Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2025 - A.C. 2112-bis - Quadro di sintesi degli interventi
Riferimenti: AC N.2112/XIX AC N.2112-bis/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 370/1
Data: 08/11/2024
Organi della Camera: V Bilancio

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Legge di bilancio 2025 - A.C. 2112-bis - Quadro di sintesi degli interventi


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I principali interventi (2025)*


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Introduzione

Il disegno di legge di bilancio 2025 presentato dal Governo il 23 ottobre 2024 (A.C. 2112-bis) si inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della governance economica europea entrata in vigore lo scorso 30 aprile.


La nuova governance economica europea modifica i principi e gli strumenti delle politiche di bilancio degli Stati membri. In particolare, la programmazione è ora definita in un orizzonte pluriennale nell'ambito del Piano strutturale di bilancio a medio termine, che ha una durata corrispondente a quella della legislatura nazionale. Il Piano strutturale di bilancio individua il percorso di aggiustamento di bilancio (monitorato in termini di variazione dell'aggregato della spesa netta), la traiettoria di riferimento elaborata dalla Commissione europea, una serie di investimenti e riforme da realizzare in funzione delle raccomandazioni specifiche per Paese, delle priorità condivise a livello europeo, della complementarità con i fondi per la politica di coesione e il PNRR (per approfondimenti si rimanda al Tema ed all'infografica predisposte dal Servizio studi).


Il DDL di bilancio 2025 e la riforma della governance economica europea

Il Piano strutturale di bilancio 2025-2029 è stato presentato dal Governo al Parlamento il 27 settembre 2024 ed inviato alle istituzioni europee a seguito dell'approvazione, il 9 ottobre 2024, di due risoluzioni da parte delle Camere. Il Piano dovrà essere quindi approvato con raccomandazione dal Consiglio dell'UE (per un approfondimento sull'esame parlamentare si rimanda al Tema provvedimento contenente la documentazione predisposta dal Servizio studi).


Il Piano strutturale di bilancio fissa un obiettivo di tasso di crescita annuo della spesa netta pari all'1,3% nel 2025, all'1,6% nel 2026, all'1,9% nel 2027 all'1,7% nel 2028 e all'1,5% nel 2029 per garantire nel medio periodo una riduzione stabile del livello del debito pubblico, mantenere la possibilità di impiegare alcuni spazi fiscali per il finanziamento di interventi selettivi e consentire di chiudere la procedura per deficit eccessivo nel 2027. Le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano dunque tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica in linea con il rispetto del tasso di crescita stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio.

In attesa della riforma del quadro normativo contabile nazionale (in particolare della legge "rinforzata" n. 243 del 2012 e della legge di contabilità e finanza pubblica, legge n.

196 del 2009), il disegno di legge di bilancio 2025 è stato predisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Inoltre, al fine di favorire un primo coordinamento degli strumenti contabili nazionali con quelli europei, il disegno di legge presenta anche disposizioni ed elementi informativi che fanno espressamente riferimento alla nuova governance economica europea. Gli articoli 95 e 104 prevedono disposizioni volte a modificare le regole finanziarie e i principi del contributo alla finanza pubblica delle regioni e degli enti territoriali in linea con la riforma della governance economica europea. Un'ulteriore disposizione volta a favorire il rispetto delle nuove regole europee è l'articolo 103 che reca l'abrogazione del sistema di tesoreria unica mista. Infine, l'articolo 122, comma 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, configurandosi come fondi di riserva.


Ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), la prima sezione del disegno di legge di bilancio individua il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché gli eventuali aggiornamenti di tali obiettivi fissati dalla Nota di aggiornamento al DEF. La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.


I dati chiave dell'economia

Le misure della legge di bilancio e i relativi effetti stimati dal Governo si collocano in un contesto economico che può essere descritto analizzando l'andamento previsto dei principali indicatori, i cui dati sono stati riportati anche Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSB) – Italia 2025-2029:

La programmazione economica e le politiche pubbliche


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Prodotto Interno Lordo (PIL): Il Governo stima che il PIL reale programmatico crescerà, rispetto all'anno precedente, dell'1,2% nel 2025, dell'1,1% nel 2026, dello 0,8% nel 2027, dello 0,8% nel 2028, e dello 0,6% nel 2029. Tali tassi di crescita sono correlati prevalentemente all'andamento positivo della domanda interna finale, mentre si stima un effetto minimo riconducibile alle esportazioni nette nel periodo 2025-2029 (Fonte: Piano strutturale di bilancio, Tavola II.2.3, p. 46).

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Debito e indebitamento: secondo le stime del Governo il rapporto debito pubblico/PIL sarà pari al 135,8% nel 2024, al 136,9% nel 2025, al 137,8% nel 2026,

al 137,5% nel 2027, al 136,4% nel 2028, al 134,9% nel 2029. L'indebitamento netto

(deficit) della PA - che comprende l'indebitamento delle Amministrazioni pubbliche come definite dall'ISTAT (GU Serie Generale n. 229 del 30/09/2024) – dovrebbe attestarsi al 3,3% del PIL nel 2025, al 2,8% del PIL nel 2026, al 2,6% del PIL nel 2027, al 2,3% del PIL nel 2028, all'1,8% del PIL nel 2029. Il Governo prevede dunque un deficit sino al 2029, sebbene il saldo primario sia previsto tornare in positivo dal 2024. (Fonte per debito, indebitamento e saldo primario: Piano strutturale di bilancio, Tavola II.2.4, p. 74).

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Inflazione: le attuali stime dell'andamento dell'inflazione, prevedono una crescita dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato a livello europeo (calcolata come IPCA), rispetto all'anno precedente, del 2,0% nel 2025, dell'1,8% nel 2026, dell'1,8% nel 2027, dell'1,9% del 2028 e del 2,0% nel 2029. (Fonte: Piano strutturale di bilancio, Tavola II.2.3, p. 46).

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Occupazione: Il Governo stima che l'occupazione nazionale crescerà, rispetto all'anno precedente, dell'1,0% nel 2025, dello 0,9% nel 2026, dello 0,9% nel 2027, dello 0,7% nel 2028 e dello 0,7% nel 2029 (Fonte: Piano strutturale di bilancio, Tavola II.2.3, p. 46). L'occupazione nazionale così calcolata nel 2023 era pari a 26 milioni 30mila unità, mentre l'ISTAT riporta, con criteri di misura differenti, il numero di occupati come pari a 22 milioni 835mila unità sempre nel 2023 (classi età 15-64 anni) e a 23 milioni 580 mila (classi età 15-89 anni).

Si ricorda che queste stime fanno riferimento all'occupazione nazionale, che comprende tutte le persone tra i 15 e gli 89 anni (altri indicatori fanno riferimento agli occupati nella fascia 15-64 anni) che abbiano svolto almeno un'ora di lavoro ai fini di retribuzione o di profitto nella settimana di misurazione dei dati, anche qualora siano temporaneamente non al lavoro in quanto lavoratori stagionali (ma continuino a svolgere mansioni necessarie al proseguimento dell'attività) o siano temporaneamente assenti dal lavoro per altri motivi.


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Disoccupazione. Il Governo stima che il tasso di disoccupazione scenderà progressivamente dal 6,6% del totale della forza lavoro nel 2025 al 6,5% nel 2026, al 6,3% nel 2027, al 6,2% nel 2028, per risalire leggermente al 6,3% nel 2028 (Fonte: Piano strutturale di bilancio, Tavola II.2.3, p. 46).

