ingrosso; le controparti centrali; i depositari centrali; gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l’esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un’autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie; la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono la messa a disposizione di un’interfaccia digitale; nonché, lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

Da ultimo, si segnala che a partire dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore le nuove disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali di cui agli articoli da 62 a 82 del decreto legislativo n. 174 del 2024 (Testo unico dei tributi erariali minori) che sostituiranno quelle attualmente vigenti di cui ai commi da 35 a 50 della legge n. 145 del 2018, le quali saranno conseguentemente abrogate a decorrere dalla data medesima.

Per ulteriori approfondimenti su tale Testo unico, si rinvia al relativo dossier.

 

Il comma 21, lettera b), sostituisce interamente il comma 42 della medesima legge introducendo, in luogo dell’attuale versamento dell’imposta in una unica soluzione, un acconto, da versare entro il 30 novembre dell’anno solare in cui sorge il presupposto d’imposta, pari al 30 per cento dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente. Conseguentemente, il versamento a saldo dell’imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di corresponsione dell’acconto.

 

Il comma 22, lettere a) e b), apporta, per ragioni di coordinamento normativo, le medesime modifiche sopra esposte rispettivamente all’articolo 64 e all’articolo 75 del decreto legislativo n. 174 del 2024 (Testo unico dei tributi erariali minori).

 

Il comma 23, mediante una norma di interpretazione autentica, chiarisce che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997 è pari al 26 per cento.

 

Si rammenta che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui al sopra citato articolo 5, originariamente stabilita nella misura del 12,5 per cento, è stata aumentata al 26 per cento dall’articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014.

 

Il comma 24 aumenta al 33 per cento l’aliquota della suddetta imposta sostitutiva, attualmente pari al 26 per cento, sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR). La nuova aliquota si applica sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

 

Sul punto, si rappresenta che il sopra citato articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), qualifica le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni in cripto-attività come redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

Peraltro, si segnala che la disposizione contenuta nel disegno di legge in esame elevava la suddetta aliquota al 42 per cento con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

 

Il comma 25, lettera a), modificando l’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR, prevede l’eliminazione della soglia di esenzione pari a 2 mila euro attualmente vigente ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività.

 

Conseguentemente, il comma 25, lettera b), novellando l’articolo 68, comma 9-bis, del medesimo Testo unico, sopprime la soglia suddetta prevista ai fini della deducibilità dell’eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti da operazioni in cripto-attività.

 

Al riguardo, ai sensi del suddetto articolo 68, comma 9-bis, le plusvalenze realizzate da operazioni in cripto-attività sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2 mila euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

 

Il comma 26 prevede, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR, purché lo stesso sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento.

 

In merito, si rammenta che il richiamato articolo 9 reca disposizioni in materia di determinazione dei redditi e delle perdite ai fini delle imposte sui redditi.

 

Il comma 27 indica come termine di versamento della predetta imposta sostitutiva il 30 novembre 2025. A tal fine, trovano applicazione le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997 (in materia di riscossione delle imposte dirette, dell’IVA, delle relative imposte sostitutive, nonché di altre imposte specificamente menzionate).

 

Il comma 28 prevede la facoltà di rateizzazione dell’imposta predetta fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 novembre 2025. Peraltro, si stabilisce che sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

 

Infine, il comma 29 dispone, con riferimento alle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025, che l’assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente a tale data preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del richiamato articolo 68, comma 9-bis, del TUIR.


 

Articolo 1 comma 30
(Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni)

 

 

Il comma 30 introduce a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziate e non) possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva che, a seguito della modifica introdotta alla Camera, passa dal 16 per cento al 18 per cento. Analogamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, i contribuenti possano optare, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.

Come risulta dalla relazione tecnica, al comma 30 sono ascrivibili maggiori entrate tributarie pari a 683,9 milioni di euro per l’anno 2025, 747,8 milioni di euro per l’anno 2026 e 811,7 milioni di euro per l’anno 2027 (655,7 milioni di euro per l’anno 2028, 499,8 milioni di euro per l’anno 2029, 343,9 milioni di euro per l’anno 2030, 187,9 milioni di euro per l’anno 2031 e 32,0 milioni di euro per l’anno 2032).

Al medesimo comma 30 sono altresì ascrivibili minori entrate tributarie pari a 124,0 milioni di euro per l’anno 2033 e 279,9 milioni di euro dall’anno 2034.

Le ulteriori maggiori entrate tributarie ascrivibili all’incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva (dal 16 per cento al 18 per cento), introdotto alla Camera, sono stimate pari a 105,0 milioni di euro per l’anno 2025 e 132,5 milioni di euro per l’anno 2026.

 

 

Si ricorda al riguardo che la legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 107-109 della legge n. 197 del 2022) ha consentito di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto (comma 107), dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento.

Le predette disposizioni hanno inoltre esteso alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola - posseduti alla data del 1° gennaio 2023 - le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste in passato e più volte prorogate nel tempo, stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento.

Entrambe le fattispecie di rivalutazione hanno formato oggetto di ulteriore proroga nell’ambito della legge di bilancio 2024 (articolo 1, commi 52 e 53, della legge n. 213 del 2023.

Le disposizioni in esame introducono a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Per tale motivo, al comma 30 si propone la novella del contenuto dell’articolo 5 (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni) e dell’articolo 7 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola) della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

In tal senso, la stessa relazione illustrativa chiarisce che il comma 30, novellando gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, introduce a regime la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni. Con particolare riguardo alla facoltà di rideterminare il valore di terreni e partecipazioni, previo il pagamento di un’imposta sostitutiva, tale disposizione è stata peraltro riproposta numerose volte nel corso del tempo, da ultimo dall’articolo 1, commi 52 e 53, della legge n. 213 del 2023.

 

Nello specifico, il comma 30 alla lettera a), novella l’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 relativamente alla disciplina applicabile alla rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, aggiornando, tra l’altro, i riferimenti normativi al Testo unico delle Imposte sui Redditi “TUIR” che nella versione vigente risultano obsoleti. 

In particolare, al punto n. 1) si novella il comma 1 del citato articolo 5, richiamando l’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR (articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), secondo l’attuale formulazione) con riguardo agli effetti che la rideterminazione del valore produce nel calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze di natura finanziaria relative a tali partecipazioni.

L’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR (d. P. R. n. 917 del 1986) definisce, rispettivamente, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (lettera c)) e le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c) (lettera c-bis). In particolare la lettera c) precisa che sono partecipazioni qualificate quelle che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

La medesima disposizione indica le modalità secondo le quali è accertata la sussistenza di queste condizioni e definisce le plusvalenze assimilabili a quelle appena descritte. Anche la lettera c-bis) dopo aver individuato l’ambito applicativo, precisando che oggetto della disposizione sono le plusvalenze, diverse da quelle di cui alla lettera c) realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, definisce le plusvalenze assimilabili.

 

In linea generale, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva.

Il nuovo comma 1 dell’articolo 5 ripropone le modalità di determinazione del valore normale al 1° gennaio dell’anno di rivalutazione, da assumere in luogo al costo di acquisto delle partecipazioni.

a)   titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione: il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti (iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e/o nel registro dei revisori legali), cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile;

b)   titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione: il valore normale alla data del 1° gennaio è determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR, con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR (d. P. R. n. 917 del 1986) il valore normale è determinato per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.

 

Conseguentemente, con il punto n. 2) si dispone l’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 5, concernente le modalità di determinazione del valore normale delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentari ed introdotto dalla legge di bilancio 2023.

 

Il punto n. 3), sostituisce il comma 2 dell’articolo 5, prevedendo che l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni debba essere pari, a seguito della modifica introdotta alla Camera, al 18 per cento (anziché al 16 per cento, come era previsto nel testo del disegno di legge) e versata, secondo le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre di ciascun anno.

Secondo la vigente formulazione dell’articolo 5, comma 2, invece, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81 [rectius articolo 67], comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81 [rectius articolo 67], comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002.

 

Il successivo punto n. 4), sostituisce il comma 3 dell’articolo 5, prevedendo la possibilità di rateizzare il versamento dell’imposta sostitutiva fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30 novembre. Pertanto, la nuova formulazione della norma de qua, non prevede il pagamento di interessi sulle rate successive alla prima.

 

Secondo la vigente formulazione dell’articolo 5, comma 3, l'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

 

Il punto n. 5), nel modificare l’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 5, stabilisce che, in ogni caso, la redazione e il giuramento della perizia giurata debbano essere effettuati entro il 30 novembre di ciascun anno.

 

Secondo la vigente formulazione dell’articolo 5, comma 4, il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002.

 

Sempre al fine di rendere la disciplina relativa alla rivalutazione applicabile “a regime”, il punto n. 6) modifica il comma 5 dell’articolo 5 facendo riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno (anziché al 1° gennaio 2022, come prevede il testo vigente).

 

In particolare il comma 5 dispone che se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società o dell’ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1° gennaio di ogni anno [1° gennaio 2022, nella vigente versione], la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

 

Al fine di aggiornare i riferimenti normativi al Testo unico delle Imposte sui Redditi “TUIR”, il punto n. 7), aggiorna i riferimenti normativi al testo unico delle imposte sui redditi post riforma del 2004 (mentre i riferimenti normativi presenti nel testo vigente – precedente al 2004 – facevano rinvio ai testi dei corrispondenti articoli del testo precedente alla riforma).

 

L’assunzione del valore così definito, quale valore di acquisto, non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 del TUIR [commi 3 e 5 dell’articolo 82, nella vigente versione].

In generale, l’articolo 68, comma 5, del TUIR, dispone che le plusvalenze derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni qualificate, di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società debbano essere sommate algebricamente alle relative minusvalenze. Laddove l’ammontare complessivo delle minusvalenze sia superiore a quello delle plusvalenze, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, delle medesime plusvalenze relative ai successivi quattro periodi d’imposta, a condizione che tale eccedenza di minusvalenze sia indicata in dichiarazione.

Per espressa previsione dell’articolo 5, comma 6, della legge n. 448 del 2001, in caso di rivalutazione delle partecipazioni non è possibile applicare tale disposizione circa l’utilizzo in compensazione delle minusvalenze.

 

Il successivo punto n. 8) sempre al fine di rendere permanente la normativa in questione sopprime al comma 7 dell’articolo 5 il riferimento temporale alla data del 1° gennaio 2002.

 

Il comma 7, nel testo vigente stabilisce che per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1°gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni gli intermediari abilitati all’applicazione dell’imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.

 

Il punto n. 9) introduce un comma aggiuntivo all’articolo 5 (comma 7-bis), ai sensi del quale si preclude la facoltà di procedere con la rivalutazione delle partecipazioni detenute da società o enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione e che soddisfano i presupposti per fruire del regime della cd. “participation exemption – PEX” (articolo 68, comma 2-bis, del TUIR).

 

Ai sensi dell’articolo 2-bis le plusvalenze da cessione delle partecipazioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), per il 5 per cento del loro ammontare sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze. Laddove le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Per espressa previsione dell’ultimo periodo del comma de quo, tali disposizioni si applicano anche alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 87 (regime “PEX”), effettuate da società ed enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un'imposta sul reddito delle società.

I requisiti per beneficiare del regime di esenzione “PEX” sono i seguenti:

a)    ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione;

b)   classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

c)    residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;

d)   esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale.

 

Il comma 30 alla lettera b) novella l’articolo 7 della legge n. 448 del 2001 relativamente alla disciplina applicabile alla rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, modificando, altresì, i riferimenti normativi al TUIR che nella versione vigente risultano obsoleti. 

 

Nello specifico, il punto n. 1) sostituisce il comma 1 dell’articolo 7, al fine di disciplinare a regime la rivalutazione dei terreni. In tal senso, si prevede che, entro il 30 novembre di ciascun anno, i contribuenti possano optare, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno, ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.  

Per effetto di tale opzione, nella determinazione delle plusvalenze, si considera il valore del terreno al 1° gennaio dell’anno di esercizio dell’opzione, in luogo al costo o il valore d’acquisto dello stesso. Il valore deve risultare da una perizia di stima giurata, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da determinate categorie di soggetti (iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili).

Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, si considerano redditi diversi:

a)    le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;

b)   le plusvalenze realizzate mediante cessione, a titolo oneroso, di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

 

Il punto n. 2) sostituisce il comma 2 dell’articolo 7, prevedendo che l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni debba essere pari, a seguito della modifica introdotta alla Camera, al 18 per cento (anziché al 16 per cento come era disposto nel testo del disegno di legge) e versata, secondo le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre dell’anno di esercizio dell’opzione.

Secondo la vigente formulazione dell’articolo 7, comma 2, invece, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002.

 

Il successivo punto n. 3), sostituisce il primo periodo al comma 3 dell’articolo 7, prevedendo la possibilità di rateizzare il versamento dell’imposta sostitutiva fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30 novembre. Pertanto, la nuova formulazione della norma de qua, non prevede il pagamento di interessi sulle rate successive alla prima.

Secondo la vigente formulazione dell’articolo 7, comma 3, l'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

 

Sempre al fine di rendere la disciplina relativa alla rivalutazione applicabile a regime, il punto n. 4) sostituisce all’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 7 il riferimento temporale ivi contenuto con quello più generale al termine del 30 novembre richiamato al comma 2, come riformulato dalla presente disposizione.

In particolare il comma 4 dispone che la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro lo stesso termine del 30 novembre di cui al comma 2 [il termine del 16 dicembre 2002, nella vigente formulazione].

 

Allo stesso modo, il successivo punto n. 5) sopprime al comma 5 dell’articolo 7 il riferimento al fatto che il costo per la relazione giurata di stima possa essere portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui non solo sia stato effettivamente sostenuto ma sia anche rimasto a carico del contribuente.

Pertanto, con il nuovo comma 5 dell’articolo 7 l’aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola del costo per la relazione giurata di stima è ammesso sempre nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto dal contribuente.

 


 

Articolo 1, commi 31-36
(Assegnazione agevolata beni ai soci)

 

 

I commi 31-36, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera, ripropongono il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni ai soci.

Più precisamente, le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025 versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025.

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili.

In relazione ai commi 31-36 sono stimate maggiori entrate tributarie pari a 276,9 milioni di euro per l’anno 2025 e minore entrate tributarie pari a 44,7 milioni di euro per l’anno 2026 e 41,9 milioni di euro per l’anno 2027.

Per i successivi anni dal 2028 al 2036 si stimano minori entrate nette complessivamente pari a 214,2 milioni di euro.

 

 

I commi da 31 a 36, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera, ripropongono il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci, introdotto dall’articolo 1, commi da 100 a 105 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

In particolare, il comma 31 definisce l’ambito di applicazione del regime de quo nei termini che seguono:

 

a)     Ambito soggettivo

§  società costituite nella forma giuridica di: (i) società in nome collettivo; (ii) società in accomandita semplice; (iii) società a responsabilità limitata; (iv) società per azioni e (v) società in accomandita per azioni;

§  società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025.

 

b)     Ambito oggettivo

Assegnazione o cessione ai soci, da parte delle società costituite in una delle forme giuridiche di cui sopra, entro il 30 settembre 2025, della seguente tipologia di beni:

§  beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR.

Ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore.

§  beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Trasformazione delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (non strumentali) in società semplici, entro il 30 settembre 2025.

 

c)      Qualità di socio

 

È necessario che, alla data del 30 settembre 2024, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

 

 

Il comma 32 definisce le modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva da versare in caso di assegnazione o cessione ai soci di beni, ovvero di trasformazione di tali società in società semplici entro il 30 settembre 2025.

Nello specifico, l’imposta sostitutiva nella misura dell’8 per cento si applica alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione) ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.

Per le società che non risultano operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione, l’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10,5 per cento.

Ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1990 si considerano non operative le società (di capitali, di persone e stabili organizzazioni in Italia di società non residenti) che hanno conseguito ricavi effettivi (ammontare complessivo dei ricavi ed incremento delle rimanenze risultanti dal Conto Economico) inferiori ai ricavi presunti (determinati applicando dei coefficienti di legge ad alcune voci dello Stato Patrimoniale).

Inoltre, ai sensi del medesimo comma, si applica l’imposta sostitutiva del 13 per cento sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.

 

Il successivo comma 33, con riferimento ai beni immobili, riconosce alle società la possibilità di richiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al valore risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori - di cui al decreto del Ministero delle finanze del 14 dicembre 1991- determinati con i criteri previsti dal comma 4, primo periodo dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (cd. “valore catastale dell’immobile”).

In caso di cessione, si precisa che qualora il corrispettivo della cessione sia inferiore al valore normale del bene determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR (valore di mercato) o al suo valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

 

Il comma 34 dispone che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate debba essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Inoltre, si prevede che nei confronti dei soci assegnatari non operi la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili di cui all’articolo 47, commi 1, 5, 6, 7 e 8 del TUIR.

In ogni caso, si precisa che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, debba ridurre il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

Ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del TUIR, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. Più precisamente, ai sensi del citato comma 5, non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

Si prevedono, ai sensi dei commi successivi, delle fattispecie che fanno presumere la distribuzione di utili in capo ai soci.

 

Il comma 35 stabilisce che per le suddette assegnazioni e cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (dal 3 per cento all’1,5 per cento), mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (pari a 200 euro).

 

Infine, il comma 36 reca delle indicazioni sul versamento dell’imposta sostitutiva.

Nello specifico, si prevede che l’imposta sostitutiva debba essere versata in due rate: (i) la prima (pari al 60 per cento dell’imposta dovuta) entro il 30 settembre 2025 e la seconda (pari al restante 40 per cento) entro il 30 novembre 2025, secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 (con modello F24). Si chiarisce, inoltre, che si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso.


 

Articolo 1, comma 37
(Estromissione dei beni delle imprese individuali)

 

Il comma 37, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, ripropone, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.

Con riferimento al comma 37, vengono stimate maggiori entrate tributarie pari a 13 milioni di euro per l’anno 2025 e a 7,3 milioni di euro per l’anno 2026. Si stimano, inoltre, minori entrate pari a 2,2 milioni di euro nell’anno 2027, a 3 milioni di euro nell’anno 2028, a 3,8 milioni di euro nell’anno 2029, a 4,6 milioni di euro nell’anno 2030 e a 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031.

 

 

La presente disposizione riconosce agli imprenditori individuali, previo pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari all’8 per cento della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, la possibilità di estromettere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

§  i beni sono posseduti al 31 ottobre 2024;

§  le esclusioni devono essere effettuate dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025.

 

Si ricorda, che ai sensi dell’articolo 43 del TUIR, non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato.

Sul punto, si rammenta altresì che la suddetta estromissione è disciplinata dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015, la cui applicazione è stata da ultimo riproposta dall’articolo 1, comma 106, della legge n. 197 del 2022 con riferimento ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, con esclusioni poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

 

La norma precisa, altresì, che i versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026 per la parte rimanente e che gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1º gennaio 2025.


 

Articolo 1, commi 38-44
(IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro)

 

 

I commi 38-44, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera, dispongono l’imponibilità, ai fini IVA, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro. Stante l’incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi e non si fa luogo a rimborsi d'imposta. Con riguardo alle liti pendenti in materia, in ogni stato e grado di giudizio, su istanza di parte, si riconosce la possibilità di definire le stesse mediante il versamento della maggiore IVA accertata (senza pagamento di interessi e sanzioni).

In relazione ai commi 38-44 sono stimate minori entrate nette pari a 9 milioni di euro dal 2025 al 2029 e 4,5 milioni di euro dal 2030.

 

 

I commi 38-44, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera, individuano una nuova fattispecie di operazione imponibile ai fini IVA.

Nello specifico, il comma 38 dispone l’imponibilità, ai fini IVA, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (cd. “agenzie per il lavoro”), da Enti e Società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale a tal fine costituito (a norma dell’articolo 12, comma 4 del medesimo decreto legislativo).

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l’albo delle agenzie per il lavoro è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale.

Il predetto albo è articolato in cinque sezioni:

a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20;

b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);

c) agenzie di intermediazione;

d) agenzie di ricerca e selezione del personale;

e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

L’autorizzazione è rilasciata dal medesimo Ministero, entro sessanta giorni dalla richiesta, previo accertamento del possesso dei requisiti giuridici e finanziari richiesti dalla legge.

L’articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo prevede che i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro siano tenuti a versare dei contributi in favore di un Fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro che si qualifica come:

a) soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

 

Tenuto conto dell’incertezza interpretativa pregressa, il comma 39 introduce una clausola di salvaguardia. Pertanto, si precisa che sono fatti salvi i comportanti dei contribuenti adottati prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi e non si fa luogo a rimborsi d'imposta.

 

Il comma 40 reca la disciplina della definizione agevolata delle liti pendenti aventi ad oggetto il trattamento, ai fini IVA, delle prestazioni di formazione alle agenzie per il lavoro.

Più precisamente, per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore di tale disposizione, in ogni stato e grado di giudizio, si riconosce la possibilità di definirli, su istanza di parte, mediante il versamento della maggiore IVA accertata, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, ovvero con la presentazione della prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del prestatore. Si precisa, a tal fine, che dagli importi dovuti vadano scomputati quelli già versati in pendenza di giudizio.

 

Ai successivi commi da 41 a 44 vengono, inoltre, fornite delle indicazioni, di carattere procedurale e temporale:

1.      l'organo giudiziario, a seguito dell’istanza di parte, sospende il giudizio fino al termine di 90 giorni per la definizione del procedimento (comma 41);

2.      entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’Agenzia delle entrate accerta la corrispondenza tra somma indicata nell’istanza di definizione e importo della maggiore IVA accertata, dandone comunicazione all’istante (comma 42);

3.      entro il medesimo termine di 90 giorni, l’istante deve depositare, presso l’organo giurisdizionale competente, prova del versamento effettuato ovvero dell'effettivo assolvimento dell'imposta da parte del prestatore, al fine di ottenere l’estinzione del giudizio (comma 43);

4.      conseguentemente, l'organo giudiziario dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, relativamente alla domanda avente ad oggetto il trattamento IVA di tali prestazioni, e ne dispone la compensazione delle spese del giudizio (comma 44).


 

Articolo 1, comma 45
(
Estensione dell’obbligo utilizzo dell'e-DAS)

 

 

L’articolo 1, comma 45, estende l’obbligo di utilizzo del documento e-DAS da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a tutti i trasferimenti nazionali.

Le maggiori entrate attese in conseguenza della presente disposizione sono stimati pari a complessivi 23,9 milioni di euro a regime.

 

 

In dettaglio l’articolo 1, comma 45, modifica l’articolo 25, comma 8, del testo unico accise che prevede, in via generale, con finalità antifrode, che i prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'articolo 12 (e-DAS o documento analogo all’e-DAS).

Nella formulazione vigente il comma 8 prevede un’eccezione all’obbligo di circolazione con l’e-DAS, con riferimento ai prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ed ai gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

Il comma in commento sopprime il riferimento ai prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia estendendo anche a tale ultima fattispecie l’utilizzo del documento di accompagnamento.

Viene per converso mantenuta l’esclusione dall’obbligo dell’e-DAS con riferimento ai gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

 

Si ricorda che l’e-DAS, introdotto con l’articolo 11 del decreto-legge n.124 del 2019 è il documento di accompagnamento semplificato necessario per la circolazione dei prodotti energetici assoggettati ad accisa.

Si segnala che nel corso dell’Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti, svolta presso la Commissione VI della Camera dei deputati, ed il cui documento conclusivo è stato approvato il 3 luglio 2024, una delle misure suggerite al fine di limitare le frodi in materia di accisa - in particolare dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nel corso dell’audizione del 12 marzo 2024 - è stata quella di abrogare la deroga prevista dall’articolo 25, comma 8, del TUA, che prevede l’esclusione dall’obbligo di tracciamento per i prodotti energetici, in quantità non superiore a 1.000 kg, trasferiti a depositi non soggetti a denuncia, così come per i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti a depositi non soggetti a denuncia dagli esercenti la vendita al minuto, in quantità non superiore a 1.000 kg.

Articolo 1, commi 46-47
(Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

 

 

I commi 46 e 47, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera, riducono da quarantacinque a venti giorni lavorativi il termine per la conclusione dei provvedimenti volti a stabilire i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e dei prodotti assimilati, nonché le relative variazioni.

 

 

Il comma 46 modifica a tale scopo l’articolo 39-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995 in materia di tariffe di vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti assimilati.

Nello specifico, la norma mantiene fermo il termine di quarantacinque giorni per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall’importatore dei suddetti prodotti, relativi all’inserimento di ciascuno di tali prodotti nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione previste dall’articolo 39-quinquies del medesimo decreto.

Per quanto riguarda i provvedimenti volti a stabilire i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazione, il termine di conclusione degli stessi è ridotto da quarantacinque a venti giorni lavorativi.

 

Il comma 47 prevede la clausola di invarianza finanziaria, ovvero che dall’attuazione delle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

Articolo 1, commi 48 e 49
(Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

 

Il comma 48 modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il comma 49¸come modificato dalla Camera, novella la disciplina dell’IVA al fine di assoggettare all’aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché ridotta al 10%) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.

 

Nel dettaglio, il comma 48 modifica l’articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, sostituendone la lettera a).

 

Il menzionato articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR stabilisce che, ai fini della determinazione in denaro dei valori che costituiscono il reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, gli autoveicoli per uso promiscuo e gli autocaravan indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si considera soltanto il 25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio convenzionale, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Tale percentuale è via via aumentata per veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km.

 

Per effetto del comma 48 in esame, invece, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

 

 

Testo a fronte delle modifiche apportate dal comma 48 in esame

Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 1, comma 48, del DDL di bilancio 2025

Art. 51
(Determinazione del reddito di lavoro dipendente)

Art. 51
(Determinazione del reddito di lavoro dipendente)

Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021;

Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54,

comma 1, lettere a), c) e m) del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione,

 

 

concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in;

(…)

(…)

Il comma 49 modifica l’elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 10% (anziché aliquota ordinaria del 22%) di cui alla tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972 sostituendo il punto 127-sexiesdecies) in modo tale da escludere dall’applicazione dell’aliquota ridotta il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.

La novella, inoltre, aggiorna i riferimenti alle norme in materia ambientale contenuti nel suddetto punto n. 127-sexiesdecies), attesa l’abrogazione del decreto legislativo n. 22 del 1997, sostituito dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

Entrambi i commi in esame specificano che la finalità delle disposizioni consiste nel raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici. Con una modifica approvata in dalla Camera, le finalità della disposizione sono state integrate con il riferimento alla necessità di favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti in una ottica di economia circolare.

Nella relazione illustrativa sul DDL di bilancio 2025 originario, il Governo specifica, inoltre, che l’innalzamento dell’aliquota IVA, dal 10% al 22%, per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti, risponde alla finalità di eliminare un sussidio ambientale dannoso (SAD) in contrasto con il principio dell’economia circolare, in coerenza con il disposto delle direttive unionali in tema di economia circolare, a mente delle quali lo smaltimento in discarica dovrebbe costituire una opzione residuale.

Testo a fronte delle modifiche apportate dal comma 49 in esame

D.P.R. n. 633 del 1972

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 1, comma 49, del DDL di bilancio 2025

Tabella A - Parte III
[Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta]

Tabella A - Parte III
[Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta]

127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio, e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g),

 

del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;

127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, escluso il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia, previste dall’ articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani, e di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;

(…)

(…)

 


 

Articolo 1, commi 50-53
(
Piani di investimento pluriennale per la distribuzione dell’energia elettrica)

 

L’articolo 1, commi da 50 a 53 – inseriti alla Camera dei deputati – prevede che, con decreto interministeriale, siano stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte dei concessionari dell’attività di distribuzione elettrica, di appositi piani straordinari di investimento pluriennale, con l’esplicita finalità di migliorare la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza della rete di distribuzione quale infrastruttura critica, di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall’Unione europea al 2050, nonché di assicurare interventi urgenti di rafforzamento della difesa e sicurezza delle infrastrutture di distribuzione (comma 50). L’articolo indica gli obiettivi minimi che dovranno essere perseguiti dai piani straordinari di investimento pluriennale: a) il miglioramento della resilienza del servizio ad eventi meteoclimatici estremi; b) l’aumento della capacità di integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili; c) un adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete; d) l’aumento della flessibilità del sistema di distribuzione, e) l’adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete.

Il decreto interministeriale succitato dovrà essere adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione qui in commento, da parte del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), previa intesa, per gli aspetti di competenza, con la Conferenza unificata, e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia (comma 50). Con lo stesso decreto, sono definiti termini e modalità per la valutazione e l’approvazione dei piani di investimento (comma 51), le quali sono in capo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita ARERA e il Ministero dell’economia e finanze per i profili di stretta competenza. L’approvazione dei Piani comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi Piani e comunque per un periodo non superiore a venti anni (comma 52). Il decreto interministeriale, a tale fine, stabilirà i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione. Tali oneri sono inclusi da ARERA nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l’applicazione del tasso definito per gli investimenti della distribuzione elettrica (comma 51).

Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla misura in esame sono destinate prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche (comma 53).

 

 

Più in dettaglio, il comma 50 dell’articolo 1, aggiunto durante l’esame alla Camera dei deputati, demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), d’intesa, per gli aspetti di competenza, con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, la definizione di termini e modalità per la presentazione, da parte dei concessionari dell’attività di distribuzione elettrica, di appositi piani straordinari di investimento pluriennale, aventi almeno i seguenti obiettivi:

a)      il miglioramento della resilienza e dell’affidabilità del servizio per l’adattamento ad eventi meteoclimatici estremi;

b)     l’aumento della capacità di integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili, assicurando tempi celeri di connessione;

c)      un adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete funzionale a gestire, con elevati standard di affidabilità, l’aumento della domanda connesso alla elettrificazione dei consumi;

d)     al fine di un efficiente perseguimento delle finalità sopra indicate, l’aumento della flessibilità del sistema di distribuzione, anche attraverso l’adozione di meccanismi che facilitino l’approvvigionamento da terzi di relativi servizi a pronti ed a termine, in modo trasparente e non discriminatorio;

e)      l’adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete.

 

La finalità esplicita delle previsioni di cui al comma 50 è quella di migliorare la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza della rete di distribuzione quale infrastruttura critica, di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall’UE al 2050, nonché di assicurare interventi urgenti di rafforzamento della difesa e sicurezza delle infrastrutture di distribuzione.

 

Ai sensi del comma 51, con il medesimo decreto di cui al comma 50 sono definiti termini e modalità per la valutazione e l’approvazione dei piani di investimento, nonché i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione delle concessioni in essere, che, ai sensi del successivo comma 52, conseguono all’approvazione dei piani stesi. Gli oneri in parola sono inclusi da ARERA nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione, con l’applicazione del tasso definito per gli investimenti della distribuzione elettrica.

Ai sensi del comma 52, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita ARERA e il Ministro dell’economia e finanze per i profili di stretta competenza, valuta i piani di investimento e, in caso di esito positivo della medesima valutazione, li approva. L’approvazione di cui al primo periodo comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi Piani e comunque per un periodo non superiore a venti anni.

 

Con riferimento alla norma qui inserita, si rammenta che l’attività di distribuzione dell’energia elettrica è disciplinata dall’articolo 9 del D.lgs. n. 79/1999, cd. “decreto Bersani”, di recepimento della disciplina europea relativa al mercato interno dell’elettricità[5]. L’articolo ha autorizzato le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dall’allora Ministro dell’industria e aventi scadenza il 31 dicembre 2030.

La norma in esame, dunque, consentirebbe alle suddette imprese distributrici che presentano un piano pluriennale degli investimenti, se questo piano viene approvato dal MASE, una proroga delle concessioni in essere “ai fini del raggiungimento della condizione di equilibrio economico finanziario in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi Piani e comunque per un periodo non superiore a venti anni”.

Al riguardo, si rammenta come il comma 2 dello stesso articolo 9 del D.lgs. n. 79/1999, demandi ad un decreto di natura regolamentare la definizione delle modalità, delle condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell’ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio, secondo il comma 2, deve essere affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici[6], non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza.

 

Con riferimento alla problematicità delle proroghe inerenti il servizio di distribuzione dell’energia, si rammenta la posizione più volte assunta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e dall’Autorità di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente (ARERA), in relazione alle proroghe per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas (rientrante, come l’energia elettrica, nei servizi cd. “a rete”). In particolare, AGCM e ARERA sono intervenute in più di un’occasione per segnalare la violazione di principi concorrenziali data con il grave ritardo accumulato nello svolgimento delle gare[7] (da svolgersi per il gas per gli ambiti territoriali minimi ATEM).

Anche la Corte costituzionale (sentenza n. 239 del 7 dicembre 2021), ha evidenziato “senz’altro un’anomalia[8].

 

Ai sensi del comma 53, le eventuali maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono destinate prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche.

 


 

Articolo 1, commi 54-56
(Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

 

I commi da 54 a 56 introducono modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le norme rimodulano i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, prevedendo altresì regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Si interviene, infine, anche sulla disciplina del superbonus in merito ai requisiti richiesti per avvalersi della detrazione per le spese sostenute nell’anno 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023.

La relazione tecnica, in merito agli effetti complessivi sulle entrate tributarie recati dagli interventi relativi al recupero edilizio, all’efficienza energetica, alle misure antisismiche e al superbonus, ascrive i seguenti effetti finanziari: 13,9 milioni nel 2025; 79,3 milioni nel 2026; -165,9 nel 2027 (-18,1 nel 2028; -47,0 nel 2029; -47 nel 2030; -8,9 nel 2031; -25,3 nel 2032; -25,3 nel 2033; -25,3 nel 2034; -49,4 nel 2035, 172,5 nel 2036; 9,7 nel 2037; -23,2 nel 2038; 0 nel 2039).

In merito all’andamento delle entrate tributarie conseguenti alla norma che prevede la proroga della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la relazione tecnica ascrive i seguenti effetti finanziari: 14,4 milioni di euro nel 2025; -93,9 milioni di euro nel 2026; -79,1 milioni di euro nel 2027 (-68,2 nel 2028; -68,2 nel 2029; -68,2 nel 2030; -68,2 nel 2031; -68,2 nel 2032; -68,2 nel 2033; -68,2 nel 2034; -58 nel 2035; 51,2 nel 2036; 0 nel 2037).

 

 

Il comma 54 della disposizione, modificando l’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, anticipa i termini della riduzione dal 36 al 30 per cento dell’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

 

Si ricorda che  l’articolo 9-bis, comma 8, del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, ha stabilito che per le spese agevolate per interventi di riqualificazione edilizia, ai sensi dell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, l’aliquota di detrazione dovesse essere ridotta dal 36 al 30 per cento.

La norma in esame anticipa ulteriormente l’entrata in vigore dell’aliquota al 30 per cento a far data dal 1° gennaio 2025.

L’articolo 16-bis del TUIR sopra menzionato stabilisce, al comma 1, che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati una serie di interventi edilizi. Il comma 3-bis precisa che la detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Per una panoramica dettagliata degli interventi agevolati in materia edilizia si veda il dossier del Servizio studi della Camera dei deputati: Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi.

 

Il comma 55 apporta delle modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di agevolazioni fiscali, sia per alcuni interventi di risparmio energetico (ecobonus) sia per interventi di riqualificazione edilizia e antisismici (sismabonus).

In particolare, la lettera a) rimodula la percentuale di detrazione prevista per l’ecobonus (articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) ovvero del beneficio consistente in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui lo stesso è stato effettuato (per la maggior parte degli interventi, fino al 31 dicembre 2024, la detrazione è pari al 65 per cento per altri spetta nella misura del 50 per cento).

La disposizione introduce all’articolo 14 un nuovo comma 3-quinquies che stabilisce che la detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:

§  36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025;

§  30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Con una modifica introdotta alla Camera, vengono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

È prevista inoltre una maggiorazione delle suddette aliquote per le prime case. Si stabilisce, infatti, che la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese per l’anno 2025 (rispetto al 36 per cento) e al 36 per cento delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30 per cento), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

La lettera b), numero 1), sostituisce interamente il comma 1 dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di bonus per interventi di riqualificazione edilizia, il quale prevede, nel testo vigente, che, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nel sopra citato articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del medesimo articolo 16-bis, spetta una detrazione dall’imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.

La nuova formulazione prevede che, sempre ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Con una modifica introdotta alla Camera, vengono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

 

Analogamente a quanto disposto per l’ecobonus viene prevista inoltre una maggiorazione delle aliquote per le prime case. Si dispone, infatti, che fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

La lettera b), numero 2), inserisce un nuovo comma 1-septies.1 sempre all’articolo 16, che interviene sulla disciplina del sismabonus in maniera analoga a quanto visto per le ristrutturazioni edilizie.

 

Si ricorda, sinteticamente, che la disciplina del sismabonus prevede una detrazione per interventi di adozione di misure antisismiche del 50 per cento, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è più elevata (70 o 80 per cento) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85 per cento). Inoltre, viene riconosciuto a che acquista un edificio demolito e ricostruito nei comuni in zone classificate a rischio sismico 1, una detrazione dalle imposte per una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85 per cento, fino a un massimo di 96.000 euro).

 

La norma prevede, infatti, che la detrazione di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del medesimo articolo 16 (sismabonus) spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Anche in questo caso è prevista una maggiorazione delle aliquote per le prime case. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

La lettera b), numero 3), apporta delle modifiche al comma 2 sempre dell’articolo 16 che riconosce ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia un’ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Con la norma in esame si stabilisce che tale agevolazione si applica anche per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.

 

Si ricorda che la detrazione in commento è da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

 

Il comma 56 modifica l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di superbonus.

Sinteticamente si ricorda che il richiamato articolo 119 ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022. Successivamente il beneficio, ovvero l’aliquota di detrazione è stata stabilita nella misura del 90 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70 per cento per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Per una analisi dettagliata della misura di superbonus si rinvia alla lettura del dossier: Il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento al decreto legge n. 39 del 2024

 

La lettera a) introduce un nuovo comma 8-bis.2. all’articolo 119 che stabilisce che la detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

a)   presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b)   adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;

c)   presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

 

La lettera b) introduce un nuovo comma 8-sexies. sempre all’articolo 119 che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

 

Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. Sono, altresì, indicate le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione di scelta dell’opzione in commento. Si stabilisce che l'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.

 

Si ricorda che il citato articolo 2, comma 8, prevede che, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, che disciplina le modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La relazione, sul punto, rileva che la disposizione è analoga ad altra introdotta, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2022, con l’articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 11 del 2023, che, in deroga alla disciplina generale che prevedeva di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo, aveva riconosciuto per tali spese la facoltà di optare per 10 quote annuali di pari importo. Peraltro, con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall’anno 2024, l’articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2024, ha stabilito che in relazione agli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, la detrazione sia sempre ripartita in 10 quote annuali di pari importo.


 

Articolo 1, commi da 57 a 63
(Richiesta introduzione reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci)

 

 

Il comma 57 estende, prevedendo tuttavia delle eccezioni, il meccanismo di inversione contabile (o reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica. L’efficacia della suddetta disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di una autorizzazione (comma 58), si prevede che, in attesa della sua piena operatività, il prestatore e il committente possono optare, per un periodo di tre anni, affinché il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione (commi da 59 a 61). Si prevede, inoltre, che nel caso in cui l’imposta risulti non dovuta, il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l’effettivo versamento dell’imposta. Nei confronti del committente si rende applicabile la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, del cui pagamento è solidalmente tenuto il prestatore (comma 62). Il comma 63 rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione dei termini e delle modalità di attuazione dei commi da 57 a 62.

 

Nel dettaglio, il comma 57, mediante la sostituzione della lettera a-quinquies) all’articolo 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'IVA), dispone che la procedura dell’”inversione contabile” si applica anche alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater) del medesimo comma dell’articolo 17, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.

La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’articolo 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo n. 276 del 2003.

 

Il meccanismo dell'inversione contabile, o reverse charge, (quinto comma dell'articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972), comporta che gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.

Tale meccanismo, adottato dagli Stati membri – ai sensi della Direttiva 2006/69/CE – in deroga alla procedura normale di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo il sistema della rivalsa, mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l'imposta che il cedente non provvede a versare all'erario.

L’articolo 199-bis della Direttiva IVA ha stabilito una serie di nuove fattispecie rispetto alle quali, per finalità antifrode, gli Stati membri possono decidere di applicare il meccanismo dell'inversione contabile informando previamente il Comitato IVA. Esso consente l'applicazione del meccanismo di inversione contabile c.d. facoltativa fino al 31 dicembre 2026 e tale termine è stato recepito anche nella normativa nazionale (articolo 22 del decreto-legge n. 73 del 2022).

Più in dettaglio, la direttiva IVA consente agli Stati membri di avvalersi facoltativamente del meccanismo di inversione contabile per il pagamento dell'IVA su cessioni di beni e prestazioni di servizi predefinite che possono essere oggetto di frode, in particolare la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (MTIC). Consente anche la misura speciale del meccanismo di reazione rapida che offre agli Stati membri, a talune condizioni rigorose, una procedura accelerata che consente l'introduzione del meccanismo di inversione contabile, ossia una risposta più adeguata ed efficace alle frodi improvvise e massicce. Si tratta di una soluzione temporanea per consentire agli Stati membri più colpiti di limitare le frodi, in attesa della conclusione dei negoziati in corso su un sistema dell'IVA nuovo e definitivo in cui le cessioni sarebbero tassate nel Paese di destinazione. Come anticipato, la direttiva (UE) 2022/890 ha prorogato la possibilità per gli Stati membri di applicare il meccanismo di inversione contabile al 31 dicembre 2026 e tale termine è stato recepito dal legislatore nazionale.

 

L’articolo 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’applicazione dell’inversione contabile anche:

a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;

a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;

a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;

a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter 231

e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative;

c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;

d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;

d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;

d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a);

d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).

 

Il comma 58 subordina l’efficacia della disposizione di cui al comma 1 al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Il menzionato articolo 395 della direttiva 2006/112/CE stabilisce, al paragrafo 1, che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla direttiva medesima, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale.

Ai sensi del paragrafo 2, lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Entro due mesi la Commissione può richiedere dati integrativi. Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.

Ai sensi del paragrafo 3, entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.

Il paragrafo 4 precisa che la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 deve essere completata, in ogni caso, entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

 

Ai sensi del comma 59, in attesa della piena operatività delle disposizioni di cui all’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del D.P.R. n. 633 del 1972, come sostituito dal comma 57 sopra illustrato, per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. In tali casi, la fattura è emessa ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 dal soggetto prestatore e l’imposta è versata dal soggetto committente ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all’articolo 18 del medesimo decreto, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

 

Il comma 60 precisa che l’opzione di cui al comma 59 ha durata triennale ed è comunicata dal committente all’Agenzia delle entrate con apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, sul sito internet istituzionale dell’Agenzia.

 

Ai sensi del comma 61, l’esercizio dell’opzione di cui al comma 59 si considera effettuato dalla data di trasmissione dell’apposita comunicazione di cui al comma 60 all’Agenzia delle entrate.

 

Il comma 62 disciplina il caso in cui l’imposta risulti non dovuta prevedendo che si applichino le disposizioni dell’articolo 30-ter, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 e che il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l’effettivo versamento dell’imposta. Nei confronti del committente è applicabile la sanzione di cui all’articolo 6, comma 9-bis.1, primo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il prestatore.

 

Il menzionato articolo 30-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede, al comma 1, che il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Ai sensi del comma 2, nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.

 

Per quanto riguarda la sanzione, il menzionato articolo 6, comma 9-bis.1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 prevede che, in deroga al comma 9-bis, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziché mediante l'inversione contabile è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.

 

Il comma 63 rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione dei termini e delle modalità di attuazione dei commi da 57 a 62.


 

Articolo 1, commi 64-65
(Modifiche alla disciplina in materia di IVA: aliquota ridotta su corsi di attività sportiva alpinistica)

 

I commi 64 e 65, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera, assoggettano all’aliquota del 5 per cento IVA i corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma.

Le disposizioni prevedono oneri valutati in 100 mila euro annui a decorrere dall’anno 2025.

 

Il comma 64 modifica il numero 1-septies) della tabella A, Parte II-bis, del D.P.R.  n. 633 del 1972, in virtù del quale l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, è soggetta all’aliquota IVA del cinque per cento, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto.

 

Il richiamato numero 1-septies) è stato introdotto con l’art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2024.

 

Con la modifica in oggetto l’assoggettamento a tale aliquota IVA ridotta pari al 5 per cento viene estesa anche ai corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma.

 

D.P.R.  n. 633/1972 (Testo unico IVA)

Testo vigente

Testo modificato

Tabella A, Parte II-bis, n. 1-septies

Tabella A, Parte II-bis, n. 1-septies

erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto;

erogazione di corsi di attività sportiva invernale e alpinistica, come individuate dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1989, n. 6, relativa all’ordinamento della professione di guida alpina, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto;

 

 

 

 

 

Con la presente disposizione, si è ottemperato a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 sulle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto, che, modificando il punto 13 dell’Allegato III della direttiva 2006/112/CE, ha previsto una aliquota non inferiore al 5 % per l’erogazione di corsi di attività sportiva o fisica.

 

Da ultimo, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 novembre 2024 (G.U. 4 dicembre 2024, n. 284) ha disposto l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni individuate dal numero 1-septies della tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

 

Si ricorda, peraltro, che, ai sensi dell’articolo 10, punto. 20, del D.P.R. n. 633/1972, le scuole di sci e le scuole di alpinismo, in quanto fornitrici di prestazioni didattiche sono esenti dall’IVA.

 

La disposizione introdotta dalla norma in esame, pertanto, si applica nei confronti delle singole guide alpine per le attività da loro esercitate in forma autonoma e quindi assoggettate ad aliquota ordinaria. 

 

 

La professione di guida alpina

L’articolo 2 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 definisce guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

Lo svolgimento a titolo professionale delle attività sopra descritte, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4 della medesima legge n. 6 del 1989, salvo quanto disposto dagli articoli 3 (che individua due gradi della professione di guida alpina, ossia l’aspirante guida e la guida alpina-maestro di alpinismo) e 21 (che disciplina la figura degli accompagnatori di media montagna).

 

Il comma 65 dispone che, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 mila euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 121, comma 2, della presente legge.

 

 


 

Articolo 1, commi 66-67
(Pagamento effettuato con strumenti elettronici)

 

I commi 66 e 67, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera, stabiliscono un termine per l’accredito degli importi dei pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici diversi dai bonifici.

 

In particolare, il comma 66 dispone che nei casi di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici, diversi dai bonifici, l’accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell’ordine medesimo

 

Il comma 67 dispone un termine entro il quale i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto al comma 66, ovvero entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento.


 

Articolo 1, commi 68 e 69
(Esenzione da imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute)

 

 

Il comma 68 esenta, nei territori soggetti al sistema pubblicitario tavolare di cui dal regio decreto n. 499 del 1929, dal pagamento dell’imposta ipotecaria relativa agli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione già iscritti a favore di persone decedute a partire dal 1° gennaio 2025 e relativamente alle domande di cancellazione per causa di morte pervenute successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

Il comma 69, per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 68, stimati in euro 500.000 annui a decorrere dal 2025, prevede la riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

 

In particolare, il comma 68, introdotto dalla Camera, interviene sulla disciplina riguardante le modifiche alle modalità di aggiornamento delle informazioni catastali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 139 del 2024.

 

Si ricorda, preliminarmente, che il menzionato articolo 8 del decreto legislativo n. 139 del 2024, al comma 1, prevede che gli aggiornamenti delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di soggetti iscritti in catasto in qualità di titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione sono effettuati, in sostituzione dei soggetti obbligati e in deroga all'articolo 6 del regio decreto n. 2153 del 1938, dall’Agenzia delle entrate in esenzione da tributi e oneri, sulla base delle comunicazioni effettuate all'anagrafe tributaria istituita con D.P.R. n. 605 del 1973.

La disposizione, al comma 2, prevede che, fermo restando l'aggiornamento di cui al comma 1, l'eventuale sussistenza di un diritto di accrescimento deve essere fatta rilevare in catasto sulla base della presentazione di una domanda di voltura, in esenzione da tributi e oneri, a cura dei soggetti in favore dei quali il diritto di usufrutto, uso e abitazione si accresce, nel termine di un anno dall'avvenuto decesso dei soggetti di cui al comma 1. A coloro che non osservano tale obbligo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 650 del 1972.

 

Nel dettaglio, il comma 68 in esame introduce al citato articolo 8 il comma 2-bis il quale prevede che, nei territori soggetti al sistema pubblicitario tavolare di cui al regio decreto n. 499 del 1929 (Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle Nuove Provincie), gli atti preordinati alla cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione, già iscritti a favore di persone decedute, sono esenti dall’imposta ipotecaria. L’esenzione si applica limitatamente alle domande di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di morte pervenute agli uffici competenti successivamente all’entrata in vigore della presente legge e relativamente a diritti iscritti a favore di soggetti deceduti a partire dal 1° gennaio 2025.

 

Il sistema pubblicitario tavolare o del libro fondiario è un sistema di pubblicità immobiliare a base reale, in vigore in alcuni territori austriaci annessi allo Stato italiano dopo la Prima Guerra Mondiale.

Il Legislatore italiano, con regio decreto n. 2325 del 1928 ha concesso la conservazione del sistema tavolare nei nuovi territori recependo la relativa legge, tradotta in italiano, in un allegato al regio decreto n. 499 del 1929.

Nel sistema tavolare, a differenza di quello basato sulla trascrizione, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con l’iscrizione del diritto nelle pubbliche tavole (c.d. intavolazione), pertanto, le risultanze tavolari hanno efficacia costitutiva dei diritti.

Si tratta di un sistema “a base reale” perché ha riguardo all’immobile che forma oggetto dei diritti e non alle persone titolari degli stessi.

Principio cardine del sistema tavolare è quello di pubblica fede delle risultanze tavolari, il cui contenuto è opponibile alla collettività. Tale principio si declina, in positivo, nell’efficacia dell’iscrizione erga omnes, e, in negativo, nell’inefficacia di ciò che non è iscritto nel libro fondiario verso i terzi in buona fede.

I libri fondiari, nel rispetto del principio di legalità, sono conservati presso l’ufficio tavolare, istituito presso ciascun tribunale o sezione distaccata, cui è preposto un giudice (tavolare) designato dal presidente del tribunale.

 

Il comma 69, anch’esso introdotto dalla Camera prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 68, quantificati in euro 500.000 annui a decorrere dal 2025, si provveda mediante riduzione dello stesso importo del Fondo previsto dall’articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), come rifinanziato ai sensi dell’articolo 121, comma 2, della presente legge.

 

Il menzionato articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 istituisce il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con dotazione di 27 milioni di euro per l’anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze il quale è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Articolo 1, commi 70-71
(
Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie)

 

 

L’articolo 1, ai commi 70 e 71 introdotti nel corso dell’esame parlamentare, prevede l’esenzione dall’imposta ipotecaria di talune tipologie di atti di annotazione e di cancellazione inerenti a immobili di edilizia economica e popolare nella Provincia autonoma di Bolzano.

 

Il comma 70 reca una novella all’art. 32 D.P.R. n. 601 del 1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) in materia di edilizia economica e popolare. Tale articolo 32, al secondo comma, prevede l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali sugli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge n. 865 del 1971 (in materia di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata). Ai sensi dell’art. 1, comma 730, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) le suddette disposizioni devono riferirsi, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.

Con la novella in esame si introduce un ulteriore comma all’art. 32 citato, con il quale si prevede l’esenzione da imposte ipotecarie degli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario dei vincoli:

§  previsti dall’ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata della provincia autonoma di Bolzano;

§  per immobili convenzionati o riservati ai residenti ai sensi della legge provinciale in materia di urbanistica.

 

Il comma 71 dispone circa la copertura degli oneri.

 


 

Articolo 1, commi 72-73
(
Disposizioni in materia di accise sulla birra)

 

 

L’articolo 1, ai commi 72 e 73 introdotti nel corso dell’esame parlamentare, stabilisce che si applichino a decorrere dal 2025 talune disposizioni in materia di accisa ridotta sulla birra previste, a legislazione vigente, per gli anni 2022 e 2023.

 

Le disposizioni in esame recano modifiche ai commi 3-bis e 3-quater dell’art. 35 del decreto legislativo 504 del 1995 (“Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” - TUA) stabilendo che le norme ivi contenute, relative alle semplificazioni e alla riduzione dell’accisa sulla birra previste per il 2022 e il 2023, si applichino anche a decorrere dal 2025.

Si segnala, preliminarmente, che l’Allegato I del medesimo decreto legislativo n. 504 prevede, per la birra, l’accisa pari a euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato.

 

La modifica in esame al comma 3-bis dell’art. 35 TUA prevede che si applichino a decorrere dal 2025 le procedure semplificate di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione, ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (c.d. microbirrifici), già previste a legislazione vigente per gli anni 2022 e 2023. Per tale birra, inoltre, si applica, a decorrere dal 2025, l’accisa decurtata del 50 per cento (anch’essa già prevista per gli anni 2022 e 2023).

Si rammenta che la nozione di microbirrificio, ossia una fabbrica di birra che produce annualmente non più di 10.000 ettolitri di birra e avente determinate caratteristiche, è definita dal decreto n. 138 del 4 giugno 2019 (G.U. n. 138 del 2019).

 

La modifica al comma 3-quater del medesimo art. 35 TUA prevede che si applichino a decorrere dal 2025 le seguenti riduzioni delle accise sulla birra (anch’esse previste per gli anni 2022 e 2023):

a)      del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b)     del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

 

Si prevede, inoltre, che ai fini dell’applicazione dall’anno 2025 dell’accisa ridotta sulla birra prodotta dai suddetti birrifici di minori dimensioni, trovi applicazione il citato decreto n. 138 del 4 giugno 2019 (recante “Semplificazione dei microbirrifici”), come modificato dal decreto del 21 marzo 2022 (G.U. n. 75 del 2022).


 

Articolo 1, commi 74-80
(Disposizioni per il contrasto all’evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati)

 

 

I commi da 74 a 80 introducono delle norme volte a favorire una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico (anche attraverso l’applicazione di una conseguente disciplina sanzionatoria in caso di non corretto adempimento delle nuove disposizioni). Le disposizioni, inoltre, in materia di locazioni per finalità turistiche, di locazioni brevi, di attività turistico-ricettive, intervengono sulla disciplina del codice identificativo nazionale (CIN), e prevedono la condivisione dei risultati emersi dai controlli svolti degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o unità immobiliari concesse in locazione con l'Agenzia delle entrate. Infine, viene riconosciuta la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica anche all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Come indicato nella Relazione tecnica, dall’introduzione di un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico, sono ascrivibili maggiori entrate tributarie per 50 milioni nel 2026 e 76,25 milioni nel 2027.

 

La norma, al comma 74 sostituisce interamente il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, al fine attuare una piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

Sul punto, si ricorda che chi effettua operazioni di commercio al minuto e attività assimilate per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

 

Nello specifico, il comma 3, come sostituito, stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Nella relazione illustrativa si osserva che la sostituzione del comma 3 è volta a rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi. Si introduce un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest’ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all’identificazione del cliente) e trasmettere all’Agenzia delle entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

 

Il comma 75, conseguentemente alle modifiche introdotte al comma 74, modifica l’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.

Il comma 2-quinquies del richiamato articolo 11 stabilisce che per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. 

La lettera a) del comma 75 estende l’applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui al sopra descritto articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

La lettera b) modifica inoltre il comma 5 del medesimo articolo 11, stabilendo che la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

 

Il comma 76 a sua volta modifica l’articolo 12 sempre del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, relativo alle sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto.

La lettera a) estende al sopra descritto comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale o scontrino fiscale, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

 

A tale proposito si ricorda che il comma 2 del richiamato articolo 12 stabilisce che, qualora siano state contestate ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

 

La lettera b) dispone che le sanzioni previste dal comma 3 dell’articolo 12 si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all’articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (sopra descritto) allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

 

Il suddetto comma 3 prevede che se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma.

 

Il comma 77 stabilisce la decorrenza delle misure in oggetto, disponendo che le disposizioni di cui ai commi da 74 a 76 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

 

Il comma 78 prevede che con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione della modulistica fiscale sono definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale), nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica.

Il medesimo codice identificativo è indicato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché di quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare (articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).

 

Si ricorda che l’articolo 13-ter stabilisce che al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.

 

Il comma 79 modifica il suddetto l'articolo 13-ter, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, stabilendo che ai fini del rafforzamento delle attività di analisi, i risultati dei controlli degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o l'unità immobiliare concessa in locazione, sono comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.

Si ricorda che il comma 11 sopra richiamato dispone che alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale.

 

Il comma 80 modifica l’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati.

La lettera a) stabilisce che i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati anche dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (attualmente prevista per l’Agenzia delle entrate e per la Guardia di Finanza) limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (ossia i prodotti assoggettati ad accisa e quelli assoggettati alle altre imposte indirette di cui al citato testo unico accise).

 

La lettera b), in conseguenza della modifica di cui alla lettera a) stabilisce che non solo la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate, ma anche l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo,

 


 

Articolo 1, commi da 81 a 86
(Misure in materia di tracciabilità delle spese)

 

 

Il comma 81 novella il TUIR limitando la deducibilità di alcune tipologie di spesa, ai fini delle imposte sui redditi, solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabili. Il comma 82 estende all’IRAP le disposizioni del comma 81, mentre il comma 83 prevede che le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applichino a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. I commi 84 e 85 prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, i limiti di importo previsti dall’articolo 48-bis, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, non si applichino al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Il comma 86 novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sostituendo l’articolo 38-bis, comma 2, al fine di demandare ad appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il comandante generale della Guardia di Finanza, la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette.

 

Nel dettaglio, il comma 81 apporta una serie di modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

La lettera a), intervenendo sull’articolo 51, comma 5, riguardante il concorso alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese di alloggio e di vitto, specifica che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge n. 21 del 1992 (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

La lettera b), aggiungendo il comma 6-ter all’articolo 54, riguardante la determinazione del reddito da lavoro autonomo, specifica che, ferma restando la disciplina della deducibilità delle spese di cui ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nella lettera precedente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alla lettera precedenti.

La lettera c), aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 95, riguardante le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili dal reddito, specifica che le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nelle lettere precedenti, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 95 se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.

La lettera d), intervenendo sull’articolo 108, comma 2, riguardante la deducibilità dal reddito imponibile delle spese di rappresentanza, specifica che le spese medesime sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.

 

Nella relazione tecnica, il Governo fornisce le seguenti informazioni di contesto.

L’evasione fiscale è riconducibile a quattro distinti fenomeni:

i) evasione da omessa fatturazione o evasione con consenso (il cedente, allo scopo di non dichiarare il ricavo, concorda con il cessionario di effettuare la transazione senza che vi sia alcuna emissione di un documento fiscale, talvolta in cambio di uno sconto sul corrispettivo);

ii) evasione da omessa dichiarazione o evasione senza consenso (il documento fiscale viene emesso e il cessionario paga il prezzo di acquisto inclusivo dell’IVA, ma il ricavo non viene dichiarato dal cedente);

iii) evasione da omesso versamento (la transazione viene fatturata e dichiarata ma il cedente non versa la relativa imposta dovuta);

iv) false compensazioni e frodi.

Il pagamento in contanti delle spese di vitto, alloggio e trasporto, sia se sostenute da dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte, sia se contabilizzate come spese di rappresentanza, consente la realizzazione di due comportamenti volti a minimizzare l’onere fiscale. Dal lato dell’offerta, i soggetti che erogano i servizi, in presenza di pagamenti non tracciabili, possono sottodichiarare i ricavi, contribuendo quindi all’evasione da omessa dichiarazione. Il fenomeno della sottodichiarazione sfuggirebbe difficilmente ai controlli incrociati da parte dell'Agenzia delle entrate se, oltre all’obbligo di pagamenti tracciabili, venisse introdotta la confrontabilità diretta, per singola transazione, dei dati relativi ai corrispettivi inviati con i dati comunicati dagli intermediari finanziari sui pagamenti con POS.

Dal lato della domanda, le imprese che si avvalgono dei servizi di trasporto, alloggio e ristorazione possono registrare in contabilità e dedurre dalla base imponibile anche costi non effettivamente sostenuti in quanto non è previsto alcun requisito circa la tracciabilità del pagamento. La previsione, ai fini della deduzione fiscale, del requisito della tracciabilità dei pagamenti, introduce un contrasto di interessi tra chi offre i servizi (che ha interesse a percepire i corrispettivi in contanti al fine di sottodichiarare i ricavi) e le imprese acquirenti (che hanno interesse ad effettuare pagamenti elettronici per poter dedurre i costi sostenuti). Tale contrasto d’interessi è suscettibile di contrastare i fenomeni evasivi dal lato dell’offerta, facendo emergere la base imponibile non dichiarata per la quota in relazione alla quale i pagamenti passano da contanti a elettronici. Inoltre, il requisito della tracciabilità dei pagamenti, dal lato della domanda, consentirà alle imprese di dedurre solo le spese effettivamente sostenute.

Negli ultimi anni, prosegue la relazione, sono state adottate principalmente due misure di contrasto all’evasione: la fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) e l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali (B2C). Questi strumenti hanno consentito di contrastare efficacemente l’evasione da omessa dichiarazione, grazie all’acquisizione in tempo reale delle fatture emesse e dei corrispettivi registrati, che permettono all’Amministrazione di controllare la coerenza tra quanto fatturato e quanto dichiarato. Per quanto riguarda le imprese che erogano servizi di alloggio e ristorazione, essendo queste soggette all’obbligo di fatturazione elettronica e di trasmissione dei corrispettivi, si assume che non ci sia un recupero di gettito dal lato dell’offerta, in quanto le transazioni sono già tracciabili indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato. Viceversa, si prevede che la tracciabilità dei pagamenti possa contribuire all’emersione di ricavi dal lato dell’offerta per i soggetti che erogano servizi di trasporto, non soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi.

Ai fini del calcolo del recupero di gettito dall’evasione, la relazione tecnica stima una propensione all’evasione di alberghi e ristoranti in misura pari a 20,9 per cento, mentre la propensione all’evasione di taxi e noleggi con conducente è stimata pari al 49,8 per cento.

 

Il comma 82 estende le disposizioni in merito alla tracciabilità delle spese deducibili di cui al comma 81 fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, mentre il comma 83 ne stabilisce l’applicazione, sia ai fini dell’IRPEF, sia dell’IRAP, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

 

Il comma 84 aggiunge il comma 1-bis all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 (recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

 

Il comma 1 di tale articolo 48-bis stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.

 

La disposizione in esame prevede l’applicazione del menzionato comma 1 (quindi il divieto di procedere al pagamento e di segnalazione al competente ufficio di riscossione), limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, per il pagamento di importi superiori a 2.500 euro. Si mantiene inalterata invece la necessità di verifica da parte delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti della sussistenza di un inadempimento del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.

 

Il comma 85 precisa che le disposizioni di cui al comma 84 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuarsi a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a partire dal 1° gennaio 2026.

 

Il comma 86 modifica l’articolo 38-bis (in materia di atti di recupero) del D.P.R. n. 600 del 1973 (recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sostituendo il comma 2 così da specificare che la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette è disciplinata con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Comandante Generale della Guardia di finanza.

 

Testo a fronte delle modifiche apportate dal comma 86 in esame

 

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 1, comma 86, del DDL di bilancio 2025

Art. 38-bis
(Atti di recupero)

Art. 38-bis
(Atti di recupero)

(…)

(…)

2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate

è disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale,

 

 

anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformità della copia informatica al documento analogico ai sensi dell'articolo 22 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Comandante Generale della Guardia di finanza, è disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformità della copia informatica al documento analogico ai sensi dell’articolo 22 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005

 


 

Articolo 1, commi 87-88
(Misure in materia di versamento dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita)

 

 

I commi 87 e 88 dispongono che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita l’imposta di bollo dovuta sia versata annualmente e non al momento del rimborso o del riscatto.

La relazione tecnica ascrive ai commi 87 e 88 effetti finanziari di maggiori entrate tributarie per: 970,4 milioni di euro per il 2025; 397 milioni di euro per il 2026; 385,1 milioni di euro per il 2027 e 184,8 nel 2028. Per gli anni successivi, la Relazione tecnica riporta effetti di minori entrate (per -15,4 nel 2029; -27,4 nel 2030; -39,4 nel 2031; -51,3 nel 2032; -4,2 nel 2033 e 0 nel 2034).

 

Il comma 87 stabilisce che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l’imposta di bollo (2 per mille) di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012.

Si ricorda che in base al richiamato articolo 13, sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività è prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale nella misura del 2 per mille annuo.

 

Nella relazione tecnica si rileva che la legislazione vigente prevede l’applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative a conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari. Tali comunicazioni sono assoggettate a tassazione in misura proporzionale, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di deposito, ferma restando l’applicazione dell’imposta in misura fissa per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a persone fisiche e a soggetti diversi, pari, rispettivamente, a 34,20 euro e a 100 euro. Per quanto riguarda i prodotti finanziari, è prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale nella misura del 2 per mille annuo, calcolato sul valore dei prodotti finanziari rilevato dagli intermediari al termine del periodo rendicontato.

L’imposta è dovuta, in ogni caso, nella misura minima di 34,20 euro annui. Ai fini dell’applicazione dell’imposta e del relativo versamento, la comunicazione relativa a prodotti finanziari si considera inviata, in ogni caso, almeno una volta all’anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.

L’articolo 3, comma 7, del D.M. 24 maggio 2012, recante le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari, prevede che, per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione di cui ai rami III (assicurazioni, di cui ai rami sulla durata della vita e di nuzialità e di natalità, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento) e V (operazioni di capitalizzazione), di cui all’articolo 2, comma 1,decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l’imposta di bollo, sebbene determinata dall’ente gestore al 31 dicembre di ogni anno, deve essere versata solo al momento del rimborso o del riscatto. Per tali prodotti, quindi, l’imposta viene calcolata anno per anno sul valore della polizza e versata dall’ente gestore solo al termine del rapporto con il cliente. La disposizione in esame è volta a superare tale disparità di trattamento, prevedendo il versamento dell’imposta ogni anno anche per le polizze di assicurazione di cui ai rami III e V.

 

Resta comunque fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

 

Il comma 88 specifica le modalità di versamento dell’imposta, stabilendo che per i contratti di assicurazione sulla vita in essere al 1° gennaio 2025, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo di cui al sopra citato articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari al:

§  50 per cento entro il 30 giugno 2025;

§  20 per cento entro il 30 giugno 2026;

§  20 per cento entro il 30 giugno 2027;

§  10 per cento della restante quota entro il 30 giugno 2028.

Anche in questo caso, si ribadisce che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, resta fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.


 

Articolo 1, commi 89-93
(Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza, bingo e scommesse ippiche)

 

 

I commi da 89 a 93 apportano modifiche in materia di gioco pubblico raccolto a distanza, bingo e scommesse ippiche.

Il comma 89 reca una norma di interpretazione autentica con cui si specifica che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse si applica nella misura del 25 per cento oltre che ai giochi di abilità a distanza anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.

Il comma 90 modifica le condizioni necessarie ai fini della deroga al divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale bingo nel periodo di proroga della concessione.

Il comma 91, modificato nel corso dell’esame presso la Camera, introduce, a decorrere dall’anno 2025, il limite massimo del 71 per cento (anziché del 75 per cento come era previsto nel testo del disegno di legge) del prezzo di vendita delle cartelle ai fini della determinazione del montepremi del gioco del bingo (resta fermo il limite minimo pari al 70 per cento).

Infine, i commi 92 e 93, aggiunti nel corso dell’esame presso la Camera, determinano, rispettivamente, le aliquote dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse applicate a una serie di giochi a distanza, al bingo a distanza, alle scommesse sportive a quota fissa, nonché alle scommesse a quota fissa su eventi simulati, e il prelievo sulle scommesse ippiche a quota fissa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio non ascrive ai commi da 89 a 91, effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento al comma 92, vengono stimate maggiori entrate pari a 44,5 milioni di euro su base annua a decorrere dall’anno 2025.

 

Il comma 89 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge, 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), il quale prevede che ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza si applichi l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo, 23 dicembre 1998, n. 504 nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.

Specificamente, viene chiarito che, al fine di garantire la parità di trattamento tributario tra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, l’importo del prelievo di cui sopra si applica anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.

 

In merito, si segnala che l’articolo 12, comma 1, lettera f), del decreto legge, 28 aprile 2009, n. 39 stabilisce l’applicazione ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo dell’imposta unica sopra citata nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.

Per tale ragione, il Governo, alla luce dell’indeterminatezza dell’enunciato normativo, rileva che la disposizione in esame muove proprio dall’esigenza di chiarire l’applicabilità, ai predetti giochi, dell’aliquota di imposta del 25 per cento in luogo di quella del 20 per cento prevista dal predetto articolo 12, comma 1, lettera f). Peraltro, il Governo stesso rappresenta che la volontà del legislatore fosse già desumibile dalle considerazioni riportate nelle relazioni tecniche e illustrative di accompagnamento all’articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge n. 145 del 2018, le quali evidenziavano la volontà di estenderne il campo di applicazione anche ai giochi di sorte.

 

 

L’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, disciplinata dal decreto legislativo, 23 dicembre 1998, n. 504, si applica ai concorsi pronostici e alle scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero.

La base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall’intero ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori. La base imponibile per le scommesse è costituita dall’ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa.

I soggetti passivi dell’imposta sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.

Le aliquote variano a seconda del tipo di gioco:

§  per i concorsi pronostici: 26,8 per cento della base imponibile;

§  per le scommesse: da un minimo del 2 per cento a un massimo del 22,5 per cento in base alla tipologia di scommessa.

La legge di bilancio 2019 ha disposto che, a decorrere dal l° gennaio 2019, l’imposta unica è stabilita:

a)    per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

b)   per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

c)    per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

 

Il comma 90 novella l’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge, 27 dicembre 2013, n. 147, concernente il divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale bingo nel periodo di proroga della concessione.

Nello specifico, l’intervento normativo, riguardante le condizioni legittimanti la deroga al predetto divieto, prevede che questa si applichi ai concessionari che versino in una situazione di impossibilità di mantenimento della disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per loro comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario medesimo.

Ai fini del trasferimento è richiesta la disponibilità da parte dei concessionari di un altro immobile presso cui trasferirsi, sito nello stesso comune a una distanza minima stradale di un chilometro dalla sala bingo più vicina, ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30 chilometri dalla sala bingo più vicina, ferma restando, comunque, la previa favorevole valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

In merito, si rammenta che il vigente articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013, al fine di contemperare il principio di fonte europea secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l’esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2020, prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede entro il 31 marzo 2023, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro a una gara per l’attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco attenendosi ai seguenti criteri direttivi:

a) introduzione del principio dell’onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del bingo e fissazione nella somma di 350 mila euro della soglia minima corrispettiva per l’attribuzione di ciascuna concessione;

b) durata delle concessioni pari a nove anni, non rinnovabile;

c) versamento della somma di 7.500 euro, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di 3.500 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell’atto integrativo previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge, 13 dicembre 2010, n. 220, anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

d) all’atto dell’aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione;

d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato;

e) determinazione nella somma complessiva annua di 300 mila euro dell’entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell’Amministrazione statale, durante l’intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.

Nella relazione illustrativa il Governo segnala che il Consiglio di Stato con le ordinanze n. 10264 del 21 novembre 2022 e n. 10261 del 10 novembre 2022 ha ritenuto non secondarie le doglianze dei concessionari circa il fatto che il regime di proroga tecnica, disposto per la prima volta nel 2013 e rinnovato negli anni senza soluzione di continuità, sia stato reso più gravoso per gli operatori del settore dall’introduzione di un canone concessorio sempre più alto, a fronte dell’originaria gratuità del titolo, dalla preclusione alla partecipazione alla nuova futura gara in caso di rifiuto di adesione alla proroga stessa e dal divieto di trasferimento dei locali.

Il Governo medesimo evidenzia che la disposizione in esame risponde all’esigenza di rendere meno stringente il divieto di trasferimento in questione, ferma restando, tuttavia, la previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al trasferimento volta alla salvaguardia degli interessi erariali e degli altri concessionari come evincibile dal testo della disposizione.

 

Il comma 91 modifica l’articolo 10, comma 9-septies, del decreto legge, 2 marzo 2012, n. 16 recante disposizioni volte al potenziamento dell’accertamento in materia di giochi.

In particolare, si introduce la disposizione in forza della quale, a decorrere dall’anno 2025, il montepremi del gioco del bingo è fissato, a seguito di una modifica introdotta nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, in una misura compresa tra il 70 per cento e il 71 per cento del prezzo di vendita delle cartelle (anziché del 75 per cento come era previsto nel testo del disegno di legge).

Rispetto alla vigente formulazione resta fermo l’attuale limite minimo del 70 per cento, ma viene aggiunto il limite massimo del 71 per cento.

 

Al riguardo, si segnala che il testo vigente dell’articolo 10, comma 9-septies, sopra citato, stabilisce, a decorrere dal 1º gennaio 2013, le seguenti misure per quanto concerne il gioco del bingo:

§  prelievo erariale pari all’11 per cento del prezzo di vendita delle cartelle;

§  montepremi pari ad almeno il 70 per cento del prezzo di vendita delle cartelle;

§  compenso per il controllore centralizzato del gioco pari all’1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle.

Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza.

