Disegno di legge di bilancio 2025 - A.C. 2112-bis-A - Quadro di sintesi degli interventi 20 dicembre 2024 |
I principali interventi (2025)* |
Introduzione
Il DDL di bilancio 2025 e la riforma della governance economica europea
Il disegno di legge di bilancio 2025 presentato dal Governo il 23 ottobre 2024 (A.C. 2112-bis) si inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della governance economica europea entrata in vigore lo scorso 30 aprile.
La nuova
governance economica europea modifica i principi e gli strumenti delle politiche di bilancio degli Stati membri. In particolare, la programmazione è ora definita in un orizzonte pluriennale nell'ambito del Piano strutturale di bilancio a medio termine, che ha una durata corrispondente a quella della legislatura nazionale. Il Piano strutturale di bilancio individua il percorso di aggiustamento di bilancio (monitorato in termini di variazione dell'aggregato della spesa netta), la traiettoria di riferimento elaborata dalla Commissione europea, una serie di investimenti e riforme da realizzare in funzione delle raccomandazioni specifiche per Paese, delle priorità condivise a livello europeo, della complementarità con i fondi per la politica di coesione e il PNRR
(per approfondimenti si rimanda al
Tema
ed all'
infografica
predisposte dal Servizio studi).
Il
Piano strutturale di bilancio 2025-2029 è stato presentato dal Governo al Parlamento il 27 settembre 2024 ed inviato alle istituzioni europee a seguito dell'approvazione, il 9 ottobre 2024, di due risoluzioni da parte delle Camere. Il Piano è stato successivamente approvato tramite
raccomandazione dal Consiglio dell'UE
(per un approfondimento sull'esame parlamentare si rimanda al
Tema provvedimento
contenente la documentazione predisposta dal Servizio studi).
Il Piano strutturale di bilancio fissa un obiettivo di tasso di crescita annuo della spesa netta pari all'1,3% nel 2025, all'1,6% nel 2026, all'1,9% nel 2027 all'1,7% nel 2028 e all'1,5% nel 2029 per garantire nel medio periodo una riduzione stabile del livello del debito pubblico, mantenere la possibilità di impiegare alcuni spazi fiscali per il finanziamento di interventi selettivi e consentire di chiudere la procedura per deficit eccessivo nel 2027. Le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano dunque tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica in linea con il rispetto del tasso di crescita stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio.
In attesa della riforma del quadro normativo contabile nazionale (in particolare della
legge "rinforzata" n. 243 del 2012 e della legge di contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009), il disegno di legge di bilancio 2025 è stato predisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Inoltre, al fine di favorire un primo coordinamento degli strumenti contabili nazionali con quelli europei, il disegno di legge presenta anche disposizioni ed elementi informativi che fanno espressamente riferimento alla nuova
governance economica europea. Gli articoli 95 e 104 prevedono disposizioni volte a modificare le regole finanziarie e i principi del contributo alla finanza pubblica delle regioni e degli enti territoriali in linea con la riforma della
governance economica europea. Un'ulteriore disposizione volta a favorire il rispetto delle nuove regole europee è l'articolo 103 che reca l'abrogazione del sistema di tesoreria unica mista. Infine, l'articolo 122, comma 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, configurandosi come fondi di riserva.
Ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (
legge n. 196 del 2009), la
prima sezione del
disegno di legge di bilancio individua il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché gli eventuali aggiornamenti di tali obiettivi fissati dalla Nota di aggiornamento al DEF. La
seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.
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I dati chiave dell'economia
Le misure della legge di bilancio e i relativi effetti stimati dal Governo si collocano in un contesto economico che può essere descritto analizzando l'andamento previsto dei principali indicatori, i cui dati sono stati riportati anche
Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSB) – Italia 2025-2029
:
Si ricorda che queste stime fanno riferimento all'occupazione nazionale, che comprende tutte le persone tra i 15 e gli 89 anni (altri indicatori fanno riferimento agli occupati nella fascia 15-64 anni) che abbiano svolto almeno un'ora di lavoro ai fini di retribuzione o di profitto nella settimana di misurazione dei dati, anche qualora siano temporaneamente non al lavoro in quanto lavoratori stagionali (ma continuino a svolgere mansioni necessarie al proseguimento dell'attività) o siano temporaneamente assenti dal lavoro per altri motivi.
Si rammenta che il tasso di disoccupazione definisce come disoccupati coloro che contemporaneamente (i) non hanno un lavoro; (ii) sono disponibili a lavorare; (iii) hanno cercato attivamente un impiego nelle quattro settimane precedenti alla rilevazione; conseguentemente, non considera i lavoratori "inattivi" o "scoraggiati" che, pur essendo privi di impiego e disponibili a lavorare, non hanno cercato impiego attivamente nelle ultime quattro settimane. Al contrario, il
tasso di mancata partecipazione al lavoro considera sia i disoccupati che gli inattivi disponibili, e costituisce uno degli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES) disposti dal 2016 come strumento di programmazione economica, discusso nel
PSB e nel
dossier del Servizio studi.
L'andamento della spesa netta
A seguito dell'entrata in vigore della riforma della governance economica europea si segnala anche l'andamento del tasso di crescita della spesa primaria netta finanziata a livello nazionale (spesa netta). Secondo la programmazione della politica di bilancio del Governo la spesa netta, definita ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 1263/2024 come la spesa pubblica dell'anno di riferimento 2023 (1.144.843 milioni) al netto della spesa finanziata da trasferimento dell'UE (23.424 milioni nel 2023), del cofinanziamento nazionale dei programmi finanziati dall'UE (2.886 milioni nel 2023), della componente ciclica della spesa per sussidi di disoccupazione (-1.873 milioni nel 2023, negativa in quanto il tasso di disoccupazione attuale è considerato inferiore al tasso di disoccupazione "naturale" e quindi la spesa per disoccupazione è stimata inferiore al "normale"), delle spese una tantum (2.124 milioni nel 2023), della spesa per interessi sul debito pubblico (77.987 milioni nel 2023) è pari a 1.040.295 milioni nel 2023. Nell'aggregato della spesa netta sono considerati invece gli effetti delle misure discrezionali sul lato delle entrate (pari a 8.264 milioni nel 2023). Il Governo, dunque, prevede che la spesa netta cresca, in termini di variazione percentuale annua, rispetto all'anno precedente, del -1,9% nel 2024, dell'1,3% nel 2025, dell'1,6% nel 2026, dell'1,9% nel 2027, dell'1,7% nel 2028, e dell'1,5% nel 2029. (Fonte: Piano strutturale di bilancio (PSB), Tavola II.2.4, p. 73).
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Il disegno di legge di bilancio per il 2025
In relazione agli effetti della manovra sui
saldi di finanza pubblica, il disegno di legge di bilancio indica i principali saldi differenziali (risparmio pubblico, saldo netto da finanziare, avanzo primario, ricorso al mercato) e le voci delle componenti delle entrate e delle spese, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa. Il
livello massimo del saldo netto da finanziare costituisce il
principale riferimento contabile per la programmazione economica vigente. Il saldo netto da finanziare è il risultato della differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate: tributarie; extratributarie; alienazione e ammortamento beni patrimoniali e riscossione di crediti) e le spese finali (i primi due titoli delle spese: spese correnti e in conto capitale) e corrisponde sostanzialmente alla somma di indebitamento netto e saldo delle "partite finanziarie". Tale livello massimo di saldo non può essere modificato nel corso dell'esame parlamentare e, dunque, se dovessero essere introdotte delle nuove norme onerose, le stesse dovranno recare le corrispondenti risorse a compensazione.
L'
articolo 1 comma del disegno di legge di bilancio 2025 - secondo la numerazione prevista dall'atto C. 2112-
bis-A - individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato. In particolare, il
saldo netto da finanziare previsto dal disegno di legge di bilancio 2025 si attesta a circa
187,3 miliardi nel 2025,
163 miliardi nel 2026 e
143,2 miliardi nel 2027, con un peggioramento rispetto agli andamenti tendenziali di circa 8,2 miliardi nel 2025, di 19,5 miliardi nel 2026 e di 31,3 miliardi nel 2027.
L'effetto complessivo della manovra
Secondo i dati riportati nel Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2025-2027, la manovra della prima sezione implica per il 2025 minori entrate per circa 7 miliardi e maggiori spese per circa 7,4 miliardi, da cui deriva un effetto totale di circa 14,4 miliardi per il prossimo anno. In relazione alla seconda sezione, essa implica un effetto complessivo in termini di minori spese per 4,7 miliardi di euro nel 2025. Di conseguenza, l'effetto complessivo della manovra, derivante dalla prima e dalla seconda sezione del disegno di legge di bilancio 2025, è pari a 9,7 miliardi.
Tuttavia, nella Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio (Tomo I, pag. 351) il Governo stima che le misure espansive della manovra produrranno un miglioramento del PIL programmatico (consumi e investimenti) e causeranno un aumento delle entrate tributarie (1.314 milioni) e una diminuzione delle spese contributive (305 milioni). I citati effetti costituiscono i cosiddetti "
effetti di retroazione" (
1.619 milioni). Pertanto, l'
aumento complessivo del saldo netto da finanziare della manovra è stimato in totale pari a
-8.204 milioni.
Le aree di spesa del
bilancio dello Stato, come risultanti dal disegno di legge in esame, risultano organizzate in
34 missioni e 178 programmi. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni); i programmi, ciascuno dei quali affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa, costituiscono le unità di voto parlamentare e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche. I programmi di spesa sono suddivisi in azioni. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2025-2027 sono 724, ovvero 579 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale di ciascun programma.
Le risorse del disegno di legge di bilancio da stanziare – in considerazione del livello del saldo netto da finanziare – possono essere analizzate in relazione alle singole misure previste dagli articoli del disegno di legge, incidenti sulle entrate o sulle spese (al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire). |
La manovra della prima sezione
Per quanto attiene alle
maggiori entrate, il Governo ha previsto
quattro principali misure, stimandone i corrispondenti effetti finanziari come segue:
(si vedano le relative schede di lettura del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 14-20, 30, 74-80, 87-88).
I principali interventiPer quanto attiene agli interventi, il Governo ha delineato numerose misure che possono essere riassunte per materia in relazione alla ripartizione dei titoli delle disposizioni della prima sezione del disegno di legge di bilancio:
Concorrono al finanziamento delle misure sopra illustrate le disposizioni finanziarie di
revisione della spesa con particolare riferimento alle materie della giustizia, del personale pubblico, degli organi amministrativi di enti, del potenziamento dei controlli di finanza pubblica, del contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche e da parte di enti pubblici non economici, dei piani di
stock option, dell'efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati, di
Tax credit cinema, di misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR "
spending review", di cui all'articolo 1, commi 812-874;
Sono altresì presenti norme di rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture a partire dal 2027 e fino al 2036, del Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi, delle disposizioni sui Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, del Fondo per l'immigrazione, delle misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome (
articolo 1, commi 875-908).
Riguardo agli effetti previsti sul saldo netto da finanziare delle singole misure citate, si rinvia alle note presenti nelle schede di lettura del dossier del Servizio studi evidenziate con una barra gialla. Per un'analisi di dettaglio degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e la quantificazione degli oneri risultante dalla Relazione tecnica si rinvia al dossier del Servizio del Bilancio dello Stato.