Si rammenta che il tasso di disoccupazione definisce come disoccupati coloro che contemporaneamente (i) non hanno un lavoro; (ii) sono disponibili a lavorare; (iii) hanno cercato attivamente un impiego nelle quattro settimane precedenti alla rilevazione; conseguentemente, non considera i lavoratori "inattivi" o "scoraggiati" che, pur essendo privi di impiego e disponibili a lavorare, non hanno cercato impiego attivamente nelle ultime quattro settimane. Al contrario, il tasso di mancata partecipazione al lavoro considera sia i disoccupati che gli inattivi disponibili, e costituisce uno degli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES) disposti dal 2016 come strumento di programmazione economica, discusso nel PSB e nel dossier del Servizio studi.


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Produttività. Il Governo stima che il contributo del fattore lavoro alla crescita del PIL potenziale crescerà, rispetto all'anno precedente, dello 0,5% del PIL potenziale annuo nel 2025, dello 0,4% nel 2026, dello 0,3% nel 2027, dello 0,2% nel 2028, e dello 0,1% nel 2029. (Fonte: Piano strutturale di bilancio, Tavola II.2.3 p. 46). La Commissione europea, nel Rapporto sull'invecchiamento 2024, esponendo le stime dalle previsioni di primavera 2023, aveva stimato un contributo decrescente e poi negativo del lavoro alla crescita potenziale del PIL stante l'alto tasso di occupazione raggiunto e le ipotesi di un alto tasso di disoccupazione strutturale in Italia. Per approfondimenti si veda il PSB e il dossier del Servizio studi.


A seguito dell'entrata in vigore della riforma della governance economica europea si segnala anche l'andamento del tasso di crescita della spesa primaria netta finanziata a livello nazionale (spesa netta). Secondo la programmazione della politica di bilancio del Governo la spesa netta, definita ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 1263/2024 come la spesa pubblica dell'anno di riferimento 2023 (1.144.843 milioni) al netto della spesa finanziata da trasferimento dell'UE (23.424 milioni nel 2023), del cofinanziamento nazionale dei programmi finanziati dall'UE (2.886 milioni nel 2023), della componente ciclica della spesa per sussidi di disoccupazione (-1.873 milioni nel 2023, negativa in quanto il tasso di disoccupazione attuale è considerato inferiore al tasso di disoccupazione "naturale" e quindi la spesa per disoccupazione è stimata inferiore al

L'andamento della spesa netta

"normale"), delle spese una tantum (2.124 milioni nel 2023), della spesa per interessi sul debito pubblico (77.987 milioni nel 2023) è pari a 1.040.295 milioni nel 2023. Nell'aggregato della spesa netta sono considerati invece gli effetti delle misure discrezionali sul lato delle entrate (pari a 8.264 milioni nel 2023). Il Governo, dunque, prevede che la spesa netta cresca, in termini di variazione percentuale annua, rispetto all'anno precedente, del -1,9% nel 2024, dell'1,3% nel 2025, dell'1,6% nel 2026, dell'1,9% nel 2027, dell'1,7% nel 2028, e dell'1,5% nel 2029. (Fonte: Piano strutturale di bilancio (PSB), Tavola II.2.4, p. 73).


Il disegno di legge di bilancio per il 2025

Il disegno di legge di bilancio (C. 2112-bis), che costituisce la manovra di finanza pubblica 2025-2027, si compone, nella prima sezione, di 124 articoli, seguiti da altri 19 articoli (dall'articolo 125 all'articolo 143) della seconda sezione, recanti l'approvazione degli stati di previsione dei Ministeri. L'ultimo articolo (articolo 144) reca infine la disposizione sull'entrata in vigore della legge.


In relazione agli effetti della manovra sui saldi di finanza pubblica, il disegno di legge di bilancio indica i principali saldi differenziali (risparmio pubblico, saldo netto da finanziare, avanzo primario, ricorso al mercato) e le voci delle componenti delle entrate e delle spese, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa. Il livello massimo del saldo netto da finanziare costituisce il principale riferimento contabile per la programmazione economica vigente. Il saldo netto da finanziare è il risultato della differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate: tributarie; extratributarie; alienazione e ammortamento beni patrimoniali e riscossione di crediti) e le spese finali (i primi due titoli delle spese: spese correnti e in conto capitale) e corrisponde sostanzialmente alla somma di indebitamento netto e saldo delle "partite finanziarie". Tale livello massimo di saldo non può essere modificato nel corso dell'esame parlamentare e, dunque, se dovessero essere introdotte delle nuove norme onerose, le stesse dovranno recare le corrispondenti risorse a compensazione.


L'articolo 1 del disegno di legge di bilancio 2025 individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato. In particolare, il saldo netto da finanziare previsto dal disegno di legge di bilancio 2025 si attesta a circa 187,3 miliardi nel 2025, 163 miliardi nel 2026 e 143,2 miliardi nel 2027, con un peggioramento rispetto agli andamenti tendenziali di circa 8,2 miliardi nel 2025, di 19,5 miliardi nel 2026 e di 31,3 miliardi nel 2027.


Secondo i dati riportati nel Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2025-2027, la manovra della prima sezione implica per il 2025 minori entrate per circa 7 miliardi e maggiori spese per circa 7,4 miliardi, da cui deriva un effetto totale di circa 14,4 miliardi per il prossimo anno. In relazione alla seconda sezione, essa implica un effetto complessivo in termini di minori spese per 4,7 miliardi di euro nel 2025. Di conseguenza, l'effetto complessivo della manovra, derivante dalla prima e dalla seconda sezione del disegno di legge di bilancio 2025, è pari a 9,7 miliardi.

Tuttavia, nella Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio (Tomo I, pag. 351) il Governo stima che le misure espansive della manovra produrranno un miglioramento del PIL programmatico (consumi e investimenti) e causeranno un aumento delle entrate tributarie (1.314 milioni) e una diminuzione delle spese contributive (305 milioni). I citati effetti costituiscono i cosiddetti "effetti di retroazione" (1.619 milioni). Pertanto, l'aumento complessivo del saldo netto da finanziare della manovra è stimato in totale pari a -8.204 milioni.

Le aree di spesa del bilancio dello Stato, come risultanti dal disegno di legge in esame, risultano organizzate in 34 missioni e 178 programmi. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni); i programmi, ciascuno dei quali affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa, costituiscono le unità di voto parlamentare e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche. I programmi di spesa sono suddivisi in azioni. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2025-2027 sono 724, ovvero 579 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale di ciascun programma.

I saldi di finanza pubblica


L'effetto complessivo della manovra

Le risorse del disegno di legge di bilancio da stanziare – in considerazione del livello del saldo netto da finanziare – possono essere analizzate in relazione alle singole misure previste dagli articoli del disegno di legge, incidenti sulle entrate o sulle spese (al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire).


La manovra della prima sezione

Per quanto attiene alle maggiori entrate, il Governo ha previsto quattro principali misure, stimandone i corrispondenti effetti finanziari come segue:


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la revisione della disciplina sulla deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alla disciplina di trasformazione delle attività per imposte anticipate, cosiddette "DTA" (circa 3,6 miliardi nel biennio 2025- 2026);

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la modifica della disciplina del versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita (0,97 miliardi nel 2025, 0,4 miliardi nel 2026 e 0,38

miliardi nel 2027);

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la rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni (0,7 miliardi nel 2025, 0,75 miliardi nel 2026 e 0,8 miliardi nel 2027);

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la lotta all'evasione fiscale, tramite misure in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati e di tracciabilità delle spese (circa 1,2 miliardi nel triennio di riferimento).