A tal proposito, la relazione illustrativa del Governo evidenzia che la modifica in esame è finalizzata alla riduzione degli spazi di concorrenza sleale tra i concessionari di sale bingo, i quali possono presentare margini di utile fortemente differenziati (specie in conseguenza della presenza o meno, in dette sale, anche dell’offerta di gioco mediante le slot machine). Pertanto, il limite del 75 per cento risponde all’esigenza di evitare che una eccessiva flessibilità nella fissazione delle percentuali di raccolta da destinare al montepremi si traduca in uno strumento di realizzazione di forme di concorrenza sleale tra le sale bingo.

 

Il comma 92 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’aliquota dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è determinata nelle seguenti misure:

§  25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore per:

-      i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo, i giochi di carte in modalità diversa dal torneo e i giochi di sorte a quota fissa;

-      il gioco del bingo a distanza;

§  20,5 per cento e 24,5 per cento per le scommesse sportive a quota fissa, rispettivamente, se la raccolta avviene su rete fisica o a distanza. Tali aliquote vengono applicate sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

§  24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della legge n. 296 del 2006.

 

Il comma 93 interviene in materia di scommesse ippiche a quota fissa di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e all’articolo 1, comma 1053, della legge n. 205 del 2017, stabilendo il prelievo sulle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nelle seguenti misure:

§  20,5 per cento per le scommesse raccolte su rete fisica (in luogo del vigente 43 per cento);

§  24,5 per cento per le scommesse raccolte a distanza (in luogo del vigente 47 per cento).

 

A tal proposito, si evidenzia che il sopra citato articolo 4 disciplina le scommesse sulle corse dei cavalli consentite, precisando che le stesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale (comma 2) o a quota fissa (comma 3).

Le prime sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l’importo del prelievo, è ripartito tra gli scommettitori vincenti; le seconde, invece, sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra lo scommettitore e il gestore delle scommesse.

 

Il prelievo è applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione dello stesso nel 33 per cento a titolo di imposta unica e nel 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli, prevista dall’articolo 1, comma 1051, secondo periodo, della legge n. 205 del 2017.

 

Per una panoramica sulla disciplina riguardante il gioco lecito in Italia si veda l’approfondimento tematico disponibile sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.


 

Articolo 1, commi 94-95
(Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)

 

 

I commi 94 e 95 stabilizzano, a decorrere dall’anno 2025, l’estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto nella giornata del venerdì.

Con le medesime disposizioni si provvede al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio ascrive alle presenti disposizioni maggiori entrate extratributarie pari a 50 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027 che vengono destinate al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali.

 

Il comma 94 prevede che, a decorrere dall’anno 2025, si tenga nella giornata del venerdì l’estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto.

Tuttavia, qualora tale estrazione ricorra in un giorno di festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, essa viene posticipata al primo giorno feriale successivo ovvero, in casi eccezionali, anticipata al primo giorno feriale antecedente, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuità progressiva dei concorsi.

 

In merito, si evidenzia che la disposizione in esame stabilizza, a partire dal 2025, l’estrazione aggiuntiva settimanale dei giochi del Lotto e del Superenalotto, attualmente prevista solo in via temporanea per l’anno 2024.

Invero, siffatta estrazione è stata introdotta per il solo anno 2023 dall’articolo 21, comma 4, del decreto legge, 1° giugno 2023, n. 61, successivamente prorogata per l’anno 2024 dall’articolo 3, comma 7, del decreto legge, 30 dicembre 2023, n. 215.

L’estrazione aggiuntiva rientra tra le misure adottate in occasione dell’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia Romagna, Marche e Toscana a partire dal 1° maggio 2023, al fine di finanziare gli interventi a favore delle popolazioni di tali territori colpite dai medesimi eventi.

Infatti, si prevede che le maggiori entrate derivanti dalla predetta misura siano destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo, 2 gennaio 2018, n. 1 (codice della protezione civile).

Le disposizioni sopra indicate hanno trovato attuazione con specifici provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che hanno fissato nella giornata di venerdì le estrazioni settimanali aggiuntive sia per il gioco del Lotto che del gioco del Superenalotto.

Il comma 95, conseguentemente, prevede che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sia incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.


 

Articolo 1, comma 96
(Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)

 

 

Il comma 96 proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 le seguenti concessioni in scadenza al 31 dicembre 2024:

- concessioni relative al Bingo;

- concessioni in materia di scommesse;

- concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento.

Come risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio, al comma 96 sono ascrivibili maggiori entrate extratributarie pari a 232,76 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026.

 

La disposizione in esame proroga sino al 31 dicembre 2026 le concessioni in materia di Bingo, le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sia sportivi, anche ippici, sia non sportivi, inclusi quelli simulati, nonché le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, in scadenza al 31 dicembre 2024.

Tali proroghe risultano necessarie per le seguenti ragioni:

§  realizzazione dell’obiettivo di riordino della disciplina dei giochi pubblici di cui alla legge, 9 agosto 2023, n. 111;

§  la persistente assenza di intesa con le regioni e gli enti locali per un adeguato quadro regolatorio ed economico idoneo all’identificazione di un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico;

§  le dovute esigenze di continuità delle connesse entrate erariali.

 

Nello specifico, il comma 96, lettera a), dispone la proroga a titolo oneroso delle concessioni relative al Bingo. Ne consegue la corresponsione da parte di ciascun concessionario dell’importo pari a 108 mila euro per ogni concessione e per ogni anno di proroga. Tale versamento è effettuato, in rate di pari ammontare, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 gennaio e il 30 giugno sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026.

 

Nel merito si ricorda che la legge di stabilità del 2014 (articolo 1, commi 636-638) aveva previsto che entro il 31 marzo 2023, termine prorogato al 31 dicembre 2024 dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 124, lettera a) della legge n. 197 del 2022), venissero messe a gara 210 concessioni per la raccolta del bingo. Anche in tal caso il corrispettivo una tantum, è stato maggiorato dalla legge di bilancio 2024 del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore.

 

Il comma 96, lettera b), proroga a titolo oneroso le concessioni in materia di scommesse. Si prevede il versamento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli degli oneri concessori dovuti, in due rate per ciascun anno di proroga, entro il 30 aprile e il 31 ottobre sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026. Tali oneri ammontano a 9.500 euro annui per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e a 5.700 euro annui per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Le garanzie economiche dovute dai concessionari, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e idonee alla salvaguardia dell’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti, sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

Con riferimento alle concessioni relative alla raccolta di scommesse, si ricorda che la legge di bilancio 2023 (comma 124),ha previsto la proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni. Nello specifico, la legge proroga le concessioni relative alla raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali.

 

Infine, il comma 96, lettera c), prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 a titolo oneroso delle concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773.

 

Pertanto, si dispone il versamento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli degli oneri concessori dovuti da ciascun concessionario entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026. L’importo di tali oneri è pari a:

§  120 euro per ciascun apparecchio con riferimento a quelli di cui alla lettera a) del predetto articolo 110, comma 6;

§  4 mila euro per ciascun diritto, rispettivamente per i nulla osta posseduti da ciascun concessionario e per i diritti rilasciati a ciascun concessionario al 31 dicembre 2023, con riguardo agli apparecchi di cui alla lettera b) del medesimo comma 6.

A tal proposito, si segnala che, ai sensi del suddetto articolo 110, comma 6, si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 640, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140 mila partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

b) quelli che, facenti parte della rete telematica di cui al predetto articolo 14-bis, comma 4, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

§  il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

§  la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

§  l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

§  le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

§  le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

§  le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

Si ricorda che tali giochi, effettuabili su rete fisica facenti parte di una rete o più reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si attivano esclusivamente in presenza di un sistema di elaborazione della rete stessa e che consentono la gestione telematica, anche attraverso apparecchi videoterminali, dei giochi leciti secondo le previsioni di appositi decreti ministeriali (articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS).

Tali reti sono affidate in concessione con procedure ad evidenza pubblica (articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972). Nel 2013 sono state sottoscritte le convenzioni di concessione relative all'affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito (New slot e VLT), di durata novennale. Tali concessioni, prorogate fino al 29 giugno 2022, in ragione dell'emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19, sono state da ultimo prorogate al 31 dicembre 2024 dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 124, lettera b) della legge n. 197 del 2022). Il corrispettivo una tantum, previsto per l'ottenimento delle citate concessioni, è stato maggiorato del 15 per cento dalla legge di bilancio 2024 rispetto alla previsione delle norme in vigore.

 

La disposizione prevede infine che le garanzie economiche dovute dai concessionari, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e idonee alla salvaguardia dell’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

Per una panoramica sulla disciplina riguardante il gioco lecito in Italia si veda l’approfondimento tematico disponibile sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

 


 

Articolo 1, commi da 97 a 99
(Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri)

 

 

Il comma 97 prevede che, nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. Il comma 98 estende anche al reddito di tali lavoratori frontalieri la disciplina del TUIR che ne prevede la determinazione sulla base delle retribuzioni convenzionali. Il comma 99 estende anche a comuni di frontiera che non erano stati precedentemente inclusi nei relativi elenchi una quota del contributo statale previsto dall’attuazione del menzionato Accordo.

 

Nel dettaglio, il comma 97 stabilisce che, nelle more della ratifica e dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall’articolo 9 dell’Accordo medesimo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 dell’Accordo, l’attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25% del tempo di lavoro, si considera effettuata nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro.

 

Sintesi dell'Accordo e del Protocollo aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020

 

Il provvedimento mira a definire, in condizione di reciprocità, il quadro giuridico volto ad eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri. L'accordo intende tenere conto sia "dei costi sostenuti dalle aree di frontiera per infrastrutture e servizi pubblici" a essi connessi, sia dell'importante contributo che essi arrecano all'economia delle aree di frontiera, considerando altresì che in entrambi i paesi l'imposizione finale avviene nello Stato di residenza".

L'Accordo, che sostituisce quello del 1974, istituisce - a partire dalla sua entrata in vigore - un regime di tassazione concorrente che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'80% di quanto dovuto dallo stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato.

L'Accordo definisce le cosiddette "aree di frontiera" che, per quanto concerne l'Italia sono le regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta nonché la Provincia autonoma di Bolzano, nonché una definizione di “lavoratori frontalieri”. In particolare, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del predetto Accordo, l’espressione «lavoratore frontaliere» designa un residente di uno Stato contraente che:

     i.          è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente,

   ii.          svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e

 iii.          ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.;

le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione dei punti i. e iii. della presente lettera.

L’Accordo prevede inoltre alcune disposizioni transitorie relative agli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera, ai quali continuerà ad applicarsi il regime di tassazione esclusiva in Svizzera. A titolo di compensazione, la Svizzera è tenuta a versare fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, pari al 40% dell'imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera.

Dell'Accordo è parte integrante anche un Protocollo aggiuntivo con funzione interpretativa e integrativa.

Il Protocollo è composto di 12 paragrafi e prevede – fra l'altro – la consultazione bilaterale in caso di modifica sostanziale della legislazione fiscale da parte di uno dei due Paesi (paragrafo 1), la precisazione circa la tipologia di imposte applicabili ai frontalieri (paragrafo 4), nonché la disciplina relativa ad alcuni aspetti di funzionamento della Commissione mista di cui all'articolo 6 sulla composizione delle controversie riguardanti l'interpretazione o applicazione dell'Accordo.

La sostituzione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il nuovo Accordo del dicembre 2020 comporta la necessità di adeguare, attraverso lo strumento del Protocollo modificativo, anche la disposizione dell'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni del 1976. Composto di due articoli, il Protocollo modificativo cambia il paragrafo 4 dell'articolo 15 della Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni del 1976, adeguando il riferimento al nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e confermando che anche il nuovo Accordo costituisce parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976.

 

La legge n. 83 del 2023 reca la ratifica ed esecuzione dell’Accordo e del Protocollo modificativo della Convenzione bilaterale.

Gli articoli 1 e 2 della legge di ratifica ed esecuzione recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo e il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 specifica che le disposizioni dell'Accordo si applicano ai lavoratori transfrontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera e che quelli tra questi che rientrano nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili solo in Svizzera.

L'articolo 4 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro; tale franchigia si applica a tutti i lavoratori frontalieri anche se non lavorano in Svizzera. Attualmente l'importo della franchigia, come definito, da ultimo, dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190 del 2014, è pari a 7.500 euro.

L'articolo 5 prevede la deducibilità, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri. Anche questa norma si applica a tutti i lavoratori frontalieri.

L'articolo 6 stabilisce che, sempre a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, gli assegni familiari corrisposti a tutti i lavoratori frontalieri dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa siano esclusi dalla base imponibile IRPEF.

L'articolo 7 riguarda le modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani, prevedendo tra l'altro che in caso di disoccupazione la NASpI sia equiparata a quella percepita dai lavoratori svizzeri per i primi tre mesi (comma 1), a meno che quella italiana non sia di importo più elevato rispetto a quella svizzera (comma 2).

L'articolo 8, in relazione ai redditi prodotti in Italia dai frontalieri residenti in Svizzera, prevede che – sempre a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo – l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'IRPEF, dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia, siano ridotte del 20%.

Le riduzioni sono indicate nella certificazione unica rilasciata dal sostituto d'imposta e spettano comunque negli importi determinati da detto soggetto anche qualora sia presentata la dichiarazione dei redditi.

L'articolo 9, con riferimento alla ripartizione della compensazione finanziaria dovuta dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese in relazione ai lavoratori frontalieri interessati dal regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo, prevede che tale compensazione sia pari, per ognuno dei tre cantoni, al 40% dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni analoghe pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani. Essa è dovuta per ciascun anno fiscale di riferimento, fino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033.

L'articolo 10 dispone, tra l'altro, al comma 1, che nel corso del periodo transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo, ai comuni italiani di frontiera, spetti un contributo statale idoneo a garantire un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, che corrispondono all'importo ottenuto per l'anno 2019 per i trasferimenti effettuati dai cantoni della Svizzera in base al precedente Accordo del 3 ottobre 1974.

L'articolo 11 prevede l'istituzione, l'alimentazione e il riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche, allocato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo, la cui dotazione annua è indicata nel comma 1 a partire dal 2025, è destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera e al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine tra Italia e Svizzera, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei suddetti comuni, occupati in aziende negli stessi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva.

Il nuovo articolo 12, inserito durante l'esame alla Camera, contiene "disposizioni diverse": i primi due commi riguardano norme relative al telelavoro; nel terzo si dispone che, in considerazione del rafforzamento dei rapporti economici italo-svizzeri dovuto alla ratifica dell'Accordo in oggetto e delle disposizioni in materia di scambio di informazioni contenute nell'articolo 7 del suddetto Accordo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in questione, si provvede all'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (la cosiddetta "black list" dei Paesi con particolari regimi fiscali agevolati) con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto.

Il nuovo articolo 13 (ex articolo 12) dispone che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo interministeriale con lo scopo di discutere proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale, nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.

Il nuovo articolo 14 (ex articolo 13) provvede alla copertura finanziaria del provvedimento.

Il nuovo articolo 15 (ex articolo 14) disciplina l'entrata in vigore della legge.

 

 

In termini di inquadramento, nella relazione tecnica il Governo rappresenta che, con la Dichiarazione di intenti del Ministro dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana e del Capo del Dipartimento federale delle

finanze della Confederazione Svizzera del 10 novembre 2023, è stata espressa la volontà di modificare e integrare il punto 2 del Protocollo aggiuntivo all’Accordo, ratificato dall’Italia con legge n. 83 del 2023, con una nuova disposizione che consenta ai lavoratori frontalieri di potere svolgere fino al 25% della propria attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro senza perdere lo status di lavoratore frontaliere. La citata Dichiarazione di intenti ha previsto che la modifica e l’integrazione del punto 2 del Protocollo aggiuntivo avvenga mediante un Protocollo di modifica dell’Accordo, che è stato successivamente firmato a Roma e a Berna, rispettivamente, il 30 maggio e il 6 giugno 2024, con previsione che le disposizioni del Protocollo di modifica dell’Accordo trovino applicazione dalla data di prima applicazione dell’Accordo (1° gennaio 2024).

Sotto il profilo bilaterale, in attesa della ratifica e dell’entrata in vigore del Protocollo che modifica l’Accordo frontalieri del 2020, Italia e Svizzera hanno concordato di attuare le modalità relative al telelavoro con l’accordo amichevole transitorio del 28 novembre 2023 in cui è stato indicato che, per quanto riguarda l’Italia, l’efficacia a partire dal 1° gennaio 2024 delle disposizioni di cui al richiamato Protocollo di modifica prima della ratifica ed entrata in vigore di quest’ultimo richiederà in ogni caso l’adozione di una norma di rango legislativo.

 

Il comma 98 chiarisce, in via interpretativa, le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa, ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR stabilisce che, in deroga alle regole ordinarie, i redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da lavoratori che nell'arco di dodici mesi soggiornano in uno Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, pur mantenendo la residenza fiscale in Italia, sono determinati sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 317 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398 del 1987.

Per l’anno 2024 dette retribuzioni convenzionali sono state definite con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 6 marzo 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 19 marzo 2024, n. 66.

 

Il comma 98 stabilisce che il predetto comma 8-bis si interpreta nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

 

Il comma 99 stabilisce che, a seguito dell’istituzione di apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a decorrere dall’anno 2025, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023, una quota del contributo statale di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10 compete anche ai comuni italiani di frontiera indicati nell’allegato 1 al decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024.

La quota del contributo statale di cui al primo periodo è calcolata sulla base di criteri da individuare con il decreto di cui all’articolo 10, comma 5, della legge n. 83 del 2023.

Non è dovuto alcun contributo statale per le annualità antecedenti a quella di istituzione del fondo di cui al citato articolo 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023.

 

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa sul DDL di bilancio originario, il citato Accordo, nell’individuare, all’articolo 2, lettera b), i lavoratori frontalieri, prevede, tra i requisiti, al punto i., l’essere fiscalmente residenti in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente, rinviando ad atti delle autorità competenti degli Stati contraenti (il Ministero dell’economia e delle finanze per l’Italia e il capo del Dipartimento federale delle finanze per la Svizzera), con procedura di amichevole composizione, le necessarie previsioni applicative.

Con procedura di amichevole composizione del 22 dicembre 2023 (i relativi atti sono rinvenibili sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze), le suddette autorità hanno provveduto all’individuazione di tali comuni, elencati, quelli della Confederazione svizzera, nel relativo allegato A, e quelli italiani, nel relativo allegato B.

L’articolo 10 della menzionata legge di ratifica dell’Accordo (legge n. 83 del 2023), all’articolo 10, ha previsto un contributo statale a favore dei comuni italiani frontalieri, come individuati ai sensi delle suddette disposizioni, sia in via transitoria (cfr. comma 1), sia successivamente al termine del periodo transitorio (cfr. comma 2), prevedendo, per dette finalità, l’istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze (cfr. comma 3) e demandando ad un decreto del relativo Ministro le necessarie disposizioni attuative (cfr. comma 5).

Considerato che:

                    i.            il previgente Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 non prevedeva alcun elenco dei comuni frontalieri,

                 ii.            la Svizzera ha applicato le relative disposizioni sulla base degli elenchi predisposti dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese e

               iii.            l’elenco dei comuni italiani redatto dall’Istituto Geografico Militare ha fatto emergere un numero di 72 comuni compresi nella fascia di 20 km dal confine con la Svizzera che non erano stati precedentemente inclusi negli elenchi predisposti dai citati cantoni, il comma 3 prevede che una quota del contributo statale di cui ai citati commi 1 e 2 dell’articolo 10 della legge n. 83 del 2023 competa anche ai comuni italiani di frontiera, dettagliati nell’allegato 1 al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, compresi nell’allegato B della richiamata procedura amichevole 22 dicembre 2023 (ovvero il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera) che non erano stati precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell’applicazione del previgente Accordo tra l’Italia e la Svizzera del 3 ottobre 1974. A tali comuni, in quanto non presenti negli elenchi precedentemente predisposti dai citati cantoni, non sono mai state attribuite somme a titolo di compensazione finanziaria (ristorni). Inoltre, il comma 3, prevede che la quota del contributo di cui al comma 1 sia determinata sulla base dei criteri individuati dal richiamato decreto attuativo di cui all’articolo 10, comma 5, della legge n. 83 del 2023 e che nessuna contribuzione è dovuta per le annualità antecedenti a quella di istituzione del citato fondo di cui all’articolo 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023.


 

Articolo 1, comma 100
(Compartecipazione al SSN di alcune categorie di soggetti che lavorano in Svizzera)

 

 

Il comma in titolo, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, nel modificare l'articolo 1, comma 238, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), prevede che la quota di compartecipazione al Servizio Sanitario Nazionale stabilita dalle regioni a carico dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 237, della medesima legge, possa essere raddoppiata in caso di omesso pagamento o dichiarazione da parte degli interessati.

 

Il comma in esame interviene sulla disciplina recata dall’art. 1, commi 237-239, della legge di bilancio 2024.

In base alla formulazione vigente dei suddetti commi 237-239, è prevista una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria, posta a carico: dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale; di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera; dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti. Si prevede che le risorse derivanti dalla citata compartecipazione alla spesa sanitaria siano destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico.

In particolare, il comma 238 oggetto di novella, nel testo vigente, stabilisce che la regione di residenza definisce annualmente la quota di compartecipazione familiare, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, da applicare, a decorrere dall'anno 2024, al salario netto percepito in Svizzera. La novella introdotta dal comma in esame prevede che il suddetto importo massimo di 200 euro sia raddoppiabile in caso di omesso pagamento o comunicazione.

 


 

Articolo 1, comma 101
(Risorse finanziarie Comuni di frontiera)

 

 

L’articolo 1, co. 101, introdotto durante l’esame presso la Camera, modifica alcune disposizioni della Legge 13 giugno 2023, n. 83 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, con successive modificazioni. L’articolo 1, co. 101 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

La disposizione in esame interviene sulla Legge 13 giugno 2023 n. 83, con la quale è stata autorizzata la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri.

Lasciando impregiudicata la ratifica dell'Accordo e l'Accordo medesimo e intervenendo sugli aspetti di competenza esclusivamente nazionale, la lettera a) interviene sui commi 5 e 6 dell'articolo 10 della richiamata legge di ratifica. In primo luogo, la norma in esame varia la percentuale prevista dal comma 5 ai fini dell'attribuzione del contributo statale di cui al primo comma del medesimo articolo 10 (cfr. box), stabilendo che il rapporto tra numero di lavoratori frontalieri e popolazione del Comune in cui risiedono non può eccedere la quota del 4% per i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e del 3% per i Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti. In secondo luogo, la disposizione introduce al comma 6 la previsione che l’utilizzo della quota del contributo impiegabile in parte corrente, nel limite massimo del 50% dell’importo, è destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare le ricadute socio economiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza.

La lettera b) del comma in esame integra il secondo comma dell’articolo 11 della legge di ratifica, relativo al Fondo istituito nello stato di previsione del MEF per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche (cfr. box), prevedendo che il decreto attuativo del fondo in questione - adottato dal Ministro dell’Economia e delle finanze di concerto e previa consultazione con gli altri soggetti specificati nella norma - definisca altresì le specifiche finalità da perseguire.

 

Ai sensi dell’articolo 9 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni anno a beneficio dei Comuni italiani di confine, sino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che - alla data di entrata in vigore dell’Accordo (17 luglio 2023) o tra il 31 dicembre 2018 e la data dell'entrata in vigore - svolgono oppure hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere.

Durante il periodo transitorio individuato (31 dicembre 2018 - 17 luglio 2023), ai Comuni italiani di frontiera - il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera - in cui risiedono lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, attraverso l’istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Per l’anno 2019 l'importo verrà assicurato tramite i trasferimenti dai Cantoni svizzeri effettuati sulla base dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974. Anche al termine del periodo transitorio sarà garantito il medesimo livello di finanziamento.

Durante le riunioni, con cadenza perlomeno annuale, della Commissione mista - composta da rappresentanti di Italia e Svizzera e con l’eventuale partecipazione del Presidente dell'Associazione dei Comuni italiani di frontiera - i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniranno le informazioni statistiche utili alle Autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria ai Comuni di frontiera italiani, mentre i rappresentanti italiani informeranno quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti Comuni.

Anche tenuto conto delle informazioni in tal modo assunte, il contributo statale verrà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le Regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la Provincia autonoma di Bolzano e i Comuni frontalieri interessati. In ogni caso, qualora adottato come criterio per l'attribuzione del contributo statale, il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione del Comune di frontiera non può eccedere la quota del 4% per i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e del 3% per i Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti. Nel limite massimo del 50% del contributo statale, le risorse possono essere impiegate in parte corrente prioritariamente per compensare le ricadute socio economiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza.

 

L’articolo 11 della Legge 13 giugno 2023 n. 83, con la quale è stata autorizzata la ratifica e l’esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei Comuni italiani di frontiera, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori ivi residenti, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva.

Il Fondo ha una dotazione crescente, da 1,66 milioni di euro per l'anno 2025 a 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045. Un decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze - adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la Provincia autonoma di Bolzano e i Comuni frontalieri interessati - definirà i criteri per la distribuzione delle risorse e le specifiche finalità da perseguire.


Articolo 1, commi 102-104
(
Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»)

 

 

I commi 102-104 dispongono circa l’incremento di 50 milioni con decorrenza dal 2025 della dotazione del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Dispone poi l’incremento di 500 milioni per il 2025 della dotazione del Fondo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, da ripartire secondo le modalità individuate da uno specifico decreto interministeriale. Di tali risorse, una quota pari a 2,3 milioni per il 2025 sono destinate ad incrementare l’autorizzazione di spesa di cui comma 451-bis, art. 1, della legge di Bilancio 2023.

Gli effetti finanziari, in termini di maggiori spese, sono pari a 50 milioni dal 2025 per il Fondo distribuzione derrate alimentari alle persone indigenti e di 500 milioni di euro per il solo 2025 del Fondo per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità.

 

I commi 102-104 prevedono diverse misure per il sostegno dei soggetti in condizioni di disagio economico e di indigenza, al fine di proseguire l’attuazione delle politiche di contrasto alla privazione economico-sociale.

 

Per tale finalità, si prevede in particolare:

 

§  a decorrere dall’anno 2025, un incremento di 50 milioni di euro annui della dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all’articolo 58 del D.L. n. 83 del 2012[9] (L. n. 134 del 2012), istituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), finalizzato all’erogazione ed il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente al programma annuale di distribuzione ed alle modalità previste dalla citata normativa vigente di cui alla D.L. 83/2012 (comma 102);

 

In proposito si ricorda che il predetto Fondo nazionale indigenti è stato istituito con l’articolo 58, del D.L. n. 83 del 2012 (L. n. 134/2012) presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, con risorse allocate nello stato di previsione del MASAF (cap. 1526). Dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato 2024-2026, in tale capitolo risultano iscritte risorse per complessivi 54,9 milioni di euro nel 2024. Qui l’approfondimento sulle risorse del Fondo. Anche per tale Fondo, i commi 2-6, art. 1, della legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2013) hanno previsto un incremento di 50 milioni di euro per l’anno 2024.

 

§  per il 2025, l’incremento di 500 milioni di euro della dotazione del Fondo per l’acquisto dei beni di prima necessità istituito dal comma 450, art. 1, della Legge n. 197 del 2022 (legge di Bilancio 2023) nello stato di previsione del MASAF, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti che presentano un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante apposito sistema abilitante tramite uno strumento di pagamento denominato Carta “Dedicata a Te”. Quanto all’attuazione, si prevede che, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro dell’economia e delle finanze, si provveda alla ripartizione delle risorse, nonché all’individuazione dei termini e delle modalità di erogazione (comma 103).

 

In proposito va ricordato che il citato comma 450 della LB 2023 ha dotato detto Fondo per l’acquisto dei beni di prima necessità di un ammontare di 500 milioni di euro per il 2023, demandando la definizione del sistema abilitante ad un decreto MASAF – MEF, per stabilire i seguenti requisiti;

a)    i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b)   l'ammontare del beneficio unitario;

c)    le modalità e i limiti di utilizzo del fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza;

d)   le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.

Al riguardo, il decreto MASAF 18 aprile 2023 ha definito i criteri per l’individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dal sopra richiamato complesso di norme della legge di Bilancio per il 2023[10] per la cd. “Social card” istituita dal MASAF per l’acquisto di beni di prima necessità. In base al citato decreto, il numero complessivo di carte assegnabili era pari a 1.300.000 unità, con un contributo entro il limite pro-capite di circa 76 euro (v. box).

Successivamente, l’articolo 2, commi 1-3 del DL 131/2023 (cd. Energia) ha disposto il riconoscimento di un ulteriore contributo di complessivi 100 milioni ai beneficiari della cd. Social Card, come misura di sostegno al potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, portando la dotazione iniziale del Fondo da 500 a 600 milioni di euro.

 

§  viene infine rifinanziata, per un ammontare di 2,3 milioni di euro per il 2025 a valere sulle risorse del medesimo Fondo per l’acquisto dei beni di prima necessità, l’autorizzazione di spesa per l’erogazione del corrispondente contributo di cui comma 451-bis, art. 1, della legge di Bilancio 2023 (L. n. 197 del 2022) (v. box) (comma 104).

 

Come indicato dalla relazione illustrativa ciò è necessario al fine di consentire al MASAF di continuare ad avvalersi delle procedure previste dall’articolo 58, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020 (L. n. 126 del 2020)[11].


 

 Il contributo per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità, previsto dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, co. 450-451-bis, Legge n. 197/2022, come modificata dal D.L. n. 13/2023 - L. n. 41/2023) è attuato mediante un trasferimento in danaro pari a 382,50 euro per nucleo familiare, erogabile tramite carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay (“Carta Dedicata a Te”). Le stesse carte elettroniche sono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, per spese relative ai soli beni di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati che vendono generi alimentari.

I beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, aventi specifici requisiti, tra cui:

§  iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare all’Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);

§  titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui.

In taluni specifici casi il contributo non è cumulabile, come ad esempio per i nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione (decreto MASAF 18 aprile 2023) avessero incluso titolari di: a) Reddito di cittadinanza; b)  Reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale  o  sostegno  alla  povertà. Viene precluso inoltre ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) e dell’Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL); o dell’Indennità di mobilità e dei Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; ovvero di Cassa integrazione guadagni-CIG o di qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

L’individuazione dei beneficiari è operata dall’INPS che inviano ai comuni l’elenco dei beneficiari del contributo, nei limiti delle carte loro assegnate di cui all’allegato 2, individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio, secondo i seguenti criteri di priorità decrescente:

1.    nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

2.    nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

3.    nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

Il numero complessivo delle carte assegnabili è pari a 1.300.000, con carattere nominativo e operatività a partire dal mese di luglio 2023. Le carte sono ritirate dai beneficiari dei contributi presso gli uffici postali abilitati al servizio e non sono fruibili, con decadenza del beneficio, se non sia stato effettuato il primo pagamento entro il 15 settembre 2023.

L’assegnazione del numero delle carte per ciascun comune è effettuata in base ai seguenti criteri:

§  una quota pari al 50% del numero totale di carte, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune;

§  una quota pari al restante 50%, è distribuita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite medio di ciascun comune ed il valore del reddito pro capite medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.  

Il comma della citata legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) prevede peraltro che, laddove mediante il decreto di cui al citato 451 venga individuato quale sistema per l’erogazione del contributo l’utilizzo di tessere nominative prepagate, la distribuzione delle stesse possa essere affidata al gestore del servizio postale universale sulla base di apposita convenzione.

In merito alle ulteriori politiche per il contrasto della povertà, si segnala che, negli ultimi anni, è proseguito il percorso di definizione dei livelli essenziali elle prestazioni sociali (LEPS) e il contemporaneo processo di rafforzamento dei servizi sociali.

Più recentemente, la legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 434 e 435, della legge n. 197 del 2022) ha istituito il Fondo per il Reddito alimentare, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, finalizzato all'erogazione di pacchi alimentari, realizzati con l'invenduto della distribuzione, da distribuire nelle città metropolitane ai soggetti in condizioni di povertà assoluta.

Per le modalità di attuazione delle misura sperimentale (triennale) è stato adottato il Decreto n. 78 del 26 maggio 2023  che ne stabilisce i presupposti e la destinazione delle risorse finanziarie, integrative di quelle già previste dal Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027". La sperimentazione, che verrà attuata presso alcuni comuni capoluogo di città metropolitana individuati in Conferenza Unificata, prevede che i prodotti invenduti dei negozi - perché non idonei alla vendita a causa di confezioni rovinate o prossime alla scadenza - siano distribuiti gratuitamente sotto forma di pacchi alimentari, anche attraverso gli enti del Terzo Settore. Questa misura si affianca alle altre iniziative di distribuzione di beni alimentari per contrastare l'indigenza grave, quali il Fondo nazionale presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Programma PO I FEAD per il periodo 2014-2020 e il nuovo PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027.


 

Articolo 1, commi 105-106
(
Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola)

 

 

I commi 105-106, aggiunti nel corso dell’esame alla Camera, dispongono l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo destinato al contrasto della povertà alimentare a scuola, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2027, destinato ai comuni individuati con il decreto di cui al comma in esame,  per l’erogazione di contributi a favore di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l’anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria.

La disciplina del Fondo è rinviata ad un successivo decreto ministeriale.

Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili emerse in corso di gestione, come rifinanziato dal presente disegno di legge di Bilancio.

 

Il comma 105, aggiunto nel corso dell’esame alla Camera, dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo destinato al contrasto della povertà alimentare a scuola, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2027, destinato ai comuni individuati con il decreto di cui al comma in esame,  per l’erogazione di contributi a favore di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l’anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria.

Vengono poi rimesse ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MIUR e con il MEF, la definizione dei criteri di riparto del Fondo anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché delle modalità di rendicontazione e monitoraggio.

Il comma 106 prevede che ai relativi oneri, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2027, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili emerse in corso di gestione, come rifinanziato dal presente provvedimento.

 

L’istituzione di questo nuovo Fondo destinato al contrasto della povertà alimentare a scuola si aggiunge alle misure per l’attuazione delle politiche contro la povertà (qui un approfondimento sul tema), attuate prevalentemente con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) ed il contemporaneo processo di rafforzamento dei servizi sociali.

 

Gli ultimi dati sulla povertà in Italia stimati dall’ISTAT a consuntivo (2023) indicano che sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,2 milioni di famiglie (8,4% sul totale delle famiglie residenti, valore stabile rispetto al 2022) e quasi 5,7 milioni di individui (9,7% sul totale degli individui residenti, come nell’anno precedente).


 

Articolo 1, commi 107-111
(Bonus elettrodomestici)

 

 

L’articolo 1, nei commi da 107 a 111, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, prevede, per il 2025, un contributo economico per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, favorendo il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all'industria.

 

In particolare il comma 107 prevede l’istituzione di un contributo per il 2025, destinato agli utenti finali, per incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B e prodotti in Europa). L’obiettivo è ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l’efficienza energetica in tale ambito, sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti.

 

Il comma 108 stabilisce che questo contributo copra fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Questo limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.

 

Il comma 109 specifica che per finanziare il contributo, è istituito un fondo pari a 50 milioni di euro per il 2025 (tetto massimo di spesa per la misura de qua) presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy.

 

Ancora, il comma 110 prevede che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l’assegnazione del contributo, garantendo il rispetto del limite di spesa, attraverso un decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Da ultimo, il comma 111 stabilisce che la copertura finanziaria di 50 milioni di euro per il 2025 sarà garantita attraverso una riduzione equivalente del fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Articolo 1, commi 112-116
(Mutui per la prima casa)

 

 

I commi da 112 a 114 intervengono sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2027 (dal 31 dicembre 2024) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.

Le disposizioni, inoltre, differiscono alla medesima data l’applicazione di alcune norme a supporto nell’accesso al credito fornito dalle garanzie del Fondo prima casa in favore delle famiglie numerose.

Il comma 115, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, modifica il perimetro dei soggetti che possono accedere al Fondo di garanzia per la prima casa.

Il comma 116, introdotto sempre alla Camera, porta a due anni il termine per l'alienazione di immobili da destinare a prima abitazione valido per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2 per cento relativa all'imposta di registro

Le disposizioni prevedono maggiori spese dovute al rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per 130 milioni di euro per l’anno 2025 e per 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

 

 

Il comma 112 proroga al 31 dicembre 2027 la possibilità di avvalersi della disciplina speciale che eleva la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa (istituito dall'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147) dal 50 fino all’80 per cento della quota capitale le categorie prioritarie, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori. Sul punto si ricorda che tali categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80 per cento dell’immobile, ivi compresi gli oneri accessori.

 

Si evidenzia che il termine temporale di tale disciplina di favore, originariamente previsto per il 30 giugno 2022, è stato prorogato più volte: al 31 marzo 2023 dall’articolo 1, comma 74, lettera b), della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023), quindi al 30 giugno 2023 dall’articolo 3, comma 10-bis, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 e al 30 settembre 2023 dall’articolo 4-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2023. Da ultimo tale termine è stato differito al 31 dicembre 2023 dall’articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 e successivamente al 31 dicembre 2024 dall’articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024).

Si segnala, altresì, che il comma 3 dell’articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021 (a seguito delle modifiche introdotte l’articolo 35-bis del decreto-legge n. 144 del 2022) stabilisce, al secondo periodo, che la possibilità di elevare la garanzia fino all’80 per cento in favore delle categorie prioritarie, fermi i requisiti richiesti, operi anche quando il tasso effettivo globale-TEG sia superiore al tasso effettivo globale medio-TEGM, nel rispetto di determinate condizioni. In particolare, viene stabilito che il TEG può superare il TEGM nella misura massima pari al differenziale tra la media del tasso Interest Rate Swap a 10 anni calcolata nel mese precedente al mese di erogazione e la medesima media calcolata nel trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. La norma si applica in caso di differenziale positivo. Qualora, invece, tale differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni di maggior favore in relazione al TEGM in vigore.

 

Il comma 113 stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano sino al 31 dicembre 2027. In sintesi, si tratta delle norme contenute nella legge di bilancio per il 2024 che:

§   prevedono l’inclusione, tra le categorie prioritarie, di famiglie numerose che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali;

§   dettano, in relazione alle domande presentate da tali famiglie, specifiche disposizioni concernenti, tra l’altro, la misura massima della garanzia concedibile e la misura dell’accantonamento di un coefficiente di rischio;

§   prevedono ulteriori disposizioni applicabili alle agevolazioni in parola nei casi di surroga del mutuo originario.

 

Si ricorda che i sopracitati commi da 9 a 13 prevedono che, per l’anno 2024, siano inserite tra le categorie prioritarie i nuclei familiari che:

§  -includono tre figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui;

§  -includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui;

§  -includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 50.000 euro annui.

In caso di domande di finanziamento con limite di finanziabilità (quando il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile è superiore all’80%), per le suddette famiglie numerose la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è fissata:

a)    all’80% della quota capitale (tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi) per le famiglie con tre figli con età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui;

b)   all’85% della quota capitale (tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi) per le famiglie con 4 figli con età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui;

c)    al 90% della quota capitale (tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi) per le famiglie con 4 figli con età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui.

Tali disposizioni si applicano alle domande presentate dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2024 al 31 dicembre 2024. Si rammenta che per le categorie prioritarie la garanzia massima è ordinariamente elevata dal 50 per cento all’80 per cento.

Sempre in relazione alle domande presentate dalle famiglie numerose in oggetto, si prevede che sia accantonato un coefficiente di rischio non inferiore:

§  all’8,5 per cento dell’importo garantito dal finanziamento stesso per le famiglie di cui alla lettera a);

§  al 9 per cento per le famiglie di cui alla lettera b);

§  al 10 per cento per quelle di cui alla lettera c).

Ai finanziamenti in esame si applica quanto previsto dall’ articolo 35-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, convertito dalla legge n. 269 del 2022. Si prevede, infine, che per l’anno 2024 e per tutte le categorie aventi priorità, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nell’ipotesi di surroga del mutuo originario, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

Si rammenta che la disciplina attuativa del Fondo recata dal decreto ministeriale 31 luglio 2014 stabilisce (art. 3, comma 5) che per i mutui ai quali è assegnata priorità il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM). Il citato articolo 35-bis del decreto-legge n. 144 del 2022 ha previsto che la garanzia all’80 per cento può essere concessa, in favore delle categorie prioritarie, a determinate condizioni, anche quando il TEG risulti superiore al TEGM. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del MEF ed è pubblicato trimestralmente dal Ministero stesso ai sensi della legge n. 108 del 1996 (recante “Disposizioni in materia di usura”). Il TEGM si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. Sulla base del TEGM è calcolato il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari. Il TEG è invece il tasso effettivo globale praticato dall’intermediario in una specifica operazione (ad esempio in un contratto di mutuo) ed espresso su base annua. Per approfondimenti, si veda la pagina sul sito della Banca d’Italia Tassi effettivi globali medi (TEGM). Riguardo ai metodi di calcolo del TEGM e del TEG, si veda la pagina internet Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi e disposizioni correlate sul medesimo sito della Banca d’Italia.

L’interest rate swap (IRS) è un contratto attraverso il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo prefissato, flussi costituiti da pagamenti di interessi, applicando a uno stesso capitale nozionale (ossia capitale sul quale vengono fatti i calcoli del contratto) due diversi tassi d'interesse (cfr. sito Borsa italiana). Nella loro forma più semplice (plain vanilla), gli IRS danno luogo a uno scambio di flussi di interessi in cui una controparte paga un tasso fisso e l’altra un tasso variabile su un valore nozionale sottostante, che invece non viene scambiato. La disciplina in parola - secondo quanto rappresentato dalle relazioni di accompagnamento al decreto-legge n. 144 del 2022 – è stata introdotta a seguito del nuovo scenario determinato dall’innalzamento dei tassi di interesse a partire dal 2022. Poiché il valore soglia per i tassi dei mutui agevolati, rappresentato dal TEGM, viene determinato, nel trimestre di riferimento, sulla base dei tassi applicati nei due trimestri precedenti, risulta che il tetto massimo del tasso praticabile sui mutui agevolati sia, a causa di tale criterio retrospettivo, non in linea con il mercato. Tale differenza, determinata dal “ritardo” con il quale è calcolato il TEGM rispetto all'aumento dei tassi registrato nel precedente periodo di riferimento, potrebbe indurre la diminuzione dell’offerta dei mutui agevolati, privilegiando talvolta l’offerta di contratti a tasso variabile, con maggiore esposizione nel lungo periodo delle categorie destinatarie delle agevolazioni, in caso di ulteriori rialzi dei tassi di mercato.

 

Il comma 113 dispone, inoltre, che le risorse disponibili a valere sulla riserva di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui al comma 112.

 

L’articolo 1, comma 11, della legge n. 213 del 2023 dispone che per le garanzie rilasciate alle condizioni di cui ai commi da 9 a 13 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (sopra descritte), è accantonato a titolo di coefficiente di rischio un importo non inferiore, rispettivamente, all’8,5 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera a) del comma 9, al 9 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera b) del comma 9 e del 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera c) del comma 9 ed è prevista una riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua.

 

Il comma 114, infine, incrementa di 130 milioni di euro per l’anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la dotazione del richiamato Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013.


 

 

L'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo di garanzia per la prima casa ("Fondo prima casa"), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese e in sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa. Il Fondo prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250 mila euro, per l'acquisto - ovvero per l'acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell'efficienza energetica - di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Con decreto ministeriale 31 luglio 2014, pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014 sono state emanate le norme di attuazione della disciplina ed è stata individuata Consap quale soggetto gestore del Fondo.

Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con le priorità sopra ricordate. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Con il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, siglato l’8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all’iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 658, della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/2018), dispone che il Fondo possa essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l’intervento della Cassa depositi e prestiti, anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Si prevede inoltre che le norme di rango secondario di attuazione del Fondo stabiliscano le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell’efficacia della garanzia del Fondo, in caso di cessione del mutuo.

 

Il comma 115 modifica la lettera c) del comma 48 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, stabilendo che il Fondo di garanzia per la prima casa è riconosciuto esclusivamente, e non più prioritariamente, per l’accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.

 

Con riferimento alle misure introdotte per favorire l’accesso alla proprietà della prima casa, si veda l’approfondimento tematico pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

Al fine di incentivare il mercato immobiliare ed agevolare il cambio della prima casa di abitazione, il comma 116 modifica l'articolo 1, nota II-bis), comma 4-bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, estendendo da uno a due anni il periodo di tempo previsto per l’alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2 per cento relativa all'imposta di registro.

 


 

Articolo 1, commi 117-119
(Fondo morosità incolpevole)

 

 

I commi 117-119, introdotti dalla Camera, rifinanziano e disciplinano il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2025 e di 20 milioni di euro per l’anno 2026.

 

 

Il comma 117¸ introdotto alla Camera, rifinanzia il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6, comma 5, del D.L. 102/2013, nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2025 e di 20 milioni di euro per l’anno 2026.

 

Il comma 118, introdotto alla Camera,  prevede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di provvedere ad un aggiornamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2016.

L’aggiornamento è finalizzato ad individuare criteri e modalità di utilizzo delle risorse che permettano, pena il definanziamento, l’erogazione delle stesse entro e non oltre il 31 luglio di ciascuna delle annualità del suddetto Fondo, a soggetti, per i quali, fermi i requisiti già previsti nel citato decreto del 30 marzo 2016, al momento della presentazione dell’istanza permanga uno stato di bisogno connesso alla perdita totale o a una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare tali da non permettere o rendere particolarmente difficoltoso il pagamento del canone di locazione. Con il citato decreto ministeriale si deve altresì stabilire il numero massimo di annualità consecutive per le quali l’inquilino moroso incolpevole può accedere al suddetto Fondo, anche prevedendo, in alternativa, la possibilità di corresponsione del contributo direttamente al proprietario.

 

Il comma 119, introdotto alla Camera, provvede alla copertura degli oneri derivanti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, comma 5, del D.L. 282/2004).

L’articolo 6, comma 5, del D.L. 102/2013 ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi.

Il decreto del 30 marzo 2016 prevede che il comune verifichi che il richiedente sia in possesso dei seguenti criteri per l'accesso ai contributi: a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00; b) sia destinatario di un atto di intimazione di  sfratto per morosità, con citazione per la convalida; c)  sia titolare di  un  contratto  di  locazione di  unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente  registrato  (sono  esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al,  A8  e  A9)  e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio  da  almeno un anno; d) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti  all'UE,  possieda  un  regolare titolo di soggiorno.


 

Articolo 1, comma 120
(M
isure di sostegno per la locazione
di alloggi degli studenti fuori sede)

 

 

Il comma 120, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, incrementa di 1 milione di euro per l’anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.

 

Il comma in esame, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, incrementa il Fondo di cui all’articolo 1, comma 526, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per l’anno 2021) di 1 milione di euro per l’anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 526, della legge n. 178 del 2020 prevede che, al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.

 

Il secondo periodo del medesimo comma dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione del comma in esame, pari a 1 milione di euro per l’anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal disegno di legge in esame.


 

Articolo 1, comma 121
(Disposizioni in materia di trattamento accessorio
dei dipendenti pubblici)

 

 

L’articolo 1, comma 121, prevede la possibilità di incrementare le risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici, ivi compresi i dirigenti, rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2024. La Relazione tecnica ascrive alla presente disposizione una maggiore spesa pari a 112,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alla presente norma anche effetti di maggiori entrate in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 54,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

 

Il suddetto incremento è ammesso:

§  per i dipendenti statali, nel limite di una spesa - al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro e dell’imposta regionale sulle attività produttive - corrispondente alla dotazione di un apposito fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), pari, a decorrere dal 2025, a 112,1 milioni di euro annui;

§  per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, a valere sui relativi bilanci.

 

Preliminarmente, occorre ricordare che, in base al limite generale finora vigente (di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017) e fatte salve le norme specifiche, l'ammontare annuo dei trattamenti accessori del personale, per ciascuna amministrazione e ivi compreso il personale dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Come detto, la disposizione in commento prevede, per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001[12], l’individuazione di una percentuale di incremento rispetto al monte retributivo del 2021 (delle medesime amministrazioni). Gli incrementi dei trattamenti sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024.

Si ricorda che analoga previsione era contenuta nel comma 604 della L. 234/2021 che consentiva un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021. In tale caso la norma prevedeva, per il personale non rientrante nell’ambito di contratti collettivi, che l’incremento fosse stabilito dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei trattamenti retributivi. Alla luce di quanto detto, si valuti l’opportunità di specificare se l’incremento di cui alla disposizione in esame riguardi anche il personale non rientrante nell'ambito di contratti collettivi[13].

Per le amministrazioni statali l’incremento in oggetto è ammesso nel limite di spesa corrispondente alla dotazione di un apposito fondo istituito presso il MEF e pari a 112,1 milioni di euro annui dal 2025.

Per le amministrazioni diverse da quelle statali, l’incremento è ammesso a valere sui propri bilanci e secondo gli indirizzi stabiliti dai rispettivi comitati di settore[14] (comitati competenti per la definizione di indirizzi all'ARAN per la stipulazione dei relativi contratti collettivi nazionali); in ogni caso, l'incremento è operato secondo la medesima percentuale e secondo i medesimi criteri definiti per il personale statale.

 

Si ricorda infine che la disposizione in commento è posta al fine di dare attuazione all’articolo 3, comma 2, del D.L 80/2021 che reca una disposizione di natura programmatica, prevedendo che con successivi interventi normativi si individuino le risorse in base alle quali i contratti collettivi nazionali di lavoro definiscano i criteri e le modalità di superamento del limite della spesa annua destinata ai trattamenti accessori del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica.

 


 

Articolo 1, comma 122
(
Trattamenti economici accessori per il personale non dirigente
delle Forze di polizia e delle Forze armate)

 

 

L’articolo 1, comma 122, dispone in merito alle risorse da destinare per l’incremento del finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, stabilito nella misura di 55,3 milioni di euro a decorrere dal 2025.

 

 

L’articolo 1, comma 122, interviene in materia di finanziamento dei trattamenti economici accessori per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate. Tale intervento costituisce l’attuazione in favore del personale citato di quanto disposto al comma 121.

 

Il comma 121 prevede che le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (così come individuate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[15]) possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2024, con modalità e criteri da stabilire nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari 2021. Tale percentuale è da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, l’incremento percentuale massimo da applicare al monte salari del 2021 delle amministrazioni statali per garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di 112,1 milioni di euro annui è pari a 0,22%. Nella relazione tecnica viene altresì precisato che tale calcolo è effettuato sulla base della retribuzione media e delle unità al 31 dicembre 2021, desunte dal conto annuale 2021.

Quanto fin qui esposto viene realizzato mediante l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di importo pari a 112,1 milioni di euro.

Si ricorda che, per effetto del comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 75/2017, il limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche è pari al corrispondente importo determinato per l’anno 2016. Secondo quanto disposto al comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 80/2021, tale limite relativo al trattamento accessorio può essere superato, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo criteri e modalità da definire nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità. Il comma 121 dell’articolo 1 del presente provvedimento attua questo superamento attraverso l’incremento già richiamato.

Per approfondimenti in merito al comma 121 si rinvia alla relativa scheda di lettura.

 

Il comma 122 oggetto del presente commento prevede l’applicazione del meccanismo appena richiamato al personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate. In particolare, è previsto che una somma pari a 55,3 milioni di euro del fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze sia destinata, nell’ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, all’incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate. Come riportato nella relazione tecnica, la norma individua la quota parte dell’importo corrispondente allo 0,22% del monte salari relativo a ciascuno dei Corpi di polizia e delle Forze armate.

Nello specifico, la somma di 55,3 milioni di euro è così ripartita:

§  16,67 milioni di euro per le Forze armate;

§  12,34 milioni di euro per la Polizia di Stato;

§  13,91 milioni di euro per l’Arma dei carabinieri;

§  7,82 milioni di euro per la Guardia di finanza;

§  4,56 milioni di euro per il corpo della Polizia penitenziaria.

 


 

Articolo 1, comma 123
(Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa)

 

 

Il comma 123 incrementa di 93,7 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), al fine di finanziare l’incremento dei trattamenti accessori del personale docente, in coerenza con quanto disposto dai precedenti commi 121 e 122 per le altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni.

 

 

In particolare, il comma 123 dispone che, al fine di attuare quanto disposto dal comma 121, in materia di incremento dei trattamenti accessori del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 93,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per il personale docente.

 

Si ricorda che il comma 121 - per approfondimenti sul quale si rinvia all’apposita scheda di lettura - stabilisce che al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2021 (legge n. 113 del 2021), le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2024, con modalità e criteri da stabilire nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 di una misura percentuale del monte salari 2021 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.

La relazione tecnica informa che l’incremento delle risorse da destinare ai trattamenti accessori del personale docente, mediante il rifinanziamento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa disposto dal comma in esame, corrisponde allo 0,22 del monte salari 2021, esattamente come per le altre categorie di personale coinvolte dalle norme di cui ai precedenti commi 121 e 122.

 

Si ricorda che il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) è disciplinato dall’articolo 40 del Contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2016/2018. Da ultimo, il medesimo fondo, in base all’articolo 78 Contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2019/2021, è inoltre alimentato dalle risorse richiamate dal medesimo articolo, che ne ha altresì modificato, in parte, la disciplina.

 

Quanto al contenuto del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), al suo interno sono ricompresi:

a.    il Fondo per l’Istituzione Scolastica;

b.    le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;

c.    le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;

d.    le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;

e.    le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;

f.     le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

g.    le risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, oggi fondo di valorizzazione del personale scolastico;

h.    le risorse per turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati.

In virtù del citato articolo 78 del CCNL 2019/2021, il MOF è, inoltre, alimentato dalle seguenti risorse previste da disposizioni di legge, nei loro valori annuali:

a)    le risorse di cui all’art. 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015 (già richiamate);

b)   risorse di cui all’art. 1, comma 592, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che istituisce un’apposita sezione nell’ambito del fondo al fine di valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali;

c)    risorse di cui all’art. 1, comma 770 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), che istituisce un’apposita sezione nell’ambito del fondo al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole;

d)   altre eventuali disposizioni di legge che destinano specifiche risorse al MOF.

 

Il Fondo MOF è finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:

a) finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29 novembre 2007;

b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;

c) le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;

d) gli incarichi specifici del personale ATA;

e) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

f) utilizzo delle risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, oggi fondo di valorizzazione del personale scolastico, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (in base al quale le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, già confluite nel MOF, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione);

g) utilizzo delle risorse finalizzate a valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali;

h) utilizzo delle risorse finalizzate a garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole;

i) utilizzo delle risorse finalizzate a remunerare le prestazioni del personale secondo le finalità indicate dalle norme di legge che ne hanno previsto lo stanziamento nell’ambito del MOF;

l) altri compensi finanziati a carico del MOF sulla base delle vigenti disposizioni del CCNL.

 

Il Fondo MOF è ripartito tra le diverse finalità di cui sopra e tra le singole istituzioni scolastiche ed educative in sede di contrattazione integrativa di livello nazionale ed il relativo contratto collettivo è stipulato, di norma, con cadenza triennale.


 

Articolo 1, commi 124 - 127
(Welfare integrativo dei dipendenti pubblici e mobilità tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over)

 

I commi da 124 a 127 dell’articolo 1, inseriti nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, intervengono in tema di welfare integrativo dei dipendenti pubblici e di mobilità tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over.

Anzitutto, il comma 124 prevede che, ai fini del rispetto del limite rappresentato dall’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale concorrono anche le risorse destinate - nell’ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi previsti per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico - a benefici di natura assistenziale e sociale previsti in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.

Il comma 125 prevede che le risorse stanziate con la legge 8 agosto 2024, n. 118 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024) sui capitoli relativi al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti, possono?essere destinate a tali finalità nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa di riferimento, stabilendo che tale disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge.

Il comma 126 prevede che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (lettera a)), prevedendo inoltre che agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all’esito dei richiamati processi di mobilità si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di avvio di procedure di reclutamento adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni (lettera b)).

Il comma 127 prevede infine che le disposizioni di cui al comma 126 si applicano alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge di bilancio.

 

 

Nell’ambito dell’art. 1, il comma 124,  inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, prevede - al fine di evitare interpretazioni normative suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica (come precisato nella relazione illustrativa della proposta emendativa che ha introdotto tale comma) - che, ai fini del rispetto del limite rappresentato dall’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale del settore pubblico -  di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 - concorrono anche le risorse destinate - nell’ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi previsti per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico - a benefici di natura assistenziale e sociale previsti in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.

 

Preliminarmente, occorre ricordare che, in base al limite generale finora vigente (di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017) e fatte salve le norme specifiche, l'ammontare annuo dei trattamenti accessori del personale, per ciascuna amministrazione e ivi compreso il personale dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Si ricorda che il comma 121 dell’art. 1 del provvedimento in esame prevede, per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 , l’individuazione di una percentuale di incremento rispetto al monte retributivo del 2021 (delle medesime amministrazioni). Gli incrementi dei trattamenti sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 (per ulteriori approfondimenti si veda la scheda relativa)

 

Il comma 125, inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati , al primo periodo, prevede che le risorse stanziate con la legge 8 agosto 2024, n. 118 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 - sui capitoli relativi al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti pubblici, possono?essere destinate a tali finalità nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa di riferimento. Il secondo periodo del comma 125 precisa che tale disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge

 

Il comma 126, inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, intervenendo sul comma 7 dell’art. 14 del DL 95/2012, modifica l’attuale regime finanziario della mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over, variando i vigenti criteri di imputazione dell’onere derivante dalla procedura di mobilità al fine di preservare il risparmio da cessazione per l’amministrazione cedente.

Si prevede, infatti, che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del richiamato DL 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – che prevede l’avvio delle procedure per gestire le eccedenze di personale e la mobilità collettiva nei confronti dei lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto - sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (lett. a); si prevede inoltre che agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all’esito dei richiamati processi di mobilità si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di avvio di procedure di reclutamento adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni (lettera b)).

 

Si ricorda che l’articolo 35, comma 4, del d.lgs 165/2001 prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni e che l’autorizzazione dell’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici è rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 127, inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, prevede infine che le disposizioni che modificano l’attuale regime finanziario della mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over, di cui al comma 126, si applicano alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Articolo 1, commi 128-131
(Risorse per i rinnovi contrattuali per i trienni
2025-2027 e 2028-2030)

 

 

L’articolo 1, commi da 128 a 131 determina, per il triennio 2025-2027, gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale, nonché per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale di diritto pubblico, viene disposta, a valere sulle predette risorse, l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali.

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, gli oneri per i rinnovi contrattuali riferiti al medesimo triennio sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

Viene altresì autorizzata la spesa per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030 e, anche in questo caso, per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Per i rinnovi contrattuali del triennio 2025-2027 e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico la norma riporta che gli oneri a carico del bilancio dello Stato sono determinati in 1.755 milioni di euro per il 2025, 3.550 milioni di euro per il 2026 e 5.550 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.  La Relazione illustrativa riporta che tali somme, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’IRAP, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo destinato, ai sensi delle vigenti disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica, in ciascun anno del triennio di riferimento al rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Pertanto, il Prospetto degli effetti finanziari per la disposizione in commento riporta maggiori spese per 1.243 milioni di euro per l’anno 2025, 2.772 milioni di euro per l’anno 2026 e 4.556 milioni di euro per l’anno 2027. Per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030 viene altresì autorizzata la spesa di 1.954 milioni di euro per il 2028, 4.027 milioni di euro per il 2029 e 6.112 milioni di euro annui a decorrere dal 2030.

 

Dopo aver quantificato i suddetti oneri, la norma in commento dispone, nelle more della definizione dei CCNL o dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2025-2027 (in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia) l’erogazione, a valere sulle risorse a copertura dei suddetti oneri[16], dell’indennità di vacanza contrattuale, ossia di una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale (di cui all’art. 47-bis del D.Lgs. 165/2001[17]) per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico.

La misura percentuale di detta indennità rispetto agli stipendi tabellari, è pari, allo 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dell’1 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025 (comma 128, primo e secondo periodo).

 

Gli importi di cui sopra (comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP, di cui al D.Lgs. 446/1997), concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale idpendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico (secondo quanto prescritto dall’art. 21, c. 1-ter, lett. e), della L. 196/2009) (comma 128, ultimo periodo).

 

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri suesposti, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di diritto pubblico, sono posti a carico dei rispettivi bilanci[18] (comma 129).

Tale previsione si applica anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (comma 130).

Per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030, la disposizione in commento[19], infine, autorizza la spesa di 1.954 milioni di euro per il 2028, 4.027 milioni di euro per il 2029 e 6.112 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 (al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP) (comma 131).

 


 

Articolo 1, commi 132-134
(
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

 

 

I commi 132 e 133, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, recano disposizioni in materia di impiego e assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche della regione Calabria.

Il comma 134, parimenti introdotto nel corso dell’esame alla Camera, prevede la facoltà di rinnovare, per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto per il 2025, i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso i Ministeri della cultura, della giustizia, dell'istruzione e del merito.

 

I commi 132 e 133, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, recano disposizioni in materia di impiego e assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche della regione Calabria.

In particolare, i soggetti coinvolti sono:

·        tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga (realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016 in materia di interventi di politica attiva per il lavoro);

·        soggetti beneficiari di appositi progetti deliberati dalla medesima regione (deliberazioni n.? 258 del 12 luglio 2016 - Progetto integrato di sviluppo locale e creazione d’impresa nel comune di San Giovanni in Fiore - e n.? 404 del 30 agosto 2017 - Inclusione sociale, ambiente e valorizzazione delle risorse boschive nelle aree interne della Sila Greca);

·        lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità impiegati nel bacino regionale calabrese.

 

Passando ad esaminare nel dettaglio il comma 132, si osserva che esso apporta modifiche all’articolo 3 del decreto-legge n. 44 del 2023, articolo che, a sua volta, reca disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali.

 

In virtù della prima novella che incide sul comma 3-bis del predetto articolo, si dispone che, al fine dell’inquadramento dei tirocinanti di cui all’Accordo quadro del 7 dicembre 2016 nelle piante organiche delle richiamate amministrazioni – anche in sovrannumero e previo superamento di una procedura concorsuale - non è più necessario che gli stessi siano già stati utilizzati dalle medesime amministrazioni.

 

Viene anche novellato il successivo comma 3-ter.1 del citato articolo 3, così estendendo a tutte le amministrazioni pubbliche con sede nella regione Calabria - e non più ai soli enti locali ivi ubicati - la facoltà di bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti tirocinanti, nonché i beneficiari dei richiamati progetti della regione Calabria, anche in assenza di un loro precedente utilizzo da parte delle amministrazioni procedenti.

Per tali finalità - ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quinquies, comma che concerne la copertura degli oneri previsti per le diverse assunzioni di cui al medesimo articolo 3, tra cui, appunto, quelle del comma 3-ter.1 - si prevede che le risorse già stanziate e non utilizzate siano riassegnate alla regione Calabria per gli anni 2024, 2025 e 2026. Tale riassegnazione è disposta con apposito decreto ministeriale (decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze).

 

Ulteriore modifica apportata al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 44 del 2023 concerne l’introduzione del comma 3-quater.1.

Ai sensi di tale comma, si riconosce alle amministrazioni pubbliche la possibilità, fino al 31 dicembre 2026, di assumere a tempo indeterminato i soggetti tirocinanti, nonché i beneficiari dei richiamati progetti della regione Calabria, in qualità di lavoratori sovrannumerari, anche con contratti di lavoro a tempo parziale e anche in deroga al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse già stanziate ai sensi del comma 3-quinquies, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Benché il comma 3-quater.1 non faccia espressamente riferimento alle amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della regione Calabria, deve considerarsi che la disposizione riguarda assunzioni di determinati soggetti coinvolti in accordi di programma e accordi quadro della Regione Calabria e che peraltro il successivo comma 3-quinquies, che concerne la copertura finanziaria dell’intero articolo 3 (e quindi anche del comma 3-quater.1), si riferisce espressamente alle “amministrazioni aventi sede nel territorio regionale”. Ciò lascia quindi intendere che trattasi delle amministrazioni pubbliche che hanno sede nel territorio della regione Calabria.

 

Per quel che concerne specificamente i soggetti coinvolti si tratta - come sopra indicato -  specificamente dei tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché dei soggetti destinatari degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della Regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 - Progetto integrato di sviluppo locale e creazione d’impresa nel comune di San Giovanni in Fiore - e n.? 404 del 30 agosto 2017 - Inclusione sociale, ambiente e valorizzazione delle risorse boschive nelle aree interne della Sila Greca.

 

Come sopra accennato, viene novellato anche il comma 3-quinquies dell’articolo 3 del decreto-legge n. 44 del 2023.

 

Si ricorda che ai sensi del predetto comma - che concerne la copertura dell’onere sostenuto dalle amministrazioni interessate per le diverse assunzioni previste dal medesimo articolo 3 - è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2024.

 

Le modifiche apportate sono volte, in primo luogo, a ricomprendere le assunzioni di cui al comma 3-quater.1 nel novero di quelle per le quali è disposta tale copertura degli oneri sostenuti al riguardo dalle amministrazioni interessate.

Altra novella concerne la proroga dal 30 settembre 2024 al 30 settembre 2026 del termine entro il quale le amministrazioni interessate alle assunzioni di cui ai punti precedenti - tra le quali si ricomprendono quelle interessate alle assunzioni di cui al comma 3-quater.1 - devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le relative esigenze di personale.

In virtù di ulteriore novella che interviene sul medesimo comma 3-quinquies, si stabilisce che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede - come sopra detto - alla riassegnazione, per gli anni 2024, 2025 e 2026, delle risorse ivi previste non utilizzate alla Regione Calabria, al fine di destinarle alle medesime finalità e agli stessi soggetti di cui al comma 3-ter-1.

Si prevede, infine, che la regione Calabria sia autorizzata a incrementare le risorse di cui al medesimo comma 3-quinquies con risorse proprie, a carico della finanza regionale.

 

Considerato che il comma 3-quinquies - così come novellato - si riferisce alle assunzioni di cui commi 3-bis, 3-ter, 3-ter.1 e 3-quater.1, laddove il comma 3-quater - volto a statuire che, con apposito decreto ministeriale, siano individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dai commi 3-bis, 3-ter, e 3-ter.1 - non fa menzione del comma 3-quater.1, si valuti l’opportunità di inserire nel comma 3-quater un riferimento anche al comma 3-quater.1.

 

Il comma 133 prevede che i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità impiegati nel bacino regionale calabrese (ex leggi della regione Calabria n. 40 del 2013 e n. 31 del 2016), fino al 31 dicembre 2026, possano essere assunti a tempo indeterminato, nel numero massimo di 70 unità e in qualità di lavoratori sovrannumerari, dalle amministrazioni utilizzatrici aventi sede nel territorio regionale, anche con contratti di lavoro a tempo parziale e anche in deroga al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulle risorse stanziate dalla regione Calabria a carico della finanza regionale.

 

Ai sensi del comma 134,    i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto, nei limiti di spesa previsti per il personale a tempo determinato nel pubblico impiego dalla normativa vigente (ex art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2021), per l’anno 2025.

Si tratta dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 50-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 della durata di diciotto mesi e con orario di lavoro pari a diciotto ore settimanali a cui sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso i suddetti Ministeri.

 

Le assunzioni di cui al comma 132, lettera c), capoverso 3.quater.1, avvengono nei limiti delle risorse già stanziate (ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quinquies del DL n. 44 del 2023), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le assunzioni di cui al comma 133 avvengono nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziate dalla regione Calabria, a carico della finanza regionale.

Il rinnovo dei contratti a tempo determinato del personale impiegato presso i Ministeri di cui al comma 134 avviene nei limiti finanziari previsti per il personale a tempo determinato nel pubblico impiego dalla normativa vigente (ex art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010).


Articolo 1, commi 135, 136 e 137
Disposizioni in materia di personale della giustizia

 

 

Il comma 135 autorizza il Ministero della giustizia a stabilizzare, a decorrere dal 1° luglio 2026, il personale assunto a tempo determinato, per assicurare la piena operatività del cd. Ufficio per il processo. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 68.176.819 per l’anno 2026 e di euro 136.353.638 a decorrere dall’anno 2027.

Il comma 136 autorizza il Ministero della giustizia a conferire, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ulteriori dieci incarichi dirigenziali di livello non generale, in deroga a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.

Il comma 137, introdotto alla Camera, autorizza altresì l’assunzione, nel corso del 2025, di 200 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi.

 

Il comma 135 dispone, a decorrere dal 1° luglio 2026, la stabilizzazione del personale assunto, a tempo determinato, dal Ministero della giustizia, inquadrato all’interno della struttura operativa denominata Ufficio per il processo, in qualità di addetto all’ufficio per il processo, nonché del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui, rispettivamente, agli artt. 11, co. 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021.

 

In particolare, la predetta stabilizzazione persegue il fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti in materia di efficientamento dei procedimenti civili e penali, richiesta dal Piano strutturale di medio termine 2025-2029, che rappresenta una delle misure necessarie per poter accedere alla proroga del periodo di aggiustamento del piano di bilancio strutturale a medio termine, secondo quanto indicato dall’art. 14 del Reg. UE 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024.

 

Si ricorda che il predetto Regolamento unionale reca disposizioni in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, nonché di monitoraggio e sorveglianza di bilancio multilaterale. In tale contesto, l’art. 14 disciplina la proroga del periodo di aggiustamento dello Stato membro previsto dal Piano nazionale strutturale di bilancio. In particolare, tale proroga, che può estendersi fino a tre anni, è consentita allorquando lo Stato si assuma un insieme di impegni di riforma e di investimento volti a soddisfare una serie di criteri tra cui: il miglioramento sostenibile del potenziale di crescita e di resilienza dell'economia dello Stato membro interessato ed il favorire la sostenibilità di bilancio, con un miglioramento strutturale delle finanze pubbliche nel medio termine.

 

La stabilizzazione, di cui sopra, opera, in deroga all’art. 20 del d.lgs. 75/2017, nei confronti dei dipendenti interessati che abbiano maturato determinati requisiti:

§  aver lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta;

§  risultare in servizio alla data del 30 giugno 2026.

 

L’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, detta norme per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che le amministrazioni possano assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti: risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione; sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; abbia maturato al 31 dicembre 2024, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

 

La procedura di stabilizzazione si svolgerà previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento fra i distretti. Le stabilizzazioni sono autorizzate nei limiti di un contingente massimo di 2.600 unità nell’Area dei Funzionari e di 400 unità nell’Area degli Assistenti del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali.

 

Sul punto si ricorda che l’art. 22, co. 1, lett. c) del D.L. n. 19/2024, attraverso l’introduzione del nuovo art. 16-bis all’interno del d.l. n. 80/2021, ha previsto la stabilizzazione nei ruoli del Ministero della giustizia e del Segretariato per la giustizia amministrativa del personale assunto a tempo determinato in servizio al 30 giugno 2026, che ha lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta, previo espletamento di una selezione comparativa.

Nello specifico, per quanto concerne il personale del Ministero della Giustizia, la selezione comparativa è svolta sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti.

Mentre, per quanto riguarda le stabilizzazioni effettuate dal Segretariato per la giustizia amministrativa, si prevede la quantificazione degli oneri pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, ai quali si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

La struttura organizzativa dell’Ufficio per il processo, si colloca quale obiettivo perseguito dall’Investimento 1.8 del PNRR, concernente l’Asse 2 Giustizia, volto a finanziare un piano straordinario di assunzioni di varie professionalità da affiancare al personale del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR. Le risorse stanziate per la realizzazione del citato investimento 1.8 ammontano a 2.268 milioni di euro per il Ministero della giustizia e a 41,8 milioni di euro per il Consiglio di Stato; si tratta di contributi a fondo perduto

In particolare, l’Ufficio per il processo è diretto a realizzare un maggiore efficientamento della giustizia, mediante un concreto ausilio all’attività giurisdizionale. Nello specifico, questa nuova struttura coadiuva il magistrato nelle attività collaterali (ricerca, studio, monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di bozze di provvedimenti), in maniera tale da determinare la riduzione della durata dei procedimenti e l’abbattimento dell’arretrato. A tal riguardo, occorre ricordare che il D.lgs. 151/2022 ha riformato la disciplina dell’Ufficio per il processo, conferendo a tale istituto una disciplina organica.

L’attuazione concreta di tale misura è stata realizzata attraverso gli artt. 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, i quali hanno dettato prescrizioni speciali volte al reclutamento del personale necessario al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, allo scopo di favorire la piena operatività delle strutture organizzative dell’Ufficio per il processo. Tali norme hanno autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo (nell'ambito di tale contingente è previsto che saranno destinate alla Corte di cassazione fino a 400 unità) e un contingente massimo di 5.140 unità di personale tecnico-amministrativo. L'articolo 11 ha altresì autorizzato il Segretariato generale della Giustizia amministrativa ad avviare le procedure di reclutamento di un contingente massimo complessivo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo. Il personale richiamato è stato impiegato con contratti di lavoro a tempo determinato.

I primi bandi per il reclutamento sono stati pubblicati tra luglio 2021 e aprile 2022 e concernevano un primo contingente di 8.171 addetti all'Ufficio per il processo, 168 unità di personale non dirigenziale per l'ufficio per il processo nell'ambito della giustizia amministrativa e un contingente di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenente ai profili professionali di tecnico IT, tecnico di contabilità, tecnico di edilizia, tecnico statistico, tecnico di amministrazione, analista di organizzazione, operatore di data entry.

Successivamente, in data 5 aprile 2024, è stato pubblicato un ulteriore bando di concorso per la copertura di altre 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo nell’ambito della giustizia ordinaria (con n. 95 unità riservate alla Corte di Cassazione).