Principali voci di spesa
In estrema sintesi, le principali voci di spesa del bilancio dello Stato sono finalizzate come segue:
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La manovra della seconda sezione
La Sezione II del DDL di bilancio 2025La seconda sezione del disegno di legge di bilancio espone il bilancio a legislazione vigente e le variazioni della legislazione vigente non determinate da innovazioni normative (art. 21, comma 1-sexies, legge n. 196 del 2009). La seconda sezione riporta quindi in termini contabili lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri, pur svolgendo anche la funzione di rideterminazione degli stanziamenti e riprogrammazione delle risorse finanziarie. Da un'analisi della composizione e articolazione degli stati di previsione si può osservare quindi come la manovra sia attuata anche mediante variazioni degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti esposte nella seconda sezione. In particolare, le modifiche ai programmi di spesa della seconda sezione, prevalentemente relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti, possono determinare effetti finanziari.
In linea con la normativa vigente (articolo 15 della legge "rinforzata" n. 243 del 2012), la seconda sezione del disegno di legge di bilancio ha un
contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti.
Secondo i dati riportati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2025-2027 - come trasmesso dal Governo alla Camera - la manovra della seconda sezione implica un effetto complessivo in termini di minori spese per 4,7 miliardi di euro nel 2025 (1,9 miliardi nel 2026 e 1,2 miliardi nel 2027). Tali effetti derivano da: rifinanziamenti (maggiori spese) di leggi di spesa pari a 4.891,4 milioni nel 2025 (4.854,9 milioni nel 2026 e 5.275,7 milioni nel 2027), definanziamenti (minori spese) di leggi di spesa per 9.438,5 milioni per il 2025 (7.042,9 milioni per il 2026 e 6.279,5 milioni per il 2027) e riprogrammazioni di autorizzazioni pluriennali di spesa che determinano una riduzione pari a 159,9 milioni nel 2025 (un aumento di 206,4 milioni nel 2026 e una riduzione di -229,5 milioni nel 2027).
La Sezione II del disegno di legge di bilancio reca, oltre allo stato di previsione delle entrate, quindici stati di previsione della spesa.
Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi con riferimento alle disposizioni operanti per il 2025 e per gli anni successivi. Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029 e gli effetti finanziari attesi, per il quinquennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2024 e negli esercizi precedenti.
Nell'ambito dello stato di previsione delle entrate si osservano effetti finanziari positivi per il triennio 2025-2027, anche considerando gli effetti di retroazione derivanti dalla manovra di finanza pubblica. Gli interventi espansivi disposti con la manovra, con riferimento in particolare alle misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro e di sostegno alle famiglie, si traducono – secondo le stime del Governo – in maggiori entrate come riflesso della crescita dei consumi interni e degli investimenti, per importi pari complessivamente a 1.314 milioni di euro per il 2025, 908 milioni di euro per il 2026 e 1.728 milioni di euro per il 2027.
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Le politiche nel settore fiscale
Riduzione della pressione fiscale
In materia di riduzione della pressione fiscale, il disegno di legge di bilancio stabilizza il passaggio da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento) già prevista, in deroga alla disciplina del TUIR, per l'anno 2024. A favore dei contribuenti con redditi da lavoro dipendente inferiori a 20.000 euro si riconosce una somma calcolata per classi in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito - che non concorre alla formazione del reddito - e una detrazione in cifra fissa, anche in tal caso in misura differenziata al crescere del reddito fino alla soglia dei 40.000 euro. Si prevedono inoltre una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a settantacinquemila euro nonché limitazioni alle detrazioni per familiari a carico. In considerazione della riforma degli scaglioni dell'IRPEF, viene disposto il differimento dei termini per la modifica, da parte delle regioni e dei comuni, degli scaglioni e delle aliquote rispettivamente dell'addizionale regionale e della addizionale comunale sull'imposta sui redditi per gli anni 2025, 2026 e 2027 (per maggiori informazioni si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli 2, 96 e 99).
In generale, tra le misure in materia di entrate si dispone il differimento, ai successivi periodi d'imposta, delle quote deducibili, ai fini IRES ed IRAP, nei periodi 2025 e 2026 di taluni componenti negativi di reddito per gli intermediari finanziari, viene ampliata la platea dei soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax) e aumentata al 42 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività. Viene, altresì, introdotta a regime la rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Sono rimodulati i termini di fruizione e delle aliquote di detrazione in materia edilizia e di efficientamento energetico, nonché i requisiti di accesso, in materia di superbonus, ai fini della fruizione della detrazione delle spese sostenute nell'anno 2025 e si riconosce la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo della detrazione spettante per le spese sostenute nel 2023 (per maggiori informazioni si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli 3-4-5-8).
In materia di lotta all'evasione sono introdotte delle disposizioni volte a contrastare l'evasione in materia di pagamenti elettronici e ad assicurare l'interoperabilità delle banche dati, per una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 9).
Relativamente alla disciplina delle assicurazioni, viene disposto che il versamento dell'imposta di bollo dovuta sui contratti di assicurazione sulla vita sia dovuto annualmente anziché al momento del rimborso o del riscatto (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 11).
Tra le misure di efficientamento della spesa si prevede la deducibilità dei costi riferibili ai piani di stock option per i soggetti IAS/IFRS al momento dell'assegnazione ai relativi beneficiari in luogo di quello dell'imputazione a conto economico (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 114).
Le misure in materia di giochi
sono volte a razionalizzare le norme in materia di gioco pubblico a distanza e di Bingo, a introdurre a regime, a decorrere dall'anno 2025, l'estrazione settimanale aggiuntiva del venerdì per i giochi del Lotto e del Superenalotto e a prorogare a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 alcune concessioni in materia di giochi su rete fisica (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli 12, 13 e 14).
La manovra include anche interventi per il sostegno del potere d'acquisto delle famiglie
,
con la proroga al 31 dicembre 2027 della garanzia massima dell'80 per cento a valere sul Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 17).
Nel corso dell'esame in sede referente, sono state introdotte, con riferimento all'imposizione dei redditi sulle persone fisiche, modifiche alla disciplina relativa ai limiti alle detrazioni sopra descritta, escludendo le somme investite nelle startup innovative e quelle investite nelle PMI innovative dal computo complessivo degli oneri e delle spese da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione della norma, prevedendo inoltre, per il 2024, le spese derivanti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024 per i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR ed è stata integrata la detrazione per carichi di famiglia anche ai figli del solo coniuge deceduto di età compresa fra i 21 e i 30 anni, conviventi con il coniuge superstite. Viene inoltre innalzata da 1.000 a 1.100 euro la detrazione per il mantenimento dei cani guida.
E' stata inoltre elevata da 30 a 35 mila euro la soglia limite di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepita nell'anno precedente fino alla quale i soggetti percettori possono avvalersi del regime forfetario.
Sono infine aumentati i limiti di reddito e l'importo massimo delle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione, rispetto alle quali viene riconosciuta la tassazione agevolata al 5% (imposta sostitutiva dell'IRPEF sulle mance).
Con riferimento alle entrate viene ridotto dal 65% al 54% il limite all'uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE conseguente ai differimenti dei componenti negativi di reddito disposti dai commi precedenti, con riguardo alla determinazione del reddito imponibile del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
Con riferimento all'imposta sui servizi digitali viene reintrodotto, rispetto al testo del disegno di legge di bilancio, il solo limite minimo di 750 milioni di euro per quanto concerne i ricavi totali di qualunque natura ovunque realizzati, quale presupposto per l'applicazione dell'imposta e viene introdotto, altresì, in luogo dell'attuale versamento dell'imposta in una unica soluzione, un acconto, da versare entro il 30 novembre dell'anno solare in cui sorge il presupposto d'imposta, pari al 30 per cento dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente. Viene elevata al 33 per cento (anziché al 42 per cento, come era prevista nel disegno di legge di bilancio) l'aliquota della imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni in cripto attività, per le plusvalenze e gli altri proventi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Viene, altresì, eliminata la soglia di esenzione di 2 mila euro attualmente vigente ai fini della loro tassazione e della deducibilità dell'eccedenza delle relative minusvalenze sulle plusvalenze, con conseguente ampliamento della base imponibile. Si prevede la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, purché lo stesso sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento.
Viene inoltre chiarito l'ambito applicativo del regime addizionale IRPEF del 10 per cento previsto per le forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock option ai dirigenti del settore finanziario.
Si eleva dal 16% al 18% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni.
Per quanto riguarda la fiscalità di vantaggio per le imprese viene prevista la riduzione dell'aliquota IRES dal 24 per cento al 20 per cento, per il solo periodo d'imposta 2025, per le società e gli enti commerciali o non residenti i crediti d'imposta che destinino a riserva una quota minima dell'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 di una quota pari ad almeno il 30 per cento e che destinino una quota di tali utili accantonati di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro, a investimenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi di cui al credito d'imposta Transizione 4.0 e di beni strumentali Transizione 5.0. Sono introdotte modifiche al regime dei crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0, viene incrementato il limite di spesa per il credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica. Viene altresì riproposto il regime fiscale temporaneo di "assegnazione agevolata" di b
eni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025 prevedendo il versamento in due rate di un'imposta sostitutiva pari all'8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.
Con riferimento all'IVA si prevede l'imponibilità, ai fini IVA, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro e si assoggetta all'aliquota del 5 per cento IVA i corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma. Si estende il meccanismo di reverse charge "interno" (o inversione contabile) di cui all'articolo 17, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.
Con riferimento alle imposte ipotecarie si prevedono alcune modifiche riferiti ai territori cui si applica il sistema catastale tavolare (provincia di Bolzano).
In materia di accise si prevede a decorrere dall'anno 2025. l'applicazione a regime dell'aliquota di accisa ridotta pari al 50 per cento per i microbirrifici (fino a 10 mila ettolitri), e si prevede una riduzione di accisa anche per i birrifici con produzione tra 10 mila e 30 mila ettolitri e da 30 a 60 mila ettolitri.
Per quanto riguarda i giochi viene ridefinita l'aliquota dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nonché il regime fiscale dei compensi degli addetti alle corse ippiche.
Con riguardo alla fiscalità locale sono modificate la disciplina del presupposto del Canone unico patrimoniale di competenza comunale per le insegne pubblicitarie e si precisa cosa debba intendersi per maggior gettito accertato e riscosso con riguardo agli accertamenti IMU e TARI e cosa si intenda invece per adempimento spontaneo.
Viene infine circoscritta la possibilità di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.
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Le politiche in tema di sanità
Il disegno di legge di bilancio interviene anche in materia di
sanità, prevedendo
incrementi del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, che sono stabiliti in 1.302 milioni di euro per l'anno 2025; 5.078 milioni per il 2026; 5.780 milioni per il 2027; 6.663 milioni per il 2028; 7.725 milioni per il 2029 e 8.898 milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Una quota delle risorse incrementali previste è accantonata in vista dei
rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030, per 883 milioni di euro per l'anno 2028; 1.945 milioni per il 2029 e 3.117 milioni annui a decorrere dal 2030. Un'ulteriore quota di queste risorse incrementali è destinata inoltre
agli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilevo nazionale, per 928 milioni di euro per l'anno 2026; 478 milioni per il 2027; 528 milioni a decorrere dall'anno 2028 (
si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'art. 47).