(si vedano le relative schede di lettura del dossier del Servizio studi sugli articoli 3, 5, 9 e 11).


Per quanto attiene agli interventi, il Governo ha delineato numerose misure che possono essere riassunte per materia in relazione alla ripartizione dei titoli delle disposizioni della prima sezione del disegno di legge di bilancio:

I principali interventi


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la riduzione della pressione fiscale ed altre misure in materia di sostegno ai redditi, lotta all'evasione, contratti di assicurazione, giochi, lavoratori frontalieri (titolo II, articoli da 2 a 15);


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Si rendono strutturali sia la riforma delle aliquote IRPEF che gli effetti di riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti.


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il sostegno al potere d'acquisto delle famiglie mediante la Carta «Dedicata a te» a favore degli indigenti e altre misure come quelle per gli acquisti di beni di prima necessità e gli interventi sui mutui per la prima casa (titolo III, articoli da 16 a 17);


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Sono rifinanziati i suddetti fondi: il Fondo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità – carta "Dedicata a te", il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, il Fondo di garanzia per la prima casa, il fondo per le non autosufficienze e il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.


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interventi sui contratti dei dipendenti pubblici in base a nuove disposizioni sul trattamento accessorio, sul rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico, quelle per il personale della giustizia, sulla capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sull'indennità di servizio zone disagiate (titolo IV, articoli da 18 a 22);


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Si autorizzano le risorse per i rinnovi contrattuali 2025-2027 del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato e si istituisce un fondo per i rinnovi contrattuali per il periodo 2028-2030.


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misure in materia di lavoro (come quelle sul trattenimento in servizio e la flessibilità in uscita), previdenza sociale (pensioni minime, perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero, la previdenza complementare, i trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia

Occupabilità Lavoratori), famiglia (sostegno della genitorialità "Bonus nuove nascite", disposizioni sull'Assegno unico per la richiesta del bonus nido e per il supporto al pagamento delle rette degli asili nido, misure in materia di congedi parentali e di decontribuzione per le lavoratrici madri) e formazione delle donne vittime di violenza, di cui al titolo V (articoli da 23 a 36);


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Per fronteggiare il divario nell'occupazione e favorire lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate, si istituisce un apposito fondo di bilancio (circa 9,1 miliardi per il periodo 2025-2029). Si dispone, tra l'altro, un contributo una tantum di mille euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente presenti un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui. È istituito dal 2025 un fondo per il parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti e autonome madri di due o più figli secondo specifiche condizioni. È previsto il potenziamento dei congedi parentali e del bonus relativo al pagamento delle rette per asili nido, con l'esclusione dalla soglia ISEE utile ai fini dell'accesso al beneficio. Si estende anche per le annualità 2025 e 2026 l'aumento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Sono prorogate al 2025 "Quota 103" e l'"Ape sociale" con riferimento ad alcune fattispecie e si estende l'ammissione al beneficio "Opzione donna".


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interventi in materia di disabilità e non autosufficienza (come quelli relative ai cani di assistenza e sulla sperimentazione della riforma sulla disabilità), politiche sociali per la lotta alle droghe e alle dipendenze (si segnalano, in particolare, l'istituzione del Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, l'istituzione del Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi e le disposizioni sul Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D) e sport (disposizioni in materia di finanziamento sportivo, potenziamento del movimento sportivo italiano, Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 e concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale) di cui al titolo VI (articoli da 37 a 46);


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disposizioni sulle politiche della sanità con misure sul rifinanziamento del servizio sanitario nazionale, l'aumento dei limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, l'innovatività dei farmaci, l'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione di alcune prestazioni, l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, il Piano pandemico 2025-2029, l'acquisto di dispositivi medici utili alla riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti, la dematerializzazione delle ricette mediche, gli accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria, l'indennità del personale operante nei servizi di pronto soccorso, le aziende della filiera farmaceutica, l'incremento delle risorse per le cure palliative, le disposizioni per i medici in formazione specialistica, la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte, l'indennità di specificità, la premialità delle liste di attesa, le comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale, le patologie da dipendenze, di cui al titolo VII (articoli da 47 a 66);


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Si incrementa, tra le altre misure, il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per un importo di 1,3 miliardi di euro nel 2025, 5,1 miliardi di euro nel 2026, 5,8 miliardi di euro nel 2027, 6,7 miliardi nel 2028, 7,7 miliardi nel 2029 e 8,9 miliardi a decorrere dal 2030.


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misure in materia di crescita, infrastrutture e investimenti (interventi in materia di premi di produttività, welfare aziendale, agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi, maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, Piano Casa Italia, incentivi per il rilancio occupazionale ed economico, quotazione delle piccole e medie imprese, riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo, sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese cosiddetta "Nuova Sabatini", banda ultra larga, credito d'imposta ZES, esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, sostegno al settore turistico e operatività della società Autostrade dello Stato) di cui al titolo VIII (articoli da 67 a 80);

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Tra le numerose misure si autorizzano risorse destinate a finanziare l'attribuzione di un credito di imposta per le imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno e si incrementa la dotazione della "Nuova Sabatini".


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disposizioni in materia di agricoltura per il sostegno agli investimenti nel Mezzogiorno, la ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnia, la determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli, di cui al titolo IX (articoli da 81 a 83);


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interventi in materia di istruzione, università, ricerca e cultura, come le nuove disposizioni sulla "Carta del docente", sulla sostenibilità delle attività dei centri nazionali, i partenariati estesi e le iniziative di ricerca in ambito sanitario e assistenziale, le misure rivolte in particolare ai beni culturali, allo spettacolo dal vivo e alla creatività contemporanea, di cui al titolo X (articoli da 84 a 89);


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politiche per la difesa, la sicurezza nazionale e gli affari esteri con misure come quelle sul personale delle Forze armate impiegato per le operazioni Strade sicure e Stazioni sicure 2025 e 2026-2027 ed il Rifinanziamento del NATO Innovation Fund, di cui al titolo XI (articoli da 90 a 91);


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misure in materia di calamità naturali ed emergenze (si segnala, in particolare l'istituzione del Fondo per la ricostruzione, le disposizioni sulle esigenze connesse alla ricostruzione e quelle sulla crisi idrica) di cui al titolo XII (articoli da 92 a 94);


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Si rifinanzia il fondo per le emergenze nazionali (0,5 miliardi nel 2025 e 0,2 miliardi dal 2026) e si prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione.


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disposizioni concernenti i rapporti finanziari con gli enti territoriali, la disciplina dell'addizionale regionale e comunale, il finanziamento del trasporto pubblico locale, il Fondo di solidarietà comunale, l'istituzione di un Fondo per l'assistenza ai minori, il contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane, l'abrogazione del sistema di tesoreria unica mista e il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali (titolo XIII, articoli da 95 a 104);


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È previsto l'incremento del Fondo di solidarietà comunale, dei contributi per il finanziamento delle funzioni fondamentali delle province e città metropolitane e del Fondo per il trasporto pubblico locale. A fronte, sono previsti definanziamenti di alcuni fondi per investimenti degli enti territoriali (art. 104, commi 13-21).