Si ricorda che l’art. 1, co. 9, lett. b), del d.l. 215/2023 ha prorogato i contratti a tempo determinato degli addetti all’Ufficio per il processo fino al 30 giugno 2026.

Stante, tuttavia, la difficoltà incontrata sia nella copertura dei posti sia nel trattenimento delle unità immesse in servizio, evidenziate nella quarta Relazione sullo stato di attuazione del PNRR (trasmessa al Parlamento in data 26 febbraio 2024), in cui si parla di scarsa appetibilità di offerte di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a tre anni, che ha condotto a un progressivo abbandono anticipato dell'incarico, l'obiettivo da raggiungere al 30 giugno 2024 è stato rimodulato, portando da 19.719 a 10.000 le unità di personale complessive da immettere in servizio tra addetti UPP e personale tecnico-amministrativo. Obiettivo in seguito raggiunto come precisato dalla Quinta Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, trasmessa il 25 luglio 2024.

Si segnala inoltre che, per assicurare la copertura ed il mantenimento in servizio del personale reclutato, il decreto-legge n. 19 del 2024 ha introdotto importanti misure in materia. In primo luogo l’art. 22, co. 1, lett. c) che, come osservato nella ricostruzione (v. supra), ha previsto la stabilizzazione del personale. Viene, poi, prevista l'erogazione di incentivi economici per il personale degli uffici giudiziari che raggiungono l'obiettivo di riduzione dei procedimenti civili pendenti, nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo (art. 23). Infine, è disposto il riconoscimento del servizio prestato quale titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (art. 22 lett. a) e b).

Da ultimo, secondo i dati forniti dal Ministero della giustizia, alla data del 31 agosto 2024 risultano complessivamente in servizio 12.054 unità di personale, tra addetti UPP e profili tecnico-amministrativi. Alla stessa data il numero di partecipanti a corsi di istruzione o di formazione per addetti UPP è di 12.133. È stata inoltre recentemente ultimata la procedura per il reclutamento disposta con bando del 5 aprile 2024 (v. supra), al termine della quale è stata disposta l'assunzione di 3.840 candidati dichiarati vincitori.

 

Il comma 135 autorizza quindi la spesa di euro 68.176.819 per l’anno 2026 (a decorrere dal 1° luglio) e di euro 136.353.638 a decorrere dall’anno 2027.

 

Il comma 136 consente al Ministero della Giustizia di procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2025, al conferimento di ulteriori dieci incarichi dirigenziale di livello non generale oltre i limiti sanciti dall’art.19, co. 6 D.lgs. 165/2001.

 

Tale ultima disposizione stabilisce che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, entro determinati limiti e fornendone esplicita motivazione, a: a) persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto funzioni dirigenziali, per almeno un quinquennio, all’interno di enti o aziende pubbliche o private; b) persone che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica derivante dalla formazione universitaria e postuniversitaria, nonché  da esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali; c) persone che  provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Ai predetti soggetti possono essere conferiti incarichi dirigenziali entro i limiti, rispettivamente, del 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

 

Il conferimento di tali incarichi dirigenziali ha lo scopo:

§  di implementare la capacità tecnico-specialistica del Ministero;

§  garantire la piena attuazione degli obiettivi del PNRR;

§  continuare gli interventi di efficientamento del sistema giudiziario, penitenziario e minorile.

 

Il comma 136 specifica che il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui sopra avviene a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

 

Il comma 137, introdotto durante l’esame presso la Camera, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, nel corso del 2025, 200 magistrati ordinari che siano risultati vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

La disposizione specifica che l’assunzione è autorizzata nei limiti delle facoltà assunzionali e della dotazione organica previste dalla normativa vigente.

 


 

Articolo 1, comma 138
(Limiti percentuali contratti a tempo determinato per attuazione PNRR)

 

 

L’articolo 1, comma 138 – introdotto alla Camera - dispone che i contratti a tempo determinato e quelli di somministrazione conclusi per il reclutamento di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR sono esclusi dall’applicazione dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente per l’attivazione dei suddetti contratti

 

Preliminarmente, si ricorda che l’art. 1, c. 2, del D.L. 80/2021 – oggetto della presente novella – riconosce alle amministrazioni titolari di interventi del PNRR e ai soggetti attuatori la possibilità di assumere personale con contratto a tempo determinato o di somministrazione, da impiegare per l’attuazione del medesimo Piano, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026[20].

In base alla disposizione in commento, come detto, tali contratti sono esclusi dall’applicazione dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente recati dagli artt. 23 e 31 del D.Lgs. 81/2015 che prevedono, rispettivamente, che non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione e che il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti.


 

Articolo 1, commi 139-146
(
Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

 

 

Le disposizioni in titolo autorizzano, in primo luogo, il Ministero dell’economia e delle finanze a chiedere al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria di assegnare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate per l’anno 2026, ulteriori posti per i concorrenti risultati idonei a seguito del concorso per l’assunzione di 146 magistrati tributari bandito nel 2024. Le disposizioni, inoltre, posticipano al 2026 le facoltà assunzionali di 350 unità di magistrati tributari, precedentemente autorizzate per il 2024 e il 2026; prorogano altresì al 2026 le previsioni concernenti le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali dei magistrati tributari. A tali procedure vengono peraltro estese le disposizioni contenute nel R.D. 1860/1925, in ordine alle prescrizioni di condotta alle quali i candidati devono attenersi. È introdotta, inoltre, una norma di coordinamento, conseguente all’istituzione del Dipartimento della giustizia tributaria, estendendo l’ambito soggettivo dei beneficiari del fondo risorse decentrate del personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione del risultato dei dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze. Viene disposto il differimento al 1° gennaio 2029 del regime ordinario relativo alla cessazione dell’incarico dei giudici tributari al compimento dei 70 anni. Conseguentemente, si modifica il regime transitorio per le annualità fino al 2029 e si abroga la previgente disciplina di proroga del suddetto regime transitorio.

Sono poi introdotte norme di coordinamento nel Testo Unico della giustizia tributaria (D.lgs. 175/2024), in materia di cessazione dell’incarico dei giudici tributari, conseguenti alle modifiche apportate dal presente articolo. E’ inoltre determinato il compenso da attribuire ai componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l’anno 2025, non collocati in quiescenza.

Per la copertura degli oneri connessi ai compensi da attribuire ai componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è autorizzata la spesa di euro 100.913 per l'anno 2025. Sono inoltre assegnati al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ulteriori risorse, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per lo sviluppo del sistema informatico.

 

Più nel dettaglio il comma 139, nell’ambito delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari autorizzate per l'anno 2026 dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (per le cui modifiche si veda il comma 140, lett. a)) autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze - in relazione al concorso per 146 posti di magistrato tributario bandito con decreto del Direttore generale della giustizia tributaria del 30 maggio 2024 (G.U. 7 giugno 2024, n. 46) - a chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.

 

Il comma 140 apporta una serie di modifiche alla legge n. 130 del 2022, recante disposizioni in materia di giustizia tributaria.

 

In particolare la lett. a) n. 1, intervenendo sull’articolo 1 della legge n. 130, posticipa al 2026 le facoltà assunzionali di 350 unità di magistrati tributari, precedentemente autorizzate nel 2024 per 146 unità e 204 unità già autorizzate per il 2026.

Viene quindi rimodulato il piano di assunzioni dei magistrati tributari presso le Corti di giustizia tributaria previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022, da avviare a seguito del superamento di procedure concorsuali pubbliche indette dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Il nuovo piano stabilisce una ulteriore e diversa programmazione delle immissioni in servizio e delle relative tempistiche. In particolare:

·        nel 2026 saranno immessi in servizio, oltre ai 78 magistrati non assunti, 272 magistrati;

·        nel 2029 saranno immessi in servizio 204 magistrati.

 

Il piano di assunzioni previste dalla originaria legge n. 130 contemplava l’immissione in servizio di 100 unità nell’anno 2023 e di 68 unità negli anni successivi, dal 2024 al 2030.

 Il piano è stato successivamente modificato dall’art. 18 del decreto-legge n. 75 del 2023, attraverso la previsione di una ulteriore programmazione delle immissioni in servizio. In particolare:

·         nel 2024 dovevano essere immessi in servizio, oltre ai 68 magistrati già previsti, anche le restanti unità non assunte nel 2023 (66 unità);

·         nel 2026 dovevano essere in servizio 204 magistrati;

·        nel 2029 dovevano essere in servizio 204 magistrati.

 

La lett. a) n. 2) interviene sulla disciplina della procedura concorsuale, derogatoria rispetto a quella ordinaria, dettata dal comma 10-bis dell’articolo 1 della legge n. 130.

 

Il comma 10-bis prevede una procedura concorsuale semplificata per l’anno 2024, finalizzata all’assunzione di 68 magistrati tributari oltre alle unità di magistrati non assunte ai sensi del comma 10 della legge 130 del 2022. Tale procedura, per la quale non si applica la riserva di posti di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 130 del 2022, è articolata in una prova preselettiva, due prove scritte ed una prova orale. Per quanto riguarda la prova preselettiva, la norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l’organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. Si prevede che tale prova possa avere luogo anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse, sia realizzata con l'ausilio di strumenti informatizzati, e consista nella soluzione di 75 quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di 60 minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e diritto commerciale. Si prevede, altresì, che la valutazione della prova preselettiva sia effettuata sulla base del punteggio attribuito con i criteri individuati nel bando di concorso. La disposizione prescrive che la commissione esaminatrice provveda alla validazione dei quesiti, i quali saranno pubblicati sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze in data antecedente a quella individuata per lo svolgimento della prova preselettiva, fissate entrambi nel bando di concorso. È, altresì, previsto che il punteggio della prova preselettiva non concorra alla determinazione del punteggio complessivo e che alla prova scritta sia ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso, compresi coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato che risulta ammesso.

La norma in commento individua alcune categorie di esonerati dalla prova preliminare ed ammessi comunque alla prova scritta:

a)      i giudici tributari presenti nel ruolo unico, di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011;

b)      i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;

c)      i procuratori e gli avvocati dello Stato;

d)      i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’ottanta per cento, in base all’articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104 del 1992.

Il comma 10-ter stabilisce che le prove scritte consistano nello svolgimento di due elaborati tra i tre indicati dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 545 del 1992, individuati mediante sorteggio da effettuarsi nell’imminenza della prova, e che alla prova orale siano ammessi i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta. È, altresì, previsto che non si proceda alla correzione del secondo elaborato se la valutazione dell’elaborato della prima prova scritta svolta non superi i diciotto trentesimi.

Per la prova orale, si rinvia alla disciplina di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Si prescrive, inoltre, che il mancato superamento della prova scritta o della prova orale rileva ai fini del computo della dichiarazione di non idoneità al concorso, per gli effetti dell’articolo 4-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 545 del 1992. Si ricorda che il computo massimo di dichiarazione di non idoneità al concorso per magistrati tributi è tre.

La disposizione prevede che la commissione di concorso, di cui all’articolo 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992, debba essere nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Ai sensi del comma 10-quater i magistrati tributari nominati vincitori all'esito del concorso di cui al comma 10-bis che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sono giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011, e i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio, non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio formativo di cui all'articolo 4-quinquies del decreto legislativo n. 545 del 1992.

 

La disposizione in commento modificando il comma 10-bis dell’articolo 1 della legge n. 130, prevede, da un lato, che tale procedura semplificata trovi applicazione anche l’anno 2026 e, dall’altro, che il MEF, nell'ambito delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari per l'anno 2026 previste e in deroga agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, possa bandire, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, un ulteriore concorso con le specifiche modalità definite nel presente comma, nei commi 10-ter e 10-quater.

 

È introdotta, inoltre, una norma di coordinamento, conseguente all’istituzione del Dipartimento della giustizia tributaria, estendendo l’ambito soggettivo dei beneficiari del fondo risorse decentrate del personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione del risultato dei dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze (comma 140, lett. b).

 

La lett. c) del comma 140, modificando la disciplina prevista dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 130/2022, prevede il differimento al 1° gennaio 2029 del regime ordinario relativo alla cessazione dell’incarico dei giudici tributari al compimento dei 70 anni. Conseguentemente, è modificato il regime transitorio per le annualità fino al 2029 per la cessazione dalle funzioni dei giudici tributari che operano presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Si prevede, in particolare che i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte cessano dall’incarico in ogni caso

·        il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatrè anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatresimo anno di età nel corso dell'anno 2026;

·        il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

·        il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.;

Il comma 141 abroga – conseguentemente alle modifiche previste dalla lett. c) del comma 140- il comma 6 dell’art. 3 del decreto-legge 29 dicembre n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, inerente alla previgente disciplina di proroga del regime transitorio per le annualità fino al 2029, relativo alla cessazione dell’incarico dei giudici tributari al compimento dei 70 anni.

 

Il comma 142 modifica l’articolo 4-quater, comma 8 del decreto legislativo n. 545 del 1992, aggiungendo – oltre ai richiami già presenti agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 – anche quello all’articolo 7 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

 

In particolare, tale introduzione estende alle procedure concorsuali dei magistrati tributari le modalità di svolgimento della prova di cui all’articolo 7 del decreto regio citato che consiste nell’obbligo di disporre i concorrenti ciascuno ad un tavolo separato, vietando loro, durante tutto il tempo in cui si trattengono nel locale destinato per l'esame, sia di conferire verbalmente coi compagni o con estranei, o di scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, sia di portare con sé appunti, libri od opuscoli di qualsiasi specie, fatte salve diverse indicazioni previamente contenute nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte. Inoltre, prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante gli esami, i concorrenti possono essere sottoposti a perquisizione personale.

 

Il comma 143 apporta modifiche al Testo Unico di giustizia tributaria (d.lgs. n. 175 del 2024), introducendo al suo interno norme di coordinamento in materia di cessazione dell’incarico dei giudici tributari.

In particolare, ai sensi della lett. a) è inserito nell’articolo 8, comma 8 del decreto citato il richiamo all’art. 7 del regio decreto n. 1860 del 1925.

La disposizione di cui alla lett. b) modifica il comma 9 dell’articolo 17, in materia di durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento, eliminando il riferimento alla lett. a) del suddetto comma che disponeva la cessazione dall’incarico dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendente dalle funzioni svolte, il 1° gennaio 2025 qualora avessero compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2025.

 

In particolare la disposizione, come sostituita dal comma 143, prevede che fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado cessano dall’incarico, in ogni caso:

a) il 1 ° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2026;

b) il 1 ° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.

 

La norma in commento determina, ai sensi del comma 144, il compenso da attribuire ai componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l’anno 2025, non collocati in quiescenza. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 100.913 per l’anno 2025 (comma 145).

 

I componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono eletti nelle forme e con le modalità descritte ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo n. 545 del 1992. In particolare, il comma 1 prevede che le elezioni devono aver luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio e che ciascun candidato è presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari (comma 3), purché nei suoi confronti non sussistano cause di ineleggibilità di cui all’articolo 26 del medesimo decreto - loro eventuale sottoposizione, a seguito di procedimento disciplinare, ad una sanzione più grave dell’ammonimento o alla sanzione della censura (in tal caso, il componente torna eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, qualora non gli sia stata applicata altra sanzione disciplinare).

Sono proclamati eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti (articolo 28, co.1). A parità di voti, è eletto il più anziano di età. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e al Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze. Il nuovo Consiglio di presidenza scade al termine del quadriennio e continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio (ultimo comma, articolo 28).

 

Il trattamento economico menzionato è corrisposto:

a)      ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, secondo cui i compensi previsti non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui.

 

Nello specifico, l’articolo 13, comma 3-ter del d.lgs. n. 545 del 1992, richiama i commi 1, 2 e 3 della medesima norma i quali prevedono, rispettivamente:

·         il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (comma 1);

·         compenso aggiuntivo per ogni ricorso liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso e definito secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia (comma 2);

·         liquidazione dei compensi disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado di appartenenza ed i pagamenti relativi che sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione (comma 3).

 

b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari a euro annui lordi 81.416,65 (aumentato del cinquanta per cento per il Presidente), corrispondente all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina.

 

Su espressa previsione del comma 144 in esame, tale importo è equivalente a quello individuato nella tabella F-bis allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che elenca gli importi degli stipendi rivalutati con decorrenza 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021.

 

Infine, la disposizione in esame assegna al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ulteriori risorse, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per lo sviluppo del sistema informatico (comma 146). 

 

  Tale norma è inserita per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 51, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019: assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria. Tali finalità sono previste in coerenza con quanto disposto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, che si pone l’obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, incoraggiando la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati.


 

Articolo 1, commi 147-148
(
Rafforzamento dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione)

 

 

Il comma 147 proroga per l’anno 2025, in relazione alle richieste di referendum presentate entro il 31 dicembre 2024, il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione, al fine di consentire l’efficace espletamento delle operazioni di verifica di cui all’articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352. Il successivo comma 148, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal comma 147, autorizza la spesa di 312.048 euro per l’anno 2025.

 

Il comma 147 dell’art. 1 proroga per l’anno 2025 la misura prevista dall’articolo 1 del decreto-legge n. 144 del 2023 “Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum”, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2023, che dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo, appartenente all’Area Assistenti e già inquadrato nel Comparto Ministeri, da parte dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione al fine di coadiuvare le operazioni di verifica delle legittimità delle richieste di referendum e assicurare il compimento di mansioni esecutive, quali, in particolare, l’inserimento dei dati nei sistemi informatici. L’inserimento di adeguate risorse umane potrebbe consentire il potenziamento dell’Ufficio centrale in quanto permette di affrontare in maniera più efficace gli accresciuti impegni in materia referendaria.

 

Ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 352 del 1970, l’Ufficio centrale per il referendum è costituito, dai tre presidenti di sezione della Corte di cassazione più anziani nonché dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l'ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente. L’Ufficio assolve la funzione sia di verificare la conformità di eventuali richieste di referendum a quanto previsto dall'articolo 138 della Costituzione e alla legge, sia di decidere sulla legittimità di suddetta richiesta o di evidenziarne ai promotori eventuali irregolarità, entro trenta giorni dalla sua presentazione.

 

Al fine di consentire un più efficiente espletamento di tali funzioni e, in particolare, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, la disposizione di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 144/2023 prevede la possibilità per l’Ufficio centrale per il referendum di avvalersi di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, – che include, tra gli altri, funzionari della cancelleria della Corte di Cassazione designati dal primo presidente ? anche appartenente all'Area Assistenti, e di un contingente di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte (comma 2).

A tal fine, l’amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione (temporanea) all'Ufficio centrale per il referendum riservata, ai sensi del comma 4, solo al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nell'amministrazione.

 

Il comma 148 prevede che, per l’attuazione di quanto disposto al comma 147, sia autorizzata per l’anno 2025 una spesa di euro 312.048.


 

Articolo 1, commi 149 e 150
(Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale)

 

 

I commi 149 e 150 recano disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell’INPS.

Il comma 149, in particolare, dispone l’istituzione presso l'INPS di tre posizioni di funzione dirigenziale di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario, già assegnate all’Istituto.

Il comma 150 prevede che, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sia determinata - sulla base delle somme riscosse correlabili a determinate attività di controllo ispettivo e amministrativo - la misura percentuale di tali risorse da destinare, a decorrere dal 2025, al potenziamento della capacità amministrativa dell’INPS. Con modifica introdotta alla Camera, si è previsto che, a valere sulle predette risorse, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro per ciascun anno sia destinata al finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti dell’Istituto medesimo.

 

Nel dettaglio, la disposizione in titolo prevede, ai sensi del comma 149, che siano istituite presso l'INPS tre posizioni di funzione dirigenziale di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario, già assegnate allo stesso Istituto e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Tale incremento è determinato, in considerazione degli impegni che derivano dall’attuazione delle riforme previste dal PNRR e dei progetti correlati, che sono finalizzati a consolidare il coordinamento strategico e operativo, incentivare la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, rafforzare i servizi, migliorare il raccordo tra le strutture coinvolte e promuovere servizi diretti all'erogazione e all'efficientamento delle prestazioni istituzionali.

La disposizione precisa che dall’attuazione di tale comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Relazione tecnica indica che l’incremento della dotazione organica della dirigenza di livello generale dell’INPS di 3 unità (da 43 a 46) è compensata finanziariamente mediante la soppressione di quattro posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario, già assegnate al medesimo istituto, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

     La medesima Relazione tecnica specifica che la dotazione organica della dirigenza di livello non generale è conseguentemente ridotta da 446 a 442 posizioni.

 

Ai sensi del comma 150, con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, è determinata la misura percentuale delle maggiori somme effettivamente riscosse in via definitiva e correlabili alle attività di controllo ispettivo e amministrativo, da destinare, a decorrere dall’anno 2025, al potenziamento della capacità amministrativa dell’INPS.

Come specificato nel medesimo comma 150, le attività di controllo ispettivo e amministrativo sono di cui all'articolo 116, commi 8, 10 e 15, della legge n. 388 del 2000[21], e all’articolo 30, commi dal 4 al 16, del decreto-legge n. 19 del 2024[22].

Con integrazione al comma 150 approvata alla Camera, si è previsto che, a valere sulle risorse ivi previste, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro per ciascun anno sia destinata al finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti dell’Istituto medesimo.

Secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, il comma 150 non comporta oneri, laddove demanda ad un decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la determinazione della misura percentuale delle somme riscosse effettivamente conseguite a titolo di sanzioni applicate sulla base delle disposizioni ivi elencate, da destinare al potenziamento della capacità amministrativa dell’INPS.

Allo stesso modo, la modifica introdotta nel corso dell’esame alla Camera al comma 150, riferita al finanziamento delle misure di welfare aziendale per i dipendenti dell’INPS, - come precisato nella relazione tecnica allegata alla relativa proposta emendativa - non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a individuare una specifica finalità delle risorse di cui al medesimo comma.

Come specificato nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento, l’incremento della dotazione organica della dirigenza di livello generale dell’INPS di 3 unità, di cui al comma 149, è compensato finanziariamente mediante la soppressione di quattro posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario, già assegnate al medesimo istituto, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 150 non comporta oneri, nella parte in cui si limita a demandare ad un decreto del Ministero del lavoro, la determinazione della misura percentuale delle somme riscosse effettivamente conseguite a titolo di sanzioni applicate sulla base delle disposizioni ivi elencate, da destinare al potenziamento della capacità amministrativa dell’INPS.

Parimenti la modifica apportata presso la Camera al comma 150, come precisato nella relazione tecnica allegata alla relativa proposta emendativa, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a individuare una specifica finalità delle risorse di cui al medesimo comma.

 


 

Articolo 1, commi 151-155 e 157-158
(Norme in materia di personale dell’AIFA e norme sull’indennità di esclusività dei dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell’AIFA e dell’INAIL)

 

 

I commi da 151 a 155 – inseriti dalla Camera dei deputati – recano varie norme relative al personale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Il comma 151 istituisce il ruolo unico della dirigenza sanitaria dell’AIFA, includendo in esso anche i dirigenti delle professionalità sanitarie diversi da quelli che attualmente rientrano nella dirigenza di prima e seconda fascia dell’Agenzia. Per i dirigenti sanitari che, alla data dal 1° gennaio 2025, sono inquadrati nella suddetta seconda fascia, viene posto un principio di salvaguardia delle relative posizioni giuridiche ed economiche, anche al fine del conferimento degli incarichi dirigenziali, conferimento che sarà invece solo eventuale per i dirigenti sanitari che attualmente non sono inquadrati nelle fasce suddette (nonché per i futuri dirigenti sanitari a regime). I successivi commi 152 e 153 estendono ai dirigenti sanitari dell'AIFA le previsioni della contrattazione collettiva nazionale relative alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute e l’indennità di esclusività prevista per quest’ultima. Il comma 154 abroga i divieti per l’AIFA di stipulazione di contratti di collaborazione con esperti e di ricorso a contatti di lavoro dipendente a termine e ad altre forme di lavoro flessibile; all’abrogazione consegue l’applicazione dei summenzionati istituti secondo la disciplina vigente per le pubbliche amministrazioni. Il comma 155 specifica che le disposizioni di cui ai commi da 151 a 154 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il comma 157 – inserito dalla Camera – prevede il riconoscimento ai fini del trattamento di fine servizio o di fine rapporto dell’indennità di esclusività della dirigenza sanitaria del Ministero della salute, dell’AIFA e dell’INAIL; il riconoscimento ha effetto con riferimento alle anzianità contributive decorrenti dal 1° gennaio 2025. Il comma 158 – anch’esso inserito dalla Camera – dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’elevamento dell’importo dell’indennità di esclusività del personale medico dell’INAIL, equiparandolo a quello dell’indennità di esclusività della dirigenza sanitaria del Ministero della salute (nonché ora dell’AIFA).

 

L’istituzione del ruolo unico della dirigenza sanitaria dell’AIFA viene disposta dal comma 151 mediante estensione integrale (e non più solo parziale) alla medesima AIFA delle norme, purché compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, poste per il ruolo unico della dirigenza sanitaria del Ministero della salute dall’articolo 17 della L. 11 gennaio 2018, n. 3, e successive modificazioni. Si ricorda che le professionalità in oggetto riguardano le categorie di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo[23]. Il comma 151 in esame, come detto, reca una norma di salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti sanitari dell’AIFA già inquadrati, alla data del 1° gennaio 2025, nella dirigenza di seconda fascia dell’Agenzia, salvaguardia posta in termini omologhi a quelli a suo tempo stabiliti per i dirigenti sanitari già inquadrati nella seconda fascia dirigenziale del Ministero della salute[24]. Riguardo alla norma di salvaguardia e in generale al conferimento degli incarichi dirigenziali, cfr. supra.

I successivi commi 152 e 153 estendono ai dirigenti sanitari dell'AIFA le previsioni della contrattazione collettiva nazionale relative alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute e l’indennità di esclusività prevista per quest’ultima. In particolare, l’estensione dell’indennità è operata mediante la norma soppressiva di cui al comma 153[25]. Si ricorda che tale indennità è pari a quella prevista per i corrispondenti professionisti che siano dirigenti del Servizio sanitario nazionale con rapporto di lavoro esclusivo[26].

Il comma 154 abroga i divieti per l’AIFA (già decorrenti dal 1° luglio 2022)[27] di stipulazione di contratti di collaborazione con esperti e di ricorso a contatti di lavoro dipendente a termine e ad altre forme di lavoro flessibile; all’abrogazione consegue l’applicazione dei summenzionati istituti secondo la disciplina vigente per le pubbliche amministrazioni. Si ricorda che, per queste ultime, i contratti di collaborazione sono oggetto della disciplina di cui all’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mentre i contratti di lavoro dipendente a termine e le altre forme di lavoro flessibile sono oggetto dell’articolo 36 del medesimo D.Lgs., e successive modificazioni.

Il comma 155 specifica che le disposizioni di cui ai commi da 151 a 154 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il comma 158 prevede il riconoscimento ai fini del trattamento di fine servizio o di fine rapporto dell’indennità di esclusività della dirigenza sanitaria del Ministero della salute, dell’AIFA e dell’INAIL; il riconoscimento ha effetto con riferimento alle anzianità contributive decorrenti dal 1° gennaio 2025. Per tale riconoscimento, il comma 158 in esame reca un’autorizzazione di spesa pari a 343.021 euro annui (a decorrere dall'anno 2025). Si ricorda che tale riconoscimento è già operante per l’omologa indennità dei dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale (con rapporto di lavoro esclusivo).

Il comma 157 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’elevamento dell’importo dell’indennità di esclusività del personale medico dell’INAIL, equiparandolo a quello dell’indennità di esclusività della dirigenza sanitaria del Ministero della salute (nonché ora dell’AIFA); come detto, quest’ultima indennità è pari a quella prevista per i corrispondenti professionisti che siano dirigenti del Servizio sanitario nazionale con rapporto di lavoro esclusivo. In relazione a tale elevamento, il comma 157 in esame reca un’autorizzazione di spesa pari a 960.000 euro annui (a decorrere dall'anno 2025). Il presente comma 157 richiama la finalità di valorizzare il servizio del personale medico dell’INAIL e di favorire l'attività (del medesimo personale) di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori.


 

Articolo 1, comma 156
(
Potenziamento dell’organico dell’Ispettorato nazionale del lavoro)

 

 

Il comma 156 – inserito dalla Camera dei deputati – reca l’autorizzazione per ulteriori assunzioni (a tempo indeterminato) di 250 unità di personale da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, unità da inquadrare nell’area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni centrali. Il medesimo comma provvede alla quantificazione e alla copertura dell’onere finanziario derivante dall’autorizzazione alle ulteriori assunzioni in oggetto.

 

L’autorizzazione alle ulteriori assunzioni di cui al presente comma 156 è disposta mediante raddoppio di quelle già autorizzate (pari appunto a 250 unità) per la medesima famiglia professionale della INL, per gli anni 2024-2026, da parte della norma oggetto della presente novella[28]. Le ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, dunque, devono essere effettuate nell’anno 2025 o nell’anno 2026.

Anche per le ulteriori assunzioni in esame si prevedono, in base alla norma oggetto della presente novella, il corrispondente incremento della dotazione organica per le unità eccedenti e l’esclusione dall’obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità previste dalla disciplina generale.

Il comma in esame provvede altresì alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari (derivanti dall’autorizzazione alle ulteriori assunzioni in oggetto) mediante identiche riduzioni, distintamente per l’anno 2025 e per gli importi annui a regime decorrenti dall’anno 2026, del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione[29], di cui all’articolo 1, comma 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.


Articolo 1, comma 159
(Indennità di servizio zone disagiate)

 

 

L’articolo 1, comma 159, reca disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio all’estero, per quanto riguarda i rimborsi delle spese di viaggio per congedi (comma 1, lett. a) e per trasferimento (comma 1, lett. b)).

 

Si sottolinea in premessa che, con la disposizione in esame, il disegno di legge di bilancio interviene su una fonte di grado secondario, cioè il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri).

La lettera a), sostituendo integralmente l’art.181 del d.P.R. 18/1967, prevede che il rimborso spettante al personale in servizio all’estero per i viaggi di congedo sia erogato non più in relazione ai viaggi effettuati, ma in misura forfettaria. Tale beneficio è corrisposto come maggiorazione dell’indennità di servizio all’estero, commisurata all’indennità di servizio mensile prevista nella stessa sede per il posto di primo segretario o di console.

La maggiorazione spetta una volta l’anno al personale che presta servizio per almeno 185 giorni in ciascun anno solare in residenze classificate come disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza maggiore di chilometri 3.500 da Roma. In tale ambito, per il personale nelle suddette sedi diverse da quelle particolarmente disagiate, il contributo forfettario è ridotto di un terzo. Nel caso di sedi particolarmente disagiate per le più gravose condizioni di vita o di clima (art.144, co.1 secondo periodo del citato d.P.R. 18/1967) il beneficio spetta due volte l'anno, per una permanenza nella sede estera di almeno 93 giorni (cioè la metà di 185) nell’anno solare.

La percentuale della maggiorazione è definita per ciascuna sede con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, in misura parametrata al prezzo del volo di andata e ritorno in alta stagione dalla sede a Roma, in classe superiore all’economica. Il beneficio è riconosciuto al personale con qualifica pari o superiore a consigliere d’ambasciata, per sedi situate in località raggiungibili da Roma con un volo di durata superiore a cinque ore.

La relazione illustrativa sottolinea che la norma in esame rappresenta una misura “di semplificazione ed efficientamento” del sistema di rimborso. La relazione sottolinea anche che la misura della maggiorazione viene determinata sulla base dei prezzi dei voli rilevati con l’ausilio della società di ricerca cui è già affidato il servizio di rilevazione del costo della vita all’estero, in modo da essere “meno soggetta alle oscillazioni di prezzo che possono verificarsi per i biglietti acquistati direttamente dai dipendenti”.

La maggiorazione è riconosciuta per ciascuno dei familiari a carico del dipendente per almeno 185 giorni nello stesso anno solare. Per il coniuge, o per la parte di unione civile, spetta nella medesima misura del titolare, mentre per i figli spetta in misura corrispondente alla classe economica.

Le maggiorazioni sono sottoposte al parere della Commissione permanente di finanziamento per l'esame del trattamento economico del personale in servizio all'estero di cui all’articolo 172 del medesimo d.P.R. 18/ 1967, al fine di verificare la compatibilità finanziaria rispetto agli stanziamenti iscritti in bilancio.

La norma vigente prevede un rimborso parziale delle spese di viaggio effettuate, con una frequenza che va dai 6 ai 18 mesi, a seconda della condizione di disagio della sede, e dopo un certo periodo di permanenza nella sede.

Considerato che la norma in esame introduce una indennità omnicomprensiva e forfettaria, non sono più riprodotte le previsioni vigenti, secondo cui:

§  le spese per i viaggi dei familiari sono pagate anche se i viaggi hanno luogo in periodi di tempo non corrispondenti a quello del congedo ordinario o delle ferie del dipendente (art. 181, co.4, d.P.R.18/1967);

§  per i figli a carico che compiano studi in località diversa da quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, le spese di viaggio tra la sede estera e la sede di studio, in luogo delle spese di viaggio tra la sede di servizio e la destinazione in Italia (art.181, co. 5).

La lettera b) prevede che, per quanto riguarda in questo caso i viaggi di trasferimento, ai capi delle rappresentanze diplomatiche spetti il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore a quella economica anche nel caso di viaggi di durata inferiore alle 5 ore. Per il resto del personale rimane il vincolo della durata del viaggio superiore alle 5 ore (fissata dall’ articolo 193 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967). Per i capi delle rappresentanze diplomatiche il beneficio spetta all’intero nucleo familiare. Gli oneri economici della previsione ammontano, secondo la relazione tecnica, a euro 12.952,50, per ciascuna delle 39 sedi diplomatiche interessate.


 

Articolo 1, comma 160
(Assunzioni LSU Regione Sicilia)

 

 

Il comma 160, introdotto alla Camera, allo scopo di consentire le assunzioni dei lavoratori già impegnati in attività socialmente utili nella regione Sicilia, autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per il 2025 e 1 milione di euro a decorrere dal 2026.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

Il comma 160 reca oneri pari 0,5 milioni di euro per il 2025 e 1 milione di euro a decorrere dal 2026

 

L’art.1, comma 160, introdotto alla Camera, al primo periodo, , autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per il 2025 e 1 milione di euro a decorrere dal 2026, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, limitatamente alla Regione Sicilia, ovvero  allo scopo di consentire le assunzioni dei lavoratori già impegnati in attività socialmente utili nell’ambito di tale regione.

 

Si ricorda che il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, all’articolo 2,  reca misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili, prevedendo la facoltà per le pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato, tra l’altro,  i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

 

Al secondo periodo, si prevede, quindi, che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili), come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.


 

Articolo 1, comma 161
(Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento
pensionistico anticipato)

 

 

Il comma 161 prevede un incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato. Queste ultime fattispecie sono costituite dal conseguimento, entro il 31 dicembre 2025, dei requisiti in base alla cosiddetta quota 103 – requisiti che possono essere maturati entro il 31 dicembre 2025, in base alla proroga di cui al successivo comma 174 – o in base all’anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall’età anagrafica. In base alla disciplina di cui al presente comma 161, il lavoratore può richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito; la decorrenza degli effetti dell'esercizio della facoltà non può essere anteriore alla prima scadenza utile per il pensionamento (in relazione ai termini dilatori intercorrenti tra maturazione dei requisiti e diritto al trattamento); fatto salvo tale termine minimo di decorrenza, gli effetti dell’esercizio della facoltà decorrono dal mese successivo al medesimo esercizio. Il comma 161 in esame, inoltre, esclude dalla base imponibile delle imposte sui redditi e della contribuzione previdenziale le somme corrisposte al lavoratore in base al suddetto esercizio di facoltà.

L’incentivo previsto dal presente comma 161 corrisponde a quello finora previsto limitatamente alla fattispecie di maturazione, entro il 31 dicembre 2024, dei requisiti relativi alla quota 103; tuttavia, rispetto all’incentivo già previsto, oltre all’ampliamento delle fattispecie che vi rientrano, viene introdotto il beneficio ulteriore dell’esclusione suddetta delle somme dalla base imponibile fiscale (oltre che, come già previsto, dalla base imponibile contributiva).

 

Le fattispecie per le quali è riconosciuta la possibilità di applicazione dell’incentivo in esame sono costituite dal conseguimento, da parte di un lavoratore dipendente, pubblico o privato, entro il 31 dicembre 2025, dei requisiti inerenti alla cosiddetta quota 103 – requisiti che possono essere maturati entro il 31 dicembre 2025, in base alla proroga di cui al successivo comma 174 – o del requisito di anzianità contributiva previsto in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall’età anagrafica; si ricorda che quest’ultimo requisito è attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne[30].

 

La summenzionata disciplina di cui al presente comma 161, è posta in forma di novella dell’articolo 1, comma 286, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni, il quale, insieme con il successivo comma 287, ha già previsto un analogo incentivo[31], limitatamente alla fattispecie di maturazione, entro il 31 dicembre 2024, dei requisiti relativi alla quota 103. Rispetto a quest’ultima disciplina, la novella, oltre all’ampliamento delle fattispecie che rientrano nell’incentivo, ha introdotto il beneficio ulteriore dell’esclusione delle somme, corrisposte al lavoratore che abbia optato per l’incentivo, dalla base imponibile fiscale (oltre che, come già previsto, dalla base imponibile contributiva)[32]; tale esclusione dalla base imponibile fiscale concerne implicitamente, per il periodo successivo all’anno 2024, anche i soggetti che abbiano optato per l’incentivo prima dell’anno 2025.

 

Più in particolare, l’introduzione dell’esclusione dalla base imponibile fiscale è operata mediante il richiamo dell’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L’esclusione ivi prevista – relativa a somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore dipendente sulla base di eventuali e specifiche fattispecie normative di possibile rinuncia del lavoratore all’accredito contributivo – non concerne gli iscritti alle forme di previdenza esclusive del regime generale INPS, forme alle quali in genere sono iscritti i lavoratori pubblici. Si valuti l’opportunità di chiarire se, per l’incentivo di cui al presente comma 161, l’introduzione dell’esclusione dalla base imponibile fiscale riguardi anche gli iscritti a tali forme.

 

Il comma 161, inoltre, esplicita che l’esercizio dell’opzione ivi ridisciplinata non esclude la possibilità di fare in un qualsiasi momento successivo domanda di pensione anticipata[33].


 

Articolo 1, commi 162-166
(Limiti massimi di età per i dipendenti pubblici e Soppressione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione)

 

 

I commi 162 e 163 prevedono, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni – fermi restando sia i limiti ordinamentali più elevati già previsti per alcune categorie sia la possibilità di trattenimento in servizio introdotta dal successivo comma 165 –; viene di conseguenza meno l’obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell’attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato. Il comma 164 abroga la norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro con un dipendente che possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato. Il comma 165 introduce la possibilità per la pubblica amministrazione di concordare con un dipendente il trattenimento in servizio oltre il suddetto limite di 67 anni; il trattenimento non può interessare il periodo successivo al compimento del settantesimo anno di età; la possibilità di trattenimento viene ammessa nel limite del dieci per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente; la Camera dei deputati ha introdotto l’esclusione di alcune categorie dall’ambito di tale possibilità. Il comma 166 – inserito dalla Camera – estende a tutti i professionisti sanitari del Servizio sanitario nazionale la norma che consente ai dirigenti sanitari e agli infermieri del medesimo Servizio la prosecuzione del rapporto di lavoro anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di settanta anni.

 

I commi 162 e 163 prevedono, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni[34]), che il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni[35] – fermi restando sia i limiti ordinamentali più elevati già previsti per alcune categorie sia la possibilità di trattenimento in servizio introdotta dal successivo comma 165 –; viene di conseguenza meno l’obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell’attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire del trattamento pensionistico anticipato (essendo in possesso del relativo requisito contributivo).

Più in particolare, la novella di cui alla lettera b) del comma 162 stabilisce il nuovo limite summenzionato, mentre la lettera a) dello stesso comma 162 e il comma 163 recano novelle soppressive in coordinamento con la nuova disposizione.

Le novelle di cui alle lettere a) e b) del comma 162 riguardano l’articolo 24, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. La norma abrogativa di cui al comma 163 riguarda l’articolo 2, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125; tale comma ha posto una norma di interpretazione autentica, relativa al secondo periodo del suddetto articolo 24, comma 4. Si ricorda che, in merito all’assetto normativo derivante da tali disposizioni, è stata emanata la circolare n. 2 del 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Il comma 164 abroga la norma che consente alla pubblica amministrazione[36] di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro con un dipendente che possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato.

La norma ora oggetto di abrogazione prevede che la risoluzione sia adottata con un preavviso di almeno sei mesi e con decisione motivata, “con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi”; tuttavia, una successiva disposizione[37] ha previsto che la risoluzione non necessiti di ulteriore motivazione qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi, con atto generale di organizzazione interna (sottoposto al visto dei competenti organi di controllo).

Il comma 165 introduce la possibilità per la pubblica amministrazione di concordare con un dipendente il trattenimento in servizio oltre il suddetto limite di 67 anni; il trattenimento non può interessare il periodo successivo al compimento del settantesimo anno di età. La possibilità di trattenimento viene ammessa nel limite del dieci per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. La relazione tecnica del disegno di legge osserva che l’introduzione della possibilità di trattenimento in servizio non ha effetti finanziari, in quanto tale possibilità si inserisce all’interno delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Si ricorda che la misura delle facoltà assunzionali cosiddette ordinarie è determinata in rapporto al flusso di cessazioni dal servizio; in tale ambito, i casi di trattenimento ora contemplati determinano un’automatica riduzione delle medesime facoltà. Si valuti l’opportunità di chiarire se la base di calcolo della suddetta aliquota del dieci per cento includa le facoltà assunzionali (diverse da quelle ordinarie) autorizzate in valori assoluti o comunque non determinate in rapporto al flusso di cessazioni e se la riduzione delle facoltà per il caso di trattenimento operi anche in tali ipotesi.

Il comma in esame fa riferimento al suddetto ambito delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni[38]; il comma esplicita che tale ambito ricomprende anche il personale in regime cosiddetto di diritto pubblico, di cui all’articolo 3 dello stesso D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni, con esclusione del personale delle magistrature e degli avvocati e procuratori dello Stato, per i quali il limite massimo per il collocamento a riposo di ufficio è pari a settanta anni[39] (resta implicitamente salva l’applicazione anche delle altre norme speciali che consentono la prosecuzione in servizio oltre i 67 anni). La Camera dei deputati ha escluso dall’ambito della possibilità di prosecuzione fino al settantesimo anno il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla specificità delle funzioni svolte.

La possibilità di trattenimento (nel rispetto del limite quantitativo summenzionato) deve basarsi sulla necessità della prosecuzione dell’utilizzo del personale interessato, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente risolvibili; il personale interessato deve essere individuato dalle amministrazioni esclusivamente sulla base delle suddette esigenze organizzative e del merito.

Il comma 166 – inserito dalla Camera – estende a tutti i professionisti sanitari del Servizio sanitario nazionale la norma che consente ai dirigenti medici e agli altri dirigenti del ruolo della dirigenza sanitaria degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e agli infermieri dipendenti dai medesimi enti ed aziende la presentazione della domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di settanta anni.

 

 


 

Articolo 1, commi 167 e 168
(
Norme transitorie sugli accertamenti sanitari inerenti al riconoscimento di prestazioni sociali, socioassistenziali, sociosanitarie e previdenziali)

 

 

I commi 167 e 168 – inseriti dalla Camera dei deputati – recano norme transitorie, per l’anno 2025, in merito agli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento di prestazioni sociali, socioassistenziali, sociosanitarie e previdenziali per i soggetti con patologie oncologiche e per i soggetti con disabilità o invalidità civile o invalidità o inabilità previdenziali (queste ultime si riferiscono ai trattamenti di natura previdenziale e non assistenziale). La natura transitoria è connessa anche al già vigente termine iniziale del 1° gennaio 2026 per l’applicazione, nell’intero territorio nazionale, del nuovo procedimento valutativo di base delle condizioni di disabilità (procedimento svolto dall’INPS e valido al fine del conseguimento delle prestazioni sociali, socioassistenziali e sociosanitarie inerenti alle condizioni così accertate, con esclusione delle prestazioni di natura previdenziale)[40].

 

Più in particolare, il comma 167 prevede che, fino al 31 dicembre 2025[41], le visite di revisione inerenti alle suddette prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche siano eseguite sulla base dei soli atti presentati dal diretto interessato (o da chi lo rappresenta), ferme restando sia la possibilità del medesimo istante di chiedere la visita sia la possibilità di convocazione per la visita, qualora la commissione medica ritenga che la documentazione prodotta non sia sufficiente per una valutazione obiettiva. Tale norma transitoria viene posta mediante il richiamo dell’articolo 29-ter del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, articolo che disciplina la possibilità di accertamento – da parte della commissione medica – di minorazioni civili e di condizioni di disabilità sulla base dei soli atti. Riguardo alla nuova disciplina che troverà applicazione sull’intero territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2026, cfr. supra.

Il comma 168 prevede che, nell’anno 2025[42]:

-         in caso di contestuale presentazione di un’istanza relativa all’accertamento di minorazioni civili (ivi comprese cecità civile, sordità e sordocecità) o di condizioni di disabilità e di un’istanza relativa all’accertamento delle condizioni di invalidità o inabilità previdenziali (inerenti, queste ultime, al riconoscimento di trattamenti di natura previdenziale e non assistenziale), l'INPS sia tenuto a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario (a seconda degli specifici accertamenti in oggetto), la composizione della commissione medica;

-         la suddetta modalità di visita unica sia adottata anche per le visite di revisione inerenti alle prestazioni già riconosciute (visite in programma nel suddetto anno 2025), a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi. In base a tale fattispecie, dunque, l’ambito della visita in programma di revisione per l’invalidità o inabilità previdenziali si estende anche agli accertamenti relativi alle minorazioni civili e alle condizioni di disabilità, qualora essi non siano stati già eseguiti in base al solo esame degli atti).

La norma transitoria concerne, implicitamente, anche gli ambiti territoriali in cui già nell’anno 2025 si applicherà, in via sperimentale, il suddetto procedimento valutativo di base[43]; in tali ambiti, si procederà, dunque, nell’anno 2025, ad una visita sanitaria unica, valida sia per il riconoscimento di invalidità o inabilità previdenziali sia per il suddetto procedimento valutativo di base (quest’ultimo, come detto, non rileva al fine del riconoscimento di invalidità o inabilità previdenziali).


 

Articolo 1, commi 169 e 170
(
Opzione per una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a carico del lavoratore)

 

 

I commi 169 e 170 – inseriti dalla Camera dei deputati – introducono, per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base gestite dall’INPS e privi di anzianità contributiva pensionistica al 1° gennaio 2025, la facoltà di versamento di una maggiorazione dell’aliquota contributiva pensionistica a loro carico, al fine del corrispondente incremento del montante contributivo individuale, valido ai fini del calcolo del trattamento pensionistico. Tale incremento del montante è riconosciuto secondo specifici criteri, stabiliti dal comma 169[44]. La maggiorazione non può essere superiore a due punti percentuali. La definizione delle modalità attuative della facoltà in oggetto è demandata a un decreto ministeriale.

 

La quota di trattamento pensionistico derivante dalla suddetta opzione di incremento dell’aliquota contributiva non concorre al raggiungimento degli “importi soglia” posti come condizione (per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 31 dicembre 1995) per il conseguimento della pensione di vecchiaia e della cosiddetta pensione anticipata nel sistema contributivo integrale; riguardo a tali condizioni, cfr., rispettivamente, i richiamati commi 7 e 11 dell’articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

La medesima quota di trattamento pensionistico è corrisposta, a domanda, solo successivamente al conseguimento dell’età corrispondente al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, requisito posto dal comma 6 del suddetto articolo 24 del D.L. n. 201 del 2011 e attualmente pari a 67 anni[45].

La quota di contribuzione versata in base alla suddetta opzione è deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del cinquanta per cento (in deroga al principio della deducibilità integrale della contribuzione pensionistica del lavoratore, ivi compresa la contribuzione volontaria versata nelle fattispecie ammesse dall’ordinamento).

Il decreto attuativo summenzionato è emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; tale decreto deve definire anche le modalità per l’eventuale revoca dell’opzione suddetta.

 


 

Articolo 1, comma 171
(Requisiti per la fruizione della NASpI)

 

 

L’articolo 1, comma 171 – introdotto alla Camera - introduce un nuovo requisito contributivo al fine della fruizione dell’indennità di disoccupazione NASpI di cui devono essere in possesso i lavoratori nei casi di eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 e che nei dodici mesi precedenti hanno interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve determinate ipotesi di dimissioni o di risoluzione consensuale in cui l’indennità è già riconosciuta dalla normativa vigente.

 

 

In particolare, per il riconoscimento della NASpI nei suddetti casi si richiede che i lavoratori abbiano almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie e a condizione che questo sia avvenuto nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

La disposizione in commento impone dunque il rispetto di un lasso di tempo minimo tra le dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cessazione involontaria del contratto successivo che dà diritto alla NASpI.

 

La norma fa salve le ipotesi in cui l’indennità è già riconosciuta dalla normativa vigente – di cui all’art. 3 del D.Lgs. 22/2015 modificato dalla disposizione in commento - per i casi di dimissioni nel periodo di maternità, per giusta causa o di risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Si ricorda che in base al richiamato art. 3 la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

-          siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

-          possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.


 

Articolo 1, comma 172
(
Abrogazione di una possibilità di riliquidazione del trattamento pensionistico)

 

 

Il comma 172 – inserito dalla Camera dei deputati – abroga una disciplina specifica che prevede la possibilità di riliquidazione del trattamento pensionistico già in godimento (come trattamento diretto o come trattamento in favore di superstiti) in una gestione speciale INPS relativa ai lavoratori autonomi, riliquidazione da operarsi presso il regime generale dei lavoratori dipendenti dell’INPS, con conseguente ricalcolo del trattamento.

 

La norma abrogativa in esame concerne l’articolo 2-ter del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 aprile 1974, n. 114.

Le gestioni speciali summenzionate sono quelle relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali e ai lavoratori autonomi in agricoltura (ivi compresi gli imprenditori agricoli professionali).

La norma ora oggetto di abrogazione prevede la suddetta possibilità di riliquidazione, a condizione che sussistano i requisiti per il trattamento pensionistico nell’assicurazione generale INPS dei lavoratori dipendenti, e  considera utili, a quest’ultimo riguardo, anche i contributi della predetta assicurazione già eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero per la liquidazione di un supplemento di essa. La riliquidazione presso l’assicurazione generale dei lavoratori dipendenti determina naturalmente la contestuale cessazione del trattamento a carico della gestione speciale.

L’articolo 2-ter ora abrogato fa riferimento, come accennato, alla possibilità sia di domanda da parte del titolare della pensione diretta sia di domanda da parte dei superstiti (già titolari del relativo trattamento a carico di una gestione speciale).

Si ricorda che la possibilità di ricalcolo ora soppressa può essere vantaggiosa in relazione a diversi elementi, quali, per esempio, la differente misura, nei diversi regimi, dell’aliquota di computo del trattamento pensionistico (per le quote di trattamento liquidate col sistema contributivo) o il passaggio, in alcuni casi, da un sistema contributivo integrale ad un sistema di calcolo misto.

 


 

Articolo 1, comma 173
(Opzione donna)

 

 

Il comma 173, lettera a), interviene in materia di regime pensionistico Opzione donna, prevedendo che abbiano diritto ad esso anche le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa in materia.

La lettera b) posticipa al 28 febbraio 2025 il termine (attualmente previsto per il 28 febbraio 2024) entro cui il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM può presentare domanda di cessazione dal servizio, con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico. Come specificato nella relazione tecnica, gli oneri relativi al comma in commento, risultano pari, al netto degli effetti fiscali, a 20,1 milioni di euro per l’anno 2025, 56,1 milioni di euro per l’anno 2026, 92,1 milioni di euro per l’anno 2027, 96,1 milioni di euro per l’anno 2028, 72,7 milioni di euro per l’anno 2029, 46,8 milioni di euro per l’anno 2030, 5,9 milioni di euro per l’anno 2031.

 

Il comma in esame interviene a novellare l’articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, che disciplina il regime pensionistico anticipato “Opzione donna”.

 

In particolare, la lettera a) modifica il comma 1-bis del richiamato articolo 16, stabilendo che il diritto al trattamento pensionistico anticipato Opzione donna si applica anche nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023 ivi previsto) hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessantuno anni, ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dal comma 1-bis medesimo.

 

L’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 – che ha ridisegnato l’istituto di pensionamento anticipato Opzione donna - prevede, in primo luogo che l’età anagrafica di 61 anni sia ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

Quanto agli ulteriori requisiti richiesti, si ricorda che, sempre ai sensi di tale comma 1-bis, le lavoratrici devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a)    assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b)   avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c)    essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa (di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Peraltro, per le lavoratrici rientrati in quest’ultima categoria la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni di cui all'alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli.

 

La lettera b), interviene a modificare il comma 3 del citato articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, n. 4, prevedendo che il termine entro cui il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM può presentare domanda di cessazione dal servizio - attualmente fissato al 28 febbraio 2024 – sia posticipato al 28 febbraio 2025.

Per tale personale del comparto scuola e AFAM, tale termine ha effetti dall’inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.

 


 

Articolo 1, comma 174
(Pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 103)

 

 

Il comma 174 prevede l’estensione temporale di una fattispecie transitoria di diritto al trattamento pensionistico anticipato – cosiddetta quota 103 –, fattispecie che costituisce una possibilità alternativa rispetto alle altre ipotesi per le quali è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata.

L’estensione temporale in oggetto concerne i soggetti che conseguono i requisiti inerenti alla quota 103 costituiti dal possesso di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni nel corso dell’anno 2025.

Resta fermo che: la fattispecie di quota 103 concerne i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, i lavoratori autonomi e parasubordinati, con esclusione di alcune categorie di lavoratori pubblici; il trattamento in base alla quota 103 può essere richiesto anche negli anni successivi rispetto all’anno di maturazione dei relativi requisiti; per il trattamento liquidato in base alla quota 103 si applicano disposizioni specifiche sui criteri di calcolo, sui termini dilatori di decorrenza, sui limiti di cumulo con redditi da lavoro e sui termini per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici (che accedano al pensionamento anticipato in base alla fattispecie in esame).

 

Il presente comma 174 opera la suddetta estensione temporale mediante l’inserimento di alcune novelle nell’articolo 14.1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni[46].

La disciplina sulla quota 103 concerne i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, i lavoratori autonomi e parasubordinati, con esclusione[47] delle seguenti categorie di lavoratori pubblici: il personale militare delle Forze armate (ivi compreso il personale della Guardia di finanza), il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (ivi compreso il Corpo di polizia penitenziaria), il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si ricorda che, al fine del conseguimento della componente di quota 103 costituita dal requisito contributivo di 41 anni, i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche summenzionate sono cumulabili secondo la disciplina richiamata che consente il cumulo gratuito delle contribuzioni pensionistiche[48]; resta fermo, come nella suddetta disciplina richiamata, che il cumulo[49]: è consentito, al fine del conseguimento del requisito contributivo, solo per periodi assicurativi non coincidenti (mentre al fine della misura del trattamento rilevano tutti i periodi, anche coincidenti); è subordinato alla condizione che il soggetto non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto[50].

Come detto, il trattamento in base alla disciplina transitoria relativa alla quota 103 può essere richiesto anche negli anni successivi rispetto all’anno di maturazione dei relativi requisiti.

Riguardo agli specifici criteri di calcolo, il trattamento riconosciuto in base alla quota 103[51] è liquidato secondo il cosiddetto sistema contributivo integrale applicato secondo i criteri definiti dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180, per i soggetti che, avendo anche quote di contribuzione rientranti nel sistema retributivo, optino per l’applicazione del medesimo sistema contributivo integrale ; la misura mensile del trattamento, per i mesi di trattamento corrisposti prima della decorrenza ipotetica in base al requisito ordinario per la pensione di vecchiaia (pari attualmente a 67 anni)[52], non può essere superiore a quattro volte il trattamento minimo pensionistico del regime generale INPS.

Si ricorda che il trattamento liquidato in base alla quota 103, per il periodo anteriore rispetto alla decorrenza ipotetica della pensione di vecchiaia[53], non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione parziale di quelli da lavoro autonomo occasionale[54]; questi ultimi sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde per i redditi da lavoro autonomo occasionale a quello di esclusione[55] dalla contribuzione pensionistica.

La decorrenza del trattamento pensionistico riconosciuto in base alla quota 103[56] non può essere anteriore, nel caso di lavoratori privati, al primo giorno dell’ottavo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti medesimi e, nel caso di dipendenti pubblici[57], al primo giorno dopo la data di compimento del nono mese successivo alla suddetta maturazione, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi[58]; per i dipendenti del comparto scuola e AFAM[59] a tempo indeterminato il trattamento in esame decorre dal primo giorno dell'anno scolastico o accademico avente inizio nell’anno 2025 (o avente inizio in anni successivi, a seconda dell’anno di presentazione della domanda), a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28 febbraio 2025 (ovvero entro il 28 febbraio degli anni successivi)[60].

Per i dipendenti pubblici il possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento in base alla quota 103 non costituisce motivo di collocamento a riposo di ufficio, pur in caso di compimento del limite anagrafico per tale collocamento[61]; la normativa garantisce dunque al soggetto la possibilità di rimanere in servizio oltre tale limite, fermo restando il successivo collocamento a riposo di ufficio in caso di conseguimento dei requisiti posti da altre fattispecie di riconoscimento del pensionamento anticipato ovvero fino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (pari attualmente, in genere, a 67 anni).

I requisiti inerenti alla quota 103 non possono essere considerati ai fini dell'applicazione ai lavoratori: degli accordi aziendali cosiddetti di isopensione – di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della L. 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni –; degli istituti di assegno straordinario previsti dai fondi di solidarietà bilaterali – di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 –, ferma restando, ai sensi della novella di cui all’articolo 1, comma 284, della L. 29 dicembre 2022, n. 197[62], la possibilità che la regolamentazione del fondo preveda una specifica forma di assegno straordinario con riferimento ai requisiti inerenti alla quota 103; dell'indennità di prepensionamento nell'ambito dei contratti di espansione, disciplinata dall'articolo 41, comma 5-bis, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni.

La summenzionata novella[63] di cui all’articolo 1, comma 284, della L. n. 197 del 2022 specifica altresì che i termini temporali per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato in base alla quota 103 decorrono solo con riferimento alla data in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni[64].

Si ricorda altresì che la disciplina sulla quota 103 fa in ogni caso salve le normative che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento[65] – fermo restando che, come detto, la fattispecie di quota 103 ha carattere aggiuntivo rispetto alle altre fattispecie di riconoscimento del diritto alla pensione anticipata (per ciascuna delle quali resta applicabile la rispettiva disciplina) –.

 

Riguardo alla possibilità, per il lavoratore dipendente che abbia conseguito i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato in base alla quota 103 e che invece prosegua l’attività lavorativa, di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito, si rinvia alla scheda sul precedente comma 161.

Articolo 1, commi 175 e 176
(Ape sociale)

 

 

I commi 175 e 176 recano disposizioni in materia di Ape sociale.

In particolare, il comma 175 prevede di applicare fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni in materia di APE sociale in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti.

Ai sensi del comma 176, il predetto beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

 

Il comma 175 è volto a prevedere l’applicazione sino al 31 dicembre 2025 delle disposizioni in materia di APE sociale - di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 -  in favore dei soggetti che si trovino al compimento dei 63 anni e 5 mesi in una delle condizioni previste dal comma 179 (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti di cui all’allegato C).

 

Inoltre, sempre il comma 175 dispone l’applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (che semplifica la procedura per l’accesso all’APE sociale)[66], anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2025.

 

La Relazione tecnica fa poi presente che, tenuto conto degli elementi di monitoraggio e di previsione aggiornata disponibili per l’applicazione della misura in esame per il 2024 - che evidenziano una generazione di beneficiari presumibilmente non inferiore a circa 15.000 beneficiari e dell’evoluzione attesa per l’anno 2025 -, vi è la conseguente necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2025, stimati in circa 18.000, conseguendone maggiori oneri in termini di incremento del limite di spesa.

Il comma 175 in commento dispone quindi che l'autorizzazione di spesa che finanzia la suddetta misura (di cui all’articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016) è incrementata di 114 milioni di euro per l'anno 2025, 240 milioni di euro per l'anno 2026, 208 milioni di euro per l'anno 2027, 151 milioni di euro per l'anno 2028, 90 milioni di euro per l'anno 2029 e 35 milioni di euro per l’anno 2030.

 

Il comma 176 prevede, infine, che il beneficio in esame non sia cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, salvo quelli che derivino da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

 

L'Ape sociale consiste in una indennità, pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, comunque di importo massimo pari a 1.500 euro, non cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria. È corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, al compimento dei 63 anni e 5 mesi (requisito così elevato, rispetto ai precedenti 63 anni, dalla legge di bilancio 2024), a favore dei seguenti soggetti:

§  persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in quest'ultimo caso, occorre aver lavorato per almeno diciotto mesi nei tre anni precedenti) e che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante;

§  persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave o un parente o un affine di secondo grado convivente i cui genitori o il cui coniuge abbia più di settant'anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti;

§  persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e con una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74 per cento;

§  lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci anni o almeno sei anni negli ultimi sette anni attività lavorative gravose. L'elenco di tali professioni è stato aggiornato ed esteso con la legge di bilancio 2022, che ha previsto anche un'anzianità contributiva più bassa, pari a 32 anni, per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Per le donne i requisiti di anzianità contributiva previsti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (APE sociale donna).


 

Articolo 1, comma 177
(Incremento transitorio delle pensioni minime)

 

 

Il comma 177 prevede, per i trattamenti pensionistici, in via aggiuntiva rispetto alla disciplina della perequazione automatica dei medesimi[67], un incremento transitorio – con riferimento esclusivo alle mensilità relative agli anni 2025 e 2026 – per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS. Tale incremento è pari a 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e a 1,3 punti percentuali per l'anno 2026; la seconda percentuale non si somma alla prima; l'incremento per l’anno 2026 si applica, dunque, sulla base di calcolo al netto del primo incremento, fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica (la quale è applicata anch’essa sui valori al netto del precedente incremento transitorio).

 

Gli incrementi transitori di cui al comma 177 sono posti in termini identici a quelli – anch’essi transitori – previsti per gli anni 2023 e 2024[68], fatte salve le diverse percentuali e fermo restando il principio che la base di calcolo è determinata al netto degli incrementi riconosciuti (in via temporanea) per i singoli anni precedenti. Si ricorda che le percentuali degli incrementi transitori in oggetto sono state pari a 1,5 punti per l'anno 2023 – ovvero a 6,4 punti per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni – e a 2,7 punti per l'anno 2024.

Gli incrementi transitori in esame non concernono i trattamenti di natura assistenziale[69].

I medesimi incrementi si applicano su tutte le mensilità dell’anno a cui si riferiscono, ivi compresa la tredicesima mensilità, mentre non si applicano sulla cosiddetta quattordicesima (eventualmente spettante)[70].

Nell’ambito delle norme transitorie in esame, il trattamento minimo del regime generale INPS che si prende in considerazione è quello spettante per l’anno di riferimento (cioè, per l’anno di applicazione dell’incremento transitorio)[71].

Per i casi in cui il valore del complesso dei trattamenti pensionistici del soggetto sia di poco superiore al minimo, l'incremento transitorio in esame si applica fino a concorrenza dell'importo costituito dall'applicazione dell'incremento medesimo sul suddetto minimo.

Gli incrementi temporanei in esame rientrano nel reddito imponibile (al fine dell’applicazione delle imposte sui redditi).

Il presente comma 177 specifica che i nuovi incrementi temporanei vengono previsti a completamento di quelli (anch’essi, come detto, temporanei) intesi a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022 e 2023 e nelle more dell’avvio di un programma di potenziamento, compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate.


 

Articolo 1, comma 178
(Incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio)

 

 

L’articolo 1, comma 178 – introdotto alla Camera – limitatamente al 2025, aumenta di 8 euro mensili l’importo dell’incremento delle maggiorazioni sociali previsto dalla normativa vigente per i pensionati in condizioni disagiate che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare del suddetto incremento.

Conseguentemente, per il 2025, viene aumentato di 104 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l’incremento in oggetto non è riconosciuto.

 

Preliminarmente, si ricorda che la maggiorazione sociale costituisce un’integrazione della pensione base dei pensionati che possiedano redditi propri inferiori a determinate soglie fissate dalla legge, viene erogata per 13 mensilità e l'importo varia in base all’età, al reddito e alla tipologia di pensione.

In base al combinato disposto dell’art. 38, c. 1, della L. 448/2001 e dell’art. 5, c. 5, della L. 81/2007, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici è incrementata per i pensionati previdenziali e assistenziali di età pari o superiore a 70 anni[72] e i soggetti di età superiore a 18 anni invalidi civili totali o sordomuti o ciechi assoluti titolari di pensione o di pensione di inabilità, fino a garantire un reddito proprio pari, per il 2024, a 735,05 euro al mese per tredici mensilità (cfr. Allegato 2 alla Circ. INPS 1/2024).

Come anticipato, per il solo 2025, il suddetto incremento è pari a 8 euro mensili. Conseguentemente, per il 2025, viene aumentato di 104 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l’incremento in oggetto non è riconosciuto[73].


 

Articolo 1, comma 179
(Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici
con quattro o più figli)

 

 

Il comma 179 eleva il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per il trattamento pensionistico prevista, per le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale, in relazione ad ogni figlio. Il limite viene elevato da dodici a sedici mesi, ferma restando la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a quattro mesi; l’effetto della novella concerne, dunque, le lavoratrici con quattro o più figli.

 

Il beneficio di riduzione oggetto della presente novella[74] concerne il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, requisito pari attualmente a 67 anni[75]. Il beneficio concerne esclusivamente le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale; rientrano in tale ambito i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e quelli che abbiano optato per il suddetto sistema[76]. La novella eleva da dodici a sedici mesi il limite massimo della riduzione, ferma restando la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a quattro mesi; l’effetto della novella concerne, dunque, le lavoratrici con quattro o più figli.

Si ricorda che il beneficio in esame prescinde dall’assenza dal lavoro per i periodi in oggetto.

La novella non modifica la misura del beneficio alternativo alla suddetta riduzione[77], in base al quale la lavoratrice madre può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

 


 

Articolo 1, comma 180
(Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici
dei residenti all’estero)

 

 

Il comma 180 esclude per i soggetti residenti all’estero il riconoscimento, per l’anno 2025, dell’incremento, a titolo di perequazione automatica, della misura complessiva dei trattamenti pensionistici individuali, limitatamente ai casi in cui tale misura complessiva sia superiore all’importo del trattamento minimo del regime generale INPS[78]. L’esclusione per i soggetti summenzionati è operata in via eccezionale (fermo restando l’effetto dell’esclusione, relativa all’anno 2025, anche sui ratei di trattamento corrisposti negli anni successivi al 2025). Viene in ogni caso fatta salva l’attribuzione dell’incremento fino a concorrenza dell’importo minimo, come maggiorato in base al medesimo meccanismo di perequazione automatica.

 

Il presente comma stabilisce, per la fattispecie summenzionata e nei termini summenzionati, un’esclusione transitoria dalla disciplina generale della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici.

Si ricorda che, in base alla disciplina generale, gli incrementi a titolo di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici – ivi compresi i trattamenti di natura assistenziale –[79] si basano sulla variazione dell'indice del costo della vita e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento[80]. Più in particolare, la decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo concerne sia l'incremento riconosciuto in base alla variazione dell'indice del costo della vita relativa all'anno precedente e provvisoriamente accertata con decreto ministeriale entro il 20 novembre di quest'ultimo anno[81] sia l'eventuale conguaglio, relativo alla differenza tra il valore – definitivamente accertato con il suddetto decreto – della variazione dell'indice relativo al penultimo anno precedente e il valore provvisoriamente accertato con il precedente decreto annuo[82]. Tale eventuale conguaglio comprende il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dal 1° gennaio dell'anno precedente.

Sempre in base alla disciplina generale, la perequazione è riconosciuta: nella misura del 100% della variazione dell'indice del costo della vita per la fascia di importo complessivo (sempre lordo) dei trattamenti pensionistici del soggetto fino a 4 volte il trattamento minimo INPS[83]; nelle misure del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo e del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo[84]. Si ricorda che, nell'ambito della disciplina della perequazione automatica, si fa riferimento (in via interpretativa) all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente a quello di applicazione della perequazione medesima.

Riguardo alla giurisprudenza costituzionale in materia di perequazione automatica, si ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 22 ottobre 2020-9 novembre 2020, facendo riferimento anche a precedenti sentenze della stessa Corte, ha rilevato che il carattere parziale, per alcuni trattamenti pensionistici, della rivalutazione al costo della vita non costituisce, di per sé, una violazione del principio di adeguatezza dei trattamenti previdenziali (principio di cui all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione) e che, nella valutazione del rispetto o meno (da parte di normative che presentino il suddetto effetto) di tale principio, sono fondamentali "la considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo" nonché la sussistenza di una "motivazione sostenuta da valutazioni della situazione finanziaria basate su dati oggettivi, emergenti, ad esempio, dalle relazioni tecniche di accompagnamento delle misure legislative".

 


 

Articolo 1, commi 181-185
(Misure in materia di previdenza complementare)

 

 

L’art.1, comma 181, modificato dalla Camera dei deputati , prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità, per i soggetti per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, di computare, su richiesta dell’assicurato, al fine del raggiungimento con il sistema contributivo integrale degli importi soglia mensile dell'assegno sociale stabiliti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita. La norma inoltre interviene sulle modalità di determinazione del valore teorico della rendita complementare ai soli fini del calcolo del raggiungimento del valore soglia previsto, prevedendo altresì che le forme di previdenza complementare rilascino una proiezione certificata attestante il valore della rendita calcolabile secondo gli schemi in uso nella singola forma di previdenza complementare.

Il comma 182, introdotto alla Camera dei deputati, rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l’individuazione dei criteri di computo e delle modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita secondo quanto previsto dall’articolo 24, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dal comma 181 del presente articolo..

Il comma 183, introdotto alla Camera dei deputati, modifica, per l'accesso al pensionamento anticipato, a decorrere dal 1° gennaio 2030, il valore minimo del trattamento pensionistico maturato posto come condizione per il riconoscimento del trattamento di pensionamento anticipato, che deve essere pari a 3,2 volte (non più 3 volte) l'importo dell'assegno sociale; inoltre, per i lavoratori che esercitano la facoltà prevista al comma 181, prevede che, ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato, il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni decorrere dal 1° gennaio 2030 e che la pensione anticipata non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Il comma 184, introdotto alla Camera dei deputati, prevede che, qualora dall’attività di monitoraggio relativa agli effetti derivanti dalle nuove richiamate disposizioni di previdenza complementare ivi introdotte, con riferimento all’agevolazione per l’accesso al pensionamento anticipato vengano riscontrati maggiori oneri rispetto a quelli previsti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede, ai fini compensativi, a stabilire un limite percentuale dell’ammontare mensile della prima rata della pensione di base ai fini del conseguimento degli importi soglia nonché ad elevare ulteriormente gli importi soglia ovvero a prevedere ulteriori periodi di posticipo della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato. L’ente previdenziale provvede a tale attività di monitoraggio fornendo i relativi elementi al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo quanto disciplinato dal decreto di cui al comma 182.

Il comma 185, introdotto alla Camera dei deputati, reca la copertura finanziaria degli interventi contemplati dal presente articolo.

 

L’articolo 1, comma 181, modificato nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, apportando modifiche all’articolo 24  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214[85] (ovvero aggiungendo un art. 7-bis), prevede la possibilità, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, di computare, esclusivamente ai fini del raggiungimento degli importi soglia necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia oin base ad una modifica apportata nel corso dell’esame alla Camera dei deputatianticipata (la formulazione infatti, infatti, faceva riferimento solo all’importo soglia mensile necessario per la liquidazione della pensione di vecchiaia), in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita non inferiore al 50 per cento del montante accantonato nel fondo ai sensi dell’articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e solo su richiesta dell’assicurato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare. Il valore teorico della rendita complementare, ai soli fini del calcolo del raggiungimento del valore soglia previsto (nel 2024 pari a 534,41 euro mensili), è determinato trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335[86] vigente al momento del pensionamento.

La norma introduce inoltre l’obbligo di mettere a disposizione una proiezione certificata che consenta di avere una rappresentazione affidabile dell’importo della futura rendita in modo da comprendere l’ulteriore reddito a disposizione unitamente alla pensione erogata dall’ente previdenziale pubblico.

 

Al riguardo, la relazione tecnica del provvedimento, precisa come già attualmente le forme di previdenza complementare rilascino annualmente una nota informativa che contiene già le proiezioni delle diverse tipologie di prestazioni richiedibili dagli assicurati, ivi incluse le rendite, prevedendo la norma in esame uno specifico obbligo per il caso di specie (richiesta di una pensione contributiva con opzione di rendita).