Tali
Miisure per la sanità
incrementi di risorse per la spesa sanitaria dovrebbero assicurare la copertura di specifiche finalità tra le quali rientrano: i trattamenti accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni; il rinnovo dei contratti del personale del SSN e degli accordi collettivi con il personale convenzionato; l'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post-acuzie; l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza; l'attuazione delle misure del Piano pandemico nazionale 2025 – 2029; la riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e il vincolo di quote definite a favore delle Regioni adempienti ai fini dei questionari LEA sulle liste d'attesa; le indennità per il personale medico e del comparto sanità operante nei servizi di pronto soccorso; la distribuzione all'ingrosso di determinati farmaci a favore delle farmacie territoriali; il finanziamento per l'accesso alle cure palliative; l'incremento del trattamento economico a favore dei medici specializzandi; la valorizzazione delle peculiarità della dirigenza medica/veterinaria e non medica, e delle specifiche attività svolte dagli infermieri delle aziende ed enti del SSN; la remunerazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), a favore di ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli:
18-19-50-51-52-53-56-57-58-59-61-62-63-64).
Nel corso dell'esame referente sono state introdotte numerose disposizioni in tema di sanità tra le quali si ricordano in via principale: l'istituzione - con una modifica alla L.n.3/2018- del ruolo unico della dirigenza sanitaria dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), includendo in esso anche i dirigenti delle professionalità sanitarie diversi da quelli che attualmente rientrano nella dirigenza di prima e seconda fascia dell'Agenzia, ed estendendo ai dirigenti sanitari dell'AIFA le previsioni della contrattazione collettiva nazionale relative alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute (comi 151-156); la previsione e la disciplina della partecipazione delle associazioni di pazienti iscritte al neo-istituito registro unico delle associazioni della salute (RUAS) ai processi decisionali pubblici in materia di salute (commi 293-298); l'incremento di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027 della spesa per la Rete nazionale dei registri tumori di cui alla L. n. 160/2019 (commi 309-310); l'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2027, destinati ai policlinici universitari non costutuiti in azienda, che operano nel perseguimento di attività istituzionali non in regime di impresa, al fine di incentivare e sostenere attività di assistenza e di ricerca clinica anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di progetti di ricerca innovativi (commi 314-316); l'introduzione di una disciplina diretta a dare attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, alla progressiva implementazione di un nuovo sistema di governo del settore dei dispositivi medici, per la gestione della spesa dei medesimi, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del pertinente programma di Health technology assessment (HTA), in base a quanto previsto in materia dall'articolo 3-bis del D.L. n. 51/2023 (commi 329-331); in materia di regime sperimentale degli incarichi libero-professionali previsto per la collaborazione volontaria dei medici in formazione specialistica, la proroga a tutto il 2026 di tale possibilità ed estesa anche alle strutture sanitarie private o libero professionali e non soltanto relativamente ai servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 12, comma 2, D.L. n. 34/2023 (comma 338); la previsione, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, della corresponsione agli specializzandi di area sanitaria non medica di una borsa di studio per tutta la durata legale del corso pari a 4.773 euro lordi annui, su base mensile da parte delle università presso cui operano le scuole di specializzazione, di cui all'art. 8 L. n. 401/2000 (comma 339); la proroga (dal 31 dicembre 2026) fino al 31 dicembre 2027 del regime speciale di assunzione con contratto a tempo determinato dei medici specializzandi, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa (comma 342); la previsione che i compensi per il lavoro straordinario di cui all'art. 47 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021 erogati agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti SSN sono assoggettati a imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle Addizionali comunali e regionali pari al 5%. (commi 354 e 355); la previsione di un'autorizzazione di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027,a favore del Ministero della salute per lo svolgimento di campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (comma 379); l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del MLPS con una dotazione pari a 500 .000 euro a decorrere dall'anno 2026. per incentivare i programmi di screening e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche da parte dei datori di lavoro (commi 392-394) .
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Le politiche socialiAlle politiche sociali sono dedicate le disposizioni del disegno di legge di bilancio del titolo III (Misure per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie) e quelle nel capo II del titolo V (Misure in materia di famiglia). Le prime prevedono le misure per il sostegno dei soggetti in condizioni di disagio economico e di indigenza.
Più nello specifico viene disposto, a decorrere dall'anno 2025, un incremento di 50 milioni di euro annui della dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), finalizzato all'erogazione ed al finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, mediante organizzazioni caritatevoli; inoltre è stabilito, per il 2025, l'incremento di 500 milioni di euro della dotazione del Fondo per l'acquisto dei beni di prima necessità destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti che presentano un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante apposito sistema abilitante tramite uno strumento di pagamento denominato Carta "Dedicata a Te", da ripartire secondo le modalità individuate da uno specifico decreto interministeriale (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sui commi 102-104).
In
tema di famiglia, al
Incentivi alla natalità
fine di
incentivare la natalità e di contribuire alle spese per il sostegno dei figli viene introdotto un
assegno una tantum, pari a 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025; il beneficio - riconosciuto dall'INPS su domanda - è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui – valore di ISEE che, al fine in oggetto, viene computato al netto dell'assegno unico e universale per i figli a carico – nonché alle condizioni che il genitore richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare specificate (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sui commi 206-208).
Nel corso dell'esame referente sono state introdotte alcune misure in tema di politiche sociali tra le quali, in via principale, si ricordano: l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027, destinato all'erogazione di contributi a favore di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria (comma 105); l'incremento del contributo riconosciuto a favore della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), di 500.000 euro per l'anno 2025 (comma 238); l'istituzione del "Fondo Dote Famiglia" finalizzato al sostegno della genitorialità e delle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extrascolastici. Il Fondo è iscritto nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport. Lo stanziamento previsto è di 30 milioni di euro per il 2025 (commi 270-271); l'incremento delle risorse a legislazione vigente destinate al bonus psicologico, attualmente previste, a decorrere dall'anno 2024, pari a 8 milioni di euro annui. La disposizione, mantenendo fermo il limite di 8 milioni per il 2024, incrementa le risorse a 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 9 milioni per l'anno 2027, riportando gli oneri a 8 milioni di euro a annui a decorrere dal 2028 (comma 344).
Per quanto riguarda il disagio abitativo è stato rifinanziato il Fondo inquilini morosi incolpevoliFondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 (commi 117-119).
Si estende anche all'edilizia sociale l'ambito applicativo delle linee guida, e delle relative linee di attività, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica. Si prevede poi l'adozione di un Piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale pubblica, denominato "Piano casa ItaliaPiano casa Italia", al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo. Si dispone per il finanziamento delle iniziative del Piano Casa Italia, la spesa complessiva di 560 milioni (nella misura di 150 milioni nel 2028, 180 milioni nel 2029 e 230 milioni nel 2030). Al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi programmatici del Piano Casa Italia, anche tenuto conto dei fabbisogni e dei cronogrammi di spesa. Il medesimo decreto provvede altresì a stabilire le procedure di monitoraggio e di revoca delle risorse (commi 401-403).
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Le politiche in materia di lavoro e previdenza
L'indennità del congedo parentale e decontribuzioni
Le disposizioni del capo I e del capo II del titolo V del disegno di legge di bilancio recano misure in materia di lavoro e di previdenza sociale. In materia di lavoro, sono previsti degli interventi volti alla tutela della genitorialità, nonché alla definizione dello sgravio contributivo, già previsto dalla normativa vigente, per i datori di lavoro che assumono in regioni del Mezzogiorno conformemente a quanto disposto dalla Commissione europea, nonché
all'introduzione di un nuovo sgravio per le PMI operanti nelle medesime regioni e per gli artigiani e i commercianti. Si prevede altresì un potenziamento dell'organico dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Il ddl di bilancio interviene anche in materia di requisiti per la fruizione dell'indennità di disoccupazione NASpI, dell'Assegno di inclusione e del Supporto formazione e lavoro, di incremento delle risorse relative al Sistema duale, nonché di istituzione o rifinanziamento di appositi Fondi. In particolare, si prevede per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024, l'aumento dell'indennità del congedo parentale all'80 per cento della retribuzione per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino (in luogo del 60 per cento, già previsto per il secondo mese, e del 30 per cento, già previsto per il terzo mese). Si prevede altresì, dal 2025, una decontribuzione parziale per le madri lavoratrici autonome che non hanno optato per il regime forfettario, madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027 la decontribuzione in oggetto sarà riconosciuta alle madri lavoratrici autonome con tre o più figli fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi da 217 a 220).
Per quanto riguarda le
regioni del Mezzogiorno, si dispone in primo luogo che lo sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono in regioni del Sud (cosiddetta
Decontribuzione SUD) trovi applicazione soltanto fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, conformemente a quanto disposto dalla Commissione europea con decisione C(2024) 4512
final (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 404 e 405).
Per le medesime regioni, si introduce un esonero contributivo in favore delle micro, piccole e medie imprese (fino a 250 dipendenti), nonché dei datori di lavoro privati non rientranti in tali categorie (con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e di apprendistato, nonché di altri enti ed istituti elencati dai presenti commi) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. La percentuale di tale esonero è rimodulata in base alle diverse annualità considerate (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 406-422 e 424).
Per quanto riguarda gli artigiani e i commercianti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle relative gestioni previdenziali e che percepiscono redditi d'impresa anche in regime forfettario, il ddl di bilancio prevede per tali soggetti la facoltà di richiedere, attraverso comunicazione telematica all'INPS, una riduzione della contribuzione dovuta pari al 50 per cento (
si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'
articolo 1, comma 186).
I
n materia di Politiche attive e formazionepolitiche attive del lavoro e di formazione vengono modificati i requisiti relativi alla condizione economica e reddituale per il riconoscimento dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, nonché i relativi importi. In particolare, viene elevato da 6.000 a 6.500 euro annui (da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficiente) l'importo massimo della parte dell'Assegno costituita da un'integrazione al reddito familiare e da 350 a 500 euro mensili l'importo del Supporto formazione e lavoro.
Il ddl di bilancio stanzia altresì ulteriori risorse (pari a 100 milioni di euro per il 2025, 170 milioni di euro per il 2026 e 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2027) per il finanziamento dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 198-199).
Viene inoltre introdotto un nuovo requisito contributivo al fine della fruizione dell'indennità di disoccupazione NASpI di cui devono essere in possesso i lavoratori nei casi di eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2025 e che nei dodici mesi precedenti hanno interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, ad esclusione delle ipotesi in cui l'indennità è già riconosciuta dalla normativa vigente per i casi di dimissioni nel periodo di maternità, per giusta causa o di risoluzione consensuale nell'ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In particolare, si richiede che i lavoratori possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione Indennità di disoccupazionedall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie e a condizione che questo sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, comma 171).
Si segnala infine l'incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi incidenti sul lavoro di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2027 e l'istituzione di un fondo al fine dell'attuazione delle disposizioni anche di carattere fiscale in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa, con una dotazione di 70 milioni di euro nel 2025 e di 2 milioni di euro nel 2026 (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 200 e 457).
Come anticipato, viene aumentato da 250 a 500 il numero di
unità di personale che l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nel triennio 2024-2026 (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, comma 156).
In materia Incentivi alla permanenza in servizio dei lavoratoriprevidenziale il disegno di legge di bilancio reca misure volte, da un lato, ad estendere l'applicazione delle misure di flessibilità in uscita e, dall'altro, a favorire la permanenza in servizio sia attraverso il riconoscimento di un incentivo in favore dei lavoratori che optano per la prosecuzione dell'attività lavorativa e sia prevedendo che, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia. Viene quindi meno l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell'attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato. Conseguentemente, viene prevista la possibilità per le pubbliche amministrazioni (anche di diritto pubblico, ad eccezione dei magistrati, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) di concordare con il dipendente il trattenimento in servizio oltre il limite di 67 anni, ma non oltre i 70 anni, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, comma 165).