Concorrono al finanziamento delle misure sopra illustrate le disposizioni finanziarie di revisione della spesa con particolare riferimento alle materie della giustizia, del personale pubblico, degli organi amministrativi di enti, del potenziamento dei controlli di finanza pubblica, del contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche e da parte di enti pubblici non economici, dei piani di stock option, dell'efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati, di Tax credit cinema, di misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR "spending review", di cui al titolo XIV (articoli da 105 a 119).


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Si prevede – secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2025 (Tomo I, pag. 10) – una riduzione e razionalizzazione della spesa dei Ministeri (5,2 miliardi nel 2025, 4 miliardi nel 2026, 3,5 miliardi nel 2027).


Il titolo XIV reca altresì norme di rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture a partire dal 2027 e fino al 2036, del Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi, delle disposizioni sui Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, del Fondo per l'immigrazione, delle misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome (articoli da 120 a 124).


Riguardo agli effetti previsti sul saldo netto da finanziare delle singole misure citate, si rinvia alle note presenti nelle schede di lettura del dossier del Servizio studi evidenziate con una barra gialla.

Per un'analisi di dettaglio degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e la quantificazione degli oneri risultante dalla Relazione tecnica si rinvia al dossier del Servizio del Bilancio dello Stato.


In estrema sintesi, le principali voci di spesa del disegno di legge di bilancio sono finalizzate come segue:


Principali voci di spesa


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politiche di previdenza, assistenza e ad altre forme di sostegno: stanziamenti per 208,9 miliardi (pari al 23,4 per cento degli stanziamenti totali del bilancio dello Stato (Considerate al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire), finalizzati prevalentemente alle misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro, politiche per la famiglia e spesa sociale, le pensioni, le politiche del lavoro e il sostegno alle imprese;


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politiche relative alla salute e all'istruzione: 160,1 miliardi (17,9 per cento);


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affari economici: circa 138,3 miliardi (15,5 per cento), finalizzati tra l'altro al rinnovo dei contratti dei dipendenti dello Stato;


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servizi istituzionali e generali: 125,9 miliardi (14,1 per cento);


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servizi pubblici generali: 87,4 miliardi (9,8 per cento), in buona parte destinati alla missione "Difesa e sicurezza del territorio" (30,8 miliardi) e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (26,1 miliardi);


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spesa per interessi: 106,3 miliardi (11,9 per cento);


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contributo Enti territoriali alla finanza pubblica: 59,9 miliardi, al netto di quelli per la spesa sanitaria che sono considerati nella categoria Salute e Istruzione (6,7 per cento);


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cultura, ambiente e qualità della vita: circa 7 miliardi (0,8 per cento).


La manovra della seconda sezione

La seconda sezione del disegno di legge di bilancio espone il bilancio a legislazione vigente e le variazioni della legislazione vigente non determinate da innovazioni normative (art. 21, comma 1-sexies, legge n. 196 del 2009). La seconda sezione riporta quindi in termini contabili lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri, pur svolgendo anche la funzione di rideterminazione degli stanziamenti e riprogrammazione delle risorse finanziarie. Da un'analisi della composizione e articolazione degli stati di previsione si può osservare quindi come la manovra sia attuata anche mediante variazioni degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti esposte nella seconda sezione. In particolare, le modifiche ai programmi di spesa della seconda sezione, prevalentemente relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti, possono determinare effetti finanziari.


In linea con la normativa vigente (articolo 15 della legge "rinforzata" n. 243 del 2012), la seconda sezione del disegno di legge di bilancio ha un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti.


Secondo i dati riportati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2025-2027, la manovra della seconda sezione implica un effetto complessivo in termini di minori spese per 4,7 miliardi di euro nel 2025 (1,9 miliardi nel 2026 e 1,2 miliardi nel 2027). Tali effetti derivano da: rifinanziamenti (maggiori spese) di leggi di spesa pari a 4.891,4 milioni nel 2025 (4.854,9 milioni nel 2026 e 5.275,7 milioni nel 2027), definanziamenti (minori spese) di leggi di spesa per 9.438,5 milioni per il 2025 (7.042,9 milioni per il 2026 e 6.279,5 milioni per il 2027) e riprogrammazioni di autorizzazioni pluriennali di spesa che determinano una riduzione pari a 159,9


La Sezione II del DDL di bilancio 2025

milioni nel 2025 (un aumento di 206,4 milioni nel 2026 e una riduzione di -229,5 milioni nel 2027).

La Sezione II del disegno di legge di bilancio reca, oltre allo stato di previsione delle entrate, quindici stati di previsione della spesa. Gli articoli dal 125 al 140 prevedono quindi l'approvazione degli stati di previsione (si vedano le relative schede di lettura nel volume II del dossier del Servizio studi).


Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi con riferimento alle disposizioni operanti per il 2025 e per gli anni successivi. Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029 e gli effetti finanziari attesi, per il quinquennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2024 e negli esercizi precedenti.


Nell'ambito dello stato di previsione delle entrate si osservano effetti finanziari positivi per il triennio 2025-2027, anche considerando gli effetti di retroazione derivanti dalla manovra di finanza pubblica. Gli interventi espansivi disposti con la manovra, con riferimento in particolare alle misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro e di sostegno alle famiglie, si traducono – secondo le stime del Governo – in maggiori entrate come riflesso della crescita dei consumi interni e degli investimenti, per importi pari complessivamente a 1.314 milioni di euro per il 2025, 908 milioni di euro per il 2026 e 1.728 milioni di euro per il 2027. In relazione alle principali variazioni quantitative delle risorse disposte nella seconda sezione della legge di bilancio – come rappresentate dalla consultazione dei capitoli dei singoli stati di previsione – si segnalano di seguito i principali rifinanziamenti e definanziamenti.


Per quanto riguarda i principali rifinanziamenti:


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Investimenti per la difesa nazionale (1.500 milioni di euro dal 2025 al 2039, per complessivi 22,5 miliardi), a seguito dello stanziamento di nuove risorse per le altre spese di investimento del Ministero della difesa (art. 608 del decreto legislativo n. 66 del 2010);

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Investimenti per la difesa nazionale (922 milioni nel 2025, 973 milioni nel 2026,

1.090 milioni nel 2027, per complessivi 12,6 miliardi fino al 2039), a seguito dell'assegnazione di maggiori risorse nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, destinate alla difesa aerea nazionale (art. 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997), settore aeronautico (art. 5, comma 2, del decreto-legge

n. 321 del 1996), Unità Navali FREMM (art. 1, comma 95, della legge n. 266 del 2005) e settore marittimo - difesa nazionale (art. 1, comma 37, legge n. 147 del 2013). Si segnala, a riguardo, che la seconda sezione interviene su tali fondi disponendo un definanziamento pari a 10 milioni di euro con riferimento alla difesa aerea nazionale (art. 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997). Si segnala, altresì, un definanziamento di 25 milioni di euro con riferimento al settore aeronautico (art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 321 del 1996);

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Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali (1.270 milioni di euro nel 2025 e 1.570 milioni a decorrere dal 2026), su cui sono iscritte maggiori risorse in termini di variazione permanente nell'ambito dello stato di previsione del MEF, intervenendo sullo stanziamento previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016;

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Fondo emergenze nazionali (450 milioni nel 2025 e 150 milioni a decorrere dal 2026), su cui sono iscritte maggiori risorse in termini di variazione permanente nell'ambito dello stato di previsione del MEF, intervenendo sullo stanziamento previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013;

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Manutenzione ordinaria Ferrovie dello Stato (290 milioni nel 2025 e 190 milioni dal 2026 al 2030, per complessivi 1,54 miliardi), mediante il rifinanziamento, nello stato di previsione del MEF, del fondo previsto dall'art. 9-bis, del decreto-legge n. 39 del 2024.