Si ricorda che nel nostro ordinamento, la materia delle forme pensionistiche complementari è disciplinata dal D.Lgs. 252/2005, come sostanzialmente modificato dal D.Lgs. 28/2007 (di recepimento della direttiva 2003/41/CE), nonché, successivamente, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, con cui  è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2016/2341, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. Tale direttiva è volta alla creazione di un quadro normativo unitario minimo e armonizzato della previdenza integrativa, a rafforzare il sistema di governance e di gestione del rischio, rimuovere alcune barriere che ostacolano l’attività transfrontaliera dei fondi pensione (oggetto di discipline differenti nei vari Paesi), consolidare la trasparenza e l’informazione agli iscritti e ai pensionati, cercando, nel contempo, di assicurare alle autorità competenti tutti gli strumenti necessari per poter effettivamente svolgere la vigilanza ed il controllo sugli EPAP.

Il citato decreto legislativo n. 147 del 2018 è stato adottato al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di forme pensionistiche complementari e di attività di vigilanza sulle stesse da parte della COVIP.

 

Si ricorda, inoltre, che, per quanto attiene alle prestazioni, l’articolo 11 del D.Lgs. 252/2005 ha ridefinito i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni complementari, stabilendo (comma 2) che, a condizione di possedere almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisca al momento della maturazione dei requisiti stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza.

Il comma 3, in particolare, prevede che le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.

 

Per quanto attiene agli obblighi di informativa, si ricorda che gli artt. da 13-bis a 13-septies nel D.Lgs. 252/2005) prevedono:

§  che gli aderenti e i beneficiari siano adeguatamente informati sulle condizioni della rispettiva forma pensionistica complementare (tra cui il profilo di investimento e la natura dei rischi finanziari), nonché su tutte le modifiche relative alle regole del fondo e alle riserve tecniche;

§  che i potenziali aderenti siano informati su determinati elementi (come, ad esempio, i tipi di prestazione del fondo e le opzioni di investimento a loro disposizione) prima della loro adesione;

§  che a ciascun aderente vengano trasmessi un documento annuale sulla propria posizione individuale e, almeno tre anni prima della possibile età di pensionamento, informazioni circa le opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche; 

§  che ai beneficiari siano fornite informazioni periodiche sulle opzioni esercitabili per l’erogazione delle rendite.

 

Il comma 182, introdotto alla Camera dei deputati, prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita - secondo quanto previsto dall’articolo 24, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dal comma 181 del presente articolo - tenuto conto dei contenuti delle decisioni Eurostat in merito alla conferma del trattamento contabile delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare anche a seguito di quanto disciplinato dal comma 1.

Si osserva, infine, che la relazione tecnica relativa al provvedimento segnala che per effetto della disposizione in esame si potrà verificare un anticipo del pensionamento per la maturazione anticipata dell’importo soglia per accedere al pensionamento di vecchiaia, a seguito dell’aggiunta alla pensione pubblica maturata della rendita derivante dalla previdenza complementare.

Richiedendo per la sua attuazione un decreto attuativo[87], esso non reca oneri per l’anno 2025, mentre reca 0,5 milioni di euro per l’anno 2026, 0,9 milioni di euro nell’anno 2027, 1,2 milioni di euro per l’anno 2028, 1,5 milioni di euro per l’anno 2029, 2,1 milioni di euro per l’anno 2030, 3,1 milioni di euro per l’anno 2031, 4,1 milioni di euro per l’anno 2032, 4,8 milioni di euro per l’anno 2033 e 5,3 milioni di euro per l’anno 2034. Nella relazione tecnica infine si segnala che dal 2035 gli oneri pensionistici hanno un profilo pure crescente, ma di entità contenuta che trova compensazione nell’ambito degli interventi in materia pensionistica contenuti nel presente provvedimento.

 

Il comma 183, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, modificando il comma 11 dell’art. 24 del DL 201/2011, prevede che:

- a  decorrere dal 1° gennaio 2030 sia elevato a 3,2 volte rispetto all’assegno sociale il valore degli importi soglia mensili necessari alla liquidazione della pensione anticipata;

- per i lavoratori che si avvalgono della facoltà, prevista al nuovo comma 7-bis dell’art. 24 del DL 201/2011, di computare anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, ai fini del conseguimento degli importi soglia mensili (di cui al medesimo comma 11 dell’art. 24 del D.L. 201/2011), il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni decorrere dal 1° gennaio 2030;

- con riferimento ai medesimi lavoratori, che si avvalgono della richiamata facoltà, la pensione anticipata non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (di cui al comma 6  dell’art. 24 del DL 201/2011), con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 

Il comma 184, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, prevede che, qualora dall’attività di monitoraggio relativa agli effetti derivanti dalle nuove richiamate disposizioni di previdenza complementare ivi introdotte con il presente articolo, con riferimento all’agevolazione per l’accesso al pensionamento anticipato vengano riscontrati maggiori oneri rispetto a quelli previsti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede, ai fini compensativi, a stabilire un limite percentuale dell’ammontare mensile della prima rata della pensione di base - per il computo di cui al primo periodo del nuovo comma 7-bis dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 - ai fini del conseguimento degli importi soglia, nonché ad elevare ulteriormente gli importi soglia (di cui all’articolo 24, comma 11, del medesimo D.L. 201/ 2011) ovvero a prevedere ulteriori periodi di posticipo della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato (di cui al medesimo comma 11 del D.L. 201/2011). L’ente previdenziale provvede a tale attività di monitoraggio fornendo i relativi elementi al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità definite dal decreto la cui adozione è prevista al comma 182.

 

Il comma 185, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, reca la copertura finanziaria degli interventi contemplati dai precedenti commi, prevedendo diverse riduzioni di autorizzazione di spesa. In particolare,  si prevede che:

-l’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247,?è ridotta di 12,6 milioni di euro per l’anno 2026 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

- l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è ridotta di 16 milioni di euro per l’anno 2027, 31,7 milioni di euro per l’anno 2028, 50,8 milioni di euro per l’anno 2029, 36,6 milioni di euro per l’anno 2030, 19,7 milioni di euro per l’anno 2031, 9,3 milioni di euro per l’anno 2032, 8,5 milioni di euro per l’anno 2033, 11,5 milioni di euro per l’anno 2034, 14,1 milioni di euro per l’anno 2035, 21,4 milioni di euro per l’anno 2036, 19,5 milioni di euro per l’anno 2037, 30,2 milioni di euro per l’anno 2038, 38,3 milioni di euro per l’anno 2039, 52,7 milioni di euro per l’anno 2040, 59,3 milioni di euro per l’anno 2041, 74,4 milioni di euro per l’anno 2042, 87,6 milioni di euro per l’anno 2043, 88,8 milioni di euro per l’anno 2044 e 91,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2045.

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevede un’autorizzazione di spesa volta a concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire ai il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, mentre l’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 reca la copertura finanziaria per gli interventi inerenti all’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, infine, è volta a garantire il beneficio dell'anticipo del pensionamento per talune categorie di lavoratori.

 


 

Articolo 1, comma 186
(Opzione per una riduzione transitoria della contribuzione previdenziale a carico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)

 

 

Il comma 186 – inserito dalla Camera dei deputati – introduce, per i soggetti che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell’INPS relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell’INPS relativa agli esercenti attività commerciali, la possibilità di chiedere una riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del cinquanta per cento. La riduzione è riconosciuta per trentasei mesi. L’accreditamento dei contributi versati nella misura ridotta in oggetto ha luogo secondo una specifica disciplina[88]. La facoltà in esame è ammessa anche per i collaboratori familiari che, nell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta in una delle suddette gestioni.

 

Si ricorda che la disciplina delle gestioni in esame prevede che la base di calcolo del contributo pensionistico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (nonché dei relativi collaboratori familiari) non possa essere inferiore a un determinato valore minimo annuo, pari, nell’anno 2024, a 18.415 euro (per i periodi di iscrizione inferiori all’anno solare, il valore minimo in oggetto è rapportato “a mese”)[89]; tuttavia, per i soggetti che aderiscono al regime fiscale forfettario, la base di calcolo suddetta è ridotta nella misura del 35 per cento[90].

L’eventuale riduzione per trentasei mesi, secondo la facoltà introdotta dal presente comma, decorre dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società (data che, come detto, deve rientrare nel periodo 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025); i trentasei mesi sono in ogni caso computati senza soluzioni di continuità. Si valuti l’opportunità di chiarire se l’opzione per la riduzione sia revocabile.

La riduzione in oggetto è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedano riduzioni della contribuzione. Di conseguenza, l’eventuale riduzione in esame al cinquanta per cento assorbirebbe (in via transitoria) la summenzionata riduzione derivante dal regime fiscale forfettario.

Per i casi in cui, in seguito alla riduzione al cinquanta per cento in esame, la contribuzione si commisuri su una base di calcolo inferiore a quella minima summenzionata, i mesi di assicurazione pensionistica da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata (ai sensi del richiamato articolo 2, comma 29, della L. 8 agosto 1995, n. 335[91]).

La scelta della riduzione in esame è operata dall’assicurato mediante comunicazione telematica all’INPS.

Il comma in esame specifica che, sotto il profilo della disciplina dell’Unione europea, l’agevolazione in oggetto è inquadrabile nel regime cosiddetto de minimis, relativo agli aiuti di Stato che possono essere concessi agli operatori economici senza la procedura di autorizzazione della Commissione europea[92].


 

Articolo 1, comma 187
(Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati)

 

 

L’articolo 1, comma 187, esclude dall’applicazione della legislazione in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, nonché dei lavoratori frontalieri, le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.

 

Il comma 187,  prevede che a partire dal 1° gennaio 2025 le disposizioni recate dalla legge 25 luglio 1975, n. 402 - che riconoscono il trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni ai lavoratori italiani rimpatriati, nonché ai lavoratori frontalieri, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero - non si applichino alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.

 

La relazione tecnica, nel riportare gli effetti finanziari complessivi derivanti dal provvedimento normativo di abrogazione delle disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, ascrive effetti positivi per la finanza pubblica, pari a 17 milioni di euro nel 2025, 37,3 milioni di euro nel 2026, 38,2 milioni di euro nel 2027,39 milioni di euro nel 2028, 39,8 milioni di euro nel 2029, 40,6 milioni di euro nel 2030, 41,4 milioni di euro nel 2031, 42,2 milioni di euro nel 2032, 43,1 milioni di euro nel 2033 e 44 milioni di euro nel 2034.

 

Si ricorda che tale legge n. 402 del 1975 prevede che, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni[93], detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per sé e per i familiari a carico.

La concessione di tali prestazioni è subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempreché il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1° novembre 1974.

Inoltre , il trattamento di cui all'articolo 1 è dovuto a condizione che il lavoratore interessato si sia iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro.

I lavoratori che abbiano fruito di tale trattamento previsto possono nuovamente beneficiarne sempreché abbiano effettuato un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno dodici mesi, di cui non meno di sette effettuati all'estero.

 

 


 

Articolo 1, commi 188-197
(Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzi
del Fondo sociale per occupazione e formazione e disposizioni per l’attuazione
del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori)

 

 

L’articolo 1, commi da 188 a 197 proroga alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Tali interventi concernono l’indennità per i lavoratori della pesca e dei call-center, l’integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva, il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, che cessano l’attività o in caso di riorganizzazione o crisi aziendale, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. In particolare, sono stanziati:

§  30 mln di euro per il 2025 per il fermo pesca;

§  70 mln di euro per il 2025 per la CIGS per le imprese situate in aree di crisi industriale complessa;

§  100 mln di euro per il 2025 per la CIGS per cessazione attività;

§  19 mln di euro per il 2025 per il sostegno al reddito dei dipendenti ex ILVA;

§  100 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 per la CIGS per crisi aziendale;

§  20 mln di euro per il 2025 per i lavoratori dei call center

La disposizione prevede altresì la proroga di talune convenzioni per l’impiego di lavoratori socialmente utili e alcune misure volte all’attuazione del Programma GOL (Garanzia occupabilità lavoratori). La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in esso contenute, in quanto il finanziamento è disposto a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, già presenti a legislazione vigente.

 

Indennità per i lavoratori del settore della pesca (comma 188)

Per l’erogazione, anche per il 2025, dell’indennità giornaliera onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, vengono stanziate risorse nel limite di 30 milioni di euro per il medesimo anno 2025, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione[94].

La suddetta indennità è pari ad un importo non superiore a 30 euro giornalieri ed è riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.

Si ricorda che la misura in oggetto è stata rifinanziata più volte, da ultimo dall’art. 1, c. 169, della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) nella misura di 30 mln di euro.

 

Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa (comma 189)

La norma in esame stanzia per il 2025 ulteriori risorse, pari a 70 milioni di euro a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga, previsti – rispettivamente, dall’art. 44, co. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, e dall’art. 53-ter del D.L. 50/2017 - in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Le suddette risorse saranno ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e potranno essere destinate dalle Regioni, nel 2025, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità.

La disposizione in commento affida all’INPS, ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, il controllo ed il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.

L’articolo 44, comma 11-bis del D.Lgs. n. 148/2015 autorizza un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa che, a tal fine, debbono presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del citato decreto, né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Tali risorse, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, sono assegnate alle regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ad una ripartizione proporzionale alle esigenze rappresentate.

Ai sensi dell’articolo 53-ter del D.L. 50/2017, le suddette risorse finanziarie  possono essere destinate dalle regioni, nei limiti della parte non utilizzata, per la prosecuzione - senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al DM n. 83473 del 1° agosto 2014 - del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che, alla data del 1º gennaio 2017, risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale.

Inizialmente, il citato art. 44, co. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 ha disposto che il trattamento straordinario di integrazione salariale ivi previsto fosse concesso entro un limite massimo di spesa di 216 mln di euro per il 2016 (ripartite con il decreto interministeriale n. 1 del 12 dicembre 2016) e di 117 mln per il 2017 (ripartite con il decreto interministeriale n. 12 del 5 aprile 2017).

Successivamente, le leggi di bilancio dal 2018 al 2023, per la prosecuzione dei trattamenti di CIGS in oggetto, hanno più volte autorizzato l’impiego delle risorse residue anche per le annualità successive al 2017 e hanno altresì stanziato ulteriori risorse. In dettaglio:

§  per il 2018 e 2019 è stato consentito l’impiego delle risorse residue stanziate per il 2016 ed il 2017 (art. 1, co. 139, della L. 205/2017 e art. 1, co. 282, della L. 145/2018);

§  per il 2019 sono stati stanziati ulteriori 117 mln di euro, ripartiti con il decreto interministeriale n. 16 del 29 aprile 2019 (art. 1, co. 282, della L. 145/2018);

§  per il 2020 sono stati stanziati ulteriori 45 mln di euro, ripartiti con il DM 5 marzo 2020 (art. 1, co. 491, L. 160/2019);

§  per il 2021 sono stati stanziati ulteriori 180 mln di euro, ripartiti con il DM n. 18 del 16 aprile 2021  (art. 1, co. 289, L. 178/2020)[95];

§  per il 2022 sono stati stanziati ulteriori 60 mln di euro, ripartiti con il DM n. 5 del 9 marzo 2022 (art. 1, co. 127, L. 234/2021);

§  per il 2023 sono stati stanziati ulteriori 70 mln di euro, ripartiti con apposito DM (art. 1, c. 325, L. 197/2022);

§  per il 2024 sono stati stanziati ulteriori 70 mln di euro, ripartiti con DM 11 aprile 2024, n. 886 (art. 1, c. 170, L. 213/2023).

 

Proroga CIGS per cessazione di attività (commi 190 e 191)

La disposizione in commento proroga per il 2025 - nel limite di spesa di 100 milioni di euro per il medesimo anno, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione - la possibilità (attualmente prevista sino al 2024) per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per un periodo massimo di 12 mesi, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale (ex art. 44 del D.L. 109/2018) (comma 191).

Tale facoltà è concessa in deroga ai limiti generali di durata vigenti[96] e, in base alla novella apportata dalla disposizione in commento, anche qualora il datore abbia occupato mediamente meno di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda[97] (comma 190).

La disposizione in commento fa salva la disciplina prevista dal richiamato articolo 44 del D.L. 109/2018 (vedi infra) in materia di condizioni e presupposti per l’accesso al suddetto intervento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività.

In particolare l’autorizzazione è concessa:

§  qualora sussista una delle seguenti ipotesi:

o  risultino concrete prospettive di cessione dell’attività, con conseguente riassorbimento occupazionale;

o  sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;

o  siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell'azienda in oggetto;

§  per un periodo massimo complessivo di dodici mesi;

§  anche in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che prevedono, rispettivamente, in generale, una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile e di 12 mesi, anche continuativi, in caso di crisi aziendale;

§  subordinatamente alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui viene altresì verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario e indicato il relativo onere finanziario. Tali accordi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile del rispetto dei limiti di spesa. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

 

In attuazione della delega di cui alla L. 183/2014, che ha disposto, nell’ambito del riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, l’esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale o di un ramo di essa, il D.Lgs. 148/2015 ha escluso (dal 1° gennaio 2016) la cessazione di attività di impresa (o di un ramo di essa) tra le cause di richiesta di cassazione integrazione guadagni. Tuttavia, l’articolo 21, comma 4, del medesimo decreto n. 148 ha previsto (in deroga ai limiti di durata massima) la possibilità di autorizzare, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione), sino a un limite massimo di 12, 9 e 6 mesi, e previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di CIGS, nel caso in cui all'esito dello specifico programma di crisi aziendale, l'impresa avesse cessato l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale.

Successivamente, il richiamato art. 44 del D.L. 109/2018 – come modificato da ultimo dal D.L. 162/2019 - ha prorogato la concessione della CIGS in oggetto per il periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, nel limite di spesa costituito dalle risorse stanziate ai sensi del predetto art. 21, c. 4, del D.Lgs. 148/2015 e non utilizzate, nonché (come disposto dai decreti legge nn. 124 e 162 del 2019) nel limite di 45 milioni di euro per il 2019 e di 28,7 milioni di euro per il 2020.

Infine, il trattamento in oggetto è stato prorogato anche per gli anni 2021 e 2022 (art. 1, co. 278, L. 178/2020) nel limite di spesa, rispettivamente, di 200 e di 50 milioni di euro, per il 2023 (art. 1, co. 329, L. 197/2022) nel limite di spesa di 50 mln di euro, e, da ultimo, per il 2024 (art. 1, c. 172, L. 213/2023) nel limite di spesa di 100 mln di euro.

 

Integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA (comma 192)

Viene altresì prorogata per il 2025 - nel limite di spesa di 19 mln di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione - l’integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche (ex art. 1-bis, del D.L. 243/2016, vedi infra), in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA.

Il richiamato art. 1-bis del D.L. 243/2016 ha autorizzato una spesa di 24 mln di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (anche in relazione ad impegni dei lavoratori in corsi di formazione professionale per la gestione delle bonifiche relative ai medesimi stabilimenti). La misura è stata successivamente prorogata per il 2018 nel limite di spesa di 24 milioni di euro[98], per il 2019 nel limite di spesa di 35 milioni di euro[99] e per gli anni dal 2020 al 2024 nel limite di spesa di 19 milioni di euro per ciascun anno[100].

La Relazione tecnica allegata al presente disegno di legge specifica che i destinatari del trattamento di CIGS per le tre aziende del Gruppo Ilva sono complessivamente 2131 lavoratori, di cui 1808 dipendenti da Ilva, 311 dipendenti da Sanac e 12 dipendenti da Taranto Energia. Dai dati forniti dal personale della Direzione Ilva si prevede una sospensione media rispettivamente di 1.786, 311 e 12 lavoratori, per un totale di n. 2.109 unità lavorative.

 

CIGS per riorganizzazione, contratti di solidarietà e crisi aziendale (comma 193)

La disposizione in commento proroga per gli anni dal 2025 al 2027 la possibilità, di cui all’art. 22-bis del D.Lgs. 148/2015, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente[101].

A tal fine vengono stanziati 100 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità dal 2025 al 2027.

Si ricorda che il trattamento in oggetto è stato prorogato fino al 2024 dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, c. 129, L. 234/2021).

L’ulteriore periodo di CIGS in oggetto può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

La disposizione in commento non interviene sulla disciplina in materia di condizioni e presupposti per l’accesso alla proroga del richiamato trattamento straordinario di integrazione salariale.

In base al richiamato art. 22-bis l’autorizzazione dell’ulteriore periodo di CIGS da parte delle imprese di rilevanza economica strategica è subordinata alla presentazione di piani di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, ovvero a gestire processi di transizione (come specificato dall’art. 52, co. 1, lett. b), del ddl in esame, con riferimento all’art. 21, co. 2, del D.Lgs. 148/2015), e comunque finalizzati al recupero occupazionale, anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze (come specificato dall’art. 52, co. 1, lett. c), del ddl in esame, con riferimento all’art. 21, co. 2, del D.Lgs. 148/2015)) e alla sussistenza di una delle seguenti ipotesi:

1.    il programma di riorganizzazione aziendale comprenda investimenti complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento straordinario;

2.    il medesimo programma contenga piani di recupero occupazionale e azioni di riqualificazione non attuabili nel suddetto limite temporale;

3.    per la causale contratto di solidarietà;

4.    il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento.

Per le ipotesi da 1 a 3 si prevede che la proroga possa essere concessa fino ad un limite di 12 mesi, mentre per la quarta ipotesi si ammette un limite massimo di 6 mesi.

 

Proroga delle convenzioni per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili (comma 194)

Viene altresì prevista la proroga dal 31 dicembre 2024[102] al 31 dicembre 2025 del termine per la possibilità di applicazione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili.

Le convenzioni interessate dalla presente proroga sono stipulate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), al fine di garantire il pagamento dei sussidi, nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla cosiddetta platea storica[103]. La proroga è disposta nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Sostegno al reddito per i lavoratori dei call center (comma 195)

La disposizione in commento rifinanzia anche per il 2025, nella misura di 20 milioni di euro - a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione[104] - le misure di sostegno al reddito previste in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center dall’art. 44, co. 7, del D.Lgs. 148/2015, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda.

La misura dell’indennità in oggetto è pari al trattamento massimo di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale ed il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri creatisi.

In base al combinato disposto del richiamato art. 44, co. 7, del D.Lgs. 148/2015 e del relativo decreto attuativo DM 22763/2015, le citate misure di sostegno al reddito consistono nell’erogazione di un’indennità in favore dei lavoratori appartenenti alle aziende del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, e che abbiano attuato, entro la scadenza del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto.

Si ricorda che la misura di cui al presente comma è stata rifinanziata più volte, da ultimo, per il 2024, dall’art. 1, c. 168, della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) nel limite di spesa di 10 mln di euro.

 

CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale (comma 196)

La disposizione in commento riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2025, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati. Tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale[105] e nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per il 2025.

Per la domanda relativa al prolungamento in oggetto non si applicano le norme inerenti alla consultazione sindacale e agli altri termini temporali e modalità per la procedura di trattamento in questione (di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 148/2015).

Come anticipato, i trattamenti in oggetto sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 euro per il 2025, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione. L’INPS provvede al monitoraggio di tale limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.

Si ricorda che il trattamento in oggetto è stato riconosciuto fino al 31 dicembre 2024 dall’art. 1, c. 175, della L. 213/2023.

Si segnala, infine, che l’art. 3, c. 1, del D.L. 4/2024 – recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico – specifica che, anche qualora sia disposta l’amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), il suddetto beneficio resta fermo, nell’ambito del predetto limite di spesa, qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione.

 

Attuazione Programma GOL (comma 197)

Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del Programma GOL (Garanzia occupabilità lavoratori) – previsto dal PNRR nell’ambito della Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione, 1.1 – la presente disposizione consente alle regioni di destinare le risorse loro assegnate nell’ambito di tale programma anche al finanziamento delle iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla suddetta Riforma 1.1.

L’obiettivo della Riforma 1.1, rientrante nella Missione 5, Componente 1, del PNRR, è promuovere un sistema attivo del mercato del lavoro più efficiente grazie a servizi specifici per l'impiego e piani personalizzati di attivazione del mercato del lavoro. I soggetti coinvolti dalla Riforma sono i soggetti disoccupati o in transizione, quindi beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di un rapporto di lavoro o di misure di sostegno al reddito, nonché i soggetti fragili o vulnerabili con difficoltà a livello occupazionale.

 


 

Articolo 1, commi 198-199
(Modifica requisiti per la fruizione dell’Assegno di inclusione e del Supporto formazione lavoro e stanziamento di risorse per il Sistema duale)

 

 

I commi 198 e 199 dell’articolo 1 – introdotti alla Camera - modificano i requisiti relativi alla condizione economica e reddituale per il riconoscimento dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, nonché i relativi importi, e stanziano ulteriori risorse per il finanziamento dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (originariamente denominato alternanza scuola-lavoro).

 

Assegno di inclusione

Per quanto riguarda l’Assegno di inclusione (comma 198, lettere a) e b)):

·        eleva da 9.360 a 10.140 euro il valore massimo dell’ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente e da 6.000 a 6.500 euro la soglia del reddito familiare del medesimo nucleo. Tale soglia reddituale è altresì elevata da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;

·        incrementa in ogni caso la suddetta soglia reddituale a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

·        eleva da 6.000 a 6.500 euro annui l’importo massimo della parte dell’Assegno costituita da un’integrazione al reddito familiare. Il medesimo importo è incrementato da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;

·        eleva da 3.360 a 3.640 euro annui l’importo massimo della parte dell’Assegno costituita da un’integrazione, per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione. Il medesimo importo è incrementato da 1.800 a 1.950 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;

·        riduce le autorizzazioni di spesa per l’erogazione dell’Assegno e dei relativi incentivi.

In particolare, è autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 mln di euro per il 2024, 5.880,9 mln di euro per il 2025 (in luogo di 5.882,5), 5.760 mln di euro per il 2026 (in luogo di 5.761,5), 5.929,3 mln di euro per il 2027 (in luogo di 5.930,9), 5.979,6 mln di euro per il 2028 (in luogo di 5.981,2), 6.042,5 mln di euro per il 2029 (in luogo di 6.044,1), 6.097,9 mln di euro per il 2030 (in luogo di 6.099,5), 6.164,9 mln di euro per il 2031 (in luogo di 6.166,5), 6.234,8 mln di euro per il 2032 (in luogo di 6.236,5) e 6.307 mln di euro annui a decorrere dal 2033 (in luogo di 6.308,7). Conseguentemente vengono ridotti anche taluni limiti di spesa in cui è ripartita la suddetta autorizzazione di spesa complessiva.

 

Supporto per la formazione e il lavoro

Per quanto riguarda il Supporto per la formazione e il lavoro (comma 198, lettere c) e d)):

·        eleva da 6.000 a 10.140 euro il valore massimo dell’ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente e la soglia del reddito familiare del medesimo nucleo;

·        incrementa da 350 a 500 euro mensili l’importo del beneficio;

·        dispone che la durata del beneficio, pari ad un massimo di 12 mensilità, è prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, se allo scadere dei primi 12 mesi di fruizione, risulti la partecipazione dell’interessato ad un corso di formazione. Anche in caso di proroga, il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso;

·        riduce le autorizzazioni di spesa per l’erogazione del beneficio e dei relativi incentivi.

In particolare, è autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l’anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l’anno 2024, 711,7 milioni di euro per l’anno 2025 (in luogo di 1.300,8), 627,9 milioni di euro per l’anno 2026 (in luogo di 981,7), 602,2 milioni di euro per l’anno 2027 (in luogo di 603,8), 602,6 milioni di euro per l’anno 2028 (in luogo di 604,2), 603,1 milioni di euro per l’anno 2029 (in luogo di 604,7), 603,6 milioni di euro per l’anno 2030 (in luogo di 605,2), 604,1 milioni di euro per l’anno 2031 (in luogo di 605,7), 604,6 milioni di euro per l’anno 2032 (in luogo di 606,2) e 605 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033 (in luogo di 606,6). Conseguentemente vengono ridotti anche taluni limiti di spesa in cui è ripartita la suddetta autorizzazione di spesa complessiva

 

Sistema duale

Per quanto concerne il sistema duale, l’articolo 30-bis in commento incrementa, nella misura di 100 milioni di euro per il 2025, 170 milioni di euro per il 2026 e 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (percorsi inerenti all’istituto originariamente denominato alternanza scuola-lavoro) (comma 199).

 

La disposizione in commento apporta le conseguenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del lavoro (Tabella 4). In particolare, viene previsto un incremento (sia in termini di competenza che di cassa) del Programma Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) – allocato all’interno della Missione 26, Politiche per il lavoro – pari a 350 mln di euro nel 2025, 200 mln di euro nel 2026 e 3 mln di euro nel 2027.


 

Articolo 1, comma 200
(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

 

 

Il comma 200, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, dispone un incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

La disposizione prevede che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (di cui all’art. 1, c. 200, della L. 190/2014), come rifinanziato ai sensi del presente provvedimento.

 

Il comma in titolo, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, prevede che il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi incidenti sul lavoro sia incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

 

Si ricorda che il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 1187, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

Tale Fondo - come previsto dalla disposizione istitutiva – ha la finalità di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Deve osservarsi che l’incremento del Fondo previsto dalla disposizione in oggetto si aggiunge allo stanziamento previsto dalla Tabella 4 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il cui cap. 5063 alloca risorse pari a 10.479.421 euro (come nel 2023 e nel 2024).

 

La disposizione in commento stabilisce altresì che agli oneri derivanti dalla sua attuazione si provvede mediante riduzione corrispondente del Fondo per esigenze indifferibili - di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per l’anno finanziario 2015) - come rifinanziato ai sensi del comma 884.

 


 

Articolo 1, commi 201-205
(
Istituzione del Fondo a sostegno delle imprese dell’indotto della Società ILVA Spa in a.s.)

 

L’articolo 1, commi da 201 a 205, inseriti alla Camera dei deputati, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), un Fondo a sostegno dell’indotto della società ILVA s.p.a. in a.s., dotandolo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025-2027 (comma 201).

Il fondo è volto a erogare un contributo a fondo perduto da concedere nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (cd. de minimis) (comma 203).

Il contributo è riconosciuto alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell’attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA (comma 202).

 Con decreto interministeriale sono disciplinate le modalità di attuazione del fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all’importo massimo del contributo concedibile (comma 204).

Gli oneri derivanti dalle disposizioni ivi contenute sono quantificati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, disponendo che essi siano compensati mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili ed urgenti, come rifinanziato dal comma 884 del provvedimento in esame (comma 205).

 

L’articolo 1, commi da 201 a 205, inseriti alla Camera dei deputati, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), un Fondo a sostegno dell’indotto della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria (a.s), dotandolo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025-2027 (comma 201).

 

Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell’attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA (comma 202).

Il fondo eroga un contributo a fondo perduto da concedere nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (cd. de minimis) (comma 203).

Si valuti l’opportunità di modificare il comma 3, al fine di inserirvi un richiamo alla normativa europea in materia di aiuti di Stato de minimis, e, propriamente, al regolamento 2023/2831/UE.

 

Si ricorda che, a decorrere dal 1 gennaio 2024, è entrato in vigore il nuovo regolamento 2023/2831/UE, il quale troverà applicazione fino al 31 dicembre 2030 (sono consentiti ulteriori sei mesi di ultrattività). Il nuovo regolamento si applica, comunque, anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2024) purché soddisfino tutte le condizioni ivi previste. Quanto all’ambito di applicazione, il nuovo regolamento opera in tutti i settori, tranne specifiche eccezioni, tra le quali il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.

Il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura è incluso nell’ambito di applicazione del regolamento, a meno che l’importo degli aiuti in questione sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati, o a meno che – in caso di trasformazione dei prodotti agricoli – l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari[106].

Il regolamento non si applica:

§  agli aiuti concessi a favore di attività connesse all’esportazione verso Stati intra e extra UE, o direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

§  agli aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione (articolo 1).

Il massimale di aiuto previsto è di 300.000 euro nell’arco di tre anni per impresa (o per impresa unica[107]), in luogo dei 200.000 consentiti ai sensi della disciplina previgente.

Quando la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporta il superamento dei massimali, le nuove misure non possono beneficiare del «de minimis» (articolo 3).

Il massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’UE.

Ai fini del massimale, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro, i cui valori sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo (ESL).

Gli aiuti «de minimis» concessi non sono cumulabili con aiuti concessi per gli stessi costi ammissibili quando il cumulo supera le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5).

Con decreto interministeriale sono disciplinate le modalità di attuazione del fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all’importo massimo del contributo concedibile (comma 204).

 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015, ILVA S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 347/2003 (conv. in legge n. 39/2004, c.d. “legge Marzano”); ai sensi dell’articolo 4 del medesimo D.L., la società è stata dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Milano.

Con successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico del 20 febbraio 2015 e 17 marzo 2015 e con D.M. 5 dicembre 2016 sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e dichiarate insolventi con sentenze del Tribunale di Milano ai sensi del citato D.L. n. 347/2003, una serie di società facenti parte del gruppo societario: ILVA Servizi Marittimi s.p.a.; ILVAform s.p.a.; Innse Cilindri s.r.l.; Sanac s.p.a.; Taranto Energia s.r.l.; Socova s.a.s.; Tillet s.a.s. Partecipazioni industriali s.p.a. (già Riva Fire s.p.a. in liquidazione). Sono stati nominati i medesimi commissari straordinari nominati per ILVA s.p.a.

ILVA s.p.a. dunque, in ragione dei suoi requisiti dimensionali occupazionali e di indebitamento, è stata assoggettata, e così le sopra citate altre società del gruppo, alla procedura speciale di ammissione immediata all’amministrazione straordinaria (cd. accesso diretto) di cui al D.L. n. 347/2003 (si rinvia qui, al sito del Gruppo ILVA in a.s.).

Secondo quanto poi disposto dall’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 1/2015, l’ammissione di ILVA s.p.a. alla procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria ha determinato la cessazione dalla carica del commissario straordinario del governo disposto con D.L. n. 61/2013 per lo svolgimento delle azioni di bonifica ambientale.

L’organo commissariale nominato per la procedura di amministrazione straordinaria è, dunque, subentrato anche nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di ILVA approvato con D.P.C.M. 14 marzo 2014 e modificato con D.P.C.M. 29 settembre 2017.

In ragione della peculiare situazione di ILVA, le operazioni inerenti la cessione dei beni aziendali di ILVA s.p.a., nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria sono state strettamente connesse, soprattutto a seguito dell’adozione del D.L. n. 98/2016, alla realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria contenute nel Piano ambientale. Dicasi al riguardo che – ai sensi della normativa vigente – il termine del programma dei commissari straordinari è stato fatto coincidere con il termine di ultimazione del Piano ambientale di ILVA (da ultimo stabilito al 23 agosto 2023) e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali. Sul punto si rimanda anche a quanto verrà detto infra a commento dell’articolo 15, comma 1, del decreto-legge della cui conversione si discute.

Quanto alla cessione dei beni aziendali, in data 5 giugno 2017, è stato firmato dal Ministro dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) il decreto che ha abilitato i commissari straordinari a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali del gruppo ILVA s.p.a. ad Am Investco Italy s.r.l, società controllata dalla società indiano lussemburghese ArcelorMittal. L’offerta di Am Investco Italy s.r.l. ha previsto la realizzazione entro il 2023 degli interventi rientranti nel piano ambientale.

AM InvestCo Italy, società controllata da ArcelorMittal, ha quindi sottoscritto, il 28 giugno 2017, un contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami d’azienda ILVA. In seguito, l’investitore ArcelorMittal ha reso nota la propria intenzione di rescindere l’accordo e provvedere al deconsolidamento della partecipazione di AmInvestCo.

Per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell’impianto siderurgico di Taranto della società ILVA s.p.a., il decreto-legge n. 103/2021 ha autorizzato l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. - Invitalia, a sottoscrivere apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci nel limite massimo di 705 milioni di euro (articolo 3, comma 4-bis).

Il 14 aprile 2021, Invitalia, su incarico del Governo italiano, ha quindi sottoscritto, con i contributi assegnati dal Ministero dell’economia e delle finanze, azioni ordinarie per un importo di 400 milioni di euro e, a seguito dell’adesione all’aumento di capitale, ha acquisito una partecipazione del 38% del capitale sociale (cui corrisponde il 50% dei diritti di voto) di AM InvestCo Italy, che ha assunto la denominazione “Acciaierie d’Italia Holding s.p.a.”.

Con il D.L. n. 115/2022 Invitalia è stata poi autorizzata a sottoscrivere ulteriori aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all’importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro per l’anno 2022 (art. 30, co. 1).

Il closing dell’acquisto (e, dunque, il termine del periodo di affitto) da parte di AM InvestCo poi ADI S.p.a. dei rami d’azienda ILVA, inizialmente previsto al 31 maggio 2022, è stato prorogato al 31 maggio 2024. In vista della scadenza, il 27 maggio 2024 le parti hanno stipulato un nuovo contratto quadro di affitto dei rami d’azienda ricompresi nel complesso aziendale e facenti capo a ILVA e i relativi nuovi contratti di affitto esecutivi, tutti con scadenza al 31 dicembre 2030.

 

L’articolo 9-bis del D.L. n. 69/2023 ha modificato la disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui all’articolo 2 del D.L. n. 347/2003, prevedendo l’ammissione immediata ai sensi del D.L. n. 347/2003 su iniziativa del socio pubblico con almeno il 30% delle azioni, in caso di inerzia dell’organo amministrativo (art. 2). Quest’ultima norma è stata modificata dall’articolo 1 del decreto-legge n. 4/2024. Questo articolo consente, in generale, ai soci (tutti) che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie di ottenere l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, in caso di inerzia dell’organo amministrativo (in precedenza, tale facoltà era attribuita nel caso di amministrazioni partecipate dallo Stato, senza specificare se direttamente o anche indirettamente, e al solo socio pubblico detentore di una partecipazione di almeno il 30 per cento).

In data 20 febbraio 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha informato (qui il comunicato) che, con decreto del Ministro, Acciaierie di Italia s.p.a. è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria. È stato nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo Quaranta. Il decreto ministeriale segue l’istanza del 18 febbraio 2024, con cui Invitalia, il socio pubblico di AdI titolare del 38% del capitale, ha richiesto al Ministero l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia s.p.a. (ADI) ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 4/2023.

In data 29 febbraio 2024, la sezione fallimentare del Tribunale di Milano ha dichiarato lo “stato di insolvenza” per Acciaierie d’Italia s.p.a., aderendo così alla richiesta del socio pubblico di minoranza Invitalia e del commissario straordinario.

Si rammenta che Acciaierie d’Italia s.p.a è una delle società controllate da Acciaierie d’Italia - ADI Holding. Quest’ultima controlla altre società quali:

·         ADI Energia s.r.l.

·         ADI Servizi Marittimi s.r.l.

·         ADI Tubiforma s.r.l.

·         ADI Socova s.a.s.

·         ArcelorMittal Italy Services s.r.l. (già in liquidazione).

Con decreto del Ministro adottato il 1° marzo 2024, le società  controllate ADI Energia s.r.l. ADI Servizi Marittimi s.r.l., ADI Tubiforma s.r.l., ADI Socova S.a.s. sono ammesse, in estensione e con decorrenza immediata, alla procedura madre di amministrazione straordinaria aperta nei confronti di ADI, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, D.L. 347/2003 (L. n. 39/2004) e dagli articoli 80 e 81 D.lgs. n. 270/1999, ed è stato preposto alle predette società il medesimo organo commissariale nominato per ADI, composto dall’ing. Giancarlo Quaranta, dal prof. Giovanni Fiori e dal prof. Davide Tabarelli (vedasi qui, comunicato MIMIT del 1° marzo 2024).

In data 14 marzo 2024 e 21 marzo 2024, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza, rispettivamente, di ADI Tubiforma s.r.l., ADI Servizi Marittimi S.r.l., ADI Energia S.r.l. e ADI Socova s.a.s..

Con decreto ministeriale 17 aprile 2024 (in G.U. del 3 maggio 2024) la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa anche alla Holding (Acciaierie d’Italia Holding s.p.a.), confermando i commissari straordinari già nominati per le altre società del Gruppo.

In data 26 giugno 2024, i Commissari Straordinari ADI hanno presentato al MIMIT il programma dell’amministrazione straordinaria di ADI e delle relative controllate che contempla, tra l’altro, condizioni e termini della procedura di vendita.

In data 2 luglio 2024, i Commissari Straordinari ILVA hanno presentato al MIMIT una modifica al programma dell’amministrazione straordinaria con riferimento ad ILVA ed alle sue controllate, che contempla, tra l’altro, condizioni e termini della procedura di vendita.

Con il successivo invito a manifestare interesse all’acquisto, sottoscritto dai Commissari Straordinari di ILVA in a.s (Danovi, Di Ciommo e Savi) e di ADI in a.s (Fiori, Quaranta e Tabarelli), del 31 luglio 2024, i Commissari hanno indicato la volontà di espletare congiuntamente, la procedura di vendita dei beni e complessi aziendali facenti capo a ILVA e alle relative controllate, nonché di taluni specifici beni e rapporti facenti capo ad ADI e alle sue controllate.

Gli investitori hanno potuto manifestare il loro interesse entro il 20 settembre 2024. In date 3 ottobre 2024, il Ministro delle imprese e del made in Italy, Sen. Adolfo Urso, rispondendo ad un question time nell’Aula del Senato, ha informato che “al termine della prima fase della procedura di vendita sono pervenute 15 manifestazioni di interesse da parte di diversi player nazionali e internazionali per l’ex ILVA: tre con riferimento all’intero complesso aziendale, dieci con riferimento a singoli rami di azienda due con riferimento a un singolo bene”. Lo stesso Ministro ha inoltre affermato di confidare che la procedura possa chiudersi con l’assegnazione di tutto l’asset produttivo in blocco ad un unico player. Se non si frappongono ostacoli, l’assegnazione potrebbe avvenire già agli inizi del 2025. Nella stessa audizione, il Ministro Urso ha informato che è stato attivato il pagamento dei crediti nei confronti delle aziende dell’indotto.

 

A tale riguardo, si rammenta che, dall’anno 2015, il legislatore è intervenuto per assicurare alcune forme di sostegno alle imprese fornitrici del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria, fortemente in crisi. Tali misure si sono consustanziate, essenzialmente, in un sostegno al credito tramite l’intervento in garanzia del Fondo di garanzia per le PMI con predisposizione di apposita riserva, ovvero in contributi in conto interessi sui finanziamenti così garantiti accesi dalle predette imprese.

In particolare, l’articolo art. 2-bis D.L. n. 1/2015 ha disposto la costituzione di una riserva fino a 35 milioni di euro – a valere sulle risorse del Fondo di garanzia PMI per sostenere l’accesso al medesimo fondo delle PMI fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell’attività di società gestrici almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi del succitato D.L. n. 207/2012 (c.d. D.L. ILVA) assoggettate ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai suddetti requisiti. In attuazione, è stato adottato il D.M. 17 ottobre 2016, La percentuale massima di garanzia diretta e di controgaranzia del Fondo è stata riconosciuta nell’80%, fino all’importo massimo garantito di euro 2,5 milioni, senza oneri o spese e a condizione che sulle operazioni finanziarie assistite dal Fondo non venisse acquisita dai finanziatori nessun’altra garanzia reale, bancaria, personale o assicurativa. Al decreto è seguita la circolare operativa n. 1/2017 del MedioCredito Centrale, che ha dato indicazione dell’entrata in vigore della misura, il 27 gennaio 2017 per un massimo di 12 mesi. La circolare ha specificato che il fatturato delle imprese beneficiarie dovesse essere costituito per almeno il 50%, per due esercizi anche non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, da forniture di beni e servizi a imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Più recentemente, l’articolo 2-bis del D.L. n. 4/2024, ha riconosciuto condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia PMI a favore delle PMI che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell’aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 207/2012, c.d. D.L. ILVA (L. n. 231/2012) in amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024.

La garanzia del Fondo di garanzia PMI è riconosciuta a titolo gratuito, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell’impresa committente, fino alla misura:

a)      dell’80 per cento dell’importo del finanziamento, nel caso di garanzia diretta;

b)      del 90 per cento del finanziamento garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

Sono ammesse anche le PMI che, secondo le condizioni di ammissibilità del Fondo, non sarebbero ammesse, in quanto rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione. La garanzia del Fondo è concedibile dal 3 febbraio 2024 fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Le PMI devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35% (anziché il 50%) del fatturato medio complessivo (viene qui specificato) nei confronti del committente sottoposto alle procedure di amministrazione straordinaria[108].

In relazione ai finanziamenti così garantiti dal Fondo, l’articolo 2-ter, comma 1, del medesimo D.L. n. 4/2024, riconosce la possibilità di fruire, nei limiti della disciplina sugli aiuti di Stato de minimis (cfr. infra in calce alla scheda in esame) di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. L’effetto del contributo è quello di ridurre della metà il tasso di interesse contrattuale.

 

Il comma 205 quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni ivi contenute in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, disponendo che essi siano compensati mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili ed urgenti, come rifinanziato dal comma 884 del provvedimento in esame.


 

Articolo 1, commi 206-208
(Bonus per le nuove nascite)

 

 

I commi da 206 a 208 introducono un assegno una tantum, pari a 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025; il beneficio è riconosciuto dall’INPS su domanda; esso è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui[109] – valore di ISEE che, al fine in oggetto, viene computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico[110] – nonché alle condizioni che il genitore richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare indicate nel comma 206. L’onere finanziario per il nuovo istituto in esame viene valutato pari a 330 milioni di euro per il 2025 e a 360 milioni annui a decorrere dal 2026 (comma 208); si prevedono un’attività di monitoraggio finanziario da parte dell’INPS e, per il caso in cui si verifichi o sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto alle suddette stime, una procedura ministeriale per la rideterminazione della misura dell’assegno una tantum e del limite suddetto del valore dell’ISEE (comma 207).

 

Il comma 206 fa riferimento alle finalità di incentivare la natalità e di contribuire alle spese per il sostegno dei figli.

L’assegno una tantum in oggetto, riconosciuto nella misura e alle condizioni summenzionate, non concorre alla formazione del reddito complessivo rilevante al fine delle imposte sui redditi.

Riguardo, più in particolare, al requisito soggettivo inerente alle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare, è necessario, ai fini dell'accesso al beneficio: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso unico di lavoro, con autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ovvero del permesso di soggiorno per motivi di ricerca, con autorizzazione al soggiorno in Italia per un periodo superiore a sei mesi[111].

Il comma 206 prevede che l’assegno una tantum sia erogato nel mese successivo a quello di nascita o di adozione. Si valuti l’opportunità di definire i termini temporali per la presentazione della domanda.

Si valuti l’opportunità di chiarire se l’assegno spetti anche qualora l’evento della nascita o dell’adozione sia intervenuto al di fuori dell’Italia, fermo restando il rispetto delle altre condizioni summenzionate, tra cui la residenza in Italia del genitore richiedente. Si valuti inoltre l’opportunità di chiarire – a prescindere dal suddetto aspetto, relativo al luogo di nascita o di adozione – se il requisito della residenza in Italia concerna anche il figlio medesimo.

Il comma 206 specifica altresì che l’INPS provvede alla gestione del nuovo istituto, ivi compresa la suddetta attività di monitoraggio finanziario, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 207 prevede che l’INPS invii relazioni mensili, recanti i risultati del suddetto monitoraggio, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora si verifichi o sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto alle stime summenzionate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si rideterminano il valore annuo dell’assegno una tantum e il limite suddetto del valore dell’ISEE.


 

Articolo 1, commi 209-211
(Buono per le rette relative alla frequenza di asili nido e per le forme di supporto domiciliare per bambini affetti da
 gravi patologie croniche)

 

 

I commi da 209 a 211 recano alcune modifiche della disciplina sul buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche. Il comma 209 esclude dal valore dell’ISEE[112], rilevante al fine della determinazione della misura del buono, l’importo (corrisposto al nucleo familiare) dell’assegno unico e universale per i figli a carico[113]; in conseguenza di tale esclusione, il limite di spesa per il buono in esame viene incrementato di 5 milioni di euro annui. Il comma 210 sopprime una delle condizioni alle quali è subordinata una quota di importo del buono; la condizione ora soppressa è costituita dalla presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, oltre che di un figlio nato dopo il 31 dicembre 2023 (questa seconda condizione resta ferma). In relazione a tale soppressione, il successivo comma 211 incrementa ulteriormente, nelle misure ivi indicate, il suddetto limite di spesa[114].

 

I commi in esame concernono la disciplina del suddetto buono, prevista dall’articolo 1, comma 355, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni[115]. Si ricorda che il buono è corrisposto dall’INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private ovvero previa presentazione di un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta – sulla base di idonea documentazione – che attesti, per l'intero anno di riferimento, l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica[116].

La misura del buono, come accennato, varia anche in relazione al valore dell’ISEE. Più in particolare, la misura è pari a 3.600 euro annui in relazione ai nati dopo il 31 dicembre 2023, a condizione che il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 40.000 euro – il valore di  ISEE del nucleo familiare, in base alla modifica operata dal presente comma 209, viene computato, ai fini in oggetto, al netto dell’assegno unico e familiare per i figli a carico –; la novella di cui al comma 210, come detto, sopprime, al fine del riconoscimento del suddetto importo di 3.600 euro annui, la condizione della presenza nel nucleo familiare di almeno un altro figlio di età inferiore ai dieci anni. Nelle altre ipotesi, la misura del buono è pari a: 3.000 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro; 2.500 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro; 1.500 euro annui per i casi in cui l’ISEE superi i 40.000 euro e per i casi di insussistenza o di insufficienza della documentazione relativa all’ISEE[117]. Anche con riferimento a tutte queste altre ipotesi, l’ISEE, ai sensi del comma 209, viene ora computato al netto dell’assegno unico e familiare per i figli a carico.

Gli incrementi del limite di spesa per il buono in esame operati dal comma 209 e dal comma 211 sono pari complessivamente a 102 milioni di euro per l’anno 2025, 136 milioni per l’anno 2026, 199 milioni per l’anno 2027, 202 milioni per l’anno 2028 e 205 milioni annui a decorrere dall’anno 2029 (come detto, la quota di incremento disposta dal comma 209 è pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025). La relazione tecnica allegata al disegno di legge riporta gli importi totali attuali del limite di spesa, come incrementato dalle norme in esame; essi sono pari a: 942,8 milioni per l’anno 2025, 1.033,8 milioni per l’anno 2026, 1.110,8 milioni per l’anno 2027, 1.127,8 milioni per l’anno 2028, 1.144,8 milioni annui a decorrere dal 2029.

Si ricorda che, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi, anche in via prospettica, scostamenti rispetto al complessivo limite di spesa programmato (come incrementato dai valori summenzionati), l’INPS non prende in esame ulteriori domande; tuttavia, l'importo del buono può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato secondo la procedura prevista dal suddetto comma 355 e tenuto conto degli esiti del monitoraggio finanziario dell’INPS.


 

Articolo 1, comma 212
(Semplificazione delle procedure di controllo per l’erogazione di benefici economici da parte dell’INPS)

 

 

Il comma 212, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2025, l’INPS acquisisca e verifichi le informazioni relative alla fatturazione elettronica disponibili nella banca dati dell’Agenzia delle entrate, al fine del riconoscimento ed erogazione dei benefici economici per i quali è richiesta l’esibizione di una fattura da parte del richiedente.

 

Il comma in esame prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2025, l’INPS, al fine del riconoscimento ed erogazione dei benefici economici per i quali è richiesta l’esibizione di una fattura da parte del richiedente, acquisisca e verifichi, in regime di interoperabilità, le informazioni presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate relative alla fatturazione elettronica rilasciata da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e inerenti ai servizi oggetto della prestazione economica da parte dell’INPS.

Il comma fa riferimento alla finalità di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti in oggetto dell’INPS.

 


 

Articolo 1, commi 213-216
(
Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali)

 

 

I commi da 213 a 216, inseriti nel corso dell’esame presso la Camera, istituiscono il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2025, di 3,5 milioni di euro per il 2026 e di 4 milioni di euro per il 2027.

I commi da 213 a 216 prevedono interventi pari a un importo di 3 milioni di euro per l’anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 4 milioni di euro per l’anno 2027. La copertura è posta a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come rifinanziato dal disegno di legge in esame.

 

Il comma 213 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l’anno 2025, 3,5 milioni di euro per l’anno 2026 e 4 milioni di euro per l’anno 2027, destinato al finanziamento, nel limite di spesa autorizzato, di iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche promuovendo le comunità educanti, per le finalità descritte subito a seguire.

Il Fondo predetto è istituito al fine di incentivare e sostenere in tutto il Paese le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono le bambine, i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 12 luglio 2022, nonché di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 55 del codice del Terzo settore, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5 del medesimo codice, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

Si precisa che, in base alla medesima disposizione, la co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili; mentre la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione.

L’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

 

Il comma 214 chiarisce che le iniziative di cui al comma precedente possono essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l’attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all’apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

 

Il comma 215 statuisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 213 e 214, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 213.

 

Il comma 216 dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 213 e 214, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2025, 3,5 milioni di euro per l’anno 2026 e 4 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal disegno di legge in esame.

 

 


 

Articolo 1, commi 217 e 218
(Misure in materia di congedi parentali)

 

 

I commi 217 e 218 prevedono, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo o a un complesso di periodi[118] compresi entro il sesto anno di vita del bambino – ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento[119] –, un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale; tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo[120]) alla madre o al padre e concerne, nel limite di due mesi, i periodi di congedo successivi a un primo mese di congedo parentale; in base a tale elevamento, l'aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell'indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, all'ottanta per cento – anziché al sessanta per cento, già previsto per il secondo mese, e al trenta per cento, già previsto per il terzo mese –. In conseguenza di tale novella, i periodi complessivamente fruibili con una indennità pari all’ottanta per cento sono dunque elevati da uno a tre mesi (sempre in alternativa tra i genitori e fino al sesto anno summenzionato). Il comma 218 definisce i termini transitori di applicazione della novella di cui al comma 217.

 

La novella di cui al comma 217 concerne l'articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

Si ricorda che la precedente novella operata dall’articolo 1, comma 179, della L. 30 dicembre 2023, n. 213, oltre ad elevare, a regime, l’aliquota summenzionata di calcolo dal trenta per cento al sessanta per cento per il secondo mese, ha elevato per il solo anno 2024 l’aliquota medesima, relativa al secondo mese, all’ottanta per cento. La novella di cui al citato comma 179 è in sostanza assorbita dalla novella di cui al presente comma 217

Il nuovo elevamento in esame, ai sensi del comma 218, non si applica per i casi in cui – per la madre o, rispettivamente, per il padre – il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024[121]; viene fatto salvo, per i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato nel corso dell’anno 2024, l’elevamento all’ottanta per cento per il secondo mese. Quest’ultimo elevamento, come detto, è stato già riconosciuto dalla novella di cui al citato articolo 1, comma 179, e può essere ora fruito (in base ai commi 217 e 218 del presente articolo 1) anche nel periodo successivo all’anno 2024; restano esclusi (come già previsto nella novella di cui al suddetto articolo 1, comma 179) i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2023. Sotto il profilo redazionale, si valuti l’opportunità di una riformulazione della suddetta disciplina transitoria di cui al comma 218, al fine di esplicitare le categorie a cui si riferisce l’avverbio “rispettivamente”.

Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 34 del suddetto testo unico riconosce il trattamento economico – pari, come accennato, ad una quota percentuale della retribuzione[122] e costituito da un'indennità corrisposta dall'INPS o, per i dipendenti pubblici, dal datore di lavoro – per i seguenti periodi di congedo parentale, salvi i casi di periodo più ampio in relazione al reddito individuale o all'ipotesi che il congedo riguardi un minore disabile in situazione di gravità accertata[123]: per tre mesi per ciascun genitore – tale diritto non è trasferibile all'altro genitore –; per un ulteriore periodo di tre mesi, fruibile in alternativa (o anche divisibile) tra i genitori[124]; per nove mesi di congedo, qualora vi sia un solo genitore o l'affidamento del minore sia esclusivo di un genitore.

La novella in esame inserisce la norma sul suddetto elevamento nel primo periodo del citato articolo 34, comma 1, del testo unico, e successive modificazioni. Si valuti l'opportunità di inserire una novella di coordinamento nel terzo periodo dello stesso articolo 34, comma 1, periodo relativo ai nove mesi di congedo parentale a cui ha diritto il genitore unico o titolare dell'affidamento esclusivo, al fine di fare salva esplicitamente – nell'ambito della formulazione sull'aliquota del trenta per cento – l'ipotesi di elevamento in oggetto.

 


 

Articolo 1, commi 219 e 220
(Disposizioni in materia di decontribuzione di lavoratrici madri)

 

 

Il comma 219 reca disposizioni in materia di decontribuzione di lavoratrici madri, riconoscendo un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.  Sono quindi individuati quindi i requisiti di concessione dell’esonero.

Con modifica apportata dalla Camera, è stato introdotto il comma 220, che parametra il parziale esonero contributivo riconosciuto alle lavoratrici autonome di cui al comma 219, iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata, al valore del minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990 (fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito), valore che determina il quantum dei contributi dovuti.

Con riferimento al comma 219, come specificato nella medesima disposizione e nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento, conseguono oneri, in termini di maggiori spese, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Le modifiche alla disposizione apportate dalla Camera, di cui al comma 220, secondo quanto affermato nella relazione tecnica allegata alla relativa proposta emendativa, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo volte a meglio garantire l’operatività della procedura di verifica dei requisiti previsti in materia.

 

La disposizione di cui al comma 219 prevede il riconoscimento, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, di un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti - ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico - e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

A tal proposito, si ricorda che l’ambito operativo del regime di contabilità semplificata è disciplinato dall’articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in cui sono riportati i requisiti dimensionali affinché le imprese ricadano nel regime di contabilità semplificata. Tale regime comporta una semplificazione nella tenuta delle scritture previste dal codice civile e, dal punto di vista fiscale, specifiche modalità di determinazione del reddito imponibile. A tali soggetti si applica il sistema di scaglioni e aliquote IRPEF.  Rientrano in tale regime le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali, con ricavi non superiori a 500 mila euro per prestazioni di servizi o a 800 mila euro per altre attività. L’imponibile è determinato sul principio di cassa “impuro” (perché, ad esempio, rimane necessario l’ammortamento dei beni strumentali – anziché la sua deduzione integrale nell’esercizio entro il quale il costo viene sostenuto – e la deduzione degli accantonamenti di quiescenza e previdenza per il personale dipendente).

Si rammenta, altresì, che sono considerati redditi da partecipazione le quote di reddito derivanti da partecipazioni in società e associazioni o imprese familiari o coniugali:

§  dai soci delle società di persone ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR;

§  dai collaboratori di imprese familiari;

§  dal coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria;

§  dalle persone fisiche, membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato;

§  dai soci di società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR.

Infine, si ricorda sinteticamente che il regime forfetario è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 54-89 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ed è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Esso prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un'unica imposta con aliquota al 15 per cento sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. Esso è inteso dal legislatore come il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Il comma 54 della legge di bilancio 2023 innalza a 85 mila euro (rispetto al precedente limite previsto a 65 mila euro) la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfetaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente.

Per un ulteriore approfondimento dell’istituto, si rinvia al sito dell’Agenzia delle entrate.

Sono quindi individuati i requisiti di concessione dell’esonero, prevedendosi, in particolare, che:

§  le lavoratrici devono essere madri di due o più figli;

§  l’esonero medesimo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

 

La disposizione prevede, inoltre, che il beneficio in esame non si applichi per gli anni 2025 e 2026 in favore delle lavoratrici che risultano essere beneficiarie dell’esonero contributivo già disposto dall’articolo 1, comma 180, della legge n. 213 del 2023.

 

Si ricorda, al proposito, che l’articolo 1, comma 180, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per l’anno 2024) ha previsto che, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, sia riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

 

Ulteriore requisito per la concessione del beneficio previsto dalla disposizione in esame è che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40 mila euro su base annua.

Sul punto è intervenuta una modifica alla Camera, volta a far salvo quanto disposto in materia dal successivo comma 220 con riferimento alle lavoratrici autonome di cui al comma 1, iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata.

 

Si precisa, in ogni caso, che resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Si ricorda che tale è la quota della retribuzione pensionabile accantonata ai fini della determinazione dell'ammontare della rendita. Per i lavoratori dipendenti essa è pari al 33%, per i lavoratori autonomi al 22,65%.

 

Per l’attuazione della presente disposizione è prevista l’adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

In particolare, si demanda ad apposito decreto ministeriale - da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - la disciplina delle modalità attuative di quanto ivi previsto, e, in particolare, la misura dell’esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto delle risorse stanziate.

 

Come sopra rilevato, con modifica apportata dalla Camera, è stato introdotto il comma 220, che parametra il parziale esonero contributivo riconosciuto alle lavoratrici autonome di cui al comma precedente, iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata, al valore del minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

 

Si ricorda che il valore minimo, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990, è fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito.

 

L’agevolazione di cui al medesimo comma 220 è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

 

La relazione tecnica - allegata alla proposta emendativa che ha integrato la disposizione in commento - afferma che le modifiche di cui al comma in oggetto sono volte a meglio garantire l'operatività della procedura di verifica dei requisiti previsti in materia e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 


 

Articolo 1, commi 221 e 222
(Incremento del Fondo pari opportunità per interventi a favore delle donne vittime di violenza)

 

 

I commi 221 e 222 dispongono un incremento, per un importo pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per finanziare interventi a favore delle donne vittime di violenza.

 

Più nel dettaglio, il comma 221 prevede un incremento delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Tale incremento è specificamente finalizzato ad attività di orientamento e formazione al lavoro per le donne vittime di violenza, allo scopo di consentirne l’emancipazione e l’indipendenza economica.

 

Il comma 222, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, prevede un ulteriore incremento di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025 del medesimo Fondo, da destinare al c.d. “reddito di libertà”.

Il reddito di libertà è una misura introdotta dell’art. 105-bis del decreto-legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dal Covid-19 per le donne in condizione di maggiore vulnerabilità e per favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Si ricorda che la legge di bilancio per il 2024 ha stabilito per tale finalità un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

 

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato istituito dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo scorso anno le risorse assegnate dalla legge di bilancio al sostegno delle politiche per le pari opportunità sono state pari a euro 105.414.810.

Una parte del Fondo (60.500.000 euro) è destinata al finanziamento di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne ed in particolare all’attuazione del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Quota parte delle suddette risorse viene annualmente ripartita tra le regioni, attraverso un decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità (da ultimo v. decreto 16 novembre 2023). Più nel dettaglio si tratta di:

     40 milioni da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali già esistenti in ogni regione (nello specifico, 20 milioni a favore dei centri antiviolenza pubblici e privati e 20 milioni a favore delle case-rifugio pubbliche e private);

     6 milioni per l’attuazione degli obiettivi di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne» e, in particolare, per la realizzazione di iniziative volte a sostenere il percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza, gli interventi per il sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo;

     9 milioni per la realizzazione di ulteriori interventi a titolarità regionale volti all'empowerment femminile, secondo un approccio di genere nelle politiche in favore delle donne come strumento di prevenzione e contrasto della volenza economica maschile e delle molestie sul luogo di lavoro, coerentemente con gli obiettivi di cui alla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e al PNRR.


 

Articolo 1, commi 223-228
(Misure in materia di cani di assistenza)

 

 

I commi da 223 a 226 estendono le disposizioni in materia di gratuità del trasporto sui mezzi di trasporto pubblico e di accesso agli esercizi aperti al pubblico, già previste a legislazione vigente per i cani guida delle persone non vedenti, ai cani di assistenza di persone con disabilità o con patologie e prevedono la definizione, con decreto interministeriale: delle patologie, o delle compromissioni associate alla disabilità, oggetto della suddetta estensione e per le quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati; di ulteriori disposizioni, concernenti il riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza, l’istituzione di un registro di tali soggetti formatori, le modalità di identificazione dei cani di assistenza, nonché la disciplina transitoria e finale.

Il comma 226 specifica che i benefici summenzionati si applicano anche con riferimento alle figure coinvolte nell’addestramento dei cani di assistenza, nell’espletamento di tale addestramento.

Il comma 227 prevede, per le finalità di cui ai commi da 223 a 226, l’incremento di 1 milione di euro annui, a decorrere dall’anno 2025, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.

Il comma 228 reca un’autorizzazione di spesa, pari a 400.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2025, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 225, lettera e).

 

Il comma 223 estende la disciplina di cui alla legge n. 37 del 1974 ai cani di assistenza che accompagnano persone aventi:

-         disabilità che presentino compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali (lettera a));

-         specifiche patologie, anche non associate al riconoscimento della condizione di disabilità (lettera b)).

Tali categorie di persone sono individuate con decreto interministeriale ai sensi del comma 225 (v. infra).

La legge n. 37 del 1974, oggetto dell’estensione in esame, prevede, per i cani guida delle persone non vedenti, la gratuità del trasporto sui mezzi di trasporto pubblico e la libertà di accesso agli esercizi aperti al pubblico.

Ai sensi della medesima legge n. 37 del 1974, i soggetti responsabili della gestione del trasporto pubblico e i titolari di pubblici esercizi sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, da 500 a 2.500 euro, in caso di mancato rispetto delle norme in oggetto. Nei summenzionati ambiti, ai sensi della medesima legge, il cane guida può essere privo di museruola, salvo quando, sui mezzi di trasporto pubblico, l’apposizione della museruola sia esplicitamente richiesta dal conducente o dai passeggeri.

Il comma 224 specifica che, ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 223 a 226, per “cani di assistenza” devono intendersi i cani addestrati per il supporto delle suddette persone con disabilità o con patologie, ivi compresi i cani guida per le persone cieche o ipovedenti.

Il comma 225 prevede l’adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio, di un decreto del Ministro della salute e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti dagli animali[125] e l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità[126] e previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

Si demanda al decreto in oggetto:

-         la definizione delle compromissioni e delle patologie della persona in relazione alle quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati, con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 37 del 1974; nell’ambito delle compromissioni e delle patologie in oggetto sono espressamente inclusi le compromissioni della vista e dell'udito, le disabilità motorie, il diabete, l'epilessia e i disturbi del neurosviluppo; il decreto dovrà inoltre definire gli eventuali criteri di esclusione (lettera a));

-         la definizione delle procedure per il riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza e delle modalità di istituzione di un registro dei medesimi soggetti, nonché l’individuazione dei requisiti di questi ultimi, anche con riferimento alla qualificazione delle figure operanti in tale settore di attività (lettera b));

-         l’individuazione dei percorsi di addestramento dei cani di assistenza e delle misure atte a garantirne la salute e il benessere (lettera c));

-         la definizione delle caratteristiche del tesserino identificativo dei cani di assistenza, rilasciato, senza oneri per la finanza pubblica, dai soggetti formatori nelle more e al termine dell’addestramento nonché delle modalità operative per la registrazione dei cani di assistenza nel Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia-SINAC[127] (lettera d));

-         l’individuazione degli enti con funzioni di controllo e di monitoraggio, deputati al riconoscimento dei soggetti formatori dei cani di assistenza, alla tenuta del registro summenzionato e alla valutazione periodica dei medesimi soggetti formatori, nonché la definizione delle misure da attuare in caso di valutazione negativa o di riscontrata non conformità del servizio offerto (lettera e));

-         la definizione di disposizioni finali e transitorie (lettera f)). Si specifica che ai cani guida delle persone non vedenti, formati prima della data di entrata in vigore del presente decreto interministeriale, continuano ad applicarsi le disposizioni della citata legge n. 37 del 1974, indipendentemente dall'eventuale tesseramento dell'animale.

Si valuti l’opportunità di chiarire se il decreto interministeriale in oggetto abbia o meno natura regolamentare.

Il comma 226 stabilisce che le disposizioni della legge n. 37 del 1974 si applicano anche nelle circostanze in cui i cani siano impegnati nelle attività di addestramento, svolte dalle figure operanti presso i suddetti soggetti formatori.

Il comma 227 prevede l’incremento di 1 milione di euro annui, a decorrere dall’anno 2025, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario (articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012). Tale incremento, come indicato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, è disposto in considerazione della riduzione delle entrate per le aziende del trasporto pubblico locale, riduzione stimata dalla relazione tecnica pari alla medesima misura di 1 milione di euro annui.

Si segnala che il Fondo in oggetto, allocato sul capitolo 1315 del programma 2.6 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, reca uno stanziamento pari, in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa, a circa 5,35 miliardi di euro per l’anno 2025 e a circa 5,28 miliardi annui dall’anno 2026 (l’importo relativo all’anno 2025 è comprensivo, oltre che dell’incremento permanente di cui al presente comma 227, dell’incremento di cui al successivo comma 730).

Il comma 228 autorizza la spesa di 400.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 225, lettera e). Tale stanziamento è trasferito dal bilancio dello Stato al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 


 

Articolo 1 commi 229-230
(Modifica detrazioni IRPEF spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida)

 

 

I commi 229-230, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera, dispongono l’incremento da 1.000 euro a 1.100 euro della misura forfetaria di detrazione, dall’imposta lorda (IRPEF), della spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Alla norma sono ascritti oneri valutati in 390 mila euro per l’anno 2026 e 220 mila euro annui a decorrere dall’anno 2027.

 

 

I commi da 229 a 230, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera, dispongono una modifica alla detrazione IRPEF per spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

 

Più precisamente, il comma 229, sostituendo il comma 1-quater all’articolo 15 del TUIR, dispone – ai fini IRPEF – che dall’imposta lorda si detrae la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida in misura forfetaria pari a 1.100 euro (l’attuale formulazione prevede una misura forfetaria di euro 1.000 euro).

Ai sensi della vigente formulazione dell’articolo 15, comma 1-quater del TUIR, dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

 

Il successivo comma 230 dispone le modalità di copertura dei relativi valutati in 390 mila euro per l’anno 2026 e 220.000 euro a decorrere dall’anno 2027. Nello specifico, si dispone di provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 884 della presente legge.     


 

Articolo 1, commi 231-233
(Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità)

 

 

Il comma 231, relativamente all’attuazione della riforma della disabilità prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ed attuata con specifica disciplina legislativa, autorizza l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025.

Per tali finalità, il comma 232 incrementa di 4 milioni di euro per l’anno 2025 l’autorizzazione di spesa relativa alle spese di funzionamento.

Il comma 233 prevede una riduzione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2025 dell’autorizzazione di spesa prevista per le assunzioni di tali figure nella riforma in materia di disabilità.

 

Il comma 231, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma della disabilita prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla Legge 22 dicembre 2021 n. 227[128], al fine di realizzare l'attività di sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62[129], nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 71 del 2024[130] (conv. con modif. dalla legge n. 106 del 2024), in attesa del completamento delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9, comma 6, del citato decreto legislativo n. 62 del 2024, autorizza l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025.

 

La relazione tecnica precisa che la previsione di cui al comma 1 in attesa del completamento delle procedure di reclutamento previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 62 del 2024 è finalizzata a reperire medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali (per i quali ancora non è stato bandito il concorso) attraverso conferimento di incarichi professionali, anche su base convenzionale con altre amministrazioni pubbliche.

 

Si ricorda che nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e Coesione", la Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore" rileva per i profili sociali e socio-sanitari ai fini dell'attuazione di politiche di prevenzione dell'esclusione sociale che interessano le persone fragili per promuoverne la massima autonomia. In questi due ambiti, l'attuazione degli interventi è attribuita in prevalenza, rispettivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, in collaborazione con le Regioni e gli enti locali.

Nell'ambito della Componente 2 della Missione 5 sono state programmate sia Riforme, sia Investimenti[131].

Per quanto riguarda la disabilità (riforma 1.1), la legge recante deleghe in per le disabilità (L. 22 dicembre 2021 n. 227) è stata attuata, entro il termine ampliato al 15 marzo 2024 in linea con la scadenza dell'obiettivo T2 2024, con i seguenti decreti:

§  la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità da parte dei soggetti con disabilità (D. Lgs. 13 dicembre 2023, n. 222, "Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità), attuativo dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della citata legge delega;

§  -l'istituzione di una Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (D. Lgs. 5 febbraio 2024, n. 20) attuativo dell'articolo 2, comma 2, lett. f), della legge n. 227/2021;

§  -la revisione ed il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità mediante D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, ai fini della definizione della condizione di disabilità, delle procedure di accertamento, della valutazione dimensionale e del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

In particolare, con riferimento alla disposizione in commento, si ricorda che il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 ha previsto all’articolo 33, commi 1, 3 e 5, una sperimentazione della durata di dodici mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in alcune aree territoriali, del procedimento di valutazione di base.

Inoltre, l’articolo 33, commi 2 e 4, prevede una sperimentazione della durata di dodici mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in alcune aree territoriali, del procedimento di valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale (personalizzato e partecipato).

In particolare, la procedura di sperimentazione del procedimento valutativo di base è volta all’applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e Centro Italia e il principio di differenziazione di dimensioni territoriali. La sperimentazione è intesa anche al fine di assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento.

I territori sono individuati dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 71 del 2024:

a)    Brescia;

b)   Catanzaro;

c)    Firenze;

d)   Forli-Cesena;

e)    Frosinone;

f)    Perugia;

g)   Salerno;

h)   Sassari;

i)     Trieste.

Per avviare tale sperimentazione l’articolo 9 del D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, in relazione alla procedura valutativa di base, finalizzata al riconoscimento della condizione di disabilità, affida all’INPS il ruolo di soggetto unico accertatore. Si prevedono, inoltre, le seguenti facoltà dell’INPS: di avvalersi, in base ad apposite convenzioni con le Regioni, delle risorse strumentali ed organizzative delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere, necessarie allo svolgimento dei procedimenti di valutazione di base; di procedere ad assunzioni finalizzate a garantire piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente articolo.