Per quanto concerne la
permanenza in servizio
, si riconosce un incentivo ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che decidono di proseguire l'attività lavorativa pur raggiungendo entro il 31 dicembre 2025 i requisiti inerenti a quota 103 o il requisito di anzianità contributiva previsto in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica. In tali casi viene meno l'obbligo di versamento all'ente previdenziale dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro e il medesimo importo viene corrisposto interamente al lavoratore (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, comma 161).
Per quanto riguarda i requisiti per l'
accesso al Pensione di vecchiaia e anticipata contributivapensionamento di vecchiaia o anticipato,
dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, si prevede la possibilità, al fine del raggiungimento dell'importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata con il sistema contributivo integrale, può essere computato anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato.
Per i lavoratori che esercitano tale facoltà ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato, il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni decorrere dal 1° gennaio 2030 e la pensione anticipata non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Inoltre, per l'accesso al pensionamento anticipato, a decorrere dal 1° gennaio 2030 modifica il valore minimo del trattamento pensionistico maturato posto come condizione per il riconoscimento del trattamento di pensionamento anticipato, che deve essere pari a 3,2 volte (non più 3 volte) l'importo dell'assegno sociale (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 181-185)
Si Istituti di pensionamento anticipatoestende altresì l'applicazione delle forme di pensionamento anticipato opzione donna e quota 103 - prevedendo che possano usufruirne anche coloro che maturano i requisiti previsti, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024 e nel corso del 2025 – e dell'APE sociale fino al 31 dicembre 2025 (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 173-174). Per quanto concerne l'importo dei Importo dei trattamenti pensionisticitrattamenti pensionistici, il disegno di legge di bilancio prevede un incremento transitorio dei trattamenti pensionistici pari o inferiore al trattamento pensionistico minimo. Tale incremento è in misura pari al 2,2% per il 2025 e all'1,3% per il 2026. La seconda percentuale non si somma alla prima, quindi l'incremento per il 2026 si applica sulla base di calcolo al netto del primo incremento, fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica, applicata anch'essa sui valori al netto del precedente incremento transitorio (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, comma 177).
Per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base gestite dall'INPS e privi di anzianità contributiva pensionistica al 1° gennaio 2025, il ddl di bilancio riconosce la facoltà di versamento di una maggiorazione dell'aliquota contributiva pensionistica a loro carico, al fine del corrispondente incremento (da calcolare secondo determinati criteri) del montante contributivo individuale, valido ai fini del calcolo del trattamento pensionistico (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, comma 169).
Il ddl di bilancio inoltre, limitatamente al 2025, incrementa di 8 euro mensili l'importo delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente per i pensionati in condizioni disagiate - ossia i pensionati previdenziali e assistenziali, nonché i ciechi titolari di pensione, di età pari o superiore a 70 anni, e i soggetti di età superiore a 18 invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione - che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare delle maggiorazioni sociali.
Conseguentemente, per il 2025, viene aumentato di 104 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l'incremento in oggetto non è riconosciuto (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, comma 178)
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Le politiche a favore delle imprese
Le norme recanti
Agevolazioni fiscali per i lavoratori dipendenti
misure in favore delle imprese sono collocate nel capo I del titolo VIII del disegno di legge di bilancio, prevedono talune
agevolazioni fiscali per i lavoratori dipendenti. In primo luogo, si estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa.
Per i periodi d'imposta relativi alle medesime annualità 2025, 2026 e 2027 viene altresì elevato da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l'affitto o il mutuo della prima casa
.
Infine, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Tale integrazione si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d'imposta 2024
(
si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli 67, 68 commi 5 e 6,
69).
Viene istituito un Crediti d'imposta e altre agevolazioni per le impresefondo con l'obiettivo di ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese, anche mediante il riconoscimento di agevolazioni per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Si dispone un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2027, del credito d'imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione. È riconosciuto un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, del quale hanno fruito senza averne titolo.
Si rifinanzia – di 400 milioni di euro per il 2025, di 100 milioni di euro per il 2026, e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 – l'autorizzazione di spesa relativa alla c.d. "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. E' incrementata anche l'autorizzazione di spesa disposta dalla misura – contenuta nella cd. legge sul made in Italy (articolo 10 L. n. 206/2023) volta a promuovere e sostenere gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo. Il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) è esteso anche con riferimento agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando a 1,6 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta (
si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli da 73 a 77
).
In sede referente è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA con una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il fondo è volto a erogare un contributo a fondo perduto da concedere nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (cd. de minimis). Tali risorse vengono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA. Con decreto interministeriale sono disciplinate le modalità di attuazione del fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.
Viene inoltre prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria di quella ordinaria, già introdotta dal D.L. n. 145/2023. Contestualmente, apporta alla stessa disciplina talune modifiche. Tali modifiche - destinate, dunque, ad operare per tutto il 2025 - sono le seguenti:
Viene altresì introdotto un premio aggiuntivo a decorrere dal 1° gennaio 2025 a carico dei soggetti che erogano finanziamenti bancari con l'assistenza del Fondo di garanzia per le PMI. Il premio è calcolato sulla base di criteri e modalità definite con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero dell'economia e delle finanze.
Vengono istituite tre nuove sezioni all'interno del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici (cd. Fondo 394). Due di queste (sezione Crescita e sezione Investimenti Infrastrutture) hanno una dotazione per il 2025 di 100 milioni di ciascuna. La terza (sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi) subentra invece in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi del Fondo rotativo per le operazioni di venture capital (FVC), che viene conseguentemente soppresso. Tutte e tre le sezioni hanno carattere di rotatività e sono gestite da Simest s.p.a. ciascuna con contabilità separata. A tal fine Simest è autorizzata ad alimentarle nell'ambito delle disponibilità del cd. Fondo 394 derivanti dal rifinanziamento del Fondo per la promozione integrata. Si dispone inoltre che una quota delle disponibilità del cd. Fondo 394 – nel limite di 200 milioni di euro – può essere utilizzata per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in America Centrale o meridionale, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle medesime imprese, al fine di sostenere investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale, nonché investimenti nei settori tecnologici, digitali, dell'ecologia e della formazione. In tali casi è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo 394. Vengono disciplinati i requisiti che devono possedere le imprese ai fini dell'accesso alla misura, comprovanti l'esistenza di un piano di investimento nel suddetti Paesi, o la loro stabile presenza in essi, ovvero la realizzazione di esportazioni o importazioni dai mercati dell'America centrale e/o meridionale in una misura non inferiore a quella che sarà definita con deliberazione del Comitato agevolazioni, o l'essere parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato derivi da esportazioni o importazioni dai mercati dell'America centrale e meridionale. Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394, che riguardano l'America centrale o meridionale presentate fino al 31 dicembre 2026, possono essere esentate dalla prestazione della garanzia. Per quanto riguarda le domande di finanziamento agevolato del Fondo 394 riguardanti l'America centrale o meridionale proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto consentiti a valere sul Fondo per la promozione integrata sono concessi, anziché fino al 10 percento dei finanziamenti concessi dal Fondo rotativo 394, come previsto in via ordinaria, fino al 20 per cento. La stessa previsione interviene poi novellando la disciplina che riserva una quota parte delle disponibilità del Fondo 394, nel limite di 200 milioni di euro, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che sono stabilmente presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese. La novella estende l'intervento del fondo anche alle imprese che, più genericamente, intendono effettuare investimenti in Africa. Conseguentemente, si prevede, quale requisito per l'accesso al Fondo, l'obbligo di presentare un piano di investimenti in Africa secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione del Comitato agevolazioni. Alle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica, presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. elettrivore), o dalle imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di efficientamento energetico secondo termini e modalità individuati con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, si applica la seguente disciplina: a) sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia; b) è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo 394. In sede referente è altresì stata introdotta una previsione che consente al Comitato di coordinamento per il rilancio delle attività imprenditoriali e degli investimenti nelle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia di cui all'articolo 24-bis del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022) di operare anche in maniera disgiunta in ragione delle specificità dei territori di Brindisi e Civitavecchia. Si dispone che le attività di tale Comitato, sia in relazione al territorio di Brindisi che a quello di Civitavecchia, possono confluire in un programma di sviluppo territoriale da definire tramite un apposito accordo di programma. Per lo sviluppo delle singole aree, nonché per l'approvazione dei progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche è nominato un commissario straordinario per gli anni 2025 e 2026 cui spetta un compenso annuo pari ad 80 mila euro, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione. Nell'ambito del settore turistico, il capo II del titolo VIII prevede disposizioni in materia di grandi eventi, investimenti e infrastrutture autorizzando la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2025 per sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 79). |
Misure in materia di infrastrutture e trasportiIl disegno di legge di bilancio contiene una serie di interventi anche nel settore delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 730 dispone l'incremento del Fondo per il concorso dello Stato al Trasporto pubblico locale nelle regioni ordinarie (c.d. Fondo Trasporto pubblico localeTPL) per 120 milioni di euro per il 2025, prevedendone una specifica modalità di ripartizione: l'incremento sarà ripartito proporzionalmente tra le Regioni che, in virtù della sola applicazione del criterio dei costi standard, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020. Inoltre si prevede che anche per il 2025 al riparto del Fondo si provveda, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Infine, viene differito al 20 giugno 2025 il termine per l'emanazione del decreto del MIT che dovrà definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del Fondo, che si applicheranno dal 2026. Nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, nella Missione 13, programma 2.6 relativo allo sviluppo e sicurezza della mobilità locale, vengono incrementati di 350 milioni € per il 2027 e di 75 milioni di euro per il 2028 gli stanziamenti. Il comma 227 dispone inoltre, a partire dal 2025, un aumento di 1 milione di euro all'anno del fondo TPL a copertura delle minori entrate delle aziende di trasporto pubblico locale in ragione dell'estensione della gratuità del trasporto pubblico per i cani di assistenza delle persone con disabilità o altre patologie.
Il comma 248 stanzia 25 milioni di euro per l'anno 2026 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, interessate dallo svolgimento delle Olimpiadi 2026, al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale.
Il comma 526 prevede la possibilità per ciascuna regione o città metropolitana di utilizzare fino al 25 per cento delle risorse loro attribuite per il quinquennio 2024-2028 dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile anche per l'acquisto di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della classe più recente.
Per quanto riguarda il settore portuale il comma 456 autorizza le Autorità di sistema Contributi per il settore portualeportuale ad erogare contributi:
Infine, inserisce il Porto canale di Rio Martino nell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale.
In materia di continuità territoriale, i comma 737-741 dispongono che per gli anni 2025, 2026 e 2027 nella regione Abruzzo non si applichi l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Inoltre, (commi 742 e 743) si autorizza la Continuità territoriale aerea e diritti di imbarco dei passeggerispesa di 3 milioni di euro per il 2025 e di 6 milioni € per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali, prevedendo altresì che gli enti territoriali possano concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento di tali oneri, come definiti in apposita conferenza di servizi. I commi da 746 a 748 estendono all'aeroporto di Brindisi le disposizioni in materia di continuità territoriale aerea, con uno stanziamento di complessivi 5 milioni di euro nel triennio per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea assegnati ai vettori selezionati con gara di appalto europea. I commi 744 e 745, ridefiniscono le procedure di accertamento e versamento delle addizionali comunali sui diritti di imbarco dei passeggeri aerei, nonché dispone l'incremento di 50 centesimi, a decorrere dal 1° aprile 2025, dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri per i voli extra UE con partenza da aeroporti con traffico, nell'anno precedente, superiore a 10 milioni di passeggeri annui.