Principali rifinanziamenti di Sezione II

Per quanto riguarda i principali definanziamenti:


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Fondo delega fiscale (-3.410 milioni di euro nel 2025, -2.707 milioni nel 2026,

-2.694 milioni nel 2027 e nelle annualità successive), su sui si prevede una variazione permanente delle risorse relative alla disposizione dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo, n. 209 del 2023, nell'ambito dello stato di previsione del MEF. Si segnala che il definanziamento del Fondo delega fiscale attuato nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio andrebbe considerato anche in rapporto all'introduzione di misure in materia di riduzione della pressione fiscale e sostegno ai redditi previste dalla prima sezione;

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Fondo per l'abbattimento della pressione fiscale (-2.191 milioni di euro a decorrere dal 2025), su sui si prevede una variazione permanente delle risorse stabilite nello stato di previsione del MEF in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020. Si segnala che il definanziamento del Fondo per l'abbattimento della pressione fiscale attuato nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio andrebbe considerato anche in rapporto all'introduzione di misure in materia di riduzione della pressione fiscale e sostegno ai redditi previste dalla prima sezione;

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Fondo per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore automotive e per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti (-550 milioni nel 2025, -800 milioni dal 2026 al 2030, per complessivi

-4,5 miliardi) e Contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico (-12 milioni nel 2025, -12 milioni nel 2026 e -12 nel 2027), a valere sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, in relazione alla disposizione di cui all'art. 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022.


Le politiche nel settore fiscale

In materia di riduzione della pressione fiscale, il disegno di legge di bilancio stabilizza il passaggio da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento) già prevista, in deroga alla disciplina del TUIR, per l'anno 2024. A favore dei contribuenti con redditi da lavoro dipendente inferiori a 20.000 euro si riconosce una somma calcolata per classi in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito - che non concorre alla formazione del reddito - e una detrazione in cifra fissa, anche in tal caso in misura differenziata al crescere del reddito fino alla soglia dei 40.000 euro. Si prevedono inoltre una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a settantacinquemila euro nonché limitazioni alle detrazioni per familiari a carico. In considerazione della riforma degli scaglioni dell'IRPEF, viene disposto il differimento dei termini per la modifica, da parte delle regioni e dei comuni, degli scaglioni e delle aliquote rispettivamente dell'addizionale regionale e della addizionale comunale sull'imposta sui redditi per gli anni 2025, 2026 e 2027 (per maggiori informazioni si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli 2, 96 e 99).


In generale, tra le misure in materia di entrate si dispone il differimento, ai successivi periodi d'imposta, delle quote deducibili, ai fini IRES ed IRAP, nei periodi 2025 e 2026 di taluni componenti negativi di reddito per gli intermediari finanziari, viene ampliata la platea dei soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax) e aumentata al 42 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività. Viene, altresì, introdotta a regime la rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Sono rimodulati i termini di fruizione e delle aliquote di detrazione in materia edilizia e di efficientamento energetico, nonché i requisiti di accesso, in materia di superbonus, ai fini della fruizione della detrazione delle spese sostenute nell'anno 2025 e si riconosce la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo della detrazione spettante per le spese sostenute nel 2023 (per maggiori informazioni si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli 3-4-5-8).

Principali definanziamenti di Sezione II


Riduzione della pressione fiscale

In materia di lotta all'evasione sono introdotte delle disposizioni volte a contrastare l'evasione in materia di pagamenti elettronici e ad assicurare l'interoperabilità delle banche dati, per una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 9).


Relativamente alla disciplina delle assicurazioni, viene disposto che il versamento dell'imposta di bollo dovuta sui contratti di assicurazione sulla vita sia dovuto annualmente anziché al momento del rimborso o del riscatto (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 11).


Tra le misure di efficientamento della spesa si prevede la deducibilità dei costi riferibili ai piani di stock option per i soggetti IAS/IFRS al momento dell'assegnazione ai relativi beneficiari in luogo di quello dell'imputazione a conto economico (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 114).


Le misure in materia di giochi sono volte a razionalizzare le norme in materia di gioco pubblico a distanza e di Bingo, a introdurre a regime, a decorrere dall'anno 2025, l'estrazione settimanale aggiuntiva del venerdì per i giochi del Lotto e del Superenalotto e a prorogare a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 alcune concessioni in materia di giochi su rete fisica (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli 12, 13 e 14).


La manovra include anche interventi per il sostegno del potere d'acquisto delle famiglie, con la proroga al 31 dicembre 2027 della garanzia massima dell'80 per cento a valere sul Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 17).


Le politiche in tema di sanità

Il disegno di legge di bilancio interviene anche in materia di sanità, prevedendo incrementi del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, che sono stabiliti in 1.302 milioni di euro per l'anno 2025; 5.078 milioni per il 2026; 5.780 milioni per il 2027; 6.663 milioni per il 2028; 7.725 milioni per il 2029 e 8.898 milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Una quota delle risorse incrementali previste è accantonata in vista dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030, per 883 milioni di euro per l'anno 2028; 1.945 milioni per il 2029 e 3.117 milioni annui a decorrere dal 2030. Un'ulteriore quota di queste risorse incrementali è destinata inoltre agli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilevo nazionale, per 928 milioni di euro per l'anno 2026; 478 milioni per il 2027; 528 milioni a decorrere dall'anno 2028 (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'art. 47).


Tali incrementi di risorse per la spesa sanitaria dovrebbero assicurare la copertura di specifiche finalità tra le quali rientrano: i trattamenti accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni; il rinnovo dei contratti del personale del SSN e degli accordi collettivi con il personale convenzionato; l'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post-acuzie; l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza; l'attuazione delle misure del Piano pandemico nazionale 2025 – 2029; la riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e il vincolo di quote definite a favore delle Regioni adempienti ai fini dei questionari LEA sulle liste d'attesa; le indennità per il personale medico e del comparto sanità operante nei servizi di pronto soccorso; la distribuzione all'ingrosso di determinati farmaci a favore delle farmacie territoriali; il finanziamento per l'accesso alle cure palliative; l'incremento del trattamento economico a favore dei medici specializzandi; la valorizzazione delle peculiarità della dirigenza medica/veterinaria e non medica, e delle specifiche attività svolte dagli infermieri delle aziende ed enti del SSN; la remunerazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), a favore di ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli: 18-19-50-51-52-53-56-57-58-59-61-62-63-64).

Le misure per la sanità

Le politiche sociali

Alle politiche sociali sono dedicate le disposizioni del disegno di legge di bilancio del titolo III (Misure per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie) e quelle nel capo II del titolo V (Misure in materia di famiglia). Le prime prevedono le misure per il sostegno dei soggetti in condizioni di disagio economico e di indigenza.