Nelle more del completamento di tali procedure assunzionali, si inserisce la previsione di cui all’articolo in commento.

 

Il comma 232 della disposizione in oggetto incrementa, per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione per le spese di funzionamento di cui all'articolo 9, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2024, di 4 milioni di euro per l'anno 2025.

 

Si ricorda che l'articolo 9, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2024 autorizza, in favore dell'INPS, una spesa pari ad euro 2.483.256 per l'anno 2024, di cui euro 2.086.769 per la gestione delle procedure concorsuali ed euro 396.487 per le spese di funzionamento, ed una spesa pari ad euro 1.625.593 per l'anno 2025 e pari ad euro 198.244 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le spese di funzionamento.

La relazione tecnica precisa che l’autorizzazione di spesa è diretta a finanziare per le spese di funzionamento necessarie per sostenere un investimento di risorse economiche iniziale per adeguare i locali e consentire l’acquisto della strumentazione propedeutica all’avvio della riforma su tutto il territorio nazionale, avendo accertato difficoltà nell’individuazione nel breve di strutture immobiliari idonee allo scopo.

 

Il comma 233 stabilisce che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2024 è ridotta di 20 milioni di euro per l’anno 2025.

 

Si ricorda che l'articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2024 autorizza una spesa pari ad euro 7.146.775 per l'anno 2024, ad euro 71.629.183 per l'anno 2025 e ad euro 215.371.872 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da parte dell’INPS di 1.069 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Medici di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, 142 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei Funzionari amministrativi e 920 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei Funzionari sanitari del Comparto Funzioni Centrali. Le assunzioni devono avvenire mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici e mediante bandi di mobilità, da parte dell’INPS per il triennio 2024-2026.

 

La Relazione tecnica precisa che la riduzione prevista dal comma 3 della disposizione in commento è a copertura dei maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2.

In particolare, la relazione stima i maggiori oneri per il reperimento delle figure professionali di cui alla disposizione in commento pari a:

 

costo specialisti

512.000

medici

12.583.030

operatori sociali

2.151.479

personale amministrativo

753.018

TOTALE

15.999.527

 


 

Articolo 1, comma 234
(Procedure per la definizione dei criteri di utilizzo e per il riparto del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità)

 

 

Il comma 234 – inserito dalla Camera dei deputati – modifica le norme procedurali per la definizione dei criteri di utilizzo e per il riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità. Le novelle introducono un’articolazione tra la procedura di definizione dei criteri generali di utilizzo e degli eventuali criteri di riparto tra le regioni di quote del Fondo (ferme restando le destinazioni già previste dalla disciplina legislativa) e la procedura di riparto del medesimo Fondo.

 

La disciplina legislativa sul Fondo unico in oggetto è posta dai commi da 210 a 215 dell’articolo 1 della L. 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modificazioni.

In base all’articolazione di procedure introdotta dalle novelle in esame, la definizione dei criteri generali di utilizzo e degli eventuali criteri di riparto tra le regioni[132] di quote del Fondo è operata mediante la stessa procedura prevista, nella disciplina finora vigente, per il riparto del Fondo. Tale procedura è costituita dall’adozione di decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali per alcune destinazioni (“potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado” e “finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado” nonché “potenziamento del relativo servizio”) e sentita la medesima Conferenza per le altre destinazioni di risorse[133]. In base alle novelle in oggetto, la procedura per il riparto del Fondo è costituita dall’adozione di decreti della suddetta autorità politica, di concerto con i Ministri summenzionati, e il riparto deve essere operato in coerenza con i criteri determinati in base alla prima procedura; in questa seconda procedura non è prevista una partecipazione della suddetta Conferenza unificata. Si consideri l’opportunità di una valutazione in merito a quest’ultimo profilo nonché in merito alla qualificazione come eventuale della definizione dei criteri di riparto tra le regioni di quote del Fondo.

Si ricorda che il Fondo è iscritto nel capitolo 1431 del programma 14.1 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; il Fondo ha una dotazione permanente; per quanto riguarda il periodo 2025-2027, la dotazione annua riportata nel suddetto capitolo è pari a 433.679.335 euro per l’anno 2025, 378.644.995 euro per l’anno 2026 ed a 328.644.995 euro per l’anno 2027.

 


 

Articolo 1, comma 235
(
Misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare)

 

 

Il comma 235, introdotto durante l’esame alla Camera, dispone una modifica alla normativa istitutiva del Fondo per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, prevedendo che le risorse di tale Fondo, fino all’adozione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dell’attività non professionale del prestatore di cure familiare alla cui copertura esso è destinato, siano destinate alle stesse finalità del Fondo per le non autosufficienze, al fine di garantire in particolare l’erogazione dei servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, con specifico riferimento a:

- l’assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari rivolta a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione;

- servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie;

- servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.

Allo scopo, si autorizza il Ministro dell’economia ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

La disposizione in esame non incrementa le risorse del Fondo sopra menzionato, limitandosi esclusivamente a precisarne la specifica destinazione a determinate finalità del Fondo per le non autosufficienze con specifico riferimento alle attività socio-assistenziali rivolte alle persone anziane non autosufficienti, fino all’adozione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dell’attività non professionale del prestatore di cure familiare alla cui copertura esso è destinato.

 

Più in dettaglio, la norma introdotta dispone l’inserimento di un periodo finale al comma 334 della L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) istitutivo del Fondo per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, prevedendo che le risorse di tale Fondo, fino all’adozione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dell’attività non professionale del prestatore di cure familiare alla cui copertura esso è destinato,  siano destinate alle stesse finalità del Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006[134], specificando che le aree interessate sono quelle relative all’erogazione dei servizi socioassistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, con particolare riferimento a quelle previste all’articolo 1, comma 162, della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021):

- lett. a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari rivolta a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana. Tali servizi sono caratterizzati dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria. All’interno di questa area sono comprese le soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell’abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza;

- lett. b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali:

§  il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato;

§  un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità;

§  l’attivazione e l’organizzazione mirata dell’aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo Settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117 del 2017), nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali.

- lett. c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali:

§  la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro degli assistenti familiari in collaborazione con i Centri per l’impiego del territorio;

§  l’assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l’espletamento di adempimenti.

 

La norma infine autorizza il Ministro dell’economia ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

 

Si ricorda che il citato comma 334 dispone l’istituzione di un Fondo cd. caregiver, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche sociali, destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per il riconoscimento dell’attività non professionale del prestatore di cure familiare, come definita dall’articolo 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) (v. box), con una dotazione di 30 milioni per ciascun anno del triennio di programmazione di bilancio 2021-2023.

 

La figura a fini giuridici del caregiver familiare è stata definita al comma 255 della citata legge di bilancio 2018, come persona che assiste e si prende cura dei seguenti soggetti:

coniuge;

una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, ai sensi della L. n. 76/2016;

In proposito, la legge n. 76 del 2016 – si ricorda - regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, che possono riguardare sia coppie omosessuali che coppie eterosessuali. L'unione civile tra persone dello stesso sesso, che può essere considerata "formazione sociale" ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, avviene mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Sono invece considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e coabitanti o aventi dimora abituale nello stesso comune. Sono estesi ai conviventi di fatto alcune prerogative spettanti ai coniugi (in buona parte così codificati in base ad alcuni orientamenti giurisprudenziali).

familiare o affine entro il secondo grado;

anche di un familiare entro il terzo grado, nei casi individuati dall’art. 33, comma 3, della L. 104/1992[135], che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative:

- sia non autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé;

- sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata continuativa ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 104/1992;

Quest’ultimo riferimento normativo individua l’handicap grave, in termini di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

- sia titolare di indennità di accompagnamento.

Al riguardo si rileva che la legge n. 18/1980 ha disciplinato l’indennità di accompagnamento quale sostegno economico a carico di risorse statali erogate dall’Inps in 12 mensilità, indipendentemente dal reddito del beneficiario e in regime di esenzione fiscale. Esso è corrisposto a persone per le quali viene accertato uno stato di totale invalidità o incapacità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore. L’accertamento mediante certificazione dell’invalidità del 100% non occorre per i minorenni e per gli ultrasessantacinquenni per i quali basta anche la sola difficoltà nel deambulare da soli e la necessità di assistenza continua in quanto incapaci di svolgere da soli i comuni atti della vita quotidiana.


 

Articolo 1, comma 236-237
(Fondo per contributi in favore di enti operanti in favore delle persone con disabilità)

 

 

Il comma 236 – inserito dalla Camera dei deputati – istituisce un fondo, con una dotazione per l’anno 2025, pari a 1,5 milioni di euro, per l’erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni operanti in favore delle persone con disabilità. Il comma 237 provvede alla copertura dell’onere finanziario corrispondente alla suddetta dotazione.

 

Gli enti, organismi e associazioni che possono essere destinatari dei contributi previsti dal comma 236 in esame sono quelli aventi come finalità la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale.

Il fondo in esame è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La copertura finanziaria è disposta dal comma 237 mediante corrispondente riduzione (per l’anno 2025) del Fondo per interventi strutturali di politica economica[136].

 

 


 

Articolo 1, comma 238
(
Stanziamento in favore della FISH – Federazione italiana per il superamento dell’handicap)

 

 

Il comma 238 – inserito dalla Camera dei deputati – attribuisce un contributo, pari a 500.000 euro per l’anno 2025, in favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap (Federazione di associazioni)[137]. Il medesimo comma provvede alla copertura dell’onere finanziario corrispondente al suddetto stanziamento.

 

Si ricorda che un contributo specifico per la suddetta Federazione, nella misura di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,65 milioni di euro per l'anno 2023, fu previsto dall’articolo 1, comma 738, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

Il presente comma 238 richiama la finalità indicata dal suddetto comma 738, costituita dal concorso alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Il comma 238 in esame provvede altresì alla copertura dell’onere finanziario corrispondente al suddetto stanziamento, mediante riduzione, nell’identica misura di 500.000 euro (per l’anno 2025), del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione[138], di cui all’articolo 1, comma 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.


 

Articolo 1, comma 239
(Uffici antidroga)

 

 

Il comma 239 estende al personale degli uffici dalla Direzione centrale per i servizi antidroga operanti fuori del territorio nazionale il trattamento economico già riconosciuto dalla legislazione vigente a favore degli esperti per la sicurezza destinati ad operare fuori del territorio nazionale nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza. L’intervento determina un onere pari a 810.000 euro annui a decorrere dal 2025.

 

Il comma 239 interviene sull’articolo 11 del testo unico in materia di sostanze stupefacenti, di cui al d.P.R. 309/1990.

 

In particolare, la lettera a) aggiunge un periodo al comma 3 dell’art. 11 al fine di riconoscere uno specifico trattamento economico aggiuntivo anche al personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga operante presso appositi uffici costituiti fuori del territorio nazionale.

Si tratta di personale, nominato con decreto del Ministro dell'interno, in servizio negli uffici che la Direzione centrale per i servizi antidroga, ai sensi del citato comma 3, può costituire all’estero, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati, per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il sopra menzionato trattamento sarà equivalente a quello già riconosciuto, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 11, al personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga operante presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperto per la sicurezza.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, gli uffici antidroga di cui al comma 3 non sono mai stati istituiti, a differenza della figura dell’esperto per la sicurezza di cui al comma 1, disciplinata dal decreto ministeriale n. 104 del 2016, che ne fissa il limite a 20 unità, la cui indennità viene pertanto presa a parametro di riferimento anche per il personale in servizio presso gli uffici antidroga di cui al comma 3.

 

La lettera b) riformula integralmente il comma 5 dell’art. 11 al fine di:

§  convertire in euro gli importi precedentemente fissati in lire e precisare che gli stessi sono relativi all’attuazione del solo comma 1 (esperti per la sicurezza);

§  quantificare in 810.000 euro annui a decorrere dal 2025 i nuovi oneri derivanti dall’estensione al personale di cui al comma 3 del trattamento economico già riconosciuto a favore degli esperti per la sicurezza di cui al comma 1, di cui 725.000 euro annui per le spese di personale e 85.000 euro annui per le spese di funzionamento.

 

La relazione tecnica precisa che l’autorizzazione di spesa consentirà l’invio all’estero di un contingente di tre unità di personale in servizio presso tre diverse sedi, composto da ufficiali/funzionari di livello dirigenziale (colonnelli dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e primi dirigenti della Polizia di Stato).


 

Articolo 1, comma 240
(Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni)

 

 

Il comma 240 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio ed il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025.

 

 

 Il comma 240 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio ed il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025.

 

Secondo un recente studio italiano[139] promosso dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità - Dipendenze comportamentali nella Generazione Z: uno studio di prevalenza nella popolazione scolastica (11-17 anni) e focus sulle competenze genitoriali - almeno 100 mila adolescenti italiani fra gli 11 e i 17 anni fanno un uso compulsivo e incontrollato di social e piattaforme di streaming, quasi altrettanti si chiudono per mesi in camera sostituendo il reale con l’irreale virtuale. A questi si aggiungono circa 500 mila ragazzi, soprattutto maschi, a rischio di dipendenza da videogiochi: così, mentre in Italia il tempo medio trascorso su internet si aggira attorno alle 6 ore, varie forme di dipendenza dalla tecnologia dilagano fra i giovani, complice il malessere di una generazione post-Covid in cui l’isolamento emotivo e la rottura con il mondo sociale hanno minato la salute mentale.

Stando ai dati, raccolti su oltre 8.700 studenti fra gli 11 e i 17 anni, quasi il 12% degli adolescenti, soprattutto maschi, è a rischio di dipendenza dai videogiochi e il 2,5% fa un uso compulsivo e incontrollato dei social, mentre l’1,8% si chiude per mesi in camera vivendo solo attraverso computer e smartphone. Oggi esistono sia attività di prevenzione, terapie cognitive e comportamentali, sia cure farmacologiche in grado di aiutare i giovani e giovanissimi pazienti.

Emerge dallo studio che i ragazzi oggi sono più spesso vittime di ansia e depressione, meno inseriti nel tessuto sociale e contemporaneamente esposti a stimoli tecnologici radicalmente diversi rispetto ai coetanei di appena vent’anni fa. Pandemia, guerre, crisi ambientali ed economiche stanno amplificando un disagio che era già presente: la progressiva riduzione della socializzazione, la diminuzione delle relazioni affettive e di esperienze tipiche del percorso di crescita sono tutti fenomeni in continua crescita negli ultimi anni, così come la crescente pressione per la performance.

La frequenza di un utilizzo problematico di internet, videogame, social e piattaforme è elevata e in aumento. La dipendenza da videogiochi, per esempio, è riconoscibile da vari segni: l’impiego nei momenti di stress, sintomi di astinenza, l’abitudine a mentire sull’uso, la perdita di controllo e degli altri interessi.

Attualmente tuttavia esistono sia attività di prevenzione, terapie cognitive e comportamentali, sia cure farmacologiche in grado di aiutare i giovani e giovanissimi pazienti.

 


 

Articolo 1, commi 241 e 242
(Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi)

 

 

Il comma 241 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, uno specifico Fondo per l’effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Il comma 242 interviene anche in materia di destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria sopprimendo l’obbligo di trasmissione del verbale delle operazioni di distruzione anche al Ministero della sanità.

 

Il comma 241 introduce due ulteriori disposizioni (commi 10-bis e 10-ter) nell’articolo 75 del TU stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990), relativo alle condotte integranti illeciti amministrativi e agli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi.

 

L’art. 75 del TU stupefacenti sottopone “chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope” alle seguenti sanzioni amministrative:

·         Sospensione della patente di guisa, del certificato di abilitazione personale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;

L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, dovrà seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo in relazione alle proprie specifiche esigenze. La disposizione precisa che gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi devono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.

Sempre l’articolo 75 regola anche il procedimento davanti al prefetto, che inizia con la contestazione dell’illecito di uso personale di droga da parte delle autorità poliziesche. Il prefetto, entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione, può adottare un’ordinanza e convocare la persona trovata in possesso di droga per valutare le sanzioni amministrative più appropriate.

 

Il nuovo comma 10-bis prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, del fondo per l’effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Ai sensi del successivo comma 10-ter la definizione delle modalità di utilizzo è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della disposizione.

 

Il comma 242 interviene sull’articolo 87 del TU stupefacenti, relativo alla destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria.

 

Il comma 5 dell’articolo 87 TU stupefacenti prevede che, per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, l'autorità giudiziaria si avvalga di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni.

 

 Il disegno di legge interviene sull’ultimo periodo del comma 5 prevedendo che il verbale delle operazioni sia trasmesso alla sola autorità giudiziaria procedente e non più – come attualmente previsto- anche al Ministero della salute.


 

Articolo 1, commi 243 e 244
(Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe - NEWS-D)

 

 

Il comma 243 introduce un nuovo articolo nel Testo unico in materia di stupefacenti, diretto a costituire un Sistema nazionale di allerta rapida di contrasto alla diffusione di sostanze psicoattive.

Il comma 244 prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari, stabilendo che si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il comma 243 introduce un nuovo articolo 14-bis nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)[140].

Il nuovo articolo 14-bis del Testo unico stupefacenti prevede la costituzione di un Sistema nazionale di allerta rapida di contrasto alla diffusione di sostanze psicoattive.

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 14-bis, al fine di dare piena attuazione operativa all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2023[141], a decorrere dal 1° gennaio 2025 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche antidroga, il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), quale strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta che opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate.

 

Si ricorda che l’articolo 13 del Regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2023 prevede che Agenzia dell’Unione europea sulle droghe (EUDA)[142] istituisce e gestisce un sistema europeo di allerta rapido antistupefacenti, a integrazione dei pertinenti sistemi di allerta nazionali. 

In merito al funzionamento di tale sistema europeo di allerta, secondo l’articolo 13, i punti focali nazionali[143], in cooperazione con le autorità nazionali competenti, sono tenuti a notificare immediatamente all’Agenzia qualsiasi informazione relativa all’emergere di un grave rischio per la salute, gli aspetti sociali, la protezione o la sicurezza direttamente o indirettamente collegato agli stupefacenti e qualsiasi informazione che possa essere utile ai fini del coordinamento di una risposta, ogni volta che vengono a conoscenza di informazioni di tale natura, in particolare:

a)    la tipologia e l’origine del rischio;

b)   la data e il luogo dell’evento da cui è scaturito il rischio;

c)    le modalità di esposizione, trasmissione o diffusione;

d)   i dati analitici e tossicologici;

e)    i metodi di identificazione;

f)    i rischi per la salute;

g)   i rischi sociali, per la protezione e per la sicurezza;

h)   le misure sanitarie attuate o che si intendono adottare a livello nazionale;

i)     altre misure diverse da quelle sanitarie;

j)     altre eventuali informazioni pertinenti relative al grave rischio per la salute in questione.

Una volta ricevute tali informazioni e dati sui potenziali rischi gravi per la salute, l’Agenzia, dopo averli analizzati, li integra con qualsiasi informazione scientifica e tecnica ottenuta dal sistema di allerta precoce di cui all’articolo 8[144] e da altre valutazioni delle minacce alla salute e alla sicurezza effettuate ai sensi dell’articolo 12, da altri organi e organismi dell’Unione e da organizzazioni internazionali, in particolare l’Organizzazione mondiale della sanità. L’Agenzia tiene conto delle informazioni da fonti aperte e delle informazioni disponibili ottenute attraverso i suoi strumenti di raccolta dei dati, nonché di quelle ottenute dai pertinenti portatori di interessi, comprese la comunità scientifica e le organizzazioni della società civile.

Sulla base delle informazioni e dei dati così ricevuti, l’Agenzia procede a inviare notifiche mirate di allerta rapida di rischio alle autorità nazionali competenti, compresi i punti focali nazionali. L’Agenzia può proporre opzioni di risposta in tali notifiche di rischio, che gli Stati membri possono prendere in considerazione nel quadro della pianificazione della loro preparazione e delle loro attività di risposta nazionale.

Inoltre, i punti focali nazionali, in cooperazione con le autorità nazionali competenti, informano l’Agenzia delle informazioni supplementari a loro disposizione per consentire all’Agenzia di effettuare un’ulteriore analisi e valutazione dei rischi e delle azioni intraprese o delle misure adottate a seguito del ricevimento delle notifiche mirate di allerta rapida di rischio.

A tali fini, l’Agenzia coopera strettamente con la Commissione e con gli Stati membri al fine di garantire l’indispensabile coerenza del processo di comunicazione del rischio. Inoltre, può estendere a paesi terzi o a organizzazioni internazionali la partecipazione al sistema europeo di allerta antistupefacenti. Tale partecipazione si basa sul principio della reciprocità ed è accompagnata da disposizioni sulla riservatezza equivalenti a quelle vigenti per l’Agenzia.

Infine, in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti, in particolare i punti focali nazionali, l’Agenzia, ove necessario, sviluppa un sistema di allerta per mettere a disposizione dei consumatori o potenziali consumatori di determinati stupefacenti le informazioni relative ai rischi specifici, se del caso.

 

Il comma 2 del nuovo articolo 14-bis del Testo unico stupefacenti stabilisce che il Sistema nazionale di allerta rapida di cui al comma 1 si avvale, per il proprio funzionamento, di centri collaborativi di primo e di secondo livello, di cui ai successivi commi 3 e 4.

 

Il successivo comma 3 definisce centri collaborativi di primo livello:

a)   l’Istituto superiore di sanità di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419[145], per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo livello su aspetti bio-tossicologici;

b)   i centri antiveleno, pubblici o privati, per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo livello, su aspetti clinico-tossicologici, in grado di assicurare una disponibilità per l’intera giornata (h24), con laboratori interni e capacità analitiche nel settore delle nuove sostanze psicoattive, da individuare a cura del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c)   la Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all’articolo 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 16[146], per il concorso allo sviluppo del Sistema nazionale di allerta rapida, per il coordinamento delle Forze di polizia nell’alimentazione informativa del predetto Sistema, nonché per la raccolta di dati e informazioni, utili per la formulazione di allerta o informative, emergenti dagli esami tossicologici condotti dai centri collaborativi di secondo livello di cui al comma 4, lettera e), sulle sostanze stupefacenti sequestrate.

 

Il comma 4 definisce centri collaborativi di secondo livello:

a)   gli istituti di medicina legale;

b)   i laboratori universitari di tossicologia forense;

c)   le amministrazioni centrali e periferiche competenti in materia di droga;

d)   le strutture di emergenza;

e)   i laboratori delle Forze di polizia;

f)    le strutture pubbliche di base di cui all’articolo 75, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti);

g)   gli enti, le agenzie e le associazioni scientifiche ovvero soggetti pubblici o privati operanti nell’ambito di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, da individuare sulla base di criteri specifici, dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Il comma 5 del nuovo articolo 14-bis, al fine di garantire la piena operatività del Sistema nazionale di allerta rapida e la tempestiva individuazione di nuove sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché i loro effetti sulla salute, autorizza il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in deroga alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36[147], a stipulare convenzioni e contratti con strutture private in possesso degli specifici requisiti di cui al comma 3, lettera b).

 

Infine, il comma 6 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la definizione dei compiti e dell’organizzazione di tale Sistema nazionale di allerta rapida.

 Per l’attuazione di tale Sistema di allerta, il comma 244 in commento prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari, stabilendo che si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

Articolo 1, comma 245
(Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)

 

 

Il comma 245, integralmente sostituto durante l’esame alla Camera, interviene in materia di finanziamento del movimento sportivo nazionale, demandando ad un decreto annuale del Ministro dell’economia e delle finanze l’accertamento del gettito destinato a tale finanziamento e prevedendo che, ove esso si riveli superiore alla quota minima già prevista, pari a 410 milioni di euro, l’eccedenza sia attribuita al Dipartimento per lo sport, al Comitato italiano paralimpico, al Coni, nonché a Sport e Salute S.p.a., anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

 

La norma in commento, interamente sostituita durante l’esame alla Camera, sostituisce il comma 632 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

Si ricorda che il suddetto comma 632 della legge di bilancio 2019 prevede, a legislazione vigente, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulati annualmente gli importi di cui al precedente comma 630, primo periodo, in relazione alle entrate effettivamente incassate ai sensi del suddetto periodo e accertate in sede di assestamento o di bilancio.

Con la modifica apportata dalla disposizione in commento il nuovo comma 632, al primo periodo, demanda ad un decreto annuale del Ministro dell’economia e delle finanze l’accertamento delle entrate di cui ai commi 630 e 630-bis della stessa legge di bilancio 2019.

Il secondo periodo del novellato comma 632 dispone che, qualora le entrate, accertate con le modalità di cui sopra, siano superiori all’importo di 410 milioni di euro, la differenza è attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio in favore del Dipartimento per lo sport, al Comitato Italiano Paralimpico, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nonché a Sport e Salute S.p.a., anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

 

Si ricorda che il comma 630 prevede, al primo periodo, che, a decorrere dall'anno 2019 e sino al 2025, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive.

Il medesimo comma 630 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al secondo periodo dispone che le risorse di cui al primo periodo (che, si ricorda, sono non inferiori complessivamente a 410 milioni di euro annui) sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639 (ossia, alla riforma dei concorsi pronostici sportivi). Il comma 630 della legge di bilancio 2019 prosegue prevedendo che al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.

Invece, il comma 630-bis prevede, al primo periodo, che, a decorrere dall'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive.

Sempre il comma 630-bis dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al secondo periodo, a legislazione vigente, prevede che le risorse di cui al primo periodo (che, si ricorda, non inferiori complessivamente a 410 milioni di euro annui), sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri connessi alla riforma dei concorsi pronostici sportivi di cui ai successivi commi da 634 a 639. Il comma 630-bis della legge di bilancio 2019 prosegue prevedendo che al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.

 

Con la modifica in commento, pertanto, si interviene sulla procedura di riparto delle entrate effettivamente incassate ai sensi dei commi 630 e 630-bis, con le seguenti finalità:

- distinguere le due fasi procedurali dell’accertamento (di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze) e della ripartizione delle risorse (confermata in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri);

- precisare che l’oggetto della procedura di riparto cui al comma 632 è la sola, eventuale, eccedenza incassata rispetto alla soglia di 410 milioni di euro (che è la somma minima garantita al movimento sportivo nazionale ai sensi dei precedenti commi 630 e 630-bis);

- precisare che il citato meccanismo di ripartizione delle eccedenze si applica non solo fino al 2025 (periodo disciplinato dal comma 630) ma anche a decorrere dal 2026 (periodo disciplinato dal comma 630-bis);

- esplicitare a livello legislativo i soggetti destinatari delle eventuali eccedenze, che sono il Dipartimento per lo sport, il CONI, il Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e Salute S.p.a., anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

 

Si segnala che, con la modifica appena illustrata, risulterà formalizzata una non perfetta coincidenza tra la lista di soggetti che partecipa della ripartizione della quota minima di risorse garantita al movimento sportivo italiano, pari a 410 milioni annui, e la lista di soggetti che partecipano alla ripartizione delle risorse aggiuntive che derivano dalle eventuali eccedenze d’entrata. Essa ricomprende il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Comitato italiano paralimpico, mentre non ricomprende NADO Italia.


 

Articolo 1, comma 246
(
Credito d’imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici)

 

 

Il comma 246, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, dispone la proroga anche al 2025, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite complessivo di 10 milioni, della disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

 

Il comma 246, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, dispone la proroga al 2025 della disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all’articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

 

Si ricorda che i commi da 621 a 626 della legge di bilancio 2019 hanno previsto, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, un credito d’imposta, in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le queste ultime siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Sotto il profilo soggettivo, tale credito d’imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è stato riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali, nonché ai soggetti titolari di reddito di impresa. Per le prime due categorie, il credito d’imposta non può eccedere il 20 per cento del reddito imponibile; per la terza, il limite è fissato al 10 per mille dei ricavi annui.

La legge di bilancio 2019 ha previsto, inoltre, l’inapplicabilità dei limiti all’utilizzo in compensazione di 700 mila euro, previsto dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, e di quello annuale di 250 mila euro, di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007. Il credito d’imposta in questione non è cumulabile con altre agevolazioni previste da disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni liberali. La legge di bilancio 2019 ha previsto, infine, un doppio ordine di obblighi di comunicazione, nei confronti dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, in capo ai soggetti che ricevono la donazione. In primo luogo, i beneficiari devono dare immediata comunicazione all’atto della ricezione dell’erogazione liberale, rendendone noti importo e destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici. In secondo luogo, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione liberale e fino alla fine dei lavori, i beneficiari devono comunicare lo stato di avanzamento dei lavori e rendere il conto sulle modalità di utilizzo delle somme donate.

Il credito d’imposta in esame, inizialmente introdotto per l’anno di imposta 2019, è stato successivamente prorogato all’annualità 2020 dall’articolo 1, comma 177, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) e successivamente applicato anche per l’anno 2022, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 1, comma 190, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), e per l’anno 2023, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1, coma 614 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).

 

La norma specifica che tale credito si applica anche per l'anno 2025, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite complessivo di 10 milioni di euro e secondo le modalità disciplinate dal comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.

 

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il comma 623 stabilisce che, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta è fruibile tramite il meccanismo della compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

Inoltre, il comma in commento prosegue affermando che, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.

 

La legge di bilancio 2019 ha demandato l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 621 a 626, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa legge di bilancio. Il provvedimento attuativo è stato adottato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, il quale ha previsto l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre. Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati dispongono di 30 giorni per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale.


 

Articolo 1, commi 247-250
(Giochi olimpici invernali 2026 e 2028)

 

 

I commi 247-250, introdotti dalla Camera, prevedono uno stanziamento complessivo di 142,8 milioni di euro per la realizzazione dei Giochi olimpici invernali 2026 e 2028. Tale stanziamento è la risultante delle seguenti autorizzazioni di spesa:

- 107,8 milioni di euro per il biennio 2025-2026, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, per le Olimpiadi invernali 2026;

- 25 milioni di euro per l’anno 2026, per il potenziamento del trasporto pubblico locale e per garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

- 10 milioni per il 2028, a titolo di contributo per la realizzazione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti Valtellina 2028.

 

 

Il comma 247 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 57,8 milioni per l'anno 2026 per le finalità previste dall’art. 1, comma 18, primo periodo, della legge 160/2019.

Tale periodo, “al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare”, prevede per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, stanziamenti “per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche”.

Il comma in esame dispone, inoltre, che alla copertura parziale degli oneri recati dal comma medesimo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2025 e a 15 milioni per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del “Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese” (istituito, nello stato di previsione del MEF, dall’art. 1, comma 14, della legge 160/2019), relativamente alla quota affluita (con il D.P.C.M. 23 dicembre 2020, di riparto delle risorse del fondo medesimo) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), relativamente agli interventi per gli immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte costituzionale e ad altri organismi internazionali.

 

Il comma 248, al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale e di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026 in favore delle regioni interessate dallo svolgimento degli eventi sportivi e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Si ricorda che il D.L. 34/2020 (L. 77/2020), al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi  olimpici  invernali  2026, ha previsto il trasferimento di risorse ad Anas (art. 214, commi 2-bis e 2-ter) e a Rete Ferroviaria Italiana (art. 208, comma 4). 

 

Lo stesso comma demanda ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata) la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse in questione sulla base delle esigenze di mobilità connesse agli eventi sportivi medesimi.

 

Il comma 249 autorizza, a titolo di contributo per la realizzazione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti Valtellina 2028, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2028.

 

Si ricorda che i Giochi menzionati ancora non sono stati assegnati in via definitiva, posto che la proposta verrà esaminata dalla 143° Sessione dell’IOC che voterà sul punto (per ulteriori informazioni, si veda il comunicato apparso in data 3 dicembre 2024 sul sito del Comitato Olimpico Internazionale).

 

Il comma 250 provvede a completare la disciplina di copertura degli oneri recati dai commi in esame, integrando le coperture parziali previste dal comma 247. A tal fine è prevista la riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’art. 10, comma 5, del D.L. 282/2004) di 20 milioni di euro per l’anno 2025, di 62,8 milioni di euro per l’anno 2026 e di 10 milioni di euro per l’anno 2028.


 

Articolo 1, commi 251 e 252
(Fondo unico a sostegno del potenziamento
del movimento sportivo italiano)

 

 

Il comma 251 incrementa di 15 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. Il comma 252, aggiunto nel corso dell’esame alla Camera, incrementato ulteriormente la dotazione del citato fondo, per un importo di 2,4 milioni di euro per il 2025, 4,4 milioni di euro per il 2026 e 3,2 milioni di euro per il 2027, destinando però tali ulteriori risorse aggiuntive all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva.

 

 

Il comma 251 incrementa di 15 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il comma 252, inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, incrementa ulteriormente il fondo di cui al comma 1, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l’anno 2026 e 3,2 milioni di euro per l’anno 2027. Le risorse aggiuntive da ultimo citate, al contrario, di quelle di cui al comma 251, hanno una destinazione specifica, che è quella di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, ossia l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. L’individuazione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, nonché dei criteri di ammissione e delle modalità di erogazione, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto, è demandata ad un decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

L’ultimo periodo del medesimo comma 252 dispone che agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4,2 per l’anno 2026 e 3,4 milioni per l’anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri (poi sostituito dal Dipartimento per lo sport per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2020) il citato fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, destinando le risorse ivi stanziate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità:

§  incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport;

§  sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale;

§  sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale;

§  sostenere la maternità delle atlete non professioniste;

§  garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione;

§  sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.

L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

La dotazione del fondo è stata varie volte rideterminata nel corso degli ultimi anni. Esso è attualmente appostato al capitolo 2154 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nel corso del 2022 due decreti-legge consecutivi hanno introdotto anche una parziale modifica della destinazione di tali risorse.

In particolare, l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha disposto che, per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse del fondo in parola potessero essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, ed in particolare, che una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo, fosse destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.

Subito a seguire, l’articolo 7, commi da 1 a 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, ha in parte confermato tale disposizione (sebbene omettendo il riferimento alla quota massima del 30 per cento della dotazione complessiva del fondo riservata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria), stavolta al fine di consentire alle associazioni e società sportive dilettantistiche, e particolarmente a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine, di far fronte alla crisi economica determinata dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi.

Tali destinazioni sono state confermate dai successivi rifinanziamenti del fondo, ed in particolare dall’articolo 7, commi da 1 a 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, che, per come modificato da svariate novelle successive, nell’incrementare le risorse del fondo di 60 milioni di euro per il 2022 e di 35 milioni di euro per l'anno 2023, ha previsto che una quota di tali risorse aggiuntive pari ad almeno 10 milioni di euro fosse destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva.

Più di recente, l’articolo 11-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 ha previsto che una quota delle risorse del fondo di cui si discorre, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, sia utilizzata, quanto a 300.000 euro annui, per il funzionamento del Nucleo di valutazione delle proposte di candidatura per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a 100.000 euro annui, per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione che, per lo svolgimento di tali funzioni di valutazione, il Dipartimento può stipulare con la società Sport e salute S.p.a.

Infine, la legge 31 maggio 2024, n. 80 ha stanziato, con copertura a valere sulle risorse del fondo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, quale contributo in favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.


 

Articolo 1, comma 253
(Progetti di integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport)

 

 

Il comma 253 incrementa di 200.000 euro annui a decorrere dal 2025 il fondo destinato al progetto Filippide, per favorire progetti di integrazione di persone con disabilità attraverso lo sport. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

 

Il comma 253 dispone che, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport, sia incrementato di 200.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2025, il fondo destinato alle attività del progetto Filippide di cui all’articolo 1, comma 333 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

Si rammenta che il “Progetto Filippide” è una derivazione dell’Associazione Sport e Società, società sportiva dilettantistica legata alla FISDIR (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali), e riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico (CIP), che svolge attività di allenamento e preparazione a competizioni sportive per soggetti affetti da autismo e sindromi rare ad esso correlate.

Il progetto è stato beneficiario di contributi pari a 500.000 euro per l’anno 2020 (ai sensi del citato articolo 1, comma 333, della legge n. 160 del 2019), a 500.000 euro per l’anno 2021 (ai sensi dell’articolo 1, comma 385, della legge n. 178 del 2020). Tale contributo è stato incrementato di 200.000 euro per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 1, comma 629, della legge n. 197 del 2022.

 

Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2025, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

Per un approfondimento sul Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, si rinvia a quanto riportato supra, in commento ai commi 251 e 252 dell’articolo 1 del presente disegno di legge, che rifinanziato, per l’appunto, tale Fondo.


Articolo 1, commi da 254 a 260
(Iniziative volte al sostegno dell’attività sportiva agonistica svolta dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado)

 

 

I commi da 254 a 260, introdotti alla Camera dei deputati, disciplinano le modalità di realizzazione del “Progetto studenti atleti di alto livello”, realizzato dalle istituzioni scolastiche nell’ambito della propria autonomia, e finalizzato a consentire agli studenti atleti, iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, di conciliare l’impegno agonistico con quello scolastico. Lo studente membro del Programma studente-atleta che, alternativamente, sia membro di un Corpo Sportivo delle Forze Armate o delle Forze dell’Ordine, ovvero sia riconosciuto «atleta di interesse nazionale» ha diritto a ricevere una borsa di studio. I relativi oneri sono quantificati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2025, e sono coperti a valere sul Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo.

 

I commi da 254 a 260, introdotti durante l’esame alla Camera dei deputati, disciplinano le modalità di realizzazione del Progetto studenti atleti di alto livello, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 3 marzo 2023, n. 43.

 

Si ricorda che il Progetto di cui sopra è definito, a norma dell’articolo 1 del menzionato decreto, come sperimentazione didattica, della durata di cinque anni (dall’anno scolastico 2023/2024 all’anno scolastico 2027/2028), finalizzata ad una formazione di tipo innovativo, anche supportata dalle tecnologie digitali, e destinata agli studenti atleti di alto livello. Questi sono individuati sulla base dei requisiti stabiliti in accordo con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), e con Sport e Salute S.p.A., iscritti agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale.

Tale sperimentazione rientra tra le iniziative finalizzate all’innovazione di cui all’articolo 11 del D.P.R. n. 275 del 1999.

Invero, tra le norme fondanti cui far riferimento vi è anche la lett. g) dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015, che indica, tra le finalità cui le istituzioni scolastiche devono tendere nell’ambito delle loro iniziative di potenziamento dell’offerta formativa, anche la tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

Obiettivo dichiarato del progetto è il superamento delle criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico degli studenti-atleti, soprattutto con riguardo alla regolare frequenza delle lezioni, anche in relazione al tempo da dedicare allo studio individuale. Ciò, attraverso l’adozione di metodologie didattiche basate anche sulle tecnologie digitali, unitamente a specifiche e complementari scelte di ordine didattico ed organizzativo.

In tal senso, l’articolo 3 del decreto afferma che il percorso formativo personalizzato rappresenta uno strumento per favorire l’adozione di metodologie didattiche personalizzate finalizzate al successo formativo dello studente.

Difatti, è disposto che fino al 25 per cento del monte ore personalizzato dello studente-atleta di alto livello può essere fruito online, sia attraverso l’utilizzo di un’apposita piattaforma e-learning predisposta a livello nazionale, sia attraverso videoconferenze, web-conference, o altri strumenti individuati dagli Istituti scolastici, che permettano di usufruire di lezioni o materiale didattico predisposto dal competente consiglio di classe. Peraltro, il percorso può prevedere l’individuazione di modalità di verifica personalizzate ai fini della valutazione degli apprendimenti nelle diverse discipline.

Dal punto di vista delle istituzioni scolastiche, l’articolo 4 statuisce che queste vi aderiscono sentito il parere ed acquisita l’approvazione del Collegio dei docenti. È specificato che possono aderire al progetto sperimentale tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado frequentati da studenti-atleti di alto livello, individuati in base al possesso di requisiti minimi necessari per l’ammissibilità al Progetto medesimo (questi ultimi proposti, ciascuno per la parte di propria competenza, dagli Organismi sportivi coinvolti riconosciuti dal CONI e dal CIP e sono approvati dalla Commissione ministeriale di cui infra).

Ai fini dell’attuazione del Progetto sperimentale viene istituita, con decreto della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico (oggi Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica), una apposita Commissione composta da rappresentanti del Ministero dell’istruzione e del merito, da un rappresentante del CONI, da un rappresentante del CIP e da un rappresentante di Sport e Salute S.p.A.

La menzionata Direzione generale è indicata come competente per l’attività di verifica dello stato di attuazione del Progetto sperimentale e del suo andamento generale, nonché il monitoraggio dei risultati conseguiti, in accordo con la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione (oggi Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione).

Come si può evincere dalla pagina web dedicata al progetto, per l’anno 2023-2024, sono stati 2.512 gli Istituti scolastici aderenti al Progetto sperimentale, coinvolgendo 48.520 studenti, aumentando in modo considerevole i numeri rispetto alle circa 7.600 richieste di adesione dell’anno scolastico 2018/2019 (primo anno scolastico di attuazione della misura con le modalità indicate dal decreto ministeriale n. 279 del 10 aprile 2018, che disciplinava il quinquennio di sperimentazione 2018-2023).

La distribuzione degli studenti-atleti nei cinque anni del percorso scolastico è risultata pressoché invariata, evidenziando la maggiore adesione al Progetto didattico tra gli studenti del terzo anno.

A livello territoriale, le regioni che, nell’ultimo anno, hanno avuto il maggior numero di studenti aderenti sono la Lombardia con il 16,31 per cento, il Lazio con il 12,82 per cento e l’Emilia Romagna con il 9,87 per cento del totale. Tuttavia, i dati mostrano come il Progetto sia ben radicato su tutto il territorio nazionale. In crescita, rispetto all’anno scolastico 2022/2023, anche il Veneto, la Campania, il Piemonte e la Toscana.

 

In particolare, a norma del comma 254, il Programma, nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione, è realizzato dalle istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, con la finalità di consentire agli studenti atleti, iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, di conciliare l’impegno agonistico con quello scolastico.

La disposizione specifica che, a tale scopo, gli studenti atleti sono individuati sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell’istruzione e del merito in accordo con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP) e Sport e salute S.p.A.

 

Il comma 255 dispone che, per l’ammissione al progetto, lo studente atleta deve presentare alla istituzione scolastica la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 254, rilasciata dalla Federazione sportiva d’appartenenza.

 

Il comma 256 statuisce che, nell'ambito del percorso formativo personalizzato, le istituzioni scolastiche possono riconoscere allo studente-atleta le competenze acquisite con la pratica sportiva agonistica. Le stesse sono riconosciute anche nell’ambito di un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), sulla base di uno specifico progetto formativo condiviso tra l’istituzione scolastica di appartenenza e la Federazione sportiva, la società sportiva o l’associazione sportiva riconosciuta dal CONI o dal CIP, che seguono il percorso agonistico dello studente. A tale fine, occorre la previa stipula di una convenzione che prevede anche l’individuazione del tutor esterno che segue le attività sportive dello studente atleta.

In ogni caso, la durata dei PCTO menzionati è pari a quella prevista dai corrispondenti percorsi della scuola secondaria di secondo grado, che costituiscono requisito di accesso all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

 

Si ricorda che i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) traggono origine dai percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 e sono divenuti obbligatori con l’articolo 1, comma 33, della legge n. 107 del 2015. Essi hanno assunto l'attuale denominazione di competenze trasversali e per l’orientamento per effetto dell’articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che ha anche provveduto a rimodulare la durata di tali percorsi, i quali sono attuati per una durata complessiva minima non inferiore a: 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Le modalità attuative di tali percorsi sono definite con le linee guida emanate con decreto ministeriale n. 744 del 4 settembre 2019, per perseguire finalità orientative e con l’obiettivo di far acquisire ai giovani in via prioritaria le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità.

 

In forza del comma 257 l’istituzione scolastica provvede all’adattamento del percorso formativo dello studente-atleta e delle prove di verifica dell’apprendimento al calendario agonistico federale delle gare e al calendario degli allenamenti, predisposti e sottoscritti dal dirigente sportivo del centro sportivo di appartenenza.

 

Il comma 258 stabilisce che lo studente membro del Programma studente-atleta che, alternativamente, sia membro di un gruppo sportivo delle Forze armate o delle Forze dell’ordine, ovvero sia riconosciuto come «atleta di interesse nazionale» ha diritto a ricevere una borsa di studio. Questa è erogata da Sport e salute S.p.A. secondo i criteri e le modalità stabiliti da una apposita convenzione con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto dei criteri e con le modalità in essa stabiliti. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, specificando che questa autorizzazione costituisce limite di spesa.

 

Il comma 259 chiarisce che, agli oneri derivanti dall’attuazione della norma in esame, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo.

 

Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo è stato istituito con la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), articolo 1, comma 369, presso l’allora Ufficio per lo Sport (oggi Dipartimento per lo Sport) della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per un approfondimento sul fondo in questione, si rinvia a quanto riportato supra, in commento all’articolo 44.

 

Infine, il comma 260 specifica che le attività previste dai commi precedenti sono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


 

Articolo 1, commi 261 e 262
(Paralimpiadi Milano-Cortina 2026)

 

 

Il comma 261 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 50 milioni di euro per l’anno 2026, per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.

Il comma 262, inserito alla Camera, esonera dalle ritenute alla fonte ordinariamente previste sui premi e sulle vincite i premi erogati agli atleti dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, specificando altresì che le relative somme sono escluse dalla base imponibile del percipiente. A copertura degli oneri derivanti da tale disposizione sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2026.

 

Il comma 261, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 50 milioni di euro per l’anno 2026, finalizzato a contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, nonché all’accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.

Si prevede che il riparto delle succitate risorse sia operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni coinvolte, su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

 

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze allegato al presente disegno di legge, il fondo in questione, di nuova istituzione, risulta appostato al capitolo 2019.

 

Il comma 262, inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, reca agevolazioni di natura fiscale per gli atleti che vinceranno medaglie alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

In particolare, il primo periodo del comma 262 prevede che sui premi erogati agli atleti dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, non si applicano le ritenute alla fonte previste sui premi e sulle vincite di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il secondo periodo del medesimo comma 262 specifica altresì che le relative somme sono escluse dalla base imponibile del percipiente.

 

Si ricorda che il citato articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevede che i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza a fini IRPEF, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso.

 

Il terzo periodo del medesimo comma 262 contiene disposizioni di carattere finanziario, e prevede in particolare che agli oneri derivanti dal citato comma, valutati in 1,5 milioni di euro per l’anno 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal disegno di legge in esame.


 

Articolo 1, comma 263
(Incremento dello stanziamento per progetti di integrazione attraverso lo sport delle persone con disabilità mentali)

 

 

Il comma 263 – inserito dalla Camera dei deputati – prevede un incremento, pari a 300.000 euro annui a decorrere dal 2025, dello stanziamento annuo per la realizzazione di progetti di integrazione attraverso lo sport delle persone con disabilità mentali. A tale incremento consegue un importo annuo complessivo dello stanziamento pari a 800.000 euro, importo identico a quello già previsto per ciascuno degli anni 2019-2024. Il comma in esame prevede, inoltre, che alla copertura dell’onere finanziario derivante dal suddetto incremento si provveda tramite corrispondente riduzione del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano».

 

Più in particolare, lo stanziamento oggetto dell’incremento di cui al presente comma 263 concerne la realizzazione di progetti di integrazione attraverso lo sport delle persone con disabilità mentali nell’ambito del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi e adulti, con disabilità intellettiva denominato «Special Olympics Italia». Si ricorda che lo stanziamento è stato introdotto, con decorrenza dal 2016 e nella misura originaria di 500.000 euro annui, dai commi 407 e 408 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in forma di incremento del contributo statale in favore del Comitato Italiano Paralimpico (CIP); il suddetto importo originario di 500.000 euro è stato elevato a 800.000 euro per ciascuno degli anni 2019-2024[148]. La denominazione del programma «Special Olympics Italia» corrisponde alla denominazione di un’associazione sportiva dilettantistica, priva di scopo di lucro, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, riconosciuta quale Associazione Benemerita dal CONI e dal CIP e rientrante nel programma internazionale («Special Olympics») di allenamento sportivo e competizioni atletiche di ragazzi e adulti con disabilità intellettiva.

L’incremento di cui al presente comma 263 è disposto anche con riferimento alla finalità dello sviluppo nell’intero territorio nazionale dei progetti summenzionati (di integrazione attraverso lo sport delle persone con disabilità mentali). Il comma richiama altresì alcune delle finalità relative al summenzionato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano». Le finalità richiamate consistono nell'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone con disabilità mediante l'uso di ausili per lo sport e nell’attuazione del diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione.

Come accennato, il comma 263 in esame prevede che all’onere finanziario derivante dal suddetto incremento si provveda tramite corrispondente riduzione del summenzionato Fondo unico. Riguardo a quest’ultimo, si rinvia alla scheda di lettura dei precedenti commi 251 e 252.

 


 

Articolo 1, commi 264-265
(Sostegno economico alle attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics Winter Games Torino 2025)

 

 

I commi 264-265, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, incrementano di un 1 milione di euro per l’anno 2025 l’autorizzazione di spesa in favore della Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, al fine di sostenere le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell’evento Special Olimpics World Winter Games Torino 2025.

 

Il comma 264, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, dispone che, al fine di sostenere le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics Winter Games Torino 2025, tramite apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del turismo e la Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, è incrementata di un milione di euro per l'anno 2025 l’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della  legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per l’anno 2024), in favore della medesima Fondazione.

 

Si ricorda che i Giochi invernali Special Olympics si svolgeranno a Torino nel 2025, dall’8 al 15 Marzo. Essi coinvolgeranno migliaia di persone tra atleti, allenatori, volontari, staff, personale medico, familiari, media, ospiti, provenienti da 102 paesi, oltre a 300.000 spettatori attesi.

Tali giochi sono organizzati nell’ambito del movimento globale Special Olympics che, attraverso lo sport unificato, promuove l’inclusione e il rispetto delle persone con disabilità.

Special Olympics è riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale, così come il Comitato paralimpico. Le due sono tuttavia organizzazioni separate e distinte. Mentre il Comitato paralimpico opera coerentemente con i criteri dei Giochi Olimpici, con gare competitive riservate ai migliori, Special Olympics opera ovunque nel mondo e ad ogni livello ed è un programma educativo, che propone ed organizza allenamenti ed eventi dedicati solo alle persone con disabilità intellettive e per ogni livello di abilità. Le manifestazioni sportive sono aperte a tutti e premiano tutti, sulla base di regolamenti internazionali continuamente testati ed aggiornati.

La Fondazione “Comitato organizzatore dei giochi mondiali invernali Special Olympics Torino 2025” è stata costituita il 23 gennaio 2024 e ha come finalità l’organizzazione, la gestione, la promozione e la comunicazione dei Giochi mondiali invernali Special Olympics del 2025.

 

Si rammenta che l'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della  legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per l’anno 2024) autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della fondazione per gli Special Olympics World Winter Games 2025.

 

Si segnala, inoltre, che il comma 4-bis dell’articolo 3 del decreto-legge n. 155 del 2024, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2025 in favore della Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, al fine di sostenere le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell’evento Special Olimpics World Winter Games Torino 2025. La norma dispone che al relativo onere si provveda a valere sulle risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per l’anno 2024).

 

Il comma 265 statuisce che agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a un milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per l’anno 2022), come rifinanziato dal disegno di legge in esame.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021 prevede che, al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero del turismo di un fondo da ripartire denominato «Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente», con una dotazione iniziale pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024. Tale fondo è stato più volte rideterminato; da ultimo, il disegno di legge in esame, tramite un intervento di sezione seconda, ne ha disposto il rifinanziamento di 20 milioni per il 2025.


 

Articolo 1, comma 266
(
Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell’Istituto per il credito sportivo e culturale)

 

 

Il comma 266 incrementa di 50 milioni di euro per l’anno 2026 e di 40 milioni di euro per l’anno 2027 la dotazione del fondo speciale istituito presso l’Istituto per il credito sportivo ai fini della concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui. Il comma 266 comporta maggiori spese pari a 50 milioni di euro per il 2026 e a 40 milioni di euro per il 2027.

 

Il comma in commento incrementa di 50 milioni di euro per l’anno 2026 e di 40 milioni per l’anno 2027 la dotazione del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi istituito presso l’Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, ai fini della concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui.

 

Si ricorda che l’Istituto per il credito sportivo è un ente pubblico economico, istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali. La legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), in particolare all’articolo 1, commi da 619 a 626, ne ha disposto la trasformazione in società per azioni di diritto singolare, denominata “Istituto per il credito sportivo e culturale Spa”, prevedendone contestualmente l’assoggettamento alle disposizioni del testo unico in materia bancaria e creditizia, nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti.

 

Ai sensi dell’articolo 5 della citata legge istitutiva, la n. 1295 del 1957, l'Istituto per il credito sportivo può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo. La concessione del contributo agli interessi può essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento.

 

La disciplina del fondo in parola è stata integrata dall’articolo 10 del già ricordato decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, che ha riordinato l’Istituto per il credito sportivo. In particolare, tale articolo dispone che il fondo è alimentato dal versamento, da parte del CONI, di due distinte aliquote sugli incassi lordi dei concorsi pronostici (pari nel complesso al 3%), dagli importi dei premi dei concorsi pronostici colpiti da decadenza, oltreché dai proventi netti derivanti dagli investimenti del fondo.

 

La legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), nel disporre la trasformazione in società per azioni dell’Istituto per il credito sportivo e culturale, ha confermato, tramite il comma 623 dell’articolo 1, la gestione in capo al nuovo soggetto dei fondi precedentemente gestiti, tra cui quello in parola. La gestione è separata e a titolo gratuito. Al Ministro per lo sport e i giovani e al Ministro della cultura è attribuito il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate.

Ai sensi del comma 625, al Ministro per lo sport e i giovani, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, sentita la Banca d'Italia, è demandato il compito, tra l’altro, di stabilire i criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali, oltreché le modalità e i criteri di nomina e di insediamento degli organi di gestione e controllo di tali fondi.

 

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze allegato al presente disegno di legge, le risorse stanziate dal comma in commento sono riversate nel capitolo 2158, “Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il contributo in conto interessi sui finanziamenti erogati dall'istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche”.


 

Articolo 1, commi 267 e 268
(
Sostegno a gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale)

 

 

I commi 267 e 268, inseriti nel corso dell’esame alla Camera, attribuiscono alla Lega del ciclismo professionistico un contributo pari a 2 milioni di euro per l’anno 2025 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 destinato al sostegno dell'organizzazione di gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale, su strada e in linea, inserite in un calendario annuale organizzato dalla medesima Lega.

 

Il comma 267, inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano e le singole regioni attraverso il ciclismo professionistico, attribuisce alla Lega del ciclismo professionistico un contributo pari a 2 milioni di euro per l’anno 2025 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 destinato, nel citato limite di spesa autorizzato, al sostegno dell'organizzazione di gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale, su strada e in linea, inserite in un calendario annuale organizzato dalla medesima Lega.

 

La Lega del ciclismo professionistico è l’organismo che ha il compito di gestire il movimento del ciclismo professionistico italiano su espressa delega della Federazione ciclistica italiana.

Il calendario annuale organizzato dalla Lega del ciclismo professionistico per l’anno 2024 è reperibile a questo link.

 

Il comma 268, inserito anch’esso nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 267, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2025 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dal presente disegno di legge.


 

Articolo 1, comma 269
(
Sostegno a gare ciclistiche professionistiche nel Mezzogiorno d’Italia)

 

Il comma 269, inserito nel corso dell’esame alla Camera, istituisce un fondo con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da destinare a favore delle regioni del Sud d’Italia come contributo all’organizzazione di un circuito ciclistico a tappe denominato “Grand tour della Magna Grecia”, promosso dalla Lega del ciclismo professionistico.

 

Il comma 269, inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, reca disposizioni a sostegno di gare ciclistiche professionistiche nel Mezzogiorno d’Italia.

In particolare, al fine di valorizzare e promuovere i territori delle regioni del Sud d’Italia, attraverso un circuito di gare di ciclismo professionistico, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da destinare a favore delle regioni del Mezzogiorno d’Italia inserite nel calendario di un circuito a tappe denominato “Grand tour della Magna Grecia”, promosso dalla Lega del ciclismo professionistico.

Demanda quindi ad un decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novata giorni della data di entrata in vigore della legge previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione delle modalità di erogazione del contributo da destinare al sostegno dell’organizzazione di gare ciclistiche professionistiche, nonché delle modalità di verifica e controllo sull’effettivo utilizzo, da parte dei beneficiari, delle risorse erogate per le finalità di cui al precedente comma 1.

 

La Lega del ciclismo professionistico è l’organismo che ha il compito di gestire il movimento del ciclismo professionistico italiano su espressa delega della Federazione ciclistica italiana.

Il calendario annuale organizzato dalla Lega del ciclismo professionistico per l’anno 2024 è reperibile a questo link.

 

Reca infine la copertura degli oneri, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dal presente disegno di legge.

Articolo 1, commi 270-272
(Istituzione del Fondo Dote per la famiglia per il sostegno alla genitorialità e alle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici)

 

 

I commi 270 e 271 – inseriti dalla Camera dei deputati – istituiscono il Fondo Dote per la famiglia, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per la corresponsione di contributi per le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore dei minori tra i 6 e i 14 anni di età, in periodi extra scolastici, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), e degli enti del Terzo settore, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Il riconoscimento dei contributi è previsto con riferimento alle prestazioni in favore di nuclei familiari rientranti in un determinato limite di valore di ISEE[149].

Per la copertura dell’onere finanziario corrispondente alla suddetta dotazione del Fondo, il successivo comma 272 – anch’esso inserito dalla Camera – utilizza quota parte delle maggiori entrate di cui al precedente comma 92.

 

Più in particolare, il comma 270 istituisce il Fondo Dote per la famiglia nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri (si fa riferimento specifico al Dipartimento per lo sport). La dotazione del Fondo è pari a 30 milioni di euro, per l'anno 2025.

 Le risorse del Fondo sono destinate alla corresponsione dei suddetti contributi in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e in favore degli enti del Terzo settore, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui al codice del Terzo settore (codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

I contributi possono essere riconosciuti, in relazione alle prestazioni summenzionate, con riferimento a ciascun figlio avente un’età compresa tra i 6 e i 14 anni e fiscalmente a carico di componenti di un nucleo familiare con un valore di ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 15.000 euro.

La definizione delle modalità attuative per il riconoscimento dei contributi, ivi compresa la definizione dei relativi importi e delle garanzie per il rispetto del limite costituito dalla dotazione del Fondo, è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, adottato, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

I contributi in oggetto hanno natura alternativa rispetto ad altri benefici e contributi, o sgravi fiscali, concessi al nucleo familiare per le prestazioni in oggetto.

Per l'attuazione della presente disposizione il Dipartimento per lo sport si avvale della società Sport e salute S.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 270 fa riferimento alle finalità del sostegno alla genitorialità e alle attività sportive e ricreative, effettuate in periodi extra scolastici.

Per la copertura dell’onere finanziario corrispondente alla suddetta dotazione del Fondo, il successivo comma 272 utilizza quota parte delle maggiori entrate di cui al precedente comma 92 (si rinvia alla scheda relativa a quest’ultimo comma).


 

Articolo 1, comma 273-275
(Rifinanziamento del livello di fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato)

 

 

 

Il comma 273, modificato nel corso dell’esame alla Camera, prevede la definizione dell’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come segue:

- 1.302 milioni di euro per l’anno 2025;

- 5.015,4 milioni per il 2026;

- 5.734,4 milioni per il 2027;

- 6.605,7 milioni per il 2028;

- 7.667,7 milioni per il 2029;

- 8.840,7 milioni annui a decorrere dall’anno 2030.

Tale incremento è destinato anche alle finalità di specifiche disposizioni previste dal presente provvedimento (v. infra).

 

Una quota delle predette risorse incrementali, inoltre, è accantonata in vista dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030, in base alle seguenti quantificazioni (comma 274):

- 883 milioni di euro per l’anno 2028;

- 1.945 milioni per il 2029;

- 3.117 milioni annui a decorrere dal 2030.

Ancora, una quota di dette risorse incrementali è destinata all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilevo nazionale, come segue (comma 275):

- 773,9 milioni di euro per l’anno 2026

- 340,9 milioni per il 2027

- 379,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

 

In termini differenziali, rispetto al testo del disegno di legge iniziale, il comma 273 modifica gli importi del rifinanziamento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale come segue:

- per l’anno 2025, rimane immutato l’incremento di 1.302 milioni di euro;

- per il 2026, si prevedono 5.015,4 milioni (da 5.078 milioni);

- per il 2027, 5.734,4 milioni (da 5.780 milioni);

- per il 2028, 6.605,7 milioni (6.663 milioni);

- per il 2029, 7.667,7 (da 7.725 milioni);

- a decorrere dall’anno 2030, 8.840,7 milioni annui (da 8.898 milioni annui).

La quota delle risorse incrementali destinata ai rinnovi contrattuali per il periodo 2028-2030 non è stata modificata durante l’esame alla Camera (comma 274), mentre le quote di fabbisogno sanitario destinate alle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (comma 275) sono state così ridotte rispetto al disegno di legge originario: 773,9 milioni di euro per l’anno 2026 (da 928 milioni), 340,9 milioni per il 2027 (da 478 milioni) e 379,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028 (da 528 milioni di euro annui).

 

Il comma 273 dispone pertanto l’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato in base alla tabella:

Anno di riferimento

Incremento livello fabbisogno sanitario previsto (in mln di euro)

2025

1.302,0

2026

5.015,4

2027

5.734,4

2028

6.605,7

2029

7.667,7

dal 2030

8.840,7

 

Le finalità dell’incremento sono dirette anche alla copertura degli oneri previsti dai seguenti commi dell’articolo 1 del provvedimento in esame (cui si fa rinvio alla corrispondente scheda di lettura):

§  comma 121, in materia di risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, in base a specifiche quantificazioni di oneri;

§  comma 128, per il rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico, in base alle disposizioni ivi previste;

In proposito la relazione tecnica specifica che si tratta del rinnovo dei contratti del personale del SSN e degli accordi collettivi con il personale convenzionato.

§  comma 300, per il finanziamento destinato all’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie, per 77 milioni per l'anno 2025 ai pazienti classificati come diagnosis-related group (DRG) post acuzie e per 1.000 milioni complessivi dal 2026 per entrambe le tipologie DRG acuti (650 milioni) e post-acuzie (350 milioni);

§  comma 302, per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ivi compresa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, per cui è prevista una quota vincolata pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025;

§  comma 308, per l’attuazione delle misure del Piano pandemico nazionale 2025 – 2029 per cui è autorizzata la spesa di 50 milioni per il 2025, 150 milioni per il 2026 e 300 milioni annui dal 2027;

§  commi 312-313, per ridurre le liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l’acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto, per cui è autorizzata la spesa di 10 milioni annui dal 2025;

§  comma 323, per il riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del SSN, operante nei servizi di pronto soccorso, con risorse per complessivi 50 milioni di euro con decorrenza dal 2025 e di ulteriori 50 milioni complessivi con decorrenza dal 2026.

§  commi 324-325, per la rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti per il sostegno ai distributori farmaceutici;

§  comma 332, per garantire l’incremento vincolato di 10 milioni di euro dal 2025 del fondo sanitario nazionale per interventi sull’accesso alle cure palliative;

§  comma 336, per l’incremento del trattamento economico a favore dei medici specializzandi quantificato in un’ulteriore spesa di 120 milioni annui dal 2026;

§  comma 350, per la valorizzazione delle peculiarità della dirigenza medica e veterinaria dipendente dalle aziende e dagli enti del SSN come incremento delle vigenti indennità specifiche di cui ai CCNL area sanità con un incremento di 50 milioni per l’anno 2025 e 327 milioni annui dal 2026;

§  comma 351, per la valorizzazione delle peculiarità della dirigenza non medica dipendente dalle aziende e dagli enti del SSN come incremento della vigente indennità specifica di cui all’art. 66 CCNL area sanità 2024 per 5,5 milioni annui dal 2025;

§  comma 352, per la valorizzazione delle specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN nella contrattazione collettiva nazionale, comparto sanità, con incrementi nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni per l’anno 2025 e 285 milioni dal 2026;

§  comma 358, finalizzato a vincolare 50 milioni per il 2025 e 100 milioni dal 2026 a favore delle Regioni adempienti ai fini dei questionari LEA sulle liste d’attesa;

§  commi 365-366, che vincolano una quota di 15 milioni annui del fabbisogno sanitario nazionale a decorrere dal 2025, per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), a favore di ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze, in regime di mobilità interregionale.

 

Le differenze negative rispetto al disegno di legge originario, pari a 62,6 milioni nel 2026, 45,6 milioni nel 2027, 57,3 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029, e 57,3 milioni a decorrere dal 2030 rappresentano risorse utilizzate a copertura di diverse misure approvate nel corso dell’esame alla Camera.

 

I commi 274 e 275 prevedono inoltre disposizioni circa specifiche quote preordinate a specifiche finalità di dette risorse incrementali, come segue:

 

-         quote accantonate per i rinnovi contrattuali 2028-2030, pari a (comma 274):

o   883 milioni di euro per il 2028;

o   1.945 milioni per il 2029;

o   3.117 milioni dal 2030.

 

-         quote destinate all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996[150], per:

o   773,9 milioni di euro per l’anno 2026 (da 928 milioni nel ddl originario);

o   340,9 milioni per il 2027 (da 478 milioni);

o   379,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028 (da 528 milioni di euro).

Le differenze negative rispetto al disegno di legge originario, pari a 154,1 milioni nel 2026, 137,1 milioni nel 2027 e 148,8 milioni a decorrere dal 2028 rappresentano risorse utilizzate a copertura di diverse misure approvate nel corso dell’esame alla Camera.  

 

 

In Italia, lo Stato finanzia sia la spesa sanitaria pubblica sia quella accreditata, che risulta diretta a strutture sanitarie anche private che svolgono le loro attività in base ad un livello programmato di risorse, su base triennale, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria.

Il nuovo livello del fabbisogno sanitario nazionale per il 2024, quale finanziamento complessivo della sanità pubblica e di quella accreditata, è stato da ultimo incrementato dalla legge di Bilancio 2024 (L. n. comma 535) di 3.000 milioni di euro nel 20244.000 milioni nel 2025 e 4.200 milioni a decorrere dal 2026, stanziamenti che si vanno a sommare a quelli stabiliti dalla legge di Bilancio 2023, pari a 2.150 milioni di euro per l'anno 20232.300 milioni per il 2024 e 2.600 milioni a decorrere dall'anno 2025.

Gli incrementi si sommano, corrispondentemente, ai livelli precedentemente fissati dalla legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) pari a 124.061 milioni di euro per il 2022126.061 milioni per il 2023 e 128.061 milioni per l'anno 2024, come esposto nella tabella seguente, per un totale indicato nella tabella che segue[151] ((in mln di euro):

Immagine che contiene testo, numero, Carattere, schermata

Descrizione generata automaticamente

 

Le finalità per il 2024 sono individuate negli interventi principalmente volti alla copertura delle spese per il personale e, segnatamente, al rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico nel triennio 2022-2024 (spesa corrente 3.000 milioni) e per l'incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN (280 milioni), essenzialmente diretto all'abbattimento delle liste d'attesa[152].

In rapporto al PIL, per il 2023 il valore del 6,6% si stima in diminuzione nel triennio successivo con il 6,2 per cento in ciascuno degli anni 2024 e 2025, che successivamente scende al 6,1% nel 2026.

Da un’audizione dell’Ufficio parlamentare di bilancio del 7 ottobre 2024, emerge che il complesso della spesa sanitaria corrente, dopo un lieve aumento in percentuale del Pil al 6,3 per cento nel biennio 2024-25, dal 2026 si posizionerebbe di nuovo al 6,2 per cento registrato nel 2023. Ne consegue che per riportare il livello di spesa sanitaria sul Pil a livello del 2019 (6,4 per cento), sarebbe necessario assicurare un aumento della spesa di circa 2,8 miliardi nel 2025, 4,3 nel 2026 e 5,6 nel 2027 rispetto a quanto indicato nel tendenziale.

In base alle ultime stime contenute nel DEF 2024, presentato in forma semplificata - senza il quadro programmatico, ma solo tendenziale -, il nuovo quadro della spesa sanitaria è raffigurato come segue (in milioni di euro):

 

 

Tab. Spesa sanitaria DEF 2024:

Consuntivo 2023 e stime 2024-2027

 

2023

2024

2025

2026

2027

Spesa sanitaria (mln di euro)

131.119

138.776

141.814

144.760

147.420

Spesa sanitaria (% PIL)

6,3

6,4

6,3

6,3

6,2

Tasso di variazione (in %)

- 0,4

5,8

2,2

2,1

1,8

Il DEF certifica per l'anno 2023 una spesa a consuntivo di 131.103 milioni di euro, che rispetto ai sopra indicati dati della NADEF 2023 fanno registrare una diminuzione di oltre 3.600 milioni, dovuta principalmente al mancato perfezionamento del rinnovo dei contratti del personale dirigente e convenzionato per il triennio 2019-2021, i cui oneri slittano al 2024. Viene certificato un rapporto rispetto al PIL del 6,3%, una riduzione di 3 punti percentuali, senza considerate l'impatto dell'inflazione. Nel 2024, il valore rispetto al PIL cresce al 6,4%, con una previsione in termini assoluti di 138.778 milioni (il +5,8 rispetto al 2023, vale a dire +7.657 milioni, che tuttavia inglobano la stima degli oneri per il rinnovo contrattuale pregresso (2019-2021), per il personale sanitario dipendente per il triennio 2022-204 e per una quota-parte di anticipo del rinnovo per il triennio 2025-2027. Per quest'ultimo triennio, il DEF stima una crescita media della spesa sanitaria di circa il 2%, il rapporto rispetto al PIL scende al 6,2% nel 2027, in via tendenziale (e quindi al lordo di possibili altre riduzioni di spesa).

 

A differenza del DEF 2023 che aveva definito un quadro programmatico, con i temi specifici della riorganizzazione e potenziamento della medicina territoriale (DM 77/2022) ed interventi in materia di edilizia sanitaria, oltre che la rivalutazione del trattamento economico di tutto il personale del SSN, soprattutto dell'area emergenza-urgenza, il più recente Documento di economia e finanza non contiene alcuna previsione di intervento, se si escludono i riferimenti agli investimenti previsti nel Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con particolare riferimento all'Assistenza domiciliare integrata e alla Telemedicina e al potenziamento del Fascicolo sanitario elettronico. Si ricorda inoltre che con riferimento all'ammodernamento delle grandi apparecchiature sanitarie, risulta perfezionato il 93% degli ordini (51% consegnato e 44% collaudato). 

 Da ultimo, il CIPESS - Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, con la Delibere nn.33 e 34 del 30 novembre 2023 , relativa al Fondo sanitario nazionale 2023, ha assegnato alle Regioni, rispettivamente, le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale e le risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale[153]. Complessivamente, a consuntivo, il livello del finanziamento del SSN per l’anno 2023 ammonta a 128.005 milioni di euro. Per il consuntivo 2024, si attende la delibera del CIPESS di fine anno (non ancora approvata).

 

Nel più recente documento programmatico del Governo, il Piano strutturale di Bilancio vengono definiti i seguenti dati della spesa sanitaria corrente (programmatici per il triennio 2025-2027):

 

(in mln di €)

2023

2024

2025

2026

2027

Spesa sanitaria corrente

131.119

137.934

141.929

144.969

147.506

 

Tra i temi specifici affrontati dal PSB vi sono in particolare la riorganizzazione e il potenziamento della medicina territoriale e gli interventi in materia di edilizia sanitaria, oltre che la rivalutazione del trattamento economico di tutto il personale del SSN, soprattutto dell'area emergenza-urgenza. Il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale è previsto in 1.875 milioni nel 2024, 2.754 nel 2025 e 2.905 nel 2026.

In merito alle altre misure richiamate dal Piano, si ricordano le varie disposizioni adottate a favore del personale sanitario dirette a fronteggiare, anche in epoca antecedente all'emergenza pandemica, la grave carenza di personale del Servizio sanitario nazionale[154]

Vengono poi definiti gli interventi di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, indicando innanzitutto il rafforzamento di molte delle misure previste dal PNRR, relative alle Componenti 1 e 2 della Missione 6 Salute, tra le quali: efficientamento delle reti di medicina generale, delle reti di prossimità, delle strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (Case di comunità, Centrali Operative e Ospedali della Comunità), digitalizzazione dei DEA I e II livello e ammodernamento delle grandi apparecchiature sanitarie, investimenti sulla ricerca e per la formazione delle competenze tecniche, professionali digitali e manageriali del personale SSN.

A decorrere dall'anno 2025 viene poi demandata ad uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.

Le risorse in conto capitale più consistenti per la sanità, prima della nuova programmazione che è stata fatta di queste voci nel PNRR che le ha successivamente inglobate, sono quelle per l'edilizia sanitaria.

Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio al documento della Corte dei conti (qui il link, v. pag. 52 del documento) depositato durante l’audizione dello scorso novembre 2024 presso la Commissione Bilancio della Camera, in occasione dell'avvio dell'esame della manovra 2025.


 

Articolo 1, comma 276
(Fabbisogni sanitari regionali)

 

 

Il comma 276, inserito nel corso dell’esame alla Camera, con una modifica all’articolo 27, co. 5-ter, del D.lgs. n. 68 del 2011, prevede che le cinque regioni di riferimento (c.d. regioni benchmark) per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali anche per il 2025 sono quelle indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalità previste dal medesimo art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 68/2011.