Il comma 735 autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 finalizzata alle esigenze infrastrutturali della linea Ferrovia Palermo-Agrigento-Porto Empedocleferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle, per favorire la mobilità dei cittadini siciliani.
Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie, i commi 530, 534 e 536 prevedono una serie di autorizzazioni di spesa in favore di Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A.):
Il comma 535 prevede un'autorizzazione di spesa complessiva di 1.000 milioni di euro dal 2027 al 2033 per gli interventi relativi al collegamento ferroviario Ferrovia Torino-LioneTorino-Lione- sezione internazionale.
Per quanto riguarda la mobilità dolce, con il comma 803, viene ridotto lo stanziamento previsto dalla legge n. 208 del 2015 per le ciclovie turistiche.
Il comma 867 dispone che l'Automobile club d'Italia (ACIACI) provveda a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Per quanto riguarda il settore stradale e autostradale, il Convenzione unica MIT-ANAScomma 521 autorizza la sottoscrizione di una nuova convenzione unica tra MIT e ANAS, da approvarsi con decreto ministeriale, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Viene inoltre stabilito che, in occasione della sottoscrizione della nuova convenzione, la durata della concessione relativa è adeguata al termine massimo di 50 anni.
Inoltre il comma 527 prevede l'incremento di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2025 e 2026 della dotazione del Fondo per infrastrutture pubbliche Fondo per interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 749 incrementa di 1 milione di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 l'importo del contributo assegnato alla Opere pubbliche Calabriaregione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche. Tali risorse aggiuntive sono ripartite tra i comuni della regione Calabria e, con delibera della giunta regionale sono individuati i comuni destinatari delle risorse e gli interventi da finanziare.
Per quanto riguarda il Ponte sullo stretto ponte sullo stretto di Messina, il comma 528 prevede un incremento netto di 1,532 miliardi di euro delle risorse destinate al Ponte sullo Stretto di Messina, oltre ad autorizzare la spesa complessiva di 500 milioni di euro (90 milioni per l'anno 2027, 180 milioni per il 2028, 160 milioni per il 2029 e 70 milioni per il 2030) per le opere connesse alla realizzazione del Ponte. |
Misure in materia di comunicazioniIl disegno di legge di bilancio contiene anche specifiche misure per la realizzazione delle infrastrutture digitali nelle aree bianche e grigie del territorio nazionale, ovvero aree soggette a fallimento, parziale o totale, del mercato, dove i costi delle infrastrutture non sono economicamente redditizi per gli operatori privati. In particolare, l'articolo 1, comma 482 prevede che, al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economico-finanziari delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a Contributi banda ultra largabanda ultra larga nelle aree bianche, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, possono essere concessi contributi al soggetto attuatore, nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 210 milioni di euro per il 2029, laddove la disposizione originaria prevedeva un contributo fino a 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 per il completamento dei citati interventi, sulla base delle esigenze motivate dai soggetti attuatori. Rimane invariata la previsione che eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite.
I successivi commi 483 e 484, alla luce della rimodulazione del target del Piano Italia a 1 GigaPiano Italia a 1 Giga, approvata con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, recano misure per allineare il numero di civici da collegare, previsto nelle convenzioni esistenti, al nuovo target PNRR, che risulta essere di numero inferiore (circa 149mila civici in meno rispetto alle convenzioni). In particolare, il 483 autorizza il soggetto attuatore - fermi restando il termine finale di esecuzione del citato Piano Italia a 1 Giga, nonché l'onere complessivo dell'investimento assunto in gara dai beneficiari – ad aggiornare il numero dei civici da collegare attraverso la sottoscrizione di atti aggiuntivi alle convenzioni in essere, applicando la riduzione in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento. L'adeguamento sarà effettuato dal soggetto attuatore per ciascun lotto di competenza per ciascun beneficiario, in proporzione al numero totale di civici da collegare in ogni lotto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il comma 484 specifica che, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del Piano Italia ad 1 Giga, il soggetto attuatore può erogare le quote di contributo previsto al raggiungimento di una soglia di abilitazione ai servizi per almeno l'80 per cento dei civici inclusi nel Piano per ciascun Comune. Le spese residue possono essere riconosciute esclusivamente previa una seconda rendicontazione da presentarsi al completamento dell'intervento di ciascun comune. |
Misure per il settore energetico
Per quel che riguarda la politica energetica, si segnalano le seguenti misure introdotte in sede referente.
Si prevede che i concessionari dell'attività di distribuzione elettrica presentino Concessioni di distribuzione elettricapiani straordinari di investimento pluriennale, con l'esplicita finalità di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione quale infrastruttura critica, di conseguire gli obiettivi europei di decarbonizzazione al 2050, nonché di assicurare interventi urgenti di rafforzamento della difesa e sicurezza delle infrastrutture di distribuzione. Vengono indicati i contenuti minimi che dovranno essere oggetto dei piani straordinari di investimento pluriennale, quali: a) il miglioramento della resilienza del servizio ad eventi meteoclimatici estremi; b) l'aumento della capacità di integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili; c) un adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete; d) l'aumento della flessibilità del sistema di distribuzione, e) l'adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete. L'approvazione dei Piani comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dal piano e comunque per un periodo non superiore a vent'anni. Le eventuali maggiori entrate correnti di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo costituito presso il MEF destinato prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche. In sede referente è stata aggiunta anche una previsione che, per sostenere la competitività dell'industria, l'occupazione e l'efficienza energetica domestica, dispone che nel 2025 sia concesso un contributo ai consumatori finali per l'acquisto di Contributo acquisto elettrodomestici elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe B o superiore) prodotti in Europa, a condizione che il vecchio apparecchio venga smaltito correttamente. Il contributo è pari al 30% del costo dell'elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto, elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. È possibile beneficiare dell'incentivo per un solo elettrodomestico per nucleo familiare. Per finanziare questa misura, è istituito un fondo di 50 milioni di euro presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.
Vengono inoltre estesi incentivi per gli interventi di Efficientamento strutture sanitarieefficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni oltre che agli edifici scolastici e agli ospedali, anche alle strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio sanitario nazionale. Vengono quindi intrdotte disposizioni in materia di Efficientamento ERPefficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili: in particolare si prevede l'adozione di un decreto interministeriale finalizzato a raggiungere gli obiettivi del capitolo REPowerEU all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in relazione allo Strumento finanziario dedicato all'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica (ERP). Tale decreto stabilirà le regole fondamentali per l'attuazione della misura, definendo, tra l'altro, le tipologie di investimenti ammissibili, i destinatari dei finanziamenti, i contenuti e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri per la selezione, nonché le procedure di erogazione e controllo. Nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, saranno escluse dal beneficio le iniziative considerate dannose per l'ecosistema. Inoltre, è previsto che il sostegno finanziario possa essere cumulato con altre risorse non provenienti dall'Unione europea, purché non si superi il costo complessivo sostenuto per l'investimento. Gli enti coinvolti nell'attuazione sono il Gestore dei servizi energetici (GSE), SACE e la Cassa depositi e prestiti (CDP), i quali stipuleranno una convenzione con la Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il GSE avrà il compito di effettuare i controlli tecnici per verificare i requisiti dei progetti, mentre le valutazioni sul merito creditizio saranno affidate alle banche convenzionate con CDP. Sono state infine adottate disposizioni per l'autorizzazione di Impianti a FER interconnessi all'infrastruttura ferroviariaimpianti a FER interconnessi all'infrastruttura ferroviaria, disponendo che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria rientrino tra le infrastrutture di supporto alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione si applica il procedimento semplificato per l'affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Conseguentemente, si dispone che per tali interventi non trovino applicazione le specifiche disposizioni relative ai regimi autorizzativi per la costruzione e l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili. |
Misure in ambito agricoloLe principali misure in ambito agricolo introdotte in sede referente riguardano l'istituzione, presso il MASAF, dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse alle Quote lattequote latte. Tale organismo ha lo scopo di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la risoluzione definitiva delle controversie in essere. All'organo collegiale è riconosciuto un potere transattivo. Le posizioni debitorie che possono essere oggetto della procedura transattiva, da attivarsi su istanza di parte, sono quelle pendenti e relative al periodo che va dalla campagna lattiera 1995/1996 alla campagna lattiera 2008/2009 (comma 553). In sede referente sono state introdotte anche disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale. Si prevede, in particolare, che, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse unionali, le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo ruraleprogrammi di sviluppo rurale regionali possono ridurre la quota di cofinanziamento nazionale di ciascun programma 2014-2022, fino a concorrenza dei tassi massimi di partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). E' stabilito che le risorse provenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento restano assegnate, come stanziamenti aggiuntivi nazionali, ai medesimi programmi di sviluppo rurale 2014-2022 e che le risorse che risultano ammissibili al periodo di validità della programmazione 2023-2027 sono riallocate, come stanziamenti nazionali aggiuntivi, nel piano strategico della PAC 2023-2027(commi 559-561). E' disposto, inoltre, il rifinanziamento di 15 milioni di euro, per l'anno 2025, del Fondo di solidarietà nazionale- incentivi assicurativi al fine di sostenere le aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative agricole finanziabili esclusivamente da misure di intervento nazionali (comma 558). E' altresì prevista la concessione, per l'anno 2025, di un contributo a fondo perduto di 10 milioni di euro in favore delle imprese zootecniche che abbiano subito danni in conseguenza dell'abbattimento di animali affetti dalla malattia denominata "lingua blu". E' demandata ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure di erogazione delle risorse di cui al fondo sopra menzionato (commi 554-557). |
Misure per le pubbliche amministrazioni e per il trattamento economico dei membri del Governo e degli organi elettivi
In materia di pubblico impiego, il ddl di bilancio, in particolare, riduce il turn over nelle P.A., stanzia risorse per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici e per i rinnovi contrattuali, reca disposizioni volte all'assunzione di tirocinanti e di lavoratori socialmente utili da parte delle regioni Calabria e Sicilia e alla proroga dei contratti a tempo determinato dei tirocinanti impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché a favorire misure di welfare
Le norme in materia di turn over nelle pubbliche amministrazioni sono collocate nel Titolo XIV, Capo II, del ddl di bilancio ove si prevede che tali amministrazioni possano procedere, per il 2025, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, con una diminuzione del 25% della quota prevista a legislazione vigente.
T
ale riduzione non si applica alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 822, 823, 829 e 830).
Le norme in materia di rRinnovo dei contratti del pubblico impiegoinnovo dei contratti e di pubblico impiego di interesse in questa sede sono collocate nel titolo IV del disegno di legge di bilancio. Tali norme prevedono un incremento dei trattamenti accessori dei dipendenti pubblici e del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché lo stanziamento di risorse per i rinnovi contrattuali per i trienni 2025-2027 e 2028-2030. In particolare, il disegno di legge prevede la possibilità di incrementare le risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici, ivi compresi i dirigenti, rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2024. Per i dipendenti statali tale incremento è fissato nel limite di una spesa pari, a decorrere dal 2025, a 112,1 milioni di euro annui, a valere su un apposito Fondo, mentre per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni il medesimo incremento è a valere sui relativi bilanci. Una somma pari a 55,3 milioni di euro del suddetto Fondo è destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Nello specifico, la somma di
55,3 milioni di euro è così ripartita:
Per quanto concerne il rinnovo dei contratti, il disegno di legge di bilancio determina gli
oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale. Tali oneri, per il triennio 2025-2027, sono pari a 1.755 milioni di euro per il 2025, 3.550 milioni di euro per il 2026 e 5.550 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 e per il triennio 2028-2030, a 1.954 milioni di euro per il 2028, 4.027 milioni di euro per il 2029 e 6.112 milioni di euro annui a decorrere dal 2030.