Più nello specifico viene disposto, a decorrere dall'anno 2025, un incremento di 50 milioni di euro annui della dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), finalizzato all'erogazione ed al finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, mediante organizzazioni caritatevoli; inoltre è stabilito, per il 2025, l'incremento di 500 milioni di euro della dotazione del Fondo per l'acquisto dei beni di prima necessità destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti che presentano un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante apposito sistema abilitante tramite uno strumento di pagamento denominato Carta "Dedicata a Te", da ripartire secondo le modalità individuate da uno specifico decreto interministeriale (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 16).


In tema di famiglia, al fine di incentivare la natalità e di contribuire alle spese per il sostegno dei figli viene introdotto un assegno una tantum, pari a 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025; il beneficio - riconosciuto dall'INPS su domanda - è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui – valore di ISEE che, al fine in oggetto, viene computato al netto dell'assegno unico e universale per i figli a carico – nonché alle condizioni che il genitore richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare specificate (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 31).


Le politiche in materia di lavoro e previdenza

Le disposizioni del capo I e del capo II del titolo V del disegno di legge di bilancio recano misure in materia di lavoro e di previdenza sociale. In materia di lavoro, sono previsti degli interventi volti alla tutela della genitorialità, nonché alla definizione dello sgravio contributivo, già previsto dalla normativa vigente, per i datori di lavoro che assumono in regioni del Mezzogiorno conformemente a quanto disposto dalla Commissione europea. In particolare, si prevede per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024, l'aumento dell'indennità del congedo parentale all'80 per cento della retribuzione per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino (in luogo del 60 per cento, già previsto per il secondo mese, e del 30 per cento, già previsto per il terzo mese). Si prevede altresì, dal 2025, una decontribuzione parziale per le madri lavoratrici autonome che non hanno optato per il regime forfettario, madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027 la decontribuzione in oggetto sarà riconosciuta alle madri lavoratrici autonome con tre o più figli fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sugli articoli 34 e 35).


Infine, viene disposto che lo sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono in regioni del Sud (cosiddetta Decontribuzione SUD) trovi applicazione soltanto fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, conformemente a quanto disposto dalla Commissione europea con decisione C(2024) 4512 final (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 72, commi 1, 2, 5 e 6).

Incentivi alla natalità


L'indennità del congedo parentale e decontribuzioni

In materia previdenziale il disegno di legge di bilancio reca misure volte, da un lato, ad estendere l'applicazione delle misure di flessibilità in uscita e, dall'altro, a favorire la permanenza in servizio sia attraverso il riconoscimento di un incentivo in favore dei lavoratori che optano per la prosecuzione dell'attività lavorativa e sia prevedendo che, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia. Viene quindi meno l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell'attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato. Conseguentemente, viene prevista la possibilità per le pubbliche amministrazioni (anche di diritto pubblico, ad eccezione dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato) di concordare con il dipendente il trattenimento in servizio oltre il limite di 67 anni, ma non oltre i 70 anni, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate.

In particolare, si estende l'applicazione delle forme di pensionamento anticipato opzione donna e quota 103 - prevedendo che possano usufruirne anche coloro che maturano i requisiti previsti, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024 e nel corso del 2025 – e dell'APE sociale fino al 31 dicembre 2025. Per quanto concerne la permanenza in servizio, si riconosce un incentivo ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che decidono di proseguire l'attività lavorativa pur raggiungendo entro il 31 dicembre 2025 i requisiti inerenti a quota 103 o il requisito di anzianità contributiva previsto in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica. In tali casi viene meno l'obbligo di versamento all'ente previdenziale dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro e il medesimo importo viene corrisposto interamente al lavoratore.


Per quanto concerne l'importo dei trattamenti pensionistici, il disegno di legge di bilancio prevede un incremento transitorio dei trattamenti pensionistici pari o inferiore al trattamento pensionistico minimo. Tale incremento è in misura pari al 2,2% per il 2025 e all'1,3% per il 2026. La seconda percentuale non si somma alla prima, quindi l'incremento per il 2026 si applica sulla base di calcolo al netto del primo incremento, fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica, applicata anch'essa sui valori al netto del precedente incremento transitorio (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli 23-24-25).


Le politiche a favore delle imprese

Le norme recanti misure in favore delle imprese sono collocate nel capo I del titolo VIII del disegno di legge di bilancio, prevedono talune agevolazioni fiscali per i lavoratori dipendenti. In primo luogo, si estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa.

Per i periodi d'imposta relativi alle medesime annualità 2025, 2026 e 2027 viene altresì elevato da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l'affitto o il mutuo della prima casa.

Infine, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro

Incentivi alla permanenza in servizio dei lavoratori


Agevolazioni fiscali per i lavoratori dipendenti

straordinario effettuate nei giorni festivi. Tale integrazione si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d'imposta 2024 (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli 67, 68 commi 5 e 6, 69).


Viene istituito un fondo con l'obiettivo di ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese, anche mediante il riconoscimento di agevolazioni per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Si dispone un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2027, del credito d'imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione. È riconosciuto un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, del quale hanno fruito senza averne titolo.

Si rifinanzia – di 400 milioni di euro per il 2025, di 100 milioni di euro per il 2026, e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 – l'autorizzazione di spesa relativa alla

c.d. "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. Il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) è esteso anche con riferimento agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando a 1,6 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli da 73 a 77).


Nell'ambito del settore turistico, il capo II del titolo VIII prevede disposizioni in materia di grandi eventi, investimenti e infrastrutture autorizzando la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2025 per sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 79).


Le politiche per il pubblico impiego

Le norme in materia di rinnovo dei contratti e di pubblico impiego di interesse in questa sede sono collocate nel titolo IV del disegno di legge di bilancio. Tali norme prevedono un incremento dei trattamenti accessori dei dipendenti pubblici e del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché lo stanziamento di risorse per i rinnovi contrattuali per i trienni 2025-2027 e 2028-2030. In particolare, il disegno di legge prevede la possibilità di incrementare le risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici, ivi compresi i dirigenti, rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2024. Per i dipendenti statali tale incremento è fissato nel limite di una spesa pari, a decorrere dal 2025, a 112,1 milioni di euro annui, a valere su un apposito Fondo, mentre per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni il medesimo incremento è a valere sui relativi bilanci. Una somma pari a 55,3 milioni di euro del suddetto Fondo è destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate.


Nello specifico, la somma di 55,3 milioni di euro è così ripartita:

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16,67 milioni di euro per le Forze armate; 12,34 milioni di euro per la Polizia di Stato; 13,91 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri; 7,82 milioni di euro per la Guardia di finanza;

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4,56 milioni di euro per il Corpo della Polizia penitenziaria.


Per quanto concerne il rinnovo dei contratti, il disegno di legge di bilancio determina gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale. Tali oneri, per il triennio 2025-2027, sono pari a 1.755 milioni di euro per il 2025, 3.550 milioni

Crediti d'imposta e altre agevolazioni per le imprese


Rinnovo dei contratti del pubblico impiego

di euro per il 2026 e 5.550 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 e per il triennio 2028- 2030, a 1.954 milioni di euro per il 2028, 4.027 milioni di euro per il 2029 e 6.112 milioni di euro annui a decorrere dal 2030.

In ultimo, al fine di finanziare l'incremento dei trattamenti accessori del personale docente si rifinanzia per 93,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), in coerenza con quanto disposto per le altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli 18 e 19).