 

Il comma 276, inserito nel corso dell’esame alla Camera, modifica l’art. 27, co. 5-ter, Decreto legislativo n. 68 del 2011[155], prevedendo che le cinque regioni di riferimento (c.d. regioni benchmark) per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali anche per il 2025 sono quelle indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalità previste da medesimo art. 27, comma 5, d.lgs. n. 68/2011.

Nello specifico il comma in esame, all’art. 27, co. 5-ter, del citato D.Lgs n. 68 del 2011 sostituisce le parole “degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024” con le seguenti: “degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025”.

 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 68 del 2011 stabilisce la determinazione dei fabbisogni sanitari e la ripartizione del Fondo sanitario (v. box).

In particolare, con riguardo merito alla determinazione delle regioni benchmark per il riparto del Fondo sanitario di cui alla norma in commento, la procedura, introdotta per il 2021, prevedeva di individuare 5 regioni benchmark dalle quali poi enucleare le 3 regioni di riferimento dei costi standard sanitari, selezionate sulla base della griglia LEA 2018 e dei risultati di esercizio valutati dal cosiddetto “Tavolo di verifica degli adempimenti”, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011.

Tuttavia, in deroga a tale procedura, l’articolo 35 del decreto-legge n. 73 del 2021[156] stabiliva che, per l’anno 2021, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali, tutte le cinque regioni fossero considerate regioni di riferimento.

Successivamente, il comma 8-undecies dell'articolo 4 del decreto-legge n. 215 del 2023 ha esteso al 2024 la norma transitoria, già prevista per gli anni 2021, 2022 e 2023, in base alla quale si assumono come regioni di riferimento (cd. benchmark) per il calcolo delle quote di riparto delle risorse del fabbisogno sanitario tutte le cinque regioni individuate come le migliori in termini di erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in condizioni di equilibrio economico, indicate dal Decreto del Ministero della salute[157].

Il comma in commento estende altresì al 2025 tale norma transitoria.

 

 

Occorre prima di tutto ricordare che il fabbisogno sanitario nazionale (134.015 milioni di euro per il 2024) comprende diverse componenti: il fabbisogno indistinto (123,8 miliardi), su cui ci si concentra di seguito; il Fondo farmaci innovativi (1,2 miliardi, di cui 864 milioni finanziati direttamente con il FSN e 336 con le risorse destinate a specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale), attraverso il quale lo Stato concorre al finanziamento di tali medicinali, che viene ripartito in proporzione alla spesa sostenuta dalle Regioni per l’acquisto degli stessi (legge n. 232 del 2016); alcune quote vincolate, distinte tra quelle destinate alle Regioni e Province autonome (circa 2,5 miliardi), principalmente rivolte a obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano sanitario nazionale (compresi i 336 milioni del Fondo farmaci innovativi), e quelle riservate agli altri enti, essenzialmente agli Istituti zooprofilattici sperimentali, alla Croce Rossa italiana, alle Università per quanto riguarda la formazione dei medici specialisti (1,1 miliardi) e una quota detta “premiale” (644 milioni)[158]. Al netto di tali poste, si determina il fabbisogno indistinto (123,8 miliardi), che comprende ancora alcune voci soggette a meccanismi di riparto specifici (tra cui, di particolare rilievo, si richiama il contributo per i maggiori costi dell’energia pari a 1,4 miliardi).

Per quel che attiene al meccanismo di riparto, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 68 del 2011[159], il costo del settore sanitario, che impegna gran parte dei bilanci regionali, deve essere determinato secondo i fabbisogni standard delle regioni.

I fabbisogni standard definiscono i criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, in base al livello di finanziamento della spesa sanitaria fissata periodicamente in specifici accordi tra Stato ed enti territoriali, detti Patti per la salute. L’ammontare di risorse necessarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017)[160] in condizione di efficienza e appropriatezza, viene definito come “livello di fabbisogno sanitario standard”.

I fabbisogni standard nel settore sanitario sono finalizzati a incentivare comportamenti “virtuosi” per il recupero dell’efficienza e dell’efficacia nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), per garantire un miglioramento strutturale degli equilibri di bilancio e per massimizzare il soddisfacimento dei bisogni sanitari.

Nel procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, pertanto, risulta prioritaria la determinazione della quota di risorse da destinare al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, ovvero il fabbisogno sanitario nazionale standard, da definire in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall’Italia in sede di Unione europea (in rapporto a ciò sono poi fissati i fabbisogni regionali standard).

 

Fino al 2022, il principale parametro utilizzato per il riparto fra le regioni era la popolazione, parametrata sulla base delle classi di età, senza ulteriori indicatori capaci di rappresentare il diverso bisogno di salute. Si provvedeva inoltre ad indicare come ulteriori fattori da considerare: la popolazione residente, la frequenza dei consumi sanitari per età e genere, i tassi di mortalità ed altri dati relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili per definire i bisogni sanitari delle Regioni e indicatori epidemiologici territoriali. Inoltre, il D. Lgs. n. 68 del 2011, come modificato, disponeva che si tenesse altresì conto, ai fini del riparto, del percorso di miglioramento degli standard di qualità, attraverso la realizzazione e l’applicazione di un sistema di valutazione delle cure e dell’uniformità dell’assistenza e il monitoraggio dei servizi.

Con l’Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2022 è stato raggiunto l’accordo su un nuovo meccanismo di riparto dei finanziamenti per la sanità tra le Regioni, recepito con il decreto del Ministro della Salute del 30 dicembre 2022[161]. In particolare, dal 2023, al criterio capitario, parzialmente pesato per tenere conto dell’influenza dell’età sui consumi sanitari, sono stati affiancati altri parametri, ovvero la mortalità e alcuni indicatori delle condizioni socioeconomiche[162].

Più in dettaglio, il nuovo meccanismo tiene conto, tra i nuovi criteri di riparto, del tasso di mortalità della popolazione al di sotto dei 75 anni e degli indicatori relativi a particolari situazioni territoriali quali l’incidenza della povertà relativa individuale, il livello di bassa scolarizzazione e il tasso di disoccupazione, aggregati in un unico indice composito di deprivazione attribuendo a ognuno di essi lo stesso valore[163].

Tale meccanismo risulta semplificato rispetto al precedente, in quanto l’art. 2 del decreto del Ministro della Salute del 30 dicembre 2022 prevede che la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, ai fini della definizione dei fabbisogni sanitari regionali standard, avviene applicando i seguenti criteri di riparto:

·       il 98,5 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito sulla base della popolazione residente e della frequenza dei consumi sanitari per età, applicando il procedimento dettato dai commi dal 5 all'11 dell'art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

·       lo 0,75 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito in base al tasso di mortalità della popolazione (< 75 anni);

·       lo 0,75 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito in base al dato complessivo risultante dagli indicatori utilizzati per definire particolari situazioni territoriali che impattano sui bisogni sanitari[164].

Va ricordato che il Servizio sanitario viene finanziato secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 56 del 2000, mediante entrate proprie (ticket), i gettiti derivanti dall’Irap e dall’addizionale regionale all’Irpef valutate ad aliquota base e, fino a concorrenza del fabbisogno medesimo, mediante l’attribuzione alle regioni di risorse a titolo di compartecipazione all’Iva .

Le componenti del finanziamento del Servizio sanitario nazionale vincolate per legge a obiettivi specifici (quali gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996) sono finanziate a valere sul capitolo del bilancio statale denominato Fondo sanitario nazionale. Se i valori del gettito dell’Irap e dell’addizionale regionale dell’Irpef risultano inferiori ai gettiti stimati, il differenziale è assicurato dal fondo di garanzia di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 56 del 2000.

La quantificazione dei singoli fabbisogni standard regionali (cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard) si basa sul calcolo del costo standard sanitario pro capite rilevato nelle regioni individuate come “benchmark”, che esprimono il costo di erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, efficacia e appropriatezza.

 


 

Articolo 1, commi 277-280
(Disposizioni su incrementi dei limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

 

 

I commi 277-280 dispongono circa un innalzamento dei limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati.

In particolare, il comma 277 dispone un ulteriore incremento del limite di spesa per l’erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte di soggetti privati accreditati, pari a 0,5 punti percentuali per l’anno 2025 e a 1 punto percentuale a decorrere dal 2026.

Dette risorse incrementali, ai sensi del comma 278, sono anche destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell’emergenza, conseguenti all’accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio.

Il comma 279, aggiunto durante l’esame alla Camera, dispone, al fine di ridurre il fenomeno dell’attesa di ricovero nei reparti di pronto soccorso, l’innalzamento di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 2026 del tetto di spesa previsto al comma 277 – che per il 2026 prevede solo 1 punto percentuale -, riferito all’acquisto di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie private dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell’emergenza, con la finalità di ridurre, in attesa della completa implementazione delle reti territoriali, il fenomeno del boarding di pronto soccorso, vale a dire il ritardo nella presa in carico del paziente che ha effettuato l’accesso al pronto soccorso.

Con gli interventi in esame, pertanto, si incrementa il limite di spesa complessivo destinato alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali presso le strutture sanitarie inserite nella rete di emergenza-urgenza.

Il comma 280 dispone la copertura degli oneri di cui al precedente comma 277, quantificati in 61,5 milioni di euro per il 2025 e in 123 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, a valere sulle risorse destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale previste a normativa vigente.

Al comma 277 non sono ascritti effetti finanziari, in quanto alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 61,5 milioni di euro per l’anno 2025 e a 123 milioni annui a decorrere dal 2026, si provvede a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

 

Il comma 277 disposizione pertanto aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, di cui all’articolo 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012[165] (L. n. 135 del 2012), come incrementato dall’articolo 1, comma 233, della legge n. 213 del 2023 (legge di Bilancio 2024).

La finalità dell’aggiornamento è di elevare tale limite di spesa per l’erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei LEA (livelli essenziali di assistenza) acquistate da strutture sanitarie accreditate per una percentuale pari a 0,5 punti percentuali per l’anno 2025 e di 1 punto percentuale con decorrenza dal 2026.

Il citato comma 233 ha infatti aggiornato il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, innalzandolo rispetto al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, di 1 punto percentuale per l’anno 2024, di 3 punti percentuali per l’anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall’anno 2026. Con l’intervento in esame, pertanto, il limite complessivo aumenta a 3,5 punti percentuali nel 2025 e a 5 punti percentuali per gli anni dal 2026 in poi.

La finalità della rideterminazione del tetto è stata espressamente indicata quale misura concorrente all’ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), ribadendo il necessario rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.

Nella relazione tecnica allegata al disegno di legge originario, si evidenziava che l’onere del previsto, graduale innalzamento del tetto in questione era pari a circa 123 milioni di euro per l’anno 2024, 368 milioni di euro per l’anno 2025 e 490 milioni di euro a partire dal 2026, con relativa copertura individuata nell’ambito dell’incremento del fabbisogno sanitario di cui alla medesima legge di Bilancio per il 2024.

In base alla disciplina già vigente[166], in vigore a decorrere dal 2020, il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, vale a dire le strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, è stato determinato in base al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, applicando una riduzione di detto importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto tale da ridurre la spesa complessiva annua dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.

Si ricorda, inoltre, che la disciplina limitativa di spesa in questione è stata oggetto, nel tempo, di diversi interventi di deroga: il DL n. 18/2020 (L. n. 27/2020, c.d. Cura Italia, art. 3), ha permesso alle regioni e alle province autonome, a date condizioni, di acquistare prestazioni sanitarie - oltre il budget prefissato - per affrontare l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19; il DL n. 73/2021 (L. 106/2021, c.d. DL Sostegni-bis, art. 26, co. 2), al fine di consentire il recupero delle prestazioni non erogate a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica, ha permesso di integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, in deroga al tetto vigente in materia, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020; la legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 277, L. 234/2021), ai fini dell’abbattimento delle liste d’attesa, ha previsto che le regioni e le province autonome possano coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga al tetto di spesa in discorso; in precedenza, l’art. 1 della legge di stabilità 2016 (n. 208/2015), ai commi da 574 a 578, aveva introdotto alcune deroghe alla predetta disciplina di limitazione della spesa, con particolare riferimento all’assistenza ospedaliera di alta specialità.

Peraltro, occorre menzionare al riguardo l’intervento della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 203 del 2016, ha dichiarato inammissibili alcune questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 14, del citato D.L. 95/2012 sulla spending review, introduttivo del tetto di spesa in oggetto, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e non fondate diverse altre questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 15, comma 14, sollevate in riferimento agli artt. 3, 32, 41, 97 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

 

Il comma 278 stabilisce una specifica destinazione alle risorse che derivano dall’ulteriore incremento del limite originario dell’acquisto delle prestazioni sanitarie da privati accreditati, innanzi tutto a copertura degli oneri delle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso ed inserite nella rete dell’emergenza, conseguenti all’accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio.

La rete dell’emergenza-urgenza coinvolge una rete di servizi e presidi individuati dal D.M. 2 aprile 2015 recante il Regolamento di definizione dell’assistenza ospedaliera, che ha previsto un sistema di allerta sanitario n. 118 e di un numero unico europeo per le emergenze (NUE) 112. E’ inoltre presente un sistema territoriale di soccorso, costituito dai mezzi di soccorso sul territorio con professionisti medici e/o infermieri, oltre che eliambulanze. Nella rete di emergenza vi sono anche i pronto soccorso ospedalieri, che assicurano gli accertamenti diagnostici e gli eventuali interventi necessari per la soluzione clinica ovvero per la stabilizzazione del paziente e l’eventuale trasporto ad un ospedale in grado di fornire prestazioni specializzate, con un coordinamento della centrale operativa. Sono presenti anche i Dipartimenti di Emergenza-Urgenza e Accettazione (DEA), che rappresentano un’aggregazione funzionale di unità operative, adottano un codice comune di comportamento assistenziale, assicurano una risposta rapida e completa. I DEA afferiscono a due livelli di complessità, in base alle Unità operative che li compongono: DEA di I livello e DEA di II livello.

I livelli del triage del pronto soccorso sono denominati con una scala di colori che varia dal codice rosso (emergenza assoluta, con pericolo di vita imminente quali arresto cardiaco, grave difficoltà respiratoria, emorragia massiva, trauma cranico o sospetto ictus, ai fini della somministrazione di cure immediate), al codice arancio (urgenza indifferibile, in cui il paziente presenta una condizione grave che richiede un intervento rapido, ma non è in pericolo di vita immediato, quali dolore toracico, difficoltà respiratore, fratture esposte, crisi ipertensiva o reazioni allergiche anche gravi, in cui i pazienti devono essere visitati entro pochi minuti con cure prioritarie[167].

 

Il comma 279, aggiunto nel corso dell’esame alla Camera, stabilisce un aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie private dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell’emergenza, al fine di acquisire prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti ospedalieri di medicina generale, recupero e riabilitazione funzionale e assistenza ai lungodegenti, dando priorità alle struttura immediatamente disponibili e in grado di assicurare migliore recettività nel singolo plesso.

Come sopra accennato, l’intervento è finalizzato a ridurre - in attesa della completa implementazione delle reti territoriali a seguito della riforma dell’assistenza sanitaria territoriale in forza del nuovo DM. 77/2022 previsto dal PNRR - il fenomeno del boarding di pronto soccorso, vale a dire il ritardo nella presa in carico del paziente che ha effettuato l’accesso al pronto soccorso, dopo la decisione del medico di assegnarlo ad una specifica unità di degenza.

Anche in questo caso, l’ambito disciplinato riguarda l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, di cui all’articolo 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012[168] (L. n. 135 del 2012), come incrementato dall’articolo 1, comma 233, della legge n. 213 del 2023 (legge di Bilancio 2024).

Riguardo al DM. 77/2022 menzionato dalla disposizione e qui richiamato con riferimento alla corrispondente riforma prevista nell’ambito del Programma nazionale di riforma e resilienza, si sottolinea che esso ha ridefinito gli standard organizzativi, qualitativi e tecnologici dell’assistenza territoriale, costituendo la prima milestone come riforma nell'ambito della Componente 1 Missione 6 del PNRR, a completamento della riforma dei servizi sanitari iniziata con il regolamento sull’assistenza ospedaliera di cui al decreto 2 aprile 2015, n. 70 (qui un approfondimento).

 

 

Il comma 280 definisce infine la copertura degli oneri stimati dall’incremento del predetto limite di spesa, cifrandoli in 61,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 123 milioni a decorrere dall’anno 2026. Essa è posta a valere sulle risorse destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all’articolo 1, comma 246, della legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024).

Si ricorda che il richiamato comma 246 della legge di Bilancio 2024 ha disposto la destinazione di una quota delle risorse incrementali derivanti dal rifinanziamento del SSN disposto dalla medesima legge, quantificata in 240 milioni di euro per l’anno 2025 e a 340 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Come precedentemente indicato, i commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, trattano, più in dettaglio, delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica a favore di progetti per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità di quelli riguardanti la tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, oltre che progetti finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell’erogazione dei LEA[169].


 

Articolo 1, commi 281-292
(Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve, agenti anti-infettivi per infezioni da germi multiresistenti e farmaci ad innovatività condizionata)

 

 

Il gruppo di commi in titolo, oggetto di alcune modifiche durante l’esame della Camera, dispone in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve, agenti anti-infettivi per infezioni da germi multiresistenti e farmaci ad innovatività condizionata.

 Il comma 281 definisce i fattori da cui deriva l’innovatività di un farmaco, mentre al successivo comma 282 si precisa la nozione di farmaco innovativo.

Al comma 283 si specifica la finalizzazione delle risorse del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi.

Il comma 284 dispone in ordine alla destinazione delle risorse non impiegate del suddetto Fondo. Stabilisce, inoltre, che l’eventuale eccedenza della spesa per l’acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, e detta la disciplina per il relativo ripiano.

Il comma 285 prevede le modalità di definizione dei criteri di valutazione per l’attribuzione dell’innovatività terapeutica.

Il comma 286 stabilisce a quali specifiche indicazioni terapeutiche possa essere attribuito il requisito dell’innovatività terapeutica, la cui durata massima è fissata in 36 mesi.

Il comma 287 prevede che il medicinale sia soggetto a monitoraggio, tramite registro AIFA, nella rispettiva indicazione terapeutica innovativa, e che ogni indicazione terapeutica, pervenuta oltre il sesto anno dalla data di prima attribuzione del requisito dell’innovatività alla specialità medicinale, non acceda al finanziamento di cui al precedente comma 3. Dispone, inoltre, che l’AIFA non valuti la sussistenza del requisito dell’innovatività in tutte le indicazioni terapeutiche autorizzate di medicinali a base di principio attivo, o di combinazioni di principi attivi, privi di copertura brevettuale.

Il comma 288 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sia estesa anche ai medicinali con requisito di innovatività condizionata la possibilità di accesso alle risorse del Fondo suddetto, per un importo comunque non superiore a 300 milioni di euro annui, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti. Per tali medicinali, si prevede che il periodo di innovatività di trentasei mesi decorra dalla data di riconoscimento dell’innovatività condizionata.

Il comma 289, a decorrere dal 1° gennaio 2025, estende anche a determinati agenti antinfettivi l’accesso alle risorse del Fondo, per un importo comunque non superiore a 100 milioni di euro annui, in presenza di alcuni presupposti.

Il comma 290 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i farmaci innovativi potranno accedere alle risorse del Fondo, per un importo non superiore a 900 milioni di euro annui.

Il comma 291 prevede che, in seno all’AIFA, sia la Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), e non più la Commissione consultiva tecnico-scientifica, l’organo deputato a verificare il requisito della innovatività terapeutica di determinati medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 292 apporta infine alcune modifiche testuali alla legge di bilancio 2017, volte all’adeguamento di alcune sue disposizioni all’intervenuto superamento della distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici e alla conseguente unificazione dei due separati fondi ad essi in precedenza dedicati.

Nella relazione tecnica del Governo (RT) si afferma che le disposizioni recate dall’articolo in titolo non determinano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, comportando esse - in particolare ai commi da 8 a 10 - mere riallocazioni di risorse.

 

In base al comma 281 dell’articolo in esame, l’innovatività di un farmaco deriva dalla tecnologia di produzione del suo principio attivo, dal meccanismo d’azione, dalla modalità della somministrazione al paziente, dall’efficacia clinica e dalla sicurezza, dagli effetti sulla qualità della vita, dalle implicazioni sull’organizzazione dell’assistenza sanitaria. Si valuti l’opportunità di precisare se i fattori determinanti l’innovatività di un farmaco, elencati dal comma in esame, siano o meno intesi come tra loro alternativi.

 

Il successivo comma 282 stabilisce che, ai fini dell’articolo in commento, un medicinale è innovativo in funzione dei risultati di efficacia e sicurezza derivanti dal confronto con le alternative terapeutiche disponibili all’interno del prontuario farmaceutico nazionale prima della sua introduzione, in una definita indicazione terapeutica.

 

Si ricorda che la definizione dell'innovazione terapeutica è stata, negli anni, fonte di continui dibattiti. Per una ricostruzione dell’evoluzione della normativa in materia si rinvia alla lettura del box informativo alla fine della presente scheda di lettura.

Il comma 283 dell’articolo in commento stabilisce che le risorse del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi[170] (d’ora in poi “Fondo”) sono finalizzate a favorire l’accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche relative a malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso impatto epidemiologico, secondo la procedura di cui al successivo comma 285. (v. infra).

 

Il comma 284 prevede che le risorse non impiegate del Fondo confluiscano nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato[171]. Si stabilisce, altresì, che l’eventuale eccedenza della spesa per l’acquisto di farmaci innovativi, ferme restando le risorse annualmente stanziate, concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti come previsto dall’articolo 1, comma 406[172] della legge n. 232 del 2016. Inoltre, si prevede che, in caso di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, ai fini del ripiano della spesa eccedente per farmaci innovativi, si applichino le modalità previste dall’articolo 1, comma 584, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2017): l'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo va cioè ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi in proporzione alla rispettiva quota di mercato.

 

Il comma 285 prevede che, ad esito della valutazione condotta dalla Commissione Scientifico-Economica (“CSE”), sentiti “i portatori di interesse e le associazioni di pazienti e cittadini”, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con determinazione del Presidente, su proposta del direttore tecnico-scientifico (come specificato dalla Camera), da adottarsi entro il 31 marzo 2025, definisca i criteri di valutazione per l’attribuzione dell’innovatività terapeutica che consente il finanziamento dell’accesso al rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, con le risorse del Fondo.

Si ricorda che la Commissione Scientifico-Economica svolge, in seno all’AIFA, le funzioni in precedenza spettanti alla Commissione tecnico-scientifica e al Comitato prezzi e rimborsi (art. 19, co. 1, decreto ministeriale 8 gennaio 2024, n. 3, Regolamento recante modifiche al regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco).

Il Direttore tecnico-scientifico - non espressamente qualificato come “generale” dalla vigente disciplina regolamentare - svolge e dirige l'attività tecnico-scientifica dell'AIFA (art. 10 del succitato decreto ministeriale).

Il Presidente è l’organo cui spetta, in primo luogo, la rappresentanza legale dell’AIFA (ibidem, art. 5).

 

Il comma 286 - che non si applica agli antibiotici « reserve » e listed di cui al successivo comma 9 (come specificato da una modifica apportata dalla Camera) - prevede che il requisito dell’innovatività terapeutica, di durata massima pari a 36 mesi, si attribuisca ad una specifica indicazione terapeutica nella quale il medicinale, alternativamente:

-         abbia dimostrato di essere in grado di determinare la guarigione, con particolare riguardo agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti;

-          abbia ridotto il rischio di complicazioni letali o potenzialmente letali;

-          abbia determinato il rallentamento della progressione di malattia;

-         abbia un effetto terapeutico che determina il miglioramento della qualità della vita dei pazienti relativamente alle dimensioni della capacità di movimento e cura della persona. In riferimento alle malattie rare e ultra-rare, il comma in esame prevede che il miglioramento della qualità della vita comprenda anche le dimensioni del dolore e della capacità nello svolgimento delle attività abituali o lavorative.

 

Il comma 287 - che, del pari, non si applica agli antibiotici « reserve » e listed di cui al successivo comma 9 (come specificato da una modifica apportata dalla Camera) - prevede che il medicinale sia soggetto a monitoraggio, tramite registro AIFA, nella rispettiva indicazione terapeutica innovativa. Viene specificato che l’indicazione terapeutica innovativa coincide con i criteri di limitazione della rimborsabilità applicati tramite il registro di monitoraggio AIFA. Si stabilisce, altresì, che ogni indicazione terapeutica, pervenuta oltre il decimo anno (termine così modificato dalla Camera) dalla data di prima attribuzione del requisito dell’innovatività alla specialità medicinale, non accede al finanziamento a valere sul Fondo per i farmaci innovativi. Infine, il comma in disamina dispone che l’AIFA non valuti la sussistenza del requisito dell’innovatività in tutte le indicazioni terapeutiche autorizzate di medicinali a base di principio attivo, o di combinazioni di principi attivi, che risultino privi di copertura brevettuale.

Si ricorda che i Registri di monitoraggio sono parte integrante del Sistema Informativo del SSN e che essi svolgono funzioni di valutazione dell’efficacia del farmaco, ai fini della rinegoziazione, e di controllo della spesa per i farmaci innovativi e per i costi evitabili in sanità[173].

 

Il comma 288 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i medicinali con requisito di innovatività condizionata vigente potranno accedere al Fondo, per un importo comunque non superiore a 300 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio AIFA oppure se, “in linea con quanto previsto ai commi 286 e 287” (v. sopra), la CSE valuti motivatamente l’istituzione del registro di monitoraggio. Per tali medicinali - precisa il comma in esame - il periodo di innovatività di trentasei mesi decorre dalla data di riconoscimento dell’innovatività condizionata.

 

Analogamente, il comma 289 (come riformulato dalla Camera) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli agenti infettivi per infezioni da germi multiresistenti già inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale ovvero inseriti successivamente a tale data e classificati come « reserve » secondo la nomenclatura « AWaRe » dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ovvero attivi nei confronti di almeno un patogeno considerato prioritario dall’Elenco WHO Bacterial Priority Pathogens List, possono accedere al Fondo, per un importo non superiore a 100 milioni di euro annui. I farmaci anzidetti – specifica il comma in esame - sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA e sono rimborsati dal Fondo nel limite dell’importo previsto dal primo periodo del presente comma, pari a 100 milioni di euro annui, fino alla scadenza della copertura brevettuale o del periodo di protezione normativa dei dati.

 

Il testo iniziale del comma in esame stabiliva che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti già inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale, e classificati come “reserve” secondo la nomenclatura “AWaRe” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), potessero accedere al Fondo, per un importo comunque non superiore a 100 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio AIFA, oppure, “in linea con quanto previsto ai commi 6 e 7”, qualora la CSE valuti l’istituzione del registro di monitoraggio.

 

Si fa presente che l’OMS raggruppa gli antibiotici in tre categorie, “Access”, “Watch” e “Reserve”, allo scopo di guidarne la prescrizione e ridurre il rischio di reazioni avverse e sviluppo di resistenze batteriche (cfr. The 2019 WHO - AWaRe classification of antibiotics for evaluation and monitoring of use). Gli antibiotici del gruppo “Access” sono indicati come trattamento di prima scelta per molte infezioni. Il gruppo “Watch” comprende, invece, antibiotici con un maggiore rischio di indurre resistenze e di conseguenza raccomandati generalmente come trattamenti di seconda scelta, o da preferirsi solo per casi specifici. Il terzo gruppo “Reserve” comprende antibiotici di ultima istanza e utilizzati solo nei casi più gravi, quando tutte le altre alternative non hanno avuto successo, come per esempio per le infezioni multi-resistenti.

 

Il comma 290 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i farmaci innovativi - “per effetto di quanto disposto dai commi 288 e 289” - potranno accedere al Fondo per un importo non superiore a 900 milioni di euro annui.

La RT, in riferimento ai tre commi da ultimo illustrati, osserva che si prevede ivi una diversa destinazione di quota parte delle risorse del Fondo e che si tratta pertanto di una riallocazione, non comportante nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'art. 35-ter del decreto legge n. 73 del 2021[174] (c.d. Sostegni bis) ha istituito, nello stato di previsione del MEF, un Fondo unico, del valore di 1.000 milioni di euro annui, destinato al concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi. La legge di Bilancio 2022 ha poi stabilito incrementi del finanziamento del Fondo predetto, pari a 100 milioni per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2024. Pertanto, come attestato dalla RT, il Fondo ha a legislazione vigente una dotazione di 1.300 milioni di euro annui.

 

 

Il comma 291 modifica l’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 158 del 2012[175], che nel testo vigente obbliga le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ad assicurare l'immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali che, a giudizio della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA, possiedano, alla luce dei criteri predefiniti dalla medesima Commissione, il requisito della innovatività terapeutica. Il comma in esame sostituisce il riferimento alla Commissione tecnico-scientifica con quello alla CSE (al riguardo v. sopra).

 

Il comma 292 apporta alcune modifiche testuali alla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2017), volte all’adeguamento di alcune sue disposizioni all’intervenuto superamento della distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici e alla conseguente unificazione dei due separati fondi ad essi in precedenza dedicati (v. in proposito anche il box alla fine di questa scheda di lettura).

 

 

 

La legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 402, della legge 232/2016) aveva previsto che, entro il 31 marzo 2017, - con determina del direttore generale dell'AIFA, previo parere della Commissione consultiva tecnico- scientifica -, fossero stabiliti i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi e le modalità per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di innovatività, nonché le modalità per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del Ssn. La Determina n. 519/2017 del 31 marzo 2017 ha quindi stabilito i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, la procedura di valutazione e i criteri per la permanenza del requisito dell'innovatività ai fini dell'eventuale riduzione del prezzo di rimborso. L'AIFA, previo parere della CTS, ha stabilito che per l'attribuzione del carattere di innovatività è necessaria la dimostrazione di un valore terapeutico aggiunto (rispetto alle altre terapie disponibili) nel trattamento di una patologia grave (intesa come una malattia ad esito potenzialmente mortale, oppure che induca ospedalizzazioni ripetute, o che ponga il paziente in pericolo di vita o che causi disabilità in grado di compromettere significativamente la qualità della vita).

Il modello di valutazione dell'innovatività è unico per tutti i farmaci ma, in caso di bisogno, possono essere utilizzati ulteriori indicatori specifici. Il modello di valutazione proposto prevede un approccio

multidimensionale, che tiene conto di tre elementi fondamentali:

1. il bisogno terapeutico;

2. il valore terapeutico aggiunto;

3. la qualità delle prove ovvero la robustezza degli studi clinici (per la valutazione di questo parametro l'AIFA ha adottato il metodo GRADE - Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation).

Il giudizio di innovatività è formulato in base al profilo derivante dall'insieme delle valutazioni dei suddetti parametri.

Possono essere considerati innovativi i farmaci ai quali siano stati riconosciuti un bisogno terapeutico e un valore terapeutico aggiunto entrambi di livello "Massimo" o "Importante", ed una qualità delle prove "Alta".

L'innovatività non può, invece, essere riconosciuta in presenza di un bisogno terapeutico e/o di un valore terapeutico aggiunto giudicati come "Scarso" o "Assente", oppure di una qualità delle prove giudicata "Bassa" o "Molto bassa". Situazioni intermedie sono valutate caso per caso, tenendo conto del peso relativo dei singoli elementi considerati.

I possibili esiti della valutazione sono:

riconoscimento dell'innovatività, a cui sono associati l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi, oppure nel Fondo dei farmaci innovativi oncologici, i benefici economici previsti dalla legge di bilancio 2017 e l'inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali;

riconoscimento dell'innovatività condizionata (o potenziale), che comporta unicamente l'inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali con almeno una rivalutazione obbligatoria a 18 mesi dalla sua concessione. Nel corso della rivalutazione, la disponibilità di nuove evidenze, valutate positivamente, può portare al riconoscimento dell'innovatività piena, con il conferimento dei benefici per il tempo residuo di durata prevista;

mancato riconoscimento dell'innovatività.

Come stabilito dalla legge di bilancio 2017, il riconoscimento dell'innovatività ed i benefici conseguenti hanno una durata massima di trentasei mesi. La permanenza del carattere di innovatività attribuito ad un farmaco viene riconsiderata nel caso emergano evidenze che ne giustifichino la rivalutazione. In presenza di evidenze che smentiscono quelle che ne avevano giustificato il riconoscimento o ne ridimensionano l'effetto, l'innovatività può non essere confermata, e i benefici ad essa connessi decadono, con conseguente avvio di una nuova negoziazione del prezzo e delle condizioni di rimborsabilità.

Successivamente, l'AIFA, con la Determina n. 1535/2017 del 18 settembre 2017, ha aggiornato e sostituito la precedente Determina 519/2017. Le principali modifiche apportate alla procedura di valutazione sono le seguenti:

il concetto di innovatività viene sempre riferito alla singola indicazione terapeutica;

l'innovatività per un'indicazione specifica può essere valutata da AIFA, previo parere della Commissione tecnico scientifica (CTS), in presenza di adeguate evidenze scientifiche a supporto, a prescindere dalla richiesta di riconoscimento del requisito di innovatività da parte dell'azienda;

la disponibilità di nuove evidenze che venissero valutate positivamente dall'AIFA, previo parere della CTS, nella rivalutazione di farmaci ad innovatività condizionata in relazione ad una specifica indicazione, potrà portare al riconoscimento dell'innovatività piena, con il conferimento dei benefici per il tempo residuo di durata prevista. In ogni caso, per i farmaci ad innovatività condizionata la sussistenza del requisito sarà rivalutata decorsi 18 mesi dalla sua concessione, su istanza dell'azienda titolare o di ufficio.

In tema di finanziamenti, si ricorda che la legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 401-406, della legge 232/2016) aveva istituito, dal 1° gennaio 2017, due Fondi per l'acquisto, rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi. Entrambi i Fondi con una dotazione di 500 milioni di euro, ciascuno a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Con una norma inserita nella legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 550, L. n. 145/2018), tali Fondi, la cui iscrizione contabile era originariamente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, sono stati trasferiti nello stato di previsione del MEF, ferma restando la competenza già attribuita al Ministero della salute per la disciplina delle modalità operative di erogazione delle risorse stanziate (v. DM 16 febbraio 2018).

Le somme dei Fondi predetti erano versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi. La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorreva al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti (spesa farmaceutica ospedaliera) per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'art. 35-ter del decreto legge n. 73 del 2021 (c.d. Sostegni bis) ha istituito, nello stato di previsione del MEF, un unico Fondo del valore di 1.000 milioni di euro annui destinato al concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi (superando la distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici). Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate sulla base dei criteri da adottare con decreto ministeriale.

Da ultimo, la legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art. 1, co. 259) ha stabilito gli incrementi del finanziamento del Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi di cui al comma 401, art. 1, della legge di bilancio 2017, pari a 100 milioni per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2024, integrando allo scopo il finanziamento del livello del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato.

L'articolo 38-quater del DL. 152/2021 (L. 233/2021), al fine di dare attuazione alle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla Missione 6 – Salute con il rafforzamento delle prestazioni di innovatività terapeutica e velocizzando il procedimento per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri, prevede che l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri debba essere effettuato entro, e non oltre, due mesi nel caso d'impiego di farmaci per malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna regione, con deliberazione della giunta regionale, è tenuta a indicare i centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico.


Articolo 1, commi 293-297
(Istituzione del Registro unico delle associazioni della salute e partecipazione ai processi decisionali pubblici)

 

 

I commi da 293 a 296 – inseriti dalla Camera dei deputati – prevedono la partecipazione delle associazioni della salute ai processi decisionali pubblici in materia di salute e, all’uopo, autorizza la spesa di 50.000 euro, relativamente all’anno 2025, per la realizzazione del Registro unico delle associazioni della salute (RUAS), gestito dal Ministero della salute. Per l’attuazione dell’obiettivo della suddetta partecipazione si prevede che nei vari organismi costituiti presso il medesimo Ministero venga inserito un rappresentante delle associazioni, da queste nominato. Il comma 297 – anch’esso inserito dalla Camera – provvede alla copertura finanziaria del suddetto stanziamento di 50.000 euro.

 

Il comma 293 demanda a regolamenti del Ministro della salute e dell’Agenzia Italiana del Farmaco[176] la definizione dei criteri per la partecipazione delle associazioni iscritte nel suddetto Registro ai principali processi decisionali in materia di salute, individuati dal medesimo Ministro della salute, e alle fasi di consultazione della Commissione scientifico-economica del farmaco dell’AIFA, nelle aree di coinvolgimento individuate dalla medesima AIFA. L’eventuale scostamento, da parte dell’amministrazione destinataria, rispetto ai pareri e osservazioni espressi dalle associazioni deve essere motivato in forma esplicita. I suddetti regolamenti devono essere adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 294 prevede l’istituzione del Registro unico delle associazioni della salute (RUAS), suddiviso in aree tematiche, gestito dal Ministero medesimo e consultabile in uno specifico sito internet, raggiungibile anche dal sito internet istituzionale del Ministero suddetto. L’iscrizione al registro (che va richiesta al medesimo Ministero) è subordinata al possesso, in via congiunta, di taluni requisiti, individuati dal medesimo comma 294, tra cui l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui al codice del Terzo settore (codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) o a un altro albo ufficialmente riconosciuto e l’adozione dell’approccio secondo le dimensioni di qualità previste dalla scheda 14 del Patto per la salute per gli anni 2019-2021, di cui all’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2019 (Rep. atti n. 209/CSR).

Il comma 295 prevede la nomina di un rappresentante delle associazioni iscritte al RUAS all’interno degli organismi costituiti presso il Ministero della salute; il rappresentante è nominato dalle associazioni che siano rilevanti e significative rispetto all’oggetto in discussione (con riferimento alla specifica patologia). Il rappresentante sottoscrive una dichiarazione in cui esclude l’esistenza di conflitti di interesse personali. Della nomina del rappresentante è data notizia nel sito internet del RUAS.

Il rappresentante viene coinvolto nei processi che riguardano provvedimenti, piani e programmi individuati dal Ministero della salute (con riferimento a ogni fase procedurale di tali atti) nonché nei percorsi decisionali sui farmaci, individuati dalla Commissione scientifico-economica del farmaco dell’AIFA.

Si prevede che il rappresentante non abbia diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 293 fa riferimento alla finalità di partecipazione delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute e alla finalità di valorizzare, nell'interesse pubblico, il contributo, le competenze e la capacità di impatto delle associazioni di pazienti, dei gruppi di associazioni di pazienti e delle loro federazioni.

Per la realizzazione del RUAS, il comma 296 autorizza la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025.

Il comma 297 provvede alla copertura dell’onere finanziario corrispondente al suddetto stanziamento, mediante riduzione, nell’identica misura di 50.000 euro (per l’anno 2025), del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione[177], di cui all’articolo 1, comma 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.


 

Articolo 1, commi 298 e 299
(Registro unico nazionale delle Breast Unit)

 

 

I commi 298 e 299, inseriti nel corso dell’esame alla Camera, istituiscono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Registro unico nazionale delle Breast Unit.

In particolare, il comma 298 istituisce presso l’Istituto superiore di sanità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Registro unico nazionale delle Breast Unit, con l’obiettivo di raccogliere tutti i dati provenienti dalle Breast Unit sul territorio nazionale e garantire la centralizzazione e l’analisi dei dati sul carcinoma mammario.

Il comma 299 prevede che le attività connesse all’istituzione, all’attivazione e al funzionamento di tale Registro unico nazionale siano svolte in stretta sinergia e coordinamento con le attività dell’Osservatorio per il monitoraggio e l’implementazione delle Reti delle Breast Unit, istituito presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari.

 

I commi 298 e 299 istituiscono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Registro unico nazionale delle Breast Unit.

In particolare, il comma 298 istituisce presso l’Istituto superiore di sanità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Registro unico nazionale delle Breast Unit, con l’obiettivo di raccogliere tutti i dati provenienti dalle Breast Unit sul territorio nazionale e di garantire la centralizzazione e l’analisi dei dati relativi alla diagnosi, al trattamento e al follow-up del carcinoma mammario.

 

Si ricorda che Breast Unit o Centro di Senologia Multidisciplinare è una struttura specializzata nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione psicofisica delle donne con la neoplasia mammaria al seno.

 

Il comma 299 prevede che le attività connesse all’istituzione, all’attivazione e al funzionamento di tale Registro unico nazionale siano svolte in stretta sinergia e coordinamento con le attività dell’Osservatorio per il monitoraggio e l’implementazione delle Reti delle Breast Unit, istituito presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari con deliberazione del direttore generale n. 290 del 29 maggio 2024.

 

Si ricorda che è stato istituito presso l’AGENAS l'Osservatorio per il monitoraggio e l'implementazione delle Reti delle Breast Unit con l’obiettivo di supportare le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nel lavoro di miglioramento delle Reti oncologiche regionali (p er approfondimenti sullo stato di attuazione delle Reti Oncologiche Regionali v. Quinta Indagine Nazionale) e in particolare dei Centri di Senologia.

L'Osservatorio è composto da responsabili clinici e organizzativi delle varie Regioni oltre che da referenti del Ministero della salute e delle Associazioni dei pazienti, con il compito di valutazione delle Breast Unit nonché di elaborare rapporti periodici con proposte di interventi migliorativi e di diffusione dei risultati.

 

 


 

Articolo 1, commi 300-301
(Finanziamento destinato all’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie)

 

 

I commi 300-301 autorizzano la spesa di 77 milioni di euro - vincolando una corrispondente quota-parte del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard -, al fine di garantire le risorse necessarie per provvedere, per l'anno 2025, alle necessità dei pazienti classificati come diagnosis-related group (DRG) post acuzie, e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinati, quanto a 350 milioni di euro, ai suddetti DRG post acuzie, e 650 milioni di euro ai DRG per acuti.

Tale incremento ha l’obiettivo di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere alla progressiva implementazione dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in post acuzie (riabilitazione ospedaliera e lungodegenza) ed erogate per acuti (in regime di ricovero ordinario e diurno).

Dette risorse costituiscono assegnazione vincolata all’obiettivo e sono, pertanto, utilizzabili solo per le finalità indicate.

Alle disposizioni non sono ascritti effetti finanziari, in quanto volte a vincolare una quota dell’incremento del fabbisogno sanitario per l’aggiornamento delle tariffe massime relative alla remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie per un importo di complessivi 77 milioni per il 2025 e 1.000 milioni annui con decorrenza 2026.

 

Il comma 300, in attuazione dell'articolo 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2021, n. 234[178], dispone le seguenti autorizzazioni di spesa:

§  per il 2025, 77 milioni di euro destinati ai Diagnosis Related Groups (DRG) post acuzie;

§   dal 2026, 1.000 milioni di euro annui, destinati rispettivamente per:

o  350 milioni ai DRG post acuzie;

o  650 milioni ai DRG per acuti.

 

Si ricorda che il citato comma 280 aveva previsto che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, entro il 30 giugno 2023 dovesse procedersi all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del SSN, oltre che, congiuntamente, all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Si era peraltro stabilito che tali tariffe massime così aggiornate dovessero costituire un limite invalicabile per le prestazioni rese a carico del SSN e che le stesse tariffe fossero successivamente aggiornate ogni due anni con la medesima procedura. Tuttavia, il decreto di aggiornamento non risulta ancora emanato.

Al riguardo, si segnala che la norma in esame dispone un vincolo di spesa di quota-parte dell’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard fissato al comma 237.

 

Il sistema chiamato Raggruppamento omogeneo di diagnosi (Diagnosis Related Group, DRG), permette di classificare tutti i malati dimessi da un ospedale in gruppi omogenei in base alle risorse impegnate per la loro cura. Si ricorda che, attualmente, le tariffe massime in oggetto sono definite dal D.M. 18 ottobre 2012, concernente la "remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale". 

Ai sensi dell'articolo 15, comma 17, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (L. 7 agosto 2012, n. 135) in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria, gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, eventualmente superiori a tali tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali; queste ultime, in ogni caso, costituiscono un limite invalicabile per le regioni per le quali non sussista il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario. La disposizione contenuta al comma 280 stabilisce invece in via generale che le nuove tariffe massime, aggiornate in base alla suddetta procedura, costituiscono un limite invalicabile per le prestazioni di assistenza ospedaliera ivi contemplate.

 

Il comma 301 precisa che gli incrementi costituiscono una assegnazione vincolata e siano, pertanto, utilizzabili solo per le finalità indicate al comma 300.

 


 

Articolo 1, commi 302-304
(Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari)

 

 

Il comma 302 dispone un vincolo di una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, per consentire l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, inclusa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, sulla base dell’istruttoria predisposta dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale.

Il comma 303, al fine di potenziare le modalità di valutazione delle performance dell'assistenza sanitaria resa dalle Regioni e dalle province autonome, prevede uno specifico sistema di monitoraggio.

Infine, il comma 304, prevede uno specifico decreto del Ministero della salute, finalizzato ad integrare il nuovo sistema di garanzia, con il quale venga individuato un sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali.

Le disposizioni in esame sono dirette a potenziare il monitoraggio della spesa sanitaria e le modalità di valutazione della qualità dell’assistenza sanitaria delle regioni e delle province autonome, integrando il vigente sistema di garanzia. Le stesse, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il comma 302 dispone un vincolo di una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 50 milioni di euro annui a decorre re dal 2025, per consentire l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, inclusa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali,in attuazione dell’articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2016), in base ai quali la Commissione per l’aggiornamento dei LEA, istituita ai sensi del comma 556 della richiamata legge di Bilancio[179], è chiamata a formulare annualmente una proposta di aggiornamento dei LEA.

 

In particolare, se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare l'appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento dei LEA è effettuato con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e province autonome, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e registrazione della Corte dei conti.

Si ricorda che l’ultimo aggiornamento delle tariffe LEA è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 agosto 2023 ed è contenuto nel D.M. Salute – MEF del 23 giugno 2023.

 

Inoltre, il comma 303, al fine di potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione delle performance dell'assistenza sanitaria resa dalle Regioni e dalle province autonome, considerando il finanziamento regionale, dispone l’integrazione del sistema di garanzia, di cui all’articolo 9 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56[180], di una dimensione di monitoraggio e valutazione delle performance regionali che riguarda aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali.

 

Il richiamato D.Lgs. 56/2000, in materia di federalismo fiscale, ha previsto uno specifico Sistema di Garanzia quale strumento attraverso il quale poter assicurare a tutti gli aventi diritto l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in condizioni di qualità, appropriatezza ed uniformità. Il sistema è stato reso operativo attraverso il D.M. 12 dicembre 2001 (qui l’approfondimento) che ha dettato la definizione di un set di circa 100 indicatori, individuati sulla base delle fonti informative allora disponibili sulla materia.

L’articolo 9 del D. Lgs. 56/2000 ha in particolare disposto, al fine di consentire la tempestiva attivazione di procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria effettivamente erogata in ogni regione, un sistema di garanzia da definire con decreto interministeriale Salute-MEF, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per il raggiungimento in ciascuna regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale. Il sistema prevede, tra l’altro, un insieme minimo di indicatori e parametri di riferimento, relativi a elementi rilevanti ai fini del monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché dei vincoli di bilancio delle regioni a statuto ordinario, oltre che regole e convenzioni per la rilevazione, la validazione e l'elaborazione delle informazioni e dei dati statistici necessari per l'applicazione del predetto sistema di garanzia. Inoltre, sono previste specifiche procedure per la pubblicizzazione periodica dei risultati dell'attività di monitoraggio e per l'individuazione delle regioni che non rispettino ovvero non convergano verso detti parametri, anche prevedendo limiti di accettabilità entro intervalli di oscillazione dei valori di riferimento.

 

A tal fine, il comma 304 prevede un decreto del Ministero della salute, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, con la finalità di integrare il nuovo sistema di garanzia di cui al decreto del D.M. Salute del 12 marzo 2019, con il quale venga individuato un sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali.

 

Il D.M. 12 marzo 2019 ha dato attuazione al Nuovo sistema di garanzia (NSG) per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria, promuovendo la coerenza tra l'attività nazionale di monitoraggio e di verifica ed i sistemi di valutazione intraregionale, oltre al fatto di favorire le attività di audit e gli interventi conseguenti, adottati dalle regioni e dalle province autonome e individuati come necessari al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Qui il rapporto di Monitoraggio dei LEA attraverso il NSG in base al modello tracciato dal DM 12 marzo 2019 (anno 2021).

 

Detto nuovo decreto ministeriale in tema di monitoraggio dell’assistenza sanitaria dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

Articolo 1, commi 305-306
(
Erogazione di ausili e protesi per l’attività sportiva delle persone con disabilità)

 

 

Il comma 305, inserito nel corso dell’esame alla Camera,  mediante l’aggiunta di un comma 3-ter all’articolo 104 del D.L. n. 34/2020[181] (L. n. 77/2020),  incrementa di un milione di euro la dotazione del Fondo sanitario nazionale per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in relazione  all’erogazione in via sperimentale per l’anno 2020, a persone con disabilità fisiche, di ausili, ortesi e protesi degli arti inferiore e superiori a tecnologia avanzata.

Viene poi stabilito che agli oneri conseguenti  pari a un importo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (comma 306).

 

Il comma 305, inserito nel corso dell’esame alla Camera,  mediante l’aggiunta di un comma 3-ter all’articolo 104 del D.L. n. 34/2020[182] (L. n. 77/2020),  incrementa di un milione di euro la dotazione del Fondo sanitario nazionale per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in relazione  all’erogazione in via sperimentale per l’anno 2020, a persone con disabilità fisiche, di ausili, ortesi e protesi degli arti inferiore e superiori a tecnologia avanzata.

 

A tale proposito va ricordato che il comma 3-bis del citato articolo 104 del D.L. n. 34/2020  ha introdotto, in via sperimentale per il 2020, una misura diretta a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione delle persone con disabilità nello svolgimento di attività sportive amatoriali. A tal fine, nei limiti di spesa di 5 milioni di euro, che vanno ad incrementare il Fondo sanitario nazionale, il Ssn provvede ad erogare, a persone con disabilità fisiche, ausili, ortesi e protesi degli arti inferiore e superiori a tecnologia avanzata.

In attuazione del citato comma 3-bis è stato poi emanato  il D.M. 22 agosto 2022, recante la definizione dei criteri per l’erogazione di ausili ortesi e protesi per lo svolgimento di attivita' sportive amatoriali destinate a persone con disabilita' fisica.

 

Il comma 306 prevede che agli oneri derivanti dal comma 305,  pari a un importo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014[183] come rifinanziato ai sensi comma 884 del disegno di legge in esame.

 

 


 

Articolo 1, comma 307
(
Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)

 

 

Il comma 307, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, apporta una novella alla normativa vigente relativa al Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare, prevedendo un rifinanziamento dell’intervento anche per l’anno 2025.

Ai conseguenti oneri, pari a 1 milione di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili.

 

Il comma 307 prevede un rifinanziamento anche per il 2025 di 1 milione di euro del “Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare” istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dall’art. 1, comma 556 legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) con una dotazione di 1 milione di euro per il 2024.

 

Ai sensi del comma 557 della richiamata legge di Bilancio 2024, il Fondo è destinato al potenziamento del test di Next Generation Sequencing di profilazione genomica (v. box) come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico delle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, ovvero nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Viene rimesso ad un decreto interministeriale Salute – MEF[184] stati l’indivduazione dei criteri e le modalità di riparto del Fondo, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

In proposito, la legge n. 175/2021 ha dettato disposizioni dirette a garantire la cura delle malattie rare, nonché il sostegno alla ricerca e produzione dei farmaci cd. orfani finalizzati alle terapie di queste particolari malattie (qui l’approfondimento).

 

Si ricorda che i commi 684-686 della Legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021) hanno istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo denominato Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing, con una dotazione pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023[185]. Anche questo Fondo è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencinq, ma relativamente alla profilazione genomica dei tumori, dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

 

 

Next Generation Sequencing (NGS) è una metodica di analisi genetica con la quale è possibile valutare frequenza, variabilità e stabilità delle alterazioni genetiche di un tumore, studiandone le singole cellule nel corso del tempo per valutare la risposta ai trattamenti, la loro efficacia e lo sviluppo di resistenza.

Il NGS si è dimostrato particolarmente efficace nella profilazione genomica dei sarcomi, un gruppo molto eterogeneo di neoplasie rare di natura mesenchimale che coinvolgono i tessuti connettivi, quali muscoli, il tessuto adiposo, le articolazioni, le ossa, i vasi sanguigni. Si riconoscono oltre 60 diversi tipi di sarcoma, distinti in due macrocategorie: sarcomi dell’osso e sarcomi dei tessuti molli. Globalmente i sarcomi rappresentano circa l’1% dei tumori dell’adulto ed il 15% dei tumori pediatrici e la sopravvivenza a 5 anni dei pazienti è di circa il 64%.  

Attualmente questi test diagnostici non sono uniformemente disponibili sul territorio nazionale anche per i costi relativamente elevati che non sono coperti in molti casi dalle prestazioni previste nei LEA e che, mentre è previsto uno specifico fondo per i farmaci innovativi oncologici, non esistono finanziamenti a sostegno della diagnostica molecolare.

Si segnala che il tema della profilazione genetica delle neoplasie è anche trattato nel "Piano per l'innovazione del sistema sanitario basato sulle scienze amiche", oggetto di intesa Stato-regioni del 27 ottobre 2017.

Inoltre, l'art. 29 del decreto legge n. 73 del 2021 (c.d. Sostegni bis) ha dato facoltà alle Regioni e alle Province autonome di riconoscere un incentivo in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, nell'ambito di uno stanziamento complessivamente pari a 46 milioni di euro per il 2021 ed a 23 milioni per il 2022. Nella rete dei laboratori vengono inoltre ricompresi gli istituti di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione (NGS). L'incentivo è inteso all'adeguamento degli standard organizzativi e di personale e ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate e si colloca all'interno dei piani di riorganizzazione della rete delle strutture summenzionate già previsti dalla norma vigente. La disposizione peraltro specifica che l'incentivo è subordinato al rispetto di un preciso cronoprogramma integrativo dei piani di riorganizzazione, che deve avere come limite temporale massimo il 31 dicembre 2022 e garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio o prestazioni specialistiche ovvero 5.000 analisi di campioni secondo la suddetta tecnologia NGS.


 

Articolo 1, comma 308
(Piano pandemico 2025-2029)

 

 

L’articolo 1, comma 308, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2025, di 150 milioni di euro per l’anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, per l’attuazione delle misure del Piano pandemico nazionale per il periodo 2025 – 2029.

 

Si ricorda che, allo stato attuale, il Piano pandemico nazionale per il periodo 2025 – 2029, cui fa riferimento la disposizione in esame, non risulta pubblicato.

Fonti di stampa, nel mese di gennaio 2024[186], hanno riportato essere “alle battute finali” la stesura di un nuovo Piano pandemico (concernente peraltro il periodo 2024-2028).

Rispondendo a una interrogazione parlamentare sul tema[187], in data 24 gennaio 2024, il sottosegretario alla salute Gemmato ha riferito che il “Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2024-2028” è il primo piano pandemico allargato a tutti i patogeni respiratori e che, pertanto, può essere applicato a pandemie con diverse caratteristiche epidemiologiche in termini di trasmissibilità, patogenicità e impatto sulla salute e sui servizi sanitari e si basa sulle indicazioni pubblicate dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 2023 nonché sulle più recenti raccomandazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Rispetto alla bozza del Piano suddetto, il Sottosegretario ha fatto presente che la stima dei costi per l'attuazione sarebbe stata in seguito descritta in una relazione tecnico-illustrativa condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante elementi utili alla quantificazione economica dei finanziamenti atti a garantire la realizzazione degli interventi. Detta stima è stata prospettata come funzionale ad assicurare le successive valutazioni politiche del Governo in merito al reperimento delle risorse necessarie, ipotizzate come aggiuntive rispetto al livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Più recentemente, in data 15 settembre 2024[188], il Ministro della salute ha dichiarato che un nuovo Piano pandemico sarà firmato entro l’anno.

 

Si ricorda che la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 25 gennaio 2021, sanciva l’accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento “Piano strategico – operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 – 2023)”. Il documento anzidetto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2021[189].

Si ricorda, altresì, che è stato redatto un Piano nazionale di comunicazione del rischio pandemico 2023-2028 ad interim, il quale è “un piano discendente dal piano pandemico, che al momento della scrittura è il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)”[190]. Sul succitato Piano nazionale di comunicazione risulta effettuata una informativa in sede di Conferenza Stato-Regioni[191] (Rep. atti n. 314/CSR del 20 dicembre 2023).


 

Articolo 1, commi 309 e 310
(Risorse per il Registro tumori)

 

 

I commi 309 e 310, inseriti nel corso dell’esame alla Camera, autorizzano un incremento della spesa per l’istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori.

Il comma 309 autorizza un incremento della spesa per l’istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro per il 2027.

Il comma 310 prevede che a tali oneri si provvede mediante una corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

 

I commi 309 e 310 autorizzano un incremento della spesa prevista dall’art. 1, co. 463, Legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020)[192] per l’istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro per il 2027, per le finalità di cui alla Legge n. 29 del 2019.

A tali oneri si provvede mediante una corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dal comma 884 della presente legge (v. scheda infra).

 

Si può ricordare che la Legge n. 29 del 2019, ha istituito una Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, allo scopo di perseguire diverse finalità, tra le quali:

Inoltre, è prevista la possibilità di stipula di accordi di collaborazione tra il Ministero della salute con enti ed associazioni rappresentativi e attivi nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica. L'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici avviene con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Con il "referto epidemiologico", introdotto da tale legge, si intende esercitare il controllo sanitario della popolazione con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale. Il referto viene definito come "il dato aggregato o il macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale.

La legge di bilancio 2020 (comma 463, art. 1, L. n. 160 del 2019) ha stanziato 1 milione di euro annui dal 2020 per l'attuazione della Rete e per l'istituzione del referto epidemiologico.

L'articolo 8 del D.L. n.75/2023, conv. con modif. dalla Legge n. 112 del 2023[193], ha inoltre disposto alcune modifiche alla disciplina vigente in materia di riparto delle risorse già stanziate per garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali, prevedendo l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto di riparto delle risorse e ammettendo al finanziamento tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria.

Si ricorda in proposito che l'articolo 26 del D.L. n. 44/2023, conv. con modif. dalla Legge n. 74 del 2023[194], per il rafforzamento della pubblica amministrazione, allo scopo di assicurare il potenziamento dell'attività di prevenzione oncologica unitamente a quella socio-sanitaria e riabilitativa, destina una quota del contributo riconosciuto alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), pari a euro 276.242 per l'anno 2023 ed euro 552.483 annui a decorrere dal 2024, al potenziamento della struttura organizzativa della stessa. A tal fine l'ente è autorizzato per il biennio 2023-2024 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale: la dotazione organica viene quindi rideterminata in 21 posizioni complessive.

Riguardo la ricerca sui tumori, si segnala anche il comma 539, art. 1, della Legge n. 197/2022 (L. di Bilancio 2023)[195] diretto a incrementare di 200.000 euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, lo stanziamento del Fondo per i test Next generation sequencing, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dall'articolo 1, comma 684 della legge n. 234/2021, per il potenziamento dei test di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza ed appropriatezza. L'incremento del Fondo è espressamente finalizzato al potenziamento dei test di profilazione genomica del colangiocarcinoma.

Allo scopo di rafforzare la lotta ai tumori, il D.M. Salute del 1° agosto 2023, ha dettato poi norme applicative sul Registro nazionale tumori, quale archivio, alimentato in maniera sistematica e continuativa, contenente i dati personali anagrafici e sanitari della popolazione dei casi diagnosticati di neoplasia (tumore, cancro, malattia oncologica, lesioni precancerose) allo scopo, come delineato dal DPCM 3 marzo 2017 di identificare sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie.

Per approfondimenti sul tema della prevenzione e cura oncologica, si rinvia al Focus "Politiche per la lotta contro i tumori in Italia".


 

Articolo 1, comma 311
(Finanziamento del poliambulatorio Montezemolo)

 

 

Il comma 311, inserito alla Camera, al fine di sviluppare i servizi offerti dal poliambulatorio «Montezemolo», ente sanitario con personalità giuridica di diritto pubblico, autorizza la Corte dei conti a incrementare le prestazioni rese al Servizio sanitario nazionale fino ad un massimo di cinque milioni di euro annui, nell’ambito delle risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al fine di sviluppare i servizi offerti dal poliambulatorio Montezemolo, ente sanitario con personalità giuridica di diritto pubblico - costituito all’interno della Corte dei conti - il comma 311, inserito nel corso dell’esame alla Camera, autorizza la Corte dei conti a incrementare le prestazioni rese al Servizio sanitario nazionale fino ad un massimo di cinque milioni di euro annui, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 20, comma 32, della legge n. 213/2023 (Legge di bilancio per il 2024)[196] e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che l’articolo 20, comma 32, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio per il 2024) stabilisce la modalità di determinazione delle risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti, per il funzionamento dell’istituto.

In particolare, la norma dispone che il finanziamento venga quantificato in misura percentuale delle spese finali del bilancio dello Stato, come previste in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio di previsione, nella misura dello 0,41 per mille per il 2024, 0,437 per mille per il 2025, 0,45 per mille a decorrere dal 2026.

La norma prevede altresì che dal nuovo sistema di quantificazione delle risorse non possono comunque derivare alla Corte dei Conti importi finanziari inferiori a 325 milioni di euro anni a decorrere dal 2024.

Ai fini del computo percentuale, le spese finali del bilancio dello Stato sono considerate dalla norma in esame al netto degli interessi passivi e delle risorse relative al PNRR.

 

 

Il poliambulatorio Montezemolo, ente sanitario con personalità giuridica di diritto pubblico, costituito all’interno della Corte dei conti, è stato aperto il 12 gennaio 2023.

Nell'ambito della convenzione stipulata in data 19 luglio 2019, tra la Corte dei conti e lo Stato Maggiore della difesa, che consente al personale - di magistratura ed amministrativo - in servizio presso l'Istituto, di accedere alle prestazioni sanitarie e alle attività di ricovero presso le strutture sanitarie militari, è stato formalizzato un accordo inter-istituzionale tra la Corte dei conti e lo Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanità militare, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241 del 1990[197], per la realizzazione di un centro medico polifunzionale, gestito dalla Sanità militare, presso i locali messi a disposizione nella sede di Via Baiamonti, 6. Con tale accordo la Corte dei conti ha messo a disposizione della sanità militare nonché a riqualificare detti locali, in aderenza alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie vigenti per le strutture sanitarie, destinati ad ospitare il Centro medico polifunzionale. Rispetto a tale iniziativa, la Corte ha proceduto all'acquisto delle attrezzature medico-sanitarie e di ultima generazione, sulla base del fabbisogno strumentale nonché a fornire un supporto logistico per la manutenzione delle apparecchiature e degli impianti per la durata di almeno cinque anni a partire dalla piena operatività del poliambulatorio.


 

Articolo 1, commi 312 e 313
(Misure per l’acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto)

 

 

Il comma 312, per esigenze di riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l’acquisto dei relativi dispositivi medici, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Il comma 313 rinvia a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione delle modalità di utilizzo e di riparto tra le regioni.

 

Il comma 312, al fine di rispondere alle esigenze di riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l’acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Al finanziamento per tali finalità, accedono tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

 

Si ricorda che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con risorse provenienti interamente dal proprio bilancio, fatta parzialmente eccezione per la regione Sicilia.

Invero, il sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale prevede che, attraverso le entrate fiscali che ricevono sotto forma di compartecipazioni ai tributi erariali (le cui quote sono stabilite negli statuti speciali e nelle norme di attuazione), esse provvedono al finanziamento integrale dell'esercizio delle funzioni attribuitegli dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione. In particolare la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano - ai sensi dell'articolo 34, comma 3 della legge  n. 724 del 1994 -, la Regione Friuli Venezia Giulia - ai sensi dell'articoli 1, comma 144 della legge 662 del 1996 [198], -, e la Regione Sardegna - ai sensi dell'articolo 1, comma 836 della legge 296 del 2006-, provvedono al finanziamento del rispettivo fabbisogno senza alcun apporto a carico del Bilancio dello Stato.

Per la Regione siciliana, invece, ai sensi della legge 296 del 2006, articolo 1 comma 830, l'aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria è fissata nella misura del 49,11. La norma, in particolare, dispone l'aumento progressivo della percentuale di spesa sanitaria posta a carico del bilancio della Regione siciliana: 44,85 per cento per l'anno 2007, 47,05 per cento per l'anno 2008 e 49,11 per cento per l'anno 2009. Essa perciò, per la parte restante, rientra nella ripartizione del Fondo sanitario nazionale.

Si ricorda inoltre che, stante il diverso modo di finanziamento dei Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio e in ragione del principio di coordinamento della finanza pubblica, tutte le regioni e le province autonome concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ai sensi dell’art. 119 Cost.

 

Il comma 313 stabilisce che la definizione delle modalità di utilizzo e di riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 312 sia stabilita con un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

 

Si ricorda, infine, che i commi 312 e 313 prevedono, a decorrere dall’anno 2025, la destinazione di una quota pari a 10 milioni di euro annui per l’acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto. Tuttavia la Relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in esso contenute, in quanto al predetto onere si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dai commi 273-276.

 


 

Articolo 1, commi 314-316
(Disposizioni in materia di attività di assistenza e di ricerca clinica)

 

 

I commi 314-316, inseriti nel corso dell’esame alla Camera, autorizzano la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2027, destinati ai policlinici universitari non costituiti in azienda, che operano nel perseguimento di attività istituzionali non in regime di impresa, al fine di incentivare e sostenere attività di assistenza e di ricerca clinica anche mediante lo sviluppo e l’attuazione di progetti di ricerca innovativi (comma 314).

Viene rimesso ad un decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, la definizione delle modalità di attuazione del presente articolo (comma 315).

Agli oneri conseguenti, pari a un importo pari a  4 milioni di euro per l’anno 2025 ed a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (comma 316).

 

I commi 314-316, inseriti nel corso dell’esame alla Camera, al fine di incentivare e sostenere attività di assistenza e di ricerca clinica anche mediante lo sviluppo e l’attuazione di progetti di ricerca innovativi, con particolare riferimento all’acquisizione e all’utilizzo di apparecchiature biomediche di ultima generazione,  autorizzano la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2027, destinati ai policlinici universitari non costituiti in azienda, che operano nel perseguimento di attività istituzionali non in regime di impresa.

 

In proposito va ricordato che i Policlinici universitari differiscono dalle aziende ospedaliere e dalle ASL, in quanto rappresentano parti integranti delle Università, dotati di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile secondo le modalità fissate dallo statuto dell'università di appartenenza[199] e rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni per l’applicabilità delle norme sugli obblighi di approvvigionamento degli acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012), in materia di riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure.

 

Viene rimette ad un decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, la definizione delle modalità di attuazione del presente articolo (comma 315).

 

Il comma 316 dispone che agli oneri derivanti dall’articolo in esame,  pari a  4 milioni di euro per l’anno 2025 ed a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.


 

Articolo 1, commi 317-318
(Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini)

 

 

I commi 317 e 318 prevedono, al fine di potenziare il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva e di garantire la completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), che tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, dei Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino, siano effettuate nel formato elettronico di cui ai decreti ministeriali del MEF in materia di dematerializzazione delle ricette mediche. Le Regioni, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, devono assicurare, per mezzo delle autorità competenti per territorio, l’attuazione della completa alimentazione del FSE in formato elettronico.

Le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto dirette a favorire esclusivamente la tempestiva attuazione di quanto già previsto a normativa vigente in materia di dematerializzazione delle ricette mediche.

 

La norma in esame ha l’esplicita finalità di assicurare che dal 2025 tutte le ricette mediche siano emesse in formato elettronico (comma 317) allo scopo di poter affluire direttamente al sistema del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) (qui l’approfondimento).

Il comma 318 inoltre prescrive che le Regioni, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, assicurino l’attuazione del disposto di cui al comma 1, mediante le autorità competenti per territorio.

 

Al riguardo, la norma contiene per esteso i riferimenti normativi dei decreti ministeriali che prevedono il formato elettronico delle ricette mediche ai fini della loro dematerializzazione:

-         D.M. 2 novembre 2011 del MEF, di concerto con il Ministero della salute, recante “Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all’articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010[200] (Progetto Tessera Sanitaria)”[201];

Ai sensi del richiamato comma 16, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi del sistema informativo sanitario, per accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche inizialmente prevista all’articolo 50, commi 4, 5 e 5-bis, del D.L. n. 269 del 2003[202], il  Ministero dell'economia e delle finanze, è chiamato a curare l'avvio della diffusione della procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecniche operative di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010. L'invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo.

 

-         D.M. 30 dicembre 2020 del MEF, “Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da Covid-19” [203].

In base alle modalità previste da tale decreto, il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni di farmaci non a carico del SSN, riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data della prescrizione, nonche' le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell'erogazione dei farmaci prescritti.

 

Si ricorda che in base a quanto previsto dal PNRR, Investimento 1.3 Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione l’analisi dei dati e la simulazione” (M6C2-I 1.3 -11, 12 e 13) è stata prevista l’assegnazione di un ammontare di 1.672,539 mln sotto forma di prestiti, di cui 569,6 milioni per progetti in essere e 1.102,94 milioni per nuovi progetti.

La finalità è quella di imprimere un cambio di passo nell'infrastrutturazione tecnologica alla base dell'erogazione dell'assistenza, dell'analisi dei dati sanitari e della capacità predittiva del SSN italiano. L'investimento si compone dei due diversi progetti:

-          il completamento dell'infrastruttura e la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) esistente. Il FSE espleterà tre funzioni principali: in primo luogo, conferirà maggiore autonomia ai professionisti sanitari, che potranno avvalersi di una stessa fonte di informazioni cliniche per ottenere il dettaglio dell'anamnesi del paziente; in secondo luogo, diventerà per i cittadini e i pazienti il punto di accesso ai servizi fondamentali erogati dai sistemi sanitari nazionale e regionali; in terzo luogo, le amministrazioni sanitarie avranno la possibilità di utilizzare i dati clinici per effettuare analisi cliniche e migliorare l'erogazione dell'assistenza sanitaria;

-          il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti di analisi del Ministero della Salute, per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA, ossia i servizi garantiti dal SSN in tutto il paese) e la programmazione di servizi di assistenza sanitaria che siano in linea con i bisogni, l'evoluzione della struttura demografica della popolazione, i trend e il quadro epidemiologico.

 

Con particolare riferimento al potenziamento del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) si sottolinea l’obiettivo da raggiungere a fine anno 2025, che prevede l'incremento del numero di tipi di documento digitalizzati nel FSE ed il sostegno e formazione dei medici per l'aggiornamento digitale a livello nazionale, con una spesa prevista di 1.379,99 milioni di cui 569,6 milioni già stanziati per i progetti già in essere.

Ulteriore traguardo è fissato a metà 2026, con riferimento al rafforzamento del Nuovo Sistema Informativo Sanitario  (NSIS) in termini di raccolta, elaborazione e produzione di dati a livello locale, per garantire l’infrastruttura degli strumenti di analisi del Ministero della salute per il monitoraggio dei LEA e con l’entrata in funzione del sistema di Tessera sanitaria elettronica e dell'infrastruttura per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico. E’ prevista la realizzazione di un archivio centrale, dell'interoperabilità e di una piattaforma di servizi, conformemente allo standard Fast Healthcare Interoperability Resources, sfruttando le esperienze già esistenti in questo settore, con garanzia di norme di stoccaggio, sicurezza e interoperabilità.


 

Articolo 1, commi 319-322
(Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria)

 

 

Il comma 319 prevede la sottoscrizione di accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie. Tale sottoscrizione è obbligatoria per ciascuna regione e per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano in presenza di fenomeni distorsivi nell’erogazione dell’assistenza sanitaria.

Il successivo comma 320 demanda al Ministero della salute la definizione del format dei predetti accordi obbligatori e specifica in quali casi questi debbano essere sottoscritti; ne stabilisce inoltre i termini temporali di sottoscrizione e la durata minima.

Il comma 321, in conseguenza di quanto disposto dai commi di cui sopra, stabilisce che, ai fini della verifica degli adempimenti per l’accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale, occorre fare riferimento agli accordi bilaterali di cui al comma 320.

Il comma 322, modificato durante l’esame alla Camera, sopprime una disposizione che impedisce ad alcune regioni di derogare ai limiti di massimi delle tariffe di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, e prevede alcuni specifici adempimenti per le regioni che si avvalgono della possibilità di derogare ai succitati limiti massimi.

 

Si ricorda, in via preliminare, che la mobilità sanitaria può essere definita, rispetto all’ordinamento interno, e in termini generali, come «il processo di migrazione di coloro che scelgono di avvalersi di determinate prestazioni sanitarie presso strutture site al di fuori dell’area di competenza della propria ASL»[204]. L’articolo in esame si occupa, in particolare, di mobilità sanitaria interregionale, la quale è costituita da due componenti complementari fra loro: (a) mobilità attiva, che descrive l’attrazione esercitata dalle strutture sanitarie, siano esse pubbliche o private accreditate, in favore di utenti che risiedono in altre regioni/province autonome; (b) mobilità passiva, che descrive la fuga di assistiti verso strutture sanitarie, siano esse pubbliche o private accreditate, al di fuori dalla propria regione/provincia autonoma di residenza.

Per alcuni approfondimenti in materia di mobilità sanitaria si rinvia al box informativo alla fine di questa scheda di lettura.