In ultimo, al fine di finanziare l'incremento dei
trattamenti accessori del personale docente
si rifinanzia per 93,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), in coerenza con quanto disposto per le altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni (
si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 121-123 e 128-131)
.
Per la regione Calabria, il ddl di bilancio reca disposizioni in materia di impiego e LSU Calabria e Siciliaassunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della regione di tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga (realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016 in materia di interventi di politica attiva per il lavoro), di soggetti beneficiari di appositi progetti deliberati dalla medesima regione, nonché di lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità impiegati nel bacino regionale calabrese (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sul'articolo 1, commi da 132 a 134).
Inoltre, allo scopo di consentire le assunzioni dei lavoratori già impegnati in attività socialmente utili della regione Sicilia, si autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per il 2025 e 1 milione di euro a decorrere dal 2026 (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sul'articolo 1, comma 160).
Per quanto concerne i tirocinanti impiegati presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito con contratti della durata di diciotto mesi e con orario di lavoro pari a diciotto ore settimanali, il ddl di bilancio prevede che tali contratti possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto nel 2025, nei limiti di spesa previsti per il personale a tempo determinato nel pubblico impiego dalla normativa vigente (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi da 132 a 134)
In materia di Welfarewelfare, il ddl di bilancio prevede, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi previsti per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico che determinate risorse possono essere destinate al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti pubblici (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 124-127).
In materia di trattamento economico goduto da dipendenti pubblici nell'espletamento di incarico o ruolo provvisorio, si dispone, in primo luogo, che, ove non già disposto, entro il 30 gennaio 2025 siano avviati gli adempimenti per il recupero degli importi eventualmente indebitamente corrisposti in violazione delle norme che prevedono che, in caso di passaggio di qualifica, di ruolo o di incarico, presso la stessa o diversa amministrazione, venga riconosciuto il solo trattamento attribuito al corrispondente collega di pari anzianità, con la conseguente abrogazione dell'istituto dell'assegno personale (assegno pari alla differenza tra il precedente trattamento, se più elevato, e il nuovo trattamento). Inoltre, prevede che siano fatti salvi, fino a completo riassorbimento, gli eventuali trattamenti economici riconosciuti con assegno personale prima della data del 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della citata L. n. 147) (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, comma 835).
Vengono introdotti
Tetto ai compensi di organi di vertice delle p.a.
tetti ai compensi corrisposti agli organi amministrativi di vertice di amministrazioni pubbliche e a soggetti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica
(si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, comma 846-849).
Infine, si segnala l'introduzione del Divieto di percepire compensi dall'esterodivieto ai titolari di cariche di Governo, ai Presidenti di Regioni e delle Province autonome e ai parlamentari della Repubblica, fatta eccezione per gli eletti all'estero, di accettare, durante il proprio mandato, utilità erogate direttamente o indirettamente da soggetti pubblici o privati non aventi sede legale o operativa nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo. Fatta eccezione per i titolari di cariche di Governo, il divieto non si applica nel caso di compensi non superiori a 100.000 euro annui – previa autorizzazione rilasciata dai rispettivi organi di appartenenza secondo le procedute interne. Il compenso percepito in violazione di tale divieto deve essere versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere e in caso di mancato versamento, si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al compenso percepito. Il divieto si applica anche ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia – secondo le procedure stabilite dal Parlamento europeo.
Si introduce, inoltre, in favore dei Ministri e dei Sottosegretari non parlamentari il diritto al Rimborso spese di trasferta per i membri del Governorimborso delle spese di trasferta da e per il domicilio o la residenza per l'espletamento delle proprie funzioni. A tal fine si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2025 (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sull'art. 1, commi 850-855).
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Misure per l'assistenza ai minori, per le donne vittime di violenza e per l'immigrazione
Il disegno di legge di bilancio stanzia risorse volte a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'
assistenza ai
Minori
minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Si istituisce un Fondo, da ripartire annualmente con decreto ministeriale, tenendo conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all'esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile. Lo stanziamento previsto ammonta a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 ed è destinato al Fondo per l'assistenza ai minori istituito presso il Ministero dell'interno (
si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'
articolo
110).
Tra le altre misure del disegno di legge di bilancio si segnala il finanziamento di attività per l'orientamento e la formazione al lavoro dedicate alle
Donne vittime di violenzadonne vittime di violenza. Si incrementa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
In tema di
Immigrazioneimmigrazione, al fine di assicurare l'accoglienza dei migranti arrivati nel territorio nazionale il disegno di legge rifinanzia, per un importo pari a 200 milioni di euro nel 2025, il
Fondo destinato alle spese di attivazione, locazione e gestione dei centri governativi di accoglienza (
si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'art. 1, comma 892)
.
Sempre in materia di immigrazione, si segnala l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per il contrasto dei fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera, con particolare riferimento al reclutamento di coloro che sono ospitati nei centri governativi di accoglienza straordinari (c.d. CAS) ovvero nei centri gestiti dagli enti locali nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). La dotazione iniziale del fondo è di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a cui accedono gli enti del Terzo settore (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'art. 1, commi 888-891). In materia di Cittadinanzacittadinanza, si prevede prevede che i comuni possano assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'art. 1, commi 636-641). |
Misure in materia di istruzione, università e ricerca
In materia di
Rifinanziamento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e di altri fondi in materia di istruzione e ricercaistruzione, il disegno di legge di bilancio prevede il rifinanziamento, per 93,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, del
Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), al fine di finanziare l'incremento dei trattamenti accessori del personale docente, in coerenza con quanto disposto per le altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni (comma 123). Tra le principali misure in tale ambito si segnala anche l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito del
Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, 189 milioni di euro per l'anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 (comma 565). Si dispone anche l'estensione, in via strutturale, della
Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile; la dotazione finanziaria della Carta è conseguentemente incrementata di 60 milioni di euro a decorrere dal 2025, e ne è contestualmente rideterminato l'importo, stabilendo che, in luogo dei precedenti 500 euro in somma fissa, lo stesso sarà determinato annualmente, con decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di 500 euro (commi da 572 a 574).
In materia di
università e ricerca, il disegno di legge di bilancio prevede tra le altre misure anche l'istituzione di un fondo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 per il sostegno alle attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché alle iniziative di ricerca per le tecnologie e ai percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del
Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico-finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR (commi da 579 a 582).
Tra le
misure introdotte in sede referente in materia di
istruzione si segnalano l'incremento di 50 milioni di euro per il 2025
del contributo in favore delle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità (commi 570 e 571), l'istituzione di un Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 (commi da 345 a 347), e la destinazione di 24,99 milioni di euro per l'anno 2025 (posti a carico del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui al comma 1 dell'articolo 84) all'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di 1.866 posti di sostegno allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità (comma 567). In tema di filiera tecnologico professionale, si segnala l'approvazione di un emendamento volto ad incrementare la dotazione del Fondo per la promozione dei campus, per un importo pari a 15 milioni per il 2026 e a prevedere che le risorse del citato Fondo siano utilizzate non solo per la progettazione, ma anche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus (comma 566).
In materia di
università e ricerca, si segnala l'approvazione di un emendamento volto ad attribuire al
CNR
un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi (comma 591).
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Misure per la difesa, la sicurezza nazionale e gli affari esteri
In relazione alle Operazione Strade sicuremisure per la difesa, la sicurezza nazionale e gli affari esteri, il titolo XI prevede la proroga fino al 2027 dell'operazione
"Strade sicure", con
un contingente complessivo di 6000 unità, e dell'operazione "Stazioni sicure", disponendo un incremento di 800 unità. Gli oneri correlati agli interventi, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, sono quantificati in euro 238.882.384 (art. 1, co 625-629). Il medesimo titolo rifinanzia la partecipazione italiana al NATO Innovation Fund per un importo pari a euro 7.726.500 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 (
art. 1 comma 631).
Per quanto concerne i
pProgrammi di ammodernamento e rinnovamento degli armamentirogrammi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, viene operato un rifinanziamento del Fondo relativo alle spese di investimento del Ministero della Difesa, che per il 2025 ammonta a circa
1,5 miliardi. Vengono altresì rifinanziati gli investimenti per lo sviluppo dei programmi tecnologici per la
difesa aerea nazionale e del
settore aeronautico, nonché per il
settore marittimo della difesa nazionale e per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle
unità navali FREMM, del Ministero delle imprese e made in Italy: 922 milioni nel 2025, 973 milioni nel 2026, 1.090 milioni nel 2027, e ulteriori importi fino al 2039,
per complessivi 12,6 miliardi dal 2025 al 2039.
Si prevede inoltre (art. 1, co 837-840) il Potenziamento del Corpo delle Capitanerie di portopotenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di porto con la finalità di mantenere gli attuali standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo. Si prevede inoltre che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 37, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), relativa alle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ricadenti nel rifinanziamento "Contributi ventennali settore marittimo - Difesa nazionale" è prioritariamente destinata a contrastare gli effetti negativi dell'inflazione; fronteggiare l'eccezionale incremento dei prezzi delle materie prime; sostenere l'adeguamento delle configurazioni dei sistemi di bordo per garantire il rispetto dei requisiti operativi e la risoluzione delle obsolescenze dei Pattugliatori Polivalenti d'Altura per la Marina Militare Italiana, per i seguenti importi:
In relazione alle
Fondo missioni internazionali
missioni internazionali, il
Fondo per la partecipazione alle missioni internazionali viene rifinanziato, nello stato di previsione del MEF (Sezione II), per
1,27 miliardi nel 2025 e 1,57 miliardi a decorrere dal 2026.
Durante l'esame in sede referente, il Fondo è stato rifinanziato per l'annualità 2025 per un importo pari a 120 milioni di euro (art. 1, co 632-633)
. In merito alla
Cooperazione allo sviluppo
cooperazione allo sviluppo, si segnala che una parte delle risorse provengono da una quota degli stanziamenti del suddetto Fondo per la partecipazione alle missioni internazionali. Sempre in Sezione II, si registra un rifinanziamento di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027 per interventi di
sostegno agli esuli dei territori della ex-Jugoslavia.
Si dispone che i proventi derivanti dal contributo per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di cui al decreto legislativo n. 7 del 2011 (cfr. art. 7-bis della tabella allegata al d.lgs), siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2025, allo stato di previsione del MAECI. Tali somme dovranno essere a loro volta assegnate per il 50 per cento, agli uffici consolari in proporzione ai contributi riscossi, secondo la ripartizione determinata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione e per il 50 per cento al funzionamento degli uffici all'estero, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente del DPR n. 18 del 1967 (art. 1 co 636-641).
Talune disposizioni intervengono poi, sulla disciplina relativa ad
Lavoratori frontalieri Italia-Svizzera
Accordi conclusi tra l'Italia e la Confederazione svizzera.
In particolare,
nelle more della ratifica e dell'entrata in vigore del
Protocollo di modifica dell'
Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo
all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo medesimo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in
modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza
senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.
Con riferimento, poi, alla legge n. 83 del 2023 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 e del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, si prevede, in particolare, che il rapporto tra numero di lavoratori frontalieri e popolazione del Comune italiano di frontiera in cui risiedono, qualora adottato come criterio per l'attribuzione del contributo statale di cui al primo comma dell'articolo 10, non può eccedere la quota del 4% per i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e del 3% per i Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti. Tra le diverse misure, si introduce, poi, la previsione che il contributo statale impiegato in parte corrente, nel limite massimo del 50% dell'importo, è destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare le ricadute socio economiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza (art. 1, co 101).