Misure per l'assistenza ai minori, per le donne vittime di violenza e per l'immigrazione

Il disegno di legge di bilancio stanzia risorse volte a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Si istituisce un Fondo, da ripartire annualmente con decreto ministeriale, tenendo conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all'esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile. Lo stanziamento previsto ammonta a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 ed è destinato al Fondo per l'assistenza ai minori istituito presso il Ministero dell'interno (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 110). Tra le altre misure del disegno di legge di bilancio si segnala il finanziamento di attività per l'orientamento e la formazione al lavoro dedicate alle donne vittime di violenza. Si incrementa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. In tema di immigrazione, al fine di assicurare l'accoglienza dei migranti arrivati nel territorio nazionale il disegno di legge rifinanzia, per un importo pari a 200 milioni di euro nel 2025, il Fondo destinato alle spese di attivazione, locazione e gestione dei centri governativi di accoglienza (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sugli articoli 36 e 123).


Misure in materia di istruzione e merito

In materia di istruzione, il disegno di legge di bilancio prevede il rifinanziamento, per 93,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), al fine di finanziare l'incremento dei trattamenti accessori del personale docente, in coerenza con quanto disposto per le altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni. Tra le principali misure in tale ambito si segnala anche l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, 189 milioni di euro per l'anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Si dispone anche l'estensione, in via strutturale, della Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile; la dotazione finanziaria della Carta è conseguentemente incrementata di 60 milioni di euro a decorrere dal 2025, e ne è contestualmente rideterminato l'importo, stabilendo che, in luogo dei precedenti 500 euro in somma fissa, lo stesso sarà determinato annualmente, con decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di 500 euro. In materia di università e ricerca, il disegno di legge di bilancio prevede tra le altre misure anche l'istituzione di un fondo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 per il sostegno alle attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché alle iniziative di ricerca per le tecnologie e ai percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico- finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli 18-84-85-86).


Misure per la difesa, la sicurezza nazionale e gli affari esteri

In relazione alle misure per la difesa, la sicurezza nazionale e gli affari esteri, il titolo XI prevede la proroga fino al 2027 dell'operazione "Strade sicure", con un contingente


Rifinanziamento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e di altri fondi in materia di istruzione e ricerca

complessivo di 6000 unità, e dell'operazione "Stazioni sicure", disponendo un incremento di 800 unità. Gli oneri correlati agli interventi, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, sono quantificati in euro 238.882.384. Il medesimo titolo rifinanzia la partecipazione italiana al NATO Innovation Fund per un importo pari a euro 7.726.500 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 90).


Per quanto concerne i programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, viene operato un rifinanziamento del Fondo relativo alle spese di investimento del Ministero della Difesa, che per il 2025 ammonta a circa 1,5 miliardi. Vengono altresì rifinanziati gli investimenti per lo sviluppo dei programmi tecnologici per la difesa aerea nazionale e del settore aeronautico, nonché per il settore marittimo della difesa nazionale e per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM, del Ministero delle imprese e made in Italy: 922 milioni nel 2025, 973 milioni nel 2026, 1.090 milioni nel 2027, e ulteriori importi fino al

2039, per complessivi 12,6 miliardi dal 2025 al 2039.


In relazione alle missioni internazionali, il Fondo per la partecipazione alle missioni internazionali viene rifinanziato, nello stato di previsione del MEF (Sezione II), per 1,27 miliardi nel 2025 e 1,57 miliardi a decorrere dal 2026. In merito alla cooperazione allo sviluppo, si segnala che una parte delle risorse provengono da una quota degli stanziamenti del suddetto Fondo per la partecipazione alle missioni internazionali. Sempre in Sezione II, si registra un rifinanziamento di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027 per interventi di sostegno agli esuli dei territori della ex-Jugoslavia.


Misure in materia di calamità naturali ed emergenze

L'articolo 92 del disegno di legge di bilancio prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da ripartirsi, secondo specifiche modalità, attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

In relazione alle altre misure si interviene sui termini di scadenza dello stato di emergenza per alcune aree interessate da interventi di ricostruzione in conseguenza di eventi sismici e si prevedono alcuni provvedimenti specifici come quelli per l'accelerazione dei processi di ricostruzione e quelli in materia di agevolazioni per i contribuenti di alcuni comuni siti nei crateri sismici. Si segnalano, in particolare, le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 dell'articolo 93 dedicate alla ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, che implicano maggiori spese pari a 79,8 milioni di euro per l'anno 2025. Il disegno di legge reca inoltre disposizioni per i territori colpiti dal sisma del 2009 (c.d. terremoto dell'Aquila) e per la proroga delle norme disciplinanti le esenzioni in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni siti nel cratere sismico 2016/2017 (con riferimento agli eventi sismici verificatosi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo), nonché dalle imposte di bollo, di registro, dall'IRPEF, dall'IRES, dall'IMU e dalla TASI (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli 92-93).


Le politiche per gli enti territoriali

Con riferimento agli enti territoriali, il titolo XIII del disegno di legge di bilancio provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari con le Autonomie locali, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2025-2029, in conformità con i vincoli derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea. Per le Autonomie speciali, le regioni e gli enti locali, il concorso alla finanza pubblica

Programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti


Misure per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma

viene disciplinato in termini di rispetto dell'equilibrio di bilancio, ridefinito in senso più restrittivo, e di contributi aggiuntivi alla finanza pubblica, stabiliti a livello di comparto.


Il contributo aggiuntivo è richiesto in misura complessivamente pari a 570 milioni nel 2025, a 1.570 milioni in ciascun anno del triennio 2026-2028 e a 2.500 milioni nel 2029, ripartito tra i comparti nei seguenti importi:


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regioni a statuto speciale e province autonome: 150 milioni per il 2025, 440 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e 700 milioni per l'anno 2029, da ripartirsi tra gli enti in base agli accordi bilaterali in materia finanziaria, sottoscritti tra il Governo e le Autonomie;

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regioni ordinarie: 280 milioni per il 2025, 840 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e

2028 e 1.310 milioni per il 2029;

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comparto dei comuni: 130 milioni per il 2025, 260 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e 440 milioni per il 2029:

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comparto delle province e città metropolitane: 10 milioni per il 2025, 30 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e 50 milioni per il 2029.


Per le regioni a statuto speciale e le province autonome, il contributo è da ripartirsi tra gli enti in base agli accordi bilaterali in materia finanziaria, sottoscritti tra il Governo e le Autonomie, che - oltre a definire il contributo alla finanza pubblica già dovuto a legislazione vigente dalle Autonomie speciali e a disciplinare la restituzione all'erario delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 - stabiliscono la misura del contributo aggiuntivo alla finanza pubblica dovuto dagli enti in attuazione della nuova governance economica europea.


Per le regioni a statuto ordinario, il riparto del contributo aggiuntivo alla finanza pubblica è disposto, in prima istanza, in sede di autocoordinamento tra le regioni entro il 28 febbraio 2025, in proporzione agli impegni di spesa corrente, con riferimento a quella non sanitaria, al netto di determinate poste di bilancio, tra cui quelle destinate ai programmi per l'infanzia, gli asili nido, la disabilità, le famiglie, il diritto alla casa, i servizi sociosanitari e sociali.