 

Il comma 319 obbliga ciascuna regione o provincia autonoma a sottoscrivere accordi bilaterali, per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie, con tutte le altre regioni o province autonome con le quali la mobilità sanitaria attiva o passiva assuma dimensioni che determinano fenomeni distorsivi nell’erogazione dell’assistenza sanitaria. Il presente comma è dichiaratamente volto al conseguimento del “livello di appropriatezza” nell’erogazione e nell’organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica. Si valuti l’opportunità di chiarire il rapporto tra le disposizioni del comma in esame e quelle del successivo comma 320 (v. infra), per quanto attiene ai casi di stipula obbligatoria degli accordi. Si consideri anche l’opportunità di precisare quale sia la soglia dimensionale della mobilità che determina i fenomeni distorsivi e fa sorgere, in base al comma in esame, l’obbligo di sottoscrizione degli accordi.

 

Il comma 320 affida al Ministero della salute, per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA[205], la definizione, entro il 28 febbraio 2025, del format da utilizzare per gli accordi bilaterali obbligatori per le regioni e le province autonome.

Vengono enucleati i seguenti casi di sottoscrizione obbligatoria di accordi bilaterali:

-         tra le regioni e le province autonome confinanti, al fine di regolare il fenomeno della “mobilità apparente e di confine”;

-         tra le regioni e le province autonome anche non confinanti che registrino scambi di mobilità in entrata o in uscita per prestazioni a bassa complessità, definite come tali dal Ministero della salute;

-         tra le regioni e le province autonome che complessivamente registrano una mobilità passiva pari almeno al 20 per cento del fabbisogno sanitario standard annualmente e le corrispondenti regioni e province autonome, anche non confinanti, che registrano “specularmente” una mobilità attiva. In proposito, viene specificato che le “regioni in mobilità”, ai fini dell’adempimento, sono obbligate a sottoscrivere tali accordi.

 

Il comma in esame non fornisce una definizione di “mobilità apparente e di confine”, né rinvia sul punto ad un atto definitorio del Ministero della salute - come per le prestazioni a bassa complessità -, pertanto la ricostruzione di tale aspetto sembra lasciata all’interprete. Si consideri l’opportunità di approfondire questo profilo.

 

Quanto ai termini per la stipula, per l’anno 2025 si prevede che gli accordi bilaterali siano sottoscritti entro il 30 aprile 2025; a regime essi devono essere rinnovati entro il 30 aprile del primo anno successivo a quello (iniziale) di validità dell’accordo precedente. Viene inoltre stabilita in almeno due anni la “validità” degli accordi in questione, cioè essi devono regolare i rapporti tra le parti per un periodo di almeno 2 anni.

 

Il comma 321 stabilisce che, ai fini della verifica degli adempimenti per l’accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 492, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), occorre fare riferimento agli accordi bilaterali di cui al precedente comma 319. Viene apportata una modifica conseguenziale al predetto articolo 1, comma 492, della L. 178/2020: è soppresso il riferimento ivi contenuto ad altra tipologia di accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale[206], la cui sottoscrizione è ora prevista quale adempimento per l’accesso al predetto finanziamento integrativo.

Il comma in esame menziona solo gli accordi bilaterali di cui al precedente comma 319, sebbene l’articolo in commento, come visto, tratti degli accordi bilaterali anche al comma 320. Si valuti l’opportunità di considerare questo aspetto.

 

Il comma 322, modificato durante l’esame della Camera, apporta modifiche testuali all’articolo 15, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95[207].

Il comma oggetto di novella, nel testo attualmente vigente, prevede che gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime, restino a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione - specifica il comma oggetto di novella, nella sua formulazione vigente - si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali sia stato verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo[208] su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.

Il comma in esame sopprime, innanzitutto, la previsione secondo cui le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile per le regioni sottoscrittrici dell’accordo anzidetto: consente quindi anche a tali regioni di derogare ai limiti massimi delle tariffe.

Prevede, inoltre, alcuni specifici adempimenti per le regioni che si avvalgono della possibilità di derogare ai succitati limiti massimi.

Si stabilisce, anzitutto, che le regioni deroganti sottopongano al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui all’articolo 12 dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2015, la programmazione annuale previsionale che dia evidenza dell’impatto derivante dall’incremento delle tariffe oltre il massimo e del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del SSR.

Quanto alle regioni che hanno sottoscritto l’accordo di cui sopra, in tema di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, si stabilisce che la valutazione relativa ad esse viene effettuata nell’ambito delle modalità attuative dell’accordo stesso.

Le regioni deroganti sono tenute, altresì, in occasione dell’esame dell’equilibrio di gestione del Servizio sanitario regionale, a sottoporre la rendicontazione annuale al richiamato Tavolo di verifica degli adempimenti, che dia evidenza dell’impatto derivante dall’incremento delle tariffe oltre il massimo.

Nel caso in cui, nell’annualità in cui sono state applicate le tariffe maggiorate, non si verifichi l’equilibrio di bilancio del servizio sanitario regionale, le regioni interessate sono tenute, nell’esercizio successivo, a porre in essere gli interventi di recupero, e vi è per esse, nell’ambito del medesimo esercizio, il divieto di avvalersi della possibilità di deroga.

Infine, le regioni sono chiamate a tenere conto, negli accordi contrattuali con gli erogatori[209], delle evenienze connesse alla maggiorazione delle tariffe.

 

 

Si ricorda che, in base all’art. 15, comma 15, del citato d.l. 95/20212, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, spetta al Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determinare con proprio decreto le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate. In materia è intervenuto il D.M. 18 ottobre 2012, recante “Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale”; successivamente, con riferimento specifico alle tariffe relative all’assistenza specialistica ambulatoriale, è intervenuto il D.M. 23 giugno 2023.

 

 

La mobilità sanitaria, quale diritto di avvalersi di prestazioni sanitarie lontano dal luogo di residenza, è tutelata quale concreta forma di esplicazione della libertà di cura, trovando un fondamento costituzionale all’art. 32 Cost.. La dottrina costituzionalistica appare inoltre concorde nel ricollegare il fenomeno anche al principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma secondo, Cost..

Peraltro, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, è stato sottolineato come il diritto alla libertà di scelta del luogo della cura in tutto il territorio nazionale non abbia carattere assoluto, dovendo essere contemperato con altri interessi costituzionalmente protetti, anche in considerazione dei limiti oggettivi derivanti dalle risorse finanziarie disponibili. Secondo la Corte, non è vietato al legislatore sacrificare la libertà di scelta del paziente, a condizione che il sacrificio risulti necessitato dall’esigenza di preservare altri beni di rango costituzionale, quale ad esempio un’efficiente ed efficace organizzazione del sistema sanitario (v. Corte cost. sent. 26 ottobre 2012 n. 236, e ulteriori pronunce ivi richiamate).

Rispetto alla modalità di finanziamento dei servizi sanitari regionali, basato su un modello di allocazione territoriale delle risorse con l’attribuzione di quote pro-capite per ciascun cittadino residente e con il finanziamento delle strutture erogatrici con corrispettivi unitari per ciascuna prestazione, si è posta la necessità di compensare i costi sostenuti per prestazioni LEA rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli che hanno ottenuto il finanziamento pro-capite.

La compensazione è stata dapprima disciplinata, a livello legislativo, dall’art. 8-sexies, comma 8, d.lgs. n. 502/1992, introdotto dal d.lgs. n. 229/1999, secondo il quale il Ministro della Sanità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i «criteri generali per la compensazione dell’assistenza prestata ai cittadini in Regioni diverse da quelle di residenza» entro i quali «le Regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l’autosufficienza di ciascuna Regione nonché l’impiego efficiente delle strutture che esercitino funzioni a valenza interregionale e nazionale».

Tale materia è stata poi regolata con note del Ministero della salute (23 marzo 1994, 9 maggio 1996, 28 gennaio 1997).

Il Patto per la salute 2010-2012 (n. 243/CSR del 3 dicembre 2009), all’articolo 19, ha proposto l’introduzione di “adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria”. Tali accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale sono stati resi obbligatori con la Legge di stabilità 2016 (legge 208/2015 comma 576).

 Successivamente, la materia è stata regolata con documenti a carattere interregionale in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 dell’Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016.

Da ultimo, è stato sancito l’Accordo, nella predetta sede della Conferenza Stato-Regioni, sul documento “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria per l’anno 2023: Regole tecniche” (Rep. atti n. 124/CSR dell’11 luglio 2024). Le prestazioni oggetto di compensazione interregionale regolate da tale Accordo sono le seguenti: ricoveri ospedalieri e day hospital; medicina generale; specialistica ambulatoriale; farmaceutica; cure termali; somministrazione diretta di farmaci; trasposti con ambulanza ed elisoccorso.

Come riportato dall’AGENAS[210], il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è storicamente caratterizzato da una rilevante mobilità sanitaria ospedaliera interregionale, che coinvolge un elevato numero di pazienti. Nel 2017 le dimissioni

ospedaliere di residenti in Italia, da strutture in regime pubblico o in regime di privato accreditato, in mobilità passiva sono state pari all’8,45% del totale dei ricoveri di residenti, dato sostanzialmente invariato fino al 2019 (8,55%). Tali flussi subiscono una flessione negli anni colpiti dal COVID-19 (2020 - 7,53%; 2021 - 8,13%), ma nel 2022 si torna ai valori pre-pandemici (8,55%). Anche se la serie storica disponibile per le prestazioni erogate in regime di specialistica ambulatoriale parte dall’anno 2019, la tendenza osservata per la mobilità ospedaliera è presente anche per la mobilità per prestazioni ambulatoriali, ovvero, dopo la flessione registrata a seguito della pandemia per COVID-19, nel 2022, si registrano valori dell’indice di fuga in linea con l’anno pre-pandemico (anno 2022: 2,44%; anno 2019: 2,46%). Segue che nel 2022 anche volumi e spesa per prestazioni ambulatoriali in mobilità extraregionale sono ormai in linea con l’anno 2019.

I flussi di mobilità ospedaliera riguardano principalmente specifiche Categorie Diagnostiche Maggiori (MDC), nello specifico l’MDC “08 - malattie e disturbi dell’apparato muscolo-scheletrico e connettivo”, che rappresenta la principale categoria diagnostica di mobilità ospedaliera in Italia.

Inoltre, la mobilità interregionale ha un andamento geografico storico: le regioni del Sud Italia sono state caratterizzate prevalentemente da una grande migrazione di pazienti, mentre le regioni del Nord e del Centro da una grande attrattività.

 


 

Articolo 1, comma 323
(Incremento indennità per il personale operante
nei servizi di pronto soccorso)

 

 

Il comma 323 è diretto ad incrementare le risorse destinate dalla legge di bilancio 2022 – come aumentate con la legge di bilancio 2023 – alla definizione di una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso.

 

Il comma 323, ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, stabilisce, che i limiti di spesa annui lordi previsti dall’articolo 1, comma 293, della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), per la definizione della specifica indennità ivi indicata, come incrementati dall’articolo 1, comma 526 della legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022), sono incrementati di complessivi 50 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2025, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità, nonché con decorrenza 1 gennaio 2026 di ulteriori 50 milioni di euro ripartiti come sopra.

Come evidenziato dalla relazione tecnica dal 2026, quindi, i predetti limiti di spesa sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro annui lordi.

 

Si ricorda che la citata legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, articolo 1, commi 293 e 294) ha previsto che, in sede di contrattazione collettiva, si definisca una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni per il restante personale, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e in ragione dell'effettiva presenza in servizio. Ha previsto, altresì, che alla copertura del relativo onere si provveda a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Per il personale del comparto sanità[211], all'attuazione delle norme summenzionate della legge di bilancio 2022 ha provveduto il contratto collettivo nazionale 2019-2021[212], sottoscritto il 2 novembre 2022.

Per il personale della dirigenza medica è stato adottato, da parte del competente comitato di settore[213], l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021, in cui si prefigura, tra l'altro, la "finalizzazione" delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 in tema di indennità di natura accessoria per quanti operano nei servizi di pronto soccorso.

La legge di bilancio 2023 ha poi incrementato le risorse citate con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

 

 


 

Articolo 1, commi 324-327
(Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici)

 

 

Il comma 324 opera, all’interno della filiera del farmaco, una rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti, trasferendo una percentuale pari allo 0,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a) - ossia farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche - dalle aziende farmaceutiche ai grossisti. Pertanto, in relazione ai farmaci di classe a), le quote di spettanza di aziende farmaceutiche e grossisti sono rideterminate, rispettivamente, nel 66 per cento e nel 3,65 per cento.

Il successivo comma 325 specifica che la suddetta maggiorazione dello 0,65 per cento a favore dei grossisti è da intendersi quale quota non contendibile e non cedibile a titolo di sconto ad alcun soggetto appartenente alla filiera del farmaco.

In base al comma 326 (come modificato dalla Camera), per gli anni 2026 e 2027, è riconosciuta a favore delle aziende farmaceutiche una quota di euro 0,05 per ogni confezione di farmaco di classe a) avente determinate caratteristiche, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il comma 327 (come modificato dalla Camera) prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano stabiliti termini, condizioni e modalità per il riconoscimento della quota suddetta.

 

In riferimento alla rideterminazione operata dal comma 324, si fa presente che, a normativa vigente (cfr il richiamato articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78[214]), le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di classe a)[215] sono fissate per le aziende farmaceutiche e per i grossisti, rispettivamente, al 66,65 per cento e al 3 per cento per cento sul predetto prezzo di vendita al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

 

Infatti, in base alla rideterminazione operata a suo tempo dal richiamato articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78/2010, le quote di spettanza in questione competono nella misura del 3 per cento ai grossisti e del 30,35 per cento ai farmacisti, mentre la quota per le aziende farmaceutiche è fissata al 66,65 per cento (v. anche art. 1, co. 40, legge 662/1996).

Si ricorda che la legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), ai commi 225 e ss. dell’art. 1, ha rivisto il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, anche prevedendo quote aggiuntive per confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio nazionale (comma 227).

 

In riferimento alla previsione secondo cui la suddetta maggiorazione dello 0,65 per cento è da intendersi quale “quota non contendibile e non cedibile a titolo di sconto” - previsione contenuta nel comma 325 dell’articolo in esame -, la relazione illustrativa del Governo osserva che in questo modo la maggiorazione in oggetto è sottratta al regime della scontistica riconoscibile agli attori della filiera (in primis aziende farmaceutiche e farmacie): la ratio è quella di “consolidare lo strumento di sostegno economico-finanziario” a favore dei grossisti.

 

Si valuti l’opportunità di precisare la portata normativa della previsione di non contendibilità recata dal comma in esame.

 

In base al comma 326, come modificato dalla Camera, per gli anni 2026 e 2027 è riconosciuta a favore delle aziende farmaceutiche una quota di euro 0,05 per ogni confezione di farmaco di classe a), avente prezzo al pubblico fino a 10 euro e distribuito alle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

 

In base al testo iniziale della disposizione, che come detto è stata modificata dalla Camera, era invece previsto che ai distributori farmaceutici spettasse una quota pari a euro 0,05 per ogni confezione di farmaco di classe a) distribuita a favore delle farmacie territoriali, sempre nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Si ricorda che rientrano nella classe a) i farmaci essenziali e i farmaci per malattie croniche.

 

Infine, secondo quanto disposto dal successivo comma 327 (come modificato dalla Camera), è demandato a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la definizione di termini, condizioni e modalità per il riconoscimento della quota di cui sopra.

 


 

Articolo 1, comma 328
(
Proroga attività della Farmacia dei servizi
con oneri a carico del SSN
)

 

 

Il comma 328, introdotto durante l’esame alla Camera, interviene sulla normativa vigente che ha previsto la sperimentazione della Farmacia dei servizi, prorogandola anche all’anno 2025 e prevedendo per essa una disciplina più articolata relativamente alla valutazione della medesima sperimentazione.

Gli oneri già previsti, pari a 25,3 milioni di euro, sono prorogati anche per l’anno 2025 (comma 328, lett. b)).

 

Più in dettaglio, il comma 328 modifica i commi 406-bis e 406-ter, dell’articolo 1, della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), estendendo al 2025 la sperimentazione dello svolgimento di nuovi servizi da parte delle farmacie, prevista dal D.Lgs 3 ottobre 2009, n. 153[216].

 I commi citati avevano già prorogato per il biennio 2021-2022 la sperimentazione dello svolgimento di nuovi servizi da parte delle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale in 9 Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto; Emilia-Romagna, Umbria, Lazio; Campania, Puglia, Sicilia)[217], e l’avevano estesa, per il medesimo periodo, alle restanti regioni a statuto ordinario, autorizzando a tale scopo la spesa di 25,3 mln di euro per ciascuno degli anni 2021/2022 - comma 406-ter inserito dalla legge di Bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019).

Da ultimo, la sperimentazione è stata prorogata all’anno 2024 ai sensi dell’art. 4, comma 7, lett. a), del D.L. n. 215/2023[218] (L. n. 18/2024) che ha confermato la previsione della valutazione degli esiti della sperimentazione stessa.

La norma in esame, nel prorogare la sperimentazione anche per l’anno 2025, dispone che, entro il termine perentorio del 30 settembre 2025, il Comitato paritetico ed il Tavolo tecnico previsti dalla normativa vigente[219] devono effettuare la valutazione degli esiti con riferimento alla complessiva attività sperimentale, finalizzata in particolare alla rendicontazione delle spese e dell’eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati in base alla normativa vigente del D. Lgs. n. 153/2009 che ha introdotto tali servizi.

Contestualmente, si prevede l’estensione della copertura degli oneri già previsti a carico del SSN anche all’anno 2025, per un ammontare pari a 25,3 milioni di euro.

 

Il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153[220] (v. approfondimento nel box), ha riconosciuto il ruolo della farmacia come presidio sanitario in grado di erogare, oltre ai farmaci, una serie di prestazioni sanitarie aggiuntive, individuando “i nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia”. È stato poi istituito in Gruppo di lavoro presso il Ministero della salute per definire criteri uniformi per la sperimentazione.

Le Linee guida predisposte dal gruppo di lavoro ai fini dell’erogazione sperimentale di nuovi servizi nell’ambito del monitoraggio del corretto uso dei farmaci, dell’attivazione e dell’alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, dell’erogazione di prestazioni di telemedicina e dell’effettuazione dello screening di prevenzione del tumore del colon retto sono state recepite dalla Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2019.

Superate le criticità oggettive connesse con l’attuazione alla sperimentazione nel contesto dell’emergenza pandemica, le Regioni hanno inviato i Cronoprogrammi per l’attuazione della sperimentazione stessa al Ministero della salute che li ha, a sua volta, sottoposti al vaglio del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, nelle riunioni del 28 dicembre 2022 e del 26 gennaio 2023. Tali organismi hanno espresso parere positivo sui cronoprogrammi regionali, a condizione che fossero espunti alcuni servizi non contemplati dalla normativa di riferimento, quali ad esempio l’esecuzione in farmacia di nuove tipologie di vaccini (herpes zoster).

Allo stesso tempo va considerato che l’art. 20, comma 2-bis, del decreto-legge n. 41 del 2021[221], ha previsto che le risorse destinate alla sperimentazione della farmacia dei servizi potessero essere utilizzate anche a far fronte, per l’anno 2021, agli oneri collegati alla somministrazione in farmacia dei vaccini contro il SARS-CoV-2.

I fattori suindicati hanno determinato una limitazione dell’ambito della sperimentazione stessa a servizi in parte già attivati dalle farmacie ovvero con scarsa valenza innovativa e un pesante ritardo nell’avvio della sperimentazione, rendendo complessa una sua conclusione entro il 2023 e ancor più ardua la rendicontazione delle attività svolte entro il 31 marzo 2024.

Vista l’importanza della sperimentazione ai fini della valutazione dell’efficacia dei nuovi servizi erogati dalle farmacie in termini di maggiore facilità di accesso da parte dei cittadini alle prestazioni del SSN e di riduzione degli oneri organizzativi ed economici sostenuti dalle strutture pubbliche nell’ambito del nuovo modello organizzativo del SSN delineato dal PNRR, la presente disposizione prevede la facoltà di effettuare tale sperimentazione anche nell’anno 2024, al termine del quale si provvede a una valutazione degli esiti[222].

Immagine che contiene testo, ricevuta, numero, bianco e nero

Descrizione generata automaticamente

Si ricorda che, nelle linee di indirizzo per la sperimentazione della Farmacia dei Servizi, di cui all’accordo in  sede di Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2019, si prevedeva, tra l’altro, ai fini del monitoraggio della sperimentazione stessa, la trasmissione da parte delle Regioni, con cadenza semestrale, al Ministero della salute - Direzione generale della Programmazione sanitaria, delle schede di rilevazione generale insieme ad una relazione di verifica per ogni sperimentazione indicata, in corso o conclusa.

 

I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, sono stati introdotti nella normativa vigente dal sopra menzionato D. Lgs. n. 153 del 2009 e concernono un ampio spettro dell’assistenza territoriale, come segue:

a) la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di famiglia (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS), a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso:

1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;

2) la preparazione, nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa;

3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;

4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal MMG o dal PLS, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui alla successiva lettera d) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni;

b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;

c) la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;

d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;

e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla precedente lett. d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;

e-bis) in attuazione del Piano nazionale della cronicità di cui all'intesa del 15 settembre 2016, al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i MMG e con i PLS, comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci[223];

e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare;

e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'ISS, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza[224];

f) la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano effettuare la prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate[225].

In attuazione della disciplina sulla Farmacia dei servizi sono stati adottati i seguenti decreti ministeriali:

-            Decreto del Ministro della salute del 16 dicembre 2010 relativo ai test "autodiagnostici", test gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, o che possono, in caso di condizioni di fragilità di non completa autosufficienza, essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche e private. Il predetto DM 16 dicembre 2010 regolamenta anche l'attività degli operatori sanitari in farmacia.

-            Decreto del Ministro della salute dell'8 luglio 2011, concernente le attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

-            Decreto del Ministro della salute 11 dicembre 2012, recante i criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153/2009 contenente la normativa iniziale di riferimento.


 

Articolo 1, commi 329-331
(
Governo del settore dei dispositivi medici)

 

 

Il gruppo di commi in titolo, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, reca una specifica procedura per l’adozione di misure concernenti il settore dei dispositivi medici, fissando la data del 1° gennaio 2026 per l’entrata in vigore del Programma nazionale di Health technology assessment (HTA - Valutazione delle tecnologie sanitarie) e per la definizione di una nuova codifica dei dispositivi medici, da parte del Ministero della salute. Interviene, altresì, sui compiti dell’Osservatorio nazionale sui dispositivi medici, il quale assume questa nuova denominazione, e sulle incombenze delle regioni in merito al sistema di governo del settore dei dispositivi medici.

 

Il comma 329 prevede la progressiva attuazione di un nuovo sistema di governo dei dispositivi medici a decorrere dal 1° gennaio 2025, come previsto dall’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2023 (come convertito dalla legge n. 87 del 2023).

Il citato art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2023, prevede la possibilità di apportare modifiche transitorie alla vigente disciplina concernente il controllo della spesa per dispostivi medici, in attesa della programmata definizione di una nuova disciplina della materia, da adottare entro il 2026, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del programma di Health technology assessment (HTA - Valutazione delle tecnologie sanitarie). Per l’adozione delle anzidette modifiche è prevista un’apposita, peculiare procedura (v. infra).

 

Il comma 330 detta una specifica procedura per l’adozione di misure per il settore dei dispositivi medici con l’espressa finalità di perseguire l’uso “efficiente ed appropriato” della tecnologia dei dispositivi medici e di ricondurre la spesa per l’acquisto di dispositivi medici ai limiti fissati dall’art. 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 78 del 2015 (convertito dalla legge n. 125 del 2015).

Si ricorda che i commi da 1 a 4 dell'articolo 9-ter del citato decreto-legge n. 78 del 2015, dispongono circa la rinegoziazione, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, dei contratti in essere con i fornitori dei beni e servizi individuati in apposita tabella e dei dispositivi medici, con possibilità, per ognuna delle parti, in caso di esito negativo della rinegoziazione, di risolvere il contratto in essere. Riguardo ai dispositivi medici, in particolare, la lettera b) mantiene fermo il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard. Introduce, altresì, uno specifico limite regionale che rinvia ad un accordo da concludersi (in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) entro il 15 settembre 2015, con successivo aggiornamento ogni due anni, fermo restando il suddetto limite omologo nazionale.

Si rammenta che con gli Accordi n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e n. 182/CSR del 7 novembre 2019, in attuazione del suddetto art. 9-ter, comma 1, lett. b), sono stati definiti i dati di riferimento e il metodo di calcolo del tetto di spesa regionale, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2015-2018 per l’anno 2019. Si segnala, inoltre, che il decreto del Ministro della salute - di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze - del 6 luglio 2022, reca la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”.

 

La lettera a) del comma in esame stabilisce che entro il 30 giugno 2025 il Ministero della salute adotti il Programma nazionale di Health technology assessment (HTA) [226] ai fini della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2026; il medesimo Ministero ne cura, quindi, l’aggiornamento con cadenza triennale. Si prevede, inoltre, che l’attuazione del Programma nazionale di HTA, posta in capo alle regioni, costituisca adempimento ai fini dell’accesso alla quota premiale del finanziamento del Ssn previa verifica del Comitato LEA e dell’Osservatorio nazionale sui dispositivi medici (v. infra lettera d));

La lettera b) demanda alla Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco presso il Ministro della salute la definizione della nuova codifica dei dispositivi medici in sostituzione di quella prevista dal d.m. 20 febbraio 2007[227] con la relativa transcodifica rispetto al medesimo decreto ministeriale. Ai fini di tale nuova codifica, il predetto Ministero deve attenersi alle finalità precisate dalla disposizione in esame, quali l’analiticità della individuazione e descrizione del singolo dispositivo medico, l’univocità della individuazione dello stesso e la previsione di un aggiornamento annuale della classificazione.

La lettera c) prevede che, entro il giugno 2025, il Ministero della salute, previo accordo da raggiungere in Conferenza Stato-Regioni, adotti il decreto relativo alla nuova codifica dei dispositivi medici che dovrà entrare in vigore dal 2026.

La lettera d) introduce, dal 1° gennaio 2026, la nuova denominazione di “Osservatorio nazionale sui dispositivi medici” (in luogo di “Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici”). Si tratta dell’organismo istituito presso il Ministero della salute dall’art. 9-ter, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2015 allo scopo di supportare e monitorare le stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base d’asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del Nuovo sistema informativo sanitario. Composizione e funzioni dell’Osservatorio sono stabili dal d.m. 23 gennaio 2023.

La lettera in esame dispone inoltre circa i compiti dell’Osservatorio. Si prevede, in analogia con quanto previsto a legislazione vigente, che l’Osservatorio, con il supporto della Cabina di regia dell’HTA, effettui la verifica dei prezzi a base d’asta rispetto ai prezzi di riferimento fissati dall’ANAC, nonché la coerenza rispetto ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumo del sistema informativo sanitario. I risultati della suddetta verifica, prosegue la disposizione in esame, sono pubblicati mensilmente dall’Osservatorio in apposita sezione, dedicata ai dispositivi medici, del sito internet del Ministero della salute. Inoltre, dal 1° gennaio 2026, l’Osservatorio effettua il monitoraggio dei prezzi effettivi di acquisizione dei dispositivi medici da parte delle stazioni appaltanti, basandosi sulle informazioni fornite dall’ANAC. Anche di tale attività sono pubblicate le risultanze sul sito del Ministero della salute, nell’apposita sezione. All’Osservatorio è altresì attribuito il compito di curare e monitorare l’attuazione del Piano nazionale di HTA.

 

Il comma 331 stabilisce che il Ministero della salute trasmetta ogni anno e a ciascuna regione i risultati del monitoraggio effettuato dall’Osservatorio sull’attuazione del programma nazionale di HTA, elaborando un indice sintetico per la misurazione dell’effettiva attuazione del Piano HTA. Contestualmente a tale trasmissione, il Ministero può impartire, “ove necessarie”, specifiche prescrizioni. Le regioni, anche i fini della verifica degli adempimenti, sono chiamate ad elaborare annualmente una relazione relativa al proprio sistema di governo del settore dei dispositivi medici, assegnando il budget aziendale sui dispositivi medici agli enti del Servizio sanitario regionale, ai fini del rispetto del relativo tetto di spesa regionalizzato. Si precisa che il rispetto di tale budget aziendale sui dispositivi medici costituisce elemento di valutazione dei direttori generali degli enti del SSR e di conseguenza dei direttori di struttura aziendali.

 

 

Il contenuto dell’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2023 (convertito dalla legge n. 87 del 2023)

 

L’articolo 3-bis, comma 1, del d.l. n. 51 del 2023, stabilisce che - nelle more della definizione, entro il 2026, di una nuova disciplina per la gestione della spesa per i dispositivi medici, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del pertinente programma di Health technology assessment (HTA) - la vigente disciplina sul controllo della spesa per i dispostivi medici può essere modificata su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di specifico monitoraggio effettuato dal Ministero della salute d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e in coerenza con il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

In sintesi, il comma in esame prospetta l’emanazione, previo espletamento della procedura di cui sopra, di possibili norme-ponte modificative della disciplina attualmente vigente, nell’attesa di una programmata riforma organica della normativa in materia, da adottare nel termine suddetto alla luce dello stato dell’arte in tema di evoluzione tecnologica e di HTA.

Oggetto delle possibili modifiche transitorie prefigurate dal comma in esame è, in particolare, la disciplina prevista dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78[228].

Il succitato articolo 9-ter stabilisce:

 al comma 1, lettera b), che, al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso;

al comma 8, che il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA, è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio;

al comma 9, che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Si ricorda che l’articolo 9-ter, comma 9-bis[229], del decreto-legge 78/2015 reca una disciplina transitoria sulle modalità procedurali di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale (o della Provincia autonoma) per dispositivi medici, concernente l'accertamento del superamento dei limiti di spesa per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e la successiva fase di ripiano[230]. La disciplina transitoria in oggetto si pone in parziale deroga alla normativa a regime in materia, sostituendo con disposizioni specifiche il rinvio (posto dalla suddetta normativa ordinaria) ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione delle modalità procedurali di ripiano (accordo successivo all'eventuale accertamento del superamento del limite annuo).

Si ricorda che, fatta eccezione per la disciplina transitoria anzidetta, la disciplina in questione sulla razionalizzazione della spesa per dispositivi medici non ha sinora trovato concreta attuazione.


 

Articolo 1, comma 332
(Incremento delle risorse per le cure palliative)

 

 

Il comma 332 incrementa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, l’importo delle risorse previste per l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

 

Il comma 332, aggiungendo un periodo al comma 2 dell’articolo 12 della legge n. 38/2010[231], incrementa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025[232], l’importo delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale - che attualmente prevede un vincolo di risorse non inferiore a 110 milioni di euro annui -, per la realizzazione delle finalità della legge che garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

 

Il comma 2 del citato articolo 12 della legge n. 38/2010 prevede che  per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662[233], vincola, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2024, l'importo di cui al primo periodo è incrementato di 10 milioni di euro annui (cfr. articolo 1, comma 245 della Legge di bilancio 2024).

 

In linea più generale va ricordato che la legge n. 38/2010 ha introdotto alcuni principi e linee guida omogenee su tutto il territorio nazionale, per quanto attiene l’erogazione dell’assistenza, la formazione del personale impiegato nel settore, l’uso dei farmaci per la terapia del dolore, il monitoraggio dell’attuazione delle nuove disposizioni, e di quelle preesistenti, da parte delle regioni e dei soggetti impegnati in tale ambito.

Dopo aver definito le cure palliative e le terapie del dolore obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale, la legge rimette  al Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo parere del Consiglio superiore di sanità, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni, la definizione delle linee guida per il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla legge. L’accordo è intervenuto già dal dicembre 2010.

Con l’Accordo del 10 luglio 2014 (qui il testo) sono state successivamente individuate le figure professionali con specifiche competenze nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l’età pediatrica, con particolare riferimento ad alcune categorie espressamente previste, nonché delle tipologie di strutture nelle quali, a livello regionale, si articolano le due reti - per le cure palliative e per la terapia del dolore - e delle modalità per assicurare il coordinamento delle due reti a livello nazionale e regionale.

Una particolare attenzione viene dedicata alla formazione e all’aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulla terapia del dolore. In proposito, il comma 522, articolo 1, della legge 145 del 2018 ha stabilito che i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate sono idonei ad operare presso tali reti se in possesso di specifici requisiti individuati dal Ministero della salute. Scopo della norma è garantire l’attuazione della legge sulle cure palliative (L. n. 38 del 2010) ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 sui Nuovi LEA (v. box).

Presso il Ministero della salute è stato peraltro attivato un apposito ufficio di monitoraggio per l’attuazione della semplificazione della prescrizione di farmaci per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo.

Ogni anno il Ministero della salute trasmette una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge n. 38/2010 (DOC CLXVI).

Si sottolinea che il comma 83, art. 1, della Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), novellando con il comma 4-bis la vigente legge di disciplina delle cure palliative, prevede la presentazione da parte delle Regioni, entro il 30 gennaio di ciascun anno, di un piano di potenziamento delle cure palliative finalizzato al raggiungimento entro il 2028 del 90% della relativa popolazione regionale. Il monitoraggio del piano è affidato, a cadenza semestrale, all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Si prevede che la presentazione del Piano in esame e la relativa attuazione costituiscano adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo statale del Servizio sanitario nazionale[234].

Riguardo la presentazione di programmi regionali per l’attuazione della legge n. 38/2010 che ha introdotto nell’ordinamento nazionale specifiche disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, si segnala che già il DL. n. 73/2021 (cd. Sostegni-bis, L. n. 106/2021) all’art. 35, commi 2-bis- 2-quinquies, ha previsto l’elaborazione di un programma attuativo triennale di tale legge, per garantire, entro il 2025, l’uniforme erogazione dei livelli di assistenza del decreto relativo ai nuovi LEA in materia, con particolare riferimento alle cure palliative domiciliari, all’assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita ed al ricovero ordinario per acuti.

In ottemperanza a tali norme del richiamato decreto Sostegni-bis, l’Agenas ha realizzato l’istruttoria sullo stato di attuazione della legge 38/2010 in materia di rete delle cure palliative (qui il documento integrale), con l’obiettivo di supportare il Ministero della Salute e le singole Regioni e Province Autonome nell’individuazione dei campi prioritari di intervento, per uno sviluppo omogeneo sul tutto il territorio nazionale sia della rete di cure palliative, sia di quelle a carattere pediatrico[235].

Va poi ricordato che il comma 2 del citato articolo 12 della legge n. 38/2010 prevede che  per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale suproposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

A decorrere dall'anno 2024, l'importo di cui al primo periodo è incrementato di 10 milioni di euro annui.

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Le cure palliative sono presenti nei livelli essenziali di assistenza  DPCM 12 gennaio 2017 (decreto LEA), allo scopo di garantirne l’uniforme erogazione, con particolare riferimento agli interventi previsti ai seguenti articoli:

Le cure palliative a domicilio sono erogate dall’unità di cure palliative domiciliari, che ne assicura il coordinamento e vede la collaborazione integrata tra i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta e l’equipe medico-infermieristica, composta prevalentemente, dal medico palliativista, dall’infermiere e dall’operatore socio-sanitario. L’équipe garantisce l’erogazione delle seguenti prestazioni sulla base di protocolli formalizzati: prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, accertamenti diagnostici, fornitura di farmaci, dispositivi medici e preparati per nutrizione artificiale, aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale.

L’erogazione delle cure palliative residenziali, nell’ambito della Rete locale di cure palliative, avviene presso strutture residenziali dette hospice[236] che garantiscono il complesso integrato di accertamenti diagnostici, prestazioni mediche specialistiche, infermieristiche, riabilitative, psicologiche, l’assistenza farmaceutica, la somministrazione di preparati di nutrizione artificiale, le prestazioni sociali, tutelari e alberghiere e il sostegno spirituale. Le prestazioni sono erogate da équipe multidisciplinari e multiprofessionali, e sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale

In tale ambito sono garantite tutte le prestazioni cliniche, mediche e chirurgiche, ostetriche, farmaceutiche, strumentali e tecnologiche necessarie ai fini dell’inquadramento diagnostico, della terapia, inclusa la terapia del dolore e le cure palliative, o di specifici controlli clinici e strumentali.

 

 


 

Articolo 1, commi 333-335
(Disposizioni per la prevenzione ed il monitoraggio del tumore del polmone)

 

 

I commi 333-335, inseriti nel corso dell’esame alla Camera,  rifinanziano di 0,2 milioni di euro per il 2025, 0,4 milioni di euro per l’anno 2026 e 0,6 milioni di euro per l’anno 2027, l’autorizzazione di spesa, per consentire la prosecuzione delle attività della Rete italiana screening polmonare, finalizzate ad una migliore presa in carico del paziente oncologico, di cui all’art. 34, co. 10-sexies, D.L. n. 73/2021 (comma 333)

Viene poi demandato a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, la definizione dei criteri e delle modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 333 anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato dal medesimo comma (comma 334).

Il comma 335 dispone che agli oneri conseguenti, si provvede mediante riduzione di 0,2 milioni di euro per il 2025, 0,4 milioni di euro per l’anno 2026 e 0,6 milioni di euro per l’anno 2027 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 121, comma 2 del disegno di legge in esame

 

 

I commi 333-335, inseriti nel corso dell’esame alla Camera, al fine di consentire la prosecuzione delle attività della Rete italiana screening polmonare,   volte ad una migliore presa in carico del paziente oncologico, rifinanziano di 0,2 milioni di euro per il 2025, 0,4 milioni di euro per l’anno 2026 e 0,6 milioni di euro per l’anno 2027 (comma 333), l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 34, comma 10-sexies, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73[237] (L. n. 106/2021).

 

In proposito va ricordato che i commi 10- sexies-10-octies, del citato articolo 34 del D.L. n. 73/2021,  sono finalizzati al potenziamento su tutto il territorio nazionale dei centri della Rete italiana screening polmonare (RISP) per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone, nei limiti della spesa autorizzata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Più nello specifico il comma 10- sexies autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per il potenziamento su tutto il territorio nazionale dei centri della Rete italiana screening polmonare (RISP) al fine di realizzare programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone, nei limiti di detta spesa.

Si segnala che il progetto RISP è coordinato dalla Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori di Milano e, all’atto della sua ufficializzazione a fine 2019, comprendeva 10 centri oncologici.

Allo scopo veniva prevista (comma 10-septies) l’emanazione di un decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, per la definizione di criteri e modalità per l’attuazione di detta norma di spesa, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, volto altresì ad individuare i centri della Rete italiana dello screening polmonare, nel rispetto del principio di garanzia della più ampia copertura del territorio nazionale.

Detto onere di spesa veniva coperto a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili (comma 10-octies).

In attuazione delle descritte disposizioni è stato adottato il D.M. 8 novembre 2021, recante Individuazione dei centri che costituiscono la «Rete italiana screening polmonare» e dei criteri e delle modalita' di riparto fra le regioni e le provincie autonome della spesa da destinare ai centri stessiche, all’articolo 2, individua i centri costituenti la Rete italiana di screening polmonare.

 

Il comma 334 demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, da emanare secondo le modalità del citato comma 10-septies dell’articlo 34 del D.L. n. 73/2021 (cfr. supra) la definizione dei criteri e delle modalità per il riparto delle risorse di cui comma 333 anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato dal medesimo comma.

Il comma 335 dispone che agli oneri conseguenti, si provvede mediante riduzione di 0,2 milioni di euro per il 2025, 0,4 milioni di euro per l’anno 2026 e 0,6 milioni di euro per l’anno 2027 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014 come rifinanziato ai sensi del comma 884 del disegno di legge in esame.

 

 


 

Articolo 1, commi 336 e 337
(Disposizioni per i medici in formazione specialistica)

 

 

I commi 336 e 337 novellano la legislazione vigente in tema di trattamento economico spettante ai medici in formazione, prevedendo che, a decorrere dall’anno accademico 2025/2026, sia assegnato un aumento del 5 per cento della parte fissa per tutte le specializzazioni mediche ed un aumento del 50 per cento della parte variabile per particolari specializzazioni espressamente indicate. Allo scopo è autorizzata l’ulteriore spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Le disposizioni in esame non comportano effetti finanziari, in quanto il finanziamento è disposto a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dal comma 273 del provvedimento in esame.

 

Il comma 336 aggiunge il comma 3-bis all’articolo 39 del D. Lgs. n. 368 del 1999[238] in materia di trattamento economico dei medici specializzandi in formazione.

La novella dispone, a decorrere dall’anno accademico 2025/2026, un doppio incremento del trattamento economico pari:

·        al 5 per cento della parte fissa del trattamento economico per tutte le specializzazioni;

·        al 50 per cento della parte variabile del medesimo trattamento per le seguenti specializzazioni:

-         Anatomia patologica;

-         Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore;

-         Audiologia e foniatria;

-         Chirurgia Generale;

-         Chirurgia Toracica;

-         Farmacologia e Tossicologia Clinica;

-         Genetica medica;

-         Geriatria;

-         Igiene e medicina preventiva;

-         Malattie Infettive e Tropicali;

-         Medicina di comunità e delle cure primarie;

-         Medicina d'emergenza-urgenza;

-         Medicina e Cure Palliative;

-         Medicina interna;

-         Medicina nucleare;

-         Microbiologia e virologia;

-         Nefrologia;

-         Patologia Clinica e Biochimica Clinica;

-         Radioterapia;

-         Statistica sanitaria;

-         Biometria.».

Il comma 337 definisce la stima della spesa aggiuntiva, autorizzando allo scopo un onere di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

 

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del citato articolo 39 del D. Lgs. n. 368 del 1999, al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo, costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinata ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, importi da ultimo fissati nella parte fissa in 22.700 euro per ciascun anno e della parte variabile in 2.300 euro annui lordi per i primi due anni di formazione e in 3.300 euro anni lordi per ciascuno degli anni di corso successivi. L' aliquota contributiva INPS da applicare agli importi percepiti mensilmente dai medici in formazione specialistica per l'anno 2021 è pari al 33,72% per gli iscritti alla Gestione separata che non risultano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, e del 24% per i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

L’impegno richiesto per la formazione specialistica, come previsto dall’art. 40 comma 1 del richiamato D.Lgs. 368/99 è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, assicurando altresì la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, vale a dire complessivamente 38 ore settimanali. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico. Sono quindi previsti 30 giorni di assenza giustificata durante l’anno accademico. Tutte le assenze inferiori a 40 giorni, dovute ad eventi quali matrimonio, nascita figlio, lutto, permessi per gravi motivi, rientrano in questa tipologia di assenza.

In base al citato art. 40 (comma 1) del D. Lgs. 368/99, per la durata della formazione a tempo pieno al medico non è consentito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.  Pertanto, il medico in formazione specialistica non può svolgere alcuna attività esterna, tranne quelle previste dalla legge a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. 368/99 dalla legge n. 448 del 28/12/2001 (legge finanziaria 2002) che, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, consente allo specializzando di effettuare l’attività intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, chiamato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.

In proposito si segnala anche la sentenza della Cassazione civile, Sez. VI Lavoro n. 485/2021 sull’adeguata remunerazione dei medici specializzandi.


 

Articolo 1, comma 338
(Incarichi libero-professionali presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale)

 

 

Il comma in titolo, introdotto durante l’esame alla Camera, interviene su una speciale disciplina transitoria in virtù del quale i medici in formazione specialistica possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali. In base alle innovazioni introdotte dal comma in esame, l’applicabilità di tale disciplina è estesa fino al 31 dicembre 2026 e gli incarichi in questione sono assumibili anche presso i servizi delle strutture sanitarie private o libero professionali, fermo rimanendo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio Sanitario nazionale. Viene specificato che la retribuzione integrativa spettante agli specializzandi in relazione agli incarichi in questione, nella misura già prevista dalla disposizione novellata, è da corrispondere solo per l’attività svolta presso le strutture del servizio sanitario nazionale.

 

La disciplina transitoria su cui interviene il comma in esame (articolo 12, commi 2 e 3, del decreto-legge 34/2023[239]), allo stato valevole fino al 31 dicembre 2025, stabilisce che, in deroga alle incompatibilità previste dall’articolo 40 del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368[240] e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 (Gestione delle risorse umane) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[241], ferma restando la previsione dell'articolo 11, comma 1, del DL. 30 aprile 2019, n. 35[242], i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali.

Come detto, le modificazioni introdotte dal comma in esame consistono in ciò:

-         viene estesa fino al fino al 31 dicembre 2026 l’applicabilità della disciplina in questione;

-         viene ribadito, nella sostanza, che gli incarichi in questione possono essere conferiti nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio Sanitario nazionale, con soppressione del riferimento specifico all'articolo 11, comma 1, del decreto legge n.35/2019[243];

-         si consente che i predetti incarichi siano assunti non solo presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale, ma anche presso quelli delle strutture sanitarie private o libero professionali;

-         si specifica che la prevista retribuzione integrativa è da corrispondere solo agli specializzandi che assumono incarichi presso le strutture del Servizio sanitario nazionale.


 

Articolo 1, commi 339-341
(Modifica all’articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 – Istituzione di borse di studio per le specializzazioni di area sanitaria)

 

 

I commi 339-341, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, inseriscono i commi 1-bis e 1-ter all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401[244] in materia di scuole di specializzazione di area sanitaria non medica.

Il comma 339 dispone che, a decorrere dall’anno accademico 2024-2025, agli specializzandi dell’area sanitaria non medica (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) è corrisposta una borsa di studio per tutta la durata legale del corso pari a 4.773 euro lordi annui, su base mensile, da parte delle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene prevista l’abrogazione della disciplina che, nelle more di una definizione organica della materia, ha consentito l’attivazione delle scuole di specializzazione, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alla disciplina ordinaria della formazione relativa alla specializzazione medica.

Il comma 340 dispone che, per le finalità di cui al comma precedente, il finanziamento sanitario corrente sia incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2025 e che ai medesimi fini sia vincolato lo stesso importo a decorrere dal 2026.

Il comma 341 prevede poi che a quota parte degli oneri derivanti dal comma 2 pari a 30 milioni di euro per l’anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

Il comma 339, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, abrogando la corrispondente disciplina in materia, aggiunge i commi 1-bis e 1-ter all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401[245] riguardante le scuole di specializzazione di area sanitaria non medica.

La norma in particolare dispone che, a decorrere dall’anno accademico 2024-2025, agli specializzandi di tale area non medica (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) è corrisposta una borsa di studio per tutta la durata legale del corso pari a 4.773 euro lordi annui, su base mensile, da parte delle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

 

In proposito va ricordato che il citato articolo 8 della legge n. 401/2000 in materia di organizzazione e personale del settore sanitario dispone che il numero di laureati appartenenti alle categorie sanitarie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368[246], ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'àmbito delle risorse già previste.

In base al predetto articolo 35 del D.Lgs n.368/1999, le Regioni e le province autonome, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 

 

Conseguentemente è abrogato l’articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42[247] che, nelle more di una definizione organica della materia, ha consentito l’attivazione delle scuole di specializzazione, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alla disciplina ordinaria della formazione relativa alla specializzazione non medica, di cui al citato articolo 8, comma 1, della Legge n 401/2000 (v. ante).

Le norme descritte appaiono quindi finalizzate al riconoscimento di una retribuzione mediante borsa di studio anche a questa area di specializzazione.

 

Si ricorda infatti che, per le altre aree di specializzazione medica, ai sensi dell’articolo 39 del D. Lgs. n. 368 del 1999, al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, deve essere corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo, costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinata ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, importi da ultimo fissati nella parte fissa in 22.700 euro per ciascun anno e della parte variabile in 2.300 euro annui lordi per i primi due anni di formazione e in 3.300 euro anni lordi per ciascuno degli anni di corso successivi. L' aliquota contributiva INPS da applicare agli importi percepiti mensilmente dai medici in formazione specialistica per l'anno 2021 è pari al 33,72% per gli iscritti alla Gestione separata che non risultano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, e del 24% per i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria[248].

In proposito si segnala tuttavia l’ordinanza della Corte di Cassazione civile (Sez. III, n. 40473 del 16/12/2021) che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 41 d. lgs. n. 368 del 1999, e dell'art. 8 della L. n. 401 del 2000, per pretesa violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento - nella parte in cui, rispettivamente, non sono stati estesi agli specializzandi "non medici" (laureati in discipline diverse dalla medicina, benché relative all'area sanitaria, quali biochimica clinica, microbiologia e virologia, patologia clinica, farmacologia medica) i diritti di remunerazione e previdenziali riconosciuti agli specializzandi medici, e non si è addivenuti al medesimo riconoscimento in virtù delle identiche modalità di iscrizione alle scuole di specializzazione per entrambe le categorie, stante il richiamo operato dall'art. 8 cit. all'art. 35 dello stesso d.lgs. n. 368 del 1999 - giacché l'ammissione dei primi alla frequenza delle scuole, a differenza che per i medici, è frutto non già di adempimento di obblighi comunitari, bensì di una libera scelta del legislatore nazionale. Ne discende che, nella comparazione del diverso trattamento, ciò assume rilievo come elemento distintivo delle due situazioni, che esclude la lesione del principio di parità, rientrando la scelta così effettuata dal legislatore nella sua piena discrezionalità. 

In proposito si segnala anche la sentenza della Cassazione civile, Sez. VI Lavoro n. 485/2021 sull’adeguata remunerazione degli specializzandi di area medica.

 

Il comma 340 dispone che per le finalità di cui al comma precedente il finanziamento sanitario corrente sia incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2025 e che ai medesimi fini sia vincolato lo stesso importo a decorrere dal 2026.

Il comma 341 prevede infine che a quota parte degli oneri derivanti dal comma 340 pari a 30 milioni di euro per l’anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[249], di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004[250].


 

Articolo 1, comma 342
(Modifiche all’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

 

 

Il comma in titolo, introdotto durante l’esame alla Camera, interviene su una disciplina in tema di reclutamento - con contratto a tempo determinato e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative - di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione, posta dall’art. 1, co. 548-bis, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145). In virtù delle modifiche, si consente fino al 31 dicembre 2027 l’esercizio della facoltà di reclutamento in base alla predetta disciplina (facoltà che, allo stato attuale, è esercitabile fino al 31 dicembre 2026), e si permette tale reclutamento anche alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture sanitarie private accreditate, le cui unità operative non sono appartenenti alla pertinente rete formativa, attraverso una apposita procedura che si conclude con un provvedimento di inserimento nelle reti formative.

 

Viene modificato, dal comma esame, il comma 548-bis dell’articolo 1 della legge n. 145/2018[251], al fine esplicito di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa.

La prima modifica è relativa al primo periodo del comma succitato. In base al testo vigente dello stesso, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate[252], appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere, fino al 31 dicembre 2026, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di specializzandi che sono utilmente collocati in una speciale graduatoria[253], fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. In virtù della modifica in esame, il predetto termine del 31 dicembre 2026 è prorogato al 31 dicembre 2027.

La seconda modifica, attraverso l’inserimento di un periodo aggiuntivo nel comma oggetto di novella, delinea una apposita procedura per consentire la forma di reclutamento in questione anche alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture sanitarie private accreditate, le cui unità operative non sono appartenenti alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso. Si prevede, infatti, in base alla novella, la possibilità di ottenere la certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l’accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative a normativa vigente, certificazione che è rilasciata, entro novanta giorni dalla richiesta, per ciascuna procedura concorsuale, con apposito provvedimento del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca. E’ poi previsto che, entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell’università e della ricerca adotti il provvedimento di inserimento delle strutture interessate nelle reti formative.

 

Si ricorda che l'assunzione di specializzandi, in base alla disciplina oggetto di novella, è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:

a)   preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;

b)  indisponibilità di risorse umane all'inter-no dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

c)  assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;

d)  in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;

e)  indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.


 

Articolo 1, comma 343
(
Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati)

 

 

Il comma 343 autorizza, al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione ed il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne, la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

 

Il comma 343 autorizza la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione ed il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne.

Dallo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia allegato alla legge di bilancio (tabella n. 5) le relative risorse sono stanziate, per 1,5 milioni di euro, nel cap. 1761, p.g. 16 (somme destinate al trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori) e, per i restanti 1,5 milioni di euro, nel cap. 1766, p.g. 4 (onorari a professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne).

 

In generale può ricordarsi che ai sensi dell’art. 80 dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento delle persone detenute, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

Con specifico riguardo ai condannati per i reati richiamati dalla norma in commento, si ricorda che l’art. 13-bis dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) prevede per i condannati per reati sessuali[254] e, a seguito di modifiche introdotte dalla legge legge n. 69 del 2019 (“codice rosso”), per i condannati per i c.d reati spia della violenza contro le donne[255], la possibilità di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai fini della concessione dei benefici penitenziari quali l’assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dall’art. 4-bis o.p.

Un’altra modifica introdotta dalla legge sul codice rosso al citato articolo 13-bis concerne la possibilità, per i medesimi soggetti sopra menzionati, di seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 344
(
Incremento del bonus psicologico)

 

 

Il comma 344, introdotto durante l’esame alla Camera, è volto ad incrementare le risorse attualmente previste a legislazione vigente dal 2024 destinate al bonus psicologico, pari a 8 milioni di euro annui. La disposizione, mantenendo fermo il limite di 8 milioni per l’anno 2024, incrementa le risorse a 9,5 milioni per il 2025, 8,5 milioni per il 2026, 9 milioni per l’anno 2027, riportando gli oneri a 8 milioni di euro a annui a decorrere dal 2028.

I maggiori oneri che derivano dall’attuazione del presente incremento di risorse, pari a 1,5 milioni per l’anno 2025, 0,5 milioni per il 2026 e 1 milione per il 2027, sono coperti a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, corrispondentemente incrementato allo scopo mediante riduzione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, come rifinanziato dal comma 884 del presente disegno di legge di Bilancio.

 

Il comma 344, introdotto durante l’esame alla Camera, è volto ad incrementare le risorse attualmente previste a legislazione vigente dal 2024 destinate al bonus psicologico, pari a 8 milioni di euro annui. La disposizione, mantenendo fermo il limite di 8 milioni per l’anno 2024, incrementa le risorse a 9,5 milioni per il 2025, 8,5 milioni per il 2026, 9 milioni per l’anno 2027, riportando gli oneri a 8 milioni di euro a annui a decorrere dal 2028.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2025, a 0,5 milioni di euro per l’anno 2026 e a 1 milione di euro per l’anno 2027, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

 

 

La misura, rifinanziata dal comma 344 in esame, è stata introdotta dall’articolo 1-quater, comma 3, del D.L. n. 228/2021 (L. n. 15/2022) che ha originariamente impegnato i servizi sanitari delle regioni e delle province autonome ad adottare, entro il 31 maggio 2022, un programma di interventi volto al potenziamento dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale, con particolare riferimento all’ambito semiresidenziale.

Tale programma è rivolto ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo nonché alle persone con disturbi mentali. Inoltre, per facilitare l’assistenza indirizzata al benessere psicologico individuale e collettivo, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress, la norma consente che l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia possa avvenire anche in assenza di una diagnosi di disturbi mentali.

Allo scopo è riconosciuta l’erogazione da parte delle regioni e delle province autonome di un contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Per sostenere le persone con ISEE più basso, il contributo presenta un importo massimo di 600 euro a persona ed è parametrato alle diverse fasce ISEE[256]. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con ISEE superiore a 50.000 euro.

Il contributo è erogato nel limite di spesa di 10 milioni per il 2022, limite successivamente innalzato a 25 milioni per il medesimo anno, dall’articolo 25 del D.L. n. 115/2022[257] (L. n. 142/2022)[258].

Per l’anno 2023, il limite massimo di spesa è stato poi incrementato di 5 milioni di euro, in forza dell’articolo 22-bis del D.L. n. 145/2023[259] (L. n. 191/2023) e di 4 milioni per l’anno 2024, ai sensi dell’art. 4, comma 8-quater del D.L. n. 215/2023 di proroga dei termini legislativi (L. n. 18/2024), risorse poi integrate di 2 milioni per il medesimo anno 2024 dal comma 5-bis, art. 11, del D.L. n. 113/2024[260] (L. n. 143/2024).

I decreti ministeriali attuativi finora emanati sono stati il DM Salute 31 maggio 2022, che ha delineato i beneficiari e l’utilizzo e modalità di rimborso del contributo e successivamente il D.M. 24 novembre 2023 che ha ulteriormente definito i tempi di presentazione della domanda, oltre che l’entità e la validità del contributo stesso, ridefinendo il limite complessivo di spesa in 5 milioni di  euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2024.

 

L’intervento legislativo ha inteso fronteggiare la crisi psico-sociale causata anche dall'emergenza pandemica potenziando i servizi di salute mentale nell’ambito dell’assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale affinchè fosse garantita, su tutto il territorio nazionale, l’erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza previsti dagli artt. 25 e 26 del DPCM 12 gennaio 2017 c.d. Nuovi Lea, rispettivamente dedicati alla “Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo” e alla “Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali”.

Per tali finalità le regioni e le province autonome sono state chiamate ad adottare, entro il 31 maggio 2022, un programma di interventi per l’assistenza socio sanitaria delle persone con disturbi mentali e delle persone affette da disturbi correlati allo stress. L’intervento, rivolto a tutte le fasce di età , intende perseguire i seguenti obiettivi:

- il rafforzamento dei servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale con particolare riferimento all’ambito semiresidenziale.

Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, gli artt. 25 e 26 garantiscono, ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e alle persone con disturbi  mentali, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato, differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati  sulle più avanzate evidenze scientifiche[261].

 

b) il potenziamento dell'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Nuovi LEA (per l’art. 26 dei Nuovi LEA si veda ante);

c) il potenziamento dell’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress.

Si ricorda che il cosiddetto “accesso diretto” (senza prescrizione del medico di medicina generale o del medico specialista) è già consentito in alcuni casi, ad esempio per rivolgersi ad alcuni specialisti ambulatoriali (fra i quali lo psichiatra) e ai servizi territoriali (consultori familiari, servizi di salute mentale, servizi per le tossicodipendenze, servizi residenziali e semiresidenziali).


 

Articolo 1, commi 345-347
(
Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti)

 

 

I commi da 345 a 347, inseriti nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, istituiscono il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18,5 milioni di euro a decorrere dal 2026, per l’attivazione, in via sperimentale, di presìdi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico alle studentesse e agli studenti. La copertura è posta a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili come rifinanziato dal presente disegno di legge.

 

I commi da 345 a 347, inseriti nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, istituiscono il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti.

 

In particolare, il comma 345 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti per l’attivazione, in via sperimentale, di presìdi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico di cui all’articolo 4-bis della legge n. 71 del 2017, e coerentemente con le finalità del protocollo d’intesa del 19 marzo 2024 tra il Ministero dell'istruzione del merito e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi. Al predetto Fondo è assegnata con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 18,5 milioni di euro a decorrere dal 2026, che costituisce limite di spesa.

 

Si ricorda che l’articolo 4-bis della legge n. 71 del 2017 stabilisce che per l'attuazione delle finalità della medesima legge, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.

 

Quanto alle finalità del protocollo d’intesa del 19 marzo 2024 tra il Ministero dell'istruzione del merito e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, si ricorda che le Parti, nel quadro delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di autonomia scolastica e delle scelte delle singole istituzioni scolastiche, intendono attuare una proficua collaborazione, finalizzata alla prevenzione dei disagi psico-comportamentali di studentesse e studenti, al potenziamento di percorsi progettuali per l’acquisizione di competenze personali per la vita e alla promozione del benessere psico-relazionale nei confronti di tutti i soggetti della scuola.

Come riportato dal medesimo protocollo, il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (CNOP) è l’ente esponenziale della categoria professionale dello psicologo, la cui attività è ricompresa, ai sensi dell’articolo 01 della legge n. 56 del 1989 tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 (ratificato dalla legge n. 561 del 1956), come successivamente modificato ed integrato. Esso è un ente pubblico non economico che riunisce gli iscritti all’Albo e rappresenta a livello unitario la professione di Psicologo.

Ai sensi dell’articolo 28 della legge istituiva ha il potere di curare l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale, ponendosi dunque quale ente di riferimento per ogni iniziativa concernente la promozione, la tutela e la valorizzazione della figura professionale dello psicologo a livello nazionale ma anche e soprattutto quale Ente deputato al perseguimento di ogni iniziativa per la quale lo psicologo possa essere coinvolto quale figura professionale competente a rendere prestazioni finalizzati al miglioramento della tutela della salute.

In questo ambito il CNOP ha sottoscritto un Protocollo d’intesa in data 18 novembre 2018 con l’allora Ministero dell’istruzione dell’università e ricerca per la promozione della cultura della salute e del benessere nell'ambiente scolastico, nonché un successivo Protocollo d’intesa in data 16 ottobre 2020, corredato da un Accordo Integrativo per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche del 22 ottobre 2020 e da Linee di indirizzo per la promozione del benessere psicologico nella scuola del novembre 2020, dal quale è scaturita una sperimentazione di consulenza psicologica al sistema-scuola nelle sue diversi componenti (studenti e famiglie, docenti e dirigenti, personale scolastico) volta a realizzare gli obiettivi propri della psicologia scolastica, come riconosciuti dalle linee di indirizzo e dalle esperienze internazionali.

 

Il comma 346 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 345, nonché l'assenza di oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, per le attività di cui al comma 345 e al presente comma, sono individuate le modalità di erogazione del servizio di sostegno psicologico di cui al medesimo comma 345 in raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, al fine di individuare le situazioni familiari, personali o di contesto che possono recare disagio allo studente.

Il suddetto decreto individua, inoltre, i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 345, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato dal medesimo comma, finalizzati all’assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling nell’ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche in relazione al contrasto della povertà educativa e dell’abbandono scolastico, al supporto alle attività di orientamento, alla prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché all’avviamento di percorsi di educazione all’affettività e all’acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita e al riconoscimento dell’attività prestata dagli esperti psicologi.

 

Il comma 347 dispone che all’onere derivante dai commi 345 e 346, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal presente disegno di legge.


 

Articolo 1, commi 348-349
(
Supporto psicologico nell’assistenza onco-ematologica pediatrica degli ospedali pubblici)

 

 

I commi 348-349, inseriti nel corso dell’esame alla Camera, autorizzano l’assunzione a tempo indeterminato di psicologi, nel limite di spesa complessivo di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, finalizzata al supporto psicologico nell’ambito dell’assistenza onco-ematologica pediatrica degli ospedali pubblici (comma 348).

Viene poi disposto che l’importo complessivo indicato al comma 1, venga ripartito tra le Regioni con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sulla base di criteri individuati dal medesimo decreto tenendo anche conto dei posti letto di onco-ematologia pediatrica di ciascuna Regione.

Conseguentemente il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2025 (comma 349).

    

 

I commi 348-349, inseriti nel corso dell’esame alla Camera, autorizzano l’assunzione a tempo indeterminato di psicologi, nel limite di spesa complessivo di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, finalizzata al supporto psicologico nell’ambito dell’assistenza onco-ematologica pediatrica degli ospedali pubblici (comma 348).

 

Ogni anno nel nostro Paese si registrano circa 1500 nuovi casi di tumore nella fascia d'età 0-14 anni e 800-900 casi tra gli adolescenti di 14-18 anni. Nei bambini fino a 14 anni prevalgono le leucemie, in particolare la leucemia linfoblastica acuta che conta circa 400 diagnosi annue. Negli adolescenti, invece, il tumore più comune è il linfoma di Hodgkin, con circa 150 casi all'anno.  Altri tumori che colpiscono bambini e adolescenti sono quelli cerebrali, che rappresentano la categoria più frequente tra i tumori solidi pediatrici. Poi ci sono neoplasie tipiche dell'età pediatrica come il neuroblastoma, e l'epatoblastoma. Negli adolescenti sono caratteristici anche i tumori ossei, in particolare l'osteosarcoma.

Alcune di queste forme tumorali pediatriche sono definite rare, perché (a volte anche quando condividono il nome con i tumori dell'adulto) colpiscono meno di 6 persone su 100.000 per anno (secondo la definizione di RARECARE e JARC, Joint action europea dedicata ai tumori rari, adottata dalla Rete Nazionale Tumori Rari)[262]

Viene poi disposto che l’importo complessivo indicato al comma 348, venga ripartito tra le Regioni con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sulla base di criteri individuati dal medesimo decreto tenendo anche conto dei posti letto di onco-ematologia pediatrica di ciascuna Regione.

Conseguentemente il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2025 (comma 349).


 

Articolo 1, comma 350
(
Incremento dell’indennità di
specificità dirigenza medica e veterinaria
)

 

 

Il comma 350, allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, incrementa i vigenti valori dell’indennità di specificità medico-veterinaria nei limiti degli importi complessivi lordi di 50 milioni di euro per l’anno 2025 e 327 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

 

Il comma 350, allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale dell’Area Sanità, prevede l’incremento dei vigenti valori dell’indennità di specificità medico-veterinaria di cui all’articolo 65 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità 2019-2021, stipulato il 23 gennaio 2024, nei limiti degli importi complessivi lordi di 50 milioni di euro per l’anno 2025 e 327 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

 

Si ricorda che l’indennità di specificità medico-veterinaria costituisce parte della struttura della retribuzione dei dirigenti, come previsto dall’articolo 60 del CCNL dell’Area Sanità 2019-2021. In particolare, tale articolo prevede che la struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci:

a)  trattamento fondamentale, comprendente:

- stipendio tabellare;

- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

- indennità di specificità medico-veterinaria, ove spettante;

- indennità di specificità sanitaria, ove spettante;

- retribuzione di posizione d’incarico parte fissa;

- assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti norme contrattuali;

- indennità di esclusività per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, ove spettante.

b)  trattamento accessorio:

  retribuzione di posizione d’incarico parte variabile aziendale sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante;

 - indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ove spettante,

- retribuzione di risultato ove spettante;

- retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro (ivi inclusi i compensi per lavoro straordinario), ove spettante;

- specifico trattamento economico ove in godimento quale assegno personale ex art. 38, comma 3, del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello) per l’area IV e ex art. 39, comma 2, del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello del ruolo sanitario) per l’area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.

Secondo l’articolo 65 del CCNL dell’Area Sanità 2019-2021, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dall'anno successivo, l’indennità di specificità medico-veterinaria di cui all’art. 90 -bis del CCNL 19 dicembre 2019 è rideterminata nei seguenti importi annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità:

 

dirigenti medici e veterinari 9.162,22

dirigenti medici e veterinari di ex II livello 12.266,64

 

Lo stesso articolo 65 prevede inoltre che alla corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo, nei nuovi valori di cui al comma 1, si continua a provvedere con il fondo di cui all’art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi).

 

Si ricorda, infine, che la Relazione tecnica non ascrive effetti finanziari al comma 350, in quanto alla copertura dei relativi oneri si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dai commi 273-275.

 

In merito al Fondo per la retribuzione degli incarichi», questo è stato previsto con l’art. 94 del CCNL del 19 dicembre 2019.

In particolare, i commi 2 e 3 di tale disposizione stabiliscono che in tale fondo confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in un unico importo, i seguenti valori consolidati nell'anno di sottoscrizione della Ipotesi di C.C.N.L., come certificati dal competente organo di controllo della contrattazione integrativa:

a)  le risorse del «Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa» di cui all'art. 9 C.C.N.L. 6 maggio 2010, biennio economico 2008-2009 dell'Area IV  medico-veterinaria;

b)  le risorse del «Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa» di cui all'art. 58, comma 4 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996, all' art. 8 del C.C.N.L. 6 maggio 2010, biennio economico 2008-2009  ed all'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. del 17 ottobre 2008 (Entrata a regime dell'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica) dell'Area III  con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie e quindi al netto di quelle che sono state destinate alla dirigenza, professionale, tecnico e amministrativa.

Inoltre, tale importo unico è stabilmente incrementato:

a)  di un importo, su base annua, pari a euro 248,30 per le unità di personale destinatarie del presente C.C.N.L. in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno successivo;

b)  dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità ed agli assegni personali, di cui all'

art. 50, comma 2, lettera d) del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Fondo per indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento o indennità per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) dell’Area IV  medico-veterinaria ed all' art. 50, comma 2, lettera d) C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennità di direzione di struttura complessa) dell'Area III

 con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, che non saranno più corrisposti al personale cessato dal servizio a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; per evitare duplicazioni di importi, i predetti valori degli assegni personali sono recuperati nel fondo solo nel caso in cui i relativi importi non siano stati già computati tra le risorse del fondo e, pertanto, considerati nell'ambito delle risorse consolidate di cui al comma 2;

c)  delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell' art. 50, comma 2 lettera a) del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Fondo per indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento o indennità per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) dell’Area IV  medico-veterinaria, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) (Confronto regionale), nonché dell' art. 50, comma 2 lettera a) del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennità di direzione di struttura complessa) dell'Area III  con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 comma.1, lettera a) (Confronto regionale) e tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente C.C.N.L.; dette risorse confluiscono nella quota, parziale o totale, destinata al presente fondo, fermo restando che il computo delle stesse è effettuato una sola volta, senza duplicazione di risorse;

d)  delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell' art. 53, comma 1 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi) dell’Area IV  medico-veterinaria, nonché dell' art. 53, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche) dell'Area III  con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente C.C.N.L.;

e)  delle eventuali risorse trasferite stabilmente al presente Fondo ai sensi dell'art. 95, comma 9 (Fondo per la retribuzione degli incarichi).

 

Inoltre, il comma 7 di tale disposizione stabilisce che le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi:

a) retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile secondo la disciplina di cui all'art. 91(Retribuzione di posizione), ivi compresa la maggiorazione di cui all'art. 92, comma 4, (Clausola di garanzia);

b) indennità per incarico di direzione di struttura complessa;

c) indennità di specificità medico - veterinaria di cui all'art. 90-bis (Indennità di specificità medico - veterinaria);

d) eventuali trattamenti economici previsti sulla base delle specifiche disposizioni di legge di cui al comma 4, lettera b), a valere sulle risorse di cui alla medesima lettera;

e) specifico trattamento economico ove spettante in applicazione della norma transitoria art. 38, comma 3 del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello) dell'Area IV  medico-veterinaria e art. 39, comma 2 del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 (Norma transitoria per i dirigenti già di secondo livello del ruolo sanitario) dell'Area III  con riferimento alla sola dirigenza sanitaria;

f) eventuali assegni personali posti a carico del fondo ai sensi delle vigenti norme contrattuali.

 

L’articolo 72 del CCNL dell’Area Sanità 2019-2021, stipulato il 23 gennaio 2024, ha poi modificato alcuni commi dell’articolo 94 del CCNL del 19 dicembre 2019, prevedendo con specifico riguardo al comma 7 che gli utilizzi del presente fondo, , a decorrere dall'anno successivo quello di sottoscrizione del presente CCNL sono integrati con le indennità di sostituzione di cui all'art. 25.

2.    La parte stabile del Fondo di cui al presente articolo è incrementata delle seguenti ulteriori risorse rispetto a quelle già previste dall'art. 94, commi 2 e 3, del CCNL 19 dicembre 2019:

a)  a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dall'anno successivo di un importo, su base annua, pari a euro 1.109,31 pro-capite, applicati alle unità di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31 dicembre 2018; una quota dell'incremento di cui al presente alinea, in una misura non superiore a 4 euro pro-capite annue, è riservato alla rivalutazione della retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti delle professioni sanitarie;

b)  della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 1, secondo alinea (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), con la decorrenza ivi indicata.

3.    Il fondo di cui al presente articolo deve essere integralmente utilizzato; le voci di utilizzo sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5, commi 4, lettera b), e 5 (Informazione). Eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nel fondo, sono temporaneamente utilizzate nel Fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al presente articolo a decorrere dall'anno successivo.

Articolo 1, comma 351
(Incremento dell’indennità di
specificità dirigenza sanitaria non medica)

 

 

Il comma 351, allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, incrementa il vigente valore dell’indennità di specificità sanitaria nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.

 

Il comma 351, allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale dell’Area Sanità, incrementa il vigente valore dell’indennità di specificità sanitaria, di cui all’articolo 66 del CCNL della predetta Area 2019-2021, stipulato il 23 gennaio 2024, nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.

 

Si ricorda che l’articolo 66 del CCNL dell’Area Sanità 2019-2021 prevede, ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dalla dirigenza inquadrata nei profili del ruolo sanitario diversi dai profili di dirigente medico e veterinario, con decorrenza 31 dicembre 2021 e a valere dall'anno successivo, l’istituzione di questa specifica indennità, fissa e ricorrente, da corrispondersi per tredici mensilità, facente parte del trattamento fondamentale di cui all'art. 60 del CCNL dell’Area Sanità (vd. scheda sull’art. 61), e che ha la medesima natura dell'indennità di specificità medico-veterinaria.

Secondo l’articolo 66, comma 2, tale indennità per i dirigenti sanitari e delle professioni sanitarie è definita nell'importo annuo lordo comprensivo della tredicesima mensilità, pari a euro 1.381,49.

Secondo il comma 3 del predetto articolo, alla corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi).

Sul funzionamento di tale fondo si veda il box nella scheda sull’articolo 61.

 

Si ricorda, infine, che la Relazione tecnica non ascrive effetti finanziari al comma 351, in quanto alla copertura dei relativi oneri si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato ai commi 273-275.