Specifiche disposizioni riguardano, poi, il
personaIndennità di servizio zone disagiatele del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio all'estero, per quanto riguarda i
rimborsi delle spese di viaggio per congedi e per trasferimento
(art. 1, co 159).
Si prevede, inoltre, un pPotenziamento della rete diplomatico-consolareotenziamento della rete diplomatico-consolare, tramite l'aumento da 25 unità a 30 unità del contingente di esperti previsti dal dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (art. 1, co 841).
Con riferimento, poi, ai soggetti residenti all'estero si prevede, poi, il
Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero
riconoscimento, per l'anno 2025, dell'incremento, a titolo di perequazione automatica, della misura complessiva dei trattamenti pensionistici individuali, limitatamente ai casi in cui tale misura complessiva sia superiore all'importo del trattamento minimo del regime generale INPS.
Si autorizza, inoltre, la spesa di:
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Misure in materia di calamità naturali ed emergenze
Fondo interventi di ricostruzioneIl comma 644 del disegno di legge di bilancio prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da ripartirsi, secondo specifiche modalità, attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sisma 2012
I commi da 649 a 652 recano misure specifiche per la ricostruzione in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nei giorni 20 e 29 maggio 2012. In particolare, si proroga, per la regione Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2025, il termine di scadenza dello stato di emergenza, assegnando 8,6 milioni di euro per l'anno 2025, per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi. Si proroga altresì l'autorizzazione per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile.
Si estende anche alla Lombardia la proroga al 31 dicembre 2025 del termine di scadenza dello stato di emergenza prevista per la regione Emilia-Romagna e si prevede, quindi, per la regione Lombardia, l'applicazione, fino all'anno 2025, nel limite di spesa di 100.000 euro, dell'autorizzazione all'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, anche in deroga ai limiti attualmente previsti dalla legislazione diretta al concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
I
commi 653, 655 e 656, recano
Sisma 2016
misure specifiche per la
ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, si proroga al 31 dicembre 2025 il termine di scadenza della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione e si provvede in tema di assunzioni di personale, per il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione (commi 653 e 655). Si prevede poi la possibilità per il Commissario straordinario di destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A. (comma 656).
Il
comma 658, dispone la
proroga anche per l'anno 2025 delle
agevolazioni previste in favore dei comuni situati nel
Centro Italia ricompresi nel cratere sismico
2016/2017.
Il
comma 659, garantisce, anche per il 2025, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni dell'area del Cratere Sisma 2016, senza applicazione di sanzioni e interessi.
I
commi 660 e 661 dispongono la proroga anche per l'anno 2025 del termine di
sospensione di alcuni pagamenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche) e del termine di
sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti, in scadenza alla data medesima, in caso di omessa informazione da parte delle banche e degli intermediari finanziari della facoltà di ottenere la sospensione delle rate predette.
Il
comma 663 proroga le norme disciplinanti le
esenzioni in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni siti nel
cratere sismico 2016/2017 (con riferimento agli eventi sismici verificatosi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) dalle
imposte di bollo e di registro, nonché dall'IRPEF, dall'IRES, dall'IMU e dalla TASI. Si prevede inoltre l'
esenzione, per l'anno 2025, in favore delle attività con sede legale od operativa nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi tra il 2016 e il 2017 nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, dal pagamento del
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
I
commi 664 e 665, prorogano di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, alcuni termini previsti per la
gestione delle macerie, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale.
I
commi da 668 a 673 recano disposizioni per i territori colpiti dal sisma del 2009 (c.d. terremoto dell'Aquila) e quelli dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 (c.d. sisma 2016).
Il comma 668, per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni del cratere del sisma 2016, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Il comma 669 reca disposizioni relative ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in forza delle convenzioni siglate con Invitalia e Fintecna o società da queste interamente controllate. Il comma 670 proroga fino al 31 dicembre 2025, la concessione del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" (CDA) previsto per i territori interessati dal sisma 2016. Il comma 671 autorizza la spesa di 1 milione di euro, per il 2025, al fine di incrementare le risorse destinate allo sviluppo delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016. Il comma 672 proroga al 31 dicembre 2025 le autorizzazioni di spesa destinate ad assicurare, al Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016, il supporto per i procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi del Piano Nazionale Complementare (PNC) da realizzare nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Il comma 673 proroga al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016.
I commi 674 a 676 istituiscono presso lo stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, con dotazione pari a 0,5 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di consentire taluni interventi di restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dalla sima del 6 aprile 2009. La disciplina delle modalità attuative è demandata ad un successivo Decreto del Ministro della cultura.
I commi 677 e 678 autorizzano la Sisma 2022 Marche e 2023 Umbriaspesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 7 milioni per l'anno 2026 per le attività di progettazione al fine di avviare i processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate a cura del Commissario straordinario.
I
commi da 682 a 688
Interventi Ischia (sisma 2017, alluvione 2022)
recano una serie di disposizioni la gestione commissariale prevista per gli interventi di riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, nonché per gli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022.
I
commi da 689 a 692
Sisma 2018 Molise e Sicilia
contengono una serie di disposizioni relative alla
gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di
Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di
Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.
Si prorogano inoltre al 31 dicembre 2025 le gestioni straordinarie per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 2018, destinando a tale finalità 2,82 milioni di euro per l'anno 2025, nonché la possibilità, per i comuni in questione, di assumere (in deroga alla normativa vigente) personale con contratti di lavoro a tempo determinato. Per la copertura degli oneri connessi a tale prolungamento viene autorizzata, per l'esercizio 2025, la spesa limite di: a) per 1.820.000 euro, a copertura degli oneri per le assunzioni a tempo determinato consentite, in deroga alla legislazione ordinaria, per i comuni della città metropolitana di Catania; b) per 736.500 euro, a copertura degli oneri per il funzionamento, incluse le spese per il personale, della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania; c) per 263.500 euro, a copertura degli oneri, per il funzionamento, incluse le spese per il personale, della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso Il comma 693 proroga al 31 dicembre 2025 il Commissario straordinario per la ricostruzione a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nel territorio dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana
Il comma 706 è diretto a prevedere che una Crisi idricaquota fino a 144 milioni, per il 2025, del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche può essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle stesse infrastrutture idriche. |
Le politiche per gli enti territoriali
Con riferimento agli enti territoriali, il disegno di legge di bilancio provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari con le Autonomie locali, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2025-2029, in conformità con i vincoli derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea. Per le Autonomie speciali, le regioni e gli enti locali, il concorso alla finanza pubblica viene disciplinato in termini di rispetto dell'equilibrio di bilancio, ridefinito in senso più restrittivo, e di contributi aggiuntivi alla finanza pubblica, stabiliti a livello di comparto. A seguito di modifiche introdotte nel corso dell'esame alla Camera, gli enti locali (province e comuni) del Friuli-Venezia Giulia, del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta dispongono di esenzioni da alcuni obblighi.
Il Il contributo degli enti territoriali alla finanza pubblicacontributo aggiuntivo è richiesto in misura complessivamente pari a 570 milioni nel 2025, a 1.570 milioni in ciascun anno del triennio 2026-2028 e a 2.500 milioni nel 2029, ripartito tra i comparti nei seguenti importi:
Per le
regioni
a statuto speciale e le province autonome, il contributo è da ripartirsi tra gli enti in base agli accordi bilaterali in materia finanziaria, sottoscritti tra il Governo e le Autonomie, che - oltre a definire il contributo alla finanza pubblica già dovuto a legislazione vigente dalle Autonomie speciali e a disciplinare la restituzione all'erario delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 - stabiliscono la misura del contributo aggiuntivo alla finanza pubblica dovuto dagli enti in attuazione della nuova
governance economica europea.
Per le
regioni a statuto ordinario, il riparto del contributo aggiuntivo alla finanza pubblica è disposto, in prima istanza, in sede di
autocoordinamento tra le regioni entro il 28 febbraio 2025, in proporzione agli impegni di spesa corrente, con riferimento a quella non sanitaria, al netto di determinate poste di bilancio, tra cui quelle destinate ai programmi per l'infanzia, gli asili nido, la disabilità, le famiglie, il diritto alla casa, i servizi sociosanitari e sociali.
Agli
enti locali il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica è richiesto in termini di
accantonamenti indisponibili da iscrivere
nella parte corrente di bilancio, che gli enti sono tenuti a costituire per ciascuno degli
anni dal 2025 al 2029, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La nuova disciplina dispone che gli accantonamenti di bilancio, che costituiscono il contributo alla finanza pubblica, dovranno essere utilizzati per
accelerare il ripiano da parte degli enti in disavanzo mentre dovranno essere utilizzati dagli
enti in avanzo per effettuare
spese di investimento negli anni successivi alla certificazione dell'avanzo, nei limiti degli importi del contributo annuale alla finanza pubblica, favorendo l'utilizzo di parte della spesa corrente in favore di spesa in conto capitale.
Con riferimento alla
spesa in conto capitale, il disegno di legge di bilancio interviene al contempo disponendo la
riduzione di una serie di programmi di investimento di conto capitale previsti per gli enti locali per gli anni dal 2025 al 2034, autorizzati a favore degli enti locali da alcune disposizioni vigenti, destinati ad interventi in materia di
infrastrutture,
opere pubbliche,
rigenerazione urbana e
spese per la progettazione, con tagli complessivi di spesa dell'ordine di 370 milioni nel 2025, 304 milioni nel 2026 e 478 milioni nel 2027.
In particolare: si riduce a decorrere dall'anno 2025, la linea di finanziamento per le
piccole opere per i comuni sotto i
1.000 abitanti; si riducono i contributi per investimenti in
rigenerazione urbana, per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, e i contributi per la
spesa di
progettazione a favore degli enti locali, a partire dall'annualità 2025 sino all'annualità 2031; si riduce il Fondo per la
manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose, per 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, e il Fondo per la progettazione degli enti locali per complessivi 89,9 milioni di euro dal 2025 al 2027; si elimina, infine, il Fondo per investimenti a favore dei comuni. Si prevede inoltre una
riduzione delle risorse stanziate per la progettazione e la realizzazione di un
sistema nazionale di ciclovie turistiche, per un importo pari a circa
31,9 milioni di euro nel periodo
2029-2033 (
si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 710-725 e 784-795).
Per la
spesa corrente, a fronte degli effetti restrittivi del nuovo concorso alla finanza pubblica, il disegno di legge di bilancio provvede al
rifinanziamento di alcuni Fondi in favore degli enti locali (
si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 730-736, 753-758, 759-772, e 773-779), tra cui:
E' stato incrementato il Fondo per gli amministratori locali vittime di atti intimidatori Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori (di cui all'articolo 1, comma 589, della legge di bilancio 2022) di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di consentire agli enti locali di potenziare le iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rafforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente e in favore degli amministratori locali che hanno subito atti intimidatori connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali (si rinvia alle schede del Servizio studi sull'art. 1, comma 772). |
La politica di revisione della spesa
Il disegno di legge di bilancio reca disposizioni finanziarie di revisione della spesa. Come evidenziato nella Relazione illustrativa, dalle misure di riduzione e razionalizzazione della spesa dei Ministeri derivano rispari di risorse per 5,2 miliardi nel 2025, 4 miliardi nel 2026, 3,5 miliardi nel 2027.