Agli enti locali il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica è richiesto in termini di accantonamenti indisponibili da iscrivere nella parte corrente di bilancio, che gli enti sono tenuti a costituire per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La nuova disciplina dispone che gli accantonamenti di bilancio, che costituiscono il contributo alla finanza pubblica, dovranno essere utilizzati per accelerare il ripiano da parte degli enti in disavanzo mentre dovranno essere utilizzati dagli enti in avanzo per effettuare spese di investimento negli anni successivi alla certificazione dell'avanzo, nei limiti degli importi del contributo annuale alla finanza pubblica, favorendo l'utilizzo di parte della spesa corrente in favore di spesa in conto capitale.


Con riferimento alla spesa in conto capitale, il disegno di legge di bilancio interviene al contempo disponendo la riduzione di una serie di programmi di investimento di conto capitale previsti per gli enti locali per gli anni dal 2025 al 2034, autorizzati a favore degli enti locali da alcune disposizioni vigenti, destinati ad interventi in materia di infrastrutture, opere pubbliche, rigenerazione urbana e spese per la progettazione, con tagli complessivi di spesa dell'ordine di 370 milioni nel 2025, 304 milioni nel 2026 e 478 milioni nel 2027.


In particolare: si riduce a decorrere dall'anno 2025, la linea di finanziamento per le piccole opere per i comuni sotto i 1.000 abitanti; si riducono i contributi per investimenti in rigenerazione urbana, per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, e i contributi per la spesa di progettazione a favore degli enti locali, a partire dall'annualità 2025 sino

Il contributo degli enti territoriali alla finanza pubblica

all'annualità 2031; si riduce il Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose, per 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, e il Fondo per la progettazione degli enti locali per complessivi 89,9 milioni di euro dal 2025 al 2027; si elimina, infine, il Fondo per investimenti a favore dei comuni. Si prevede inoltre una riduzione delle risorse stanziate per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, per un importo pari a circa 31,9 milioni di euro nel periodo 2029-2033 (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli 95 e 104).


Per la spesa corrente, a fronte degli effetti restrittivi del nuovo concorso alla finanza pubblica, il disegno di legge di bilancio provvede al rifinanziamento di alcuni Fondi in favore degli enti locali (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli 97- 100-101-102), tra cui:


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il Fondo di solidarietà comunale, aumentando la quota di risorse del Fondo destinate ad esigenze di correzione nel riparto del Fondo stesso dovute all'avanzamento del percorso perequativo, per importi crescenti fino ad arrivare a 310 milioni di euro a decorrere dal 2030;

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il Fondo volto a contribuire alle spese dei comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare, con 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027;

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i Fondi perequativi delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, per importi pari a 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2025 al 2030;

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il fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, per un importo di 120 milioni di euro per il 2025.



La politica di revisione della spesa

Il titolo XIV del disegno di legge di bilancio reca disposizioni finanziarie di revisione della spesa. Come evidenziato nella Relazione illustrativa, dalle misure di riduzione e razionalizzazione della spesa dei Ministeri derivano rispari di risorse per 5,2 miliardi nel 2025, 4 miliardi nel 2026, 3,5 miliardi nel 2027.

Le citate misure sono rivolte al settore della giustizia (pur non riportando effetti finanziari), alla gestione della spesa delle Amministrazioni centrali per ridurre le assunzioni consentite in relazione alle cessazioni (turnover della PA). Ulteriori disposizioni intervengono con il rifinanziamento del Fondo per le infrastrutture e l'istituzione di due fondi destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso di spesa netta.


In particolare, per quanto riguarda la cosiddetta spending review delle Amministrazioni centrali e l'attuazione della riforma 1.13 del PNRR di cui all'articolo 119, l'Allegato III dettaglia le riduzioni di spesa in termini di risparmi delle Amministrazioni centrali, pari a 2.640.265.000 euro per il 2025, 2.600.000.000 euro per il 2026 e 2.535.759.000 euro a decorrere dal 2027.

La spending review dei Ministeri

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Fonte: disegno di legge di bilancio 2025-2027, C. 2112, Tomo II, Allegato III, p. 201.


Inoltre, sono definiti gli obiettivi di risparmio delle Amministrazioni centrali considerati funzionali al conseguimento del traguardo M1C1-122 della Riforma della revisione della spesa 1.13 del PNRR. Tali obiettivi sono dettagliati per Ministero (in termini di indebitamento netto) nell'Allegato IV e sono pari a 300 milioni per il 2025, 500 milioni per il 2026 e 700 milioni a decorrere dal 2027. Gli obiettivi citati sono individuati nell'ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio già disposte dal disegno di legge in esame, incluse le disposizioni di cui all'articolo 110. Tra le norme di revisione della spesa collocate nel titolo XIV vi rientra, infatti, la già menzionata riduzione del turn-over nelle amministrazioni statali, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato. Sempre in materia di revisione della spesa rileva l'introduzione di alcuni tetti ai compensi a carico delle finanze pubbliche (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli dal 105 al 124).



Senato: Dossier n. 394/1

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Camera: Progetti di legge n. 370 /1 8 novembre 2024

Senato Servizio Studi del Senato

Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario Camera Servizio Studi

Dipartimento Bilancio


Studi1@senato.it - 066706-2451 SR_Studi


st_bilancio@camera.it - 066760-2233 CD_bilancio


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La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

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Le principali entrate e spese del DDL di bilancio 2025


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ENTRATE*

(per titoli) -.-i


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Imposte sul patrimonio e sul reddito

e365.504 -10.227

M 3 / Relazioni finanziarie

(0,55%)

con le autonomie territoriali +825,8

•150.188


M 25 / Politiche previdenziali -4.223

ENTRATE TRIBUTARIE

•651.034

•125.374


M 24 / Diritti sociali, politiche +652,9

(-3,37%)


Altre

e121.733


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Altre missioni (al netto della

e 31.401 +283

Missione 34 - Debito Pubblico)

-----------------

(-.32,1515%3 )

-

ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO

DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI


*Gli importi sono al netto degli effetti stimati della retroazione.


•345o

•121.881


SPESA PER LA MISSIONE 34 - DEBITO PUBBLICO IN BASE AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO 2025-2027 - 383.046 MLN DI EURO.

**Le spese sono rappresentate per principali missioni del bilancio dello Stato.

I principali interventi (2025)*

MANOVRA DI SEZIONE I

-14.473 mln


MANOVRA DI SEZIONE II

+4.707 mln

Rifinanziamento del fondo speciale

per l'occupazione e la formazione


*Concorrono alla manovra anche gli effetti della retroazione. Il Governo stima che le misure espansive della manovra produrranno un migliorament o del PIL programmatico

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Camera

(consumi e investimenti), causando un aumento delle entrate tributarie (1.314 milioni) e una diminuzione delle spese contributive (305 milioni); tali effetti sommati costituiscono la cosiddetta retroazione. La manovra (Sezione I+ Sezione 11) determina l'aumento del saldo netto da finanziare pari a -9.766 milioni rispetto al bilancio a legislazione vigente. Il Governo considera anche effetti positivi stimati di +1.619 milioni (effetti di retroazione); pertanto, l'aumento complessivo del saldo netto da finanziare del DDL di bilancio è pari a

-8.204 milioni (includendo la retroazione).

Avvertenza : si segnala che i dati sono risultanti da operazioni di arrotondament o numeri co.

dei deputati


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SERVIZIO STUDI