Articolo 1, commi 352 e 353
(
Incremento dell’indennità di specificità infermieristica e dell’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute)

 

 

Il comma 352, ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri del Servizio sanitario nazionale, incrementa gli importi dell’indennità di specificità infermieristica, nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni di euro per l’anno 2025 e di 285 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Il comma 353, al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari nelle attività finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, incrementa gli importi della “indennità tutela del malato e promozione della salute”, nei limiti degli importi complessivi lordi di 15 milioni di euro per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

 

Il comma 352, ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al personale del comparto sanità, incrementa gli importi dell’indennità di specificità infermieristica di cui all’articolo 104 del contratto collettivo nazionale  relativo al predetto comparto riferito al triennio 2019-2021, stipulato il 2 novembre 2022, nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni di euro per l’anno 2025 e di 285 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

 

Si ricorda che l’articolo 104 del contratto collettivo nazionale relativo al predetto comparto riferito al triennio 2019-2021 prevede che, ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale infermieristico, dipendenti delle Aziende ed Enti, a decorrere dall’1 gennaio 2021 è attribuita la specifica indennità di cui all’art. 1, comma 409 della legge n. 178 del 2020 (Legge di bilancio 2021)[263] denominata “indennità di specificità infermieristica” da erogarsi per 12 mensilità quale parte del trattamento economico fondamentale, negli importi mensili di cui all’allegata Tabella H.

Invero, la legge n. 178 del 2020, all’articolo 1, commi da 409 a 411 recano uno stanziamento, pari a 335 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, ai fini della definizione, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di un'indennità di specificità infermieristica, da corrispondere agli infermieri dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

 

Il comma 353, al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al personale del comparto sanità, incrementa gli importi dell’ “indennità tutela del malato e promozione della salute” di cui all’articolo 105 del CCNL relativo al predetto comparto riferito al triennio 2019-2021, nei limiti degli importi complessivi lordi, di 15 milioni di euro per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

 

Si ricorda che l’articolo 105 del contratto collettivo nazionale relativo al predetto comparto riferito al triennio 2019-202 prevede, l fine di valorizzare l’apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, al personale appartenente alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio sanitari, dipendenti delle Aziende ed Enti, a decorrere dall’1 gennaio 2021 è attribuita la specifica indennità di cui all’art. 1, comma 414 della legge n. 178 del 2020 (Legge di bilancio 2021) denominata “indennità tutela del malato e promozione della salute” da erogarsi per 12 mensilità quale parte del trattamento economico fondamentale, negli importi mensili di cui all’allegata Tabella I.

Invero, l’art. 1, comma 414 della legge n. 178 del 2020 prevede un’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute in favore dei dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie, di ostetrica e di assistente sociale, ovvero appartenenti alla categoria degli operatori socio-sanitari. Il successivo comma 415 ha demandato per l’appunto la definizione della disciplina dell’indennità (ivi compreso il relativo importo) alla contrattazione collettiva nazionale (in prima fase, a quella relativa al triennio 2019-2021) concernente il comparto sanità.

 

Si ricorda, infine, che la Relazione tecnica non ascrive effetti finanziari ai commi 352 e 353, volto ad incrementare gli importi dell’indennità di specificità infermieristica nonché gli importi della “indennità tutela del malato e promozione della salute”, in quanto alla copertura dei relativi oneri si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato ai commi 273-275.


 

Articolo 1, commi 354 e 355
(
Compensi straordinari comparto sanitario)

 

 

I commi 354 e 355 dell’articolo 1, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, prevedono l’applicazione di un’aliquota agevolata al 5% sui compensi per il lavoro straordinario degli infermieri.

In particolare, il 354 stabilisce che i compensi per il lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021 erogati agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti SSN sono assoggettati a imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle Addizionali comunali e regionali pari al 5%. Tale imposta è applicata dal sostituto di imposta ai compensi erogati dal 2025, fatto salvo quando previsto dall’art. 51, co. 1, secondo periodo, T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986). Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Il comma 355 stabilisce che per gli oneri di cui al precedente comma sono valutati in 53 milioni di euro per il 2025, 57,6 milioni per l’anno 2026 e 57,3 milioni a decorrere dal 2027.

 

I commi 355 e 356 dell’articolo 1 introducono un’aliquota agevolata (c.d. flat tax) al 5% dell'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali per il lavoro straordinario degli infermieri.

In particolare, il comma 355 stabilisce che i compensi per il lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021, stipulato il 2 novembre 2022, erogati agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti SSN sono assoggettati a imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle Addizionali comunali e regionali pari al 5%. Tale imposta è applicata dal sostituto di imposta ai compensi erogati dal 2025, fatto salvo quando previsto dall’art. 51, co. 1, secondo periodo, T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986). Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

 

Si ricorda che all’art. 47 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021 stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del lavoro e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.

Inoltre, la prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione fatta eccezione per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l’autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile.

 

Si può altresì ricordare che l’art. 51, comma 1, T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986)[264], nello stabilire che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, precisa altresì al secondo periodo che si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

 

Il comma 356 stabilisce che per gli oneri di cui al precedente comma sono valutati in 53 milioni di euro per il 2025, 57,6 milioni per l’anno 2026 e 57,3 milioni a decorrere dal 2027.

 

Con l’introduzione di tali norme, i commi 1 e 3 dell’articolo 47 (v. scheda supra) sono modificati come segue:

-         al comma 1 gli importi relativi all’incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard sono rideterminati in 5.020,4 milioni di euro per l’anno 2026, 5.734,4 milioni di euro per l’anno 2027, 6.605,7 milioni di euro per l’anno 2028, 7.667,7 milioni di euro per l’anno 2029 e 8.840,7 milioni di euro a decorrere dal 2030;

-         al comma 3, la quota dell’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale viene ridotta a 870,4 milioni (da 928 milioni) per il 2026, 432,4 milioni (da 478 milioni) per il 2027 e 470,7 milioni (da 528 milioni) a decorrere dal 2028.


 

Articolo 1, commi 356 e 357
(
Determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale per la brucellosi e per il Commissario straordinario alla peste suina africana)

 

 

I commi 356 e 357, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, stabiliscono la determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale brucellosi e per il Commissario straordinario per la peste suina africana.

In particolare il comma 356 modifica l’articolo 8 del decreto-legge n. 63 del 2024:

a)   sopprimendo al comma 5 le parole “Al commissario straordinario e”, si esclude la previsione che al commissario straordinario per la brucellosi bovina non spettino compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.

b)   aggiungendo un comma 6-bis che destina all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZS Teramo), in qualità di Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi (CRNB), per lo svolgimento di indagini epidemiologiche e processi diagnostici aggiuntivi rispetto a quelli svolti ordinariamente, la somma di euro 750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede per gli anni 2025 e 2026 mediante: corrispondente riduzione del fondo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2025-2027. Nell'ambito della predetta somma è prevista la corresponsione di un compenso per il Commissario straordinario pari a euro 70.000 annui comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione.

Il comma 357 modifica l’art. 2, comma 8, D.L. n. 9 del 2022:

a)   sopprimendo le parole “ed è svolto a titolo gratuito”. Conseguentemente si esclude che l'incarico di Commissario straordinario per la Peste suina africana sia svolto a titolo gratuito.

b)   aggiunge, alla fine del comma, la corresponsione di un compenso al Commissario straordinario pari a euro 30.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2025-2027.

 

Il comma 356 stabilisce la determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale per la brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il Commissario straordinario per la peste suina africana.

In particolare il comma 356 modifica l’articolo 8 del decreto-legge n. 63 del 2024, (conv. con modif. dalla Legge n. 101 del 2024)[265] relativo al Commissario nazionale per la brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina:

·        sopprimendo al comma 5 le parole “Al commissario straordinario e”. Conseguentemente si esclude la previsione che al commissario straordinario per la brucellosi bovina non spettino compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti (lett. a)).

 

Si ricorda inoltre che il comma 5, dell’articolo 8 del D.L. n. 63/2024, nella formulazione vigente, precisa che al Commissario straordinario e al sub-commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dell’eventuale rimborso delle spese di cui al precedente comma. La norma in commento interviene sul punto, stabilendo un compenso per l’incarico del predetto Commissario straordinario, abrogando conseguentemente il riferimento allo svolgimento dell’incarico a titolo gratuito di tale Commissario.

 

·        aggiungendo un comma 6-bis al medesimo articolo 8 che, al fine di consentire al Commissario straordinario nazionale di attuare i compiti ad esso spettanti secondo il comma 2, destina all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZS Teramo), in qualità di Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi (CRNB), per lo svolgimento di indagini epidemiologiche e processi diagnostici aggiuntivi rispetto a quelli svolti ordinariamente, la somma di euro 750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede per gli anni 2025 e 2026 mediante: corrispondente riduzione del fondo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2025-2027. Nell'ambito della predetta somma è prevista la corresponsione di un compenso per il Commissario straordinario pari a euro 70.000 annui comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione (lett. b)).

 

Va ricordato che presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZS Teramo), il Ministero della Sanità, con Decreto del 4 ottobre 1999, ha attivato il Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi (CRNB). Il Centro deve svolgere i seguenti compiti:

·         confermare, ove previsto, la diagnosi di brucellosi effettuata da altri laboratori;

·         attuare la standardizzazione delle metodiche di analisi;

·         organizzare idonei "ring test" fra Istituti;

·         collaborare con altri Centri di Referenza comunitari o di Paesi Terzi;

·         fornire al Ministero della Salute assistenza ed informazioni specialistiche;

·         organizzare corsi di formazione per il personale di altri IIZZSS;

·         fornire agli altri IIZZSS e agli altri enti di ricerca le informazioni relative alle novità nel settore specialistico;

·         predisporre piani di intervento;

·         utilizzare e diffondere i metodi ufficiali di analisi;

·         produrre, rifornirsi, detenere e distribuire agli altri IIZZSS o agli altri enti di ricerca i reagenti di referenza, quali antigeni, anticorpi e antisieri.

 

L’articolo 8 del Decreto-legge n. 63 del 2024 ha istituito il Commissario straordinario per il contrasto e l’eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina. In particolare:

-    i commi da 1 a 3 prevedono la nomina di un Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l’eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, specificandone durata dell’incarico, compiti assegnati e prevedendo, altresì, la nomina di un subcommissario;

-    il comma 4 stabilisce che la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso cui opera il Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario supporto allo svolgimento delle funzioni dello stesso, provvedendo al rimborso delle spese sostenute.

 

Al tal fine, la Direzione può essere potenziata con l’assegnazione di un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

-    sul comma 5 v. supra.

-    il comma 6 stabilisce la copertura degli oneri di cui al comma 4 del medesimo articolo, dovuti ai maggiori compensi per lavoro straordinario e buoni pasto del contingente di supporto per il Commissario straordinario nazionale.

Si ricorda che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2024, è stato nominato Nicola D’Alterio Commissario Straordinario nazionale per la brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e per la tubercolosi bovina e bufalina.

 

Il comma 357 della norma in commento modifica l’art. 2, comma 8, D.L. n. 9 del 2022 (conv. con modif. dalla Legge n. 29 del 2022[266]), relativo all’istituzione di un Commissario straordinario nazionale per la peste suina:

·        sopprimendo le parole “ed è svolto a titolo gratuito”. Conseguentemente si esclude che l'incarico di Commissario straordinario della PSA sia svolto a titolo gratuito (lett. a));

·        aggiungendo, alla fine del comma, la corresponsione di un compenso pari a euro 30.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge n. 196/2009[267], dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2025-2027 (lett. b)).

 

Si ricorda che il comma 8 dell’articolo 2, nella formulazione vigente, sancisce la gratuità e la compatibilità con altri incarichi pubblici dell'incarico di Commissario straordinario. La norma in commento interviene su tale comma, stabilendo un compenso per l’incarico del predetto Commissario straordinario, abrogando conseguentemente il riferimento allo svolgimento dell’incarico a titolo gratuito di tale Commissario.

 

 

L’articolo 2 del D.L. n. 9/2022 ha istituito il Commissario straordinario nazionale per la peste suina. In particolare:

-       il comma 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorrere alla relativa attuazione (si veda supra), al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 (alla cui scheda di lettura si rinvia) e valutare l'efficacia delle misure adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie.

-       Il comma 2 specifica i compiti del Commissario straordinario:

a)    coordinare i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1;

b)   verificare la regolarità dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente.

-       Il comma 3 disciplina la mancata adozione - stabilita dall'articolo 1, comma 1 - nel termine previsto dei piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale. In tal caso, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, e per gli affari regionali e le autonomie assegna il termine di trenta giorni per adottare i predetti piani.

Decorso inutilmente tale termine il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, su proposta dei Ministri competenti, ordina al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della regione o della provincia autonoma interessata.

In tale ipotesi, il Commissario straordinario adotta il piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il Commissario procede in ogni caso all'adozione del piano (si veda supra).

-       Il comma 4 prevede che il Commissario straordinario, al fine di individuare le necessarie misure attuative per il contrasto della peste suina africana, si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 10 del regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute (DPR n. 44/2013), operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.

-       Il comma 5 elenca le amministrazioni di cui il Commissario straordinario si avvale per l'esercizio dei compiti ad esso assegnati dall'articolo in esame: gli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali, Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della transizione ecologica, regioni, province, Città metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nonché – secondo un’integrazione approvata nel corso dell’esame al Senato - un rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria ed un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Torino. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A tale fine la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari è potenziata con un contingente massimo pari a dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della L. n. 127/1997, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Inoltre, come previsto dalla disposizione testé richiamata, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

-       Il comma 6 prevede il potere del Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite dall'articolo in esame e al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. Si dispone quindi l'immediata comunicazione di tali provvedimenti alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.

-       Il comma 7 fissa in dodici mesi la durata in carica del Commissario straordinario. Tale periodo è prorogabile per una sola volta, per ulteriori dodici mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie. Del conferimento o del rinnovo dell'incarico è data immediata comunicazione alle Camere e notizia nella Gazzetta Ufficiale.

-       sul comma 8 v. supra.

-       il comma 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato riferisca periodicamente alle Camere sull'attività del Commissario straordinario.

-       il comma 10 stabilisce la non applicazione alla Regione Sardegna delle disposizioni contenute nell'articolo.

Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2024, il dott. Giovanni Filippini è stato nominato Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.


 

Articolo 1, commi 358 e 359
(
Premialità per le liste di attesa)

 

 

Il comma 358, vincola una quota pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, in favore delle regioni che risultino adempienti relativamente alla voce “Liste d’attesa (H)” del documento per la verifica degli adempimenti da parte del Comitato LEA.

Il comma 359 demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei criteri per l’attribuzione delle somme di cui al comma 1.

 

Il comma 358 dell’articolo in commento vincola, in favore delle regioni che che risultino adempienti con riferimento alla voce “Liste di attesa (H)” del documento per la raccolta della documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti predisposto dal Comitato di cui all’articolo 9 dell’intesa del 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni (c.d. Comitato LEA), in attuazione dell’articolo 12 della medesima intesa, denominato “questionario LEA”, una quota pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

 

Si ricorda che il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA), istituito presso il Ministero della salute, ha il compito di monitorare l’erogazione dei LEA da parte delle Regioni, verificando che si rispettino le condizioni di appropriatezza e di compatibilità con le risorse messe a disposizione per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

La verifica degli adempimenti regionali consente l’accesso alla quota premiale del SSN. La “quota premiale” viene accantonata e quindi distribuita in base ad accordi nell’ambito della Conferenza delle Regioni e Province, volti anche a compensare evenienze che abbiano svantaggiato qualche Regione. Tali quote avrebbero dovuto essere stabilite con decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. Nelle more dell’adozione del decreto è stato stabilito che la quota premiale (modificata negli anni e pari allo 0,5 per cento nel 2023) fosse in seguito ripartita da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

A tal fine, il Comitato predispone annualmente il c.d. “Questionario LEA”: le regioni sottoposte a verifica (regioni a statuto ordinario e Sicilia[268]) devono a fornire le informazioni relative agli adempimenti cui sono tenute ai fini dell’accesso al maggior finanziamento delle risorse destinate al SSN (c.d. “quota premiale”).

Il Questionario LEA riporta gli adempimenti riferiti agli articoli 1, 3, 4, 10 e all’allegato 1 dell’Intesa 23 marzo 2005, ai quali si aggiungono tutti quelli fissati da Leggi successive, Accordi e Intese in Conferenza Stato-Regioni e altri atti di programmazione sanitaria.

Il Comitato LEA certifica l’avvenuta adempienza delle Regioni con riferimento agli adempimenti di propria competenza; tale certificazione costituisce il presupposto per la verifica finale degli adempimenti, che viene effettuata dal Tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’accesso alla quota premiale.

A supporto delle attività di affiancamento, verifica e monitoraggio, nonché per razionalizzare l’invio della documentazione, pervenuta dalle Regioni o prodotta in fase d’istruttoria, è reso disponibile dal Ministero della Salute il sistema di gestione documentale dedicato “Si.Ve.A.S. – Gestione documenti dei Piani di rientro e del Comitato LEA".

 

Va inoltre ricordato che il tema delle liste di attesa è stato di recente oggetto del decreto-legge n. 73 del 2024, conv. con modif. dalla legge n. 107 del 2024[269], che ha tra l’altro introdotto una Piattaforma nazionale delle liste di attesa, finalizzata a realizzare l’interoperabilità tra le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma.

 

Al comma 359 si prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato- Regioni, sono stabiliti i criteri per l’attribuzione delle somme di cui al comma 358.

 

Si ricorda, infine, che la Relazione tecnica non ascrive effetti finanziari ai commi 358 e 359, in quanto alla copertura dei relativi oneri si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dai commi 273-275.

 


 

Articolo 1, commi 360-364
(
Protocolli organizzativi e sperimentali per favorire l’umanizzazione delle cure)

 

 

I commi 360-364, inseriti nel corso dell’esame alla Camera, prevedono che, allo scopo di  migliorare l'efficienza e garantire la sostenibilità del sistema sanitario, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico e i policlinici universitari, nonché ogni altro ente che eroga servizi di cura nell'ambito di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale o da esso accreditate sono tenuti ad adottare modelli organizzativi, gestionali e procedure amministrative finalizzati ad erogare i servizi sanitari in modo integrato e funzionale ai bisogni di cura del malato e delle sue esigenze terapeutiche complessive (comma 360). 

  A tale scopo vengono apportate alcune modifiche all’articolo 1 del D.Lgs n. 502/1992 per inserirvi il riferimento ai principi della centralità della persona umana e di umanizzazione della cura (comma 361).

Viene rimesso ad un regolamento del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la fissazione dei criteri e delle linee guida ai quali devono ispirarsi i modelli organizzativi delle strutture ospedaliere al fine di attuare i principi di cui ai precedenti commi nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (comma 362). 

  Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 3 e per i successivi due anni, gli enti di cui al comma 1 interessati all'applicazione dei protocolli organizzativi ivi previsti, danno avvio ad una fase sperimentale previa comunicazione al Ministero della Salute a cui compete il monitoraggio dei risultati. All'esito della fase biennale di sperimentazione, il Ministro della Salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, stabilisce le norme necessarie per la applicazione generalizzata dei modelli organizzativi di cui al presente articolo (comma 363). 

Viene infine prevista la clausola di invarianza degli oneri finanziari, e si stabilisce che gli eventuali risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione dei modelli organizzativi di cui al presente articolo sono acquisiti alla disponibilità degli enti di cui al comma 1 (comma 364).

 

I commi 360-364, inseriti nel corso dell’esame alla Camera, prevede che, allo scopo di migliorare l'efficienza e garantire la sostenibilità del sistema sanitario, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico e i policlinici universitari, nonché ogni altro ente che eroga servizi di cura nell'ambito di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale o da esso accreditate, sono tenuti ad adottare modelli organizzativi, protocolli, assetti gestionali e procedure amministrative finalizzati ad erogare i servizi sanitari in modo integrato e funzionale ai bisogni di cura del malato e delle sue esigenze terapeutiche complessive (comma 360).

 A tale scopo vengono introdotte alcune modifiche all’articolo 1 del D.Lgs n. 502/1992[270] (361), vale a dire:

·        al comma 2 vengono inseriti tra i principi cui si ispira la garanzia della tutela della salute, quello della centralità della persona umana e della soddisfazione dei bisogni complessivi del malato (lettera a);

·        al comma 10, lettera h) tra i contenuti del Piano sanitario nazionale viene inserito il riferimento a modelli organizzativi e gestionali nonché a principi di umanizzazione della cura e di integrazione delle specializzazioni per valorizzare la centralità della persona umana (lettera b).

 

Viene rimesso ad un regolamento del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la fissazione dei criteri e delle linee guida ai quali devono ispirarsi i modelli organizzativi delle strutture ospedaliere al fine di attuare i principi di cui ai precedenti commi nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (comma 362). 

  Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 3 e per i successivi due anni, gli enti di cui al comma 1 interessati all'applicazione dei protocolli organizzativi ivi previsti, danno avvio ad una fase sperimentale previa comunicazione al Ministero della Salute. Il Ministero provvede al monitoraggio dei risultati dovuti all’applicazione dei protocolli. Viene poi disposto che all'esito della fase biennale di sperimentazione, il Ministro della Salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, stabilisce le norme necessarie per la applicazione generalizzata dei modelli organizzativi di cui al presente articolo (comma 363). 

Viene infine prevista la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendosi che all'adempimento delle disposizioni in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli eventuali risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione dei modelli organizzativi di cui al presente articolo sono acquisiti alla disponibilità degli enti di cui al comma 360 (comma 364).

 


 

Articolo 1, commi 365 e 366
(Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale)

 

 

Il comma 365 vincola una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, al fine di sostenere l’erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi, terapeutico-riabilitativi, rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze.

Il comma 366 demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità di attuazione della presente disposizione e di assegnazione delle risorse citate.

 

Il comma 365 della disposizione in commento, al fine di sostenere l’erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi, terapeutico-riabilitativi, rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze, vincola una quota del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, alla remunerazione delle citate prestazioni.

 

Si ricorda che l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza è stato previsto con il D.P.C.M 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18 marzo 2017.

In particolare, l’articolo 28 del D.P.C.M citato disciplina, nei livelli essenziali di assistenza, l’assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche.

L’articolo 35 ha inserito tra i livelli essenziali di assistenza l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche (per un approfondimento v. box infra).

 

In merito al concetto di mobilità interregionale, si può brevemente ricorda che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce l’assistenza ai cittadini iscritti presso le strutture sanitarie della propria Regione di residenza. Il cittadino può comunque esercitare il diritto di essere assistito anche in altre Regioni, concretizzando il fenomeno noto come mobilità sanitaria interregionale che viene distinta in:

a)      Mobilità attiva, che identifica l’indice di attrazione di una Regione, ovvero le prestazioni sanitarie erogate a cittadini non residenti.

b)      Mobilità passiva, che esprime l’indice di fuga da una Regione, ovvero le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini in una Regione diversa da quella di residenza[271].

 

Il comma 366 demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo e di assegnazione delle risorse di cui al comma 365.

 

Si ricorda, infine, che la Relazione tecnica non ascrive effetti finanziari ai commi 365 e 366, volto a vincolare una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, in quanto alla copertura dei relativi oneri si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dai commi 273-275.

 

Le comunità terapeutiche e le strutture accreditate offrono un insieme di servizi per la cura e la riabilitazione da droghe, abuso di alcol, gioco d’azzardo e nuove dipendenze.

Sono strutture sia a carattere residenziale (con permanenza diurna e notturna) sia semiresidenziale (con la sola permanenza diurna) e si collocano nella rete dei servizi socio sanitari per l’attuazione di programmi terapeutici personalizzati di persone con problematiche di dipendenza da sostanze stupefacenti.

In specie, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:

a)  trattamenti specialistici, destinati a persone con dipendenza patologica che, per la presenza concomitante di disturbi psichiatrici, o dello stato di gravidanza o di gravi patologie fisiche o psichiche necessitano di trattamenti terapeutici specifici, anche con ricorso a terapia farmacologica e relativo monitoraggio. I trattamenti della durata massima di 18 mesi sono erogati in strutture o moduli che garantiscono la presenza di personale sociosanitario sulle 24 ore;

b)  trattamenti terapeutico-riabilitativi destinati a persone con dipendenza patologica, finalizzati al superamento della dipendenza, al miglioramento della qualità della vita e al reinserimento sociale. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione multidimensionale da parte dei servizi territoriali delle dipendenze patologiche, sono rivolti a persone che, anche in trattamento farmacologico sostitutivo, non assumono sostanze d'abuso, e sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sulle 24 ore;

c)  trattamenti pedagogico-riabilitativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale e alla integrazione sociale e lavorativa. I trattamenti, della durata massima di 30 mesi, sono rivolti a persone che non assumono sostanze d'abuso e non hanno in corso trattamenti con farmaci sostitutivi, e sono erogati in strutture che garantiscono la presenza di personale socio-sanitario nell'arco della giornata.

 

Gli specifici programmi per sostenere la disintossicazione e il reinserimento sociale sono elaborati previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, trattamenti terapeutico-riabilitativi e trattamenti pedagogico-riabilitativi, con programmi differenziati per intensità, complessità e durata.

In particolare, l’attuazione e la verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato viene svolto in collaborazione con il servizio per le dipendenze patologiche (SerD) di riferimento, in accordo con la persona e, per i minori, in collaborazione con la famiglia.

Per accedere alle comunità terapeutiche e alle strutture accreditate è necessaria la valutazione e la certificazione di tossicodipendenza o alcoldipendenza rilasciata dai Servizi per le dipendenze patologiche del Sistema Sanitario Nazionale.

Il Servizio per le dipendenze patologiche delle aziende sanitarie locali, dopo aver preso in carico la persona con dipendenza da sostanze psicoattive, può offrirle anche assistenza e accoglienza residenziale e/o semiresidenziale mirata.

 

 

 



[1]     Per un’illustrazione della riforma e dei vari passaggi che hanno portato a elaborarla, si rinvia alla documentazione dei Servizi studi della Camera e del Senato.

[2]     Per un’illustrazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, si rinvia alla Documentazione di finanza pubblica n. 13 curata dai Servizi studi del Senato e della Camera.

[3]     Con riferimento all’incremento degli importi riconosciuti in detrazione, si vedano anche: art. 14 dl n. 63 del 2014 e art. 1 co. 344 e 345 l. n. 266 del 2006 (ecobonus); art. 16 co. da 1-bis a 1-septies dl n. 63 del 2013 (sismabonua); art. 16, co. 1, dl n. 63 del 2013 e art. 1, co.219 l. 160 del 2019 (riqualificazione edilizia); art. 119-ter dl 34 del 2020 (abbattimento barriere architettoniche); Art. 119, co. 8-bis d-l. n. 34 del 2020 (superbonus).

[4]     Tra le spese sostenute di cui al co. 1 dell’articolo 16-bis sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

[5] Secondo cui le imprese distributrici hanno l’obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni ARERA in materia di tariffe, contributi ed oneri.

[6] L’articolo 147 del Codice dei contratti pubblici dispone che l’affidamento dei contratti inerenti al settore dell’elettricità è soggetto all’applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività:

      a)  di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;

      b)  di alimentazione di tali reti con l’elettricità, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all’ingrosso o al dettaglio.

Di analogo tenore l’articolo 146, relativamente al gas e all’energia termica, il quale prevede che l’affidamento di contratti inerenti ai settori del gas e dell’energia termica è soggetto all’applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività:

      a)  di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;

      b)  di alimentazione di tali reti con gas o energia termica, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all’ingrosso o al dettaglio.

[7]     Cfr. ARERA segnalazione al Governo e Parlamento 86/2016/I/GAS e AGCM, segnalazione AS1262 approvata il 9 marzo 2016.

[8]     Ancor più recentemente, ARERA, nel proprio Quadro Strategico per il triennio 2022-2025, (Allegato A alla deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A), ha evidenziato come particolare attenzione vada posta (…) alle dinamiche di rinnovo delle concessioni, non solo per quanto riguarda le gare delle concessioni del servizio di distribuzione gas ma anche per le gare, previste dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 a partire dal 2025, delle nuove concessioni del servizio di distribuzione dell’energia elettrica”.

[9] Misure urgenti per la crescita del Paese.

[10]   Si tratta in particolare delle modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno. Il decreto ha poi definito l'ammontare del beneficio unitario, le modalità e i limiti di utilizzo del fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza e le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.

[11]   Il comma 6 dell’articolo 58 del DL. 104/2020 che ha introdotto misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia, con specifico riferimento al Fondo per la filiera della ristorazione, ha previsto la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’erogazione del contributo in esame, apposite convenzioni con concessionari di servizi pubblici che risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale; abbiano disponibilità di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate; abbiano l’identificazione come Identity Provider e la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale; possano vantare un’esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento. Ciò al fine di permette ai beneficiari convenzionati di accedere alla piattaforma digitale denominata “piattaforma della ristorazione”, presso gli sportelli del concessionario convenzionato.

[12]   Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[13]   Quest'ultimo (il cosiddetto personale in regime di diritto pubblico) è individuato dall'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001.

[14]   La norma in esame richiama l'articolo 47, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, il quale, a sua volta, fa riferimento ai comitati di settore previsti dall'articolo 41, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni; questi ultimi sono: un comitato di settore costituito nell'ambito della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il quale esercita la competenza suddetta con riferimento alle regioni, ai relativi enti dipendenti e alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; un comitato di settore costituito nell'ambito dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere, il quale esercita la competenza suddetta con riferimento ai dipendenti degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dei segretari comunali e provinciali.

      Si ricorda che gli atti di indirizzo definiti da ciascuno dei suddetti tre comitati sono sottoposti (ai sensi del citato articolo 47, comma 2) al Governo, il quale, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni, relative alla compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine, l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.

[15]   Ai sensi del quale per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Lo stesso comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) prevede che le disposizioni di tale decreto si applichino anche al CONI fino alla revisione organica della disciplina di settore.

[16]   Definiti in applicazione dell’art. 48, comma 1, D.Lgs 165/2001 in base al quale il Ministero dell’economia e delle finanze, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge di bilancio.

[17]   In base all’art. 47-bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.

[18]   Ai sensi dell’art. 48, c. 2, del D.Lgs. 165/2001.

[19]   Sempre in applicazione del richiamato art. 48, c. 1, del D.Lgs. 165/2001.

[20]   In base alla disciplina generale sui contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per i pubblici dipendenti – dettata dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2015 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 87/2018 (testo previgente a cui fanno rinvio, per i pubblici dipendenti, l’art. 36, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 1, c. 3, del D.L. 87/2018) - la durata di un contratto o di un complesso di rapporti a termine tra il datore di lavoro pubblico e il dipendente non può superare il limite di trentasei mesi. Si ricorda che la disciplina delle causali non concerne i dipendenti pubblici, per i quali, ai sensi dell’art. 1, c. 3, del D.L. 87/2012, ha continuato a trovare applicazione la disciplina sui contratti a termine previgente rispetto alle novelle operate dal medesimo articolo 1 del D.L. n. 87.

[21]   Il richiamato articolo 116 della legge n. 388 del 200 reca misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare.

[22]   Il citato articolo 30 del decreto-legge n. 19 del 2024 reca misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo.

[23]   Cfr. l’articolo 18, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (comma richiamato dal comma 151 in esame nonché dal comma 1 del suddetto articolo 17 della L. n. 3 del 2018, e successive modificazioni).

[24]   Riguardo a quest’ultima norma di salvaguardia, cfr. il comma 2 del suddetto articolo 17 della L. n. 3 del 2018.

[25]   L’intervento soppressivo concerne una disposizione dell’articolo 21-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

[26]   Cfr. il summenzionato articolo 21-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 4 del 2022.

[27]   L’abrogazione concerne l’articolo 1, comma 432, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni.

[28]   La novella concerne l’articolo 31, comma 2, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

[29]   Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

[30]   Ai sensi dell’articolo 24, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni; tali requisiti sono suscettibili di futuri adeguamenti in base all’evoluzione della speranza di vita (cfr. il comma 12 del medesimo articolo 24, e successive modificazioni). Riguardo ai requisiti inerenti alla quota 103, si rinvia alla scheda relativa al successivo comma 174.

[31]   In base al suddetto comma 287, è stato emanato il D.M. attuativo del 21 marzo 2023 (modificato con successivo avviso di errata-corrige); cfr., in materia, anche la circolare dell’INPS n. 82 del 22 settembre 2023, il messaggio dell’INPS n. 4558 del 19 dicembre 2023, la circolare dell’INPS n. 39 del 27 febbraio 2024 e il messaggio dell’INPS n. 1107 del 14 marzo 2024.

[32]   Nella disciplina finora vigente, per l’inclusione nella base imponibile fiscale e per l’esclusione dalla base imponibile contributiva, cfr. l’articolo 1, comma 4, del citato D.M. del 21 marzo 2023.

[33]   L’opzione per l’incentivo in esame è in ogni caso revocabile (cfr. l’articolo 1, comma 6, del citato D.M. del 21 marzo 2023).

[34]   Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[35]   Tale requisito è suscettibile di futuri adeguamenti in base all’evoluzione della speranza di vita (cfr. l’articolo 24, commi 9 e 12, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni).

[36]   La norma ora oggetto di abrogazione (norma di cui all’articolo 72, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni) concerne il suddetto ambito delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni (riguardo a tale ambito, cfr. supra, in nota); in particolare, poi, la norma ora oggetto di abrogazione fa riferimento esplicito anche alle autorità indipendenti, mentre sono esclusi dall’ambito il personale di magistratura, i professori universitari e i responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.

[37]   Stabilita dall’articolo 16, comma 11, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

[38]   Riguardo a tale ambito, cfr. supra, in nota.

[39]   Cfr., per i magistrati, l’articolo 5 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, e, per gli avvocati e i procuratori dello Stato, l’articolo 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

[40]   Riguardo a tale procedimento, cfr. il D.Lgs. 3 maggio 2024 n. 62 (cfr., tra gli altri, gli articoli 9, 10, 13, 33 e 40, comma 2, e successive modificazioni).

[41]   Riguardo alla motivazione inerente all’ambito temporale, cfr. supra.

[42]   Riguardo alla motivazione inerente all’ambito temporale, cfr. supra.

[43]   Cfr., al riguardo, il citato articolo 33 del D.Lgs. n. 62 del 2024, e successive modificazioni, e l’articolo 9, comma 1, del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 106. Si ricorda altresì che, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del suddetto D.Lgs. n. 62, fino al 31 dicembre 2025, “alle revisioni e alle revoche delle prestazioni già riconosciute si applicano, anche nei territori soggetti a sperimentazione ai sensi dell'articolo 33, le condizioni di accesso ed i sistemi valutativi in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

[44]   Al riguardo, cfr. infra.

[45]   Tale requisito è suscettibile di futuri adeguamenti in base all’evoluzione della speranza di vita (cfr. l’articolo 24, commi 9 e 12, del citato D.L. n. 201 del 2011, e successive modificazioni).

[46]   Riguardo in generale alla disciplina sulla quota 103, cfr. anche la circolare dell’INPS n. 39 del 27 febbraio 2024.

[47]   Cfr. il comma 10 del citato articolo 14.1 del D.L. n. 4 del 2019.

[48]   Cfr. il comma 2 del citato articolo 14.1 del D.L. n. 4 del 2019, il quale fa riferimento alla disciplina sul cumulo (in merito a quest’ultima, cfr. l'articolo 1, commi da 239 a 248, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni).

[49]   Cfr. la circolare dell’INPS n. 27 del 10 marzo 2023.

[50]   Riguardo alla limitazione del riferimento ai soli trattamenti pensionistici diretti (con esclusione, dunque, di quelli in favore dei superstiti), cfr. la citata circolare dell’INPS n. 27 del 10 marzo 2023.

[51]   Si ricorda che, per i soggetti che abbiano maturato i requisiti relativi alla quota 103 entro il 31 dicembre 2023, le norme sui criteri di calcolo e sui termini dilatori di decorrenza del trattamento sono diverse da quelle qui ricordate (a prescindere dalla data di presentazione della domanda di pensione). Cfr. il citato articolo 14.1 del D.L. n. 4 del 2019.

[52]   Si ricorda che la norma fa riferimento, al fine specifico in esame, a tale requisito ordinario anche per i casi in cui il soggetto rientri nell’ambito di applicazione di un diverso requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia; cfr., in merito, la citata circolare dell’INPS n. 27 del 10 marzo 2023.

[53]   Al fine in oggetto, si fa riferimento al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia specifico di ogni regime pensionistico; cfr. la citata circolare dell’INPS n. 27 del 10 marzo 2023.

[54]   Si rileva che l'identica distinzione nella possibilità di cumulo, posta nell'ambito di precedenti norme transitorie in materia di pensionamenti anticipati, è stata ritenuta legittima dalla sentenza n. 234 del 4 ottobre 2022-24 novembre 2022 della Corte costituzionale.

[55]   Riguardo a quest'ultimo limite, cfr. l'articolo 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

[56]   Come accennato, per i soggetti che abbiano maturato i requisiti relativi alla quota 103 entro il 31 dicembre 2023, le norme sui criteri di calcolo e sui termini dilatori di decorrenza del trattamento sono diverse da quelle qui ricordate (a prescindere dalla data di presentazione della domanda di pensione). Cfr. il citato articolo 14.1 del D.L. n. 4 del 2019.

[57]   Il termine dilatorio relativo ai lavoratori privati si applica anche ai dipendenti pubblici che siano iscritti a forme pensionistiche proprie dei lavoratori privati.

      Inoltre, per i dipendenti pubblici si applicano i termini temporali ad essi relativi anche qualora siano iscritti contestualmente presso più gestioni pensionistiche.

      Riguardo alle distinzioni in oggetto, cfr. la citata circolare dell’INPS n. 27 del 10 marzo 2023.

[58]   Ai sensi dei commi 2 e da 4 a 6 del citato articolo 14.1 del D.L. n. 4 del 2019, e successive modificazioni. In merito, cfr. anche la citata circolare dell’INPS n. 27 del 10 marzo 2023.

      Si ricorda che l'alinea del suddetto comma 6 dell’articolo 14.1 richiama la specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e l'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

[59]   In quest'ultimo rientra il personale delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati.

[60]   Cfr. il comma 9 dell'articolo 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, comma richiamato dal comma 7 del citato articolo 14.1 del D.L. n. 4 del 2019, e successive modificazioni.  

[61]   Il comma 6, lettera d), del citato articolo 14.1 del D.L. n. 4 del 2019, infatti, esclude l'applicazione del principio di cui all'articolo 2, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

[62]   Cfr. la parte della novella concernente l'articolo 22, comma 1, del citato D.L. n. 4 del 2019, e successive modificazioni.

[63]   Cfr. la parte della novella concernente l'articolo 23, comma 1, del citato D.L. n. 4 del 2019, e successive modificazioni.

[64]   Al fine in oggetto, non rileva, ai sensi dell'articolo 1, comma 201, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, la circostanza che il soggetto rientri nella disciplina pensionistica dei cosiddetti lavoratori precoci.

[65]   Si rileva che nell'ambito della norma di salvezza (di cui al comma 8 del citato articolo 14.1 del D.L. n. 4 del 2019) rientrano anche i soggetti che, pur in possesso, entro il 31 dicembre 2022, dei requisiti previsti per la cosiddetta quota 102, abbiano inteso o intendano esercitare il diritto al trattamento in base a quest'ultima solo successivamente all’anno 2022. Riguardo alla norma che ha ammesso, per l’anno 2022, il pensionamento anticipato con la quota 102 - costituita dal possesso di almeno 62 anni di età e di almeno 38 anni di contribuzione - e alla relativa disposizione che fa salvo l'esercizio successivo del diritto, cfr. l'articolo 14, commi da 1 a 10, del citato D.L. n. 4 del 2019, e successive modificazioni.

[66]   Il richiamato comma 165 stabilisce per i soggetti che si trovavano nelle condizioni per la fruizione dell’istituto nel corso dell’anno 2018 un termine di presentazione della domanda entro il 31 marzo 2018, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2018. Ai sensi del terzo periodo, restava comunque fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 venissero prese in considerazione esclusivamente se all’esito dello specifico monitoraggio e ordinamento delle domande per l’accesso all’istituto e l’eventuale clausola di salvaguardia residuavano le necessarie risorse finanziarie.

[67]   Riguardo alla disciplina generale della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, si rinvia alla scheda sul successivo comma 180.

[68]   Questi ultimi incrementi sono stati disposti dall’articolo 1, comma 310, della L. 29 dicembre 2022, n. 197; gli incrementi di cui al presente comma 177 sono introdotti mediante una novella del suddetto comma 310.

[69]   Cfr. la circolare dell’INPS n. 35 del 3 aprile 2023 (emanata di intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Gli incrementi, inoltre, non concernono i trattamenti pensionistici delle forme gestite dagli enti previdenziali di diritto privato.  

[70]   Quest’ultima non rileva neanche per il calcolo – al fine della determinazione del diritto agli incrementi transitori – dell’importo del complesso dei trattamenti pensionistici del soggetto; cfr. la citata circolare dell’INPS n. 35 del 3 aprile 2023.

[71]   Tale criterio – che è valido sia per la determinazione della base di calcolo dell’incremento sia per la determinazione del diritto agli incrementi transitori – implica una modalità di anticipazione e di conguaglio, in relazione, rispettivamente, al valore provvisorio e al valore definitivo del trattamento minimo INPS per ciascun anno; cfr. la citata circolare dell’INPS n. 35 del 3 aprile 2023.

[72]   Tale requisito è ridotto fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

[73]   Per il 2024 il limite reddituale individuale è apri a 9.555,65 euro (16.502,98 se cumulato con quello del coniuge) (Cfr. circ INPS 1/2024).

[74]   La novella concerne l’articolo 1, comma 40, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

[75]   Tale limite è suscettibile di futuri adeguamenti in base all’evoluzione della speranza di vita (cfr. l’articolo 24, comma 9, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214).

[76]   A quest’ultimo riguardo, cfr. il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180.

[77]   Cfr. il citato articolo 1, comma 40, della L. n. 335 del 1995.

[78]   Riguardo al trattamento minimo, cfr. infra, anche in nota.

[79]   L'istituto della perequazione automatica non concerne i trattamenti delle forme gestite dagli enti previdenziali di diritto privato; per tali trattamenti, la perequazione si applica in base alla disciplina della singola gestione.

[80]   Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente.

      L'aumento della rivalutazione automatica dovuto viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo (articolo 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni). Nella valutazione dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto si deve tener conto (ai sensi del medesimo articolo 34, comma 1, della L. n. 448, e successive modificazioni) anche degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, assegni che sono quindi inclusi nella base di riferimento pur essendo estranei all'ambito di applicazione degli incrementi a titolo di perequazione. 

[81]   Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (cfr. l'articolo 24, comma 5, della L. 28 febbraio 1986, n. 41).

[82]   La decorrenza sia degli incrementi a titolo di perequazione sia dei relativi conguagli dal 1° gennaio (dell'anno successivo a quello rispettivamente di riferimento) è stata introdotta dall'articolo 14 della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

[83]   Al fine in oggetto, si fa riferimento (in via interpretativa) all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente a quello di applicazione della perequazione medesima.

[84]   Tali aliquote a regime sono poste dall'articolo 1, comma 478, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e hanno trovato applicazione (per la prima volta) per la perequazione riconosciuta dal 1° gennaio 2022. Riguardo ai criteri di calcolo per la perequazione per gli anni 2020 e 2021, cfr. il comma 477 dello stesso articolo 1 della L. n. 160. Per la perequazione relativa al 2023, cfr. l’articolo 1, comma 309, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni. Per la perequazione relativa al 2024, cfr. l’articolo 1, comma 135, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[85]  Si ricorda che ai sensi del comma 7 dell’articolo 24  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore all'importo dell'assegno sociale rivalutato in base alla media mobile quinquennale del tasso di variazione del PIL, nel 2024 pari a 534,41 euro mensili, unitamente alla maturazione del requisito anagrafico di 67 anni di età, adeguato agli incrementi della speranza di vita.

[86]  Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335,  l'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa nonché l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

[87]   La relazione tecnica segnala che per l’adozione di tale decreto, infatti, al fine di valutarne la neutralità sui saldi di finanza pubblica, occorrerà avere la certezza che l’autorità statistica europea non ritenga di dover modificare la classificazione contabile della rendita da previdenza complementare considerando in un unico trattamento pensionistico la suddetta rendita unitariamente alla prestazione della previdenza pubblica obbligatoria.

[88]   Al riguardo, cfr. infra.

[89]   Cfr. l’articolo 1, comma 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233.

[90]   Cfr. il paragrafo 8 della circolare dell’INPS n. 33 del 7 febbraio 2024.

[91]   Ai sensi del suddetto articolo 2, comma 29, i contributi determinati in base a tale riduzione proporzionale sono “attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare”.

[92]   Cfr. il richiamato regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

[93]   L’importo viene calcolato nella misura del 30% della retribuzione convenzionale fissata con un decreto del Ministero del Lavoro pubblicato ogni anno.

[94]   Di cui all’art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008.

[95]   La medesima legge di bilancio 2021 (al comma 290) ha istituito un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria.

[96]   Si ricorda che i limiti di durata della CIGS sono, per ogni unità produttiva, pari a: 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la fattispecie di programma di riorganizzazione aziendale; 12 mesi, anche continuativi, per la fattispecie di crisi aziendale (e connesso piano di risanamento), con divieto di nuova concessione prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione e fatto salvo il rispetto del limite di 24 mesi in un quinquennio mobile (ovvero di 30 mesi per le imprese - industriali o artigiane - dell'edilizia e del settore lapideo).

[97]   La facoltà in oggetto è infatti riconosciuta anche in deroga all’art. 20, c. 3-bis, del D.Lgs. 148/2015.

[98]   Cfr. art. 1, co. 1167, della L. 205/2017.

[99]   Cfr. art. 1, co. 248, della L. 145/2018.

[100] Cfr. art. 11-quater, co. 1, del D.L. 162/2019, art. 9 del D.L. 41/2021, art. 1, co. 128, L. 234/2021, art. 1, co. 328, L. 197/2022 e art. 1, c. 173, L. 213/2023

[101] Per i limiti di durata della CIGS cfr. supra.

[102] Termine così posto, da ultimo, dall’art. 28-bis del D.L. 60/2024.

[103] Le convenzioni in oggetto riguardano infatti l’utilizzazione di soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 (ex art. 2, c. 1, del D.Lgs. 81/2000.

[104] Di cui all’art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008.

[105]  Per tali limiti, cfr. supra.

[106] Segnatamente, ai sensi dell’articolo 1 del nuovo regolamento, questo non si applica agli:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

b) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, solo se l’importo degli aiuti è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o immessi sul mercato;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

d) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) qualora l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

e) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

f) aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

[107] L’articolo 2 del regolamento, definisce, al paragrafo 2, «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a)   un’impresa ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b)   un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c)   un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con questa, o in virtù di una clausola dello statuto di questa;

d)   un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una di queste relazioni, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica.

[108] Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dalla misura di sostegno, si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni al 3 febbraio 2024, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia già istituita ai sensi del succitato D.M. 17 ottobre 2016. Eventuali maggiori oneri sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all’importo massimo di 30 milioni.

[109] Riguardo all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), cfr. il regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

[110] Assegno di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.

[111] Tali categorie sono identiche a quelle poste dalla disciplina sul suddetto assegno unico e universale per i figli a carico (articolo 3, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. n. 230 del 2021). Riguardo all’interpretazione di tali norme, cfr. la circolare dell’INPS n. 23 del 9 febbraio 2022.

[112] Riguardo all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), cfr. il regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

[113] Assegno di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.

[114] Riguardo agli importi annui complessivi di incremento, derivanti dal comma 209 e dal comma 211, cfr. infra.

[115] Riguardo alla disciplina in oggetto, cfr. anche il D.P.C.M. 17 febbraio 2017.

[116] A quest’ultimo riguardo, cfr. l’articolo 4 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017.

[117] Cfr., a quest’ultimo riguardo, il messaggio dell’INPS n. 889 del 2 marzo 2023.

      In merito al quadro complessivo finora vigente, cfr. il messaggio dell’INPS n. 1024 dell’11 marzo 2024.

[118] Si ricorda che i congedi parentali sono fruibili in forma frazionata (cfr. l'articolo 32, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni).

[119] Si ricorda che, in ogni caso, il congedo non può essere fruito dopo il compimento della maggiore età del soggetto adottato o in affidamento (articolo 36, comma 2, del citato testo unico, e successive modificazioni).

[120] Riguardo alla fruibilità in forma frazionata, cfr. supra, in nota.

[121] Riguardo al termine finale del periodo di congedo di maternità, cfr. gli articoli 16, 16-bis, 20 e 26 del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, e successive modificazioni. Riguardo al termine finale del periodo di congedo di paternità, cfr. gli articoli 27-bis, 28 e 31 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.

[122] Per i dipendenti pubblici, in genere, in base ai relativi contratti collettivi, l'indennità in esame è pari, per il primo mese, al cento per cento della retribuzione.

      Riguardo alla determinazione della base di calcolo su cui si applica la suddetta aliquota del trenta per cento, si rinvia alla circolare dell'INPS n. 122 del 27 ottobre 2022.

[123] Si ricorda infatti che i commi 2 e 3 del citato articolo 34 del testo unico, e successive modificazioni, riconoscono la suddetta indennità per tutti i periodi di congedo fruibili dal soggetto, qualora il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o qualora si rientri nelle fattispecie di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 del suddetto testo unico, e successive modificazioni (articolo concernente l'ipotesi che il congedo riguardi un minore disabile in situazione di gravità accertata).

      Riguardo alla durata dei periodi congedo fruibili, si rinvia alla citata circolare dell'INPS n. 122 del 2022.

[124] Cfr. la citata circolare dell'INPS n. 122 del 2022.

[125] Cfr. la pagina internet dedicata al suddetto Centro di referenza nazionale.

[126] Cfr. la pagina internet dedicata al suddetto Osservatorio.

[127] Previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Riguardo alle modalità tecniche e operative di implementazione del SINAC, cfr. il decreto 2 novembre 2023.

[128] Delega al Governo in materia di disabilità.

[129] Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

[130] Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

[131] Per approfondimenti: qui il quadro dettagliato degli investimenti e delle riforme.

[132] Si ricorda che con D.M. del 16 settembre 2024 sono stati definiti i criteri di riparto e le modalità di monitoraggio “di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, per l'anno 2024, per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione”.

[133] Queste ultime destinazioni concernono:

-          la promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;

-          l’inclusione lavorativa e sportiva;

-          il turismo accessibile;

-          le iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;

-          gli interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare;

-          la promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione;

-          la promozione di iniziative e di progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno in favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.

 

[134] Legge finanziaria 2007

[135] Per quanto qui interessa, si tratta dell’assistenza consentita al lavoratore dipendente, pubblico o privato, per parenti o affini entro il terzo grado con handicap grave, purché non ricoverati a tempo pieno, qualora i genitori o il coniuge di questi abbiano compiuto i 65 anni d’età oppure siano a loro volta affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti; in tali casi è consentito al lavoratore un permesso di tre giorni al mese retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

[136] Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307.

[137] Riguardo al cambio di denominazione in corso della suddetta Federazione di associazioni cfr. la seguente url: https://www.fishonlus.it/30-anni-fish-federazione-rinnova-impegno-e-cambia-nome/.

[138] Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

[139] I cui dati sono stati presentati durante un convegno presso l’ISS il 28 marzo 2023.

[140] Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

[141] Riguardante l’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe (EUDA) e che abroga il regolamento (CE) n. 1920/2006

[142] Tale struttura, che a luglio di quest’anno ha cambiato il suo nome da Centro europeo per il monitoraggio delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) a Agenzia dell’Unione europea sulle droghe, è stato istituito nel 1993. Per un approfondimento sui suoi compiti: v. https://www.euda.europa.eu/about_en.

[143] I punti focali nazionali sono delle strutture create per raccogliere i dati relativi alla droga nel Paese e riportarli, attraverso la rete REITOX, ovvero il network per lo scambio di informazioni sulla droga in Europa, all’Osservatorio europeo di Lisbona. Il Punto focale italiano è parte integrante dell'Ufficio tecnico-scientifico del Dipartimento Politiche Antidroga. Per un approfondimento: v. https://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivita/attivita-internazionali/unione-europea/euda-e-punto-focale-reitox/funzioni/.

[144] Secondo tale disposizione, ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio punto focale nazionale e la propria unità nazionale Europol forniscano tempestivamente e senza indebito ritardo le informazioni disponibili sulle nuove sostanze psicoattive all’Agenzia e a Europol, tenuto conto del loro rispettivo mandato. Tali informazioni riguardano il rilevamento e l’identificazione, il consumo e i modelli di consumo, la fabbricazione, l’estrazione, la distribuzione e i metodi di distribuzione, il traffico e l’uso a fini commerciali, medici e scientifici, i rischi potenziali e quelli riscontrati, di tali sostanze. In seguito, l’Agenzia, in collaborazione con Europol, raccoglie, raffronta, analizza e valuta le informazioni sulle nuove sostanze psicoattive. Comunica quindi tempestivamente tali informazioni ai punti focali nazionali, alle unità nazionali Europol e alla Commissione, al fine di fornire loro le informazioni necessarie per un’allerta precoce, e sulla base di tali dati redige le relazioni iniziali relative alle nuove sostanze psicoattive che destano preoccupazione per i rischi sociali e per la salute a esse connesse, come previsto dall’articolo 9.

[145] Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[146] Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga.

[147] Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

[148] Gli incrementi transitori sono stati posti dal comma 652 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che ha introdotto il comma 407-bis nella summenzionata legge n. 208 del 2015, e dall’articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

[149] Indicatore della situazione economica equivalente.

[150] In proposito si ricorda che i commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, trattano, più in dettaglio, delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica a favore di progetti per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità di quelli riguardanti la tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, oltre che progetti finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell’erogazione dei LEA[150]. La procedura di erogazione delle risorse è prevista all’art. 34-bis ed è volta ad agevolare le Regioni nell’attuazione dei progetti di carattere prioritario di cui al comma 34. In sintesi, tale procedura prevede che il MEF eroghi, a titolo di acconto, il 70% dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l’erogazione del restante 30% deve essere subordinata all’approvazione da parte della Conferenza permanente Stato-regioni dei progetti presentati dalle Regioni, pena la mancata erogazione della quota residua ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione già erogata.

[151] Per il 2023, in particolare, al fine di compensare i maggiori costi dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, con DM Salute 10 gennaio 2023 sono state ripartite risorse di tale nuovo livello di finanziamento pari a complessivi 1.600 milioni di euro, di cui 200 milioni di euro in base all'art. 40, comma 1, DL. 50/2022 (cd. decreto energia, L. n. 91/2022) e 1.400 milioni, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DL. n. 144/2022 (cd. decreto Aiuti-ter, L. n. 175/2022), in relazione alle quote di accesso di regioni e province autonome al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022. Un'ulteriore integrazione del FSN per circa 1.400 milioni nel 2023 proviene dalle disposizioni urgenti del DL. 34/2023 in tema di energia e salute, con particolare riferimento al contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici (1.085 milioni), all'incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive ed anticipo dell'indennità nei servizi di emergenze-urgenza (170 milioni) ed altre misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza. 

[152] Con riferimento alla dinamica della spesa sanitaria (la quale comprende anche la quota privata), la NADEF 2023 ha più recentemente stimato un ammontare per il 2023 pari a circa 134,7 miliardi, che si riduce nel 2024 a 132,9 miliardi (- 1,3 per cento) in conseguenza di una riduzione dei costi del personale e alla definitiva cessazione di quelli legati alla struttura commissariale per l'emergenza COVID. Essa risale nel biennio successivo, attestandosi a 136,7 miliardi nel 2025 (+2,8 per cento) e a 139,0 miliardi nel 2026 (+1,7 per cento).

[153] Per l'anno 2022 (v. G.U. del 21 marzo 2023 - Delibera 4/2023), il riparto delle risorse statali stanziate per il fabbisogno sanitario fra Regioni e Province autonome è stato pari ad un totale di 125.980 milioni di euro, che include la quota indistinta di 764 milioni da destinare al fondo farmaci innovativi, di cui 119.724 milioni di euro di finanziamento indistinto nel medesimo anno 2022, con quota premiale dello 0,40%, così come incrementata rispetto allo 0,32% dell'anno precedente dall'ultima legge di Bilancio (art. 1, comma 544, L. n. 197/2022), a fronte della quota precedentemente fissata a regime dello 0,25%.

[154] Tra le misure più recenti, si ricorda  la legge di bilancio per il 2024 (L. n. 213/2023, commi 218-222), al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario Nazionale (SSN), di ridurre le liste di attesa ed il ricorso alle esternalizzazioni, estende fino al 31 dicembre 2026 la facoltà di ricorrere agli incrementi delle tariffe orarie  delle prestazioni aggiuntive del personale medico - di cui alla contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità - prevista, per l'anno 2023, dall'articolo 11, comma 1, del D.L. n. 34/2023 (pari a 100 euro lordi onnicomprensivi), disponendo, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026,  tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Per le medesime finalità è prevista l'applicazione fino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni richiamate (art. 11, comma 1, del D.L. n. 34/2023) anche alle prestazioni aggiuntive svolte - ai sensi della contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità -, dal personale sanitario operante nelle citate aziende ed enti del SSN, disponendosi, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte, con tariffe fino a 60 euro lordi onnicomprensivi (invece dei 50 previsti dal richiamato art. 11 del D.L. n. 34/2023), al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Anche in tal caso vengono poi espressamente fatte salve le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive riguardanti il volume di prestazioni erogabili, l'orario massimo di lavoro ed i prescritti riposi. Per le finalità sopra indicate è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 la spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto, a cui tutte le Regioni e le province autonome accedono, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

      Tra le più recenti misure di potenziamento del SSN, si ricorda che il D.L. 73/2024 (L. 107/2024) ha previsto la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, stabilendo, tra l'altro, il superamento del tetto di spesa già previsto per il personale del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, dal 2024 e fino all'adozione di specifici decreti in materia, è previsto un incremento dei valori massimi della spesa per il personale autorizzati per l'anno 2023 ai sensi della normativa già vigente. Detti valori di spesa sono incrementati annualmente a livello regionale, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Si stabilisce inoltre che, su richiesta della regione, l'incremento può essere aumentato di un ulteriore importo sino al 5% dello stesso – pertanto fino al 15% del medesimo incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente -, compatibilmente con la programmazione regionale in materia di assunzioni e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del SSN. 

[155] Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

[156] Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

[157] Le regioni individuate nel 2021 e confermate dalla norma transitoria in commento sono Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lombardia e Veneto.

[158] Si ricorda che la “quota premiale” viene accantonata e quindi distribuita in base ad accordi nell’ambito della Conferenza delle Regioni e Province, volti anche a compensare evenienze che abbiano svantaggiato qualche Regione. Tali quote avrebbero dovuto essere stabilite con decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. Nelle more dell’adozione del decreto è stato stabilito che la quota premiale (modificata negli anni e pari allo 0,5 per cento nel 2023) fosse in seguito ripartita da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

[159] Come rivisto dalla legge n. 190 del 2014.

[160] Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

[161] Definizione dei nuovi criteri e dei pesi relativi per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard.

[162] Per un approfondimento, si veda il focus n. 3 del 2024 dell’Ufficio parlamentare di bilancio sopra richiamato.

[163] Nella premessa del citato decreto si fa presente che tra i criteri previsti dalla legge n. 662 del 1996 (di cui il decreto è attuazione) non sono stati considerati gli indicatori epidemiologici territoriali: le ragioni sono dovute alla mancata emanazione del decreto del Ministro della salute previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77, deputato ad individuare «i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché' i tempi di conservazione dei dati trattati». Inoltre, sempre nella premessa, si evidenzia che non si è tenuto conto del percorso di miglioramento degli standard di qualità, poiché per la valutazione si dovrebbe fare riferimento al Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), che sostituisce la precedente “Griglia LEA” ai fini del monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA) per la verifica del “mantenimento dell’erogazione dei LEA” (uno degli adempimenti cui le Regioni sono tenute per accedere all’intero finanziamento spettante). Tuttavia, sarebbe stato necessario disporre dei risultati del NSG relativi ad almeno due anni e quelli del 2021, secondo anno dopo l’entrata a regime, non erano stati ancora validati al momento dell’emanazione del decreto sui nuovi criteri di riparto.

[164] Si ricorda che alla luce di tali modifiche, Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nella riunione del 30 novembre 2023, ha approvato il riparto fra le Regioni e le Province Autonome delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nell’anno 2023 applicando per la prima volta i nuovi criteri definiti con il decreto ministeriale 30 dicembre 2022.

[165] Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

[166] Ridefinita dall’art. 45, co. 1-ter del D.L. 124/2019 in materia fiscale e di esigenze indifferibili (L. n. 157/2019) che ha rideterminato, a decorrere dall’anno 2020, la disciplina indicata all’articolo 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012), in materia di contratti ed accordi per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria.

[167] Per completezza, esistono anche il codice azzurro (urgenza differibile, che richiede approfondimenti diagnostici e visite specialistiche complesse), codice verde (urgenza minore, con pazienti in condizioni stabili senza rischio evolutivo, che comunque richiede una valutazione medica) e, infine, codice bianco (non urgenza, gestibile anche dal medico di famiglia o in ambulatorio, come piccoli tagli, contusioni lievi, raffreddori comuni o richieste di certificati medici).

[168] Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

[169] La procedura di erogazione delle risorse è prevista all’art. 34-bis ed è volta ad agevolare le Regioni nell’attuazione dei progetti di carattere prioritario di cui al comma 34. In sintesi, tale procedura prevede che il MEF eroghi, a titolo di acconto, il 70% dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l’erogazione del restante 30% deve essere subordinata all’approvazione da parte della Conferenza permanente Stato-regioni dei progetti presentati dalle Regioni, pena la mancata erogazione della quota residua ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione già erogata.

[170] Di cui al richiamato articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

[171] Ai sensi del richiamato articolo 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016.

[172] Il succitato comma 406 stabilisce che la spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi (ora innovativi tout court) concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'ammontare eccedente annualmente l'importo del Fondo dedicato.

[173] V. al riguardo https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

[174] Convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[175] Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012.

[176]    Adottati, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con delibera del consiglio di amministrazione dell'AIFA.

[177] Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

[178] Legge di bilancio 2022

[179] La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel SSN, è nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta dal direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e da 15 esperti qualificati e da altrettanti supplenti, di cui 4 designati dal Ministro della salute, 1 dall'Istituto superiore di sanità (ISS), 1 dall'AGENAS, 1 dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), 1 dal Ministero dell'economia e delle finanze e 7 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

La Commissione dura in carica 3 anni. Su richiesta del presidente, alle riunioni della Commissione possono partecipare, per fornire il proprio contributo tecnico-scientifico, rappresentanti del Consiglio superiore di sanità, delle società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate.

[180] Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

[181] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[182] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[183] Legge di stabilità 2015

[184] Qui la notizia dell’intesa sul testo del decreto del settembre scorso.

[185] In proposito va ricordato che l’articolo 19-octies del DL. 137/2020 (cd. Ristori – L. n. 176/2020) aveva già previsto, per il 2021, un’autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencinq di profilazione genomica dei tumori, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori.

[186] https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=119551

[187] Presso la Commissione XII della Camera.

[188] V. https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=116664&fr=n

[189] Per il testo del documento si veda

      https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3005_allegato.pdf

[190] Brano virgolettato tratto dalla nota metodologica del suddetto Piano nazionale di comunicazione, il quale è consultabile alla seguente pagina:

      https://www.pnrr.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_722_0_file.pdf

[191] V. https://www.statoregioni.it/media/xwhcjpi1/p-9-csr-atto-rep-n-314-20dic2023.pdf

[192] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

[193] Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

[194] Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

[195] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

[196] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

[197] Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

[198] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[199] V. Sent. Consiglio di Stato, Sezione VI, 17/10/2000, n. 5544.

[200] Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, conv. con mod. dalla L. n. 122/2010.

[201] Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011. Qui le linee guida del progetto formulate dall’RGS.

[202] Con cui è stato istituito il Sistema Tessera sanitaria, mediante il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del SSN e dei Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) e la ricetta elettronica.

[203] Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021.

[204] A. Pitino, La mobilità sanitaria, in R. Balduzzi, G. Carpani (a cura di), Manuale di diritto sanitario, Bologna, 2013, p. 363.

[205] Comitato di cui al richiamato articolo 9 dell’Intesa tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sancita il 23 marzo 2005.

[206] Si tratta degli accordi previsti dall’articolo 19 dell’Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012. Detti accordi, da stipulare tra regioni confinanti, sono volti alla individuazione di adeguati strumenti di governo della domanda per disciplinare la mobilità sanitaria al fine di: a) evitare fenomeni distorsivi indotti da differenze tariffarie e da differenti gradi di applicazione delle indicazioni di appropriatezza definite a livello nazionale; b) favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all'ambito territoriale regionale; c) facilitare percorsi di qualificazione ed appropriatezza dell'attività per le regioni interessate dai piani di rientro; d) individuare meccanismi di controllo dell'insorgere di eventuali comportamenti opportunistici di soggetti del sistema attraverso la definizione di tetti di attività condivisi funzionali al governo complessivo della domanda.

[207] Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

[208] Di cui al richiamato articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

[209] Di cui al richiamato articolo 8-quinquqies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

[210] Cfr. https://www.agenas.gov.it/images/agenas/monitor/quaderno/mobilita-sanitaria/Mobilita-sanitaria-nazionale.pdf

[211] Rientra in tale comparto il personale non dirigente dipendente dagli enti ed aziende elencati dall'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro 2016-2018 del 13 luglio 2016.

[212]       È stato ivi stabilito (art. 107, co. 4) che nei servizi di pronto soccorso, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale assegnato a tali servizi compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo premialità e condizioni di lavoro. Nelle more della individuazione, presso ciascuna Regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell’onere (nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G allegata al contratto), è riconosciuto, in ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della predetta indennità, l’importo mensile lordo di Euro 40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente.

[213] Si tratta del comitato di settore Regioni-Sanità, costituito nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita i poteri di indirizzo verso l'Aran per le regioni, i relativi enti dipendenti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale (art. 41, co. 2, d. lgs. 165/2001).

[214] Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[215] Di cui al richiamato articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante Interventi correttivi di finanza pubblica.

[216] Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonchè disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

[217] È stato il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 17 maggio 2018 a individuare, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, le nove regioni interessate da tale sperimentazione, di cui tre per l’anno 2018 (Piemonte, Lazio e Puglia), ulteriori tre per il 2019 (Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia), e ulteriori tre per il 2020 (Veneto, Umbria e Campania).

[218] Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

 

[219] Si tratta del Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti previsti, rispettivamente, dagli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

[220] Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

[221] Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

[222] Il riparto dei Fondi per tale anno, previsto per complessivi 25,3 milioni di euro, ha previsto una prima tranche pari al 70% del finanziamento, mentre la restanza parte verrà ripartita al termine della sperimentazione, una volta che il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico avranno valutato le relazioni conclusive redatte dalle singole Regioni sulle attività svolte.

[223] A tal fine, attraverso le procedure della ricetta elettronica, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del dossier farmaceutico di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012. Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti, nonché informano periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarità o meno dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia.

[224] Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa.

[225] Tali modalità sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, e in base a modalità, regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

[226] Di cui ai richiamati articolo 22 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 e articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138. Il d. lgs. 137/2022 reca “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53”. Il d. lgs. 138/2022 reca “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della commissione, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53”. E’ il Ministero della salute, per il tramite della Cabina di regia per l'Health technology assessment (HTA), a promuovere l'attuazione del Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici, alla cui realizzazione concorre l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

[227] Per quanto concerne la classificazione dei dispositivi medici dettata dal decreto 20 febbraio 2007 e i successivi aggiornamenti, cfr. la pagina del sito del Ministero della salute: La Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND).

[228] Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

[229] Comma inserito dall'art. 18, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, e, successivamente, modificato dall'art. 4, comma 8-bis, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

[230] Per la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, v. il D.M. 6 luglio 2022.

[231] Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

[232] L’incremento di tali risorse a decorrere dal 2024 è stato disposto dall’articolo 1, comma 245 della Legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023).

[233] Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

[234] In proposito di ricorda che l’articolo 2, comma 68, lett. c) della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) fino al 2012 e, dal 2013, l’art. 15, comma 24 del DL. n. 95/2012[234] di revisione della spesa, hanno stabilito che una quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta a regime come anticipazione di tesoreria del finanziamento per il SSN, venga condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali nella misura del 3% e del 2% da calcolare con riferimento alla quota indistinta del suddetto finanziamento, al netto delle entrate proprie regionali, rispettivamente per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97% e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98% o in misura superiore, queste ultime regioni in regola, nell'ultimo triennio, con gli adempimenti degli equilibri bilancio previsti dalla normativa vigente.

[235] Allo scopo, l’Agenzia ha condotto una rilevazione nazionale, con una rispondenza di tutte le 21 regioni e province autonome e le 99 aziende territoriali oggetto del sondaggio, sull’attuazione e sui programmi in materia di Rete per le cure palliative, che ha preso ufficialmente avvio il 15 novembre e si è conclusa il 2 dicembre 2021, con la somministrazione di due differenti tipologie di questionari, uno a cura dei referenti per regioni o provincia autonoma, l’altro per il profilo dell’azienda territoriale a cura dei referenti sulla materia nelle diverse aziende, da validare a cura del referente per regione o provincia autonoma di riferimento. I temi affrontati sono stati innanzitutto quelli a carattere organizzativo e formale per livello regionale, indicando le specificità a livello di rete locale per i setting di carattere 1) ospedaliero; 2) residenziale (hospice); 3) di assistenza domiciliare.

[236] L’hospice è quel luogo in cui i malati vengono accolti temporaneamente o definitivamente quando non possono essere assistiti a domicilio per particolare aggravamento delle condizioni cliniche, o per impossibilità dei familiari a garantire l'assistenza necessaria, per mancanza del caregiver (familiare di riferimento) o per inadeguatezza dell'abitazione.

[237] Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

 

[238] Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE.

 

[239] Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

[240] Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE.

[241] Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[242] Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

[243] Si ricorda che la disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge n.35/2019 continua ad applicarsi fino all'adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN, in quanto compatibile con quanto stabilito dall’articolo 5 del d.l. 74/2024 (convertito, con modificazioni, dalla legge 107/2024), recante “Superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario”.

[244] Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario.

[245] Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario.

[246] Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE

[247] Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, conv., con mod. dalla L. n.89/2016.

[248] L’impegno richiesto per la formazione specialistica, come previsto dall’art. 40 comma 1 del richiamato D.Lgs. 368/99 è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, assicurando altresì la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, vale a dire complessivamente 38 ore settimanali. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico. Sono quindi previsti 30 giorni di assenza giustificata durante l’anno accademico. Tutte le assenze inferiori a 40 giorni, dovute ad eventi quali matrimonio, nascita figlio, lutto, permessi per gravi motivi, rientrano in questa tipologia di assenza

[249] articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004 recante Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità (L. n. 27/2023).

[250] Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica, L. n. 307/2004

[251] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Il comma suddetto è stato inserito dall’art. 12, comma 2, lett. c), D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, e, successivamente, così modificato dall’art. 5-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, dall’art. 3-bis, comma 1, lett. c), nn. 1), 2), 3) e 4), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dall’art. 12-bis, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, dall’art. 12, comma 3-quater, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, dall’art. 4-ter, comma 1, lett. a), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, dall’art. 14, comma 1, lett. a), b) e b-bis), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, e dall’art. 44-quater, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), nn. 1) e 2), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

[252] Per le strutture sanitarie private accreditate la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l’attività formativa presso le medesime.

[253] Si tratta della graduatoria prevista dal comma 547 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019. In base a tale comma, a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. Secondo il successivo comma 548, l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.

[254] Si tratta dei reati di cui agli articoli (prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile, anche virtuale (artt. 600-ter e 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), atti sessuali con minorenne (609-quater c.p.), corruzione di minorenne (609-quinquies c.p.) e adescamento di minorenni (609-undecies c.p.).

[255] Si tratta dei reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.); violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, (artt. 609-bis e 609-octies c.p.); atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

[256] ISEE inferiore a 15.000 euro: fino a 1.500 euro; tra 15.000 e 30.000 euro: fino a 1.000 euro; superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro: fino a 500 euro.

[257] Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

[258] Qui la notizia del decreto attuativo per il 2023.

[259] Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

[260] Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. 

[261] Si ricorda che l’assistenza distrettuale è caratterizzata dal fatto di svolgersi sul “territorio” – vale a dire non in regime di ricovero ospedaliero – nell’ambito e sotto la responsabilità dei distretti, organismi costituiti all’interno dell’azienda sanitaria locale. Per un approfondimento si rinvia alla pagina La rete dei servizi per la salute mentale del sito istituzionale del Ministero della salute.

[262] Per approfondimenti si veda osservatoriomalattierare.it

[263] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

[264] Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

[265] Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

[266] Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

[267] Legge di contabilità e finanza pubblica

[268]  Si ricorda che le regioni ad autonomia speciale finanziano autonomamente il proprio servizio sanitario, eccetto la Sicilia, la cui aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria è fissata nella misura del 49,11 per cento, ai sensi della legge 296 del 2006, articolo 1 comma 830. La norma, in particolare, dispone l'aumento progressivo della percentuale di spesa sanitaria posta a carico del bilancio della Regione siciliana: 44,85 per cento per l'anno 2007, 47,05 per cento per l'anno 2008 e 49,11 per cento per l'anno 2009. Essa perciò, per la parte restante, rientra nella ripartizione del Fondo sanitario nazionale.

[269] Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.

[270] Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

[271] Dal punto di vista economico, visto che per le Regioni la mobilità attiva rappresenta una voce di credito e quella passiva una voce di debito, la Regione che eroga la prestazione viene rimborsata da quella di residenza del cittadino.