Le citate misure sono rivolte al settore della giustizia (pur non riportando effetti finanziari), alla gestione della spesa delle Amministrazioni centrali per ridurre le assunzioni consentite in relazione alle cessazioni (turnover della PA). Ulteriori disposizioni intervengono con il rifinanziamento del Fondo per le infrastrutture e l'istituzione di due fondi destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso di spesa netta.
In particolare, per quanto riguarda la cosiddetta La spending review dei Ministerispending review delle Amministrazioni centrali e l'attuazione della riforma 1.13 del PNRR di cui all'articolo 1 comma 870, l'Allegato IV dettaglia le riduzioni di spesa in termini di risparmi delle Amministrazioni centrali, pari a 2.670.265.000 euro per il 2025, 2.609.227.000 euro per il 2026 e 2.545.559.000 euro a decorrere dal 2027. Si riporta di seguito una tabella, con in nero gli importi della spending review come disposti dall'Allegato III al disegno di legge originario, ed in rosso gli importi della spending review come modificati nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio della Camera.
Inoltre, sono definiti gli obiettivi di risparmio delle Amministrazioni centrali considerati funzionali al conseguimento del traguardo M1C1-122 della Riforma della revisione della spesa 1.13 del PNRR. Tali obiettivi sono dettagliati per Ministero (in termini di indebitamento netto) nell'Allegato V e sono pari a 300 milioni per il 2025, 500 milioni per il 2026 e 700 milioni a decorrere dal 2027. Gli obiettivi citati sono individuati nell'ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio già disposte dal disegno di legge in esame, incluse le disposizioni di cui all'articolo 110. Tra le norme di revisione della spesa vi rientra, infatti, la già menzionata riduzione del turn-over nelle amministrazioni statali, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato. Sempre in materia di revisione della spesa rileva l'introduzione di alcuni tetti ai compensi a carico delle finanze pubbliche (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sui relativi commi). |
Misure in materia di grandi eventiE' presente una serie di interventi normativi anche nel settore dei grandi eventi, in particolare il Giubileo 2025 e gli eventi sportivi internazionali.
Si prevede una serie di stanziamenti funzionali alla realizzazione di eventi olimpici e paralimpici invernali. In particolare, si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 57,8 milioni per l'anno 2026 al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 e 2028Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare. Prevede per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, stanziamenti per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche". Inoltre al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale e di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dai suddetti eventi sportivi autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026. Infine, a titolo di contributo per la realizzazione dell'evento Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti Valtellina 2028, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2028 (commi 247-250).
Si dispone un contributo di 95 milioni per l'anno 2025 per lo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Si prevede, in considerazione dell'eccezionale presenza di visitatori nel territorio della città metropolitana di Roma Capitale, prevista anche in occasione dello svolgimento delle celebrazioni del Giubileo 2025Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, al fine di ridurre i flussi di traffico veicolare, in via straordinaria e temporanea, l'attribuzione di un contributo a favore della città metropolita di Roma Capitale pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 volto a favorire l'adozione di misure che agevolino forme di lavoro agile ed aumentino la flessibilità organizzativa necessaria. Si autorizza inoltre la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'acquisto di sistemi di video sorveglianza ambientale da installare prioritariamente nei quartieri adiacenti alla stazione ferroviaria di Roma Termini, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 (commi 496-500). |
Misure in materia ambientaleIn materia ambientale si prevedono i seguenti interventi. Il comma 725 istituisce un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nell'anno 2025 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di promuovere un'economia e una crescita blucrescita blu sostenibili, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e con particolare riguardo alla valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversità e dell'uso sostenibile delle risorse marine.
Il comma 880 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), del Fondo per le attività di monitoraggio, di studi e ricerche in materia di inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFASPFAS) con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. |
Misure in materia di giustiziaIn Personale della giustiziamateria di giustizia, il disegno di legge di bilancio autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2026, il Ministero della giustizia a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato, per assicurare la piena operatività del cd. Ufficio per il processo, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a conferire ulteriori dieci incarichi dirigenziali di livello non generale, in deroga a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego. Con una disposizione introdotta in sede referente, è stata, inoltre, autorizzata l'assunzione, nell'anno 2025, di 200 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle facoltà assunzionali e della dotazione organica previste dalla normativa vigente. In sede referente, sono state altresì previste una serie di Giustizia tributariadisposizioni in materia di giustizia tributaria. A tale riguardo, è prevista la possibilità di autorizzare ulteriori posti per i concorrenti risultati idonei a seguito del concorso per l'assunzione di 146 magistrati tributari bandito nel 2024. Si provvede, peraltro, al differimento al 1° gennaio 2029 del regime ordinario relativo alla cessazione dell'incarico dei giudici tributari al compimento dei 70 anni, con conseguente modifica del regime transitorio per le annualità fino al 2029 e abrogazione della previgente disciplina di proroga del suddetto regime transitorio. Viene altresì determinato il compenso da attribuire ai componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l'anno 2025, non collocati in quiescenza, autorizzando, a tal fine, la spesa di euro 100.913 per l'anno 2025. Infine, vengono assegnate al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ulteriori risorse, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per lo sviluppo del sistema informatico. Ufficio centrale per il referendum Si provvede, inoltre, a prorogare anche per l'anno 2025, in relazione alle richieste di referendum presentate entro il 31 dicembre 2024, la misura prevista dall'art. 1 del D.L. 144/2023, che dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo, appartenente all'Area Assistenti e già inquadrato nel Comparto Ministeri, da parte dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione al fine di coadiuvare le operazioni di verifica della legittimità delle richieste di referendum, nonché al fine di assicurare il compimento di mansioni esecutive quali l'inserimento dei dati nei sistemi informatici. Violenza sulle donneUna ulteriore misura riguarda l'incremento, per un importo pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con la finalità di favorire l'orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza. Tale fondo è stato, peraltro, ulteriormente rifinanziato, in sede referente, di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2025, al fine di incrementare la misura del reddito di libertà, per garantire l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza. Si segnala, inoltre, l'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, finalizzata a garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione ed il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne. Si provvede anche ad estendere al personale degli uffici dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, operanti fuori del territorio nazionale, il trattamento economico già riconosciuto dalla legislazione vigente a favore degli esperti per la sicurezza destinati ad operare fuori del territorio nazionale nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza. Diverse sono, poi, le disposizioni che istituiscono nuovi fondi, quali: il Fondo per l'effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione annua di 4 milioni di euro a decorrere dal 2025; il Fondo per il potenziamento dei percorsi di rieducazione per i minori a rischio di devianza, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione pari a euro 500.000 per il 2025, 1 milione per il 2026 e 2 milioni per il 2027; il Fondo nazionale per la concessione di un contributo per l'esdebitazione degli incapienti, istituito presso il Ministero della giustizia, con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2025. Inolte, sono introdotte misure di razionalizzazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Da segnalare sono altresì le disposizioni concernenti la disciplina del Contributo unificatocontributo unificato nell'ambito dei procedimenti civili. A tal proposito, in sede referente, è stato integralmente sostituita l'originaria formulazione della disposizione contenuta nel disegno di legge di bilancio, che introduceva una nuova causa di estinzione del processo civile legata al mancato o parziale pagamento del contributo unificato. A seguito dell'integrale sostituzione della ciatata disposizione, viene introdotto l'obbligo del contestuale pagamento del contributo unificato in caso di presentazione dell'istanza del creditore con cui chiede al presidente del tribunale di autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare ai sensi dell'art. 494-bis, comma 2, c.p.c. Inoltre, si prevede la non iscrizione a ruolo dei procedimenti civili, in caso di omesso pagamento del contributo unificato pari ad euro 43, o del minor contributo dovuto, salvi i casi di esenzione dal pagamento. La norma detta, infine, disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e riscossione del contributo unificato non versato nei procedimenti civili, da parte della società Equitalia Giustizia Spa e abroga la disposizione che prevede il versamento di una percentuale dei crediti recuperati, relativi alle spese processuali ed alle pene pecuniarie, alla cassa previdenza dei cancellieri. Sempre in materia di contributo unificato, si provvede ad incrementare la misura dovuta per l'iscrizione a ruolo delle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana. Vengono quindi modificate le norme di attuazione del codice del processo amministrativo (art. 13-ter dell'allegato 2 al d.lgs. 104/201) prevedendo il versamento di una somma, stabilita dal giudice nel limite massimo del doppio del contributo unificato previsto per il grado di giudizio, a carico della parte che nel processo amministrativo non ha rispettato i limiti dimensionali stabiliti per la redazione del ricorso e degli altri atti difensivi. Ulteriori disposizioni riguardano la Spese di giustiziarevisione delle spese in materia di giustizia. In primo luogo, vengono rideterminati i diritti di rilascio e di copia degli atti e dei documenti processuali contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo. In secondo luogo, si prevede la non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia. Infine, vengono modificate la procedura e le tempistiche dei pagamenti da parte dell'amministrazione della giustizia per i casi di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, al fine di realizzare progressivi risultati di abbattimento dell'arretrato nonché una migliore gestione delle procedure. In materia di beni confiscati, si prevede che i beni sottoposti a confisca nell'ambito dei procedimenti per reati tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta. |
Misure in materia di editoriaDurante l'esame in sede referente è stato approvato un emendamento che, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse aggiuntive sono ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che provvede a distribuire le risorse tra gli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri (commi 430 e 431). Con il medesimo emendamento si è provveduto a prorogare anche al 2025 il contratto in essere con la società Centro di produzione Spa (proprietaria di Radio radicale), stanziando 8 milioni per il 2025 per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (commi 432 e 433). |
Misure in materia di sportIn materia di sport, il disegno di legge di bilancio iniziale stanziava le seguenti risorse: il fondo unico per il potenziamento del movimento sportivo italiano è rifinanziato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (comma 251); è istituito un nuovo fondo per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi Paralimpiadi Milano-Cortina 2026sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 261), ed è incrementata, di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027, la dotazione del fondo speciale istituito presso l'Istituto per il credito sportivo ai fini della concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui (comma 266). Tra le misure in materia di sport introdotte in sede referente si segnalano inoltre: - la proroga, nel limite complessivo di 10 milioni di euro fino al 2025, della disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (comma 246); - un incremento ulteriore, pari a 2,4 milioni di euro per il 2025, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3,2 milioni di euro per l'anno 2027, della dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, ma per la sola erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine (comma 252); - l'incremento di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 del fondo destinato alle attività del progetto Filippide, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport (comma 253); - il riconoscimento, per una spesa autorizzata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, allo studente membro del Programma studente-atleta e di un Corpo Sportivo delle Forze Armate o delle Forze dell'Ordine, o che sia qualificato come «atleta di interesse nazionale», il diritto a ricevere una borsa di studio, erogata da Sport e salute S.p.A. (commi da 254 a 260); - l'esonero dalla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta dei premi erogati agli atleti vincitori di medaglie nelle gare svolte in occasione dei prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali di "Milano-Cortina 2026" (comma 262); - l'autorizzazione alla spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'incremento del contributo in favore del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche «Special Olympics Italia» (comma 263); - l'incremento di 1 milione di euro per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025 (commi 264 e 265); - l'attribuzione alla Lega del ciclismo professionistico un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025 destinato al sostegno dell'organizzazione di gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale (commi da 267 e 268); - l'istituzione di un fondo con una dotazione di 100.000 euro per l'anno 2025 da destinare a favore delle Regioni del Mezzogiorno d'Italia inserite a calendario in un circuito a tappe promosso dalla Lega del ciclismo professionistico (commi 269). |